ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 19

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
27 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione, del 26 gennaio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/91 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/92 della Commissione, del 26 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ( GU L 355 del 12.12.2014 )

33

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l'individuazione, la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire l'elenco unionale dei progetti di interesse comune («elenco dell'Unione o unionale»).

(3)

I progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali e soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013.

(4)

I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. In seguito al parere positivo, formulato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia») il 30 ottobre 2015, sulla coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 3 novembre 2015. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima di adottare gli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi.

(5)

Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori del sistema di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti per l'inserimento nell'elenco unionale.

(6)

I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ordine di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013. L'elenco unionale non dovrebbe contenere alcuna classificazione dei progetti.

(7)

I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati come progetti a sé stanti o come parte di cluster composti da diversi progetti di interesse comune. Tuttavia, alcuni progetti di interesse comune dovrebbero essere raggruppati in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali.

(8)

L'elenco unionale contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi volti a dimostrare che i progetti sono economicamente e tecnicamente sostenibili e che sono conformi alla legislazione unionale, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è necessario identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull'ambiente.

(9)

L'inserimento dei progetti nell'elenco unionale non pregiudica l'esito dei pertinenti procedimenti di valutazione d'impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013, un progetto non conforme al diritto dell'Unione può essere rimosso dall'elenco unionale. L'attuazione dei progetti di interesse comune e la conformità alla normativa pertinente dovrebbero essere oggetto di monitoraggio a norma dell'articolo 5 del suddetto regolamento.

(10)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 347/2013, l'elenco unionale è istituito ogni due anni, pertanto l'elenco unionale istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione (2) non è più valido e dovrebbe essere sostituito.

(11)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, l'elenco unionale prende la forma di un allegato del presente regolamento.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee relativamente all'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 28).


ALLEGATO

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Elenco unionale dei progetti di interesse comune (“elenco unionale”), di cui all'articolo 3, paragrafo 4

A.   PRINCIPI APPLICATI NELLA STESURA DELL'ELENCO UNIONALE

(1)   Cluster di progetti di interesse comune (PIC)

Alcuni PIC formano un cluster a causa della loro natura interdipendente e concorrenziale o potenzialmente tale. Sono istituiti i seguenti tipi:

cluster di PIC interdipendenti, definito “cluster X costituito dai seguenti PIC”; raggruppa i PIC necessari ad affrontare una strozzatura comune a diversi paesi e la cui realizzazione simultanea crea sinergie. In questa fattispecie, per conseguire benefici a livello unionale è necessario che siano realizzati tutti i PIC,

cluster di PIC potenzialmente concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno o più dei seguenti PIC”; rispecchia l'incertezza circa l'entità della strozzatura comune a più paesi. In questa fattispecie non è necessario che siano realizzati tutti i PIC inclusi nel cluster. È il mercato che determina se devono essere realizzati tutti, alcuni o un unico PIC, posto che siano in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Il numero di PIC necessari, anche in termini di fabbisogno di capacità, è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC, e

cluster di PIC concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno dei seguenti PIC”; affronta la stessa strozzatura, la cui entità è tuttavia più chiara rispetto al caso del cluster di PIC potenzialmente concorrenziali e perciò la realizzazione di un solo PIC funge allo scopo. È il mercato che determina quale PIC debba essere realizzato, posto che sia in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Se del caso, il numero di PIC necessari è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC.

Tutti i PIC beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

(2)   Trattamento delle sottostazioni e delle stazioni di compressione

Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l'energia elettrica nonché le stazioni di compressione per il gas sono ritenute parte dei PIC se ubicate geograficamente lungo le linee di trasmissione/trasporto. Le sottostazioni, le stazioni back-to-back e le stazioni di compressione sono considerate PIC a sé stanti e figurano esplicitamente nell'elenco unionale se la loro ubicazione geografica è diversa dalle linee di trasmissione/trasporto. Esse beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

(3)   Definizione di “Non più considerato PIC”

L'espressione “non più considerato PIC” si riferisce ai progetti dell'elenco unionale istituito dal regolamento (UE) n. 1391/2013 che non sono più considerati PIC per uno o più dei seguenti motivi:

in base a nuovi dati il progetto non soddisfa i criteri di ammissibilità,

il promotore non ha ripresentato il progetto al processo di selezione per il presente elenco unionale,

è già stato messo in servizio o sarà messo in servizio nell'immediato futuro per cui non beneficia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013, oppure

nel processo di selezione ha ricevuto un punteggio inferiore rispetto ad altri PIC candidati.

Tali progetti non sono PIC ma, a fini di trasparenza e chiarezza, sono indicati nell'elenco unionale con il loro numero PIC originario.

Possono essere considerati atti a figurare nel prossimo elenco unionale se vengono meno i motivi dell'esclusione dall'attuale elenco.

(4)   Definizione di “PIC definiti anche autostrade elettriche”

Con l'espressione “PIC definiti anche autostrade elettriche” s'intendono PIC che appartengono a uno dei corridoi prioritari dell'elettricità e all'area tematica prioritaria “Autostrade elettriche”.

B.   ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

(1)   Corridoio prioritario “Rete offshore nei mari del Nord” (Northern Seas offshore grid, NSOG)

Costruzione della prima interconnessione tra il Belgio e il Regno Unito

N.

Definizione

1.1.

Cluster Belgio — Regno Unito fra Zeebrugge e Canterbury [attualmente denominato progetto NEMO], costituito dai seguenti PIC:

1.1.1.

Interconnessione fra Zeebrugge (BE) e i dintorni di Richborough (UK)

1.1.2.

Linea interna fra i dintorni di Richborough e Canterbury (UK)

1.1.3.

Non più considerato PIC

1.2.

Non più considerato PIC

Aumento della capacità di trasmissione tra Danimarca, Germania e Paesi Bassi

1.3.

Cluster Danimarca — Germania fra Endrup e Brunsbüttel costituito dai seguenti PIC:

1.3.1.

Interconnessione fra Endrup (DK) e Niebüll (DE)

1.3.2.

Linea interna fra Brunsbüttel e Niebüll (DE)

1.4.

Cluster Danimarca— Germania fra Kassø e Dollern costituito dai seguenti PIC:

1.4.1.

Interconnessione fra Kassø (DK) e Audorf (DE)

1.4.2.

Linea interna fra Audorf e Amburgo/Nord (DE)

1.4.3.

Linea interna fra Amburgo/Nord e Dollern (DE)

1.5.

Interconnessione Danimarca — Paesi Bassi fra Endrup (DK) ed Eemshaven (NL) [attualmente denominato COBRAcable]

Aumento della capacità di trasmissione tra Francia, Irlanda e Regno Unito

1.6.

Interconnessione Francia — Irlanda fra La Martyre (FR) e Great Island o Knockraha (IE) [attualmente denominato Celtic Interconnector]

1.7.

Cluster per l'interconnessione Francia — Regno Unito, costituito da uno o più dei seguenti PIC:

1.7.1.

Interconnessione Francia — Regno Unito fra il Cotentin (FR) e i dintorni di Exeter (UK) [attualmente denominato progetto FAB]

1.7.2.

Interconnessione Francia — Regno Unito fra Tourbe (FR) e Chilling (UK) [attualmente denominato progetto IFA2]

1.7.3.

Interconnessione Francia — Regno Unito fra Coquelles (FR) e Folkestone (UK) [attualmente denominato progetto ElecLink]

1.8.

Interconnessione Germania — Norvegia fra Wilster (DE) e Tonstad (NO) [attualmente denominato NordLink]

1.9.

Cluster che collega l'Irlanda al Regno Unito, costituito da uno o più dei seguenti PIC:

1.9.1.

Interconnessione Irlanda — Regno Unito fra Wexford (IE) e Pembroke, Galles (UK) [attualmente denominato Greenlink]

1.9.2.

Interconnessione Irlanda — Regno Unito fra gli hub di Coolkeeragh — Coleraine (IE) e la stazione di Hunterston, Islay, Argyll e i parchi eolici offshore della zona C (UK) [attualmente denominato ISLES]

1.9.3.

Non più considerato PIC

1.9.4.

Non più considerato PIC

1.9.5.

Non più considerato PIC

1.9.6.

Non più considerato PIC

1.10.

Interconnessione Norvegia— Regno Unito

1.11.

Non più considerato PIC

1.12.

Stoccaggio di energia ad aria compressa nel Regno Unito — Larne

1.13.

Interconnessione tra l'Islanda e il Regno Unito [attualmente denominato Ice Link]

1.14.

Interconnessione tra Revsing (DK) e Bicker Fen (UK) [attualmente denominato Vicking Link]

(2)   Corridoio prioritario “Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa occidentale” (NSI West Electricity)

N.

Definizione

2.1.

Linea interna in Austria, fra il Tirolo occidentale e Zell-Ziller (AT), volta a aumentare la capacità alla frontiera austro-tedesca

Aumento della capacità di trasmissione tra il Belgio e la Germania — Costruzione della prima interconnessione tra i due paesi

2.2.

Cluster Belgio — Germania fra Lixhe e Oberzier [attualmente denominato progetto ALEGrO], costituito dai seguenti PIC:

2.2.1.

Interconnessione fra Lixhe (BE) e Oberzier (DE)

2.2.2.

Linea interna fra Lixhe e Herderen (BE)

2.2.3.

Nuova sottostazione a Zutendaal (BE)

2.3.

Cluster Belgio — Lussemburgo, per l'aumento di capacità alla frontiera belgo-lussemburghese, costituito dai seguenti PIC:

2.3.1.

Non più considerato PIC

2.3.2.

Interconnessione fra Aubange (BE) e Bascharage/Schifflange (LU)

2.4.

Non più considerato PIC

2.5.

Cluster Francia — Italia fra Grande Ile e Piossasco, costituito dai seguenti PIC:

2.5.1.

Interconnessione fra Grande Ile (FR) e Piossasco (IT) [attualmente denominato progetto Savoia-Piemonte]

2.5.2.

Non più considerato PIC

2.6.

Non più considerato PIC

2.7.

Interconnessione Francia — Spagna tra l'Aquitania (FR) e i Paesi baschi (ES) [attualmente denominato progetto Golfo di Biscaglia]

2.8.

Installazione e gestione coordinate di un trasformatore sfasatore ad Arkale (ES) per aumentare la capacità dell'interconnessione fra Argia (FR) e Arkale (ES)

Cluster, corridoio nord-sud-ovest in Germania per aumentare la capacità di trasmissione e integrare l'energia rinnovabile

2.9.

Linea interna in Germania fra Osterath e Philippsburg (DE) volta ad aumentare la capacità alle frontiere occidentali

2.10.

Linea interna in Germania fra Brunsbüttel-Grοβgartach e Wilster-Grafenrheinfeld (DE) volta ad aumentare la capacità alle frontiere settentrionali e meridionali

2.11.

Cluster Germania — Austria — Svizzera, per l'aumento della capacità nella zona del Lago di Costanza, costituito dai seguenti PIC:

2.11.1.

Non più considerato PIC

2.11.2.

Linea interna nella regione del punto di raccordo di Rommelsbach a Herbertingen (DE)

2.11.3.

Linea interna dal punto di raccordo di Wullenstetten al punto di raccordo di Niederwangen (DE) e linea interna da Neuravensburg alla frontiera DE-AT

2.12.

Interconnessione Germania — Paesi Bassi fra Niederrhein (DE) e Doetinchem (NL)

Cluster di progetti che aumenta l'integrazione dell'energia rinnovabile tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

2.13.

Cluster per l'interconnessione Irlanda — Regno Unito, costituito da uno o più dei seguenti PIC:

2.13.1.

Interconnessione Irlanda — Regno Unito fra Woodland (IE) e Turleenan (UK)

2.13.2.

Interconnessione Irlanda — Regno Unito fra Srananagh (IE) e Turleenan (UK)

Aumento della capacità di trasmissione tra Svizzera e Italia

2.14.

Interconnessione Italia — Svizzera fra Thusis/Sils (CH) e Verderio Inferiore (IT)

2.15.

Cluster Italia — Svizzera per l'aumento di capacità alla frontiera IT/CH, costituito dai seguenti PIC:

2.15.1.

Interconnessione fra Airolo (CH) e Baggio (IT)

2.15.2.

Non più considerato PIC

2.15.3.

Non più considerato PIC

2.15.4.

Non più considerato PIC

Cluster di progetti interni che aumenta l'integrazione dell'energia rinnovabile in Portogallo e aumenta la capacità di trasmissione tra Portogallo e Spagna

2.16.

Cluster Portogallo per l'aumento di capacità alla frontiera PT/ES e collegamento di nuovi centri di generazione di energia rinnovabile, costituito dai seguenti PIC:

2.16.1.

Linea interna tra Pedralva e Sobrado (PT) già denominata Pedralva e Alfena (PT)

2.16.2.

Non più considerato PIC

2.16.3.

Linea interna tra Vieira do Minho, Ribeira de Pena e Feira (PT), già denominata Frades B, Ribeira de Pena e Feira (PT)

Aumento della capacità di trasmissione tra Portogallo e Spagna

2.17.

Interconnessione Portogallo — Spagna tra Beariz — Fontefría (ES), Fontefria (ES) — Ponte de Lima (PT) (già Vila Fria/Viana do Castelo) e Ponte de Lima — Vila Nova de Famalicão (PT) (già Vila do Conde) (PT), che include le sottostazioni di Beariz (ES), Fontefría (ES) e Ponte de Lima (PT)

Progetti di stoccaggio in Austria e Germania

2.18.

Aumento di capacità dello stoccaggio mediante pompaggio in Austria — Kaunertal, Tirolo

2.19.

Non più considerato PIC

2.20.

Aumento di capacità dello stoccaggio mediante pompaggio in Austria — Limberg III, Salisburgo

2.21.

Impianto di stoccaggio mediante pompaggio a Riedl sulla frontiera AT-DE

2.22.

Impianto di stoccaggio mediante pompaggio a Pfaffenboden, Molln (AT)

Cluster di progetti nel Belgio settentrionale e occidentale per aumentare la capacità di trasmissione

2.23.

Cluster di linee interne alla frontiera belga settentrionale tra Zandvliet — Lillo (BE), Lillo-Mercator (BE), che comprende una sottostazione a Lillo (BE) [attualmente denominato Brabo]

2.24.

Linea interna tra Horta-Mercator (BE)

Cluster di linee interne in Spagna per aumentare la capacità di trasmissione con il Mediterraneo

2.25.

Cluster di linee interne in Spagna per aumentare la capacità tra la Spagna settentrionale e la zona mediterranea, costituito dai seguenti PIC:

2.25.1.

Linee interne Mudejar — Morella (ES) e Mezquite-Morella (ES), che comprende una sottostazione a Mudejar (ES)

2.25.2.

Linea interna Morella-La Plana (ES)

2.26.

Linea interna spagnola La Plana/Morella — Godelleta volta ad aumentare la capacità dell'asse mediterraneo nord-sud

2.27.

Aumento di capacità tra la Spagna e la Francia (progetto generico)

(3)   Corridoio prioritario “Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale” (NSI East Electricity)

Rafforzamento dell'interconnessione fra Austria e Germania

N.

Definizione

3.1.

Cluster Austria — Germania fra St. Peter e Isar, costituito dai seguenti PIC:

3.1.1.

Interconnessione fra St. Peter (AT) e Isar (DE)

3.1.2.

Linea interna fra St. Peter e Tauern (AT)

3.1.3.

Non più considerato PIC

Rafforzamento dell'interconnessione fra Austria e Italia

3.2.

Cluster Austria — Italia tra Lienz e il Veneto, costituito dai seguenti PIC:

3.2.1.

Interconnessione tra Lienz (AT) e il Veneto (IT)

3.2.2.

Linea interna fra Lienz e Obersielach (AT)

3.2.3.

Non più considerato PIC

3.3.

Non più considerato PIC

3.4.

Interconnessione Austria — Italia tra Wurmlach (AT) e Somplago (IT)

3.5.

Non più considerato PIC

3.6.

Non più considerato PIC

Rafforzamento dell'interconnessione fra Bulgaria e Grecia

3.7.

Cluster Bulgaria— Grecia fra Maritsa East 1 e N. Santa, costituito dai seguenti PIC:

3.7.1.

Interconnessione fra Maritsa East 1 (BG) e N. Santa (EL)

3.7.2.

Linea interna fra Maritsa East 1 e Plovdiv (BG)

3.7.3.

Linea interna fra Maritsa East 1 e Maritsa East 3 (BG)

3.7.4.

Linea interna fra Maritsa East 1 e Burgas (BG)

Rafforzamento dell'interconnessione fra Bulgaria e Romania:

3.8.

Cluster Bulgaria — Romania per l'aumento della capacità [attualmente denominato Corridoio del Mar Nero], costituito dai seguenti PIC:

3.8.1.

Linea interna fra Dobrudja e Burgas (BG)

3.8.2.

Non più considerato PIC

3.8.3.

Non più considerato PIC

3.8.4.

Linea interna fra Cernavoda e Stalpu (RO)

3.8.5.

Linea interna fra Gutinas e Smardan (RO)

3.8.6.

Non più considerato PIC

Rafforzamento dell'interconnessione tra Slovenia, Croazia e Ungheria, e rafforzamento di alcuni punti della rete interna slovena

3.9.

Cluster Croazia — Ungheria — Slovenia fra Žerjavenec/Hévíz e Cirkovce, costituito dai seguenti PIC:

3.9.1.

Interconnessione fra Žerjavenec (HR)/Hévíz (HU) e Cirkovce (SI)

3.9.2.

Linea interna fra Divača e Beričevo (SI)

3.9.3.

Linea interna fra Beričevo e Podlog (SI)

3.9.4.

Linea interna fra Podlog e Cirkovce (SI)

3.10.

Cluster Israele — Cipro — Grecia tra Hadera e l'Attica [attualmente denominato Interconnettore EUROASIA], costituito dai seguenti PIC:

3.10.1.

Interconnessione fra Hadera (IL) e Kofinou (CY)

3.10.2.

Interconnessione fra Kofinou (CY) e Korakia, Creta (EL)

3.10.3.

Linea interna fra Korakia, Creta e l'Attica (EL)

Rafforzamento di alcuni punti della rete interna della Repubblica ceca

3.11.

Cluster Repubblica ceca, linee interne per aumentare la capacità alle frontiere nordoccidentali e meridionali, costituito dai seguenti PIC:

3.11.1.

Linea interna fra Vernerov e Vitkov (CZ)

3.11.2.

Linea interna fra Vitkov e Prestice (CZ)

3.11.3.

Linea interna fra Prestice e Kocin (CZ)

3.11.4.

Linea interna fra Kocin e Mirovka (CZ)

3.11.5.

Linea interna fra Mirovka e Cebin (CZ)

Cluster, corridoio nord-sud-est in Germania, per aumentare la capacità di trasmissione e integrare le energie rinnovabili

3.12.

Linea interna in Germania fra Wolmirstedt e la Baviera per aumentare la capacità di trasmissione interna nord-sud

3.13.

Linea interna in Germania fra Halle/Saale e Schweinfurt per aumentare la capacità nel corridoio nord-sud-est

Aumento della capacità di trasmissione fra Germania e Polonia

3.14.

Cluster Germania — Polonia fra Eisenhűttenstadt e Plewiska [attualmente denominato progetto GerPol Power Bridge], costituito dai seguenti PIC:

3.14.1.

Interconnessione fra Eisenhűttenstadt (DE) e Plewiska (PL)

3.14.2.

Linea interna fra Krajnik e Baczyna (PL)

3.14.3.

Linea interna fra Mikułowa e Świebodzice (PL)

3.15.

Cluster Germania — Polonia fra Vierraden e Krajnik [attualmente denominato GerPol Improvements], costituito dai seguenti PIC

3.15.1.

Interconnessione fra Vierraden (DE) e Krajnik (PL)

3.15.2.

Installazione di trasformatori sfasatori sulle linee di interconnessione fra Krajnik (PL) — Vierraden (DE) e funzionamento coordinato con il trasformatore sfasatore dell'interconnettore Mikułowa (PL) — Hagenwerder (DE)

Aumento della capacità di trasmissione fra Ungheria e Slovacchia

3.16.

Cluster Ungheria — Slovacchia fra Gőnyϋ e Gabčikovo, costituito dai seguenti PIC:

3.16.1.

Interconnessione fra Gabčikovo (SK) — Gönyű (HU) e Veľký Ďur (SK)

3.16.2.

Non più considerato PIC

3.16.3.

Non più considerato PIC

3.17.

PIC Ungheria — Slovacchia, interconnessione fra Sajóvánka (HU) e Rimavská Sobota (SK)

3.18.

Cluster Ungheria — Slovacchia fra la zona di Kisvárda e Velké Kapušany, costituito dai seguenti PIC:

3.18.1.

Interconnessione fra la zona di Kisvárda (HU) e Velké Kapušany (SK)

3.18.2.

Non più considerato PIC

3.19.

Cluster Italia — Montenegro fra Villanova e Lastva, costituito dai seguenti PIC:

3.19.1.

Interconnessione fra Villanova (IT) e Lastva (ME)

3.19.2.

Non più considerato PIC

3.19.3.

Non più considerato PIC

3.20.

Non più considerato PIC

3.21.

Interconnessione Italia — Slovenia fra Salgareda (IT) e la regione di Divaccia — Bericevo (SI)

3.22.

Cluster Romania — Serbia fra Resita e Pancevo [attualmente denominato Mid Continental East Corridor], costituito dai seguenti PIC:

3.22.1.

Interconnessione fra Resita (RO) e Pancevo (RS)

3.22.2.

Linea interna fra Portile de Fier e Resita (RO)

3.22.3.

Linea interna fra Resita e Timisoara/Sacalaz (RO)

3.22.4.

Linea interna fra Arad e Timisoara/Sacalaz (RO)

Stoccaggio mediante pompaggio in Bulgaria e Grecia

3.23.

Stoccaggio mediante pompaggio in Bulgaria — Yadenitsa

3.24.

Stoccaggio mediante pompaggio in Grecia — Amfilochia

3.25.

Non più considerato PIC

3.26.

Non più considerato PIC

(4)   Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico” (Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP elettricità”)

N.

Definizione

4.1.

Interconnessione Danimarca — Germania fra Tolstrup Gaarde (DK) e Bentwisch (DE) via i parchi eolici offshore Kriegers Flak (DK) e Baltic 1 e 2 (DE) [attualmente denominato Kriegers Flak Combined Grid Solution]

4.2.

Cluster Estonia — Lettonia fra Kilingi-Nõmme e Riga [attualmente denominato Terza interconnessione], costituito dai seguenti PIC:

4.2.1

Interconnessione fra Kilingi-Nõmme (EE) e la sottostazione CHP2 di Riga (LV)

4.2.2

Linea interna fra Harku e Sindi (EE)

4.2.3

Linea interna fra Riga CHP 2 e Riga HPP (LV)

4.3.

Attualmente parte del PIC n. 4.9

4.4.

Cluster Lettonia — Svezia, per l'aumento della capacità [attualmente denominato progetto NordBalt], costituito dai seguenti PIC:

4.4.1.

Linea interna fra Ventspils, Tume e Imanta (LV)

4.4.2.

Linea interna fra Ekhyddan e Nybro/Hemsjö (SE)

Rafforzamento di punti in Lituania e Polonia necessari per il funzionamento dell'interconnessione “LitPol Link I”

4.5.

Cluster Lituania — Polonia fra Alytus (LT) e Elk (PL), costituito dai seguenti PIC:

4.5.1.

Non più considerato PIC

4.5.2.

Linea interna fra Stanisławów e Olsztyn Mątki (PL)

4.5.3.

Non più considerato PIC

4.5.4.

Non più considerato PIC

4.5.5.

Linea interna fra Kruonis e Alytus (LT)

Stoccaggio mediante pompaggio in Estonia e Lituania

4.6.

Stoccaggio mediante pompaggio in Estonia — Muuga

4.7.

Aumento della capacità di stoccaggio mediante pompaggio in Lituania — Kruonis

4.8.

Cluster per l'interconnessione Estonia — Lettonia e il rafforzamento di punti interni in Lituania, costituito dai seguenti PIC:

4.8.1.

Interconnessione fra Tartu (EE) e Valmiera (LV)

4.8.2.

Linea interna fra Balti e Tartu (EE)

4.8.3.

Interconnessione fra Tsirguliina (EE) e Valmiera (LV)

4.8.4.

Linea interna fra Eesti e Tsirguliina (EE)

4.8.5.

Linea interna fra la sottostazione in Lituania e la frontiera (LT)

4.8.6.

Linea interna fra Kruonis e Visaginas (LT)

4.9.

Vari aspetti dell'integrazione della rete elettrica degli Stati baltici nella rete continentale europea, ivi compreso il funzionamento sincrono (progetto generico)

(5)   Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale” (NSI West Gas)

Progetti che consentono flussi bidirezionali fra l'Irlanda e il Regno Unito

N.

Definizione

5.1.

Cluster per consentire i flussi bidirezionali dall'Irlanda del Nord al Regno Unito e all'Irlanda e dall'Irlanda al Regno Unito, costituito dai seguenti PIC:

5.1.1.

Inversione dei flussi fisici al punto di interconnessione di Moffat (IE/UK)

5.1.2.

Potenziamento del gasdotto SNIP (fra la Scozia e l'Irlanda del Nord) per consentire l'inversione dei flussi fisici fra Ballylumford e Twynholm

5.1.3.

Sviluppo del deposito sotterraneo di gas di Islandmagee a Larne (Irlanda del Nord)

5.2.

Non più considerato PIC

5.3.

Terminale e gasdotto di collegamento per il GNL a Shannon (IE)

Progetti che consentono flussi bidirezionali fra Portogallo, Spagna, Francia e Germania

5.4.

Terzo punto di interconnessione fra Portogallo e Spagna

5.5.

Asse orientale Spagna-Francia, punto di interconnessione fra la penisola iberica e la Francia a Le Perthus, incluse le stazioni di compressione di Montpellier e St. Martin de Crau [attualmente denominato Midcat]

5.6.

Rafforzamento della rete francese da sud a nord — Inversione di flusso dalla Francia alla Germania al punto di interconnessione di Obergailbach/Medelsheim (FR)

5.7.

Rafforzamento della rete francese da sud a nord per creare una zona di mercato unica, costituito dai seguenti PIC:

5.7.1.

Gasdotto della Val de Saône tra Etrez e Voisines (FR)

5.7.2.

Gasdotto Guascogna-Midi (FR)

5.8.

Rafforzamento della rete francese per favorire i flussi sud-nord, costituito dai seguenti PIC:

5.8.1.

Gasdotto del Lionese orientale fra Saint-Avit e Etrez (FR)

5.8.2.

Gasdotto Eridan fra Saint-Martin-de-Crau e Saint-Avit (FR)

5.9.

Non più considerato PIC

5.10.

Interconnessione a inversione di flusso sul gasdotto TENP in Germania

5.11.

Interconnessione a inversione di flusso fra Italia e Svizzera nel punto di interconnessione del Passo Gries

5.12.

Non più considerato PIC

5.13.

Non più considerato PIC

5.14.

Non più considerato PIC

5.15.

Non più considerato PIC

5.16.

Non più considerato PIC

5.17.

Non più considerato PIC

5.18.

Non più considerato PIC

5.19.

Connessione di Malta alla rete europea del gas — gasdotto che collega con l'Italia (Gela), e/o unità galleggiate offshore di stoccaggio e rigassificazione di GNL (FSRU)

5.20.

Gasdotto che collega l'Algeria all'Italia (via Sardegna) [attualmente denominato gasdotto Galsipipeline]

(6)   Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale” (NSI East Gas)

Progetti che consentono flussi bidirezionali fra Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia, che collegano i terminali GNL in Polonia e in Croazia

N.

Definizione

6.1.

Cluster per il potenziamento dell'interconnessione ceco-polacca e il relativo rafforzamento di punti interni nella Polonia occidentale, costituito dai seguenti PIC:

6.1.1.

Interconnettore Polonia — Repubblica ceca [attualmente denominato Stork II] fra Libhošť — Hať (CZ/PL) — Kędzierzyn (PL)

6.1.2.

Progetti di infrastrutture di trasporto fra Lwówek e Kędzierzyn (PL)

6.1.3.

Attualmente parte del PIC n. 6.1.2.

6.1.4.

Attualmente parte del PIC n. 6.1.2.

6.1.5.

Attualmente parte del PIC n. 6.1.2.

6.1.6.

Attualmente parte del PIC n. 6.1.2.

6.1.7.

Attualmente parte del PIC n. 6.1.2.

6.1.8.

Attualmente parte del PIC n. 6.2.3.

6.1.9.

Attualmente parte del PIC n. 6.1.2.

6.1.10.

Attualmente parte del PIC n. 6.2.3

6.1.11.

Attualmente parte del PIC n. 6.2.3.

6.1.12.

Gasdotto Tvrdonice-Libhošť, compreso l'ammodernamento della stazione di compressione di Břeclav (CZ)

6.2.

Cluster per l'interconnessione Polonia — Slovacchia e il relativo rafforzamento di punti interni nella Polonia orientale, costituito dai seguenti PIC:

6.2.1.

Interconnettore Polonia — Slovacchia

6.2.2.

Progetti di infrastrutture di trasporto fra Rembelszczyzna e Strachocina (PL)

6.2.3.

Progetti di infrastrutture di trasporto fra Tworóg e Strachocina (PL)

6.2.4.

Attualmente parte del PIC n. 6.2.2.

6.2.5.

Attualmente parte del PIC n. 6.2.2.

6.2.6.

Attualmente parte del PIC n. 6.2.2.

6.2.7.

Attualmente parte del PIC n. 6.2.2.

6.2.8.

Attualmente parte del PIC n. 6.2.2.

6.2.9.

Attualmente parte del PIC n. 6.2.2.

6.3.

Non più considerato PIC

6.4.

PIC Interconnessione bidirezionale austro-ceca (BACI) fra Baumgarten (AT) — Reinthal (CZ/AT) — Brečlav (CZ)

Progetti che consentono il flusso gasiero dal terminale GNL croato verso i paesi limitrofi

6.5.

Cluster, terminale GNL di Veglia e gasdotti di evacuazione verso l'Ungheria e oltre, costituito dai seguenti PIC:

6.5.1.

Sviluppo in più fasi di un terminale GNL a Veglia (HR)

6.5.2.

Gasdotto Zlobin — Bosiljevo — Sisak — Kozarac — Slobodnica (HR)

6.5.3.

Non più considerato PIC

6.5.4.

Non più considerato PIC

6.6

Attualmente PIC n. 6.26.1.

6.7.

Non più considerato PIC

Progetti che consentono i flussi di gas dal corridoio meridionale del gas e/o dai terminali GNL in Grecia attraverso Grecia, Bulgaria, Romania, Serbia e oltre verso l'Ungheria, compresa la capacità di inversione di flusso da sud a nord e l'integrazione dei sistemi di transito e trasporto

6.8.

Cluster per l'interconnessione fra Grecia, Bulgaria e Romania, nonché per il rafforzamento necessario di alcuni punti in Bulgaria, costituito dai seguenti PIC:

6.8.1.

Interconnessione Grecia — Bulgaria [attualmente denominato IGB] tra Komotini (EL) e Stara Zagora (BG)

6.8.2.

Ripristino, ammodernamento e ampliamento necessari del sistema di trasporto bulgaro

6.8.3.

Interconnessione dell'anello settentrionale del sistema di trasporto del gas bulgaro con il gasdotto Podisor — Horia e ampliamento della capacità nel tratto Hurezani-Horia-Csanadpalota

6.8.4.

Gasdotto volto a ampliare la capacità sull'interconnessione delle reti di trasporto del gas bulgara e rumena, nell'anello settentrionale

6.9.

Cluster, terminale GNL nella Grecia settentrionale, costituito dai seguenti PIC:

6.9.1.

Terminale GNL nella Grecia settentrionale

6.9.2.

Non più considerato PIC

6.9.3.

Stazione di compressione del gas a Kipi (EL)

6.10.

PIC Interconnessione gasiera Bulgaria — Serbia [attualmente denominato IBS]

6.11.

Non più considerato PIC

6.12.

Non più considerato PIC

6.13.

6.13.1.

Attualmente PIC n. 6.24.4.

6.13.2.

Attualmente PIC n. 6.24.5.

6.13.3.

Attualmente PIC n. 6.24.6.

6.14.

Attualmente PIC n. 6.24.1

6.15.

Interconnessione del sistema di trasporto nazionale con i gasdotti internazionali e inversione di flusso a Isaccea (RO)

6.15.1.

Attualmente parte del PIC n. 6.15.

6.15.2.

Attualmente parte del PIC n. 6.15.

Progetto che consente di dirigere verso l'Europa nordorientale il gas proveniente dal corridoio meridionale attraverso l'Italia

6.16.

Non più considerato PIC

6.17.

Non più considerato PIC

6.18.

Gasdotto Adriatica (IT)

6.19.

Non più considerato PIC

Progetti che consentono lo sviluppo di capacità di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Europa sudorientale:

6.20.

Cluster per aumentare la capacità di stoccaggio nell'Europa sudorientale, costituito da uno o più dei seguenti PIC:

6.20.1.

Non più considerato PIC

6.20.2.

Ampliamento del deposito sotterraneo di Chiren (BG)

6.20.3.

Non più considerato PIC

e uno dei seguenti PIC:

6.20.4.

Progetto “Depomures” in Romania

6.20.5.

Nuovo deposito sotterraneo di gas in Romania

6.20.6.

Deposito sotterraneo di gas a Sarmasel, in Romania

6.21.

Non più considerato PIC

6.22.

Non più considerato PIC

6.23.

Interconnessione Ungheria — Slovenia [Nagykanizsa —Tornyiszentmiklós (HU) — Lendava (SI) — Kidričevo]

6.24.

Cluster per aumentare gradualmente la capacità nel corridoio di trasporto bidirezionale Bulgaria — Romania — Ungheria — Austria (attualmente denominato ROHUAT/BRUA), al fine di consentire il trasporto di 1,75 miliardi di m3 annui nella prima fase e 4,4 miliardi di m3 annui nella seconda fase, comprese nuove risorse provenienti dal Mar Nero:

6.24.1.

Inversione del flusso tra Romania e Ungheria: tratto ungherese, prima fase, stazione di compressione a Csanádpalota (prima fase)

6.24.2.

Sviluppo, nell'ambito del sistema rumeno di trasporto del gas, nel corridoio Bulgaria — Romania — Ungheria — Austria, del gasdotto che collega Podișor e la stazione di misura (GSM) di Horia nonché di 3 nuove stazioni di compressione (Jupa, Bibești e Podișor) (prima fase)

6.24.3.

Stazione di compressione del progetto GCA Mosonmagyarovar (sviluppo sul lato austriaco) (prima fase)

6.24.4.

Gasdotto Városföld-Ercsi — Győr (capacità 4,4 miliardi di m3 annui) (HU)

6.24.5.

Gasdotto Ercsi-Százhalombatta (capacità 4,4 miliardi di m3 annui) (HU)

6.24.6.

Stazione di compressione di Városföld (capacità 4,4 miliardi di m3 annui) (HU)

6.24.7.

Ampliamento della capacità di trasporto in Romania verso l'Ungheria fino a 4,4 miliardi di m3 annui (seconda fase)

6.24.8.

Gasdotto sponde del Mar Nero — Podișor (RO), per trasportare il gas del Mar Nero

6.24.9.

Inversione del flusso tra Romania e Ungheria: seconda fase del tratto ungherese, stazione di compressione a Csanádpalota o Algyő (HU) (capacità 4,4 miliardi di m3 annui) (seconda fase)

6.25.

Cluster di infrastrutture per portare nuovo gas nell'Europa centrale e sudorientale, a fini di diversificazione, costituito da uno o più dei seguenti PIC:

6.25.1.

Sistema di gasdotti dalla Bulgaria alla Slovacchia [attualmente denominato Eastring]

6.25.2.

Sistema di gasdotti dalla Grecia all'Austria [attualmente denominato Tesla]

6.25.3.

Ulteriore ampliamento del corridoio di trasporto bidirezionale Bulgaria — Romania — Ungheria — Austria [attualmente denominato ROHUAT/BRUA, terza fase]

6.25.4.

Infrastruttura finalizzata allo sviluppo dello hub bulgaro del gas

6.26.

Cluster Croazia — Slovenia — Austria presso Rogatec, costituito dai seguenti PIC:

6.26.1.

Interconnessione Croazia — Slovenia (Lučko — Zabok — Rogatec)

6.26.2.

Stazione di compressione a Kidričevo, seconda fase dell'ammodernamento (SI)

6.26.3.

Stazioni di compressione nel sistema croato di trasporto del gas

6.26.4.

Progetto GCA 2014/04 Murfeld (AT)

6.26.5.

Ammodernamento dell'interconnessione a Murfeld/Ceršak (AT-SI)

6.26.6.

Ammodernamento dell'interconnessione a Rogatec

(7)   Corridoio prioritario “Corridoio meridionale del gas” (Southern Gas Corridor, SGC)

N.

Definizione

7.1.

Cluster di infrastrutture di trasporto integrate, dedicate e scalabili e delle relative attrezzature per il trasporto di almeno 10 miliardi di m3 annui di nuove fonti di gas dalla regione del Caspio, attraverso Azerbaigian, Georgia e Turchia per raggiungere i mercati dell'UE in Grecia e Italia, costituito di uno o più dei seguenti PIC:

7.1.1.

Gasdotto dal Turkmenistan e Azerbaigian all'UE, via Georgia e Turchia [attualmente noto come la combinazione del gasdotto transcaspico (TCP), dell'ampliamento del gasdotto del Caucaso meridionale (SCP-(F)X) e del gasdotto transanatolico (TANAP)]

7.1.2.

Stazione di compressione del gas a Kipi (EL)

7.1.3.

Gasdotto dalla Grecia all'Italia via Albania e mare Adriatico [attualmente denominato gasdotto transadriatico (TAP)]

7.1.4.

Gasdotto dalla Grecia all'Italia [attualmente denominato gasdotto Poseidon]

7.1.5.

Non più considerato PIC

7.1.6.

Stazioni di misura e regolazione per il collegamento del sistema greco di trasporto con il gasdotto transadriatico

7.1.7.

Gasdotto Komotini — Thesprotia (EL)

7.2.

Non più considerato PIC

7.3.

7.3.1.

Gasdotto dalle acque cipriote alla Grecia continentale via Creta [attualmente denominato EastMed Pipeline]

7.3.2.

Eliminazione delle strozzature interne a Cipro per porre fine all'isolamento e consentire il trasporto del gas dalla regione del Mediterraneo orientale

7.4.

Cluster di interconnessioni con la Turchia, costituito dai seguenti PIC:

7.4.1.

Stazione di compressione del gas a Kipi (EL)

7.4.2.

Interconnettore fra Turchia e Bulgaria [attualmente denominato ITB]

(8)   Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (gas)” (Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP gas”)

N.

Definizione

8.1.

Cluster per diversificare l'approvvigionamento nella regione del mar Baltico orientale, costituito dai seguenti PIC:

8.1.1.

Interconnettore fra Estonia e Finlandia [attualmente denominato Balticconnector], e

8.1.2.

Uno dei seguenti terminali GNL:

8.1.2.1.

Non più considerato PIC

8.1.2.2.

GNL Paldiski (EE)

8.1.2.3.

GNL Tallinn (EE)

8.1.2.4.

Non più considerato PIC

Rafforzamento delle infrastrutture di trasporto negli Stati baltici e ammodernamento dello stoccaggio sotterraneo del gas in Lettonia

8.2.

Cluster per l'ammodernamento delle infrastrutture nella regione del mar Baltico orientale, costituito dai seguenti PIC:

8.2.1.

Potenziamento dell'interconnessione Lettonia — Lituania

8.2.2.

Potenziamento dell'interconnessione Estonia — Lettonia

8.2.3.

Non più considerato PIC

8.2.4.

Potenziamento del deposito sotterraneo di gas di Inčukalns (LV)

8.3.

Interconnessione Polonia–Danimarca [attualmente denominato Baltic Pipe]

8.4.

Non più considerato PIC

8.5.

Interconnessione Polonia-Lituania [attualmente denominato GIPL]

8.6.

Terminale GNL a Göteborg in Svezia

8.7.

Aumento della capacità del terminale GNL di Świnoujście in Polonia

8.8.

Non più considerato PIC

(9)   Corridoio prioritario “Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell'Europa centrorientale” (Oil supply connections, OSC)

Potenziamento della sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nell'Europa centrorientale aumentando l'interoperabilità e aprendo adeguate rotte di approvvigionamento alternative

N.

Definizione

9.1.

Oleodotto Adamowo — Brody: oleodotto che collega il sito di trattamento della società JSC Uktransnafta di Brody (Ucraina) e il sito di stoccaggio di Adamowo (Polonia)

9.2.

Oleodotto Bratislava-Schwechat: oleodotto che collega Schwechat (Austria) e Bratislava (Repubblica slovacca)

9.3.

Oleodotti JANAF-Adria: ricostruzione, ammodernamento, manutenzione e aumento della capacità degli oleodotti JANAF e adriatici esistenti che collegano il porto marittimo di Omišalj (Croazia) e la parte meridionale dell'oleodotto Druzhba (Croazia, Ungheria, Repubblica slovacca) (l'interconnessione Ungheria — Repubblica slovacca non è più considerata PIC)

9.4.

Oleodotto fra Litvinov (Repubblica ceca) e Spergau (Germania): progetto di ampliamento dell'oleodotto Druzhba che trasporta greggio alla raffineria TRM di Spergau

9.5.

Cluster, oleodotto della Pomerania (Polonia), costituito dai seguenti PIC:

9.5.1.

Costruzione del terminale petrolifero a Danzica

9.5.2.

Ampliamento dell'oleodotto della Pomerania: raddoppio e seconda linea dell'oleodotto della Pomerania fra il sito di stoccaggio di Plebanka (nelle vicinanze di Płock) e il terminale di lavorazione di Danzica

9.6.

TAL Plus: aumento della capacità dell'oleodotto TAL fra Trieste (Italia) e Ingolstadt (Germania)

(10)   Area tematica prioritaria “Sviluppo di reti intelligenti”

N.

Definizione

10.1.

Progetto Zona verde dell'Atlantico settentrionale (Irlanda, Regno Unito/Irlanda del Nord), inteso a diminuire i momenti di arresto delle turbine eoliche in caso di surplus di produzione (curtailment) grazie alla realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione, al rafforzamento del controllo della rete e all'adozione di protocolli transfrontalieri per la gestione della domanda di energia.

10.2.

Progetto Green-Me (Francia, Italia), inteso ad aumentare l'integrazione delle fonti rinnovabili di energia grazie alla realizzazione di sistemi di automazione, controllo e monitoraggio in sottostazioni AV e AV/MV, anche mediante la comunicazione con i generatori di energia rinnovabile e lo stoccaggio in sottostazioni primarie, nonché lo scambio di nuovi dati per una migliore gestione delle interconnessioni transfrontaliere.

10.3.

Progetto SINCRO.GRID (Slovenia/Croazia), inteso a risolvere problemi di voltaggio, frequenza, controllo e congestione delle reti grazie allo sviluppo ulteriore delle rinnovabili in sostituzione della produzione convenzionale, integrando nuovi elementi attivi delle reti di trasmissione e distribuzione nel centro di controllo virtuale transfrontaliero in base a una gestione avanzata dei dati, l'ottimizzazione comune del sistema e attività comuni di previsione insieme a due TSO limitrofi e ai due DSO limitrofi

(11)   Area tematica prioritaria “Autostrade elettriche”

Elenco dei PIC anche definiti autostrade elettriche

N.

Definizione

Corridoio prioritario “Rete offshore nei mari del Nord” (Northern Seas offshore grid, NSOG)

1.1.1.

Interconnessione fra Zeebrugge (BE) e i dintorni di Richborough (UK)

1.3.1.

Interconnessione fra Endrup (DK) e Niebüll (DE)

1.3.2.

Linea interna fra Brunsbüttel e Niebüll (DE)

1.4.1.

Interconnessione fra Kassø (DK) e Audorf (DE)

1.4.2.

Linea interna fra Audorf e Amburgo/Nord (DE)

1.4.3.

Linea interna fra Amburgo/Nord e Dollern (DE)

1.5.

Interconnessione Danimarca — Paesi Bassi fra Endrup (DK) ed Eemshaven (NL) [attualmente denominato COBRAcable]

1.6.

Interconnessione Francia — Irlanda fra La Martyre (FR) e Great Island o Knockraha (IE) [attualmente denominato Celtic Interconnector]

1.7.1.

Interconnessione Francia — Regno Unito fra Cotentin (FR) e i dintorni di Exeter (UK) [attualmente denominato progetto FAB]

1.7.2.

Interconnessione Francia — Regno Unito fra Tourbe (FR) e Chilling (UK) [attualmente denominato progetto IFA2]

1.7.3.

Interconnessione Francia — Regno Unito fra Coquelles (FR) e Folkestone (UK) [attualmente denominato progetto ElecLink]

1.8.

Interconnessione Germania — Norvegia fra Wilster (DE) e Tonstad (NO) [attualmente denominato NordLink]

1.10.

Interconnessione Norvegia — Regno Unito

1.13.

Interconnessione Islanda — Regno Unito [attualmente denominato Ice Link]

1.14.

Interconnessione tra Revsing (DK) e Bicker Fen (UK) [attualmente denominato Vicking Link]

Corridoio prioritario “Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa occidentale” (NSI West Electricity)

2.2.1.

Interconnessione fra Lixhe (BE) e Oberzier (DE)

2.5.1.

Interconnessione fra Grande Ile (FR) e Piossasco (IT) [attualmente denominato progetto Savoia — Piemonte]

2.7.

Interconnessione Francia — Spagna tra l'Aquitania (FR) e i Paesi baschi (ES) [attualmente denominato progetto Golfo di Biscaglia]

2.9.

Linea interna in Germania fra Osterath e Philippsburg (DE) per aumentare la capacità alle frontiere occidentali

2.10.

Linea interna in Germania fra Brunsbüttel-Grοβgartach e Wilster-Grafenrheinfeld (DE) per aumentare la capacità alle frontiere settentrionali e meridionali

2.13.

Cluster per l'interconnessione Irlanda — Regno Unito, costituito da uno o più dei seguenti PIC:

2.13.1.

Interconnessione Irlanda— Regno Unito fra Woodland (IE) e Turleenan (UK)

2.13.2.

Interconnessione Irlanda — Regno Unito fra Srananagh (IE) e Turleenan (UK)

Corridoio prioritario “Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centrorientale e sudorientale” (NSI East Electricity)

3.10.1.

Interconnessione fra Hadera (IL) e Kofinou (CY)

3.10.2.

Interconnessione fra Kofinou (CY) e Korakia, Creta (EL)

3.10.3.

Linea interna fra Korakia, Creta e l'Attica (EL)

3.12.

Linea interna in Germania fra Wolmirstedt e la Bavaria per aumentare la capacità di trasmissione interna nord-sud

Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico” (Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP elettricità”)

4.1.

Interconnessione Danimarca — Germania fra Tolstrup Gaarde (DK) e Bentwisch (DE) via i parchi eolici offshore Kriegers Flak (DK) e Baltic 1 e 2 (DE) [attualmente denominato Kriegers Flak Combined Grid Solution]».


27.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina sono state originariamente istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (2) (il «regolamento originale») ed estese da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (3) (le «misure in vigore»).

(2)

Le misure in vigore assumono la forma di un dazio ad valorem a livello del 51,8 %.

1.2.   Domanda di riesame

(3)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla PJSC «PA»«Stalkanat-Silur» («il richiedente»), un produttore esportatore dell'Ucraina.

(4)

La domanda si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

(5)

Nella domanda, il richiedente forniva elementi di prova prima facie a dimostrazione del carattere duraturo dei mutamenti della sua attuale struttura, nata dalla fusione, tra gli altri, di due produttori esportatori indipendenti in Ucraina (dei quali solo uno è stato esaminato individualmente in precedenza).

(6)

Il richiedente affermava inoltre che il suo margine di dumping era notevolmente più basso rispetto al livello attuale delle misure, calcolando tale margine di dumping in base ai prezzi sul mercato interno del richiedente o in base al suo valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] anziché in base al valore usato in precedenza, vale a dire il valore normale del paese di riferimento.

(7)

Secondo il richiedente, pertanto, il mantenimento delle misure al livello attuale non era più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole come a suo tempo stabilito.

1.3.   Apertura di un riesame

(8)

Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha stabilito che esistevano elementi sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale e ha annunciato, con un avviso pubblicato il 18 novembre 2014 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitata all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(9)

Il prodotto oggetto dell'attuale riesame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale e dell'ultima inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore, ovvero cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari dell'Ucraina (il «prodotto in esame» o «CFA»), attualmente classificati con i codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

(10)

Il prodotto fabbricato e venduto in Ucraina, oltre che in paesi terzi, e quello esportato nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi finali, e sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.5.   Parti interessate

(11)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, l'associazione nota dell'industria dell'Unione e le autorità ucraine dell'apertura del riesame intermedio. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(12)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. La verifica è stata effettuata presso la sede del richiedente a Odessa, Ucraina.

1.6.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(13)

L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2013 e il 30 settembre 2014.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Dumping

2.1.1.   Valore normale

(14)

Il volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato limitato a due sole operazioni di vendita e, come spiegato al considerando 26, le operazioni in questione non sono state considerate rappresentative. Come menzionato al considerando 26, il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito sulla base delle vendite all'esportazione del richiedente verso paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il volume delle vendite verso i mercati dei paesi terzi è stato utilizzato per valutare la rappresentatività delle vendite sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(15)

Per determinare il valore normale, si è in primo luogo stabilito se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile da parte del richiedente ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo in rapporto al volume totale delle sue esportazioni verso paesi terzi. In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è accertato che le vendite sul mercato interno erano rappresentative, in quanto il volume complessivo delle vendite sul mercato interno era pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso paesi terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(16)

Per ciascun tipo di prodotto venduto dal richiedente sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nei paesi terzi, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame corrispondeva almeno al 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato in paesi terzi nel corso dello stesso periodo.

(17)

Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo è stata determinata la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto esportato verso i paesi terzi interessati durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(18)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % del volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo di prodotto in questione sul mercato interno.

(19)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite o quando il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(20)

Quando, per determinare il valore normale, non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto venduto dal richiedente sul mercato interno, il valore normale è stato costruito come disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(21)

Nel costruire il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla base dei dati reali riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del richiedente.

(22)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha affermato che le sue vendite sul mercato interno a imprese di Stato (IdS) dovrebbero essere escluse dalla determinazione del valore normale. Il richiedente ha sostenuto che i prezzi praticati nei confronti delle IdS sono stati sistematicamente più elevati rispetto ai prezzi applicati ad altri acquirenti sul mercato interno, in considerazione del rischio più elevato di mancato pagamento o di ritardo significativo nei pagamenti, fatto che trovava riflesso anche nella politica dei prezzi per il mercato interno della società. Si è sostenuto che i prezzi più elevati non fossero dunque collegati alle caratteristiche del prodotto in esame. In secondo luogo, il richiedente ha sostenuto che, nel costruire il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dovrebbero essere utilizzate solo le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute per le vendite sul mercato interno a distributori indipendenti al fine di garantire la comparabilità con le vendite all'esportazione effettuate esclusivamente verso lo stesso tipo di clienti.

(23)

Per quanto riguarda la richiesta del richiedente di escludere le vendite sul mercato interno a IdS dalla determinazione del valore normale, gli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta hanno confermato che i prezzi di vendita per le IdS, per tipo di prodotto, sono stati in media costantemente più elevati rispetto a quelli applicati a ogni altro tipo di clienti sul mercato interno. Tale costante differenza di prezzo era il risultato di una combinazione di fattori specifici che riguardano esclusivamente detto tipo di cliente sul mercato interno: i) il fatto che il richiedente consideri le vendite a IdS a rischio elevato di mancato pagamento o di ritardo significativo nei pagamenti; ii) il fatto che tale politica sia effettivamente applicata concedendo periodi di credito considerevolmente più lunghi alle IdS (compresa la possibilità di differire ulteriormente il pagamento come da contratto); iii) l'esistenza di prove che documentano ritardi nei pagamenti; iv) il fatto che il diritto ucraino esenti le IdS dal pagamento dei crediti dei creditori in caso di fallimento; v) il fatto che le vendite a IdS siano effettuate tramite procedure di appalto complesse, con condizioni contrattuali non negoziabili e un contratto standard predefinito, e infine vi) il fatto che alle IdS non sia consentito per legge di effettuare pagamenti anticipati per l'acquisto di beni. Sulla base di tali circostanze specifiche, è stata pertanto accolta la domanda del richiedente.

(24)

Per quanto riguarda la richiesta di utilizzare esclusivamente le SGAV sostenute per le vendite a distributori indipendenti nel costruire il valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi delle SGAV dovrebbero basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del richiedente. In conformità a tale articolo, sono stati utilizzati i dati del richiedente attinenti a tutte le vendite (escludendo le vendite alle IdS) sul mercato interno. Poiché i prezzi di vendita agli utilizzatori finali sul mercato interno sono stati adeguati conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base (come spiegato ai considerando 30 e 31 di seguito), essi sono stati posti a un livello comparabile alle vendite sul mercato interno a distributori indipendenti. Tale richiesta è stata pertanto respinta.

(25)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che, nel costruire il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dovrebbe essere utilizzato un equo margine di profitto del 5 %. È stato fatto riferimento a una precedente inchiesta relativa ai CFA nella quale tale margine di profitto è stato considerato equo. Il richiedente ha altresì sostenuto che, in alternativa, il livello del profitto non dovrebbe superare il livello del profitto realizzato per le vendite a distributori indipendenti, dal momento che il livello di tali vendite è paragonabile al livello delle vendite all'esportazione. L'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base prevede tuttavia che gli importi relativi alle SGAV e ai profitti siano basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del richiedente. Poiché tali dati erano disponibili, essi sono stati utilizzati in conformità a detto articolo. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.1.2.   Prezzo all'esportazione

(26)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state effettuate soltanto due operazioni di vendita verso l'Unione. Esse non sono state considerate rappresentative per il loro volume limitato e per il fatto di aver riguardato un solo acquirente con specifiche di prodotto particolari. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che consente di costruire il prezzo all'esportazione su qualsiasi altra base equa. In questo caso, le vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente verso paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state utilizzate come base per il calcolo del prezzo all'esportazione. Le vendite a paesi terzi sono state infatti caratterizzate da un volume significativo verso un gran numero di acquirenti e l'inchiesta non ha rivelato distorsioni dei prezzi o altri fattori nei mercati dei paesi terzi che suggerissero di non utilizzare le vendite del richiedente in questi mercati per stabilire il prezzo all'esportazione.

2.1.3.   Confronto

(27)

Il valore normale medio e il prezzo medio all'esportazione sono stati confrontati su base franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, applicando gli opportuni adeguamenti, della differenza dei costi relativi al trasporto e al credito in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(28)

Il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento del valore normale per la differenza di stadio commerciale, sottolineando il fatto che le sue vendite sul mercato interno a rivenditori e utilizzatori finali attraverso i centri regionali di vendita non erano comparabili con le vendite a distributori indipendenti. Il richiedente ha inoltre affermato che tutte le vendite all'esportazione erano state effettuate a distributori indipendenti ed erano quindi comparabili soltanto con le vendite sul mercato interno a distributori indipendenti. Secondo il richiedente, una media ponderata della differenza di prezzo tra le vendite ai due stadi commerciali sul mercato interno rappresenterebbe una base per il calcolo dell'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base.

(29)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha mantenuto la richiesta di un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale. Il richiedente ha inoltre sostenuto che la determinazione dell'adeguamento relativo allo stadio commerciale dovrebbe essere effettuata su base trimestrale al fine di eliminare l'impatto della svalutazione della valuta ucraina contro valute estere, che ha avuto ripercussioni sui prezzi delle materie prime e sull'inflazione elevata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(30)

Dall'inchiesta è emerso che le vendite ai rivenditori (attraverso i centri regionali di vendita) sono state in effetti realizzate a uno stadio commerciale diverso rispetto alle vendite all'esportazione e che tale differenza ha trovato riflesso nei prezzi di vendita. I prezzi di vendita sul mercato interno applicati agli utilizzatori finali attraverso i centri regionali di vendita sono stati costantemente più elevati e i quantitativi sono stati costantemente inferiori rispetto alle vendite a distributori indipendenti. Gli utilizzatori finali hanno inoltre beneficiato di servizi aggiuntivi offerti dai centri regionali di vendita. È stato pertanto concesso un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base.

(31)

Il richiedente ha basato il calcolo dell'adeguamento richiesto sulla media complessiva della differenza di prezzo tra i due stadi commerciali, ponderata sulla base dei volumi venduti a distributori indipendenti. I volumi venduti a distributori indipendenti non dovrebbero tuttavia avere un effetto sul livello dell'adeguamento. La Commissione ha pertanto calcolato l'adeguamento sulla base della media ponderata della differenza di prezzo per tonnellata e per tipo di prodotto applicata al volume delle vendite effettuate esclusivamente agli utilizzatori finali.

(32)

Infine, l'adeguamento non è stato calcolato su base trimestrale, come proposto dal richiedente, in quanto si è stabilito che ciò non neutralizzerebbe l'impatto delle distorsioni di cui al considerando 29.

2.1.4.   Margine di dumping

(33)

Come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione verso paesi terzi del tipo corrispondente del prodotto simile. Il confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping.

(34)

Il margine di dumping del richiedente espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, è stato constatato al 10,5 %.

2.2.   Carattere duraturo del mutamento di circostanze

(35)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse ragionevolmente essere ritenuto di carattere duraturo.

(36)

Il dazio antidumping attualmente applicabile era stato stabilito durante l'inchiesta iniziale. Nel periodo dell'inchiesta iniziale l'Ucraina era stata considerata un'economia in fase di transizione e il valore normale era stato dunque stabilito sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Di conseguenza, il valore normale era stato stabilito sulla base dei prezzi pagati sul mercato di un paese di riferimento che fosse un'economia di mercato, vale a dire la Polonia.

(37)

Nel 2005 all'Ucraina è stato riconosciuto lo status di economia di mercato, pertanto l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base non è più applicabile. Il margine di dumping del richiedente durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato dunque basato sui dati verificati del richiedente stesso.

(38)

Gli elementi di prova ottenuti e verificati durante l'inchiesta hanno confermato i mutamenti dell'attuale struttura aziendale, basata sulla fusione di due ex produttori esportatori indipendenti e una terza entità responsabile delle vendite e della commercializzazione. La fusione ha avuto luogo nel 2010. Il mutamento è considerato di carattere duraturo dal momento che i compiti precedentemente svolti dalle entità separate sono stati effettivamente trasferiti al richiedente. Non sono stati riscontrati elementi che indichino la possibilità di futuri mutamenti.

(39)

In considerazione di quanto finora esposto, si ritiene che le circostanze che hanno portato all'apertura del presente riesame non dovrebbero, in un futuro prossimo, evolvere in modo tale da inficiare le conclusioni dell'attuale riesame. Si conclude pertanto che i mutamenti sono da considerarsi di carattere duraturo e che l'applicazione delle misure al livello attuale non è più giustificata.

(40)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) ha sostenuto che, a causa delle operazioni militari in corso nella regione dell'Ucraina in cui è ubicato uno dei due stabilimenti di produzione del richiedente, non è possibile concludere che il mutamento di cui al considerando 38 sia di carattere duraturo. A questo proposito, va anzitutto osservato che la conclusione relativa al carattere duraturo del mutamento delle circostanze relative al dumping era basata su due elementi di cui ai considerando 37 e 38, soltanto uno dei quali è contestato dall'EWRIS. In secondo luogo, l'inchiesta ha accertato che lo stabilimento di produzione del richiedente nella regione di Donetsk non è operativo dall'estate del 2014, e la capacità di produzione del richiedente è dunque limitata. Tale decisione del richiedente, motivata da questioni di sicurezza, non contraddice la conclusione che la fusione dei precedenti due produttori di CFA è effettiva dal 2010 e costituisce un mutamento strutturale di carattere duraturo delle attività delle due società. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.   MISURE ANTIDUMPING

(41)

Alla luce dei risultati della presente inchiesta di riesame, si considera opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame dall'Ucraina con l'introduzione di un dazio applicabile alla PJSC «PA»«Stalkanat-Silur» al livello del 10,5 %.

(42)

Le misure in vigore a livello nazionale non sono interessate da questa conclusione.

4.   DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

(43)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Tali osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti. Dato che tali osservazioni hanno portato a modifiche sostanziali delle conclusioni della Commissione riguardo al margine di dumping, l'8 dicembre 2015 ha avuto luogo una seconda comunicazione alle parti interessate. Le osservazioni formulate in seguito alla seconda comunicazione sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

(44)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 è sostituito dal seguente:

«3.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario dell'Ucraina, è la seguente:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

PJSC “PA”“Stalkanat-Silur”

10,5

C052

Tutte le altre società

51,8

C999

L'applicazione delle aliquote individuali specificate per la società menzionata nella tabella di cui sopra è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di cavi d'acciaio venduto per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Ucraina. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”. Qualora non sia presentata detta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a “tutte le altre società”.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(4)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tipi di funi e cavi d'acciaio originari dell'Ucraina (GU C 410 del 18.11.2014, pag. 15).


27.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità comunitarie.

(2)

La Bulgaria ha inviato alla Commissione una lettera in cui la informava della sua intenzione di non mantenere più sul suo territorio un'autorità dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(3)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2016

Per la Commissione

Vicepresidente

Federica MOGHERINI


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen.

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell. (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Permanent service at designated custom office — Praha Ruzyně

Tel. (420-2) 220 113 788

o tel. (420-2) 220 119 678

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell'articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l'autorità tedesca competente è la seguente:

Bundesfinanzdirektion Südost

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel. (49-911) 376 3754

Fax (49-911) 376 2273

E-mail: diamond.cert@bfdso.bfinv.de

PORTOGALLO

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Regulação Aduaneira

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. +351 218813888/9

Fax +351 218813941

E-mail: dsra@at.gov.pt

In Portogallo i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

E-mail: address: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (Postal code) 011865

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

REGNO UNITO

Government Diamond Office

Conflict Department

Room WH1.214

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1 A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903/5797

Fax (44-207) 008 3905»


27.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

80,0

TN

158,2

TR

99,6

ZZ

143,5

0707 00 05

MA

86,8

TR

156,8

ZZ

121,8

0709 93 10

MA

45,9

TR

147,0

ZZ

96,5

0805 10 20

EG

47,4

MA

62,6

TN

61,0

TR

64,3

ZZ

58,8

0805 20 10

IL

147,6

MA

77,4

ZZ

112,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

116,8

JM

154,6

MA

53,1

TR

104,1

ZZ

107,2

0805 50 10

TR

97,9

ZZ

97,9

0808 10 80

CL

87,5

US

122,2

ZZ

104,9

0808 30 90

CN

53,7

TR

82,0

ZZ

67,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

27.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/33


Rettifica della decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 355 del 12 dicembre 2014 )

Pagina 53, parte 2, punto 2.2, lettera e), paragrafo 1, punto 15, dell'allegato:

anziché:

«Stoccaggio e distribuzione di GPL»

leggasi:

«Stoccaggio e distribuzione di GNL».