ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
23 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

22

 

*

Regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti ( 1 )

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/639 della Commissione, del 22 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

30

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/640 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di cinque membri della Corte dei conti

32

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/641 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

33

 

*

Decisione (UE) 2016/642 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania

34

 

*

Decisione (UE) 2016/643 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

35

 

*

Decisione (EU) 2016/644 della Commissione, del 16 gennaio 2015, relativa all'aiuto di Stato n. SA 31855 (11/C, ex N 503/10) al quale Cipro intende dare esecuzione per la ristrutturazione del mattatoio centrale di Kofinos [notificata con il numero C(2015) 58]

36

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria [notificata con il numero C(2016) 3261]  ( 1 )

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/635 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2016

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione (2) elenca e descrive i metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose. Tuttavia, alcuni dei metodi elencati nell'allegato di tale regolamento, tra i quali i metodi per la determinazione dell'acidità volatile e degli zuccheri totali nelle bevande alcoliche, non sono ancora stati descritti.

(2)

I metodi per la determinazione dell'acidità volatile e degli zuccheri totali in talune bevande spiritose sono stati sottoposti a due studi internazionali di convalida che si sono svolti in conformità delle procedure concordate a livello internazionale e i loro parametri di precisione del metodo sono stati giudicati accettabili. Gli studi condotti facevano parte di un progetto di ricerca nell'ambito del programma Normazione, misure e prove del quarto programma quadro. La descrizione di tali metodi dovrebbe pertanto essere inclusa nell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000.

(3)

Il regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce i requisiti per l'invecchiamento di talune categorie di bevande spiritose in fusti di legno e prevede che altre categorie possano essere sottoposte a tale invecchiamento. L'analisi dei principali composti provenienti dal legno può essere utile quando si determina se un campione è conforme alla definizione corrispondente alla pertinente categoria di bevanda spiritosa. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha riconosciuto un metodo di analisi per la determinazione di tali composti nella sua risoluzione OIV/OENO 382 A/2009. Il riconoscimento del metodo si è basato sui dati ottenuti da uno studio internazionale sulla precisione del metodo condotto su diverse bevande spiritose e svolto secondo procedure concordate a livello internazionale. Tale metodo e la relativa descrizione dovrebbero pertanto essere aggiunti ai metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi delle bevande spiritose stabilita all'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2870/2000.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 è così modificato:

1)

l'indice è modificato come segue:

a)

ai punti III.3 e VIII, il termine «(p.m.)» è soppresso;

b)

è aggiunto il punto seguente:

«X.

Determinazione dei composti del legno: furfurolo, furfurolo idrossi-5-metile, metil-5 furfurolo, vanillina, siringaldeide, coniferaldeide, sinapaldeide, acido gallico, acido ellagico, acido vanillico, acido siringico e scopoletina.»;

2)

al capo III è aggiunta la parte seguente:

«III.3.   DETERMINAZIONE DELL'ACIDITÀ VOLATILE NELLE BEVANDE SPIRITOSE

1.   Campo di applicazione

Il metodo è stato convalidato in uno studio inter-laboratorio per il rum, il brandy e le acquaviti di frutta e di vinaccia a livelli che vanno da 30 mg/l a 641 mg/l.

2.   Riferimenti normativi

ISO 3696: 1987 Acqua di qualità analitica — Specifiche e metodi di prova

3.   Definizioni

3.1.   L'acidità volatile è calcolata sottraendo l'acidità fissa dall'acidità totale.

3.2.   L'acidità totale è la somma delle acidità titolabili.

3.3.   L'acidità fissa è l'acidità del residuo dopo l'evaporazione della bevanda spiritosa a secco.

4.   Principio

L'acidità totale e l'acidità fissa sono determinate per titolazione o con il metodo potenziometrico.

5.   Reagenti e materiali

Per l'analisi, salvo indicazione contraria, utilizzare esclusivamente reagenti di categoria analitica identificata ed acqua almeno di categoria 3, quale definita dalla norma ISO 3696:1987.

5.1.   Soluzione 0,01 M di idrossido di sodio (NaOH)

5.2.   Soluzione di indicatore misto:

 

pesare 0,1 g di carminio d'indaco e 0,1 g di rosso fenolo;

 

sciogliere in 40 ml di acqua e portare a 100 g con etanolo.

6.   Apparecchiature e attrezzature

Apparecchiatura di laboratorio indiretta, vetreria graduata di categoria A e quanto segue:

6.1.

Pompa ad acqua

6.2.

Evaporatore rotante o bagno a ultrasuoni

6.3.

Materiale per titolazione potenziometrica (facoltativo)

7.   Campionatura e campioni

I campioni vengono conservati a temperatura ambiente fino al momento dell'analisi.

8.   Modo di operare

8.1.   Acidità totale

8.1.1.   Preparazione del campione

La bevanda spiritosa viene irradiata con ultrasuoni (sonicazione) o agitata per due minuti sotto vuoto per liberarla dall'anidride carbonica, se necessario.

8.1.2.   Titolazione

Pipettare 25 ml di bevanda spiritosa in un matraccio di Erlenmeyer da 500 ml.

Aggiungere circa 200 ml di acqua distillata bollita e raffreddata (preparata nello stesso giorno) e 2-6 gocce della soluzione di indicatore misto (5.2).

Titolare con la soluzione 0,01 M di idrossido di sodio (5.1) fino a che il colore da verde-giallastro vira al violetto nel caso delle bevande spiritose incolori, o fino a quando da giallo-bruno vira a rosso-bruno nel caso delle bevande spiritose di colore bruno.

La titolazione può essere realizzata anche tramite potenziometria a pH 7,5.

Sia n1 ml il volume della soluzione di idrossido di sodio 0,01 M aggiunto.

8.1.3.   Calcolo

L'acidità totale (AT), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è pari a 0,4 × n1.

L'acidità totale (AT′), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è pari a: 24 × n1.

8.2.   Acidità fissa

8.2.1.   Preparazione del campione

Far evaporare 25 ml di bevanda spiritosa a secco:

 

pipettare 25 ml di bevanda spiritosa in una capsula d'evaporazione cilindrica a fondo piatto del diametro di 55 mm. Durante la prima ora di evaporazione, la capsula viene posta sul coperchio di un bagno criotermostatico bollente in modo che il liquido non venga portato all'ebollizione, perché ciò potrebbe provocare qualche perdite per schizzi.

 

Terminare l'essiccazione ponendo la capsula in un forno a 105 °C per altre due ore. Lasciare quindi raffreddare la capsula in un essiccatoio.

8.2.2.   Titolazione

Dissolvere il residuo lasciato per evaporazione con acqua distillata bollita e raffreddata (preparata il giorno stesso), portare al volume di circa 100 ml e aggiungere 2-6 gocce di soluzione di indicatore misto (5.2).

Titolare con la soluzione 0,01 M di idrossido di sodio (5.1).

La titolazione può essere realizzata anche con il metodo potenziometrico a pH 7,5.

Sia n2 ml il volume della soluzione 0,01 M di idrossido di sodio aggiunta.

8.2.3.   Calcolo

L'acidità fissa (FA), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è: 0,4 × n2.

L'acidità fissa (FA), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è: 24 × n2.

9.   Calcolo dell'acidità volatile

9.1.   Espressione in milliequivalenti per litro:

sia

TA

=

l'acidità totale in milliequivalenti per litro

FA

=

l'acidità fissa in milliequivalenti per litro

L'acidità volatile, VA, in milliequivalenti per litro è:

TA – FA

9.2.   Espressione in mg di acido acetico per L:

sia

=

l'acidità totale in mg di acido acetico per L

=

l'acidità totale in mg di acido acetico per L

L'acidità volatile, VA, in mg di acido acetico per litro è:

TÀ – FÀ

9.3.   L'espressione in g di acido acetico per hl di alcol puro al 100 % vol è:Formula

in cui A è il titolo alcolometrico volumico della bevanda spiritosa.

10.   Precisione del metodo

10.1.   Risultati statistici delle prove interlaboratorio

Uno studio sulla precisione del metodo, condotto secondo procedure convenute a livello internazionale, ha prodotto i seguenti risultati [1] [2].

Anno della prova interlaboratorio:

2000

Numero di laboratori

18

Numero di campioni

6


Campioni

A

B

C

D

E

F

Numero dei laboratori considerati dopo l'eliminazione degli aberranti

16

18

18

14

18

18

Numero di risultati aberranti (laboratori)

2

 

 

4

 

 

Numero di risultati accettati

32

36

36

28

36

36

Media

Formula

[mg/l]

272*

241*

30

591*

641*

46

107

492

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/L]

8,0

3,6

15,0

3,7

6,7

8,5

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

3,1

11,8

2,4

8,0

6,2

1,7

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

23

10

42

10

19

24

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

8,5

8,4

25,0

4,55

13,4

24,4

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

3,3

27,8

4,1

9,9

12,5

5,0

Limite di riproducibilità, R [mg/l]

24

23

70

13

38

68

Tipi di campione:

A

Acquavite di prugne; frazione *

B

Rum I; in doppio cieco

C

Rum II; frazione *

D

Slivovitz; in doppio cieco

E

Brandy; in doppio cieco

F

Acquavite di vinaccia; in doppio cieco

[1]

Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of MethodPerformance Studies, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332-343.

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67 A-76 A.»;

3)

è inserito il seguente capitolo VIII:

«VIII.   ZUCCHERI TOTALI

1.   Campo di applicazione

Il metodo HPLC-RI è applicabile per la determinazione degli zuccheri totali (espressi in zucchero invertito) nelle bevande spiritose, ad esclusione dei liquori contenenti uova e prodotti lattiero-caseari.

Il metodo è stato convalidato in uno studio inter-laboratorio per il pastis, l'anice distillato, il liquore di ciliegia, la crema di (nome del frutto o della materia prima utilizzata) e la crème de cassis, a livelli da 10,86 g/l a 509,7 g/l. Tuttavia, la linearità di risposta dello strumento è stata comprovata per l'intervallo di concentrazione da 2,5 g/l a 20,0 g/l.

Il metodo non è destinato alla determinazione di bassi livelli di zuccheri.

2.   Riferimenti normativi

ISO 3696:1987 Acqua di qualità analitica — Specifiche e metodi di prova.

3.   Principio

Analisi mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni di soluzioni di zuccheri al fine di determinare le concentrazioni di glucosio, fruttosio, saccarosio, maltosio e lattosio.

Questo metodo utilizza una fase stazionaria di alchilammina e una rilevazione mediante rifrattometro differenziale ed è descritto come esempio. Come fase stazionaria è anche possibile l'impiego di resine scambiatrici di anioni.

4.   Reagenti e materiali

4.1.   Glucosio (CAS 50-99-7), puro almeno al 99 %.

4.2.   Fruttosio (CAS 57-48-7), puro almeno al 99 %.

4.3.   Saccarosio (CAS 57-50-1), puro almeno al 99 %.

4.4.   Lattosio (CAS 5965-66-2), puro almeno al 99 %.

4.5.   Monoidrato di maltosio (CAS 6363-53-7), puro almeno al 99 %.

4.6.   Acetonitrile puro (CAS 75-05-8) per analisi HPLC.

4.7.   Acqua distillata o demineralizzata, preferibilmente microfiltrata.

4.8.   Solventi (esempio):

Il solvente di eluizione è composto da:

 

75 parti per volume di acetonitrile (4.6),

 

25 parti per volume di acqua distillata (4.7).

Prima dell'utilizzo, degassare tramite gorgogliamento di elio a bassa portata per 5-10 minuti.

Se l'acqua utilizzata non è stata microfiltrata, si raccomanda di passare il solvente su un filtro per solventi organici con diametro dei pori inferiore o pari a 0,45 μm.

4.9.   Etanolo assoluto (CAS 64-17-5).

4.10.   Soluzione di etanolo (5 %, v/v).

4.11.   Preparazione della soluzione madre di taratura (20 g/l)

Pesare 2 g di ciascuno zucchero da analizzare (da 4.1 a 4.5), trasferirli senza perdite in un matraccio tarato da 100 ml. (NB, 2,11 g di monoidrato di maltosio sono equivalenti a 2 g di maltosio).

Portare a 100 ml con una soluzione di alcol al 5 % vol (4.10), agitare e conservare a circa + 4 °C. Preparare una nuova soluzione madre una volta alla settimana.

4.12.   Preparazione delle soluzioni figlie di taratura (2,5, 5,0, 7,5, 10,0 e 20,0 g/l)

Diluire opportunamente la soluzione madre a 20 g/l, (4.11) con una soluzione di alcol al 5 % vol. (4.10) per ottenere cinque soluzioni standard di 2,5 — 5,0 — 7,5 — 10,0 e 20,0 g/l. Filtrare con un filtro i cui pori abbiano un diametro inferiore o pari a 0,45 μm (5.3).

5.   Apparecchi e attrezzatura

5.1.   Sistema HPLC in grado di ottenere il ritorno alla linea di base quando si analizzano tutti gli zuccheri.

5.1.1.   Cromatografo liquido ad alte prestazioni con valvola di iniezione a sei canali dotata di loop da 10 μl o di qualsiasi altro dispositivo automatico o manuale per un'iniezione affidabile di microvolumi.

5.1.2.   Sistema di pompaggio che consenta di ottenere e mantenere un flusso costante o programmato con grande precisione.

5.1.3.   Rifrattometro differenziale.

5.1.4.   Integratore o registratore informatico compatibile con le altre apparecchiature.

5.1.5.   Pre-colonna:

Si raccomanda di disporre una pre-colonna opportuna prima della colonna analitica.

5.1.6.   Colonna (esempio):

Materiale:

acciaio inossidabile o vetro

Diametro interno:

2-5 millimetri

Lunghezza:

100-250 millimetri variabile in funzione della taglia delle particelle); per esempio, 250 millimetri se le particelle hanno un diametro di 5 μm.

Fase stazionaria:

gruppi funzionali alchilammine legati a silice, diametro massimo delle particelle 5 μm.

5.1.7.   Condizioni cromatografiche (esempio):

 

Solvente di eluizione (4.8), flusso: 1 ml/minuto.

 

Rilevazione: rifrattometria differenziale.

Per assicurarsi che il rivelatore sia perfettamente stabile, potrebbe essere utile avviarlo alcune ore prima dell'uso. La cella di riferimento deve essere riempita con solvente di eluizione.

5.2.   Bilancia analitica con precisione a 0,1 mg.

5.3.   Sistema di filtraggio per piccoli volumi tramite una micromembrana con pori del diametro di 0,45 μm.

6.   Conservazione dei campioni

Una volta ricevuti, i campioni devono essere conservati a temperatura ambiente prima di essere analizzati.

7.   Modo di operare

7.1.   PARTE A: preparazione del campione

7.1.1.   Agitare il campione.

7.1.2.   Filtrare il campione con un filtro con pori di diametro inferiore o pari a 0,45 μm (5.3).

7.2.   PARTE B: HPLC

7.2.1.   Determinazione

Iniettare 10 μl delle soluzioni di taratura (4.12) e i campioni (7.1.2). Eseguire l'analisi nelle opportune condizioni cromatografiche, per esempio come precedentemente indicato.

7.2.2.   Se un qualsiasi picco di un campione possiede una superficie (o un'altezza) superiore al picco corrispondente nella soluzione di taratura più concentrata, occorrerà diluire il campione con acqua distillata e procedere nuovamente all'analisi.

8.   Calcolo

Confrontare i due cromatogrammi ottenuti per la soluzione di taratura e per la bevanda spiritosa. Identificare i picchi tramite il loro tempo di ritenzione. Misurare la superficie (o altezza) per calcolare le concentrazioni con il metodo di taratura esterna. Tener conto di tutte le diluizioni effettuate durante la preparazione del campione.

Il risultato finale è rappresentato dalla somma di saccarosio, lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio, espressa in g/l di zucchero invertito.

Lo zucchero invertito è calcolato come somma di tutti i monosaccaridi e i disaccaridi riduttori presenti (ad esempio glucosio, fruttosio, lattosio, maltosio) in aggiunta al quantitativo stechiometrico di glucosio e di fruttosio calcolato a partire dal saccarosio presente.

Zucchero invertito (g/l)

=

glucosio(g/l) + fruttosio (g/l) + maltosio (g/l) + lattosio (g/l) + saccarosio (g/l) × 1,05.

1,05

=

(peso molecolare del fruttosio + peso molecolare del glucosio)/peso molecolare del saccarosio.

9.   Precisione del metodo

9.1.   Risultati statistici delle prove interlaboratorio

Uno studio sulla precisione del metodo, condotto secondo procedure convenute a livello internazionale, ha prodotto i seguenti risultati [1] [2].

Anno della prova interlaboratorio:

2000

Numero di laboratori

24

Numero di campioni

8

[1]

Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332- 343.

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67 A-76 A.

Tabella 1

Fruttosio, glucosio, maltosio

Analita

Fruttosio

Glucosio

Maltosio

Campioni (× 2)

Crème de cassis

Standard (50 g/l)

Bevanda spiritosa all'anice

Crème de cassis

Standard (50 g/l)

Bevanda spiritosa all'anice

Standard (10 g/l)

MEDIA [g/l]

92,78

50,61

15,62

93,16

50,06

15,81

9,32

Numero di laboratori senza dati aberranti

21

22

21

23

19

21

22

Deviazione standard di ripetibilità sr, [g/l]

2,34

2,12

0,43

3,47

1,01

0,48

0,54

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

2,53

4,2

2,76

3,72

2,03

3,02

5,77

Limite di ripetibilità, r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

6,56

5,95

1,21

9,71

2,84

1,34

1,51

Deviazione standard di riproducibilità, sR [g/l]

7,72

3,13

0,84

9,99

2,7

0,88

1,4

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

8,32

6,18

5,37

10,72

5,4

5,54

15,06

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

21,62

8,76

2,35

27,97

7,57

2,45

3,93


Tabella 2

Saccarosio

Analita

Saccarosio

Campioni

Pastis

Ouzo

Liquore di ciliegia

Crème de menthe

Crème de cassis

Standard (100 g/l)

MEDIA [g/l]

10,83

29,2

19,7 (*)

103,33

349,96

319,84

99,83

Numero di laboratori senza dati aberranti

19

19

20

18

18

18

Deviazione standard di ripetibilità sr, [g/l]

0,09

0,75

2,17

5,99

4,31

1,25

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

0,81

3,07

2,1

1,71

1,35

1,25

Limite di ripetibilità, r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

0,25

2,1

6,07

16,76

12,06

3,49

Deviazione standard di riproducibilità, sR [g/l]

0,79

0,92

4,18

9,94

16,11

4,63

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

7,31

3,76

4,05

2,84

5,04

4,64

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,22

2,57

11,7

27,84

45,12

12,97


Tabella 3

Zuccheri totali

(Nota: questi dati sono stati calcolati per gli zuccheri totali, non per lo zucchero invertito quale definito nella sezione 8).


Campioni

Pastis

Ouzo

Bevanda spiritosa all'anice

Liquore di ciliegia

Crème de menthe

Crème de cassis

Standard (220 g/l)

MEDIA [g/l]

10,86

29,2

19,7 (**)

31,59

103,33

349,73

509,69

218,78

N. di laboratori senza dati aberranti

20

19

20

20

18

18

19

Deviazione standard di ripetibilità sr,[g/l]

0,13

0,75

0,77

2,17

5,89

5,59

2,71

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

1,16

3,07

2,45

2,1

1,69

1,1

1,24

Limite di ripetibilità, r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

0,35

2,1

2,17

6,07

16,5

15,65

7,59

Deviazione standard di riproducibilità, sR [g/l]

0,79

0,92

1,51

4,18

9,98

14,81

8,53

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

7,25

3,76

4,79

4,04

2,85

2,91

3,9

Limite di riproducibilità R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,21

2,57

4,24

11,7

27,94

41,48

23,89

4)

è aggiunto il seguente capitolo X:

«X.   DETERMINAZIONE DEI SEGUENTI COMPOSTI DEL LEGNO NELLE BEVANDE SPIRITOSE MEDIANTE CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC): FURFUROLO, FURFUROLO IDROSSI-5-METILE, METIL-5 FURFUROLO, VANILLINA, SIRINGALDEIDE, CONIFERALDEIDE, SINAPALDEIDE, ACIDO GALLICO, ACIDO ELLAGICO, ACIDO VANILLICO, ACIDO SIRINGICO E SCOPOLETINA

1.   Campo di applicazione

Il metodo ha come obiettivo il dosaggio del furfurolo, del furfurolo idrossi-5-metile e del metil-5 furfurolo, della vanillina, della siringaldeide, della coniferaldeide e della sinapaldeide, nonché degli acidi gallici ed ellagici, degli acidi vanillici, dell'acido siringico e della scopoletina per cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni.

2.   Riferimenti normativi

Metodo di analisi riconosciuto dall'assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e pubblicato dall'OIV con il riferimento OIV-MA-BS-16: R2009.

3.   Principio

Dosaggio per cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), con individuazione tramite spettrometria ultra-violetta a più lunghezze d'onda e tramite spettrofluometria.

4.   Reagenti

I reagenti devono essere di qualità analitica. L'acqua utilizzata deve essere acqua distillata o acqua avente una purezza equivalente. È auspicabile utilizzare acqua microfiltrata la cui resistività sia 18,2 ΜΩ.cm.

4.1.   Alcool a 96 % vol.

4.2.   Metanolo di qualità HPLC (solvente B).

4.3.   Acido acetico diluito allo 0,5 % vol. (solvente A).

4.4.   Fasi mobili: (solo a titolo esemplificativo).

Solvente A (acido acetico allo 0,5 %) e solvente B (metanolo puro). Filtrare su membrana (porosità 0,45 μm). Degasare in bagno a ultrasuoni, se necessario.

4.5.   Standard di riferimento al 99 % di purezza minima: furfurolo, furfurolo idrossi-5-metile, metil-5 furfurolo, vanillina, siringaldeide, coniferaldeide, sinapaldeide, acido gallico, acido ellagico, acido vanillico, acido siringico e scopoletina.

4.6.   Soluzione di riferimento: le sostanze campione sono dissolte in una soluzione idroalcolica al 50 % vol.. Le concentrazioni finali nella soluzione di riferimento sono:

furfurolo: 5 mg/l; furfurolo idrossi-5-metile: 10 mg/l; metil-5 furfurolo: 2 mg/l; vanillina: 5 mg/l; siringaldeide: 10 mg/l; coniferaldeide: 5 mg/l; sinapaldeide: 5 mg/l; acido gallico: 10 mg/l; acido ellagico: 10 mg/l; acido vanillico: 5 mg/l; acido siringico: 5 mg/l; scopoletina: 0,5 mg/l.

5.   Apparecchiature

Attuale materiale di laboratorio

5.1.   Un cromatografo in fase liquida ad alte prestazioni in grado di operare in gradiente binario, dotato di:

5.1.1.

un rivelatore spettrofotometrico che permette la misurazione ad una lunghezza d'onda pari a 280 e 313 nm. Tuttavia, è preferibile operare con un rivelatore a lunghezze d'onda multiple, ad esempio a diodi al fine di poter confermare la purezza dei picchi.

5.1.2.

Un rivelatore per spettrofluometria, lunghezza d'onda di eccitazione: 354 nm, lunghezza d'onda di emissione: 446 nm (per il dosaggio finale della scopoletina; tuttavia quest'ultima è anche rilevabile a 313 nm in spettrofotometria).

5.1.3.

Un dispositivo di iniezione che permette l'introduzione di una presa di prova da 10 o 20 μl (ad esempio).

5.1.4.

Una colonna per la cromotografia liquida ad alte prestazioni del tipo RP C18, per la granulometria 5 μm al massimo.

5.2.   Siringhe per HPLC.

5.3.   Dispositivo di filtrazione di piccoli volumi su membrana.

5.4.   Integratore-calcolatore o registratore le cui prestazioni siano compatibili con l'insieme dell'attrezzatura, in particolare tale apparrecchio deve aver più canali di acquisizione.

6.   Modo di operare

6.1.   Preparazione della soluzione da iniettare

La soluzione di riferimento, nonché la bevanda spiritosa, sono filtrate se necessario su una membrana il cui diametro dei pori è uguale a 0,45 μm al massimo.

6.2.   Condizioni operative cromatografiche: effettuazione dell'analisi a temperatura ambiente per mezzo delle apparecchiature descritte al paragrafo 5.1 e utilizzando le fasi mobili (4.4) con una portata di circa 0,6 ml al minuto secondo il programma di seguito illustrato (solo a titolo esemplificativo).

Tempi: 0 min 50 min 70 min 90 min

solvente A (acqua-acido): 100 % 60 % 100 % 100 %

solvente B (metanolo): 0 % 40 % 0 % 0 %

Tuttavia in alcuni casi questo gradiente deve essere modificato per evitare delle coeluzioni.

6.3.   Dosaggio

6.3.1.   Iniettare i campioni di riferimento separatamente e successivamente miscelarli.

Adattare le condizioni operative in modo tale che i fattori di risoluzione dei picchi di tutti i composti siano almeno uguali a 1.

6.3.2.   Iniettare il campione come preparato seguendo le istruzioni al paragrafo 6.1.

6.3.3.   Misurare la superficie dei picchi nella soluzione di riferimento e nella bevanda spiritosa e calcolare le concentrazioni.

7.   Rappresentazione dei risultati

Esprimere la concentrazione di ogni costituente in mg/l.

8.   Caratteristiche di resa del metodo (precisione)

I dati seguenti sono stati ottenuti nel 2009 a partire da uno studio internazionale di efficienza del metodo su varie bevande spiritose, effettuato secondo le procedure riconosciute a livello internazionale [1], [2].

8.1.   Furfurale

Analita

Furfurale

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

15

15

15

15

15

15

Numero di risultati accettati (laboratori)

14

12

13

14

13

13

MEDIA [mg/l]

2,9

1,2

1,7

10,6

15,3

13,9

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,04

0,05

0,04

0,18

0,23

0,20

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

1,4

4,5

2,3

1,7

1,5

1,5

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,2

0,1

0,5

0,6

0,6

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,24

0,18

0,09

1,4

0,49

0,69

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

8

15

5

13

3

5

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,7

0,5

0,3

3,8

1,4

1,9

8.2.   5-Idrossimetilfurfurale

Analita

5-Idrossimetilfurfurale

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

16

16

16

16

16

16

Numero di risultati accettati (laboratori)

14

14

14

14

14

14

MEDIA [mg/l]

5,0

11,1

9,4

33,7

5,8

17,5

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,09

0,09

0,09

0,42

0,07

0,13

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

1,7

0,8

1,0

1,3

1,2

0,8

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,3

0,3

1,2

0,2

0,4

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,39

1,01

0,50

4,5

0,4

1,6

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

8

9

5

13

7

9

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,1

2,8

1,4

12,5

1,1

4,6

8.3.   5-Metilfurfurale

Analita

5-Metilfurfurale

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

11

11

11

11

11

11

Numero di risultati accettati (laboratori)

11

11

8

11

10

11

MEDIA [mg/l]

0,1

0,2

0,1

0,5

1,7

0,8

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,07

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

10,7

6,1

13,6

4,7

2,0

10,0

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,18

0,20

0,26

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

35

18

22

39

12

35

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,1

0,5

0,6

0,7

8.4.   Vanillina

Analita

Vanillina

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

16

15

16

16

16

16

Numero di risultati accettati (laboratori)

16

15

16

16

16

16

MEDIA [mg/l]

0,5

0,2

1,2

1,2

3,2

3,9

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,11

0,11

0,09

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

6,8

9,6

4,6

8,9

3,5

2,3

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,09

0,06

0,18

0,27

0,41

0,62

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

19

25

15

22

13

16

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,3

0,2

0,5

0,8

1,2

1,7

8.5.   Siringaldeide

Analita

Siringaldeide

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

16

15

16

16

16

16

Numero di risultati accettati (laboratori)

13

13

13

12

14

13

MEDIA [mg/l]

1,0

0,2

4,8

3,2

10,5

9,7

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,03

0,02

0,04

0,08

0,10

0,09

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

2,6

8,1

0,8

2,6

0,9

0,9

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,08

0,07

0,23

0,19

0,39

0,43

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

8

33

5

6

4

4

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,7

0,5

1,1

1,2

8.6.   Coniferaldeide

Analita

Coniferaldeide

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

13

12

13

12

13

13

Numero di risultati accettati (laboratori)

12

12

13

12

13

13

MEDIA [mg/l]

0,2

0,2

0,6

0,8

4,6

1,3

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,02

0,02

0,03

0,03

0,09

0,06

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

9,2

9,8

4,6

4,3

1,9

4,5

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,04

0,04

0,07

0,09

0,24

0,16

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,04

0,04

0,11

0,18

0,38

0,25

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

23

27

21

23

8

19

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,3

0,5

1,1

0,7

8.7.   Sinapaldeide

Analita

Sinapaldeide

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

14

14

14

14

15

14

Numero di risultati accettati (laboratori)

14

13

12

13

13

12

MEDIA [mg/l]

0,3

0,2

0,2

1,6

8,3

0,3

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,02

0,01

0,02

0,06

0,14

0,03

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

7,5

4,6

11,2

3,7

1,6

11,4

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,06

0,03

0,06

0,17

0,38

0,08

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,09

0,05

0,08

0,20

0,81

0,18

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

31

27

46

13

10

73

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,2

0,6

2,3

0,5

8.8.   Acido gallico

Analita

Acido gallico

Campione

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

16

15

16

16

16

16

Numero di risultati accettati (laboratori)

15

14

16

16

16

16

MEDIA [mg/l]

1,2

0,4

2,0

6,1

7,3

21,8

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,07

0,04

0,06

0,18

0,18

0,60

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

6,1

8,1

2,9

3,0

2,4

2,8

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,1

0,2

0,5

0,5

1,7

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,43

0,20

0,62

3,3

2,2

7,7

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

36

47

31

53

30

35

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,2

0,6

1,7

9,1

6,2

21,7

8.9.   Acido ellagico

Analita

Acido ellagico

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

7

7

7

7

7

7

Numero di risultati accettati (laboratori)

7

7

7

7

7

6

MEDIA [mg/l]

3,2

1,0

9,5

13

13

36

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,20

0,16

0,30

0,41

0,95

0,34

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

6,3

16

3,2

3,2

7,4

1,0

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,6

0,4

0,9

1,1

2,7

1,0

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

1,41

0,42

4,0

5,0

4,9

14

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

44

43

42

39

39

40

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

4,0

1,2

11

14

14

40

8.10.   Acido vanillico

Analita

Acido vanillico

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

15

15

15

15

15

15

Numero di risultati accettati (laboratori)

12

11

14

14

15

14

MEDIA [mg/l]

0,2

0,2

1,5

0,8

2,4

2,7

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,10

0,13

0,21

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

14,2

16,5

2,3

12,6

5,3

7,7

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,3

0,4

0,6

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,06

0,05

0,51

0,2

1,22

0,70

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

28

20

35

31

51

26

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

1,4

0,7

3,4

2,0

8.11.   Acido siringico

Analita

Acido siringico

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

16

15

16

16

16

16

Numero di risultati accettati (laboratori)

16

15

15

15

16

15

MEDIA [mg/l]

0,4

0,2

2,5

1,4

3,4

4,8

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,13

0,08

0,11

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

6,7

12,6

2,3

9,0

2,3

2,3

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,4

0,2

0,3

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,08

0,05

0,29

0,26

0,43

0,67

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

19

29

11

18

13

14

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

0,8

0,7

1,2

1,9

8.12.   Scopoletina

Analita

Scopoletina

Campioni

Whisky

Brandy

Rum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Numero di laboratori partecipanti

10

10

10

10

10

10

Numero di risultati accettati (laboratori)

9

8

9

8

8

8

MEDIA [mg/l]

0,09

0,04

0,11

0,04

0,65

0,15

Deviazione standard di ripetibilità sr [mg/l]

0,0024

0,0008

0,0018

0,0014

0,0054

0,0040

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr [%]

2,6

2,2

1,6

3,3

0,8

2,7

Limite di ripetibilità, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0007

0002

0005

0004

0015

0011

Deviazione standard di riproducibilità, sR [mg/l]

0,01

0,01

0,03

0,01

0,09

0,02

Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSDR [%]

15

16

23

17

15

15

Limite di riproducibilità, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,04

0,02

0,07

0,02

0,26

0,06

[1]

Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332-343.

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67 A-76 A.»


(*)  frazione

(**)  frazione»


23.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/636 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2016

che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto lo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione (4) chiedeva al notificante di presentare, entro il 30 giugno 2015, informazioni di conferma per quanto riguarda le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni su eventuali impurità pertinenti.

(2)

Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(3)

Il notificante non ha presentato le informazioni di conferma richieste entro il termine del 30 giugno 2015. Dopo essere stato informato dalla Commissione delle conseguenze della mancanza presentazione, il richiedente non ha espresso l'intenzione di presentare le informazioni di conferma richieste.

(4)

È pertanto opportuno revocare l'approvazione dello Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.

(5)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(6)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.

(7)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, tale periodo dovrebbe scadere al più tardi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 259, corrispondente allo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, è soppressa.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato entro il 13 novembre 2016.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade al più tardi il 13 novembre 2017.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Direttiva del Consiglio 91/414/CEE, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 9).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


23.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/24


REGOLAMENTO (UE) 2016/637 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(5)

Nel caso delle seguenti quattro sostanze appartenenti al sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19: 2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide (N. FL 05.121), formiato di mirtenile (N. FL 09.272), mirtenil-2-metilbutirrato (N. FL 09.899) e mirtenil-3-metilbutirrato (N. FL 09.900), è stata istituita nell'elenco dell'Unione la scadenza del 31 dicembre 2012 per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.

(6)

Questo gruppo chimico comprende anche la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (N. FL 05.117), che è stata utilizzata come sostanza rappresentativa del gruppo e per la quale sono stati presentati dati sulla tossicità.

(7)

L'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel suo parere scientifico del 24 giugno 2015 (4), che la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (N. FL 05.117) è genotossica in vivo e pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante solleva un problema di sicurezza. Tale sostanza è già stata eliminata dall'elenco dell'Unione mediante il regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione (5).

(8)

In tale parere l'Autorità ha inoltre concluso che, dal momento che la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (N. FL 05.117) è rappresentativa delle sostanze contenute in questo gruppo, vi è un potenziale problema di sicurezza per tali sostanze.

(9)

Pertanto la 2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide (N. FL 05.121), il formiato di mirtenile (N. FL 09.272), il mirtenil-2-metilbutirrato (N. FL 09.899) e il mirtenil-3-metilbutirrato (N. FL 09.900) dovrebbero essere eliminati dall'elenco dell'Unione.

(10)

Per motivi tecnici è opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle quattro sostanze aromatizzanti, immessi sul mercato o spediti da paesi terzi nell'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, a eccezione delle miscele di aromi, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

2.   Gli alimenti importati nell'Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento, a eccezione delle miscele di aromi, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che essi erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 1 (FGE. 208Rev 1): esame dei dati relativi alla genotossicità su rappresentanti di 10 aldeidi alicicliche con insaturazione α, β nell'anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173 disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1o ottobre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 27).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 le voci seguenti sono soppresse:

«05.121

2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

09.272

formiato di mirtenile

72928-52-0

983

10858

 

 

2

EFSA

09.899

mirtenil-2-metilbutirrato

138530-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

09.900

mirtenil-3-metilbutirrato

33900-84-4

 

 

 

 

2

EFSA»


23.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/638 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2016

che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha incluso la sostanza Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione (4) ha invitato il notificante a presentare, entro il 30 giugno 2015, informazioni di conferma sulle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sulle eventuali impurità rilevanti.

(2)

Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(3)

Il notificante non ha presentato le informazioni di conferma richieste entro il termine del 30 giugno 2015. Con un'e-mail datata 10 settembre 2015 egli ha confermato alla Commissione la sua intenzione di non presentare tali informazioni.

(4)

È dunque opportuno revocare l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.

(5)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Occorre concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.

(7)

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe scadere, al più tardi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'autorizzazione

L'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 258, Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato, è soppressa.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato a decorrere dal 13 novembre.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade, al più tardi, il 13 novembre 2017.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione, del 12 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 36).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


23.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/639 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

275,5

MA

97,8

TR

108,9

ZZ

160,7

0707 00 05

MA

81,5

TR

107,2

ZZ

94,4

0709 93 10

MA

99,6

TR

128,0

ZZ

113,8

0805 10 20

CR

66,6

EG

50,0

IL

79,4

MA

60,7

TR

39,9

ZZ

59,3

0805 50 10

MA

132,7

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

86,1

BR

101,0

CL

115,8

CN

90,8

NZ

159,8

US

177,1

ZA

85,2

ZZ

116,5

0808 30 90

AR

128,4

CL

110,9

CN

90,6

ZA

109,5

ZZ

109,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.4.2016   

IT

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L 108/32


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/640 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa alla nomina di cinque membri della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

viste le proposte della Repubblica ceca, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca,

visti i pareri del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

I mandati del sig. Jan KINŠT, del sig. Igors LUDBORŽS, del sig. Augustyn KUBIK, del sig. Milan Martin CVIKL e del sig. Ladislav BALKO scadono il 6 maggio 2016.

(2)

È opportuno pertanto procedere a nuove nomine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 7 maggio 2016 e il 6 maggio 2022:

il sig. Jan GREGOR,

il sig. Mihails KOZLOVS,

il sig. Janusz WOJCIECHOWSKI,

il sig. Samo JEREB,

il sig. Ladislav BALKO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Parere del 13 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


23.4.2016   

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L 108/33


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/641 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Egbert BIERMANN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Herr Dr. Norbert KLUGE, Leiter der Abteilung Mitbestimmungsförderung der Hans-Böckler -Stiftung, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


23.4.2016   

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L 108/34


DECISIONE (UE) 2016/642 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

(1)

il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Mihai STEPANESCU.

(3)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Robert Sorin NEGOIȚĂ a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Mayor District 3 of Bucharest Municipality,

e

b)

quale supplente:

sig. Ovidiu Iulian PORTARIUC, Mayor of Botoșani Municipality, Botoșani County.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


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L 108/35


DECISIONE (UE) 2016/643 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Mauro D'ATTIS (Consigliere comunale di Brindisi) è stato proposto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Mauro D'ATTIS, Assessore del Comune di Roccafiorita (ME) (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


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L 108/36


DECISIONE (EU) 2016/644 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2015

relativa all'aiuto di Stato n. SA 31855 (11/C, ex N 503/10) al quale Cipro intende dare esecuzione per la ristrutturazione del mattatoio centrale di Kofinos

[notificata con il numero C(2015) 58]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 6 maggio 2010 la Commissione ha autorizzato un aiuto al salvataggio per il mattatoio centrale di Kofinos («CSK») sotto forma di garanzia di Stato per un prestito di 1,6 milioni di EUR (2).

(2)

Con lettera del 3 novembre 2010 Cipro ha notificato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, un piano di ristrutturazione per il CSK.

(3)

Con lettera del 7 dicembre 2010 la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive che le autorità cipriote hanno trasmesso il 10 gennaio 2011. Il 20 gennaio 2011 la Commissione ha ricevuto una denuncia dalla società Cypra Ltd («Cypra»), un concorrente del CSK.

(4)

Il 7 febbraio 2011 la Commissione ha inviato una lettera a Cipro con un invito a trasmetterle le proprie osservazioni in merito alle affermazioni del denunciante e sollecitando ulteriori informazioni sul piano di ristrutturazione. Cipro ha presentato le proprie osservazioni il 4 marzo 2011.

(5)

Il 16 febbraio 2011 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni al denunciante. Cypra ha risposto il 2 marzo 2011.

(6)

Con lettera del 26 aprile 2011 la Commissione ha informato le autorità cipriote della sua decisione, adottata il 20 aprile 2011, di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE relativa agli aiuti alla ristrutturazione. Essa ha altresì informato tali autorità della decisione di indagare su una serie di aiuti presumibilmente concessi al beneficiario. Tali aiuti erano costituiti da: (i) la continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, (ii) il prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni, (iii) il presunto aiuto connesso alle obbligazioni governative, e (iv) l'acquisizione dei lavoratori esistenti e dei relativi oneri pensionistici da parte dei comuni.

(7)

La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sull'aiuto.

(8)

Con lettera del 25 maggio 2011 le autorità cipriote hanno chiesto una proroga di un mese del termine per la presentazione delle loro osservazioni. La proroga è stata concessa con lettera della Commissione del 7 giugno 2011.

(9)

Le autorità cipriote hanno presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione con lettera datata 24 giugno 2011.

(10)

Alla Commissione sono altresì pervenute osservazioni dalle parti interessate, ossia Cypra, A&A Sfagia Ltd., l'associazione cipriota di allevatori di suini e una quarta parte interessata che ha chiesto il trattamento riservato delle proprie osservazioni. La Commissione ha trasmesso le osservazioni ricevute dalle parti interessate alle autorità cipriote, offrendo loro l'opportunità di rispondere; Cipro ha presentato le proprie osservazioni con lettera dell'8 novembre 2011.

(11)

Con comunicazione del 1o marzo 2012 la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive che le autorità cipriote hanno trasmesso con lettera del 30 marzo 2012.

(12)

Con lettera del 24 ottobre 2012 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti e informazioni aggiornate. Le autorità cipriote hanno trasmesso una risposta il 26 novembre 2012.

(13)

Il 14 maggio 2013 le autorità cipriote hanno presentato ulteriori informazioni e chiarimenti.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

II.1   TITOLO

(14)

La notifica riguardava un aiuto alla ristrutturazione per il CSK. Tuttavia, l'oggetto dell'indagine della Commissione è stato esteso per includere anche altri aiuti presumibilmente concessi al beneficiario.

II.2   DURATA E DOTAZIONE DI BILANCIO

(15)

Secondo le autorità cipriote, l'aiuto alla ristrutturazione sarebbe stato concesso al beneficiario solo dietro approvazione da parte della Commissione. L'importo iniziale dell'aiuto, come notificato nel novembre 2010, ammontava a 15 milioni di EUR. Tuttavia, nelle loro osservazioni del 14 maggio 2013, le autorità cipriote hanno segnalato un importo di aiuto pari a 17,8 milioni di EUR, in considerazione degli accresciuti costi di ristrutturazione.

II.3   BENEFICIARIO

(16)

Il beneficiario dell'aiuto è il CSK, istituito nel 1981 come impresa di pubblica utilità di proprietà dello Stato, con lo scopo di venire incontro alle necessità di alcuni comuni di Lefkosia, Lemesos e Larnaka. Nel 2003, il relativo regime regolamentare è stato liberalizzato mediante l'adozione della legge 26(I) del 2003 (4), che disciplina la struttura, l'organizzazione e le funzioni dei mattatoi centrali, come il CSK. Ai sensi della medesima legge, i beni mobili e immobili di tali organizzazioni non possono essere soggetti alle consuete procedure di esecuzione forzata o sequestro, né ad altre procedure successive a un'azione nei loro confronti. Nel 2010 (ossia all'epoca della notifica dell'aiuto alla ristrutturazione), il CSK deteneva una quota di mercato pari a circa il 30,7 % del mercato cipriota (5). A partire dal novembre 2012, tale quota era scesa al 26,5 % circa. Le autorità cipriote hanno confermato che il CSK opera in un'area assistita ammissibile agli aiuti a finalità regionale in base alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(17)

Ai sensi della legge cipriota, solo le società di diritto privato possono essere soggette a procedure fallimentari, in quanto le disposizioni pertinenti del diritto societario si applicano unicamente alle suddette società. Di conseguenza, risulta che le imprese di pubblica utilità di proprietà dello Stato non possano essere oggetto di procedure fallimentari.

(18)

In base ai rendiconti finanziari presentati, alla fine del 2009 il CSK aveva passività a breve termine pari a circa 19,4 milioni di EUR e aveva accumulato perdite per un importo di circa 28,6 milioni di EUR. Alla fine del 2012, le passività a breve termine superavano i 30 milioni di EUR e le perdite accumulate erano salite a quasi 40 milioni di EUR.

(19)

All'epoca della notifica di ristrutturazione, il CSK disponeva di 110 dipendenti, di cui 22 assunti in qualità di dipendenti pubblici e i restanti come lavoratori giornalieri. Il fatturato della società per l'anno 2009 ammontava a circa 5 milioni di EUR e nel 2012 era sceso a circa 3,6 milioni di EUR. Nonostante lo scarso fatturato, la società non può essere considerata una PMI ai sensi della raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (6) poiché più del 25 % dei diritti di voto (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato a tale raccomandazione) è controllato da un ente pubblico. Il CSK è di totale proprietà dello Stato e tutti i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalle autorità locali partecipanti.

(20)

Come illustrato nella decisione della Commissione del 6 maggio 2010 relativa all'aiuto al salvataggio per il CSK (caso n. N 60/10), il CSK ha ricevuto aiuti al salvataggio poiché non poteva più funzionare nella sua forma attuale. Come ragione principale che ha condotto il CSK alla sua situazione finanziaria, le autorità cipriote hanno indicato il fatto che, a differenza dei principali concorrenti, il CSK fosse un'impresa di pubblica utilità di proprietà dello Stato. Ciò ha determinato una mancanza di flessibilità (in merito ai processi decisionali e ai rapporti con il personale), nonché elevati costi della manodopera e assenza di una cultura aziendale. Tale situazione, in seguito alla liberalizzazione del mercato e all'ingresso di nuovi mattatoi privati sul mercato, ha determinato l'erosione delle quote di mercato del CSK e il conseguente accumulo di debiti.

(21)

Nella sua decisione sul caso n. N. 60/2010 la Commissione ha riconosciuto che il CSK era un'impresa in difficoltà. I conti annuali dell'impresa per gli anni 2006-2009 hanno confermato tale conclusione, dimostrando che il suo reddito non poteva coprire le spese attuali, soprattutto a causa degli elevati costi della manodopera. Di conseguenza, l'impresa non era in grado di pagare le rate del prestito e altre passività. Il CSK ha mostrato i seguenti sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà: il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento della sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e la riduzione del valore netto delle attività. Nella sua decisione del 6 maggio 2010 la Commissione ha anche rilevato che il CSK non poteva riprendersi basandosi sulle proprie risorse, poiché i suoi fondi e le sue attività erano in rapida diminuzione e non poteva ottenere finanziamenti da fonti sul mercato.

(22)

La tendenza negativa nello sviluppo economico del CSK prosegue da allora. Il fatturato è crollato a circa 3,6 milioni di EUR nel 2012 quando le perdite accumulate e, nel contempo, il patrimonio netto negativo, ammontavano a quasi 40 milioni di EUR.

(23)

Al 31 dicembre 2011 il CSK aveva accumulato un debito scaduto nei confronti del commissario per i prestiti cipriota pari a circa 11 milioni di EUR, pagamenti arretrati nei confronti delle autorità previdenziali e fiscali di circa 8,7 milioni di EUR e spese veterinarie pari a circa 1,3 milioni di EUR.

II.4   BASE GIURIDICA

(24)

La base giuridica dell'aiuto alla ristrutturazione è costituita dalla decisione n. 71.196 del 2 novembre 2010 adottata dal Consiglio ministeriale di Cipro.

II.5   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(25)

L'aiuto alla ristrutturazione inizialmente notificato che doveva essere concesso al beneficiario ammontava a 15 milioni di EUR, ossia al 55,6 % delle spese totali di ristrutturazione pari a 26,85 milioni di EUR. Il restante 44,4 % doveva essere finanziato mediante contributi da parte dello stesso CSK (cfr. il successivo considerando 26). Tuttavia, nelle osservazioni del 14 maggio 2013, le autorità cipriote hanno comunicato che i costi di ristrutturazione erano nel frattempo aumentati e che, pertanto, l'importo dell'aiuto alla ristrutturazione sarebbe dovuto aumentare a 17,772 milioni di EUR. Secondo le autorità cipriote, i costi di ristrutturazione sono ripartiti come segue:

Misura di ristrutturazione

Costi al novembre 2010 (in milioni di euro)

Costi al maggio 2013 (in milioni di euro)

Retribuzione del personale

3,5

3,340

Pagamento dei debiti nei confronti degli enti previdenziali

4,891

6,140

Pagamento dei debiti nei confronti della sezione del reddito interno

2,361

3,646

Pagamenti delle pensioni e altri pagamenti una tantum al personale

4,9

3,340

Rimborso dei prestiti

11,1

13,306

Servizi di consulenza

0,1

 

Totale

26,852

29,772

(26)

Secondo le autorità cipriote, il CSK intendeva finanziare i propri contributi accendendo un nuovo prestito di 5 milioni di EUR e vendendo una proprietà immobiliare del valore di 7 milioni di EUR. Il contributo proprio del beneficiario di 12 milioni di EUR avrebbe dunque rappresentato il 40,3 % dei costi totali di ristrutturazione aggiornati. Le autorità cipriote hanno presentato una valutazione della proprietà immobiliare del CSK dell'aprile 2013 che stima il valore dei beni immobili del mattatoio (terreno, edifici e locazione) pari a circa 8,2 milioni di EUR. Tuttavia, per quanto riguarda l'accensione di un nuovo prestito, le autorità cipriote hanno rilevato nelle loro osservazioni del 14 maggio 2013 che la concessione di tale prestito, nelle attuali condizioni economiche, è da ritenersi dubbia.

II.6   PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

(27)

Il piano di ristrutturazione è stato preparato nell'ottobre 2010 e inviato alla Commissione con la notifica presentata il 3 novembre 2010. La risposta fornita da Cipro il 26 novembre 2012 comprendeva un aggiornamento in merito alle proiezioni finanziarie e ai dati di mercato pertinenti. Il piano di ristrutturazione originario comprende le seguenti sezioni.

II.6.1   Analisi di mercato

(28)

Questa sezione del piano di ristrutturazione si apre con una spiegazione del funzionamento dei mattatoi a Cipro. I mattatoi privati sono stati autorizzati a partire dal 2003 in vista dell'imminente ingresso di Cipro nell'Unione europea.

(29)

Il piano prosegue presentando il mercato di produzione della carne (produzione per tipologia di carne, suina, bovina e ovina/caprina, prezzi, qualità, occupazione, importazioni/esportazioni, concorrenti), nonché il consumo di carne a Cipro (consumo pro capite, consumo di prodotti importati, consumo per punti vendita, ipermercati/macellerie/HORECA/salumifici, marchi, qualità della carne). Il piano presenta anche stime sulle prospettive future di domanda e offerta nei mercati interessati.

(30)

Per quanto riguarda il mercato della macellazione, a Cipro operano 5 imprese. La quota di mercato del beneficiario, secondo il piano, ammontava al 31 % circa nel 2010. Suddividendo il mercato per tipologia di carne, le quote di mercato nel 2009 e nei primi otto mesi del 2010 erano le seguenti:

%

Tipologia di animale

Ovini/caprini

Bovini

Suini

Totale (7)

Anno

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Cypra Ltd

20,39

22,37

63,34

70,40

50,79

56,79

Mattatoio centrale di Kofinos

34,24

30,53

100

100

27,26

21,96

34,84

30,72

Agioi Trimithias

18,97

17,15

4,74

2,46

6,71

4,26

A&A Slaughterhouses Ltd

14,52

18,37

4,66

5,18

5,87

6,62

Mattatoio comunale Polis Chrysochous

11,89

11,58

1,73

1,61

(31)

Dalle informazioni presentate dalle autorità cipriote il 26 novembre 2012 emerge che la quota totale di mercato del CSK è ulteriormente scesa al 29,3 % nel 2011 e al 26,5 % nel 2012. Il CSK ha anche perso il monopolio della macellazione dei bovini, in seguito all'ingresso sul mercato di Cypra, pur continuando a detenere oltre il 92 % della quota di mercato in tale segmento. Nel complesso, il mercato cipriota per la macellazione animale mostra una generale tendenza al ribasso con una stagnazione nel 2010, una contrazione del 2 % nel 2011 e un'ulteriore contrazione del 3,8 % nel 2012.

(32)

Alla fine del 2012, i cinque mattatoi operativi sul mercato cipriota presentavano la seguente capacità di macellazione giornaliera:

N

Nome del mattatoio

Capacità di macellazione giornaliera

Bovini

Suini

Ovini/caprini

1

Mattatoio centrale di Kofinos

200

3 040

960

2

Cypra Ltd

104

1 920

1 200

3

A + A Slaughterhouses Ltd

1 200

880

4

Agioi Trimithias

700

700

5

Mattatoio comunale Polis Chrysochous

500

(33)

I dati forniti mostrano, infatti, un notevole calo della quota di mercato del CSK negli ultimi anni. Nel 2005 la quota totale di mercato del CSK ammontava ancora al 68 %, scendendo poi al 41 % nel 2008 e al 26,5 % nel 2012. Tale sviluppo è principalmente dovuto alla liberalizzazione del mercato nel 2003 e al conseguente ingresso di imprese private.

(34)

In merito alla macellazione dei bovini, il piano di ristrutturazione si basava sul presupposto che almeno due attuali concorrenti (Cypra e Ayioi Trimithias) avevano intenzione di accedere a tale mercato. Inoltre, si riferisce che un'altra impresa (organizzazione pancipriota degli allevatori di bovini) intende entrare nel mercato. Tale organizzazione controlla il 75 % del mercato della produzione bovina a Cipro. Cypra infine è entrata in questo segmento nel 2012 ed è a conoscenza del fatto che Agioi Trimithias e l'organizzazione pancipriota degli allevatori di bovini prevedono di entrare nel mercato della macellazione dei bovini.

II.6.2   Presentazione del beneficiario

(35)

Il CSK è stato istituito con decreto ministeriale come organizzazione di servizio pubblico al fine di servire diversi comuni, comprese le città principali di Cipro tenute a mantenere gli impianti di macellazione. Il consiglio di amministrazione è composto da 15 membri (6 sindaci, 5 consiglieri comunali e 4 rappresentanti dell'Unione delle comunità cipriote.

(36)

Come spiegato in precedenza, la posizione concorrenziale dell'impresa ha iniziato a deteriorarsi con la liberalizzazione del mercato nel 2003. Secondo le autorità cipriote, tra i fattori principali che hanno contribuito a questa situazione è possibile annoverare i seguenti aspetti:

a)

funzionamento dell'impresa e composizione del suo consiglio di amministrazione (funzionari comunali che hanno altre priorità e pertanto non si concentrano necessariamente sui problemi dell'impresa);

b)

base patrimoniale iniziale;

c)

liberalizzazione del mercato, senza un piano strategico per affrontare le sfide rilevanti;

d)

elevato costo della manodopera (personale superfluo, mancanza di motivazione, scarsa produttività, mancanza di flessibilità nella risoluzione dei contratti, assenza di cultura orientata al servizio ecc.);

e)

scarsa produttività.

(37)

La direzione dell'impresa ha cercato di affrontare alcuni di questi problemi, registrando alcuni risultati positivi. Tuttavia, il crollo delle quote di mercato dell'impresa ha determinato crescenti perdite nel corso degli anni.

(38)

Il piano fornisce un'analisi SWOT (punti di forza, debolezze, opportunità e rischi) per il CSK. Si sostiene che tra i punti di forza figurano una significativa capacità produttiva, know-how e tradizione e conformità alla normativa dell'UE. I punti deboli comprendono elevati costi di produzione, dipendenza da un'unica attività, mancanza di una cultura orientata al servizio e perdita della fiducia dei clienti relativamente ai calendari di macellazione. Inoltre, l'impresa manca di flessibilità relativa al funzionamento, nonché all'occupazione. Se invece essa funzionasse come ditta privata, con la partecipazione di investitori privati, le decisioni di rilievo sarebbero adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale. Infine, i dipendenti dell'impresa sono dipendenti pubblici, il che ne rende il licenziamento estremamente difficile e oneroso.

(39)

I rischi comprendono l'ingresso di nuovi attori sul mercato, l'aumento previsto delle importazioni di carne da altri Stati membri dell'UE, a causa dei prezzi inferiori e della migliore qualità dei prodotti importati; fattori che determinerebbero una riduzione delle macellazioni a Cipro, la diminuzione delle attività di allevamento a Cipro ed elevati costi di produzione. Tra le opportunità, il piano riconosce la possibilità di affittare linee di produzione a società terze, il miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa vendendo proprietà immobiliari, nonché la collaborazione con grandi attori sul mercato.

II.6.3   Misure di ristrutturazione

(40)

Il costo totale della ristrutturazione dell'impresa ammontava inizialmente a circa 27 milioni di EUR. Il 55,6 % di tale importo sarebbe stato finanziato dallo Stato, mentre l'impresa avrebbe partecipato con il restante 44,4 % (12 milioni di EUR). Tuttavia, come illustrato al precedente considerando 25, le autorità cipriote hanno riferito nelle loro osservazioni del 14 maggio 2013 che, nel frattempo, i costi di ristrutturazione erano aumentati a circa 29,8 milioni di EUR mentre il contributo del CSK sarebbe rimasto invariato.

(41)

Il contributo proprio del CSK sarà ottenuto mediante (i) la vendita di una proprietà immobiliare (7 milioni di EUR) che, secondo le autorità cipriote, non costituisce un aiuto di Stato, poiché il prezzo sarà calcolato in base al valore di mercato da parte di un valutatore indipendente, e (ii) la stipula di un nuovo contratto di prestito (5 milioni di EUR). Tuttavia, le autorità cipriote hanno altresì riconosciuto, nelle loro osservazioni del 14 maggio 2013, che la concessione di tale prestito, nelle attuali condizioni economiche, è da ritenersi dubbia.

(42)

Il piano prevede le seguenti misure di ristrutturazione.

II.6.3.1   Flessibilità — Modifica dello status giuridico

(43)

Per migliorare la flessibilità in tutti i settori, il piano di ristrutturazione propone la trasformazione del CSK in una società di diritto privato. Si prevede che tale trasformazione migliorerà la flessibilità dell'impresa in termini di processo decisionale. Ciò dovrebbe anche stimolare l'interesse di investitori privati, che potrebbero entrare nella partecipazione azionaria dell'impresa. Infine, la modifica dello status dei dipendenti semplificherebbe l'assunzione e il licenziamento del personale.

II.6.3.2   Riduzione delle passività dell'impresa

(44)

Il piano di ristrutturazione prevede la totale restituzione del debito dell'impresa nei confronti del fondo previdenziale (6,14 milioni di EUR alla fine del 2012) e della sezione del reddito interno (3,646 milioni di EUR alla fine del 2012). Inoltre, l'impresa salderà i debiti maturati pari a 13,306 milioni di EUR (compreso il prestito di salvataggio già approvato di 1,6 milioni di EUR). Il costo complessivo di questa misura è stimato per un importo di circa 23,1 milioni di EUR. Inoltre, le autorità cipriote hanno confermato nelle osservazioni del 14 maggio 2013 che le passività in essere nei confronti del servizio veterinario saranno restituite gradualmente dopo la ristrutturazione.

II.6.3.3   Personale

(45)

Il piano prevede la migrazione di tutti i lavoratori con status di dipendenti pubblici nei comuni e il licenziamento del personale residuo. L'impresa con il suo nuovo status sostituirà il personale esistente con nuovi dipendenti, i quali saranno assunti secondo nuove condizioni salariali e nuovi regimi pensionistici. L'impresa ricorrerà anche a servizi esternalizzati quando necessario. Si prevede che in seguito alla ristrutturazione dell'impresa, il personale sarà composto da soli 9 posti dirigenziali e 67 dipendenti/lavoratori. Il costo di tutte le misure pertinenti per il CSK ammonterà a 6,68 milioni di EUR, ripartiti tra costi per retribuzione del personale (3,34 milioni di EUR) e pagamento dei diritti pensionistici (3,34 milioni di EUR). Si prevede che quando il piano sarà attuato, i costi salariali diminuiranno drasticamente.

II.6.4   Misure compensative

(46)

Il piano prevede le seguenti misure compensative:

impegno da parte del CSK di non estendere le proprie attività ad altri mercati associati (commercio di carne, creazione di impianti per il taglio della carne) per un periodo di tre anni;

impegno da parte del CSK di non aggiornare la propria tecnologia per la macellazione dei suini, con l'acquisto di una linea per lo stordimento dei suini mediante biossido di carbonio, per un periodo di tre anni:

impegno da parte del CSK, per un periodo di tre anni, di non ricorrere ad azioni aggressive per aumentare le proprie quote di mercato a livelli superiori a quelli registrati nel 2009. Per azioni aggressive le autorità cipriote intendono quanto segue: (i) campagne pubblicitarie attive, (ii) drastiche riduzioni dei prezzi, (iii) aggiornamenti tecnologici volti a migliorare la qualità, e (iv) assorbimento dei concorrenti.

(47)

Secondo le autorità cipriote, per il CSK non sarebbe possibile ridurre la propria capacità. Il motivo risiede nel fatto che il CSK è dotato di una sola linea di produzione per ciascuna tipologia di animale. Le suddette autorità sostengono che dismettere macchine importanti al fine di ridurre la capacità equivarrebbe all'uscita del CSK dal relativo segmento del mercato.

II.7   OBBLIGO DI SOSPENSIONE

(48)

Ad avviso delle autorità cipriote, l'aiuto alla ristrutturazione può essere concesso solo dietro approvazione da parte della Commissione.

II.8   RELAZIONI ANNUALI

(49)

Le autorità cipriote si sono impegnate a presentare regolarmente relazioni dettagliate sull'attuazione del piano di ristrutturazione.

III.   DENUNCIA

(50)

Il 20 gennaio 2011 Cypra, un concorrente del CSK, ha presentato una denuncia. Cypra è un'impresa privata che è entrata nel mercato cipriota della macellazione nel 2006. All'epoca della presentazione della denuncia, essa deteneva la più ampia quota di mercato nel settore della macellazione suina (71 %), nonché nel mercato complessivo cipriota della macellazione (57 %).

(51)

Nella denuncia si accusa il beneficiario di aver recentemente usufruito di numerosi aiuti. Nello specifico, si dichiara che il CSK avrebbe ricevuto i seguenti aiuti:

a)

aiuto sotto forma della continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti pari a circa 29 milioni di EUR, quali passività fiscali e previdenziali, prestiti concessi dal commissario per i prestiti, i relativi interessi nonché gli importi corrispondenti ai costi di abbattimento. A sostegno della propria denuncia, il denunciante ha presentato un parere motivato emesso dal commissario cipriota per gli aiuti di Stato il 9 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica cipriota il 20 luglio 2007. Il parere riconosce, infatti, che le autorità cipriote, non adottando tutte le misure necessarie per riscuotere i debiti del CSK, stanno effettivamente concedendo aiuti di Stato;

b)

la modifica della destinazione d'uso dell'area del CSK da zona agricola a zona industriale nel marzo 2007;

c)

la concessione di un prestito pari a 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni avvenuta nel dicembre 2007;

d)

l'aiuto al salvataggio di 1,6 milioni di EUR approvato dalla Commissione europea nel maggio 2010 che, secondo il denunciante, non sarebbe stato approvato se Cipro non avesse omesso di divulgare fatti materiali, in particolare la precedente concessione di aiuti di Stato.

(52)

La denuncia conclude che la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione provocherà una distorsione della concorrenza, in quanto il beneficiario ha costantemente goduto in passato di aiuti concessi dallo Stato cipriota.

(53)

La Commissione ha rilevato che la modifica della destinazione d'uso dell'area del CSK non sembra aver coinvolto il trasferimento di risorse statali, mentre l'aiuto al salvataggio era già stato oggetto di esame da parte della Commissione. La Commissione ha pertanto offerto alle autorità cipriote l'opportunità di presentare le loro osservazioni circa le accuse relative alla concessione degli aiuti descritti al precedente considerando 51, lettere (a) e (c).

(54)

Nella loro risposta del 4 marzo 2011 le autorità cipriote non hanno fornito adeguate informazioni attestanti che la continua tolleranza nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti non costituisce aiuto di Stato. In merito al prestito di 512 850 EUR, tali autorità hanno riferito che, in seguito a un parere negativo del commissario cipriota per gli aiuti di Stato, il CSK ha restituito il prestito all'Unione dei comuni con interessi, mediante la cessione di una proprietà fondiaria.

IV.   DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 20 APRILE 2011

(55)

Con la decisione del 20 aprile 2011, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Nello specifico, ha concluso che, circa l'aiuto alla ristrutturazione, tutte le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, sono prima facie soddisfatte. Inoltre è stata rilevata la presenza di elementi indicanti la possibile concessione di altri aiuti sotto forma di: (i) continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, (ii) prestito di 512 850 EUR da parte dall'Unione dei comuni, (iii) presunto aiuto connesso alle obbligazioni governative, e (iv) acquisizione dei lavoratori esistenti e dei relativi oneri pensionistici da parte dei comuni.

IV.1   OSSERVAZIONI DI CIPRO IN MERITO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 20 APRILE 2011

(56)

Le autorità cipriote hanno presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011 con lettera del 24 giugno 2011. Le loro argomentazioni sono illustrate nei seguenti punti.

IV.1.1   Tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti

(57)

Nella loro risposta, le autorità cipriote sostengono che diverse autorità pubbliche, quali il servizio per il reddito interno e il servizio per la previdenza sociale, hanno ottenuto in passato sentenze giudiziarie che imponevano al CSK di saldare i propri debiti nei confronti delle autorità pertinenti. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26(I) del 2003, i beni mobili e immobili dei mattatoi pubblici non possono essere soggetti alle consuete procedure di esecuzione forzata o sequestro, né ad altre procedure successive a un'azione nei loro confronti. Pertanto, conformemente dell'attuale regime normativo, le decisioni giudiziarie emesse nei confronti del CSK non possono essere eseguite.

(58)

Si sostiene inoltre che, data l'impossibilità di eseguire le decisioni giudiziarie nei confronti del CSK e visto il processo di ristrutturazione in corso, le autorità non adotteranno ulteriori misure fino al termine del processo di ristrutturazione. Si rileva altresì che qualsiasi altra iniziativa per la riscossione dei debiti in questione non consentirebbe di recuperare alcun importo. Le autorità cipriote concludono che la loro decisione di concedere l'aiuto alla ristrutturazione al CSK costituisce la prova dell'intenzione del governo di risolvere la situazione debitoria del CSK nei confronti dei servizi governativi.

IV.1.2   Concessione di un prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni

(59)

Le autorità cipriote riconoscono che l'Unione dei comuni ha concesso un prestito pari a 512 850 EUR al CSK nel dicembre 2007. In seguito alla presentazione di una denuncia, il commissario cipriota per gli aiuti di Stato ha decretato che la concessione di tale somma di denaro è da considerarsi un aiuto illegale al funzionamento, concesso senza previa notifica alla Commissione europea. Dette autorità aggiungono che il CSK ha restituito tale importo il 15 gennaio 2010 all'Unione dei comuni con interessi, mediante la cessione di una proprietà fondiaria del valore di 580 000 EUR. La valutazione del terreno è stata effettuata dal servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura, che è considerato il valutatore ufficiale dello Stato. Le autorità cipriote sostengono che l'interesse di 67 150 EUR corrisponde a un interesse annuale del 6,12 %, prendendo in considerazione anche la capitalizzazione annuale. A loro avviso, questo tasso di interesse non è inferiore ai tassi di interesse di mercato con garanzie immobili durante il periodo in questione.

IV.1.3   Presunto nuovo aiuto connesso alle obbligazioni statali

(60)

Le autorità cipriote ribadiscono che le obbligazioni in questione sono state emesse nel 1985 con garanzia statale e che sono state riemesse nel 1992 e nel 1999 in base a una legge approvata dal Parlamento. Il 9 luglio 2007 il tribunale regionale di Lefkosia ha decretato il pagamento del debito da parte dello Stato in quanto garante a uno dei titolari delle obbligazioni. In seguito a tale sentenza giudiziaria, il governo ha dovuto restituire le somme relative, compresi gli interessi. Lo Stato non aveva alcuna contro-rivendicazione nei confronti del CSK e pertanto le denunce non sono state annullate.

IV.1.4   Trasferimento di personale ai comuni

(61)

Riguardo al trasferimento di personale ai comuni, le autorità cipriote sostengono che il fenomeno ha coinvolto solo 19 dipendenti. I diritti pensionistici per tali soggetti sono già stati considerati nei costi di ristrutturazione e ammonterebbero, secondo il piano di ristrutturazione, a 1,4 milioni di EUR. 13 comuni hanno acconsentito ad assumere 15 dei 19 dipendenti a tempo indeterminato del CSK, andando a coprire così le proprie esigenze di personale. In seguito a tale intesa, il ministero dell'Interno e il ministero delle Finanze non avrebbero autorizzato la creazione di posti di lavoro nuovi o aggiuntivi nei comuni coinvolti.

(62)

In considerazione di quanto sopra, si è concordato che tutti i dipendenti a tempo indeterminato del CSK sarebbero stati trasferiti con la stessa posizione e il medesimo stipendio percepito precedentemente presso il CSK. Si è pertanto convenuto che i comuni che assumeranno gli ex dipendenti del CSK pagheranno la parte dello stipendio corrispondente alla tabella retributiva iniziale di un neoassunto, e lo Stato pagherà la relativa differenza di retribuzione. Gli importi corrisposti dallo Stato copriranno il periodo compreso tra il trasferimento e il termine della carriera di ciascun dipendente. Tale somma per i 15 dipendenti del CSK è stata stimata a circa 3,4 milioni di EUR. Secondo le autorità cipriote, essa non riguarda spese che il CSK avrebbe dovuto sostenere e, pertanto, non è inserita nei costi di ristrutturazione. Si tratta di una pratica standard in circostanze analoghe. Le autorità in questione concludono che, per tale motivo, la misura non ha carattere selettivo e, quindi, non soddisfa uno dei presupposti per l'esistenza dell'aiuto di Stato. Tuttavia, le autorità cipriote asseriscono che, pur considerandolo come aiuto di Stato, si tratta di un aiuto di carattere sociale che oltrepassa gli interessi del beneficiario. Per tali aiuti, gli orientamenti stabiliscono che la Commissione adotta un approccio positivo.

IV.1.5   Efficacia delle misure del piano di ristrutturazione

(63)

In merito all'aumento previsto nel piano di ristrutturazione del mercato della macellazione pari al 2 % in tutti e tre gli tre scenari (ipotesi ottimistica, pessimistica e intermedia), le autorità cipriote rilevano che tale percentuale corrispondeva all'aumento medio annuale delle macellazioni registrato a Cipro nel periodo 1998-2008. La direzione del CSK ha formulato la medesima previsione per il quinquennio successivo. Una riduzione del tasso di crescita dello 0,5 % si tradurrebbe in una riduzione degli utili del CSK di 500 000 EUR; tuttavia, l'attività del beneficiario continuerebbe a essere redditizia dopo il periodo di ristrutturazione.

(64)

In merito ai costi per il trasferimento del personale nei comuni, le autorità cipriote ribadiscono che solo 19 persone sarebbero trasferite e che la maggior parte del personale in esubero sarebbe licenziata.

(65)

Nella sua decisione del 20 aprile 2011 la Commissione solleva dubbi circa la capacità del CSK di stipulare contratti di prestito con le istituzioni finanziarie. Le autorità cipriote sostengono a tal riguardo che il CSK ha contratto prestiti con banche commerciali e che i relativi pagamenti avvengono normalmente e senza ritardi. Visto che, come spiegato sopra, ai sensi della normativa pertinente, le proprietà del CSK non possono costituire oggetto delle consuete procedure di esecuzione forzata e sequestro, i prestiti contratti con le banche sono coperti da garanzie statali. Le autorità cipriote aggiungono che tale situazione cambierà in seguito alla ristrutturazione dell'impresa e alla modifica del suo status giuridico. I futuri prestiti a condizioni di mercato potranno essere ottenuti grazie alle proprietà dell'impresa, tra cui figura una proprietà immobiliare del valore di circa 7 milioni di EUR. Per quanto riguarda il valore delle proprietà immobiliari del CSK, le autorità cipriote specificano che tale valore è stato calcolato dal servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura del ministero dell'Interno.

(66)

Infine, le autorità cipriote ribadiscono che i problemi del CSK sono dovuti ai seguenti fattori: (a) mancanza di flessibilità relativa alla sua struttura e al suo funzionamento, (b) elevati costi della manodopera, e (c) ingenti debiti. Il piano di ristrutturazione prevede di affrontare tali problematiche modificando lo status giuridico dell'impresa, riducendo i costi della manodopera e diminuendo i debiti dell'azienda.

IV.1.6   Efficacia delle misure compensative

(67)

In merito alle misure compensative, le autorità cipriote ribadiscono anzitutto le proprie preoccupazioni circa la possibilità che Cypra possa conquistare una posizione di monopolio sul mercato. Secondo le suddette autorità, Cypra ha inviato una lettera ai ministeri ciprioti dell'Interno, del commercio e della finanza in cui si riferisce che la società possiede una quota di mercato del 71 % nel mercato della macellazione suina, che i suoi prezzi sono superiori secondo una percentuale del 20 % e che la preferenza dei clienti è dovuta, tra l'altro, alla sua offerta di carne qualitativamente superiore. Questo, a giudizio delle autorità cipriote, rappresenta la prova del fatto che Cypra gode di una posizione dominante e che se il CSK interromperà la propria attività i prezzi aumenteranno. Le suddette autorità aggiungono che, anche se Cypra ha comunicato la propria intenzione di entrare nel mercato della macellazione bovina entro sei mesi, non lo ha ancora fatto. Inoltre, le autorità cipriote asseriscono che Cypra non possiede ancora tutte le licenze di progettazione e di altra natura necessarie, il che rende improbabile il suo ingresso nel segmento della macellazione bovina entro i tempi previsti. Stando alle informazioni in possesso delle autorità cipriote, nessun'altra impresa ha intenzione di entrare in tale segmento.

(68)

Per quanto riguarda la questione della sovracapacità, le autorità cipriote rilevano che la sovracapacità nel segmento della macellazione suina raggiunge il 39 % e che la capacità in tale segmento è aumentata del 32 % in seguito all'ingresso sul mercato di Cypra nel 2006, mentre la sovracapacità per la macellazione ovina/caprina raggiunge il 51 %, con un aumento del 17 % in seguito all'ingresso di Cypra. Questo, secondo le autorità cipriote, consente di concludere che la sovracapacità nel mercato è stata generata dall'ingresso di Cypra. Tali autorità giungono alla conclusione che, vista l'attuale situazione finanziaria del CSK, un'ulteriore limitazione delle sue attività si ripercuoterebbe negativamente sulla sua redditività.

IV.2   OSSERVAZIONI DI TERZI

IV.2.1   Osservazioni del denunciante in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011

(69)

Il denunciante ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011, con lettera del 4 luglio 2011. Nella sua lettera, Cypra ribadisce l'intenzione dell'organizzazione pancipriota degli allevatori di bovini di realizzare un mattatoio.

(70)

In merito alle misure compensative, Cypra osserva che se l'aiuto alla ristrutturazione sarà autorizzato e se gli allevatori di suini saranno coinvolti nel CSK, in aggiunta alla costruzione del nuovo mattatoio A&A, la sua redditività sarà messa a repentaglio, dato che il numero di macellazioni di suini da essa effettuate diminuirà considerevolmente. Cypra ricorda inoltre che ha recentemente effettuato considerevoli investimenti per aumentare la propria capacità. Si aggiunge altresì che l'associazione cipriota di allevatori di suini (che raggruppa il 100 % degli allevatori di suini dell'isola) è coinvolta nel processo di ristrutturazione. Sembra che il governo stia offrendo a tale associazione quote della nuova società che nascerà in seguito alla ristrutturazione. Questo di per sé, secondo Cypra, contrasta con l'impegno di non ricorrere ad azioni aggressive volte ad aumentare le quote di mercato per tre anni. In merito alla capacità, le tre società Cypra, A&A e Trimithias hanno una capacità superiore ai 20 000 suini macellati a settimana, mentre la relativa produzione si aggira sulle 14 000 unità.

(71)

Cypra sostiene che, prima di approvare l'aiuto, le autorità cipriote dovrebbero dimostrare la possibilità per il CSK di ottenere un prestito di 5 milioni di EUR. In ogni caso, la soluzione migliore, secondo il denunciante, è data dalla chiusura della linea di produzione relativa alla macellazione suina. Ciò non determinerebbe alcuna carenza nel mercato, poiché le restanti imprese sono in grado di soddisfare le esigenze del paese. Cypra solleva inoltre accuse circa lo stretto legame tra gli attuali e i precedenti membri del governo cipriota e la direzione del CSK, che qualora continuasse a esistere equivarrebbe a un ulteriore comportamento sleale nei confronti dei mattatoi privati.

(72)

In merito ai crediti dello Stato nei confronti del CSK, Cypra denuncia che il CSK ha accumulato spese veterinarie pari a 900 000 EUR che non sono state restituite allo Stato. Per quanto concerne il trasferimento di personale, lo Stato ha acconsentito a sovvenzionare le spese di trasferimento dei dipendenti, pagando la differenza tra lo stipendio di un neoassunto (presso i comuni) e l'attuale retribuzione dei lavoratori, per tutti i dipendenti che saranno trasferiti. Inoltre, per i dipendenti che resteranno nella nuova società, lo Stato finanzierà il 40 % del precedente stipendio, fino alla fine del servizio, mentre la nuova società pagherà il restante 60 %.

(73)

Per quanto riguarda il contributo proprio dell'impresa, Cypra ritiene che la vendita della proprietà immobiliare del CSK debba avvenire sul libero mercato. Essa sospetta che il valore del terreno in questione, come emerge dal canone d'affitto richiesto dallo Stato ad un'altra società (Sigan Management Limited) nella stessa zona, è di gran lunga inferiore a quello indicato nel piano di ristrutturazione. Per quanto riguarda la concessione di un prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni, Cypra dubita che il prestito sia stato saldato mediante la cessione di una proprietà fondiaria.

(74)

Infine, il denunciante ritiene che qualsiasi futura ristrutturazione del CSK debba prevedere la locazione temporanea della linea di macellazione bovina all'organizzazione pancipriota degli allevatori di bovini, la locazione temporanea della linea di produzione ovina/caprina a chiunque sia interessato e la chiusura della linea di macellazione suina. Quando l'organizzazione pancipriota realizzerà il proprio mattatoio, il mattatoio del CSK dovrebbe chiudere e il governo dovrebbe vendere il relativo terreno a terzi.

IV.2.2   Osservazioni di altre parti interessate in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011

(75)

Diversi terzi hanno presentato osservazioni in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011.

(76)

Un concorrente (A&A Slaughterhouses) riferisce di aver appena terminato l'aggiornamento del proprio sito di produzione e che attualmente ha la possibilità di gestire il 35-40 % delle necessità del paese nel settore della macellazione suina e il 30 % della macellazione ovina/caprina. L'impresa sostiene inoltre che il piano di ristrutturazione per il CSK non ha tenuto conto di alcuni sviluppi, quali l'aggiornamento della linea di produzione dei concorrenti del CSK, come A&A's oppure la società Agioi Trimithias. Di conseguenza, si ritiene che la situazione del beneficiario sia ben peggiore di quanto illustrato nel piano di ristrutturazione, pur considerando lo scenario peggiore. Inoltre, A&A asserisce che le argomentazioni delle autorità cipriote circa la possibile acquisizione di una posizione di monopolio da parte di Cypra qualora il CSK bloccasse le proprie linee di produzione non sono valide, visto l'aggiornamento delle linee di produzione di A&A e Agioi Trimithias e la capacità di queste imprese. A&A è del parere che le misure compensative proposte non possano essere accettate. L'unica misura compensativa credibile e accettabile sarebbe l'interruzione dei servizi di macellazione suina da parte del CSK. Nel contempo, la direzione del CSK dovrebbe essere affidata a un team dirigenziale con esperienza di mercato e solo un ridotto numero di dipendenti dovrebbe restare all'interno dell'impresa per il funzionamento delle linee di macellazione bovina e ovina/caprina.

(77)

Una parte, che ha chiesto un trattamento riservato delle proprie osservazioni, sostiene che il CSK adempie regolarmente i propri obblighi ai sensi delle direttive UE in materia di rifiuti. I suoi concorrenti, tuttavia, stanno abusando dell'attuazione e del controllo inadeguati da parte delle autorità locali delle direttive pertinenti dell'UE, causando una concorrenza sleale diretta e indiretta nei confronti del CSK che, a sua volta, è una delle ragioni dell'attuale situazione finanziaria dell'impresa dato che il CSK, a differenza dei suoi concorrenti, versa tasse per lo smaltimento dei propri rifiuti.

(78)

Una parte, costituita dall'associazione cipriota di allevatori di suini, ha espresso le sue preoccupazioni circa «l'aggressività dell'impresa dominante nel settore della macellazione suina», ossia Cypra. Si sostiene che se il CSK interrompesse la propria attività, Cypra acquisirebbe una posizione di monopolio almeno nel segmento della macellazione suina. Inoltre, se ne ritiene improbabile l'ingresso nel segmento della macellazione bovina. L'associazione rileva altresì che gli allevatori di suini hanno recentemente istituito una società che attualmente controlla il 60 % della produzione del paese. Al momento, la scelta del mattatoio viene effettuata dal cliente (venditore di carne all'ingrosso oppure al dettaglio). Tuttavia, l'associazione nota che, in futuro, l'impresa potrebbe effettuare la propria scelta basandosi sulla redditività del mattatoio, ad esempio richiedendo offerte per la macellazione dei propri animali. Pertanto, vista la struttura del mercato cipriota, non bisognerebbe dare per scontata la redditività di nessuna impresa.

IV.3   OSSERVAZIONI DI CIPRO IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DI TERZI

(79)

Con lettera dell'8 novembre 2011, le autorità cipriote hanno commentato le osservazioni presentate da terzi.

(80)

In merito alle osservazioni presentate da A&A, le autorità cipriote sostengono che il piano di ristrutturazione si sia basato sulla situazione del mercato all'epoca della sua elaborazione. Il piano teneva conto, in realtà, del funzionamento dei mattatoi di Agioi Trimithias e Cypra. Circa l'apertura del nuovo impianto di A&A, il CSK ritiene che esso non influenzerà le condizioni del mercato in maniera significativa. Si rileva che le osservazioni di A&A si fondano sul fatto che tale società trarrebbe vantaggio da una potenziale uscita del CSK dal mercato. Tuttavia, in tal caso, il CSK si scioglierebbe e il suo patrimonio non sarebbe sufficiente a coprirne i debiti. Lo Stato si farebbe carico delle passività del CSK e un altro operatore privato potrebbe riaprire il mattatoio. D'altro canto, il piano di ristrutturazione offre l'opportunità al CSK di coprire autonomamente le proprie passività e, nel contempo, sussiste la possibilità di ingresso per gli investitori privati. In merito alle misure compensative, le autorità cipriote affermano che A&A non comprova i propri suggerimenti, che risultano inoltre arbitrari, senza alcun significato economico e incapaci, in ogni caso, di garantire la redditività della società. Le autorità cipriote rimarcano, inoltre, che le osservazioni di A&A lasciano intendere che il piano di ristrutturazione non sarebbe stato redatto attentamente. Tuttavia, A&A sembra ignorare gli elementi basilari della normativa pertinente e del piano di ristrutturazione stesso.

(81)

Per quanto attiene alle osservazioni presentate da Cypra, le autorità cipriote sostengono che, in merito ai rischi di monopolio, attualmente l'apertura di nuovi mattatoi non è certa. In ogni caso, le autorità favorirebbero misure che permettano al CSK di proseguire la propria attività e che scoraggino la creazione di monopoli oppure oligopoli. La ristrutturazione del CSK ha tale finalità, specialmente se il CSK continuerà a operare nel segmento della macellazione suina. Le preoccupazioni di Cypra circa la propria redditività sembrano essere maggiormente legate alla riapertura del mattatoio A&A insieme all'ulteriore funzionamento del CSK. In merito all'identità degli investitori privati, le autorità cipriote rilevano che tra i possibili investitori potrebbero figurare in realtà i membri dell'associazione cipriota di allevatori di suini. Tuttavia, questo non significa che una delle condizioni per tale partecipazione sarà che il numero di macellazioni suine del CSK debba aumentare, oppure che gli allevatori di suini debbano essere clienti del CSK.

(82)

Le autorità cipriote respingono l'accusa relativa allo stretto legame tra gli attuali e i precedenti membri del governo con il CSK, sostenendo l'infondatezza di tali accuse. Per quanto riguarda le spese veterinarie, si spiega che saranno pagate gradualmente. A titolo di esempio, tali autorità osservano che nel periodo 2008-2011 il CSK ha pagato tasse pari a 479 000 EUR. In merito alla vendita della proprietà immobiliare del CSK, le autorità cipriote riferiscono che la valutazione del terreno è stata condotta da un valutatore indipendente (servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura) e che le accuse di Cypra sono ugualmente infondate. Le autorità cipriote hanno presentato una lettera del servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura, giustificando la differenza di prezzo tra l'affitto pagato da Sigan Management Limited e la valutazione del terreno del CSK. Infine, tali autorità sostengono che le proposte di Cypra non possono essere accettate. Anche qualora la ristrutturazione del CSK non fosse completata, lo Stato oppure il liquidatore del CSK avranno l'obbligo e il diritto di vendere o affittare il suo patrimonio a investitori oppure imprese private.

IV.4   ULTERIORI INFORMAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITÀ CIPRIOTE

(83)

Su richiesta della Commissione, le autorità cipriote hanno fornito ulteriori chiarimenti e informazioni aggiornate con lettere del 30 marzo 2012 e del 26 novembre 2012, integrando la propria documentazione con ulteriori elementi il 14 maggio 2013.

(84)

In merito alle passività in essere del CSK, Cipro ha fornito una ripartizione nella lettera del 30 marzo 2012, specificando ulteriormente la natura di tali passività e le effettive scadenze nella lettera del 26 novembre 2012. Le autorità cipriote hanno anche richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che la legge 26(I) del 2003 che disciplina la struttura, l'organizzazione e l'attività dei mattatoi centrali, come il CSK, e in virtù della quale i beni mobili e immobili di tali organizzazioni non possono essere soggetti alle consuete procedure di esecuzione forzata o sequestro, né ad altre procedure successive a un'azione nei loro confronti, ha semplicemente sostituito la legge 69 del 1981 sui mattatoi che conteneva esattamente la stessa disposizione all'articolo 22. Le autorità cipriote, pertanto, esortano la Commissione a valutare in che misura tale disposizione della legge del 2003 costituisce un aiuto esistente in virtù del trattato di adesione pertinente e fanno riferimento a un caso analogo esaminato dalla Commissione (E 12/2005 — Polonia — Garanzia di Stato illimitata a favore di Poczta Polska) in cui la Commissione ha concluso che, sebbene l'attuale disposizione giuridica che impediva il fallimento dell'azienda in questione fosse contenuta in una legge del 2003, si trattava di un aiuto esistente in quanto la sostanza di tale disposizione derivava da una legge risalente al 1934.

(85)

Nella lettera del 14 maggio 2013 le autorità cipriote hanno inoltre confermato che gli importi da regolare nel contesto della ristrutturazione comprendono gli importi nominali più gli interessi di mora e che il debito esistente nei confronti dei servizi veterinari sarà saldato gradualmente da parte del CSK in seguito alla ristrutturazione.

(86)

Circa il trasferimento di dipendenti presso i comuni, le autorità cipriote hanno specificato nella lettera del 30 marzo 2012 che, in tale data, otto dipendenti erano già stati trasferiti dietro richiesta dei comuni stessi che necessitavano di ulteriore personale e dato che, a causa della situazione economica predominante, il ministero dell'Interno e il ministero delle Finanze non erano in grado di autorizzare la creazione di nuovi/ulteriori posti di lavoro nei comuni. Il piano di ristrutturazione prevede il trasferimento di 15 dipendenti in totale e il relativo pagamento dei diritti pensionistici. Si stima che i comuni verseranno a tali dipendenti un importo pari al primo livello salariale come se stessero assumendo un nuovo addetto alla medesima posizione e che lo Stato coprirà la differenza rispetto all'attuale stipendio percepito dai dipendenti. L'importo totale necessario per coprire la differenza salariale dei 15 dipendenti è stato calcolato dalle autorità cipriote pari a 3 342 450 EUR, a decorrere dal momento del trasferimento fino al pensionamento di ciascun dipendente. Nello stesso contesto, le autorità cipriote hanno sottolineato che, ai sensi della legge in materia di cessazione del rapporto di lavoro (n. 24/1976), la spesa minima per i mattatoi privati per licenziare 15 dipendenti corrisponde a un periodo di preavviso obbligatorio di otto settimane. Secondo le autorità cipriote, un mattatoio privato non è obbligato a pagare nessun ulteriore indennizzo per il licenziamento dei lavoratori, salvo che non esistano accordi collettivi specifici con i sindacati. Le stesse autorità hanno altresì indicato che il principale concorrente del CSK non risulta avere alcun accordo sindacale collettivo.

(87)

Le autorità cipriote hanno inoltre presentato un piano aziendale aggiornato basato su sviluppi recenti insieme a dati di mercato. Hanno anche fornito una ripartizione aggiornata degli effettivi costi di ristrutturazione e del relativo finanziamento presentando, in tale contesto, una valutazione della proprietà immobiliare del CSK del 24 aprile 2013 condotta dal servizio catastale e di agrimensura del ministero dell'Interno, che stima il valore di mercato del terreno e degli edifici appartenenti al CSK pari a circa 8,16 milioni di EUR.

(88)

Le medesime autorità hanno altresì riconosciuto nella lettera del 14 maggio 2013 che, in merito all'accensione di un nuovo prestito, la concessione di quest'ultimo, nelle attuali condizioni economiche, è da ritenersi dubbia.

V.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

V.1   APPLICABILITÀ DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

(89)

Il CSK opera nel settore della macellazione animale, in particolare ovini/caprini, suini e bovini. L'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (8), che era in vigore all'epoca della notifica dell'aiuto alla ristrutturazione per il CSK, sancisce che gli articoli 87, 88 e 89 del trattato (ora articoli 107, 108 e 109 del TFUE) si applicano alla produzione e al commercio di carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine. La misura in questione deve pertanto essere esaminata alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato.

V.2   PRESENZA DI AIUTO

(90)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono proibiti, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(91)

L'aiuto alla ristrutturazione è concesso dallo Stato di Cipro e conferisce un vantaggio selettivo al beneficiario, in quanto è indirizzato unicamente al CSK. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la posizione concorrenziale di un'impresa venga rafforzata nei confronti di altre imprese concorrenti, conferendole un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto nell'ambito delle sue normali attività, evidenzia una possibile distorsione della concorrenza (9). Il CSK opera in un mercato in cui avvengono scambi tra Stati membri e, pertanto, l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri, poiché si tratta di un vantaggio conferito al CSK rispetto ai suoi concorrenti, ed è consentito il trasporto transfrontaliero di animali ai fini della macellazione. Inoltre, gli investitori esteri possono investire nei mattatoi a Cipro. La misura in questione costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(92)

La presente decisione, oltre all'aiuto alla ristrutturazione, riguarda anche diversi altri possibili aiuti che sarebbero stati concessi oppure saranno concessi al CSK. Tali aiuti sono (i) la continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, (ii) il prestito di 512 850 EUR da parte dall'Unione dei comuni, (iii) il presunto aiuto connesso alle obbligazioni governative, e (iv) l'acquisizione dei lavoratori esistenti e dei relativi oneri pensionistici da parte dei comuni.

IV.2.1   Tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti

(93)

La continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti potrebbe rientrare normalmente nella definizione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE: secondo una giurisprudenza consolidata, il trattamento di favore di una società da parte dello Stato in merito alla riscossione di debiti può essere ritenuto aiuto di Stato. Conformemente alla giurisprudenza dell'UE (10), una riduzione dell'indebitamento da parte dello Stato in qualità di creditore oppure l'omessa riscossione del debito in essere può costituire un aiuto nella misura in cui un creditore privato in una situazione analoga o paragonabile non avrebbe agito allo stesso modo. Nel caso in questione infatti emerge che l'aiuto è concesso mediante risorse statali, poiché lo Stato rinuncia ai proventi che otterrebbe dal saldo dei debiti del CSK. Come dichiarato al precedente considerando 23, al 31 dicembre 2011 il CSK aveva accumulato un debito scaduto nei confronti del commissario per i prestiti pari a circa 11 milioni di EUR, pagamenti arretrati nei confronti delle autorità previdenziali e fiscali di circa 8,7 milioni di EUR e spese veterinarie pari a circa 1,3 milioni di EUR. Inoltre, sembrerebbe che la misura conferisca un vantaggio selettivo al CSK, in quanto riservato specificatamente a tale impresa. Le stesse considerazioni di cui al considerando 91 sono rilevanti in merito alla condizione di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi. La tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti da parte del CSK costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

V.2.2   Prestito di 512 850 EUR

(94)

In merito al prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni, le autorità cipriote hanno riferito che tale importo è stato concesso a dicembre 2007. In seguito a un parere negativo da parte del commissario cipriota per gli aiuti di Stato, il CSK ha restituito tale importo all'Unione dei comuni con interessi il 15 gennaio 2010, mediante la cessione di una proprietà fondiaria del valore di 580 000 EUR. La valutazione del terreno è stata effettuata dal servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura, che è considerato il valutatore ufficiale dello Stato.

(95)

Le autorità cipriote sostengono che l'interesse di 67 150 EUR corrisponde a un tasso di interesse annuo del 6,12 %, compresa la capitalizzazione annuale. A loro avviso, questo tasso di interesse non è inferiore ai tassi di interesse di mercato con garanzie immobili durante il periodo in questione. La Commissione rileva che i tassi d'interesse di base per Cipro nel periodo di riferimento variano dal 4,99 % (dicembre 2007) all'1,24 % (gennaio 2010). Secondo la precedente comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (11), dovevano essere aggiunti 75 punti base al tasso di base al fine di determinare il tasso di riferimento pertinente. Secondo la nuova comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (12), in vigore dal 1o luglio 2008, in media doveva essere aggiunto un margine di 220 punti base (corrispondente a garanzie normali e rating soddisfacente oppure a garanzie elevate e rating debole). L'interesse del 6,12 % annuo corrisposto dal CSK all'Unione dei comuni era in media superiore al tasso di riferimento applicabile per il periodo da dicembre 2007 a gennaio 2010. Pertanto, la Commissione potrebbe, in linea di principio, constatare che, per quanto riguarda il prestito di 512 850 EUR al CSK da parte dell'Unione dei comuni, ogni possibile aiuto di Stato correlato è stato restituito.

(96)

Tuttavia, i tassi di riferimento di cui sopra non si applicano alle imprese in difficoltà. Come già espresso al considerando 21, la Commissione ha riconosciuto nella decisione in cui autorizzava l'aiuto al salvataggio al CSK che quest'ultimo rappresentava un'impresa in difficoltà. Questa è stata, inoltre, l'argomentazione delle autorità cipriote prima dell'adozione della decisione, come dimostrato dai conti dell'impresa per gli anni 2006-2009. Inoltre, il fatto che l'impresa sia risultata inadempiente ai prestiti obbligazionari nel luglio 2007 e che di conseguenza lo Stato cipriota, in quanto garante, sia dovuto intervenire (cfr. considerando 60), corrobora tale conclusione. Durante il 2007 il CSK sembrava presentare i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa e la riduzione del valore netto delle attività, come descritto al punto 11 degli orientamenti allora vigenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (13). Sia la precedente comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, che la nuova comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione prevedono un margine di rischio di almeno 400 punti base da applicare alle imprese in difficoltà. Poiché il CSK soddisfaceva già nel dicembre 2007 le condizioni per essere classificato come impresa in difficoltà, la differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e gli interessi che avrebbe dovuto pagare, considerando un margine di rischio di 400 punti base, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

V.2.3   Obbligazioni con garanzia statale

(97)

Nel 1985 il CSK aveva emesso obbligazioni con garanzia statale, che sono state riemesse nel 1992 e nel 1999. Cipro ha adottato una legge in merito. Emerge, pertanto, che l'aiuto è stato concesso prima dell'ingresso di Cipro nell'Unione europea. Infatti, ai sensi del punto 2.1 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (ora articoli 107 e 108 del TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (14), l'aiuto sotto forma di garanzia deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. La Commissione, pertanto, dichiara che non è stato concesso alcun aiuto di Stato nel momento in cui la garanzia è stata fatta valere nel 2007.

V.2.4   Aiuto relativo al trasferimento di personale

(98)

Infine, come indicato nel piano di ristrutturazione, una parte del personale sarà trasferita presso i comuni. Come spiegato dalle autorità cipriote nella lettera del 20 aprile 2011, i diritti pensionistici dei dipendenti che saranno trasferiti nei comuni sono stati inseriti nei costi di ristrutturazione e ammontano a 1,4 milioni di EUR. I costi sociali che non sono stati inseriti nel piano di ristrutturazione riguardano la parte dello stipendio dei dipendenti eccedente il livello salariale di un neoassunto presso il comune, considerando lo stipendio che ciascun dipendente percepiva al CSK. Tale importo è stimato a 3,4 milioni di EUR.

(99)

Qualsiasi misura che esonera un'impresa dagli oneri normalmente inclusi nel suo bilancio costituisce aiuto di Stato, compresi anche i costi relativi alla remunerazione dei dipendenti. In tale contesto la Corte di giustizia ha ritenuto che il fatto che le misure statali mirino a compensare i costi aggiuntivi non può sottrarle alla qualifica di aiuto (15).

(100)

La Commissione, pertanto, ritiene che la differenza salariale pari a 3,4 milioni di EUR per i dipendenti che saranno trasferiti presso i comuni costituisca un aiuto di Stato a favore del CSK.

V.3   COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

(101)

Il divieto di aiuti di Stato previsto all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non esclude che determinate tipologie di aiuti possano essere considerate compatibili con il mercato alla luce delle eccezioni previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

(102)

In applicazione delle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che essi non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, si deve rilevare che, in linea di principio, l'aiuto di Stato nei confronti di un'impresa in difficoltà può essere dichiarato compatibile solo ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (16), dato che l'aiuto a un'impresa in difficoltà non è generalmente idoneo al raggiungimento di un obiettivo legittimo di compatibilità finché la redditività dell'impresa in quanto tale resta dubbia.

V.3.1   Tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti

(103)

Ai sensi dei punti 66 e 67 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (17), le misure di aiuto devono contenere qualche elemento di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno.

(104)

La continua tolleranza nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti da parte del CSK non era connessa né a investimenti, formazione, creazione di posti di lavoro, né ad alcuna contropartita da parte del beneficiario. L'aiuto era semplicemente volto a rafforzare la posizione finanziaria del beneficiario. La Commissione, pertanto, ritiene che tale aiuto rappresenti un aiuto al funzionamento, che è incompatibile con il mercato interno.

(105)

Nel caso in questione si deve anche valutare se tale misura possa qualificarsi come aiuto esistente.

(106)

Ai sensi dell'allegato IV.4, punto 4, del trattato di adesione di Cipro, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse alla produzione, alla trasformazione o all'immissione sul mercato di prodotti agricoli, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, devono considerarsi come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 108, paragrafo 1, del TFUE) se le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. L'elenco comunicato da Cipro in seguito all'adesione, il 1o maggio 2004, e pubblicato dalla Commissione (18) non conteneva alcun aiuto concesso a favore del CSK. La misura in questione non può, pertanto, essere considerata come aiuto esistente ai sensi dell'allegato IV.4, punto 4, del trattato di adesione.

(107)

Il piano di ristrutturazione, tuttavia, prevede, tra l'altro, la trasformazione del CSK in una società privata. Tale trasformazione porrà fine all'attuale status giuridico del CSK che, in futuro, sarà quindi anche soggetto a regolari procedure fallimentari.

(108)

Il piano di ristrutturazione, inoltre, prevede il saldo completo dei debiti dell'impresa nei confronti del fondo previdenziale e della sezione del reddito interno, nonché la liquidazione dei debiti maturati nei confronti del commissario per i prestiti (cfr. considerando 44). Le autorità cipriote hanno altresì confermato che le passività in essere nei confronti del servizio veterinario saranno restituite gradualmente dopo la ristrutturazione. Esse riferiscono che la decisione di concedere l'aiuto alla ristrutturazione al CSK costituisce la prova dell'intenzione del governo di concludere un accordo circa i debiti del CSK nei confronti dei servizi governativi.

(109)

Poiché un'impresa in difficoltà, come il CSK, può in linea di principio godere solo di aiuti di Stato compatibili sulla base di un piano di salvataggio e di ristrutturazione approvato, il ripianamento delle passività in essere sarà quindi gestito direttamente dietro valutazione della compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione.

V.3.2   Prestito di 512 850 EUR

(110)

Come illustrato al precedente considerando 96, non si può escludere l'aggiunta di un ulteriore elemento di aiuto in relazione al prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni, che non è stato ancora restituito dal CSK. Tale ulteriore aiuto non sarebbe stato connesso ad alcun investimento, formazione, creazione di posti di lavoro, né ad alcuna contropartita da parte del beneficiario. L'aiuto sarebbe stato semplicemente volto a rafforzare la posizione finanziaria del beneficiario. Tale aiuto, pertanto, costituirebbe un aiuto al funzionamento, che è incompatibile con il mercato interno. Questo ulteriore elemento di aiuto dovrebbe pur sempre essere restituito all'Unione dei comuni e aumenterebbe le passività in essere del CSK, il cui ripianamento dovrebbe essere gestito nell'ambito del debito da saldare come parte della ristrutturazione (cfr. il precedente considerando 109).

V.3.3   Aiuto al personale

(111)

La Commissione ha ripetutamente dichiarato che il risarcimento per i cosiddetti costi incagliati (ossia i costi derivanti dagli impegni assunti prima dell'apertura del mercato che non possono più essere onorati alle medesime condizioni in un contesto di mercato concorrenziale) può, in determinate circostanze, essere ritenuto compatibile con il mercato interno.

(112)

In tale contesto, essa ha riconosciuto che la transizione graduale da una situazione di concorrenza chiaramente limitata a una di vera concorrenza a livello di Unione deve avvenire in condizioni economiche accettabili. Così, in diverse decisioni, ha accettato che gli Stati membri concedessero aiuti di Stato per sgravare l'operatore storico da alcune delle passività «ereditate». La Commissione ha ritenuto, nella propria prassi decisionale, che lo sgravio debba limitarsi a quanto necessario a equiparare il tasso di oneri sociali che l'operatore storico sostiene come spesa con il tasso di oneri sociali sostenuti dai concorrenti (19).

(113)

Nel caso in esame si ritiene che il CSK, vista la sua natura di organizzazione di servizio pubblico, presenti uno svantaggio strutturale rispetto ai concorrenti in quanto deve sostenere elevati costi di manodopera derivanti dal periodo pre-liberalizzazione del mercato cipriota della macellazione prima dell'adesione di Cipro all'UE nel 2004 (cfr. considerando 35 e 36).

(114)

Nella risposta del 30 marzo 2012, le autorità cipriote hanno riferito che, ai sensi della legge in materia di cessazione del rapporto di lavoro (n. 24/1976), la spesa minima per i mattatoi privati per licenziare i dipendenti è pari a un periodo di preavviso obbligatorio di otto settimane (cfr. il considerando 86 di cui sopra). Secondo tali autorità, un mattatoio privato non è obbligato a pagare nessun ulteriore indennizzo per il licenziamento dei lavoratori, salvo che non esistano accordi collettivi specifici con i sindacati, cosa che, secondo le stesse autorità, non avviene nel caso del principale concorrente del CSK.

(115)

La Commissione, pertanto, ritiene che la differenza salariale pari a 3,4 milioni di EUR per i dipendenti che saranno trasferiti presso i comuni possa essere considerata compatibile con il mercato interno ma, dato che il CSK è un'impresa in difficoltà, avrebbe dovuto essere inserita da Cipro nei rispettivi costi di ristrutturazione. La valutazione di compatibilità, dunque, avverrà direttamente nell'ambito della valutazione di compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione.

V.3.4   Aiuto alla ristrutturazione

(116)

Al fine di valutare se l'aiuto in questione possa essere ritenuto compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, esso deve essere esaminato in base alle condizioni stabilite negli orientamenti vigenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(117)

Il 9 luglio 2014 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (20). Ai sensi del punto 136 dei nuovi orientamenti, le notifiche registrate dalla Commissione prima del 1o agosto 2014 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.

(118)

All'epoca della notifica dell'aiuto alla ristrutturazione a favore del CSK (3 novembre 2010) erano in vigore gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà («orientamenti»). L'aiuto in questione, pertanto, deve essere esaminato alla luce delle disposizioni contenute in tali orientamenti.

V.3.4.1   Ammissibilità del beneficiario

(119)

Come punto di partenza, si deve valutare se il beneficiario è un'impresa in difficoltà ai sensi dei punti 10 e 11 degli orientamenti. Le autorità cipriote hanno già dimostrato nell'ambito del caso N. 60/10 che il CSK era un'impresa in difficoltà in quanto presentava i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà (quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento della sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento la riduzione del valore netto delle attività) e che non era in grado di riprendersi basandosi sulle proprie risorse oppure con i possibili finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato (cfr. considerando 21). La tendenza negativa nello sviluppo economico del CSK prosegue da allora (cfr. considerando 22 e 23). Il CSK può essere, pertanto, considerato un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti.

(120)

La condizione al punto 12 degli orientamenti è altresì soddisfatta poiché il CSK non è un'impresa di recente costituzione, essendo stata istituita nel 1981. Infine, le autorità cipriote hanno confermato nell'ambito del caso N. 60/10 che il CSK non fa parte di un gruppo di imprese più grande.

(121)

La sezione 5 degli orientamenti contiene disposizioni specifiche applicabili agli aiuti per la ristrutturazione nel settore agricolo. Le misure di aiuto a favore di imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli non sono, tuttavia, trattate in essa. Dato che il CSK è attivo nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le disposizioni specifiche degli orientamenti applicabili agli aiuti per la ristrutturazione nel settore agricolo non valgono in questo caso.

V.3.4.2   Ripristino della redditività a lungo termine

(122)

Ai sensi del punto 34 degli orientamenti, la concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dalla Commissione. Conformemente al punto 35 degli orientamenti, il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole.

(123)

Nel caso in questione, Cipro ha effettivamente approvato un piano di ristrutturazione e lo ha anche comunicato alla Commissione nel contesto della notifica presentata il 3 novembre 2010. Come richiesto dagli orientamenti, il piano è esaustivo e presenta uno studio di mercato dettagliato del mercato cipriota della macellazione. Dietro richiesta della Commissione, le autorità cipriote hanno presentato un aggiornamento al piano aziendale in merito alle previsioni finanziarie e ai dati di mercato, il 26 novembre 2012.

(124)

Il piano originario descrive nel dettaglio i problemi che il CSK ha affrontato e che ne hanno influenzato la redditività. Tra le principali cause figurano la carenza di flessibilità del CSK in quanto impresa pubblica, gli ingenti debiti, nonché il costo del personale. Le misure di ristrutturazione, descritte nei considerando da 43 a 45 di cui sopra (modifica dello status giuridico, riduzione delle passività dell'azienda e riduzione del personale), potrebbero contribuire al ripristino della redditività dell'impresa. Il piano originario di ristrutturazione si basa sui risultati effettivi del 2009 e dei primi otto mesi del 2010 e su una presunta crescita di mercato del 2 % annuo. Le autorità cipriote sostengono che tale percentuale corrisponde all'aumento medio annuale delle macellazioni registrato a Cipro nel periodo 1998-2008 e questa è stata anche la previsione formulata dalla direzione del CSK per il periodo di previsione quinquennale nel piano di ristrutturazione originario (cfr. considerando 63). I dati e le previsioni sullo sviluppo dell'impresa coprono un lasso di tempo fino al 2017.

(125)

I risultati finanziari previsti nel piano originario per tutti e tre gli scenari (scenario previsto, scenario più favorevole e scenario più sfavorevole) e messi in evidenza dalle autorità cipriote sono presentati nelle tabelle sottostanti (importi in migliaia di euro).

Scenario previsto

Anno

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Costi di produzione

3 029

3 006

3 083

3 121

3 196

3 255

3 403

Costi amministrativi

451

458

466

476

485

495

504

Utile operativo

4 867

5 041

5 15

5 341

5 459

5 666

5 791

Importi non operativi

3 277

– 1 494

– 1 167

– 1 178

– 1 123

– 962

– 893

Eccedenza

4 833

275

547

660

687

958

993

Scenario più favorevole

Anno

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Costi di produzione

3 369

3 343

3 429

3 470

3 555

3 620

3 686

Costi amministrativi

457

463

472

481

491

500

510

Utile operativo

5 426

5 620

5 750

5 955

6 086

6 317

6 456

Importi non operativi

3 277

– 1 494

– 1 164

– 1 161

– 1 087

– 925

– 855

Eccedenza

5 081

604

831

979

1 091

1 417

1 577

Scenario più sfavorevole

Anno

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Costi di produzione

2 734

2 710

2 781

2 813

2 881

2 932

2 986

Costi amministrativi

444

451

459

469

478

487

497

Utile operativo

4 303

4 457

4 560

4 723

4 827

5 011

5 121

Importi non operativi

3 277

– 1 494

– 1 279

– 1 332

– 1 322

– 1 205

– 182

Eccedenza

4 535

– 82

147

215

254

497

568

(126)

Tutti e tre gli scenari presentano una chiara riduzione dei costi di produzione e dei costi amministrativi (che ammontavano ancora a circa 4,5 milioni di EUR e 1,5 milioni di EUR, rispettivamente, nel 2009) che consentirebbe al CSK di realizzare un utile netto dal 2011 in poi (salvo per una perdita netta di circa 80 000 EUR nel 2012 nello scenario più sfavorevole).

(127)

Tuttavia, tali risultati devono essere interpretati nel contesto della posizione finanziaria complessiva del CSK e in relazione ai flussi di cassa previsti. Le perdite accumulate hanno generato un patrimonio netto negativo del CSK di circa 28,6 milioni entro la fine del 2009. Anche nello scenario più favorevole del piano aziendale originario, il CSK non sarebbe potuto tornare a una base patrimoniale positiva (patrimonio netto negativo di circa 3 milioni ancora previsto per la fine del periodo di riferimento nel 2017). Inoltre, lo scenario previsto stima pur sempre flussi di cassa netti negativi per il periodo 2012-2016. In tale contesto, si deve altresì rilevare che non è prevista in bilancio alcuna spesa in conto capitale fino al 2012 compreso e poi è solo contabilizzata a 200 000 EUR per gli anni 2013 e 2014 e a 100 000 EUR per il periodo 2015-2017. Dato il livello previsto di deprezzamento che varia dai 595 000 EUR nel 2011 ai 346 000 EUR nel 2017 in tutti e tre gli scenari, ciò sembrerebbe imprudente.

(128)

Nel novembre 2012, su richiesta della Commissione, le autorità cipriote hanno presentato previsioni finanziarie aggiornate per lo scenario previsto e per quello più sfavorevole relative al periodo 2013-2020. Entrambi gli scenari impiegano come punto di partenza la posizione finanziaria, i numeri e la remunerazione del personale, la dimensione e la quota di mercato del CSK al 31 agosto 2012. Secondo le autorità cipriote, si presume che il CSK tornerà alle quote di mercato del piano di ristrutturazione originario (nel rispettivo scenario). La principale argomentazione a sostegno di tale ipotesi è che molti clienti hanno smesso di lavorare con il CSK, pur dichiarando di voler lavorare con tale impresa, poiché la prosecuzione della sua attività è incerta e perché desiderano avere un fornitore di servizi sicuro per la macellazione dei propri animali.

(129)

Il piano aziendale aggiornato mostra le seguenti previsioni:

Scenario previsto aggiornato

Anno

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Costi di produzione

3 058

3 151

3 070

3 117

3 192

3 248

3 305

3 363

Costi amministrativi

604

470

468

478

486

496

504

514

Utile operativo

4 472

4 495

4 495

4 596

4 762

4 868

5 053

5 164

Importi non operativi

2 303

– 1 253

– 1 107

– 1 078

– 1 068

– 919

– 764

– 724

Eccedenza

3 568

76

305

374

432

610

867

950

Scenario più sfavorevole aggiornato

Anno

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Costi di produzione

2 981

3 015

2 918

2 938

2 993

3 027

3 072

3 123

Costi amministrativi

604

470

468

478

486

496

504

514

Utile operativo

3 922

3 935

3 823

3 852

3 933

3 959

4 110

4 201

Importi non operativi

2 303

– 1 291

– 1 207

– 1 240

– 1 307

– 1 243

– 1 185

– 1 251

Eccedenza

3 095

– 386

– 315

– 340

– 389

– 334

– 168

– 194

(130)

A causa dell'ingresso tardivo nella redditività, la situazione patrimoniale del CSK è addirittura peggiore nel piano aziendale aggiornato, continuando a registrare nello scenario previsto aggiornato un patrimonio netto negativo di circa 10,4 milioni di EUR alla fine del periodo di proiezione (2020) e nessun flusso di cassa netto positivo per il periodo 2015-2020.

(131)

La Commissione rileva che il piano aziendale originario è basato su una crescita di mercato ipotizzata del 2 % annuo (cfr. considerando 124). Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalle autorità cipriote il 26 novembre 2012, il mercato cipriota per la macellazione animale presentava una tendenza generale al ribasso con una stagnazione nel 2010, una contrazione del 2 % nel 2011 e un'ulteriore contrazione del 3,8 % nel 2012 (cfr. considerando 31). Inoltre, Cypra è entrata nel frattempo nel segmento della macellazione bovina e la sovracapacità sul mercato ha subito un generale aumento. In tale contesto, desta stupore il fatto che le autorità cipriote ipotizzino, in base al piano aziendale aggiornato (presentato nel novembre 2012), un ritorno del CSK alle quote di mercato del piano originario di ristrutturazione (cfr. il precedente considerando 128).

(132)

La Commissione ritiene pertanto che, in considerazione della posizione finanziaria del CSK generalmente debole (patrimonio netto negativo alla fine del periodo di proiezione anche nello scenario più favorevole del piano aziendale originario, cfr. il precedente considerando 127) e del limitato flusso di cassa dell'impresa unitamente alle condizioni di mercato sfavorevoli, il piano di ristrutturazione previsto non consenta all'azienda di recuperare la redditività a lungo termine.

V.3.4.3   Evitare indebite distorsioni della concorrenza

(133)

Ai sensi del punto 38 degli orientamenti, devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi.

(134)

A norma del punto 39 degli orientamenti, tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati. Dette misure non devono condurre a un deterioramento della struttura di mercato, ad esempio determinando indirettamente una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. Ai sensi del punto 40 degli orientamenti, le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. Occorre rilevare che, conformemente al punto 56 degli orientamenti, le condizioni di autorizzazione dell'aiuto alla ristrutturazione potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative per un'impresa situata in un'area assistita. Come espresso in precedenza, il CSK si trova effettivamente in un'area assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(135)

Le misure compensative proposte nel piano di ristrutturazione (considerando 46) della decisione) sono di natura puramente comportamentale e non prevedono alcuna cessione di elementi all'attivo o riduzione delle capacità o della presenza sul mercato. Le argomentazioni presentate dalle autorità cipriote al riguardo sono le seguenti.

(136)

Il piano di ristrutturazione rivela che la quota di mercato del CSK sul mercato europeo è minima e che la quota di mercato a Cipro ha registrato una continua diminuzione negli ultimi anni. Ciò è stato determinato dall'intensa concorrenza subita da altri attori presenti sul mercato, in particolare Cypra. L'argomentazione relativa alla ridotta quota di mercato del CSK a livello europeo sembra non essere pertinente. Seppure il trasporto transfrontaliero di animali ai fini della macellazione sia consentito (cfr. considerando 91), nella pratica i clienti dei mattatoi di Cipro non sembrano aver fatto ricorso a servizi di macellazione all'estero. Inoltre, la Commissione ritiene che, sebbene la quota del CSK sul mercato della macellazione cipriota abbia subito un considerevole calo, passando dal 68 % nel 2005 a circa il 31 % nel 2010 e al 26,5 % nel 2012 (cfr. considerando da 30 a 33), la sua quota di mercato resti pur sempre considerevole.

(137)

Il piano iniziale asseriva inoltre che, se il CSK avesse interrotto la propria attività, ciò avrebbe causato gravi perturbazioni sul mercato nonché problemi di concorrenza. Innanzitutto, la domanda stagionale di carne non sarebbe probabilmente soddisfatta a causa della ridotta capacità degli altri operatori di mercato. In secondo luogo, essendo il CSK l'unica impresa attiva nella macellazione bovina, nessun'altra impresa sarebbe in grado di fornire tali servizi. Inoltre, si sosteneva che Cypra avrebbe ottenuto un quasi totale monopolio nel mercato della macellazione suina e una quota molto elevata del mercato della macellazione ovina/caprina. Infine, nonostante le avvisaglie di un futuro ingresso sul mercato, le autorità cipriote si sono appellate al fatto che non esisteva nessun'altra impresa attiva sul mercato della macellazione bovina al momento della notifica di ristrutturazione. Dati più recenti, tuttavia, hanno dimostrato che alla fine del 2012 Cypra è effettivamente entrata sul mercato della macellazione bovina, con una capacità di macellazione giornaliera aggiuntiva di 104 animali rispetto alla capacità esistente del CSK di 200 animali (cfr. considerando 32).

(138)

La Commissione non può pertanto accettare le motivazioni addotte dalle autorità cipriote. È possibile che, senza l'aiuto, il CSK sarebbe divenuto insolvente e che un'altra impresa avrebbe potuto acquisirne gli attivi continuando così ad operare. Se ciò fosse accaduto, la capacità complessiva del mercato non sarebbe diminuita e Cypra non avrebbe raggiunto una situazione di quasi monopolio. Anche se Cypra avesse acquisito gli attivi del CSK, in entrambi i segmenti della macellazione bovina e suina sembra esistere un alto livello di potere d'acquisto che renderebbe se non impossibile almeno altamente improbabile la creazione di un mercato con forte connotazione oligopolistica e l'aumento dei prezzi. Ad esempio, l'associazione cipriota di allevatori di suini ha rilevato di aver recentemente istituito un'impresa che controlla il 60 % della produzione del paese e riconosce inoltre che in futuro tale impresa potrebbe scegliere il mattatoio a seconda della redditività. Lo stesso dicasi per gli allevatori di bovini. La loro associazione rappresenta, a livello collettivo, il 75 % della produzione del paese ed è difficile immaginare come i mattatoi potrebbero imporre prezzi non competitivi.

(139)

Inoltre, è evidente come il mercato stia soffrendo di sovracapacità. Le autorità cipriote lo riconoscono nelle proprie osservazioni. L'uscita del CSK dal mercato non genererebbe alcuna carenza nei diversi segmenti della macellazione.

(140)

In merito alle misure compensative proposte, il piano indica che la cessione della capacità produttiva o la riduzione della presenza sul mercato non sono possibili nel caso del CSK. Il CSK è una piccola impresa che si occupa esclusivamente della macellazione animale. La sua linea di produzione presenta piccolissime differenze solo a seconda della tipologia di animale. Ogni macellazione è svolta dallo stesso personale, mentre diversi servizi (ad esempio il carico) sono comuni a tutte le linee di produzione. Per questi motivi, il piano stabilisce che una riduzione della capacità sarebbe semplicemente non fattibile per il CSK.

(141)

È vero che, poiché il CSK opera in un'area assistita, la Commissione potrebbe accettare limitate misure compensative. Tuttavia, dovrebbero pur sempre essere conformi agli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione e comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati e tradursi in una riduzione della presenza sul mercato del CSK rispetto alla situazione precedente alla ristrutturazione. L'esatta portata delle misure compensative necessarie dipende dalla struttura di mercato e dall'impatto dell'aiuto sulla concorrenza.

(142)

La Commissione conclude che le autorità cipriote non hanno fornito prove circa il fatto che si eviteranno indebite distorsioni della concorrenza. Pertanto, essa ritiene che le misure compensative proposte da Cipro siano insufficienti.

V.3.4.4   Aiuto ridotto al minimo: contributo reale, privo di aiuto

(143)

Gli orientamenti (punto 43) stabiliscono che l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte.

(144)

Il punto 44 degli orientamenti sancisce che di norma la Commissione considererà adeguati i contributi alla ristrutturazione di almeno il 50 % nel caso delle grandi imprese (come il CSK nel caso in questione). Tuttavia, ai sensi dei punti 55 e 56 degli orientamenti, le condizioni di autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'entità del contributo del beneficiario, se esso si trova in un'area assistita.

(145)

Secondo il piano iniziale di ristrutturazione, il costo totale per la ristrutturazione del CSK ammontava a circa 27 milioni di EUR, di cui 15 milioni di EUR sarebbero stati stanziati dallo Stato sotto forma di aiuto alla ristrutturazione e i restanti 12 milioni di EUR sarebbero stati finanziati mediante il contributo proprio del CSK (vendita di una proprietà immobiliare del valore di 7 milioni di EUR e l'accensione di un nuovo prestito di 5 milioni di EUR). Stando al piano di ristrutturazione iniziale, la partecipazione dell'impresa avrebbe rappresentato il 44,4 % dei costi totali di ristrutturazione (cfr. considerando 25 e 26). Le autorità cipriote hanno confermato che l'importo dell'aiuto verrà esclusivamente impiegato per far fronte alle passività del CSK. Pertanto, sarà unicamente impiegato per l'attuazione del piano di ristrutturazione e non fornirà all'impresa alcuna liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per attività non connesse al processo di ristrutturazione.

(146)

Nelle osservazioni del 14 maggio 2013 le autorità cipriote hanno riferito che i costi di ristrutturazione erano nel frattempo aumentati a circa 29,8 milioni di EUR. Inoltre, come mostrato al considerando 115 di cui sopra, la differenza salariale di 3,4 milioni di EUR per i dipendenti che saranno trasferiti presso i comuni deve essere inserita nei costi di ristrutturazione, facendo salire l'importo complessivo a circa 33,2 milioni di EUR. Il contributo del CSK resta lo stesso e rappresenterebbe così solo il 36 % circa, tenendo conto dei costi totali aumentati della ristrutturazione. Inoltre, le autorità cipriote hanno riconosciuto nella medesima lettera che, nelle attuali condizioni economiche, la concessione del prestito previsto è da ritenersi dubbia. Considerando unicamente i proventi della vendita fondiaria pari a circa 7 milioni di EUR, il contributo del CSK ammonterebbe solo al 21 % circa, percentuale che la Commissione ritiene decisamente troppo bassa, anche tenendo conto del fatto che il beneficiario si trova in un'area assistita (21).

V.3.4.5   Piena attuazione del piano

(147)

La concessione dell'aiuto alla ristrutturazione è subordinata all'attuazione del piano di ristrutturazione. In effetti, le autorità cipriote hanno confermato che la mancata attuazione (completa o parziale) del piano di ristrutturazione da parte del beneficiario, entro i termini stabiliti, comporterebbe l'annullamento della concessione dell'aiuto, nonché l'obbligo di restituzione degli importi già concessi.

V.3.4.6   Controllo e relazione annuale

(148)

Le autorità cipriote si sono impegnate a presentare, su base annuale, una relazione contenente le informazioni richieste al punto 51 degli orientamenti.

V.3.4.7   Aiuto «una tantum»

(149)

Secondo gli orientamenti, l'aiuto alla ristrutturazione può essere concesso solo una volta ogni dieci anni.

(150)

Le autorità cipriote hanno confermato, nel contesto della decisione di aiuto al salvataggio, che in precedenza il CSK non aveva ricevuto alcun aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione.

V.3.5   Aiuto al salvataggio

(151)

Le autorità cipriote si sono impegnate, nel punto 28 della decisione sull'aiuto al salvataggio, a trasmettere alla Commissione, entro un termine massimo di sei mesi a decorrere dall'autorizzazione della misura di aiuto al salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito era stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia era stata revocata (22). Al momento, la Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione simile dalle autorità di Cipro.

VI.   CONCLUSIONE

(152)

La Commissione constata che, alla luce delle considerazioni di cui ai considerando 132, 142 e 146, l'aiuto alla ristrutturazione notificato da Cipro il 3 novembre 2010 non è compatibile con il mercato interno.

(153)

La Commissione chiede a Cipro di presentare, in merito all'aiuto al salvataggio pari a 1,6 milioni di EUR per il CSK approvato dalla decisione della Commissione del 6 maggio 2010, la prova che l'aiuto è stato rimborsato oppure un piano di liquidazione del CSK, ai sensi del punto 27 degli orientamenti.

(154)

La Commissione ingiunge a Cipro di recuperare qualsiasi aiuto già concesso al CSK relativo alla tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, al trasferimento di personale ai comuni e a qualsiasi eventuale aiuto non ancora restituito all'Unione dei comuni relativamente al prestito di 512 850 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale Cipro intende dare esecuzione per la ristrutturazione del mattatoio centrale di Kofinos («CSK») è incompatibile con il mercato interno.

Detto aiuto non può pertanto essere posto in esecuzione.

Articolo 2

Cipro informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure attuate per conformarsi all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto al salvataggio di 1,6 milioni di EUR per il CSK approvato con decisione della Commissione del 6 maggio 2010, nonché l'aiuto relativo alla tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, al trasferimento di personale ai comuni e al prestito di 512 850 EUR costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

Articolo 4

1.   Cipro recupera dal beneficiario, il CSK, l'aiuto di cui all'articolo 3.

2.   Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento della Commissione (23) (CE) n. 794/2004 e del regolamento della Commissione (CE) n. 271/2008 (24) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   Cipro annulla tutti i pagamenti pendenti nell'ambito dell'aiuto di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

1.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 3 è immediato ed effettivo.

2.   Cipro garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, Cipro trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

dati sull'importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere recuperato dal beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2.   Cipro informa la Commissione dell'andamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto di cui all'articolo 3. Su semplice richiesta della Commissione trasmette immediatamente informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Inoltre fornisce informazioni dettagliate sugli importi dell'aiuto e degli interessi sul recupero già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 7

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2015

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU C 165 del 7.6.2011, pag. 12.

(2)  Decisione della Commissione del 6 maggio 2010 sull'aiuto di Stato N. 60/10, (GU C 233 del 28.8.2010, pag. 2).

(3)  Cfr. nota a pie' di pagina 1.

(4)  Allegato I(I) della Gazzetta ufficiale n. 3679 del 31 gennaio 2003.

(5)  Calcolate come unità di bestiame adulto ai sensi dell'articolo 4, lettera A) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64)

(6)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(7)  Calcolati come unità di bestiame adulto ai sensi dell'articolo 4, lettera A), della direttiva 64/433/CEE

Fonte: Servizio veterinario, ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente.

(8)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione delle Comunità europee (Racc. 1980, pag. 2671, punto 11).

(10)  Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa 152/99, HAMSA/Commissione (Racc. 2001, pag. II-3049, punti 156 e segg.).

(11)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

(12)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(13)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(14)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(15)  Causa 30/59, Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità (Raccolta 1961, pag. 3, punti 29 e 30); causa C-251/97, Francia/Commissione (Raccolta 1999, pag. I-6639, punti 40, 46 e 47); e cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P Comitato Venezia vuole vivere/Commissione (Raccolta 2011, pag. I-0000, punti da 90 a 96).

(16)  Gli orientamenti comunitari del 2004 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà sono applicabili come spiegato ai considerando 117-118 sottostanti.

(17)  GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

(18)  Comunicazione della Commissione — Aiuti di Stato — Pubblicazione dei regimi di aiuti di Stato esistenti nei nuovi Stati membri nel settore agricolo (GU C 147 del 17.6.2005, pag. 2).

(19)  Decisione 2008/204/CE della Commissione, del 10 ottobre 2007, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia relativamente alla riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 16).

(20)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(21)  Se fosse stato presente un ulteriore elemento di aiuto connesso al prestito da parte dell'Unione dei comuni (cfr. considerando 112), che avrebbe dovuto essere aggiunto ai costi di ristrutturazione, il contributo proprio del CSK sarebbe ulteriormente diminuito.

(22)  Cfr. nota a pie' di pagina n. 1.

(23)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).


23.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/61


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/645 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2016

relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria

[notificata con il numero C(2016) 3261]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini trasmessa principalmente da vettori e caratterizzata da gravi perdite di animali sensibili a tale malattia, potenzialmente capace di diffondersi molto rapidamente, in particolare tramite gli spostamenti e gli scambi di animali vivi sensibili e dei relativi prodotti. La malattia non è rilevante per la sanità pubblica in quanto il virus della dermatite nodulare contagiosa non è trasmissibile all'uomo.

(2)

La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda. Le misure da adottare comprendono la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza intorno ai focolai e altre misure supplementari per contrastare la diffusione della malattia. Esse prevedono anche la vaccinazione di emergenza in caso di insorgenza di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

(3)

L'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/119/CEE prevede che, qualora in una determinata regione l'epizoozia in questione presenti caratteri di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere prese dagli Stati membri interessati siano adottate secondo la procedura di comitato.

(4)

Il 12 aprile 2016 la Bulgaria ha informato la Commissione in merito alla sospetta presenza di dermatite nodulare contagiosa in due aziende di allevamento di bovini situate rispettivamente nei villaggi di Voden e Chernogorovo del comune di Dimitrovgrad, nella regione di Haskovo, nella parte centromeridionale della Bulgaria, a circa 80 km dalle frontiere con i paesi vicini. Il 13 aprile 2016 la Bulgaria ha notificato la conferma di tali due focolai di dermatite nodulare contagiosa e un ulteriore caso sospetto nell'adiacente comune di Vodenicharovo, nella regione di Stara Zagora. Il 15 aprile 2016 la Bulgaria ha confermato ulteriori focolai nel villaggio di Bialo Pole, nella regione di Stara Zagora, e nei villaggi di Radievo e Marijno nella regione di Haskovo.

(5)

La Bulgaria ha adottato le misure previste dalla direttiva 92/119/CEE, in particolare la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza intorno alle sedi dei focolai, come previsto all'articolo 10 di detta direttiva, e ha inoltre imposto restrizioni agli spostamenti degli animali sensibili nelle due regioni colpite e, a titolo di precauzione, nelle adiacenti regioni di Burgas, Yambol, Sliven, Kardzhali, Plovdiv, Pazardjik, Smolyan, Blagoevgrad, Kjustendil, Pernik, nel distretto e nella città di Sofia. Le attività di sorveglianza sono state intensificate nell'intero paese.

(6)

Dato il rischio che il virus della dermatite nodulare contagiosa possa diffondersi ad altre zone della Bulgaria e ad altri Stati membri, in particolare attraverso gli scambi di bovini vivi e del relativo materiale germinale, gli spostamenti di taluni ruminanti selvatici e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti ottenuti da bovini dovrebbero essere controllati.

(7)

La presente decisione utilizza le definizioni previste all'articolo 2 della direttiva 92/119/CEE, all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5) e all'articolo 2 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (6). È però necessario stabilire altresì alcune definizioni specifiche nella presente decisione.

(8)

È necessario indicare la parte del territorio della Bulgaria considerata indenne da dermatite nodulare contagiosa e non soggetta alle restrizioni previste dalla direttiva 92/119/CEE e dalla presente decisione. È pertanto opportuno delimitare la zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione, tenendo conto del livello di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa. I confini geografici di tale zona soggetta a restrizioni dovrebbero essere basati sul rischio e sul risultato della ricostruzione di eventuali contatti con l'azienda infetta, sul possibile ruolo dei vettori e sulla possibilità di svolgere controlli sufficienti sugli spostamenti di animali delle specie sensibili e dei prodotti ottenuti da tali animali. La zona soggetta a restrizioni dovrebbe comprendere le zone di protezione e di sorveglianza delimitate a norma della direttiva 92/119/CEE. In base alle informazioni fornite dalla Bulgaria la zona soggetta a restrizioni, descritta nell'allegato della presente decisione, dovrebbe essere costituita dall'intero territorio delle regioni di Haskovo e Stara Zagora, in Bulgaria.

(9)

È altresì necessario prevedere alcune restrizioni riguardanti la spedizione, da tale zona soggetta a restrizioni stabilita nell'allegato della presente decisione, di animali delle specie sensibili e del relativo materiale germinale, nonché restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale provenienti da tale zona soggetta a restrizioni.

(10)

In termini di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa, prodotti diversi comportano livelli diversi di rischio. Come indicato nel parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in merito alla dermatite nodulare contagiosa (7), gli spostamenti di bovini vivi, di sperma bovino e di cuoi e pelli greggi di bovini infetti comportano rischi più elevati, in termini di esposizione e conseguenze, rispetto ad altri prodotti come latte e prodotti lattiero-caseari, cuoi e pelli trattati o carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da bovini, per i quali mancano prove scientifiche o sperimentali sul loro ruolo nella trasmissione della malattia. Le misure stabilite nella presente decisione dovrebbero pertanto essere equilibrate e proporzionate ai rischi.

(11)

Gli spostamenti di bovini vivi dalla zona soggetta a restrizioni in Bulgaria, stabilita nell'allegato della presente decisione, dovrebbero essere vietati per impedire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa. Secondo il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa e secondo l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la fauna selvatica (ossia taluni ruminanti selvatici esotici) potrebbe svolgere un ruolo nella trasmissione della malattia, in particolare in Africa dove la malattia è endemica. Alcune misure preventive dovrebbero pertanto applicarsi anche ai ruminanti selvatici. A tal fine, in assenza di norme più precise nella legislazione dell'Unione, dovrebbero essere utilizzate le norme internazionali appropriate per tali spostamenti previste nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE (8).

(12)

Poiché la Bulgaria ha chiesto un'esenzione dal divieto di spedizione di bovini destinati alla macellazione immediata da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, e tale esenzione è prevista all'articolo 11.11.5. del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, è opportuno consentire la spedizione di tali partite a determinate condizioni.

(13)

Analogamente, non è possibile escludere la trasmissione della dermatite nodulare contagiosa attraverso sperma ed embrioni di animali della specie bovina. È pertanto opportuno prevedere alcune misure di protezione in relazione a tali prodotti. A tal fine, in assenza di norme dell'Unione, è opportuno utilizzare il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa e le opportune raccomandazioni del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.

(14)

Secondo il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa, la trasmissione del virus di tale malattia attraverso lo sperma (monta naturale o inseminazione artificiale) è stata dimostrata in modo sperimentale e tale virus è stato isolato nello sperma di tori infettati in via sperimentale. È pertanto opportuno vietare il prelievo e l'utilizzo di sperma di animali della specie bovina originari della zona soggetta a restrizioni.

(15)

Conformemente all'articolo 4.7.14. del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, la dermatite nodulare contagiosa è classificata, in base al manuale della International Embryo Transfer Society (IETS), tra le malattie o gli agenti patogeni di categoria 4, ovvero quelli «per i quali gli studi effettuati o in corso indicano che non si possono ancora trarre conclusioni sul livello di rischio di trasmissione o che il rischio di trasmissione mediante trasferimento embrionale potrebbe non essere trascurabile anche nel caso in cui gli embrioni siano manipolati correttamente, in conformità a tale manuale, tra la raccolta e il trasferimento». È pertanto opportuno vietare il prelievo e l'utilizzo di embrioni di animali della specie bovina originari della zona soggetta a restrizioni.

(16)

Non esistono prove scientifiche o sperimentali che la trasmissione del virus agli animali delle specie sensibili avvenga attraverso carni fresche, preparazioni di carni o prodotti a base di carne. Sebbene il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa indichi che il virus può sopravvivere nella carne per un periodo di tempo non definito, il divieto vigente nell'Unione di somministrare ai ruminanti proteine derivate da ruminanti escluderebbe la possibilità di un'improbabile trasmissione per via orale di tale virus. Per evitare qualsiasi rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa, l'immissione sul mercato di carni fresche, preparazioni di carni o prodotti a base di carne ottenuti da bovini originari della zona soggetta a restrizioni stabilita nell'allegato della presente decisione dovrebbe essere consentita solo nel caso in cui le carni fresche siano state prodotte da bovini tenuti in aziende indenni da malattia situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza delimitate. Tali carni dovrebbero essere immesse sul mercato esclusivamente nel territorio della Bulgaria.

(17)

Dovrebbe inoltre essere consentita, a determinate condizioni, la spedizione di partite di carni fresche ottenute da animali tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni, come anche di preparazioni di carni e prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e di stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all'allegato I, punto 7.9, dello stesso regolamento, sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE della Commissione (10), prodotti a partire dalle carni fresche in questione e trasformati in stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza.

(18)

Il colostro, il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati come alimenti per animali possono svolgere un ruolo importante nella diffusione della dermatite nodulare contagiosa, soprattutto se non sono stati trattati termicamente o acidificati in misura sufficiente per inattivare il virus.

(19)

Il parere scientifico dell'EFSA sui rischi per la sanità animale derivanti dall'alimentazione degli animali con prodotti lattiero-caseari pronti all'uso senza ulteriore trattamento (11) specifica con maggiore precisione alcuni metodi in grado di ridurre il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa attraverso il latte e i prodotti lattiero-caseari. È pertanto possibile autorizzare, a determinate condizioni, l'immissione sul mercato e la spedizione di partite di latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano prodotti da animali tenuti nella zona soggetta a restrizioni.

(20)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (12) stabilisce le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), compresi i requisiti per la lavorazione sicura dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati. Per prevenire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale non trasformati dovrebbe essere vietata. I riferimenti ai sottoprodotti di origine animale trasformati nella presente decisione dovrebbero essere letti come riferimenti alle norme in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) n. 142/2011.

(21)

In caso di comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa, l'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE prevede la possibilità di eseguire la vaccinazione contro tale malattia. La Bulgaria non ha escluso il ricorso alla vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa. Il rischio di diffusione della malattia a partire da animali vaccinati e dai relativi prodotti è diverso dai rischi derivanti dagli animali non vaccinati e dagli animali in cui la malattia potrebbe essere in fase di incubazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni relative agli spostamenti di bovini vaccinati e all'immissione sul mercato di prodotti derivati da tali animali.

(22)

Le conoscenze scientifiche relative alla dermatite nodulare contagiosa sono incomplete. I bovini vaccinati sono protetti dai segni clinici della malattia, ma non necessariamente dall'infezione e non tutti gli animali vaccinati sviluppano un'immunità protettiva. Dopo un periodo di almeno 28 giorni dalla vaccinazione dovrebbe pertanto essere consentito inviare tali animali direttamente alla macellazione immediata in macelli situati sul territorio della Bulgaria.

(23)

Di conseguenza, le carni fresche, le preparazioni di tali carni e i prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento non specifico possono comportare un rischio non trascurabile di diffusione della dermatite nodulare contagiosa. È pertanto giustificato limitare l'immissione sul mercato di carni fresche di animali della specie bovina e di ungulati selvatici sensibili, nonché preparazioni di carni e relativi prodotti a base di carne, al territorio della Bulgaria, purché tali prodotti siano contrassegnati con un marchio speciale che non sia ovale e che non possa essere confuso con il bollo sanitario per le carni fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e con il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di bovini di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(24)

Un trattamento specifico dei prodotti a base di carne in recipienti chiusi ermeticamente con un valore F0 pari o superiore a tre e un trattamento descritto all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (15) del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono in grado di inattivare in misura sufficiente il virus della dermatite nodulare contagiosa in tali prodotti destinati al consumo umano; per il latte e i prodotti lattiero-caseari così trattati dovrebbe pertanto essere autorizzata l'immissione sul mercato dell'intero territorio della Bulgaria e di altri Stati membri e la spedizione in paesi terzi.

(25)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di protezione in relazione al focolaio di dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e le misure supplementari che devono essere prese dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 92/119/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/432/CEE, 92/65/CEE e 92/119/CEE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «bovini»: ungulati appartenenti alle specie Bos taurus, Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalis;

b)   «zona soggetta a restrizioni»: parte del territorio di uno Stato membro di cui all'allegato della presente decisione, comprendente l'area in cui è stata confermata la dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e di sorveglianza delimitate a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE;

c)   «ruminante selvatico in cattività»: animale del sottordine dei ruminanti, ordine degli artiodattili, il cui fenotipo non è stato modificato notevolmente dalla selezione ad opera dell'uomo ma che vive sotto la diretta supervisione e il diretto controllo dell'uomo, compresi gli animali dei giardini zoologici;

d)   «ruminante selvatico»: animale del sottordine dei ruminanti, ordine degli artiodattili, il cui fenotipo non è stato modificato notevolmente dalla selezione ad opera dell'uomo e che non vive sotto la diretta supervisione e il diretto controllo dell'uomo;

e)   «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 del detto allegato, che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

Articolo 3

Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

1.   La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalla zona soggetta a restrizioni ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi:

a)

bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività;

b)

sperma, ovuli ed embrioni di bovini.

2.   La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato al di fuori della zona soggetta a restrizioni e la spedizione ad altri Stati membri e a paesi terzi dei seguenti prodotti ottenuti da bovini e ruminanti selvatici tenuti o cacciati nella zona soggetta a restrizioni:

a)

carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche;

b)

colostro, latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini;

c)

pelli fresche diverse da quelle definite dall'allegato I, punti 28 e 29, del regolamento (UE) n. 142/2011;

d)

sottoprodotti di origine animale non trasformati, tranne quelli destinati e inoltrati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento o alla trasformazione in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato sul territorio bulgaro.

Articolo 4

Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività destinati alla macellazione immediata e di spedizione di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali animali

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni ad un macello situato in altre parti della Bulgaria, purché:

a)

gli animali siano rimasti sin dalla nascita, o negli ultimi 28 giorni, in un'azienda in cui non sia stato segnalato ufficialmente alcun caso di dermatite nodulare contagiosa durante tale periodo;

b)

gli animali siano stati sottoposti ad ispezione clinica al momento del carico e non presentassero sintomi clinici di dermatite nodulare contagiosa;

c)

gli animali siano trasportati per la macellazione immediata direttamente al macello, senza soste o operazioni di scarico;

d)

il macello sia designato per la macellazione di tali animali dall'autorità competente;

e)

l'autorità competente responsabile del macello sia stata preventivamente informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di inviare i bovini e notifichi l'arrivo degli animali a quest'ultima;

f)

al momento dell'arrivo al macello gli animali siano tenuti e macellati separatamente dagli altri animali entro un lasso di tempo inferiore alle 36 ore,

g)

gli animali destinati ad essere spostati:

i)

non siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e siano stati tenuti in aziende:

in cui non è stata effettuata la vaccinazione e che sono situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, oppure

in cui è stata effettuata la vaccinazione e che sono situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza ed è trascorso un periodo di attesa di almeno 7 giorni dalla vaccinazione, oppure

che sono situate in una zona di sorveglianza mantenuta oltre 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi casi della malattia, a norma dell'articolo 13 della direttiva 92/119/CEE; oppure

ii)

siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data dello spostamento e provengano da un'azienda in cui tutti gli animali sensibili alla malattia sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data dello spostamento previsto.

2.   Qualsiasi spedizione di bovini e di ruminanti selvatici in cattività a norma del paragrafo 1 avviene solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il mezzo di trasporto è stato adeguatamente pulito e disinfettato prima e dopo il carico di tali animali in conformità all'articolo 9;

b)

prima e durante il trasporto gli animali sono protetti contro gli attacchi di insetti vettori.

3.   L'autorità competente garantisce che le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti dagli animali di cui al paragrafo 1 siano immessi sul mercato conformemente alle prescrizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici

1.   In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato in Bulgaria, al di fuori della zona soggetta a restrizioni, di carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e delle relative preparazioni di carni, nonché di cuoi e pelli freschi ottenuti da bovini e ruminanti selvatici:

a)

tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure

b)

macellati o cacciati prima del 13 aprile 2016, oppure

c)

di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni, e di preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche, solo a condizione che tali carni e preparazioni di carni siano state prodotte, immagazzinate e manipolate senza entrare in contatto con carni e preparazioni di carni non autorizzate alla spedizione verso altri Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (16), la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

«Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».

Articolo 6

Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne ottenuti nella zona soggetta a restrizioni a partire da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici:

a)

tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE;

b)

macellati o cacciati prima del 13 aprile 2016, oppure

c)

di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure

d)

tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni.

2.   L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) di tale paragrafo, solo sul territorio della Bulgaria, purché tali prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche.

L'autorità competente garantisce che i prodotti a base di carne di cui al primo comma non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi.

3.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico, come indicato all'allegato II, parte 4, punto B, della decisione 2007/777/CE, in recipienti chiusi ermeticamente con un valore F0 pari o superiore a tre e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».

4.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettera d), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti almeno ad un trattamento non specifico, come indicato all'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE, in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche, e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».

Articolo 7

Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, e dei relativi prodotti lattiero-caseari, a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE.

2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di latte ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, e dei relativi prodotti lattiero-caseari, solo a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano destinati al consumo umano, siano stati sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1, e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

«Latte e prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».

Articolo 8

Marchio speciale per le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2

La Bulgaria provvede affinché le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, siano contrassegnati con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con:

a)

il bollo sanitario per le carni fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di bovini di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 9

Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione

1.   L'autorità competente provvede affinché, per ogni veicolo che sia stato a contatto con animali delle specie sensibili nella zona soggetta a restrizioni e che intenda lasciare tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con gli animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa.

2.   L'autorità competente definisce le informazioni che l'operatore o il conducente del veicolo per bestiame deve presentare per dimostrare che sono state effettuate la pulizia e la disinfezione prescritte.

Articolo 10

Prescrizioni in materia di informazione

La Bulgaria informa la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, dei risultati della sorveglianza per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa nella zona soggetta a restrizioni.

Articolo 11

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 12

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(6)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(7)  EFSA Journal 2015;13(1):3986 [73 pagg.].

(8)  24a edizione, 2015.

(9)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(10)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(11)  EFSA Journal (2006) 347, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(15)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1)

(16)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).


ALLEGATO

ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SECONDO COMMA, LETTERA b)

Le regioni seguenti in Bulgaria:

regione di Haskovo,

regione di Stara Zagora.