ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 118

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
4 maggio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/686 della Commissione, del 3 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione [notificata con il numero C(2016) 2268]  ( 1 )

4

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2016/688 della Commissione, del 2 maggio 2016, sul controllo e la gestione della presenza di diossine e PCB nel pesce e nei prodotti ittici provenienti dalla regione baltica ( 1 )

16

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2016 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, dell'11 aprile 2016, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2016/689]

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/686 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

203,5

MA

94,1

SN

225,9

TR

84,9

ZZ

152,1

0707 00 05

MA

83,2

TR

137,2

ZZ

110,2

0709 93 10

MA

95,4

TR

133,6

ZZ

114,5

0805 10 20

EG

51,1

IL

84,3

MA

61,6

TR

37,1

ZZ

58,5

0805 50 10

BR

116,1

MA

135,4

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

131,3

0808 10 80

AR

111,2

BR

96,0

CL

114,8

CN

73,3

NZ

135,2

US

225,3

ZA

97,6

ZZ

121,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/687 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2016

relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione

[notificata con il numero C(2016) 2268]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (di seguito il «programma pluriennale») adottato con decisione 243/2012/UE (2), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito l'obiettivo strategico di individuare entro il 2015 almeno 1 200 MHz di spettro radio idoneo per soddisfare la domanda crescente di traffico dati senza fili nell'Unione (3). Inoltre, il programma pluriennale ha autorizzato la Commissione e gli Stati membri a garantire, in cooperazione, la disponibilità di spettro radio per la realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) (4), per lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e la libera circolazione delle apparecchiature correlate, nonché per lo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili per la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR) (5), e per l'«Internet degli oggetti» (IoT) (6). Il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG) ha adottato una relazione sulle esigenze strategiche settoriali in materia di spettro radio, che affronta, tra l'altro, le esigenze di spettro per PPDR, PMSE e IoT (7).

(2)

Lo spettro nella banda di frequenza 694-790 MHz (di seguito la «banda dei 700 MHz») è una risorsa preziosa per una diffusione economicamente efficiente di reti senza fili terrestri ad elevata capacità che offrano una copertura universale in ambiente interno ed esterno. Il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni contiene assegnazioni della banda dei 700 MHz al servizio radiotelevisivo e mobile (ad eccezione del servizio aeronautico) su base coprimaria e individuazioni di tale banda per le telecomunicazioni mobili internazionali (IMT). Detta banda di frequenza è attualmente utilizzata in tutta l'Unione per la televisione digitale terrestre (DTT) e le apparecchiature PMSE audio senza fili.

(3)

La strategia della Commissione per il mercato unico digitale (8) sottolinea l'importanza della banda dei 700 MHz per garantire la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali e pone l'accento sulla necessità di liberare tale banda di frequenza in modo coordinato, venendo incontro nel contempo alle esigenze specifiche legate alla distribuzione dei servizi di media audiovisivi, al fine di promuovere gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità e favorire la diffusione dei servizi digitali avanzati.

(4)

Nel suo parere sulla strategia a lungo termine per la banda di frequenza 470-790 MHz (9), il gruppo RSPG raccomanda un approccio coordinato per ridestinare la banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, rendendola anche disponibile in condizioni tecniche armonizzate a livello dell'Unione.

(5)

L'11 marzo 2013, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di definire condizioni tecniche armonizzate per la banda dei 700 MHz nell'Unione per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per altri usi a sostegno delle priorità della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

(6)

Il 28 novembre 2014 e il 1o marzo 2016, nell'ambito di tale mandato, la CEPT ha pubblicato le sue relazioni n. 53 (10) e n. 60 (11). Tali relazioni forniscono la base per l'armonizzazione tecnica della banda dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, che consente di realizzare economie di scala per le apparecchiature, in linea con gli sviluppi internazionali in questa banda.

(7)

Le relazioni CEPT n. 53 e n. 60 presentano anche opzioni per l'uso di porzioni della banda dei 700 MHz (il cosiddetto intervallo duplex e/o le bande di guardia), su cui gli Stati membri possono decidere individualmente («opzioni nazionali»). Un'opzione nazionale è il downlink supplementare (SDL), che costituisce la trasmissione in modalità «solo downlink» (vale a dire unidirezionale) della stazione di base per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, affrontando in tal modo il problema dell'asimmetria del traffico dati con il potenziamento della capacità di downlink di tali servizi. Altre opzioni nazionali sono PPDR, PMSE e comunicazioni M2M basati su sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica.

(8)

Condizioni tecniche armonizzate garantirebbero la diffusione della banda dei 700 MHz per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri ad alta velocità, nonché per altri usi in linea con le priorità della politica in materia di spettro radio a livello di Unione, promuoverebbero il mercato unico, ridurrebbero le interferenze dannose e agevolerebbero il coordinamento delle frequenze.

(9)

La banda dei 700 MHz dovrebbe pertanto essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri sulla base di un accordo di ripartizione armonizzata del canale (in seguito «accordo principale») e relative condizioni tecniche minime comuni meno restrittive, ogniqualvolta gli Stati membri designino tale banda per usi diversi da quelli delle reti di emittenza radiotelevisiva ad alta potenza. Gli Stati membri possono eccezionalmente e in via provvisoria destinare porzioni della banda dei 700 MHz a servizi di televisione digitale terrestre fuori dell'ambito dell'accordo principale, per agevolare una transizione rapida dalla radiodiffusione televisiva terrestre nella banda, in modo opportuno in funzione delle circostanze nazionali, ad esempio riguardo alla modifica dei diritti d'uso dello spettro per i servizi DTT o di accordi sulla diffusione simultanea (simulcast) conformemente ad accordi fra Stati membri confinanti sulla gestione dei rischi di interferenze transfrontaliere.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di usare porzioni della banda dei 700 MHz in risposta a esigenze nazionali specifiche. Oltre ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, ciò potrebbe anche comprendere l'uso in linea con le priorità settoriali della politica in materia di spettro radio dell'Unione, in particolare per PMSE, PPDR e IoT e con l'obiettivo di assicurare un uso efficiente dello spettro. A tale riguardo, la banda di frequenza 790-791 MHz può anche essere utilizzata senza pregiudicare la decisione 2010/267/UE della Commissione (12). Un'armonizzazione flessibile della disponibilità delle frequenze radio nella banda dei 700 MHz per far fronte a tali esigenze nazionali sulla base di una serie limitata di opzioni nazionali contribuirebbe a realizzare economie di scala per le apparecchiature, nonché a migliorare il coordinamento transfrontaliero, e dovrebbe limitarsi a gamme di frequenza disponibili e, se del caso, a un correlato metodo duplex e a un accordo di ripartizione del canale. Gli Stati membri dovrebbero decidere in merito all'attuazione delle opzioni nazionali, nonché determinarne l'idonea combinazione e organizzarne la coesistenza. L'uso dello spettro per opzioni nazionali dovrebbe inoltre garantire la coesistenza con i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri conformi all'accordo principale.

(11)

I servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri e le opzioni nazionali nella banda dei 700 MHz dovrebbero garantire una protezione adeguata dei servizi di radiodiffusione televisiva terrestre già presenti sul mercato e dell'uso di apparecchiature PMSE audio senza fili sotto i 694 MHz conformemente alla loro posizione normativa. Potrebbe essere necessario applicare ulteriori misure a livello nazionale per gestire interferenze reciproche tra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi di televisione digitale terrestre, ad esempio da trasmettitori della stazione di base di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili a ricevitori DTT o da trasmettitori DTT a ricevitori della stazione di base di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, mediante l'uso di opportune tecniche di attenuazione, caso per caso, da parte degli operatori mobili.

(12)

Sebbene le misure in applicazione della decisione spettro radio lascino impregiudicata la facoltà degli Stati membri di organizzare e utilizzare lo spettro radio per fini di ordine pubblico e di pubblica sicurezza (PPDR) (13), proprio ai fini di tale utilizzazione sarebbe vantaggioso disporre di una banda di frequenza comune per garantire la libera circolazione di dispositivi e di servizi interoperabili in linea con l'obiettivo strategico relativo alla disponibilità delle frequenze radio fissato nel programma pluriennale. Condizioni tecniche armonizzate per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri consentirebbero inoltre, ove necessario e appropriato nell'ambito dell'accordo principale, la diffusione di servizi PPDR a banda larga che possono valersi di dette condizioni tecniche sulla base dell'ipotesi che la rete PPDR abbia le stesse caratteristiche di coesistenza delle reti di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri. Utilizzando la designazione per i servizi di comunicazione elettronica su base non esclusiva, gli Stati membri possono anche attivare servizi PPDR quando necessario. A questo proposito, il rapporto dell'RSPG sulle esigenze strategiche settoriali in materia di spettro radio riconosce che le esigenze di spettro per servizi PPDR a banda larga variano da uno Stato membro all'altro e le soluzioni nazionali dipendono da decisioni politiche, anche per quanto riguarda il metodo di esecuzione delle missioni di pubblica sicurezza e il ruolo correlato delle autorità nazionali o degli operatori pubblici.

(13)

Le relazioni CEPT n. 53 e n. 60 evidenziano la necessità di una procedura di configurazione per le apparecchiature PMSE audio che garantisca il funzionamento senza interferenze per il livello di qualità del servizio richiesto. Per migliorare la coesistenza delle apparecchiature PMSE audio senza fili in ambienti interni con le reti di comunicazione elettronica mobili che utilizzano bande di frequenza adiacenti, gli Stati membri dovrebbero favorire, ove praticabile e necessario, l'applicazione di soluzioni di attenuazione delle interferenze come quelle di cui alla decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione (14).

(14)

È opportuno che gli Stati membri concludano pertinenti accordi transfrontalieri bilaterali con altri Stati membri e paesi terzi. Tali accordi fra Stati membri e paesi terzi possono essere necessari in pertinenti aree del territorio degli Stati membri per garantire l'attuazione di parametri armonizzati, evitare interferenze dannose e migliorare l'efficienza dello spettro. Il rapporto dell'RSPG sull'approccio per il coordinamento dello spettro per la radiodiffusione in caso di riassegnazione della banda dei 700 MHz (15) stabilisce condizioni tecniche e principi per il coordinamento transfrontaliero fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri e la radiodiffusione televisiva terrestre, anche con paesi terzi.

(15)

È opportuno che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'attuazione della presente decisione e sull'uso della banda dei 700 MHz, in particolare per adeguarla ai futuri sviluppi dei sistemi senza fili (ad esempio nel contesto del 5G o dell'IoT), che potrebbero avere ripercussioni sull'uso di tale banda per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri e sulle opzioni nazionali. Ciò faciliterà la valutazione del suo impatto a livello dell'Unione nonché il suo riesame in tempi opportuni, se e quando necessario.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione armonizza le condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenza 694-790 MHz (in seguito la «banda dei 700 MHz») nell'Unione per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Essa si prefigge inoltre di facilitare l'uso nazionale flessibile in risposta a specifiche esigenze nazionali conformemente alle priorità della politica in materia di spettro radio del programma RSPP. Le condizioni armonizzate per la banda di frequenza 790-791 MHz a norma della presente decisione si applicano senza pregiudicare le disposizioni della decisione 2010/267/UE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1.

«apparecchiature PMSE audio senza fili», apparecchiature radio utilizzate per la trasmissione di segnali audio analogici o digitali tra un numero limitato di trasmettitori e di ricevitori, quali ad esempio radiomicrofoni, auricolari per il controllo o collegamenti audio, impiegate principalmente per la realizzazione di programmi radiotelevisivi o di eventi sociali o culturali pubblici o privati;

2.

«comunicazioni radio della protezione civile e per i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR)», applicazioni radio utilizzate, per motivi di ordine pubblico, sicurezza e difesa, dalle autorità nazionali o dai pertinenti operatori in risposta alle esigenze nazionali in materia di sicurezza e pubblica sicurezza, anche in situazioni di emergenza;

3.

«comunicazioni radio da macchina a macchina (M2M)», collegamenti radio destinati a trasmettere informazioni tra soggetti fisici o virtuali e che costituiscono un ecosistema complesso comprendente l'Internet degli oggetti; detti collegamenti radio possono essere realizzati mediante servizi di comunicazione elettronica (ad esempio basati su tecnologie cellulari) o altri servizi, sulla base di un uso dello spettro soggetto a licenza o non soggetto a licenza.

Articolo 3

1.   Allorché gli Stati membri designano e rendono disponibile la banda dei 700 MHz per usi diversi da quelli delle reti di emittenza radiotelevisiva ad alta potenza, essi:

a)

designano e rendono disponibili le bande di frequenza 703-733 MHz e 758-788 MHz, su base non esclusiva, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili conformemente ai parametri di cui ai punti A.1, B e C dell'allegato;

b)

subordinatamente a decisioni e scelte nazionali, designano e rendono disponibili le porzioni della banda dei 700 MHz diverse da quelle di cui alla lettera a) per usi in conformità ai parametri di cui ai punti da A.2 ad A.5 dell'allegato.

2.   Gli Stati membri agevolano la coesistenza dei diversi usi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), offrano una protezione adeguata ai sistemi esistenti nella banda adiacente 470-694 MHz, vale a dire i servizi di radiodiffusione televisiva digitale terrestre e le apparecchiature PMSE audio senza fili, conformemente alla loro posizione normativa.

Articolo 5

Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi transfrontalieri di coordinamento volti a consentire il funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e, se del caso, di quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto delle procedure regolamentari e dei diritti esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.

Articolo 6

Gli Stati membri monitorano l'uso della banda dei 700 MHz e, su richiesta o di propria iniziativa, riferiscono i dati rilevati alla Commissione, al fine di consentire il riesame della presente decisione in tempi utili, se opportuno.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(3)  Articolo 3, lettera b), del programma pluriennale.

(4)  Articolo 8, paragrafo 5, del programma pluriennale.

(5)  Articolo 8, paragrafo 3, del programma pluriennale.

(6)  Articolo 8, paragrafo 6, del programma pluriennale.

(7)  Documento RSPG13-540rev2.

(8)  Cfr.: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_it

(9)  Documento RSPG 15-595 final; link: http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf

(10)  Link alla relazione CEPT n. 53: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP053.PDF

(11)  Link alla relazione CEPT n. 60: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP060.PDF

(12)  Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 95).

(13)  Articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio.

(14)  Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione (GU L 263 del 3.9.2014, pag. 29).

(15)  Documento RSPG13-524 rev1; link: https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-8133-77d2d3dd2518/RSPG13-524%20rev1%20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf


ALLEGATO

PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

A.   Parametri generali

1.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'interno delle bande di frequenza 703-733 MHz e 758-788 MHz l'assetto delle frequenze è il seguente:

a)

i blocchi sono assegnati secondo multipli di 5 MHz (1);

b)

la modalità di funzionamento è la duplex a divisione in frequenza (FDD); La spaziatura duplex è 55 MHz, con trasmissione della stazione terminale (uplink FDD) nella banda di frequenza inferiore 703-733 MHz e trasmissione della stazione di base (downlink FDD) nella banda di frequenza superiore 758-788 MHz;

c)

il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dall'estremità della banda di 703 MHz.

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il proprio spettro radio per fini di sicurezza e di pubblica sicurezza e difesa, in caso di attivazione delle comunicazioni radio PPDR occorre utilizzare le condizioni tecniche per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili di cui al presente allegato.

2.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l'assetto delle frequenze all'interno della banda di frequenza 738-758 MHz da destinare in tutto o in parte a sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili è il seguente:

a)

l'estremità di banda superiore della gamma di frequenze designata è 758 MHz o 753 MHz; quest'ultimo valore è possibile esclusivamente in connessione con l'assetto delle frequenze di cui al punto A.3 che inizia a 753 MHz;

b)

l'estremità di banda inferiore della gamma di frequenza designata inizia a uno dei seguenti valori: 738 MHz, 743 MHz, 748 MHz o 753 MHz;

c)

la modalità di funzionamento è limitata alla trasmissione della stazione di base («solo downlink») conformemente ai parametri tecnici di cui alla parte B;

d)

i blocchi sono assegnati entro la gamma di frequenza designata secondo multipli di 5 MHz (1); il limite superiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dall'estremità superiore della banda.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l'assetto delle frequenze all'interno delle bande di frequenza 698-703 MHz, 733-736 MHz, 753-758 MHz e 788-791 MHz da utilizzare in tutto o in parte per le radiocomunicazioni PPDR è il seguente: la modalità di funzionamento è la duplex a divisione in frequenza; la spaziatura duplex è 55 MHz, con trasmissione della stazione terminale (uplink PPDR) in una o entrambe le bande di frequenza 698-703 MHz e 733-736 MHz e trasmissione della stazione di base (downlink PPDR) in una o entrambe le bande di frequenza 753-758 MHz e 788-791 MHz, rispettivamente.

Le bande di frequenza 703-733 MHz e 758-788 MHz o parte di esse possono essere utilizzate anche per le radiocomunicazioni PPDR. Tale uso è trattato nella sezione A.1.

4.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l'assetto delle frequenze all'interno delle bande di frequenza 733-736 MHz e 788-791 MHz da utilizzare per le radiocomunicazioni M2M è il seguente: la modalità di funzionamento è la duplex a divisione in frequenza; la spaziatura duplex è 55 MHz, con trasmissione della stazione terminale (uplink M2M) nella banda di frequenza 733-736 MHz e trasmissione della stazione di base (downlink M2M) nella banda di frequenza 788-791 MHz.

5.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri determinano l'assetto delle frequenze all'interno delle bande di frequenza 694-703 MHz e 733-758 MHz da utilizzare in tutto o in parte per le apparecchiature PMSE audio senza fili. Al fine di migliorare la coesistenza delle apparecchiature PMSE audio senza fili utilizzate in ambienti interni nelle bande di frequenza 694-703 MHz e/o 733-758 MHz con le reti di comunicazione elettronica mobili, gli Stati membri favoriscono, ove praticabile e necessario, l'applicazione di soluzioni di attenuazione delle interferenze.

B.   Condizioni tecniche per le stazioni di base dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 738-788 MHz

I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti «block edge mask» (BEM), sono usati per garantire la coesistenza fra reti limitrofe e la protezione di altri servizi e applicazioni in bande adiacenti. È possibile utilizzare parametri tecnici meno vincolanti purché siano concordati tra le amministrazioni o gli operatori interessati e conformi alle condizioni tecniche applicabili alla protezione degli altri servizi o applicazioni, anche nelle bande adiacenti o subordinatamente agli obblighi transfrontalieri.

Una BEM (2) è una maschera di emissione definita in funzione della frequenza, rispetto a un'estremità di blocco, che è l'estremità di un blocco di frequenze per il quale sono stati assegnati diritti d'uso a un operatore. La BEM consiste nei diversi elementi che sono definiti per determinate larghezze di banda. Per «estremità della banda» s'intende l'estremità di un blocco di frequenze di una gamma di frequenze designata per un determinato uso.

Le BEM per le stazioni di base sono state elaborate per apparecchiature utilizzate nelle reti mobili. La stessa BEM della stazione di base vale sia per l'uso del downlink FDD nella banda di frequenza 758-788 MHz (secondo la definizione data al punto A.1) sia per l'uso facoltativo in solo downlink nella banda di frequenza 738-758 MHz (secondo la definizione data al punto A.2). Le BEM servono a proteggere altri blocchi di spettro utilizzati per i servizi di comunicazione elettronica (anche nell'uso in solo downlink), nonché altri servizi e applicazioni nelle bande adiacenti. Ulteriori misure che non ostacolano lo sviluppo di economie di scala delle apparecchiature possono essere applicate a livello nazionale per agevolare la coesistenza dei servizi di comunicazione elettronica con altri usi nella banda dei 700 MHz.

La BEM della stazione di base consiste in limiti di potenza interni ed esterni al blocco. Il limite di potenza interno al blocco si applica a un blocco assegnato a un operatore. I limiti di potenza esterni al blocco sono applicati allo spettro nella banda dei 700 MHz o al di fuori di essa, che è esterno al blocco assegnato. La tabella 1 riporta i diversi elementi dello spettro della BEM della stazione di base, abbinando tutti gli elementi della BEM, eccetto quelli interni al blocco, a limiti di potenza esterni al blocco. I limiti di potenza facoltativi interni al blocco sono riportati nella tabella 2. I limiti di potenza esterni al blocco dei diversi elementi delle BEM sono riportati nelle tabelle da 3 a 8.

Per ottenere una BEM della stazione di base per un blocco specifico entro il downlink FDD o nella banda di frequenza 738-758 MHz in uso facoltativo in solo downlink, gli elementi delle BEM sono utilizzati come segue:

si usa il limite di potenza interno al blocco per il blocco assegnato all'operatore,

si determinano le regioni transitorie e si usano i corrispondenti limiti di potenza. Le regioni transitorie possono sovrapporsi alle bande di guardia, alle bande adiacenti e all'intervallo duplex, nel qual caso si usano i limiti di potenza transitori,

per la restante parte di spettro assegnata, che costituisce la base di riferimento (come definita nella tabella 1), si usano i limiti di potenza di base,

per la restante parte di spettro in bande di guardia (vale a dire non coperte da regioni transitorie o non utilizzate per le radiocomunicazioni PPDR o M2M), si usano i limiti di potenza della banda di guardia,

per lo spettro nella banda di frequenza 733-758 MHz non utilizzato in solo downlink o per radiocomunicazioni PPDR o M2M, si applicano i limiti di potenza dell'intervallo duplex.

Tabella 1

Definizione degli elementi delle BEM per blocchi ai sensi dei punti A.1 e A.2

Elemento BEM

Definizione

Elemento interno al blocco

Si riferisce a un blocco per il quale si deriva la BEM.

Base di riferimento

Spettro utilizzato nelle bande di frequenza 703-733 MHz (ossia uplink FDD) e 758-788 MHz (ossia downlink FDD), nonché nella banda di frequenza 738-758 MHz in solo downlink (se applicabile), per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre sotto l'estremità di banda di 694 MHz, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica sopra i 790 MHz (uplink e downlink), per le radiocomunicazioni PPDR nella banda di frequenza dei 700 MHz (uplink e downlink) e per le radiocomunicazioni M2M nella banda di frequenza dei 700 MHz (uplink e downlink).

Regione transitoria

Spettro da 0 a 10 MHz sotto il blocco assegnato a un operatore e da 0 a 10 MHz sopra tale blocco; in una gamma di frequenza in cui si sovrappongono regioni transitorie e spettro utilizzati per l'uplink FDD, l'uplink PPDR o l'uplink M2M i limiti di potenza transitori non si applicano.

Bande di guardia

a)

Lo spettro tra l'estremità inferiore della banda dei 700 MHz e l'estremità inferiore dell'uplink FDD (ossia 694-703 MHz);

b)

lo spettro tra l'estremità superiore del downlink FDD (ossia 788 MHz) e l'estremità inferiore del downlink FDD conformemente alla decisione 2010/267/UE (ossia 791 MHz).

In caso di sovrapposizione fra una regione transitoria e una banda di guardia, si usano i limiti di potenza transitori. In caso di utilizzo dello spettro per radiocomunicazioni PPDR o M2M, si usano i limiti di potenza di base o transitori.

Intervallo duplex

Lo spettro nella banda di frequenza 733-758 MHz.

In caso di sovrapposizione fra una regione transitoria e la parte dell'intervallo duplex non utilizzata per il solo downlink o per radiocomunicazioni PPDR o M2M, si usano i limiti di potenza transitori.

Requisiti all'interno del blocco

Tabella 2

Limite di potenza all'interno del blocco della stazione di base

Gamma di frequenza

EIRP media massima (3)

Larghezza di banda

Blocco assegnato all'operatore

Facoltativo.

Se un'amministrazione desidera un limite superiore, si può applicare un valore non superiore a 64 dBm/5 MHz per antenna.

5 MHz

Requisiti all'esterno del blocco

Tabella 3

Limite di potenza di base della stazione di base

Gamma di frequenza

Larghezza di banda del blocco protetto

EIRP media massima

Larghezza di banda

Frequenze di uplink nella banda 698-736 MHz (4)

≥ 5 MHz

– 50 dBm per cellula (5)

5 MHz

3 MHz

– 52 dBm per cellula (5)

3 MHz (4)

≤ 3 MHz

– 4 dBm per cellula (5)

200 kHz (4)

Frequenze di uplink FDD secondo la definizione della decisione 2010/267/UE (832-862 MHz)

≥ 5 MHz

– 49 dBm per cellula (5)

5 MHz

Frequenze di downlink nella banda 738-791 MHz

≥ 5 MHz

16 dBm per antenna

5 MHz

3 MHz

14 dBm per antenna

3 MHz

< 3 MHz

2 dBm per antenna

200 kHz

Frequenze di downlink FDD secondo la definizione della decisione 2010/267/UE (791-821 MHz)

≥ 5 MHz

16 dBm per antenna

5 MHz


Tabella 4

Limiti di potenza transitori della stazione di base nella banda 733-788 MHz

Gamma di frequenza

EIRP media massima

Larghezza di banda

Da –10 a – 5 MHz rispetto all'estremità inferiore del blocco

18 dBm per antenna

5 MHz

Da – 5 a 0 MHz rispetto all'estremità inferiore del blocco

22 dBm per antenna

5 MHz

Da 0 a + 5 MHz rispetto all'estremità superiore del blocco

22 dBm per antenna

5 MHz

da + 5 a + 10 MHz dall'estremità superiore del blocco

18 dBm per antenna

5 MHz


Tabella 5

Limiti di potenza transitori della stazione di base sopra i 788 MHz

Gamma di frequenza

EIRP media massima

Larghezza di banda

788-791 MHz per un blocco con estremità superiore a 788 MHz

21 dBm per antenna

3 MHz

788-791 MHz per un blocco con estremità superiore a 783 MHz

16 dBm per antenna

3 MHz

788-791 MHz per un blocco con estremità superiore a 788 MHz per la protezione di sistemi con larghezza di banda < 3 MHz

11 dBm per antenna

200 kHz

788-791 MHz per un blocco con estremità superiore a 783 MHz per la protezione di sistemi con larghezza di banda < 3 MHz

4 dBm per antenna

200 kHz

791-796 MHz per un blocco con estremità superiore a 788 MHz

19 dBm per antenna

5 MHz

791-796 MHz per un blocco con estremità superiore a 783 MHz

17 dBm per antenna

5 MHz

796-801 MHz per un blocco con estremità superiore a 788 MHz

17 dBm per antenna

5 MHz


Tabella 6

Limiti di potenza della stazione di base per la parte dell'intervallo duplex non utilizzata per il solo downlink o per radiocomunicazioni PPDR o M2M

Gamma di frequenza

EIRP media massima

Larghezza di banda

Offset da – 10 a 0 MHz dall'estremità inferiore della banda downlink FDD o dall'estremità inferiore del blocco più basso in solo downlink, ma sopra l'estremità superiore della banda uplink FDD

16 dBm per antenna

5 MHz

Offset di più di 10 MHz dall'estremità inferiore della banda downlink FDD o dall'estremità inferiore del blocco più basso in solo downlink, ma sopra l'estremità superiore della banda uplink FDD

– 4 dBm per antenna

5 MHz


Tabella 7

Limiti di potenza della stazione di base per la parte delle bande di guardia non utilizzata per radiocomunicazioni PPDR o M2M

Gamma di frequenza

EIRP media massima

Larghezza di banda

Lo spettro tra l'estremità inferiore della banda dei 700 MHz e l'estremità inferiore della banda uplink FDD (ossia 694-703 MHz)

– 32 dBm per cellula (6)

1 MHz

Lo spettro tra l'estremità superiore della banda downlink FDD e l'estremità inferiore della medesima banda secondo la definizione della decisione 2010/267/UE (ossia 788-791 MHz)

14 dBm per antenna

3 MHz


Tabella 8

Limiti di potenza di base della stazione di base per spettro sotto i 694 MHz

Gamma di frequenza

EIRP media massima

Larghezza di banda

Frequenze inferiori a 694 MHz nei casi in cui la radiodiffusione televisiva digitale terrestre è protetta

– 23 dBm per cellula (7)

8 MHz

C.   Condizioni tecniche per le stazioni terminali per servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 703-733 MHz

Le BEM per le stazioni terminali indicate di seguito sono state elaborate per apparecchiature utilizzate nelle reti mobili.

La BEM della stazione terminale consiste in limiti di potenza interni ed esterni al blocco. Il limite di potenza interno al blocco si applica a un blocco assegnato a un operatore. I limiti di potenza esterni al blocco sono applicati ai seguenti elementi dello spettro: l'intervallo duplex tra l'uplink FDD e il downlink FDD (compreso lo spettro in solo downlink, se del caso), la banda di guardia tra il limite superiore delle frequenze utilizzate per la radiodiffusione televisiva (694 MHz) e l'uplink FDD (ossia 694-703 MHz) e le frequenze utilizzate per la radiodiffusione televisiva (cioè sotto i 694 MHz).

I requisiti BEM per le stazioni terminali sono riportati nelle tabelle da 9 a 12 (8). I limiti di potenza sono specificati come potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP) per stazioni terminali progettate per essere fisse o installate e come potenza totale irradiata (TRP) (9) per stazioni terminali progettate per essere mobili o nomadi.

Le amministrazioni possono moderare il limite di potenza all'interno del blocco in determinate situazioni per impieghi specifici, ad esempio per stazioni terminali fisse situate nelle zone rurali, purché non sia compromessa la protezione degli altri servizi, delle altre applicazioni e delle altre reti e siano rispettati gli obblighi derivanti dal coordinamento transfrontaliero.

Requisiti all'interno del blocco

Tabella 9

Limite di potenza all'interno del blocco della stazione terminale

Potenza media massima

23 dBm (10)

Requisiti all'esterno del blocco

Tabella 10

Limiti di potenza della stazione terminale per la banda di guardia 694-703 MHz

Gamma di frequenza

EIRP media massima all'esterno del blocco

Larghezza di banda

694-698 MHz

– 7 dBm

4 MHz

698-703 MHz

2 dBm

5 MHz


Tabella 11 (facoltativa)

Limiti di potenza della stazione terminale per l'intervallo duplex

Gamma di frequenza

MEDIA massima dell'EIRP all'esterno del blocco

Larghezza di banda

733-738 MHz

2 dBm

5 MHz

738-753 MHz

– 6 dBm

5 MHz

753-758 MHz

– 18 dBm

5 MHz

Nota esplicativa per la tabella 11

I limiti di potenza sono stati ricavati dalla maschera di emissione spettrale specificata nella clausola 4.2.3 della norma ETSI EN 301 908-13 V6.2.1, con la conseguenza che le apparecchiature basate sull'LTE rispetteranno automaticamente i limiti di emissione di cui alla tabella 11. Non è necessaria nessun'altra procedura di prova per assicurare la conformità di tali apparecchiature ai limiti di potenza di cui sopra.

Tabella 12

Limiti di potenza della stazione terminale per frequenze inferiori a 694 MHz utilizzate per la radiodiffusione terrestre (emissioni indesiderate)

Gamma di frequenza

Potenza media massima all'esterno del blocco

Larghezza di banda

470-694 MHz

– 42 dBm

8 MHz

Note esplicative per la tabella 12

1)

Il calcolo del limite delle emissioni indesiderate è basato sulla radiodiffusione televisiva digitale terrestre mediante DVB-T2 e un sistema WBB con larghezza di banda di 10 MHz per una frequenza centrale di separazione tra la radiodiffusione televisiva digitale terrestre e il WBB di 18 MHz (ipotizzando un canale televisivo di 8 MHz, una banda di guardia di 9 MHz e una larghezza di banda del sistema WBB di 10 MHz). Se gli Stati membri desiderano autorizzare l'introduzione di sistemi WBB a livello nazionale con una larghezza di banda superiore a 10 MHz e qualora nella banda di frequenza sotto i 694 MHz sia generata una potenza indesiderata esterna al blocco superiore a – 42 dBm/8 MHz, essi dovrebbero prendere in considerazione:

a)

l'impiego di una maggiore larghezza di banda per il sistema WBB a partire da una frequenza superiore a 703 MHz in modo da continuare a soddisfare il limite prescritto per la potenza esterna al blocco;

b)

e/o l'applicazione di tecniche di attenuazione conformemente alla nota 3.

2)

Il valore del limite di emissioni indesiderate all'esterno del blocco è derivato prendendo come riferimento la ricezione della televisione digitale terrestre fissa. Gli Stati membri che desiderano prendere in considerazione la ricezione della televisione digitale terrestre portatile e in ambiente interno potranno avere necessità di attuare, caso per caso, ulteriori provvedimenti a livello nazionale/locale (cfr. la nota 3).

3)

Esempi di possibili tecniche di attenuazione che gli Stati membri possono prendere in considerazione comprendono un maggiore ricorso a filtri per il digitale terrestre, la riduzione della potenza all'interno del blocco della stazione terminale, la riduzione della larghezza di banda delle trasmissioni della stazione terminale o l'impiego di tecniche di cui all'elenco non esaustivo delle possibili tecniche di attenuazione fornito nella relazione CEPT n. 30.

4)

Ulteriori considerazioni sulla coesistenza di sistemi WBB e la radiodiffusione televisiva digitale terrestre: al fine di attenuare il rischio di blocco del ricevitore della televisione digitale terrestre causato dalla trasmissione della stazione di base, si potrebbe applicare un filtraggio esterno supplementare all'ingresso della catena di ricevitori DTT a livello nazionale, in particolare per evitare la saturazione per sovraccarico degli amplificatori di antenna; possono inoltre verificarsi interferenze da trasmettitori di radiodiffusione a ricevitori di stazioni di base, causati dalla potenza interna alla banda del trasmettitore o da emissioni indesiderate. In tali casi, tecniche di attenuazione appropriate possono essere applicate caso per caso a livello nazionale.


(1)  5 MHz o più di 5 MHz; ciò non preclude minori larghezze di banda del canale entro un blocco assegnato.

(2)  La BEM si basa su analisi e simulazioni dell'attenuazione minima di accoppiamento (MCL); i suoi elementi sono definiti per ogni cellula oppure per ogni antenna, in funzione dello scenario di coesistenza da cui sono derivati.

(3)  La potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP) è pari alla potenza totale irradiata in qualsiasi direzione in un'unica ubicazione, indipendentemente dalla configurazione della stazione di base.

(4)  Le amministrazioni possono scegliere una larghezza di banda di 3 MHz o 200 kHz per la protezione di un blocco di 3 MHz a seconda delle opzioni nazionali attuate.

(5)  In un sito a più settori, il valore per «cellula» corrisponde al valore di uno dei settori.

(6)  In un sito a più settori, il valore per «cellula» corrisponde al valore di uno dei settori.

(7)  In un sito a più settori, il valore per «cellula» corrisponde al valore di uno dei settori.

(8)  Ulteriori disposizioni possono essere prese in considerazione dall'ETSI nelle norme armonizzate.

(9)  La potenza totale irradiata (TRP) misura la potenza effettivamente irradiata dall'antenna ed è definita come l'integrale della potenza trasmessa in differenti direzioni in tutta la sfera di irradiazione.

(10)  Questo valore è soggetto a una tolleranza fino a +2 dB per tener conto del funzionamento in condizioni ambientali estreme e della dispersione di produzione.


RACCOMANDAZIONI

4.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/16


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/688 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2016

sul controllo e la gestione della presenza di diossine e PCB nel pesce e nei prodotti ittici provenienti dalla regione baltica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (1) definisce i tenori massimi per le diossine, per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili e per i PCB non diossina-simili per il pesce e i prodotti ittici. In tale regolamento sono previste deroghe per la Finlandia, la Svezia e la Lettonia relativamente all'immissione sui rispettivi mercati interni e al consumo nei rispettivi territori di salmone selvaggio, aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm, salmerino selvatico, lampreda di fiume selvatica e trota selvatica e dei prodotti da essi derivati, originari della regione baltica e che superano il tenore massimo.

(2)

Determinati pesci e prodotti della pesca provenienti dalla regione baltica superano regolarmente i tenori massimi. Non è possibile controllare la conformità con i tenori massimi di ogni singola partita di pesce e di prodotti ittici. Pertanto al fine di garantire che solo il pesce e i prodotti ittici conformi alla normativa dell'UE siano immessi sul mercato, è stato stabilito un elenco di pesci della regione baltica per i quali è prevedibile la non conformità. L'elenco è stato stilato sulla base dei dati disponibili e dev'essere aggiornato regolarmente. Per il pesce e i prodotti ittici provenienti dalla regione baltica per i quali non può essere garantita la conformità sulla base dei dati di occorrenza disponibili, sono state determinate specifiche misure di gestione del rischio volte a garantire che solo il pesce e i prodotti ittici conformi alla legislazione UE vengano immessi sul mercato.

(3)

È necessario continuare a monitorare la presenza di diossine e PCB nel pesce e nei prodotti ittici provenienti dalla regione baltica. È opportuno raccomandare un numero minimo di campioni di pesce e prodotti ittici sui quali eseguire un'analisi coordinata, basato sul quantitativo di catture.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

La Danimarca, la Germania, la Polonia, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, svolgono un'attività di monitoraggio della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nel pesce e nei prodotti ittici quali il fegato provenienti dalla regione baltica, in conformità all'allegato I della presente raccomandazione.

2.

Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui al regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione (2).

3.

Il metodo di analisi usato per il monitoraggio della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili deve soddisfare i criteri di cui al regolamento (UE) n. 589/2014.

4.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti all'EFSA su base regolare (ogni sei mesi) mediante il formato per la trasmissione dei dati dell'EFSA, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed dell'EFSA [Orientamenti sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi] (3) e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.

I campioni possono essere singoli pesci o campioni compositi, ma nel caso di campioni compositi i pesci devono essere delle stesse dimensioni ed essere stati catturati nella stessa zona/regione CIEM.

Per l'aringa del Baltico, il salmone, la trota (di mare) e lo spratto si applicano specifici obblighi di informazione aggiuntivi (se non ancora esplicitamente previsti nel formato usuale delle comunicazioni):

la zona di cattura, preferibilmente la zona CIEM (altre indicazioni come la zona FAO, la zona o il nome della parte del Mar Baltico sono accettate solo se la zona CIEM non è disponibile). Nel caso di pesce proveniente da laghi o fiumi, è necessario fornire il nome del lago o del fiume.

I dati senza indicazione precisa della zona di cattura possono essere forniti con un'indicazione quanto più precisa possibile del luogo della cattura.

data della cattura

taglia/età/peso del pesce

la misurazione della taglia del pesce va effettuata come specificato nel regolamento (CE) n. 2187/2005 (4) del Consiglio. Taglia e peso sono i parametri più importanti. L'età può essere fornita se nota.

informazioni sulla matrice analizzata (muscolo, fegato …)

contenuto in grasso dei pesci del campione

informazioni sul trattamento (rifilatura, affumicatura o altro tipo di trattamento)

qualsiasi altra informazione pertinente (ad esempio, natura del campione, qualora le colonne non forniscano sufficienti dettagli; ad esempio, risultato valido per un solo pesce).

5.

I dati disponibili provenienti da campioni prelevati dal 2009 in poi e che non sono stati ancora inseriti nella banca dati dell'EFSA, dovrebbero essere forniti all'EFSA, per quanto possibile, nell'apposito formato di trasmissione.

6.

Sulla base dei dati attualmente disponibili, le informazioni sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in determinate specie di pesci di una determinata regione geografica (zona CIEM), a partire da una certa età e dimensione, in particolare per quanto riguarda la loro conformità con il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006, sono riportate nell'allegato II.

7.

Al fine di garantire che soltanto il pesce e i prodotti ittici conformi alla legislazione UE siano immessi sul mercato dell'Unione, si raccomanda di applicare le misure di gestione del rischio di cui all'allegato III per quanto riguarda il pesce proveniente della regione baltica. Gli Stati membri di cui al punto 1 possono adottare misure nazionali per attuare le misure di gestione del rischio raccomandate nell'allegato III.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(2)  Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 18).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/it/data/toolbox

(4)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

(1)

Numero minimo raccomandato di campioni di aringa del Baltico (Clupea harengus membras) da prelevare nel 2016 per l'analisi della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, preferibilmente nelle zone CIEM 28-1, 28-2, 29, 30, 31 e 32.

 

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Tot

Aringa

7

5

7

20

4

4

9

14

70

(2)

Numero minimo raccomandato di campioni di spratto (Sprattus sprattus) da prelevare nel 2017 per l'analisi della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, preferibilmente nelle zone CIEM 29, 30, 31 e 32.

 

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Tot

Spratto

5

8

8

5

5

9

18

12

70

(3)

Numero minimo raccomandato di campioni di salmone (Salmo salar) e di trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) da prelevare nel 2018 per l'analisi della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.

 

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Tot

Salmone/trota

5

12

5

15

5

5

11

12

70

(4)

Numero minimo raccomandato di campioni da prelevare annualmente dal 2016 al 2018 per l'analisi della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.

 

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Tot

Varie specie di pesci (*)

10

10

10

10

10

10

10

10

80


(*)  Merluzzo bianco (Gadus morhua), passera di mare (Pleuronectes platessa), lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis), salmerini (Salvelinus sp.) blicca (Blicca bjoerkna), anguilla (Anguilla Anguilla), abramide (Abramis brama), passera pianuzza (Platichthys flesus), persico reale (Perca fluviatilis), luccio (Esox lucius), lucioperca (Sander lucioperca), rutilo (Rutilus rutilus), coregone bianco (Coregonus Albula), aguglia (Belone belone), sperlano (Osmerus eperlanus), rombo chiodato (Psetta maxima), abramide russo (Vimba vimba), coregoni (Coregonus sp.) e merlano (Merlangius merlangus).


ALLEGATO II

Informazioni sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in determinate specie di pesci di una determinata regione geografica (zona CIEM), a partire da una certa età e taglia, in particolare riguardo alla loro conformità con il tenore massimo stabilito nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

1.   Taglia dei pesci

La taglia di tutti i pesci di cui al presente allegato è misurata come indicato nella figura sottostante, dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale.

Image

2.   Taglie minime di alcune specie di pesci che è consentito catturare nella regione del Baltico per ragioni di sostenibilità (regolamento (CE) n. 2187/2005)

Salmone atlantico (Salmo salar) (intera regione baltica eccetto zona CIEM 31): la taglia minima è 60 cm (di conseguenza non è consentito catturare pesci di peso < 2 kg);

Salmone atlantico (Salmo salar) (zona CIEM 31): la taglia minima è 50 cm (di conseguenza non è consentito catturare pesci di peso < 2 kg);

Trota di mare (Salmo trutta) (zone CIEM 22, 23, 24 e 25 e zone CIEM 29, 30, 31 e 32): la taglia minima è 40 cm (di conseguenza non è consentito catturare pesci di peso < 2 kg);

Trota di mare (Salmo trutta) (zone CIEM 26, 27 e 28): la taglia minima è 50 cm (di conseguenza non è consentito catturare pesci di peso < 2 kg);

3.   Informazioni sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in determinate specie di pesci di una determinata regione geografica (zona CIEM), a partire da una certa età e taglia

3.1.   Aringa del Baltico

Nelle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26 e 27: l'aringa del Baltico, indipendentemente dalla taglia, si presume conforme al livello massimo.

Nelle zone CIEM 28-1, 29, 30, 31 e 32: l'aringa del Baltico di lunghezza ≤ 17 cm si presume conforme e l'aringa del Baltico di lunghezza > 17 cm è considerata potenzialmente non conforme.

Nelle zone CIEM 28-2: l'aringa del Baltico di lunghezza ≤ 21 cm si presume conforme e l'aringa del Baltico di lunghezza > 21 cm è considerata potenzialmente non conforme.

3.2.   Salmone

Il salmone delle zone CIEM 22 e 23 proviene dall'Atlantico settentrionale e non dalla regione baltica, non rientra pertanto nelle presenti conclusioni riguardo alla presenza di diossine e PCB e alle normali misure per la gestione del rischio.

Il salmone di peso < 2 kg si presume conforme (ma non ne è consentita la cattura per ragioni di sostenibilità a norma del regolamento (CE) n. 2187/2005; la taglia minima è 60 cm e per la zona CIEM 31: 50 cm).

Nelle zone CIEM 24, 25, 26:

salmone di peso superiore a 2 kg e fino a 5,5 kg: conforme dopo la rifilatura (la rifilatura comporta una riduzione pari a circa il 30 % del tenore di diossine/PCB diossina-simili — dati rilevati solo nelle zone CIEM 24, 25, 26);

salmone di piccola taglia (2-4 kg) non rifilato: considerato potenzialmente non conforme, sebbene la maggior parte del salmone sia conforme;

salmone di taglia superiore (4-5,5 kg): considerato potenzialmente non conforme nella maggior parte dei casi;

salmone rifilato < 5,5 kg: conforme;

salmone rifilato e ripulito della parte ventrale < 7,9 kg: conforme.

Nelle zone CIEM 27, 28, 29, 30, 31 e 32:

salmone di peso > 2 kg (superiore a 60 cm): considerato potenzialmente non conforme.

3.3.   Trota

La trota (di mare) di peso < 2 kg si presume conforme (ma non ne è consentita la cattura per ragioni di sostenibilità, a norma del regolamento (CE) n. 2187/2005; la taglia minima nelle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 e 32 è: 40 cm e per le zone CIEM 26, 27 e 28: 50 cm).

Nelle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26:

trota (di mare) di peso superiore a 2 kg e fino a 4,5 kg: conforme dopo rifilatura e rimozione della parte ventrale;

trota (di mare) di piccola taglia (2-4 kg): considerata potenzialmente non conforme, sebbene la maggior parte delle trote (di mare) sia conforme;

trota (di mare) di taglia superiore: considerata potenzialmente non conforme nella maggior parte dei casi;

Nelle zone CIEM 27, 28, 29, 30, 31 e 32:

tutte le trote (di mare) di peso > 2 kg (superiori a 40/50 cm) sono considerate potenzialmente non conformi.

3.4.   Spratto

Nelle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28: presunto conforme.

Nelle zone CIEM 29, 30, 31 e 32: se gli spratti sono di taglia inferiore a 12,5 cm e di età inferiore a 5 anni, si presume che siano conformi. Se sono di taglia superiore a 12,5 cm sono considerati potenzialmente non conformi.

3.5.   Fegato di merluzzo

Considerato potenzialmente non conforme.

3.6.   Lampreda di fiume

Nella zona CIEM 28: considerata potenzialmente non conforme.

Nella zona CIEM 32: presunto conforme.

3.7.   Altre specie di pesce

Il salmerino non è commercializzato e la sua cattura a livello locale rientra nell'ambito della deroga (Svezia/Finlandia).

Altre specie ittiche sono presunte conformi.


ALLEGATO III

Misure raccomandate di gestione del rischio che le autorità competenti devono adottare per garantire che il pesce della regione del Baltico immesso sul mercato dell'UE sia conforme ai tenori massimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

1.   Misure generali di gestione del rischio raccomandate

La rintracciabilità è di importanza fondamentale.

Per il commercio di aringa, salmone, trota di mare e spratto verso altri Stati membri dell'UE o per la commercializzazione sul mercato interno che non rientra nel campo di applicazione di una deroga, è opportuno indicare sui documenti di accompagnamento la zona CIEM in cui il pesce è stato catturato. Se necessario, dovrebbe essere chiaramente indicato che la partita è stata sottoposta a campionamento e analisi per verificare la presenza di diossine, la somma di diossine, di PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, conformemente alla legislazione UE e che è risultata conforme a tale legislazione. Si può allegare il documento di analisi o renderlo disponibile su richiesta.

Nel caso in cui non sia possibile fornire informazioni precise sulla zona CIEM in cui il pesce è stato catturato, per il commercio di aringhe di lunghezza > 17 cm, salmone, trota di mare e spratto > 12,5 cm verso altri Stati membri dell'UE o la commercializzazione sul mercato interno che non rientra nel campo di applicazione di una deroga, la partita di pesce dovrebbe sempre essere sottoposta a campionamento e analisi per verificare la presenza di diossine, la somma di diossine e di PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, conformemente alla legislazione dell'UE e verificato per garantirne la conformità a tale legislazione. Ciò deve essere chiaramente indicato nei documenti di accompagnamento. Si può allegare il documento di analisi o renderlo disponibile su richiesta.

L'autorità del porto di sbarco è tenuta ad effettuare i controlli necessari a garantire la conformità.

Dovrebbero essere disponibili prove documentate riguardo alla destinazione del pesce che non può essere commercializzato ai fini del consumo umano.

2.   Misure specifiche di gestione del rischio raccomandate

2.1.   Aringa del Baltico

L'aringa del Baltico proveniente dalle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26 e 27 → può essere commercializzata ai fini del consumo umano.

Aringa del Baltico delle zone CIEM 28-1, 29, 30, 31, 32:

Svezia e Finlandia:

Senza cernita, l'aringa del Baltico può essere commercializzata solo sul mercato nazionale.

Per il commercio verso altri Stati membri UE: la cernita delle aringhe è obbligatoria prima dell'immissione sul mercato per separare le taglie ≤ 17 cm e > 17 cm (la cernita viene effettuata in base alla larghezza ed è quindi approssimativa, ma questo non è un problema):

l'aringa del Baltico ≤ 17 cm può essere commercializzata ai fini del consumo umano;

l'aringa del Baltico > 17 cm può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione per il consumo umano per il solo mercato interno, o può essere commercializzata al di fuori del mercato interno solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità.

Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

la cernita delle aringhe del Mar Baltico è obbligatoria prima dell'immissione sul mercato per separare le taglie ≤ 17 cm e > 17 cm (la cernita viene effettuata in base alla larghezza ed è quindi approssimativa, ma questo non è un problema):

l'aringa del Baltico ≤ 17 cm può essere commercializzata ai fini del consumo umano;

l'aringa del Baltico > 17 cm non può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione per il consumo umano, a meno che l'analisi della singola partita abbia dimostrato la conformità.

Aringa del Baltico proveniente dalle zone CIEM 28-2:

Svezia e Finlandia:

Senza cernita, l'aringa del Baltico può essere commercializzata solo sul mercato nazionale.

Per il commercio verso altri Stati membri UE: la cernita delle aringhe del Mar Baltico è obbligatoria prima dell'immissione sul mercato per separare le taglie ≤ 21 cm e > 21 cm (la cernita viene effettuata in base alla larghezza ed è quindi approssimativa, ma questo non è un problema):

l'aringa del Baltico ≤ 21 cm può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione ai fini del consumo umano;

l'aringa del Baltico > 21 cm può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione per il consumo umano per il solo mercato interno, o può essere commercializzata al di fuori del mercato interno solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità.

Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

la cernita delle aringhe del Mar Baltico è obbligatoria prima dell'immissione sul mercato per separare le taglie ≤ 21 cm e > 21 cm (la cernita viene effettuata in base alla larghezza ed è quindi approssimativa, ma questo non è un problema):

l'aringa del Baltico ≤ 21 cm può essere commercializzata ai fini del consumo umano;

l'aringa del Baltico > 21 cm non può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione per il consumo umano, a meno che l'analisi della singola partita abbia dimostrato la conformità.

2.2.   Salmone

Salmone proveniente dalle zone CIEM 24, 25 e 26:

Svezia, Finlandia e Lettonia:

il salmone può essere commercializzato per il mercato interno (deroga);

commercio verso altri Stati membri dell'UE: consentito solo se le analisi della singola partita hanno dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

Germania, Danimarca, Estonia, Lituania e Polonia:

il salmone di peso superiore a 2 kg può essere commercializzato per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE;

il salmone di peso inferiore a 5,5 kg è conforme dopo la rifilatura (procedimento applicato in Danimarca e Polonia solo per le zone CIEM 24, 25 e 26) e il salmone di peso superiore a 5,5 kg e fino a 7,9 kg è conforme dopo la rifilatura e la rimozione della parte ventrale (procedimento applicato in Polonia per le zone CIEM 24, 25 e 26);

il salmone rifilato di peso > 5,5 kg e il salmone rifilato e ripulito della parte ventrale di peso > 7,9 kg possono essere commercializzati per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

Salmone proveniente dalle zone CIEM 27, 28, 29, 30, 31 e 32:

Svezia, Finlandia e Lettonia:

il salmone può essere commercializzato per il mercato interno (deroga);

commercio verso altri Stati membri dell'UE: consentito solo se le analisi della singola partita hanno dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

Germania, Danimarca, Estonia, Lituania e Polonia:

il salmone può essere commercializzato per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

2.3.   Trota (di mare)

Trota (di mare) proveniente dalle zone CIEM 22, 23, 24, 25 e 26:

Svezia e Finlandia:

la trota (di mare) può essere commercializzata per il mercato interno (deroga);

commercio verso altri Stati membri dell'UE: consentito solo se le analisi della singola partita hanno dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

Trota (di mare) di peso superiore a 2 kg: la trota (di mare) può essere commercializzata per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

trota (di mare) rifilata e ripulita della parte ventrale di peso < 4,5 kg: conforme (procedura applicata in Polonia per le zone CIEM 22-23-24-25-26);

la trota (di mare) rifilata e ripulita della parte ventrale > 4,5 kg può essere commercializzata per il consumo umano se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

Trota (di mare) proveniente dalle zone CIEM 27, 28, 29, 30, 31 e 32:

Svezia e Finlandia:

la trota (di mare) può essere commercializzata per il mercato interno (deroga);

commercio verso altri Stati membri dell'UE: consentito solo se le analisi della singola partita hanno dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

la trota (di mare) può essere commercializzata per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

2.4.   Spratto

Lo spratto proveniente dalle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 può essere commercializzato per il consumo umano.

Per lo spratto proveniente dalle zone CIEM 29, 30, 31 e 32:

cernita obbligatoria per separare gli spratti di lunghezza ≤ 12,5 cm da quelli di lunghezza > 12,5 cm;

lo spratto ≤ 12,5 cm può essere commercializzato ai fini del consumo umano;

lo spratto > 12,5 cm non può essere commercializzato o sottoposto a lavorazione per il consumo umano, a meno che l'analisi della singola partita abbia dimostrato la conformità.

2.5.   Fegato di merluzzo

Il fegato di merluzzo di merluzzo bianco catturato nel Mar Baltico è considerato potenzialmente non conforme, pertanto prima dell'immissione sul mercato dell'UE ogni partita dovrebbe essere analizzata per dimostrarne la conformità.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

4.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/24


DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

dell'11 aprile 2016

che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2016/689]

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato dell'accordo a decorrere dal 15 maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea

Filip CORNELIS

Il capo della delegazione svizzera

Christian HEGNER


ALLEGATO

Ai fini del presente accordo:

in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengono riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall'Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono applicati, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell'accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 deve essere inteso come riferimento al regolamento (CE) n. 1008/2008;

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

N. 1008/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

N. 2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

N. 93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata da:

direttiva 2000/34/CE

N. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

N. 1358/2003

Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

N. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione

N. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004

N. 2009/12

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali

N. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e articolo 25)

N. 80/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

2.   Regole di concorrenza

N. 1/2003

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l'applicazione del presente accordo. L'aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).

N. 773/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione

N. 139/2004

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(Articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23)

Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

(1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

(2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

(3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l'autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

(1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all'autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 22, paragrafo 2;

(2)

il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell'autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione

N. 2006/111

Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

N. 487/2009

Regolamento del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

3.   Sicurezza aerea (safety)

N. 216/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1108/2009,

regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione.

L'Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera i), dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafo 3.

Nonostante l'adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all'articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferiti alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di un trasferimento all'AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

a)

l'articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «dalla Comunità» sono inserite le parole «o dalla Svizzera»;

iii)

al paragrafo 2, sono soppresse le lettere b) e c);

iv)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l'Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l'offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»;

b)

all'articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.»;

c)

all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all'Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato A del presente allegato, in conformità con l'appendice dell'allegato A.»;

d)

all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all'interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;

e)

all'articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

Formula

dove:

S

=

è la parte del bilancio dell'Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell'UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell'ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati al bilancio dell'ICAO.»;

f)

all'articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B del presente allegato.»;

g)

l'allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c - [HB-IMY, HB-IWY] — tipo Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — tipo Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-ZCW, HB-ZDF] — tipo MD900.

N. 1108/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE

N. 1178/2011

Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione,

regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione,

regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione,

regolamento (UE) 2015/445 della Commissione

N. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), così modificato:

regolamento (CE) n. 1899/2006,

regolamento (CE) n. 1900/2006,

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione

N. 996/2010

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, modificato da:

regolamento (UE) n. 376/2014

N. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

N. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

N. 473/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 474/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione

N. 1332/2011

Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

N. 646/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 748/2012

Regolamento della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione,

regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione,

regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione

N. 965/2012

Regolamento (UE) della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione,

regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione,

regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione,

regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione,

regolamento (UE) 2015/140 della Commissione,

regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione,

regolamento (UE) 2015/640 della Commissione

N. 2012/780

Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE

N. 628/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione

N. 139/2014

Regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 319/2014

Regolamento della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007

N. 452/2014

Regolamento della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 1321/2014

Regolamento della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:

regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione,

regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione

N. 2015/340

Regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione

N. 2015/640

Regolamento (UE) della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012

N. 2015/1018

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

4.   Sicurezza aerea (security)

N. 300/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

N. 272/2009

Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione,

regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione,

regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione

N. 1254/2009

Regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

N. 18/2010

Regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

N. 72/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

N. 2015/1998

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione

N. 2015/8005

Decisione di esecuzione della Commissione del 16 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

5.   Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 2, le parole «a livello comunitario» sono sostituite dalle parole «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

Nonostante l'adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

N. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l'articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nell'intera Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole «all'interno della Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l'articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d)

l'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sia giuridicamente interessato.»

N. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell'articolo 3 bis, dell'articolo 6 e dell'articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l'articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

c)

l'allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera».

N. 2150/2005

Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo

N. 1033/2006

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione

N. 1032/2006

Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione

N. 730/2006

Regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

N. 219/2007

Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio,

regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio

N. 633/2007

Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione

N. 482/2008

Regolamento della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005

N. 29/2009

Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione.

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

All'allegato I, parte A, è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

N. 262/2009

Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo

N. 73/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione

N. 255/2010

Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

N. C(2010)5134

Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

N. 2014/672

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 settembre 2014, relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

N. 176/2011

Regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo

N. 677/2011

Regolamento della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione

N. 2011/4130

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo

N. 1034/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010

N. 1035/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione,

regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione

N. 1206/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

All'allegato I è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

N. 1207/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione

N. 923/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, modificato da:

regolamento (UE) 2015/340 della Commissione

N. 1079/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo, modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione

N. 390/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete

N. 391/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea

N. 409/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa

N. 2014/132

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019

N. 716/2014

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa.

6.   Ambiente e inquinamento acustico

N. 2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18).

(Si applicano le modifiche dell'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea).

N. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

(Articoli da 1 a 8)

N. 2006/93

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988).

7.   Protezione dei consumatori

N. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

(Articoli da 1 a 10)

N. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

(Articoli da 1 a 11)

N. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002

N. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Articoli da 1 a 18)

N. 1107/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

8.   Varie

N. 2003/96

Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

[Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2]

9.   Allegati

A

:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

B

:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell'AESA


(1)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Appendice

Modalità di applicazione in svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'unione europea

1.   Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione europea e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 (2) del Consiglio e le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest'ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della missione di controllo e verifica sul posto dei controllori della Commissione.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.

2.   Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l'Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità ai regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (5).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che impongano un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.