ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 41

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
18 febbraio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/222 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/224 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/225 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che fissa il volume massimo del prodotto per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rimanenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/227 della Commissione, del 17 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/228 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa alla procedura di risoluzione

20

 

*

Decisione (UE) 2016/229 del Consiglio, del 16 febbraio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

22

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/230 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

23

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2016/231 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2015/39)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/222 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «(ម្រេចកំពត» (Mrech Kampot)/«Poivre de Kampot» presentata dalla Cambogia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «(ម្រេចកំពត» (Mrech Kampot)/«Poivre de Kampot» deve essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «(ម្រេចកំពត» (Mrech Kampot)/«Poivre de Kampot» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 265 del 13.8.2015, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/223 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2016

che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Vietnam («il regolamento provvisorio») (2).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio (3) il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC («regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio» o «il regolamento controverso»).

(3)

Con il regolamento (CE) n. 388/2008 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinate calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.

(4)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza aperto il 3 ottobre 2008 (5) il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (6), ha esteso ulteriormente le misure antidumping per 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio»].

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «Tribunale»). Il Tribunale ha respinto tali ricorsi con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri contro Consiglio, Racc. 2010, pag. II-671 e con la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes contro Consiglio, Racc. 2010, pag. II-747 («le sentenze del Tribunale»).

(6)

I richiedenti hanno presentato ricorso contro le suddette sentenze. Nella sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e altri e nella sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, la Corte di giustizia ha annullato le sentenze del Tribunale. Essa ha statuito che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate dagli operatori commerciali che non erano stati inclusi nel campione (punto 36 della sentenza nella causa C-249/10 P e punti 29 e 32 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(7)

La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sulla questione, in cui dichiara: «[…], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (punto 42 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 36 della sentenza nella causa C-247/10 P).

(8)

Di conseguenza, la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda i richiedenti interessati.

(9)

Nell'ottobre 2013 la Commissione, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (7), ha annunciato di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata e di valutare la prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i richiedenti per il periodo dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005, invitando le parti interessate a manifestarsi.

(10)

Nel marzo 2014 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE (8), ha respinto la proposta della Commissione relativa all'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha concluso i procedimenti nei confronti di detti fabbricanti. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature da tali produttori esportatori, ai quali i pertinenti dazi doganali erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali sulla base dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (9) (il «codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario e, in particolare, il suo articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi, affidamento che verrebbe messo in discussione dall'adozione della proposta della Commissione.

(11)

Due importatori del prodotto in questione, C&J Clark International Ltd. e Puma SE hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature originarie della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.

(12)

Nelle cause riunite C-659/13, C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi nella misura in cui la Commissione europea non ha esaminato le domande di concessione del TEM e del trattamento individuale («TI») presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione, in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 2, paragrafo 7, lettera b) e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («le sentenze»).

(13)

L'articolo 266 del TFUE stabilisce che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze della Corte. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata («sentenza Asteris») (10).

(14)

Secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata (11). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude il procedimento antidumping scompare dall'ordinamento giuridico dell'Unione (12), salvo nel caso in cui l'illegittimità si verifichi nella fase di apertura.

(15)

A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le domande di TEM e di TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione, tutte le altre risultanze riportate nel regolamento (CE) n. 1472/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 restano valide.

(16)

Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di ricominciare il procedimento antidumping ancora aperto dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare se i produttori esportatori interessati abbiano operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005.

(17)

Per le importazioni di C&J Clark International Ltd. e Puma SE, la Commissione valuterà tutte le richieste di TEM e di TI presentate.

(18)

È opportuno ordinare alle autorità doganali nazionali, sulla base dell'articolo 14, del regolamento di base, di non rimborsare tali dazi nel frattempo. La Commissione effettuerà l'anzidetta valutazione entro otto mesi dalla data della sentenza.

(19)

Per le importazioni di altri importatori che non erano legittimati a proporre un ricorso di annullamento e che, di conseguenza, ora possono invocare la sentenza nelle loro domande di rimborso dei dazi antidumping a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, la Commissione, ai fini di un utilizzo efficiente delle risorse, valuterà soltanto le domande di TEM e di TI dei produttori esportatori interessati da domande di rimborso presentate all'autorità doganale nazionale a tempo debito e nella forma dovuta. La Commissione osserva che, conformemente all'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione sono concessi su richiesta presentata all'ufficio doganale competente entro tre anni dalla data alla quale l'importo di detti dazi sia stato comunicato al debitore. La Commissione osserva inoltre che l'annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping non costituisce un caso fortuito che, ai sensi di tale disposizione, consente una proroga del termine di tre anni durante il quale un importatore può chiedere la restituzione dei dazi all'importazione versati in applicazione di tale regolamento.

B.   ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14

(20)

Se un atto delle istituzioni è stato dichiarato invalido con una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, tale sentenza ha effetti erga omnes (13), vale a dire che non si limita al richiedente dinanzi al giudice nazionale che solleva poi la questione alla Corte di giustizia. In tale situazione la Commissione è dunque obbligata a dare esecuzione alla sentenza per quanto riguarda tutte le parti colpite dall'illegittimità che ha determinato l'annullamento della misura.

(21)

La Commissione ha la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza (14).

(22)

Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse, la Commissione si astiene dall'esaminare tutte le richieste di TEM e di TI presentate dai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione nel corso dell'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento controverso. La Commissione ritiene invece opportuno imporre alle autorità doganali nazionali che devono decidere in merito ad una domanda di rimborso dei dazi antidumping sulla base dell'articolo 236 del codice doganale comunitario (15) di trasmetterle tale domanda di rimborso e di attendere la valutazione da parte della Commissione della richiesta di TEM e di TI e, se del caso, la reistituzione del dazio antidumping con l'aliquota appropriata, prima di procedere al rimborso. La base giuridica per un siffatto obbligo è l'articolo 14 del regolamento di base, che dispone che il regolamento che istituisce i dazi indichi in dettaglio le modalità di riscossione da parte degli Stati membri.

(23)

La Commissione verificherà allora se il produttore esportatore le cui esportazioni sono state oggetto di domanda di rimborso avesse effettivamente chiesto la valutazione del TEM o del TI e, in caso affermativo, se a tale produttore esportatore debba essere concesso il TEM o il TI o meno.

(24)

La Commissione adotterà regolamenti che fissano la valutazione e, se del caso, reistituiscono il dazio doganale applicabile. Le aliquote di recente istituzione prendono effetto a decorrere dalla data in cui è entrato in vigore il regolamento annullato.

(25)

Le autorità doganali sono pertanto tenute ad attendere l'esito di tale inchiesta prima di decidere in merito a qualsiasi domanda di rimborso.

(26)

La Commissione si adopererà per rispettare il termine previsto nel regolamento di base per la valutazione del TEM e del TI, che è di otto mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni dalle autorità doganali nazionali, al fine di evitare indebiti ritardi.

C.   CONCLUSIONI

(27)

L'analisi delle domande di TEM e di TI dei produttori esportatori che hanno venduto a Puma SE e C&J Clark International Ltd dovrebbe essere effettuata entro otto mesi dalla data della sentenza.

(28)

Per quanto riguarda il dazio antidumping applicato ad altri produttori esportatori cinesi e vietnamiti (ad eccezione di quelli oggetto della decisione di esecuzione 2014/419/UE del Consiglio e di quelli di cui alla prima frase della medesima), l'autorità doganale nazionale alla quale sono state presentate le domande di rimborso o di sgravio dei dazi antidumping versati in relazione alle esportazioni di questi altri produttori esportatori è invitata a contattare la Commissione, in modo che questa possa valutare le richieste di TEM e di TI e reistituire, se del caso, i dazi antidumping.

D.   COMITATO

(29)

Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali nazionali che hanno ricevuto una domanda di rimborso, fondata sull'articolo 236 del codice doganale comunitario, dei dazi antidumping imposti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 o dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 e da esse riscossi, in considerazione del fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI, trasmettono tale richiesta ed eventuali documenti giustificativi alla Commissione.

2.   Entro otto mesi dal ricevimento della richiesta e degli eventuali documenti giustificativi, la Commissione verifica se il produttore esportatore avesse effettivamente presentato una domanda di TEM e di TI. In caso affermativo, la Commissione valuta tale domanda e reistituisce mediante un regolamento di esecuzione della Commissione, dopo la divulgazione delle informazioni a norma dell'articolo 20 del regolamento di base, il dazio adeguato.

3.   Le autorità doganali nazionali devono attendere che sia pubblicato il regolamento di esecuzione della Commissione che reistituisce i dazi prima di prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e sgravio dei dazi antidumping.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(2)  GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3.

(3)  Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

(5)  GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

(7)  GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.

(8)  Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).

(9)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(10)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica contro Commissione Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

(11)  Causa C-415/96, Spagna contro Commissione Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques contro Consiglio Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia contro Commissione Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Regione Nord-Pas de Calais contro Commissione Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.

(12)  Causa C-415/96, Spagna contro Commissione Racc.1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques contro Consiglio Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

(13)  Causa 66/80, International Chemical Corporation Racc. 1981, pag. 1191, punto 18.

(14)  Causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques contro Consiglio Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

(15)  Oppure, a partire dal 1o maggio 2016, sulla base delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/224 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2016

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), f), l), m) e n), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 (4) e (UE) n. 948/2014 (5) della Commissione hanno aperto l'ammasso privato, rispettivamente, per il burro e il latte scremato in polvere, in considerazione della situazione di mercato particolarmente difficile derivante dal divieto introdotto dalla Russia sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari dall'Unione.

(2)

Tali regimi di ammasso privato sono stati prorogati dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1337/2014 (6), (UE) 2015/303 (7) e (UE) 2015/1548 (8) della Commissione. Le domande di aiuto possono pertanto essere presentate fino al 29 febbraio 2016.

(3)

Il 25 giugno 2015 la Russia ha prorogato di un ulteriore anno il divieto d'importazione dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, fino al 6 agosto 2016.

(4)

Inoltre, la domanda globale di latte e prodotti lattiero-caseari è rimasta fragile nell'arco dell'intero anno 2015 mentre l'offerta di latte è aumentata nelle principali regioni esportatrici.

(5)

Di conseguenza i prezzi del burro e del latte scremato in polvere nell'Unione sono calati ulteriormente e tale andamento al ribasso rischia di protrarsi.

(6)

Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno assicurare la disponibilità continua dei regimi di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere, prorogandoli fino alla fine del periodo d'intervento del 2016, il 30 settembre 2016.

(7)

Al fine di evitare un'interruzione della possibilità di presentare le domande nell'ambito dei regimi è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2014

All'articolo 5 del regolamento (UE) n. 947/2014, la data «29 febbraio 2016» è sostituita dalla data «30 settembre 2016».

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014

All'articolo 5 del regolamento (UE) n. 948/2014, la data «29 febbraio 2016» è sostituita dalla data «30 settembre 2016».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante apertura dell'ammasso privato per il burro e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 15).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante apertura dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 18).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 15).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/303 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 4).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1548 della Commissione, del 17 settembre 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 26).


18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/225 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2016

che fissa il volume massimo del prodotto per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rimanenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento delegato (UE) 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (2), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento delegato (UE) 2015/1852 ha istituito un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e ha fissato anticipatamente l'importo dell'aiuto.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1852 fissa al 15 gennaio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto.

(3)

Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione l'intenzione di continuare ad avvalersi del regime di aiuto all'ammasso privato.

(4)

Dopo il 15 gennaio 2016 è rimasto inutilizzato un quantitativo di 68 123 tonnellate. È pertanto opportuno mettere tale quantitativo a disposizione degli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di avvalersi ulteriormente del regime di aiuto all'ammasso privato e stabilirne la ripartizione per Stato membro, tenendo conto dei quantitativi richiesti dagli Stati membri fino al 15 gennaio 2016.

(5)

È necessario fissare un nuovo periodo di presentazione delle domande di aiuto.

(6)

Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, per l'attuazione del regime previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i rimanenti quantitativi non utilizzati di formaggi, di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852, è fissato nell'allegato del presente regolamento.

Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Domande di aiuto

Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2016.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 271 del 16.10.2015, pag. 15.


ALLEGATO

Stato membro

Quantitativi massimi

(in tonnellate)

Irlanda

4 127

Francia

6 340

Italia

27 025

Lituania

2 616

Paesi Bassi

16 526

Finlandia

694

Svezia

2 126

Regno Unito

8 669

Totale

68 123


18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/226 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2022/95 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Dal momento che un'inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio (3). In seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio condotti a norma dell'articolo 11, rispettivamente paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (4), con il regolamento (CE) n. 658/2002 (5) quest'ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR a tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 e originario della Russia. La definizione del prodotto è stata successivamente oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 e, con il regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio (6), è stato istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 41,42 EUR a tonnellata e 47,07 EUR a tonnellata sulle importazioni di concimi solidi con un tenore di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20 originari della Russia.

(2)

In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e a un secondo riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 le misure antidumping descritte al precedente considerando [come da ultimo modificate dal regolamento (CE) n. 945/2005] sono state confermate dal regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio (7), salvo per quanto riguarda il gruppo EuroChem, per il quale il dazio è pari a un importo compreso tra 28,88 EUR e 32,82 EUR per tonnellata.

(3)

Con decisione 2008/577/CE (8) la Commissione ha accettato, tra gli altri, gli impegni offerti con una soglia quantitativa dai produttori russi Open Joint Stock Company (JSC, in russo OAO) Acron e JSC Dorogobuzh.

(4)

Con sentenza del 10 settembre 2008 (9), interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 (10), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte in cui riguarda la Open Joint Stock Company (JSC, società per azioni aperta) Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo), parte della OJSC UCC Uralchem (Uralchem). Con regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio (11) quest'ultimo ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto il dazio antidumping applicabile alla società Kirovo (47,07 EUR per tonnellata) riguarda solo le importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(5)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 (12), la Commissione ha confermato le misure antidumping [come da ultimo modificate dal regolamento (CE) n. 989/2009] in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

(6)

Il 16 settembre 2015 Kirovo ha notificato alla Commissione la prevista riorganizzazione all'interno del gruppo di imprese Uralchem. A decorrere dal 1o ottobre 2015 Kirovo ha effettivamente cessato di essere una società di capitali all'interno della OJSC UCC Uralchem («Uralchem»), diventando una succursale di Uralchem sotto il nome di succursale Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (KCKK) della OJSC UCC Uralchem (succursale Kirovo). La società ha affermato che tale riorganizzazione era mirata a migliorare il governo societario dell'intero gruppo Uralchem.

(7)

Uralchem possiede un altro sito di produzione, la succursale Uralchem denominata Azot situata a Berezniki (Russia), alla quale è applicato il dazio antidumping (47,07 EUR per tonnellata) su tutti i tipi di nitrato di ammonio specificati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014. Si rende di conseguenza necessario valutare il rischio di elusione alla luce del fatto che in seno allo stesso soggetto giuridico esistono ora due succursali (Berezniki e Kirovo) impegnate nella produzione di nitrato di ammonio.

(8)

La Commissione ha quindi analizzato le informazioni fornite dalla società e tutte le altre informazioni a sua disposizione e ha concluso che il rischio di elusione delle misure antidumping da parte delle diverse succursali di Uralchem è minimo per le ragioni di seguito esposte.

(9)

In primo luogo, dal momento della modifica delle misure introdotta dal regolamento (CE) n. 989/2009 (nel cui ambito i dazi antidumping applicabili a Kirovo sono stati limitati esclusivamente alle importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90) non vi è prova che Uralchem si sia indebitamente valsa dell'esenzione applicabile a Kirovo. Le importazioni di nitrato di ammonio attualmente non contemplate dai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 sono di fatto rimaste stabili in seguito alla modifica delle misure. La Commissione non dispone inoltre di indizi secondo cui l'impianto di Berezniki avrebbe erratamente dichiarato parte della sua produzione come prodotta da Kirovo abusando dell'esenzione concessa a quest'ultima.

(10)

In secondo luogo, Uralchem ha fatto presente che, ai sensi della legislazione nazionale pertinente in Russia, i concimi sono soggetti a registrazione e marcature obbligatorie, compresa l'effettiva ragione sociale e l'indirizzo fisico del sito di produzione. Il sito di produzione del fabbricante deve essere indicato anche in una serie di altri documenti ufficiali. Se poi il nitrato di ammonio viene esportato, il sito di produzione deve essere indicato in una serie di documenti obbligatori, quali la dichiarazione doganale di esportazione, il certificato di origine e le lettere di vettura. È quindi improbabile che, una volta attribuito il codice addizionale TARIC A959 alla succursale di Uralchem Kirovo, un altro sito di produzione del gruppo ne abusi.

(11)

In terzo luogo, con una lettera indirizzata alla Commissione in data 13 ottobre 2015 Uralchem si è impegnata a non intraprendere alcuna attività che possa comportare un abuso del codice addizionale TARIC A959, vale a dire utilizzare tale codice TARIC per esportare verso l'Unione prodotti non fabbricati nella succursale Kirovo situata a Kirovo-Chepetsk, Kirov Oblast.

(12)

In quarto luogo, la capacità massima degli stabilimenti di Berezniki e Kirovo è nota alla Commissione e costruire nuovi impianti per aumentare l'attuale capacità richiede diversi anni. Un qualsiasi aumento delle importazioni nel prossimo futuro, in particolare al di sopra della capacità massima dello stabilimento di Kirovo, potrebbe quindi comportare un'inchiesta antielusione d'ufficio.

(13)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione sono tuttavia necessarie misure particolari finalizzate a garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali per le diverse succursali del gruppo Uralchem. Uralchem è tenuta a presentare una fattura commerciale valida, la quale deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, terzo comma, del presente regolamento, alle autorità doganali degli Stati membri. Le importazioni non accompagnate da tale fattura sono soggette all'aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(14)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali essa intendeva modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni. Uralchem e il governo della Federazione russa hanno fornito alcune osservazioni, che sono state tenute in considerazione.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b, del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 è così modificato:

«b)

Per le merci prodotte dalla “succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk” (codice addizionale TARIC A959):

Designazione delle merci

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

47,07

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

47,07

Per le merci di cui al paragrafo 1 prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk e non menzionate nella tabella di cui sopra non si applicano dazi antidumping.

La mancata applicazione di dazi antidumping per talune merci prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk è soggetta alla presentazione da parte di detta società alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida sulla quale deve comparire la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di nitrato di ammonio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk e indirizzo) (codice addizionale TARIC A959) in Russia. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.” Qualora non sia presentata detta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a “tutte le altre società” a tutte le categorie di prodotto di nitrato di ammonio prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio, del 23 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2008/577/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43).

(9)  Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, Racc. 2008 II-00159, punto 1 del dispositivo.

(10)  Causa T-348/05 INTP: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 9 luglio 2009, Racc. 2009 II-00116, punto 1 del dispositivo.

(11)  Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19).


18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/227 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

86,9

IL

283,6

MA

93,0

SN

172,2

TN

107,9

TR

114,4

ZZ

143,0

0707 00 05

MA

84,1

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 93 10

MA

42,7

TR

171,3

ZZ

107,0

0805 10 20

CL

98,4

EG

44,8

IL

118,8

MA

54,1

TN

49,8

TR

61,6

ZZ

71,3

0805 20 10

IL

123,4

MA

87,7

TR

84,6

ZZ

98,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

133,1

MA

118,5

TR

74,7

ZZ

98,8

0805 50 10

IL

106,9

MA

74,1

TR

92,4

ZZ

91,1

0808 10 80

CL

93,1

US

108,2

ZZ

100,7

0808 30 90

CL

148,6

CN

89,3

ZA

97,6

ZZ

111,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/20


DECISIONE (UE) 2016/228 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2015

relativa alla procedura di risoluzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 18, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (2), stabilisce una procedura di risoluzione in base alla quale il Consiglio può essere chiamato a decidere in merito all'adozione di programmi di risoluzione.

(2)

A decorrere dal 1o gennaio 2016, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice sulla base di una proposta della Commissione, può obiettare al programma di risoluzione, oppure approvare o obiettare a una modifica significativa dell'importo del fondo previsto in un programma di risoluzione adottato dal Comitato di risoluzione unico entro 24 ore dall'adozione del programma stesso.

(3)

L'atto del Consiglio dovrebbe essere adottato mediante votazione per iscritto, data la brevità della scadenza prevista dall'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento. La procedura per obiettare ad un programma di risoluzione, o per approvare o opporsi a una modifica significativa dell'importo del Fondo in esso previsto ha, per sua natura, carattere urgente.

(4)

In casi motivati dall'urgenza il Consiglio può deliberare e decidere in base a documenti e progetti redatti in una delle lingue previste dal regime linguistico in vigore, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di adottare e pubblicare la decisione in tutte le lingue previste dal regime linguistico in vigore in una fase successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Qualora il Consiglio debba decidere sulla base di una proposta della Commissione nel quadro dell'articolo 18, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 806/2014, l'atto del Consiglio è adottato mediante votazione per iscritto.

2.   Quando adotta la sua decisione, il Consiglio può deliberare e decidere in base a documenti e progetti redatti unicamente in inglese.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35.

(2)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.


18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/22


DECISIONE (UE) 2016/229 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo danese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e 2015/1790 (2) relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Marie-Louise KNUPPERT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Arne GREVSEN, First Vice-President of the Danish Confederation of Trade Unions (LO), è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/230 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, e l'articolo 142, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/908/UE (2) della Commissione istituisce elenchi di paesi terzi e territori le cui disposizioni prudenziali e regolamentari sono ritenute equivalenti alle corrispondenti disposizioni prudenziali e regolamentari applicate nell'Unione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)

La Commissione ha condotto ulteriori valutazioni delle disposizioni prudenziali e regolamentari applicabili alle imprese di investimento e alle borse valori utilizzando la stessa metodologia utilizzata per le valutazioni di equivalenza che hanno portato all'adozione della decisione di esecuzione 2014/908/UE.

(3)

Nel condurre tali valutazioni la Commissione ha preso in considerazione i pertinenti sviluppi del quadro di vigilanza e di regolamentazione successivi all'adozione della decisione di esecuzione 2014/908/UE e ha tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili, comprese le valutazioni indipendenti effettuate da organizzazioni internazionali come il Fondo monetario internazionale e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

(4)

La Commissione ha concluso che in Giappone soltanto le disposizioni prudenziali e regolamentari applicate ad un sottoinsieme di imprese di investimento giapponesi rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle imprese di investimento. Tale sottoinsieme di imprese di investimento giapponesi, come stabilito all'articolo 28 della Legge sugli strumenti finanziari e la borsa (Financial Instrument and Exchange Act) del Giappone, svolge un'attività definita, e all'interno del quadro giuridico giapponese è indicato come comprendente gli operatori in attività basate su strumenti finanziari (FIBO) di tipo I. I FIBO di tipo I sono soggetti a norme specifiche in materia di requisiti patrimoniali per la registrazione e di requisiti patrimoniali permanenti basati sul rischio. Sulla base dell'analisi effettuata, è opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per i FIBO di tipo I ubicati in Giappone almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(5)

La Commissione ha concluso che a Hong Kong, in Indonesia e in Corea del Sud vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle imprese di investimento. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per le imprese di investimento ubicate in tali paesi terzi e territori almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

La Commissione ha concluso che in Australia, in Indonesia e in Corea del Sud vigono disposizioni prudenziali e regolamentari che rispettano una serie di norme operative in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione alle borse valori. È pertanto opportuno considerare le disposizioni prudenziali e regolamentari vigenti per le borse valori ubicate in tali paesi terzi almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7)

Di conseguenza è auspicabile che la decisione di esecuzione 2014/908/UE sia modificata includendo tali paesi terzi e territori nei relativi elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti al regime dell'Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/908/UE è così modificata:

1)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

2)

l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione;

3)

l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 2 (IMPRESE DI INVESTIMENTO)

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Hong Kong

6)

Indonesia

7)

Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)]

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d'America»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 3 (BORSE VALORI)

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

India

6)

Indonesia

7)

Giappone

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d'America»


ALLEGATO III

«ALLEGATO V

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 5 (ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO)

Enti creditizi:

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Guernsey

6)

Hong Kong

7)

India

8)

Isola di Man

9)

Giappone

10)

Jersey

11)

Messico

12)

Monaco

13)

Arabia Saudita

14)

Singapore

15)

Sud Africa

16)

Svizzera

17)

Stati Uniti d'America

Imprese di investimento:

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Hong Kong

6)

Indonesia

7)

Giappone (limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)]

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d'America»


ORIENTAMENTI

18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/28


INDIRIZZO (UE) 2016/231 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 novembre 2015

che modifica l'Indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2015/39)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1 e 3.3, gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e l'articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Le statistiche esterne sono sempre più utilizzate per scopi diversi dalla politica monetaria, inclusi l'analisi macro prudenziale e il monitoraggio di squilibri economici eccessivi. Tali attività, analogamente a quelle svolte nel settore della cooperazione internazionale e della ricerca, saranno agevolate dalla pubblicazione, da parte della BCE, di dati aggregati relativi all'area dell'euro compilati sulla base dell'Indirizzo BCE/2011/23 (2) e dei dati raccolti a livello nazionale.

(2)

Considerato il rapporto tra rilevanza e costi, la riduzione del periodo di segnalazione per la trasmissione di dati trimestrali relativi alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero, che avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 2019 ai sensi dell'Indirizzo BCE/2011/23, non sarà più applicata.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2011/23,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2011/23 è modificato come segue:

1.

all'articolo 1, è aggiunta la seguente definizione:

«(17)

per “serie di dati nazionali pubblicabili” si intendono i dati corrispondenti alle Tavole 2A e 4A dell'allegato II, che costituiscono un sottoinsieme dei dati presentati, rispettivamente alle tavole 2 e 4 dell'allegato II»;

2.

l'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN comunicano alla BCE i dati concernenti le operazioni, le posizioni e le rivalutazioni con l'estero nonché le consistenze delle attività di riserva, le altre attività in valuta estera e le passività inerenti alle riserve. I dati sono comunicati come stabilito nelle tavole da 1 a 5 dell'allegato II e secondo le scadenze indicate nell'articolo 3»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   I sottoinsiemi presentati nelle Tavole 2A e 4A dell'allegato II sono comunicati alla BCE con la trasmissione dei dati presentati, rispettivamente, nelle Tavole 2 e 4 del medesimo allegato. Questi includono operazioni e posizioni con l'estero trasmesse secondo le scadenza indicate all'articolo 3 per la bilancia dei pagamenti trimestrale e la posizione patrimoniale sull'estero.»;

3.

l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

dell'ottantaduesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono, a partire dal 2017.»;

b)

la lettera c) è cancellata;

4.

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Trasmissione e pubblicazione dei dati da parte della BCE

1.   La BCE trasmette alle BCN gli aggregati dell'area dell'euro che pubblica, nonché le “serie di dati nazionali pubblicabili” raccolti ai sensi dell'articolo 2.

2.   La BCE ha la facoltà di pubblicare “serie di dati nazionali pubblicabili” successivamente alla pubblicazione dei rispettivi aggregati per l'area dell'euro.»;

5.

all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora i dati per una voce delle tavole da 1 a 5 dell'allegato II siano trascurabili o di dimensioni non significative per le statistiche dell'area dell'euro e quelle nazionali, o i dati per tale voce non possano essere raccolti con costi ragionevoli, è consentito l'uso delle migliori stime basate su solide metodologie statistiche, purché non sia compromesso il valore analitico delle statistiche. Inoltre, le migliori stime sono permesse per le seguenti disaggregazioni nelle tavole 1, 2, 2A e 6 dell'allegato II:

a)

sottovoci di redditi primari da altri investimenti;

b)

sottovoci di altri redditi primari e di redditi secondari;

c)

sottovoci di trasferimenti in conto capitale nel conto capitale;

d)

disaggregazione geografica delle passività da strumenti finanziari derivati;

e)

crediti per utili reinvestiti in quote di fondi di investimento senza codice ISIN;

f)

crediti relativi a redditi da capitale relativi a quote di fondi di investimento con codice ISIN (finché il CSDB è ritenuto idoneo per la derivazione di tale voce);

g)

disaggregazione delle spedizioni transfrontaliere di banconote in euro in base al taglio.»;

6.

gli allegati I e II sono modificati in modo conforme all'allegato al presente Indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o giugno 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Indirizzo BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II all'Indirizzo BCE/2011/23 sono modificati come segue:

1.

l'allegato I è modificato come segue:

a)

la Sezione 1.2 è sostituita dalla seguente:

«1.2.   Statistiche relative alla bilancia dei pagamenti trimestrale

Obiettivo

L'obiettivo delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti trimestrale per l'area dell'euro è di fornire informazioni più dettagliate al fine di consentire un'analisi più approfondita delle operazioni sull'estero. I dati trimestrali relativi alla bilancia dei pagamenti costituiscono altresì la base per un monitoraggio economico dettagliato del paese.

Tali statistiche contribuiscono in particolare alla compilazione dei conti finanziari e settoriali dell'area dell'euro e alla pubblicazione congiunta della bilancia dei pagamenti dell'Unione/area dell'euro, in cooperazione con la Commissione europea (Eurostat).

Requisiti

Le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti trimestrale si conformano, per quanto possibile, agli standard internazionali (cfr. l'articolo 2, paragrafo 4, del presente indirizzo). La disaggregazione richiesta delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti trimestrale è illustrata nell'allegato II, tavole 2 e 2A. I concetti e le definizioni armonizzati per il conto capitale e il conto finanziario sono enunciati nell'allegato III.

La disaggregazione del conto corrente trimestrale è analoga a quella prescritta per i dati mensili. Tuttavia, per i redditi è necessaria una disaggregazione più dettagliata su base trimestrale.

Nel conto finanziario, la BCE segue gli obblighi previsti dalla sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero (Balance of Payments and International Investment Position Manual, di seguito “BPM6”) del Fondo monetario internazionale (FMI) per la rubrica “altri investimenti”. Vi è una differenza nella descrizione della disaggregazione (cioè viene attribuita priorità ai settori). Questa disaggregazione settoriale è tuttavia compatibile con quella del BPM6, dove la priorità è assegnata agli strumenti. Come nella presentazione del BPM6, valute e depositi sono distinti da prestiti e altri investimenti.

Le BCN sono tenute a distinguere le operazioni con Stati membri dell'area dell'euro da tutte le altre operazioni internazionali. Le statistiche sulle operazioni nette in attività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando i dati segnalati sulle operazioni nette in titoli emessi da non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche sulle operazioni nette in passività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le operazioni nette in passività totali nazionali e le operazioni nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell'area dell'euro.

Un analogo obbligo di segnalazione e un analogo metodo di compilazione per i dati aggregati si applicano ai redditi da investimenti di portafoglio.

Per gli investimenti diretti le BCN devono presentare su base trimestrale la seguente disaggregazione per settore: a) istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali; b) amministrazioni pubbliche; c) società finanziarie diverse dalle IFM; d) società non finanziarie, famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Per le voci “attività da investimenti di portafoglio” e “altri investimenti” la disaggregazione delle segnalazioni sulla base dei settori istituzionali segue le componenti standard del FMI comprendenti: a) autorità bancarie centrali; b) istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali; c) fondi comuni monetari; d) amministrazioni pubbliche; e) società finanziarie diverse dalle IFM; f) società non finanziarie, famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

Per la compilazione delle statistiche relative alle operazioni nette dell'area dell'euro relative a passività da investimenti di portafoglio suddivise per settore dell'emittente residente nell'area dell'euro, gli obblighi per i dati trimestrali sono analoghi a quelli per la bilancia dei pagamenti mensile.

In linea con il Sistema dei conti nazionali, il BPM6 raccomanda di registrare l'interesse secondo il principio di competenza. Tale obbligo riguarda sia il conto corrente (redditi da capitale) che il conto finanziario.»;

b)

la Sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«3.   Statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero

Obiettivo

La posizione patrimoniale sull'estero comprende le attività e passività sull'estero dell'area dell'euro considerata nel suo insieme ai fini dell'analisi di politica monetaria e di mercato valutario. In particolare, essa contribuisce alla valutazione della vulnerabilità esterna degli Stati membri e al monitoraggio dell'evoluzione delle disponibilità di attività liquide all'estero da parte del settore detentore di moneta. Tali informazioni statistiche sono fondamentali per la compilazione del conto del resto del mondo nei conti trimestrali finanziari dell'area dell'euro e possono anche essere utili nella compilazione dei flussi della bilancia dei pagamenti. Le statistiche trimestrali relative alla posizione patrimoniale sull'estero costituiscono altresì la base per un monitoraggio economico dettagliato del paese.

Requisiti

Le BCN devono fornire statistiche sulla posizione patrimoniale sull'estero su base trimestrale relative ai livelli delle consistenze di fine periodo e alle rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio o dei prezzi.

I dati sulla posizione patrimoniale sull'estero si conformano per quanto possibile agli standard internazionali (cfr. articolo 2, paragrafo 4, del presente indirizzo). La BCE compila la posizione patrimoniale sull'estero per l'area dell'euro nel suo insieme. La disaggregazione della posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro è presentata nell'Allegato II, Tavole 4 e 4A.

La posizione patrimoniale sull'estero mostra le consistenze finanziarie in essere al termine del periodo di riferimento, calcolate a prezzi di fine periodo. Cambiamenti di valore delle consistenze potrebbero essere dovuti ai fattori di seguito elencati. Innanzitutto, parte delle variazioni di valore durante il periodo considerato può essere dovuta a operazioni finanziarie effettuate e registrate in bilancia dei pagamenti. In secondo luogo, parte delle variazioni nelle posizioni all'inizio e alla fine di un dato periodo può essere dovuta a movimenti di prezzo delle attività e passività finanziarie rilevate. In terzo luogo, nel caso in cui tali consistenze siano denominate in valute diverse dall'unità di conto in cui è espressa la posizione patrimoniale sull'estero, movimenti dei tassi di cambio nei confronti di altre valute ne influenzeranno altresì i valori. Infine, le variazioni delle consistenze che non siano riconducibili ai fattori sopra indicati saranno considerate come dovute ad altre variazioni di volume durante il periodo.

Per una corretta riconciliazione tra flussi e consistenze finanziarie dell'area dell'euro, le variazioni di valore dovute al prezzo, ai movimenti dei tassi di cambio e ad altre variazioni di volume devono essere evidenziate separatamente.

I dati da fornire per la posizione patrimoniale sull'estero sono quanto più possibile in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale. I concetti, le definizioni e le disaggregazioni sono in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale.

Per quanto possibile, i dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero devono essere coerenti con le altre statistiche, quali quelle relative agli aggregati monetari e bancari, ai conti finanziari e ai conti nazionali.

Come per la bilancia dei pagamenti mensile e trimestrale, le BCN devono distinguere nelle loro statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero le consistenze nei confronti degli Stati membri dell'area dell'euro da tutte le altre posizioni sull'estero. Nel conto degli investimenti di portafoglio occorre operare una distinzione tra le consistenze in titoli emessi dai residenti dell'area dell'euro e quelle in titoli emessi da non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche relative alle attività nette da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando i dati segnalati sulle operazioni nette in titoli emessi dai non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche relative alle passività nette da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le passività nette totali nazionali e le consistenze nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell'area dell'euro.

Le attività e le passività da investimenti di portafoglio nell'ambito della posizione patrimoniale sull'estero sono compilati con i soli dati derivanti dalle consistenze.

Le BCN (e le altre autorità statistiche competenti, se del caso) raccolgono, quanto meno, dati trimestrali sulle consistenze di attività e passività da investimenti di portafoglio titolo per titolo, conformemente a uno dei modelli descritti nella tavola contenuta nell'allegato VI.»;

2.

l'allegato II è modificato come segue:

a)

la tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2

Bilancia dei pagamenti trimestrale

 

Crediti

Debiti

1.

Conto corrente  (1)

 

 

Merci

Geo 4 (2)

Geo 4

Merci in generale sulla base della bilancia dei pagamenti (BDP)

Geo 3

Geo 3

Esportazioni nette di beni con operazioni di merchanting

Geo 3

 

Beni acquistati con operazioni di merchanting (credito negativo)

Geo 3

 

Beni venduti con operazioni di merchanting

Geo 3

 

Oro non monetario

Geo 3

Geo 3

Rettifiche per branding e commercio di quasi transito

Geo 4

Geo 4

Servizi

Geo 4

Geo 4

Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi

Geo 4

Geo 4

Servizi di manutenzione e riparazione non inclusi altrove (n.i.a.)

Geo 4

Geo 4

Trasporti

Geo 4

Geo 4

Viaggi

Geo 4

Geo 4

Costruzioni

Geo 4

Geo 4

Servizi assicurativi e pensionistici

Geo 4

Geo 4

Servizi finanziari

Geo 4

Geo 4

Servizi finanziari addebitati esplicitamente e altri servizi finanziari

Geo 3

Geo 3

Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)

Geo 3

Geo 3

Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.

Geo 4

Geo 4

Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione

Geo 4

Geo 4

Altri servizi alle imprese

Geo 4

Geo 4

Servizi di ricerca e sviluppo

Geo 3

Geo 3

Servizi professionali e di consulenza manageriale

Geo 3

Geo 3

Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese

Geo 3

Geo 3

Servizi personali, culturali e ricreativi

Geo 4

Geo 4

Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.

Geo 4

Geo 4

Redditi primari

 

 

Redditi da lavoro dipendente

Geo 4

Geo 4

Redditi da capitale

 

 

Investimento diretto

 

 

Azioni e altre partecipazioni

Geo 4

Geo 4

Dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società

 

 

In imprese oggetto di investimento diretto

Geo 3

Geo 3

Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)

Geo 3

Geo 3

Tra imprese sorelle

Geo 3

Geo 3

Per settore residente (Sec 2) (3)

Geo 2

Geo 2

Utili reinvestiti

Geo 4

Geo 4

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Strumenti di debito

Geo 4

Geo 4

In imprese oggetto di investimento diretto

Geo 3

Geo 3

Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)

Geo 3

Geo 3

Tra imprese sorelle

Geo 3

Geo 3

Di cui: interessi

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Investimento di portafoglio

 

 

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Geo 4

Geo 1

Azioni e altre partecipazioni

 

 

Dividendi

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

 

Quote in fondi di investimento

 

 

Dividendi

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

 

Utili reinvestiti

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

 

Titoli di debito

 

 

A breve termine

Geo 4

Geo 1

Interessi

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

 

A lungo termine

Geo 4

Geo 1

Interessi

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

 

Altri investimenti

Geo 4

Geo 4

Redditi prelevati da membri delle quasi-società

Geo 3

Geo 3

Interessi

Geo 3

Geo 3

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Di cui: interessi sui DSP

 

Geo 1

Di cui: Interessi al lordo dei SIFIM

Geo 3

Geo 3

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritto pensionistici e in relazione a garanzie standard

Geo 3

Geo 3

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Attività di riserva

Geo 3

 

Di cui: interessi

Geo 3

 

Altri redditi primari

Geo 4

Geo 4

Amministrazioni pubbliche

Geo 3

Geo 3

Imposte sulla produzione e sulle importazioni

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Imposte sui prodotti

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Altre imposte sulla produzione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Contributi

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Contributi ai prodotti

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Altri contributi alla produzione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Diritti di sfruttamento

Geo 3

Geo 3

Altri settori

Geo 3

Geo 3

Imposte sulla produzione e sulle importazioni

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Imposte sui prodotti

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Altre imposte sulla produzione

Geo 3 /Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Contributi

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Contributi ai prodotti

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Altri contributi alla produzione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Geo 3/Istituzioni dell'Unione

Diritti di sfruttamento

Geo 3

Geo 3

Redditi secondari

Geo 4

Geo 4

Amministrazioni pubbliche

Geo 3

Geo 3

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

Geo 3

Geo 3

Contributi sociali

Geo 3

Geo 3

Prestazioni sociali

Geo 3

Geo 3

Aiuti internazionali correnti

Geo 3

Geo 3

Di cui: nei confronti di istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE)

Istituzioni dell'Unione

Istituzioni dell'Unione

Trasferimenti correnti diversi

Geo 3

Geo 3

Imposte sul valore aggiunto e altre risorse proprie dell'Unione basate sul reddito nazionale lordo

Istituzioni dell'Unione

Istituzioni dell'Unione

Altri settori

Geo 3

Geo 3

Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

Geo 3

Geo 3

Contributi sociali

Geo 3

Geo 3

Prestazioni sociali

Geo 3

Geo 3

Premi netti di assicurazione contro i danni

Geo 3

Geo 3

Indennizzi di assicurazione contro i danni

Geo 3

Geo 3

Trasferimenti correnti diversi

Geo 3

Geo 3

Di cui: Trasferimenti personali (tra famiglie residenti e non residenti)

Geo 3

Geo 3

Di cui: rimesse dei lavoratori

Geo 4

Geo 4

Rettifica per variazione dei diritti pensionistici

Geo 3

Geo 3

2.

Conto capitale

Geo 4

Geo 4

Acquisizioni/cessioni lorde di attività non finanziarie non prodotte

Geo 3

Geo 3

Trasferimenti in conto capitale

Geo 3

Geo 3

Amministrazioni pubbliche

Geo 3

Geo 3

Imposte in conto capitale

Geo 3

Geo 3

Contributi agli investimenti

Geo 3

Geo 3

Altri trasferimenti in conto capitale

Geo 3

Geo 3

Di cui: remissione di debiti

Geo 3

Geo 3

Altri settori

Geo 3

Geo 3

Imposte in conto capitale

Geo 3

Geo 3

Contributi agli investimenti

Geo 3

Geo 3

Altri trasferimenti in conto capitale

Geo 3

Geo 3

Di cui: remissione di debiti

Geo 3

Geo 3

 

Acquisizione netta di attività finanziarie

Incremento netto delle passività

Saldo netto

3.

Conto finanziario

Geo 1

Geo 1

 

Investimenti diretti

Geo 4

Geo 4

 

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Geo 4

Geo 4

 

a.

Azioni e altre partecipazioni

Geo 2

Geo 2

 

Quotate

Geo 2

Geo 2

 

Non quotate

Geo 2

Geo 2

 

Altro (ad esempio beni immobili)

Geo 2

Geo 2

 

b.

Quote in fondi di investimento

Geo 2

Geo 2

 

1.

Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti

 

 

 

In imprese oggetto di investimento diretto

Geo 3

Geo 3

 

Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)

Geo 3

Geo 3

 

Tra imprese sorelle

Geo 3

Geo 3

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

2.

Utili reinvestiti

Geo 4

Geo 4

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Strumenti di debito

Geo 4

Geo 4

 

In imprese oggetto di investimento diretto

Geo 3

Geo 3

 

Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)

Geo 3

Geo 3

 

Tra imprese sorelle

Geo 3

Geo 3

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Investimento di portafoglio

Geo 4

Geo 1

 

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Geo 4

Geo 1

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Quotate

Geo 2

Geo 1

 

Non quotate

Geo 2

Geo 1

 

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

 

 

 

Quotate

Geo 2

 

 

Non quotate

Geo 2

 

 

Quote in fondi di investimento

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Di cui: utili reinvestiti

Geo 3

Geo 1

 

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

 

 

Di cui: utili reinvestiti

Geo 2

 

 

Titoli di debito

 

 

 

A breve termine

Geo 4

Geo 1

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

 

 

A lungo termine

Geo 4

Geo 1

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

 

 

Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

 

Geo 3

Altri investimenti

Geo 4

Geo 4

 

Per settore residente (Sec 1)

Geo 4

Geo 4

 

Altre partecipazioni

Geo 3

Geo 3

 

Biglietti, monete e depositi

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

 

 

A breve termine

Geo 3

Geo 3

 

A lungo termine

Geo 3

Geo 3

 

Prestiti

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

 

 

A breve termine

Geo 3, FMI

Geo 3, FMI

 

A lungo termine

Geo 3, FMI

Geo 3, FMI

 

Assicurazioni, pensioni e garanzie standard

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

Crediti commerciali e anticipazioni

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

 

 

A breve termine

Geo 3

Geo 3

 

A lungo termine

Geo 3

Geo 3

 

Altri conti attivi e passivi

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

 

 

A breve termine

Geo 3

Geo 3

 

A lungo termine

Geo 3

Geo 3

 

DSP

 

Geo 1

 

Attività di riserva

Geo 3

 

 

4.

Saldi contabili

 

 

 

Saldo dei beni e dei servizi

 

 

Geo 4

Saldo del conto corrente

 

 

Geo 1

Accreditamento (+)/indebitamento (–) (saldo del conto corrente e del conto capitale)

 

 

Geo 1

Accreditamento (+)/indebitamento (–) (saldo del conto finanziario)

 

 

Geo 1

Errori e omissioni nette

 

 

Geo 1

b)

è inserita la seguente tavola 2A:

«Tavola 2A

Bilancia dei pagamenti trimestrale — sottoinsieme pubblicabile

 

Crediti

Debiti

Saldo/Netto

1.

Conto corrente

Geo 2

Geo 1

 

Merci

Geo 2

Geo 2

 

Merci in generale sulla base della bilancia dei pagamenti (BDP)

Geo 1

Geo 1

 

Esportazioni nette di beni con operazioni di merchanting

Geo 1

 

 

Servizi

Geo 2

Geo 2

 

Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi

Geo 1

Geo 1

 

Servizi di manutenzione e riparazione non inclusi altrove (n.i.a.)

Geo 1

Geo 1

 

Trasporti

Geo 1

Geo 1

 

Viaggi

Geo 1

Geo 1

 

Costruzioni

Geo 1

Geo 1

 

Servizi assicurativi e pensionistici

Geo 1

Geo 1

 

Servizi finanziari

Geo 1

Geo 1

 

Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.

Geo 1

Geo 1

 

Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione

Geo 1

Geo 1

 

Altri servizi alle imprese

Geo 1

Geo 1

 

Servizi personali, culturali e ricreativi

Geo 1

Geo 1

 

Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.

Geo 1

Geo 1

 

Servizi non classificati

Geo 1

Geo 1

 

Redditi primari

Geo 2

Geo 1

 

Redditi da lavoro dipendente

Geo 2

Geo 2

 

Redditi da capitale

Geo 2

Geo 1

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Geo 1

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

Investimenti diretti

Geo 2

Geo 2

 

Azioni e altre partecipazioni

Geo 2

Geo 2

 

Dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società

Geo 1

Geo 1

 

Utili reinvestiti

Geo 1

Geo 1

 

Strumenti di debito

Geo 2

Geo 2

 

Investimenti di portafoglio

Geo 2

Geo 1

 

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Geo 2

Geo 1

 

Dividendi da azioni e altre partecipazioni

Geo 1

Geo 1

 

Redditi da quote in fondi di investimento

Geo 1

Geo 1

 

Titoli di debito

Geo 2

Geo 1

 

A breve termine

Geo 2

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 2

Geo 1

 

Altri investimenti

Geo 2

Geo 2

 

Interessi

Geo 1

Geo 1

 

Di cui: Interessi al lordo dei SIFIM

Geo 1

Geo 1

 

Attività di riserva

Geo 1

 

 

Altri redditi primari

Geo 2

Geo 2

 

Redditi secondari

Geo 2

Geo 2

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Di cui: rimesse dei lavoratori

Geo 1

Geo 1

 

2.

Conto capitale

Geo 2

Geo 2

 

Acquisizioni/cessioni lorde di attività non finanziarie non prodotte

Geo 1

Geo 1

 

Trasferimenti in conto capitale

Geo 1

Geo 1

 

 

Acquisizione netta di attività finanziarie

Incremento netto delle passività

Saldo netto

3.

Conto finanziario

Geo 2 (4)

Geo 1

 

Investimenti diretti

Geo 2

Geo 2

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

Azioni e altre partecipazioni

Geo 2

Geo 2

 

Strumenti di debito

Geo 2

Geo 2

 

Investimenti di portafoglio

Geo 2

Geo 1

 

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Geo 2

Geo 1

 

Azioni e altre partecipazioni

Geo 1

Geo 1

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Geo 1

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

Quote in fondi di investimento

Geo 1

Geo 1

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

 

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

 

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

 

 

Settore di controparte: Altre IFM

Geo 1

 

 

Titoli di debito

Geo 2

Geo 1

 

A breve termine

Geo 2

Geo 1

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Geo 1

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 2

Geo 1

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Geo 1

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti

 

 

Geo 1

Autorità bancarie centrali

 

 

Geo 1

Altre IFM

 

 

Geo 1

Amministrazioni pubbliche

 

 

Geo 1

Altri settori

 

 

Geo 1

Società finanziarie, escluse le IFM

 

 

Geo 1

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

 

 

Geo 1

Altri investimenti

Geo 2

Geo 2

 

Altre partecipazioni

Geo 1

Geo 1

 

Biglietti, monete e depositi

Geo 2

Geo 2

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Prestiti

Geo 2

Geo 2

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

 

 

A breve termine

Geo 1

 

 

A lungo termine

Geo 1

 

 

Altre IFM

Geo 1

 

 

A breve termine

Geo 1

 

 

A lungo termine

Geo 1

 

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Assicurazioni, pensioni e garanzie standard

Geo 1

Geo 1

 

Crediti commerciali e anticipazioni

Geo 2

Geo 2

 

Di cui: Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

Altri conti attivi e passivi

Geo 1

Geo 1

 

DSP

 

Geo 1

 

Attività di riserva

Geo 1

 

 

4.

Saldi contabili

 

 

 

Saldo dei beni e dei servizi

 

 

Geo 2

Saldo del conto corrente

 

 

Geo 1

Accreditamento (+)/indebitamento (–) (saldo del conto corrente e del conto capitale)

 

 

Geo 1

Accreditamento (+)/indebitamento (–) (saldo del conto finanziario)

 

 

Geo 1

Errori e omissioni nette

 

 

Geo 1

c)

la tavola 4 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 4

Posizione patrimoniale sull'estero trimestrale

 

Attività

Passività

Saldo netto

 

Posizioni

Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio

Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo

Posizioni

Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio

Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo

Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo

Conto finanziario  (5)

Geo 1 (6)

 

 

Geo 1

 

 

 

Investimenti diretti

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

In imprese oggetto di investimento diretto

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Tra imprese sorelle

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Per settore residente (Sec 2) (7)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

a.

Azioni e azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Quotate

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Non quotate

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Altro (ad esempio beni immobili)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

b.

Quote in fondi di investimento

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Strumenti di debito

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

In imprese oggetto di investimento diretto

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Tra imprese sorelle

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Investimenti di portafoglio

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

Quotate

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Non quotate

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Quotate

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Non quotate

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Quote in fondi di investimento

 

 

 

 

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

A breve termine

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Per valuta:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Dollaro statunitense

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Altre valute

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

A lungo termine

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Con rimborso a 1 anno o meno

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Con rimborso a più di 1 anno

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Per settore della controparte emittente (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Con rimborso a 1 anno o meno

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Con rimborso a più di 1 anno

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Per valuta:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Dollaro statunitense

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Altre valute

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

Altri investimenti

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Per settore residente (Sec 1)

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Altre partecipazioni

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

Biglietti, monete e depositi

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

A breve termine

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

A lungo termine

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Prestiti

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

A breve termine

Geo 3, FMI

 

 

Geo 3, FMI

 

 

 

A lungo termine

Geo 3, FMI

 

 

Geo 3, FMI

 

 

 

Assicurazioni, pensioni e garanzie standard

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Per settore residente (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Crediti commerciali e anticipazioni

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

A breve termine

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

A lungo termine

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Altri conti attivi e passivi

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Per settore residente (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

A breve termine

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

A lungo termine

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

DSP

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

d)

è inserita la seguente tavola 4A:

«Tavola 4A

Posizione patrimoniale sull'estero trimestrale — sottoinsieme pubblicabile

 

Posizioni

 

Attività

Passività

Saldo netto

Conto finanziario

Geo 2

Geo 1

 

Investimenti diretti

Geo 2

Geo 2

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

Azioni e altre partecipazioni

Geo 2

Geo 2

 

Strumenti di debito

Geo 2

Geo 2

 

Investimenti di portafoglio

Geo 2

Geo 1

 

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Geo 2

Geo 1

 

Azioni e altre partecipazioni

Geo 1

Geo 1

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Geo 1

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

Quote in fondi di investimento

Geo 1

Geo 1

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

 

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

 

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

 

 

Settore di controparte: Altre IFM

Geo 1

 

 

Titoli di debito

Geo 2

Geo 1

 

A breve termine

Geo 2

Geo 1

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Geo 1

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 2

Geo 1

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Geo 1

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti

 

 

Geo 1

Autorità bancarie centrali

 

 

Geo 1

Altre IFM

 

 

Geo 1

Amministrazioni pubbliche

 

 

Geo 1

Altri settori

 

 

Geo 1

Società finanziarie, escluse le IFM

 

 

Geo 1

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

 

 

Geo 1

Altri investimenti

Geo 2

Geo 2

 

Altre partecipazioni

Geo 1

Geo 1

 

Biglietti, monete e depositi

Geo 2

Geo 2

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Altre IFM

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Prestiti

Geo 2

Geo 2

 

Autorità bancarie centrali

Geo 1

 

 

A breve termine

Geo 1

 

 

A lungo termine

Geo 1

 

 

Altre IFM

Geo 1

 

 

A breve termine

Geo 1

 

 

A lungo termine

Geo 1

 

 

Amministrazioni pubbliche

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Altri settori

Geo 1

Geo 1

 

Società finanziarie, escluse le IFM

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

A breve termine

Geo 1

Geo 1

 

A lungo termine

Geo 1

Geo 1

 

Assicurazioni, pensioni e garanzie standard

Geo 1

Geo 1

 

Crediti commerciali e anticipazioni

Geo 2

Geo 2

 

Di cui: Società non finanziarie, famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Geo 1

Geo 1

 

Altri conti attivi e passivi

Geo 1

Geo 1

 

DSP

 

Geo 1».

 


(1)  I concetti e le definizioni delle voci selezionate sono specificati nell'Allegato III.

(2)  I dettagli delle disaggregazioni geografiche richieste sono specificati nella tavola 7.

(3)  I dettagli delle disaggregazioni richieste per settore istituzionale sono specificati nella tavola 8»;

(4)  Inclusi “strumenti finanziari derivati (saldi netti)”»;

(5)  I concetti e le definizioni delle voci selezionate sono specificati nell'Allegato III.

(6)  I dettagli delle disaggregazioni geografiche richieste sono specificati nella tavola 7.

(7)  I dettagli delle disaggregazioni richieste per settore istituzionale sono specificati nella tavola 8.»;