ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 88

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
5 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/524 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Liébana (DOP)]

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/525 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (IGP)]

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/526 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (IGP)]

25

 

*

Regolamento (UE) 2016/527 della Commissione, del 4 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema applicazioni telematiche per i passeggeri del sistema ferroviario transeuropeo ( 1 )

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/528 della Commissione, del 4 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/529 della Commissione, del 31 marzo 2016, che stabilisce il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento degli interventi d'emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2016) 1758]

30

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/530 della Commissione, dal 1o aprile 2016, relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di generatore di corrente [notificata con il numero C(2016) 1779]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 19, paragrafi 13 e 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 596/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in una serie di questioni strettamente connesse riguardanti l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi dall'ambito di applicazione del medesimo regolamento, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie per la comunicazione di informazioni privilegiate da parte dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni, la specificazione dell'autorità competente per la notifica dei ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, le circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

(2)

Gli Stati membri appartenenti al Sistema europeo di banche centrali, i ministeri e altre agenzie e società veicolo di uno o più Stati membri, nonché l'Unione e taluni altri organismi pubblici, o qualsiasi persona che agisca per loro conto, non dovrebbero essere soggetti a restrizioni nell'attuazione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico, nella misura in cui agiscono nel pubblico interesse ed esclusivamente ai fini di dette politiche.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 l'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento citato per le operazioni svolte nel pubblico interesse può essere estesa a taluni organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e alle banche centrali di paesi terzi, a condizione che soddisfino i requisiti pertinenti. A tal fine, la Commissione ha preparato e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale di taluni organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi. La relazione comprendeva un'analisi comparata del trattamento riservato a taluni organismi e alle banche centrali nel contesto giuridico dei paesi terzi e degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni poste in essere da tali organismi pubblici e dalle banche centrali in tali giurisdizioni. Nell'analisi comparata la relazione ha concluso che è opportuno estendere anche a taluni organismi pubblici e alle banche centrali di tali paesi terzi l'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento prevista per operazioni, ordini o condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico.

(4)

È opportuno definire e, se necessario, aggiornare un elenco degli organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi che godono dell'esenzione.

(5)

È fondamentale specificare gli indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari. Pertanto dovrebbe essere fornito un elenco non esaustivo di tali indicatori che contenga esempi di prassi.

(6)

Per quanto riguarda talune prassi, è opportuno individuare indicatori aggiuntivi al fine di chiarirle e illustrarle a seconda del caso. Tali indicatori non dovrebbero essere considerati né esaustivi né determinanti e i loro rapporti con uno o più esempi di prassi non dovrebbero essere considerati limitativi. Gli esempi di prassi non dovrebbero essere considerati di per sé una manipolazione del mercato; tuttavia, i partecipanti al mercato e le autorità competenti dovrebbero tenerne conto quando esaminano le operazioni o gli ordini di compravendita.

(7)

Si dovrebbe seguire un approccio proporzionato, prendendo in considerazione la natura e le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari e dei mercati interessati. Gli esempi possono illustrare ed essere collegati a uno o più indicatori di manipolazioni del mercato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014. Pertanto, a seconda di come è applicata, una prassi specifica può riguardare più indicatori di manipolazioni del mercato riportati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, e si possono verificare alcune sovrapposizioni. Analogamente, talune altre prassi, anche se non espressamente previste dal presente regolamento, possono illustrare ciascuno degli indicatori riportati nel regolamento. Di conseguenza, i partecipanti al mercato e le autorità competenti dovrebbero tener conto di altre circostanze non specificate che potrebbero essere considerate potenziali manipolazioni del mercato secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.

(8)

Taluni esempi di prassi riportati nel presente regolamento descrivono casi che sono compresi nella nozione di manipolazioni del mercato o che, sotto alcuni aspetti, fanno riferimento a una condotta di manipolazione. Dall'altro canto, alcuni esempi di prassi possono essere considerati legittimi se, ad esempio, una persona che compie operazioni o inoltra ordini di compravendita che possono configurarsi come una manipolazione del mercato è in grado di dimostrare che le motivazioni alla base di tali operazioni o tali ordini erano legittime, e che le operazioni e gli ordini in questione erano conformi alle prassi ammesse sul mercato considerato.

(9)

Ai fini della compilazione dell'elenco delle prassi che fanno riferimento agli indicatori di manipolazioni del mercato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, i riferimenti incrociati riportati nell'allegato II del presente regolamento comprendono sia l'esempio della prassi pertinente sia l'indicatore aggiuntivo associato a tale esempio.

(10)

Ai fini degli indicatori di manipolazioni riportati nel presente regolamento, qualsiasi riferimento a «ordine di compravendita» comprende tutti i tipi di ordini, inclusi gli ordini iniziali, le modifiche, gli aggiornamenti e le cancellazioni, a prescindere dal fatto che siano stati eseguiti o meno, dei mezzi utilizzati per accedere alla sede di negoziazione o effettuare un'operazione o inserire un ordine di compravendita, e a prescindere dal fatto che tale ordine sia stato o meno registrato nel book di negoziazione (order book) della sede di negoziazione.

(11)

I partecipanti al mercato delle quote di emissioni costituiscono un sottogruppo specifico dei soggetti che partecipano al mercato delle quote di emissioni. Tra i soggetti che partecipano al mercato delle quote di emissioni, coloro che superano determinate soglie minime dovrebbero essere considerati partecipanti al mercato delle quote di emissioni ed essere gli unici cui si applica l'obbligo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. È pertanto necessario definire con chiarezza tali soglie minime.

(12)

Secondo la definizione di informazioni privilegiate di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, un partecipante al mercato delle quote di emissioni deve valutare caso per caso se le informazioni in questione soddisfino i criteri per le informazioni privilegiate. Ne consegue che un partecipante al mercato delle quote di emissioni non è tenuto a comunicare al pubblico tutte le informazioni riguardanti la sua attività concreta. Il partecipante al mercato delle quote di emissioni dovrebbe valutare correttamente le informazioni in questione, tenendo conto delle circostanze del mercato e di altri fattori esterni che possono avere un effetto sul prezzo di una quota di emissioni nel momento specifico in cui le informazioni diventano disponibili.

(13)

L'esenzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 esclude dalla definizione di partecipante al mercato delle quote di emissioni i soggetti che partecipano al mercato delle quote di emissioni nel caso in cui gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui hanno la proprietà, il controllo o di cui sono responsabili nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO2 equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima. Pertanto, le soglie minime dovrebbero riguardare tutte le attività, incluse le attività di trasporto aereo o gli impianti che il soggetto interessato che partecipa al mercato delle quote di emissioni, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte.

(14)

Inoltre, ai fini dell'esenzione dall'obbligo si dovrebbero prendere in considerazione cumulativamente la soglia annua di CO2 equivalente e la potenza termica nominale. Pertanto, il superamento di una delle due soglie dovrebbe essere sufficiente per l'applicazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014.

(15)

Per rafforzare l'integrità del mercato, evitando nel contempo un eccesso di comunicazioni, è opportuno fissare le soglie minime a un livello tale che escluda le imprese che probabilmente non detengono informazioni privilegiate.

(16)

Le soglie minime dovrebbero essere riviste qualora ciò sia necessario per valutare il loro funzionamento in relazione, tra l'altro, al previsto aumento della trasparenza del mercato delle quote di emissioni, compresi il numero di eventi segnalati e gli oneri amministrativi collegati, lo sviluppo e la maturità del mercato delle quote di emissioni, il numero dei soggetti che partecipano al mercato delle quote di emissioni e l'impatto sulla disponibilità di informazioni specifiche dell'impresa e sulla formazione del prezzo o sulle decisioni di investimento nel mercato delle quote di emissioni.

(17)

Tenendo conto dell'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 sotto il profilo degli strumenti finanziari contemplati, del fatto che l'obbligo di notifica a posteriori all'autorità competente si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di strumenti negoziati solo su un sistema multilaterale di negoziazione (multilateral trading facility — MTF) o su altri tipi di sistemi organizzati di negoziazione (organised trading facilities — OTF), agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro, nonché del fatto che gli strumenti finanziari di tali emittenti possono essere ammessi alla negoziazione o essere negoziati in sedi di negoziazione in diversi Stati membri, è opportuno garantire che in tutti i casi l'unica autorità competente destinataria della notifica sia quella maggiormente interessata alla vigilanza del mercato ed evitare che l'emittente eserciti un potere di discrezionalità. Questo approccio si basa sull'utilizzo della nozione di titoli azionari.

(18)

L'obbligo di notificare i ritardi nella comunicazione di informazioni privilegiate all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 si applica anche ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni. Sotto il profilo dell'ambito di applicazione, il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni che operano sul mercato primario delle quote di emissioni o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di esse (facendo offerte alle aste) e sui mercati secondari delle quote di emissioni o dei loro derivati.

(19)

Al fine di garantire che un'unica autorità competente sia individuata con certezza per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, l'autorità competente per le notifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbe essere l'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato il partecipante al mercato delle quote di emissioni, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del medesimo regolamento, piuttosto che l'autorità competente di ciascuna delle sedi di negoziazione in cui sono negoziate le quote di emissioni.

(20)

La scelta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato il partecipante al mercato delle quote di emissioni è una soluzione che consente sempre di individuare con certezza un'unica autorità competente e di limitare gli oneri amministrativi a carico dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni, in quanto evita loro di effettuare notifiche multiple e simultanee a diverse autorità competenti.

(21)

In circostanze eccezionali l'emittente può autorizzare una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione a procedere alla vendita immediata delle sue azioni nel corso di un periodo di chiusura. L'emittente dovrebbe concedere l'autorizzazione caso per caso, adottando come primo criterio di valutazione il fatto che, prima di qualsiasi negoziazione, la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione abbia chiesto e rispettivamente ottenuto l'autorizzazione dell'emittente a negoziare. Per consentire all'emittente di valutare le circostanze specifiche di ogni singolo caso, la richiesta dovrebbe essere motivata e comprendere una spiegazione dell'operazione considerata e una descrizione del carattere di eccezionalità delle circostanze.

(22)

La decisione di concedere l'autorizzazione a negoziare dovrebbe essere presa in considerazione soltanto se le motivazioni fornite nella richiesta di effettuare un'operazione sono eccezionali. L'esenzione dovrebbe essere interpretata restrittivamente, senza inutili ampliamenti dell'ambito di applicazione dell'esenzione dal divieto di negoziare durante un periodo di chiusura. Le circostanze nelle quali tale esenzione può essere concessa dovrebbero essere non solo estremamente urgenti ma anche impreviste, impellenti e non imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

(23)

Se le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione segnalano l'esistenza di situazioni impreviste, impellenti e al di fuori del loro controllo dovrebbero essere autorizzate a vendere azioni soltanto per ottenere le risorse finanziarie necessarie. Simili situazioni potrebbero verificarsi qualora la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione debba adempiere un impegno finanziario, come nel caso di una richiesta giuridicamente opponibile, compresa l'ordinanza di un tribunale, e a condizione che tale persona non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione, oppure qualora la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione si trovi in una situazione posta in essere prima dell'inizio del periodo di chiusura (ad esempio nel caso di obblighi fiscali) e debba pagare a terzi un importo che non è in grado di finanziare, del tutto o in parte, se non vendendo le azioni dell'emittente.

(24)

Nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, è necessario stabilire se tali operazioni possano essere autorizzate dall'emittente. Pertanto, è opportuno individuare chiaramente e specificare in dettaglio taluni tipi di operazioni. Le caratteristiche di queste operazioni sono inerenti alla natura dell'operazione stessa (ad esempio acquisto o vendita, esercizio di opzioni o altri diritti), ai tempi dell'operazione o dell'adesione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione a un determinato piano, nonché al fatto se l'operazione e le sue caratteristiche (ad esempio data di esecuzione, importo) sono state concordate, programmate e organizzate con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura.

(25)

Inoltre, le operazioni nelle quali l'interesse beneficiario non è soggetto a variazioni potrebbero essere svolte su iniziativa della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, a condizione che abbia chiesto e ottenuto l'autorizzazione dell'emittente prima dell'operazione prevista. L'operazione in questione dovrebbe riguardare soltanto il trasferimento degli strumenti interessati da un conto a un altro della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (ad esempio da un piano a un altro), senza comportare variazioni del prezzo degli strumenti trasferiti. Questo approccio non comprende il trasferimento di strumenti finanziari né altre operazioni quali vendite o acquisti tra la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e un'altra persona, in particolare una persona giuridica interamente posseduta dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

(26)

Il regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché alle persone a loro strettamente associate, l'obbligo di notificare all'emittente e all'autorità competente tutte le operazioni condotte per conto proprio concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, dovrebbero notificare anche ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni tutte le operazioni condotte per conto proprio concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

(27)

La notifica delle operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o dalle persone a loro strettamente associate, non solo rappresenta un'informazione utile per i partecipanti al mercato, ma costituisce altresì un ulteriore mezzo a disposizione delle autorità competenti per vigilare sui mercati. L'obbligo di dette persone di notificare le operazioni non pregiudica il loro dovere di astenersi dal commettere abusi di mercato quali definiti nel regolamento (UE) n. 596/2014.

(28)

L'obbligo di notificare le operazioni condotte da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o da una persona a loro strettamente associata, si applica a una vasta gamma di operazioni e comprende tutte le operazioni condotte per conto proprio. È pertanto opportuno definire un ampio elenco non esaustivo di tipi particolari di operazioni che dovrebbero essere notificate. In tal modo, oltre ad agevolare il conseguimento della piena trasparenza delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate, si ridurrebbe anche il rischio di elusione dell'obbligo di notifica grazie all'individuazione di tipi particolari di operazioni soggette a notifica.

(29)

Considerato che l'ambito di applicazione delle operazioni oggetto del conferimento di poteri di cui all'articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 è ampio e non può essere limitato ai soli tre tipi di operazioni specificamente elencati all'articolo 19, paragrafo 7 di detto regolamento è opportuno definire un ampio elenco non esaustivo di tipi particolari di operazioni soggette a notifica.

(30)

Per quanto riguarda le operazioni condizionali, l'obbligo di notifica sorge quando si verifica o si verificano la condizione o le condizioni previste, ossia quando l'operazione in questione ha effettivamente luogo. Pertanto, non dovrebbe essere stabilito alcun obbligo di notificare sia il contratto condizionale che l'operazione effettuata previo adempimento delle condizioni previste, perché tale notifica creerebbe confusione nella prassi, in particolare se le condizioni non si verificano e l'operazione non è effettuata.

(31)

Le disposizioni e i conferimenti di poteri pertinenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 596/2014 si applicano solo a decorrere dal 3 luglio 2016. Per tale motivo è importante che anche le disposizioni previste dal presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data.

(32)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate riguardanti:

1)

l'estensione a taluni organismi pubblici e alle banche centrali di paesi terzi dell'esenzione dagli obblighi e dai divieti di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 nell'attuazione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico;

2)

gli indicatori di manipolazioni del mercato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014;

3)

le soglie per la comunicazione di informazioni privilegiate da parte dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

4)

l'autorità competente per le notifiche dei ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

5)

le circostanze nelle quali l'emittente può autorizzare la negoziazione durante un periodo di chiusura;

6)

i tipi di operazioni che comportano l'obbligo di notificare le operazioni condotte dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «titoli azionari» si intende la classe dei valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 3

Organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione

Il regolamento (UE) n. 596/2014 non si applica a operazioni, ordini o condotte posti in essere nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico dagli organismi pubblici e dalle banche centrali di paesi terzi indicati nell'allegato I del presente regolamento nella misura in cui si svolgano nel pubblico interesse ed esclusivamente ai fini di tali politiche.

Articolo 4

Indicatori di manipolazioni

1.   In relazione agli indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi previsti dall'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) n. 596/2014, le prassi di cui agli indicatori da A, lettera a), ad A, lettera g), dell'allegato I del medesimo regolamento sono stabilite nell'allegato II, sezione 1, del presente regolamento.

2.   In relazione agli indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente previsti dall'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) n. 596/2014, le prassi di cui agli indicatori B, lettera a) e lettera b), dell'allegato I del medesimo regolamento sono stabilite nell'allegato II, sezione 2, del presente regolamento.

Articolo 5

Soglie minime di CO2 e potenza termica nominale

1.   Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

la soglia minima di CO2 equivalente è di 6 milioni di tonnellate all'anno;

b)

la soglia minima della potenza termica nominale è di 2 430 MW.

2.   Le soglie di cui al paragrafo 1 si applicano a livello di gruppo e riguardano tutte le attività, incluse le attività di trasporto aereo o gli impianti che il soggetto che partecipa al mercato delle quote di emissioni in questione, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte.

Articolo 6

Determinazione dell'autorità competente

1.   L'autorità competente cui l'emittente di strumenti finanziari deve notificare il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 è l'autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato l'emittente qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a)

se e finché l'emittente possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione nello Stato membro in cui è registrato;

b)

se e finché l'emittente non possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione in qualsiasi Stato membro, a condizione che possieda altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione nello Stato membro in cui è registrato.

2.   In tutti gli altri casi, compresi quelli di emittenti con sede in un paese terzo, l'autorità competente cui l'emittente di strumenti finanziari deve notificare il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate è l'autorità competente dello Stato membro in cui:

a)

l'emittente possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione per la prima volta;

b)

l'emittente possiede altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione per la prima volta, se e finché non possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione in uno Stato membro.

Se l'emittente di strumenti finanziari possiede gli strumenti finanziari pertinenti ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, per la prima volta contemporaneamente in sedi di negoziazione in più Stati membri, notifica il ritardo all'autorità competente della sede di negoziazione che costituisce il mercato più importante in termini di liquidità, come stabilito dal regolamento delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 26, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.   Ai fini delle notifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate all'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato.

Articolo 7

Negoziazione durante un periodo di chiusura

1.   Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2.   Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8

Circostanze eccezionali

1.   Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2.   Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3.   Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a)

al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b)

deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a)

alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b)

alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

ii)

la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii)

le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f)

la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Articolo 10

Operazioni soggette a notifica

1.   A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2.   Le operazioni soggette a notifica includono:

a)

l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b)

l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c)

l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d)

le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e)

l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

f)

l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

g)

la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h)

le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

i)

le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j)

la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k)

le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l)

le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m)

le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n)

le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o)

le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p)

l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi

1)

Australia:

Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

Ufficio australiano per l'amministrazione finanziaria (Australian Office of Financial Management);

2)

Brasile:

Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

Tesoreria nazionale del Brasile (National Treasury of Brazil);

3)

Canada:

Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

Dipartimento delle Finanze del Canada (Department of Finance Canada);

4)

Cina:

Banca centrale della Repubblica popolare cinese (People's Bank of China);

5)

Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

Ufficio dei Servizi finanziari e del Tesoro di Hong Kong (Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong);

6)

India:

Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

7)

Giappone:

Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

Ministero delle Finanze del Giappone (Ministry of Finance of Japan);

8)

Messico:

Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

Ministero delle Finanze e del Credito pubblico del Messico (Ministry of Finance and Public Credit of Mexico);

9)

Singapore:

Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

10)

Corea del Sud:

Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

Ministero della Strategia e delle Finanze della Corea (Ministry of Strategy and Finance of Korea);

11)

Svizzera:

Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

Amministrazione federale delle Finanze della Svizzera (Federal Finance Administration of Switzerland);

12)

Turchia:

Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

Sottosegretariato del Tesoro della Repubblica di Turchia (Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey);

13)

Stati Uniti d'America:

Banca centrale federale (Federal Reserve System);

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Department of the Treasury).


ALLEGATO II

Indicatori di manipolazioni

SEZIONE 1

INDICATORI DI MANIPOLAZIONI CONSISTENTI NEL FORNIRE INDICAZIONI FALSE O FUORVIANTI E NEL FISSARE I PREZZI [ALLEGATO I, SEZIONE A, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014]

1.

Prassi che specificano l'indicatore A, lettera a), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

acquisto, anche da parte di soggetti collusi tra loro, di posizioni di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni sul mercato secondario dopo la collocazione sul mercato primario, per fissare il prezzo a un livello artificiale e generare interesse tra gli investitori — prassi generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi» («colluding in the after-market of an Initial Public Offer where colluding parties are involved»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i)

insolita concentrazione di operazioni e/o ordini di compravendita, in termini generali o da parte di una sola persona che utilizza uno o più conti o da parte di un numero limitato di persone;

ii)

operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare il prezzo o il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;

b)

effettuare operazioni o ordini di compravendita in modo tale da impedire che i prezzi dello strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni scendano al di sotto di un determinato livello o lo superino, principalmente per evitare conseguenze negative derivanti da variazioni del prezzo dello strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni — prassi generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo» («creation of a floor, or a ceiling in the price pattern»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i)

operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire o mantenere il prezzo nei giorni precedenti l'emissione, il riscatto volontario o la scadenza di uno strumento derivato o convertibile collegato;

ii)

operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione di negoziazione;

iii)

operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni sottostanti al di sotto o al di sopra di un prezzo di esercizio o di un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza;

iv)

operazioni effettuate in qualsiasi sede di negoziazione che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo dello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni sottostanti in modo tale che il prezzo superi o non raggiunga il prezzo di esercizio o un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza;

v)

operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento o sia determinante in particolare per il calcolo dei requisiti in materia di margini;

c)

inserire piccoli ordini di compravendita per accertare il livello degli ordini nascosti e, in particolare, per valutare ciò che è collocato su una dark platform — prassi generalmente nota come «ping orders»;

d)

eseguire ordini di compravendita o una serie di tali ordini per scoprire gli ordini di altri partecipanti, e successivamente inserire un ordine di compravendita per trarre vantaggio dalle informazioni ottenute — prassi generalmente nota come «phishing».

2.

Prassi che specificano l'indicatore A, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

la prassi di cui alla presente sezione, punto 1, lettera a), generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi»;

b)

trarre vantaggio dall'influenza significativa di una posizione dominante sull'offerta o la domanda di meccanismi di consegna di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni per creare o rendere probabile una distorsione sostanziale dei prezzi ai quali altri soggetti devono consegnare, prendere in consegna o rinviare la consegna al fine di adempiere i propri obblighi — prassi generalmente nota come «abusive squeeze»;

c)

effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo dello stesso strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni — prassi generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» («inter-trading venues manipulation», ossia negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i)

effettuare un'operazione, modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di calcolo del prezzo di una qualsiasi altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi;

ii)

gli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii), iv) e v);

d)

effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni collegato — prassi generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» («cross-product manipulation», ossia negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione). Questa prassi può essere illustrata anche dagli indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii), iv) e v), e paragrafo 2, lettera c), punto i).

3.

Prassi che specificano l'indicatore A, lettera c), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

aderire ad accordi per la vendita o l'acquisto di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni senza variazioni degli interessi beneficiari o del rischio di mercato o con il trasferimento dell'interesse beneficiario o del rischio di mercato tra soggetti che agiscono di concerto o in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «wash trades». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i)

ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di soggetti durante un determinato periodo di tempo;

ii)

operazioni o ordini di compravendita che modificano o è probabile che modifichino la valutazione di una posizione senza diminuirne/aumentarne le dimensioni;

iii)

l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

aderire a ordini di compravendita o partecipare a un'operazione o una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape». Questa prassi può essere illustrata anche dagli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 3, lettera a), punto i);

c)

effettuare operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i)

operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità o lo spessore del book di negoziazione (order book) non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione;

ii)

gli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii);

d)

un'operazione o una serie di operazioni progettate per celare la proprietà di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni violando gli obblighi di comunicazione attraverso il possesso dello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a nome di uno o più soggetti in collusione tra loro. Le comunicazioni sono fuorvianti per quanto riguarda il reale possessore sottostante dello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni — prassi generalmente nota come celare la proprietà («concealing ownership»). Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 3, lettera a), punto i).

4.

Prassi che specificano l'indicatore A, lettera d), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 3, lettera b), generalmente nota come «painting the tape»;

b)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 3, lettera c), generalmente nota come «improper matched orders»;

c)

assumere una posizione long (lunga) in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni e poi effettuare ulteriori attività di acquisto e/o diffondere informazioni positive fuorvianti relative allo strumento finanziario, al contratto a pronti su merci collegato o a un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni allo scopo di aumentarne il prezzo attirando altri acquirenti. Quando il prezzo è a un livello artificialmente elevato, la posizione long detenuta è liquidata — prassi generalmente nota come «pump and dump»;

d)

assumere una posizione short (corta) in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni e poi effettuare ulteriori attività di vendita e/o diffondere informazioni negative fuorvianti relative allo strumento finanziario, al contratto a pronti su merci collegato o a un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni allo scopo di abbassarne il prezzo attirando altri venditori. Quando il prezzo è sceso, la posizione detenuta viene chiusa — prassi generalmente nota come «trash and cash»;

e)

inserire quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e/o mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing»;

f)

inserire ordini di compravendita o una serie di tali ordini o effettuare operazioni o serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere o aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». Questa prassi può essere illustrata anche dall'alto tasso di ordini cancellati (ad esempio coefficiente ordini-negoziazioni), che può essere associato a un tasso relativo al volume (ad esempio numero di strumenti finanziari per ordine).

5.

Prassi che specificano l'indicatore A, lettera e), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo»;

b)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» (negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);

c)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d), generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» (negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);

d)

acquistare o vendere uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni deliberatamente nel momento di riferimento della sessione di contrattazione (ad esempio al momento dell'apertura, della chiusura, del regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i)

inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione (order book) centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto/basso di quanto sarebbe altrimenti;

ii)

gli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii), iv) e v);

iii)

esecuzione di operazioni o presentazione di ordini di negoziazione in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione che, per le loro dimensioni rispetto al mercato, hanno chiaramente un impatto significativo sull'offerta o sulla domanda oppure sul prezzo o sul valore;

iv)

operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare/diminuire il prezzo o di aumentare il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;

e)

trasmettere ordini di negoziazione multipli o ingenti, spesso con parametri distanti da quelli presenti su un lato del book di negoziazione, per effettuare una negoziazione sull'altro lato di detto book. Una volta effettuata tale negoziazione, gli ordini non destinati a essere eseguiti sono rimossi — prassi generalmente nota come «layering and spoofing». Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore citato al paragrafo 4, lettera f), punto i);

f)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera e), generalmente nota come «quote stuffing»;

g)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f), generalmente nota come «momentum ignition».

6.

Prassi che specificano l'indicatore A, lettera f), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

inserire ordini che vengono rimossi prima dell'esecuzione in modo da creare o che sia probabile creare, in modo fuorviante, l'apparenza di domanda o offerta di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a quel prezzo — prassi generalmente nota come «inserire ordini senza avere l'intenzione di eseguirli» («placing orders with no intention of executing them»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i)

ordini di compravendita inseriti a un prezzo tale che aumentano la domanda o diminuiscono l'offerta e hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo di uno strumento finanziario collegato;

ii)

l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f), punto i);

b)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo»;

c)

spostare il differenziale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita verso livelli artificiali e/o mantenerlo a tali livelli abusando del potere di mercato — prassi generalmente nota come «differenziali eccessivi tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i)

operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aggirare le misure di salvaguardia della negoziazione attuate nel mercato (ad esempio limiti di prezzo, limiti di volume, parametri per il differenziale prezzo di acquisto/prezzo di vendita ecc.);

ii)

l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), punto i);

d)

inserire ordini di compravendita che aumentano la domanda (o diminuiscono l'offerta) di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, al fine di aumentarne (o diminuirne) il prezzo — prassi generalmente nota come «advancing the bid». Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 6, lettera a), punto i);

e)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» (negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);

f)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d), generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» (negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);

g)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 5, lettera e), generalmente nota come «layering» e «spoofing»;

h)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera e), generalmente nota come «quote stuffing»;

i)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f), generalmente nota come «momentum ignition»;

j)

inserire ordini di compravendita per attirare altri partecipanti al mercato che utilizzano tecniche di negoziazioni tradizionali («slow trader»), e poi modificare rapidamente tali ordini rendendo le condizioni meno generose, nella speranza che la loro esecuzione sia redditizia rispetto al flusso in arrivo degli ordini di compravendita degli slow trader — prassi generalmente nota come «smoking».

7.

Prassi che specificano l'indicatore A, lettera g), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 5, lettera d), generalmente nota come «marking the close»;

b)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a) generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi»;

c)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo»;

d)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» (negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);

e)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d), generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» (negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);

f)

partecipare ad accordi per distorcere i costi associati a un contratto su merci, come un contratto assicurativo o di trasporto, con l'effetto di fissare a un livello anormale o artificiale il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato.

8.

La prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), e citata anche nella medesima sezione al paragrafo 5, lettera c), al paragrafo 6, lettera e), e al paragrafo 7, lettera d), è rilevante ai fini dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le manipolazioni tra sedi di negoziazione diverse.

9.

La prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d) e citata anche nella medesima sezione al paragrafo 5, lettera c), al paragrafo 6, lettera f), e al paragrafo 7, lettera e), è rilevante ai fini dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le manipolazioni tra sedi di negoziazione diverse, considerando che il prezzo o il valore di uno strumento finanziario può dipendere dal prezzo o dal valore di un altro strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci o può avere un effetto su tale prezzo o valore.

SEZIONE 2

INDICATORI DI MANIPOLAZIONI CONSISTENTI NELL'UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI FITTIZI O DI ALTRI TIPI DI INGANNO O ESPEDIENTE [ALLEGATO I, SEZIONE B, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014]

1.

Prassi che specificano l'indicatore B, lettera a), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

diffondere informazioni false o fuorvianti relative al mercato tramite i media, Internet incluso, o con qualsiasi altro mezzo, che provocano o è probabile che provochino variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni in senso favorevole alla posizione detenuta o a un'operazione programmata dalla persona o dalle persone coinvolte nella diffusione di tali informazioni;

b)

aprire una posizione in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato pubblicamente e con grande enfasi il lungo periodo di detenzione dell'investimento — prassi generalmente nota come aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo la sua comunicazione al pubblico («opening a position and closing it immediately after its public disclosure»);

c)

la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera c), generalmente nota come «pump and dump». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

i)

diffusione tramite i media di notizie relative all'aumento (o alla diminuzione) di una partecipazione qualificata prima o subito dopo una variazione insolita del prezzo di uno strumento finanziario;

ii)

l'indicatore di cui alla sezione 1, paragrafo 5, lettera d), punto i);

d)

la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera d), generalmente nota come «trash and cash». Questa prassi può essere illustrata anche dagli indicatori di cui alla sezione 1, paragrafo 5, lettera d), punto i), e alla presente sezione, paragrafo 1, lettera c), punto i);

e)

la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 3, lettera d), generalmente nota come «celare la proprietà»;

f)

spostamento o stoccaggio di merci che potrebbe creare un'apparenza fuorviante per quanto riguarda l'offerta o la domanda oppure il prezzo o il valore di una merce o un prodotto in uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato;

g)

spostamento di una nave da carico vuota che potrebbe creare un'apparenza falsa o fuorviante per quanto riguarda l'offerta o la domanda ovvero il prezzo o il valore di una merce o un prodotto in uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato.

2.

Prassi che specificano l'indicatore B, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:

a)

la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a); questa prassi può essere illustrata anche dall'inserimento di ordini di compravendita o dall'esecuzione di operazioni prima o subito dopo che il partecipante al mercato o le persone di cui sono pubblicamente noti i legami con tale partecipante al mercato hanno elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento di tenore contrario che sono resi pubblicamente disponibili;

b)

la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera c), generalmente nota come «pump and dump»; questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera a), punto i);

c)

la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 3, lettera d), generalmente nota come «trash and cash»; questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera a), punto i).


5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 15, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di promuovere l'efficienza del processo di notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e di fornire informazioni comparabili al pubblico, è opportuno stabilire norme uniformi per quanto riguarda le modalità con cui le informazioni richieste devono essere notificate e rese pubbliche tramite un unico modello.

(2)

Il modello dovrebbe contenere le informazioni su tutte le operazioni effettuate in un determinato giorno da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o dalle persone a loro strettamente associate. Per offrire al pubblico una visione completa, il modello dovrebbe consentire la presentazione delle operazioni su base individuale e anche in forma aggregata. Le informazioni aggregate dovrebbero indicare il volume di tutte le operazioni della stessa natura relative allo stesso strumento finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa sede di negoziazione, o al di fuori di una sede di negoziazione, come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna operazione. Dovrebbero inoltre indicare il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume. Nel compilare il modello, le operazioni di diversa natura, quali gli acquisti e le vendite, non dovrebbero mai essere aggregate né dovrebbero essere compensate tra loro.

(3)

Per semplificare la procedura di modifica di una notifica non corretta già trasmessa, il modello dovrebbe includere un campo da utilizzare nella notifica di modifica per indicare la notifica originale e spiegare le imprecisioni in essa contenute.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(5)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le disposizioni stabilite nel presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data di quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Articolo 2

Formato e modello della notifica

1.   Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.

2.   Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

3.   Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1

Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata

a)

Nome

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

2

Motivo della notifica

a)

Posizione/qualifica

[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]

[Per le persone strettamente associate,

indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

b)

Notifica iniziale/modifica

[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3

Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta

a)

Nome

[Nome completo dell'entità.]

b)

LEI

[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

4

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento

Codice di identificazione

[

Indicare la natura dello strumento:

un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

b)

Natura dell'operazione

[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522  (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo/i

Volume/i

 

 

[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

d)

Informazioni aggregate

Volume aggregato

Prezzo

[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;

sono della stessa natura;

sono effettuate lo stesso giorno e

sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

e)

Data dell'operazione

[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

f)

Luogo dell'operazione

[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o

se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]


(1)  Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/524 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Liébana (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Miel de Liébana» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Miel de Liébana» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Miel de Liébana» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 347 del 20.10.2015, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6 2014, pag. 36).


5.4.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/525 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Ternera de los Pirineos Catalanes»/«Vedella dels Pirineus Catalans»/«Vedell des Pyrénées Catalanes» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Ternera de los Pirineos Catalanes»/«Vedella dels Pirineus Catalans»/«Vedell des Pyrénées Catalanes» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Ternera de los Pirineos Catalanes»/«Vedella dels Pirineus Catalans»/«Vedell des Pyrénées Catalanes» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 344 del 17.10.2015, pag. 4.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


5.4.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/526 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Poljički soparnik»/«Poljički zeljanik»/«Poljički uljenjak» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Poljički soparnik»/«Poljički zeljanik»/«Poljički uljenjak» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Poljički soparnik»/«Poljički zeljanik»/«Poljički uljenjak» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 358 del 30.10.2015, pag. 8.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/26


REGOLAMENTO (UE) 2016/527 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione (2), l'Agenzia ferroviaria europea ha applicato una procedura per la gestione delle modifiche dei documenti tecnici di cui all'allegato III del medesimo regolamento. Di conseguenza, il 29 aprile 2015 l'Agenzia ha presentato una raccomandazione concernente l'aggiornamento dell'allegato III per tenere conto dei documenti tecnici che sono stati modificati conformemente alla procedura.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 454/2011.

(3)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)   GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco dei documenti a cui si fa riferimento nella presente STI

Riferimento

Etichetta

B.1. (V1.2)

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe per vendite internazionali o effettuate all'estero — biglietti NRT

B.2. (V1.2)

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe per vendite internazionali o effettuate all'estero — biglietti con prenotazione integrata (IRT)

B.3. (V1.2)

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati per vendite internazionali o effettuate all'estero — offerte speciali

B.4. (V1.3)

Guida di applicazione per i messaggi EDIFACT riguardante lo scambio di dati sull'orario

B.5. (V1.3)

Prenotazione elettronica di posti a sedere, cuccette, letti e produzione elettronica di documenti di viaggio — scambio di messaggi

B.6. (V1.2)

Prenotazione elettronica di posti a sedere, cuccette, letti e produzione elettronica di documenti di trasporto (standard RCT2)

B.7. (V1.2)

IRTHP (International Rail Ticket for Home Printing)

B.8. (V1.2)

Cifratura numerica standard per imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altre società coinvolte nel settore del trasporto ferroviario

B.9. (V1.2)

Cifratura numerica standard delle ubicazioni

B.10 (V1.3)

Prenotazione elettronica di assistenza per le persone con mobilità ridotta — scambio di messaggi

B.30. (V1.2)

Schema — catalogo di messaggi/insiemi di dati necessario per la comunicazione IF/GI delle STI TAP»


5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/528 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

268,0

MA

96,2

SN

66,9

TR

106,7

ZZ

134,5

0707 00 05

MA

83,3

TR

134,4

ZZ

108,9

0709 93 10

EG

44,3

MA

97,9

TR

149,6

ZZ

97,3

0805 10 20

EG

48,3

IL

83,3

MA

73,5

TN

71,4

TR

72,3

ZA

51,4

ZZ

66,7

0805 50 10

MA

85,6

TR

105,4

ZZ

95,5

0808 10 80

BR

94,4

CL

113,5

CN

124,1

US

151,8

ZA

71,2

ZZ

111,0

0808 30 90

AR

108,8

CL

132,7

ZA

110,9

ZZ

117,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/529 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

che stabilisce il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento degli interventi d'emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2016) 1758]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.

(2)

La decisione 2008/444/CE della Commissione (4) dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione alla Germania a copertura delle spese sostenute da tale Stato membro in seguito all'adozione delle misure per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2007 a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio (5). Una prima quota di 950 000,00 EUR è stata pertanto versata alla Germania come parte del contributo finanziario dell'Unione.

(3)

A norma della decisione di esecuzione 2011/800/UE della Commissione (6) è stata versata una seconda quota di 1 950 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione e a norma della decisione di esecuzione 2014/131/UE della Commissione (7) è stata versata una terza quota di 1 000 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione.

(4)

Mediante la decisione 2008/444/CE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare dell'articolo 84.

(5)

Il 6 giugno 2008 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 4 201 179,00 EUR. In seguito alle verifiche e ai controlli eseguiti durante l'audit condotto in loco dal servizio di audit competente, l'importo di 239 629,65 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini è fissato a 3 961 549,35 EUR.

2.   Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare alla Germania è fissato a 61 549,35 EUR.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).

(3)  Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19).

(4)  Decisione 2008/444/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (GU L 156 del 14.6.2008, pag. 18).

(5)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

(6)  Decisione di esecuzione 2011/800/UE della Commissione, del 30 novembre 2011, relativa ad una partecipazione finanziaria dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 49).

(7)  Decisione di esecuzione 2014/131/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 18).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/530 DELLA COMMISSIONE

dal 1o aprile 2016

relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di generatore di corrente

[notificata con il numero C(2016) 1779]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina, e distribuito da FRINGO GmbH & Co. KG Germania.

(2)

L'adozione di questa misura è stata giustificata dalla non conformità del generatore di corrente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

(3)

L'allegato I, sezione 1.5.1., della direttiva 2006/42/CE, concernente l'energia elettrica, dispone che una macchina alimentata con energia elettrica deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. Il generatore di corrente presentava le seguenti lacune:

i cavi esposti tra l'interruttore di accensione e il meccanismo di accensione del motore a benzina e la batteria da 12 V liberamente accessibile potevano, in caso di guasto, provocare una scossa elettrica o un incendio e il cortocircuito della batteria;

sebbene il quadro operativo del gruppo elettrogeno fosse protetto da un alloggiamento sul retro, il punto di entrata del cavo (cavo del generatore) e un'apertura nell'alloggiamento erano stati progettati in modo tale per cui era possibile accedere a parti sotto tensione dei collegamenti a 230 V del voltmetro e a parti sotto tensione della presa ad alta tenuta;

alcuni componenti del pannello di controllo non corrispondevano al livello di protezione IPX3;

numerosi cavi di messa a terra erano collegati a un terminale di connessione sia sulla presa da 400 V che sulle prese da 230 V;

le estremità dei cavi erano stagnate e non erano presenti puntali di chiusura, il che comportava un maggior rischio di scossa elettrica potenzialmente letale in caso di contatto dell'utilizzatore con una parte del prodotto ad alta tensione;

ad eccezione del cavo di messa a terra (combinazione bicolore VERDE/GIALLO) nessuno dei cavi era chiaramente identificabile. Non era presente alcuno schema di cablaggio da poter utilizzare per identificare i cavi;

il codice cromatico impiegato per vari tipi di cavi non era conforme ai requisiti.

(4)

L'allegato I, sezione 1.7.3., della direttiva 2006/42/CE, concernente la marcatura delle macchine, dispone che ogni macchina deve recare in modo visibile, leggibile e indelebile almeno una serie di indicazioni. Il generatore di corrente a benzina non recava un'etichetta con la dicitura «gruppo elettrogeno a bassa potenza». Le targhette segnaletiche erano incollate e facilmente rimovibili. Mancavano la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante.

(5)

La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta.

(6)

L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che il generatore di corrente a benzina fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Germania per vietare l'immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2016

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.