ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 89

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
6 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/531 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP)]

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/532 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive d'Aix-en-Provence (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/533 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/534 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 della Commissione, del 5 aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione ( 1)

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/536 della Commissione, del 5 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/537 della Commissione, del 5 aprile 2016, sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz) a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1)

17

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (Euratom) 2016/538 della Commissione, del 4 aprile 2016, sull'applicazione dell'articolo 103 del trattato Euratom [notificata con il numero C(2016) 1168]

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/1


Informazione relativa all'entrata in vigore del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

Il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India, firmato il 23 novembre 2001 (1) e rinnovato nel 2007 (2), è entrato in vigore il 15 marzo 2016 conformemente all'articolo 11, lettera b), dell'accordo stesso. Il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni ha effetto dal 17 maggio 2015.


(1)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29.

(2)  GU L 171 dell'1.7.2009, pag. 17.


REGOLAMENTI

6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/531 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Lingot du Nord», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Lingot du Nord» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP)] (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 21).

(3)  GU C 374 dell'11.11.2015, pag. 5.


6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/532 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive d'Aix-en-Provence (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile d'olive d'Aix-en-Provence», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Huile d'olive d'Aix-en-Provence» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9).

(3)  GU C 372 del 10.11.2015, pag. 4.


6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/533 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2)

Nell'interesse della certezza del diritto, è opportuno chiarire la determinazione del contenuto proteico nelle bevande a base di soia classificate nelle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15 della nomenclatura combinata.

(3)

Per la determinazione del contenuto di proteine gregge dovrebbe applicarsi il metodo Kjeldahl, stabilito dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2). Il metodo di Kjeldahl è il metodo riconosciuto a livello internazionale per la stima del contenuto di proteine nei prodotti alimentari, a causa della sua universalità, precisione e riproducibilità. Il fattore di conversione per determinare il contenuto di proteine sulla base del contenuto totale di azoto dipende dal tipo di proteine presenti nel campione. Tenendo conto del fatto che, nel caso di specie, si deve determinare il contenuto di proteine di soia, dovrebbe essere applicato un fattore di conversione di 6,25.

(4)

È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota complementare alla seconda parte, capitolo 22, della nomenclatura combinata per garantirne un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 22 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 13:

«13.

Ai sensi delle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (*1), per il fattore 6,25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).


6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/534 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2)

Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.

(3)

Vi sono pareri discordanti per quanto riguarda la classificazione dei permeati di siero di latte e dei permeati di latte nella voce 0404. Nell'interesse della certezza del diritto, è quindi necessario chiarire il campo di applicazione delle sottovoci 0404 10 e 0404 90 per quanto riguarda tali prodotti.

(4)

La distinzione tra «permeato di siero di latte» e «permeato di latte» può essere effettuata mediante la rilevazione o meno di sostanze che sono associate alla produzione del siero di latte. Occorre quindi utilizzare tale criterio, associato a un criterio organolettico, per distinguere tra permeato di siero di latte e permeato di latte.

(5)

La sottovoce 0404 10 dovrebbe comprendere il «permeato di siero di latte», un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto mediante ultrafiltrazione del siero di latte o di miscele di costituenti naturali del siero di latte. La classificazione dei permeati lattieri in tale sottovoce dovrebbe essere subordinata alla presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) in tale prodotto.

(6)

La sottovoce 0404 90 dovrebbe comprendere il «permeato di latte», un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto mediante ultrafiltrazione del latte. La classificazione dei permeati lattieri in tale sottovoce dovrebbe essere subordinata al livello quantitativamente limitato o all'assenza di sostanze associate alla produzione di siero di latte in tale prodotto.

(7)

Il metodo di riferimento per la rilevazione di acido lattico e lattati (metodo ISO 8069:2005) è previsto nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (2) e il metodo di riferimento per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacropeptidi come i glicomacropeptidi) è previsto nell'allegato XII di detto regolamento. Tali metodi dovrebbero essere utilizzati anche ai fini della corretta classificazione dei prodotti interessati dal presente regolamento.

(8)

Al fine di garantire la corretta classificazione dei prodotti in questione, è opportuno inserire nuove note complementari al capitolo 4 della seconda parte della nomenclatura combinata, per garantirne l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

(9)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(10)

Il comitato del codice doganale non ha adottato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 4 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono inserite le seguenti note complementari 3 e 4:

«3.

Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.

4.

Ai fini delle sottovoci 0404 10 e 0404 90, si applica quanto segue:

 

Il permeato di latte e il permeato di siero di latte possono essere distinti mediante analisi per la presenza di sostanze (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) che sono associate alla produzione del siero di latte.

 

La sottovoce 0404 10 comprende il «permeato di siero di latte», che è un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto dal siero di latte o da miscele di elementi costitutivi naturali del siero di latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.

 

La presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) è una condizione per la classificazione dei permeati di siero di latte in tale sottovoce.

 

La sottovoce 0404 90 comprende il “permeato di latte”, che è un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto dal latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. Il livello quantitativamente limitato o l'assenza di acido lattico e lattati (max. 0,1 % del peso nel permeato di latte in polvere o max. 0,015 % del peso nel permeato di latte in forma liquida) nonché l'assenza di glicomacropeptidi sono le condizioni per la classificazione dei permeati di latte nella sottovoce 0404 90.

 

Il metodo da utilizzare per la rilevazione dei lattati è il metodo ISO 8069:2005 e il metodo per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacropeptidi come i glicomacropeptidi) è il metodo di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (*1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).


6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/535 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (3), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Conformemente a tali requisiti l'introduzione di tali prodotti nell'Unione va autorizzata unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione.

(2)

La direttiva 2002/99/CE prevede inoltre che possono essere stabilite norme e certificazione per il transito.

(3)

L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, accluso alla decisione 97/132/CE («l'accordo»), prevede l'istituzione di garanzie per l'introduzione di carni fresche dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2002/99/CE e dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4). Per le carni fresche tale equivalenza è stata attribuita a livello di salute animale e di sanità pubblica secondo quanto stabilito nell'allegato V dell'accordo.

(4)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione di partite di carni fresche nell'Unione. A tal fine, nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento figura un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste.

(5)

La Nuova Zelanda è elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese autorizzato a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di bovini, ovini e suini domestici, solipedi domestici, animali non domestici di allevamento e in libertà dell'ordine degli artiodattili nonché di animali non domestici di allevamento e in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.

(6)

Al momento dell'entrata nell'Unione tali partite devono essere accompagnate dagli opportuni modelli di certificati veterinari di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, fatte salve le condizioni di certificazione specifiche previste da accordi dell'Unione con paesi terzi. Per quanto riguarda le partite provenienti dalla Nuova Zelanda tali condizioni figurano nell'allegato V dell'accordo e nel modello di certificato veterinario di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione (5).

(7)

La Nuova Zelanda è alla ricerca di una modalità di trasporto più rapida delle partite di carni fresche nell'Unione per farne un uso più efficiente, considerata la loro durata di conservazione. Essa prevede pertanto di trasportare tali partite in aereo a Singapore, scaricarle dal mezzo di trasporto aereo, poterle immagazzinare temporaneamente in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore, caricarle nuovamente nello stesso stabilimento e farle transitare nel territorio di Singapore fino al porto di partenza per trasportarle su nave portacontainer da Singapore nell'Unione.

(8)

Singapore ha pertanto chiesto di essere autorizzata a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di origine neozelandese, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa destinate, affinché queste possano essere scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e fatte transitare a Singapore.

(9)

Al momento della partenza dalla Nuova Zelanda tali carni fresche devono soddisfare le specifiche condizioni di sanità pubblica e di salute animale per l'introduzione nell'Unione. L'autorità competente di Singapore ha istituito controlli all'importazione e procedure volti ad assicurare che le operazioni di scarico, magazzinaggio, nuovo carico e transito a Singapore non pregiudichino il soddisfacimento di tali condizioni.

(10)

Nel marzo 2015 la Commissione ha effettuato un audit conoscitivo a Singapore per raccogliere informazioni e valutare i controlli all'importazione svolti dalle autorità competenti di Singapore nonché la procedura di transito istituita per l'autorizzazione richiesta. In base all'esito dell'audit la Commissione ha concluso che i controlli all'importazione e le procedure di transito attuate dalle autorità competenti di Singapore offrono garanzie soddisfacenti in merito all'integrità e alla sicurezza delle partite di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute animale e di sanità pubblica.

(11)

Per certificare tali controlli all'importazione e procedure di transito l'autorità competente di Singapore dovrebbe rilasciare un certificato veterinario da presentare successivamente al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione. A tal fine è redatto un modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG».

(12)

L'accordo stabilisce norme specifiche sulla certificazione, sui controlli frontalieri e sulle tariffe delle ispezioni per le importazioni dalla Nuova Zelanda, norme che sono applicabili anche alle partite in transito a Singapore.

(13)

Per i prodotti neozelandesi esportati nell'Unione l'accordo permette la presentazione di certificati in formato elettronico mediante il sistema informatico integrato dell'Unione istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (6) («TRACES»).

(14)

Per allinearsi alle disposizioni in materia di certificazione elettronica per la Nuova Zelanda stabilite nell'allegato VII dell'accordo e nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1901, il modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG» dovrebbe essere inserito in TRACES.

(15)

Al momento dell'entrata nell'Unione le partite dovrebbero essere accompagnate sia dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda sia dal modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG», rilasciato dall'autorità competente di Singapore nel sistema TRACES, conformemente all'allegato del presente regolamento.

(16)

È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere la voce relativa a Singapore all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.

(17)

L'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbe inoltre essere modificato per aggiungere il modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG» all'elenco dei modelli di certificati veterinari.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di merci oggetto del certificato di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato del presente regolamento unicamente se tale certificato rilasciato dall'autorità competente di Singapore e il certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda sono stati rilasciati dopo il 26 aprile 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(4)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32).

(6)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

nella parte 1, tra le voci relative a Russia ed El Salvador è inserita la seguente voce relativa a Singapore:

«SG — Singapore (*1)

SG-0

Tutto il paese

NZ-TRANSIT-SG (*2)

 

 

 

 

2)

La parte 2 è modificata come segue:

a)

nell'elenco dei modelli di certificati veterinari dopo il modello «EQW» è inserito il seguente modello:

«“NZ-TRANSIT-SG”

modello di certificato veterinario unicamente per il transito a Singapore, con scarico, eventuale magazzinaggio e nuovo carico di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa e destinate.»

b)

Dopo il modello di certificato veterinario EQW è inserito il seguente modello di certificato veterinario:

«

Image

Testo di immagine

Modello NZ-TRANSIT-SG

PAESE:

Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Paese

Tel. N°

I.2. Numero di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Paese

Tel. N°

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destina-zione

Codice ISO

I.10.

Singapore

SG

I.11. Luogo di origine

Nome Numero di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

Indirizzo

I.14. Data della partenza Orario di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Vagone

Autocarro Altro

Identificazione:

Riferimento documentale:

I.16. PIF di entrata nell’UE

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura

Ambiente Di frigorifero Di congelazione

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per:

Consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell’UE

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)

Natura della merce

Numero di riconoscimento degli stabilimenti

Numero di colli

Peso netto

Macello

Laboratorio di sezionamento

Deposito frigorifero

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello NZ-TRANSIT-SG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

II.1 Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:

II.1.1 provengono dalla Nuova Zelanda e sono autorizzate a essere introdotte nell’Unione secondo quanto disposto dall’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;

II.1.2 sono destinate all’Unione e sono accompagnate dal certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione (1), rilasciato dall’autorità competente della Nuova Zelanda con numero di riferimento del certificato ;

II.1.3 durante il transito sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell’allegato II, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.4 durante tutte le fasi del transito sono state tenute separate da prodotti di origine animale non idonei all’importazione nell’Unione; e

II.1.5 sono idonee all’importazione nell’Unione.

II.2 Attestato di transito

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le partite di carni fresche descritte nella parte I:

II.2.1 sono arrivate nell’area doganale dell’aeroporto di Singapore in scatoloni muniti di almeno un sigillo anti-manomissione applicato sull’imballaggio esterno di ciascuno scatolone, in modo tale che essi non possano essere aperti senza distruggere o danneggiare almeno uno dei sigilli;

II.2.2 immediatamente dopo essere state scaricate dall’aereo, sono state sottoposte a un controllo documentale e di identità e, se del caso, a un controllo materiale (2) da parte dell’autorità competente di Singapore;

II.2.3 sono state immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto nell’area doganale di Singapore (3);

II.2.4 sono state nuovamente caricate in un container refrigerato in uno stabilimento riconosciuto nell’area doganale di Singapore sotto la supervisione dell’autorità competente di Singapore; e

il container refrigerato è stato:

II.2.5 sigillato dalle autorità doganali di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto al porto marittimo di Singapore; e

II.2.6 sigillato dall’autorità competente di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto fino all’arrivo al primo posto d’ispezione frontaliero dell’Unione.

Osservazioni

Il presente certificato riguarda le seguenti merci a base di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell’Unione, accompagnate dall’opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall’autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all’Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore:

— carni fresche, incluse le carni macinate, di:

1) bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci);

2) ovini domestici (Ovis aries) o caprini domestici (Capra hircus);

3) suini domestici (Sus scrofa);

4) solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci);

Parte II Certificazione

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello NZ-TRANSIT-SG

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

— carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di:

5) animali non domestici di allevamento dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;

6) animali non domestici in libertà dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;

7) animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi;

8) animali non domestici in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.

Per carni fresche si intendono tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali idonee al consumo umano.

Parte I:

— Casella I.7: nel caso specifico per paese di origine si intende il paese di spedizione: Singapore.

— Casella I.11: luogo di origine: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione a Singapore.

— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.

— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 o 15.02.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: nel caso di contenitori: indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo applicato dall’autorità competente di Singapore una volta completato il nuovo carico.

— Casella I.28: natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa», «tagli» o «carne macinata». Numero di riconoscimento: indicare gli stabilimenti riconosciuti in Nuova Zelanda.

Parte II

(1) Per le partite di carni fresche per le quali è stata stabilita l’equivalenza a norma dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio) l’opportuno modello di certificato veterinario figura nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE.

(2) Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la sanità pubblica o la salute animale o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli materiali complementari.

(3) Barrare se la partita è stata nuovamente caricata senza magazzinaggio.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

»

(*1)  Soltanto per le carni fresche originarie della Nuova Zelanda, che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, accompagnate dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione, scaricate con o senza magazzinaggio e caricate nuovamente in uno stabilimento riconosciuto durante il transito a Singapore.

(*2)  Al momento dell'entrata nell'Unione le partite devono essere accompagnate dal presente modello di certificato veterinario rilasciato nel sistema TRACES dall'autorità competente di Singapore e dall'opportuno modello di certificato veterinario per l'importazione di carni fresche rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, che può essere allegato nel sistema TRACES dall'autorità competente di Singapore.»


6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/536 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

189,5

MA

94,7

SN

69,3

TR

106,0

ZZ

114,9

0707 00 05

MA

83,3

TR

130,7

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

152,1

ZZ

121,7

0805 10 20

EG

51,3

IL

76,5

MA

52,6

TN

71,4

TR

72,3

ZA

51,4

ZZ

62,6

0805 50 10

MA

85,6

TR

105,4

ZZ

95,5

0808 10 80

BR

94,4

CL

115,8

CN

124,1

US

144,5

ZA

94,4

ZZ

114,6

0808 30 90

AR

107,4

CL

116,5

CN

66,8

ZA

112,1

ZZ

100,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/537 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2016

sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz) a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato per la valutazione della conformità per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM) istituito dall'articolo 13 della direttiva 1999/5/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva 1999/5/CE, si presume che un'apparecchiatura radio costruita conformemente a tale norma soddisfi i relativi requisiti essenziali.

(2)

Nel luglio 2014 la Francia ha sollevato un'obiezione riguardante la norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz).

(3)

La Francia ritiene che tale norma debba essere sottoposta a revisione per tenere maggiormente conto delle condizioni d'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi portatili (come i tablet) e quindi prevedere le condizioni per la distanza alla quale valutare il tasso di assorbimento specifico (SAR) dell'organismo.

(4)

Dopo aver esaminato la norma EN 50566:2013 con i rappresentanti del comitato per la valutazione della conformità per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/5/CE. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/5/CE si riferisce agli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il punto 1, lettera d), dell'allegato I della direttiva 2006/95/CE stabilisce che «il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione». Il punto 2 dello stesso allegato stabilisce che «In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché: a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti» e «c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico».

(5)

Tenendo conto della necessità di migliorare i suddetti aspetti di sicurezza della norma EN 50566:2013 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 50566:2013 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz) è pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea come indicato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(2)  Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).


ALLEGATO

Pubblicazione di riferimenti di norme armonizzate europee a norma della direttiva 1999/5/CE

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

Articolo della direttiva 1999/5/CE

Cenelec

EN 50566:2013

Norma di prodotto per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz)

12.10.2013

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Avvertenza: l'applicazione della presente pubblicazione deve rispettare alcune condizioni relative alla distanza, che rispecchino il reale utilizzo giornaliero e garantiscano l'uso sicuro dei dispositivi di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz), ai fini degli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/5/CE, in combinato disposto con l'allegato I della direttiva 2006/95/CE. Ad esempio, le misurazioni del tasso di assorbimento specifico (SAR) degli arti (limite 4 W/kg) devono essere effettuate senza distanza di separazione (dispositivo a contatto); le misurazioni del tasso di assorbimento specifico del tronco (limite 2 W/kg) possono essere effettuate a una distanza di non più di pochi millimetri.

Nota 1:

generalmente, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normazione; ma è bene richiamare l'attenzione degli utilizzatori di queste norme sul fatto che vi sono delle eccezioni.

(1)  OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

 

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

 

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

 

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)


RACCOMANDAZIONI

6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/20


RACCOMANDAZIONE (Euratom) 2016/538 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2016

sull'applicazione dell'articolo 103 del trattato Euratom

[notificata con il numero C(2016) 1168]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 103 in combinato disposto con l'articolo 106 bis che fa riferimento all'articolo 292 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Uno dei compiti della Comunità, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del trattato, è quello di stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. Al fine di conseguire tale obiettivo, alla Comunità sono conferite, in base al titolo II, capo 10, del trattato, competenze in materia di relazioni esterne.

(2)

A norma dell'articolo 101 del trattato, la Comunità può, nell'ambito della sua competenza, impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. Ai sensi di questa disposizione, sono stati conclusi accordi Euratom con i principali paesi fornitori della Comunità.

(3)

L'articolo 102, d'altra parte, conferisce alla Comunità la competenza a concludere accordi nei quali siano parti, oltre alla Comunità, uno o più Stati membri. Tali accordi possono essere attuati per quanto concerne la Comunità solo mediante una stretta collaborazione tra le istituzioni della Comunità e gli Stati membri sia nel processo di negoziazione e di conclusione che nell'adempimento degli obblighi assunti.

(4)

A norma del trattato, gli Stati membri mantengono, alle condizioni previste nel trattato, la loro capacità di concludere accordi come soggetti di diritto internazionale e, di conseguenza, hanno titolo per concludere, in qualsiasi momento, accordi bilaterali con i paesi terzi che riguardano materie di competenza del trattato Euratom.

(5)

L'articolo 103 del trattato svolge un ruolo centrale nel conciliare la necessità di garantire l'unità e la preminenza del trattato Euratom con la libertà degli Stati membri di instaurare proprie relazioni esterne in campo nucleare. Ai sensi del citato articolo, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nella misura in cui tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del trattato. Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del trattato, la Commissione è tenuta a rivolgere le sue osservazioni allo Stato membro interessato nel termine di un mese dal ricevimento di tale comunicazione. Tale Stato membro non può concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, con procedura d'urgenza, si pronunzia sulla compatibilità delle clausole in progetto con le disposizioni del trattato.

(6)

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sua sentenza 1/78 del 14 novembre 1978, ha dichiarato che l'obiettivo dell'articolo 103 è garantire che le disposizioni del trattato non siano rese vane da accordi o convenzioni conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi (1).

(7)

Una valutazione a norma dell'articolo 103 verte sulla compatibilità del progetto di accordo o di convenzione con le disposizioni del trattato Euratom e gli atti di diritto derivato adottati sulla sua base. Essa non riguarda la compatibilità del progetto di accordo o di convenzione con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8)

Una notevole esperienza è stata ormai acquisita nell'applicazione dell'articolo 103. L'esperienza dimostra che alcuni aspetti dell'acquis Euratom sono di diretta rilevanza nel contesto delle relazioni esterne degli Stati membri. La Commissione ha dovuto attirare ripetutamente l'attenzione su specifiche disposizioni del trattato Euratom nelle sue osservazioni rivolte agli Stati membri che hanno fatto seguito alle valutazioni di cui all'articolo 103. Si rendono pertanto necessari orientamenti sull'applicazione dell'articolo 103. La presente raccomandazione ha l'obiettivo di ricordare le principali disposizioni pertinenti in questo contesto e di dotare gli Stati membri di maggiore chiarezza e certezza giuridica quando negoziano i loro progetti di accordi o di convenzioni.

(9)

Il termine di un mese di cui all'articolo 103, secondo comma, inizia a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la comunicazione. Si ritiene che la Commissione abbia ricevuto tale comunicazione nel momento in cui entra in possesso del fascicolo completo di notifica.

(10)

La decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) offre agli Stati membri la possibilità di chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati sugli accordi internazionali che rientrano nel campo di applicazione della decisione. La medesima possibilità dovrebbe essere disponibile agli Stati membri in sede di negoziazione di accordi o convenzioni che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato Euratom.

(11)

La ricerca nucleare rientra tra le competenze del trattato Euratom, come dispone il titolo II, capo 1, relativo allo «Sviluppo delle ricerche». La presente raccomandazione della Commissione concerne quindi anche accordi internazionali, comunque denominati, sulla ricerca nel campo della fissione e della fusione nucleare.

(12)

Le norme fondamentali stabilite dalla Comunità, ai sensi del titolo II, capo 3, del trattato e, in particolare, delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom (3), 2011/70/Euratom (4) e 2013/59/Euratom (5), mirano a garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a prescindere dalla sorgente di tali radiazioni. Tali norme costituiscono il nucleo del sistema giuridico istituito dal trattato e sono quindi di fondamentale importanza nel contesto delle valutazioni di cui all'articolo 103.

(13)

Il titolo II, capo 6, del trattato istituisce l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom conferendole un diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità. Qualora un progetto di accordo o di convenzione interessato dalla presente raccomandazione comprenda anche disposizioni in materia di approvvigionamento, la valutazione, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 103 non dovrebbe pregiudicare il diritto esclusivo dell'Agenzia di concludere contratti di tale natura; d'altro canto, la co-firma di contratti di fornitura da parte dell'Agenzia non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, della compatibilità dei progetti di accordi o di convenzioni degli Stati membri con le disposizioni del trattato e del diritto derivato.

(14)

Uno dei principali pilastri della strategia europea in materia di sicurezza energetica consiste nella diversificazione delle fonti esterne e delle relative infrastrutture. Nel mercato dell'uranio e dei combustibili nucleari, la Commissione e gli Stati membri sono invitati a cooperare al fine di diversificare l'approvvigionamento di combustibili nucleari ove necessario. La Commissione si impegna a prendere sistematicamente in considerazione la diversificazione dell'approvvigionamento di combustibili nelle valutazioni dei nuovi progetti di investimento nucleari e di accordi o convenzioni con paesi terzi. All'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom spetta invece garantire che i nuovi investimenti non precludano la possibilità di diversificare l'approvvigionamento del combustibile. La presente raccomandazione contribuisce al conseguimento di questi obiettivi.

(15)

Ai sensi dell'articolo 104, secondo comma, del trattato, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi, nel campo di applicazione del trattato, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Per «progetto di accordo o di convenzione» ai sensi dell'articolo 103 del trattato si intende qualsiasi accordo, indipendentemente dalla sua denominazione, che verte su argomenti che rientrano nella competenza del trattato e che è oggetto di negoziati da parte di uno Stato membro (6). Anche i progetti di accordi o di convenzioni che modificano gli attuali accordi o convenzioni conclusi tra uno o più Stati membri e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo riguardanti materie di competenza del trattato rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 103. Tuttavia, i progetti di accordi o convenzioni per la fornitura o il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali conclusi tra imprese e che devono essere notificati all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom o sottoposti alla sua conclusione conformemente al capo 6 del titolo II del trattato, non devono essere notificati alla Commissione conformemente all'articolo 103.

PARTE I

Fase pre-notifica

2.

Se intende avviare negoziati con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo in relazione a un progetto di accordo o di convenzione, lo Stato membro può comunicare per iscritto alla Commissione la sua intenzione. Nel caso in cui informi la Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato è invitato a tenere la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi. Lo Stato membro può inoltre sollecitare la consulenza della Commissione sui modi per evitare eventuali incompatibilità tra il progetto di accordo o convenzione con il trattato.

Gli Stati membri possono inoltre, se lo ritengono necessario, chiedere la partecipazione della Commissione ai negoziati in veste di osservatore.

3.

Gli Stati membri sono invitati a presentare una notifica a norma dell'articolo 103, dopo che un accordo ad referendum è stato raggiunto dalle parti su tutti i principali elementi del progetto di accordo o di convenzione, ma prima che il progetto stesso sia concluso.

4.

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, per via elettronica, una copia preliminare della notifica, corredata di tutti i documenti di accompagnamento (7). Ad ogni modo, la trasmissione per via elettronica dovrebbe essere seguita dalla notifica del fascicolo completo in formato cartaceo.

PARTE II

Contenuto della notifica

5.

La notifica specifica, se del caso, tutti gli elementi seguenti:

a)

il testo del progetto di accordo o di convenzione;

b)

eventuali allegati e appendici del progetto di accordo o di convenzione;

c)

eventuali altri accordi o convenzioni, nella versione attualmente in vigore, menzionati nel progetto di accordo o di convenzione notificato.

PARTE III

Compatibilità del progetto di accordo o di convenzione con il trattato

6.

Gli Stati membri sono invitati a includere nei loro progetti di accordi o convenzioni, un riferimento esplicito alla loro adesione alla Comunità europea dell'energia atomica e agli obblighi derivanti da tale adesione. Si propone che sia richiamato il principio secondo il quale, in caso di conflitto tra le disposizioni del progetto di accordo o di convenzione e le disposizioni del diritto Euratom, sono queste ultime a prevalere. In sede di negoziazione dei loro progetti di accordi o convenzioni, gli Stati membri devono tenere debitamente conto delle competenze proprie della Comunità, nonché dei principi e delle libertà fondamentali sancite dal trattato in relazione al mercato comune nucleare e di tutti gli obblighi derivanti da atti delle istituzioni adottati in virtù del trattato.

7.

Gli Stati membri devono provvedere a che i loro progetti di accordi o convenzioni non contengano clausole in conflitto con le norme fondamentali di cui al titolo II, capo 3, del trattato. Ciò include in particolare:

i)

il principio della responsabilità ultima dello Stato membro nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi generati nel suo territorio;

ii)

il principio della responsabilità ultima dello Stato membro o del paese terzo da cui i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono spediti per essere sottoposti a trattamento o ritrattamento ai fini dello smaltimento sicuro e responsabile di questi materiali;

iii)

il requisito secondo cui i rifiuti radioattivi sono smaltiti nello Stato membro in cui sono generati, a meno che non siano soddisfatte le condizioni specificate nel diritto derivato adottato ai sensi del trattato.

8.

In sede di negoziazione di accordi o convenzioni, gli Stati membri devono tenere nella massima considerazione i requisiti della politica comune di approvvigionamento, di cui al titolo II, capo 6, del trattato, e in particolare la necessità di assicurare, fatto salvo il diritto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per la conclusione di contratti di approvvigionamento, il regolare ed equo approvvigionamento di minerali, materie grezze o materie fissili speciali a tutti gli utenti nella Comunità. Gli Stati membri devono in particolare evitare di inserire clausole che abbiano per effetto di rendere gli utenti stabiliti nel loro territorio eccessivamente dipendenti da un'unica fonte di approvvigionamento o un singolo fornitore di servizi per il ciclo del combustibile nucleare o attrezzature o tecnologie nucleari. Analogamente, gli Stati membri non devono includere clausole che hanno per scopo o per effetto di precludere il mercato ad altri fornitori o prestatori o rendere eccessivamente difficile la comparsa di altri fornitori o prestatori.

9.

Si raccomanda agli Stati membri di ricordare, nei loro progetti di accordi o di convenzioni, che i materiali nucleari scambiati conformemente a tali progetti di accordi o convenzioni sono soggetti agli obblighi di sicurezza nucleare, di cui al titolo II, capo 7, del trattato, durante tutte le fasi della loro presenza nel territorio della Comunità. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a includere un riferimento all'accordo vigente tra la Comunità, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e lo Stato membro interessato in merito all'applicazione dei controlli di sicurezza e a eventuali altri protocolli aggiuntivi in materia.

10.

Gli Stati membri non devono includere disposizioni nei loro progetti di accordi o di convenzioni che abbiano per effetto di trasferire all'altra parte o alle altre parti del progetto di accordo o di convenzione la proprietà delle materie fissili speciali che appartengono alla Comunità, a norma del titolo II, capo 8, del trattato.

11.

Gli Stati membri devono garantire che i loro progetti di accordi o di convenzioni non contengono disposizioni che subordinino il trasferimento all'interno della Comunità, a qualunque titolo, di beni o prodotti elencati nell'allegato IV del trattato, alla previa autorizzazione dell'altra parte o delle altre parti del progetto di accordo o convenzione o che impediscano di rispettare le regole del mercato nucleare comune.

12.

In sede di negoziazione di un progetto d'accordo o di convenzione, gli Stati membri devono tener conto, se del caso, degli accordi conclusi tra la Comunità e l'altra parte o le altre parti del progetto di accordo o di convenzione. Essi sono incoraggiati a fare esplicito riferimento al pertinente accordo Euratom nel testo del progetto di accordo o di convenzione che deve essere notificato alla Commissione.

PARTE IV

Valutazione della notifica da parte della Commissione

13.

Al termine della sua valutazione, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Tali osservazioni dovrebbero indicare quali disposizioni del progetto di accordo o di convenzione impediscono l'applicazione del trattato ai sensi dell'articolo 103, e dovrebbero, se del caso, fare riferimento a determinati capi del trattato come stabilito nella parte III della presente raccomandazione.

PARTE V

Seguito dato alla valutazione della Commissione

14.

Gli Stati membri sono incoraggiati, in seguito alla conclusione del progetto di accordo o di convenzione notificato a norma dell'articolo 103, a comunicare alla Commissione il testo definitivo di tale accordo o di tale convenzione, nonché qualsiasi dichiarazione o accordo successivo, sotto qualsiasi forma, fatto da una o da entrambe le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo o della convenzione.

15.

Il fatto che la Commissione, dopo aver ricevuto notifica di un progetto di accordo o di convenzione a norma dell'articolo 103, non ritenga che alcun elemento osti all'applicazione del trattato non esclude che l'attuazione di tale accordo o di tale convenzione possa dar luogo ad una violazione del trattato Euratom.

16.

Si raccomanda agli Stati membri di fornire alla Commissione, su sua richiesta, informazioni relative all'attuazione o all'interpretazione di tutti gli accordi e le convenzioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato e che sono in vigore fra loro e Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero cittadini di uno Stato terzo.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2016

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Raccolta 1978, pag. 02151.

(2)  Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

(3)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(4)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(5)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

(6)  Un «accordo» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2011/70/Euratom, deve tuttavia essere inteso nel senso di un accordo riguardante espressamente l'uso di un impianto di smaltimento di rifiuti come specificato in tale articolo.

(7)  Da inviare all'indirizzo ENER-LUX-Euratom-ARTICLE-103@ec.europea.eu