ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 55

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
2 marzo 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/291 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon d'Auvergne (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/292 della Commissione, del 19 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Alheira de Mirandela (IGP)]

3

 

*

Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, dal 1o marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/294 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante duecentoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/295 della Commissione, dal 1o marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/296 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, relativa alla sostituzione di un membro del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/291 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon d'Auvergne (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Jambon d'Auvergne» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jambon d'Auvergne» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Jambon d'Auvergne» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 331 dell'8.10.2015, pag. 8.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


2.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/292 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Alheira de Mirandela (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Alheira de Mirandela» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Alheira de Mirandela» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Alheira de Mirandela» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 333 del 9.10.2015, pag. 8.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


2.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE

dal 1o marzo 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerato quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 850/2004 attua nella legislazione unionale gli impegni stabiliti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione»), approvata mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (2), e nel protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti («il protocollo»), approvato mediante decisione 2004/259/CE del Consiglio (3).

(2)

L'allegato A della convenzione (eliminazione) contiene le sostanze chimiche delle quali dovrebbero essere vietati la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione e per le quali dovrebbero essere adottate misure giuridiche e amministrative volte a eliminare tali sostanze.

(3)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, in occasione della sua sesta riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso di emendare l'allegato A della convenzione al fine di includervi l'esabromociclododecano («HBCDD»). Tale emendamento contiene una deroga specifica relativa alla produzione e all'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia.

(4)

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, della convenzione, gli emendamenti degli allegati A, B e C entrano in vigore un anno dopo la data della comunicazione da parte del depositario dell'emendamento, che, per quanto concerne la sostanza in questione, era il 26 novembre 2014.

(5)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, l'HBCDD dovrebbe figurare nell'allegato I di detto regolamento al fine di attuare nell'Unione il divieto di produrre, utilizzare, importare ed esportare tale sostanza.

(6)

Attualmente l'HBCDD è iscritto nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per cui l'HBCDD può essere immesso in commercio o usato dopo il 21 agosto 2015 solo se vi è un'apposita autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento succitato o se tale autorizzazione è stata richiesta prima del 21 febbraio 2014 e la relativa decisione è tuttora pendente.

(7)

In ottemperanza alle disposizioni del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, applicabili all'HBCDD dal 21 agosto 2015, il 25 novembre 2014 la Commissione, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, ha comunicato al depositario della Convenzione che l'Unione poteva accettare l'emendamento dell'allegato A solo dopo il 21 agosto 2015. Poiché tale termine è ora trascorso, l'HBCDD dovrà essere iscritto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004.

(8)

Le eventuali autorizzazioni rilasciate per l'uso o l'immissione in commercio dell'HBCDD dovrebbero essere limitate all'ambito d'applicazione della deroga specifica inclusa nell'emendamento dell'allegato A della convenzione, che consente solo l'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia e la sua produzione a tal fine. Poiché non sono pervenute domande di autorizzazione per l'uso di HBCDD nella produzione di polistirene estruso nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, tale uso non dovrebbe essere più consentito.

(9)

L'emendamento dell'allegato A della convenzione, nella fattispecie la nuova parte VII inserita nell'allegato, stabilisce altresì che il polistirene espanso ed estruso contenente HBCDD può essere agevolmente identificato durante l'intero ciclo di vita mediante etichettatura o altri mezzi. Tale prescrizione dovrebbe essere attuata nell'Unione.

(10)

Ai fini di una maggiore efficacia nell'applicazione pratica ed attuazione coerente all'interno dell'Unione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004, è opportuno fissare una soglia limite per l'HBCDD presente sotto forma di contaminante in tracce presenti non intenzionalmente in sostanze, preparazioni e articoli. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, la soglia limite deve essere riesaminata dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in vista di un abbassamento della stessa.

(11)

Si dovrebbe modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 per specificare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione, che la deroga specifica relativa all'HBCDD scade il 26 novembre 2019, ossia cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, per quanto attiene all'HBCDD, a meno che l'Unione non notifichi una data antecedente al segretariato, che la iscrive nel registro delle deroghe specifiche.

(12)

Al fine di istituire un periodo di transizione che consenta di apportare i necessari adeguamenti alle norme del presente regolamento, le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004 non dovrebbero applicarsi prima di un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento agli articoli di polistirene espanso ed estruso contenenti HBCDD prodotti prima o alla data di entrata in vigore dello stesso.

(13)

È necessario chiarire che né il divieto di produzione, immissione in commercio e uso di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004, né il requisito di identificazione di cui al considerando 9 sono applicabili ad articoli contenenti HBCDD già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(14)

Nei casi in cui l'uso di HBCDD in articoli di polistirene espanso è autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, anche l'importazione e l'uso di articoli di polistirene espanso contenenti HBCDD dovrebbero essere consentiti per il periodo di validità di tale autorizzazione.

(15)

Il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5) non ha espresso alcun parere in merito alle misure di cui al presente regolamento, pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l'ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (6) e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Poiché il Parlamento europeo non si è opposto alla proposta entro quattro mesi dalla data della prima trasmissione al Parlamento, la Commissione dovrebbe ora adottare la proposta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(2)  Decisione del Consiglio 2006/507/CE, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(6)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).


ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è aggiunta la voce seguente:

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

«Esabromociclododecano

Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente in sostanze, preparati, articoli o come componenti di parti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019.

2.

L'uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, nella produzione di articoli in polistirene espanso e la relativa produzione e commercializzazione a tal fine, è consentito a condizione che tale uso sia stato autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o sia oggetto di una domanda di autorizzazione presentata entro il 21 febbraio 2014, qualora debba ancora essere presa una decisione in merito.

La commercializzazione e l'uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati, ai sensi del presente paragrafo sono consentiti solo fino al 26 novembre 2019 o, se anteriore, fino alla data di scadenza del periodo di riesame specificato nella decisione di autorizzazione rilasciata o alla data di ritiro di tale autorizzazione, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La commercializzazione e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti a norma della deroga di cui al presente paragrafo, sono consentiti fino a 6 mesi dalla data di scadenza di detta deroga. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.

3.

Fatto salvo quanto disposto dalla deroga di cui al paragrafo 2, l'immissione in commercio e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso ed estruso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti prima del o il 22 marzo 2016, sono consentiti fino al 22 giugno 2016. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al paragrafo 2, si applica il paragrafo 6.

4.

Gli articoli contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli già in uso prima del o il 22 marzo 2016 possono ancora essere usati e immessi in commercio, e a tali articoli non si applica il paragrafo 6. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

5.

Sono consentiti la commercializzazione e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso importati, contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, fino alla data di scadenza della deroga di cui al paragrafo 2 e si applica il paragrafo 6 se tali articoli sono stati prodotti a norma dell'esenzione di cui al paragrafo 2. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.

6.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso in cui sia stato usato esabromociclododecano a norma della deroga di cui al paragrafo 2, deve essere identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»


2.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/294 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2016

recante duecentoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

L'11 e il 23 febbraio 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare sei voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 i dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono così sostituiti:

a)

la voce «Salah Eddine Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Data di nascita: 13.4.1974. Luogo di nascita: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) di Biskra, Algeria. Cittadinanza: algerina. Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Yamina Soltane; (b) il nome del padre è Abdelaziz. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008.» è sostituita da quanto segue:

«Salah Eddine Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Data di nascita: 13.4.1971. Luogo di nascita: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) di Biskra, Algeria. Cittadinanza: algerina. Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Yamina Soltane; (b) il nome del padre è Abdelaziz. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 3.7.2008.»;

b)

la voce «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi.) Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: (a) L 191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001), (b) 04643632 (numero di identificazione nazionale attribuito il 18.6.1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (codice fiscale italiano). Indirizzo: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Altre informazioni: (a) capo della sicurezza di Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T), (b) il nome della madre è Ourida Bint Mohamed, (c) estradato dall'Italia in Tunisia l'1.12.2004, (d) arrestato in Tunisia nell'agosto 2013. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» è sostituita da quanto segue:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi.) Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: (a) L 191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001), (b) 04643632 (passaporto tunisino rilasciato il 18.6.1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (codice fiscale italiano). Indirizzo: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Altre informazioni: (a) capo della sicurezza di Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T), (b) il nome della madre è Ourida Bint Mohamed, Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 24.4.2002.»;

c)

la voce «Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007). Altre informazioni: (a) considerato latitante dalle autorità italiane (luglio 2008); (b) nel 2010 era soggetto a misura di controllo amministrativo in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» è sostituita da quanto segue:

«Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: No 2 89th Street Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: (a) P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007), (b) 05258253 (identificazione nazionale). Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, punto i): 12.11.2003.»;

d)

la voce «Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaui Mellit, (r) Abou Djarrah). Indirizzo: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia. Data di nascita: (a) 20.5.1969, (b) 2.9.1966, (c) 2.9.1964, (d) 2.4.1966, (e) 2.2.1963, (f) 4.2.1965, (g) 2.3.1965, (h) 9.2.1965, (i) 1.4.1966, (j) 1972, (k) 9.2.1964, (l) 2.6.1964, (m) 2.6.1966, (n) 2.6.1972. Luogo di nascita: (a) Manzil Tmim, Tunisia; (b) Libia; (c) Tunisia; (d) Algeria; (e) Marocco; (f) Libano. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: G827238 (passaporto tunisino rilasciato l'1.6.1996, scaduto il 31.5.2001). Altre informazioni: (a) estradato dall'Italia in Tunisia il 13.12.2008; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) il nome della madre è Mabrukah al-Yazidi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» è sostituita da quanto segue:

«Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaui Mellit. Indirizzo: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia. Data di nascita: (a) 20.5.1969, (b) 2.9.1966, (c) 2.9.1964, (d) 2.4.1966, (e) 2.2.1963, (f) 4.2.1965, (g) 2.3.1965, (h) 9.2.1965, (i) 1.4.1966, (j) 1972, (k) 9.2.1964, (l) 2.6.1964, (m) 2.6.1966, (n) 2.6.1972. Luogo di nascita: (a) Manzil Tmim, Tunisia; (b) Libia; (c) Tunisia; (d) Algeria; (e) Marocco; (f) Libano. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: (a) G827238 (passaporto tunisino rilasciato il 1.6.1996, scaduto il 31.5.2001), (b) 05093588 (identificazione nazionale). Altre informazioni: il nome della madre è Mabrukah al-Yazidi. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 12.11.2003.»;

e)

la voce «Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Indirizzo: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (domicilio). Data di nascita: 25.1.1968. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: K693812 (passaporto tunisino rilasciato il 23.4.1999, scaduto il 22.4.2004). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: JMM MDI 68A25 Z352D; (b) nel dicembre 2009 si trovava in carcere a Tunisi, Tunisia; (c) il nome della madre è Jamilah. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.» è sostituita da quanto segue:

«Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Indirizzo: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (domicilio). Data di nascita: 25.1.1968. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: (a) K693812 (passaporto tunisino rilasciato il 23.4.1999, scaduto il 22.4.2004), (b) 01846592 (identificazione nazionale). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: JMM MDI 68A25 Z352D; (b) il nome della madre è Jamilah. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.6.2004.»;

f)

la voce «Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Indirizzo: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (residenza abituale). Data di nascita: 17.11.1961. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: M788439 (passaporto tunisino rilasciato il 20.10.2001, scaduto il 19.10.2006). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) nel dicembre 2009 si trovava in carcere in Tunisia; (c) il nome della madre è Fatima bint al-Mukhtar. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.» è sostituita da quanto segue:

«Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Indirizzo: distretto di Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Tunisia. Data di nascita: 17.11.1961. Luogo di nascita: Menzel Tmim, Nabul, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: (a) M788439 (passaporto tunisino rilasciato il 20.10.2001, scaduto il 19.10.2006), (b) 01817002 (identificazione nazionale). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) il nome della madre è Fatima al-Galasi. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.6.2004.»


2.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/295 DELLA COMMISSIONE

dal 1o marzo 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

371,5

IL

211,0

MA

89,4

SN

149,8

TN

116,3

TR

104,6

ZZ

173,8

0707 00 05

JO

206,0

MA

83,0

TR

167,7

ZZ

152,2

0709 93 10

MA

42,9

TR

147,6

ZZ

95,3

0805 10 20

EG

46,4

IL

75,8

MA

48,5

TN

52,2

TR

62,7

ZZ

57,1

0805 50 10

MA

74,1

TN

91,8

TR

94,0

ZZ

86,6

0808 10 80

CL

93,7

US

106,0

ZZ

99,9

0808 30 90

CL

168,0

CN

90,6

ZA

104,3

ZZ

121,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/14


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/296 DEL CONSIGLIO

del 29 febbraio 2016

relativa alla sostituzione di un membro del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 255, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista l'iniziativa del presidente della Corte di giustizia del 27 gennaio 2016,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 255, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine («comitato»).

(2)

Con decisione 2014/76/UE (1) il Consiglio ha designato i sette membri del comitato per un periodo di quattro anni, che si conclude il 28 febbraio 2018.

(3)

Con lettera del 27 gennaio 2016, il presidente della Corte di giustizia ha informato il presidente del Consiglio che il sig. Péter PACZOLAY ha rassegnato le dimissioni dalle funzioni di membro del comitato con effetto dal 21 gennaio 2016.

(4)

Con la stessa lettera del 27 gennaio 2016, il presidente della Corte di giustizia ha proposto la designazione del sig. Miroslaw WYRZYKOWSKI in sostituzione del sig. Péter PACZOLAY per la restante durata del suo mandato, conformemente al punto 3 delle norme di funzionamento del comitato che figurano nell'allegato della decisione 2010/124/UE (2) del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Mirosław WYRZYKOWSKI è designato membro del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per un periodo che si conclude il 28 febbraio 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

H.G.J. KAMP


(1)  Decisione 2014/76/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 41 del 12.2.2014, pag. 18).

(2)  Decisione 2010/124/UE del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 50 del 27.2.2010, pag. 18).