ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 135

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
24 maggio 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ( 1 )

11

 

*

Regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

39

 

*

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

53

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

115

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

24.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La parte II, titolo I, capo II, sezione 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) riguarda il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e il programma «latte nelle scuole».

(2)

Dall'esperienza acquisita con l'attuazione degli attuali programmi destinati alle scuole, dalle conclusioni delle valutazioni esterne e dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche nonché delle difficoltà sociali che gli Stati membri si trovano ad affrontare, è emerso che il proseguimento e il potenziamento dei due programmi destinati alle scuole sono della massima importanza. Alla luce dell'attuale calo del consumo di ortofrutticoli freschi e di prodotti lattiero-caseari, soprattutto tra i bambini, nonché dell'aumento dell'incidenza dell'obesità infantile dovuto ad abitudini di consumo orientate a prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più contengono spesso elevate dosi di zuccheri, sale, grassi o additivi aggiunti, gli aiuti dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici dovrebbero promuovere maggiormente le abitudini alimentari sane e il consumo di prodotti locali.

(3)

L'analisi delle varie opzioni strategiche indica che un approccio unificato, all'interno di un quadro giuridico e finanziario comune, è il modo più appropriato ed efficace per conseguire gli obiettivi specifici della politica agricola comune attraverso i programmi destinati alle scuole. Tale approccio permetterebbe agli Stati membri di ottimizzare l'impatto della distribuzione nei limiti di una dotazione di bilancio fisso e di incrementare l'efficienza della gestione. Tuttavia, per tenere conto delle differenze tra i prodotti ortofrutticoli, incluse le banane, nonché il latte e i prodotti lattiero-caseari, vale a dire gli ortofrutticoli e il latte destinati alle scuole quali definiti nel presente regolamento, e le rispettive catene di approvvigionamento, alcuni elementi, così come le rispettive dotazioni di bilancio, dovrebbero rimanere separati. Alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi attuali, la partecipazione al programma destinato alle scuole dovrebbe continuare a essere facoltativa per gli Stati membri. Tenendo conto delle diverse situazioni di consumo nei diversi Stati membri, gli Stati membri e le regioni partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere, nell'ambito delle proprie strategie, quali prodotti desiderano distribuire tra quelli ammissibili alla distribuzione ai bambini negli istituti scolastici. Gli Stati membri potrebbero anche esaminare la possibilità di introdurre misure mirate per affrontare il calo del consumo di latte nel gruppo bersaglio.

(4)

Si constata una tendenza al calo del consumo in particolare di ortofrutticoli freschi e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi destinati alle scuole, incentrare la distribuzione in via prioritaria su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo sulle scuole e di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita, e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti. Tuttavia, al fine di rispettare le raccomandazioni nutrizionali sull'assunzione di calcio e di promuovere il consumo di prodotti specifici ovvero di rispondere a esigenze nutrizionali specifiche dei bambini nel loro territorio, nonché alla luce dei crescenti problemi legati all'intolleranza al lattosio presente nel latte, agli Stati membri dovrebbe essere consentito, a condizione che già distribuiscano latte alimentare e le relative versioni senza lattosio, di distribuire altri prodotti lattiero-caseari senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao, come yogurt e formaggio, che hanno effetti positivi sulla salute infantile. Agli Stati membri dovrebbe inoltre essere consentita la distribuzione di prodotti ortofrutticoli trasformati, a condizione che già distribuiscano prodotti ortofrutticoli freschi. Sarebbe inoltre opportuno adoperarsi per garantire la distribuzione di prodotti locali e regionali. Nei casi in cui gli Stati membri lo considerino necessario per il raggiungimento degli obiettivi del programma destinato alle scuole e degli obiettivi stabiliti nelle loro strategie, essi dovrebbero poter integrare la distribuzione dei suddetti prodotti con taluni altri prodotti lattiero-caseari e con bevande a base di latte. Tutti questi prodotti dovrebbero essere pienamente ammissibili a ricevere gli aiuti dell'Unione. Tuttavia, in caso di prodotti non agricoli, soltanto il componente lattiero-caseario dovrebbe essere ammissibile. Al fine di tener conto degli sviluppi scientifici e di garantire che i prodotti distribuiti soddisfino gli obiettivi del programma destinato alle scuole, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per integrare l'elenco di esaltatori di sapidità di cui al presente regolamento e per definire i livelli massimi di zuccheri, sale, o grassi aggiunti nei prodotti trasformati.

(5)

Sono necessarie misure educative di accompagnamento a sostegno della distribuzione, affinché il programma destinato alle scuole sia efficace nel conseguire gli obiettivi a breve e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, tali misure dovrebbero sostenere la distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole. In qualità di misure educative di accompagnamento, esse rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i bambini all'agricoltura e alla varietà di prodotti agricoli dell'Unione, in particolare quelli prodotti nella loro regione, con l'aiuto ad esempio di esperti nutrizionisti e agricoltori. Per conseguire gli obiettivi del programma destinato alle scuole, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere tra le proprie misure una più ampia gamma di prodotti agricoli, così come altre specialità locali, regionali o nazionali, come miele, olive da tavola e olio d'oliva.

(6)

Per promuovere abitudini alimentari sane, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria siano opportunamente coinvolte nell'elaborazione dell'elenco di tali prodotti, o che autorizzino tale elenco, conformemente alle procedure nazionali.

(7)

Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione e agevolare l'attuazione del programma destinato alle scuole, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardanti l'individuazione dei costi e delle misure ammissibili a ricevere gli aiuti dell'Unione.

(8)

Gli aiuti dell'Unione dovrebbero essere assegnati separatamente per gli ortofrutticoli e per il latte destinato alle scuole, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. Tali aiuti dovrebbero essere assegnati a ciascuno Stato membro tenendo conto del rispettivo numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni e del grado di sviluppo delle regioni in tale Stato membro, al fine di garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate, alle isole minori del Mar Egeo e alle regioni ultraperiferiche, in considerazione della loro limitata diversificazione agricola e della frequente impossibilità di trovare taluni prodotti nella regione interessata, che si traduce in costi più elevati di trasporto e di magazzinaggio. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti per il latte destinato alle scuole e al fine di incoraggiare gli altri Stati membri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno combinare tali criteri con l'uso storico dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini, ad eccezione della Croazia, per la quale deve essere stabilito un importo specifico.

(9)

Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, è opportuno stabilire che gli Stati membri che intendono partecipare ai programmi di distribuzione dei prodotti ammissibili presentino le domande di aiuto dell'Unione su base annuale.

(10)

La strategia nazionale o regionale dovrebbe essere un presupposto per la partecipazione al programma destinato alle scuole da parte di uno Stato membro. Uno Stato membro che intenda partecipare dovrebbe presentare una strategia in forma di documento che copra un periodo di sei anni e definisca le proprie priorità. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente le loro strategie, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi e del successo dei loro programmi. Inoltre, le strategie possono contenere gli elementi specifici connessi all'attuazione del programma destinato alle scuole che consentiranno agli Stati membri una gestione efficace, tra l'altro, delle domande di aiuti.

(11)

Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole e accrescere la visibilità degli aiuti dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardanti l'obbligo degli Stati membri di segnalare chiaramente il sostegno dell'Unione ai fini dell'attuazione del programma, anche per quanto concerne gli strumenti pubblicitari e, se del caso, l'identificatore comune o gli elementi grafici.

(12)

Per garantire la visibilità del programma destinato alle scuole, è opportuno che gli Stati membri illustrino nella loro strategia in che modo intendono garantire il valore aggiunto dei loro programmi, in particolare quando i prodotti finanziati a titolo del programma dell'Unione sono consumati insieme ad altri pasti forniti ai bambini negli istituti scolastici. Per garantire il conseguimento effettivo dell'obiettivo educativo del programma dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardanti le norme relative alla distribuzione dei prodotti finanziati nell'ambito del programma dell'Unione in relazione alla fornitura e alla preparazione di altri pasti negli istituti scolastici.

(13)

Per verificare l'efficacia dei programmi destinati alle scuole negli Stati membri, è opportuno che siano finanziate da parte dell'Unione azioni di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti, con particolare attenzione al cambiamento a medio termine dei consumi.

(14)

Il principio di cofinanziamento per la distribuzione alle scuole di ortofrutticoli dovrebbe essere abolito.

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze regionali o locali all'interno degli Stati membri.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, è opportuno che le nuove norme si applichino a decorrere dal 1o agosto 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1)

nella parte II, titolo I, capo II, la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 1

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici

Articolo 22

Gruppo bersaglio

Il regime di aiuti inteso a migliorare la distribuzione di prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini è rivolto ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 23

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati

1.   Sono concessi aiuti dell'Unione destinati ai bambini che frequentano gli istituti scolastici di cui all'articolo 22:

a)

per la fornitura e la distribuzione di prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo;

b)

per le misure educative di accompagnamento; e

c)

per coprire taluni costi correlati inerenti all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione nonché, nella misura in cui tali costi non siano contemplati alla lettera a) del presente comma, alla logistica e alla distribuzione.

Il Consiglio, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, fissa i limiti per la proporzione degli aiuti dell'Unione che copre le misure e i costi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente paragrafo.

2.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)   «ortofrutticoli destinati alle scuole»: i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), e al paragrafo 4, lettera a);

b)   «latte destinato alle scuole»: i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b), nonché i prodotti di cui all'allegato V.

3.   Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione danno priorità, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi:

a)

ortofrutticoli e prodotti freschi del settore delle banane;

b)

latte alimentare e le relative versioni senza lattosio.

4.   In deroga al paragrafo 3, al fine di promuovere il consumo di prodotti specifici e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio, gli Stati membri possono effettuare la distribuzione di prodotti appartenenti a uno o a entrambi dei seguenti gruppi:

a)

prodotti ortofrutticoli trasformati, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a);

b)

formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b).

5.   Nei casi in cui gli Stati membri lo considerino necessario per conseguire gli obiettivi del programma destinato alle scuole e quelli indicati nelle strategie di cui al paragrafo 8, possono integrare la distribuzione dei prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 con i prodotti di cui all'allegato V.

In questi casi gli aiuti dell'Unione sono versati solo per il componente lattiero-caseario del prodotto distribuito. Tale componente lattiero-caseario non deve essere inferiore al 90 % del peso per i prodotti della categoria I dell'allegato V e al 75 % del peso per i prodotti della categoria II dell'allegato V.

Il livello di aiuti dell'Unione per il componente lattiero-caseario è fissato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

6.   I prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole non contengono nessuna delle sostanze seguenti:

a)

zuccheri aggiunti;

b)

sale aggiunto;

c)

grassi aggiunti;

d)

dolcificanti aggiunti;

e)

esaltatori di sapidità artificiali aggiunti da E 620 a E 650 quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualsiasi Stato membro può decidere, dopo aver ottenuto l'apposita autorizzazione da parte delle proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria conformemente alle proprie procedure nazionali, che i prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 4 e 5 possono contenere quantità limitate di zuccheri, sale e/o grassi aggiunti.

7.   Oltre ai prodotti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, gli Stati membri possono prevedere l'inclusione di altri prodotti agricoli nel quadro delle misure educative di accompagnamento, in particolare quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e v).

8.   La partecipazione di uno Stato membro al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dall'autorità responsabile della sua elaborazione a livello nazionale o regionale, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione e dei risultati conseguiti. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo bersaglio a cui è rivolta, i risultati attesi da conseguire e, se disponibili, gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.

La strategia può contenere elementi specifici relativi all'attuazione del programma destinato alle scuole, compresi quelli volti a semplificarne la gestione.

9.   Gli Stati membri stabiliscono nelle proprie strategie l'elenco di tutti i prodotti che devono essere forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole tramite distribuzione regolare o nell'ambito di misure educative di accompagnamento. Fatto salvo il paragrafo 6, essi garantiscono inoltre che le proprie autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria siano opportunamente coinvolte nell'elaborazione di tale elenco, o che autorizzino tale elenco, conformemente alle procedure nazionali.

10.   Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di accompagnamento, che possono includere, tra l'altro, misure e attività volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura per mezzo di attività, quali visite a fattorie, e la distribuzione di una più ampia gamma di prodotti agricoli, come indicato al paragrafo 7. Tali misure possono anche essere orientate ad informare i bambini su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica, la produzione sostenibile o la lotta agli sprechi alimentari.

11.   Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale.

Articolo 23 bis

Disposizioni finanziarie

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano i 250 milioni di EUR per anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono eccedere:

a)

per gli ortofrutticoli destinati alle scuole: 150 milioni di EUR per anno scolastico;

b)

per il latte destinato alle scuole: 100 milioni di EUR per anno scolastico.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono assegnati a ciascuno Stato membro tenendo conto di quanto segue:

a)

il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni nello Stato membro interessato;

b)

il grado di sviluppo delle regioni all'interno dello Stato membro interessato, in modo da garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate e alle isole minori dell'Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013; e

c)

per il latte destinato alle scuole, oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), l'uso storico degli aiuti dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini.

Le ripartizioni per gli Stati membri interessati garantiscono che tali maggiori aiuti siano assegnati alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE al fine di tener conto della situazione specifica di tali regioni relativamente al rifornimento di prodotti e di promuoverne il rifornimento tra regioni ultraperiferiche geograficamente vicine tra loro.

Le ripartizioni per il latte destinato alle scuole risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al presente paragrafo garantiscono che tutti gli Stati membri abbiano il diritto a ricevere almeno un importo minimo di aiuti dell'Unione per ciascun bambino appartenente alla fascia di età di cui al primo comma, lettera a). Tale importo non deve essere inferiore alla media di utilizzo di aiuti dell'Unione per bambino in tutti gli Stati membri nell'ambito del programma del latte destinato alle scuole applicato anteriormente al 1o agosto 2017.

Le misure relative alla fissazione delle ripartizioni indicative e definitive e alla riassegnazione degli aiuti dell'Unione per gli ortofrutticoli e per il latte destinati alle scuole sono adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3.   Gli Stati membri che desiderano partecipare al programma destinato alle scuole presentano ogni anno una domanda di aiuti dell'Unione in cui specificano l'importo richiesto per gli ortofrutticoli e per il latte destinati alle scuole che desiderano distribuire.

4.   Senza eccedere il limite complessivo di 250 milioni di EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l'altra.

Tale percentuale può essere aumentata fino al 25 % per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche elencate all'articolo 349 TFUE e in altri casi debitamente giustificati, quali il caso di uno Stato membro che debba far fronte a una specifica situazione di mercato nel settore interessato dal programma destinato alle scuole, a particolari preoccupazioni relative al basso consumo di uno o dell'altro gruppo di prodotti o ad altri cambiamenti sociali.

I trasferimenti possono essere effettuati:

a)

tra le ripartizioni indicative dello Stato membro, prima che siano stabilite le ripartizioni definitive per l'anno scolastico successivo, oppure

b)

dopo l'inizio dell'anno scolastico, tra le ripartizioni definitive dello Stato membro, laddove tali ripartizioni siano state stabilite per lo Stato membro interessato.

I trasferimenti di cui al terzo comma, lettera a), non possono essere effettuati dalla ripartizione indicativa per il gruppo di prodotti per il quale lo Stato membro interessato richiede un importo superiore alla propria ripartizione indicativa. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo di eventuali trasferimenti tra ripartizioni indicative.

5.   Il programma destinato alle scuole non pregiudica l'attuazione di eventuali distinti programmi nazionali per le scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione. Gli aiuti dell'Unione previsti all'articolo 23 possono essere utilizzati per ampliare la portata o l'efficacia di programmi nazionali esistenti destinati alle scuole o di programmi destinati alle scuole che prevedono la distribuzione di ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, ma non sostituiscono il finanziamento di tali programmi nazionali esistenti, a eccezione della distribuzione di pasti gratuiti agli allievi degli istituti scolastici. Nel caso in cui uno Stato membro decida di ampliare l'ambito di applicazione di un programma nazionale esistente destinato alle scuole oppure di incrementarne l'efficacia richiedendo aiuti dell'Unione, esso indica come tale obiettivo sarà conseguito nella strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 8.

6.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali per finanziare il programma destinato alle scuole.

Gli Stati membri possono finanziare tali aiuti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

7.   A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, pubblicità, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico relativamente agli obiettivi del programma e attività in rete correlate volte allo scambio di esperienze e di migliori prassi al fine di agevolare l'attuazione e la gestione del programma.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento la Commissione può elaborare un identificatore comune o elementi grafici che accrescano la visibilità del programma destinato alle scuole.

8.   Gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole rendono pubblica, negli edifici scolastici o in altri luoghi pertinenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi strumento di pubblicità adatto, che può includere manifesti, siti web dedicati, materiale grafico informativo, campagne informative e di sensibilizzazione. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.

Articolo 24

Delega di potere

1.   Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire che gli aiuti concessi nell'ambito del programma destinato alle scuole sia rivolto ai bambini del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti:

a)

i criteri aggiuntivi legati all'ammissibilità del gruppo bersaglio di cui all'articolo 22;

b)

l'approvazione e la selezione dei richiedenti aiuto da parte degli Stati membri;

c)

l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di accompagnamento.

2.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione e agevolare l'attuazione del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a)

l'individuazione dei costi e delle misure che sono ammissibili agli aiuti dell'Unione;

b)

l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi destinati alle scuole.

3.   Al fine di tener conto degli sviluppi scientifici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per integrare l'elenco di esaltatori di sapidità artificiali di cui all'articolo 23, paragrafo 6, primo comma, lettera e).

Al fine di garantire che i prodotti distribuiti a norma dell'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, soddisfino gli obiettivi del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per definire i livelli massimi di zuccheri, sale, o grassi aggiunti consentiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, e che sono necessari dal punto di vista tecnico per preparare o produrre prodotti trasformati.

4.   Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole e accrescere la visibilità degli aiuti dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole di segnalare chiaramente che stanno ricevendo sostegno dell'Unione ad attuare il programma, anche per quanto riguarda:

a)

se del caso, la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identificatore comune o degli elementi grafici;

b)

i criteri specifici concernenti l'utilizzo di strumenti pubblicitari.

5.   Per garantire il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire norme relative alla distribuzione dei prodotti nel quadro della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.

6.   Tenendo conto della necessità di assicurare che gli aiuti dell'Unione si riflettano sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che impongano agli Stati membri di spiegare nelle loro strategie come tale obiettivo sarà conseguito.

Articolo 25

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, comprendenti quelle riguardanti:

a)

le informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;

b)

le domande di aiuto e i pagamenti, compresa la semplificazione delle procedure risultanti dal quadro comune per il programma destinato alle scuole;

c)

le modalità di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e le correlate attività di messa in rete;

d)

la presentazione, il formato e il contenuto delle richieste annuali di aiuto e delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole;

e)

l'applicazione dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, anche in merito alle scadenze per i trasferimenti e alla presentazione, al formato e al contenuto delle notifiche di trasferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

(*)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»;"

2)

L'articolo 217 è sostituito dal seguente:

«Articolo 217

Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la fornitura dei gruppi di prodotti ammissibili di cui all'articolo 23 agli allievi degli istituti scolastici, per le misure educative di accompagnamento relative a tali prodotti e per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.»;

3)

all'articolo 225 sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2;

f)

entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole.»;

4)

l'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5

Categoria I

Prodotti lattiero-caseari fermentati senza succo di frutta, aromatizzati naturalmente

Prodotti lattiero-caseari fermentati addizionati di succo di frutta, aromatizzati naturalmente o non aromatizzati

Bevande a base di latte addizionate di cacao, succo di frutta o aromatizzate naturalmente

Categoria II

Prodotti lattiero-caseari fermentati o non fermentati addizionati di frutta, aromatizzati naturalmente o non aromatizzati».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1306/2013

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 142.

(2)  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 30.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016.

(4)  Regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


24.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/11


REGOLAMENTO (UE) 2016/792 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, (2)

considerando quanto segue:

(1)

L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) è finalizzato a misurare l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la Banca centrale europea fanno ricorso all'IPCA in sede di valutazione della stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

Gli indici armonizzati sono utilizzati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici della Commissione (PSM), come stabilito dal regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Statistiche sui prezzi di alta qualità e comparabilità sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, per i ricercatori e per tutti i cittadini europei.

(4)

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) utilizza l'IPCA come parametro per misurare il conseguimento dell'obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, TFUE, il che è particolarmente importante ai fini della definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'Unione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, TFUE. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la BCE deve essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze.

(5)

L'obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello nazionale e dell'Unione. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di estendere in futuro l'applicazione del quadro, se necessario, anche al livello subnazionale.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (4) ha istituito un quadro comune ai fini della costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati. Tale quadro giuridico deve essere adattato alle attuali esigenze e al progresso della tecnica, migliorando pertanto ulteriormente la pertinenza e la comparabilità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati IPCA. Sulla base del nuovo quadro istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere avviata l'elaborazione di una serie di indicatori supplementari dell'andamento dei prezzi.

(7)

Il presente regolamento tiene conto dell'agenda della Commissione intesa a legiferare meglio e, in particolare, della comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2010 dal titolo «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea». Nel settore statistico, la Commissione si è prefissa come priorità la semplificazione e il miglioramento del contesto normativo in tema di statistiche, come indicato nella comunicazione della Commissione del 10 agosto 2009 sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio.

(8)

L'IPCA e l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC) dovrebbero essere disaggregati nelle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità (ECOICOP — European Classification of Individual Consumption according to Purpose). Tale classificazione dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità di tutte le statistiche europee relative ai consumi privati. L'ECOICOP dovrebbe inoltre essere coerente con la COICOP delle Nazioni Unite, che costituisce lo standard internazionale di classificazione dei consumi individuali secondo la finalità, pertanto l'ECOICOP dovrebbe essere adeguata per conformarsi alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite.

(9)

L'IPCA è basato sui prezzi osservati, che comprendono le imposte sui prodotti. Di conseguenza, l'inflazione risente delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti. Al fine di analizzare l'inflazione e di valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni anche sull'impatto delle variazioni fiscali sull'inflazione. A tale scopo, l'IPCA dovrebbe essere calcolato anche sulla base di prezzi ad aliquote d'imposta costanti.

(10)

L'elaborazione di indici dei prezzi delle abitazioni e in particolare delle le abitazioni occupate dai proprietari (OOH — Owner-Occupied Housing) costituisce un importante passo verso l'ulteriore miglioramento della pertinenza e della comparabilità dell'IPCA. L'IPAB è indispensabile come base per la costruzione dell'OOH. Inoltre l'IPAB costituisce già di per sé un importante indicatore. Entro il 31 dicembre del 2018 la Commissione dovrebbe predisporre una relazione per analizzare l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. A seconda dei risultati di tale relazione, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento relativamente all'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA.

(11)

Per la politica monetaria nella zona euro è fondamentale disporre di informazioni provvisorie preliminari sotto forma di stima rapida, sugli IPCA mensili. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero pertanto fornire tali stime rapide.

(12)

L'IPCA è stato concepito per valutare la stabilità dei prezzi e non deve essere inteso come un indice del costo della vita. In aggiunta all'IPCA, è opportuno avviare ricerche su un indice armonizzato del costo della vita.

(13)

Il periodo di riferimento degli indici armonizzati dovrebbe essere aggiornato periodicamente. Al fine di assicurare la comparabilità e la pertinenza degli indici ottenuti, dovrebbero essere stabilite disposizioni circa periodi di riferimento comuni degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici integrati in momenti diversi.

(14)

Nell'intento di promuovere la graduale armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'IPAB, dovrebbero essere avviati studi pilota allo scopo di valutare la possibilità di utilizzare informazioni di base migliori o di applicare nuovi approcci metodologici. La Commissione dovrebbe intraprendere le azioni necessarie e individuare gli incentivi opportuni, compreso un sostegno finanziario, per incoraggiare tali studi pilota.

(15)

La Commissione (Eurostat) dovrebbe verificare le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare gli indici armonizzati e dovrebbe monitorare l'attuazione del quadro giuridico da parte degli Stati membri. A tale scopo, la Commissione (Eurostat) dovrebbe intrattenere un dialogo regolare con le autorità statistiche degli Stati membri.

(16)

Per valutare se gli indici armonizzati dettagliati forniti dagli Stati membri siano sufficientemente comparabili è essenziale disporre di informazioni di base. Inoltre, l'utilizzo negli Stati membri di metodi e prassi di compilazione trasparenti aiuta tutte le parti interessate a comprendere gli indici armonizzati e a migliorarne ulteriormente la qualità. Dovrebbe quindi essere stabilita una serie di disposizioni per la trasmissione di metadati armonizzati.

(17)

Allo scopo di garantire la qualità dei dati statistici forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe avvalersi delle prerogative e dei poteri del caso di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(18)

Al fine di garantire l'adeguamento alle modifiche apportate alla COICOP delle Nazioni Unite, di modificare l'elenco delle voci disciplinate da atti di esecuzione integrandolo per tenere conto degli sviluppi tecnici dei metodi statistici e in base alla valutazione di studi pilota, e di modificare l'elenco di sottoindici dell'ECOICOP che gli Stati membri non sono tenuti a produrre al fine di includere negli IPCA e negli IPCA-TC giochi, lotterie e scommesse, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19)

Al fine di assicurare la piena comparabilità degli indici armonizzati, sono necessarie condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini degli IPCA e degli IPCA-TC; per la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro; per le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB; per la qualità dei pesi degli indici armonizzati; per il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari; per la metodologia appropriata; per norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati; per le norme in materia di scambio di dati e metadati; per la revisione degli indici armonizzati e dei loro sottoindici; e per le prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la trasmissione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari, nonché il termine per la trasmissione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Al fine di garantire tali condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(20)

Nell'adottare misure di esecuzione e atti delegati conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere conto, ove opportuno, del rapporto costo-benefici e garantire che tali misure e atti non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e per i rispondenti.

(21)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e degli IPAB, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato del sistema statistico europeo è stato invitato a fornire un orientamento professionale.

(23)

Il regolamento (CE) n. 2494/95 dovrebbe essere pertanto abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi OOH) e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello dell'Unione e nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «prodotti»: i beni e i servizi quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.01, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («SEC 2010»);

2)   «prezzi al consumo»: i prezzi di acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli prodotti mediante operazioni monetarie;

3)   «prezzi delle abitazioni»: i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;

4)   «prezzi di acquisto»: i prezzi effettivamente pagati dagli acquirenti per i prodotti, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, dedotti gli sconti, rispetto ai prezzi o agli oneri standard, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo specificato all'epoca dell'acquisto;

5)   «prezzi amministrati»: i prezzi che sono direttamente fissati o influenzati in misura significativa dall'amministrazione pubblica;

6)   «indice dei prezzi al consumo armonizzato» o «IPCA»: l'indice dei prezzi al consumo comparabile prodotto da ciascuno Stato membro;

7)   «indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti» o «IPCA-TC»: l'indice che misura le variazioni dei prezzi al consumo al netto dell'impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti nello stesso periodo di tempo;

8)   «aliquota d'imposta»: un parametro d'imposta e può consistere in una determinata percentuale del prezzo o in un ammontare fisso d'imposta applicato a un'unità fisica;

9)   «indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari» o «indice dei prezzi OOH»: l'indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie;

10)   «indice dei prezzi delle abitazioni» o «IPAB»: l' indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;

11)   «sottoindice dell'IPCA o dell'IPCA-TC»: l' indice dei prezzi per ciascuna delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità («ECOICOP»), come figurante nell'allegato I;

12)   «indici armonizzati»: l'IPCA, l'IPCA-TC, l'indice dei prezzi OOH e l'IPAB;

13)   «stima rapida dell'IPCA»: una stima preliminare dell'IPCA fornita dagli Stati membri la cui moneta è l'euro, che può essere basata su informazioni provvisorie e, se necessario, su una modellizzazione adeguata;

14)   «indice di tipo Laspeyres»: l'indice dei prezzi che misura la variazione media dei prezzi tra il periodo di riferimento dei prezzi e un periodo di comparazione, utilizzando quote di spesa di un periodo precedente al periodo di riferimento dei prezzi dove quote di spesa sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi.

Un «indice di tipo Laspeyres» è definito come segue:

Formula

dove «p» è il prezzo di un prodotto, «0» è il periodo di riferimento dei prezzi e «t» è il periodo di comparazione. I pesi «w» sono le quote di spesa di un periodo «b» precedente al periodo di riferimento dei prezzi e sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi «0»;

15)   «periodo di riferimento dell'indice»: il periodo per il quale l'indice è fissato a 100 punti di indice;

16)   «periodo di riferimento dei prezzi»: il periodo rispetto al quale si compara il prezzo del periodo di comparazione; per gli indici mensili, il periodo di riferimento dei prezzi è il mese di dicembre dell'anno precedente; e, per gli indici trimestrali, il periodo di riferimento dei prezzi è il quarto trimestre dell'anno precedente;

17)   «informazioni di base»: i dati riguardanti:

a)

con riferimento all'IPCA e all'IPCA-TC:

i)

i prezzi di acquisto dei prodotti che devono essere presi in considerazione per calcolare sottoindici conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

ii)

le caratteristiche che determinano il prezzo del prodotto,

iii)

le informazioni sulle imposte e sulle accise applicate,

iv)

le informazioni utili a definire se un prezzo è interamente o parzialmente amministrato,

v)

i pesi che riflettono il livello e la struttura dei consumi dei prodotti in questione;

b)

con riferimento all'indice dei prezzi OOH:

i)

i prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e di cui occorre tenere conto per calcolare l'indice dei prezzi OOH conformemente al presente regolamento,

ii)

le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione e i prezzi di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie, e

iii)

i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni;

c)

con riferimento all'indice IPAB:

i)

i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie che devono essere presi in considerazione per calcolare l'IPAB conformemente al presente regolamento,

ii)

le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione, e

iii)

i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni;

18)   «famiglia»: una famiglia di cui all'allegato A, paragrafo 2.119, lettere a) e b), del SEC 2010, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza;

19)   «territorio economico dello Stato membro»: il territorio economico di cui all'allegato A, paragrafo 2.05, del SEC 2010, con la differenza che le zone franche extraterritoriali situate entro i confini dello Stato membro sono incluse mentre le zone franche territoriali situate nel resto del mondo sono escluse;

20)   «spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari»: la parte di spesa per consumi finali sostenuta:

dalle famiglie,

mediante operazioni monetarie,

sul territorio economico dello Stato membro,

per prodotti che sono utilizzati per il diretto soddisfacimento di bisogni o desideri individuali, quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.101, del SEC 2010,

in uno o in entrambi i periodi di tempo raffrontati;

21)   «cambiamento significativo nel metodo di produzione»: una modifica che si stima incidere sul tasso di variazione annuale di un dato indice armonizzato, o di una parte di esso, in qualsiasi periodo in misura superiore a:

a)

0,1 punti percentuali per l'IPCA generale, l'IPCA TC, l'indice dei prezzi OOH o l'IPAB,

b)

0,3, 0,4, 0,5 o 0,6 punti percentuali rispettivamente per ogni divisione, gruppo, classe o sottoclasse (5 cifre) della classificazione ECOICOP per l'IPCA o l'IPCA-TC.

Articolo 3

Elaborazione degli indici armonizzati

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) tutti gli indici armonizzati come definiti all'articolo 2, punto 12.

2.   Gli indici armonizzati sono indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente.

3.   L'IPCA e l'IPCA-TC sono basati sulle variazioni dei prezzi e sui pesi dei prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari.

4.   Né l'indice IPCA né l'indice IPCA-TC riguardano le transazioni tra famiglie, tranne nel caso dei canoni d'affitto pagati dagli inquilini a proprietari privati, se questi ultimi svolgono la funzione di produttori di servizi destinabili alla vendita acquistati dalle famiglie (locatari).

5.   L'indice dei prezzi OOH è elaborato, se possibile e a condizione che i dati siano disponibili, per i dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

6.   I sottoindici dell'IPCA e dell'IPCA-TC sono costruiti per le categorie dell'ECOICOP. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini dell'IPCA e dell'IPCA-TC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

7.   Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione predispone una relazione che analizza l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. In funzione dei risultati della relazione, la Commissione presenta, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento per quanto concerne l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA. Se la relazione stabilisce che per l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA sono necessari ulteriori sviluppi metodologi, la Commissione prosegue i lavori metodologici e riferisce in merito a tale lavoro, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

9.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

10.   Ogni anno gli Stati membri procedono all'aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per la qualità dei pesi degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Comparabilità degli indici armonizzati

1.   Perché gli indici armonizzati siano considerati comparabili, le differenze tra Stati membri a tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa.

2.   I sottoindici degli indici armonizzati che si discostano dai metodi o dai concetti del presente regolamento sono considerati comparabili se hanno come risultato un indice che è stimato divergere sistematicamente:

a)

di 0,1 punti percentuali o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'IPCA e dell'IPCA-TC;

b)

di 1 punto percentuale o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'indice dei prezzi OOH e dell'IPAB.

Qualora i calcoli di cui al primo comma non siano possibili, gli Stati membri illustrano in dettaglio le conseguenze dell'utilizzo di una metodologia che si discosta dai metodi o dai concetti del presente regolamento.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di garantire la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale e conformemente alle modifiche della COICOP delle Nazioni Unite.

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi nella produzione di indici armonizzati comparabili e al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino ulteriormente il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari di cui all'articolo 8 e la metodologia. Tali atti di esecuzione riguardano:

i)

campionamento e rappresentatività;

ii)

raccolta e trattamento dei prezzi;

iii)

sostituzioni e adeguamenti della qualità;

iv)

elaborazione degli indici;

v)

revisioni;

vi)

indici speciali;

vii)

trattamento di prodotti in specifici settori.

La Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5.   Per la produzione degli indici armonizzati, al fine di tener conto degli sviluppi tecnici nei metodi statistici e sulla base della valutazione degli studi pilota di cui all'articolo 8, paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di modificare il paragrafo 4, primo comma, del presente articolo, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, aggiungendo voci all'elenco ivi figurante purché tali voci aggiunte non si sovrappongano a quelle esistenti e non modifichino la portata o la natura degli indici armonizzati di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti in materia di dati

1.   Le informazioni di base raccolte dagli Stati membri per gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono rappresentative a livello di Stato membro.

2.   Le informazioni sono ottenute dalle unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (8) o da altre fonti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3.   Le unità statistiche che forniscono informazioni sui prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni di base come richiesto. Le unità statistiche trasmettono informazioni di base accurate e complete agli organismi nazionali preposti all'elaborazione degli indici armonizzati.

4.   Su richiesta degli organismi nazionali preposti alla costruzione degli indici armonizzati, le unità statistiche forniscono, se disponibili, le registrazioni delle transazioni in formato elettronico, come i dati scanner, e al livello di dettaglio necessario a produrre indici armonizzati e a valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati.

5.   Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati è il 2015. Tale periodo di riferimento dell'indice è usato per le serie storiche complete di tutti gli indici armonizzati e relativi sottoindici.

6.   Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono ricalcolati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati adottata conformemente al presente regolamento oppure ogni dieci anni dall'ultimo ricalcolo, a partire dal 2015. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice ha effetto:

a)

per gli indici mensili, con l'indice di gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice;

b)

per gli indici trimestrali, con l'indice relativo al primo trimestre dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

7.   Gli Stati membri non sono tenuti a produrre e trasmettere:

a)

i sottoindici dell'IPCA o dell'IPCA-TC che rappresentano meno di una millesima parte della spesa totale;

b)

i sottoindici gli indici dei prezzi OOH o dell'IPAB che rappresentano meno di una centesima parte rispettivamente della spesa totale relativa all'abitazione sostenuta dalle famiglie in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e del totale degli acquisti di abitazioni.

8.   Gli Stati membri non sono tenuti a produrre i seguenti sottoindici dell'ECOICOP in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure in quanto il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente:

02.3

sostanze stupefacenti;

09.4.3

giochi, lotterie e scommesse;

12.2

prostituzione;

12.5.1

assicurazioni sulla vita;

12.6.1

SIFIM.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per modificare l'elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC.

Articolo 6

Frequenza

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli IPCA e gli IPCA-TC e i relativi sottoindici, compresi i sottoindici prodotti a intervalli di tempo più lunghi, con cadenza mensile.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli indici dei prezzi OOH e gli IPAB con cadenza trimestrale. Su base volontaria, tali indici possono essere forniti con cadenza mensile.

3.   Gli Stati membri non sono tenuti a produrre sottoindici con cadenza mensile o trimestrale se le rilevazioni di dati effettuate con una frequenza minore soddisfano i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle categorie ECOICOP, degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB per le quali intendono procedere a rilevazioni di dati a intervalli di tempo di frequenza inferiore rispettivamente a quella mensile, nel caso di categorie ECOICOP, e a quella trimestrale nel caso degli indici dei prezzi OOH e delle categorie IPAB.

4.   Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati dei sottoindici per gli indici armonizzati.

Articolo 7

Termini, norme di scambio e revisioni

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) indici armonizzati e tutti i sottoindici entro:

a)

15 giorni di calendario per gli indici da febbraio a dicembre, ed entro 20 giorni di calendario per gli indici di gennaio, dalla fine del mese per cui sono calcolati gli indici; e

b)

85 giorni di calendario dalla fine del trimestre per cui sono calcolati gli indici.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati entro:

a)

il 13 febbraio di ogni anno per gli indici mensili;

b)

il 15 giugno di ogni anno per gli indici trimestrali.

3.   Gli Stati membri la cui moneta è l'euro forniscono alla Commissione (Eurostat) la stima rapida degli IPCA entro il penultimo giorno di calendario del mese al quale si riferisce la stima rapida.

4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati.

5.   Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano nel dettaglio le norme di scambio di dati e metadati di cui al paragrafo 4 e le condizioni uniformi per la revisione degli indici armonizzati e dei rispettivi sottoindici cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Studi pilota

1.   Ogniqualvolta sia necessario migliorare le informazioni di base per l'elaborazione degli indici armonizzati o si ravvisi la necessità di migliorare i metodi per la comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che gli Stati membri svolgono su base volontaria.

2.   Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, se del caso, al finanziamento di tali studi pilota.

3.   Gli studi pilota valutano la possibilità di ottenere migliori informazioni di base o di adottare nuovi approcci metodologici.

4.   I risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori degli indici armonizzati, tenendo conto dei vantaggi di disporre di migliori informazioni di base o di nuovi approcci metodologici a fronte dei costi aggiuntivi di produzione di indici armonizzati.

5.   Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e il Consiglio una relazione nella quale valuta, ove opportuno, i principali risultati degli studi pilota.

Articolo 9

Garanzia della qualità

1.   Gli Stati membri garantiscono la qualità degli indici armonizzati forniti. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità standard di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat):

a)

relazioni annuali standard sulla qualità in merito ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;

b)

inventari aggiornati con cadenza annuale in cui sono specificati in dettaglio le fonti di dati, le definizioni e i metodi utilizzati;

c)

ulteriori informazioni correlate, al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati, se richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3.   Se uno Stato membro intende apportare una modifica significativa ai metodi di produzione degli indici armonizzati o di una parte di essi, ne informa la Commissione (Eurostat) almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore. Lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione dell'impatto della modifica.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la presentazione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari nonché il termine per la presentazione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Nell'esercizio dei poteri delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Inoltre la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi l'onere per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione segue la sua prassi abituale e svolge consultazioni con esperti, compresi esperti degli Stati membri.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Abrogazione

1.   Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri continuano a fornire gli indici armonizzati conformemente al regolamento (CE) n. 2494/95 fino alla trasmissione dei dati relativi al 2016.

2.   Il regolamento (CE) n. 2494/95 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza figurante all'allegato II.

3.   Nell'adottare per la prima volta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 3, paragrafi 6, 9, e 10, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6 e all'articolo 7, paragrafo 6, la Commissione, nella misura compatibile con il presente regolamento, integra le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione (9), del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (10), del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio (11), del regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione (12), del regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione (13), del regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio (14), del regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione (15), del regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione (16), del regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione (17), del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione (18), del regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione (19), del regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio (20), del regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione (21), del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione (22), del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione (23) adottati sulla base del regolamento(CE) n. 2494/95, riducendo nel contempo, nella misura opportuna, il numero complessivo di atti di esecuzione. I regolamenti adottati sulla base del regolamento (CE) n. 2494/95 rimangono applicabili per un periodo transitorio. Tale periodo transitorio termina alla data di applicazione degli atti di esecuzione adottati per la prima volta sulla base dell'articolo 3, paragrafi 6, 9 e 10, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento, che è identica per tutti i detti atti di esecuzione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per la prima volta ai dati relativi al gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU C 175 del 29.5.2015, pag. 2.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 aprile 2016.

(3)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(4)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3).

(10)  Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8).

(11)  Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12).

(12)  Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).

(13)  Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).

(14)  Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).

(16)  Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16).

(17)  Regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).

(18)  Regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).

(19)  Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

(20)  Regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).

(21)  Regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).

(22)  Regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1o dicembre 2010, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).

(23)  Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1 o febbraio 2013, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).


ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE EUROPEA DEI CONSUMI INDIVIDUALI SECONDO LA FUNZIONE (ECOICOP)

01

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE

01.1

Prodotti alimentari

01.1.1

Pane e cereali

01.1.1.1

Riso

01.1.1.2

Farina e altri cereali

01.1.1.3

Pane

01.1.1.4

Altri prodotti di panetteria

01.1.1.5

Pizza e quiche

01.1.1.6

Pasta e couscous

01.1.1.7

Cereali per colazione

01.1.1.8

Altri prodotti a base di cereali

01.1.2

Carni

01.1.2.1

Carne bovina

01.1.2.2

Carne suina

01.1.2.3

Carne ovina e caprina

01.1.2.4

Pollame

01.1.2.5

Altre carni

01.1.2.6

Frattaglie commestibili

01.1.2.7

Carne essiccata, salata o affumicata

01.1.2.8

Altre preparazioni a base di carne

01.1.3

Pesci e prodotti ittici

01.1.3.1

Pesce fresco o refrigerato

01.1.3.2

Pesce surgelato

01.1.3.3

Frutti di mare freschi o refrigerati

01.1.3.4

Frutti di mare surgelati

01.1.3.5

Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati

01.1.3.6

Altre preparazioni a base di pesci e frutti di mare conservati o lavorati

01.1.4

Latte, formaggi e uova

01.1.4.1

Latte fresco intero

01.1.4.2

Latte fresco a basso contenuto di grassi

01.1.4.3

Latte conservato

01.1.4.4

Yogurt

01.1.4.5

Formaggi e latticini

01.1.4.6

Altri prodotti a base di latte

01.1.4.7

Uova

01.1.5

Oli e grassi

01.1.5.1

Burro

01.1.5.2

Margarina e altri grassi vegetali

01.1.5.3

Olio di oliva

01.1.5.4

Altri oli alimentari

01.1.5.5

Altri grassi animali alimentari

01.1.6

Frutta

01.1.6.1

Frutta fresca o refrigerata

01.1.6.2

Frutta surgelata

01.1.6.3

Frutta secca e frutta con guscio

01.1.6.4

Conserve di frutta e prodotti a base di frutta

01.1.7

Verdure

01.1.7.1

Verdure fresche o refrigerate (escl. patate e altri tuberi)

01.1.7.2

Verdure surgelate (escl. patate e altri tuberi)

01.1.7.3

Verdure secche, altre verdure conservate o trasformate

01.1.7.4

Patate

01.1.7.5

Patatine fritte

01.1.7.6

Altri tuberi e prodotti a base di tuberi

01.1.8

Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi

01.1.8.1

Zucchero

01.1.8.2

Confetture, marmellate e miele

01.1.8.3

Cioccolato

01.1.8.4

Confetteria

01.1.8.5

Gelati e ghiaccioli commestibili

01.1.8.6

Surrogati artificiali dello zucchero

01.1.9

Prodotti alimentari n.c.a.

01.1.9.1

Salse, condimenti

01.1.9.2

Sale, spezie ed erbe aromatiche

01.1.9.3

Alimenti per bambini

01.1.9.4

Piatti pronti

01.1.9.9

Altri prodotti alimentari n.c.a.

01.2

Bevande analcoliche

01.2.1

Caffè, tè e cacao

01.2.1.1

Caffè

01.2.1.2

01.2.1.3

Cacao e cioccolato in polvere

01.2.2

Acque minerali, bibite analcoliche, succhi di frutta e di verdura

01.2.2.1

Acque minerali o di sorgente

01.2.2.2

Bibite analcoliche

01.2.2.3

Succhi di frutta e di verdura

02

BEVANDE ALCOLICHE, TABACCHI E SOSTANZE STUPEFACENTI

02.1

Bevande alcoliche

02.1.1

Alcolici

02.1.1.1

Alcolici e liquori

02.1.1.2

Bibite alcoliche

02.1.2

Vini

02.1.2.1

Vini da uve

02.1.2.2

Vini ottenuti da altra frutta

02.1.2.3

Vini alcolizzati

02.1.2.4

Bevande a base di vino

02.1.3

Birre

02.1.3.1

Birre lager

02.1.3.2

Altre birre alcoliche

02.1.3.3

Birre a basso tenore di alcol e birre analcoliche

02.1.3.4

Bevande a base di birra

02.2

Tabacchi

02.2.0

Tabacchi

02.2.0.1

Sigarette

02.2.0.2

Sigari

02.2.0.3

Altri prodotti del tabacco

02.3

Sostanze stupefacenti

02.3.0

Sostanze stupefacenti

02.3.0.0

Sostanze stupefacenti

03

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

03.1

Abbigliamento

03.1.1

Materiali per abbigliamento

03.1.1.0

Materiali per abbigliamento

03.1.2

Indumenti

03.1.2.1

Indumenti per uomo

03.1.2.2

Indumenti per donna

03.1.2.3

Indumenti per neonato (0-2 anni) e bambino (3-13 anni)

03.1.3

Altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento

03.1.3.1

Altri articoli di abbigliamento

03.1.3.2

Accessori per l'abbigliamento

03.1.4

Pulizia, riparazione e noleggio di capi d'abbigliamento

03.1.4.1

Pulizia di capi d'abbigliamento

03.1.4.2

Riparazione e noleggio di capi d'abbigliamento

03.2

Calzature

03.2.1

Scarpe e altre calzature

03.2.1.1

Calzature per uomo

03.2.1.2

Calzature per donna

03.2.1.3

Calzature per neonato e per bambino

03.2.2

Riparazione e noleggio di calzature

03.2.2.0

Riparazione e noleggio di calzature

04

ABITAZIONE, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI

04.1

Fitti effettivi per l'abitazione

04.1.1

Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini

04.1.1.0

Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini

04.1.2

Altri fitti effettivi

04.1.2.1

Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini per seconde case

04.1.2.2

Canoni di affitto di garage e altri canoni di affitto pagati dagli inquilini

04.2

Fitti figurativi per l'abitazione

04.2.1

Fitti figurativi dei proprietari-occupanti

04.2.1.0

Fitti figurativi dei proprietari-occupanti

04.2.2

Altri fitti figurativi

04.2.2.0

Altri fitti figurativi

04.3

Manutenzione e riparazione della casa

04.3.1

Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa

04.3.1.0

Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa

04.3.2

Servizi per la riparazione e la manutenzione della casa

04.3.2.1

Servizi di idraulico

04.3.2.2

Servizi di elettricista

04.3.2.3

Servizi di manutenzione di impianti di riscaldamento

04.3.2.4

Servizi di imbianchino

04.3.2.5

Servizi di falegname

04.3.2.9

Altri servizi per la riparazione e la manutenzione della casa

04.4

Fornitura di acqua e servizi vari connessi all'abitazione

04.4.1

Fornitura di acqua

04.4.1.0

Fornitura di acqua

04.4.2

Raccolta dei rifiuti

04.4.2.0

Raccolta dei rifiuti

04.4.3

Raccolta delle acque di scarico

04.4.3.0

Raccolta delle acque di scarico

04.4.4

Altri servizi per l'abitazione n.c.a.

04.4.4.1

Spese condominiali

04.4.4.2

Servizi di sicurezza

04.4.4.9

Altri servizi per l'abitazione

04.5

Energia elettrica, gas e altri combustibili

04.5.1

Energia elettrica

04.5.1.0

Energia elettrica

04.5.2

Gas

04.5.2.1

Gas di città e gas naturale

04.5.2.2

Idrocarburi liquefatti (butano, propano ecc.)

04.5.3

Combustibili liquidi

04.5.3.0

Combustibili liquidi

04.5.4

Combustibili solidi

04.5.4.1

Carbone

04.5.4.9

Altri combustibili solidi

04.5.5

Energia termica

04.5.5.0

Energia termica

05

MOBILI, APPARECCHI DOMESTICI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA

05.1

Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

05.1.1

Mobili e arredi

05.1.1.1

Mobili per la casa

05.1.1.2

Mobili da giardino

05.1.1.3

Articoli per l'illuminazione

05.1.1.9

Altri mobili e arredi

05.1.2

Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

05.1.2.1

Tappeti

05.1.2.2

Altri rivestimenti per pavimenti

05.1.2.3

Servizi di posa di moquette e di rivestimenti per pavimenti

05.1.3

Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti

05.1.3.0

Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti

05.2

Articoli tessili per la casa

05.2.0

Articoli tessili per la casa

05.2.0.1

Tessuti per arredamento e tendaggi

05.2.0.2

Biancheria da letto

05.2.0.3

Biancheria da tavola e da bagno

05.2.0.4

Riparazione di articoli tessili per la casa

05.2.0.9

Altri articoli tessili per la casa

05.3

Apparecchi per la casa

05.3.1

Grandi apparecchi domestici elettrici e non elettrici

05.3.1.1

Frigoriferi, congelatori e frigocongelatori

05.3.1.2

Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie

05.3.1.3

Apparecchi per la cottura dei cibi

05.3.1.4

Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria

05.3.1.5

Apparecchi per la pulizia della casa

05.3.1.9

Altri grandi apparecchi domestici

05.3.2

Piccoli elettrodomestici

05.3.2.1

Apparecchi per la lavorazione degli alimenti

05.3.2.2

Macchine da caffè, da tè e apparecchi simili

05.3.2.3

Ferri da stiro

05.3.2.4

Tostapane e grill

05.3.2.9

Altri piccoli elettrodomestici

05.3.3

Riparazione di apparecchi per la casa

05.3.3.0

Riparazione di apparecchi per la casa

05.4

Cristalleria, vasellame e utensili per la casa

05.4.0

Cristalleria, vasellame e utensili per la casa

05.4.0.1

Oggetti di vetro, di cristallo, di ceramica e di porcellana

05.4.0.2

Coltelleria, posateria e argenteria

05.4.0.3

Utensili e articoli da cucina non elettrici

05.4.0.4

Riparazione di cristalleria, vasellame e utensili per la casa

05.5

Utensili e attrezzature per la casa e il giardino

05.5.1

Grandi utensili e attrezzature

05.5.1.1

Grandi utensili e attrezzature a motore

05.5.1.2

Riparazione e noleggio di grandi utensili e attrezzature

05.5.2

Piccoli utensili e accessori vari

05.5.2.1

Piccoli utensili a mano

05.5.2.2

Accessori vari di piccoli utensili

05.5.2.3

Riparazione di piccoli utensili a mano e accessori vari

05.6

Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa

05.6.1

Beni non durevoli per la casa

05.6.1.1

Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa

05.6.1.2

Altri articoli non durevoli, di piccole dimensioni, per la casa

05.6.2

Servizi domestici e per la casa

05.6.2.1

Servizi domestici di personale retribuito

05.6.2.2

Servizi di lavanderia

05.6.2.3

Noleggio di mobili e arredi

05.6.2.9

Altri servizi domestici e per la casa

06

SANITÀ

06.1

Medicinali, attrezzature ed apparecchiature medicali

06.1.1

Prodotti farmaceutici

06.1.1.0

Prodotti farmaceutici

06.1.2

Altri prodotti medicali

06.1.2.1

Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione

06.1.2.9

Altri prodotti medicali n.c.a.

06.1.3

Attrezzature e apparecchi terapeutici

06.1.3.1

Occhiali e lenti a contatto correttivi

06.1.3.2

Protesi uditive

06.1.3.3

Riparazione di attrezzature e apparecchi terapeutici

06.1.3.9

Altre attrezzature e apparecchi terapeutici

06.2

Servizi ambulatoriali

06.2.1

Servizi medici

06.2.1.1

Servizi di medicina generale

06.2.1.2

Servizi medici specialistici

06.2.2

Servizi dentistici

06.2.2.0

Servizi dentistici

06.2.3

Servizi paramedici

06.2.3.1

Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami radiografici

06.2.3.2

Bagni termali, chinesiterapia, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature terapeutiche

06.2.3.9

Altri servizi paramedici

06.3

Servizi ospedalieri

06.3.0

Servizi ospedalieri

06.3.0.0

Servizi ospedalieri

07

TRASPORTI

07.1

Acquisto di veicoli

07.1.1

Automobili

07.1.1.1

Automobili nuove

07.1.1.2

Automobili usate

07.1.2

Motocicli

07.1.2.0

Motocicli

07.1.3

Biciclette

07.1.3.0

Biciclette

07.1.4

Veicoli a trazione animale

07.1.4.0

Veicoli a trazione animale

07.2

Esercizio di mezzi di trasporto privati

07.2.1

Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati

07.2.1.1

Pneumatici

07.2.1.2

Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati

07.2.1.3

Accessori per mezzi di trasporto privati

07.2.2

Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati

07.2.2.1

Carburante diesel

07.2.2.2

Benzina

07.2.2.3

Altri carburanti per mezzi di trasporto privati

07.2.2.4

Lubrificanti

07.2.3

Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati

07.2.3.0

Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati

07.2.4

Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati

07.2.4.1

Affitto di garage e posti auto e noleggio di mezzi di trasporto privati

07.2.4.2

Pedaggi e parchimetri

07.2.4.3

Corsi di guida, esami, patenti e controlli tecnici

07.3

Servizi di trasporto

07.3.1

Trasporto di passeggeri su rotaia

07.3.1.1

Trasporto ferroviario di passeggeri

07.3.1.2

Trasporto di passeggeri in metropolitana e su tram

07.3.2

Trasporto di passeggeri su strada

07.3.2.1

Trasporto di passeggeri su autobus e pullman

07.3.2.2

Trasporto di passeggeri su taxi e autovetture noleggiate con autista

07.3.3

Trasporto aereo di passeggeri

07.3.3.1

Voli nazionali

07.3.3.2

Voli internazionali

07.3.4

Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri

07.3.4.1

Trasporto marittimo di passeggeri

07.3.4.2

Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeri

07.3.5

Trasporto multimodale di passeggeri

07.3.5.0

Trasporto multimodale di passeggeri

07.3.6

Acquisto di altri servizi di trasporto

07.3.6.1

Trasporto mediante funicolare, funivia e seggiovia

07.3.6.2

Servizi di trasloco e immagazzinaggio

07.3.6.9

Acquisto di altri servizi di trasporto n.c.a.

08

COMUNICAZIONI

08.1

Servizi postali

08.1.0

Servizi postali

08.1.0.1

Trattamento della corrispondenza

08.1.0.9

Altri servizi postali

08.2

Apparecchi telefonici e telefax

08.2.0

Apparecchi telefonici e telefax

08.2.0.1

Apparecchi per la telefonia fissa

08.2.0.2

Apparecchi per la telefonia mobile

08.2.0.3

Altri apparecchi telefonici e telefax

08.2.0.4

Riparazione di apparecchi telefonici e telefax

08.3

Servizi di telefonia e telefax

08.3.0

Servizi di telefonia e telefax

08.3.0.1

Servizi di telefonia fissa

08.3.0.2

Servizi di telefonia mobile

08.3.0.3

Servizi di connessione a Internet

08.3.0.4

Pacchetti di servizi di telecomunicazione

08.3.0.5

Altri servizi di trasmissione delle informazioni

09

RICREAZIONE E CULTURA

09.1

Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

09.1.1

Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

09.1.1.1

Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni

09.1.1.2

Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

09.1.1.3

Apparecchi portatili per suoni e immagini

09.1.1.9

Altri apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

09.1.2

Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici

09.1.2.1

Macchine fotografiche e videocamere

09.1.2.2

Accessori per apparecchi fotografici e cinematografici

09.1.2.3

Strumenti ottici

09.1.3

Apparecchi per il trattamento dell'informazione

09.1.3.1

Personal computer

09.1.3.2

Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione

09.1.3.3

Software

09.1.3.4

Calcolatori e altri apparecchi per il trattamento dell'informazione

09.1.4

Supporti di registrazione

09.1.4.1

Supporti di registrazione preregistrati

09.1.4.2

Supporti di registrazione non registrati

09.1.4.9

Altri supporti di registrazione

09.1.5

Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

09.1.5.0

Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

09.2

Altri beni durevoli per ricreazione e cultura

09.2.1

Beni durevoli per attività ricreative all'aperto

09.2.1.1

Autocaravan, caravan e rimorchi

09.2.1.2

Aeromobili, velivoli ultraleggeri, alianti, deltaplani e palloni aerostatici

09.2.1.3

Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni

09.2.1.4

Cavalli e pony e relativi accessori

09.2.1.5

Principali articoli per giochi e sport

09.2.2

Strumenti musicali e beni durevoli per attività ricreative al coperto

09.2.2.1

Strumenti musicali

09.2.2.2

Beni durevoli per attività ricreative al coperto

09.2.3

Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura

09.2.3.0

Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura

09.3

Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali da compagnia

09.3.1

Giochi, giocattoli e hobby

09.3.1.1

Giochi e hobby

09.3.1.2

Giocattoli e articoli per feste

09.3.2

Articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.2.1

Articoli sportivi

09.3.2.2

Articoli per campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.2.3

Riparazione di articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.3

Giardini, fiori e piante

09.3.3.1

Articoli per giardinaggio

09.3.3.2

Piante e fiori

09.3.4

Animali da compagnia e relativi prodotti

09.3.4.1

Acquisto di animali da compagnia

09.3.4.2

Prodotti per animali da compagnia

09.3.5

Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia

09.3.5.0

Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia

09.4

Servizi ricreativi e culturali

09.4.1

Servizi ricreativi e sportivi

09.4.1.1

Servizi ricreativi e sportivi — Fruizione come spettatore

09.4.1.2

Servizi ricreativi e sportivi — Partecipazione

09.4.2

Servizi culturali

09.4.2.1

Cinema, teatri e concerti

09.4.2.2

Musei, biblioteche, giardini zoologici

09.4.2.3

Canone radio e tv, abbonamenti

09.4.2.4

Noleggio di attrezzature e accessori per attività culturali

09.4.2.5

Servizi fotografici

09.4.2.9

Altri servizi culturali

09.4.3

Giochi, lotterie e scommesse

09.4.3.0

Giochi, lotterie e scommesse

09.5

Giornali, libri e articoli di cancelleria

09.5.1

Libri

09.5.1.1

Libri di narrativa

09.5.1.2

Libri scolastici

09.5.1.3

Altri libri diversi da quelli di narrativa

09.5.1.4

Servizi di rilegatura e download di libri elettronici

09.5.2

Giornali e periodici

09.5.2.1

Giornali

09.5.2.2

Riviste e periodici

09.5.3

Stampati vari

09.5.3.0

Stampati vari

09.5.4

Articoli di cancelleria e materiale da disegno

09.5.4.1

Prodotti di carta

09.5.4.9

Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno

09.6

Pacchetti vacanza

09.6.0

Pacchetti vacanza

09.6.0.1

Pacchetti vacanza nazionali

09.6.0.2

Pacchetti vacanza internazionali

10

ISTRUZIONE

10.1

Scuola dell'infanzia e istruzione primaria

10.1.0

Scuola dell'infanzia e istruzione primaria

10.1.0.1

Scuola dell'infanzia (livello 0 dell'ISCED-97)

10.1.0.2

Istruzione primaria (livello 1 dell'ISCED-97)

10.2

Istruzione secondaria

10.2.0

Istruzione secondaria

10.2.0.0

Istruzione secondaria

10.3

Istruzione postsecondaria non terziaria

10.3.0

Istruzione postsecondaria non terziaria

10.3.0.0

Istruzione postsecondaria non terziaria (livello 4 dell'ISCED-97)

10.4

Istruzione terziaria

10.4.0

Istruzione terziaria

10.4.0.0

Istruzione terziaria

10.5

Istruzione non definibile per livello

10.5.0

Istruzione non definibile per livello

10.5.0.0

Istruzione non definibile per livello

11

RISTORANTI E ALBERGHI

11.1

Servizi di ristorazione

11.1.1

Ristoranti, bar e simili

11.1.1.1

Ristoranti, bar e sale da ballo

11.1.1.2

Fast food e servizi da asporto

11.1.2

Mense

11.1.2.0

Mense

11.2

Servizi di alloggio

11.2.0

Servizi di alloggio

11.2.0.1

Alberghi, motel, pensioni e simili

11.2.0.2

Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili

11.2.0.3

Servizi di alloggio in altre strutture

12

BENI E SERVIZI VARI

12.1

Cura della persona

12.1.1

Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza

12.1.1.1

Servizi di parrucchiere per uomo e bambino

12.1.1.2

Servizi di parrucchiere per donna

12.1.1.3

Trattamenti di bellezza

12.1.2

Apparecchi elettrici per la cura della persona

12.1.2.1

Apparecchi elettrici per la cura della persona

12.1.2.2

Riparazione di apparecchi elettrici per la cura della persona

12.1.3

Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona

12.1.3.1

Apparecchi non elettrici

12.1.3.2

Articoli per l'igiene e il benessere personale, articoli esoterici e prodotti di bellezza

12.2

Prostituzione

12.2.0

Prostituzione

12.2.0.0

Prostituzione

12.3

Effetti personali n.c.a.

12.3.1

Gioielli e orologi

12.3.1.1

Gioielli

12.3.1.2

Orologi

12.3.1.3

Riparazione di gioielli e orologi

12.3.2

Altri effetti personali

12.3.2.1

Articoli da viaggio

12.3.2.2

Articoli per bambini

12.3.2.3

Riparazione di altri effetti personali

12.3.2.9

Altri effetti personali n.c.a.

12.4

Assistenza sociale

12.4.0

Assistenza sociale

12.4.0.1

Servizi di custodia dei bambini

12.4.0.2

Case di riposo per anziani e residenze per persone disabili

12.4.0.3

Servizi di assistenza a domicilio

12.4.0.4

Consulenza

12.5

Assicurazioni

12.5.1

Assicurazioni sulla vita

12.5.1.0

Assicurazioni sulla vita

12.5.2

Assicurazioni sull'abitazione

12.5.2.0

Assicurazioni sull'abitazione

12.5.3

Servizi assicurativi connessi alla salute

12.5.3.1

Servizi assicurativi pubblici connessi alla salute

12.5.3.2

Servizi assicurativi privati connessi alla salute

12.5.4

Assicurazioni sui mezzi di trasporto

12.5.4.1

Assicurazioni sui veicoli a motore

12.5.4.2

Assicurazioni viaggi

12.5.5

Altre assicurazioni

12.5.5.0

Altre assicurazioni

12.6

Servizi finanziari n.c.a.

12.6.1

SIFIM

12.6.1.0

SIFIM

12.6.2

Altri servizi finanziari n.c.a.

12.6.2.1

Spese bancarie e postali

12.6.2.2

Onorari e commissioni di mediatori e consulenti in materia di investimenti

12.7

Altri servizi n.c.a.

12.7.0

Altri servizi n.c.a.

12.7.0.1

Spese amministrative

12.7.0.2

Servizi legali e contabili

12.7.0.3

Servizi funebri

12.7.0.4

Altre tariffe e servizi


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) N. 2494/95

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 3

Articolo 3, paragrafi 3 e 10

Articolo 4

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafi 5 e 6

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 9

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 6

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 13


24.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/39


REGOLAMENTO (UE) 2016/793 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Molti dei paesi in via di sviluppo più poveri hanno urgentemente bisogno di accedere ai medicinali essenziali a prezzi abbordabili per il trattamento delle malattie trasmissibili. Tali paesi dipendono fortemente dalle importazioni di farmaci poiché la loro produzione locale è minima.

(3)

È necessaria una differenziazione dei prezzi tra i mercati dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di sviluppo più poveri, per garantire che questi ultimi possano rifornirsi di prodotti farmaceutici essenziali a prezzi fortemente ridotti. Tali prezzi fortemente ridotti non possono pertanto essere considerati un riferimento per il prezzo da pagare per i medesimi prodotti sui mercati dei paesi sviluppati.

(4)

Nella maggior parte dei paesi sviluppati esistono strumenti legislativi di regolamentazione per prevenire l'importazione, in determinate circostanze, di prodotti farmaceutici, ma tali strumenti rischiano di risultare insufficienti nel caso in cui sui mercati dei paesi in via di sviluppo più poveri siano venduti grossi volumi di farmaci fortemente scontati e l'interesse economico di una diversione degli scambi verso i mercati a prezzi alti può pertanto aumentare sostanzialmente.

(5)

È necessario incoraggiare i fabbricanti di prodotti farmaceutici a mettere a disposizione prodotti farmaceutici a prezzi fortemente ridotti in quantità sostanzialmente più consistenti, assicurando, con il presente regolamento, che tali prodotti restino sui mercati dei paesi in via di sviluppo più poveri. Le donazioni di prodotti farmaceutici e di prodotti venduti con contratti concessi in seguito a bandi di gara indetti dai governi nazionali o da organismi internazionali preposti agli appalti, ovvero nel contesto di un partenariato convenuto tra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione dovrebbero avere la facoltà di rientrare nel presente regolamento, alle stesse condizioni, tenendo presente che tali donazioni non contribuiscono a migliorare durevolmente l'accesso ai prodotti in questione.

(6)

È necessario definire una procedura che individui i prodotti, i paesi e le malattie oggetto del presente regolamento.

(7)

Il presente regolamento si prefigge di evitare che i prodotti a prezzi graduati siano importati nell'Unione. Sono previste deroghe in determinate circostanze purché sia rigorosamente garantito che la destinazione finale dei prodotti in questione è uno dei paesi elencati nell'allegato II.

(8)

I fabbricanti dei prodotti a prezzi graduati dovrebbero differenziarne l'aspetto per agevolarne l'individuazione.

(9)

Sarà opportuno riesaminare gli elenchi delle malattie e dei paesi di destinazione contemplati dal presente regolamento, nonché le formule per l'individuazione dei prodotti a prezzi graduati, alla luce, tra l'altro, dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento.

(10)

Per quanto riguarda i prodotti a prezzi graduati contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, si applicano le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(11)

Allorché sono stati sequestrati prodotti a prezzi graduati a norma del presente regolamento, l'autorità competente dovrebbe avere la facoltà, in conformità del diritto nazionale e al fine di assicurare che detti prodotti siano destinati all'uso per il quale erano previsti a pieno vantaggio dei paesi elencati nell'allegato II, decidere di metterli a disposizione per scopi umanitari in tali paesi. In assenza di una decisione in tal senso i prodotti sequestrati dovrebbero essere distrutti.

(12)

Al fine di aggiungere prodotti all'elenco dei prodotti in esso inclusi,è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche da apportare agli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento definisce:

a)

i criteri per stabilire che cosa sia un prodotto a prezzo graduato;

b)

le condizioni alle quali le autorità doganali intervengono;

c)

le misure che sono adottate dalle competenti autorità degli Stati membri.

2.   Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a)   «prodotto a prezzo graduato»: qualsiasi prodotto farmaceutico utilizzato per prevenire, diagnosticare o trattare le malattie di cui all'allegato IV e il cui prezzo sia fissato conformemente a uno dei metodi facoltativi di calcolo dei prezzi previsti all'articolo 3, verificato dalla Commissione o da un revisore contabile esterno come descritto all'articolo 4 e figurante nell'elenco dei prodotti a prezzi graduati di cui all'allegato I;

b)   «paesi di destinazione»: i paesi elencati nell'allegato II;

c)   «autorità competente»: un'autorità designata da uno Stato membro per stabilire se i prodotti sospesi dalle autorità doganali dello stesso Stato membro siano prodotti a prezzi graduati e per dare istruzioni a seconda del risultato dell'esame.

Articolo 2

1.   È vietata l'importazione nell'Unione di prodotti a prezzi graduati ai fini dell'immissione in libera pratica, della riesportazione o del collocamento in regime sospensivo, in una zona franca o in un deposito franco.

2.   Le seguenti operazioni non sono soggette al divieto relativo ai prodotti a prezzi graduati di cui al paragrafo 1:

a)

la riesportazione verso i paesi di destinazione;

b)

il collocamento in regime di transito o in un deposito doganale ovvero in una zona franca o in un deposito franco ai fini della riesportazione verso un paese di destinazione.

Articolo 3

Il prezzo graduato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento può, a scelta del richiedente, essere:

a)

non superiore alla percentuale stabilita nell'allegato III del prezzo medio ponderato franco fabbrica applicato da un fabbricante nei mercati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per lo stesso prodotto al momento della domanda, oppure,

b)

pari ai costi di produzione diretti del fabbricante, maggiorati della percentuale massima stabilita nell'allegato III.

Articolo 4

1.   Affinché un prodotto farmaceutico possa beneficiare del presente regolamento, i fabbricanti o gli esportatori di prodotti farmaceutici presentano domanda alla Commissione.

2.   Ogni domanda rivolta alla Commissione contiene le seguenti informazioni:

a)

il nome del prodotto e l'ingrediente attivo del prodotto a prezzo graduato nonché sufficienti informazioni per verificare quale malattia esso previene, diagnostica o tratta;

b)

il prezzo proposto, in relazione a una delle opzioni di calcolo indicate all'articolo 3 con dettagli sufficienti a consentire una verifica. Anziché fornire tali informazioni dettagliate, il richiedente può presentare un certificato rilasciato da un revisore contabile esterno, nel quale si dichiara che il prezzo è stato verificato e ottempera a uno dei criteri di cui all'allegato III. Il revisore contabile esterno è nominato previo accordo fra il fabbricante e la Commissione. Le informazioni trasmesse dal richiedente al revisore contabile sono riservate;

c)

il paese o i paesi di destinazione cui il richiedente intende vendere il prodotto in questione;

d)

il numero di codice basato sulla nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), ed eventualmente integrato dalle sottovoci TARIC, per individuare con certezza i prodotti in questione; e

e)

qualsiasi misura adottata dal fabbricante o dall'esportatore per rendere il prodotto a prezzo graduato facilmente distinguibile dai prodotti identici messi in vendita nell'Unione.

3.   Se la Commissione determina che un prodotto soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5, al fine di aggiungere il prodotto in questione all'allegato I nell'aggiornamento successivo. La Commissione informa il richiedente della sua decisione entro quindici giorni dalla sua adozione.

Nel caso in cui un ritardo nell'inserimento di un prodotto nell'allegato I possa causare un ritardo nel rispondere a un'esigenza urgente di accesso a medicinali essenziali a prezzi abbordabili in un paese in via di sviluppo, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 6 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

4.   Qualora una domanda non contenga sufficienti dettagli per consentire un esame di merito, la Commissione sollecita per iscritto il richiedente a presentare le informazioni mancanti. Se il richiedente non completa la domanda entro il termine stabilito nella comunicazione, la domanda è considerata nulla e non avvenuta.

5.   Se la Commissione conclude che la domanda non soddisfa i criteri esposti nel presente regolamento, la domanda è respinta e il richiedente è informato entro quindici giorni dalla decisione. Nulla osta a che il richiedente ripresenti una domanda modificata per lo stesso prodotto.

6.   I prodotti destinati a essere donati a destinatari in uno dei paesi elencati nell'allegato II possono essere oggetto di notifica a tale effetto, ai fini dell'approvazione e dell'inserimento nell'allegato I.

7.   L'allegato I è aggiornato ogni due mesi dalla Commissione.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5, al fine di modificare gli allegati II, III e IV se necessario per rivedere l'elenco delle malattie, i paesi di destinazione contemplati dal presente regolamento nonché le formule utilizzate per l'individuazione dei prodotti a prezzi graduati alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento stesso o per far fronte a crisi sanitarie.

Articolo 5

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 6

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza di cui al presente articolo.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui agli articoli 5, paragrafi 5 e 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 7

Un prodotto approvato in quanto prodotto a prezzo graduato ed elencato nell'allegato I resta in tale elenco fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 e sono presentate alla Commissione relazioni annuali sulla vendite a norma dell'articolo 12. Il richiedente è tenuto a informare la Commissione di ogni cambiamento intervenuto nell'ambito di applicazione o nelle condizioni di cui all'articolo 4, per assicurare il rispetto dei relativi requisiti.

Articolo 8

Il logo permanente indicato all'allegato V è apposto su ogni imballaggio, ogni prodotto e ogni documento relativo al prodotto approvato, venduto a prezzo graduato ai paesi di destinazione. Tale requisito si applica fintantoché il prodotto a prezzo graduato in questione figura nell'elenco dell'allegato I.

Articolo 9

1.   Quando vi sia motivo di sospettare che, malgrado il divieto di cui all'articolo 2, stiano per essere importati nell'Unione prodotti a prezzo graduato, le autorità doganali sospendono lo svincolo dei prodotti in questione o li trattengono per il tempo necessario all'adozione di una decisione sul carattere delle merci da parte delle competenti autorità. Il periodo di sospensione o di trattenimento non eccede dieci giorni lavorativi, salvo circostanze particolari; in tali casi il periodo può essere prorogato di dieci giorni lavorativi al massimo. Allo scadere di tale periodo i prodotti sono svincolati, purché siano state espletate tutte le formalità doganali.

2.   Il fatto che siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che il prodotto in questione sia un prodotto a prezzo graduato è motivo sufficiente perché le autorità doganali ne sospendano lo svincolo o lo trattengano.

3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato e il fabbricante o esportatore di cui all'allegato I sono informati senza indugio della sospensione dello svincolo o del trattenimento del prodotto e ricevono tutte le informazioni disponibili sul prodotto in questione. Si tiene debito conto delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati personali, al segreto commerciale e industriale e alla riservatezza professionale e amministrativa. L'importatore e, se del caso, l'esportatore, devono avere ampia possibilità di fornire all'autorità competente le informazioni che ritengono appropriate in merito al prodotto.

4.   I costi della procedura di sospensione dello svincolo o di trattenimento dei prodotti sono a carico dell'importatore. Se è impossibile ottenere il rimborso di tali costi dall'importatore, lo si può ottenere, in conformità del diritto nazionale, da qualsiasi altra persona responsabile della tentata importazione illecita.

Articolo 10

1.   Se accerta che i prodotti di cui è sospeso lo svincolo o che sono trattenuti dalle autorità doganali sono prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, l'autorità competente provvede affinché tali prodotti siano sequestrati e distrutti in conformità del diritto nazionale. Le procedure in questione sono espletate a spese dell'importatore. Se è impossibile ottenere il rimborso di tali costi dall'importatore, lo si può ottenere, in conformità del diritto nazionale, da qualsiasi altra persona responsabile della tentata importazione illecita.

2.   Se l'autorità competente accerta che i prodotti di cui è sospeso lo svincolo o che sono trattenuti dalle autorità doganali non possono essere considerati prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, l'autorità doganale svincola i prodotti al destinatario, purché siano state espletate tutte le formalità doganali.

3.   L'autorità competente informa la Commissione di tutte le decisioni adottate a norma del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento non si applica ai prodotti di carattere non commerciale contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale.

Articolo 12

1.   La Commissione controlla annualmente i volumi delle esportazioni dei prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato I ed esportati nei paesi di destinazione in base alle informazioni fornitele dai fabbricanti e dagli esportatori di prodotti farmaceutici. A tal fine la Commissione emette un modulo standard. I fabbricanti e gli esportatori sono tenuti a presentare ogni anno alla Commissione relazioni di carattere riservato sulle vendite di ciascun prodotto a prezzo graduato.

2.   La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3.

3.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dall'invio della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'applicazione del presente regolamento.

4.   La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo la data di presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

1.   L'applicazione del presente regolamento non pregiudica in alcun modo le procedure contemplate nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e nel regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   Il presente regolamento non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale e i diritti dei titolari della proprietà intellettuale.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 953/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016.

(2)  Regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 5).

(3)  Cfr. allegato VI.

(4)  Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(6)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(7)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI A PREZZO GRADUATO

Prodotto

Fabbricante/esportatore

Paese di destinazione

Segni distintivi

Data di approvazione

NC/codice TARIC (1)

TRIZIVIR

750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Afghanistan

Angola

Armenia

Azerbaigian

Bangladesh

Benin

Bhutan

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Ciad

Comore

Congo

Repubblica dem. del Congo

Corea del Nord

Costa d'Avorio

Eritrea

Etiopia

Gambia

Ghana

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Honduras

India

Indonesia

Isole Salomone

Kenya

Kiribati

Kirghizistan

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Moldova

Mongolia

Mozambico

Myanmar/Birmania

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Pakistan

Ruanda

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudafrica

Sudan

Swaziland

Tagikistan

Tanzania

Timor -Leste

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Confezione specifica — testo trilingue

19.4.2004

3004 90 19

EPIVIR

150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue — compresse rosse

 

3004 90 19

RETROVIR

250 mg × 40

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell'UE.

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell'UE.

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

100 mg × 100

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell'UE.

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

19.4.2004

3004 90 19

COMBIVIR

300/150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

Flacone (anziché confezione in blister) Compresse rosse con impresso in rilievo «A22»

 

3004 90 19

EPIVIR SOLUZIONE ORALE

10 mg/ml

240 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

19.4.2004

3004 90 19

ZIAGEN

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione generale per l'esportazione (blu) non usata nell'UE

Confezione in uso negli ospedali francesi — Mercati francofoni

20.9.2004

3004 90 19

RETROVIR SOLUZIONE ORALE

10 mg/ml

200 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Confezione specifica — testo trilingue

20.9.2004

3004 90 19


(1)  Solo se applicabile.


ALLEGATO II

PAESI DI DESTINAZIONE

Afghanistan

Angola

Armenia

Azerbaigian

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Botswana

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Ciad

Repubblica popolare cinese

Comore

Congo

Repubblica democratica del Congo

Corea del Nord

Costa d'Avorio

Eritrea

Etiopia

Gambia

Ghana

Gibuti

Guinea

Guinea equatoriale

Guinea-Bissau

Haiti

Honduras

India

Indonesia

Isole Salomone

Kenya

Kiribati

Kirghizistan

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Moldova

Mongolia

Mozambico

Myanmar/Birmania

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Pakistan

Ruanda

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudafrica

Sudan

Swaziland

Tagikistan

Tanzania

Timor -Leste

Togo

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe


ALLEGATO III

PERCENTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Percentuale di cui all'articolo 3, lettera a): 25 %

Percentuale di cui all'articolo 3, lettera b): 15 %


ALLEGATO IV

MALATTIE CONTEMPLATE

HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie opportunistiche collegate.


ALLEGATO V

LOGO

Image

Il bastone alato di Esculapio con un serpente attorcigliato, al centro di un cerchio formato da dodici stelle.


ALLEGATO VI

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio

(GU L 135 del 3.6.2003, pag. 5)

 

Regolamento (CE) n. 1876/2004 della Commissione

(GU L 326 del 29.10.2004, pag. 22)

 

Regolamento (CE) n. 1662/2005 della Commissione

(GU L 267 del 12.10.2005, pag. 19)

 

Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52)

limitatamente al punto 3 dell'allegato


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (EC) n. 953/2003

Presente regolamento

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, punto i)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, punto ii)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, punto iii)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, punto iv)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, punto v)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 9

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 5a

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

-

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Allegati da I a V

Allegati da I a V

-

Allegato VI

-

Allegato VII


24.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/53


REGOLAMENTO (UE) 2016/794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 88,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Europol è stato istituito con decisione 2009/371/GAI del Consiglio (2) come entità dell'Unione, finanziata dal bilancio generale dell'Unione, diretta a sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. La decisione 2009/371/GAI ha sostituito la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (3).

(2)

L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che la disciplina applicabile a Europol sia stabilita mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, alle condizioni di cui all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 9 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE («protocollo n. 1»), al fine di rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini dell'Unione. È pertanto opportuno sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi, tra l'altro, le modalità del controllo parlamentare.

(3)

Il «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (4) ha invitato Europol a evolversi e diventare il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge. A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è necessario potenziare ulteriormente l'efficacia di Europol sul piano operativo.

(4)

Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell'Unione nonché per la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è necessario provvedere affinché Europol possa sostenere meglio gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali a livello di Unione. Tale necessità è stata ribadita altresì nella valutazione della decisione 2009/371/GAI.

(5)

Il presente regolamento è volto a modificare e ampliare le disposizioni della decisione 2009/371/GAI e delle decisioni 2009/934/GAI (5), 2009/935/GAI (6), 2009/936/GAI (7) e 2009/968/GAI (8) del Consiglio, che danno attuazione alla decisione 2009/371/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, a fini di chiarezza, tali decisioni siano sostituite integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento. È opportuno che l'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisca e assuma le funzioni dell'ufficio Europol istituito con la decisione 2009/371/GAI, che pertanto dovrebbe essere abrogata.

(6)

Poiché la criminalità grave spesso opera attraverso le frontiere interne, è opportuno che Europol sostenga e potenzi le azioni degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo è una delle minacce più gravi per la sicurezza dell'Unione, Europol dovrebbe aiutare gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell'Unione, è inoltre opportuno che Europol sostenga e potenzi l'azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell'Unione. Tra le forme di criminalità di competenza di Europol, la criminalità organizzata continuerà a rientrare nell'ambito degli obiettivi principali di Europol, dal momento che richiede altresì un approccio comune degli Stati membri per via della sua portata, del suo peso e delle sue conseguenze. È opportuno che Europol fornisca altresì sostegno nella prevenzione e nella lotta contro i reati connessi che sono commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare atti per i quali Europol è competente o di agevolare o perpetrare tali atti o di assicurare l'impunità ai loro autori.

(7)

Europol dovrebbe fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità e ad assicurare l'attuazione operativa di tali priorità. Su richiesta della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (9), Europol dovrebbe altresì effettuare analisi dei rischi, anche riguardanti la criminalità organizzata, nella misura in cui tali fattori possano minare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Inoltre, su richiesta, ove opportuno, del Consiglio o della Commissione, Europol dovrebbe fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per contribuire alla valutazione degli Stati candidati all'adesione all'Unione.

(8)

Gli attacchi contro sistemi di informazione ai danni di organismi dell'Unione o di due o più Stati membri rappresentano una crescente minaccia nell'Unione, in particolare in considerazione della rapidità e dell'impatto degli stessi nonché della difficoltà ad individuarne la fonte. Nel quadro dell'esame di richieste di Europol di avviare un'indagine su un grave attacco di sospetta origine criminale contro sistemi di informazione perpetrato ai danni di organismi dell'Unione o di due o più Stati membri, gli Stati membri dovrebbero rispondere senza indugio a Europol, tenuto conto del fatto che la rapidità della risposta è un fattore chiave per contrastare efficacemente la criminalità informatica.

(9)

Vista l'importanza della cooperazione tra agenzie, è opportuno che Europol ed Eurojust provvedano a che siano stabilite le necessarie disposizioni per ottimizzare la loro cooperazione operativa, tenendo in debito conto la rispettiva missione e il rispettivo mandato e gli interessi degli Stati membri. In particolare, Europol ed Eurojust dovrebbero tenersi reciprocamente informate sulle attività che comportino il finanziamento di squadre investigative comuni.

(10)

In caso di costituzione di una squadra investigativa comune, il relativo accordo dovrebbe stabilire le condizioni di partecipazione alla stessa da parte di personale Europol. Europol dovrebbe tenere un registro relativo alla sua partecipazione alle squadre investigative comuni intese a combattere le attività criminali rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi.

(11)

È opportuno che Europol possa chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini in casi specifici in cui la cooperazione transfrontaliera apporti un valore aggiunto. Europol dovrebbe informare Eurojust di tali richieste.

(12)

Europol dovrebbe essere un punto nodale dello scambio di informazioni nell'Unione. Le informazioni raccolte, conservate, trattate, analizzate e scambiate da Europol comprendono l'intelligence criminale, che riguarda le informazioni sulle forme di criminalità o sulle attività criminali rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, ottenute al fine di stabilire se siano stati commessi atti criminali concreti o se ne possano essere commessi in futuro.

(13)

Al fine di garantire l'efficacia di Europol quale punto nodale per lo scambio di informazioni, è opportuno fissare obblighi precisi per gli Stati membri di fornire a Europol i dati necessari per raggiungere i suoi obiettivi. Nell'adempiere a tali obblighi, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a fornire dati pertinenti alla lotta contro le forme di criminalità considerate priorità strategiche e operative nei pertinenti strumenti politici dell'Unione, in particolare le priorità stabilite dal Consiglio nel quadro del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per trasmettere a Europol una copia delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri a livello bilaterale e multilaterale in merito a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. Nel fornire a Europol le informazioni necessarie, gli Stati membri dovrebbero includere anche informazioni su presunti attacchi informatici ai danni di organismi dell'Unione che si trovano nel loro territorio. Parallelamente, è opportuno che Europol aumenti il sostegno agli Stati membri, in modo da rafforzare la cooperazione reciproca e la condivisione delle informazioni. È opportuno che Europol presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali una relazione annuale sulle informazioni fornite dai singoli Stati membri.

(14)

Al fine di garantire un'efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia istituita un'unità nazionale in ogni Stato membro («unità nazionale»). L'unità nazionale dovrebbe costituire l'elemento di collegamento tra le autorità nazionali competenti ed Europol, svolgendo così un ruolo di coordinamento rispetto alla cooperazione degli Stati membri con Europol e aiutando quindi a garantire una risposta uniforme da parte di ciascuno Stato membro alle richieste di Europol. Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale dovrebbe distaccare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento.

(15)

Tenuto conto della struttura decentrata di alcuni Stati membri e della necessità di garantire uno scambio rapido di informazioni, Europol dovrebbe essere autorizzata a cooperare direttamente con le autorità competenti degli Stati membri, alle condizioni definite dagli Stati membri, tenendone informate, su richiesta, le unità nazionali.

(16)

L'istituzione di squadre investigative comuni dovrebbe essere incoraggiata e il personale Europol dovrebbe potervi partecipare. Per assicurare che tale partecipazione sia possibile in ogni Stato membro, il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (10) prevede che il personale Europol che partecipa a squadre investigative comuni non beneficia di immunità.

(17)

È inoltre necessario migliorare la governanza di Europol, cercando di aumentare l'efficienza e snellendo le procedure.

(18)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol («consiglio di amministrazione»), in modo da controllarne efficacemente l'operato. I membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dovrebbero essere nominati tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e delle conoscenze in materia di cooperazione nell'attività di contrasto. In assenza del membro titolare, i membri supplenti dovrebbero agire in qualità di membri titolari.

(19)

Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione dovrebbero sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti nell'ottica di assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

(20)

Il consiglio di amministrazione dovrebbe poter invitare alle sue riunioni osservatori senza diritto di voto il cui parere può essere rilevante per le discussioni, compreso un rappresentante designato dal gruppo di controllo parlamentare congiunto.

(21)

Al consiglio di amministrazione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione e adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, nonché adottare norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti le competenze di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'agenzia, compreso il direttore esecutivo.

(22)

Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di Europol, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e l'amministratore, eserciti le sue funzioni in modo indipendente e garantisca che Europol adempia i compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, dovrebbero spettare al direttore esecutivo la preparazione dei documenti di bilancio e di pianificazione da presentare per decisione al consiglio di amministrazione e l'attuazione della programmazione pluriennale e dei programmi di lavoro annuali di Europol e di altri documenti di pianificazione.

(23)

Ai fini della prevenzione e della lotta contro le forme di criminalità rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi, è necessario che Europol disponga delle informazioni più complete e aggiornate possibili. Europol dovrebbe pertanto poter trattare i dati fornitile da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e, a rigorose condizioni stabilite nel presente regolamento, parti private, nonché i dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, al fine di comprendere i fenomeni e le tendenze criminali, raccogliere informazioni sulle reti criminali e individuare i collegamenti tra vari reati.

(24)

Per aumentare l'efficacia di Europol nel fornire alle autorità competenti degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga delle nuove tecnologie per il trattamento dei dati. È opportuno che Europol sia in grado di individuare rapidamente i collegamenti tra le indagini e i modi operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare i dati incrociati e ottenere un quadro chiaro delle tendenze, e che nel contempo sia garantito un livello elevato di protezione dei dati personali delle persone. Le banche dati di Europol dovrebbero pertanto essere strutturate in modo tale da consentire a Europol di scegliere la struttura informatica più efficace. È opportuno che Europol possa altresì agire in qualità di fornitore di servizi, in particolare mettendo a disposizione una rete protetta per lo scambio di dati, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application — SIENA), con l'obiettivo di facilitare lo scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, dovrebbero essere definiti lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche. In particolare, i dati personali dovrebbero essere trattati nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

(25)

Europol dovrebbe assicurare che a tutti i trattamenti di dati personali a fini di analisi operativa sia assegnata una finalità specifica. Tuttavia, affinché possa svolgere la propria missione, Europol dovrebbe essere autorizzata a trattare tutti i dati personali ricevuti per individuare collegamenti tra svariati settori della criminalità e indagini e non soltanto all'interno di un unico settore della criminalità.

(26)

Per garantire la proprietà dei dati e la protezione dei dati personali, è opportuno che gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano determinare la finalità o le finalità per le quali Europol può trattare i dati che essi le forniscono, e limitare i diritti di accesso. La limitazione delle finalità è un principio fondamentale del trattamento di dati personali; in particolare, contribuisce alla trasparenza, alla certezza e alla prevedibilità giuridiche ed è particolarmente importante nel settore della cooperazione nell'attività di contrasto, in cui gli interessati non sanno di norma quando i loro dati personali sono raccolti e trattati e l'uso dei dati personali può avere un impatto molto significativo sulla vita e sulla libertà delle persone.

(27)

Onde assicurare che i dati siano accessibili solo a coloro che ne hanno bisogno per assolvere i loro compiti, è opportuno che il presente regolamento fissi norme precise sui vari gradi di accesso ai dati trattati da Europol. Tali norme dovrebbero fare salve le limitazioni all'accesso imposte dai fornitori di dati, nel rispetto del principio della proprietà dei dati. Al fine di prevenire e combattere più efficacemente le forme di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, Europol dovrebbe comunicare agli Stati membri le informazioni che li riguardano.

(28)

Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è opportuno che Europol consenta a Eurojust e all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) di accedere ai dati a sua disposizione in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit). Europol ed Eurojust dovrebbero poter concludere un accordo di lavoro che garantisca, in modo reciproco nell'ambito dei rispettivi mandati, l'accesso a tutte le informazioni che sono state fornite per i controlli incrociati e la possibilità di effettuare interrogazioni sui dati in conformità delle salvaguardie specifiche e delle garanzie di protezione dei dati previste dal presente regolamento. L'accesso ai dati disponibili presso Europol dovrebbe essere limitato, mediante dispositivi tecnici, alle informazioni rientranti nei rispettivi mandati di detti organismi dell'Unione.

(29)

Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, Europol dovrebbe mantenere relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

(30)

Per quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti e per garantire l'efficacia sul piano operativo, Europol dovrebbe poter scambiare tutte le informazioni pertinenti, esclusi i dati personali, con gli altri organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Poiché le società, imprese, associazioni di imprese, organizzazioni non governative e altre parti private hanno competenze e informazioni direttamente rilevanti per la prevenzione e la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, è opportuno che Europol possa scambiare tali informazioni anche con parti private. Per prevenire e combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e dell'informazione, Europol dovrebbe cooperare e scambiare informazioni, esclusi i dati personali, con le autorità nazionali competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione, ai sensi del pertinente atto legislativo dell'Unione che stabilisce misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione.

(31)

Europol dovrebbe poter scambiare dati personali pertinenti con gli altri organismi dell'Unione nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi o dei loro compiti.

(32)

Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano legami esterni al territorio dell'Unione. È pertanto opportuno che, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale della polizia criminale — Interpol.

(33)

Tutti gli Stati membri sono affiliati all'Interpol. Per svolgere la propria missione, l'Interpol riceve, archivia e diffonde dati nell'intento di aiutare le competenti autorità di contrasto a prevenire e combattere la criminalità internazionale. È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra Europol e Interpol promuovendo un efficace scambio di dati personali, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. In caso di trasferimento di dati personali da Europol a Interpol, si dovrebbe applicare il presente regolamento, in particolare le disposizioni sui trasferimenti internazionali.

(34)

Per garantire la limitazione delle finalità, è importante assicurare che i dati personali possano essere trasferiti da Europol a organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali soltanto se necessario ai fini della prevenzione e della lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. A tal fine occorre assicurare, in caso di trasferimento di dati personali, che il destinatario garantisca che userà i dati o procederà al loro trasferimento successivo ad un'autorità competente di un paese terzo unicamente per la finalità per la quale sono stati inizialmente trasferiti. Il trasferimento successivo dei dati dovrebbe aver luogo in conformità del presente regolamento.

(35)

Europol dovrebbe poter trasferire dati personali ad autorità di paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di una decisione della Commissione che sancisca l'adeguatezza del livello di protezione dei dati nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione («decisione di adeguatezza») oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza, sulla base di un accordo internazionale concluso dall'Unione ai sensi dell'articolo 218 TFUE o di un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso tra Europol e il paese terzo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Alla luce dell'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE e al TFUE, gli effetti giuridici di tali accordi sono mantenuti finché questi non siano stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del TFUE. Se del caso e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), la Commissione dovrebbe poter consultare il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) prima e durante la negoziazione di un accordo internazionale. Laddove ravvisi l'esigenza operativa di cooperare con un paese terzo o un'organizzazione internazionale, il consiglio di amministrazione dovrebbe poter proporre al Consiglio che quest'ultimo attiri l'attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza o di una raccomandazione per l'avvio di negoziati per un tale accordo internazionale.

(36)

Qualora il trasferimento di dati personali non possa basarsi su una decisione di adeguatezza, un accordo internazionale concluso dall'Unione o un accordo di cooperazione in vigore, il consiglio di amministrazione, d'intesa con il GEPD, dovrebbe poter autorizzare un complesso di trasferimenti, se richiesto da particolari condizioni e purché siano assicurate garanzie adeguate. Il direttore esecutivo dovrebbe poter autorizzare il trasferimento dei dati in via eccezionale, caso per caso, ove tale trasferimento sia richiesto, nel rispetto di particolari condizioni rigorose.

(37)

È opportuno che Europol possa trattare i dati personali provenienti da parti private e persone private solo se le sono stati trasferiti da uno dei soggetti seguenti: un'unità nazionale conformemente al diritto nazionale, un punto di contatto di un paese terzo o un'organizzazione internazionale con i quali esiste una cooperazione istituita sulla base di un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali concluso ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale che forma oggetto di una decisione di adeguatezza o con cui l'Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE. Tuttavia, nei casi in cui riceva dati personali direttamente da parti private e non sia possibile identificare l'unità nazionale, il punto di contatto o l'autorità interessati, Europol dovrebbe poter trattare tali dati personali al solo scopo di identificare dette entità e i dati in questione dovrebbero essere cancellati, a meno che le precitate entità non li trasmettano nuovamente entro quattro mesi dall'avvenuto trasferimento. Europol dovrebbe assicurare mediante dispositivi tecnici che in tale periodo i dati in questione non siano accessibili per essere trattati per altri fini.

(38)

Tenuto conto dell'eccezionale e specifica minaccia per la sicurezza interna dell'Unione rappresentata dal terrorismo e da altre forme gravi di criminalità, specie se agevolate, promosse o commesse tramite Internet, è opportuno che entro il 1o maggio 2019 la Commissione valuti le attività che Europol dovrebbe svolgere sulla base del presente regolamento e derivanti dall'attuazione delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2015 nonché dalla richiesta formulata dal Consiglio europeo del 23 aprile 2015 con particolare riferimento a detti settori prioritari, segnatamente la corrispondente prassi di scambio diretto di dati personali con parti private.

(39)

Le informazioni che sono state manifestamente ottenute in palese violazione dei diritti umani non dovrebbero formare oggetto di trattamento.

(40)

Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili presso Europol siano rafforzate e informate ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001. Poiché la dichiarazione n. 21 relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata al TUE e al TFUE, riconosce la specificità del trattamento dei dati personali nel contesto dell'attività di contrasto, le norme di protezione dei dati applicabili presso Europol dovrebbero essere autonome e nel contempo coerenti con quelle di altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione. Tali strumenti comprendono, in particolare, la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e la sua raccomandazione n. R(87)15 (13).

(41)

Qualsiasi trattamento di dati personali da parte di Europol dovrebbe essere lecito e corretto nei confronti degli interessati. Il principio di trattamento corretto richiede una trasparenza del trattamento che consenta agli interessati di esercitare i loro diritti ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile, tuttavia, negare o limitare l'accesso ai loro dati personali se, tenuto debito conto degli interessi degli interessati, tale diniego o limitazione costituisce una misura necessaria per consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol, tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire la criminalità, garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa o proteggere i diritti e le libertà di terzi. Al fine di accrescere la trasparenza, è opportuno che Europol renda accessibile al pubblico un documento che delinei in modo comprensibile le disposizioni applicabili in relazione al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Europol dovrebbe inoltre pubblicare sul suo sito web un elenco delle decisioni di adeguatezza, degli accordi e delle intese amministrative riguardanti il trasferimento di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali. Inoltre, al fine di aumentare la trasparenza e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini dell'Unione, è opportuno che essa pubblichi sul suo sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione e, se del caso, le sintesi dei risultati delle riunioni di quest'ultimo, nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati.

(42)

Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere distinti in base al grado di affidabilità ed esattezza. È opportuno che i fatti rimangano scissi dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni trattate da Europol. Nel caso di informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico, in particolare da fonti Internet, Europol dovrebbe, per quanto possibile, valutare l'esattezza di tali informazioni e l'affidabilità della relativa fonte con particolare diligenza al fine di far fronte ai rischi associati ad Internet per quanto riguarda la protezione dei dati personali e della vita privata.

(43)

I dati personali relativi a diverse categorie di interessati sono trattati nel settore della cooperazione nell'attività di contrasto. È opportuno che Europol effettui una distinzione quanto più chiara possibile tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati. È opportuno, in particolare, proteggere i dati personali relativi a persone come le vittime, i testimoni e le persone informate e dati personali relativi ai minori. Europol dovrebbe trattare dati sensibili solo se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.

(44)

In considerazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, è opportuno che Europol possa conservare i dati personali solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. La necessità di un'ulteriore conservazione di tali dati dovrebbe essere esaminata entro tre anni dall'avvio del trattamento iniziale degli stessi.

(45)

Per garantire la sicurezza dei dati personali, Europol e gli Stati membri dovrebbero mettere in atto le necessarie misure tecniche e organizzative.

(46)

È opportuno che ogni interessato abbia il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, il diritto alla rettifica qualora tali dati siano inesatti e il diritto alla cancellazione o alla limitazione dell'accesso qualora tali dati non siano più necessari. I costi legati all'esercizio del diritto di accesso ai dati personali non dovrebbero costituire un ostacolo all'effettivo esercizio di tale diritto. I diritti dell'interessato e il relativo esercizio dovrebbero far salvi gli obblighi incombenti a Europol ed essere soggetti alle limitazioni stabilite dal presente regolamento.

(47)

La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati esige una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati membri garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità di tali trasferimenti di dati e a Europol garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori o risultanti da analisi di Europol stessa. Europol dovrebbe assicurare che i dati siano trattati in modo lecito e corretto e siano raccolti e trattati per finalità determinate. Europol dovrebbe altresì assicurare che i dati siano adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alla finalità per le quali sono trattati, siano conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento di tale finalità e siano trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali e la riservatezza del trattamento di dati.

(48)

Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e del controllo interno e per garantire adeguatamente l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol dovrebbe assicurare che siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, la combinazione o la cancellazione di dati personali. È opportuno che Europol sia tenuta a cooperare con il GEPD e, su richiesta, a mettere i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possano servire per controllare i trattamenti.

(49)

Europol dovrebbe designare un responsabile della protezione dei dati che la aiuti a controllare il rispetto del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe poter adempiere le funzioni e i compiti che gli spettano in modo indipendente ed efficace e dovrebbe essere dotato delle necessarie risorse a tal fine.

(50)

Strutture di controllo indipendenti, trasparenti, responsabili ed efficaci sono essenziali per la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali dovrebbero vigilare sulla liceità dei dati personali forniti dagli Stati membri a Europol. Il GEPD dovrebbe vigilare sulla liceità del trattamento dei dati effettuato da Europol, nell'esercizio delle sue funzioni in piena indipendenza. In tale contesto, il meccanismo di consultazione preventiva è un'importante salvaguardia per nuovi tipi di trattamento. Ciò non dovrebbe valere per singole e specifiche attività operative, come i progetti di analisi operativa, ma per l'uso di nuovi sistemi informatici ai fini del trattamento di dati personali ed eventuali modifiche sostanziali degli stessi.

(51)

È importante garantire un controllo rafforzato ed efficace di Europol e assicurare che il GEPD possa ricorrere ad idonee competenze nel settore della protezione dei dati in materia di contrasto allorché assume la responsabilità del controllo della protezione dei dati di Europol. Il GEPD e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare strettamente tra loro su temi specifici che richiedono un contributo nazionale e dovrebbero garantire l'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione.

(52)

Per agevolare la cooperazione tra il GEPD e le autorità di controllo nazionali, facendo però salve l'indipendenza del GEPD e la sua responsabilità per il controllo della protezione dei dati nel quadro di Europol, essi dovrebbero riunirsi periodicamente in sede di consiglio di cooperazione, il quale, in qualità di organo consultivo, dovrebbe emettere pareri, orientamenti, raccomandazioni e individuare migliori prassi su questioni varie che richiedono la partecipazione nazionale.

(53)

Poiché Europol tratta anche dati personali «non operativi» che non sono collegati ad indagini penali, come i dati personali relativi ai membri del personale Europol, fornitori di servizi o visitatori, il trattamento di tali dati dovrebbe essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

(54)

È opportuno che il GEPD tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e compia i relativi accertamenti. L'indagine successiva al reclamo dovrebbe essere svolta, fatto salvo il controllo giurisdizionale, nella misura appropriata al caso di specie. L'autorità nazionale di controllo dovrebbe informare gli interessati dei progressi e dei risultati del reclamo entro un termine ragionevole.

(55)

Ciascuna persona fisica dovrebbe avere diritto a un mezzo di ricorso giurisdizionale contro le decisioni del GEPD che la riguardano.

(56)

È opportuno che Europol sia soggetta alle norme generali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale applicabili alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione, ad eccezione delle norme sulla responsabilità per trattamento illecito dei dati.

(57)

Poiché per la persona interessata può non essere chiaro se il danno subito a seguito di un trattamento illecito dipenda dall'azione di Europol o di uno Stato membro, è opportuno che Europol e lo Stato membro in cui si è verificato il fatto generatore del danno rispondano in solido.

(58)

Nel rispetto del ruolo svolto dal Parlamento europeo, in associazione con i parlamenti nazionali, nel controllo delle attività di Europol, è necessario che Europol sia un'organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato. A tal fine, alla luce dell'articolo 88 TFUE, è opportuno fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. Tali modalità dovrebbero essere soggette all'articolo 12, lettera c), TUE e all'articolo 9 del protocollo n. 1, ai cui sensi il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali devono definire insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione. Le modalità fissate per il controllo delle attività di Europol dovrebbero tenere in debita considerazione l'esigenza di assicurare che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano posti su un piano di parità nonché la necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni operative. Tuttavia, il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro.

(59)

È opportuno che al personale Europol si applichino lo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari») e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile agli altri agenti») definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (14). Europol dovrebbe poter coprire posti di agente temporaneo con personale delle autorità nazionali competenti, limitando la durata del servizio al fine di mantenere il principio di rotazione, considerato che la successiva reintegrazione in servizio dei membri del personale presso la rispettiva autorità competente facilita la stretta cooperazione tra Europol e le autorità nazionali competenti degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché gli agenti temporanei assunti da Europol possano, alla fine del mandato presso Europol, ritornare presso le amministrazioni nazionali di appartenenza.

(60)

Tenuto conto della natura delle funzioni di Europol e del ruolo del direttore esecutivo, la commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare a comparire dinanzi a sé il direttore esecutivo prima della sua nomina o di un'eventuale proroga del suo mandato. Il direttore esecutivo dovrebbe altresì presentare la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferire in merito allo svolgimento delle sue funzioni.

(61)

Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che Europol disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione. È opportuno che la procedura di bilancio dell'Unione si applichi ai contributi e alle altre eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(62)

A Europol dovrebbe applicarsi il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (15).

(63)

Tenuto conto dei loro specifici poteri giuridici e amministrativi e delle loro competenze tecniche nello svolgimento di attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere, anche nell'ambito di squadre investigative comuni, nonché nel fornire strutture di formazione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di sovvenzioni da parte di Europol senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (16).

(64)

A Europol dovrebbe applicarsi il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(65)

Poiché tratta dati che, includendo informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate UE, richiedono una protezione particolare, Europol dovrebbe stabilire norme per la riservatezza e il trattamento di tali informazioni. Le disposizioni sulla protezione delle informazioni classificate UE dovrebbero essere coerenti con la decisione 2013/488/UE del Consiglio (18).

(66)

È opportuno valutare periodicamente l'applicazione del presente regolamento.

(67)

È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento di Europol all'Aia, dove si trova la sua sede, e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale Europol e ai loro familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre opportuno che lo Stato membro ospitante garantisca le condizioni necessarie per il regolare funzionamento di Europol, anche in termini di scolarizzazione multilingue a orientamento europeo e di adeguati collegamenti di trasporto, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

(68)

L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI. È pertanto opportuno che essa subentri in tutti i suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Gli accordi internazionali conclusi da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e gli accordi conclusi da Europol istituito con la convenzione Europol anteriormente al 1o gennaio 2010 dovrebbero rimanere in vigore.

(69)

Affinché Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale impiegato in qualità di agente locale con contratto a tempo indeterminato concluso da Europol istituito dalla convenzione Europol, al quale dovrebbe essere offerta una possibilità di impiego in qualità di agente temporaneo o contrattuale a norma del regime applicabile agli altri agenti.

(70)

L'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 (19) sullo statuto del personale dell'Europol è stato abrogato dall'articolo 63 della decisione 2009/371/GAI. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi al personale assunto da Europol prima dell'entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI. Pertanto, le disposizioni transitorie dovrebbero prevedere che i contratti conclusi secondo detto statuto rimangano disciplinati da tale statuto.

(71)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile della cooperazione nell'attività di contrasto a livello di Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(72)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(73)

A norma degli articoli 1 e 2, nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(74)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(75)

Il GEPD è stato consultato e ha espresso un parere in data 31 maggio 2013.

(76)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto al rispetto della vita privata, tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta e dall'articolo 16 TFUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI, OBIETTIVI E COMPITI DI EUROPOL

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto

1.   È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) al fine di sostenere la cooperazione tra autorità di contrasto nell'Unione.

2.   L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «autorità competenti degli Stati membri»: tutte le autorità di polizia e gli altri servizi degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge e preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto nazionale. Si annoverano tra le autorità competenti anche le altre autorità pubbliche degli Stati membri che, in forza del diritto nazionale, sono preposte alla prevenzione e alla lotta contro le forme di criminalità di competenza di Europol;

b)   «analisi strategica»: tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere e sviluppare una politica in materia penale che contribuisca alla prevenzione della criminalità e al contrasto effettivo ed efficace contro la stessa;

c)   «analisi operativa»: tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere le indagini penali;

d)   «organismi dell'Unione»: le istituzioni, gli organismi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituiti dal TEU e dal TFUE o sulla base dei medesimi;

e)   «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più paesi;

f)   «parti private»: entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, in particolare società e imprese, associazioni di imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche non rientranti nella lettera e);

g)   «persone private»: tutte le persone fisiche;

h)   «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante un interessato;

i)   «interessato»: una persona fisica identificata o identificabile, laddove per persona identificabile si intende una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

j)   «dati genetici»: tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico;

k)   «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;

l)   «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi;

m)   «trasferimento di dati personali»: la comunicazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di parti identificate, con la consapevolezza o l'intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali;

n)   «violazione dei dati personali»: violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati;

o)   «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o chiara azione positiva, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

p)   «dati personali amministrativi»: tutti i dati personali trattati da Europol diversi da quelli trattati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Obiettivi

1.   Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate nell'allegato I.

2.   In aggiunta al paragrafo 1, gli obiettivi di Europol coprono anche i reati connessi. Sono considerati reati connessi:

a)

i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti per i quali è competente Europol;

b)

i reati commessi per agevolare o perpetrare gli atti per i quali è competente Europol;

c)

i reati commessi per assicurare l'impunità di coloro che perpetrano atti per i quali è competente Europol.

Articolo 4

Compiti

1.   Europol svolge i seguenti compiti al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3:

a)

raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni, intelligence criminale compresa;

b)

comunicare senza indugio agli Stati membri, attraverso le unità nazionali istituite o designate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, qualsiasi informazione e i collegamenti tra reati che li riguardano;

c)

al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte:

i)

congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri; o

ii)

nel quadro di squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 5 e, ove opportuno, in collegamento con Eurojust;

d)

partecipare a squadre investigative comuni e proporne la costituzione conformemente all'articolo 5;

e)

fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali;

f)

preparare valutazioni della minaccia, analisi strategiche e operative e rapporti generali sulla situazione;

g)

approfondire, condividere e promuovere le conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri;

h)

fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni, anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario;

i)

fornire formazione specializzata e assistenza agli Stati membri nell'organizzazione di formazioni, anche garantendo un sostegno finanziario, nell'ambito dei suoi obiettivi e in funzione del personale e delle risorse di bilancio di cui dispone, in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL);

j)

cooperare con gli organismi dell'Unione istituiti in base al titolo V del TFUE e con l'OLAF, in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori di loro competenza;

k)

fornire informazioni e sostegno alle strutture e alle missioni dell'UE di gestione delle crisi istituite in base al TUE, nell'ambito degli obiettivi di Europol di cui all'articolo 3;

l)

sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

m)

sostenere le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere le forme di criminalità di cui all'allegato I che sono agevolate, promosse o commesse tramite Internet, compresa, in cooperazione con gli Stati membri, la segnalazione ai fornitori di servizi on-line interessati dei contenuti Internet con cui tali forme di criminalità sono agevolate, promosse o commesse, ai fini dell'esame volontario della compatibilità di tali contenuti Internet con i loro termini e condizioni.

2.   Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità. Europol fornisce inoltre assistenza nell'attuazione operativa di tali priorità.

3.   Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e prestare sostegno a tali attività.

4.   Europol agisce quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio (20). Europol promuove inoltre il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell'euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con gli organismi dell'Unione e le autorità di paesi terzi.

5.   Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.

CAPO II

COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI ED EUROPOL

Articolo 5

Partecipazione alle squadre investigative comuni

1.   Il personale Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative comuni che si occupano di forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. L'accordo relativo alla costituzione di una squadra investigativa comune stabilisce le condizioni di partecipazione alla stessa da parte di personale Europol e comprende le informazioni sulle norme in materia di responsabilità.

2.   Entro i limiti del diritto degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, il personale Europol può prestare assistenza in tutte le attività e tutti gli scambi d'informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune.

3.   Il personale Europol che partecipa a una squadra investigativa comune può fornire a tutti i membri della squadra, in conformità del presente regolamento, le necessarie informazioni trattate da Europol per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri rappresentati nella squadra e quelle degli Stati membri che hanno fornito le informazioni.

4.   Le informazioni ottenute dal personale Europol mentre partecipa alla squadra investigativa comune possono essere trattate da Europol, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, alle condizioni previste dal presente regolamento.

5.   Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un'indagine, può proporla agli Stati membri interessati e adottare le misure per aiutarli a costituirla.

Articolo 6

Richiesta di Europol di avviare un'indagine penale

1.   Nei casi specifici in cui ritiene che debba essere avviata un'indagine penale su un reato rientrante nell'ambito dei suoi obiettivi, Europol chiede alle autorità competenti degli Stati membri interessati, tramite le unità nazionali, di avviare, svolgere o coordinare tale indagine penale.

2.   Le unità nazionali informano senza indugio Europol in merito alla decisione delle autorità competenti degli Stati membri riguardante la richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1.

3.   Qualora le autorità competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta di Europol ai sensi del paragrafo 1, ne comunicano i motivi a Europol, senza ingiustificato ritardo e preferibilmente entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, i motivi possono non essere rivelati qualora la loro divulgazione:

a)

sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato; oppure

b)

comprometterebbe il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona.

4.   Europol informa immediatamente Eurojust delle richieste formulate ai sensi del paragrafo 1 e delle decisioni prese da un'autorità competente di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 7

Unità nazionali Europol

1.   Gli Stati membri ed Europol cooperano tra loro nello svolgimento dei loro rispettivi compiti previsti dal presente regolamento.

2.   Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti di tale Stato membro. Ogni Stato membro nomina un funzionario a capo della propria unità nazionale.

3.   Ciascuno Stato membro assicura che la propria unità nazionale sia competente ai sensi del diritto nazionale a svolgere i compiti assegnati alle unità nazionali dal presente regolamento e, in particolare, che abbia accesso ai dati nazionali sull'attività di contrasto e ad altri dati pertinenti necessari per la cooperazione con Europol.

4.   Ciascuno Stato membro determina l'organizzazione e il personale della propria unità nazionale conformemente al proprio diritto nazionale.

5.   In conformità del paragrafo 2, l'unità nazionale funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti dello Stato membro. Tuttavia, fatte salve le condizioni stabilite dagli Stati membri, compreso il coinvolgimento preliminare dell'unità nazionale, gli Stati membri possono autorizzare contatti diretti tra le loro autorità competenti ed Europol. L'unità nazionale riceve nel contempo da Europol qualsiasi informazione scambiata nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti, a meno che non indichi di non averne necessità.

6.   Ogni Stato membro, tramite la propria unità nazionale o, fatto salvo il paragrafo 5, un'autorità competente, provvede in particolare a:

a)

fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese informazioni relative alle forme di criminalità la cui prevenzione o lotta sono considerate prioritarie dall'Unione;

b)

garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti interessate;

c)

promuovere la conoscenza delle attività di Europol;

d)

garantire, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera a), che la fornitura di informazioni a Europol abbia luogo nel rispetto del diritto nazionale.

7.   Fatta salva l'assunzione delle proprie responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza interna, gli Stati membri non sono tenuti, in singoli casi concreti, a fornire informazioni ai sensi del paragrafo 6, lettera a), qualora ciò:

a)

sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione;

b)

comprometta il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona; oppure

c)

implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale.

Tuttavia, gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire le informazioni non appena queste non rientrino più nell'ambito del primo comma, lettere a), b) o c).

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro unità di informazione finanziaria istituite ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) siano autorizzate a cooperare con Europol, tramite le loro unità nazionali, alla conduzione di analisi, nei limiti dei loro mandati e competenze.

9.   I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, in particolare per discutere e risolvere i problemi che si pongono nel quadro della cooperazione operativa con Europol.

10.   Le spese sostenute dalle unità nazionali per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.

11.   Europol redige una relazione annuale sulle informazioni fornite da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 6, lettera a), sulla base di criteri di valutazione quantitativi e qualitativi definiti dal consiglio di amministrazione. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Articolo 8

Ufficiali di collegamento

1.   Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Salva diversa disposizione del presente regolamento, gli ufficiali di collegamento sono soggetti al diritto nazionale dello Stato membro che li ha distaccati.

2.   Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di rappresentare gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che li ha distaccati e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.

3.   Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra Europol e il loro Stato membro.

4.   Gli ufficiali di collegamento collaborano, conformemente al proprio diritto nazionale, allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente al diritto nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dall'ambito degli obiettivi di Europol. Tutti gli scambi di informazioni avvengono in conformità del diritto nazionale e dell'Unione.

5.   Il consiglio d'amministrazione stabilisce i diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all'articolo 63, paragrafo 2.

6.   Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, nella misura necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.

7.   Europol si fa carico dei costi necessari per mettere a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento delle funzioni degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro che li distacca, incluse quelle per la loro attrezzatura, salva diversa decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su raccomandazione del consiglio di amministrazione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DI EUROPOL

Articolo 9

Struttura amministrativa e di gestione di Europol

La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un direttore esecutivo;

c)

se del caso, altri organi consultivi istituiti dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s).

SEZIONE 1

Consiglio di amministrazione

Articolo 10

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto.

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati tenendo conto delle loro conoscenze in materia di cooperazione nell'attività di contrasto.

3.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente nominato tenendo conto del criterio di cui al paragrafo 2. Il supplente assume la rappresentanza del membro eventualmente assente.

Si tiene conto altresì del principio di una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

4.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti, l'appartenenza al consiglio di amministrazione ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

Articolo 11

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione:

a)

adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all'articolo 12, un documento contenente la programmazione pluriennale di Europol e il programma di lavoro annuale di Europol per l'anno successivo;

b)

adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di Europol ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Europol a norma del capo X;

c)

adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol e, entro il 1o luglio dell'anno successivo, la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

d)

adotta le regole finanziarie applicabili a Europol conformemente all'articolo 61;

e)

adotta una strategia antifrode interna, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

f)

adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, anche con riferimento alla loro dichiarazione di interessi;

g)

ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

h)

adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

i)

adotta norme interne concernenti la procedura di selezione del direttore esecutivo, incluse le norme sulla composizione del comitato di selezione che ne garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità;

j)

propone al Consiglio una rosa di candidati alle cariche di direttore esecutivo e vicedirettori esecutivi e, se del caso, propone al Consiglio di prorogarne il mandato o che siano rimossi dall'incarico, a norma degli articoli 54 e 55;

k)

stabilisce indicatori di risultato e controlla l'operato del direttore esecutivo, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

l)

nomina un responsabile della protezione dei dati, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

m)

nomina un contabile, che è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti ed è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

n)

crea, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;

o)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF e del GEPD;

p)

definisce i criteri di valutazione per la relazione annuale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 11;

q)

adotta orientamenti volti a specificare ulteriormente le procedure per il trattamento di informazioni da parte di Europol a norma dell'articolo 18 e previa consultazione del GEPD;

r)

decide in merito alla conclusione di accordi di lavoro e intese amministrative ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 25, paragrafo 1;

s)

decide, tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie, in merito alla creazione delle strutture interne di Europol, compresi i centri specializzati dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), su proposta del direttore esecutivo;

t)

adotta il proprio regolamento interno, comprese disposizioni relative ai compiti e al funzionamento del proprio segretariato;

u)

adotta, se del caso, altre regolamentazioni interne.

2.   Qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol, il consiglio di amministrazione può proporre al Consiglio di attirare l'attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), o di una raccomandazione per una decisione che autorizzi l'avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b).

3.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni alle quali tale delega di poteri può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente, mediante decisione, la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e ogni eventuale subdelega degli stessi, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 12

Programmazione pluriennale e programmi di lavoro annuali

1.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del gruppo di controllo parlamentare congiunto. Il consiglio di amministrazione trasmette tale documento al Consiglio, alla Commissione e al gruppo di controllo parlamentare congiunto.

2.   La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

La programmazione pluriennale è attuata mediante programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito delle valutazioni esterne e interne. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

3.   Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

4.   Qualora, successivamente all'adozione di un programma di lavoro annuale, a Europol sia affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale.

5.   Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura applicabile all'adozione del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

Articolo 13

Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli nell'ambito del gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di 18 mesi del Consiglio. Essi assumono tali funzioni per il periodo di 18 mesi corrispondente a detto programma del Consiglio. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento durante il mandato da presidente o vicepresidente, tale mandato termina automaticamente alla stessa data.

2.   Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

3.   Ogniqualvolta il presidente è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, è sostituito d'ufficio dal vicepresidente.

Articolo 14

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni, compreso, se del caso, un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto.

5.   Fatto salvo il regolamento interno, alle riunioni i membri e i membri supplenti del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti.

6.   Europol provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 15

Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

1.   Fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 8, e l'articolo 64, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.

2.   Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3.   Il direttore esecutivo non partecipa alla votazione.

4.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario.

SEZIONE 2

Direttore esecutivo

Articolo 16

Compiti del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo assicura la gestione di Europol. Risponde al consiglio di amministrazione.

2.   Fatte salve le competenze della Commissione o del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o alcun altro organismo.

3.   Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Europol.

5.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti a Europol dal presente regolamento, in particolare:

a)

assicurare la gestione corrente di Europol;

b)

presentare proposte al consiglio di amministrazione in relazione alla creazione delle strutture interne di Europol;

c)

attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

d)

elaborare i progetti di programmazione pluriennale e di programmi di lavoro annuali e presentarli al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;

e)

attuare la programmazione pluriennale e i programmi di lavoro annuali e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;

f)

elaborare un progetto di adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

g)

redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata di Europol e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;

h)

elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di revisione contabile e alle valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d'indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'OLAF e del GEPD, e informare sui progressi compiuti la Commissione, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

i)

tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, e, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive;

j)

elaborare un progetto di strategia antifrode interna di Europol e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione;

k)

elaborare progetti di regolamentazioni interne per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri del consiglio di amministrazione e presentarli al consiglio di amministrazione per adozione;

l)

predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Europol;

m)

predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol ed eseguire il bilancio;

n)

assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;

o)

informare periodicamente il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità;

p)

svolgere altri compiti a norma del presente regolamento.

CAPO IV

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 17

Fonti di informazione

1.   Europol tratta solo informazioni fornite da:

a)

Stati membri conformemente al loro diritto nazionale e all'articolo 7;

b)

organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali conformemente al capo V;

c)

parti private e persone private conformemente al capo V.

2.   Europol può direttamente reperire e trattare informazioni, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico, compresi Internet e i dati pubblici.

3.   Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione, internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in sistemi di informazione dell'Unione, internazionali o nazionali, esso può reperire e trattare informazioni, inclusi dati personali, in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l'accesso e l'uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni. Un accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato e solo nella misura necessaria e proporzionata allo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 18

Finalità delle attività di trattamento delle informazioni

1.   Nella misura in cui è necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, Europol può trattare informazioni, inclusi dati personali.

2.   I dati personali possono essere trattati solo a fini di:

a)

controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti tra informazioni concernenti:

i)

persone sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

ii)

persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol;

b)

analisi strategiche o tematiche;

c)

analisi operative;

d)

facilitazione dello scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali.

3.   Il trattamento a fini di analisi operative di cui al paragrafo 2, lettera c), è effettuato per mezzo di progetti di analisi operativa ai quali si applicano le seguenti salvaguardie specifiche:

a)

per ogni nuovo progetto di analisi operativa, il direttore esecutivo definisce la finalità specifica, le categorie di dati personali e le categorie di interessati, i partecipanti, la durata della conservazione e le condizioni di accesso, di trasferimento e di uso dei dati interessati e ne informa il consiglio di amministrazione e il GEPD;

b)

i dati personali possono essere raccolti e trattati solo per la finalità del progetto di analisi operativa specificato. Qualora si constati che i dati personali possono essere utili per un altro progetto di analisi operativa, l'ulteriore trattamento dei dati personali in questione è consentito solo nella misura in cui un tale ulteriore trattamento sia necessario e proporzionato e i dati personali siano compatibili con le disposizioni di cui al punto a) che si applicano all'altro progetto di analisi;

c)

solo il personale autorizzato può accedere ai dati relativi al progetto interessato e trattarli.

4.   I trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono effettuati nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento. Europol documenta opportunamente tali trattamenti. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, del responsabile della protezione dei dati e del GEPD a scopo di verifica della liceità dei trattamenti.

5.   Le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere raccolti e trattati per ciascuna finalità di cui al paragrafo 2 sono elencate nell'allegato II.

6.   Europol può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e, in caso affermativo, per quale delle finalità di cui al paragrafo 2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del GEPD, specifica ulteriormente le condizioni relative al trattamento di tali dati, in particolare riguardo all'accesso ai dati, al loro uso e ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non può superare i sei mesi, tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 28.

7.   Il consiglio di amministrazione, previa consultazione del GEPD, adotta, se del caso, orientamenti volti a specificare ulteriormente le procedure per il trattamento di informazioni per le finalità di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera q).

Articolo 19

Determinazione della finalità del trattamento di informazioni da parte di Europol e delle relative limitazioni

1.   Lo Stato membro, l'organismo dell'Unione, il paese terzo o l'organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la o le finalità di cui all'articolo 18 per le quali tali informazioni sono trattate. In caso contrario, Europol, d'intesa con il fornitore di informazioni interessato, tratta le informazioni al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento. Europol può trattare informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzata al riguardo dal fornitore delle informazioni.

2.   Al momento della fornitura delle informazioni a Europol, gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il loro trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo che le informazioni siano state fornite, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.

3.   In casi debitamente giustificati, Europol può limitare l'accesso o l'uso da parte di Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali di informazioni reperite da fonti accessibili al pubblico.

Articolo 20

Accesso degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate da Europol

1.   Gli Stati membri hanno accesso, in conformità del proprio diritto nazionale e dell'articolo 7, paragrafo 5, a tutte le informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e possono effettuare interrogazioni sui dati. Ciò avviene fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare eventuali limitazioni conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in conformità del proprio diritto nazionale e dell'articolo 7, paragrafo 5, e in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c). Ciò avviene fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol.

3.   Gli Stati membri accedono alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e procedono al loro ulteriore trattamento in conformità del diritto nazionale esclusivamente al fine di prevenire e combattere:

a)

forme di criminalità di competenza di Europol; e

b)

altre forme gravi di criminalità di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (22).

4.   Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e fatto salvo l'articolo 67.

Articolo 21

Accesso di Eurojust e dell'OLAF alle informazioni conservate da Europol

1.   Europol adotta tutte le misure opportune affinché Eurojust e l'OLAF, nell'ambito dei rispettivi mandati, abbiano accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione, dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano necessari per lo svolgimento dei compiti di Eurojust o dell'OLAF.

2.   Europol ed Eurojust possono concludere un accordo di lavoro che garantisca, in modo reciproco e nell'ambito dei rispettivi mandati, l'accesso a tutte le informazioni che sono state fornite per il fine specificato all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), e la possibilità di effettuare interrogazioni sui dati. Ciò avviene fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o di uso di tali dati e nel rispetto delle garanzie di protezione dei dati previste dal presente regolamento.

3.   Le interrogazioni sui dati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust o dell'OLAF corrispondono con quelle trattate presso Europol.

4.   Europol permette di effettuare interrogazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, supplenti e assistenti e dei membri del suo personale, e da parte dell'OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali interrogazioni.

5.   Se, durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro ravvisa il bisogno di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust o dell'OLAF, Europol informa questi ultimi in proposito e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l'OLAF si consultano con Europol.

6.   Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, i supplenti, gli assistenti e i membri del suo personale, e l'OLAF rispettano le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.

7.   Europol, Eurojust e l'OLAF si informano reciprocamente laddove, dopo la consultazione dei rispettivi dati ai sensi del paragrafo 2 o in seguito ad un riscontro positivo ai sensi del paragrafo 1, vi siano indicazioni secondo cui i dati possono essere errati o in contrasto con altri dati.

Articolo 22

Obbligo di comunicazione agli Stati membri

1.   Europol, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), comunica prontamente a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano. Se tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore delle informazioni che ha limitato l'accesso e cerca di ottenerne l'autorizzazione alla condivisione.

In tal caso, le informazioni non sono condivise senza l'autorizzazione esplicita del fornitore.

2.   Indipendentemente da qualsiasi limitazione, Europol comunica a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano se ciò è assolutamente necessario al fine di evitare un'imminente minaccia per la vita.

In tal caso, Europol informa nel contempo il fornitore delle informazioni della condivisione delle informazioni e motiva la sua analisi della situazione.

CAPO V

RELAZIONI CON I PARTNER

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 23

Disposizioni comuni

1.   Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

2.   Fatte salve le limitazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 67, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al presente articolo, paragrafo 1, tutte le informazioni, esclusi i dati personali, nella misura in cui tale scambio sia utile allo svolgimento dei suoi compiti.

3.   Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di eventuali relazioni regolari di cooperazione che Europol intenda instaurare e mantenere in conformità dei paragrafi 1 e 2 e sull'evoluzione di tali relazioni dopo la loro instaurazione.

4.   Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, Europol può concludere accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro non consentono lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.

5.   Se necessario e proporzionato al legittimo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere dati personali dalle entità di cui al paragrafo 1 e trattarli.

6.   Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi e conformemente al presente regolamento e se il destinatario garantisce che i dati saranno trattati unicamente per la finalità per la quale sono stati trasferiti. Se i dati da trasferire sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso, a meno che lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

7.   Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali detenuti da Europol da parte degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, salvo previa esplicita autorizzazione di Europol.

8.   Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni di tali trasferimenti sia conservata a norma del presente regolamento.

9.   Le informazioni che sono state manifestamente ottenute in palese violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento.

SEZIONE 2

Trasferimento e scambio di dati personali

Articolo 24

Trasferimento dei dati personali agli organismi dell'Unione

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 o 3, e dell'articolo 67, Europol può trasferire direttamente i dati personali a un organismo dell'Unione, nella misura in cui tale trasferimento sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario.

Articolo 25

Trasferimento dei dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali

1.   Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 67, nella misura in cui tale trasferimento sia utile allo svolgimento dei propri compiti, Europol può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, sulla base di uno dei seguenti atti:

a)

una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'Articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo o un territorio o un settore di trattamento all'interno di tale paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato («decisione di adeguatezza»);

b)

un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;

c)

un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso anteriormente al 1o maggio 2017 tra Europol e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI.

Europol può concludere intese amministrative per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza.

2.   Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione in merito a scambi di dati personali sulla base di decisioni di adeguatezza ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

3.   Europol pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle decisioni di adeguatezza, degli accordi, delle intese amministrative e degli altri strumenti riguardanti il trasferimento di dati personali ai sensi del paragrafo 1.

4.   Entro il 14 giugno 2021, la Commissione valuta le disposizioni contenute negli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera c), in particolare quelle riguardanti la protezione dei dati. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esito di tale valutazione e, se del caso, può presentare al Consiglio una raccomandazione di decisione che autorizzi l'avvio di negoziati per la conclusione accordi internazionali ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

5.   In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali se il trasferimento:

a)

è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo;

b)

è necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali;

c)

è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;

d)

è necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali; oppure

e)

è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

I dati personali non sono trasferiti se il direttore esecutivo determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato in questione prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento di cui alle lettere d) ed e).

Le deroghe non si applicano ai trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali.

6.   In deroga al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione, di concerto con il GEPD, può autorizzare, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile, un complesso di trasferimenti in conformità del paragrafo 5, lettere da a) a e), tenuto conto dell'esistenza di garanzie adeguate con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Tale autorizzazione è debitamente giustificata e documentata.

7.   Il direttore esecutivo informa al più presto il consiglio di amministrazione e il GEPD dei casi di applicazione del paragrafo 5.

8.   Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i trasferimenti effettuati a norma del presente articolo.

Articolo 26

Scambio di dati personali con parti private

1.   Nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali ottenuti da parti private purché siano pervenuti attraverso:

a)

un'unità nazionale conformemente al diritto nazionale;

b)

il punto di contatto di un paese terzo o un'organizzazione internazionale con cui Europol ha concluso, anteriormente al 1o maggio 2017, un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI; oppure

c)

un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale che forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento o con cui l'Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE.

2.   Nei casi in cui riceva nondimeno dati personali direttamente da parti private e non sia possibile identificare l'unità nazionale, il punto di contatto o l'autorità in questione di cui al paragrafo 1, Europol può trattare tali dati personali ai soli fini dell'identificazione. Successivamente, i dati personali sono trasmessi immediatamente all'unità nazionale, al punto di contatto o all'autorità in questione e sono cancellati, a meno che l'unità nazionale, il punto di contatto o l'autorità in questione non li trasmetta nuovamente a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, entro quattro mesi dall'avvenuto trasferimento. Europol assicura mediante dispositivi tecnici che in tale periodo i dati in questione non siano accessibili per essere trattati per altri fini.

3.   Al fine del trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente articolo, paragrafo 5, lettera c), per assolvere il compito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), Europol può ricevere tali dati direttamente da una parte privata che dichiari di essere giuridicamente autorizzata a trasmettere tali dati in conformità del diritto applicabile.

4.   I dati personali provenienti da una parte privata di un paese terzo con cui non è stato concluso un accordo sulla base dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI o dell'articolo 218 TFUE o che non forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento possono essere trasmessi da Europol solo a uno Stato membro o ad un paese terzo interessato con cui sia stato concluso un tale accordo.

5.   Europol non può trasferire dati personali a parti private se non in singoli casi, ove sia strettamente necessario e fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 67:

a)

il trasferimento è senza dubbio nell'interesse dell'interessato e il consenso dell'interessato è stato dato o le circostanze permettono una chiara presunzione del consenso; o

b)

il trasferimento è assolutamente necessario per evitare l'imminente commissione di un reato, anche terroristico, di competenza di Europol; o

c)

il trasferimento di dati personali accessibili al pubblico è strettamente necessario per l'assolvimento del compito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

il trasferimento riguarda un caso singolo e specifico; e

ii)

i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione.

6.   Con riferimento al presente articolo, paragrafo 5, lettere a) e b), qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell'Unione o in un paese con cui Europol abbia un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali, con cui l'Unione abbia concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE o che sia soggetto ad una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, il trasferimento è autorizzato soltanto se:

a)

è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo; o

b)

è necessario per salvaguardare legittimi interessi dell'interessato; o

c)

è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; o

d)

è necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati di competenza di Europol; o

e)

è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato di competenza di Europol.

7.   Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento e comunicata, su richiesta, al GEPD in conformità dell'articolo 40.

8.   Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

9.   Europol non contatta parti private per reperire dati personali.

10.   Entro il 1o maggio 2019, la Commissione valuta la prassi dello scambio diretto dei dati personali con le parti private.

Articolo 27

Informazioni provenienti da persone private

1.   Nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, Europol può ricevere e trattare le informazioni provenienti da persone private. Europol può trattare i dati personali provenienti da persone private solo a condizione che siano pervenuti attraverso:

a)

un'unità nazionale conformemente al diritto nazionale;

b)

il punto di contatto di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale con cui Europol ha concluso, anteriormente al 1o maggio 2017, un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI; oppure

c)

un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale che forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), o con cui l'Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE.

2.   Le informazioni ricevute, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in un paese terzo con cui non è stato concluso un accordo internazionale sulla base dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI o dell'articolo 218 TFUE, o che non forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento possono essere trasmesse da Europol solo ad uno Stato membro o ad un paese terzo interessato con cui sia stato concluso un tale accordo internazionale.

3.   Se i dati personali ricevuti influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

4.   Europol non contatta persone private per reperire informazioni.

5.   Fatti salvi gli articoli 36 e 37, Europol non può trasferire dati personali a persone private.

CAPO VI

GARANZIE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 28

Principi generali di protezione dei dati

1.   I dati personali devono essere:

a)

trattati in modo corretto e lecito;

b)

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati personali per scopi storici, statistici o di ricerca scientifica non è ritenuto incompatibile, purché Europol fornisca garanzie adeguate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini;

c)

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d)

esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare senza indugio i dati inesatti, tenendo conto delle finalità per le quali sono trattati;

e)

conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; e

f)

trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali.

2.   Europol rende accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti.

Articolo 29

Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni

1.   L'affidabilità della fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:

 

A) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;

 

B) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

 

C) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

 

X) l'affidabilità della fonte non può essere valutata.

2.   L'esattezza delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione dell'informazione:

 

1) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;

 

2) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;

 

3) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate;

 

4) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.

3.   Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, Europol giunge alla conclusione che la valutazione di cui al paragrafo 1 o 2 deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo Europol non può modificare la valutazione.

4.   Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione di cui al paragrafo 1 o 2, Europol cerca di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha forniti. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati il codice di valutazione X) di cui al paragrafo 1 e il codice di valutazione 4) di cui al paragrafo 2.

5.   Il presente articolo si applica per analogia quando Europol riceve dati o informazioni da un organismo dell'Unione, un paese terzo, un'organizzazione internazionale o una parte privata.

6.   L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

7.   Quando l'informazione risulta da un'analisi effettuata da Europol nello svolgimento dei suoi compiti, Europol valuta tale informazione conformemente al presente articolo e di concerto con gli Stati membri partecipanti all'analisi.

Articolo 30

Trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati

1.   È consentito il trattamento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

2.   È vietato il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici o di dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo, salvo se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali trattati da Europol. È vietata la selezione di un particolare gruppo di persone basata unicamente su tali dati personali.

3.   Solo Europol ha accesso diretto ai dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2. Il direttore esecutivo autorizza debitamente l'accesso di un numero limitato di funzionari di Europol, ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

4.   Una decisione di un'autorità competente che comporti conseguenze giuridiche negative per l'interessato e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati del tipo di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se esplicitamente autorizzata dal diritto nazionale o dell'Unione.

5.   I dati personali del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo che tale trasmissione sia strettamente necessaria e proporzionata in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e avvenga in conformità del capo V.

6.   Ogni anno Europol presenta al GEPD un quadro statistico di tutti i dati personali del tipo di cui al paragrafo 2 oggetto di trattamento.

Articolo 31

Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati personali

1.   I dati personali trattati da Europol sono da essa conservati solo per il tempo necessario e proporzionato ai fini per i quali i dati sono trattati.

2.   In ogni caso, entro tre anni dall'avvio del trattamento iniziale dei dati personali, Europol esamina la necessità di un'ulteriore conservazione. Europol può decidere di continuare a conservare i dati fino all'esame successivo, che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni, qualora l'ulteriore conservazione sia ancora necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni.

3.   Se i dati personali del tipo di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il GEPD.

4.   Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale abbia indicato, al momento del trasferimento, limitazioni sui dati personali per quanto concerne la loro cancellazione o distruzione anticipata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, Europol cancella i dati personali in osservanza di tali limitazioni. Ove, sulla base di informazioni più ampie di quelle possedute dal fornitore dei dati, si ritenga necessario continuare a conservare i dati affinché Europol svolga i suoi compiti, quest'ultima chiede al fornitore dei dati l'autorizzazione all'ulteriore conservazione e giustifica la propria richiesta.

5.   Qualora uno Stato membro, un organismo dell'Unione, un paese terzo o un'organizzazione internazionale cancelli dai propri archivi dati personali forniti a Europol, informa quest'ultima al riguardo. Europol cancella i dati a meno che, sulla base di informazioni più ampie di quelle possedute dal fornitore dei dati, si ritenga necessario continuare a conservare i dati affinché Europol svolga i suoi compiti. Europol informa il fornitore dei dati dell'ulteriore conservazione di tali dati e fornisce una giustificazione.

6.   I dati personali non sono cancellati:

a)

se ciò rischia di ledere gli interessi di un interessato da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso esplicito e scritto dell'interessato;

b)

quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario agli Stati membri o a Europol, se del caso, ad effettuare le opportune verifiche;

c)

quando devono essere conservati a fini probatori ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; oppure

d)

quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.

Articolo 32

Sicurezza del trattamento

1.   Europol mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, da comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

2.   Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati, Europol e ciascuno Stato membro mettono in atto misure dirette a:

a)

negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);

b)

impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

c)

impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);

d)

impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);

e)

garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

f)

garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organismi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);

g)

garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);

h)

garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati sono stati consultati, da quale membro del personale e in quale momento (registro di accesso);

i)

impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

j)

garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino); e

k)

garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

3.   Europol e gli Stati membri stabiliscono meccanismi per garantire che le esigenze della sicurezza siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d'informazione.

Articolo 33

Protezione dei dati fin dalla progettazione

Europol attua le adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi il presente regolamento e protegga i diritti degli interessati.

Articolo 34

Notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità interessate

1.   In caso di violazione dei dati personali, Europol notifica senza ingiustificato ritardo la violazione al GEPD e alle autorità competenti degli Stati membri interessati, in conformità delle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 5, nonché al fornitore dei dati interessato.

2.   La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

a)

descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile e appropriato, le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;

b)

descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

c)

descrivere le misure proposte o adottate da Europol per porre rimedio alla violazione dei dati personali; e

d)

ove opportuno, elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali.

3.   Europol documenta le violazioni dei dati personali, inclusi i fatti relativi alla violazione, i suoi effetti e le misure correttive adottate, consentendo in tal modo al GEPD di verificare la conformità con il presente articolo.

Articolo 35

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, qualora la violazione dei dati personali di cui all'articolo 34 sia suscettibile di ledere gravemente i diritti e le libertà dell'interessato, Europol comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2.   La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive, ove possibile, la natura della violazione dei dati personali, elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione e riporta l'identità e i recapiti del responsabile della protezione dei dati.

3.   Nel caso in cui Europol non disponga dei recapiti dell'interessato in questione, al fornitore dei dati è chiesto di comunicare all'interessato la violazione dei dati personali e di informare Europol della decisione presa. Gli Stati membri che forniscono i dati comunicano la violazione all'interessato secondo le procedure previste dal diritto nazionale.

4.   Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se:

a)

Europol ha applicato ai dati personali oggetto della violazione misure tecnologiche di protezione appropriate che rendano i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;

b)

Europol ha successivamente adottato misure atte a far sì che i diritti e le libertà dell'interessato non rischino più di essere gravemente pregiudicati; oppure

c)

tale comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione. In una simile circostanza, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile che informi gli interessati in questione con analoga efficacia.

5.   La comunicazione all'interessato può essere rinviata, limitata o omessa nel caso in cui ciò costituisca una misura necessaria, tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato:

a)

per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b)

per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c)

per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale;

d)

per proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Articolo 36

Diritto di accesso dell'interessato

1.   L'interessato ha diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni per sapere se i dati personali che lo riguardano sono trattati da Europol.

2.   Fatto salvo il paragrafo 5, Europol fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

a)

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano;

b)

informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui sono comunicati i dati;

c)

la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

d)

l'indicazione della base giuridica per il trattamento dei dati;

e)

il previsto periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

f)

l'esistenza del diritto di richiedere a Europol la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali riguardanti l'interessato.

3.   L'interessato che desideri esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano può presentare, senza incorrere in costi eccessivi, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. Tale autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

4.   Europol accusa ricezione della domanda di cui al paragrafo 3. Europol risponde alla domanda senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla ricezione della domanda dell'autorità nazionale.

5.   Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e il fornitore dei dati interessato sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati personali è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri e il fornitore dei dati direttamente interessato dall'accesso dell'interessato ai dati. Se uno Stato membro o il fornitore dei dati si oppone alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol in conformità del presente articolo, paragrafo 6. Europol tiene nella massima considerazione tali opposizioni. Europol comunica successivamente la sua decisione alle autorità competenti interessate, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, e al fornitore dei dati.

6.   La comunicazione di informazioni in risposta alle domande di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata o limitata ove tale rifiuto o limitazione costituisca una misura necessaria per:

a)

consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;

b)

tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire attività criminali;

c)

garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa; oppure

d)

proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione alla norma che richiede la comunicazione di informazioni, si tiene conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato.

7.   Europol informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto o limitazione dell'accesso, dei relativi motivi e del diritto di proporre reclamo al GEPD. Qualora la comunicazione di tali informazioni privi d'effetto il paragrafo 6, Europol si limita a comunicare all'interessato di aver effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

Articolo 37

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione dell'accesso

1.   L'interessato che abbia avuto accesso ai dati personali che lo riguardano trattati da Europol a norma dell'articolo 36 ha il diritto di chiedere a Europol, tramite l'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta, che i dati personali che lo riguardano detenuti da Europol siano rettificati se inesatti e siano completati o aggiornati. Tale autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

2.   L'interessato che abbia avuto accesso ai dati personali che lo riguardano trattati da Europol a norma dell'articolo 36 ha il diritto di chiedere a Europol, tramite l'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta, che i dati personali che lo riguardano detenuti da Europol siano cancellati se non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Tale autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

3.   Anziché cancellarli, Europol limita l'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell'interessato. I dati ai quali l'accesso è limitato sono trattati per la sola finalità che ne ha impedito la cancellazione.

4.   Se i dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 detenuti da Europol sono stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali o organismi dell'Unione, o sono stati forniti direttamente da parti private o reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultima provvede alla loro rettifica, alla loro cancellazione o alla limitazione dell'accesso agli stessi e ne informa, se del caso, i fornitori dei dati.

5.   Se i dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 detenuti da Europol sono stati forniti a Europol da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla loro rettifica, alla loro cancellazione o alla limitazione dell'accesso agli stessi in collaborazione con Europol nei limiti delle rispettive competenze.

6.   Se i dati personali errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con il fornitore dei dati interessato.

7.   Nei casi di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tutti i destinatari dei dati interessati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, alla cancellazione dei dati o alla limitazione dell'accesso agli stessi nei rispettivi sistemi conformemente alle norme loro applicabili.

8.   Senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento di una domanda in conformità del paragrafo 1 o 2, Europol informa per iscritto l'interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o che l'accesso agli stessi è stato limitato.

9.   Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda in conformità del paragrafo 1 o 2, Europol informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto di rettifica, cancellazione o della limitazione dell'accesso, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo al GEPD e di proporre ricorso giurisdizionale.

Articolo 38

Responsabilità in materia di protezione dei dati

1.   Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuarne la fonte conformemente all'articolo 17.

2.   La responsabilità della qualità dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), spetta:

a)

allo Stato membro o all'organismo dell'Unione che ha fornito i dati personali a Europol;

b)

a Europol per quanto riguarda i dati personali forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali o forniti direttamente da parti private, i dati personali reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico o risultanti da analisi di Europol e i dati personali conservati da Europol a norma dell'articolo 31, paragrafo 5.

3.   Se Europol viene a conoscenza della circostanza che i dati forniti a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), contengono errori di fatto o sono stati conservati illecitamente, ne informa il fornitore dei dati.

4.   Europol è responsabile del rispetto dei principi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f).

5.   La responsabilità della liceità del trasferimento dei dati spetta:

a)

allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Europol;

b)

a Europol, in caso di dati personali forniti dall'Agenzia a Stati membri, paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6.   La responsabilità della liceità del trasferimento di dati tra Europol e un organismo dell'Unione spetta a Europol.

Fatto salvo il primo comma, se i dati sono trasferiti da Europol su richiesta del destinatario, Europol e il destinatario sono entrambi responsabili della liceità del trasferimento.

7.   Europol è responsabile di tutti i trattamenti di dati che effettua, ad eccezione dello scambio bilaterale di dati effettuato tramite l'infrastruttura di Europol tra Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali a cui Europol non ha accesso. Tali scambi bilaterali hanno luogo sotto la responsabilità delle entità interessate e conformemente al loro diritto. La sicurezza di tali scambi è assicurata a norma dell'articolo 32.

Articolo 39

Consultazione preventiva

1.   Qualsiasi nuovo tipo di trattamento da effettuare è soggetto a consultazione preventiva qualora:

a)

si tratti delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 30, paragrafo 2;

b)

il tipo di trattamento, in particolare il ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, presenti rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, segnatamente per quanto attiene alla protezione dei dati personali.

2.   La consultazione preventiva è effettuata dal GEPD previo ricevimento di una notificazione del responsabile della protezione dei dati che contenga almeno una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure e i meccanismi di sicurezza volti a garantire la protezione dei dati personali e a dimostrare la conformità al presente regolamento, tenendo conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone coinvolte.

3.   Il GEPD fornisce un parere al consiglio di amministrazione entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Tale periodo può essere sospeso fino a quando il GEPD non abbia ricevuto le eventuali ulteriori informazioni richieste.

La mancata adozione di un parere dopo quattro mesi equivale a un parere favorevole.

Se ritiene che il trattamento notificato rischi di comportare una violazione di disposizioni del presente regolamento, il GEPD formula ove necessario proposte per evitare tale violazione. Se Europol non modifica il trattamento stesso di conseguenza, il GEPD può esercitare i poteri che gli conferisce l'articolo 43, paragrafo 3.

4.   Il GEPD tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 1. Il registro non è pubblicato.

Articolo 40

Registrazione e documentazione

1.   Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, del controllo interno e di garantire correttamente l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, la combinazione o la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che i dati che contengono siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri.

2.   I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al GEPD, al responsabile della protezione dei dati e, ove necessario per un'indagine specifica, all'unità nazionale interessata. Le informazioni così trasmesse sono utilizzate solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.

Articolo 41

Responsabile della protezione dei dati

1.   Il consiglio di amministrazione nomina, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati deve agire in modo indipendente.

2.   Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati.

Nella selezione del responsabile della protezione dei dati ci si assicura che non possa sorgere alcun conflitto di interesse derivante dallo svolgimento delle relative funzioni in tale veste e da altre eventuali funzioni di ufficio, in particolare quelle inerenti all'applicazione del presente regolamento.

3.   Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni. Il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Può essere rimosso dall'incarico di responsabile della protezione dei dati dal consiglio di amministrazione solo con il consenso del GEPD, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

4.   La nomina del responsabile della protezione dei dati è comunicata al GEPD dal consiglio di amministrazione.

5.   Il responsabile della protezione dei dati non riceve alcuna istruzione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni.

6.   Per quanto riguarda i dati personali, ad eccezione dei dati personali amministrativi, i compiti del responsabile della protezione dei dati sono:

a)

garantire, in maniera indipendente, l'applicazione interna del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali;

b)

garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali a norma del presente regolamento;

c)

garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi del presente regolamento;

d)

cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;

e)

cooperare con il GEPD;

f)

redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al GEPD;

g)

tenere un registro delle violazioni di dati personali.

7.   Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.

8.   Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

9.   Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore esecutivo e chiede allo stesso di porre rimedio all'inadempienza entro un termine determinato.

Se il direttore esecutivo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione. Il responsabile della protezione dei dati e il consiglio di amministrazione concordano un termine determinato per la risposta da parte di quest'ultimo. Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio all'inadempienza entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al GEPD.

10.   Il consiglio di amministrazione adotta le norme attuative relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme attuative riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.

11.   Europol mette a disposizione del responsabile della protezione dei dati il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Tali membri del personale hanno accesso a tutti i dati trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

12.   Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1.

Articolo 42

Vigilanza da parte delle autorità di controllo nazionali

1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale. L'autorità di controllo nazionale è incaricata di vigilare, in modo indipendente e nel rispetto del diritto nazionale, affinché il trasferimento, il reperimento e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e di esaminare se tale trasferimento, reperimento o comunicazione non leda i diritti degli interessati. A tal fine l'autorità di controllo nazionale ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati forniti dal suo Stato membro a Europol, secondo le procedure nazionali applicabili, nonché ai registri e alla documentazione di cui all'articolo 40.

2.   Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.

3.   Conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali vigilano sulle attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano, inoltre, il GEPD delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.

4.   Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trasferimento o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e dell'accesso a tali dati da parte dello Stato membro interessato. Tale diritto è esercitato conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

Articolo 43

Vigilanza da parte del GEPD

1.   Il GEPD ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve le funzioni previste al paragrafo 2 ed esercita i poteri stabiliti al paragrafo 3 agendo nel contempo in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 44.

2.   In applicazione del presente regolamento, il GEPD:

a)

tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

b)

svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

c)

sorveglia e garantisce l'applicazione da parte di Europol del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

d)

consiglia Europol, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;

e)

tiene un registro dei nuovi tipi di trattamento notificatigli ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, e registrati a norma dell'articolo 39, paragrafo 4;

f)

procede ad una consultazione preventiva sui trattamenti notificatigli.

3.   Conformemente al presente regolamento, il GEPD può:

a)

offrire consulenza agli interessati sull'esercizio dei loro diritti;

b)

rivolgersi a Europol in caso di presunta violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;

c)

ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 36 e 37;

d)

rivolgere avvertimenti o moniti a Europol;

e)

ordinare a Europol di effettuare la rettifica, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione dei dati personali che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali tali dati sono stati comunicati;

f)

vietare a titolo provvisorio o definitivo i trattamenti da parte di Europol che violano le disposizioni sul trattamento dei dati personali;

g)

rivolgersi a Europol e, se necessario, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

h)

adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal TFUE;

i)

intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.   Il GEPD ha il potere di:

a)

ottenere da Europol l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;

b)

accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi sia svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

5.   Il GEPD elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza di Europol previa consultazione delle autorità di controllo nazionali. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del GEPD di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Tale rapporto include informazioni statistiche riguardanti i reclami, le indagini e gli accertamenti effettuati in conformità del paragrafo 2, nonché i trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, i casi di consultazione preventiva e l'esercizio dei poteri stabiliti al paragrafo 3.

6.   Il GEPD, i funzionari e gli altri agenti addetti al segretariato del GEPD sono soggetti all'obbligo di riservatezza stabilito all'articolo 67, paragrafo 1.

Articolo 44

Cooperazione tra il GEPD e le autorità di controllo nazionali

1.   Il GEPD agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il GEPD o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le prassi degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Europol per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e sull'interpretazione del presente regolamento.

2.   Il GEPD si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2. Tenuto debito conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento di ispezioni congiunte con il GEPD, i membri e il personale delle autorità di controllo nazionali hanno poteri equivalenti a quelli indicati all'articolo 43, paragrafo 4, e sono vincolati da un obbligo equivalente a quello di cui all'articolo 43, paragrafo 6. Il GEPD e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti e si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni.

3.   Il GEPD tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali relativamente a tutte le questioni che le riguardano direttamente o sono per loro altrimenti pertinenti. Su richiesta di una o più autorità di controllo nazionali, il GEPD le informa riguardo a questioni specifiche.

4.   In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali non gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal garante, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi. Il GEPD tiene nella massima considerazione le rispettive posizioni delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la posizione di un'autorità di controllo nazionale, il GEPD la informa in merito, giustifica la propria decisione e sottopone la questione all'esame del consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 45, paragrafo 1.

Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il GEPD può decidere di prendere provvedimenti immediati. In tali casi il GEPD informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e il provvedimento adottato.

Articolo 45

Consiglio di cooperazione

1.   È istituito un consiglio di cooperazione con funzione consultiva. Il consiglio di cooperazione è composto da un rappresentante di un'autorità di controllo nazionale di ciascuno Stato membro e dal GEPD.

2.   Il consiglio di cooperazione agisce in piena indipendenza nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 3 e non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo.

3.   Il consiglio di cooperazione svolge i seguenti compiti:

a)

discutere la politica e la strategia generali riguardo al controllo della protezione dei dati nel quadro di Europol, all'ammissibilità del trasferimento, al reperimento e alla comunicazione a Europol di dati personali da parte degli Stati membri;

b)

esaminare le difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento;

c)

studiare i problemi generali inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati;

d)

discutere ed elaborare proposte armonizzate per soluzioni comuni delle questioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1;

e)

discutere i casi sottoposti dal GEPD in conformità dell'articolo 44, paragrafo 4;

f)

discutere i casi sottoposti da autorità di controllo nazionali; e

g)

promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

4.   Il consiglio di cooperazione può formulare pareri, orientamenti, raccomandazioni e indicare migliori prassi che il GEPD e le autorità di controllo nazionali, fatta salva la loro indipendenza e ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, tengono nella massima considerazione.

5.   Il consiglio di cooperazione si riunisce a seconda delle necessità e almeno due volte all'anno. I costi e la gestione delle sue riunioni sono a carico del GEPD.

6.   Nella prima riunione del consiglio di cooperazione è adottato un regolamento interno a maggioranza semplice dei membri. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

Articolo 46

Dati personali amministrativi

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i dati personali amministrativi detenuti da Europol.

CAPO VII

MEZZI DI RICORSO E RESPONSABILITÀ

Articolo 47

Diritto di proporre reclamo al GEPD

1.   L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di Europol non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al GEPD.

2.   Se il reclamo riguarda una decisione di cui all'articolo 36 o 37, il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali dello Stato membro che ha fornito i dati o dello Stato membro direttamente interessato. Nell'adottare la sua decisione, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, il GEPD tiene conto del parere dell'autorità di controllo nazionale.

3.   Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il GEPD e l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati si accertano, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, che le opportune verifiche sulla liceità del trattamento dei dati siano state effettuate correttamente.

4.   Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure di dati reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico o derivanti da analisi di Europol, il GEPD si accerta che Europol abbia effettuato correttamente le opportune verifiche sulla liceità del trattamento dei dati.

Articolo 48

Diritto a un mezzo di ricorso giurisdizionale contro il GEPD

Le azioni avverso le decisioni del GEPD devono essere proposte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 49

Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento

1.   La responsabilità contrattuale di Europol è regolata dal diritto applicabile al contratto in questione.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Europol.

3.   Fatto salvo l'articolo 49, in materia di responsabilità extracontrattuale Europol risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità individuale del personale Europol nei confronti di Europol è regolata dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 50

Responsabilità per trattamento non corretto dei dati personali e diritto al risarcimento

1.   La persona fisica che subisca un danno cagionato da un trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno da Europol, conformemente all'articolo 340 TFEU, o dallo Stato membro in cui si è verificato il fatto generatore del danno, conformemente al diritto nazionale. L'azione contro Europol è proposta dalle persone fisiche dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre quella contro lo Stato membro è da esse proposta dinanzi all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro.

2.   Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento corrisposto a una persona fisica ai sensi del paragrafo 1 è sottoposta al consiglio di amministrazione, che decide deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

CAPO VIII

CONTROLLO PARLAMENTARE CONGIUNTO

Articolo 51

Controllo parlamentare congiunto

1.   A norma dell'articolo 88 TFUE, il Parlamento europeo effettua, in associazione con i parlamenti nazionali, il controllo delle attività di Europol. Insieme, essi costituiscono un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto istituito insieme dai parlamenti nazionali e dalla commissione competente del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e il regolamento interno del gruppo di controllo parlamentare congiunto conformemente all'articolo 9 del protocollo n. 1.

2.   Il gruppo di controllo parlamentare congiunto esercita un monitoraggio politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Ai fini del primo comma:

a)

il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo o i loro supplenti compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività di cui al primo comma, compresi gli aspetti di bilancio di tali attività, l'organizzazione strutturale di Europol e l'eventuale istituzione di nuove unità e centri specializzati, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, ove del caso;

b)

il GEPD compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza;

c)

il gruppo di controllo parlamentare congiunto è consultato per quanto riguarda la programmazione pluriennale di Europol a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

3.   Europol trasmette al gruppo di controllo parlamentare congiunto, a titolo informativo, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

a)

le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;

b)

le intese amministrative concluse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;

c)

il documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

d)

la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

e)

la relazione di valutazione redatta dalla Commissione di cui all'articolo 68, paragrafo 1.

4.   Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può chiedere altri documenti pertinenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti riguardanti il monitoraggio politico delle attività di Europol, fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e gli articoli 52 e 67 del presente regolamento.

5.   Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.

Articolo 52

Accesso del Parlamento europeo alle informazioni trattate da o mediante Europol

1.   Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 51, l'accesso del Parlamento europeo, su sua richiesta, alle informazioni sensibili non classificate trattate da o mediante Europol deve essere conforme alle norme di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

2.   L'accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate UE trattate da o mediante Europol deve essere conforme all'accordo interistituzionale del 12 marzo 2014 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (24) e alle norme di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Le necessarie modalità di accesso del Parlamento europeo alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.

CAPO IX

PERSONALE

Articolo 53

Disposizioni generali

1.   Al personale dell'agenzia Europol, escluso quello che al 1o maggio 2017 è assunto con un contratto concluso dall'ufficio Europol istituito dalla convenzione Europol, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 4, del presente regolamento. I suddetti contratti continuano ad essere disciplinati dall'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998.

2.   Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione è informato annualmente dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale delle autorità competenti degli Stati membri. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato, rinnovabili una volta sola per un periodo determinato.

Articolo 54

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di Europol ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio sulla base di un elenco ristretto di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Tale rosa è stabilita da un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione e composto da membri designati dagli Stati membri e da un rappresentante della Commissione.

Ai fini della conclusione di un contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo, che in seguito emette un parere non vincolante.

3.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, in associazione con il consiglio di amministrazione, una valutazione che tiene conto:

a)

dell'esame dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo; e

b)

delle sfide e dei compiti futuri di Europol.

4.   Il Consiglio, agendo su proposta del consiglio di amministrazione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta sola e per non più di quattro anni.

5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di proporre al Consiglio di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6.   Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa ad altre procedure di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo ai sensi di una decisione del Consiglio che agisce su proposta del consiglio di amministrazione. Il Parlamento europeo è informato di tale decisione.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti le proposte da formulare al Consiglio relative alla nomina del direttore esecutivo, alla proroga del suo mandato o alla sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 55

Vicedirettori esecutivi

1.   Il direttore esecutivo è assistito da tre vicedirettori esecutivi. Il direttore esecutivo definisce i loro compiti.

2.   Ai vicedirettori esecutivi si applica l'articolo 54. Il direttore esecutivo è consultato prima della loro nomina, della proroga del loro mandato o della loro rimozione dall'incarico.

Articolo 56

Esperti nazionali distaccati

1.   Europol può avvalersi di esperti nazionali distaccati.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso Europol.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 57

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese di Europol sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Europol.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Europol devono essere in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate di Europol comprendono un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione.

4.   Europol può godere del finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle sue regole finanziarie di cui all'articolo 61 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.

5.   Le spese di Europol comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

6.   Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti grandi progetti la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in più frazioni annue.

Articolo 58

Stesura del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2.   Sulla base del progetto di stato di previsione, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3.   Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese di Europol, che include un progetto di tabella dell'organico.

4.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione.

5.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

6.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo dell'Unione destinato a Europol.

7.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico di Europol.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di Europol. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9.   Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio di Europol si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

Articolo 59

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio di Europol.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi informazione pertinente in relazione ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 60

Rendicontazione e discarico

1.   Il contabile di Europol comunica i conti provvisori dell'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).

2.   Entro il 31 marzo dell'anno N + 1, Europol trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N.

3.   Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol per l'anno N, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol per l'anno N ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), il contabile di Europol stabilisce i conti definitivi di Europol per tale anno. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.

5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol per l'anno N.

6.   Entro il 1o luglio dell'anno N + 1, il contabile di Europol trasmette i conti definitivi per l'anno N, corredati del parere del consiglio d'amministrazione di cui al paragrafo 5, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

7.   I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1.

8.   Entro il 30 settembre dell'anno N + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nella relazione annuale. Egli invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'anno N.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio per l'anno N.

Articolo 61

Regole finanziarie

1.   Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.

2.   Europol può assegnare sovvenzioni connesse allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4.

3.   Europol può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri ai fini dello svolgimento delle loro operazioni e indagini transfrontaliere e dell'attività di formazione in relazione ai compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere h) e i).

4.   Per quanto concerne il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni, Europol ed Eurojust stabiliscono insieme le norme e le condizioni in base alle quali le domande sono trattate.

CAPO XI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 62

Status giuridico

1.   Europol è un'agenzia dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.

2.   In ciascuno Stato membro, Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Europol può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   Conformemente al protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE («protocollo n. 6»), Europol ha sede all'Aia.

Articolo 63

Privilegi e immunità

1.   A Europol e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.

2.   I privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento e dei loro familiari sono regolati da un accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri. Tale accordo fissa i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento.

Articolo 64

Regime linguistico

1.   A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (26).

2.   Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di Europol.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Europol sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 65

Trasparenza

1.   Ai documenti in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro il 14 dicembre 2016, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti di Europol.

3.   Le decisioni adottate da Europol ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di reclamo presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, rispettivamente in conformità degli articoli 228 e 263 TFUE.

4.   Europol pubblica sul suo sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione e le sintesi dei risultati delle riunioni di quest'ultimo. La pubblicazione di dette sintesi è limitata o omessa su base temporanea o permanente qualora essa rischi di compromettere lo svolgimento dei compiti di Europol, tenendo conto degli obblighi del segreto e della riservatezza nonché del carattere operativo di Europol.

Articolo 66

Lotta antifrode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, Europol aderisce entro il 30 ottobre 2017 all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (27), e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale di Europol utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre a revisione contabile, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da Europol.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti concessi da Europol. Tali indagini sono svolte conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (28).

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Europol contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere le revisioni contabili e le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3, in base alle rispettive competenze.

Articolo 67

Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate

1.   Europol stabilisce le norme relative agli obblighi di segreto e riservatezza e alla protezione delle informazioni sensibili non classificate.

2.   Europol stabilisce norme in materia di protezione delle informazioni classificate dell'UE che sono conformi alla decisione 2013/488/UE al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni.

Articolo 68

Valutazione e riesame

1.   Entro il 1o maggio 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione garantisce che sia eseguita una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue prassi di lavoro. La valutazione può riguardare, in particolare, l'eventuale necessità di modificare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

2.   La Commissione sottopone la relazione di valutazione al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione formula le proprie osservazioni sulla relazione di valutazione entro tre mesi dalla data in cui l'ha ricevuta. La Commissione sottopone poi al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione la relazione di valutazione finale, corredata delle sue conclusioni e allegandovi le osservazioni del consiglio di amministrazione. Se del caso, i principali risultati della valutazione sono pubblicati.

Articolo 69

Indagini amministrative

Le attività di Europol sono sottoposte alle indagini del Mediatore europeo, in conformità dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 70

Sede

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Europol nel Regno dei Paesi Bassi e alle strutture che il Regno dei Paesi Bassi deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche ivi applicabili al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale Europol e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso tra Europol e il Regno dei Paesi Bassi conformemente al protocollo n. 6.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 71

Successione legale

1.   L'agenzia Europol istituita con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

2.   Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi dall'ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI prima del 13 giugno 2016 o degli accordi conclusi dall'ufficio Europol istituito con la convenzione Europol anteriormente al 1o gennaio 2010.

Articolo 72

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

1.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 37 della decisione 2009/371/GAI scade il 1o maggio 2017.

2.   Nel periodo dal 13 giugno 2016 al 1o maggio 2017, il consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 37 della decisione 2009/371/GAI:

a)

esercita le funzioni del consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento;

b)

prepara l'adozione delle norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti Europol di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento e delle norme di cui all'articolo 67 del presente regolamento;

c)

appronta qualsiasi altro strumento necessario per l'applicazione del presente regolamento, in particolare qualsiasi misura relativa al capo IV; e

d)

esamina le norme interne e le misure che ha adottato ai sensi della decisione 2009/371/GAI per consentire al consiglio di amministrazione istituito in base all'articolo 10 del presente regolamento di prendere una decisione ai sensi dell'articolo 76 del presente regolamento.

3.   La Commissione, immediatamente dopo il 13 giugno 2016, adotta le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 10 inizi i lavori il 1o maggio 2017.

4.   Entro il 14 dicembre 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 10.

5.   Il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 10 si riunisce la prima volta il 1o maggio 2017. In quell'occasione, se necessario, prende decisioni ai sensi dell'articolo 76.

Articolo 73

Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo, ai vicedirettori e al personale

1.   Il direttore di Europol nominato a norma dell'articolo 38 della decisione 2009/371/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade tra il 13 giugno 2016 e il 1o maggio 2017, è automaticamente prorogato fino al 1o maggio 2018.

2.   Qualora il direttore nominato a norma dell'articolo 38 della decisione 2009/371/GAI non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio di amministrazione, in attesa della nomina di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del presente regolamento, nomina un direttore esecutivo ad interim che eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di diciotto mesi.

3.   Ai vicedirettori nominati a norma dell'articolo 38 della decisione 2009/371/GAI si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, di detto regime propone un contratto a tempo indeterminato di agente contrattuale o temporaneo ad ogni agente che al 1o maggio 2017 è impiegato con un contratto a tempo indeterminato in qualità di agente locale concluso dall'ufficio Europol istituito con la convenzione Europol. L'offerta di impiego si basa sulle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale o temporaneo. Gli effetti del contratto decorrono al più tardi il 1o maggio 2018. L'agente che non accetti l'offerta di cui al presente paragrafo può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con Europol a norma dell'articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 74

Disposizioni transitorie di bilancio

La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 42 della decisione 2009/371/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall'articolo 43 della medesima decisione.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75

Sostituzione e abrogazione

1.   Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto a decorrere dal 1o maggio 2017.

Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI sono pertanto abrogate con effetto a decorrere dal 1o maggio 2017.

2.   Per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i riferimenti alle decisioni di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 76

Mantenimento in vigore delle regolamentazioni interne adottate dal consiglio di amministrazione

Le norme interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione ai sensi della decisione 2009/371/GAI rimangono in vigore dopo il 1o maggio 2017, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

Articolo 77

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2017.

Tuttavia, gli articoli 71, 72 e 73 si applicano a decorrere dal 13 giugno 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

(3)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

(4)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  Decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6).

(6)  Decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12).

(7)  Decisione 2009/936/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 14).

(8)  Decisione 2009/968/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 17).

(9)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(10)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(13)  Raccomandazione n. R(87)15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, 17.9.1987.

(14)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(15)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(16)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(18)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(19)  Atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23).

(20)  Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35).

(21)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(22)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(24)  GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1.

(25)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(26)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(27)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(28)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

Elenco delle forme di criminalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1

terrorismo,

criminalità organizzata,

traffico di stupefacenti,

attività di riciclaggio del denaro,

criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,

organizzazione del traffico di migranti,

tratta di esseri umani,

criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,

omicidio volontario e lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

rapina e furto aggravato,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

truffe e frodi,

reati contro gli interessi finanziari dell'Unione,

abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario,

racket e estorsioni,

contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,

criminalità informatica,

corruzione,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

traffico illecito di specie animali protette,

traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi,

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali,

genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.


ALLEGATO II

A.   Categorie di dati personali e categorie di interessati i cui dati possono essere raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

1.

I dati personali raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati riguardano:

a)

persone che, in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

b)

persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.

2.

I dati concernenti le persone di cui al punto 1 possono contenere solo le seguenti categorie di dati personali:

a)

cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali alias o appellativi correnti;

b)

data e luogo di nascita;

c)

cittadinanza;

d)

sesso;

e)

luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f)

codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto; e

g)

all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA).

3.

Oltre ai dati di cui al punto 2, possono essere raccolte e trattate le seguenti categorie di dati personali relative alle persone di cui al punto 1:

a)

reati, presunti reati e data, luogo e modo in cui sono (sarebbero) stati commessi;

b)

strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;

c)

servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;

d)

sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;

e)

condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;

f)

parte che ha introdotto i dati.

Tali dati possono essere forniti a Europol anche quando non contengono ancora riferimenti a persone.

4.

Le informazioni complementari sulle persone di cui al punto 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. In tale contesto, le unità nazionali operano in osservanza del rispettivo diritto nazionale.

5.

Se il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o quest'ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione sono cancellati.

B.   Categorie di dati personali e categorie di interessati i cui dati possono essere raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche, delle analisi operative o della facilitazione dello scambio di informazioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere b), c) e d).

1.

I dati personali raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche, delle analisi operative o della facilitazione dello scambio di informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardano:

a)

persone che, a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

b)

persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol;

c)

persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in causa o di procedimenti penali conseguenti;

d)

persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potrebbero essere vittime di un siffatto reato;

e)

persone di contatto e di accompagnamento; e

f)

persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.

2.

Per le categorie di persone di cui al punto 1, lettere a) e b), si può effettuare il trattamento delle seguenti categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo:

a)

dati anagrafici:

i)

cognome attuale e precedente;

ii)

nome attuale e precedente;

iii)

cognome da nubile;

iv)

paternità (ove necessario per l'identificazione);

v)

maternità (ove necessario per l'identificazione);

vi)

sesso;

vii)

data di nascita;

viii)

luogo di nascita;

ix)

cittadinanza;

x)

stato civile;

xi)

alias;

xii)

soprannome;

xiii)

appellativo corrente o nome falso;

xiv)

residenza e/o domicilio attuale e precedente;

b)

descrizione fisica:

i)

descrizione fisica;

ii)

caratteristiche distintive (segni particolari/cicatrici/tatuaggi, ecc.);

c)

mezzi d'identificazione:

i)

documenti d'identità/patente di guida;

ii)

numeri della carta d'identità nazionale/del passaporto;

iii)

numero d'identificazione nazionale/codice di previdenza sociale, se del caso;

iv)

immagini visive e altre informazioni in merito all'aspetto fisico;

v)

informazioni di polizia scientifica, quali impronte digitali, profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura;

d)

professione e competenze:

i)

attività lavorativa e professionale attuale;

ii)

attività lavorativa e professionale precedente;

iii)

titoli di studio (scuola/università/formazione professionale);

iv)

abilitazioni;

v)

capacità ed altre conoscenze (lingue/altro);

e)

informazioni economiche e finanziarie:

i)

dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito, ecc.);

ii)

liquidità,

iii)

titoli azionari/altri;

iv)

dati patrimoniali;

v)

legami con società e imprese;

vi)

contatti con banche e istituti di credito;

vii)

posizione tributaria;

viii)

altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona;

f)

dati comportamentali:

i)

stile di vita (ad esempio, vivere al di sopra delle proprie possibilità) ed abitudini;

ii)

spostamenti;

iii)

luoghi frequentati;

iv)

armi e altri strumenti pericolosi;

v)

pericolosità;

vi)

altri rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con il personale preposto all'azione di contrasto;

vii)

tratti e profili legati alla criminalità;

viii)

abuso di droga;

g)

persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell'associazione;

h)

mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet;

i)

mezzi di trasporto usati, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione);

j)

informazioni relative alla condotta criminosa:

i)

precedenti condanne;

ii)

presunta implicazione in attività criminose;

iii)

modi operandi;

iv)

strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati;

v)

appartenenza a gruppi/organizzazioni criminali e posizione nel gruppo/nell'organizzazione;

vi)

ruolo nell'organizzazione criminale;

vii)

area geografica delle attività criminose;

viii)

materiale raccolto nel corso di un'indagine, quale immagini video e fotografie;

k)

riferimenti ad altri sistemi di informazione in cui sono conservate informazioni sulla persona:

i)

Europol;

ii)

servizi di polizia/delle dogane;

iii)

altri servizi di contrasto;

iv)

organizzazioni internazionali;

v)

entità pubbliche;

vi)

entità private;

l)

informazioni sulle persone giuridiche correlate ai dati di cui alla lettera e) o alla lettera j):

i)

denominazione della persona giuridica;

ii)

recapito;

iii)

data e luogo di costituzione;

iv)

numero di registrazione amministrativo;

v)

forma giuridica;

vi)

capitale sociale;

vii)

settore di attività;

viii)

filiali nazionali e internazionali;

ix)

direttori;

x)

legami con le banche.

3.

Le «persone di contatto e di accompagnamento» ai sensi del punto 1, lettera e), sono persone attraverso le quali vi è motivo di ritenere che si possano ottenere le informazioni utili alle analisi riguardanti le persone di cui al punto 1, lettere a) e b), sempreché esse non rientrino in una delle categorie di persone di cui al punto 1, lettere a), b), c), d) e f). Sono «persone di contatto» le persone che hanno contatti sporadici con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b). Sono «persone di accompagnamento» le persone che hanno contatti regolari con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b).

Per quanto riguarda le persone di contatto e accompagnamento, i dati di cui al punto 2 possono essere conservati per quanto necessario, a condizione che vi sia motivo di supporre che tali dati sono necessari ai fini dell'analisi del rapporto di tali persone con persone di cui al punto 1, lettere a) e b). A questo proposito, deve essere osservato quanto segue:

a)

tale rapporto è chiarito il più presto possibile;

b)

i dati di cui al punto 2 sono cancellati senza indugio se la supposizione che esista tale rapporto si rivela infondata;

c)

tutti i dati di cui al punto 2 possono essere conservati se le persone di contatto o accompagnamento sono sospettate di aver commesso un reato rientrante negli obiettivi di Europol o se sono state condannate per aver commesso tale reato, ovvero se vi sono indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere tale reato;

d)

i dati di cui al punto 2 relativi alle persone di contatto e di accompagnamento di persone di contatto nonché alle persone di contatto e di accompagnamento di persone di accompagnamento non possono essere conservati, ad eccezione dei dati relativi al tipo e alla natura del loro contatto o della loro associazione con le persone di cui al punto 1, lettere a) e b);

e)

se non risulta possibile chiarire i punti precedenti, se ne tiene conto al momento di adottare una decisione in merito alla necessità e alla portata della conservazione dei dati ai fini dell'ulteriore analisi.

4.

Per quanto riguarda le persone di cui al punto 1, lettera d), che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali, sulla base di taluni fatti, vi è ragione di ritenere che possano essere vittime di un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui al punto 2, lettere da a) a c), punto iii), nonché le seguenti categorie di dati:

a)

informazioni in merito all'identificazione della vittima;

b)

motivo della vittimizzazione;

c)

danni (fisici/finanziari/psicologici/altri);

d)

necessità di garantire l'anonimato;

e)

possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;

f)

informazioni fornite dalle persone di cui al punto 1, lettera d), o per loro tramite, in merito al reato, comprese ove necessario le informazioni sul loro rapporto con altre persone ai fini dell'identificazione delle persone di cui al punto 1, lettere a) e b).

Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi siano necessari ai fini dell'analisi del loro ruolo in quanto vittime o vittime potenziali.

I dati non necessari ai fini di analisi successive devono essere cancellati.

5.

Con riguardo alle persone che, come previsto al punto 1, lettera c), potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in causa o di procedimenti penali conseguenti, possono essere conservati i dati di cui al punto 2, lettere da a) a c), punto iii), nonché le categorie di dati che rispondono ai criteri seguenti:

a)

informazioni fornite dalle suddette persone in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone incluse nell'archivio di lavoro per fini di analisi;

b)

necessità di garantire l'anonimato;

c)

necessità di garantire protezione e da chi debba essere garantita;

d)

nuova identità;

e)

possibilità di partecipare alle udienze in tribunale.

Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi siano necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali testi.

I dati non necessari ai fini di analisi ulteriori devono essere cancellati.

6.

Con riguardo alle persone di cui al punto 1, lettera f), che possono fornire informazioni sui reati in causa, possono essere conservati i dati di cui al punto 2, lettere da a) a c), punto iii), nonché le categorie di dati che rispondono ai criteri seguenti:

a)

dati anagrafici in codice;

b)

tipo di informazioni fornite;

c)

necessità di garantire l'anonimato;

d)

necessità di garantire protezione e da chi debba essere garantita;

e)

nuova identità;

f)

possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;

g)

esperienze negative;

h)

ricompense (finanziarie/favori).

Altri dati di cui al punto 2 possono essere conservati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che siano necessari ai fini dell'analisi del ruolo di tali persone quali informatori.

I dati non necessari ai fini di analisi successive devono essere cancellati.

7.

Qualora, in qualsiasi momento nel corso di un'analisi, risulti chiaramente, sulla base di indicazioni serie e comprovate, che una persona debba essere inclusa in una categoria di persone, quale definita nel presente allegato, diversa da quella in cui detta persona è stata inserita inizialmente, Europol può trattare soltanto i dati relativi a tale persona che sono autorizzati nell'ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati devono essere cancellati.

Qualora, in base alle indicazioni summenzionate, risulti chiaramente che una persona debba essere inclusa in due o più categorie diverse, quale definita nel presente allegato, Europol può effettuare il trattamento di tutti i dati autorizzati nell'ambito di tali categorie.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/115


REGOLAMENTO (UE) 2016/795 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le misure relative alla fissazione degli aiuti.

(2)

Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1370/2013 (1) del Consiglio fissano l'importo di aiuto dell'Unione a titolo del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e del programma «latte alle scuole», a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dispongono talune misure in merito alla portata dell'aiuto e alla sua ripartizione agli Stati membri per il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e fissano il quantitativo massimo di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto per il programma «latte alle scuole».

(3)

La parte II, titolo I, capo II, sezione I del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevede un nuovo quadro comune per l'Unione per la fornitura di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e prodotti freschi del settore delle banane («frutta e verdura nelle scuole»), nonché latte e prodotti lattiero-caseari («latte nelle scuole»), agli allievi degli istituti scolastici (programma destinato alle scuole).

(4)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un aiuto dell'Unione per le misure educative di accompagnamento a sostegno della fornitura e della distribuzione di frutta e verdura e latte nelle scuole, nonché un aiuto dell'Unione che copra taluni costi connessi a tale fornitura e distribuzione. Al fine di garantire una corretta gestione del bilancio si dovrebbe fissare un livello massimo di aiuto dell'Unione per il finanziamento di tali misure educative di accompagnamento e dei costi correlati.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un aiuto dell'Unione per la fornitura e distribuzione di latte alimentare e delle relative versioni senza lattosio agli allievi degli istituti scolastici e consente agli Stati membri di prevedere la distribuzione di taluni prodotti lattiero-caseari diversi da detto latte alimentare, oltre che dei prodotti elencati nell'allegato V di tale regolamento. Mentre il regolamento (UE) n. 1308/2013 non dispone un importo massimo dell'aiuto dell'Unione per i prodotti agricoli, esso limita l'aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario dei prodotti non agricoli elencati all'allegato V di tale regolamento. Al fine di garantire il corretto funzionamento di tale aiuto e di garantire flessibilità nella gestione del programma destinato alle scuole, si dovrebbe fissare l'importo massimo di aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'importo totale annuale di aiuto dell'Unione concesso all'intera Unione e i criteri oggettivi per l'assegnazione di tale importo totale tra gli Stati membri. È pertanto opportuno fissare le ripartizioni indicative annuali per i singoli Stati membri. Al fine di consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace in termini di costi, è opportuno fissare un importo minimo di aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere. Dato che la Croazia ha aderito all'Unione il 1o luglio 2013, il criterio dell'uso storico dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini non le dovrebbe essere applicato fino al 1o agosto 2023.

(7)

Al fine di garantire un utilizzo efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, nei limiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, si dovrebbe prevedere la riassegnazione totale o parziale ad altri Stati membri delle ripartizioni indicative non richieste dagli Stati membri, senza superare il limite globale annuale per l'aiuto dell'Unione previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione relativamente alla fissazione del livello massimo di aiuto dell'Unione per categoria di costi correlati, alla fissazione, dopo un periodo transitorio di sei anni, di ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione destinate a ciascuno Stato membro, alla fissazione, se del caso e previa valutazione, di nuove ripartizioni indicative, alle misure necessarie per riassegnare le ripartizioni indicative tra Stati membri e alla fissazione di ripartizioni definitive per ciascuno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1370/2013. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, è opportuno che le nuove norme si applichino a decorrere dal 1o agosto 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1370/2013

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è modificato come segue:

1)

gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e di latte destinato alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati

1.   L'aiuto dell'Unione per il finanziamento di misure educative di accompagnamento, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 15 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

2.   L'aiuto totale dell'Unione per i costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 10 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il livello massimo di aiuto dell'Unione per categoria di costi correlati sotto forma di percentuale delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri o di percentuale dei costi dei prodotti interessati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   L'importo di aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario dei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera i 27 EUR/100 kg.

4.   L'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è assegnato a ciascuno Stato membro conformemente al presente paragrafo e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A decorrere dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023 le ripartizioni indicative dell'aiuto, di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per ciascuno Stato membro sono stabilite nell'allegato I. Durante tale periodo alla Croazia non si applica l'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A decorrere dal 1o agosto 2023 la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 le ripartizioni indicative destinate a ciascuno Stato membro dell'aiuto di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di tale regolamento. Ciascuno Stato membro riceve tuttavia almeno 290 000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e almeno 193 000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte destinato alle scuole, secondo quanto definito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Successivamente la Commissione valuta almeno a scadenza triennale se tali ripartizioni indicative restino coerenti con i criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano nuove ripartizioni indicative.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento.

5.   Qualora uno Stato membro non abbia presentato, per un determinato anno, una richiesta di aiuto dell'Unione a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure abbia richiesto solo parte della propria ripartizione indicativa di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione riassegna tale ripartizione indicativa o la relativa parte non richiesta agli Stati membri che le hanno comunicato di voler utilizzare più della propria ripartizione indicativa.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per effettuare tale riassegnazione, che si basa sui criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è limitata in funzione del livello di utilizzo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, da parte dello Stato membro interessato nell'anno scolastico terminato prima della domanda annuale di aiuto dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

6.   Sulla base delle domande presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni anno la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione definitiva dell'aiuto per gli ortofrutticoli destinati alle scuole e per il latte destinato alle scuole tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti stabiliti nell'articolo 23 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, di tale regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

2)

è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO I

RIPARTIZIONI INDICATIVE

per il periodo dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023

(ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma)

Stato membro

Ripartizione indicativa per gli ortofrutticoli destinati alle scuole

Ripartizione indicativa per il latte destinato alle scuole

Belgio

3 367 930

1 650 729

Bulgaria

2 093 779

1 020 451

Repubblica ceca

3 123 230

1 600 707

Danimarca

1 807 661

1 460 645

Germania

19 696 932

9 404 154

Estonia

439 163

700 309

Irlanda

1 757 779

900 398

Grecia

3 218 885

1 550 685

Spagna

12 932 647

6 302 784

Francia

22 488 086

12 625 577

Croazia

1 360 232

800 354

Italia

16 711 302

8 003 535

Cipro

290 000

500 221

Lettonia

633 672

700 309

Lituania

900 888

1 032 456

Lussemburgo

290 000

193 000

Ungheria

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Paesi Bassi

5 431 641

2 401 061

Austria

2 238 064

1 100 486

Polonia

11 639 985

10 204 507

Portogallo

3 283 397

2 220 981

Romania

6 866 848

10 399 594

Slovenia

554 020

320 141

Slovacchia

1 708 720

900 398

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Svezia

2 854 972

8 427 723

Regno Unito

19 391 534

9 804 331

Totale

150 000 000

100 000 000 »

3)

l'allegato è numerato come «allegato II».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).