ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 127

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
18 maggio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/765 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/766 della Commissione, del 13 maggio 2016, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/767 della Commissione, del 17 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/768 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti

8

 

*

Decisione (UE) 2016/769 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

21

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/770 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un formato comune per la comunicazione delle informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose [notificata con il numero C(2016) 2068]

32

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/771 della Commissione, del 13 maggio 2016, che autorizza temporaneamente la Spagna ad approvare a fini di commercializzazione sementi della specie Pinus radiata D. Don, importate dalla Nuova Zelanda, che non soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativamente all'identificazione e all'etichettatura, nonché postime ottenuto da dette sementi [notificata con il numero C(2016) 2784]

52

 

*

Decisione del consiglio dei governatori, del 20 gennaio 2016, sulle modifiche al regolamento interno della BEI intese a riflettere il rafforzamento della governance della BEI [2016/772]

55

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/765 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato tre nuove pratiche enologiche, riguardanti l'utilizzazione di attivatori della fermentazione malolattica, il trattamento del vino mediante glutatione e il trattamento del mosto mediante glutatione. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.

(2)

Conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1308/2013, nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione tiene conto della protezione della salute pubblica.

(3)

Il glutatione è utilizzato per le sue proprietà antiossidanti e rimane attivo nel prodotto finale; è quindi utilizzato come additivo alimentare. Tuttavia, attualmente non figura nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui è autorizzato l'uso negli alimenti cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Di conseguenza, il trattamento del vino mediante glutatione e il trattamento del mosto mediante glutatione non possono essere autorizzati come nuove pratiche enologiche nell'Unione fino a quando il glutatione non sarà incluso nell'elenco UE degli additivi alimentari sulla base di un parere positivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto riguarda il glutatione, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(4)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato come segue:

1)

Nella tabella è aggiunta la seguente riga 56:

1

2

3

Pratica enologica

Condizioni d'uso

Limiti d'uso

«56

Utilizzazione di attivatori della fermentazione malolattica

Alle condizioni stabilite nell'appendice 22»

 

2)

È aggiunta la seguente appendice 22:

«Appendice 22

Attivatori della fermentazione malolattica

L'obiettivo è di aggiungere attivatori della fermentazione malolattica alla fine della fermentazione alcoolica o dopo di essa per facilitare la fermentazione malolattica.

Favorire l'attivazione, la cinetica o il completamento della fermentazione malolattica:

a)

mediante arricchimento dell'ambiente con sostanze nutritive e fattori di crescita dei batteri acido-lattici;

b)

mediante assorbimento di alcuni inibitori di batteri.

Prescrizioni

a)

gli attivatori sono cellulosa microcristallina o prodotti derivati dalla degradazione di lieviti (autolisati, lieviti inattivati, scorze di lieviti);

b)

gli attivatori possono essere aggiunti al vino o al vino in fermentazione prima o durante la fermentazione malolattica;

c)

gli attivatori non devono indurre deviazioni organolettiche del vino;

d)

gli attivatori della fermentazione malolattica devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV. Se gli attivatori sono cellulosa microcristallina devono essere conformi alle specifiche figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (*).

(*)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»"



18.5.2016   

IT

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L 127/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/766 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2016

recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 giugno 2016 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2016 incluso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

01/TQ72

STATO MEMBRO

Unione europea (tutti gli Stati membri)

STOCK

RED/N3M

SPECIE

Scorfani (Sebastes spp)

ZONA

NAFO 3M

PERIODO DI CHIUSURA

Dal 23.2.2016 al 30.6.2016


18.5.2016   

IT

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L 127/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/767 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

107,7

TR

71,0

ZZ

89,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

138,6

ZZ

138,6

0805 10 20

EG

47,3

IL

89,1

MA

55,2

TR

31,5

ZA

81,4

ZZ

60,9

0805 50 10

ZA

161,1

ZZ

161,1

0808 10 80

AR

109,2

BR

100,8

CL

117,3

CN

95,4

NZ

153,4

US

163,7

ZA

95,5

ZZ

119,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

18.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/8


DECISIONE (UE) 2016/768 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è parte della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione nel 1981 (1).

(2)

L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti («protocollo»), a seguito della sua approvazione il 4 aprile 2001 (2).

(3)

Le parti del protocollo hanno avviato i negoziati nel 2009, ampliandone l'ambito di applicazione nel 2010, al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione per affrontare alla fonte la produzione di emissioni di inquinanti atmosferici.

(4)

Nel 2012 le parti presenti alla trentunesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2012/5 e 2012/6 che emendano il protocollo.

(5)

Gli emendamenti figuranti nella decisione 2012/6 sono entrati in vigore e sono divenuti effettivi sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo.

(6)

Gli emendamenti figuranti nella decisione 2012/5 richiedono l'accettazione delle parti del protocollo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo.

(7)

L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dagli emendamenti del protocollo, compresa la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Gli emendamenti del protocollo che figurano nella decisone 2012/5 dovrebbero pertanto essere accettati a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti («protocollo») sono accettati a nome dell'Unione.

Il testo degli emendamenti del protocollo figuranti nell'allegato della decisione 2012/5 dell'organo esecutivo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone legittimate a depositare, a nome dell'Unione, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.

(2)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 40.

(3)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(4)  La data di entrata in vigore degli emendamenti del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO

di cui all'allegato della decisione 2012/5 dell'organo esecutivo della convenzione

a)   Articolo 1

1.

Al punto 10 il testo: «i) del presente protocollo; o ii) di un emendamento dell'allegato I o II, qualora la fonte fissa venga assoggettata alle disposizioni del presente protocollo soltanto in virtù di tale emendamento» è sostituito da: «per una parte del presente protocollo. Una parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l'autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell'entrata in vigore del protocollo per la parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data».

2.

Un nuovo punto 12 è inserito dopo il punto 11, con il seguente testo:

«12.   Con i termini «questo protocollo», «il protocollo» e «il presente protocollo» si intende il protocollo del 1998 relativo ai metalli pesanti, con i successivi emendamenti.»

b)   Articolo 3

3.

Al paragrafo 2, il termine «Ogni» è sostituito da «Fatti salvi i paragrafi 2, bis e ter, ogni».

4.

Al paragrafo 2, lettera a), il testo «per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili» è sostituito da «per la quale le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo indicano le migliori tecniche disponibili».

5.

Al paragrafo 2, lettera c), il testo «per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili» è sostituito da «per la quale le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo indicano le migliori tecniche disponibili».

6.

Dopo il paragrafo 2, sono inseriti i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis.   Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una «fonte fissa esistente» a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.

ter.   Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una «nuova fonte fissa» può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.»

7.

Al paragrafo 5:

a)

il testo «; a tal fine le parti comprese nella zona geografica di attività dell'EMEP applicano perlomeno le metodologie dell'organo direttivo dell'EMEP e le parti situate al di fuori della zona geografica di attività dell'EMEP applicano, a titolo orientativo, le metodologie sviluppate attraverso il piano di lavoro dell'organo esecutivo.» è soppresso e sostituito da un punto.

b)

dopo la prima frase, è aggiunto il testo seguente:

«Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall'organo direttivo dell'EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell'organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell'ambito del piano di lavoro dell'organo esecutivo.»

8.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto un nuovo paragrafo 8, con il seguente testo:

«8.   Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente (Convention on the effects of air pollution on human health and the environment) e ai programmi di sorveglianza e modellazione dell'atmosfera.»

c)   Articolo 3 bis

9.

È aggiunto un nuovo articolo 3 bis, con il seguente testo:

«Articolo 3 bis

Disposizioni transitorie flessibili

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019 può adottare, alle condizioni specificate nel presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite alle fonti fisse esistenti in determinate categorie di fonti fisse.

2.   Ciascuna parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito:

a)

le specifiche categorie di fonti fisse elencate nell'allegato II per le quali la parte può scegliere di adottare disposizioni transitorie flessibili, a condizione di non indicarne più di quattro;

b)

le fonti fisse per le quali la costruzione o l'ultima modifica sostanziale abbia avuto inizio prima del 1990 o un altro anno del periodo dal 1995 al 1985 inclusi, che la parte deve indicare all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, e che possono beneficiare delle disposizioni transitorie flessibili di cui al paragrafo 5;

c)

un piano di attuazione coerente con i paragrafi 3 e 4 che individui un calendario per la piena attuazione delle disposizioni specificate.

3.   Una parte deve, come minimo, applicare le migliori tecniche disponibili per le fonti fisse esistenti nelle categorie 1, 2, 5 e 7 dell'allegato II entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione, o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, salvo quanto disposto al paragrafo 5.

4.   In nessun caso una parte può rinviare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili o dei valori limite per le fonti fisse esistenti oltre il 31 dicembre 2030.

5.   Per qualsiasi fonte o fonti indicate conformemente al paragrafo 2, lettera b), una parte può decidere, entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, la chiusura della o delle fonti in questione. Un elenco di tali fonti compare all'interno della successiva relazione che la parte fornisce conformemente al paragrafo 6. Gli obblighi di applicazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite non riguardano tale fonte o fonti, a condizione che essa o esse vengano chiuse entro il 31 dicembre 2030. A ciascuna fonte non chiusa entro il termine indicato la parte deve applicare, successivamente a tale data, le migliori tecniche disponibili e i valori limite applicabili alle nuove fonti nella categoria rilevante per le stesse.

6.   La parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al segretario esecutivo della Commissione relazioni triennali sui progressi nell'attuazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite nella categoria di fonti fisse individuate conformemente all'articolo stesso. Le relazioni triennali sono messe a disposizione dell'organo esecutivo dal segretario esecutivo della Commissione.»

d)   Articolo 7

10.

Al paragrafo 1, lettera a):

a)

il punto e virgola alla fine del paragrafo «;» è sostituito da «. Inoltre:»;

e

b)

sono inseriti i seguenti punti i) e ii):

«i)

se una parte applica strategie di riduzione delle emissioni diverse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c) o d), è tenuta a documentare le strategie applicate e la conformità alle disposizioni dei suddetti paragrafi;

ii)

se una parte ritiene che alcuni valori limite definiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), non siano realizzabili sotto il profilo tecnico ed economico, lo riferisce e fornisce una giustificazione;»

11.

Il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente testo:

«b)

Ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunica all'EMEP, tramite il segretario esecutivo della Commissione, le informazioni sui livelli delle emissione di metalli pesanti elencati nell'allegato I, utilizzando le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall'organo direttivo dell'EMEP e adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo. Le parti situate al di fuori della zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano le informazioni disponibili sui livelli di emissione dei metalli pesanti elencati nell'allegato I. Ciascuna parte fornisce inoltre informazioni sui livelli di emissione delle sostanze di cui all'allegato I per l'anno di riferimento specificato in tale allegato;»

12.

Dopo il paragrafo 1, lettera b), sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:

«c)

Ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunica le informazioni disponibili all'organo esecutivo, tramite il segretario esecutivo della Commissione, riguardo ai suoi programmi di studio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, nonché ai programmi di sorveglianza e modellazione dell'atmosfera nel quadro della Convenzione, in base agli orientamenti adottati dall'organo esecutivo;

d)

Le parti situate al di fuori della zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano informazioni analoghe a quelle indicate alla lettera c), qualora l'organo esecutivo ne faccia richiesta.»

13.

Al paragrafo 3:

a)

il testo «Prima di ogni sessione dell'organo esecutivo, l'EMEP fornisce, in tempo utile,» è sostituito da «Su richiesta dell'organo esecutivo e in conformità del calendario da questi deciso, l'EMEP»;

b)

il testo «e altri organi sussidiari forniscono» è inserito dopo «l'EMEP»;

c)

il termine «rilevanti» è inserito dopo «informazioni».

e)   Articolo 8

14.

Il testo «L'EMEP fornisce all'organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura, in tempo utile prima di ogni sessione annuale dell'organo esecutivo,» è sostituito da «Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall'organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura l'EMEP fornisce, insieme ai suoi organismi e centri tecnici,».

f)   Articolo 10

15.

Al paragrafo 4:

a)

Dopo i termini «Le parti» è inserito il testo «prendono in considerazione».

b)

il termine «elaborano» è sostituito dal termine «l'elaborazione di un»;

c)

i termini «al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera dei metalli pesanti elencati nell'allegato I» sono soppressi.

g)   Articolo 13

16.

Al paragrafo 3:

a)

I termini «e agli allegati I, II, IV, V e VI» sono sostituiti da «, ad eccezione di quelli agli allegati III e VII,»;

b)

I termini «in cui i due terzi delle parti» sono sostituiti da «in cui due terzi di coloro che erano parti al momento della loro adozione».

17.

Al paragrafo 4 il termine «novantesimo» è sostituito da «centottantesimo».

18.

Al paragrafo 5 il termine «novantesimo» è sostituito da «centottantesimo».

19.

Dopo il paragrafo 5, sono inseriti i nuovi paragrafi 5 bis e 5 ter:

«5 bis.   Per le parti che hanno accettato l'emendamento, la procedura di cui al paragrafo 5 ter sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti agli allegati II, IV, V e VI.

ter.   Gli emendamenti agli allegati II, IV, V e VI vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione ne dà comunicazione a tutte le parti, ogni emendamento ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a):

a)

Le parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati II, IV, V e VI lo notificano per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, l'emendamento ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte;

b)

Qualsiasi emendamento degli allegati II, IV, V e VI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti:

i)

ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a); oppure

ii)

ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.»

h)   Articolo 15

20.

Un nuovo paragrafo 3 è inserito dopo il paragrafo 2, con il seguente testo:

«3.   Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 5 ter, per quanto riguarda gli emendamenti agli allegati II, IV, V e VI.»

i)   Allegato II

21.

Nella tabella sotto il sottotitolo II, i termini «piombo e zinco» nella prima riga sotto la designazione della categoria 5 sono sostituiti con i termini «piombo, zinco e leghe di ferro-manganese e silico-manganese».

j)   Allegato IV

22.

Il numero «1.» è aggiunto a precedere il primo paragrafo.

23.

Alla lettera a), dopo il termine «protocollo» è aggiunto «per una parte».

24.

Alla lettera b):

a)

nella prima frase il termine «otto» è sostituito da «due».

b)

alla fine della prima frase, dopo il termine «protocollo» è inserito il testo «per una parte, o il 31 dicembre 2020 a seconda di quale data sia posteriore».

c)

L'ultima frase è soppressa.

25.

Alla fine dell'allegato sono inseriti i nuovi paragrafi 2 e 3:

«2.

In deroga al paragrafo 1, ma fatto salvo il punto 3, una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, può dichiarare, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o dell'adesione al presente protocollo, che estenderà i tempi per l'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) fino a un massimo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione.

3.

Una parte che ha operato una scelta ai sensi dell'articolo 3 bis del presente protocollo per quanto riguarda la categoria di una particolare fonte fissa non può fare anche una dichiarazione conforme al paragrafo 2 applicabile alla stessa categoria di fonte.»

k)   Allegato V

26.

Il testo dell'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Valori limite per la limitazione delle emissioni provenienti da grandi fonti fisse

1.

Ai fini della limitazione delle emissioni di metalli pesanti sono rilevanti due tipi di valori limite:

a)

i valori relativi a specifici metalli pesanti o gruppi di metalli pesanti;

b)

i valori relativi alle emissioni di particolato in generale.

2.

In linea di massima, i valori limite per il particolato non possono sostituire i valori limite specifici per il cadmio, il piombo e il mercurio, poiché la quantità di metalli associati alle emissioni di particolato variano da un processo all'altro. Tuttavia, l'applicazione di tali limiti contribuisce notevolmente a ridurre le emissioni di metalli pesanti in generale. Inoltre, il monitoraggio delle emissioni di particolato è, in genere, meno costoso del monitoraggio di singole specie e il monitoraggio permanente di singoli metalli pesanti non è, in generale, realizzabile. Pertanto, i valori limite per il particolato rivestono una grande importanza pratica e sono quindi riportati nel presente allegato, nella maggior parte dei casi per integrare i valori limite specifici per il cadmio, il piombo o il mercurio.

3.

La parte A è applicabile alle parti diverse dagli Stati Uniti d'America. La parte B è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A.   Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America

4.

Unicamente nella presente sezione, con il termine «polveri» si intende la massa di particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa nelle condizioni presenti al punto di campionamento che possono essere raccolte, in condizioni specifiche, mediante filtrazione dopo un prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione in condizioni specifiche.

5.

Ai fini della presente sezione, per «valore limite di emissione» o «valore limite» s'intende la quantità, che non deve essere superata, di polveri e metalli pesanti specifici nell'ambito del presente protocollo contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per quanto riguarda il tenore di ossigeno del gas di scarico; si applicano i valori indicati per categorie specifiche di grandi fonti fisse. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto.

6.

Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. Le misurazioni dei metalli pesanti rilevanti devono essere effettuate almeno una volta ogni tre anni per ciascuna fonte industriale. Occorre prendere in considerazione i documenti di orientamento sui metodi per le misurazioni e i calcoli adottati dalle parti in occasione della sessione dell'organo esecutivo. In caso di misurazioni in continuo, il valore limite è rispettato se l'emissione media mensile convalidata non supera tale valore. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite. L'inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica. È inoltre possibile effettuare un monitoraggio indiretto delle sostanze mediante parametri globali o parametri cumulativi (ad esempio le polveri come parametro globale per i metalli pesanti). In alcuni casi l'uso di una determinata tecnica per trattare le emissioni può assicurare che un valore/valore limite sia mantenuto o rispettato.

7.

La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Impianti di combustione (bruciatori e riscaldatori di processo) con una potenza termica nominale superiore a 50 Mwth  (1) (allegato II, categoria 1)

8.

Valori limite per le emissioni di polveri prodotte dai processi di combustione di combustibili solidi e liquidi, diversi da biomassa e torba (2):

Tabella 1

Tipo di combustibile

Potenza termica (MWth)

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)  (1)

Combustibili solidi

50-100

Impianti nuovi:

20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

Impianti esistenti:

30 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

100-300

Impianti nuovi:

20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

Impianti esistenti:

25 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

> 300

Impianti nuovi:

10 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

Impianti esistenti:

20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi)

Combustibili liquidi

50-100

Impianti nuovi:

20

Impianti esistenti:

 

30 (in generale)

 

50, per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione

Combustibili liquidi

100-300

Impianti nuovi:

20

Impianti esistenti:

 

25 (in generale)

 

50, per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione

> 300

Impianti nuovi:

10

Impianti esistenti:

 

20 (in generale)

 

50, per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione

9.

Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 8:

a)

Una parte può derogare all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 8 nei seguenti casi:

i)

per impianti di combustione che utilizzano abitualmente combustibile gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all'utilizzo di altri combustibili per via di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico;

ii)

per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1o gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;

b)

qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 8 si applicano all'ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell'impianto;

c)

le parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento;

d)

nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.

Industria primaria e secondaria del ferro e dell'acciaio (allegato II, categorie 2 e 3)

10.

Valore limite per le emissioni di mercurio:

Tabella 2

Attività

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)

Impianto di sinterizzazione

50

Impianto di pellettizzazione

20, per frantumazione, macinazione ed essiccazione

15, per tutte le altre fasi

Altiforni: Preriscaldatori

10

Acciaieria a ossigeno e colata continua

30

Produzione di acciaio con forni elettrici e colata

15 (impianti esistenti)

5 (impianti nuovi)

Fonderie di ferro (allegato II, categoria 4)

11.

Valori limite per le emissioni di polveri da fonderie

Tabella 3

Attività

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)

Fonderie di ferro:

tutti i forni (a cubilotto, a induzione, rotativi) tutti gli stampi (permanenti, a perdere)

20

Laminati a caldo

20

50, se la presenza di fumi umidi impedisce l'applicazione di un filtro a maniche

Produzione e trasformazione di rame, zinco e leghe di ferro-manganese e silico-manganese, inclusi i forni Imperial Smelting (IS) (allegato II, categorie 5 e 6)

12.

Valore limite per le emissioni di polveri per la produzione e la trasformazione di rame, zinco e leghe di ferromanganese e silico-manganese:

Tabella 4

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)

Produzione e trasformazione di metalli non ferrosi

20

Produzione e trasformazione di piombo (allegato II, categorie 5 e 6)

13.

Valore limite per le emissioni di polveri nella produzione e trasformazione del piombo:

Tabella 5

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)

Produzione e trasformazione del piombo

5

Industria del cemento (allegato II, categoria 7)

14.

Valori limite per le emissioni di polveri dalla produzione di cemento

Tabella 6

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)  (2)

Impianti per la produzione di cemento, forni, mulini di macinazione e impianti di raffreddamento del clinker

20

Impianti per la produzione di cemento, forni, mulini di macinazione e impianti di raffreddamento del clinker che utilizzano il coincenerimento dei rifiuti

20

Industria del vetro (allegato II, categoria 8)

15.

Valori limite per le emissioni di polveri dalla produzione di vetro:

Tabella 7

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)  (3)

Impianti nuovi

20

Impianti esistenti

30

16.

Valore limite per le emissioni di piombo dalla produzione di vetro: 5 mg/m3.

Industria dei cloroalcali (allegato II, categoria 9)

17.

Gli impianti di produzione di cloroalcali esistenti che utilizzano la tecnica delle celle di mercurio devono convertirsi alla tecnologia senza mercurio oppure chiudere entro il 31 dicembre 2020; nel corso del periodo precedente alla conversione, si applicano i livelli di mercurio rilasciati nell'atmosfera da un impianto di produzione di cloro della capacità di 1 g per Mg (3).

18.

I nuovi impianti di produzione di cloroalcali devono operare senza mercurio.

Incenerimento dei rifiuti (allegato II, categorie 10 e 11):

19.

Valori limite per le emissioni di polveri dall'incenerimento dei rifiuti:

Tabella 8

 

Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)  (4)

Incenerimento di rifiuti urbani, rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e rifiuti sanitari

10

20.

Valori limite per le emissioni di mercurio dall'incenerimento dei rifiuti: 0,05 mg/m3.

21.

Valore limite per le emissioni di mercurio dal coincenerimento dei rifiuti nelle fonti di categoria 1 e 7: 0,05 mg/m3.

B.   Stati Uniti d'America

22.

I valori limite per ridurre le emissioni di particolato e/o specifici metalli pesanti da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:

a)

Steel Plants: Electric Arc Furnaces — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti AA e AAa;

b)

Small Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;

c)

Glass Manufacturing — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CC;

d)

Electric Utility Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti D e Da;

e)

Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Db e Dc;

f)

Municipal Waste Combustors — 40 C.F.R., parte 60, sottoparti E, Ea e Eb;

g)

Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec;

h)

Portland Cement — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte F;

i)

Secondary Lead Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte L;

j)

Basic Oxygen Process Furnaces — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte N;

k)

Basic Process Steelmaking Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Na;

l)

Primary Copper Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte P;

m)

Primary Zinc Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Q;

n)

Primary Lead Smelters — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R;

o)

Ferroalloy Production Facilities — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Z;

p)

Other Solid Waste Incineration Units (dopo il 9 dicembre 2004) — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE;

q)

Secondary lead smelters — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte X;

r)

Hazardous waste combustors — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEE;

s)

Portland cement manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLL;

t)

Primary copper — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQ;

u)

Primary lead smelting — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTT;

v)

Iron and steel foundries — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte EEEEE;

w)

Integrated iron and steel manufacturing — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF;

x)

Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYY;

y)

Iron and steel foundries — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZ;

z)

Primary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEEE;

aa)

Secondary Copper Smelting Area Sources — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFFF;

bb)

Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGGGG;

cc)

Glass manufacturing (area sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSSS;

dd)

Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTTT;

ee)

Ferroalloys Production (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYYY;

ff)

Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) — 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZZ;

gg)

Coal Preparation Plants — 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Y;

hh)

Industrial, Commercial, Institutional and Process Heaters — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte DDDDD;

ii)

Industrial, Commercial and Institutional Boilers (Area Sources) — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte JJJJJJ;

jj)

Mercury Cell Chlor-Alkali Plants — 40 C.F.R. parte 63, sottoparte IIIII;

e

kk)

Standards of Performance Commercial and Industrial Solid Waste Incineration Units for which Construction is Commenced after November 30, 1999, or for which Modification or Reconstruction is Commenced on or after 1 June 2001 — 40 C.F.R. parte 60, sottoparte CCCC.»

1)   Allegato VI

27.

Al paragrafo 1:

a)

Il testo «Se non altrimenti disposto dal presente allegato, entro» è sostituito da «Entro».

b)

il testo «sei mesi a decorrere» è soppresso.

c)

dopo il termine «protocollo» è aggiunto «per una parte».

28.

Il paragrafo 3 è soppresso.

29.

Al paragrafo 4, i termini «Le parti» sono sostituiti da «Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), le parti».

30.

Al paragrafo 5, il testo seguente sostituisce il paragrafo introduttivo prima della lettera a):

«Ciascuna parte si adopera, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata, per raggiungere livelli di concentrazione che non superino:»


(1)  La potenza termica nominale dell'impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.

(2)  I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare:

agli impianti che utilizzano biomassa e torba come fonti uniche di combustibile;

agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;

agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;

agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico,

ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

ai reattori utilizzati nell'industria chimica;

alle batterie di forni per il coke;

ai cowpers degli altiforni;

alle caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno;

agli inceneritori di rifiuti;

agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato.

(1)  I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno del 6 % per i combustibili solidi, e del 3 % per i combustibili liquidi.

(2)  I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno del 10 %.

(3)  I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno dell'8 % per la fusione in continuo, e del 13 % per la fusione discontinua.

(3)  1 Mg = 1 tonnellata.

(4)  I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno dell'11 %.


18.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/21


DECISIONE (UE) 2016/769 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è parte della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione nel 1981 (1).

(2)

L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo»), a seguito della sua approvazione il 19 febbraio 2004 (2).

(3)

Le parti del protocollo hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze in questione e i valori limite di emissione applicabili a taluni inceneritori di rifiuti.

(4)

Nel 2009 le parti presenti alla ventisettesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2009/1, 2009/2 e 2009/3 che emendano il protocollo.

(5)

Gli emendamenti figuranti nella decisione 2009/3 sono entrati in vigore e sono divenuti effettivi sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo.

(6)

Gli emendamenti figuranti nelle decisioni 2009/1 e 2009/2 richiedono l'accettazione delle parti del protocollo a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo.

(7)

L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dagli emendamenti del protocollo, compreso il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Gli emendamenti del protocollo di cui alle decisioni 2009/1 e 2009/2 dovrebbero pertanto essere accettati a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo») sono accettati a nome dell'Unione.

I testi degli emendamenti del protocollo figuranti nell'articolo 1 della decisione 2009/1 e nell'articolo 1 della decisione 2009/2 dell'organo esecutivo della convenzione sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone legittimate a depositare, a nome dell'Unione, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.

(2)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.

(3)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(4)  La data di entrata in vigore degli emendamenti del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO

di cui all'articolo 1 della decisione 2009/1 dell'organo esecutivo della convenzione

A.   Articolo 1

Il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«per “fonte fissa nuova” s'intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata trascorsi due anni dall'entrata in vigore per una parte:

a)

del presente protocollo; oppure

b)

di un emendamento del presente protocollo che, per quanto riguarda una fonte fissa, introduce nuovi valori limite nella parte II dell'allegato IV, oppure introduce nell'allegato VIII la categoria nella quale tale fonte rientra.

Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i benefici ambientali derivanti da tale modifica.»

B.   Articolo 3

1.

All'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto i) e punto iii), del protocollo sugli inquinanti organici persistenti, il testo:

«per le quali l'allegato V individua le migliori tecniche disponibili»

è sostituito dal seguente:

«per i quali le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo individuano le migliori tecniche disponibili».

2.

Il punto e virgola alla fine del paragrafo 5, lettera b), punto iv), è sostituito da un punto.

3.

Il paragrafo 5, lettera b), punto v), è soppresso.

C.   Articolo 13

Il testo«Gli allegati V e VII hanno» è sostituito da «L'allegato V ha»

D.   Articolo 14

1.

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per le parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti presenti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti presso il depositario. Per tutte le altre parti, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione. Al presente paragrafo si applicano i paragrafi 5 bis e 5 ter

2.

Al paragrafo 4, il testo «agli allegati V e VII» è sostituito da «all'allegato V» e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V».

3.

Al paragrafo 5, il testo «agli allegati V e VII» è soppresso e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V».

4.

Dopo il paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5 bis.   Per le parti che l'hanno accettata, la procedura di cui al paragrafo 5 ter sostituisce quella di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.

ter.

a)

Gli emendamenti agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle parti presenti a una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui essa viene comunicato dal segretario esecutivo della Commissione a tutte le parti, l'emendamento ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla sottostante lettera b);

b)

Le parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati da I a IV, VI e VIII lo notificano per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, l'emendamento ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte;

c)

Qualsiasi emendamento degli allegati da I a IV, VI e VIII non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti:

i)

ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera b); oppure

ii)

ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.»

E.   Articolo 16

Dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

«3.   Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 5 ter, per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.»

F.   Allegato I

1.

Nell'elenco, per la sostanza DDT le condizioni (numeri 1 e 2) sull'eliminazione della produzione sono soppresse e sostituite dal termine «Nessuna»; viene inoltre soppresso il testo «salvo quanto precisato nell'allegato II» nelle condizioni di impiego.

2.

Nell'elenco, per la sostanza Eptacloro, le condizioni d'uso sono soppresse e sostituite dal termine «Nessuna».

3.

Nell'elenco, per la sostanza Esaclorobenzene, le condizioni di produzione e d'uso sono soppresse e sostituite in entrambi i casi dal termine «Nessuna».

4.

Nell'elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:

«Esaclorobutadiene

CAS: 87-68-3

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna


Esaclorocicloesani (HCH) (CAS: 608-73-1), tra cui lindano (CAS: 58-89-9

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna condizione, eccetto per l'isomero gamma dell'HCH (lindano), utilizzato come insetticida topico a fini di sanità pubblica. Questi usi sono oggetto di una nuova valutazione a norma del presente protocollo nel 2012, oppure un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento se quest'ultima data è posteriore.

Esabromodifenil etere (a) e Eptabromodifeniletere etere (a)

Produzione

Nessuna

Uso

1.

Una parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l'ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo.

2.

Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espiri, l'organo esecutivo valuta i progressi che le parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030.

Tetrabromodifeniletere etere (b) e Pentabromodifeniletere etere (b)

Produzione

Nessuna

Uso

1.

Una parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l'ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo.

2.

Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espiri, l'organo esecutivo valuta i progressi che le parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030.


Pentaclorobenzene

CAS: 608-93-5

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna


Perfluorottano sulfonato (PFOS) (c)

Produzione

Nessuna, salvo per la produzione per gli impieghi da a) a c) sottoindicati, e da a) a e) nell'allegato II.

Uso

Nessuna, tranne per i seguenti usi e gli usi da a) a e) nell'allegato II:

a)

elettroplaccatura al cromo, anodizzazione al cromo e attacco anodico, fino al 2014;

b)

nichelatura chimica con nichel-politetrafluoretilene, fino al 2014;

c)

incisione di substrati di plastica prima della loro metallizzazione, fino al 2014;

d)

schiume antincendio, ma solo se fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009.

Per quanto riguarda le schiume antincendio:

i)

le parti si adoperano per eliminare entro il 2014 le schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 e riferiscono sui loro progressi in merito all'organo esecutivo nel 2014;

ii)

sulla base di quanto riferito dalle parti e del punto i), nel 2015 l'organo esecutivo valuta se l'uso di schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 dovrà essere assoggettato a restrizioni supplementari.»

5.

Nell'elenco, la sostanza PCB è soppressa e sostituita da:

«Bifenili policlorurati (PCB) (d)

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna Per quanto riguarda i PCB in uso entro la data di attuazione, ciascuna parte deve:

1.

impegnarsi con più forza per:

a)

l'eliminazione dell'uso dei PCB individuabili nelle apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi residui) che contengono volumi di PCB superiori a 5 dm3 e in concentrazione uguale o superiore allo 0,05 %, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2010 (o il 31 dicembre 2015 per i paesi con economie in transizione);

b)

la distruzione o la decontaminazione attraverso metodi che non comportano rischi per l'ambiente:

di tutti i PCB liquidi di cui alla lettera a) e degli altri PCB liquidi non contenenti più dello 0,005 % in peso di PCB e non in apparecchiature, quanto prima ma non oltre il 31 dicembre 2015 (o il 31 dicembre 2020 per i paesi con economie in transizione);

tutti i PCB liquidi di cui al punto 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2029;

c)

la decontaminazione o lo smaltimento delle apparecchiature di cui ai punti 1, lettera a) e 2, lettera a), attraverso metodi che non comportano rischi per l'ambiente.

2.

adoperarsi per:

a)

individuare e rimuovere dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

b)

individuare altri articoli contenenti più dello 0,005 % di PCB (ad esempio guaine per cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e gestirli conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 3.

3.

assicurare che le apparecchiature di cui ai punti 1, lettera a), e 2, lettera a), non siano esportate o importate per fini diversi da quello di una gestione dei rifiuti senza rischi per l'ambiente.

4.

Promuovere le seguenti iniziative per controllare l'uso dei PCB e ridurre le esposizioni e i rischi:

a)

limitare l'uso dei PCB alle apparecchiature intatte ed ermetiche e alle zone in cui è possibile ridurre al minimo il rischio di emissione nell'ambiente e porvi rapidamente rimedio;

b)

evitare l'uso di PCB in apparecchiature situate in zone destinate alla produzione o alla trasformazione di alimenti e mangimi;

in caso di uso di PCB in zone popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti elettrici che possano provocare incendi, e compiere regolarmente ispezioni delle apparecchiature per individuare eventuali perdite.»

6.

La nota (a) in calce all'allegato I è soppressa.

7.

Alla fine dell'allegato I sono aggiunte le seguenti note in calce:

«(a)

Per “Esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere” si intende 2,2′,4,4′,5,5′- esabromodifeniletere (BDE-153, n. CAS: 68631-49-2), 2,2′,4,4′,5,6′- esabromodifeniletere (BDE-154, n. CAS: 207122-15-4), 2,2′,3,3′,4,5′,6 eptabromodifeniletere (BDE-175, n. CAS: 446255-22-7), 2,2′,3,4,4′,5′,6- eptabromodifeniletere (BDE-183, n. CAS: 207122-16-5) ed altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nelle forme commerciali di ottabromodifeniletere.

(b)

Per “Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere” si intende 2,2′,4,4′-tetrabromodifeniletere (BDE-47, n. CAS: 40088-47-9) e 2,2′,4,4′,5-pentabromodifeniletere (BDE-99, n. CAS: 32534-81-9) ed altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nelle forme commerciali di pentabromodifeniletere.

(c)

Per perfluorottano sulfonato (PFOS) si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare C8F17SO2X, dove X = OH, sale metallico, alogenuro, ammide o altri derivati compresi i polimeri.

(d)

Per “bifenili policlorurati” si intendono i composti aromatici strutturati in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci.»

G.   Allegato II

1.

Nell'elenco, sono soppresse le sostanze DDT, HCH e PCB nella tabella che figura dopo il primo paragrafo dell'allegato II.

2.

Nell'elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell'ordine alfabetico appropriato:

«Sostanza

Dispositivi di attuazione

Usi limitati

Condizioni

Perfluorottano sulfonato (PFOS) (1)

a)

Rivestimenti fotoresistenti o antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;

b)

rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa;

c)

trattamenti antiappannanti per cromatura dura a carattere non decorativo; VI) agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura;

d)

fluidi idraulici per l'aviazione;

e)

determinati dispositivi medici (ad esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD).

Le parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate.

Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all'organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.

H.   Allegato III

1.

Il testo sotto il titolo «Anno di riferimento» per ciascuna delle sostanze elencate nell'allegato III è soppresso e sostituito dal seguente:

«1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una parte, e come specificato da tale parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione»

2.

Nell'elenco, per la sostanza esaclorobenzene, sotto il nome della sostanza è aggiunto il seguente testo: «CAS: 118-74-1».

3.

Nell'elenco è aggiunta la sostanza PCB attraverso l'inserimento di una riga alla fine della tabella:

«PCB (c)

2005; oppure un altro anno a scelta, dal 1995 al 2010 compreso; oppure, per i paesi con economie in transizione, un altro anno a scelta, tra il 1995 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una parte, e come specificato da tale parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.»

4.

Dopo la nota in calce (b) è aggiunta un'altra nota, come segue:

«(c)

Bifenili policlorurati (PCB), quali definiti nell'allegato I, se prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche.»

I.   Allegato IV

1.

Al punto 2, all'interno della parentesi, il termine «e» è soppresso e il testo «, e per un determinato tenore di ossigeno» è aggiunto alla fine.

2.

Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

I valori limite si riferiscono alle normali condizioni di funzionamento. Per le operazioni a processo discontinuo, i valori limite si riferiscono a livelli medi registrati nel corso dell'intero processo discontinuo — tra cui, ad esempio, il preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento.»

3.

Al paragrafo 4, dopo il termine «norme» è aggiunto «applicabili», e prima dei termini «dal Comitato» è inserito «, ad esempio,»

4.

Il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti testo e nota in calce:

«6.

Le emissioni di PCDD/F sono indicate in equivalenti tossici totali (TEQ) (1). I valori del fattore di equivalenza tossica da utilizzare ai fini del presente protocollo sono conformi alle norme internazionali applicabili, a cominciare dai fattori tossici equivalenti per PCDD/F per i mammiferi, adottati nel 2005 dall'Organizzazione mondiale della sanità.

(1)  L'equivalente tossico totale (TEQ) è definito sul piano operativo dalla somma dei prodotti della moltiplicazione della concentrazione di ogni composto per il valore del fattore di equivalenza tossica (TEF), ed è una stima dell'attività totaledella miscela simile a quella di 2,3,7,8-TCDD. Precedentemente, l'abbreviazione per equivalente tossico totale era TE.»"

5.

Il paragrafo 7 è sostituito dai seguenti testo e nota in calce:

«7.

I valori limite seguenti, che si riferiscono ad una concentrazione dell'11 % di O2 nei gas di scarico, si applicano ai seguenti tipi di inceneritore:

 

rifiuti solidi urbani (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 3 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

0,1 ng TEQ/m3

 

rifiuti solidi sanitari (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

fonte fissa nuova:

0,1 ng TEQ/m3

fonte fissa esistente:

0,5 ng TEQ/m3

 

rifiuti pericolosi (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova)

fonte fissa nuova:

0,1 ng TEQ/m3

fonte fissa esistente:

0,2 ng TEQ/m3

 

rifiuti industriali non pericolosi (2)  (3)

fonte fissa nuova:

0,1 ng TEQ/m3

fonte fissa esistente:

0,5 ng TEQ/m3

(2)  Incluso gli inceneritori per il trattamento dei rifiuti da biomassa (che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento del legno e che comprendono in particolare i rifiuti di biomassa derivanti dall'attività di costruzione e demolizione), ma esclusi gli inceneritori che trattano solo altri rifiuti di biomassa."

(3)  I paesi con economie in transizione possono escludere la co-combustione di rifiuti industriali non pericolosi nei processi industriali in cui tali rifiuti sono utilizzati come combustibile aggiuntivo che contribuisce fino al 10 % dell'energia,»"

6.

Dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti punti:

«8.

Il valore limite seguente, che si riferisce ad una concentrazione del 16 % di O2 nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di impianti di agglomerazione:

0,5 ng TEQ/m3

9.

Il valore limite seguente, che si riferisce ad alla concentrazione effettiva di O2 nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di fonti:

produzione secondaria di acciaio — forno ad arco elettrico con una capacità di produzione superiore a 2,5 t/ora di acciaio fuso per ulteriori lavorazioni:

0,5 ng TEQ/m3.»

J.   Allegato VI

1.

Il testo esistente dell'allegato diventa punto 1.

2.

Alla lettera a), dopo i termini «del presente protocollo» è aggiunto «per una parte».

3.

Il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«per le fonti fisse esistenti:

i)

otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per una parte; se necessario tale periodo può essere esteso per fonti fisse esistenti specifiche conformemente al periodo di ammortamento previsto dalla normativa nazionale; oppure

ii)

fino a quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo per una parte, se questa è un paese con un'economia in transizione».

4.

Alla fine dell'allegato è aggiunto un nuovo paragrafo 2, con il seguente testo:

«2.

Le scadenze per l'applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili che sono stati aggiornati o introdotti a seguito dell'emendamento del presente protocollo sono le seguenti:

a)

per fonti fisse nuove, due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per la parte interessata;

b)

per le fonti fisse esistenti:

i)

otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore degli emendamenti rilevanti per una parte; oppure

ii)

fino a quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento rilevante per una parte, se questa è un paese con un'economia in transizione».

K.   Allegato VIII

1.

Nella seconda frase della parte I, prima dei termini «all'allegato V» è inserito «ai documenti di orientamento di cui».

2.

La descrizione della categoria 1 nella tabella della parte II è soppressa e sostituita dal seguente testo: «Incenerimento di rifiuti (compreso il coincenerimento): rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e sanitari, e fanghi di depurazione.»

3.

Le seguenti nuove categorie sono aggiunte nella tabella della parte II:

«13

Processi specifici di produzione di sostanze chimiche con formazione ed emissione non intenzionale di inquinanti organici persistenti, e in particolare la produzione di clorofenoli e cloranile.

14

Processi termici nell'industria metallurgica, metodi a base di cloro.»


(1)  Per perfluorottano sulfonato (PFOS) si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare C8F17SO2X, dove X = OH, sale metallico, alogenuro, ammide o altri derivati compresi i polimeri.»


EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO

di cui all'articolo 1 della decisione 2009/2 dell'organo esecutivo della convenzione

A.   Allegato I

1.

Nell'elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:

«Naftaleni policlorurati (PCN)

Produzione

Nessuna

Uso

Nessuna

Paraffine clorurate a catena corta (d)

Produzione

Nessuna, salvo per la produzione per gli usi elencati nell'allegato II.

Uso

Nessuna, salvo per gli usi elencati nell'allegato II.»

2.

Alla fine dell'allegato I è aggiunta la seguente nota in calce:

«(d)

Per paraffine clorurate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso.»

B.   Allegato II

1.

Nell'elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell'ordine alfabetico appropriato:

«Paraffine clorurate a catena corta (b)

a)

materiali ignifughi di gomma utilizzati in nastri trasportatori nell'industria mineraria;

Le parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate.

b)

materiali ignifughi nei sigillanti per dighe.

Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all'organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.»

2.

Alla fine dell'allegato II è aggiunta la seguente nota in calce:

«(b)

Per paraffine clorurate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso.»


18.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/770 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

che istituisce un formato comune per la comunicazione delle informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

[notificata con il numero C(2016) 2068]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di assicurare che le informazioni comunicate dagli Stati membri siano trasmesse in modo uniforme, è opportuno creare un formato comune destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012.

(2)

È opportuno specificare i periodi di riferimento esatti per garantire chiarezza e coerenza visto che il regolamento (UE) n. 649/2012 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ogni tre anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formato comune per la comunicazione, da parte degli Stati membri delle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La prima relazione sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016. Le relazioni seguenti riguarderanno i trienni successivi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

QUESTIONARIO

Sezione 1: Informazioni di carattere generale

1.   Stato membro interessato:

2.   Nome della persona di contatto principale:

3.   Si prega di fornire un indirizzo di posta elettronica della persona di contatto principale:

4.   Periodo di riferimento:

Sezione 2: Informazioni sull'autorità nazionale designata (articolo 4 del regolamento (UE) n. 649/2012)

5.   Quante autorità nazionali designate (AND) esistono nel suo Stato membro?

6.   Se ne esistono varie, si prega di specificare la ripartizione delle competenze tra loro.

7.   Nome/i della/delle AND.

8.   Si prega di precisare quante persone (in equivalente tempo pieno) nella o nelle AND lavorano per l'attuazione del regolamento PIC.

Se vi sono più AND si prega di specificare il numero per ogni AND.

9.   La/ le AND sono coinvolte anche nell'attuazione di altri atti legislativi/convenzioni/programmi concernenti le sostanze chimiche dell'UE/internazionali?

No

In caso di risposta affermativa, specificare quale atto legislativo/convenzione/programma e il modo in cui il coordinamento con altre autorità competenti è organizzato nel suo paese.

10.   Numero di notifiche di esportazione e di richieste di RIN speciale accettate dall'AND (e trasmesse all'ECHA per ulteriore trattamento) all'anno.

 

Notifiche di esportazione

Richieste di RIN speciale

Anno 1

 

 

Anno 2

 

 

Anno 3

 

 

Totale

 

 

Sezione 3: Sostegno agli esportatori e agli importatori

11.   La o le AND hanno organizzato attività di sensibilizzazione e informazione destinate ad aiutare gli esportatori e gli importatori a conformarsi al regolamento PIC?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare di quali attività si tratta (più risposte possibili):

Orientamenti tecnici e scientifici on line (diversi da quelli dell'ECHA)

Riferimento alle pagine web dell'ECHA per quanto riguarda le procedure PIC e ePIC

Pagina web specifica che fornisce informazioni sul regolamento PIC

Campagna di sensibilizzazione

Media sociali

Visite presso gli stabilimenti degli operatori economici

Indirizzo di posta elettronica specifico per le richieste di informazione

Helpdesk nazionale

Workshop e altri eventi di formazione analoghi

Altre

Se la risposta è «Altre», si prega di fornire dettagli in merito.

Altrimenti, si prega di specificare perché tale sostegno non è necessario.

12.   Ritiene che tali attività di sensibilizzazione e informazione abbiano migliorato il rispetto del regolamento (UE) n. 649/2012 da parte di esportatori e importatori?

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

13.   Su quali aspetti la o le AND ricevono le due richieste più frequenti di aiuto da parte di esportatori e importatori? Si prega di selezionare due aspetti.

Notifica di esportazione

Consenso esplicito

Esonero

RIN (numero di riferimento identificativo) speciale

Comunicazione di informazioni (articolo 10)

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

14.   Può stimare il tempo dedicato dalla o dalle DNA a tale sostegno?

fino al 10 % del carico di lavoro

20 % del carico di lavoro

30 % del carico di lavoro

40 % del carico di lavoro

più del 40 % del carico di lavoro

Non quantificabile

Sezione 4: Coordinamento tra le AND/l'ECHA e la Commissione

15.   È soddisfatto del coordinamento tra la o le AND del suo paese e la Commissione?

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

16.   Si prega di specificare i settori di coordinamento (eventuali) che potrebbero essere migliorati. (Più risposte possibili)

Articolo 8, paragrafo 5 — Esportazione in caso di una situazione di emergenza

Articolo 8, paragrafo 7 — Informazioni supplementari concernenti la sostanza chimica esportata da fornire su richiesta

Articolo 11, paragrafo 6 — Obbligo per gli Stati membri di assistere la Commissione nel compito di raccogliere informazioni

Articolo 11, paragrafo 7 — Valutazione della necessità di proporre misure a livello di Unione

Articolo 11, paragrafo 8 — Procedura nel caso in cui uno Stato membro adotti una misura di regolamentazione definitiva

Articolo 13, paragrafo 6 — Valutazione della necessità di proporre misure a livello di Unione

Articolo 14, paragrafo 1 — Obbligo di trasmettere le informazioni ricevute dal segretariato

Articolo 14, paragrafo 5 — Consulenza e assistenza alle parti importatrici, su richiesta

Articolo 14, paragrafo 6 — Decisione dello Stato membro che non occorre il consenso esplicito

Articolo 14, paragrafo 7 — Decisione dello Stato membro che l'esportazione può aver luogo

Articolo 14, paragrafo 7 — Considerazione, da parte dello Stato membro, del possibile impatto sulla salute umana o l'ambiente

Articolo 14, paragrafo 8 — Riesame periodico della validità del consenso esplicito

Articolo 18, paragrafo 1 — Obbligo incombente alla Commissione, allo Stato membro e all'ECHA di verificare l'osservanza del regolamento da parte degli esportatori

Articolo 20 — Scambio di informazioni

Articolo 21 — Assistenza tecnica

Articolo 23 — Aggiornamento degli allegati

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

17.   È soddisfatto del coordinamento tra la o le AND del suo paese e l'ECHA?

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

18.   Si prega di specificare i settori di coordinamento (eventuali) che potrebbero essere migliorati. (Più risposte possibili)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) — Assistenza, orientamento tecnico e scientifico e strumenti destinati all'industria

Articolo 8, paragrafo 7 — Informazioni supplementari concernenti la sostanza chimica esportata da fornire su richiesta

Articolo 11, paragrafo 6 — Obbligo per gli Stati membri di assistere la Commissione nel compito di raccogliere informazioni

Articolo 11, paragrafo 7 — Valutazione della necessità di proporre misure a livello di Unione

Articolo 13, paragrafo 6 — Valutazione della necessità di proporre misure a livello di Unione

Articolo 20 — Scambio di informazioni

Articolo 21 — Assistenza tecnica

Articolo 23 — Aggiornamento degli allegati

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

Sezione 5: Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi

(Riguarda unicamente gli Stati membri che hanno trattato notifiche di esportazione nel periodo di riferimento)

19.   Quali sono le prescrizioni in materia di informazioni previste nel modulo di notifica di esportazione per le quali gli esportatori incontrano difficoltà? (Più risposte possibili)

Identità della sostanza da esportare

Identità della miscela da esportare

Identità dell'articolo da esportare

Informazioni sull'esportazione (ad esempio, coordinate degli importatori)

Informazioni sui rischi o i pericoli posti dalla sostanza chimica e sulle misure precauzionali

Sintesi delle proprietà fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche

Informazioni riguardanti la misura di regolamentazione definitiva adottata dall'Unione europea

Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice

Disponibilità di codici NC o CUS

Utilizzo previsto per la sostanza chimica nel paese importatore

Sintesi e motivazione della misura di regolamentazione definitiva e data di entrata in vigore

Nessuna

Si prega di fornire ulteriori osservazioni se necessario.

20.   Quante notifiche di esportazione sono state rispedite all'esportatore per le ragioni menzionate nella tabella qui di seguito?

Ragione / Numero per anno

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Nuovo invio richiesto

 

 

 

Rifiutata

 

 

 

Se del caso, si prega di precisare le motivazioni più frequenti per la richiesta di nuovo invio e per il rifiuto delle notifiche di esportazione:

Motivazioni della richiesta di nuovo invio delle notifiche di esportazione:

Motivazioni del rifiuto delle notifiche di esportazione:

21.   Ha avuto difficoltà per rispettare i termini per la trasmissione delle notifiche all'ECHA?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare e fornire ulteriori osservazioni se necessario.

Articolo 8, paragrafo 5 — Esportazione di una sostanza chimica in una situazione di emergenza

22.   Ha dovuto affrontare una situazione di emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di citare i casi più importanti (sostanze chimiche utilizzate, paese importatore, utilizzo previsto, tipo di emergenza)

23.   Ha incontrato difficoltà nell'attuazione della procedura prevista per le situazioni di emergenza?

No

Questa situazione non si è mai verificata

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Articolo 8, paragrafo 7 — Informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate

24.   Le è mai stato chiesto di fornire informazioni supplementari concernenti le sostanze chimiche esportate verso parti importatrici o altri paesi?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di precisare in quali casi (ad esempio nome della sostanza chimica, coordinate dell'importatore, paese d'importazione, tipo di informazioni aggiuntive fornite).

25.   Se ha ricevuto una richiesta di questo tipo, ha incontrato difficoltà nel fornire le informazioni supplementari?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Articolo 8, paragrafo 8 — Contributo amministrativo per le notifiche di esportazione

26.   La o le AND del suo paese richiedono un contributo amministrativo per le notifiche di esportazione?

No

Dipende dall'AND

Se dipende dall'AND, si prega di fornire dettagli in merito.

Qualora sia richiesto un contributo, si prega di rispondere alle domande da 27 a 30. Altrimenti, continuare con la domanda 31.

27.   A quanto ammonta questo contributo amministrativo (specificare la valuta se non è l'EUR)?

28.   Qual è la data di entrata in vigore del contributo amministrativo?

29.   Ha ricevuto reclami da parte degli esportatori sul livello del contributo amministrativo?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di precisare il tipo di reclami e il loro numero per anno.

30.   A suo avviso, il contributo amministrativo ha avuto un impatto sul numero di notifiche? (facoltativo)

No

Non so

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

31.   La o le AND del suo paese richiedono un contributo amministrativo per il consenso esplicito?

No

Dipende dall'AND

Se dipende dall'AND, si prega di fornire dettagli in merito.

Qualora sia previsto un contributo amministrativo, si prega di specificarne l'importo (e la valuta, se non è l'EUR)

Sezione 6: Informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

Esportatori (articolo 10)

32.   Ha sperimentato ritardi da parte degli esportatori nella presentazione di informazioni sui quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di miscele o di articoli, esportate verso ciascuna parte o un altro paese durante il periodo di riferimento?

No

Non pertinente

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire spiegazioni supplementari.

Importatori (articolo 10)

33.   Ha sperimentato ritardi da parte degli importatori nel trasmettere le informazioni sui quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di miscele o di articoli, ricevute durante il periodo di riferimento?

No

Non pertinente

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire spiegazioni supplementari.

34.   I dati o le informazioni sulle importazioni sono utilizzati dalla o dalle AND, dalle autorità doganali o da altre autorità preposte all'applicazione nel suo paese?

No

Non so

In caso di risposta affermativa, si prega di precisare il modo in cui sono utilizzati.

Comunicazioni degli Stati membri all'ECHA

35.   Ha avuto difficoltà nel comunicare informazioni aggregate mediante il sistema ePIC ai sensi dell'articolo 10 in combinato disposto con l'allegato III?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di illustrare le difficoltà incontrate.

36.   Ha sperimentato ritardi nella presentazione di informazioni aggregate mediante il sistema ePIC in conformità dell'allegato III?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare i motivi di tali ritardi.

Sezione 7: Obblighi relativi all'esportazione delle sostanze chimiche, diversi dalla notifica di esportazione

Comunicazione delle informazioni e delle decisioni ai soggetti interessati nella giurisdizione del suo Stato membro (articolo 14, paragrafo 3)

37.   Come ha comunicato le informazioni sulle decisioni e/o le condizioni dei paesi importatori agli interessati nella giurisdizione del suo Stato membro? (Più risposte possibili)

Messaggio di posta elettronica

Sito web

Newsletter

Altri mezzi

Se con altri mezzi, si prega di fornire dettagli in merito.

Rispetto da parte dell'esportatore delle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni (articolo 14, paragrafo 4)

38.   Ha avuto problemi per quanto riguarda il rispetto da parte degli esportatori delle risposte sulle importazioni fornite dalle parti?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Assistenza alle parti importatrici (articolo 14, paragrafo 5)

39.   Ha consigliato e/o aiutato le parti importatrici, su richiesta, nell'ottenere le informazioni supplementari necessarie per rispondere al segretariato della convenzione in merito all'importazione di una determinata sostanza chimica?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire ulteriori dettagli.

Sostanze che possono essere esportate soltanto qualora siano soddisfatte talune condizioni (articolo 14, paragrafo 6)

40.   Ha applicato la procedura del consenso esplicito a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a)?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di richieste di consenso esplicito per anno.

 

Numero di richieste

Numero di risposte

Anno 1

 

 

Anno 2

 

 

Anno 3

 

 

Totale

 

 

41.   Ha applicato la procedura del consenso esplicito a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, lettera b)?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le richieste di RIN speciale l'anno per le quali la parte importatrice ha acconsentito all'importazione attraverso la risposta relativa all'importazione pubblicata nella circolare PIC.

Anno 1

 

Anno 2

 

Anno 3

 

Totale

 

42.   Ha incontrato difficoltà nell'attuazione della procedura di consenso esplicito?

No

Non pertinente

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

43.   Le è capitato di dover decidere sulla necessità o meno del consenso esplicito nel caso di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, destinate ad essere esportate verso paesi OCSE?

No

Non applicabile, poiché la sua AND non ha ricevuto notifiche di esportazione di questo tipo

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di casi all'anno.

Anno 1

 

Anno 2

 

Anno 3

 

Totale

 

44.   Ha incontrato difficoltà nel decidere se era necessario il consenso esplicito nel caso di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, destinate ad essere esportate verso paesi OCSE?

No

Non pertinente, in quanto non si è verificato nessun caso di questo tipo.

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Decisione delle AND che si può procedere all'esportazione 60 giorni dopo l'invio di una richiesta di consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 7)

45.   Le è capitato di ricevere richieste di esonero ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7?

No

Non pertinente, in quanto la sua ADN non ha dovuto a presentare una richiesta di consenso esplicito

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di casi all'anno.

Anno 1

 

Anno 2

 

Anno 3

 

Totale

 

46.   Ha incontrato difficoltà nell'attuare la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 7?

No

Non pertinente, in quanto non si è verificato nessun caso di questo tipo.

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Validità di un consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 8)

47.   È a conoscenza di casi in cui l'esportazione è stata autorizzata, in attesa di una risposta ad una nuova richiesta di consenso esplicito a norma dell'articolo 14, paragrafo 8, secondo comma?

No

Non applicabile, poiché la sua DNA non ha ricevuto alcuna notifica di esportazione che richiedesse il consenso esplicito.

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di casi.

Anno 1

 

Anno 2

 

Anno 3

 

Totale

 

Sezione 8: Obblighi relativi all'importazione delle sostanze chimiche

Decisioni sulle importazioni messe a disposizione dei soggetti interessati (articolo 13, paragrafo 5)

48.   In che modo le decisioni sulle importazioni dell'Unione europea sono messe a disposizione dei soggetti interessati nel suo ambito di competenza? (Più risposte possibili)

Messaggio di posta elettronica

Siti web dell'AND

Newsletter

Altri mezzi

Se con altri mezzi, si prega di fornire dettagli in merito.

Sezione 9: Informazioni sui movimenti di transito

Informazioni sul primo movimento di transito e termini da rispettare (articolo 16)

49.   Le è già capitato di dover applicare l'articolo 16 durante il periodo di riferimento?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di casi, le parti della convenzione di Rotterdam coinvolte e le informazioni richieste.

50.   È a conoscenza di problemi incontrati dagli esportatori nell'attuazione dell'articolo 16?

No

Non pertinente, in quanto non si è verificato nessun caso di questo tipo.

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Sezione 10: Prescrizioni relative alle sostanze chimiche esportate e alle informazioni che le devono accompagnare

51.   Nel suo Stato membro le autorità nazionali di applicazione hanno avuto problemi di conformità in relazione alle informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate?

No

Non so

In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande da 52 a 54 e specificare se questi problemi di conformità hanno riguardato gli aspetti seguenti:

52.   l'applicazione delle prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura ai sensi del:

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (Prodotti fitosanitari — PPP)

regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (Regolamento sui biocidi — BPR)

regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (Regolamento CLP)

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

53.   L'applicazione delle prescrizioni in materia di schede informative sulla sicurezza ai sensi del:

regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

54.   L'obbligo di riportare le informazioni:

sull'etichetta in una o più lingue ufficiali/principali del paese di destinazione

nella scheda informativa sulla sicurezza in una o più lingue ufficiali/principali del paese di destinazione

55.   Ha incontrato problemi di conformità riguardo alle prescrizioni in materia di informazione e imballaggio relative ai prodotti esportati?

No

Non pertinente

In caso di risposta affermativa, si prega di precisare se tali problemi di conformità hanno riguardato:

l'applicazione di norme in materia di purezza ai sensi della legislazione dell'Unione (ad esempio i regolamenti PPP e BPR)

l'ottimizzazione di container al fine di evitare la creazione di giacenze di magazzino obsolete

la data di scadenza

le condizioni di stoccaggio riportate sull'etichetta

Altro.

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

Sezione 11: Assistenza tecnica (facoltativa)

Cooperazione

56.   Ha mai cooperato con paesi in via di sviluppo, paesi in fase di transizione economica o organizzazioni non governative al fine di migliorare l'adeguata gestione delle sostanze chimiche e, in particolare, dare attuazione alla convenzione di Rotterdam?

No

In caso di risposta affermativa, di quale tipo di cooperazione si è trattato? (Più risposte possibili)

Informazioni tecniche

Promozione dello scambio di esperti

Sostegno all'istituzione o all'adeguato funzionamento delle AND

Consulenza tecnica per l'individuazione di formulati pesticidi pericolosi

Consulenza tecnica per la preparazione delle notifiche da trasmettere al segretariato

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

Si prega di specificare i paesi che hanno beneficiato di tale cooperazione.

Sviluppo delle capacità

57.   Ha partecipato a progetti/attività internazionali destinati allo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche o sostenuto ONG coinvolte in tali attività?

No

In caso di risposta affermativa, descrivere queste attività.

Sezione 12: Applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012

Informazioni di carattere generale

58.   Autorità preposte all'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 nel suo Stato membro

Dogane

Altre autorità preposte all'applicazione

Se sono coinvolte altre autorità, si prega di fornire dettagli in merito.

59.   Se del caso, si prega di specificare di quale altra normativa dell'UE queste autorità (diverse da quelle doganali) si stanno occupando:

regolamento (CE) n. 1907/2006

regolamento (CE) n. 1272/2008

regolamento (UE) n. 528/2012

regolamento (CE) n. 1107/2009

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

60.   Le autorità preposte all'applicazione dispongono di risorse adeguate (facoltativo)?

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

61.   Gli ispettori o le altre persone incaricate dell'applicazione beneficiano di formazioni periodiche in relazione al regolamento (UE) n. 649/2012?

No

In caso di risposta affermativo, si prega di fornire dettagli in merito (ad esempio tipo di formazione, temi trattati, frequenza della formazione)

In caso di risposta negativa, si prega di spiegare perché le persone non beneficiano di una formazione periodica

Strategia di controllo dell'applicazione

62.   La sua autorità (o qualsiasi altra autorità competente) dispone di una strategia per l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?

No

Si prega di specificare quanto segue:

62 a)   In caso di risposta affermativa, questa strategia è già stata applicata?

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

62 b)   In caso di risposta negativa, si prevede la messa a punto di una strategia di questo tipo?

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

Comunicazione sulle attività di controllo dell'applicazione

63.   Si prega di specificare le attività di controllo dell'applicazione svolte nel suo Stato membro (più risposte possibili).

Controlli di conformità

Visite in loco

Campionamento

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

64.   Si prega di indicare il numero totale di controlli ufficiali effettuati sulle esportazioni, come ispezioni o indagini, o altre misure di controllo dell'applicazione predisposte dalle autorità competenti e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 o della sua esecuzione nel corso del periodo di riferimento.

 

Dogane

Ispettori

Altri

Anno 1

 

 

 

Anno 2

 

 

 

Anno 3

 

 

 

Totale

 

 

 

Si prega di fornire spiegazioni, se necessario.

65.   Si prega di indicare il numero totale di controlli ufficiali effettuati sulle importazioni, come ispezioni o indagini, o di altre misure di controllo dell'applicazione predisposte dalle autorità competenti e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 o della sua esecuzione nel corso del periodo di riferimento.

 

Dogane

Ispettori

Altri

Anno 1

 

 

 

Anno 2

 

 

 

Anno 3

 

 

 

Totale

 

 

 

Si prega di fornire spiegazioni, se necessario.

Poteri delle autorità preposte all'applicazione

66.   Si prega di descrivere le misure che possono essere adottate dalle autorità preposte all'applicazione al fine di garantire il rispetto del regolamento (UE) n. 649/2012 (ad esempio, sequestri, lettere di costituzione in mora, sospensione dell'attività)

Informazioni sulle infrazioni

67.   Numero di infrazioni al regolamento (UE) n. 649/2012 rilevate:

 

Dogane

Ispettori

Altri

Anno 1

 

 

 

Anno 2

 

 

 

Anno 3

 

 

 

Totale

 

 

 

68.   Tipo di infrazioni rilevate e relativi numeri per anno (dogane):

Infrazione constatata

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Prescrizioni in materia di etichettatura

 

 

 

Schede dei dati di sicurezza

 

 

 

Data di scadenza della sostanza chimica

 

 

 

Sostanza chimica non conforme alla notifica di esportazione

 

 

 

Altre infrazioni, da aggiungere nelle righe vuote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.   Tipo di infrazioni rilevate dagli ispettori e relativi numeri per anno:

Infrazione constatata

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Prescrizioni in materia di etichettatura

 

 

 

Schede dei dati di sicurezza

 

 

 

Data di scadenza della sostanza chimica

 

 

 

Sostanza chimica non conforme alla notifica di esportazione

 

 

 

Altre infrazioni, da aggiungere nelle righe vuote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanzioni

70.   Descrivere il regime sanzionatorio in caso di violazione del regolamento (UE) n. 649/2012 (ad es. sanzioni penali/amministrative, trattamento onnicomprensivo o sanzioni specifiche per violazioni specifiche)

71.   Quante violazioni del regolamento (UE) n. 649/2012 hanno comportato sanzioni durante il periodo di riferimento?

 

Numero di sanzioni

Anno 1

 

Anno 2

 

Anno 3

 

Totale

 

Collaborazione

72.   Vi è un regolare scambio di informazioni tra la o le AND e le autorità preposte all'applicazione?

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

73.   Avete suggerimenti per migliorare la collaborazione tra la o le AND e le autorità nazionali preposte all'applicazione?

74.   Vi è un regolare scambio di informazioni tra la o le ADN e il o i membri del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («il Forum») del suo paese?

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

75.   L'AND è soddisfatta della sua collaborazione con i membri del forum?

No

In caso di risposta negativa, si prega di fornire dettagli in merito.

76.   Ha suggerimenti per migliorare la collaborazione tra le AND e i membri del forum?

Ruolo del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («il forum»; cfr. articolo 18, paragrafo 2)

77.   L'AND è soddisfatta delle attività svolte dal forum? (facoltativo)

No

Nessuna esperienza in materia

In caso di risposta negativa, si prega di fornire dettagli in merito

78.   Ha suggerimenti sul modo in cui si potrebbero migliorare le attività del forum per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012? (facoltativo)

Sezione 13: Aspetti relativi alle tecnologie informatiche

Le AND e il sistema ePIC

79.   Il sistema ePIC è facile da utilizzare per le AND, in particolare in relazione a:

a)

Notifiche di esportazione (articolo 8)?

No

Nessuna esperienza

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

b)

Richieste di consenso esplicito (articolo 14)?

No

Nessuna esperienza

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

c)

Richieste di RIN speciale (articolo 19, paragrafo 2)?

No

Nessuna esperienza

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

d)

Esoneri (Articolo 14, paragrafi 6 e 7)?

No

Nessuna esperienza

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

e)

Comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 10?

No

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

f)

Altre procedure PIC?

No

Nessuna esperienza

Si prega di specificare la natura della procedura e gli eventuali problemi incontrati.

Gli esportatori e il sistema ePIC

80.   Laddove possibile, si prega di fornire il feedback da parte degli esportatori sulla facilità d'uso del sistema ePIC per quanto riguarda: (facoltativo)

a)

Notifiche di esportazione

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

b)

Richieste di RIN speciale

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

c)

Esoneri (articolo 14, paragrafi 6 e 7)

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

d)

Articolo 10 — Comunicazione delle informazioni

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

e)

Gestione delle miscele/degli articoli tramite il sistema ePIC

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

f)

Il sistema ePic in generale

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

Le autorità doganali e altre autorità preposte all'applicazione e il sistema informatico ePIC (facoltativo)

81.   Nel suo paese le autorità doganali utilizzano il sistema informatico ePIC?

No

Qualora non lo usino, si prega di spiegare in che modo le autorità doganali del suo paese monitorano le esportazioni di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC.

82.   Che lei sappia, le autorità doganali ritengono che il sistema informatico ePIC sia facile da usare?

No

Nessuna informazione disponibile

83.   Che lei sappia, le autorità doganali ritengono che il sistema informatico ePIC sia uno strumento adeguato per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?

No

Nessuna informazione disponibile

84.   Che lei sappia, altre autorità preposte all'applicazione utilizzano il sistema ePIC?

No

Nessuna informazione disponibile

85.   Che lei sappia, altre autorità preposte all'applicazione ritengono che il sistema ePIC sia facile da usare?

No

Nessuna informazione disponibile

86.   Che lei sappia, queste altre autorità preposte all'applicazione ritengono che il sistema ePIC sia uno strumento adeguato per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?

No

Nessuna informazione disponibile

Sezione 14: Osservazioni supplementari

87.   Si prega di fornire qualsiasi altra informazione o osservazione relativa alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 ritenuta pertinente nel quadro della comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 22.


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


18.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/771 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2016

che autorizza temporaneamente la Spagna ad approvare a fini di commercializzazione sementi della specie Pinus radiata D. Don, importate dalla Nuova Zelanda, che non soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativamente all'identificazione e all'etichettatura, nonché postime ottenuto da dette sementi

[notificata con il numero C(2016) 2784]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Spagna,

considerando quanto segue:

(1)

In Spagna la produzione di sementi, e di postime ottenuto da tali sementi, della specie Pinus radiata che soddisfa i requisiti per materiali forestali di moltiplicazione di cui alla direttiva 1999/105/CE, è attualmente insufficiente e non soddisfa la domanda degli utenti finali. Il materiale di moltiplicazione necessario non può essere fornito da altri Stati membri: gli Stati membri che potrebbero fornire tali sementi non dispongono infatti di una quantità di materiale sufficiente a coprire le esigenze della Spagna.

(2)

La Nuova Zelanda è in grado di fornire un quantitativo sufficiente di materiale di moltiplicazione della specie interessata, che verrebbe destinato alla produzione di postime. Tali sementi, tuttavia, non soddisfano i requisiti di identificazione e di etichettatura stabiliti dalla direttiva 1999/105/CE. In particolare, tale materiale non è classificato in una o più delle categorie di commercializzazione fissate dalla direttiva 1999/105/CE.

(3)

La Spagna ha perciò chiesto alla Commissione l'autorizzazione all'immissione in commercio per un periodo di tempo limitato di sementi di Pinus radiata provenienti dalla Nuova Zelanda e di postime prodotto da tali sementi.

(4)

La Spagna sta piantando arboreti da seme per giungere a coprire in modo autonomo la domanda di postime. A causa tuttavia dei tempi di produzione più lunghi necessari alle sementi forestali, l'attuale carenza persisterà probabilmente per i prossimi 5 anni. Il fabbisogno annuo massimo stimato di sementi di Pinus radiata si situerebbe intorno ai 400 kg.

(5)

Non esistono indicazioni secondo cui le sementi o il postime di Pinus radiata provenienti dalla Nuova Zelanda presentino problemi o rischi sul piano della sanità, della qualità o della vigoria.

(6)

Poiché la Spagna è l'unico Stato membro in temporanee difficoltà di approvvigionamento di sementi e postime della specie Pinus radiata destinati a utenti finali, é auspicabile limitare l'autorizzazione all'immissione in commercio al territorio della Spagna.

(7)

Per risolvere questa carenza, è perciò opportuno autorizzare la Spagna a commercializzare, per un periodo di tempo limitato, sementi e postime prodotti a partire da sementi della specie Pinus radiata, che soddisfano requisiti di identificazione e di etichettatura meno rigorosi di quelli elencati agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE. È opportuno che l'autorizzazione si limiti a un quantitativo massimo di 400 kg di sementi all'anno e resti in vigore fino al 31 marzo 2021.

(8)

Sementi e postime in questione saranno commercializzati solo se accompagnati da un documento contenente informazioni sulla loro identificazione. È pertanto opportuno che la presente decisione prescriva requisiti di identificazione e di etichettatura.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Fino alla data del 31 marzo 2021, la Spagna è autorizzata, in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato, ad approvare la commercializzazione all'interno del suo territorio di un quantitativo massimo di 400 kg l'anno di sementi di Pinus radiata D. Don, provenienti dalla Nuova Zelanda, destinate alla produzione di postime e che non soddisfano i requisiti di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.

2.   Fino alla data del 31 marzo 2021, la Spagna è autorizzata, in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato, ad approvare la commercializzazione all'interno del suo territorio di postime prodotto a partire da sementi la cui commercializzazione sia approvata ai sensi del paragrafo 1 e che non soddisfa i requisiti di identificazione e di etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.

Articolo 2

La Spagna informerà immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di ogni decisione presa ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.


ALLEGATO

Requisiti di identificazione e di etichettatura delle sementi e del postime di cui all'articolo 1.

1.

Ai fini dell'identificazione dei materiali di moltiplicazione sono richieste tutte le seguenti informazioni:

a)

eventuale codice di identificazione del materiale di base;

b)

denominazione botanica;

c)

categoria;

d)

finalità;

e)

tipo del materiale di base;

f)

indicazione dell'eventuale modificazione genetica;

g)

regione di provenienza o codice di identità;

h)

eventuale origine, indipendentemente dal fatto che il materiale sia di origine autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure ignota;

i)

provenienza o ubicazione geografica, definita mediante le coordinate geografiche (latitudine e longitudine);

j)

altitudine o estensione altimetrica;

k)

anno di maturazione.

2.

L'etichetta o il documento del fornitore devono contenere tutte le informazioni che seguono:

a)

informazioni di cui al punto 1 del presente allegato;

b)

nome del fornitore;

c)

quantitativo fornito;

d)

dichiarazione relativa al fatto che le sementi e il postime prodotti a partire da tali sementi soddisfano requisiti meno rigorosi di quelli indicati agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.


18.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/55


DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

del 20 gennaio 2016

sulle modifiche al regolamento interno della BEI intese a riflettere il rafforzamento della governance della BEI [2016/772]

Il CONSIGLIO DEI GOVERNATORI della BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI,

VISTO

1.

l'articolo 7, paragrafo 3, lettera h), dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio dei governatori approva il Regolamento interno della Banca;

2.

l'articolo 11, paragrafo 1, dello Statuto, in base al quale, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori nomina i membri del Comitato direttivo;

3.

l'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto, conformemente al quale il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo.

CONSIDERANDO CHE la Banca desidera potenziare il ruolo del proprio Comitato di etica e di conformità e rafforzare le norme interne per quanto concerne la nomina e l'eventuale sospensione dei membri del Comitato direttivo della Banca;

CONSIDERANDO CHE occorre rafforzare il ruolo del Comitato di etica e di conformità dando a tale organo la possibilità di formulare pareri su qualunque questione di carattere etico riguardante un membro del Comitato direttivo o del Consiglio di amministrazione;

CONSIDERANDO CHE il Consiglio dei governatori, che ai sensi dello Statuto è l'organo preposto a decretare le dimissioni d'ufficio dei membri del Comitato direttivo della Banca, può altresì decidere di sospendere temporaneamente un membro del Comitato direttivo;

CONSIDERANDO CHE una delega di questo potere di sospendere i membri del Comitato direttivo in circostanze specifiche e definite e per una durata limitata è auspicabile per consentire alla Banca di reagire rapidamente di fronte a situazioni eccezionali; il meccanismo proposto prevede che tale delega sia conferita al presidente della Banca con l'accordo del presidente del Consiglio dei governatori ovvero, nei casi riguardanti il presidente della Banca, al presidente del Consiglio dei governatori;

CONSIDERANDO CHE qualunque decisione di sospensione sarà preceduta da una consultazione del Comitato di etica e di conformità;

CONSIDERANDO CHE le procedure pertinenti applicabili sono definite in un nuovo articolo 23.ter del Regolamento interno della Banca;

CONSIDERANDO CHE nel quadro stabilito dalle suddette norme, l'adozione di ulteriori norme di attuazione per le procedure di sospensione e dimissione d'ufficio è delegata al Consiglio di amministrazione;

CONSIDERANDO CHE le suddette norme dovrebbero essere votate a maggioranza qualificata dal Consiglio dei governatori alla luce dell'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto;

CONSIDERANDO CHE al fine di sostenere il Consiglio dei governatori della Banca nelle decisioni riguardanti la nomina dei membri del Comitato direttivo viene istituito un Comitato consultivo ad hoc per le nomine con l'incarico di fornire pareri non vincolanti;

CONSIDERANDO CHE per agevolare il processo decisionale riguardo a dette nomine e rispondere agli sviluppi recenti in materia di migliori prassi bancarie occorrerebbe introdurre nel Regolamento interno della Banca alcuni criteri da applicare nella decisione di nomina;

CONSIDERANDO CHE si rendono necessarie alcune modifiche tecniche all'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento interno per assicurare l'ordinato funzionamento dei vari Comitati istituiti in seno al Consiglio di amministrazione, quali il Comitato per la politica riguardante il rischio di credito;

HA DECISO, a maggioranza qualificata, quanto segue:

1.

l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento interno della Banca sono modificati in virtù della presente decisione e due nuovi articoli 23.bis e 23.ter sono inseriti nel Regolamento interno della Banca come indicato nel Documento 16/01;

2.

il Regolamento interno modificato entra in vigore 120 giorni dopo la data di adozione della presente decisione ovvero il 1o settembre 2016, se quest'ultima data è successiva.

3.

il Regolamento interno modificato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per il Consiglio dei governatori:

Il presidente

H.-J. SCHELLING

Il segretario

K. TRÖMEL


ALLEGATO

Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti come approvato il 4 dicembre 1958 e modificato il 15 gennaio 1973, il 9 gennaio 1981, il 15 febbraio 1986, il 6 aprile 1995, il 19 giugno 1995, il 9 giugno 1997, il 5 giugno 2000, il 7 marzo 2002, il 3 giugno 2003, il 1o maggio 2004, il 12 maggio 2010, il 25 aprile 2012, il 26 aprile 2013 e il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei governatori

CAPITOLO I

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 1

L'esercizio finanziario della Banca ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

CAPITOLO II

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

Articolo 2

1.   Il Consiglio dei governatori si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi o di uno dei suoi membri. Il presidente della Banca può, di iniziativa propria o su richiesta del Consiglio di amministrazione, chiedere al presidente del Consiglio dei governatori di convocare il Consiglio.

2.   Il Consiglio dei governatori tiene una seduta annuale per l'esame della relazione annuale e per determinare le linee direttive generali della Banca.

3.   Il Consiglio dei governatori può decidere di approvare la relazione annuale comprendente il bilancio d'esercizio (lo stato patrimoniale, il conto economico, la situazione della Sezione Speciale, l'allegato al bilancio, inclusa la relativa versione consolidata, ed eventuali altri prospetti ritenuti necessari per valutare la situazione finanziaria della Banca o i risultati delle sue operazioni) al di fuori della seduta annuale, anche attraverso la procedura scritta.

4.   I membri del Comitato direttivo possono essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei governatori. I membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Comitato direttivo e quelli del Comitato di verifica assistono alla seduta annuale del Consiglio dei governatori.

Articolo 3

1.   Le convocazioni alle sedute del Consiglio dei governatori debbono essere inviate almeno trenta giorni prima della data della seduta.

2.   I membri del Consiglio dei governatori debbono essere in possesso dell'ordine del giorno e dei documenti ad esso relativi almeno venti giorni prima della seduta.

3.   Ogni governatore può richiedere l'iscrizione di questioni all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio, purché comunichi la sua domanda per iscritto al presidente del Consiglio dei governatori almeno quindici giorni prima della seduta.

4.   Si può rinunciare ad osservare i termini previsti ai commi precedenti se tutti i membri del Consiglio si dichiarano d'accordo o, in caso d'urgenza, per decisione del presidente del Consiglio dei governatori su richiesta del presidente della Banca.

Articolo 4

Le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese conformemente all'articolo 8 dello Statuto della Banca europea per gli investimenti (denominato qui di seguito «Statuto»).

Articolo 5

1.   Il presidente del Consiglio dei governatori e il presidente del Consiglio di amministrazione possono promuovere decisioni mediante votazione per corrispondenza cartacea o elettronica.

2.   Una decisione si ritiene adottata quando la segreteria del Consiglio dei governatori ha ricevuto un numero sufficiente di voti favorevoli.

3.   La votazione per corrispondenza cartacea o elettronica, e ove opportuno con procedura di tacito consenso, costituisce la procedura normalmente utilizzata per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del Comitato di verifica.

4.   Fatta eccezione per gli ambiti che richiedono l'unanimità o la maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio di amministrazione, può adottare decisioni mediante procedura di tacito consenso. Una decisione mediante procedura di tacito consenso si ritiene adottata entro sei settimane dalla trasmissione della sua notifica, a meno che la metà dei membri del Consiglio o un numero di membri che rappresentano oltre la metà del capitale sottoscritto abbiano palesato il loro disaccordo.

Ogni governatore può richiedere l'interruzione della procedura di tacito consenso.

Articolo 6

Ogni governatore può ricevere delega scritta di uno solo dei suoi colleghi per rappresentarlo ad una seduta del Consiglio dei governatori e votare al suo posto.

Articolo 7

1.   La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio, secondo l'ordine di protocollo degli Stati membri definito dal Consiglio dell'Unione europea.

2.   Il periodo durante il quale uno dei membri del Consiglio esercita la presidenza scade alla fine del giorno della seduta annuale o del giorno in cui è approvato il bilancio d'esercizio riguardante l'esercizio finanziario precedente, ovvero l'ultima tra queste due date. Il mandato del nuovo presidente inizia il giorno successivo.

Articolo 8

Le deliberazioni del Consiglio dei governatori formano l'oggetto di processi verbali che saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 9

Ogni membro del Consiglio dei governatori ha facoltà di servirsi di una delle lingue ufficiali dell'Unione. Può chiedere che tutti i documenti che sono oggetto di deliberazioni del Consiglio vengano redatti in quella delle lingue da lui designata.

Articolo 10

La corrispondenza destinata al Consiglio dei governatori è inviata alla segreteria del Consiglio dei governatori, alla sede della Banca.

CAPITOLO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

1.   Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno sei volte all'anno e fissa, ad ogni riunione, la data della sua prossima seduta.

2.   Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione prima della data prevista se un terzo dei membri aventi diritto di voto lo richiede o se il presidente lo ritiene necessario.

3.   Viene istituito un Comitato per la remunerazione del personale e il bilancio all'interno del Consiglio di amministrazione, come parte delle responsabilità di quest'ultimo e conformemente all'articolo 18 del presente Regolamento, con l'incarico di occuparsi di questioni predefinite allo scopo di fornire al Consiglio di amministrazione pareri non vincolanti atti ad agevolare il processo decisionale.

Il Consiglio di amministrazione come parte delle sue responsabilità e ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento, può decidere di istituire un Comitato per la politica riguardante il rischio di credito e un Comitato per la politica riguardante le partecipazioni azionarie, i cui membri e regole di funzionamento saranno decisi e adottate al momento della loro costituzione. Tali Comitati possono tenere riunioni congiunte ove opportuno e invitare il Comitato di verifica a partecipare a una riunione. Essi formulano raccomandazioni e presentano pareri non vincolanti al Consiglio di amministrazione per facilitare il processo decisionale.

I Comitati sopra menzionati saranno composti da alcuni membri titolari o supplenti del Consiglio di amministrazione.

Il presidente presiede e ha facoltà di delegare la presidenza di detti Comitati a un membro del Consiglio di amministrazione ovvero a un Vicepresidente e il segretario generale assicura la segreteria dei suddetti Comitati.

4.   Viene istituito un Comitato di etica di conformità composto dai quattro membri titolari del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di servizio che si offrano di parteciparvi, oltre che dal presidente del Comitato di verifica, e presieduto dal membro titolare del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di servizio. Il mandato del presidente del Comitato ha durata triennale ed è rinnovabile ai sensi del disposto nelle norme di funzionamento del Comitato. Il Comitato di etica e di conformità:

decide sui potenziali conflitti d'interesse di un membro o ex membro del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo, ovvero, su base volontaria, di un membro del Comitato di verifica;

fornisce pareri in merito a qualunque questione di carattere etico riguardante i membri del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo;

esercita tutte le altre competenze previste nel presente Regolamento.

Esso applica le disposizioni giuridiche adottate dal Consiglio dei governatori in materia d'incompatibilità di funzioni. Il Comitato informa il Consiglio di amministrazione e il Consiglio dei governatori sulle decisioni adottate.

Il Capo dell'Ufficio di Compliance partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

L'Ispettore generale partecipa alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, quando vengono discusse questioni connesse alle frodi, ad esempio aspetti riguardanti la politica anti frode della BEI come di volta in volta modificata.

Il Consiglio dei governatori adotta le norme relative al funzionamento del Comitato di etica e di conformità.

Articolo 12

1.   Le convocazioni alle sedute del Consiglio di amministrazione debbono, di norma, essere inviate almeno quindici giorni prima della data della seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

2.   I membri del Consiglio di amministrazione hanno accesso ai documenti almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta. La Banca può utilizzare mezzi elettronici.

3.   Ogni membro del Consiglio di amministrazione può richiedere l'iscrizione di questioni all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio, purché comunichi la sua domanda per iscritto al presidente del Consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima della seduta.

4.   In caso d'urgenza, il presidente può convocare immediatamente il Consiglio. Le decisioni possono essere promosse anche mediante votazione per corrispondenza cartacea o elettronica. Il presidente può altresì ricorrere alla procedura di tacito consenso alle condizioni previste dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha facoltà di servirsi di una delle lingue ufficiali della Comunità. Può chiedere che tutti i documenti che sono oggetto di deliberazioni del Consiglio di amministrazione vengano redatti in quella delle lingue da lui designata.

Articolo 14

1.   I supplenti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione. I supplenti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione europea possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione europea. I supplenti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo conformemente al paragrafo 5 di questo articolo.

2.   Laddove l'articolo 9, paragrafo 2, dello Statuto prevede che uno Stato designi un amministratore e due supplenti, l'amministratore indica quello dei supplenti che, in via prioritaria, lo sostituirà in caso di impedimento. In assenza di tale indicazione, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo seguente.

3.   Laddove l'articolo 9, paragrafo 2, dello Statuto stabilisce che diversi Stati membri designino un amministratore ciascuno e diversi supplenti di comune accordo, l'incarico di svolgere le funzioni di un titolare in caso di impedimento di quest'ultimo viene assegnato — in assenza di delega espressa — secondo l'ordine indicato qui di seguito:

(a)

al supplente determinato al momento della designazione o della nomina dei supplenti;

(b)

al supplente con maggiore anzianità di servizio;

(c)

al supplente decano d'età.

4.   Se un amministratore cessa di svolgere le proprie funzioni o decede, viene sostituito dal supplente determinato conformemente alle disposizioni di cui ai punti (a), (b) e (c) del paragrafo precedente fino alla nomina di un nuovo amministratore da parte del Consiglio dei governatori.

5.   Quando un amministratore, in caso di impedimento, non può farsi sostituire da un supplente, può delegare il suo voto in forma scritta a un altro membro del Consiglio di amministrazione.

6.   Ciascun membro del Consiglio di amministrazione non può disporre di più di due voti.

Articolo 15

1.   Il numero legale previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, dello Statuto è fissato a diciotto membri presenti aventi diritto di voto.

2.   Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, dello Statuto.

3.   Per unanimità, ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 5 e 6 dello Statuto, si intende la totalità dei voti favorevoli dei membri votanti, presenti o rappresentati.

Articolo 16

1.   Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma dello Statuto, il Consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto, di cui tre in qualità di membri titolari e tre in qualità di supplenti.

2.   Il presidente propone al Consiglio di amministrazione le candidature per i membri titolari e i supplenti, per un periodo che scade alla fine del mandato degli amministratori.

3.   I candidati sono scelti tra personalità con qualifiche ed esperienza comprovata in un ambito attinente alle attività della Banca.

4.   Il Consiglio di amministrazione approva la proposta del presidente conformemente alle procedure previste nella prima frase dell'articolo 10, paragrafo 2, dello Statuto.

5.   Gli esperti cooptati godono degli stessi diritti dei membri del Consiglio di amministrazione non aventi diritto di voto e sono assoggettati ai medesimi obblighi.

Articolo 17

Le deliberazioni del Consiglio dei governatori formano l'oggetto di processi verbali Le deliberazioni del Consiglio dei governatori formano l'oggetto di processi verbali firmati dai Presidenti della seduta a cui si riferiscono e di quella in cui sono stati approvati, e dal segretario della seduta.

Articolo 18

1.   Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, dello Statuto, il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

stabilisce, su proposta del Comitato direttivo, i termini e le condizioni che costituiscono il quadro generale delle operazioni di finanziamento, garanzia e prestito della Banca, in particolare approvando i criteri per la fissazione dei tassi di interesse, delle commissioni e degli altri oneri;

adotta, su proposta del Comitato direttivo, le decisioni politiche concernenti la gestione della Banca;

garantisce la coerenza delle politiche e delle attività del gruppo BEI;

approva le operazioni di finanziamento e garanzia proposte dal Comitato direttivo;

autorizza il Comitato direttivo a effettuare operazioni di prestito e a svolgere le connesse attività di tesoreria e in strumenti derivati nel quadro dei programmi globali da esso istituiti;

assicura l'equilibrio finanziario della Banca e il controllo dei rischi;

decide in merito ai principali documenti gestionali della Banca presentati dal Comitato direttivo — in particolare al Piano di attività, al bilancio annuale preventivo e al bilancio d'esercizio, compresa la relativa versione consolidata — oltre che, ove opportuno, in merito all'attuazione degli stessi.

esamina tutte le proposte del Comitato direttivo da sottoporre al Consiglio dei governatori.

adotta le disposizioni speciali della Banca in materia di accesso ai documenti;

definisce le disposizioni applicabili agli esperti cooptati;

adotta, dopo aver consultato il Comitato di verifica, i princípi contabili applicati al bilancio d'esercizio della Banca.

2.   In generale, assicura la sana amministrazione della Banca conformemente al trattato, allo Statuto, alle direttive formulate dal Consiglio dei governatori e agli altri testi che disciplinano l'attività della Banca nello svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del trattato. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può chiedere al Comitato direttivo di assumere l'iniziativa e presentare proposte.

3.   Sulla base di una decisione assunta a maggioranza qualificata, il Consiglio di amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni al Comitato direttivo. Esso definisce le condizioni e le modalità di tale delega e vigila sull'esecuzione della stessa.

4.   Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le altre funzioni previste nello Statuto e delega al Comitato direttivo, nelle norme e decisioni adottate, le corrispondenti competenze esecutive; resta inteso che — conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, dello Statuto — il Comitato provvede alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del Consiglio di amministrazione.

Articolo 19

1.   I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in occasione della loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

2.   Il Consiglio dei governatori fissa l'importo del gettone di presenza degli amministratori e dei supplenti.

CAPITOLO IV

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 20

1.   Il Comitato direttivo è l'organo decisionale e rappresentante permanente della Banca, fatte salve le disposizioni dello Statuto.

2.   Esso si riunisce secondo le esigenze della gestione della Banca.

Articolo 21

1.   Affinché le decisioni prese e i pareri formulati dal Comitato direttivo siano validi è necessario che almeno cinque dei suoi membri siano presenti.

2.   Il presidente presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, di questo Regolamento e del Comitato direttivo. In caso di impedimento, malattia o conflitto di interessi, è sostituito dal Vicepresidente con maggior anzianità di servizio. Ove due o più Vicepresidenti abbiano la medesima anzianità di servizio, il presidente è sostituito dal Vicepresidente decano d'età.

3.   Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti. Ogni membro del Comitato direttivo dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

4.   Il Comitato direttivo può delegare l'adozione di provvedimenti gestionali o amministrativi al presidente o a uno o più Vicepresidenti, fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite nella decisione di delega. Qualunque decisione adottata in questo modo è immediatamente notificata al Comitato.

Il Comitato direttivo può delegare l'adozione di altri provvedimenti al presidente di concerto con uno o più Vicepresidenti, fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite nella decisione di delega, ove le circostanze non consentano di adottare una decisione durante la seduta. Qualunque decisione adottata in questo modo è immediatamente notificata al Comitato.

5.   Il Comitato direttivo può votare e adottare decisioni anche in forma scritta o per il tramite di corrispondenza elettronica. Esso può altresì ricorrere alla procedura di tacito consenso e, in circostanze eccezionali, alla teleconferenza alle condizioni da esso stabilite.

Articolo 22

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono riassunte dal segretario in processi verbali approvati dal Comitato direttivo e firmati dal presidente della Banca e dal segretario generale.

Articolo 23

1.   Conformemente all'articolo 11, paragrafi 3 e 7 dello Statuto, il Comitato direttivo è competente ad adottare e attuare le norme amministrative connesse all'organizzazione e alla gestione dei servizi della Banca; ciò include la gestione del personale, le disposizioni amministrative ad esso applicabili e i corrispondenti diritti e doveri, fatto salvo il disposto nel Regolamento del personale. Esso informa di conseguenza il Consiglio di amministrazione.

2.   Il Comitato direttivo è altresì competente, agli stessi termini e condizioni, a concludere qualunque accordo con il personale della Banca.

3.   Nel quadro di quanto sopra, il presidente può decidere su ogni questione riguardante i membri del personale, raggiungere compromessi, conciliare divergenze, concludere accordi e, in generale, fare tutto quanto sia utile e necessario nell'interesse della Banca, conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, dello Statuto.

Articolo 23.bis

1.   I membri del Comitato direttivo sono personalità indipendenti, competenti ed esperte in questioni finanziarie, bancarie e/o relative all'Unione europea. Essi mantengono in ogni momento:

un'elevata integrità e una buona reputazione;

conoscenze, capacità e competenze sufficienti a svolgere le loro funzioni.

La composizione complessiva del Comitato direttivo è intesa a riflettere una gamma adeguatamente ampia di competenze, oltre che la diversità di genere.

2.   Viene istituito un Comitato consultivo per le nomine con l'incarico di fornire un parere non vincolante sull'idoneità dei candidati a esercitare le funzioni di membro del Comitato direttivo alla luce dei criteri enunciati al paragrafo precedente e ulteriormente specificati nelle norme di funzionamento di tale Comitato prima che il Consiglio dei governatori proceda alle nomine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello Statuto.

Il Comitato consultivo per le nomine è composto da cinque membri esterni alla Banca, nominati dal Consiglio dei governatori su proposta del presidente, che riuniscono requisiti di indipendenza, competenza, elevata integrità e buona reputazione. I membri del Comitato sono in possesso di esperienza professionale pertinente, in particolare in ambito bancario, comprese competenze in materia di vigilanza bancaria e/o di finanza, nel settore privato o pubblico e/o di conoscenze approfondite relative alle questioni dell'Unione europea. La composizione complessiva del Comitato è intesa a riflettere una gamma adeguatamente ampia di competenze, oltre che la diversità di genere. I membri del Comitato sono nominati per un periodo massimo di sei anni e possono essere riconfermati una volta.

La Banca organizza il servizio di segreteria per il Comitato consultivo per le nomine. Il Consiglio dei governatori adotta le norme di funzionamento di detto Comitato.

Articolo 23.ter

1.   In caso di mancanze gravi o presunte gravi di un membro del Comitato direttivo, che si tratti di grave inosservanza degli obblighi professionali o di infrazione alle norme di legge o di qualunque altro evento che possa gravemente nuocere alla reputazione della Banca e/o avere come conseguenza che il membro in questione non è più in grado di esercitare adeguatamente le proprie funzioni, il presidente, con l'accordo del presidente del Consiglio dei governatori, può sospendere il membro in questione del Comitato direttivo ai sensi del disposto nel presente articolo 23.ter.

Nei casi riguardanti il presidente, il presidente del Consiglio dei governatori può sospendere il presidente.

2.   Qualunque decisione di sospensione:

è adottata dopo aver consultato il Comitato di etica e di conformità e ricevuto le eventuali correlate osservazioni del membro interessato del Comitato direttivo;

è comunicata senza indugio al Consiglio di amministrazione e al Consiglio dei governatori;

ha durata limitata a un periodo di tre mesi, nei quali una conferma della decisione per un periodo supplementare di durata fino a nove mesi è sottoposta al voto del Consiglio dei governatori deliberando a maggioranza qualificata. A questo scopo il Consiglio dei governatori riceve il parere del Comitato di etica e di conformità e le correlate osservazioni del membro interessato del Comitato direttivo. Il Consiglio dei governatori è chiamato a votare prima del termine del periodo di sospensione di tre mesi, oltre il quale la votazione è chiusa.

3.   Se il Consiglio dei governatori decide entro tre mesi di confermare la sospensione per un periodo supplementare, il membro del Comitato direttivo interessato è sospeso dalle sue funzioni fino alla fine di detto periodo supplementare salvo se:

una decisione di reintegrazione è adottata dal Consiglio dei governatori deliberando a maggioranza qualificata;

una decisione di dimissione d'ufficio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto, è adottata dal Consiglio dei governatori deliberando a maggioranza qualificata.

4.   Se il Consiglio dei governatori non decide entro tre mesi di confermare la sospensione per un periodo supplementare, il membro del Comitato direttivo interessato è automaticamente reintegrato nelle sue funzioni.

5.   Alla scadenza del periodo di sospensione, il membro interessato del Comitato direttivo è automaticamente reintegrato nelle sue funzioni a meno che non sia oggetto di una decisione di dimissione d'ufficio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto.

6.   In caso di procedura di dimissione d'ufficio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto, il Comitato di etica e di conformità è consultato e il suo parere è trasmesso al Consiglio di amministrazione assieme alle correlate osservazioni del membro interessato del Comitato direttivo.

7.   Il Consiglio di amministrazione stabilisce i dettagli delle procedure di sospensione e di dimissione d'ufficio.

CAPITOLO V

COMITATO DI VERIFICA

Articolo 24

1.   Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 dello Statuto, un Comitato di verifica (denominato qui di seguito Comitato) esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca.

2.   Il Comitato è responsabile della revisione dei conti della Banca.

3.   Esso verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ad essa applicabili.

Articolo 25

1.   Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno con il Comitato direttivo per discutere i risultati dei suoi lavori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario nonché il suo programma di lavoro per l'esercizio finanziario in corso.

2.   Dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario e al più tardi due settimane prima della presentazione al Consiglio dei governatori, il Comitato deve ricevere il progetto di relazione annuale del Consiglio di amministrazione con il progetto di bilancio d'esercizio.

3.   Tre settimane al più tardi dopo aver ricevuto tali documenti, il Comitato — svolti i compiti ritenuti necessari e ricevute assicurazioni dal Comitato direttivo circa l'efficacia della struttura interna di controllo, della gestione dei rischi e dell'amministrazione interna, e dopo aver esaminato il rapporto dei revisori esterni — deve trasmettere al presidente della Banca una dichiarazione in cui confermi che, per quanto gli consta e può giudicare:

le attività della Banca sono svolte adeguatamente, in particolare per quanto concerne la gestione e il controllo dei rischi;

ha verificato la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca e, a tale scopo, lo svolgimento delle operazioni della Banca in osservanza alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e dal Regolamento interno;

conferma che il bilancio d'esercizio, così come qualsiasi altra informazione finanziaria contenuta nei rendiconti annuali adottati dal Consiglio di amministrazione, rappresenta fedelmente la situazione finanziaria della Banca (sia all'attivo che al passivo) e i risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario in esame; esso fornisce la medesima conferma per la versione consolidata del bilancio d'esercizio.

4.   Ove ritenga di non poter confermare quanto sopra, il Comitato deve consegnare al presidente della Banca, entro gli stessi termini, una dichiarazione specificandone i motivi.

5.   La dichiarazione del Comitato viene trasmessa al Consiglio dei governatori in allegato alla relazione annuale del Consiglio di amministrazione.

6.   Il Comitato trasmette al Consiglio dei governatori un rapporto circostanziato sui risultati dei suoi lavori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, compresa una verifica di conformità dell'operato della Banca alle migliori prassi bancarie ad essa applicabili; copia di questo rapporto viene inviata anche ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo. Il rapporto del Comitato viene trasmesso al Consiglio dei governatori insieme alla relazione annuale del Consiglio di amministrazione.

Articolo 26

1.   Il Comitato ha accesso a tutti i libri e documenti contabili della Banca e può richiedere comunicazione di ogni altro documento il cui esame si riveli necessario per l'esercizio del suo mandato. I servizi della Banca sono a disposizione del Comitato per qualsiasi assistenza.

2.   Il Comitato fa anche appello a revisori esterni, da esso designati previa consultazione con il Comitato direttivo, ai quali può delegare i lavori correnti riguardanti l'audit del bilancio d'esercizio della Banca. A tal fine esso esamina ogni anno la natura e la portata dell'audit esterno proposto e le procedure di audit che saranno utilizzate. Esso esamina anche i risultati e le conclusioni di tale audit, ivi comprese eventuali osservazioni o raccomandazioni. Il contratto con la società di revisione contabile esterna viene concluso dalla Banca senza indugio, conformemente alle condizioni e modalità fissate dal Comitato.

3.   Inoltre il Comitato esamina ogni anno il programma di lavoro, la portata ed i risultati dell'audit interno della Banca.

4.   Esso assicura che vi sia un adeguato coordinamento tra i revisori contabili interni e quelli esterni. Se necessario, il Comitato può fare appello ad altri esperti.

5.   Le deliberazioni del Comitato sono valide solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. Salvo la dichiarazione ed il rapporto di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, che possono essere adottati solo all'unanimità, qualsiasi decisione del Comitato richiede l'approvazione della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti dei membri del Comitato, prevale quello del presidente.

6.   Il presidente del Comitato può promuovere decisioni mediante votazione per corrispondenza scritta o elettronica.

7.   Tutte le altre norme relative al funzionamento del Comitato sono stabilite dal Comitato stesso.

8.   I membri del Comitato sono tenuti a non divulgare a persone o organismi fuori della Banca le informazioni e i dati di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio del loro mandato. Questo obbligo si applica anche ai revisori esterni nominati dal Comitato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 27

1.   I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio dei governatori. Il loro mandato dura sei esercizi consecutivi e non è rinnovabile. Ogni anno ha luogo il rinnovo di uno dei membri del Comitato.

2.   I membri sono scelti tra personalità che offrano garanzie di indipendenza, competenza e integrità. Essi sono competenti in materia finanziaria, di audit o di vigilanza bancaria nel settore privato o pubblico e nel loro insieme dovrebbero coprire l'intera gamma di competenze richieste.

3.   Le funzioni dei membri del Comitato cessano alla fine del giorno della seduta annuale del Consiglio dei governatori, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del presente Regolamento, oppure alla fine del giorno dell'approvazione del bilancio d'esercizio della Banca, ovvero l'ultima tra queste due date. Il mandato dei nuovi membri ha effetto dal giorno successivo.

4.   Il Consiglio dei governatori, nel caso in cui ritenga che uno dei membri del Comitato non è più in condizione di esercitare il suo mandato, può decretarne le dimissioni d'ufficio, con decisione a maggioranza qualificata.

5.   La presidenza del Comitato è esercitata per un anno a rotazione dal membro il cui mandato scade alla fine del giorno della seduta annuale del Consiglio dei governatori, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, oppure alla fine del giorno dell'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero l'ultima tra queste due date.

6.   Il Consiglio dei governatori, su proposta congiunta del presidente della Banca e del presidente del Comitato di verifica, può nominare fino a un massimo di tre osservatori per un mandato non rinnovabile di sei anni. Gli osservatori sono nominati in base alle loro qualifiche particolari, specialmente nell'ambito della vigilanza bancaria. Essi assistono il Comitato nell'espletamento dei suoi compiti e delle sue funzioni, partecipando al suo lavoro. I membri titolari del Comitato possono affidare agli osservatori incarichi specifici, in particolare studi in preparazione delle sedute del Comitato.

Articolo 28

In caso di vacanza, dovuta a decesso, dimissioni volontarie, dimissioni d'ufficio o qualsiasi altro motivo, il Consiglio dei governatori procede, entro un termine massimo di tre mesi, alla nomina del successore per la restante durata del mandato.

Articolo 29

Il Consiglio dei governatori fissa l'indennità da accordare ai membri del Comitato e agli osservatori. Le spese di viaggio e soggiorno da essi sostenute nell'esercizio del loro mandato sono rimborsate secondo le condizioni in vigore per i membri del Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO VI

SEGRETERIA

Articolo 30

Il segretario generale della Banca assicura la segreteria del Consiglio dei governatori, del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del Comitato di verifica. Fornisce inoltre i servizi di segreteria ai comitati istituiti all'interno del Consiglio di amministrazione e ai soggetti creati nel quadro dei mandati dell'Unione europea o ad altri organismi, ove sia previsto che la Banca offra tali servizi.

CAPITOLO VII

PERSONALE DELLA BANCA

Articolo 31

Le norme relative al personale della Banca sono fissate dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato direttivo adotta le procedure per l'attuazione di tali norme conformemente all'articolo 23 di questo Regolamento.

Articolo 32

1.   Il Consiglio dei governatori assicura la tutela dei diritti dei membri del personale della Banca in caso di liquidazione della stessa.

2.   In caso d'urgenza, il Comitato direttivo adotta immediatamente le misure ritenute necessarie, ferma restando l'immediata comunicazione delle stesse al Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 33

1.   Il presente Regolamento interno, e le modifiche allo stesso, entrano in vigore alla data della loro approvazione.

2.   Le disposizioni del presente Regolamento interno non derogano in alcun caso alle norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello Statuto.