ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 87

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
2 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/479 della Commissione, dal 1o aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1o aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, dal 1o aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 della Commissione, dal 1o aprile 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/483 della Commissione, del 1o aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/484 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 23 marzo 2016, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

31

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/485 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 23 marzo 2016, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015 )

35

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/479 DELLA COMMISSIONE

dal 1o aprile 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 25 marzo 2013 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti che rientrano nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro» dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

I glicosidi steviolici sono componenti non calorici di sapore dolce e possono essere impiegati per sostituire gli zuccheri calorici in alcune bevande di cui riducono pertanto il valore calorico. Di conseguenza, i glicosidi steviolici conferiscono un sapore dolce a tali bevande senza apportare ulteriori calorie al prodotto finale e ciò mette a disposizione dei consumatori prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(5)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(6)

Nel 2010 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli impieghi proposti come additivo alimentare (E 960) (3) e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici. L'Autorità ha rivisto la valutazione dell'esposizione ai glicosidi steviolici alla luce della proposta di ampliarne gli usi come additivo alimentare e ha espresso due pareri in data 2 maggio 2014 (4) e 30 giugno 2015 (5). Per quanto riguarda l'ampliamento degli usi, l'Autorità ha concluso che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, salvo in un solo paese per i bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi (toddlers), al limite superiore delle stime più elevate (95o percentile). Dai calcoli relativi all'esposizione effettuati dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu è emerso che l'ampliamento degli usi proposto non incideva sull'esposizione dei bambini dei Paesi Bassi nel 95o percentile, di età compresa tra i due e i sei anni, e che le bevande non alcoliche e i prodotti aromatizzati a base di latte fermentato rimanevano la principale fonte di esposizione ai glicosidi steviolici in quel gruppo di età.

(7)

Dato che la sottocategoria alimentare 14.1.5.2 comprende prodotti non destinati al consumo di bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi, gli usi e i livelli di uso proposti dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante non destano timori per la sicurezza.

(8)

Ne consegue che è opportuno autorizzare l'impiego dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante aggiunto nei prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti compresi nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro»: caffè, tè e infusioni a base di erbe (al massimo 30 mg/l), caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato (al massimo 30 mg/l) e bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino (al massimo di 20 mg/l).

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2010;8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2014;12(5):3639.

(5)  EFSA Journal 2015;13(6):4146.


ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro», dopo le voci E 491-495 relative agli esteri di sorbitano, sono inserite le seguenti voci per l'additivo E 960:

 

«E 960

Glicosidi steviolici

30

(60) (93)

solo caffè, tè e infusioni a base di erbe, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960

Glicosidi steviolici

30

(60) (93)

solo caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

 

E 960

Glicosidi steviolici

20

(60) (93)

solo bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

2)

nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro» sono aggiunte le seguenti note:

«(60):

Espressi in equivalenti steviolici

(93):

Il livello massimo si applica ai prodotti pronti da bere (ad esempio in recipienti) e loro miscele e concentrati preparati e pronti per il consumo.»


2.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/480 DELLA COMMISSIONE

dal 1o aprile 2016

che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di tenere un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada. I relativi dati contenuti nei registri elettronici nazionali sono accessibili a tutte le autorità competenti degli altri Stati membri. L'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che i registri elettronici nazionali siano interconnessi entro il 31 dicembre 2012 e conferisce il mandato alla Commissione di adottare norme comuni riguardanti tale interconnessione. Sulla base di questo mandato la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1213/2010 (2) al fine di agevolare l'interconnessione dei registri elettronici nazionali attraverso un sistema di scambio di messaggi denominato ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada), divenuto operativo il 31 dicembre 2012.

(2)

Nel corso degli ultimi tre anni di esercizio del sistema ERRU la Commissione, insieme ad esperti degli Stati membri, ha individuato alcuni aspetti legati all'uso pratico del sistema ERRU che non corrispondono interamente alle procedure amministrative stabilite negli Stati membri.

(3)

È pertanto necessario affrontare le carenze individuate nell'ambito del funzionamento quotidiano del sistema ERRU per allinearle alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1071/2009, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché garantire che il sistema ERRU sia utilizzato in modo uniforme da parte delle autorità competenti in tutta l'UE. È inoltre necessario adeguare le disposizioni esistenti al progresso tecnico e scientifico.

(4)

In riferimento alla classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione, il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione (5) definisce un nuovo elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alle norme dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporto su strada o del gestore dei trasporti. È pertanto necessario abilitare il sistema ERRU alla trasmissione di informazioni riguardanti il nuovo elenco di infrazioni.

(5)

Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), si applicano al trattamento di tutti i dati personali a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009. In particolare, gli Stati membri devono attuare adeguate misure di sicurezza volte a prevenirne l'uso illecito.

(6)

Laddove applicabile, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applicano al trattamento di tutti i dati personali a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(7)

A causa della notevole quantità di modifiche che dovrebbero essere apportate alle norme comuni per l'attuazione dell'interconnessione dei registri elettronici nazionali è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 1213/2010 con un nuovo atto legislativo. Il regolamento (UE) n. 1213/2010 dovrebbe quindi essere abrogato.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la connessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada al sistema di messaggistica ERRU, di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2009, si intende per:

a)   «ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings)»: un sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali, istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009;

b)   «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP;

c)   «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri;

d)   «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi ERRU tra gli Stati membri;

e)   «CAP»: certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009;

f)   «Stato membro dell'infrazione»: lo Stato membro in cui un'impresa di trasporto ha commesso un'infrazione;

g)   «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro in cui un'impresa di trasporto è stabilita;

h)   «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi ERRU;

i)   «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta;

j)   «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi agli Stati membri destinatari;

k)   «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica ERRU.

Articolo 3

Obbligo di connettersi al sistema ERRU

Gli Stati membri effettuano l'interconnessione dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 al sistema ERRU conformemente alle procedure e ai requisiti tecnici previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

Specifiche tecniche

Il sistema ERRU soddisfa le specifiche tecniche di cui agli allegati da I a VII del presente regolamento.

Articolo 5

Impiego del sistema ERRU

1.   All'atto di scambiarsi informazioni tramite il sistema ERRU, le autorità competenti seguono le procedure di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri consentono ai propri organismi di controllo incaricati dei controlli su strada l'accesso alla funzionalità «Verifica della licenza comunitaria» del sistema ERRU.

3.   Per i casi in cui vi siano diversi organi di controllo nazionali coinvolti nei controlli su strada, lo Stato membro decide a quali di loro debba essere consentito l'accesso di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1213/2010 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

(3)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(4)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(5)  Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

ASPETTI GENERALI DEL SISTEMA ERRU

1.   ARCHITETTURA

Il sistema ERRU si articola nei seguenti elementi:

1.1.

Un sistema centrale in grado di ricevere una richiesta dallo Stato membro richiedente, di convalidarla, di elaborarla e di trasmetterla agli Stati membri destinatari. Il sistema centrale attende la risposta dei vari Stati membri destinatari, consolida tutte le risposte e trasmette la risposta consolidata allo Stato membro richiedente.

1.2.

Un sistema nazionale per ciascuno Stato membro, che deve dotarsi di un'interfaccia in grado sia di inviare richieste al sistema centrale che di ricevere le relative risposte. Per inviare e ricevere messaggi dal sistema centrale, i sistemi nazionali possono usare un proprio software o acquistarne uno.

1.3.

In alternativa al punto 1.1. gli Stati membri possono scegliere di utilizzare una rete commerciale compatibile per scambiare messaggi tra loro. In tal caso ciascuna autorità competente fornisce al sistema centrale statistiche dei messaggi scambiati all'interno della rete.

2.   GESTIONE

2.1.   Il sistema centrale è gestito dalla Commissione, che ne garantisce il funzionamento tecnico e la manutenzione.

2.2.   Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso e statistici di cui all'allegato VII.

2.3.   Il sistema centrale non consente l'accesso a dati personali, fatta eccezione per il personale autorizzato della Commissione qualora ciò sia necessario ai fini della manutenzione e della risoluzione di problemi.

2.4.   Spetta agli Stati membri:

2.4.1.

configurare e gestire i rispettivi sistemi nazionali, compresa l'interfaccia con il sistema centrale;

2.4.2.

installare e mantenere l'hardware e il software del proprio sistema nazionale, sia che l'abbiano acquistato o che ne siano i proprietari;

2.4.3.

garantire la corretta interoperabilità tra il proprio sistema nazionale e il sistema centrale nonché la gestione dei messaggi d'errore ricevuti dal sistema centrale;

2.4.4.

adottare tutte le misure per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni;

2.4.5.

garantire il funzionamento dei sistemi nazionali in conformità ai livelli di servizio di cui all'allegato VI.

2.5.   Portale web MOVEHUB

La Commissione fornisce un'applicazione web con accesso protetto, denominata «Portale web MOVEHUB», che deve essere in grado di fornire almeno i seguenti servizi:

a)

statistiche sulla disponibilità per Stato membro;

b)

notifiche di interventi di manutenzione sul sistema centrale e sui sistemi nazionali degli Stati membri;

c)

relazioni aggregate;

d)

gestione dei contatti;

e)

schemi XSD;

2.6.   Gestione dei contatti

Poiché l'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti, la funzione di gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire i dati dei contatti per i diversi utenti (nel campo della politica, delle imprese od operativi e tecnici) di tale Stato membro. I dati relativi ai contatti degli altri Stati membri possono essere consultati, ma non modificati.


ALLEGATO II

FUNZIONI DEL SISTEMA ERRU

1.

Il sistema ERRU fornisce le seguenti funzioni:

1.1.

Verifica dei requisiti di onorabilità (CGR — Check Good Repute): permette allo Stato membro richiedente di inviare una richiesta a uno o più Stati membri destinatari, determinare l'idoneità di un gestore dei trasporti e quindi a concedere l'autorizzazione a gestire l'impresa di trasporto.

1.2.

Notifica d'infrazione (INF — Infringement Notification): permette allo Stato membro dell'infrazione di informare lo Stato membro di stabilimento che l'impresa di trasporto ha commesso un'infrazione grave di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Consente inoltre allo Stato membro dell'infrazione di richiedere che le sanzioni siano applicate all'impresa di trasporto nello Stato membro di stabilimento.

1.3.

Verifica della licenza comunitaria (CCL — Check Community Licence): permette allo Stato membro richiedente di inviare una richiesta allo Stato membro destinatario (ad esempio lo Stato membro di stabilimento) al fine di determinare se un'impresa di trasporto utilizzi una licenza comunitaria valida.

2.

Saranno aggiunti altri tipi di messaggio ritenuti appropriati all'efficace funzionamento del sistema ERRU, ad esempio le notifiche di errore.


ALLEGATO III

REQUISITI DEL MESSAGGIO DEL SISTEMA ERRU

1.   REQUISITI TECNICI GENERALI

1.1.   Per lo scambio dei messaggi, il sistema centrale deve fornire sia l'interfaccia sincrono che quello asincrono. Gli Stati membri possono scegliere la tecnologia che preferiscono per interfacciare le proprie domande.

1.2.   Tutti i messaggi scambiati tra sistema centrale e sistemi nazionali devono essere codificati in UTF-8.

1.3.   Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano in grado di ricevere ed elaborare messaggi contenenti caratteri greci o cirillici.

2.   STRUTTURA DEI MESSAGGI XML E DEFINIZIONE DI SCHEMA (XSD)

2.1.   La struttura generale dei messaggi XML deve rispettare il formato definito dagli schemi XSD installati nel sistema centrale.

2.2.   Il sistema centrale e i sistemi nazionali devono trasmettere e ricevere messaggi conformi allo schema XSD dell'elemento messaggio.

2.3.   I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato II.

2.4.   I messaggi XML devono comprendere almeno i requisiti minimi di cui all'appendice del presente allegato.

Appendice

Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML

Common Header (intestazione comune)

Obbligatorio

Version (versione)

La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo versione dell'elemento «intestazione» di ogni messaggio XML. Il numero di versione («n.m») andrà stabilito come valore fisso in ogni versione del file definizione di schema XML (XSD).

Test Identifier (identificativo di prova)

Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro trasmettono/continuano a usare lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato.

No

Technical Identifier (identificativo tecnico)

Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. Questo dato non può essere utilizzato in alcuna transazione.

Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro)

L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro.

Sent At (inviato il)

Data e ora (UTC) in cui il messaggio è stato inviato.

Timeout (tempo scaduto)

È l'indicazione — facoltativa — di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse. Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è richiesto in MS2TCN_<x>_Req e in tutti i messaggi di risposta. È facoltativo; la stessa definizione d'intestazione può perciò essere usata per tutti i tipi di messaggio indipendentemente dal fatto che sia necessario un attributo per il valore di tempo scaduto.

No

From (mittente)

Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU».

To (destinatario)

Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o «EU».

Check Good Repute (verifica dei requisiti di onorabilità)

Check Good Repute Request (richiesta di verifica dei requisiti di onorabilità)

Obbligatorio

Business Case Identifier (identificativo del caso)

Un numero di serie o di riferimento che identifica ogni singola richiesta.

Requesting Competent Authority (autorità competente richiedente)

L'autorità competente che ha emesso la richiesta di ricerca.

Transport Manager Details (dati relativi al gestore dei trasporti)

Sì, se non sono disponibili dati nel CAP

Family Name (cognome)

Il/i cognome/i del gestore dei trasporti indicato nel CAP.

First name (nome)

Il nome completo del gestore dei trasporti indicato nel CAP.

Date of birth (data di nascita)

La data di nascita del gestore dei trasporti in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).

Place of birth (luogo di nascita)

Il luogo di nascita del gestore dei trasporti.

No

CPC Details (dati disponibili nel CAP)

Sì, se non sono disponibili dati del gestore dei trasporti

CPC Number (numero CAP)

Numero del certificato di abilitazione professionale.

CPC Issue Date (data di rilascio del CAP)

Data di rilascio del CAP in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).

CPC Issue Country (paese di rilascio del CAP)

Paese di rilascio del CAP in formato ISO 3166-1 alpha 2.


Check Good Repute Response (risposta alla verifica dei requisiti di onorabilità)

Obbligatorio

Business Case Identifier (identificativo del caso)

Un numero di serie o di riferimento identico all'identificativo del caso della richiesta.

Requesting Competent Authority (autorità competente richiedente)

L'autorità competente che ha emesso la richiesta di ricerca.

Responding Competent Authority (autorità competente destinataria)

L'autorità competente che ha risposto alla richiesta di ricerca.

Status Code (codice di stato)

Il codice di stato della ricerca (ad esempio, found, not found, error ecc.).

Status Message (messaggio relativo allo stato)

Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).

No

Found Transport Manager Details (dati reperiti relativi al gestore dei trasporti)

Codice se il codice di stato è «found» (reperito)

Family Name (cognome)

Il/i cognome/i del gestore dei trasporti indicato nel registro.

First name (nome)

Il nome completo del gestore dei trasporti indicato nel registro.

Date of birth (data di nascita)

La data di nascita del gestore dei trasporti in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) indicata nel registro.

Place of birth (luogo di nascita)

Il luogo di nascita del gestore dei trasporti indicato nel registro.

CPC Number (numero CAP)

Il numero del certificato di abilitazione professionale indicato nel registro.

CPC Issue Date (data di rilascio del CAP)

La data di rilascio del CAP in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) indicata nel registro.

CPC Issue Country (paese di rilascio del CAP)

Il paese di rilascio del CAP in formato ISO 3166-1 alpha 2 indicato nel registro.

Total Managed Undertakings (totale imprese gestite)

Il numero di imprese di trasporto cui il gestore dei trasporti è associato.

Total Managed Vehicles (totale veicoli gestiti)

Il numero totale di veicoli cui il gestore dei trasporti è associato.

Fitness (idoneità)

Dichiarazione di idoneità («fit/idoneo» o «unfit/non idoneo»).

End Date of Unfitness (data di fine dello stato di non idoneità)

Data di fine dello stato di inidoneità del gestore dei trasporti in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG). Applicabile in caso di dichiarazione di «non idoneità».

No

Search Method (metodo di ricerca)

Il metodo usato per trovare il gestore dei trasporti: NYSIIS, CAP, algoritmo proprio.

Transport Undertaking (for each found Transport Manager) Impresa di trasporto (per ciascun gestore dei trasporti reperito)

Sì, se numero di imprese gestite > 0

Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)

Il nome dell'impresa di trasporto (nome e forma giuridica) indicato nel registro.

Transport Undertaking Address (indirizzo dell'impresa di trasporto)

L'indirizzo dell'impresa di trasporto (indirizzo, codice di avviamento postale, città, paese) indicato nel registro.

Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)

Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.

Community Licence Status (stato della licenza comunitaria)

Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.

Managed Vehicles (veicoli gestiti)

Il numero di veicoli gestiti indicato nel registro.

Infringement Notification (notifica d'infrazione)

Infringement Notification Request (richiesta di notifica d'infrazione)

Obbligatorio

Business Case Identifier (identificativo del caso)

Un numero di serie o di riferimento che identifica ogni singola richiesta.

Notifying Authority (autorità di notifica)

L'autorità competente che ha emesso la notifica d'infrazione.

Transport Undertaking (impresa di trasporto)

Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)

Il nome dell'impresa di trasporto contro cui è constatata l'infrazione.

Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)

Numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto.

Vehicle Registration Number (numero d'immatricolazione del veicolo)

Il numero di immatricolazione del veicolo che ha commesso l'infrazione.

Vehicle Registration Country (paese d'immatricolazione del veicolo)

Il paese in cui il veicolo è registrato.

Serious Infringement (infrazione grave)

Date of Infringement (data dell'infrazione)

Data dell'infrazione in formato ISO 8601 AAAA-MM-GG.

Category (categoria)

La categoria dell'infrazione:

MSI (most serious infringement) — Infrazione più grave

VSI (very serious infringement) — Infrazione molto grave

SI (serious infringement) — Infrazione grave

Infringement Type (tipo di infrazione)

Conformemente alla classificazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403.

Date of Check (data della verifica)

La data della verifica in cui è stata accertata l'infrazione, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).

Penalty Imposed (for each Serious Infringement) — Sanzione irrogata (per ogni infrazione grave)

Penalty Imposed Identifier (identificatore della sanzione irrogata)

Il numero di serie della singola sanzione irrogata.

Final Decision Date (data della decisione finale)

La data della decisione finale della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).

Penalty Type Imposed (tipo di sanzione irrogata)

Dichiarazione:

101 — «Warning» (avvertimento)

201 — «Temporary ban on cabotage operations» (divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio)

202 — «Fine» (ammenda)

203 — «Prohibition» (divieto di esecuzione)

204 — «Immobilisation» (fermo del veicolo)

102 — «Other» (altro)

Start Date (data di inizio)

La data di inizio della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).

No

End Date (data di fine)

La data di fine della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).

No

Is Executed (eseguita)

Sì/No

Penalty Requested (for each Serious Infringement) — Sanzione richiesta (per ogni infrazione grave)

No

Penalty Requested Identifier (identificativo della sanzione richiesta)

Il numero di serie della singola sanzione richiesta.

Penalty Type Requested (tipo di sanzione richiesta)

Dichiarazione:

101 — «Warning» (avvertimento)

301 — «Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence» (ritiro temporaneo di alcune o tutte le copie autenticate della licenza comunitaria)

302 — «Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence» (ritiro definitivo di alcune o tutte le copie autenticate della licenza comunitaria)

303 — «Temporary withdrawal of the Community licence» (ritiro temporaneo della licenza comunitaria)

304 — «Permanent withdrawal of the Community licence» (ritiro definitivo della licenza comunitaria)

305 — «Suspension of the issue of driver attestations» (sospensione del rilascio degli attestati di conducente)

306 — «Withdrawal of driver attestations» (ritiro degli attestati di conducente)

307 — «Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse» (subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti)

Duration (durata)

La durata della sanzione richiesta (giorni di calendario).

No


Infringement Notification Response (risposta alla notifica d'infrazione)

Obbligatorio

Business Case Identifier (identificativo del caso)

Un numero di serie o di riferimento identico all'identificativo del caso della richiesta.

Originating Authority (autorità d'origine)

L'autorità competente che ha emesso la notifica d'infrazione originale.

Licensing Authority (autorità di rilascio delle licenze)

L'autorità competente che risponde alla notifica d'infrazione.

Status Code (codice di stato)

Il codice di stato della risposta alla notifica d'infrazione (ad esempio, found, not found, error ecc.).

Status Message (messaggio relativo allo stato)

Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).

No

Transport Undertaking (impresa di trasporto)

Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)

Il nome dell'impresa di trasporto (nome e forma giuridica) indicato nel registro.

Penalty Imposed (sanzione irrogata)

No

Penalty Imposed Identifier (identificativo della sanzione irrogata)

Il numero di serie della singola sanzione irrogata (indicato nell'identificativo della richiesta di sanzione della notifica di infrazione).

Authority Imposing Penalty (autorità che irroga la sanzione)

Il nome dell'autorità che irroga la sanzione.

Is Imposed (è imposta)

Sì/No

Penalty Type Imposed (tipo di sanzione irrogata)

Dichiarazione:

101 — «Warning» (avvertimento)

301 — «Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence» (ritiro temporaneo di alcune o tutte le copie autenticate della licenza comunitaria)

302 — «Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence» (ritiro definitivo di alcune o tutte le copie autenticate della licenza comunitaria)

303 — «Temporary withdrawal of the Community licence» (ritiro temporaneo della licenza comunitaria)

304 — «Permanent withdrawal of the Community licence» (ritiro definitivo della licenza comunitaria)

305 — «Suspension of the issue of driver attestations» (sospensione del rilascio degli attestati di conducente)

306 — «Withdrawal of driver attestations» (ritiro degli attestati di conducente)

307 — «Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse» (Subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti)

102 — «Other» (altro)

Start Date (data di inizio)

La data di inizio della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).

No

End Date (data di fine)

La data di fine della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).

No

Reason (motivo)

Motivo per cui non è stata irrogata la sanzione (se del caso).

No


Infringement Notification Acknowledgement (conferma della notifica d'infrazione)

Obbligatorio

Business Case Identifier (identificativo del caso)

Un numero di serie o di riferimento identico all'identificativo del caso della notifica o della risposta.

Status Code (codice di stato)

Codice di stato della conferma.

Status Message (messaggio relativo allo stato)

Status Message String (stringa del messaggio relativo allo stato).

No

Originating Authority (autorità d'origine)

Per un IN_Ack: Per la legge questo campo è rappresentato come «identificativo dell'autorità competente di destinazione».

Per un IR_Ack: Per la legge questo campo è rappresentato come «identificativo dell'autorità competente che emette la conferma».

Licensing Authority (autorità di rilascio delle licenze)

Per un IN_Ack: Per la legge questo campo è rappresentato come «identificativo dell'autorità competente che emette la conferma».

Per un IR_Ack: Per la legge questo campo è rappresentato come «identificativo dell'autorità competente di destinazione».

Acknowledgement type (tipo di conferma)

Definizione del tipo di conferma

Valori ammessi:

«IN_Ack»

«IR_Ack»

Check Community Licence (verifica della licenza comunitaria)

Check Community Licence Request (richiesta di verifica della licenza comunitaria)

Obbligatorio

Business Case Identifier (identificativo del caso)

Un numero di serie o di riferimento che identifica ogni singola richiesta.

Originating Authority (autorità d'origine)

L'autorità che ha emesso la richiesta di ricerca.

No

Transport Undertaking (impresa di trasporto)

Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)

Il nome dell'impresa di trasporto di cui sono richiesti i dati della licenza comunitaria.

Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)

Numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria di cui sono richiesti i dati.

Vehicle Registration Number (numero d'immatricolazione del veicolo)

Il numero di immatricolazione del veicolo per il quale è rilasciata la copia autenticata della licenza comunitaria.

No


Check Community Licence Response (risposta alla verifica della licenza comunitaria)

Obbligatorio

Business Case Identifier (identificativo del caso)

Un numero di serie o di riferimento che identifica ogni singola richiesta.

Originating Authority (autorità d'origine)

L'autorità che ha emesso la richiesta di ricerca.

No

Transport Undertaking (impresa di trasporto)

Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)

Il nome dell'impresa di trasporto (nome e forma giuridica) indicato nel registro.

Transport Undertaking Address (indirizzo dell'impresa di trasporto)

L'indirizzo dell'impresa di trasporto (indirizzo, codice di avviamento postale, città, paese) indicato nel registro.

Community Licence Details (dati della licenza comunitaria)

Licence Number (numero della licenza)

Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.

Licence Status (stato della licenza)

Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.

«Active» (attiva)

«Suspended» (sospesa)

«Withdrawn» (ritirata)

«Expired» (scaduta)

«Lost/stolen» (smarrita/rubata)

«Annulled» (annullata)

«Returned» (restituita)

Licence Type (tipo di licenza)

Il tipo di licenza comunitaria indicato nel registro. Dichiarazione:

«Community licence for passenger transport» (licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri)

«National licence for passenger transport» (licenza nazionale per il trasporto di passeggeri)

«Community licence for goods transport» (licenza comunitaria per il trasporto di merci)

«National licence for goods transport» (licenza nazionale per il trasporto di merci)

Start Date (data di inizio)

La data di inizio validità della licenza comunitaria.

Expiry Date (data di scadenza)

La data di scadenza della licenza comunitaria.

Withdrawal Date (data del ritiro)

La data del ritiro della licenza comunitaria.

No

Suspension Date (data di sospensione)

La data di sospensione della licenza comunitaria.

No

Suspension Expiry Date (data di fine della sospensione)

La data di fine della sospensione della licenza comunitaria.

No

Managed Vehicles (veicoli gestiti)

Il numero di veicoli gestiti indicato nel registro.

Certified True Copy Details (dati della copia autenticata)

Licence Number (numero della licenza)

Numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (questo è il numero della licenza ricevuto contestualmente alla domanda).

Licence Status (stato della licenza)

Lo stato della copia autenticata della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.

«Active» (attiva)

«Suspended» (sospesa)

«Withdrawn» (ritirata)

«Expired» (scaduta)

«Lost/stolen» (smarrita/rubata)

«Annulled» (annullata)

«Returned» (restituita)

Licence Type (tipo di licenza)

Il tipo della copia autenticata della licenza comunitaria indicato nel registro. Dichiarazione:

«Community licence for passenger transport» (licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri)

«National licence for passenger transport» (licenza nazionale per il trasporto di passeggeri)

«Community licence for goods transport» (licenza comunitaria per il trasporto di merci)

National licence for goods transport' (licenza nazionale per il trasporto di merci)

Start Date (data di inizio)

La data di inizio validità della copia autenticata della licenza comunitaria.

Expiry Date (data di scadenza)

La data di scadenza della copia autenticata della licenza comunitaria.

Withdrawal Date (data del ritiro)

La data del ritiro della copia autenticata della licenza comunitaria.

No

Suspension Date (data di sospensione)

La data della sospensione della copia autenticata della licenza comunitaria.

No

Suspension Expiry Date (data del termine della sospensione)

La data in cui termina la sospensione della copia autenticata della licenza comunitaria.

No


ALLEGATO IV

TRASLITTERAZIONE E SERVIZI NYSIIS

1.   Per codificare nel registro nazionale i nomi di tutti i conducenti si deve usare l'algoritmo NYSIIS implementato nel servizio centrale.

2.   Quando consultano il registro per cercare un gestore dei trasporti tramite la funzionalità CGR, gli Stati membri devono sempre utilizzare la chiave NYSIIS come principale meccanismo di ricerca.

3.   Per ottenere ulteriori risultati gli Stati membri possono impiegare un algoritmo proprio.

4.   Nei risultati della ricerca deve essere indicato quale meccanismo di ricerca è stato utilizzato per trovare il record: NYSIIS, CAP o algoritmo proprio.


ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA

1.   Per lo scambio di messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali si deve sempre utilizzare il protocollo HTTPS.

2.   Per garantire la sicurezza nella trasmissione dei messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali, questi ultimi devono utilizzare i certificati PKI forniti dalla Commissione.

3.   I sistemi nazionali devono implementare certificati che utilizzino almeno l'algoritmo hash della firma SHA-2 (SHA-256) e abbiano una chiave pubblica con una lunghezza di 2 048 bit.


ALLEGATO VI

LIVELLI DEL SERVIZIO

1.   I sistemi nazionali devono raggiungere i livelli minimi di servizio riportati di seguito.

1.1.

Essi sono disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

1.2.

La loro disponibilità è monitorata mediante messaggi HEARTBEAT rilasciati dal sistema centrale.

1.3.

Il loro tasso di disponibilità deve corrispondere al 98 %, in conformità alla tabella che segue (cifre arrotondate all'unità conveniente più prossima):

Una disponibilità del

significa una indisponibilità di

giornalmente

mensilmente

annualmente

98 %

0,5 ore

15 ore

7,5 giorni

Si invitano gli Stati membri a rispettare il tasso di disponibilità giornaliera sebbene sia noto che talune attività necessarie, come la manutenzione del sistema, richiedono tempi superiori a 30 minuti. I tassi di disponibilità mensili e annuali rimangono comunque obbligatori.

1.4.

I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario.

1.5.

Quando inviano risposte alla verifica dei requisiti di onorabilità (check good repute), conferme della notifica d'infrazione e risposte relative alla verifica della licenza comunitaria in conformità all'allegato VIII:

1.5.1.

essi devono rispondere alle richieste entro 10 secondi;

1.5.2.

il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare 20 secondi;

1.5.3.

essi devono essere in grado di assorbire una frequenza di 6 messaggi al secondo.

1.6.

I sistemi nazionali non inviano richieste al sistema centrale ERRU con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.

1.7.

Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Tali problemi tecnici includono, ma non sono limitati a:

a)

l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;

b)

la mancata risposta a una richiesta;

c)

il ricevimento di risposte dopo il message timeout;

d)

il ricevimento di messaggi non richiesti;

e)

il ricevimento di messaggi non validi.

2.   Il sistema centrale deve:

2.1.

garantire un tasso di disponibilità del 98 %;

2.2.

notificare ai sistemi nazionali eventuali errori mediante il messaggio di risposta o un apposito messaggio di errore. I sistemi nazionali devono a loro volta ricevere tali messaggi di errore dedicati e disporre di un flusso di lavoro di riassegnazione (escalation) capace di adottare i provvedimenti opportuni per rettificare l'errore notificato.

3.   Manutenzione

Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di ogni attività di manutenzione di routine tramite l'applicazione web almeno una settimana prima dell'inizio di tali attività, laddove tecnicamente possibile.


ALLEGATO VII

REGISTRAZIONI E STATISTICHE

1.   Il presente allegato fornisce dettagli relativi alle registrazioni e alle statistiche raccolte dal sistema centrale, non dagli Stati membri.

2.   Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici sono anonimi. I dati che identificano uno specifico gestore dei trasporti, un'impresa di trasporto o un CAP non possono essere utilizzati a fini statistici.

3.   Le informazioni relative alle registrazioni servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi; esse consentono inoltre la generazione di statistiche su tali operazioni.

4.   I dati personali non possono essere conservati nei registri per un periodo superiore a 6 mesi. I dati statistici possono invece essere conservati per un periodo indeterminato.

5.   L'elenco dei dati statistici da utilizzare per la rendicontazione comprende:

a)

lo Stato membro richiedente;

b)

lo Stato membro destinatario;

c)

il tipo di messaggio;

d)

il codice di stato della risposta;

e)

la data e l'ora dei messaggi;

f)

il tempo di risposta.


ALLEGATO VIII

IMPIEGO DEL SISTEMA ERRU

1.   VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI GESTORI DEI TRASPORTI

Per verificare tramite il sistema ERRU, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009, se un gestore dei trasporti sia stato dichiarato in uno Stato membro non idoneo a gestire le attività di trasporto di un'impresa, gli Stati membri eseguono una ricerca CGR (check good repute) generale inviando una richiesta di verifica dei requisiti di onorabilità. Gli Stati membri destinatari rispondono alla richiesta inviando una risposta alla verifica dei requisiti di onorabilità.

2.   SCAMBIO DI INFORMAZIONI RELATIVE A INFRAZIONI

2.1.   Per lo scambio di informazioni relative alle infrazioni gravi tramite il sistema ERRU, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009, lo Stato membro dell'infrazione notifica allo Stato membro di stabilimento l'infrazione o le infrazioni commesse da un'impresa di trasporto, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. La notifica è effettuata mediante l'invio di una richiesta di notifica d'infrazione.

2.2.   La richiesta di notifica d'infrazione è trasmessa quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo. Essa indica i dettagli relativi all'infrazione, lo stato delle sanzioni irrogate e delle eventuali sanzioni richieste nello Stato membro di stabilimento.

2.3.   Lo Stato membro di stabilimento risponde alla richiesta di notifica d'infrazione inviando una risposta alla notifica di infrazione quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo. Nella risposta va indicato se sono state irrogate alcune o tutte le sanzioni richieste dallo Stato membro dell'infrazione. Se tali sanzioni non sono state irrogate, la risposta alla notifica di infrazione deve comprendere una motivazione.

2.4.   In tutti i casi ogni notifica d'infrazione deve essere confermata tramite una conferma della notifica d'infrazione.

3.   VERIFICA DELLA LICENZA COMUNITARIA

3.1.   Per verificare la disponibilità della licenza comunitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009 e del regolamento (CE) n. 1073/2009, uno Stato membro può chiedere, tramite una richiesta di verifica della licenza comunitaria inviata allo Stato membro di stabilimento, informazioni relative alla licenza comunitaria di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1071/2009.

3.2.   Lo Stato membro di stabilimento risponde inviando una risposta alla verifica della licenza comunitaria.


2.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/481 DELLA COMMISSIONE

dal 1o aprile 2016

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare gli articoli da 247 a 249,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce il codice doganale dell'Unione e si applica a decorrere dal 1o maggio 2016. Tale regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 2913/92 a decorrere dalla stessa data. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare determinati elementi non essenziali del codice doganale dell'Unione e di adottare atti di esecuzione per stabilire condizioni uniformi per la sua attuazione.

(2)

La Commissione ha esercitato i poteri delegati a essa conferiti adottando il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (3). Ha inoltre esercitato le competenze di esecuzione ad essa conferite adottando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (4). Entrambi i regolamenti sono di applicazione a decorrere dal 1o maggio 2016.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, diventa superfluo a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e dovrebbe pertanto essere abrogato con effetto a decorrere da tale data.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


2.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/482 DELLA COMMISSIONE

dal 1o aprile 2016

che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3), in particolare l'articolo 14 e l'articolo 16, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione (4), l'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è disponibile fino al 30 settembre 2016.

(2)

Dalle comunicazioni presentate dagli Stati membri il 1o aprile 2016 a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 risulta che il quantitativo totale di latte scremato in polvere conferito all'intervento a prezzo fisso dal 1o gennaio 2016 ha superato il limite di 109 000 tonnellate fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013. Occorre pertanto sospendere gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016, fissare un coefficiente di attribuzione per i quantitativi offerti agli organismi di intervento degli Stati membri il 31 marzo 2016 e respingere le offerte ricevute dagli organismi di intervento degli Stati membri a partire dal 1o aprile 2016.

(3)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1272/2009, il latte scremato in polvere conferito all'intervento deve essere confezionato in sacchi di contenuto pari a 25 kg netti. Occorre pertanto che i quantitativi di latte scremato in polvere conferiti all'intervento a cui è stato applicato un coefficiente di attribuzione siano arrotondati per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

(4)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 deve essere aperta una gara permanente per il latte scremato in polvere per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.

(5)

Il titolo II, capo I, sezione III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione apre gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara.

(6)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte.

(7)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare il termine entro il quale gli organismi di intervento comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili.

(8)

Ai fini dell'efficienza amministrativa, per le comunicazioni alla Commissione è opportuno che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5).

(9)

Poiché gli organismi di intervento sono tenuti ad informare gli offerenti subito dopo la pubblicazione del presente regolamento in merito alla sospensione degli acquisti all'intervento a prezzo fisso e al coefficiente di attribuzione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sospensione degli acquisti all'intervento a prezzo fisso

1.   Gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono sospesi per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016.

Il quantitativo totale delle offerte di latte scremato in polvere destinato all'intervento che gli organismi di intervento degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun offerente il 31 marzo 2016 è accettato, moltiplicato per un coefficiente di attribuzione del 60,09 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

2.   Le offerte a prezzo fisso ricevute dagli organismi di intervento degli Stati membri a partire dal 1o aprile 2016 e fino al 30 settembre 2016 sono respinte.

Articolo 2

Apertura della procedura di gara

Sono aperti, fino al 30 settembre 2016, gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere mediante gara, oltre il limite fissato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013, alle condizioni stabilite al titolo II, capo I, sezione III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e nel presente regolamento.

Articolo 3

Presentazione delle offerte

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 19 aprile 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le successive gare parziali è fissato al primo e al terzo martedì del mese alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Se il martedì di cui trattasi coincide con un giorno festivo, il termine scade alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

2.   Le offerte sono presentate agli organismi d'intervento riconosciuti dagli Stati membri (6).

Articolo 4

Comunicazione alla Commissione

La comunicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 è effettuata entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ricevibile entro i termini di cui al primo comma, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 28).

(5)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(6)  Gli indirizzi degli organismi d'intervento sono pubblicati sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


2.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/483 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

268,0

MA

91,6

TR

105,4

ZZ

155,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

141,1

ZZ

112,2

0709 93 10

EG

44,3

MA

93,7

TR

124,9

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

47,4

IL

76,6

MA

61,5

TN

70,5

TR

72,9

ZA

47,6

ZZ

62,8

0805 50 10

MA

85,6

TR

61,0

ZZ

73,3

0808 10 80

BR

98,1

CL

113,6

CN

124,1

US

141,2

ZA

71,2

ZZ

109,6

0808 30 90

AR

101,9

CL

122,1

ZA

106,1

ZZ

110,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/31


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/484 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 23 marzo 2016

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che il Tribunale sia composto di 40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015. L'articolo 2, lettera a), di detto regolamento stabilisce la durata del mandato dei dodici giudici supplementari in modo tale da far corrispondere la fine di tale mandato con i rinnovi parziali del Tribunale che avverranno il 1o settembre 2016 e il 1o settembre 2019.

(2)

Sono state proposte le candidature del sig. Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, del sig. Zoltán CSEHI, del sig. Constantinos ILIOPOULOS, della sig.ra Anna MARCOULLI, della sig.ra Nina PÓŁTORAK, del sig. Dean SPIELMANN e del sig. Virgilijus VALANČIUS per i posti di giudici supplementari del Tribunale.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, del sig. Zoltán CSEHI, del sig. Constantinos ILIOPOULOS, della sig.ra Anna MARCOULLI, della sig.ra Nina PÓŁTORAK, del sig. Dean SPIELMANN e del sig. Virgilijus VALANČIUS all'esercizio delle funzioni di giudici del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2016:

il sig. Zoltán CSEHI,

il sig. Constantinos ILIOPOULOS,

la sig.ra Anna MARCOULLI,

la sig.ra Nina PÓŁTORAK,

il sig. Dean SPIELMANN.

Articolo 2

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2019:

il sig. Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN,

il sig. Virgilijus VALANČIUS.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Il presidente

P. DE GOOIJER


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).


2.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/33


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/485 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 23 marzo 2016

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di quattordici giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2016. È opportuno procedere a nomine per il periodo compreso tra il 1o settembre 2016 e il 31 agosto 2022.

(2)

Il sig. Sten FRIMODT NIELSEN, il sig. Dimitrios GRATSIAS, il sig. Marc JAEGER, il sig. Viktor KREUSCHITZ, il sig. Savvas S. PAPASAVVAS e il sig. Marc VAN DER WOUDE sono stati proposti in vista del rinnovo del loro mandato.

(3)

Inoltre, sono state proposte le candidature della sig.ra Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK e del sig. Paul NIHOUL per i posti di giudici del Tribunale.

(4)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Sten FRIMODT NIELSEN, del sig. Dimitrios GRATSIAS, del sig. Marc JAEGER, della sig.ra Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK, del sig. Viktor KREUSCHITZ, del sig. Paul NIHOUL, del sig. Savvas S. PAPASAVVAS e del sig. Marc VAN DER WOUDE all'esercizio delle funzioni di giudici del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2016 e il 31 agosto 2022:

il sig. Sten FRIMODT NIELSEN,

il sig. Dimitrios GRATSIAS,

il sig. Marc JAEGER,

la sig.ra Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK,

il sig. Viktor KREUSCHITZ,

il sig. Paul NIHOUL,

il sig. Savvas S. PAPASAVVAS,

il sig. Marc VAN DER WOUDE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Il presidente

P. DE GOOIJER


Rettifiche

2.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/35


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 29 dicembre 2015 )

Pagina 109, indice: la voce «ALLEGATO 22-13 — Dichiarazione su fattura» è soppressa.

Pagina 514: l'allegato 22-13 è soppresso.


2.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/35


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 29 dicembre 2015 )

Pagina 565, l'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema ITV e del sistema Sorveglianza 2, i codici e i formati di cui all'allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (1).

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO, i codici e i formati di cui all'allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici di cui all'allegato B sono facoltativi per gli Stati membri.

Fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici richiesti per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

Fino alle date rispettive di introduzione del sistema automatizzato di esportazione nell'ambito del CDU e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2), gli Stati membri provvedono affinché i codici e i formati utilizzati per la notifica della presentazione consentano di presentare le merci conformemente all'articolo 139 del codice.»

Pagina 565, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«(1)

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).»