ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
12 maggio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

*

Accordo interistituzionale Legiferare meglio tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

12.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/1


ACCORDO INTERISTITUZIONALE LEGIFERARE MEGLIO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 13 aprile 2016

"Legiferare meglio"

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295,

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ("le tre istituzioni") si impegnano a cooperare in modo leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo. In tale contesto, ricordano la parità di entrambi i co-legislatori sancita dai trattati.

(2)

Le tre istituzioni riconoscono la loro responsabilità comune nel produrre una legislazione dell'Unione di qualità elevata e nel garantire che tale legislazione si concentri sui settori in cui apporta il massimo valore aggiunto ai cittadini europei, consegua gli obiettivi politici comuni dell'Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile, sia quanto più semplice e chiara, eviti l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per i cittadini, le amministrazioni e le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese ("PMI"), e sia concepita in modo tale da facilitarne il recepimento e l'applicazione pratica e da rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'economia dell'Unione.

(3)

Le tre istituzioni ricordano che l'Unione è tenuta a legiferare solo se e per quanto necessario, conformemente all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea relativo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(4)

Le tre istituzioni ribadiscono il ruolo e la responsabilità dei parlamenti nazionali, stabiliti nei trattati e nel protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e nel protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(5)

Le tre istituzioni convengono che, al momento di definire il programma legislativo, si dovrebbe tenere pienamente conto dell'analisi del potenziale "valore aggiunto europeo" di ogni azione dell'Unione proposta, come pure di una valutazione del "costo della non-Europa" in caso di assenza di azione a livello di Unione.

(6)

Le tre istituzioni ritengono che il ricorso alla consultazione pubblica e dei portatori di interesse, alla valutazione ex post della legislazione vigente e alle valutazioni d'impatto delle nuove iniziative contribuirà a realizzare l'obiettivo di legiferare meglio.

(7)

Al fine di agevolare i negoziati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e migliorare l'applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo stabilisce i principi cui la Commissione si atterrà nel raccogliere tutte le cognizioni necessarie prima dell'adozione di atti delegati.

(8)

Le tre istituzioni dichiarano che gli obiettivi di semplificazione della legislazione dell'Unione e di riduzione degli oneri regolamentari dovrebbero essere perseguiti senza compromettere il conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione previsti nei trattati o la salvaguardia dell'integrità del mercato interno.

(9)

Il presente accordo integra i seguenti accordi e dichiarazioni per legiferare meglio, a cui le tre istituzioni rimangono pienamente vincolate:

accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1);

accordo interistituzionale, del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (2);

accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3);

dichiarazione comune, del 13 giugno 2007, sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (4);

dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi (5).

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I.   IMPEGNI E OBIETTIVI COMUNI

1.

Le tre istituzioni convengono di perseguire l'obiettivo di legiferare meglio attraverso una serie di iniziative e di procedure definite nel presente accordo.

2.

Ricordando l'importanza che attribuiscono al metodo comunitario, le tre istituzioni concordano, nell'esercizio dei poteri loro conferiti e nel rispetto delle procedure previste dai trattati, di osservare i principi generali del diritto dell'Unione quali la legittimità democratica, la sussidiarietà, la proporzionalità e la certezza del diritto. Esse convengono inoltre di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione della normativa dell'Unione nonché di promuovere la massima trasparenza nel processo legislativo.

3.

Le tre istituzioni convengono che la legislazione dell'Unione dovrebbe essere comprensibile e chiara, consentire ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese di comprendere facilmente i loro diritti e obblighi, prevedere adeguate prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi ed essere pratica da attuare.

II.   PROGRAMMAZIONE

4.

Le tre istituzioni convengono di rafforzare il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in linea con l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, che affida alla Commissione il compito di avviare tale processo.

Programmazione pluriennale

5.

Alla nomina di una nuova Commissione, al fine di agevolare la pianificazione a lungo termine, le tre istituzioni procedono a uno scambio di opinioni su obiettivi e priorità principali delle tre istituzioni per il nuovo mandato, nonché, ove possibile, sul calendario indicativo.

Su iniziativa della Commissione e ove opportuno, le tre istituzioni elaborano conclusioni comuni firmate dai presidenti delle tre istituzioni.

Su iniziativa della Commissione le tre istituzioni effettuano un riesame di medio periodo delle conclusioni comuni, adeguandole se necessario.

Programmazione annuale - Programma di lavoro della Commissione e programmazione interistituzionale

6.

La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e il Consiglio rispettivamente, prima e dopo l'adozione del suo programma di lavoro annuale ("programma di lavoro annuale della Commissione"). Tale dialogo riguarda i seguenti aspetti:

a)

tempestivi scambi di opinioni bilaterali sulle iniziative per l'anno successivo hanno luogo prima che il presidente della Commissione e il suo primo vicepresidente trasmettano un contributo scritto in cui sono delineati, con la dovuta precisione, i punti di maggiore rilevanza politica per l'anno seguente e sono contenute indicazioni circa le proposte che la Commissione intende ritirare ("lettera di intenti");

b)

in seguito al dibattito sullo stato dell'Unione, e prima dell'adozione del programma di lavoro della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno uno scambio di opinioni con la Commissione in base alla lettera di intenti;

c)

uno scambio di opinioni ha luogo tra le tre istituzioni sul programma di lavoro della Commissione adottato, a norma del punto 7.

La Commissione tiene in debito conto le opinioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio in ciascuna fase del dialogo, comprese le loro richieste di iniziativa.

7.

Successivamente all'adozione del programma di lavoro della Commissione, e fondandosi su di esso, le tre istituzioni si scambiano opinioni su iniziative per l'anno successivo e concordano una dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale ("dichiarazione comune"), firmata dai presidenti delle tre istituzioni. La dichiarazione comune fissa gli obiettivi e le priorità di massima per l'anno successivo e individua i punti di maggiore rilevanza politica che, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ai co-legislatori, dovrebbero essere trattati in via prioritaria nell'iter legislativo.

Nel corso dell'anno le tre istituzioni seguono costantemente l'attuazione della dichiarazione comune. A tal fine le tre istituzioni partecipano a dibattiti sull'attuazione della dichiarazione comune in sede di Parlamento europeo e/o di Consiglio nella primavera dell'anno in questione.

8.

Il programma di lavoro della Commissione include le principali proposte legislative e non legislative per l'anno seguente, tra cui abrogazioni, rifusioni, semplificazioni e ritiri. Per ciascuna voce il programma di lavoro della Commissione indica, se disponibili: la base giuridica prevista, il tipo di atto giuridico, il calendario indicativo per l'adozione da parte della Commissione e qualunque altra informazione procedurale pertinente, tra cui informazioni concernenti la valutazione d'impatto e i lavori di valutazione.

9.

Nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di equilibrio istituzionale la Commissione, quando intende ritirare una proposta legislativa, indipendentemente dal fatto che il ritiro debba essere seguito o meno da una proposta riveduta, ne fornisce i motivi e, se del caso, un'indicazione dei passi successivi previsti oltre a un calendario preciso e, su queste basi, conduce le opportune consultazioni interistituzionali. La Commissione tiene in debito conto le posizioni dei co-legislatori e provvede a darvi risposta.

10.

La Commissione presta rapida e attenta considerazione alle richieste di proposte di atti dell'Unione formulate dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a norma, rispettivamente, dell'articolo 225 o dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione risponde a tali richieste entro tre mesi, specificando il seguito che intende dare attraverso l'adozione di una comunicazione specifica. Se decide di non presentare una proposta in risposta a tale richiesta, informa l'istituzione interessata delle motivazioni precise e presenta, ove opportuno, un'analisi delle possibili alternative nonché risponde a qualunque altro aspetto sollevato dai co-legislatori in relazione alle analisi relative al valore aggiunto europeo e al costo della "non Europa".

Su richiesta, la Commissione presenta la sua risposta in sede di Parlamento europeo o di Consiglio.

11.

La Commissione fornisce aggiornamenti periodici sulla sua pianificazione nel corso dell'anno e fornisce spiegazioni circa gli eventuali ritardi nella presentazione delle proposte elencate nel programma di lavoro. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma di lavoro per l'anno in questione.

III.   STRUMENTI PER LEGIFERARE MEGLIO

Valutazione d'impatto

12.

Le tre istituzioni concordano nel riconoscere l'apporto positivo delle valutazioni d'impatto per il miglioramento della qualità della legislazione dell'Unione.

Le valutazioni d'impatto sono uno strumento inteso a fornire alle tre istituzioni un ausilio per prendere decisioni ben fondate e non sostituiscono le decisioni politiche nell'ambito del processo decisionale democratico. Le valutazioni d'impatto non devono condurre a indebiti ritardi nell'iter legislativo né compromettere la capacità dei co-legislatori di proporre modifiche.

Le valutazioni d'impatto dovrebbero riguardare l'esistenza, la portata e le conseguenze di un problema e determinare se sia necessaria o meno l'azione dell'Unione. Dovrebbero individuare soluzioni alternative nonché, laddove possibile, costi e benefici potenziali a breve e a lungo termine, valutando gli impatti sotto il profilo economico, ambientale e sociale in modo integrato e equilibrato e fondandosi su analisi qualitative e quantitative. È opportuno che siano rispettati rigorosamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché i diritti fondamentali. Le valutazioni d'impatto dovrebbero anche considerare, ove possibile, il costo della non-Europa e l'impatto sulla competitività nonché gli oneri amministrativi delle varie opzioni, con particolare attenzione alle PMI ("pensare anzitutto in piccolo"), agli aspetti digitali e all'impatto territoriale. Le valutazioni d'impatto dovrebbero basarsi su informazioni accurate, oggettive e complete ed essere proporzionate quanto alla loro portata e alle tematiche su cui si concentrano.

13.

La Commissione effettua valutazioni d'impatto delle proprie iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati e delle misure d'esecuzione suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo. Le iniziative incluse nel programma di lavoro della Commissione o nella dichiarazione comune, sono di norma corredate di una valutazione d'impatto.

Nel processo interno relativo alla valutazione d'impatto la Commissione procede a consultazioni quanto più ampie possibili. Il comitato per il controllo normativo della Commissione svolge un controllo obiettivo sulla qualità delle valutazioni d'impatto della Commissione stessa. I risultati finali delle valutazioni d'impatto sono messi a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali e sono pubblicati insieme al parere o ai pareri del comitato per il controllo normativo contestualmente all'adozione dell'iniziativa della Commissione.

14.

All'atto dell'esame delle proposte legislative della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione. A tal fine, le valutazioni d'impatto sono presentate in modo tale da facilitare l'esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio delle scelte effettuate dalla Commissione.

15.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, se lo ritengono opportuno e necessario per l'iter legislativo, effettuano valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche sostanziali che hanno apportato alla proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio di norma prendono come punto di partenza la valutazione d'impatto della Commissione per i loro ulteriori lavori. La definizione di una modifica "sostanziale" dovrebbe spettare alla rispettiva istituzione.

16.

La Commissione può, di sua iniziativa o su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, integrare la propria valutazione d'impatto o dare avvio ad altri lavori d'analisi che ritenga necessari. In questo caso la Commissione tiene conto di tutte le informazioni disponibili, della fase raggiunta nel processo legislativo e della necessità di evitare ritardi indebiti in tale processo. I co-legislatori tengono pienamente conto degli eventuali elementi aggiuntivi forniti dalla Commissione in tale contesto.

17.

Spetta a ciascuna delle tre istituzioni stabilire come organizzare i propri lavori di valutazione d'impatto, ivi compresi le risorse organizzative interne e il controllo della qualità. Esse cooperano, su base regolare, scambiandosi informazioni sulle migliori prassi e metodologie relative alle valutazioni d'impatto, consentendo così a ciascuna istituzione di migliorare ulteriormente le proprie metodologie e procedure nonché la coerenza dell'attività di valutazione d'impatto nel suo insieme.

18.

La valutazione d'impatto iniziale della Commissione e gli eventuali lavori supplementari in materia condotti dalle istituzioni nel corso dell'iter legislativo sono resi pubblici entro la fine dell'iter legislativo e, considerati complessivamente, possono essere utilizzati come base di valutazione.

Consultazione del pubblico e dei portatori di interesse e feedback

19.

La consultazione del pubblico e dei portatori di interesse è parte integrante di un processo decisionale ben informato e del miglioramento della qualità di tale processo. Fatti salvi gli accordi specifici applicabili alle proposte della Commissione ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione, prima di adottare una proposta, conduce consultazioni pubbliche in maniera aperta e trasparente, facendo in modo che le modalità e le scadenze di dette consultazioni permettano una partecipazione quanto più ampia possibile. In particolare la Commissione incoraggia la partecipazione diretta alle consultazioni delle PMI e di altri utenti finali, anche tramite internet. I risultati delle consultazioni del pubblico e dei portatori di interesse sono comunicati senza indugio ai co-legislatori e resi pubblici.

Valutazione ex post della legislazione vigente

20.

Le tre istituzioni confermano l'importanza di organizzare i lavori di valutazione dell'efficacia della legislazione dell'Unione, comprese le relative consultazioni del pubblico e dei portatori di interesse, nel modo più coerente possibile.

21.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua pianificazione pluriennale delle valutazioni della legislazione vigente e, nella misura del possibile, include in tale pianificazione le loro richieste di valutazione approfondita relativamente ad aree di intervento o atti giuridici specifici.

La pianificazione della Commissione in materia di valutazione rispetta il calendario delle relazioni e dei riesami fissato nella legislazione dell'Unione.

22.

Nel contesto del ciclo legislativo, le valutazioni in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Per sostenere tali processi, le tre istituzioni convengono di prevedere nella legislazione, ove opportuno, prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.

23.

Le tre istituzioni convengono di prendere sistematicamente in considerazione l'uso di clausole di riesame nella legislazione e di tener conto dei tempi necessari per l'attuazione e la raccolta di elementi di prova sui risultati e gli impatti.

Le tre istituzioni valutano se limitare l'applicazione di una specifica legislazione a un periodo di tempo determinato ("clausola di temporaneità").

24.

Le tre istituzioni si informano reciprocamente a tempo debito prima di adottare o riesaminare i rispettivi orientamenti sugli strumenti da usare per "legiferare meglio" (consultazioni del pubblico e dei portatori di interesse, valutazioni d'impatto e valutazioni ex post).

IV.   STRUMENTI LEGISLATIVI

25.

La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio, per ogni proposta, una spiegazione e una motivazione della scelta di base giuridica e di tipo di atto legislativo nella relazione che accompagna la proposta stessa. La Commissione dovrebbe tenere in debito conto la differenza di natura ed effetti tra regolamenti e direttive.

Nelle relazioni la Commissione giustifica inoltre le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e ne illustra la compatibilità con i diritti fondamentali. Essa rende conto altresì della portata e dei risultati delle consultazioni con il pubblico e i portatori di interesse, delle valutazioni d'impatto e delle valutazioni ex post della legislazione vigente da essa effettuate.

Se è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa, le tre istituzioni procedono ad uno scambio di opinioni sulla questione.

Le tre istituzioni convengono che la scelta della base giuridica è una determinazione giuridica che deve essere compiuta in funzione di elementi obiettivi, suscettibili di controllo giurisdizionale.

La Commissione continua a svolgere pienamente il suo ruolo istituzionale consistente nel garantire il rispetto dei trattati e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

V.   ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

26.

Le tre istituzioni sottolineano il ruolo importante degli atti delegati e degli atti di esecuzione nel diritto dell'Unione. Usati in modo efficace e trasparente e in casi giustificati, essi sono uno strumento essenziale per legiferare meglio e contribuiscono a garantire una legislazione semplice e aggiornata e un'attuazione efficace e rapida della stessa. Spetta al legislatore decidere se e in che misura fare ricorso ad atti delegati o ad atti di esecuzione, nei limiti dei trattati.

27

Le tre istituzioni riconoscono la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona e, in particolare, la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione proporrà detto allineamento entro la fine del 2016.

28.

Le tre istituzioni hanno approvato la convenzione d'intesa sugli atti delegati e le relative formule standard ("convenzione d'intesa"). In conformità con la convenzione d'intesa e al fine di aumentare la trasparenza e la consultazione, la Commissione si impegna a raccogliere, prima dell'adozione di un atto delegato, tutte le cognizioni necessarie, anche attraverso la consultazione di esperti degli Stati membri e mediante consultazioni pubbliche.

Inoltre, qualora siano necessarie cognizioni più ampie in una fase precoce dell'elaborazione di un progetto di atto di esecuzione, la Commissione si rivolge a gruppi di esperti, consulta specifici portatori di interesse ed effettua consultazioni pubbliche, a seconda dei casi.

Al fine di garantire parità di accesso a tutte le informazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri. Gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli Stati membri e che riguardano la preparazione di atti delegati.

La Commissione può essere invitata a riunioni in sede di Parlamento europeo o di Consiglio ai fini di un ulteriore scambio di opinioni sulla preparazione degli atti delegati.

Le tre istituzioni avviano i negoziati senza indebiti ritardi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al fine di integrare la Convenzione d'intesa sugli atti delegati prevedendo criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

29.

Le tre istituzioni si impegnano a istituire, al più tardi entro la fine del 2017 e in stretta cooperazione, un registro funzionale comune degli atti delegati contenente informazioni ben strutturate e di facile uso, allo scopo di rafforzare la trasparenza, favorire la pianificazione e permettere la tracciabilità di tutte le varie fasi del ciclo di vita degli atti delegati.

30.

Per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione, le tre istituzioni convengono di astenersi dall'introdurre, nella legislazione dell'Unione, prescrizioni procedurali che alterino i meccanismi di controllo stabiliti secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). I comitati che svolgono i compiti loro attribuiti dalla procedura istituita da detto regolamento non dovrebbero, in tale capacità, essere chiamati a esercitare altre funzioni.

31.

I poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo e sempreché l'atto legislativo in questione non preveda altrimenti. Le consultazioni nella preparazione degli atti delegati servono anche per indicare quali poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati. In tali casi, le eventuali obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio indicano chiaramente a quale specifico potere conferito si riferiscono.

VI.   TRASPARENZA E COORDINAMENTO DELL'ITER LEGISLATIVO

32.

Le tre istituzioni riconoscono che la procedura legislativa ordinaria si è sviluppata sulla base di contatti regolari in tutte le fasi della procedura e rimangono impegnate a migliorare ulteriormente le attività svolte nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, conformemente ai principi di leale cooperazione, trasparenza, responsabilità ed efficienza.

Le tre istituzioni convengono in particolare che il Parlamento europeo e il Consiglio, in quanto co-legislatori, esercitino i loro poteri in condizioni di parità. La Commissione svolge il ruolo di facilitatore trattando in ugual modo i due rami dell'autorità legislativa, nel pieno rispetto dei ruoli che i trattati hanno attribuito alle tre istituzioni.

33.

Le tre istituzioni si tengono reciprocamente informate durante tutto l'iter legislativo relativamente ai loro lavori, ai negoziati in corso fra loro e ai contributi eventualmente ricevuti dai portatori di interesse, attraverso procedure appropriate quali il dialogo tra loro.

34.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in qualità di co-legislatori, convengono sull'importanza di mantenersi in stretto contatto già prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, in modo da acquisire una migliore comprensione reciproca delle rispettive posizioni. A tal fine nel contesto dell'iter legislativo, agevolano lo scambio reciproco di opinioni e informazioni, anche invitando periodicamente i rappresentanti delle altre istituzioni a scambi informali di opinioni.

35.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, a fini di maggiore efficacia, assicurano una migliore sincronizzazione del trattamento delle proposte legislative. In particolare il Parlamento europeo e il Consiglio raffrontano i calendari indicativi delle diverse fasi fino all'adozione finale di ogni proposta legislativa.

36.

Se del caso, le tre istituzioni possono convenire di coordinare gli sforzi per accelerare l'iter legislativo, garantendo nel contempo che si rispettino le prerogative dei co-legislatori e che si preservi la qualità della legislazione.

37.

Le tre istituzioni convengono che le informazioni fornite ai parlamenti nazionali devono consentire a quest'ultimi di esercitare pienamente le prerogative loro attribuite dai trattati.

38.

Le tre istituzioni garantiscono la trasparenza delle procedure legislative sulla base della legislazione e della giurisprudenza pertinenti, inclusa una gestione adeguata dei negoziati trilaterali.

Le tre istituzioni migliorano inoltre la comunicazione al pubblico durante l'intero ciclo legislativo e in particolare, una volta raggiunto un accordo, annunciano congiuntamente l'esito positivo dell'iter legislativo nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, segnatamente mediante conferenze stampa congiunte o qualunque altro mezzo ritenuto adeguato.

39.

Allo scopo di favorire la tracciabilità delle varie fasi dell'iter legislativo, le tre istituzioni si impegnano a individuare, entro il 31 dicembre 2016, modalità per sviluppare ulteriormente piattaforme e strumenti a tal fine, nell'ottica di costituire una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi.

40.

Le tre istituzioni riconoscono l'importanza di garantire che ognuna eserciti i propri diritti e adempia ai propri obblighi sanciti nei trattati e interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali.

Le tre istituzioni si impegnano a riunirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo al fine di negoziare migliori disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni nel quadro dei trattati, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

VII.   ATTUAZIONE E APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

41.

Le tre istituzioni concordano sull'importanza di cooperare in modo più strutturato per valutare l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione in vista del suo miglioramento mediante la futura legislazione.

42.

Le tre istituzioni sottolineano la necessità di un'applicazione tempestiva e corretta della legislazione dell'Unione negli Stati membri. Il termine di recepimento delle direttive è quanto più breve possibile e non supera, di regola, i due anni.

43.

Le tre istituzioni invitano gli Stati membri a comunicare chiaramente ai loro cittadini le misure che essi adottano per recepire o attuare la legislazione dell'Unione o per garantire l'esecuzione del bilancio dell'Unione. Quando, in fase di recepimento delle direttive nel diritto nazionale, gli Stati membri scelgono di aggiungere elementi che non sono collegati in alcun modo alla legislazione dell'Unione in questione, tali aggiunte dovrebbero essere rese identificabili tramite l'atto o gli atti di recepimento, oppure tramite i documenti connessi.

44.

Le tre istituzioni invitano gli Stati membri a cooperare con la Commissione nella raccolta delle informazioni e dei dati necessari per monitorare e valutare l'attuazione del diritto dell'Unione. Riguardo ai documenti esplicativi che accompagnano la notifica delle misure di recepimento, le tre istituzioni ricordano e sottolineano l'importanza della dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7) e della dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi.

45.

La Commissione continua a riferire ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della legislazione dell'Unione. La relazione della Commissione include, ove opportuno, un riferimento alle informazioni di cui al punto 43. La Commissione può fornire ulteriori informazioni sullo stato di attuazione di determinati atti giuridici.

VIII.   SEMPLIFICAZIONE

46.

Le tre istituzioni confermano il loro impegno a usare la tecnica legislativa della rifusione, per la modifica della legislazione vigente, con maggiore frequenza e nel pieno rispetto dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi. Laddove la rifusione non sia opportuna, la Commissione presenta una proposta, conformemente all'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, il prima possibile dopo l'adozione di un atto modificativo. Se la Commissione non presenta una tale proposta, ne comunica le motivazioni.

47.

Le tre istituzioni si impegnano a promuovere gli strumenti normativi più efficienti, come l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco, per evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, nonché raggiungere gli obiettivi dei trattati.

48.

Le tre istituzioni convengono di cooperare al fine di aggiornare e semplificare la legislazione e di evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per i cittadini, le amministrazioni e le imprese, incluse le PMI, garantendo nel contempo che gli obiettivi della legislazione siano raggiunti. In tale contesto, le tre istituzioni convengono di procedere a un apposito scambio di opinioni prima della finalizzazione del programma di lavoro della Commissione.

Quale contributo al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione si impegna a presentare ogni anno una panoramica - che includa un'indagine annuale sugli oneri - dei risultati degli sforzi dell'Unione volti a semplificare la legislazione, evitare l'eccesso di regolamentazione e ridurre gli oneri amministrativi.

Sulla base della valutazione d'impatto delle istituzioni, delle attività di valutazione e dei contributi degli Stati membri e dei portatori di interesse, e tenendo conto dei costi e dei benefici della regolamentazione dell'Unione, la Commissione, ove possibile, quantifica il potenziale di riduzione degli oneri regolamentari o di risparmio inerente alle singole proposte o ai singoli atti giuridici.

La Commissione valuta altresì la fattibilità della fissazione, nel REFIT, di obiettivi di riduzione degli oneri in settori specifici.

IX.   ATTUAZIONE E VERIFICA DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE

49.

Le tre istituzioni adottano le misure necessarie per mettere a disposizione mezzi e risorse adeguati ai fini dell'applicazione appropriata del presente accordo.

50.

Le tre istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e periodico dell'attuazione del presente accordo, a livello politico attraverso discussioni annuali, nonché a livello tecnico in seno al Gruppo di coordinamento interistituzionale.

X.   DISPOSIZIONI FINALI

51.

Il presente accordo interistituzionale sostituisce l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 dicembre 2003 (8) e l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del novembre 2005 (9).

L'allegato del presente accordo sostituisce l'intesa comune sugli atti delegati del 2011.

52.

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

Съставено в Страсбург, 13 април 2016 г.

Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016.

Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016.

Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016.

Strasbourg, 13. aprill 2016

Έγινε στο Στρασβούργο, 13 Απριλίου 2016.

Done at Strasbourg, 13 April 2016.

Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016.

Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016.

Strasbūrā, 2016. gada 13. aprīlī.

Priimta Strasbūre 2016 m. balandžio 13 d.

Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én.

Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016.

Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r.

Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016.

Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016.

V Štrasburgu 13. apríla 2016.

V Strasbourgu, 13. aprila 2016.

Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016.

Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016.

За Европейския парламент

Por el Parlamento Europeo

Za Evropský parlament

For Europa-Parlamentet

Im Namen des Europäischen Parlaments

Euroopa Parlamendi nimel

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

For the European Parliament

Pour le Parlement européen

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

Za Europski parlament

Per il Parlamento europeo

Eiroparlamenta vārdā

Europos Parlamento vardu

Az Európai Parlament részéről

Għall-Parlament Ewropew

Voor het Europees Parlement

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Pelo Parlamento Europeu

Pentru Parlamentul European

Za Európsky parlament

Za Evropski parlament

Euroopan parlamentin puolesta

På Europaparlamentets vägnar

За Съвета

Por el Consejo

Za Radu

På Rådets vegne

Im Namen des Rates

Nõukogu nimel

Για το Συμβούλιο

For the Council

Pour le Conseil

Thar ceann Comhairle

Za Vijeće

Per il Consiglio

Padomes vārdā

Tarybos vardu

A Tanács részéről

Għall-Kunsill

Voor de Raad

W imieniu Rady

Pelo Conselho

Pentru Consiliu

Za Radu

Za Svet

Neuvoston puolesta

På rådets vägnar

За Комисията

Por la Comisión

Za Komisi

På Kommissionens vegne

Im Namen der Kommission

Komisjoni nimel

Για την Επιτροπή

For the Commission

Pour la Commission

Thar ceann an Choimisiúin

Za Komisiju

Per la Commissione

Komisijas vārdā

Komisijos vardu

A Bizottság részéről

Għall-Kummissjoni

Voor de Commissie

W imieniu Komisji

Pela Comissão

Pentru Comisie

Za Komisiu

Za Komisijo

Komission puolesta

På kommissionens vägnar

Председател/El Presidente/Předseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/O Πρóεδρος/The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/Il Presidente/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/Przewodniczący/O Presidente/Președintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

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Martin SCHULZ

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Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT

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Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

(2)  GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(4)  GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

(5)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf


ALLEGATO

Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati

I.   Ambito d'applicazione e principi generali

1.

La presente convenzione d'intesa elabora e sostituisce l'intesa comune del 2011 sugli atti delegati e snellisce la prassi stabilita nel frattempo dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Essa stabilisce le disposizioni pratiche e le precisazioni e preferenze concordate applicabili alle deleghe di potere legislativo ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo prevede che ciascun atto legislativo che conferisce una delega ("atto di base") delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega stessa.

2.

Nell'esercizio dei rispettivi poteri e in conformità alle procedure stabilite dal TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ("le tre istituzioni") cooperano durante l'intera procedura ai fini di un esercizio corretto del potere delegato e di un controllo efficace di tale potere da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, mantengono gli opportuni contatti a livello amministrativo.

3.

Nel proporre deleghe di potere a norma dell'articolo 290 TFUE, o nel delegare un tale potere, le istituzioni interessate, a seconda della procedura di adozione dell'atto di base, si impegnano a tener conto per quanto possibile delle formule standard stabilite nella presente appendice.

II.   Consultazioni nell'ambito della preparazione e della stesura degli atti delegati

4.

Nell'elaborazione dei progetti di atti delegati la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro. Gli esperti degli Stati membri sono consultati tempestivamente su ciascun progetto di atto delegato elaborato dai servizi della Commissione (*). I progetti di atti delegati sono comunicati agli esperti degli Stati membri. Le consultazioni hanno luogo in seno a gruppi di esperti già costituiti o a riunioni ad hoc con esperti degli Stati membri invitati dalla Commissione attraverso le Rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri. Spetta agli Stati membri decidere quali esperti inviare. Agli esperti sono trasmessi il progetto di atto delegato, l'ordine del giorno provvisorio e tutti gli altri documenti pertinenti in tempo utile per prepararsi.

5.

Al termine di ogni riunione con gli esperti degli Stati membri o durante le attività che danno seguito a tali riunioni, i servizi della Commissione indicano le conclusioni tratte dalle discussioni, incluso il modo in cui intendono tener conto dei pareri degli esperti e in cui intendono procedere. Tali conclusioni sono iscritte nel verbale della riunione.

6.

Nel contesto della preparazione e dell'elaborazione degli atti delegati possono avere luogo anche consultazioni con i portatori di interesse.

7.

Se il contenuto sostanziale di un progetto di atto delegato subisce qualsivoglia modifica, la Commissione offre agli esperti degli Stati membri l'opportunità di formulare osservazioni sulla versione modificata del progetto di atto delegato, ove appropriato per iscritto.

8.

La relazione che accompagna l'atto delegato contiene una sintesi del processo di consultazione.

9.

La Commissione divulga periodicamente elenchi indicativi degli atti delegati previsti.

10.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provvede alla tempestiva e contestuale trasmissione di tutti i documenti, compresi i progetti di atti, al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento della trasmissione agli esperti degli Stati membri.

11.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati esperti degli Stati membri. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono la pianificazione dei mesi successivi e gli inviti a tutte le riunioni di esperti.

12.

Le tre istituzioni si scambiano le proprie rispettive caselle di posta elettronica funzionali da utilizzare per la trasmissione e la ricezione di tutti i documenti relativi agli atti delegati. È utilizzato a tal fine il registro di cui al punto 29 del presente accordo, una volta istituito.

III.   Disposizioni in materia di trasmissione di documenti e calcolo dei periodi di tempo

13.

Mediante un meccanismo appropriato la Commissione trasmette ufficialmente gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio. Ai documenti classificati si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.

14.

Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano in grado di esercitare i diritti previsti dall'articolo 290 TFUE entro le scadenze stabilite in ciascun atto di base, la Commissione non trasmette alcun atto delegato nei seguenti periodi:

dal 22 dicembre al 6 gennaio;

dal 15 luglio al 20 agosto.

Tali restrizioni temporali si applicano solo quando il termine per l'opposizione è basato sul punto 18.

Tali restrizioni temporali non si applicano con riferimento agli atti delegati adottati con procedura d'urgenza, di cui alla parte VI della presente convenzione d'intesa. Nel caso di un atto delegato adottato con procedura d'urgenza durante uno dei periodi specificati nel primo comma, il termine per l'opposizione indicato nell'atto di base decorre solo quando termina il periodo in questione.

Entro il mese di ottobre dell'anno precedente le elezioni del Parlamento europeo, le tre istituzioni approvano le modalità di notifica degli atti delegati durante la pausa elettorale.

15.

Il termine per sollevare obiezioni decorre dal momento in cui sono pervenute al Parlamento europeo e al Consiglio le versioni dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

IV.   Durata della delega

16.

L'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato.

17.

Qualora sia previsto un periodo determinato, l'atto di base dovrebbe prevedere in linea di principio che la delega di potere sia tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il presente punto lascia impregiudicato il diritto di revoca del Parlamento europeo e del Consiglio.

V.   Termini per l'opposizione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio

18.

Fatta salva la procedura d'urgenza, il termine per l'opposizione definito caso per caso in ciascun atto di base deve in linea di massima essere pari ad almeno due mesi e prorogabile per ciascuna istituzione (Parlamento europeo o Consiglio) di altri due mesi su iniziativa dell'istituzione stessa.

19.

Tuttavia, l'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

VI.   Procedura d'urgenza

20.

La procedura d'urgenza dovrebbe essere riservata a casi eccezionali, quali le questioni di sicurezza, la protezione della salute e della sicurezza, o le relazioni esterne, comprese le crisi umanitarie. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero giustificare la scelta della procedura d'urgenza nell'atto di base. L'atto di base specifica i casi in cui si deve ricorrere alla procedura d'urgenza.

21.

La Commissione si impegna a informare puntualmente il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità che un atto delegato sia adottato con procedura d'urgenza. Non appena prevede una tale possibilità, la Commissione ne avverte informalmente i segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio tramite le caselle di posta elettronica funzionali di cui al punto 12.

22.

Gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza entrano in vigore immediatamente e restano applicabili fintanto che non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine indicato nell'atto di base. In caso di opposizione, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

23.

Nel notificare un atto delegato con procedura d'urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione comunica i motivi del ricorso a tale procedura.

VII.   Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

24.

Gli atti delegati sono pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea solo allo scadere del termine per l'opposizione, salvo il caso previsto al punto 19. Gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza sono pubblicati immediatamente.

25.

Fatto salvo l'articolo 279 TFUE, le decisioni del Parlamento europeo o del Consiglio di revocare una delega, di sollevare obiezioni a un atto delegato adottato con procedura d'urgenza o di opporsi al tacito rinnovo di una delega di potere sono parimenti pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione di revoca entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

26.

La Commissione pubblica altresì nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni che abrogano gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza.

VIII.   Scambio reciproco di informazioni, in particolare in caso di revoca

27.

Quando esercitano i propri diritti applicando le condizioni stabilite nell'atto di base, il Parlamento europeo e il Consiglio si informano reciprocamente e informano la Commissione.

28.

Quando avvia una procedura che potrebbe portare alla revoca di una delega di potere, il Parlamento europeo o il Consiglio informa le altre due istituzioni al più tardi un mese prima di prendere la decisione di revoca.


(*)  Le specificità della procedura di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui ai regolamenti sulle AEV [regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12), regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48) e regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84)] saranno prese in considerazione, fatte salve le disposizioni in materia di consultazione di cui al presente accordo.

Appendice

Formule standard

Considerando:

Al fine di [obiettivo], è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a [contenuto e portata]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Articolo(i) relativo(i) alla delega di potere

[Al]la Commissione [è conferito il potere di adottare] [adotta] atti delegati conformemente all'articolo A riguardo a … [contenuto e portata].

Comma supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza:

Qualora, in caso di … [contenuto e portata], motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo [B]si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo [A]

Esercizio della delega

1.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

[durata]

Ipotesi 1:

2.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo [agli articoli] … è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori].

Ipotesi 2:

2.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo [agli articoli] … è conferita alla Commissione per un periodo di X anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di … anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Ipotesi 3:

2.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo [agli articoli] … è conferita alla Commissione per un periodo di … anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori].

3.

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] … può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.

Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [degli articoli] … entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza:

Articolo [B]

Procedura d'urgenza

1.

Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo [A], paragrafo 6. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.