ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 116

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
30 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

1

 

*

Informazione sull'entrata in vigore del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/674 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/675 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/676 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/677 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme ( 1 )

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2016/446 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ( GU L 78 del 24.3.2016 )

39

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE ( GU L 5 del 9.1.2004 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/1


Avviso relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

Le seguenti parti dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Astana il 21 dicembre 2015, saranno applicate, in via provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2016 a norma dell'articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo (1), nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione:

 

titolo I;

 

titolo II: articoli 4, 5, 9 e 10;

 

titolo III (eccetto gli articoli 56 e 58, l'articolo 62 nella misura in cui riguarda la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, e l'articolo 147).

L'applicazione provvisoria dell'articolo 141 non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro risorse di idrocarburi a norma del diritto internazionale, inclusi i loro diritti ed obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;

 

titolo IV: capi 5, 6, e 7 [eccetto l'articolo 210, lettera c) e l'articolo 212, lettere b), f), g), h), e i)], e i capi 12 e 15;

 

titolo V: articoli 235 e 238 (eccetto i paragrafi 2 e 3);

 

titolo VI: capi 5 e 9;

 

titolo VII;

 

titolo VIII (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo);

 

titolo IX (eccetto l'articolo 281, paragrafo 7, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo a norma del presente articolo);

 

allegati da I a VII, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.


(1)  GU L 29 del 4.2.2016, pag. 1.


30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/2


Informazione sull'entrata in vigore del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1), per il quale gli strumenti di approvazione sono stati depositati rispettivamente il 23 luglio 2014 e il 23 marzo 2016, è entrato in vigore il 1o aprile 2016 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo stesso.


(1)  GU L 373 del 31.12.2014, pag. 3.


REGOLAMENTI

30.4.2016   

IT

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L 116/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/672 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende l'acido peracetico.

(2)

L'acido peracetico è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana», nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria», nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile» e nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola», quali definiti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 16 gennaio 2013.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 30 settembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e contenenti acido peracetico soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro utilizzo.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'acido peracetico destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Per l'utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l'incorporazione di biocidi contenenti acido peracetico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la determinazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. È pertanto opportuno che l'approvazione non copra tale uso a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(8)

L'acido peracetico è presentato in soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno. A causa della presenza di perossido di idrogeno, che può essere utilizzato per la produzione di precursori di esplosivi, a tale sostanza dovrebbe continuare ad applicarsi il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acido peracetico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Acido peracetico

Denominazione IUPAC:

Acido perossietanoico

N. CE: 201-186-8

N. CAS: 79-21-0

La specifica si basa sulle materie prime perossido di idrogeno e acido acetico utilizzate per produrre l'acido peracetico.

Acido peracetico in una soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno.

1o ottobre 2017

30 settembre 2027

1

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee.

2

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

(3)

In considerazione dei rischi identificati per le acque di superficie non sono autorizzati i prodotti per la disinfezione delle acque reflue, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile.

3

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

4

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

(3)

I prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici di cessione di acido peracetico nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

5

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/673 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 38, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Le alghe marine e le altre alghe sono contemplate dal capitolo 12 della nomenclatura di Bruxelles che figura nell'allegato I del trattato. Le alghe marine e le altre alghe sono pertanto prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché le «altre alghe» includono le microalghe, queste ultime rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

Poiché nell'ambito del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2) non è stata sinora definita alcuna norma per le microalghe utilizzate come alimenti e sono sorte questioni con riguardo alle norme di produzione che gli operatori sono tenuti a rispettare nella produzione di microalghe destinate a tale uso, è necessario chiarire la situazione e stabilire norme di produzione dettagliate per tali prodotti.

(3)

La produzione di microalghe somiglia per molti aspetti a quella delle alghe marine, anche se non si svolge in mare. Inoltre, quando vengono successivamente utilizzate come mangime per gli animali di acquacoltura, le microalghe, come le alghe marine pluricellulari e il fitoplancton, sono già soggette alle norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine sulla base dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008. È pertanto opportuno chiarire che le norme di produzione dettagliate per le alghe marine dovrebbero applicarsi anche alla produzione di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti.

(4)

Le misure transitorie per l'utilizzo di novellame non biologico e di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nella produzione biologica di cui all'articolo 25 sexies, paragrafo 3, e all'articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008 scadono il 31 dicembre 2015; ciò significa che, dopo tale data, tutto il novellame e tutto il seme di molluschi utilizzati nella produzione biologica devono essere biologici. Poiché è risultato che il novellame biologico e il seme di molluschi biologico non sono disponibili in quantità sufficienti, tale data dovrebbe essere posticipata di un anno per consentire agli operatori di sviluppare la produzione di novellame biologico e seme di molluschi biologico in quantità sufficienti.

(5)

Conformemente all'articolo 29 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 la Commissione è tenuta a riesaminare l'uso di determinate pratiche, processi e trattamenti enologici anteriormente al 1o agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche.

(6)

La Commissione ha chiesto al gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica («EGTOP») di valutare l'effetto di tali pratiche, processi e trattamenti enologici su determinate caratteristiche essenziali del vino biologico e di indicare se sono disponibili tecniche alternative per sostituirli. L'EGTOP ha raccomandato (3) di continuare ad autorizzare il loro utilizzo nella produzione vitivinicola biologica, data la mancanza di alternative valide al momento. Ha inoltre raccomandato di rivedere tali tecniche a distanza di un determinato periodo con lo stesso scopo perseguito oggi, ossia di porvi termine gradualmente o di limitarle ulteriormente. È dunque opportuno che la scadenza del 1o agosto 2015 venga estesa di tre anni.

(7)

Le autorità competenti hanno la possibilità di autorizzare eccezioni alle norme di produzione per gli animali su base temporanea in caso di circostanze specifiche che avrebbero l'effetto di impedire agli operatori di continuare o riprendere la produzione biologica. In particolare, in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, esse possono consentire che una mandria o un gregge siano ricostituiti o rinnovati con animali non biologici quando non siano disponibili animali allevati secondo il metodo biologico. È opportuno precisare che in questo caso il rispettivo periodo di conversione deve essere comunque rispettato in relazione agli animali non biologici introdotti nella mandria o nel gregge.

(8)

Inoltre, poiché negli ultimi anni le possibilità di utilizzare novellame non biologico nella produzione biologica sono state limitate, è opportuno prevedere norme di produzione eccezionali analoghe per gli animali di acquacoltura in caso di elevata mortalità.

(9)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 contiene l'elenco dei prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007. Tali prodotti sono stati classificati in 7 gruppi sulla base di diversi criteri quali l'uso o l'origine. È utile semplificare tale presentazione e utilizzare solo i criteri di origine ai fini della classificazione.

(10)

La colonna di destra della tabella dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 specifica la descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso dei prodotti elencati in tale allegato, che includono microorganismi e sostanze. Le condizioni per l'uso di tali prodotti nella produzione biologica, e in particolare la corrispondente categoria di impiego (ad esempio insetticida, acaricida o fungicida) devono tuttavia rispettare le condizioni di uso per le sostanze attive di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4) per l'agricoltura in generale. Se il loro uso è limitato dal suddetto regolamento per l'agricoltura in generale, le autorizzazioni di uso sono limitate anche per la produzione biologica. L'esperienza ha inoltre dimostrato che le condizioni per l'uso dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 sono molto spesso le stesse nell'agricoltura biologica e in quella convenzionale e che le restrizioni d'uso sono limitate.

(11)

È quindi opportuno semplificare il sistema per evitare che l'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 elenchi usi che non sono più approvati nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Allo stesso tempo, è opportuno indicare che tutti gli usi approvati per l'agricoltura in generale dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono automaticamente autorizzati per l'uso nella produzione biologica, tranne nel caso in cui sia specificamente indicato che per taluni usi si applicano condizioni più restrittive.

(12)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali fascicoli sono stati esaminati dall'EGTOP e dalla Commissione.

(13)

Nelle sue raccomandazioni (5), l'EGTOP ha concluso tra l'altro che le sostanze biossido di carbonio, kieselgur (terra diatomacea), acidi grassi e bicarbonato di potassio sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Inoltre, al fine di armonizzare i nomi delle sostanze attive con il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è opportuno sostituire la denominazione «sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)» con «acidi grassi».

(14)

A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le sostanze di base sono sostanze utili per la protezione delle piante, ma non vengono principalmente utilizzate a tale scopo. Molte di esse sono state tradizionalmente utilizzate nell'agricoltura biologica prima ancora di essere classificate come sostanze di base. Tra queste figurano numerosi alimenti di origine vegetale o animale. È opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze di base nell'agricoltura biologica e includerle pertanto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 se soddisfano i due criteri di rientrare nella definizione di «prodotto alimentare» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e di avere origine vegetale o animale.

(15)

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008 contiene l'elenco degli additivi per mangimi che sono autorizzati nei prodotti biologici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007.

(16)

Al fine di allinearsi al metodo seguito nel regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno modificare la presentazione dell'allegato VI. In particolare, la colonna sinistra della tabella dell'allegato VI dovrebbe essere modificata indicando il numero di identificazione specifico degli additivi o dei gruppi funzionali e la classificazione nel gruppo di «additivi tecnologici» e «additivi nutrizionali» dovrebbe essere allineata alla classificazione utilizzata nel regolamento (CE) n. 1831/2003. È inoltre opportuno armonizzare il nome delle sostanze del gruppo «Additivi zootecnici» di cui all'allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 con la formulazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(17)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinati additivi per mangimi ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali fascicoli sono stati esaminati dall'EGTOP e dalla Commissione. In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP con riguardo alle materie prime per mangimi e agli additivi per mangimi (9), è opportuno autorizzare l'uso delle seguenti sostanze che l'EGTOP ha ritenuto compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica: lievito al selenio, dicloruro di rame triidrossido (TBCC) e octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC).

(18)

Alla luce delle modifiche introdotte dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 131/2014 (10), (UE) 2015/861 (11) e (UE) 2015/1152 (12), è necessario sostituire le sostanze «estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo», «E2 Iodio» e «E3 Cobalto», che non esistono più, con le nuove sostanze della stessa categoria, rispettivamente. È inoltre opportuno correggere alcune imprecisioni per quanto riguarda i numeri di identificazione di bentonite-montmorillonite e clinoptilolite nel gruppo funzionale «d) Agenti leganti e antiagglomeranti».

(19)

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 elenca talune sostanze autorizzate nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007.

(20)

A fini di coerenza con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), è necessario modificare le condizioni di uso specifiche del biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale (E 551) e i criteri di purezza specifici della bentonite. L'autorizzazione esistente per il caolino (E 559) dovrebbe essere ritirata, poiché a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'uso di tale additivo era autorizzato fino al 31 gennaio 2014.

(21)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione i fascicoli relativi agli additivi alimentari, agli ausiliari di fabbricazione e a determinate altre sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali fascicoli sono stati esaminati dall'EGTOP e dalla Commissione.

(22)

In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP con riguardo agli additivi per alimenti (14), è opportuno autorizzare l'uso delle seguenti sostanze che l'EGTOP ha ritenuto compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica: cera d'api (E 901), cera di carnauba (E 903), gomma di gellano (E 418) ed eritritolo (E 968).

(23)

In base alla raccomandazione dell'EGTOP è inoltre opportuno modificare le condizioni per l'uso dei seguenti additivi: anidride solforosa, metabisolfito di potassio, estratto ricco di tocoferolo, lecitine, acido citrico, citrato di sodio, acido tartarico, glicerolo, carbonato di sodio, biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale e idrossido di sodio. La lecitina ottenuta da materie prime biologiche è disponibile sul mercato, ma qualità adeguate di tale lecitina sono necessarie per la maggior parte degli usi nell'industria di trasformazione degli alimenti biologici. Le qualità adeguate per la produzione di alimenti biologici non sono attualmente disponibili in quantità sufficienti. In considerazione della mancanza temporanea delle diverse qualità di lecitina biologica necessarie per la produzione biologica di prodotti alimentari, è opportuno prevedere che per un periodo transitorio di tre anni la lecitina non ottenuta da materie prime biologiche possa essere utilizzata nella produzione di alimenti biologici.

(24)

In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP in materia di ausiliari di fabbricazione, è opportuno autorizzare l'acido acetico/aceto, il cloridrato di tiamina, il fosfato diammonico, il carbonato di sodio e le fibre di legno. Per quanto riguarda il carbonato di sodio, l'acido citrico, l'idrossido di sodio, gli oli vegetali, la bentonite, la cera d'api e la cera di carnauba, le condizioni specifiche dovrebbero essere modificate.

(25)

Per gli ausiliari di fabbricazione impiegati nella produzione di lievito, è opportuno prevedere che la fecola di patate e gli oli vegetali siano utilizzati solo se ottenuti da produzione biologica, dato che tali ausiliari di fabbricazione sono ora disponibili nella loro forma biologica in quantità e qualità sufficienti.

(26)

Infine, negli allegati II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 non è più pertinente fare riferimento al regolamento con cui i prodotti o le sostanze erano state autorizzate.

(27)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 889/2008.

(28)

Per consentire agli operatori, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo un periodo di tempo ragionevole per adattarsi al fatto che le norme dettagliate di produzione per le alghe marine si applicano anche alla produzione di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti, è opportuno che la modifica dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008 si applichi a decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(29)

Al fine di consentire la continuità e un prolungamento della possibilità di utilizzare novellame non biologico e seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici, è opportuno che la modifica degli articoli 25 sexies, paragrafo 3, e 25 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(30)

Per dare agli operatori la possibilità di adeguarsi alle modifiche introdotte in relazione a determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito, è opportuno che le modifiche dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 si applichino a decorrere da 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(31)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

(1)

l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine.

Ai fini del presente capo, il termine «alghe marine» comprende le alghe marine pluricellulari, il fitoplancton e le microalghe.».

(2)

All'articolo 25 sexies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.».

(3)

All'articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.».

(4)

All'articolo 29 quinquies, paragrafo 4, la data del «1o agosto 2015» è sostituita dal «1o agosto 2018».

(5)

All'articolo 47, il primo comma è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che il rispettivo periodo di conversione sia applicato agli animali non biologici;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

in caso di elevata mortalità degli animali d'acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all'articolo 57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con animali di acquacoltura non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime di produzione biologica.

(*)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»."

(6)

L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

(7)

L'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

(8)

L'allegato VIII è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I seguenti punti dell'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data per essi indicata:

a)

il punto 1 si applica a decorrere dal 7 maggio 2017;

b)

i punti 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016;

c)

il punto 8 si applica a decorrere dal 7 novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(6)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(9)  Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, concernente l'autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi (GU L 41 del 12.2.2014, pag. 3).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 1).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 della Commissione, del 14 luglio 2015, relativo all'autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell'alfa-tocoferolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 5)

(13)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(14)  Relazioni finali:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni di uso specificate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.

1.   Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)

 

Sostanze di base

Solo le sostanze di base ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che rientrano nella definizione di «prodotto alimentare o derrata alimentare» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e hanno origine vegetale o animale.

Sostanze che non devono essere utilizzate come diserbanti, ma solo per il controllo di organismi nocivi e malattie.

Cera d'api

Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura

Proteine idrolizzate tranne la gelatina

 

Laminarina

L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 quater.

Feromoni

Solo in trappole e distributori automatici.

Oli vegetali

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.

Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)

Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied.

Quassia estratta da Quassia amara

Solo come insetticida, repellente.

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora

Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.

2.   Microrganismi o sostanze prodotte da microorganismi

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Microrganismi

Non provenienti da OGM.

Spinosad

 

3.   Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso

Silicato d'alluminio (caolino)

 

Idrossido di calcio

Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena.

Anidride carbonica

 

Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico

Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno.

Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.

Etilene

 

Acidi grassi

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.

Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)]

Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate.»

Kieselgur (terra diatomacea)

 

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

 

Olio di paraffina

 

Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)

 

Sabbia di quarzo

 

Zolfo

 


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

Additivi per mangimi impiegati nell'alimentazione animale di cui all'articolo 22, lettera g), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

1.   ADDITIVI TECNOLOGICI

a)   Conservanti

Numeri di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

E 200

Acido sorbico

 

 

E 236

Acido formico

 

 

E 237

Formiato di sodio

 

 

E 260

Acido acetico

 

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 280

Acido propionico

 

 

E 330

Acido citrico

 

b)   Antiossidanti

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

1b306(i)

Estratti di tocoferolo da oli vegetali

 

 

1b306(ii)

Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo

 

c)   Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Numeri di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

E 322

Lecitine

Soltanto se ottenute da materie prime biologiche.

Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura.

d)   Agenti leganti e antiagglomeranti

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

E 535

Ferrocianuro di sodio

Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

 

E 551b

Silice colloidale

 

 

E 551c

Kieselgur (terra diatomacea purificata)

 

 

1m558i

Bentonite

 

 

E 559

Argille caolinitiche esenti da amianto

 

 

E 560

Miscele naturali di steatite e clorite

 

 

E 561

Vermiculite

 

 

E 562

Sepiolite

 

 

E 566

Natrolite-fonolite

 

 

1g568

Clinoptilolite di origine sedimentaria

 

 

E 599

Perlite

 

e)   Additivi per insilati

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

1k

Enzimi e microrganismi

Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione.

2.   ADDITIVI ORGANOLETTICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

2b

Sostanze aromatizzanti

Solo estratti di prodotti agricoli.

3.   ADDITIVI NUTRIZIONALI

a)   Vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

3a

Vitamine e provitamine

Derivate da prodotti agricoli.

Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura.

Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione.

b)   Composti di oligoelementi

Numeri di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

E1 Ferro

Ossido ferrico

Carbonato ferroso

Solfato ferroso, eptaidrato

Solfato ferroso, monoidrato

 

 

3b201

Ioduro di potassio

 

3b202

Iodato di calcio, anidro

3b203

Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti

 

3b301

Acetato di cobalto (II) tetraidrato

 

3b302

Carbonato di cobalto (II)

3b303

Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato

3b304

Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti

3b305

Solfato di cobalto (II) eptaidrato

 

E4 Rame

Carbonato basico di rame, monoidrato

Ossido rameico

Solfato di rame, pentaidrato

 

3b409

Dicloruro di rame triidrossido (TBCC)

 

E5 Manganese

Ossido manganoso

Solfato manganoso, monoidrato

Carbonato manganoso

 

 

E6 Zinco

Ossido di zinco

Solfato di zinco, monoidrato

Solfato di zinco, eptaidrato

 

3b609

Octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC)

 

E7 Molibdeno

Molibdato di sodio

 

 

E8 Selenio

Selenito di sodio

Selenato di sodio

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 e 3b817

Lievito al selenio inattivato

4.   ADDITIVI ZOOTECNICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

4a, 4b, 4c e 4d

Enzimi e microrganismi nella categoria degli “Additivi zootecnici”»

 


(1)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).


ALLEGATO III

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1)

La nota che precede il titolo della sezione A, la nota che segue il titolo della sezione B e la prima colonna delle tabelle delle sezioni A e B con il titolo «Autorizzazione» sono soppresse.

2)

La sezione A è modificata come segue:

a)

le righe relative a anidride solforosa, metabisolfito di potassio, estratto ricco in tocoferolo, lecitine, acido citrico, citrato di sodio, acido tartarico, glicerolo, carbonato di sodio, diossido di silicio e idrossido di sodio sono sostituite dalle righe seguenti:

«E 220

Anidride solforosa

X

X (solo per idromele)

In vini di frutta (*) e idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg (**)

E 224

Metabisolfito di potassio

X

X (solo per idromele)

In vini di frutta (*) e idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg (**)

E 306 (*)

Estratto ricco in tocoferolo

X

X

Antiossidante

E 322 (*)

Lecitine

X

X

Prodotti lattiero-caseari (2)

Soltanto se ottenute da materie prime biologiche (***)

E 330

Acido citrico

X

X

 

E 331

Citrato di sodio

X

X

 

E 334

Acido tartarico (L(+)–)

X

X (solo per idromele)

 

E 422

Glicerolo

X

 

Di origine vegetale

Per estratti vegetali e aromi

E 500

Carbonato di sodio

X

X

 

E 551

Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

X

X

Per erbe e spezie in polvere essiccate

Aromi e propoli

E 524

Idrossido di sodio

X

 

Trattamento superficiale del «Laugengebäck» e correzione dell'acidità negli aromi biologici

b)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«E 418

Gomma di gellano

X

X

Solo la forma ad alto tasso di acile

E 901

Cera d'api

X

 

Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari

Cera d'api da apicoltura biologica

E 903

Cera di carnauba

X

 

Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari

Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche»

c)

è aggiunta la seguente riga:

«E 968

Eritritolo

X

X

Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico»

3)

La sezione B è modificata come segue:

a)

le righe relative a carbonato di sodio, acido citrico, idrossido di sodio, oli vegetali, bentonite, cera d'api e cera di carnauba sono sostituite dalle righe seguenti:

«Carbonato di sodio

X

X

 

Acido citrico

X

X

 

Idrossido di sodio

X

 

Per la produzione di zucchero

Per la produzione di olio esclusa la produzione di olio d'oliva

Oli vegetali

X

X

Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

Soltanto se ottenuti da produzione biologica

Bentonite

X

X

Collante per idromele (1)

Cera d'api

X

 

Distaccante

Cera d'api da apicoltura biologica

Cera di carnauba

X

 

Distaccante

Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche»

b)

la riga relativa al caolino è soppressa;

c)

sono aggiunte le righe seguenti:

«Acido acetico/aceto

 

X

Soltanto se ottenuto da produzione biologica

Per la trasformazione del pesce, solo da fonte biotecnologica, tranne se ottenuto con o a partire da OGM

Tiamina cloridrato

X

X

Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele

Fosfato di diammonio

X

X

Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele

Fibre di legno

X

X

L'origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile

Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)»

4)

nella sezione C, le righe relative alla fecola di patate e agli oli vegetali sono sostituite dalle righe seguenti:

«Fecola di patate

X

X

Per la filtrazione

Soltanto se ottenuta da produzione biologica

Oli vegetali

X

X

Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

Soltanto se ottenuti da produzione biologica»


(*)  In questo contesto, per «vino di frutta» si intende il vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere.

(**)  Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2.

(***)  A decorrere dal 1o gennaio 2019.»


30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/674 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2013, il 2014 e il 2015, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1o maggio 2016.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Volumi limite (in tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

Dal 1o ottobre 2016 al 31 maggio 2017

459 296

78.0020

Dal 1o giugno 2016 al 30 settembre 2016

33 923

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1o maggio 2016 al 31 ottobre 2016

20 972

78.0075

Dal 1o novembre 2016 al 30 aprile 2017

15 253

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1o novembre 2015 al 30 giugno 2016

16 157

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

258 846

78.0110

0805 10 20

Arance

Dal 1o dicembre 2015 al 31 maggio 2016

713 508

78.0120

0805 20 10

Clementine

Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016

105 541

78.0155

0805 50 10

Limoni

Dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2016

293 087

78.0160

Dal 1o gennaio 2016 al 31 maggio 2016

65 269

78.0170

0806 10 10

Uva da tavola

Dal 21 luglio 2016 al 20 novembre 2016

70 580

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio 2016 al 31 agosto 2016

667 666

78.0180

Dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016

54 155

78.0220

0808 30 90

Pere

Dal 1o gennaio 2016 al 30 aprile 2016

170 513

78.0235

Dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016

118 018

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno 2016 al 31 luglio 2016

4 939

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016

29 166

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016

3 849

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016

18 155 »


30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/675 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel, quale definito al considerando 10, originario degli Stati Uniti d'America.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 (3), in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no («misure estese»).

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2014 (4), in seguito a un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, il Consiglio ha concluso il riesame intermedio parziale senza modificare le misure estese in vigore.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 (5) in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («misure in vigore»).

B.   DOMANDA DI RIESAME

(5)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («la domanda di riesame») a norma dell'articolo 19 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

(6)

La domanda di riesame è stata presentata dalla DSM Nutritional Products Canada Inc. («il richiedente»), produttore esportatore del Canada, ed è limitata alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese.

(7)

Nella domanda di riesame il richiedente ha affermato di essere effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame, in grado di produrre l'intero quantitativo spedito nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione di cui al considerando 2, che ha condotto all'istituzione delle attuali misure estese.

(8)

Il richiedente ha sostenuto inoltre di non essere collegato a nessun produttore esportatore soggetto alle misure in vigore e di non aver eluso le misure in vigore.

C.   APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

(9)

La Commissione ha stabilito che la domanda di riesame conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 19 e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. Il 19 maggio 2015 la Commissione ha perciò avviato un'inchiesta con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («l'avviso di apertura»).

D.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(10)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame» o «biodiesel»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, originari degli Stati Uniti d'America.

E.   PERIODO DELL'INCHIESTA

(11)

La presente inchiesta ha riguardato il periodo di riferimento compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo di riferimento»). Sono stati raccolti anche dati dal 1o aprile 2009 alla fine del periodo di riferimento.

F.   PARTI INTERESSATE

(12)

La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente e i rappresentanti del Canada dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Soltanto il richiedente si è manifestato e non è stata chiesta alcuna audizione.

(13)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario inviate dal richiedente, che sono state verificate sul posto nella sede del richiedente in Canada.

G.   CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

(14)

La società richiedente è stata fondata nel 1997 come fabbricante di integratori alimentari Omega 3.

(15)

Dall'inchiesta è emerso che il richiedente è effettivamente un produttore di biodiesel, ottenuto come sottoprodotto del processo di fabbricazione di concentrati di olio di pesce con Omega 3, sua attività principale.

(16)

L'inchiesta ha anche confermato che il richiedente non è collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America soggetto alle misure.

(17)

L'inchiesta ha inoltre confermato che il biodiesel esportato nel mercato dell'Unione era effettivamente prodotto dal richiedente.

(18)

In aggiunta, dall'inchiesta non è emerso alcun elemento di prova che dimostrasse che il richiedente aveva acquistato biodiesel dagli Stati Uniti d'America o aveva spedito nell'Unione biodiesel fabbricato negli USA.

(19)

Viste le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 18, la Commissione ha stabilito che il richiedente è effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame e che dovrebbe pertanto essere esentato dalle misure estese.

(20)

Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di concedere l'esenzione al richiedente ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono prevenute osservazioni tali da modificare la decisione di chiudere l'inchiesta di riesame.

(21)

Le misure di cui dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 è sostituito dal seguente:

«1.   Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili con i codici 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009, ossia un dazio compensativo definitivo di 237 EUR per tonnellata netta.

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 14).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 99).

(6)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no (GU C 162 del 19.5.2015, pag. 9).

(7)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).


30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/676 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel, quale definito al considerando 10, originario degli Stati Uniti d'America.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 (3), in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no («misure estese»).

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2014/392 (4), in seguito a un riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, il Consiglio ha concluso il riesame intermedio parziale senza modificare le misure estese in vigore.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (5) in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («misure in vigore»).

B.   DOMANDA DI RIESAME

(5)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («la domanda di riesame») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(6)

La domanda di riesame è stata presentata dalla DSM Nutritional Products Canada Inc. (il «richiedente»), produttore esportatore del Canada, ed è limitata alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese.

(7)

Nella domanda di riesame il richiedente ha affermato di essere effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame, in grado di produrre l'intero quantitativo spedito nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'istituzione delle misure estese.

(8)

Il richiedente ha sostenuto inoltre di non essere collegato a nessun produttore esportatore soggetto alle misure in vigore e di non aver eluso le misure in vigore.

C.   APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

(9)

La Commissione ha stabilito che la domanda di riesame conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il 19 maggio 2015 la Commissione ha perciò avviato un'inchiesta con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («l'avviso di apertura»).

C.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(10)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame» o «biodiesel»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, originari degli Stati Uniti d'America.

E.   PERIODO DELL'INCHIESTA

(11)

La presente inchiesta ha riguardato il periodo di riferimento compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo di riferimento»). Sono stati raccolti anche dati che vanno dal 1o aprile 2009 fino alla fine del periodo di riferimento.

F.   PARTI INTERESSATE

(12)

La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente e i rappresentanti del Canada dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Soltanto il richiedente si è manifestato e non è stata chiesta alcuna audizione.

(13)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario inviate dal richiedente, che sono state verificate sul posto nella sede del richiedente in Canada.

G.   CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

(14)

La società richiedente è stata fondata nel 1997 come fabbricante di integratori alimentari Omega 3.

(15)

Dall'inchiesta è emerso che il richiedente è effettivamente un produttore di biodiesel, ottenuto come sottoprodotto del processo di fabbricazione di concentrati di olio di pesce Omega 3, sua attività principale.

(16)

L'inchiesta ha anche confermato che il richiedente non è collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America soggetto alle misure in vigore.

(17)

L'inchiesta ha inoltre confermato che il biodiesel esportato nel mercato dell'Unione era effettivamente prodotto dal richiedente.

(18)

In aggiunta, dall'inchiesta non è emerso alcun elemento di prova che dimostrasse che il richiedente aveva acquistato biodiesel dagli Stati Uniti d'America o aveva spedito nell'Unione biodiesel fabbricato negli USA.

(19)

Viste le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 18, la Commissione ha stabilito che il richiedente è effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame e che dovrebbe pertanto essere esentato dalle misure estese.

(20)

Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di concedere l'esenzione al richiedente ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono prevenute osservazioni tali da modificare la decisione di chiudere l'inchiesta di riesame.

(21)

Le misure di cui dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 è sostituito dal seguente:

«1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, ossia un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 17).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69).

(6)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no (GU C 162 del 19.5.2015, pag. 13).


30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/677 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

262,4

MA

90,3

ZZ

176,4

0707 00 05

MA

83,2

TR

118,9

ZZ

101,1

0709 93 10

MA

95,4

TR

124,4

ZZ

109,9

0805 10 20

AR

115,8

EG

50,9

IL

84,9

MA

55,5

TR

39,9

ZZ

69,4

0805 50 10

MA

147,0

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

140,2

0808 10 80

AR

110,2

BR

102,8

CL

111,7

CN

150,1

NZ

138,0

US

225,1

ZA

97,2

ZZ

133,6

0808 30 90

AR

126,7

CL

122,8

CN

73,7

ZA

118,8

ZZ

110,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/678 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 maggio 2015 la Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme sia un biocida o un articolo trattato ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o l), del medesimo regolamento.

(2)

Secondo gli orientamenti concordati dell'Unione (2) tutti gli organismi viventi o morti non lavorati (per esempio lievito, batteri liofilizzati) o loro parti (parti del corpo, sangue, rami, foglie, fiori e così via) non sono considerati sostanze, miscele o articoli nel senso esplicitato nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I fiori di lavanda essiccati non dovrebbero pertanto essere considerati una sostanza, una miscela o un articolo a termini di tale regolamento e non dovrebbero di conseguenza essere considerati né un biocida né un articolo trattato conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati non è né un biocida né un articolo trattato ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e l), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Guida all'allegato V Esenzioni dall'obbligo di registrazione (pag. 19), disponibile all'indirizzo: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_it.pdf.

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


Rettifiche

30.4.2016   

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L 116/39


Rettifica della decisione (PESC) 2016/446 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 78 del 24 marzo 2016 )

Pagina 75, articolo 1, punto 2:

anziché:

«[…]

“2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2016 al 18 maggio 2018 è di 33 400 000EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 (*) del Consiglio è pari al 60 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 34, paragrafo 3 di tale decisione è pari al 10 %.

[…]”»

leggasi:

«[…]

“2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2016 al 18 maggio 2018 è di 33 400 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 (*) del Consiglio è pari al 10 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 34, paragrafo 3 di tale decisione è pari al 60 %.

[…]”».


30.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/39


Rettifica del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 5 del 9 gennaio 2004 )

Pagina 14, articolo 16 riguardante l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE:

anziché:

«L'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal seguente:

“d)

essere identificati …”»

leggasi:

«L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal seguente:

c)

essere identificati …”».