ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 125

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
13 maggio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/710 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza carbonato di rame ( 1 )

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/711 della Commissione, del 12 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/712 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

11

 

*

Decisione (PESC) 2016/713 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

12

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/714 della Commissione, dell'11 maggio 2016, relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 2682]

14

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2016) 2684]

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/716 della Commissione, dell'11 maggio 2016, recante abrogazione della decisione di esecuzione 2012/733/CE che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES [notificata con il numero C(2016) 2772]  ( 1 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/709 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 419, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha stabilito norme internazionali sugli strumenti di monitoraggio del coefficiente di copertura della liquidità e del rischio di liquidità (2) (di seguito «norme del Comitato di Basilea»).

(2)

Per assicurare un controllo e un'applicazione efficaci delle deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il monitoraggio efficace dell'osservanza da parte degli enti dei requisiti applicabili alle deroghe, in linea con le norme del Comitato di Basilea, quando intendono applicare le deroghe o quando intendono apportare una modifica sostanziale all'applicazione delle deroghe, gli enti dovrebbero darne comunicazione alle autorità competenti.

(3)

Le norme del Comitato di Basilea stabiliscono principi guida per le autorità di vigilanza nelle giurisdizioni in cui si registra un'insufficienza di attività liquide di qualità elevata. In linea con il principio 3 dei principi guida per le autorità di vigilanza, prima di applicare qualsiasi deroga, al fine di dimostrare un fabbisogno giustificato, gli enti dovrebbero prendere, nella misura del possibile, misure ragionevoli volte ad assicurare che siano utilizzate attività liquide di elevata qualità e a ridurre il livello complessivo del rischio di liquidità per migliorare la conformità al requisito in materia di copertura della liquidità.

(4)

In linea con i principi 1 e 4 dei principi guida per le autorità di vigilanza fissati dalle norme del Comitato di Basilea, è necessario assicurare che il ricorso degli enti alle deroghe non rappresenti una mera scelta economica di massimizzazione dei profitti mediante la selezione di attività liquide di elevata qualità alternative, principalmente sulla base di considerazioni di rendimento. In linea con tali principi, è inoltre necessario creare un meccanismo volto a limitare il ricorso alle deroghe, così da ridurre i rischi di mancato rendimento delle attività alternative. Tenendo conto delle norme del Comitato di Basilea, è altresì necessario prevedere coefficienti di scarto appropriati ai fini della deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e stabilire norme sulla commissione ai fini della deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. In particolare, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di assicurare che il prezzo pagato dall'ente per la linea di credito presso la banca centrale sia corretto, la commissione dovrebbe essere composta di due elementi. Il primo dovrebbe compensare il maggiore rendimento realizzato sulle attività mantenute per garantire la linea di credito, così da assicurare che il prezzo rispecchi benefici conseguibili indipendentemente dall'importo effettivamente utilizzato. Il secondo dovrebbe rispecchiare l'importo della linea di credito utilizzato.

(5)

In linea con il principio 2 dei principi guida per le autorità di vigilanza fissati dalle norme del Comitato di Basilea, il ricorso alle deroghe dovrebbe essere limitato per tutti gli enti che presentano esposizioni nella valuta in questione. Ai sensi dell'articolo 419, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le deroghe applicate devono essere inversamente proporzionali alla disponibilità delle pertinenti attività. Per questi motivi, il ricorso alle deroghe dovrebbe essere limitato a una percentuale dei deflussi netti di liquidità dell'ente nella valuta in questione, corrispondente alla carenza di attività liquide in detta valuta.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione ha approvato con modifiche il progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, dopo che il progetto di norma di regolamentazione era stato rimandato all'ABE, spiegando le ragioni delle modifiche. L'ABE ha trasmesso un parere formale a sostegno delle modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le condizioni per l'applicazione delle deroghe, di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide.

Articolo 2

Comunicazione della deroga

1.   L'ente creditizio comunica all'autorità competente che intende applicare una o entrambe le deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La comunicazione è effettuata per iscritto 30 giorni prima della data di prima applicazione della deroga.

Se intende apportare modifiche sostanziali all'applicazione della deroga/delle deroghe di cui alla comunicazione ai sensi del primo comma, l'ente ne informa l'autorità competente 30 giorni prima della data di prima applicazione delle modifiche.

In circostanze eccezionali, in cui, a causa di sviluppi improvvisi del mercato, di eventi idiosincratici o di altri fattori al di fuori del controllo dell'ente, le modifiche sostanziali non possano essere comunicate alle autorità competenti 30 giorni prima della data di prima applicazione, gli enti effettuano una comunicazione preliminare alle autorità competenti prima dell'applicazione delle modifiche sostanziali. La comunicazione preliminare descrive la natura della modifica sostanziale ed indica la misura in cui può essere applicata la deroga prevista, espressa in percentuale delle attività liquide che l'ente è tenuto a detenere per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità. La comunicazione preliminare è integrata dalla comunicazione di cui al secondo comma entro 30 giorni dalla data di prima applicazione della deroga.

Gli enti comunicano annualmente alle autorità competenti se intendono continuare ad applicare la deroga comunicata ai sensi del primo comma.

2.   Nella comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma, sono specificate le seguenti informazioni:

a)

se la comunicazione riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 o la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, o entrambe;

b)

la conferma del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 419, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

c)

se la comunicazione riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, la conferma del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

d)

se la comunicazione riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la conferma del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;

e)

la stima del ricorso futuro da parte dell'ente alle deroghe, in termini di deroga da applicare, espressa in percentuale, e la sua variazione nel tempo, insieme ad un confronto tra la posizione di liquidità dell'ente in caso di applicazione della deroga/delle deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la posizione di liquidità dell'ente in caso di non applicazione della deroga/delle deroghe di cui al predetto articolo.

Articolo 3

Valutazione del fabbisogno giustificato

Si ritiene che l'ente abbia un fabbisogno giustificato di attività liquide ai fini dell'articolo 419, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

ha ridotto, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di attività liquide in tutta la gamma di attività svolte dall'ente;

b)

la detenzione di attività liquide è coerente con la disponibilità delle attività nella valuta in questione.

Articolo 4

Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   L'ente prende tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di applicare la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

2.   L'ente assicura di essere sempre in grado di individuare, dal punto di vista operativo, le attività liquide utilizzate per soddisfare i requisiti in materia di copertura della liquidità in valuta estera e le attività liquide detenute come risultato dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   L'ente assicura che il proprio quadro di gestione del rischio di cambio soddisfi le seguenti condizioni:

a)

i disallineamenti di valuta derivanti dal ricorso alla deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono adeguatamente misurati, monitorati, controllati e giustificati;

b)

le attività liquide non in linea con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità dopo la deduzione degli afflussi possono essere liquidate nella valuta dello Stato membro dell'autorità competente pertinente ogniqualvolta ciò sia necessario;

c)

dati storici relativi ai periodi di stress corroborano la conclusione che l'ente è in grado di liquidare immediatamente le attività di cui alla lettera b).

4.   L'ente che utilizza attività liquide in una valuta diversa da quella dello Stato membro dell'autorità competente pertinente per coprire il fabbisogno di liquidità nella valuta di quest'ultimo applica un coefficiente di scarto dell'8 % al valore di dette attività, in aggiunta ai coefficienti di scarto applicati a norma dell'articolo 418 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se le attività liquide sono denominate in una valuta che non è attivamente negoziata sui mercati internazionali dei cambi, il coefficiente di scarto aggiuntivo è pari all'8 % oppure alla più ampia variazione mensile del tasso di cambio tra le due valute nei 10 anni precedenti la pertinente data di riferimento della segnalazione, se questo secondo valore è superiore.

Se la valuta dello Stato membro dell'autorità competente pertinente è formalmente ancorata ad un'altra valuta nel quadro di un meccanismo in cui le banche centrali di entrambe le valute sono tenute a sostenere l'ancoraggio della valuta, l'ente può applicare un coefficiente di scarto pari alla larghezza della banda di oscillazione del tasso di cambio.

Articolo 5

Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   L'ente prende tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di applicare la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.

2.   Per la valuta che presenta limitazioni alla disponibilità di attività liquide l'ente ottiene dalla banca centrale una linea di credito che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

la linea di credito prevede che l'ente abbia un diritto giuridicamente vincolante di accesso agli strumenti di credito risultante da un accordo scritto;

b)

dopo la decisione di concedere la linea di credito, l'accesso agli strumenti di credito non è subordinato ad una decisione in materia della banca centrale;

c)

l'ente può utilizzare la linea di credito immediatamente e comunque il giorno dopo averne dato preavviso alla banca centrale;

d)

la linea di credito è sempre disponibile per un periodo superiore al periodo di trenta giorni previsto per il requisito in materia di copertura della liquidità all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   L'ente costituisce integralmente presso la banca centrale una garanzia reale che, dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto da parte della banca centrale, è sempre pari o superiore all'importo massimo utilizzabile della linea di credito.

Articolo 6

Commissione da pagare per la concessione della linea di credito

1.   L'ente paga una commissione fissata dalla banca centrale. Per la linea di credito di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, la commissione è costituita da due componenti ed è concepita in modo da evitare che la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 procuri agli enti che se ne avvalgono vantaggi o svantaggi economici rispetto agli enti che non la applicano.

2.   La commissione che l'ente deve pagare per la linea di credito è pari alla somma delle seguenti componenti:

a)

un importo basato sull'importo della linea di credito utilizzato;

b)

un importo che riflette la differenza tra i seguenti elementi:

i)

il rendimento delle attività costituite a garanzia della linea di credito;

ii)

il rendimento di un portafoglio di attività rappresentativo, del tipo di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo di cui alla lettera b) del primo comma può essere adeguato per tener conto di eventuali differenze sostanziali di rischio di credito tra le serie di attività di cui alla stessa lettera.

Articolo 7

Limite all'uso delle deroghe

1.   Nell'applicare le deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non superano la percentuale pertinente stabilita in relazione alla valuta dalle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 419, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Ai fini del paragrafo 1, nell'applicare le deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano la percentuale come la percentuale rappresentata da X in rapporto a Y, dove:

a)

«X» è la somma del valore di tutte le attività liquide alle quali si applica la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto, e dell'importo massimo utilizzabile della linea di credito alla quale si applica la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

«Y» è l'importo delle attività liquide che devono essere detenute dall'ente per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 8

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea IIIIl Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità, gennaio 2013.

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


13.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/710 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «carbonato di rame»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento.

(2)

La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

Il carbonato di rame ancora non figura in detta tabella.

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali (nel seguito l'«EMA») ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR per il carbonato di rame in tutte le specie da produzione alimentare.

(5)

Sulla scorta del parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha stabilito che, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario determinare LMR per il carbonato di rame in tutte le specie da produzione alimentare.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

Poiché l'EMA ha stabilito che non è necessario determinare LMR per il carbonato di rame in tutte le specie da produzione alimentare, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 non si applica.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Carbonato di rame

NON PERTINENTE

Tutte le specie da produzione alimentare

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

NESSUNA

Tubo digerente e metabolismo/integratore minerale»


13.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/711 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

91,1

TR

73,2

ZZ

82,2

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 10 20

EG

55,7

IL

89,2

MA

57,0

TR

35,6

ZA

78,5

ZZ

63,2

0805 50 10

ZA

157,2

ZZ

157,2

0808 10 80

AR

117,9

BR

99,6

CL

115,3

CN

101,6

NZ

134,6

US

163,3

ZA

101,4

ZZ

119,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

13.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/11


DECISIONE (PESC) 2016/712 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2016

che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC (1).

(2)

La decisione 2014/486/PESC, quale modificata dalla decisione (PESC) 2015/2249 (2), assicurava a EUAM Ucraina un importo di riferimento fino al 30 novembre 2016 e un mandato fino al 30 novembre 2017.

(3)

L'importo di riferimento dovrebbe essere adattato e la decisione 2014/486/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 2014/486/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina fino al 30 novembre 2014 è pari a 2 680 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015 è pari a 13 100 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina per il periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016 è pari a 17 670 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

(2)  Decisione (PESC) 2015/2249 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 38).


13.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/12


DECISIONE (PESC) 2016/713 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2016

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 novembre 2008, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC (1) che istituisce l'operazione militare dell'Unione europea Atalanta.

(2)

Il 21 novembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/827/PESC (2) che modifica l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 12 dicembre 2016.

(3)

L'Unione ha istituito il programma CRIMARIO volto ad accrescere la consapevolezza della situazione marittima nell'Oceano Indiano. Atalanta dovrebbe contribuire all'attuazione di CRIMARIO, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone.

(4)

Atalanta dovrebbe poter condividere con i partner pertinenti informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso di abituali operazioni antipirateria.

(5)

La risoluzione 2244 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato il mandato del gruppo di monitoraggio per la Somalia e l'Eritrea (SEMG), in particolare per quanto concerne l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia e l'importazione e l'esportazione di carbone di legno somalo, e ha accolto con favore gli sforzi compiuti dalle Forze marittime congiunte (Combined Maritime Forces — CMF) nel tentativo di impedire esportazione e importazione di carbone di legno da e verso la Somalia, esprimendo nel contempo preoccupazione per il fatto che il commercio di carbone finanzia Al-Shabaab.

(6)

L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

assiste, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità, EUCAP NESTOR, EUTM Somalia, il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, la delegazione UE in Somalia con il rispetto per i loro mandati e la zona delle operazioni di Atalanta e contribuisce all'attuazione dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE) nell'ambito del 10o FES e CRIMARIO;»;

2)

all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'AR è autorizzato a diffondere alle Forze combinate marittime (“CMF”) guidate dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»;

3)

all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Atalanta è autorizzata a condividere con l'SEMG e con le CMF informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle operazioni antipirateria.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

(2)  Decisione 2014/827/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2014, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 19).


13.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/714 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2016

relativa alla proroga della misura adottata dai Paesi Bassi per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 2682]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1) (di seguito denominato «il regolamento»), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento, il 7 ottobre 2015 i Paesi Bassi hanno adottato una decisione per autorizzare temporaneamente la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine per il controllo, a cura di operatori certificati, di larve e adulti delle zanzare esotiche invasive Aedes albopictus e Aedes japonicus (di seguito denominate «zanzare») per un periodo che va fino al 1o novembre 2015. Una volta finita la stagione delle zanzare non vi era ragione di mantenere tale autorizzazione durante la stagione invernale. I Paesi Bassi hanno informato senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento.

(2)

Il VectoBacWG contiene come principio attivo il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sierotipo H14, ceppo AM65-52 (di seguito denominato «Bacillus thuringiensis israelensis») mentre l'Aqua-K-Othrine contiene come principio attivo la deltametrina; per entrambi è previsto l'uso nel tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento. In base alle informazioni fornite dai Paesi Bassi la misura temporanea era necessaria per tutelare la salute pubblica poiché queste zanzare, la cui presenza è stata rilevata nei Paesi Bassi presso locali di società di vendita di pneumatici, cimiteri e orti, possono essere vettori di malattie tropicali quali dengue e chikungunya. L'eventuale proliferazione dovrebbe essere prevenuta al massimo e il più presto possibile.

(3)

Il 12 gennaio 2016 la Commissione ha ricevuto dai Paesi Bassi la richiesta di una decisione che autorizzi la proroga della misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma del regolamento. La richiesta presentata è stata motivata dalla preoccupazione che, in caso contrario, non vi sarebbero prodotti alternativi adeguati per il controllo delle zanzare vettori di malattie nei Paesi Bassi al 1o aprile 2016, data di inizio prevista della nuova stagione delle zanzare.

(4)

I principi attivi Bacillus thuringiensis israelensis e deltametrina (n. CE 258-256-6, n. CAS 52918-63-5) sono stati valutati nell'ambito del programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data del 14 maggio 2000, come stabilito nell'articolo 89 del regolamento.

(5)

In seguito all'approvazione dei due principi attivi le domande di prima autorizzazione dei biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine sono state presentate in conformità all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, rispettivamente in Grecia e in Francia e sono ancora in fase di valutazione. Le domande intese ad ottenere il riconoscimento reciproco in sequenza nei Paesi Bassi in conformità all'articolo 33 del regolamento dovrebbero essere presentate dopo che la Grecia e la Francia avranno concesso la loro autorizzazione.

(6)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie riconosce che le zanzare hanno fatto registrare una notevole espansione globale facilitata in particolare dalle attività umane e possono rappresentare un grave rischio per la salute.

(7)

In attesa che nei Paesi Bassi sia rilasciata l'autorizzazione per i biocidi VectoBacWG e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 33 del regolamento, è opportuno autorizzare i Paesi Bassi a prorogare la misura temporanea per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, i Paesi Bassi possono prorogare per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni la misura relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi VectoBacWG contenente Bacillus thuringiensis israelensis e Aqua-K-Othrine contenente deltametrina (n. CE 258-256-6, n. CAS 52918-63-5) per il tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) per il controllo delle zanzare vettori di malattie.

Articolo 2

Nell'adottare la misura di cui all'articolo 1 i Paesi Bassi provvedono affinché tali prodotti siano usati solo da operatori certificati e sotto il controllo dell'autorità competente.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.


13.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/715 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2016

che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2016) 2684]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è elencata al punto c) 11 dell'allegato II, sezione I, parte A, della direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nell'Unione. Dal 2011, in seguito all'approvazione di un nuovo codice per la nomenclatura dei funghi da parte del Congresso Internazionale di Botanica, tale organismo è stato denominato Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, di seguito «Phyllosticta citricarpa».

(2)

Dato l'elevato numero di intercettazioni ricorrenti su agrumi originari del Brasile e del Sudafrica, questi sono stati oggetto di misure specifiche per l'introduzione nell'Unione. Tali misure sono state istituite dalla decisione 2004/416/CE della Commissione (2) per gli agrumi originari del Brasile, e dalla decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione (3) per gli agrumi originari del Sud Africa.

(3)

Date le intercettazioni ricorrenti di Phyllosticta citricarpa su agrumi originari del Brasile, è opportuno stabilire condizioni di registrazione e di documentazione adeguate prima dell'esportazione di tali frutti. È opportuno che tali condizioni si applichino agli agrumi prodotti in un luogo in cui non è stato osservato nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa.

(4)

Nel 2015 gli Stati membri hanno notificato più volte un elevato numero di intercettazioni di Phyllosticta citricarpa a seguito delle importazioni di agrumi originari dell'Uruguay. È pertanto necessario adottare misure per tali frutti originari dell'Uruguay; esse dovrebbero essere simili a quelle adottate per tali frutti originari del Sud Africa. Dato che molte di queste intercettazioni si sono verificate sui frutti di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», tali frutti dovrebbero essere oggetto di analisi per l'individuazione di infezioni latenti in aggiunta alle misure da applicare a tutti gli agrumi.

(5)

Alla luce della valutazione del rischio fitosanitario dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (4), le importazioni di agrumi destinati esclusivamente alla trasformazione in succo presentano meno rischi di trasferimento di Phyllosticta citricarpa in una pianta ospite adatta in quanto all'interno dell'Unione sono oggetto di controlli ufficiali che prevedono prescrizioni specifiche in materia di circolazione, trasformazione, magazzinaggio, condizionamento, imballaggio ed etichettatura. Pertanto l'importazione può essere consentita applicando requisiti meno severi.

(6)

Ai fini dell'introduzione nell'Unione dovrebbe essere garantita la completa tracciabilità dei frutti specificati. L'area di produzione, gli impianti di imballaggio e gli operatori coinvolti nella manipolazione dei frutti specificati dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale. Per tutta la durata dello spostamento dall'area di produzione all'Unione, i frutti specificati dovrebbero essere accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organismo nazionale competente per la protezione delle piante.

(7)

Per motivi di chiarezza, le prescrizioni di cui alla decisione 2004/416/CE e alla decisione di esecuzione 2014/422/UE dovrebbero essere sostituite da una nuova serie di prescrizioni per gli agrumi originari del Brasile, del Sudafrica e dell'Uruguay in un unico atto. La decisione 2004/416/CE e la decisione di esecuzione 2014/422/UE dovrebbero pertanto essere abrogate.

(8)

Le misure stabilite dalla presente decisione devono essere applicate a decorrere dal 1o giugno 2016 in modo da dare alle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante, agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori interessati tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(9)

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari del Brasile, del Sudafrica e dell'Uruguay per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «Phyllosticta citricarpa»: l'organismo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, anche denominato Guignardia citricarpa Kiely a norma della direttiva 2000/29/EC;

b)   «frutti specificati»: frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay.

CAPO II

MISURE APPLICABILI A FRUTTI SPECIFICATI DIVERSI DAI FRUTTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE IN SUCCO

Articolo 3

Introduzione nell'Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo

1.   In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari del Brasile, del Sudafrica e dell'Uruguay, diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono essere introdotti nell'Unione conformemente agli articoli da 4 a 7 della presente decisione.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari del Brasile

I frutti specificati originari del Brasile possono essere introdotti nell'Unione unicamente se accompagnati dal certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che indichi ufficialmente alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che nessun sintomo della presenza di Phyllosticta citricarpa è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

Articolo 5

Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay

I frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che includa alla rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a trattamenti contro la Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

b)

una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

c)

una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo;

d)

nel caso di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», oltre alle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c): la dichiarazione che un campione per 30 tonnellate, o relativa parte, è stato sottoposto a test per la rilevazione di un'infezione latente ed è risultato indenne da Phyllosticta citricarpa.

Articolo 6

Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione

1.   I frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (5). Tali ispezioni vengono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa.

2.   Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove effettuate sui frutti che manifestano sintomi di infezione.

3.   Se la presenza di Phyllosticta citricarpa è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso nell'Unione.

Articolo 7

Prescrizioni di tracciabilità

Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati sono introdotti nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

l'area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipi al trattamento dei frutti specificati sono stati ufficialmente registrati a tal fine;

b)

per tutta la durata dei loro spostamenti, dal campo di produzione al punto di entrata nell'Unione, i frutti specificati sono stati accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante;

c)

nel caso dei frutti specificati originari del Sudafrica e dell'Uruguay, oltre ai punti a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.

CAPO III

MISURE APPLICABILI A FRUTTI SPECIFICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE IN SUCCO

Articolo 8

Introduzione e circolazione nell'Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo

1.   In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari del Brasile, del Sudafrica e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono solo essere introdotti e circolare nell'Unione conformemente agli articoli da 9 a 17 della presente decisione.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 9

Certificati fitosanitari

1.   I frutti specificati sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE. Il certificato fitosanitario comprende i seguenti elementi nella rubrica «Dichiarazione supplementare»:

a)

una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a idonei trattamenti contro Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno;

b)

una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione visiva ufficiale al momento dell'imballaggio, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nei frutti specificati raccolti nel campo di produzione durante tale ispezione;

c)

la frase «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione industriale in succo».

2.   Il certificato fitosanitario riporta i numeri di identificazione dei contenitori e i numeri unici delle etichette sugli imballaggi individuali di cui al successivo articolo 17.

Articolo 10

Prescrizioni di tracciabilità e circolazione dei frutti specificati all'interno del paese terzo di origine

Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati possono essere introdotti nell'Unione solo se provengono da un luogo di produzione ufficialmente registrato, e se vi è una registrazione ufficiale della circolazione di tali frutti dal luogo di produzione al punto di esportazione verso l'Unione. Il codice dell'unità di produzione registrata deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

Articolo 11

Punti di entrata dei frutti specificati

1.   I frutti specificati sono introdotti attraverso punti di ingresso designati dallo Stato membro in cui si trovano tali punti di ingresso.

2.   Gli Stati membri comunicano con sufficiente anticipo agli altri Stati membri, alla Commissione e ai paesi terzi interessati i punti di ingresso designati, unitamente al nome e all'indirizzo dell'organismo ufficiale di ogni punto di ingresso.

Articolo 12

Ispezioni ai punti di entrata dei frutti specificati

1.   I frutti specificati devono essere sottoposti a ispezione visiva da parte dell'organismo ufficiale responsabile del punto di ingresso.

2.   Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni, la presenza di tale organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove. Se la presenza dell'organismo nocivo è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso nell'Unione.

Articolo 13

Prescrizioni per gli importatori

1.   Gli importatori dei frutti specificati comunicano i dettagli di ogni contenitore prima dell'arrivo al punto di entrata all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro nel quale si trova il punto di entrata e, se del caso, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avviene il trattamento.

La comunicazione fornisce le seguenti informazioni:

a)

il volume degli agrumi specificati;

b)

il numero di identificazione del contenitore;

c)

la data prevista d'introduzione e il punto di entrata nel territorio dell'Unione,

d)

i nomi, gli indirizzi e la sede delle aziende di cui all'articolo 15.

2.   L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili di cui al paragrafo 1 qualsiasi modifica apportata alle informazioni elencate in tale paragrafo non appena ne viene a conoscenza e, in ogni caso, prima dell'arrivo della partita al punto di entrata.

Articolo 14

Circolazione dei frutti specificati all'interno dell'Unione

1.   I frutti specificati non possono essere trasportati verso uno Stato membro diverso dello Stato membro attraverso il quale sono stati introdotti nell'Unione a meno che gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati non acconsentano a tale movimento.

2.   Dopo l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 12, i frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui all'articolo 15 o in un deposito. Qualsiasi movimento dei frutti specificati è effettuato sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui è situato il punto di entrata e, se del caso, dello Stato membro in cui avviene la trasformazione.

3.   Gli Stati membri interessati cooperano per garantire che il presente articolo sia rispettato.

Articolo 15

Prescrizioni relative alla trasformazione dei frutti specificati

1.   I frutti specificati sono trasformati in succo presso locali situati in un'area dove non sono prodotti agrumi. I locali devono essere ufficialmente registrati e riconosciuti a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trovano.

2.   I rifiuti e i sottoprodotti dei frutti specificati sono utilizzati o distrutti nel territorio dello Stato membro in cui tali frutti sono stati lavorati, in un'area dove non sono prodotti agrumi.

3.   I rifiuti e i sottoprodotti sono distrutti mediante interramento profondo o utilizzati secondo un metodo approvato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui i frutti specificati sono stati trasformati e sotto il controllo di detto organismo ufficiale, in modo da impedire ogni potenziale rischio di diffusione di Phyllosticta citricarpa.

4.   Il trasformatore tiene un registro dei frutti specificati lavorati e lo mette a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui i frutti specificati sono stati lavorati. Tale registro riporta i numeri e i marchi distintivi dei contenitori, i volumi dei frutti specificati importati, i volumi dei rifiuti e sottoprodotti usati o distrutti e informazioni dettagliate in merito al loro uso o alla loro distruzione.

Articolo 16

Prescrizioni relative al magazzinaggio dei frutti specificati

1.   Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento.

2.   I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente.

3.   I frutti specificati sono conservati in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione di Phyllosticta citricarpa.

Articolo 17

Contenitori, imballaggi ed etichettatura

I frutti specificati sono introdotti e trasportati all'interno dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

sono inseriti in imballaggi individuali in un contenitore;

b)

su ciascun contenitore e imballaggio individuale di cui alla lettera a) è apposta un'etichetta recante le seguenti informazioni:

i)

un numero unico su ogni singolo imballaggio;

ii)

il peso netto dichiarato del frutto;

iii)

un marchio che dichiara: «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione industriale in succo».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Obblighi di segnalazione

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente le informazioni sui quantitativi importati di frutti specificati introdotti nell'Unione a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente.

2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri nel cui territorio i frutti specificati sono trasformati in succo presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente tutti i seguenti elementi:

a)

i quantitativi di frutti specificati trasformati nel loro territorio a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente;

b)

i volumi di rifiuti e sottoprodotti distrutti nonché informazioni dettagliate sulle modalità di uso o distruzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende anche l'esito dei controlli fitosanitari eseguiti sui frutti specificati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e della presente decisione.

Articolo 19

Notifiche

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai paesi terzi interessati i casi confermati di presenza di Phyllosticta citricarpa.

Articolo 20

Abrogazioni

La decisione 2004/416/CE e la decisione di esecuzione 2014/422/UE sono abrogate.

Articolo 21

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2016.

Articolo 22

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 marzo 2019.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari del Brasile (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 76).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 196 del 3.7.2014, pag. 21).

(4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2014. Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options [Parere scientifico sui rischi di Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) per il territorio dell'UE con individuazione e valutazione delle opzioni di riduzione del rischio]. EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557

(5)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).


13.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/716 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2016

recante abrogazione della decisione di esecuzione 2012/733/CE che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES

[notificata con il numero C(2016) 2772]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 38,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sostituisce il quadro normativo relativo a EURES istituito dal capo II del regolamento (UE) n. 492/2011.

(2)

La decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate in relazione al funzionamento della rete europea di servizi per l'impiego («rete EURES»), in particolare per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/589 stabilisce nuove regole sulla compensazione delle offerte e delle domande di lavoro e ricostituisce la rete EURES, integrando tutti gli aspetti trattati dalla decisione di esecuzione 2012/733/UE.

(4)

È pertanto opportuno, per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, che la decisione di esecuzione 2012/733/UE sia abrogata almeno alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/589,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/733/UE è abrogata con effetto dal 12 maggio 2016, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2016

Per la Commissione

Marianne THYSSEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21).