ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 32

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
9 febbraio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/162 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mortadella di Prato (IGP)]

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/163 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Nîmes (DOP)]

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/164 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappellacci di zucca ferraresi (IGP)]

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1o gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) ( 1 )

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 ( 1 )

143

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/167 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

151

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/168 della Commissione, del 5 febbraio 2016, che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2016) 602]  ( 1 )

153

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/169 della Commissione, del 5 febbraio 2016, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito [notificata con il numero C(2016) 605]  ( 1 )

158

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/170 della Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia [notificata con il numero C(2016) 658]

163

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/161 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2015

che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 54 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/83/CE, quale modificata, prevede misure volte a impedire l'introduzione dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale mediante l'apposizione di caratteristiche di sicurezza, costituite da un identificativo univoco e da un sistema di prevenzione delle manomissioni, sull'imballaggio di determinati medicinali per uso umano al fine di consentirne l'identificazione e l'autenticazione.

(2)

L'esistenza di meccanismi di autenticazione dei medicinali divergenti, basati su diverse prescrizioni nazionali o regionali in materia di tracciabilità, può limitare la circolazione dei medicinali nell'Unione e aumentare i costi per tutti i soggetti che operano nella catena di fornitura. Occorre pertanto stabilire norme a livello di Unione relative all'attuazione delle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo univoco, le modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza nonché la costituzione e la gestione del sistema di archivi contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza.

(3)

A norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e dell'articolo 54 bis, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/83/CE, la Commissione ha valutato i benefici, i costi e il rapporto costo/efficacia delle varie opzioni strategiche riguardanti le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo univoco, le modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza nonché la costituzione e la gestione del sistema di archivi. Le opzioni strategiche con il migliore rapporto costo/efficacia sono state introdotte come elementi essenziali del presente regolamento.

(4)

Il presente regolamento stabilisce un sistema nel quale l'identificazione e l'autenticazione dei medicinali sono garantite da una verifica a monte e a valle di tutti i medicinali che presentano caratteristiche di sicurezza, integrata dalla verifica da parte dei grossisti di determinati medicinali a maggior rischio di falsificazione. In pratica, l'autenticità e l'integrità delle caratteristiche di sicurezza apposte sull'imballaggio di un medicinale all'inizio della catena di fornitura dovrebbero essere verificate nel momento in cui il medicinale è fornito al pubblico, sebbene possano applicarsi alcune deroghe. I medicinali a maggior rischio di falsificazione dovrebbero tuttavia essere ulteriormente verificati dai grossisti lungo tutta la catena di fornitura al fine ridurre al minimo il rischio che alcuni medicinali falsificati restino in circolazione per lunghi periodi senza essere rilevati. La verifica dell'autenticità di un identificativo univoco dovrebbe essere effettuata confrontando detto identificativo con i legittimi identificativi univoci contenuti in un sistema di archivi. Quando una confezione è fornita al pubblico, o è distribuita al di fuori dell'Unione, o in altre circostanze specifiche, l'identificativo univoco che figura su tale confezione dovrebbe essere disattivato nel sistema di archivi per evitare che un'altra confezione recante lo stesso identificatore univoco possa superare con successo la verifica.

(5)

Dovrebbe essere possibile identificare una singola confezione di un medicinale e verificarne l'autenticità per l'intero periodo in cui il medicinale resta sul mercato e durante il periodo supplementare necessario per restituire ed eliminare la confezione dopo la scadenza. Per questo motivo, la sequenza di caratteri risultanti dalla combinazione del codice del prodotto e della sequenza di numeri di serie dovrebbe essere unica per una data confezione di medicinale per almeno un anno dopo la data di scadenza di tale confezione o per cinque anni dalla data in cui il prodotto è stato destinato alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo.

(6)

L'inclusione nell'identificativo univoco del codice del prodotto, del numero nazionale di rimborso e di identificazione, del numero di lotto e della data di scadenza contribuisce a garantire la sicurezza dei pazienti agevolando le procedure di richiamo, ritiro e restituzione dei medicinali nonché la farmacovigilanza in questo settore.

(7)

È opportuno che i numeri di serie siano generati secondo specifiche norme di randomizzazione al fine di ridurre a un livello trascurabile la possibilità che i falsificatori possano indovinarli.

(8)

La conformità a determinate norme internazionali, seppure non obbligatoria, può essere utilizzata come prova del rispetto di alcune prescrizioni del presente regolamento. Qualora non sia possibile comprovare la conformità alle norme internazionali, dovrebbe spettare alle persone soggette a tali obblighi dimostrare, con mezzi verificabili, che rispettano tali prescrizioni.

(9)

L'identificativo univoco dovrebbe essere codificato mediante una struttura dei dati e una sintassi standardizzate, in modo che possa essere correttamente riconosciuto e decodificato in tutta l'Unione da dispositivi di scansione di uso corrente.

(10)

L'unicità a livello mondiale del codice del prodotto non solo contribuisce all'univocità dell'identificativo, ma agevola anche la disattivazione di un identificativo univoco quando tale operazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui il medicinale era inizialmente destinato all'immissione sul mercato. Un codice di prodotto conforme a determinate norme internazionali dovrebbe essere ritenuto unico a livello mondiale.

(11)

Per agevolare la verifica dell'autenticità e la disattivazione di un identificativo univoco da parte dei grossisti e dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, è necessario provvedere affinché la struttura e la qualità della stampa del codice a barre bidimensionale che codifica l'identificativo univoco consenta una lettura estremamente veloce e riduca al minimo gli errori di lettura.

(12)

È opportuno che i dati dell'identificativo univoco siano stampati sull'imballaggio in un formato leggibile dall'uomo, in modo da consentire la verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco e la sua disattivazione qualora il codice a barre bidimensionale sia illeggibile.

(13)

Un codice a barre bidimensionale può contenere una quantità di informazioni maggiore rispetto ai dati dell'identificativo univoco. È opportuno prevedere la possibilità di utilizzare tale capacità di stoccaggio residua per includervi ulteriori informazioni evitando di apporre ulteriori codici a barre.

(14)

La presenza di più codici a barre bidimensionali sull'imballaggio può generare confusione circa il codice a barre da leggere per la verifica dell'autenticità e dell'identificazione di un medicinale. Ciò può causare errori nella verifica dell'autenticità dei medicinali e comportare che al pubblico siano inavvertitamente forniti medicinali falsificati. Per questa ragione dovrebbe essere evitata la presenza di più codici a barre bidimensionali sull'imballaggio di un medicinale ai fini dell'identificazione e della verifica dell'autenticità.

(15)

La verifica delle due caratteristiche di sicurezza è necessaria per garantire l'autenticità di un medicinale in un sistema di verifica a monte e a valle. La verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco mira a garantire che il medicinale proviene dal legittimo fabbricante. La verifica dell'integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni indica se l'imballaggio è stato aperto o alterato da quando ha lasciato il fabbricante, garantendo in tal modo che il contenuto dell'imballaggio è autentico.

(16)

La verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco è una fase fondamentale per garantire l'autenticità del medicinale sul quale è apposto. È opportuno che sia basata unicamente sul confronto con informazioni affidabili sui legittimi identificativi univoci caricati in un sistema di archivi sicuro da utilizzatori verificati.

(17)

Dovrebbe essere possibile riattivare un identificativo univoco che è stato disattivato, in modo da evitare un inutile spreco di medicinali. È tuttavia necessario sottoporre la riattivazione a condizioni rigorose per ridurre al minimo la minaccia che tale operazione potrebbe generare per la sicurezza del sistema di archivi se utilizzata in modo illegittimo da contraffattori. Tali condizioni dovrebbero valere a prescindere dal fatto che l'operazione di disattivazione abbia avuto luogo al momento della fornitura al pubblico o in una fase precedente.

(18)

Le autorità competenti dovrebbero avere accesso alle informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza di un medicinale sia mentre tale prodotto è nella catena di fornitura sia dopo che è stato fornito al pubblico, richiamato o ritirato dal mercato. A tal fine, i fabbricanti dovrebbero conservare i dati relativi alle operazioni effettuate con o sull'identificativo univoco di un dato medicinale dopo che l'identificativo è stato disattivato dal sistema di archivi per un periodo minimo di un anno dalla data di scadenza di tale medicinale o di cinque anni dal momento in cui il prodotto è stato destinato alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo.

(19)

I casi di falsificazioni passati mostrano che alcuni medicinali sono maggiormente esposti al rischio di falsificazione: si tratta ad esempio di quelli restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o dai grossisti o dei medicinali distribuiti da soggetti diversi dal fabbricante, da un grossista che dispone dell'autorizzazione all'immissione in commercio o da un grossista designato. L'autenticità di tali medicinali dovrebbe pertanto essere oggetto di verifiche supplementari da parte dei grossisti in tutta la catena di fornitura, al fine di ridurre al minimo il rischio che i prodotti falsificati immessi nella catena di fornitura legale circolino liberamente nel territorio dell'Unione finché non vengono verificati al momento della fornitura al pubblico.

(20)

La verifica da parte dei grossisti dell'autenticità dei medicinali a maggior rischio di falsificazione sarebbe altrettanto efficace se effettuata mediante una scansione di singoli identificativi univoci o di un codice aggregato, che consenta la verifica simultanea di più identificativi univoci. La verifica potrebbe inoltre essere effettuata in qualsiasi momento tra il ricevimento del medicinale da parte del grossista e la sua ulteriore distribuzione, con risultati equivalenti. Per tali ragioni, il grossista dovrebbe avere la possibilità di scegliere se scansionare singoli identificativi univoci o codici aggregati, ove disponibili, o di decidere il momento della verifica, purché garantisca la verifica di tutti gli identificativi univoci dei prodotti a maggior rischio di falsificazione che si trovano in suo possesso materiale, secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

(21)

Nella complessa catena di fornitura dell'Unione può accadere che un medicinale cambi proprietario, ma resti in possesso materiale dello stesso grossista o che un medicinale sia distribuito nel territorio di uno Stato membro tra due depositi appartenenti allo stesso grossista o allo stesso soggetto giuridico, senza che abbia luogo una vendita. In tali casi i grossisti dovrebbero essere esentati dall'effettuare la verifica dell'identificativo univoco poiché il rischio di falsificazione è trascurabile.

(22)

In linea di principio, in un sistema di verifica a monte e a valle, la disattivazione dell'identificativo univoco nel sistema di archivi dovrebbe essere effettuata alla fine della catena di fornitura quando il medicinale è distribuito al pubblico. È tuttavia possibile che alcune confezioni di medicinali non vengano fornite al pubblico ed occorre pertanto garantire la disattivazione dei loro identificativi univoci in un altro punto della catena di fornitura. Si tratta in particolare dei prodotti che devono essere distribuiti al di fuori dell'Unione, dei medicinali destinati alla distruzione, di quelli richiesti a titolo di campioni dalle autorità competenti o dei prodotti restituiti che non possono essere reinseriti negli stock destinati alla vendita.

(23)

Sebbene la direttiva 2011/62/UE abbia introdotto disposizioni per regolamentare la vendita al pubblico di medicinali a distanza e abbia incaricato la Commissione di stabilire le modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza da parte di soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, la fornitura di medicinali al pubblico è ancora in gran parte regolamentata a livello nazionale. La fine della catena di fornitura può essere organizzata in modo diverso da uno Stato membro all'altro e coinvolgere specifici professionisti sanitari. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare specifiche istituzioni o determinati soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dall'obbligo di verifica delle caratteristiche di sicurezza, in modo da tener conto delle specificità della catena di fornitura nel loro territorio e far sì che l'impatto delle misure di verifica su tali parti sia proporzionato.

(24)

La verifica dell'autenticità di un identificativo univoco non è soltanto di fondamentale importanza per l'autenticazione di un medicinale, ma consente inoltre al soggetto che effettua le operazioni di sapere se tale prodotto è scaduto, se è stato richiamato, ritirato o dichiarato rubato. I soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dovrebbero verificare l'autenticità di un identificativo univoco e disattivarlo nel momento in cui il medicinale è fornito al pubblico al fine di accedere alle informazioni più aggiornate sul prodotto e di evitare che prodotti scaduti, richiamati, ritirati o dichiarati rubati siano forniti al pubblico.

(25)

Al fine di evitare un impatto eccessivo sul funzionamento quotidiano delle strutture sanitarie, gli Stati membri dovrebbero poter consentire ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che esercitano la propria attività in strutture sanitarie di effettuare la verifica dell'autenticità e la disattivazione di un identificativo univoco in una data anteriore a quella della fornitura dei medicinali al pubblico oppure, nel rispetto di determinate condizioni, esentarli da tale obbligo.

(26)

In alcuni Stati membri i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico sono autorizzati ad aprire la confezione di un medicinale al fine di fornire al pubblico una parte di tale confezione. È pertanto necessario disciplinare la verifica delle caratteristiche di sicurezza e la disattivazione dell'identificativo univoco in questa situazione specifica.

(27)

L'efficacia di un sistema di verifica a monte e a valle per evitare che i medicinali falsificati raggiungano il pubblico dipende dalla verifica sistematica dell'autenticità delle caratteristiche di sicurezza e dalla successiva disattivazione dell'identificativo univoco di ogni confezione fornita, in modo che tale identificativo non possa essere riutilizzato dai trafficanti. È dunque importante provvedere affinché tali operazioni, qualora per ragioni tecniche non vengano effettuate nel momento in cui il medicinale è fornito al pubblico, siano effettuate quanto prima successivamente.

(28)

Un sistema di verifica a monte e a valle richiede la costituzione di un sistema di archivi che contiene, tra l'altro, le informazioni sui legittimi identificativi univoci di un medicinale e può essere consultato per la verifica dell'autenticità e la disattivazione di un identificativo univoco. Tale sistema di archivi dovrebbe essere costituito e gestito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, poiché sono responsabili dell'immissione sul mercato del prodotto, e dai fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza, dato che essi sostengono i costi del sistema di archivi in conformità all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE. I grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dovrebbero tuttavia essere autorizzati, qualora lo desiderino, a partecipare alla costituzione e alla gestione del sistema di archivi, in quanto il loro lavoro quotidiano dipenderà dal buon funzionamento di tale sistema. È inoltre opportuno consultare le competenti autorità nazionali durante la costituzione del sistema di archivi, poiché il loro coinvolgimento in una fase iniziale andrà a beneficio delle loro successive attività di supervisione.

(29)

Non si dovrebbe limitare l'utilizzo del sistema di archivi allo scopo di ottenere vantaggi commerciali. Per tale motivo, l'appartenenza a determinate organizzazioni non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'utilizzo del sistema.

(30)

La struttura del sistema di archivi dovrebbe essere tale da far sì che la verifica di un medicinale sia possibile in tutta l'Unione. Ciò può comportare la necessità di trasferire dati e informazioni riguardanti un identificativo univoco da un archivio a un altro all'interno del sistema. Al fine di ridurre al minimo il numero di collegamenti necessari tra gli archivi e di garantire la loro interoperabilità, ciascun archivio nazionale e sovranazionale che fa parte del sistema di archivi dovrebbe collegarsi e scambiare dati attraverso un archivio centrale che fungerebbe da router per la trasmissione di informazioni e dati.

(31)

Il sistema di archivi dovrebbe comprendere le interfacce necessarie a dare accesso, direttamente o mediante un software, ai grossisti, ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, nonché alle competenti autorità nazionali, affinché possano rispettare i loro obblighi in forza del presente regolamento.

(32)

Dato il carattere sensibile delle informazioni sui legittimi identificativi univoci e le potenziali ripercussioni negative sulla salute pubblica dell'uso di tali informazioni da parte di trafficanti, la responsabilità del caricamento delle informazioni nel sistema di archivi dovrebbe spettare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto recante l'identificativo univoco. È opportuno conservare le informazioni per un periodo sufficientemente lungo da consentire un'appropriata indagine sui casi di falsificazione.

(33)

Al fine di armonizzare il formato dei dati e lo scambio di dati all'interno del sistema di archivi e di garantire l'interoperabilità degli archivi nonché la leggibilità e l'accuratezza dei dati trasferiti, ciascun archivio nazionale e sovranazionale dovrebbe scambiare informazioni e dati utilizzando il formato dei dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti nell'archivio centrale.

(34)

Per garantire la verifica dei medicinali senza ostacolare la loro circolazione all'interno del mercato unico, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dovrebbero avere la possibilità di verificare l'autenticità di un identificativo univoco e di disattivarlo in qualsiasi Stato membro dell'Unione, indipendentemente da quello in cui il medicinale recante tale identificativo univoco era inizialmente destinato ad essere immesso sul mercato. A tal fine, lo status di un identificativo univoco dovrebbe essere sincronizzato tra gli archivi e, se necessario, le richieste di verifica dovrebbero essere reindirizzate dall'archivio centrale verso gli archivi utilizzati negli Stati membri nei quali il prodotto era destinato a essere immesso sul mercato.

(35)

Al fine di provvedere affinché il funzionamento del sistema di archivi consenta una verifica a monte e a valle dell'autenticità dei medicinali, è necessario definire le caratteristiche e le modalità di funzionamento di tale sistema.

(36)

Ai fini di un'indagine su casi di falsificazione sospetti o confermati, sarebbe utile conoscere quante più informazioni possibili sul prodotto oggetto dell'indagine. È pertanto opportuno che i dati riguardanti tutte le operazioni relative a un identificativo univoco, compresi gli utenti che effettuano tali operazioni e la natura di queste ultime, siano conservati nel sistema di archivi; tali dati dovrebbero restare accessibili ai fini di indagini su circostanze segnalate come potenziali casi di falsificazione nel sistema di archivi ed essere messe immediatamente a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

(37)

In conformità all'articolo 54 bis, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, è necessario garantire la protezione dei dati personali prevista dal diritto dell'Unione, i legittimi interessi di protezione delle informazioni commerciali a carattere riservato nonché la proprietà e la riservatezza dei dati generati dall'uso delle caratteristiche di sicurezza. Per questo motivo i fabbricanti, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dovrebbero disporre soltanto della proprietà dei dati da essi generati quando interagiscono con il sistema di archivi e accedere unicamente a tali dati. Sebbene il presente regolamento delegato non prescriva la registrazione di dati personali nel sistema di archivi, è opportuno garantire la protezione di tali dati nel caso in cui gli utenti degli archivi li utilizzino per fini che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(38)

Le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento e le informazioni sullo status di un identificativo univoco dovrebbero restare accessibili a tutte le parti tenute a verificare l'autenticità dei medicinali, poiché dette informazioni sono necessarie per il corretto svolgimento di tali verifiche.

(39)

Al fine di evitare potenziali ambiguità ed errori di autenticazione, nel sistema di archivi non dovrebbero essere presenti nello stesso momento identificativi univoci con lo stesso codice del prodotto e lo stesso numero di serie.

(40)

A norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, i medicinali soggetti a prescrizione devono presentare le caratteristiche di sicurezza, mentre i medicinali non soggetti a prescrizione non devono. Nella maggior parte dei casi tuttavia la decisione di rendere un medicinale soggetto a prescrizione è presa a livello nazionale e può variare da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri possono inoltre estendere l'ambito di applicazione delle caratteristiche di sicurezza in conformità all'articolo 54 bis, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE. Di conseguenza, lo stesso medicinale può essere soggetto all'obbligo di presentare le caratteristiche di sicurezza in uno Stato membro ma non in un altro. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento le competenti autorità nazionali dovrebbero, su richiesta, rendere disponibili ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, ai fabbricanti, ai grossisti e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico le informazioni sui medicinali immessi sul mercato nel loro territorio che presentano le caratteristiche di sicurezza, compresi quelli per cui il campo di applicazione dell'identificativo univoco o del sistema di prevenzione delle manomissioni è stato esteso in conformità all'articolo 54 bis, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.

(41)

Poiché un archivio può utilizzare server fisicamente situati in vari Stati membri o in uno Stato membro diverso da quello che lo utilizza, le competenti autorità nazionali dovrebbero essere autorizzate, a determinate condizioni, a effettuare ispezioni o a supervisionarne lo svolgimento in altri Stati membri.

(42)

Gli elenchi dei medicinali o delle categorie di medicinali che, nel caso di medicinali soggetti a prescrizione, non presentano le caratteristiche di sicurezza e, nel caso di medicinali non soggetti a prescrizione, presentano le caratteristiche di sicurezza dovrebbero essere redatti tenendo conto del rischio di falsificazione e del rischio derivante da falsificazione dei medicinali o delle categorie di medicinali a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/UE, quale modificata. È opportuno valutare tali rischi sulla base dei criteri di cui al suddetto articolo.

(43)

Al fine di evitare perturbazioni nella fornitura di medicinali, è necessario che i medicinali destinati alla vendita o alla distribuzione senza presentare le caratteristiche di sicurezza prima della data di applicazione del presente regolamento siano oggetto di misure transitorie nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato.

(44)

Al momento dell'entrata in vigore della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il Belgio, la Grecia e l'Italia disponevano già di sistemi per la verifica dell'autenticità dei medicinali e l'identificazione delle singole confezioni. La direttiva 2011/62/UE ha concesso a tali Stati membri un periodo transitorio supplementare per adeguarsi al sistema armonizzato di caratteristiche di sicurezza dell'Unione introdotto da detta direttiva per le stesse finalità, permettendo loro di rinviare l'applicazione della direttiva per quanto riguarda tale sistema. Al fine di assicurare la coerenza tra le misure nazionali di recepimento adottate in applicazione della direttiva, da un lato, e, dall'altro, le disposizioni del presente regolamento, tali Stati membri dovrebbero disporre dello stesso periodo transitorio supplementare per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento riguardanti tale sistema.

(45)

Nell'interesse della certezza del diritto e della chiarezza giuridica per quanto riguarda le disposizioni applicabili negli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare in conformità al presente regolamento, ciascuno di tali Stati membri dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione la data di applicazione nel suo territorio delle disposizioni del presente regolamento oggetto del periodo transitorio supplementare, affinché la Commissione possa pubblicare con sufficiente anticipo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data di applicazione in tale Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo univoco che consente di verificare l'autenticità dei medicinali e di identificare le singole confezioni;

b)

le modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza;

c)

le disposizioni relative alla costituzione, alla gestione e all'accessibilità del sistema di archivi in cui sono contenute le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza;

d)

l'elenco dei medicinali e delle categorie di medicinali soggetti a prescrizione che non presentano le caratteristiche di sicurezza;

e)

l'elenco dei medicinali e delle categorie di medicinali non soggetti a prescrizione che presentano le caratteristiche di sicurezza;

f)

le procedure per la notifica alla Commissione, da parte delle competenti autorità nazionali, dei medicinali non soggetti a prescrizione ritenuti a rischio di falsificazione e dei medicinali soggetti a prescrizione non considerati a rischio di falsificazione conformemente ai criteri di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE;

g)

le procedure per una rapida valutazione e decisione per quanto riguarda le notifiche di cui alla lettera f) del presente articolo.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai medicinali soggetti a prescrizione che presentano sull'imballaggio le caratteristiche di sicurezza in conformità all'articolo 54 bis, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, a meno che non figurino nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento;

b)

ai medicinali non soggetti a prescrizione che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento;

c)

ai medicinali per i quali gli Stati membri hanno esteso l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco o del sistema di prevenzione delle manomissioni in conformità all'articolo 54 bis, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.

2.   Ai fini del presente regolamento, le disposizioni che fanno riferimento all'imballaggio si applicano all'imballaggio esterno o al confezionamento primario se il medicinale è privo di imballaggio esterno.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE.

2.   Si intende per:

a)   «identificativo univoco»: le caratteristiche di sicurezza che consentono la verifica dell'autenticità e l'identificazione di una singola confezione di un medicinale;

b)   «sistema di prevenzione delle manomissioni»: le caratteristiche di sicurezza che consentono di verificare se l'imballaggio di un medicinale è stato oggetto di manomissione;

c)   «disattivazione di un identificativo univoco»: l'operazione che consente di modificare lo status attivo di un identificativo univoco contenuto nel sistema di archivi di cui all'articolo 31 del presente regolamento in modo che venga impedita qualsiasi ulteriore verifica con esito positivo dell'autenticità di tale identificativo univoco;

d)   «identificativo univoco attivo»: un identificativo univoco che non è stato disattivato o che non lo è più;

e)   «status attivo»: lo status di un identificativo univoco attivo contenuto nel sistema di archivi di cui all'articolo 31;

f)   «struttura sanitaria»: un ospedale, una clinica o un centro sanitario per pazienti interni ed esterni.

CAPO II

SPECIFICHE TECNICHE DELL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO

Articolo 4

Composizione dell'identificativo univoco

Il fabbricante appone sull'imballaggio di un medicinale un identificativo univoco conforme alle specifiche tecniche che seguono:

a)

l'identificativo univoco è una sequenza di caratteri numerici o alfanumerici unica per ciascuna confezione di medicinale;

b)

l'identificativo univoco comprende i seguenti dati:

i)

un codice che consenta di identificare almeno la denominazione, la denominazione comune, la forma farmaceutica, il dosaggio, le dimensioni e il tipo di confezione del medicinale recante l'identificativo univoco («codice del prodotto»);

ii)

una sequenza numerica o alfanumerica di non oltre 20 caratteri, generata da un algoritmo di randomizzazione deterministico o non deterministico («numero di serie»);

iii)

un numero di rimborso nazionale o un altro numero nazionale che identifica il medicinale, se richiesto dallo Stato membro in cui il prodotto è destinato ad essere immesso sul mercato;

iv)

il numero del lotto;

v)

la data di scadenza;

c)

la probabilità che il numero di serie possa essere indovinato è trascurabile e, in ogni caso, inferiore a una su diecimila;

d)

la sequenza di caratteri risultanti dalla combinazione del codice del prodotto e del numero di serie è unica per ciascuna confezione di medicinale per almeno un anno dopo la data di scadenza di tale confezione o per cinque anni dalla data in cui la confezione è stata destinata alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo;

e)

se il numero di rimborso nazionale o un altro numero nazionale che identifica il medicinale è contenuto nel codice del prodotto, non è necessario ripeterlo nell'identificativo univoco.

Articolo 5

Supporto dell'identificativo univoco

1.   I fabbricanti codificano l'identificativo univoco in un codice a barre bidimensionale.

2.   Il codice a barre è un codice Data Matrix a lettura ottica, con un sistema di rilevamento e correzione degli errori equivalente o superiore a quello del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale («ISO/IEC») 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni del presente paragrafo.

3.   I fabbricanti stampano il codice a barre su una superficie dell'imballaggio liscia, uniforme e poco riflettente.

4.   La codifica in un Data Matrix della struttura dell'identificativo univoco segue una sintassi e una semantica dei dati standardizzate e internazionalmente riconosciute («sistema di codifica») che consentono l'identificazione e la corretta decodifica di ciascun elemento dei dati di cui è composto l'identificativo univoco mediante dispositivi di scansione di uso corrente. Il sistema di codifica comprende identificativi di dati, identificativi di applicazione o altre sequenze di caratteri che identificano l'inizio e la fine della sequenza di ogni singolo elemento dei dati dell'identificativo univoco e definiscono le informazioni contenute in tali dati. Gli identificativi univoci con un sistema di codifica conforme alla norma ISO/IEC 15418:2009 sono considerati rispondenti alle prescrizioni del presente paragrafo.

5.   La codifica in un Data Matrix del codice del prodotto come elemento dei dati di un identificativo univoco segue un sistema di codifica e inizia con caratteri specifici del sistema di codifica utilizzato. Il codice del prodotto contiene inoltre caratteri o sequenze di caratteri che identificano il prodotto come medicinale. Il codice che ne deriva contiene meno di 50 caratteri ed è unico a livello mondiale. I codici del prodotto conformi alle norme ISO/IEC 15459-3:2014 e ISO/IEC 15459-4:2014, sono considerati rispondenti alle prescrizioni del presente paragrafo.

6.   Ove necessario, possono essere utilizzati diversi sistemi di codifica nello stesso identificativo univoco, purché la decodifica non venga ostacolata. In tal caso, l'identificativo univoco contiene caratteri standardizzati che consentono di identificare l'inizio e la fine dell'identificativo univoco nonché l'inizio e la fine di ciascun sistema di codifica. Gli identificativi univoci contenenti più sistemi di codifica e conformi alla norma ISO/IEC 15434:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni del presente paragrafo.

Articolo 6

Qualità della stampa del codice a barre bidimensionale

1.   I fabbricanti valutano la qualità della stampa del codice Data Matrix esaminando almeno i seguenti parametri:

a)

il contrasto tra le parti chiare e le parti scure;

b)

l'uniformità del fattore di riflessione delle parti chiare e delle parti scure;

c)

la non uniformità assiale;

d)

la non uniformità della griglia;

e)

il tasso di correzione di errori non utilizzato;

f)

il danno del modello fisso;

g)

la capacità dell'algoritmo di decodifica di riferimento di decodificare il codice Data Matrix.

2.   I fabbricanti identificano la qualità minima di stampa necessaria a garantire una leggibilità accurata del codice Data Matrix in tutta la catena di fornitura per almeno un anno dopo la data di scadenza della confezione o per cinque anni dalla data in cui la confezione è stata destinata alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo.

3.   Per la stampa del codice Data Matrix i fabbricanti non utilizzano una qualità di stampa inferiore al livello minimo di qualità di cui al paragrafo 2.

4.   Una qualità di stampa di almeno 1,5 conformemente alla norma ISO/IEC 15415:2011 è considerata rispondente alle prescrizioni del presente paragrafo.

Articolo 7

Formato leggibile dall'uomo

1.   I fabbricanti stampano sull'imballaggio i seguenti dati dell'identificativo univoco in formato leggibile dall'uomo:

a)

il codice del prodotto;

b)

il numero di serie;

c)

il numero di rimborso nazionale o un altro numero nazionale che identifica il medicinale, se richiesto dallo Stato membro in cui il prodotto è destinato ad essere immesso sul mercato e se non è stampato in altre parti dell'imballaggio.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la somma delle due dimensioni più lunghe dell'imballaggio sia pari o inferiore a 10 centimetri.

3.   Se le dimensioni dell'imballaggio lo consentono, i dati leggibili dall'uomo sono adiacenti al codice a barre bidimensionale che contiene l'identificativo univoco.

Articolo 8

Informazioni supplementari nel codice a barre bidimensionale

I fabbricanti possono includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, purché siano autorizzati dall'autorità competente, conformemente al titolo V della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 9

Codici a barre sull'imballaggio

I medicinali che devono presentare le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 bis della direttiva 2001/83/CE, ai fini di identificazione e verifica dell'autenticità, non recano sull'imballaggio nessun altro codice a barre bidimensionale visibile diverso dal codice a barre bidimensionale che contiene l'identificativo univoco.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Articolo 10

Verifica delle caratteristiche di sicurezza

Quando procedono alla verifica delle caratteristiche di sicurezza i fabbricanti, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico esaminano i seguenti aspetti:

a)

l'autenticità dell'identificativo univoco;

b)

l'integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni.

Articolo 11

Verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco

Quando procedono alla verifica dell'autenticità di un identificativo univoco i produttori, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico controllano l'identificativo univoco confrontandolo con gli identificativi univoci conservati nel sistema di archivi di cui all'articolo 31. Un identificativo univoco è considerato autentico quando il sistema di archivi contiene un identificativo univoco attivo con codice del prodotto e numero di serie identici a quelli dell'identificativo univoco che è oggetto della verifica.

Articolo 12

Identificativi univoci disattivati

Un medicinale recante un identificativo univoco disattivato non può più essere ulteriormente distribuito o fornito al pubblico, eccetto nelle seguenti situazioni:

a)

l'identificativo univoco è stato disattivato in conformità all'articolo 22, lettera a), e il medicinale è distribuito ai fini dell'esportazione al di fuori dell'Unione;

b)

l'identificativo univoco è stato disattivato prima della fornitura dei medicinali al pubblico, a norma degli articoli 23, 26, 28 o 41;

c)

l'identificativo univoco è stato disattivato in conformità all'articolo 22, lettera b) o c), o all'articolo 40 e il medicinale è fornito al soggetto responsabile del suo smaltimento;

d)

l'identificativo univoco è stato disattivato in conformità all'articolo 22, lettera d), e il medicinale è fornito alle competenti autorità nazionali.

Articolo 13

Riattivazione di un identificativo univoco disattivato

1.   I fabbricanti, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico possono riattivare un identificativo univoco disattivato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il soggetto che effettua la riattivazione dispone della stessa autorizzazione o legittimazione ed esegue tale operazione negli stessi locali del soggetto che ha disattivato l'identificativo univoco;

b)

la riattivazione dell'identificativo univoco ha luogo non più di dieci giorni dopo la sua disattivazione;

c)

la confezione del medicinale non è scaduta;

d)

la confezione del medicinale non è stata registrata nel sistema di archivi come richiamata, ritirata, destinata alla distruzione o rubata e il soggetto che effettua la riattivazione non è a conoscenza di un furto della confezione;

e)

il medicinale non è stato fornito al pubblico.

2.   I medicinali recanti un identificativo univoco che non può essere riportato a uno status attivo poiché le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, non è reinserito nello stock destinato alla vendita.

CAPO IV

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E DI DISATTIVAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DA PARTE DEI FABBRICANTI

Articolo 14

Verifica dei codici a barre bidimensionali

Il fabbricante che appone le caratteristiche di sicurezza verifica che il codice a barre bidimensionale contenente l'identificativo univoco sia conforme agli articoli 5 e 6, sia leggibile e contenga le informazioni corrette.

Articolo 15

Conservazione dei dati

Il fabbricante che appone le caratteristiche di sicurezza conserva i dati relativi a tutte le operazioni effettuate con o sull'identificativo univoco che figura sulla confezione di un medicinale per almeno un anno dopo la data di scadenza della confezione o per cinque anni dalla data in cui la confezione è stata destinata alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo, e fornisce tali dati alle autorità competenti su richiesta.

Articolo 16

Verifiche da effettuare prima di rimuovere o sostituire le caratteristiche di sicurezza

1.   Prima di rimuovere o occultare, completamente o parzialmente, le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE, il fabbricante verifica quanto segue:

a)

l'integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni;

b)

l'autenticità dell'identificativo univoco e lo disattiva se è sostituito.

2.   I fabbricanti che dispongono sia di un'autorizzazione alla fabbricazione in conformità all'articolo 40 della direttiva 2001/83/CE sia di un'autorizzazione alla fabbricazione o all'importazione di medicinali sperimentali nell'Unione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano l'identificativo univoco che figura sulla confezione di un medicinale prima di riconfezionarlo o rietichettarlo al fine di utilizzarlo come medicinale sperimentale autorizzato o medicinale ausiliario autorizzato.

Articolo 17

Identificativo univoco equivalente

Quando appone un identificativo univoco equivalente al fine di conformarsi all'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, il fabbricante verifica che la struttura e la composizione dell'identificativo univoco apposto sull'imballaggio sia conforme, per quanto riguarda il codice del prodotto e il numero di rimborso nazionale o un altro numero nazionale che identifica il medicinale, alle prescrizioni dello Stato membro in cui il medicinale è destinato ad essere immesso sul mercato, in modo da permettere la verifica dell'autenticità di tale identificativo univoco e la sua disattivazione.

Articolo 18

Misure da prendere da parte dei fabbricanti in caso di manomissione o sospetta falsificazione

Qualora il fabbricante abbia motivo di ritenere che l'imballaggio di un medicinale sia stato manomesso, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza dimostra che il prodotto può non essere autentico, il fabbricante non destina il prodotto alla vendita o alla distribuzione e informa immediatamente le autorità competenti.

Articolo 19

Disposizioni applicabili a un fabbricante che distribuisce i suoi prodotti all'ingrosso

Qualora un fabbricante distribuisca i suoi prodotti all'ingrosso, l'articolo 20, lettera a), e gli articoli 22, 23 e 24 si applicano in aggiunta agli articoli da 14 a 18.

CAPO V

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E DI DISATTIVAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DA PARTE DEI GROSSISTI

Articolo 20

Verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco da parte dei grossisti

I grossisti verificano l'autenticità dell'identificativo univoco almeno dei seguenti medicinali che si trovano in loro possesso materiale:

a)

i medicinali restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o da un altro grossista;

b)

i medicinali ricevuti da un grossista che non sia né il fabbricante né il grossista che dispone dell'autorizzazione all'immissione in commercio, né un grossista designato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante un contratto scritto, per conservare e distribuire per suo conto i prodotti oggetto della sua autorizzazione all'immissione in commercio.

Articolo 21

Deroghe all'articolo 20, lettera b)

La verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco di un medicinale non è prescritta a norma dell'articolo 20, lettera b), in uno dei seguenti casi:

a)

il medicinale cambia proprietario, ma resta in possesso materiale dello stesso grossista;

b)

il medicinale è distribuito all'interno del territorio di uno Stato membro tra due depositi appartenenti allo stesso grossista o allo stesso soggetto giuridico, senza che abbia luogo una vendita.

Articolo 22

Disattivazione degli identificatori unici da parte dei grossisti

I grossisti verificano l'autenticità di un identificativo univoco e lo disattivano nei seguenti medicinali:

a)

i medicinali che intendono distribuire al di fuori dell'Unione;

b)

i medicinali restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o da un altro grossista e che non possono essere reinseriti nello stock destinato alla vendita;

c)

i medicinali destinati alla distruzione;

d)

i medicinali che, pur essendo in loro possesso materiale, sono richiesti a titolo di campioni dalle autorità competenti;

e)

i medicinali che intendono distribuire ai soggetti o alle istituzioni di cui all'articolo 23, ove prescritto dalla legislazione nazionale a norma dello stesso articolo.

Articolo 23

Disposizioni volte a tenere conto delle specificità della catena di fornitura degli Stati membri

Per tenere conto, ove necessario, delle specificità della catena di fornitura nel loro territorio, gli Stati membri possono esigere che i grossisti verifichino le caratteristiche di sicurezza e disattivino l'identificativo univoco di un medicinale prima di fornire tale medicinale ad uno qualsiasi dei seguenti soggetti o istituzioni:

a)

soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che non esercitano la propria attività all'interno di una struttura sanitaria o di una farmacia;

b)

veterinari e dettaglianti di medicinali veterinari;

c)

dentisti;

d)

optometristi e ottici;

e)

paramedici e medici di emergenza;

f)

forze armate, polizia e altre istituzioni governative che conservano scorte di medicinali ai fini della protezione civile e della protezione dalle catastrofi;

g)

università e altri istituti di istruzione superiore che utilizzano medicinali a fini di ricerca e istruzione, eccettuate le strutture sanitarie;

h)

stabilimenti carcerari;

i)

scuole;

j)

ospizi;

k)

case di cura.

Articolo 24

Misure da prendere da parte dei grossisti in caso di manomissione o sospetta falsificazione

I grossisti non forniscono né esportano un medicinale se hanno motivo di ritenere che l'imballaggio sia stato manomesso, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza del medicinale indica che il prodotto può non essere autentico. Ne informano immediatamente le autorità competenti.

CAPO VI

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E DI DISATTIVAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI O LEGITTIMATI A FORNIRE MEDICINALI AL PUBBLICO

Articolo 25

Obblighi dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico

1.   I soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano l'identificativo univoco dei medicinali da fornire al pubblico che presentano le caratteristiche di sicurezza al momento della fornitura dei prodotti al pubblico.

2.   In deroga al paragrafo 1, i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che esercitano la propria attività all'interno di una struttura sanitaria possono effettuare la verifica e la disattivazione in qualsiasi momento in cui il medicinale si trova in possesso materiale della struttura sanitaria, purché tra la consegna del prodotto presso la struttura sanitaria e la fornitura al pubblico non avvenga nessuna vendita del medicinale.

3.   Al fine di verificare l'autenticità dell'identificativo univoco di un medicinale e di disattivarlo, i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico si collegano al sistema di archivi di cui all'articolo 31 attraverso l'archivio nazionale o sovranazionale utilizzato sul territorio dello Stato membro nel quale sono autorizzati o legittimati.

4.   Essi verificano inoltre le caratteristiche di sicurezza e disattivano l'identificativo univoco dei seguenti medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza:

a)

i medicinali in loro possesso materiale che non possono essere restituiti ai grossisti o ai fabbricanti;

b)

i medicinali che, pur restando in loro possesso materiale, sono richiesti a titolo di campioni dalle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale;

c)

i medicinali che essi forniscono al fine di un successivo impiego come medicinali sperimentali autorizzati e medicinali ausiliari autorizzati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, punti 9 e 10, del regolamento (UE) n. 536/2014.

Articolo 26

Deroghe all'articolo 25

1.   I soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico sono esentati dall'obbligo di verificare le caratteristiche di sicurezza e di disattivare l'identificativo univoco dei medicinali loro forniti a titolo di campioni gratuiti in conformità all'articolo 96 della direttiva 2001/83/CE.

2.   I soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che non esercitano la propria attività all'interno di una struttura sanitaria o di una farmacia sono esentati dall'obbligo di verificare le caratteristiche di sicurezza e di disattivare l'identificativo univoco dei medicinali qualora tale obbligo sia stato imposto ai grossisti dalla legislazione nazionale a norma dell'articolo 23.

3.   In deroga all'articolo 25 gli Stati membri possono decidere, per tenere conto, ove necessario, delle specificità della catena di fornitura nel loro territorio, di esentare un soggetto autorizzato o legittimato a fornire medicinali al pubblico che esercita la propria attività all'interno di una struttura sanitaria dagli obblighi di verifica e di disattivazione dell'identificativo univoco, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il soggetto autorizzato o legittimato a fornire medicinali al pubblico ottiene il medicinale recante l'identificativo univoco attraverso un grossista appartenente allo stesso soggetto giuridico della struttura sanitaria;

b)

la verifica e la disattivazione dell'identificativo univoco è effettuata dal grossista che fornisce il prodotto alla struttura sanitaria;

c)

non ha luogo nessuna vendita del medicinale tra il grossista che fornisce il prodotto e la struttura sanitaria;

d)

il medicinale è fornito al pubblico all'interno della struttura sanitaria.

Articolo 27

Obblighi relativi all'applicazione delle deroghe

Se la verifica dell'autenticità e la disattivazione dell'identificativo univoco è effettuata prima di quanto prescritto all'articolo 25, paragrafo 1, a norma degli articoli 23 o 26, l'integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni è verificata nel momento in cui il medicinale è fornito al pubblico.

Articolo 28

Obblighi in caso di fornitura parziale di una confezione

In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, qualora i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico forniscano solo parte della confezione di un medicinale il cui identificativo univoco non è disattivato, essi verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano tale identificativo univoco quando la confezione viene aperta la prima volta.

Articolo 29

Obblighi in caso di impossibilità di verificare l'autenticità dell'identificativo univoco e disattivarlo

In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, qualora problemi tecnici impediscano ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di verificare l'autenticità di un identificativo univoco e di disattivarlo nel momento in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è fornito al pubblico, tali soggetti prendono nota dell'identificativo univoco e, non appena i problemi tecnici sono stati risolti, ne verificano l'autenticità e lo disattivano.

Articolo 30

Misure da prendere da parte dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico in caso di sospetta falsificazione

Qualora i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico abbiano motivo di ritenere che la confezione del medicinale è stata manomessa, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza del medicinale indica che il prodotto può non essere autentico, tali soggetti non forniscono il prodotto e informano immediatamente le autorità competenti.

CAPO VII

COSTITUZIONE, GESTIONE E ACCESSIBILITÀ DEL SISTEMA DI ARCHIVI

Articolo 31

Costituzione del sistema di archivi

1.   Il sistema di archivi che contiene le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE è costituito e gestito da uno o più soggetti giuridici senza scopo di lucro istituiti nell'Unione dai fabbricanti e dai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza.

2.   Per la costituzione del sistema di archivi il soggetto o i soggetti giuridici di cui al paragrafo 1 consultano almeno i grossisti, i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico nonché le competenti autorità nazionali.

3.   I grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico hanno il diritto di essere parte del soggetto o dei soggetti giuridici di cui al paragrafo 1, su base volontaria e senza oneri.

4.   Il soggetto o i soggetti giuridici di cui al paragrafo 1 non impongono ai fabbricanti, ai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio, ai grossisti o ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di appartenere a una o più organizzazioni specifiche per poter utilizzare il sistema di archivi.

5.   I costi del sistema di archivi sono a carico dei fabbricanti di medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza, a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 32

Struttura del sistema di archivi

1.   Il sistema di archivi è costituito dai seguenti archivi elettronici:

a)

un router centrale per la trasmissione di informazioni e dati («piattaforma»);

b)

archivi utilizzati sul territorio di uno Stato membro («archivi nazionali») o sul territorio di più Stati membri («archivi sovranazionali»). Tali archivi sono collegati alla piattaforma.

2.   Il numero degli archivi nazionali e sovranazionali è sufficiente a garantire che il territorio di ogni Stato membro sia connesso a un archivio nazionale o sovranazionale.

3.   Il sistema di archivi comprende l'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione nonché hardware e software necessari per consentire l'esecuzione dei seguenti compiti:

a)

caricare, assemblare, trattare, modificare e conservare le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza che consentono la verifica dell'autenticità e l'identificazione dei medicinali;

b)

individuare una singola confezione di un medicinale che presenta le caratteristiche di sicurezza, verificare l'autenticità dell'identificativo univoco figurante su tale confezione e disattivarlo in qualsiasi punto della catena di fornitura legale.

4.   Il sistema di archivi comprende interfacce per la programmazione di applicazioni che consentano ai grossisti e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di consultare il sistema di archivi mediante un software al fine di verificare l'autenticità degli identificativi univoci e di disattivarli nel sistema di archivi. Le interfacce per la programmazione di applicazioni consentono altresì alle competenti autorità nazionali di accedere al sistema di archivi mediante un software, in conformità all'articolo 39.

Il sistema di archivi comprende inoltre interfacce grafiche utenti che offrano un accesso diretto al sistema di archivi in conformità all'articolo 35, paragrafo 1, lettera i).

Il sistema di archivi non comprende i dispositivi di scansione fisici usati per leggere l'identificativo univoco.

Articolo 33

Caricamento delle informazioni nel sistema di archivi

1.   Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o, in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco equivalente al fine di conformarsi all'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE, il soggetto responsabile dell'immissione di tali medicinali sul mercato provvede affinché le informazioni di cui al paragrafo 2 siano caricate nel sistema di archivi prima che il medicinale sia destinato alla vendita o alla distribuzione dal fabbricante e che siano tenute aggiornate.

Le informazioni sono conservate in tutti gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è destinato a essere immesso sul mercato. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente articolo sono inoltre conservate nella piattaforma, eccettuato il numero di serie.

2.   Per un medicinale recante un identificativo univoco sono caricate almeno le seguenti informazioni nel sistema di archivi:

a)

i dati dell'identificativo univoco a norma dell'articolo 4, lettera b);

b)

il sistema di codifica del codice del prodotto;

c)

la denominazione e la denominazione comune del medicinale, la forma farmaceutica, il dosaggio, le dimensioni e il tipo di confezione del medicinale, conformemente alla terminologia di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a g), del regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione (4);

d)

lo Stato membro o gli Stati membri in cui il medicinale è destinato ad essere immesso sul mercato;

e)

se del caso, il codice di identificazione della voce corrispondente al medicinale recante l'identificativo univoco nella banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

f)

il nome e l'indirizzo del fabbricante che appone le caratteristiche di sicurezza;

g)

il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione;

h)

un elenco dei grossisti designati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante un contratto scritto, per conservare e distribuire, per suo conto, i prodotti oggetto della sua autorizzazione all'immissione in commercio.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono caricate nel sistema di archivi sia mediante la piattaforma sia attraverso un archivio nazionale o sovranazionale.

Qualora il caricamento sia effettuato attraverso la piattaforma, quest'ultima conserva una copia delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), eccettuato il numero di serie, e trasferisce le informazioni complete verso tutti gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è destinato ad essere immesso sul mercato.

Qualora il caricamento sia effettuato attraverso un archivio nazionale o sovranazionale, tale archivio trasferisce immediatamente alla piattaforma una copia delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), eccettuato il numero di serie, utilizzando il formato dei dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti nella piattaforma.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono conservate negli archivi nei quali sono state inizialmente caricate per almeno un anno dopo la data di scadenza del medicinale o per cinque anni dalla data in cui il prodotto è stato destinato alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo.

Articolo 34

Funzionamento della piattaforma

1.   Ciascun archivio nazionale o sovranazionale che fa parte del sistema di archivi scambia dati con la piattaforma utilizzando il formato dei dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti nella piattaforma.

2.   Qualora l'autenticità dell'identificativo univoco non possa essere verificata in quanto un archivio nazionale o sovranazionale non contiene alcun identificativo univoco con il codice del prodotto e il numero di serie identici a quelli dell'identificativo univoco oggetto della verifica, l'archivio nazionale o sovranazionale trasferisce la richiesta alla piattaforma al fine di verificare se tale identificativo univoco è stoccato in un'altra parte del sistema di archivi.

Quando riceve la richiesta, la piattaforma individua, sulla base delle informazioni ivi contenute, tutti gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è destinato a essere immesso sul mercato e trasferisce la richiesta a tali archivi.

Successivamente la piattaforma trasferisce la risposta di tali archivi all'archivio che ha iniziato la richiesta.

3.   Qualora un archivio nazionale o sovranazionale notifichi alla piattaforma il cambiamento di status di un identificativo univoco, quest'ultima assicura la sincronizzazione di tale status tra gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è destinato a essere immesso sul mercato.

4.   Quando riceve le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 4, la piattaforma garantisce la connessione elettronica dei numeri di lotto prima e dopo le operazioni di riconfezionamento o rietichettatura con la serie di identificativi univoci disattivati e con l'insieme degli identificativi univoci equivalenti apposti.

Articolo 35

Caratteristiche del sistema di archivi

1.   Ciascun archivio del sistema di archivi soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è situato fisicamente nell'Unione;

b)

è costituito e gestito da un soggetto giuridico senza scopo di lucro costituito nell'Unione dai fabbricanti e dai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza nonché, se hanno scelto di partecipare, dai grossisti e dai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico;

c)

è caratterizzato da piena interoperabilità con gli altri archivi che fanno parte del sistema; ai fini del presente capo, per interoperabilità si intende la completa integrazione funzionale degli archivi e lo scambio elettronico di dati tra questi ultimi, indipendentemente dal prestatore di servizi utilizzato;

d)

consente l'affidabile identificazione e autenticazione elettronica delle singole confezioni dei medicinali da parte dei fabbricanti, dei grossisti e dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

e)

è dotato di interfacce per la programmazione di applicazioni in grado di trasferire e di scambiare dati con il software utilizzato dai grossisti, dai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico e, se del caso, dalle competenti autorità nazionali;

f)

quando i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico consultano l'archivio al fine di verificare l'autenticità un identificativo univoco e di disattivarlo, il tempo di risposta dell'archivio, indipendentemente dalla velocità della connessione Internet, è inferiore a 300 millisecondi in almeno il 95 % delle richieste. Il funzionamento dell'archivio permette ai grossisti e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di agire senza significativi ritardi;

g)

conserva dati completi («pista di controllo») riguardanti tutte le operazioni relative a un identificativo univoco, gli utenti che effettuano tali operazioni e la natura di queste ultime; la pista di controllo è costituita quando l'identificativo univoco è caricato nell'archivio ed è mantenuta per almeno un anno dopo la data di scadenza del medicinale recante l'identificativo univoco o per cinque anni dalla data in cui il prodotto è stato destinato alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo;

h)

in conformità all'articolo 38, la sua struttura è tale da garantire la protezione dei dati personali e delle informazioni commerciali a carattere riservato nonché la proprietà e la riservatezza dei dati generati dall'utilizzo dell'archivio da parte dei fabbricanti, dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, dei grossisti e dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico;

i)

comprende interfacce grafiche utenti che offrono un accesso diretto all'archivio per i seguenti utenti verificati in conformità all'articolo 37, lettera b):

i)

grossisti e soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, al fine di verificare l'autenticità dell'identificativo univoco e di disattivarlo in caso di errato funzionamento del loro software;

ii)

competenti autorità nazionali, ai fini di cui all'articolo 39.

2.   Qualora lo status di un identificativo univoco figurante su un medicinale destinato ad essere immesso sul mercato in più di uno Stato membro cambi in un archivio nazionale o sovranazionale, tale archivio notifica immediatamente il cambiamento di status alla piattaforma, salvo in caso di disattivazione da parte dei titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma degli articoli 40 o 41.

3.   Gli archivi nazionali o sovranazionali non autorizzano il caricamento o la conservazione di un identificativo univoco contenente lo stesso codice del prodotto e lo stesso numero di serie di un altro identificativo univoco già conservato in tali archivi.

4.   Per ciascun lotto di confezioni di medicinali riconfezionate o rietichettate sulle quali sono stati apposti identificativi univoci equivalenti al fine di conformarsi all'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE, il soggetto responsabile dell'immissione del medicinale sul mercato notifica alla piattaforma il numero di lotto o il numero di confezioni da riconfezionare o rietichettare e gli identificativi univoci su tali confezioni. Tale soggetto comunica inoltre alla piattaforma il numero del lotto risultante dalle operazioni di riconfezionamento o rietichettatura e gli identificativi univoci equivalenti contenuti in tale lotto.

Articolo 36

Operazioni del sistema di archivi

Il sistema di archivi permette di effettuare almeno le operazioni seguenti:

a)

verifica ripetuta dell'autenticità di un identificativo univoco attivo a norma dell'articolo 11;

b)

attivazione di un allarme nel sistema e nel terminale in cui è effettuata la verifica dell'autenticità di un identificativo univoco quando tale verifica non permette di confermare l'autenticità dell'identificativo univoco in conformità all'articolo 11. Un incidente di questo tipo è segnalato nel sistema come potenziale caso di falsificazione, tranne nei casi in cui nel sistema è indicato che il prodotto è richiamato, ritirato o destinato alla distruzione;

c)

disattivazione di un identificativo unico in conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

d)

operazioni combinate di identificazione di una confezione di un medicinale recante un identificativo univoco nonché di verifica dell'autenticità e disattivazione di tale identificativo univoco;

e)

identificazione della confezione di un medicinale recante un identificativo univoco nonché verifica dell'autenticità e disattivazione di tale identificativo univoco in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il medicinale recante tale identificativo univoco è stato immesso sul mercato;

f)

lettura delle informazioni contenute nel codice a barre bidimensionale che codifica l'identificativo univoco, identificazione del medicinale recante il codice a barre e verifica dello status dell'identificativo univoco, senza attivare l'allarme di cui alla lettera b) del presente articolo;

g)

fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 1, lettera h), accesso da parte di grossisti verificati all'elenco dei grossisti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera h), al fine di determinare se devono verificare l'identificativo univoco di un determinato medicinale;

h)

verifica dell'autenticità e disattivazione di un identificativo univoco inserendo manualmente nel sistema i dati dell'identificativo univoco;

i)

immediato invio di informazioni riguardanti un determinato identificativo univoco alle competenti autorità nazionali e all'Agenzia europea per i medicinali, su richiesta;

j)

elaborazione di rapporti che consentano alle autorità competenti di verificare se singoli titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, fabbricanti, grossisti e soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico rispettano le prescrizioni del presente regolamento o di indagare su potenziali casi di falsificazione;

k)

riattivazione di un identificativo univoco disattivato, alle condizioni di cui all'articolo 13;

l)

indicazione che un identificativo univoco è stato disattivato;

m)

indicazione che un medicinale è stato richiamato, ritirato, rubato, esportato, richiesto a titolo di campione dalle competenti autorità nazionali, dichiarato campione gratuito dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o destinato alla distruzione;

n)

collegamento, per lotti di medicinali, delle informazioni sugli identificativi univoci rimossi od occultati con le informazioni sugli identificativi univoci equivalenti apposti su tali medicinali al fine di conformarsi all'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE;

o)

sincronizzazione dello status di un identificativo univoco tra gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio degli Stati membri in cui il medicinale è destinato ad essere immesso sul mercato.

Articolo 37

Obblighi dei soggetti giuridici che istituiscono e gestiscono un archivio facente parte del sistema di archivi

Ciascun soggetto giuridico che istituisce e gestisce un archivio facente parte del sistema di archivi esegue i seguenti compiti:

a)

informa le competenti autorità nazionali dell'intenzione di collocare fisicamente l'archivio, o una sua parte, nel loro territorio e le avverte non appena l'archivio diventa operativo;

b)

applica procedure di sicurezza volte a garantire che soltanto gli utenti dei quali sono stati verificati identità, ruolo e legittimità possono accedere all'archivio o caricare le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

c)

verifica costantemente nell'archivio gli incidenti che possono costituire potenziali casi di falsificazione in conformità all'articolo 36, lettera b);

d)

procede all'indagine immediata di tutti i potenziali casi di falsificazione segnalati nel sistema a norma dell'articolo 36, lettera b), e avverte le competenti autorità nazionali, l'Agenzia europea per i medicinali e la Commissione, qualora la falsificazione sia confermata;

e)

effettua controlli periodici dell'archivio per verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. Tali controlli hanno luogo almeno una volta all'anno nei primi cinque anni dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nello Stato membro in cui l'archivio è situato fisicamente e in seguito almeno ogni tre anni. I risultati di tali controlli sono comunicati alle autorità competenti su richiesta;

f)

mette immediatamente a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta la pista di controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera g);

g)

mette immediatamente a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta i rapporti di cui all'articolo 36, lettera j).

Articolo 38

Protezione e proprietà dei dati

1.   I fabbricanti, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico sono responsabili di tutti i dati generati quando interagiscono con il sistema di archivi e conservati nella pista di controllo. Essi dispongono solo della proprietà e dell'accesso a tali dati, eccettuate le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e le informazioni sullo status di un identificativo univoco.

2.   Il soggetto giuridico che gestisce l'archivio in cui è conservata la pista di controllo non ha accesso alla pista di controllo e ai dati ivi contenuti senza l'accordo scritto dei legittimi proprietari dei dati, tranne al fine di indagare su potenziali casi di falsificazione segnalati nel sistema a norma dell'articolo 36, lettera b).

Articolo 39

Accesso da parte delle competenti autorità nazionali

Un soggetto giuridico che istituisce e gestisce un archivio utilizzato per la verifica dell'autenticità o la disattivazione degli identificativi univoci dei medicinali immessi sul mercato in uno Stato membro concede alle autorità competenti di tale Stato membro l'accesso a detto archivio e alle informazioni ivi contenute per i seguenti scopi:

a)

supervisione del funzionamento degli archivi e indagine sui potenziali casi di falsificazione;

b)

rimborso;

c)

farmacovigilanza o farmacoepidemiologia.

CAPO VIII

OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO, DEGLI IMPORTATORI PARALLELI E DEI DISTRIBUTORI PARALLELI

Articolo 40

Prodotti revocati, ritirati o rubati

Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio o, in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco equivalente al fine di conformarsi all'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE, il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di tali medicinali prende quanto prima le seguenti misure:

a)

assicura la disattivazione dell'identificativo univoco di un medicinale che deve essere richiamato o ritirato in ciascun archivio nazionale o sovranazionale utilizzato sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui deve avere luogo il richiamo o il ritiro;

b)

assicura la disattivazione dell'identificativo univoco, se noto, di un medicinale rubato, in ciascun archivio nazionale o sovranazionale in cui sono conservate informazioni su tale prodotto;

c)

indica negli archivi di cui alle lettere a) e b) che tale prodotto è stato richiamato, ritirato o rubato, se pertinente.

Articolo 41

Prodotti forniti a titolo di campioni gratuiti

Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio che intende fornire uno dei suoi medicinali a titolo di campione gratuito in conformità all'articolo 96 della direttiva 2001/83/CE indica, qualora tale prodotto presenti le caratteristiche di sicurezza, che si tratta di un campione gratuito nel sistema di archivi e garantisce la disattivazione del suo identificativo univoco prima di fornirlo alle persone autorizzate a prescriverlo.

Articolo 42

Eliminazione di identificativi univoci dal sistema di archivi

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o, in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco equivalente al fine di conformarsi all'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE, il soggetto responsabile dell'immissione di tali medicinali sul mercato non carica nel sistema di archivi nessun identificativo univoco prima di aver eliminato dal sistema, se presenti, gli identificativi univoci più vecchi contenti lo stesso codice del prodotto e lo stesso numero di serie dell'identificativo univoco da caricare.

CAPO IX

OBBLIGHI DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

Articolo 43

Informazioni che le competenti autorità nazionali sono tenute a fornire

Le competenti autorità nazionali mettono a disposizione dei titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio, dei fabbricanti, dei grossisti, dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che ne fanno richiesta le seguenti informazioni:

a)

i medicinali immessi sul mercato nel loro territorio che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54, lettera o), della direttiva 2001/83/CE e del presente regolamento;

b)

i medicinali soggetti a prescrizione o a rimborso per i quali l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco è esteso ai fini del rimborso o della farmacovigilanza, in conformità all'articolo 54 bis, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE;

c)

i medicinali per i quali l'ambito di applicazione del sistema di prevenzione delle manomissioni è esteso ai fini della sicurezza dei pazienti, in conformità all'articolo 54 bis, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 44

Supervisione del sistema di archivi

1.   Le competenti autorità nazionali controllano il funzionamento di un archivio fisicamente situato nel loro territorio al fine di verificare, se necessario mediante ispezioni, che l'archivio e il soggetto giuridico responsabile della sua costituzione e della sua gestione siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   Una competente autorità nazionale può delegare uno degli obblighi impostole in forza del presente articolo all'autorità competente di un altro Stato membro o a terzi, mediante un accordo scritto.

3.   Qualora un archivio che non è situato fisicamente nel territorio di uno Stato membro sia utilizzato al fine di verificare l'autenticità dei medicinali immessi sul mercato in tale Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro può supervisionare un'ispezione dell'archivio o effettuare un'ispezione indipendente, previo accordo dello Stato membro nel quale l'archivio è situato fisicamente.

4.   Una competente autorità nazionale comunica i rapporti relativi all'attività di supervisione all'Agenzia europea per i medicinali, che li mette a disposizione di altre competenti autorità nazionali e della Commissione.

5.   Le competenti autorità nazionali possono contribuire alla gestione di ciascun archivio utilizzato per l'identificazione dei medicinali nonché la verifica dell'autenticità o la disattivazione degli identificativi univoci dei medicinali immessi sul mercato nel territorio del proprio Stato membro.

Le competenti autorità nazionali possono partecipare al consiglio di amministrazione dei soggetti giuridici che gestiscono tali archivi, purché non siano superiori a un terzo dei membri del consiglio.

CAPO X

ELENCHI DI DEROGHE E NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE

Articolo 45

Elenchi di deroghe all'obbligo di presentare o no le caratteristiche di sicurezza

1.   L'elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali soggetti a prescrizione che non presentano le caratteristiche di sicurezza figura nell'allegato I del presente regolamento.

2.   L'elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali non soggetti a prescrizione che presentano le caratteristiche di sicurezza figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 46

Notifiche alla Commissione

1.   Le competenti autorità nazionali notificano alla Commissione i medicinali non soggetti a prescrizione che ritengono a rischio di falsificazione non appena vengano a conoscenza di tale rischio. A tal fine, utilizzano il modulo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

2.   Le competenti autorità nazionali possono informare la Commissione dei medicinali che non considerano a rischio di falsificazione. A tal fine, utilizzano il modulo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

3.   Ai fini delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, le competenti autorità nazionali effettuano una valutazione dei rischi di falsificazione e dei rischi derivanti dalla falsificazione di tali prodotti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE.

4.   Nel presentare alla Commissione le notifiche di cui al paragrafo 1, le competenti autorità nazionali forniscono inoltre elementi di prova e una documentazione a sostegno dell'esistenza di casi di falsificazione.

Articolo 47

Valutazione delle notifiche

Qualora in seguito a una notifica di cui all'articolo 46 la Commissione o uno Stato membro ritenga, sulla base delle vittime o dei ricoveri ospedalieri di cittadini dell'Unione dovuti a un'esposizione ai medicinali falsificati, che sia necessario agire rapidamente per proteggere la salute pubblica, la Commissione valuta la notifica quanto prima e al più tardi entro 45 giorni.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 48

Misure transitorie

I medicinali destinati alla vendita o alla distribuzione in uno Stato membro senza le caratteristiche di sicurezza, prima della data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento in tale Stato membro, e senza essere successivamente riconfezionati o rietichettati, possono essere immessi sul mercato, distribuiti e forniti al pubblico in tale Stato membro fino alla loro data di scadenza.

Articolo 49

Applicazione negli Stati membri già dotati di sistemi per la verifica dell'autenticità dei medicinali e l'identificazione delle singole confezioni

1.   Ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 2, punto 2, secondo comma, lettera b), seconda frase, della direttiva 2011/62/UE, notifica alla Commissione la data a partire dalla quale gli articoli da 1 a 48 del presente regolamento si applicano nel suo territorio in conformità all'articolo 50, terzo comma. La notifica è effettuata al più tardi entro 6 mesi prima di tale applicazione.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per ciascuna delle date comunicate in conformità al paragrafo 1.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 febbraio 2019.

Gli Stati membri di cui all'articolo 2, punto 2, secondo comma, lettera b), seconda frase, della direttiva 2011/62/UE applicano tuttavia gli articoli da 1 a 48 del presente regolamento al più tardi a decorrere dal 9 febbraio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74).

(3)  Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali soggetti a prescrizione che non presentano le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 45, paragrafo 1

Nome della sostanza attiva o della categoria di medicinali

Forma farmaceutica

Dosaggio

Osservazioni

Medicinali omeopatici

Tutte

Tutti

 

Generatori di radionuclidi

Tutte

Tutti

 

Kit

Tutte

Tutti

 

Precursori di radionuclidi

Tutte

Tutti

 

Medicinali per terapia avanzata contenenti o costituiti da tessuti o cellule

Tutte

Tutti

 

Gas medicinali

Gas medicinale

Tutti

 

Soluzioni per nutrizione parenterale il cui codice ATC (anatomico, terapeutico, chimico) inizia con B05BA

Soluzione per infusione

Tutti

 

Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico il cui codice ATC inizia con B05BB

Soluzione per infusione

Tutti

 

Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica il cui codice ATC inizia con B05BC

Soluzione per infusione

Tutti

 

Additivi per soluzioni endovena il cui codice ATC inizia con B05X

Tutte

Tutti

 

Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti, il cui codice ATC inizia con V07AB

Tutte

Tutti

 

Mezzi di contrasto il cui codice ATC inizia con V08

Tutte

Tutti

 

Test allergologici il cui codice ATC inizia con V04CL

Tutte

Tutti

 

Estratti allergenici il cui codice ATC inizia con V01AA

Tutte

Tutti

 


ALLEGATO II

Elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali non soggetti a prescrizione che presentano le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 45, paragrafo 2

Nome della sostanza attiva o della categoria di medicinali

Forma farmaceutica

Dosaggio

Osservazioni

omeprazolo

capsule gastroresistenti dure

20 mg

 

omeprazolo

capsule gastroresistenti dure

40 mg

 


ALLEGATO III

Notifica alla Commissione europea dei medicinali non soggetti a prescrizione ritenuti a rischio di falsificazione, a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE

Stato membro:

Denominazione dell'autorità competente:

 

N. voce

Sostanza attiva (denominazione comune)

Forma farmaceutica

Dosaggio

Codice ATC (anatomico, terapeutico, chimico)

Elementi giustificativi

(fornire elementi di prova dell'esistenza di uno o più casi di falsificazione nella catena di fornitura legale e indicare la fonte delle informazioni).

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

Nota: Il numero di voci non è vincolante.


ALLEGATO IV

Notifica alla Commissione europea dei medicinali non ritenuti a rischio di falsificazione, a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE

Stato membro:

Denominazione dell'autorità competente:

 

N. voce

Sostanza attiva (denominazione comune)

Forma farmaceutica

Dosaggio

Codice ATC (anatomico, terapeutico, chimico)

Osservazioni/Informazioni supplementari

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

Nota: Il numero di voci non è vincolante.


9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/162 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mortadella di Prato (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Mortadella di Prato», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Mortadella di Prato» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Mortadella di Prato» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 317 del 25.9.2015, pag. 9.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/163 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Nîmes (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile d'olive de Nîmes», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Huile d'olive de Nîmes» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nîmes (DOP) — Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14).

(3)  GU C 317 del 25.9.2015, pag. 3.


9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/164 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappellacci di zucca ferraresi (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cappellacci di zucca ferraresi» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cappellacci di zucca ferraresi» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Cappellacci di zucca ferraresi» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.5. Pasta alimentare di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 317 del 25.9.2015, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/165 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1o gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.

(2)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 14 gennaio 2016 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine dicembre 2015. Tali informazioni sono state pubblicate il 13 gennaio 2016, a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

(3)

Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(4)

Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

(5)

Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1o gennaio fino al 30 marzo 2016.

2.   Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies della stessa direttiva sono le seguenti:

a)

le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;

b)

gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;

c)

gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)

euro

Corona ceca

Corona danese

Fiorino ungherese

Corona svedese

Kuna

1

– 0,157 %

0,177 %

– 0,167 %

1,033 %

– 0,397 %

2,233 %

2

– 0,129 %

0,310 %

– 0,139 %

1,758 %

– 0,230 %

2,535 %

3

– 0,038 %

0,375 %

– 0,048 %

2,214 %

0,041 %

2,890 %

4

0,096 %

0,454 %

0,086 %

2,423 %

0,344 %

3,193 %

5

0,232 %

0,547 %

0,222 %

2,607 %

0,630 %

3,436 %

6

0,381 %

0,628 %

0,371 %

2,768 %

0,883 %

3,634 %

7

0,526 %

0,682 %

0,516 %

2,931 %

1,096 %

3,800 %

8

0,667 %

0,772 %

0,657 %

3,098 %

1,280 %

3,938 %

9

0,801 %

0,849 %

0,790 %

3,268 %

1,443 %

4,052 %

10

0,921 %

0,916 %

0,911 %

3,414 %

1,581 %

4,143 %

11

1,026 %

0,983 %

1,016 %

3,559 %

1,732 %

4,213 %

12

1,120 %

1,049 %

1,110 %

3,704 %

1,888 %

4,266 %

13

1,208 %

1,115 %

1,198 %

3,840 %

2,036 %

4,308 %

14

1,284 %

1,185 %

1,274 %

3,963 %

2,173 %

4,340 %

15

1,344 %

1,258 %

1,334 %

4,068 %

2,298 %

4,365 %

16

1,388 %

1,335 %

1,378 %

4,154 %

2,410 %

4,385 %

17

1,422 %

1,416 %

1,412 %

4,222 %

2,511 %

4,399 %

18

1,454 %

1,497 %

1,443 %

4,277 %

2,603 %

4,411 %

19

1,488 %

1,577 %

1,477 %

4,322 %

2,685 %

4,419 %

20

1,527 %

1,656 %

1,517 %

4,357 %

2,760 %

4,425 %

21

1,574 %

1,733 %

1,564 %

4,385 %

2,827 %

4,429 %

22

1,627 %

1,807 %

1,617 %

4,408 %

2,889 %

4,432 %

23

1,683 %

1,880 %

1,673 %

4,425 %

2,946 %

4,434 %

24

1,741 %

1,949 %

1,731 %

4,439 %

2,998 %

4,434 %

25

1,800 %

2,016 %

1,791 %

4,449 %

3,045 %

4,434 %

26

1,859 %

2,080 %

1,850 %

4,456 %

3,089 %

4,432 %

27

1,918 %

2,141 %

1,909 %

4,462 %

3,130 %

4,431 %

28

1,976 %

2,200 %

1,967 %

4,465 %

3,168 %

4,429 %

29

2,033 %

2,256 %

2,024 %

4,467 %

3,204 %

4,426 %

30

2,088 %

2,309 %

2,079 %

4,468 %

3,237 %

4,424 %

31

2,141 %

2,361 %

2,133 %

4,468 %

3,268 %

4,421 %

32

2,193 %

2,410 %

2,185 %

4,467 %

3,297 %

4,418 %

33

2,243 %

2,457 %

2,236 %

4,465 %

3,324 %

4,415 %

34

2,292 %

2,502 %

2,284 %

4,463 %

3,350 %

4,411 %

35

2,338 %

2,545 %

2,331 %

4,460 %

3,374 %

4,408 %

36

2,383 %

2,586 %

2,376 %

4,457 %

3,397 %

4,405 %

37

2,426 %

2,626 %

2,420 %

4,454 %

3,418 %

4,401 %

38

2,468 %

2,663 %

2,461 %

4,451 %

3,439 %

4,398 %

39

2,508 %

2,700 %

2,502 %

4,447 %

3,458 %

4,395 %

40

2,547 %

2,734 %

2,540 %

4,443 %

3,477 %

4,391 %

41

2,584 %

2,768 %

2,577 %

4,439 %

3,494 %

4,388 %

42

2,619 %

2,799 %

2,613 %

4,436 %

3,511 %

4,385 %

43

2,654 %

2,830 %

2,648 %

4,432 %

3,527 %

4,381 %

44

2,687 %

2,860 %

2,681 %

4,428 %

3,542 %

4,378 %

45

2,719 %

2,888 %

2,713 %

4,424 %

3,557 %

4,375 %

46

2,749 %

2,915 %

2,743 %

4,420 %

3,571 %

4,372 %

47

2,779 %

2,941 %

2,773 %

4,417 %

3,584 %

4,369 %

48

2,807 %

2,966 %

2,802 %

4,413 %

3,597 %

4,366 %

49

2,834 %

2,991 %

2,829 %

4,409 %

3,609 %

4,364 %

50

2,861 %

3,014 %

2,855 %

4,406 %

3,621 %

4,361 %

51

2,886 %

3,037 %

2,881 %

4,402 %

3,632 %

4,358 %

52

2,911 %

3,058 %

2,906 %

4,399 %

3,643 %

4,356 %

53

2,934 %

3,079 %

2,929 %

4,396 %

3,654 %

4,353 %

54

2,957 %

3,100 %

2,952 %

4,392 %

3,664 %

4,350 %

55

2,979 %

3,119 %

2,975 %

4,389 %

3,673 %

4,348 %

56

3,001 %

3,138 %

2,996 %

4,386 %

3,683 %

4,346 %

57

3,021 %

3,156 %

3,017 %

4,383 %

3,692 %

4,343 %

58

3,041 %

3,174 %

3,037 %

4,380 %

3,701 %

4,341 %

59

3,061 %

3,191 %

3,056 %

4,377 %

3,709 %

4,339 %

60

3,079 %

3,208 %

3,075 %

4,375 %

3,717 %

4,337 %

61

3,097 %

3,224 %

3,093 %

4,372 %

3,725 %

4,335 %

62

3,115 %

3,239 %

3,111 %

4,369 %

3,733 %

4,333 %

63

3,132 %

3,254 %

3,128 %

4,367 %

3,740 %

4,331 %

64

3,148 %

3,269 %

3,144 %

4,364 %

3,747 %

4,329 %

65

3,164 %

3,283 %

3,160 %

4,362 %

3,754 %

4,327 %

66

3,180 %

3,297 %

3,176 %

4,359 %

3,761 %

4,325 %

67

3,195 %

3,310 %

3,191 %

4,357 %

3,768 %

4,323 %

68

3,210 %

3,323 %

3,206 %

4,355 %

3,774 %

4,322 %

69

3,224 %

3,336 %

3,220 %

4,353 %

3,780 %

4,320 %

70

3,238 %

3,348 %

3,234 %

4,351 %

3,786 %

4,318 %

71

3,251 %

3,360 %

3,248 %

4,349 %

3,792 %

4,317 %

72

3,264 %

3,371 %

3,261 %

4,347 %

3,798 %

4,315 %

73

3,277 %

3,383 %

3,273 %

4,345 %

3,803 %

4,314 %

74

3,289 %

3,394 %

3,286 %

4,343 %

3,808 %

4,312 %

75

3,301 %

3,404 %

3,298 %

4,341 %

3,814 %

4,311 %

76

3,313 %

3,415 %

3,310 %

4,339 %

3,819 %

4,309 %

77

3,325 %

3,425 %

3,321 %

4,337 %

3,824 %

4,308 %

78

3,336 %

3,435 %

3,333 %

4,335 %

3,828 %

4,306 %

79

3,347 %

3,444 %

3,343 %

4,334 %

3,833 %

4,305 %

80

3,357 %

3,454 %

3,354 %

4,332 %

3,838 %

4,304 %

81

3,368 %

3,463 %

3,364 %

4,330 %

3,842 %

4,303 %

82

3,378 %

3,472 %

3,375 %

4,329 %

3,847 %

4,301 %

83

3,388 %

3,481 %

3,385 %

4,327 %

3,851 %

4,300 %

84

3,397 %

3,489 %

3,394 %

4,326 %

3,855 %

4,299 %

85

3,407 %

3,498 %

3,404 %

4,324 %

3,859 %

4,298 %

86

3,416 %

3,506 %

3,413 %

4,323 %

3,863 %

4,297 %

87

3,425 %

3,514 %

3,422 %

4,321 %

3,867 %

4,296 %

88

3,434 %

3,521 %

3,431 %

4,320 %

3,871 %

4,294 %

89

3,442 %

3,529 %

3,439 %

4,319 %

3,874 %

4,293 %

90

3,451 %

3,536 %

3,448 %

4,317 %

3,878 %

4,292 %

91

3,459 %

3,544 %

3,456 %

4,316 %

3,881 %

4,291 %

92

3,467 %

3,551 %

3,464 %

4,315 %

3,885 %

4,290 %

93

3,475 %

3,558 %

3,472 %

4,314 %

3,888 %

4,289 %

94

3,482 %

3,565 %

3,480 %

4,312 %

3,892 %

4,288 %

95

3,490 %

3,571 %

3,487 %

4,311 %

3,895 %

4,288 %

96

3,497 %

3,578 %

3,495 %

4,310 %

3,898 %

4,287 %

97

3,504 %

3,584 %

3,502 %

4,309 %

3,901 %

4,286 %

98

3,512 %

3,590 %

3,509 %

4,308 %

3,904 %

4,285 %

99

3,518 %

3,597 %

3,516 %

4,307 %

3,907 %

4,284 %

100

3,525 %

3,603 %

3,523 %

4,306 %

3,910 %

4,283 %

101

3,532 %

3,608 %

3,529 %

4,305 %

3,913 %

4,282 %

102

3,538 %

3,614 %

3,536 %

4,304 %

3,916 %

4,282 %

103

3,545 %

3,620 %

3,542 %

4,303 %

3,919 %

4,281 %

104

3,551 %

3,625 %

3,549 %

4,302 %

3,921 %

4,280 %

105

3,557 %

3,631 %

3,555 %

4,301 %

3,924 %

4,279 %

106

3,563 %

3,636 %

3,561 %

4,300 %

3,926 %

4,279 %

107

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3,642 %

3,567 %

4,299 %

3,929 %

4,278 %

108

3,575 %

3,647 %

3,573 %

4,298 %

3,932 %

4,277 %

109

3,581 %

3,652 %

3,578 %

4,297 %

3,934 %

4,276 %

110

3,586 %

3,657 %

3,584 %

4,296 %

3,936 %

4,276 %

111

3,592 %

3,662 %

3,590 %

4,295 %

3,939 %

4,275 %

112

3,597 %

3,666 %

3,595 %

4,294 %

3,941 %

4,274 %

113

3,603 %

3,671 %

3,600 %

4,294 %

3,943 %

4,274 %

114

3,608 %

3,676 %

3,606 %

4,293 %

3,946 %

4,273 %

115

3,613 %

3,680 %

3,611 %

4,292 %

3,948 %

4,272 %

116

3,618 %

3,685 %

3,616 %

4,291 %

3,950 %

4,272 %

117

3,623 %

3,689 %

3,621 %

4,290 %

3,952 %

4,271 %

118

3,628 %

3,693 %

3,626 %

4,290 %

3,954 %

4,271 %

119

3,633 %

3,698 %

3,631 %

4,289 %

3,956 %

4,270 %

120

3,637 %

3,702 %

3,635 %

4,288 %

3,958 %

4,269 %

121

3,642 %

3,706 %

3,640 %

4,287 %

3,960 %

4,269 %

122

3,647 %

3,710 %

3,644 %

4,287 %

3,962 %

4,268 %

123

3,651 %

3,714 %

3,649 %

4,286 %

3,964 %

4,268 %

124

3,656 %

3,718 %

3,653 %

4,285 %

3,966 %

4,267 %

125

3,660 %

3,722 %

3,658 %

4,285 %

3,968 %

4,267 %

126

3,664 %

3,726 %

3,662 %

4,284 %

3,970 %

4,266 %

127

3,668 %

3,729 %

3,666 %

4,283 %

3,972 %

4,266 %

128

3,672 %

3,733 %

3,670 %

4,283 %

3,973 %

4,265 %

129

3,677 %

3,737 %

3,675 %

4,282 %

3,975 %

4,265 %

130

3,681 %

3,740 %

3,679 %

4,281 %

3,977 %

4,264 %

131

3,685 %

3,744 %

3,683 %

4,281 %

3,979 %

4,264 %

132

3,688 %

3,747 %

3,686 %

4,280 %

3,980 %

4,263 %

133

3,692 %

3,750 %

3,690 %

4,279 %

3,982 %

4,263 %

134

3,696 %

3,754 %

3,694 %

4,279 %

3,984 %

4,262 %

135

3,700 %

3,757 %

3,698 %

4,278 %

3,985 %

4,262 %

136

3,703 %

3,760 %

3,702 %

4,278 %

3,987 %

4,261 %

137

3,707 %

3,764 %

3,705 %

4,277 %

3,988 %

4,261 %

138

3,711 %

3,767 %

3,709 %

4,277 %

3,990 %

4,260 %

139

3,714 %

3,770 %

3,712 %

4,276 %

3,991 %

4,260 %

140

3,718 %

3,773 %

3,716 %

4,276 %

3,993 %

4,259 %

141

3,721 %

3,776 %

3,719 %

4,275 %

3,994 %

4,259 %

142

3,724 %

3,779 %

3,723 %

4,274 %

3,996 %

4,259 %

143

3,728 %

3,782 %

3,726 %

4,274 %

3,997 %

4,258 %

144

3,731 %

3,785 %

3,729 %

4,273 %

3,999 %

4,258 %

145

3,734 %

3,788 %

3,732 %

4,273 %

4,000 %

4,257 %

146

3,737 %

3,790 %

3,736 %

4,272 %

4,001 %

4,257 %

147

3,741 %

3,793 %

3,739 %

4,272 %

4,003 %

4,257 %

148

3,744 %

3,796 %

3,742 %

4,271 %

4,004 %

4,256 %

149

3,747 %

3,799 %

3,745 %

4,271 %

4,005 %

4,256 %

150

3,750 %

3,801 %

3,748 %

4,270 %

4,007 %

4,255 %


Durata residua (in anni)

Lev

Lira sterlina

Leu romeno

Zloty

Corona islandese

Corona norvegese

1

– 0,207 %

0,725 %

0,975 %

1,410 %

5,582 %

0,765 %

2

– 0,179 %

0,978 %

1,393 %

1,553 %

5,663 %

0,815 %

3

– 0,088 %

1,191 %

1,799 %

1,758 %

5,762 %

0,881 %

4

0,046 %

1,349 %

2,197 %

1,971 %

5,778 %

1,008 %

5

0,182 %

1,482 %

2,565 %

2,182 %

5,713 %

1,166 %

6

0,331 %

1,597 %

2,905 %

2,403 %

5,696 %

1,321 %

7

0,475 %

1,700 %

3,201 %

2,636 %

5,712 %

1,467 %

8

0,616 %

1,783 %

3,445 %

2,778 %

5,731 %

1,598 %

9

0,750 %

1,858 %

3,659 %

2,854 %

5,738 %

1,709 %

10

0,870 %

1,917 %

3,868 %

2,992 %

5,732 %

1,806 %

11

0,974 %

1,968 %

4,038 %

3,124 %

5,716 %

1,897 %

12

1,069 %

2,013 %

4,169 %

3,233 %

5,694 %

1,985 %

13

1,156 %

2,049 %

4,270 %

3,324 %

5,666 %

2,069 %

14

1,232 %

2,078 %

4,348 %

3,401 %

5,635 %

2,149 %

15

1,293 %

2,099 %

4,410 %

3,467 %

5,603 %

2,225 %

16

1,336 %

2,115 %

4,457 %

3,524 %

5,569 %

2,297 %

17

1,370 %

2,125 %

4,494 %

3,574 %

5,534 %

2,366 %

18

1,401 %

2,130 %

4,522 %

3,618 %

5,500 %

2,430 %

19

1,435 %

2,133 %

4,544 %

3,656 %

5,466 %

2,492 %

20

1,475 %

2,126 %

4,560 %

3,691 %

5,432 %

2,550 %

21

1,523 %

2,117 %

4,571 %

3,721 %

5,399 %

2,605 %

22

1,576 %

2,108 %

4,579 %

3,749 %

5,366 %

2,657 %

23

1,633 %

2,100 %

4,584 %

3,773 %

5,335 %

2,706 %

24

1,693 %

2,093 %

4,587 %

3,796 %

5,304 %

2,753 %

25

1,753 %

2,086 %

4,587 %

3,816 %

5,274 %

2,798 %

26

1,813 %

2,079 %

4,586 %

3,834 %

5,246 %

2,840 %

27

1,873 %

2,072 %

4,584 %

3,851 %

5,218 %

2,880 %

28

1,932 %

2,065 %

4,581 %

3,867 %

5,191 %

2,919 %

29

1,990 %

2,057 %

4,577 %

3,881 %

5,165 %

2,955 %

30

2,046 %

2,049 %

4,573 %

3,894 %

5,141 %

2,990 %

31

2,101 %

2,039 %

4,568 %

3,906 %

5,117 %

3,023 %

32

2,154 %

2,029 %

4,563 %

3,918 %

5,094 %

3,054 %

33

2,205 %

2,019 %

4,557 %

3,928 %

5,071 %

3,084 %

34

2,254 %

2,009 %

4,551 %

3,938 %

5,050 %

3,113 %

35

2,302 %

1,999 %

4,545 %

3,947 %

5,030 %

3,140 %

36

2,348 %

1,990 %

4,539 %

3,955 %

5,010 %

3,167 %

37

2,392 %

1,982 %

4,534 %

3,963 %

4,991 %

3,192 %

38

2,434 %

1,974 %

4,528 %

3,970 %

4,973 %

3,216 %

39

2,475 %

1,968 %

4,522 %

3,977 %

4,955 %

3,239 %

40

2,515 %

1,962 %

4,516 %

3,984 %

4,938 %

3,261 %

41

2,552 %

1,956 %

4,510 %

3,990 %

4,922 %

3,282 %

42

2,589 %

1,950 %

4,504 %

3,996 %

4,906 %

3,302 %

43

2,624 %

1,944 %

4,499 %

4,001 %

4,891 %

3,322 %

44

2,657 %

1,936 %

4,493 %

4,007 %

4,877 %

3,340 %

45

2,690 %

1,928 %

4,488 %

4,012 %

4,863 %

3,358 %

46

2,721 %

1,917 %

4,483 %

4,016 %

4,849 %

3,376 %

47

2,751 %

1,907 %

4,477 %

4,021 %

4,836 %

3,392 %

48

2,780 %

1,899 %

4,472 %

4,025 %

4,824 %

3,408 %

49

2,808 %

1,896 %

4,468 %

4,029 %

4,812 %

3,424 %

50

2,835 %

1,897 %

4,463 %

4,033 %

4,800 %

3,439 %

51

2,861 %

1,904 %

4,458 %

4,036 %

4,789 %

3,453 %

52

2,886 %

1,915 %

4,454 %

4,040 %

4,778 %

3,467 %

53

2,910 %

1,931 %

4,449 %

4,043 %

4,768 %

3,480 %

54

2,933 %

1,949 %

4,445 %

4,046 %

4,757 %

3,493 %

55

2,956 %

1,970 %

4,441 %

4,050 %

4,748 %

3,506 %

56

2,977 %

1,992 %

4,437 %

4,052 %

4,738 %

3,518 %

57

2,998 %

2,016 %

4,433 %

4,055 %

4,729 %

3,530 %

58

3,019 %

2,041 %

4,429 %

4,058 %

4,720 %

3,541 %

59

3,038 %

2,066 %

4,426 %

4,061 %

4,711 %

3,552 %

60

3,058 %

2,093 %

4,422 %

4,063 %

4,703 %

3,562 %

61

3,076 %

2,119 %

4,419 %

4,065 %

4,695 %

3,573 %

62

3,094 %

2,145 %

4,415 %

4,068 %

4,687 %

3,583 %

63

3,111 %

2,172 %

4,412 %

4,070 %

4,679 %

3,592 %

64

3,128 %

2,198 %

4,409 %

4,072 %

4,672 %

3,602 %

65

3,144 %

2,224 %

4,406 %

4,074 %

4,665 %

3,611 %

66

3,160 %

2,250 %

4,403 %

4,076 %

4,658 %

3,619 %

67

3,176 %

2,276 %

4,400 %

4,078 %

4,651 %

3,628 %

68

3,191 %

2,301 %

4,397 %

4,080 %

4,644 %

3,636 %

69

3,205 %

2,326 %

4,394 %

4,082 %

4,638 %

3,644 %

70

3,219 %

2,350 %

4,391 %

4,084 %

4,632 %

3,652 %

71

3,233 %

2,374 %

4,389 %

4,085 %

4,626 %

3,660 %

72

3,246 %

2,398 %

4,386 %

4,087 %

4,620 %

3,667 %

73

3,259 %

2,421 %

4,384 %

4,089 %

4,614 %

3,675 %

74

3,272 %

2,444 %

4,381 %

4,090 %

4,609 %

3,682 %

75

3,284 %

2,466 %

4,379 %

4,092 %

4,603 %

3,688 %

76

3,296 %

2,488 %

4,376 %

4,093 %

4,598 %

3,695 %

77

3,308 %

2,509 %

4,374 %

4,095 %

4,593 %

3,702 %

78

3,319 %

2,530 %

4,372 %

4,096 %

4,588 %

3,708 %

79

3,330 %

2,550 %

4,370 %

4,097 %

4,583 %

3,714 %

80

3,341 %

2,570 %

4,368 %

4,099 %

4,578 %

3,720 %

81

3,352 %

2,590 %

4,366 %

4,100 %

4,573 %

3,726 %

82

3,362 %

2,609 %

4,364 %

4,101 %

4,569 %

3,732 %

83

3,372 %

2,627 %

4,362 %

4,102 %

4,564 %

3,738 %

84

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4,104 %

4,560 %

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85

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86

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87

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88

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89

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90

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2,748 %

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91

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4,111 %

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92

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93

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94

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95

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96

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98

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99

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100

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101

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102

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103

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104

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4,491 %

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105

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106

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107

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109

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110

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4,475 %

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111

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112

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4,470 %

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113

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4,468 %

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114

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115

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116

3,607 %

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4,316 %

4,130 %

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117

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118

3,617 %

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4,314 %

4,132 %

4,456 %

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119

3,622 %

3,099 %

4,313 %

4,132 %

4,454 %

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120

3,627 %

3,108 %

4,312 %

4,133 %

4,452 %

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121

3,631 %

3,117 %

4,311 %

4,133 %

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122

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4,310 %

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4,448 %

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123

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3,135 %

4,309 %

4,134 %

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3,888 %

124

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3,143 %

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4,444 %

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125

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3,152 %

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126

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3,160 %

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4,136 %

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127

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3,168 %

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4,438 %

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128

3,662 %

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3,900 %

129

3,666 %

3,184 %

4,304 %

4,138 %

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3,902 %

130

3,671 %

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4,303 %

4,138 %

4,433 %

3,904 %

131

3,675 %

3,199 %

4,302 %

4,138 %

4,431 %

3,907 %

132

3,679 %

3,207 %

4,302 %

4,139 %

4,429 %

3,909 %

133

3,682 %

3,214 %

4,301 %

4,139 %

4,427 %

3,911 %

134

3,686 %

3,222 %

4,300 %

4,140 %

4,426 %

3,913 %

135

3,690 %

3,229 %

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4,140 %

4,424 %

3,915 %

136

3,694 %

3,236 %

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4,141 %

4,422 %

3,917 %

137

3,698 %

3,243 %

4,298 %

4,141 %

4,421 %

3,919 %

138

3,701 %

3,250 %

4,297 %

4,142 %

4,419 %

3,922 %

139

3,705 %

3,257 %

4,297 %

4,142 %

4,418 %

3,924 %

140

3,708 %

3,263 %

4,296 %

4,142 %

4,416 %

3,925 %

141

3,712 %

3,270 %

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4,414 %

3,927 %

142

3,715 %

3,277 %

4,294 %

4,143 %

4,413 %

3,929 %

143

3,719 %

3,283 %

4,294 %

4,144 %

4,411 %

3,931 %

144

3,722 %

3,289 %

4,293 %

4,144 %

4,410 %

3,933 %

145

3,725 %

3,296 %

4,293 %

4,144 %

4,409 %

3,935 %

146

3,728 %

3,302 %

4,292 %

4,145 %

4,407 %

3,937 %

147

3,732 %

3,308 %

4,291 %

4,145 %

4,406 %

3,939 %

148

3,735 %

3,314 %

4,291 %

4,146 %

4,404 %

3,940 %

149

3,738 %

3,320 %

4,290 %

4,146 %

4,403 %

3,942 %

150

3,741 %

3,326 %

4,289 %

4,146 %

4,402 %

3,944 %


Durata residua (in anni)

Franco svizzero

Dollaro australiano

Baht

Dollaro canadese

Peso cileno

Peso colombiano

1

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2,043 %

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2

– 0,746 %

2,008 %

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3,983 %

4,580 %

3

– 0,666 %

2,059 %

1,488 %

0,789 %

4,130 %

4,688 %

4

– 0,543 %

2,153 %

1,731 %

0,909 %

4,248 %

4,853 %

5

– 0,407 %

2,304 %

1,912 %

1,039 %

4,357 %

4,907 %

6

– 0,270 %

2,407 %

1,991 %

1,185 %

4,457 %

5,049 %

7

– 0,143 %

2,534 %

2,032 %

1,336 %

4,595 %

5,199 %

8

– 0,030 %

2,633 %

2,192 %

1,491 %

4,662 %

5,320 %

9

0,071 %

2,741 %

2,274 %

1,644 %

4,757 %

5,536 %

10

0,159 %

2,831 %

2,290 %

1,778 %

4,802 %

5,775 %

11

0,227 %

2,900 %

2,427 %

1,904 %

4,823 %

5,956 %

12

0,317 %

2,960 %

2,613 %

2,019 %

4,836 %

6,081 %

13

0,372 %

3,019 %

2,762 %

2,116 %

4,841 %

6,164 %

14

0,408 %

3,075 %

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2,199 %

4,842 %

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15

0,481 %

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16

0,545 %

3,165 %

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2,328 %

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17

0,591 %

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3,112 %

2,375 %

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6,247 %

18

0,624 %

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19

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3,228 %

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20

0,668 %

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3,277 %

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21

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3,321 %

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22

0,700 %

3,319 %

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23

0,717 %

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4,761 %

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24

0,739 %

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25

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26

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27

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29

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3,567 %

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30

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3,588 %

2,559 %

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31

1,016 %

3,289 %

3,608 %

2,588 %

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5,746 %

32

1,062 %

3,290 %

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2,618 %

4,659 %

5,708 %

33

1,108 %

3,294 %

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4,648 %

5,671 %

34

1,154 %

3,300 %

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2,679 %

4,639 %

5,636 %

35

1,198 %

3,308 %

3,676 %

2,710 %

4,629 %

5,602 %

36

1,242 %

3,318 %

3,691 %

2,740 %

4,620 %

5,569 %

37

1,285 %

3,328 %

3,705 %

2,770 %

4,611 %

5,537 %

38

1,327 %

3,340 %

3,718 %

2,799 %

4,602 %

5,506 %

39

1,367 %

3,352 %

3,731 %

2,828 %

4,593 %

5,476 %

40

1,406 %

3,365 %

3,743 %

2,856 %

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5,447 %

41

1,444 %

3,378 %

3,754 %

2,884 %

4,577 %

5,419 %

42

1,481 %

3,391 %

3,765 %

2,911 %

4,570 %

5,393 %

43

1,517 %

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3,775 %

2,937 %

4,562 %

5,367 %

44

1,552 %

3,417 %

3,785 %

2,962 %

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5,342 %

45

1,585 %

3,430 %

3,794 %

2,986 %

4,548 %

5,318 %

46

1,617 %

3,443 %

3,803 %

3,010 %

4,541 %

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47

1,649 %

3,456 %

3,811 %

3,033 %

4,535 %

5,273 %

48

1,679 %

3,469 %

3,819 %

3,056 %

4,528 %

5,251 %

49

1,708 %

3,481 %

3,827 %

3,077 %

4,522 %

5,231 %

50

1,736 %

3,493 %

3,835 %

3,098 %

4,516 %

5,211 %

51

1,764 %

3,505 %

3,842 %

3,119 %

4,511 %

5,192 %

52

1,790 %

3,517 %

3,849 %

3,138 %

4,505 %

5,173 %

53

1,815 %

3,528 %

3,856 %

3,157 %

4,500 %

5,155 %

54

1,840 %

3,540 %

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3,176 %

4,495 %

5,138 %

55

1,864 %

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3,194 %

4,490 %

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56

1,887 %

3,561 %

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5,105 %

57

1,909 %

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3,228 %

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58

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3,581 %

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5,074 %

59

1,952 %

3,591 %

3,891 %

3,260 %

4,471 %

5,059 %

60

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3,896 %

3,275 %

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5,045 %

61

1,992 %

3,610 %

3,901 %

3,290 %

4,462 %

5,031 %

62

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3,619 %

3,906 %

3,304 %

4,458 %

5,018 %

63

2,030 %

3,628 %

3,911 %

3,318 %

4,454 %

5,005 %

64

2,048 %

3,636 %

3,915 %

3,331 %

4,450 %

4,993 %

65

2,065 %

3,645 %

3,920 %

3,345 %

4,447 %

4,980 %

66

2,082 %

3,653 %

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4,443 %

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67

2,099 %

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3,370 %

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68

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69

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70

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71

2,160 %

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3,416 %

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4,915 %

72

2,174 %

3,697 %

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3,427 %

4,423 %

4,905 %

73

2,188 %

3,704 %

3,950 %

3,437 %

4,420 %

4,895 %

74

2,202 %

3,711 %

3,954 %

3,448 %

4,417 %

4,886 %

75

2,215 %

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3,457 %

4,414 %

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76

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3,467 %

4,411 %

4,868 %

77

2,240 %

3,730 %

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4,859 %

78

2,253 %

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3,966 %

3,486 %

4,406 %

4,850 %

79

2,265 %

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3,969 %

3,495 %

4,404 %

4,842 %

80

2,276 %

3,747 %

3,972 %

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4,401 %

4,834 %

81

2,288 %

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3,975 %

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82

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4,819 %

83

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84

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85

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86

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4,790 %

87

2,350 %

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88

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89

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4,770 %

90

2,378 %

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3,998 %

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4,764 %

91

2,387 %

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4,000 %

3,587 %

4,377 %

4,757 %

92

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4,002 %

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4,751 %

93

2,405 %

3,810 %

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4,373 %

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94

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95

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96

2,429 %

3,822 %

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97

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98

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4,717 %

99

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4,016 %

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100

2,460 %

3,837 %

4,018 %

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4,361 %

4,707 %

101

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3,648 %

4,359 %

4,702 %

102

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4,358 %

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103

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104

2,489 %

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4,688 %

105

2,495 %

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3,669 %

4,353 %

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106

2,502 %

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107

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4,350 %

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108

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109

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110

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111

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112

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113

2,545 %

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114

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4,645 %

115

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116

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4,043 %

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4,339 %

4,637 %

117

2,567 %

3,890 %

4,044 %

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4,338 %

4,633 %

118

2,573 %

3,892 %

4,046 %

3,727 %

4,336 %

4,630 %

119

2,578 %

3,895 %

4,047 %

3,731 %

4,335 %

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120

2,583 %

3,898 %

4,048 %

3,735 %

4,334 %

4,622 %

121

2,588 %

3,900 %

4,050 %

3,739 %

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4,619 %

122

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4,051 %

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4,615 %

123

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3,905 %

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124

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4,330 %

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3,910 %

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4,605 %

126

2,612 %

3,912 %

4,055 %

3,757 %

4,328 %

4,602 %

127

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3,914 %

4,057 %

3,761 %

4,327 %

4,599 %

128

2,622 %

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4,058 %

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4,596 %

129

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3,919 %

4,059 %

3,767 %

4,325 %

4,593 %

130

2,630 %

3,921 %

4,060 %

3,771 %

4,324 %

4,590 %

131

2,635 %

3,923 %

4,061 %

3,774 %

4,323 %

4,587 %

132

2,639 %

3,925 %

4,062 %

3,777 %

4,322 %

4,584 %

133

2,643 %

3,927 %

4,063 %

3,780 %

4,321 %

4,581 %

134

2,647 %

3,929 %

4,064 %

3,784 %

4,320 %

4,578 %

135

2,651 %

3,931 %

4,065 %

3,787 %

4,319 %

4,575 %

136

2,655 %

3,933 %

4,066 %

3,790 %

4,318 %

4,573 %

137

2,659 %

3,935 %

4,067 %

3,793 %

4,317 %

4,570 %

138

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3,937 %

4,068 %

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4,317 %

4,567 %

139

2,667 %

3,939 %

4,069 %

3,799 %

4,316 %

4,565 %

140

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3,801 %

4,315 %

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141

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4,559 %

142

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143

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3,810 %

4,313 %

4,554 %

144

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4,074 %

3,812 %

4,312 %

4,552 %

145

2,689 %

3,950 %

4,074 %

3,815 %

4,311 %

4,549 %

146

2,693 %

3,951 %

4,075 %

3,818 %

4,310 %

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147

2,696 %

3,953 %

4,076 %

3,820 %

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4,545 %

148

2,700 %

3,955 %

4,077 %

3,823 %

4,309 %

4,542 %

149

2,703 %

3,956 %

4,078 %

3,825 %

4,308 %

4,540 %

150

2,706 %

3,958 %

4,079 %

3,828 %

4,307 %

4,538 %


Durata residua (in anni)

Dollaro di Hong Kong

Rupia indiana

Peso messicano

Nuovo dollaro di Taiwan

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Rand

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2

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8,072 %

3

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7,404 %

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0,431 %

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4

1,182 %

7,513 %

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0,520 %

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5

1,316 %

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6

1,427 %

7,680 %

5,717 %

0,697 %

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9,214 %

7

1,524 %

7,752 %

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0,786 %

3,222 %

9,353 %

8

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7,804 %

6,000 %

0,871 %

3,325 %

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9

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7,847 %

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0,953 %

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1,032 %

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9,723 %

12

1,789 %

7,879 %

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1,214 %

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13

1,839 %

7,851 %

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14

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15

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6,755 %

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20

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21

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2,005 %

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22

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23

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24

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25

2,543 %

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7,077 %

2,270 %

4,023 %

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26

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7,053 %

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27

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7,025 %

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9,004 %

28

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2,437 %

4,053 %

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29

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6,961 %

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4,061 %

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30

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6,926 %

2,536 %

4,069 %

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31

2,802 %

6,881 %

6,891 %

2,582 %

4,076 %

8,623 %

32

2,839 %

6,838 %

6,856 %

2,625 %

4,082 %

8,534 %

33

2,874 %

6,796 %

6,820 %

2,667 %

4,088 %

8,448 %

34

2,908 %

6,755 %

6,785 %

2,707 %

4,093 %

8,365 %

35

2,940 %

6,717 %

6,750 %

2,745 %

4,098 %

8,285 %

36

2,971 %

6,680 %

6,716 %

2,781 %

4,102 %

8,209 %

37

3,001 %

6,644 %

6,682 %

2,816 %

4,106 %

8,135 %

38

3,029 %

6,609 %

6,650 %

2,850 %

4,110 %

8,064 %

39

3,057 %

6,576 %

6,618 %

2,881 %

4,113 %

7,995 %

40

3,083 %

6,545 %

6,587 %

2,912 %

4,116 %

7,930 %

41

3,108 %

6,514 %

6,557 %

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42

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6,528 %

2,969 %

4,122 %

7,806 %

43

3,155 %

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6,500 %

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4,125 %

7,748 %

44

3,178 %

6,430 %

6,472 %

3,022 %

4,127 %

7,692 %

45

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6,404 %

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3,047 %

4,130 %

7,638 %

46

3,220 %

6,379 %

6,420 %

3,071 %

4,132 %

7,586 %

47

3,240 %

6,355 %

6,396 %

3,094 %

4,134 %

7,537 %

48

3,259 %

6,331 %

6,372 %

3,116 %

4,136 %

7,489 %

49

3,277 %

6,309 %

6,349 %

3,137 %

4,137 %

7,443 %

50

3,295 %

6,287 %

6,327 %

3,158 %

4,139 %

7,398 %

51

3,312 %

6,267 %

6,306 %

3,178 %

4,141 %

7,356 %

52

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6,247 %

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128

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135

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137

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5,589 %

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Durata residua (in anni)

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2

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3

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4

16,698 %

2,156 %

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5

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6

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7

17,033 %

2,417 %

3,978 %

9,993 %

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8

17,014 %

2,460 %

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9

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13

16,674 %

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16,067 %

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11,800 %

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35

11,624 %

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36

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37

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38

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1,646 %

46

7,573 %

2,600 %

1,675 %

47

7,523 %

2,603 %

1,704 %

48

7,475 %

2,608 %

1,732 %

49

7,429 %

2,615 %

1,759 %

50

7,385 %

2,624 %

1,785 %

51

7,343 %

2,635 %

1,811 %

52

7,302 %

2,649 %

1,835 %

53

7,262 %

2,663 %

1,859 %

54

7,224 %

2,679 %

1,883 %

55

7,187 %

2,695 %

1,905 %

56

7,152 %

2,712 %

1,927 %

57

7,118 %

2,730 %

1,948 %

58

7,084 %

2,748 %

1,969 %

59

7,052 %

2,766 %

1,989 %

60

7,022 %

2,784 %

2,009 %

61

6,992 %

2,802 %

2,028 %

62

6,963 %

2,820 %

2,046 %

63

6,934 %

2,838 %

2,064 %

64

6,907 %

2,856 %

2,081 %

65

6,881 %

2,873 %

2,098 %

66

6,855 %

2,891 %

2,114 %

67

6,830 %

2,908 %

2,130 %

68

6,806 %

2,925 %

2,146 %

69

6,783 %

2,942 %

2,161 %

70

6,760 %

2,958 %

2,175 %

71

6,738 %

2,974 %

2,189 %

72

6,717 %

2,990 %

2,203 %

73

6,696 %

3,005 %

2,217 %

74

6,675 %

3,020 %

2,230 %

75

6,656 %

3,035 %

2,243 %

76

6,636 %

3,050 %

2,255 %

77

6,618 %

3,064 %

2,267 %

78

6,599 %

3,078 %

2,279 %

79

6,582 %

3,092 %

2,291 %

80

6,564 %

3,105 %

2,302 %

81

6,547 %

3,118 %

2,313 %

82

6,531 %

3,131 %

2,324 %

83

6,515 %

3,143 %

2,334 %

84

6,499 %

3,156 %

2,344 %

85

6,483 %

3,168 %

2,354 %

86

6,468 %

3,179 %

2,364 %

87

6,454 %

3,191 %

2,374 %

88

6,439 %

3,202 %

2,383 %

89

6,425 %

3,213 %

2,392 %

90

6,412 %

3,224 %

2,401 %

91

6,398 %

3,234 %

2,410 %

92

6,385 %

3,245 %

2,418 %

93

6,372 %

3,255 %

2,427 %

94

6,360 %

3,265 %

2,435 %

95

6,348 %

3,275 %

2,443 %

96

6,336 %

3,284 %

2,451 %

97

6,324 %

3,294 %

2,459 %

98

6,312 %

3,303 %

2,466 %

99

6,301 %

3,312 %

2,473 %

100

6,290 %

3,320 %

2,481 %

101

6,279 %

3,329 %

2,488 %

102

6,268 %

3,338 %

2,495 %

103

6,258 %

3,346 %

2,502 %

104

6,248 %

3,354 %

2,508 %

105

6,238 %

3,362 %

2,515 %

106

6,228 %

3,370 %

2,521 %

107

6,218 %

3,378 %

2,528 %

108

6,209 %

3,385 %

2,534 %

109

6,200 %

3,393 %

2,540 %

110

6,190 %

3,400 %

2,546 %

111

6,181 %

3,407 %

2,552 %

112

6,173 %

3,414 %

2,558 %

113

6,164 %

3,421 %

2,563 %

114

6,155 %

3,428 %

2,569 %

115

6,147 %

3,435 %

2,574 %

116

6,139 %

3,441 %

2,580 %

117

6,131 %

3,448 %

2,585 %

118

6,123 %

3,454 %

2,590 %

119

6,115 %

3,460 %

2,595 %

120

6,108 %

3,466 %

2,600 %

121

6,100 %

3,472 %

2,605 %

122

6,093 %

3,478 %

2,610 %

123

6,085 %

3,484 %

2,615 %

124

6,078 %

3,490 %

2,620 %

125

6,071 %

3,496 %

2,624 %

126

6,064 %

3,501 %

2,629 %

127

6,057 %

3,507 %

2,633 %

128

6,051 %

3,512 %

2,638 %

129

6,044 %

3,517 %

2,642 %

130

6,037 %

3,523 %

2,646 %

131

6,031 %

3,528 %

2,650 %

132

6,025 %

3,533 %

2,655 %

133

6,018 %

3,538 %

2,659 %

134

6,012 %

3,543 %

2,663 %

135

6,006 %

3,548 %

2,667 %

136

6,000 %

3,552 %

2,671 %

137

5,994 %

3,557 %

2,674 %

138

5,989 %

3,562 %

2,678 %

139

5,983 %

3,566 %

2,682 %

140

5,977 %

3,571 %

2,686 %

141

5,972 %

3,575 %

2,689 %

142

5,966 %

3,580 %

2,693 %

143

5,961 %

3,584 %

2,696 %

144

5,956 %

3,588 %

2,700 %

145

5,950 %

3,592 %

2,703 %

146

5,945 %

3,597 %

2,707 %

147

5,940 %

3,601 %

2,710 %

148

5,935 %

3,605 %

2,713 %

149

5,930 %

3,609 %

2,717 %

150

5,925 %

3,613 %

2,720 %


ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1.   Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (anni)

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica ceca

Cipro

Danimarca

1

0

0

35

5

2

438

2

2

0

0

43

5

2

260

1

3

0

2

49

5

4

224

1

4

0

4

52

5

6

196

1

5

1

5

57

5

7

177

0

6

2

6

59

6

9

174

0

7

3

7

62

6

11

170

0

8

4

8

64

5

14

176

0

9

4

9

65

5

15

178

0

10

4

9

68

6

16

181

1


Durata (anni)

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

1

0

0

0

0

438

4

19

2

0

0

0

0

260

4

27

3

2

0

0

0

228

4

29

4

4

0

0

0

196

4

31

5

5

0

0

0

177

4

32

6

6

0

0

0

174

4

33

7

7

0

0

0

170

4

33

8

8

1

2

0

176

2

34

9

9

1

3

0

178

0

35

10

9

1

3

0

181

4

35


Durata (anni)

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Portogallo

1

6

6

6

0

19

0

28

2

14

13

13

0

27

0

46

3

18

16

16

0

29

0

51

4

21

18

18

0

31

0

51

5

22

20

20

0

32

0

54

6

23

22

22

0

33

0

56

7

24

23

23

0

33

0

56

8

26

24

24

2

34

0

55

9

27

25

25

3

35

1

51

10

28

26

26

3

35

1

50


Durata (anni)

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Regno Unito

Liechtenstein

1

10

14

22

6

0

0

0

2

19

19

25

13

0

0

0

3

22

21

30

16

0

0

0

4

23

23

35

18

0

0

0

5

25

24

38

20

0

0

0

6

26

26

42

22

0

0

0

7

28

27

43

23

0

0

0

8

30

28

44

24

0

0

0

9

31

28

45

25

0

0

0

10

29

28

45

26

0

0

0


Durata (anni)

Norvegia

Australia

Brasile

Canada

Cile

Cina

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

9

2

0

0

12

0

19

0

17

3

0

0

12

0

18

1

29

4

0

0

12

0

17

2

38

5

0

0

12

0

16

2

40

6

0

0

12

0

15

3

43

7

0

0

12

0

14

4

46

8

0

0

12

0

15

8

43

9

0

0

12

0

16

5

40

10

0

0

12

0

13

5

43


Durata (anni)

Hong Kong

India

Giappone

Malaysia

Messico

Nuova Zelanda

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

3

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

14

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Durata (anni)

Singapore

Sud Africa

Corea del Sud

Thailandia

Taiwan

Stati Uniti d'America

1

0

2

10

0

4

0

2

0

6

13

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

15

0

4

0

5

0

4

16

0

4

0

6

0

4

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

7

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   Esposizioni verso enti finanziari

2.1.   euro

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

22

49

132

246

603

1 340

2

6

22

49

132

246

603

1 075

3

7

24

50

123

242

599

873

4

8

27

52

125

241

598

720

5

9

29

58

127

240

598

602

6

11

32

61

131

240

598

598

7

12

34

63

133

240

598

598

8

12

35

62

131

240

598

598

9

12

36

62

129

240

598

598

10

13

37

62

129

240

598

598

11

13

38

62

129

240

598

598

12

14

39

62

129

240

598

598

13

14

39

62

129

240

598

598

14

14

40

62

129

240

598

598

15

14

40

62

129

240

598

598

16

14

40

62

129

240

598

598

17

14

39

62

129

240

598

598

18

14

39

62

129

240

598

598

19

14

40

62

129

240

598

598

20

15

40

62

129

240

598

598

21

15

40

62

129

240

598

598

22

15

40

62

129

240

598

598

23

16

40

62

129

240

598

598

24

16

40

62

129

240

598

598

25

18

40

62

129

240

598

598

26

18

40

62

129

240

598

598

27

19

40

62

129

240

598

598

28

19

40

62

129

240

598

598

29

19

40

62

129

240

598

598

30

21

40

62

129

240

598

598

2.2   Corona ceca

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

10

26

53

136

250

607

1 347

2

12

28

55

139

252

609

1 082

3

13

31

57

130

249

606

879

4

15

33

59

131

247

605

724

5

16

36

64

134

247

604

605

6

17

38

67

137

246

604

604

7

17

40

68

138

246

603

603

8

17

40

67

136

245

603

603

9

17

40

67

134

245

603

603

10

17

41

66

133

245

602

602

11

17

41

66

133

244

602

602

12

17

42

66

132

244

601

601

13

16

42

65

132

243

601

601

14

16

42

64

131

242

600

600

15

16

41

64

131

242

600

600

16

15

40

63

130

241

599

599

17

15

40

63

130

241

599

599

18

14

40

63

129

241

598

598

19

14

40

63

129

241

598

598

20

15

40

63

130

241

599

599

21

15

41

63

130

241

599

599

22

15

41

64

130

242

599

599

23

16

41

64

130

242

599

599

24

16

41

64

131

242

600

600

25

18

41

64

131

242

600

600

26

18

41

64

131

242

600

600

27

19

41

64

131

242

600

600

28

19

41

64

131

242

600

600

29

20

41

64

131

242

600

600

30

21

41

64

131

242

600

600

2.3   Corona danese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

5

22

49

132

245

603

1 340

2

5

22

49

132

245

603

1 075

3

6

24

50

123

242

599

873

4

8

26

52

124

240

598

720

5

9

29

58

127

240

598

602

6

11

32

61

131

240

598

598

7

12

34

63

133

240

598

598

8

12

35

62

130

240

598

598

9

12

35

62

129

240

598

598

10

12

37

62

129

240

598

598

11

13

38

62

129

240

598

598

12

13

38

62

129

240

598

598

13

14

39

62

129

240

598

598

14

14

39

62

129

240

598

598

15

14

39

62

129

240

598

598

16

14

39

62

129

240

598

598

17

14

39

62

129

240

598

598

18

14

39

62

129

240

598

598

19

14

39

62

129

240

598

598

20

15

39

62

129

240

598

598

21

15

39

62

129

240

598

598

22

15

39

62

129

240

598

598

23

16

39

62

129

240

598

598

24

16

39

62

129

240

598

598

25

18

39

62

129

240

598

598

26

18

39

62

129

240

598

598

27

19

39

62

129

240

598

598

28

19

39

62

129

240

598

598

29

19

39

62

129

240

598

598

30

21

39

62

129

240

598

598

2.4   Fiorino ungherese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

90

106

133

216

329

687

1 365

2

84

100

127

211

324

682

1 105

3

88

105

131

204

323

680

902

4

86

104

130

202

318

676

744

5

84

104

132

202

315

673

673

6

83

104

133

203

312

670

670

7

81

103

132

202

310

667

667

8

79

102

130

198

308

666

666

9

78

102

128

195

307

664

664

10

74

99

124

191

302

660

660

11

72

96

121

188

299

657

657

12

70

96

119

186

297

655

655

13

70

95

118

185

296

654

654

14

69

95

118

184

296

653

653

15

69

94

117

184

295

653

653

16

68

94

116

183

294

652

652

17

67

93

116

182

294

651

651

18

67

92

115

182

293

651

651

19

66

91

114

181

292

650

650

20

65

90

113

180

291

649

649

21

64

90

113

179

291

648

648

22

63

89

112

178

290

647

647

23

62

88

111

177

289

646

646

24

61

87

110

176

288

645

645

25

60

86

109

175

286

644

644

26

59

85

107

174

285

643

643

27

58

84

106

173

284

642

642

28

57

82

105

172

283

641

641

29

56

81

104

171

282

640

640

30

55

80

103

170

281

639

639

2.5   Corona svedese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

10

26

53

137

250

607

1 335

2

12

28

55

138

252

609

1 073

3

14

31

57

131

249

606

873

4

16

34

60

132

248

606

721

5

17

37

66

135

248

606

606

6

18

39

69

139

248

605

605

7

19

41

70

140

247

605

605

8

18

41

69

137

247

604

604

9

18

42

68

135

246

604

604

10

18

42

68

134

246

603

603

11

18

43

67

134

245

603

603

12

18

43

67

133

245

602

602

13

18

43

66

133

244

602

602

14

17

43

66

132

244

601

601

15

17

42

65

132

243

601

601

16

16

42

65

131

242

600

600

17

16

41

64

131

242

600

600

18

16

41

64

131

242

600

600

19

16

41

64

131

242

600

600

20

16

42

64

131

242

600

600

21

16

42

65

131

243

600

600

22

17

42

65

132

243

601

601

23

17

42

65

132

243

601

601

24

17

42

65

132

243

601

601

25

18

42

65

132

243

601

601

26

18

42

65

132

243

601

601

27

19

42

65

132

243

601

601

28

19

42

65

132

243

601

601

29

21

42

65

132

243

601

601

30

21

42

65

132

243

601

601

2.6   Kuna

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

54

70

97

180

294

651

1 391

2

57

73

101

184

297

655

1 120

3

63

80

106

179

298

655

913

4

66

85

111

183

299

656

754

5

68

88

116

186

299

657

657

6

69

90

120

190

299

656

656

7

69

92

120

190

298

655

655

8

68

91

118

187

296

654

654

9

66

90

116

184

295

652

652

10

65

89

115

182

293

651

651

11

64

89

113

180

291

649

649

12

63

88

112

178

290

647

647

13

61

87

110

176

288

645

645

14

60

86

108

175

286

644

644

15

59

84

107

174

285

643

643

16

58

83

106

172

284

641

641

17

56

82

105

171

283

640

640

18

56

81

104

171

282

640

640

19

55

80

103

170

281

639

639

20

54

80

103

169

280

638

638

21

53

79

102

168

280

637

637

22

53

78

101

168

279

637

637

23

52

77

100

167

278

636

636

24

51

76

99

166

277

635

635

25

50

76

98

165

276

634

634

26

49

75

98

164

276

633

633

27

48

74

97

163

275

632

632

28

48

73

96

162

274

631

631

29

47

72

95

162

273

631

631

30

46

71

94

161

272

630

630

2.7   Lev

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

5

21

48

131

245

602

1 339

2

5

21

48

131

245

602

1 074

3

6

23

49

122

241

598

873

4

7

26

52

124

240

597

719

5

9

29

57

126

239

597

602

6

10

31

60

130

239

597

597

7

11

33

62

132

239

597

597

8

11

34

61

130

239

597

597

9

11

35

61

128

239

597

597

10

12

36

61

128

239

597

597

11

12

37

61

128

239

597

597

12

13

38

61

128

239

597

597

13

13

38

62

128

239

597

597

14

13

39

62

128

239

597

597

15

13

39

61

128

239

597

597

16

13

39

61

128

239

597

597

17

13

39

61

128

239

597

597

18

13

39

61

128

239

597

597

19

13

39

61

128

239

597

597

20

15

39

61

128

239

597

597

21

15

39

62

128

239

597

597

22

15

39

62

128

239

597

597

23

16

39

62

128

239

597

597

24

16

39

62

128

239

597

597

25

18

39

62

128

240

597

597

26

18

39

62

128

240

597

597

27

19

39

62

128

240

597

597

28

19

39

62

128

240

597

597

29

19

39

62

128

240

597

597

30

21

39

62

128

240

597

597

2.8   Lira sterlina

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

7

25

59

163

264

621

1 359

2

7

25

59

163

264

621

1 093

3

8

27

58

146

260

617

890

4

9

30

60

133

258

615

734

5

10

31

60

119

257

614

614

6

13

35

63

110

255

613

613

7

15

37

63

101

254

612

612

8

15

38

61

93

253

611

611

9

17

45

64

87

252

610

610

10

16

44

61

82

251

609

609

11

15

43

59

81

250

608

608

12

15

43

59

82

250

607

607

13

15

43

59

82

249

606

606

14

15

43

59

82

248

606

606

15

15

43

59

82

247

605

605

16

15

43

59

82

246

603

603

17

15

43

59

82

245

602

602

18

15

43

59

82

244

602

602

19

15

43

59

82

244

602

602

20

15

43

59

82

245

602

602

21

15

43

59

82

245

603

603

22

16

43

59

82

245

602

602

23

16

43

59

82

244

602

602

24

16

43

59

82

244

602

602

25

18

43

59

82

244

601

601

26

18

43

59

82

243

601

601

27

19

43

59

82

243

600

600

28

19

43

59

82

242

600

600

29

20

43

59

82

242

600

600

30

21

43

59

82

242

599

599

2.9   Leu romeno

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

91

107

135

218

331

689

1 364

2

88

104

131

215

328

685

1 100

3

86

103

129

203

321

679

897

4

84

103

129

201

317

674

742

5

82

102

131

200

313

671

671

6

81

102

132

202

311

668

668

7

79

101

130

200

307

665

665

8

76

99

126

195

305

662

662

9

74

97

124

191

302

660

660

10

72

96

122

189

300

658

658

11

71

95

120

187

298

656

656

12

69

94

118

185

296

654

654

13

68

93

116

183

294

652

652

14

66

92

115

181

293

650

650

15

65

90

113

180

291

649

649

16

64

89

112

179

290

648

648

17

62

88

111

177

289

646

646

18

61

87

110

176

288

645

645

19

60

86

109

175

287

644

644

20

59

85

108

174

286

643

643

21

59

84

107

174

285

643

643

22

58

83

106

173

284

642

642

23

57

82

105

172

283

641

641

24

56

81

104

171

282

640

640

25

55

80

103

170

281

639

639

26

54

79

102

169

280

638

638

27

53

78

101

168

279

637

637

28

52

77

100

167

278

636

636

29

51

76

99

166

277

635

635

30

50

75

98

165

276

634

634

2.10   Zloty

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

62

78

105

189

302

660

1 373

2

60

76

104

187

300

658

1 104

3

60

77

103

176

295

652

898

4

59

78

104

176

292

649

741

5

58

78

107

176

289

647

647

6

57

78

108

178

287

644

644

7

57

79

108

178

285

643

643

8

55

78

105

173

283

641

641

9

53

77

103

170

281

639

639

10

52

76

102

169

280

638

638

11

52

76

101

168

279

637

637

12

51

76

100

167

278

636

636

13

51

76

99

166

277

635

635

14

50

76

99

165

277

634

634

15

50

75

98

164

276

633

633

16

48

74

97

163

275

632

632

17

48

73

96

163

274

632

632

18

47

72

95

162

273

631

631

19

46

72

95

161

273

630

630

20

46

72

95

161

272

630

630

21

46

71

94

161

272

630

630

22

45

71

94

160

272

629

629

23

45

70

93

160

271

629

629

24

44

70

93

159

271

628

628

25

44

69

92

159

270

628

628

26

43

69

91

158

269

627

627

27

42

68

91

157

269

626

626

28

42

67

90

157

268

626

626

29

41

67

89

156

267

625

625

30

41

66

89

155

267

624

624

2.11   Corona norvegese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

31

47

74

157

271

628

1 360

2

31

47

75

158

271

629

1 091

3

31

49

74

148

266

624

886

4

31

50

76

148

264

622

731

5

32

52

80

150

263

621

621

6

32

54

83

153

262

620

620

7

33

55

84

154

261

619

619

8

32

55

82

151

260

618

618

9

31

55

81

148

260

617

617

10

31

55

81

147

259

617

617

11

31

56

80

147

258

616

616

12

30

56

79

146

257

615

615

13

30

55

78

145

256

614

614

14

29

55

78

144

256

613

613

15

29

54

77

143

255

612

612

16

27

53

76

142

254

611

611

17

27

52

75

142

253

611

611

18

26

52

75

141

253

610

610

19

26

51

74

141

252

610

610

20

26

51

74

141

252

610

610

21

26

51

74

141

252

610

610

22

26

51

74

141

252

610

610

23

26

51

74

141

252

610

610

24

26

51

74

141

252

610

610

25

25

51

74

140

252

609

609

26

25

51

74

140

251

609

609

27

25

50

73

140

251

609

609

28

25

50

73

140

251

609

609

29

24

50

73

139

251

608

608

30

24

50

73

139

250

608

608

2.12   Franco svizzero

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

5

28

111

224

582

1 327

2

1

6

29

112

225

583

1 065

3

2

6

30

103

222

579

865

4

2

8

32

105

221

578

713

5

4

9

38

107

220

578

596

6

4

12

41

111

220

578

578

7

4

14

43

113

220

578

578

8

6

15

42

111

220

578

578

9

6

16

42

109

220

578

578

10

7

17

42

109

220

578

578

11

8

19

44

110

222

579

579

12

9

18

42

109

220

578

578

13

9

20

43

110

221

579

579

14

10

20

43

110

221

579

579

15

10

19

42

108

220

577

577

16

12

18

41

107

219

576

576

17

12

19

41

107

219

576

576

18

13

19

41

107

219

576

576

19

13

21

41

108

219

577

577

20

13

21

42

109

220

578

578

21

15

22

43

109

220

578

578

22

15

24

43

109

221

578

578

23

16

24

43

109

221

578

578

24

16

25

44

109

221

578

578

25

18

25

45

109

221

578

578

26

18

27

46

109

221

578

578

27

18

28

47

109

221

578

578

28

19

28

49

109

221

578

578

29

19

29

51

109

221

578

578

30

21

29

52

109

221

578

578

2.13   Dollaro australiano

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

47

63

91

174

287

645

1 387

2

47

63

91

174

287

645

1 112

3

48

65

91

164

283

640

903

4

48

67

93

165

281

638

744

5

49

68

97

166

279

637

637

6

49

70

99

169

278

636

636

7

49

71

100

170

277

635

635

8

47

70

98

166

276

634

634

9

47

70

97

164

275

633

633

10

46

70

96

163

274

632

632

11

46

71

95

162

273

631

631

12

45

70

94

161

272

630

630

13

45

70

94

160

271

629

629

14

45

70

93

159

271

628

628

15

44

69

92

159

270

628

628

16

43

68

91

158

269

627

627

17

42

68

90

157

268

626

626

18

41

67

90

156

268

625

625

19

41

66

89

156

267

625

625

20

41

66

89

156

267

625

625

21

41

66

89

156

267

625

625

22

40

66

89

155

267

624

624

23

40

65

88

155

266

624

624

24

39

65

88

154

266

623

623

25

39

64

87

154

265

623

623

26

38

64

87

153

265

622

622

27

38

63

86

153

264

622

622

28

37

63

86

152

263

621

621

29

37

62

85

152

263

621

621

30

36

62

84

151

262

620

620

2.14   Baht

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

13

29

57

140

253

611

1 370

2

18

34

61

144

258

615

1 100

3

22

40

65

139

257

615

894

4

26

45

71

143

259

616

738

5

29

49

77

147

260

618

618

6

28

49

79

149

258

615

615

7

34

56

84

155

262

619

619

8

32

55

82

151

260

618

618

9

33

57

83

150

261

619

619

10

35

59

85

152

263

621

621

11

37

62

86

153

264

622

622

12

38

63

87

154

265

623

623

13

39

65

88

154

266

623

623

14

40

65

88

155

266

624

624

15

40

65

88

155

266

624

624

16

39

65

88

154

266

623

623

17

39

65

88

154

266

623

623

18

38

64

87

153

265

622

622

19

38

63

86

153

264

622

622

20

38

63

86

153

264

622

622

21

38

63

86

153

264

622

622

22

38

63

86

153

264

622

622

23

37

63

86

152

264

621

621

24

37

62

85

152

263

621

621

25

36

62

85

151

263

620

620

26

36

61

84

151

262

620

620

27

35

61

84

150

262

619

619

28

35

60

83

150

261

619

619

29

34

60

83

149

261

618

618

30

34

59

82

149

260

618

618

2.15   Dollaro canadese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

12

28

56

139

252

610

1 357

2

14

30

57

140

254

611

1 089

3

16

33

59

133

251

608

885

4

18

36

62

134

250

608

729

5

19

39

68

137

250

608

610

6

21

42

71

141

250

608

608

7

22

44

73

143

251

608

608

8

22

45

72

141

251

608

608

9

22

46

72

140

251

608

608

10

23

47

73

140

251

609

609

11

24

49

73

140

251

609

609

12

25

50

73

140

251

609

609

13

25

50

74

140

252

609

609

14

26

51

74

140

252

609

609

15

26

51

74

140

252

609

609

16

25

51

74

140

252

609

609

17

25

51

74

140

252

609

609

18

25

51

74

140

252

609

609

19

25

51

74

140

252

609

609

20

25

51

74

140

252

609

609

21

26

51

74

140

252

609

609

22

25

51

74

140

252

609

609

23

25

51

74

140

252

609

609

24

25

50

73

140

251

609

609

25

25

50

73

140

251

609

609

26

24

50

73

139

251

608

608

27

24

50

72

139

250

608

608

28

24

49

72

139

250

608

608

29

24

49

72

138

250

607

607

30

23

49

72

138

250

607

607

2.16   Peso cileno

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

49

65

92

175

289

646

1 425

2

52

68

95

178

292

649

1 146

3

56

73

99

172

291

648

932

4

58

77

103

175

291

648

768

5

60

80

108

178

291

648

648

6

62

83

112

182

291

649

649

7

63

85

113

184

291

648

648

8

62

85

112

181

290

648

648

9

62

85

112

179

290

648

648

10

62

86

112

179

290

648

648

11

62

87

112

178

290

647

647

12

62

87

111

177

289

646

646

13

62

87

110

177

288

646

646

14

61

86

109

176

287

645

645

15

60

85

108

175

286

644

644

16

59

84

107

174

285

643

643

17

58

84

106

173

284

642

642

18

57

83

106

172

284

641

641

19

57

82

105

171

283

640

640

20

56

81

104

171

282

640

640

21

55

81

103

170

281

639

639

22

54

80

103

169

281

638

638

23

53

79

102

168

280

637

637

24

53

78

101

167

279

636

636

25

52

77

100

167

278

636

636

26

51

76

99

166

277

635

635

27

50

75

98

165

276

634

634

28

49

74

97

164

275

633

633

29

48

74

96

163

274

632

632

30

47

73

96

162

274

631

631

2.17   Peso colombiano

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

80

96

123

207

320

678

1 439

2

84

100

128

211

324

682

1 156

3

85

103

129

202

321

678

940

4

86

104

130

202

318

676

775

5

89

109

137

207

320

678

678

6

91

112

141

211

320

678

678

7

92

114

143

213

321

678

678

8

93

116

143

212

322

679

679

9

94

117

144

211

322

680

680

10

94

119

144

211

322

680

680

11

94

119

144

210

322

679

679

12

94

119

143

209

321

678

678

13

93

118

141

208

319

677

677

14

92

117

140

206

318

675

675

15

90

115

138

205

316

674

674

16

88

114

137

203

315

672

672

17

87

112

135

202

313

671

671

18

86

111

134

201

312

670

670

19

84

110

133

199

311

668

668

20

83

108

131

198

309

667

667

21

82

107

130

196

308

665

665

22

80

106

128

195

306

664

664

23

79

104

127

193

305

662

662

24

77

102

125

192

303

661

661

25

75

101

124

190

302

659

659

26

74

99

122

189

300

658

658

27

72

98

121

187

299

656

656

28

71

96

119

186

297

655

655

29

69

95

118

184

296

653

653

30

68

93

116

183

294

652

652

2.18   Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

5

21

48

132

245

603

1 353

2

8

25

52

135

248

606

1 090

3

12

29

55

129

247

605

886

4

15

34

60

132

248

605

731

5

18

38

67

136

249

607

612

6

20

41

71

141

250

608

608

7

22

44

73

143

250

608

608

8

22

45

72

141

251

608

608

9

22

46

72

140

251

608

608

10

23

47

73

139

251

608

608

11

24

48

73

139

251

608

608

12

24

49

73

139

251

608

608

13

24

49

72

139

250

608

608

14

23

49

71

138

249

607

607

15

22

48

71

137

249

606

606

16

21

47

70

136

248

605

605

17

21

46

69

136

247

605

605

18

20

46

69

135

247

604

604

19

20

45

68

135

246

604

604

20

20

46

69

135

247

604

604

21

20

46

69

135

247

604

604

22

20

46

69

135

247

604

604

23

20

46

69

135

247

604

604

24

20

46

69

135

247

604

604

25

20

46

69

135

247

604

604

26

20

46

68

135

246

604

604

27

20

45

68

135

246

604

604

28

20

45

68

135

246

604

604

29

20

45

68

135

246

604

604

30

21

45

68

134

246

603

603

2.19   Rupia indiana

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

90

106

134

217

330

688

1 498

2

90

107

134

217

330

688

1 204

3

91

109

134

208

326

684

979

4

92

111

137

209

325

682

807

5

93

113

141

211

324

682

682

6

93

115

144

214

323

681

681

7

94

117

145

215

323

680

680

8

94

117

144

213

322

680

680

9

93

117

143

210

321

679

679

10

92

116

142

208

320

677

677

11

91

115

140

207

318

676

676

12

89

114

138

205

316

674

674

13

88

113

136

203

314

672

672

14

86

111

134

201

312

670

670

15

84

110

132

199

310

668

668

16

82

107

130

197

308

666

666

17

80

106

129

195

306

664

664

18

79

104

127

193

305

662

662

19

77

103

125

192

303

661

661

20

76

102

125

191

302

660

660

21

75

101

124

190

302

659

659

22

74

100

123

189

300

658

658

23

73

99

121

188

299

657

657

24

72

97

120

187

298

656

656

25

71

96

119

186

297

655

655

26

70

95

118

185

296

654

654

27

69

94

117

184

295

653

653

28

68

93

116

183

294

652

652

29

67

92

115

182

293

651

651

30

66

91

114

181

292

650

650

2.20   Peso messicano

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

365

381

409

492

605

963

1 415

2

75

91

118

202

315

672

1 142

3

79

96

122

196

314

671

934

4

83

101

127

199

315

673

773

5

86

106

134

203

317

674

674

6

88

109

138

208

317

675

675

7

89

112

140

210

318

675

675

8

90

113

141

209

319

676

676

9

91

114

141

208

319

677

677

10

91

115

141

207

319

676

676

11

91

116

141

207

319

676

676

12

92

117

141

207

319

676

676

13

93

118

141

208

319

677

677

14

93

119

142

208

320

677

677

15

94

120

142

209

320

678

678

16

95

121

143

210

321

679

679

17

96

122

145

211

322

680

680

18

97

123

146

212

324

681

681

19

98

124

147

213

325

682

682

20

99

124

147

214

325

683

683

21

99

125

148

214

326

683

683

22

99

125

148

214

325

683

683

23

99

124

147

214

325

683

683

24

98

124

146

213

324

682

682

25

97

123

145

212

323

681

681

26

96

122

144

211

322

680

680

27

95

120

143

210

321

679

679

28

94

119

142

209

320

678

678

29

92

118

141

207

319

676

676

30

91

117

139

206

317

675

675

2.21   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

9

37

120

233

591

1 349

2

1

9

37

120

233

591

1 083

3

2

11

37

111

229

586

880

4

2

13

39

111

227

585

725

5

4

15

43

113

226

584

606

6

4

17

46

116

225

583

583

7

5

19

47

117

225

582

582

8

6

18

46

114

224

581

581

9

6

18

45

112

223

580

580

10

7

19

44

111

222

580

580

11

8

20

44

111

222

580

580

12

9

21

44

111

222

580

580

13

9

21

44

111

222

580

580

14

10

22

44

111

222

580

580

15

11

22

45

111

223

580

580

16

12

22

45

111

222

580

580

17

12

22

45

111

223

580

580

18

13

22

45

112

223

581

581

19

13

23

46

112

224

581

581

20

15

24

47

113

225

582

582

21

15

25

48

114

226

583

583

22

15

25

48

115

226

584

584

23

16

26

49

116

227

585

585

24

16

27

50

116

228

585

585

25

18

27

50

117

228

586

586

26

18

28

50

117

228

586

586

27

19

28

51

117

229

586

586

28

19

28

51

118

229

587

587

29

20

29

52

118

230

587

587

30

21

31

53

119

230

588

588

2.22   Dollaro neozelandese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

54

70

97

180

294

651

1 395

2

55

71

98

181

295

652

1 120

3

55

73

99

172

291

648

911

4

56

75

100

173

288

646

751

5

56

76

105

174

287

645

645

6

57

78

108

178

287

644

644

7

57

79

108

178

285

643

643

8

56

79

106

175

284

642

642

9

55

79

105

173

284

641

641

10

54

79

104

171

282

640

640

11

53

78

103

169

280

638

638

12

52

77

101

167

279

636

636

13

51

76

99

166

277

635

635

14

49

75

97

164

275

633

633

15

48

73

96

162

274

631

631

16

46

71

94

161

272

630

630

17

44

70

93

159

271

628

628

18

43

69

91

158

269

627

627

19

42

68

90

157

268

626

626

20

41

67

90

156

268

625

625

21

41

66

89

156

267

625

625

22

40

66

89

155

267

624

624

23

40

65

88

154

266

623

623

24

39

64

87

154

265

623

623

25

38

64

86

153

264

622

622

26

37

63

86

152

264

621

621

27

37

62

85

152

263

621

621

28

36

62

84

151

262

620

620

29

35

61

84

150

262

619

619

30

35

60

83

150

261

619

619

2.23   Rand

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

113

129

156

239

353

710

1 502

2

114

130

157

241

354

711

1 216

3

116

134

159

233

351

709

992

4

118

137

163

235

351

708

820

5

120

140

168

237

351

708

708

6

121

142

171

241

350

708

708

7

121

143

172

242

349

707

707

8

120

143

170

239

349

706

706

9

119

143

169

236

348

705

705

10

119

143

168

235

346

704

704

11

117

142

167

233

345

702

702

12

116

141

165

231

343

700

700

13

114

139

163

229

340

698

698

14

112

137

160

227

338

696

696

15

109

135

158

224

336

693

693

16

107

132

155

222

333

691

691

17

104

130

153

219

331

688

688

18

102

127

150

217

328

686

686

19

100

125

148

215

326

684

684

20

98

124

146

213

324

682

682

21

96

122

145

211

323

680

680

22

95

120

143

210

321

679

679

23

93

118

141

208

319

677

677

24

91

117

139

206

317

675

675

25

89

115

138

204

316

673

673

26

88

113

136

203

314

672

672

27

86

112

134

201

312

670

670

28

84

110

133

199

311

668

668

29

83

108

131

198

309

667

667

30

81

107

130

196

308

665

665

2.2   Real

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

172

188

216

299

412

770

1 686

2

182

198

225

309

422

780

1 366

3

187

204

230

304

422

780

1112

4

189

208

234

306

422

779

919

5

190

210

238

308

421

779

779

6

190

211

240

310

419

777

777

7

189

212

240

310

418

775

775

8

188

211

238

306

416

774

774

9

186

210

236

303

414

772

772

10

185

209

235

302

413

771

771

11

184

208

233

300

411

769

769

12

182

207

230

297

408

766

766

13

179

204

227

294

405

763

763

14

176

201

224

291

402

760

760

15

173

198

221

288

399

757

757

16

169

195

218

284

396

753

753

17

166

192

214

281

392

750

750

18

163

188

211

278

389

747

747

19

160

185

208

275

386

744

744

20

157

182

205

272

383

741

741

21

154

179

202

269

380

738

738

22

150

176

199

265

377

734

734

23

147

173

196

262

374

731

731

24

144

170

193

259

371

728

728

25

141

167

189

256

367

725

725

26

138

164

186

253

364

722

722

27

135

161

183

250

361

719

719

28

132

158

181

247

359

716

716

29

130

155

178

244

356

713

713

30

127

152

175

242

353

711

711

2.25   Renminbi-yuan

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

25

41

68

152

265

623

1 386

2

26

42

69

153

266

624

1 112

3

27

45

70

144

262

620

903

4

28

47

73

145

261

618

744

5

29

49

77

147

260

618

622

6

30

51

80

150

259

617

617

7

30

52

81

151

258

616

616

8

29

52

79

148

257

615

615

9

28

52

78

145

256

614

614

10

28

52

77

144

256

613

613

11

28

52

77

144

255

613

613

12

27

53

76

143

254

612

612

13

27

53

76

142

254

611

611

14

27

52

75

142

253

611

611

15

27

52

75

142

253

611

611

16

26

52

75

141

253

610

610

17

26

52

75

141

253

610

610

18

26

52

75

141

253

610

610

19

27

52

75

141

253

610

610

20

27

52

75

142

253

611

611

21

27

52

75

142

253

611

611

22

27

52

75

142

253

611

611

23

27

52

75

142

253

611

611

24

27

52

75

142

253

611

611

25

26

52

75

141

253

610

610

26

26

52

75

141

253

610

610

27

26

52

74

141

252

610

610

28

26

51

74

141

252

610

610

29

26

51

74

141

252

610

610

30

25

51

74

140

252

609

609

2.26   Ringgit

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

20

36

63

147

260

618

1 419

2

22

38

65

149

262

620

1 140

3

25

42

68

142

260

617

926

4

28

46

72

144

260

618

763

5

30

50

78

148

261

619

637

6

32

53

82

152

261

619

619

7

34

56

85

155

262

620

620

8

34

57

84

152

262

620

620

9

34

58

84

151

262

620

620

10

35

59

85

151

263

620

620

11

36

61

85

152

263

621

621

12

37

62

86

152

264

621

621

13

37

62

86

152

264

621

621

14

37

63

85

152

263

621

621

15

37

62

85

152

263

621

621

16

36

62

85

151

263

620

620

17

36

62

85

151

263

620

620

18

36

62

85

151

263

620

620

19

36

62

85

151

263

620

620

20

37

62

85

152

263

621

621

21

37

62

85

152

263

621

621

22

37

62

85

152

263

621

621

23

37

62

85

152

263

621

621

24

36

62

85

151

263

620

620

25

36

62

85

151

262

620

620

26

36

61

84

151

262

620

620

27

35

61

84

150

262

619

619

28

35

60

83

150

261

619

619

29

35

60

83

149

261

618

618

30

34

60

82

149

260

618

618

2.27   Rublo russo

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

120

136

163

247

360

718

1 588

2

119

135

163

246

359

717

1 268

3

120

137

163

236

355

712

1 036

4

120

139

165

237

353

710

850

5

121

141

170

239

352

710

710

6

121

142

172

242

351

708

708

7

122

144

172

243

350

707

707

8

121

144

171

240

349

707

707

9

120

143

170

237

348

706

706

10

120

144

169

236

348

705

705

11

120

144

169

236

347

705

705

12

119

144

168

235

346

704

704

13

118

144

167

234

345

703

703

14

117

143

166

232

344

701

701

15

115

141

164

230

342

699

699

16

113

139

161

228

339

697

697

17

110

136

159

225

337

694

694

18

108

133

156

223

334

692

692

19

106

131

154

221

332

690

690

20

104

129

152

219

330

688

688

21

101

127

150

216

328

685

685

22

99

125

148

214

326

683

683

23

97

123

145

212

323

681

681

24

95

120

143

210

321

679

679

25

93

118

141

208

319

677

677

26

91

116

139

206

317

675

675

27

89

114

137

204

315

673

673

28

87

112

135

202

313

671

671

29

85

110

133

200

311

669

669

30

83

108

131

198

309

667

667

2.28   Dollaro di Singapore

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

7

35

118

231

589

1 376

2

1

9

37

120

233

591

1 107

3

2

13

39

113

231

588

900

4

2

17

43

115

231

589

743

5

4

21

49

119

232

589

621

6

4

24

53

123

232

590

590

7

5

27

55

125

233

590

590

8

6

27

55

123

233

591

591

9

6

28

55

122

233

590

590

10

7

29

55

121

233

590

590

11

8

30

55

121

233

590

590

12

9

31

54

121

232

590

590

13

9

31

54

121

232

590

590

14

10

31

54

121

232

590

590

15

11

31

54

121

232

590

590

16

12

31

53

120

231

589

589

17

12

31

54

120

232

589

589

18

13

31

54

120

232

589

589

19

13

31

54

120

232

589

589

20

15

32

55

121

232

590

590

21

15

32

55

122

233

591

591

22

16

33

56

122

234

591

591

23

16

33

56

123

234

592

592

24

18

33

56

123

234

592

592

25

18

34

57

123

235

592

592

26

18

34

57

123

235

592

592

27

19

34

57

124

235

593

593

28

19

34

57

124

235

593

593

29

21

35

57

124

235

593

593

30

21

35

58

124

236

593

593

2.29   Won sudcoreano

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

35

51

78

161

275

632

1 371

2

35

51

79

162

275

633

1 100

3

35

53

78

152

270

628

893

4

35

54

80

152

268

626

735

5

36

56

84

154

267

624

624

6

39

60

89

159

268

626

626

7

36

58

87

157

265

622

622

8

41

63

91

159

269

627

627

9

40

63

90

157

268

626

626

10

34

58

84

150

262

619

619

11

29

54

78

145

256

614

614

12

26

51

75

141

253

610

610

13

24

49

72

139

250

608

608

14

22

47

70

137

248

606

606

15

20

46

69

135

246

604

604

16

19

44

67

133

245

602

602

17

18

43

66

133

244

602

602

18

17

42

65

132

243

601

601

19

17

42

65

132

243

601

601

20

17

42

65

132

243

601

601

21

17

42

65

132

243

601

601

22

17

42

65

132

243

601

601

23

17

42

65

132

243

601

601

24

17

42

65

132

243

601

601

25

18

42

65

132

243

601

601

26

18

42

65

132

243

601

601

27

19

42

65

131

243

600

600

28

19

42

65

131

243

600

600

29

20

42

65

131

243

600

600

30

21

42

65

131

242

600

600

2.30   Lira turca

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

185

202

229

312

425

783

1 603

2

183

199

226

310

423

781

1 287

3

180

197

223

297

415

772

1 045

4

177

196

222

294

410

767

860

5

174

194

223

292

405

763

763

6

171

192

222

292

401

758

758

7

168

190

219

289

396

754

754

8

164

187

214

283

392

750

750

9

160

184

210

277

388

746

746

10

157

181

206

273

384

742

742

11

153

178

202

269

380

738

738

12

150

175

198

265

376

734

734

13

146

171

195

261

373

730

730

14

143

168

191

258

369

727

727

15

139

165

187

254

365

723

723

16

136

161

184

251

362

720

720

17

133

158

181

248

359

717

717

18

130

155

178

245

356

714

714

19

127

152

175

242

353

711

711

20

124

150

173

239

351

708

708

21

122

147

170

237

348

706

706

22

119

145

168

234

346

703

703

23

117

142

165

232

343

701

701

24

114

140

163

229

341

698

698

25

112

138

160

227

338

696

696

26

110

135

158

225

336

694

694

27

108

133

156

223

334

692

692

28

106

131

154

220

332

689

689

29

103

129

152

218

330

687

687

30

101

127

150

216

328

685

685

2.31   Dollaro USA

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

8

27

53

114

250

608

1 360

2

8

27

53

114

250

608

1 095

3

9

29

54

107

249

606

891

4

12

34

58

104

249

607

735

5

16

41

63

106

250

608

615

6

18

44

67

101

251

609

609

7

19

46

65

94

252

609

609

8

16

44

64

92

252

610

610

9

17

45

66

95

252

610

610

10

18

48

69

100

252

610

610

11

20

50

70

103

253

610

610

12

21

52

71

104

253

610

610

13

23

54

72

104

253

610

610

14

22

54

72

104

253

610

610

15

22

54

72

104

253

611

611

16

22

54

72

104

253

610

610

17

22

54

72

104

253

610

610

18

22

54

72

104

253

610

610

19

22

54

72

104

253

610

610

20

22

54

72

104

253

611

611

21

22

54

72

104

254

611

611

22

22

54

72

104

254

612

612

23

22

54

72

104

254

612

612

24

22

54

72

104

254

612

612

25

22

54

72

104

254

612

612

26

22

54

72

104

254

612

612

27

22

54

72

104

254

612

612

28

22

54

72

104

254

612

612

29

22

54

72

104

254

612

612

30

22

54

72

104

254

612

612

2.32   Yen

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

5

13

96

209

567

1 344

2

1

6

11

95

208

566

1 078

3

2

6

11

84

203

560

875

4

2

8

12

85

201

558

720

5

4

9

17

86

200

557

601

6

4

9

20

90

199

557

557

7

5

10

22

92

199

557

557

8

6

12

21

90

199

557

557

9

6

12

22

88

200

557

557

10

7

13

23

88

200

557

557

11

8

13

25

89

200

558

558

12

9

15

26

89

200

558

558

13

9

16

27

89

201

558

558

14

10

16

29

90

201

559

559

15

10

18

31

90

202

559

559

16

12

18

33

90

202

559

559

17

12

19

34

91

202

560

560

18

13

19

35

91

203

560

560

19

13

21

37

92

203

561

561

20

15

22

38

93

204

562

562

21

15

22

40

93

205

562

562

22

15

24

41

94

205

563

563

23

16

24

43

94

206

563

563

24

16

25

44

95

206

564

564

25

18

25

45

95

207

564

564

26

18

27

46

95

207

564

564

27

18

28

48

96

207

565

565

28

19

28

49

96

207

565

565

29

19

29

51

96

207

565

565

30

21

29

52

96

207

565

565

3.   Altre esposizioni

3.1.   euro

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

15

22

46

170

307

2 944

2

0

15

22

46

170

341

2 202

3

1

16

25

51

164

352

1 670

4

1

17

28

55

162

350

1 296

5

2

19

31

57

162

341

1 031

6

3

22

34

60

162

328

839

7

4

25

36

62

162

313

695

8

4

25

37

65

162

296

586

9

4

26

39

68

162

280

500

10

5

27

40

70

162

264

431

11

5

27

41

71

162

255

375

12

5

27

41

71

162

255

329

13

5

27

41

71

162

255

290

14

7

27

41

71

162

255

258

15

7

27

44

71

162

255

255

16

7

27

47

71

162

255

255

17

8

27

50

71

162

255

255

18

8

27

53

71

162

255

255

19

8

27

56

71

162

255

255

20

9

27

58

71

162

255

255

21

9

27

61

71

162

255

255

22

10

27

64

72

162

255

255

23

10

27

66

75

162

255

255

24

10

27

69

77

162

255

255

25

11

27

72

80

162

255

255

26

11

27

74

82

162

255

255

27

12

27

78

85

162

255

255

28

12

27

80

86

162

255

255

29

13

28

83

89

162

255

255

30

13

30

86

92

162

255

255

3.2   Corona ceca

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

4

20

26

50

174

309

2 961

2

7

22

29

52

176

343

2 218

3

6

23

31

58

171

354

1 682

4

6

24

35

62

168

352

1 304

5

7

25

38

63

168

343

1 037

6

8

28

40

66

168

329

843

7

9

30

41

67

167

314

698

8

9

30

42

70

167

297

588

9

9

31

43

72

166

280

501

10

9

31

44

74

166

264

432

11

9

31

44

75

165

259

376

12

8

30

44

74

165

258

330

13

7

30

43

74

164

258

291

14

7

29

43

73

164

257

258

15

7

29

44

73

163

257

257

16

7

28

47

72

162

256

256

17

8

28

50

72

162

256

256

18

8

28

53

71

162

255

255

19

8

28

56

71

162

255

255

20

9

28

58

72

162

256

256

21

9

28

61

72

163

256

256

22

10

28

64

73

163

256

256

23

10

29

67

75

163

256

256

24

10

29

69

77

163

256

256

25

11

29

72

80

163

257

257

26

11

29

75

82

163

257

257

27

12

29

78

85

163

257

257

28

12

29

80

87

163

257

257

29

13

29

83

89

163

257

257

30

13

30

86

92

163

257

257

3.3   Corona danese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

15

22

46

170

307

2 944

2

0

15

22

46

170

341

2 202

3

1

16

24

51

164

352

1 670

4

1

17

28

55

161

350

1 296

5

2

19

31

57

161

341

1 031

6

3

22

34

60

161

328

839

7

4

24

35

62

161

313

695

8

4

25

37

64

161

296

586

9

4

26

38

68

161

280

500

10

4

27

40

70

161

264

431

11

5

27

40

71

161

255

375

12

5

27

40

71

161

255

329

13

5

27

40

71

161

255

290

14

7

27

41

71

161

255

258

15

7

27

44

71

161

255

255

16

7

27

47

71

161

255

255

17

8

27

50

71

161

255

255

18

8

27

53

71

161

255

255

19

8

27

56

71

161

255

255

20

9

27

58

71

161

255

255

21

9

27

61

71

161

255

255

22

10

27

64

72

161

255

255

23

10

27

66

75

161

255

255

24

10

27

69

77

161

255

255

25

11

27

72

80

161

255

255

26

11

27

74

82

161

255

255

27

12

27

78

85

161

255

255

28

12

27

80

86

161

255

255

29

13

28

83

89

161

255

255

30

13

30

86

92

161

255

255

3.4   Fiorino ungherese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

84

99

106

130

254

349

3 002

2

79

94

101

125

248

350

2 266

3

81

97

106

132

245

363

1 726

4

77

95

106

133

239

362

1 341

5

75

94

106

131

236

353

1 067

6

74

94

106

132

234

340

869

7

73

94

105

131

231

324

720

8

71

93

104

132

229

322

607

9

70

92

105

134

228

321

518

10

66

89

102

132

223

317

447

11

64

86

99

129

220

314

389

12

62

84

97

128

219

312

341

13

61

83

96

127

218

311

311

14

60

83

96

126

217

310

310

15

60

82

95

126

216

310

310

16

59

81

95

125

216

309

309

17

58

81

94

124

215

308

308

18

57

80

93

124

214

307

307

19

56

79

92

123

213

307

307

20

56

78

91

122

213

306

306

21

55

77

91

121

212

305

305

22

54

76

90

120

211

304

304

23

53

75

89

119

210

303

303

24

52

74

88

118

209

302

302

25

51

73

87

117

208

301

301

26

50

72

86

116

207

300

300

27

49

71

84

115

206

299

299

28

48

70

83

114

204

298

298

29

47

69

86

113

203

297

297

30

46

68

89

112

202

296

296

3.5   Corona svedese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

5

20

27

50

174

306

2 933

2

6

22

28

52

176

340

2 197

3

7

23

32

58

171

352

1 670

4

7

25

35

63

169

351

1 299

5

8

27

39

64

169

343

1 035

6

10

29

41

67

169

330

843

7

11

32

43

69

169

315

699

8

10

32

43

71

168

299

589

9

10

32

44

74

168

282

503

10

10

32

46

75

167

266

434

11

10

32

45

76

166

260

378

12

9

31

45

75

166

259

332

13

9

31

44

75

165

259

293

14

8

30

44

74

165

258

260

15

8

30

45

74

164

258

258

16

7

29

47

73

164

257

257

17

8

29

50

73

163

257

257

18

8

29

53

73

163

257

257

19

8

29

56

73

163

257

257

20

9

29

59

73

164

257

257

21

9

30

62

73

164

257

257

22

10

30

64

74

164

257

257

23

10

30

67

76

164

258

258

24

11

30

71

79

164

258

258

25

11

30

73

81

164

258

258

26

12

30

76

84

164

258

258

27

12

30

78

85

164

258

258

28

12

30

81

88

164

258

258

29

13

30

84

91

164

258

258

30

13

30

87

93

164

258

258

3.6   Kuna

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

48

63

70

94

218

319

3 061

2

52

67

74

98

221

355

2 299

3

56

72

81

107

220

367

1 749

4

58

75

86

113

220

367

1 360

5

59

78

90

115

220

358

1 083

6

60

80

92

118

220

344

881

7

61

82

93

119

219

328

731

8

60

81

93

121

218

311

616

9

59

80

93

122

216

309

525

10

57

79

93

123

214

308

453

11

56

78

91

122

212

306

394

12

54

76

90

120

211

304

345

13

52

75

88

119

209

302

304

14

51

73

87

117

208

301

301

15

50

72

85

116

206

300

300

16

48

71

84

115

205

298

298

17

47

70

83

113

204

297

297

18

46

69

82

113

203

296

296

19

46

68

81

112

202

296

296

20

45

67

81

111

202

295

295

21

44

67

80

110

201

294

294

22

43

66

79

110

200

294

294

23

43

65

78

109

199

293

293

24

42

64

77

108

199

292

292

25

41

63

77

107

198

291

291

26

40

62

78

106

197

290

290

27

39

61

81

105

196

289

289

28

38

61

83

105

195

288

288

29

38

60

86

104

194

288

288

30

37

59

90

103

193

287

287

3.7   Lev

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

15

21

45

169

307

2 942

2

0

15

21

45

169

341

2 201

3

1

15

24

50

163

352

1 669

4

1

16

27

54

161

350

1 295

5

2

18

30

56

161

341

1 030

6

3

21

33

59

161

328

838

7

3

24

35

61

161

312

695

8

3

24

36

64

161

296

585

9

4

25

38

67

161

280

500

10

4

26

39

69

161

263

431

11

5

26

40

70

161

254

375

12

5

26

40

70

161

254

329

13

5

26

40

70

161

254

290

14

7

26

41

70

161

254

258

15

7

26

44

70

161

254

254

16

7

26

47

70

161

254

254

17

8

26

50

70

161

254

254

18

8

26

53

70

161

254

254

19

8

26

56

70

161

254

254

20

9

26

58

70

161

254

254

21

9

26

61

70

161

254

254

22

10

26

64

72

161

254

254

23

10

26

66

75

161

254

254

24

10

26

69

77

161

254

254

25

11

26

72

80

161

254

254

26

11

26

74

82

161

254

254

27

12

26

78

85

161

254

254

28

12

27

80

86

161

254

254

29

13

28

83

89

161

254

254

30

13

29

86

92

161

254

254

3.8   Lira sterlina

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

11

22

46

188

312

2 987

2

0

11

22

46

188

347

2 241

3

1

10

24

51

182

358

1 702

4

1

13

27

57

179

357

1 322

5

2

15

29

59

178

348

1 051

6

3

18

33

60

177

334

855

7

3

21

36

60

175

318

709

8

3

23

36

59

174

302

597

9

5

31

41

58

173

285

509

10

8

34

40

56

172

268

439

11

6

32

40

55

172

265

381

12

5

31

39

54

171

264

334

13

6

30

39

55

170

263

295

14

7

29

42

55

169

263

263

15

7

29

45

56

168

262

262

16

7

29

47

59

167

260

260

17

8

29

50

61

166

259

259

18

8

29

53

63

165

259

259

19

8

29

56

66

165

259

259

20

9

29

59

68

166

259

259

21

9

29

61

71

166

259

259

22

10

29

64

73

166

259

259

23

10

29

67

75

166

259

259

24

11

29

69

78

165

259

259

25

11

29

73

80

165

258

258

26

11

29

75

82

164

258

258

27

12

29

78

85

164

257

257

28

12

29

81

88

164

257

257

29

13

29

83

89

163

257

257

30

13

30

86

92

163

256

256

3.9   Leu romeno

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

86

101

108

132

255

351

3 000

2

83

98

105

128

252

349

2 255

3

79

95

104

131

243

361

1 717

4

76

93

104

131

238

361

1 336

5

73

92

104

130

234

353

1 066

6

72

92

104

130

232

340

869

7

71

92

103

129

229

325

721

8

68

89

101

129

226

319

608

9

66

88

100

129

223

316

520

10

64

86

100

129

221

314

449

11

63

85

98

128

219

313

391

12

61

83

96

127

217

311

343

13

59

81

95

125

216

309

309

14

57

80

93

123

214

307

307

15

56

78

91

122

212

306

306

16

54

77

90

121

211

304

304

17

53

75

89

119

210

303

303

18

52

74

88

118

209

302

302

19

51

73

87

117

208

301

301

20

50

73

86

117

207

300

300

21

49

72

85

116

206

299

299

22

48

71

84

115

205

299

299

23

47

70

83

114

204

298

298

24

46

69

82

113

203

296

296

25

45

68

81

112

202

295

295

26

44

67

80

111

201

294

294

27

43

66

81

110

200

293

293

28

42

65

83

109

199

292

292

29

41

64

86

108

198

292

292

30

41

63

89

107

197

291

291

3.10   Zloty

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

57

72

79

103

226

322

3 021

2

55

70

77

101

224

350

2 264

3

53

69

78

104

217

362

1 719

4

51

68

79

106

213

360

1 336

5

49

68

80

106

210

351

1 063

6

49

68

80

106

208

338

865

7

48

69

80

107

206

323

718

8

47

68

80

107

204

306

605

9

45

67

80

109

203

296

516

10

44

66

80

110

201

295

445

11

43

66

79

109

200

294

387

12

43

65

78

109

199

293

340

13

42

64

77

108

199

292

300

14

41

63

77

107

198

291

291

15

40

63

76

107

197

290

290

16

39

61

75

105

196

289

289

17

39

61

74

105

195

289

289

18

38

60

73

104

194

288

288

19

37

59

73

103

194

287

287

20

37

59

73

103

194

287

287

21

37

59

72

103

193

287

287

22

36

59

72

103

193

286

286

23

36

58

71

102

193

286

286

24

35

58

71

101

192

285

285

25

35

57

74

101

191

285

285

26

34

56

77

100

191

284

284

27

33

56

79

99

190

283

283

28

33

55

83

99

189

283

283

29

32

54

85

98

189

282

282

30

31

54

89

97

188

281

281

3.11   Corona norvegese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

25

41

47

71

195

312

2 989

2

26

41

48

72

195

346

2 237

3

24

40

49

76

189

357

1 696

4

23

40

51

79

185

355

1 316

5

23

42

54

79

184

346

1 047

6

24

43

55

82

183

333

852

7

25

45

56

83

182

317

706

8

24

45

57

85

182

301

595

9

23

45

58

87

181

284

508

10

23

45

59

88

180

273

438

11

23

45

58

89

179

273

381

12

22

44

57

88

178

272

334

13

21

43

57

87

178

271

295

14

20

42

56

86

177

270

270

15

19

42

55

85

176

269

269

16

18

41

54

84

175

268

268

17

18

40

53

84

174

268

268

18

17

39

53

83

174

267

267

19

17

39

56

83

173

267

267

20

17

39

59

83

174

267

267

21

17

39

61

83

174

267

267

22

17

39

64

83

173

267

267

23

17

39

67

83

173

267

267

24

16

39

70

83

173

266

266

25

16

39

73

82

173

266

266

26

16

38

76

84

173

266

266

27

16

38

78

85

172

266

266

28

16

38

81

88

172

266

266

29

15

38

84

91

172

265

265

30

15

37

87

92

172

265

265

3.12   Franco svizzero

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

3

25

148

304

2 913

2

0

1

6

26

150

338

2 179

3

1

2

10

31

144

349

1 653

4

1

3

13

35

142

347

1 282

5

2

4

16

37

142

338

1 020

6

2

5

19

40

142

325

830

7

3

6

22

42

142

309

688

8

3

7

25

45

142

293

579

9

4

8

27

48

142

277

494

10

4

9

30

50

142

261

426

11

5

11

33

52

143

245

371

12

5

11

36

51

141

235

325

13

5

13

38

52

143

236

287

14

6

13

41

52

143

236

254

15

7

14

44

54

141

234

234

16

7

16

47

57

140

233

233

17

8

16

50

60

140

233

233

18

8

17

52

62

140

233

233

19

8

18

54

65

140

234

234

20

9

19

57

67

141

235

235

21

9

20

60

69

142

235

235

22

10

21

63

71

142

235

235

23

10

22

65

74

142

235

235

24

10

23

68

77

142

235

235

25

11

24

70

78

143

235

235

26

11

25

74

81

144

235

235

27

12

26

76

83

145

235

235

28

12

27

79

86

147

235

235

29

13

28

82

88

148

235

235

30

13

28

84

90

148

235

235

3.13   Dollaro australiano

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

42

57

64

88

212

318

3 052

2

42

57

64

88

212

352

2 283

3

41

57

66

92

205

363

1 731

4

40

57

68

95

202

362

1 342

5

40

58

70

96

201

352

1 068

6

40

60

72

98

199

338

868

7

41

61

72

99

198

323

719

8

39

61

72

100

197

306

606

9

39

61

73

102

196

289

517

10

38

60

74

104

195

289

445

11

38

60

73

104

194

288

387

12

37

59

72

103

193

287

340

13

36

58

72

102

193

286

299

14

35

58

71

101

192

285

285

15

35

57

70

101

191

285

285

16

34

56

69

100

190

284

284

17

33

55

69

99

190

283

283

18

32

55

68

99

189

282

282

19

32

54

68

98

189

282

282

20

32

54

67

98

188

282

282

21

32

54

67

98

188

282

282

22

31

54

67

97

188

281

281

23

31

53

68

97

188

281

281

24

30

53

71

96

187

280

280

25

30

52

73

96

186

280

280

26

29

51

77

95

186

279

279

27

29

51

79

95

185

279

279

28

28

50

82

94

185

278

278

29

27

50

85

94

184

277

277

30

27

49

88

94

184

277

277

3.14   Baht

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

8

23

30

54

178

314

3 013

2

12

28

34

58

182

349

2 257

3

15

31

40

67

179

360

1 713

4

18

35

46

73

180

359

1 331

5

20

39

51

76

181

350

1 059

6

19

39

51

77

179

336

861

7

25

46

57

84

183

320

713

8

24

45

57

85

182

304

601

9

25

47

60

89

183

287

512

10

27

50

63

93

184

278

441

11

29

51

64

95

186

279

384

12

30

52

65

96

186

280

337

13

30

52

66

96

187

280

298

14

31

53

66

97

187

281

281

15

31

53

66

97

187

281

281

16

30

52

66

96

187

280

280

17

30

52

66

96

187

280

280

18

29

51

65

95

186

279

279

19

29

51

64

95

185

279

279

20

29

51

64

95

185

279

279

21

29

51

64

95

185

279

279

22

28

51

65

95

185

278

278

23

28

50

68

94

185

278

278

24

28

50

71

94

184

278

278

25

27

50

73

93

184

277

277

26

27

49

77

93

183

277

277

27

26

49

79

92

183

276

276

28

26

48

82

92

182

276

276

29

25

48

85

91

182

275

275

30

25

47

88

94

181

275

275

3.15   Dollaro canadese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

7

22

29

53

177

311

2 983

2

8

24

30

54

178

345

2 232

3

9

25

34

60

173

356

1 693

4

9

27

38

65

171

355

1 314

5

11

29

41

67

172

345

1 045

6

12

32

44

70

172

332

850

7

14

35

46

72

172

317

705

8

14

35

47

75

172

300

594

9

15

36

49

78

172

284

507

10

15

37

51

81

172

267

437

11

16

38

51

82

172

266

381

12

16

38

52

82

173

266

334

13

16

38

52

82

173

266

295

14

16

39

52

82

173

266

266

15

16

39

52

83

173

266

266

16

16

38

52

82

173

266

266

17

16

38

52

82

173

266

266

18

16

38

53

82

173

266

266

19

16

38

56

82

173

266

266

20

16

39

59

82

173

266

266

21

16

39

61

83

173

266

266

22

16

39

64

82

173

266

266

23

16

38

67

82

173

266

266

24

16

38

69

82

173

266

266

25

15

38

73

82

172

266

266

26

15

37

75

83

172

265

265

27

15

37

78

85

172

265

265

28

15

37

81

88

171

265

265

29

14

37

84

90

171

264

264

30

14

36

87

92

171

264

264

3.16   Peso cileno

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

43

59

65

89

213

326

3 140

2

46

62

68

92

216

362

2 356

3

49

65

74

100

213

375

1 788

4

50

67

78

105

212

373

1 388

5

51

69

82

107

212

363

1 103

6

53

73

85

111

212

349

896

7

54

75

86

113

212

333

743

8

54

75

87

115

212

315

625

9

54

76

88

118

211

305

533

10

54

76

90

120

211

304

459

11

54

76

90

120

211

304

399

12

53

76

89

120

210

303

350

13

53

75

88

119

209

303

308

14

52

74

87

118

208

302

302

15

51

73

86

117

207

301

301

16

50

72

85

116

206

300

300

17

49

71

85

115

206

299

299

18

48

70

84

114

205

298

298

19

47

70

83

114

204

297

297

20

47

69

82

113

203

297

297

21

46

68

82

112

203

296

296

22

45

67

81

111

202

295

295

23

44

67

80

110

201

294

294

24

43

66

79

110

200

293

293

25

42

65

78

109

199

292

292

26

42

64

78

108

198

292

292

27

41

63

81

107

197

291

291

28

40

62

84

106

197

290

290

29

39

61

87

105

196

289

289

30

38

60

90

104

195

288

288

3.17   Peso colombiano

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

75

90

97

121

244

340

3 173

2

79

94

101

125

249

366

2 379

3

78

95

103

130

243

378

1 805

4

77

95

106

133

239

376

1 401

5

80

98

111

136

241

366

1 113

6

82

102

114

140

242

352

905

7

84

105

116

142

242

336

750

8

85

106

118

146

243

336

632

9

86

108

120

150

243

337

539

10

86

109

122

152

243

337

466

11

86

108

122

152

243

336

405

12

85

107

121

151

242

335

355

13

84

106

119

150

240

334

334

14

82

105

118

148

239

332

332

15

81

103

116

147

237

331

331

16

79

102

115

145

236

329

329

17

78

100

113

144

235

328

328

18

76

99

112

143

233

326

326

19

75

97

111

141

232

325

325

20

74

96

109

140

230

324

324

21

72

95

108

139

229

322

322

22

71

93

107

137

228

321

321

23

69

92

105

136

226

319

319

24

68

90

103

134

225

318

318

25

66

89

102

132

223

316

316

26

65

87

100

131

221

315

315

27

63

85

99

129

220

313

313

28

62

84

97

128

218

312

312

29

60

82

96

126

217

310

310

30

59

81

94

125

215

309

309

3.18   Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

15

22

46

169

310

2 974

2

3

18

25

49

173

345

2 233

3

5

21

30

57

169

357

1 696

4

7

24

35

62

169

356

1 318

5

9

28

40

66

170

347

1 048

6

12

31

43

70

171

333

852

7

14

34

46

72

172

317

706

8

14

35

47

75

172

301

595

9

15

36

49

78

172

284

507

10

15

37

51

80

172

267

437

11

15

38

51

81

172

265

380

12

15

37

51

81

172

265

333

13

15

37

50

81

171

265

294

14

14

36

49

80

171

264

264

15

13

35

49

79

170

263

263

16

12

34

48

78

169

262

262

17

12

34

50

78

168

262

262

18

11

33

53

77

168

261

261

19

11

33

56

77

168

261

261

20

11

33

59

77

168

261

261

21

11

33

61

77

168

261

261

22

11

34

64

77

168

261

261

23

11

33

67

77

168

261

261

24

11

33

69

79

168

261

261

25

11

33

73

81

168

261

261

26

11

33

75

83

168

261

261

27

12

33

78

85

167

261

261

28

12

33

81

88

167

261

261

29

13

33

84

90

167

261

261

30

13

33

87

92

167

260

260

3.19   Rupia indiana

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

85

100

107

131

254

350

3 310

2

85

100

107

131

255

380

2 484

3

84

100

109

136

248

393

1 885

4

84

101

112

139

246

391

1 463

5

84

103

115

140

245

381

1 162

6

85

105

117

143

244

366

944

7

86

107

118

144

244

349

782

8

86

107

119

147

244

337

657

9

85

107

120

149

243

336

560

10

84

106

120

149

241

334

482

11

83

105

118

148

239

333

419

12

81

103

116

147

237

331

367

13

79

101

114

145

235

329

329

14

77

99

112

143

233

327

327

15

75

97

110

141

232

325

325

16

73

95

108

139

229

323

323

17

71

93

107

137

228

321

321

18

69

92

105

136

226

319

319

19

68

90

104

134

225

318

318

20

67

89

103

133

224

317

317

21

66

88

102

132

223

316

316

22

65

87

101

131

222

315

315

23

64

86

100

130

221

314

314

24

63

85

98

129

220

313

313

25

62

84

97

128

218

312

312

26

61

83

96

127

217

311

311

27

60

82

95

126

216

310

310

28

59

81

94

125

215

309

309

29

58

80

93

124

214

308

308

30

57

79

93

123

213

307

307

3.20   Peso messicano

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

360

375

382

406

529

625

3 117

2

69

85

91

115

239

361

2 346

3

72

88

97

123

236

376

1 792

4

75

92

103

130

236

376

1 396

5

77

95

107

133

238

367

1 113

6

79

99

111

137

239

354

907

7

81

102

113

139

239

338

752

8

82

103

115

143

240

333

634

9

83

105

117

146

240

333

540

10

83

105

119

148

240

333

466

11

83

105

119

149

240

333

406

12

83

105

119

149

240

333

356

13

84

106

119

150

240

334

334

14

84

106

120

150

241

334

334

15

85

107

121

151

242

335

335

16

86

108

122

152

243

336

336

17

87

109

123

153

244

337

337

18

88

110

124

154

245

338

338

19

89

111

125

155

246

339

339

20

90

112

125

156

247

340

340

21

90

112

126

156

247

340

340

22

90

112

126

156

247

340

340

23

90

112

125

156

246

340

340

24

89

111

124

155

246

339

339

25

88

110

124

154

245

338

338

26

87

109

123

153

244

337

337

27

86

108

121

152

242

336

336

28

84

107

120

151

241

335

335

29

83

106

119

149

240

333

333

30

82

104

118

148

239

332

332

3.21   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

3

10

34

157

309

2 965

2

0

3

10

34

157

343

2 219

3

1

3

12

38

151

354

1 683

4

1

3

14

42

148

353

1 306

5

2

5

17

42

147

343

1 038

6

3

7

19

45

146

330

844

7

3

9

22

46

146

314

699

8

3

9

25

48

145

298

589

9

4

9

28

50

144

281

502

10

4

9

30

52

144

264

433

11

5

11

33

53

144

249

377

12

5

11

36

53

143

237

330

13

5

13

39

53

144

237

291

14

7

14

42

53

144

237

259

15

7

14

44

56

144

237

237

16

7

16

47

58

144

237

237

17

8

17

50

60

144

237

237

18

8

17

53

63

144

238

238

19

8

19

56

65

145

238

238

20

9

20

59

68

146

239

239

21

9

20

61

70

147

240

240

22

10

22

64

73

148

241

241

23

10

23

67

75

148

241

241

24

11

23

69

77

149

242

242

25

11

25

72

80

149

243

243

26

11

25

75

82

150

243

243

27

12

26

78

85

150

243

243

28

12

28

80

88

150

244

244

29

13

28

84

89

151

244

244

30

13

30

86

92

152

244

244

3.22   Dollaro neozelandese

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

48

64

70

94

218

320

3 071

2

49

64

71

95

219

355

2 301

3

48

65

73

100

213

367

1 746

4

48

65

76

103

210

365

1 355

5

47

66

78

104

208

356

1 078

6

48

68

80

106

208

342

877

7

49

69

80

107

206

326

727

8

48

69

81

109

206

309

612

9

48

69

82

111

205

298

522

10

46

69

82

112

203

297

450

11

45

67

81

111

202

295

391

12

43

66

79

109

200

293

343

13

42

64

77

108

198

292

302

14

40

62

76

106

197

290

290

15

38

61

74

105

195

288

288

16

37

59

72

103

193

287

287

17

35

57

71

101

192

285

285

18

34

56

70

100

191

284

284

19

33

55

69

99

190

283

283

20

32

55

68

98

189

282

282

21

32

54

67

98

188

282

282

22

31

53

67

97

188

281

281

23

30

53

68

97

187

280

280

24

30

52

72

96

186

280

280

25

29

51

74

95

186

279

279

26

28

51

77

94

185

278

278

27

28

50

80

94

184

278

278

28

27

49

83

93

184

277

277

29

26

49

86

93

183

276

276

30

26

48

89

94

182

276

276

3.23   Rand

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

107

123

129

153

277

373

3 319

2

109

124

131

154

278

384

2 508

3

109

125

134

161

274

398

1 911

4

110

127

138

165

272

398

1 486

5

111

129

142

167

272

388

1 182

6

112

132

144

170

271

373

961

7

113

134

145

171

271

364

797

8

112

133

145

173

270

363

671

9

111

133

146

175

269

362

572

10

111

133

146

176

268

361

493

11

109

132

145

175

266

359

428

12

107

130

143

173

264

357

375

13

105

127

141

171

262

355

355

14

103

125

138

169

259

353

353

15

100

123

136

166

257

350

350

16

97

120

133

164

254

347

347

17

95

117

131

161

252

345

345

18

93

115

128

159

249

343

343

19

91

113

126

157

247

341

341

20

89

111

125

155

246

339

339

21

87

110

123

153

244

337

337

22

85

108

121

152

242

335

335

23

84

106

119

150

240

334

334

24

82

104

118

148

239

332

332

25

80

102

116

146

237

330

330

26

78

101

114

145

235

328

328

27

77

99

112

143

234

327

327

28

75

98

111

141

232

325

325

29

74

96

109

140

230

324

324

30

72

95

108

138

229

322

322

3.24   Real

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

167

182

189

213

336

432

3 749

2

177

192

199

223

346

442

2 839

3

180

196

205

232

344

445

2 159

4

181

198

209

236

343

444

1 677

5

181

200

212

237

342

435

1 336

6

181

201

213

239

341

434

1 083

7

181

202

213

239

339

432

895

8

180

201

213

240

337

431

752

9

178

200

213

242

336

429

640

10

177

200

213

243

334

428

551

11

175

198

211

241

332

426

478

12

173

195

209

239

330

423

423

13

170

192

206

236

327

420

420

14

167

189

202

233

323

417

417

15

163

186

199

230

320

413

413

16

160

182

196

226

317

410

410

17

157

179

193

223

314

407

407

18

154

176

189

220

310

404

404

19

151

173

186

217

307

401

401

20

148

170

183

214

304

398

398

21

144

167

180

211

301

394

394

22

141

164

177

207

298

391

391

23

138

160

174

204

295

388

388

24

135

157

171

201

292

385

385

25

132

154

168

198

289

382

382

26

129

151

165

195

286

379

379

27

126

148

162

192

283

376

376

28

123

145

159

189

280

373

373

29

120

143

156

186

277

370

370

30

118

140

153

184

274

368

368

3.25   Renminbi-yuan

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

20

35

42

66

189

317

3 049

2

21

36

43

67

190

352

2 282

3

20

36

45

72

185

364

1 731

4

20

37

48

75

182

362

1 342

5

20

39

51

76

181

352

1 067

6

21

41

53

79

180

338

867

7

22

43

54

80

180

322

718

8

21

42

54

82

178

305

604

9

20

42

55

84

178

288

515

10

20

42

55

85

177

271

444

11

19

42

55

85

176

269

386

12

19

41

54

85

176

269

338

13

18

41

54

84

175

268

298

14

18

40

53

84

175

268

268

15

17

40

53

84

174

267

267

16

17

40

53

83

174

267

267

17

17

40

53

83

174

267

267

18

17

40

54

83

174

267

267

19

17

40

57

84

174

267

267

20

18

40

60

84

174

268

268

21

18

40

63

84

174

268

268

22

18

40

65

84

174

268

268

23

18

40

68

84

174

268

268

24

17

40

71

84

174

267

267

25

17

40

73

83

174

267

267

26

17

39

77

84

174

267

267

27

17

39

79

87

174

267

267

28

17

39

82

88

173

267

267

29

16

39

85

91

173

266

266

30

16

38

87

94

173

266

266

3.26   Ringgit

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

15

30

37

61

184

325

3 127

2

17

32

39

63

186

361

2 343

3

18

34

43

69

182

372

1 776

4

19

36

47

75

181

370

1 378

5

21

40

52

77

182

360

1 094

6

23

43

55

81

183

346

889

7

26

46

57

84

183

330

737

8

26

47

59

86

183

313

620

9

26

48

61

90

184

295

529

10

27

49

63

92

184

278

456

11

28

50

63

94

185

278

396

12

28

50

64

94

185

278

347

13

28

50

64

94

185

278

306

14

28

50

64

94

185

278

278

15

28

50

63

94

184

278

278

16

27

49

63

93

184

277

277

17

27

49

63

93

184

277

277

18

27

49

63

93

184

277

277

19

27

49

63

93

184

277

277

20

27

50

63

94

184

278

278

21

28

50

64

94

184

278

278

22

28

50

67

94

184

278

278

23

28

50

70

94

184

278

278

24

27

50

72

93

184

277

277

25

27

49

75

93

184

277

277

26

27

49

78

93

183

277

277

27

26

48

81

92

183

276

276

28

26

48

84

92

182

276

276

29

25

48

87

93

182

275

275

30

25

47

90

96

182

275

275

3.27   Rublo russo

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

115

130

137

161

284

380

3 521

2

114

129

136

160

284

399

2 625

3

113

129

138

164

277

415

2 003

4

112

129

140

167

274

411

1 547

5

112

131

143

169

273

397

1 217

6

113

132

144

170

272

383

993

7

113

134

145

172

271

364

816

8

113

134

146

174

270

364

686

9

112

134

146

175

269

363

584

10

112

134

148

177

269

362

501

11

112

134

147

177

268

362

434

12

110

133

146

177

267

361

379

13

109

132

145

176

266

359

359

14

108

131

144

174

265

358

358

15

106

128

142

172

263

356

356

16

104

126

140

170

261

354

354

17

101

123

137

167

258

351

351

18

99

121

135

165

256

349

349

19

97

119

132

163

253

347

347

20

95

117

130

161

251

345

345

21

92

115

128

158

249

342

342

22

90

112

126

156

247

340

340

23

88

110

124

154

245

338

338

24

86

108

121

152

242

336

336

25

84

106

119

150

240

334

334

26

81

104

117

148

238

332

332

27

79

102

115

146

236

329

329

28

77

100

113

144

234

327

327

29

75

98

111

142

232

326

326

30

74

96

109

140

230

324

324

3.28   Dollaro di Singapore

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

1

8

32

155

315

3 027

2

0

3

10

34

158

351

2 270

3

1

5

14

40

153

363

1 725

4

1

7

18

45

152

361

1 339

5

2

10

23

48

153

352

1 065

6

3

14

26

52

154

338

866

7

3

17

28

54

154

322

718

8

4

18

29

57

154

306

605

9

4

19

31

60

154

288

516

10

4

19

33

62

154

272

444

11

5

19

34

63

154

255

387

12

5

19

36

63

154

247

339

13

6

19

40

63

153

247

299

14

7

19

43

63

153

247

265

15

7

19

46

63

153

246

246

16

7

18

48

62

153

246

246

17

8

18

51

62

153

246

246

18

8

18

54

65

153

246

246

19

8

19

57

67

153

246

246

20

9

20

60

70

154

247

247

21

9

20

63

72

154

248

248

22

10

22

65

74

155

248

248

23

10

23

68

77

155

249

249

24

11

23

71

79

156

249

249

25

11

25

73

82

156

249

249

26

12

26

77

84

156

249

249

27

12

27

79

87

156

250

250

28

12

28

82

88

156

250

250

29

13

28

85

91

157

250

250

30

13

30

87

94

157

250

250

3.29   Won sudcoreano

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

29

44

51

75

199

314

3 016

2

30

45

52

76

199

348

2 256

3

28

44

53

80

193

359

1 710

4

27

44

55

82

189

357

1 326

5

27

45

58

83

188

348

1 053

6

30

50

62

88

190

334

856

7

28

49

60

86

186

318

709

8

32

54

65

93

190

301

596

9

32

54

66

95

189

284

508

10

26

48

62

91

183

276

438

11

21

43

57

87

178

271

381

12

17

40

53

84

174

267

334

13

15

37

50

81

171

265

294

14

13

35

48

79

169

263

263

15

11

33

47

77

168

261

261

16

9

32

47

76

166

259

259

17

9

31

50

75

165

259

259

18

8

30

53

74

165

258

258

19

8

30

56

74

164

257

257

20

9

30

58

74

164

258

258

21

9

30

61

74

164

258

258

22

10

30

64

74

164

258

258

23

10

30

67

75

164

258

258

24

10

30

69

77

164

258

258

25

11

30

72

80

164

258

258

26

11

30

75

82

164

257

257

27

12

30

78

85

164

257

257

28

12

30

81

88

164

257

257

29

13

29

83

89

164

257

257

30

13

30

87

92

164

257

257

3.30   Lira turca

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

180

195

202

226

350

445

3 555

2

178

193

200

224

347

443

2 666

3

173

189

198

224

337

433

2 021

4

169

186

197

224

331

425

1 564

5

165

184

196

222

326

420

1 241

6

163

182

194

220

322

415

1 006

7

160

181

192

218

318

411

831

8

156

177

189

217

314

407

698

9

152

174

187

216

310

403

594

10

149

171

184

214

306

399

511

11

145

167

181

211

302

395

443

12

141

163

177

207

298

391

391

13

137

159

173

203

294

387

387

14

133

156

169

200

290

383

383

15

130

152

166

196

287

380

380

16

127

149

162

193

283

377

377

17

124

146

159

190

280

374

374

18

121

143

156

187

277

371

371

19

118

140

154

184

275

368

368

20

115

138

151

181

272

365

365

21

113

135

148

179

269

363

363

22

110

133

146

176

267

360

360

23

108

130

143

174

264

358

358

24

105

128

141

171

262

355

355

25

103

125

139

169

260

353

353

26

101

123

136

167

257

351

351

27

98

121

134

165

255

348

348

28

96

119

132

162

253

346

346

29

94

117

130

160

251

344

344

30

92

115

128

158

249

342

342

3.31   Dollaro USA

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

15

27

55

175

312

2 990

2

0

15

27

55

175

347

2 245

3

1

17

29

58

171

359

1 706

4

1

19

32

63

170

358

1 325

5

2

22

37

69

171

348

1 054

6

3

26

40

70

172

335

857

7

5

30

42

72

173

319

710

8

7

33

45

74

173

302

598

9

8

35

49

75

173

286

510

10

9

37

50

75

174

269

440

11

10

39

52

76

174

267

383

12

11

40

53

78

174

267

335

13

12

41

54

78

174

267

296

14

12

42

54

78

174

267

267

15

12

42

54

78

174

267

267

16

12

42

54

78

174

267

267

17

12

42

54

78

174

267

267

18

12

42

54

78

174

267

267

19

12

42

56

78

174

267

267

20

12

42

59

78

175

268

268

21

12

42

61

78

175

268

268

22

12

42

64

78

175

269

269

23

12

42

67

78

175

269

269

24

12

42

70

79

175

269

269

25

12

42

73

81

176

269

269

26

12

42

75

83

176

269

269

27

12

42

78

85

176

269

269

28

12

42

81

88

175

269

269

29

13

42

84

91

175

269

269

30

13

42

87

92

175

269

269

3.32   Yen

Durata (anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

4

13

134

308

2 953

2

0

1

6

17

132

342

2 208

3

1

2

10

20

125

352

1 673

4

1

3

13

23

122

350

1 297

5

2

4

16

27

121

341

1 030

6

3

5

19

30

121

327

837

7

3

6

22

33

120

311

693

8

3

7

25

36

121

295

583

9

4

8

27

39

121

278

498

10

4

9

30

42

121

262

429

11

5

11

33

44

121

246

373

12

5

11

36

47

122

231

327

13

5

13

39

50

122

217

288

14

6

13

41

52

122

216

256

15

7

14

44

55

123

216

228

16

7

16

47

57

126

216

216

17

8

16

50

60

128

217

217

18

8

17

53

62

130

217

217

19

8

19

54

65

133

218

218

20

9

19

57

67

135

219

219

21

9

20

60

69

137

219

219

22

10

21

63

72

138

220

220

23

10

22

65

75

140

220

220

24

10

23

69

77

142

221

221

25

11

24

71

79

143

221

221

26

11

25

74

81

144

221

221

27

12

26

76

83

146

221

221

28

12

27

80

86

147

222

222

29

13

28

82

88

148

222

222

30

13

28

84

90

150

222

222


ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta

Mercato assicurativo nazionale

Aggiustamento per la volatilità

(in punti base)

euro

Austria

22

euro

Belgio

22

euro

Cipro

22

euro

Estonia

22

euro

Finlandia

22

euro

Francia

22

euro

Germania

22

euro

Grecia

55

euro

Irlanda

22

euro

Italia

22

euro

Lettonia

22

euro

Lituania

22

euro

Lussemburgo

22

euro

Malta

22

euro

Paesi Bassi

22

euro

Portogallo

22

euro

Slovacchia

22

euro

Slovenia

22

euro

Spagna

22

Corona ceca

Repubblica ceca

6

Corona danese

Danimarca

60

Fiorino ungherese

Ungheria

19

Corona svedese

Svezia

6

Kuna

Croazia

12

Lev

Bulgaria

29

Lira sterlina

Regno Unito

31

Leu romeno

Romania

1

Zloty

Polonia

8

Corona islandese

Islanda

12

Corona norvegese

Norvegia

18

Franco svizzero

Liechtenstein

9

Franco svizzero

Svizzera

9

Dollaro australiano

Australia

11

Dollaro canadese

Canada

6

Dollaro USA

Stati Uniti

78

Yen

Giappone

3


9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/143


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/166 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2016

che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I del medesimo regolamento. Dal 1o aprile 2014 le foglie di betel (Piper betle L.) originarie dell'India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di numerosi ceppi di Salmonella.

(3)

I risultati di tali controlli più frequenti effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 sugli anzidetti prodotti alimentari indicano il persistere di numerosi casi di non conformità ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e stabiliti nella legislazione dell'Unione. Dal 2011 sono state trasmesse al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi circa 90 notifiche (4) relative alla presenza di un'ampia varietà di ceppi patogeni di Salmonella in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel originarie o provenienti dall'India.

(4)

Questi risultati dimostrano che l'importazione degli anzidetti prodotti alimentari costituisce un rischio per la salute umana. Nonostante l'attuale livello accresciuto di controlli alle frontiere dell'Unione la situazione non è migliorata. Le autorità indiane non hanno peraltro presentato alcun piano d'azione concreto e soddisfacente per porre rimedio alle carenze e alle mancanze nei sistemi di produzione e controllo, nonostante la richiesta esplicita della Commissione europea.

(5)

Per tutelare la salute umana nell'Unione è necessario prevedere garanzie supplementari in relazione agli anzidetti prodotti alimentari originari dell'India. Tutte le partite di foglie di betel dall'India dovrebbero pertanto essere accompagnate da un certificato sanitario attestante che gli anzidetti prodotti alimentari sono stati prodotti in conformità ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), campionati e analizzati per rilevare la presenza di Salmonella e risultati conformi alla legislazione dell'Unione, e dovrebbero inoltre essere corredate dei risultati degli esami analitici.

(6)

È opportuno escludere dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le partite non commerciali.

(7)

Il campionamento e l'analisi delle partite dovrebbero essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (6) fissa sia i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che le disposizioni relative al campionamento per i controlli ufficiali dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari nell'Unione.

(8)

Le autorità indiane hanno notificato alla Commissione la denominazione dell'autorità competente il cui rappresentante autorizzato è abilitato a firmare il certificato sanitario.

(9)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 669/2009.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle partite di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle L., comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid»), comprese quelle dichiarate con i codici NC 1404 90 00, originarie o provenienti dall'India, di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.   Il presente regolamento non si applica alle partite di prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 destinate ad un privato solo per consumo e uso personali. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento.

Le partite degli anzidetti prodotti alimentari possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso il punto di entrata designato (PED), quale definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 4

Risultati del campionamento e delle analisi

1.   Le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti dell'India al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di criteri microbiologici per la Salmonella per quanto riguarda i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   Il campionamento di cui al paragrafo 1 è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 2073/2005.

Articolo 5

Certificato sanitario

1.   Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.

2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente dell'India.

3.   Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è ubicato il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Articolo 6

Identificazione

Ciascuna partita di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è identificata da un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto o altro tipo di confezione della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica preventiva delle partite

1.   Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano preventivamente alle autorità competenti del PED la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché la natura della partita.

2.   Ai fini di tale notifica preventiva gli operatori del settore alimentare compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) definito all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, e trasmettono tale documento all'autorità competente del PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

3.   Nel compilare il DCE a norma del presente regolamento, gli operatori del settore alimentare tengono conto, per i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1.   L'autorità competente del PED effettua i controlli documentari su ogni partita di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2.   I controlli fisici e di identità dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento sono effettuati in conformità agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.

3.   Al termine dei controlli, le autorità competenti:

a)

compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

b)

allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

d)

timbrano e firmano l'originale del DCE;

e)

effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

4.   L'originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 accompagnano la partita durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica. Per i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.

Articolo 9

Frazionamento delle partite

1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.

2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o del loro rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

Articolo 11

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, l'autorità competente completa la parte III del DCE e vengono intraprese le azioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 12

Relazioni

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti alimentari a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

il numero di partite importate,

il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi,

i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 13

Spese

Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali nonché al campionamento, all'analisi, all'immagazzinamento ed a eventuali misure adottate in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore alimentare.

Articolo 14

Misure transitorie

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni delle partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

Articolo 15

Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(4)  Dal 2011 al 15 ottobre 2015 (12 nel 2011, 6 nel 2012, 13 nel 2013, 17 nel 2014 e 43 il 15.10.2015).

(5)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

Alimenti di origine non animale oggetto delle misure di cui al presente regolamento:

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine o di spedizione

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) all'importazione

Foglie di betel (Piper betle L.) — (Alimenti)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (2)

10


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO II

Certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di

 (1)

Codice partita …Numero del certificato…

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di foglie di betel (Piper betle) dall'India, il/la

…[autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/166]

CERTIFICA che…

…[inserire gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/166]

della presente partita così composta:…

…(descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a…(luogo di imbarco)

da…(identificazione del trasportatore)

diretta a…(località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento…

…(denominazione e indirizzo dello stabilimento)

sono stati prodotti in condizioni che rispettano il regolamento (CE) n. 852/2004.

Da questa partita sono stati prelevati campioni conformemente al regolamento (CE) n. 2073/2005 al fine di verificare la presenza di ceppi di salmonella

il…(data), sottoposti ad analisi di laboratorio il…

(data) presso…

(denominazione del laboratorio). Si allegano dettagli relativi al campionamento, ai metodi di analisi utilizzati e tutti i risultati.

Fatto a …il…

Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/166


(1)  Prodotto e paese di origine.


ALLEGATO III

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è soppressa la seguente voce:

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

«Foglie di betel (Piper betle L.) — (Alimenti)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (2)

50»


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).


9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/151


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/167 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

253,6

IL

236,2

MA

89,7

TR

117,0

ZZ

174,1

0707 00 05

MA

92,2

TR

178,7

ZZ

135,5

0709 91 00

EG

194,3

ZZ

194,3

0709 93 10

MA

39,8

TR

158,9

ZZ

99,4

0805 10 20

EG

46,1

MA

59,8

TN

49,5

TR

55,6

ZZ

52,8

0805 20 10

IL

123,2

MA

77,7

ZZ

100,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

62,3

IL

131,3

JM

156,4

MA

125,2

TR

58,0

ZZ

106,6

0805 50 10

TR

93,6

ZZ

93,6

0808 10 80

CL

87,5

ZZ

87,5

0808 30 90

CN

93,5

TR

81,0

ZA

106,0

ZZ

93,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/153


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/168 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2016) 602]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, l'allegato A, parte II, paragrafo 7 e l'allegato D, capitolo I, paragrafo E, in combinato disposto con il paragrafo G,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE riguarda gli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi, da brucellosi o da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini e stabilisce le condizioni alle quali la qualifica di ufficialmente indenne per una regione di uno Stato membro deve essere sospesa.

(2)

La decisione 2003/467/CE della Commissione (2) stabilisce che le regioni di Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3)

L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che diverse regioni soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tali regioni sono la regione Liguria, province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, la regione Piemonte, province di Alessandria, Cuneo e Torino e la regione Marche, province di Pesaro-Urbino e Ancona.

(4)

Le province di Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli della regione Piemonte sono già elencate nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi. L'intera regione Liguria, le province di Pesaro-Urbino e Ancona della regione Marche e l'intera regione Piemonte dovrebbero essere elencate in detto capitolo come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio (3) stabilisce che, per l'applicazione della regolamentazione concernente la legislazione veterinaria, il Regno Unito e l'Isola di Man sono considerati come un solo Stato membro.

(6)

Il Regno Unito ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la regione dell'Isola di Man soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. L'Isola di Man dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(7)

L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(8)

La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la comunità autonoma di Navarra soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tale regione dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9)

I capitoli 1 e 2 dell'allegato III della decisione 2003/467/CE elencano gli Stati membri e le relative regioni dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Francia è elencata nel capitolo 1 di detto allegato quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(10)

La Francia ha presentato alla Commissione documentazione attestante che la Riunione non soddisfa le condizioni per il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 64/432/CEE. La qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica di la Riunione dovrebbe pertanto essere sospesa. La Francia, quindi, non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE come Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, mentre le regioni di detto Stato membro indenni da tale malattia dovrebbero invece figurare nel capitolo 2 di tale allegato.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione 2003/467/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(3)  Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I, il capitolo 2 è modificato come segue:

a)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara,

Provincia di Bolzano,

Regione Emilia-Romagna,

Regione Friuli-Venezia Giulia,

Regione Lazio: province di Rieti, Viterbo,

Regione Liguria,

Regione Lombardia,

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino,

Regione Piemonte,

Regione Sardegna: province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano,

Regione Toscana,

Provincia di Trento,

Regione Veneto.»;

b)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Nel Regno Unito:

Gran Bretagna: Scozia,

Isola di Man.»;

2)

nell'allegato II, capitolo 2, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

Comunità autonoma di Murcia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Navarra.»;

3)

nell'allegato III, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

ES

Spagna

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»;

4)

nell'allegato III, capitolo 2, la voce seguente relativa alla Francia è inserita prima della voce relativa all'Italia:

«In Francia:

Regione Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena,

Regione Aquitania, Limosino e Poitou-Charentes,

Regione Alvernia e Rodano-Alpi,

Regione Borgogna e Franca Contea,

Regione Bretagna,

Regione Centro,

Regione Corsica,

Regione Ile-de-France,

Regione Linguadoca-Rossiglione e Midi-Pirenei,

Regione Nord-Passo di Calais e Piccardia,

Regione Bassa Normandia e Alta Normandia,

Regione Paesi della Loira,

Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra,

Regione Guadalupa,

Regione Martinica,

Regione Guiana,

Regione Mayotte.»


9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/158


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/169 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito

[notificata con il numero C(2016) 605]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione (2) autorizza alcuni Stati membri ad applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici al fine di impedire l'introduzione di determinate malattie nel loro territorio, purché abbiano dimostrato che il loro territorio o alcune zone delimitate del loro territorio sono indenni da tali malattie o che hanno messo in atto un programma di eradicazione o di sorveglianza per ottenere lo status di indenne da malattia. Gli Stati membri che dispongono di un programma di eradicazione approvato per una o più di tali malattie possono, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione, applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione in relazione alle malattie in questione solo fino al 31 dicembre 2015.

(2)

La decisione 2010/221/UE dispone che gli Stati membri e le loro parti elencati nel suo allegato I siano considerati indenni dalle malattie elencate in tale allegato. Inoltre, detta decisione ha approvato i programmi di eradicazione adottati da alcuni Stati membri per quanto concerne le zone e le malattie indicate nel suo allegato II. Detta decisione approva inoltre i programmi di sorveglianza concernenti l'ostreid herpesvirus 1 μVar (OsHV-1μVar) adottati da alcuni Stati membri per quanto riguarda le zone di cui al suo allegato III.

(3)

A norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE la Finlandia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione delle limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici finalizzate a impedire l'introduzione dell'alfavirus dei salmonidi (SAV) nelle parti continentali del suo territorio. La motivazione principale della domanda della Finlandia è che il SAV può causare malattie gravi delle specie ittiche, quali la malattia del pancreas e la malattia del sonno nelle specie suscettibili. Tali malattie sono facilmente trasmissibili ed è causare malattie gravi delle specie ittiche, quali la malattia del pancreas e la malattia del sonno nelle specie suscettibili. Tali malattie sono facilmente trasmissibili ed è dimostrato che possono causare notevoli perdite, in particolare negli allevamenti di salmone atlantico (Salmo salar), nonché colpire in modo grave le popolazioni di trota iridea (Onchorhynchus mykiss) e salmotrota (Salmo trutta). In Finlandia ha luogo una forte produzione annuale di tali specie, allevate sia per la produzione di cibo sia a fini di ripopolamento. È opportuno proteggere tali specie dall'introduzione del SAV.

(4)

L'infezione da SAV è definita, nel Codice sanitario per gli animali acquatici (Codice acquatico) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), come un'infezione causata da qualsiasi sottotipo di SAV del genere Alphavirus, famiglia Togaviridae. Tali infezioni sono soggette a notifica all'OIE a partire dal 2014 e i metodi diagnostici per la rilevazione e l'individuazione dell'agente patogeno sono definiti nel Manuale di diagnostica per gli animali acquatici dell'OIE (Manuale acquatico dell'OIE). Il Codice acquatico contiene inoltre raccomandazioni specifiche per ottenere e mantenere lo status di indenne da malattia in relazione al SAV, nonché per l'importazione e il transito degli animali acquatici e dei relativi prodotti provenienti da un paese non dichiarato indenne dall'infezione da SAV.

(5)

La Finlandia ha fornito informazioni che descrivono il suo sistema di lotta e di notifica obbligatoria delle malattie degli animali acquatici nonché i programmi di sorveglianza in atto al fine di documentare quali parti continentali della Finlandia sono indenni dal SAV. Tali informazioni confermano che la sorveglianza passiva in relazione al SAV è in atto dal momento in cui la malattia è divenuta soggetta a notifica obbligatoria a norma delle leggi finlandesi nel 2010, ed è stata altresì effettuata una sorveglianza mirata su un periodo di due anni dal 2013 al 2014, in entrambi i casi con l'applicazione di metodi diagnostici conformi al Manuale acquatico dell'OIE, a suffragio dell'asserzione che le parti continentali della Finlandia sono indenni dal SAV.

(6)

La Finlandia ha inoltre fornito informazioni che descrivono la situazione epidemiologica in relazione al SAV nei bacini idrografici condivisi con la Norvegia, la Svezia e la Russia e le misure di biosicurezza in atto per prevenire il possibile passaggio del SAV dalle zone costiere alle zone continentali della Finlandia. Tali informazioni dimostrano che le misure in atto sono conformi alle raccomandazioni dell'OIE e suffragano pertanto l'asserzione che le parti continentali della Finlandia possano essere considerate indenni dal SAV.

(7)

Sulla scorta del fatto che l'OIE ha riconosciuto il SAV come malattia infettiva grave che colpisce alcune specie di salmonidi, delle informazioni fornite dalla Finlandia in relazione al suo attuale stato sanitario in relazione al SAV e dell'eventuale impatto economico ed ecologico dell'introduzione del SAV nelle parti continentali della Finlandia, risulta giustificata l'approvazione dell'applicazione di determinate limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione, a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, per impedire tale introduzione. È pertanto opportuno inserire l'alfavirus dei salmonidi (SAV) nell'elenco di cui all'allegato I della Decisione 2010/221/UE relativamente alle parti continentali del territorio finlandese.

(8)

Il Regno Unito figura nell'allegato I della decisione 2010/221/UE con l'indicazione del territorio della Gran Bretagna come indenne da OsHV-1μVar, fuorché Whitstable Bay nel Kent, l'estuario del fiume Blackwater e il fiume Crouch nell'Essex e Poole Harbour nel Dorset.

(9)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione che il virus OsHV-1μVar è stato rilevato recentemente nel fiume Roach nell'Essex e in una regione esterna a Whitstable Bay sulla costa settentrionale del Kent. In seguito ad una valutazione epidemiologica dopo il rilevamento avvenuto nel fiume Roach, il compartimento non indenne dell'Essex è stato inoltre ampliato per ricomprendere l'attuale compartimento non indenne di Blackwater e il fiume Colne. Il Regno Unito ha da ultimo notificato il rilevamento di OsHV-1μVar nel fiume Teign nel Devon. Tali zone pertanto non dovrebbero più essere considerate indenni dalla malattia. È opportuno quindi modificare di conseguenza le delimitazioni geografiche del territorio del Regno Unito dichiarato indenne da OsHV-1μVar.

(10)

La parte continentale del territorio della Svezia è elencata nell'allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territorio che dispone di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (BKD). Analogamente, le zone costiere del territorio della Svezia figurano nello stesso allegato in quanto dispongono di un programma di eradicazione approvato per la necrosi pancreatica infettiva (IPN).

(11)

La Svezia ha comunicato alla Commissione che negli ultimi tre anni di sorveglianza nelle zone soggette al programma di eradicazione approvato cinque aziende sono risultate positive per quanto riguarda la BKD. Tali aziende sono attualmente soggette a misure di lotta e di eradicazione al fine di ottenere lo status di indenne da malattia. Al fine di seguire l'evoluzione della situazione in tali aziende e di poter effettuare una valutazione globale dell'intero programma per la BKD, la Svezia ha chiesto una proroga del periodo nel quale essa può applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione in relazione a tale malattia, come stabilito dalla decisione 2010/221/UE. In considerazione dei risultati del programma, tale proroga è opportuna.

(12)

Per quanto riguarda l'IPN, sia la Finlandia sia la Svezia hanno chiesto in precedenza alla Commissione una valutazione in merito ad ulteriori misure da adottare nonché alla portata dei programmi di sorveglianza e di eradicazione di tale malattia. Nella situazione attuale la definizione dell'IPN comprende tutti i genogruppi dell'IPN. Solo i ceppi del virus IPN appartenenti al genogruppo 5 sono notoriamente in grado di provocare mortalità e malattie cliniche nei salmonidi d'allevamento in Europa. Altri genogruppi pertanto non dovrebbero essere inclusi in tali programmi di eradicazione. Una decisione su tale questione può essere tuttavia presa soltanto sulla base di un'approfondita valutazione scientifica, che non è stata fino ad ora realizzata. Fino a quando non sarà stata completata tale valutazione, è opportuno prorogare il programma di eradicazione dell'IPN in corso in Svezia e di conseguenza prorogare la possibilità di applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione come stabilito dalla decisione 2010/221/UE.

(13)

La Commissione effettuerà valutazioni in materia di malattie animali trasmissibili che possono essere soggette a misure nazionali nel quadro della prevista nuova normativa dell'Unione sulla sanità animale. In considerazione di ciò è opportuno prorogare la scadenza stabilita dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE, relativa all'autorizzazione ad applicare determinate misure nazionali, fino a quando tali valutazioni non siano state completate e non sia entrata in vigore la nuova normativa dell'Unione sulla sanità animale, prevista per il 2021.

(14)

L'allegato III della decisione 2010/221/UE elenca sette compartimenti del territorio irlandese che dispongono di programmi di sorveglianza approvati per OsHV-1μVar. L'Irlanda ha recentemente informato la Commissione che il virus OsHV-1μVar è stato rilevato nelle zone di Gweebara Bay (compartimento 2) e Kenmare Bay (compartimento 7). Tali compartimenti dovrebbero pertanto essere eliminati dall'elenco delle zone dell'allegato III.

(15)

L'Irlanda ha inoltre presentato una dichiarazione di indenne da malattia in relazione al virus OsHV-1μVar per gli altri cinque compartimenti che figurano nell'allegato III della decisione 2010/221/UE e per un nuovo compartimento A, Tralee Bay Hatchery. Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative alla dichiarazione di indenne da malattia stabilite dalla direttiva 2006/88/CE. Di conseguenza i seguenti compartimenti del territorio irlandese, compartimento 1 Sheephaven Bay, compartimento 3 Killala, Broadhaven e Blacksod bays, compartimento 4 Streamstown Bay, compartimento 5 Bertraghboy e Galway Bays, compartimento 6 Poulnashaary Bay e compartimento A Tralee Bay Hatchery, dovrebbero essere considerati indenni dal virus OsHV-1μVar e quindi figurare nell'allegato I della decisione 2010/221/UE.

(16)

Poiché la dichiarazione dell'Irlanda dimostra lo status di indenne da malattia di tutti gli altri cinque compartimenti elencati nell'allegato III della decisione 2010/221/UE, per tali compartimenti irlandesi elencati non è più applicabile il programma di sorveglianza per il virus OsHV-1μVar finalizzato a dimostrare l'indennità dalla malattia, di cui allo stesso allegato. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa all'Irlanda nell'allegato III.

(17)

L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE stabilisce per l'autorizzazione ad applicare determinate misure nazionali a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE la scadenza del 31 dicembre 2015. Per evitare interruzioni nell'applicazione di tali misure, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «1o luglio 2021».

Articolo 2

Gli allegati I e III della decisione 2010/221/UE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).


ALLEGATO

La decisione 2010/221/UE è modificata come segue:

1)

L'allegato I della decisione 2010/221/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Ungheria

HU

Tutto il territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutto il territorio del Regno Unito

I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell'Irlanda del Nord

I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell'Isola di Man

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Finlandia

FI

I bacini idrografici di Tenojoki and Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto

Regno Unito

UK

Tutto il territorio del Regno Unito

I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man

Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1μVar)

Irlanda

IE

Compartimento 1: Sheephaven Bay

Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay

Compartimento 4: Streamstown Bay

Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay

Compartimento 6: Poulnasharry Bay

Compartimento A: Tralee Bay Hatchery

Regno Unito

UK

Il territorio della Gran Bretagna fuorché il fiume Roach, il fiume Crouch, l'estuario del fiume Backwater e il fiume Colne nell'Essex, la costa settentrionale del Kent, Poole Harbour nel Dorset e il fiume Teign nel Devon

Il territorio dell'Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough

Il territorio di Guernsey

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio»

2)

L'allegato III della decisione 2010/221/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'ostreid herpesvirus 1 μVar (OsHV-1 μVar) e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tale malattia in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e compartimenti)»

 

 

 

 


9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/163


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/170 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia

[notificata con il numero C(2016) 658]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2).

(2)

Con decisione 96/550/CE della Commissione (3) è stato autorizzato l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia.

(3)

La Finlandia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula di stima del tenore di carne magra usata nel metodo «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)», nonché di autorizzare un nuovo metodo «AutoFOM III», che dovrebbe sostituire l'attuale metodo «Autofom» di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio. La Finlandia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni usate per la stima del tenore di carne magra. La Finlandia ha inoltre chiesto alla Commissione di non includere il metodo «Intrascope/Optical Probe» nella presente decisione, in quanto non è più usato.

(4)

Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione della nuova formula e del nuovo metodo di classificazione indicati. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale formula e metodo di classificazione in Finlandia.

(5)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(6)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. È pertanto opportuno abrogare la decisione 96/550/CE.

(7)

In considerazione delle esigenze tecniche legate all'introduzione di nuovi metodi e di nuove formule, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o febbraio 2016.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Finlandia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a)

l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 4 (HGP4)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;

b)

l'apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 96/550/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Decisione 96/550/CE della Commissione, del 5 settembre 1996, relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 47).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN FINLANDIA

PARTE I

Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 4» (HGP 4).

2.

L'apparecchio Hennessy Grading Probe è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm con una lama contigua di 6,3 mm contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e fotodetettore del tipo 58 MR), con distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Y = 67,091 – 0,566 × S1 – 0,381 × S2 + 0,078 × M

dove:

S1

:

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa dietro l'ultima costola (tra la quattordicesima costola e la prima vertebra lombare);

S2

:

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quarta costola;

M

:

spessore in millimetri del muscolo, misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello tra la terza e la quarta costola.

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE II

AutoFOM III

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «AutoFOM III» (Fully automatic ultrasonic carcass grading).

2.

L'apparecchio è munito di 16 trasduttori disposti linearmente in una struttura di acciaio inossidabile. Le misurazioni usate per stimare le sezioni della carcassa includono le dimensioni totali della sezione e lo spessore minimo del lardo misurato in due punti della sezione. Le due sezioni trasversali selezionate sono praticate al punto di spessore minimo del lardo del lombo e all'intersezione tra lombo e prosciutto. L'apparecchio trasmette onde sonore attraverso i tessuti. La risonanza emessa da ossa, muscoli e grasso è convertita in un'immagine dell'interno in base alla quale sono elaborate un'immagine digitale e un'analisi dei dati.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Y = 63,2758 + 0,081174 × R2P1 – 1,11488 × R2P5 – 0,89933 × R2P10 + 0,057066 × R3P3 + 0,097869 × R3P5

dove:

R2P1

:

spessore medio della pelle.

R2P5

:

pelle al punto P2 selezionato (in millimetri).

R2P10

:

grasso minimo della sezione trasversale (in millimetri).

R3P3

:

carne al punto di spessore minimo del lardo selezionato (in millimetri).

R3P5

:

misura della quantità massima di carne (in millimetri).

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.