ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 101

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
16 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/581 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/582 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l'analisi di arsenico inorganico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all'analisi ( 1)

3

 

*

Regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo ( 1)

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/584 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici ( 1)

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione, del 14 aprile 2016, sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche [notificata con il numero C(2016) 2093]  ( 1)

15

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1)

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1)

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( GU L 69 del 15.3.2016 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/1


DECISIONE (UE) 2016/581 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

Tali negoziati si sono conclusi e il 18 dicembre 2015 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.

(4)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/3


REGOLAMENTO (UE) 2016/582 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l'analisi di arsenico inorganico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all'analisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 333/2007 (2) della Commissione definisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3) stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 2015/1006 (4) della Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico. Di conseguenza è opportuno stabilire procedure specifiche relative all'analisi dell'arsenico inorganico.

(3)

La norma EN 13804 relativa alla determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche è stata aggiornata ed è quindi opportuno aggiornare di conseguenza il riferimento a tale norma.

(4)

I tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei semi di cacao e nei prodotti derivati devono essere stabiliti in rapporto alla materia grassa. Le prove valutative effettuate dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli IPA mostrano alcune divergenze nella determinazione del contenuto di materia grassa. È pertanto opportuno armonizzare l'approccio volto alla determinazione del contenuto di materia grassa.

(5)

Sulla base del parere del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, è opportuno modificare sia la definizione del limite di quantificazione sia i criteri di prestazione relativi al limite di rilevazione per i metodi di analisi di piombo, cadmio, mercurio e stagno inorganico.

(6)

È opportuno che le disposizioni relative ai metodi di campionamento e di analisi siano applicate a prescindere dai controlli ufficiali.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari»;

2)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il campionamento e l'analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici («IPA») di cui alle parti 3, 4 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.»;

3)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione, del 25 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari (GU L 161 del 26.6.2015, pag. 14).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1)

il punto C.2.2.1 è sostituito dal seguente:

«C. 2.2.1.   Procedure specifiche per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l'arsenico inorganico

L'analista deve garantire che i campioni non subiscano alcuna contaminazione durante la loro preparazione. Se possibile, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con il campione non devono contenere i metalli da determinare e devono essere realizzate con materiali inerti, ad esempio materie plastiche come il polipropilene, il politetrafluoroetilene (PTFE) ecc. La pulizia dovrebbe essere effettuata con acidi per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Per le lame è consentito l'impiego di acciaio inossidabile di elevata qualità.

Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che risultano adeguate e sono utilizzabili per i prodotti considerati. Per gli aspetti non specificamente disciplinati dal presente regolamento risultano adeguate le disposizioni descritte nella norma CEN “Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici” (*1), ma è possibile che altri metodi di preparazione dei campioni siano altrettanto validi.

Nel caso dello stagno inorganico occorre prestare la massima attenzione affinché tutto il materiale entri in soluzione, in quanto è noto che possono facilmente verificarsi perdite di sostanza, soprattutto a seguito dell'idrolisi con la formazione di idrossidi di stagno (IV) insolubili.

(*1)  Norma EN 13804: 2013, “Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici”, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.»"

2)

al punto C.2.2.2 Procedure specifiche per gli idrocarburi policiclici aromatici, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Per l'analisi degli IPA nel cacao e nei prodotti derivati, la determinazione del contenuto di materia grassa è effettuata conformemente al metodo ufficiale AOAC 963.15 per la determinazione del contenuto di materia grassa dei semi di cacao e dei prodotti derivati. È possibile applicare procedure equivalenti per la determinazione della materia grassa se è dimostrabile che tali procedure forniscano lo stesso valore (equivalente) per il contenuto di materia grassa.»

3)

al punto C.3.1. Definizioni, la definizione di LOQ è sostituita dalla seguente:

«“LOQ”

=

limite di quantificazione: il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica. Se l'accuratezza e la precisione sono costanti in un intervallo di concentrazione prossimo al limite di rilevazione, il limite di quantificazione è numericamente pari al decuplo della deviazione standard della media delle determinazioni in matrice bianca (n ≥ 20).»

4)

al punto C.3.3.1. Criteri di prestazione, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l'arsenico inorganico

Tabella 5

Parametro

Criterio

Applicabilità

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Ripetibilità (RSDr)

HORRATr meno di 2

Riproducibilità (RSDR)

HORRATR meno di 2

Recupero

Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2

LOD

= tre decimi del LOQ

LOQ

Stagno inorganico

≤ 10 mg/kg

Piombo

ML < 0,01 mg/kg

0,01 < ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML < 0,1 mg/kg

ML ≥ 0,1 mg/kg

≤ ML

≤ due terzi del ML

≤ due quinti del ML

≤ un quinto del ML

Cadmio, mercurio, arsenico inorganico

ML è < 0,100 mg/kg

ML è ≥ 0,100 mg/kg

≤ due quinti del ML

≤ un quinto del ML»

5)

il punto C.3.2. è sostituito dal seguente:

«C.3.2.   Prescrizioni generali

I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.

I metodi di analisi per lo stagno totale sono adeguati ai controlli relativi al tenore di stagno inorganico.

Per l'analisi relativa alla presenza di piombo nel vino sono applicabili i metodi e le norme stabilite dall'OIV (*2) conformemente all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (*3).

I metodi di analisi per l'arsenico totale sono adeguati al monitoraggio per i controlli relativi al tenore di arsenico inorganico. Se la concentrazione totale di arsenico è al di sotto del tenore massimo consentito, non sono richieste ulteriori analisi e il campione è considerato conforme al tenore massimo di arsenico inorganico. Se la concentrazione di arsenico totale è pari o superiore al tenore massimo consentito, è necessario effettuare ulteriori prove di controllo per determinare se la concentrazione di arsenico inorganico supera il tenore massimo consentito.

(*2)  Organizzazione internazionale della vigna e del vino."

(*3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»"



16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/7


REGOLAMENTO (UE) 2016/583 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1332/2011 (2) della Commissione prescrive che gli aeromobili a turbina aventi massa massima al decollo certificata (MCTOM) superiore a 5 700 kg o autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri, devono essere equipaggiati con la nuova versione 7.1 del software del sistema anticollisione di bordo (ACAS II) per evitare una collisione in volo. Questa prescrizione si applica anche agli operatori di determinati aeromobili immatricolati in un paese terzo.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1332/2011 prescrive inoltre che gli operatori aerei dell'Unione, soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3), devono installare la nuova versione 7.1 del software ACAS II sui loro aeromobili. Questa disposizione è tuttavia superata: il regolamento (CEE) n. 3922/91 infatti non si applica più a tali operatori essendone stato soppresso l'allegato III. Ora, invece, a tali operatori si applica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (4) che contiene le necessarie norme al riguardo. Le disposizioni ormai superate del regolamento (UE) n. 1332/2011 devono pertanto essere soppresse.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1332/2011 contiene norme relative alle procedure operative applicabili in situazioni in cui l'ACAS II fornisce all'equipaggio un'indicazione che raccomanda una manovra intesa a produrre una separazione rispetto a qualsiasi minaccia o a mantenere una separazione esistente (avviso di risoluzione). Trattandosi di norme di sicurezza essenziali per i piloti e per i controllori di volo, soprattutto per quanto riguarda la loro intercomunicazione, esse sono più precisamente disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (5). Occorre pertanto abrogare le norme relative alle procedure operative di cui al regolamento (UE) n. 1332/2011.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1332/2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento si fondano sul parere (6) espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1332/2011 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è soppresso;

2)

all'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue:

«2.   L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o marzo 2012.

3.   In deroga al paragrafo 2, agli aeromobili muniti di un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato prima del 1o marzo 2012, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o dicembre 2015.»;

3)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20).

(3)  Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

(4)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

(6)  European Aviation Safety Agency Opinion n. 04/2014 del 16 dicembre 2014 di modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Sistema anticollisione di bordo (ACAS) II

(Parte ACAS)

AUR.ACAS.1005 — Requisito di rendimento

1)

I seguenti aeromobili a turbina devono essere equipaggiati con la versione 7.1 del software anticollisione ACAS II:

a)

aeromobili aventi massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg;

b)

aeromobili autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.

2)

Un aeromobile non menzionato al punto 1) che montasse su base volontaria il sistema ACAS II deve disporre della versione 7.1 del software anticollisione.

3)

Il punto 1 non si applica a sistemi aeromobili senza pilota.

AUR.ACAS.1010 — Addestramento al sistema ACAS II

Gli operatori devono stabilire procedure operative e programmi di addestramento per il sistema ACAS II tali che l'equipaggio di condotta sia adeguatamente addestrato sul modo di evitare collisioni e acquisisca competenza nell'uso del sistema ACAS II.»


16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/584 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

279,2

MA

93,6

SN

175,5

TR

94,1

ZZ

160,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

119,1

ZZ

99,9

0709 93 10

MA

94,0

TR

137,2

ZZ

115,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

77,8

MA

55,6

TR

38,9

ZZ

55,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

98,6

CL

121,6

CN

131,9

US

155,0

ZA

81,6

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

102,2

CL

106,8

CN

90,5

ZA

111,1

ZZ

102,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/12


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2016/585 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2016

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Esistono prassi di rinnovo per l'attrezzatura per la risonanza magnetica, come le apparecchiature di risonanza magnetica per la diagnostica per immagine, gli apparecchi per tomografia computerizzata, i dispositivi medico-diagnostici in vitro, i dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e i microscopi elettronici. Alcuni dei pezzi di ricambio recuperati riutilizzati ai fini del rinnovo conterranno modesti quantitativi di piombo, cadmio, cromo esavalente o PBDE.

(3)

L'esenzione di cui all'allegato IV, punto 31, della direttiva 2011/65/UE non consente l'uso di pezzi di ricambio recuperati da attrezzature usate che non siano già state immesse sul mercato unionale, limitando in tal modo la disponibilità di pezzi di ricambio recuperati.

(4)

Il confronto tra l'impatto ambientale dovuto all'uso di parti rinnovate in tali casi e l'impatto ambientale legato alla sostituzione delle parti rinnovate con parti nuove, dimostra che l'impatto ambientale negativo complessivo sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori derivante dalla sostituzione sarebbe superiore ai benefici complessivi della stessa.

(5)

Considerato che la restrizione inizierà ad applicarsi alle diverse apparecchiature interessate in date diverse conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, si dovrebbe fissare una data di scadenza dell'esenzione diversa per ciascun tipo di attrezzatura.

(6)

La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

(7)

Al fine di garantire per gli operatori di mercato una transizione agevole dalle disposizioni precedenti alle disposizioni specificate nella presente direttiva ed evitare perturbazioni del mercato unico, è opportuno fissare una data per l'applicazione simultanea negli Stati membri delle disposizioni nazionali che tengano conto altresì di un lasso di tempo ragionevole successivo alla data di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 novembre 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è così modificato:

1)

il punto 31 è soppresso;

2)

è aggiunto il seguente punto 31 bis:

«31 bis.

Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore.

Scade il:

a)

21 luglio 2021 per l'uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

b)

21 luglio 2023 per l'uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;

c)

21 luglio 2024 per l'uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.»


DECISIONI

16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/586 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche

[notificata con il numero C(2016) 2093]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/40/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.

(2)

L'articolo 20, paragrafo 13, della direttiva 2014/40/UE conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche mediante atti di esecuzione.

(3)

In considerazione della tossicità dei liquidi contenenti nicotina utilizzati nelle sigarette elettroniche e nei contenitori di liquido di ricarica, è opportuno garantire che le sigarette elettroniche possano essere ricaricate in modo tale da ridurre al minimo il rischio di contatto cutaneo e di ingestione accidentale di tali liquidi.

(4)

Sulla base dei contributi ricevuti dai soggetti interessati e dell'attività svolta da un contraente esterno, sono state individuate norme tecniche volte a garantire che i meccanismi di ricarica conformi garantiscano una protezione sufficiente contro le perdite.

(5)

Le norme tecniche individuate comprendono anche misure tese a garantire che i consumatori siano debitamente informati sulle modalità di utilizzo dei meccanismi di ricarica al fine di garantire una ricarica senza perdite.

(6)

Le parti interessate possono fornire alla Commissione informazioni su meccanismi alternativi da esse sviluppati per garantire ricariche senza perdite; tali informazioni possono portare a una revisione della presente decisione.

(7)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/EU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche fabbricate o importate nell'Unione.

Articolo 2

Prescrizioni per il meccanismo di ricarica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le sigarette elettroniche ricaricabili e i contenitori di liquido di ricarica siano immessi sul mercato solo se il meccanismo con cui le sigarette elettroniche vengono ricaricate soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

comporta l'uso di un contenitore di liquido di ricarica che dispone, da un lato, di un ago saldamente fissato lungo almeno 9 mm e più stretto dell'apertura del serbatoio della sigaretta elettronica con cui viene utilizzato, nel quale si inserisce agevolmente, e, dall'altro, di un meccanismo di controllo dell'erogazione che emette non più di 20 gocce di liquido di ricarica al minuto quando si trova in posizione verticale e unicamente soggetto a pressione atmosferica a 20 °C ± 5 °C;

b)

opera mediante un sistema di alloggiamento grazie al quale il liquido di ricarica viene rilasciato nel serbatoio della sigaretta elettronica solo quando il contenitore di liquido di ricarica è collegato a quest'ultima.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le sigarette elettroniche ricaricabili e i contenitori di liquido di ricarica siano corredati da adeguate istruzioni per la ricarica, compresi schemi, nell'ambito delle istruzioni per l'uso previste all'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2014/40/UE.

Le istruzioni per l'uso delle sigarette elettroniche ricaricabili e dei contenitori di liquido di ricarica dotati di un meccanismo di ricarica del tipo di cui al paragrafo 1, lettera a), indicano la larghezza dell'ago o la larghezza dell'apertura del serbatoio in modo da consentire al consumatore di determinare la compatibilità tra contenitori di liquido di ricarica e sigarette elettroniche.

Le istruzioni per l'uso delle sigarette elettroniche ricaricabili e dei contenitori di liquido di ricarica dotati di un meccanismo di ricarica del tipo di cui al paragrafo 1, lettera b), specificano i tipi di sistema di alloggiamento con cui tali sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica sono compatibili.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.


16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/587 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La richiesta di approvazione presentata dal costruttore Mazda Motor Europe GmbH il 7 luglio 2015 per il sistema di illuminazione con diodi a emissione di luce e la richiesta di approvazione presentata da Honda l'8 gennaio 2016 per il sistema di illuminazione esterna efficace a LED sono state valutate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009.

(2)

La Commissione ritiene che le informazioni fornite da Mazda e da Honda nelle domande dimostrano che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. di conseguenza, si dovrebbero approvare i sistemi di illuminazione esterna efficienti di Mazda e Honda.

(3)

Mediante le decisioni di esecuzione 2014/128/UE (3), (UE) 2015/206 (4) e (UE) 2016/160 (5) la Commissione ha approvato tre richieste relative a tecnologie che contribuiscono a migliorare l'efficienza dei sistemi di illuminazione esterna. In base all'esperienza acquisita attraverso la valutazione di tali richieste nonché alle richieste di Mazda e Honda, si è dimostrato in modo concludente e soddisfacente che un sistema di illuminazione esterna efficace a LED, comprensivo di una o più combinazioni di illuminazione esterna efficace a LED, come proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia, soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 pari ad almeno 1 g CO2/km rispetto a un pacchetto di riferimento di un sistema di illuminazione esterna che comprende la stessa combinazione di luci per veicoli.

(4)

È pertanto opportuno conferire ai costruttori la possibilità di certificare i risparmi di CO2 derivati dai sistemi di illuminazione esterna efficace a LED che soddisfano tali condizioni. Al fine di garantire che solo l'illuminazione esterna a LED conforme a tali condizioni sia proposta per la certificazione, il costruttore dovrebbe fornire una relazione di verifica di un organismo di certificazione indipendente a riprova della conformità, congiuntamente alla domanda di certificazione presentata all'autorità di omologazione.

(5)

Se quest'ultima ritiene che l'illuminazione a LED non soddisfa le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta.

(6)

È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 derivati dall'illuminazione esterna a LED.

(7)

Al fine di determinare i risparmi di CO2 derivati dall'illuminazione esterna a LED, è necessario stabilire la tecnologia di riferimento per valutare l'efficienza dall'illuminazione esterna a LED. In base all'esperienza acquisita, è opportuno fare riferimento all'illuminazione alogena.

(8)

I risparmi dall'illuminazione esterna a LED possono essere parzialmente dimostrati grazie alla prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (6). È pertanto necessario garantire che tale copertura parziale sia presa in considerazione nella metodologia di prova relativa ai risparmi di CO2 derivati dall'illuminazione esterna a LED.

(9)

Al fine di garantire una più ampia diffusione dall'illuminazione esterna a LED negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di presentare domanda di certificazione dei risparmi di CO2 derivati da diversi sistemi di illuminazione esterna a LED mediante un'unica domanda di certificazione. È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quei sistemi di illuminazione esterna a LED che offrono la maggiore efficienza.

(10)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa dei sistemi di illuminazione esterna a LED approvata con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione

Il sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) Mazda e il sistema di illuminazione a LED di Honda, sono approvati come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

1.   Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da uno o più sistemi di illuminazione esterna efficace a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1, che includano uno o una combinazione delle seguenti luci a LED:

a)

proiettore anabbagliante;

b)

proiettore abbagliante;

c)

luce di posizione anteriore;

d)

fendinebbia anteriore;

e)

fendinebbia posteriore;

f)

indicatore di direzione anteriore;

g)

indicatore di direzione posteriore;

h)

luce di illuminazione della targa;

i)

luce di retromarcia.

Le luci LED o la combinazione di luci LED che costituiscono il sistema di illuminazione esterna efficace a LED realizzano almeno la riduzione di CO2 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 725/2011.

2.   La domanda di certificazione dei risparmi derivati da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED è corredata da una relazione di verifica indipendente a dimostrazione che tali sistemi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se il o i sistemi di illuminazione esterna a LED non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO2

1.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie al sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.

2.   Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da più di un sistema di illuminazione esterna a LED di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a una versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei sistemi di illuminazione esterna sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 4

Codice individuale di ecoinnovazione

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 19 è inserito nella documentazione di omologazione in cui si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione 2014/128/UE, del 10 marzo 2014, relativa all'approvazione del modulo a diodi emettitori di luce (LED) per anabbaglianti «E-Light» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 30).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/206, del 9 febbraio 2015, della Commissione relativa all'approvazione del sistema Daimler AG di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 52).

(5)  Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/160, del 5 febbraio 2016, relativa all'approvazione del sistema Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 70).

(6)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(7)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

METODOLOGIA PER DETERMINARE I RISPARMI DI CO2 DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA EFFICACE MEDIANTE L'USO DI DIODI A EMISSIONE DI LUCE (LED).

1.   INTRODUZIONE

Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO2 che possono essere attribuite a un pacchetto di luci esterne a LED ad alta efficienza che consiste in una combinazione opportuna di luci per veicoli di cui all'articolo 2 destinate all'uso in un veicolo di categoria M1, è necessario determinare quanto segue:

(1)

le condizioni di prova;

(2)

le apparecchiature di prova;

(3)

il calcolo del risparmio di energia;

(4)

il calcolo del risparmio di CO2;

(5)

il calcolo dell'errore statistico.

2.   SIMBOLI, PARAMETRI E UNITÀ

Simboli latini

Formula

Risparmi di CO2 [g CO2/km]

CO2

Diossido di carbonio

CF

Fattore di conversione (l/100 km) (g CO2/km) [gCO2/l] come definito nella Tabella 3

m

Numero di luci esterne efficienti a LED che compongono il pacchetto

n

Numero di misurazioni del campione

P

Consumo di energia della luce del veicolo [W]

Formula

Deviazione standard del consumo di energia della luce a LED del veicolo [W]

Formula

MEDIA della deviazione standard del consumo di energia della luce a LED del veicolo [W]

Formula

Deviazione standard del risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

UF

Fattore di utilizzazione [-] quale definito nella tabella 4

v

Velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]

VPe

Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella tabella 2

Image

Sensibilità del risparmio calcolato di CO2 connesso al consumo di energia delle luci a LED

Simboli greci

Δ

Differenza

ηA

Efficienza dell'alternatore [%]

Pedici

L'indice i) si riferisce al punto di funzionamento

L'indice j) si riferisce alla misurazione del campione

EI

Innovativo sotto il profilo ecologico

RW

Condizioni reali (real world conditions)

TA

Condizioni di omologazione (type approval conditions)

B

Riferimento (baseline)

3.   CONDIZIONI DI PROVA

Si applicano le condizioni di prova a norma delle disposizioni del regolamento UN/ECE n. 112 (1) recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED. Il consumo di energia è determinato in riferimento al punto 6.1.4 del regolamento UN/ECE 112, e all'allegato 10, punti 3.2.1 e 3.2.2, dello stesso regolamento.

4.   APPARECCHIATURE DI PROVA

Devono essere utilizzate le apparecchiature seguenti, come illustrato nella figura:

un'unità di alimentazione (ossia, un alimentatore a tensione variabile);

due multimetri digitali, uno per misurare la corrente continua, l'altro per misurare la tensione di corrente continua. Nella figura l'impianto di prova mostra la possibilità di integrare nell'unità di alimentazione il multimetro per misurare la corrente continua.

Image

Impianto di prova

Misuratore di corrente

Alimentatore a tensione variabile

Proiet-tore a LED

5.   MISURAZIONI E DETERMINAZIONE DEI RISPARMI DI ENERGIA

Per ciascuna luce esterna ad alta efficienza a LED inclusa nel pacchetto, la misurazione della corrente effettiva è effettuata come illustrato nella figura a una tensione di 13,2 V. I moduli LED attivati da un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa vanno misurati in base alle istruzioni del richiedente.

Il costruttore può chiedere che siano eseguite altre misurazioni della corrente a ulteriori tensioni. In tal caso, il costruttore deve consegnare all'autorità di omologazione una documentazione certificata riguardo la necessità di eseguire ulteriori misurazioni. Le misurazioni delle correnti a ciascuna di tali ulteriori tensioni sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. L'esatta tensione installata e la corrente misurata devono essere registrate al quarto decimale.

Il consumo di energia è determinato moltiplicando la tensione installata per l'intensità della corrente misurata. Si calcola il consumo di energia medio di ciascuna luce esterna ad alta efficienza a LED (Formula). Ogni valore deve essere espresso al quarto decimale. Quando vengono utilizzati un motore passo-passo o una centralina elettronica per l'alimentazione dei proiettori LED, il carico elettrico di questa parte costitutiva deve essere escluso dalla misurazione.

I risparmi di energia di ciascuna luce ad alta efficienza a LED (ΔPi) sono calcolati con la seguente formula:

Formula 1

Formula

dove il consumo di energia della corrispondente luce del veicolo di riferimento è definita dalla tabella 1.

Tabella 1

Requisiti di consumo di energia per differenti tipi di illuminazione dell'autoveicolo di riferimento

Luce del veicolo

Potenza elettrica totale (PB)

[W]

Proiettore anabbagliante

137

Proiettore abbagliante

150

Luce di posizione anteriore

12

Luce di illuminazione della targa

12

Fendinebbia anteriore

124

Fendinebbia posteriore

26

Indicatore di direzione anteriore

13

Indicatore di direzione posteriore

13

Luce di retromarcia

52

6.   CALCOLO DEL RISPARMIO DI CO2

La riduzione totale di CO2 del pacchetto illuminazione è calcolata applicando la formula 2.

Formula 2

Formula

dove

v

:

velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h], pari a 33,58 km/h

ηA

:

efficienza dell'alternatore [%], pari al 67 %

VPe

:

Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella tabella 2

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva (VPe)

[l/kWh]

Benzina

0,264

Benzina turbo

0,280

Diesel

0,220

CF

:

Fattore di conversione (l/100 km) (g CO2/km) [gCO2/l] come definito nella tabella 3

Tabella 3

Fattore di conversione del carburante

Tipo di carburante

Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO2/km) (FC)

[gCO2/l]

Benzina

2 330

Diesel

2 640

UF

:

Il fattore di utilizzazione di ciascuna luce del veicolo [-] quale definito nella tabella 4.

Tabella 4

Fattore di utilizzazione per differenti tipi di illuminazione di veicoli

Luce del veicolo

Fattore di utilizzazione (TU)

[-]

Proiettore anabbagliante

0,33

Proiettore abbagliante

0,03

Luce di posizione anteriore

0,36

Luce di illuminazione della targa

0,36

Fendinebbia anteriore

0,01

Fendinebbia posteriore

0,01

Indicatore di direzione anteriore

0,15

Indicatore di direzione posteriore

0,15

Luce di retromarcia

0,01

7.   CALCOLO DELL'ERRORE STATISTICO

È necessario quantificare gli errori statistici nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Per ciascuna luce esterna ad alta efficienza a LED inclusa nel pacchetto la deviazione standard è calcolata secondo la formula 3.

Formula 3

Formula

dove:

n

:

numero di misurazioni del campione, pari almeno a 5

La deviazione standard del consumo di energia di ciascuna luce ad alta efficienza a LED (Formula) comporta un errore nel risparmio di CO2 (Formula). tale errore è calcolato per mezzo della formula 4

Formula 4

Image

8.   SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA

È necessario che sia dimostrata per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto di luci esterne ad alta efficienza a LED per il quale l'errore sui risparmi di CO2 calcolato applicando la formula 4 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO2 e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. formula 5).

Formula 5

Formula

dove:

MT

:

soglia minima [gCO2/km], pari a 1 gCO2/km

Quando la riduzione totale delle emissioni di CO2 del pacchetto di luci esterne ad alta efficienza a LED (sistema di illuminazione esterna efficiente), che risulta dall'applicazione della formula 5, è al di sotto della soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma di tale regolamento.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 gennaio 2013.


16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/588 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La richiesta di approvazione presentata dal fornitore Valeo Equipments Electriques Moteur il 3 novembre 2015 per l'alternatore altamente efficiente Valeo con diodi ad alta efficienza e la richiesta di approvazione presentata dal fornitore Robert Bosch GmbH il 10 giugno 2015 per l'alternatore Bosch efficiente con diodi sincronizzati MOS (MGD) sono state valutate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2) e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009.

(2)

Le informazioni fornite nelle domande di Valeo e Bosch dimostrano che appaiono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Di conseguenza gli alternatori efficienti Valeo e Bosch dovrebbero essere approvati come tecnologie efficienti.

(3)

Mediante le decisioni di esecuzione 2013/341/UE (3), 2014/465/UE (4), (UE) 2015/158 (5), (UE) 2015/295 (6) e (UE) 2015/2280 (7) la Commissione ha approvato sei richieste relative a tecnologie che contribuiscono a migliorare l'efficienza degli alternatori. In base all'esperienza acquisita attraverso la valutazione di tali richieste nonché alle richieste di Valeo e Bosch, si è dimostrato in modo soddisfacente e concludente che un alternatore a 12 Volt (12 V) avente un'efficienza minima compresa fra il 73,4 % e il 74,2 %, a seconda del gruppo propulsore, e una massa non superiore di oltre 3 kg alla massa dell'alternatore di riferimento, soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 pari ad almeno 1 g CO2/km rispetto a un alternatore di riferimento avente un'efficienza del 67 %.

(4)

È pertanto opportuno conferire ai costruttori la possibilità di certificare i risparmi di CO2 derivati dagli alternatori efficienti a 12 V che soddisfano tali condizioni. Al fine di garantire che solo gli alternatori conformi a tali condizioni siano proposti per la certificazione, il costruttore dovrebbe fornire una relazione di verifica di un organismo di certificazione indipendente a riprova della conformità, congiuntamente alla domanda di certificazione presentata all'autorità di omologazione.

(5)

Se quest'ultima ritiene che l'alternatore a 12 V non soddisfa le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta.

(6)

È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 derivati dagli alternatori efficienti a 12 V.

(7)

Al fine di determinare i risparmi di CO2 derivati da un alternatore efficiente a 12 V, è necessario stabilire la tecnologia di riferimento per valutare l'alternatore efficiente. In base all'esperienza acquisita, è opportuno fare riferimento a un alternatore a 12 V avente un'efficienza del 67 % come tecnologia di riferimento.

(8)

I risparmi di un alternatore efficiente a 12 V possono essere parzialmente dimostrati grazie alla prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (8). È pertanto necessario garantire che tale copertura parziale sia presa in considerazione nella metodologia di prova relativa ai risparmi di CO2 derivati dagli alternatori efficienti a 12 V.

(9)

Al fine di garantire una più ampia diffusione degli alternatori efficienti a 12 V negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di presentare domanda di certificazione dei risparmi di CO2 derivati da diversi alternatori efficienti a 12 V mediante un'unica domanda di certificazione. È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quegli alternatori che offrono la maggiore efficienza.

(10)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa degli alternatori efficienti a 12 V,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione

La tecnologia usata nell'alternatore ad alta efficienza Valeo con diodi ad alta efficienza e nell'alternatore efficiente Bosch con diodi sincronizzati MOS (MGD) è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

1.   Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da uno o più alternatori efficienti a 12 V destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

si tratta di un componente usato esclusivamente per caricare la batteria del veicolo e per alimentare il sistema elettrico del veicolo quando il motore è acceso;

b)

la massa dell'alternatore efficiente non supera di oltre 3 kg la massa dell'alternatore di riferimento, pari a 7 kg;

c)

la sua efficienza è almeno pari a:

i)

73,8 % per i veicoli alimentati a benzina;

ii)

73,4 % per i veicoli alimentati a benzina turbo;

iii)

74,2 % per i veicoli alimentati a diesel.

2.   La domanda di certificazione dei risparmi derivati da uno o più alternatori efficienti è corredata da una relazione di verifica indipendente a dimostrazione che l'alternatore o gli alternatori soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se l'alternatore o gli alternatori non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO2

1.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso di un alternatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato della presente decisione.

2.   Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da più di un alternatore efficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a una versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale degli alternatori sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 4

Codice di innovazione ecocompatibile

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 17 è inserito nella documentazione di omologazione in cui si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/465/UE della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (GU L 210 del 17.7.2014, pag. 17).

(5)  Decisione di esecuzione 2015/158/UE della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).

(6)  Decisione di esecuzione 2015/295/UE della Commissione, del 24 febbraio 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione MELCO GXi come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 11).

(7)  Decisione di esecuzione 2015/2280/UE della Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 64).

(8)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(9)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

METODOLOGIA PER DETERMINARE I RISPARMI DI CO2 DI UN ALTERNATORE EFFICIENTE A 12 V

1.   INTRODUZIONE

Al fine di determinare il risparmio di CO2 realizzabile mediante l'uso di un alternatore efficiente in un veicolo di categoria M1 è necessario specificare quanto segue:

(1)

le condizioni di prova;

(2)

le apparecchiature di prova;

(3)

la determinazione dell'efficienza dell'alternatore efficiente e dell'alternatore di riferimento;

(4)

il calcolo del risparmio di CO2;

(5)

il calcolo dell'errore statistico.

Simboli, parametri e unità

Simboli latini

Formula

Risparmi di CO2 [g CO2/km]

CO2

Diossido di carbonio

CF

Fattore di conversione (l/100 km) (g CO2/km) [g CO2/l]] come definito nella Tabella 3

h

Frequenza come definita nella tabella 1

I

Intensità della corrente usata per la misurazione [A]

m

Numero di misurazioni del campione

M

Coppia (Nm)

n

Frequenza di rotazione [min-1] come definita nella tabella 1

P

Potenza [W]

Formula

Deviazione standard dell'efficienza dell'alternatore innovativo [%]

Formula

Deviazione standard dell'efficienza media dell'alternatore innovativo [%]

Formula

Deviazione standard del risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

U

Voltaggio di prova usato per la misurazione [V]

v

Velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]

VPe

Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella Tabella 2

Image

Sensibilità del risparmio calcolato di CO2 rispetto all'efficienza dell'alternatore innovativo

Simboli greci

Δ

Differenza

η

Efficienza dell'alternatore di riferimento [%]

ηEI

Efficienza dell'alternatore efficiente [%]

Formula

Efficienza media dell'alternatore innovativo al punto di funzionamento i [%]

Pedici

L'indice i) si riferisce al punto di funzionamento

L'indice j) si riferisce alla misurazione del campione

EI

Innovativo sotto il profilo ecologico

m

Meccanico/a

RW

Condizioni reali (real world conditions)

TA

Condizioni di omologazione (type approval conditions)

B

Riferimento (baseline)

2.   CONDIZIONI DI PROVA

Le condizioni di prova soddisfano i requisiti specificati nella norma ISO 8854:2012 (1).

Apparecchiature di prova

Le apparecchiature di prova sono conformi alle specifiche di cui alla norma ISO 8854:2012.

3.   MISURAZIONI E DETERMINAZIONE DELL'EFFICIENZA

L'efficienza dell'alternatore efficiente è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nel presente paragrafo.

Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento «i», come definito nella Tabella 1. L'intensità della corrente dell'alternatore è definita come metà della corrente nominale per tutti i punti di funzionamento. Il voltaggio e la corrente di uscita dell'alternatore devono essere mantenuti costanti per ogni velocità, con una tensione di 14,3 V.

Tabella 1

Punti di funzionamento

Punti di funzionamento

i

Periodo di stabilizzazione

[s]

Frequenza di rotazione

ni [min– 1]

Frequenza

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

L'efficienza è calcolata secondo la Formula 1.

Formula 1

Formula

Tutte le misurazioni sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. È calcolata la media delle misurazioni presso ogni punto di funzionamento (Formula).

L'efficienza dell'alternatore efficiente (ηEI) è calcolata secondo la Formula 2.

Formula 2

Formula

L'alternatore efficiente consente di risparmiare energia meccanica in condizioni reali in (ΔPmRW) condizioni di omologazione (ΔPmTA) quali definite alla Formula 3.

Formula 3

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali (ΔPmRW) è calcolata secondo la Formula 4 e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione (ΔPmTA) secondo la Formula 5.

Formula 4

Formula

Formula 5

Formula

dove

PRW

:

potenza necessaria in condizioni reali [W], pari a 750 W

PTA

:

potenza necessaria in condizioni di omologazione [W], pari a 350 W

ηB

:

efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari al 67 %

Calcolo dei risparmi di CO2

I risparmi di CO2 dell'alternatore efficiente sono calcolati con la seguente formula:

Formula 6

Formula

dove

v

:

velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h

VPe

:

il consumo di energia effettiva è specificato nella seguente Tabella 2

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva (VPe)

[l/kWh]

Benzina

0,264

Benzina turbo

0,280

Diesel

0,220

CF

:

il fattore è specificato nella seguente Tabella 3

Tabella 3

Fattore di conversione del carburante

Tipo di carburante

Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO2/km) (FC)

[gCO2/l]

Benzina

2 330

Diesel

2 640

Calcolo dell'errore statistico

È necessario quantificare gli errori statistici nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Per ogni punto di funzionamento si calcola la deviazione standard come definita dalla seguente formula:

Formula 7

Formula

La deviazione standard del valore di efficienza dell'alternatore efficiente (Formula) è calcolata secondo la formula 8:

Formula 8

Formula

La deviazione standard dell'efficienza dell'alternatore efficiente (Formula) comporta un errore nel risparmio di CO2 (Formula). Tale errore è calcolato secondo la formula 9.

Formula 9

Image

Significatività statistica

È necessario che sia dimostrata per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto dell'alternatore efficiente per il quale l'errore sui risparmi di CO2 calcolato applicando la Formula 9 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO2 e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. Formula 10).

Formula 10

Formula

dove:

MT

:

soglia minima [gCO2/km], pari a 1 g CO2/km

Relazione di prova e di valutazione

La relazione include:

il modello e la massa degli alternatori sottoposti a prova;

la descrizione del banco;

i risultati delle prove (valori misurati);

i risultati calcolati e le formule corrispondenti.

Alternatore efficiente da applicare ai veicoli

L'autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 sulla base delle misurazioni dell'alternatore efficiente e dell'alternatore di riferimento mediante la metodologia di prova stabilita nel presente allegato. Nell'eventualità in cui il risparmio di CO2 sia inferiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.


(1)  ISO 8854:2012 Veicoli stradali — Alternatori con regolatore — Metodi di prova e requisiti generali. Numero di riferimento ISO 8854:2012, norma pubblicata il 1o giugno 2012


Rettifiche

16.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/33


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016 )

Pagina 39, gli allegati 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO 2

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)

1. Richiedente (nome e indirizzo completi)

Numero di telefono:

Fax:

ID doganale / N. EORI:

Riservato all'amministrazione:

Numero di registrazione:

Luogo di ricezione:

Data di ricezione:

Anno Mese Giorno

Lingua della domanda di ITV:

Immagini da scannerizzare:

Sì # … No

Data di rilascio:

Anno Mese Giorno

Funzionario responsabile:

Tutti i campioni sono stati restituiti:

2. Titolare (nome e indirizzo completi)

(riservato)

Numero di telefono:

Fax:

ID doganale / N. EORI:

Nota importante

Firmando la dichiarazione, il richiedente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle informazioni contenute nel presente formulario e negli eventuali formulari aggiuntivi allegati. Il richiedente accetta che tali informazioni, ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc., presentati unitamente alla domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 2 e 9, possano essere divulgati al pubblico attraverso internet.

3. Agente o rappresentante (nome e indirizzo completi)

Numero di telefono:

Fax:

ID doganale / N. EORI:

4. Nuovo rilascio di una ITV

Se viene richiesto un nuovo rilascio di una ITV, completare questa casella.

Numero di riferimento della ITV:

Valida a decorrere da:

Anno Mese Giorno

Codice nomenclatura:

5. Nomenclatura doganale

Indicare la nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate:

Sistema armonizzato (SA)

Nomenclatura combinata (NC)

TARIC

Nomenclatura delle restituzioni

Altro (specificare):

6. Tipo di operazione

La domanda si riferisce a importazioni o esportazioni effettivamente previste?

Sì No

7. Classificazione prevista

Indicare dove, a vostro avviso, le merci devono essere classificate.

Codice nomenclatura:

8. Descrizione delle merci

Indicare, se necessario, l'esatta composizione delle merci, il metodo di analisi utilizzato, il processo di fabbricazione subito, il valore ivi compreso dei componenti, l'utilizzo delle merci, la descrizione commerciale abituale ed eventualmente l'imballaggio per la vendita al minuto nel caso degli assortimenti di merce (Se necessario, continuare su un foglio separato).

Image

Testo di immagine

9. Descrizione commerciale e menzioni speciali (*) (riservato)

10. Campioni e altro materiale

Indicare quali degli elementi seguenti sono eventualmente allegati alla domanda.

Descrizione

Opuscoli

Fotografie

Campioni

Altro

Desidera che i campioni le vengano restituiti?

Sì No

I costi straordinari sostenuti dalle autorità doganali per le analisi, le perizie degli esperti o la restituzione dei campioni possono essere addebitati al richiedente.

11. Altre domande di ITV (*) e altre ITV detenute (*)

Indicare se sono state presentate domande o sono state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati membri.

Sì No

Se sì, fornire le informazioni seguenti e allegare una copia dell'ITV:

Paese della domanda:

Luogo della domanda:

Data della domanda:

Anno Mese Giorno

Riferimento ITV:

Data di decorrenza della validità:

Anno Mese Giorno

Codice nomenclatura:

Paese della domanda:

Luogo della domanda:

Data della domanda:

Anno Mese Giorno

Riferimento ITV:

Data di decorrenza della validità:

Anno Mese Giorno

Codice nomenclatura:

12. ITV rilasciata ad altri titolari (*)

Indicare se si è a conoscenza di ITV per merci identiche o simili già rilasciate ad altri titolari.

Sì No

Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Paese di rilascio:

Riferimento ITV

Data di decorrenza della validità:

Anno Mese Giorno

Codice nomenclatura:

Paese di rilascio:

Riferimento ITV:

Data di decorrenza della validità:

Anno Mese Giorno

Codice nomenclatura:

13. Data e firma

Vostro riferimento:

Data:

Anno Mese Giorno

Firma:

Riservato all'amministrazione:

(*) Se necessario, continuare su un foglio separato.

ALLEGATO 3

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

1

1. Autorità doganale competente

2. Riferimento ITV

COPIA PER IL TITOLARE

3. Titolare (nome e indirizzo) riservato

4. Data di decorrenza della validità

Nota importante

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la presente ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.

Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione(UE) 2015/2447 della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.

Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.

5. Data e riferimento della domanda

6. Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

1

7. Descrizione delle merci

8. Descrizione commerciale e menzioni speciali riservato

9. Giustificazione della classificazione delle merci

10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente

Descrizione

Opuscoli

Fotografie

Campioni

Altro

Luogo: Firma

Data Timbro

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

2

1. Autorità doganale competente

2. Riferimento ITV

COPIA PER LA COMMISSIONE

3. Titolare (nome e indirizzo) riservato

4. Data di decorrenza della validità

Nota importante

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la presente ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.

Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.

Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.

5. Data e riferimento della domanda

6. Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

2

7. Descrizione delle merci

8. Descrizione commerciale e menzioni speciali riservato

9. Giustificazione della classificazione delle merci

10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente

Descrizione

Opuscoli

Fotografie

Campioni

Altro

Luogo: Firma

Data Timbro

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

3

1. Autorità doganale competente

2. Riferimento ITV

COPIA PER LO STATO MEMBRO

3. Titolare (nome e indirizzo) riservato

4. Data di decorrenza della validità

Nota importante

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.

Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.

Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.

5. Data e riferimento della domanda

6. Corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale

3

7. Descrizione delle merci

8. Descrizione commerciale e menzioni speciali riservato

9. Giustificazione della classificazione delle merci

10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente

Descrizione

Opuscoli

Fotografie

Campioni

Altro

Luogo: Firma

Data Timbro

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

4

11. Autorità doganale competente da contattare per ulteriori informazioni

(nome, indirizzo completo, telefono, fax)

12. Riferimento ITV

COPIA PER LA COMMISSIONE

13. Lingua

4

14. Parole chiave:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

5

11. Autorità doganale competente da contattare per ulteriori informazioni

(nome, indirizzo completo, telefono, fax)

12. Riferimento ITV

COPIA PER LO STATO MEMBRO

13. Lingua

5

14. Parole chiave:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

ALLEGATO 4

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Testo di immagine

UNIONE EUROPEA - DOMANDA DI DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

1. Richiedente (obbligatorio)

Nome: (riservato)

Via e numero:

Paese:

Codice postale:

Città:

Identificazione del richiedente:

N. EORI:

Riservato all'amministrazione:

Numero di registrazione:

Numero nazionale di riferimento (se previsto):

Luogo di ricezione:

Data di ricezione:

Anno Mese Giorno

Stato della domanda:

2. Luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o accessibile

(se diverso da quanto indicato sopra)

Via e numero:

Paese:

Codice postale:

Città:

6. Tipo di operazione (obbligatorio)

Indicare se intende utilizzare la decisione ITV derivante dalla presente domanda per uno dei seguenti regimi doganali:

3. Rappresentante doganale (se previsto)

Nome:

Via e numero:

Paese:

Codice postale:

Città:

Identificazione del rappresentante:

N. EORI:

7. Nomenclatura doganale (obbligatorio)

Indicare la nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate:

Nomenclatura combinata (NC)

TARIC

Nomenclatura delle restituzioni

Altro (specificare):

4. Persona di contatto responsabile della domanda:

(obbligatorio)

Nome:

Numero di telefono:

Fax:

Indirizzo di posta elettronica:

8. Codice delle merci

Indicare il codice della nomenclatura doganale con cui il richiedente vorrebbe classificare le merci.

5. Nuovo rilascio di una decisione ITV (obbligatorio)

Indicare se la domanda riguarda il nuovo rilascio di una decisione ITV

Sì No

Se sì, fornire le informazioni pertinenti.

Numero di riferimento della decisione ITV:

Valida a decorrere da:

Anno Mese Giorno

Codice delle merci:

9. Descrizione delle merci (obbligatorio)

Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 8. Descrizione commerciale e menzioni speciali

Immissione in libera pratica

Sì No

Regimi speciali

(specificare)

Sì No

Esportazione

Sì No

Image

Testo di immagine

10. Descrizione commerciale e menzioni speciali (*) (riservato)

Indicare le informazioni per le quali il richiedente desidera un trattamento riservato, compresi il marchio di fabbrica e il numero di modello delle merci.

11. Campioni e altro materiale

Indicare se vengono allegati campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione che possono consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione nella nomenclatura doganale.

Campioni Fotografie Opuscoli Altro

Desidera che i campioni le vengano restituiti?

Sì No

I costi straordinari sostenuti dalle autorità doganali per le analisi, le perizie degli esperti o la restituzione dei campioni possono essere addebitati al richiedente.

12. Altre domande di ITV e altre ITV detenute

Indicare se sono state presentate domande o sono state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati membri.

Sì No

Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Paese della domanda:

Luogo della domanda:

Data della domanda:

Anno Mese Giorno

Numero di riferimento della decisione ITV:

Data di decorrenza della decisione:

Anno Mese Giorno

Codice delle merci:

Paese della domanda:

Luogo della domanda:

Data della domanda:

Anno Mese Giorno

Numero di riferimento della decisione ITV:

Data di decorrenza della decisione:

Anno Mese Giorno

Codice delle merci:

13. Decisioni ITV rilasciate ad altri titolari (obbligatorio)

Indicare se si è a conoscenza di ITV per merci identiche o simili già rilasciate ad altri titolari.

Sì No

Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Numero di riferimento della decisione ITV:

Data di decorrenza della decisione:

Anno Mese Giorno

Codice delle merci:

Numero di riferimento della decisione ITV:

Data di decorrenza della decisione:

Anno Mese Giorno

Codice delle merci:

14. È a conoscenza di eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell'UE in merito alla classificazione tariffaria o di eventuali sentenze sulla classificazione tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell'UE in relazione alle merci descritte nelle caselle 9 e 10?

(obbligatorio)

Sì No

Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Paese:

Nome dell'organo giurisdizionale:

Indirizzo dell'organo giurisdizionale:

Numero di riferimento della causa:

15. Data e autenticazione (obbligatorio)

Data

Anno Mese Giorno

Firma:

Nota importante

Autenticando la domanda, il richiedente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle informazioni in essa contenute e delle menzioni speciali fornite. Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli, ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli, ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2 e 8 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso internet.

16. Menzioni speciali

ALLEGATO 5

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UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

1. Autorità doganale di decisione

2. Numero di riferimento della decisione ITV

3. Titolare (riservato)

Nome:

Via e numero:

Paese:

Codice postale:

Città:

Identificazione del richiedente:

N. EORI:

4. Periodo di validità

Nota importante

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.

Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.

Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.

5. Data e numero di registrazione della domanda

Numero di registrazione:

6. Codice delle merci

7. Descrizione delle merci

8. Descrizione commerciale e menzioni speciali (riservato)

9. Giustificazione della classificazione delle merci

10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente

Descrizione

Opuscoli

Fotografie

Campioni

Altro

Luogo: Firma

Data Timbro

anno

mese

giorno

Data di decorrenza della decisione:

Data di scadenza della decisione:

Data di fine dell’uso esteso:

Quantità:

Motivo dell'invalidamento:

anno

mese

giorno

Data

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Testo di immagine

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

11. Parole chiave:

12. Immagini