ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 21

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
28 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazioni sulla data di entrata in vigore del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza ( 1 )

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

45

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 ( 1 )

54

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/102 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)]

66

 

*

Regolamento (UE) 2016/103 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)

67

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/104 della Commissione, del 27 gennaio 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) ( 1 )

71

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 ( 1 )

74

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/106 della Commissione, del 27 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

79

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ( 1 )

81

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 ( 1 )

83

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 ( 1 )

84

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 ( 1 )

86

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote ( GU L 222 del 25.8.2009 )

88

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/1


Informazioni sulla data di entrata in vigore del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

L'Unione europea e il governo della Repubblica tunisina si sono reciprocamente notificati, rispettivamente il 26 ottobre 2015 e l'11 gennaio 2016, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del protocollo in oggetto (1).

Il protocollo, firmato a Bruxelles il 17 marzo 2015, entrerà pertanto in vigore il 1o febbraio 2016 conformemente al suo articolo 10, paragrafo 2.


(1)  GU L 96 dell'11.4.2015, pag. 3.


REGOLAMENTI

28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2015

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 116, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Una classificazione di un gruppo di enti, che individui i soggetti del gruppo nell'Unione o in un paese terzo e che per ciascun soggetto del gruppo indichi natura, ubicazione, autorità preposte all'esercizio della vigilanza, esenzioni prudenziali applicabili, rilevanza per il gruppo e rilevanza per il paese in cui è autorizzato o istituito nonché i criteri per determinare tale rilevanza, è ritenuta un elemento essenziale per individuare i membri del collegio e i potenziali osservatori. In tale contesto, le informazioni sulla rilevanza di una succursale per il gruppo e sulla rilevanza di tale succursale per lo Stato membro nel quale è stabilita sono essenziali per determinare la partecipazione delle autorità competenti di quello Stato membro alle attività del collegio. Anche le informazioni sulla natura dei soggetti del gruppo — che si tratti di enti, succursali o altri soggetti del settore finanziario — nonché sul paese di autorizzazione o di stabilimento, sia esso uno Stato membro o un paese terzo, sono importanti per individuare i membri del collegio e i potenziali osservatori.

(2)

Le informazioni sulla rilevanza di un soggetto del gruppo per il gruppo e sulla sua rilevanza per lo Stato membro nel quale è autorizzato o stabilito sono essenziali per determinare il livello di impegno dell'autorità competente di quello Stato membro nelle attività del collegio, in particolare, ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale.

(3)

Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE, dovrebbero riguardare tutti i settori di attività del collegio per accrescere l'efficienza dei collegi delle autorità di vigilanza. Gli accordi scritti dovrebbero riguardare anche gli accordi tra i membri del collegio coinvolti in specifiche attività del collegio come quelle svolte tramite specifiche sottostrutture del collegio. Gli accordi scritti dovrebbero includere anche gli aspetti operativi dell'attività del collegio poiché tali aspetti sono essenziali per favorire il funzionamento del collegio, sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza. Poiché è essenziale garantire la cooperazione all'interno del collegio preventivamente e allo scopo di fornire contributi sulle questioni relative alla risoluzione di gruppo, gli accordi scritti dovrebbero prevedere la procedura di coordinamento di tali contributi e definire le responsabilità e il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata nel comunicare detti contributi al collegio di risoluzione per il tramite dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Gli accordi scritti dovrebbero essere globali, coerenti ed esaustivi e dovrebbero fornire una base adeguata e idonea alle autorità competenti affinché queste possano adempiere i propri compiti e doveri nell'ambito del collegio piuttosto che al suo esterno.

(4)

I collegi sono uno strumento essenziale per scambiare informazioni, prevedere e affrontare le situazioni di emergenza e consentire all'autorità di vigilanza su base consolidata di effettuare una vigilanza efficace su base consolidata. Per garantire la coerenza e consentire all'ABE di svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, è opportuno che l'ABE partecipi a tutti i collegi in qualità di membro.

(5)

Per svolgere tutte le attività del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio dovrebbero avere un quadro completo delle attività svolte da tutti i soggetti del gruppo, tra cui quelli che svolgono attività finanziarie senza avere i requisiti per essere considerati enti e quelli che operano all'esterno dell'Unione. È opportuno favorire l'interazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, i membri del collegio, le autorità di vigilanza di paesi terzi, le autorità o gli organismi pubblici responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza su un soggetto del gruppo, tra cui le autorità responsabili della vigilanza prudenziale sui soggetti del settore finanziario del gruppo o le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora responsabili della protezione dei consumatori, consentendo alle autorità di vigilanza di paesi terzi e alle autorità o agli organismi pubblici responsabili di partecipare, ove opportuno, all'attività del collegio in qualità di osservatori.

(6)

I membri del collegio dovrebbero discutere e concordare il campo di azione e il livello di partecipazione degli eventuali osservatori nel collegio. Il quadro di partecipazione degli osservatori nel collegio dovrebbe essere chiaramente definito negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione e dovrebbe essere comunicato agli osservatori.

(7)

I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero collaborare, coordinando, per quanto possibile, le loro azioni di vigilanza e cooperando strettamente per garantire un migliore esercizio delle loro funzioni ed evitare la duplicazione dei compiti, tra cui la duplicazione delle richieste di informazioni rivolte ai soggetti del gruppo sottoposti a vigilanza. In tale contesto, i membri del collegio dovrebbero vagliare periodicamente l'ipotesi di stipulare accordi sull'affidamento di compiti e la delega di responsabilità, almeno al momento di elaborare il programma di revisione prudenziale del collegio.

(8)

L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti e responsabilità e dovrebbe fungere da coordinatore per la raccolta e la diffusione delle informazioni ricevute da ciascun membro del collegio od osservatore o da ciascun soggetto del gruppo, ovvero dei contributi ricevuti dal collegio di risoluzione, in particolare dalla pertinente autorità di risoluzione a livello di gruppo. Lo stesso vale per i membri del collegio. In particolare, se appura la rilevanza di particolari informazioni per un altro membro del collegio, tra cui l'autorità competente di uno Stato membro ospitante in cui sia stabilita una succursale significativa, l'autorità di vigilanza su base consolidata non dovrebbe escludere senza motivo membri del collegio dalla diffusione delle informazioni.

(9)

I membri del collegio che prendono parte all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere incoraggiati a scambiarsi informazioni sulla valutazione degli elementi principali del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva, riconoscendo nel contempo che questo può essere realizzato in maniera diversa nei vari Stati membri a seconda del modo in cui tali norme dell'Unione sono state recepite nella legislazione nazionale, tenuto altresì conto degli orientamenti emessi dall'ABE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

(10)

Per favorire la cooperazione tra le autorità competenti e coordinare le decisioni concernenti l'osservanza, da parte di un ente, dei requisiti relativi ai metodi che richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti prima di poter essere utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri (utilizzo dei modelli interni per il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di controparte e il rischio operativo), è opportuno specificare le condizioni di cooperazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti ai fini dello scambio di informazioni sulla performance di tali metodi interni e ai fini della discussione e del raggiungimento di un accordo sulle misure volte a risolvere le inefficienze individuate.

(11)

Per favorire l'individuazione di segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità riguardo al gruppo e ai suoi soggetti e riguardo al sistema nel quale operano, i membri del collegio dovrebbero scambiarsi informazioni quantitative, riguardo al gruppo e ai suoi soggetti, in maniera coerente e comparabile. Tali informazioni dovrebbero riguardare i principali settori delle informazioni raccolte dalle autorità competenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4) che specifica gli schemi uniformi, le frequenze, le date per le segnalazioni, le definizioni e le soluzioni informatiche che gli enti devono applicare per le segnalazioni a fini di vigilanza e dovrebbero essere scambiate mentre le autorità competenti stanno elaborando la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo per giungere a decisioni congiunte su capitale e liquidità ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE. Ciascun collegio dovrebbe decidere sul preciso insieme di informazioni da scambiare a tali scopi.

(12)

Per elaborare il programma di revisione prudenziale del collegio, i membri del collegio tengono conto della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e del risultato delle decisioni congiunte sul capitale e sulla liquidità per meglio individuare le priorità del lavoro comune. Pertanto l'elaborazione del programma di revisione prudenziale del collegio dovrebbe cominciare non appena si concludano la valutazione del rischio del gruppo e la procedura di adozione della decisione congiunta; per la finalizzazione del programma le autorità competenti dovrebbero invece considerare i compiti che si sono impegnate a svolgere a livello nazionale, le risorse assegnate a tali compiti e i relativi calendari di attuazione.

(13)

I membri del collegio dovrebbero coordinare le attività in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse; per situazioni di emergenza s'intende, ad esempio, il verificarsi di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere l'integrità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione (in tutto o in parte) o ancora altre situazioni che colpiscano o possano influire direttamente sulla situazione finanziaria ed economica di un gruppo bancario o di una delle sue filiazioni. Pertanto, la pianificazione e il coordinamento delle attività delle autorità competenti in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse dovrebbero includere le attività cui si fa riferimento nelle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/59/UE, senza però limitarsi ad esse; in particolare, le attività volte a coordinare i piani di risanamento di gruppo e a offrire, se necessario, contributi coordinati alle autorità di risoluzione dovrebbero essere considerate esempi di attività in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse.

(14)

Al momento di affrontare una situazione di emergenza, i membri del collegio, con il coordinamento dell'autorità di vigilanza su base consolidata, dovrebbero cercare di elaborare una valutazione prudenziale coordinata della situazione, concordare una risposta prudenziale coordinata e monitorare l'attuazione della risposta per garantire che la situazione di emergenza sia valutata e affrontata in modo adeguato. Dovrebbero inoltre garantire che qualsiasi comunicazione esterna avvenga in modo coordinato e riguardi elementi concordati ex ante tra i membri del collegio.

(15)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, dato che riguardano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e di consentire alle persone soggette agli obblighi da esse previsti di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 116, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

(16)

Considerato che nell'Unione europea i collegi delle autorità di vigilanza sono istituiti per la maggior parte in conformità dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, appare opportuno stabilire le condizioni concernenti i collegi di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE prima di specificare quelle concernenti i collegi di cui all'articolo 51 della stessa, poiché i primi costituiscono un caso di carattere generale, i secondi un caso speciale.

(17)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

(18)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le condizioni generali del funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza («il collegio») istituito ai sensi dell'articolo 116, e dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

CAPO 2

CONDIZIONI CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ISTITUITI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 116 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

SEZIONE 1

Istituzione e funzionamento dei collegi

Articolo 2

Istituzione della classificazione di un gruppo di enti

1.   Allo scopo di individuare i membri e i potenziali osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata procede alla classificazione di un gruppo di enti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione (5).

2.   La classificazione di un gruppo di enti comporta l'individuazione dei seguenti soggetti del gruppo:

a)

enti autorizzati e succursali stabilite in uno Stato membro;

b)

soggetti del settore finanziario autorizzati in uno Stato membro;

c)

enti autorizzati e succursali stabilite in un paese terzo.

3.   Le seguenti informazioni sono contenute nella classificazione di ciascun ente autorizzato e di ciascuna succursale stabilita in uno Stato membro:

a)

lo Stato membro nel quale l'ente è autorizzato o la succursale è stabilita;

b)

l'autorità competente responsabile della vigilanza sull'ente o l'autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale nonché altre autorità del settore finanziario di tale Stato membro come le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora responsabili della protezione dei consumatori;

c)

per un ente, compresa la filiazione di un'impresa madre nell'UE stabilita nello stesso Stato membro e la stessa impresa madre nell'UE, le informazioni che determinano se l'ente sia soggetto a vigilanza prudenziale su base individuale o se gli sia stata concessa una deroga dall'applicazione dei requisiti di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) su base individuale a norma degli articoli 7, 8 o 10 di tale regolamento;

d)

per un ente, le informazioni concernenti la sua rilevanza per lo Stato membro nel quale è autorizzato e i criteri pertinenti utilizzati dalle autorità competenti per determinare tale rilevanza nonché le informazioni sulla rilevanza di quell'ente per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata;

e)

per una succursale, le informazioni concernenti la sua rilevanza per lo Stato membro nel quale è stabilita, in particolare se questa succursale sia stata designata o sia proposta per essere designata significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, nonché le informazioni sulla rilevanza di quella succursale per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio della succursale superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.

4.   Le seguenti informazioni si riflettono nella classificazione di ciascun soggetto del settore finanziario, ente o succursale di cui al paragrafo 2, lettere b) e c):

a)

lo Stato membro in cui il soggetto del settore finanziario è autorizzato o il paese terzo in cui l'ente è autorizzato o la succursale è stabilita;

b)

l'autorità responsabile o preposta all'esercizio della vigilanza su detto soggetto del settore finanziario, ente o succursale;

c)

informazioni sulla rilevanza del soggetto del settore finanziario, dell'ente o della succursale per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio di tale soggetto del settore finanziario, ente o succursale superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.

Articolo 3

Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata invita le seguenti autorità a diventare membri del collegio:

a)

le autorità competenti responsabili della vigilanza su enti che sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o ancora di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative, di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE;

b)

le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono preposte all'esercizio della vigilanza prudenziale sui soggetti giuridici di cui alla lettera a), ma che non sono autorità competenti;

c)

l'ABE.

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare le autorità di vigilanza di paesi terzi in cui sono autorizzati enti o stabilite succursali a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare le seguenti autorità a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99:

a)

le banche centrali del SEBC che, in virtù del diritto nazionale, non sono abilitate all'esercizio della vigilanza su un ente autorizzato o una succursale stabilita in uno Stato membro;

b)

le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza sul soggetto di un gruppo, tra cui le autorità responsabili della vigilanza prudenziale di soggetti del settore finanziario del gruppo o le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora della protezione dei consumatori.

5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio specificano le modalità che regolano la partecipazione degli osservatori al collegio negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5, lettera c). L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica tali modalità agli osservatori.

Articolo 4

Comunicazione dell'istituzione e della composizione di un collegio

L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica all'impresa madre nell'UE del gruppo l'istituzione del collegio e l'identità dei suoi membri e dei suoi osservatori, nonché eventuali modifiche della composizione.

Articolo 5

Conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione

Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE includono almeno i seguenti elementi:

a)

informazioni sulla struttura generale del gruppo riguardanti tutti i soggetti del gruppo;

b)

individuazione dei membri e degli osservatori del collegio;

c)

definizione delle condizioni di partecipazione degli osservatori al collegio previste all'articolo 3, paragrafo 5, tra cui il loro coinvolgimento nei vari dialoghi e processi del collegio e i loro diritti e obblighi relativamente allo scambio di informazioni;

d)

una descrizione degli accordi concernenti lo scambio di informazioni tra cui l'ambito di applicazione, la frequenza e i canali di comunicazione;

e)

una descrizione degli accordi relativi al trattamento delle informazioni riservate;

f)

una descrizione degli accordi sull'affidamento di compiti e la delega di responsabilità, se del caso;

g)

una descrizione delle eventuali sottostrutture del collegio;

h)

una descrizione del quadro di pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali;

i)

una descrizione del quadro di pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, tra cui i piani di emergenza e gli strumenti e le procedure di comunicazione;

j)

una descrizione della politica di comunicazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio nei confronti dell'impresa madre nell'UE e dei soggetti del gruppo;

k)

le procedure concordate e le scadenze da rispettare per la diffusione dei documenti delle riunioni;

l)

ogni altro accordo tra i membri del collegio, tra cui gli indicatori concordati per individuare i segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità;

m)

una descrizione del quadro entro il quale fornire contributi coordinati al collegio di risoluzione, in particolare per offrire contributi coordinati senza limitazioni ai fini del processo di consultazione di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE;

n)

una descrizione del ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata, in particolare per quanto riguarda il coordinamento della fornitura dei contributi di cui alla lettera m) al pertinente collegio di risoluzione per il tramite dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

o)

disposizioni concernenti gli accordi con cui un membro o un osservatore interrompe la propria partecipazione al collegio.

Articolo 6

Partecipazione alle riunioni e alle attività del collegio

1.   Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di quanto segue:

a)

le questioni da discutere e l'obiettivo della riunione o dell'attività, in particolare per quanto riguarda la rilevanza per ciascun soggetto del gruppo;

b)

la rilevanza del soggetto del gruppo per lo Stato membro in cui il soggetto del gruppo è autorizzato o stabilito, e la sua rilevanza per il gruppo.

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio partecipino i rappresentanti più idonei, in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio, per le decisioni da adottare nel corso delle riunioni o delle attività.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare rappresentanti di soggetti del gruppo a partecipare alle riunioni o alle attività del collegio in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell'attività del collegio.

Articolo 7

Affidamento di compiti e delega di responsabilità

1.   Per elaborare il programma di revisione prudenziale del collegio a norma dell'articolo 16, e di aggiornarlo se necessario, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio considerano la possibilità di stipulare accordi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, soprattutto se si prevede che tale affidamento o delega comporti una vigilanza più efficiente ed efficace, in particolare eliminando l'inutile duplicazione di requisiti di vigilanza, compresi quelli concernenti le richieste di informazioni.

2.   La conclusione di un accordo sull'affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'impresa madre nell'UE, e dall'autorità competente delegante all'ente interessato.

Articolo 8

Scambio di informazioni tra membri del collegio e un gruppo di enti

1.   Incombe all'autorità di vigilanza su base consolidata la responsabilità della comunicazione e della richiesta di informazioni all'impresa madre nell'UE. Incombe ai membri del collegio la responsabilità di inviare comunicazioni e richiedere informazioni agli enti e alle succursali che rientrano nel loro mandato di vigilanza.

2.   Il membro del collegio che, in via eccezionale intende inviare comunicazioni o richiedere informazioni all'impresa madre nell'UE ne informa anticipatamente l'autorità di vigilanza su base consolidata.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata che, in via eccezionale, intende inviare comunicazioni o richiedere informazioni a un ente o a una succursale che non rientrano nel suo mandato di vigilanza ne informa anticipatamente il membro del collegio responsabile della vigilanza su tale ente o succursale.

SEZIONE 2

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Articolo 9

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 112 e all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, all'articolo 54 e all'articolo 58 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano inoltre tutte le informazioni necessarie a facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che provengano da un soggetto del gruppo, da un'autorità competente o di vigilanza o da qualsiasi altra fonte, e ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive.

Articolo 10

Scambio di informazioni per effettuare le valutazioni del rischio del gruppo e raggiungere decisioni congiunte

1.   Ai fini delle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente, di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo si scambiano tutte le informazioni necessarie, sia a livello individuale che a livello consolidato, per raggiungere una decisione congiunta.

2.   In particolare, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio di cui al paragrafo 1 si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE. Le informazioni forniscono almeno i risultati della valutazione dei seguenti elementi:

a)

analisi del modello imprenditoriale, comprensiva della valutazione della sostenibilità economica dell'attuale modello imprenditoriale e della sostenibilità della strategia aziendale dell'ente per il futuro;

b)

dispositivi di governance interna e controlli sull'intero ente;

c)

rischi individuali a carico del capitale dell'ente, relativi ai seguenti elementi:

i)

rischi individuali intrinseci;

ii)

gestione dei rischi e controlli;

d)

valutazione dell'adeguatezza del capitale, comprensiva dei fondi propri proposti fissati a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

e)

rischi a carico della liquidità e del finanziamento (funding) dell'ente, relativi ai seguenti elementi:

i)

rischio di liquidità e rischio di finanziamento (funding);

ii)

gestione del rischio di liquidità e del rischio di finanziamento;

f)

valutazione dell'adeguatezza della liquidità, comprensiva delle misure di liquidità quantitative e qualitative proposte a norma dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE;

g)

altre misure di vigilanza o misure d'intervento precoce adottate o pianificate al fine di risolvere le inefficienze individuate in seguito al processo di revisione e valutazione prudenziale;

h)

i risultati delle prove di stress prudenziali effettuate a norma dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE;

i)

i risultati delle ispezioni in loco e del monitoraggio non in loco rilevanti per la valutazione del profilo di rischio del gruppo o di uno dei suoi soggetti.

Articolo 11

Scambio di informazioni concernenti il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni ed estensioni o modifiche non sostanziali dei modelli interni

1.   Per garantire la coerenza e il coordinamento in relazione al riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni, di cui all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio che esercitano la vigilanza su enti cui è stata concessa l'autorizzazione all'uso di metodi interni ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, dell'articolo 151, paragrafo 4 o 9, dell'articolo 283, dell'articolo 312, paragrafo 2, o dell'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, si scambiano tutte le informazioni sul risultato di questo riesame periodico e tutte le altre informazioni pertinenti.

2.   Se l'autorità di vigilanza su base consolidata o un membro competente del collegio di cui al paragrafo 1 si rende conto che un ente autorizzato in uno Stato membro, tra cui l'impresa madre nell'UE, non soddisfa più tutti i requisiti per applicare un metodo interno, oppure individua carenze ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, tale autorità o tale membro scambiano immediatamente le seguenti informazioni, a seconda dei casi, allo scopo di favorire il raggiungimento dell'accordo comune di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99:

a)

valutazione dell'effetto delle carenze individuate e questioni di non conformità e relativo carattere sostanziale;

b)

valutazione del piano per ripristinare la conformità e colmare le carenze individuate presentato dall'ente impresa madre nell'UE o da un ente autorizzato in uno Stato membro, comprensivo di informazioni sul calendario di attuazione;

c)

informazioni sull'intenzione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o di un membro competente del collegio di revocare l'autorizzazione o limitare l'uso del modello ai settori conformi, a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato oppure a quelli non interessati dalle carenze individuate;

d)

informazioni su tutti i requisiti aggiuntivi di fondi propri proposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/36/UE quale misura di vigilanza per risolvere le questioni di non conformità o colmare le carenze individuate.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio di cui al paragrafo 1 si scambiano informazioni anche in merito alle estensioni o modifiche di detti modelli interni diverse dalle estensioni o modifiche sostanziali dei modelli di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (8).

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono discusse e prese in considerazione al momento di elaborare la valutazione del rischio del gruppo e di raggiungere una decisione congiunta a norma dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/EU.

Articolo 12

Scambio di informazioni sui segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che partecipano all'elaborazione della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o della relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, per pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente in conformità di tale articolo si scambiano informazioni quantitative al fine di individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità e di contribuire alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e alla relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sviluppate sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per garantire la coerenza e la comparabilità dei dati utilizzati. Le informazioni riguardano almeno tutti gli enti del gruppo autorizzati o stabiliti in uno Stato membro e almeno i seguenti settori:

a)

capitale;

b)

liquidità;

c)

qualità delle attività;

d)

finanziamento (funding);

e)

redditività;

f)

rischio di concentrazione.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio di cui al paragrafo 1 considerano anche la possibilità di scambiarsi informazioni sull'ambiente macroeconomico in cui operano il gruppo di enti e i relativi soggetti.

Articolo 13

Scambio di informazioni concernenti la non conformità e le sanzioni

1.   I membri del collegio comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata informazioni concernenti tutti i casi in cui i membri del collegio hanno accertato che un ente o una succursale che rientra nel loro mandato di vigilanza non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione ovvero i requisiti previsti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, e tutte le sanzioni amministrative imposte o le altre misure amministrative applicate ai sensi degli articoli dal 64 al 67 della direttiva 2013/36/UE se tali informazioni influiscono o potrebbero influire sul profilo di rischio del gruppo o di uno dei suoi soggetti. I membri del collegio discutono con l'autorità di vigilanza su base consolidata il possibile impatto delle questioni di non conformità e delle sanzioni sui soggetti del gruppo o sull'intero gruppo.

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata decide di comunicare le informazioni specificate nel paragrafo 1 ai membri del collegio per i quali tali informazioni sono ritenute rilevanti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

Articolo 14

Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento di gruppo

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni sugli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE di cui necessitano coloro che partecipano alla procedura di adozione di una decisione congiunta.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce il piano di risanamento di gruppo ai membri del collegio seguendo la procedura specificata nell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti i membri del collegio siano adeguatamente informati del risultato della procedura di cui al paragrafo 1.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito al calendario seguito per la verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo e indica una data alla quale l'autorità di risoluzione a livello di gruppo formula le eventuali raccomandazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 15

Scambio di informazioni concernenti gli accordi di sostegno finanziario di gruppo

L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti i membri del collegio siano adeguatamente informati in merito ai principali termini delle autorizzazioni relative a accordi di sostegno finanziario di gruppo concesse secondo la procedura di adozione della decisione congiunta di cui all'articolo 20 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 16

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

1.   Per definire il programma di revisione prudenziale del collegio ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio individuano le attività di vigilanza da svolgere.

2.   Il programma di revisione prudenziale del collegio contiene almeno i seguenti elementi:

a)

i settori del lavoro congiunto individuati in seguito alla valutazione del rischio del gruppo e alla valutazione del rischio di liquidità del gruppo nonché alle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE oppure in seguito ad altre attività del collegio, tra cui il tentativo di contribuire a un'efficace vigilanza e di sopprimere l'inutile duplicazione di compiti conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva;

b)

i rispettivi programmi di revisione prudenziale dell'autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio per l'impresa madre e per tutti gli enti autorizzati e le succursali stabilite in uno Stato membro;

c)

le principali aree d'intervento del collegio e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE;

d)

i membri del collegio responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;

e)

i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.

3.   La definizione e l'aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio sono effettuati a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

SEZIONE 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse

Articolo 17

Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio istituiscono un quadro del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE (in prosieguo «quadro del collegio per le situazioni di emergenza») e tenendo conto delle specificità e della struttura del gruppo di enti.

2.   Il quadro del collegio per le situazioni di emergenza include almeno i seguenti elementi:

a)

le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

b)

un insieme minimo di informazioni da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

3.   L'insieme minimo di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende i seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l'impatto previsto della situazione di emergenza sui soggetti del gruppo e sull'intero gruppo, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario;

b)

una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o programmate dall'autorità di vigilanza su base consolidata o da uno dei membri del collegio o ancora dagli stessi soggetti del gruppo;

c)

le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dei soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza su base individuale e consolidata.

Articolo 18

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, all'articolo 54 e all'articolo 58 della direttiva 2004/39/CE.

2.   Immediatamente dopo che un membro o un osservatore del collegio la informano della situazione di emergenza, o dopo averla individuata, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure indicate all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), ai membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza, e all'ABE.

3.   A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza e l'autorità di vigilanza su base consolidata possono decidere di scambiarsi informazioni supplementari.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata esamina le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per accertarne l'eventuale rilevanza ai fini dell'esecuzione dei compiti del collegio di risoluzione. Se le informazioni risultano rilevanti, l'autorità di vigilanza su base consolidata le comunica all'autorità di risoluzione a livello di gruppo definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/59/UE.

5.   Ove applicabili, le informazioni indicate nei paragrafi 2 e 3 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.

6.   Se lo scambio di informazioni o di comunicazioni cui si fa riferimento nel presente articolo si svolge oralmente, le autorità competenti interessate vi danno seguito tempestivamente con una comunicazione scritta.

Articolo 19

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

1.   Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina la valutazione della situazione di emergenza (in prosieguo «valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

2.   La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza effettuata a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99:

a)

la natura e la gravità della situazione di emergenza;

b)

l'effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sul gruppo e sui soggetti del gruppo che ne sono o possono esserne interessati;

c)

il rischio di contagio transfrontaliero.

3.   Per valutare il paragrafo 2, lettera c), l'autorità di vigilanza su base consolidata considera le potenziali conseguenze sistemiche per gli Stati membri nei quali sono autorizzati soggetti del gruppo o in cui sono stabilite succursali significative.

Articolo 20

Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1.   Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina l'elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza (in prosieguo «risposta prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

2.   La valutazione prudenziale coordinata di cui all'articolo 19 è alla base della risposta prudenziale coordinata, che definisce le azioni di vigilanza necessarie, la relativa portata e il calendario di attuazione.

3.   La risposta prudenziale coordinata è elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

Articolo 21

Monitoraggio dell'attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sull'attuazione della risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 20.

2.   Le informazioni da scambiare comprendono almeno un aggiornamento sull'attuazione delle azioni concordate secondo il calendario previsto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e la necessità di attualizzarle o adeguarle.

Articolo 22

Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza

1.   Nel quadro della normativa nazionale e dell'Unione applicabile, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza coordinano, per quanto possibile, le attività di comunicazione esterna.

2.   Allo scopo di coordinare le attività di comunicazione esterna, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio concordano i seguenti elementi:

a)

la ripartizione delle responsabilità per coordinare le attività di comunicazione esterna nelle diverse fasi della situazione di emergenza;

b)

il livello di informazione da comunicare, tenendo conto della necessità di mantenere la fiducia del mercato e di qualsiasi altro obbligo supplementare di informativa laddove gli strumenti finanziari emessi dai soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza siano negoziati in uno o più mercati pubblici regolamentati dell'Unione;

c)

il coordinamento delle dichiarazioni pubbliche, comprese quelle rilasciate soltanto da un membro del collegio, in particolare se è probabile che abbiano conseguenze per i soggetti del gruppo sottoposti alla vigilanza di altri membri del collegio;

d)

la ripartizione di responsabilità e la tempistica più opportuna per contattare i soggetti del gruppo;

e)

la ripartizione di responsabilità e le azioni da adottare per comunicare all'esterno le azioni coordinate adottate per far fronte alla situazione di emergenza;

f)

una descrizione del possibile coordinamento con un altro gruppo o collegio che potrebbe essere coinvolto nell'affrontare una situazione di emergenza che interessa il gruppo, come un gruppo di gestione delle crisi o un collegio di risoluzione.

CAPO 3

CONDIZIONI CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ISTITUITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

SEZIONE 1

Istituzione e funzionamento dei collegi

Articolo 23

Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio

1.   In seguito all'esecuzione della classificazione dell'ente con succursali in altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99, le autorità competenti dello Stato membro d'origine invitano le seguenti autorità a diventare membri del collegio:

a)

le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative;

b)

le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono preposte all'esercizio della vigilanza prudenziale delle succursali significative di cui alla lettera a), ma che non sono autorità competenti;

c)

l'ABE.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare le autorità di vigilanza di paesi terzi in cui sono stabilite succursali dell'ente in questione a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare le seguenti autorità a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99:

a)

le banche centrali del SEBC che, in virtù del diritto nazionale, non sono abilitate all'esercizio della vigilanza su un ente o sulle sue succursali stabilite in uno Stato membro;

b)

le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza sull'ente o sulle sue succursali, tra cui le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora della protezione dei consumatori.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio specificano le modalità che regolano la partecipazione degli osservatori al collegio negli accordi scritti di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine notificano tali modalità agli osservatori.

Articolo 24

Comunicazione dell'istituzione e della composizione di un collegio

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano all'ente l'istituzione del collegio e l'identità dei suoi membri e dei suoi osservatori, nonché eventuali modifiche della composizione.

Articolo 25

Conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione

L'istituzione e il funzionamento dei collegi per le succursali significative costituiti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE si basano sugli accordi scritti di coordinamento e cooperazione da definire ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 26

Partecipazione alle riunioni e alle attività del collegio

1.   Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di quanto segue:

a)

le questioni da discutere e l'obiettivo della riunione o dell'attività, in particolare per quanto riguarda la rilevanza per ciascuna succursale;

b)

la rilevanza della succursale per lo Stato membro in cui è stabilita e la sua rilevanza per l'ente.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio partecipino i rappresentanti più idonei in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio, per le decisioni da adottare nel corso delle riunioni e delle attività.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare i rappresentanti dell'ente a partecipare alle riunioni o alle attività del collegio in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell'attività del collegio.

Articolo 27

Modalità di comunicazione

1.   La comunicazione con l'ente e le sue succursali è organizzata in funzione delle responsabilità di vigilanza conferite alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e ai membri del collegio dal titolo V, capo 4, e dal titolo VII della direttiva 2013/36/UE.

2.   Le riunioni e le attività del collegio sono organizzate conformemente all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

SEZIONE 2

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Articolo 28

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi dell'articolo 50 e dell'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano inoltre tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2014/59/UE.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che provengano dall'ente, da un'autorità competente o da un'autorità di vigilanza o da qualsiasi altra fonte. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive.

Articolo 29

Scambio di informazioni per il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale

Le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine devono comunicare ai membri del collegio riguardano le informazioni di cui all'articolo 4, all'articolo 5, agli articoli da 7 a 13 e all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione (9) derivanti dal processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 30

Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative riguardo al piano di risanamento per quanto di pertinenza della succursale in questione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono il piano di risanamento dell'ente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative conformemente all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine provvedono a che tutti i membri del collegio siano adeguatamente informati del risultato della procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

1.   Per definire il programma di revisione prudenziale del collegio ai sensi dell'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio individuano le attività di vigilanza da svolgere.

2.   Il programma di revisione prudenziale del collegio contiene almeno i seguenti elementi:

a)

i settori del lavoro congiunto individuati in seguito al processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE o in seguito a altra attività intrapresa dal collegio;

b)

le principali aree d'intervento del collegio e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di controlli in loco e ispezioni delle succursali significative ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;

c)

i membri del collegio responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;

d)

i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.

3.   Per sviluppare il programma di revisione prudenziale del collegio, e aggiornarlo se necessario, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio considerano la possibilità di accordi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, soprattutto se si prevede che tale affidamento o delega comporti una vigilanza più efficiente ed efficace, in particolare eliminando l'inutile duplicazione di requisiti di vigilanza, compresi quelli concernenti le richieste di informazioni.

4.   La conclusione di un accordo sull'affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine all'ente in questione e dall'autorità competente delegante alla succursale interessata.

5.   La definizione e l'aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio sono effettuati a norma dell'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

SEZIONE 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse e disposizioni finali

Articolo 32

Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio istituiscono un quadro del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE (in prosieguo «quadro del collegio per le situazioni di emergenza»).

2.   Il quadro del collegio per le situazioni di emergenza include almeno i seguenti elementi:

a)

le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

b)

un insieme minimo di informazioni da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

3.   L'insieme minimo di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende i seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l'impatto previsto della situazione di emergenza sull'ente, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario;

b)

una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o programmate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o da uno dei membri del collegio o ancora dello stesso ente;

c)

le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente.

Articolo 33

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, all'articolo 54 e all'articolo 58 della direttiva 2004/39/CE.

2.   Immediatamente dopo che un membro o un osservatore del collegio le informano della situazione di emergenza, o dopo averla individuata, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure indicate all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), ai membri del collegio che esercitano la vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza, e all'ABE.

3.   A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio che esercitano la vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza e le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono decidere di scambiarsi informazioni supplementari.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esaminano le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per accertarne l'eventuale rilevanza ai fini dell'esecuzione dei compiti del collegio di risoluzione. Se le informazioni risultano rilevanti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine le comunicano all'autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE.

5.   Ove applicabili, le informazioni indicate nei paragrafi 2 e 3 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.

6.   Se lo scambio di informazioni o di comunicazioni cui si fa riferimento nel presente articolo si svolge oralmente, le autorità competenti interessate vi danno seguito tempestivamente con una comunicazione scritta.

Articolo 34

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

1.   Se si verifica una situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro d'origine coordinano la valutazione della situazione di emergenza (in prosieguo la «valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

2.   La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza preparata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine riguarda almeno i seguenti elementi:

a)

la natura e la gravità della situazione di emergenza;

b)

l'effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sull'ente e sulle sue succursali che ne sono o possono esserne interessate;

c)

il rischio di contagio transfrontaliero.

3.   Per valutare il paragrafo 2, lettera c), le autorità competenti dello Stato membro d'origine considerano le potenziali conseguenze sistemiche in tutti gli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.

Articolo 35

Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1.   Se si verifica una situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro d'origine coordinano l'elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza (in prosieguo la «risposta prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

2.   La valutazione prudenziale coordinata di cui all'articolo 34 è alla base della risposta prudenziale coordinata, che definisce le azioni di vigilanza necessarie, la relativa portata e il calendario di attuazione.

Articolo 36

Monitoraggio dell'attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio che esercitano la vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sull'attuazione della risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 35.

2.   Le informazioni da scambiare comprendono almeno un aggiornamento sull'attuazione delle azioni concordate secondo il calendario previsto, di cui all'articolo 35, paragrafo 2, e la necessità di attualizzarle o adeguarle.

Articolo 37

Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza coordinano, per quanto possibile, le attività di comunicazione esterna tenendo conto degli elementi specificati all'articolo 22, paragrafo 2, e degli obblighi o vincoli giuridici imposti dalla normativa nazionale.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. la pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(7)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).


28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/99 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 5, e l'articolo 116, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il processo volto a istituire e aggiornare la classificazione dei soggetti dei gruppi operanti nell'Unione e nei paesi terzi dovrebbe essere guidato dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri potenziali del collegio abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire il loro contributo a tale processo, per assicurare che tutti i soggetti del gruppo siano identificati in modo efficiente e la loro classificazione rispecchi informazioni accurate e aggiornate su detti soggetti, comprese le succursali del gruppo. La classificazione dovrebbe essere eseguita per mezzo di un modello comune allo scopo di facilitarne l'esecuzione, garantire che tutte le informazioni necessarie siano raccolte e rispecchiate nella classificazione del gruppo di enti e ridurre i costi per il rispetto della normativa che sono a carico sia dell'autorità di vigilanza su base consolidata o delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, sia degli altri membri del collegio.

(2)

Se intende invitare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative, le autorità di vigilanza di paesi terzi e altre autorità rilevanti a partecipare al collegio in qualità di osservatori, l'autorità di vigilanza su base consolidata deve provvedere a che i membri del collegio siano informati in anticipo di tale intenzione e abbiano a disposizione un periodo di tempo sufficiente per valutare, accogliere o respingere la proposta. Ai fini di una gestione adeguata del processo, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe invitare dapprima le autorità in possesso dei requisiti per diventare membri del collegio e successivamente i potenziali osservatori del collegio.

(3)

Prima di accettare l'invito dell'autorità di vigilanza su base consolidata, i potenziali osservatori del collegio dovrebbero essere a conoscenza delle condizioni per la loro partecipazione concordate dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe essere tenuta a includere le condizioni per la partecipazione degli osservatori negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio.

(4)

Il processo di conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbe essere guidato dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri del collegio abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire propri contributi agli accordi proposti, comprese le condizioni per la partecipazione degli osservatori. Gli accordi conclusi dai collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero essere elaborati sulla base di un modello comune per garantire che siano coerenti sotto il profilo della struttura e delle disposizioni contemplate ma, allo stesso tempo, siano sufficientemente flessibili da consentire l'inserimento di accordi e intese specifici del collegio.

(5)

Durante l'organizzazione delle consultazioni con i membri del collegio sui diversi aspetti operativi del lavoro del collegio stesso, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe comunicare chiaramente un termine di tempo adeguato per la presentazione di osservazioni e pareri da parte dei membri del collegio.

(6)

In considerazione dei diversi compiti di vigilanza che l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio devono svolgere, nonché della complessità di tali compiti, la frequenza minima prevista per le riunioni del collegio dovrebbe essere fissata in una volta l'anno.

(7)

Considerato che i collegi delle autorità di vigilanza possono essere organizzati in sottostrutture differenti, è essenziale garantire che tutti i membri del collegio siano informati tempestivamente e adeguatamente delle discussioni e delle decisioni adottate nell'ambito di sottostrutture specifiche.

(8)

Per garantire la riservatezza delle informazioni scambiate tra l'autorità di vigilanza su base consolidata o le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio, i collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero essere incoraggiati a servirsi di mezzi di comunicazione protetti.

(9)

Affinché i collegi delle autorità di vigilanza possano operare in modo efficiente ed efficace è necessario che i loro membri si scambino tutte le informazioni necessarie per poter valutare e adottare misure atte a tutelare gli interessi dei depositanti e degli investitori nei rispettivi Stati membri nonché la stabilità finanziaria all'interno dell'Unione. Pertanto l'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora ritenga che una determinata informazione non sia rilevante per un membro del collegio, dovrebbe giustificare la propria decisione dopo essersi consultata con il membro in questione e avergli fornito tutti gli elementi necessari per valutare la rilevanza dell'informazione.

(10)

Qualora il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni riveli l'esistenza di carenze ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, è essenziale che l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo interessati da tali carenze collaborino per valutare la sostanzialità delle carenze e decidere misure adeguate. Qualsiasi decisione riguardante l'imposizione di maggiorazioni del capitale o la revoca del metodo autorizzato dovrebbe essere adottata congiuntamente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio interessati.

(11)

Per agevolare l'individuazione di segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità di cui tener conto nella relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e nella relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità, è importante che l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio stabiliscano in anticipo una serie di indicatori da scambiare almeno una volta l'anno. Ai fini della coerenza e della comparabilità, tali indicatori dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati relativi alla vigilanza raccolti dalle autorità competenti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2).

(12)

Il processo di definizione e aggiornamento di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza dovrebbe essere guidato dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine, le quali dovrebbero garantire che i membri del collegio abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire contributi al quadro proposto.

(13)

In una situazione di emergenza si dovrebbe garantire una cooperazione efficiente ed efficace tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e tutti i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza; andrebbe garantito altresì che la valutazione della situazione di emergenza, la risposta in termini di vigilanza alla situazione di emergenza e il monitoraggio e l'aggiornamento di tale risposta siano attuati in modo coordinato e con un adeguato coinvolgimento dell'autorità di vigilanza su base consolidata e di tutti i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. Inoltre, l'autorità di vigilanza su base consolidata deve tenere informati tutti i membri del collegio sugli elementi principali delle decisioni adottate o sulle informazioni scambiate per gestire la situazione di emergenza.

(14)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, dato che riguardano il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. Al fine di garantire la coerenza tra le presenti disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e di agevolare una visione complessiva nonché un accesso unico alle disposizioni da parte delle persone soggette agli obblighi da esse previsti, è auspicabile che tutte le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 51, paragrafo 5, e all'articolo 116, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE siano incluse in un unico regolamento.

(15)

Considerato che nell'Unione europea i collegi delle autorità di vigilanza sono istituiti per la maggior parte in conformità dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, appare più opportuno determinare il funzionamento operativo dei collegi di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE prima di quello dei collegi di cui all'articolo 51 della stessa, costituendo i primi un caso di carattere generale, i secondi un caso speciale.

(16)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

(17)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (in appresso «i collegi») istituiti in conformità dell'articolo 116 e dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

CAPO 2

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEI COLLEGI ISTITUITI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 116 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

SEZIONE 1

Istituzione e funzionamento dei collegi

Articolo 2

Istituzione e aggiornamento della classificazione di un gruppo di enti

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata sottopone il progetto di classificazione predisposto a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (4) alle autorità in possesso dei requisiti necessari per diventare membri del collegio conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 (in appresso «membri potenziali del collegio»), invitandole a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

2.   Per mettere a punto la classificazione, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata valuta tutti i pareri e le riserve espressi dai membri potenziali del collegio.

3.   Immediatamente dopo aver messo a punto la classificazione del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata la trasmette a tutti i membri potenziali del collegio.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna la classificazione, secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3, almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza in caso di modifiche significative della struttura del gruppo.

5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all'allegato I per istituire e aggiornare la classificazione di un gruppo di enti.

Articolo 3

Istituzione dei collegi

1.   Per istituire un collegio l'autorità di vigilanza su base consolidata si attiene alla seguente procedura:

a)

spedisce gli inviti alle autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98;

b)

notifica ai membri del collegio che hanno accettato l'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo la propria intenzione di invitare le autorità competenti di succursali non significative a partecipare al collegio in qualità di osservatori conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/98;

c)

notifica ai membri del collegio che hanno accettato l'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo la propria intenzione di invitare l'autorità di vigilanza di un paese terzo a partecipare al collegio in qualità di osservatore conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98;

d)

notifica ai membri del collegio che hanno accettato l'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo la propria intenzione di invitare una delle autorità citate all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/98 a partecipare al collegio in qualità di osservatore.

Ai fini del primo comma, lettere b), c) e d), la notifica è accompagnata dalla proposta dell'autorità di vigilanza su base consolidata relativa alle condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio, che devono essere incluse negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all'articolo 5, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Ai fini del primo comma, lettera c), la notifica è accompagnata altresì dal parere dell'autorità di vigilanza su base consolidata relativo alla valutazione dell'equivalenza dei requisiti di riservatezza e segreto professionale applicabili all'autorità di vigilanza del paese terzo.

La notifica citata nel secondo comma stabilisce una scadenza adeguata entro cui qualsiasi membro dissenziente del collegio può esprimere e motivare pienamente per iscritto le proprie obiezioni contro qualsiasi aspetto della proposta o del parere dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

2.   Se entro la scadenza stabilita non è presentata alcuna obiezione, l'autorità di vigilanza desume che tutti i membri del collegio sono d'accordo sulla proposta; a questo punto detta autorità invita l'autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) o d), a diventare osservatore del collegio. L'invito è accompagnato dalle condizioni per la partecipazione degli osservatori concordate dai membri del collegio e incluse negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione.

3.   Le autorità che ricevono l'invito a diventare membri od osservatori acquisiscono il rispettivo status dopo aver accettato l'invito. Le autorità che ricevono l'invito a diventare osservatori accettano anche le condizioni per la partecipazione degli osservatori così come notificate loro dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

4.   Le autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), possono chiedere di diventare osservatori di un collegio. La relativa richiesta è inviata all'autorità di vigilanza su base consolidata. Qualora decida di invitare dette autorità a partecipare al collegio in qualità di osservatori, l'autorità di vigilanza su base consolidata applica le procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), a seconda del caso.

Articolo 4

Stesura e aggiornamento di elenchi di contatti

1.   Per comunicare con i membri e gli osservatori del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata conserva e condivide mediante il modulo di cui all'allegato II tutti i dati di contatto, compresi quelli per i contatti fuori dell'orario di lavoro da utilizzare durante le situazioni di emergenza. L'elenco dei contatti e quello dei contatti di emergenza sono allegati agli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   I membri del collegio forniscono i propri dati di contatto all'autorità di vigilanza su base consolidata e le comunicano senza indebito ritardo qualsiasi variazione dei dati stessi.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette ai membri del collegio le eventuali versioni aggiornate dell'elenco dei contatti e dell'elenco dei contatti di emergenza.

Articolo 5

Conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara la propria proposta per la conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la propria proposta ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

3.   Per mettere a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata considera tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato inserimento.

4.   Immediatamente dopo aver messo a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata li trasmette ai membri del collegio.

5.   Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio lo reputino necessario, l'applicazione degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione è messa alla prova mediante simulazioni o in altri modi adeguati.

6.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio valutano la necessità di modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione in caso di variazioni di uno qualsiasi dei loro elementi, conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione sono modificati in caso di variazioni nella composizione del collegio.

L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio rivedono a intervalli periodici stabiliti dagli accordi scritti di coordinamento e cooperazione gli elementi di detti accordi che si riferiscono al quadro del collegio in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse.

7.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.

8.   Per concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione l'autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all'allegato II.

Articolo 6

Aspetti operativi delle riunioni e delle attività del collegio

1.   I collegi si riuniscono fisicamente almeno una volta l'anno. Tuttavia, con il consenso di tutti i membri del collegio e tenuto conto delle specificità del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata può stabilire una diversa frequenza delle riunioni fisiche del collegio.

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce chiaramente gli obiettivi delle riunioni del collegio, assicura che essi siano rispecchiati nell'ordine del giorno delle riunioni e invita tutti i membri del collegio a proporre punti aggiuntivi dell'ordine del giorno. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri del collegio per i punti dell'ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato inserimento nell'ordine del giorno.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio impegnati in un'attività o una riunione particolare del collegio si scambiano con ampio anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro, per consentire a tutti i partecipanti alla riunione del collegio di contribuire attivamente alle discussioni.

SEZIONE 2

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Articolo 7

Quadro generale per lo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, i membri del collegio e gli osservatori

1.   Se le ha ricevute da un membro del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98:

a)

agli altri membri del collegio;

b)

agli osservatori, ove lo reputi opportuno e conforme alle condizioni della loro partecipazione al collegio.

2.   Qualora ritenga che una qualsiasi delle informazioni citate al paragrafo 1 non sia rilevante per un determinato membro del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta preventivamente tale membro e gli fornisce gli elementi salienti dell'informazione in questione per consentirgli di determinarne l'effettiva rilevanza.

3.   Se il collegio è organizzato in sottostrutture differenti, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene tutti i membri del collegio pienamente e tempestivamente informati sulle azioni adottate o le misure attuate nelle diverse sottostrutture.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente tale intesa negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Articolo 8

Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni

1.   Qualora uno degli enti autorizzati in uno Stato membro, compreso l'ente impresa madre nell'UE, non soddisfi più i requisiti per l'uso di un metodo interno conformemente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 4 o 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363, del regolamento (UE) n. 575/2013, o qualora uno dei membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 abbia individuato carenze conformemente all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il membro del collegio in questione collaborano e si consultano pienamente per concordare la revoca dell'autorizzazione all'uso del metodo interno, imporre maggiorazioni di capitale o limitare l'uso del metodo interno come specificato all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), di detto regolamento delegato.

2.   La decisione di revocare un metodo autorizzato è adottata congiuntamente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri rilevanti del collegio che sono responsabili della vigilanza sui soggetti che applicano il metodo autorizzato e sono interessati dalle carenze individuate ai sensi del paragrafo 1. La cooperazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri rilevanti del collegio segue la procedura prevista dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (5).

3.   La decisione di imporre maggiorazioni di capitale è adottata secondo la procedura per le decisioni congiunte sul capitale conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica a tutti gli altri membri del collegio le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 qualora ritenga che tali informazioni siano tali da interessare altre attività del collegio o siano essenziali per l'adempimento dei compiti di altri membri del collegio.

Articolo 9

Notifica di estensioni o modifiche non sostanziali dei metodi interni

1.   In caso di estensioni o modifiche non sostanziali dei metodi interni che interessano uno degli enti autorizzati in uno Stato membro, compresa l'impresa madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa senza indugio tutti i membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Il membro rilevante del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata le estensioni o modifiche non sostanziali che interessano uno degli enti sottoposti alla vigilanza di tale membro rilevante del collegio.

3.   Qualora nutra dubbi riguardo alla non sostanzialità di un'estensione o una modifica, il membro rilevante del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 ne informa l'autorità di vigilanza su base consolidata, che trasmette tale informazione agli altri membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Qualora nutra dubbi riguardo alla non sostanzialità di un'estensione o una modifica, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa tutti i membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98.

L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 discutono in dettaglio di tali dubbi per giungere a una posizione comune sulla sostanzialità dell'estensione o della modifica.

4.   Qualora reputino che l'ente interessato abbia erroneamente classificato non sostanziali le estensioni o le modifiche di un metodo interno, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 ne informano senza indugio tale ente.

Articolo 10

Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che partecipano all'elaborazione di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, al fine di pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo citato, stabiliscono di comune accordo gli indicatori necessari per l'individuazione dei segni premonitori, dei rischi potenziali e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Detti indicatori sono calcolati sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti presso gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Gli indicatori concordati sono riportati negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Ciascun membro del collegio citato al paragrafo 1 comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, ove pertinenti, i valori degli indicatori concordati per gli enti sottoposti alla propria vigilanza.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica a ciascun membro del collegio citato al paragrafo 1 i valori di cui al paragrafo 2 e i valori degli indicatori concordati per l'impresa madre nell'UE e a livello consolidato.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio citati al paragrafo 1 si scambiano i valori degli indicatori concordati almeno una volta l'anno, o con maggiore frequenza ove stabilito da dette autorità competenti.

Articolo 11

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

1.   Dopo che sono state adottate le decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, i membri del collegio forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata i propri contributi per la definizione del programma di revisione prudenziale del collegio di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Dopo aver ricevuto i contributi dei membri del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di programma di revisione prudenziale del collegio.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il progetto di programma di revisione prudenziale del collegio ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri sulle aree di lavoro congiunto e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

4.   Al fine di mettere a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato inserimento.

5.   Immediatamente dopo aver messo a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata lo trasmette ai membri del collegio.

6.   Il programma di revisione prudenziale del collegio è aggiornato almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza ove ritenuto necessario sulla scorta del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, ovvero a seguito di decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo 113 della stessa direttiva.

7.   L'autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna il programma di revisione prudenziale del collegio secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 5.

SEZIONE 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse

Articolo 12

Istituzione e aggiornamento del quadro del collegio per le situazioni di emergenza

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una proposta per l'istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata sottopone la proposta ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiega i motivi della loro mancata inclusione.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette ai membri del collegio la versione finale del quadro del collegio per le situazioni di emergenza.

5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio valutano almeno una volta l'anno la necessità di aggiornare il quadro del collegio per le situazioni di emergenza.

6.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio aggiornano il quadro del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 13

Scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente autorizzato o una succursale del gruppo stabilita in uno Stato membro, l'autorità di vigilanza su base consolidata lo comunica senza indebito indugio all'ABE e al membro del collegio responsabile della vigilanza sull'ente o sulla succursale che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

2.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente autorizzato o una succursale del gruppo stabilita in uno Stato membro, il membro del collegio lo comunica senza indebito indugio all'autorità di vigilanza su base consolidata.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti gli altri membri del collegio siano adeguatamente informati sugli elementi principali:

a)

della valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza di cui all'articolo 14;

b)

della risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 15, comprese le azioni adottate o di cui è pianificata l'adozione, e del relativo monitoraggio ai sensi dell'articolo 16;

c)

delle misure di intervento precoce adottate conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a seconda del caso, tenendo conto della necessità di coordinamento di dette misure ai sensi dell'articolo 30 della stessa direttiva o della definizione delle condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 della stessa direttiva.

4.   Qualora il coinvolgimento dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, delle autorità di risoluzione delle filiazioni o delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, di banche centrali, ministeri competenti e sistemi di garanzia dei depositi possa rendere più efficiente la risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza quale indicata all'articolo 15, l'autorità di vigilanza su base consolidata prende in considerazione il coinvolgimento di dette autorità.

5.   Se è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la situazione di emergenza è gestita dal membro del collegio responsabile della vigilanza sul soggetto del gruppo in questione, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 14

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina l'elaborazione di un progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza sulla base della propria valutazione e di quella dei membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

2.   Il progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza riguarda i soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati da tale situazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo.

3.   Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la valutazione prudenziale della situazione di emergenza è eseguita dal membro del collegio responsabile della vigilanza su tale soggetto, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 15

Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata guida l'elaborazione di una risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza per quanto riguarda il gruppo e i suoi soggetti che sono o possono essere interessati da tale situazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio responsabili della vigilanza su tali soggetti del gruppo.

2.   Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza è elaborata dal membro del collegio responsabile della vigilanza su tale soggetto, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio adempiono i compiti citati ai paragrafi 1 e 2 senza indebito indugio.

4.   L'elaborazione della valutazione prudenziale coordinata di una situazione di emergenza quale indicata all'articolo 14 e l'elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.

Articolo 16

Monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina il monitoraggio dell'esecuzione delle azioni concordate indicate nella risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 15.

2.   I membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza informano l'autorità di vigilanza su base consolidata dell'andamento della situazione di emergenza e dell'esecuzione delle azioni concordate riguardanti, a seconda dei casi, i rispettivi soggetti del gruppo.

3.   Gli aggiornamenti sul monitoraggio della risposta prudenziale coordinata sono comunicati dall'autorità di vigilanza su base consolidata ai membri del collegio, inclusa l'ABE, e riguardano il gruppo e i suoi soggetti che sono o possono essere interessati.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza valutano la necessità di aggiornare la risposta prudenziale coordinata tenendo conto delle informazioni reciprocamente fornite durante il monitoraggio dell'attuazione della risposta.

5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono applicate senza indebito indugio.

CAPO 3

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEI COLLEGI ISTITUITI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

SEZIONE 1

Istituzione e funzionamento dei collegi

Articolo 17

Istituzione e aggiornamento della classificazione di un ente, istituzione di un collegio, istituzione e aggiornamento degli elenchi dei contatti e conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione

Per quanto riguarda i collegi istituiti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine istituiscono e aggiornano la classificazione di un ente, istituiscono un collegio, istituiscono e aggiornano gli elenchi dei contatti e concludono e modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente agli articoli da 2 a 5 nella misura adeguata.

Articolo 18

Aspetti operativi delle riunioni e delle attività del collegio

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine avviano una regolare cooperazione con i membri del collegio sotto forma, ad esempio, di riunioni o altre attività.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano ai membri del collegio, inclusa l'ABE, le riunioni e le attività del collegio organizzate e i relativi obiettivi.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine stabiliscono chiaramente gli obiettivi delle riunioni del collegio, assicurano che essi siano rispecchiati nei punti dell'ordine del giorno delle riunioni e invitano tutti i membri del collegio a proporre punti aggiuntivi dell'ordine del giorno. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di tutte le proposte avanzate dai membri del collegio per i punti dell'ordine del giorno e, su richiesta, spiegano i motivi del loro mancato inserimento nell'ordine del giorno.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio impegnati in un'attività o una riunione particolare del collegio distribuiscono con largo anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro, per consentire a tutti i partecipanti al collegio di contribuire attivamente alle discussioni.

SEZIONE 2

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Articolo 19

Quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine, i membri del collegio e gli osservatori

1.   Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98, i membri del collegio trasmettono le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

ai membri del collegio;

b)

agli osservatori, ove lo reputino opportuno e conforme alle condizioni della loro partecipazione al collegio.

3.   Qualora ritengano che una delle informazioni di cui al paragrafo 1 non sia rilevante per un determinato membro del collegio, le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano preventivamente tale membro e gli forniscono gli elementi salienti dell'informazione in questione per consentirgli di determinarne l'effettiva rilevanza.

4.   Se il collegio è organizzato in sottostrutture differenti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono tutti i membri del collegio pienamente e tempestivamente informati sulle azioni adottate o le misure attuate nelle diverse sottostrutture.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente l'intesa raggiunta al riguardo negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Articolo 20

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

1.   I membri del collegio inviano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i propri contributi per la definizione del programma di revisione prudenziale del collegio di cui all'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, conformemente all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Dopo aver ricevuto i contributi dei membri del collegio, le autorità competenti dello Stato membro d'origine preparano un progetto di programma di revisione prudenziale del collegio.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono il progetto di programma di revisione prudenziale del collegio ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri sulle aree di lavoro congiunto e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

4.   Al fine di mettere a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiegano i motivi del loro mancato inserimento.

5.   Immediatamente dopo aver messo a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, le autorità competenti dello Stato membro d'origine lo trasmettono ai membri del collegio.

6.   Il programma di revisione prudenziale del collegio è aggiornato almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza ove ritenuto necessario sulla scorta del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.

7.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine aggiornano il programma di revisione prudenziale del collegio secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 5.

SEZIONE 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse e disposizioni finali

Articolo 21

Istituzione e aggiornamento del quadro del collegio per le situazioni di emergenza

1.   Ai fini dell'istituzione del quadro del collegio per le situazioni di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro d'origine preparano una proposta conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine sottopongono la proposta ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiegano i motivi del loro mancato inserimento.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono ai membri del collegio la versione finale del quadro del collegio per le situazioni di emergenza.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio valutano almeno una volta l'anno la necessità di aggiornare il quadro del collegio per le situazioni di emergenza.

6.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio aggiornano il quadro del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 22

Scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1.   Qualora vengano a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare l'ente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine lo comunicano senza indebito indugio all'ABE e ai membri del collegio.

2.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare una succursale stabilita nella sua giurisdizione, il membro del collegio lo comunica senza indebito indugio alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Articolo 23

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

Ai fini dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2016/98, le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono la valutazione prudenziale della situazione di emergenza ai membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza.

Articolo 24

Coordinamento e monitoraggio della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/98, le autorità competenti dello Stato membro d'origine elaborano una risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prendono in debita considerazione i pareri dei membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate da tale situazione di emergenza.

2.   Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine coordinano il monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste dalla risposta prudenziale.

3.   I membri del collegio informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'andamento della situazione di emergenza e dell'attuazione delle azioni concordate riguardanti le succursali comprese nella loro giurisdizione.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano ai membri del collegio, inclusa l'ABE, gli aggiornamenti relativi al monitoraggio della risposta prudenziale.

5.   L'elaborazione della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza quale indicata all'articolo 23 e l'elaborazione della risposta prudenziale a tale situazione possono essere condotte in parallelo.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (cfr. la pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


ALLEGATO I

Modulo per la classificazione

Impresa madre nell'UE/società di partecipazione finanziaria madre nell'UE/società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE/ente

 

Importo complessivo delle attività e delle voci fuori bilancio (in milioni di euro)

 

È identificato come ente a rilevanza sistemica a livello mondiale (G-SII) o come altro ente a rilevanza sistemica (O-SII)?

 

È stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroghe ai requisiti patrimoniali)? (S/N)

 

È stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroghe ai requisiti di liquidità)? (S/N)

 


Enti autorizzati in uno Stato membro/Soggetti del settore finanziario autorizzati in uno Stato membro

L'ente/il soggetto del settore finanziario è rilevante per il gruppo?

(S/N)

L'ente/il soggetto del settore finanziario è rilevante per lo Stato membro in cui è autorizzato?

(S/N)

Importo complessivo delle attività e delle voci fuori bilancio dell'ente/del soggetto del settore finanziario (in milioni di euro)

Criteri applicati per stabilire la rilevanza per lo Stato membro, se del caso

Criteri applicati per stabilire la rilevanza per il gruppo, se del caso

È stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013

(deroghe ai requisiti patrimoniali)?

(S/N)

Autorità competente/Altra autorità

Stato membro

Ente/Soggetto del settore finanziario

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione dei soggetti giuridici)

L'ente/il soggetto del settore finanziario è identificato come O-SII?

Controllante diretta dell'ente/soggetto del settore finanziario

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione dei soggetti giuridici)

La controllante diretta è identificata come O-SII?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio di risoluzione delle crisi:

Paesi membri e osservatori:

Autorità membri e osservatori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di gestione delle crisi:

Paesi membri:

Autorità membri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nome dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente dello Stato membro d'origine:

 

Indirizzo dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente dello Stato membro d'origine:

 

Persona di contatto (nome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente dello Stato membro d'origine:

 

 

È stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroghe ai requisiti di liquidità)? (S/N)

L'autorità competente è un membro o un osservatore del collegio? Se lo è e se fa parte di una sottostruttura specifica del collegio, specificare.

Succursali stabilite in uno Stato membro

La succursale è significativa per il gruppo?

(S/N)

Criteri applicati per stabilire la rilevanza, se del caso

La succursale è significativa per lo Stato membro ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE?

(S/N)

L'autorità competente è un membro o un osservatore del collegio? Se lo è e se fa parte di una sottostruttura specifica del collegio, specificare.

Autorità competente/Altra autorità

Stato membro

Succursale

Ente nel cui ambito è istituita la succursale

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente, dell'ente nel cui ambito è istituita la succursale (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione dei soggetti giuridici)

L'ente nel cui ambito è istituita la succursale è identificato come O-SII? (S/N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enti autorizzati e succursali stabilite in un paese terzo

L'ente/la succursale è significativo per il gruppo?

(S/N)

Criteri applicati per stabilire la rilevanza, se del caso

I requisiti di riservatezza e segreto professionale applicabili all'autorità di vigilanza del paese terzo sono giudicati equivalenti da tutti i membri del collegio?

(S/N)

L'autorità di vigilanza del paese terzo è un osservatore del collegio? Se lo è e se fa parte di una sottostruttura specifica del collegio, specificare.

Autorità di vigilanza del paese terzo

Paese terzo

Ente/succursale

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente, dell'ente (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione deli soggetti giuridici)

Controllante diretta dell'ente

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente, della controllante diretta (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione dei soggetti giuridici)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste un'altra struttura di collegio non europea? (S/N) (Se sì, specificare il nome del collegio e dell'autorità di vigilanza ospitante):

Paesi membri:

Autorità membri:

 

 

 

Nome del collegio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Modello per gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio delle autorità di vigilanza istituito per

il gruppo <XY>/l'ente <A>

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28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/100 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Nel valutare la completezza della domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, prima di decidere se concedere le autorizzazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate dovrebbero garantire una cooperazione reciproca tempestiva ed efficace, oltre a sviluppare una concezione comune del ricevimento di una domanda completa o degli aspetti della domanda ritenuti incompleti.

(2)

L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe confermare al richiedente e alle autorità competenti interessate la data di ricevimento della domanda completa a fini di chiarezza sull'esatta data d'inizio del periodo di sei mesi per giungere alla decisione congiunta e al fine di ridurre al minimo i rischi di possibili controversie su questo punto di partenza.

(3)

La completezza della domanda dovrebbe essere valutata in base alle questioni che le autorità competenti sono chiamate a valutare nel decidere se concedere l'autorizzazione richiesta. Il nesso tra la valutazione delle autorità competenti e le informazioni attese nelle domande presentate è fondamentale per migliorare la qualità delle domande e garantisce la coerenza tra i collegi delle autorità di vigilanza sia per quanto concerne il contenuto delle domande, sia per quanto riguarda la valutazione della completezza.

(4)

Per garantire un'applicazione coerente della procedura di adozione di una decisione congiunta è importante definirne con precisione ogni fase. Una procedura chiaramente delineata favorisce lo scambio tempestivo di informazioni, offre una ripartizione proporzionata e una gestione efficace delle risorse di vigilanza, promuove la comprensione reciproca, sviluppa rapporti di fiducia tra le autorità di vigilanza e incentiva la vigilanza efficace.

(5)

La valutazione di completezza della domanda non dovrebbe estendersi alla valutazione della domanda svolta dalle autorità competenti nell'elaborazione del parere sull'eventuale concessione dell'autorizzazione. Pertanto, il tempo assegnato a ciascuna fase della procedura di adozione della decisione congiunta dovrebbe essere proporzionato alla loro complessità e portata, tenuto conto del fatto che il periodo di tempo per il raggiungimento di una decisione congiunta non può essere prorogato o sospeso.

(6)

L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe essere in grado di valutare se e come il modello per il quale è richiesta l'autorizzazione riflette le esposizioni nelle giurisdizioni al di fuori dell'Unione. In questo contesto occorrerebbe promuovere l'interazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi affinché le autorità competenti possano sviluppare una valutazione completa della performance del modello.

(7)

È essenziale pianificare con tempestività e realismo la procedura di adozione della decisione congiunta. Ogni autorità competente coinvolta dovrebbe apportare all'autorità di vigilanza su base consolidata il proprio contributo nel quadro della decisione congiunta in modo tempestivo ed efficace.

(8)

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione, dovrebbero essere stabilite le fasi per l'esecuzione della valutazione e il raggiungimento della decisione congiunta, riconoscendo che alcuni compiti legati alla procedura possono essere svolti parallelamente e altri in maniera sequenziale.

(9)

Per favorire il raggiungimento di decisioni congiunte è importante che le autorità competenti coinvolte nel processo decisionale avviino un dialogo reciproco, in particolare prima di perfezionare le decisioni congiunte.

(10)

Per garantire la definizione di una procedura efficace, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe avere la responsabilità ultima nello stabilire le fasi da seguire per il raggiungimento di una decisione congiunta sull'approvazione di modelli interni.

(11)

Stabilire disposizioni chiare per il contenuto delle decisioni congiunte dovrebbe garantire che queste siano pienamente motivate e dovrebbe contribuire al controllo efficace delle eventuali condizioni.

(12)

Al fine di chiarire la procedura da seguire dopo il raggiungimento della decisione congiunta, garantire la trasparenza riguardo al trattamento dell'esito della decisione e favorire un seguito adeguato qualora sia necessario, dovrebbero essere stabilite norme relative alla comunicazione della decisione congiunta.

(13)

Il calendario relativo alla procedura di adozione di una decisione congiunta su domande di autorizzazione concernenti estensioni o modifiche sostanziali del modello e la ripartizione delle mansioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate dovrebbe essere commisurato alla portata di tali estensioni o modifiche sostanziali del modello.

(14)

La procedura di adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013 comprende la procedura da seguire nel caso in cui non si pervenga a una decisione congiunta. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione riguardo a quest'aspetto della procedura e in particolare per assicurare l'articolazione di decisioni pienamente motivate, nonché per chiarire il trattamento delle eventuali opinioni e riserve espresse dalle autorità competenti interessate, dovrebbero essere stabilite norme relative alla scadenza per l'adozione di decisioni in mancanza di una decisione congiunta e alla loro comunicazione.

(15)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione europea.

(16)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica la procedura di adozione della decisione congiunta di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363 di detto regolamento, al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

«autorità competente interessata», un'autorità competente, diversa dall'autorità di vigilanza su base consolidata, che è responsabile della vigilanza delle filiazioni, che partecipano alla presentazione della domanda congiunta, di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in uno Stato membro, e a cui è chiesto il raggiungimento di una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla domanda di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;

(2)

«richiedente», un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni o le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, che presentano una domanda;

(3)

«relazione di valutazione», una relazione contenente la valutazione di una domanda conformemente all'articolo 6.

CAPO II

PROCEDURA DI ADOZIONE DELLA DECISIONE CONGIUNTA

Articolo 3

Coinvolgimento di autorità di vigilanza di paesi terzi nel processo di valutazione

(1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata può decidere di coinvolgere autorità di vigilanza di paesi terzi che aderiscono al collegio delle autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (3), nella valutazione di domande presentate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 qualora il richiedente operi nel paese terzo in questione e intenda applicare le metodologie in questione alle esposizioni in detto paese. In questo caso, sia l'autorità di vigilanza su base consolidata sia dette autorità raggiungono un accordo sull'ampiezza del coinvolgimento delle autorità di vigilanza di paesi terzi per i seguenti scopi:

a)

fornire all'autorità di vigilanza su base consolidata il proprio contributo ai fini della relazione di valutazione da essa elaborata;

b)

aggiungere come allegati i contributi di cui alla lettera a) alla relazione di valutazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

(2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora decida di coinvolgere autorità di vigilanza di paesi terzi, fornisce loro le relazioni di valutazione elaborate da un'autorità competente interessata solo previo esplicito consenso di tale autorità competente interessata.

(3)   L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene le autorità competenti interessate pienamente informate sull'ampiezza, il livello e la natura del coinvolgimento delle autorità di vigilanza di paesi terzi nel processo di valutazione e sulla misura in cui la relazione di valutazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata ha beneficiato dei loro contributi.

Articolo 4

Valutazione della completezza della domanda

(1)   Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, presentata dal richiedente, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette detta domanda alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni.

(2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate valutano la completezza della domanda entro sei settimane dal ricevimento della stessa da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

(3)   La domanda si considera completa se contiene tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti per la sua valutazione conformemente ai requisiti previsti nel regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare agli articoli 143, 144, 151, 283, 312 e 363.

(4)   Le autorità competenti interessate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata la loro valutazione della completezza della domanda.

(5)   La valutazione di cui al paragrafo 4 indica gli elementi della domanda ritenuti incompleti o mancanti.

(6)   Se l'autorità competente interessata non fornisce all'autorità di vigilanza su base consolidata la propria valutazione della completezza della domanda entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2, si ritiene che essa consideri la domanda completa.

(7)   Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata o una delle autorità competenti interessate reputi che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa il richiedente degli aspetti della domanda ritenuti incompleti o mancanti e offre allo stesso la possibilità di presentare le informazioni mancanti.

(8)   Se il richiedente fornisce le informazioni mancanti di cui al paragrafo 7, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette tali informazioni alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni dal loro ricevimento.

(9)   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate valutano la completezza della domanda tenuto conto delle informazioni aggiuntive entro sei settimane dal ricevimento di tali informazioni da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata secondo la procedura stabilita ai paragrafi da 3 a 6.

(10)   Se una domanda completa è stata precedentemente valutata incompleta, si ritiene che il periodo di sei mesi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 decorra dalla data in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata riceve le informazioni che hanno completato la domanda.

(11)   Quando la domanda è valutata completa, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa il richiedente e le autorità competenti interessate, indicando contestualmente la data di ricevimento della domanda completa o la data di ricevimento delle informazioni che hanno completato la domanda.

(12)   In ogni caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata o una delle autorità competenti interessate può chiedere al richiedente di fornire informazioni aggiuntive per la valutazione della domanda e per il raggiungimento di una decisione congiunta sulla stessa.

Articolo 5

Programmazione delle fasi della procedura di adozione della decisione congiunta

(1)   Prima dell'avvio della procedura di adozione della decisione congiunta, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi di tale procedura e la ripartizione delle mansioni. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce il calendario dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità competenti interessate. Il calendario è fissato entro sei settimane dal ricevimento di una domanda completa. Dopo il perfezionamento, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il calendario alle autorità competenti interessate.

(2)   Il calendario include la data di ricevimento della domanda completa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, e almeno le seguenti fasi:

a)

accordo sul calendario e la ripartizione delle mansioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate;

b)

accordo sull'ampiezza del coinvolgimento di autorità di vigilanza di paesi terzi a norma dell'articolo 3;

c)

dialogo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, le autorità competenti interessate e il richiedente sui dettagli della domanda, qualora ciò sia ritenuto necessario dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate;

d)

trasmissione delle relazioni di valutazione da parte delle autorità competenti interessate all'autorità di vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2;

e)

dialogo sulle relazioni di valutazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

f)

preparazione e presentazione del progetto di decisione congiunta da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4;

g)

consultazione sul progetto di decisione congiunta con il richiedente, qualora sia previsto dalla legislazione di uno Stato membro;

h)

dialogo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate sul progetto di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4;

i)

presentazione del progetto di decisione congiunta da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate, ai fini del raggiungimento di un accordo e della decisione congiunta conformemente all'articolo 8;

j)

comunicazione della decisione congiunta al richiedente ai sensi dell'articolo 9.

(3)   Il calendario soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è proporzionato alla portata della domanda;

b)

tiene conto dell'entità e della complessità di ciascun compito svolto dalle autorità competenti interessate e dall'autorità di vigilanza su base consolidata, nonché della complessità degli enti del gruppo cui deve essere applicata la decisione congiunta;

c)

tiene conto, per quanto possibile, delle altre attività intraprese dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate in base al programma di revisione prudenziale del collegio di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) della Commissione 2016/98.

(4)   La ripartizione delle mansioni prende in considerazione i seguenti elementi:

a)

la portata e la complessità della domanda;

b)

la rilevanza della portata della domanda per ciascun ente;

c)

il tipo e la localizzazione delle esposizioni o dei rischi cui si riferisce la domanda;

d)

la misura in cui le esposizioni o i rischi assunti in una determinata giurisdizione contribuiscono al carattere sostanziale di modifiche od estensioni dei modelli se valutati a livello consolidato;

e)

la capacità dell'autorità di vigilanza su base consolidata e di ciascuna autorità competente interessata a svolgere i compiti necessari per eseguire una valutazione e fornire un parere pienamente motivato.

Ai fini del primo comma, lettera c), qualora la localizzazione geografica di esposizioni o rischi differisca dalla localizzazione in cui le esposizioni o i rischi sono gestiti, accreditati o negoziati, la ripartizione delle mansioni stabilisce responsabilità distinte per le autorità competenti dello Stato membro in cui le esposizioni o i rischi sono localizzati e per le autorità competenti dello Stato membro in cui tali esposizioni o rischi sono gestiti, accreditati o negoziati.

(5)   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica al richiedente una data indicativa per il dialogo di cui al paragrafo 2, lettera c), e una data stimata per la comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera i).

(6)   Qualora occorra aggiornare il calendario o la ripartizione delle mansioni, l'autorità di vigilanza su base consolidata procede in tal senso in consultazione con le autorità competenti interessate.

Articolo 6

Preparazione delle relazioni di valutazione

(1)   Le autorità competenti interessate e l'autorità di vigilanza su base consolidata valutano la domanda in base alla ripartizione delle mansioni stabilita conformemente all'articolo 5, paragrafo 1. Le valutazioni assumono la forma di relazioni di valutazione.

(2)   Ciascuna autorità competente interessata trasmette la propria relazione di valutazione all'autorità di vigilanza su base consolidata entro la data specificata nel calendario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

(3)   Ogni relazione di valutazione include almeno tutti i seguenti elementi:

a)

un parere sull'opportunità o meno di concedere l'autorizzazione richiesta, alla luce dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, unitamente alla motivazione a sostegno del parere;

b)

condizioni, se presenti, a cui subordinare tale autorizzazione, compresi la motivazione corrispondente e il calendario per il loro soddisfacimento;

c)

le valutazioni inerenti alle questioni che le autorità competenti sono chiamate a valutare conformemente ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti le autorizzazioni di cui agli articoli 143, 144, 151, 283, 312 o 363 di detto regolamento;

d)

raccomandazioni, se presenti, sul rimedio di carenze rilevate durante la valutazione della domanda e il raggiungimento di una decisione congiunta sulla stessa.

Articolo 7

Preparazione del progetto di decisione congiunta

(1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la relazione di valutazione di cui all'articolo 6 a un'autorità competente interessata qualora tale contributo rilevi ai fini della valutazione di detta autorità competente interessata.

(2)   Come indicato nel calendario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), l'autorità di vigilanza su base consolidata avvia un dialogo con le autorità competenti interessate alla luce delle relazioni di valutazione elaborate dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate, allo scopo di preparare un progetto di decisione congiunta.

(3)   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di decisione congiunta pienamente motivata che include ciascuno dei seguenti elementi:

a)

la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate coinvolte nel progetto di decisione congiunta;

b)

la denominazione del gruppo di enti e un elenco di tutti gli enti del gruppo ai quali il progetto di decisione congiunta si riferisce e si applica, unitamente ai dettagli dell'ambito di applicazione di detto progetto;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione del progetto di decisione congiunta;

d)

la data del progetto di decisione congiunta e degli eventuali aggiornamenti rilevanti in caso di estensioni o modifiche sostanziali di cui all'articolo 13;

e)

un parere sulla concessione dell'autorizzazione richiesta sulla base delle relazioni di valutazione di cui all'articolo 6;

f)

se il parere di cui alla lettera e) è favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta, la data di decorrenza di detta concessione;

g)

una breve descrizione dei risultati delle valutazioni per ciascun ente del gruppo;

h)

raccomandazioni sul rimedio di eventuali carenze rilevate durante la valutazione della domanda e il raggiungimento di una decisione congiunta sulla stessa;

i)

eventuali condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare, compresa la motivazione corrispondente, prima di utilizzare l'autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi;

j)

la data di riferimento alla quale si riferiscono le lettere g), h) e i);

k)

il calendario per soddisfare le condizioni di cui alla lettera i) o per trasmettere le raccomandazioni indicate alla lettera h), a seconda dei casi;

l)

il calendario di attuazione del progetto di decisione congiunta nelle rispettive autorizzazioni nazionali, se applicabile.

(4)   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il progetto di decisione congiunta alle autorità competenti interessate ai fini del dialogo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera h), se del caso.

Articolo 8

Raggiungimento della decisione congiunta

(1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata rivede il progetto di decisione congiunta nella misura necessaria per tenere conto delle conclusioni del dialogo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, ed elabora un progetto finale di decisione congiunta.

(2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata invia il progetto finale di decisione congiunta alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo ed entro il termine specificato nel calendario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera i), indicando loro una scadenza entro la quale sono tenute a dare il loro consenso scritto, che può essere inviato per via elettronica.

(3)   Le autorità competenti interessate che ricevono il progetto finale di decisione congiunta e non dissentono su di esso danno all'autorità di vigilanza su base consolidata il proprio consenso scritto entro il termine fissato.

(4)   La decisione congiunta si considera raggiunta solo se tutte le autorità competenti interessate hanno dato il loro consenso scritto.

(5)   La decisione congiunta è costituita dalla decisione congiunta e dai consensi scritti allegati. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette detta decisione a tutte le autorità competenti interessate.

Articolo 9

Comunicazione della decisione congiunta

(1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica al richiedente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione congiunta di cui all'articolo 8, paragrafo 5, unitamente alle informazioni sulla relative attuazione nelle rispettive autorizzazioni nazionali, se del caso, entro il termine specificato nel calendario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera j).

(2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata conferma alle autorità competenti interessate di aver comunicato la decisione congiunta al richiedente.

(3)   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate discutono, se del caso, la decisione congiunta con gli enti stabiliti nella rispettiva giurisdizione e soggetti a tale decisione per spiegarne i dettagli e l'applicazione.

CAPO III

DISSENSI E DECISIONI ADOTTATE IN MANCANZA DI DECISIONE CONGIUNTA

Articolo 10

Procedura di adozione della decisione in mancanza di decisione congiunta

(1)   Se non è raggiunto un accordo entro il periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'Autorità bancaria europea (ABE) su richiesta di una delle autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

(2)   Se non è raggiunta una decisione congiunta entro il periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata di cui all'articolo 20, paragrafo 4, primo comma, di detto regolamento è documentata per iscritto ed è adottata entro la data più lontana tra le seguenti:

a)

un mese dopo la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, se nessuna delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, quarto comma, del medesimo regolamento;

b)

un mese dopo la data in cui l'ABE fornisce un parere ai sensi del paragrafo 1, qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia consultato l'ABE entro il periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)   In caso di consultazione dell'ABE a norma del paragrafo 1, la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata di cui al paragrafo 2 include una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere espresso da tale Autorità.

Articolo 11

Elaborazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta

La decisione adottata dall'autorità di vigilanza su base consolidata in mancanza di decisione congiunta include tutti gli elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 3, secondo il caso.

Articolo 12

Comunicazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta

L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica senza indugio la sua decisione al richiedente e alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPO IV

AGGIORNAMENTO DELLE DECISIONI IN CASO DI ESTENSIONI O MODIFICHE SOSTANZIALI DEL MODELLO ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 13

Estensioni o modifiche sostanziali del modello

(1)   Qualora una domanda di autorizzazione riguardi estensioni o modifiche sostanziali del modello conformemente all'articolo 143, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 4 o 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza degli enti interessati da queste estensioni o modifiche sostanziali del modello collaborano, in piena consultazione, per decidere se concedere l'autorizzazione richiesta conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013, seguendo la procedura di cui agli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.

(2)   Il calendario della procedura di adozione della decisione congiunta per la concessione dell'autorizzazione per estensioni e modifiche sostanziali soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è proporzionato alla portata delle estensioni o delle modifiche sostanziali del modello;

b)

è proporzionato ai compiti e alla ripartizione delle mansioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate responsabili della vigilanza degli enti interessati da queste estensioni o modifiche sostanziali del modello.

Ai fini del primo comma, lettera b), se la domanda riguarda un'estensione o una modifica sostanziale del modello che interessa enti stabiliti in un solo Stato membro, i tempi concessi all'autorità di vigilanza su base consolidata in tutti gli aspetti della procedura di cui agli articoli da 3 a 9 sono mantenuti al minimo.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale).


28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/54


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 14, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 tratta delle regole di valutazione prudente applicabili a tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione. L'articolo 34 di detto regolamento impone tuttavia agli enti di applicare le regole di cui all'articolo 105 a tutte le attività valutate al valore equo. Il combinato disposto dei suddetti articoli implica che i requisiti per la valutazione prudente si applicano a tutte le posizioni valutate al valore equo indipendentemente dal fatto che siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione, dove il termine «posizione» si riferisce unicamente a strumenti finanziari e merci.

(2)

Qualora l'applicazione della valutazione prudente determini un valore contabile assoluto inferiore, per le attività, o superiore, per le passività, rispetto a quello rilevato a bilancio, dovrebbe essere calcolato un aggiustamento di valutazione supplementare (AVA) pari al valore assoluto della differenza tra i due, dato che il valore prudente dovrebbe sempre essere pari o inferiore al valore equo per le attività e pari o superiore al valore equo per le passività.

(3)

Per le posizioni oggetto di valutazione per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o solo parziale sul capitale primario di classe 1, gli AVA dovrebbero essere applicati soltanto in base alla percentuale della variazione che influisce sul capitale primario di classe 1. Questo vale anche per le posizioni soggette alla contabilizzazione delle operazioni di copertura, le posizioni disponibili per la vendita nella misura in cui le variazioni di valutazione sono soggette a un filtro prudenziale e le posizioni di segno opposto perfettamente corrispondenti.

(4)

Gli AVA sono determinati unicamente ai fini del calcolo degli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, ove necessario. Gli AVA non influiscono sulla determinazione dei requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 (a meno che si applichi la deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 94 dello stesso regolamento).

(5)

Al fine di fornire un quadro coerente per il calcolo degli AVA da parte degli enti, è necessario definire chiaramente il livello di certezza cui mirare e gli elementi di incertezza della valutazione che dovrebbero essere considerati nella determinazione di un valore prudente, unitamente alle metodologie per raggiungere il livello richiesto di certezza in base alle condizioni di mercato esistenti.

(6)

Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura e i rischi del modello dovrebbero essere calcolati sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione, che sono basate su strumenti finanziari o portafogli di strumenti finanziari. A tal fine gli strumenti finanziari possono essere combinati in portafogli quando, per gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato e i costi di chiusura, gli strumenti sono valutati sulla base dello stesso fattore di rischio o quando, per gli AVA per i rischi del modello, essi sono valutati sulla base dello stesso modello di determinazione del prezzo.

(7)

Dato che alcuni AVA riguardanti l'incertezza della valutazione non sono addizionabili, per determinate categorie di AVA dovrebbe essere consentito un approccio di aggregazione che tenga conto dei benefici della diversificazione per gli elementi dell'AVA non riguardanti il costo di uscita previsto non incluso nel valore equo. Ai fini dell'aggregazione degli AVA dovrebbe inoltre essere possibile trarre i benefici della diversificazione sulla differenza tra il valore atteso e il valore prudente, in modo che le banche con un valore equo che è già più prudente del valore atteso non traggano meno benefici dalla diversificazione rispetto a quelle che utilizzano il valore atteso come valore equo.

(8)

Essendo di norma soggetti ad una limitata incertezza della valutazione, gli enti con piccoli portafogli valutati al valore equo dovrebbero essere autorizzati ad applicare un metodo più semplice per stimare gli AVA rispetto agli enti con portafogli più grandi valutati al valore equo. Al fine di determinare se possa essere applicato un metodo più semplice, le dimensioni dei portafogli valutati al valore equo dovrebbero essere valutate a ciascuno dei livelli ai quali vengono calcolati i requisiti patrimoniali.

(9)

Affinché le autorità competenti siano in grado di valutare se l'ente ha applicato correttamente le disposizioni per la valutazione del livello aggregato di AVA richiesto, gli enti dovrebbero mantenere documentazione, sistemi e controlli appropriati.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(11)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Metodologia per il calcolo degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA)

Gli enti calcolano gli aggiustamenti di valutazione supplementari (additional valuation adjustments — AVA) totali necessari per adattare il valore equo al valore prudente trimestralmente in base al metodo di cui al capo 3, a meno che soddisfino le condizioni per l'applicazione del metodo di cui al capo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«posizione oggetto di valutazione», uno strumento finanziario o una merce o un portafoglio di strumenti finanziari o merci detenuti o meno in portafogli di negoziazione che sono valutati al valore equo;

b)

«input di valutazione», un parametro o una matrice di parametri osservabili o meno nel mercato che influiscono sul valore equo di una posizione oggetto di valutazione;

c)

«esposizione oggetto di valutazione», l'importo di una posizione oggetto di valutazione che è sensibile all'oscillazione di un input di valutazione.

Articolo 3

Fonti dei dati di mercato

1.   Quando calcolano gli AVA sulla base dei dati di mercato, gli enti esaminano, a seconda del caso, lo stesso range di dati di mercato utilizzato per il processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, fatti salvi gli aggiustamenti descritti nel presente articolo.

2.   Gli enti considerano un intero range di fonti di dati di mercato disponibili e attendibili per determinare un valore prudente, incluse le seguenti fonti, se pertinenti:

a)

i prezzi di borsa in un mercato liquido;

b)

le negoziazioni con strumenti identici o molto simili registrate dall'ente stesso oppure, ove disponibili, le negoziazioni di tutto il mercato;

c)

le quotazioni negoziabili di broker e di altri partecipanti al mercato;

d)

i consensus service data;

e)

le quotazioni di broker indicative;

f)

le valutazioni delle garanzie reali delle controparti.

3.   Ove si applica un approccio basato su esperti ai fini degli articoli 9, 10 e 11, sono considerati metodi e fonti d'informazione alternativi, compresi i seguenti, se pertinenti:

a)

l'utilizzo di dati indiretti (proxy data) basati su strumenti analoghi per i quali sono disponibili dati sufficienti;

b)

l'applicazione di shift prudenti agli input di valutazione;

c)

l'individuazione di limiti naturali al valore di uno strumento.

CAPO II

METODO SEMPLIFICATO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AVA

Articolo 4

Condizioni per l'uso del metodo semplificato

1.   Gli enti possono applicare il metodo semplificato descritto nel presente capo soltanto se la somma del valore assoluto delle attività e delle passività valutate al valore equo rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile è inferiore a 15 miliardi di EUR.

2.   Le attività e le passività valutate al valore equo di segno opposto perfettamente corrispondenti sono escluse dal calcolo di cui al paragrafo 1. Per quanto riguarda le attività e le passività valutate al valore equo per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o parziale sul capitale primario di classe 1 (CET 1), i loro valori sono inclusi solo in proporzione all'impatto della pertinente variazione della valutazione sul capitale CET1.

3.   La soglia di cui al paragrafo 1 si applica su base individuale e consolidata. Se la è superata su base consolidata, il metodo di base è applicato a tutti i soggetti inclusi nel consolidamento.

4.   Gli enti che applicano il metodo semplificato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 per due trimestri consecutivi ne informano immediatamente l'autorità competente interessata e concordano un piano per applicare il metodo di cui al capo 3 entro i due trimestri successivi.

Articolo 5

Determinazione degli AVA nell'ambito del metodo semplificato

Quando gli enti utilizzano il metodo semplificato, gli AVA sono pari allo 0,1 % della somma del valore assoluto delle attività e delle passività valutate al valore equo che sono incluse nel calcolo della soglia di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Determinazione degli AVA totali nell'ambito del metodo semplificato

Per gli enti che applicano il metodo semplificato, gli AVA totali ai fini dell'articolo 1 sono gli AVA derivanti dal calcolo di cui all'articolo 5.

CAPO III

METODO DI BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AVA

Articolo 7

Descrizione del metodo di base

1.   Quando utilizzano il metodo di base, gli enti calcolano gli AVA applicando il seguente approccio in due fasi:

a)

calcolano gli AVA per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) n. 575/2013 (AVA a livello di categoria) ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;

b)

addizionano gli importi risultanti dalla lettera a) per ciascuno degli AVA a livello di categoria per arrivare agli AVA totali ai fini dell'articolo 1.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano gli AVA a livello di categoria in uno dei seguenti modi:

a)

conformemente agli articoli da 9 a 17;

b)

quando l'applicazione degli articoli da 9 a 17 non è possibile per determinate posizioni, secondo il cosiddetto «approccio alternativo» identificando i correlati strumenti finanziari e calcolando l'AVA come la somma dei seguenti elementi:

i)

il 100 % del profitto non realizzato netto per i correlati strumenti finanziari;

ii)

il 10 % del valore nozionale dei correlati strumenti finanziari nel caso di contratti derivati;

iii)

il 25 % del valore assoluto della differenza tra il valore equo e il profitto non realizzato di cui al punto i) dei correlati strumenti finanziari in caso di non derivati.

Ai fini della lettera b), punto i) del primo paragrafo, si intende per «profitto non realizzato» la variazione, se positiva, del valore equo dall'ammissione alle negoziazioni calcolata su base first-in-first-out.

Articolo 8

Disposizioni generali per il calcolo degli AVA nell'ambito del metodo di base

1.   Per quanto riguarda le attività e le passività valutate al valore equo per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o parziale sul capitale primario di classe 1 (CET 1), gli AVA sono calcolati solo in base alla percentuale di tale variazione che influisce sul capitale CET1.

2.   Quanto agli AVA a livello di categoria descritti agli articoli da 14 a 17, gli enti mirano a raggiungere un livello di certezza nel valore prudente che è equivalente a quello di cui agli articoli da 9 a 13.

3.   Gli AVA sono considerati il supplemento di aggiustamento di valutazione necessario per raggiungere il valore prudente individuato, oltre ad ogni aggiustamento applicato al valore equo dell'ente che può essere messo in relazione alla stessa fonte di incertezza della valutazione dell'AVA. L'aggiustamento applicato al valore equo dell'ente che non può essere identificato come riguardante una categoria specifica di AVA al livello al quale sono calcolati gli AVA pertinenti non è incluso nel calcolo degli AVA.

4.   Gli AVA sono sempre positivi, anche a livello di esposizione oggetto di valutazione e di categoria, sia pre- che post-aggregazione.

Articolo 9

Calcolo degli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato

1.   Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sono calcolati a livello di esposizione oggetto di valutazione (singoli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato).

2.   Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato hanno valore zero solo quando sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l'ente dispone di prove solide di una quotazione negoziabile per un'esposizione oggetto di valutazione o una quotazione può essere determinata in base a dati affidabili, basati su un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda come descritto all'articolo 338, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

le fonti di dati di mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non indicano alcuna incertezza di valutazione rilevante.

3.   Quando all'esposizione oggetto di valutazione non può applicarsi un AVA pari a zero, nel valutare l'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato gli enti utilizzano le fonti di dati di cui all'articolo 3. In questo caso l'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato è calcolato come descritto nei paragrafi 4 e 5.

4.   Gli enti calcolano gli AVA sulle esposizioni oggetto di valutazione in relazione a ciascun input di valutazione utilizzato per il modello di valutazione pertinente.

a)

Detti AVA sono valutati con una delle seguenti granularità:

i)

se scomposti, tutti gli input di valutazione richiesti per calcolare il prezzo di uscita per la posizione oggetto di valutazione;

ii)

il prezzo dello strumento.

b)

Ciascuno degli input di valutazione di cui alla lettera a), punto i), è trattato separatamente. Quando l'input di valutazione è costituito da una matrice di parametri, gli AVA sono calcolati sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione relative a ciascun parametro di tale matrice. Quando l'input di valutazione non si riferisce a strumenti negoziabili, gli enti collegano l'input di valutazione e la relativa esposizione oggetto di valutazione ad un insieme di strumenti negoziabili sul mercato. Gli enti possono ridurre il numero di parametri dell'input di valutazione ai fini del calcolo degli AVA utilizzando una metodologia adeguata a condizione che i parametri ridotti soddisfino tutti i seguenti requisiti:

i)

il valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione ridotta è pari al valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione originaria;

ii)

la serie ridotta di parametri può essere collegata ad una serie di strumenti negoziabili sul mercato;

iii)

il rapporto tra la misura della varianza 2 definita di seguito e la misura della varianza 1 definita di seguito sulla base dei dati storici degli ultimi 100 giorni di negoziazione è inferiore a 0,1.

c)

Ai fini del presente paragrafo, per «misura della varianza 1» si intende la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto, e per «misura della varianza 2» la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto meno l'esposizione oggetto di valutazione basata sull'input di valutazione ridotto. Se ai fini del calcolo degli AVA è utilizzato un numero ridotto di parametri, la determinazione che i criteri di cui alla lettera b) sono soddisfatti è soggetta a riesame della metodologia di netting e convalida interna da parte della funzione di controllo indipendente su base almeno annuale.

5.   Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sono determinati come segue:

a)

se esistono dati sufficienti per costruire un range di valori plausibili per un input di valutazione:

i)

per un input di valutazione dove il range di valori plausibili è basato sui prezzi di uscita, gli enti stimano un punto all'interno del range in cui sono sicuri al 90 % di poter uscire dall'esposizione oggetto di valutazione a tale prezzo o a un prezzo migliore;

ii)

per un input di valutazione dove il range di valori plausibili è creato a partire dai mid price, gli enti stimano un punto all'interno del range in cui sono sicuri al 90 % di poter ottenere all'uscita dall'esposizione oggetto di valutazione tale prezzo o un prezzo migliore;

b)

se non esistono dati sufficienti a costruire un range di valori plausibili per un input di valutazione, gli enti applicano un approccio basato su esperti utilizzando le informazioni qualitative e quantitative disponibili per conseguire un livello di certezza nel valore prudente dell'input di valutazione che è equivalente a quello di cui alla lettera a). Gli enti notificano alle autorità competenti le esposizioni oggetto di valutazione per le quali è applicato tale approccio e la metodologia utilizzata per determinare l'AVA;

c)

gli enti calcolano l'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sulla base di uno dei seguenti approcci:

i)

applicano la differenza tra i valori degli input di valutazione stimati secondo la lettera a) oppure la lettera b) e i valori degli input di valutazione utilizzati per il calcolo del valore equo dell'esposizione oggetto di valutazione di ciascuna posizione oggetto di valutazione;

ii)

combinano i valori degli input di valutazione stimati secondo la lettera a) oppure la lettera b) e rivalutano le posizioni oggetto di valutazione basate su tali valori. Gli enti prendono quindi la differenza tra le posizioni rivalutate e le posizioni valutate al valore equo.

6.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato applicando ai singoli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato la formula per il metodo 1 o la formula per il metodo 2 di cui all'allegato.

Articolo 10

Calcolo degli AVA per i costi di chiusura

1.   Gli AVA per i costi di chiusura sono calcolati a livello di esposizione oggetto di valutazione (singoli AVA per i costi di chiusura).

2.   Quando l'ente ha calcolato un AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato per una esposizione oggetto di valutazione sulla base di un prezzo di uscita, all'AVA per i costi di chiusura può essere attribuito valore zero.

3.   Ove l'ente applica la deroga di cui all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'AVA per i costi di chiusura può essere attribuito valore zero, a condizione che l'ente fornisca la prova di essere sicuro al 90 % che c'è liquidità sufficiente per sostenere l'uscita dalla relativa esposizione oggetto di valutazione al mid-price.

4.   Quando all'esposizione oggetto di valutazione non può applicarsi un AVA per i costi di chiusura pari a zero, gli enti utilizzano le fonti di dati di cui all'articolo 3. In questo caso l'AVA per i costi di chiusura è calcolato come descritto nei paragrafi 5 e 6.

5.   Gli enti calcolano gli AVA per i costi di chiusura sulle esposizioni oggetto di valutazione in relazione a ciascun input di valutazione utilizzato per il modello di valutazione pertinente.

a)

Gli AVA per i costi di chiusura sono valutati con una delle seguenti granularità:

i)

se scomposti, tutti gli input di valutazione necessari per calcolare un prezzo di uscita per la posizione oggetto di valutazione;

ii)

il prezzo dello strumento.

b)

Ciascuno degli input di valutazione di cui alla lettera a), punto i), è trattato separatamente. Quando l'input di valutazione è costituito da una matrice di parametri, gli enti valutano gli AVA per i costi di chiusura sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione in relazione a ciascun parametro di tale matrice. Quando l'input di valutazione non si riferisce a strumenti negoziabili, gli enti collegano esplicitamente l'input di valutazione e la relativa esposizione oggetto di valutazione ad un insieme di strumenti negoziabili sul mercato. Gli enti possono ridurre il numero di parametri dell'input di valutazione ai fini del calcolo degli AVA utilizzando una metodologia adeguata a condizione che i parametri ridotti soddisfino tutti i seguenti requisiti:

i)

il valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione ridotta è pari al valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione originaria;

ii)

la serie ridotta di parametri può essere collegata ad una serie di strumenti negoziabili sul mercato;

iii)

il rapporto tra la misura della varianza 2 e la misura della varianza 1 sulla base dei dati storici degli ultimi 100 giorni di negoziazione è inferiore a 0,1.

Ai fini del presente paragrafo, per «misura della varianza 1» si intende la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto, e per «misura della varianza 2» la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto meno l'esposizione oggetto di valutazione basata sull'input di valutazione ridotto.

c)

Se ai fini del calcolo degli AVA è utilizzato un numero ridotto di parametri, la determinazione che i criteri di cui alla lettera b) sono soddisfatti è soggetta a riesame e convalida interna da parte della funzione di controllo indipendente su base almeno annuale.

6.   Gli AVA per i costi di chiusura sono determinati come segue:

a)

se esistono dati sufficienti per costruire un range di scarti denaro/lettera plausibili per un input di valutazione, gli enti stimano un punto all'interno del range in cui sono sicuri al 90 % che lo scarto che potrebbero ottenere all'uscita dall'esposizione oggetto di valutazione corrisponderebbe a tale prezzo o a un prezzo migliore;

b)

se non esistono dati sufficienti per costruire un range di scarti denaro/lettera plausibili, gli enti applicano un approccio basato su esperti utilizzando le informazioni qualitative e quantitative disponibili per conseguire un livello di certezza nel valore prudente equivalente a quello ottenuto in caso di esistenza di un range di valori plausibili. Gli enti notificano alle autorità competenti le esposizioni oggetto di valutazione per le quali è applicato tale approccio e la metodologia utilizzata per determinare l'AVA;

c)

gli enti calcolano gli AVA per i costi di chiusura applicando il 50 % dello scarto denaro/lettera stimato, calcolato conformemente alla lettera a) o alla lettera b), alle esposizioni oggetto di valutazione in relazione agli input di valutazione definiti al paragrafo 5.

7.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per i costi di chiusura applicando ai singoli AVA per i costi di chiusura la formula per il metodo 1 o la formula per il metodo 2 di cui all'allegato.

Articolo 11

Calcolo degli AVA per i rischi del modello

1.   Gli enti stimano un AVA per i rischi del modello per ogni modello di valutazione (singolo AVA per i rischi del modello) tenendo conto del rischio del modello di valutazione che deriva dalla potenziale esistenza di una gamma di diversi modelli o calibrature di modelli utilizzati dai partecipanti al mercato e dalla mancanza di un prezzo di uscita solido per il prodotto specifico in fase di valutazione. Gli enti non considerano i rischi del modello di valutazione risultanti dalle calibrature dei parametri derivati dal mercato, di cui si tiene conto secondo quanto disposto all'articolo 9.

2.   L'AVA per i rischi del modello è calcolato applicando uno degli approcci definiti ai paragrafi 3 e 4.

3.   Ove possibile, gli enti calcolano l'AVA per i rischi del modello determinando un range di valutazioni plausibili prodotte da adeguati approcci di modellizzazione e calibratura alternativi. In tal caso, gli enti stimano un punto all'interno del predetto range di valutazioni in cui sono sicuri al 90 % di poter uscire dall'esposizione oggetto di valutazione a tale prezzo o a un prezzo migliore.

4.   Per stimare l'AVA per i rischi del modello, gli enti che non sono in grado di utilizzare l'approccio definito al paragrafo 3 applicano un approccio basato su esperti.

5.   L'approccio basato su esperti considera tutti i seguenti elementi:

a)

la complessità dei prodotti pertinenti per il modello;

b)

la diversità dei possibili approcci matematici e parametri del modello, se tali parametri non sono collegati alle variabili del mercato;

c)

la misura in cui il mercato dei prodotti in questione è monodirezionale (one way);

d)

l'esistenza di rischi non copribili nei prodotti pertinenti;

e)

l'adeguatezza del modello nel cogliere l'andamento del pay-off dei prodotti del portafoglio.

Gli enti notificano alle autorità competenti i modelli per i quali è applicato detto approccio e la metodologia utilizzata per determinare l'AVA.

6.   Quando gli enti utilizzano l'approccio descritto al paragrafo 4, la prudenza del metodo è confermata annualmente confrontando:

a)

gli AVA calcolati secondo l'approccio descritto al paragrafo 4, se l'approccio fosse applicato ad un campione significativo dei modelli di valutazione per i quali l'ente applica l'approccio di cui al paragrafo 3; e

b)

gli AVA calcolati secondo l'approccio di cui al paragrafo 3 per lo stesso campione di modelli di valutazione

7.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello applicando ai singoli AVA per i rischi del modello la formula per il metodo 1 o la formula per il metodo 2 di cui all'allegato.

Articolo 12

Calcolo degli AVA per i differenziali creditizi non realizzati

1.   Gli enti calcolano l'AVA per i differenziali creditizi non realizzati per riflettere l'incertezza della valutazione nell'aggiustamento necessario conformemente alla disciplina contabile applicabile, al fine di includere il valore attuale delle perdite attese in caso di default della controparte riguardo a posizioni su derivati.

2.   Gli enti includono l'elemento dell'AVA relativo all'incertezza delle quotazioni di mercato nella categoria degli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato. L'elemento dell'AVA relativo all'incertezza dei costi di chiusura è incluso nella categoria degli AVA per i costi di chiusura. L'elemento dell'AVA relativo ai rischi del modello è incluso nella categoria degli AVA per i rischi del modello.

Articolo 13

Calcolo degli AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding)

1.   Gli enti calcolano l'AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding) per riflettere l'incertezza della valutazione nei costi di finanziamento (funding) utilizzati in sede di valutazione del prezzo di uscita conformemente alla disciplina contabile applicabile.

2.   Gli enti includono l'elemento dell'AVA relativo all'incertezza delle quotazioni di mercato nella categoria degli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato. L'elemento dell'AVA relativo all'incertezza dei costi di chiusura è incluso nella categoria degli AVA per i costi di chiusura. L'elemento dell'AVA relativo ai rischi del modello è incluso nella categoria degli AVA per i rischi del modello.

Articolo 14

Calcolo degli AVA per le posizioni concentrate

1.   Gli enti stimano un AVA per le posizioni concentrate per le posizioni oggetto di valutazione concentrate (singolo AVA per le posizioni concentrate) applicando il seguente approccio in tre fasi:

a)

individuano le posizioni oggetto di valutazione concentrate;

b)

per ogni posizione oggetto di valutazione concentrata individuata che ha dimensioni tali per cui non è disponibile un prezzo di mercato, stimano un periodo di uscita prudente;

c)

se il periodo di uscita prudente supera i 10 giorni, stimano un AVA tenendo conto della volatilità dell'input di valutazione, della volatilità dello scarto denaro/lettera e dell'impatto dell'ipotetica strategia di uscita sui prezzi di mercato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'individuazione delle posizioni oggetto di valutazione concentrate prende in considerazione tutte le caratteristiche seguenti:

a)

le dimensioni di tutte le posizioni oggetto di valutazione rispetto alla liquidità del relativo mercato;

b)

la capacità dell'ente di negoziare in tale mercato;

c)

il volume medio del mercato giornaliero e il volume delle negoziazioni giornaliere tipiche dell'ente.

Gli enti stabiliscono e documentano la metodologia applicata per determinare le posizioni oggetto di valutazione concentrate per le quali è calcolato un AVA per le posizioni concentrate.

3.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per le posizioni concentrate sommando i singoli AVA per le posizioni concentrate.

Articolo 15

Calcolo degli AVA per i costi amministrativi futuri

1.   Quando l'ente calcola gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato e per i costi di chiusura per un'esposizione oggetto di valutazione che implicano la piena uscita dall'esposizione, l'AVA per i costi amministrativi futuri può essere pari a zero.

2.   Quando l'esposizione oggetto di valutazione non può avere un AVA pari a zero conformemente al paragrafo 1, gli enti calcolano l'AVA per i costi amministrativi futuri («singolo AVA per i costi amministrativi futuri») prendendo in considerazione i costi amministrativi e i futuri costi di copertura lungo la vita attesa delle esposizioni oggetto di valutazione per le quali non è applicato un prezzo di uscita diretto per gli AVA per i costi di chiusura, attualizzati utilizzando un tasso che approssima il tasso privo di rischio.

3.   Ai fini del paragrafo 2, i costi amministrativi futuri includono tutti i costi per l'aumento del personale e i costi fissi che saranno probabilmente sostenuti nella gestione del portafoglio; si può presumere la diminuzione di tali costi di pari passo con la riduzione del portafoglio.

4.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per i costi amministrativi futuri sommando i singoli AVA per i costi amministrativi futuri.

Articolo 16

Calcolo degli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni

Gli enti stimano un AVA per le chiusure anticipate delle posizioni considerando le potenziali perdite derivanti dalle chiusure anticipate non contrattuali delle posizioni di negoziazione dei clienti. L'AVA per le chiusure anticipate delle posizioni è calcolato tenendo conto della percentuale delle negoziazioni dei clienti che storicamente sono state chiuse anticipatamente e delle perdite che si verificano in tali casi.

Articolo 17

Calcolo degli AVA per i rischi operativi

1.   Gli enti stimano un AVA per i rischi operativi valutando le perdite potenziali che possono essere sostenute a seguito dei rischi operativi connessi ai processi di valutazione. Questa stima comprende una valutazione delle posizioni oggetto di valutazione ritenute a rischio durante il processo di convalida del bilancio, comprese quelle interessate da contenziosi giuridici.

2.   Quando l'ente applica il metodo avanzato di misurazione per il rischio operativo specificato nella parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'AVA per i rischi operativi può essere pari a zero a condizione che l'ente fornisca la prova che i rischi operativi relativi ai processi di valutazione, determinati a norma del paragrafo 1, sono pienamente inclusi nel calcolo secondo il metodo avanzato di misurazione.

3.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, l'ente calcola un AVA per i rischi operativi pari al 10 % della somma degli AVA aggregati a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato e per i costi di chiusura.

CAPO IV

DOCUMENTAZIONE, SISTEMI E CONTROLLI

Articolo 18

Obblighi di documentazione

1.   Gli enti documentano in modo appropriato la metodologia di valutazione prudente. La documentazione include le politiche interne che forniscono orientamenti su tutti i seguenti punti:

a)

la gamma delle metodologie per quantificare gli AVA per ciascuna posizione oggetto di valutazione;

b)

la gerarchia delle metodologie per ogni categoria di attività, prodotto o posizione oggetto di valutazione;

c)

la gerarchia delle fonti di dati di mercato utilizzate nella metodologia degli AVA;

d)

le caratteristiche dei dati di mercato richieste per giustificare che l'AVA sia pari a zero, per ogni categoria di attività, prodotto o posizione oggetto di valutazione;

e)

la metodologia applicata in caso di utilizzo di un approccio basato su esperti per la determinazione di un AVA;

f)

la metodologia per determinare se una posizione oggetto di valutazione richieda un AVA per le posizioni concentrate;

g)

l'orizzonte di uscita presunto ai fini del calcolo degli AVA per le posizioni concentrate, se del caso;

h)

le attività e le passività valutate al valore equo per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o parziale sul capitale CET1 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1.

2.   Gli enti mantengono inoltre le registrazioni necessarie per permettere l'analisi del calcolo degli AVA a livello di esposizione oggetto di valutazione e all'alta dirigenza sono fornite informazioni sul processo di calcolo degli AVA che le consentano di comprendere il livello di incertezza della valutazione riguardante il portafoglio delle posizioni valutate al valore equo dell'ente.

3.   La documentazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno una volta all'anno e approvata dall'alta dirigenza.

Articolo 19

Obblighi in materia di sistemi e di controlli

1.   Gli AVA sono autorizzati inizialmente e monitorati successivamente da un ente di controllo indipendente.

2.   Gli enti dispongono di controlli efficaci in merito alla governance di tutte le posizioni valutate al valore equo e di risorse adeguate per attuare tali controlli e garantire solidi processi di valutazione anche nel corso di un periodo di stress. Tali controlli includono:

a)

il riesame almeno annuale della performance del modello di valutazione;

b)

l'approvazione da parte della dirigenza di tutti i cambiamenti significativi delle politiche di valutazione;

c)

la chiara indicazione della propensione al rischio dell'ente per l'esposizione a posizioni soggette ad incertezza di valutazione, che è monitorata a livello aggregato di ente;

d)

l'indipendenza nel processo di valutazione tra le unità che assumono i rischi e le unità di controllo;

e)

l'esistenza di un processo completo di audit interno relativo ai processi di valutazione e ai controlli.

3.   Gli enti garantiscono che vi siano controlli efficaci ed applicati sistematicamente per quanto riguarda il processo di valutazione per le posizioni valutate al valore equo. Tali controlli sono soggetti ad un regolare audit interno. Essi includono:

a)

un inventario precisamente definito dei prodotti a livello di ente che garantisca che ogni posizione oggetto di valutazione sia specificamente collegata ad una e una sola definizione del prodotto;

b)

le metodologie di valutazione, per ciascun prodotto dell'inventario, compresi la scelta e la calibrazione del modello, le rettifiche del valore equo, gli AVA, le metodologie di verifica indipendente dei prezzi applicabili al prodotto e la misurazione dell'incertezza della valutazione;

c)

un processo di convalida che garantisca che, per ciascun prodotto, sia i dipartimenti che assumono i rischi che i pertinenti dipartimenti di controllo approvino le metodologie a livello di prodotto di cui alla lettera b) e certifichino che riflettono la prassi effettiva per ogni posizione oggetto di valutazione collegata al prodotto;

d)

la definizione di soglie sulla base dei dati di mercato osservati per stabilire quando i modelli di valutazione non sono più sufficientemente solidi;

e)

un processo formale di verifica dei prezzi che sia indipendente dalle unità di negoziazione pertinenti;

f)

i processi di approvazione di prodotti nuovi con riferimento all'inventario dei prodotti e con il coinvolgimento di tutte le parti interne pertinenti per la misurazione del rischio, il controllo del rischio, l'informativa finanziaria e l'assegnazione e la verifica delle valutazioni degli strumenti finanziari;

g)

un processo di riesame delle nuove negoziazioni volto a garantire che siano utilizzati i dati relativi ai prezzi delle nuove negoziazioni per valutare se le valutazioni delle esposizioni simili oggetto di valutazione restino adeguatamente prudenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

Formule da utilizzare ai fini dell'aggregazione degli AVA a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7

Metodo 1

APVA

=

(FV – PV) – 50 % (FV – PV)

= (50 % (FV – PV)

AVA

=

Σ APVA

Metodo 2

APVA

=

max {0, (FV – PV) – 50 % (EV – PV)}

= max {0, FV – 50 % (EV + PV)}

AVA

=

Σ APVA

dove:

FV

=

il valore equo a livello dell'esposizione oggetto di valutazione dopo gli aggiustamenti contabili applicati al valore equo dell'ente che risultano far fronte alla stessa fonte di incertezza della valutazione dell'AVA pertinente,

PV

=

il valore prudente a livello dell'esposizione oggetto di valutazione determinato conformemente al presente regolamento,

EV

=

il valore atteso a livello di esposizione oggetto di valutazione tratto da un range di valori possibili,

APVA

=

l'AVA a livello di esposizione oggetto di valutazione dopo l'aggiustamento per aggregazione,

AVA

=

l'AVA totale a livello di categoria dopo l'aggiustamento per aggregazione.


28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/102 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Eichsfelder Feldgieker»/«Eichsfelder Feldkieker», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 452/2013 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Eichsfelder Feldgieker»/«Eichsfelder Feldkieker» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)] (GU L 133 del 17.5.2013, pag. 5).

(3)  GU C 281 del 26.8.2015, pag. 12.


28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/67


REGOLAMENTO (UE) 2016/103 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).

(2)

Il comitato COSS è incaricato di centralizzare le attività svolte dai comitati istituiti dalla normativa dell'Unione sulla sicurezza marittima, sulla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.

(3)

È opportuno che tutti i nuovi atti legislativi dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, prevedano il ricorso al comitato COSS.

(4)

Dall'ultima modifica del regolamento (CE) n. 2099/2002 molteplici nuovi atti dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, dispongono che la Commissione sia assistita dal comitato COSS, in particolare l'articolo 28 della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'articolo 6 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'articolo 31 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'articolo 19 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l'articolo 10 della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l'articolo 11 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e l'articolo 38 della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(5)

Inoltre l'articolo 4 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio (11), l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e l'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione (13) prevedono il ricorso al comitato COSS.

(6)

A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati abrogati i seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento: regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (14), direttiva 93/75/CEE del Consiglio (15), regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (16), direttiva 98/18/CE del Consiglio (17), direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(7)

I seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati oggetto di rifusione: direttiva 94/57/CE del Consiglio (21), che è stata rifusa nella direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e nel regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), mentre la direttiva 95/21/CE del Consiglio (24) è stata rifusa nella direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2099/2002.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 è sostituito dal seguente:

«2.

Per “legislazione marittima comunitaria” si intendono i seguenti atti:

a)

regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata (26);

b)

direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (27);

c)

direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (28);

d)

direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (29);

e)

direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (30) ai fini dell'attuazione del suo articolo 4 quinquies, paragrafo 2;

f)

direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro/ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (31);

g)

direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (32);

h)

direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (33);

i)

direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (34);

j)

regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (35);

k)

direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (36);

l)

regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (37);

m)

direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (38);

n)

regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (39);

o)

direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (40);

p)

direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (41);

q)

direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (42);

r)

direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43);

s)

direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (44);

t)

regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (45);

u)

regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (46);

v)

direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (47);

w)

regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (48);

x)

regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (49);

y)

direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (50).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

(3)  Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

(4)  Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

(6)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(7)  Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).

(8)  Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).

(9)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(10)  Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

(11)  Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

(12)  Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

(13)  Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12).

(14)  Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1).

(15)  Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19).

(16)  Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14).

(17)  Direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1).

(18)  Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17).

(19)  Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31).

(20)  Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1).

(21)  Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

(22)  Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

(23)  Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

(24)  Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1).

(25)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).


28.1.2016   

IT

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L 21/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/104 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici».

(4)

L'additivo è già stato autorizzato per l'impiego nei suinetti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2011 della Commissione (2), nelle vacche da latte e nei cavalli dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2010 della Commissione (3), nelle scrofe dal regolamento di esecuzione (UE) n. 896/2009 della Commissione (4) e nei bovini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013 della Commissione (5).

(5)

Nel suo parere del 9 luglio 2015 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 non ha presumibilmente effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana e l'ambiente. Secondo l'Autorità le conclusioni raggiunte nei precedenti pareri in materia di efficacia per le specie principali da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia possono essere applicate alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattiero-casearia. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Dalla valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (UE) n. 170/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti (svezzati) e che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2005 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 8).

(3)  Regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 9).

(4)  Regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 6).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 492/2006 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 30).

(6)  EFSA Journal 2015; 13(7):4199.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1710

Prosol SpA

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Composizione dell'additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 contenente almeno:

1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: semina per inclusione su piastra (pour plate method) in agar estratto di lievito destrosio cloramfenicolo (EN 15789:2009)

Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR)

Specie secondarie di ruminanti da ingrasso

4 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare occhiali e guanti durante la manipolazione.

17 febbraio 2026

Specie secondarie di ruminanti per la produzione lattiero-casearia

2 × 109


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo Internet del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


28.1.2016   

IT

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L 21/74


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/105 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende il bifenil-2-olo.

(2)

Il bifenil-2-olo è stato oggetto di valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1, igiene umana, nel tipo di prodotto 2, disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali, nel tipo di prodotto 4, settore dell'alimentazione umana e animale, nel tipo di prodotto 6, preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio, e nel tipo di prodotto 13, preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o nel taglio, come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 2 giugno 2014 la Spagna, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione corredate delle sue raccomandazioni.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 5 febbraio 2015 e il 15 giugno 2015 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 e contenenti bifenil-2-olo soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro utilizzo.

(6)

È pertanto opportuno approvare il bifenil-2-olo ai fini del suo utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Per l'utilizzo nel tipo di prodotto 4 la valutazione non ha considerato l'incorporazione di biocidi contenenti bifenol-2-olo in materiali e oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali materiali possono richiedere la determinazione di limiti specifici relativi alla cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. È pertanto opportuno che l'approvazione non riguardi detto utilizzo, a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo dovrebbe essere previsto un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il bifenil-2-olo è approvato quale principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Bifenil-2-olo

Denominazione IUPAC:

ortho-phenylphenol

N. CE: 201-993-5

N. CAS: 90-43-7

995 g/kg

1o luglio 2017

30 giugno 2027

1

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a tutti gli utilizzi contemplati nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo.

2

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a tutti gli utilizzi contemplati nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

4

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a tutti gli utilizzi contemplati nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

in considerazione dei rischi rilevati per le acque di superficie e i comparti sedimenti e suolo, i biocidi non sono autorizzati per la disinfezione su larga scala, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi va verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e vanno adottate le opportune misure di mitigazione del rischio, intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati;

4)

i prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) , a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di bifenol-2-olo nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

6

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a tutti gli utilizzi contemplati nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

in considerazione dei rischi rilevati per il comparto acquatico i biocidi non sono autorizzati per la conservazione di fluidi di lavaggio e pulizia e di altri detergenti per uso professionale, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile.

13

La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a tutti gli utilizzi contemplati nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrispondeva al grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione realizzata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


28.1.2016   

IT

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L 21/79


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/106 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

71,0

TN

116,3

TR

102,2

ZZ

131,4

0707 00 05

MA

86,8

TR

161,0

ZZ

123,9

0709 93 10

MA

50,4

TR

146,2

ZZ

98,3

0805 10 20

EG

50,4

MA

62,1

TN

49,3

TR

65,0

ZZ

56,7

0805 20 10

IL

147,6

MA

83,5

ZZ

115,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

129,5

JM

154,6

MA

65,6

TR

82,3

ZZ

108,0

0805 50 10

TR

100,8

ZZ

100,8

0808 10 80

CL

86,9

US

122,2

ZZ

104,6

0808 30 90

CN

94,8

TR

82,0

ZA

84,4

ZZ

87,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/81


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/107 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura la cibutrina.

(2)

La cibutrina è stata oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21 «Prodotti antincrostazione», come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 21 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 7 aprile 2011 i Paesi Bassi, che erano stati designati autorità di valutazione competente, hanno presentato alla Commissione la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, conformemente all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 17 giugno 2015 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere si può escludere che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 contenenti cibutrina soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari considerati in sede di valutazione del rischio ambientale hanno individuato rischi inaccettabili.

(6)

Non è pertanto opportuno approvare la cibutrina per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 21.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La cibutrina (numero CE 248-872-3, numero CAS 28159-98-0) non è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).


28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/83


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/108 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il 2-butanone, perossido.

(2)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha informato la Commissione che tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame per l'utilizzo del 2-butanone, perossido nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.

(3)

Il 2-butanone, perossido non dovrebbe pertanto essere approvato come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il 2-butanone, perossido (numero CE 215-661-2, numero CAS 1338-23-4) non è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/84


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/109 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce l'elenco dei principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il PHMB (1600; 1.8).

(2)

Il PHMB (1600; 1.8) è stato sottoposto a valutazione in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «Igiene umana», nel tipo di prodotto 6 «Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» e nel tipo di prodotto 9 «Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati», quali sono definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Francia, che è stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato le relazioni di valutazione, corredate delle sue raccomandazioni, rispettivamente in data 5 settembre 2013, 8 ottobre 2013 e 14 febbraio 2014.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 16 e 17 giugno 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 e contenenti PHMB (1600; 1.8) potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per questi tipi di prodotto, gli scenari considerati nelle valutazioni dei rischi per la salute umana e nelle valutazioni dei rischi ambientali hanno individuato rischi inaccettabili.

(6)

Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1600; 1.8) per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PHMB (1600; 1.8) (n. CE: n.d., n. CAS 27083-27-8 e 32289-58-0) non è approvato come principio attivo per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/86


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/110 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il triclosano.

(2)

Il triclosano è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «Biocidi per l'igiene umana», come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Danimarca, che è stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 8 aprile 2013.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 17 giugno 2015 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere si può escludere che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 1 contenenti triclosano possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari considerati in sede di valutazione del rischio ambientale hanno individuato rischi inaccettabili.

(6)

Non è pertanto opportuno approvare il triclosano per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 1.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il triclosano (numero CE 222-182-2, numero CAS 3380-34-5) non è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


Rettifiche

28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/88


Rettifica della direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 222 del 25 agosto 2009 )

Pagina 66, allegato V, punto 6.12.1:

anziché:

«6.12.1.

Numero: uno della classe I A (1).»

leggasi:

«6.12.1.

Numero: due della classe I A (1).»