ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
4.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/1 |
DECISIONE (UE) 2016/286 DELLA COMMISSIONE
dal 1o ottobre 2014
relativa all'aiuto di Stato n. SA.20867 (12/C) (ex 12/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Carbosulcis SpA.
[notificata con il numero C(2014) 6836]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (1),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (2) e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
In seguito a una denuncia, la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che l'Italia ha concesso aiuti di Stato a favore del gestore di una miniera, Carbosulcis SpA («Carbosulcis»), in base all'articolo 11, comma 14, della legge n. 80 del 2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3). Con lettera del 6 settembre 2006 (e sollecito del 22 dicembre 2006), la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le sono state trasmesse con lettera del 25 gennaio 2007. Con lettere del 22 giugno e del 27 luglio 2007, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le sono state trasmesse con due lettere del 15 ottobre 2007. L'Italia ha altresì presentato informazioni il 28 novembre 2007. |
(2) |
Con lettere dell'8 settembre 2008 e del 17 giugno 2009 (e solleciti inviati il 6 ottobre 2009 e il 21 gennaio 2010), la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, che sono stati forniti rispettivamente con lettere del 3 novembre 2008 e del 6 maggio 2010. |
(3) |
Il 19 settembre 2010 e il 30 marzo 2011 si sono tenuti incontri con le autorità italiane. |
(4) |
Con messaggio di posta elettronica del 21 ottobre 2010, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state comunicate con lettere del 18 e del 23 novembre 2010 e del 10 maggio 2011. |
(5) |
Con lettera del 20 novembre 2012, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione agli aiuti concessi a Carbosulcis. |
(6) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto. |
(7) |
Le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 21 dicembre 2012. Le uniche osservazioni di terzi interessati pervenute alla Commissione sono state quelle presentate dai dipendenti di Carbosulcis. Con lettera del 18 marzo 2013, la Commissione ha trasmesso le osservazioni dei terzi interessati alle autorità italiane, che hanno avuto la possibilità di reagire; non è però pervenuta alcuna osservazione. |
(8) |
Nel 2013 ha avuto luogo tra la Commissione e le autorità italiane una serie di riunioni e di scambi di informazioni e infine, con lettera del 9 aprile 2014, l'Italia ha presentato un progetto finale per la chiusura della miniera («il piano di chiusura» o il «piano») in conformità della decisione del Consiglio. Il piano è stato modificato il 17 luglio 2014. |
(9) |
Le autorità italiane hanno sottolineato l'urgenza di una decisione riguardante gli aiuti destinati a finanziare la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura della miniera di Nuraxi Figus, gestita da Carbosulcis SpA (la «misura di aiuto» o «misura»). In effetti, il piano di chiusura deve essere attuato con la massima urgenza a causa della necessità di garantire una chiusura sicura e controllata della miniera, limitando nel contempo le tensioni sociali che si sono manifestate nella regione. Pertanto, la presente decisione si limita alla valutazione della misura di aiuto descritta al punto 8. |
(10) |
Il 2 settembre 2014, l'Italia ha rinunciato alla possibilità che la decisione fosse adottata in italiano, ai sensi dell'articolo 342 del trattato in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 1 (5), ed ha acconsentito all'adozione della decisione in inglese. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PIANO DI CHIUSURA
(11) |
Carbosulcis è l'unica impresa in Italia che sfrutta il carbone estratto dalla miniera di Nuraxi Figus nel territorio del Sulcis-Iglesiente, in Sardegna. La miniera di Nuraxi Figus è l'unica miniera di carbone operativa e l'unico bacino carbonifero presente in Italia ed è costituita da una sola unità di produzione. Il carbone estratto può essere venduto soltanto sul mercato interno per la produzione di energia elettrica (6). Tutto il carbone prodotto da Carbosulcis viene acquistato dalla vicina centrale termoelettrica di Portovesme. Il carbone Sulcis è caratterizzato da un P.C.I. mediamente pari a 5 100 Kcal/kg, un tenore di zolfo mediamente pari al 6,5 % e un contenuto in ceneri mediamente pari al 15 % e risulta pertanto di scarsa qualità e con un basso potere calorifico. |
(12) |
Originariamente, la miniera è stata concepita come parte di un progetto integrato per l'estrazione di carbone e la produzione di energia elettrica in una nuova centrale elettrica a carbone che sarebbe stata costruita nelle vicinanze, ma il progetto ha subito ritardi. Dal 1996, la miniera è stata sfruttata in via temporanea in attesa dell'aggiudicazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata, che però non è mai stata concessa. |
(13) |
Secondo le autorità italiane, l'Italia ha deciso di abbandonare definitivamente il primo progetto integrato e di chiudere la miniera in base al piano di chiusura. A partire dal 1o gennaio 2011, l'attività nella miniera si è limitata sostanzialmente a mantenere una produzione minima e ad effettuare i lavori di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dell'impianto. Tali attività sono propedeutiche all'attuazione del piano di chiusura. Il piano di chiusura prevede la cessazione delle attività estrattive sovvenzionate entro la fine del 2018 e il completamento delle misure di sicurezza per lo smantellamento della miniera entro la fine del 2027. |
(14) |
L'Italia ha sottolineato la situazione economica e sociale particolarmente svantaggiata del territorio del Sulcis-Iglesiente, dove il tasso di disoccupazione è più elevato che nel resto del paese. Le possibilità prospettate di una chiusura improvvisa della miniera hanno già provocato gravi tensioni sociali, che si sono tradotte in proteste e manifestazioni. |
2.1. Base giuridica e autorità erogatrice
(15) |
La base giuridica della misura di aiuto è costituita dalla legge n. 99/2009 e dalla delibera della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 53/75 del 20 dicembre 2013. La Regione Sardegna e il ministero dello sviluppo economico sono le autorità erogatrici della misura di aiuto. |
2.2. Il piano di chiusura
(16) |
Secondo il Piano di chiusura, lo smantellamento della miniera si articola in tre fasi: 1) proseguimento dell'attività di coltivazione del pannello W3 con il metodo del longwall, messa in sicurezza delle gallerie e ulteriore manutenzione mineraria finalizzata al mantenimento in sicurezza dei cantieri del sottosuolo; 2) attuazione di un piano di incentivo all'esodo del personale e coltivazione dei pannelli con il metodo shortwall; 3) completamento della coltivazione dei pannelli e riduzione dei livelli produttivi, adozione di ulteriori incentivi al pensionamento e di misure di riqualificazione e reinserimento degli addetti in un settore diverso da quello carboniero. |
(17) |
A fronte di una produzione di carbone mercantile di 63 059 tonnellate nel 2011, nel 2018 si prevede di estrarre soltanto 30 000 tonnellate. |
(18) |
L'obiettivo della misura di aiuto è quello di agevolare la chiusura della miniera entro la fine del 2018 e coprire le perdite della produzione corrente del periodo 2011-2018 associate allo sfruttamento della miniera, conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio. La misura è inoltre destinata a coprire gli oneri eccezionali derivanti dalla chiusura definitiva della miniera. |
(19) |
Il piano di chiusura prevede l'attuazione socialmente sostenibile di un processo di smantellamento graduale. L'Italia sostiene che, in base a tale approccio, la miniera non può essere chiusa prima del 2018. Il numero del personale sarà gradualmente ridotto passando dai 467 addetti del 2011 a 119 addetti nel 2018. I lavoratori più anziani beneficeranno di incentivi al pensionamento mentre interventi di altro tipo saranno necessari per aiutare i lavoratori più giovani a trovare un nuovo posto di lavoro. |
(20) |
Alla fine del 2018, i lavoratori rimanenti saranno necessari per effettuare lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale che avranno inizio dopo il completamento della valutazione d'impatto ambientale regionale e che si prevede continueranno fino al 2027. Una volta cessata l'attività estrattiva, saranno recuperate le attrezzature dal sottosuolo e le gallerie abbandonate saranno riempite con ceneri provenienti dalla vicina centrale termoelettrica di Portovesme. |
(21) |
Gli addetti che nel corso dell'attuazione del piano di chiusura perderanno il loro impiego nell'industria carboniera avranno bisogno di un ricollocamento. A tal fine, il piano prevede l'adozione di politiche del lavoro finalizzate alla formazione e riqualificazione degli addetti per il reinserimento in un settore diverso da quello carboniero. |
(22) |
Dopo la chiusura della miniera, il tempo necessario per il completamento del piano dipenderà dal periodo occorrente per recuperare le attrezzature dal sottosuolo, che dovrebbe essere superiore ai due anni. |
(23) |
La durata dei lavori dipenderà inoltre dal tempo necessario a mettere in sicurezza le gallerie tramite riempimento con torbida a base di ceneri provenienti dalla centrale termoelettrica di Portovesme. La durata di tali lavori è stimata a circa sei anni. |
(24) |
Inoltre è previsto il ripristino ambientale delle aree in superficie, che consisterà nel ritombamento dei bacini fini, nella realizzazione delle opere di regimazione idraulica e nella piantumazione di specie vegetali autoctone. |
2.3. Costi ammissibili, forma dell'aiuto e importo dell'aiuto
(25) |
La misura prevede la concessione di aiuti destinati a coprire il divario positivo tra i costi di produzione correnti e le entrate della miniera di carbone da smantellare (perdite di produzione). L'aiuto è inoltre destinato a coprire i costi derivanti dalla chiusura della miniera che non sono correlati alla produzione corrente (oneri eccezionali). Gli aiuti concessi per le perdite di produzione sono destinati a coprire i costi sostenuti tra il 2011 e il 2018 e saranno erogati fino alla cessazione della produzione nel 2018. |
(26) |
L'aiuto proposto viene erogato sotto forma di sovvenzione diretta e può essere ripartito come segue:
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i.
(27) |
Tra i costi di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato alla decisione del Consiglio sono compresi gli incentivi all'esodo: il piano prevede la concessione di due annualità agli addetti che vanno in pensione in una situazione in cui potrebbero ancora rimanere in servizio e a quelli che scelgono di avviare un'attività in proprio o comunque di lasciare l'azienda, dopo aver partecipato a programmi di formazione e riqualificazione. |
(28) |
Ai sensi della misura di aiuto, l'importo massimo di questo tipo di aiuto proposto per il periodo 2013-2027 sarà di 45,5 milioni di EUR. Tale importo massimo verrebbe raggiunto nel caso in cui tutto il personale in esubero che non può rimanere in servizio fino al pensionamento avvii un'attività in proprio e/o abbandoni comunque l'azienda. L'aiuto ammonterebbe a 30 milioni di EUR nel caso in cui tutto il personale in eccesso venga impiegato in attività alternative. |
ii.
(29) |
Tra gli oneri di cui al punto 1, lettera d), dell'allegato alla decisione sono compresi gli oneri per riqualificare il personale che perde o perderà il proprio posto di lavoro nell'industria carboniera. |
(30) |
Secondo il percorso formativo di durata annuale, tale personale potrà essere reimpiegato prevalentemente nelle attività alternative che saranno realizzate nel sito Carbosulcis e/o nel settore ambientale per la bonifica ambientale delle aree minerarie e industriali dismesse. In alternativa, gli addetti potranno intraprendere un'attività in proprio o lasciare l'azienda, usufruendo di due annualità di buonuscita. I corsi di formazione saranno organizzati:
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(31) |
Si prevede che gli oneri per la formazione del personale che perderà il proprio posto di lavoro nell'industria carboniera ammonteranno complessivamente a circa 11,5 milioni di EUR. |
(32) |
In tali oneri sono compresi lo stipendio per il personale durante l'anno di formazione (complessivamente circa 8,1 milioni di EUR) e i costi della formazione (circa 3,4 milioni di EUR). |
iii.
(33) |
I costi di cui al punto 1, lettera f), dell'allegato alla decisione del Consiglio comprendono il pagamento del canone di concessione per lo sfruttamento della miniera per gli anni dal 2019 al 2026, per un totale di circa 800 000 EUR. |
iv.
(34) |
Dopo la cessazione delle attività produttive presso la miniera saranno eseguite opere di messa sicurezza come la chiusura del fronte della miniera o la rimozione dei macchinari utilizzati per l'attività estrattiva. Secondo le autorità italiane, nel quadro dello smantellamento della miniera, è necessario realizzare i seguenti interventi di messa in sicurezza: recupero di macchinari, attrezzature e dispositivi di sicurezza presenti nel sottosuolo; ventilazione della miniera per diluire ed eliminare i gas tossici; mantenimento del sistema di eduzione e messa in sicurezza delle gallerie abbandonate con ceneri provenienti dalla centrale di Portovesme. |
(35) |
L'Italia informa che nel periodo 2014-2026 saranno necessari ulteriori 28 milioni di EUR circa per coprire gli oneri straordinari associati agli interventi supplementari di messa in sicurezza resi necessari dalla chiusura della miniera. |
(36) |
Durante gli anni necessari a recuperare le attrezzature e a riempire con ceneri le gallerie abbandonate, oltre ai costi del personale si dovranno sostenere i costi dell'energia elettrica, della ventilazione e dell'eduzione, così come i costi per l'appalto dei servizi e dei materiali necessari a svolgere i lavori. |
(37) |
Secondo le autorità italiane, le attività di recupero delle attrezzature dal sottosuolo e di messa in sicurezza delle gallerie con le ceneri non possono essere avviate prima del 2018 in quanto il personale e le attrezzature sono attualmente impegnati nelle attività di coltivazione della miniera. Inoltre, l'utilizzo delle ceneri per la messa in sicurezza delle gallerie deve essere autorizzato preventivamente. |
(38) |
Dopo la chiusura della miniera, il tempo necessario per il completamento del piano dipenderà dal periodo occorrente per recuperare le attrezzature dal sottosuolo, che dovrebbe essere superiore ai due anni. Tra le attrezzature da recuperare si trovano, a titolo di esempio:
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(39) |
La durata del piano dipenderà inoltre anche dal tempo necessario a mettere in sicurezza le gallerie tramite il riempimento con la torbida a base di ceneri provenienti dalla centrale di Portovesme. Il riempimento delle gallerie con le ceneri avverrà per fasi successive, brevemente riassunte di seguito:
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(40) |
A titolo indicativo, si stima di potere riempire circa 7 000 m di gallerie aventi una sezione media di circa 20 m2 essendo cosi in grado di ospitare circa 140 000 m3 di torbida costituita da ceneri provenienti dalla centrale termoelettrica di Portovesme additivate con opportune quantità d'acqua in modo da formare una miscela pompabile. Il materiale sarà pompato in sottosuolo in sezioni da circa 500 m3 con una frequenza di una volta alla settimana. Le portate massime erogabili dall'impianto sono dell'ordine di 80 m3/h e pertanto in un turno lavorativo sarà possibile pompare al massimo il materiale necessario a riempire una singola sezione. I 4 giorni lavorativi successivi saranno impiegati per arretrare le tubazioni modificando il punto di scarico, fare le manutenzioni all'impianto all'esterno, preparare tramite vagliatura il materiale necessario per il riempimento della successiva sezione di galleria. Pertanto sarà possibile trasferire in sottosuolo mediamente circa 100 m3 di torbida per giorno lavorativo. Dalla tempistica stimata si evince che saranno necessari circa 6 anni solo per mettere in sicurezza le gallerie tramite il riempimento con ceneri: 140 000 m3/100 m3/giorno lavorativo = 1 400 giorni lavorativi = circa 6 anni. |
(41) |
I benefici ambientali derivanti dalla messa in sicurezza delle gallerie tramite il riempimento con ceneri provenienti dalla centrale termoelettrica sono i seguenti:
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(42) |
Il riempimento delle gallerie con le ceneri consentirebbe inoltre di generare entrate che andrebbero a ridurre il volume degli aiuti necessari. Le entrate derivanti dallo smaltimento delle ceneri sono già state considerate e sottratte al volume degli aiuti necessari ai sensi dell'articolo 4 della decisione del Consiglio, come si evince dall'allegato 2. |
(43) |
I costi effettivi ascrivibili a tale voce si stima dovrebbero ammontare a circa 40 milioni di EUR. |
(44) |
Il piano di riempimento delle gallerie con le ceneri della centrale termoelettrica dovrebbe consentire di generare entrate per circa 12 milioni di EUR, riducendo a circa 28 milioni di EUR la quantità di aiuti necessari ai sensi della lettera g), paragrafo 1, dell'allegato alla decisione del Consiglio. |
v.
(45) |
Il ripristino ambientale delle aree esterne consiste nel ritombamento dei bacini fini e nel ripristino ambientale dei depositi di rifiuti d'estrazione e di tutte le restanti aree di superficie che sono state interessate dall'attività mineraria. |
(46) |
Per il ritombamento e il rimodellamento dei siti saranno utilizzati materiali inerti derivanti dal trattamento del carbone e terreno vegetale nella parte superficiale. |
(47) |
Una volta ultimato il ripristino morfologico dei siti si procederà alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica. |
(48) |
I siti ripristinati saranno utilizzati in parte per attività industriali quali l'installazione del parco fotovoltaico e in parte saranno recuperati dal punto di vista naturalistico con la piantumazione di specie vegetali autoctone. |
(49) |
In superficie, oltre ai lavori di cui sopra, si procederà a manutenzionare il patrimonio architettonico esistente e a mettere in sicurezza gli stabili. |
(50) |
Nel periodo 2014-2026, l'aiuto di cui al punto 1, lettera h) dell'allegato alla decisione del Consiglio sarà pari a circa 8,7 milioni di EUR. |
vi.
(51) |
I costi di cui al punto 1, lettera l), dell'allegato alla decisione del Consiglio includono la quota di ammortamento delle immobilizzazioni che non è stato possibile ammortizzare a causa della chiusura della miniera e che equivale a circa 25,8 milioni di EUR. |
2.4. Piano di misure volte ad attenuare l'impatto ambientale della produzione di carbone
(52) |
L'Italia ha stabilito un programma per l'adozione di misure volte ad attenuare l'impatto ambientale della produzione di carbone ad opera dell'unità di produzione di carbone cui sono concessi aiuti alla chiusura. |
(53) |
Le misure volte ad attenuare l'impatto ambientale del carbone saranno attuate nel settore delle energie rinnovabili e della desolforazione del carbone. |
(54) |
Il piano prevede due progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il primo impianto di energia rinnovabile sarà costituito da 4 pale eoliche per una potenza complessiva installata pari a 12 MW mentre il secondo sarà composto da un parco fotovoltaico esteso per circa l0 ha con una potenza complessivamente installata di circa 4MWp. Entrambi i progetti saranno realizzati nel sito minerario. |
(55) |
Carbosulcis Spa è titolare di un brevetto per la lisciviazione del carbone al fine di ridurre la percentuale di zolfo in esso contenuta. Procedendo alla desolforazione del carbone vengono prodotti acidi umici che possono essere usati in agricoltura. |
(56) |
Pertanto, l'Italia intende adottare misure per lo sviluppo su scala pilota prima e su scala industriale poi del processo di desolforazione del carbone con conseguente produzione di acidi umici. Se lo sviluppo del processo dovesse dare i risultati attesi, portando ad ottenere risultati d'esercizio positivi già durante il periodo di progressivo smantellamento della miniera, questo consentirebbe di ridurre il tenore di zolfo del carbone bruciato nella centrale termoelettrica di Portovesme. |
(57) |
Secondo l'Italia, essendo il progetto ancora in una fase preliminare, i vantaggi ambientali della desolforazione sono attualmente stimabili solo in maniera qualitativa e non quantitativa e sono legati a due aspetti da approfondire in fase di sperimentazione del processo su scala pilota. I vantaggi ambientali sono riconducibili principalmente ai seguenti aspetti rilevanti per i carboni con alto contenuto di zolfo:
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(58) |
Le autorità italiane ritengono che il contributo quantitativo di tale attività alla mitigazione dell'impatto ambientale della produzione di carbone nella miniera di Nuraxi Figus potrà essere verificato una volta conclusa la fase di sperimentazione su scala pilota. |
3. VALUTAZIONE DELLA MISURA
3.1. Esistenza di aiuto di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
(59) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura a) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; b) viene concessa dallo Stato mediante risorse pubbliche; c) è selettiva; d) incide sugli scambi tra Stati membri ed è di natura tale da falsare la concorrenza nell'UE. |
(60) |
Le imprese risultano favorite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE se ottengono un vantaggio economico che non avrebbero diversamente ottenuto in condizioni di libero mercato. Carbosulcis è l'unico beneficiario della misura e riceverà (oltre ad avere già ricevuto) aiuti mediante risorse statali trasferite direttamente dal bilancio dello Stato e dal bilancio della Regione Sardegna per compensare le sue perdite di esercizio e per coprire i costi sociali e di sicurezza, e ciò costituisce un vantaggio economico. Il mercato del carbone è completamente aperto alla concorrenza e quindi l'aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione del beneficiario rispetto ai suoi concorrenti nell'UE e risulta potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri dell'UE. |
(61) |
Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura a favore della società costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
3.2. Legittimità dell'aiuto
(62) |
L'Italia ha attuato una parte della misura senza previa notifica e quindi violando l'articolo 108, paragrafo 3. del TFUE. |
3.3. Compatibilità dell'aiuto
(63) |
La Commissione ha valutato la compatibilità della misura a norma della decisione del Consiglio che definisce i criteri di compatibilità dell'aiuto di Stato oggetto di esame, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), |
(64) |
Il carbone prodotto presso la miniera di Nuraxi Figus rientra nella definizione di carbone di cui all'articolo 1, lettera a) della decisione del Consiglio, secondo cui per carbone si intendono carboni di alta, media e bassa qualità di classe A e B ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. |
(65) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, «Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nell'Unione». Carbosulcis produce carbone utilizzato per la produzione locale di energia elettrica. Pertanto questo criterio risulta rispettato. |
(66) |
L'Italia intende concedere un aiuto alla chiusura nel quadro di un piano di chiusura della miniera. Secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera c), della decisione del Consiglio, il piano di chiusura stabilito da uno Stato membro indica le misure che portano alla chiusura definitiva di unità di produzione di carbone. Il piano di chiusura presentato dall'Italia comprende le misure legislative e di altra natura adottate dall'Italia descritte nei punti da 11 a 61, comprese le misure finanziarie previste per accompagnare la chiusura definitiva e irrevocabile delle unità produttive in questione, dando luogo ad una sistematica riduzione delle attività delle unità produttive alle date previste. |
(67) |
L'Italia ha presentato tutti i dati pertinenti richiesti per la valutazione del piano di chiusura ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, segnatamente l'individuazione dell'unità di produzione di carbone; per ciascuna unità di produzione di carbone, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio carboniero; la produzione di carbone stimata, per esercizio carboniero, dell'unità di produzione di carbone che rientra nel piano di chiusura e l'importo stimato degli aiuti alla chiusura, per esercizio carboniero. |
3.3.1. Aiuti di Stato destinati a coprire i costi di produzione
(68) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, gli aiuti erogati a un'impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite della produzione corrente delle unità di produzione di carbone possono essere considerati compatibili con il mercato interno soltanto se soddisfano le seguenti condizioni: «Lo sfruttamento delle unità di produzione di carbone rientra in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2018» |
(69) |
Le autorità italiane si sono impegnate a chiudere definitivamente la miniera di Nuraxi Figus, che consta di una sola unità produttiva, entro il 31 dicembre 2018. La miniera è gestita dalla società Carbosulcis, interamente di proprietà della Regione Sardegna, che ha redatto e approvato il piano di chiusura. «Le unità di produzione di carbone vengono chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura» |
(70) |
Il piano di chiusura comprende le misure legislative e di altra natura adottate dall'Italia e dalla regione Sardegna e descritte nei punti da (11) a (61) adottate per accompagnare la sistematica riduzione delle attività dell'unità produttiva entro le date previste. «Gli aiuti notificati non superano il divario tra i costi di produzione (prevedibili) e le entrate prevedibili per un esercizio carboniero. Gli aiuti effettivamente versati sono oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e alle entrate reali, non oltre la fine dell'esercizio carboniero successivo a quello per il quale gli aiuti sono concessi» |
(71) |
Come indicato alla tabella 1, gli aiuti annuali alla produzione di carbone a favore dell'unità di produzione in fase di chiusura non superano il divario tra i costi di produzione (prevedibili) e le entrate (prevedibili). «L'importo dell'aiuto per tonnellata equivalente-carbone non deve far sì che i prezzi di vendita del carbone dell'Unione al punto di utilizzazione siano inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi» |
(72) |
L'Italia ritiene che, per quanto riguarda la remunerazione del carbone Sulcis, in analogia con quanto già valutato dalla Commissione per il caso dell'Ungheria [SA.33861 (12/N)], non possa essere assunto un prezzo commerciale di riferimento. |
(73) |
L'Italia sostiene che il carbone di basso rango del Sulcis non possa essere acquistato da paesi terzi e che non vi sia un mercato per un carbone di qualità così bassa. Il prezzo che la centrale termoelettrica Portovesme paga a Carbosulcis viene calcolato tenendo conto delle fluttuazioni del prezzo del carbone che è regolarmente negoziato sul mercato mondiale e applicando alle quotazioni dei carboni standard penalizzazioni legate alle specifiche del carbone. Secondo l'Italia non è pertanto possibile determinare un prezzo di riferimento per carboni di qualità simile provenienti da paesi terzi. |
(74) |
L'articolo 3 della Legge 27 giugno 1985, n. 351, «Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis» recita testualmente: «È consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata e non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonché negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna nei quali durante il processo produttivo o di combustione lo Zolfo viene fissato, fissato e combinato ovvero combinato con il prodotto che si ottiene.» Pertanto il carbone Sulcis può, in linea teorica, competere con altri tipi di carbone soltanto in Sardegna e, cosa più importante, non può essere venduto sul mercato mondiale. |
(75) |
La Commissione non può escludere che, in realtà, sia possibile calcolare un prezzo di riferimento per un carbone di qualità equivalente. Di conseguenza, l'Italia si è impegnata a monitorare annualmente il prezzo del carbone Sulcis calcolato — nel contesto della vendita alla centrale termoelettrica di Portovesme — mediante la formula indicata nel contratto di acquisto, per verificare che il prezzo del carbone Sulcis non scenda al di sotto del prezzo del carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi. L'importo dell'aiuto per tonnellata equivalente-carbone sarà aggiornato in base al prezzo di vendita effettivo di ogni esercizio carboniero. |
(76) |
In linea con le sue precedenti decisioni (7), la Commissione ritiene pertanto che tale condizione risulti soddisfatta nel caso di specie. «L'unità di produzione di carbone risulta in attività al 31 dicembre 2009» |
(77) |
La miniera di Nuraxi Figus era in attività nel 2009. «Il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi dallo Stato membro segue una tendenza regressiva: entro la fine del 2013 la riduzione non deve essere inferiore al 25 %, entro la fine del 2015 non deve essere inferiore al 40 %, entro la fine del 2016 non deve essere inferiore al 60 % ed entro la fine del 2017 non deve essere inferiore al 75 % degli aiuti concessi nel 2011» |
(78) |
La Commissione conclude, in base ai dati contenuti nella Tabella 1, che gli aiuti di Stato da concedere seguono una tendenza regressiva e rispettano il livello minimo di riduzione previsto nella decisione del Consiglio. Il criterio della regressività stabilito dalla decisione del Consiglio risulta pertanto rispettato. «Il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi all'industria carboniera di uno Stato membro non supera, per qualsiasi anno successivo al 2010, il volume degli aiuti concessi da tale Stato membro e autorizzati dalla Commissione a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002 per l'anno 2010» |
(79) |
Nessun aiuto è stato autorizzato dalla Commissione a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002 per il 2010. In ogni caso, poiché il regolamento (CE) n. 1407/2002 è scaduto il 31 dicembre 2010, le disposizioni specifiche di detto regolamento non possono essere applicate alla misura in esame (8). Pertanto non vi è alcun importo di aiuto per il 2010 che potrebbe essere assunto come parametro di riferimento ai fini dell'articolo 3, lettera g), della decisione del Consiglio e quindi tale condizione non è applicabile al caso in questione. «Lo Stato membro stabilisce un programma per l'adozione di misure volte ad attenuare l'impatto ambientale della produzione di carbone ad opera delle unità di produzione di carbone cui sono concessi aiuti alla chiusura a norma del presente articolo, per esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio» |
(80) |
Le autorità italiane hanno fornito un piano di tutela ambientale volto ad attenuare l'impatto ambientale della produzione di carbone che prevede impianti di energia rinnovabile e la desolforazione del carbone. |
(81) |
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera h) della decisione del Consiglio menziona esplicitamente iniziative che riguardano le energie rinnovabili come esempi di misure che possono essere incluse in un piano di attenuazione. La Commissione osserva che tali misure proposte dall'Italia riguardano direttamente la miniera, ancora attiva nella produzione di carbone, che dovrà essere chiusa. |
(82) |
Per quanto riguarda il progetto di desolforazione del carbone, tenuto conto del fatto che l'esito del progetto è incerto, essendo subordinato ai risultati della fase di sperimentazione su scala pilota, la Commissione non può concludere che tale misura comporterà un sostanziale miglioramento delle condizioni ambientali che possono essere ricollegate alla produzione di carbone nella regione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione del Consiglio. |
(83) |
Alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 80 a 81, la Commissione ritiene che gli impianti di energia rinnovabile inclusi nel piano di tutela ambientale presentato dalle autorità italiane bastano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione del Consiglio. |
(84) |
Si rileva che alcune delle misure menzionate dall'Italia possono comportare la concessione di aiuti di Stato. L'accettazione di tali misure quale parte integrante del piano di mitigazione ambientale ai fini dell'autorizzazione degli aiuti alle attività estrattive in applicazione della decisione del Consiglio non può essere interpretata come un'autorizzazione di tali misure ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE. L'Italia è tenuta a garantire che le misure che possono costituire aiuti di Stato siano debitamente notificate alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
(85) |
La presente decisione non pregiudica gli obblighi che incombono all'Italia nel quadro della legislazione ambientale dell'UE. |
(86) |
La valutazione che precede dimostra che tutti i criteri sostanziali di cui all'articolo 3 della decisione del Consiglio concernente gli aiuti alla produzione che l'Italia intende concedere nell'ambito del piano di chiusura sono rispettati. |
3.3.2. Aiuti alla copertura di oneri eccezionali
(87) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, gli aiuti di Stato concessi alle miniere di carbone volti a permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla chiusura di unità di produzione di carbone e che non sono correlati alla produzione corrente possono essere considerati compatibili con il mercato interno se il loro importo non supera tali costi. |
(88) |
Gli oneri eccezionali notificati dalle autorità italiane riguardano:
|
(89) |
La Commissione osserva che l'Italia non intende concedere aiuti che superino i costi associati alla cessazione della produzione di carbone. Inoltre, gli oneri eccezionali previsti e le categorie di costi previste corrispondono a categorie ammissibili definite, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della decisione del Consiglio, nell'allegato alla stessa. Conformemente al piano di chiusura, la concessione degli aiuti è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi. |
(90) |
Gli aiuti alla copertura degli oneri eccezionali continueranno ad essere necessari anche dopo la cessazione della produzione nel 2018. In ogni caso, gli aiuti saranno concessi fino al 2027, quindi prima della scadenza della decisione del Consiglio. |
(91) |
In linea teorica, la vendita di impianti e macchinari potrebbe generare entrate ma secondo l'Italia ciò è improbabile, in considerazione dell'età avanzata di tali beni alla fine del 2018. Inoltre, anche se si dovesse ipotizzare un loro minimo valore residuo, non sarebbe comunque possibile venderli in quanto esiste una convenzione del 15.2.1990, tra il Comune di Gonnesa e la Carbosulcis, che all'articolo 16 prevede che Carbosulcis si impegni a che alla cessazione dell'attività mineraria tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare (uffici, servizi, macchinari e impianti di lavorazione carbone ecc.) venga conservato rispettando l'architettura originaria, al fine che tali beni e la miniera possano essere mantenuti come memoria storica del territorio. |
(92) |
Gli impianti e i macchinari saranno pertanto messi fuori servizio e utilizzati per la creazione di un percorso museale e di archeologia industriale e pertanto mantenuti come memoria storica del territorio. |
(93) |
Le autorità italiane sostengono che non sia possibile prevedere un aumento del valore dei terreni a seguito della messa in sicurezza e del ripristino ambientale in quanto, eccezion fatta per le zone che ospiteranno gli impianti di energia rinnovabile, il sito costituirà un contesto industriale in dismissione per il quale al momento non sono prevedibili utilizzi. |
(94) |
Eccezion fatta per le zone che ospiteranno gli impianti di energia rinnovabile, una volta ripristinate, le aree potranno essere mantenute tali e quali per conservare la memoria storica dell'attività mineraria, in accordo con quanto previsto dalla convenzione tra Carbosulcis e il comune di Gonnesa. In ogni caso, per quanto riguarda i costi di cui al punto 1, lettera h), dell'allegato alla decisione del Consiglio, Carbosulcis SpA non è il proprietario del terreno e non beneficia dell'eventuale aumento del valore dei terreni (9). |
(95) |
Le autorità italiane hanno confermato che i costi coperti dagli aiuti non sono collegati al finanziamento dei costi derivanti dalla non conformità con le normative ambientali, ad esempio:
|
(96) |
Gli aiuti previsti non saranno cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE né con altri finanziamenti dell'Unione per gli stessi costi ammissibili (articolo 5 della decisione del Consiglio). La Commissione desidera inoltre rammentare alle autorità italiane che in caso di cofinanziamento mediante i fondi strutturali dell'Unione, devono essere rispettate le norme applicabili a tali fondi. |
(97) |
Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 della decisione del Consiglio, ogni aiuto percepito dalla miniera Nuraxi Figus dovrà figurare nel conto dei profitti e delle perdite come entrata distinta rispetto al fatturato. Carbosulcis ha inoltre l'obbligo di tenere contabilità separate per, rispettivamente, le attività produttive e per gli interventi finalizzati alla chiusura della miniera (articolo 6). Ne consegue che l'aiuto soddisfa le condizioni stabilite nella decisione del Consiglio relativamente a cumulo e separazione dei conti del beneficiario, nel caso di altre attività economiche non connesse all'estrazione del carbone. |
(98) |
L'Italia ha presentato informazioni molto dettagliate nel contesto della notifica del piano di chiusura. In particolare, l'Italia ha fornito stime dettagliate dei costi relativi alla miniera, ripartiti in singole voci, per ogni esercizio coperto dal piano di chiusura. La Commissione ritiene che le informazioni fornite dall'Italia (comprese quelle contenute nell'allegato 1 e nell'allegato 2 della presente decisione) soddisfino anche i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della decisione del Consiglio per l'intero periodo coperto dalla misura. |
(99) |
Inoltre, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, della decisione del Consiglio, le autorità italiane si sono impegnate a garantire che la contabilità della miniera sia comunicata alla Commissione europea al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento. |
(100) |
Ne consegue che gli aiuti sono conformi alle condizioni pertinenti previste dalla decisione del Consiglio. |
(101) |
La Commissione ha pertanto concluso che il piano di chiusura, gli aiuti già concessi e gli aiuti che l'Italia propone di concedere possono essere autorizzati. |
4. CONCLUSIONI
(102) |
La Commissione deplora che l'Italia abbia applicato una parte della misura in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(103) |
Tuttavia, la Commissione ha deciso che gli aiuti concessi a Carbosulcis SpA dal 1o gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2027 possono essere considerati compatibili con il mercato interno in applicazione della decisione del Consiglio. |
(104) |
La Commissione ricorda alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, eventuali progetti volti a rifinanziare, alterare o cambiare il provvedimento devono essere notificati alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (15). Inoltre, qualora il piano di chiusura venga modificato, tali modifiche vanno notificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione del Consiglio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, è necessario procedere a notifica anche qualora gli aiuti che l'Italia intende concedere all'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero superino gli importi autorizzati con la presente decisione o qualora i dettagli significativi ai fini del calcolo dei costi produttivi prevedibili che si prevede di sovvenzionare nel quadro del piano di chiusura differiscano da quelli indicati della presente notifica. L'Italia è tenuta a presentare annualmente notifiche separate in caso di discrepanza tra le misure annuali e il piano di chiusura. Essa deve informare debitamente la Commissione in merito all'importo e al calcolo degli aiuti effettivamente versati ogni anno fino alla fine del piano di chiusura, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 5, della decisione del Consiglio. |
(105) |
La Commissione rammenta inoltre alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, della decisione del Consiglio, esse sono tenute a notificare alla Commissione l'importo e il calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero al più tardi sei mesi dopo la chiusura di tale esercizio. Prima della fine dell'esercizio carboniero seguente, le autorità italiane notificano alla Commissione anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati in un determinato esercizio carboniero. |
(106) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del Consiglio, qualora la miniera cui vengono concessi aiuti non risulti chiusa alla data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, l'Italia recupererà tutti gli aiuti erogati per l'intero periodo coperto dal piano di chiusura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto di Stato concesso dall'Italia alla Società Carbosulcis SpA conformemente al piano di chiusura presentato il 9 aprile 2014 e modificato il 17 luglio 2014 è compatibile con il mercato interno a norma della decisione n. 2010/787/UE.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2014
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24 (la «decisione del Consiglio»). Dal 1o dicembre 2009, gli articoli 107 e 108 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 87 e 88 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE sono da intendersi, se del caso, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Inoltre, il TFUE ha introdotto alcune modifiche terminologiche, quali la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione si utilizza esclusivamente la terminologia del TFUE.
(2) GU C 20 del 23.1.2013, pag. 1.
(3) Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2005.
(4) Cfr. nota a piè di pagina 2.
(5) Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).
(6) L'articolo 3 della Legge 27 giugno 1985, n. 351 «Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis» recita testualmente: «è consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata e non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonché negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna nei quali durante il processo produttivo o di combustione lo zolfo viene fissato, fissato e combinato ovvero combinato con il prodotto che si ottiene».
(7) Caso SA.18869 (N 92/2005), aiuti di Stato all'industria carboniera — Ungheria, caso SA. 33033 Miniera nazionale di carbon fossile Petrosani — Romania e SA. 33861 (2012/N) aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone — Ungheria.
(8) Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).
(9) Attualmente, Carbosulcis è proprietario di 200 ettari di terreno in cui sono ubicati uffici e impianti, mentre la miniera si estende su una superficie di 5 940 ettari.
(10) Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 102, dell'11.4.2006, pag. 15).
(11) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
(12) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(13) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(14) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
(15) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO 1
Paese: ITALIA |
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Bacino: SULCIS |
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Impresa CARBOSULCIS SPA |
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Unità di produzione in sotterraneo: NURAXI FIGUS - Miniera Monte Sinni |
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Dati 2011 |
Dati 2012 |
Dati stimati 2013 |
Dati stimati 2014 |
Dati stimati 2015 |
Dati stimati 2016 |
Dati stimati 2017 |
Dati stimati 2018 |
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[…] (1) |
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N.B. I dati evidenziati in rosso sono quelli risultanti dalla riclassificazione dei conti economici del 2011 e 2012 |
(1) Segreto commerciale.
ALLEGATO 2
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
totale |
|
|
|||||||||||||||||
b) |
Altre spese eccezionali per i lavoratori che sono o sono stati privati del loro posto di lavoro |
7 804 000 |
3 852 000 |
2 180 000 |
9 080 000 |
692 000 |
9 920 000 |
6 212 000 |
960 000 |
404 000 |
96 000 |
212 000 |
308 000 |
96 000 |
96 000 |
3 660 000 |
45 572 000 |
b1) |
Incentivo all'esodo verso il pensionamento (dirigenti) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
b2) |
Incentivo all'esodo verso il pensionamento (tecnici) |
3 132 000 |
812 000 |
580 000 |
696 000 |
116 000 |
4 640 000 |
232 000 |
0 |
116 000 |
0 |
116 000 |
116 000 |
0 |
0 |
0 |
10 556 000 |
b3) |
Incentivo all'esodo verso il pensionamento (operai) |
4 512 000 |
2 880 000 |
1 440 000 |
1 632 000 |
576 000 |
5 280 000 |
576 000 |
960 000 |
288 000 |
96 000 |
96 000 |
192 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
18 816 000 |
b4) |
Incentivo all'esodo verso l'avvio di un'attività in proprio (tecnici) |
0 |
0 |
0 |
4 640 000 |
0 |
0 |
1 276 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 740 000 |
7 656 000 |
b5) |
Incentivo all'esodo verso l'avvio di un'attività in proprio (operai) |
0 |
0 |
0 |
2 112 000 |
0 |
0 |
4 128 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 824 000 |
8 064 000 |
|
|||||||||||||||||
d) |
Gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori del settore carboniero, e in particolare i costi di formazione; |
0 |
0 |
0 |
4 764 800 |
0 |
0 |
3 911 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 793 600 |
11 470 000 |
d1) |
Stipendio dei tecnici durante il corso di formazione |
0 |
0 |
0 |
2 320 000 |
0 |
0 |
638 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
995 000 |
3 953 000 |
d2) |
Stipendio degli operai durante il corso di formazione |
0 |
0 |
0 |
1 056 000 |
0 |
0 |
2 064 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 037 000 |
4 157 000 |
d3) |
Costo della formazione (compatibile con il vademecum dei costi del F.S.E.) |
0 |
0 |
0 |
1 388 800 |
0 |
0 |
1 209 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
761 600 |
3 360 000 |
|
|||||||||||||||||
f) |
Oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative specifiche applicabili all'industria carboniera; |
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
800 000 |
f1) |
Canone di concessione mineraria |
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
800 000 |
|
|||||||||||||||||
g) |
Lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione di carbone; |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 480 800 |
3 836 800 |
3 495 800 |
3 370 800 |
3 363 800 |
3 237 800 |
3 127 800 |
3 086 800 |
0 |
28 200 400 |
g1) |
Progetto e studio impatto ambientale riempimento gallerie con ceneri |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
g2) |
Messa in sicurezza pozzi secondari |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
g3) |
Messa in sicurezza pozzi principali |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
72 000 |
0 |
137 000 |
g4) |
Costo lavoro tecnici |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 000 |
1 044 000 |
1 015 000 |
986 000 |
957 000 |
899 000 |
870 000 |
870 000 |
0 |
7 801 000 |
g5) |
Costo lavoro operai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
1 632 000 |
1 320 000 |
1 224 000 |
1 176 000 |
1 104 000 |
1 032 000 |
984 000 |
0 |
10 632 000 |
g6) |
Costi per materiali e prestazioni struttura mineraria |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
0 |
7 600 000 |
g7) |
Costo materiali e prestazioni riempimento gallerie con ceneri |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
4 000 000 |
g8) |
Costo energia elettrica (ventilazione, eduzione ecc.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
10 000 000 |
g9) |
Potenziali ricavi da smaltimento ceneri |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1 539 200 |
– 1 539 200 |
– 1 539 200 |
– 1 539 200 |
– 1 539 200 |
– 1 539 200 |
– 1 539 200 |
– 1 539 200 |
0 |
– 12 313 600 |
|
|||||||||||||||||
h) |
Danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione di carbone che sono o saranno chiuse |
|
998 931 |
1 198 931 |
1 198 931 |
798 931 |
798 931 |
738 648 |
738 648 |
738 648 |
738 648 |
738 648 |
|
|
|
|
8 687 898 |
h1) |
Messa in sicurezza area e fabbricati e ripristino ambientale del sito di Seruci |
0 |
798 931 |
798 931 |
798 931 |
798 931 |
798 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 994 656 |
h2) |
Caratterizzazione ambientale del sito di Nuraxi Figus |
0 |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
h3) |
Messa in sicurezza area e fabbricati e ripristino ambientale del sito di Nuraxi Figus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 648 |
738 648 |
738 648 |
738 648 |
738 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 693 242 |
|
|||||||||||||||||
l) |
Deprezzamenti intrinseci eccezionali, sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione di carbone |
|
5 169 143 |
5 169 143 |
5 169 143 |
5 169 143 |
5 169 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 845 714 |
l1) |
Quota di ammortamento speciale delle immobilizzazioni materiali |
0 |
4 071 036 |
4 071 036 |
4 071 036 |
4 071 036 |
4 071 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 355 179 |
l2) |
Quota di ammortamento speciale delle immobilizzazioni immateriali |
0 |
1 098 107 |
1 098 107 |
1 098 107 |
1 098 107 |
1 098 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 490 535 |
|
|||||||||||||||||
Totale generale |
7 804 000 |
10 020 074 |
8 748 074 |
20 212 874 |
6 660 074 |
15 888 074 |
15 443 048 |
5 635 448 |
4 738 448 |
4 305 448 |
4 414 448 |
3 645 800 |
3 323 800 |
3 282 800 |
6 453 600 |
120 576 012 |
4.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/22 |
DECISIONE (UE) 2016/287 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2014
sugli aiuti di Stato SA.26500 — 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) concessi dalla Germania a Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair Ltd.
[notificata con il numero C(2014) 7369]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108 paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a tali articoli (1) e viste tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 27 agosto 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte della Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften e.V. (Associazione federale delle compagnie aeree tedesche; in appresso: «BDF»), relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente alle società Flugplatz Altenburg-Nobitz-GmbH e Ryanair Ltd. (in appresso: «Ryanair»). La denuncia è stata registrata con il numero CP 227/2008. |
(2) |
Con lettera del 9 agosto 2010, la Commissione ha inoltrato la denuncia alla Germania, chiedendo informazioni al riguardo. Con lettera del 30 settembre 2010, la Germania ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste. |
(3) |
L'8 aprile 2011 la Commissione ha chiesto informazioni alle compagnie aeree Air Berlin e Ryanair. Air Berlin ha trasmesso le informazioni richieste il 10 maggio 2011. Ryanair ha trasmesso le informazioni richieste il 20 giugno 2011. Con lettera dell'agosto 2011, la Commissione ha inoltrato alla Germania una versione tradotta delle osservazioni e dei relativi allegati. Il 28 settembre 2011 la Germania ha comunicato alla Commissione di non avere per il momento intenzione di presentare osservazioni. |
(4) |
Con lettera del 26 gennaio 2012, la Commissione ha informato la Germania circa la propria decisione di avviare il procedimento (in appresso: «decisione di avvio del procedimento») ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (2) in merito agli aiuti agli investimenti e agli aiuti operativi concessi a favore di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, ai diritti aeroportuali ridotti per le compagnie aeree e ai contratti di servizi di marketing sottoscritti con Ryanair. |
(5) |
La decisione di avvio del procedimento della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul presunto aiuto e sulla misura. |
(6) |
Il 21 febbraio 2012 la Commissione ha richiesto alla Germania ulteriori informazioni. Il 24 febbraio 2012, il 30 marzo 2012 e il 2 aprile 2012 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, insieme con le risposte alle informazioni richieste dalla Commissione. |
(7) |
Il 13 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto le osservazioni di due parti interessate, ossia Ryanair e Airport Marketing Services (4) (in appresso: «AMS»). |
(8) |
Poiché mancavano alcune risposte alla richiesta di informazioni del 21 febbraio 2012, il 20 aprile 2012 la Commissione ha invitato la Germania a fornire ulteriori informazioni. La Germania ha risposto l'11 maggio 2012. |
(9) |
Il 25 giugno 2012 la Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni dalle parti interessate (Ryanair, la controllata di Ryanair AMS e una società di consulenza operante per conto di Ryanair). La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità tedesche con lettera del 22 agosto 2012. La Germania ha richiesto una traduzione della documentazione e ha successivamente presentato le proprie osservazioni il 4 dicembre 2012. |
(10) |
Con lettera del 29 novembre 2012, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di fornire informazioni supplementari. La Germania ha risposto il 17 gennaio 2013. |
(11) |
Il 10 aprile 2013 Ryanair ha trasmesso altre osservazioni (5) che sono state inoltrate alla Germania il 3 maggio 2013. |
(12) |
Il 14 novembre 2013 la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di fornire ulteriori informazioni. La Germania ha risposto il 14 gennaio 2014. Poiché le risposte fornite erano incomplete, la Commissione ha inviato il 19 marzo 2014 una lettera di sollecito alle autorità tedesche. La Germania ha risposto il 22 aprile 2014. |
(13) |
Il 20 dicembre 2013 Ryanair ha trasmesso altre osservazioni che sono state inoltrate alle autorità tedesche l'8 gennaio 2014. Il 27 gennaio 2014 la Germania ha risposto alle osservazioni di Ryanair. |
(14) |
Il 17 gennaio 2014 e il 31 gennaio 2014 Ryanair ha trasmesso ulteriori osservazioni che sono state inoltrate alle autorità tedesche il 7 marzo 2014. Il 7 aprile 2014 la Germania ha dichiarato di non voler presentare altre osservazioni sulle posizioni di Ryanair. |
(15) |
Con lettera del 25 febbraio 2014, la Commissione ha informato la Germania dell'adozione, avvenuta il 20 febbraio 2014, degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 (6), nonché del fatto che tali orientamenti sarebbero stati applicati al caso in esame a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha altresì riconosciuto alla Germania la possibilità di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti e la loro applicazione entro 20 giorni dalla pubblicazione di questi ultimi nella Gazzetta ufficiale. |
(16) |
Con lettera del 24 febbraio 2014, la Commissione ha inoltre informato i terzi interessati circa l'adozione, avvenuta il 20 febbraio 2014, degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, precisando che tali orientamenti sarebbero stati applicati al caso in esame a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha riconosciuto anche ai terzi interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti e la loro applicazione entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione di questi ultimi nella Gazzetta ufficiale. |
(17) |
Gli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 sono stati pubblicati il 4 aprile 2014 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tali orientamenti hanno sostituito gli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 1994 (7), nonché quelli del 2005 (8). |
(18) |
Il 15 aprile 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui gli Stati membri e le parti interessate venivano invitati a presentare entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 le proprie osservazioni circa l'applicazione al presente caso dei suddetti Orientamenti (9). |
(19) |
Il 29 aprile 2014 la Commissione ha trasmesso alle autorità tedesche una richiesta di informazioni, cui la Germania ha risposto il 7 maggio 2014. |
(20) |
Il 6 maggio 2014 la compagnia aerea Deutsche Lufthansa AG ha trasmesso le proprie osservazioni sul caso di aiuti di stato alla luce dell'adozione dei nuovi orientamenti. L'8 maggio 2014 la versione pubblica di queste osservazioni è stata inoltrata alla Germania. Il 15 maggio 2014 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni sulla memoria ricevuta. |
(21) |
Il 7 maggio 2014 il denunciante ha presentato le proprie osservazioni sul caso in esame alla luce dell'adozione dei nuovi orientamenti. Una versione pubblica di tale documento è stata inoltrata alla Germania il 21 maggio 2014. La Germania ha risposto il 28 maggio 2014. |
(22) |
Il 10 settembre 2014 la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche e a Ryanair di fornire ulteriori informazioni. La Germania e Ryanair hanno risposto il 16 settembre 2014. |
(23) |
Il 12 settembre 2014 Ryanair e una società di consulenza operante per suo conto hanno presentato le proprie osservazioni sul caso in esame. Una versione pubblica di tali osservazioni è stata trasmessa alle autorità tedesche il 19 settembre 2014. Il 6 ottobre 2014 la Germania ha presentato a sua volta le sue osservazioni sulla documentazione ricevuta. |
2. CONTESTO DEL PROCEDIMENTO DI ESAME
2.1. LA PRIMA CONVERSIONE DELL'AEROPORTO IN VISTA DELL'UTILIZZO PER VOLI LOW COST
(24) |
Dal 1992 la società pubblica Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (10) è proprietario e gestore dell'aeroporto di Lipsia-Altenburg (noto precedentemente col nome di Altenburg-Nobitz; in appresso: «AOC»), situato nella parte meridionale della Turingia (Freistaat Thüringen), in Germania. L'AOC è un ex aeroporto militare russo, abbandonato agli inizi degli anni Novanta. Infine, a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH è stata attribuita la responsabilità per l'infrastruttura e la gestione dell'aeroporto AOC. Secondo il suo atto costitutivo, l'oggetto della società è il miglioramento delle infrastrutture economicamente rilevanti al fine di rafforzare l'economia della Turingia orientale e della Sassonia occidentale. |
(25) |
Gli aeroporti più vicini all'AOC sono:
|
(26) |
Dall'inizio dell'attività dello scalo come aeroporto civile, l'AOC ha registrato un traffico annuo di meno di 150 000 passeggeri. Nella tabella 1 sono riepilogati i dati relativi al traffico passeggeri dell'AOC dal 2000 in poi. Tabella 1 (11) Numero di passeggeri nell'AOC dal 2000 al 2013 (12)
|
(27) |
Nel 2000 Eurowings ha offerto nove rotte. Air Berlin ha operato 62 voli nel 2001, 57 voli nel 2002 e successivamente ha cessato di operare dall'AOC. |
(28) |
Il 3 marzo 2003 i gestori dell'AOC, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair hanno concluso un contratto decennale di servizi aeroportuali. |
(29) |
Negli anni di massima attività (2008–2010), Ryanair ha offerto collegamenti tra l'AOC e fino a quattro aeroporti di destinazione. Ryanair ha inizialmente offerto voli giornalieri per Londra e dal 2007 anche voli per Barcellona/Girona. Dal 2009 la società ha operato anche voli per Edimburgo e nel 2010 ha avviato un collegamento con Alicante. A partire dal 1o maggio 2003 Ryanair è stata l'unica compagnia aerea ad offrire voli di linea da e per l'AOC. |
(30) |
Il 31 marzo 2011 Ryanair ha cessato di operare dall'AOC. Da allora, nessun'altra compagnia aerea opera voli regolari dall'AOC, come viene confermato anche dal sito web dell'AOC. |
2.2. LA SECONDA CONVERSIONE DELL'AEROPORTO COME SCALO DI AVIAZIONE GENERALE
(31) |
Nel 2010, seguendo le raccomandazioni della società di consulenza KE-Consult GbR (15) (in appresso: «studio KE-Consult»), l'aeroporto ha iniziato a sviluppare le attività nel settore dell'aviazione civile, concentrandosi sull'aviazione d'affari e sfruttando la prossimità alla regione economica in crescita di Chemnitz-Zwickau. L'aeroporto ha cessato l'attività nel settore dei voli low cost ed è stato inoltre convertito in centro di formazione per il personale di volo e di sicurezza. |
(32) |
Le ragioni più importanti di tale conversione sono (16):
|
(33) |
La direzione dell'aeroporto ha vagliato alcune opzioni per la conversione dello scalo. L'opzione più praticabile consisteva nell'offerta di nuove rotte e di voli charter per il 2012 senza tuttavia concedere aiuti al marketing. A tal fine, nel 2011 sono state avviate trattative con Rheinjet per operare voli su Barcellona. Successivamente alla decisione di Ryanair del 26 luglio 2011 di volare dallo scalo di Lipsia-Halle, la situazione del mercato dell'AOC è cambiata e il progetto di operare le nuove rotte è stato abbandonato. |
(34) |
Pertanto, nel 2011 sono state decise le seguenti attività di conversione dell'aeroporto:
|
(35) |
Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza della società, tali misure dovrebbero consentire a medio termine l'autofinanziamento della società, grazie alla notevole riduzione — fino a 520 000 EUR all'anno — dei costi. In tal modo, infine, il deficit dell'aeroporto verrebbe ridotto. Lo scalo verrebbe mantenuto e contribuirebbe così allo sviluppo economico regionale. |
3. LE MISURE ESAMINATE E IL LORO CONTESTO
3.1. QUADRO SINOTTICO DELLE SOVVENZIONI PUBBLICHE RICEVUTE DA FLUGPLATZ ALTENBURG-NOBITZ GMBH
(36) |
Dal 1992 al 2010 sono stati investiti circa 21 milioni di EUR nella società Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, di cui 17 milioni di EUR concessi dalla Turingia e circa 4 milioni di EUR dai soci pubblici della società (19). |
(37) |
Tra il 2000 e il 2011 Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha ottenuto due tipi di sovvenzioni pubbliche: conferimenti da parte dei propri soci e sovvenzioni erogate da organismi pubblici, primariamente dalla Turingia (20). Secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche e stando alle relazioni finanziarie di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, la Turingia ha finanziato soprattutto investimenti infrastrutturali, mentre i soci hanno contribuito a coprire le perdite operative. La tabella 2 riporta un elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dall'aeroporto e utilizzate per i seguenti obiettivi principali:
Tabella 2 (21) Quadro sinottico delle sovvenzioni pubbliche ricevute da Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH
|
3.2. FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI NEGLI ANNI 2000-2011
(38) |
La Germania ha dichiarato che tra il 2000 e il 2011 Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha effettuato investimenti infrastrutturali per un totale di 6 474 035 EUR. Tale importo viene illustrato nel dettaglio nella tabella 3. Questi investimenti comprendono anche il prolungamento della pista di decollo e di atterraggio realizzato nel 2003/2004 con un costo totale di 687 882 EUR e la costruzione di un nuovo terminal nel 2009 a fronte di una spesa di 1 003 571 EUR [il terminal è stato inaugurato solo nel 2010 (23)]. Tabella 3 (24) Quadro sinottico degli investimenti infrastrutturali effettuati nell'AOC dal 2000 al 2011 e relativo finanziamento
|
(39) |
Come verrà descritto nel dettaglio nella sezione 3.4.2, il prolungamento della pista di decollo e di atterraggio e la messa a disposizione di aree di servizio per società di autonoleggio facevano parte degli obblighi a carico dell'AOC previsti nell'ambito del contratto di servizi sottoscritto con Ryanair. Dalle relazioni finanziarie di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH relative agli anni in questione si evince che la pista di decollo e di atterraggio è stata effettivamente prolungata (28). |
(40) |
Nella seduta del 23 giugno 2000, il consiglio di amministrazione di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha discusso di un programma decennale di investimenti — complessivo e non suddiviso per aree — per lo sviluppo dell'aeroporto per un importo totale di circa 20 milioni di EUR. |
3.3. COPERTURA DELLE PERDITE OPERATIVE DI FLUGPLATZ ALTENBURG-NOBITZ GMBH RELATIVE AGLI ANNI 2000-2011
(41) |
Nel periodo 2000-2011 Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha registrato le perdite d'esercizio indicate alla tabella 4, derivanti dalla gestione dell'AOC. Tabella 4 (29) Quadro sinottico delle perdite d'esercizio di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e relativa copertura
|
(42) |
La Germania ha trasmesso i dati riportati nella tabella 5 relativi ai conferimenti annuali dei soci finalizzati a coprire le perdite operative di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (33). Tali conferimenti di capitale ammontano a un totale di 8,9 milioni di EUR. Tabella 5 Conferimenti dei soci per fini operativi
|
(43) |
Dall'inizio del periodo in esame, come emerge dalle relazioni finanziarie di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, la situazione finanziaria dell'aeroporto dipende fortemente dai conferimenti dei soci. Dalla relazione finanziaria del 2002 si evince che senza i contributi finanziari dei soci, la sopravvivenza della società sarebbe stata a rischio e che erano necessari ulteriori conferimenti dei soci. Diverse altre relazioni finanziarie (relative agli anni 2003 e 2004) sottolineano che la società è riuscita a sopravvivere soltanto grazie ai conferimenti di capitale da parte dei soci (35). Anche dalla previsione contenuta nella relazione finanziaria per il 2003 emerge che nell'esercizio successivo sarebbero stati necessari conferimenti di capitale da parte dei soci. Nel 2006, stando alla relazione annuale per il 2006, è stato possibile scongiurare l'imminente insolvenza solo grazie ai conferimenti di capitale. |
(44) |
La Germania dichiara che i costi del servizio pubblico si riferivano ai costi per il personale incaricato del controllo del traffico aereo, del controllo dell'area recintata, dell'amministrazione, delle attività di check-in e della formazione e per i piloti; tali costi sono stati coperti sia attingendo al capitale proprio di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, sia mediante finanziamento da parte della Turingia. Si vedano al riguardo le tabelle 6 e 7. Tabella 6 Finanziamento dei costi del servizio pubblico per la società Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (36)
Tabella 7 (37) Ripartizione del finanziamento della Turingia in base ai tipi di costi del servizio pubblico
|
3.4. DIRITTI AEROPORTUALI E PAGAMENTI A RYANAIR NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI AEROPORTUALI E DI SERVIZI DI MARKETING
3.4.1. Il regolamento sui diritti aeroportuali dell'AOC
(45) |
Nella tabella 8 sono riepilogate le disposizioni più importanti contenute nei regolamenti standard sui diritti aeroportuali, applicate nell'AOC nel periodo 2002-2010 (38). Tabella 8 Regolamento sui diritti aeroportuali in vigore nell'AOC tra il 2002 e il 2010 (39)
|
(46) |
Nel gennaio 2011 è stato adottato un nuovo regolamento sui diritti aeroportuali, le cui principali disposizioni sono riportate nelle tabelle 9 e 10. Tabella 9 Regolamento sui diritti aeroportuali in vigore a decorrere dal 2011 (40)
Tabella 10 Regolamento sui diritti aeroportuali per il traffico passeggeri in vigore a decorrere dal 2011 (42)
|
3.4.2. Il contratto di servizi aeroportuali sottoscritto con Ryanair il 3 marzo 2003
(47) |
Il 3 marzo 2003 Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (denominata nel contratto «AOC») e Ryanair («Ryanair Limited») hanno concluso un contratto decennale per la fornitura di servizi aeroportuali. Il contratto è entrato in vigore contemporaneamente all'avvio dell'attività di volo di linea per Londra-Stansted, previsto per il 1o maggio 2003. |
(48) |
In base a tale contratto, Ryanair è tenuta a versare all'AOC i seguenti pagamenti:
|
(49) |
La Germania dichiara che Ryanair ha versato le tasse per la prestazione dei servizi di trasporto aereo in conformità al regolamento standard sui diritti aeroportuali dell'AOC in vigore nel periodo in questione. Ciò corrisponde ad una tassa di atterraggio fissa di […]* per aeromobile e a una tassa passeggero di […]* per passeggero (IVA esclusa) (44) (tasse versate nel giugno 2009). |
(50) |
Il contratto precedentemente menzionato del 3 marzo 2003, avente per oggetto la fornitura di servizi aeroportuali, stabilisce che l'AOC debba assumersi come contropartita i seguenti obblighi:
|
(51) |
In aggiunta all'obbligo di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH di mettere a disposizione la pista di decollo e di atterraggio, l'allegato A del contratto prevede una serie di altre prestazioni a carico dell'AOC:
|
(52) |
I diritti versati da Ryanair cui si fa riferimento nel considerando 48 comprendono diversi servizi elencati nell'allegato B del contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003 alla voce «servizi di assistenza e servizi ad essi correlati che devono essere forniti dai prestatori di servizi di assistenza a terra», come ad esempio (45): le operazioni di carico e scarico dei bagagli in stiva (non merci); […]* l'utilizzo dei servizi igienici e approvvigionamento idrico su richiesta; […]* la messa a disposizione e applicazione di prodotti antigelo su richiesta di Ryanair; il costo della quantità di prodotti antigelo liquidi è pari a […]* per litro, il check-in passeggeri, le operazioni di imbarco e sbarco e il controllo dei documenti di viaggio. |
(53) |
Secondo l'appendice all'allegato B del contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003, dal titolo «Sistema di prenotazione», «il prestatore di assistenza a terra deve allestire e gestire uno sportello di servizi ai passeggeri, garantire che il personale addetto alle prenotazioni abbia un livello di formazione adeguato, farsi carico dei costi relativi a telefono, fax, strumenti informatici e di informazione per il traffico aereo (SITA), nonché sostenere i costi di riparazione degli impianti e di sostituzione delle attrezzature derivanti dalla gestione dello sportello di servizi ai passeggeri». Inoltre […]*. |
3.4.3. I contratti di servizi di marketing
(54) |
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha concluso in tutto tre contratti di marketing, il primo con Ryanair, i successivi due con Airport Marketing Services Limited (AMS) e inoltre un accordo aggiuntivo all'ultimo contratto del 25 gennaio 2010. Tabella 11 Contratti di marketing conclusi tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair/AMS
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3.4.3.1. Il contratto di marketing del 7 aprile 2003
(55) |
In base al primo contratto di marketing concluso tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (denominata nel contratto «AOC») e Ryanair il 7 aprile 2003, entrato in vigore il 15 aprile 2003 per una durata di dieci anni, Ryanair deve porre in essere campagne pubblicitarie per promuovere l'area di Altenburg. Secondo il contratto Ryanair ha l'ultima parola su tutte le decisioni relative alle azioni promozionali e pubblicitarie, ad eccezione del sito web dell'AOC. |
(56) |
Come corrispettivo per i compiti assunti da Ryanair, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH deve versare i seguenti diritti:
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3.4.3.2. Il contratto di marketing del 28 agosto 2008
(57) |
Il 28 agosto 2008 Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (denominata nel contratto «AOC») ha stipulato un secondo contratto di servizi di marketing con Airport-Marketing-Services Limited. In base a questo contratto, l'AOC intende promuovere attivamente campagne pubblicitarie per enti comunali e regionali, aumentare il numero di passeggeri in arrivo con voli Ryanair e massimizzare quindi le entrate da attività extra-aeronautiche. Il contratto è legato all'assenso da parte di Ryanair ad operare un collegamento tra AOC e l'aeroporto di Londra-Stansted con cadenza giornaliera d'estate e quadrisettimanale in inverno, nonché un collegamento con Girona con cadenza trisettimanale, operato esclusivamente d'estate. |
(58) |
Il contratto ha una durata iniziale di due anni. L'AOC versa per il primo anno […]* EUR e […]* EUR per il secondo anno. Come contropartita, l'AOC riceve […]*. Il contratto non contiene indicazioni circa la durata, il posizionamento o altri dettagli relativi al link. |
(59) |
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha il diritto di selezionare i periodi che preferisce per l'esecuzione delle attività di marketing. A causa della disponibilità limitata, tali periodi non possono tuttavia essere garantiti. Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha altresì il diritto di selezionare siti web accessibili tramite link direttamente dal sito web di Ryanair. Questo diritto è tuttavia limitato dal fatto che tali siti web non possono contenere offerte relative a voli, autonoleggi, strutture ricettive e/o altri servizi già commercializzati nel sito web di Ryanair. Inoltre, Ryanair ha l'ultima parola e può rifiutare la pubblicazione di un sito web. Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH deve inoltre controllare che le prestazioni di servizi siano state fornite in virtù di tale contratto. |
3.4.3.3. Il contratto di marketing del 25 gennaio 2010
(60) |
Il 25 gennaio 2010 Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (denominata nel contratto «AOC») ha stipulato un terzo contratto di servizi di marketing con Airport-Marketing-Services Limited. In base a detto contratto AMS offre servizi di marketing legati al turismo nel sito web di Ryanair affinché l'AOC possa promuovere le proprie potenzialità commerciali e le attrazioni turistiche dell'area. Il contratto contiene l'impegno di Ryanair ad offrire collegamenti tra l'AOC e Londra Standsted (sette volte alla settimana), Girona (tre volte alla settimana) e Alicante (due volte alla settimana), a partire dall'estate 2010 ed esclusivamente nella stagione estiva IATA (47). |
(61) |
Il contratto ha durata iniziale di un anno. L'AOC versa […]* EUR per un anno e riceve in contropartita il seguente pacchetto di servizi di marketing: […]*. I diritti e gli obblighi dell'AOC relativamente ai periodi preferiti, le caratteristiche dei siti web e dell'«ultima parola» di Ryanair sono identici a quelli previsti dal precedente contratto. |
3.4.3.4. L'accordo aggiuntivo del 21 settembre 2010
(62) |
L'accordo aggiuntivo del 21 settembre 2010 è stato concluso tra la società Flughafen-Altenburg-Nobitz-GmbH (denominata nel contratto «AOC») e la società Airport- Marketing-Services. L'accordo completa il contratto iniziale di servizi di marketing del 25 gennaio 2010, poiché l'AOC voleva acquistare ulteriori servizi di marketing (48) solo per la stagione invernale 2010 per un importo di […]* EUR. L'accordo aggiuntivo scade il 31 marzo 2011. |
(63) |
I servizi di marketing che devono essere forniti da AMS ai sensi dell'accordo aggiuntivo consistono «nell'inserimento nella homepage britannica di ryanair.com di un link ad un determinato sito web designato da Flugplatz-Altenburg-Nobitz-GmbH che dovrà essere visibile per 12 giorni nel corso della durata dell'accordo aggiuntivo». |
(64) |
Secondo quanto affermato dalle autorità tedesche, i pagamenti relativi a questo accordo aggiuntivo sono stati effettuati da imprese private che si erano precedentemente espresse a favore della prosecuzione delle attività di Ryanair presso l'AOC. |
4. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE ED ESAME PRELIMINARE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
(65) |
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sottolineato le seguenti questioni in merito alle misure da valutare:
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5. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA
5.1. FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI NEGLI ANNI 2000-2011 (MISURA 1)
(66) |
La Germania sostiene che le sovvenzioni pubbliche a favore degli investimenti infrastrutturali nell'aeroporto sono una conseguenza diretta del progetto che ha portato alla conversione dell'aeroporto. La conversione da aeroporto militare in aeroporto civile è giustificata dall'andamento economico delle regioni Turingia orientale e Sassonia occidentale (49). Il paragrafo 2, primo comma, dell'atto costitutivo di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH definisce effettivamente come finalità della società il miglioramento delle infrastrutture imprenditoriali pertinenti per rafforzare economicamente le regioni della Turingia orientale e della Sassonia occidentale. In una relazione redatta dalla direzione della società (50) le entrate annue derivanti dai passeggeri stranieri in transito nell'aeroporto vengono calcolate nell'ordine di 10,7 milioni di EUR per l'intera regione della Germania centrale. |
(67) |
Secondo quanto affermato dalla Germania, la messa a disposizione di infrastrutture è parte integrante dei poteri dello Stato nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale, sviluppo regionale e politica di promozione regionale. Questi tipi di investimenti infrastrutturali non scaturiscono perciò solo da motivazioni esclusivamente economiche in favore di un'impresa ma costituiscono anche parte integrante del compito dello Stato di servire l'interesse generale. |
(68) |
La Germania aggiunge che il Freistaat (Stato libero di Turingia) è legittimato (51) a finanziare determinate attività in cui è direttamente interessato e che non potrebbero essere attuate senza sovvenzioni pubbliche. Le sovracompensazioni sono evitate mediante controllo ex post sul corretto impiego delle risorse stanziate (52). |
(69) |
Secondo le autorità tedesche è noto che soprattutto gli aeroporti regionali non sono spesso in grado di coprire con i diritti aeroportuali i costi e gli investimenti sostenuti e che perciò può essere necessario un cofinanziamento pubblico. La Germania ha addotto al riguardo l'argomentazione secondo cui gli investimenti infrastrutturali sono stati finanziati dalle autorità pubbliche affinché potessero essere ottemperati i requisiti di legge in materia di sicurezza e protezione. In quanto aeroporto regionale, l'AOC — a parere della Germania — non è in condizione di ottenere tramite i diritti aeroportuali sufficienti entrate per poter finanziare tutti gli investimenti infrastrutturali. Inoltre, senza le sovvenzioni pubbliche la società non potrebbe ottemperare ai propri obblighi di legge, ivi compresi i requisiti di sicurezza relativi al settore dell'aeronautica. |
(70) |
La Germania rileva che i lavori di ristrutturazione del terminal effettuati nel 2009 sono stati eseguiti a causa dei requisiti di sicurezza al fine di poter ottemperare all'obbligo di gestire separatamente i flussi di passeggeri provenienti da Stati Schengen e Stati non Schengen. Le autorità tedesche affermano di aver considerato le possibili alternative alla ristrutturazione. In considerazione del maggior numero di passeggeri e degli alti costi per le opzioni alternative, la scelta è tuttavia ricaduta sulla soluzione a lungo termine della ristrutturazione del terminal. |
(71) |
La Germania afferma che l'importo totale di 6 474 034 EUR (53) investito nelle infrastrutture nel periodo 2000-2011 ha esclusivamente riguardato attività non economiche. Secondo le autorità tedesche, tali investimenti infrastrutturali non costituiscono aiuti di Stato e non sono soggetti alle prescrizioni in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. La Germania sottolinea altresì che tali investimenti possono essere suddivisi in investimenti sostenuti per finalità non legate alle attività economiche e in investimenti sostenuti per la sicurezza del volo e dei passeggeri. Le autorità tedesche precisano ulteriormente che la protezione e le funzioni di polizia, la protezione antincendio, la pubblica sicurezza e la sicurezza operativa dell'aeroporto, i servizi meteorologici e il controllo aereo sono attività che ricadono nella sfera delle competenze pubbliche. La Germania spiega inoltre che una parte considerevole dei fondi ricevuti è stata impiegata per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti e per il loro risanamento e non per costruirne di nuove. |
(72) |
Le autorità tedesche affermano poi che il 30 % dell'importo totale degli investimenti di 6 474 034 EUR è stato finanziato con capitale proprio di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, mentre l'importo residuo è stato finanziato dalla Turingia. La Germania rileva che le risorse per questi investimenti infrastrutturali sono state messe a disposizione sotto forma di sovvenzioni non rimborsabili e non mediante prestito. Le condizioni relative a dette sovvenzioni si basano sui requisiti stabiliti dal Thüringer Landeshaushaltsordnung (54). |
(73) |
La Germania afferma altresì che anche in altri Länder determinati progetti di conversione per la promozione dello sviluppo economico regionale sono stati finanziati interamente con fondi pubblici in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Su questo punto, le autorità tedesche fanno riferimento anche ad una precedente decisione della Commissione (55) in cui si afferma che la costruzione o lo sviluppo di aeroporti regionali in regioni sfavorite è compatibile con il trattato sull'Unione europea. |
(74) |
In considerazione degli investimenti richiesti da Ryanair nel contratto di prestazione di servizi [una pista di decollo e di atterraggio con determinate caratteristiche tecniche, da mettere a disposizione entro il 31 dicembre 2003 e da completare e prolungare entro il 31 maggio 2004 (56)] la Germania comunica che tale prolungamento speciale non è stato eseguito completamente e che non è stato considerato come obbligo contrattuale, bensì come requisito che sarebbe stato richiesto da qualsiasi compagnia aerea per l'atterraggio nell'AOC. Più specificamente, le autorità tedesche affermano che la lunghezza della pista di decollo e di atterraggio nell'AOC è stata adeguata negli anni portandola da 2 185 m (7 luglio 2003) a 2 235 m (9 settembre 2004) e infine a 2 435 m (9 dicembre 2008). Tuttavia la pista di decollo e di atterraggio è utilizzabile da tutte le compagnie aeree. Secondo la Germania, il fatto che tale pista di decollo e di atterraggio sia stata utilizzata soltanto da Ryanair non cambia le cose. |
(75) |
Le autorità tedesche respingono anche l'argomentazione esposta dal denunciante, secondo cui la pista di decollo e di atterraggio sarebbe stata prolungata appositamente per i Boeing 737-800 (107 aeromobili nel 2007) di Ryanair, in quanto tale modello di aeromobile viene impiegato ampiamente anche da altre compagnie aeree, ad esempio dalla tedesca Lufthansa (132 aeromobili nel 2007). La Germania afferma inoltre che l'osservazione del denunciante circa l'impiego di risorse pubbliche per un importo di 28 milioni di EUR, investiti fino al 2007 per l'ammodernamento dell'aeroporto, non è corretta. Secondo le autorità tedesche, il denunciante si riferisce ad informazioni in cui erano state prese in esame solo le stime dei possibili costi. Gli investimenti effettivamente sostenuti, afferma la Germania, ammontano a 16,7 milioni di EUR. |
(76) |
Le autorità tedesche argomentano altresì che gli obblighi imposti da Ryanair e contenuti nel contratto di servizi aeroportuali, negli allegati A e B, nonché nell'appendice dell'allegato B, rappresentano obblighi generali cui un aeroporto deve ottemperare per poter fornire la prestazione del servizio richiesto dalle compagnie aeree. La Germania afferma che i servizi menzionati ai considerando da 50 a 53 sono obblighi comuni che riguardano tutti gli aeroporti e che l'infrastruttura dell'aeroporto è disponibile a tutti gli utenti. Inoltre, prosegue l'argomentazione della Germania, talune prestazioni di servizi menzionate nell'allegato A del contratto di servizi aeroportuali, quali conferenze stampa, viaggi per la stampa e serate promozionali organizzate dalle agenzie viaggi, non sono state fornite. |
(77) |
Tra il 1993 e il 1997 la Turingia ha investito 12,25 milioni di EUR nell'infrastruttura aeroportuale. Tra il 1998 al 2011 la Turingia ha concesso a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sovvenzioni per 4,5 milioni di EUR. Tali risorse sono state concesse sulla base dei regimi di aiuti pubblicati da parte della Turingia che non ha ritenuto necessario notificarli. Secondo quanto affermato dalla Germania, ai sensi di tali regimi, gli aiuti sono disponibili a tutti i gestori aeroportuali della Turingia. In base a questi regimi di aiuti, le risorse pubbliche devono essere stanziate per investimenti infrastrutturali necessari per il traffico aereo, devono essere disponibili per tutti i potenziali utenti e devono servire l'interesse pubblico generale. Tali risorse sono inoltre circoscritte ad importi proporzionati e limitati al minimo necessario. La Germania precisa altresì che dal 1997 gli aeroporti partecipano anche alle spese infrastrutturali. Pertanto, secondo le autorità tedesche, da questi regimi non poteva scaturire alcuna distorsione della concorrenza. |
(78) |
Per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali effettuati tra il 12 dicembre 2000 — data della sentenza della Corte relativa al caso di aiuto di Stato Aéroports de Paris — e il 9 dicembre 2005 — data dell'entrata in vigore degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 —, la Germania è dell'avviso che non sia chiaro quali siano i criteri applicabili. Se si applicano gli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 1994, le sovvenzioni per le infrastrutture non sono qualificabili a priori come aiuti di Stato. A tal proposito, la Germania argomenta che gli orientamenti del 1994 erano applicabili fino all'entrata in vigore degli orientamenti del 2005 e che la sentenza relativa alla causa Aéroports de Paris non cambia alcunché. Poiché gli orientamenti del 1994 sono vincolanti per la Commissione in base al principio del legittimo affidamento, ne consegue che essi debbano essere applicati alle misure infrastrutturali adottate fino al 2005. La misura non può perciò essere considerata un aiuto di Stato. Sebbene i pagamenti per le infrastrutture siano stati eseguiti con finanziamenti pubblici, l'assegnazione delle risorse si riferisce ad attività che rientrano nella competenza dei poteri pubblici e non concerne alcuna attività economica. |
(79) |
Per quanto riguarda invece gli investimenti infrastrutturali successivi al 9 dicembre 2005, la Germania ritiene in via preliminare che tali investimenti non costituiscano aiuti di Stato per le ragioni enunciate nei considerando da 66 a 73. Ciò nondimeno, qualora la Commissione dovesse concludere che gli investimenti costituiscano effettivamente aiuti di Stato, la Germania sostiene che tali aiuti siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in quanto ottemperano tutte le condizioni contenute nel punto 61 degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005:
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(80) |
Infine, la Germania ritiene che la misura non falsi o minacci di falsare la concorrenza all'interno del mercato interno, poiché l'infrastruttura è a disposizione di tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Inoltre, l'aeroporto registra un traffico passeggeri annuo inferiore alle 150 000 unità. In quanto aeroporto di categoria D, ai sensi degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, esso non è perciò in concorrenza con altri aeroporti. La concorrenza tra l'AOC e gli aeroporti di Dresda, Erfurt-Weimar e Hof è trascurabile. Poiché la quota di traffico passeggeri registrata nell'AOC costituisce soltanto lo 0,1 % rispetto al traffico totale di tutti gli aeroporti tedeschi compresi nell'associazione ADV (59) — Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (Associazione enti aeroportuali tedeschi), la Germania ritiene che l'aeroporto in questione non sia in concorrenza con altri aeroporti europei. Ciò significa che la concorrenza nel mercato interno non viene alterata e che gli scambi tra Stati membri non subiscono ripercussioni. A tal proposito, le autorità tedesche fanno presente che l'AOC registra solo il 2 % delle unità di traffico rispetto all'aeroporto di Lipsia/Halle. |
(81) |
Quando è risultato chiaro che lo scenario previsto negli studi del 2007 non si sarebbe realizzato, l'aeroporto ha incaricato la società di consulenza KE-Consult di elaborare uno studio sull'AOC e sulla regione industriale circostante. Lo studio è stato presentato nel 2010. Lo studio ha concluso che non è economicamente redditizio ampliare ulteriormente l'aeroporto per l'operatività dei voli low cost e raccomanda di concentrare maggiormente le attività sul traffico aereo generale. Per questo motivo, nel settembre 2011 il consiglio di amministrazione di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha elaborato una nuova strategia di sviluppo per l'aeroporto che è stata approvata dal consiglio di vigilanza e dall'assemblea dei soci. L'AOC non sarà disponibile per le compagnie aeree low cost né per il settore dell'aeronautica commerciale e dovrebbe diventare redditizio entro il 2015 grazie allo sviluppo di nuove attività. |
(82) |
Lo studio di KE-Consult riconosce che i soci di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH hanno sovvenzionato costantemente la società. A causa di questa continua necessità di sovvenzioni sempre crescenti, i soci hanno constatato di aver raggiunto i limiti dell'efficienza economica. |
(83) |
Lo studio di KE-Consult è stato condotto per sondare le possibili prospettive di sviluppo dell'AOC sulla base degli effetti derivanti dall'aeroporto a livello regionale, politico, economico e fiscale. A tal proposito sono stati elaborati svariati scenari a seconda dell'opzione scelta: cessazione, prosecuzione senza variazioni o ampliamento del traffico aereo con vettori low cost, oppure sviluppo dell'area industriale intorno all'aeroporto. |
(84) |
Di questi, solo lo scenario «traffico aereo generale», che prevede la cessazione del traffico dei voli low cost nell'AOC, può soddisfare i requisiti di un equilibrio economico e fiscale. Questo è l'unico scenario per il quale l'aeroporto necessita solo del conferimento obbligatorio supplementare in misura di 227 000 EUR all'anno per ciascun socio senza alcun pagamento ulteriore. Tale scenario comporta un vantaggio macroeconomico. Fino al 2015, questo scenario costerebbe ai soci 0,83 milioni di EUR che potrebbero essere coperti dai conferimenti obbligatori di 227 000 EUR annui. Dopo il 2015 non sarebbero più necessarie ulteriori sovvenzioni da parte dei soci, qualora gli ammortamenti continuassero a diminuire. L'efficienza a livello di economia regionale realizzabile in questa ipotesi è molto maggiore rispetto a tutti gli altri scenari. Anche il bilancio della Turingia e dei relativi comuni per il 2015 risulta positivo. |
(85) |
Tutti gli altri scenari che prevedano la prosecuzione o l'incremento del traffico aereo low cost non sono economicamente sostenibili con i soli conferimenti obbligatori dei soci. A seconda dello scenario ipotizzato, l'entità dell'effetto per la Turingia varia tra 115 000 EUR e 375 000 EUR. In tutti gli scenari che contemplino la presenza di vettori low cost, l'effetto finanziario positivo derivante per l'AOC e i comuni sarebbe inferiore rispetto ai conferimenti e alle sovvenzioni di cui necessiterebbe l'aeroporto. Di conseguenza, il bilancio delle entrate e delle spese risulta negativo. |
(86) |
Gli effetti macroeconomici aggiuntivi derivanti dal traffico aereo low cost possono essere conseguiti solo se oltre ai conferimenti obbligatori dei soci verranno messi a disposizione investimenti per un importo compreso tra 6,7 e 10 milioni di EUR. L'efficienza a livello di economia regionale nelle ipotesi che prevedano l'attività di vettori low cost è inferiore rispetto allo scenario «traffico aereo generale». Rispetto a quest'ultimo, infatti, il livello dei contributi necessari per gli scenari con vettori low cost è da 11 a 15 volte più alto, mentre la creazione di valore prevista è compresa tra il doppio e il triplo soltanto. Mentre il bilancio fiscale delle entrate e delle spese è positivo nel caso del traffico aereo generale, in tutti gli scenari con vettori low cost è negativo. |
(87) |
Sono state altresì considerate svariate condizioni quadro:
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(88) |
Lo studio di KE-Consult conclude perciò che la prosecuzione o l'incremento del traffico aereo low cost nell'AOC non siano opzioni consigliabili ai soci e alla Turingia. |
5.2. COPERTURA DELLE PERDITE OPERATIVE DI FLUGPLATZ ALTENBURG-NOBITZ GMBH RELATIVE AGLI ANNI 2000-2011 (MISURA 2)
(89) |
Dalle relazioni finanziarie di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH emerge che l'aeroporto non ha potuto garantire l'operatività senza le sovvenzioni pubbliche erogate a copertura delle perdite. La società aveva introdotto un sistema in virtù del quale ogni anno veniva elaborato un nuovo piano aziendale per l'anno successivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci e successivamente aggiornato nel corso dell'esercizio di competenza sulla base dei risultati effettivi dell'aeroporto (60). Questo sistema consentiva all'aeroporto anche di adeguare le sovvenzioni pubbliche concesse per coprire le perdite. |
(90) |
La Germania dichiara che le perdite rilevate dall'inizio degli anni Duemila in poi, che hanno determinato gli apporti di capitale, non sono state causate esclusivamente dagli investimenti infrastrutturali. Gli ammortamenti non giustificano completamente le perdite; ciò vale anche per i costi di finanziamento, poiché l'aeroporto non aveva ricevuto prestiti. Le perdite annue di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH erano dovute solo in parte ai costi di ammortamento e la stessa Germania non le collega direttamente a Ryanair. |
(91) |
Per quanto concerne le affermazioni citate dal denunciante nella decisione di avvio del procedimento, le autorità tedesche le respingono totalmente. Secondo la Germania, il denunciante non considera il sistema «single-till» (61) applicato dall'AOC. Le autorità tedesche affermano che le entrate del 2009 da attività non aeronautiche sono state pari alle entrate da attività aeronautiche. Al riguardo, la Germania respinge l'affermazione secondo cui il flusso crescente di passeggeri abbia comportato perdite crescenti per Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH a causa di versamenti effettuati segretamente a Ryanair. Le autorità tedesche puntualizzano che le perdite sono state originate da svariate cause che non riguardano Ryanair. |
(92) |
In particolare, la Germania respinge l'affermazione secondo cui il collegamento Ryanair tra l'AOC e Londra-Stansted sarebbe stato in concorrenza diretta con il collegamento tra Lipsia-Halle e Londra-Stansted operato da Air Berlin, in quanto, argomenta, Air Berlin aveva dismesso tale collegamento. Le autorità tedesche sottolineano che la dismissione della rotta per Londra-Stansted da parte di Air Berlin è da attribuire al fatto che l'aeroporto di Lipsia-Halle aveva cessato di sovvenzionare la compagnia aerea e che era stato introdotto il divieto dei voli notturni. |
(93) |
La Germania è del parere che i conferimenti effettuati annualmente da parte dei soci in favore di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH non rappresentino aiuti di Stato poiché soddisfano i requisiti di cui al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, secondo il quale devono essere considerati tutti i vantaggi economici concessi al circondario dell'Altenburger Land, ossia al socio principale della società (62). A tal fine, le autorità tedesche citano lo studio condotto nel 2007 dal Prof. Dr. Klophaus (63)«Regionalökonomische Bedeutung und Perspektiven des Flugplatzes Altenburg-Nobitz», (Importanza e prospettive dell'aeroporto di Altenburg-Nobitz dal punto di vista dell'economia regionale, in appresso: «lo studio Klophaus»), in cui si menzionano «sovvenzioni a fondo perduto» da parte del circondario dell'Altenburger Land. Secondo lo studio, i versamenti effettuati dagli azionisti hanno avuto ripercussioni economiche positive sul circondario dell'Altenburger Land per via dei pagamenti supplementari delle imposte. Tutte le entrate pubbliche registrate nel 2006 e derivanti dalla gestione dell'AOC ammontano a 7,9 milioni di EUR, di cui 1 milione di EUR spetta prevalentemente al circondario dell'Altenburger Land. Tale importo si sarebbe triplicato entro il 2015, qualora il traffico annuo di passeggeri avesse raggiunto le 500 000 unità. Poiché l'utile derivante dai pagamenti delle imposte è superiore ai versamenti annuali dei soci, la Germania deduce che il circondario dell'Altenburger Land abbia agito come un investitore privato. |
(94) |
Relativamente all'eventualità di preferire la chiusura dell'aeroporto al versamento di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci, la Germania conferma che il circondario dell'Altenburger Land ha agito come un investitore privato, poiché in caso di chiusura dell'aeroporto il gestore aeroportuale avrebbe dovuto rimborsare alla Turingia la somma di circa 7 milioni di EUR per la cessazione anticipata dello sfruttamento di infrastrutture. Avendo evitato la restituzione di tale rimborso, i soci hanno agito come investitori privati. |
(95) |
Nello studio Klophaus del 2007 vengono illustrate le conclusioni presentate di seguito. Nello studio si afferma che gli effetti diretti, indiretti e indotti, nonché l'effetto catalizzatore dell'AOC sull'economia e sull'attrattività della regione erano positivi e notevoli, soprattutto sotto il profilo occupazionale. Stando allo studio, per l'AOC erano di segno positivo anche le prospettive, poiché l'aeroporto aveva le potenzialità per divenire la base Ryanair per la Germania centrale. Ciò era in linea con le aspirazioni di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Pertanto, in considerazione del notevole numero di aeromobili Ryanair stazionati presso l'AOC, il traffico passeggeri avrebbe potuto crescere nel medio periodo fino a raggiungere un milione di unità all'anno. In tal modo, l'AOC sarebbe diventato un aeroporto regionale ed avrebbe offerto all'Altenburger Land l'opportunità di modificare il proprio profilo internazionale, migliorando al contempo la sua struttura economica e commerciale. Lo studio afferma che l'AOC, in quanto aeroporto utilizzato per voli low cost, avrebbe notevoli vantaggi economici complessivi. |
(96) |
Secondo i calcoli dello studio, si poteva prevedere che entro il 2015 l'AOC avrebbe potuto creare 658 posti di lavoro (con un incremento del 95,3 % rispetto al 2006). Sarebbero inoltre stati creati altri 881 posti di lavoro indiretti (incremento del 157,6 %) e 438 posti di lavoro nell'indotto (incremento del 184,4 %). Nello studio viene evidenziata l'importanza dell'accessibilità nazionale e internazionale delle regioni che avrebbe avuto un notevole impatto sullo sviluppo economico della regione in questione. |
(97) |
A tal fine, secondo l'autore, accanto alle sovvenzioni pubbliche per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'AOC e ai relativi costi di marketing si sarebbero dovute considerare anche le entrate fiscali per la Turingia e i comuni ad esso appartenenti. Lo studio conclude affermando che occorre tener conto non solo degli aspetti economici ma anche degli effetti macroeconomici. |
5.3. DIRITTI AEROPORTUALI E PAGAMENTI A RYANAIR NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI AEROPORTUALI E DI SERVIZI DI MARKETING (MISURA 3)
(98) |
La Germania sostiene che né i diritti aeroportuali, né i contratti di marketing costituiscono aiuti di Stato. Le autorità tedesche sottolineano che i contratti di servizi aeroportuali e i contratti di servizi di marketing non sono legati tra loro e che dovrebbero essere esaminati separatamente. I contratti di servizi di marketing non prevedono alcuna riduzione delle entrate dell'aeroporto bensì la fornitura di servizi di marketing. |
(99) |
La Germania afferma che l'aeroporto ha tenuto conto delle aspettative economiche positive derivanti dallo sviluppo del settore dell'aeronautica determinato da Ryanair. Ai fini della decisione di instaurare relazioni d'affari con la compagnia aerea, l'assemblea dei soci svoltasi il 22 aprile 2003 ha considerato i dati riportati nella tabella 13 (64) giungendo alla conclusione che anche ipotizzando uno scenario prudenziale (un volo al giorno con un grado di utilizzazione del 70 %), sarebbe stato possibile conseguire con Ryanair un risultato annuo per un importo complessivo di […]*. Tabella 13 Entrate previste derivanti dalle attività di Ryanair presso l'AOC (65) (2003)
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(100) |
Le spese mensili considerate nella tabella 13 comprendono i costi del personale, dei sistemi di scongelamento della pista di decollo e di atterraggio e dei servizi di rimozione della neve. La Commissione rileva che nel documento presentato il 22 aprile 2003 all'assemblea dei soci, il totale degli investimenti annui viene quantificato in 902 155 EUR. Tale somma non è stata considerata nelle previsioni riepilogate nella tabella 13. |
(101) |
La Germania dichiara che in base al regolamento sui diritti aeroportuali in vigore nel periodo considerato, Ryanair ha versato una tassa di atterraggio di […]* per aeromobile e una tassa per passeggero di […]* per passeggero (67). Si tratta di tasse valide per tutte le potenziali compagnie aeree e che Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH considerava adeguate in considerazione del traffico e delle entrate percepite da Ryanair per l'AOC. |
(102) |
La Germania afferma che le prestazioni di servizi dovute ai sensi dell'allegato A del contratto concluso con Ryanair il 3 marzo 2003 non sono state fornite. Le prestazioni di servizi contenute nell'allegato B e nell'appendice «Buchungssystem» (Sistema di prenotazione) dell'allegato B del contratto del 3 marzo 2003 sono state fornite senza costi aggiuntivi per Ryanair. |
(103) |
La Germania chiarisce che ai sensi del contratto di servizi aeroportuali concluso il 3 marzo 2003, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2011 Ryanair ha versato all'AOC tasse per servizi aeroportuali per complessivi […]* EUR, in conformità al regolamento sui diritti aeroportuali standard. In base al contratto di marketing del 7 aprile 2003, l'AOC ha versato a Ryanair un importo complessivo di […]* EUR per la fornitura di servizi di marketing nel periodo compreso tra il 2003 e il 2011. Dalla differenza tra i due versamenti è risultato un pagamento netto effettuato da Ryanair all'AOC per un importo di […]* EUR relativo all'intero periodo 2003–2011. Poiché il numero totale di passeggeri registrato per il periodo è stato di 408 291 (68), la Germania deduce che Ryanair abbia pagato all'AOC un corrispettivo netto di circa […]* EUR per ciascun passeggero in partenza. Tabella 14 Fatture emesse e ricevute relative a Ryanair per il periodo 2003–2011 (69)
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(104) |
La Germania dichiara che successivamente all'annuncio di Ryanair della decisione di cessare i collegamenti aerei dall'AOC a partire da marzo 2011, nei mesi di febbraio e marzo 2011 il gestore aeroportuale non ha versato altri aiuti al marketing. |
(105) |
Le autorità tedesche precisano che i contributi al marketing sono stati versati da imprese private nell'ambito dell'accordo concluso il 21 settembre 2010 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair, dopo che tali imprese si erano dichiarate favorevoli alla prosecuzione dell'operatività di Ryanair presso l'AOC. In una relazione del 2011 elaborata dalla direzione della società (70) si afferma che la stagione aerea invernale 2010/2011, in cui è stato offerto un unico collegamento con Londra, è stata resa possibile solo grazie al sostegno delle imprese regionali. |
(106) |
La Germania dichiara che Ryanair aveva pubblicizzato l'AOC e la regione nel proprio sito web. Tale sito web è il secondo sito europeo più consultato dopo il sito web di Google e ha perciò un prezzo corrispondente. Una parola chiave su Google (con il servizio Adword) costa tra 0,05 EUR e 2,00 EUR per click. Secondo i calcoli della Germania, considerando un numero annuo di passeggeri Ryanair in partenza o in arrivo nell'AOC pari a 100 000 a 150 000 e un costo di Adword di 1,00 EUR per click si otterrebbe una spesa pubblicitaria compresa tra 100 000 e 150 000 EUR all'anno, presumendo che ogni passeggero abbia cliccato una sola volta sull'inserzione. Poiché normalmente i passeggeri non effettuano un solo click ma più click e poiché esistono passeggeri che accedono al sistema senza tuttavia prenotare, le autorità tedesche hanno concluso che il contratto di marketing concluso tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair era basato su un prezzo adeguato che non ha comportato alcun vantaggio per Ryanair. |
(107) |
Secondo quanto afferma la Germania, Ryanair ha organizzato la misura illustrata alla tabella 15. Tabella 15 Contributi al marketing versati dall'AOC a Ryanair
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(108) |
La Germania sostiene che la commissione in funzione del risultato non comporta alcun vantaggio per Ryanair in quanto è il pagamento conforme al mercato per le attività di marketing compiute da Ryanair. Secondo quanto affermato dalle autorità tedesche, le attività di marketing hanno avuto successo poiché il traffico passeggeri è aumentato da 25 000 (2002) a 140 000 (2009) unità, il che ha determinato, a sua volta, un incremento da 316 000 EUR a 1,12 milioni di EUR delle entrate complessive. Le entrate provenienti dai diritti aeroportuali sono aumentate passando da 132 000 EUR a 530 000 EUR, mentre le entrate provenienti dai parcheggi a pagamento sono passate da zero a 263 000 EUR. |
(109) |
La Germania dichiara che i pagamenti effettuati nell'ambito dei contratti di servizi di marketing non costituiscono aiuti di Stato per le seguenti ragioni:
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6. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
6.1. OSSERVAZIONI DI RYANAIR
(110) |
Ryanair argomenta che gli aiuti di Stato concessi agli aeroporti non le dovrebbero essere imputati. L'ipotesi di un trasferimento di aiuti di Stato dagli aeroporti alle compagnie aeree viola la legislazione dell'Unione europea. Tale ipotesi discrimina gli aeroporti pubblici, sebbene le regole di concorrenza debbano valere indistintamente per le imprese pubbliche e private. Ryanair sostiene che la documentazione utilizzata dalla Commissione per dimostrare l'imputabilità allo Stato sia insufficiente. La documentazione potrà forse dimostrare l'interesse delle autorità per le relazioni d'affari e il futuro dell'aeroporto ma non costituisce una prova della partecipazione effettiva di qualsivoglia pubblica autorità alle trattative e ai contratti conclusi tra l'aeroporto e Ryanair. Il fatto che i ministeri della Turingia rifiutassero i contratti con Ryanair dimostra quanto meno che la Commissione debba sottoporre ad un esame approfondito l'imputabilità allo Stato dei contratti conclusi con Ryanair. |
(111) |
Ryanair asserisce che la questione non è se lo Stato avrebbe dovuto impiegare le proprie risorse in altro modo, bensì se lo Stato abbia procurato ad una compagnia aerea un vantaggio che questa non avrebbe altrimenti ottenuto. Ryanair ha semplicemente negoziato con aeroporti pubblici condizioni analoghe a quelle che avrebbe potuto ottenere con aeroporti privati comparabili. |
(112) |
Ryanair sostiene di non avere beneficiato indirettamente di aiuti di Stato. Fintantoché le condizioni di un rapporto commerciale tra Ryanair e un aeroporto siano giustificabili in base al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, gli obblighi di rimborso non possono comprendere Ryanair. Ryanair argomenta che il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato deve essere applicato in ogni caso di presunta concessione di aiuti di Stato a Ryanair da parte di aeroporti di proprietà pubblica. Secondo la compagnia aerea, in realtà non esiste alcuna giustificazione di natura economica o giuridica per escludere gli aeroporti pubblici dal principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. La Commissione ha applicato il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato ad accordi che comportavano il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali pubblici per altri modi di trasporto, ad esempio per porti marittimi pubblici. Attraverso la conclusione di accordi, l'aeroporto svolge una funzione economica. Inoltre, secondo Ryanair, gli aeroporti del settore privato e pubblico concorrono tra loro nei mercati. Per di più, i contratti conclusi tra compagnie aeree e aeroporti possono essere remunerativi per questi ultimi. |
(113) |
Ryanair ritiene che una valutazione dell'efficienza non debba considerare conferimenti in contanti per investimenti nel settore dei servizi pubblici. Oltre a ciò, nella valutazione dovrebbero essere inclusi i costi incrementali e non i costi sommersi e infine, l'esame dovrebbe essere effettuato prendendo a riferimento un aeroporto medio gestito in modo efficiente. Secondo Ryanair, se un aeroporto regionale ritiene che un contratto possa contribuire al miglioramento della propria efficienza, una transazione può essere remunerativa anche nel caso in cui al momento della conclusione del contratto il prezzo stabilito sembri insufficiente a coprire i costi. Aeroporti inefficienti e sottoutilizzati possono diventare redditizi soltanto attraverso economie di scala ed esternalità di rete. Il periodo necessario a tal fine può comprendere dai 25 ai 30 anni. I vettori aerei low cost sono l'ideale per procurare agli aeroporti regionali incrementi significativi delle entrate e generalmente senza che siano necessarie nuove infrastrutture o altri investimenti. Ryanair cita al riguardo la decisione delle autorità dell'aviazione civile del Regno Unito del 27 maggio 2011, in cui viene riconosciuto l'utilizzo meno costoso dei servizi aeroportuali da parte dei vettori aerei low cost. |
(114) |
Ryanair argomenta che ai fini del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, i costi sommersi non dovrebbero essere considerati né in un'analisi comparata né in un'analisi dei costi. Ryanair afferma che un investitore privato che gestisca l'AOC dal 1992 debba considerare come costi sommersi sia i costi infrastrutturali, sia i costi operativi fissi dell'aeroporto. In considerazione della scarsa attrattiva economica e del potere di mercato molto limitato dell'AOC, non è realisticamente possibile recuperare tali costi. In circostanze di questo genere, accettare ipotesi alternative che offrano prospettive migliori o semplicemente meno onerose per il proprietario o i proprietari dell'aeroporto rispetto allo scenario controfattuale di non intervenire o di chiudere l'aeroporto a costi eventualmente considerevoli, è pienamente conforme al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. |
(115) |
Ryanair sottolinea altresì che i costi specifici ad essa legati devono essere considerati separatamente rispetto ai costi sostenuti per l'aeroporto e che, nel complesso, questi ultimi potrebbero risultare inferiori rispetto ai ricavi provenienti dalle esternalità positive di rete derivanti dalle attività svolte da Ryanair presso l'aeroporto. |
(116) |
Ryanair afferma che l'accordo sui diritti concluso con l'AOC risponde ai requisiti del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. A tal fine, Ryanair ha messo a disposizione due relazioni elaborate da una società di consulenza. In questi studi, il contratto in esame viene comparato con altri accordi sui diritti conclusi tra Ryanair ed altri aeroporti a prevalente proprietà privata oppure finanziati da privati, ovvero che si trovano in una situazione sufficientemente analoga a quella dell'AOC e agiscono come un investitore in un'economia di mercato. |
(117) |
Ryanair illustra nel modo seguente il metodo impiegato nelle relazioni per comparare gli aeroporti: ai fini delle analisi sono stati considerati solo altri contratti di Ryanair, in quanto la compagnia aerea in questione segue un modello commerciale diverso rispetto alla gran parte delle altre compagnie aeree, in quanto non utilizza passerelle snodabili per i passeggeri, aerobus o sale d'attesa, non prevede coincidenze, i tempi di rotazione sono di 20 minuti e i passeggeri viaggiano per lo più con bagaglio a mano. Inoltre, sono stati considerati solo gli aeroporti gestiti in base alla logica dell'investitore operante in un'economia di mercato. Sono stati esclusi dagli studi gli aeroporti che hanno eventualmente ottenuto sostegno mediante aiuti di Stato consistenti. Circa quindici aeroporti della rete di Ryanair rispondevano a questi criteri. Essi sono stati pertanto presi in considerazione negli studi. |
(118) |
Nella prima relazione, l'aeroporto di […]* viene ritenuto il più idoneo ai fini della comparazione. Nello studio si afferma che «[…] l'aeroporto scelto ai fini dell'analisi dovrebbe preferibilmente essere di dimensioni analoghe rispetto all'aeroporto di Altenburg. Sebbene non sia stato possibile individuare un aeroporto di riferimento avente caratteristiche molto simili a quelle dell'aeroporto di Altenburg sotto tutti gli aspetti utili per la comparazione, l'aeroporto di […]* è sufficientemente simile ai fini della presente analisi». Nel secondo studio, agli aeroporti scelti per la comparazione sono stati aggiunti gli aeroporti […]* e i diritti versati a tali aeroporti tra il 2003/2004 e il 2010/2011 vengono confrontati sia per singolo passeggero, sia per singola rotazione di aeromobile. |
(119) |
Le relazioni giungono alla conclusione che i diritti versati da Ryanair all'AOC sono, in media, uguali o superiori rispetto agli importi comparabili dei diritti versati dalla compagnia aerea agli altri aeroporti comparati nel periodo esaminato. Ciò induce a ritenere che i diritti versati da Ryanair all'AOC nell'ambito dei diversi contratti corrispondano agli importi dei diritti che sarebbero stati offerti a Ryanair in condizioni analoghe da parte di un investitore proprietario di aeroporto, operante in un'economia di mercato. |
(120) |
Ryanair sostiene che l'analisi dei diritti aeroportuali dovrebbe essere orientata ai costi marginali, piuttosto che alla media dei costi variabili o alla media dei costi totali. |
(121) |
La compagnia aerea sottolinea inoltre che i contratti sottoscritti dall'AOC con Ryanair e AMS devono essere esaminati separatamente e che le due imprese non possono essere considerate come un unico beneficiario dei presunti aiuti di Stato. I contratti sono stati infatti negoziati separatamente e autonomamente gli uni dagli altri, hanno per oggetto differenti prestazioni di servizi e non sono legati tra loro in modo tale da poter essere considerati come un'unica fonte di presunti aiuti di Stato. La conclusione di un contratto di marketing con AMS non era una condizione per la realizzazione di collegamenti Ryanair da e per un determinato aeroporto. Sulla base delle proprie valutazioni in merito alle proprie esigenze di marketing, molti aeroporti serviti da Ryanair non concludono contratti con AMS. Ryanair sottolinea che l'acquisto di servizi di marketing a prezzi di mercato deve essere considerato separatamente rispetto ad un accordo contrattuale tra aeroporto e compagnia aerea ad esso correlato. |
(122) |
Ryanair spiega inoltre che non esiste alcuna prova del fatto che una compagnia aerea che si sia impegnata a garantire un numero analogo di passeggeri e/o di rotazioni di aeromobili non abbia ricevuto anch'essa «una riduzione dei diritti». La Commissione non intende affrontare la questione se una compagnia aerea che avesse offerto impegni analoghi avrebbe ottenuto da un aeroporto privato comparabile un livello di diritti analogo. |
(123) |
Per quanto concerne il valore dei servizi di marketing, Ryanair afferma che gli spazi pubblicitari disponibili nel sito web di Ryanair sono limitati e che la relativa domanda, anche da parte di altre imprese diverse dagli aeroporti, è elevata. Attualmente, il sito web registra circa 4,5 miliardi di accessi all'anno. Persino le compagnie aeree tradizionali si sono ora accorte del valore dei propri siti web ai fini commerciali e pubblicitari. D'altro canto, molti aeroporti compiono la scelta economicamente sostenibile di utilizzare gli spazi pubblicitari del sito ryanair.com o di altri siti web per creare e consolidare il marchio. Gli aeroporti possono avvantaggiarsi in modo complementare e sinergico dell'incremento di notorietà del marchio. A livello internazionale, l'aeroporto di Altenburg è molto meno conosciuto rispetto agli Aéroports de Paris o all'aeroporto di Heathrow e deve perciò investire in pubblicità per consolidare la notorietà del marchio e incrementare la percentuale dei passeggeri in arrivo. |
(124) |
Ryanair presenta un'analisi effettuata dalla società di consulenza in cui vengono comparati i prezzi praticati da AMS per servizi di marketing sul web con quelli calcolati da altri siti web di viaggi per servizi analoghi. Nell'analisi, le tariffe applicate da AMS e contenute nel primo listino prezzi del 2005 vengono confrontate prendendo a riferimento servizi analoghi, offerti in quel periodo da altri siti web di viaggi. Viene effettuato anche un confronto tra le tariffe contenute nel listino prezzi attuale di AMS (2013) e i prezzi di servizi analoghi praticati da altri siti web legati ai viaggi. In tale analisi si conclude che i prezzi applicati da AMS per la pubblicità nel sito ryanair.com si trovavano al di sotto della media oppure nella fascia media dei prezzi applicati dai siti web del gruppo di riferimento. Tale conclusione conferma, secondo Ryanair, che gli accordi conclusi tra gli aeroporti pubblici e AMS superano il test dell'operatore in un'economia di mercato (test MEO). |
(125) |
Con l'ausilio di diversi screenshot da cui risulta che le prestazioni di servizi forniti nell'ambito dei contratti con AMS erano monitorate, Ryanair produce inoltre la prova dei servizi prestati. Tali screenshot venivano generalmente trasmessi all'aeroporto che aveva concluso un contratto con AMS per documentare l'attivazione sul sito ryanair.com dei servizi acquistati. Ryanair sottolinea il valore dei servizi forniti agli aeroporti e ritiene che dei vantaggi ottenuti dagli aeroporti mediante la conclusione di contratti con AMS bisognerebbe tenere conto in modo adeguato. |
(126) |
Pur ritenendo che il contratto con AMS e il contratto di servizi aeroportuali debbano essere considerati separatamente, Ryanair presenta un'analisi della redditività effettuata dalla società di consulenza secondo il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, comprendente sia il contratto concluso tra Ryanair e l'aeroporto per la fornitura di servizi aeroportuali, sia gli accordi di marketing conclusi tra AMS e l'aeroporto. Secondo quanto affermato da Ryanair, detta analisi — attraverso le considerazioni in essa contenute circa un possibile inserimento di AMS in un'analisi della redditività comprendente sia i contratti con AMS che il contratto di servizi aeroportuali — può contribuire alla valutazione congiunta di tutti i contratti secondo l'approccio scelto dalla Commissione. |
(127) |
La società di consulenza giunge alla conclusione che il metodo dei flussi di cassa sia un metodo adeguato per inserire i valori relativi ad AMS in un'analisi della redditività comprendente sia i contratti con AMS, sia il contratto di servizi aeroportuali. Secondo tale approccio, verrebbero considerati non solo i profitti incrementali complessivi dell'aeroporto derivanti dalla conclusione del contratto di servizi aeroportuali, ma anche i benefici derivanti dalla pubblicità attraverso il contratto con AMS. Questa impostazione consentirebbe di tener conto delle spese sostenute dall'aeroporto per AMS come costo operativo incrementale nell'ambito dell'analisi dei flussi di cassa attualizzati e della redditività. Tale approccio considera altresì i benefici delle attività di marketing derivanti dai contratti con AMS e dal contratto di servizi aeroportuali anche al di là della durata contrattuale e della scadenza prevista per la fornitura dei servizi aeroportuali, poiché le attività di marketing contribuiscono ad incrementare il valore del marchio e creeranno probabilmente opportunità commerciali e utili anche in futuro. |
(128) |
A conclusione di quanto esposto dallo studio, Ryanair sottolinea che la Commissione, laddove intenda continuare a considerare congiuntamente il contratto di servizi aeroportuali e i contratti con AMS, dovrebbe applicare i principi illustrati dalla società di consulenza al caso di aiuti di Stato in esame, al fine di applicare correttamente l'analisi della redditività — alla luce del principio dell'operatore in un'economia di mercato — sia al contratto di servizi aeroportuali, sia ai contratti con AMS. |
(129) |
Ryanair ha inoltre presentato una serie di allegati redatti dalla società di consulenza, nonché un'analisi del Professor Damien P. McLoughlin. |
(130) |
La società di consulenza considera sbagliato l'approccio della Commissione, volto ad accettare esclusivamente gli aeroporti di riferimento che si trovano nello stesso bacino di utenza dell'aeroporto in esame. La società di consulenza argomenta al riguardo che i prezzi di riferimento per il mercato praticati dagli aeroporti di riferimento non sono «inquinati» da aiuti di Stato concessi agli aeroporti limitrofi. La stima attendibile di un benchmark per il test MEO è possibile, in quanto:
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(131) |
La società di consulenza ha argomentato che l'analisi della redditività contenuta nelle relazioni trasmesse alla Commissione segue i principi che applicherebbe un investitore razionale del settore privato. Tale analisi della redditività rispecchia l'approccio che emerge dalle decisioni di principio della Commissione. L'analisi della redditività si fonda sui seguenti principi:
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(77) Brand building: why and how small brands should invest in marketing — [Consolidamento di un marchio: perché e come i piccoli marchi dovrebbero investire nel marketing]
(132) |
Il documento ha lo scopo di illustrare la logica commerciale in base alla quale gli aeroporti regionali decidono di acquistare da AMS spazi pubblicitari su ryanair.com. L'autore afferma che esistono numerosi aeroporti consolidati, conosciuti e regolarmente utilizzati. Per ampliare le proprie attività, i concorrenti più deboli devono riuscire a modificare il comportamento d'acquisto statico dei consumatori. Gli aeroporti regionali di piccole dimensioni devono perciò trovare il modo di trasmettere coerentemente il proprio messaggio commerciale ad un pubblico più vasto possibile. La comunicazione di marketing tradizionale, in tutte le sue forme, comporta infatti spese superiori alle risorse disponibili. |
(133) |
Ryanair contesta il giudizio della Commissione secondo cui i pagamenti a favore di AMS costituiscono costi per l'aeroporto, poiché tale posizione non considera il valore delle prestazioni di servizi forniti da AMS all'aeroporto. Ryanair ritiene inoltre che ai fini dell'analisi in base al principio dell'operatore in un'economia di mercato, l'acquisto di servizi di marketing di valore a prezzi di mercato dovrebbe essere esaminato separatamente rispetto ad un accordo contrattuale correlato concluso tra aeroporto e compagnia aerea. A sostegno della propria posizione, Ryanair trasmette uno studio della società di consulenza contenente un'analisi comparativa dei prezzi praticati da AMS rispetto a quelli proposti da altri siti web di viaggi per servizi analoghi (78). Lo studio conclude che i prezzi praticati da AMS erano inferiori alla media oppure compresi nella fascia mediana dei prezzi applicati dai siti web del gruppo di riferimento. Ryanair ne deduce perciò che i prezzi di AMS corrispondano ai prezzi di mercato e che la decisione di un aeroporto pubblico di acquistare prestazioni di servizi da AMS sia conforme al MEO. Per dimostrare il valore di tali prestazioni di servizi per gli aeroporti, Ryanair presenta inoltre la documentazione relativa alle prestazioni di servizi forniti agli aeroporti nell'ambito dei contratti con AMS. |
(134) |
Ryanair invita la Commissione a rivedere l'approccio finora usato per l'esame dei contratti con AMS. Ryanair è dell'avviso che gli accordi con AMS debbano essere considerati separatamente rispetto agli accordi conclusi con Ryanair per la fornitura di servizi aeroportuali e che debbano essere sottoposti ad un test MEO a parte. Qualora la Commissione dovesse insistere nel sottoporre gli accordi con AMS e gli accordi per la fornitura di servizi aeroportuali conclusi con Ryanair ad un unico test MEO, il valore delle prestazioni di servizi forniti da AMS all'aeroporto non dovrebbe essere ignorato. |
(135) |
La relazione della società di consulenza del 20 dicembre 2013 sui prezzi di AMS fa riferimento a conclusioni di relazioni precedenti in cui veniva delineata l'importanza della pubblicità per i piccoli marchi. Tali relazioni confermano il fatto che Ryanair rappresenta un forte marchio paneuropeo, in grado di esigere sovrapprezzi per i propri servizi di marketing. Le tariffe di AMS vengono confrontate con un campione di prezzi praticati nello stesso periodo per pubblicità su siti web, considerando come base di comparazione le pubblicità di pari dimensioni per il periodo 2004 — 2005, ossia il periodo dell'introduzione del primo listino prezzi AMS, nonché per l'anno 2013. Il sito ryanair.com registra ogni mese oltre il doppio dei visitatori rispetto al secondo più popolare sito web di viaggi. Esiste altresì un'alta probabilità che i visitatori effettuino ulteriori transazioni di commercio elettronico. Queste caratteristiche uniche nel loro genere, combinate con l'elevata notorietà del marchio, consentono alla compagnia aerea di applicare un sovrapprezzo. |
(136) |
Il confronto è stato effettuato tra annunci pubblicitari delle stesse dimensioni, individuati in base a dati disponibili e inseriti nella homepage dei singoli siti web. A causa della mancanza di trasparenza in materia di offerte speciali e degli sconti discrezionali, che corrispondono tuttavia alla normale prassi commerciale, sono stati comparati solo i prezzi contenuti nei listini prezzi. Un tariffario propone il prezzo per mille impression, ossia il prezzo da corrispondere ogniqualvolta l'annuncio venga visionato da 1 000 visitatori del sito web. I prezzi per gli annunci pubblicitari su Internet variano a seconda delle dimensioni, misurate in pixel e della posizione nel sito web. Il servizio pubblicitario sulla homepage di ryanair.com più importante offerto nel periodo 2004 — 2005 era un banner pubblicitario di 468 × 60 pixel. I banner vengono normalmente disposti nella parte medio-alta della pagina web. Per quanto riguarda il periodo 2004 — 2005, il prezzo del tariffario 2005 praticato da AMS per i banner pubblicitari è stato confrontato con quello applicato da 54 siti web di viaggi europei. |
(137) |
Per l'anno 2013 sono stati inclusi nella comparazione altri due tipi di annuncio pubblicitario, ossia Skyscraper nel formato 120 × 600 pixel e Mid Page Units nel formato 300 × 250 pixel. Gli annunci di tipo Skyscraper sono alti e stretti e vengono collocati lateralmente rispetto alla pagina web, mentre gli annunci di tipo Mid Page Units sono generalmente inseriti tra contenuti redazionali online e hanno un'elevata visibilità. I prezzi contenuti nel tariffario AMS per gli annunci Skyscraper e Mid Page Units sono stati confrontati con le tariffe di 22 siti web di viaggi e altri 135 siti web. Per i due periodi e tutti i settori è emerso che il livello delle tariffe praticate da AMS rientra nella fascia dei prezzi applicati dai siti web del gruppo di confronto o è addirittura inferiore. |
(138) |
Ryanair ha presentato una relazione redatta dalla società di consulenza sui principi che ritiene debbano essere applicati ad un test MEO comprendente sia i contratti di servizi aeroportuali stipulati tra Ryanair e gli aeroporti, sia gli accordi di marketing conclusi tra AMS e detti aeroporti (79). Ryanair sottolinea che ciò non influisce sulla propria posizione secondo cui i contratti di AMS e i contatti di servizi aeroportuali dovrebbero essere sottoposti a test MEO separati. |
(139) |
Nella relazione si afferma che le entrate relative ad AMS dovrebbero essere incluse tra le entrate di un'analisi della redditività comune e che le spese sostenute per AMS dovrebbero essere inserite tra i costi. Il documento suggerisce un metodo basato sui flussi di cassa in cui le spese per AMS vengono considerate come costi di gestione incrementali. Secondo la relazione, inoltre, le attività di marketing contribuiscono alla creazione e all'incremento del valore del marchio. Da esse possono scaturire, a loro volta, transazioni e utili per tutta la durata del contratto di marketing e anche dopo la sua scadenza. Grazie al contratto con Ryanair, anche altre compagnie aeree possono sviluppare un interesse ad operare nell'aeroporto. L'aeroporto diventerebbe così attraente per gli operatori commerciali e registrerebbe un incremento dei ricavi extra-aeronautici (80). Qualora la Commissione effettui un'analisi della redditività comune, questi benefici dovrebbero essere considerati classificando le spese sostenute per AMS come costi di gestione incrementali, tenendo conto del fatto che i profitti incrementali devono essere calcolati al netto dei pagamenti a favore di AMS. |
(140) |
Inoltre, nei profitti incrementali previsti alla scadenza del contratto di servizi aeroportuali deve essere inserito un valore finale che consenta di calcolare i valori originati anche dopo la scadenza del contratto. Il valore finale può essere adeguato sulla base di una stima prudente della probabilità di una proroga del contratto con Ryanair o di un accordo con altre compagnie aeree a condizioni analoghe. Ciò consente di stimare un limite più basso per i benefici congiunti risultanti dai contratti con AMS e dal contratto di servizi aeroportuali, considerando l'incertezza dei profitti incrementali oltre la scadenza del contratto di servizi aeroportuali. |
(141) |
A dimostrazione di questa posizione, nella relazione sono riepilogati i risultati di studi condotti sugli effetti della pubblicità sul valore del marchio. Gli studi riconoscono che la pubblicità può consolidare il valore di un marchio e rafforzare la fedeltà del cliente. In particolare, la pubblicità sul sito ryanair.com aumenta la visibilità del marchio di un aeroporto. Soprattutto gli aeroporti regionali più piccoli che mirano a potenziare il traffico aereo possono incrementare il valore del proprio marchio stipulando accordi di marketing con AMS (81). |
(142) |
La relazione suggerisce che venga preferito l'approccio dei flussi di cassa rispetto all'approccio della capitalizzazione, in base al quale le spese sostenute per AMS verrebbero considerate come spese in conto capitale per attività immateriali (ossia il valore del marchio dell'aeroporto). Le spese di marketing verrebbero iscritte in bilancio come attività immateriali e successivamente ammortizzate per la vita utile di detta attività, con un valore residuo alla scadenza fissata del contratto di servizi aeroportuali. Questo tipo di approccio non contemplerebbe tuttavia i benefici aggiuntivi ottenuti dall'aeroporto mediante la conclusione con Ryanair del contratto di servizi aeroportuali. È inoltre difficile stimare il valore dell'attività immateriale sulla base delle spese legate al marchio e della durata della vita utile dell'attività immateriale stessa. |
(143) |
Nella relazione si argomenta infine che l'approccio dei flussi di cassa è conforme con le precedenti decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato e di aiuti non di Stato. A tale proposito, viene menzionato il caso di aiuti di Stato BayernLB (82), in cui la Commissione ha affermato che per stimare i flussi di cassa (cashflow) avrebbe impiegato un modello di valutazione basato sul metodo basato sull'attualizzazione dei dividendi (Dividend Discount Model, DDM) e che successivamente avrebbe assegnato un valore finale sulla base della crescita di dividendi prevista. Inoltre, il caso della compressione dei margini viene menzionato in relazione a Telefónica (83), in cui la Commissione ha incluso un valore finale nel rendiconto dei flussi di cassa attualizzati. |
6.2. OSSERVAZIONI DI AIRPORT MARKETING SERVICES (AMS)
(144) |
La società Airport Marketing Services si definisce come società controllata da Ryanair che persegue un reale obiettivo economico e che è stata fondata per dedicarsi ad un'attività che non rientra tra le attività principali di Ryanair. La società viene utilizzata da Ryanair come intermediatrice per l'acquisto di spazi pubblicitari nel proprio sito. In linea di massima, gli accordi di marketing conclusi tra AMS e gli aeroporti vengono negoziati e conclusi separatamente rispetto ai contratti stipulati tra Ryanair e gli stessi aeroporti. |
(145) |
AMS dichiara di non avere beneficiato di aiuti di Stato e che l'aeroporto ha gestito i propri affari con AMS in conformità al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. L'AMS argomenta che il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato è rispettato poiché le tariffe fissate da AMS per gli spazi pubblicitari messi a disposizione e le dimensioni di detti spazi pubblicitari sono identiche per tutti i clienti sia pubblici che privati. I soggetti pubblici e privati entrano in concorrenza tra loro al fine di assicurarsi gli spazi pubblicitari limitati disponibili nel sito ryanair.com. |
(146) |
AMS afferma che gli accordi di marketing sono stati negoziati in conformità ai principi commerciali fondamentali con un valore commerciale fissato in base al prezzo di mercato. Molti aeroporti, sia regionali che grandi hub, scelgono di pubblicare inserzioni sul sito di Ryanair o su altri siti per rafforzare la notorietà del proprio marchio. L'incremento della notorietà del marchio può apportare benefici agli aeroporti in molti modi diversi. Ad esempio, la notorietà del marchio può attrarre passeggeri in arrivo attraverso il sito web della compagnia aerea al quale rimanda la pubblicità dell'aeroporto. I passeggeri in arrivo nell'aeroporto generano entrate da attività extra-aeronautiche, poiché i passeggeri provenienti da altre località spendono molto denaro nell'aeroporto per souvenir, prodotti locali, auto a noleggio, ristoranti e simili. Tali entrate costituiscono quasi la metà delle entrate legate alle attività extra-aeronautiche percepite dagli aeroporti. |
(147) |
Ciò vale in particolare per l'AOC, poiché quando Ryanair ha iniziato ad operare il collegamento Altenburg-Londra, l'aeroporto non aveva ancora un traffico passeggeri regolare. In quel periodo, le attività che avrebbero potuto generare entrate da attività extra-aeronautiche non erano state ancora sviluppate. In un contesto di questo genere, le attività di marketing hanno un valore particolarmente elevato per consentire di incrementare la percentuale di passeggeri in arrivo rispetto al traffico passeggeri totale che Ryanair si era impegnata ad ottenere come obiettivo, nonché per favorire lo sviluppo di attività commerciali extra-aeronautiche nell'aeroporto. |
(148) |
Il sito web di Ryanair presenta caratteristiche particolarmente vantaggiose da un punto di vista del marketing: il sito web di Ryanair è uno dei siti web di viaggi più popolari del mondo; il marchio e il sito web di Ryanair hanno un alto grado di visibilità; i contenuti, con un bounce rate di solo […]* è attraente; la durata media di una visita nel sito web è estremamente lunga ed il sito attrae in modo mirato i potenziali clienti dei diversi aeroporti. Queste caratteristiche del sito web si riflettono anche nelle somme addebitate all'AOC per i servizi di marketing. |
(149) |
AMS dichiara di aver fissato le proprie tariffe per le attività di marketing in base ai prezzi di mercato. Per quanto riguarda i clienti, AMS non opera distinzioni tra aeroporti e imprese operanti in altri settori. I prezzi calcolati da AMS si basano su criteri oggettivi e sono indicati in modo trasparente nel proprio sito web (84). I prezzi applicati da AMS nei confronti dell'aeroporto corrispondono al listino prezzi. A titolo di confronto: una pubblicità dell'aeroporto a pagina intera sul quotidiano Daily Telegraph pubblicata per una durata di 45 giorni costerebbe circa 2 385 000 EUR (46 000 GBP al giorno). Gli spazi pubblicitari offerti da AMS sul sito web di Ryanair sono inoltre fissi, mentre in numerosi altri siti le pubblicità vengono normalmente presentate a rotazione. |
(150) |
Il contratto di marketing con AMS del 2008 aveva una durata di due anni e prevedeva la fornitura di prestazioni di servizi di marketing a fronte di un corrispettivo da parte dell'aeroporto in base al numero degli accessi al sito registrati nel 2007. Anche il contratto di marketing del 2010 si basava in modo analogo sulle previsioni relative al numero di accessi al sito registrati nel 2009. I dati disponibili relativi agli anni passati mostrano che il numero di accessi al sito di Ryanair è nettamente cresciuto. |
(151) |
Alla luce di quanto esposto, l'AMS ritiene perciò di non essere stata beneficiaria di aiuti di Stato e che Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH abbia agito nei confronti di AMS in conformità al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. |
6.3. OSSERVAZIONI DI LUFTHANSA
(152) |
La compagnia aerea Lufthansa rileva che nei bilanci di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH per il 2010 e il 2011 sono state registrate perdite annue per rispettivamente 567 000 EUR e 437 000 EUR. Ciò dimostra che nonostante il sostegno pubblico, la società continua a non registrare utili. Secondo Lufthansa i conferimenti annui dei soci vengono versati in due forme diverse:
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(153) |
Relativamente alle verifiche in corso, Lufthansa ritiene evidente che le infrastrutture concordate contrattualmente con Ryanair siano state realizzate esclusivamente per Ryanair. Lufthansa dichiara che un investitore privato avrebbe agito in questo modo solamente se Ryanair si fosse impegnata, come contropartita, ad operare voli nell'aeroporto per un determinato numero di anni. |
(154) |
Lufthansa rileva inoltre che tra il 2003 e il 2011 Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha ricevuto aiuti pubblici per il salvataggio, in quanto i diritti aeroportuali non erano sufficienti a coprire i costi di gestione. Lufthansa definisce la società come «un'impresa in difficoltà» ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (85), affermando che di conseguenza gli Orientamenti non sono stati rispettati poiché l'aiuto non è stato notificato. Secondo Lufthansa tali aiuti sono perciò incompatibili con il mercato interno. |
(155) |
In considerazione dei diritti aeroportuali e del sostegno al marketing Lufthansa osserva che Ryanair ha beneficiato di aiuti notevoli sotto forma di diritti vantaggiosi e sostegno al marketing. Lufthansa fa notare che tali vantaggi sono incompatibili con il mercato interno, poiché i criteri di compatibilità degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 non possono essere applicati, in quanto non valgono nei casi in cui vengano erogati aiuti in via permanente e continuativa. Non potrebbero essere applicati neanche gli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 poiché questi riguardano esclusivamente aiuti all'avviamento per le compagnie aeree che sono stati notificati oppure che sono stati concessi successivamente all'entrata in vigore degli stessi orientamenti. Tuttavia, anche qualora tali orientamenti fossero applicabili, non sarebbero comunque rispettati i criteri di compatibilità degli aiuti all'avviamento per le compagnie aeree. |
6.4. OSSERVAZIONI DELLA BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN FLUGGESELLSCHAFTEN
(156) |
Per quanto concerne l'applicazione degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, la Bundesverband der deutschen Fluggesellschaften («Associazione federale delle compagnie aeree tedesche»; in appresso: «BDF») è contraria all'applicazione di tali orientamenti nei confronti degli aiuti al funzionamento non notificati e concessi prima della pubblicazione degli stessi orientamenti, poiché ciò contrasterebbe con l'obiettivo di impedire distorsioni della concorrenza e di sviluppare pari condizioni di concorrenza all'interno del mercato interno. Secondo la BDF, l'applicazione degli orientamenti in questo caso creerebbe un vantaggio per le imprese che hanno agito in conformità agli orientamenti vigenti prima del 4 aprile 2014. Secondo la BDF con i nuovi Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 è stato legalizzato retroattivamente un comportamento illecito. L'aiuto all'avviamento in favore di Ryanair e l'aiuto all'investimento in favore di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH dovrebbero perciò essere valutati come aiuti non notificati sulla base del diritto applicabile all'epoca dei fatti. |
7. COMMENTI DELLA GERMANIA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
7.1. COMMENTI DELLA GERMANIA ALLE OSSERVAZIONI DI RYANAIR
(157) |
In merito alla relazione della società di consulenza, la Germania rileva che essa implica che l'AOC avrebbe potuto essere utilizzato da parte della compagnia aerea Germanwings. La Germania conferma tuttavia che Germanwings non ha mai operato voli in questo aeroporto. |
(158) |
Per quanto concerne le osservazioni di Ryanair, la Germania afferma che le autorità della Turingia non hanno partecipato alle trattative intercorse tra l'aeroporto e Ryanair, nonché con AMS, per la conclusione dei relativi contratti. |
(159) |
Circa i contratti di marketing conclusi tra Ryanair e l'AOC, la Germania conferma pienamente la posizione di Ryanair, secondo cui tali contratti sono conformi al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e che conseguentemente non includono aiuti di Stato. La Germania concorda in particolare con le conclusioni contenute nell'ultima relazione della società di consulenza, trasmessa da Ryanair il 20 dicembre 2013, e dichiara che i pagamenti effettuati nei confronti di AMS e a Ryanair erano adeguati rispetto alle prestazioni fornite nel contesto di un normale contratto di prestazione di servizi nell'ambito di un rapporto commerciale. |
7.2. COMMENTO DELLA GERMANIA ALLE OSSERVAZIONI DI LUFTHANSA
(160) |
La Germania afferma che le osservazioni di Lufthansa non offrono nuovi elementi ai fini dell'analisi in corso e che la Commissione dispone già di tutte le informazioni determinanti per il caso in questione. |
(161) |
La Germania respinge alcune dichiarazioni di Lufthansa. Secondo le autorità tedesche, esse sono errate.
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(162) |
La Germania dichiara inoltre che grazie al fatto che nel mese di dicembre 2013 il consiglio di vigilanza di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ha deciso di accettare un investitore privato è stato possibile diminuire ulteriormente l'importo delle sovvenzioni pubbliche. Per via del nuovo orientamento dell'aeroporto, che non verrà più servito dai voli charter o di linea, l'AOC dovrebbe inoltre essere presto escluso dall'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. |
(163) |
La Germania argomenta che l'AOC, secondo gli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, appartiene alla categoria D con un flusso passeggeri massimo di 150 000 unità all'anno. Pertanto, per via delle dimensioni ridotte, l'aeroporto non è in competizione con altri aeroporti, né tanto meno è in grado di causare eventuali distorsioni della concorrenza. Di conseguenza non si verificano ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri. La Germania respinge le affermazioni di Lufthansa circa presunti aiuti concessi a Ryanair. Le autorità tedesche respingono altresì l'affermazione secondo cui Ryanair avrebbe beneficiato di presunti aiuti attraverso i diritti aeroportuali e il sostegno al marketing e rimandano al riguardo alle precedenti osservazioni. |
(164) |
La Germania fa infine riferimento ad un comunicato stampa della Commissione del 19 gennaio 2005 (86) in cui si conferma che un regime di aiuti per la costruzione e lo sviluppo di aeroporti regionali in regioni strutturalmente ed economicamente deboli è compatibile con il mercato interno. |
8. VALUTAZIONE
8.1. SUSSISTENZA DI AIUTI
(165) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(166) |
I criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono cumulativi. Di conseguenza, per poter appurare se le misure in questione siano da considerarsi aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte tutte le condizioni riportate di seguito. Nel dettaglio, il sostegno finanziario deve:
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(167) |
Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione deve in primo luogo stabilire se Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Il concetto di impresa comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (87). Costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (88). |
(168) |
Nella sentenza relativa alla causa Flughafen Leipzig-Halle, la Corte di giustizia ha confermato che la gestione di un aeroporto a fini commerciali e la costruzione delle infrastrutture aeroportuali costituiscono un'attività economica (89). Quando un gestore aeroportuale esercita un'attività economica attraverso l'offerta di servizi aeroportuali dietro remunerazione, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento, esso costituisce un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Le norme del trattato in materia di aiuti di Stato possono quindi applicarsi ai vantaggi accordati dallo Stato o mediante risorse statali a detto gestore aeroportuale (90). |
(169) |
Relativamente al momento a partire dal quale la costruzione e la gestione di un aeroporto divengono attività economica, la Commissione fa notare che lo sviluppo progressivo delle forze di mercato nel settore aeronautico rende impossibile determinare una data precisa. Gli organi giurisdizionali europei hanno tuttavia riconosciuto gli sviluppi in atto nella natura delle attività aeroportuali. Relativamente all'aeroporto Lipsia/Halle, la Corte ha ritenuto che dal 2000 l'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato non potesse più essere esclusa al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali. Di conseguenza, la costruzione e la gestione di infrastrutture aeroportuali devono essere considerate come attività economica a decorrere dalla data della sentenza della causa Aéroports de Paris (12 dicembre 2000). |
(170) |
In base alla valutazione contenuta nei considerando 168 e 169, la gestione di un aeroporto è un'attività economica. La concorrenza si verifica da un lato tra gli aeroporti per attirare le compagnie aeree e il relativo traffico aereo (passeggeri e merci), dall'altro tra i gestori degli aeroporti. Questi ultimi possono concorrere tra loro per aggiudicarsi la gestione di un determinato aeroporto. Oltre a ciò, soprattutto per quanto concerne i vettori aerei low cost e gli operatori di voli charter, anche gli aeroporti ubicati in bacini d'utenza diversi o addirittura in altri Stati membri possono essere tra loro in concorrenza per attrarre le compagnie aeree. |
(171) |
La Commissione rileva che le infrastrutture aeroportuali di cui alla presente decisione devono essere gestite secondo una logica commerciale dal gestore aeroportuale, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Poiché il gestore aeroportuale applica agli utenti tariffe per l'utilizzo di tali infrastrutture, queste sono economicamente sfruttabili. Ne consegue che l'entità che sfrutta l'infrastruttura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è un'impresa. |
(172) |
Non tutte le attività di un gestore aeroportuale sono necessariamente di natura economica (91). La Corte di giustizia (92) ha infatti stabilito che le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Tra le attività di questo genere rientrano ad esempio la protezione, il controllo del traffico aereo, le funzioni di polizia, le funzioni di dogana e così via. Il finanziamento di tali attività deve essere strettamente limitato al pareggio dei costi da esse originati e non ne è ammesso l'utilizzo per finanziare altre attività economiche (93). |
(173) |
Pertanto, il finanziamento delle attività rientranti nella competenza dei poteri pubblici o di infrastrutture direttamente collegate alle suddette attività non costituisce, di norma, aiuto di Stato (94). In un aeroporto sono generalmente considerate come attività non economiche il controllo del traffico aereo, i servizi di polizia, i servizi doganali, i servizi antincendio, le attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da attacchi illeciti, nonché gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività (95). |
(174) |
Il finanziamento pubblico di attività non economiche strettamente collegate al compimento di un'attività di carattere economico non deve tuttavia portare a un'indebita discriminazione tra compagnie aeree e gestori aeroportuali. E in effetti, secondo una giurisprudenza consolidata, sussiste un vantaggio quando le autorità pubbliche sollevano determinate imprese dai costi connessi alle loro attività economiche (96). Pertanto, se in un determinato ordinamento giuridico è considerato normale che le compagnie aeree o i gestori aeroportuali sostengano i costi di determinati servizi, mentre talune compagnie aeree o gestori aeroportuali che forniscono i medesimi servizi per conto delle pubbliche autorità non devono farsene carico, questi ultimi possono godere di un vantaggio anche qualora tali servizi vengano considerati di per sé come attività non economiche. Per questo motivo è necessario compiere un'analisi del quadro normativo applicabile al gestore aeroportuale al fine di valutare se, in base a tale contesto normativo, i gestori aeroportuali o le compagnie aeree debbano sostenere i costi per lo svolgimento di attività che di per sé non hanno carattere economico ma che sono tuttavia connesse all'esercizio delle proprie attività economiche. |
(175) |
Le autorità tedesche spiegano che le sovvenzioni pubbliche di cui al considerando 71 per investimenti infrastrutturali sono legate esclusivamente ad attività non economiche. La Germania considera come attività non economiche gli investimenti per la sicurezza e gli investimenti per la protezione pubblica e la sicurezza aerea. In particolare, le autorità tedesche sottolineano che la protezione e le funzioni di polizia, la sicurezza antincendio, la pubblica sicurezza e la sicurezza operativa dell'aeroporto, i servizi meteorologici e la sicurezza del volo sono attività che rientrano nella competenza dei poteri pubblici. |
(176) |
Il quadro normativo applicabile in Germania è determinato in special modo dall'articolo 8 della Luftsicherheitsgesetz che disciplina le misure di sicurezza degli aeroporti, e dall'articolo 27, lettera c, punto 2 della Luftverkehrsgesetz, che disciplina le misure per garantire la protezione operativa, il controllo e la sicurezza del traffico aereo. |
(177) |
La Commissione è del parere che le misure di cui all'articolo 8 e all'articolo 27, lettera c, punto 2, della Luftsicherheitsgesetz, i servizi meteorologici e i servizi antincendio possano essere considerati, in linea di principio, come attività rientranti nella competenza dei poteri pubblici. |
(178) |
Per quanto riguarda tuttavia le misure esclusivamente correlate alla sicurezza operativa, la Commissione ritiene che garantire la sicurezza delle operazioni nell'aeroporto costituisce un elemento assolutamente normale dell'attività economica svolta attraverso la gestione di un aeroporto (97). Fatta salva un'eventuale analisi più dettagliata delle singole attività e dei costi specifici, la Commissione è dell'avviso che le misure volte a garantire la sicurezza delle operazioni nell'aeroporto non possano essere annoverate tra le attività che rientrano nella competenza dei poteri pubblici. Qualsiasi impresa che intenda gestire un aeroporto deve garantire la sicurezza degli impianti, ad esempio la pista di decollo e di atterraggio e i piazzali. |
(179) |
Per quanto concerne la sicurezza antincendio, la Commissione osserva che la remunerazione dei costi è soggetta alle responsabilità regionali e che questi costi sono solitamente rimborsati dalle autorità regionali competenti. L'importo del rimborso è limitato a quanto strettamente necessario per coprire i relativi costi. |
(180) |
Relativamente al controllo del traffico aereo e alle misure ad esso correlate, l'articolo 27, lettera d, della Luftverkehrsgesetz prevede che i costi legati alle misure di cui all'articolo 27, lettera c, della Luftverkehrsgesetz vengano coperti dallo Stato per una serie di aeroporti specifici. Gli aeroporti possono ricevere uno sgravio di costi in quanto «aeroporti riconosciuti» ai sensi dell'articolo 27, lettera d della Luftverkehrsgesetz, qualora il ministero federale per i trasporti abbia riconosciuto la necessità di garantire i servizi di controllo del traffico aereo e le misure ad esso correlate per motivi di sicurezza e per perseguire gli interessi relativi alla politica dei trasporti (98). Gli aeroporti tedeschi che non dispongano di tale riconoscimento non hanno diritto ad uno sgravio ai sensi dell'articolo 27, lettera d, della Luftverkehrsgesetz; in linea di massima, essi sono perciò tenuti a farsi carico dei costi legati alle misure di cui all'articolo 27, lettera c, della Luftverkehrsgesetz. Tali costi sono inerenti alla gestione degli aeroporti. Poiché taluni aeroporti devono farsi carico di questi costi, mentre altri non devono sostenerli, questi ultimi potrebbero ricavarne un vantaggio anche qualora le misure relative al controllo del traffico aereo e alla sicurezza aerea siano considerate di natura non economica. La Commissione prende atto del fatto che l'AOC non fa parte degli aeroporti riconosciuti ai sensi dell'articolo 27, lettera d, della summenzionata legge e rileva che gli investimenti legati ai servizi di controllo del traffico aereo e le misure ad esso correlate non possono essere considerati come costi che rientrano nella competenza dei poteri pubblici. |
(181) |
Relativamente alle misure di cui all'articolo 8 della Luftsicherheitsgesetz, la Germania è evidentemente del parere che tutti i costi relativi alle misure prescritte nell'ambito di detto articolo possano essere sostenuti dalle autorità pubbliche competenti. La Commissione osserva tuttavia che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della Luftsicherheitsgesetz possono essere rimborsati solo i costi per la messa a disposizione e la manutenzione di spazi e superfici necessari per lo svolgimento delle misure di cui all'articolo 5 della Luftsicherheitsgesetz. Tutti gli altri costi devono essere sostenuti dal gestore dell'aeroporto. Questo finanziamento pubblico non è conseguentemente escluso da un esame approfondito ai sensi delle prescrizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nella misura in cui il finanziamento pubblico concesso a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH abbia sgravato l'impresa dai costi sostenuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della Luftsicherheitsgesetz. |
(182) |
Infine, in considerazione degli investimenti infrastrutturali e dei relativi costi di gestione originati tra il 2000 e il 2011, la Commissione accetta che le spese direttamente correlate alla sicurezza antincendio e la messa a disposizione di servizi meteorologici siano considerate come spese rientranti nella competenza dei poteri pubblici, purché il rimborso di tali spese sia strettamente limitato all'importo necessario per lo svolgimento di queste attività. Relativamente agli investimenti e ai costi di gestione legati alle misure adottate ai sensi dell'articolo 8 della Luftsicherheitsgesetz, la Commissione ritiene che debbano essere considerati come spese rientranti nella competenza dei poteri pubblici soltanto i costi per i quali il gestore dell'aeroporto abbia diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della Luftsicherheitsgesetz. |
(183) |
Per quanto attiene agli investimenti collegati ai servizi di controllo del traffico aereo e alle misure ad esso correlate ai sensi dell'articolo 27, lettera c, punto 2, della Luftverkehrsgesetz, la Commissione rileva, alla luce del fatto che l'AOC non è compreso tra gli aeroporti di cui all'articolo 27, lettera d, della summenzionata legge, che gli investimenti e i costi di gestione legati ai servizi di controllo del traffico aereo e alle misure ad esso correlate non possono essere considerati come costi che rientrano nella competenza dei poteri pubblici. Infine, gli investimenti e i costi di gestione sostenuti per garantire la sicurezza operativa dell'aeroporto non sono considerati come costi rientranti nella competenza dei poteri pubblici. Ciò significa, in particolare, che gli investimenti sostenuti per l'ammodernamento e il prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, nonché l'installazione di luci di guardia e così via, non possono essere classificati come costi che rientrano nella competenza dei poteri pubblici. |
(184) |
Indipendentemente dalla classificazione giuridica in costi che rientrano o non rientrano o meno nella competenza dei poteri pubblici, è stato dimostrato che secondo il quadro giuridico vigente essi devono essere sostenuti dal gestore aeroportuale. Se perciò lo Stato si prendesse carico di queste spese, il gestore aeroportuale verrebbe sgravato da costi che normalmente è tenuto a sostenere. |
(185) |
La Commissione ritiene pertanto che le risorse pubbliche accordate a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH per il finanziamento di investimenti infrastrutturali e la copertura di perdite operative abbiano sollevato l'impresa da costi inerenti alla propria attività economica. Da questa considerazione sono esclusi i costi che rientrano nella competenza dei poteri pubblici illustrati nei considerando 182 e 183. Diversamente da quanto afferma la Germania, i fondi della Turingia riportati nella tabella 7 e impiegati per coprire i costi relativi al controllo del traffico aereo e alle misure ad esso correlate non possono perciò essere correlati ad attività di competenza dei poteri pubblici. Allo stesso modo, una parte degli investimenti infrastrutturali presentati nella tabella 3 non può essere ricondotta ad attività di competenza dei poteri pubblici, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità tedesche. Ciò riguarda in particolare le spese sostenute per l'ammodernamento e il prolungamento della pista di decollo e di atterraggio. |
8.1.1. Misura 1: Finanziamento degli investimenti infrastrutturali negli anni 2000 — 2011
(186) |
Si configura un aiuto di Stato ogniqualvolta lo Stato stesso ovvero un suo intermediario, che agisca in forza dei poteri ad esso conferiti, conceda un vantaggio mediante risorse statali (99). Per le risorse concesse da autorità locali si applica l'articolo 107,del TFUE sulle risorse statali (100). |
(187) |
Nel caso in esame, le sovvenzioni concesse a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH a copertura degli investimenti infrastrutturali vengono finanziati dal bilancio di organismi pubblici, ossia dei soci pubblici (101), della Turingia o di altri enti pubblici, nonché delle autorità regionali e locali. Di conseguenza, le sovvenzioni includono risorse statali e sono anch'esse imputabili allo Stato. |
(188) |
Per stabilire se un'impresa abbia o meno beneficiato di un vantaggio economico derivante dalla concessione di fondi a condizioni privilegiate, la Commissione applica il principio dell'«investitore in economia di mercato». In base a tale principio, i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato (102). |
(189) |
Nel caso in esame, la Commissione deve valutare se le condizioni delle sovvenzioni pubbliche concesse a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH creino un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali. |
(190) |
Le sovvenzioni pubbliche relative alla misura in esame sono state concesse a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH «a titolo gratuito», senza l'applicazione di interessi od obblighi di rimborso (103). Di conseguenza, le sovvenzioni concesse dalle autorità tedesche per gli investimenti infrastrutturali hanno sgravato l'impresa dall'onere di dover finanziare totalmente a proprie spese l'infrastruttura con prestito bancario oppure con capitale proprio. Pertanto, queste sovvenzioni procurano all'aeroporto un vantaggio economico. |
(191) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura, per essere definita aiuto di Stato, deve favorire «talune imprese o talune produzioni». La Commissione rileva che le sovvenzioni per gli investimenti infrastrutturali sono state versate soltanto a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Di conseguenza, tali sovvenzioni costituiscono misure selettive ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(192) |
Se un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa a scapito di altre imprese concorrenti che operano nel mercato interno, si deve presumere che queste ultime siano influenzate dall'aiuto. Secondo la giurisprudenza costante (104), si configura una distorsione della concorrenza già solo nel caso in cui il beneficiario di un aiuto sia in concorrenza con altre imprese operanti in mercati aperti alla concorrenza. |
(193) |
Come illustrato in precedenza, la gestione di un aeroporto costituisce un'attività economica e la concorrenza tra gli aeroporti si esercita per attirare passeggeri e compagnie aeree. La società Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH concorre con altre imprese in un mercato aperto alla concorrenza. Il vantaggio economico percepito rafforza la sua posizione rispetto ai concorrenti nel mercato europeo dei servizi aeroportuali. |
(194) |
Pertanto, i fondi pubblici esaminati in questa sede falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Essi incidono inoltre sugli scambi tra Stati membri. |
(195) |
Sulla base delle ragioni illustrate in precedenza, la Commissione giunge alla conclusione che le sovvenzioni erogate per gli investimenti infrastrutturali dell'AOC dalle autorità regionali e comunali tedesche a decorrere dal 12 dicembre 2000 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
8.1.2. Misura 2: Copertura delle perdite operative di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH relative agli anni 2000 — 2011
(196) |
Si configura un aiuto di Stato ogniqualvolta lo Stato stesso ovvero un suo intermediario, che agisca in forza dei poteri ad esso conferiti, conceda un vantaggio mediante risorse statali (105). Per le risorse concesse da autorità locali si applica l'articolo 107 del TFUE sulle risorse statali (106). |
(197) |
Nel caso in esame, le sovvenzioni concesse a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH a copertura delle perdite vengono finanziati dal bilancio di organismi pubblici, ossia dei soci pubblici (107), della Turingia o di altri enti pubblici, nonché delle autorità regionali e locali. Di conseguenza, le sovvenzioni includono risorse statali e sono anch'esse imputabili allo Stato. |
(198) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un vantaggio è qualsiasi vantaggio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali, vale a dire in assenza di un intervento dello Stato (108). Ciò che è determinante è esclusivamente l'effetto della misura nei confronti dell'impresa e non la causa, né lo scopo dell'intervento statale (109). Si configura un vantaggio ogniqualvolta l'intervento dello Stato produca un miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa. |
(199) |
La Commissione ricorda inoltre che «i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato» (110). Nel presente caso, per stabilire se il finanziamento pubblico a favore di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH conferisca un vantaggio di cui l'impresa non avrebbe beneficiato in condizioni di mercato normali, la Commissione deve mettere a confronto il comportamento delle autorità pubbliche che hanno effettuato gli apporti di capitale con quello di un investitore operante in un'economia di mercato in base a prospettive di profitto a lungo termine (111). |
(200) |
La Germania argomenta che l'effetto delle sovvenzioni pubbliche in esame dovrebbe essere valutato alla luce dei vantaggi economici complessivi apportati all'intera regione e che il socio principale della società, ossia il circondario dell'Altenburger Land, ha perciò agito come un investitore privato in condizioni di mercato normali. Se si considerano i vantaggi per la regione, secondo le autorità tedesche il beneficio apportato al circondario dell'Altenburger Land è superiore rispetto alle sovvenzioni erogate. La Germania riconosce persino che i conferimenti dei soci potrebbero essere considerati come «sovvenzioni a fondo perduto» (112) per l'aeroporto. Tuttavia, ai fini della valutazione secondo il principio dell'investitore in economia di mercato, gli eventuali vantaggi per la regione non vengono considerati. La valutazione non tiene conto delle ripercussioni positive sull'economia della regione in cui è situato l'aeroporto, poiché la Corte ha statuito che, per applicare il principio MEO, è decisivo appurare «se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere» (113). |
(201) |
Nel caso di aiuti in questione, le risorse pubbliche sono state concesse a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH «a titolo gratuito», senza l'applicazione di interessi od obblighi di rimborso. Gli organismi pubblici hanno concesso fondi al gestore dell'aeroporto senza chiedere un corrispettivo in cambio e hanno lo hanno pertanto sgravato dall'onere di dover ricorrere a un prestito bancario o a capitale proprio per finanziarsi. |
(202) |
Gli apporti annui di capitale da parte dei soci servivano a coprire le perdite annue di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. In ultima analisi, gli apporti annui di capitale servivano anche a coprire una parte dei normali costi di gestione dell'aeroporto, sgravando così l'impresa da un onere economico che di norma avrebbe dovuto sostenere. La Germania non ha chiarito per quale motivo un operatore in un'economia di mercato dovrebbe continuare a finanziare un'impresa che registra costantemente perdite. |
(203) |
In considerazione di quanto testé illustrato, la Commissione è del parere che un operatore in un'economia di mercato non avrebbe deciso di coprire, anno dopo anno, le crescenti perdite di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Per questo motivo, le sovvenzioni concesse dalle autorità regionali tedesche e dagli organismi pubblici a copertura delle perdite operative di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH hanno sollevato l'impresa dall'onere di coprire tutte le proprie perdite operative, procurandole perciò un vantaggio economico di cui non avrebbe beneficiato in condizioni di mercato normali. |
(204) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura, per essere definita aiuto di Stato, deve favorire «talune imprese o talune produzioni». La Commissione rileva che le sovvenzioni per le perdite operative sono state versate soltanto a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Di conseguenza, tali sovvenzioni costituiscono misure selettive ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(205) |
Se un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa a scapito di altre imprese concorrenti che operano nel mercato interno, si deve presumere che queste ultime siano influenzate dall'aiuto. Secondo la giurisprudenza costante (114) si configura una distorsione della concorrenza già nel caso in cui il beneficiario di un aiuto sia in concorrenza con altre imprese operanti in mercati aperti alla concorrenza. |
(206) |
Come illustrato in precedenza, la gestione di un aeroporto costituisce un'attività economica e la concorrenza tra gli aeroporti si esercita per attirare passeggeri e compagnie aeree. Per questo motivo, la società Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH concorre con altre imprese in un mercato aperto alla concorrenza. Il vantaggio economico di cui beneficia l'impresa ne rafforza la posizione rispetto ai concorrenti nel mercato europeo dei servizi aeroportuali. |
(207) |
Pertanto, i fondi pubblici esaminati falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Essi incidono inoltre sugli scambi tra Stati membri. |
(208) |
Per le ragioni testé esposte, la Commissione giunge alla conclusione che le sovvenzioni concesse successivamente al 12 dicembre 2000 dalle autorità regionali tedesche e dagli organismi pubblici a copertura delle perdite operative di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
8.1.3. Misura 3: Diritti aeroportuali e pagamenti a Ryanair nell'ambito dei contratti per la fornitura di servizi aeroportuali e di servizi di marketing
(209) |
La Commissione esclude dall'esame l'ultimo contratto di marketing concluso il 21 settembre 2010 con AMS e l'accordo aggiuntivo, in quanto tali contratti sono stati finanziati da imprese regionali private che si erano impegnate a consentire la prosecuzione dell'attività di Ryanair nell'aeroporto (115). |
(210) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, le norme relative agli aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'«impresa». La Corte di giustizia ha costantemente definito un'impresa come qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (116). Costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (117). |
(211) |
Ryanair offre sul mercato servizi aerei di linea per il trasporto passeggeri. La compagnia aerea svolge inequivocabilmente un'attività economica. |
(212) |
AMS è una società controllata al 100 % da Ryanair. Di conseguenza si può presumere che Ryanair abbia esercitato un'influenza decisiva sul comportamento di AMS. Inoltre, gli accordi di marketing del 2008 e del 2010 sono stati sottoscritti dal Signor Eddie Wilson per conto di AMS, al tempo direttore sia di AMS che di Ryanair (118). Nel preambolo degli accordi di marketing in questione si dichiara che «AMS ha la licenza esclusiva di offrire servizi di marketing nel sito web di viaggi www.ryanair.com, il sito web del vettore low cost irlandese Ryanair». Ai fini dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, AMS e Ryanair vengono perciò considerate come un'unica impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(213) |
Si configura un aiuto di Stato ogniqualvolta lo Stato stesso ovvero un suo intermediario, che agisca in forza dei poteri ad esso conferiti, conceda un vantaggio mediante risorse statali (119). Per le risorse concesse da autorità locali si applica l'articolo 107, del TFUE sulle risorse statali (120). |
(214) |
Nel caso in esame, lo Stato ha esercitato in tutti i principali momenti il controllo, diretto o indiretto, sulle risorse sottoposte alla presente valutazione. Dal momento in cui ha instaurato rapporti d'affari con Ryanair, il capitale di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH è sempre stato detenuto in maggioranza da soci pubblici. Attualmente, la società è totalmente detenuta da soci pubblici, i quali sono autorità pubbliche oppure sono interamente detenuti da autorità pubbliche; la società stessa detiene il 32 % delle proprie quote. |
(215) |
La Commissione ritiene pertanto che tutte le risorse di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH debbano essere considerate come risorse statali. |
(216) |
La Corte di giustizia ha stabilito che anche qualora lo Stato sia in grado di controllare un'impresa pubblica e di esercitare un'influenza dominante sulle sue attività operative, nel caso concreto non si può presumere automaticamente che tale controllo venga effettivamente esercitato. Un'impresa pubblica può agire in modo più o meno indipendente a seconda del grado di autonomia ad essa accordata dallo Stato. Il solo fatto che un'impresa pubblica sia soggetta al controllo statale, non è di per sé sufficiente ad imputare allo Stato le misure poste in essere dall'impresa, come il contratto concluso il 3 marzo 2003 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair e i successivi accordi di marketing (121). |
(217) |
Secondo la Corte di giustizia, sono da considerarsi indizi d'imputabilità (122):
|
(218) |
La Germania argomenta che il ministero per l'edilizia e i trasporti della Turingia non aveva alcun diritto di interferire nei contratti con Ryanair ovvero con AMS. Secondo le autorità tedesche, il ministero in questione e il governo della Turingia hanno partecipato esclusivamente al processo decisionale relativo agli investimenti infrastrutturali. La Germania respinge l'argomentazione della Commissione circa la funzione di controllo del ministero per l'edilizia e i trasporti della Turingia, nonché la presunta imputabilità allo Stato della misura in questione. |
(219) |
Le autorità tedesche respingono altresì l'affermazione della Commissione secondo cui in base alla legge tedesca sul traffico aereo, vale a dire ai sensi dell'articolo 43a della LuftVZO, la determinazione dei diritti aeroportuali è subordinata alla previa approvazione dell'autorità di vigilanza per poter essere valida. Stando a quanto affermato dalla Germania, la società Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH poteva decidere l'entità dei diritti aeroportuali anche senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza, in quanto quest'ultima deve verificare unicamente se i diritti non superino una determinata soglia. |
(220) |
Nel mese di agosto 2010, la Camera di commercio di Gera, un organismo pubblico, ha condotto una campagna per la prosecuzione dell'operatività dei voli low cost nell'AOC e ha sollecitato il governo della Turingia affinché avviasse urgentemente le trattative con Ryanair relativamente alle destinazioni e alle attività di marketing (123). Secondo la Germania, questo argomento corrobora il fatto che sia stato applicato il principio dell'investitore in economia di mercato, in base al quale il mantenimento dei collegamenti Ryanair e il relativo supporto erano economicamente giustificati. |
(221) |
La Commissione ritiene tuttavia che i ministeri competenti della Turingia abbiano partecipato alla conclusione dei contratti con Ryanair. Sembra infatti che la Turingia abbia partecipato alle trattative prima che Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH stipulasse con Ryanair il contratto di servizi aeroportuali. Stando ad un articolo di stampa, le trattative si sarebbero protratte perché i ministeri della Turingia avevano tentato di bloccare l'operazione (124). Contemporaneamente, il ministro dell'economia della Turingia Schuster aveva dichiarato che la Turingia era in grado di autorizzare i necessari provvedimenti. L'articolo riferiva che Schuster aveva affermato che qualora Ryanair avesse avuto bisogno di una pista di decollo e di atterraggio più lunga, i lavori di prolungamento sarebbero stati effettuati. Nell'articolo veniva inoltre affermato che lo sviluppo delle attività di Ryanair presso l'AOC avrebbe potuto determinare una flessione del flusso di passeggeri degli aeroporti di Dresda e Lipsia-Halle (125). |
(222) |
Il ministero per l'edilizia e i trasporti della Turingia è l'organo di vigilanza di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Inoltre, la legge tedesca sul traffico aereo stabilisce, all'articolo 43 della LuftVZO, che la determinazione dei diritti aeroportuali è valida solo previa approvazione dell'autorità di vigilanza. Per di più, il regolamento sui diritti aeroportuali dell'AOC del 18 settembre 2006 prescrive la firma di un rappresentante del ministero per l'edilizia e i trasporti. |
(223) |
La partecipazione dei ministeri a livello politico si desume anche dalla discussione svoltasi presso il Landtag (parlamento) della Turingia. Secondo il verbale della seduta, in tale occasione sono state discusse non solo le questioni più specifiche ma anche la redditività economica generale dell'aeroporto (126). |
(224) |
Gli accordi di marketing con Ryanair sono stati altresì trattati a livello di Kreistag (assemblea circondariale). Un articolo di stampa riferisce che il Kreistag ha autorizzato il pagamento di 670 000 EUR per attività di marketing relative alla creazione di un nuovo collegamento aereo da parte di Ryanair (127). Vengono citate le affermazioni del Landrat (presidente del circondario), secondo cui in assenza di contributi al marketing i collegamenti di linea sarebbero stati interrotti. |
(225) |
La Commissione osserva infine che la partecipazione della Camera di commercio di Gera — ente autonomo di diritto pubblico — alla conclusione dei contratti con Ryanair conferma l'esercizio dell'influenza pubblica nei confronti del processo decisionale relativo a detti contratti. |
(226) |
Se infine si considera la vigilanza da parte del ministero per l'edilizia e i trasporti della Turingia, la partecipazione dei ministeri a livello politico, le diverse discussioni nel Landtag della Turingia e la partecipazione di organismi pubblici, risulta che gli organi pubblici fossero in grado di controllare le attività di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Oltretutto, essi hanno evidentemente preso parte alle decisioni importanti relative allo sfruttamento economico dell'aeroporto. In particolare, quando l'attività aeroportuale ha incontrato problemi, le autorità pubbliche hanno partecipato alle discussioni circa il futuro dell'aeroporto. In Turingia, su questo tema si è discusso aspramente a livello politico. Il cambio di governo del Land nel 2010 ha contribuito alla decisione di convertire l'aeroporto e ad eliminare il traffico aereo low cost nello scalo (128). |
(227) |
La Commissione ritiene perciò che la decisione del 3 marzo 2003 di eseguire il contratto e il contratto di marketing del 7 aprile 2003 conclusi tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair, nonché i contratti di marketing successivamente conclusi tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Airport Marketing Services siano imputabili alle autorità pubbliche. |
(228) |
Al fine di stabilire se a Ryanair o ad AMS sia stato concesso un vantaggio in virtù dei contratti di servizi aeroportuali e di marketing, la Commissione deve valutare se, rispetto a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, un aeroporto operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato e in base a prospettive di profitto a lungo termine avrebbe concluso accordi commerciali uguali o simili. L'esistenza di un aiuto può essere normalmente esclusa se a) il prezzo praticato per i servizi corrisponde al prezzo di mercato e b) è possibile dimostrare attraverso un'analisi ex ante che i contratti con la compagnia aerea porteranno ad un aumento incrementale dei profitti per l'aeroporto e che essi rientrano in una strategia complessiva tale da produrre redditività nel lungo termine. |
(229) |
Ai sensi della sentenza Charleroi (129), la Commissione ha l'obbligo di tener conto, nella valutazione delle misure contestate, di tutti gli elementi pertinenti e del loro contesto. In altri termini, la Commissione deve verificare gli effetti previsti dei contratti dell'AOC tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti delle misure in esame. |
(230) |
Nella sentenza Stardust Marine, la Corte ha rilevato che «per stabilire se lo Stato abbia adottato o no il comportamento di un investitore avveduto in un'economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell'epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» (130). |
(231) |
Per poter impiegare il test MEO, la Commissione deve collocarsi nella prospettiva dell'epoca in cui sono stati stipulati i contratti tra l'AOC e Ryanair/AMS, ossia il 2003 per quanto concerne il contratto di servizi aeroportuali e il primo contratto di marketing, il 2008 per quanto riguarda il secondo contratto di marketing e il 2010 relativamente al terzo contratto. Inoltre, la Commissione deve basare la propria valutazione sulle informazioni e le ipotesi che erano a disposizione dell'aeroporto nel periodo in cui i contratti sono stati siglati. |
(232) |
La Commissione deve stabilire se le condizioni tariffarie applicate da Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH nei confronti di Ryanair/AMS, corrispondano ai prezzi di mercato. A tal proposito, la Germania ha affermato che il contratto di servizi aeroportuali stipulato il 3 marzo 2003 tra l'AOC e Ryanair è conforme alle condizioni di mercato e che le tariffe aeroportuali valide per Ryanair sono in linea con i diritti fissati dal regolamento sui diritti aeroportuali illustrato nella sezione 3.4.1. I regolamenti sui diritti aeroportuali valgono per tutte le compagnie aeree che potenzialmente possono operare voli da e per l'aeroporto. Secondo le autorità tedesche, il fatto che Ryanair sia stata l'unica compagnia aerea operante presso l'aeroporto di Altenburg-Nobitz nel periodo 2003 — 2011 è irrilevante. |
(233) |
A parere della Germania, i contratti di servizi di marketing conclusi con Ryanair e AMS devono essere considerati separatamente. La Commissione sottolinea tuttavia che AMS è una società controllata al 100 % da Ryanair. La Commissione ritiene perciò che i due tipi di contratti conclusi con Ryanair e AMS debbano essere esaminati congiuntamente. Secondariamente, per quanto concerne l'eventualità di esaminare separatamente il contratto di servizi aeroportuali con Ryanair e il contratto di marketing del 7 aprile 2003, proprio in quest'ultimo si accenna al fatto che il diritto netto dovuto da Ryanair deve essere calcolato sottraendo la commissione in funzione del risultato. Il contratto stesso prevede la possibilità di scegliere tra l'opzione di calcolare il risultato netto sulla base delle tasse dovute da Ryanair per i servizi aeroportuali, o in alternativa in base ai diritti dovuti dall'aeroporto per i servizi di marketing. |
(234) |
Al fine di accertare se la società in esame abbia pagato i servizi al prezzo di mercato, la Commissione deve considerare il prezzo complessivo versato dalla compagnia aerea. Negli anni 2003-2011, durante i quali ha operato voli sull'AOC, Ryanair ha effettivamente versato diritti aeroportuali a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, ricevendo dall'aeroporto corrispettivi per servizi di marketing. Come già menzionato nel considerando 49, secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, l'AOC impone a Ryanair il pagamento di una tassa fissa di atterraggio di […]* per aeromobile, nonché una tassa passeggero di […]* per passeggero. Non sembra esistere uno specifico onere per le attrezzature aeroportuali, poiché le tasse versate da Ryanair includono i servizi di movimentazione (131). Tuttavia, all'importo di tali diritti viene sottratta la commissione in funzione del risultato dei servizi di marketing, per cui, in ultima analisi, Ryanair versa all'aeroporto solamente una tassa fissa di […] (132) per ciascun passeggero in partenza. Di conseguenza, Ryanair beneficia di una riduzione sulle tasse ufficiali definite dal regolamento sui diritti aeroportuali dell'AOC e descritte nella sezione 3.4.1. |
(235) |
Per appurare se il prezzo praticato da un aeroporto nei confronti di una compagnia aerea sia conforme al prezzo di mercato occorre considerare un livello di riferimento adeguato. Tuttavia, la Commissione dubita fortemente che nel caso in esame sia possibile fissare un livello di riferimento adeguato impiegando il metodo dell'analisi basata sui benchmark per determinare il vero prezzo di mercato dei servizi forniti da Ryanair/AMS. La Commissione ritiene che un'analisi basata sui benchmark dovrebbe essere condotta mettendo a confronto le tasse aeroportuali, al netto dei vantaggi concessi alla compagnia aerea (ad esempio, sostegno al marketing, riduzioni e altri incentivi), applicate in un numero sufficiente di aeroporti di riferimento gestiti in base al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. In considerazione della difficoltà di individuare aeroporti di riferimento per il presente caso, la Commissione ritiene che il criterio più adeguato per l'esame dei contratti conclusi tra AOC e Ryanair/AMS sia l'analisi ex ante della redditività incrementale. |
(236) |
La Commissione è del parere che gli accordi conclusi tra un aeroporto e le compagnie aeree possano superare il test MEO qualora essi, considerati ex ante, contribuiscano alla redditività dell'aeroporto in misura incrementale. L'aeroporto dovrebbe dimostrare di essere in grado, attraverso la conclusione di un accordo con una compagnia aerea (ad esempio mediante contratto specifico o un regolamento globale sui diritti aeroportuali), di coprire tutti i costi derivanti da tale accordo per tutta la durata dello stesso, con un margine di profitto ragionevole (133) sulla base di solide prospettive a medio termine (134). |
(237) |
La Commissione considererà, pertanto, tutti i costi incrementali previsti sostenuti dall'aeroporto in relazione all'attività della compagnia aerea presso lo scalo stesso (135). I costi incrementali possono comprendere qualsiasi tipo di spesa o investimento, ad esempio i costi incrementali di personale, attrezzature e investimenti indotti dalla presenza della compagnia aerea nell'aeroporto. Se ad esempio l'aeroporto deve ampliare un terminal o costruire altre strutture per rispondere soprattutto alle esigenze di una determinata compagnia aerea, tali costi devono essere inclusi nel calcolo dei costi incrementali. |
(238) |
La Commissione effettuerà la propria analisi incrementale ex ante sulla base della tempistica originariamente prevista dal contratto, anche qualora esso sia stato risolto anticipatamente. |
(239) |
Per la valutazione della vitalità economica di tutti i quattro contratti conclusi tra l'aeroporto e Ryanair/AMS, la Commissione dovrà tener conto di tre analisi incrementali:
|
— I contratti per la fornitura di servizi aeroportuali e di servizi di marketing del 2003
(240) |
La Commissione, tramite un'analisi ex ante, esaminerà innanzitutto il periodo 2003-2013 in quanto i due contratti prevedevano una durata di dieci anni, verificando se il contratto di servizi aeroportuali concluso con Ryanair il 3 marzo 2003 e il primo contratto di marketing concluso con Ryanair il 7 aprile 2003 fossero idonei a contribuire alla redditività dell'aeroporto in misura incrementale. |
(241) |
Per analizzare in quale misura i due contratti con Ryanair abbiano contribuito alla redditività dell'aeroporto, la Commissione accerterà i costi e le entrate incrementali che Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH poteva attendersi sulla base delle informazioni disponibili nel 2003, al momento dell'avvio delle relazioni d'affari con Ryanair. L'analisi della Commissione si baserà sui dati della tabella trasmessa dalla Germania, che era stata precedentemente elaborata dall'aeroporto e presentata all'assemblea dei soci il 22 aprile 2003. La tabella mostra che l'avvio delle relazioni commerciali con Ryanair avrebbe permesso di ottenere entrate annuali supplementari per […] (136). |
(242) |
I costi incrementali comprendono:
|
(243) |
I costi per i servizi di marketing previsti dal contratto di marketing del 2003 si riflettono nel diritto netto dovuto da Ryanair per ciascun passeggero in partenza. |
(244) |
Per quanto concerne i costi incrementali di investimento, la Commissione osserva che il prolungamento della pista di decollo e di atterraggio costituiva un obbligo per l'AOC in forza del contratto concluso tra l'aeroporto e Ryanair. Sebbene la Germania dichiari che la pista di decollo e di atterraggio non sia stata prolungata nella misura prevista dal contratto con Ryanair, il prolungamento è stato confermato nelle relazioni annuali di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH per gli anni 2003 e 2004. In tali documenti si afferma che nell'ambito del contratto di prestazione di servizi stipulato con Ryanair si era reso necessario un prolungamento della pista di decollo e di atterraggio per consentire a Ryanair di operare i voli nell'aeroporto. Per tale motivo, la Commissione terrà conto dei lavori di prolungamento della pista di decollo e di atterraggio per gli anni 2003 e 2004. Poiché la Germania non ha elaborato alcuna previsione ex ante dei costi legati a detti lavori, la Commissione considererà l'importo complessivo effettivo di 687 882 EUR (137) per entrambi i lavori di prolungamento, di cui il primo è stato eseguito nel 2003 e il secondo nel 2004 (138). Secondo la Germania, la pista di decollo e di atterraggio non è stata prolungata come richiesto da Ryanair ma in misura ridotta. Un'ipotesi di questo genere è favorevole a Ryanair. |
(245) |
Per quanto attiene ai costi di gestione incrementali legati direttamente a Ryanair, la Commissione considererà l'importo mensile di 12 137,50 EUR trasmesso dalla Germania e contenuto nella tabella del 22 aprile 2003, pari a 145 650 EUR all'anno. Su tale importo viene applicato ogni anno il tasso di inflazione (2 % all'anno). |
(246) |
Relativamente alle entrate incrementali attese in conseguenza della nuova attività con Ryanair, la Commissione terrà conto delle seguenti entrate:
|
(247) |
La Commissione presumerà un numero di passeggeri pari a quello che Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH avrebbe dovuto prevedere per il 2003. Nel 2003 è stato concordato un volo giornaliero da Altenburg-Nobitz a Londra. Se si considera un grado di utilizzazione della capacità dell'80 %, che corrisponde ad un'ipotesi ancora più ottimistica rispetto a quella adottata dall'aeroporto nelle proprie previsioni dell'aprile 2003 (ossia il 70 %), il numero giornaliero di passeggeri sarà di 118 (143). Da ciò risulta un flusso passeggeri supplementare legato a Ryanair di 43 216 (144) unità all'anno. |
(248) |
La Germania non ha comunicato né il tasso di attualizzazione, né il costo medio ponderato del capitale per l'aeroporto. Sulla base della propria comunicazione sui tassi d'interesse di riferimento del 2008 (145), da cui emerge per la Germania un tasso di riferimento del 4,80 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 luglio 2003, la Commissione considererà perciò un tasso di attualizzazione del 4,80 %. |
(249) |
Nella tabella 17 è riportato il piano economico incrementale risultante, che comprende tutte le ipotesi descritte. Per assicurarsi che i contratti con Ryanair avrebbero contribuito alla redditività dell'aeroporto, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH avrebbe dovuto considerare detto piano prima di avviare relazioni commerciali con Ryanair. Il valore attuale netto dei flussi di cassa (cashflow) è di segno positivo. Ciò dimostra che nell'ottica di una previsione ex ante, il contratto di prestazione di servizi con Ryanair collegato al primo contratto di marketing del 2003 sarebbe stato redditizio per l'aeroporto. Tabella 17 Piano economico ex ante per il contratto di servizi aeroportuali e il contratto di marketing del 2003
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— Il contratto di servizi aeroportuali e gli accordi di marketing del 2003 + il contratto di marketing del 28 agosto 2008
(250) |
La Commissione verificherà, mediante analisi ex ante, se il contratto di marketing concluso con AMS il 28 agosto 2008, associato al contratto di servizi aeroportuali e al contratto di marketing del 2003 fosse idoneo a contribuire alla redditività dell'aeroporto in misura incrementale. La Commissione stabilirà perciò i costi e le entrate incrementali che Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH avrebbe potuto prevedere per questo nuovo contratto in base alle informazioni di cui disponeva nel 2008. Poiché la validità del contratto del 2008 era di due anni, l'analisi verrà effettuata per due anni (146). |
(251) |
I costi incrementali comprendono:
|
(252) |
In base al contratto di marketing del 2003, i costi per i servizi di marketing si riflettono nel diritto netto […]* dovuto da Ryanair per ciascun passeggero in partenza (147). Con il secondo contratto di marketing del 2008 è stato inoltre introdotto un importo fisso dovuto dall'aeroporto ad AMS pari a […]* EUR per il 2008 e a […]* EUR per il 2009. |
(253) |
Per quanto concerne i costi di gestione incrementali legati direttamente a Ryanair, la Commissione considererà l'importo mensile di 12 137,50 EUR indicato nella tabella del mese di aprile 2003 inizialmente trasmessa dalla Germania; nel 2008, tale importo attualizzato mediante l'applicazione di un tasso d'inflazione annuo del 2 % risultava pari a 13 401 EUR. Questo importo continuerà ad essere attualizzato annualmente in base al tasso d'inflazione (il 2 % annuo). |
(254) |
Per valutare le entrate incrementali, la Commissione terrà conto delle seguenti entrate:
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(255) |
La Commissione presumerà un traffico passeggeri basato su ciò che Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH avrebbe dovuto prevedere per il 2008. Nel contratto di servizi di marketing del 2008, l'oggetto menziona rotte tra l'AOC e Londra operate quotidianamente quattro volte a settimana in inverno e giornalmente in estate, nonché un collegamento trisettimanale estivo con Girona (149). Ipotizzando un grado di utilizzazione della capacità dell'80 % in un aeromobile con 189 posti (150), la Commissione ottiene il risultato di un flusso passeggeri annuo previsto di 45 333 unità per i collegamenti per Londra e di 13 797 unità per i collegamenti per Girona. |
(256) |
La Germania non ha comunicato né il tasso di attualizzazione, né il costo medio ponderato del capitale per l'aeroporto. Basandosi sulla propria comunicazione sui tassi di riferimento del 2008 (151), in cui il tasso base indicato per la Germania per il periodo tra il 1o luglio 2008 e il 31 agosto 2008 è del 4,59 %, al quale vanno aggiunti 100 punti base, la Commissione considererà un tasso di attualizzazione del 5,59 %. |
(257) |
Nella tabella 18 è riportato il piano economico incrementale risultante, che comprende tutte le ipotesi descritte. Per assicurarsi che questo contratto contribuisse in maniera incrementale alla redditività dell'aeroporto, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH avrebbe dovuto considerare detto piano nel 2008 prima di siglare il contratto di marketing con AMS. Il valore attuale netto dei flussi di cassa (cashflow) è di segno positivo. Ciò dimostra che nell'ambito di una previsione effettuata ex ante, questo secondo contratto di marketing, associato al contratto di prestazioni di servizi e al primo contratto di marketing del 2003, sarebbe risultato redditizio per l'aeroporto. Tabella 18 Piano economico ex ante per il contratto di servizi aeroportuali e il contratto di marketing del 2003, nonché per il contratto di marketing del 28 agosto 2008
|
— Il contratto di servizi aeroportuali e i contratti di marketing del 2003 + il contratto di marketing del 25 gennaio 2010
(258) |
La Commissione verificherà, mediante analisi ex ante, se il contratto di marketing concluso con AMS il 25 gennaio 2010 combinato con il contratto di servizi aeroportuali e con il contratto di marketing del 2003, fosse idoneo a contribuire alla redditività dell'aeroporto in misura incrementale. La Commissione stabilirà perciò i costi e le entrate incrementali che Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH avrebbe potuto prevedere per questo nuovo contratto in base alle informazioni di cui disponeva nel 2010. |
(259) |
La durata del contratto del 2010 è di oltre un anno (inizia il 25 gennaio 2010 e termina un anno dopo l'avvio del primo collegamento aereo che sarebbe dovuto essere operativo per la stagione estiva 2010). I servizi forniti da Ryanair sono durati sette mesi (stagione estiva IATA). Per questo motivo, la Commissione effettuerà l'analisi incrementale per un periodo di sette mesi. |
(260) |
I costi incrementali comprendono:
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(261) |
I costi per i servizi di marketing si riflettono nel diritto netto […]* dovuto da Ryanair per ciascun passeggero in partenza in base al contratto di marketing del 2003 (152). Con il terzo contratto di marketing del 2010 è stato inoltre introdotto un importo fisso dovuto dall'aeroporto di AMS di […]* EUR per il 2010. |
(262) |
Per quanto concerne i costi di gestione incrementali legati direttamente a Ryanair, la Commissione considererà l'importo mensile di 12 137,50 EUR indicato nella tabella del mese di aprile 2003 inizialmente trasmessa dalla Germania; nel 2010, tale importo attualizzato mediante l'applicazione di un tasso d'inflazione annuo del 2 % ammontava a 13 942 EUR. |
(263) |
Per valutare le entrate incrementali, la Commissione terrà conto delle seguenti entrate:
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(264) |
La Commissione presumerà un flusso passeggeri basato su ciò che Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH avrebbe dovuto attendersi nel 2008 dalla conclusione del contratto di servizi di marketing del 2010. Nell'oggetto del contratto sono menzionate rotte giornaliere tra l'AOC e Londra a partire dalla stagione estiva 2010, collegamenti trisettimanali per Girona e collegamenti bisettimanali per Alicante. Ipotizzando un grado di utilizzazione della capacità dell'80 % in un aeromobile con 189 posti (154), per questi sette mesi la Commissione ottiene il risultato di un flusso passeggeri di 32 193 unità per i collegamenti per Londra, di 13 797 unità per i collegamenti per Barcellona e di 9 198 unità per i collegamenti per Alicante. |
(265) |
Nella tabella 19 è riportato il piano economico incrementale risultante, che comprende tutte le ipotesi descritte. Per assicurarsi che questo contratto contribuisse in misura incrementale alla redditività dell'aeroporto, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH avrebbe dovuto considerare detto piano prima di siglare il contratto di marketing con AMS nel 2010. Il flusso di cassa nel periodo considerato è di segno negativo. Ciò dimostra che nell'ambito di una previsione effettuata ex ante, questo terzo contratto di marketing, combinato con il contratto di servizi aeroportuali e con il contratto di marketing del 2003, non sarebbe stato redditizio per l'aeroporto. Tabella 19 Piano economico ex ante per il contratto di servizi aeroportuali e il contratto di marketing del 2003 + il contratto di marketing del 25 gennaio 2010
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(266) |
Nel 2010 l'aeroporto ha quindi versato a Ryanair/AMS […]* EUR per sette mesi di servizi aeroportuali che hanno determinato entrate aeronautiche per un importo di […]* EUR ed entrate extra-aeronautiche pari a […]* EUR. In tale periodo e in tutto il periodo successivo al 2003, anno in cui l'aeroporto ha avviato relazioni commerciali con Ryanair, l'aeroporto non è mai stato redditizio, neanche a livello operativo, senza le sovvenzioni pubbliche. |
— Conclusioni
(267) |
In sintesi, la Commissione è giunta alla conclusione che, da una parte, le condizioni offerte a Ryanair/AMS nell'ambito della combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003 e i contratti di marketing del 7 aprile 2003 e del 28 agosto 2008 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair/AMS sono conformi alle condizioni di mercato. La Commissione ritiene pertanto che Ryanair ovvero AMS non abbiano beneficiato di vantaggi economici selettivi in virtù di questa combinazione di contratti. |
(268) |
Per contro, la Commissione è del parere che le condizioni offerte a Ryanair/AMS nell'ambito della combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003 e i contratti del 7 aprile 2003 e del 25 gennaio 2010 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair/AMS non siano conformi alle condizioni di mercato. La Commissione ritiene perciò che Ryanair/AMS abbia beneficiato di vantaggi economici selettivi in virtù di questa combinazione di contratti. |
(269) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura, per essere definita aiuto di Stato, deve favorire «talune imprese o talune produzioni». La Commissione rileva che i contratti per la fornitura di servizi aeroportuali e di marketing cono stati conclusi solo con Ryanair e AMS, la sua controllata al 100 % responsabile dei servizi di marketing. |
(270) |
Sebbene nel periodo 2000 — 2002 l'aeroporto di Altenburg sia stato utilizzato anche da altre compagnie aeree (Eurowings e Air Berlin), queste non hanno beneficiato di contratti di marketing di questo genere. La Germania asserisce che le condizioni del contratto di prestazione di servizi di Ryanair siano state elaborate in conformità al regolamento sui diritti aeroportuali applicabile al momento e valido per tutte le potenziali compagnie aeree. La Commissione è tuttavia del parere che dalla combinazione di questo specifico contratto di prestazione di servizi con i successivi accordi di marketing sia derivato un vantaggio per Ryanair. Di conseguenza, tutti questi contratti costituiscono misure selettive ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(271) |
Se un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa a scapito di altre imprese concorrenti che operano nel mercato interno UE, si deve presumere che queste ultime siano influenzate negativamente dall'aiuto (155). Secondo una giurisprudenza costante (156) si configura una distorsione della concorrenza già nel caso in cui il beneficiario di un aiuto sia in competizione con altre imprese all'interno di mercati aperti alla concorrenza. |
(272) |
I contratti per la fornitura di prestazioni di servizi e di marketing contribuiscono a ridurre sensibilmente i diritti aeroportuali dovuti da Ryanair. I costi d'esercizio normali sostenuti da una compagnia aerea che benefici di tali riduzioni vengono infatti diminuiti. Tale compagnia aerea si troverà perciò in condizione di rafforzare la propria posizione di mercato. Inoltre, il settore aereo è caratterizzato da una forte concorrenza tra operatori di diversi Stati membri, in particolare dall'entrata in vigore della terza fase della liberalizzazione del traffico aereo («terzo pacchetto sull'aviazione») il 1o gennaio 1993 (157). Ne consegue che la riduzione dei diritti incide sugli scambi tra gli Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza nel settore aereo. |
(273) |
Pertanto, i contratti di fornitura di servizi e di marketing stipulati con Ryanair falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Essi incidono inoltre sugli scambi tra Stati membri. |
(274) |
La Commissione è giunta alla conclusione che in conformità a quanto stabilito dalla sentenza relativa alla causa Aéroports de Paris il contratto di servizi aeroportuali stipulato il 3 marzo 2003 combinato con i contratti di marketing conclusi il 7 aprile 2003 e il 28 agosto 2008 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair/AMS non costituisce aiuto di Stato in favore di Ryanair/AMS ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(275) |
La Commissione è giunta alla conclusione che in conformità a quanto stabilito dalla sentenza relativa alla causa Aéroports de Paris il contratto di servizi aeroportuali stipulato il 3 marzo 2003 combinato con i contratti di marketing stipulati tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair ovvero AMS, il 7 aprile 2003 e il 25 gennaio 2010 costituisce aiuto di Stato in favore di Ryanair ovvero AMS ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
8.2. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO
8.2.1. Misura 1: Finanziamento dell'infrastruttura aeroportuale presso l'AOC
(276) |
La Commissione deve valutare se l'aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato interno. L'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE prevede una serie di eccezioni rispetto alla regola generale fissata dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui un aiuto di Stato non è compatibile con il mercato interno. L'aiuto in questione può essere valutato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il quale dispone che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» possono essere considerati compatibili con il mercato interno. |
(277) |
A tale riguardo, gli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 forniscono un quadro di valutazione per stabilire se gli aiuti agli aeroporti possano essere dichiarati compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Secondo quanto previsto dal considerando 173 degli Orientamenti per il settore dell'aviazione 2014, la Commissione applicherà le disposizioni valide al momento della concessione dell'aiuto agli investimenti illegali in favore degli aeroporti. Di conseguenza, i principi indicati negli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 non verranno applicati agli investimenti illegali in favore degli aeroporti concessi prima del 4 aprile 2014, data di adozione di detti Orientamenti. |
(278) |
Il finanziamento per l'infrastruttura dell'AOC è stato concesso tra il 2000 e il 2011. Pertanto, ai fini della valutazione della compatibilità del finanziamento infrastrutturale concesso tra il 2005 e il 2011 sono applicabili i principi contenuti negli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005. Per quanto riguarda i finanziamenti infrastrutturali concessi prima del 2005, nel periodo in questione non erano applicabili criteri di compatibilità particolari per la valutazione della compatibilità di aiuti agli investimenti in favore degli aeroporti. Per questo motivo, la Commissione deve esaminare tali misure facendo direttamente riferimento all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del TFUE e tenendo conto della propria prassi decisionale seguita in materia,. La prassi della Commissione relativamente all'analisi della compatibilità degli aiuti concessi ai gestori aeroportuali è stata consolidata negli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005. Per questo motivo, la Commissione esaminerà la compatibilità degli aiuti agli investimenti concessi a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH prima del 2005 sulla base dei criteri fissati dagli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005. |
(279) |
Tali orientamenti forniscono un quadro giuridico che permette di valutare se gli aiuti infrastrutturali in favore dei gestori aeroportuali possano essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. In base a quanto stabilito nel punto 61 degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, la Commissione deve verificare se:
|
(280) |
Oltre al requisito dell'ottemperanza a determinati criteri di compatibilità fissati dagli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, gli aiuti di Stato in favore degli aeroporti, così come tutte le altre misure di aiuti di Stato, dovrebbero avere un effetto incentivante. Per poter essere dichiarati compatibili con il mercato interno, tali aiuti devono altresì essere necessari e proporzionati all'obiettivo legittimo perseguito (158). |
8.2.1.1. La costruzione e lo sfruttamento dell'infrastruttura risponde ad un obiettivo di interesse generale chiaramente definito (sviluppo regionale, accessibilità ecc.)
(281) |
Secondo la Germania, e stando all'atto costitutivo del gestore aeroportuale, quest'ultimo persegue il fine di migliorare le infrastrutture economiche al fine di rafforzare l'economia della Turingia orientale e della Sassonia occidentale. |
(282) |
Mediante il finanziamento dei principali progetti infrastrutturali dell'aeroporto nell'arco del periodo considerato, la Turingia ha cercato di migliorare l'accessibilità della regione e conseguentemente stimolare lo sviluppo regionale, creando al contempo nuovi posti di lavoro in una regione sfavorita, poiché per garantire la competitività delle imprese e dell'industria dell'area è d'importanza cruciale creare buone condizioni di trasporto passeggeri e merci. |
(283) |
Nel 2007, la Germania ha basato la propria analisi relativa al finanziamento delle misure infrastrutturali sullo studio Klophaus, in cui si afferma, in particolare, che gli effetti diretti, indiretti e indotti, nonché l'effetto catalizzatore dell'AOC sull'economia e sull'attrattività della regione sono positivi e notevoli, soprattutto sotto il profilo occupazionale. Stando allo studio, grazie all'incremento del flusso passeggeri, l'AOC avrebbe potuto divenire un aeroporto regionale e offrire all'Altenburger Land l'opportunità di modificare il proprio profilo internazionale, migliorando al contempo la sua struttura economica e commerciale. Secondo lo studio, l'AOC avrebbe apportato all'intera area della Germania centrale un vantaggio economico complessivo significativo di interesse generale. |
(284) |
A questo proposito, come emerge dalla tabella 1, l'aeroporto ha registrato un incremento notevole del flusso passeggeri fino agli anni 2007 — 2010. L'aeroporto ha attratto nella regione un numero di passeggeri in arrivo, il che è di particolare importanza per l'economia di quest'area. All'inizio del 2000, e più o meno fino al 2007, le previsioni relative al traffico passeggeri sono state positive e hanno confermato la necessità di realizzare ulteriori progetti infrastrutturali. Inoltre, l'aeroporto stesso ha svolto un ruolo importante in qualità di datore di lavoro e contribuendo indirettamente alla creazione di posti di lavoro indotti nella regione (159). |
(285) |
Gli investimenti infrastrutturali in esame non hanno comportato una duplicazione delle infrastrutture esistenti. L'aeroporto più vicino all'AOC, quello di Lipsia-Halle, è ubicato a circa 85 km di distanza, a un'ora di viaggio dall'AOC. Inoltre, l'aeroporto di Lipsia-Halle è un aeroporto internazionale che serve sia Lipsia (Sassonia) sia Halle (Sassonia Anhalt). In quanto aeroporto regionale, l'AOC serve la parte meridionale della Turingia. Da un punto di vista commerciale, l'aeroporto è importante per le imprese ubicate nella vicina zona industriale. |
(286) |
La Commissione può pertanto concludere che il finanziamento dell'infrastruttura aeroportuale presso l'AOC rispondesse ad un obiettivo di interesse generale chiaramente definito. |
8.2.1.2. L'infrastruttura è necessaria e proporzionata all'obiettivo perseguito
(287) |
Ai sensi del proprio atto costitutivo, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH persegue il fine di migliorare le infrastrutture imprenditoriali in un'ottica di consolidamento dell'economia della Turingia orientale e della Sassonia occidentale. Tra il 2000 e il 2011, l'aeroporto ha effettuato gli investimenti infrastrutturali necessari per adempiere ai requisiti formulati in questo obiettivo. |
(288) |
All'inizio del periodo in questione, nell'ambito dei lavori di conversione dell'ex aeroporto militare in aeroporto civile si è dovuto investire per adeguare l'infrastruttura generale ai requisiti delle compagnie aeree. |
(289) |
Successivamente, come affermato dalla Germania, si sono rese necessarie misure infrastrutturali al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza e protezione dell'aeroporto derivanti dall'incremento del flusso passeggeri previsto mediante il contratto di prestazione di servizi stipulato con Ryanair. Anche la ristrutturazione e la modernizzazione dell'aeroporto hanno richiesto investimenti. Per adeguare l'aeroporto all'aumento previsto del flusso passeggeri di Ryanair, durante l'intero periodo sono stati eseguiti interventi relativi alla sicurezza e alla protezione. Tutti gli studi effettuati nel 2007 (160) per valutare la redditività economica dell'aeroporto avevano previsto un incremento delle attività nell'AOC per il periodo 2007 — 2015. |
(290) |
I lavori di ristrutturazione del terminal effettuati nel 2009 sono stati eseguiti per soddisfare i requisiti di sicurezza e per gestire separatamente i flussi di passeggeri provenienti da Stati Schengen e Stati non Schengen. Le autorità tedesche affermano di aver considerato le possibili alternative alla ristrutturazione. Tenendo conto del maggior numero di passeggeri e degli alti costi delle opzioni alternative, la scelta è tuttavia ricaduta sulla soluzione a lungo termine della conversione del terminal. |
(291) |
Poiché il gestore aeroportuale non disponeva di risorse sufficienti e la Germania sostiene che gli investimenti principali riguardavano attività rientranti nella competenza dei poteri pubblici, è stato necessario ricorrere al finanziamento con fondi pubblici. |
(292) |
La Commissione ritiene perciò che gli investimenti infrastrutturali effettuati fossero necessari per adeguare l'aeroporto all'incremento del traffico passeggeri e per soddisfare i requisiti attualmente previsti per le moderne infrastrutture aeroportuali. L'aeroporto avrebbe potuto favorire lo sviluppo dei collegamenti e della regione soltanto grazie alle infrastrutture che sono state effettivamente costruite. |
(293) |
La necessità e la proporzionalità degli aiuti all'investimento in favore di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH derivano pertanto dall'esigenza di soddisfare i requisiti attualmente previsti per le moderne infrastrutture aeroportuali. La Commissione è perciò giunta alla conclusione che gli investimenti infrastrutturali in questione fossero necessari e proporzionati all'obiettivo legittimo perseguito. |
8.2.1.3. L'infrastruttura offre prospettive d'utilizzo soddisfacenti a medio termine, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture esistenti.
(294) |
Perlomeno fino al 2009, l'infrastruttura esistente offriva prospettive soddisfacenti d'uso a medio termine. Il consiglio di amministrazione di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH aveva previsto nella riunione del 23 giugno 2000 investimenti infrastrutturali per l'intero periodo 2000-2010 per un importo complessivo previsto di circa 20 milioni di EUR. Il flusso passeggeri annuo è aumentato fino agli anni di massima attività 2008 — 2009. |
(295) |
Dopo un periodo di notevole crescita, il traffico aereo in Germania e in Europa ha subito gli effetti negativi della crisi economica e finanziaria del 2009; in quell'anno — uno dei peggiori per il traffico aeronautico — in Germania si è registrata una flessione del 4,6 % sul trasporto aereo di passeggeri. La tendenza generale alla crescita del traffico aereo non si è tuttavia esaurita ma ha semplicemente subito un rallentamento. Dal giugno 2010, infatti, i tassi mensili di crescita del traffico aereo di passeggeri sono nuovamente cresciuti e hanno superato del 7 % i tassi mensili di crescita dell'anno precedente. Secondo le previsioni, dal 2009 in poi la Germania ha registrato una forte crescita economica di circa il 3 % annuo. La crescita del mercato del traffico aereo è normalmente più elevata della crescita economica generale (161). |
(296) |
Tutti e tre gli studi del 2007 (162) prevedevano che il gestore dell'aeroporto avrebbe migliorato i risultati di esercizio, ottenendo un bilancio operativo quasi in pareggio entro il 2015. Inoltre, la regione industriale circostante si sarebbe rafforzata. Questo dato è stato confermato dalla bozza di piano economico relativa al periodo 2007 — 2015. La Germania ha fondato la propria argomentazione sulla redditività dell'operatore di voli charter e sull'eventuale ipotesi che l'AOC potesse raggiungere entro il 2015 un traffico passeggeri di 500 000 unità. |
(297) |
Di conseguenza, secondo le informazioni fornite dalla Germania, l'infrastruttura in questione avrebbe soddisfatto le esigenze a medio termine relative alle compagnie aeree e al flusso passeggeri, offrendo buone prospettive d'utilizzo. |
8.2.1.4. L'accesso all'infrastruttura è aperto a tutti gli utenti potenziali in modo paritario e non discriminatorio
(298) |
La Germania conferma che, sebbene Ryanair sia stata l'unica compagnia aerea attiva sull'AOC negli anni 2003 — 2011, l'accesso all'infrastruttura era aperto a tutti gli utenti potenziali senza discriminazioni ingiustificate dal punto di vista economico. |
8.2.1.5. Lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione
(299) |
Ai sensi del punto 39 degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, la categoria dell'aeroporto può fornire un'indicazione della misura in cui gli aeroporti siano in concorrenza tra loro e quindi della misura in cui il finanziamento pubblico erogato ad un aeroporto possa avere effetti distorsivi sulla concorrenza. Negli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 si afferma che è poco probabile che i finanziamenti concessi ai piccoli aeroporti regionali (categoria D) siano tali da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi in misura contraria al comune interesse. Ciò non significa tuttavia che possano escludersi eventuali distorsioni della concorrenza ed effetti sugli scambi. |
(300) |
Nel periodo in esame, l'AOC ha costantemente registrato un volume passeggeri annuo inferiore alle 150 000 unità; pertanto, ai sensi degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, esso può essere classificato come piccolo aeroporto regionale (categoria D). |
(301) |
L'AOC è un tipico aeroporto a vocazione regionale. Ciò si evince dal fatto che un numero notevole di passeggeri che lo utilizzano proviene dalla Turingia. Basandosi sul concetto di un bacino di utenza di circa 100 km, con un tempo di spostamento di 60 minuti, si può ipotizzare che l'aeroporto più vicino, ossia quello di Lipsia-Halle (85 km e circa un'ora e dieci minuti di tempo di spostamento rispetto all'AOC), si trovi al margine dello stesso bacino di utenza. L'aeroporto di Lipsia-Halle è un aeroporto internazionale che serve sia Lipsia (Sassonia), sia Halle (Sassonia-Anhalt). In quanto aeroporto regionale, l'AOC serve la parte meridionale della Turingia. |
(302) |
A prescindere dalla distanza geografica tra i due aeroporti, essi perseguono modelli commerciali profondamente differenti e si rivolgono a diversi tipi di passeggeri. L'aeroporto di Lipsia-Halle è un aeroporto ben consolidato che dispone di un'infrastruttura più sofisticata e che offre maggiori comfort ai passeggeri. Esso offre voli internazionali e nazionali, nonché voli per una serie di destinazioni turistiche e il trasporto merci. L'AOC è dotato di un'infrastruttura più spartana e il suo modello commerciale si ispira ai vettori low-cost. |
(303) |
Quanto testé illustrato porta perciò la Commissione a concludere che gli aiuti all'investimento concessi a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH non falsano la concorrenza e non hanno effetti sugli scambi in misura contraria al comune interesse. |
8.2.1.6. Gli aiuti hanno un effetto incentivante e sono necessari e proporzionati.
(304) |
Gli aiuti al finanziamento dell'infrastruttura messi a disposizione dalla Germania nei confronti di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH dovrebbero avere un effetto incentivante ed essere necessari e proporzionati all'obiettivo legittimo perseguito. |
(305) |
La Commissione deve accertare se gli aiuti di Stato concessi a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH abbiano influito sul comportamento dell'impresa beneficiaria in modo tale da indurla ad intraprendere un'attività che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo di interesse comune e che i) non avrebbe svolto senza l'aiuto e ii) avrebbe svolto in misura più limitata o in modo differente. Inoltre, l'aiuto viene considerato proporzionato solo qualora lo stesso risultato non potrebbe essere conseguito con un aiuto e una distorsione della concorrenza di entità inferiore. Ciò significa che l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo necessario per garantire lo svolgimento dell'attività sovvenzionata. |
(306) |
Stando alle informazioni trasmesse dalla Germania, senza l'aiuto concesso gli investimenti infrastrutturali necessari per raggiungere gli standard richiesti da un aeroporto funzionale e utilizzabile dal traffico commerciale non avrebbero potuto essere eseguiti. L'aeroporto ha registrato perdite per la gran parte del periodo in esame. La Germania ha sempre asserito che un siffatto aeroporto regionale non potesse essere gestito senza finanziamenti pubblici. In particolare, senza gli aiuti l'aeroporto non avrebbe raggiunto il livello di qualità dei servizi richiesto dalle compagnie aeree e dai passeggeri e l'attività economica dell'aeroporto sarebbe diminuita. |
(307) |
Si può perciò concludere che la misura di aiuto in esame avesse un effetto incentivante in quanto ha messo il beneficiario in condizione di eseguire gli investimenti necessari. |
(308) |
In considerazione dell'analisi della proporzionalità dell'aiuto, si può presumere che l'intensità dell'aiuto per il progetto fosse circoscritta agli investimenti necessari per convertire l'ex scalo militare in aeroporto civile utilizzabile da tutte le potenziali compagnie aeree. Inoltre, la procedura per il finanziamento degli investimenti utilizzata per Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH era mirata ad evitare sovracompensazioni. Alla fine di ogni anno è stato infatti concordato un piano economico per l'esercizio successivo, che è stato successivamente verificato nel corso dell'anno per adeguarlo alla realtà commerciale (163). L'aeroporto era obbligato a restituire risorse ottenute da finanziatori pubblici in caso di finanziamento eccessivo di un progetto. Poiché l'entità dell'aiuto era circoscritta al minimo indispensabile per consentire le attività finanziate, l'aiuto agli investimenti in esame può essere considerato come necessario e proporzionato all'obiettivo legittimo. |
8.2.1.7. Conclusioni
(309) |
Sulla base della valutazione precedente, la Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto agli investimenti concesso a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del TFUE, in quanto soddisfa le condizioni di compatibilità di cui al punto 61 degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005. Pertanto, la misura è compatibile con il mercato interno. |
8.2.2. Misura 2: Copertura delle perdite operative di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH relative agli anni 2000 — 2011
(310) |
In conformità agli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, la Commissione è del parere che la propria comunicazione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi non debbano applicarsi ai casi pendenti di aiuti al funzionamento illegali connessi ad aeroporti prima del 4 aprile 2014. La Commissione applicherà invece i principi contenuti in tali Orientamenti a tutti i casi relativi ad aiuti al funzionamento (notifiche pendenti e aiuti illegali non notificati) ad aeroporti anche se l'aiuto è stato concesso prima del 4 aprile 2014 e dell'inizio del periodo transitorio (164). |
(311) |
Negli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 sono fissate le condizioni in base alle quali è possibile dichiarare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti al funzionamento per aeroporti, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del TFUE (165). In base al punto 137 degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 (166), affinché gli aiuti al funzionamento concessi prima della pubblicazione dei predetti Orientamenti possano essere considerati compatibili con il mercato interno devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
|
8.2.2.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune
(312) |
Ai sensi del punto 5.1.2. lettera a) degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, al fine di dare agli aeroporti il tempo per adeguarsi alle nuove realtà del mercato ed evitare interruzioni nel traffico aereo e nella connettività delle regioni, l'aiuto al funzionamento concesso agli aeroporti deve essere considerato un contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune se: i) serve ad incrementare la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali oppure se ii) aiuta a combattere la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali oppure se iii) facilita lo sviluppo regionale. |
(313) |
Secondo le autorità tedesche, la copertura delle perdite operative di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH è stata necessaria per poter conseguire il fine della società indicato nell'atto costitutivo, ossia migliorare le infrastrutture imprenditoriali al fine di rafforzare l'economia della Turingia orientale e della Sassonia occidentale. |
(314) |
Considerando che per favorire lo sviluppo regionale della Germania centrale è necessario garantire una buona accessibilità all'area, era fondamentale salvaguardare la funzionalità dell'aeroporto. L'obiettivo dell'aeroporto consisteva nello sviluppo della regione e nella creazione di posti di lavoro. Per questa ragione, la finalità dell'aiuto al funzionamento concesso consisteva inequivocabilmente nella promozione dello sviluppo regionale. |
8.2.2.2. Necessità di un intervento statale
(315) |
Ai sensi del punto 5.1.2., lettera b) degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, la questione se un aiuto di Stato contribuisca efficacemente al conseguimento di un obiettivo di interesse comune può essere risolta solo a seguito di un'analisi del problema concreto. A questo proposito, gli aiuti di Stato in favore di un aeroporto devono essere destinati ad una situazione in cui essi possono determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare. |
(316) |
La Germania sostiene che l'intervento statale fosse necessario in quanto l'aeroporto aveva difficoltà a finanziare autonomamente il proprio funzionamento. Nelle relazioni finanziarie di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH ricorre spesso l'affermazione che la situazione finanziaria dell'aeroporto era strettamente legata ai conferimenti dei soci e ad altre sovvenzioni pubbliche. Senza i conferimenti di capitale da parte delle autorità pubbliche, si legge in tali documenti, sarebbe addirittura stata a rischio la sopravvivenza dell'impresa (167). |
(317) |
Grazie alla concessione dell'aiuto al funzionamento, l'aeroporto ha ottenuto le risorse necessarie per garantire la propria operatività e adeguare il proprio modello commerciale alle esigenze dei vettori aerei low cost. |
(318) |
La Commissione riconosce che l'AOC è un piccolo aeroporto regionale con un flusso passeggeri annuo inferiore alle 150 000 unità che in condizioni di mercato normali non sarebbe in grado di coprire completamente i propri costi operativi. L'intervento statale era perciò necessario. |
8.2.2.3. Adeguatezza della misura di aiuto
(319) |
Ai sensi del punto 5.1.2, lettera c), degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, la misura di aiuto deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune. Lo Stato membro deve perciò dimostrare che l'obiettivo non può essere conseguito con altri strumenti strategici o di aiuto meno distorsivi. |
(320) |
Secondo la Germania, la misura di aiuto in esame costituisce uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune che sarebbe stato impossibile conseguire con altri strumenti strategici meno distorsivi. |
(321) |
L'importo dell'aiuto era idoneo a coprire il deficit di funzionamento previsto per i costi di gestione calcolati per l'anno seguente. |
(322) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura in esame fosse proporzionata al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune perseguito. |
8.2.2.4. Presenza di un effetto di incentivo
(323) |
Ai sensi del punto 5.1.2, lettera d), degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, gli aiuti al funzionamento hanno un effetto di incentivo se è probabile che, in assenza dell'aiuto, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione si sarebbe notevolmente ridotto. Ai fini di tale valutazione è necessario tenere conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico nell'aeroporto. |
(324) |
Le relazioni finanziarie di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sottolineano che senza i conferimenti di capitale da parte della autorità pubbliche l'esistenza stessa dell'impresa rischiava di essere compromessa. Senza gli aiuti al funzionamento a copertura delle perdite del gestore aeroportuale, alla fine l'aeroporto sarebbe uscito dal mercato a causa delle perdite operative non coperte. |
(325) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura di aiuto in esame abbia avuto un effetto di incentivo. |
8.2.2.5. Proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo)
(326) |
Ai sensi del punto 5.1.2, lettera e), degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, per essere ritenuti proporzionati, gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti devono essere limitati al minimo necessario per realizzare l'attività oggetto dell'aiuto. |
(327) |
Nel caso in esame, i soci pubblici del gestore aeroportuale hanno fissato l'importo dell'aiuto al funzionamento sulla base di un piano economico ex ante annuale e lo hanno limitato al fabbisogno di bilancio dell'aeroporto. |
(328) |
I parametri di questi piani economici sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio di competenza sulla base dei risultati effettivi dell'aeroporto. Ad esempio, l'8 novembre 2002 il consiglio di amministrazione ha approvato il piano economico per il 2003 sulla base dei dati disponibili nel mese di settembre 2002. Questo piano economico è stato successivamente aggiornato nella riunione del consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2003, durante la quale è stato presentato un piano economico attualizzato in base ai dati disponibili nell'ottobre 2003 (168). |
(329) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione osserva che l'aiuto al funzionamento ha consentito in tale periodo al gestore aeroportuale di adeguare il proprio modello commerciale ai nuovi requisiti operativi legati al contratto di prestazione di servizi stipulato con Ryanair. Nel contempo, il livello delle risorse finanziarie necessarie per coprire le perdite è stato costantemente controllato. In tal modo, l'importo dell'aiuto è stato circoscritto alle perdite operative previste. |
(330) |
La Germania precisa altresì che la conversione dell'aeroporto avvenuta a partire dagli anni 2010 — 2012 attraverso svariati progetti (169) ha contribuito a ridurre il deficit generale di finanziamento dell'aeroporto e conseguentemente anche i conferimenti dei soci. L'aiuto al funzionamento è stato monitorato durante l'intero periodo in esame per poterlo adeguare alle necessità effettive dell'aeroporto. |
(331) |
Per questa ragione, la Commissione ritiene che nel caso in esame, l'aiuto al funzionamento fosse proporzionato e limitato al minimo necessario per realizzare l'attività oggetto dell'aiuto. |
8.2.2.6. Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi
(332) |
Ai sensi del punto 5.1.2, lettera f), degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, nel valutare la compatibilità degli aiuti al funzionamento la Commissione terrà conto delle distorsioni della concorrenza e degli effetti sugli scambi. Un indizio della presenza di eventuali distorsioni della concorrenza o di effetti sugli scambi può consistere nel fatto che l'aeroporto si trova nello stesso bacino di utenza di un altro aeroporto con capacità disponibile. |
(333) |
Nel caso in esame, la Commissione osserva che l'aeroporto più vicino è quello di Lipsia-Halle, a 85 km o un'ora e dieci minuti di viaggio in macchina dall'AOC. Come illustrato nei considerando 299 e 300, il modello commerciale di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH è stato fin dall'inizio la trasformazione dello scalo in aeroporto regionale con l'obiettivo di sviluppare l'area industriale circostante. Persino nel caso in cui la previsione formulata dal prof. Klophaus nel 2007 si fosse realizzata, l'aeroporto avrebbe raggiunto entro il 2015 un flusso passeggeri di 500 000 unità, un volume ancora insufficiente per poter competere con un aeroporto, quale quello di Lipsia-Halle, che registra un flusso passeggeri di oltre due milioni di unità. |
(334) |
La Germania ribadisce che l'infrastruttura dell'AOC era aperta a tutti i potenziali utenti al fine di limitare ulteriormente eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi e che non era destinata specificamente ad un determinato utente. |
(335) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri fossero ridotti al minimo. |
8.2.2.7. Conclusioni
(336) |
In considerazione delle ragioni precedentemente esposte, la Commissione è giunta alla conclusione che la copertura delle perdite di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH negli anni 2000 — 2011 sia compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del TFUE, nonché alla luce delle condizioni di compatibilità di cui alla sezione 5.1.2 degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014. |
8.2.3. Misura 3: diritti aeroportuali e pagamenti a Ryanair derivanti dalla combinazione del contratto di servizi aeroportuali del 2003, del contratto di marketing del 2003 e del contratto di marketing del 2010
(337) |
La Germania sostiene che il contratto di servizi aeroportuali e i contratti di servizi di marketing non costituiscono aiuto di Stato. Per questo motivo la Germania non propone alcuna base giuridica per l'eventuale compatibilità di tali contratti con il mercato interno. Alla luce di quanto precede e in considerazione del fatto che, in linea di massima, l'onere della prova per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno è a carico dello Stato membro interessato, in deroga all'articolo 107, paragrafo 1, si può perciò concludere che l'aiuto è incompatibile con il mercato interno. La Commissione ritiene altresì che, ai sensi delle disposizioni pertinenti, l'aiuto di Stato esaminato non possa essere considerato come aiuto di avviamento compatibile con il mercato interno. |
8.2.3.1. Base giuridica vigente
(338) |
In considerazione degli aiuti di avviamento, gli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 stabiliscono che «… la Commissione applica i principi di cui ai presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto agli investimenti notificate in merito alle quali è chiamata a prendere una decisione a decorrere dal 4 aprile 2014, anche se i progetti sono stati notificati prima di tale data. In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, la Commissione applicherà agli aiuti agli investimenti illegali agli aeroporti le norme in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso. Di conseguenza, essa non applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti nel caso di aiuti agli investimenti illegali agli aeroporti concessi dopo il 4 aprile 2014» (170). |
(339) |
Per contro, negli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 si stabilisce quanto segue: «La Commissione esaminerà la compatibilità di ogni aiuto … di avviamento erogato senza la sua autorizzazione, e pertanto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, [divenuto articolo 108, paragrafo 3, del TFUE] in base ai presenti orientamenti qualora l'erogazione dell'aiuto sia iniziata dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea». |
8.2.3.2. Valutazione della compatibilità del contratto stipulato il 25 gennaio 2010 in combinazione con il contratto di servizi aeroportuali concluso il 3 marzo 2003 e con il contratto di marketing stipulato il 7 aprile 2003.
(340) |
Il contratto con AMS è stato concluso nel 2010, dopo la pubblicazione degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005. L'aiuto in questione è stato concesso in virtù del contratto di marketing del 2010 i cui effetti si aggiungono a quelli dei due contratti stipulati nel 2003, i quali, considerati isolatamente, non costituiscono aiuto di Stato. Di conseguenza, la compatibilità dell'aiuto deve essere verificata ai sensi degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005. |
(341) |
In considerazione del fatto che le condizioni di compatibilità di cui al punto 79 di detti Orientamenti sono cumulative, per dimostrare l'incompatibilità dell'aiuto in favore della compagnia aerea è sufficiente dimostrare che una sola condizione non è stata soddisfatta. Ciononostante, per valutare la compatibilità della misura di aiuto in esame, la Commissione verificherà svariati criteri fissati dagli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005. |
(342) |
Al punto 79, lettera c), di tali orientamenti, infatti, si stabilisce come condizione per la compatibilità di un aiuto il fatto che gli aiuti riguardino esclusivamente l'attivazione di nuove rotte o di nuove frequenze. Il contratto del 2010 riguarda il collegamento giornaliero con Londra, istituito nel 2003, e il collegamento con Girona, inaugurato nel 2007. Nel 2010 è stato introdotto soltanto il collegamento con Alicante. La misura di aiuto in esame non soddisfa perciò questo criterio. |
(343) |
Il punto 79, lettera d), degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 impone le condizioni della redditività a termine e di un'intensità decrescente nel tempo: «La linea sovvenzionata deve risultare redditizia a termine, ossia coprire perlomeno le spese senza finanziamenti pubblici. Gli aiuti di avviamento devono essere decrescenti e limitati nel tempo». Non è stato dimostrato che le rotte in questione potessero essere redditizie senza il finanziamento con fondi pubblici concesso in favore di Ryanair nel quadro dei contratti di marketing. Ciò è confermato dal fatto che Ryanair ha soppresso i collegamenti al termine dell'erogazione dei finanziamenti pubblici. |
(344) |
A ciò si aggiunge il criterio della compensazione dei costi supplementari di avviamento, contenuto nel punto 79, lettera e) degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005: «L'importo dell'aiuto deve essere strettamente legato ai costi supplementari di avviamento connessi all'apertura del nuovo collegamento o della nuova frequenza, che l'operatore aereo non dovrà più sostenere una volta raggiunto il ritmo di crociera». L'aiuto non sembra essere legato a costi di avviamento specifici. I contributi al marketing versati a Ryanair sono proseguiti per tutto il tempo in cui l'aeroporto ha intrattenuto rapporti commerciali con la compagnia aerea. Neanche questo criterio è perciò soddisfatto. |
(345) |
Infine, ai sensi del punto 79, lettera f), l'importo dell'aiuto non può superare, ogni anno, il 50 % dell'importo delle spese ammissibili dell'anno considerato. Non ci sono prove del fatto che le spese di marketing effettivamente sostenute ammontassero al doppio dell'importo dell'aiuto. |
8.2.3.3. Conclusioni
(346) |
In sintesi, l'aiuto concesso a Ryanair e AMS non può essere considerato come aiuto di avviamento in quanto non sono soddisfatte le condizioni di compatibilità. L'aiuto di Stato concesso a Ryanair e AMS in base alla combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003, il contratto di marketing del 7 aprile 2003 e il contratto di marketing del 25 gennaio 2010 costituisce pertanto un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, che deve perciò essere restituito. |
9. CONCLUSIONI
9.1. MISURA 1: FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI NEGLI ANNI 2000 — 2011
(347) |
La Commissione ritiene che l'aiuto concesso a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sotto forma di finanziamento di investimenti infrastrutturali durante l'intero periodo compreso tra il 2000 e il 2011 sia compatibile con il mercato interno. |
9.2. MISURA 2: COPERTURA DELLE PERDITE OPERATIVE DI FLUGPLATZ ALTENBURG-NOBITZ GMBH RELATIVE AGLI ANNI 2000 — 2011
(348) |
La Commissione è del parere che l'aiuto concesso all'aeroporto di Altenburg-Nobitz sotto forma di copertura delle perdite operative durante l'intero periodo compreso tra il 2000 e il 2011 sia compatibile con il mercato interno. |
9.3. MISURA 3: I CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI E DI MARKETING STIPULATI CON RYANAIR
(349) |
La Commissione ritiene che la combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003, il contratto di marketing del 7 aprile 2003 e il contratto di marketing del 28 agosto 2008 non costituisca aiuto di Stato in favore di Ryanair ovvero AMS. |
(350) |
La Commissione rileva che combinando il contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003 con il contratto di marketing del 7 aprile 2003 e con il contratto di marketing del 25 gennaio 2010, stipulati con Ryanair Ltd. e la propria controllata al 100 % AMS, la Germania abbia concesso un aiuto illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
(351) |
Secondo una prospettiva ex ante, nel 2010, attraverso la conclusione del contratto con Ryanair e AMS, Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH non era in grado coprire tutti i costi incrementali legati alle attività di Ryanair nell'aeroporto. Ryanair e AMS hanno beneficiato di un vantaggio ingiustificato sotto forma di un aiuto che la Germania deve restituire. |
(352) |
Ai sensi del TFUE e secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, compete alla Commissione decidere se lo Stato membro interessato debba modificare o abolire un aiuto di Stato (171), qualora ne abbia accertato l'incompatibilità con il mercato interno. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l'obbligo dello Stato di abolire un aiuto considerato dalla Commissione come incompatibile con il mercato interno serve a ripristinare la situazione anteriore (172). A tale riguardo, la Corte ha affermato che questo obiettivo si realizza nel momento in cui i beneficiari abbiano rimborsato gli importi erogati a titolo di aiuto illegale, perdendo così il vantaggio di cui godevano nei confronti dei concorrenti e si sia ripristinata la situazione precedente la concessione dell'aiuto (173). |
(353) |
In linea con tale giurisprudenza, l'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (174) stabilisce che: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario». |
(354) |
Per tale ragione, l'aiuto di Stato predetto, laddove già erogato, deve essere restituito alla Germania. |
(355) |
In considerazione dell'importo da restituire, la Commissione dovrà tener conto dei piani economici ex ante illustrati nella sezione 8.1.3, tabella 19, alla luce delle ulteriori considerazioni seguenti:
|
(356) |
La tabella 20 riporta i risultati relativi agli importi provvisori che la Germania è tenuta a recuperare. |
(357) |
Per considerare il vantaggio conseguito effettivamente dalla compagnia aerea e le proprie controllate in virtù della combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003 e i contratti di marketing conclusi il 7 aprile 2003 e il 25 gennaio 2010, gli importi riportati nella tabella 20 possono essere ancora adeguati sulla base dei documenti giustificativi forniti dalla Germania. Tale adeguamento deve essere calcolato: i) in base alla differenza tra, da un lato, i pagamenti calcolati ex post effettivamente versati dalla compagnia aerea relativamente ai diritti aeroportuali e, dall'altro, i flussi di cassa previsti (ex ante), indicati nella tabella 19, per questa componente di reddito, e ii) in base alla differenza tra, da un lato, i contributi al marketing calcolati ex post effettivamente versati alla compagnia aerea e alle sue controllate nell'ambito del contratto di marketing e, dall'altro, i costi di marketing previsti ex ante corrispondenti agli importi indicati nella tabella 19. |
(358) |
Come già illustrato al considerando 212, la Commissione ritiene che ai fini dell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato, AMS e Ryanair debbano essere considerate come un'unica impresa. Pertanto, Ryanair e AMS sono responsabili in solido del rimborso totale degli aiuti ricevuti in virtù della combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003 e i contratti di marketing conclusi il 7 aprile 2003 e il 25 gennaio 2010. |
(359) |
Inoltre, in conformità al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (175), la Germania deve aggiungere all'importo dell'aiuto gli interessi sul recupero calcolati a decorrere dal giorno in cui l'aiuto illegale è stato a disposizione del beneficiario e fino al giorno del suo recupero (176). Poiché nel caso in esame i flussi di cassa corrispondenti agli importi dell'aiuto sono complessi e comprendono un periodo maggiore rispetto all'intera durata della validità della combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003 e gli accordi di marketing conclusi il 7 aprile 2003 e il 25 gennaio 2010, la Commissione ritiene accettabile considerare come data di erogazione dell'aiuto la fine della stagione estiva IATA 2010 (ossia il 30 ottobre 2010) ai fini del calcolo degli interessi sul recupero. Tabella 20 Importo da rimborsare per il contratto di servizi aeroportuali e per gli accordi di marketing del 2003 e del 2010
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 2000 e il 2011 mediante finanziamento di investimenti infrastrutturali nel periodo compreso tra il 2000 e il 2011 è compatibile con il mercato interno.
2. L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 2000 e il 2011 mediante copertura delle perdite operative nel periodo compreso tra il 2000 e il 2011 è compatibile con il mercato interno.
3. Il contratto di servizi aeroportuali stipulato il 3 marzo 2003 tra Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair, combinato con il contratto di servizi di marketing concluso il 7 aprile 2003 Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair e il contratto di servizi di marketing stipulato il 28 agosto 2008 tra la società e AMS non costituisce aiuto di Stato.
4. L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso illegalmente a Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea mediante la combinazione tra il contratto di servizi aeroportuali stipulato il 3 marzo 2003, il contratto di servizi di marketing concluso il 7 aprile 2003 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair e il contratto di servizi di marketing stipulato il 25 gennaio 2010 tra Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e AMS è incompatibile con il mercato interno.
Articolo 2
1. La Germania recupera presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
2. In considerazione del fatto che, ai fini della presente decisione, Ryanair e AMS costituiscono un'unica entità economica, esse sono responsabili in solido del rimborso dell'aiuto di Stato di cui hanno beneficiato in virtù dell'applicazione combinata del contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003, del contratto di marketing del 7 aprile 2003 e del contratto di marketing del 25 gennaio 2010.
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
5. La Germania annulla tutti i pagamenti in corso dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
1. Il recupero degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve essere immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania fornisce le seguenti informazioni:
a) |
l'importo complessivo (quota capitale e interessi) di cui ha beneficiato ciascun beneficiario; |
b) |
l'importo complessivo (quota capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso ciascun beneficiario ai sensi dell'articolo 2; |
c) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
d) |
la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti. |
2. La Germania informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 2. La Germania fornisce immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti rimborsati e degli interessi pagati dai beneficiari.
Articolo 5
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU C 149 del 25.5.2012, pag. 5.
(2) A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le due serie di norme sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune novità terminologiche, come la sostituzione del termine «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.
(3) Cfr. la nota 1.
(4) Airport Marketing Services Limited è una società controllata al 100 % da Ryanair. La sua attività principale consiste nella vendita di spazi pubblicitari nel sito web di Ryanair.
(5) Ryanair ha trasmesso le proprie osservazioni generali relativamente a vari casi nel settore dell'aviazione civile, tra cui anche quello oggetto della presente decisione.
(6) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).
(7) Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonché dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).
(8) Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1).
(9) GU C 113 del 15.4.2014, pag. 30.
(10) La società Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH è attualmente composta dai seguenti soci: il circondario (Landkreis) dell'Altenburger Land (60 %), il comune di Nobitz (5 %) e la società di trasporti locali THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH (3 %). Tutti i soci sono autorità pubbliche oppure sono interamente detenuti da autorità pubbliche. La società stessa detiene il 32 % delle proprie quote. Fonte: Relazione finanziaria di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH del 2012. Questa è l'ultima relazione fornita dalla Germania alla Commissione.
Fonte: relazioni finanziarie di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e dati forniti dalle autorità tedesche.
Fonte: relazioni finanziarie di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH.
(13) In base alle dichiarazioni della Germania, tra il 17.12.2004 e l'11.1.2005 non sono stati operati voli Ryanair. Nel 2006, l'attività aeroportuale è stata interrotta per due settimane per lavori.
(14) La Commissione è del parere che il traffico passeggeri sui voli di linea nel periodo 2003-2011 sia da attribuire ai voli Ryanair.
(15) Studie über den Verkehrslandeplatz Leipzig-Altenburg und das angrenzende Industriegebiet («Studio sul campo d'aviazione di Lipsia-Altenburg e la circostante regione industriale»), KE-Consult, Kurte & Esser GbR, settembre 2010.
(16) Fonte: Relazione sulla regione di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, «Entwicklungskonzept der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH» («Strategia di sviluppo di Altenburg-Nobitz GmbH») del 9 settembre 2011.
(17) «deficit».
(18) Questo fatto viene corroborato dallo studio di KE-Consult.
(19) Fonte: Relazione sulla situazione di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, «Entwicklungskonzept der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH» («Strategia di sviluppo di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH») del 9 settembre 2011.
(20) L'atto costitutivo del gestore aeroportuale limita il conferimento annuale di capitale per ciascun socio a cinque volte la propria quota (articolo 24, paragrafo 3).
Fonte: le relazioni annuali di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH alle seguenti pagine:
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2000: pag. 28 e allegato 6, pagina 20. |
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2001: pag. 28 e allegato 6, pagina 23. |
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2002: pag. 28 e allegato 6, pagina 21. |
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2003: pag. 7 e allegato 6, pagina 21. |
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2004: allegato 3, pagina 5 e allegato 6, pagina 19. |
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2005: allegato VI, foglio 13 e allegato III, foglio 19. |
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2006: allegato VI, foglio 12 e allegato III, foglio 15–16. |
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2007: allegato VI, foglio 13 e allegato III, foglio 15–16. |
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2008: allegato VI, foglio 12 e allegato III, foglio 15–16. |
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2009: allegato VI, pagina 15 e allegato III, pagina 14. |
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2010: allegato VI, pagina 15 e allegato III, pagina 14. |
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2011: allegato VI, pagina 13 e allegato III, pagina 14. |
(22) Queste sovvenzioni sono state per lo più erogate dalla Turingia, anche se altri enti pubblici hanno partecipato.
(23) www.nachrichten.lvz-online.de: «Aus für Linienflüge ab Altenburg — Ryanair zieht sich komplett zurück» («Finiti i voli di linea da Altenburg — Ryanair si ritira completamente»).
Fonte: Germania.
(25) Fondi propri di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH.
(26) Tale importo è sottoposto attualmente a verifica e viene contestato dal Tribunale amministrativo nazionale competente e potrebbe perciò essere soggetto a variazioni.
(27) Importo soggetto a variazioni — cfr. la nota 3.
(28) In particolare, nella relazione finanziaria per il 2004 si dichiara che la lunghezza di decollo e di atterraggio è stata aumentata fino all'area di manovra, per consentire così l'utilizzo del velivolo B 737-800. In base al contratto concluso tra AOC e Ryanair la compagnia aerea operava nell'aeroporto aeromobili B 737-300 o altre varianti del modello B 737.
Fonte: autorità tedesche e relazioni annuali di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH.
(30) Stando ai dati contenuti nelle relazioni annuali di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, il risultato di esercizio è calcolato a partire dalle entrate da attività aziendali — al netto del totale delle sovvenzioni pubbliche riportato nella tabella 2 — decurtato dai costi operativi diretti (costi del personale + materiali + altri costi).
(31) Gli importi degli investimenti indicati nella tabella 4 provengono dalle relazioni annuali di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH e non coincidono con gli importi degli investimenti trasmessi dalle autorità tedesche e riportati nella tabella 3.
(32) Il risultato finanziario netto è ottenuto dalla differenza tra entrate finanziarie e costi finanziari. Secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, nel periodo in esame Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH non aveva prestiti bancari in corso; gli oneri finanziari erano per lo più legati ad interessi su sovvenzioni ottenute in passato ma non ancora utilizzate.
(33) I dati trasmessi dalle autorità tedesche e indicati nella tabella 5 non coincidono con quelli contenuti nelle relazioni annuali di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, riportati nella tabella 2.
[…]* |
Soggetto al segreto aziendale. |
(35) Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, conti annuali al 31 dicembre 2002, relazione annuale per il 2002, pag. 4.
Fonte: Germania. La Germania menziona il fatto che i costi del servizio pubblico superano gli importi riportati nella tabella 6, senza tuttavia fornire ulteriori dati sull'importo esatto.
Fonte: Germania
(38) Le tariffe riportate nelle tabelle 8 e 9 sono valide per gli aeromobili inseriti in un elenco particolare, denominato «lista premio». In detta lista sono elencati diversi tipi di aeromobile che presentano determinate caratteristiche tecniche in riferimento alle emissioni inquinanti. Gli aeromobili con le migliori prestazioni ambientali sono inseriti nell'elenco e i nuovi aeromobili vengono aggiunti automaticamente.
Fonte: Germania.
Fonte: Germania.
(41) Il termine tedesco utilizzato per le rotazioni programmate è «Linienflugbetrieb» («attività di volo di linea»).
Fonte: Germania.
(43) La Commissione segnala l'incongruenza presente nel contratto tra il numero espresso in lettere e quello espresso in cifre.
(44) La Germania ha presentato la fattura trasmessa da Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH a Ryanair per il mese di giugno 2009. Nonostante diverse sollecitazioni in tal senso, la Germania non ha trasmesso altri dati sull'importo esatto delle tasse versate da Ryanair per passeggero e per aeromobile nel periodo 2003-2011.
(45) Tale elenco comprende solo una parte delle prestazioni. L'elenco completo delle prestazioni di servizi è contenuto nell'allegato B.
(46) Il contratto si riferisce al listino prezzi attuale dell'AMS.
(47) La stagione estiva IATA inizia il 28 marzo 2010 e termina il 30 ottobre 2010.
(48) In forza dell'articolo 3.2 del contratto del 25 gennaio 2010, AMS ha la possibilità di fornire servizi di marketing aggiuntivi previo accordo delle parti.
(49) La Germania sostiene che per lo sviluppo dell'area industriale in cui lavorano attualmente circa 250 persone in circa 58 ha sono stati investiti oltre 16,5 milioni di EUR.
(50) Entwicklungskonzept der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH («Strategia di sviluppo di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH»), 9 settembre 2011.
(51) Articolo 23 del Thüringer Landeshaushaltsordnung (regolamento finanziario del Land Turingia).
(52) A questo proposito, la Germania ha trasmesso un esempio di una sovvenzione stanziata ed erogata nel 2009 che è stata sottoposta nel 2012 ad un controllo ex post, a seguito del quale è stata richiesta la restituzione parziale dei fondi erogati.
(53) Cfr. la tabella 3.
(54) Nel Thüringer Landeshaushaltsordnung (regolamento finanziario del Land Turingia) sono definite le norme finanziarie della Turingia. L'articolo 23 del regolamento finanziario indica i requisiti per ricevere stanziamenti dal bilancio nazionale. La Turingia deve avere un interesse rilevante all'esecuzione del progetto per cui sono stati concessi gli stanziamenti e che altrimenti, senza tali risorse, non potrebbe essere realizzato, ovvero non verrebbe realizzato adeguatamente. Le condizioni per ricevere gli stanziamenti sono descritte nel dettaglio nelle Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung -ANBest-P (Disposizioni aggiuntive generali per la promozione di progetti).
(55) SA 16588 (N 644i/2002) — Germania — Costruzione e sviluppo di aeroporti regionali.
(56) Cfr. il considerando 50, lettera a).
(57) «Plausibilitätsprüfung über die Wirtschaftlichkeit der Flugplatz Altenburg- Nobitz GmbH unter Berücksichtigung des Wirtschafts- und Finanzplanes für die Jahre 2007 bis 2010» (Controllo di plausibilità della redditività della società Flugplatz Altenburg- Nobitz GmbH sotto l'aspetto del piano economico e finanziario per gli anni dal 2007 al 2010) (31 agosto 2007) e «Kapitalflussrechnungen FAN für die Geschäftsjahre 2007 bis 2015» (Rendiconti finanziari FAN per gli esercizi dal 2007 al 2015) (16 novembre 2007) della società di revisione contabile BDO — Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; «Regionalökonomische Bedeutung und Perspektiven des Flugplatzes Altenburg-Nobitz» (Importanza e prospettive dell'aeroporto di Altenburg-Nobitz dal punto di vista dell'economia regionale) del Prof. Dr. Richard Klophaus, settembre 2007; «Planentwurf für den Zeitraum 2011 — 2015: Wirtschafts-, Vermögens-, Finanz- und Investitionsplan, (Progetto per il periodo 2011 — 2015 piano economico, patrimoniale, finanziario e degli investimenti), Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, 15 novembre 2007».
(58) «Regionalökonomische Bedeutung und Perspektiven des Flugplatzes Altenburg-Nobitz» (Importanza e prospettive dell'aeroporto di Altenburg-Nobitz dal punto di vista dell'economia regionale), Prof. Dr. Richard Klophaus, settembre 2007.
(59) Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen.
(60) La Germania ha trasmesso alla Commissione i piani economici elaborati per gli anni 2000 — 2005, nonché i rispettivi supplementi al piano economico presentati l'anno successivo.
(61) Il sistema «single-till» prevede che debbano essere considerati tutti i profitti, sia quelli derivanti dalle attività aeronautiche (tasse passeggeri) che quelli relativi alle attività non aeronautiche (come locazioni di negozi presso l'aeroporto e le entrate provenienti dai parcheggi a pagamento), non solo il numero di passeggeri e le relative tasse.
(62) La Germania fa riferimento alla causa T-196/04 Ryanair Ltd contro Commissione delle Comunità europee, raccolta 2008, pag. II-3643, punto 59 («sentenza Charleroi»).
(63) «Regionalökonomische Bedeutung und Perspektiven des Flugplatzes Altenburg-Nobitz», (Importanza e prospettive dell'aeroporto di Altenburg-Nobitz dal punto di vista dell'economia regionale), del Prof. Dr. Richard Klophaus, settembre 2007.
(64) «Riepilogo del fatturato Ryanair» — Questa tabella è stata compilata da Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sulla base di differenti ipotesi a seconda del numero di voli giornalieri (da uno a 10) e del grado di utilizzazione (tra il 70 % e il 90 %).
(65) Scenario prudenziale con un volo al giorno.
(66) La Germania ha basato le proprie previsioni sull'ipotesi che gli aeromobili impiegati da Ryanair nel 2003 avessero una capacità passeggeri di 148 posti.
(67) Tali somme sono desunte dalla fattura mensile trasmessa da Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH a Ryanair nel mese di giugno 2009. Nonostante una richiesta in tal senso da parte della Commissione, la Germania non ha presentato informazioni sulle tasse mensili dovute da Ryanair per ciascun passeggero e aeromobile per tutto il periodo compreso tra il 2003 e il 2011.
(68) La Germania ha trasmesso a tal fine dati sul traffico passeggeri divergenti rispetto a quelli riportati nelle relazioni finanziarie del gestore aeroportuale — cfr. la tabella 1.
(69) Informazioni fornite dalla Germania.
(70) Entwicklungskonzept der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (Strategia di sviluppo di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH), 9 settembre 2011.
(71) Cfr. decisione di avvio del procedimento della Commissione, considerando 133 e 134.
(72) Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (regolamento relativo alle condizioni richieste in materia di circolazione aerea) — cfr. la decisione di avvio del procedimento della Commissione, considerando 134.
(73) Cfr. decisione di avvio del procedimento della Commissione, considerando 137.
(74) Casi Ryanair, redatto dalla società di consulenza incaricata da Ryanair, 9 aprile 2013.
(75) Test dell'operatore in un'economia di mercato.
(76) Cfr. la nota 49.
(77) Realizzata per Ryanair, 10 aprile 2013.
(78) «Are prices set by AMS in line with the market rate?» [I prezzi fissati da AMS sono in linea con i prezzi di mercato?] Documento realizzato per Ryanair, 20 dicembre 2013.
(79) «Behandlung der AMS-Verträge in der als Teil des “Marktwirtschaftsteilnehmer-Tests” durchgeführten Rentabilitätsanalyse» (Trattamento dei contratti con AMS nell'analisi della redditività eseguita in base al test MEO), documento realizzato per Ryanair, 17 gennaio 2014.
(80) Stando ad una relazione di York Aviation (2007) «Social benefits of low fare airlines in Europe» [Benefici sociali derivanti dalle compagnie aeree low cost in Europa], Ryanair ha reso l'aeroporto di Eindhoven uno scalo attraente per altri vettori aerei low cost.
(81) A questo proposito si fa riferimento, in particolare, alla relazione del Professor Damien P. McLoughlin (2013), trasmessa da Ryanair il 13 aprile 2013 intitolata: «Brand building: why and how small brands should invest in marketing» [Consolidamento di un marchio: perché e come i piccoli marchi dovrebbero investire nel marketing].
(82) Commissione europea, aiuti di Stato, caso NN 72/2005 — Germania, Aumento di capitale di BayernLB, punti 27-29.
(83) Decisione della Commissione del 4 luglio 2007 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 CE (caso COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica) punti 360 e 363.
(84) www.airportmarketingservices.com.
(85) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
(86) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-58_de.htm?locale=FR.
(87) Causa C-35/96 Commissione contro Italia, Raccolta 1998, I-3851; causa C-41/90 Höfner e Elser, Raccolta 1991, I-1979; causa C-244/94 Fédération Française des Sociétés d'Assurances contro Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Raccolta 1995, I-4013; causa C-55/96 Job Centre, Raccolta 1997, I-7119.
(88) Causa 118/85 Commissione contro Italia, Raccolta 1987, 2599; causa 35/96 Commissione contro Italia, Raccolta 1998, I-3851.
(89) Sentenza nella causa Flughafen Leipzig/Halle, in particolare i punti 93 — 94; confermata dalla causa C-288/11 P Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle contro Commissione, 2012, non ancora pubblicata nella Raccolta; cfr. anche la causa T-128/89 Aéroports de Paris contro Commissione, Raccolta 2000, II-3929, confermata dalla causa C-82/01P Aéroports de Paris contro Commissione, Raccolta 2002, I-9297 e causa T-196/04 Ryanair contro Commissione (in appresso «sentenza Charleroi»), Raccolta 2008, II3-643.
(90) Cause C-159/91 e C-160/91 Poucet contro AGV e Pistre contro Cancave, Raccolta 1993, I-637.
(91) Causa C-364/92 SAT Fluggesellschaft contro Eurocontrol, Raccolta 1994, I-43.
(92) Decisione della Commissione N 309/2002 del 19 marzo 2003, Sicurezza aerea — Compensazione dei costi al seguito degli attentati dell'11 settembre 2001.
(93) Causa C-343/95 Cali & Figli contro Servizi ecologici porto di Genova, Raccolta 1997, I-1547; decisione della Commissione N 309/2002 del 19 marzo 2003; decisione della Commissione del 16 ottobre 2002, N 438/2002, Sovvenzioni alle amministrazioni portuali per la realizzazione di incarichi di competenza delle autorità pubbliche.
(94) Decisione della Commissione N 309/2002 del 19 marzo 2003.
(95) Cfr. in particolare la causa C-364/92 SAT/Eurocontrol, Raccolta 1994, I-43, punto 30 e la causa C-113/07 P Selex Sistemi Integrati contro Commissione, Raccolta 2009, I-2207, punto 71.
(96) Cfr. tra le altre, la causa C-172/03 Wolfgang Heiser contro Finanzamt Innsbruck, Raccolta 2005, I-01627, punto 36 e la giurisprudenza citata.
(97) Decisione della Commissione del 20 febbraio 2014 nel caso di aiuti di Stato SA.35847 (2012/N) — Repubblica ceca — Aeroporto di Ostrava, non ancora pubblicata nella GU, considerando 16.
(98) Articolo 27, lettera d, punto 1 della Luftverkehrsgesetz: «Flugsicherungsdienste und die dazu erforderlichen flugsicherungstechnischen Einrichtungen werden an den Flugplätzen vorgehalten, bei denen das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung einen Bedarf aus Gründen der Sicherheit und aus verkehrspolitischen Interessen anerkennt» (I servizi di controllo del traffico aereo e le strutture tecniche necessarie a tal fine vengono realizzati presso gli aeroporti i quali il ministero federale dei trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo urbano reputa necessari per motivi di sicurezza e per interessi relativi alla politica dei trasporti).
(99) Causa C-482/99 Francia contro Commissione (in appresso:«Stardust Marine»), Raccolta 2002, I-4397.
(100) Sentenza del 12 maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08, Nord-Pas-de-Calais, non ancora pubblicata, punto 108.
(101) Cfr. la nota 10.
(102) Comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3), punto 11. La comunicazione riguarda l'industria manifatturiera ma si può applicare anche ad altri settori economici. Cfr. anche causa T-16/96 Cityflyer, Raccolta 1998, II-757, punto 51.
(103) I rimborsi sono stati corrisposti solo in determinati casi, quando la relativa sovvenzione pubblica non era stata utilizzata completamente per l'investimento per cui era stata destinata.
(104) Causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest contro Commissione, Raccolta 1998, II-717.
(105) Causa C-482/99 Francia contro Commissione (in appresso: «Stardust Marine»), Raccolta 2002, I-4397.
(106) Sentenza del 12 maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08, Nord-Pas-de-Calais, non ancora pubblicata, punto 108.
(107) Cfr. la nota 10.
(108) Causa C-39/94 Syndicat français de l'Express international (SFEI) e altri contro La Poste e altri del 1996, Raccolta I-3547, punto 60 e causa C-342/96 Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1999, I-2459, punto 41.
(109) Causa 173/73 Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1974, 709, punto 13.
(110) Causa C-482/99 Francia contro Commissione («Stardust Marine»), Raccolta 2002, I-4397, punto 69.
(111) Causa C-305/89 Italia contro Commissione («ALFA Romeo»), Raccolta 1991, I-1603, punto 23; Causa T-296/97 Alitalia contro Commissione, Raccolta 2000, II-03871, punto 84.
(112) «Sovvenzioni a fondo perduto» — Cfr. la comunicazione delle autorità tedesche del 30.3.2012.
(113) Causa 40/85 Belgio contro Commissione, Raccolta 1986, I-2321.
(114) Causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest contro Commissione, Raccolta 1998, II-717.
(115) Cfr. il considerando 105.
(116) Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4) parte 2.1 e la relativa giurisprudenza, in particolare le cause riunite da C-180/98 a C-184/98 Pavlov e altri, Raccolta 2000, I-6451.
(117) Causa 118/85 Commissione contro Italia, Raccolta 1987, 2599, punto 7; causa C-35/96 Commissione contro Italia, Raccolta 1998, I-3851, punto 36; Pavlov e altri, punto 75.
(118) Cfr. http://corporate.ryanair.com/investors/biographies/, accesso effettuato il 23 giugno 2014.
(119) Causa C-482/99 Francia contro Commissione (in appresso:«Stardust Marine)», Raccolta 2002, I-4397.
(120) Sentenza del 12 maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08, Nord-Pas-de-Calais, non ancora pubblicata, punto 108.
(121) Sentenza della causa Stardust Marine, punti 52 e 57.
(122) Idem.
(123) http://www.altenburg-tourismus.de/reiseveranstalter/pressemitteilungen.htm, Osterländer Volkszeitung del 24 agosto 2010. «Er forderte deshalb die Landesregierung auf, umgehend mit Ryanair über den Aufbau von drei bis fünf Linienverbindungen zu verhandeln und parallel in den Zielländern die Tourismus-Werbung aufzubauen» (Egli ha perciò esortato il governo del Land a negoziare immediatamente con Ryanair la creazione da tre a cinque collegamenti regolari e a sviluppare contemporaneamente la promozione turistica nei Paesi di destinazione).
(124) Dresdner Neue Nachrichten del 5.3.2003: «Der Regionalflughafen Altenburg-Nobitz war in den vergangenen Jahren mit mehreren Millionen euro Fördermitteln modernisiert worden und hatte sich immer wieder um die Ansiedlung eines Billig-Fliegers bemüht. Die Verhandlungen mit Ryanair waren über viele Monate geführt worden. Als letztes Hindernis erwies sich der hinhaltende Widerstand Erfurter Ministerien, die diese Ansiedlung zu blockieren versuchten.» («Negli anni scorsi, l'aeroporto regionale di Altenburg-Nobitz è stato sottoposto a lavori di ammodernamento grazie allo stanziamento di fondi per svariati milioni di EUR, tentando ripetutamente di attirare un vettore low cost. Le trattative con Ryanair sono andate avanti per mesi. L'ultimo ostacolo è stato rappresentato dalla costante opposizione da parte dei ministeri di Erfurt che hanno tentato di bloccare l'insediamento»).
(125) http://www.radio-lotte.de/nachricht/14036: «Thüringen will mit Millioneninvestitionen die irische Billigfluglinie Ryanair an den Flughafen Altenburg-Nobitz lotsen. Nach Aussagen der “Leipziger Volkszeitung” stehen dafür rund 28 Millionen euro aus einem Infrastruktur-Sonderprogramm zur Verfügung. Thüringens Wirtschaftsminister Schuster sagte, man sei auch flexibel genug, erforderliche Maßnahmen bereits in diesem Jahr zu bewilligen. Wenn Ryanair beispielsweise eine längere Start- und Landebahn benötige, dann werde diese Verlängerung erfolgen. Sollte Ryanair sich für Altenburg-Nobitz entscheiden, würde Dresden und Leipzig/Halle ein weiterer Passagierverlust drohen. Der einstige Militärflugplatz liegt geografisch in der Mitte. Der Dresdner Flughafen hat in diesem Jahr bislang rund 15 Minus gemacht, Leipzig/Halle rund zwölf Prozent». («La Turingia intende attrarre la linea aerea low-cost irlandese Ryanair verso l'aeroporto di Altenburg-Nobitz con investimenti da milioni di EUR. Il ministro per l'economia della Turingia Schuster ha affermato che 'vi è una sufficiente flessibilità ad autorizzare i necessari provvedimenti già da quest'anno. Se, per esempio, Ryanair avrà bisogno di una pista di decollo e di atterraggio più lunga, il prolungamento della pista verrà realizzato'. Se Ryanair dovesse scegliere l'aeroporto di Altenburg-Nobitz, gli aeroporti di Dresda e Lipsia/Halle rischiano di perdere altri passeggeri. L'ex aeroporto militare si trova infatti a metà strada tra i due scali. Da inizio anno, l'aeroporto di Dresda ha registrato una diminuzione del flusso passeggeri di circa il 15 % e quello di Lipsia/Halle di circa il 12 per cento»)
(126) Thüringer Landtag, 4. Wahlperiode, Plenarprotokoll 4/11, 28. Januar 2005, 11. Sitzung, Freitag, den 28. Januar 2005, Perspektiven des Flughafens Altenburg-Nobitz, («Parlamento della Turingia, IV legislatura, resoconto della seduta plenaria 4/11, 28 gennaio 2005, XI seduta, venerdì 28 gennaio 2005, Prospettive dell'aeroporto di Altenburg-Nobitz»), pag. 1097.
(127) http://www.neues-deutschland.de/artikel/161087.ein-flughafen-an-jeder-muelltonne.html: «Zuvor hatte der Kreistag beschlossen, dem irischen Billigflieger Ryanair für die Einrichtung einer zusätzlichen Flugverbindung 670 000 EUR Marketingzuschüsse zu gewähren. “Ohne diese Beschlussfassung wäre der Linienflugbetrieb faktisch am Ende gewesen und der Flugplatz hätte seine Bedeutung zwangsläufig verloren”, rechtfertigte der Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende der Betreibergesellschaft Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH die Finanzspritze. Zu den bisherigen Verbindungen von und nach Stansted (London), Edinburgh (Schottland) und Girona (Barcelona) soll ab März 2010 zweimal in der Woche eine Verbindung nach Alicante hinzukommen.» [In precedenza, il Kreistag aveva deciso di concedere aiuti al marketing per 670 000 EUR al vettore low-cost irlandese Ryanair per la creazione di una nuova rotta. 'Senza questa decisione, l'attività di volo di linea sarebbe praticamente finita e l'aeroporto avrebbe perso inevitabilmente importanzà, ha così giustificato il finanziamento il Landrat nonché presidente di Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH. Alle rotte già esistenti da e per Standsted (Londra), Edimburgo (Scozia) e Girona (Barcellona) si aggiungerà, a partire da marzo 2010, un collegamento bisettimanale con Alicante].
(128) Cfr. il considerando 32 d.
(129) Causa T-196/04 Ryanair contro Commissione, Raccolta 2008, II-3643, punto 59 («sentenza Charleroi»).
(130) Causa C-482/99 Francia contro Commissione, Raccolta 2002, I-04397, punto 71 («sentenza Stardust Marine»).
(131) Cfr. il considerando 52.
(132) Per i primi cinque anni e meno di quattro rotazioni — cfr. la tabella 12.
(133) Per margine di profitto ragionevole si deve intendere un normale utile sul capitale investito, ossia un rendimento che un'impresa tipica richiederebbe per un investimento con un rischio analogo. Il rendimento viene misurato come tasso interno di rendimento (TIR) per i flussi di cassa previsti in conseguenza dell'accordo con la compagnia aerea.
(134) Ciò non esclude tuttavia che venga previsto il recupero di perdite iniziali mediante benefici futuri nel corso della durata degli accordi.
(135) Sentenza Charleroi, punto 59.
(136) Cfr. il considerando (99).
(137) Cfr. la tabella 3 nel considerando 38.
(138) Poiché non sono pervenuti i dati ripartiti tra il 2003 e il 2004, la Commissione presume che ogni anno sia stata versata la metà dell'importo proveniente dalle risorse proprie (187 882 EUR).
(139) Nel 2003 è stato concordato un unico collegamento di linea tra Londra Stansted e Altenburg.
(140) Come da contratto, per i primi cinque anni sono pianificati […]* e la data di scadenza è fissata per il 30 aprile 2008. Infine, per il periodo tra il 1o maggio 2008 e il 30 aprile 2008, il diritto aumenta fino all'importo di […]*. La media ponderata è di […]* per tutto il 2008.
(141) Nonostante le ripetute richieste della Commissione la Germania non ha trasmesso alcun dato relativo alle entrate extra-aeronautiche determinate ex ante e rinvia alla tabella 13 — cfr. considerando 99.
(142) Dati trasmessi dalla Germania. Il traffico passeggeri corrisponde ai dati riportati nella tabella 1.
(143) Nella tabella del 22 aprile 2003 la Germania riporta una capacità di 148 passeggeri per volo.
(144) La Commissione considererà per i propri calcoli un numero standard di 365 giorni all'anno.
(145) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). Tabella allegata dei tassi di riferimento e di attualizzazione per i 15 Stati membri dell'Unione europea (dall'1.8.1997 all'1.5.2004).
(146) In alternativa, sarebbe stato possibile effettuare l'analisi per il periodo dal 28 agosto 2008 al 27 agosto 2010, vale a dire per la durata effettiva del contratto. Poiché tutte le ipotesi restano invariate, la Commissione decide di eseguire l'analisi su un arco di due anni senza ulteriori specificazione. Ciò semplifica l'analisi e conduce allo stesso risultato.
(147) Alla data della firma del secondo contratto di marketing (28 agosto 2008),) il diritto netto dovuto da Ryanair all'AOC ammontava a […]* EUR, in quanto il numero di rotazioni non era superiore a quattro.
(148) Nel 2003 è stato concordato un unico collegamento di linea tra Londra Stansted e Altenburg.
(149) Come indicato nella nota 48, la stagione estiva IATA ha una durata di sette mesi. La stagione invernale IATA dura cinque mesi.
(150) Coefficiente di riempimento degli aeromobili menzionato nel contratto di marketing del 2008.
(151) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). — Tabella dei tassi di riferimento e di attualizzazione per i 27 Stati membri (dall'1.7.2008 al 30.6.2013).
(152) Alla data della firma del secondo contratto di marketing (25 gennaio 2010), il diritto netto dovuto da Ryanair all'AOC ammontava a […]*, in quanto il numero di rotazioni non era superiore a quattro.
(153) Nel 2003 è stato concordato un unico collegamento di linea tra Londra Stansted e Altenburg.
(154) Coefficiente di riempimento degli aeromobili menzionato nell'contratto di marketing del 2010.
(155) Causa 730/79, Philip Morris, Raccolta 1980, I-2671, punto 11.
(156) Causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest contro Commissione, Raccolta 1998, II-717, punto 46.
(157) Cfr. i regolamenti (CEE) n. 2407/92 (GU L 240 del 28.8.1992, pag. 1), (CEE) n. 2408/92 (GU L 240 del 28.8.1992, pag. 8) e (CEE) n. 2409/92 (GU L 240 del 28.8.1992, pag. 15).
(158) È giurisprudenza consolidata che la Commissione possa dichiarare compatibile con il mercato interno una misura di aiuto solo qualora essa sia necessaria per il conseguimento di un obiettivo legittimo (cfr. ad esempio la causa 730/79, Philipp Morris; causa C-390/06, Nuova Agricast; causa T-162/06, Kronoply).
(159) Cfr. il considerando 96.
(160) Cfr. la nota 34.
(161) Aktualisierte Stellungnahme zur Nachfrageprognose für den Flughafen Kassel-Calden, Intraplan Consult GmbH (Parere aggiornato sulla previsione della domanda per l'aeroporto di Kassel-Calden, Intraplan Consult-GmbH), 12 marzo 2012, pag. 8.
(162) Cfr. nota 34.
(163) La Germania ha trasmesso i piani economici annuali elaborati per il periodo 2000 — 2005 con i rispettivi supplementi.
(164) Punto 172 degli Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014
(165) Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3), punto 104.
(166) Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, punto 137.
(167) Cfr. il considerando 43.
(168) La Germania ha trasmesso alla Commissione i piani economici elaborati per gli anni 2000 — 2005, nonché i supplementi ai piani economici per gli anni 2002 — 2005.
(169) Cfr. il considerando 34.
(170) Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punto 174.
(171) Causa C-70/72 Commissione contro Germania, Raccolta 1973, 813, punto 13.
(172) Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna contro Commissione, Raccolta 1994, I-04103, punto 75.
(173) Causa C-75/97 Belgio contro Commissione, Raccolta 1999, I-3671, punti 64-65.
(174) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
(175) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(176) Cfr. articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/99.
4.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/87 |
DECISIONE (UE) 2016/288 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2015
relativa al regime di aiuti SA.34775 (13/C) (ex 12/NN) cui il Regno Unito ha dato esecuzione — Tassa sugli aggregati
[notificata con il numero C(2015) 2141]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera datata 20 dicembre 2001 (protocollata il 28 dicembre 2001), le autorità del Regno Unito (in prosieguo «le autorità britanniche») hanno notificato alla Commissione un regime di aiuti denominato «Introduzione per fasi della tassa sugli aggregati in Irlanda del Nord»(Phased introduction of the aggregates levy in Northern Ireland). Nella notifica, le autorità britanniche informavano la Commissione circa l'intenzione di introdurre, con effetto dal 1o aprile 2002, una tassa sugli aggregati. La tassa sarebbe stata introdotta dal Finance Act 2001 (legge finanziaria per il 2001), parte 2, sezioni da 16 a 49 e allegati da 4 a 10. Nella descrizione, il regime di aiuti in sé consisteva nell'introduzione della tassa in diverse fasi in Irlanda del Nord, in modo da preservare la competitività internazionale delle società nell'Irlanda del Nord che producono prodotti lavorati, quali cemento e asfalto, derivati dagli aggregati. L'introduzione graduale della tassa per l'Irlanda del Nord sarebbe stata introdotta dal Finance Act 2002. |
(2) |
Oltre alla notifica, la Commissione ha ricevuto, in data 27 settembre 2001, una denuncia da parte di due società attive nell'estrazione e lavorazione degli aggregati e il 15 aprile 2002 un'ulteriore denuncia trasmessa dalla British Aggregates Association (in prosieguo la «BAA»). A detta dei denuncianti, il Finance Act 2001 comportava un aiuto di Stato per i prodotti e i processi di fabbricazione esentati dal pagamento della tassa sugli aggregati (in prosieguo l'«AGL»); essi ritenevano inoltre che le deroghe concernenti l'Irlanda del Nord costituissero un aiuto incompatibile con il mercato interno. |
(3) |
Sulla base dei complementi di informazione comunicati il 21 febbraio 2002, la Commissione ha adottato, il 24 aprile 2002, la decisione di non sollevare obiezioni contro l'AGL (2), ritenendo che le esenzioni previste Finance Act 2001 fossero giustificate dalla logica del sistema fiscale e che il Finance Act 2001 non comportasse aiuti di Stato. Peraltro la Commissione ha ritenuto che l'introduzione per fasi dell'AGL in Irlanda del Nord costituisse un aiuto compatibile con il mercato interno. |
(4) |
Il 12 luglio 2002, la BAA ha proposto un ricorso inteso a far annullare la decisione della Commissione del 24 aprile 2002, registrato col numero T-210/02. Il 13 settembre 2006, il Tribunale ha respinto il ricorso in toto. Il 27 novembre 2006, la BAA ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte intesa a far annullare la sentenza del Tribunale. Con la sentenza del 22 dicembre 2008 nella causa C-487/06 P, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale stesso. |
(5) |
In data 7 marzo 2012, con la sentenza nella causa T-210/02 RENV, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di cui al considerando 3 di cui sopra. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non fosse riuscita a dimostrare sufficientemente che la differenziazione fiscale associata all'esenzione fosse giustificata in forza del principio di tassazione normale sotteso all'AGL o sulla base dell'obiettivo ambientale dell'AGL. Il Tribunale ha ritenuto nello specifico che la Commissione avesse omesso di tener conto di tale principio di tassazione normale per determinare il carattere selettivo di eventuali vantaggi generati dall'AGL. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato le incoerenze nella terminologia utilizzata dalla Commissione nella sua decisione, e segnatamente per quanto concerne i termini di aggregati «vergini», «primari» e «secondari», che non corrispondono ai termini utilizzati nel Finance Act 2001 e successive modifiche. La Commissione ha altresì omesso di illustrare nella decisione le ragioni per le quali taluni materiali esentati (utilizzati come aggregati, come gli aggregati di argilla) non fossero in situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati. |
(6) |
A seguito dell'annullamento della decisione della Commissione del 24 aprile 2002, la Commissione è stata invitata a rivalutare se le esenzioni, le esclusioni e gli sgravi fiscali previsti dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007 costituissero aiuti di Stato. La Commissione ha registrato il fascicolo con il numero di riferimento NN, poiché l'AGL è in vigore dal 1o aprile 2002. La questione della compatibilità dell'introduzione per fasi dell'AGL in Irlanda del Nord è stata oggetto di un'altra procedura [cfr. il caso SA.18859 (11/C) — Regno Unito — Esenzione da un prelievo sui granulati in Irlanda del Nord]. |
(7) |
Oltre alle osservazioni e alla documentazione trasmessa nel corso del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni dell'Unione, i denuncianti hanno presentato ulteriori osservazioni e informazioni alla Commissione in data 13 giugno 2012 e 26 ottobre 2012. Tali osservazioni sono state trasmesse al Regno Unito il 15 maggio 2013. In data 27 settembre 2012 e 27 maggio 2013, le autorità britanniche hanno fornito ulteriori informazioni sull'AGL. |
(8) |
Con lettera datata 31 luglio 2013, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato riguardo alle esenzioni, esclusioni e agli sgravi fiscali stabiliti nelle sezioni 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii), nella sezione 17(4)(a) (nella misura in cui il materiale esentato consista interamente di carbone, lignite, scisto, ardesia utilizzati come aggregati o consista principalmente di carbone, lignite, scisto e ardesia), nella sezione 17(4)(c)(i) e (ii) (qualora consista interamente di scarti), nella sezione 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla), nella sezione 18(2)(b) (nella misura in cui concerne un processo di fabbricazione esente relativo a materiali utilizzati come aggregati) e nella sezione 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b) relativa a materiali utilizzati come aggregati) del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007. La Commissione non ha sollevato obiezioni in merito alle esenzioni, esclusioni e agli sgravi fiscali di cui alle sezioni 17(2)(b), (17(2)(c), (17)(2)(d), 17(3)(b), 17(3)(c), 17(3)(d) e 17(3)(da), 17(4)(d) e 17(4)(e), alla sezione 17(4)(a) (nella misura in cui il materiale esentato consista interamente di carbone, lignite, scisto, ardesia e non sia utilizzato come aggregato), alla sezione 17(4)(c) (qualora consista interamente di scarti), alla sezione 17(4)(f) (eccetto l'argilla), alla sezione 18(2)(a), 18(2)(b) (nella misura in cui il materiale non sia utilizzato come aggregato), alla sezione 18(2)(c), alla sezione 30(1)(a), alla sezione 30(1)(b) (nella misura in cui il processo di fabbricazione sia esente ai sensi della sezione 18(2)(a) e (c)], alla sezione 30(1)(b) [(nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b), relativa a materiali non utilizzati come aggregati) e alla sezione 30(1)(c) del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007, in quanto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(9) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) (in prosieguo «la decisione di avvio»). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto. |
(10) |
Fra il 20 dicembre 2013 e il 17 gennaio 2014, sono pervenute alla Commissione ampie osservazioni da parte di sedici parti interessate, informazioni supplementari da parte di un membro della British Aggregates Association in data 10 febbraio 2014 e dalla British Aggregates Association il 5 marzo 2014, che sono state trasmesse al Regno Unito in data 27 maggio 2014 e 13 giugno 2014 affinché potesse replicare. Il Regno Unito ha presentato le proprie controdeduzioni con lettera datata 30 giugno 2014, presentando altresì le proprie osservazioni sulla decisione di avvio in data 1o ottobre 2013, 31 ottobre 2013 e 28 febbraio 2014. |
(11) |
La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità britanniche il 14 luglio 2014, il 1o settembre 2014, l'8 settembre 2014 e il 28 novembre 2014. Il Regno Unito ha trasmesso le informazioni richieste in data 29 agosto 2014, 9 settembre 2014, 18 settembre 2014 e l'8 e 9 dicembre 2014. |
(12) |
A seguito di un incontro tripartito tenutosi il 15 luglio 2014, in data 18 luglio 2014 la Commissione ha invitato il Regno Unito e la BAA a presentare congiuntamente ulteriori informazioni. Tali informazioni sono state trasmesse alla Commissione in data 8 settembre 2014. La BAA ha presentato ulteriori informazioni in risposta alle domande formulate dalla Commissione il 15 settembre 2014. Le informazioni presentate sono state quindi trasmesse alle autorità britanniche il 17 ottobre 2014, che hanno replicato il 12 novembre 2014, il 14 novembre 2014 e il 17 novembre 2014. |
(13) |
La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla BAA il 10 luglio 2014 e il 16 ottobre 2014. La BAA ha trasmesso dette informazioni in data 6 novembre 2014 e 21 novembre 2014. Le informazioni sono state inviate alle autorità britanniche il 2 dicembre 2014, le quali hanno replicato il 18 dicembre 2014. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
2.1. NOZIONE DI AGGREGATI
(14) |
Gli aggregati sono impiegati nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici. Sono materiali generalmente (4) granulari o particellari che, essendo fisicamente e chimicamente inerti, si prestano a essere utilizzati (soli o mescolati a cemento, calce o bitume) come calcestruzzo (5), pietrame stradale, asfalto o strati drenanti (6), o come materiali da riporto o per massicciate (7). Gli aggregati possono essere naturali, artificiali o riciclati (8). La decisione di avvio descrive nel dettaglio la nozione di aggregati e di uso degli aggregati nei considerando da 8 a 13. |
(15) |
La definizione di aggregati è intrinsecamente connessa ai possibili usi, in campo edile, di alcuni materiali di cava granulari o particellari, come indicato in precedenza al considerando 14, poiché è questo ciò che distingue principalmente la nozione di aggregati da quella di minerali. |
(16) |
Gli aggregati naturali sono aggregati presenti in natura che possono essere utilizzati senza essere sottoposti a trattamento industriale, come sabbie, ghiaie e pietrisco (9) estratti da cave, cave di ghiaia o derivanti dal dragaggio dei fondali marini. |
(17) |
Gli aggregati riciclati sono ottenuti dal ritrattamento di materiali precedentemente impiegati nel settore delle costruzioni, comprese le macerie derivanti da opere di costruzione e demolizione (10). |
(18) |
Gli aggregati artificiali sono generalmente aggregati leggeri e ad alta densità prodotti per scopi speciali. Essi sono prodotti mediante trattamento industriale (generalmente un trattamento termico), come ad esempio nel caso degli aggregati di scorie di altoforno, di argilla espansa, di perlite espansa e il polistirene espanso in perle (11). |
(19) |
I materiali idonei ad essere impiegati come aggregati possono anche essere utilizzati per la fabbricazione di altri prodotti. In tal senso, in ambito industriale si opera una distinzione fra l'uso come aggregati di sabbie, ghiaie e inerti frantumati, e il loro impiego per usi diversi (12). Ad esempio, per usi diversi si intende l'impiego di rocce, sabbie e ghiaie per la fabbricazione di cemento, vetro e per altri utilizzi industriali (13) o agricoli (14). |
2.2. FATTI ALL'ORIGINE DELL'AGL E SUO OBIETTIVO
(20) |
Gli aggregati sono una risorsa naturale limitata in riferimento ai siti dai quali possono essere ragionevolmente estratti (15). La coltivazione di aggregati comporta l'occupazione del suolo nel medio-lungo periodo ed è causa di danni ambientali e inquinamento. |
(21) |
A seguito di una serie di azioni volte ad affrontare le preoccupazioni di carattere ambientale derivanti dalla coltivazione di aggregati descritte nei considerando da 15 a 18 della decisione di avvio, nell'aprile del 2002 è stata introdotta l'AGL, al fine di incoraggiare un più efficiente utilizzo degli aggregati nel settore delle costruzioni:
|
(22) |
A tal riguardo, in occasione della decisione di avvio le autorità britanniche avevano spiegato che gli aggregati impiegati nel settore delle costruzioni sono prodotti di valore relativamente basso, specialmente se paragonati con i costi totali dei progetti di costruzione per i quali tali aggregati sono impiegati come materie prime. Gli aggregati possono essere estratti dal terreno in modo relativamente semplice. Pertanto, senza ulteriori segnali a livello di prezzi, come quello dato dall'AGL, non vi è alcun incentivo particolare a utilizzare gli aggregati in modo efficiente. |
(23) |
Inoltre, in assenza dei suddetti ulteriori segnali a livello di prezzi, riciclare aggregati non sarebbe economicamente vantaggioso. Le autorità britanniche hanno ritenuto che incentivare l'utilizzo di aggregati riciclati, seppure non privo di costi ambientali legati al consumo di energia e alla produzione di immissioni sonore, sia un aspetto importante della riduzione dei costi ambientali associati all'attività estrattiva (come l'impatto a lungo termine sulla biodiversità). Infatti, l'uso di materiali riciclati non implica lo sfruttamento di nuovi terreni o dei fondali marini. |
(24) |
Oltre ad incoraggiare l'uso di aggregati riciclati come sostituti del materiale di nuova estrazione, la struttura dell'AGL mira anche a ridurre l'attività estrattiva specifica per l'impiego di sabbia, ghiaia e roccia come aggregati, incentivando l'uso di altri materiali che altrimenti sarebbero scartati. Generalmente, si ritiene che i sottoprodotti, il materiale di sterro e gli scarti derivanti da altri procedimenti di estrazione o industriali siano di qualità inferiore, e con minori specifiche tecniche rispetto ai materiali appositamente estratti per essere usati come aggregati. Essi possono avere impieghi e applicazioni leggermente diversi. Per esempio, a causa della minor densità o della forma irregolare, potrebbe non essere sicuro utilizzarli per la costruzione di determinate coperture stradali, o in altri casi in cui gli aggregati siano sottoposti a elevata sollecitazione e usura. Tuttavia, in molte situazioni i sottoprodotti, il materiale di sterro e gli scarti possono ancora rappresentare un valido sostituto degli aggregati di qualità più elevata. I sottoprodotti, il materiale di sterro e gli scarti oggetto del Finance Act 2001, in assenza dell'AGL sarebbero inviati in discarica. Poiché essi costituiscono un sottoprodotto inevitabile di numerosi processi che forniscono importanti materiali per il settore edile (come le tegole ottenute dall'ardesia), o per altri settori industriali (come il feldspato per l'industria vetraria), tuttavia, le autorità britanniche hanno ritenuto più efficace, dal punto di vista ambientale, incoraggiarne l'utilizzo come aggregati, anziché trattarli come rifiuti da inviare in discarica. In questo modo, utilizzando un prodotto già estratto che diversamente verrebbe scartato e inviato in discarica, si evitano ulteriori danni ambientali, a fronte dell'eventuale (ulteriore) estrazione di altri aggregati e ulteriori costi supplementari a carico dell'ambiente, non necessari, causati dal pregiudizio arrecato ad altri terreni. Inoltre, ciò permetterebbe anche di ripristinare i terreni già deturpati da grandi cumuli di scarti e di materiale di sterro. Le autorità britanniche hanno aggiunto che l'applicazione dell'AGL a tali materiali potrebbe avere l'effetto indesiderato di scoraggiare il già ridotto utilizzo che si fa di detti materiali, col risultato di far aumentare, invece che ridurre, l'accumulo dei materiali di scarto. Il considerando 23 della decisione di avvio presenta un resoconto dettagliato delle stime sui possibili materiali sostituti disponibili. |
(25) |
Stando alle proiezioni iniziali, l'AGL ridurrebbe mediamente la domanda di aggregati vergini di 20 milioni di tonnellate l'anno. |
(26) |
Le autorità britanniche hanno indicato che poiché l'obiettivo è promuovere l'estrazione e l'utilizzo più efficiente degli aggregati vergini, «la tassa grava su coloro che svolgono l'attività estrattiva allo scopo di sfruttare per fini commerciali gli aggregati» (17). In tal senso, le autorità britanniche hanno precisato che seppure l'estrazione di materiali ad alte prestazioni destinati all'uso nel settore dell'edilizia produca anche materiali di qualità inferiore e quindi di prezzo inferiore, in pratica non è possibile esentare questi ultimi come avviene per i sottoprodotti di processi industriali o di altre attività estrattive. In primo luogo, la proporzione fra aggregati di elevata qualità e aggregati di scarsa qualità varia da una cava all'altra, a causa dei fattori geologici. Tuttavia detta proporzione non è un valore immutabile per una determinata cava, poiché attività di cava più efficienti possono contribuire a ridurre la parte di aggregati di scarsa qualità. Inoltre, il termine aggregato di scarsa qualità è, in una certa misura, un termine soggettivo. Ciò che un gestore di cava considererebbe materiale di scarsa qualità potrebbe far parte della gamma di materiali di elevata qualità di un altro gestore. Esentare gli aggregati di scarsa qualità potrebbe portare quindi a una disparità di trattamento degli operatori e indurre l'elusione o l'evasione fiscale. La vasta consultazione pubblica tenuta con i rappresentanti del settore, condotta all'epoca dell'introduzione dell'AGL, non ha consentito di giungere a una definizione valida per distinguere fra materiali di elevata qualità — che sarebbero soggetti alla tassazione — e i sottoprodotti di scarsa qualità derivanti dall'estrazione di aggregati di pregio. Le autorità britanniche hanno altresì osservato che tassare gli aggregati di scarsa qualità riflette anche il desiderio di considerare i costi ambientali prodotti dalla coltivazione degli aggregati, indipendentemente dal fatto che il prodotto estratto sia considerato di maggiore o minore qualità. |
(27) |
Infine, le autorità britanniche hanno rilevato che l'AGL non è da intendersi come una tassa generica sull'estrazione mineraria, ma come tassa sull'estrazione di rocce, sabbie e ghiaie utilizzate come aggregati nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici e soggette a sfruttamento commerciale nel Regno Unito. Le autorità britanniche hanno precisato che per quanto l'estrazione di altri materiali possa avere un simile impatto ambientale, non per tutti esistono valide alternative praticabili per ridurre l'intensità di estrazione mediante l'impiego di materiali di sostituzione, come i materiali riciclati e gli scarti. Inoltre, l'estrazione di aggregati ha rappresentato la più importante attività di estrazione mineraria del Regno Unito (nel 2002, essa costituiva circa il 70 % del totale dell'attività mineraria in termini di tonnellate estratte) e pertanto ha rappresentato la fonte principale dei danni ambientali causati dall'attività estrattiva nel Regno Unito nel suo complesso. L'ambito di applicazione della tassa è stato definito per conseguire il maggior beneficio ambientale sotto forma di riduzione dell'estrazione di aggregati e in termini di conservazione delle risorse strategiche, evitando al contempo di far gravare un onere fiscale secco su materiali per i quali non sussiste alternativa. |
2.3. IL FINANCE ACT 2001, ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E DURATA
(28) |
La legislazione primaria che disciplina l'AGL è contenuta nel Finance Act 2001, sezioni da 16 a 49 e allegati da 4 a 10. Il Finance Act 2001è stato adottato l'11 maggio 2001 e ha subito svariate modifiche, come indicato nei considerando 28 e 29 della decisione di avvio, che fanno riferimento alle successive modifiche del Finance Act 2001. L'AGL è entrata in vigore il 1o aprile 2002 ed è ancora d'applicazione. La legge non prevede un limite temporale all'applicazione dell'AGL. |
(29) |
A seguito della decisione di avvio, le autorità britanniche hanno modificato il Finance Act 2001 sospendendo le esenzioni per i materiali per i quali la Commissione aveva espresso perplessità il 1o aprile 2014. |
(30) |
Le autorità britanniche hanno spiegato che nel predisporre la necessaria legislazione per la sospensione, sulla base delle osservazioni pervenute dal settore interessato, sono arrivate alla conclusione che sarebbe stato piuttosto difficile determinare se certi materiali fossero stati «estratti per l'uso come aggregati». Di conseguenza, hanno elaborato un nuovo criterio, «per scopi di costruzione», in conformità con le definizioni utilizzate dalla legislazione vigente. Tuttavia, al fine di ottenere, con l'applicazione dell'ultimo criterio, gli stessi obiettivi auspicati dalla decisione di avvio, la legislazione sospensiva prevede altresì che: i) l'argilla (comprese l'argilla plastica, il caolino e l'argilla refrattaria) e lo scisto utilizzati per la produzione di prodotti ceramici per l'edilizia; e ii) il gesso impiegato per la produzione di intonaco e cartongesso sono da considerarsi processi di fabbricazione esentati, in quanto possono essere annoverati fra i materiali estratti «per scopi di costruzione» pur non essendo destinati all'utilizzo come aggregati dei rispettivi materiali. |
2.4. STRUTTURA DELL'AGL ED EVENTI CHE HANNO PORTATO ALL'IMPOSIZIONE DELLA TASSA
(31) |
Ai sensi della sezione 16(1) del Finance Act 2001 «una tassa, denominata tassa sugli aggregati, sarà applicata ai sensi della presente parte sugli aggregati soggetti a sfruttamento commerciale». La sezione 16(2) recita come segue: «l'assoggettamento alla tassa avrà inizio non appena un quantitativo di aggregati soggetti a tassazione siano soggetti a sfruttamento commerciale nel Regno Unito, a partire dalla data di entrata in vigore della legge». |
(32) |
Ai sensi della sezione 17(1), per «aggregati si intende (fatto salvo quanto disposto alla sezione 18 di seguito) la roccia, la ghiaia o la sabbia, nonché tutti i materiali che vi sono provvisoriamente incorporati o naturalmente mescolati». |
(33) |
La sezione 18(1) dispone che: «Nella presente parte i riferimenti agli aggregati: a) includono i riferimenti a materiali di sterro, scarti, residui di lavorazione e altri sottoprodotti derivanti dall'applicazione di qualsivoglia processo di fabbricazione esentato a qualsivoglia aggregato; b) ma non comprendono i riferimenti a quant'altro derivi dall'applicazione di qualsivoglia processo di lavorazione di qualsivoglia altro aggregato». |
(34) |
Conformemente alla sezione 18(2), sono processi di fabbricazione esentati:
|
(35) |
La sezione 18(3) stila l'elenco delle sostanze pertinenti, segnatamente (a) anidride; (b) argilla plastica; (c) barite; (e) caolino; (f) feldspato; (g) argilla refrattaria; (i) fluorite; (j) argilla smectica; (k) gemme e pietre semipreziose; (l) gesso; (m) qualsiasi metallo o il minerale grezzo di qualsiasi metallo; (n) muscovite; (o) perlite; (p) potassio; (q) pomice; (r) fosfato naturale; (s) cloruro di sodio; (t) talco; (u) vermiculite. Le sottosezioni (3)(d) e (h) della sezione 18 sono state omesse con effetto retroattivo in data 1o aprile 2002 a seguito delle modifiche introdotte dal Finance Act 2002. |
(36) |
La sezione 16(2) del Finance Act 2001 in combinato disposto con la sezione 19(1) e (2) dispone che l'imposizione dell'AGL sia attivata al primo attuarsi di uno dei seguenti quattro casi di sfruttamento commerciale all'interno del Regno Unito:
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(37) |
Ai fini dell'AGL, il Finance Act 2001 distingue essenzialmente tre tipi di luoghi di origine:
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(38) |
In conseguenza del concetto di sfruttamento commerciale, l'AGL è applicata sia agli aggregati estratti nel Regno Unito sia a quelli importati. Gli aggregati importati non sono soggetti all'AGL al loro sbarco nel Regno Unito (22) ma quando questi diventano oggetto di contratto (e gli aggregati si trovano già nel Regno Unito), o sono da utilizzarsi nelle costruzioni (nel Regno Unito), o sono miscelati (nel Regno Unito) con qualunque altro materiale o sostanza diversa dall'acqua, salvo nei casi consentiti (23). |
(39) |
La sezione 19(3) del Finance Act 2001 contiene ulteriori dettagli circa il concetto di sfruttamento commerciale. Alla lettera (e) indica che non sussiste sfruttamento commerciale qualora — senza che siano sottoposti ad alcun processo che implica la miscelazione con qualunque sostanza o materiale (salvo acqua) — gli aggregati diventino nuovamente parte del terreno dal quale erano stati estratti (24). |
(40) |
Le sezioni 21 e 22 stabiliscono chi è il gestore di un sito e se sia il gestore del sito, o un'altra persona, il responsabile dello sfruttamento (e quindi soggetto d'imposta tenuto al pagamento dell'AGL) in una determinata situazione. |
2.5. NOZIONE DI AGGREGATI TASSABILI — ESENZIONI DALL'AGL E CREDITI D'IMPOSTA
(41) |
Ai sensi della sezione 17(2) del Finance Act 2001, un aggregato non è tassabile nei quattro casi indicati di seguito:
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(42) |
Si ritiene che un aggregato sia utilizzato per scopi di costruzione quando viene usato come materia prima o supporto nella costruzione, o per il miglioramento, di qualsiasi struttura (comprese strade, sentieri, tracciati attuali o futuri di strade ferrate, terrapieni, edifici e ponti) ovvero quando viene mescolato ad altre sostanze come parte del processo di produzione di malte, calcestruzzi, asfalti, conglomerati bituminosi o qualunque altro materiale da costruzione analogo (25). |
(43) |
La sezione 17(3), specifica che un aggregato è esentato dall'AGL, qualora:
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(44) |
La sottosezione (3)(da) della sezione 17 inserita ai sensi della sezione 22(3) del Finance Act 2007 è in vigore dal 1o agosto 2007. |
(45) |
Inoltre, la sottosezione (4) della sezione 17 prevede l'esenzione degli aggregati che consistono interamente o principalmente di uno o più dei seguenti materiali, o sono parte di qualsivoglia materiale così costituito, e segnatamente:
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(46) |
Secondo la comunicazione AGL 1, per «interamente» si intende che il 100 % del materiale in questione è uno dei materiali esentati. Per «principalmente» si intende che più del 50 % del materiale è uno dei materiali esentati. Le miscele di aggregati ottenute artificialmente e contenenti una quantità maggiore di materiale esentato non saranno considerate miscele esentate, ma si intenderà che l'AGL è dovuta sull'aggregato al momento della miscelazione. |
(47) |
La sezione 30(1) del Finance Act 2001 definisce le norme che stabiliscono il diritto di un soggetto a beneficiare di un credito d'imposta qualora:
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(48) |
La sezione 30(1)(b) del Finance Act 2001 prevede uno sgravio fiscale qualora un processo esente ai sensi di quanto disposto dalla sezione 18(2)(a), (b) e (c) del Financial Act 2001 sia stato applicato al materiale quando il materiale è già stato assoggettato all'AGL, rispecchiando in tal senso le esenzioni di cui alla sezione 18(2). |
(49) |
I processi di fabbricazione industriale e agricola che possono beneficiare dello sgravio fiscale ai sensi della sezione 30(1)(c) sono elencati nell'allegato Industrial and Agricultural Processes (processi industriali e agricoli) della norma 13 delle Aggregates Levy (General) Regulations 2002. La comunicazione AGL 2 (27) descrive con maggior dettaglio il tipo di processi di cui trattasi, fra cui:
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2.6. ENTITÀ DELLA TASSA
(50) |
Originariamente l'AGL era applicata nella misura di 1,60 GBP per tonnellata. La tassa è stata portata a 1,95 GBP per ogni tonnellata di aggregati oggetto di sfruttamento commerciale a far data dal 1o aprile 2008. L'importo attualmente applicato è di 2 GBP per tonnellata (dal 1o aprile 2009). |
2.7. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
(51) |
Come illustrato nel considerando 170 della decisione di avvio, la Commissione ha espresso dei dubbi sul fatto che le esenzioni e le esclusioni citate nel considerando 139 della decisione di avvio (28) (in prosieguo le «esenzioni oggetto di indagine») fossero giustificate dai principi generali e dalla logica dell'AGL. Le esenzioni e le esclusioni di cui trattasi sembrava sollevassero i beneficiari dall'obbligo di assolvere una tassa che normalmente essi avrebbero dovuto versare e costituissero aiuti al funzionamento. Non disponendo di elementi sufficienti per determinare se la misura soddisfacesse le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (29) (in prosieguo l'«EAG 2001») e dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2008 (30) (in prosieguo «l'EAG 2008»), la Commissione nutriva dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno delle esenzioni ed esclusioni oggetto di indagine. |
3. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(52) |
Come già menzionato nel considerando 10, la Commissione ha ricevuto osservazioni circostanziate dalle parti interessate in seguito alla pubblicazione della decisione di avvio. |
(53) |
Le osservazioni delle parti interessate riguardavano: i) la decisione di avvio stessa; ii) la logica dell'AGL; iii) le esenzioni che già nella decisione di avvio si era ritenuto non costituissero aiuti di Stato; e iv) le esenzioni oggetto di indagine. |
(54) |
Per comodità di esposizione, questa sezione illustrerà le osservazioni ricevute in merito alla decisione di avvio. Le restanti tipologie di osservazioni ricevute sono riportate nelle sezioni di pertinenza della suddetta decisione. |
3.1. OSSERVAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA DECISIONE DI AVVIO
a) Osservazioni ricevute da Richard Bird della BAA, il 20 e 23 dicembre 2013
(55) |
Il sig. Bird ha fornito alla Commissione il suo contributo alla consultazione pubblica promossa dalle autorità britanniche in merito all'intenzione di sospendere le esenzioni dall'AGL, rispetto a cui la Commissione aveva espresso dubbi nella decisione di avvio. |
(56) |
Il sig. Bird sostiene altresì che nella decisione di avvio vi siano numerose inesattezze, ad esempio:
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(57) |
In data 10 febbraio 2014 il sig. Bird ha integrato queste informazioni con documentazione inerente l'uso di aggregati derivati dalle scorie come sottoprodotto dell'industria siderurgica. La documentazione mira a dimostrare che le scorie non sono uno scarto di lavorazione, ma un aggregato di prim'ordine che può essere impiegato come materiale di sostituzione del cemento. |
b) Osservazioni ricevute dalla BAA il 10 gennaio 2014
(58) |
La BAA ritiene che il concetto di aggregato non debba essere usato per determinare se l'AGL si configuri o no come aiuto di Stato, poiché non esiste una definizione chiara di aggregato che corrisponda all'ambito di applicazione della tassa. Nella decisione di avvio, la Commissione definisce aggregati le«rocce, ghiaie e sabbie estratte allo scopo di fornire massa volumetrica alle opere di costruzione», per quanto molti materiali soggetti a tassazione dell'AGL sarebbero invece utilizzati per scopi diversi dall'«apportare massa volumetrica alle opere di costruzione», come è il caso della pietra da costruzione non tagliata impiegata per le murature, il pietrame per scogliere, le massicciate ferroviarie, la pietra ad elevato coefficiente di levigabilità accelerata («CLA») per asfalto anti slittamento, e via di seguito. La BAA riferisce che l'autorità britannica garante della concorrenza ha esaminato il mercato degli aggregati in numerose occasioni e, in generale, è giunta alla conclusione che materiali speciali come le massicciate delle strade ferrate e la pietra CLA siano scambiati su mercati diversi tra loro, così come è diverso il mercato degli «aggregati per l'edilizia» in quanto vengono destinati a utilizzi diversi e non vi è intercambiabilità, né dal lato della domanda, né dal lato dell'offerta (33). |
(59) |
La BAA ritiene che tre delle esenzioni per le quali la Commissione ha concluso positivamente l'esame nella decisione di avvio siano selettive, e segnatamente: l'esenzione degli scarti di costruzione riciclati; degli aggregati derivanti dagli scavi eseguiti per la costruzione di strade, linee ferroviarie, edifici ecc., e degli scarti/sottoprodotti industriali. La BAA afferma che per quanto riguarda l'obiettivo di «dirottare la domanda» queste tre categorie di materiali esentati si trovano in posizione analoga, fra gli altri, degli scarti/sottoprodotti del caolino, dell'ardesia e del carbone, riguardo ai quali la Commissione ha espresso i propri dubbi nella decisione di avvio. |
c) Osservazioni ricevute da Lantoom Quarry il 16 gennaio 2014
(60) |
Lantoom Quarry sostiene che la decisione di avvio ha creato incertezza e ha avuto un impatto sugli investimenti e l'occupazione. |
4. OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL REGNO UNITO
(61) |
Le autorità britanniche hanno fornito osservazioni circostanziate in merito ai dubbi sollevati nella decisione di avvio e informazioni supplementari, nonché motivi di compatibilità per le esenzioni oggetto di indagine. |
(62) |
Non è pervenuta alcuna osservazione da parte delle autorità britanniche in merito al contenuto della decisione di avvio in sé. Per comodità di esposizione, le osservazioni e le informazioni ricevute sono riportate nelle sezioni di pertinenza della presente decisione. |
5. VALUTAZIONE DELLA MISURA
(63) |
La Commissione ha già deciso con l'adozione della decisione di avvio di non sollevare alcuna obiezione in merito alle esenzioni, alle esclusioni e agli sgravi fiscali stabiliti nelle sezioni 17(2)(b), 17(2)(c), 17(2)(d), 17(3)(b), 17(3)(c), 17(3)(d) e 17(3)(da), 17(4)(d) e 17(4)(e), nella sezione 17(4)(a) (nella misura in cui il materiale esentato consista interamente di carbone, lignite, scisto o ardesia e non sia utilizzato come aggregato), nella sezione 17(4)(c) (qualora consista interamente di scarti), nella sezione 17(4)(f) (eccetto l'argilla), nella sezione 18(2)(a), nella sezione 18(2)(b) (nella misura in cui il materiale non sia utilizzato come aggregato), nella sezione 18(2)(c), nella sezione 30(1)(a), nella sezione 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b) relativa a materiali non utilizzati come aggregati) e nella sezione 30(1)(c) del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007, in riferimento all'AGL, poiché la Commissione ha ritenuto che essi non configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Pertanto, la Commissione non valuterà detti esenzioni, esclusioni e sgravi fiscali previsti dal Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007, in riferimento all'AGL, e limiterà la sua valutazione alle esenzioni oggetto d'indagine. |
5.1. VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DECISIONE DI AVVIO
(64) |
Come sopra riportato nel considerando 59, la BAA è dell'avviso che l'esenzione degli scarti di costruzione riciclati, degli aggregati derivanti dagli scavi eseguiti per la costruzione di strade, linee ferroviarie, edifici ecc., e degli scarti/sottoprodotti industriali non rientri nella logica dell'AGL, se si considera l'obiettivo di «dirottare la domanda». |
(65) |
Nella decisione di avvio, la Commissione è giunta alla conclusione che gli aggregati riciclati e gli aggregati di recente estrazione non si trovano in una situazione analoga alla luce dell'obiettivo dell'AGL, e la distinzione operata fra aggregati riciclati e aggregati di recente estrazione deriva dalla natura e dalla logica dell'AGL. È chiaro che l'uso di aggregati riciclati, quand'anche il processo di riciclo fosse meno rispettoso dell'ambiente a fronte dell'estrazione di nuovi aggregati, evita che sia estratta la medesima quantità di nuovi aggregati. Inoltre, incentivare l'uso di materiali di risulta di alcune attività che in ogni caso verrebbero effettuate contribuisce chiaramente a ridurre l'accumulo di scarti ed evita che venga estratta la medesima quantità di nuovi aggregati. |
(66) |
Pertanto, i tre casi di esenzione di cui sopra, contribuiscono a ottenere un maggiore beneficio per l'ambiente evitando ulteriori attività di estrazione. |
(67) |
Varie parti interessate hanno osservato a questo proposito che ci sono stati casi di intensificazione dell'attività estrattiva al solo fine di ottenere aggregati da destinare alla vendita. Tuttavia, questi sono chiari casi di abuso che dovrebbero essere segnalati e disciplinati dal diritto britannico e non rientrano nella fattispecie oggetto della normativa sugli aiuti di Stato. |
(68) |
Le ragioni all'origine dei dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio in merito, tra l'altro, agli scarti/sottoprodotti del caolino, dell'ardesia e del carbone, non influiscono sulla valutazione delle suddette tre esenzioni. Essenzialmente, i dubbi sollevati dalla Commissione non precludono i risultati finali del procedimento di indagine formale e i materiali oggetto delle esenzioni sono diversi e danno luogo a circostanze diverse. |
(69) |
Il sig. Bird evidenzia come alcuni materiali esentati dall'AGL siano utilizzati come aggregati, il che prova che le esenzioni da detta tassa aiutano a perseguire la sua finalità di tutela ambientale, dal momento che essi sostituiscono efficacemente gli aggregati di recente estrazione. |
(70) |
I dati forniti dalle autorità britanniche, di seguito esposti al considerando (143) mostrano che il numero delle cave che producono materiali esenti non è aumentato in seguito all'introduzione dell'AGL, ma è di fatto diminuito. |
(71) |
Una delle cave elencate dal sig. Bird fra quelle che avrebbero prodotto soltanto roccia di ardesia e non ardesia per manti di copertura, in effetti, e stando a quanto indicato dal suo stesso sito web, sarebbe un produttore di ardesia per manti di copertura. Per quanto concerne l'altra cava, le autorità britanniche si sono impegnate a indagare sul materiale realmente prodotto e, in base all'esito dell'indagine, procederanno all'applicazione della normativa nazionale. |
(72) |
Le autorità britanniche e la BAA hanno affermato di non avere informazioni sulla riapertura di vecchie cave di caolino dismesse. Le autorità britanniche non sono a conoscenza di alcun permesso concesso in tal senso, e ai due produttori di caolino e argilla plastica non risultano le suddette riaperture. |
5.2. AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO (EX ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE)
(73) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano soddisfatte quattro condizioni: la misura conferisce un vantaggio ai beneficiari, favorisce talune imprese o talune produzioni (selettività), è finanziata dallo Stato ovvero mediante risorse statali, rischia di incidere sugli scambi tra Stati membri e di falsare la concorrenza nel mercato interno. |
(74) |
Secondo una costante giurisprudenza, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione. Esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (34). |
(75) |
Per quanto riguarda il criterio della selettività del vantaggio, si deve esaminare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia idoneo a favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga alla luce dell'obiettivo perseguito dal provvedimento di cui trattasi (35). |
(76) |
Tuttavia, non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (36). Uno Stato membro può quindi dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario. |
(77) |
Per valutare il carattere selettivo del vantaggio concesso dal provvedimento di cui trattasi, è importante determinare il contesto di riferimento, dal momento che l'esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a detto contesto di riferimento (37). |
(78) |
In sintesi, la selettività può essere valutata seguendo un approccio in tre fasi:
|
(79) |
Come confermato dal Tribunale (38), il quadro di riferimento, alla luce del quale debbono essere determinate la tassazione normale e l'esistenza di eventuali vantaggi selettivi, è costituito dall'AGL in quanto tale, la quale ha istituito un regime fiscale specifico applicabile al settore degli aggregati nel Regno Unito. È quindi in rapporto a tale regime di tassazione normale e al principio dell'AGL che si deve valutare se le differenziazioni fiscali sono giustificate. |
(80) |
La Commissione ha esaminato il Finance Act 2001, modificato con effetto retroattivo dal Finance Act 2002. Poiché l'AGL è una tassa con carattere permanente, la Commissione ha anche preso in esame l'esenzione prevista nella sezione 17(3)(da), introdotta dal Finance Act 2007. |
5.3. TASSAZIONE NORMALE AI SENSI DELL'AGL E SUO OBIETTIVO
(81) |
L'AGL è una tassa sugli aggregati. La sezione 16, sottosezioni (1) e (2), del Finance Act 2001 istituisce una tassa sugli aggregati tassabili che siano oggetto di sfruttamento commerciale nel Regno Unito, a partire dalla data di entrata in vigore della legge. |
(82) |
L'AGL è entrata in vigore il 1o aprile 2002. La sezione 19 definisce cosa costituisce sfruttamento commerciale. Sono previsti quattro tipi di sfruttamento commerciale: a) la rimozione dell'aggregato dal suo luogo di origine; b) la stipula di un contratto di fornitura; c) l'uso per scopi di costruzione; o d) la miscelazione con qualsivoglia materiale o sostanza diversi dall'acqua. |
(83) |
Per quanto attiene la nozione di aggregati, le autorità britanniche hanno confermato in numerose occasioni che l'AGL non è concepita come una tassa su tutti i minerali o persino su tutte le rocce, ghiaie e sabbie estratte, ma soltanto sulle rocce, ghiaie e sabbie estratte allo scopo di dare massa volumetrica alle opere in costruzione. |
(84) |
Ciò è ulteriormente confermato dai lavori preparatori dell'AGL (39). Detti lavori confermano che sin dal principio, l'AGL intendeva essere una tassa sugli aggregati e non su qualsiasi minerale estratto. Questo è stato anche riconosciuto dal Tribunale (40). |
(85) |
Come sopra indicato al considerando 14, gli aggregati sono materiali generalmente granulari o particellari che, essendo fisicamente e chimicamente inerti, si prestano a essere utilizzati — soli o mescolati a cemento, calce o bitume, come calcestruzzo, pietrame stradale, asfalto o strati drenanti, o come materiali da riporto o per massicciate. Gli aggregati naturali sono le rocce, le sabbie o le ghiaie, per quanto, i materiali usati come aggregati possano anche servire ad altri scopi. In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'AGL il fatto che un determinato materiale sia considerato o no un aggregato dipenderà dall'uso che se ne fa e non dalla sua composizione geologica. |
(86) |
Durante la stesura della legislazione sull'AGL, le autorità britanniche si sono rese conto che sarebbe stato difficile definire l'ambito di applicazione della tassa in base all'utilizzo del materiale da tassare, poiché l'uso previsto per il prodotto avrebbe potuto variare dopo la data di esigibilità della tassa (41). Al fine di risolvere tale difficoltà, le autorità britanniche hanno optato per un'altra tecnica. Piuttosto che adottare una definizione precisa del termine «aggregato» o criteri generali di tassazione, il Finance Act 2001 comincia sottoponendo a tassazione le sabbie, le ghiaie e le rocce, ma poi ne limita l'ambito di applicazione e la portata, prevedendo esclusioni, esenzioni e sgravi fiscali per le rocce, le sabbie e le ghiaie che sono usate per taluni scopi o che sono sottoposte a taluni trattamenti. |
(87) |
L'obiettivo perseguito dall'AGL è garantire che l'impatto ambientale dell'estrazione degli aggregati (in particolare i danni alla biodiversità e il degrado visivo) si ripercuota sui prezzi in modo da promuovere un'estrazione e un utilizzo più efficiente degli aggregati. L'AGL è anche intesa a incoraggiare un dirottamento della domanda dagli aggregati di prima estrazione verso aggregati di sostituzione, come gli aggregati riciclati e gli aggregati che sono sottoprodotti o prodotti di scarto di certi processi estrattivi o industriali. Il dirottamento della domanda, a sua volta, ridurrebbe il fabbisogno di aggregati di nuova estrazione, limitando in tal modo i danni ambientali associati all'attività estrattiva. |
(88) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto che fosse necessario determinare l'obiettivo perseguito dal regime fiscale dell'AGL senza fare riferimento alla terminologia di aggregati vergini o primari, ma in base al suo contenuto. La terminologia è descritta dettagliatamente nei considerando 64 e 65 della decisione di avvio. |
(89) |
A prescindere dalla terminologia usata, le autorità britanniche operano una distinzione fra gli aggregati (di nuova estrazione) estratti ai fini del loro utilizzo come aggregati, e altri materiali non appositamente estratti come aggregati o che sono il risultato inevitabile di altre attività non finalizzate all'estrazione di aggregati, ma che comunque possono fungere da prodotti di sostituzione all'uso di materiali specificamente estratti a tale scopo. |
(90) |
Tenendo conto dei chiarimenti forniti dalle autorità britanniche, nella decisione di avvio la Commissione è giunta alla conclusione che il principio di tassazione normale dell'AGL consiste nel tassare le rocce, le sabbie e le ghiaie (di nuova estrazione) destinate ad essere utilizzate come aggregati e che dal 1o aprile 2002 sono destinate allo sfruttamento commerciale nel Regno Unito. |
(91) |
Per quanto concerne il suo obiettivo, la Commissione ha osservato che l'AGL è intesa a integrare i costi ambientali nel prezzo degli aggregati per rendere il loro utilizzo più efficiente. Inoltre, essa mira a spostare la domanda dagli aggregati di rocce, ghiaie e sabbie estratti per lo sfruttamento nell'industria delle costruzioni, verso aggregati riciclati o aggregati che sono sottoprodotti o prodotti di scarto di taluni processi estrattivi o industriali. |
(92) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni circostanziate dalle parti interessate in merito al principio di tassazione normale e all'obiettivo dell'AGL. |
5.4. OSSERVAZIONI RICEVUTE SUL PRINCIPIO DI TASSAZIONE NORMALE E SULL'OBIETTIVO DELL'AGL
a) Osservazioni ricevute dalla BAA il 15 settembre 2014
(93) |
La BAA ha ribadito le dichiarazioni esposte nelle precedenti comunicazioni in merito all'intrinseca illogicità dell'AGL. La BAA sostiene che non esiste una definizione chiara di aggregati che spieghi l'ambito di applicazione della tassa. La BAA afferma che l'AGL è applicata a svariati materiali che esulano dall'ambito della definizione prevista nella decisione di avvio, ossia materiali utilizzati per scopi diversi dall'«apportare massa volumetrica alle opere in costruzione», o usati come calcestruzzo, pietrame stradale, asfalto o strati drenanti, o come materiali da riporto o per massicciate. La BAA ritiene che il pietrame utilizzato per le opere di difesa costiera, che è soggetto a tassazione, non sia utilizzato per dare massa volumetrica alle opere in costruzione ed è molto più grande e pesante degli aggregati usati per il calcestruzzo o per gli altri usi elencati. Inoltre, la pietra da costruzione non tagliata è tassata dall'AGL pur essendo usata per la costruzione di murature in edifici e muretti a secco tradizionali (ossia muri usati come confine nei campi) anziché per gli altri usi elencati. A detta della BAA, non si può affermare che i suddetti materiali siano «aggregati» e che l'ardesia per manti di copertura, la pietra da costruzione tagliata o l'argilla usata per la fabbricazione di laterizi non lo siano. Tutti questi materiali sono rocce estratte dal suolo, ma utilizzate per scopi diversi e non sono intercambiabili. Inoltre, si presume che non vi sia una motivazione di tipo ambientalistico per definire alcuni di questi materiali come «aggregati» e altri no. |
(94) |
La BAA sostiene che basare le esenzioni sulla composizione geologica dei materiali sia problematico, poiché in termini geologici argilla, ardesia e scisto coprono un'ampia varietà geologica di rocce estratte da cave che non potrebbero produrre tegole in ardesia per manti di copertura o prodotti ceramici. Tuttavia, dal punto di vista geologico questi materiali sono comunque classificati come argilla, ardesia e scisto esenti. La BAA ha trasmesso alcune dichiarazioni della geologa Rachel Hardie, specialista in materia, secondo la quale la scelta dei termini geologici usati per differenziare le rocce è stata inadeguata. Inoltre, le esenzioni previste per i materiali composti principalmente da determinati gruppi geologici aggiungono persino maggiori difficoltà. A questo proposito, la BAA ha presentato una relazione stilata nel 2003 dalla British Geological Society, su richiesta delle autorità fiscali britanniche, al fine di fornire assistenza ai funzionari incaricati di applicare le esenzioni per l'ardesia, lo scisto e l'argilla secondo criteri geologicamente corretti (in prosieguo la «relazione»). La relazione ha lo scopo di fornire una definizione di ardesia, scisto e argilla in base alle loro caratteristiche e all'origine geologica utile per le autorità fiscali del Regno Unito. Tuttavia, in essa si legge che «la scelta originale di detti termini ai fini dell'applicazione della legge si ritiene sia basata sul loro utilizzo come materie prime minerali dal punto di vista economico, piuttosto che come entità geologiche» e che «l'argilla, l'ardesia, l'argillite e lo scisto sono presenti in ampie aree del Regno Unito» e spesso l'ardesia è «intercalata con filoni di arenarie». |
(95) |
La BAA sostiene che le autorità britanniche hanno considerato l'ardesia e l'argillite come sinonimi e che, di conseguenza, l'intera famiglia di rocce sia stata considerata esente. Inoltre, la BAA reputa che le definizioni dei tre materiali identificati dalla relazione siano molto restrittive e che anche altri minerali potrebbero essere classificati come ardesia, scisto o argilla. Ad esempio le rocce di ardesia con il «clivaggio» necessario per la fabbricazione di tegole sono relativamente rare, mentre si possono trovare maggiori quantità di rocce con un clivaggio ardesiaco minore che le rende inadatte allo sfaldamento, per quanto siano comunque classificate come ardesia. La BAA aggiunge, in parte citando la relazione, che l'ardesia viene anche estratta come materiale per decorazioni in architettura, ossia come pietra decorativa, rivestimenti murali, pavimentazioni, davanzali, camini, piani per tavoli e oggetti ornamentali per la casa o il giardino, per i quali il clivaggio ardesiaco conterebbe meno del taglio e della levigatura. La BAA fa l'esempio di una cava di ardesia che estrae un tipo di ardesia diversa da quella destinata ai manti di copertura, per la quale non è chiaro se detto materiale dovrebbe essere classificato come ardesia. |
(96) |
La BAA sostiene che, sulla base dell'esperienza acquisita, si ricorre al parere di un geologo specializzato per verificare il tipo di roccia presente in una cava ai fini dell'applicazione dell'AGL e se questa rientri nei casi di esenzione previsti dalla legge. |
(97) |
La BAA dichiara che sebbene non abbia alcuna informazione riguardo all'evoluzione dei cumuli dei residui di ardesia e scisto dopo l'introduzione dell'AGL, i cumuli dei sottoprodotti della lavorazione degli aggregati tassati sono aumentati. La BAA cita l'esempio di tre cave nelle quali si sono formati cumuli di sottoprodotti. Una cava ha dovuto smaltire oltre un milione di tonnellate di sottoprodotti, mentre un'altra ha dovuto investire due milioni di GBP nella costruzione di un nuova struttura per poter procedere alla lavorazione e alla vendita dei propri sottoprodotti. |
b) Osservazioni ricevute dalla BAA il 17 gennaio2014
(98) |
A detta della BAA, quando le autorità britanniche hanno sospeso le esenzioni dall'AGL, per le quali la Commissione aveva espresso dei dubbi nella decisione di avvio, di fatto hanno introdotto due nuove esenzioni, ossia l'esenzione per l'argilla e l'ardesia utilizzate per la fabbricazione di prodotti ceramici per l'edilizia e quella per il gesso impiegato per intonaci e cartongesso. La BAA ritiene che alla luce della logica ambientalistica dell'AGL, i suddetti materiali non possano essere considerati diversamente da altri materiali oggetto di tassazione. La BAA afferma che i suddetti materiali debbano essere trattati alla stessa stregua delle rocce, sabbie e ghiaie estratte per scopi di costruzione ed è del parere che queste ulteriori esenzioni costituiscano aiuti di Stato che la Commissione non potrebbe considerare compatibili, in quanto non soddisfano le relative condizioni. |
(99) |
Secondo la BAA, l'estrazione di argilla e ardesia utilizzate per la fabbricazione di prodotti ceramici per l'edilizia potrebbe essere ridotta utilizzando prodotti per la fabbricazione del calcestruzzo ottenuti dagli scarti/sottoprodotti dell'attività estrattiva (che spesso è tassata). |
(100) |
La BAA ritiene che il fatto che l'argilla subisca una trasformazione chimica quando viene utilizzata nella fabbricazione di laterizi e altri prodotti ceramici per l'edilizia sia irrilevante sotto il profilo ambientale. |
c) Osservazioni ricevute da Cloburn Quarry il 17 gennaio 2014
(101) |
Cloburn Quarry dichiara di estrarre granito e grovacca. Quest'ultima è utilizzata per gli aggregati antislittamento con coefficiente di levigabilità accelerata (CLA) superiore a 70. Poiché non esiste alcuna esenzione per i sottoprodotti di questo materiale, si stanno formando grandi accumuli di polvere di grovacca che in futuro costituiranno un grosso problema. |
(102) |
Cloburn Quarry dichiara che recentemente i volumi delle vendite della cava sono scesi da 1,3 milioni di tonnellate negli anni 2007/2008 a 0,5 milioni di tonnellate. Il calo nelle vendite sarebbe dovuto più alla vendita di materiali esenti da parte delle cave concorrenti che agli effetti della recessione. |
(103) |
Secondo Cloburn Quarry, l'AGL riduce la possibilità che i materiali estratti nelle cave possano competere a livello nazionale con gli aggregati d'importazione, dato che i loro sottoprodotti sono venduti altrove senza che siano sottoposti a tassazione, e sui mercati esteri rispetto alle cave che non devono pagare una tassa analoga. |
(104) |
Cloburn Quarry sostiene che l'AGL ha dato origine a un mercato depresso, ossia a prezzi bassi per gli aggregati, e che le cave che beneficiano del regime di esenzione possono trasportare i loro materiali su maggiori distanze. |
(105) |
Secondo Cloburn Quarry, nel 2013 si è verificato un calo delle vendite pari a 50 000 tonnellate di aggregati dovuto all'attività delle cave che operano in regime di esenzione. Esiste un problema specifico riguardo ai giacimenti di ardesia che sono oggetto di sfruttamento in grandi cantieri edili, in particolare lungo il corridoio Glasgow-Edimburgo. Sono state utilizzate circa un milione di tonnellate di ardesia per la costruzione di strade. Ciò ha avuto delle ripercussioni sulla competitività, perché le altre cave non potevano vendere i loro sottoprodotti di basso valore. Inoltre, gli aggregati di colore rosso chiaro della cava sono in concorrenza con l'ardesia decorativa color rosso prugna, che è esente. |
(106) |
Il suddetto gestore sostiene di essersi confrontato con la concorrenza e di aver perso delle gare di appalto a vantaggio di cave che sospetta beneficino di un'esenzione dall'AGL. A suo dire, uno degli appalti è stato aggiudicato a una cava che aveva ricevuto la concessione per coltivare un giacimento di ardesia esente per l'estrazione di aggregati. Secondo la stessa cava, vi era la disponibilità di almeno 800 000 tonnellate di ardesia che avrebbero potuto essere vendute a termine all'appaltatore principale. |
(107) |
La cava ha inoltre presentato un elenco di osservazioni generali sull'assenza di finalità ambientaliste dell'AGL. |
d) Osservazioni ricevute da Blinkbonny Quarry (Borders) Ltd. (in prosieguo «Blinkbonny Quarry») l'8 gennaio 2014
(108) |
Blinkbonny Quarry riferisce di dover affrontare la concorrenza di una cava che, probabilmente, vende materiale esente aggiunto al calcestruzzo premiscelato e che quindi sarebbe in grado di praticare prezzi inferiori. Essa ritiene che se non fosse stato per l'esenzione, la cava concorrente non avrebbe aperto e non sarebbe stata in grado di competere sul mercato. Blinkbonny Quarry sostiene che l'esenzione consentirebbe ai suoi concorrenti di trasportare il proprio materiale su distanze maggiori con conseguenti danni ambientali. |
(109) |
Blinkbonny Quarry ha inoltre fornito una serie di osservazioni in risposta alla decisione di avvio. Essa sostiene che la misura in questione favorisca coloro che beneficiano delle esenzioni, consentendo loro di vendere i propri prodotti sul mercato libero senza dover sostenere gli stessi costi che gravano su chi non beneficia di detto vantaggio. |
(110) |
Blinkbonny Quarry ritiene che l'AGL sia venuta meno al suo obiettivo ambientale poiché ha dato luogo alla creazione di un materiale più economico che viene trasportato su distanze maggiori e che incentiva l'estrazione di aggregati esenti al solo fine di produrre materiali più economici che non sono sottoprodotti o prodotti di scarto. Inoltre, Blinkbonny Quarry sostiene che lo scisto e l'ardesia esenti sono venduti come aggregati per scopi di costruzione e che, a causa dell'esenzione, si stiano estraendo maggiori quantità di scisto e ardesia destinati ad essere utilizzati come aggregati. |
e) Osservazioni ricevute da Kinegar Quarries Ltd (in prosieguo «Kinegar Quarries») il 15 gennaio 2014
(111) |
Kinegar Quarries sostiene che tutte le cave producono aggregati di scarso valore. A suo avviso, non fa alcuna differenza che il prodotto sia ardesia che viene esportata in tutto il mondo o un aggregato ordinario impiegato nel raggio di 15 miglia dalla cava. Kinegar Quarries afferma che poiché gli aggregati sono prodotti secondari, questi possono essere utilizzati in svariati modi e hanno sempre avuto un prezzo basso. Kinegar Quarries aggiunge altresì che il costo degli aggregati è contenuto perché si tratta dei sottoprodotti di materiali di maggior valore, e che per mantenere l'equilibrio delle scorte il prezzo viene stabilito in funzione della domanda e dell'offerta. Tuttavia, fino al momento dell'introduzione dell'AGL, gli aggregati avevano sempre generato reddito. Successivamente, gli aggregati secondari hanno dovuto competere con gli aggregati che beneficiano dell'esenzione e, in determinate circostanze, non ci sono riusciti. Tuttavia, la produzione di aggregati secondari non è calata perché esiste una richiesta di prodotti di alta qualità. Semplicemente, non possono essere venduti nella stessa misura. Ciò porterebbe all'aumento degli accumuli di aggregati secondari. Kinegar Quarries ritiene anche che non vi siano benefici ambientali a causa del maggior traffico di aggregati trasportati. |
(112) |
Kinegar Quarries sostiene che il governo britannico aveva cercato di assicurarsi che i produttori di materiali diversi dagli aggregati potessero vendere i loro sottoprodotti come aggregati esenti, limitando le giacenze di sottoprodotti. Si ritiene che tale obiettivo sia stato raggiunto tramite le esenzioni concesse ai produttori di materiali diversi dagli aggregati (e a un numero crescente di produttori di aggregati) per prodotti che di fatto dovrebbero essere chiamati aggregati, poiché sono venduti per gli stessi scopi dei materiali venduti dai produttori di aggregati. Ad ogni buon conto, ora i sottoprodotti non sono più accumulati dai produttori di materiali diversi dagli aggregati, ma dai produttori di aggregati che sono oggetto di tassazione. |
(113) |
Kinegar Quarries menziona il fatto che a seguito dell'introduzione dell'AGL il volume di vendite dei suoi aggregati secondari ha subito un calo, passando da oltre 50 000 tonnellate nel 2007 a 9 000 tonnellate nel 2013, fatto che non può essere attribuito unicamente alla recessione economica. Ritiene di non essere più in grado di competere con gli aggregati esentati perché le sue quotazioni sono superiori di 1,5- 2,0 GBP rispetto a quelle dei concorrenti. |
f) Osservazioni ricevute da Torrington Stone Ltd. (Beam Quarry & Vyse Quarry) (in prosieguo «Torrington Stone») il 17 gennaio 2014
(114) |
Torrington Stone dichiara che oggi, se le sue due cave non appartenessero allo stesso proprietario, a causa dell'introduzione dell'AGL non potrebbero essere competitive. Ritiene che i clienti basino la scelta dei loro acquisti sulla descrizione dei materiali, ad esempio la qualità e le dimensioni, piuttosto che sulla geologia dei materiali. I clienti non sanno se un materiale è tassato o meno. |
(115) |
Una delle cave produce principalmente scisto con sottoprodotti di argillite, mentre l'altra cava produce principalmente arenaria a grossi grani con residui di scisto. Tutti i suddetti materiali sono venduti come aggregati. Il sottoprodotto di argillite non può essere venduto con profitto e quindi viene inviato in discarica. |
g) Osservazioni ricevute dalla Mineral Products Association Ltd. (in prosieguo la «Mineral Products Association») il 2 gennaio 2014
(116) |
La Mineral Products Association afferma che la capacità di alcuni gestori di estrarre materiali esenti, per esempio scisto e ardesia, allo scopo di approvvigionare il mercato degli aggregati sia contraria ai principi originari dell'AGL. L'associazione sostiene che i materiali estratti per essere utilizzati come aggregati dovrebbero essere soggetti all'AGL e che le esenzioni dovrebbero essere limitate agli aggregati non usati come tali. |
(117) |
L'associazione afferma che i materiali derivanti da specifici processi di combustione, o di fusione e raffinazione dei metalli sono autentici sottoprodotti di detti processi e dovrebbero essere esentati perché soddisfano l'obiettivo che sottende all'AGL: incentivare l'uso di materiali riciclati e la gestione razionale delle risorse. Al contrario, le esenzioni concesse allo scisto, all'ardesia e ad altri materiali estratti hanno provocato distorsioni sul mercato locale perché hanno portato alla sostituzione dei materiali tassati con quelli non tassati. |
h) Osservazioni ricevute dalla BAA il 10 gennaio2014
(118) |
La BAA sostiene che l'obiettivo ambientale dell'AGL sia quello di dirottare la domanda verso gli scarti/sottoprodotti piuttosto che l'applicazione del principio «chi inquina paga», come stabilito dalla Commissione nella decisione di avvio. Questo obiettivo primario, ossia il principio «chi inquina paga», se fosse di fatto applicato, comporterebbe un approccio selettivo ai materiali (al «settore degli aggregati» ma non alle altre attività di estrazione mineraria), che inevitabilmente costituirebbe aiuto di Stato. Di converso, l'obiettivo ambientale dell'AGL intende promuovere il ricorso ad aggregati che costituiscono sottoprodotti o scarti derivanti da taluni processi di fabbricazione, o ad aggregati riciclati per ridurre in tal modo il ricorso agli aggregati di cava (logica del dirottamento della domanda). |
(119) |
La BAA afferma che l'effetto di una pretesa logica del «dirottamento della domanda» significherebbe, in pratica, limitare l'AGL a rocce, sabbie e ghiaie usate per aggiungere massa volumetrica alle opere di costruzione e, che in vista di tale obiettivo, solo i sottoprodotti o i prodotti di scarto in grado di sostituire i materiali di prima estrazione dovrebbero beneficiare dell'esenzione. Tuttavia, la BAA sottolinea che tale limitazione non è il principio guida della tassazione dell'AGL che consente di tassare i materiali che non possono essere sostituiti. |
(120) |
La BAA ritiene che anche se venissero eliminate le esenzioni oggetto di indagine, l'ambito di applicazione dell'AGL non sarebbe coerente con la sua logica ambientale, ossia la logica del «dirottamento della domanda». Secondo la BAA, l'eliminazione delle esenzioni per i sottoprodotti/scarti renderebbe l'AGL meno in linea col suo obiettivo ambientale. Al contrario, la BAA sostiene che l'eliminazione delle esenzioni per i materiali estratti per «l'uso come aggregati», come l'ardesia e lo scisto, sarebbe in linea con l'obiettivo ambientale dell'AGL. |
(121) |
La BAA ritiene che a riprova del fatto che l'ambito di applicazione dell'AGL non corrisponda al suo obiettivo ambientale di «dirottamento della domanda», i sottoprodotti/scarti della calce, della pietra da taglio per opere di costruzione e i materiali impiegati per le massicciate delle strade ferrate e la pietra CLA, per i quali non vi sono materiali sostitutivi, sono tassati. |
(122) |
La BAA sostiene che l'ambito di applicazione dell'AGL sia troppo distante dalla sua logica ambientale. Questo sarebbe dovuto al fatto che alcuni dei materiali non tassati potrebbero essere sostituiti da sottoprodotti o prodotti di scarto. A titolo di esempio, si cita l'argilla usata per la fabbricazione di laterizi e l'argilla plastica impiegata per la produzione di tegole. |
i) Osservazioni ricevute dalla BAA il 17 gennaio2014
(123) |
La BAA ha presentato una copia della Cornish Building Stone and Slate Guide 2007 (Guida sulle pietre e l'ardesia da costruzione della Cornovaglia 2007) e ha fatto osservare che in questa pubblicazione diverse cave di granito e ardesia pubblicizzano la propria attività di produttori di pietre similari e pietre da costruzione. La BAA sostiene che la guida evidenzia che le esenzioni dall'AGL non sono coerenti con la sua logica, vale a dire ottenere il dirottamento della domanda dai materiali estratti per essere usati come aggregati verso prodotti di scarto utilizzabili in quanto aggregati. |
(124) |
La BAA ritiene che vi siano prove del fatto che la disponibilità di esenzioni per i sottoprodotti/scarti delle cave di caolino abbia incoraggiato l'intensificazione dell'estrazione rispetto al materiale richiesto al solo scopo di beneficiare delle esenzioni per i presunti sottoprodotti, ossia granito di alta qualità (42). La BAA sostiene altresì che vi siano prove del fatto che alcuni gestori di cave di caolino concentrano la loro attività sull'estrazione di questi presunti sottoprodotti, piuttosto che sul caolino originale (43). La BAA fa riferimento al messaggio di posta elettronica inviatole da un gestore di cava (44) secondo il quale dopo l'entrata in vigore dell'AGL la sua impresa avrebbe affrontato gravi difficoltà nel competere con gli aggregati prodotti dalle cave di caolino, perché gli aggregati provenienti da queste cave sono più economici e hanno conquistato il mercato. Secondo il messaggio di posta elettronica, gli aggregati venduti dalle cave di caolino sono pietre che hanno un valore elevato e non un prodotto secondario o un sottoprodotto. La produzione della cava di proprietà del suddetto gestore si è dimezzata e da nove anni non consegue utili. I materiali di scarto prodotti non hanno mercato. |
(125) |
La BAA ritiene che il metodo di applicazione dell'AGL nel contesto dell'estrazione della calce sia problematico. L'estrazione della calce in sé non è tassata, mentre i suoi prodotti di scarto o sottoprodotti lo sono. Inoltre, l'AGL si applica ai materiali a granulometria fine, ai sottoprodotti o ai prodotti di scarto di determinate cave che potrebbero essere utilizzati per la fabbricazione di mattoni in calcestruzzo a blocco forato, utilizzabili in sostituzione dei mattoni prodotti con argilla non tassata. |
j) Osservazioni ricevute da Quarry Products Association Northern Ireland Limited (in prosieguo «QPANI») l'8 gennaio 2014
(126) |
QPANI dichiara di rappresentare circa il 95 % delle imprese operanti nella fornitura di prodotti di cava al settore delle costruzioni nell'Irlanda del Nord. QPANI sostiene che, sin dal principio, l'AGL ha avuto un impianto difettoso, poiché i materiali avrebbero dovuto essere tassati in base al loro uso, e non in base alla loro natura geologica. |
(127) |
QPANI ritiene che non dovrebbe esserci l'esenzione dalla tassa sugli aggregati per lo scisto e l'ardesia impiegati come aggregati. L'ardesia e lo scisto sono usati come aggregati nei mercati delle costruzioni del Regno Unito e possono avere ripercussioni importanti sui mercati locali nei quali vengono commercializzati come aggregati. Ciò vale in particolare per l'Irlanda del Nord. Sebbene l'approvvigionamento di ardesia e scisto utilizzati come aggregati possa essere costituito da materiali che sono, in effetti, i sottoprodotti dell'estrazione di materiali destinati ad utilizzi diversi da quelli come aggregati (ad esempio, l'estrazione di ardesia per la produzione di manti di copertura in ardesia), tali materiali vengono anche estratti, principalmente, per l'approvvigionamento dei mercati degli aggregati. |
(128) |
QPANI avanza dubbi anche sull'esenzione di materiali che sono composti «principalmente» da carbone, lignite, ardesia o scisto. Secondo QPANI sarebbe più semplice e coerente se si facesse una semplice distinzione fra materiali usati come aggregati, da un lato, e quelli usati per scopi diversi, dall'altro. I materiali usati come aggregati dovrebbero essere soggetti all'AGL, mentre quelli usati per scopi diversi non dovrebbero essere soggetti a tassazione. |
(129) |
QPANI ritiene che l'AGL abbia dato luogo a danni ambientali dovuti alla possibilità di trasportare su maggiori distanze i materiali esenti. |
(130) |
QPANI afferma che in Irlanda del Nord siano state importate centinaia di migliaia di tonnellate di scisto provenienti da Donegal, in Irlanda. Lo scisto proveniente dall'Irlanda viene venduto sui mercati delle costruzioni in tutta l'Irlanda del Nord. In alcuni progetti di costruzione lungo il confine con l'Irlanda sono stati utilizzati aggregati esenti classificati come scisto, provenienti dall'Irlanda. |
(131) |
QPANI inoltre fa riferimento alla pietra che viene definita scisto e che pertanto beneficia indebitamente dell'esenzione. |
k) Osservazioni delle autorità britanniche
(132) |
Le autorità britanniche ribadiscono la loro posizione secondo la quale le esenzioni e gli sgravi non costituiscono aiuti di Stato. In particolare, sostengono che le distinzioni fatte dalla tassa sono giustificate dalla natura o dall'impianto generale del sistema fiscale e, quindi, non soddisfano la condizione di selettività. |
(133) |
Le autorità britanniche riconoscono la descrizione di aggregati di cui al considerando 8 della decisione di avvio. Concordano, inoltre, con la logica dell'AGL così come descritta nel considerando 67 della decisione di avvio. |
(134) |
Le autorità britanniche riferiscono che il Tribunale, al punto 55 della sentenza del 7 marzo 2012, afferma che: «il principio di tassazione normale sotteso all'AGL riposa solo sulla nozione dello sfruttamento commerciale nel Regno Unito di un materiale assoggettato in quanto “aggregato”». Le autorità britanniche ribadiscono che poiché l'AGL non mira a tassare le rocce, le sabbie o le ghiaie sfruttate per l'uso in processi industriali o agricoli, qualunque tassa pagata sui materiali usati per scopi diversi dall'uso come aggregati sarà recuperabile come credito d'imposta. Secondo la stessa logica, le rocce, le sabbie o le ghiaie estratte, ma non sfruttate per fini commerciali (conformemente alla legislazione) non rientrano nel campo di applicazione della tassa. |
(135) |
Il Regno Unito, citando la sentenza del Tribunale, ha spiegato che l'obiettivo dell'AGL: «[…] consiste essenzialmente nel promuovere, nel settore della costruzione, il ricorso ad aggregati che costituiscono sottoprodotti o scarti derivati da taluni procedimenti (aggregati detti anche “secondari”), o ad aggregati riciclati per ridurre in tal modo il ricorso agli aggregati estratti dalle cave (aggregati detti anche “primari”), risorse naturali non rinnovabili, e, quindi, nel limitare i danni all'ambiente legati a tale processo estrattivo (in prosieguo: “l'obiettivo di dirottamento della domanda” o “l'obiettivo ambientale dell'AGL”).» |
(136) |
Le autorità britanniche ribadiscono che, sin dal principio, la logica della tassa era stabilita nella Valutazione dell'impatto normativo: «L'obiettivo principale dell'opzione scelta dal governo sarebbe quello di ridurre i costi ambientali dell'attività estrattiva che ricadono sui singoli e più in generale sulle aziende, e incentivare il riciclo.» |
(137) |
Le autorità britanniche sostengono che L'AGL intende raggiungere il suo obiettivo ambientale in due modi distinti, ma interconnessi. In primo luogo, l'imposizione della tassa aiuta a integrare il costo di alcuni dei danni causati dall'estrazione e dal trasporto degli aggregati. La tassa porta così alla riduzione della domanda di aggregati di prima estrazione a seguito dell'aumento dei costi. In secondo luogo, le esenzioni e gli sgravi sono concessi per gli scarti e i materiali riciclati al fine di favorire il dirottamento della domanda dagli aggregati di prima estrazione verso i suddetti materiali, senza scoraggiare la produzione di materiali che non siano aggregati. Per conseguire l'obiettivo ambientale dell'AGL, si è inteso garantire che vi fossero alternative economicamente vantaggiose agli aggregati di prima estrazione, sottoposti a tassazione. |
(138) |
Le autorità britanniche ribadiscono che, attraverso le esenzioni, l'AGL mira a incentivare l'uso di materiali riciclati o sottoprodotti (risultanti da un processo non finalizzato alla produzione di aggregati), in modo da ridurre la domanda di aggregati vergini e, di conseguenza, i danni ambientali associati alla loro estrazione. Le deroghe all'ambito di applicazione della tassa possono rientrare in due categorie: gli aggregati riciclati e i prodotti di scarto o sottoprodotti la cui produzione sia inevitabile. Questi ultimi possono essere definiti come materiali oggetto di sfruttamento commerciale nel Regno Unito, usati come aggregati nel settore delle costruzioni, che costituiscono, tuttavia, la conseguenza inevitabile di un processo produttivo che non è deliberatamente effettuato per produrre aggregati. A loro volta tali prodotti rientrano in due categorie: a) materiali che inevitabilmente derivano dall'estrazione di un minerale che non sia un aggregato; o b) materiali che inevitabilmente derivano da opere di scavo o dragaggio non finalizzate all'estrazione di alcun materiale che sia oggetto di sfruttamento commerciale. |
(139) |
Le autorità britanniche ribadiscono che i materiali che sono estratti per lo sfruttamento commerciale come aggregati, o che sono sottoprodotti di un processo finalizzato alla produzione di aggregati per lo sfruttamento commerciale, si trovano in una situazione di fatto diversa da quella dei materiali esentati. |
(140) |
Le autorità britanniche sostengono che, ai sensi delle deroghe di cui sopra, le esenzioni dalla tassa distinguano fra materiali di scarto che costituiscono il sottoprodotto dell'estrazione di un minerale non considerato aggregato, che sono esenti; e materiali di scarto che sono il sottoprodotto dell'estrazione di aggregati (come ad esempio gli scarti di calcare), che rimangono soggetti a tassazione. Tale distinzione, a loro avviso, trae origine dall'obiettivo di scoraggiare l'estrazione di calcare da impiegare come aggregato, senza scoraggiare la produzione di materiali che non siano aggregati. L'AGL scoraggia l'estrazione di aggregati dalla roccia naturale, incentivando, al contempo, l'uso di fonti alternative di aggregati. |
(141) |
Le autorità britanniche affermano che le esenzioni dalla tassa sono decisive per raggiungere la finalità ambientale dell'AGL, poiché riducono i danni provocati da nuove attività estrattive. Esse sostengono che sia la differenza di prezzo fra materiali esenti e materiali tassati a dirottare la domanda dai prodotti di nuova estrazione verso altre alternative. Le esenzioni sono coerenti con l'obiettivo ambientale dell'AGL nella misura in cui l'uso di materiali esenti riduce ulteriormente la domanda di aggregati di prima estrazione e i danni ambientali che ne derivano. |
(142) |
Le autorità britanniche ritengono che vi siano numerosi esempi di materiali esentati che sostituiscono gli aggregati di alta qualità. Per esempio, per la costruzione del Parco olimpico nel 2012 sono state necessarie più di un milione di tonnellate di aggregati utilizzati come materiale di riporto. I sottoprodotti del caolino provenienti dalla Cornovaglia sono stati usati insieme con gli aggregati riciclati al posto degli aggregati di alta qualità, come ad esempio la calce o il granito di prima estrazione. Scarti di ardesia provenienti da una cava di ardesia di […] (45) sono stati utilizzati come sottofondo per la posa di tubazioni nel […]. Questa ardesia frantumata è stata usata come alternativa ad altri aggregati di inerti frantumati. I sottoprodotti dell'ardesia provenienti dalla stessa cava sono stati usati anche in opere edili presso […] in alternativa agli aggregati di alta qualità. |
(143) |
Le autorità britanniche, mostrano che il numero delle cave che producono materiali esenti non è aumentato in seguito all'introduzione dell'AGL, come illustrato nella seguente tabella che presenta il numero delle cave attive in un determinato momento:
|
(144) |
Nel 2009, gli inerti frantumati costituivano il 59,4 % delle vendite di aggregati primari nel Regno Unito. La parte restante di dette vendite riguardava sabbia e ghiaia. Il calcare era di gran lunga la fonte più importante di aggregati di inerti frantumati, rappresentando il 66 % del totale, seguito dalle rocce ignee come il granito (24 %) e l'arenaria (9 %). Il calcare, le rocce ignee e l'arenaria sono tutti impiegati per usi diversi, per esempio come pietre da costruzione, o nel caso del calcare, per la produzione di calce industriale. |
(145) |
Nel 2012, il prezzo di vendita degli aggregati di calcare poteva variare fra 7,16 e 11,70 GBP per tonnellata. Il prezzo di vendita del granito era compreso fra 6,12 e 12,82 GBP per tonnellata. Il prezzo di vendita degli aggregati di ardesia era compreso fra 2 e 8 GBP per tonnellata. |
(146) |
Per quanto riguarda gli aggregati per usi decorativi, le autorità britanniche e la BAA hanno trasmesso congiuntamente informazioni nelle quali ritengono che essi rappresentino un uso atipico degli aggregati. Quelli utilizzati per scopi paesaggistici sono usati in modeste quantità e selezionati in base alle loro caratteristiche estetiche, per esempio il colore e la forma; mentre le caratteristiche tecniche come la resistenza hanno un ruolo secondario, diversamente da quanto avviene per gli altri utilizzi degli aggregati. Date le modeste quantità interessate, gli aggregati per usi decorativi rappresentano una piccola parte della domanda sul mercato degli aggregati nel Regno Unito. |
5.5. VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE
(147) |
Nella decisione di avvio, la Commissione, era già giunta alla conclusione che il principio di tassazione normale dell'AGL può essere sintetizzato come la tassazione di rocce, sabbie e ghiaie appositamente estratte/di nuova estrazione da impiegarsi come aggregati e che dal 1o aprile 2002 sono destinate allo sfruttamento commerciale nel Regno Unito. |
(148) |
Oltre alle osservazioni di cui sopra formulate dalle autorità britanniche in merito al principio di tassazione sotteso all'AGL, la Commissione osserva quanto segue. |
(149) |
Numerosi terzi interessati hanno osservato che l'AGL non tratta i materiali in modo coerente, in quanto i sottoprodotti di altri materiali esentati (la roccia usata per produrre pietre con una o più superfici piane — in prosieguo «pietra da taglio» -, la calce), la pietra a CLA elevato, il pietrame per scogliere usato per le opere di difesa costiera, le pietre per opere murarie e i sottoprodotti/scarti derivanti dall'estrazione di aggregati primari di alta qualità non sono esentati. Questi si troverebbero in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella in cui si trovano, attualmente, i sottoprodotti esentati dei materiali che non siano aggregati o dei materiali per usi specializzati che non sono tassati. |
(150) |
La stessa Commissione, nella decisione di avvio, ha sollevato la questione del perché si ritenga giustificato concedere le esenzioni per i sottoprodotti dell'argilla plastica, del caolino, del carbone, della lignite, dello scisto e dell'ardesia, e non per i sottoprodotti della calce usata in agricoltura e della pietra da taglio. |
5.5.1. TASSAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALL'ESTRAZIONE DELLA PIETRA DA TAGLIO E DELLA CALCE
(151) |
A seguito dell'ampia informativa ricevuta da soggetti terzi e dalle autorità britanniche, la Commissione evidenzia che i prodotti di scarto o sottoprodotti derivanti dall'estrazione di pietra da taglio e calcare consistono dello stesso tipo di roccia di cui sono composti la pietra da taglio e il calcare stessi: i) gli scarti risultanti dall'estrazione del calcare usato per la produzione di calce, probabilmente, sono costituiti anche da calcare; e ii) gli scarti derivanti dall'estrazione di roccia destinata alla produzione di pietra da taglio è probabile che siano costituiti, principalmente, da pietrisco dello stesso tipo di roccia dalla quale viene tagliata la pietra. |
(152) |
Le esenzioni dall'AGL distinguono fra materiali di scarto che costituiscono il sottoprodotto del materiale estratto da impiegarsi per scopi diversi dagli aggregati (come gli scarti derivanti dall'estrazione di caolino, argilla plastica, carbone, lignite e ardesia), che sono esenti, e materiali di scarto che sono il sottoprodotto di materiali appositamente estratti per essere usati come aggregati (come ad esempio gli scarti di calcare), che rimangono soggetti alla tassazione. |
(153) |
Tale distinzione nell'applicazione della tassa trae origine dall'obiettivo di scoraggiare la nuova estrazione di calcare, granito, arenaria ecc. da impiegarsi come aggregati, senza influire negativamente sulla produzione di materiali che non siano aggregati. |
(154) |
Come precisato dalle autorità britanniche, il calcare, l'arenaria e il granito sono i materiali più comunemente estratti per essere utilizzati come aggregati. Il riconoscimento di un'esenzione dall'AGL a favore dei sottoprodotti della pietra da taglio e del calcare estratti per la produzione di calce, avrebbe come risultato il mantenimento, se non addirittura l'intensificazione del loro volume di estrazione. |
(155) |
Inoltre, ottenere la pietra da taglio e la calce dai materiali principali estratti non comporta costi di trasformazione supplementari. A differenza di quanto accade, ad esempio, per l'estrazione dell'argilla plastica e del caolino per i quali il processo di separazione di questi materiali dagli scarti è molto oneroso. |
(156) |
Le autorità britanniche hanno spiegato che sia la roccia utilizzata per la pietra da taglio, sia il calcare impiegato per la produzione di calce sono appositamente estratti per essere usati come aggregati. Inoltre, i loro sottoprodotti e i loro prodotti di scarto possono essere venduti separatamente, anche senza il materiale da cui sono originati, in quanto costituiscono essi stessi materiale di buona qualità per l'uso come aggregati. A sostegno di quanto affermato, le autorità britanniche hanno presentato un'informativa sui prezzi che effettivamente mostrava come i prezzi della calce e della pietra da taglio, nella maggior parte dei casi, non sono molto più elevati dei prezzi dei rispettivi sottoprodotti. Il costo del calcare da calce varia da 12,50 a 19,50 GBP per tonnellata, mentre il prezzo dei suoi sottoprodotti è compreso fra 7,16 e 11,70 GBP per tonnellata. La roccia ignea (compreso il granito), anch'essa utilizzata per la produzione di pietra da taglio, ha un costo che varia da 5,51 a 12,91 GBP per tonnellata, mentre i suoi sottoprodotti sono venduti a un prezzo compreso fra 6,12 e 12,82 GBP per tonnellata. Ciò significa che, in assenza di domanda di prodotti specializzati di alta qualità, la cava procederebbe comunque con nuove estrazioni, poiché è economicamente vantaggioso vendere il materiale di prima estrazione e i suoi sottoprodotti come aggregati. Non si può escludere che l'esenzione dei sottoprodotti potrebbe quindi incentivare nuove attività estrattive compromettendo, in tal modo, la logica ambientale dell'AGL. |
(157) |
Inoltre, non esiste un metodo obiettivo per distinguere fra il calcare che è un sottoprodotto della produzione di calce agricola e il calcare appositamente estratto per essere usato come aggregato. Lo stesso dicasi del granito, dell'arenaria e dei sottoprodotti della pietra da taglio. Pertanto, questi materiali di prima estrazione e i loro sottoprodotti sono intercambiabili ed è il gestore della cava a decidere, in base alla domanda, se vendere entrambi per lo stesso «uso come aggregati». |
(158) |
Sulla base delle osservazioni esposte in particolare ai considerando da 151 a 157 supra, la Commissione ritiene che i sottoprodotti dell'estrazione della calce e della pietra da taglio non si trovino in una situazione di fatto e di diritto diversa dai prodotti di nuova estrazione. Inoltre, qualsivoglia possibile esenzione per gli scarti derivanti dall'estrazione di calcare/roccia utilizzati per la produzione di pietra da taglio o per scopi diversi dall'uso come aggregati, servirebbe soltanto a far intensificare l'estrazione di nuove rocce e calcare, e non contribuirebbe al dirottamento della domanda. |
5.5.2. PIETRA A CLA ELEVATO, PIETRAME PER SCOGLIERE UTILIZZATO NELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA, PER OPERE MURARIE, AGGREGATI PRIMARI DI ALTA QUALITÀ E LORO SOTTOPRODOTTI/SCARTI
(159) |
I materiali usati per la pietra a CLA elevato, il pietrame per scogliere utilizzato nelle opere di difesa costiera, per opere murarie e gli aggregati primari di alta qualità rappresentano, effettivamente, usi specializzati dei rispettivi materiali, o usi nei quali i medesimi non possono essere sostituiti da aggregati riciclati o dai prodotti di scarto dei materiali non sottoposti a tassazione. |
(160) |
Tuttavia, tutti i materiali usati per la pietra a CLA elevato, il pietrame per scogliere, per opere murarie e gli aggregati primari di alta qualità e i loro sottoprodotti sono costituiti dello stesso tipo di roccia. Ad esempio, il pietrame per scogliere è prodotto dallo stesso tipo di roccia da cui deriva il pietrisco di aggregati di minori dimensioni che costituiscono il suo sottoprodotto. |
(161) |
In genere, queste rocce sono idonee ad essere impiegate come aggregati e il gestore della cava ha la possibilità di scegliere come vendere o sfruttare il prodotto in funzione della domanda. |
(162) |
Per i motivi illustrati ai considerando da 151 a 157 supra, per quanto riguarda i sottoprodotti della pietra da taglio e della calce, la Commissione non può escludere che l'esenzione per la pietra a CLA elevato, il pietrame per scogliere utilizzato nelle opere di difesa costiera, per opere murarie, gli aggregati primari di alta qualità e i loro sottoprodotti/scarti, possa intensificare l'estrazione di detti materiali da impiegare come aggregati. |
(163) |
Per quanto riguarda le riserve avanzate dalle parti interessate sulla logica dell'AGL in vista del fatto che la pietra a CLA elevato e il pietrame per scogliere sono tassati, mentre l'argilla impiegata per le opere di difesa contro le inondazioni o i materiali per altri usi specializzati non lo sono, le autorità britanniche e la BAA hanno presentato una informativa indicante che gli aggregati CLA (che è un indice della resistenza di un aggregato alla levigabilità), con un elevato CLA sono utilizzati nelle miscele bituminose posate sulla superficie stradale per garantire un elevato livello di resistenza allo slittamento. Gli aggregati con i CLA più alti sono utilizzati nelle curve e nelle aree di frenata, e sono indicati per il loro CLA e per il valore di resistenza all'abrasione superficiale dell'aggregato (AAV). Queste proprietà sono intrinseche ai giacimenti di roccia e sono rafforzate dal processo di fabbricazione. Tali materiali sono comunque ancora degli aggregati e questo uso è classificato come tale ai sensi dell'AGL. |
(164) |
Il pietrame per scogliere è utilizzato per proteggere le coste britanniche dall'erosione. I requisiti delle specifiche tecniche dipendono dalle particolari condizioni in cui versano gli ambienti marini. Le proprietà indicate includono la densità e la resistenza all'abrasione dell'aggregato. É classificato come uso come aggregato ai sensi dell'AGL poiché è impiegato per conferire resistenza e massa. |
(165) |
Inoltre, il fatto che un materiale usato per un determinato scopo sia intercambiabile o meno non influisce sulla logica dell'AGL e sulle esenzioni concesse ad altri materiali. Infatti, la Commissione osserva che l'AGL si applica a una gamma di usi diversi che non sono intercambiabili. Tuttavia, fino a quando detti materiali possono essere, e sono ampiamente usati come aggregati e il loro uso in quanto tali è economicamente vantaggioso l'esenzione di tali materiali, anche solo per taluni utilizzi, comprometterebbe l'obiettivo dell'AGL. |
(166) |
Varie parti interessate hanno evidenziato il fatto che gli aggregati esentati sostituiscono prodotti di aggregati secondari e non i prodotti di maggior valore. La Commissione osserva, in primo luogo, che questa considerazione non mette in dubbio il fatto che l'AGL stia raggiungendo le sue finalità ambientali, poiché i materiali esentati che costituiscono i sottoprodotti inevitabili del materiale estratto per usi diversi dagli aggregati stanno sostituendo gli aggregati di nuova estrazione. Non è rilevante che sostituiscano aggregati di maggiore o minor valore, fintanto che si riducono le nuove estrazioni. Inoltre, la Commissione ritiene che, a volte, i materiali esentati potrebbero persino sostituire gli aggregati di maggior valore come descritto dalle autorità britanniche al considerando 142. |
(167) |
La Commissione riconosce i problemi inerenti l'applicazione dell'AGL e delle sue esenzioni basate sulla natura geologica dei materiali. Tuttavia, la Commissione fa altresì osservare che sarebbe stato più difficile basare le esenzioni sui diversi usi dei materiali, in quanto ciò avrebbe potuto comportare difficoltà nell'applicazione della tassa e avrebbe lasciato più spazio agli abusi. Inoltre, risulta che le autorità britanniche abbiano ottenuto la relazione a sostegno dell'applicazione dell'AGL e che ne seguano le definizioni e le analisi dei materiali in essa stabilite. La stessa BAA riconosce che le autorità britanniche sono ricorse a una geologa specializzata per determinare i materiali prodotti dalle cave. |
(168) |
Per quanto riguarda l'esclusione dalla sospensione dell'AGL per l'argilla e l'ardesia utilizzate per i prodotti ceramici, la Commissione osserva che si tratta di un procedimento di lavorazione industriale esente che è già stato preso in considerazione nella decisione di avvio e che si è ritenuto non costituire aiuto di Stato. |
(169) |
Per quanto attiene al contenuto della Cornish Building Stone and Slate Guide 2007, presentata dalla BAA, la Commissione ritiene che non possa essere fatta valere come fonte accurata di informazioni per il quadro completo di tutti i prodotti di cava. Si tratta di una guida rivolta al settore delle costruzioni, pubblicata a fini promozionali, nella quale le cave pubblicizzano i propri prodotti. La Commissione ritiene pertanto che le cave che compaiono nella Cornish Building Stone and Slate Guide 2007 abbiano presentato prodotti in linea con le proprie strategie commerciali nel settore delle costruzioni. Le autorità britanniche affermano che consentono alle cave di pubblicizzare i propri prodotti come desiderano, indipendentemente dalla composizione geologica dei rispettivi materiali e non ritengono che tali descrizioni promozionali siano rilevanti per la classificazione dei materiali ai sensi dell'AGL. |
(170) |
Da ciò consegue che la tassazione della pietra a CLA elevato, del pietrame per scogliere utilizzato nelle opere di difesa costiera, per opere murarie, gli aggregati primari di alta qualità e i loro sottoprodotti/scarti rientra nel principio di tassazione normale dell'AGL ed è giustificata dall'obiettivo perseguito. |
5.5.3. CONCLUSIONI SULLA TASSAZIONE NORMALE AI SENSI DELL'AGL E SUL SUO OBIETTIVO
(171) |
La Commissione ritiene che le osservazioni ricevute da tutte le parti interessate non forniscano motivi per discostarsi dalle conclusioni della decisione di avvio in merito al principio di tassazione normale ai sensi dell'AGL e sulla base del suo obiettivo. |
(172) |
Il principio di tassazione normale dell'AGL consiste nel tassare le rocce, le sabbie e le ghiaie definite aggregati ai sensi della sezione 17(1) che dal 1o aprile 2002 sono destinate allo sfruttamento commerciale nel Regno Unito, così come definito nella sezione 19 (46). |
(173) |
Conformemente alla descrizione fornita dalle autorità britanniche prima della decisione di avvio e come confermato dai lavori preparatori dell'AGL (47), la Commissione considera nella decisione di avvio (48) che gli aggregati sono materiali generalmente granulari o particellari che, essendo fisicamente e chimicamente inerti, si prestano a essere utilizzati — soli o mescolati a cemento, calce o bitume — come calcestruzzo, pietrame stradale, asfalto o strati drenanti, o come materiali da riporto o per massicciate («uso come aggregati»). |
(174) |
Tutte le parti interessate e le autorità britanniche hanno riconosciuto il termine «uso come aggregati» nelle loro comunicazioni e, su tale base, hanno presentato le proprie osservazioni. La BAA ha in realtà presentato delle osservazioni tese a dimostrare che l'AGL è priva di logica poiché determinati materiali che non soddisfano questa definizione sono tassati. La Commissione ha esaminato in dettaglio queste osservazioni ai considerando da 151 a 158 e da 159 a 165. |
(175) |
Pertanto, in altri termini, il principio di tassazione normale dell'AGL è la tassazione di rocce, sabbie e ghiaie qualora siano estratte per «uso come aggregati»/estratte per lo sfruttamento commerciale come precedentemente descritto. |
(176) |
La suddetta descrizione è anche coerente con l'obiettivo dell'AGL di integrare i costi ambientali nel prezzo degli aggregati per rendere il loro utilizzo più efficiente. Come ribadito anche dal Tribunale (49), l'obiettivo dell'AGL consiste essenzialmente nel promuovere, nel settore della costruzione, il ricorso ad aggregati che costituiscono sottoprodotti o scarti derivati da taluni procedimenti (aggregati detti anche «secondari»), o ad aggregati riciclati per ridurre in tal modo il ricorso agli aggregati estratti dalle cave (aggregati detti anche «primari»), risorse naturali non rinnovabili, e, quindi, nel limitare i danni all'ambiente legati a tale processo estrattivo (l'«obiettivo di dirottamento della domanda»). |
5.6. DIFFERENZIAZIONI FISCALI
(177) |
Inizialmente, il Finance Act 2001 stabilisce un'ampia base di applicazione dell'AGL. Il campo di applicazione è quindi ridotto tramite una serie di esclusioni ed esenzioni. Il Finance Act 2001 prevede inoltre taluni sgravi fiscali. La Commissione valuterà nuovamente se le esclusioni, esenzioni e gli sgravi fiscali sui quali ha formulato alcuni dubbi nella decisione di avvio siano in linea con i principi di tassazione normale, alla luce dell'obiettivo dell'AGL. |
(178) |
Al fine di valutare la differenziazione fiscale prevista dall'AGL, il quadro di riferimento/principio di tassazione normale utilizzato dalla Commissione è quello relativo alla imposizione dell'AGL sui materiali sfruttati commercialmente nel Regno Unito come aggregati (50). Come descritto in precedenza nel considerando 173, «l'uso come aggregato» è legato intrinsecamente allo sfruttamento commerciale di roccia, ghiaia e sabbia per il settore delle costruzioni, ossia al loro utilizzo come materia prima o supporto nella costruzione o per il miglioramento di qualsiasi struttura (comprese strade, sentieri, tracciati attuali o futuri di strade ferrate, terrapieni) ovvero mescolati ad altre sostanze come parte del processo di produzione di malte, calcestruzzi, asfalti, conglomerati bituminosi o qualunque altro materiale da costruzione analogo (51). |
(179) |
Inoltre, la nozione dell'uso come aggregati, come sopra definita, è data alla sezione 30(1)(d) del Finance Act 2001, che prevede il diritto di qualsiasi soggetto a richiedere un credito d'imposta qualora «l'aggregato soggetto all'AGL sia destinato a un uso tale da non costituire un uso per scopi di costruzione come previsto». |
(180) |
Qualora un materiale esente sia estratto per l'uso come aggregato o sia oggetto di sfruttamento commerciale per scopi di costruzione come summenzionato, esso dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della normale tassazione ai sensi dell'AGL, in quanto si trova in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati e una sua eventuale esenzione sarebbe giustificata solo alla luce dell'obiettivo perseguito dall'AGL. |
(181) |
Per quanto concerne le esenzioni in esame riguardanti i sottoprodotti, il materiale di scarto o i materiali di sterro risultanti da altri materiali o processi, la Commissione adotterà gli stessi criteri di valutazione usati nella decisione di avvio. Nelle sue valutazioni, la Commissione terrà conto del fatto che i rispettivi materiale di scarto, materiali di sterro o sottoprodotti siano il risultato inevitabile di un'attività non correlata con l'estrazione deliberata di materiali da impiegare come aggregati, siano cioè il risultato dell'estrazione di un materiale che non è estratto appositamente per essere usato come aggregato oppure di un processo che non ha relazione alcuna con l'estrazione di aggregati. L'estrazione del materiale principale destinato a un uso diverso da quello degli aggregati offre un'indicazione del fatto che l'esenzione del materiale di scarto, dei materiali di sterro o dei sottoprodotti possa contribuire all'obiettivo che sta alla base dell'AGL. |
(182) |
Per quanto riguarda i sottoprodotti, il materiale di scarto o i materiali di sterro derivanti dall'estrazione di materiali da impiegarsi come aggregati, la Commissione valuterà se l'eventuale esenzione possa comportare una riduzione delle nuove estrazioni di materiali da impiegarsi come aggregati e quindi contribuire all'obiettivo dell'AGL. |
(183) |
I criteri di valutazione di cui sopra sono conformi con i principi di tassazione normale dell'AGL nel determinare se i materiali esentati si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati e tengono conto delle considerazioni formulate dalle autorità britanniche, secondo le quali l'AGL non sarebbe d'applicazione per i processi non correlati con l'estrazione ai fini della produzione di aggregati. |
5.6.1. ESCLUSIONI E SGRAVI FISCALI PER TALUNI MINERALI [SEZIONE 18(2)(b) (52) E SEZIONE 30(1)(b)] (53) IN QUANTO RELATIVI A UN PROCESSO ESENTATO CHE RIGUARDA MATERIALI UTILIZZATI COME AGGREGATI
(184) |
Nel contesto della documentazione trasmessa prima della decisione di avvio, le autorità britanniche avevano indicato che nessuna delle sostanze esentate ai sensi della sezione 18 (54) viene coltivata in miniere a cielo aperto o in cave per essere impiegata come aggregato. |
(185) |
Fintanto che i minerali in oggetto non sono utilizzati per apportare massa volumetrica nel settore delle costruzioni, la Commissione ha ritenuto che la loro esclusione dall'ambito di applicazione dell'AGL fosse in linea con i principi di tassazione normale (55). |
(186) |
La Commissione ha concluso al considerando 74 della decisione di avvio che fintanto che i minerali in oggetto non sono utilizzati come aggregati, la loro esenzione/esclusione dall'AGL non comporta un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 TFUE. |
(187) |
Tuttavia, la Commissione ha altresì rilevato che taluni di detti minerali sono talvolta estratti per essere utilizzati come aggregati. Per esempio, la vermiculite e la perlite sono impiegate per la produzione di aggregati artificiali leggeri (56). L'esclusione di tali minerali, dal momento che vengono estratti per produrre aggregati leggeri e come tali sono utilizzati, è stata considerata non coerente con i principi di tassazione normale dell'AGL. Non è pertanto risultato chiaro alla Commissione il motivo per cui tali minerali si trovino in situazione non analoga a quella di altri aggregati soggetti a tassazione. |
(188) |
Poiché la Commissione non disponeva delle informazioni pertinenti necessarie alla valutazione, essa ha formulato dei dubbi riguardo al fatto che l'esenzione generica di tali materiali, che non sembra tener conto del loro utilizzo come aggregati, sia in linea con i principi di tassazione normale che sottendono all'AGL. |
(189) |
Le autorità britanniche hanno presentato un elenco indicante gli utilizzi di ciascuno dei materiali elencati alla sezione 18(3) del Finance Act 2001, specificando se questi siano o possano essere usati come aggregati. Sulla base di tale elenco, gli unici materiali che potrebbero essere utilizzati come aggregati, fra i materiali indicati alla sezione 18(3) sono la perlite, la pomice e la vermiculite. |
(190) |
Poiché il resto dei materiali elencati alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 non è utilizzato come aggregato o non è idoneo ad essere utilizzato a tal fine, tali materiali non sono in situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli aggregati imponibili. |
(191) |
Stando alle autorità britanniche, vi sono giacimenti di perlite in Irlanda del Nord, ma la sua estrazione è cessata prima dell'introduzione della tassa sugli aggregati. Questo materiale continua ad essere importato nel Regno Unito ed è utile per le sue proprietà isolanti e la leggerezza dopo la lavorazione. |
(192) |
Le autorità britanniche sostengono che la perlite possa essere utilizzata nella produzione di materiali da costruzione leggeri (intonaci, malte, materiale isolante, controsoffittature) e come ammendante dei suoli. La perlite si espande notevolmente se sottoposta al calore e non è, di conseguenza, un aggregato naturale. La perlite può essere utilizzata come aggregato leggero, ad esempio nel calcestruzzo o nel cemento Portland. Tuttavia, prima di poter essere impiegata in tal modo, la perlite è sottoposta a processi di trasformazione fisica che vanno al di là della semplice frantumazione e vagliatura. Le sue particolari proprietà precluderebbero inoltre la possibilità che venga sostituita con materiali riciclati o sottoprodotti della produzione di materiali non destinati ad essere utilizzati come aggregati. |
(193) |
Secondo le autorità britanniche, non si conoscono nel Regno Unito giacimenti naturali di pomice, che viene importata. La sua natura particellare conferisce a questo materiale una bassa densità che le consente di galleggiare sull'acqua. Può essere impiegata come sostanza abrasiva e nella produzione di materiali leggeri da costruzione. Essa è molto più leggera del materiale aggregato sottoposto a tassazione. |
(194) |
Le autorità britanniche sostengono che vi siano le prove che la pomice è utilizzata Regno Unito come aggregato leggero nel settore delle costruzioni e della produzione di calcestruzzo leggero, preformato e in blocchi. Il suo utilizzo in queste circostanze è dovuto alla densità particolarmente bassa di questo materiale. Come nel caso di perlite e vermiculite, le particolari proprietà e gli usi specifici precluderebbero la possibilità di sostituire la pomice con altri materiali riciclati o sottoprodotti della produzione di materiali non destinati all'uso come aggregati. |
(195) |
La Commissione ha preso in considerazione l'ipotesi di paragonare la pomice alle rocce ad elevato coefficiente di levigabilità accelerata («CLA») o al pietrame per scogliere, che è egualmente un materiale speciale che non può essere sostituito con un materiale esentato. Tuttavia, sembra che la pomice sia diversa dalle rocce a CLA elevato o dal pietrame per scogliere, perché quando viene impiegata come aggregato, può essere utilizzata soltanto in questo ambito specializzato, come aggregato leggero. D'altra parte, i materiali utilizzati per produrre pietrame a CLA elevato e per scogliere sono e possono essere utilizzati diffusamente come aggregati anche quando non impiegati in circostanze speciali. |
(196) |
Secondo le autorità britanniche, la vermiculite è una forma di mica che, come la perlite, possiede l'insolita proprietà di espandersi notevolmente se sottoposta al calore. Nel Regno Unito non vi sono giacimenti di questo materiale, che viene importato. |
(197) |
Le autorità britanniche sostengono che la vermiculite, come la perlite, possa essere utilizzata come aggregato leggero negli intonaci e nei calcestruzzi e come ammendante dei suoli. Tuttavia, prima di poter essere impiegata in tal modo, la vermiculite è sottoposta a processi di trasformazione fisica che vanno al di là della semplice frantumazione e vagliatura. Le sue particolari proprietà precluderebbero inoltre la possibilità che venga sostituita con materiali riciclati o sottoprodotti della produzione di materiali non destinati ad essere utilizzati come aggregati. |
(198) |
Le autorità britanniche riportano di seguito le quantità importate di perlite e vermiculite; i dati statistici sui volumi delle importazioni sono indicati congiuntamente a partire dal 2010:
|
(199) |
Le autorità britanniche affermano che la pomice importata avesse un prezzo medio pari a 408 GBP per tonnellata nel 2012 e la vermiculite e perlite un costo medio pari a 128 GBP per tonnellata. I prezzi elevati rispecchiano le applicazioni specialistiche di questi minerali e indicano che essi non sarebbero utilizzati in sostituzione di aggregati estratti nel Regno Unito. |
(200) |
Le autorità britanniche sostengono che la perlite, la pomice e la vermiculite non sono sfruttate commercialmente come aggregati nel Regno Unito e non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli aggregati sottoposti a tassazione, alla luce dell'obiettivo ambientale perseguito dall'AGL. |
(201) |
La Commissione ritiene che, giacché la perlite e la vermiculite sono sottoposte a trasformazione fisica che va al di là del semplice processo di frantumazione e vagliatura per poterle utilizzare come aggregati, esse non sono paragonabili ai materiali tassabili che non sono soggetti a tali trasformazioni. |
(202) |
Le proprietà naturali di perlite, pomice e vermiculite le differenziano dal resto degli aggregati. Inoltre, questi tre materiali non sono aggregati naturali, ma fungono da aggregati leggeri speciali che non possono sostituire altri materiali o essere sostituiti da questi. Il prezzo ne rispecchia l'uso specialistico, oltre al fatto che questi materiali non potrebbero sostituire gli aggregati estratti nel Regno Unito. |
(203) |
Di più, nessuno di questi materiali è attualmente soggetto ad estrazione nel Regno Unito, in quanto l'estrazione della perlite è cessata prima dell'introduzione dell'AGL. |
(204) |
La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione su questi materiali da parte di soggetti interessati. |
(205) |
La Commissione conclude che la perlite, la pomice e la vermiculite non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli aggregati tassabili alla luce dell'obiettivo dell'AGL. |
(206) |
La Commissione ritiene dunque che l'esclusione e lo sgravio fiscale di taluni minerali di cui alla sezione 18(2)(b) e alla sezione 30(1)(b) del Finance Act 2001 non comportino un vantaggio selettivo a favore di tali materiali. |
5.6.2. ESENZIONE DI MATERIALI CHE CONSISTONO INTERAMENTE O PRINCIPALMENTE, O SONO PARTE DI UN QUALSIASI MATERIALE COMPOSTO DA CARBONE, LIGNITE, ARDESIA O SCISTO [SEZIONE 17(4)(a)] NELLA MISURA IN CUI IL MATERIALE ESENTATO CONSISTE INTERAMENTE DI CARBONE, LIGNITE, ARDESIA, SCISTO UTILIZZATI COME AGGREGATI OVVERO COMPOSTO PRINCIPALMENTE DA CARBONE, LIGNITE, ARDESIA E SCISTO
(207) |
La Commissione ha osservato che tutti questi materiali sono classificabili come rocce e si configurano pertanto come aggregati ai sensi della sezione 17(1) del Finance Act 2001. |
(208) |
Per quanto riguarda l'ardesia e lo scisto, questi sono spesso tagliati con una o più superfici piane. In tal caso, potrebbero anche beneficiare di sgravi dall'AGL conformemente a quanto disposto dalla sezione 18(2)(a) (esenzione del processo di fabbricazione della pietra da taglio). Il credito d'imposta per i materiali che beneficiano di un'esenzione è in linea con i principi di tassazione normale che sottendono all'AGL. |
(209) |
Nel contesto delle informazioni trasmesse prima della decisione di avvio, le autorità britanniche avevano indicato che l'estrazione di carbone, lignite, ardesia e scisto non avviene principalmente per il loro uso come aggregati. Tradizionalmente, l'ardesia viene estratta e impiegata come materiale da costruzione specialistico (per esempio per manti di copertura o pavimentazioni). In alcune regioni si incentiva il ricorso a questo materiale per preservare il patrimonio culturale. Lo scisto è un minerale fissile ad alto contenuto di argilla. Con l'esaurimento dei giacimenti di argilla, lo scisto è utilizzato sempre di più nella produzione di laterizi e piastrelle e può anche fungere da componente nella produzione del cemento. Il carbone è una roccia sedimentaria composta principalmente da carbonio. La lignite ha un tenore di carbonio molto inferiore rispetto al carbone e un tenore di umidità molto elevato. Entrambi sono utilizzati nel settore dell'energia. |
(210) |
La Commissione ha concluso che l'esclusione di tali materiali, quando essi sono utilizzati per fini diversi dagli aggregati, è in linea con il principio di tassazione normale sotteso all'AGL. |
(211) |
La Commissione ha osservato (57) che, stando alle prove documentali presentate dalla BAA e allegate alla risposta presentata al Tribunale nella causa T-210/02, l'ardesia e lo scisto sono impiegati come aggregati (58). Questo non è il caso del carbone e della lignite. |
(212) |
La Commissione ha concluso al considerando 84 della decisione di avvio che un'esenzione generale dell'ardesia e dello scisto, anche quando sono usati come aggregati o per apportare massa volumetrica alle costruzioni, non sembra essere in linea con i principi di tassazione normale che sottendono all'AGL e non sembra discendere dalla natura e dalla logica a fondamento della tassa stessa. |
(213) |
La Commissione ha anche ritenuto, al considerando 85 della decisione di avvio che l'argomentazione secondo cui l'ardesia e lo scisto non sarebbero impiegate nella maggior parte dei casi come aggregati, non ne giustifica l'esenzione generale dall'AGL. Proprio perché era difficile determinare ex ante l'uso dei materiali, il Regno Unito ha deciso di concedere un credito d'imposta nel caso in cui alcuni dei materiali soggetti a imposizione fossero utilizzati a fini industriali o agricoli. La Commissione ha considerato che, piuttosto che concedere una esenzione generica, sarebbe stato più appropriato estendere lo sgravio fiscale all'ardesia e allo scisto. |
(214) |
La Commissione ha inoltre espresso i suoi dubbi in merito alla giustificazione addotta per estendere l'esenzione ai materiali che sono composti principalmente (ossia oltre il 50 %) da carbone, lignite, scisto o ardesia. |
(215) |
La Commissione ha concluso che un'esenzione generica di questi materiali, particolarmente l'ardesia e lo scisto, anche quando sono utilizzati come aggregati, ossia per apportare massa volumetrica per scopi di costruzione, non sarebbe in linea con i principi di tassazione normale che sottendono all'AGL. |
(216) |
A seguito della pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto al riguardo numerose osservazioni dalle parti interessate. |
5.6.2.1. Ardesia
a) Osservazioni ricevute dalla BAA il 15 settembre 2014
(217) |
La BAA concorda con le autorità britanniche riguardo all'uso dei sottoprodotti dell'ardesia come aggregati, compreso il fatto che questi costituiscono un'alternativa agli aggregati di nuova estrazione nella produzione di calcestruzzo e di applicazioni ingegneristiche di media solidità. |
(218) |
La BAA sostiene che l'ardesia e lo scisto (e l'argilla), siano sempre stati utilizzati (quindi, anche prima della introduzione dell'AGL) «come aggregati» quando ciò era possibile in base allo scopo specifico e se il materiale era disponibile a un prezzo adeguato. Ad esempio, per costruire la strada A55 Angor Bypass negli anni 1980-1981 e 1990-1991 sono state utilizzate circa 230 000 tonnellate di aggregati di ardesia. |
(219) |
Con riferimento alle dichiarazioni della geologa Rachel Hardie, specialista nella materia, la BAA ribadisce che esistono cave a geologia mista, in cui i giacimenti di roccia qualificata come argilla o ardesia sono caratterizzati da strati intermedi di altre tipologie di roccia. Secondo quando dichiarato, vi sarebbero alcune cave in Scozia e altre regioni del Regno Unito dove la maggior parte degli aggregati estratti è soggetta all'AGL, per quanto gli strati rocciosi presentino tipologie di rocce esenti. La produzione di queste cave comprende scorte di rocce di tipologie esenti, in tutto o principalmente, come lo scisto e l'ardesia (59). |
(220) |
La BAA sostiene che in diverse cave di ardesia il materiale non ha un clivaggio ardesiaco sufficiente per la produzione di tegole, per quanto sia comunque classificato come ardesia. La BAA ha fornito un elenco di sette cave di ardesia, tratto dalla pubblicazione della British Geological Survey (in prosieguo «BGS»), Directory of Mines and Quarries 2010 (Elenco delle miniere e cave 2010). Tali cave sono indicate esclusivamente come siti di produzione di aggregati, quali gli aggregati da impiegare nelle costruzioni, per i muretti a secco, come pietre da costruzione non tagliate, e cave che producono soltanto quantitativi ridotti di pietre da costruzione da taglio. Stando alla BAA, queste cave non sono affatto diverse dalle cave di granito o arenaria che producono anche pietre da costruzione. Nonostante la produzione di entrambi i tipi di cava sia della stessa natura, le cave di ardesia sono esenti e le altre non lo sono. |
(221) |
Riguardo alla natura delle cave che producono le rocce oggetto di tassazione, la BAA sostiene che le cave di produzione delle pietre vendono quantità variabili di blocchi di pietra non tagliata. Secondo la BAA, se la cava lavora una pietra che si trova in natura sotto forma di blocchi ed è facile da tagliare, la cava probabilmente ne venderà una certa quantità in tale forma, a seconda della domanda del mercato locale (ad esempio, per usi residenziali, o per i centri florovivaistici) e del colore dei blocchi di pietra estratta. |
(222) |
La BAA ha trasmesso informazioni in merito alle vendite di ardesia e alla proporzione di vendite di tegole di ardesia rispetto all'impiego del materiale per altri usi, ossia come aggregato. La BAA ha inoltre trasmesso informazioni sulle cave di arenaria, da cui si evince che le vendite di calce agricola sono molto superiori alle vendite dei sottoprodotti da impiegarsi come aggregati. Nel 2013 le due tipologie di vendita avevano un rapporto di 4,2:1. Secondo la BAA, tale rapporto è dato dal fatto che a causa dell'AGL la vendita dei sottoprodotti del calcare non è più competitiva. La BAA ha trasmesso i prezzi di vendita della calce agricola di una cava (il prezzo franco fabbrica per l'esportazione varia dalle 5,02 GBP alle 5,92 GBP per tonnellata) e il prezzo dell'aggregato dei sottoprodotti (dalle 5 GBP alle 8,5 GBP per tonnellata, comprensivo dell'AGL). La BAA ha inoltre fornito i prezzi della polvere di carbonato di calcio ad alto tenore di purezza estratta in un'altra cava (da 25 GBP a 55 GBP per tonnellata franco fabbrica e fino a 1 000 GBP per tonnellata per alcuni prodotti specialistici), per il calcare di elevata qualità utilizzato nell'industria vetraria (23 GBP per tonnellata franco fabbrica), per la calce agricola (11 GBP per tonnellata) e per il materiale di scarto/i sottoprodotti (da 2 GBP a 7,5 GBP per tonnellata senza considerare l'AGL). |
(223) |
Secondo la BAA, i prezzi dell'ardesia inizialmente trasmessi dalle autorità britanniche sono eccessivi e non rispecchiano i valori di mercato. La BAA sostiene che i prezzi dei sottoprodotti hanno subìto un calo da 6 a 3 GBP. Nel 2010, il prezzo dell'ardesia importata per manti di copertura sarebbe stato pari a 390 GBP per tonnellata e quello dell'ardesia esportata per manti di copertura pari a 618 GBP per tonnellata. |
b) Commenti ricevuti da Welsh Slate Ltd. (in prosieguo «Welsh Slate») il 20 dicembre 2013
(224) |
Il Regno Unito produce attualmente meno del 10 % della domanda nazionale di manti di copertura in ardesia naturale. |
(225) |
L'attività principale di Welsh Slate consiste nella produzione e vendita di ardesia per manti di copertura. L'azienda afferma che l'ardesia per tetti rappresenta circa il 65 % del fatturato, il 30 % della produzione è costituito dal pietrisco di ardesia, mentre il resto è rappresentato da componenti per l'architettura e altri prodotti. L'estrazione del pietrisco di ardesia è una fase necessaria per accedere al materiale per la produzione di manti di copertura. I sottoprodotti che derivano dall'estrazione dell'ardesia per manti di copertura rappresentano una percentuale significativa della produzione (attualmente il 95 % di tutto il materiale estratto). |
(226) |
Secondo Welsh Slate, il pietrisco di ardesia proviene dalle seguenti fonti: materiale di risulta delle cave (31 %), scarti di separazione (12 %), discariche storiche (31 %) e attività di perforazione e brillamento (27 %). Il costo di produzione degli aggregati di ardesia è maggiore di quello sostenuto da una comune cava per l'estrazione di aggregati. Il costo di produzione dei comuni aggregati, che non comprende i costi aggiuntivi specifici della società di cui trattasi, varia da […] GBP a […] GBP per tonnellata, il che significa che la tassa causerebbe una variazione […] dei costi. Attualmente il prezzo degli aggregati varia da […] GBP a […] GBP per tonnellata. L'ardesia per manti di copertura è venduta ad un prezzo medio pari a […] GBP per tonnellata, mentre il suo valore massimo supera le […] GBP per tonnellata. |
c) Osservazioni ricevute dalla BAA il 10 gennaio 2014
(227) |
La BAA ha trasmesso la Cornish Building Stone and Slate Guide 2007 stilata dal Consiglio della Contea di Cornovaglia, contenente informazioni su una serie di cave che producono materiali da costruzione, comprese le cave di ardesia. |
d) Osservazioni ricevute dalla Mineral Products Association il 2 gennaio 2014
(228) |
Secondo la Mineral Products Association, nel Regno Unito l'ardesia e lo scisto sono utilizzati come aggregati. Sebbene l'ardesia e lo scisto destinati ad essere impiegati come aggregati possono essere sottoprodotti dell'estrazione di materiale per altri scopi, ad esempio dell'estrazione di ardesia per manti di copertura, tali materiali sono estratti principalmente anche per rifornire i mercati degli aggregati. |
e) Osservazioni ricevute da Lantoom Quarry il 16 gennaio 2014
(229) |
Lantoom Quarry afferma che nella contea di Cornovaglia si trovano grandi quantità di aggregati in forma di sottoprodotto proveniente dalle industrie di estrazione dell'ardesia e del caolino. Attualmente si registra una forte eccedenza di tali materiali, nonostante siano esenti dall'AGL. I mercati sono molto sensibili al prezzo e non sarebbe possibile ricaricare eventuali aumenti di prezzo sui consumatori. |
(230) |
Secondo tali osservazioni, la tipologia di aggregati per i quali Lantoom Quarry dovrebbe pagare la tassa, qualora l'esenzione si configurasse come aiuto di Stato incompatibile, ha attualmente un prezzo di mercato pari a 2 GBP per tonnellata (il prezzo franco fabbrica varia tra 1,5 GBP e 3 GBP). Ciò significa che la tassa ne raddoppierebbe il prezzo. |
(231) |
Lantoom Quarry aggiunge che l'esenzione dall'AGL è stata utile nello stimolare il mercato degli aggregati costituiti dai materiali esentati. Gli scarti, sostiene Lantoom Quarry, possono rappresentare fino al 75 % dei minerali estratti. I sottoprodotti degli aggregati di ardesia estratti in questa cava sono venduti esclusivamente entro un raggio di 30 miglia dalla cava stessa. |
(232) |
Secondo Lantoom Quarry, l'ardesia non è un materiale particolarmente adatto all'uso come aggregato perché è più morbida e non può essere utilizzata per la produzione di calcestruzzo o macadam bituminoso. |
f) Osservazioni ricevute da Burlington Slate Limited (in prosieguo «BSL») il 10 gennaio 2014
(233) |
L'attività principale di BSL è la produzione di elementi in ardesia tagliati su misura quali tegole, rivestimenti, pavimenti, pavimentazioni e prodotti per l'architettura. |
(234) |
BSL ritiene che le esenzioni dell'ardesia non costituiscano un aiuto di Stato, in quanto giustificate e del tutto coerenti con la natura e la logica degli obiettivi ambientali dell'AGL. Tradizionalmente l'ardesia non è estratta per essere impiegata come aggregato, bensì come materiale da costruzione per manti di copertura, rivestimenti, pavimenti e pavimentazioni, oltre ad essere utilizzata spesso per gli interventi conservativi volti a preservare gli edifici storici appartenenti al patrimonio culturale del Regno Unito. |
(235) |
BSL afferma che gli scarti di ardesia si trovano in una situazione di fatto diversa da quella degli aggregati estratti specificamente a tal fine, in quanto gli aggregati che derivano dall'estrazione dell'ardesia sono un sottoprodotto necessario e inevitabile dei processi di fabbricazione degli articoli in ardesia tagliati su misura. |
(236) |
BSL sostiene che le esenzioni incentivino il riciclo dei materiali di scarto delle cave di ardesia come aggregati. Se le cave di ardesia smettessero di riciclare gli scarti impiegandoli come aggregati, quantità ben maggiori di materiale di scarto e di sterro provenienti dall'estrazione di ardesia sarebbero inviate in discarica o andrebbero ad accumularsi come scarti. |
(237) |
Secondo BSL, il processo di estrazione dell'ardesia è estremamente costoso, tenuto conto della profondità a cui occorre scavare, degli aspetti controproducenti dati da talune formazioni geologiche che si potrebbero incontrare in questo tipo di coltivazione, nonché degli aspetti geotecnici e ingegneristici della progettazione della cava, necessari per garantire la stabilità del fronte di cava e quindi un ambiente di lavoro sicuro. L'ardesia è estratta dalla cava sotto forma di lastre di dimensioni variabili, che vanno da 1 m × 0,5 m, fino a 3,5 m × 1,5 m, il cui peso generalmente varia da 500 kg a 12 tonnellate per lastra. La lavorazione dipende dalla natura del prodotto finale: tegole, rivestimenti, pavimenti o altri prodotti per l'architettura. Normalmente la pietra è inizialmente tagliata, quindi spaccata, rifinita, per poi subire un ulteriore taglio o assumere la forma definitiva. Circa il 50 % delle vendite di prodotti per l'architettura di BSL è destinato all'esportazione. |
(238) |
BSL dimostra che, in ogni fase di produzione, le scorie e gli scarti di ardesia sono un sottoprodotto inevitabile. BSL stima che soltanto il 4 % del materiale estratto è lavorato come prodotto finito e tagliato a misura (utilizzato principalmente per produrre tegole, pavimentazioni o rivestimenti per pavimenti), il che sta a indicare che il restante 96 % è materiale di scarto. Il riciclo degli scarti e delle scorie di ardesia come aggregati riduce la quantità di materiale di scarto che BSL sarebbe costretta a inviare in discarica o smaltire in cava. Il riciclo di parte degli scarti e delle scorie di ardesia contribuisce a compensare alcuni dei costi di estrazione dell'ardesia, ma si tratta comunque di vendite meramente accessorie rispetto all'attività primaria di estrazione dell'ardesia per la produzione e la vendita di materiale lapideo su misura. |
(239) |
Stando a BSL, una cava di ardesia non ha alcun incentivo ad estrarre il materiale per produrre esclusivamente aggregati, in quanto il costo dell'estrazione è di gran lunga superiore e ben più complesso (in senso ingegneristico) di quello che caratterizza una comune cava per l'estrazione di aggregati (che è una cava a cielo aperto); dal punto di vista commerciale, non avrebbe alcun senso effettuare l'attività di cava se tutto il materiale estratto fosse destinato ad essere impiegato come aggregato. |
(240) |
Secondo quanto asserito da BSL, la società ha ottenuto la concessione in quanto estrae materiale lapideo utilizzato come materia prima nelle costruzioni «tipiche» locali. Considerata la vicinanza del sito al Parco nazionale del distretto dei Laghi, sarebbe molto improbabile ottenere una concessione per la sola estrazione degli aggregati. |
(241) |
Secondo BSL, l'esenzione concessa per gli aggregati prodotti a seguito dell'estrazione di ardesia non ha causato un incremento dell'attività estrattiva degli aggregati stessi. |
(242) |
BSL gestisce anche due cave di calcare. La società afferma che occorre operare una distinzione fra gli scarti derivanti dall'estrazione di ardesia e i materiali derivanti dall'estrazione di calcare per la produzione di calce. A differenza dell'ardesia, infatti, il calcare è estratto principalmente come materia prima per la produzione di aggregati per le costruzioni, e non risulterebbe economico fare altro che non sia coltivare calcare in superficie, mentre l'ardesia è una roccia sedimentaria che comporta un'attività di cava in profondità. L'attività di estrazione del calcare, rispetto all'ardesia, è più similare ai tipi di aggregati non esenti estratti unicamente per essere utilizzati come tali. Secondo BSI, esiste soltanto un numero molto limitato di miniere di calcare in cui la qualità del materiale estratto potrebbe essere tale da risultare economicamente vantaggioso nell'estrazione di «materiale tagliato su misura» (ad esempio, lastre per pavimentazione). |
g) Osservazioni ricevute da Eunomia Research and Consulting Ltd. (in prosieguo «Eunomia») il 17 gennaio 2014
(243) |
Le osservazioni di Eunomia sono state trasmesse per conto di un consorzio di produttori di aggregati secondari (ardesia, sterili di miniera e ceneri di combustione degli inceneritori) del Regno Unito. |
(244) |
La generazione di materiale utilizzabile soltanto come aggregato è una componente inevitabile del processo di estrazione dell'ardesia destinata alla produzione di manti di copertura o altri materiali pregiati. Il prezzo ottenuto per il materiale sotto forma di aggregato è molto inferiore e non costituisce, di per sé, un incentivo tale da giustificare l'estrazione. Welsh Slate ha indicato che l'ardesia per manti di copertura ha un prezzo medio di vendita pari a […] GBP/tonnellata, con un valore massimo che può raggiungere le […] GBP per tonnellata. Di converso, gli aggregati secondari sono venduti a un prezzo compreso tra […] GBP per tonnellata e […] GBP per tonnellata. Ne consegue che l'esenzione non ha causato nessuna intensificazione delle attività di estrazione primaria, né questa è stata in alcun modo incentivata dall'esistenza dell'esenzione. |
(245) |
La presenza di discariche di materiale di sterro derivato dall'estrazione di ardesia prima dell'introduzione dell'AGL precluderebbe altresì la necessità di incrementare l'estrazione di ardesia da destinarsi all'uso come aggregato. |
(246) |
Eunomia ritiene che se venisse cancellata l'esenzione a favore dell'ardesia, l'AGL risulterebbe in un […] dei costi delle fasi di produzione successive all'estrazione degli aggregati di ardesia, che sono compresi tra […] GBP e […] GBP. |
h) Osservazioni ricevute da Wincilate Ltd (in prosieguo «Wincilate») il 7 gennaio 2014
(247) |
Wincilate è una cava di ardesia che si dichiara a favore dell'esenzione dell'ardesia dall'AGL. In questa cava, si specifica, oltre alle normali attività estrattive vengono frantumati materiali di ardesia provenienti da discariche create più di 100 anni fa. Stando a Wincilate l'esenzione è necessaria, se si vuole ridurre le discariche e sostituire l'estrazione di aggregati primari. |
i) Osservazioni ricevute da Torrington Stone il 17 gennaio 2014
(248) |
Stando a Torrington Stone, una delle sue cave, in cui si estrae come prodotto primario l'arenaria a grossi grani, offre anche prodotti in pietra naturale come lastre per rivestimenti murali, conci per muretti e pietrame per gabbioni di sostegno. L'arenaria a grossi grani tassata è quindi in diretta concorrenza con le cave di ardesia che offrono esattamente lo stesso prodotto. Poiché le lastre per rivestimenti murali sono selezionate a mano e non sono tagliate, esse non beneficiano dell'esenzione dall'AGL. La pietra viene poi tagliata in situ dallo scalpellino, quando oramai l'AGL è già stata pagata. |
(249) |
Torrington Stone sostiene inoltre che l'ardesia, d'altro canto, è per sua natura di forma irregolare e deve essere tagliata (segata) prima di poter essere utilizzata, anche per ottenere lo spessore di un solo strato. |
j) Osservazioni ricevute da Berwyn Slate il 9 gennaio 2014
(250) |
La cava di Berwyn Slate produce lastre di ardesia finite che generano scarti come sottoprodotto. Storicamente, poiché l'estrazione di ardesia ha avuto inizio dai 200 ai 300 anni fa, gli scarti venivano scaricati vicino alla miniera. Stando a quanto indicato, la cava ha l'intenzione di lavorare tali materiali di scarto per venderli come aggregati. Cancellare l'AGL potrebbe comportare l'accantonamento del progetto. |
k) Osservazioni ricevute dalla Mineral Products Association Ltd il 2 gennaio 2014
(251) |
L'associazione sostiene che l'esenzione non dovrebbe essere estesa ai materiale costituiti principalmente da carbone, lignite, ardesia e scisto, se tali materiali sono venduti sui mercati degli aggregati o utilizzati per tali scopi. |
l) Osservazioni da parte delle autorità britanniche
(252) |
Le autorità britanniche hanno sottolineato che il Tribunale ha statuito, con la sentenza del 7 marzo 2012 nella causa T-210/02 RENV che i materiali quali l'argilla, l'ardesia e lo scisto soddisfano, in linea di principio, il criterio di tassazione normale della tassa, in quanto costituiscono «aggregati» ai sensi del Finance Act 2001 (sezione 71) e «nella misura in cui sono utilizzati e sfruttati commercialmente in quanto tali», si trovano in una situazione analoga a quella di altri aggregati di sostituzione tassati (sezione 72). Secondo le autorità britanniche, il Tribunale ha chiarito che l'«eventuale» inserimento di detti materiali nell'ambito di applicazione della tassa «dipende solo dal loro sfruttamento effettivo e realizzatosi in quanto aggregati». |
(253) |
Le autorità britanniche sostengono che non ci siano prove certe, neanche fra la documentazione presentata dalla BAA in sede giudiziaria, che dimostrino che ardesia, scisto, carbone o lignite siano estratti deliberatamente per essere impiegati come aggregati nel Regno Unito. |
(254) |
Per quanto concerne l'ardesia, le autorità britanniche comunicano che l'ardesia è una roccia che può essere ridotta in lastre sottili. È utilizzata principalmente per le coperture dei tetti, ma anche come rivestimento decorativo e come pietra monumentale. I siti di produzione si trovano nel Galles settentrionale, nel distretto dei Laghi, in Devon e in Cornovaglia. |
(255) |
Secondo le autorità britanniche, l'ardesia è esente dall'AGL perché il materiale di qualità elevata è utilizzato per la produzione di manti di copertura e pavimentazioni e l'ardesia è apprezzata come materiale da decorazione, piuttosto che come aggregato. Fra gli impieghi dell'ardesia vi sono i manti di copertura, gli arredi, i prodotti per l'architettura (davanzali e cornici, piani da lavoro per la cucina e il bagno, banconi, rivestimenti per camini, focolari, rivestimenti murali, insegne, lapidi commemorative e piastrelle per pavimenti) e ornamentali (in prosieguo definiti collettivamente «prodotti specialistici per l'architettura»). Tuttavia, il pietrisco e gli sfridi derivanti dall'attività di estrazione e lavorazione dell'ardesia di qualità possono essere utilizzati come sostituti degli aggregati di recente estrazione. Le esenzioni pertanto incentivano l'utilizzo degli scarti di ardesia e di altri sottoprodotti associati e danno luogo a un chiaro beneficio ambientale, in quanto riducono i danni ambientali che sarebbero stati causati da un'intensificazione delle attività di nuova estrazione degli aggregati. |
(256) |
Secondo le autorità britanniche, le cave che offrono aggregati e pietrisco di ardesia da impiegare come aggregati, nelle pubblicità sottolineano l'elevata qualità dei loro prodotti di ardesia, come i manti di copertura, i piani da lavoro, i focolari, le pavimentazioni e le lapidi commemorative, che sono il vero cuore dell'attività estrattiva (60). |
(257) |
Le autorità britanniche sostengono che l'ardesia non sia idonea ad essere impiegata come aggregato perché tende ad assumere forme piatte, «lastroidi» e diseguali, piuttosto che forme cuboidi, preferibili nella maggior parte delle applicazioni degli aggregati. L'ardesia di alta qualità non viene utilizzata come aggregato perché le sue proprietà fisiche e/o chimiche la rendono poco adatta a tali scopi, oltre ad essere venduta per finalità di maggior valore. |
(258) |
Le autorità britanniche stimano che ciascuna tonnellata di ardesia estratta produce il 95 % di frammenti rocciosi di scarto e circa il 5 % di ardesia idonea ad essere impiegata per usi di pregio, come le tegole o i rivestimenti murali (61). Gran parte della roccia contenente ardesia di buona qualità ha un clivaggio meno perfetto, il che la rende poco adatta al taglio in lastre sottili. La produzione di lastre identiche per taglio e spaccatura dal materiale di alta qualità, inoltre, genera un grande volume di scarti. Ne consegue che storicamente, nei siti di lavorazione dell'ardesia, si sono formate vaste discariche di frammenti di ardesia. Le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni in merito a ricerche condotte sull'argomento e hanno sottolineato il fatto che la produzione di scarti di ardesia è ancora in eccesso rispetto alla domanda di mercato per il loro impiego come aggregati, tanto che si formano ancora mucchi di scarti di tale materiale. La produzione di ardesia è in calo dal 2000, a causa del declino della produzione di manti di copertura in ardesia. Dalla sospensione dell'AGL nell'aprile 2014, i produttori di ardesia hanno osservato un calo della domanda per gli scarti di ardesia e questo materiale è andato a formare ulteriori cumuli. |
(259) |
Secondo le autorità britanniche, i sottoprodotti dell'ardesia possono essere utilizzati come aggregati di minor qualità, come materiale da riporto o come aggregati decorativi, e dopo un'attenta selezione e frantumazione possono soddisfare i criteri di base per essere impiegati nelle costruzioni stradali (62). Sebbene gli scarti di ardesia non abbiano le caratteristiche di resistenza di altri aggregati, è stato stabilito che possono garantire prestazioni adeguate per i criteri di base e in quanto tali rappresentano un sostituto degli aggregati di nuova estrazione da impiegare nella produzione di calcestruzzo e applicazioni ingegneristiche di media resistenza. Parte degli scarti di ardesia sono ridotti in polvere e granulato per usi industriali e nella produzione di manti di copertura bitumati per tetti e vernici bituminose. Tramite il meccanismo di esenzione dell'ardesia, la tassa incentiva l'uso degli scarti di ardesia, riducendo di conseguenza il danno prodotto agli habitat naturali e quello visivo causato dai cumuli di scarti, oltre a incentivare la realizzazione di progetti simili a quello della circonvallazione A55 Bangor citato dalla BAA. |
(260) |
Secondo le autorità britanniche, dopo la sospensione di alcune esenzioni nell'aprile 2014, […] ha dovuto a vendere gli scarti di ardesia registrando una perdita del 3 %, il che dimostra che senza l'esenzione non ci sarebbe un mercato degli scarti di ardesia. |
(261) |
Le autorità britanniche ritengono che sebbene soltanto il 5 % del materiale estratto dalle cave di ardesia sia di alta qualità, il relativo valore delle lastre di ardesia di dimensioni adeguate da vendersi sotto forma di manti di copertura o tegole, rivestimenti murari, piastrelle o altri tipi di finiture e decorazioni ne giustifica l'estrazione. L'ardesia di pregio è venduta a un prezzo compreso tra 727 GBP e 1 076 GBP per tonnellata. Le autorità britanniche hanno trasmesso i prezzi forniti da un produttore di ardesia, che sono i seguenti (in GBP/tonnellata):
Le autorità britanniche sostengono che un altro produttore di ardesia ha venduto i manti di copertura prodotti al prezzo di circa 700 GBP per tonnellata. I prezzi dei prodotti in ardesia destinati all'architettura sono indicati di seguito:
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(262) |
Secondo le autorità britanniche, il costo di produzione dei sottoprodotti dell'ardesia è compreso tra 5,7 e 6,5 GBP per tonnellata (63). Tuttavia, nel corso degli anni i prezzi hanno subito variazioni, passando da un massimo di 7,36 GBP per tonnellata ad un prezzo minimo di 4,10 GBP per tonnellata. Un altro produttore di ardesia vendeva aggregati di ardesia per l'edilizia a un prezzo compreso tra 4,40 GBP e 6,42 GBP. Il valore elevato dell'ardesia di buona qualità la rende l'attività principale dei siti in cui si trovano i giacimenti di ardesia. Dal punto di vista economico, sarebbe irrazionale per il gestore estrarre l'ardesia per venderla come aggregato, piuttosto che considerare la produzione degli aggregati come un mezzo per ricavare ardesia di qualità elevata. |
(263) |
Le autorità britanniche hanno trasmesso i dati estrapolati dalle informazioni finanziarie dei produttori di ardesia, da cui si evince che i proventi derivanti dai prodotti per l'architettura sono la maggiore fonte di reddito di tali società. In termini di reddito, il rapporto tra l'ardesia trasformata in manti di copertura rispetto a quella per aggregati è variato nel corso del tempo tra 2,54 e 3,52. |
(264) |
Riguardo alle informazioni sui prezzi dell'ardesia fornite dalla BAA e basate sui prezzi delle importazioni, le autorità britanniche hanno dimostrato che i prodotti in ardesia per l'architettura importati sono diversi da quelli prodotti nel Regno Unito e concorrono su mercati differenti. Pertanto, i dati relativi ai prezzi delle importazioni non sarebbero accurati per effettuare un confronto dei prezzi. |
(265) |
Le autorità britanniche ritengono che l'ardesia prodotta per scopi decorativi sia un sottoprodotto dell'estrazione di ardesia di qualità elevata. Il suo prezzo si aggira intorno a 15 GBP per tonnellata. Anche se superiore al prezzo di vendita degli aggregati utilizzati come materiale da riporto per le costruzioni, come sopra indicato, questa quotazione è comunque ben al di sotto di quella dell'ardesia per manti di copertura (oltre 200 GBP per tonnellata). Il prezzo dell'ardesia per scopi decorativi è paragonabile a quello di altri aggregati venduti al dettaglio nel Regno Unito e impiegati per gli stessi scopi. La logica ambientale dell'esenzione dell'ardesia non viene meno, in quanto l'ardesia per scopi decorativi è un inevitabile sottoprodotto della produzione di ardesia di qualità elevata, mentre il mercato dei materiali decorativi è il mercato per eccellenza dei produttori di calcare o granito. |
(266) |
Le autorità britanniche ritengono che l'esenzione dell'ardesia e dei sottoprodotti dell'ardesia sia coerente con l'obiettivo ambientale dell'AGL, affinché si creino incentivi all'uso di tali sottoprodotti di scarto come prodotti di sostituzione degli aggregati di nuova estrazione. |
(267) |
Le autorità britanniche sostengono che, come avviene nel caso dello scisto, anche l'ardesia sia presente in natura associata a diverse altre tipologie di roccia. Spesso la si ritrova intercalata con arenaria e/o calcare. Con il termine «principalmente» si intende indicare composti formati soprattutto, ma non interamente, dal materiale esente, in quanto questo è lo stato in cui si trovano in natura. Quando i composti consistono principalmente di scisto o ardesia, le loro proprietà fisiche li rendono meno adatti all'uso come aggregato, rispetto al caso di composti formati principalmente da materiali da impiegare come aggregati. |
(268) |
Secondo le stime del Regno Unito, ogni anno si producevano 6,33 milioni di tonnellate di scarti di ardesia e le scorte storiche accumulate utilizzabili ammontavano a 277 milioni di tonnellate di cui, prima dell'introduzione dell'AGL, erano stati venduti soltanto 0,66 milioni di tonnellate da utilizzarsi come aggregati (64). Il resto era impiegato come materiale da riporto o lasciato a formare cumuli di scarti. |
(269) |
Le autorità britanniche sostengono che l'esenzione concessa ai sottoprodotti dell'ardesia non rappresenta un incentivo a intensificare le attività di estrazione di ardesia, in quanto i gestori delle cave hanno già difficoltà a reperire un mercato per i prodotti di scarto generati dall'attività di cava in atto. Esse affermano altresì che il numero totale di cave/siti di lavorazione dell'ardesia sia rimasto pressoché invariato dopo l'introduzione della tassa sugli aggregati, essendo pari a 50 nel 2000 e a 49 nel 2010. |
(270) |
Il Regno Unito sostiene che sia corretto sottoporre a trattamento gli scarti di ardesia in quanto sottoprodotto inevitabile del processo di estrazione che non ha lo scopo di produrre aggregati, bensì di ricavare ardesia di qualità elevata per la fabbricazione di tegole, lastre di rivestimento e altri prodotti pregiati. |
(271) |
Le autorità britanniche affermano che non sia possibile discernere fra i sottoprodotti derivati dal taglio dell'ardesia da quelli prodotti appositamente per essere impiegati come aggregato. |
(272) |
Le autorità britanniche contestano quanto asserito dalla BAA in sede di procedimento giudiziale dinnanzi al Tribunale nella causa T-210/02 RENV e nelle osservazioni trasmesse alla Commissione, secondo le quali vi sarebbero cave di ardesia che estraggono il materiale al solo scopo di venderlo come aggregato. Dopo aver condotto delle ricerche su tutte le cave citate dalla BAA nel corso del procedimento, le autorità britanniche hanno ribadito le medesime conclusioni, esprimendo altresì perplessità sulle prove fornite, in quanto per alcune delle cave menzionate si fa riferimento allo sfruttamento sia per la produzione di manti di copertura che per la produzione di aggregati primari. |
(273) |
Per quanto attiene a BGS, le autorità britanniche affermano che i dati si basano sulle descrizioni fornite dalle cave in merito ai materiali e i loro utilizzi finali. Fanno altresì osservare che le cave possono descrivere un materiale in modo diverso rispetto a come sarebbe classificato ai fini dell'AGL e che i materiali prodotti da una cava possono mutare nel tempo. Pertanto, i dati forniscono l'elenco più accurato sulle cave presenti nel Regno Unito e gli utilizzi finali dei materiali, ma non è possibile affermare che si tratti effettivamente di un elenco esaustivo e accurato delle cave presenti nel Regno Unito e degli utilizzi finali dei materiali estratti. Le autorità britanniche dichiarano inoltre che i dati non sono aggiornati, e di essere consapevoli che talune cave presenti in elenco hanno cessato l'attività. Le autorità britanniche affermano inoltre che l'elenco presenta società che possono avere una concessione per lo sfruttamento della cava in corso di validità, eppure di fatto non effettuare o non avere mai effettuato attività estrattive. |
(274) |
Le autorità britanniche hanno dimostrato che dell'elenco totale di cave che la BAA ha indicato come produttrici di ardesia, scisto e argilla ai fini del solo sfruttamento come aggregati, è stato riscontrato che otto di tali cave o non hanno mai effettuato lo sfruttamento commerciale degli aggregati, conducendo altre attività non soggette all'AGL, o sono inattive da prima dell'introduzione dell'AGL. Talune di queste cave sono utilizzate come discariche. |
(275) |
Inoltre, le autorità britanniche hanno dimostrato di essersi basate sulle definizioni fornite dalla relazione stilata a tal fine nel 2003 per assistere le autorità fiscali nell'applicazione dell'AGL. Il criterio oggettivo utilizzato dalle autorità britanniche per operare una distinzione fra tipologie di roccia molto simili prevede che il materiale classificato come ardesia «si possa fendere solo con uno scalpello affinché si sfaldi in lame e lastre ben definite». Se il materiale non ha questo clivaggio ardesiaco, non viene trattato alla stregua dell'ardesia ai fini dell'AGL, ossia non viene esentato. I materiali ai quali si riferisce la BAA sarebbero classificati come argillite e soggetti a tassazione. |
(276) |
Le autorità britanniche hanno preso nota delle informazioni trasmesse da diverse parti interessate, in riferimento a eventuali erronee dichiarazioni da parte di una cava particolare sui suoi prodotti, indicati come ardesia. Le autorità britanniche sostengono che se il materiale risponde al criterio utilizzato per determinare la presenza di ardesia, ossia si fende con lo scalpello, sia corretto classificarlo come ardesia ai fini dell'AGL. Tuttavia, le autorità britanniche fanno osservare che nel sito web della stessa cava è indicato che i prodotti normalmente ottenuti dall'ardesia che si sfaldano con lo scalpello sono prodotti d'importazione. La natura geologica del materiale di tale sito non è ancora stata verificata dalle autorità fiscali del Regno Unito (in prosieguo Her Majesty's Revenue and Customs o «HMRC»). |
(277) |
Poiché le modalità di ispezione dell'HMRC si basano su un approccio improntato alla valutazione del rischio e sono attivate qualora vi siano informazioni indicanti che una cava potrebbe non conformarsi correttamente al regime di tassazione, le autorità britanniche si sono impegnate a indagare sul caso e su tutti gli altri casi in cui la ricerca finalizzata al reperimento di elementi probatori per la Commissione desti perplessità sull'eventuale possibile erronea classificazione dei materiali. L'HRMC si è impegnata a richiedere o prelevare campioni geologici da tali siti. Se il materiale dovesse rivelarsi diverso dall'ardesia, questo sarà sottoposto a tassazione e si potrebbe configurare anche l'ipotesi di irrogare una sanzione per erronea descrizione del materiale. |
(278) |
Le autorità britanniche hanno inoltre dimostrato che nelle descrizioni commerciali delle rocce destinate alla vendita le cave possono scegliere di utilizzare una descrizione non corrispondente al criterio oggettivo seguito dall'HRMC ai fini fiscali. |
(279) |
Le autorità britanniche hanno verificato sia le informazioni riservate di natura fiscale che quelle di pubblico dominio relative a ciascuna delle cave che, a detta della BAA, producevano ardesia solo per l'uso come aggregato o che avrebbero classificato erroneamente i propri prodotti come ardesia allo scopo di beneficiare delle esenzioni fiscali. I risultati dell'indagine sono stati presentati alla Commissione e dimostrano che in effetti, potrebbero esserci stati dei problemi relativi all'attuazione del regime di tassazione nel caso di una cava in particolare. Le autorità britanniche si sono impegnate a verificare quali siano i materiali prodotti dalla cava in questione e se siano classificati correttamente come ardesia. Tuttavia, per quanto riguarda le restanti cave di cui si è rilevata l'attività, attuale o nel recente passato, non vi sono indicazioni che queste estraggano deliberatamente l'ardesia da impiegare come aggregato. |
(280) |
Va detto che la Commissione, nell'esaminare le informazioni trasmesse dalle autorità britanniche, ha tenuto conto del fatto che i prodotti speciali in ardesia per l'architettura sono tagliati su misura. Pertanto la Commissione ha ritenuto che le cave di ardesia dove la pietra da taglio sembra essere il prodotto principale vendono prodotti speciali per l'architettura (e quindi non aggregati), principalmente perché gli aggregati di ardesia sono il risultato dell'attività di frantumazione. |
(281) |
Le autorità britanniche hanno fornito dati statistici per corroborare quanto asserito, ovvero che l'ardesia non è andata a sostituire nelle vendite gli aggregati secondari, e che mentre la domanda di inerti frantumati, sabbie e ghiaie di qualità elevata ha subito un calo durante il periodo di imposizione della tassa sugli aggregati, le vendite di ardesia, argilla e scisto per la costruzione non sono aumentate dello stesso ordine di grandezza. Evidentemente, la proporzione delle vendite della prima è in linea con il calo della domanda. Le autorità britanniche hanno tratto la conclusione che l'ardesia, l'argilla e lo scisto non hanno sostituito su vasta scala gli inerti frantumati, le sabbie o le ghiaie di qualità elevata. |
5.6.2.2. Scisto
a) Osservazioni ricevute da parte della BAA il 15 settembre 2014
(282) |
Secondo la BAA, lo scisto può essere utilizzato come aggregato, ovvero impiegato come aggregato di bassa qualità, come indicato nella relazione (65). Scisto, argilla e argillite possono essere presenti come strato di copertura (overburden) dei giacimenti di roccia da destinare a inerti e possono essere venduti come materiale da riporto di scarsa qualità. |
(283) |
Secondo la BAA, lo scisto e l'argilla possono essere utilizzati come aggregati per fini specifici in cui non sono disponibili altre rocce, o non lo sono altrettanto, come ad esempio il rivestimento e la copertura di discariche o il rivestimento di laghetti e canali. La BAA aggiunge inoltre che gli impieghi portati ad esempio sono modi di utilizzare l'argilla e lo scisto come aggregati, proprio come lo sono i materiali utilizzati come strati drenanti o per la costruzione di opere di difesa marittima. La BAA sostiene che mentre lo scisto è estratto come sottoprodotto di argilla e carbone, esistono delle vaste zone del Regno Unito in cui giacimenti di scisto più duro e più maturo sono intercalati da filoni di arenaria. |
(284) |
La BAA sostiene che la varietà di scisto più dura, simile alle roccia dura, è sempre stata usata come aggregato, anche prima dell'introduzione dell'AGL. La BAA ha fornito l'esempio di una cava di scisto in attività dal 1981, che produce pietra da costruzione e per opere murarie, pietre da giardino e lastricati, oltre che materiale di risulta. |
(285) |
La BAA ha trasmesso un elenco di 20 cave di scisto e argilla ricavato dalla pubblicazione della British Geological Survey, la Directory of Mines and Quarries 2010 (Elenco delle cave e miniere 2010), le quali sfrutterebbero materiale esclusivamente come aggregati. |
(286) |
La BAA sostiene inoltre che alcune cave classificate come cave di «arenaria» nella Directory of Mines and Quarries 2010 pubblicata dalla BGS beneficiano effettivamente di un'esenzione dall'AGL in quanto si tratta delle cave di scisto che fanno parte del bacino scistoso della zona di Caithness in Scozia. |
(287) |
La BAA indica la presenza di molte cave a geologia mista, comprendenti lo scisto, che beneficiano dell'esenzione per quei materiali che consistono principalmente di scisto, in quanto lo scisto è frequente nel Regno Unito ed è spesso intercalato da giacimenti di altre rocce. La BAA cita l'esempio di una cava di estrazione di soli aggregati che grazie a ciò può beneficiare dell'esenzione. |
(288) |
LA BAA sostiene che le autorità britanniche non divulgano i nomi delle cave che beneficiano dell'esenzione dall'AGL, poiché producono principalmente ardesia o scisto. Tuttavia, per ragioni di riservatezza tali informazioni non potevano essere trasmesse alla BAA. |
b) Osservazioni ricevute da parte di Robert Durward della BAA il 17 gennaio 2014
(289) |
LA BAA ritiene che l'argilla e lo scisto impiegati per prodotti ceramici e gesso non possano essere considerati materiali che si trovano in una situazione diversa da quelli soggetti a tassazione ai sensi dell'AGL alla luce delle sue finalità ambientali. La BAA afferma che tali materiali sono paragonabili a rocce, sabbie o ghiaie estratte per scopi di costruzione, in quanto sono state estratte a tal fine, e l'argilla e lo scisto sono rocce. Grandi quantità di argilla e scisto sarebbero impiegate per la fabbricazione di prodotti ceramici per l'edilizia. Si potrebbe ridurre l'estrazione di argilla usata per produrre laterizi utilizzando il calcestruzzo per l'edilizia prodotto con i sottoprodotti/materiali di scarto delle cave, che sono spesso soggetti a tassazione. Stando alla BAA, non tassare argilla e scisto utilizzati per i prodotti ceramici per l'edilizia intacca le finalità dell'AGL. |
c) Osservazioni ricevute da parte di Torrington Stone il 17 gennaio 2014
(290) |
Secondo Torrington Stone, una delle cave di sua proprietà produce scisto come sottoprodotto dell'arenaria a grossi grani, il quale è di buona qualità e può essere impiegato per apportare massa volumetrica e come materiale di riporto. Una seconda cava estrae scisto come prodotto principale e arenaria come prodotto secondario, soggetto a tassazione. Torrington Stone sembra suggerire che i prodotti venduti (pietrisco, sottofondi, materiale derivante dall'asportazione di strati superficiali o riempimenti) possono essere ottenuti da tutti i materiali che estrae. |
(291) |
Dopo l'introduzione dell'AGL, le forze del mercato hanno provocato un aumento dei prezzi dello scisto. |
(292) |
Torrington Stone ha fornito altresì informazioni concernenti la cava di Venn, il cui sottoprodotto è uno scisto perfetto come materiale di riporto per i terrapieni, in concorrenza con un sottoprodotto tassato di una delle cave di Torrington Stone. Il prezzo del suddetto scisto alla consegna era di circa 3,50 GBP, comprensivo del trasporto che si stima pari a 3,00 GBP. |
d) Osservazioni ricevute da parte di Eunomia il 17 gennaio 2014
(293) |
Le osservazioni ricevute da parte di Eunomia sono state trasmesse per conto di un consorzio di produttori britannici di aggregati secondari (ardesia, sterili di miniera e ceneri di combustione degli inceneritori). |
(294) |
Stando a Eunomia, gli sterili di miniera (di norma costituiti da scisto) da riutilizzare provengono da miniere situate in profondità, ancora attive, oppure da miniere situate in profondità che sono state chiuse/hanno cessato la produzione. Gli sterili di miniera sono prodotti derivati dal carbone estratto con metodi di coltivazione in profondità. Le caratteristiche qualitative degli sterili di miniera variano notevolmente da una miniera all'altra e a seconda delle fasi di estrazione, in base alla geologia degli strati al momento dell'estrazione. Data la non omogeneità delle caratteristiche degli sterili di miniera, il materiale è di bassa qualità e ha uno scarso valore di riutilizzo. |
(295) |
Eunomia sostiene che con gli sterili di miniera di norma non si ottiene un prezzo positivo. Tuttavia, poter collocare il materiale consente alla miniera di produzione di operare, preservando il territorio rurale dal degrado delle discariche. Secondo Eunomia, se non vi fosse la possibilità di commercializzare sterili di miniera a costo zero o a un prezzo competitivo, che rispecchia la qualità più scadente del materiale, non sussisterebbero altre opzioni finanziariamente valide per movimentare lo scisto di miniera e facilitare lo sviluppo edilizio. Eunomia indica inoltre che il costo di produzione degli sterili di miniera generati dall'estrazione, ipotizzando che vengano consegnati entro 5 km dal sito di estrazione, è pari a […] GBP per tonnellata per le miniere situate in profondità e ancora in attività, e di […] GBP per tonnellata per le miniere situate in profondità chiuse o che hanno cessato la produzione. Pertanto, l'imposizione dell'AGL pari a 2 GBP per tonnellata […] i costi. Risulterebbe pertanto economicamente più vantaggioso inviare lo scisto di miniera in discarica. |
e) Osservazioni ricevute dalla autorità britanniche
(296) |
Le autorità britanniche ritengono che la logica che sottende all'esenzione dello scisto è che gran parte dello scisto non è utilizzata come aggregato. Invero, la maggior parte dello scisto non è generalmente adatta all'uso in quanto aggregato. Lo scisto di miglior qualità è impiegato nella produzione di laterizi, che essendo un processo ceramico, è esente dall'AGL. Qualsiasi sottoprodotto dello scisto estratto per la produzione di laterizi sarebbe dunque il sottoprodotto di un materiale estratto per usi diversi da quello come aggregato. |
(297) |
Le autorità britanniche ritengono che lo scisto faccia parte della stessa classe di rocce dell'argilla. Le argilliti possono trovarsi in forme che variano dalla tipologia morbida e plastica a quella dura. Sono le caratteristiche fisico-chimiche e la composizione mineralogica a determinarne l'uso più appropriato. A seconda del grado di fissilità (66), può essere difficile distinguere tra scisto e argilla, ad un estremo dello spettro, e tra scisto e ardesia, all'estremo opposto. |
(298) |
Le autorità britanniche affermano che lo scisto sia strettamente connesso con l'estrazione dell'argilla e che sia generato anche dall'estrazione del carbone. Come l'argilla, anche lo scisto può essere utilizzato nella produzione di laterizi per facciate a vista, rivestimenti e strutture (il 90 % della domanda di argilla per laterizi concerne la produzione di mattoni da destinare alla realizzazione di facciate a vista del mercato immobiliare nazionale), elementi di copertura per tetti e rivestimenti e per la produzione di canalizzazioni vetrificate per gli scarichi e le fognature. Se ne utilizzano enormi volumi per la produzione di cemento. Altri possibili usi comprendono il rivestimento e la copertura delle discariche, il rivestimento degli alvei di canali e laghetti, l'uso come materiale da riporto per la sistemazione delle aree verdi, nella produzione di aggregati leggeri per la produzione di blocchetti e come materiale di riempimento in generale nel settore edile. |
(299) |
Le autorità britanniche sostengono che lo scisto può essere impiegato come aggregato di scarsa qualità, nel caso più comune come materiale di ripiena e per apportare massa volumetrica negli strati di fondazione delle opere stradali. Alcuni tipi di scisto sono adatti anche alla produzione di aggregati leggeri, ma soltanto dopo un processo di lavorazione che prevede che il materiale sia sottoposto ad alte temperature. In alcune circostanze, le condizioni geologiche (la pressione e il calore) hanno dato luogo alla formazione di scisto più duro che, se soggetto a frantumazione, forma dei granuli più squadrati, che possono essere impiegati come aggregato di bassa qualità per talune applicazioni, come ad esempio il materiale di riempimento per costruzioni. |
(300) |
Stando alle autorità britanniche, essendo geologicamente simili, nelle statistiche nazionali del Regno Unito lo scisto e l'argilla sono raggruppati in un'unica categoria. Nel 2000, dei 10,838 milioni di tonnellate di argilla e scisto vendute nel Regno Unito, 7,880 milioni di tonnellate sono state utilizzate per la produzione di mattoni, tubature e piastrelle, mentre e 2,958 milioni di tonnellate di argilla e scisto sono state vendute per altri usi. Nel 2012, dei 5,497 milioni di tonnellate di argilla e scisto vendute in Gran Bretagna, 3,569 milioni di tonnellate sono state utilizzate per la produzione di mattoni, tubature e piastrelle. Le autorità britanniche affermano che giacché l'estrazione di argilla e scisto si è dimezzata tra il 2000 e il 2012 e la vendita di argilla e scisto per usi diversi dalla produzione di mattoni, tubature e piastrelle si è ridotta del 35 % nel 2012 rispetto al 2002, è difficile che l'introduzione della tassa abbia provocato un aumento dell'estrazione di scisto da impiegarsi specificamente come aggregato. |
(301) |
Le autorità britanniche sostengono che lo scisto ottenuto come materiale di scarto dall'estrazione del carbone è un sottoprodotto non voluto e non desiderabile. Di norma, esso è adatto all'impiego come materiale di riempimento per le costruzioni stradali o gli argini di contenimento e per questo è venduto a un prezzo irrisorio. Il prodotto di scarto viene generalmente smaltito in siti consolidati per la discarica oppure impiegato come materiale di ripiena supplementare, qualora sia presente una coltivazione a cielo aperto nelle vicinanze. Mentre lo stesso carbone è venduto approssimativamente a 50 GBP per tonnellata, lo scisto è venduto normalmente ad un prezzo molto basso, in media non più di 1 o 2 GBP per tonnellata, se la domanda proviene da luoghi prossimi al sito di estrazione. Si stima che i costi di produzione si aggirino fra 0,50 GBP e 2 GBP per tonnellata. A volte lo scisto viene ceduto gratuitamente agli acquirenti, purché questi si occupino del trasporto. |
(302) |
Analoghe considerazioni valgono per altri sterili di miniera, di norma utilizzati solo come aggregati di scarso valore, qualora la domanda provenga da luoghi prossimi al sito di estrazione. |
(303) |
Le autorità britanniche affermano che parte dello scisto ottenuto come sottoprodotto da altre attività di estrazione sia venduto come aggregato, ma generalmente il suo impiego come aggregato è economicamente vantaggioso solo quando la domanda proviene da luoghi prossimi al sito di estrazione, a causa dei costi di trasporto. Poiché lo scisto non è stato estratto per essere sfruttato commercialmente come aggregato, aggiungono le autorità britanniche, ed esso comprime la domanda di aggregati di nuova estrazione, l'esenzione sarebbe in linea con gli obiettivi ambientali, la natura e la logica stesse dell'AGL. |
(304) |
Le autorità britanniche riferiscono che argilla e scisto sono considerati appartenere a un'unica classe dalla BGS e dall'United Kingdom Minerals Yearbook (Annuario dei minerali del Regno Unito), la raccolta di dati effettuata ogni anno nel Regno Unito. Il prezzo medio di vendita, secondo l'Istituto nazionale di statistica, varia tra 2,52 GBP e 2,88 GBP per tonnellata. Nel 2012 i prezzi oscillavano tra 3,34 e 4,44 GBP per tonnellata. |
(305) |
Le autorità britanniche hanno fornito informazioni concernenti una cava di produzione di arenaria a grossi grani utilizzata per la produzione di asfalto per manti stradali. La cava produce e vende anche lo scisto che si trova frammisto agli strati di arenaria a grossi grani. La cava ha stimato che il costo di produzione dei prodotti derivati dallo scisto è pari a 6,31 GBP per tonnellata. |
(306) |
Per quanto concerne lo scisto utilizzato nei processi ceramici, le autorità britanniche hanno trasmesso le informazioni ricevute dalla British Ceramic Confederation (in prosieguo «BCC»), l'associazione di categoria del settore manifatturiero ceramico del Regno Unito. La BCC fa osservare che esiste una notevole variabilità nei costi di produzione dello scisto, in ragione di una serie di fattori. In generale, si stima che i costi varino tra […] e […] GBP per tonnellata di materiale estratto. |
(307) |
La BCC stima che il prezzo di vendita dello scisto da impiegare come aggregato sia compreso tra […] e […] GBP per tonnellata, e precisa inoltre che lo scisto potrebbe essere venduto sottocosto, in quanto la sua estrazione consentirebbe di esporre minerali di qualità elevata, idonei alla produzione di laterizi, ubicati al di sotto del giacimento di scisto in questione. |
(308) |
La BCC precisa inoltre che gran parte della produzione di laterizi ha luogo in siti collegati alle cave, e dunque il materiale non è prezzato. Tuttavia, in caso di vendita a terzi, il costo stimato sarebbe compreso tra […] e […] GBP per tonnellata, più i costi di trasporto. La BCC fa osservare che il prezzo di vendita dello scisto sarebbe inferiore a quello delle argille di qualità elevata. |
(309) |
Per quanto concerne l'esenzione dei materiali che consistono principalmente di carbone, lignite, ardesia e scisto, le autorità britanniche affermano che tale esenzione è necessaria, dal momento che questi minerali in natura non si presentano puri al 100 %. |
(310) |
Le autorità britanniche ritengono che lo scisto non sia estratto esclusivamente per essere impiegato come aggregato, precisando di aver indagato questo aspetto a seguito delle prime affermazioni avanzate dalla BAA a tal riguardo in occasione dei procedimenti tenutisi dinnanzi alle giurisdizioni dell'Unione. Le autorità britanniche sostengono di aver rilevato che lo scisto continua ad essere prodotto come sottoprodotto di altre attività estrattive, in particolare argilla, carbone e calcare. Stando alle autorità britanniche, nessuno dei documenti presentati dalla BAA alle istanze giuridiche dell'Unione o alla Commissione, prima dell'adozione della decisione di avvio, avrebbe comprovato l'esistenza di cave che estraggono lo scisto e l'argilla come aggregati primari. |
(311) |
La Commissione ha invitato le autorità britanniche a trasmettere informazioni relative ai prodotti di quattro cave menzionate nelle osservazioni di una parte interessata, le quali si sarebbero aggiudicate diversi contratti unicamente grazie all'esenzione, e che forniscono lo stesso tipo di prodotti che le cave della parte interessata, soggette alla tassa, avrebbero potuto fornire. Una di queste quattro cave avrebbe altresì ottenuto la concessione per lo sfruttamento dello scisto. Le autorità britanniche hanno appurato che tutte le quattro cave erano state registrate ai fini dell'AGL e hanno pagato la tassa fin dal momento della sua introduzione, nel 2002. Tali cave venderebbero (67) pietre, sabbia, ghiaia, aggregati che comprendono prodotti riciclati e prodotti del calcestruzzo, aggregati di roccia dura, aggregati e filler, materiali da costruzione, aggregati decorativi e lastre di arenaria e, rispettivamente, sabbia, ghiaia e altri aggregati. Non è stata riscontrata alcuna indicazione che tali cave abbiano beneficiato di un'esenzione per lo scisto. |
(312) |
Le autorità britanniche hanno inoltre preso in considerazione le otto cave citate nella banca dati della BGS come esempio di cave che estraggono lo scisto da impiegarsi come aggregato. Esse affermano che almeno alcune di tali cave estraggono altri prodotti oltre allo scisto. Pertanto, sembra che le autorità britanniche non siano state in grado di individuare in via definitiva cave che estraessero scisto da utilizzare esclusivamente come aggregato. |
(313) |
Le autorità britanniche precisano che lo scisto beneficia dell'esenzione anche quando è un sottoprodotto di aggregati soggetti a tassazione. Lo scisto, ad esempio, può essere ricavato come sottoprodotto inevitabile dell'estrazione di calcare o arenaria a grossi grani. Le autorità britanniche sostengono che lo scisto sia un materiale meno pregiato del calcare, e che non sia idoneo per una vasta gamma di usi come aggregato. Le autorità britanniche ritengono che lo scisto ottenuto come sottoprodotto sia stato esentato, in linea con l'obiettivo ambientale della tassa, per consentire alle cave che lo producono come sottoprodotto di venderlo come sostituto di altri aggregati di nuova estrazione, per quella gamma limitata di applicazioni per cui è idoneo. Se il materiale fosse stato originariamente tassato come il calcare, le cave non avrebbero potuto vendere lo scisto di scarto. |
(314) |
Stando alle autorità britanniche, poiché generalmente lo scisto può essere utilizzato solo per alcune limitate e specifiche applicazioni in quanto aggregato ed è economicamente vantaggioso impiegarlo come tale solo quando la domanda proviene da luoghi vicini al sito di estrazione, è altamente improbabile che nei pressi di una cava che estrae principalmente altri tipi di aggregato (ad esempio, l'arenaria a grossi grani) si crei una domanda di scisto tale da incentivare l'estrazione di un altro aggregato soggetto a tassazione per accedere al sottoprodotto dello scisto non tassato. Le autorità britanniche sostengono di non essere a conoscenza di alcun caso in cui si sia verificata tale circostanza o di siti in cui potrebbe verificarsi in futuro. |
(315) |
Per replicare alle osservazioni trasmesse alla Commissione da una parte interessata, secondo cui i materiali primari estratti nel sito di Vyse Quarry, nel Devon settentrionale (di proprietà di Torrington Stone) sarebbero argillite e scisto da impiegare come aggregati, le autorità britanniche si interrogano sul fatto che lo scisto sia effettivamente il materiale primario di detta cava, in quanto il loro sito web descrive in dettaglio i prodotti di arenaria di qualità elevata, specificando che «Braunton Aggregates è universalmente riconosciuta per la straordinaria qualità e durata della gamma di prodotti di arenaria che fornisce: dai pezzi speciali in pietra lavorata, i conci per muretti, il pietrisco per giardini e pietre per i giardini di roccia, ai materiali fini di vaglio e grossi, da ripiena.» Nell'elenco delle miniere e cave del 2010 pubblicato dalla British Geological Survey, Beam Quarry figura come produttore di «arenaria, formazioni carbonifere di Bude». Le autorità britanniche non concordano sul fatto che Vyse Quarry sia pertanto una prova del fatto che lo scisto sia estratto deliberatamente per essere impiegato come aggregato. |
(316) |
Stando alle autorità britanniche, per quanto riguarda lo scisto, l'HMRC segue il criterio descritto nella relazione, secondo cui tale materiale deve «sfaldarsi facilmente (con un temperino) in lamelle di qualche millimetro di spessore». I materiali che si sfaldano in lastre di qualche centimetro (e sono quindi più adatti ad essere impiegati come aggregati) sono classificati come argillite e soggetti a tassazione. LA BAA sostiene nelle proprie osservazioni che diverse cave estraggono esclusivamente del materiale classificato come scisto ai fini fiscali, che poi vendono come aggregato. Le autorità britanniche indicano che qualora vi fossero prove documentali sostanziali di un'erronea descrizione della roccia come scisto ai fini dell'esenzione dall'AGL, l'HMRC avvierebbe delle indagini per un'eventuale frode fiscale. |
(317) |
Stando alle autorità britanniche, tutte le attività di verifica fiscale avviate da HMRC si basano sul rischio, il che sta a indicare che i controlli non sono effettuati per tutte le imprese registrate presso l'HMRC fintanto che non sussistano ragioni per chiedere chiarimenti in merito alle dichiarazioni dei redditi presentate all'HMRC. Le autorità britanniche sono consapevoli del rischio che alcune cave possano trarre beneficio dalle esenzioni dall'AGL descrivendo in modo non corretto i materiali che producono. L'HMRC effettua dei controlli per verificare che l'AGL venga applicata correttamente e conduce delle indagini qualora vi siano prove di una non corretta descrizione dei materiali. |
(318) |
Le autorità britanniche hanno condotto un esame della documentazione fiscale riservata, e delle informazioni di pubblico dominio relative alle cave che, secondo la BAA produrrebbero argilla e scisto da utilizzare unicamente come aggregati o che avrebbero descritto erroneamente i propri prodotti come scisto per beneficiare dell'esenzione, trasmettendo quindi alla Commissione le risultanze dei controlli effettuati su ognuna delle cave in oggetto. Dai controlli è emerso che per una cava potrebbero effettivamente essersi verificati dei problemi relativi all'attuazione del regime di tassazione e le autorità britanniche si sono impegnate a indagare su questo aspetto. Per quanto riguarda le restanti cave di cui si è rilevata l'attività, attuale o nel recente passato, non vi sono indicazioni che queste estraggano appositamente lo scisto o l'argilla da impiegare come aggregati. Tuttavia, dalle informazioni pervenute alla Commissione emerge che almeno quattro o cinque cave (68) beneficiano dell'esenzione, benché il loro prodotto principale sia la pietra da taglio e lo scisto rappresenti un prodotto di cava supplementare. |
5.6.2.3. Carbone
a) Osservazioni ricevute dalle autorità britanniche
(319) |
Stando alle autorità britanniche, il carbone è una roccia sedimentaria combustibile. Il carbone britannico presenta un elevato tenore di zolfo ed è utilizzato quasi esclusivamente per alimentare le centrali elettriche a carbone dotate di sistemi di desolforazione dei gas di combustione, anche se esiste un limitato consumo interno. Tutto il carbone da coke (impiegato negli altiforni per la produzione di acciaio) è attualmente d'importazione. Il carbone non è adatto all'uso come aggregato. |
(320) |
Stando alle autorità britanniche, nelle miniere di carbone a cielo aperto, l'overburden (69) e gli strati di materiale presenti fra un filone di carbone e l'altro sono estratti separatamente dalle vene carbonifere e dalle argille refrattarie presenti alla base di alcuni filoni. L'argilla refrattaria, che è un sottoprodotto dell'estrazione del carbone, è ricavata separatamente e venduta a un prezzo pari a circa il 10 % del prezzo del carbone, principalmente come colorante per la fabbricazione di laterizi. In tutti i casi, l'overburden, il materiale di sterro estratto fra una filone e l'altro e gli scarti di lavorazione dei materiali (ad esempio, per abbattere il tenore di ceneri o di altre impurità) vengono ricollocati nel punto di estrazione. |
(321) |
Le autorità britanniche affermano che tutte le miniere sotterranee lavorano il carbone estratto negli impianti di separazione gravimetrica. Gli scarti di lavorazione sono quindi inviati in discarica e consolidati. Le discariche storiche sono in generale oggetto di riqualificazione del paesaggio e ricoperte di vegetazione per ridurre l'impatto visivo. Qualora siano presenti nelle vicinanze coltivazioni a cielo aperto di carbone e/o altri minerali, il materiale di scarto a volte è utilizzato come ulteriore materiale di ripiena dei vuoti lasciati dall'attività estrattiva. |
(322) |
Stando alle autorità britanniche, parte del materiale di sterro o di scarto della produzione di carbone può essere impiegata come aggregato a basso tenore, ad esempio come materiale di riempimento per apportare massa volumetrica o per la costruzione di argini di contenimento. Gli scarti hanno una granulometria fine che non li rende adatti, dal punto di vista ingegneristico, all'impiego in edilizia. |
(323) |
Le autorità britanniche affermano che non vi siano prove documentali che le cave britanniche estrarrebbero carbone al solo scopo di ottenere degli aggregati. Esse precisano che l'AGL è stata concepita per garantire che il materiale costituito interamente dagli scarti derivanti dall'estrazione del carbone non sia tassato. I filoni di soli aggregati oggetto di coltivazione da parte del gestore per raggiungere il giacimento di carbone producono materiale che è soggetto all'AGL. |
5.6.2.4. Lignite
a) Osservazioni ricevute dalle autorità britanniche
(324) |
Stando alle autorità britanniche, la lignite è un materiale intermedio fra la torba e il carbone. L'unico giacimento importante di lignite in Gran Bretagna si trova nel Devon, dove è estratta come sottoprodotto della coltivazione di argilla plastica. Se ne vendono piccole quantità da impiegare in orticoltura. Vi sono importanti giacimenti di lignite nell'Irlanda del Nord, che però non sono oggetto di sfruttamento commerciale a causa di una forte opposizione a livello locale. La lignite non è adatta all'uso come aggregato, soprattutto in ragione dell'alto tenore di umidità e di materiale volatile. |
5.6.2.5. Valutazione della Commissione
5.6.2.5.1. Ardesia
(325) |
Sebbene l'ardesia sia un aggregato ai sensi della sezione 17(1) del Financial Act 2001, dalle osservazioni delle autorità britanniche e delle parti interessate si evince che l'ardesia è estratta per ottenere prodotti per l'architettura e pezzi tagliati su misura che hanno prezzi molto più alti rispetto al materiale venduto come aggregato. Dal punto di vista economico non avrebbe senso coltivare le cave al solo fine di estrarre ardesia da impiegare come aggregato, poiché questo materiale, in ragione delle sue proprietà, non è adatto nella maggior parte dei casi ad essere impiegato come aggregato di qualità elevata, bensì come aggregato di scarsa qualità. I metodi di estrazione, inoltre, sono molto più onerosi rispetto a quelli normalmente impiegati per l'estrazione degli aggregati, e voler produrre aggregati con una modalità così onerosa sarebbe privo di logica economica. A titolo di esempio, il costo di produzione degli aggregati di ardesia è compreso tra 5,7 GBP e 6,5 GBP per tonnellata, mentre il prezzo di vendita arriva fino a 6,42 GBP per tonnellata. |
(326) |
Il materiale utilizzato per produrre ardesia di qualità elevata presenta un fronte di taglio che corrisponde alle modalità di estrazione: le pesanti lastre di ardesia sono ricavate tramite taglio intergranulare a sega per ottenere le dimensioni volute, quindi vengono di norma sfaldate a mano lungo il piano naturale della roccia (con scalpello e mazza). In tal caso, l'ardesia beneficia di una procedura di esenzione ai sensi della sezione 18(2)(a) del Finance Act 2001, nonché di un credito d'imposta ai sensi della sezione 30. |
(327) |
LA BAA e varie altre parti interessate sostengono che i piani per tavoli, le pietre murarie e i conci per muretti sono impieghi degli aggregati e che le cave che producono tali materiali come prodotti principali dovrebbero essere soggette a tassazione. La logica di questa posizione è che la struttura dei prodotti di tali cave non è diversa da quella delle cave di roccia (quali il granito o l'arenaria) che producono egualmente pietre murarie in via prioritaria e quindi gli aggregati secondari di scarso valore. |
(328) |
A differenza di altri aggregati, come il calcare, l'ardesia comporterebbe un processo di estrazione in profondità, il che la renderebbe più onerosa rispetto ai costi affrontati da una normale attività di cava. Le autorità britanniche e le parti interessate hanno sottolineato che esiste una differenza significativa tra le normali cave di aggregati (come il granito, l'arenaria e il calcare) e le cave di ardesia e che il diverso regime fiscale è pienamente giustificato. |
(329) |
LA BAA e diverse parti interessate sostengono che vi siano cave di ardesia che non producono prodotti speciali per l'architettura ma che sfruttano appositamente l'ardesia per la produzione di aggregati. Esisterebbero inoltre cave che rivendicano l'esenzione in quanto produttrici di ardesia ma che, di fatto estraggono un materiale che non possiede le caratteristiche di clivaggio ardesiaco o è classificato in modo errato. |
(330) |
A questo proposito la Commissione fa osservare, in primo luogo, che stando alle autorità britanniche non vi sono indicazioni dell'esistenza di cave che estraggano appositamente l'ardesia da impiegare come aggregato. Invero, salvo chiara prova contraria, non ci si sarebbe potuti aspettare che le autorità britanniche dimostrassero la non sussistenza di un fatto, ossia che non vi sono cave che estraggono appositamente l'ardesia da impiegare come aggregato. Nei casi in cui la Commissione ha ricevuto indicazioni di cave che sfrutterebbero l'ardesia appositamente da impiegare come aggregato, ha chiesto alle autorità britanniche di trasmettere informazioni in merito alle stesse cave. Tali informazioni dimostrano che nessuna delle cave sfrutta appositamente e principalmente l'ardesia per impiegarla come aggregato. Le informazioni hanno unicamente sollevato incertezze in merito alla classificazione dei prodotti che una particolare cava ha indicato come ardesia, su cui le autorità britanniche si sono impegnate a indagare. L'eventuale classificazione erronea dei materiali costituirebbe un abuso rispetto all'AGL e non una questione inerente gli aiuti di Stato. |
(331) |
In secondo luogo, come summenzionato al considerando (169), la Commissione ritiene che i messaggi pubblicitari con cui le cave descrivono i propri prodotti per attrarre clientela non siano del tutto pertinenti per la valutazione dell'utilizzo dei materiali ai fini dell'AGL. Le stesse autorità britanniche non tengono conto di tali descrizioni nell'applicazione del regime fiscale. |
(332) |
Il criterio adottato dalle autorità britanniche per verificare se il materiale estratto da una particolare cava sia effettivamente ardesia, sulla base di quanto previsto dalla relazione (70), è la verifica che questo «si possa fendere solo con uno scalpello affinché si sfaldi in lame e lastre ben definite». Di conseguenza, qualora vi fossero cave che sostengono di produrre ardesia e per questo beneficiano dell'esenzione, ma che in realtà producono materiale che non presenta il clivaggio ardesiaco necessario, come asserito dalla BAA, tali cave avrebbero abusivamente omesso di dichiarare la loro assoggettabilità ai fini del pagamento dell'AGL. Ciò costituirebbe un problema rispetto all'attuazione del regime di tassazione sul quale l'HMRC dovrebbe indagare nell'ipotesi di frode. Le autorità britanniche si sono impegnate a indagare sulla cava summenzionata e su tutti gli altri casi in cui la ricerca finalizzata al reperimento di elementi probatori per la Commissione desti perplessità sull'eventuale possibile erronea classificazione dei materiali. Se il materiale dovesse rivelarsi diverso dall'ardesia, questo sarà sottoposto a tassazione e al pagamento di una sanzione. |
(333) |
In conformità con le risultanze del Tribunale (71), l'inserimento di taluni materiali nel campo di applicazione della tassa dipende «solo dal loro sfruttamento effettivo e realizzatosi in quanto aggregati». Per quanto riguarda l'ardesia di nuova estrazione, tale principio può essere interpretato nel senso che, se non sussistono prove documentali di cave che estraggono appositamente l'ardesia da impiegare come aggregato, l'ardesia non è paragonabile ai materiali sottoposti a tassazione e quindi l'esenzione relativa all'ardesia rientra nei principi generali dell'AGL. |
(334) |
È stato dimostrato alla Commissione che l'ardesia non viene estratta appositamente per essere impiegata come aggregato, ma per ottenere prodotti decorativi e elementi tagliati su misura. |
(335) |
La Commissione conclude pertanto che l'ardesia di recente estrazione si trova in una situazione di fatto e di diritto diversa da quella dei materiali tassati e quindi non rientra nell'ambito di applicazione della tassa secondo i principi che sottendono all'AGL. |
(336) |
Mentre si evince dalle osservazioni trasmesse che solo una piccola parte (circa il 5 %) del materiale estratto dalle cave di ardesia risponde ai requisiti di qualità per essere utilizzato nella produzione di lastre tagliate su misura destinate all'impiego in architettura e quindi non da utilizzarsi come aggregato, la parte restante di materiale estratto è un sottoprodotto o uno scarto dell'ardesia, che può quindi essere utilizzato come aggregato (l'esenzione dei residui di ardesia è valutata nella sezione 5.6.4 di seguito). |
(337) |
Tuttavia, poiché il sottoprodotto di ardesia derivato dall'estrazione è un fenomeno inevitabile del processo di estrazione dell'ardesia di qualità elevata da utilizzare per la produzione di elementi decorativi e pezzi tagliati su misura per il settore edilizio, che non può essere generato con l'estrazione di altri materiali, la sua esenzione contribuisce al conseguimento dell'obiettivo dell'AGL. Essa può in effetti contribuire a dirottare la domanda di materiali da usare come aggregati dal materiale di recente estrazione verso il sottoprodotto di ardesia. Inoltre, non sussiste il rischio che l'esenzione possa incentivare nuove attività estrattive dell'ardesia, considerati gli alti costi dell'estrazione che possono essere recuperati soltanto qualora l'ardesia venga utilizzata a fini decorativi e per tagli su misura. Ciò è stato confermato anche dalla diminuzione del numero di cave di ardesia in attività dall'introduzione dell'AGL (da 43 a 32), come indicato dalle autorità britanniche (72). |
(338) |
La Commissione fa osservare che potrebbe presentarsi in natura un'ardesia che non sia pura al 100 % e che comunque soddisfi il criterio di fendersi solo con uno scalpello affinché si sfaldi in lame e lastre ben definite. Le autorità britanniche hanno ritenuto l'esenzione dovesse riguardare anche il materiale consistente principalmente di ardesia. |
(339) |
La Commissione considera pertanto che dal momento che non sono state fornite prove documentali che tale materiale composto principalmente di ardesia sia estratto appositamente per l'impiego come aggregato, lo stesso ragionamento addotto per i materiali che consistono interamente di ardesia sia d'applicazione anche per i materiali che consistono principalmente di ardesia e che si trovano nella situazione descritta al considerando 338. |
(340) |
Pertanto, l'esenzione di cui alla sezione 17(4)(a) del Finance Act 2001 concessa al materiale che consiste interamente o principalmente di ardesia, o che fa parte di qualsivoglia materiale composto di ardesia, non deroga ai principi di tassazione normale dell'AGL. |
5.6.2.5.2. Scisto
(341) |
Poiché lo scisto è una roccia e quindi un aggregato ai sensi della sezione 17(1) del Finance Act 2001, la sua esenzione dall'AGL non costituisce una deroga al principio di tassazione normale sotteso all'AGL, qualora lo scisto non sia estratto appositamente per essere impiegato come aggregato. In quest'ultimo caso, l'esenzione sarebbe giustificata solo nel caso in cui esso contribuisse al conseguimento dell'obiettivo ambientale dell'AGL, ossia operare un dirottamento della domanda. |
(342) |
Le osservazioni delle parti interessate e quelle delle autorità britanniche hanno messo in evidenza diverse modalità di utilizzo dello scisto come aggregato, principalmente come aggregato di scarsa qualità da utilizzare come materiale di riempimento o per apportare massa volumetrica alle fondazioni sotto il manto stradale o come materiale da riporto per gli argini. |
(343) |
Inoltre, la Commissione fa osservare che lo scisto è spesso intercalato all'arenaria o altri materiali tassati. In questi casi si può ritenere che lo scisto sia estratto appositamente insieme con i suddetti materiali per essere sfruttato commercialmente come aggregato. |
(344) |
Le stesse autorità britanniche hanno affermato che i materiali estratti per essere utilizzati come aggregati, o che sono generati come sottoprodotti di un processo che mira alla produzione di aggregati per lo sfruttamento commerciale, si trovano in una situazione di fatto diversa da quella dei materiali esentati. Pertanto, lo scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato si trova in una situazione di fatto diversa da quella dei materiali esentati, così come tutti i materiali di nuova estrazione soggetti a tassazione. Pertanto, non sussisterebbero motivazioni a sostegno dell'esenzione di un dato materiale dall'AGL, qualora questo fosse estratto deliberatamente per essere usato come aggregato. |
(345) |
Le autorità britanniche hanno dimostrato che la maggior parte dello scisto estratto non è usato come aggregato, in quanto in gran parte non è in genere adatto a tale scopo. L'uso di maggior valore dello scisto è quello della fabbricazione di laterizi, che è un processo ceramico. |
(346) |
Sulla base delle informazioni ricevute dalle parti interessate, la Commissione fa rilevare che lo scisto di recente estrazione può essere utilizzato come aggregato, sebbene non diffusamente, e al contrario di quanto accade nell'estrazione di ardesia, non vi sono prodotti speciali di valore elevato derivanti dalla lavorazione dello scisto che potrebbero comportare un'esenzione. Inoltre, lo scisto stesso è un materiale le cui caratteristiche variano notevolmente da un sito di estrazione all'altro. |
(347) |
La Commissione prende atto di quanto asserito dalle autorità britanniche, come riportato al considerando 297, secondo cui lo scisto fa parte della stessa classe di rocce dell'argilla, per quanto la tipologia di scisto più duro possa essere ricondotta alla stessa classe dell'ardesia. |
(348) |
Inoltre, a differenza dell'argilla, alcuni tipi di scisto possono essere e sono utilizzati per apportare massa volumetrica nelle opere di costruzione senza subire processi di trasformazione fisica (considerando 299). |
(349) |
In primo luogo, le osservazioni delle parti interessate ricevute dalla Commissione dimostrano che lo scisto può essere ed è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato. Il prezzo dello scisto può variare fra […] GBP e 4,44 GBP (cfr. i considerando 292, 304 e 307), di cui in taluni casi, 3 GBP costituiscono il costo del solo trasporto dello scisto. La Commissione osserva tuttavia di non aver ricevuto informazioni relativamente alla formazione del prezzo dello scisto estratto come prodotto principale dell'attività di cava, ma soltanto per quello dello scisto estratto come sottoprodotto di altri materiali. |
(350) |
Per quanto concerne le attività di nuova estrazione dello scisto, la Commissione ha ricevuto prove documentali concernenti almeno quattro o cinque cave (73) a riprova del fatto che queste estrarrebbero scisto principalmente per l'uso come aggregato. Come indicato al considerando 318, per replicare all'elenco di cave che, secondo la Directory of Mines and Quarries 2010 pubblicata dalla BGS e trasmessa dalla BAA, estrarrebbero principalmente lo scisto per lo sfruttamento commerciale di aggregati di scisto, la Commissione ha invitato le autorità britanniche a trasmettere informazioni relative a tali cave sulla base di documentazione fiscale riservata. Ciò ha permesso di rilevare che quattro o cinque (73) cave sono registrate come beneficiarie dell'esenzione dello scisto pur producendo pietre da taglio e scisto da utilizzare come aggregato. Le autorità britanniche hanno spiegato che poiché le cave producono pietre da taglio, lo scisto deve intendersi come sottoprodotto delle pietre da taglio e quindi può correttamente beneficiare dell'esenzione. Tuttavia, la Commissione non può accogliere tale motivazione. Come indicato nei considerando da 151 a 158, i sottoprodotti della pietra da taglio non sono esenti da tassazione ai sensi dell'AGL. Inoltre, tutte le cave di aggregati produrrebbero pietre da taglio se sussistesse la domanda e la roccia consentisse questo tipo di lavorazione. Eppure, ciò non significa che posto che vi fosse la domanda e un senso dal punto di vista economico, le stesse cave non produrrebbero principalmente aggregati nel caso non ci fosse la domanda di pietra da taglio. Pertanto tali cave andranno considerate cave che estraggono appositamente lo scisto da usare come aggregato. |
(351) |
La Commissione rileva una discrepanza nella documentazione ricevuta. Le osservazioni trasmesse da Torrington Stone si riferiscono alle attività di estrazione e commercializzazione di aggregati di scisto come prodotto primario di una delle cave di sua proprietà (Vyse Quarry). Eppure, secondo le autorità britanniche detta cava non produce affatto scisto, stando a come la stessa presenta i prodotti nel suo sito web. La Commissione fa osservare che lo scisto è menzionato nel sito web di Vyse Quarry, non nella descrizione dei suoi prodotti, ma nelle specifiche tecniche dei diversi prodotti estratti (74). |
(352) |
Inoltre, trattandosi di osservazioni trasmesse dalla stessa cava, la Commissione è tenuta a prenderle in considerazione. Il materiale prodotto dalla cava potrebbe essere stato erroneamente classificato come scisto, ma è la cava stessa a dichiarare di beneficiare dell'esenzione per lo scisto. Le autorità britanniche hanno altresì dichiarato in diverse occasioni di non tener conto, ai fini dell'AGL, del modo in cui una cava presenta i propri prodotti al pubblico. Non si è fatta menzione alcuna di eventuali prove geologiche effettuate presso la cava in questione. |
(353) |
Sulla base delle informazioni e delle prove documentali disponibili, la Commissione ritiene che lo scisto di recente estrazione si trovi in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altri materiali soggetti a tassazione. |
(354) |
Le autorità britanniche non hanno dimostrato che l'esenzione dello scisto di recente estrazione da utilizzare come aggregato possa essere giustificata con l'obiettivo del «dirottamento della domanda» dell'AGL. In effetti, l'esenzione consente quanto meno di continuare a estrarre lo scisto da utilizzare come aggregato, e in questo senso va in deroga al principio di tassazione normale dell'AGL e quindi è contraria agli obiettivi della stessa. |
(355) |
L'esenzione degli scarti derivanti dall'estrazione di scisto è valutata di seguito nella sezione 5.6.4. |
(356) |
La Commissione fa osservare, tuttavia, che lo scisto generato come sottoprodotto dell'estrazione di carbone beneficia non solo dell'esenzione ai sensi della sezione 17(4)(a), ma anche di un'esenzione ai sensi della sezione 17(3)(f) del Finance Act 2001. Come meglio indicato di seguito al considerando 367 della presente decisione, il carbone non è un aggregato e non può essere utilizzato come tale. |
(357) |
Lo scisto generato come sottoprodotto inevitabile dell'estrazione del carbone è adatto all'uso come aggregato e pertanto rientra nell'ambito di applicazione della tassazione normale ai sensi dell'AGL. La sua esenzione può essere però giustificata dall'obiettivo di «dirottare la domanda» dell'AGL. Inoltre, in ragione del suo valore, sembra molto improbabile che lo scisto esentato in quanto sottoprodotto possa provocare un'intensificazione dei volumi di carbone estratti, in quanto ciò non avrebbe alcun senso dal punto di vista economico. |
(358) |
Inoltre, poiché lo scisto, come l'argilla, è utilizzato soprattutto nella produzione di tubature, piastrelle e laterizi, che sono prodotti ceramici, esso ha diritto al credito fiscale riconosciuto ai prodotti ceramici ai sensi della sezione 30(1)(c) del Finance Act 2001. Non trattandosi in questo caso di uso come aggregato e poiché i materiali usati nei processi ceramici subiscono notevoli trasformazioni dal punto di vista fisico, ossia vengono fusi per ottenere un prodotto duro, duraturo e resistente agli agenti atmosferici, lo scisto utilizzato nei processi ceramici dovrebbe beneficiare dell'esenzione dall'AGL. Nella decisione di avvio, la Commissione ha già indicato di ritenere che le esenzioni relative a processi industriali e agricoli (di cui alla sezione 30(1)(c)] sono coerenti con i principi di tassazione normale dell'AGL (considerando 137). |
(359) |
La Commissione rileva che la BAA e altre parti interessate hanno indicato nelle loro osservazioni che i materiali usati per la produzione di laterizi non dovrebbero beneficiare dell'esenzione. Le autorità britanniche, tuttavia, hanno dimostrato che i laterizi e altri prodotti derivanti dai processi ceramici non sono destinati ad essere impiegati come aggregati. I laterizi sono il risultato di un lungo processo di fabbricazione, tramite il quale nei forni lo scisto o l'argilla sono portati a temperature molto elevate (oltre i 1 000 °C) che ne modificano la struttura e consentono di ottenere un manufatto solido e duraturo. Altri prodotti ceramici sono sottoposti ad analogo trattamento termico all'interno di un forno, per ottenere prodotti di forme diverse, ad esempio tubature o piastrelle. |
(360) |
La produzione di laterizi non è finalizzata ad apportare massa volumetrica come avviene con gli inerti frantumati: essi sono prodotti per essere impilati in modo ordinato per la costruzione di una parete. |
(361) |
Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione conclude che l'uso dello scisto in un processo ceramico può godere di esenzione dall'AGL, in quanto esso non rappresenta un uso dello scisto come aggregato. |
(362) |
Lo scisto può inoltre sostituire l'argilla, le scorie o altri materiali come fonte di silicati di alluminio nella produzione di cemento. Esso è miscelato con il calcare in un processo esente dall'AGL. L'uso del calcare, o del calcare con altri materiali per la produzione di cemento è esente dalla tassa ai sensi della sezione 18(2)(c) del Finance Act 2001, in quanto le proprietà chimiche del materiale sono rilevanti a tale fine (con il calcare che apporta il silicato di calcio e l'argilla o lo scisto che apportano i silicati di alluminio). Di conseguenza, lo scisto usato nella produzione di cemento insieme al calcare dovrebbe beneficiare dell'esenzione ai sensi di detta sezione del Finance Act 2001. Nella decisione di avvio, la Commissione ha già ritenuto che le esenzioni relative a tale processo fossero in linea con i principi di tassazione normale dell'AGL (considerando 90). |
(363) |
Per richiedere l'esenzione dall'AGL, i produttori di scisto devono dimostrare quali usi avessero i materiali composti interamente o principalmente di scisto. |
(364) |
Lo scisto, per esempio, è anche un sottoprodotto inevitabile dell'estrazione dell'argilla. In questo caso, e qualora lo scisto non benefici già di un'altra esenzione o di uno sgravio, si potrebbe valutare se lo scisto generato non possa beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'AGL, non essendo stato estratto appositamente per essere impiegato come aggregato. L'esenzione sarebbe in linea con i principi dell'AGL, in quanto si applicherebbe allo scisto generato come sottoprodotto inevitabile di un materiale che non è un aggregato, né è utilizzato come tale, e che potrebbe essere utilizzato per sostituire aggregati di recente estrazione. |
(365) |
Per quanto concerne lo scisto generato come sottoprodotto dell'estrazione recente di altri materiali tassati, come ad esempio l'arenaria a grossi grani o il calcare, la Commissione rileva che l'esenzione opera una distinzione fra lo scisto e altri materiali soggetti a tassazione. Va chiarito, tuttavia, se questa differenziazione fiscale possa essere giustificata dall'obiettivo dell'AGL. Per quanto l'esenzione possa comportare un incremento dell'utilizzo dello scisto come sottoprodotto da impiegare come aggregato a scapito di altri sottoprodotti non esentati, la Commissione non ha ricevuto da parte delle autorità britanniche o delle parti interessate alcuna prova documentale a sostegno del fatto che l'esenzione contribuisca al conseguimento dell'obiettivo dell'AGL, volto alla riduzione dell'estrazione di nuovo materiale da utilizzare come aggregato. |
(366) |
La Commissione ritiene pertanto che i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto e che sono appositamente estratti per essere utilizzati come aggregati, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati, si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli altri aggregati soggetti a tassazione alla luce del principio di tassazione normale dell'AGL e del suo obiettivo ambientale. Pertanto, l'esenzione è selettiva de facto. |
5.6.2.5.3. Carbone
(367) |
La documentazione ricevuta congiuntamente da parte delle autorità britanniche e della BAA, insieme con le informazioni trasmesse in altre occasioni dalle autorità britanniche, confermano che il carbone non è un aggregato, né può essere utilizzato come tale. Il carbone non si trova quindi in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altri materiali soggetti all'AGL in linea con gli obiettivi della stessa. Lo stesso dicasi per i materiali composti principalmente da carbone, per quei casi in cui il carbone estratto non presenta una composizione geologica pura. |
5.6.2.5.4. Lignite
(368) |
La documentazione ricevuta congiuntamente da parte delle autorità britanniche e della BAA, insieme con le informazioni trasmesse in altre occasioni dalle autorità britanniche, confermano che la lignite non è un aggregato, né può essere utilizzata come tale. La lignite non si trova quindi in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altri materiali soggetti alla tassa dell'AGL, in linea con gli obiettivi della stessa. Lo stesso dicasi per i materiali composti principalmente da lignite, per quei casi in cui la lignite estratta non presenta una composizione geologica pura. |
5.6.3. ESENZIONE DI AGGREGATI CHE CONSISTONO INTERAMENTE DI SCARTI, MATERIALE DI SCARTO O ALTRI SOTTOPRODOTTI, FATTA ECCEZIONE PER L'OVERBURDEN, DERIVATI DALL'ESTRAZIONE, O DA ALTRE FORME DI SEPARAZIONE DA QUALSIVOGLIA QUANTITÀ DI CAOLINO O ARGILLA PLASTICA [SEZIONE 17(3)(e) E SEZIONE 17(3)(f)(ii)].
(369) |
Con la documentazione trasmessa alla Commissione prima della decisione di avvio, le autorità britanniche hanno precisato che il caolino (noto anche come china clay) (75) e l'argilla plastica (76) sono minerali pregiati. Essi di norma non sono estratti per essere utilizzati come aggregati. Gli scarti, composti da rocce residue e sabbia, sono un sottoprodotto inevitabile del processo di estrazione. Gli scarti di caolino possono essere utilizzati nella costruzione di argini e come materiale generico da riporto, nella produzione di materiali bituminosi da utilizzare nelle costruzioni stradali e possono fungere da aggregato di sostituzione di altri materiali fini nella produzione del calcestruzzo. Gli scarti di argilla plastica possono essere venduti anche come aggregati per il settore dell'edilizia. |
(370) |
Le autorità britanniche avevano posto l'accento sul fatto che essendo gli scarti di argilla plastica e caolino immediatamente disponibili dopo l'estrazione e considerando che tali scarti possono fungere da sostituto di vari materiali quali sabbie, ghiaie e rocce estratte specificamente per essere utilizzate come aggregati, l'esenzione contribuisce a ridurre le quantità di sabbia, ghiaia e roccia estratte specificamente per essere utilizzate come aggregati e, in ultima analisi, a ridurre l'impatto ambientale risultante dall'estrazione di aggregati. Le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni concernenti il materiale di scarto generato dall'estrazione di argille plastiche e caolino e i cumuli di materiale di scarto accumulato. |
(371) |
Al considerando 106 della decisione di avvio, la Commissione si è posta la questione se tali materiali potessero trovarsi in una situazione analoga a quella degli aggregati non esenti, ma ha rilevato che potrebbero esserci delle differenze tra materiali esentati e materiali non esentati, date dal fatto che i materiali esentati sono costituiti dagli scarti dell'estrazione del caolino e dell'argilla plastica. Si tratta infatti di un sottoprodotto inevitabile di questo tipo di attività estrattiva, il cui fine è in generale la coltivazione di caolino e argilla plastica, non necessariamente la produzione di aggregati. In effetti, tanto il caolino quanto l'argilla plastica possiedono delle proprietà specifiche difficilmente riproducibili. |
(372) |
Al considerando 107 della decisione di avvio, la Commissione si è posta la questione se tale differenza fosse sufficiente a dimostrare che l'esenzione fiscale è giustificata dalla natura e dalla logica dell'AGL, indicando di avere bisogno di ulteriori informazioni. |
(373) |
A seguito della pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto dalle parti interessate svariati documenti al riguardo. |
5.6.3.1. Osservazioni ricevute dalla commissione
a) Osservazioni ricevute da Sibelco Europe il 16 gennaio 2014
(374) |
Stando ai documenti trasmessi, Sibelco è una società attiva nell'estrazione, nella lavorazione e nella commercializzazione di caolino (china clay) e argilla plastica. La maggior parte della produzione di argilla plastica e caolino, dall'80 % al 90 % è oggetto di esportazione. Sibelco afferma che lo scopo primario dello sfruttamento delle sue cave è l'estrazione di argilla plastica e caolino. Gli altri materiali, necessariamente estratti, possono essere considerati materiali secondari che possono essere o no idonei ad essere impiegati come aggregati, a seconda degli elementi che li compongono e dell'eventuale processo di lavorazione. |
(375) |
Sibelco afferma che il caolino e l'argilla plastica, nonché i prodotti da questi derivati non possano essere utilizzati come aggregati. Si tratta di minerali industriali specifici, che hanno unicamente applicazione e utilizzo finali diversi dagli aggregati. Il caolino e l'argilla plastica si distinguono per le loro caratteristiche fisico-chimiche uniche e per la loro rarità e sono, pertanto, materiali particolarmente pregiati. |
(376) |
Stando a Sibelco, gli scarti derivanti dall'estrazione di questi minerali non costituiscono un materiale estratto specificamente per essere utilizzato come aggregato. Il materiale di sterro derivante dall'estrazione di caolino e argilla plastica è una conseguenza necessaria di tale attività. I sottoprodotti generati hanno caratteristiche completamente diverse da quelle dell'argilla plastica e del caolino e i loro impieghi non sono analoghi né in alcun modo intercambiabili. Inoltre, Sibelco sostiene che se non vi fosse l'estrazione dell'argilla plastica e del caolino in queste cave, non sarebbe disponibile il materiale da immettere eventualmente come aggregato sul mercato, in quanto le cave non potrebbero essere mantenute in attività da un punto di vista economicamente vantaggioso se non fosse in ragione dello sfruttamento di argilla plastica e caolino. Il valore di vendita del caolino e dell'argilla plastica è notevolmente più elevato di quello degli aggregati secondari derivati prodotti nel sito. In effetti, il valore di vendita è di circa da […] a […] volte superiore per il caolino e di circa da […] a […] volte superiore per l'argilla plastica. Sibelco afferma che durante l'estrazione del caolino si genera un volume di scarti da 8 a 10 volte superiore a quello del caolino e che insieme con l'argilla plastica vengono prelevati quantitativi di altri materiali in misura doppia rispetto all'argilla plastica. |
(377) |
Sibelco ritiene che considerata l'ubicazione e la distribuzione dei siti di estrazione del caolino e dell'argilla plastica, le condizioni geologiche particolari e i notevoli investimenti capitali necessari per avviare un'attività di cava in quelle zone, senza l'estrazione del caolino e dell'argilla non vi sarebbe nessuna attività estrattiva del materiale di sterro in nessuno di tali siti. |
(378) |
Secondo Sibelco tutte le vendite di aggregati derivati dai sottoprodotti dell'estrazione del caolino e dell'argilla plastica contribuiscono direttamente a ridurre il volume dei materiali accatastati in cumuli presso il sito d'estrazione. |
(379) |
Sulla base delle informazioni fornite da Sibelco, nei giacimenti di caolino, il minerale argilloso (il caolino) si forma a seguito della decomposizione e parziale decomposizione dei minerali di feldspato contenuti nel granito. Questo processo è noto col nome di caolinizzazione; pur variando la proporzione e le caratteristiche del caolino da un giacimento all'altro, la resa complessiva di questo materiale rispetto alla massa rocciosa nel suo complesso è di norma del 10 %. Pur essendo possibile applicare taluni elementi di estrazione selettiva, per la maggior parte è necessario estrarre l'intera massa rocciosa nel suo complesso (interburden) affinché si possa operare la separazione del caolino. Il processo di separazione del caolino, tramite trattamento idrico, per gravità e svariate fasi di vagliatura e classificazione granulometrica, ha come risultato un sottoprodotto composto da granito che ha subito o meno un processo di degradazione, stent (materiale roccioso), quarzo e mica. Questo materiale derivato non è idoneo, nella forma in cui viene estratto, ad essere utilizzato come aggregato. È necessario sottoporlo a lavorazione affinché talune sue parti possano essere adatte all'impiego come aggregato. |
(380) |
Stando a Sibelco, nei giacimenti di argilla plastica, l'argilla è anche essenzialmente un minerale di caolino, che si è però depositato a seguito di processi geologici sedimentari che hanno prodotto una sovrapposizione spesso ben distinta di strati. La stratificazione interpone strati di argilla plastica, argilla plastica legata con le ligniti e filoni di sabbia. Si rivela necessario pertanto estrarre i filoni che si trovano nell'interburden al fine di poter raggiungere i successivi filoni di argilla plastica. I filoni di argilla plastica e di certo anche i filoni dell'interburden devono essere selezionati con cura, per garantire che l'argilla plastica non sia contaminata da altri materiali, o che i filoni delle varie qualità di argilla plastica non si miscelino inavvertitamente. L'interburden normalmente rappresenta oltre il 50 % del volume estratto. Dopo l'estrazione dal filone, l'argilla plastica è miscelata in precise proporzioni, a seconda dell'uso specifico cui è destinata. |
(381) |
Stando a Sibelco, la differenza principale fra le cave di caolino e argilla plastica e quelle di aggregati è che nelle cave di aggregati il materiale di scarto o i sottoprodotti dell'estrazione sono essenzialmente lo stesso materiale. Nelle cave di argilla plastica e caolino i sottoprodotti generati sono materiali prettamente differenti dalle argille oggetto di coltivazione come minerale primario. |
(382) |
Sibelco sostiene che l'attuale esenzione a favore degli aggregati venduti a seguito di idoneo processo di lavorazione del materiale derivato quale inevitabile sottoprodotto dell'estrazione del caolino e dell'argilla plastica non avrà come conseguenza un aumento delle attività di coltivazione di caolino e argilla plastica. Sono la domanda e l'offerta di caolino e argilla plastica a orientare lo sviluppo della cava. Anche se taluni sottoprodotti derivati dall'estrazione di caolino e argilla plastica sono successivamente sottoposti a lavorazioni e resi idonei per l'uso finale come aggregati, la maggior parte dei sottoprodotti generati dall'attività di cava è ancora ammassata in cumuli. Ciò perché pur non esistendo un'ulteriore domanda di aggregati (a prescindere dall'attuale esenzione dalla tassa), l'attività estrattiva nelle cave deve continuare, per produrre il volume richiesto dal mercato di caolino e argilla plastica. Attualmente il volume dei materiali di sterro, degli scarti e dei sottoprodotti gestito nelle cave di caolino e argilla plastica di Sibelco è di circa cinque volte maggiore del volume di aggregati venduti. Ciò dimostra che anche l'attuale esenzione dalla tassa non può incentivare ulteriormente l'estrazione del materiale da utilizzare come aggregati. Inoltre, sembra che le vendite delle argille e quelle degli aggregati seguano un modello completamente diverso. Nella produzione di aggregati, si stipula un contratto di fornitura che concerne un progetto specifico e che dura un periodo di tempo relativamente breve, mentre l'industria di estrazione dell'argilla plastica e del caolino deve rifornire i produttori di ceramiche con una miscela costante di materiale per un periodo di molti anni. |
(383) |
Oltre ai documenti presentati, Sibelco ha anche fornito alla Commissione una panoramica della geologia, dell'estrazione e della lavorazione dell'argilla plastica e del caolino. |
b) Osservazioni ricevute da Imerys Minerals Limited (in prosieguo «IML») il 17 gennaio 2014
(384) |
IML possiede un sito di estrazione di caolino e argilla plastica che si estende su oltre 5 000 ettari di territorio fra Cornovaglia, Devon e Dorset, nell'Inghilterra sudoccidentale. |
(385) |
IML afferma che il Regno Unito è fra i maggiori produttori ed esportatori di argilla plastica di alta qualità a livello mondiale con oltre l'80 % della produzione destinata all'esportazione. L'argilla plastica è utilizzata soprattutto come materia prima per la produzione di ceramiche (in particolare, articoli sanitari, rivestimenti ceramici per pavimenti e pareti, stoviglie). Fra gli altri impieghi si annoverano la produzione di smalti e lacche, laterizi, materiali refrattari, filler e sigillanti. Le caratteristiche fisiche dell'argilla plastica non la rendono idonea per l'utilizzo come aggregato, in quanto generalmente è necessario che gli aggregati siano composti da materiali duri e granulari, mentre l'argilla plastica è morbida e fine. Anche il valore relativo dell'argilla plastica ne precluderebbe l'utilizzo come aggregato. Si tratta infatti di un materiale relativamente raro e importante, con un valore franco fabbrica che può raggiungere le […] GBP per tonnellata, a seconda della qualità e del livello della domanda sul mercato. |
(386) |
Stando a IML, il Regno Unito è uno dei maggiori produttori ed esportatori di caolino a livello mondiale, con oltre il 90 % della produzione destinata all'esportazione. |
(387) |
IML sostiene che il valore del caolino discende dalle caratteristiche di bianchezza, granulometria fine e piatta delle particelle, morbidezza e non abrasività della sua struttura, nonché per il fatto di essere chimicamente inerte. Gli utilizzi principali sono nella fabbricazione della carta, come carica, e come pigmento per i rivestimenti, per la produzione di articoli sanitari e di stoviglieria. Fra le applicazioni più specialistiche vi sono quella di filler per le vernici, gli adesivi, le plastiche, la gomma e i sigillanti, oltre che per la produzione di fibra di vetro e prodotti farmaceutici. |
(388) |
Stando a IML, le caratteristiche fisiche del caolino non lo rendono adatto per l'uso come aggregato. Anche il valore relativo del caolino ne precluderebbe l'utilizzo come aggregato. Il caolino è un prodotto particolarmente raro, sia a livello nazionale che internazionale. Data la sua rarità e importanza, e tenuto conto della domanda per l'utilizzo in una serie di industrie, esso ha una quotazione relativamente elevata. Un prodotto di qualità inferiore per un'applicazione di base si venderebbe a circa […] GBP franco fabbrica, mentre un prodotto specifico altamente raffinato da utilizzare in un'applicazione tecnologica potrebbe raggiungere una quotazione superiore a […] GBP per tonnellata. |
(389) |
Stando a IML, la società percepisce una modesta royalty, mediamente di circa […] GBP per tonnellata di materiale venduto come aggregati secondari. Stando a IML, l'estrazione di argilla plastica e caolino avrebbe luogo a prescindere da ogni altro fattore, e non si può evitare di generare materiale di scarto. Il suo uso come aggregato produce benefici di gran lunga maggiori per l'ambiente rispetto all'estrazione di aggregati primari. Se non esistesse un mercato stabile per il materiale di scarto, una maggiore quantità di materiale dovrebbe essere inviata in discarica. |
(390) |
Stando a IML, degli 8,47 milioni di tonnellate estratte in totale, circa 6,5 milioni rientrano nella categoria di materiale che potrebbe essere utilizzato per la produzione di aggregati. Breccia, inerti frantumati, ghiaia, interburden, roccia e stent possono essere sottoposti a lavorazione e frantumati per produrre vari tipi di aggregati, dai pezzi dello stesso calibro al materiale di sottofondo/di riempimento. Il processo di frantumazione produrrà egualmente ghiaie e sabbie. Queste ultime sono generate anche durante il processo di separazione a benna del caolino. Non da tutti i 6,5 milioni di tonnellate di materiale estratto si possono ottenere tramite lavorazione aggregati secondari commerciabili, e il volume del materiale di scarto varia a seconda della natura della zona di estrazione del caolino. Una società che attualmente lavora i materiali di scarto del caolino calcola che di norma la resa è del 65 %, il che significa che dei 6,5 milioni di tonnellate di sterili di miniera estratti ogni anno, si possono produrre oltre 4 milioni di tonnellate di prodotto vendibile. |
(391) |
Stando a IML, in media la sabbia per calcestruzzo prodotta con la «vagliatura a secco» ha una quotazione di […] GBP franco fabbrica e un prodotto frantumato (aggregati) di […] GBP franco fabbrica. Le vendite non sono effettuate da IML direttamente, ma da una società di trasformazione degli scarti del caolino. |
(392) |
IML sostiene che l'esenzione dall'AGL non potrebbe in alcun modo causare una maggiore produzione di argilla plastica/caolino nell'intento di generare una maggiore quantità di materiale esentato dalla tassa. IML manda in discarica già più materiale di scarto di quanto ne fornisca per la lavorazione degli aggregati, il che dimostra che il livello di estrazione dipende completamente dal mercato e dalla domanda di questo per il minerale primario: caolino/argilla plastica. |
(393) |
IML sostiene che il processo di estrazione produce già più scarti di quelli che vengono attualmente assorbiti dal mercato e sarebbe illogico estrarre ancor più caolino/argilla plastica per ricavarne il sottoprodotto secondario per la produzione di aggregati. |
(394) |
Stando a IML, per la produzione di aggregati commerciabili è necessaria un'ulteriore fase di lavorazione. IML afferma che un impianto di vagliatura a secco per la produzione di sabbia costa circa 0,75 milioni di GBP, un impianto per la frantumazione del minerale costa attorno ai 2 milioni di GBP e un impianto di arricchimento per la produzione di sabbia da malta costerebbe fino a 1,5 milioni di GBP. Utilizzando i prezzi di vendita medi della sabbia, pari a […] GBP per tonnellata e degli aggregati prodotti dalla frantumazione, pari a […] GBP per tonnellata, di norma i costi di produzione sarebbero pari al 35 % per la sabbia e al 50 % per gli aggregati frantumati. |
(395) |
Stando a IML, se non ci fosse da ricavare il tenore di caolino contenuto nel materiale estratto, non sarebbe economicamente vantaggioso effettuare un'attività estrattiva nei siti solo per il loro potenziale di produzione degli aggregati. I materiali che potrebbero essere trasformati in aggregati sono disponibili sul mercato unicamente in virtù dell'attività di estrazione del caolino e dell'argilla plastica, in quanto senza di questa le cave non sarebbero economicamente vantaggiose. Dati gli elevati costi di estrazione dei minerali, e la qualità relativamente bassa dei sottoprodotti ricavati dalla lavorazione rispetto agli aggregati primari, i siti non produrrebbero nessun aggregato, se non fosse per il tenore di minerale in questi contenuto. |
(396) |
Stando a IML, le esenzioni dall'AGL operano una distinzione fra i materiali di scarto derivanti dai sottoprodotti dell'estrazione di minerali non destinati alla produzione di aggregati (come gli scarti provenienti dall'estrazione di caolino/argilla plastica) che sono esentati, e i materiali di scarto che sono un sottoprodotto dell'estrazione degli aggregati (come gli scarti del calcare), che rimangono assoggettati all'AGL. |
(397) |
IML sostiene che i sottoprodotti dell'attività di cava del calcare e della pietra da taglio sono appositamente estratti per la produzione e l'impiego come aggregati, mentre i sottoprodotti dell'estrazione del caolino o dell'argilla plastica sono inevitabili conseguenze dell'estrazione di tali materiali. |
(398) |
IML ha anche trasmesso alla Commissione uno studio di un caso pubblicato da «Construction News» in merito all'uso degli aggregati riciclati e secondari derivanti dall'estrazione del caolino nel calcestruzzo in un importante cantiere londinese. |
c) Osservazioni ricevute da Kaolin and Ball Clay Association il 17 gennaio 2014
(399) |
Secondo la Kaolin and Ball Clay Association, quale parte dello sfruttamento delle cave di caolino e argilla plastica, altri materiali di cui non si può evitare l'estrazione possono essere considerati come materiali «secondari», che possono o no essere idonei per l'utilizzo come aggregati. Le attuali esenzioni dall'AGL a favore di tali materiali secondari sono state introdotte per incentivare il loro utilizzo e ridurre la quantità di tali materiali inviati in discarica. La Kaolin and Ball Clay Association, sostiene che il caolino e l'argilla plastica non possono essere impiegati come aggregati e non sono mai estratti a tal scopo. |
(400) |
Stando alla Kaolin and Ball Clay Association, se non fosse praticata l'estrazione del caolino e dell'argilla plastica, i materiali derivati dalla loro coltivazione non sarebbero mai disponibili sul mercato, semplicemente perché il costo del processo di separazione del caolino e dell'argilla plastica dagli aggregati, e il valore degli aggregati stessi renderebbero tale operazione del tutto impraticabile dal punto di vista economico. I prezzi di vendita del caolino e dell'argilla plastica sono notevolmente maggiori di quelli degli aggregati, ragion per cui l'attività estrattiva finalizzata al loro sfruttamento in quanto tale risulta economicamente redditizia. |
(401) |
La Kaolin and Ball Clay Association sostiene che un'ulteriore riprova di ciò è il fatto che attualmente, anche con l'esenzione dalla tassa sugli aggregati, solo un terzo circa del materiale che potrebbe essere lavorato e trasformato in aggregati è sottoposto a lavorazione. |
(402) |
Stando alla Kaolin and Ball Clay Association le vendite di sottoprodotti subiranno certamente un calo se la tassa sarà applicata anche ai minerali attualmente esentati, come è dimostrato stia già avvenendo per i progetti con inizio nell'aprile 2014. |
d) Osservazioni ricevute dalla BCC il 17 gennaio 2014
(403) |
La BCC sostiene che lo scopo primario dello sviluppo delle cave di caolino e argilla plastica è l'estrazione e la lavorazione di detti materiali, che sono prodotti specifici che si distinguono per rarità e caratteristiche fisico-chimiche uniche. Stando alla BCC, il caolino e l'argilla plastica e i prodotti da questi derivati non possono essere utilizzati come aggregati e non sono mai estratti a tal fine. Altri materiali che non si può far a meno di estrarre possono essere considerati come materiali secondari, eventualmente più o meno idonei ad essere utilizzati come aggregati. Secondo la BCC, non verrebbero estratti in sé per essere utilizzati come aggregati e sono resi disponibili solo tramite l'estrazione di caolino o argilla plastica, altrimenti l'attività di cava non sarebbe economicamente vantaggiosa. |
(404) |
La BCC ritiene che l'argilla plastica abbia un prezzo di vendita di almeno da 5 a 6 volte superiore e il caolino di almeno da 10 a 12 volte superiore a quello del sottoprodotto che può essere eventualmente venduto come aggregato secondario. Tanto le ragioni economiche quanto i vincoli del sito di estrazione non permetterebbero che si verifichi una situazione di incremento dell'estrazione di caolino e argilla plastica rispetto alle quantità che sarebbe possibile piazzare sul mercato al solo fine di ottenere sottoprodotti supplementari per la produzione di aggregati. Anche con l'esenzione, la maggior parte (una quantità cinque volte maggiore) dei sottoprodotti del caolino e dell'argilla plastica rimane ancora invenduta e viene ammassata in cumuli nel sito. |
(405) |
Stando alla BCC, vi è una notevole differenza fra cave di produzione di materiali esentati e non esentati. Le cave in cui si estraggono aggregati non esentati producono il medesimo materiale, che sia prodotto primario e materiale di scarto o sottoprodotti. Nelle cave di caolino e argilla plastica, invece, il materiale di scarto è differente dai materiali principali: questi cono composti da feldspato, mentre il primo è principalmente a base di sabbie silicee. |
(406) |
La BCC sostiene che le vendite del sottoprodotto delle cave di caolino e argilla plastica subiranno un calo qualora si dovesse estendere anche a loro l'ambito di applicazione della tassa. Per far fronte alla domanda, sarà necessario estrarre nuovi aggregati vergini. |
e) Osservazioni ricevute dalla BAA il 15 settembre 2014
(407) |
La BAA ha trasmesso informazioni giunte dai propri associati in Cornovaglia in merito ai prezzi del caolino, che possono registrare sensibili variazioni e passare da 50 a 5 000 GBP per tonnellata, a seconda del tenore e della qualità del materiale. |
f) Osservazioni da parte delle autorità britanniche
(408) |
Le autorità britanniche sostengono che non solo le caratteristiche fisiche del caolino e dell'argilla plastica non consentono il loro impiego come aggregati, anche il valore relativo dell'argilla plastica e del caolino ne precluderebbe l'uso. Le autorità britanniche sostengono che, di fatto, l'argilla plastica e il caolino non sono effettivamente sfruttati per la produzione di aggregati. Di conseguenza, la sintesi della Commissione in merito alla differenza fra la posizione del materiale di sterro, gli scarti o i sottoprodotti dell'estrazione di tali materiali è assolutamente del tutto corretta. L'esenzione dei sottoprodotti che inevitabilmente sono generati dai materiali che non possono e non vengono utilizzati come aggregati è del tutto conforme con l'obiettivo ambientale dell'AGL. |
(409) |
Le autorità britanniche hanno trasmesso una descrizione dettagliata dell'argilla plastica e del caolino, illustrando la ragione per cui questi materiali non sono impiegati come aggregati, né possono esserlo. Inoltre, entrambi i materiali hanno quotazioni elevate. Stando alle autorità britanniche, l'argilla plastica è un materiale relativamente raro, con un valore che può arrivare a 100 GBP per tonnellata, a seconda del particolare tenore dell'argilla plastica richiesta e del livello della domanda sul mercato. Il caolino è un materiale molto raro che ha quotazioni molto elevate sul mercato, che vanno da 70 a 400 GBP per tonnellata. Stando alle autorità britanniche, i costi di produzione del caolino e dell'argilla plastica sono egualmente molto elevati rispetto a quelli di altri tipi di aggregati. Le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni raccolte da società che operano nel settore. Una società ha trasmesso i dati medi pari a […] GBP per tonnellata di caolino, con un ventaglio da […] GBP a […] GBP per i diversi prodotti derivati dal caolino. Un'altra società ha indicato il dato di […] GBP per tonnellata. Per una tonnellata di argilla plastica il costo medio di produzione è di […] GBP nel Dorset e di […] GBP nel Devon. Un'altra società ha indicato il dato di […] GBP per tonnellata. |
(410) |
Stando alle autorità britanniche, attualmente sono due le società che forniscono argilla plastica e caolino nel Regno Unito. Le autorità britanniche hanno trasmesso l'esempio di un contratto di fornitura per i sottoprodotti del caolino e dell'argilla plastica in cui il prezzo per il 2012 era di […] GBP per tonnellata. Nel caso di un altro contratto, il prezzo era pari a […] GBP per tonnellata venduta di materiale di scarto del caolino. Gli scarti di argilla plastica avevano un prezzo di […] GBP. Nessuna delle due società vende direttamente il materiale di sterro, né i sottoprodotti inevitabilmente generati dalle loro attività agli utilizzatori finali di tali aggregati nel settore delle costruzioni. Di converso, entrambe le società hanno stipulato degli accordi con terzi (specializzati nella vendita di aggregati) per fornire fino a un certo quantitativo di aggregati a prezzo fisso, a prescindere dalla quantità effettivamente fornita. Di conseguenza, poiché il prezzo non è determinato direttamente per ciascuna tonnellata di aggregato prodotta, le cave di argilla plastica e caolino non sono incentivate ad aumentare le quantità di materiale di sterro che rimuovono oltre il livello che è stato fissato per contratto. Successivamente, i terzi vendono gli aggregati agli utilizzatori finali. Stando alle autorità britanniche, a causa della crisi economica non è possibile collocare sul mercato nemmeno tutta la quantità di aggregati. |
(411) |
Le autorità britanniche sostengono che la produzione di caolino non può essere separata da quella del materiale di scarto dello stesso. La natura del procedimento di estrazione umida è tale che le pompe non possono che separare il caolino desiderato dagli scarti di lavorazione. Tradizionalmente la prima fase dell'estrazione o attività di cava del caolino consisteva nel rimuovere lo strato di copertura (overburden) ed esporre la roccia contenente le argille. La seconda fase del procedimento prevedeva che il gestore della cava sottoponesse l'argilla esposta o il fronte di coltivazione a getti d'acqua ad alta pressione. Stando alle autorità britanniche, questo procedimento rimuoverebbe il caolino, insieme con gli altri prodotti a cui è mischiato (sabbia e mica). |
(412) |
Secondo le autorità britanniche, lo strato di copertura che risulta dall'estrazione è soggetto all'AGL. Il restante materiale che non è evitabile nel processo di estrazione del caolino è coperto dall'esenzione. |
(413) |
Le autorità britanniche affermano che l'argilla plastica è estratta completamente con metodi di coltivazione a cielo aperto. L'attività di coltivazione a cielo aperto comporta l'utilizzo di escavatori idraulici e camion a cassone ribaltabile per scavare selettivamente, caricare e consegnare le argille di ogni singola produzione alle strutture di stoccaggio e miscelazione. Il rapporto totale argilla/materiale di scarto per l'industria è di circa 1/1,5. |
(414) |
Stando alle autorità britanniche, qualora un gestore non fosse in grado di ottenere il prodotto, caolino o argilla plastica di valore elevato, non vi sarebbe alcun incentivo ad estrarre i sottoprodotti in sé, in particolare a causa del loro basso valore economico. La presenza di caolinite o di ogni altro tipo di argilla nella roccia riduce la resistenza del materiale e pertanto ha un effetto negativo sulla sua eventuale prestazione come aggregato. Anche se il gestore non volesse ottenere il materiale di valore elevato, dovrebbe comunque farsi carico degli alti costi necessari per rimuovere e smaltire i materiali fini, come la caolinite, altri tipi di argilla e la mica. Di conseguenza, sarebbe illogico eliminare prodotti di alto valore e smaltirli per ottenere dei sottoprodotti di basso valore da utilizzare come aggregati. Stando alle autorità britanniche, anche con l'esenzione dalla tassa, non sarebbe razionale, da un punto di vista economico, avviare attività estrattive in un sito per ottenere materiale di sterro, a meno che non si estraggano anche il caolino e l'argilla plastica, materiali di valore elevato. |
(415) |
Stando alle autorità britanniche, i sottoprodotti generati inevitabilmente dall'estrazione di argilla plastica e caolino sono idonei all'impiego per alcuni usi come aggregati. |
(416) |
Le autorità britanniche hanno presentato le proprie osservazioni sulla distinzione fra l'estrazione di calcare per la produzione di calce e pietra da taglio e i sottoprodotti generati inevitabilmente dall'estrazione di argilla plastica e caolino. Esse affermano che la pietra da taglio e il calcare sono estratti per essere utilizzati come aggregati, nonché per quegli utilizzi diversi dagli aggregati. La pietra da taglio è derivata dall'arenaria o dal granito — che sono entrambi estratti per l'impiego come aggregati. Il materiale di sterro, gli scarti o i sottoprodotti derivati dalla produzione di pietra da taglio e calcare possono essere utilizzati anche come aggregati. |
(417) |
Stando alle autorità britanniche, il fatto che sia il calcare che i suoi sottoprodotti possano essere utilizzati come aggregati è in parte spiegato dalle loro caratteristiche fisiche. Gli scarti derivanti dall'estrazione del calcare, che viene utilizzato nella produzione della calce, saranno probabilmente composti non da un altro materiale di scarto, quanto piuttosto da altro calcare. Le autorità britanniche sostengono che in un numero ridotto di casi, gli «scarti» di calcare che derivano dall'estrazione di calcare per la produzione di calce possono non essere chimicamente adatti alla produzione di calce. Tuttavia, nella maggior parte dei casi il calcare potrebbe benissimo essere utilizzato sia come aggregato che come materia prima per la produzione di calce. L'utilizzo finale del calcare sarà determinato più dalla domanda locale che dalla composizione chimica del materiale. |
(418) |
Inoltre, stando a quando affermato dalle autorità britanniche, il materiale di scarto generato dall'estrazione di roccia per la produzione di pietra da taglio probabilmente sarà composto in larga misura dal materiale frantumato della stessa roccia estratta. A differenza dell'argilla plastica e del caolino, non vi sono costi aggiuntivi per separare il materiale a più alto tenore da quello con tenore meno elevato. |
(419) |
Le autorità britanniche affermano, citando la BGS, che sia il materiale di recente estrazione che i suoi sottoprodotti sono estratti e utilizzati appositamente come aggregati (77). L'attività di cava del calcare e della roccia per la produzione di pietra da taglio genera aggregati di alta qualità che potrebbero anche essere estratti ai fini della vendita in sé, anche se non vi fosse una domanda locale di calcare o pietra da taglio. Il costo del calcare per la produzione di calce va da circa 12,50 GBP a 19,50 GBP per tonnellata, mentre il prezzo dei suoi sottoprodotti va da 7,16 GBP a 11,70 GBP per tonnellata. Il prezzo di una tonnellata di arenaria e della quarzite utilizzate per la produzione di pietra da taglio oscilla da 45,76 GBP a 82,42 GBP, mentre il costo del suo sottoprodotto aggregato va da circa 6,58 GBP a 10,04 GBP. |
(420) |
Stando alle autorità britanniche, una cava di granito produrrebbe proporzioni variabili di pietra da taglio per pavimenti, uffici, cucine domestiche ecc. e aggregati. La roccia ignea (incluso il granito) che viene impiegata anche per la produzione di pietra da taglio, ha un costo che si aggira fra 5,51 GBP e 12,91 GBP per tonnellata, mentre i suoi sottoprodotti aggregati si vendono fra 6,12 GBP e 12,82 GBP per tonnellata. |
(421) |
Stando alle autorità britanniche, il fatto che i prezzi di calcare/pietra da taglio e del materiale di sterro (che in ogni caso è lo stesso materiale) siano abbastanza simili rappresenta un incentivo a estrarre entrambi, a seconda della domanda locale. Le autorità britanniche sostengono che la differenza fra gli inevitabili sottoprodotti di caolino e argilla plastica e i sottoprodotti del calcare e della pietra da taglio è giustificabile e qualsiasi altro trattamento fiscale porterebbe ad abusi incontrollabili e sarebbe di difficile applicazione. |
(422) |
Le autorità britanniche dimostrano peraltro che esso è del tutto coerente con l'obiettivo della tassa: incoraggiare l'uso degli inevitabili sottoprodotti dell'estrazione di caolino e argilla plastica, in quanto possono essere utilizzati come aggregati. Poiché sia calcare/pietra da taglio che i sottoprodotti generati dalla loro estrazione possono essere utilizzati come aggregati, e sono estratti a tal fine, l'esenzione del materiale di sterro derivante dall'estrazione di calcare/roccia utilizzati per la produzione di pietra da taglio non farebbe che incentivare l'estrazione di nuovi aggregati e non consentirebbe di dirottare la domanda dagli aggregati di recente estrazione verso gli aggregati riciclati e i sottoprodotti di scarto. |
(423) |
Le autorità britanniche sostengono che il calcare è un aggregato di alta qualità per il quale esiste anche una domanda di mercato. Vi è un mercato del calcare estratto esclusivamente per essere impiegato come aggregato (88 cave nel Regno Unito, come illustrato nella documentazione trasmessa congiuntamente dalla BAA e dalle autorità britanniche), e in quanto tale vi è una logica ambientale nel sostituire questo materiale con i sottoprodotti di altre attività di cava. Non vi sarebbe un modo obiettivo per distinguere fra il calcare prodotto come sottoprodotto della produzione di calce agricola e quello estratto specificamente per essere utilizzato come aggregato. |
(424) |
Una parte interessata ha menzionato l'esistenza di attività estrattive di caolino e argilla plastica riaperte a seguito dell'introduzione della tassa unicamente per poter estrarre aggregati esentati. Le autorità britanniche hanno ricevuto conferma da parte dei due produttori nazionali di argilla plastica e caolino che non è questo il caso e hanno dichiarato di non essere a conoscenza di autorizzazioni concesse per la riapertura con questi fini. |
(425) |
Per quanto concerne le osservazioni di una parte interessata che la sabbia silicea (un sottoprodotto dell'estrazione del caolino) è sempre stata usata come fonte di aggregati in Cornovaglia e l'esenzione non riduce l'estrazione di nuova sabbia dalle cave, le autorità britanniche hanno verificato e fornito dati parziali sulle vendite di sabbia in Devon e Cornovaglia, da cui si evince che nessuna di queste produzioni potrebbe essere attribuita ai sottoprodotti dell'estrazione di caolino. |
5.6.3.2. Valutazione della Commissione
(426) |
La documentazione presentata dai produttori di argilla plastica e caolino, dalle rispettive associazioni di categoria e dalle autorità britanniche dimostra chiaramente che i sottoprodotti non sono generati intenzionalmente e non possono essere evitati. Il costoso e complicato processo di estrazione dell'argilla plastica e del caolino e il fatto che sono prodotti più scarti che caolino e argilla plastica per i quali i produttori siano capaci di trovare un mercato, dimostra che l'argilla plastica e il caolino non sono estratti intenzionalmente per produrre i sottoprodotti esentati destinati a diventare aggregati. |
(427) |
Inoltre, l'attività commerciale delle cave di argilla plastica e caolino è diversa da quella delle cave che producono aggregati per l'industria delle costruzioni, in quanto le prime devono onorare contratti a lungo termine per garantire una produzione constante dei rispettivi prodotti finali. Ciò significa che non possono estrarre né di più né di meno di quanto abbiano necessità di produrre per ottenere la quantità di argilla plastica e caolino stabilita per contratto, pertanto la quantità di sottoprodotti dell'estrazione rimarrebbe la stessa. L'introduzione dell'AGL per i sottoprodotti di argilla plastica e caolino andrebbe a colpire soltanto la situazione finanziaria delle rispettive attività senza ottenere alcun beneficio per l'ambiente. |
(428) |
A differenza dei sottoprodotti del calcare e della pietra da taglio, non si estrarrebbero mai sottoprodotti di argilla plastica e caolino in sé, al fine di produrre una quantità maggiore di aggregati esentati. L'esenzione dei sottoprodotti di argilla plastica e caolino non induce a estrarre maggiori quantità di argilla plastica e caolino e il valore di mercato del loro sottoprodotti è molto più basso. I rispettivi prezzi non sono vicini, come nel caso del calcare e della pietra da taglio e di fatto la differenza di prezzo è molto maggiore. Pertanto, non vi sono rischi che l'esenzione possa portare a un deliberato aumento delle attività di cava. L'esenzione dei sottoprodotti derivati dall'estrazione di argilla plastica e caolino incentiva l'impiego in sostituzione dell'estrazione di nuovi aggregati ed è in linea con i principi che stanno alla base dell'AGL. |
5.6.4. ESENZIONE DI AGGREGATI COMPOSTI INTERAMENTE DAGLI SCARTI DI QUALSIVOGLIA PROCEDIMENTO TRAMITE CUI CARBONE, LIGNITE, ARDESIA O SCISTO SONO STATI SEPARATI DA ALTRE ROCCE DOPO ESSERE STATI ESTRATTI O RICAVATI CON QUELL'ALTRA ROCCIA O DAGLI SCARTI DI OGNI ALTRO PROCEDIMENTO IN CUI LE SOSTANZE DI CUI ALLA SEZIONE 18(3) DEL FINANCE ACT 2001 SONO STATE SEPARATE DA ALTRA ROCCIA DOPO L'ESTRAZIONE O RICAVATE CON DETTA ALTRA ROCCIA [SEZIONE 17(3)(f)(i) E (ii)]
(429) |
Carbone, lignite, ardesia e scisto e le sostanze elencate alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 di norma non sono estratti per l'impiego come aggregati, ma per altri scopi. Prima dell'adozione della decisione di avvio, le autorità britanniche avevano spiegato che l'esenzione è intesa a incentivare l'utilizzo piuttosto che lo smaltimento degli scarti. Ciò migliora l'aspetto visivo del paesaggio e riduce l'esigenza di estrarre altro materiale da impiegare come aggregati. |
(430) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato in primo luogo che può sussistere una differenza fra il materiale esentato e il materiale non esentato, nel senso che i materiali esentati costituiscono gli scarti dell'estrazione di carbone, lignite, ardesia, scisto e delle sostanze elencate alla sezione 18(3). Si tratta dei sottoprodotti inevitabili dell'attività di estrazione, che generalmente viene effettuata non per ottenere materiale da utilizzare come aggregati, ma per estrarre i materiali e le sostanze di cui trattasi che non sono (generalmente) impiegati come aggregati. Su tale base, gli scarti derivanti dall'estrazione di carbone, lignite, ardesia, scisto e le sostanze di cui alla sezione 18(3) non sembrano trovarsi in una situazione analoga a quella degli aggregati tassati alla luce degli obiettivi dell'AGL. |
(431) |
La Commissione ha espresso i suoi dubbi, tuttavia, sul fatto che tale differenza fosse sufficiente per dimostrare come l'esenzione fiscale sia giustificata dai principi che stanno alla base dell'AGL. Essa ha ritenuto che la differenza rispetto agli aggregati tassati sia giustificata soltanto qualora l'esenzione si limiti agli scarti inevitabili generati dall'estrazione di tali sostanze. La Commissione ha ritenuto che fosse questo il caso, in quanto l'esenzione è limitata al materiale che costituisce la totalità degli scarti del processo di separazione. |
(432) |
La Commissione ha sollevato dei dubbi sulla diversa situazione in cui si troverebbero i materiali esentati rispetto a quelli non esentati generati sotto forma di scarti del calcare quando questo è estratto per la produzione di calce o rispetto agli scarti dell'estrazione di roccia per la produzione di pietra da taglio con una o più superfici piane. Inoltre, la Commissione si è chiesta se l'esenzione possa essere giustificata alla luce dell'obiettivo assegnato all'AGL qualora, ad esempio, l'ardesia e lo scisto o un'altra delle sostanze elencate alla sezione18(3) venissero estratti per essere utilizzati come aggregati. |
(433) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni circostanziate dalle parti interessate, presentate nelle rispettive sezioni in relazione alle esenzioni per carbone, lignite, ardesia o scisto. |
5.6.4.1. Osservazioni ricevute dalla Commissione
a) Osservazioni da parte delle autorità britanniche
(434) |
Le autorità britanniche sostengono che le esenzioni dall'AGL operano una distinzione fra i materiali di scarto derivanti dai sottoprodotti dell'estrazione di minerali non destinati alla produzione di aggregati (come gli scarti provenienti dall'estrazione di caolino/argilla plastica) che sono esentati, e i materiali di scarto che rappresentano un sottoprodotto dell'estrazione degli aggregati (come gli scarti del calcare), che sono ancora sottoposti a tassazione. |
(435) |
Per quanto concerne il materiale di sterro derivante dall'estrazione del carbone, le autorità britanniche sostengono che il prezzo degli scarti prodotti dall'estrazione dello scisto e degli sterili di miniera, trascurabile, dimostra come vi siano ben pochi incentivi all'estrazione di ulteriore minerale al fine di ottenere maggiori quantità di sottoprodotti, a prescindere dal fatto che tale sottoprodotto sia o no esentato dalla tassa. |
(436) |
Stando alle autorità britanniche, l'esenzione degli scarti derivati dall'estrazione dell'ardesia non causa un aumento dell'attività estrattiva dell'ardesia ai fini di ottenere maggiori quantità di pietrisco, in particolare perché la produzione di ardesia produce già grandi quantità di pietrisco come residuo di lavorazione, di cui solo il 10 % è attualmente utilizzato come aggregato e perché non sarebbe economicamente vantaggioso effettuare un'attività di cava per tali scopi. |
(437) |
Le autorità britanniche sostengono che la distinzione fra i rifiuti di ardesia da una parte e quelli della pietra da taglio e del calcare dall'altra sorge dall'obiettivo di disincentivare l'ulteriore nuova estrazione di calcare da utilizzare come aggregato, non disincentivando al contempo la produzione di materiale non destinato all'impiego come aggregato. Anche qualora il calcare sia estratto non per l'utilizzo come aggregato o la roccia sia estratta per la produzione di pietra da taglio, gli scarti prodotti sono al contempo estratti appositamente per essere impiegati come aggregati e sono idonei a tal scopo. L'attività di cava produce aggregati di qualità elevata che potrebbero essere estratti e venduti in sé, anche se non vi fosse una domanda locale di calcare o pietra da taglio. Lo stesso non sembrerebbe potersi affermare per quanto concerne gli scarti di ardesia, scisto, carbone, lignite, argilla e i materiali di cui alla sezione 18(3). Le autorità britanniche asseriscono che non vi siano prove che le cave estraggano ardesia, scisto, carbone, lignite, argilla o le sostanze di cui alla sezione 18(3) appositamente per ottenere scarti da utilizzare come aggregati. Inoltre, stando alle autorità britanniche, l'esenzione non incentiva ulteriori attività di cava al fine di ottenere materiale di sterro da utilizzare come aggregati esentati. |
(438) |
Tuttavia, stando alle autorità britanniche, l'esenzione degli scarti dell'estrazione del calcare (che si tratti di materiale da impiegarsi in seguito per fini diversi da quello come aggregati, ad esempio la produzione di calce) e della roccia per la produzione di pietra da taglio potrebbe incentivare l'ulteriore attività di cava per ottenere materiale di sterro da utilizzare come aggregati esentati. Questo perché gli scarti sono composti dalla stessa sostanza del materiale principale di estrazione, hanno un prezzo relativamente vicino a quello del materiale principale e sono idonei ad essere utilizzati come aggregati di alta qualità. Esentare tali materiali dalla tassa probabilmente incentiverebbe l'attività di cava e sarebbe in contrasto con la logica ambientale dell'AGL. |
(439) |
Le autorità britanniche affermano di aver ponderato, in un dato momento, l'eventualità di introdurre un'esenzione a favore dei prodotti di scarto derivati dalla produzione di aggregati primari o dalla produzione degli aggregati di qualità più elevata. Tuttavia, dalle consultazioni con le imprese del settore è emerso che ciò non sarebbe fattibile, in quanto la gamma di prodotti di cava varia in modo significativo e ciò che in talune cave è considerato un aggregato ad alto tenore in altre sarebbe invece il prodotto di scarto generato dall'estrazione. Le autorità britanniche ritengono che a parte il notevole rischio dell'elusione fiscale, prevedere un'esenzione per i «prodotti di scarto» derivanti dall'attività di estrazione degli aggregati pertanto potrebbe essere anche contrario alla logica e al primario scopo ambientale dell'AGL. In effetti, potrebbe contribuire a ridurre il prezzo degli aggregati di minor valore, facendone quindi aumentare la domanda e causando un eventuale incremento dell'attività di estrazione degli aggregati (e del danno ambientale ad essa associato) nei siti interessati. |
(440) |
Stando alle autorità britanniche, una cava di ardesia produrrebbe materiali di alta qualità destinati all'impiego in architettura che potrebbero essere venduti a più di 200 GBP per tonnellata. Circa il 5 % dell'ardesia estratta è idonea allo scopo, in ragione della formazione geologica dell'ardesia, e questo contribuisce alla produzione di grandi quantità di scarti di questo materiale. Essi sono adatti e possono essere venduti come aggregati per taluni scopi, e una piccola quantità degli scarti prodotti è venduta fra 2 e 8 GBP per tonnellata, mentre il materiale rimanente viene ammassato in cumuli. Le autorità britanniche sostengono che il costo di produzione per ciascuna tonnellata di prodotto da impiegare come aggregato è maggiore di quello dell'estrazione degli aggregati tramite generalmente perforazione e brillamento, che potrebbe effettuarsi in una cava di calcare o di granito, in quanto l'ardesia è estratta con vari processi di lavorazione e maneggiata molte volte prima di passare alla fase di frantumazione. La strategia commerciale è volta a ottimizzare il valore della risorsa a disposizione, aumentando la resa di un materiale di grande valore. |
5.6.4.2. Valutazione della Commissione
(441) |
La Commissione ha già concluso al considerando 366 di cui sopra che essendo stato dimostrato che lo scisto è stato estratto appositamente per essere utilizzato come aggregato almeno in una cava, la sua esenzione ai sensi della sezione 17(4)(a) del Finance Act 2001 non è giustificata dai principi che sottendono all'AGL. |
(442) |
La Commissione ha altresì già stabilito, ai summenzionati considerando 205, 333, 367 e 368 che carbone, lignite, ardesia e le sostanze elencate alla sezione 18(3) non possono essere o non sono oggetto di nuova estrazione per l'uso come aggregati e pertanto non si trovano nella situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali soggetti a tassazione. |
(443) |
Inoltre, la Commissione ha valutato la differenza fra tali esenzioni e il materiale di sterro derivante dall'estrazione del calcare quando il calcare è estratto per la produzione di calce o quando è messo a confronto con gli scarti dell'estrazione di roccia per la produzione di pietra da taglio con una o più superfici piane nel contesto della definizione dei principi che stanno alla base dell'AGL, come illustrato in dettaglio ai considerando da 149 a 158. |
(444) |
Per quanto concerne gli scarti dell'estrazione di ardesia, che potrebbero essere utilizzati come aggregato e sono composti anche da ardesia, la Commissione osserva che non verrebbe effettuata appositamente una nuova attività di cava per l'estrazione dell'ardesia al fine di ottenere tali prodotti, in ragione del loro basso valore (cfr. considerando 226 e 237-240). Gli scarti dell'estrazione dell'ardesia raggiungono una quotazione che va da […] GBP a […] GBP per tonnellata. I prodotti di ardesia di alta qualità impiegati in architettura partirebbero da un prezzo di 200 GBP per tonnellata che può superare 1 000 GBP per tonnellata. Solo una piccola porzione degli scarti dell'estrazione di ardesia può effettivamente trovare un mercato ed essere venduta, anche con l'esenzione dall'AGL. Inoltre, l'estrazione di ardesia è un processo estremamente costoso, per il quale si debbono sostenere costi supplementari rispetto al caso di una normale attività di cava. Stando alle autorità britanniche, il costo di produzione degli scarti di ardesia oscilla fra 5,7 GBP e 6,5 GBP per tonnellata (considerando 263), il che sta a dimostrare che non ha senso, dal punto di vista economico, estrarre appositamente l'ardesia esclusivamente per beneficiare dell'esenzione prevista su tale materiale. Pertanto, è improbabile che tale esenzione possa essere all'origine di un incremento di nuove estrazioni. |
(445) |
Sulla base del reddito tipo generato dalle cave di ardesia, i prodotti speciali da utilizzarsi in architettura, pur rappresentando solo il 5 % della produzione apportano all'attività estrattiva redditi che sono fra 2,54 e 3,52 volte superiori a quelli originati dagli scarti di ardesia (cfr. considerando 263). |
(446) |
Dato che gli scarti dell'estrazione di ardesia possono essere e sono utilizzati come aggregati, è possibile considerare che si trovino in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di altri materiali soggetti a tassazione. |
(447) |
La Commissione pertanto conclude che l'esenzione dall'AGL per gli scarti dell'estrazione di ardesia rappresenta, in primo luogo, un'esenzione per gli scarti dell'estrazione di un materiale che non è di nuova estrazione per l'utilizzo come aggregato e, in secondo luogo, non causa ulteriore nuova attività estrattiva, ma può far incrementare l'impiego come aggregato di un prodotto che altrimenti verrebbe scartato o accumulato come materiale di scarto. Pertanto l'esenzione è giustificata dall'obiettivo di «dirottare la domanda» dell'AGL. |
(448) |
Lo stesso dicasi per il materiale di sterro di carbone, lignite e delle sostanze elencate alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 che non sono aggregati né sono estratti per essere destinati alla produzione di aggregati. |
(449) |
In primo luogo, l'estrazione di lignite produce materiale di sterro. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità britanniche, la stessa lignite è un sottoprodotto dell'attività estrattiva delle cave di argilla in Devon. I giacimenti di lignite dell'Irlanda del Nord non sono sfruttati. |
(450) |
In secondo luogo, come indicato dalle parti interessate e dalle autorità britanniche, il materiale di sterro proveniente dall'estrazione del carbone, che può comprendere scisto, o non è adatto ad essere usato come aggregato (come nel caso dell'argilla refrattaria, ad esempio) o è messo a discarica e compattato. Taluni materiali di sterro o di scarto provenienti dall'estrazione del carbone sono adatti all'uso come aggregati e possono pertanto sostituire gli aggregati di nuova estrazione. |
(451) |
Le informazioni relative alla formazione del prezzo del carbone (50 GBP) a fronte di quello di vendita del materiale di sterro dello stesso materiale (da 1 a 2 GBP), qualora vi sia la domanda per tali prodotti, dimostra che l'esenzione a favore del materiale di sterro del carbone non può causare un incremento dell'attività estrattiva del carbone solo per ottenere i materiali esentati. |
(452) |
L'esenzione dall'AGL per il materiale di sterro dell'estrazione del carbone contribuisce a conseguire la logica ambientale dell'AGL. |
(453) |
In terzo luogo, come indicato alla sezione 5.6.2., le sostanze elencate alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 non sono estratte appositamente per essere utilizzate come aggregati, in quanto la maggior parte non sono aggregati o non sono idonei a tal scopo. Le sole sostanze idonee alla formazione di aggregati leggeri sono la perlite, la pomice e la vermiculite, che non sono estratte nel Regno Unito. Inoltre, le autorità britanniche hanno dimostrato che le sostanze di cui alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 o non producono scarti da impiegare come aggregati, sono esse stesse gli scarti dell'estrazione di qualche altro materiale, oppure non sono più oggetto di coltivazione. Pertanto, l'esenzione a favore degli scarti delle sostanze elencate alla sezione 18(3) del Finance Act 2001, se del caso, non può causare un incremento dell'attività estrattiva del materiale principale al fine di ottenere gli aggregati oggetto di esenzione. |
(454) |
Pertanto, la Commissione può ora concludere che l'esenzione di aggregati composti interamente da scarti provenienti da qualsivoglia processo di lavorazione tramite il quale carbone, lignite o ardesia siano stati separati da altre rocce dopo essere stati estratti o ricavati con dette rocce, o da scarti di qualsivoglia processo di lavorazione in cui le sostanze di cui alla sezione18(3) sono state separate da altre rocce dopo l'estrazione o ricavate con dette rocce è una situazione di fatto e di diritto diversa da quella dei materiali tassati ai sensi dell'AGL alla luce dell'obiettivo perseguito dalla tassa stessa. |
(455) |
Gli scarti dell'estrazione di scisto, quando questo è estratto appositamente per l'impiego come aggregato, sono paragonabili agli scarti dell'estrazione di qualsiasi altro materiale tassato (ad esempio, calcare, granito e arenaria a grossi grani). La Commissione fa osservare di aver ricevuto scarne informazioni relativamente al costo dell'estrazione dello scisto e sul prezzo che questo materiale può raggiungere quando viene estratto come prodotto primario di cava. Essa ha ricevuto talune informazioni in merito alle quotazioni dello scisto che viene utilizzato per la produzione di laterizi, dello scisto utilizzato come sottoprodotto di un altro materiale, ovvero quando è in combinazione con l'argilla. Tuttavia, il fatto che si verifichi che lo scisto sia estratto appositamente per essere impiegato come aggregato (cfr. considerando 350 e 351) solleva delle perplessità sul conseguimento della finalità ambientale dell'AGL tramite tale esenzione, come constatato anche dal Tribunale (78). |
(456) |
Gli scarti del procedimento di separazione dello scisto da altre rocce possono ancora essere utilizzati come aggregati. La possibilità di vendere gli scarti derivanti dall'estrazione dello scisto come aggregati esenti dall'AGL conferisce un'ulteriore effetto leva ai produttori di scisto e potrebbe portare a un'ulteriore intensificazione dell'estrazione di scisto da impiegare come aggregato primario, come evidenziato dal Tribunale (79). In quanto prodotto primario, sembra che lo scisto in talune situazioni sia estratto appositamente per essere utilizzato come aggregato. Gli scarti del procedimento di lavorazione dello scisto potrebbero anche eventualmente essere venduti come aggregati. Pertanto, non vi sono garanzie che l'esenzione degli scarti di scisto, estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato non portino a un'ulteriore intensificazione dell'estrazione dello scisto, vanificando pertanto l'obiettivo ambientale dell'AGL. |
(457) |
Gli scarti dell'estrazione di scisto, qualora questo materiale sia estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, rientrano nell'ambito di applicazione della normale regola di tassazione dell'AGL e non si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa da quella dei materiali tassati ai sensi dell'AGL alla luce dell'obiettivo ambientale della tassa stessa. Inoltre, l'esenzione a favore di tali scarti non può essere giustificata in ragione della natura e della logica dell'AGL, come illustrato in precedenza al considerando (456). |
(458) |
Con riferimento agli scarti di scisto prodotti dall'attività di estrazione dello scisto per usi diversi da quelli degli aggregati (ad esempio, la produzione di laterizi) la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni disponibili, che per quanto si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altri materiali tassati, non può essere dimostrato che l'esenzione di tali scarti possa comportare un'intensificazione dell'attività di estrazione dello scisto da destinarsi a usi diversi da quelli degli aggregati. Considerato il prezzo relativamente basso a cui è venduto lo scisto sotto forma di sottoprodotto da impiegare come aggregato (da […] GBP a 4,4 GBP per tonnellata inclusi i costi di trasporto), è alquanto improbabile che l'esenzione degli scarti provenienti dall'estrazione dello scisto possa causare un'intensificazione dell'attività di cava per questo materiale. Ad ogni buon conto, l'eventuale intensificazione dell'attività estrattiva dello scisto per utilizzi diversi da quelli degli aggregati non sarebbe contraria all'obiettivo dell'AGL. |
(459) |
I produttori di scisto sono tenuti a dimostrare quali fossero gli usi dello scisto prodotto per poter ottenere di beneficiare dell'esenzione dall'AGL prevista per gli scarti, cioè se questi fossero sfruttati commercialmente come aggregati. |
5.6.5. AGGREGATI COMPOSTI PRINCIPALMENTE, O CHE COSTITUISCONO PARTE DI QUALSIASI ALTRO MATERIALE COMPOSTO PRINCIPALMENTE DA MATERIALE DI STERRO O DI SCARTO, OVVERO I SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DA QUALSIVOGLIA PROCESSO DI COMBUSTIONE INDUSTRIALE O DALLA FUSIONE O RAFFINAZIONE DEI METALLI [SEZIONE 17(4)(c)(i) E (ii)]
(460) |
Prima dell'adozione della decisione di avvio, le autorità britanniche avevano indicato che lo scopo primario dei processi industriali di cui trattasi (ad esempio, la produzione di energia elettrica con centrali a carbone, le fonderie per la produzione di acciaio) è la produzione di materiali che non sono utilizzati come aggregati. Gli scarti, il materiale di scarto e i sottoprodotti di cui trattasi sono ad esempio le scorie industriali (le scorie degli altiforni, le scorie di acciaio degli altiforni ad ossigeno basico, le scorie di acciaio e le ceneri di combustione dei forni ad arco voltaico). |
(461) |
Lo scopo dell'esenzione è quello di promuovere l'uso piuttosto che l'invio in discarica (dirottamento della domanda). Oltre a migliorare l'aspetto visivo del paesaggio, ciò riduce l'esigenza di estrarre altro materiale vergine da utilizzare come aggregati. |
(462) |
La Commissione ha espresso le sue perplessità sul fatto che l'applicazione dell'esenzione a materiali che sono principalmente (cioè al 50 %) composti da scarti o materiale di scarto o dai sottoprodotti di qualsivoglia processo di combustione industriale o della fusione o raffinazione dei metalli sarebbero ancora conformi alla natura e alla logica dell'AGL. |
(463) |
A tal riguardo, la Commissione ha ricevuto svariate osservazioni dalle parti interessate. |
5.6.5.1. Osservazioni ricevute dalla Commissione
a) Osservazioni ricevute da parte della Mineral Products Association il 2 gennaio 2014
(464) |
La Mineral Products Association suffraga le conclusioni della Commissione nella decisione di avvio, secondo cui tali materiali non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali soggetti a tassazione. La motivazione è evidente per i materiali che sono composti interamente da scarti o materiale di scarto. Tuttavia, per i materiali composti principalmente da scarti o materiale di scarto, l'esenzione sarebbe giustificata solamente qualora vi fosse una piccola quantità di residui di altro materiale miscelata con il materiale esentato. |
b) Osservazioni ricevute da parte di QPANI l'8 gennaio 2014
(465) |
Stando alla QPANI, una parte consistente dei materiali immessi nel mercato degli aggregati deriva dai sottoprodotti dei processi di combustione o di fusione o raffinazione di metalli quali le scorie della fabbricazione di ferro e acciaio e le ceneri di combustione degli inceneritori. L'associazione si esprime a favore della conclusione del considerando 124 secondo cui tali materiali «non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali soggetti a tassazione alla luce dell'obiettivo perseguito dall'AGL». Vi è una chiara motivazione per quei materiali che sono «interamente» scarti o materiale di scarto o sottoprodotti di quei processi, tanto che il loro sfruttamento commerciale è esentato dal pagamento dell'AGL. |
c) Osservazioni ricevute da parte della BAA il 17 gennaio 2014
(466) |
La BAA ha trasmesso una lettera da parte di Hart Quarry, una cava che estrae calce agricola, in cui si evidenziano le difficoltà incontrate dalla cava nel far competere i propri prodotti secondari con gli aggregati derivati dalle scorie prodotte dalle acciaierie dei dintorni. Gli aggregati prodotti infatti sono esenti, per quanto l'impatto ambientale delle acciaierie sia ben maggiore rispetto a Hart Quarry. L'AGL avrebbe impedito a questa cava di competere sul mercato degli aggregati. Stando alla BAA, la cava vende tutta la sua produzione di calce e la quantità di aggregati derivanti come sottoprodotto in proporzione alla produzione totale è rimasta costante, in quanto non può né aumentare né diminuire. Pertanto, non sono stati costituiti grossi cumuli di aggregati invenduti durante il periodo d'imposizione dell'AGL. La cava non potrebbe aumentare la sua produzione di calce per far fronte alla domanda all'esportazione a causa dei sottoprodotti invenduti. |
d) Informazioni supplementari ricevute da parte del sig. Bird della BAA il 10 febbraio 2014
(467) |
Il sig. Bird sostiene che gli aggregati derivati dalle scorie di lavorazione non sono un prodotto di scarto dell'industria siderurgica, bensì un sottoprodotto che può essere usato come aggregato. Il sig. Bird ha trasmesso informazioni in merito alle scorie contenute nella relazione finale stilata dalla Commissione britannica sulla concorrenza nei mercati degli aggregati e del cemento nel Regno Unito. Stando al sig. Bird, le scorie possono essere ridotte in polvere e fungere da additivo o da prodotto di sostituzione del comune cemento Portland, il che ne fa un materiale importante, in grado di costituire un aggregato di prima classe. |
e) Osservazioni da parte delle autorità britanniche
(468) |
Le autorità britanniche affermano che l'esenzione si applica alle sostanze chimiche aggiunte ai materiali prodotti a seguito di qualsivoglia processo di combustione industriale o della fusione o raffinazione del metallo, affinché possano essere utilizzati come aggregati. |
(469) |
Stando alle autorità britanniche, per una varietà di ragioni i sottoprodotti dei processi di combustione industriale non sono sempre di qualità idonea o sufficiente, di per sé, a renderli utilizzabili come aggregati. Tuttavia, aggiungendo un altro materiale, è possibile migliorare l'idoneità a tale utilizzo. Ad esempio, il processo di fabbricazione dell'acciaio inossidabile produce silicato di calcio durante la fase di raffreddamento. Questa sostanza trasforma le scorie (denominate scorie AOD) (80) in una polvere che causa problemi di polverosità che non rendono adatto il suo utilizzo come aggregato per il settore delle costruzioni o altro. Tuttavia, se l'impianto siderurgico aggiunge il tetraborato di sodio anidro (Borax) alle scorie fuse dopo la fase di fusione nell'altoforno, il prodotto chimico avrà come effetto la stabilizzazione delle scorie. Addizionando le scorie con questa sostanza si elimina il problema della polverosità e si ottiene la formazione di una materiale stabilizzato, del tipo roccia cristallina, che può quindi subire un processo di recupero del metallo, essere frantumato, vagliato e sottoposto a degradazione ed è quindi utilizzabile per taluni tipi di aggregato, ad esempio nella preparazione dei materiali per la produzione di asfalto. |
(470) |
Le autorità britanniche ribadiscono che l'aggiunta di una sostanza chimica al sottoprodotto del processo di combustione industriale non rende l'esenzione incoerente con l'obiettivo della tassa, poiché il materiale che ne deriva non è un aggregato tassabile. |
5.6.5.2. Valutazione della Commissione
(471) |
La Commissione ha già concluso nel considerando 124 della decisione di avvio che gli aggregati composti interamente o che sono parte di qualsiasi materiale composto principalmente dagli scarti o dal materiale di scarto o dai sottoprodotti di qualsivoglia processo di combustione industriale o della fusione o raffinazione dei metalli (in prosieguo «sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli») non si trovano nella situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati, alla luce dell'obiettivo perseguito dall'AGL. |
(472) |
Sia le autorità britanniche che la Mineral Products Association hanno dimostrato che gli aggregati composti principalmente da sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli non si trovano nella situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati, alla luce dell'obiettivo perseguito dall'AGL. |
(473) |
Invero, la Commissione ha ricevuto documentazione comprovante che i sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli hanno un valore elevato come aggregati e possono essere impiegati in vario modo. La BAA ha presentato l'esempio di una cava di calcare che produce soprattutto calce agricola, ma che è in concorrenza con i sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli sul mercato dei suoi prodotti secondari, ovvero gli aggregati di calcare. Il documento dimostra che l'esenzione a favore dei sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli è tanto più giustificata, in quanto un sottoprodotto inevitabile come questo sta effettivamente sostituendo altri aggregati di recente estrazione, come gli aggregati di calcare. |
(474) |
La Commissione ha già esaminato la differenza fra i sottoprodotti dell'estrazione del calcare per la produzione di calce agricola e i sottoprodotti esentati dei processi per la produzione di materiali diversi dagli aggregati ai considerando da 151 a 158. |
(475) |
La BAA sostiene che i sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli non dovrebbero beneficiare di un'esenzione dall'AGL, poiché l'impatto ambientale delle acciaierie è ben maggiore di quello dell'estrazione degli aggregati. Ciò può essere vero, ma il processo di produzione di un'acciaieria non ha alcun collegamento con l'AGL. L'esenzione relativa ai sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli concerne meramente la vendita di tali materiali come aggregati, allo scopo di fare in modo che questi possano sostituire gli eventuali aggregati di nuova estrazione. |
(476) |
Pertanto, la Commissione ritiene che le osservazioni ricevute non costituiscano una ragione per discostarsi dalla sua valutazione iniziale formulata nella decisione di avvio (considerando 124). |
(477) |
Relativamente all'esenzione che si estende a materiali che sono principalmente, ma non interamente, sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli, le autorità britanniche hanno indicato che le sostanze chimiche aggiunte sono talvolta necessarie per stabilizzare il materiale e renderlo idoneo ad essere utilizzato come aggregato. |
(478) |
La Commissione fa osservare che la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (81) definisce all'articolo 3, paragrafo 3) «rifiuto inerte» i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa e pertanto non comportano rischi di inquinamento. L'esempio portato dalle autorità britanniche (al considerando 469) relativo all'uso del «Borax» potrebbe essere interpretato come relativo a un esempio di aggiunta di una sostanza chimica che potrebbe far aumentare il rischio d'inquinamento, a seconda delle quantità utilizzate, della concentrazione e delle aree eventualmente colpite (suolo, corpi d'acqua ecc.). Ciononostante, l'uso di Borax non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione. |
(479) |
La Mineral Products Association ha proposto di considerare l'assoggettabilità in proporzione alla quantità di materiale tassabile contenuto nella miscela, qualora i materiali siano miscelati con altri materiali soggetti alla tassa. Tale criterio è già ricompreso nella forma stessa dell'AGL. Il materiale aggregato che è stato «miscelato con un altro materiale diverso dall'acqua» si considera come sottoposto a sfruttamento commerciale, e in quanto tale sarebbe già soggetto a tassazione [sezione 19(1)(d)] della legge. |
(480) |
La Commissione conclude pertanto che l'esenzione di cui alla sezione 17(4)(c)(i) e (ii) del Financial Act rientra nel novero dei principi che stanno alla base dell'AGL e non costituisce un vantaggio selettivo. |
5.6.6. ESENZIONE DI MATERIALE COMPOSTO INTERAMENTE O PRINCIPALMENTE DA ARGILLA [SEZIONE 17(4)(f)]
(481) |
Per quanto concerne l'argilla, le autorità britanniche hanno precisato, prima dell'adozione della decisione di avvio, che a causa delle sue proprietà plastiche l'argilla non viene di norma considerata una roccia. L'esenzione chiarisce questo punto ed evita la necessità di individuare e applicare l'AGL su qualsivoglia sabbia o pietra che si trova in natura nei composti che contengono l'argilla. |
(482) |
La Commissione ha tuttavia fatto osservare che, in termini geologici, l'argilla è considerata una roccia e può essere utilizzata come aggregato (82). Nella misura in cui un materiale consistente interamente o principalmente di argilla è stato estratto per essere utilizzato come aggregato, per la Commissione non è chiaro in che modo l'esenzione possa essere giustificata sulla base dei principi di tassazione normale o in che misura si potrebbe ritenere si configuri una situazione diversa da quella dei materiali tassati, alla luce dell'obiettivo dell'AGL. |
(483) |
La Commissione ha ricevuto le seguenti osservazioni da parte della BAA. |
5.6.6.1. Osservazioni ricevute dalla Commissione
a) Osservazioni ricevute dalla BAA il 15 settembre 2014
(484) |
La BAA sostiene che l'argilla può essere utilizzata come aggregato senza subire alterazioni dal punto di vista chimico o fisico. Essa aggiunge altresì che l'argilla rientra nella definizione di aggregati fornita dalla decisione di avvio. L'argilla può essere impiegata per vari tipi di aggregato, incluso quello di materiale da riporto o per massicciate. La BAA ha trasmesso il capitolo di un libro concernente l'utilizzo dell'argilla in ingegneria civile e in edilizia. Stando alla BAA, l'argilla è utilizzata in grandi quantità anche dall'Ente autostrade britannico (UK Highways Agency) per le opere stradali. La BAA sostiene che questo utilizzo rientra fra gli scopi degli aggregati. L'argilla rientra in una delle categorie di materiali accettabili indicate nelle Specifiche per le opere stradali nel Regno Unito. Può essere utilizzata come materiale da riporto coerente per le opere di costruzione stradale. La BAA ha fornito esempi di cave che estrarrebbero argilla idonea ad essere impiegata nelle opere di costruzione stradale. Inoltre, l'argilla si presta all'uso per taluni impieghi specifici degli aggregati per cui le altre rocce non sono adatte, ad esempio per rivestire e ricoprire i siti delle discariche, o per il rivestimento di laghetti e canali. |
(485) |
La BAA ha fornito un elenco di otto cave che estrarrebbero argilla da impiegare in seguito come aggregato. L'elenco è stato tratto dalla pubblicazione della BGS Directory of Mines and Quarries 2010. Inoltre, la BAA ha fornito esempi di due cave che estraggono argilla adatta per la costruzione di dighe marittime, presidi di difesa dalle alluvioni, progetti d'ingegneria, opere di ripiena di discariche, rivestimenti di laghetti, materiale di riempimento e per le opere di bonifica fondiaria che presumibilmente, costituirebbero tutti usi come aggregati. Il materiale estratto rientra altresì nella categoria del materiale coerente adatto per le opere di costruzione stradale. La BAA fornisce altresì un esempio dell'utilizzo dell'argilla proveniente da una delle cave, utilizzata per la costruzione di una strada. |
(486) |
La BAA sostiene pertanto che vi sono numerose cave che producono e vendono argilla da impiegare come aggregato, e non solo per la fabbricazione di prodotti ceramici. Stando alla BAA, vi è anche un certo numero di cave in cui gli strati di argilla sono intercalati da altri materiali da cui il materiale composto principalmente di argilla dovrebbe essere esentato. |
b) Osservazioni da parte delle autorità britanniche
(487) |
Le autorità britanniche sostengono che l'argilla si distingue immediatamente da altri tipi di roccia sedimentaria a piccolissima granulometria in quanto plastica, agevole da tagliare e da plasmare con un coltello o una cazzuola (definizione tratta dalla relazione (83)). Queste proprietà plastiche dell'argilla la rendono inadatta per la maggior parte degli utilizzi di un aggregato, in quanto trasuda l'acqua incamerata e, una volta asciugata, si spacca. |
(488) |
Stando alle autorità britanniche, la maggior parte dell'argilla è morbida, non granulare e senza trasformazione chimica o fisica è adatta unicamente ad essere utilizzata come materiale da riporto nelle opere civili, ad esempio per rivestire i siti di discarica e per la costruzione di opere di presidio contro le alluvioni. L'argilla non viene generalmente utilizzata nella preparazione degli strati di fondazione degli edifici essendo poco resistente, soggetta a fenomeni di compressione, ritiro e dilatazione; per questa ragione è altamente probabile che possa far muovere la costruzione oltre i limiti ammessi, causando fratture e cedimenti. Per le fondazioni è preferibile impiegare un aggregato granulare duro, che consenta di ottenere un massetto molto più stabile per l'edificio. Pertanto, le argille non trattate di solito sono considerate non idonee per il «tipico uso come aggregati» (come materiali di fondazione per gli edifici, la fabbricazione di calcestruzzo, o di pietrisco o malte per opere stradali). Questi utilizzi rappresentano la maggioranza degli usi cui è destinata la produzione nel Regno Unito. Il «tipico uso come aggregati» comporta che i materiali soddisfino caratteristiche granulometriche e di durezza — come nel caso delle sabbie, delle ghiaie e/o degli inerti di roccia dura come il calcare, le rocce ignee o l'arenaria, o del materiale granulare riciclato proveniente dalle macerie delle demolizioni o del rifacimento degli assi viari. La sola circostanza in cui l'argilla può essere idonea per «il tipico uso come aggregato» è a seguito di un processo di pellettizzazione in cui l'argilla viene sottoposta a trattamento termico con temperature superiori ai 1 000 °C nel corso di un procedimento industriale volto alla produzione di un pellet duro leggero che può essere utilizzato come aggregato granulare nel calcestruzzo per talune applicazioni particolari ma di minor entità. Le autorità britanniche affermano di non essere state in grado di individuare le cave in cui sarebbe avvenuta un'estrazione specifica di argilla destinata all'uso come aggregato. |
(489) |
Tuttavia, stando alle autorità britanniche, le proprietà dell'argilla ne fanno un prodotto adatto per applicazioni diverse dagli aggregati, nelle quali l'argilla rimane idratata e la sua impermeabilità all'acqua è un requisito fondamentale. Le autorità britanniche non reputano che il materiale utilizzato per rivestire e colmare i siti destinati a discarica si possa considerare un aggregato — non è infatti l'aspetto volumetrico del materiale che è necessario, ma l'impermeabilità all'acqua e agli agenti di lisciviazione. Fra gli usi particolari dell'argilla si annoverano i rivestimenti per discariche, corsi d'acqua, laghi o laghetti o come presidio contro le alluvioni. L'argilla utilizzata a tali scopi non è considerata un aggregato, in quanto piuttosto che l'aspetto volumetrico di riempimento del materiale, che deve possedere necessarie proprietà di durezza e granulosità, l'argilla, non possedendo tali caratteristiche, viene invece utilizzata per creare una barriera che limita il passaggio dei liquidi. |
(490) |
In risposta alle osservazioni della BAA in merito al fatto che l'argilla può essere utilizzata per le opere di costruzione stradale, le autorità britanniche fanno osservare che l'Ente autostrade ha trasmesso informazioni sull'uso dell'argilla alle autorità britanniche. Queste ritengono che l'argilla estratta dal cantiere di un progetto di costruzione stradale possa essere utilizzata, in ragione della sua permeabilità, per l'esecuzione dei lavori di movimento terra, come materiale da riporto per massicciate e terrapieni, che non comportano un trasporto (vale a dire che l'argilla non è estratta specificamente a tal scopo, ma è un sottoprodotto dell'attività di costruzione della strada). L'argilla può essere trattata con la calce o il cemento per migliorare la sua capacità di tenuta del piano stradale. Può essere utilizzata nei canali di drenaggio, come rivestimento (dove la sua permeabilità è importante) oppure come materiale da ripiena per strutture di minore importanza in cui non sono necessarie proprietà di resistenza a carichi elevati. Le autorità britanniche fanno osservare che i residui dell'argilla estratta nel cantieri stradali possono essere inviati a discarica come materiale di risulta e occasionalmente le aziende del settore possono sottoporli a trattamenti termici per produrre aggregati leggeri per le costruzioni stradali. |
(491) |
Le autorità britanniche, citando l'Ente autostrade, hanno indicato che i materiali prodotti dal movimento terra si dividono in due categorie: granulari (classe 1) e coerenti (classe 2). La categoria dei granulari comprende gli aggregati — materiali utilizzati per fornire un volume stabile di riempimento. I materiali coerenti non sono aggregati, ma comprendono materiali di granulometria inferiore, che produce un effetto di coerenza, rendendoli aderenti e con una limitata permeabilità all'acqua. |
(492) |
Stando alle autorità britanniche, l'argilla può essere utilizzata come materiale granulare solo previo trattamento termico e di pellettizzazione. Tuttavia, può essere utilizzata anche come materiale coerente senza trattamento termico. Per tali fini l'argilla non può essere sostituita da materiali aggregati come inerti di granito o di calcare, in quanto si tratta di materiali granulari. L'argilla può essere sostituita con ceneri volanti polverizzate (provenienti, ad esempio, dalle centrali alimentate a carbone), in virtù delle proprietà di coerenza delle stesse. |
(493) |
Stando alle autorità britanniche, a differenza dell'argilla il pietrame per scogliere per la costruzione di opere di difesa costiera è composto da aggregati. Infatti, i suoli più malleabili sono protetti dall'erosione del mare proprio dalle caratteristiche volumetriche di questa massa stabile costituita da pezzi di roccia dura, non tagliata e irregolare. Le costruzioni di presidio costiero in pietrame per scogliere presentano caratteristiche molto diverse da quelle dell'argilla utilizzata per la costruzione di presidi contro le inondazioni; il pietrame per scogliere resiste all'erosione causata dall'acqua, più che contenere l'acqua in virtù delle sue proprietà impermeabili. I criteri indicati nella specifica tecnica dipendono dalle condizioni dell'ambiente marino, ma la densità e il valore di abrasione dell'aggregato rappresentano proprietà fondamentali. |
(494) |
Le autorità britanniche sostengono che non vi siano prove certe, anche nella documentazione reperita dalla Commissione o in quella trasmessa dalla BAA al Tribunale che dimostrino che l'argilla è estratta per essere impiegata come aggregato nel Regno Unito. Quanto statuito dal Tribunale è stato espressamente definito «salvo prova contraria» (cfr. punti 86-91 nella sentenza della causa T-210/02 RENV). Le autorità britanniche hanno esaminato le asserzioni formulate dalla BAA in merito alle cave che estrarrebbero l'argilla unicamente per l'uso come aggregato, e hanno concluso affermando che ciò non si verifica. Le informazioni tratte da documentazione fiscale riservata sono state presentate alla Commissione. |
(495) |
Le autorità britanniche hanno contattato una cava che, a detta della BAA, avrebbe utilizzato l'argilla prodotta per costruire una strada. Stando alle autorità britanniche, il gestore della cava avrebbe spiegato che l'argilla è utilizzata nei cantieri stradali come strato stabile non permeabile al fine di innalzare il livello del piano stradale dal terreno alluvionale sul quale sono posati l'aggregato (pietrisco) e l'asfalto. Non è pertanto utilizzata per sostituire tali aggregati, in quanto non adatta allo scopo senza previo trattamento. |
(496) |
Le autorità britanniche sostengono che in virtù delle caratteristiche fisiche e del pregio di questo materiale, estrarre l'argilla da utilizzare come aggregato risulta per sua stessa natura improbabile. |
(497) |
Stando alle autorità britanniche, l'argilla, il suolo o la materia organica che si incontrano in natura non sono puri al 100 %. Per poter definire i materiali di argilla, suolo, materia organica vegetale o di altra natura esenti dalla tassa sugli aggregati, è stato pertanto necessario inserire anche i materiali che, nella loro composizione, sono costituiti principalmente da tali componenti. |
5.6.6.2. Valutazione della Commissione
(498) |
Le parti interessate e le autorità britanniche dissentono sull'utilizzo dell'argilla come aggregato. Solo qualora fosse stabilito tale utilizzo, infatti, l'argilla si troverebbe in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati. |
(499) |
L'argilla si distingue dagli altri materiali in quanto plastica, agevole da tagliare e da plasmare con un coltello o una cazzuola e non permeabile, caratteristiche che la rendono inadatta per la maggior parte degli utilizzi di un aggregato, in quanto trasuda l'acqua incamerata e, una volta asciugata, si spacca. |
(500) |
La BAA sosteneva che utilizzare l'argilla per il rivestimento di discariche, opere di presidio contro le inondazioni e come materiale coerente per le opere stradali comporta il suo utilizzo come aggregato. Le autorità britanniche, tuttavia, sostengono che in questi contesti l'argilla non viene utilizzata come aggregato. Dato che tutti questi impieghi si basano sulle qualità specifiche di non permeabilità e plasticità dell'argilla e non sulle capacità del materiale di apportare massa volumetrica alle costruzioni, la Commissione è dell'avviso che le autorità britanniche a buon diritto considerino che l'argilla utilizzata per il rivestimento di discariche, opere di presidio contro le inondazioni e materiale coerente per le opere stradali sia utilizzata per scopi diversi da quelli di un aggregato. |
(501) |
La Commissione ha chiesto alle autorità britanniche di avere accesso alla documentazione fiscale riservata delle otto cave di argilla che, stando alla BAA avrebbero estratto l'argilla per utilizzarla come aggregato. Le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità britanniche dimostrano che nessuna di tali cave sfrutta l'argilla come aggregato. Alcuni dei siti non erano nemmeno cave, bensì discariche. |
(502) |
A seguito delle informazioni ricevute, la Commissione fa rilevare che l'argilla non è estratta per essere utilizzata come aggregato. Non è utilizzata, né potrebbe esserlo come aggregato a meno che non sia sottoposta a processi di trasformazione fisica, cioè di pellettizzazione in cui l'argilla viene sottoposta a trattamento termico con temperature superiori ai 1 000 °C nel corso di un procedimento industriale volto alla produzione di un pellet duro e leggero. |
(503) |
La Commissione conclude pertanto che l'argilla non può essere utilizzata e non è estratta per essere utilizzata come aggregato e, pertanto, si trova in una situazione di fatto e di diritto differente rispetto ai materiali tassabili in vista dell'applicazione delle normali disposizioni fiscali dell'AGL. |
(504) |
Inoltre, poiché l'argilla non si presenta in natura pura al 100 %, i materiali che sono composti principalmente di argilla si trovano egualmente in una situazione di fatto e di diritto diversa rispetto a quella dei materiali tassabili in vista dell'applicazione delle normali disposizioni fiscali dell'AGL. |
5.7. CONCLUSIONI IN MERITO ALLA SELETTIVITÀ
(505) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che: i) il materiale che consiste interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ottenuto come sottoprodotto dalla nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli aggregati tassati in vista delle disposizioni fiscali e dell'obiettivo dell'AGL e le esenzioni di tali materiali non possono essere spiegate dalla natura e dalla logica dell'AGL. Pertanto tali esenzioni sono selettive. |
(506) |
La Commissione conclude altresì che le esenzioni, esclusioni e gli sgravi di cui alle sezioni 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii) (eccetto i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato), alla sezione 17(4)(a) (eccetto i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati), alla sezione17(4)(c)(i) e (ii), 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla), 18(2)(b) e 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b)] del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007 concernono materiali che non si trovano nella situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassabili in vista dell'obiettivo dell'AGL e sono pertanto non selettivi. |
5.8. VANTAGGIO
(507) |
Accordando le esenzioni per: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, invece di sottoporli a tassazione, il Regno Unito sta rinunciando a delle risorse e sollevando i beneficiari di tali esenzioni dall'onere di una tassa che sarebbero di norma tenuti a versare. Pertanto, la misura comporta un vantaggio selettivo per i beneficiari delle esenzioni per: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato. |
5.9. RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ
(508) |
La misura è finanziata con risorse statali in quanto lo Stato sta rinunciando a delle risorse. La misura è altresì imputabile allo Stato, in quanto è stata stabilita tramite una legislazione. |
5.10. DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTO SUGLI SCAMBI
(509) |
Nel settore degli aggregati si effettuano degli scambi fra gli Stati membri e i produttori degli aggregati esentati sono in concorrenza con altri produttori di aggregati. La Commissione ha inoltre ricevuto documentazione circostanziata sulla distorsione della concorrenza causata dall'esenzione dal pagamento dell'AGL. Inoltre, il Regno Unito ha un confine naturale con l'Irlanda e gli scambi di aggregati attraverso questo confine sono numerosi (84). |
(510) |
Pertanto, le esenzioni dall'AGL per: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato possono falsare la concorrenza e avere un effetto sugli scambi. |
5.11. CONCLUSIONI CIRCA LA PRESENZA DI AIUTO
(511) |
La Commissione conclude che le esenzioni dall'AGL per: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto dell'a nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato costituiscono aiuti di Stato. |
(512) |
La Commissione conclude che le esenzioni, esclusioni e gli sgravi di cui alle sezioni 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii) (eccetto i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato), alla sezione 17(4)(a) (eccetto i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati), alla sezione17(4)(c)(i) e (ii), 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla), 18(2)(b) e 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b)] del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007 non costituiscono aiuti di Stato. |
6. LEGALITÀ DELL'AIUTO
(513) |
Benché l'AGL sia stata notificata dalle autorità britanniche prima della sua attuazione, il Regno Unito non ha ottemperato alla clausola sospensiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, in quanto l'AGL è entrata in vigore il 1o aprile 2002, prima che la Commissione adottasse la decisione del 24 aprile 2002 con la quale indicava di non sollevare obiezioni. La decisione della Commissione è stata contestata nei tempi e infine annullata dal Tribunale in data 7 marzo 2012 (T-210/02 RENV). Pertanto, tale decisione deve essere considerata nulla e non avvenuta rispetto a tutti gli amministrati a decorrere dalla data della sua adozione. Dato che l'annullamento della decisione della Commissione ha posto fine retroattivamente all'applicazione della presunzione di legittimità, l'attuazione dell'aiuto in questione dal 1o aprile 2002 deve essere considerata illegittima (85). Secondo la giurisprudenza non avendo alcuna certezza in ordine alla legittimità dell'aiuto prospettato, il beneficiario non può nutrire un legittimo affidamento, poiché la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in merito alla misura è stata contestata per tempo debito dinnanzi al Tribunale (86). |
7. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO
7.1. BASE GIURIDICA
(514) |
Posto l'obiettivo ambientale dell'AGL, la Commissione ha esaminato, nella decisione di avvio, la compatibilità con il mercato interno delle esenzioni e degli sgravi dell'AGL alla luce di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE e alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. |
(515) |
Come indicato al considerando 513 di cui sopra, a seguito dell'annullamento della decisione della Commissione, l'aiuto deve considerarsi illegittimo. Ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (87), il punto 82 dell'EAG 2001 e il punto 205 dell'EAG 2008, la Commissione ha valutato la compatibilità delle esenzioni e degli sgravi fiscali alla luce dell'EAG 2001, nella misura in cui sono stati applicati fra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2008 e alla luce dell'EAG 2008 nella misura in cui sono stati applicati dal 2 aprile 2008 e fino al 31 marzo 2014, data della sospensione delle esenzioni. |
(516) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla BAA e argomentazioni da parte delle autorità britanniche in merito alla compatibilità delle esenzioni dall'AGL. La Commissione presenterà e tratterà unicamente le osservazioni concernenti le esenzioni dall'AGL per lo scisto e i prodotti composti principalmente da scisto quando questi sono utilizzati come aggregati e i residui di scisto quando questi sono estratti insieme con lo scisto destinato ad essere utilizzato come aggregato. |
(517) |
È d'uopo altresì menzionare che tanto le osservazioni da parte della BAA quanto le argomentazioni presentate dalle autorità britanniche concernono in larga misura tutte o alcune delle esenzioni che sono state oggetto delle perplessità sollevate dalla Commissione nella decisione di avvio e vi sono pochi argomenti specifici concernenti esclusivamente lo scisto. |
(518) |
Inoltre, le informazioni ricevute da parte delle autorità britanniche si basano sull'ipotesi che lo scisto non venga appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato e non presentano alcuna motivazione di compatibilità specifica della situazione in parola in cui la Commissione abbia potuto individuare le circostanze in cui lo scisto è appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato. |
7.1.1. OSSERVAZIONI RICEVUTE DALLA COMMISSIONE
a) Osservazioni ricevute da parte della BAA il 17 gennaio 2014
(519) |
La BAA ritiene che le esenzioni, esclusioni e gli sgravi fiscali dell'AGL non possano ritenersi compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. La BAA sostiene che l'applicazione di tali esenzioni compromette l'obiettivo ambientale perseguito dall'AGL, e segnatamente dirottare la domanda verso fonti sostitutive di aggregati. |
(520) |
Le autorità britanniche sostengono che nessuna delle esenzioni in esame concerne materiali che sono appositamente estratti per essere utilizzati come aggregati. Esse affermano che le esenzioni nei confronti delle quali la Commissione ha sollevato le proprie perplessità nella decisione di avvio si estendono unicamente a materiali ricavati in modo non intenzionale e inevitabile nel corso dell'estrazione dei materiali diversi dagli aggregati. Come asserito dalle autorità britanniche, non è stato rilevato alcun riscontro che i materiali esentati siano appositamente estratti per essere utilizzati come aggregati. |
(521) |
Le autorità britanniche sono dell'avviso che l'uso di sottoprodotti o scarti generati in modo non intenzionale come aggregati è, dal punto di vista ambientale, preferibile all'intensificazione dell'attività estrattiva. Esse ritengono che le esenzioni non si configurino come aiuti di Stato. Ciascuna esenzione oggetto di esame porta a un miglioramento della tutela ambientale, in almeno uno dei due seguenti modi:
|
(522) |
Il Regno Unito sostiene che qualora una qualsivoglia delle esenzioni oggetto d'esame dovesse configurarsi come aiuto di Stato, tale misura sarebbe comunque compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), anche alla luce di quanto disposto dalla disciplina comunitaria del 2001 e del 2008 degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e/o sulla base dell'applicazione diretta degli articoli 107, paragrafo 3, lettere b) o c) TFUE. |
(523) |
Le autorità britanniche sostengono che le esenzioni dall'AGL non rientrano nello stretto ambito di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e che la loro compatibilità andrebbe valutata direttamente ai sensi degli articoli 107, paragrafo 3, lettera b) o c) TFUE. Le autorità britanniche citano altresì il caso N 629/2008 in relazione al regime di impegni a ridurre i livelli di carbonio del Regno Unito. La Commissione ha ritenuto che, poiché il relativo regime e le sue modalità sono stati concepiti con l'intento di tutelare l'ambiente tramite la ridistribuzione delle risorse a favore delle imprese che tutelano maggiormente l'ambiente, la disciplina comunitaria in materia non era d'applicazione ed hanno proceduto direttamente a una valutazione ai sensi di quanto disposto dal trattato. |
(524) |
Le autorità britanniche sostengono che l'EAG 2008, al capo concernente le esenzioni fiscali, tratti dei casi in cui un'impresa è esentata dall'ambito di applicazione dell'imposta ambientale in ragione di: a) preoccupazioni sull'impatto dell'imposizione sulla concorrenza di talune imprese; b) altre preoccupazioni economiche; e c) l'incapacità degli Stati membri di imporre la tassa con un'aliquota superiore senza concedere talune esenzioni a talune imprese. Esse sostengono altresì che la disciplina comunitaria è concepita per garantire che le esenzioni dalla fiscalità ambientale contribuiscano, quanto meno indirettamente, allo scopo ambientale della tassa da introdurre e che tali esenzioni non compromettano l'obiettivo ambientale generale perseguito. |
(525) |
Le autorità britanniche ritengono che l'obiettivo dell'AGL nel suo complesso sia la tutela dell'ambiente e le esenzioni accordate che esulano dall'ambito di applicazione dell'AGL sono deliberatamente concepite per conseguire il doppio obiettivo di: a) dirottare la domanda dagli aggregati di recente estrazione verso gli scarti e altri sottoprodotti; e b) ridurre l'accumulo degli scarti inviati in discarica. Pertanto, le esenzioni contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo dell'AGL e ne garantiscono la riuscita. Sono una delle modalità fondamentali per il conseguimento dell'obiettivo ambientale dell'AGL. Pertanto, le autorità britanniche affermano che questo potrebbe essere il caso in cui né l'EAG 2001 né l'EAG 2008 sono applicabili alla misura. |
(526) |
Rimandando quindi direttamente all'articolo 107, paragrafo 3 TFUE, il Regno Unito afferma che lo scopo di qualsivoglia aiuto derivante dalle esenzioni in esame può essere classificato: i) o come un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, vale a dire la tutela dell'ambiente [articolo 107, paragrafo 3 lettera b) TFUE]; o ii) come un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, (il ricorso ad aggregati riciclati o prodotti di scarto come aggregati) sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [articolo 107, paragrafo 3 lettera c) TFUE]. |
(527) |
Le autorità britanniche sostengono che le esenzioni sono un mezzo necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo ambientale dell'AGL e qualsiasi aiuto derivante dall'esenzione causerebbe una minima distorsione se non addirittura nessuna distorsione della concorrenza. Le esenzioni pertanto non incidono negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(528) |
La Commissione valuterà la misura ai sensi dell'EAG 2001, dell'EAG 2008 ed effettuerà una valutazione alternativa direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 lettera c) TFUE. Come indicato in precedenza, la Commissione ritiene che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE non possa essere applicato alla situazione in esame. |
7.2. VALUTAZIONE AI SENSI DELL'EAG 2001
(529) |
Il punto 47 dell'EAG 2001 dispone che: «Nell'adottare imposte gravanti su determinate attività e giustificate da motivi di tutela ambientale (ecotasse), gli Stati membri possono considerare necessarie deroghe temporanee a favore di talune imprese, in particolare laddove non esista un'armonizzazione a livello europeo o vi siano rischi temporanei di perdita di competitività internazionale per determinate imprese. Siffatte deroghe configurano in genere aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Nell'analizzare tali misure occorre accertare se l'imposta tragga origine da una decisione comunitaria o da una decisione autonoma dello Stato.» |
(530) |
Il punto 48 in seguito dispone che: «Se l'imposta dipende da una decisione autonoma dello Stato, le imprese interessate possono incontrare rilevanti difficoltà nell'adeguarsi rapidamente ai nuovi oneri fiscali. In tal caso può giustificarsi una deroga temporanea per talune imprese, affinché queste possano adeguarsi alla nuova situazione.» |
(531) |
A tal riguardo, la Commissione ha osservato al considerando (149) della decisione di avvio che l'AGL è una tassa che grava sull'estrazione di aggregati per ragioni di tutela ambientale. La Commissione ha altresì rilevato che l'AGL sarebbe stata applicata a seguito di una decisione autonoma da parte delle autorità britanniche. |
(532) |
I denuncianti avevano (88) sostenuto che alcune delle esenzioni erano state concesse per tutelare la competitività internazionale dei produttori dei materiali esentati. Ciò indicherebbe che talune imprese possono avere delle difficoltà nell'adeguarsi rapidamente al nuovo onere fiscale e, in tal caso, l'esenzione dall'AGL potrebbe ricadere nell'ambito di applicazione dei punti 47 e 48 dell'EAG 2001. |
(533) |
All'epoca della decisione di avvio, le autorità britanniche non avevano fornito alcun fondamento di compatibilità della misura e la Commissione non aveva elementi sufficienti per concludere se sussistessero le condizioni di cui ai punti 47 e 48 dell'EAG 2001, né la Commissione ha sufficienti elementi per concludere se le esenzioni possano essere considerate compatibili con il mercato interno sulla base di altre disposizioni a parte i punti 47 e 48 dell'EAG 2001. |
(534) |
La BAA sostiene che le esenzioni dall'AGL non potrebbero configurarsi come compatibili ai sensi dell'EAG 2001. Stando alla BAA, le esenzioni per lo scisto, l'ardesia e l'argilla non apportano un contributo significativo alla tutela dell'ambiente (punti 50 e 51, paragrafo 2, lettera a)]. Le esenzioni, per loro stessa natura, compromettono gli obiettivi generali perseguiti e non hanno un impatto positivo apprezzabile in termini di tutela ambientale. |
(535) |
La BAA ritiene che le esenzioni per lo scisto, l'ardesia e l'argilla non costituiscano esenzioni temporanee giustificabili ai sensi dei punti 47 e 48. Essa sostiene che l'AGL mira a rendere competitivo un materiale come lo scisto estratto per essere utilizzato come aggregato. |
(536) |
La BAA afferma che le deroghe non costituiscono un aiuto al funzionamento che può essere autorizzato ai sensi del punto 51. Non è stato concluso alcun accordo ai sensi del quale le imprese beneficiarie si impegnano a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale durante il periodo di esenzione. Inoltre, stando alla BAA, la condizione alternativa ai sensi del punto 51, paragrafo 1, lettera b) non è stata soddisfatta, in quanto le imprese aventi diritto alla riduzione non hanno pagato una parte significativa dell'AGL. |
(537) |
Le autorità britanniche affermano che il risultato dell'applicazione dell'AGL ai materiali esentati comporterebbe l'aumento dei costi di produzione per i gestori negli specifici settori di mercato, il cui onere non si ripercuoterebbe sulla clientela. Ciò comporterebbe una diminuzione sul mercato delle quantità di scarti e sottoprodotti in vendita e destinati ad essere utilizzati come aggregati, e a una corrispondente intensificazione dell'attività di estrazione di nuovi aggregati. |
(538) |
Le autorità britanniche sostengono che l'effetto dell'applicazione dell'AGL ai materiali esentati potrebbe compromettere l'obiettivo ambientale della legge, in quanto non opererebbe il dirottamente della domanda verso scarti e sottoprodotti inevitabili, generati dall'estrazione di tali materiali. |
7.2.1. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
(539) |
Le autorità britanniche rimandano unicamente ai punti 47 e 48 dell'EAG 2001 per giustificare la compatibilità delle misure in questione. |
(540) |
Sembra che esse sostengano che le cave di estrazione degli aggregati esentati incontreranno serie difficoltà nell'ottemperare agli oneri fiscali, come riassunto al considerando 537 supra. |
(541) |
La Commissione, tuttavia, osserva che l'EAG 2001 permette esclusivamente deroghe temporanee che consentano alle imprese di adattarsi alla nuova situazione, il che non è il caso delle esenzioni previste per l'AGL. Le esenzioni di cui trattasi non sono limitate nel tempo e sono applicate ormai da 12 anni. L'applicazione delle esenzioni è stata temporaneamente sospesa in ragione della procedura d'indagine formale della Commissione, tuttavia la legislazione sospensiva menziona espressamente che tutte le esenzioni saranno reintrodotte, una volta che l'indagine della Commissione sarà terminata e qualora le risultanze fossero favorevoli. |
(542) |
La Commissione conclude pertanto che i punti 47 e 48 dell'EAG 2001 non potrebbero fungere da base per dichiarare compatibili con il mercato interno le esenzioni dall'AGL dello scisto e dei prodotti composti principalmente da scisto quando utilizzati come aggregati e dei residui di scisto quando estratti insieme con lo scisto da impiegarsi come aggregato. |
(543) |
La Commissione fa altresì osservare che nessun'altra disposizione dell'EAG 2001 potrebbe fungere da base per la determinazione della compatibilità dell'AGL in quanto i produttori di scisto non pagano una parte significativa dell'imposta [punto 51, paragrafo 1, lettera b)] e non sono stati conclusi accordi fra le autorità britanniche e i produttori di scisto [punto 51, paragrafo 1, lettera a)]. |
(544) |
Sulla scorta di quanto sopra, la Commissione conclude che le esenzioni dall'AGL per: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) gli scarti di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno sulla base dell'EAG 2001. |
7.3. VALUTAZIONE AI SENSI DELL'EAG 2008
(545) |
Posto lo scopo ambientale dell'AGL, in occasione della decisione di avvio la Commissione aveva esaminato anche le esenzioni e le esclusioni fiscali di cui al capo 4 dell'EAG 2008, recante disposizioni sugli aiuti al funzionamento sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali. |
(546) |
Le imposte ambientali sono definite al punto (70)(14) dell'EAG 2008 come «qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente.» |
(547) |
La Commissione ha riconosciuto di non contestare il fatto che l'estrazione degli aggregati abbia un impatto negativo sull'ambiente, in particolare sotto forma di danno alla biodiversità, produzione di polveri, immissioni sonore e perdita dell'attrattività. Questo aspetto è ulteriormente corroborato dagli studi commissionati dalle autorità britanniche cui si fa riferimento nel considerando 17 della decisione di avvio. L'AGL pertanto costituisce un'imposta ambientale ai sensi del punto 70(14) dell'EAG 2008 e le esenzioni fiscali potrebbero essere valutate ai sensi del capo 4 dell'EAG 2008 nella misura in cui sono state applicate a far data dal 2 aprile 2008. |
7.3.1. BENEFICIO AMBIENTALE
(548) |
In conformità con il punto 151 dell'EAG 2008, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali sono compatibili con il mercato interno purché contribuiscano, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale e a condizione che gli sgravi o le esenzioni fiscali non compromettano gli obiettivi generali perseguiti. Come indicato al punto 57 dell'EAG 2008, gli sgravi e le esenzioni da imposte ambientali riguardanti determinati settori o categorie di imprese sono ammessi ai sensi del capo 4 dell'EAG 2008 se possono consentire l'introduzione di misure fiscali più rigorose per altre imprese, migliorando così il livello generale di internalizzazione dei costi e creando ulteriori incentivi per potenziare la tutela ambientale. La Commissione ha ritenuto che gli aiuti di questo tipo possono rivelarsi necessari per ovviare indirettamente alle esternalità negative, permettendo di introdurre o tenere in vita più agevolmente imposte ambientali nazionali di livello maggiore. |
(549) |
La Commissione ha ritenuto che, in questo caso, la possibilità di concedere esenzioni per taluni materiali possa aver permesso al Regno Unito di introdurre l'AGL. |
(550) |
La BAA sostiene che le esenzioni non soddisfano i criteri sanciti dall'EAG 2008 e non potrebbero essere ritenute compatibili su questa base. |
(551) |
La BAA afferma che le esenzioni non contribuiscono a migliorare il livello di tutela ambientale e, di fatto, compromettono l'obiettivo generale perseguito (punto 151 dell'EAG 2008). |
(552) |
La BAA fa riferimento alla cava menzionata nella Cornish Building Stone and Slate Guide 2007, indicata come cava di ardesia e scisto che produce pietre per opere murarie, per rilevare che le cave sono esentate proprio in quanto producono scisto e ardesia, compromettendo in tal modo l'obiettivo della tassa, dato che creano una domanda perfino maggiore per tali materiali nel settore edilizio. Dalla documentazione trasmessa, la BAA (89) risulta essere a conoscenza del fatto che in talune circostanze i gestori delle cave hanno avviato attività per l'estrazione di ardesia e scisto semplicemente a seguito dell'introduzione dell'AGL e per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dalle esenzioni che la tassa prevede. Inoltre, le cave soggette all'AGL hanno attraversato un periodo di notevole calo delle vendite di prodotti o scarti di basso valore, come i materiali derivanti dall'asportazione degli strati superficiali e i materiali fini di cava. I cumuli di questi materiali hanno subito un aumento superiore al 500 %. Stando alla BAA, ciò dimostra che l'AGL ha completamente mancato l'obiettivo ambientale in quanto taluni cumuli sono stati sostituiti da altri. |
(553) |
La BAA presenta esempi di cave di calce (il cui prodotto primario è una calce agricola esentasse) che hanno accumulato una quantità tale di detriti e sottoprodotti invenduti che la produzione della calce agricola ne risulta ostacolata, seppur a fronte di una domanda crescente. |
(554) |
La BAA sostiene che il punto 158, lettere b) e c) dell'EAG 2008 è volto a impedire che un'impresa si trovi in una condizione svantaggiata nei confronti della concorrenza a causa della tassazione cui è soggetta, mentre i suoi diretti concorrenti non lo sono. Tuttavia, stando alla BAA, in tale contesto è chiaro che i concorrenti dei produttori che beneficiano dell'esenzione sono di fatto soggetti a tassazione e non sono in grado di vendere i loro prodotti a causa degli svantaggi causati dalle esenzioni dall'AGL. |
(555) |
La BAA sostiene che l'esenzione per lo scisto non è necessaria né proporzionata (punti da 155 a 159). La BAA asserisce che le esenzioni per l'ardesia, l'argilla e lo scisto non sarebbero basate su criteri obiettivi e che il trattamento riservato ai gestori che estraggono il medesimo materiale è molto diverso, a seconda della natura geologica della zona di riferimento. Inoltre, nessuno dei criteri di proporzionalità è soddisfatto e le esenzioni sono concesse per un periodo superiore ai dieci anni. |
(556) |
La BAA ha fornito alla Commissione una lettera ricevuta separatamente da una cava in merito agli effetti dell'AGL sulle sue vendite di prodotti a basso valore (aggregati secondari), ossia sottofondi, materiali derivanti dall'asportazione degli strati superficiali, sterili di frantumazione, materiali fini di cava, che hanno subito un calo dei due terzi. |
(557) |
La BAA ha trasmesso alla Commissione uno studio relativo agli effetti sulla produzione degli aggregati dall'introduzione dell'AGL nel 2002, redatto da BDS Marketing Research Ltd nel febbraio 2014 su incarico della BAA. |
(558) |
Le risultanze dello studio sono le seguenti: |
(559) |
Una tassa sugli aggregati pari a 2 GBP per tonnellata può rappresentare per il cliente la metà o un terzo del costo totale degli aggregati di minor valore. |
(560) |
La conclusione dello studio è che l'effetto principale dell'AGL è stato un incremento del ricorso agli aggregati esenti (prodotti primari e sottoprodotti) a scapito dei sottoprodotti tassati derivati da materiali tassati di maggior valore. Le società che effettuano attività di cava hanno riscontrato difficoltà — a volte insormontabili — a reperire mercati per questi materiali residui a basso valore. Di conseguenza, le società di estrazione si sono trovate costrette a inviare in discarica i materiali. Si è pertanto prodotto un netto mutamento, in quanto è aumentato l'uso generalizzato di aggregati non tassati (primari e sottoprodotti) a scapito degli aggregati provenienti da sottoprodotti tassati che in precedenza avevano un mercato, ma che attualmente sono materiale di scarto. Un materiale di scarto è stato semplicemente sostituto con un altro materiale di scarto. In talune occasioni ciò ha comportato la sterilizzazione di riserve di buona qualità. |
(561) |
La relazione indica che dal 2001 a causa della recessione le vendite di aggregati primari (di qualità elevata) hanno subito un calo del 24,9 %. Dall'introduzione dell'AGL nel 2002, le vendite di aggregati di sottoprodotti tassati sono diminuite del 60 %, equivalente a un totale di 31,5 milioni di tonnellate. Le vendite di sottoprodotti tassati ammontavano nel 2001 a 52 190 e nel 2011 a 20 648 e le vendite di aggregati tassati primari (di valore elevato) sono diminuite da 188 843 nel 2001 a 141 754 nel 2011. Il calo delle vendite è rappresentato anche dal grafico seguente: Proporzione delle vendite di sottoprodotti tassati dal 2001 — Totale
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(562) |
Sono inclusi tre grafici dettagliati per quanto concerne l'evoluzione delle vendite di sottoprodotti tassati nelle seguenti categorie: roccia dura, arenaria, calcare, sabbie e ghiaie. Mentre per le sabbie e le ghiaie sembra che le vendite si siano mantenute su un livello costante, registrando recentemente una leggera ripresa, le vendite dei primi tre materiali avrebbero subito un decremento. |
(563) |
Dall'introduzione dell'AGL, i volumi di aggregati esenti venduti sarebbero aumentati, passando da meno di 5 milioni di tonnellate a quasi 30 milioni di tonnellate. Questi dati non comprendono le cave che producono solo aggregati esenti, in quanto questi siti non sono tenuti a produrre utili. Pertanto, secondo lo studio l'aumento totale dei volumi esenti sarebbe più che sestuplicato, come suggeriscono le cifre. Lo studio dimostra che ogni anno si è prodotto un costante aumento nel volume delle vendite di aggregati esenti, concludendo che un numero sempre maggiore di cave sta ottenendo esenzioni totali o parziali, cioè delle vendite tassabili sono convertite in vendite esenti. |
(564) |
La domanda di aggregati riciclati è aumentata solo leggermente dall'introduzione dell'AGL, nel 2002. A seguito dell'introduzione della tassa sulle discariche, nel 1996, si è verificato un aumento nella domanda di aggregati riciclati. Stando a BDS, gli aggregati di scarso valore tassati sono stati sostituiti dagli aggregati di scarso valore che godono dell'esenzione, come illustrato nella tabella che segue: Stime BDS sul mercato degli aggregati di scarso valore, per tipo di aggregato Stime BDS sul mercato degli aggregati di scarso valore, per tipo di aggregato
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(565) |
Il Regno Unito sostiene che qualora le esenzioni si configurassero come aiuti di Stato, sarebbero compatibili con l'EAG 2008 in quanto:
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(566) |
Le autorità britanniche sostengono che tramite le esenzioni, l'AGL intende incentivare l'uso di materiale riciclato o sottoprodotti (generati dai procedimenti non intesi a produrre aggregati), al fine di ridurre la domanda di aggregati vergini e quindi il danno ambientale associato con l'estrazione di aggregati. |
(567) |
Le autorità britanniche sostengono che ciascuna esenzione oggetto di esame porta a un miglioramento della tutela ambientale in almeno uno dei seguenti modi: i) favorisce il dirottamento della domanda da un'intensificazione dell'estrazione di aggregati; e/o ii) aiuta a ridurre l'accumulo del materiale di scarto. |
(568) |
L'esenzione per lo scisto soddisfa i criteri di cui al capo 4 dell'EAG 2008. Lo scisto è idoneo ad essere utilizzato come aggregato in taluni casi, ma la sua composizione fisica e le forme lastroidi lo rendono inadatto per utilizzi finali più specialistici. Le autorità britanniche sostengono che poiché lo scisto non è noto come prodotto estratto ai fini specifici dello sfruttamento commerciale come aggregato, esso è ottenuto unicamente in quanto sottoprodotto inevitabile. L'uso dello scisto riduce la domanda di aggregati di nuova estrazione e pertanto la sua esenzione dall'AGL riduce il danno ambientale associato con l'estrazione degli aggregati. La sua esenzione dalla tassa aiuta anche a ridurre l'accumulo dei mucchi di scarti di materiale e riduce l'impatto visivo associato a questo fenomeno. |
(569) |
Inoltre, per quanto concerne i rifiuti dell'estrazione di scisto, le autorità britanniche sostengono che incentivando l'utilizzo del materiale di sterro prodotto non intenzionalmente e in modo inevitabile, l'esenzione dirotta la domanda dagli aggregati di prima estrazione, riducendo pertanto il danno ambientale prodotto dagli stessi. |
(570) |
Stando alle autorità britanniche, anche se la Commissione dovesse individuare la prova che i materiali estratti lo sono appositamente per l'uso come aggregati, le esenzioni concesse a tali materiali contribuirebbero ancora direttamente al conseguimento dell'obiettivo ambientale dell'AGL. Esse affermano altresì che se sussiste una prova che eventuali materiali esentati siano in effetti appositamente estratti per essere utilizzati come aggregati, al massimo ciò avverrebbe su scala molto ridotta e in un numero molto limitato di cave. Stando alle autorità britanniche, posto che si sia verificata l'estrazione deliberata di una quantità molto limitata di materiali esentati da utilizzare come aggregati, ciò non modificherebbe il fatto che vi sia una giustificazione oggettiva per l'esenzione dei materiali pertinenti e nello specifico che: a) i materiali non sono normalmente estratti per essere utilizzati come aggregati; e b) la coltivazione di tali materiali genera una grande quantità di sottoprodotti e scarti inevitabili che possono essere utilizzati come aggregati quando sono presenti incentivi commerciali adeguati. |
(571) |
Le autorità britanniche replicano che anche se un piccolo numero di cave dovesse effettuare deliberatamente l'estrazione di materiale esente da destinare all'uso come aggregati, le esenzioni rimangono giustificate, se possono consentire l'introduzione di misure fiscali più rigorose per altre imprese, migliorando così il livello generale di internalizzazione dei costi e creando ulteriori incentivi al conseguimento dell'obiettivo ambientale dell'AGL. |
(572) |
Le autorità britanniche hanno esposto delle argomentazioni in proposito per quanto attiene agli sterili provenienti dall'estrazione dello scisto. |
7.3.1.1. Valutazione della Commissione
(573) |
La Commissione ha già stabilito che l'AGL è una tassa che persegue un obiettivo ambientale. |
(574) |
Tuttavia, un'esenzione generale per lo scisto pare compromettere l'obiettivo ambientale dell'AGL in quanto ha il potenziale di incentivare l'estrazione di scisto e di residui di scisto, come anche statuito dal Tribunale (90). |
(575) |
Lo scisto è un materiale che può essere utilizzato come aggregato, benché in talune occasioni circoscritte come aggregato di scarsa qualità, e che viene utilizzato come aggregato ed estratto specificamente per essere usato come tale, come dimostrano le informazioni trasmesse dalle parti interessate e le prove ricevute dalla Commissione. Lo scisto estratto specificamente per l'uso come aggregato è, infatti, un materiale di nuova estrazione e un'esenzione incentiva semplicemente l'intensificazione dell'attività estrattiva. |
(576) |
Pertanto, poiché la Commissione ha individuato casi in cui lo scisto è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, un'esenzione generale per il solo scisto rende la sua estrazione più concorrenziale e incentiva l'intensificazione dell'attività estrattiva. |
(577) |
Inoltre, lo scisto attualmente è esentato qualora sia estratto come sottoprodotto di un materiale tassato (come arenaria a grossi grani, arenaria e calcare). La Commissione ha osservato, al considerando 365, che l'esenzione opera una distinzione fra lo scisto e altri materiali soggetti a tassazione, quali altri sottoprodotti dell'estrazione principale di arenaria a grossi grani, arenaria e calcare. La Commissione ha altresì considerato se tale differenziazione fiscale potesse essere giustificata dall'obiettivo dell'AGL. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto da parte delle autorità britanniche o dalle parti interessate prove a sostegno del fatto che tale esenzione contribuisca al conseguimento dell'obiettivo dell'AGL, che è ridurre la nuova estrazione di materiale da impiegare come aggregato. |
(578) |
Inoltre, l'esenzione non aiuta a ridurre l'accumulo di scarti in generale, in quanto semplicemente sostituisce l'accumulo di mucchi di scisto con l'accumulo di mucchi di aggregati di bassa qualità tassati che non trovano più un acquirente. |
(579) |
Le autorità britanniche sostengono che l'esenzione dello scisto ha consentito l'introduzione di misure fiscali più rigorose per altre imprese; tuttavia non hanno fornito argomentazioni a sostegno di quanto asserito affinché la Commissione potesse tener conto di tale giustificazione nella propria valutazione. La sola argomentazione fornita dalle autorità britanniche a tal fine concerne gli sterili di miniera, per i quali la Commissione aveva già ritenuto che l'esenzione non costituisse aiuti di Stato. |
(580) |
Le autorità britanniche sostengono che anche se la Commissione dovesse riscontrare prove a sostegno del fatto che lo scisto è estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, l'esenzione andrebbe ancora a sostegno dell'obiettivo ambientale, in ragione della quantità limitata di materiale estratto a tal fine. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che solo le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato costituiscono aiuti di Stato, e non in generale l'esenzione di scisto e del materiale di sterro proveniente dall'estrazione dello scisto. Pertanto, la valutazione della Commissione differenzia già lo scisto in vista dell'estrazione deliberata per lo sfruttamento commerciale come aggregato e non concerne le grandi quantità di scisto e di inevitabili residui dello stesso materiale quando non è deliberatamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato. Pertanto, la giustificazione delle autorità britanniche basata sullo sfruttamento limitato come aggregato non può fungere da base per una valutazione comune di tutto lo scisto e di tutti i residui di scisto. |
(581) |
In linea con le risultanze del Tribunale (91), laddove vi sono cave che estraggono appositamente scisto per lo sfruttamento come aggregato, non vi è più alcuna garanzia che l'esenzione non porti a una maggiore nuova estrazione del materiale esentato. |
(582) |
La Commissione conclude pertanto che un'esenzione generale per lo scisto e i residui di scisto compromette l'obiettivo ambientale generale perseguito dall'AGL in quanto può incentivare nuova attività estrattiva di tale materiale. |
7.3.2. PROPORZIONALITÀ
(583) |
La tassazione degli aggregati non è stata armonizzata al livello dell'Unione e la Commissione ha pertanto analizzato la proporzionalità della misura proposta alla luce del punto 159 dell'EAG 2008. |
(584) |
Con riferimento alla proporzionalità, ogni beneficiario di una riduzione o esenzione, in osservanza del punto 159 dell'EAG 2008, è tenuto a soddisfare uno dei seguenti criteri:
|
(585) |
Le autorità britanniche sostengono che mentre le esenzioni non garantiscono che il beneficiario corrisponda almeno il 20 % dell'imposta nazionale, un'esenzione completa può essere giustificata dalla limitata distorsione della concorrenza. |
(586) |
Stando alle autorità britanniche, anche considerati nel loro insieme, i materiali esenti oggetto d'esame costituiscono solo una fetta molto ridotta del mercato degli aggregati nel Regno Unito. Le autorità britanniche affermano, corroborate dai dati messi a disposizione dall'Istituto nazionale di statistica del Regno Unito (Office for National Statistics) dal Department for Local Communities and Government e dal Department for Business, Innovation and Skills, che dei 205 milioni di tonnellate di aggregati totali vendute in Gran Bretagna ogni anno, solo 6 milioni provengono dai materiali oggetto dell'indagine della Commissione, di cui 3 milioni ricavati dal materiale di sterro del caolino e dell'argilla plastica. Secondo la Mineral Products Association, la principale organizzazione commerciale che riunisce i produttori di aggregati nel Regno Unito, le esenzioni oggetto di indagine non rappresenterebbero più del 3 % del mercato degli aggregati britannico. |
(587) |
Le autorità britanniche affermano che l'impatto dei materiali esenti sulla concorrenza è limitato dai costi del trasporto degli aggregati. Esse sostengono altresì che i costi di trasporto ammontano a 8,55 centesimi di GBP per tonnellata. In media, quindi, l'esenzione dalla tassa di 2 GBP per tonnellata accorderebbe al produttore del materiale esente un vantaggio competitivo soltanto entro un raggio di 23 miglia. Stando alle autorità britanniche, considerando i costi di andata e rientro del mezzo, il materiale esente potrebbe essere trasportato ancora per altre 11,6 miglia. Inoltre, le autorità britanniche sostengono che le quantità fornite sono in generale molto ridotte, in quanto i materiali esenti sono adatti per l'impiego come aggregati di basso valore. Qualora un progetto richiedesse il ricorso ad aggregati più tradizionali, non vi sarebbe alcuna distorsione della concorrenza. |
7.3.2.1. Valutazione della Commissione
(588) |
Dalle informazioni ricevute dalla Commissione emerge che l'esenzione dello scisto falsa notevolmente la concorrenza. |
(589) |
Numerose parti interessate hanno dichiarato che lo scisto è utilizzato come aggregato e ha un impatto significativo sui mercati locali, in particolare in Irlanda del Nord, dove parrebbe che centinaia di migliaia di tonnellate di scisto siano state importate dal Donegal, in Irlanda. Lo scisto proveniente dall'Irlanda è venduto sui mercati edili in tutta l'Irlanda del Nord. I progetti di costruzione lungo il confine con l'Irlanda hanno utilizzato gli aggregati esenti provenienti dall'Irlanda e classificati come scisto. |
(590) |
Le parti interessate hanno altresì fatto riferimento a un particolare problema con i giacimenti di scisto che sono oggetto di sfruttamento in grandi cantieri edili, in particolare lungo il corridoio Glasgow-Edimburgo. Sono state utilizzate circa un milione di tonnellate di scisto per la costruzione di strade. Ciò ha avuto delle ripercussioni sulla concorrenza fra diverse cave e ha impedito ad altre cave di vendere i propri sottoprodotti di basso valore. |
(591) |
Inoltre, la Commissione fa osservare che il mercato degli aggregati di scisto è piuttosto un mercato a livello locale e che il mercato nazionale degli aggregati nel Regno Unito non costituisce una base di valutazione adeguata. In ragione dei bassi prezzi degli aggregati di scisto e dei costi di trasporto elevati, come precisato anche dalle autorità britanniche, il trasporto dei materiali da consegnare alla clientela può avvenire solo su brevi distanze per poter essere competitivi con altri produttori di aggregati di scarso valore. Pertanto, una valutazione di questo tipo sarebbe più pertinente a livello locale. Le informazioni trasmesse alla Commissione dalle parti interessate sottolineano il fatto che beneficiando dell'esenzione lo scisto viene venduto al posto degli aggregati di basso valore tassati con cui è in concorrenza a livello locale. |
(592) |
La Commissione pertanto conclude che un'esenzione generale per lo scisto e i residui di scisto falsa la concorrenza sui mercati degli aggregati a livello locale. Le argomentazioni delle autorità britanniche riguardo alla limitata distorsione della concorrenza dell'esenzione dello scisto non possono essere accettate. Pertanto, tali giustificazioni non possono andare a sostegno dell'esclusione del pagamento del 20 % dell'AGL. |
(593) |
La misura risulta pertanto non essere proporzionale, come previsto dal punto 159 dell'EAG 2008. |
(594) |
La Commissione conclude, senza considerare di essere tenuta a valutare anche la necessità della misura, che le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati, e: ii) residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato non sono compatibili con il mercato interno sulla base dell'EAG 2008. |
7.4. VALUTAZIONE ALTERNATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA b) TFUE — AIUTO CHE MIRA A PROMUOVERE L'ESECUZIONE DI UN IMPORTANTE PROGETTO DI COMUNE INTERESSE EUROPEO
(595) |
Come sopra riportato, le autorità britanniche affermano che l'esenzione per i prodotti costituiti interamente o principalmente da scisto e da residui di scisto potrebbe essere compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE poiché promuove la tutela ambientale in quanto progetto di comune interesse europeo. Le autorità britanniche non hanno fornito alcuna argomentazione per la valutazione della compatibilità delle misure su tale base. |
(596) |
Al punto 147 dell'EAG 2008 la Commissione ha definito le condizioni in cui potrebbe considerare che l'aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE. |
(597) |
Si tratta delle seguenti condizioni:
|
(598) |
Inoltre, affinché la Commissione possa procedere a un'adeguata valutazione di questo tipo di progetti, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi ambientali dell'Unione. (punto 148, EAG 2008). |
(599) |
La Commissione osserva che mentre l'AGL è utile a una determinata politica di un dato Stato membro, non sembra essere in relazione con un progetto e a fortiori non un progetto che sarebbe «specifico e chiaramente definito per quanto riguarda i termini di attuazione». |
(600) |
Inoltre, non sembra possibile che la misura si configuri come progetto di interesse comune europeo, in quanto rimane una politica nazionale nella sua portata. |
(601) |
Inoltre, poiché le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) degli scarti di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato non sembrano avere in sé alcun beneficio ambientale, in quanto semplicemente incentivano l'estrazione di tale materiale, non si può definire in che misura tali esenzioni contribuiscano a incrementare la tutela ambientale. |
(602) |
Aspetto ancora più importante, come precisato dal Tribunale nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani, «un provvedimento di aiuti può beneficiare della deroga di cui all'articolo [107, paragrafo 3, lettera b) del trattato], solo se non avvantaggia principalmente gli operatori economici di uno Stato membro, bensì rappresenta un vantaggio per la Comunità nel suo complesso» (92). Tale criterio non è soddisfatto quando il regime di aiuti nazionale ricerca meramente di migliorare la concorrenza delle imprese interessate, nel caso in esame di incentivare l'utilizzo di un tipo di aggregato. |
(603) |
Di conseguenza, la Commissione ritiene che le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) gli scarti di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE nella promozione della tutela ambientale come progetto di comune interesse europeo. |
7.5. VALUTAZIONE ALTERNATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA c) TFUE — SVILUPPO DI TALUNE ATTIVITÀ ECONOMICHE O DI TALUNE REGIONI ECONOMICHE
(604) |
Ai fini della valutazione della misura di aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, occorre esaminare se l'aiuto in parola
|
(605) |
Come osservazione preliminare, la Commissione osserva che le misure che comportano aiuti al funzionamento sono, in linea di principio, incompatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c). |
(606) |
L'AGL contribuisce alla tutela ambientale come già stabilito in precedenza al considerando (87) conformemente con le risultanze del Tribunale. La tutela ambientale potrebbe essere considerata un obiettivo di interesse comune europeo. |
(607) |
Stando alle autorità britanniche, le esenzioni dall'AGL concesse a favore di prodotti che consistono interamente o principalmente di scisto e residui di scisto perseguono anche l'obiettivo della tutela ambientale tramite il dirottamento della domanda dalla nuova estrazione di aggregati verso lo scisto (interamente o principalmente) e i residui di scisto. Le autorità britanniche sostengono che tali materiali non sono tradizionalmente estratti per essere utilizzati come aggregati e che non hanno indicazioni che questi siano appositamente estratti per essere utilizzati come tali. |
(608) |
Le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni in merito allo stato del settore degli aggregati prima dell'introduzione dell'AGL e la necessità di introdurre una tassa che potesse ridurre le nuove attività di cava ai fini della produzione di aggregati fornendo al contempo validi sostituti. |
(609) |
La Commissione osserva che, in linea di principio, le esenzioni dall'AGL fungono da ulteriore strumento per conseguire la sua finalità ambientale. |
(610) |
Vi sono anche indicazioni che l'obiettivo stesso di ridurre l'estrazione di nuovi aggregati non avrebbe potuto essere raggiunto senza l'AGL e le sue esenzioni. A tal riguardo, svariate fra le osservazioni pervenute dalle parti interessate sottolineano il fatto che i materiali esentati dall'AGL hanno sostituito con successo i prodotti appositamente estratti per essere venduti come aggregati. Gli aggregati primari, prodotti di alta qualità, così come in particolare gli aggregati secondari di qualità più scadente sono stati sostituiti dai materiali esentati. Ciò non comprende: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato. |
(611) |
Sembra che lo scisto abbia svariati utilizzi come aggregato e possa anche essere estratto specificamente per la produzione di aggregati, come indicato nel dettaglio al considerando 341. |
(612) |
Pertanto, un'esenzione per lo scisto e i residui di scisto estratto appositamente rende la sua estrazione solo più concorrenziale e rischia di incoraggiare ulteriori attività di estrazione dello scisto. Come illustrato ai considerando da 575 a 580, lo scisto che è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato è simile ai materiali tassati di nuova estrazione destinati ad essere impiegati come aggregati. Lo stesso dicasi per lo scisto estratto come sottoprodotto dei materiali tassabili, che è il medesimo di altri sottoprodotti di materiali tassabili, che sono soggetti a tassazione. Le esenzioni rendono soltanto una categoria di materiale di nuova estrazione (scisto) meno costosa degli altri. Ciò può incentivare l'intensificazione dell'estrazione di scisto. Tale conclusione è suffragata dalle risultanze del Tribunale (93). |
(613) |
Lo scisto è una roccia e la sua coltivazione ha effetti ambientali analoghi a quella dell'estrazione di altri minerali. Le autorità britanniche non hanno rilasciato dichiarazioni volte a dimostrare che lo scisto è un sostituto più rispettoso dell'ambiente rispetto ad altre fonti di aggregati, anche se esso è ottenuto specificamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato. Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che l'esenzione dall'AGL danneggia l'ambiente anche in misura maggiore del processo di estrazione in sé, in quanto l'esenzione consente di trasportare lo scisto su distanze maggiori ed essere sempre competitivo rispetto ad altri materiali tassati. Il trasporto è effettuato da camion che inquinano l'atmosfera e danneggiano le strade a causa del loro peso. La Commissione fa rilevare che il costo del trasporto rappresenta una parte molto importante del costo di vendita dello scisto (cfr. considerando 292) il che sta a significare che i produttori di scisto usano il margine consentito dall'AGL per trasportare il materiale su distanze maggiori rispetto a quelle percorse abitualmente e poter essere in concorrenza con altre cave su un territorio più esteso. |
(614) |
Inoltre, per quanto si possa argomentare in linea di principio che le esenzioni oggetto del presente esame mirino ad aiutare a ridurre l'accumulo di materiale di scarto, le autorità britanniche non hanno dato prova del fatto che le esenzioni considerate aiuti di Stato rispetto allo scisto possano effettivamente contribuire a tale riduzione. La Commissione ritiene che tali esenzioni, piuttosto semplicemente, sostituiscano l'ammasso di cumuli di materiale di sterro proveniente dalla nuova estrazione di scisto destinato ad essere impiegato come aggregato e dello scisto come sottoprodotto dell'estrazione di materiali tassati, con l'ammasso di cumuli di aggregati di bassa qualità tassati che non hanno più un mercato. |
(615) |
La Commissione pertanto conclude che anche se la tutela ambientale è un obiettivo di interesse comune, un'esenzione generale per lo scisto e i residui di scisto di nuova estrazione, come attualmente avviene, rischia effettivamente di compromettere questo interesse e non rappresenta uno strumento appropriato per conseguire tale obiettivo. |
(616) |
La Commissione osserva altresì, come anche indicato ai considerando 589 e 590, la natura altamente distorsiva dell'aiuto al funzionamento concesso ai produttori di scisto i quali, conformemente con quanto esposto dalle parti interessate, ha spinto fuori dal mercato altri produttori di aggregati, o ha sostituito altri aggregati di scarso valore normalmente in concorrenza con lo scisto, in quanto non più in grado di competere con i prezzi bassi che sono in grado di offrire i produttori di scisto. |
(617) |
Poiché la Commissione ha ritenuto che la situazione di fatto e di diritto dei: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che sono appositamente estratti per lo sfruttamento commerciale come aggregati, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, è paragonabile a quello degli aggregati tassati dall'AGL, l'esenzione fiscale di tali materiali può essere giustificata solo conformemente agli obiettivi ambientali dell'AGL, qualora fosse dimostrato che gli obiettivi ambientali dell'AGL possono comunque essere perseguiti da tali materiali. |
(618) |
Tuttavia, come indicato ai considerando da 611 a 615 supra e in linea con le risultanze del Tribunale (94), la Commissione ritiene che dal momento che lo scisto è specificamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato e che non vi sono indicazioni che sarebbe più rispettoso dell'ambiente di altri aggregati, gli obiettivi ambientali dell'AGL non possono essere perseguiti dalle esenzioni concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato. |
(619) |
La Commissione non ha ricevuto da parte delle autorità britanniche alcuna motivazione a supporto della compatibilità che avrebbe lo scisto o i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato che essa potesse prendere in considerazione nella propria valutazione sulla compatibilità di dette esenzioni dall'AGL con il mercato interno. |
(620) |
Sulla scorta di quanto sopra, la Commissione conclude che le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE. |
8. CONCLUSIONE E RECUPERO
(621) |
La Commissione conclude che le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, cui è stata data esecuzione illegittimamente, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. |
(622) |
Ai sensi del trattato e della giurisprudenza consolidata, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune, è competente a decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto (95). Secondo costante giurisprudenza della Corte, inoltre, nei casi in cui gli aiuti siano dichiarati dalla Commissione incompatibili con il mercato interno, l'obbligo di abolire l'aiuto, incombente allo Stato membro, ha l'obiettivo di ripristinare la situazione preesistente (96). |
(623) |
In tale contesto, la Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (97). |
(624) |
In linea con la giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 (98)«nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]». |
(625) |
Pertanto, poiché è stata data esecuzione alle esenzioni dall'AGL concesse a favore del materiale specificato al considerando 620 della presente decisione in violazione dell'articolo 108 del trattato ed esse si configurano come un aiuto illegittimo e incompatibile, dovranno essere recuperate al fine di ristabilire la situazione esistente sul mercato precedente alla loro concessione. Il recupero deve avere effetto dal momento in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario (ossia il giorno in cui il beneficiario sarebbe stato tenuto al pagamento dell'AGL qualora le esenzioni illegittime incompatibili non fossero state poste in essere) fino al momento in cui ha cessato di esistere il vantaggio del beneficiario. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi fino all'effettivo recupero. |
(626) |
Poiché le esenzioni costituiscono dei mancati introiti da parte delle autorità britanniche, il recupero dell'aiuto comporta che i beneficiari delle esenzioni paghino l'AGL, per il periodo della sua applicazione, corredata degli interessi maturati fino al momento dell'effettivo recupero. |
(627) |
La Commissione riconosce che il materiale di scisto che: i) è estratto come sottoprodotto della coltivazione del carbone; ovvero ii) è utilizzato nei processi ceramici; ovvero iii) è utilizzato al posto dell'argilla, dell'ardesia o di altri materiali come fonte di alluminosilicato nella produzione del cemento; o iv) è altrimenti utilizzato in modo dimostrabile per altri scopi diversi da quello come aggregato, non sarà considerato impiegato ai fini dello sfruttamento commerciale come aggregato e pertanto sarà escluso dal recupero. |
(628) |
Non correrà obbligo di recupero dell'aiuto che sia stato accordato nell'ambito del regime che soddisfa tutte le condizioni di cui al regolamento De minimis o del regolamento sulle esenzioni per categoria adottati conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (99) ma applicabile all'epoca in cui è stato concesso l'aiuto. |
(629) |
Poiché il cumulo è escluso per le medesime spese ammissibili, qualora l'importo totale dell'aiuto ricevuto da un beneficiario fosse superiore a EUR 200 000, le autorità britanniche sono tenute al recupero nella sua totalità, in quanto non è prevista la possibilità di far intervenire le norme De minimis attuate sulla base dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 che erano d'applicazione all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso. |
(630) |
Al fine di definire i beneficiari dell'aiuto illegittimo e incompatibile e i rispettivi importi di aiuto, le autorità britanniche devono in primo luogo individuare tutte le società che hanno prodotto scisto e prodotti composti principalmente da scisto durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2002 e la data odierna (in prosieguo i «produttori di scisto»). Quindi, tramite tutte le fonti d'informazione disponibili, incluse le informazioni di pubblico dominio e quelle riservate di natura fiscale, definire gli importi di materiale di scisto specificati al considerando 621 della presente decisione e sfruttate commercialmente da detti produttori di scisto. Qualora non fosse possibile definire tali quantità sulla base delle informazioni disponibili, le autorità britanniche chiederanno ai produttori di scisto di dimostrare in che misura il materiale di scisto da questi prodotto sia (o non sia) il materiale di cui al considerando 621 della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il regime di aiuti consistente nelle esenzioni dalla tassa sugli aggregati stabilita dalla sezione 17(4)(a) e 17(3)(f)(i) del Finance Act 2001 modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007 concesse a favore di:
a) |
materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e |
b) |
aggregati che consistono interamente degli scarti di qualsivoglia processo di fabbricazione tramite il quale lo scisto che è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato è stato separato da altre rocce dopo essere stato estratto o ricavato da tale altra roccia; |
cui il Regno Unito ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE è incompatibile con il mercato interno.
2. Le esenzioni, esclusioni e gli sgravi stabiliti nelle seguenti disposizioni del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007:
— |
sezione 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii) (eccetto i materiali elencati all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione); |
— |
sezione 17(4)(a) (eccetto i materiali elencati all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione), sezione 17(4)(c)(i) e (ii), sezione 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla); |
— |
sezione 18(2)(b) e |
— |
sezione 30(1)(b) [nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b)] |
non costituiscono aiuti di Stato.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord deve sopprimere il regime di aiuti nella misura in cui esso concerne i materiali di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 3
Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non costituiscono aiuto se soddisfano le condizioni materiali di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 e applicabili al momento della concessione degli aiuti.
Articolo 4
Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che soddisfano le condizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 e applicabili al momento della concessione degli aiuti o da qualsivoglia altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno.
Articolo 5
1. Il Regno Unito procede al recupero, presso i beneficiari, dell'aiuto incompatibile erogato nell'ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (100).
Articolo 6
1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è immediato ed effettivo.
2. Il Regno Unito attua la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 7
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmetterà le seguenti informazioni alla Commissione:
a) |
un elenco di tutti i soggetti che producono il materiale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 fra il 1o aprile 2002 e la data di presentazione dell'elenco; |
b) |
per ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di cui sopra:
|
c) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
d) |
i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto. |
2. Il Regno Unito farà ricorso a tutte le possibili fonti di informazione per stilare l'elenco dei produttori di scisto e delle quantità totali di materiale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 oggetto di sfruttamento commerciale da parte degli stessi dal 1o aprile 2002, dalle informazioni di pubblico dominio a quelle riservate di natura fiscale, quali: documenti fiscali, di vendita e di altro genere in possesso delle stesse società, documentazione fiscale comprendente le dichiarazioni dei redditi, i libri contabili delle società, i registri catastali, i dati statistici, le autorizzazioni/concessioni per lo sfruttamento delle cave, i dati in possesso degli enti locali e dei consigli delle contee compresi, ma non solo, i dati registrati dall'Her Majesty's Revenues and Customs ai fini della riscossione della tassa sugli aggregati prima e dopo il 1o aprile 2014, i dati delle Mineral Planning Authorithies (Enti di pianificazione dell'estrazione mineraria), dell'Annual Minerals Raised Inquiry (Indagine annuale sui minerali), la base di dati BritPits e i dati della British Geological Survey, lo UK Minerals Yearbook (annuario statistico britannico sui minerali) e la Cornish Building Stone and Slate Guide 2007.
3. Il Regno Unito informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.
Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 8
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 348 del 28.11.2013, pag. 162.
(2) GU C 133 del 5.6.2002, pag. 11.
(3) Idem 1.
(4) Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_aggregate (29 maggio 2013); FAOterm: http://termportal.fao.org/faoterm/search/pages/termUrl.do?id=204 (29 maggio 2013), European Standard BSEN 12620:2002; James H. Maclean e John S. Scott, Dictionary of Building, Penguin Books, quarta edizione; Christopher Gorse, David Johnston e Martin Pritchard, Oxford Dictionary of Construction, Surveying & Civil Engineering, Oxford University Press 2012; British Standard Institution, Glossary of Building and Civil Engineering Terms, Blackwell Scientific Publications, 1993, 100-4403; http://www.uepg.eu/what-are-aggregates. Cfr. causa T-210/02 RENV del 7 marzo 2012, British Aggregates Association/Commissione, ECLI:EU:T:2012:110, punto 1.
(5) Il calcestruzzo è una miscela di aggregati, cemento e acqua. La funzione degli aggregati all'interno di questa miscela è quella di fungere da struttura di irrigidimento e ridurre lo spazio occupato dalla pasta cementizia.
(6) Gli aggregati sono ampiamente utilizzati nei lavori di drenaggio in virtù della loro elevata conduttività idraulica.
(7) Gli aggregati sono usati come materiali di base e massetti per fondamenta, strade e linee ferroviarie. In questi casi, il loro scopo è quello di aiutare a colmare i vuoti e proteggere le tubazioni (i tubi posati per convogliare le acque di trattamento, o i cavidotti devono essere protetti dagli oggetti acuminati presenti nel terreno e quindi vengono ricoperti con uno strato di aggregati fini, prima di procedere al riempimento degli scavi). Gli aggregati sono utilizzati anche per ottenere superfici rigide, in quanto impediscono l'assestamento irregolare di strade, edifici e linee ferroviarie. Le strade sterrate e le aree di parcheggio sono ricoperte da uno strato superficiale di aggregati che garantisce una superficie più solida per i veicoli, dalle biciclette ai mezzi pesanti, il che impedisce che i veicoli sprofondino nel terreno, specialmente in caso di pioggia. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_aggregate (29 maggio 2013); http://sustainableaggregates.com/overview/uses.htm (29 maggio 2013).
(8) Norma europea UNI EN 12620:2002.
(9) UEPG, http://www.uepg.eu/what-are-aggregates, sito consultato il 28/03/2013. Cfr. anche http://www.bgs.ac.uk/planning4minerals/assets/downloads/86210_P4M_A_Guide_On_Aggregates.pdf pag. 6.
(10) http://www.bgs.ac.uk/planning4minerals/Resources_1.htm (29 maggio 2013); http://sustainableaggregates.com/sourcesofaggregates/recycled/rib_introduction.htm (29 maggio 2013); http://www.uepg.eu/what-are-aggregates (29 maggio 2013).
(11) British Standard Institution, Glossary of Building and Civil Engineering Terms, Blackwell Scientific Publications, 1993, 630- 3.
(12) http://sustainableaggregates.com/overview/uses.htm (29 maggio 2013); HM Customs & Excises, Consultation on a Potential Aggregates Tax — Summary of Replies (Consultazione in merito a un'eventuale tassa sugli aggregati — Sintesi delle risposte), aprile 1999, paragrafo 18.
(13) Ad esempio, la sabbia, generalmente la sabbia silicea, è impiegata per fabbricare gli stampi di fonderia. Un altro esempio è il calcare, o carbonato di calcio, che ridotto in polvere sottile è usato come sbiancante o carica nella produzione di carta, adesivi, pitture, plastica, PVC, dentifrici, compresse medicinali e detergenti. Viene altresì utilizzato per fornire un supplemento di calcio negli integratori di minerali e vitamine, nella farina e nei mangimi. La sabbia silicea è inoltre il principale mezzo di filtrazione utilizzato dall'industria del trattamento delle acque per separare la componente solida dalle acque reflue.
(14) La calce è assorbita dalle piante (colture foraggere o adibite a pascolo) e dagli alberi ma si disperde anche nel terreno a seguito del dilavamento causato dall'acqua piovana e dall'uso di fertilizzanti. Questo può causare un aumento dell'acidità, la diminuzione della fertilità e, in taluni casi, può avere un effetto nocivo sulla struttura del suolo. Per ristabilire l'equilibrio, i campi vengono trattati con «calce agricola» per conservare le opportune condizioni di crescita delle colture foraggere o adibite a pascolo. La calce può consistere semplicemente di calcare o dolomite (che contiene anche magnesio) macinati, ovvero di calcare (o dolomite) calcinati, prodotti tramite la cottura del materiale in forni di calcinazione.
(15) MPG6, Guidelines for Aggregates Provision in England 1994 (Orientamenti per la fornitura di aggregati in Inghilterra 1994), paragrafo 6 -123 23.
(16) Budget announcement March 2000 — Prudent for a Purpose: Working for a Stronger and Fairer Britain — Chapter 6: Protecting the environment — Regenerating our cities/protecting our countryside — Waste; Aggregates, paragrafo 6.91; Pre-Budget Report — November 2001 — Chapter 7: Protecting the environment — Protecting Britain's countryside — Aggregates quarrying — The aggregates levy, paragrafo 7.71; Budget announcement — March 2001 — Chapter 6: Protecting the environment, paragrafo 6.91 (Previsione di bilancio marzo 2000 — Cautele mirate: lavorare per un Regno Unito più forte e più equo — capitolo 6: Tutela dell'ambiente — Rigenerare le nostre città/tutelare le nostre campagne — Rifiuti; Aggregati, paragrafo 6.91; Relazione preliminare di bilancio — novembre 2001 — capitolo 7: Tutela dell'ambiente — Tutela del paesaggio rurale britannico — Estrazione di aggregati — La tassa sugli aggregati, paragrafo 7.71; Previsione di bilancio marzo 2001 — capitolo 6: Tutela dell'ambiente, paragrafo 6.91).
(17) Lettera datata 19 febbraio 2002, protocollata il 21 febbraio 2002 col numero A/31371, paragrafo 4.10.
(18) Questa disposizione si applica ai casi in cui gli aggregati vengono trasferiti da un sito a un altro di proprietà dello stesso gestore. Normalmente, il trasferimento da sito a sito non è soggetto all'AGL, cfr. sezione 19(3)(b) del Finance Act 2001.
(19) Le autorità britanniche hanno indicato che gli aggregati sono oggetto di un contratto di fornitura quando viene stipulato il contratto, o quando avviene il trasferimento di proprietà delle merci e viene emesso un documento. La sezione 19(6) del Finance Act 2001 indica che gli aggregati sono oggetto di contratto nel momento in cui sono identificabili separatamente. Inoltre, essa dispone che, ai fini della tassa, il trasferimento della proprietà del suolo sul quale si trovano gli aggregati non equivale automaticamente anche alla fornitura di aggregati.
(20) Cfr. sezione 48(2) del Finance Act 2001: per aggregati «per scopi di costruzione» si intendono gli aggregati utilizzati come materia prima o supporto nella costruzione, o per il miglioramento, di qualsiasi struttura (comprese strade, sentieri, tracciati attuali o futuri di strade ferrate, terrapieni) ovvero mescolati ad altre sostanze come parte del processo di produzione di malte, calcestruzzi, asfalti, conglomerati bituminosi o qualunque altro materiale da costruzione analogo.
(21) Le circostanze consentite sono definite nella sottosezione (7) della sezione 19 e concernono il caso in cui l'aggregato è miscelato con aggregati tassabili che non sono stati precedentemente assoggettati all'AGL, e l'intero processo di miscelazione avviene in un sito che rappresenta il sito di origine, un sito registrato con il medesimo nome del sito di origine o un sito da cui l'aggregato è stato rimosso per essere destinato al procedimento di fabbricazione esentato ma al quale non è stato sottoposto.
(22) Il porto di sbarco degli aggregati corrisponde al sito di origine soltanto nel caso di aggregati estratti dalle acque e dai fondali marini britannici.
(23) Cfr. anche Notice AGL 1: Aggregates Levy, (Comunicazione AGL 1: tassa sugli aggregati), aprile 2011, punto 8.1.
(24) Quest'ultima disposizione si riferisce al caso in cui l'aggregato venga ricollocato nel suolo dal quale era stato prelevato e sia nelle stesse condizioni in cui era stato estratto. In tal caso non sussiste alcuna fornitura di aggregati assoggettabile a tassazione.
(25) Cfr. Notice AGL 1.
(26) Le Aggregates Levy (General) Regulations (Norme (generali) sulla tassa sugli aggregati) del 2002 (SI 2002/761) disciplinano i casi in cui l'invio in discarica degli aggregati può comportare uno sgravio fiscale. Ai sensi della norma 13, un soggetto ha diritto a un credito d'imposta rispetto all'eventuale AGL dovuta qualora l'aggregato oggetto di tassazione in questione sia smaltito (tramite messa in discarica o altrimenti) con una delle seguenti modalità:
«i) |
sia riportato senza ulteriori lavorazioni al sito d'origine o qualsivoglia sito che non sia quello d'origine ma registrato con lo stesso nome; |
ii) |
sia inviato in discarica; |
iii) |
si tratti di ghiaia o sabbia utilizzate per il ripascimento di spiagge in un sito che non sia il sito d'origine.» |
(27) Notice AGL2: Industrial and Agricultural Processes Relief (Comunicazione AGL 2: sgravio a favore di processi industriali e agricoli), disponibile sul sito web dell'HM Revenue and Customs — HMRC (Agenzia delle entrate fiscali e doganali britannica).
(28) Le esenzioni e le esclusioni di cui alle sezioni 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii), alla sezione 17(4)(a) (nella misura in cui il materiale esentato consista interamente di carbone, lignite, scisto o ardesia utilizzati come aggregati o consista principalmente di carbone, lignite, scisto o ardesia), alla sezione 17(4)(c)(i) e (ii) (qualora consista principalmente di scarti), alla sezione 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla), alla sezione 18(2)(b) (nella misura in cui l'esenzione riguardi materiali utilizzati come aggregati) e alla sezione 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b) relativa a materiali utilizzati come aggregati) del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007.
(29) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).
(30) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1).
(31) Il sig. Bird non fornisce alcun esempio o prova al riguardo.
(32) Cfr. nota a piè di pagina 31.
(33) Cfr. ad esempio, Competition Commission Aggregates Cement and Ready-mix Concrete Market Investigation, Market Definition (Indagine della commissione per la concorrenza sul mercato degli aggregati per la produzione di cemento e di calcestruzzo premiscelato, definizione di mercato) documento di lavoro del 1o novembre 2011, paragrafo 19 e Provisional Findings Report (Relazione sulle conclusioni provvisorie) del 21 maggio 2013, paragrafo 5.5(b), 5.6(b) e 5.24; Decisione OFT del 2 novembre 2011, Proposed JV between Anglo American PLC and Lafarge SA (Proposta di joint venture fra Anglo American PLC e Laarge SA) ME/5007/11, paragrafo 72.
(34) Cfr. cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. 2003, pag. I-4035, punto 35; causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze et al., Racc. 2006, pag. I-289, punto 131; cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, Racc. 2006, pag. I-5293, punto 29 e la giurisprudenza citata.
(35) Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 41; cfr. anche causa C-172/03, Heiser, Racc. 2005, pag. I-1627, punto 40; cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. 2006, pag. I-5479, punto 119; causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 54; e cause riunite da C-428/06 a C-434/06, UGT-Rioja et al., Racc. 2008, pag. I-6747, punto 46; causa T-210/02 RENV, British Aggregates Association/Commissione, ECLI:EU:T:2012:110, punto 47; causa C-487/06 P, British Aggregates Association/Commissione, Racc. 2008, pag. I-10515, punto 82.
(36) Adria-Wien Pipeline, citata in precedenza alla nota 35, punto 42, e Portogallo/Commissione, citata in precedenza alla nota 35, punto 52; causa C-487/06 P, British Aggregates Association/Commissione, Racc. 2008, pag. I-10515, punto 83.
(37) Portogallo/Commissione, citata alla nota 35, punto 56, e causa T-308/00, Salzgitter/Commissione Racc. 2004, pag. II-1933, punto 81; causa T-210/02 RENV, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 49.
(38) Causa T-201/02 RENV, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 51.
(39) Cfr. Economic and Fiscal Strategy Report and Financial Statement and Budget Report 1999 — Chapter 5: Building A Fairer Society — Tackling tax abuse; Protecting the environment (Relazione sulla strategia economica e fiscale e relazione sullo stato finanziario e il bilancio di previsione 1999 — capitolo 5: Costruire una società più equa — Combattere gli abusi fiscali; Tutela dell'ambiente) pag. 27: «Il governo pubblicherà a breve un progetto di legge per una tassa sull'estrazione di rocce, sabbie e ghiaie usate come aggregati». Cfr. anche Budget announcement March 2000 — Prudent for a Purpose: Working for a Stronger and Fairer Britain –- Chapter 6: Protecting the environment — Regenerating our cities/protecting our countryside — Waste; Aggregates, paragrafo 6.91; Pre-Budget Report — November 2001 — Chapter 7: Protecting the environment — Protecting Britain's countryside — Aggregates quarrying — The aggregates levy, paragrafo 7.71; Budget announcement March 2001 — Chapter 6: Protecting the environment, paragrafo 6.91 (Previsione di bilancio marzo 2000 — Cautele mirate: lavorare per un Regno Unito più forte e più equo — capitolo 6: Tutela dell'ambiente — Rigenerare le nostre città/tutelare le nostre campagne — Rifiuti; Aggregati, paragrafo 6.91; Relazione preliminare di bilancio — novembre 2001 — capitolo 7: Tutela dell'ambiente — Tutela del paesaggio rurale britannico — Estrazione di aggregati — La tassa sugli aggregati, paragrafo 7.71; Previsione di bilancio marzo 2001 — capitolo 6: Tutela dell'ambiente, paragrafo 6.91); a dimostrazione del fatto che le autorità britanniche avevano previsto una specifica tassa sui soli aggregati.
(40) Causa T-201/02 P, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 66.
(41) HM Customs and Excises, Consultation on a Potential Aggregates Tax — Summary of Replies (Consultazione su un'eventuale tassa sugli aggregati — Sintesi delle risposte), aprile 1999, paragrafo 13.
(42) La Commissione non ha ricevuto elementi di prova in tal senso.
(43) Cfr. nota a piè di pagina 42.
(44) La Commissione ha ricevuto la copia del messaggio di posta elettronica.
(45) Segreto aziendale
(46) Il Tribunale nella sentenza T-210/12 RENV ha statuito che «il principio di tassazione normale sotteso all'AGL riposa solo sulla nozione dello sfruttamento commerciale nel Regno Unito di un materiale assoggettato in quanto “aggregato”». La Commissione ritiene che una tale definizione del principio di tassazione normale richiede che venga ulteriormente stabilito quando «il materiale è “tassabile” come aggregato». Poiché la sezione 17(2) del Finance Act 2001 non contiene una vera e propria definizione di «aggregati tassabili», ma li definisce come aggregati che non sono esentati e gli aggregati descritti alle lettere da b) a d), il principio di tassazione normale sotteso all'AGL così come definito dal Tribunale dipende, inevitabilmente, dalla determinazione di quando «un materiale è usato come aggregato».
(47) Cfr. nota a piè di pagina 39.
(48) Considerando 58 e 59 della decisione di avvio.
(49) Cfr. T-210/02 RENV — British Aggregates/Commissione, ECLI:EU:T:2012:110, punto 64.
(50) Cfr. T-210/02 RENV — British Aggregates/Commissione, ECLI:EU:T:2012:110, punto 55.
(51) Cfr. sezione 48(2) del Finance Act 2001.
(52) Sezione 18(2)(b): qualsivoglia processo tramite il quale una sostanza pertinente è estratta o altrimenti separata (sia come parte del processo tramite il quale è ricavata dal terreno o di altro processo) da qualsiasi aggregato. La sezione 18(3) inserisce nell'elenco delle sostanze pertinenti: (a) anidrite; (b) argilla plastica; (c) barite; (e) caolino; (f) feldspato; (g) argilla refrattaria; (i) fluorite; (j) argilla smectica; (k) gemme e pietre semi-preziose; (l) gesso; (m) qualsiasi metallo o minerale metallifero; (n) muscovite; (o) perlite; (p) potassio; (q) pomice; (r) fosfati naturali; (s) cloruro di sodio; (t) talco; (u) vermiculite. Il paragrafo (3)(d) e (h), della sezione 18 è stato omesso retroattivamente dal 1o aprile 2002 con le modifiche introdotte dal Finance Act 2002.
(53) La sezione 30(1)(b) del Finance Act 2001 prevede sgravi fiscali nel caso in cui un materiale sia sottoposto a un processo esentato ai sensi della sezione 18(2)(a)(b) e (c) del Financial Act 2001, quando lo stesso materiale è stato già soggetto all'AGL. In tal modo l'articolo riprende le esenzioni di cui alla sezione 18(2).
(54) Tali sostanze beneficiano anche di uno sgravio fiscale qualora la tassa sia stata già assolta e il processo di esenzione si sia verificato successivamente [sezione 30(1)(b)]. La valutazione dell'esclusione si applica per analogia allo sgravio fiscale.
(55) Considerando 73 della decisione di avvio.
(56) Cfr. Glossary of Building and Civil Engineering Terms, British Standard Institution, Blackwell Scientific Publications, 1993, 630-3007 e 630-3013.
(57) Considerando 83 della decisione di avvio.
(58) Estratti tratti (in data 30 ottobre 2002) dal sito di Alfred McAlpine.
Pubblicato su: http://www.amslate.com/applications/ima/ima.sbtml; Estratti tratti da Construction Raw Materials Policy and Supply Practices in Northwestern Europe — Facts and Figures — England, Scotland and Wales (Great Britain) (Politiche e pratiche di approvvigionamento dei materiali da costruzione nell'Europa nordoccidentale — Fatti e cifre — Inghilterra, Scozia e Galles — Gran Bretagna), relazione della British Geological Survey CR/02/082N commissionata dall'Istituto di ingegneria idraulica e stradale del ministero dei Lavori pubblici e della gestione delle acque dei Paesi Bassi, pag. 50; documento di Geoff Topham, di Aggregate Industries, sull'attività di cava a Holme Park Quarry, 19 giugno 2002.
(59) Non sono stati forniti esempi specifici di cava.
(60) Cfr., ad. esempio, http://www.honister.com/; http://www.callywithquarry.co.uk/quarry
(61) Survey of Arisings and Use of Secondary Materials as Aggregates in England and Wales in 2001 (Indagine sulla produzione di scarti e l'uso di materiali secondari come aggregati in Inghilterra e Galles nel 2011) Symonds Group, novembre 2002.
(62) Per la costruzione della circonvallazione A55 Bangor sono stati impiegati aggregati di ardesia invece che aggregati di prima qualità (con 150 000 tonnellate di scarti di ardesia), e gli aggregati di ardesia sono spesso utilizzati nel Galles settentrionale come materiale da riporto e per la costruzione di terrapieni.
(63) […] stima che il costo di produzione degli aggregati di ardesia è pari a 6,50 GBP per tonnellata, di cui circa 5 GBP per tonnellata sono rappresentati dai costi di frantumazione. […] ha stimato che i costi di produzione di una tonnellata di aggregato di ardesia sono pari a 5,69 GBP.
(64) Cfr. nota a piè di pagina 60.
(65) Relazione stilata nel 2003 dalla British Geological Society per le autorità fiscali del Regno Unito al fine di fornire assistenza nell'applicazione delle esenzioni per l'ardesia, lo scisto e l'argilla secondo criteri geologicamente corretti.
(66) Corrispondente alla facilità con cui il materiale può fendersi in lamine parallele e contigue.
(67) Informazioni tratte da fonti di pubblico dominio, come ad esempio Internet.
(68) Dalle informazioni fornite non è chiaro quale materiale produca effettivamente una cava in particolare, benché essa figuri nell'elenco delle cave che producono scisto.
(69) L'overburden è lo strato superficiale che ricopre il minerale oggetto dell'attività di estrazione della cava.
(70) Cfr. nota a piè di pagina 64.
(71) Causa T-210/02 RENV, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 72.
(72) Cfr. la tabella al considerando 143.
(73) Cfr. nota a piè di pagina 67.
(74) Le informazioni sono reperibili al sito: http://www.brauntonaggregates.co.uk/technical-details.html, visitato in data 11 marzo 2015.
(75) Stando alle informazioni fornite dal Regno Unito, i caolini sono argille sedimentarie a granulometria fine composte da caolinite, utilizzate per la produzione di porcellane, carta lucida, farmaci e cosmetici.
(76) Le argille plastiche sono argille sedimentarie caolinitiche comunemente composte per il 20-80 % da caolinite, per il 10-25 % di mica e per il 6-65 % di quarzo, utilizzate nell'industria dei prodotti ceramici, cui conferiscono plasticità e robustezza senza che sia necessario sottoporli a cottura.
(77) British Geological Survey, Mineral Planning Factsheet, Construction aggregates (Scheda sul piano di estrazione mineraria, aggregati da costruzione), pag. 3.
(78) Causa T-210/02 RENV, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punti 89 — 90.
(79) Cfr. nota a piè di pagina 77.
(80) Decarburazione dell'ossigeno di argon.
(81) Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).
(82) Cfr. Glossary of Building and Civil Engineering Terms, British Standard Institution, Blackwell Scientific Publications, 1993, 630-3006; cfr. anche le prove documentali trasmesse dalla British Aggregates Association nelle sue repliche al Tribunale nella causa T-210-02: Construction Raw Materials Policy and Supply Practices in Northwestern Europe — Facts and Figures — England, Scotland and Wales (Politiche e pratiche di approvvigionamento dei materiali da costruzione nell'Europa nordoccidentale — Fatti e cifre — Inghilterra, Scozia e Galles — Gran Bretagna), relazione della British Geological Survey CR/02/082N commissionata dall'Istituto di ingegneria idraulica e stradale del ministero dei Lavori pubblici e della gestione delle acque dei Paesi Bassi, pag. 50.
(83) Cfr. nota a piè di pagina 64.
(84) Cfr. la decisione SA.18859 Esenzione di un prelievo sui granulati in Irlanda del Nord (ex N 2/04), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241379/241379_1594138_163_2.pdf
(85) Cfr. causa C-199/06 CELF Racc. 2008 pag. I-469, punti 61 e 64.
(86) Cfr. causa C-199/06 CELF Racc. 2008 pag. I-469, punti 63 e da 66 a 68.
(87) Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).
(88) Considerando 150 della decisione di avvio.
(89) Non è stata fornita alcuna prova di quanto asserito.
(90) Cfr. nota a piè di pagina 77.
(91) Cfr. nota a piè di pagina 77.
(92) Cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani et al., ECLI:EU:T:2008:537, punto 337.
(93) Causa T-201/02 P, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 89.
(94) Cfr. nota a piè di pagina 77.
(95) Cfr. causa C-7072, Commissione/Germania, Racc. 1973, pag. 813, punto 13.
(96) Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 75.
(97) Cfr. causa C-75/97, Belgio/Commission e Racc. 1999, pag. I-3671, punti 64 e 65.
(98) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1).
(99) Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).
(100) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
4.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/168 |
DECISIONE (UE) 2016/289 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2015
sull'aiuto di stato SA.37792 (2014/C) (ex 2013/N) cui la Slovenia intende dare esecuzione a favore del gruppo Cimos
[notificata con il numero C(2015) 3770]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE E EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione con cui la Commissione comunicava la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione all'aiuto SA.37792 (2013/N) (2),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (3) e viste le osservazioni trasmesse,
Premesso che:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera datata 21 novembre 2013, la Slovenia ha notificato alla Commissione un aiuto per la ristrutturazione cui intendeva dare esecuzione a favore del gruppo Cimos (4) (in prosieguo «Cimos», «la società»). La misura notificata era stata preceduta dalla concessione di un aiuto per il salvataggio, approvato dalla Commissione in data 2 luglio 2013 (5). |
(2) |
Con lettera del 9 aprile 2014, la Commissione informava la Slovenia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato in relazione all'aiuto in oggetto (in prosieguo la «decisione di avvio»). La Slovenia ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione con lettera datata 10 giugno 2014. La Slovenia ha fornito ulteriori informazioni con lettere del 24 settembre 2014 e del 3 ottobre 2014. La Commissione ha incontrato le autorità slovene il 4 novembre 2014. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera datata18 dicembre 2014, cui la Slovenia ha replicato il 30 gennaio 2015. |
(3) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. |
(4) |
La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni da una parte interessata e ha trasmesso tali osservazioni alla Slovenia, fornendole la possibilità di replicarvi. La Slovenia non ha risposto alle osservazioni della parte interessata. |
(5) |
Con lettera del 27 gennaio 2015, la Slovenia ha rinunciato al proprio diritto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 1/1958 (7) in merito all'adozione in sloveno della presente decisione ed ha acconsentito all'adozione dell'inglese come lingua facente fede nella presente decisione. |
2. DESCRIZIONE
2.1. BENEFICIARIO
(6) |
Cimos è un produttore di componenti automobilistiche con sede in Slovenia ed è una delle più grandi industrie della Slovenia, oltre che uno dei più importanti datori di lavoro del paese. I dati comunicati di recente indicano un fatturato annuo superiore ai 400 milioni di EUR e 6 855 dipendenti (8), di cui oltre 2 500 in Slovenia. |
(7) |
A parte l'attività principale, la Società era attiva anche in altri settori tramite la divisione Assemblaggio e lavorazione macchine (in prosieguo «Macchine») e la divisione Energia e macchine agricole (in prosieguo «Agricoltura»). Tali settori sono stati recentemente ceduti o integrati nella divisione Automobili, che rappresenta attualmente l'unica attività economica della Società. |
(8) |
La Slovenia stima che la quota di Cimos sul mercato europeo sia inferiore al 15 % per la maggior parte delle famiglie di prodotto, fatta eccezione per gli alloggiamenti centrali e i sistemi di ugelli turbo ad anello, dove si stima raggiunga il 17 % e il 21 % rispettivamente. Fra i maggiori concorrenti di Cimos si annoverano Edscha e FlexNGate, Le Bélier, Streit e NWS. |
(9) |
Al 31 agosto 2014, Cimos consisteva in una capogruppo, Cimos d.d., e 21 società controllate con sedi in Slovenia, Croazia, Francia, Germania, Serbia, Bosnia e Russia. La struttura organizzativa di Cimos è illustrata nella figura di seguito. Struttura organizzativa di Cimos |
(10) |
Lo Stato sloveno detiene indirettamente, tramite società controllate dallo Stato o dai Comuni, oltre il 39 % del pacchetto azionario di Cimos. L'assetto proprietario e di controllo al 31 agosto 2014 era il seguente: Tabella 1 Assetto proprietario di Cimos
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(11) |
In anni recenti la Società ha versato in gravi difficoltà finanziarie. Avendo generato pochi profitti negli anni 2010 e 2011, Cimos ha subìto perdite nette significative per 97,9 milioni di EUR nel 2012 e per 122 milioni di EUR nel 2013. Di conseguenza, gli attivi netti hanno registrato un valore negativo, con un meno 103,3 milioni di EUR nel 2013. L'esposizione debitoria (a lungo e breve termine), già molto elevata negli anni precedenti, si è ulteriormente aggravata nel 2013 e il coefficiente d'indebitamento è notevolmente cresciuto a causa della riduzione del valore netto degli attivi. La situazione della liquidità si è andata deteriorando, poiché il rapporto fra attività e passività correnti è sceso dallo 0,85 nel 2010 allo 0,5 nel 2013. La tabella 2 presenta una selezione dei dati finanziari della società. Tabella 2 Selezione dei dati finanziari del gruppo Cimos nel periodo 2010-2013
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(12) |
Le difficoltà in cui versa Cimos derivano principalmente da gravi problemi di liquidità e da un eccessivo indebitamento. Dal 2000 al 2008 la Società ha avuto una forte crescita, grazie principalmente a finanziamenti esterni. Poi, al calo della domanda a seguito della crisi economica si sono aggiunte decisioni d'investimento inadeguate e una cattiva gestione societaria. Di conseguenza, la società ha accumulato un debito considerevole e si è trovata nell'incapacità di rifinanziare o ripianare le passività finanziarie. |
(13) |
Cimos ha inoltre debiti commerciali consistenti che perturbano la catena di approvvigionamento e minacciano l'esistenza stessa della società, qualora i fornitori dovessero adottare misure volte a limitare la propria esposizione. |
2.2. PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
(14) |
Nel giugno 2012, Cimos ha siglato un accordo di ristrutturazione con le banche creditrici volto a posticipare il rimborso del debito. L'accordo è stato prorogato svariate volte, ma la società non è riuscita a riacquisire autonomamente la liquidità e nell'aprile 2013 ha dovuto chiedere allo Stato un aiuto per il salvataggio per scongiurare il fallimento. |
(15) |
La società ha quindi negoziato con un consorzio di banche creditrici (in prosieguo «Club Banks») un Accordo quadro di ristrutturazione (in prosieguo «AQR») inteso a definire i termini e le condizioni di una ristrutturazione volontaria del debito. La ristrutturazione volontaria del debito ha costituito l'elemento principale del piano di ristrutturazione notificato dalla Slovenia nel novembre 2013. Cimos prevedeva che l'AQR sarebbe stato firmato entro la fine del 2013. |
(16) |
Nel febbraio 2014, tuttavia, dopo aver ricevuto una relazione di audit, la direzione di Cimos si è resa conto che il gruppo rispondeva ai criteri di un'impresa insolvente sulla base dell'inadeguatezza patrimoniale ai sensi dal diritto sloveno. Il Club Banks nutriva crescente preoccupazione sulla possibilità che la ristrutturazione volontaria e l'AQR potessero essere condotti a buon fine. In particolare, destava preoccupazione il fatto che una parte eccessiva del carico di ristrutturazione fosse posto sui creditori principali e che nel piano di ristrutturazione non si tenesse sufficientemente conto della necessaria ristrutturazione operativa. |
(17) |
In risposta a tali preoccupazioni, le banche creditrici hanno deciso di non portare a termine l'AQR e di presentare invece istanza di avvio di una procedura di concordato coattivo (in prosieguo il «CC») presso il tribunale, nell'intento di garantire che un maggior numero di soggetti portatori d'interessi, compresi i clienti, i fornitori e altri creditori potesse contribuire con maggiore intensità alla ristrutturazione della società e con obblighi più vincolanti rispetto a quanto previsto nell'ambito dell'iter previsto dall'AQR. Il 3 giugno 2014, il tribunale ha emesso un provvedimento di CC a carico di Cimos. Al contempo le banche creditrici hanno avviato le discussioni con altri soggetti portatori d'interessi per concordare il contributo alla ristrutturazione. |
(18) |
Poiché i creditori aderenti al CC (9) avevano raggiunto un'intesa conclusiva sui termini della ristrutturazione forzata del debito e si era trovato un accordo sul contributo apportato dagli altri soggetti portatori d'interessi (lo Stato, i clienti, i fornitori, i finanziatori e le banche non aderenti al CC), alla luce degli esiti della procedura di CC si imponeva l'aggiornamento del piano di ristrutturazione inizialmente notificato, che era basato sull'AQR. Di conseguenza, il 3 ottobre 2014, la Slovenia ha presentato un piano di ristrutturazione aggiornato. (10) |
(19) |
Uno degli elementi cruciali del CC previsti dal diritto sloveno in materia è la presentazione al tribunale di un Piano di ristrutturazione finanziaria (in prosieguo «PRF») che delinei i termini della ristrutturazione concordati. I creditori aderenti al CC hanno presentato il PRF il 3 novembre 2014. Stando alle autorità slovene, una volta presentato il PRF, non è possibile apportavi modifiche. La Slovenia ha confermato che tutti i gruppi interessati hanno aderito al PRF. |
(20) |
Il PRF è stato esaminato da un perito commerciale indipendente certificato il quale, conformemente alla legge slovena in materia di insolvenza, ha formulato un parere che ha confermato che Cimos è insolvente e che le probabilità che l'attuazione del PRF metta la società in una situazione di liquidità e solvibilità tale da rendere possibile la sua ristrutturazione finanziaria nel breve e lungo periodo sono superiori al 50 %, così come le probabilità che i creditori di Cimos possano beneficiare di termini di rimborso dei propri crediti più favorevoli rispetto all'ipotesi di avvio di una procedura fallimentare da parte della società. Il perito ha rilevato che in caso di fallimento, i creditori finanziari ordinari recupererebbero il 3,88 % dei crediti, mentre nell'eventualità di un CC, essi potrebbero recuperare il 23,94 % di quanto loro dovuto. |
2.3. LE MISURE NOTIFICATE
(21) |
Il piano di ristrutturazione aggiornato prevede l'attuazione delle misure riassunte di seguito. |
(22) |
Misura 1: riduzione del 60 % (21,7 milioni di EUR) dei crediti dello Stato nei confronti di Cimos derivanti dalla concessione della garanzia sull'aiuto per il salvataggio convertendo in capitale sociale il credito, con il restante 40 % (14,5 milioni di EUR) da restituire in dieci anni a un tasso d'interesse EURIBOR + 2,5 %. |
(23) |
Misura 2: riduzione del 60 % (23,4 milioni di EUR) dei crediti dello Stato nei confronti di Cimos derivanti dalla concessione di altre garanzie (11) convertendo in capitale sociale il credito, con il restante 40 % (15,6 milioni di EUR) da restituire in dieci anni a un tasso d'interesse EURIBOR + 2,5 %. |
(24) |
Misura 3: la combinazione della riduzione del 60 % del debito (122 milioni di EUR) convertendo in capitale sociale il credito delle banche, un haircut per talune banche (35,7 milioni di EUR (12)) e una rinegoziazione dei tempi del restante importo (99,5 milioni di EUR) da estinguersi in dieci anni a un tasso d'interesse EURIBOR + 2,5 %. Tabella 3 Sintesi delle Misure 1-3
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(25) |
Misura 4: un sistema di apporto di nuovi capitali dell'importo di 39,5 milioni di EUR, consistente in: (i) un prestito commerciale concesso dalle banche (in prosieguo «Banche nuovi capitali») (13) per la somma di 20 milioni di EUR con un interesse a sei mesi EURIBOR + 5 % p.a. assistito da garanzia reale e (ii) un prestito concesso dai clienti privati della società («Clienti nuovi capitali» (14)) dell'importo di 19,5 milioni di EUR non accompagnato da garanzia e infruttifero di interessi. |
(26) |
Misura 5: ristrutturazione volontaria del debito da parte dei fornitori (15) con un impatto finanziario pari a 21,8 milioni di EUR. |
(27) |
Misura 6: ristrutturazione volontaria del debito da parte di un locatore (16) con un impatto finanziario pari a 6 milioni di EUR. |
(28) |
Misura 7: rinegoziazione volontaria delle scadenze del debito da parte delle banche non aderenti al CC (17) con un impatto finanziario previsto pari a 3 milioni di EUR. |
(29) |
Misura 8: Finanziamento da parte dei clienti delle spese in conto capitale, sotto forma di prestito, per un importo di 9,8 milioni di EUR. |
(30) |
La Slovenia è del parere che costituisca aiuto di Stato unicamente la conversione in capitale sociale dei crediti statali derivanti dalla garanzia sull'aiuto per il salvataggio, per un importo di 21,7 milioni di EUR (parte della Misura 1). |
3. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
(31) |
Come indicato al considerando 18, il piano di ristrutturazione inizialmente notificato è stato aggiornato alla luce delle modifiche apportate ai termini della ristrutturazione proposti nell'ambito del CC. Gli elementi chiave del piano aggiornato sono analoghi a quelli del piano inizialmente notificato. Le modifiche consistono essenzialmente nell'ampliamento delle misure di ristrutturazione finanziaria per estendere ulteriormente il bacino dei soggetti portatori d'interessi e nel rafforzamento delle misure di ristrutturazione operativa al fine di tener conto delle implicazioni del CC. |
(32) |
Secondo il piano, le difficoltà della società sono da rintracciarsi nell'espansione sostenuta dall'indebitamento, nella crescente inefficienza operativa e nella flessione del mercato dell'automobile, a causa delle crisi economica e finanziaria a livello mondiale. |
(33) |
Nel periodo 2000-2008 i ricavi sono aumentati mediamente di oltre il 20 % l'anno, grazie soprattutto ai finanziamenti esterni, per lo più sotto forma di prestiti a breve termine, il che ha avuto come conseguenza un'asimmetria contabile fra le attività a lungo termine e le passività a breve impiegate per finanziare tali attività. In questo periodo il debito netto della società è aumentato di sette volte e da allora è rimasto su livelli elevati. La società non è stata in grado di ripianare i debiti, né tantomeno di finanziare i necessari investimenti in conto capitale. Inoltre, Cimos ha accumulato ingenti debiti commerciali, poiché finanziava le proprie attività principalmente prorogando i termini di pagamento dei fornitori. Il mancato rispetto dei termini di pagamento dei fornitori non solo ha aggiunto problemi di liquidità ma ha anche perturbato le attività, che nell'industria automobilistica dipendono dalla pronta consegna (just-in-time delivery). |
(34) |
Fra i principali motivi della sempre minor efficienza operativa si annoverano la scarsa qualità, percentuali elevate di sfridi, un servizio al cliente scadente, un eccesso di capacità che ha fatto aumentare le spese comuni, l'incapacità di tagliare i costi che ha portato al deterioramento dei margini e la penuria nelle scorte, a causa del mancato rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori. |
(35) |
La crisi economica mondiale e la stretta creditizia hanno ridotto la domanda di nuove automobili e quella collegata, relativa ai componenti per auto. Il fatturato di Cimos è calato nel 2008 e nel 2009, è aumentato per qualche tempo nel 2010 e nel 2011 per poi subire un nuovo calo nel 2012 e nel 2013. Poiché la società non riusciva a contenere i costi, ha perso redditività e non è più stata in grado di generare sufficienti flussi di cassa propri per il servizio del debito. |
(36) |
Nell'intento di affrontare le ragioni di tali difficoltà, Cimos ha preparato un piano di ristrutturazione che prevede l'attuazione di misure di ristrutturazione finanziaria e operativa, che vengono descritte di seguito. |
(37) |
Il periodo di ristrutturazione non è esplicitamente indicato nel piano di ristrutturazione. Il piano prevede che la ristrutturazione sia effettivamente avviata nel febbraio 2014 e che le misure di ristrutturazione siano attuate entro il 2016, con una previsione di ottenere pieni vantaggi entro il 2018 (le previsioni indicano da due a tre anni affinché i benefici di talune misure abbiano effetto). Pertanto, poiché tutti gli scenari prevedono che la società riprenda la redditività a lungo termine entro il 2017, la Commissione ritiene che il periodo di ristrutturazione vada dal febbraio 2014 alla fine del 2017. |
3.1. RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA
(38) |
Il piano di ristrutturazione inizialmente notificato prevedeva che lo Stato convertisse in capitale sociale i propri crediti derivanti dalla garanzia sull'aiuto per il salvataggio, pari a 35 milioni di EUR e che due azionisti pubblici di Cimos, Modra Zavarovalnica d.d. e D.S.U. d.o.o., effettuassero un'ulteriore sottoscrizione di aumento del capitale per 6,5 milioni di EUR. Inoltre, il piano inizialmente notificato prevedeva la conversione e la rinegoziazione delle scadenze del debito di Cimos nei confronti delle banche per circa 250-270 milioni di EUR. |
(39) |
Secondo il piano aggiornato, la ristrutturazione dei crediti dello Stato e l'indebitamento nei confronti delle banche restano un elemento centrale della ristrutturazione finanziaria, per quanto attuata sulla base dei termini modificati concordati nel quadro del CC. Inoltre, altri soggetti portatori d'interessi fra cui clienti, fornitori, il locatario e le banche non aderenti al CC contribuiranno volontariamente alla ristrutturazione finanziaria tramite una riduzione dei propri crediti o apportando fondi. Tuttavia, i due azionisti pubblici non effettueranno più conferimenti di capitale, come previsto dal piano inizialmente notificato. |
(40) |
L'indebitamento finanziario di Cimos consiste in un credito vantato dallo Stato nei confronti della società relativamente alla garanzia sull'aiuto per il salvataggio di 36,2 milioni di EUR (compresi gli interessi maturati), in quanto i crediti dello Stato nei confronti della società ammontano in totale a 39 milioni di EUR rispetto ad altre garanzie (18) e vari prestiti detenuti da diverse banche. Lo Stato e le banche aderenti al CC hanno convenuto di ristrutturare tale debito tramite una combinazione di conversione del debito in capitale sociale, haircut e rinegoziazione delle scadenze di rimborso secondo i termini descritti nei considerando da 22 a 24. Ciò, allo scopo di portare la società ad avere un livello di indebitamento sostenibile e ripianabile. La misura libererà altresì le liquidità necessarie per finanziare le attività produttive e migliorare l'affidabilità creditizia di Cimos agli occhi di clienti, fornitori e creditori finanziari. |
(41) |
A Cimos occorreranno ulteriori fondi per finanziare il capitale circolante e ripianare le passività generate dalla ristrutturazione del debito, conditio sine qua non per ritornare alla condizione di solvibilità e redditività. A tal fine Cimos ha convenuto con le banche e i principali clienti l'erogazione di 39,5 milioni di EUR sotto forma di un sistema di apporto di nuovi capitali alle condizioni di cui al considerando 25. |
(42) |
Inoltre, la società ha concluso accordi con i propri fornitori in merito alla ristrutturazione volontaria dei normali crediti d'esercizio sulla base dei contratti di fornitura. L'accordo prevede che i fornitori ristrutturino i crediti vantati nei confronti della società tramite una combinazione di rimborsi forfetari a estinzione di parte dei crediti con la rinegoziazione delle scadenze e la cancellazione del saldo. L'impatto finanziario di questa misura, pari a 21,8 milioni di EUR corrisponde all'azzeramento dei debiti di Cimos. |
(43) |
Cimos ha raggiunto un accordo con il locatore Hypo Leasing d.o.o. (ora operante come Heta Asset Resolution d.o.o.) in merito alla ristrutturazione volontaria di crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria. Secondo tale accordo, il locatore riceverà un rimborso una tantum (comprensivo degli interessi di mora) pari a 2,3 milioni di EUR, cancellerà 6 milioni di EUR, che corrispondono all'impatto finanziario dichiarato della misura, e rinegozierà le scadenze per l'estinzione del debito restante su 4 anni, con un anno di ammortamento differito. |
(44) |
A parte il CC, Cimos ha concluso o è nella fase negoziale conclusiva di una serie di accordi bilaterali sulla ristrutturazione del debito con le banche creditrici non slovene. L'impatto finanziario di detta misura, consistente in una proroga delle scadenze del prestito, in modifiche al tasso di interesse e in un periodo di moratoria sul rimborso del capitale, è stimato pari a 3 milioni di EUR. |
(45) |
Le spese in conto capitale (in prosieguo «spese in conto capitale») sono state ridotte negli ultimi anni a causa della limitata disponibilità di cassa, che ha comportato investimenti insufficienti e una scarsa manutenzione degli impianti. Cimos intende portare le spese in conto capitale al livello necessario per attuare la ristrutturazione, che sarà finanziata in parte dai clienti e in parte da Cimos. Nello specifico, i clienti hanno accettato di finanziare i costi di lavorazione e dei macchinari sotto forma di un prestito erogato a Cimos per 9,8 milioni di EUR. Cimos finanzierà le ulteriori spese in conto capitale necessarie con risorse proprie. |
(46) |
Al fine di migliorare ulteriormente la liquidità, Cimos ha raggiunto un accordo con i propri clienti per ridurre i tempi di pagamento da 30-60 giorni a una settimana fino al giugno 2015. Si prevede che la misura migliorerà la liquidità di circa 10 milioni di EUR. |
(47) |
Infine, Cimos prevede di ottenere prestiti per 25 milioni di EUR alle condizioni di mercato al fine di finanziare le proprie attività operative nel biennio 2018-2019, dopo la fine del periodo di ristrutturazione. |
3.2. RISTRUTTURAZIONE OPERATIVA
(48) |
Per quanto concerne la ristrutturazione operativa, il piano di ristrutturazione inizialmente notificato prevedeva di snellire la struttura manageriale, consolidare le capacità di produzione, migliorare i ruoli e le responsabilità delle unità produttive, migliorare gli approvvigionamenti, ottimizzare gli inventari e ristrutturare le risorse umane. Tali misure sono in fase di attuazione, per quanto il piano aggiornato le abbia rafforzate ed estese al fine di tener conto delle implicazioni del CC a livello dell'attività d'impresa. |
(49) |
In particolare, le misure di ristrutturazione operativa avranno un maggior impatto sull'organico, sui costi della manodopera e sulle spese generali rispetto a quanto programmato inizialmente, con lo scopo di generare nel più breve tempo possibile utili netti e flusso di cassa. Per realizzare tale obiettivo, tenuto conto della riduzione del fatturato (maggiore di quanto inizialmente ipotizzato) e dell'aumento dei costi di manutenzione, si prevede che le misure modificate possano generare maggiori economie sui costi rispetto a quanto inizialmente pianificato. |
(50) |
Le attività che la società ha già in programma andranno a ridursi drasticamente col tempo, in quanto tre quarti dei progetti attualmente in essere dovrebbero essere completati entro il 2019. La riduzione delle attività esistenti dovrà essere compensata da nuovi progetti. A tal scopo, la società avvierà iniziative di vendita, fra le quali si annoverano in particolare il mantenimento dei clienti storici tramite la collaborazione fin dalla fase di sviluppo del prodotto, la penetrazione di nuovi mercati con i prodotti esistenti e lo sviluppo di nuovi prodotti per i mercati esistenti e per i nuovi mercati. Il fatturato, che si prevede in calo nel periodo 2015-2018, ricomincerà a crescere nel 2019. Non si prevede che le misure generino costi supplementari. |
(51) |
Cimos ha intenzione di ridurre l'organico, che passerebbe da 6 855 unità nel maggio 2014 a […] (19) unità nel […], il che dovrebbe generare risparmi sui costi annui pari a […] di EUR. I relativi costi di TFR si stimano a […] di EUR e saranno sostenuti nel […]. |
(52) |
La società ha deciso di ridurre il numero di impianti da 20 a 13 nel periodo 2014-2016 per consolidare la capacità produttiva e incentrarsi sulle attività principali. L'iter di disinvestimento dovrebbe apportare 5,1 milioni di EUR e migliorare la liquidità. Inoltre, nel 2013-2014 Cimos ha ceduto le proprie controllate TPS Labin, TPS Novi Knezevac (divisione Agricoltura), Litostroj Power (divisione Energia) e Cimos Titan (divisione Macchine), che generavano entrate totali per circa 25 milioni di EUR. |
(53) |
Il piano prevede misure qualitative volte a migliorare i cicli di lavoro, ad esempio il flusso dei materiali, l'imballaggio interno, la movimentazione della strumentazione di taglio e la gestione delle scorte. Inoltre, verranno adottate misure per migliorare i processi di produzione, compresa la trasformazione e la rilocalizzazione di talune linee di produzione, la sostituzione o l'abbandono di taluni materiali di produzione e il rinnovo, la riparazione e il ricollocamento delle attrezzature di lavoro. Si stima che i benefici annui apportati dall'attuazione di tali misure passeranno da 0,9 milioni di EUR nel 2015 a 5 milioni di EUR dopo il 2017. |
(54) |
Nell'ambito della catena di approvvigionamento, la società intende ridurre il numero di […], contenere i costi generati dalle spedizioni prioritarie riducendo l'arretrato di produzione per i clienti conosciuti, semplificare i flussi dei materiali fra gli impianti e ridurre […] con l'aggiudicazione di contratti tramite gara d'appalto. La riduzione che si prevede di ottenere per i costi generati dalla catena di approvvigionamento dovrebbe essere, in ultima analisi, dell'ordine dei 5,3 milioni di EUR l'anno a partire dal 2018. Fino ad allora si prevede un graduale aumento del risparmio, che passerà da 1,8 milioni di EUR nel 2015 a 4,1 milioni di EUR nel 2017. |
(55) |
La società ha altresì in programma di migliorare il processo di approvvigionamento, negoziando con i propri fornitori esistenti […] sconti sui volumi acquistati per assicurarsi prezzi più vantaggiosi, oltre a centralizzare la funzione di approvvigionamento. Gli attuali problemi di liquidità hanno indotto molti fornitori a rifiutarsi di avere relazioni commerciali con Cimos, che si è vista ridurre la capacità di ottimizzare i costi passando da un fornitore all'altro. La situazione dovrebbe cambiare dopo la conclusione della procedura di CC. I benefici generati da un miglior iter di approvvigionamento dovrebbero toccare i 11,3 milioni di EUR nel 2015-2018. |
(56) |
Le misure di riduzione delle spese comuni si incentrano prevalentemente sulla riduzione dei costi dei servizi (utenze, informatica, telecomunicazioni, pulizie e sicurezza) e di altri costi di gestione (ad esempio, oneri bancari e costi di noleggio) e sull'interruzione delle attività non commerciali legate alla promozione (donazioni alle associazioni sportive locali). Le misure dovrebbero consentire un risparmio annuo di 0,3 milioni di EUR nel 2015 e di 0,6 milioni di EUR negli anni successivi. |
(57) |
Per quanto concerne la misura relativa all'ottimizzazione della gestione delle scorte, Cimos prevede di operare maggiori controlli sulle scorte obsolete, utilizzare il sistema del conto deposito, aumentare la frequenza delle consegne, ridurre le scorte delle materie prime e aumentare le scorte dei prodotti finiti, nell'intento di fornire un miglior servizio al cliente. |
3.3. PANORAMICA DEI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE E FONTI DI FINANZIAMENTO
(58) |
Secondo il piano di ristrutturazione, i costi di ristrutturazione ammontano in totale a 350,7 milioni di EUR, che si prevede saranno finanziati con un contributo proprio dell'importo di 329 milioni di EUR e un aiuto di Stato pari a 21,7 milioni di EUR. I costi di ristrutturazione e le fonti di finanziamento sono riassunti nella tabella 4. Tabella 4 Costi di ristrutturazione e fonti di finanziamento
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(59) |
Il livello dichiarato di contributo proprio ammonta al 94 % dei costi di ristrutturazione totali. |
Costi di ristrutturazione
(60) |
In ragione della limitata liquidità, Cimos ha accumulato molti debiti commerciali che devono essere ripianati per garantire forniture continue e una stabile attività produttiva. La società ha estinto debiti commerciali per 20,5 milioni di EUR prima dell'avvio del CC e deve ancora saldare altri 92,6 milioni di EUR dovuti all'inizio del CC. Il totale degli importi dovuti ammonta a 113,1 milioni di EUR. |
(61) |
Nel 2014 le perdite accumulate previste dalla società erano di 211,4 milioni di EUR e i fondi propri negativi ammontavano a 155,6 milioni di EUR. Conformemente a quanto disposto dalla normativa sul CC, per poter considerare redditizia una società ristrutturata alla conclusione della procedura di CC i fondi propri non possono essere di segno negativo. Pertanto, è necessario coprire le perdite accumulate. Tale importo dovrà essere rettificato in base alle voci indicate separatamente nella tabella 4 (minusvalenze a seguito di cessioni, oneri per TFR, onorari di consulenza per la ristrutturazione, penale sulle locazioni ed estinzione dei debiti commerciali). Il saldo è pari a 65,2 milioni di EUR e rappresenta le perdite commerciali generate in passato da ripianare nel corso della ristrutturazione. |
(62) |
Come menzionato nel considerando 45, le spese in conto capitale sono state insufficienti negli ultimi anni, a causa della mancanza di liquidità, il che ha spesso causato ritardi nella produzione e impedito a Cimos di tener fede agli impegni assunti nei confronti dei clienti. Le spese in conto capitale previste nel piano sono rivolte a garantire che in futuro Cimos possa assolvere agli impegni contrattuali e per tale ragione sono essenziali per il ripristino della redditività. |
(63) |
Parte delle spese in conto capitale per l'importo di 9,8 milioni di EUR sarà finanziata dai clienti sotto forma di prestito, che dovrà essere rimborsato da Cimos e che pertanto costituisce un costo di ristrutturazione. |
(64) |
Dalla cessione delle controllate, Litostroj Power (divisione Energia) e Cimos Titan (divisione Macchine) Cimos ha evidenziato una minusvalenza a seguito della cessione pari a 20 milioni di EUR, che va ad aggiungersi alle perdite accumulate indicate al considerando 61. |
(65) |
I proventi ricavati dalla vendita di Litostroj Power pari a 21,4 milioni di EUR sono stati utilizzati da Cimos per rimborsare i mutui bancari, come imposto dagli accordi sullo strumento finanziario. |
(66) |
Nell'ambito della ristrutturazione operativa, il piano di riduzione degli esuberi in organico darà luogo agli oneri relativi al pagamento del TFR per 8,4 milioni di EUR. |
(67) |
La società ha affidato a consulenti l'incarico di assistere i dirigenti nella pianificazione ed attuazione del processo di ristrutturazione. I costi associati a tali servizi professionali sono stimati a […] EUR. |
(68) |
Nell'ambito degli accordi presi con il locatore (cfr. considerando 43) Cimos avrà l'obbligo di saldare in anticipo parte di quanto dovuto, incluse le penali. |
(69) |
Al fine di operare sul mercato facendo affidamento sulle proprie risorse, non è sufficiente che Cimos ripiani le perdite accumulate. È pratica corrente nell'industria automobilistica che i clienti richiedano agli offerenti di avere un coefficiente d'indebitamento sufficiente per partecipare a una gara. Qualora Cimos dovesse presentare la propria offerta per aggiudicarsi degli ordinativi, necessari per conseguire gli obiettivi di vendita pianificati e, in ultima analisi, ripristinare la redditività, la società dovrebbe avere un margine di capitale netto di almeno 39 milioni di EUR. Inoltre, la società ha bisogno di 10 milioni di EUR per garantire il margine di cassa di sicurezza necessario per stabilizzare la liquidità e riconquistare la fiducia del mercato dopo la conclusione della procedura d'insolvenza. |
(70) |
L'interesse sull'importo che la società ha potuto ottenere sul mercato dei finanziatori grazie alla garanzia sull'aiuto per il salvataggio, maturato al 3 giugno 2014 e segnatamente all'avvio del CC, ammonta a 1,2 milioni di EUR e la sua estinzione obbligatoria è parte della ristrutturazione. |
(71) |
Cimos dovrà altresì rimborsare il debito derivante dal sistema di apporto di nuovi capitali, di cui al considerando 41. I relativi costi di ristrutturazione, come notificato dalla Slovenia, ammontano a 39 milioni di EUR. |
Fonti di finanziamento
(72) |
Fra le fonti di contributi propri notificate si annoverano il nuovo Sistema di apporto di nuovi capitali (cfr. considerando (41), le spese in conto capitale finanziate da Cimos e dalla clientela (cfr. considerando (45), i proventi ricavati dalla vendita della controllata Litostroj Power (cfr. considerando (52), i benefici delle misure di ristrutturazione finanziaria descritte alla sezione 3.1 e il contributo di Cimos alla ristrutturazione del debito nei confronti dei fornitori (cfr. considerando (42). Le fonti di contributo proprio sono analizzate in dettaglio alla sezione 8.8. |
(73) |
L'aiuto di Stato notificato consiste nel convertire in capitale sociale il credito vantato dallo Stato nei confronti di Cimos e derivante dalla concessione della garanzia sull'aiuto per il salvataggio, per un importo pari a 21,7 milioni di EUR. |
3.4. RIPRISTINO DELLA REDDITIVITÀ A LUNGO TERMINE
(74) |
Il piano di ristrutturazione prevede che la redditività sia ripristinata nel 2015 in uno scenario realistico e nel 2017 in uno scenario pessimistico, grazie all'attuazione delle misure di ristrutturazione nel 2014-2016. Una selezione della proiezione dei dati finanziari della società in uno scenario realistico è presentata alla tabella 5. Tabella 5 Selezione della proiezione dei dati finanziari sulla base dello scenario realistico
|
3.5. MISURE COMPENSATIVE
(75) |
Quale misura compensativa, Cimos propone la cessione di tre unità produttive del segmento automobilistico, il core business della società, e segnatamente gli impianti di […]. Si tratta di impianti che prima della ristrutturazione erano redditizi e rappresentavano circa il 4 % dei ricavi totali di Cimos. |
(76) |
Inoltre, la società ha ceduto tre unità di produzione non-core business, segnatamente le divisioni Agricoltura, Energia e Macchine, che durante il periodo precedente alla ristrutturazione erano redditizie e rappresentavano circa il 20 % dei ricavi totali di Cimos. Tabella 6 Prestazioni finanziarie delle aziende cedute, prima della ristrutturazione
|
(77) |
Dopo le suddette cessioni, la sola attività rimanente di Cimos sarà la divisione automobili, core business dell'azienda. |
3.6. LA DECISIONE DI AVVIO
(78) |
In data 9 aprile 2014, la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale. Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito al ripristino della redditività a lungo termine, alle misure compensative e al contributo proprio. |
(79) |
Il ripristino della redditività a lungo termine è apparso discutibile. Sulla base delle proiezioni finanziarie contenute nel piano di ristrutturazione inizialmente notificato, era previsto che la società generasse perdite nette e flussi di cassa negativi anche dopo la ristrutturazione. Inoltre, la capacità del piano di ristrutturazione inizialmente notificato di ripristinare la redditività di Cimos dipendeva in larga misura dalla conclusione dell'accordo di ristrutturazione volontaria del debito. Non essendo stato raggiunto un accordo al momento della decisione di avvio, l'ipotesi non è stata considerata realistica, come confermato dagli eventi successivi. Le parti non sono riuscite ad addivenire ad un accordo sulla ristrutturazione volontaria del debito, quindi in alternativa i creditori hanno presentato richiesta di avvio della procedura di CC. |
(80) |
Le misure compensative proposte, rappresentate dalla cessione delle divisioni Agricoltura, Energia e Macchine, non sembravano riguardare il mercato principale della società e non vi era alcuna evidenza probatoria che le attività da sospendere non fossero già in perdita prima della ristrutturazione, come disposto dal punto 40 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (20) (in prosieguo «gli orientamenti»). |
(81) |
Infine, la ricapitalizzazione di Cimos da parte di due azionisti pubblici e i benefici di cassa previsti a seguito della ristrutturazione del debito bancario (comprendente in larga misura il debito detenuto dalle banche di proprietà dello Stato), inizialmente notificata come fonte di contributi propri, sembra configurarsi come aiuto di Stato. Qualora questa asserzione dovesse trovare riscontro, non sarebbe conforme con gli orientamenti, a norma dei quali il contributo del beneficiario non deve contenere elementi di aiuto. La sola fonte di finanziamento proprio accettabile al momento della decisione di avvio, e segnatamente i proventi derivanti dalla vendita della divisione Agricoltura, rappresentava soltanto lo 0,5 % dei costi di ristrutturazione, attestandosi perciò ben al di sotto della soglia prevista del 50 %. |
4. OSSERVAZIONI DELLA SLOVENIA
(82) |
Nella risposta alla decisione di avvio, la Slovenia ha informato la Commissione che il contenuto del piano di ristrutturazione notificato sarebbe stato aggiornato alla luce dell'esito della procedura di CC avviata il 3 giugno 2014. |
(83) |
Poiché la fase negoziale del CC era ancora in corso, la Slovenia non ha fornito dettagli sulle modifiche, confermando però che la ricapitalizzazione di Cimos da parte di due azionisti pubblici non era più oggetto di discussione. Per quanto concerne le altre misure inizialmente notificate, a detta della Slovenia queste non potevano essere valutate prima di essere sufficientemente ben definite in base al CC. Tuttavia, la Slovenia ha formulato osservazioni su alcune delle questioni sollevate nella decisione di avvio. |
(84) |
Con riferimento ai dubbi della Commissione sull'imputabilità allo Stato delle azioni delle banche di proprietà dallo Stato, la Slovenia ha replicato che queste operano tutte sul mercato secondo principi commerciali. Le loro decisioni in merito a Cimos si sono basate su interessi meramente economici, non sono state influenzate dagli organi governativi e sono state adottate in parallelo con i creditori privati, i quali avevano anche avviato la procedura di CC. |
(85) |
Per quanto concerne DUTB, la Slovenia ha asserito che il suo coinvolgimento nella ristrutturazione di Cimos è stato scevro da interferenze politiche. Quattro dei sette membri del consiglio non sono sloveni e possono vantare una grande competenza e credibilità internazionale. Le decisioni concernenti il credito e la gestione dell'azienda vengono adottate dall'organo dirigente che opera in sede di consiglio d'amministrazione, con mandati e competenze chiaramente definiti. |
(86) |
La partecipazione di SID Banka (in prosieguo «SID») nella ristrutturazione di Cimos sarebbe indipendente dal governo sloveno. Le operazioni al di sopra di talune soglie devono essere autorizzate dal consiglio d'amministrazione, i cui componenti sono nominati dal governo, pur essendo indipendenti dallo stesso. La Slovenia ha ammesso che la missione di SID, in quanto banca di sviluppo, è differente dagli scopi delle banche commerciali (ad esempio, ottimizzare i profitti), pur precisando che il governo societario di SID è soggetto alle stesse norme che disciplinano le banche private. |
(87) |
La Slovenia ha preso nota dei dubbi formulati dalla Commissione relativamente al ripristino della redditività a lungo termine e ha dichiarato che avrebbe tenuto conto di tali dubbi nel piano di ristrutturazione aggiornato. |
(88) |
Per quanto attiene alle misure compensative, la Slovenia ha sostenuto che l'aiuto alla ristrutturazione per Cimos può essere approvato senza misure compensative, poiché la quota di mercato di Cimos è bassa, se non trascurabile, e la società ha sede in un'area assistita. Essa ha altresì affermato che né dalla giurisprudenza né dagli orientamenti si evince che le misure compensative debbano essere adottate unicamente sui mercati principali della società dopo la ristrutturazione. Infine, la Slovenia ha aggiunto che la cessione delle divisioni Agricoltura, Macchine ed Energia avrebbe notevolmente influito sulla posizione concorrenziale di Cimos nel segmento dell'industria automobilistica, limitando le risorse precedentemente disponibili grazie agli utili generati dalle attività cedute. |
(89) |
Per quanto concerne il contributo proprio, la Slovenia ha affermato che la ristrutturazione del debito, nella misura in cui non comporta aiuti di Stato, si configura come contributo proprio. |
5. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI INTERESSATI
(90) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da una parte interessata, Cimos, che ha sostenuto pienamente le osservazioni formulate dalla Slovenia nella replica alla decisione di avvio, sottolineando inoltre l'importanza economica e sociale della società per il paese e la regione ed esprimendo la propria fiducia nel ripristino della redditività. |
6. ALTRE OSSERVAZIONI
(91) |
Fra il settembre 2014 e il marzo 2015 sono pervenute alla Commissione diverse lettere da parte di una privata cittadina, la sig.ra Olga Filakovic, in rappresentanza di una società canadese, Hormess International Limited. Nelle sue lettere, la sig.ra Filakovic asseriva che: il bilancio di Cimos era stato gonfiato in modo fraudolento di almeno 20 milioni di EUR provenienti dal riciclaggio di denaro che (con gli interessi maturati) si andavano ad aggiungere ai 35 milioni di EUR concessi dalla Slovenia nel quadro dell'aiuto alla ristrutturazione; la sua società aveva diritto al risarcimento dei danni e — in quanto creditore — reclamava da Cimos e dalla Slovenia il pagamento di quanto dovuto, 60 milioni di EUR, credito asseritamente registrato presso il tribunale distrettuale di Koper; Cimos aveva falsificato la documentazione finanziaria per celare i propri debiti ai clienti in relazione ad un immobile adibito ad ufficio che Cimos, pur non essendone proprietario, avrebbe venduto per 9,75 milioni di EUR. |
(92) |
La Commissione fa osservare che i terzi interessati sono stati invitati a presentare osservazioni tramite notifica pubblicata con la decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale dell'UE in data 23 maggio 2014 (21). Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 23 giugno 2014. Ciononostante, in risposta alla richiesta della sig.ra Filakovic, la Commissione ha tenuto conto delle informazioni fornite nell'indagine in parola. Tali affermazioni vengono valutate nel considerando 160. |
7. COMMENTI DELLE AUTORITÀ SLOVENE SULLE OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI E ALTRI COMMENTI
(93) |
La Slovenia non ha risposto ai commenti di Cimos. |
(94) |
Per quanto concerne le osservazioni presentate dalla sig.ra Filakovic, nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della Commissione del 18 dicembre 2014, la Slovenia ha respinto tutte le affermazioni, definendole totalmente prive di fondamento, non comprensibili e non corroborate da alcun elemento di prova. In particolare la Slovenia ha precisato che i bilanci di Cimos sono stati oggetto di revisione contabile da parte di un revisore indipendente nel quadro di quanto previsto obbligatoriamente dalla procedura di CC, e che quest'ultimo ha formulato il proprio parere senza riserve. Per quanto concerne i danni per 60 milioni di EUR, la Slovenia ha assicurato che Cimos non ha alcun obbligo da assolvere nei confronti di Hormess International. Nel dicembre 2014, Hormess International e una società slovena, SOF ING d.d. in fase di istruzione della procedura di CC relativa a Cimos presso il tribunale hanno fatto istanza di ammissione al passivo per circa 61 milioni di EUR; tuttavia, in sede di esame delle istanze presentate tale richiesta non è stata accolta dall'amministratore del CC e di conseguenza neanche depositata presso il tribunale distrettuale di Koper quale parte della procedura di CC. Infine, riguardo alla vendita di un immobile adibito ad ufficio, la Slovenia ha confermato che Cimos era il proprietario dell'immobile, che è stato ceduto alla società Berny Commerce d.o.o. nel 2001 (come da regolare comunicazione della nuova proprietà al catasto trasmessa da questa nel 2002) e che non sussistono rivendicazioni in merito nei confronti di Cimos. |
8. VALUTAZIONE DELL'AIUTO
8.1. SUSSISTENZA DELL'AIUTO DI STATO
(95) |
L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(96) |
Ne consegue che affinché una misura possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato, deve rispondere ai criteri cumulativi elencati di seguito: utilizzo di risorse statali imputabile allo Stato, vantaggio selettivo per il beneficiario ed effetti distorsivi (o minaccia degli stessi) della concorrenza e degli scambi fra Stati membri. |
Misura 1
(97) |
La misura sarà concessa dal ministero delle Finanze, pertanto comporta chiaramente risorse statali ed è imputabile allo Stato. |
(98) |
La misura sarà concessa a una sola impresa specifica, segnatamente Cimos. La misura consiste nel convertire in capitale sociale il credito per un importo di 21,7 milioni di EUR e nel rinegoziare le scadenze del credito di 14,5 milioni di EUR vantato dallo Stato nei confronti di Cimos e derivante dalla concessione della garanzia sull'aiuto per il salvataggio (22). Nella decisione di avvio, la Commissione ha concluso che la conversione in capitale del debito vantato dallo Stato costituisce un aiuto di Stato. La presente conclusione resta valida e non è contestata dalla Slovenia. |
(99) |
La Slovenia afferma che la rinegoziazione delle scadenze del credito dello Stato non costituisce aiuto, in quanto verrà effettuata in linea con il debito che Cimos ha nei confronti degli altri creditori del CC. La Commissione ritiene che la garanzia sull'aiuto per il salvataggio e la rinegoziazione del credito dello Stato che ne deriva siano parte di una singola operazione, pur comportando strumenti finanziari differenti. In tal senso la rinegoziazione delle scadenze non fa che prorogare il vantaggio conferito a Cimos dall'aiuto per il salvataggio. Ciò è confermato anche dal fatto che il 3 novembre 2013, quando la Slovenia ha notificato la conversione in capitale sociale del suo credito totale derivante dall'aiuto per il salvataggio, gli altri attuali creditori CC non hanno concordato la ristrutturazione del debito di Cimos. Alla luce di quanto affermato, la Commissione ritiene che la rinegoziazione elle scadenze del credito vantato dallo Stato conferisca a Cimos un vantaggio selettivo. |
(100) |
Inoltre, ferme restando le conclusioni cui è giunta nel precedente considerando, la Commissione osserva che né la conversione né la rinegoziazione delle scadenze del credito dello Stato sarebbero conformi al principio dell'operatore in un'economia di mercato, come illustrato ai considerando da 104 a 107. |
(101) |
Infine, la misura è atta a migliorare la posizione concorrenziale di Cimos sul mercato dell'automobile aperto alla concorrenza degli operatori di altri Stati membri. Pertanto, la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi fra gli Stati membri. |
(102) |
In vista della valutazione di cui ai considerando da 97 a 101, la Commissione ritiene che la misura 1 costituisce aiuto di Stato. |
Misura 2
(103) |
La misura sarà concessa dalla Repubblica di Slovenia, di conseguenza comporta chiaramente risorse statali ed è imputabile allo Stato. |
(104) |
Secondo la giurisprudenza, le operazioni economiche effettuate da un ente pubblico o da un'impresa pubblica non conferiscono un vantaggio alla controparte, e pertanto non costituiscono aiuto, se sono svolte alle normali condizioni di mercato (23) (il principio dell'operatore in un'economia di mercato o «MEOP»). Questo principio è stato sviluppato relativamente a diverse operazioni economiche. In particolare, per individuare la presenza di aiuti di Stato nei casi di transazioni relative a crediti vantati, è necessario confrontare il comportamento di un creditore pubblico a quello di un ipotetico creditore privato che si trovi in situazione analoga («criterio MEO»). |
(105) |
Qualsiasi creditore prudente in un'economia di mercato normalmente condurrebbe un'analisi ex ante del risultato finanziario di una ristrutturazione del debito, ad esempio mettendo a confronto l'importo che si aspetta di recuperare nello scenario della ristrutturazione del debito con l'importo che si aspetta di recuperare nello scenario controfattuale, quello del caso in parola, il fallimento di Cimos. |
(106) |
Pertanto, qualora uno Stato membro sostenesse che l'operazione economica è in linea con il criterio MEO, esso sarà tenuto a dimostrare che la decisione di effettuare l'operazione è stata presa sulla base di una valutazione che avrebbe effettuato anche un creditore privato razionale per determinare la redditività dell'operazione. |
(107) |
Nel caso in esame, la Slovenia non ha fornito elementi probatori che dimostrino che accettando i termini della ristrutturazione del debito lo Stato abbia agito come un creditore razionale in condizioni di mercato. La Slovenia fa riferimento alla relazione di un perito indipendente sul PRF, il quale ha concluso che i creditori nel loro insieme avrebbero potuto recuperare una percentuale maggiore dei loro crediti in caso di procedura di CC rispetto all'eventualità di un fallimento di Cimos. (24) Tuttavia, la relazione non indica quanto recupererebbe lo Stato qualora optasse per lo scenario controfattuale. Non si può escludere che, per quanto i creditori nel loro insieme potrebbero ottenere un miglior risultato accettando il CC, lo Stato avrebbe potuto recuperare maggiori crediti se avesse optato per lo scenario controfattuale. Ad ogni modo, l'analisi effettuata a livello di tutti i creditori non darebbe ai singoli creditori privati informazioni sufficienti per scegliere il modus procedendi, in quanto vi sarebbero delle differenze relativamente alla garanzia reale detenuta, alle categorie di credito vantato ecc. Pertanto, la Commissione ritiene che la misura in parola conferisca un vantaggio economico selettivo a Cimos. |
(108) |
La valutazione dell'influenza della Misura 1 sulla concorrenza e gli scambi, di cui al considerando 101, è valida anche per la Misura 2. |
(109) |
In vista della valutazione di cui ai considerando da 103 a 108, la Commissione ritiene che la Misura 2 costituisca un aiuto di Stato. |
Misura 3
(110) |
La Commissione fa osservare che Gorenjska Banka è un ente privato, mentre IFC appartiene al gruppo della Banca mondiale, pertanto le azioni di queste due entità non sono imputabili allo Stato. |
(111) |
Le altre banche partecipanti alla Misura 3 (NLB, Abanka, Banka Celje e NKBM) sono controllate dallo Stato, che detiene la maggioranza dei voti nei consigli d'amministrazione e di vigilanza. Questo è un indice di imputabilità. Tuttavia, la Commissione non ha riscontrato elementi probatori nello statuto societario, nella struttura di gestione o in qualsiasi altra fonte che indichino che lo Stato sia stato in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle banche interessate in merito all'adozione della misura in questione, nel senso indicato dalla giurisprudenza nella causa Stardust-Marine (25). Di converso, la Slovenia ha trasmesso documenti interni che dimostrano che ciascuna delle banche ha valutato i termini della ristrutturazione proposta sulla base di considerazioni economiche e in linea con i rispettivi processi decisionali interni standard. Inoltre, neanche la conversione in capitale sociale del credito di NLB nella causa Adria Airways è stata considerata imputabile allo Stato (26). Per tali ragioni la Commissione ritiene che le decisioni di NLB, Abanka, Banka Celje e NKBM di partecipare alla Misura 3 non sono imputabili allo Stato. |
(112) |
DUTB è una società di proprietà dello Stato, costituita nel 2013 per agevolare la ristrutturazione delle banche che affrontano gravi problemi di liquidità e solvibilità. Anche in questo caso, per quanto la proprietà statale sia un'indicazione di imputabilità, essa non è di per sé sufficiente per ritenere che una misura sia imputabile allo Stato. La Commissione ha riscontrato gli elementi probatori che indicano che DUTB ha agito in modo indipendente nel suo processo decisionale rispetto a Cimos. In primo luogo, sulla base dell'atto costitutivo di DUTB, decisioni come quella relativa a Cimos non richiedono l'autorizzazione del governo. Secondo, la struttura di gestione di DUTB ricalca l'organizzazione operativa di una banca, nel senso che le decisioni sono adottate da un comitato di credito; per quanto concerne la decisione relativa a Cimos, questa è stata adottata dai membri del comitato di credito con le cariche più elevate. Tre dei sette membri del comitato non sono sloveni e tutti, eccetto uno provengono dal settore finanziario. L'unico membro che rappresenta la pubblica amministrazione (un ex segretario di Stato del ministero delle Finanze) ha espresso parere contrario alla ristrutturazione di Cimos, ma è andato in minoranza rispetto alle preferenze degli altri membri del consiglio. Infine, la Slovenia ha trasmesso documenti interni che dimostrano che DUTB ha anche valutato i termini di ristrutturazione proposti sulla base di considerazioni economiche. Pertanto, la Commissione ritiene che la decisione di DUTB di partecipare alla Misura 3 non è imputabile allo Stato. |
(113) |
In tale contesto si fa altresì osservare che, ferme restando le conclusioni dei considerando 110 e 112, tutti i creditori menzionati al considerando 111 nonché DUTB hanno effettuato analisi ex ante per mettere a confronto varie linee d'azione, da cui è emerso che avrebbero recuperato maggiori crediti dalla ristrutturazione di Cimos che dalla sua liquidazione. Pertanto, l'accordo raggiunto da tali creditori per convertire in capitale sociale il credito può essere considerato anche in linea con il principio dell'operatore in un'economia di mercato (MEO) e pertanto non costituire un vantaggio economico per Cimos. |
(114) |
SID Banka è una banca slovena detenuta al 100 % dallo Stato che opera nel settore dei crediti allo sviluppo e all'esportazione. Tutti i membri del consiglio d'amministrazione di SID, che ha autorizzato la decisione riguardo a Cimos, sono nominati dal governo; inoltre, tre su sette sono dipendenti statali. Ai sensi dell'articolo 8 della legge sulle banche per lo sviluppo e l'esportazione, tutte le decisioni SID devono essere prese avendo presente il programma di sviluppo della Slovenia. La stessa Slovenia riconosce che la missione di SID come banca per lo sviluppo si discosta dagli scopi delle banche commerciali (ad esempio, ottimizzare i profitti). Fra tutti i creditori del CC, SID ha approvato le condizioni meno favorevoli della ristrutturazione del debito, avendo accettato un haircut del debito del 58 %, mentre nessuno dei restanti creditori del CC ha approvato un haircut, optando invece per una conversione in capitale sociale del credito, che offriva una possibilità di plusvalenze future collegate all'acquisizione della partecipazione azionaria in Cimos. La Slovenia non ha argomentato le ragioni per cui SID ha accettato termini più sfavorevoli rispetto agli altri creditori del CC. La Commissione ha già sostenuto in una precedente decisione che le garanzie concesse da SID ammontavano a risorse statali e costituivano un aiuto. (27) In vista di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione di SID di partecipare alla Misura 3 sia imputabile allo Stato. |
(115) |
La Slovenia non ha fornito alcun elemento di prova attendibile che dimostri che la decisione di SID di partecipare alla Misura 3 sia stata presa sulla base di considerazioni di mercato. La Slovenia sostiene che SID recupererebbe 9,9 milioni di EUR in caso di CC mentre dovrebbe pagare altri 6,7 milioni di EUR in caso di liquidazione di Cimos, con una differenza fra i due scenari di 16,6 milioni di EUR. Tuttavia, tale affermazione non è confortata da analisi che indichino come siano stati determinati tali importi. La Slovenia ha trasmesso le analisi effettuate dagli altri creditori del CC. Inoltre, gli importi da recuperare suscitano dubbi. Non è chiaro il motivo per cui SID incorrerebbe in ulteriori perdite in caso di liquidazione, poiché il valore di mercato della garanzia reale di SID ammonta a 4,5 milioni di EUR. D'altro canto, l'importo da recuperare in caso di ristrutturazione non sembra tener conto della perdita di 27,5 milioni di EUR dovuta al haircut. Qualsiasi creditore razionale sul mercato effettuerebbe un'analisi finanziaria prima di scegliere il modus procedendi. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione è dell'avviso che SID non abbia effettuato tale analisi prima di accettare la proposta del haircut, cioè non si è comportata come un creditore di mercato razionale. Di conseguenza, la misura concessa da SID ha conferito un vantaggio economico selettivo a Cimos. |
(116) |
La valutazione dell'incidenza della Misura 1 sulla concorrenza e sugli scambi, di cui al considerando 101, è valida anche per la misura concessa da SID. |
(117) |
In vista della valutazione di cui ai considerando da 110 a 116, la Commissione ritiene da una parte che la Misura 3 costituisca aiuto di Stato, in quanto concessa da SID. Dall'altra, la ristrutturazione del debito contemplata dalla Misura 3 da parte di Gorenjska Banka, IFC, NLB, Abanka, Banka Celje, NKBM e DUTB non comporta aiuto di Stato. |
Misura 4
(118) |
Nessuno dei clienti che contribuiscono al Sistema di apporto nuovi capitali è controllato dallo Stato. Per quanto attiene al contributo delle Banche nuovi capitali, la loro decisione in merito a Cimos è stata valutata non imputabile allo Stato nei considerando 110 e 112 di cui sopra, fatta eccezione per SID. Inoltre, le banche detenute dallo Stato hanno partecipato al Sistema di apporto nuovi capitali alle medesime condizioni delle banche private Gorenjska Banka e IFC. |
(119) |
Inoltre, la partecipazione delle banche è controbilanciata dai clienti privati che hanno espresso il loro assenso a finanziare Cimos per il medesimo importo, ma a condizioni significativamente meno favorevoli. Il contributo dei clienti non è accompagnato da di garanzia e non produce interessi. Il contributo delle Banche nuovi capitali, invece, è accompagnato da una garanzia reale super senior e produce interessi al tasso EURIBOR + a 6 mesi del 5 % l'anno, vale a dire a un tasso più elevato di quello previsto per le società in difficoltà finanziarie con garanzie reali elevate di cui alla comunicazione della Commissione sul tasso di riferimento (28), che cerca di approssimarsi al tasso di mercato. |
(120) |
La concessione del Sistema di apporto nuovi capitali è cruciale affinché la società possa ripristinare la redditività. Senza di esso Cimos non sarebbe in grado di pagare i fornitori nel breve periodo e pertanto proseguire l'attività produttiva. In tal senso, è anche economicamente razionale per i creditori, i quali hanno accettato la ristrutturazione del debito, aumentare marginalmente la propria esposizione al fine di aumentare la possibilità che la società ripristini la redditività ed essi possano infine recuperare il credito residuo. |
(121) |
Tuttavia, per quanto concerne SID la Commissione fa osservare che oltre a contribuire al Sistema di apporto di nuovi capitali alle stesse condizioni delle altre banche, SID concede anche un aiuto di Stato (cfr. Misura 3 supra). Inoltre, in virtù del suo status giuridico di banca di sviluppo pubblica, tutte le sue azioni sono imputabili allo Stato. La concessione delle Misure 3 e 4 avviene nello stesso momento ed entrambe perseguono lo stesso scopo: la ristrutturazione di Cimos. Secondo la giurisprudenza, la loro conformità con il principio dell'operatore in un'economia di mercato deve essere valutata congiuntamente. (29) Senza che sia necessario effettuare un calcolo dettagliato, è chiaro che le condizioni generali per SID non sono pari passu. Pertanto, il contributo di SID al Sistema di apporto di nuovi capitali si configura come aiuto di Stato. |
(122) |
In vista della valutazione di cui ai considerando da 118 a 120, la Commissione ritiene che la Misura 4, fatta eccezione per il contributo di SID, non costituisca aiuto di Stato. |
Misura 5
(123) |
Nessuno dei fornitori interessati alla ristrutturazione volontaria del credito vantato nei confronti di Cimos è detenuto o controllato dallo Stato, pertanto la loro decisione di partecipare alla Misura 5 non è imputabile allo Stato e di conseguenza la Misura 5 non costituisce aiuto di Stato. |
Misura 6
(124) |
Il locatore, Hypo Leasing d.o.o., appartiene al gruppo Hypo Alpe Adria (in prosieguo «Gruppo HGAA»), di proprietà dello Stato austriaco. La Commissione non ha individuato elementi probatori che indichino che il locatore perseguisse interessi diversi da quelli commerciali o che l'Austria abbia influenzato la sua decisione sulla ristrutturazione degli obblighi di locazione di Cimos. Parrebbe improbabile che l'Austria eserciti pressioni sul gruppo HGAA affinché conceda un aiuto di Stato a una società in difficoltà con sede in un altro Stato membro. La Commissione fa altresì rilevare che HGAA è tenuta ad osservare alcuni vincoli relativi alle condizioni di gestione dell'attività che derivano dagli obblighi indicati in una decisione della Commissione sugli aiuti di Stato. (30) Inoltre, ai sensi della decisione di cui sopra l'Austria si è impegnata a non concedere ulteriori aiuti a società del gruppo HGAA. |
(125) |
Pertanto la Commissione ritiene che la decisione del locatore di ristrutturare la sua esposizione nei confronti di Cimos non sia imputabile allo Stato e quindi la Misura 6 non costituisce aiuto di Stato. |
Misura 7
(126) |
Le banche che partecipano alla ristrutturazione volontaria del debito non sono controllate dallo Stato e di conseguenza la loro decisione di partecipare alla ristrutturazione di Cimos non è imputabile allo Stato. Pertanto la Misura 7 non comporta aiuti di Stato. |
Misura 8
(127) |
Nessuno dei clienti che si sono impegnati a finanziare le spese in conto capitale è controllato dallo Stato, di conseguenza la loro decisione non è imputabile allo Stato. Pertanto la Misura 8 non comporta aiuti di Stato. |
Conclusioni circa la presenza di aiuto di Stato
(128) |
La Commissione conclude che le Misure 1, 2 e parte delle Misure 3 e 4 (nella misura in cui sono state concesse da SID) costituiscono aiuto di Stato. |
(129) |
L'aiuto di Stato ammonta a 80,3 milioni di EUR, che corrispondono alla conversione in capitale sociale del credito vantato dallo Stato e alla conversione in capitale sociale del credito, al haircut e al contributo al Sistema di apporto di nuovi capitali da parte di SID (31). Inoltre, l'aiuto di Stato comprende fino a 16,6 milioni di EUR compresi nella rinegoziazione delle scadenze del debito. L'elemento di aiuto compreso nella rinegoziazione delle scadenze del debito è stato determinato dalla differenza fra il valore nominale dei crediti vantati dallo Stato e i prestiti concessi da SID alla data del CC e il VAN di tali crediti e prestiti calcolato sulla base dello scadenziario di rimborso rinegoziato, accettato dai creditori nel quadro del CC, cioè ipotizzando un periodo di rimborso decennale con un periodo di proroga di 2 anni, un tasso d'interesse EURIBOR + 2,5 %, scontato a un tasso di attualizzazione adeguato (32). Non è possibile stabilire l'ammontare preciso dell'aiuto insito nella rinegoziazione delle scadenze del debito poiché, a titolo d'esempio, il futuro tasso EURIBOR non è noto. |
8.2. LEGITTIMITÀ DELL'AIUTO DI STATO
(130) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (33), agli aiuti non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto («clausola di sospensione»). |
(131) |
Sulla base della risposta data dalle autorità slovene in data 30 gennaio 2015 alla richiesta di informazioni della Commissione, la procedura di CC avrebbe dovuto risolversi entro il mese di aprile del 2015. Tuttavia, per quanto noto alla Commissione, ad oggi non è stato concesso a Cimos alcun aiuto alla ristrutturazione. Pertanto, risulta che la Slovenia abbia finora ottemperato all'obbligo della clausola di sospensione. |
8.3. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO DI STATO
(132) |
L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede che possano essere autorizzati gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. |
(133) |
La Slovenia ha notificato le misure come aiuti alla ristrutturazione sulla base degli orientamenti. In vista della precedente decisione della Commissione concernente l'aiuto per il salvataggio a Cimos e la difficoltà finanziaria di Cimos descritta di seguito, la Commissione conviene che il caso in esame comporta un aiuto alla ristrutturazione che dovrà essere valutato alla luce dei criteri di cui agli orientamenti, per accertarne la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato. |
8.4. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ
(134) |
Conformemente al punto 12, lettera a), e al punto 14 degli orientamenti (34), sono ammesse a beneficiare di aiuti per la ristrutturazione solo le imprese in difficoltà. Per essere considerata un'impresa in difficoltà, la società deve soddisfare i criteri elencati al punto 10 o al punto 11 degli orientamenti. |
(135) |
Ai sensi del punto 10, un'impresa è considerata in difficoltà quando:
|
(136) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha rilevato che Cimos, essendo una società a responsabilità limitata, soddisfaceva i criteri di cui al punto 10, lettera a) degli orientamenti. Stando al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2012, la società aveva perso oltre la metà del capitale sociale (108 %) e oltre un quarto di questo nei 12 mesi precedenti (137 %) (35). Pertanto la Commissione ha ritenuto che Cimos potesse beneficiare degli aiuti in quanto impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a) degli orientamenti. |
(137) |
Da allora la situazione finanziaria di Cimos si è ulteriormente deteriorata. Al 31 dicembre 2013, la società indicava un patrimonio netto negativo pari a 103,3 milioni di EUR. Sulla base dei risultati preliminari (non sottoposti a revisione) per i primi dieci mesi del 2014, Cimos ha registrato una perdita netta di 74,3 milioni di EUR, il che significa che si è avuto un ulteriore aumento del patrimonio netto negativo. In casi precedenti (36), la Commissione ha stabilito che quando una società ha un patrimonio netto negativo ciò permette di presumere a priori che sussistano la condizioni di cui al punto 10, lettera a), degli orientamenti, come nel caso di Cimos. Il tribunale ha altresì concluso (37) che un'impresa con patrimonio netto negativo è un'impresa in difficoltà. |
(138) |
Inoltre, il 3 giugno 2014 il tribunale ha emesso un provvedimento di concordato coattivo a carico di Cimos ai sensi della legge slovena in materia di insolvibilità su richiesta dei creditori del soggetto insolvente. Pertanto è soddisfatta egualmente la condizione di cui al punto 10, lettera c) degli orientamenti. |
(139) |
Ai sensi del punto 12 degli orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Cimos ha avviato l'attività nel 1972, è stata registrata nella sua attuale forma nel 1975 e da allora opera nell'attuale settore d'attività. Pertanto, non può essere considerata un'impresa di recente costituzione. |
(140) |
In base al punto 13 degli orientamenti, un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. |
(141) |
Cimos non appartiene a un gruppo più grande né è in fase di rilevamento da parte di questo. Pertanto il criterio indicato al punto 13 degli orientamenti non le preclude di essere ammessa a beneficiare di aiuti alla ristrutturazione. |
(142) |
La Commissione conclude che Cimos è un'impresa in difficoltà dal 2012 ed è ammessa a beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione. |
8.5. IL PRINCIPIO DI AIUTO «UNA TANTUM»
(143) |
Ai sensi del punto 73 degli orientamenti, qualora l'impresa abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti non notificati, se sono trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive, la Commissione non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. |
(144) |
La Slovenia ha comunicato alla Commissione che la società non ha ricevuto alcun aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione negli ultimi dieci anni, a parte l'aiuto per il salvataggio notificato autorizzato dalla Commissione, come descritto al considerando 1 (38). |
8.6. RIPRISTINO DELLA REDDITIVITÀ A LUNGO TERMINE
(145) |
Al fine di considerare una misura compatibile ai sensi dei punti da 34 a 37 degli orientamenti, il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano deve consentire all'impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, e il tasso di rendimento previsto del capitale proprio deve essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, in modo da consentire di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. |
(146) |
Il piano di ristrutturazione prevede che Cimos ripristini la redditività a lungo termine nel 2015 in uno scenario realistico secondo le proiezioni finanziarie e nel 2017 in uno scenario pessimistico (cfr. tabella 5). Si prevede che la società possa generare utili netti e flussi di cassa positivi e che possa quindi essere in grado di coprire tutti i costi a seguito del completamento della ristrutturazione, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari. Si prevede che il rendimento atteso sul capitale passi dal 7,6 % al 14,5 % nel 2018 e nel 2019 rispettivamente, cioè nel periodo successivo alla ristrutturazione. Dato che il rendimento sui titoli di Stato sloveni a dieci anni, che di norma è considerato quello che maggiormente si avvicina al rendimento di un investimento privo di rischi è pari a circa l'1 %, il rendimento atteso sul capitale consente agli investitori di ricevere un premio di rischio ragionevolmente adeguato e può essere considerato sufficiente per permettere a Cimos di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. |
(147) |
Le proiezioni finanziarie si basano su ipotesi prudenziali. Si prevede che inizialmente il fatturato cali, a causa della perdita di clienti attesa in ragione della turbolenza finanziaria associata alla procedura di CC. Si prevede che i ricavi calino drasticamente da 358,1 milioni di EUR nel 2015 a 316 milioni di EUR nel 2018, prima di registrare un'inversione di tendenza, nel 2019. Questo dato è significativamente più basso di quello raggiunto nel periodo precedente alla ristrutturazione, quando il reddito superava i 400 milioni di EUR. L'attuale previsione è anche molto più bassa di quella formulata nel piano inizialmente notificato, dove si prevedeva che il fatturato sarebbe rimasto stabile sui 400 milioni di EUR nel periodo 2015-2017. In vista di ciò e tenuto conto del fatto che le attività che la società ha già in programma rappresentano oltre il 95 % del giro d'affari previsto per il 2015 e il 2016 e oltre l'80 % del volume d'affari previsto per il 2017, nonché tenuto conto dei benefici attesi dall'attuazione delle misure di ristrutturazione, è ragionevole ritenere che le previsioni di vendita contenute nel piano di ristrutturazione aggiornato siano un risultato raggiungibile. |
(148) |
La previsione dei costi è stata fatta sulla base dei risultati storici, tenuto conto dei benefici attesi dall'attuazione delle misure di ristrutturazione. La Commissione osserva che i notevoli risparmi sui costi concernono le misure su cui la società ha relativamente una grande influenza, come la riduzione della manodopera o il consolidamento delle strutture di produzione, aspetto che aumenta le possibilità che esse possano essere attuate così come pianificato. La riduzione della manodopera in particolare dovrebbe portare a una diminuzione dei costi variabili, mentre l'alienazione di impianti in perdita dovrebbe ridurre il deprezzamento e migliorare la redditività. I creditori aderenti al CC e altri soggetti portatori d'interessi (clienti, fornitori, il locatore) hanno raggiunto un accordo sulla ristrutturazione del debito che garantisce che anche le misure di ristrutturazione finanziaria saranno attuate come pianificato. Questo vantaggio, a parte gli altri benefici, diminuirà notevolmente i costi finanziari della società. Pertanto, le economie di costo pianificate sembrano egualmente raggiungibili. |
(149) |
Nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi sul ripristino della redditività sulla base del fatto che all'epoca le banche non avevano concluso un accordo sulla ristrutturazione del debito di Cimos. Tali dubbi ora non sussistono più, in quanto le banche hanno convenuto di ristrutturare il debito di Cimos nell'ambito della procedura di CC. |
(150) |
Secondo il piano di ristrutturazione, Cimos avrà bisogno di ulteriori risorse per un totale di 25 milioni di EUR nel 2018 e 2019 per finanziare l'attività produttiva. La Commissione fa osservare che sulla base del programma di ristrutturazione, per quella data la società avrà attuato le principali misure di ristrutturazione e avrà ripristinato la redditività. La riduzione dell'effetto leva iniziale (tramite la conversione in capitale sociale dei debiti, la cancellazione e la restituzione parziale) migliorerà la classificazione creditizia di Cimos e libererà una parte di attivi attualmente impegnati a favore dei creditori, che potranno essere utilizzati per costituire garanzie reali in futuro. Ciò dovrebbe consentire a Cimos di ottenere il necessario finanziamento sul mercato, come programmato. |
(151) |
Il piano di ristrutturazione definisce le circostanze che hanno portato alle difficoltà di Cimos, e segnatamente l'eccesso di indebitamento e l'inefficienza operativa. La Commissione fa osservare che il piano prevede le misure volte ad affrontare tali difficoltà. |
(152) |
La conversione in capitale sociale del credito da parte dei principali creditori comporterà una riduzione dei crediti vantati del 60 %. Di conseguenza, il passivo finanziario totale di Cimos passerà da 422 milioni di EUR nel 2013 a 184 milioni di EUR nel 2017. Il coefficiente di indebitamento scenderà da 17,7 nel 2012 (quando il patrimonio netto era positivo) a 3 nel 2017, livello ben più sostenibile. Inoltre, il restante 40 % del debito detenuto dai creditori aderenti al CC sarà rimborsato a condizioni più favorevoli, compresa una proroga dei termini di rimborso e una pausa di due anni nei pagamenti. Ciò ridurrà ulteriormente l'onere attuale e futuro dei rimborsi. È previsto che il rapporto EBITDA/interesse, che misura la capacità di una società di assolvere il servizio del debito, aumenterà, passando dall'1 del 2013 al 5,4 del 2017. |
(153) |
Inoltre, i fornitori hanno accettato di ridurre i propri crediti, il che ridurrà ulteriormente il debito complessivo e garantirà la continuità operativa. Tutte le misure di ristrutturazione finanziaria, incluso soprattutto l'accordo stipulato dai clienti e volto a ridurre le scadenze di pagamento, miglioreranno ulteriormente la liquidità. I flussi di cassa, non più diretti al rimborso del debito ristrutturato e corroborati dai pagamenti anticipati da parte dei clienti, saranno disponibili anche per finanziare l'attuazione delle misure di ristrutturazione operativa volte ad affrontare la seconda difficoltà incontrata, ovverosia l'inefficienza operativa. |
(154) |
Nel quadro della ristrutturazione operativa, Cimos ha avviato una serie di misure di contenimento dei costi, compresa soprattutto la riduzione della manodopera, il consolidamento delle attività produttive tramite il taglio del numero di stabilimenti, la riduzione delle spese generali e una migliore gestione dei processi. La società intende riconcentrare le proprie attività sulla produzione automobilistica, che rappresenta il segmento principale d'attività. Si prevede che le misure di ristrutturazione operativa potranno generare economie di costo annue totali per 27 milioni di EUR, importo ben maggiore di quello previsto dal piano di ristrutturazione inizialmente notificato. Riducendo i costi, miglioreranno la redditività, che con un livello ridotto di occupazione e capitale si tradurrà in una maggiore efficienza operativa. |
(155) |
In vista dei riscontri di cui ai considerando da 152 a 154 la Commissione è dell'avviso che le misure di ristrutturazione proposte siano adeguate per affrontare le difficoltà incontrate, individuate nel piano di ristrutturazione. |
(156) |
Il contributo di banche private, clienti e fornitori alla ristrutturazione finanziaria è un segno della fiducia nutrita nei confronti di Cimos e costituiscono un motivo in più per considerare che il piano di ristrutturazione sia in grado di ripristinare la redditività a lungo termine. |
(157) |
A conclusione della sua valutazione del PRF, inoltre, il perito indipendente ha affermato che probabilmente il piano di ristrutturazione riporterà Cimos alla liquidità e solvibilità nel breve e lungo periodo. |
(158) |
Inoltre, la Commissione fa osservare che la durata del piano di ristrutturazione è limitata a meno di quattro anni, dal febbraio 2014 al 2017. Tale periodo di ristrutturazione sembra adeguato, tenuto conto della portata delle misure di ristrutturazione programmate, del calendario di attuazione e della data prevista di ripristino della redditività. |
(159) |
La Commissione rileva altresì che il piano di ristrutturazione aggiornato non è un nuovo piano, ma solo un'evoluzione del piano inizialmente notificato sulla base delle risultanze del CC. Esso persegue esattamente i medesimi scopi di ristrutturazione del piano inizialmente notificato, in particolare la riduzione dell'indebitamento eccessivo, il ripristino della liquidità, il miglioramento dell'efficienza operativa e il riconcentramento delle attività produttive sul segmento principale, quello automobilistico. La misura di ristrutturazione più significativa in termini di impatto finanziario, la conversione e rinegoziazione delle scadenze del debito finanziario rimane la stessa, per quanto a condizioni leggermente modificate e tramite una procedura forzosa piuttosto che volontaria. Le altre misure di ristrutturazione non differiscono, in sostanza, da quelle previste dal piano inizialmente notificato, per quanto siano state rafforzate per conseguire maggiori economie sui costi. Sia il piano inizialmente notificato che quello aggiornato si basano sui medesimi modello e strategia di business. La Commissione ha già approvato simili aggiornamenti di piani di ristrutturazione notificati in precedenti decisioni. (39) |
(160) |
Per quanto concerne le asserzioni della sig.ra Filakovic, descritte al considerando (91), la Commissione rileva che i bilanci di Cimos sono stati esaminati da un revisore indipendente, il quale ha formulato un parere senza riserve sugli stessi e non ha riferito niente in merito a una presunta frode e riciclaggio di denaro. Per quanto riguarda la concessione da parte della Slovenia di 35 milioni di EUR a Cimos nell'ambito dell'aiuto alla ristrutturazione, la Commissione osserva che nel luglio 2013 essa ha autorizzato la garanzia sull'aiuto per il salvataggio da 35 milioni di EUR a favore di Cimos (40). La garanzia, che sarà convertita in capitale sociale nell'ambito dell'aiuto alla ristrutturazione, non comporta alcun trasferimento di risorse monetarie a Cimos, pertanto non può essere finanziata con il riciclaggio di denaro. Infine, per quanto concerne i presunti crediti vantati dalla società della sig.ra Filakovic e dei suoi clienti nei confronti di Cimos, sulla base delle informazioni disponibili la Commissione non ha individuato tali crediti. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che tali affermazioni siano prive di fondamento e che non influiscano sulla valutazione dell'aiuto alla ristrutturazione. |
(161) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le misure di ristrutturazione proposte sono in grado di ripristinare la redditività a lungo termine della società entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche. |
8.7. PREVENZIONE DI INDEBITE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA (MISURE COMPENSATIVE)
(162) |
Ai sensi dei punti da 38 a 42 degli orientamenti, devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi. L'aiuto non deve falsare indebitamente la concorrenza. Questo di norma comporta una limitazione della posizione che occupa la società sui suoi mercati alla fine del periodo di ristrutturazione. Le misure compensative devono essere proporzionali agli effetti distorsivi dell'aiuto e in particolare, al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. La chiusura di attività in perdita non può essere considerata una valida misura compensativa. Il grado delle misure compensative dovrà essere fissato caso per caso e con riguardo al ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa. Inoltre, ai sensi del punto 7 degli orientamenti la Commissione esigerà anche misure compensative per ridurre al minimo gli effetti sui concorrenti. |
(163) |
Le misure compensative non devono compromettere la capacità della società di ritornare alla redditività a lungo termine dopo l'attuazione del piano di ristrutturazione, come disposto dal punto 38 degli orientamenti. |
(164) |
Cimos ha proposto due misure compensative:
|
(165) |
Riguardo alla prima misura compensativa, Cimos ha già ceduto le tre divisioni di cui trattasi. Esse rappresentavano in totale circa il 20 % del reddito della società e prima della ristrutturazione erano in condizioni di redditività. |
(166) |
La Commissione rileva che solo le misure compensative che riducono la presenza del beneficiario sul principale mercato nel quale interviene possono essere considerate sufficienti (41). Pertanto, in linea di principio la vendita di tali divisioni non può essere accettata come misura compensativa in quanto tale. Ciononostante, tramite la cessione delle divisioni non-core, Cimos non solo ha perso la sua quota di mercato in segmenti secondari, ma ha anche notevolmente indebolito la sua posizione rispetto alla concorrenza e, in ultima analisi, la sua presenza sul mercato principale dell'automobile. Questo perché gli utili che Cimos avrebbe generato dalle divisioni cedute (circa 90 milioni di EUR nel periodo 2011-2013), che erano redditizie prima della ristrutturazione, avrebbero potuto essere utilizzati diversamente per finanziare l'espansione del mercato principale. |
(167) |
Per quanto concerne la seconda misura compensativa, tutti gli stabilimenti concernono il mercato principale di Cimos ed erano redditizi prima della ristrutturazione, come illustrato alla Tabella 6. Essi rappresentano una riduzione della capacità del 15 % in termini di numero di impianti e rappresentano il 4 % del reddito totale e il 4,5 % del reddito derivante dal segmento automobilistico. Con la cessione di questi stabilimenti Cimos cede quote di mercato ai suoi concorrenti, perde clientela e riduce la sua gamma di prodotti. |
(168) |
Dopo le cessioni di cui al considerando 164 le sole attività restanti di Cimos saranno la divisione Automobili, che è l'attività principale e la sola rimasta e pertanto indispensabile per il ripristino della redditività. La divisione Automobili è stata già ridimensionata e ridotta tramite la cessione degli stabilimenti a mezzo di una misura compensativa o di ristrutturazione. In vista di ciò, ogni ulteriore cessione potrebbe effettivamente compromettere l'obiettivo di ripristinare la redditività a lungo termine. |
(169) |
L'attuazione delle misure compensative, insieme con la cessione degli attivi previsti come parte del piano di ristrutturazione ridurranno notevolmente la capacità di Cimos e le impediranno di ottenere un indebito vantaggio competitivo grazie all'aiuto alla ristrutturazione. |
(170) |
Inoltre, conformemente al punto 56 degli orientamenti, nelle aree assistite le condizioni di autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno rigorose. La Commissione rileva che Cimos ha sede in un'area assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato. |
(171) |
Pertanto, le misure proposte costituiscono una vera e propria compensazione per la distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto e sono adeguate per garantire che vengano limitati al minimo indispensabile gli eventuali effetti negativi sulle condizioni degli scambi. |
(172) |
Di conseguenza, si ritiene che le suddette misure compensative siano conformi ai punti da 38 a 42 degli orientamenti. |
8.8. AIUTO LIMITATO AL MINIMO, CONTRIBUTO PROPRIO
(173) |
Ai sensi dei punti da 43 a 45 degli orientamenti, l'aiuto deve essere limitato ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione. È chiaramente indicato che i beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri — ivi compresa la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa — che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Tale contributo deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa, ed è un indice del fatto che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività della società. Esso non deve includere ulteriori aiuti di Stato. Nel caso delle grandi imprese, come Cimos, la quota dei contributi propri deve essere pari ad almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione. |
(174) |
Stando alle autorità slovene, il contributo proprio proposto da Cimos rappresenta il 94 % dei costi di ristrutturazione totali e consiste nelle fonti elencate nella Tabella 7. Tabella 7 Fonti di contributi propri
|
(175) |
Il Sistema di apporto di nuovi capitali è confermato dall'accordo di finanziamento, sulla base del quale le Banche nuovi capitali e i Clienti nuovi capitali hanno concordato di erogare a Cimos 38,4 milioni di EUR in totale (19,2 milioni di EUR per parte) alle condizioni descritte al considerando 25. La Slovenia ha comunicato alla Commissione che la differenza, rispetto all'importo notificato di contributo proprio proveniente da fonti proprie, pari a 3 milioni di EUR, concerne il cliente Eaton che ha apportato un contributo all'inizio del mese di gennaio 2015 ed entrerà in contatto con le banche per conferire ulteriori finanziamenti (l'accordo prevede infatti che banche e clienti contribuiscano in egual misura). La Commissione non ha riscontri che Eaton abbia effettivamente corrisposto un finanziamento e che le banche abbiano erogato una somma analoga. Inoltre, sulla scorta della conclusioni di cui alla sezione 8.1, la partecipazione da parte di SID nel Sistema di apporto di nuovi capitali per 6,7 milioni di EUR costituisce aiuto di Stato e non può pertanto essere considerata una fonte di contributo proprio. La Commissione conclude che il Sistema di apporto di nuovi capitali ammontante a 31,7 milioni di EUR costituisce una valida fonte di contributo proprio. |
(176) |
Fra il gennaio e il settembre 2014, Cimos ha effettuato 17,6 milioni di EUR di spese in conto capitale provenienti da risorse proprie. Pertanto, l'importo totale di 8,5 milioni di EUR, proposto da Cimos, può essere accolto come suo contributo proprio. |
(177) |
Cimos ha concluso accordi bilaterali con i propri clienti sulla base dei quali essi erogheranno un mutuo affinché Cimos possa finanziare le spese in conto capitale. Poiché nessuno dei clienti interessati è di proprietà dello Stato, questo contributo è reale e privo di elementi di aiuto di Stato e può pertanto essere approvato. |
(178) |
In data 12 maggio 2014, Cimos ha ceduto la propria controllata Litostroj Power a una società privata della Repubblica ceca per 21,4 milioni di EUR. Cimos ha proposto 18 milioni di EUR provenienti dalla suddetta cessione come contributo proprio. Il contributo è reale e privo di elementi di aiuto di Stato e può pertanto essere approvato. |
(179) |
Il contributo proprio sotto forma di credito delle banche convertito in capitale sociale, nella misura in cui è stato valutato che non comporta aiuto di Stato, è considerato un vantaggio economico per Cimos, poiché la società non sarà tenuta a rifondere i mutui che attualmente ammontano a 121 milioni di EUR (42). Invece che essere rimborsati, i mutui saranno convertiti in capitale sociale, e ciò non comporterà futuri flussi di cassa in uscita relativamente a tali prestiti. Con la liquidità liberata dalla conversione, Cimos potrà finanziare i costi di ristrutturazione. Accettando la conversione, i creditori aderenti al CC si sono fatti carico del rischio di perdita del capitale, nell'eventualità di perdita di capitale di Cimos dopo la conversione, il che è un indice della fiducia che i creditori ripongono nel ripristino della redditività. |
(180) |
Sulla base dei termini della procedura di CC, i mutui bancari di cui al precedente considerando non produrranno interessi a partire dal 3 giugno 2014 (data di avvio della procedura di CC) fino a quando il Tribunale non si pronuncerà confermando il CC, che rappresenta un ulteriore vantaggio per Cimos per un importo di 5,3 milioni di EUR. |
(181) |
Lo haircut concesso dai fornitori e dal locatario è confermato dagli accordi, come indicato ai considerando 42 e 43 rispettivamente, ed è pertanto reale. Esso consentirà di liberare liquidità da destinare al finanziamento dei costi di ristrutturazione, invece che al rimborso dei debiti associati. |
(182) |
Lo haircut del credito delle banche per un importo di 8,3 milioni di EUR corrisponde al contributo atteso dai creditori «non collaborativi», che non hanno aderito alle condizioni del CC, ma che saranno messi in minoranza dalla maggioranza dei creditori collaborativi. In mancanza di accordo da parte delle banche interessate, la Commissione non ritiene tale contributo reale, né un indice della fiducia di tali creditori nel ripristino della redditività di Cimos. |
(183) |
Come concluso nella sezione 8.1, la conversione e lo haircut del credito vantato da SID costituiscono aiuto di Stato e in quanto tali non possono essere considerati una fonte di contributo proprio. |
(184) |
Allo stesso modo, è stato valutato che la conversione in capitale sociale del credito statale derivante dalla concessione dei regimi di garanzia e la rinuncia agli interessi sui crediti statali derivanti dalla garanzia sull'aiuto per il salvataggio (dopo il 3 giugno 2014) costituiscono aiuto di Stato e, in quanto tali, non possono essere considerati un contributo proprio. |
(185) |
Infine, il piano di ristrutturazione prevede che il contributo di Cimos al finanziamento del compromesso coi fornitori (l'estinzione del prestito rinegoziato) proverrà da «profitti attesi». La Slovenia ha comunicato alla Commissione che tale credito ammonta a 34,2 milioni di EUR, mentre i restanti 4,8 milioni di EUR sono già stati rimborsati ai fornitori. Ai sensi del punto 43 degli orientamenti, il contributo proprio deve escludere tutti i profitti attesi. Pertanto, la Commissione ritiene che solo 4,8 milioni di EUR siano il contributo proprio legittimo derivante da questa fonte. |
(186) |
Sulla base di tali considerazioni, la Commissione conclude che il contributo proprio di importo pari a 226, milioni di EUR soddisfa i criteri degli orientamenti. Questo importo rappresenta il 64,5 % dei costi di ristrutturazione totali, che sono superiori al 50 % della soglia prevista nel caso delle grandi imprese. |
Conclusione sulla compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione
(187) |
La Commissione conclude che l'aiuto alla ristrutturazione soddisfa le condizioni di compatibilità degli orientamenti. |
9. CONCLUSIONE
(188) |
La Commissione conclude che le Misure 1, 2 e parte delle Misure 3 e 4 (nella misura in cui sono state concesse da SID) costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in combinato disposto con gli orientamenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto di Stato cui la Slovenia intende dare esecuzione a favore del gruppo Cimos, dell'importo di 96,9 milioni di EUR, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato.
Pertanto, è autorizzata l'esecuzione della misura di aiuto per un importo di 96,9 milioni di EUR, fatta salva la condizione di cui all'articolo 2.
Articolo 2
La Slovenia presenterà regolarmente relazioni sull'attuazione del piano di ristrutturazione presentato il 3 ottobre 2014. La prima relazione sarà presentata alla Commissione non oltre sei mesi dalla data della presente decisione. Le successive relazioni saranno trasmesse alla Commissione almeno una volta l'anno fino alla fine del 2017.
Articolo 3
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcuni cambiamenti nella terminologia, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.
(2) GU C 156 del 23.5.2014, pag. 63.
(3) Cfr. nota 2.
(4) Poiché il beneficiario dell'aiuto per il salvataggio era il gruppo Cimos e l'aiuto alla ristrutturazione deve essere valutato al medesimo livello, la Slovenia ha precisato di ritenere il gruppo Cimos il beneficiario dell'aiuto alla ristrutturazione. Ne consegue che tutti i riferimenti a Cimos o alla «società» saranno da intendersi come riferimenti al gruppo Cimos.
(5) Decisione della Commissione del 2 luglio 2013 relativa al caso SA.36548 (2013/N) — Aiuto per il salvataggio a favore di Cimos (GU C 287 del 3.10.2013, pag. 1) («la decisione sul salvataggio»).
(6) Cfr. nota 2.
(7) Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).
(8) Al 31 maggio 2014, compresi i dipendenti a tempo determinato.
(9) I creditori aderenti al CC sono: Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., Družba za upravljanje terjatev bank d.d. («DUTB»), Gorenjska banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID — Slovenska izvozna in razvojna banka d.d.
(10) Tutti i riferimenti al piano di ristrutturazione nella parte restante della presente decisione fanno riferimento al piano di ristrutturazione aggiornato, salvo altrimenti specificato.
(11) Queste garanzie sono state concesse dallo Stato nell'ambito dei regimi «Jamstvena shema» e «Nedelničarska posojila». Il regime «Jamstvena Shema» è stato approvato con la decisione della Commissione del 12 giugno 2009, aiuto di Stato NN 34/2009 (ex N 321/2009) — Slovenia «Quadro di riferimento temporaneo — Garanzie» e decisione della Commissione del 16 aprile 2010 aiuto di Stato N 105/2010 — Slovenia Emendamento al «Quadro di riferimento temporaneo — Garanzie» (NN 34/2009). Il regime «Nedelničarska Posojila» era preesistente all'adesione della Slovenia all'UE.
(12) Comprende i debiti cui hanno rinunciato i creditori che non hanno aderito al CC.
(13) Le banche sono Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Gorenjska banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID — Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d.
(14) I clienti sono Audi, BMW, Bosch Mahle, Borg Warner, Eaton Corporation, Ford Motor Company, GM/Opel, Honeywell Turbo Technologies, Magna-Steyr e PSA.
(15) La misura include oltre 1 000 contratti singoli con diversi fornitori e comprende haircut, modalità di pagamento forfetario, estinzione differita e rinegoziazione delle scadenze dei debiti commerciali.
(16) Hypo Leasing d.o.o. (ora operante come Heta Asset Resolution d.o.o.).
(17) Le banche non aventi sede in Slovenia e segnatamente Zagrebačka banka, Razvojna banka, Erste bank, Bosnia Bank International, Banka Intesa, Bawag, RZB, Privredna banka Sarajevo, Fond RS e Nova banka.
(18) Cfr. nota 11.
(19) Segreto commerciale.
(20) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).
(21) Cfr. nota 2.
(22) La richiesta di questa garanzia da parte delle banche pertinenti ha dato luogo alla rivendicazione del credito statale nei confronti della società.
(23) Causa C-39/94 SFEI e altri (Raccolta 1996 pagg. I-3547, punti 60-61).
(24) Secondo la relazione, i crediti finanziari ordinari sarebbero recuperati al 3,88 % nello scenario del fallimento e al 23,94 % nello scenario CC.
(25) Causa C-482/99 Repubblica francese/Commissione (Stardust Marine) (Raccolta 2002 pagg. I-4397).
(26) Cfr. la decisione (UE) 2015/494 della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa alle misure SA.32715 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP) cui la Slovenia ha dato esecuzione a favore di Adria Airways d.d. (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 18).
(27) Cfr. la decisione della Commissione, del 12 giugno 2009, relativa all'aiuto di Stato NN 34/2009 (ex N 321/2009) — Slovenia «Quadro di riferimento temporaneo — Garanzie»
(28) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
(29) Causa T-1/12 Francia/Commissione (Sea France) (Raccolta 2015 pag. II-0000, punto 34 e ulteriori riferimenti).
(30) Decisione 2014/341/UE della Commissione, del 3 settembre 2013, Aiuto di stato SA.32554 (09/C) — Aiuto alla ristrutturazione al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di Hypo Group Alpe Adria (GU L 176 del 14.6.2014, pag. 1).
(31) Pari a 6,7 milioni di EUR.
(32) Il tasso di attualizzazione è stato determinato sulla base del tasso di riferimento per la Slovenia applicabile a un'impresa in difficoltà. Ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6), il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione ai fini del calcolo dei valori attuali.
(33) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
(34) Poiché l'aiuto alla ristrutturazione è stato notificato il 21 novembre 2013, dovrebbe essere valutato sulla base degli orientamenti del 2004 (cfr. nota 19). Ai sensi del punto 136 degli orientamenti del 2014 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249, 31.7.2014, pag. 1) «Le notifiche registrate dalla Commissione prima del 1o agosto 2014 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.»
(35) La perdita di capitale nei 12 mesi precedenti è maggiore della perdita totale di capitale, in quanto Cimos ha indicato di aver accumulato profitti in passato.
(36) Decisione della Commissione relativa alla causa C-38/07 Arbel Fauvet Rail (GU L 238 del 5.9.2008, pag. 27).
(37) Cause riunite T-102/07 Freistaat Sachsen/Commissione e T-120/07 MB Immobilien e MB System/Commissione, (Raccolta 2010, pag. II-585, punti da 95 a 106).
(38) Nel 2009-2010, Cimos ha ottenuto la concessione di garanzie statali nel quadro dei regimi descritti nella nota 11. All'epoca la società non era un'impresa in difficoltà, per cui le garanzie non hanno costituito un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione e di conseguenza non violano il principio «una tantum».
(39) Cfr., ad esempio, la decisione (UE) 2015/494 della Commissione del 9 luglio 2014 relativa alle misure SA.32715 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP) cui la Slovenia ha dato esecuzione in favore di Adria Airways d.d. (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 18); la decisione 2013/151/UE della Commissione del 19 settembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA.30908 (11/C) (ex N 176/10) concesso dalla Repubblica ceca a favore della compagnia České aerolinie, a.s. (ČSA — České aerolinie — piano di ristrutturazione) (GU L 92 del 3.4.2013, pag. 16).
(40) Cfr. nota 5.
(41) Cause riunite T-115/09 e T-116/09 Electrolux AB e Whirlpool Europe BV/Commissione (FagorBrandt) (Raccolta 2012, pag. II-000).
(42) Di cui Cimos ha notificato 120,2 milioni di EUR come contributo proprio.
4.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/194 |
DECISIONE (UE) 2016/290 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2015
sulle misure di aiuto attuate dal Verband der deutschen Milchwirtschaft e.V. in relazione alla Milch- und Fettgesetz (legge sul latte e sulle materie grasse) SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)]
[notificata con il numero C(2015) 9052]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea (in appresso: «la Commissione») ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2). Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso aiuti di Stato al settore lattiero-caseario tedesco sulla base della Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten (in appresso «MFG» o «legge sul latte e sulle materie grasse») del 1952. |
(2) |
Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha presentato ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013. |
(3) |
Con lettera del 17 luglio 2013 [C(2013) 4457 final], la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in considerazione di determinate sottomisure attuate in conformità alla MFG (in appresso: «decisione di avvio del procedimento»). Con la medesima lettera, la Commissione ha dichiarato che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006, oppure per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007, oppure per entrambi i periodi, oppure non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, oppure che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (in appresso: «decisione positiva»). |
(4) |
Per tutte le altre sottomisure, incluse le azioni su cui si basa la presente decisione e attuate nel periodo a decorrere dal 28 novembre 2001 dall'associazione tedesca del settore lattiero-caseario Verband der deutschen Milchwirtschaft e.V. (in appresso: «VDM») in relazione alla MFG, nella propria decisione di avvio del procedimento la Commissione ha presunto l'esistenza di un aiuto e ha espresso perplessità circa la sua compatibilità con il mercato interno. |
(5) |
Con lettera del 20 settembre 2013, la Germania ha preso posizione in merito alla decisione di avviare il procedimento. |
(6) |
La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a prendere posizione entro un mese. |
(7) |
Alla Commissione sono pervenute in totale 19 osservazioni delle parti interessate. Una delle parti interessate ha pregato la Commissione di non rivelare la propria identità, fornendo valide ragioni al riguardo. Sei osservazioni, ricevute tra il 6 e il 10 febbraio 2014, facevano riferimento alle sottomisure concernenti la VDM. |
(8) |
Le osservazioni pervenute sono state inoltrate alla Germania con lettere del 27 febbraio, 3 marzo e 3 ottobre 2014, senza rivelare l'identità della summenzionata parte interessata. |
(9) |
In un primo momento, la Germania non si è espressa sulle osservazioni presentate dalle parti interessate nel febbraio 2014. Con lettera del 3 dicembre 2014, la Germania ha preso posizione relativamente ad un'osservazione integrativa dell'8 luglio 2014. |
(10) |
Mediante richiesta di informazioni del 6 giugno 2014, la Commissione ha invitato la Germania a fornire ulteriori ragguagli che sono stati trasmessi dalle autorità tedesche con lettera del 16 luglio 2014. |
2. DESCRIZIONE
(11) |
Di seguito vengono descritte le azioni attuate dalla VDM in relazione alla Milch- und Fettgesetz, contrassegnate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure BW 6, BY 9, HE 5, NI 10, NW 9, RP 8, SL 6 e TH 6 e relativamente alle quali la Commissione ha sollevato dubbi circa la compatibilità con il mercato interno. |
Motivazioni dell'avvio del procedimento da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE
(12) |
La MFG è una legge federale entrata in vigore nel 1952 e da allora più volte modificata, da ultimo il 31 ottobre 2006. Tale legge rappresenta il quadro giuridico delle misure in oggetto e ha durata illimitata. |
(13) |
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, la MFG autorizza i Länder tedeschi ad imporre un prelievo sul latte nei confronti dei centri di raccolta sulla base dei quantitativi di latte conferiti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, nove Länder (su sedici) si sono avvalsi di questa autorizzazione, vale a dire Baden-Württemberg, Baviera, Brandeburgo, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Turingia. I prelievi riscossi dai Länder ammontano ad un massimo di 0,0015 EUR per kg di latte. |
(14) |
La Germania ha argomentato che il prelievo sul latte imposto nei rispettivi Länder non è applicabile ai prodotti importati. Per contro, i prodotti di esportazione possono essere assoggettati al prelievo sul latte. |
(15) |
L'articolo 22, paragrafo 2, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:
|
(16) |
L'articolo 22, paragrafo 2 bis, della MFG prevede che, in deroga a quanto prescritto dal paragrafo 2, i fondi previsti dal paragrafo 1 possano essere utilizzati anche per:
|
(17) |
L'articolo 22, paragrafo 4, della MFG prevede che i contributi e le imposte versati dalle aziende lattiero-casearie o dalle loro associazioni alle istituzioni del settore per gli scopi elencati al paragrafo 2 vengano compensati, in tutto o in parte, con il gettito proveniente dal prelievo sul latte. |
(18) |
La Germania ha dichiarato che il finanziamento da parte della VDM nel quadro dell'articolo 22, paragrafo 2, punto 6, della MFG è un caso di cosiddetta gestione della prestazione (e non di gestione dell'intervento, la quale limita i diritti dell'interessato, bensì di attribuzione ai cittadini di un diritto a ricevere prestazioni). Secondo le autorità tedesche non è necessaria una base giuridica materiale, in quanto la riserva di legge di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della Legge fondamentale tedesca non riguarda questo settore. L'autorizzazione contenuta nei bilanci dei Länder in questione e la corrispondente concessione mediante atto amministrativo sarebbero in questo caso sufficienti. |
(19) |
I fondi sono stati messi a disposizione secondo quanto stabilito dai regolamenti finanziari vigenti nei singoli Länder. |
(20) |
La base giuridica per l'applicazione del prelievo sul latte nei diversi Länder è costituita dai seguenti regolamenti: |
(21) |
Baden-Württemberg: Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen (regolamento del ministero per le politiche alimentari e lo sviluppo rurale sull'applicazione dei prelievi nel settore lattiero-caseario) del 18 maggio 2004 (GBl. pag. 350), modificato dal regolamento del 24 gennaio 2006 (GBl. pag. 40). |
(22) |
Baviera: Verordnung über eine Umlage für Milch — BayMilchUmlV (regolamento relativo al prelievo sul latte) del 17 ottobre 2007. |
(23) |
Assia: Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo sul latte per promuovere il settore lattiero-caseario) del 1o dicembre 1981. |
(24) |
Bassa Sassonia Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 26 novembre 2004 (Nds. GVBl. n. 36/2004, pag. 519), modificato da ultimo dal Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento recante modifica al regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 22 dicembre 2005 (Nds. GVBl. n. 31/2005, pag. 475). |
(25) |
Renania settentrionale-Vestfalia: Verordnung über Umlagen zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento sui prelievi per promuovere il settore lattiero-caseario) del 30 novembre 1965. |
(26) |
Renania-Palatinato: LVO über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiete der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 15.10.2002, modificato da ultimo dal 1. LVO zur Änderung der LVO über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiete der Milchwirtschaft (primo regolamento recante modifica al regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 4.7.2009. |
(27) |
Saarland: Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 9 dicembre 1982. |
(28) |
Turingia: Thüringer Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento della Turingia sull'applicazione di un prelievo per favorire il settore lattiero-caseario) del 29 dicembre 1999. |
(29) |
I Länder Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Turingia concedono aiuti finanziari per le misure in oggetto eseguite dalla VDM. Le risorse di bilancio impiegate in totale tra il 2001 e il 2011 (per tutti i Länder) ammontavano a circa 4 milioni di EUR. |
(30) |
La Germania ha altresì dichiarato che nei Länder che non applicano i prelievi sul latte, la VDM riceve pagamenti su base volontaria dall'associazione dei produttori lattieri dello Schleswig-Holstein (Milcherzeugervereinigung in Schleswig-Holstein e.V)., dal sindacato professionale del settore lattiero-caseario del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale (Arbeitsgemeinschaft Milch e.V.), dall'associazione di vigilanza di Berlino-Brandeburgo Landeskontrollverband Berlin-Brandenburg e.V., dalla comunità d'interesse delle associazioni dei produttori (Interessengemeinschaft der Erzeugerzusammenschlüsse in Sachsen e.V.) e dagli operatori del settore lattiero-caseario nel Land Sassonia-Anhalt attraverso l'associazione di categoria del Land Bassa Sassonia Landesvereinigung der Milchwirtschaft. Il calcolo dell'entità dei pagamenti si ottiene in base alla quantità di latte prodotto nel singolo Land, tenendo conto delle disponibilità finanziarie delle rispettive organizzazioni. |
(31) |
Il Land Baden-Württemberg ha precisato inoltre che l'applicazione del prelievo sul latte nel Land è stata sospesa il 31 dicembre 2012. Nel 2013 e nel 2014, il settore lattiero-caseario nel Baden-Württemberg ha contribuito (versando le quote associative) al finanziamento di VDM attraverso l'associazione di settore Milchwirtschaftlichen Verein Baden-Württemberg e.V. |
(32) |
Secondo la Germania, tra i compiti della VDM rientrano in particolar modo:
|
(33) |
Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, la VDM fa parte della Federazione internazionale dell'industria del latte (FIL-IDF) e rappresenta il comitato nazionale tedesco all'interno di tale organizzazione. In particolare, la VDM ha la responsabilità di coordinare a livello globale la collaborazione prestata dalla Germania nell'ambito dell'IDF. La VDM nomina gli esperti che faranno parte degli organismi dell'IDF per conto delle associazioni aderenti e del governo federale e prende posizione su richieste internazionali presentate al comitato nazionale tedesco. In tale sede, la VDM rappresenta gli interessi dell'intero settore lattiero-caseario di concerto con i propri membri e in stretta collaborazione con il governo federale e i rappresentanti dei Länder. |
(34) |
Inoltre, la VDM si occupa, in rappresentanza dell'intero settore, della normalizzazione e standardizzazione, a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con le organizzazioni di normalizzazione competenti, quali ad esempio ISO, IDF, CEN e DIN. La VDM fornisce altresì consulenza al governo federale e all'IDF nel Codex Alimentarius. Mediante pareri, guide e documenti di orientamento, la VDM contribuisce sostanzialmente a far sì che il settore lattiero-caseario e le autorità definiscano un linguaggio comune per valutare i parametri rilevanti in materia di ambiente e sicurezza. Infine, la VDM redige il materiale di formazione per il settore e segue l'intero processo di normalizzazione tecnica. Le norme tecniche, sottolinea la Germania, sono indispensabili per il settore lattiero-caseario. Esse garantiscono infatti la produzione di alimenti più sicuri e qualitativamente superiori. |
(35) |
La VDM costituisce altresì una rete comprendente le associazioni aderenti, i rappresentanti della federazione, i Länder e gli scienziati. A tutti i partecipanti viene fornita consulenza circa gli orientamenti in materia di legislazione alimentare nazionale e internazionale, studio scientifico e analisi del latte, dell'alimentazione, nonché relativamente a questioni inerenti l'ambiente, il clima e il benessere degli animali. A tale riguardo, la VDM favorisce la cooperazione tra tutti gli operatori di settore. Tra gli scopi dell'associazione, secondo quanto riferisce la Germania, rientrano anche il sostegno e la promozione del progresso tecnico del settore lattiero-caseario. |
(36) |
Appartengono alla VDM in qualità di membri solo associazioni e organismi scientifici. Non vi fanno parte imprese operanti nella produzione, trasformazione o commercializzazione del latte. Secondo quanto riportato nel sito web della VDM, tra i membri dell'associazione figurano ad esempio il Milchindustrie-Verband e.V. (associazione tedesca dell'industria lattiero-casearia tedesca), il Deutsche Bauernverband e.V. (associazione degli agricoltori tedeschi), il Bundesverband der Privaten Milchwirtschaft e.V. (associazione federale degli operatori del settore lattiero-caseario), il ZV Deutscher Milchwirtschaftler e.V. (associazione centrale dell'industria del latte tedesca), il Bundesverband Molkereiprodukte (associazione federale dei prodotti caseari) e la Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter e.V. (gruppo di lavoro degli allevatori bovini). (4) |
(37) |
La Germania ritiene che il sostegno finanziario dato alla VDM non costituisca aiuto di Stato in quanto la VDM non è un'impresa, ossia non è un operatore economico e non svolge alcuna attività economica. La VDM è un'unione a più livelli di soggetti della catena del valore del settore lattiero-caseario in Germania che tuttavia non svolge un'attività economica. In base alla normativa tedesca sull'imposizione del reddito delle società, la VDM è riconosciuto come associazione professionale e beneficia pertanto di determinate agevolazioni fiscali che non spettano alle società che svolgono attività economica. |
(38) |
La Germania sostiene che ai sensi dell'articolo 183 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5) — fatta salva l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 (divenuti articoli 107, 108 e 109) del trattato prevista all'articolo 180 del presente regolamento — uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità. |
(39) |
Nelle osservazioni del 20 settembre 2013, la Germania ha asserito che nella prassi decisionale associazioni (come la VDM) e unioni vengono considerate imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE solo in casi eccezionali e solo qualora esse stesse svolgano un'attività economica (ad esempio la locazione di immobili; la vendita dei diritti televisivi) (6). |
(40) |
Tra le sue attività vi è inoltre la rappresentanza del settore lattiero-caseario a livello nazionale e internazionale (ad esempio nel Codex Alimentarius e nel comitato del DIN). La VDM apporta ai rispettivi organismi i risultati, in forma semplificata e sintetica, delle conoscenze di scienziati ed esperti indipendenti esterni. L'associazione offre perizie e consulenze ai ministeri federali e nazionali. |
(41) |
Tali attività non vengono svolte a beneficio di singole imprese ma corrispondono piuttosto ai tipici compiti (senza scopo di lucro) di un'associazione. Secondo la Germania sarebbe un errore considerare l'attività della VDM alla stregua di quella di un'organizzazione lobbistica professionale del settore lattiero-caseario, la cui prestazione sul mercato possa essere «acquistata». I suoi membri non potrebbero ricorrere ad un altro «prestatore di servizi» per ottenere le prestazioni rese dalla VDM. Pertanto, argomenta la Germania, non esisterebbe alcuna concorrenza. La VDM non è quindi un operatore economico. |
(42) |
Inoltre, secondo le autorità tedesche, nemmeno le aziende lattiero-casearie beneficiano delle prestazioni fornite dalla VDM. In particolare, l'associazione non offre «servizi di consulenza mirata» alle imprese del settore lattiero-caseario. Piuttosto, l'attività della VDM è di natura generale. La VDM informa tutti i soggetti interessati e quindi, in ultima analisi, la collettività sugli orientamenti in materia di legislazione alimentare nazionale e internazionale, studio scientifico e analisi del latte, dell'alimentazione, nonché relativamente a questioni inerenti l'ambiente, il clima e il benessere degli animali. A tal fine, l'associazione diffonde le informazioni in primo luogo attraverso le pubblicazioni disponibili in generale (via Internet), nonché mediante l'organizzazione di conferenze. L'associazione svolge in tal modo il compito di «moltiplicatore», tipico delle associazioni e d'importanza fondamentale per rendere disponibili le informazioni alla collettività. |
(43) |
Questa forma generale «aperta» di «consulenza» non è una prestazione commerciale di cui beneficia il settore lattiero-caseario. Non può essere paragonata ad una consulenza «mirata» quale quella fornita dalle società di consulenza alle imprese. A parere della Germania, gli eventuali vantaggi di cui dovessero beneficiare le imprese del settore lattiero-caseario attraverso le informazioni diffuse dall'associazione non sono rilevanti sotto il profilo degli aiuti. Non si conoscono neanche decisioni della Commissione o degli organi giurisdizionali unionali in cui venga esplicitata una comprensione così ampia di aiuti. |
(44) |
È esclusa anche l'ipotesi di un aiuto indiretto. Ciò presupporrebbe infatti che il ricorso a un soggetto terzo sia finalizzato proprio ad avvantaggiare il destinatario indiretto dell'aiuto o che tale vantaggio per un'impresa o comparto produttivo sia insito nella misura. Non è questo il caso nella fattispecie in esame. Eventuali vantaggi riflessi di misure quali l'informazione generale sugli orientamenti in materia di legislazione alimentare nazionale e internazionale, studio scientifico e analisi del latte, dell'alimentazione, nonché relativamente a questioni inerenti l'ambiente, il clima e il benessere degli animali, non sono specifici e non potrebbero perciò giustificare un aiuto. Inoltre, in quanto misure generali non hanno effetti distorsivi sulla concorrenza. |
(45) |
Nel caso in esame, a parere della Germania, non sussisterebbero elementi atti a giustificare l'ipotesi che si intendesse ottenere o che si fosse effettivamente ottenuto un vantaggio distorsivo sulla concorrenza in favore di determinate imprese. Piuttosto, secondo le autorità tedesche i contributi alla VDM servivano a garantire che l'associazione potesse svolgere le attività non economiche descritte in precedenza. |
Motivazioni dell'avvio del procedimento da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE
(46) |
Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione afferma che la VDM presta servizi in quanto rappresenta il settore lattiero-caseario tedesco su diversi livelli, nonché servizi di consulenza mirati in relazione alla produzione lattiero-casearia. I destinatari finali di queste prestazioni sono l'intero settore lattiero-caseario tedesco, in particolare le aziende lattiero-casearie, le quali sono, appunto, imprese. Inoltre è risultato che sono soddisfatte tutte le condizioni per la sussistenza di un aiuto. |
Osservazioni della VDM
(47) |
Con lettera del 6 febbraio 2014, la VDM ha preso posizione sui contributi concessi come descritto in appresso. |
(48) |
I fondi erogati alla VDM e provenienti dal prelievo sul latte non possono essere considerati aiuti in favore della VDM. La VDM non è un'impresa ai sensi dell'articolo 107 del TFUE; in ogni caso, le attività della VDM finanziate con i fondi del prelievo sul latte non costituivano alcuna attività imprenditoriale, ossia un'attività economica che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato. Ciò significa che in ogni caso la VDM non è da considerarsi un'impresa per quanto concerne le attività finanziate con il prelievo sul latte, poiché la caratteristica di impresa deve essere sempre accertata in funzione di una determinata attività. |
(49) |
La VDM non offre servizi su un mercato. L'attività della VDM è piuttosto quella tipica di un'associazione. Come federazione la VDM riunisce e rappresenta il settore lattiero-caseario in Germania. Sarebbe perciò un errore considerare quest'attività basata sulla struttura associativa della VDM come un «servizio» fornito ai suoi membri. Sulla base della propria struttura associativa la VDM svolge piuttosto il compito della formazione di opinioni in modo democraticamente legittimato per il settore lattiero-caseario in ambiti quali, ad esempio, la legislazione e la normalizzazione. In questo processo di formazione della volontà partecipano anche i rappresentanti della federazione, dei Länder e del mondo scientifico, che sono presenti all'interno dell'associazione (VDM) in parte con poteri consultivi e in parte con diritto di voto. L'attività, tipica delle associazioni, della formazione della volontà e della rappresentazione dei propri membri non costituisce alcuna offerta di un servizio «su un mercato». |
(50) |
Anche considerando attentamente i settori descritti di seguito nel dettaglio nei quali la VDM svolge la propria attività di associazione, risulta evidente che nei settori di attività finanziati con i fondi provenienti dal prelievo sul latte non viene posta in essere un'«attività economica» su un determinato mercato. |
(51) |
Una parte significativa dell'attività della VDM è costituita dalla consulenza completa su tutti i temi del settore lattiero-caseario a livello sia nazionale che internazionale («umfassende Beratung zu allen milchwirtschaftlichen Themen im Vorfeld sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene)». A tale settore di attività affluisce circa il 15 % dei fondi provenienti dal prelievo sul latte, ricevuti dalla VDM. Non si tratta tuttavia di una consulenza fornita alle aziende del settore lattiero-caseario, bensì di una consulenza all'autorità legislativa e regolamentare nazionale e internazionale, ossia di una comunicazione della formazione della volontà e delle conoscenze del settore lattiero-caseario nell'ambito delle attività legislative e di altri tipi di normazione. La VDM si inserisce in questo processo in qualità di soggetto esperto e rappresentante del settore lattiero-caseario tedesco. Tuttavia, anche in questa veste, la VDM non svolge attività di «prestatore di servizi» su un mercato. L'attività della VDM ha per oggetto la comunicazione nell'ambito del processo legislativo delle opinioni formatesi democraticamente all'interno della VDM in virtù della propria struttura associativa. Per questa ragione, la rappresentanza degli interessi dell'intero settore lattiero-caseario nel processo legislativo nei confronti dei ministeri, degli organi parlamentari, dei comitati e gruppi di lavoro di associazioni e organizzazioni tecniche di categoria, sia nazionali che internazionali, non può essere considerata attività economica. |
(52) |
Qualora tuttavia si volesse ravvisare un servizio in quest'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali a livello nazionale e internazionale, detti organismi statali in quanto destinatari di tale «servizio di consulenza» non sono imprese e perciò non sono beneficiari di aiuti ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. In considerazione dell'attività dell'associazione testé descritta, la VDM non può essere considerata come impresa e neanche come beneficiaria di aiuti idonea. Al contrario, i servizi di consulenza mirati sotto forma di consulenza selettiva fornita ad imprese del settore lattiero-caseario non vengono finanziati con i fondi provenienti dal prelievo sul latte che i Länder mettono a disposizione della VDM. |
(53) |
Inoltre, la VDM si occupa, in rappresentanza dell'intero settore, della normalizzazione e standardizzazione, a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con le organizzazioni di normalizzazione competenti, quali ad esempio ISO, IDF, CEN e DIN. La VDM fornisce altresì consulenza al governo federale nel Codex Alimentarius. Oltre a ciò, la VDM partecipa in qualità di consulente del governo federale alle sedute dei seguenti comitati del CODEX:
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(54) |
Per questo settore della normalizzazione e standardizzazione a livello nazionale e internazionale viene impiegato circa il 45 % dei fondi ricevuti dalla VDM attraverso il prelievo sul latte. Questo campo di attività relativo alla normalizzazione e alla standardizzazione non può neanch'esso essere considerato come attività economica. La VDM non offre prestazioni sul mercato in tale ambito, bensì rappresenta l'intero settore lattiero-caseario in qualità di federazione con un compito espletato nell'interesse generale. È generalmente riconosciuto che la normalizzazione e standardizzazione in base alle norme ISO, IDF, CEN e DIN nonché al Codex Alimentarius costituiscono attività svolte nell'interesse generale e non misure d'incentivo selettive. |
(55) |
Ad esempio, nello statuto del DIN e.V. si legge che «Aufgabe (Zweck) des DIN … zum Nutzen der Allgemeinheit unter Wahrung des öffentlichen Interesses in geordneten und transparenten Verfahren die Normung und Standardisierung anzuregen, zu organisieren, zu steuern und zu moderieren. Die Arbeitsergebnisse dienen der Innovation, Sicherheit und Verständigung in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit sowie der Qualitätssicherung und Rationalisierung und dem Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz.» (Compito — scopo — del DIN è stimolare, organizzare, controllare e moderare la normalizzazione e standardizzazione a vantaggio della collettività e salvaguardando l'interesse pubblico secondo procedure ordinate e trasparenti. I risultati dell'attività servono ad assicurare l'innovazione, la sicurezza e la comprensione nel mondo economico, scientifico, nell'amministrazione e nel pubblico, la garanzia della qualità e la razionalizzazione, nonché a tutelare il lavoro, l'ambiente e i consumatori). |
(56) |
Lo stesso vale per il Codex Alimentarius, il cui compito viene ad esempio descritto nel sito web istituzionale dell'organizzazione nei seguenti termini: «The Codex Alimentarius Commission, established by FAO and WHO in 1963 develops harmonised international food standards, guidelines and codes of practice to protect the health of the consumers and ensure fair practices in the food trade». (Il Codex Alimentarius è stato istituito nel 1963 dall'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura — FAO — e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità — OMS –, con l'obiettivo di sviluppare l'elaborazione di standard alimentari internazionali omogenei e codici di pratica atti a proteggere la salute dei consumatori, garantendo l'applicazione di pratiche leali nel commercio dei prodotti alimentari). |
(57) |
Inoltre, il Codex Alimentarius rappresenta un'importante base sia per la legislazione alimentare, ossia le disposizioni legislative e amministrative sui prodotti alimentari in generale, sia per la sicurezza alimentare in particolare, a livello comunitario e nazionale. In quanto norma internazionale più importante della legislazione alimentare, il Codex Alimentarius deve essere considerato proprio dal punto di vista della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori da parte delle autorità legislative per sviluppare o adeguare il diritto alimentare (7). |
(58) |
Un'attività economica della VDM, nel senso di un'offerta di servizi su un determinato mercato, non si configura perciò nemmeno in questo caso, non per ultimo in quanto per una siffatta attività economica relativa alla normalizzazione e alla standardizzazione effettuata nell'interesse generale e in particolare nell'interesse dei consumatori non esiste un mercato (8). |
(59) |
Un ulteriore ambito delle attività della VDM consiste nel fornire informazioni generali sul latte e sull'allevamento del bestiame da latte, diffondendo al contempo in forma comprensibile conoscenze scientifiche e nuovi metodi relativi a questo settore. Nel far ciò, la VDM elabora pareri, guide e documenti di orientamento sul tema, al fine di informare in modo facilmente comprensibile tutti i soggetti interessati, inclusi i consumatori, su questioni quali ad esempio le migliori tecniche disponibili per la protezione ambientale, le buone pratiche agricole, il consumo idrico, le emissioni di CO2 e il benessere degli animali nell'allevamento del bestiame da latte, oppure i sistemi di alimentazione per la produzione lattiera. A tale settore di attività affluisce circa il 35 % dei fondi provenienti dal prelievo sul latte, ricevuti dalla VDM. |
(60) |
Neanche tale attività è da intendersi come economica in quanto non consiste nella prestazione di servizi specifici in concorrenza con altri fornitori. Proprio perché non vengono eseguite attività specifiche in favore delle imprese del settore lattiero-caseario bensì piuttosto di qualsiasi soggetto terzo interessato, ossia della collettività, relativamente a tematiche inerenti il settore del latte e dell'allevamento del bestiame da latte, si tratta di un'offerta fornita a titolo gratuito dalla VDM e che non potrebbe essere fornita da un terzo a titolo oneroso. Solamente per determinate pubblicazioni viene richiesto il pagamento di somme di entità modesta. |
(61) |
Inoltre, la VDM sostiene gli scienziati di università statali, in particolare i giovani ricercatori, rimborsando loro previa richiesta una parte delle spese di viaggio per partecipare a manifestazioni relative allo studio scientifico del latte. Poiché in questo caso si tratta del sostegno a privati in un settore non economico, anche in questo caso non sono soddisfatti i requisiti per l'esistenza di un aiuto di Stato. |
(62) |
Per di più, due dipendenti della VDM hanno tenuto lezioni presso la Fachhochschule (scuola tecnica superiore) Hannover; anche in questo caso, non si può considerare tale attività come un'attività economica. In questo settore (sostegno ai giovani ricercatori e alle lezioni dei collaboratori della VDM) è stato impiegato in totale circa il 5 % dei fondi ricevuti dalla VDM e provenienti dal prelievo sul latte. |
(63) |
Nella misura in cui le spese per l'attività della VDM all'interno nell'IDF e la sua funzione di comitato nazionale tedesco all'interno dell'IDF siano state finanziate con i fondi del prelievo sul latte, ad esempio i pareri su questioni internazionali, tale attività fa parte della funzione di consulente della VDM nei confronti di organismi pubblici oppure dell'attività di normalizzazione o di trasmissione delle informazioni generali. Per il resto, la mera partecipazione dei rappresentanti della VDM alle sedute dell'IDF costituisce una semplice attività associativa e non un'attività economica. In questo caso, l'aspetto principale dell'attività all'interno dell'IDF consiste nel contribuire alla normalizzazione internazionale (Codex Alimentarius, ISO, CEN) e alla trasmissione generica di informazioni generali. |
(64) |
Non sussistono inoltre aiuti ad imprese del settore lattiero-caseario. Se gli organismi statali si avvalgono della consulenza della VDM nella fase preparatoria o durante l'iter legislativo o di elaborazione di altre norme, stabilendo di corrispondere alla VDM un contributo obbligatorio al fine di garantirne l'indipendenza, in questo caso non si configura alcun vantaggio statale nei confronti delle imprese che vengono obbligate mediante tale contributo a finanziare il reperimento di informazioni da parte degli organismi statali. |
(65) |
Lo stesso vale per la normalizzazione attuata nell'interesse generale e per il sostegno agli studiosi universitari, soprattutto ai giovani ricercatori. In fin dei conti, anche nel caso della trasmissione delle informazioni non si ottiene un vantaggio specifico per le imprese del settore lattiero-caseario. La trasmissione delle informazioni serve infatti da un lato a sensibilizzare la collettività su temi relativi allo studio scientifico del latte, dall'altro a diffondere la conoscenza sulle prescrizioni, le norme e gli standard vigenti, nonché sui progressi in campo tecnologico, al fine di garantire il mantenimento di standard qualitativi e ambientali elevati nell'interesse generale. Gli eventuali vantaggi che le imprese del settore lattiero-caseario dovessero trarre dalle misure della VDM sono vantaggi riflessi indiretti non misurabili che non sarebbero sufficienti a trasformare tali misure attuate con altre finalità in aiuti di Stato. Inoltre, a questo riguardo — laddove si presumesse l'esistenza di un aiuto in favore del settore lattiero-caseario — è escluso anche il recupero di aiuti di Stato, poiché non è possibile appurare, nemmeno parzialmente, quali imprese abbiano tratto vantaggio e in quale misura dalle misure, tanto più che gli effetti positivi non sarebbero affatto circoscritti alle imprese del settore lattiero-caseario tedesche bensì porterebbero in ogni caso beneficio anche ad imprese straniere, qualora queste operino in Germania, ovvero qualora le attività, come quelle poste in essere nell'ambito della normalizzazione internazionale e nel Codex Alimentarius, producessero comunque effetti a livello internazionale. |
(66) |
Se invece, contrariamente a quanto testé argomentato, si dovesse considerare come aiuti di Stato l'utilizzo delle risorse provenienti dal prelievo sul latte ed erogate alla VDM in virtù delle misure BW 6, BY 9, HE 5, NI 10, NW 9, RP8, SL 6 e TH 6, tali aiuti sarebbero in ogni caso compatibili con le norme secondarie pertinenti. |
(67) |
Se contrariamente al parere rappresentato in questa sede si dovessero considerare come aiuti di Stato alle imprese del settore lattiero-caseario le attività di consulenza fornite dalla VDM, si tratterebbe di assistenza tecnica consentita ai sensi dell'articolo 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo per il periodo 2000-2006 (9) (in appresso: «orientamenti comunitari 2000-2006»), rispettivamente della sezione IV.K. degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (10) (in appresso: «orientamenti 2007-2013»). |
(68) |
Per il periodo 2001-2006 la VDM ha continuato a sostenere che le misure riguardavano esclusivamente il latte quale prodotto di cui all'allegato I. Secondo quanto asserito dalla VDM, le misure avevano per oggetto la diffusione di conoscenze scientifiche, in particolare dei progressi in campo tecnologico e delle best practice su cui devono basarsi le norme e gli standard che la VDM contribuisce a sviluppare o su cui fornisce consulenza, o che devono essere incorporati in nuove proposte legislative. Pertanto, le azioni poste in essere dalla VDM in quest'ambito fanno costantemente riferimento a nuovi metodi ai sensi dell'articolo 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Anche l'attività della VDM nel settore della normalizzazione e della standardizzazione è da classificare come assistenza tecnica in quanto consiste nel definire e diffondere conoscenze scientifiche. |
(69) |
Indipendentemente da ciò, la diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali generiche (ai sensi della sezione IV.K. degli orientamenti 2007-2013) deve essere considerata come ammessa anche sotto l'aspetto del campo di applicazione temporale degli orientamenti comunitari, riconducendo tale attività al concetto di servizi di consulenza o di istruzione e formazione (11). |
(70) |
Una diversa interpretazione dei regolamenti porterebbe del resto anche ad una incongruenza rispetto alle misure pubblicitarie che incidono sul funzionamento del mercato in modo molto più efficace. Tali misure sarebbero state ammesse anche prima del 2007 a norma degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in tale allegato (2001/C-252/03) (gli «orientamenti in materia di pubblicità»). In quanto prodotto eccedentario, il latte soddisfa i criteri positivi necessari per una pubblicità. |
(71) |
Ciò significa che gli Stati membri possono finanziare al 100 % con aiuti di Stato pubblicità generiche nel settore lattiero-caseario, ossia senza riferimenti all'origine o ad imprese, senza ulteriori limitazioni. Gli Stati membri si sono avvalsi ampiamente di questa opportunità (12). Pertanto, se nel periodo dal 2001 al 2006 è stata ammessa senza alcuna limitazione una pubblicità generica per il latte e i prodotti lattiero-caseari, non ci sarebbe motivo per sottoporre alle disposizioni più rigorose relative agli aiuti di Stato le informazioni fattuali generiche o la diffusione di conoscenze scientifiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari, le quali hanno un effetto molto meno marcato sul funzionamento del mercato. |
(72) |
Né il diritto sostanziale in materia di aiuti di Stato né la Commissione in fase di elaborazione degli orientamenti comunitari possono aver inteso che una campagna pubblicitaria finanziata dallo Stato con il messaggio «Bevete più latte» venisse considerata come aiuto alla pubblicità ammesso e che contemporaneamente un'altra campagna che informi in modo oggettivo il consumatore sul valore nutrizionale e l'importanza del latte per l'alimentazione dei bambini fosse trattata come aiuto non ammesso. |
(73) |
Sono soddisfatte anche le restanti condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Poiché si tratta di misure generali e imparziali rispetto alle imprese, ne consegue automaticamente che non siano limitate a determinati gruppi (punto 14.2). Come illustrato in precedenza, un'assegnazione finanziaria precisa delle misure alle singole imprese è impossibile per via dell'assenza di un riferimento diretto alle imprese. A causa delle risorse relativamente esigue erogate in questo settore e della moltitudine di imprese del settore lattiero-caseario, le soglie previste dal punto 14.3 non sono state minimamente raggiunte. |
(74) |
In considerazione del periodo a partire dal 2007, la VDM ha spiegato che le corrispondenti misure poste in essere dall'associazione devono essere intese come attività di diffusione delle conoscenze scientifiche in forma generalmente comprensibile e come informazioni fattuali generiche fornite ai sensi della sezione IV.K. degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006. La limitazione alle PMI non potrebbe essere applicata in questo caso, poiché in caso di informazioni fattuali generiche e senza riferimenti specifici alle imprese non è possibile limitare la diffusione delle informazioni alle piccole e medie imprese già solo per via dell'assenza di riferimenti specifici alle imprese. Inoltre, anche in questa sede occorre tener presente che gli orientamenti non possono essere applicati in modo contraddittorio. Ad esempio, anche in questo caso non è possibile che si possa ritenere ammissibile il sovvenzionamento al 100 % di una pubblicità generica del latte e dei prodotti lattiero-caseari (concernente quindi prodotti agricoli) — cfr. punto 157 degli orientamenti 2007-2013) e contemporaneamente sottoporre a requisiti più rigorosi le informazioni fattuali generiche o la diffusione di conoscenze scientifiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari, le quali incidono sulla concorrenza in misura notevolmente inferiore. In caso contrario, gli Stati membri sarebbero addirittura tenuti ad adoperarsi affinché un'informazione fattuale generica o la diffusione di conoscenze scientifiche venisse legata ad un'esortazione all'acquisto al fine di trasformare tali azioni in una campagna pubblicitaria sicuramente ammissibile. |
(75) |
In considerazione delle argomentazioni testé illustrate, la VDM ha invitato la Commissione a rivedere le proprie ipotesi circa la caratteristica di impresa della VDM e dell'ammissibilità della sua attività agli aiuti di Stato. Per via della complessità del procedimento, la VDM si è inoltre riservata di fornire ulteriori osservazioni nel corso dello stesso. |
Osservazioni delle altre parti interessate
(76) |
Tra il 6 e il 10 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto in totale sei lettere da parti interessate che hanno preso posizione sulle misure in esame eseguite dalla VDM. |
(77) |
Con lettera del 7 febbraio 2014, la Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. (associazione delle aziende lattiero-casearie della Baviera) ha affermato che lo scambio internazionale di esperienze attraverso la VDM in materia di tutela preventiva dei consumatori è favorito da nuove conoscenze attinte da altri Paesi ed è altamente apprezzato. Non vengono perciò avvantaggiate le singole imprese. |
(78) |
Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2014, la Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. ha fatto riferimento alle osservazioni della VDM, corroborando la posizione di quest'ultima. |
(79) |
Nelle proprie osservazioni del 6 febbraio 2014, il laboratorio Milchprüfring Baden- Württemberg e.V. ha asserito che la VDM appartiene agli organismi del Land Baden-Württemberg che hanno beneficiato dei fondi provenienti dal prelievo. Tutti gli organismi menzionati nelle osservazioni hanno attuato misure a favore del settore lattiero-caseario, come previsto all'articolo 22 della Milch- und Fettgesetz (legge sul latte e sulle materie grasse). L'allocazione delle risorse provenienti dal prelievo è limitata all'importo necessario per l'attuazione delle misure. |
(80) |
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2014, il sindacato professionale del settore lattiero-caseario del Land Renania-Palatinato Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. ha presentato le stesse argomentazioni già formulate dalla Germania nelle proprie osservazioni del 20 settembre 2013. |
(81) |
Nelle osservazioni del 6 febbraio 2014, l'associazione di settore del Land Baden-Württemberg Milchwirtschaftliche Verein Baden-Württemberg e.V. ha fatto proprie le affermazioni formulate dal Milchprüfring Baden-Württemberg e.V. (cfr. considerando 79). |
(82) |
Nella lettera del 7 febbraio 2014, l'associazione delle aziende lattiero-casearie del Niedersachsen Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen е. V. (LVN), pur non prendendo direttamente posizione in materia di controlli della qualità del latte, ha tuttavia negato, in linea di massima, l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi della MFG per tutte le sottomisure. |
(83) |
Più specificamente, la LVN ha affermato che le misure finanziate mediante prelievo sul latte non gravano sul bilancio dello Stato, che lo Stato non ha il potere di disporre sui fondi provenienti dal prelievo e che non esercita alcun controllo sull'aliquota del prelievo, né sul contenuto delle misure. Pertanto, i contributi in questione non sono imputabili allo Stato. Inoltre, lo Stato non controlla l'importo dei contributi, né è coinvolto nella LVN a livello organizzativo. |
(84) |
La LVN ha altresì puntualizzato che non è soggetta a verifica da parte di organi statali ma dalla camera dell'agricoltura di Hannover (Landwirtschaftskammer Hannover), la quale è un organismo autodisciplinato di diritto pubblico e conseguentemente non è organo di pubblica amministrazione diretta. |
(85) |
In un'ulteriore osservazione dell'8 luglio 2014, la LVN ha fatto riferimento, tra l'altro, alla decisione della Commissione sul caso Val'Hor (13). In tale occasione, la Commissione ha riconosciuto che né il potere dello Stato di riconoscere un'organizzazione interprofessionale né il suo sostegno normativo per l'applicazione di «partecipazioni» di settore (in quel caso attraverso la possibilità di un accordo interprofessionale) consentono di concludere che le azioni svolte dall'organizzazione interprofessionale siano imputabili allo Stato. Il fatto che una partecipazione statale ai sistemi di finanziamento parafiscali comporti che le agevolazioni siano imputabili allo Stato in qualità di «aiuti di Stato» dipende dalle circostanze dei singoli casi e dalla valutazione generale da fare al riguardo. Per verificare se si configuri un aiuto di Stato è determinante valutare i seguenti aspetti, definiti dalla giurisprudenza:
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(86) |
Tramite il proprio rappresentante legale, la LVN ha esaminato la situazione giuridica negli altri Länder ed è giunta alla conclusione che i criteri messi a punto dalla giurisprudenza per individuare l'esistenza di un aiuto di Stato non sono soddisfatti e che alla MFG debba pertanto essere negato il carattere di aiuto di Stato. |
(87) |
Secondo la LVN, sono le associazioni a livello del Land a decidere in modo determinante sull'applicazione del prelievo nei confronti delle aziende lattiero-casearie. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della MFG, il prelievo può essere applicato solo previa consultazione con le associazioni a livello del Land. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, seconda frase, della MFG, per applicare il prelievo è necessario che vi sia una domanda da parte dell'associazione del Land. |
(88) |
Nei Länder Bassa Sassonia e Turingia, le modalità di applicazione e l'aliquota del prelievo vengono disciplinate rispettivamente da un apposito regolamento (Umlageerhebungsverordnung — UmlErhVO) che è stato adottato «previa consultazione» con la rispettiva associazione del Land. |
(89) |
La rispettiva associazione del Land controlla inoltre l'utilizzo dei fondi provenienti dal prelievo che devono essere gestiti separatamente (cfr. articolo 22, paragrafo 3, prima frase, della MFG) e che in certi casi vengono fatti affluire ad un conto distinto della relativa associazione (cfr. al riguardo l'articolo 3, paragrafo 1, dell'UmlErhVO della Turingia). Pertanto, le associazioni dei Länder elaborano le proposte per l'utilizzo dei fondi sotto la propria responsabilità professionale. Ad esempio, in Turingia, ciò avviene sulla base delle domande presentate all'associazione Landesvereinigung Thüringer Milch (LVTM) dai propri membri (cfr. punto 6.3 della Thüringer Arbeitsrichtlinie). |
(90) |
Le proposte di utilizzo elaborate dalle associazioni dei Länder vengono certamente «fissate» da un organismo statale (come stabiliscono il punto 6.2 della direttiva di applicazione della Bassa Sassonia e l'articolo 4 del Thüringer UmlErhVO in Turingia), ovvero «approvate», rispettivamente «concesse» (in Renania settentrionale-Vestfalia e in Baviera). Ciò non è tuttavia sufficiente per dimostrare l'esistenza di un influsso determinante da parte dello Stato, poiché il criterio determinante per la «verifica» da parte dello Stato è fornito esclusivamente dai requisiti formulati nell'articolo 22, paragrafo 2, della MFG. Pertanto, analogamente a quanto emerso nella causa Doux Élevage (14), i regolamenti pertinenti applicabili non trasferiscono agli organismi statali il potere di controllare o influenzare la distribuzione dei fondi. |
(91) |
Inoltre, i fondi provenienti dal prelievo vengono effettivamente utilizzati in tutti i Länder secondo le proposte di utilizzo formulate dalle associazioni dei Länder. Questo fatto è già di per sé sufficiente per contraddire l'ipotesi che, indipendentemente dalla specificità giuridica concreta, i fondi provenienti dal prelievo vengano imputati allo Stato (15). |
(92) |
Secondo la LVN, lo statuto delle rispettive associazioni dei Länder è puramente di diritto privato. Conformemente ai propri regolamenti, le associazioni dei Länder si intendono quali associazioni di tutela per i propri membri che provengono esclusivamente dal settore lattiero-caseario (inclusi i rappresentanti dei consumatori). |
(93) |
Ai sensi dell'articolo 14 della MFG, le associazioni dei Länder sono organizzazioni «volontarie» che riuniscono sia i soggetti operanti nel settore lattiero-caseario sia i consumatori per rappresentarne congiuntamente gli interessi economici. |
(94) |
Le associazioni dei Länder si differenziano dall'associazione professionale degli ottici Hoofdbedrijfschap Ambachte, parte coinvolta nella causa Pearle, cui è stata affidata l'acquisizione e l'erogazione di un contributo obbligatorio per azioni pubblicitarie. Sebbene detta associazione professionale sia un ente di diritto pubblico, la Corte ha negato l'esistenza di un aiuto di Stato in quanto le azioni pubblicitarie non sono state finanziate da fondi messi a disposizione da un organismo pubblico, bensì da diritti riscossi dalle aziende del settore (16). |
(95) |
Le associazioni dei Länder, quali gli organismi operanti nell'ambito della riscossione e dell'utilizzo del prelievo sul latte, sono diverse anche dai comitati agricoli di cui alla causa Plans de Campagne, i quali non hanno partecipato alla fissazione delle misure e che non disponevano di alcun margine di manovra nell'applicazione delle misure stesse (17). |
(96) |
Le associazioni dei Länder sono organismi non statali, puramente privati, che decidono autonomamente e sotto la loro propria responsabilità l'aliquota del prelievo sul latte e il relativo utilizzo. |
(97) |
Inoltre, il vantaggio del settore lattiero-caseario non costituisce un onere per il bilancio statale poiché il prelievo sul latte è applicato nei confronti degli operatori del settore e conseguentemente non sussiste un onere selettivo a compensazione di tale «vantaggio» selettivo. Manca perciò l'effetto del vantaggio e la distorsione della concorrenza, poiché i «vantaggi» delle aziende lattiero-casearie e dei produttori del latte vengono completamente compensati dall'onere rappresentato dal prelievo. |
(98) |
Nella causa Vent de Colère, la Corte ha confermato il carattere statale di un sistema tributario poiché a seguito di una modifica legislativa, gli oneri non sono più compensati — come secondo la normativa anteriore — solamente con i contributi degli operatori nel settore di appartenenza (nel caso in questione: il settore energetico), ma anche con i contributi di tutti gli utenti finali di energia elettrica residenti nel paese (18). |
(99) |
Inoltre, ai sensi della LVN non si configura un aiuto di Stato qualora si tratti di operazioni «a carattere collettivo», eseguite nell'interesse di un determinato settore e finanziate dai contributi versati dai soggetti appartenenti al settore. |
(100) |
Le misure contestate servono nel loro complesso a promuovere il «prodotto latte» e conseguentemente difendere gli interessi collettivi del settore lattiero-caseario. Tali misure proteggono in parte anche gli interessi dei consumatori, poiché le due finalità sono inscindibili per via della congruenza esistente tra gli interessi. |
(101) |
Il ruolo dello Stato è circoscritto alla realizzazione di un meccanismo di compensazione legale reso disponibile al settore lattiero-caseario attraverso la MFG; mediante tale meccanismo gli operatori del settore, che beneficiano «naturalmente» delle misure eseguite a sostegno del «prodotto latte», versano contributi proporzionali alle spese. In tal modo, come nelle cause Pearle, Doux Elevages e nel caso VaľHor, lo Stato funge unicamente da strumento per rendere vincolante il meccanismo di compensazione di natura privata e realizzarne l'equità degli oneri (19). |
(102) |
L'iniziativa del prelievo trae origine dalle associazioni dei Länder e perciò dal settore privato. Pertanto, ai sensi dell'articolo 22 della MFG, il prelievo viene applicato «previa consultazione» con le associazioni dei Länder. Queste ultime, a loro volta, non rappresentano il prodotto di requisiti fissati dallo Stato, bensì sono organizzazioni «volontarie» di soggetti operanti nel settore lattiero-caseario (articolo 14 della MFG). La situazione è chiaramente documentata per quanto concerne il Land Turingia, in cui la Landesvereinigung (associazione del Land) è stata riconosciuta solo nel 1999. Su richiesta dell'associazione degli agricoltori della Turingia, il ministero competente ha «compiuto i necessari passi formali dal punto di vista amministrativo» al fine di poter applicare il prelievo nei confronti delle aziende lattiero-casearie e dei centri di raccolta del latte. Ciò dimostra induttivamente che il prelievo sul latte è un meccanismo di compensazione puramente privato, in cui lo Stato funge esclusivamente da «strumento» per rendere vincolante l'obbligo di versamento del prelievo stesso (20). |
(103) |
In un documento di sintesi, la LVN ha indicato gli aspetti in comune e le differenze esistenti a suo parere tra diverse cause da un lato e la MFG dall'altro. |
(104) |
Nel caso VaľHor (decisione 2014/416/UE) (esito: nessun aiuto di Stato), come per il prelievo sul latte, i fondi vengono riscossi e concessi sostanzialmente da parte di un'organizzazione interprofessionale privata e riconosciuta dallo Stato, costituita su base volontaria; con i contributi dei soggetti appartenenti all'organizzazione vengono finanziate operazioni a carattere collettivo a favore del settore; la possibilità prevista per legge di un riconoscimento statale dell'organizzazione interprofessionale privata non comporta di per sé l'accettazione di un controllo da parte dello Stato; lo Stato non può utilizzare effettivamente i fondi per sostenere determinate aziende; infine, l'organizzazione interprofessionale decide autonomamente sull'utilizzo dei fondi. |
(105) |
Nella causa Vent de Colère (C-262/12) (esito: aiuto di Stato), diversamente dal caso del prelievo sul latte, l'aliquota del contributo viene definita unilateralmente mediante decreto ministeriale e senza la partecipazione da parte dei privati; esiste una garanzia statale; i fondi vengono gestiti da un organismo pubblico ed esistono meccanismi sanzionatori statali. |
(106) |
Nella causa Doux Élevage (C-677/11) (esito: nessun aiuto di Stato), come per il prelievo sul latte, i fondi vengono sostanzialmente riscossi e concessi da parte di un'organizzazione interprofessionale privata e riconosciuta dallo Stato, costituita su base volontaria; la possibilità prevista per legge di un riconoscimento statale dell'organizzazione interprofessionale privata non comporta di per sé l'accettazione di un controllo da parte dello Stato; i fondi provengono totalmente dai contributi versati dagli operatori economici; lo Stato non può utilizzare effettivamente i fondi per sostenere determinate aziende; infine, l'organizzazione interprofessionale decide autonomamente sull'utilizzo dei fondi. |
(107) |
Nella causa Plans de Compagne (T-139/09) (esito: aiuti di Stato), diversamente dal caso del prelievo sul latte, un'autorità decide l'aliquota dei contributi; l'importo dei contributi viene integrato da fondi statali; le misure vengono definite dallo Stato (timbro dell'organismo statale di controllo ecc.); i comitati di settore non partecipano alla fissazione delle misure e non hanno alcun margine di manovra nell'applicazione delle misure stesse; e infine, un delegato del ministro partecipa alle sedute dei comitati. |
(108) |
Nella causa Pearle (C-345/02) (esito: nessun aiuto di Stato), come per il prelievo sul latte, i fondi vengono impiegati esclusivamente per le finalità del rispettivo settore economico; un'associazione di un determinato settore economico ha fatto richiesta ad un organismo pubblico di riscuotere contributi al fine di attuare determinate misure in favore di detto settore e, diversamente dal caso del prelievo sul latte, un'associazione professionale di diritto pubblico (e non privata) è coinvolta in modo determinante nella riscossione e nell'utilizzo del contributo obbligatorio; pertanto, il caso Pearle appare più problematico rispetto al prelievo sul latte. |
Osservazioni della Germania del 3 dicembre 2014
(109) |
In un primo momento, la Germania non si è espressa sulle osservazioni presentate dalle parti interessate nel febbraio 2014. Con lettera del 3 dicembre 2014, la Germania ha preso posizione sull'osservazione integrativa della LVN dell'8 luglio 2014 come segue: |
(110) |
Nell'intervenire in sede di procedimento formale sul prelievo sul latte ai sensi della MFG, i Länder federali interessati hanno definito finora due aspetti fondamentali, illustrando, da un lato, la conformità delle azioni realizzate con i requisiti specifici della normativa sugli aiuti di Stato (in particolare dal punto di vista della compatibilità delle azioni con i requisiti fissati dal regolamento di esenzione per il settore agricolo e con il quadro normativo vigente per il settore agricolo), nonché, dall'altro lato, affrontando la domanda dell'eventuale esistenza di un vantaggio rilevante per la normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(111) |
Le osservazioni della LVN dell'8 luglio 2014, nonché l'attuale prassi decisionale dei tribunali comunitari e della Commissione europea, impongono ulteriori considerazioni fondamentali sulla questione se in questo caso sussista la fattispecie di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e in particolare se si tratti di aiuti concessi «mediante risorse statali». |
(112) |
Le osservazioni della LVN dell'8 luglio 2014, così come l'esame delle predette decisioni, fanno ritenere quanto meno dubbio che in questo caso si configurino aiuti concessi «mediante risorse statali», per cui la riscossione e l'utilizzo del prelievo sul latte non si qualifica come aiuto di Stato. Tale posizione si giustifica come segue: |
(113) |
Come emerge dal caso Val'Hor (decisione 2014/416/UE) e dalla causa Doux Élevage (C-677/11), le azioni finanziate e attuate da organizzazioni interprofessionali private non si qualificano come aiuti di Stato. Le associazioni dei Länder per il settore lattiero-caseario presenti nei singoli Länder sono organizzazioni che potrebbero essere assimilate alle organizzazioni menzionate nelle decisioni citate. Gli organismi pubblici non sono mai Stati membri di queste associazioni dei Länder. Essi partecipano alle sedute senza diritto di voto, in qualità di osservatori esterni. La partecipazione dell'organismo statale nell'ambito della liquidazione dei prelievi sul latte, rispettivamente del controllo sull'osservanza delle condizioni giuridiche prescritte dalla MFG, non cambia la peculiarità delle associazioni dei Länder quali autorità preposte alla selezione delle misure. |
(114) |
Di fatto, le rispettive associazioni dei Länder controllano il gettito del prelievo e l'utilizzo dei fondi raccolti con esso. Lo Stato non esercita materialmente un'influenza per via dell'«esame» o della «fissazione» delle proposte delle associazioni dei Länder da parte degli organismi pubblici, in quanto questi ultimi operano solo nell'ambito di quanto disposto all'articolo 22, paragrafo 2, della MFG e il controllo viene eseguito al fine di verificare se sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 22 della MFG. I fondi raccolti con il prelievo vengono impiegati secondo le proposte di utilizzo delle associazioni dei Länder, il che fa ritenere chiaramente che non si tratti di fondi concessi dallo Stato, in conformità alla sentenza della Corte del 16 maggio 2002 relativa alla causa Stardust Marine (C-482/99). |
(115) |
Le associazioni dei Länder sono organizzazioni puramente private. Inoltre, le associazioni dei Länder controllano il prelievo sul latte e il suo utilizzo; tutto ciò fa pertanto ritenere in modo conclusivo che il prelievo sul latte, rispetto alla suddetta causa, non possa essere qualificato come aiuto di Stato. |
(116) |
Contro l'ipotesi dell'aiuto di Stato vi è poi il fatto che i fondi provenienti dal prelievo sul latte siano fondi esclusivamente privati. Si tratta di fondi che provengono dal patrimonio delle aziende private assoggettate al prelievo. Nel caso del prelievo sul latte non esiste un sovvenzionamento o una garanzia statale, diversamente da quanto avviene nelle cause C-262/12 (Vent de Colère) e T-139/09 (Plans de Campagne), in cui l'esistenza di un aiuto di Stato viene confermata proprio per questo motivo. |
(117) |
Inoltre, nel caso del prelievo sul latte, si tratta di un'operazione a carattere collettivo riguardante l'intero settore, il che, in linea con la normativa vigente [decisione 2014/416/UE (Val'Hor) e C-677/11 (Doux Élevage)], fa ritenere che non sussista un aiuto di Stato. |
(118) |
Parimenti, è dubbio che esista un vantaggio, elemento assolutamente indispensabile per poter ipotizzare l'esistenza di un aiuto di Stato. Ciò si spiega col fatto che i vantaggi attribuiti alle aziende lattiero-casearie e ai produttori di latte vengono interamente compensati o «neutralizzati» dai prelievi riscossi dalle aziende lattiero-casearie e indirettamente anche dai produttori di latte. Tale tesi trova conferma anche nella decisione della Corte del 19 dicembre 2013 (C-262/12; Vent de Colère) in cui si stabilisce l'esistenza dell'aiuto di Stato, poiché nella fattispecie in oggetto gli oneri sono riscossi non solo nei confronti dei soggetti appartenenti al settore, ma anche nei confronti di tutti gli utenti di energia elettrica residenti nel paese. |
(119) |
Da questi aspetti che emergono in parte anche da un nuovo riesame del sistema dei prelievi sul latte, confermando al contempo le posizioni precedenti dei Länder interessati, si deve concludere che sussistono dubbi sul fatto che il sistema dei prelievi sul latte possa considerarsi aiuto di Stato. Sarà la Commissione europea a dover accertare se in questo caso si configuri un aiuto di Stato e, in particolare, se sia soddisfatto il criterio dell'utilizzo di «risorse statali». |
3. VALUTAZIONE
Sottomisure che non costituiscono aiuto di Stato
Sostegno agli scienziati
(120) |
Relativamente al sostegno agli scienziati (cfr. considerando 61), la Commissione rileva che ne beneficiano privati. La Commissione presume inoltre che tali scienziati effettuavano attività indipendente di ricerca e sviluppo per ampliare le conoscenze e la comprensione ai sensi del punto 19 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (21). In questo caso, la Commissione presume l'esistenza di un'attività non economica. |
(121) |
Solo chi svolge attività economiche è da considerarsi come impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Di conseguenza, il sostegno concesso agli scienziati nell'ambito di questa sottomisura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
Lezioni presso la Fachhochschule Hannover
(122) |
Relativamente alle lezioni tenute da collaboratori della VDM presso la Fachhochschule Hannover (cfr. considerando 62), la Commissione afferma che i corsi di studio presso le scuole tecniche superiori pubbliche rientrano nel settore dell'istruzione pubblica statale. |
(123) |
La giurisprudenza dell'Unione ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. A tale riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini» (22). |
(124) |
Le lezioni in esame fanno parte del piano di studi di una scuola tecnica superiore pubblica. L'istruzione pubblica organizzata da questa scuola tecnica superiore è da considerarsi come attività non economica (cfr. considerando 123). D'altro canto, per quanto concerne l'attività d'insegnamento, la Commissione presume che quest'ultima venga svolta a titolo di attività secondaria; pertanto, essa non costituisce attività economica (23). Se non si configura un'attività economica non sussiste alcun vantaggio per le imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Conseguentemente non si tratta di aiuto ai sensi della suddetta norma. |
Sottomisure che costituiscono aiuto di Stato
(125) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali
(126) |
Sulla base delle informazioni esistenti e in particolare delle osservazioni presentate dalle parti interessate e dalle autorità tedesche, occorre verificare se i fondi provenienti dal prelievo sul latte siano qualificabili come risorse statali a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(127) |
Secondo la giurisprudenza costante non è ragionevole distinguere tra i casi in cui gli aiuti siano concessi direttamente dallo Stato e quelli in cui gli aiuti vengano concessi da un soggetto pubblico o privato, designato o istituito a tal fine da tale Stato (24). Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i vantaggi devono essere innanzitutto concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato (25). |
(128) |
In considerazione delle misure descritte nella sezione 2 della presente decisione, vale il principio secondo cui gli aiuti vengono concessi sulla base delle legislazioni dei Länder, il cui quadro giuridico è costituito a sua volta dalla MFG. |
(129) |
Più specificamente, l'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della MFG prevede che i governi dei Länder, previa consultazione con le associazioni nazionali o gli organismi professionali, insieme con le aziende lattiero-casearie, i centri di raccolta del latte e della crema di latte, possano riscuotere fino a 0,1 cent per kg di latte conferito, al fine di favorire il settore lattiero-caseario. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, seconda frase, della MFG, i governi dei Länder, su richiesta delle associazioni nazionali o degli organismi professionali possono riscuotere congiuntamente prelievi per un importo fino a 0,2 cent per kg di latte conferito, qualora i prelievi previsti alla prima frase dello stesso articolo non siano sufficienti per l'assolvimento dei propri compiti. |
(130) |
I governi dei Länder riscuotono il prelievo sul latte «previa consultazione» con le rispettive organizzazioni nazionali. La consultazione costituisce tuttavia una forma di partecipazione decisamente più attenuata rispetto all'intesa. Mentre il termine «intesa» significa che l'adozione di un atto giuridico presupponga necessariamente (per essere legittimo) il consenso di un altro organismo (ad esempio un organo legislativo, un'autorità), una decisione da prendere previa «consultazione» con un altro organismo non dipende, in ultima analisi, dal consenso manifestato o meno da quest'ultimo. Nel diritto amministrativo si ricorre occasionalmente ad una siffatta differenziazione delle forme di partecipazione (26). Poiché l'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della MFG prevede la consultazione quale forma di partecipazione, il potere di riscuotere il prelievo, nonché la decisione al riguardo spetta ai governi dei Länder (27). Per contro, le associazioni nazionali vengono «coinvolte» esclusivamente nella preparazione ed attuazione tecnica delle misure da adottare ai sensi dell'articolo 22 (articolo 14, paragrafo 1, della MFG) e sono assoggettate a tal fine alla supervisione dell'autorità superiore (articolo 14, paragrafi 2 e 4, della MFG). |
(131) |
La base giuridica per l'applicazione di un prelievo sul latte nei singoli Länder è costituita, di conseguenza, dai regolamenti dei Länder che disciplinano i dettagli dell'applicazione del prelievo, tra cui l'aliquota (28). In tal modo, è lo Stato (rappresentato dal rispettivo governo del Land) a disciplinare l'applicazione del prelievo. Come stabilito nel precedente considerando 130, ciò non osta al fatto che i regolamenti siano stati emessi previa consultazione con la rispettiva associazione nazionale del settore lattiero-caseario. |
(132) |
Nel presente caso, il prelievo viene applicato nei confronti di aziende private. Il gettito di tale prelievo affluisce nel bilancio nazionale e viene successivamente utilizzato per finanziare le diverse misure di sostegno, con una gestione a parte a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, prima frase, della MFG. Ai sensi dell'articolo 23 dei rispettivi regolamenti finanziari (cfr. punto 19), le spese e gli stanziamenti d'impegno per prestazioni nei confronti di autorità esterne rispetto all'amministrazione nazionale, finalizzati a realizzare determinati obiettivi (contributi) possono essere stabiliti solo se il Land ha un interesse significativo alla realizzazione da parte di tali autorità che non potrebbe essere realizzato, ovvero non verrebbe realizzato adeguatamente, senza il ricorso a tali contributi. Tale disposizione implica l'interesse da parte dello Stato alla realizzazione delle misure. Il fatto che in Turingia i prelievi dovuti siano da versare sul conto fiduciario «Milchumlage» (prelievo sul latte) della Landesvereinigung Thüringer Milch e. V. (considerando 89, articolo 3, paragrafo 1, dell'UmlErhVO della Turingia), non contrasta con questo interesse da parte dello Stato. Anche in Turingia sono inclusi nel conteggio gli importi dei prelievi arretrati e gli interessi in base alle disposizioni dell'Abgabenordnung (codice tributario tedesco) e alle relative norme di attuazione (articolo 3, paragrafo 4, dell'UmlErhVO della Turingia). Inoltre, proprio per via della natura del conto fiduciario, il titolare non può disporre liberamente degli importi disponibili, bensì solo nell'ambito delle prescrizioni vigenti che nel caso in esame sono state fissate dallo Stato. |
(133) |
In risposta alle argomentazioni delle parti interessate e della Germania, la Commissione rileva quanto segue: |
(134) |
Relativamente all'affermazione della LVN, secondo cui sono le associazioni a livello di Land a decidere in modo determinante sull'applicazione del prelievo nei confronti delle aziende lattiero-casearie (considerando da 83 a 87 e 91), la Commissione sottolinea che a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della MFG, e quindi per legge, la federazione ha conferito il potere di applicare un prelievo sul latte ai governi dei Länder. La disposizione definisce, tra l'altro, che il prelievo sul latte può ammontare di norma sino a 0,1 cent al kg e che su domanda presentata dall'associazione nazionale o congiuntamente insieme con gli organismi professionali, i governi dei Länder possono applicare prelievi sino a 0,2 cent per kg di latte conferito. |
(135) |
Inoltre, all'articolo 22, paragrafo 2, numeri dall'1 al 6, la MFG definisce le finalità per le quali è possibile utilizzare i fondi provenienti dal prelievo sul latte. |
(136) |
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, terza frase, della MFG, le associazioni nazionali o gli organismi professionali devono essere semplicemente consultati prima dell'utilizzo dei fondi. |
(137) |
Ne risulta che lo Stato (a livello federale), pur riconoscendo alle associazioni a livello di Land determinati diritti di partecipazione, ha fissato al contempo un chiaro quadro giuridico fissando l'aliquota dei prelievi sul latte e l'utilizzo dei fondi, in merito al quale i rispettivi governi dei Länder (o in caso di delega, le autorità supreme del Land) sono chiamati a decidere. Ad esempio, non sarebbe possibile che su richiesta delle associazioni dei Länder l'aliquota del prelievo superasse il tetto di 0,2 cent al kg o che i fondi venissero utilizzati per altre finalità rispetto a quelle elencate nell'articolo 22, paragrafo 2, numeri da 1 a 6, della MFG. Inoltre, l'obbligo di consultazione definito in merito all'utilizzo (articolo 22, paragrafo 3, terza frase, della MFG) non comporta in alcun modo l'obbligo di conformarsi alle osservazioni dei soggetti consultati. La decisione definitiva sull'utilizzo dei fondi spetta alle rispettive autorità del Land, ossia, in ultima analisi, allo Stato. |
(138) |
Questo aspetto costituisce una differenza sostanziale rispetto alla causa Doux Élevage, citata dalla LVN. La riscossione del prelievo sul latte e il corrispondente utilizzo dei fondi vengono disciplinati dallo Stato su due livelli: a livello federale e a livello di Länder. In Germania, il legislatore non ha fissato solamente il potere di riscossione da parte del governo del Land, ma ha anche delimitato mediante legge federale la libertà di disporre, a livello nazionale, dei fondi raccolti con i prelievi. Le associazioni dei Länder non possono neanche chiedere, ad esempio nel corso della procedura, di modificare gli obiettivi della sovvenzione fissati dall'articolo 22, paragrafo 2, numeri da 1 a 6, della MFG. Una siffatta limitazione da parte dello Stato era assente nelle fattispecie che erano alla base del caso Val'Hor e della causa Doux Élevage. |
(139) |
La MFG non può nemmeno essere intesa come un semplice strumento per attuare interessi puramente economici di un'organizzazione interprofessionale. Infatti, sebbene l'articolo 14 della MFG stabilisca che nelle associazioni debbano essere rappresentati gli organismi professionali del settore agricolo, delle aziende lattiero-casearie e del commercio di prodotti lattiero-caseari, qualora tali soggetti desiderino parteciparvi, è altresì vero che negli organi dell'associazione deve essere assicurata la rappresentanza dei consumatori in misura adeguata. Mediante queste condizioni relative alla partecipazione e alla rappresentanza, il legislatore (ossia lo Stato) si assicura che il perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico menzionati nella MFG avvenga assicurando al contempo una rappresentanza completa di tutti gli interessi che vada oltre la semplice promozione di un determinato settore. |
(140) |
Al contrario di quanto avviene nella causa Doux Élevage, le finalità di promozione formulate nella MFG non sono neanche quelle fissate e introdotte dalle stesse organizzazioni interprofessionali (29). In particolare, le finalità formulate nell'articolo 22, paragrafo 2, n. 1 («Promozione e mantenimento della qualità sulla base delle prescrizioni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge o dell'articolo 37 della Milchgesetz del 31 luglio 1930» (Reichsgesetzbl. I pag. 421)] e n. 2 («Miglioramento delle condizioni igieniche nella fase di raccolta, conferimento, trattamento e trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari») presentano — diversamente dalla causa Doux Élevage — caratteristiche che sono parte integrante di una politica definita dalle autorità statali (30) e che rimandano a funzioni di autorità pubblica, le quali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della MFG, non possono essere trasferite a priori alle associazioni dei Länder. Nella misura in cui la Germania si richiama per il caso in esame all'articolo 22, paragrafo 2, n. 6, della MFG, già dalla formulazione della legge si evince che si tratta «di compiti affidati in base alla normativa sul latte e sulle materie grasse» — e perciò non di compiti fissati dallo stesso VDM. |
(141) |
Parimenti, a differenza della causa Doux Élevage, in caso di mancato versamento dei prelievi sul latte dovuti, non si avvia un normale procedimento civile o commerciale (31). Infatti, l'articolo 23, paragrafo 2, della MFG stabilisce che l'applicazione dei prelievi possa avvenire secondo le disposizioni dell'Abgabenordnung (codice tributario tedesco) e delle relative norme di attuazione. I Länder interessati hanno definito nei rispettivi regolamenti sui versamenti dei prelievi sul latte un versamento corrispondente in base alle disposizioni dell'Abgabenordnung e delle relative norme di attuazione (32). Nel sistema giuridico tedesco, l'Abgabenordnung è una normativa di diritto pubblico. In Germania i crediti istituzionali vengono eseguiti mediante procedimento amministrativo; i crediti civili vengono invece eseguiti mediante procedimento giurisdizionale. Rispetto al procedimento giurisdizionale, il procedimento amministrativo rappresenta il metodo di esecuzione più efficace in quanto i poteri pubblici possono creare autonomamente un titolo esecutivo emanando un atto amministrativo (33), che nel caso di crediti civili potrebbe essere ottenuto soltanto per via giudiziaria (34). Ciò induce a ritenere che lo Stato miri ad ottenere un'applicazione (ed eventuale riscossione) quanto più efficace e completa dei prelievi dovuti, al fine di garantire l'attuazione tempestiva degli obiettivi statali finanziati con i fondi provenienti dal prelievo. |
(142) |
L'affermazione della LVN, secondo cui i fondi provenienti dal prelievo sul latte non sarebbero risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è così confutata. |
(143) |
Ne consegue che il gettito dei prelievi in esame è da considerarsi assoggettato al controllo pubblico (35) e che le azioni finanziate mediante tale gettito sono state concesse mediante risorse statali e sono perciò imputabili allo Stato. |
Vantaggio selettivo/imprese
(144) |
La VDM è un organismo che effettua prestazioni in favore delle imprese del settore lattiero-caseario, in particolare delle aziende lattiero-casearie. |
(145) |
La Germania e la VDM contestano che quest'ultima offra prestazioni su un determinato mercato in qualità di impresa. In particolare si rimanda all'attività di associazione svolta dalla VDM, la quale solo in casi eccezionali è stata valutata dalla giurisprudenza come attività imprenditoriale (cfr. considerando 39 e 49). |
(146) |
Nella sentenza T-193/02 Piau contro Commissione, citata dalla Germania, è stato stabilito che un'associazione, vale a dire la FIFA, svolgeva un'attività economica. Viceversa, la Germania non ha potuto far riferimento ad alcuna giurisprudenza che affermasse esplicitamente il contrario, ossia che un'associazione non svolge (necessariamente) alcuna attività economica ovvero che l'attività di associazione in quanto tale è sottratta al controllo degli aiuti di Stato. |
(147) |
È pacifico che la VDM svolge attività nell'interesse e a beneficio dei propri membri. Questa osservazione corrisponde a quanto la VDM ritiene siano i propri compiti, come si evince da svariate affermazioni contenute nel suo sito Internet circa l'area delle attività svolte, come ad esempio: «Der VDM vertritt im IDF die Interessen der Milchbranche» (La VDM rappresenta all'interno dell'IDF gli interessi del settore lattiero-caseario), «Wahrnehmung und Förderung der Interessen der Milchwirtschaft» (Tutela e promozione degli interessi del settore lattiero-caseario), «Interessenvertretung im Gesetzgebungsprozess gegenüber den Ministerien» (Rappresentanza degli interessi nel processo legislativo nei confronti dei ministeri). Analogamente, anche la LVN presume che le misure contestate servissero nel loro complesso a promuovere il «prodotto latte» e conseguentemente difendere gli interessi collettivi del settore lattiero-caseario (cfr. sopra i considerando 99-100). |
(148) |
La Commissione insiste nel ritenere che le attività svolte dalla VDM mostrassero le caratteristiche delle prestazioni di servizi. Tali prestazioni di servizi vanno a beneficio delle aziende lattiero-casearie dei Länder in cui viene applicato il prelievo sul latte. |
(149) |
Diverse attività tra quelle menzionate dalla stessa VDM nel proprio sito Internet hanno le caratteristiche di prestazioni di servizi, nel senso che il loro scopo consiste nel rappresentare gli interessi delle aziende lattiero-casearie e dei produttori del latte nei confronti delle autorità tedesche, del legislatore e all'interno degli organismi internazionali (36). |
(150) |
Lo svolgimento di tali prestazioni di servizi torna a vantaggio delle aziende lattiero-casearie interessate, consentendo di sostenere queste ultime nell'esercizio delle loro attività principali, ossia la produzione e la vendita del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che costituiscono indubbiamente attività economiche. |
(151) |
Funzioni quali «l'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali», «la partecipazione alla normalizzazione e alla standardizzazione», nonché «la trasmissione di informazioni generali», vengono svolte dalla VDM nell'interesse e per conto dei propri membri, sono direttamente collegate alla loro attività economica e sgravano le aziende lattiero-caseario dall'incombenza — e dai relativi costi — di dover prendere esse stesse iniziative in tal senso, al fine di creare in tal modo un ambiente (di mercato) favorevole per le vendite. Tra i membri della VDM vi sono, tra gli altri, il Milchindustrie-Verband e.V. (associazione tedesca dell'industria lattiero-casearia tedesca — MIV) e il Deutsche Bauernverband e.V. (associazione degli agricoltori tedeschi — DBV). A loro volta, fanno parte del MIV in qualità di membri le aziende lattiero-casearie tedesche, incluse quelle interessate dalla presente decisione e operanti nei Länder che applicano il prelievo sul latte. |
(152) |
In questo caso, «l'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali» e «la partecipazione alla normalizzazione e alla standardizzazione» costituiscono una rappresentanza d'interessi all'interno del processo politico che mira a diverse modalità della formazione della volontà (legislazione, normalizzazione tecnica e così via). In tal modo, in ultima analisi viene condizionato il quadro giuridico delle proprie attività produttiva e commerciale. Parimenti, la misura «trasmissione di informazioni generali» torna a vantaggio delle aziende lattiero-casearie interessate, poiché fa conoscere i vantaggi del prodotto «latte» e mira perciò a promuoverne le vendite. |
(153) |
L'affermazione della VDM, secondo cui la sua attività ha per oggetto «la comunicazione nell'ambito del processo legislativo delle opinioni formatesi democraticamente all'interno della VDM, in virtù della propria struttura associativa», non mette in dubbio tale constatazione. E ciò in quanto la VDM rappresenta appunto non tanto interessi generali, quanto gli interessi dei propri membri, con l'obiettivo di far considerare il punto di vista del settore lattiero-caseario nel processo legislativo e di normalizzazione e conseguentemente condizionare quest'ultimo. |
(154) |
Per quanto concerne l'attività di «normalizzazione e standardizzazione», la VDM ha affermato di occuparsi, in rappresentanza dell'intero settore, della normalizzazione e standardizzazione, a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con le organizzazioni di normalizzazione competenti, quali ad esempio ISO, IDF, CEN e DIN (cfr. considerando 53). |
(155) |
A questo riguardo, la Commissione rileva che per la normalizzazione e la standardizzazione sono competenti in via primaria le summenzionate organizzazioni di normalizzazione. In quest'ambito, la VDM non partecipa come un organismo neutrale al processo di normalizzazione (nessuna funzione di consulente indipendente), bensì apporta il punto di vista del settore lattiero-caseario. |
(156) |
Anche in questo caso, quindi, la Commissione giunge alla conclusione che la VDM fornisce prestazioni in qualità di associazione privata. I fruitori — se non destinatari — di tali prestazioni sono, ancora una volta, le aziende lattiero-casearie dei Länder interessati (ossia i membri delle associazioni che a loro volta sono membri della VDM), i cui interessi vengono rappresentati e difesi dalla VDM rispetto alle organizzazioni di normalizzazione. |
(157) |
Allo stesso modo, la trasmissione di informazioni generali (cfr. considerando 59 e 60) costituisce una prestazione. Il fatto che tali informazioni siano di natura generale o specifica è irrilevante ai fini di accertare se con la trasmissione di tali informazioni si favorisca l'attività economica del settore lattiero-caseario. |
(158) |
Le prestazioni in esame fornite dalla VDM favoriscono in modo selettivo determinate imprese, ossia quelle del settore inerente alla lavorazione e alla commercializzazione del latte nei Länder che applicano il prelievo sul latte. A questo proposito, la Commissione non condivide la posizione della VDM, secondo cui esso rappresenterebbe gli interessi generali in qualità di associazione dirigente. Piuttosto, nelle attività della VDM, la Commissione ravvisa una rappresentanza d'interessi di settore in favore delle aziende lattiero-casearie aderenti alla VDM in qualità di membri attraverso le associazioni nei Länder interessati. |
Distorsione della concorrenza e ripercussioni sugli scambi
(159) |
Secondo la giurisprudenza della Corte, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto (37). Ciascun aiuto concesso a un'impresa operante su un mercato in cui si svolgono operazioni commerciali all'interno dell'Unione può incidere negativamente sul commercio tra gli Stati membri (38), anche qualora le imprese avvantaggiate non partecipino esse stesse al commercio intracomunitario (39). Nel periodo 2001-2012, il commercio di prodotti agricoli all'interno dell'Unione ha raggiunto proporzioni considerevoli. Ad esempio, le importazioni e le esportazioni intracomunitarie della Germania relativamente ai prodotti classificati nella voce 0401 della nomenclatura combinata (latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti) (40) ammontavano nel 2011 a 1 200 milioni di EUR per il primo e a 957 milioni di EUR per il secondo (41). |
(160) |
Le misure di cui alla presente decisione servono a sostenere attività relative al settore agricolo. In particolare, si tratta di attività svolte dalle aziende lattiero-casearie. In riferimento ai prodotti delle aziende lattiero-casearie, gli scambi avvengono all'interno dell'Unione, come precedentemente descritto. La Commissione ritiene pertanto che le misure in questione siano idonee ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. |
(161) |
In considerazione degli scambi globali di prodotti lattiero-caseari si può perciò presumere che le sottomisure in questione abbiano l'effetto di falsare la concorrenza o minaccino di falsarla e che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. |
Aiuto esistente/nuovo aiuto
(162) |
Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione deve verificare costantemente gli aiuti esistenti in collaborazione con gli Stati membri. A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri di fornire tutte le informazioni necessarie per l'esame dei regimi di aiuti esistenti in tali Stati ed eventualmente proporre loro l'adozione di misure idonee. |
(163) |
A norma dell'articolo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 659/1999, il termine «aiuti esistenti» definisce tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore. |
(164) |
Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 qualsiasi modifica di un aiuto esistente fa sì che esso divenga automaticamente un «nuovo aiuto». A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (42), «si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune». |
(165) |
Secondo la giurisprudenza (43) il regime iniziale viene trasformato in un regime di aiuti nuovo se il cambiamento riguarda i suoi aspetti fondamentali; non si può invece parlare di una siffatta modifica sostanziale qualora l'elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale. |
(166) |
A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tutti i nuovi aiuti devono essere comunicati alla Commissione europea e non possono essere eseguiti prima che essa li abbia approvati (divieto di esecuzione). |
(167) |
Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono considerati illegali i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
(168) |
Ad eccezione della MFG stessa (la quale è semplicemente una legge quadro e una norma di autorizzazione e non costituisce la base giuridica delle misure in esame), le autorità tedesche non hanno fornito informazioni atte a documentare l'esistenza di una base giuridica adottata nel 1958, la quale sarebbe tutt'ora applicabile nei suoi termini originari e per il periodo in esame. Ciò vale già di per sé per i regolamenti sull'applicazione dei prelievi sul latte che disciplinano la base di finanziamento degli aiuti in esame (ad esempio, i regolamenti applicabili nel Land Baden-Württemberg e in Baviera del 2004 (Baden-Württemberg) e del 2007 (Baviera), cfr. considerando dal 21 al 22), ma anche per i regolamenti finanziari dei Länder, i quali costituiscono la base giuridica per l'utilizzo del prelievo sul latte e che, relativamente alla finalità d'uso, devono agire entro i limiti fissati dall'articolo 22, paragrafo 2, della MFG. Successivamente, in base a questi riferimenti, le autorità del Land approvano l'utilizzo dei fondi per il rispettivo esercizio mediante notifica di utilizzo. |
(169) |
Le misure in oggetto sono perciò nuovi aiuti soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, poiché la Germania non ha mai notificato, in alcun momento, il regolamento sugli aiuti in esame, questo è illegale (articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999). |
Valutazione della compatibilità
Norme applicabili
(170) |
A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati come compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(171) |
In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (44), gli aiuti di Stato illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere valutati conformemente alle norme vigenti al momento della concessione dell'aiuto. |
(172) |
A decorrere dal 1o gennaio 2000, per il settore agrario si applicano quadri normativi speciali. Gli aiuti concessi tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 (in appresso: «periodo 2001-2006») vengono esaminati alla luce della disciplina comunitaria per il periodo 2000-2006. |
(173) |
Gli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2007 (in appresso: «periodo a decorrere dal 2007») vengono esaminati alla luce degli orientamenti 2007-2013. |
Prima sottomisura (periodo 2001-2006): «attività di consulenza nei confronti degli organismi statali» e «normalizzazione e standardizzazione»
(174) |
In considerazione di un'eventuale compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati ad agevolare l'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali (cfr. considerando 51 e 52) e l'attività della VDM nell'ambito della normalizzazione e standardizzazione (cfr. i considerando dal 53 al 58), la VDM ha rimandato alle disposizioni sulla fornitura di assistenza tecnica (considerando 67 e 68). |
(175) |
La fornitura di assistenza tecnica è disciplinata nella sezione 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Ai sensi del punto 14.1, 3 trattino degli orientamenti comunitari 2000-2006, in linea di principio, si considerano compatibili con il mercato interno gli onorari di consulenti. Nel caso delle aziende lattiero-casearie, si tratta di imprese del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli aiuti in favore di questo settore ricadono, tra l'altro, nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari 2000-2006 (punto 2.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006). Lo scopo delle disposizioni di cui al punto 14.1, 3 trattino consiste nel dichiarare compatibili con il mercato i finanziamenti che mirano direttamente a migliorare la trasformazione dei prodotti agricoli mediante la trasmissione delle conoscenze necessarie a tal fine. I servizi di consulenza forniti dalla VDM erano tuttavia rivolti ad organismi pubblici. I membri della VDM, tra cui figurano le aziende lattiero-casearie dei Länder che applicano il prelievo sul latte, erano invece soltanto fruitori e perciò beneficiari dell'aiuto in modo indiretto. La Commissione rileva che non è possibile dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti in esame ai sensi della sezione 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
(176) |
Analogamente, le attività della VDM nell'ambito della normalizzazione e standardizzazione mirano a fornire consulenza agli organismi statali (o riconosciuti dallo stato), la quale, in ultima analisi, ha lo scopo di rappresentare gli interessi dei membri della VDM. In fin dei conti, la normalizzazione e la standardizzazione rientrano tra le competenze degli organismi statali, i quali — soprattutto a livello internazionale — attuano in ambito legislativo o amministrativo le norme e gli standard elaborati. Un'associazione come la VDM può agire esclusivamente in qualità di consulente sulle relative procedure (negoziazioni all'interno di organismi internazionali, legislazione). Per questi motivi è esclusa la compatibilità con il mercato interno ai sensi della sezione 14 degli orientamenti 2000-2006. |
(177) |
La compatibilità con il mercato interno non solo non sussiste ai sensi delle disposizioni menzionate dalle parti interessate ma non si configura neanche in base ad altre normative (e d'altronde, la Germania non ha invocato altre norme relative alla compatibilità). La Commissione giunge pertanto alla conclusione che gli aiuti concessi alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione nel periodo 2001-2006 non sono compatibili con il mercato interno. |
Prima sottomisura (periodo a decorrere dal 2007): «Attività di consulenza nei confronti degli organismi statali» e «normalizzazione e standardizzazione»
(178) |
Nel periodo a decorrere dal 2007 le disposizioni sulla compatibilità con il mercato interno sulle prestazioni di assistenza tecnica sono cambiate. |
(179) |
Le prestazioni di assistenza tecnica sono disciplinate nella sezione IV.K degli orientamenti 2007-2013. Gli aiuti sono andati a beneficio delle aziende lattiero-casearie dei Länder in cui viene applicato il prelievo sul latte. Nel caso delle aziende lattiero-casearie, si tratta di imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (cfr. considerando 175). |
(180) |
Relativamente agli aiuti concessi in favore delle aziende di commercializzazione e trasformazione, il punto 105 degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (45), costituisce una delle prescrizioni che possono motivare la compatibilità con il mercato interno. Per il periodo a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (46), il punto 105 è da intendersi quale riferimento agli articoli 26 e 27 di detto regolamento. |
(181) |
Sia l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001, sia gli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 800/2008 si riferiscono a prestazioni sotto forma di consulenze. Tuttavia, nel caso in esame, le aziende lattiero-casearie ritengono che non si tratti di consulenze, bensì, come già illustrato nei considerando dal 175 al 177, di una rappresentanza d'interessi. |
(182) |
Del resto, la compatibilità con il mercato interno non sussiste neanche in base ad altre normative rispetto a quelle menzionate dalle parti interessate (e d'altronde, la Germania non ha invocato altre norme relative alla compatibilità). Pertanto, le funzioni svolte dalla VDM nei settori «attività di consulenza nei confronti degli organismi statali», nonché «normalizzazione e standardizzazione», nel periodo 2007-2013 non sono compatibili con il mercato interno. |
(183) |
La Commissione è giunta perciò alla conclusione che gli aiuti concessi alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione nel periodo a decorrere dal 2007 non sono compatibili con il mercato interno. |
Seconda sottomisura (periodo 2001-2006): trasmissione di informazioni generali
(184) |
Una compatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi per la trasmissione di informazioni generali (considerando 59 e 60) potrebbe probabilmente configurarsi in base alle disposizioni sulle prestazioni di assistenza tecnica. |
(185) |
Come già illustrato in precedenza al considerando 175, le prestazioni di assistenza tecnica sono disciplinate nella sezione 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
(186) |
Le disposizioni di cui alla sezione 14 si applicano, tra l'altro, agli aiuti concessi per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (cfr. considerando 175). |
(187) |
La Commissione presume che la misura abbia contribuito alla redditività economica del settore nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza (punto 14.1, seconda frase degli orientamenti comunitari 2000-2006). |
(188) |
L'aiuto è stato concesso per coprire le spese sostenute per la diffusione di informazioni generali. |
(189) |
Le spese ammissibili nell'ambito delle prestazioni di assistenza tecnica sono elencate tassativamente nei cinque trattini del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. La trasmissione delle informazioni in esame può essere considerata come misura per la diffusione di nuovi metodi nel senso del quinto trattino. Il testo del quinto trattino consente un'interpretazione in senso lato del concetto di «diffusione di nuove tecniche». La precisazione «quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi» non va intesa come limitazione, bensì esclusivamente a titolo esemplificativo in conformità alla formulazione («quali»). Pertanto, la trasmissione di informazioni generali, in particolare la pubblicazione di conoscenze scientifiche nonché di informazioni fattuali generiche sul latte in forma generalmente comprensibile, può essere considerata assimilabile alla diffusione di nuove tecniche. La disposizione sulla compatibilità di cui al punto 14.1 ha effettivamente lo scopo di consentire il finanziamento di tali misure, quali quelle relative al presente caso, volte ad informare i beneficiari circa le nuove tecniche in diversi settori rilevanti per l'agricoltura, come ad esempio le buone pratiche agricole o il benessere degli animali nell'allevamento del bestiame da latte (cfr. considerando 59). |
(190) |
La Commissione presume che, in linea di principio, gli aiuti fossero a disposizione di tutti i soggetti «ammissibili» della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti (punto 14.2, prima frase degli orientamenti comunitari 2000-2006), ossia che i beneficiari potessero trarre vantaggio senza alcuna limitazione dalla trasmissione delle informazioni. |
(191) |
La Germania ha assicurato che nel periodo 2001-2006, l'importo totale dell'aiuto di 100 000 EUR per ciascun beneficiario è stato erogato per non oltre tre anni. Laddove le imprese rientranti nel campo di applicazione della definizione di piccole e medie imprese (47) stabilita dalla Commissione abbiano ricevuto un importo maggiore di 100 000 EUR, l'aliquota massima di aiuto autorizzata non ha superato il 50 % dei costi ammissibili. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto sono stati considerati come beneficiari i soggetti che si sono avvalsi di tali servizi, ossia le aziende lattiero-casearie dei Länder che applicavano il prelievo sul latte. |
(192) |
La Commissione conclude che gli aiuti valutati in questa sezione hanno soddisfatto le pertinenti condizioni degli orientamenti comunitari 2000-2006 e che erano perciò compatibili con il mercato interno nel periodo 2001-2006. |
Seconda sottomisura (periodo a decorrere dal 2007): trasmissione di informazioni generali
(193) |
Come nel caso del periodo precedente, per gli aiuti relativi alle attività di trasmissione di informazioni generali si applicano le disposizioni in materia di prestazioni di assistenza tecnica. |
(194) |
Le prestazioni di assistenza tecnica sono disciplinate nella sezione IV.K degli orientamenti 2007-2013. Gli aiuti sono andati a beneficio delle aziende lattiero-casearie dei Länder in cui viene applicato il prelievo sul latte. Nel caso delle aziende lattiero-casearie, si tratta di imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (cfr. considerando 175). |
(195) |
Gli orientamenti 2007-2013 stabiliscono innanzitutto che la Commissione non autorizza la concessione di aiuti di Stato a favore di grandi imprese (punto 106 degli orientamenti 2007-2013), escludendo così una dichiarazione di compatibilità per le grandi imprese. Resta da verificare se gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese siano compatibili con il mercato interno. Pertanto, la valutazione della compatibilità illustrata di seguito sarà circoscritta agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese. |
(196) |
Relativamente agli aiuti concessi alle aziende lattiero-casearie, ossia alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione, il punto 105 degli orientamenti 2007-2013 rinvia alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. Per il periodo a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 800/2008, questa prescrizione è da intendersi come riferimento agli articoli 26 e 27 di detto regolamento. |
(197) |
Nessuna delle citate prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 800/2008 prevedeva la diffusione di informazioni generali. |
(198) |
La Commissione non può neanche riconoscere altre prescrizioni del diritto unionale che prevedano eventualmente la compatibilità con il mercato interno per gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione (e d'altronde, la Germania non ha invocato altre norme relative alla compatibilità). |
(199) |
La Commissione conclude che gli aiuti concessi alle imprese di trasformazione e commercializzazione, ossia alle aziende lattiero-casearie, per il periodo a decorrere dal 2007, erano incompatibili con il mercato interno. |
Prelievi parafiscali
(200) |
Poiché gli aiuti di Stato sono stati finanziati mediante un prelievo parafiscale (cfr. considerando dal 13 al 17), la Commissione deve esaminare sia le misure sovvenzionate, sia la loro modalità di finanziamento. Se la modalità di finanziamento degli aiuti, soprattutto mediante contributi obbligatori, costituisce parte integrante delle misure di aiuto, ai fini della valutazione della misura la Commissione deve tener conto anche della modalità di finanziamento di detto aiuto (48). |
(201) |
Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l'aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito della tassa venga necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto (49). Il gettito della tassa deve inoltre influenzare direttamente l'entità dell'aiuto (50). |
(202) |
Entrambi i criteri sono da applicare all'intero periodo in esame. |
(203) |
Il primo criterio sembra essere soddisfatto poiché ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della MFG i Länder hanno la possibilità di applicare i prelievi parafiscali in questione. Allo stesso tempo, l'articolo 22, paragrafi 2 e 2 bis, della MFG stabiliscono nel dettaglio quali misure possono essere finanziate con le entrate provenienti dal prelievo. La Commissione rileva perciò che le entrate provenienti dal prelievo sono destinate ad una voce precisa e che possono essere utilizzate solo per finalità concretamente sancite dalla legge. Alla luce della decisione positiva, nonché della presente decisione, la Commissione presume che le misure di sostegno eseguite in quest'ambito siano costituite prevalentemente da aiuti. Inoltre, a causa della loro finalità è escluso che i fondi provenienti dal prelievo vengano erogati per altri compiti di pertinenza statale non contemplati dall'articolo 22, paragrafi 2 e 2 bis, della MFG. |
(204) |
Relativamente alla questione se il gettito del prelievo influenzi direttamente l'entità dell'aiuto, occorre far riferimento all'articolo 22, paragrafo 3, della MFG, in base al quale le entrate provenienti dal prelievo devono essere tenute separate e non possono essere utilizzate per le spese amministrative delle autorità del Land. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, le misure esaminate dalla presente decisione non sono finanziate da altre risorse statali a parte quelle provenienti dal prelievo sul latte. Ciò porta la Commissione a concludere che, di fatto, il gettito del prelievo influenzi direttamente l'entità dell'aiuto. |
(205) |
Nel caso in cui i prelievi possano essere considerati parte integrante dell'aiuto, la Commissione deve valutare se esista una situazione discriminatoria tra i prodotti importati e quelli nazionali (51), ovvero tra i prodotti nazionali esportati e i prodotti nazionali commercializzati sul mercato interno (52). |
(206) |
Il prelievo sul latte non viene riscosso sulle importazioni. Di conseguenza, le misure di aiuto concesse in relazione alla MFG non hanno svantaggiato i prodotti importati. |
(207) |
Inoltre, il prelievo sul latte potrebbe essere considerato come la riscossione di un'imposizione interna discriminatoria in violazione dell'articolo 110 del TFUE, qualora l'importo del prelievo sul latte dovuto per i prodotti fabbricati e trasformati nel territorio nazionale venga compensato solo in parte dai vantaggi derivanti dall'utilizzo delle entrate provenienti dal suddetto prelievo, determinando così uno svantaggio per i prodotti nazionali esportati. Le autorità tedesche hanno dichiarato che in base alle loro informazioni le imprese esportatrici di prodotti lattiero-caseari non hanno subito vantaggi dall'applicazione del prelievo. Tuttavia, la Germania assicura che se in futuro un'impresa esportatrice di prodotti lattiero-caseari dovesse dimostrare di essere stata svantaggiata dall'applicazione del prelievo, gli importi del prelievo da essa versati le verranno rimborsati. Su questa base, la Commissione presume che sia da escludere la presenza di una discriminazione. |
(208) |
La Commissione rileva perciò che il prelievo non viola le disposizioni di cui all'articolo 110 del TFUE (53). |
(209) |
Occorre altresì verificare se l'applicazione del prelievo sul latte contrasti o meno con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo. Al riguardo è necessario appurare se i prelievi sul latte influenzino i prezzi dei prodotti finiti nazionali e se ciò determini una situazione discriminatoria da parte dei prodotti nazionali nei confronti dei prodotti importati. (54) In questo contesto, la Commissione rileva che il prezzo del latte venduto al dettaglio in Germania ammonta ad non meno di 0,45 EUR al litro. Il prelievo sul latte non supera l'importo di 0,0015 EUR al kg e rappresenta perciò solo una minima parte del prezzo di vendita. La Commissione conclude perciò che l'applicazione del prelievo sul latte non è in contrasto con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati interessata. |
Conclusioni
(210) |
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, «qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite». |
(211) |
Dopo aver ricevuto dalla Germania la relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione ha richiesto alle autorità tedesche ulteriori informazioni sulla normativa con lettera del 28 novembre 2011. Questa azione della Commissione ha avuto l'effetto di interrompere il periodo limite. Pertanto, la presente decisione fa riferimento al periodo a decorrere dal 28 novembre 2001, in conformità al periodo limite di dieci anni menzionato nel considerando precedente. |
(212) |
La Commissione rileva che la Germania ha concesso aiuti di Stato illegalmente in violazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Tali aiuti sono andati a beneficio delle aziende di tutta la Germania operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione del latte. Gli aiuti sono in parte compatibili (considerando 192) e in parte incompatibili con il mercato interno (considerando 177, 183 e 199). |
(213) |
Ai fini del recupero degli aiuti incompatibili con il mercato interno, la Commissione ritiene opportuno procedere come segue: le somme versate alla VDM e provenienti dal prelievo sul latte per le misure eseguite dovrebbero essere ripartite tra le aziende lattiero-casearie in proporzione agli importi del prelievo sul latte versati da dette aziende, al fine di determinare gli aiuti da recuperare. La Commissione è disponibile a valutare insieme con la Germania altre modalità di ripartizione delle risorse in esame tra i beneficiari dell'aiuto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sostegno finanziario accordato dalla Germania agli scienziati attraverso il Verband der Milchwirtschaft e.V. non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Il sostegno finanziario accordato dalla Germania in relazione alle lezioni tenute presso la Fachhochschule Hannover attraverso il Verband der Milchwirtschaft e.V. non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Il sostegno finanziario concesso dalla Germania in relazione all'attività di trasmissione di informazioni generali e all'attività di consulenza nei confronti degli organismi statali e in materia di normalizzazione e standardizzazione, svolta dal Verband der Milchwirtschaft e.V. costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Articolo 2
Gli aiuti concessi illegalmente dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, relativi all'attività di trasmissione di informazioni generali, svolta dal Verband der Milchwirtschaft e.V. nel periodo compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006, sono compatibili con il mercato interno.
Articolo 3
Gli aiuti concessi illegalmente dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in relazione all'attività di consulenza svolta dal Verband der Milchwirtschaft e.V. nei confronti di organismi statali e relativa alla normalizzazione e standardizzazione sono incompatibili con il mercato interno.
Gli aiuti concessi illegalmente dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in relazione all'attività di trasmissione di informazioni generali, svolta dal Verband der Milchwirtschaft e.V. nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007, sono incompatibili con il mercato interno.
Articolo 4
1. La Germania recupera dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno concessi a norma del regime di aiuti di cui all'articolo 3.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (55) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Germania annulla tutti i pagamenti in corso dell'aiuto a norma del regime di aiuti di cui all'articolo 3 con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 5
1. Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 3 deve essere immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 6
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all'articolo 3 e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime; |
b) |
l'importo complessivo (capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso ciascun beneficiario; |
c) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
d) |
la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti. |
2. La Germania informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 3. La Germania fornisce immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti rimborsati e degli interessi pagati dai beneficiari.
Articolo 7
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
La Germania è tenuta a trasmettere immediatamente copia della presente decisione ai beneficiari.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU C 7 del 10.1.2014, pag. 8.
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
(3) Cfr. nota 1. Precedentemente, con lettera del 9 dicembre 2013, alla Germania era stata notificata una rettifica.
(4) http://www.idf-germany.com/der-verband/mitglieder-und-foerderer/
(5) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(6) Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione, T-193/02, ECLI:EU:T:2005:22, punto 69; decisione Commissione del 26 aprile 2006, N 277/2003 — Cessione di siti naturali protetti.
(7) La VDM rimanda al riguardo, tra gli altri, all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(8) A tale riguardo, relativamente alla natura non economica della normazione e dell'elaborazione delle norme la VDM rimanda alla sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006, SELEX/Commissione, ECLI:EU:T:2006:387.
(9) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.
(10) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(11) Al riguardo, la VDM rimanda, per quanto concerne la diffusione di relazioni e statistiche, alla decisione della Commissione del 27.7.2006, aiuto di Stato N 425/09, fine del punto 9.
(12) La VDM rimanda a tal fine, per quanto concerne la Germania, all'aiuto di Stato n. 571/2002 — Legge sul Fondo di promozione.
(13) Decisione 2014/416/UE della Commissione, del 9 aprile 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10, ex CP 157/07] a cui la Francia ha dato esecuzione (Accordo interprofessionale stipulato nell'ambito dell'Associazione francese per la valorizzazione dei prodotti e dei settori professionali dell'orticoltura e del paesaggio — Val'Hor) (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 59).
(14) Cfr. sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Doux Élevage, C-677/11, ECLI:C:2013:348, punto 38.
(15) Cfr. sentenza della Corte del 18 maggio 2002, Stardust Marine, C-482/99, ECLI:C:2002:294, punto 52.
(16) Sentenza della Corte del 15 luglio 2004, Pearle BV, C-345/02, ECLI:EU:C:2004:448, punto 36.
(17) Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Plans de Campagne, T-139/09, ECLI:EU:T:2012:496, punto 62.
(18) Sentenza della Corte del 19 dicembre 2013, Vent de Colère, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, punto 11, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen dell'11 luglio 2013, Vent de Colère, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:469, tra gli altri il punto 49.
(19) Sentenza della Corte del 15 luglio 2007, Pearle BV, C-345/02, ECLI:EU:C:2004:448, punto 37, sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Doux Élevage, C-677/11 ECLI:EU:C:2013:348, punto 40; decisione 2014/416/UE.
(20) Cfr. sentenza della Corte del 15 luglio 2004, Pearle BV, C-345/02, ECLI:EU:C:2004:448, punto 37; sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Doux Élevage, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, punto 40.
(21) GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.
(22) Sentenza della Corte dell'11 settembre 2007, Commissione/Repubblica Federale di Germania, C-318/05 ECLI:EU:C:2007:495, punto 68. Si vedano inoltre la decisione della Commissione relativa al caso N 118/00 sulle sovvenzioni pubbliche ai club sportivi professionali del 25 aprile 2001 e la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa al caso 68123 — Norvegia — Nasjonal digital laeringsarena del 12 ottobre 2011, pag. 9.
(23) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, punto 27, GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.
(24) Sentenza della Corte del 20 novembre 2003, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, punto 23.
(25) Sentenza della Corte del 20 novembre 2003, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, punto 24.
(26) P. es. articolo 37, paragrafo 2, terza frase, codice edilizio tedesco (Baugesetzbuch — BauGB), articolo 17, paragrafi 1, 2, articolo 18, paragrafi 3, 4. Articolo 22 paragrafo 5 BNatSchG, articolo 2, paragrafo 7, articolo 11, paragrafi 2, 3, articolo 12, paragrafo 7, articolo 14, paragrafo 4, n. 2, articolo 26, paragrafo 3, articolo 35a, paragrafo 3 AEG. Cfr. sul precedente articolo § 9 BNatSchG la sentenza della Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa) del 29.4.1993, Az: 7 A 4/93, punto 22 («…eine Entscheidung im “Benehmen” verlangt im Gegensatz zu einer solchen im “Einvernehmen” keine Willensübereinstimmung. Es bedeutet nicht mehr als die (gutachtliche) Anhörung der anderen Behörde, die dadurch Gelegenheit erhält, ihre Vorstellung in das Verfahren einzubringen“—”diversamente dalla decisione presa 'd'intesà, la decisione presa 'previa consultazione' non richiede alcun concorso di volontà. Essa non è altro che la consultazione “peritale” dell'altra autorità che ha in tal modo la possibilità di far includere la propria posizione nel procedimento) e sul precedente articolo 18, paragrafo 2, prima frase, n. 2, dell'AEG le sentenze della Bundesverwaltungsgericht del 31 ottobre 2000, Az: 11 VR 12/00, punto 5 (“Das in § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AEG vorgeschriebene Benehmen mit der Antragstellerin, das im Gegensatz zum Einvernehmen keine Willensübereinstimmung erfordert …” —“L'intesa con la ricorrente prescritta dall'articolo 18, paragrafo 2, prima frase, n. 2, dell'AEG la quale, contrariamente alla consultazione non richiede alcun concorso di volontà…”) nonché del 7 febbraio 2005, Az: 9 VR 15/04, punto 11 (“Das danach allein erforderliche Benehmen mit der Antragstellerin […] hat die Plangenehmigungsbehörde hergestellt, indem sie der Antragstellerin […] Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat” — (“L'intesa della ricorrente, richiesta esclusivamente ai sensi di detta disposizione […] è stata ottenuta dall'autorità preposta all'autorizzazione dei progetti, dando alla ricorrente […] l'opportunità di prendere posizione in merito”)».
(27) Cfr. anche l'articolo 22, paragrafo 1, sesta frase, della MFG con il riferimento ai «poteri» dei governi nazionali (e la possibilità di delegare le autorità supreme), nonché l'articolo 23, paragrafo 2, della MFG, in base al quale l'applicazione dei prelievi viene effettuata secondo quanto disposto dall'Abgabenordnung (codice tributario tedesco), il che presuppone a sua volta l'emissione di una notifica fiscale o di atto amministrativo analogo (cfr. articoli 122, 251 AO). Per contro, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della MFG, non è consentito trasferire alla rispettiva associazione nazionale alcuna funzione di autorità pubblica.
(28) I singoli regolamenti dei Länder sono illustrati nei considerando dal 21 al 28.
(29) Sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Doux Élevage, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, punto 40.
(30) Sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Doux Élevage, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, punto 31.
(31) Sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Doux Élevage, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, punto 32.
(32) Cfr. ad esempio, l'articolo 6, paragrafo 3 del Verordnung über eine Umlage für Milch — BayMilchUmlV (regolamento relativo al prelievo sul latte) del 17 ottobre 2007.
(33) Cfr. ad esempio l'articolo 5 della BayMilchUmlV del 17 ottobre 2007.
(34) Cfr. la sentenza della Corte dell'11 settembre 2014, Commissione/Germania, C-527/12, ECLI:EU:C:2014:2193, punti 41 e 56.
(35) Sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Doux Élevage, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, punti 32, 35 e 38.
(36) Cfr. le seguenti affermazioni nel sito Internet della VDM (http://www.idf-germany.com/):«Der VDM vertritt im IDF die Interessen der Milchbranche“(La VDM rappresenta all'interno dell'IDF gli interessi del settore lattiero-caseario)”; “Wahrnehmung und Förderung der Interessen der Milchwirtschaft” (tutela e promozione degli interessi del settore lattiero-caseario)»; Interessenvertretung im Gesetzgebungsprozess gegenüber den Ministerien«(rappresentanza degli interessi nel processo legislativo nei confronti dei ministeri); …kommt die Beratung zu allen milchwirtschaftlichen Fragen auch den einzelnen Milcherzeugern oder Molkereien direkt oder indirekt zugute» (… la consulenza su tutte le questioni inerenti il settore lattiero-caseario torna a vantaggio in modo diretto o indiretto anche dei singoli produttori di latte o aziende lattiero-casearie); «In allen internationalen Gremien … sorgt [der VDM] so dafür, dass die deutschen Interessen berücksichtigt werden» (In tutti gli organismi internazionali… [la VDM] si adopera affinché vengano considerati gli interessi tedeschi); «[die Aufgabe besteht darin,] die Interessen der Milchwirtschaft als abgestimmte Meinung an die zuständigen Bundesbehörden heranzutragen» ([il compito consiste nel] portare all'attenzione delle autorità federali competenti gli interessi del settore lattiero-caseario sotto forma di pareri coordinati); «… Abstimmung zwischen den Bundesbehörden und der Milchwirtschaft zu fördern» (… promuovere il coordinamento tra autorità federali e settore lattiero-caseario); «trägt der VDM wesentlich dazu bei, dass die Milchwirtschaft und die Behörden zu einer gemeinsamen Sprache finden» (la VDM contribuisce sostanzialmente a far sì che il settore lattiero-caseario e le autorità definiscano un linguaggio comune); «Stellvertretend für die gesamte Milch-Branche betreut der VDM die Normung und Standardisierung …» (La VDM si occupa, in rappresentanza dell'intero settore lattiero-caseario, della normalizzazione e standardizzazione…); «Da das BMELV die deutschen Delegationen zu den Sitzungen der Codex Komitees entsendet, findet auch an dieser Stelle die milchwirtschaftliche Interessenvertretung durch den VDM und damit auch seiner Mitgliedsverbände statt» (Poiché il BMELV (ministero federale delle politiche alimentari, lo sviluppo rurale e la protezione del consumatore)— invia le delegazioni tedesche alle sedute dei comitati del Codex, anche in questa sede attraverso la VDM vengono rappresentati gli interessi del settore lattiero-caseario e conseguentemente anche delle associazioni ad esso aderenti); «vertritt der VDM die Position der Milchwirtschaft gegenüber der Politik» (la VDM rappresenta la posizione del settore lattiero-caseario nei confronti della politica).
(37) Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punti 11-12.
(38) Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, Repubblica Francese/Commissione, 102/87, ECLI:EU:C:1988:391.
(39) Sentenza della Corte del 14 gennaio 2015, Eventech Ltd/Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 67.
(40) Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).
(41) Fonte: Eurostat.
(42) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(43) Sentenza della Corte del 30 aprile 2002, governo di Gibilterra/Commissione, T-195/01 e T-207/01, ECLI:EU:T:2002:111, punto 111.
(44) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
(45) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).
(46) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
(47) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(48) Sentenza della Corte del 21 ottobre 2003, Van Calster, C-261/01 e C-262/01, ECLI:EU:C:2003:571, punto 49.
(49) Sentenza della Corte del 13 gennaio 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, C-174/02, ECLI:EU:C:2005:10, punto 26; Sentenza della Corte del 27 ottobre 2005, Nazairdis SAS e.a./Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic), da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, ECLI:EU:C:2005:657, punti da 46 a 49.
(50) Sentenza della Corte del 13 gennaio 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, C-174/02, ECLI:EU:C:2005:10, punto 28, nonché sentenza della Corte del 15 giugno 2006, Air Liquide, cause riunite C-393/04 e C-41/05, ECLI:EU:C:2006:403, punto 46.
(51) Relativamente alla discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti esportati, si veda, tra le altre, la sentenza della Corte del 23 aprile 2002, Nygard, C-234/99, ECLI:EU:C:2002:244, punti 21-22.
(52) Relativamente alla discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati, si veda la sentenza della Corte dell'11 marzo 1992, Compagnie Commerciale de l'Ouest, cause riunite C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 e C-83/90,, ECLI:EU:C:1992:118, punto 26.
(53) Sentenza della Corte del 21 ottobre 2003, Van Calster, C-261/01 e C-262/01, ECLI:EU:C:2003:571, punto 48.
(54) Sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2003, Freskot, C-355/00, ECLI:EU:C:2003:298, punti 18-32.
(55) Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).