ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 23

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
29 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/111 del Consiglio, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/112 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

14

 

*

Regolamento (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

16

 

*

Regolamento (UE) 2016/114 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori ( 1 )

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

47

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/116 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

57

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/117 della Commissione, del 28 gennaio 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2016

59

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/118 del comitato politico e di sicurezza, del 20 gennaio 2016, relativa all'attuazione, da parte di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, della risoluzione 2240 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA/1/2016)

63

 

*

Decisione (PESC) 2016/119 del Consiglio, del 28 gennaio 2016, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

65

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/120 della Commissione, del 28 gennaio 2016, relativa all'identificazione dell'eXtensible Business Reporting Language 2.1 ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici ( 1 )

77

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2016 del Comitato misto UE-Svizzera, del 3 dicembre 2015, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/121]

79

 

*

Decisione n. 1/2016 del comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 16 dicembre 2015, che modifica gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2016/122]

82

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/111 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2016

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.

(2)

A seguito del riesame dell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, è opportuno modificare le voci relative a 48 persone.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Nome

Informazioni per l'identificazione

Motivi

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex presidente della Tunisia, nato a Hamman-Sousse il 3 settembre 1936, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI, titolare della carta d'identità nazionale (CIN) n. 00354671.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico al fine di ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per il reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata a Tunisi il 24 ottobre 1956, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI, titolare della CIN n. 00683530.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 4 marzo 1944, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI, amministratore di società, domicilio presso 11 rue de France — Radès Ben Arous, titolare della CIN n. 05000799.

Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Sabha (Libia) il 7 gennaio 1980, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, coniugato con Inès LEJRI, domicilio presso Résidence de l'Étoile du Nord — suite B — settimo piano — apt. n. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunisi, titolare della CIN n. 04524472.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente e direttore generale della Banque Nationale Agricole) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico tunisino da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali), complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Tunisi il 16 gennaio 1987, figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI, titolare della CIN n. 00299177.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Tunisi il 17 luglio 1992, figlia di Leïla TRABELSI, domicilio presso Palais Présidentiel, titolare della CIN n. 09006300.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 5 novembre 1962, figlio di Saida DHERIF, amministratore di società, domicilio presso 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunisi, titolare della CIN n. 00777029.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 24 giugno 1948, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI, amministratore delegato di società agricola, domicilio presso 20 rue El Achfat — Carthage — Tunisi, titolare della CIN n. 00104253.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata a Radès il 19 febbraio 1953, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB, amministratrice di società, domicilio presso 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô, titolare della CIN n. 00403106.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 26 agosto 1974, figlio di Najia JERIDI, uomo d'affari, domicilio presso 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titolare della CIN n. 05417770.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 26 aprile 1950, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA, amministratore di società, domicilio presso 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, titolare della CIN n. 00178522.

Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 25 settembre 1955, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunisi, titolare della CIN n. 05150331.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata il 27 dicembre 1958, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI, direttore commerciale, domicilio presso 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, titolare della CIN n. 00166569.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisino, nato a La Marsa il 5 maggio 1959, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, titolare della CIN n. 00046988.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata il 1o febbraio 1960, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR, domicilio presso 4 rue de la mouette — Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00235016.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisino, nato il 5 marzo 1957, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI, promotore immobiliare, domicilio presso 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur, titolare della CIN n. 00547946.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 3 luglio 1973, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, promotore immobiliare, domicilio presso immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les berges du Lac-Tunisi, titolare della CIN n. 05411511.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisina, nata a Tunisi il 25 giugno 1975, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leila TRABELSI), amministratrice di società, coniugata con Mourad MEHDOUI, domicilio presso 41 rue Garibaldi -Tunisi, titolare della CIN n. 05417907.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisino, nato a Tunisi il 3 maggio 1962, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 41 rue Garibaldi — Tunisi, titolare della CIN n. 05189459.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato il 18 settembre 1976, figlio di Najia JERIDI, direttore generale di società, domicilio presso lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunisi, titolare della CIN n. 05412560.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisina, nata il 4 dicembre 1971, figlia di Yamina SOUIEI, amministratrice di società, domicilio presso 2 rue El Farrouj — La Marsa, titolare della CIN n. 05418095.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato il 20 dicembre 1965, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI, operatore d'agenzia alla Tunisair, domicilio presso 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunisi, titolare della CIN n. 00300638.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisino, nato il 29 gennaio 1988, figlio di Kaouther Feriel HAMZA, presidente e direttore generale della società Stafiem — Peugeot, domicilio presso 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunisi.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisino, nato il 13 gennaio 1959, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunisi, titolare della CIN n. 00400688.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo il 5 luglio 1965, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB, domicilio presso 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunisi, titolare della CIN n. 00589759.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo il 21 agosto 1971, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marouene MABROUK, consigliera presso il ministero degli affari esteri, titolare della CIN n. 05409131.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisino, nato a Tunisi l'11 marzo 1972, figlio di Jaouida El BEJI, coniugato con Sirine BEN ALI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 8 rue du Commandant Béjaoui — Carthage — Tunisi, titolare della CIN n. 04766495.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo l'8 marzo 1963, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK, medico, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, titolare della CIN n. 00589758.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisino, nato a Tunisi il 13 agosto 1960, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, titolare della CIN n. 00642271.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 22 novembre 1949, figlio di Selma HASSEN, fotografo giornalista in Germania, domicilio presso 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam — Sousse, titolare della CIN n. 02951793.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 13 marzo 1947, coniugato con Zohra BEN AMMAR, amministratore di società, domicilio presso rue El Moez — Hammam — Sousse, titolare della CIN n. 02800443.

Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisina, nata a Hammam-Sousse il 16 maggio 1952, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT, rappresentante di Tunisair, domicilio presso 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 02914657.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisina, nata a Sousse il 18 settembre 1956, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI, dirigente d'azienda, domicilio presso avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest -Sousse, titolare della CIN n. 02804872.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato il 28 ottobre 1938, figlio di Selma HASSEN, pensionato, vedovo di Selma MANSOUR, domicilio presso 255 cité El Bassatine — Monastir, titolare della CIN n. 028106l4.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Tunisi il 21 ottobre 1969, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI, amministratore di società, domicilio presso avenue Hédi Nouira — Monastir, titolare della CIN n. 04180053.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Monastir il 29 aprile 1974, figlio di Selma MANSOUR, celibe, dirigente d'azienda, domicilio presso 83 Cap Marina — Monastir, titolare della CIN n. 04186963.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Monastir il 12 ottobre 1972, figlio di Selma MANSOUR, celibe, commerciante di import-export, domicilio presso avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir, titolare della CIN n. 04192479.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Monastir l'8 marzo 1980, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI, segretaria d'azienda, domicilio presso rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse, titolare della CIN n. 06810509.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisino, nato a Hammam — Sousse l'8 ottobre 1978, figlio di Hayet BEN ALI, direttore di società, domicilio presso 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05590835.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisino, nato a Hammam — Sousse il 9 agosto1977, figlio di Hayet BEN ALI, amministratore di società, domicilio presso 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05590836.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisina, nata a Monastir il 30 agosto 1982, figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR, domicilio presso rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, titolare della CIN n. 08434380.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Sousse il 13 gennaio 1970, figlio di Naïma BEN ALI, caposervizio di Tunisair, domicilio presso résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b — El Menzah 8 -l'Ariana, titolare della CIN n. 05514395.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Hammam — Sousse il 22 ottobre 1967, figlio di Naïma BEN ALI, incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, domicilio presso 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunisi, titolare della CIN n. 05504161.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Sousse il 3 gennaio 1973, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM, amministratore di società, domicilio presso 13 lotissement Ennakhil — Kantaoui — Hammam — Sousse, titolare della CIN n. 05539378.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Parigi il 27 ottobre 1966, figlio di Paulette HAZAT, direttore di società, domicilio presso Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05515496 (doppia nazionalità).

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazionalità tunisina e francese; nato a Le Petit Quevilly (76) il 6 aprile 1971 (o il 16 aprile secondo la sua carta di identità tunisina); figlio di Tijani BEN ALI nato il 9 febbraio 1932 e Paulette HAZET (o HAZAT) nata il 23 febbraio 1936; coniugato con Amel SAIED (o SAID); amministratore di società, domicilio presso Chouket El Arressa, Hammam — Sousse, secondo la sua CIN tunisina n. 00297112; domicilio presso 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), secondo la sua CIN francese n. 111277501841.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Tunisi il 28 agosto 1974, figlio di Leila DEROUICHE, direttore commerciale, domicilio presso 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2- Tunisi, titolare della CIN n. 04622472.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.


29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/112 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

137,2

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

155,1

164,0

0

0

AR

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

310,0

202,7

303,3

244,7

0

29

0

17

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

372,9

253,9

0

13

BR

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

568,6

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

236,6

15

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” rappresenta le “altre origini”.»


29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/16


REGOLAMENTO (UE) 2016/113 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 30 aprile 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura») l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») relativo alle importazioni nell'Unione di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza («barre di rinforzo ad alta resistenza») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 17 marzo 2015 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo ad alta resistenza. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, il 17 dicembre 2015, il regolamento (UE) 2015/2386 (3) che dispone la registrazione delle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015.

1.3.   Parti interessate dall'inchiesta

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, importatori ed utilizzatori noti e le autorità cinesi. Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato alle parti interessate di aver scelto provvisoriamente gli Emirati arabi uniti come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, e le ha invitate a presentare osservazioni in merito a tale scelta.

(5)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

1.4.   Campionamento

(6)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato, di importatori indipendenti e di produttori dell'Unione interessati dal procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe selezionato un campione delle società da sottoporre all'inchiesta in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento dei produttori esportatori

(7)

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori del paese interessato sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità cinesi di individuare e/o contattare altri produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(8)

In totale tre gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste, accettato di essere inclusi nel campione e chiesto di essere esaminati a titolo individuale qualora non fossero stati inclusi nel campione. Visto il numero limitato di società che hanno collaborato (in totale tre gruppi costituiti da sei produttori, tre esportatori collegati in Cina e due esportatori collegati a Singapore), la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario per quanto riguarda i produttori esportatori del paese interessato.

b)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione era inizialmente formato da quattro produttori noti alla Commissione prima dell'apertura dell'inchiesta in quanto produttori di barre di rinforzo ad alta resistenza nell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume delle vendite ad acquirenti indipendenti. Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state inoltre invitate a presentare le proprie osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione proposto. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 90 % della produzione totale stimata dell'Unione. Il campione è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

c)   Campionamento degli importatori

(10)

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(11)

In totale quattro importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste ed hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero limitato di importatori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.5.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato

(12)

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato alle autorità e ai produttori esportatori che hanno collaborato della RPC. Nessuno dei due produttori esportatori che hanno collaborato ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato.

1.6.   Risposte al questionario e visite di verifica

(13)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte al questionario da tre (gruppi di) produttori esportatori della RPC, quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione, quattro importatori indipendenti, cinque utilizzatori indipendenti e quattro utilizzatori collegati. Due importatori indipendenti e tre utilizzatori indipendenti hanno successivamente ritirato la loro offerta di collaborazione.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Celsa UK, Regno Unito

Megasa Siderur, Spagna

Riva Acier, Francia

SN Maia, Portogallo

b)

importatori indipendenti dell'Unione:

Ronly Ltd, Regno Unito

c)

utilizzatori dell'Unione:

 

utilizzatori collegati:

BRC, Regno Unito

Express Limited, Regno Unito

Rom, Regno Unito

Romtech, Regno Unito

 

Utilizzatori indipendenti:

Capital, Regno Unito

Roe Bros & Northwest Steel, Regno Unito

d)

produttori esportatori della RPC:

gruppo Jiangyin Xicheng:

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Wuxi Xijun International Trade Co.Ltd. (esportatori collegati della RPC)

Jiangsu Xichuang International Trade Co., Ltd (esportatore collegato della RPC)

gruppo Jiangsu Yonggang:

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

gruppo Jiangsu Shagang:

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Jiangsu Shagang International Co., Ltd. (esportatore collegato della RPC)

e)

Produttore del paese di riferimento:

ArcelorMittal South Africa (Sud Africa).

(15)

La Commissione non ha visitato le sedi di Singapore dei due esportatori collegati alle società cinesi che hanno collaborato, cioè le società Lianfeng International PTE., Ltd. (esportatore collegato del gruppo Yonggang) e Xinsha International PTE, Ltd. (esportatore collegato del gruppo Shagang). I loro documenti e la contabilità, nella misura richiesta dalla Commissione, sono stati tuttavia messi a disposizione a fini di controllo durante le visite in loco nelle sedi dei rispettivi produttori collegati nella RPC.

1.7.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(16)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). A causa delle circostanze specifiche del mercato nel 2011 spiegate nel considerando 148, il peso dell'anno 2011 nell'analisi del pregiudizio è stato ridotto e di conseguenza è stata prestata maggiore attenzione agli sviluppi successivi al 1o gennaio 2012. Gli indici sono quindi basati sull'anno 2012, ove possibile.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione. La caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa.

(18)

La definizione del prodotto corrisponde alle prescrizioni della norma britannica BS4449 e si distingue di norma per la certificazione CARES e le marcature sui tondi per cemento armato. Pertanto, contrariamente a quanto affermato da alcune parti interessate, non esiste alcun problema di applicazione pratica delle misure.

(19)

Il prodotto in esame è il prodotto descritto sopra nel considerando 17, originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89.

2.2.   Prodotto simile

(20)

Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno nella RPC e nel paese di riferimento hanno, come il prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione e venduto sul mercato dell'Unione, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Essi sono quindi provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Introduzione

(21)

Sei produttori esportatori cinesi appartenenti a tre gruppi (Jiangyin Xicheng, Jiangsu Yonggang e Jiangsu Shagang) hanno collaborato all'inchiesta. Essi rappresentavano oltre il 95 % dei tutte le esportazioni cinesi verso l'Unione nel PI. Tutte le imprese esportavano nell'Unione tramite esportatori collegati situati nella RPC e/o a Singapore.

(22)

Due dei gruppi che hanno collaborato, Jiangsu Yonggang e Jiangsu Shagang, sono collegati in quanto sono proprietà comune di uno dei produttori esportatori di barre di rinforzo ad alta resistenza, come ammesso nelle risposte al questionario dei due gruppi. Le società hanno tuttavia sostenuto che i due gruppi dovrebbero essere trattati come entità separate ai fini della presente inchiesta. La società hanno asserito tra l'altro di non essere coinvolte nei rispettivi processi decisionali, di non avere alcun legame operativo, di disporre di linee di produzione separate e di canali di vendita e distribuzione completamente indipendenti sul mercato interno e sui mercati internazionali.

(23)

Per quanto riguarda tale asserzione, tenuto conto della natura e dell'intensità del rapporto tra i gruppi, vale a dire del fatto che una delle società di un gruppo è il principale e unico socio del maggior produttore del prodotto in esame del secondo gruppo e che i dirigenti della prima società sono presenti nei principali organi statutari dell'altra società, la Commissione conclude in via preliminare che i due gruppi dovrebbero essere considerati collegati. È pertanto opportuno applicare un dazio medio ponderato provvisorio per le società di entrambi i gruppi.

(24)

Nessuno dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. Il valore normale è stato perciò determinato sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2.   Paese di riferimento

(25)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver proposto gli Emirati arabi uniti come paese di riferimento appropriato e le ha invitate a presentare osservazioni. La Commissione non ha tuttavia ricevuto alcuna collaborazione da parte dei produttori noti e contattati del prodotto in esame in tale paese.

(26)

Essa ha anche verificato se altri paesi a economia di mercato in cui vengono prodotte barre di rinforzo ad alta resistenza potessero costituire un paese di riferimento appropriato. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione in base alla denuncia, alle informazioni fornite dalle parti e ai dati di Eurostat, gli altri paesi produttori di barre di rinforzo ad alta resistenza sono Egitto, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia e Ucraina. In totale sono stati contattati dalla Commissione 38 potenziali produttori del prodotto in esame in questi paesi.

(27)

La collaborazione è stata offerta da un'unica società situata in Sud Africa. Tale società ha risposto al questionario per il paese di riferimento ed ha accettato la verifica in loco delle sue risposte. Un altro produttore situato in Turchia ha espresso inizialmente l'intenzione di collaborare, ma poi non ha fornito le risposte al questionario, nonostante la Commissione avesse ripetutamente cercato di ottenere una risposta.

(28)

Per quanto riguarda la società sudafricana in questione, la China Iron and Steel Association (CISA), una parte interessata nel presente procedimento, ha sollevato la questione che la società era una filiale di uno dei produttori dell'UE che hanno sostenuto la denuncia. Secondo la CISA, l'obiettività di qualsiasi dato fornito da tale società sarebbe discutibile.

(29)

Per quanto riguarda quest'asserzione, va notato innanzitutto che la Commissione era limitata nella scelta del paese di riferimento a causa della mancanza di collaborazione da parte di altri paesi. In secondo luogo, il rapporto tra la società del paese di riferimento e il produttore dell'UE è irrilevante ai fini della presente inchiesta. Secondo la Commissione, anche se i produttori del paese di riferimento sono collegati ai produttori dell'UE, tale legame non inficia né pregiudica la determinazione del valore normale in base a dati verificati, come confermato recentemente dalla sentenza della Corte di giustizia in una causa simile (4). Inoltre, non vi è alcun motivo specifico per mettere in dubbio l'utilizzo di dati debitamente verificati di questo produttore del paese di riferimento. Per quanto riguarda il Sud Africa, il mercato interno per le barre di rinforzo ad alta resistenza è relativamente aperto, non protetto da dazi doganali all'importazione per quanto riguarda il prodotto in esame, con una concorrenza interna di vari produttori nazionali e importazioni che hanno una quota di mercato considerevole del 13 %. Il produttore del paese di riferimento verificato realizza un'ingente quantità di vendite interne e all'esportazione ed ha sul mercato nazionale una quota di mercato che va dal 13 % al 23 %. Produce tipi del prodotto simile analoghi a quelli esportati nell'Unione dai produttori cinesi.

(30)

Tenendo conto di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase del procedimento che il Sud Africa costituisce un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.3.   Valore normale

(31)

Come indicato nel considerando 24, il valore normale per i produttori esportatori della RPC è stato determinato in base al valore costruito nel paese di riferimento, in questo caso il Sud Africa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(32)

A tale scopo la Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume totale delle vendite interne del prodotto simile ad acquirenti indipendenti effettuate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato fosse rappresentativo, cioè se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate nell'Unione da ciascuno dei rispettivi esportatori cinesi che hanno collaborato durante il PI, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base è stato rilevato che le vendite complessive sul mercato interno nel paese di riferimento erano rappresentative.

(33)

Successivamente la Commissione ha effettuato lo stesso confronto per ciascun tipo di prodotto, cioè ha esaminato se le vendite sul mercato interno di un dato tipo di prodotto nel paese di riferimento fossero rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base, è stato constatato che le vendite sul mercato interno del paese di riferimento non erano rappresentative per nessun tipo di prodotto e per nessuno degli esportatori cinesi.

(34)

Il valore normale è stato quindi calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base, aggiungendo al costo medio di produzione del tipo di prodotto in questione la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute (1 %-5 %) e la media ponderata dei profitti realizzati (10 %-20 %) dal produttore del paese di riferimento sulle vendite effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta.

3.4.   Prezzo all'esportazione

(35)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione attraverso esportatori collegati situati in Cina e/o a Singapore o attraverso società commerciali indipendenti situate in Cina.

(36)

Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili dai primi acquirenti indipendenti, siano essi importatori dell'Unione o società commerciali della RPC.

3.5.   Confronto

(37)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono stati confrontati a livello franco fabbrica.

(38)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(39)

Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, i costi di movimentazione e di carico e i costi accessori, le spese di imballaggio e di credito, gli sconti e le commissioni, qualora sia stato dimostrato che tali differenze incidevano sulla comparabilità dei prezzi. L'importo totale di tali adeguamenti ammontava al 5 %-10 %.

(40)

La Cina applica una politica di rimborso parziale dell'IVA all'esportazione. Il 4 % dell'IVA non è rimborsato. Per garantire che fosse espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, il valore normale è stato riveduto al rialzo per la parte dell'IVA riscossa sulle esportazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi (5).

3.6.   Margini di dumping

(41)

Come previsto all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun gruppo di società che ha collaborato è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.

(42)

Come spiegato nel considerando 23, la Commissione ha concluso che due dei gruppi di società che hanno collaborato dovrebbero essere considerati collegati.

(43)

Per i produttori esportatori dei due gruppi è stato quindi stabilito un unico margine di dumping, esprimendo la somma dei loro margini di dumping individuali in percentuale della somma dei loro valori cif costruiti (a causa della presenza di esportatori collegati) alla frontiera dell'Unione.

(44)

Per quanto riguarda il margine di dumping a livello nazionale, la Commissione ha stabilito dapprima il grado di collaborazione. A tal fine, è stato effettuato un confronto tra il totale delle esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni dalla RPC, come risulta dalle statistiche di Eurostat relative alle importazioni. Dato che il grado di collaborazione è stato elevato, il margine di dumping nazionale è stato fissato provvisoriamente al livello del margine più elevato calcolato per i produttori esportatori che hanno collaborato.

(45)

Pertanto i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio (%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

66,0

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

66,0

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

51,5

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

51,5

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

51,5

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

51,5

Tutte le altre società

66,0

4.   INDUSTRIA DELL'UNIONE

4.1.   Industria dell'Unione

(46)

Il prodotto simile è stato fabbricato da 11 produttori dell'Unione. Si ritiene che essi rappresentino l'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, e di seguito saranno denominati «l'industria dell'Unione».

(47)

Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di chiarire se l'industria dell'Unione sia limitata a una particolare regione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

(48)

La Commissione osserva che anche se gli utilizzatori del prodotto in esame sono situati solo nel Regno Unito e in Irlanda, i produttori del prodotto simile sono situati in vari Stati membri e non unicamente nel Regno Unito e in Irlanda. Con industria dell'Unione si intendono quindi i produttori di tutta l'Unione.

4.2.   Produzione dell'Unione

(49)

Per determinare la produzione totale dell'Unione per il periodo dell'inchiesta sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, ad esempio quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(50)

Su tale base la produzione totale dell'Unione è stata stimata a circa 506 000 tonnellate durante il PI. Tale cifra comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione che si sono manifestati, che costituiscono l'intera industria dell'Unione.

4.3.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(51)

Come indicato sopra al considerando 9, sono stati inclusi nel campione quattro produttori dell'Unione, che rappresentano il 90 % della produzione totale stimata dell'Unione del prodotto simile.

4.4.   Mercato libero e vincolato

(52)

Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(53)

Le barre di rinforzo ad alta resistenza sono utilizzate da fabbricanti che piegano e tagliano le barre su misura in diverse forme e lunghezze e le forniscono ai cantieri edili. La Commissione ha constatato che una parte sostanziale (56 %) della produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era destinata a un uso vincolato. Le barre di rinforzo ad alta resistenza sono infatti state vendute da un produttore dell'Unione a società collegate che non potevano scegliere liberamente il fornitore.

(54)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è necessaria per l'analisi del pregiudizio poiché i prodotti destinati a un uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi sono fissati all'interno del gruppo e quindi non sono affidabili. La produzione destinata alla vendita sul mercato libero è invece in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del libero mercato.

(55)

Per fornire un quadro più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha ottenuto dati sull'intera produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza ed ha stabilito se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero. Per alcuni indicatori di pregiudizio relativi all'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato separatamente i dati sul mercato libero e vincolato e ha effettuato un'analisi comparativa. Questi fattori sono: le vendite, la quota di mercato, i prezzi unitari, i costi unitari, la redditività e il flusso di cassa. Altri indicatori economici, tuttavia, hanno potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all'intera attività, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione, dato che essi dipendono dall'intera attività, indipendentemente dal fatto che la produzione sia destinata a un uso vincolato o alla vendita sul mercato libero. Tali fattori sono: la produzione, la capacità, l'utilizzazione degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la produttività, le scorte e i costi del lavoro. Per questi fattori l'analisi dell'intera industria dell'Unione è necessaria per ottenere un quadro completo del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, poiché i dati in questione non possono essere distinti in base alla vendita vincolata e alla libera vendita.

(56)

La Commissione osserva che tale analisi è conforme alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione e dell'OMC (6).

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Consumo dell'Unione

(57)

Il consumo nell'Unione è stato stabilito in base al totale delle importazioni e al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato UE. L'anno 2011 è stato caratterizzato da un livello del consumo dell'Unione basso rispetto al resto del periodo in esame. Tuttavia, la situazione del mercato è migliorata, come indica la tabella riportata sotto, e il consumo dell'Unione è aumentato del 50 % tra il 2012 e il PI e del 38 % tra il 2012 e il PI.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Consumo (in tonnellate)

546 359

595 797

628 099

854 328

822 060

Indice (2012 = 100)

92

100

105

143

138

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale), denuncia e risposte al questionario.

5.2.   Importazioni nell'Unione provenienti dal paese in esame

5.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(58)

Durante il periodo in esame le importazioni nell'Unione provenienti dalla Repubblica popolare cinese iniziate solo nel 2013 hanno avuto, in termini di volume e di quota di mercato, la seguente evoluzione:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Volume (tonnellate)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indice (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Quota di mercato (% del consumo UE)

 

 

7,9

32,7

35,6

Quota di mercato (% del mercato libero)

 

 

11,7

45,9

50,9

Indice (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale), denuncia e risposte al questionario.

(59)

I volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati considerevolmente nel periodo in esame da 0 a 292 000 tonnellate nel PI. La quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata notevolmente dallo 0 % al 36 % nel periodo in esame.

5.2.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi (undercutting)

(60)

La tabella riportata sotto indica il prezzo medio delle importazioni dalla Cina:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo medio EUR/t

 

 

442

400

401

Indice (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale) e risposte al questionario.

(61)

I prezzi medi all'importazione dalla Cina sono diminuiti nel periodo in esame, in linea con il calo dei prezzi mondiali dei minerali di ferro utilizzati come materie prime in Cina e nel paese di riferimento (cfr. tabella nel considerando 81). I prezzi all'importazione per il PI sono stati stabiliti in base ai prezzi di vendita all'esportazione verificati dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. I prezzi medi all'importazione per il 2013 e il 2014 sono stati stabiliti in base alla banca dati sulla sorveglianza. La Commissione ha tenuto conto del lungo periodo di tempo che intercorre tra le date delle fatture e quelle dello sdoganamento, che altrimenti avrebbe reso possibile un confronto dei prezzi di diversi periodi. I prezzi all'importazione dalla Cina sono rimasti al di sotto dei prezzi delle vendite ad acquirenti collegati e indipendenti dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Come indicato sotto nel considerando 82, nel 2013 il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione era 483 EUR/t per gli acquirenti collegati e 456 EUR/t per quelli indipendenti. Nel 2014 il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione era 464 EUR/t per gli acquirenti collegati e 434 EUR/t per quelli indipendenti. Nel PI il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione era 458 EUR/t per gli acquirenti collegati e 427 EUR/t per quelli indipendenti.

(62)

Per determinare se vi sia stata sottoquotazione dei prezzi durante il PI, e in quale misura, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica detraendo gli effettivi costi di fornitura, le commissioni e le note di credito, e la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai produttori cinesi inclusi nel campione praticati al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif. Come spiegato nel considerando 102, la sottoquotazione è stata stabilita solo confrontando le vendite agli acquirenti indipendenti, dato che il confronto ha tenuto conto soltanto dei tipi di prodotto corrispondenti. Le vendite agli acquirenti collegati erano costituite esclusivamente da tipi di prodotto non importati dalla Cina.

(63)

Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha mostrato un margine di sottoquotazione fra l'1,7 % e il 5,6 %. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, inferiori rispetto a quelli dell'Unione durante il periodo in esame, spiegano l'aumento significativo del volume delle importazioni cinesi e della quota di mercato delle importazioni dalla Cina dal 2013 in poi.

5.3.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.3.1.   Osservazioni preliminari

(64)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(65)

Come già indicato al considerando 9, è stato utilizzato il campionamento per esaminare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(66)

Ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e quelli microeconomici. A tal riguardo, la situazione economica dell'industria dell'Unione viene valutata utilizzando a) indicatori macroeconomici, in particolare la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzazione degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato e la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping effettivo e la ripresa da precedenti pratiche di dumping, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dell'industria complessiva dell'Unione, e b) indicatori microeconomici, in particolare i prezzi medi unitari, il costo unitario, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali, le scorte e il costo del lavoro, indicatori per i quali i dati sono stati raccolti a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(67)

Per definire gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati riguardanti i produttori dell'Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte ai questionari fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(68)

Gli indicatori microeconomici sono stati definiti in base alle informazioni fornite nelle risposte al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(69)

Come spiegato sotto nel considerando 103, la sottoquotazione e le vendite sottocosto sono state calcolate in base a tipi di prodotto che erano comparabili con le importazioni dalla Cina, vale a dire che rientravano nello stesso numero di codice del prodotto, e quindi le vendite agli acquirenti collegati, costituite solo da tipi di prodotto non importati dalla Cina, erano escluse. Gli altri indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti sulla base di tutti i tipi di prodotto. Anche se tali indicatori fossero stati definiti soltanto sulla base di tipi di prodotto comparabili, questo non avrebbe alterato le tendenze osservate.

5.3.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzazione degli impianti

(70)

La produzione dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzazione degli impianti hanno avuto la seguente evoluzione nel periodo in esame:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Volume di produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza (tonnellate)

533 612

569 599

507 046

516 762

506 361

Indice (2012 = 100)

94

100

89

91

89

Volume di produzione di tutti i prodotti (tonnellate)

5 364 368

5 416 193

5 169 720

5 510 322

5 500 486

Indice (2012 = 100)

99

100

95

102

102

Capacità di produzione di tutti i prodotti (tonnellate)

7 700 405

7 710 620

7 705 934

7 688 851

7 709 741

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Utilizzazione degli impianti di produzione di tutti i prodotti (%)

70

70

67

72

71

Indice (2012 = 100)

99

100

96

102

102

Fonte: denuncia e risposte al questionario.

(71)

La produzione UE è diminuita durante il periodo in esame, malgrado l'aumento del consumo dell'Unione.

(72)

Dato che per fabbricare il prodotto simile e altri tipi barre di rinforzo possono essere utilizzati gli stessi macchinari, la capacità produttiva e l'utilizzazione degli impianti sono state calcolate per tutti i tipi di barre di rinforzo. Non esiste alcun macchinario specifico per barre di rinforzo ad alta resistenza di cui si possa tenere conto per calcolare la capacità e l'utilizzazione degli impianti soltanto per il prodotto simile. La capacità e l'utilizzazione degli impianti sono rimaste costanti nel corso del periodo in esame, malgrado l'aumento del consumo dell'Unione. Il calo del volume di produzione del prodotto in esame è stato compensato da un incremento del volume di produzione di altri prodotti.

b)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(73)

Le vendite di un produttore dell'Unione comprendevano le vendite vincolate alle sue società collegate. Il volume delle vendite, la quota di mercato e la crescita sono stati quindi valutati separatamente per il mercato vincolato (vendite ad acquirenti collegati) e il libero mercato (vendite ad acquirenti indipendenti).

(74)

I volumi delle vendite, la quota di mercato e la crescita hanno registrato, durante il periodo in esame, la seguente evoluzione:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Volume delle vendite ad acquirenti collegati (tonnellate)

255 388

249 832

206 004

246 055

248 213

Indice (2012 = 100)

102

100

82

98

99

Quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati rispetto al consumo UE (%)

46,7

41,9

32,8

28,8

30,2

Indice (2012 = 100)

111

100

78

69

72

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti (tonnellate)

269 728

319 148

292 521

260 470

261 180

Indice (2012 = 100)

85

100

92

82

82

Quota di mercato delle vendite ad acquirenti indipendenti rispetto al consumo UE (%)

49,4

53,6

46,6

30,5

31,8

Indice (2012 = 100)

92

100

87

57

59

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale), denuncia e risposte al questionario.

(75)

Dopo un aumento tra il 2011 e il 2012 in un contesto di crescita dei consumi, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti ha iniziato a diminuire a partire dal 2013, parallelamente al rapido aumento delle importazioni in dumping. Ciò si riflette anche nella tendenza al rialzo delle scorte finali, che sono aumentate complessivamente del 27 % nel periodo in esame e del 28 % dal 2012 al PI.

(76)

La quota di mercato delle vendite agli acquirenti indipendenti dell'industria dell'Unione, inoltre, è notevolmente diminuita di 18 punti percentuali dal 2011 e di 22 punti percentuali dal 2012, in un contesto di aumento costante dei consumi. Questo dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare pienamente della crescita del consumo dell'Unione a causa dell'aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping.

(77)

Nel 2013 le vendite ad acquirenti collegati sono inizialmente diminuite, in concomitanza con l'inizio del dumping sulle importazioni dalla Cina, ma in seguito hanno raggiunto nuovamente il loro livello precedente. La quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati è calata di 17 punti percentuali dal 2011 e di 12 punti percentuali dal 2012. Tuttavia, le vendite ad acquirenti collegati sono state effettuate in un mercato vincolato e quindi sono state colpite solo indirettamente dalle importazioni cinesi.

c)   Occupazione e produttività

(78)

L'occupazione è diminuita da 253 nel 2011 a 231 nel 2012 e nel PI si è ridotta ulteriormente a 209. L'occupazione nell'industria dell'Unione è stata calcolata prendendo in considerazione il numero di dipendenti che lavorano direttamente con il prodotto in esame, se disponibile, oppure fissando l'occupazione totale dei produttori in modo proporzionale alla quota di produzione del prodotto in esame. La produttività, misurata come produzione annua in tonnellate per dipendente, è aumentata del 15 % dal 2011 al 2012. Dal 2012 fino al PI la produttività è calata in un primo momento nel 2013, in linea con il calo della produzione, ma poi ha raggiunto nuovamente i livelli precedenti, il che significa che l'industria dell'Unione ha compiuto notevoli sforzi per migliorare la propria efficienza, mentre la produzione è rimasta ai livelli del 2013.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Numero di dipendenti

253

231

243

221

209

Indice (2012 = 100)

109

100

105

96

90

Produttività (TM/dipendente)

2 113

2 465

2 090

2 334

2 423

Indice (2012 = 100)

86

100

85

95

98

Fonte: denuncia e risposte al questionario.

d)   Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(79)

I margini di dumping dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione sono considerevoli (cfr. considerando 45). Visti il settore del prodotto in esame, il volume, la quota di mercato ed i prezzi delle importazioni in dumping dalla Cina illustrati sopra, l'incidenza del margine di dumping effettivo sull'industria dell'Unione non può essere considerata trascurabile.

(80)

Dato che in precedenza non sono state effettuate importazioni, l'industria non è in una fase di ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti.

5.3.3.   Indicatori microeconomici

a)   Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione e costo unitario di produzione

(81)

I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono diminuiti del 16 % dal 2012 al PI. Il calo dei prezzi riflette una tendenza al ribasso generale del livello mondiale del costo delle materie prime, sia dei rottami frantumati utilizzati nell'Unione sia dei minerali di ferro utilizzati in Cina e nel paese di riferimento, come risulta dalla seguente tabella.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo dei rottami in EUR/tonnellata (produttori dell'Unione inclusi nel campione)

320

308

281

270

260

Indice (2012 = 100)

104

100

91

88

85

Prezzo dei rottami frantumati in EUR/tonnellata (mercato dell'Unione)

318

285

254

261

251

Indice (2012 = 100)

112

100

89

92

88

Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina)

124

100

96

72

60

Indice (2012 = 100)

125

100

96

73

61

Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina) presentato dai produttori esportatori cinesi

Non fornito

Non fornito

[90-110]

[60-80]

[50-70]

Fonte: Denuncia, risposte al questionario, www.indexmundi.com, CISA.

(82)

Tuttavia, dal 2012 al PI i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti più rapidamente dei prezzi delle materie prime per i rottami frantumati, in termini sia assoluti che relativi. Come risulta dalla tabella riportata di seguito, questo ha comportato perdite a partire dal 2013.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti collegati

529

540

483

464

458

Indice (2012 = 100)

98

100

89

86

85

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti indipendenti

505

507

456

434

427

Indice (2012 = 100)

100

100

90

86

84

Costo unitario delle merci vendute per acquirenti collegati (EUR/tonnellata)

544

527

490

479

470

Indice (2012 = 100)

103

100

93

91

89

Costo unitario delle merci vendute per acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)

515

502

469

448

439

Indice (2012 = 100)

103

100

93

89

87

Fonte: risposte al questionario.

b)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(83)

Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti collegati (% del fatturato delle vendite)

– 2,8

+ 2,5

– 1,5

– 3,2

– 2,7

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti per tipi di prodotto comparabili (% del fatturato delle vendite)

– 3,5

+ 1,6

– 2,5

– 3,1

– 2,4

Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti collegati (EUR)

-336 830

6 965 666

1 619 217

619 310

1 582 626

Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti indipendenti (EUR)

14 899 504

5 240 507

600 099

– 389 019

– 946 642

Investimenti (EUR)

7 176 323

6 546 524

5 880 627

4 504 181

5 030 792

Indice (2012 = 100)

110

100

90

69

77

Utile sul capitale investito (%)

– 83

71

– 76

– 144

– 110

Fonte: risposte al questionario.

(84)

La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata stabilita separatamente per le vendite ad acquirenti collegati e indipendenti. La redditività è stata espressa come utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti nell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(85)

Per le vendite ad acquirenti collegati, i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno subito perdite nel 2011, ma nel 2012 hanno iniziato a riprendersi in linea con l'aumento del consumo nell'Unione. Nel 2012 è stato registrato un utile di + 2,5 % per le vendite ad acquirenti collegati. Tali vendite sono diventate nuovamente deficitarie dal 2013 in poi. I prezzi di tali vendite non riflettono però necessariamente i prezzi di mercato, poiché i prezzi sono fissati in un accordo tra parti collegate. Gli utili delle vendite ad acquirenti collegati non hanno quindi potuto essere considerati indicativi della redditività dell'industria dell'Unione.

(86)

Per le vendite ad acquirenti indipendenti è stata osservata una tendenza analoga a quella delle vendite ad acquirenti collegati. Le vendite ad acquirenti indipendenti erano deficitarie prima del 2012, redditizie nel 2012 e nuovamente in perdita dal 2013 in poi.

(87)

Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, era inizialmente positivo per le vendite ad acquirenti indipendenti, ma dal 2014 in poi è diventato negativo, in linea con le continue perdite. Il flusso di cassa per le vendite ad acquirenti collegati era negativo nel 2011 ma positivo nel resto del periodo in esame. Tuttavia, dato che i prezzi delle vendite ad acquirenti collegati non riflettono necessariamente i prezzi di mercato, il flusso di cassa per dette vendite non ha potuto essere considerato indicativo della situazione del flusso di cassa dell'industria dell'Unione.

(88)

L'evoluzione della redditività e del flusso di cassa durante il periodo in esame ha limitato la capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di investire nelle proprie attività, pregiudicando così il loro sviluppo. A causa della natura dell'industria, gli investimenti sono tuttavia utilizzati per la fabbricazione di vari prodotti, tra cui anche prodotti che non rientrano nell'ambito dell'inchiesta. Per questo motivo non è stato possibile stabilire direttamente gli investimenti e l'utile sul capitale investito, ossia il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti, specificamente per il prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli investimenti complessivi dell'industria sono invece stati considerati assegnati al prodotto in esame in linea con la quota del fatturato.

(89)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono rimasti negativi durante il PI.

c)   Scorte

(90)

Durante il periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 27 %; tale incremento è coinciso con perdite della quota di mercato.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Scorte finali (tonnellate)

56 934

56 537

57 280

69 942

72 473

Indice (2012 = 100)

101

100

101

124

128

Fonte: risposte al questionario.

d)   Costo del lavoro

(91)

Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato moderatamente durante il periodo in esame. Nel contempo è migliorata la produttività media. Il costo del lavoro ha rappresentato il 13 % del costo totale di produzione e quindi non costituisce un fattore determinante del costo di produzione.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

104 161

112 246

108 249

127 588

138 047

Indice (2012 = 100)

93

100

96

114

123

Fonte: risposte al questionario.

5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(92)

Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione non ha beneficiato della crescita dei consumi durante il periodo in esame. Inizialmente, dal 2011 al 2012, non c'è stato alcun pregiudizio, anche perché non c'erano importazioni, ma in seguito, a partire dal 2013, la sua situazione economica si è deteriorata rispetto ai livelli del 2012. Alcuni indicatori come la produzione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione hanno infatti registrato una stagnazione, nonostante un aumento continuo del consumo nell'Unione. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata notevolmente, dato che il maggiore consumo dell'Unione è stato soddisfatto dal rapido aumento delle importazioni cinesi.

(93)

Alcuni indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari, in particolare la redditività e il flusso di cassa dell'industria dell'Unione, sono stati inoltre colpiti gravemente (calo della redditività di 4 punti percentuali) dalla pressione sui prezzi che è prevalsa nel mercato dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata in grado di mantenere i prezzi a un livello tale da poter raggiungere una redditività corrispondente a quella dell'anno 2012 e di conseguenza ha iniziato ad essere in perdita.

(94)

In considerazione di ciò si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(95)

In conformità all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni in dumping dalla Cina abbiano causato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da poter essere considerato materiale. Sono stati esaminati anche fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver danneggiato l'industria dell'Unione nello stesso periodo, al fine di evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori venisse attributo alle importazioni oggetto di dumping.

6.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(96)

Dall'inchiesta è emerso che il consumo dell'Unione è aumentato del 50 % durante il periodo in esame e nel contempo il volume delle importazioni originarie della Cina è aumentato in modo significativo. Come spiegato nei considerando 58 e 59, le importazioni dalla Cina sono aumentate da 0 t nel 2012 a 292 000 t nel PI. L'aumento delle importazioni in dumping è coinciso con un drastico calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione: come spiegato nei considerando 74-76, le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuite da 319 000 t nel 2012 a 261 000 t nel PI.

(97)

Per quanto riguarda la pressione sui prezzi che ha prevalso nel mercato dell'Unione durante il periodo in esame, è stato constatato che i prezzi medi all'importazione dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata dallo 0 % nel 2012 al 36 % del consumo dell'Unione nel PI grazie ad una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione. Sul mercato libero la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata dallo 0 % nel 2012 al 51 % nel PI. La quota di mercato dell'industria dell'Unione nel mercato libero è diminuita dal 92 % nel 2012 al 46 % nel PI. La perdita di quota di mercato dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare dell'aumento del consumo.

(98)

A causa della pressione sui prezzi esercitata dai volumi crescenti di importazioni cinesi, l'industria dell'Unione non è stata in grado di coprire i suoi costi. Essa ha registrato perdite nel 2011 e un esiguo profitto prima dell'inizio del dumping nel 2012. A partire dal 2013 è divenuta deficitaria, nel momento in cui le importazioni in dumping hanno iniziato ad affluire sul mercato dell'Unione.

(99)

In base a quanto precede è stato concluso che il massiccio afflusso di importazioni in dumping dalla Cina a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha causato il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.3.   Effetto di altri fattori

6.3.1.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(100)

Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono praticamente nulle. Durante il periodo in esame le esportazioni nei paesi terzi sono diminuite dall'1 % allo 0 % delle vendite. Si può concludere pertanto che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione non poteva essere una causa del grave pregiudizio rilevato.

6.3.2.   Vendite a parti collegate

(101)

Gli esportatori cinesi hanno asserito che il nesso di causalità viene meno perché le vendite di uno dei produttori dell'Unione sono state effettuate quasi esclusivamente a parti collegate in un mercato vincolato. Quindi il pregiudizio sarebbe causato dai bassi prezzi di trasferimento tra società collegate e non dalle importazioni cinesi.

(102)

In primo luogo, la Commissione rileva che solo uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione effettua vendite in un mercato vincolato e inoltre tale produttore effettua anche vendite non vincolate del prodotto simile.

(103)

In secondo luogo, dall'inchiesta è emerso che i prezzi praticati alle parti collegate erano superiori ai prezzi di vendita sul mercato libero. È emerso inoltre che le vendite alle parti collegate riguardavano tipi di prodotto non importati dalla Cina. La sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto sono state accertate soltanto in base a tipi di prodotto corrispondenti, confrontando i prezzi delle importazioni cinesi e i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione di tipi di prodotto corrispondenti. Quindi le vendite alle parti collegate non hanno influito sulla determinazione della sottoquotazione e delle vendite sottocosto. Infine, l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio analizzati separatamente per le vendite sul mercato libero e vincolato ha evidenziato una tendenza analoga. Pertanto, l'argomentazione avanzata dagli esportatori cinesi è stata presa in considerazione ma non incide sui risultati.

6.3.3.   Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2011

2012

2013

2014

PI

RPC

Volume (tonnellate)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indice (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Quota di mercato (% del consumo UE)

 

 

7,9

32,7

35,6

Indice (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Prezzo medio

 

 

442

400

401

Indice (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Turchia

Volume (tonnellate)

8 726

1 182

74 965

65 299

16 323

Indice (2012 = 100)

738

100

6 342

5 525

1 381

Quota di mercato (% del consumo UE)

1,6

0,2

11,9

7,6

2,0

Indice (2012 = 100)

805

100

6 016

3 853

1 001

Prezzo medio

697

508

463

565

691

Indice (2012 = 100)

137

100

91

111

136

Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina

Volume (tonnellate)

21 243

26 817

80 094

68 319

20 362

Indice (2012 = 100)

79

100

299

255

76

Quota di mercato (% del consumo UE)

3,9

4,5

12,8

8,0

2,5

Indice (2012 = 100)

86

100

283

178

55

Prezzo medio

657

610

488

659

570

Indice (2012 = 100)

108

100

80

108

94

Fonte: Commissione europea (Banca dati sulla sorveglianza doganale), denuncia e risposte al questionario.

(104)

Le importazioni in dumping dalla Cina hanno costituito il 93 % di tutte le importazioni nel mercato dell'Unione durante il PI. Nel contesto del nesso di causalità è stato necessario esaminare altre fonti di importazione, tra cui la Turchia.

(105)

Dall'inchiesta è emerso che i prezzi medi di vendita dei produttori esportatori turchi sono rimasti superiori ai prezzi di vendita dei produttori esportatori cinesi e a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Inoltre, la quota di mercato delle importazioni turche è calata dal 12 % nel 2013 al 2,0 % nel PI.

(106)

Si è pertanto giunti alla conclusione che l'incidenza di queste importazioni non è tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.3.4.   Crisi economica

(107)

Come spiegato nel considerando 83, l'industria dell'Unione era in perdita nel 2011, quando gli effetti della crisi economica si sono manifestati con il basso consumo di barre di rinforzo. La situazione dell'industria è migliorata nel 2012, permettendole di registrare un profitto. Essa ha subito nuovamente perdite a partire dal 2013, in concomitanza con l'inizio delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina.

(108)

Di conseguenza, la crisi economica non può spiegare le difficoltà dell'industria riapparse dal 2013. Non si può quindi ritenere che la crisi abbia avuto un'incidenza tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nel PI.

6.3.5.   Costi delle principali materie prime

(109)

Gli esportatori cinesi hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia risultato dall'utilizzo di rottami come materia prima principale, mentre i produttori cinesi utilizzano minerali di ferro.

(110)

Le informazioni sui prezzi fornite dagli esportatori cinesi dimostrano comunque che i prezzi dei rottami seguono generalmente le tendenze dei prezzi dei minerali di ferro sui mercati mondiali. Come indicato nel considerando 81, sia i prezzi dei rottami, sia quelli dei minerali di ferro sono diminuiti in misura quasi identica in termini di prezzo per tonnellata. Il fatto che il calo sia diverso in termini percentuali non è rilevante per la determinazione del nesso di causalità, perché l'impatto sui costi di produzione è determinato dall'evoluzione del prezzo per tonnellata in termini assoluti. La differenza dei costi in termini assoluti tra i minerali di ferro e i rottami è inoltre dovuta al fatto che il processo di trasformazione in acciaio è diverso a seconda della materia prima utilizzata. I costi delle due diverse materie prime non sono quindi direttamente comparabili. Le asserite differenze di andamento dei costi delle materie prime non ha quindi potuto annullare il nesso di causalità tra il grave pregiudizio subito e le importazioni oggetto di dumping. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

6.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(111)

È stato dimostrato che nel periodo in esame si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping originarie della Cina. È emerso inoltre che tali importazioni hanno mantenuto prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato UE, in particolare durante il PI.

(112)

L'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla Cina è coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione dal 2013 in poi. Nonostante la ripresa dei consumi, l'industria dell'Unione non è stata quindi in grado di aumentare le vendite e i prezzi e di conseguenza gli indicatori finanziari come la redditività sono rimasti negativi.

(113)

L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che questi fattori non erano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(114)

In base alla suddetta analisi, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, è stato concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping dalla Cina hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

7.1.   Considerazioni generali

(115)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie sulle pratiche di dumping pregiudizievoli, vi fossero motivi fondati per concludere che non è nell'interesse dell'Unione adottare misure in questo caso specifico. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(116)

La CISA, una parte interessata, ha sostenuto che l'istituzione di misure per tutta l'Unione non sarebbe necessaria poiché le importazioni dalla Cina sono destinate soltanto al Regno Unito e all'Irlanda.

(117)

La Commissione osserva che anche se il consumo è limitato al Regno Unito e all'Irlanda, l'industria dell'Unione è situata in vari Stati membri e quindi l'interesse dell'Unione deve essere valutato per tutta l'Unione. Dato che esistono flussi commerciali del prodotto in esame all'interno dell'Unione, tra il Regno Unito, l'Irlanda e gli altri Stati membri, perché siano efficaci le misure devono essere istituite per tutta l'Unione.

7.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(118)

L'industria dell'Unione è costituita da 11 produttori noti che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione del prodotto simile. I produttori sono situati in diversi Stati membri dell'Unione e nel PI contavano 209 dipendenti diretti nel settore del prodotto simile.

(119)

È stato stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Va ricordato che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare appieno della crescita del consumo e che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta fragile.

(120)

L'istituzione di dazi antidumping dovrebbe ristabilire nel mercato dell'Unione condizioni commerciali eque, in grado di consentire all'industria dell'Unione di adeguare i prezzi del prodotto simile ai costi di produzione.

(121)

Si prevede inoltre che l'istituzione di misure consentirà all'industria dell'Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta nel periodo in esame, con un effetto positivo sulla sua redditività e sulla situazione finanziaria complessiva. L'istituzione di misure consentirebbe all'industria di mantenere e rafforzare ulteriormente gli sforzi tesi alla razionalizzazione dei costi.

(122)

Qualora non venissero istituite misure, sarebbero probabili ulteriori perdite di quota di mercato e un peggioramento della redditività dell'industria dell'Unione.

(123)

Un produttore dell'Unione ha effettuato le sue vendite prevalentemente in un mercato vincolato sui cui le importazioni dalla Cina non incidono direttamente. Indirettamente, tuttavia, può beneficiare della crescita del mercato, in assenza di importazioni oggetto di dumping, se i prezzi vengono fissati secondo condizioni di mercato eque.

(124)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni originarie della Cina sarebbe all'interesse dell'industria dell'Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(125)

Sono stati inviati questionari a 11 utilizzatori dell'Unione. Nove di loro hanno risposto al questionario, ma tre hanno successivamente ritirato la loro offerta di collaborazione. Il probabile effetto delle misure proposte è stato valutato in base alle risposte al questionario ricevute dagli altri utilizzatori e dal mercato complessivo dell'Unione per il prodotto in esame e per il prodotto simile.

(126)

Quattro degli utilizzatori che hanno collaborato erano collegati a un produttore dell'Unione. Essi hanno acquistato il prodotto in esame soltanto dalla loro società madre. L'istituzione delle misure non avrebbe quindi un impatto diretto sui loro acquisti. Indirettamente, la loro posizione nel mercato a valle potrebbe migliorare, dato che i loro concorrenti non sarebbero più in grado di acquistare merci a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

(127)

I due utilizzatori indipendenti che hanno collaborato rappresentavano circa il 33 % del totale delle importazioni dalla Cina del prodotto in esame durante in PI. In media gli acquisti dalla Cina hanno costituito all'incirca l'88 % del totale degli acquisti del prodotto in esame. Il costo del prodotto in esame ha rappresentato di norma il 75 % delle vendite comprendenti il prodotto in esame. Durante il PI il fatturato medio comprendente il prodotto in esame ha costituito il 76 % del fatturato complessivo.

(128)

Dall'inchiesta è emerso che durante il PI la redditività media degli utilizzatori indipendenti che hanno collaborato per quanto riguarda le vendite comprendenti il prodotto in esame era dell'1 % del fatturato.

(129)

Nell'ipotesi più sfavorevole per gli utilizzatori indipendenti, vale a dire nell'eventualità che non fosse possibile trasferire un aumento dei prezzi sulla catena di distribuzione e che gli utilizzatori continuassero ad acquistare dalla Cina i volumi precedenti, il dazio avrebbe un'incidenza tale sulla redditività degli utilizzatori, considerando i loro esigui profitti, la quota elevata delle importazioni cinesi e la quota elevata del prodotto in esame rispetto ai costi complessivi, che gli utilizzatori inizierebbero ad accumulare perdite.

(130)

Va notato tuttavia che, dato che il prodotto in esame è standardizzato, gli utilizzatori potrebbero facilmente cambiare le loro fonti di approvvigionamento per quanto riguarda la qualità del prodotto. L'istituzione delle misure non dovrebbe precludere la possibilità di importare il prodotto in esame da altri paesi e anche dalla Cina, una volta eliminati gli effetti di distorsione degli scambi dovuti al dumping.

(131)

Gli utilizzatori indipendenti hanno affermato che le grandi quantità attualmente importate dalla Cina non potevano essere sostituite facilmente con altre fonti e che di conseguenza si sarebbero trovati in una situazione di difficoltà di approvvigionamento. Questo avrebbe portato alla perdita delle loro quote di mercato a vantaggio degli utilizzatori collegati.

(132)

Dato il livello modesto dei dazi, tuttavia, è improbabile che essi possano eliminare completamente le importazioni dalla Cina, che continuerebbero ad entrare nel mercato dell'Unione a prezzi equi. Dall'inchiesta è risultato che l'industria dell'Unione dispone di una capacità inutilizzata sufficiente perché gli utilizzatori indipendenti possano sostituire un'eventuale riduzione delle importazioni cinesi.

(133)

Alcuni importatori e utilizzatori hanno sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe fatto sì che un produttore dell'Unione situato nel Regno Unito e i suoi utilizzatori collegati avrebbero raggiunto una situazione di monopolio, eliminando la concorrenza degli utilizzatori indipendenti che non avrebbero più avuto accesso alle materie prime a prezzi competitivi.

(134)

La Commissione osserva in primo luogo che le acquisizioni degli utilizzatori a valle sono state approvate dalle autorità garanti della concorrenza nel Regno Unito e in Irlanda, che hanno valutato un potenziale comportamento monopolistico in tale contesto.

(135)

In secondo luogo, come spiegato nel considerando 130, sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative disponibili per gli utilizzatori indipendenti, che garantiranno loro di poter continuare a competere sul mercato del Regno Unito.

(136)

In considerazione di ciò, anche se alcuni utilizzatori subiranno probabilmente effetti più negativi di altri a causa delle misure sulle importazioni cinesi, la Commissione ritiene a questo punto che l'impatto globale sugli utilizzatori sia limitato, così come sono limitati i possibili effetti restrittivi sulla concorrenza.

7.4.   Interesse degli importatori

(137)

Dagli importatori indipendenti è stata ottenuta una collaborazione limitata. Tre importatori hanno fornito informazioni per il campionamento, ma solamente due hanno collaborato. Essi rappresentavano circa il 37 % delle importazioni totali dalla Cina durante il PI. Gli importatori si oppongono all'istituzione di misure perché la Cina è di gran lunga il più importante fornitore del prodotto in esame.

(138)

Gli importatori dovrebbero tuttavia essere in grado di trasferire sui loro acquirenti almeno una parte degli eventuali aumenti dei prezzi dovuti all'istituzione di misure. Essi potrebbero anche passare ad altre fonti di approvvigionamento.

(139)

Pertanto, si conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping non produrrà effetti negativi di rilievo sull'interesse degli importatori.

7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(140)

Visto quanto precede, si è concluso provvisoriamente che nel complesso, in base alle informazioni relative all'interesse dell'Unione, non esistono motivi fondati contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina.

(141)

Eventuali effetti negativi per gli utilizzatori indipendenti vengono attenuati dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative.

(142)

Inoltre, se si considera l'impatto globale delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, gli effetti positivi, in particolare per l'industria dell'Unione, sembrano prevalere sui potenziali effetti negativi per gli altri gruppi d'interesse.

8.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(143)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(144)

Al fine di stabilire il livello di tali misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(145)

Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le eventuali misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i propri costi di produzione e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un'industria dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente ottenere in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, dalle vendite del prodotto simile nell'Unione.

(146)

Per determinare il profitto di riferimento, la Commissione ha preso in considerazioni i profitti ottenuti dalle vendite ad acquirenti indipendenti utilizzati per la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio.

(147)

Il margine del profitto di riferimento è stato fissato provvisoriamente all'1,65 %, conformemente agli utili del 2012 ottenuti dalle vendite ad acquirenti indipendenti. Poiché le importazioni oggetto di dumping sono iniziate nel 2013, si ritiene che il livello degli utili del 2012 rispecchi quanto potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(148)

Il 2011 non è stato invece considerato un anno di riferimento adeguato per le normali condizioni di concorrenza: come spiegato nel considerando 107, l'industria dell'Unione si trovava ancora in una fase di ripresa dagli effetti della crisi economica ed era in perdita. I denuncianti hanno dimostrato che nel 2011 la domanda di acciaio nel Regno Unito era stimata a un livello eccezionalmente basso (inferiore del 25 % rispetto al 2007). Anche i costi di produzione erano molto elevati a causa di un picco registrato per il prezzo dei rottami nel 2011, come indicato nel considerando 81. I denuncianti hanno sostenuto infine che il mercato delle barre di rinforzo del Regno Unito fosse temporaneamente perturbato per la cessione delle scorte di Thamesteel, un produttore del Regno Unito, prima della sua liquidazione nel gennaio 2012, che ha causato un forte aumento temporaneo del volume delle forniture e prezzi scontati nel 2011. Per questi motivi l'anno 2011 non ha potuto essere considerato un periodo di condizioni di mercato normali e non ha avuto alcun influsso sulla fissazione del profitto di riferimento.

(149)

Su tale base, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato confrontando la media ponderata del prezzo delle importazioni oggetto di dumping, stabilita nel considerando 62 per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione per il prodotto simile.

(150)

La differenza eventualmente risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del prezzo medio complessivo all'importazione cif.

(151)

Come spiegato nel considerando 23, la Commissione ha concluso che due dei gruppi di società che hanno collaborato dovrebbero essere trattate come società collegate. Per i produttori esportatori dei due gruppi è stato quindi stabilito un unico margine di pregiudizio, esprimendo la somma dei valori individuali di sottoquotazione come percentuale della somma dei loro valori cif costruiti, frontiera dell'Unione.

8.2.   Misure provvisorie

(152)

Alla luce di quanto precede si ritiene che debbano essere istituiti, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dazi antidumping provvisori sulle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC, al livello del margine di dumping e di pregiudizio più basso, secondo il principio del «dazio inferiore».

(153)

Come indicato nel considerando 3, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC con il regolamento (UE) 2015/2386, in vista della possibile applicazione retroattiva di misure antidumping prevista all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base

(154)

Date le conclusioni di cui sopra, la registrazione delle importazioni in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base dovrebbe essere sospesa.

(155)

In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un'eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping.

(156)

Considerato quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono state stabilite confrontando i margini di pregiudizio e i margini di dumping. I dazi antidumping proposti sono pertanto i seguenti:

Società

Margine di pregiudizio

(%)

Margine di dumping

(%)

Dazio antidumping provvisorio

(%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Tutte le altre società

13,0

66,0

13,0

(157)

Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione di queste società constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre società») sono perciò applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato da queste società e quindi dai soggetti giuridici specificamente menzionati. Il prodotto in esame importato fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, con indicazione della loro ragione sociale e dell'indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non può beneficiare di tali aliquote ed è soggetto all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(158)

Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping fissate per le società a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione (7), corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare le eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(159)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a una differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società con dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(160)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo non dovrebbe essere applicato soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(161)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(162)

Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 (codici TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 e 7228308910) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

9,2

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

9,2

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C065

Tutte le altre società

13,0

C999

3.   L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale specificata per le società indicate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

a)

chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b)

presentare osservazioni scritte alla Commissione; nonché

c)

chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

1.   Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/2386.

2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12.

(3)  GU L 332 del 18.12.2015, pag. 111.

(4)  C-687/13, del 10 settembre 2015, punto 68.

(5)  Tale metodo è stato accettato dal Tribunale nella causa T-423/09, Dashiqiao/Consiglio, sentenza del 16 dicembre 2011, punti da 34 a 50.

(6)  Causa C-315/90, Gimelec/Commissione EU:C:1991:447, punti da 16 a 29; relazione dell'organo di appello dell'OMC del 24.7.2001, WT/DS184/AB/R, punti da 181 a 215.

(7)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgio.


29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/40


REGOLAMENTO (UE) 2016/114 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita al fine di garantire che dati comparabili ed aggiornati, sia trasversali sia longitudinali, sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale siano disponibili a livello nazionale e di Unione.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003 è opportuno adottare ogni anno misure di esecuzione per precisare le tematiche e le variabili target secondarie da includere per quell'anno nella componente trasversale di EU-SILC. Dovrebbero essere adottate misure di esecuzione che precisano le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2017 relativo alla salute e alla salute dei minori.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie e dei codici identificativi per il modulo 2017 relativo alla salute e alla salute dei minori, parte integrante della componente trasversale di EU-SILC, è stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le unità, i periodi di riferimento nonché le modalità di rilevazione e di trasmissione dei dati di cui in appresso.

1.   Unità

Le variabili target riguardano diversi tipi di unità:

 

le informazioni sull'onere finanziario si applicano a livello di nucleo familiare e si riferiscono al nucleo familiare nel suo insieme;

 

le informazioni sulla salute devono essere fornite per ciascun attuale membro del nucleo familiare o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati di età pari o superiore a 16 anni;

 

le informazioni sulla salute in generale e sulle limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute devono essere fornite per ciascun minore di età compresa tra 0 e 15 anni;

 

le informazioni sulla necessità non soddisfatta di visite o cure mediche o dentistiche per i minori si applica a livello di nucleo familiare e si riferisce a tutti i minori di età compresa tra 0 e 15 anni che vivono nel nucleo familiare nel suo insieme;

 

l'età indica l'età al momento dell'intervista.

2.   Modalità di rilevazione dei dati

Per le variabili applicabili a livello di nucleo familiare la modalità di rilevazione dei dati consiste in un'intervista personale al rispondente del nucleo familiare.

Per le variabili applicabili a livello individuale la modalità di rilevazione dei dati è costituita da un'intervista personale a tutti i componenti attuali del nucleo familiare di età pari o superiore a 16 anni o, se del caso, a ciascun rispondente selezionato.

Per le variabili riguardanti i minori la modalità di rilevazione dei dati è rappresentata da un'intervista personale al rispondente del nucleo familiare.

Data la tipologia delle informazioni da raccogliere, sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono possibili interviste indirette per chiunque sia temporaneamente assente o impossibilitato a rispondere).

La variabile «indice di massa corporea» (IMC) può essere calcolata a partire dall'altezza e dal peso rilevati durante l'intervista o comunicati direttamente dalla persona intervistata in base alla tabella che riassume graficamente i valori possibili. Ad Eurostat va trasmesso solo il valore IMC.

3.   Periodo di riferimento

Le variabili target riguardano i diversi tipi di periodi di riferimento:

 

il periodo di riferimento attuale per la variabile IMC, la salute in generale per i minori e le limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute per i minori;

 

una settimana tipo per le variabili relative all'attività fisica;

 

una settimana tipo in una data stagione per quanto riguarda la frequenza del consumo di frutta e verdura;

 

gli ultimi 12 mesi per tutte le altre variabili.

4.   Trasmissione dei dati

Le variabili target secondarie dovrebbero essere trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file relativo ai dati sui nuclei familiari (file H), nel file relativo al registro delle persone (file R) e nel file relativo ai dati personali (file P) dopo le variabili target primarie.

Codice identificativo della variabile

Variabile target

Salute

HS200

Onere finanziario delle cure mediche

Costituiscono un onere pesante

Costituiscono un certo onere

Non costituiscono un onere

HS200_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (nessuno nel nucleo familiare ha dovuto ricorrere a cure mediche)

Non applicabile (RB010≠ 2017)

HS210

Onere finanziario delle cure dentistiche

Costituiscono un onere pesante

Costituiscono un certo onere

Non costituiscono un onere

HS210_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (nessuno nel nucleo familiare ha dovuto ricorrere a cure dentistiche)

Non applicabile (RB010≠ 2017)

HS220

Onere finanziario dei medicinali

Costituiscono un onere pesante

Costituiscono un certo onere

Non costituiscono un onere

HS220_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (nessuno nel nucleo familiare ha dovuto assumere medicinali)

Non applicabile (RB010≠ 2017)

PH080

Numero di visite da un dentista o da un ortodontista

 

Nessuna

 

Una-due

 

Tre-cinque

 

Sei-nove

 

Dieci o più

PH080_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Persona diversa dal rispondente selezionato

Non applicabile (RB010≠ 2017)

PH090

Numero di consultazioni di un medico generico o di un medico di famiglia

 

Nessuna

 

Una-due

 

Tre-cinque

 

Sei-nove

 

Dieci o più

PH090_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Persona diversa dal rispondente selezionato

Non applicabile (RB010≠ 2017)

PH100

Numero di consultazioni di un medico specialista o di un chirurgo

 

Nessuna

 

Una-due

 

Tre-cinque

 

Sei-nove

 

Dieci o più

PH100_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Persona diversa dal rispondente selezionato

Non applicabile (RB010≠ 2017)

PH110

Indice di massa corporea (IMC)

valore IMC

PH110_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Persona diversa dal rispondente selezionato

Non applicabile (RB010≠ 2017)

PH120

Tipo di attività fisica durante il lavoro

Lavoro svolto prevalentemente in posizione seduta

Lavoro svolto prevalentemente in piedi

Lavoro svolto prevalentemente in movimento o che comporta un moderato sforzo fisico

Lavoro prevalentemente pesante o fisicamente impegnativo

PH120_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (nessuna mansione lavorativa)

Persona diversa dal rispondente selezionato

Non applicabile (RB010≠ 2017)

PH130

Tempo dedicato all'attività fisica (escluso il lavoro) in una settimana tipo

HH/MM (ore/minuti) alla settimana

PH130_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Persona diversa dal rispondente selezionato

Non applicabile (RB010≠ 2017)

PH140

Frequenza del consumo di frutta

 

Due o più volte al giorno

 

Una volta al giorno

 

Da quattro a sei volte alla settimana

 

Da una a tre volte alla settimana

 

Meno di una volta alla settimana

 

Mai

PH140_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Persona diversa dal rispondente selezionato

Non applicabile (RB010≠ 2017)

PH150

Frequenza del consumo di verdure o di insalate

 

Due o più volte al giorno

 

Una volta al giorno

 

Da quattro a sei volte alla settimana

 

Da una a tre volte alla settimana

 

Meno di una volta alla settimana

 

Mai

PH150_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Persona diversa dal rispondente selezionato

Non applicabile (RB010≠ 2017)

Salute dei minori

RC010

Salute in generale (minore)

Ottima

Buona

Abbastanza buona

Cattiva

Pessima

RC010_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (minore di età superiore a 15 anni)

Non applicabile (RB010≠ 2017)

RC020

Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute (minore)

Limitazioni gravi

Limitazioni non gravi

Nessuna limitazione

RC020_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (minore di età superiore a 15 anni)

Non applicabile (RB010≠ 2017)

HC010

Necessità non soddisfatta di visite o cure mediche (minori)

Sì (in almeno un'occasione almeno uno dei minori non è stato sottoposto a visite o cure mediche)

No (i minori sono stati sottoposti a visite o cure mediche in base alle esigenze)

HC010_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (per nessuno dei minori sussisteva una reale esigenza di visite o cure mediche)

Non applicabile (nel nucleo familiare non sono presenti minori di età compresa tra 0 e 15 anni)

Non applicabile (RB010≠ 2017)

HC020

Motivo principale della necessità non soddisfatta di visite o cure mediche (minori)

Impossibilità di permettersele (prezzo troppo elevato)

Lista d'attesa

Mancanza di tempo a causa del lavoro, della cura di altri minori o di altre persone

Distanza eccessiva/mancanza di mezzi di trasporto

Altro motivo

HC020_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (HC010 non uguale a «sì»)

Non applicabile (nel nucleo familiare non sono presenti minori di età compresa tra 0 e 15 anni)

Non applicabile (RB010≠ 2017)

HC030

Necessità non soddisfatta di visite o cure dentistiche (minori)

Sì (in almeno un'occasione almeno uno dei minori non è stato sottoposto a visite o cure dentistiche)

No (i minori sono stati sottoposti a visite o cure dentistiche in base alle esigenze)

HC030_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (per nessuno dei minori sussisteva una reale esigenza di visite o cure dentistiche)

Non applicabile (nel nucleo familiare non sono presenti minori di età compresa tra 0 e 15 anni)

Non applicabile (RB010≠ 2017)

HC040

Motivo principale della necessità non soddisfatta di visite o cure dentistiche (minori)

Impossibilità di permettersele (prezzo troppo elevato)

Lista d'attesa

Mancanza di tempo a causa del lavoro, della cura di altri minori o di altre persone

Distanza eccessiva/mancanza di mezzi di trasporto

Altro motivo

HC040_F

Variabile compilata

Variabile mancante

Non applicabile (HC030 non uguale a «sì»)

Non applicabile (nel nucleo familiare non sono presenti minori di età compresa tra 0 e 15 anni)

Non applicabile (RB010≠ 2017)


29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/115 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in questione»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in questione.

(5)

Successivamente alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd., Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd., Changzhou Youze Technology Co. Ltd., Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd. e Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd. unitamente alle loro società collegate nell'Unione europea, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B791 («Trina Solar»).

(6)

Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta del gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME per alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

(8)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(10)

La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13) il 5 dicembre 2015.

(11)

La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (14) il 5 dicembre 2015.

(12)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (15) il 5 dicembre 2015.

B.   CONDIZIONI DELL'IMPEGNO E REVOCA AD OPERA DI TRINA SOLAR

(13)

Secondo le condizioni dell'impegno ogni produttore esportatore può revocare spontaneamente il proprio impegno in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità.

(14)

Nel dicembre 2015 Trina Solar ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

C.   REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(15)

Pertanto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Trina Solar.

(16)

Di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato dalla società Trina Solar (codice addizionale TARIC B791) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(17)

A titolo informativo, la tabella di cui all'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE non è interessata dalla presente revoca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno relativo a Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd., Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd., Changzhou Youze Technology Co. Ltd., Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd. e Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd. unitamente alle loro società collegate nell'Unione europea, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B791.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(4)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(5)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(6)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(7)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(8)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(9)  GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

(10)  GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

(11)  GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

(12)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

(13)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

(14)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

(15)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.


ALLEGATO

Elenco delle società:

Denominazione della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd.

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd.

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd.

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd.

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd.

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd.

B803

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD.

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd.

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd.

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD.

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd.

B813

CSG PVtech Co. Ltd.

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd.

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd.

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd.

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd.

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd.

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd.

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD.

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD.

B817

Era Solar Co. Ltd.

B818

GD Solar Co. Ltd.

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd.

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd.

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd.

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd.

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd.

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd.

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd.

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd.

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd.

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd.

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd.

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd.

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd.

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd.

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd.

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd.

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd.

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd.

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd.

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd.

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd.

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd.

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd.

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd.

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd.

Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Taicang Hareon Solar Co. Ltd.

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd.

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd.

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd.

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd.

B843

JingAo Solar Co. Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.

B794

Jinko Solar Co. Ltd.

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd.

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD.

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD.

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd.

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd.

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd.

B795

Juli New Energy Co. Ltd.

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd.

B847

King-PV Technology Co. Ltd.

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd. (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd.

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd.

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD.

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd.

B853

NICE SUN PV CO. LTD.

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD.

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd.

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd.

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd.

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd.

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd.

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd.

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd.

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd.

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd.

B864

Perlight Solar Co. Ltd.

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd.

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd.

B866

RISEN ENERGY CO. LTD.

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD.

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD.

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD.

B870

Shanghai BYD Co. Ltd.

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd.

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd.

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd.

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd.

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD.

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD.

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd.

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd.

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd.

Jiangsu ST Solar Co. Ltd.

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd.

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd.

Shanxi Topray Solar Co. Ltd.

Leshan Topray Cell Co. Ltd.

B880

Sopray Energy Co. Ltd.

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd.

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD.

B883

TDG Holding Co. Ltd.

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd.

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd.

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd.

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd.

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd.

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd.

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd.

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd.

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd.

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd.

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd.

Suntech Power Co. Ltd.

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd.

Luoyang Suntech Power Co. Ltd.

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd.

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd.

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd.

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd.

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd.

B893

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd.

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B896

Xìan LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd.

B897

Years Solar Co. Ltd.

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd.

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd.

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd.

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd.

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd.

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd.

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd.

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd.

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd.

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd.

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd.

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd.

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd.

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd.

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd.

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd.

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd.

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd.

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd.

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd.

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd.

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD.

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd.

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD.

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd.

B922


29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/116 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

82,1

TN

116,3

TR

87,7

ZZ

130,6

0707 00 05

MA

86,8

TR

158,2

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

49,1

TR

161,3

ZZ

105,2

0805 10 20

EG

50,3

MA

61,6

TN

54,4

TR

60,6

ZZ

56,7

0805 20 10

IL

147,6

MA

82,6

ZZ

115,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

121,6

JM

154,6

MA

86,4

TR

94,9

ZZ

114,4

0805 50 10

TR

92,8

ZZ

92,8

0808 10 80

CL

88,0

US

160,6

ZZ

124,3

0808 30 90

CN

57,3

TR

200,0

ZA

84,4

ZZ

113,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/117 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 e 09.4154, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166.

(6)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di gennaio 2016, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di aprile 2016 (in kg)

Stati Uniti

09.4127

 (1)

24 049 050

Thailandia

09.4128

 (1)

10 104 831

Australia

09.4129

 (2)

1 019 000

Altre origini

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2016 (in kg)

Tutti i paesi

09.4148

 (3)

578 000

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2016 (in kg)

Thailandia

09.4149

 (4)

49 768 810

Australia

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (5)

11 000 000

Stati Uniti

09.4153

 (5)

9 000 000

Altre origini

09.4154

 (4)

10 460 000

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2016

%

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2016 (in kg)

Thailandia

09.4112

0,791841

0

Stati Uniti

09.4116

1,749886

0

India

09.4117

0,994524

0

Pakistan

09.4118

0,777752

0

Altre origini

09.4119

0,725775

0

Tutti i paesi

09.4166

0,577781

17 011 014


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

(3)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(4)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(5)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


DECISIONI

29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/63


DECISIONE (PESC) 2016/118 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 20 gennaio 2016

relativa all'attuazione, da parte di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, della risoluzione 2240 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2015/778 dispone che l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) («operazione») sia condotta in diverse fasi.

(2)

Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha concluso che erano soddisfatte tutte le condizioni per il passaggio a una parte della seconda fase dell'operazione in alto mare. Il 28 settembre 2015 il comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione (PESC) 2015/1772 (2), relativa alla transizione di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA alla seconda fase dell'operazione, secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778, che approva anche le regole di ingaggio adattate per tale fase dell'operazione.

(3)

Il 9 ottobre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2240 (2015). Tale risoluzione rafforza l'autorità per adottare misure contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani dal territorio della Libia e al largo delle sue coste. In particolare, ai punti 7, 8 e 10 la risoluzione autorizza gli Stati membri a ispezionare, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali impegnate nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, per un periodo di un anno, le imbarcazioni che navigano in alto mare al largo delle coste libiche qualora abbiano ragionevoli motivi di sospettare che siano usate per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani dal territorio della Libia, a condizione che tali Stati membri e organizzazioni regionali cerchino in buona fede di ottenere il consenso dello Stato di bandiera dell'imbarcazione prima di avvalersi dell'autorità conferita dal punto 7 della risoluzione. La risoluzione autorizza altresì a sequestrare le imbarcazioni ispezionate in virtù dell'autorità conferita dal punto 7 di cui hanno la conferma che siano usate per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani dal territorio della Libia e sottolinea che saranno prese misure complementari riguardo alle imbarcazioni ispezionate in virtù dell'autorità conferita dal punto 7, compresa la loro distruzione, conformemente al diritto internazionale in vigore e tenendo adeguatamente conto degli interessi di eventuali terzi che agiscano in buona fede; la risoluzione autorizza inoltre a utilizzare tutte le misure commensurate alle circostanze specifiche per lottare contro i trafficanti di migranti o di esseri umani nel condurre le attività di cui ai punti 7 e 8, rispettando pienamente il pertinente diritto internazionale dei diritti umani.

(4)

Il 16 ottobre 2015 il comandante di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ha dichiarato che l'operazione era pronta ad attuare l'UNSCR 2240 (2015).

(5)

In seguito all'accordo da parte del comitato politico e di sicurezza in data 18 gennaio 2016, il Consiglio ha concluso che erano soddisfatte le condizioni per l'attuazione, da parte dell'operazione, dell'autorità conferita dall'UNSCR 2240 (2015) in alto mare, al largo delle coste libiche, conformemente alla decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio.

(6)

L'operazione dovrebbe essere pertanto autorizzata a procedere a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dall'UNSCR 2240 (2015) e a tal fine dovrebbero essere approvate regole di ingaggio adattate.

(7)

La transizione alle fasi successive dell'operazione, comprese le misure nelle acque territoriali e interne di uno Stato costiero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della decisione (PESC) 2015/778, sarà oggetto di un'ulteriore valutazione da parte del Consiglio volta a verificare se le condizioni di tale transizione siano soddisfatte, tenendo conto di eventuali risoluzioni dell'UNSC applicabili e del consenso degli Stati costieri interessati, nonché della decisione del comitato politico e di sicurezza su quando effettuare la transizione, in conformità della decisione (PESC) 2015/778 e della decisione (PESC) 2015/972 del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) è autorizzata a procedere a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dall'UNSCR 2240 (2015), conformemente alla decisione (PESC) 2015/778, per il periodo stabilito in tale risoluzione, comprese le eventuali proroghe successive di tale periodo stabilite dal Consiglio di sicurezza.

Articolo 2

Sono approvate le regole di ingaggio adattate al fine di attuare l'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31.

(2)  GU L 258 del 3.10.2015, pag. 5.

(3)  GU L 157 del 23.6.2015, pag. 51.


29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/65


DECISIONE (PESC) 2016/119 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2016

che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2)

Le misure restrittive fissate dalla decisione 2011/72/PESC si applicano fino al 31 gennaio 2016. Sulla base di un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2017. È opportuno modificare le voci relative a 48 persone.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2017. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l'allegato della decisione 2011/72/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Nome

Informazioni per l'identificazione

Motivi

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex presidente della Tunisia, nato a Hamman-Sousse il 3 settembre 1936, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI, titolare della carta d'identità nazionale (CIN) n. 00354671.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico al fine di ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per il reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata a Tunisi il 24 ottobre 1956, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI, titolare della CIN n. 00683530.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 4 marzo 1944, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI, amministratore di società, domicilio presso 11 rue de France — Radès Ben Arous, titolare della CIN n. 05000799.

Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Sabha (Libia) il 7 gennaio 1980, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, coniugato con Inès LEJRI, domicilio presso Résidence de l'Étoile du Nord — suite B — settimo piano — apt. n. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunisi, titolare della CIN n. 04524472.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente e direttore generale della Banque Nationale Agricole) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico tunisino da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali), complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Tunisi il 16 gennaio 1987, figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI, titolare della CIN n. 00299177.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Tunisi il 17 luglio 1992, figlia di Leïla TRABELSI, domicilio presso Palais Présidentiel, titolare della CIN n. 09006300.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 5 novembre 1962, figlio di Saida DHERIF, amministratore di società, domicilio presso 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunisi, titolare della CIN n. 00777029.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 24 giugno 1948, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI, amministratore delegato di società agricola, domicilio presso 20 rue El Achfat — Carthage — Tunisi, titolare della CIN n. 00104253.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata a Radès il 19 febbraio 1953, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB, amministratrice di società, domicilio presso 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô, titolare della CIN n. 00403106.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 26 agosto 1974, figlio di Najia JERIDI, uomo d'affari, domicilio presso 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titolare della CIN n. 05417770.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 26 aprile 1950, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA, amministratore di società, domicilio presso 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, titolare della CIN n. 00178522.

Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 25 settembre 1955, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunisi, titolare della CIN n. 05150331.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata il 27 dicembre 1958, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI, direttore commerciale, domicilio presso 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, titolare della CIN n. 00166569.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisino, nato a La Marsa il 5 maggio 1959, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, titolare della CIN n. 00046988.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisina, nata il 1o febbraio 1960, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR, domicilio presso 4 rue de la mouette — Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00235016.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisino, nato il 5 marzo 1957, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI, promotore immobiliare, domicilio presso 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur, titolare della CIN n. 00547946.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato a Tunisi il 3 luglio 1973, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, promotore immobiliare, domicilio presso immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les berges du Lac-Tunisi, titolare della CIN n. 05411511.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisina, nata a Tunisi il 25 giugno 1975, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leila TRABELSI), amministratrice di società, coniugata con Mourad MEHDOUI, domicilio presso 41 rue Garibaldi -Tunisi, titolare della CIN n. 05417907.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisino, nato a Tunisi il 3 maggio 1962, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 41 rue Garibaldi — Tunisi, titolare della CIN n. 05189459.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato il 18 settembre 1976, figlio di Najia JERIDI, direttore generale di società, domicilio presso lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunisi, titolare della CIN n. 05412560.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisina, nata il 4 dicembre 1971, figlia di Yamina SOUIEI, amministratrice di società, domicilio presso 2 rue El Farrouj — La Marsa, titolare della CIN n. 05418095.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisino, nato il 20 dicembre 1965, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI, operatore d'agenzia alla Tunisair, domicilio presso 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunisi, titolare della CIN n. 00300638.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisino, nato il 29 gennaio 1988, figlio di Kaouther Feriel HAMZA, presidente e direttore generale della società Stafiem — Peugeot, domicilio presso 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunisi.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisino, nato il 13 gennaio 1959, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunisi, titolare della CIN n. 00400688.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo il 5 luglio 1965, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB, domicilio presso 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunisi, titolare della CIN n. 00589759.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo il 21 agosto 1971, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marouene MABROUK, consigliera presso il ministero degli affari esteri, titolare della CIN n. 05409131.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisino, nato a Tunisi l'11 marzo 1972, figlio di Jaouida El BEJI, coniugato con Sirine BEN ALI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 8 rue du Commandant Béjaoui — Carthage — Tunisi, titolare della CIN n. 04766495.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Bardo l'8 marzo 1963, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK, medico, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, titolare della CIN n. 00589758.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisino, nato a Tunisi il 13 agosto 1960, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, titolare della CIN n. 00642271.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 22 novembre 1949, figlio di Selma HASSEN, fotografo giornalista in Germania, domicilio presso 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam — Sousse, titolare della CIN n. 02951793.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 13 marzo 1947, coniugato con Zohra BEN AMMAR, amministratore di società, domicilio presso rue El Moez — Hammam — Sousse, titolare della CIN n. 02800443.

Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisina, nata a Hammam-Sousse il 16 maggio 1952, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT, rappresentante di Tunisair, domicilio presso 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 02914657.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisina, nata a Sousse il 18 settembre 1956, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI, dirigente d'azienda, domicilio presso avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest -Sousse, titolare della CIN n. 02804872.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato il 28 ottobre 1938, figlio di Selma HASSEN, pensionato, vedovo di Selma MANSOUR, domicilio presso 255 cité El Bassatine — Monastir, titolare della CIN n. 028106l4.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Tunisi il 21 ottobre 1969, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI, amministratore di società, domicilio presso avenue Hédi Nouira — Monastir, titolare della CIN n. 04180053.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Monastir il 29 aprile 1974, figlio di Selma MANSOUR, celibe, dirigente d'azienda, domicilio presso 83 Cap Marina — Monastir, titolare della CIN n. 04186963.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Monastir il 12 ottobre 1972, figlio di Selma MANSOUR, celibe, commerciante di import-export, domicilio presso avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir, titolare della CIN n. 04192479.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisina, nata a Monastir l'8 marzo 1980, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI, segretaria d'azienda, domicilio presso rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse, titolare della CIN n. 06810509.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisino, nato a Hammam — Sousse l'8 ottobre 1978, figlio di Hayet BEN ALI, direttore di società, domicilio presso 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05590835.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisino, nato a Hammam — Sousse il 9 agosto1977, figlio di Hayet BEN ALI, amministratore di società, domicilio presso 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05590836.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisina, nata a Monastir il 30 agosto 1982, figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR, domicilio presso rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, titolare della CIN n. 08434380.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Sousse il 13 gennaio 1970, figlio di Naïma BEN ALI, caposervizio di Tunisair, domicilio presso résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b — El Menzah 8 -l'Ariana, titolare della CIN n. 05514395.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Hammam — Sousse il 22 ottobre 1967, figlio di Naïma BEN ALI, incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, domicilio presso 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunisi, titolare della CIN n. 05504161.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisino, nato a Sousse il 3 gennaio 1973, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM, amministratore di società, domicilio presso 13 lotissement Ennakhil — Kantaoui — Hammam — Sousse, titolare della CIN n. 05539378.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisino, nato a Parigi il 27 ottobre 1966, figlio di Paulette HAZAT, direttore di società, domicilio presso Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05515496 (doppia nazionalità).

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nazionalità tunisina e francese; nato a Le Petit Quevilly (76) il 6 aprile 1971 (o il 16 aprile secondo la sua carta di identità tunisina); figlio di Tijani BEN ALI nato il 9 febbraio 1932 e Paulette HAZET (o HAZAT) nata il 23 febbraio 1936; coniugato con Amel SAIED (o SAID); amministratore di società, domicilio presso Chouket El Arressa, Hammam — Sousse, secondo la sua CIN tunisina n. 00297112; domicilio presso 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), secondo la sua CIN francese n. 111277501841.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisino, nato a Tunisi il 28 agosto 1974, figlio di Leila DEROUICHE, direttore commerciale, domicilio presso 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2- Tunisi, titolare della CIN n. 04622472.

Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.


29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/120 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2016

relativa all'identificazione dell'eXtensible Business Reporting Language 2.1 ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

(1)

La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (2). Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 sottolineano l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.

(2)

Il completamento del mercato unico digitale è una priorità fondamentale per l'Unione europea, come sottolineato nella comunicazione della Commissione «Analisi annuale della crescita 2015» (3). Nella sua comunicazione «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (4), la Commissione ha sottolineato il ruolo della normazione e dell'interoperabilità nella creazione di un'economia digitale europea con un potenziale di crescita a lungo termine.

(3)

Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità tra dispositivi, applicazioni, archivi di dati, servizi e reti. La comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (5) riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da organismi diversi dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. La possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.

(5)

Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono soddisfare le prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.

(6)

La decisione di identificare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC, istituita dalla decisione 2011/C-349/04 della Commissione (6), integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.

(7)

Il 26 febbraio 2015 la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC ha valutato l'eXtensible Business Reporting Language versione 2.1 (XBRL 2.1) in base alle prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 ed ha espresso un parere positivo sulla sua identificazione ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. La valutazione dell'XBRL 2.1 è stata successivamente sottoposta per consultazione a esperti del settore, che hanno confermato il parere positivo sulla sua identificazione.

(8)

Il linguaggio XBRL 2.1 è una specifica tecnica per il reporting aziendale digitale, gestita da XBRL International, un consorzio internazionale senza fini di lucro formato da circa 600 membri di organizzazioni del settore pubblico e privato di tutto il mondo, che ha l'obiettivo di migliorare il reporting nel pubblico interesse.

(9)

L'XBRL 2.1 può essere applicato ad una vasta gamma di dati economici e finanziari. Esso semplifica la redazione delle relazioni economiche e finanziarie per i processi di decisione aziendali interni ed esterni. Utilizzando l'XBRL 2.1, le aziende e gli altri produttori di dati finanziari e di relazioni economiche possono automatizzare i processi di raccolta dei dati.

(10)

È pertanto opportuno identificare l'XBRL 2.1 come specifica tecnica delle TIC ammissibile ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'eXtensible Business Reporting Language versione 2.1 è ammissibile ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010.

(3)  COM(2014) 902 final del 28 novembre 2014.

(4)  COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015.

(5)  COM(2011) 311 definitivo del 1o giugno 2011.

(6)  Decisione 2011/C-349/04 della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/79


DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 3 dicembre 2015

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/121]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l'Islanda, la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona (2).

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(4)

L'UE e la Svizzera hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(5)

L'UE e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Svizzera rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o gennaio 2012.

(6)

La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.

(7)

È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per il Comitato misto

Il presidente

Luc DEVIGNE


(1)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

(2)  Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Cisgiordania e striscia di Gaza, Siria e Tunisia.

(3)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO

«PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“la convenzione”).

Tutti i riferimenti al “pertinente accordo” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o la Svizzera notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Svizzera avviano immediatamente negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Svizzera.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — Cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/82


DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ-SVIZZERA

del 16 dicembre 2015

che modifica gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2016/122]

IL COMITATO,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell'accordo stabilisce che il Comitato misto adotti le decisioni relative alla revisione degli allegati 1, 3, 4 e 7.

(2)

L'allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comitato misto del 6 dicembre 2013 (1).

(3)

Nuovi atti giuridici dell'Unione europea sono stati adottati negli ambiti contemplati dall'accordo. I testi degli allegati 1, 3, 4 e 7 dovrebbero essere modificati per tenere conto dell'evoluzione della pertinente legislazione dell'Unione europea. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è preferibile sostituire gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'accordo con gli allegati della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'allegato 1 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 1 della presente decisione.

2.   L'allegato 3 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 2 della presente decisione.

3.   L'allegato 4 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 3 della presente decisione.

4.   L'allegato 7 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 4 della presente decisione.

Articolo 2

Per i trasporti di merci effettuati con veicoli a motore immatricolati in Svizzera la cui massa a pieno carico ammessa, inclusa quella dei rimorchi, è compresa tra 3,5 e 6 tonnellate, l'obbligo della licenza previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica solo a partire dal 1o gennaio 2018.

Articolo 3

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio (3) all'articolo 9 dell'accordo rinviano al regolamento (CE) n. 1072/2009 e i riferimenti al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio (4) all'articolo 17 dell'accordo rinviano al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015

Per l'Unione europea

Il presidente

Fotis KARAMITSOS

Per la Confederazione Svizzera

Il capo della delegazione svizzera

Peter FÜGLISTALER


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 79.

(2)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(3)  Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).


ALLEGATO 1

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:

Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea

SEZIONE 1 — ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo,

a)

l'Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

b)

la Confederazione Svizzera può esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente solo previa consultazione e accordo dell'Unione europea;

c)

le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili.

Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

SEZIONE 2 — NORME SOCIALI

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19).

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45).

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

SEZIONE 3 — NORME TECNICHE

Veicoli a motore

Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32).

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19).

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33).

Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51).

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28).

Trasporto di merci pericolose

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014 (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, alla Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1.   Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO-a-CH-1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, disposizioni concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: i container cisterna non costruiti conformemente al punto 6.8 ma alla legislazione nazionale, che hanno capacità inferiore o pari a 1 210 litri e sono utilizzati per il trasporto di combustibile diesel o gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202), possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera b), e punto 6.14 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RO-a-CH-2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di detenere un documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera c), dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RO-a-CH-3

Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall'ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.10, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

RO-bi-CH-1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull'imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici) svolta da un esperto riconosciuto dall'autorità competente, all'uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall'esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.7, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RO-bi-CH-2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2.1.2, 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all'indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.8, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RO-bi-CH-3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell'esame del veicolo in questione.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo cisterna o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell'esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un'ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Le disposizioni di cui ai capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

2.   Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RA-a-CH-1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1 210 litri e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1, punto 6.14, dell'ordinanza del concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RA-a-CH-2

Oggetto: obbligo di documento di trasporto.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6).

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

SEZIONE 4 — DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).

Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull'uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell'ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4).

Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Infrastruttura” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “applicazioni telematiche per i passeggeri” del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2).

Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).

Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).

Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44).

Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1), modificata dalla decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35).

Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “materiale rotabile — carri merci” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23).

Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “Energia” del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).

Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la “sicurezza nelle gallerie ferroviarie” del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).

Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — rumore”, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

SEZIONE 5 — ALTRI SETTORI

Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).»


ALLEGATO 2

«ALLEGATO 3

COMUNITÀ EUROPEA

(a)   (Carta di cellulosa di colore azzurro Pantone 290 o di un colore il più simile possibile a quest'ultimo — formato DIN A4, 100 g/m2 o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella/nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato membro (1) che rilascia la licenza

 

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente

LICENZA N …

o

COPIA CERTIFICATA CONFORME N …

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza (2)

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, conformemente alle disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari: …

La presente licenza è valida dal …

al …

Rilasciata a …,

il …

 (3)

(b)   (Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella/nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l'accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

L'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore:

abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza,

abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (4). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.»


(1)  Sigla distintiva dello Stato: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2)  Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

(3)  Firma e timbro dell'autorità o organismo competente che rilascia la licenza.

(4)  Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.


ALLEGATO 3

«ALLEGATO 4

TRASPORTI E SPOSTAMENTI A VUOTO IN RELAZIONE CON TALI TRASPORTI ESONERATI DA OGNI REGIME DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO

1.

I trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale.

2.

I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

3.

I trasporti di merci con autoveicoli la cui massa a carico autorizzata, compresa quella dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.

4.

I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:

a)

le merci trasportate appartengono all'impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

b)

il trasporto serve a far affluire le merci all'impresa, a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;

c)

gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione da quest'ultima conformemente a un obbligo contrattuale;

d)

i veicoli che trasportano le merci appartengono all'impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;

e)

il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.

5.

I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.»


(1)  Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).


ALLEGATO 4

«ALLEGATO 7

TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI IN AUTOBUS

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

1.   Servizi regolari

1.1.   Per servizi regolari si intendono i servizi che effettuano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui i viaggiatori possono salire a bordo e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Un eventuale adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio non ne modifica il carattere regolare.

1.2.   Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che effettuano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati “servizi regolari specializzati”.

I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

a)

il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all'istituto scolastico.

L'adeguamento dell'organizzazione del trasporto alle diverse necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

1.3.   L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono soggette alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

2.   Servizi occasionali

2.1.   Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore medesimo.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la medesima clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura di cui alla sezione I.

2.2.   I servizi di cui al presente punto 2 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

2.3.   I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di trasportatori che agiscono per conto del medesimo committente.

I nomi dei trasportatori, nonché, se del caso, i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea interessati e della Svizzera, secondo modalità da definirsi ad opera del Comitato misto.

3.   Trasporto per conto proprio

Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da una persona fisica o giuridica, senza scopo di lucro e a fini non commerciali, quando:

l'attività di trasporto costituisce per tale persona fisica o giuridica soltanto un'attività accessoria,

i veicoli usati sono di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero sono stati da essa acquistati a rate o hanno formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e sono guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o da tale persona medesima, o ancora da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione di quest'ultima conformemente a un obbligo contrattuale.

Sezione I

SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 2

Natura dell'autorizzazione

1.   L'autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l'autorizzazione può, con il consenso delle autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente allegato, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all'articolo 17 dell'accordo.

Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare, l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese ed è rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.

2.   La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni.

3.   L'autorizzazione definisce quanto segue:

a)

il tipo di servizio;

b)

l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;

c)

il periodo di validità dell'autorizzazione;

d)

le fermate e gli orari.

4.   L'autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione (1).

5.   L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio delle parti contraenti.

6.   L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.

In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

una copia dell'autorizzazione del servizio regolare,

una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente,

una copia certificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o di un'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all'impresa che fornisce i veicoli supplementari per il servizio.

Articolo 3

Presentazione delle domande di autorizzazione

1.   La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori dell'Unione europea è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 3 dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV) (3). Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nell'Unione europea, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.

2.   Le domande devono essere conformi al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/2014.

3.   A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità di rilascio, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi per i trasportatori dell'Unione europea o di un'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.

Articolo 4

Procedura di autorizzazione

1.   L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti delle parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L'autorità di rilascio inoltra a queste ultime — nonché alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o fatti scendere viaggiatori — una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

2.   Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri dell'Unione europea cui è stato chiesto l'accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell'avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità di rilascio concede l'autorizzazione. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo, se negativa, è opportunamente motivata.

3.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l'autorità di rilascio prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.

4.   L'autorizzazione è rilasciata a meno che:

a)

il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

b)

il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e le disposizioni relative alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle normative in materia di trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;

c)

in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;

d)

l'autorità competente di una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente in vigore. In questo caso, l'autorità competente definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l'esistenza del servizio comparabile summenzionato e li comunica al Comitato misto su richiesta di quest'ultimo;

e)

l'autorità competente di una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle parti contraenti.

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevedere al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente di una parte contraente può, con l'accordo del Comitato misto, sospendere o ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore.

Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

5.   L'autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi compatibili con il presente accordo.

6.   Se la procedura per la formazione dell'accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato misto.

7.   Il Comitato misto adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica alla Svizzera e agli Stati membri dell'Unione europea interessati.

8.   Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l'autorità di rilascio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione.

Articolo 5

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

1.   Al termine della procedura di cui all'articolo 4 del presente allegato, l'autorità di rilascio concede l'autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda.

2.   Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Le parti contraenti garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda.

3.   L'articolo 4 del presente allegato si applica, mutatis mutandis, alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all'esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione.

In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità di rilascio comunichi l'informazione relativa alla modifica alle autorità competenti dell'altra parte contraente.

Articolo 6

Scadenza dell'autorizzazione

La procedura da seguire in materia di scadenza di un'autorizzazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1073/2009 e dell'articolo 46 dell'OTV.

Articolo 7

Obblighi dei trasportatori

1.   Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente allegato.

2.   Il trasportatore è tenuto a pubblicare l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire a tutti gli utenti facile accesso a tali informazioni.

3.   La Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

Sezione II

SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 8

Documento di controllo

1.   Per i servizi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio).

2.   I trasportatori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.

3.   I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti della Svizzera e dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il trasportatore, o da organismi da esse designati.

4.   Il modello del documento di controllo e le modalità di uso sono determinati dal regolamento (UE) n. 361/2014.

5.   Nel caso dei servizi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo, il contratto, o una copia certificata conforme di esso, funge da documento di controllo.

Articolo 9

Attestazione

L'attestazione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, dell'accordo è rilasciata dall'autorità competente della Svizzera o dello Stato membro dell'Unione europea in cui è immatricolato il veicolo.

Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/2014.

Sezione III

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 10

Titoli di trasporto

1.   I trasportatori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, forniscono un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:

i punti di partenza e di arrivo nonché, se del caso, il ritorno,

la durata di validità del titolo di trasporto,

la tariffa del trasporto.

2.   Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Articolo 11

Controlli su strada e presso le imprese

1.   Nel caso di un trasporto per conto terzi devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, la copia certificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, nonché, a seconda della natura del servizio, l'autorizzazione (o una copia conforme di essa) o il foglio di viaggio.

Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta l'attestazione (o una copia conforme di essa).

2.   I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.

Articolo 12

Assistenza reciproca e sanzioni

1.   Le autorità competenti delle parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e del controllo sull'applicazione stessa delle disposizioni previste dal presente allegato. Esse procedono a scambi d'informazioni tramite i punti di contatto nazionali istituiti conformemente all'articolo 18 del regolamento CE n. 1071/2009 (4).

2.   Le autorità competenti della parte contraente sul cui territorio è stabilito il trasportatore ritirano la licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o l'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri se il titolare:

a)

non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo; oppure

b)

ha fornito informazioni inesatte sui dati necessari per ottenere il rilascio della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.

3.   L'autorità di rilascio ritira l'autorizzazione se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente accordo e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dalle autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dell'altra parte contraente.

4.   In caso di infrazione grave della normativa in materia di trasporti e sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai periodi di guida e di riposo dei conducenti e all'organizzazione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 1, punto 2.1, le autorità competenti della parte contraente sul cui territorio è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, oppure al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.

Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea, o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, e del numero totale delle copie conformi che ha a disposizione per il traffico internazionale.

Le autorità competenti della parte contraente di stabilimento comunicano alle autorità competenti della parte contraente sul cui territorio le infrazioni sono state accertate, quanto prima e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, se è stata applicata una delle sanzioni summenzionate. Qualora non sia stata applicata una di queste sanzioni, le autorità competenti della parte contraente di stabilimento ne indicano i motivi.

5.   Quando le autorità competenti di una parte contraente vengono a conoscenza di un'infrazione grave del presente allegato o della legislazione in materia di trasporti su strada imputabile a un trasportatore non residente, la parte contraente nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti della parte contraente sul cui territorio è stabilito il trasportatore, quanto prima e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dell'infrazione e la data e l'ora in cui è stata commessa;

b)

la categoria, il tipo e la gravità dell'infrazione; e

c)

le sanzioni irrogate e le sanzioni eseguite.

Le autorità competenti della parte contraente ospitante possono esigere che le autorità competenti della parte contraente di stabilimento impongano sanzioni amministrative, conformemente al paragrafo 4.

6.   Le parti contraenti provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata secondo il presente articolo.

Articolo 13

Iscrizione nei registri elettronici nazionali

Le parti contraenti provvedono affinché le infrazioni gravi della legislazione in materia di trasporti su strada imputabili a trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri o della copia certificata conforme della licenza comunitaria o dell'analoga licenza svizzera siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le iscrizioni nel registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria per i trasportatori dell'Unione europea o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri sono conservate nella banca dati per almeno due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo, o dalla data di ritiro in caso di ritiro permanente.»


(1)  Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

(2)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(3)  RS/SR/745.11.

(4)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).