ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 44

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
19 febbraio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/233 della Commissione, del 9 febbraio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Guijuelo (DOP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/234 della Commissione, del 9 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salam de Sibiu (IGP)]

6

 

*

Regolamento (UE) 2016/235 della Commissione, del 18 febbraio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/236 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia [notificata con il numero C(2016) 826]  ( 1 )

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU L 188 del 18.7.2009 )

20

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 del 22.12.2009 )

20

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi ( GU L 56 del 6.3.1996 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/232 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), stabilisce norme specifiche per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a questo riguardo. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di tali organizzazioni e associazioni nel nuovo quadro normativo, occorre adottare determinate norme.

(2)

Esistono già norme specifiche su determinati aspetti della cooperazione tra produttori nel settore ortofrutticolo, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in quello dell'olio di oliva e delle olive da tavola: ai fini della continuità, per tali settori occorre continuare ad applicarle; per gli aspetti della cooperazione tra produttori che non sono disciplinati dalle norme suddette, è opportuno applicare il presente regolamento delegato.

(3)

Secondo l'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni di produttori riconosciute o alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, nei settori per i quali la Commissione lo consente. Attualmente, l'esternalizzazione è prevista nel settore ortofrutticolo e in quello dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Tenendo conto degli aspetti economici e dei vantaggi che l'esternalizzazione di determinate attività può apportare alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori e ai relativi aderenti, tale esternalizzazione dovrebbe essere possibile in tutti i settori.

(4)

È opportuno definire norme relative al riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori, delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali e norme che precisino le responsabilità degli Stati membri interessati. Nel rispetto della libertà di stabilimento, il riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori dovrebbe essere di competenza dello Stato membro in cui tali organizzazioni e associazioni dispongono di un numero significativo di membri o di un significativo volume o valore di produzione commercializzabile. Per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali transnazionali, la decisione sul riconoscimento dovrebbe spettare allo Stato membro in cui è stabilita la sede centrale.

(5)

È opportuno definire norme relative all'istituzione di assistenza amministrativa da fornire in caso di cooperazione transnazionale. L'assistenza dovrebbe comprendere, in particolare, il trasferimento delle informazioni che consentano allo Stato membro competente di valutare se l'organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori o organizzazione interprofessionale di dimensione transnazionale rispetta i criteri di riconoscimento. Tali informazioni sono necessarie anche per permettere allo Stato membro competente di intervenire in caso di inadempienza. Inoltre, l'assistenza permette agli Stati membri competenti di trasferire le informazioni, su richiesta, agli Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tali organizzazioni o associazioni.

(6)

Per garantire il corretto funzionamento delle misure nell'ambito della politica agricola comune e ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché di un approccio armonizzato e semplificato, è opportuno specificare le informazioni che sono necessarie al momento di notificare le decisioni per consentire l'esternalizzazione e concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale.

(7)

I regolamenti (CE) n. 223/2008 (3) e (CE) n. 709/2008 (4) della Commissione, stabiliscono norme per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. Alcune disposizioni di tali regolamenti sono obsolete o non sono mai state applicate. Pertanto, ai fini della coerenza con la nuova normativa sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, è opportuno abrogare detti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori. Esso si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti:

a)

regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (5) per quanto concerne il settore ortofrutticolo;

b)

regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione (6) e regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione (7) per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c)

regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione (8) per quanto concerne il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a)

«organizzazione di produttori transnazionale», un'organizzazione di produttori le cui aziende sono situate in più di uno Stato membro;

b)

«associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», un'associazione di organizzazioni di produttori situate in più di uno Stato membro;

c)

«organizzazione interprofessionale transnazionale», un'organizzazione interprofessionale i cui aderenti operano nella produzione, nella trasformazione o nel commercio dei prodotti disciplinati dalle attività dell'organizzazione in più di uno Stato membro.

Articolo 3

Esternalizzazione

1.   I settori in cui gli Stati membri possono consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

2.   Le organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori che esternalizzano una parte delle loro attività concludono per iscritto un accordo commerciale per garantire che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori conservi il controllo e la supervisione dell'attività svolta.

Articolo 4

Riconoscimento delle organizzazioni e associazioni transnazionali

1.   Fatta salva la parte II, titolo II, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la decisione sul riconoscimento dell'organizzazione di produttori transnazionale o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori spetta allo Stato membro in cui tale organizzazione o associazione conta un numero significativo di aderenti o di organizzazioni aderenti o un volume o valore significativo di produzione commercializzabile ovvero, per le organizzazioni interprofessionali transnazionali, allo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede.

2.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 stabilisce la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tale organizzazione o associazione per quanto riguarda la verifica del rispetto dei criteri del riconoscimento di cui agli articoli 154, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di un'organizzazione di produttori transnazionale, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o organizzazione interprofessionale transnazionale forniscono la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro di cui al paragrafo 1.

4.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati aderenti dell'organizzazione o associazione.

Articolo 5

Notifiche

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente:

a)

le decisioni di concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, compresa la data della decisione, i nomi e i settori interessati e una sintesi dei motivi di rifiuto e di revoca del riconoscimento;

b)

per le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, il valore della produzione commercializzabile.

Articolo 6

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 223/2008 e (CE) n. 709/2008 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2008 della Commissione, del 12 marzo 2008, relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta (GU L 69 del 13.3.2008, pag. 10).

(4)  Regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 23).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 263 del 28.9.2012, pag. 8).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).


19.2.2016   

IT

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L 44/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/233 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Guijuelo (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Guijuelo», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Guijuelo» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  GU C 329 del 6.10.2015, pag. 3.


19.2.2016   

IT

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L 44/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/234 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salam de Sibiu (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Salam de Sibiu» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Salam de Sibiu» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Salam de Sibiu» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 329 del 6.10.2015, pag. 20.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


19.2.2016   

IT

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L 44/7


REGOLAMENTO (UE) 2016/235 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 la bevanda spiritosa della categoria 32, «Liquore» è ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato. Tuttavia, le caratteristiche organolettiche di base di questa categoria di bevande spiritose non richiedono entrambi i procedimenti di aromatizzazione e aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari: uno dei due basta a ottenere il prodotto con le caratteristiche che i consumatori generalmente si attendono dal liquore. Dovrebbe pertanto essere consentito commercializzare sotto la categoria 32, «Liquore», le bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti oppure mediante aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.

(2)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.


ALLEGATO

Nell'allegato II, categoria 32, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/2008, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una miscela di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di una o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.»


19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/236 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

86,9

IL

283,6

MA

97,2

SN

172,2

TN

107,9

TR

102,0

ZZ

141,6

0707 00 05

MA

84,3

TR

183,9

ZZ

134,1

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

44,6

TR

164,5

ZZ

105,0

0805 10 20

CL

98,4

EG

45,1

IL

62,6

MA

58,5

TN

50,3

TR

60,8

ZZ

62,6

0805 20 10

IL

124,1

MA

86,5

TR

84,6

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

140,8

MA

121,2

TR

60,5

ZZ

97,8

0805 50 10

EG

91,9

IL

96,1

MA

74,1

TR

92,9

ZZ

88,8

0808 10 80

CL

93,3

US

110,4

ZZ

101,9

0808 30 90

CL

235,9

CN

89,3

TR

81,0

ZA

100,9

ZZ

126,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/237 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2016

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia

[notificata con il numero C(2016) 826]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Francia e all'istituzione da parte dell'autorità competente di detto Stato membro di un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza. Tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprende vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest della Francia.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 stabilisce anche, tra l'altro, che l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4) comprenda almeno le aree indicate quale ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione (5), al fine di estendere l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia tenendo conto degli ulteriori focolai di HPAI in tale Stato membro.

(4)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/42 si sono registrati ulteriori focolai di HPAI in Francia e, di conseguenza, tale Stato membro ha attuato una strategia incisiva di lotta contro l'HPAI, che comprende una considerevole estensione dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in cui si applicano restrizioni veterinarie alla movimentazione di pollame e di taluni prodotti a base di pollame.

(5)

La Commissione ha esaminato le misure di lotta adottate dalla Francia e constata che le frontiere dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, ora istituita dall'autorità competente di tale Stato membro in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di focolai di HPAI.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione l'ulteriore zona estesa soggetta a restrizioni istituita dalla Francia.

(7)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione, del 15 gennaio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 11 del 16.1.2016, pag. 10).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO

Ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome (numero del dipartimento)

 

 

FR

Francia

Aree comprendenti i dipartimenti di:

 

 

DORDOGNE (24)

GERS (32)

GIRONDE (33)

HAUTE-VIENNE (87)

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

LANDES (40)

LOT-ET-GARONNE (47)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

LOT (46)

HAUTE-GARONNE (31)

ARIÈGE (09)

AVEYRON (12)

CORRÈZE (19)

TARN (81)

TARN-ET-GARONNE (82)

 

 

 

 

Aree comprendenti parti dei dipartimenti di:

 

 

 

 

CHARENTE (16), il comune di:

16254

PALLUAUD

 

 

AUDE (11), i comuni di:

11002

11009

11011

11026

11030

11033

11049

11052

11054

11056

11057

11070

11072

11074

11075

11076

11079

11087

11089

11114

11115

11134

11136

11138

11149

11150

11154

11156

11159

11162

11166

11174

11175

11178

11180

11181

11182

11184

11189

11192

11194

11195

11196

11200

11205

11208

11218

11221

11222

11225

11226

11231

11232

11234

11236

11238

11239

11243

11252

11253

11259

11268

11275

11277

11278

11281

11283

11284

11290

11291

11292

11297

11300

11308

11312

11313

11319

11331

11334

11339

11348

11356

11357

11359

11361

11362

11365

11367

11368

11371

11372

11382

11383

11385

11391

11395

11399

11404

11407

11411

11413

11418

11419

11428

11430

11434

11438

11439

AIROUX

ALZONNE

ARAGON

BARAIGNE

BELFLOU

BELPECH

BRAM

BROUSSES-ET-VILLARET

LES BRUNELS

CABRESPINE

CAHUZAC

CARLIPA

LA CASSAIGNE

LES CASSES

CASTANS

CASTELNAUDARY

CAUDEBRONDE

CAZALRENOUX

CENNE-MONESTIES

CUMIES

CUXAC-CABARDES

FAJAC-LA-RELENQUE

FANJEAUX

FENDEILLE

FONTERS-DU-RAZES

FONTIERS-CABARDES

FOURNES-CABARDES

FRAISSE-CABARDES

GAJA-LA-SELVE

GENERVILLE

GOURVIEILLE

LES ILHES

ISSEL

LABASTIDE-D'ANJOU

LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE

LABECEDE-LAURAGAIS

LACOMBE

LAFAGE

LAPRADE

LASBORDES

LASTOURS

LAURABUC

LAURAC

LESPINASSIERE

LIMOUSIS

LA LOUVIERE-LAURAGAIS

MARQUEIN

LES MARTYS

MAS-CABARDES

MAS-SAINTES-PUELLES

MAYREVILLE

MEZERVILLE

MIRAVAL-CABARDES

MIREVAL-LAURAGAIS

MOLANDIER

MOLLEVILLE

MONTAURIOL

MONTFERRAND

MONTMAUR

MONTOLIEU

MOUSSOULENS

ORSANS

PAYRA-SUR-L'HERS

PECHARIC-ET-LE-PY

PECH-LUNA

PEXIORA

PEYREFITTE-SUR-L'HERS

PEYRENS

PLAIGNE

PLAVILLA

LA POMAREDE

PRADELLES-CABARDES

PUGINIER

RAISSAC-SUR-LAMPY

RIBOUISSE

RICAUD

ROQUEFERE

SAINT-AMANS

SAINTE-CAMELLE

SAINT-DENIS

SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA

SAINT-MARTIN-LALANDE

SAINT-MARTIN-LE-VIEIL

SAINT-MICHEL-DE-LANES

SAINT-PAPOUL

SAINT-PAULET

SAINT-SERNIN

SAISSAC

SALLELES-CABARDES

SALLES-SUR-L'HERS

SALSIGNE

SOUILHANELS

SOUILHE

SOUPEX

LA TOURETTE-CABARDES

TRASSANEL

TREVILLE

VENTENAC-CABARDES

VERDUN-EN-LAURAGAIS

VILLANIERE

VILLARDONNEL

VILLASAVARY

VILLAUTOU

VILLEMAGNE

VILLENEUVE-LA-COMPTAL

VILLEPINTE

VILLESISCLE

VILLESPY

 

 

CANTAL (15), i comuni di:

15003

15011

15012

15014

15016

15018

15021

15024

15027

15028

15029

15030

15036

15046

15056

15057

15058

15064

15071

15072

15074

15076

15082

15083

15084

15085

15087

15088

15089

15090

15093

15094

15103

15104

15117

15118

15120

15122

15134

15135

15136

15140

15143

15144

15147

15150

15153

15156

15157

15160

15163

15165

15166

15167

15172

15175

15179

15181

15182

15183

15184

15186

15189

15191

15194

15196

15200

15204

15211

15212

15214

15215

15217

15221

15222

15224

15226

15228

15233

15234

15242

15255

15257

15260

15264

15266

15267

15268

15269

ALLY

ARNAC

ARPAJON-SUR-CERE

AURILLAC

AYRENS

BARRIAC-LES-BOSQUETS

BOISSET

BRAGEAC

CALVINET

CARLAT

CASSANIOUZE

CAYROLS

CHALVIGNAC

CHAUSSENAC

CRANDELLES

CROS-DE-MONTVERT

CROS-DE-RONESQUE

ESCORAILLES

FOURNOULES

FREIX-ANGLARDS

GIOU-DE-MAMOU

GLENAT

JUNHAC

JUSSAC

LABESSERETTE

LABROUSSE

LACAPELLE-DEL-FRAISSE

LACAPELLE-VIESCAMP

LADINHAC

LAFEUILLADE-EN-VEZIE

LAPEYRUGUE

LAROQUEBROU

LEUCAMP

LEYNHAC

MARCOLES

MARMANHAC

MAURIAC

MAURS

MONTSALVY

MONTVERT

MOURJOU

NAUCELLES

NIEUDAN

OMPS

PARLAN

PERS

PLEAUX

PRUNET

QUEZAC

REILHAC

ROANNES-SAINT-MARY

ROUFFIAC

ROUMEGOUX

ROUZIERS

SAINT-ANTOINE

SAINT-CERNIN

SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT

SAINT-CONSTANT

SAINT-ETIENNE-CANTALES

SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT

SAINT-ETIENNE-DE-MAURS

SAINTE-EULALIE

SAINT-GERONS

SAINT-ILLIDE

SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

SAINT-MAMET-LA-SALVETAT

SAINT-MARTIN-CANTALES

SAINT-PAUL-DES-LANDES

SAINT-SANTIN-CANTALES

SAINT-SANTIN-DE-MAURS

SAINT-SAURY

SAINT-SIMON

SAINT-VICTOR

SANSAC-DE-MARMIESSE

SANSAC-VEINAZES

LA SEGALASSIERE

SENEZERGUES

SIRAN

TEISSIERES-DE-CORNET

TEISSIERES-LES-BOULIES

LE TRIOULOU

VEZAC

VEZELS-ROUSSY

VIEILLEVIE

VITRAC

YOLET

YTRAC

LE ROUGET

BESSE»


Rettifiche

19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/20


Rettifica del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 18 luglio 2009 )

Pagina 110, articolo 26, paragrafo 1, seconda frase:

anziché:

«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può essere omessa.»

leggasi:

«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.»


19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/20


Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009 )

Pagina 68, articolo 16, paragrafo 1, seconda frase:

anziché:

«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può non essere svolta.»

leggasi:

«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.»


19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/20


Rettifica del regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 6 marzo 1996 )

Pagina 31, articolo 11, paragrafo 1, seconda frase:

anziché:

«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può non essere svolta.»

leggasi:

«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.»