ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/646 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è uno degli atti normativi separati nel quadro della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 impone per i veicoli leggeri nuovi il rispetto di determinati limiti di emissione e stabilisce nuovi obblighi in materia di accesso alle informazioni. Le disposizioni tecniche specifiche necessarie per l'attuazione di detto regolamento sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). |
(3) |
La Commissione ha effettuato un'analisi dettagliata delle procedure, delle prove e dei requisiti di omologazione definiti dal regolamento (CE) n. 692/2008 sulla base di ricerche da essa condotte e di informazioni esterne e ha constatato che le emissioni effettivamente generate durante la guida su strada dai veicoli EUR 5 e EUR 6 superano ampiamente le emissioni misurate col nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle — NEDC) di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni di NOX dei veicoli diesel. |
(4) |
I requisiti di omologazione dei veicoli a motore in materia di emissioni sono diventati gradualmente e notevolmente più severi con l'introduzione e la successiva revisione delle norme euro. Sebbene i veicoli in generale abbiano significativamente ridotto le emissioni di tutta la gamma di inquinanti regolamentati, hanno fatto eccezione le emissioni di NOX dei motori diesel, soprattutto dei veicoli commerciali leggeri. Sono dunque necessari interventi per correggere tale situazione. |
(5) |
Gli «impianti di manipolazione», quali definiti all'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2007, che riducono il livello del controllo delle emissioni, sono proibiti. Eventi recenti hanno messo in luce la necessità di rafforzare l'applicazione della normativa in questo senso. È pertanto opportuno imporre una migliore supervisione della strategia di controllo delle emissioni applicata dal costruttore all'atto dell'omologazione, seguendo i principi già applicati ai veicoli pesanti dal regolamento (CE) n. 595/2009 EUR VI e relative misure di attuazione. |
(6) |
Affrontando il problema delle emissioni di NOX dei veicoli diesel si dovrebbe contribuire a ridurre gli attuali livelli elevati e persistenti delle concentrazioni di NO2 nell'aria ambiente, che costituiscono un motivo di grande preoccupazione per la salute umana. |
(7) |
Nel gennaio 2011 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, per sviluppare una procedura di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions — RDE) che riflettesse meglio le emissioni misurate su strada. A tal fine, e dopo approfondite discussioni tecniche, è stata seguita la possibilità suggerita nel regolamento (CE) n. 715/2007, ossia l'uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (Portable Emission Measuring Systems — PEMS) e l'introduzione di limiti da non superare (Not-To-Exceed — NTE). |
(8) |
Come concordato con le parti interessate nel processo «CARS 2020» (4), le procedure di prova RDE dovrebbero essere introdotte in due fasi: in un primo periodo transitorio le procedure di prova dovrebbero applicarsi esclusivamente ai fini del monitoraggio, mentre successivamente dovrebbero applicarsi a tutte le nuove omologazioni e a tutti i veicoli nuovi insieme a prescrizioni RDE quantitative vincolanti. |
(9) |
Le procedure di prova RDE sono state introdotte dal regolamento (UE) 2016/427 della Commissione (5). È ora necessario stabilire le prescrizioni RDE quantitative al fine di limitare le emissioni dallo scarico in tutte le condizioni d'uso normali conformemente ai limiti d'emissione fissati nel regolamento (CE) n. 715/2007. A tal fine dovrebbero essere prese in considerazione le incertezze statistiche e tecniche delle procedure di misurazione. |
(10) |
Per consentire ai costruttori di adeguarsi gradualmente alle prescrizioni RDE, le prescrizioni RDE quantitative definitive dovrebbero essere introdotte in due fasi successive. Nella prima fase, la cui applicazione dovrebbe iniziare 4 anni dopo le date di applicazione obbligatoria delle norme EUR 6, dovrebbe essere applicato un fattore di conformità di 2,1. Alla prima fase dovrebbe seguire, 1 anno e 4 mesi dopo, una seconda fase, con la quale dovrebbe essere imposta la piena conformità al valore limite di emissione di 80 mg/km per gli NOX definiti al regolamento (CE) n. 715/2007, incrementato di un certo margine per tenere conto delle incertezze aggiuntive di misurazione dovute all'uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS). |
(11) |
Benché sia importante che nelle prove RDE siano esaminate potenzialmente tutte le possibili situazioni di guida, bisognerebbe evitare di adottare per i veicoli sottoposti a prova una guida che influenzi il risultato, che generi cioè una prova positiva o negativa non in virtù della prestazione tecnica del veicolo ma a causa di modalità di guida estreme. Sono quindi introdotte condizioni limite supplementari per le prove RDE al fine di ovviare a tali situazioni. |
(12) |
Per la loro stessa natura, le condizioni di guida riscontrate durante i singoli percorsi PEMS possono non corrispondere del tutto alle «normali condizioni di impiego di un veicolo». La severità del controllo delle emissioni durante tali percorsi può pertanto variare. Di conseguenza, e al fine di tenere conto delle incertezze statistiche e tecniche delle procedure di misurazione, si può valutare in futuro di rispecchiare nei limiti di emissione NTE applicabili ai singoli percorsi PEMS le caratteristiche di tali percorsi, descritte mediante determinati parametri misurabili, per esempio relativi alle dinamiche di guida o al carico di lavoro. Qualora questo principio fosse applicato, esso non dovrebbe condurre all'indebolimento dell'effetto ambientale e dell'efficacia delle procedure di prova RDE, e ciò dovrebbe essere dimostrato da uno studio scientifico sottoposto a valutazione inter pares. Per la valutazione della severità del controllo delle emissioni durante un percorso PEMS si dovrebbe inoltre tenere conto unicamente dei parametri che possono essere giustificati da ragioni scientifiche oggettive e non solo da ragioni di taratura del motore o dei dispositivi di controllo dell'inquinamento o dei sistemi di controllo delle emissioni. |
(13) |
Riconoscendo infine la necessità di controllare le emissioni di NOX in condizioni urbane, occorrerà esaminare con urgenza la modifica della ponderazione relativa degli elementi urbano, extraurbano e autostradale della prova RDE per garantire che si possa raggiungere nella pratica un fattore di conformità basso, creando un'ulteriore condizione limite relativa alle dinamiche di guida nel terzo pacchetto normativo RDE al di sopra della quale saranno applicabili le condizioni estese a decorrere dalle date di introduzione della fase 1. |
(14) |
La Commissione sottoporrà a revisione le disposizioni della procedura RDE e le adatterà per integrarvi nuove tecnologie impiegate per i veicoli e garantirne l'efficacia. Analogamente, la Commissione verificherà annualmente l'adeguatezza del livello del fattore di conformità definitivo alla luce dei progressi tecnici. Essa esaminerà in particolare i due metodi alternativi di valutazione dei dati relativi alle emissioni descritti nell'allegato IIIA, appendici 5 e 6, del regolamento (CE) n. 692/2008 nell'ottica di sviluppare un metodo unico. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 692/2008. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
1) |
all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 43 e 44:
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2) |
all'articolo 3, paragrafo 10, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente testo: «Fino a tre anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, e quattro anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 715/2007 si applicano le seguenti disposizioni:»; |
3) |
all'articolo 3, paragrafo 10, il testo di cui alla lettera a) è sostituito dal seguente testo: «Le prescrizioni di cui all'allegato IIIA, punto 2.1, non si applicano.»; |
4) |
all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti punti 11 e 12:
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5) |
l'allegato I, appendice 6, è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
6) |
l'allegato IIIA è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa [COM(2012)636 final].
(5) Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1).
ALLEGATO I
Nell'allegato I, appendice 6, del regolamento (CE) n. 692/2008, la tabella 1 è modificata come segue:
1) |
le righe ZD, ZE, ZF sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
dopo la riga ZF sono inserite le seguenti righe:
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3) |
nella legenda della tabella, dopo il paragrafo concernente la norma sulle emissioni «EUR 6b» sono inseriti i seguenti paragrafi: «Norma emissioni “EUR 6c”= prescrizioni complete di emissioni EUR 6 ma senza prescrizioni quantitative RDE, vale a dire prescrizioni in materia di emissioni EUR 6b, norme definitive per il numero di particelle dei veicoli ad accensione comandata, uso dei carburanti di riferimento E10 e B7 (se del caso) valutate nel ciclo di prova regolamentare in laboratorio e prove RDE solo per monitoraggio (limiti di emissione NTE non applicati);; Norma emissioni “EUR 6d-TEMP”= prescrizioni complete di emissioni EUR 6, vale a dire prescrizioni in materia di emissioni EUR 6b, norme definitive per il numero di particelle dei veicoli ad accensione comandata, uso dei carburanti di riferimento E10 e B7 (se del caso) valutate nel ciclo di prova regolamentare in laboratorio e prove RDE rispetto a fattori di conformità temporanei;»; |
4) |
nella legenda della tabella, il paragrafo concernente la norma sulle emissioni «EUR 6c» è sostituito dal seguente: «Norma emissioni “EUR 6d”= prescrizioni complete di emissioni EUR 6, vale a dire prescrizioni in materia di emissioni EUR 6b, norme definitive per il numero di particelle dei veicoli ad accensione comandata, uso dei carburanti di riferimento E10 e B7 (se del caso) valutate nel ciclo di prova regolamentare in laboratorio e prove RDE rispetto a fattori di conformità definitivi;». |
ALLEGATO II
L'allegato IIIA del regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
1) |
il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1 Limiti di emissione da non superare Per tutto il normale ciclo di vita di un veicolo omologato conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007, le sue emissioni, determinate conformemente alle prescrizioni del presente allegato ed emesse durante una qualsiasi prova RDE eseguita in conformità alle prescrizioni del presente allegato, non devono superare i seguenti valori limite NTE: NTEpollutant = CFpollutant × TF(p1,…, pn) × EURO-6 dove EURO-6 è il limite di emissione EUR 6 applicabile di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.»; |
2) |
sono inseriti i seguenti punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3: «2.1.1 Fattori di conformità definitivi Il fattore di conformità CFpollutant di ciascun inquinante è specificato come segue:
“margin” è un parametro che tiene conto delle incertezze aggiuntive di misurazione introdotte dai componenti del PEMS che devono essere sottoposte a revisione annuale e vanno rivedute a seguito del miglioramento della qualità della procedura PEMS o del progresso tecnico. 2.1.2 Fattori di conformità temporanei In deroga alle disposizioni del punto 2.1.1, per un periodo di 5 anni e 4 mesi a decorrere dalle date specificate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, e su richiesta del costruttore, possono essere applicati i seguenti fattori di conformità temporanei:
L'applicazione dei fattori di conformità temporanei deve essere registrata nel certificato di conformità del veicolo. 2.1.3 Funzioni di trasferimento La funzione di trasferimento TF(p1,…, pn) di cui al punto 2.1 è fissata a 1 per l'intera gamma di parametri pi (i = 1,…,n). Se la funzione di trasferimento TF(p1,…, pn) è modificata, la modifica deve avvenire in maniera tale da non pregiudicare l'impatto ambientale e l'efficacia delle procedure di prova RDE. In particolare sussiste la seguente condizione: ∫ TF (p1,…, pn) * Q (p1,…, pn) dp = ∫ Q (p1,…, pn) dp in cui:
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3) |
è aggiunto il seguente punto 3.1.0:
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4) |
il punto 5.3 è soppresso; |
5) |
il punto 5.4 è sostituito dal seguente: «5.4. Condizioni dinamiche Le condizioni dinamiche comprendono l'effetto della pendenza della strada, del vento contrario, delle dinamiche di guida (accelerazioni, decelerazioni) e dei sistemi ausiliari sul consumo energetico e sulle emissioni del veicolo di prova. La verifica della normalità delle condizioni dinamiche va effettuata dopo che la prova è stata completata, utilizzando i dati PEMS registrati. La verifica è eseguita in due fasi:
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6) |
il punto 6.8 è sostituito dal seguente:
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7) |
al punto 6.11 è aggiunta la seguente frase: «L'aumento di altitudine cumulativo proporzionale deve inoltre essere inferiore a 1 200 m/100 km ed essere determinato conformemente all'appendice 7 ter.»; |
8) |
il punto 9.5 è sostituito dal seguente:
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9) |
l'appendice 1 è così modificata:
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10) |
nell'appendice 2, punto 8, tabella 4, la nota 2 è sostituita dalla seguente:
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11) |
nell'appendice 6, punto 2, la definizione
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12) |
nell'appendice 6, punto 2, sono inserite le seguenti definizioni:
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13) |
nell'appendice 6, punto 3.1, il primo paragrafo è sostituito dal seguente testo: «La potenza effettiva alla ruota Pr,i è la potenza totale necessaria per superare la resistenza aerodinamica, la resistenza al rotolamento, la pendenza della strada, l'inerzia longitudinale del veicolo e l'inerzia rotazionale delle ruote.»; |
14) |
nell'appendice 6 il punto 3.2 è sostituito dal seguente testo: «3.2 Classificazione delle medie mobili rispetto al percorso urbano, extraurbano e autostradale Le frequenze di potenza standard sono definite per la guida urbana e per il percorso totale (cfr. punto 3.4) e si devono valutare separatamente le emissioni per il percorso totale e per la parte urbana. Le medie mobili di 3 secondi calcolate in conformità al punto 3.3 devono dunque successivamente essere attribuite alle condizioni di guida urbana e extraurbana secondo il segnale di velocità (vi) dal secondo effettivo i come indicato nella tabella 1-1. Tabella 1-1 Intervalli di velocità per l'attribuzione dei dati della prova alle condizioni di guida urbana, extraurbana e autostradale nel metodo del consumo di potenza
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15) |
nell'appendice 6 il punto 3.9 è sostituito dal seguente testo: «3.9. Calcolo del valore delle emissioni ponderate specifiche per la distanza Le medie ponderate basate sul tempo delle emissioni nella prova devono essere convertite in emissioni basate sulla distanza una volta per l'insieme di dati urbani e una volta per l'insieme complessivo di dati come segue:
Usando queste formule, le medie ponderate devono essere calcolate per le seguenti sostanze inquinanti per il percorso totale e per la parte urbana del percorso:
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16) |
sono inserite le seguenti appendici 7 bis e 7 ter: «Appendice 7 bis Verifica delle dinamiche complessive del percorso 1. INTRODUZIONE La presente appendice descrive le procedure di calcolo per verificare le dinamiche complessive del percorso e determinare l'eccesso o l'assenza complessivi di dinamiche durante la guida urbana, extraurbana e in autostrada. 2. SIMBOLI RPA accelerazione positiva relativa “risoluzione dell'accelerazione ares ” accelerazione minima > 0 misurata in m/s2 Algoritmo di livellamento («livellatore») T4253H “accelerazione positiva apos ” accelerazione [m/s2] maggiore di 0,1 m/s2 L'indice (i) si riferisce alla fase temporale L'indice (j) si riferisce alla fase temporale delle serie di dati con accelerazione positiva L'indice (k) si riferisce alla categoria (t = totale, u = urbana, r = extraurbana, m = autostradale)
3. INDICATORI DI PERCORSO 3.1. Calcoli 3.1.1. Pretrattamento dei dati I parametri dinamici quali accelerazione, v · apos o RPA sono determinati mediante un segnale di velocità avente un'accuratezza dello 0,1 % sopra i 3 km/h e una frequenza di campionamento di 1 Hz. Questa prescrizione di accuratezza è generalmente soddisfatta dai segnali di velocità (di rotazione) delle ruote. Il tracciato della velocità va controllato per le sezioni incomplete o poco plausibili. In tali sezioni il tracciato della velocità è caratterizzato da gradini, picchi, parti terrazzate o valori mancanti. Le brevi sezioni incomplete devono essere corrette, per esempio mediante interpolazione dei dati o effettuando un confronto con un segnale di velocità secondario. In alternativa, i percorsi brevi contenenti sezioni incomplete potrebbero essere esclusi dalla successiva analisi dei dati. In un secondo tempo i valori di accelerazione vanno disposti in ordine crescente per determinare la risoluzione dell'accelerazione ares = (valore minimo di accelerazione > 0). Se ares ≤ 0,01 m/s 2, la misurazione della velocità del veicolo è sufficientemente accurata. Se 0,01 < ares ≤ rmax m/s2, livellamento utilizzando un filtro T4253 Hanning. Se ares > rmax m/s2, il percorso è nullo. Il filtro T4253 Hanning esegue i seguenti calcoli: il livellatore inizia con la mediana mobile 4, centrata in base alla mediana mobile 2. I valori vengono quindi livellati nuovamente applicando la mediana mobile 5, la mediana mobile 3 e le medie mobili ponderate. I residui vengono calcolati sottraendo le serie livellate dalla serie originale. L'intero processo viene quindi ripetuto sui residui calcolati. Infine, vengono calcolati i residui livellati sottraendo i valori livellati ottenuti nella prima fase del processo. Il tracciato della velocità corretto costituisce la base per i successivi calcoli e per il partizionamento come descritto al paragrafo 3.1.2. 3.1.2. Calcolo della distanza, dell'accelerazione e di v · a I calcoli che seguono devono essere effettuati sull'intero tracciato della velocità basato sul tempo (risoluzione 1 Hz) dal secondo 1 al secondo tt (ultimo secondo). L'incremento della distanza per il campione di dati va calcolato come segue: di = vi /3,6, i = da 1 a Nt in cui:
L'accelerazione va calcolata come segue: ai = (v i + 1 – v i – 1)/(2 · 3,6), i = da 1 a Nt in cui: ai è l'accelerazione nella fase temporale i [m/s2]. Per i = 1: vi – 1 = 0, per i = Nt : vi + 1 = 0. Il prodotto della velocità del veicolo per l'accelerazione va calcolato come segue: (v · a)i = vi · ai /3,6, i = da 1 a Nt in cui: (v · a)i è il prodotto della velocità effettiva del veicolo per l'accelerazione nella fase temporale i [m2/s3 o W/kg]. 3.1.3. Partizionamento dei risultati Dopo aver calcolato ai e (v · a)i , i valori vi , di , ai e (v · a)i devono essere disposti in ordine crescente di velocità del veicolo. Tutte le serie di dati con vi ≤ 60 km/h appartengono al gruppo della velocità «urbana», tutte le serie di dati con 60 km/h < vi ≤ 90 km/h appartengono al gruppo della velocità «extraurbana» e tutte le serie di dati con vi > 90 km/h appartengono al gruppo della velocità «autostradale». Il numero di serie di dati con valori di accelerazione ai > 0,1 m/s 2 deve essere maggiore o uguale a 150 in ciascun gruppo di velocità. Per ciascun gruppo di velocità la velocità media del veicolo
in cui: Nk è il numero totale di campioni delle quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale. 3.1.4. Calcolo di v · apos_[95] per gruppo di velocità Il 95o percentile dei valori v · apos va calcolato come segue: i valori (v · a) i,k di ciascun gruppo di velocità devono essere disposti in ordine crescente per tutte le serie di dati con ai,k ≥ 0,1 m/s2 e va determinato il numero totale di detti campioni Mk . I valori percentili sono quindi assegnati ai valori (v · apos ) j,k con ai,k ≥ 0,1 m/s2 come segue: al valore v · apos più basso è assegnato il percentile 1/Mk , al secondo più basso 2/Mk , al terzo più basso 3/Mk e al valore più alto Mk /Mk = 100 %. (v · apos ) k _[95] è il valore (v · apos ) j,k con j/Mk = 95 %. Se j/Mk = 95 % non può essere soddisfatto, (v · apos ) k _[95] sarà calcolato mediante interpolazione lineare tra i campioni consecutivi j e j+1 con j/Mk < 95 % e (j + 1)/Mk > 95 %. L'accelerazione positiva relativa per gruppo di velocità va calcolata come segue: RPAk = Σ j (Δt · (v · apos ) j,k )/Σ idi,k , j = da 1 a Mk,i = da 1 a Nk,k = u,r,m in cui: RPAk è l'accelerazione positiva relativa per le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale in [m/s2 o kWs/(kg*km)]
4. VERIFICA DELLA VALIDITÀ DEL PERCORSO 4.1.1. Verifica di v*apos_[95] per gruppo di velocità (con v in [km/h]) Se e
sono soddisfatte, il percorso è nullo. Se 4.1.2. Verifica della RPA per gruppo di velocità Se Se Appendice 7 ter Procedura per la determinazione dell'aumento di elevazione positivo cumulativo di un percorso 1. INTRODUZIONE La presente appendice descrive la procedura per determinare l'aumento di elevazione cumulativo di un percorso RDE. 2. SIMBOLI
3. PRESCRIZIONI GENERALI L'aumento di elevazione positivo cumulativo di un percorso RDE deve essere determinato sulla base di tre parametri: l'altitudine istantanea del veicolo hGPS,i [m sul livello del mare] quale misurata tramite GPS, la velocità istantanea del veicolo v i [km/h] registrata a una frequenza di 1 Hz e il corrispondente tempo t [s] trascorso dall'inizio della prova. 4. CALCOLO DELL'AUMENTO DI ELEVAZIONE POSITIVO CUMULATIVO 4.1. Aspetti generali L'aumento di elevazione positivo cumulativo di un percorso RDE deve essere calcolato con una procedura in tre fasi che preveda i) lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati, ii) la correzione dei dati di altitudine istantanea del veicolo e iii) il calcolo dell'aumento di elevazione positivo cumulativo. 4.2. Screening e verifica di principio della qualità dei dati I dati di velocità istantanea del veicolo vanno controllati per verificarne la completezza. La correzione dei dati mancanti è consentita se le discontinuità rimangono entro le prescrizioni di cui all'appendice 4, punto 7; in caso contrario i risultati della prova devono essere considerati nulli. I dati di altitudine istantanea vanno controllati per verificarne la completezza. Le discontinuità nei dati devono essere risolte mediante interpolazione dei dati. La correttezza dei dati interpolati va verificata su una carta topografica. Si raccomanda di correggere i dati interpolati se sussiste la seguente condizione: |hGPS(t) – hmap(t)| > 40 m La correzione dell'altitudine va applicata in modo tale per cui: h(t) = hmap(t) in cui:
4.3. Correzione dei dati di altitudine istantanea del veicolo L'altitudine h(0) all'inizio di un percorso a d(0) deve essere ottenuta tramite GPS e controllata, per verificarne la correttezza, in base alle informazioni ricavate da una carta topografica. La deviazione non deve superare i 40 m. I dati di altitudine istantanea h(t) vanno sottoposti a correzione se sussiste la seguente condizione: |h(t) – h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°) La correzione dell'altitudine va applicata in modo tale per cui: hcorr(t) = hcorr (t-1) in cui:
Con il completamento della procedura di correzione è definita una serie valida di dati di altitudine. Questa serie va utilizzata per il calcolo finale dell'aumento di elevazione positivo cumulativo quale descritto al punto 4.4. 4.4. Calcolo dell'aumento di elevazione positivo cumulativo 4.4.1. Determinazione di una risoluzione spaziale uniforme La distanza totale dtot [m] su cui si estende un percorso deve essere determinata come la somma delle distanze istantanee d i. La distanza istantanea d i va così determinata:
in cui:
L'aumento di elevazione cumulativo va calcolato sulla base di dati aventi una risoluzione spaziale costante di 1 m cominciando dalla prima misurazione all'inizio di un percorso d(0). I punti di rilevamento discreti a una risoluzione di 1 m sono definiti punti di passaggio e sono caratterizzati da un valore specifico di distanza d (per esempio 0, 1, 2, 3 m…) e dalla loro corrispondente altitudine h(d) [m sul livello del mare]. L'altitudine di ciascun punto di passaggio discreto d va calcolata mediante interpolazione dell'altitudine istantanea hcorr(t) come:
in cui:
4.4.2. Livellamento supplementare dei dati I dati di altitudine ottenuti per ciascun punto di passaggio discreto vanno livellati applicando una procedura in due fasi; d a e d e indicano rispettivamente il primo e l'ultimo punto di rilevamento (figura 1). Il primo ciclo di livellamento va applicato come segue:
h int,sm,1(d) = h int,sm,1(d – 1 m) + road grade,1(d), d = da + 1 da de h int,sm,1(da ) = hint (da ) + road grade,1(da ) in cui:
Il secondo ciclo di livellamento va applicato come segue:
in cui:
Figura 1 Illustrazione della procedura di livellamento dei segnali di altitudine interpolati ![]() 4.4.3. Calcolo del risultato finale L'aumento di elevazione cumulativo positivo di un percorso deve essere calcolato integrando tutte le pendenze della strada positive interpolate e livellate, ossia roadgrade,2(d). Il risultato dovrebbe essere normalizzato rispetto alla distanza totale della prova d tot ed espresso in metri di aumento di elevazione cumulativo per 100 km di distanza. 5. ESEMPIO NUMERICO Le tabelle 1 e 2 illustrano le fasi seguite per il calcolo dell'aumento di elevazione positivo sulla base dei dati registrati nel corso di una prova su strada effettuata con PEMS. Per brevità viene qui presentato un estratto di 800 m e 160 s. 5.1. Screening e verifica di principio della qualità dei dati Lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati si effettuano in due fasi. In un primo tempo è controllata la completezza dei dati di velocità del veicolo. Nel presente campione di dati non sono rilevate discontinuità nei dati di velocità del veicolo (cfr. tabella 1). In un secondo tempo sono controllati i dati di altitudine per verificarne la completezza; nel campione di dati, i dati di altitudine per i secondi 2 e 3 risultano mancanti. Le discontinuità sono risolte tramite interpolazione del segnale GPS. L'altitudine rilevata tramite GPS è inoltre verificata su una carta topografica; la verifica è effettuata anche sull'altitudine h(0) all'inizio del percorso. I dati di altitudine per i secondi da 112 a 114 sono corretti sulla base di una carta topografica per soddisfare la seguente condizione: hGPS(t) – hmap(t) < – 40 m Come risultato della verifica effettuata sui dati si ottengono i dati della quinta colonna h(t). 5.2. Correzione dei dati di altitudine istantanea del veicolo Nella fase successiva i dati di altitudine h(t) per i secondi da 1 a 4, da 111 a 112 e da 159 a 160 vengono corretti e assumono rispettivamente i valori di altitudine dei secondi 0, 110 e 158 poiché sussiste la seguente condizione: |h(t) – h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°) Come risultato della correzione applicata ai dati si ottengono i dati della sesta colonna hcorr(t). L'effetto della verifica e della correzione applicate ai dati di altitudine è illustrato nella figura 2. 5.3. Calcolo dell'aumento di elevazione positivo cumulativo 5.3.1. Determinazione di una risoluzione spaziale uniforme La distanza istantanea di è calcolata dividendo la velocità istantanea del veicolo misurata in km/h per 3,6 (colonna 7 della tabella 1). Ricalcolando i dati di altitudine per ottenere una risoluzione spaziale uniforme di 1 m si ottengono i punti di passaggio discreti d (colonna 1 della tabella 2) e i rispettivi valori di altitudine hint(d) (colonna 7 della tabella 2). L'altitudine di ciascun punto di passaggio discreto d è calcolata mediante interpolazione dell'altitudine istantanea misurata hcorr come:
5.3.2. Livellamento supplementare dei dati Nella tabella 2 il primo e l'ultimo punto di passaggio discreti sono rispettivamente d a = 0 m e d e = 799 m. I dati di altitudine di ciascun punto di passaggio discreto sono livellati applicando una procedura in due fasi. Il primo ciclo di livellamento consiste in:
scelto per dimostrare il livellamento per d ≤ 200 m
scelto per dimostrare il livellamento per 200 m < d < (599 m)
scelto per dimostrare il livellamento per d ≥ (599 m) L'altitudine livellata e interpolata è calcolata come: h int,sm,1(0) = hint (0) + road grade,1(0) = 120,3 + 0,0033 ≈ 120,3033 m h int,sm,1(799) = h int,sm,1(798) + road grade,1(799) = 121,2550 – 0,0220 = 121,2330 m Secondo ciclo di livellamento:
scelto per dimostrare il livellamento per d ≤ 200 m
scelto per dimostrare il livellamento per 200 m < d < (599)
scelto per dimostrare il livellamento per d ≥ (599 m) 5.3.3. Calcolo del risultato finale L'aumento di elevazione cumulativo positivo di un percorso è calcolato integrando tutte le pendenze della strada positive interpolate e livellate, ossia roadgrade,2(d). Per l'esempio presentato la distanza percorsa totale era dtot = 139,7 km e tutte le pendenze della strada positive interpolate e livellate erano di 516 m. È stato pertanto ottenuto un aumento di elevazione cumulativo positivo di 516 × 100/139,7 = 370 m/100 km. Tabella 1 Correzione dei dati di altitudine istantanea del veicolo
Tabella 2 Calcolo della pendenza della strada
Figura 2 Effetto della verifica e della correzione dei dati — Profilo altimetrico misurato tramite GPS hGPS(t), profilo altimetrico fornito dalla carta topografica hmap(t), profilo altimetrico ottenuto dopo lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati h(t) e la correzione hcorr(t) dei dati elencati nella tabella 1 ![]() Figura 3 Confronto tra il profilo altimetrico corretto hcorr(t) e l'altitudine livellata e interpolata hint,sm,1 ![]() Tabella 2 Calcolo dell'aumento di elevazione positivo
|
(1) Le emissioni di CO vanno misurate e registrate durante prove RDE.
(2) Le emissioni di CO vanno misurate e registrate durante prove RDE.
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/647 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2016
recante duecentoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 20 aprile 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere cinque persone fisiche all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
(a) |
«Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali (alias a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali, b) Turki Mubarak al-Binali, c) Turki al-Benali, d) Turki al-Binali, e) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari, f) Abu Bakr al-Athari, g) Abu Hazm al-Salafi, h) Abu Hudhayfa al-Bahrayni, i) Abu Khuzayma al-Mudari, j) Abu Sufyan al-Sulami, k) Abu Dergham, l) Abu Human al-Athari). Data di nascita: 3.9.1984. Luogo di nascita: Al Muharraq, Bahrain. Nazionalità: bahreinita (cittadinanza revocata nel gennaio 2015). N. passaporto: a) 2231616 (numero del passaporto bahreinita rilasciato il 2.1.2013, con scadenza il 2.1.2023), b) 1272611 (numero del passaporto bahreinita precedente, rilasciato l'1.4.2003), c) 840901356 (numero di identificazione nazionale). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.» |
(b) |
«Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (alias a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani, b) Abu Sarah al-Saudi, c) Abu Sara Zahrani). Data di nascita: 19.1.1986. Nazionalità: saudita. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Numero di passaporto: a) K142736 (numero di passaporto saudita rilasciato il 14.7.2011 a Al-Khafji, Arabia Saudita), b) G579315 (numero di passaporto saudita). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.» |
(c) |
«Tuah Febriwansyah (alias a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin, b) Tuwah Febriwansah, c) Muhammad Fachri, d) Muhammad Fachria, e) Muhammad Fachry). Data di nascita: 18.2.1968. Luogo di nascita: Giacarta, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Indirizzo: Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Provincia di Banten, Indonesia. Carta d'identità nazionale indonesiana numero 09.5004.180268.0074. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.» |
(d) |
«Husayn Juaythini (alias a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni, b) Husayn Muhammad al-Juaythini, c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini, d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini, e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini, f) Abu Muath al-Juaitni). Data di nascita: 3.5.1977. Luogo di nascita: Campo profughi di Nuseirat, Striscia di Gaza, Territori palestinesi. Nazionalità: palestinese. Indirizzo: Striscia di Gaza, Territori palestinesi. N. passaporto: 0363464 (rilasciato dall'Autorità palestinese). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.» |
(e) |
«Muhammad Sholeh Ibrahim (alias a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim). Data di nascita: settembre 1958. Luogo di nascita: Demak, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.» |
26.4.2016 |
IT |
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L 109/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/648 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
267,4 |
MA |
81,7 |
|
ZZ |
174,6 |
|
0707 00 05 |
MA |
81,5 |
TR |
118,9 |
|
ZZ |
100,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
99,6 |
TR |
132,6 |
|
ZZ |
116,1 |
|
0805 10 20 |
AR |
115,8 |
EG |
46,4 |
|
IL |
79,9 |
|
MA |
51,7 |
|
TR |
40,9 |
|
ZZ |
66,9 |
|
0805 50 10 |
MA |
132,7 |
ZZ |
132,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,6 |
BR |
100,6 |
|
CL |
101,7 |
|
CN |
90,8 |
|
NZ |
151,9 |
|
US |
177,1 |
|
ZA |
102,3 |
|
ZZ |
116,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
104,9 |
CL |
132,0 |
|
CN |
76,7 |
|
ZA |
112,2 |
|
ZZ |
106,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/27 |
DECISIONE (UE) 2016/649 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2016
relativa alla misura SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di Leidschendam-Voorburg
[notificata con il numero C(2016) 85]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 10 settembre 2007 la «Stichting Behoud Damplein Leidschendam» («Fondazione per la conservazione del Damplein Leidschendam», in appresso: «la Fondazione»), creata nel 2006 per difendere gli interessi degli abitanti della zona della Damplein a Leidschendam (Comune di Leidschendam-Voorburg, Paesi Bassi), ha presentato alla Commissione una denuncia relativa alla presunta concessione di aiuti di Stato nel contesto di un progetto immobiliare lanciato dal Comune di Leidschendam-Voorburg in cooperazione con alcuni privati. |
(2) |
Con lettera del 12 ottobre 2007 la Commissione ha inoltrato la denuncia alle autorità olandesi per esame, con la richiesta di rispondere a una serie di domande. Le autorità olandesi hanno risposto con lettera del 7 dicembre 2007. Il 25 aprile 2008, il 12 settembre 2008, il 14 agosto 2009, il 12 febbraio 2010 e il 2 agosto 2011 la Commissione ha inviato alle autorità olandesi domande di informazioni complementari, che dette autorità hanno fatto pervenire rispettivamente con lettere del 30 maggio 2008, 7 novembre 2008, 30 ottobre 2009, 12 aprile 2010, 29 settembre 2011 e 3 ottobre 2011. Il 12 marzo 2010 si è tenuta una riunione fra i servizi della Commissione e le autorità olandesi, a seguito della quale, il 30 agosto 2010, sono state fornite alla Commissione ulteriori informazioni. |
(3) |
Con lettera del 26 gennaio 2012 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE») riguardo a una specifica misura nel contesto del progetto immobiliare. La decisione della Commissione di avviare il procedimento (in appresso: «decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). Con la decisione di avvio del procedimento la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla sua valutazione preliminare della misura. |
(4) |
Con lettera del 18 aprile 2012 le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento — dopo due proroghe della scadenza per l'invio di tali osservazioni e dopo un incontro con i servizi della Commissione il 12 marzo 2012 in presenza dei beneficiari dell'aiuto. |
(5) |
Con lettera del 16 aprile 2012 la Fondazione ha inviato alla Commissione le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. La versione non riservata di tali osservazioni è stata inoltrata il 16 maggio 2012 alle autorità olandesi. Con lettera del 14 giugno 2012 dette autorità hanno presentato il loro punto di vista sulle osservazioni della Fondazione. |
(6) |
Il 23 gennaio 2013 la Commissione ha adottato una decisione definitiva, in cui conclude che il contestato progetto immobiliare è un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(7) |
I Paesi Bassi, il Comune di Leidschendam-Voorburg e il beneficiario Schouten & de Jong Projectontwikkeling BV hanno proposto ricorso contro la decisione del 23 gennaio 2013. Con sentenza del 30 giugno 2015 il Tribunale ha annullato tale decisione (3). La Commissione ha quindi dovuto esaminare nuovamente la misura e adottare una nuova decisione sul progetto immobiliare contestato. |
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
2.1. PARTI INTERESSATE
(8) |
Il Comune di Leidschendam-Voorburg (in appresso: «il Comune») si trova nella provincia dell'Olanda meridionale, vicino all'Aia, nei Paesi Bassi. |
(9) |
Schouten-de Jong Bouwfonds (in appresso: «SJB») è un consorzio creato da Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (in appresso: «Schouten de Jong») e Bouwfonds Ontwikkeling BV (in appresso: «Bouwfonds») ai fini del contestato progetto immobiliare, e non ha personalità giuridica di diritto neerlandese (4). |
(10) |
Schouten de Jong ha sede a Voorburg (Paesi Bassi) e si occupa dello sviluppo di progetti immobiliari nei Paesi Bassi, in particolare nell'area di Leidschendam. Nel 2011 l'impresa aveva un fatturato di 60 milioni di EUR. |
(11) |
Bouwfonds, una controllata di Rabo Vastgoed, ha sede a Delft (Paesi Bassi) ed è il maggiore promotore immobiliare dei Paesi Bassi e uno dei tre maggiori operatori sul mercato immobiliare europeo. Bouwfonds esercita le proprie attività principalmente nei Paesi Bassi, in Germania e in Francia. Nel 2011 aveva un fatturato pari a 1,6 miliardi di EUR. |
(12) |
Per quanto riguarda la fase di utilizzo dei terreni del contestato progetto immobiliare, il Comune e SJB hanno costituito un partenariato pubblico-privato (in appresso: «PPP») sotto forma di una società in nome collettivo. Ciascuna delle parti del PPP doveva assumersi il 50 % dei costi e dei rischi della fase di utilizzo dei terreni del progetto. In seno al PPP le decisioni venivano prese all'unanimità. Secondo le informazioni fornite dalle autorità olandesi, Schouten de Jong e Bouwfonds sono responsabili in solido del rispetto degli obblighi che incombono a SJB a seguito dell'accordo di PPP (5). |
2.2. IL PROGETTO IMMOBILIARE
(13) |
Il 6 aprile 2004 il Consiglio comunale ha approvato il «Concept Grondexploitatie Masterplan Damcentrum» («Piano generale per l'utilizzo dei terreni del Damcentrum»), e il «Concept Masterplan Damcentrum» («Piano generale per il Damcentrum»), con cui si costituisce un accordo quadro per il riassetto del centro di Leidschendam (in appresso: «progetto per il centro di Leidschendam») (6). Il progetto per il centro di Leidschendam riguarda una superficie di circa 20,7 ettari e comprende la demolizione di circa 280 alloggi a carattere prevalentemente sociale, il rinnovamento degli spazi pubblici e delle infrastrutture pubbliche (impianti fognari, pavimentazione, illuminazione ecc.), la costruzione di circa 600 nuove unità abitative, sia a carattere sociale che privato, e circa 3 000 metri quadrati di spazio commerciale (negozi), così come un parcheggio sotterraneo a due livelli e il trasferimento e la ristrutturazione di una scuola. Il progetto per il centro di Leidschendam è stato suddiviso in vari sottoprogetti, fra cui il progetto immobiliare per la Damplein (in appresso: «progetto Damplein»). |
2.2.1. La fase di costruzione
(14) |
In base al progetto per il centro di Leidschendam, il 9 settembre 2004 il Comune ha concluso un accordo di cooperazione con una serie di promotori edili fra cui SJB (in appresso «l'accordo di cooperazione del 2004»). Nell'accordo di cooperazione del 2004 viene stabilito che i promotori privati costruiscono e vendono a proprio conto e a proprio rischio l'immobile previsto per ciascuna delle specifiche sottoparti del progetto per il centro di Leidschendam a loro assegnate. |
(15) |
Sempre in base all'accordo di cooperazione del 2004, si sarebbe cominciato con i lavori di costruzione non appena preparato il terreno a tal fine (si veda il considerando (23)] e ottenuti i permessi edili richiesti. Per quanto riguarda la costruzione degli alloggi del settore privato, i promotori privati potevano tuttavia rinviare i lavori di costruzione fino a quando fosse stata raggiunta la prevendita del 70 % di tali alloggi, eventualmente in combinazione con le abitazioni sociali, del lotto interessato (articolo 7.5 dell'accordo di cooperazione del 2004, in appresso la «clausola del 70 %»). Questa clausola del 70 % è abituale nei contratti olandesi di costruzione, e serve a limitare i rischi, per i promotori, di costruire immobili che poi rimangano invenduti. Per gli spazi commerciali e il garage sotterraneo, tuttavia, l'accordo non prevedeva la possibilità di rinviare la costruzione. |
(16) |
In base all'accordo di cooperazione del 2004 e a un altro accordo di progetto concluso il 22 novembre 2004 (in appresso «accordo di progetto SJB»), SJB avrebbe costruito in totale 242 unità abitative, di cui 74 inizialmente previste sulla Damplein (7). SJB avrebbe inoltre costruito circa 2 400 metri quadrati di spazio commerciale sulla Damplein e un garage sotterraneo, con, oltre a una parte privata (75 posti di parcheggio), anche una parte pubblica (225 posti di parcheggio). Gli spazi commerciali e le unità abitative sarebbero state costruite sopra il garage sotterraneo. |
(17) |
Come hanno esplicitamente osservato le autorità olandesi nella loro corrispondenza, il Comune non era implicato nella fase di costruzione del progetto, e non si è assunto alcun rischio legato alla vendita delle unità abitative e degli spazi commerciali. Gli eventuali ricavati della vendita sarebbero andati direttamente ai promotori privati. Va fatta una distinzione fra la fase di costruzione e la cosiddetta fase di utilizzo dei terreni del progetto, in cui il Comune era coinvolto con SJB attraverso il PPP e per cui si era assunto il 50 % dei rischi (si veda il considerando 19). |
2.2.2. La fase di utilizzo dei terreni
(18) |
Prima dell'inizio dei lavori di costruzione per ciascuna parte del progetto immobiliare, il terreno doveva essere acquisito e preparato per la costruzione, e le infrastrutture pubbliche riallestite. Poiché si prevedeva che questa «fase di utilizzo dei terreni» comportasse costi considerevoli (all'epoca stimati sui 30 milioni di EUR) e grossi rischi, il Comune ha deciso di concludere un PPP con SJB per realizzare questi lavori (8). Il Comune e SJB hanno così stipulato, il 22 novembre 2004 un accordo di PPP per l'utilizzo dei terreni (in appresso «accordo per l'utilizzo dei terreni»). |
(19) |
Come contropartita per la partecipazione alla fase di utilizzo dei terreni del progetto, SJB avrebbe ricevuto una parte degli introiti del PPP e diritti di sfruttamento di parcelle di terreno in precedenza assegnate al Comune (9). In base all'accordo per l'utilizzo dei terreni, sia il Comune che SJB avrebbero apportato un contributo finanziario diretto al PPP per la realizzazione dei lavori di utilizzo dei terreni (10). L'accordo per l'utilizzo dei terreni prevede inoltre che il Comune e SJB avrebbero sostenuto, ciascuno, il 50 % dei costi e dei rischi della fase di utilizzo dei terreni (articolo 4.1 dell'accordo per l'utilizzo dei terreni), e che l'importo finale delle entrate/delle perdite derivanti dall'utilizzo dei terreni sarebbe stato diviso secondo le disposizioni dell'accordo di cooperazione del 2004 (articolo 14.3). Tale accordo stabilisce che, alla fine della fase di utilizzo dei terreni, un risultato negativo o positivo fino a 1 milione di EUR sarebbe stato diviso in parti uguali fra il Comune e SJB, mentre, in caso di risultato positivo, il surplus sarebbe stato ripartito fra il Comune, SJB e gli altri partner privati partecipanti alla fase di costruzione del progetto immobiliare (articolo 10.9 dell'accordo di cooperazione del 2004). |
(20) |
La fase di utilizzo dei terreni comprendeva, oltre alla preparazione dei terreni, anche la costruzione, la gestione temporanea e la rivendita della parte pubblica del garage sotterraneo e la costruzione della scuola (articolo 4 dell'accordo per l'utilizzo dei terreni). A tal fine, nel PPP con SJB era stato concordato che SJB avrebbe costruito il parcheggio pubblico sotterraneo, considerato come intrinsecamente legato alla parte privata del parcheggio (articolo 9 dell'accordo per l'utilizzo dei terreni) — per il quale SJB avrebbe ricevuto dal PPP una somma massima di circa 4,6 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1o gennaio 2003) (articolo 6 dell'accordo di progetto SJB). La costruzione della parte privata del parcheggio sotterraneo sarebbe stata finanziata dallo stesso SJB. Il PPP intendeva vendere a un terzo tutto il parcheggio; il ricavato della vendita sarebbe andato al PPP che l'avrebbe ripartito fra il Comune e SJB. |
(21) |
Infine, il PPP avrebbe anche contribuito per il 50 % ai costi della costruzione della scuola relativamente a un'altra parte del progetto per il centro di Leidschendam. Il restante 50 % sarebbe stato finanziato direttamente dal Comune (articolo 8 dell'accordo per l'utilizzo dei terreni). |
(22) |
Dai considerando 18 — 21 risulta che i costi della fase di utilizzo dei terreni del progetto consistevano principalmente nei costi d'acquisizione del terreno, nella misura in cui esso non apparteneva ancora al Comune, nei costi di preparazione del terreno, nei costi della parte pubblica del garage sotterraneo e nel 50 % dei costi di costruzione della scuola. |
(23) |
Nella fase di utilizzo dei terreni, il PPP avrebbe in primo luogo, e principalmente, generato entrate dalla vendita del terreno, dopo la sua preparazione da parte dello stesso PPP, a promotori privati, fra cui SJB. Ogni promotore doveva acquistare la parte di terreno ad esso attribuito per costruire alloggi e spazi commerciali. I prezzi del terreno sono stati fissati all'articolo 10 e nell'allegato 3 A dell'accordo di cooperazione del 2004, in cui è stato inoltre esplicitamente indicato che si tratta di prezzi minimi, suscettibili di aumento se viene realizzata una superficie maggiore di quella prevista. I prezzi sono basati su una relazione di valutazione dell'11 marzo 2003 di un esperto indipendente, che ha ritenuto il prezzo conforme al mercato. Il promotore interessato doveva pagare il prezzo del terreno non appena ricevuto i permessi edili richiesti e al più tardi al momento del trasferimento giuridico del terreno (articolo 10.5 dell'accordo di cooperazione del 2004). |
(24) |
Il prezzo del terreno venduto dal PPP a SJB per l'insieme del progetto per il centro di Leidschendam era stato fissato a minimo 18,5 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1o gennaio 2003). Il prezzo del terreno della parte del progetto relativa alla Damplein, venduto dal PPP a SJB, era stato fissato a minimo 7,2 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1o gennaio 2003), da indicizzare annualmente del 2,5 % fino al pagamento. |
(25) |
In secondo luogo, il PPP avrebbe percepito entrate supplementari richiedendo a ciascun promotore privato, conformemente all'articolo 10.3 dell'accordo di cooperazione del 2004, un contributo per l'utilizzo del terreno e un contributo per la qualità (11). Questi contributi sono stati calcolati sulla base del numero di unità abitative previste dal promotore privato, e potevano essere aumentati o diminuiti in base al numero di unità abitative effettivamente costruite. I contributi dovevano essere versati entro il 1o luglio 2004, in una tranche unica per tutte le unità abitative costruite dal promotore privato interessato nell'ambito del progetto per il centro di Leidschendam. |
(26) |
Per tutte le unità abitative che SJB intendeva costruire nella zona del progetto per il centro di Leidschendam, il contributo complessivo per l'utilizzo del terreno era definito a circa 1,1 milioni di EUR, e il contributo per la qualità a circa 0,9 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1o gennaio 2003), da indicizzare annualmente del 2,5 % fino al pagamento. Il contributo definitivo per l'utilizzo del terreno e per la qualità sarebbero dipese dal numero di unità abitative effettivamente costruite. |
(27) |
L'articolo 6.6 (12) dell'accordo di cooperazione del 2004 stabilisce che, se i permessi edili non vengono ottenuti entro i termini previsti, le parti concluderanno fra di loro altri accordi, sia sul calcolo del prezzo del terreno che sulle date del pagamento del prezzo del terreno, attenendosi il più possibile al contenuto dell'accordo e degli accordi bilaterali. |
(28) |
Nell'articolo 16 dell'accordo di cooperazione del 2004 viene inoltre stabilito che l'accordo in questione o gli accordi bilaterali possono venire sciolti, in parte o nella totalità, solo nelle specifiche circostanze indicate. Una di esse è «una circostanza imprevista quale indicata all'articolo 6:258 del codice civile»: se una delle parti ritiene che le altri parti non possano aspettarsi da lei un mantenimento invariato dell'accordo, devono concertarsi per concordare condizioni mutualmente accettabili. |
(29) |
L'articolo 18 dell'accordo di cooperazione del 2004 stabilisce che eventuali controversie sull'accordo stesso o sugli accordi bilaterali debbano essere risolte nella misura del possibile in modo consensuale fra le parti. Se questo non ê possibile, la controversia deve essere oggetto di arbitrato secondo il regolamento dell'Istituto neerlandese di arbitrato di Rotterdam. Il luogo dell'arbitrato è l'Aia. |
2.3. RIDUZIONE DEI PREZZI CON EFFETTO RETROATTIVO E ANNULLAMENTO DEI CONTRIBUTI
(30) |
Secondo il programma di marzo 2004 i lavori di costruzione sulla Damplein dovevano originariamente cominciare nel novembre 2005. Tuttavia, a seguito di una serie di procedimenti giudiziari a livello nazionale, i permessi edili necessari a SJB per cominciare i lavori sono stati ottenuti solo nel novembre 2008. |
(31) |
Nel febbraio 2007 SJB ha cominciato la prevendita delle unità abitative, incontrando però difficoltà e riuscendo alla fine a trovare acquirenti solo per 20 dei 67 alloggi previsti. A causa dell'ottenimento tardivo dei premessi edili richiesti, nel settembre 2008 gli accordi di prevendita sono stati annullati. Pertanto, quando SJB, nel novembre 2008, ha finalmente ottenuto i permessi per cominciare i lavori, l'impresa non aveva concluso prevendite per nessuna delle unità abitative che doveva costruire sulla Damplein. Nel frattempo è scoppiata la crisi finanziaria, che ha colpito in particolare il mercato immobiliare neerlandese. |
(32) |
In questo contesto SJB ha comunicato al Comune che i lavori non sarebbero cominciati, richiamandosi alla disposizione dell'accordo di cooperazione del 2004 che stabilisce che la costruzione degli alloggi può essere rinviata se viene venduto meno del 70 % delle unità. |
(33) |
A questo proposito SJB ha rinviato alle clausole contrattuali dell'accordo di cooperazione del 2004, e in particolare all'articolo 6.6, che prevede la possibilità di concludere altri accordi sul prezzo e sulle date di pagamento se i permessi edili non vengono ottenuti entro i termini previsti. Dato che i permessi sono stati rilasciati solo 3 anni dopo la data prevista, SJB ha ritenuto di non poter essere obbligato a dare esecuzione all'accordo di cooperazione così come esso era. Le parti hanno quindi deciso di rivedere le disposizioni iniziali. |
(34) |
Nell'autunno 2008 SJB ha proposto al PPP di pagare, per il terreno sulla Damplein, 4 milioni di EUR invece dell'importo inizialmente concordato di 7,2 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1o gennaio 2003), e di cominciare i lavori di costruzione nell'aprile 2009 indipendentemente dal numero di unità abitative vendute. Come contropartita per la riduzione del prezzo, SJB era disposta a rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 % prevista nell'accordo di cooperazione del 2004 e all'indennizzo per i danni subiti dal fatto che il rilascio dei permessi edili era avvenuto con tre anni di ritardo. SJB ha inoltre proposto di contattare un investitore che garantisse di comprare le unità abitative invendute. Secondo le autorità olandesi, questo ha portato a un prezzo inferiore a quello praticato in caso di vendita diretta a privati. |
(35) |
Il 18 dicembre 2008 il PPP e SJB hanno concluso un accordo di principio sulla riduzione del prezzo. Tuttavia, prima di che tale accordo fosse presentato al Consiglio comunale per approvazione, il Comune ha contattato un esperto indipendente per verificare se il prezzo calcolato da SJB fosse conforme al mercato. Nella sua relazione dell'11 febbraio 2009 l'esperto ha concluso che l'importo di 4 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1o gennaio 2010), in base al metodo del valore residuo, nel 2010 poteva essere considerato un prezzo conforme alle condizioni di mercato per il terreno sulla Damplein, tenuto conto del fatto che SJB si era impegnato a vendere le unità abitative invendute a un investitore, e aveva acconsentito ad abbassare dal 5 % al 2 % il suo margine iniziale di profitti e rischi. Nella relazione l'esperto non ha tenuto conto della riduzione del contributo per l'utilizzo dei terreni e per la qualità. |
(36) |
In base a tale relazione, e poiché il Comune, secondo le autorità olandesi, temeva ulteriori ritardi e riteneva che fosse nell'interesse generale cominciare al più presto la fase di costruzione, il Consiglio comunale, nella riunione del 10 marzo 2009, ha deciso che il PPP accettasse una riduzione del prezzo e dei contributi originariamente concordati nel 2004 con SJB per il terreno sulla Damplein. In una proposta del Comune del 18 febbraio 2009, trasmessa ai membri del Consiglio comunale, viene menzionata una riduzione del prezzo del terreno, e del contributo per l'utilizzo dei terreni e per la qualità. Nella proposta viene indicato che la fase di utilizzo dei terreni, per la quale era stata prevista una situazione di pareggio, sarebbe andata in perdita a causa della riduzione. Nella proposta viene anche chiesto al Comune di prevedere le necessarie riserve per coprire il 50 % delle perdite. Nella proposta viene inoltre indicato che SJB, a causa della crisi finanziaria, non poteva ottenere il finanziamento necessario per lo sviluppo della Damplein. |
(37) |
La riduzione del prezzo è stata sancita in un accordo concluso il 1o marzo 2010 fra il Comune, il PPP e SJB (in appresso «accordo complementare»), che ha modificato l'accordo di cooperazione del 2004, l'accordo di progetto SJB e l'accordo per l'utilizzo dei terreni. L'articolo 2.1.2, primo comma, lettera i), dell'accordo complementare stabilisce che, contrariamente a quanto convenuto nell'accordo di cooperazione del 2004, il prezzo per il terreno sulla Damplein da vendere a SJB è pari a 4 milioni di EUR. L'articolo 2.1.2, secondo comma, lettera ii), dispone che il contributo per l'utilizzo dei terreni e il contributo per la qualità originariamente concordati non sono dovuti. Il comma sopra citato non rinvia specificamente al terreno sulla Damplein (13). |
(38) |
Nell'accordo complementare viene inoltre indicato che SJB, il 7 luglio 2009, aveva cominciato i lavori di costruzione sulla Damplein, e che doveva realizzarli secondo un calendario che non prevedeva interruzioni. I lavori dovevano essere completati nel dicembre 2011. In caso di ritardi nella consegna, SJB doveva rimborsare una parte del prezzo ridotto. La consegna del terreno avrebbe avuto luogo al massimo a metà del marzo 2010, e il pagamento sarebbe avvenuto al massimo il giorno della consegna. |
(39) |
In seguito, il 13 luglio 2009, il PPP e SJB hanno concluso un nuovo accordo relativo al parcheggio pubblico sotterraneo (14). Ai sensi di questo accordo SJB avrebbe cominciato i lavori di costruzione del parcheggio pubblico nel secondo trimestre del 2009, e li avrebbe completati entro una scadenza prestabilita. Il PPP avrebbe pagato a SJB 5,4 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1o aprile 2009) per la costruzione del parcheggio pubblico (15); tale importo sarebbe rimasto invariato fino alla consegna e non sarebbe stato indicizzato. |
(40) |
Il 15 gennaio 2010 SJB e Wooninvest Projecten BV — un'impresa legata a uno dei promotori che hanno firmato l'accordo di cooperazione del 2004 — hanno concluso un accordo d'acquisto/d'opera per l'acquisizione di 43 unità abitative che Wooninvest avrebbe affittato a privati. Le parti hanno convenuto che, se SJB avesse trovato entro il 29 gennaio 2010 un acquirente privato per un certo numero di tali unità abitative, queste non sarebbero state vendute a Wooninvest. Nell'accordo è stato inoltre stabilito che SJB, nel periodo dal 29 gennaio 2010 fino alla consegna degli alloggi a Wooninvest, può riacquistare gli alloggi venduti a tale società alle stesse condizioni cui li ha comprati Wooninvest, più una compensazione per i costi sostenuti da Wooninvest e un interesse annuo del 6 % per il periodo compreso fra il pagamento di Wooninvest a SJB e la data a cui gli alloggi vengono restituiti da Wooninvest a SJB (articolo 24). |
3. LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(41) |
Con tale decisione la Commissione ha aperto il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE riguardo alla riduzione del prezzo del terreno con effetto retroattivo e all'annullamento del contributo per l'utilizzo dei terreni e del contributo per la qualità da parte del PPP a favore di SJB [(in appresso: «le misure contestate»). È possibile difatti che tali misure contengano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e la Commissione aveva dubbi quanto alla loro compatibilità col mercato interno. |
(42) |
In particolare, la Commissione ritiene inverosimile che un ipotetico acquirente privato, in una situazione simile a quella del Comune, conformemente al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, avrebbe acconsentito alla stessa riduzione del prezzo e allo stesso annullamento dei contributi. Diminuendo con effetto retroattivo il prezzo di vendita del terreno a SJB il PPP, e di conseguenza anche il Comune, hanno deciso di assumersi il rischio di un mercato immobiliare in calo. Questo comportamento è in contraddizione con la dichiarazione delle stesse autorità olandesi, secondo le quali i promotori privati, fra cui SJB, sostenevano interamente la fase di costruzione del progetto, a loro proprio rischio e a loro proprio conto. Dato che il PPP, in quanto venditore del terreno, in questa fase del progetto non era implicato finanziariamente, non vi era ragione di supporre che un ipotetico acquirente privato, in una situazione simile a quella del Comune, avrebbe acconsentito a ridurre con effetto retroattivo il prezzo di vendita convenuto di un lotto perché l'acquirente aveva difficoltà a vendere le unità abitative previste sul terreno. L'annullamento del contributo per l'utilizzo del terreno e del contributo per la qualità non risultava neanch'esso conforme al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, dato che è inverosimile che un investitore privato rinunci con effetto retroattivo e senza contropartita a una compensazione concordata per i costi da lui sostenuti. |
(43) |
La Commissione dubitava infine che le misure contestate potessero rientrare in una delle eccezioni di cui all'articolo 107 del TFUE. |
4. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI
(44) |
Con lettera del 18 aprile 2012 le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento della Commissione. |
4.1. OSSERVAZIONI SUI FATTI
(45) |
Le autorità olandesi fanno notare che il Comune, contrariamente a quanto lasciano supporre le formulazioni dell'articolo 2.1.2 dell'accordo complementare, non ha rinunciato a tutto l'importo dei contributi per l'utilizzo dei terreni e per la qualità inizialmente convenuti nell'accordo di cooperazione del 2004, ma solo ai contributi dovuti da SJB per le unità abitative da costruire sulla Damplein. Secondo le autorità olandesi, tali somme ammontavano insieme a 511 544 EUR (livello dei prezzi al 1o gennaio 2003, il che avrebbe corrisposto a un valore totale di 719 400 EUR al 1o gennaio 2010). Per corroborare il loro punto di vista, le autorità olandesi hanno rinviato a una proposta presentata dal Comune al Consiglio comunale il 18 febbraio 2009, e a un programma di costruzione allegato all'accordo di cooperazione del 2004, in cui veniva stabilito, per la Damplein, un contributo per l'utilizzo dei terreni e per la qualità pari a 511 544 EUR. |
(46) |
Le autorità olandesi fanno poi sapere alla Commissione che già nel 2006 e nel 2008 in seno al PPP si discuteva di una riduzione di prezzo per SJB. Nel 2006 il PPP, a quanto risulta, aveva deciso di abbassare il prezzo del terreno per gli spazi commerciali — poiché gli spazi commerciali che si potevano realizzare erano meno di quanto inizialmente previsto -, mentre nel 2008 aveva apparentemente deciso di accordare a SJB una compensazione per i ritardi nell'ottenimento dei permessi edili. Queste riduzioni sarebbero state accordate a condizione che SJB ottenesse, al massimo il 1o ottobre 2008, un permesso edile valido. Dato che ciò non è successo, le parti hanno convenuto di negoziare nuovamente la riduzione. Secondo le autorità olandesi, la riduzione del prezzo del terreno sulla Damplein e l'annullamento dei contributi devono essere calcolati come indicato nella tabella 1. Tabella 1 Calcolo della riduzione del prezzo e dei contributi annullati presentato dalle autorità olandesi
|
4.2. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO
(47) |
Secondo le autorità olandesi le misure contestate non configurano alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. Esse ritengono in sostanza che le misure contestate non abbiano apportato a SJB alcun vantaggio che esso non avrebbe ottenuto in circostanze normali. |
(48) |
Le autorità olandesi ritengono invece che il Comune abbia agito conformemente al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, dato che la non realizzazione del progetto Damplein avrebbe avuto conseguenze per tutto il progetto per il centro di Leidschendam e avrebbe causato, direttamente e indirettamente, danni al Comune. |
(49) |
In primo luogo, per il calcolo dei danni diretti, il Comune è partito dal presupposto che SJB avrebbe avuto bisogno almeno di due anni per vendere il 70 % delle unità abitative in periodo di crisi e cominciare i lavori di costruzione in assenza dell'accordo complementare. Il Comune aveva valutato il danno diretto, per il PPP, di un ulteriore ritardo di due anni, a 2,85 milioni di EUR, il 50 % dei quali sarebbe stato a proprio carico. Ha poi previsto a 50 000 EUR i costi diretti supplementari, per il solo Comune, della manutenzione dell'area degradata (si veda la tabella 2). Tabella 2 Danni diretti calcolati dalle autorità olandesi
|
(50) |
Secondo le autorità olandesi, inoltre, un tale ritardo avrebbe arrecato al Comune danni indiretti nella forma di un ulteriore degrado degli spazi pubblici, di una perdita di fiducia, verso il quartiere, degli abitanti e dei futuri acquirenti di beni immobili, di costi per un nuovo utilizzo dei negozi, domande di risarcimento delle imprese, costi di manutenzione e modifiche delle altre parti del progetto. Un tale ritardo poteva per di più significare la fine delle infrastrutture commerciali nella zona di sviluppo, che contribuiscono invece proprio alla sostenibilità di tutta l'area. Già prima dell'inizio del progetto il 23 % circa dei negozi era vuoto; nel 2010 non era in uso il 27 %. Senza le necessarie opere di recupero la zona si sarebbe ulteriormente degradata. |
(51) |
Le autorità olandesi ritengono quindi che il Comune abbia agito come un investitore privato in un'economia di mercato, tenendo conto delle previsioni finanziarie e, nel proprio interesse, cercando di limitare i danni diretti e indiretti che avrebbe causato un ulteriore ritardo del progetto. Al tempo stesso, il Comune si era assicurato che i lavori di costruzione sulla Damplein sarebbero stati eseguiti. |
(52) |
Le autorità olandesi, inoltre, ritengono che il Comune abbia agito come un investitore privato accordando le misure contestate in cambio dell'impegno, da parte di SJB, di rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 %. Il fatto che SJB non potesse più avvalersi di tale clausola ha avuto conseguenze sulle ipotesi su cui si basava la valutazione originaria del terreno nel 2003 e il prezzo convenuto nell'accordo di cooperazione del 2004. Secondo le autorità olandesi, la riduzione del prezzo di vendita del terreno e l'annullamento dei contributi erano il prezzo che il Comune doveva pagare affinché SJB rinunciasse al diritto di avvalersi della clausola del 70 %. Senza l'accordo complementare, SJB non avrebbe cominciato a costruire sulla Damplein. |
4.3. OSSERVAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO DI STATO
(53) |
Le autorità olandesi sostengono che, dovesse la Commissione decidere che le misure contestate configurano un aiuto di Stato, l'aiuto sarebbe comunque compatibile col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. |
4.3.1. Interesse generale
(54) |
Secondo le autorità olandesi, la realizzazione di questo progetto da parte del Comune era d'interesse pubblico. Dato che gran parte della Damplein era abbandonata e il quartiere si stava degradando, il Comune ha ritenuto che l'inizio dei lavori fosse fondamentale non solo per lo sviluppo della Damplein, ma per tutto il centro di Leidschendam. In particolare, i ritardi accumulati nella costruzione del parcheggio sotterraneo potevano compromettere la realizzazione delle altre parti del progetto. |
4.3.2. Obiettivo di interesse comune
(55) |
Le autorità olandesi sostengono che il recupero del centro di Leidschendam contribuisca all'obiettivo di coesione economica e sociale di cui agli articoli 3 e 174 del TFUE. Il rinnovamento del centro permette di utilizzare in modo efficace lo scarso spazio per nuove abitazioni, infrastrutture commerciali e per un parcheggio sotterraneo a Leidschendam, mentre il miglioramento delle infrastrutture pubbliche contribuisce alla coesione dell'intero centro. |
4.3.3. Appropriatezza dell'accordo complementare
(56) |
Secondo le autorità olandesi, in conseguenza della clausola del 70 % dell'accordo di cooperazione del 2004, SJB non poteva essere obbligato a iniziare i lavori di costruzione sulla Damplein. Quando SJB ha ottenuto un valido permesso edile il mercato immobiliare neerlandese è stato colpito dalla crisi del credito, che ha reso ancora meno verosimile che SJB potesse realizzare velocemente la prevendita del 70 % degli alloggi a carattere privato. L'accordo di cooperazione del 2004 è stato quindi rivisto, dato che per il Comune era di somma importanza che venissero cominciati i lavori di costruzione sulla Damplein. L'accordo complementare era quindi appropriato per il Comune, e necessario per poter realizzare l'obiettivo previsto di rinnovamento della Damplein.. |
4.3.4. Proporzionalità
(57) |
Affinché i lavori potessero cominciare immediatamente, SJB doveva rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 % e iniziare a costruire, col rischio che gli alloggi potessero rimanere invenduti. SJB ha pertanto ricalcolato il prezzo precedentemente fissato. Il calcolo è stato poi verificato da un esperto indipendente, che ha ritenuto che il prezzo stabilito fosse conforme al mercato. |
(58) |
Il fatto che il prezzo sia stato giudicato conforme al mercato da un esperto indipendente dimostra, secondo le autorità olandesi, che la sua riduzione è proporzionata. Ciò implicherebbe inoltre che non vi sia stata sovracompensazione per SJB. Tale riduzione era il prezzo che il Comune doveva pagare affinché SJB rinunciasse al diritto di avvalersi della clausola del 70 %. Senza l'accordo complementare, SJB non avrebbe cominciato a costruire sulla Damplein. |
(59) |
SJB inoltre, attraverso la sua partecipazione al PPP, assumerà su di sé il 50 % dei rischi e dei costi dell'utilizzo dei terreni, contribuendo così alla convenuta riduzione del prezzo di vendita. Per arrivare a una situazione di pareggio per quanto riguarda l'utilizzo dei terreni, è stato deciso che SJB doveva contribuire al PPP per 2,6 milioni di EUR (punto 5.2.1 del Piano generale per l'utilizzo dei terreni del Damcentrum) e, dato che il PPP sosteneva il 50 % dei costi della scuola, il 25 % di tali costi sono andati a carico di SJB (0,7 milioni di EUR). |
4.3.5. Distorsione della concorrenza
(60) |
Infine, secondo le autorità olandesi, la riduzione di prezzo con effetto retroattivo riguarda la costruzione di 67 unità abitative e di 14 spazi commerciali che saranno venduti a prezzi ritenuti da un esperto indipendente conformi alla situazione di mercato. La distorsione della concorrenza avrebbe di conseguenza un carattere molto locale e non avrebbe più peso degli effetti positivi della realizzazione del progetto. |
5. OSSERVAZIONI DEI TERZI
(61) |
Solo la Fondazione ha comunicato osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento, dichiarandosi soddisfatta per tale decisione ma precisando che a suo avviso le misure contestate in oggetto rientrano in un'operazione di aiuti molto più vasta, e rimandando alla sua denuncia e alle informazioni complementari fornite. In particolare, la Fondazione menziona la presunta cessione gratuita del terreno al PPP da parte del Comune. |
(62) |
Secondo la Fondazione, il ritardo del progetto non è da imputarsi ai procedimenti giudiziari a livello nazionale, e la vendita degli alloggi sulla Damplein non è stata rallentata dalla crisi finanziaria. A parere della Fondazione, fin dall'inizio del progetto, nel 2004, non vi era richiesta di mercato per il tipo di abitazioni previste sulla Damplein. |
(63) |
La Fondazione dichiara che il terreno non è stato valutato da nessun esperto indipendente, né nel 2003 né nel 2009. |
6. COMMENTI DELLE AUTORITÀ OLANDESI SULLE OSSERVAZIONI DEI TERZI
(64) |
Le autorità olandesi dichiarano che la concezione del progetto da parte del Comune era trasparente ed è descritta nel documento approvato il 6 aprile 2004 (Piano generale per il Damcentrum), e che sono stati tenuti segreti solo accordi sensibili dal punto di vista finanziario, o loro parti. |
(65) |
Per quanto riguarda la cessione gratuita del terreno al PPP da parte del Comune, questo spiega che tale questione non è oggetto della decisione di avvio del procedimento e rinvia alle osservazioni presentate alla Commissione nel 2009, in cui dichiara che la cessione non era gratuita dato che il PPP, come contropartita, ha fornito dei servizi. Nelle osservazioni precedenti, il Comune indica che i lavori eseguiti dal PPP avrebbero dovuto essere di norma a carico del Comune. |
(66) |
Secondo le autorità olandesi, gli effetti negativi sulla vendita delle abitazioni sulla Damplein sono dovute tanto alla crisi del credito quanto ai vari procedimenti giuridici intentati dalla Fondazione, e che hanno causato molta pubblicità negativa per il progetto. Tuttavia, quando, nel 2007, sono cominciate per la prima volta le vendite, avevano trovato un acquirente quasi un terzo delle unità abitative. Questi accordi di vendita sono stati in seguito annullati a causa del rilascio tardivo dei necessari permessi edili. Si può di conseguenza concludere che all'inizio del progetto vi fosse effettivamente una richiesta per questi alloggi. |
(67) |
Le autorità olandesi aggiungono infine che gli esperti indipendenti erano stati selezionati dal Comune, che non aveva alcun interesse ad applicare per il terreno un prezzo basso. |
7. VALUTAZIONE DELLE MISURE CONTESTATE
7.1. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE
(68) |
L'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(69) |
In primo luogo, è fuori discussione il fatto che sia SJB che Schouten de Jong e Bouwfonds, i membri del consorzio, siano imprese ai sensi della sopra citata disposizione, dato che svolgono attività economiche offrendo beni e servizi sul mercato come indicato nella decisione di avvio del procedimento,. |
(70) |
In secondo luogo, le misure contestate sono state accordate dal PPP, ossia con l'accordo necessario del Comune, che nel PPP detiene una partecipazione del 50 %. Dato che in seno al PPP le decisioni vengono prese all'unanimità, e che senza l'esplicita approvazione del Consiglio comunale non avrebbe potuto essere raggiunto alcun accordo sulle misure in oggetto, la decisione del PPP di concedere le misure contestate può essere attribuita allo Stato. Se il Comune non avesse approvato le misure contestate, il rischio finanziario a cui esso era esposto per la sua partecipazione al PPP sarebbe stato proporzionalmente più basso. La riduzione del prezzo e l'annullamento dei contributi accordati dal PPP costituiscono quindi una perdita di risorse statali (16). |
(71) |
In terzo luogo le misure in oggetto devono essere considerate selettive, dato che vanno a vantaggio esclusivamente di SJB e, in ultima analisi, di Schouten de Jong e Bouwfonds, i membri del consorzio. |
(72) |
Le autorità olandesi contestano tuttavia il fatto che il Comune, acconsentendo alla riduzione del prezzo inizialmente stabilito per il terreno venduto a SJB e a un annullamento dei contributi, abbia accordato a SJB un vantaggio economico che esso non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato. |
(73) |
Per le ragioni esposte ai considerando da 74 a 83 incluso, la Commissione su questi punti non condivide la posizione delle autorità olandesi, date le specifiche circostanze del caso e il particolare contesto delle misure contestate, in particolare la specifica situazione giuridica del Comune in base all'accordo di cooperazione del 2004 e i vari accordi bilaterali con SJB. |
7.1.1. Esistenza di un vantaggio
(74) |
Secondo la giurisprudenza consolidata, le operazioni economiche effettuate da un ente pubblico o da un'impresa pubblica non conferiscono un vantaggio alla controparte, e pertanto non costituiscono aiuto, se hanno luogo in normali condizioni di mercato (17). Per valutare se un'operazione economica avviene in normali condizioni di mercato, il comportamento delle imprese o degli enti pubblici deve essere paragonato a quello di operatori economici privati comparabili in normali circostanze di mercato, per stabilire se le operazioni economiche effettuate da tali enti o imprese conferiscono un vantaggio alla controparte. Si tratta del cosiddetto «criterio dell'operatore in un'economia di mercato». |
(75) |
Per stabilire se il Comune, acconsentendo a una riduzione del prezzo originariamente convenuto per la vendita del terreno a SJB e all'annullamento dei contributi, abbia conferito al consorzio un vantaggio economico, occorre verificare se esso abbia soddisfatto il criterio dell'operatore in un'economia di mercato: occorre cioè verificare se un ipotetico acquirente privato, nella stessa situazione del Comune, avrebbe acconsentito alla stessa riduzione del prezzo e allo stesso annullamento, in modo da poter escludere l'esistenza di un vantaggio derivante dalle misure contestate. |
(76) |
A tale riguardo occorre tenere conto di tutti gli elementi rilevanti delle misure contestate e del loro contesto (18), in particolare della situazione giuridica del Comune e di SJB sulla base dell'accordo di cooperazione del 2004 e dei vari accordi bilaterali, così come della complessità del progetto, che si inseriva in un progetto immobiliare più ampio. |
(77) |
Secondo le autorità olandesi il Comune ha agito conformemente al criterio dell'operatore in un'economia di mercato, dato che la mancata realizzazione del progetto Damplein avrebbe avuto conseguenze sull'intero progetto per il centro di Leidschendam e avrebbe danneggiato il Comune. A tale riguardo le autorità olandesi argomentano in sostanza quanto segue. In primo luogo ritengono che per il Comune fosse di grande importanza finanziaria e sociale che i lavori di costruzione sulla Damplein cominciassero al più presto, dato che ulteriori ritardi avrebbero arrecato al Comune danni diretti e indiretti, e il pregiudizio sarebbe stato superiore ai costi che il Comune avrebbe dovuto sostenere acconsentendo alle misure contestate. Per questo interesse finanziario il Comune ha deciso di rivedere gli accordi con SJB. In secondo luogo, le autorità olandesi argomentano che il Comune ha agito come un investitore privato accettando l'impegno di SJB di rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 % come contropartita delle misure contestate. |
(78) |
In tale contesto la Commissione osserva quanto segue. Nel caso in oggetto non viene contestato, come indicato al considerando 30, che i lavori di costruzione sulla Damplein, che inizialmente avrebbero dovuto cominciare nel novembre 2005, abbiano subito ritardo poiché, come conseguenza di vari procedimenti giudiziari a livello nazionale, è stato possibile ottenere i permessi edili richiesti solo nel novembre 2008. A causa di ciò SJB non era più disposto a dare esecuzione all'accordo di cooperazione del 2004 quale originariamente convenuto, e ha chiesto al Comune di rivedere le disposizioni iniziali. |
(79) |
Le disposizioni contrattuali dell'accordo di cooperazione del 2004 prevedono in effetti che le parti, per il ritardo nel rilascio dei permessi edili, dovevano rivedere gli accordi. L'articolo 6.6 dell'accordo di cooperazione del 2004 stabilisce in particolare che, in caso di mancato ottenimento dei permessi entro il termine previsto, le parti debbano concludere fra di loro altri accordi sul prezzo del terreno originariamente convenuto e le date del pagamento. Inoltre, l'articolo 16 prevede che possa essere messa fine all'accordo, parzialmente o totalmente, solo nelle circostanze esplicitamente indicate. Come esempio viene citata «una circostanza imprevista quale indicata all'articolo 6:258 del codice civile»: se una delle parti ritiene che le altri parti non possano aspettarsi da lei un mantenimento invariato dell'accordo, devono concertarsi per concordare condizioni mutualmente accettabili. L'articolo 18, infine, stabilisce che le controversie debbano essere risolte in modo consensuale fra le parti o debbano essere oggetto di arbitrato. |
(80) |
Da tali disposizioni contrattuali emerge che le parti intendevano mantenere la cooperazione e limitare un'eventuale interruzione di tale cooperazione alle situazioni in cui non poteva essere raggiunto alcun accordo o in cui le parti avrebbero mancato di rispettare gli impegni assunti in misura tale da non rendere possibile una rinegoziazione. Alla luce di ciò va anche tenuto conto del fatto che si tratta di un progetto complesso, costituito da più sottoprogetti collegati fra di loro, e che più parti dell'accordo di cooperazione del 2004 partecipavano al progetto immobiliare più ampio. |
(81) |
Benché il Comune fosse interessato esclusivamente dalla fase di utilizzo dei terreni del progetto immobiliare, mentre i promotori privati, fra cui SJB, avrebbero sostenuto la fase di costruzione del progetto a loro proprio rischio e a loro proprio conto, nel 2008, quando SJB ha fatto sapere al Comune di non essere disposto a cominciare i lavori di costruzione, il progetto si trovava ancora nella fase di utilizzo dei terreni. In tale fase il Comune era coinvolto finanziariamente nel progetto, dato che si era assunto il 50 % dei costi e dei rischi. I costi della fase di utilizzo dei terreni del progetto comprendevano i costi di preparazione del terreno, i costi della parte pubblica del garage sotterraneo e il 50 % dei costi di costruzione della scuola. Era quindi nell'interesse finanziario del Comune che i lavori di utilizzo dei terreni fossero rapidamente realizzati, in modo che il terreno potesse essere consegnato e il suo prezzo di vendita fosse pagato, conformemente all'articolo 10.5 dell'accordo di cooperazione del 2004. Date le circostanze della fattispecie la Commissione ammette che, benché le considerazioni del Comune come ente pubblico, nella realizzazione del progetto, non siano rilevanti ai fini del criterio dell'operatore in un'economia di mercato, un ipotetico operatore di mercato privato, che si fosse trovato in un'analoga posizione contrattuale e finanziaria, avrebbe cercato di concordare un nuovo prezzo invece di sciogliere immediatamente l'accordo e di indire una gara, in particolare perché il contratto per la costruzione del garage era già stato assegnato a SJB. La Commissione osserva anche a tale proposito che al momento dei nuovi negoziati era scoppiata la crisi finanziaria, che ha colpito in particolare il mercato immobiliare neerlandese. |
(82) |
Le nuove trattative fra le parti sono sfociate, nell'autunno 2008, in una proposta di SJB al PPP in cui il consorzio proponeva al partenariato pubblico-privato di pagare il terreno 4 milioni di EUR. SJB si impegnava a cominciare i lavori di costruzione nell'aprile 2009, indipendentemente dal fatto che avesse realizzato o meno la prevendita degli alloggi. SJB era inoltre disposto a rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 % prevista nell'accordo di cooperazione del 2004. Oltre a ciò, lo stesso SJB avrebbe sostenuto la metà della riduzione del prezzo di vendita attraverso la sua partecipazione al PPP. |
(83) |
Nella sua relazione dell'11 febbraio 2009 un esperto indipendente nominato dal Comune (Fakton) ha concluso che l'importo di 4 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1o gennaio 2010), convenuto come nuovo prezzo del terreno, anche tenendo conto dei nuovi impegni di SJB, può essere considerato un prezzo conforme alle condizioni di mercato per il terreno interessato. |
(84) |
Tenuto conto di tali circostanze, la Commissione non ha motivo di ritenere che il Comune, acconsentendo nella fattispecie a un prezzo di 4 milioni di EUR, non abbia agito secondo le normali condizioni di mercato. |
(85) |
Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione ritiene che la riduzione del prezzo del terreno e l'annullamento del contributo per l'utilizzo del terreno e del contributo per la qualità di cui all'accordo complementare fra il Comune, il PPP e SJB, non contengano elementi di aiuto d Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La riduzione del prezzo di vendita del terreno e l'annullamento del contributo per l'utilizzo del terreno e del contributo per la qualità, convenuti il 1o marzo 2010 dal Comune di Leidschendam-Voorburg a favore di Schouten-de Jong Bouwfonds, un consorzio formato da Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV e Bouwfonds Ontwikkeling BV, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 86 del 23.3.2012, pag. 12.
(2) Cfr nota a piè di pagina 1.
(3) Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2015 nelle cause riunite T-186/13, T-190/13 e T-193/13, Paesi Bassi (T-186/13), Gemeente Leidschendam-Voorburg (T-190/13) e Bouwfonds Ontwikkeling BV e Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (T-193/13)/Commissione, ECLI:EU:T:2015:447.
(4) I riferimenti a SJB nel resto della presente decisione si intendono quindi anche come riferimenti a Schouten de Jong e a Bouwfonds.
(5) L'articolo 4.1 dell'accordo di PPP del 22 novembre 2004 relativo all'utilizzo dei terreni stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data della firma del presente accordo, il Comune e SJB costituiscono una S.N.C. In quanto tali, a decorrere dalla suddetta data, si occupano, congiuntamente in base ad accordi di distribuzione dei terreni del progetto da concludere separatamente e di concerto, dell'utilizzo dei terreni. I costi e i rischi connessi sono assunti per il 50 % da SJB e per il 50 % dal Comune. Schouten en Bouwfonds sono responsabili in solido del rispetto degli obblighi che incombono a SJB a seguito del presente accordo (l'accordo di cooperazione e l'accordo relativo al progetto).»
(6) Il progetto si chiamava inizialmente «progetto Damcentrum», ma nel 2005 è stato ribattezzato in «progetto per il centro di Leidschendam», denominazione utilizzata nella presente decisione per indicare il progetto immobiliare.
(7) Secondo i piani definitivi per la Damplein SJB avrebbe costruito solo 67 unità abitative.
(8) Non è stata indetta alcuna gara pubblica. La presente decisione non pregiudica un eventuale esame della Commissione relativo agli aspetti del progetto che riguardano le gare pubbliche.
(9) Punto 5.1.2 del Grondexploitatie Masterplan Damcentrum («Piano per l'utilizzo dei terreni del Damcentrum») del 10 febbraio 2004.
(10) Secondo il Grondexploitatie Masterplan Damcentrum del 10 febbraio 2004, il Comune avrebbe contribuito per 7,3 milioni di EUR e SJB per 2,6 milioni di EUR.
(11) Conformemente al «Regolamento di gestione del Comune di Leidschendam-Voorburg 2009», il Comune può chiedere a privati di contribuire ai costi dei lavori per le infrastrutture. In questo contesto l'accordo di cooperazione del 2004 stabilisce che i privati, oltre al prezzo del terreno, devono pagare un contributo per l'utilizzo dei terreni e, avendo il Comune deciso di utilizzare prodotti di alta qualità per lo sviluppo degli spazi pubblici, anche un contributo per la qualità.
(12) L'articolo 6.6 dell'accordo di cooperazione del 2004 recita: «Se, a seguito di impedimenti legati all'assetto territoriale e non imputabili alla parte richiedente, i permessi edili richiesti non vengono ottenuti entro i termini previsti nell'ATS a riguardo, le parti prendono in merito fra di loro — inteso cioè sul calcolo del prezzo del terreno e sulle date del pagamento del prezzo del terreno — altri accordi, attenendosi il più possibile al contenuto dell'accordo di cooperazione in questione e degli accordi bilaterali».
(13) L'articolo 2.1.2, primo comma, dell'accordo complementare dispone quanto segue: «Contrariamente a quanto stabilito in uno o più degli accordi citati nel considerando: i) il prezzo d'acquisto del bene venduto, che l'acquirente è tenuto a versare al venditore alla consegna, alle condizioni di cui al presente accordo, è fissato più precisamente a 4 000 000 EUR (quattro milioni di EUR), esclusa IVA per l'acquirente, con una maggiorazione di un interesse del 5 % dal 1o gennaio 2010; ii) i contributi per l'utilizzo dei terreni e per la qualità, originariamente concordati, non sono dovuti; iii) il terreno è consegnato pronto per la costruzione. Il prezzo d'acquisto è basato sul livello dei prezzi al 1o gennaio 2010 e non è oggetto di compensazione.»
(14) In questo nuovo accordo si menzionano 208 posti di parcheggio, cioè meno dei 225 originariamente previsti.
(15) Questo corrisponde alla somma di 4,6 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1o gennaio 2003) precedentemente convenuta, indicizzata al 2,5 % fino al 1o gennaio 2010 incluso.
(16) Come confermato nella sentenza del Tribunale del 30 giugno 2015, già citata nella nota 3, punti 62-72.
(17) Sentenza della Corte dell'11 luglio 1996, SFEI e altri contro La Poste e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punti 60 e 61.
(18) Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2011, Konsum Nord contro Commissione, T-244/08, ECLI:EU:T:2011:732, punto 57 e giurisprudenza ivi citata.
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/650 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2016
che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce i requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata e ai dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato. |
(2) |
L'incarico di elaborare le specifiche tecniche necessarie alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti, tenendo conto dello stato attuale della tecnologia, è affidato alle organizzazioni competenti in materia di normalizzazione. |
(3) |
L'ISO/IEC (International Organisation for Standardization/International Electrotechnical Commission) stabilisce i concetti e i principi generali in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione e specifica il modello generale di valutazione da seguire come base per valutare le proprietà di sicurezza dei prodotti di questo settore. |
(4) |
Il comitato europeo di normazione (CEN) ha elaborato, nell'ambito del mandato M/460 conferitogli dalla Commissione, le norme relative ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica e di un sigillo qualificati, dove i dati per la creazione della firma elettronica o alla creazione del sigillo elettronico sono detenuti in un ambiente gestito integralmente, ma non necessariamente in via esclusiva, dall'utilizzatore. Tali norme sono ritenute idonee per valutare la conformità di tali dispositivi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014. |
(5) |
L'allegato II di detto regolamento stabilisce che solo un prestatore di servizi fiduciari qualificati possa gestire i dati per la creazione di una firma elettronica per conto del firmatario. I requisiti in materia di sicurezza e le pertinenti specifiche in materia di certificazione differiscono nel caso in cui il firmatario sia in possesso materiale di un prodotto e se un prestatore di servizi fiduciari qualificati agisce per conto del firmatario. Per trattare entrambe le situazioni nonché promuovere lo sviluppo nel tempo di prodotti e di criteri di valutazione idonei a esigenze particolari, l'allegato della presente decisione dovrebbe elencare norme che disciplinino entrambe le situazioni. |
(6) |
Al momento dell'adozione della presente decisione, diversi prestatori di servizi fiduciari offrono già soluzioni per gestire i dati per la creazione di una firma elettronica per conto dei loro clienti. Le certificazioni dei prodotti sono attualmente limitate ai moduli di sicurezza hardware certificati secondo diverse norme ma non sono ancora certificati specificatamente secondo i requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di firme e sigilli qualificati. Tuttavia le norme pubblicate, quali la norma EN 419211 (applicabile alle firme elettroniche create in un ambiente gestito integralmente, ma non necessariamente in via esclusiva, dall'utilizzatore) non esistono ancora per una parte di mercato altrettanto importante di prodotti remoti certificati. Poiché le norme eventualmente idonee a tali fini si trovano attualmente in fase di sviluppo, nel momento in cui saranno disponibili e ritenute conformi ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014 la Commissione integrerà la presente decisione. Fino al momento in cui sarà stabilito l'elenco di tali norme è possibile avvalersi di un processo alternativo per valutare la conformità di tali prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 910/2014. |
(7) |
L'allegato della presente decisione fa riferimento alla norma EN 419211, che consta di più parti (da 1 a 6) intese a disciplinare situazioni diverse. Le parti 5 e 6 della suddetta norma presentano estensioni connesse all'ambiente del dispositivo per la creazione di una firma qualificata, quale la comunicazione con le applicazioni attendibili per la creazione della firma. I fabbricanti del prodotto hanno la facoltà di applicare liberamente tali estensioni. Secondo il considerando 56 del regolamento (UE) n. 910/2014, l'ambito di applicazione ai sensi degli articoli 30 e 39 di detto regolamento è limitato alla protezione dei dati per la creazione di una firma, mentre ne sono escluse le applicazioni per la creazione della firma. |
(8) |
Per garantire che le firme o i sigilli elettronici generati da un dispositivo per la creazione di una firma o di un sigillo qualificati siano affidabilmente protetti da contraffazioni conformemente all'allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014, sono prerequisiti per la sicurezza del prodotto certificato idonei algoritmi crittografici, lunghezze di chiave e funzioni hash. Poiché la materia non è stata armonizzata a livello europeo, gli Stati membri dovrebbero collaborare per concordare gli algoritmi crittografici, le lunghezze di chiave e le funzioni hash da usare nell'ambito delle firme e dei sigilli elettronici. |
(9) |
L'adozione della presente decisione rende obsoleta la decisione 2003/511/CE della Commissione (2). È pertanto necessario abrogarla. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le norme per valutare la sicurezza dei prodotti delle tecnologie dell'informazione applicabili alla certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o per la creazione di un sigillo elettronico qualificato a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, ove i dati per la creazione della firma elettronica o alla creazione del sigillo elettronico siano detenuti integralmente, ma non necessariamente in via esclusiva, in un ambiente gestito dall'utilizzatore, sono elencate nell'allegato della presente decisione.
2. Fino all'istituzione da parte della Commissione di un elenco di norme per valutare la sicurezza dei prodotti delle tecnologie dell'informazione applicabili alla certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o per la creazione di un sigillo elettronico qualificato, nel caso in cui un prestatore di servizi fiduciari qualificato gestisca i dati per la creazione di una firma elettronica o i dati per la creazione di un sigillo elettronico per conto di un firmatario o del creatore di un sigillo, la certificazione di tali prodotti è basata su un processo che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), rispetta livelli di sicurezza pari a quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), e sia notificata alla Commissione dall'organismo pubblico o privato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014.
Articolo 2
La decisione 2003/511/CE è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
(2) Decisione 2003/511/CE della Commissione, del 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 175 del 15.7.2003, pag. 45).
ALLEGATO
ELENCO DELLE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
— |
ISO/IEC 15408 — Information technology — Security techniques — Evaluation criteria for IT security, parti da 1 a 3, come elencato in appresso:
e |
— |
ISO/IEC 18045:2008: Information technology — Security techniques — Methodology for IT security evaluation, e |
— |
EN 419211 — Profili di protezione per dispositivi di creazione di firma sicura, parti da 1 a 6, come opportuno, come elencato in appresso:
|
Rettifiche
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/43 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/71 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone in o su determinati prodotti
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 20 del 27 gennaio 2016 )
Pagina 17, nell'allegato, punto 1, lettera b), il testo della tabella è sostituito dal testo seguente:
«Residui di antiparassitari e livelli massimi di residui (mg/kg)
Numero di codice |
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) |
Flonicamid: somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid (R) |
Flutriafol |
Pirimicarb (R) |
Protioconazolo: protioconazolo-destio (somma di isomeri) (F) |
Teflubenzurone (F) |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
||
0100000 |
FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO |
|
|
|
|
|
||
0110000 |
Agrumi |
0,15 (+) |
0,01 (*) |
3 |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0110010 |
Pompelmi |
|
|
|
|
|
||
0110020 |
Arance dolci |
|
|
|
|
|
||
0110030 |
Limoni |
|
|
|
|
|
||
0110040 |
Limette/lime |
|
|
|
|
|
||
0110050 |
Mandarini |
|
|
|
|
|
||
0110990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0120000 |
Frutta a guscio |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
||
0120010 |
Mandorle dolci |
|
|
|
|
|
||
0120020 |
Noci del Brasile |
|
|
|
|
|
||
0120030 |
Noci di anacardi |
|
|
|
|
|
||
0120040 |
Castagne e marroni |
|
|
|
|
|
||
0120050 |
Noci di cocco |
|
|
|
|
|
||
0120060 |
Nocciole |
|
|
|
|
|
||
0120070 |
Noci del Queensland |
|
|
|
|
|
||
0120080 |
Noci di pecàn |
|
|
|
|
|
||
0120090 |
Pinoli |
|
|
|
|
|
||
0120100 |
Pistacchi |
|
|
|
|
|
||
0120110 |
Noci comuni |
|
|
|
|
|
||
0120990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0130000 |
Pomacee |
0,3 |
0,4 (+) |
|
0,01 (*) |
1 |
||
0130010 |
Mele |
|
|
0,5 (+) |
|
(+) |
||
0130020 |
Pere |
|
|
0,5 (+) |
|
|
||
0130030 |
Cotogne |
|
|
1,5 (+) |
|
|
||
0130040 |
Nespole |
|
|
1 |
|
|
||
0130050 |
Nespole del Giappone |
|
|
1 |
|
|
||
0130990 |
Altri |
|
|
0,01 (*) |
|
|
||
0140000 |
Drupacee |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0140010 |
Albicocche |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
3 |
|
0,01 (*) |
||
0140020 |
Ciliegie (dolci) |
0,4 (+) |
1 |
5 (+) |
|
0,01 (*) |
||
0140030 |
Pesche |
0,4 |
0,6 |
1,5 (+) |
|
0,01 (*) |
||
0140040 |
Prugne |
0,3 (+) |
0,4 |
3 |
|
0,1 (*) |
||
0140990 |
Altri |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
||
0150000 |
Bacche e piccola frutta |
0,03 (*) |
|
|
|
0,01 (*) |
||
0151000 |
|
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
||
0151010 |
Uve da tavola |
|
0,8 |
|
|
|
||
0151020 |
Uve da vino |
|
1,5 (+) |
|
|
|
||
0152000 |
|
|
0,5 (+) |
1,5 |
0,01 (*) |
|
||
0153000 |
|
|
0,01 (*) |
4 (+) |
0,01 (*) |
|
||
0153010 |
More di rovo |
|
|
|
|
|
||
0153020 |
More selvatiche |
|
|
|
|
|
||
0153030 |
Lamponi (rossi e gialli) |
|
|
|
|
|
||
0153990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0154000 |
|
|
0,01 (*) |
1 |
|
|
||
0154010 |
Mirtilli |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0154020 |
Mirtilli giganti americani |
|
|
|
0,15 |
|
||
0154030 |
Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0154040 |
Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0154050 |
Rosa canina (cinorrodonti) |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0154060 |
More di gelso (nero e bianco) |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0154070 |
Azzeruoli |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0154080 |
Bacche di sambuco |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0154990 |
Altri |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0160000 |
Frutta varia con |
0,03 (*) |
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0161000 |
|
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0161010 |
Datteri |
|
|
|
|
|
||
0161020 |
Fichi |
|
|
|
|
|
||
0161030 |
Olive da tavola |
|
|
|
|
|
||
0161040 |
Kumquat |
|
|
|
|
|
||
0161050 |
Carambole |
|
|
|
|
|
||
0161060 |
Cachi |
|
|
|
|
|
||
0161070 |
Jambul/jambolan |
|
|
|
|
|
||
0161990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0162000 |
|
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0162010 |
Kiwi (verdi, rossi, gialli) |
|
|
|
|
|
||
0162020 |
Litci |
|
|
|
|
|
||
0162030 |
Frutti della passione/maracuja |
|
|
|
|
|
||
0162040 |
Fichi d'India/fichi di cactus |
|
|
|
|
|
||
0162050 |
Melastelle/cainette |
|
|
|
|
|
||
0162060 |
Cachi di Virginia |
|
|
|
|
|
||
0162990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0163000 |
|
|
|
|
|
|
||
0163010 |
Avocado |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163020 |
Banane |
|
0,3 |
|
|
|
||
0163030 |
Manghi |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163040 |
Papaie |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163050 |
Melograni |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163060 |
Cerimolia/cherimolia |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163070 |
Guaiave/guave |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163080 |
Ananas |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163090 |
Frutti dell'albero del pane |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163100 |
Durian |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163110 |
Anona/graviola/guanabana |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0163990 |
Altri |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0200000 |
ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI |
|
|
|
|
|
||
0210000 |
Ortaggi a radice e tubero |
|
|
0,05 |
|
|
||
0211000 |
|
0,09 |
0,01 (*) |
|
0,02 (*) |
0,05 |
||
0212000 |
|
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0212010 |
Radici di cassava/manioca |
|
|
|
|
|
||
0212020 |
Patate dolci |
|
|
|
|
|
||
0212030 |
Ignami |
|
|
|
|
|
||
0212040 |
Maranta/arrow root |
|
|
|
|
|
||
0212990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0213000 |
|
0,03 (*) |
|
|
|
0,01 (*) |
||
0213010 |
Bietole |
|
0,06 (+) |
|
0,1 (+) |
|
||
0213020 |
Carote |
|
0,01 (*) |
|
0,1 (+) |
|
||
0213030 |
Sedano rapa |
|
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
0213040 |
Barbaforte/rafano/cren |
|
0,01 (*) |
|
0,1 (+) |
|
||
0213050 |
Topinambur |
|
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
0213060 |
Pastinaca |
|
0,01 (*) |
|
0,1 (+) |
|
||
0213070 |
Prezzemolo a grossa radice |
|
0,01 (*) |
|
0,1 (+) |
|
||
0213080 |
Ravanelli |
|
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
0213090 |
Salsefrica |
|
0,01 (*) |
|
0,1 (+) |
|
||
0213100 |
Rutabaga |
|
0,01 (*) |
|
0,1 (+) |
|
||
0213110 |
Rape |
|
0,01 (*) |
|
0,1 (+) |
|
||
0213990 |
Altri |
|
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
0220000 |
Ortaggi a bulbo |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
|
0,01 (*) |
||
0220010 |
Aglio |
|
|
0,1 |
0,01 (*) |
|
||
0220020 |
Cipolle |
|
|
0,1 |
0,05 (+) |
|
||
0220030 |
Scalogni |
|
|
0,01 (*) |
0,05 (+) |
|
||
0220040 |
Cipolline/cipolle verdi e cipollette |
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
||
0220990 |
Altri |
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
||
0230000 |
Ortaggi a frutto |
|
|
|
|
|
||
0231000 |
|
|
|
0,5 |
0,01 (*) |
1,5 |
||
0231010 |
Pomodori |
0,5 (+) |
0,6 (+) |
|
|
(+) |
||
0231020 |
Peperoni |
0,3 |
1 |
|
|
|
||
0231030 |
Melanzane |
0,5 (+) |
0,01 (*) |
|
|
|
||
0231040 |
Gombi |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
|
|
||
0231990 |
Altri |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
|
|
||
0232000 |
|
0,5 |
0,01 (*) |
1 |
0,01 (*) |
|
||
0232010 |
Cetrioli |
|
|
|
|
0,5 |
||
0232020 |
Cetriolini |
|
|
|
|
1,5 |
||
0232030 |
Zucchine |
(+) |
|
|
|
0,5 |
||
0232990 |
Altri |
|
|
|
|
0,5 |
||
0233000 |
|
0,4 (+) |
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0233010 |
Meloni |
|
0,2 (+) |
0,4 (+) |
|
|
||
0233020 |
Zucche |
|
0,01 (*) |
1 |
|
|
||
0233030 |
Cocomeri/angurie |
|
0,2 (+) |
0,5 (+) |
|
|
||
0233990 |
Altri |
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
|
||
0234000 |
|
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,05 |
0,02 |
0,01 (*) |
||
0239000 |
|
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0240000 |
Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0241000 |
|
0,03 (*) |
|
0,5 |
0,05 (+) |
0,01 (*) |
||
0241010 |
Cavoli broccoli |
|
|
|
|
|
||
0241020 |
Cavolfiori |
|
|
|
|
|
||
0241990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0242000 |
|
|
|
|
|
|
||
0242010 |
Cavoletti di Bruxelles |
0,6 |
|
0,6 (+) |
0,1 (+) |
0,5 (+) |
||
0242020 |
Cavoli cappucci |
0,03 (*) |
|
0,5 |
0,09 (+) |
0,2 (+) |
||
0242990 |
Altri |
0,03 (*) |
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0243000 |
|
0,03 (*) |
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0243010 |
Cavoli cinesi/pe-tsai |
|
|
0,5 |
|
|
||
0243020 |
Cavoli ricci |
|
|
0,3 (+) |
|
|
||
0243990 |
Altri |
|
|
0,01 (*) |
|
|
||
0244000 |
|
0,03 (*) |
|
0,5 |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0250000 |
Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili |
|
|
|
|
|
||
0251000 |
|
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0251010 |
Dolcetta/valerianella/gallinella |
|
|
15 |
|
|
||
0251020 |
Lattughe |
|
|
1,5 |
|
|
||
0251030 |
Scarola/indivia a foglie larghe |
|
|
1 (+) |
|
|
||
0251040 |
Crescione e altri germogli e gemme |
|
|
15 |
|
|
||
0251050 |
Barbarea |
|
|
15 |
|
|
||
0251060 |
Rucola |
|
|
15 |
|
|
||
0251070 |
Senape juncea |
|
|
15 |
|
|
||
0251080 |
Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) |
|
|
15 |
|
|
||
0251990 |
Altri |
|
|
0,01 (*) |
|
|
||
0252000 |
|
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,06 |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0252010 |
Spinaci |
|
|
|
|
|
||
0252020 |
Portulaca/porcellana |
|
|
(+) |
|
|
||
0252030 |
Bietole da foglia e da costa |
|
|
(+) |
|
|
||
0252990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0253000 |
|
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0254000 |
|
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0255000 |
|
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,05 (+) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0256000 |
|
0,06 (*) |
0,02 (*) |
|
0,02 (*) |
0,02 (*) |
||
0256010 |
Cerfoglio |
|
|
0,8 |
|
|
||
0256020 |
Erba cipollina |
|
|
0,8 |
|
|
||
0256030 |
Foglie di sedano |
|
|
3 |
|
|
||
0256040 |
Prezzemolo |
|
|
3 |
|
|
||
0256050 |
Salvia |
|
|
0,8 |
|
|
||
0256060 |
Rosmarino |
|
|
0,8 |
|
|
||
0256070 |
Timo |
|
|
0,8 |
|
|
||
0256080 |
Basilico e fiori commestibili |
|
|
0,8 |
|
|
||
0256090 |
Foglie di alloro/lauro |
|
|
0,8 |
|
|
||
0256100 |
Dragoncello |
|
|
0,8 |
|
|
||
0256990 |
Altri |
|
|
0,02 (*) |
|
|
||
0260000 |
Legumi |
|
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0260010 |
Fagioli (con baccello) |
0,03 (*) |
|
1,5 (+) |
|
|
||
0260020 |
Fagioli (senza baccello) |
0,03 (*) |
|
0,7 |
|
|
||
0260030 |
Piselli (con baccello) |
0,03 (*) |
|
1,5 (+) |
|
|
||
0260040 |
Piselli (sgranati) |
0,7 |
|
0,7 |
|
|
||
0260050 |
Lenticchie |
0,03 (*) |
|
0,7 |
|
|
||
0260990 |
Altri |
0,03 (*) |
|
0,01 (*) |
|
|
||
0270000 |
Ortaggi a stelo |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
|
0,01 (*) |
||
0270010 |
Asparagi |
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
||
0270020 |
Cardi |
|
|
0,2 (+) |
0,01 (*) |
|
||
0270030 |
Sedani |
|
|
0,15 (+) |
0,01 (*) |
|
||
0270040 |
Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze |
|
|
2 |
0,01 (*) |
|
||
0270050 |
Carciofi |
|
|
5 |
0,01 (*) |
|
||
0270060 |
Porri |
|
|
0,01 (*) |
0,06 (+) |
|
||
0270070 |
Rabarbaro |
|
|
2 |
0,01 (*) |
|
||
0270080 |
Germogli di bambù |
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
||
0270090 |
Cuori di palma |
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
||
0270990 |
Altri |
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
||
0280000 |
Funghi, muschi e licheni |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0280010 |
Funghi coltivati |
|
|
|
|
|
||
0280020 |
Funghi selvatici |
|
|
|
|
|
||
0280990 |
Muschi e licheni |
|
|
|
|
|
||
0290000 |
Alghe e organismi procarioti |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0300000 |
LEGUMI DA GRANELLA |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
0,2 |
|
0,01 (*) |
||
0300010 |
Fagioli |
|
|
|
0,05 (+) |
|
||
0300020 |
Lenticchie |
|
|
|
1 (+) |
|
||
0300030 |
Piselli |
|
|
|
1 (+) |
|
||
0300040 |
Lupini/semi di lupini |
|
|
|
1 (+) |
|
||
0300990 |
Altri |
|
|
|
0,01 (*) |
|
||
0400000 |
SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI |
|
|
|
|
0,02 (*) |
||
0401000 |
Semi oleaginosi |
|
|
|
|
|
||
0401010 |
Semi di lino |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,05 (+) |
0,09 (+) |
|
||
0401020 |
Semi di arachide |
0,06 (*) |
0,15 |
0,02 (*) |
0,02 (*) (+) |
|
||
0401030 |
Semi di papavero |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,05 |
0,09 (+) |
|
||
0401040 |
Semi di sesamo |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
|
||
0401050 |
Semi di girasole |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,1 |
0,02 (*) |
|
||
0401060 |
Semi di colza |
0,06 (*) |
0,5 |
0,05 (+) |
0,15 (+) |
|
||
0401070 |
Semi di soia |
0,06 (*) |
0,4 |
0,02 (*) |
0,2 |
|
||
0401080 |
Semi di senape |
0,06 (*) |
0,5 |
0,05 (+) |
0,09 (+) |
|
||
0401090 |
Semi di cotone |
0,2 |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
|
||
0401100 |
Semi di zucca |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
|
||
0401110 |
Semi di cartamo |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
|
||
0401120 |
Semi di borragine |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,1 (+) |
0,02 (*) |
|
||
0401130 |
Semi di camelina/dorella |
0,06 (*) |
0,5 |
0,05 |
0,04 (+) |
|
||
0401140 |
Semi di canapa |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
|
||
0401150 |
Semi di ricino |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
|
||
0401990 |
Altri |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
|
||
0402000 |
Frutti oleaginosi |
0,06 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
0,02 (*) |
|
||
0402010 |
Olive da olio |
|
|
|
|
|
||
0402020 |
Semi di palma |
|
|
|
|
|
||
0402030 |
Frutti di palma |
|
|
|
|
|
||
0402040 |
Capoc |
|
|
|
|
|
||
0402990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0500000 |
CEREALI |
|
|
0,05 |
|
0,01 (*) |
||
0500010 |
Orzo |
0,4 |
0,15 |
|
0,2 (+) |
|
||
0500020 |
Grano saraceno e altri pseudo-cereali |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
0500030 |
Mais/granturco |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
0,1 |
|
||
0500040 |
Miglio |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
0500050 |
Avena |
0,4 |
0,01 (*) |
|
0,05 (+) |
|
||
0500060 |
Riso |
0,03 (*) |
1,5 (+) |
|
0,01 (*) |
|
||
0500070 |
Segale |
2 (+) |
0,15 |
|
0,05 (+) |
|
||
0500080 |
Sorgo |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
0500090 |
Frumento |
2 (+) |
0,15 |
|
0,1 (+) |
|
||
0500990 |
Altri |
0,03 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
0600000 |
TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE |
0,1 (*) |
|
|
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0610000 |
Tè |
|
0,05 (*) |
0,05 (*) |
|
|
||
0620000 |
Chicchi di caffè |
|
0,15 |
0,05 (*) |
|
|
||
0630000 |
Infusioni di erbe da |
|
0,05 (*) |
|
|
|
||
0631000 |
|
|
|
10 (+) |
|
|
||
0631010 |
Camomilla |
|
|
|
|
|
||
0631020 |
Ibisco/rosella |
|
|
|
|
|
||
0631030 |
Rosa |
|
|
|
|
|
||
0631040 |
Gelsomino |
|
|
|
|
|
||
0631050 |
Tiglio |
|
|
|
|
|
||
0631990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0632000 |
|
|
|
10 (+) |
|
|
||
0632010 |
Fragola |
|
|
|
|
|
||
0632020 |
Rooibos |
|
|
|
|
|
||
0632030 |
Mate |
|
|
|
|
|
||
0632990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0633000 |
|
|
|
0,05 (*) |
|
|
||
0633010 |
Valeriana |
|
|
|
|
|
||
0633020 |
Ginseng |
|
|
|
|
|
||
0633990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0639000 |
|
|
|
0,05 (*) |
|
|
||
0640000 |
Semi di cacao |
|
0,05 (*) |
0,05 (*) |
|
|
||
0650000 |
Carrube/pane di san Giovanni |
|
0,05 (*) |
0,05 (*) |
|
|
||
0700000 |
LUPPOLO |
3 (+) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0800000 |
SPEZIE |
|
|
|
|
|
||
0810000 |
Semi |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
5 |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0810010 |
Anice verde |
|
|
|
|
|
||
0810020 |
Grano nero/cumino nero |
|
|
|
|
|
||
0810030 |
Sedano |
|
|
|
|
|
||
0810040 |
Coriandolo |
|
|
|
|
|
||
0810050 |
Cumino |
|
|
|
|
|
||
0810060 |
Aneto |
|
|
|
|
|
||
0810070 |
Finocchio |
|
|
|
|
|
||
0810080 |
Fieno greco |
|
|
|
|
|
||
0810090 |
Noce moscata |
|
|
|
|
|
||
0810990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0820000 |
Frutta |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0820010 |
Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato |
|
|
|
|
|
||
0820020 |
Pepe di Sichuan |
|
|
|
|
|
||
0820030 |
Carvi |
|
|
|
|
|
||
0820040 |
Cardamomo |
|
|
|
|
|
||
0820050 |
Bacche di ginepro |
|
|
|
|
|
||
0820060 |
Pepe (nero, verde e bianco) |
|
|
|
|
|
||
0820070 |
Vaniglia |
|
|
|
|
|
||
0820080 |
Tamarindo |
|
|
|
|
|
||
0820990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0830000 |
Spezie da corteccia |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0830010 |
Cannella |
|
|
|
|
|
||
0830990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0840000 |
Spezie da radici e rizomi |
|
|
|
|
|
||
0840010 |
Liquirizia |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0840020 |
Zenzero |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0840030 |
Curcuma |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0840040 |
Barbaforte/rafano/cren |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
||
0840990 |
Altri |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0850000 |
Spezie da boccioli |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0850010 |
Chiodi di garofano |
|
|
|
|
|
||
0850020 |
Capperi |
|
|
|
|
|
||
0850990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0860000 |
Spezie da pistilli di fiori |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0860010 |
Zafferano |
|
|
|
|
|
||
0860990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0870000 |
Spezie da arilli |
0,1 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
0870010 |
Macis |
|
|
|
|
|
||
0870990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
0900000 |
PIANTE DA ZUCCHERO |
0,03 (*) |
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
||
0900010 |
Barbabietole da zucchero |
|
0,06 |
|
|
|
||
0900020 |
Canne da zucchero |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0900030 |
Radici di cicoria |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
0900990 |
Altri |
|
0,01 (*) |
|
|
|
||
1000000 |
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI |
|
|
|
|
(+) |
||
1010000 |
Tessuti provenienti da |
|
|
|
|
0,05 |
||
1011000 |
|
|
|
0,05 (+) |
|
|
||
1011010 |
Muscolo |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1011020 |
Tessuto adiposo |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1011030 |
Fegato |
0,03 |
0,1 (+) |
|
0,5 (+) |
|
||
1011040 |
Rene |
0,03 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1011050 |
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) |
0,03 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1011990 |
Altri |
0,03 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1012000 |
|
|
|
0,05 (+) |
|
|
||
1012010 |
Muscolo |
0,03 |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1012020 |
Tessuto adiposo |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1012030 |
Fegato |
0,04 |
0,3 (+) |
|
0,5 (+) |
|
||
1012040 |
Rene |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1012050 |
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1012990 |
Altri |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1013000 |
|
|
|
0,05 (+) |
|
|
||
1013010 |
Muscolo |
0,03 |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1013020 |
Tessuto adiposo |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1013030 |
Fegato |
0,04 |
0,3 (+) |
|
0,5 (+) |
|
||
1013040 |
Rene |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1013050 |
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1013990 |
Altri |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1014000 |
|
|
|
0,05 (+) |
|
|
||
1014010 |
Muscolo |
0,03 |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1014020 |
Tessuto adiposo |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1014030 |
Fegato |
0,04 |
0,3 (+) |
|
0,5 (+) |
|
||
1014040 |
Rene |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1014050 |
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1014990 |
Altri |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1015000 |
|
|
|
0,05 (+) |
|
|
||
1015010 |
Muscolo |
0,03 |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1015020 |
Tessuto adiposo |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1015030 |
Fegato |
0,04 |
0,3 (+) |
|
0,5 (+) |
|
||
1015040 |
Rene |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1015050 |
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1015990 |
Altri |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1016000 |
|
|
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
|
||
1016010 |
Muscolo |
0,03 |
|
|
|
|
||
1016020 |
Tessuto adiposo |
0,03 |
|
|
|
|
||
1016030 |
Fegato |
0,03 |
|
|
|
|
||
1016040 |
Rene |
0,02 (*) |
|
|
|
|
||
1016050 |
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) |
0,03 |
|
|
|
|
||
1016990 |
Altri |
0,03 |
|
|
|
|
||
1017000 |
|
|
|
0,05 (+) |
|
|
||
1017010 |
Muscolo |
0,03 |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1017020 |
Tessuto adiposo |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
|
0,01 (*) |
|
||
1017030 |
Fegato |
0,04 |
0,3 (+) |
|
0,5 (+) |
|
||
1017040 |
Rene |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1017050 |
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1017990 |
Altri |
0,04 |
0,01 (*) |
|
0,5 (+) |
|
||
1020000 |
Latte |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
0,05 (+) |
0,01 (*) (+) |
0,05 |
||
1020010 |
Bovini |
|
|
|
|
|
||
1020020 |
Pecora |
|
|
|
|
|
||
1020030 |
Capra |
|
|
|
|
|
||
1020040 |
Cavallo |
|
|
|
|
|
||
1020990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
1030000 |
Uova di volatili |
0,04 |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,01 (*) |
0,05 |
||
1030010 |
Galline |
|
|
|
|
|
||
1030020 |
Anatre |
|
|
|
|
|
||
1030030 |
Oche |
|
|
|
|
|
||
1030040 |
Quaglie |
|
|
|
|
|
||
1030990 |
Altri |
|
|
|
|
|
||
1040000 |
Miele e altri prodotti dell'apicoltura |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
0,05 (*) |
||
1050000 |
Anfibi e rettili |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
0,05 |
0,01 (*) |
0,05 |
||
1060000 |
Animali invertebrati terrestri |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
0,05 |
0,01 (*) |
0,05 |
||
1070000 |
Animali vertebrati terrestri selvatici |
0,02 (*) |
0,01 (*) |
0,05 |
0,01 (*) |
0,05» |
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/56 |
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2015 )
Pagina 36, considerando 2, seconda frase:
anziché:
«Il parere comprende un elenco di specie di piante sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato.»
leggasi:
«Il parere comprende un elenco di specie di vegetali sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato.»
Pagina 36, considerando 2, terza frase:
anziché:
«Inoltre, il 20 marzo 2015, l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla categorizzazione di tali piante da impianto, escluse le sementi, in base al rischio di introduzione dell'organismo specificato.»
leggasi:
«Inoltre, il 20 marzo 2015, l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla categorizzazione di tali vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, in base al rischio d'introduzione dell'organismo specificato.»
Pagina 37, considerando 8:
anziché:
«Al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante da impianto specificate, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce.»
leggasi:
«Al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante specificate destinate alla piantagione, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce.»
Pagina 37, considerando 10:
anziché:
«Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione di piante destinate all'impianto spostate fuori dalle zone delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata.»
leggasi:
«Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione di vegetali destinati alla piantagione spostati fuori dalle zone delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata.»
Pagina 37, considerando 11, prima frase:
anziché:
«Per garantire uno scrupoloso monitoraggio degli spostamenti di piante destinate all'impianto originarie delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate.»
leggasi:
«Per garantire uno scrupoloso monitoraggio degli spostamenti di vegetali destinati alla piantagione originari delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, è necessario che la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate.»
Pagina 38, considerando 15, prima frase:
anziché:
«Da ottobre 2014 sono state intercettate nell'Unione numerose piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea, originarie di Costa Rica o Honduras, in cui era presente l'organismo specificato.»
leggasi:
«Da ottobre 2014 sono stati intercettati nell'Unione numerosi vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea, originari di Costa Rica o Honduras, in cui era presente l'organismo specificato.»
Pagina 38, considerando 15, terza frase:
anziché:
«Di conseguenza, data l'elevata probabilità di insediamento dell'organismo specificato nell'Unione, la mancanza di qualsiasi effettivo trattamento una volta che le piante specificate sono colpite, nonché le gravi conseguenze economiche per l'Unione, è opportuno vietare l'introduzione nell'Unione di piante destinate all'impianto di Coffea, ad eccezione delle sementi, originarie di Costa Rica o Honduras.»
leggasi:
«Di conseguenza, data l'elevata probabilità di insediamento dell'organismo specificato nell'Unione, la mancanza di qualsiasi effettivo trattamento una volta che le piante specificate sono colpite, nonché le gravi conseguenze economiche per l'Unione, è opportuno vietare l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione di Coffea, ad eccezione delle sementi, originari di Costa Rica o Honduras.»
Pagina 38, articolo 1, lettera b):
anziché:
«“piante specificate”: tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;»
leggasi:
«“piante specificate”: tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;».
Pagina 38, articolo 1, lettera d), punto i):
anziché:
«impianto;»
leggasi:
«piantagione;».
Pagina 38, articolo 1, lettera d), punto iii):
anziché:
«produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e la manutenzione;»
leggasi:
«produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;».
Pagina 40, articolo 4, paragrafo 7, lettera a):
anziché:
«effettua un'ispezione annuale al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato;»
leggasi:
«effettua un'ispezione annuale per almeno due anni al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato;».
Pagina 40, articolo 5, titolo:
anziché:
«Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette»
leggasi:
«Divieto di piantagione delle piante ospiti nelle zone infette».
Pagina 40, articolo 5:
anziché:
«È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.»
leggasi:
«È vietata la piantagione di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.»
Pagina 45, articolo 15, titolo:
anziché:
«Divieto di introdurre piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras»
leggasi:
«Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originari di Costa Rica o Honduras».
Pagina 45, articolo 15:
anziché:
«È vietata l'introduzione nell'Unione di piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras.
Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras, che sono state introdotte nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono spostate all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile.»
leggasi:
«È vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originari di Costa Rica o Honduras.
I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originari di Costa Rica o Honduras, che sono stati introdotti nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono spostati all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile.»