ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 5

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
8 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/15 della Commissione, del 7 gennaio 2016, che approva il programma di controllo della Salmonella nelle galline ovaiole presentato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figurante nell'elenco dei paesi terzi da cui le uova da tavola possono essere introdotte nell'Unione ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/16 della Commissione, del 7 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione, del 7 gennaio 2016, che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio

7

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 121 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori [2016/18]

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/15 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2016

che approva il programma di controllo della Salmonella nelle galline ovaiole presentato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figurante nell'elenco dei paesi terzi da cui le uova da tavola possono essere introdotte nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punti 3 e 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) stabilisce che il pollame e i prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al suo allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì le condizioni di certificazione veterinaria applicabili ai prodotti in questione. Queste condizioni tengono conto dell'eventuale necessità di condizioni specifiche in funzione della qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Tali condizioni specifiche sono stabilite nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare l'importazione dei prodotti in questione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce le disposizioni relative al controllo della Salmonella nelle diverse popolazioni di pollame nell'Unione. Esso dispone che l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell'Unione, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare uova da tavola provenienti da pollame contemplato da detto regolamento siano subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della Salmonella che presenti garanzie equivalenti a quelle dei programmi nazionali di controllo della Salmonella negli Stati membri. Le garanzie e le informazioni al riguardo sono riportate anche nei pertinenti modelli di certificato veterinario per i prodotti in questione di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(4)

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5) ha presentato una domanda di autorizzazione delle importazioni di uova destinate al consumo umano e di carni di pollame nell'Unione. La Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate relativamente alle condizioni di sanità animale in tale paese terzo prescritte per l'importazione e il transito dei prodotti in questione. Le prescrizioni in materia di sanità animale per l'importazione nell'Unione di carni fresche di pollame sono più rigorose di quelle applicabili alle uova destinate al consumo umano dato che il possibile rischio di trasmissione di malattie collegato al primo prodotto è maggiore. Per il 2016 è previsto un audit dell'Ufficio alimentare e veterinario inteso a valutare pienamente la qualifica sanitaria relativa al pollame e le condizioni per l'importazione di carni di pollame. In attesa di tale audit, è opportuno limitare l'autorizzazione delle importazioni nell'Unione alle uova da tavola destinate al consumo umano.

(5)

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha presentato alla Commissione il suo programma di controllo della Salmonella nei branchi di galline ovaiole della specie Gallus gallus. Giacché si è ritenuto che tale programma fornisse garanzie equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno approvarlo.

(6)

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è inserita nell'elenco della decisione 2011/163/UE della Commissione (6) e dispone di un piano di sorveglianza dei residui approvato per le uova.

(7)

Tenuto conto dell'equivalenza del programma di controllo della Salmonella, è opportuno autorizzare le importazioni di uova da tavola dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione del programma di controllo

Il programma di controllo presentato dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è approvato per quanto riguarda la Salmonella nei branchi di galline ovaiole della specie Gallus gallus.

Articolo 2

Modifica del regolamento 798/2008

La voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(4)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(5)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(6)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0 (4)

L'intero paese

E, EP»

 

 

 

 

 

 

 


8.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/16 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

82,2

TR

127,2

ZZ

148,5

0707 00 05

MA

87,1

TR

152,7

ZZ

119,9

0709 93 10

MA

63,9

TR

138,8

ZZ

101,4

0805 10 20

EG

46,2

MA

65,5

TR

72,0

ZZ

61,2

0805 20 10

IL

186,9

MA

71,0

ZZ

129,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

138,7

JM

105,9

MA

86,7

TR

81,5

ZZ

103,2

0805 50 10

EG

98,7

MA

94,2

TR

85,0

ZZ

92,6

0808 10 80

CL

83,4

US

120,8

ZZ

102,1

0808 30 90

CN

102,5

TR

138,5

ZZ

120,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

8.1.2016   

IT

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L 5/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/17 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2016

che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, in conformità alla direttiva 2002/53/CE, pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (2), che include alcune varietà di canapa.

(2)

L'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

(3)

L'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) stabilisce che, se il tenore medio di tetraidrocannabinolo di tutti i campioni di una data varietà di canapa risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro richiede alla Commissione l'autorizzazione a vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

(4)

Il 28 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola, in quanto il suo tenore di tetraidrocannabinolo è risultato per il secondo anno consecutivo superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %.

(5)

Sulla base di quanto precede, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta dal Regno Unito.

(6)

Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il Regno Unito dovrebbe essere tenuto a informare la Commissione della data a decorrere dalla quale intende avvalersi dell'autorizzazione concessa con la presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola in tutto o in parte del suo territorio in conformità all'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

Articolo 2

Il Regno Unito notifica alla Commissione la data a decorrere dalla quale si avvarrà dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  Edizione integrale più recente: GU C 450 del 16.12.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

8.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/9


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 121 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori [2016/18]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Serie di modifiche 01 — data di entrata in vigore: 15 giugno 2015

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche

6.

Modifiche del tipo di veicolo o di un aspetto qualsiasi delle specifiche relative ai comandi, alle spie e agli indicatori ed estensione dell'omologazione

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

11.

Disposizioni introduttive

12.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1.

Notifica relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori dei veicoli a motore, ai sensi del regolamento n. 121

2.

Esempi di marchi di omologazione

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M ed N (1). Esso specifica la collocazione, l'identificazione, il colore e l'illuminazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori dei veicoli a motore. Il suo scopo è quello di rendere visibili e accessibili i comandi, le spie e gli indicatori dei veicoli e di agevolarne l'uso in condizioni d'illuminazione diurna e notturna, in modo da ridurre i rischi di sicurezza causati dalla distrazione dell'attenzione del conducente dai compiti di guida e da errori nella scelta dei comandi.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.

«Comando», indica la parte azionata a mano di un dispositivo che consente al conducente di modificare lo stato o il funzionamento di un veicolo o di un suo sottosistema;

2.2.

«Dispositivo», indica un elemento o un insieme di elementi usati per eseguire una o più funzioni;

2.3.

«Indicatore», indica un dispositivo che segnala la grandezza delle caratteristiche fisiche che lo strumento è destinato a rilevare;

2.4.

«Spazio comune», indica uno spazio in cui possono apparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione (ad esempio, simboli);

2.5.

«Spia», indica un segnale ottico che, se acceso, attesta l'attivazione o la disattivazione di un dispositivo, la regolarità o meno di un funzionamento o di una condizione o un mancato funzionamento;

2.6.

«Adiacente», significa che tra un simbolo di identificazione e il comando, la spia o l'indicatore che tale simbolo identifica non compare alcun altro comando, spia, indicatore o altre possibili fonti di distrazione;

2.7.

«Fabbricante», indica la persona fisica o giuridica responsabile davanti all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che la persona fisica o giuridica partecipi direttamente a tutte le fasi di fabbricazione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente soggetta alla procedura di omologazione;

2.8.

«Tipo di veicolo», indica veicoli a motore che non differiscono tra loro per disposizioni interne passibili di influenzare l'identificazione dei simboli di comandi, spie e indicatori e l'azionamento di comandi;

2.9.

«Omologazione di un veicolo», indica l'omologazione di un tipo di veicolo riguardo alle modalità di installazione, al design, alla leggibilità, al colore e alla luminosità di comandi, spie e indicatori.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo alle specifiche dei comandi, delle spie e degli indicatori va presentata dal fabbricante o dal suo mandatario.

3.2.   Essa deve essere accompagnata dai documenti e dalle informazioni che seguono, in triplice copia:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo;

3.2.2.

un elenco degli elementi specificati nella tabella del presente regolamento e la cui presenza sul veicolo è prescritta dal fabbricante in quanto comandi, spie o indicatori;

3.2.3.

una rappresentazione grafica dei simboli che identificano comandi, spie e indicatori; nonché

3.2.4.

una serie di disegni e/o fotografie che indichino la disposizione dei comandi sul veicolo nonché la collocazione di spie e indicatori;

3.3.   al servizio tecnico, che valuta gli elementi della procedura di omologazione, va presentato un veicolo, o una parte rappresentativa di esso, munito di una serie completa di comandi, spie e indicatori quale prescritta al paragrafo 3.2.2, che rappresenti il tipo di veicolo da omologare.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Al tipo di veicolo presentato all'omologazione ai sensi del presente regolamento e che soddisfi i requisiti del regolamento stesso, potrà essere rilasciata l'omologazione.

4.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 01, corrispondenti alla serie di modifiche 01) indicano la serie di modifiche che comprendono le più recenti modifiche tecniche importanti apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un tipo di veicolo diverso o allo stesso tipo di veicolo ma dotato di dispositivi non compresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.2.2, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente regolamento.

4.3.   Il rilascio, l'estensione, la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo/parte di veicolo ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

4.4.   Su tutti i veicoli conformi a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in un punto visibile e facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale. Il marchio di omologazione internazionale deve essere composto da:

4.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

4.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, che vanno posti a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento sia ripetuto il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1. In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti ai sensi dei quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che l'ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, vanno disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al paragrafo 4.4.1.

4.6.   Il marchio di omologazione dev'essere facilmente leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione va apposto sulla targhetta dei dati collocata dal fabbricante o accanto ad essa.

4.8.   L'allegato 2 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   SPECIFICHE

I veicoli muniti dei comandi, delle spie e degli indicatori di cui alla tabella devono soddisfare i requisiti del presente regolamento per quanto riguarda la collocazione, l'identificazione, il colore e l'illuminazione di tali comandi, spie e indicatori.

5.1.   Collocazione

5.1.1.   I comandi che il conducente deve utilizzare durante la guida del veicolo vanno collocati in modo che il conducente li possa azionare nelle condizioni di cui al paragrafo 5.6.2.

5.1.2.   Spie e indicatori vanno collocati in modo visibile e riconoscibile dai conducenti — sia di notte che di giorno — nelle condizioni di cui ai paragrafi 5.6.1 e 5.6.2. Non è necessario che spie e indicatori siano visibili o riconoscibili se non sono attivati.

5.1.3.   Scritte o simboli che identifichino spie, indicatori e comandi vanno collocati sopra o accanto alle spie, agli indicatori e ai comandi che essi identificano. Nel caso di comandi multifunzionali non è necessario che simboli o scritte d'identificazione siano immediatamente adiacenti. Tuttavia, vanno posti il più vicino possibile a tale comando multifunzionale.

5.1.4.   Fatti salvi i paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, l'eventuale spia «Airbag passeggero disattivato» va posizionata all'interno del veicolo, davanti e al di sopra del punto H di progetto dei sedili del conducente e del/dei passeggero/i anteriore/i nella loro posizione più avanzata. La spia che avverte gli occupanti dei sedili anteriori che l'airbag situato sul lato del passeggero è disattivato deve essere visibile al conducente e al/ai passeggero/i anteriore/i in tutte le condizioni di guida.

5.2.   Identificazione

5.2.1.   Se effettivamente montati, i comandi, le spie e gli indicatori elencati nella colonna 3 della tabella vanno identificati dai simboli corrispondenti riportati nella colonna 2 della tabella. Questa prescrizione non si applica al comando dell'avvisatore acustico (un segnale di avvertimento di tipo acustico) se esso è azionato da un dispositivo a forma di cerchio o da un cordone. Se per identificare comandi, spie e indicatori si usa un simbolo non elencato nella tabella, si raccomanda di usare uno dei simboli designati a questo scopo dalla norma ISO 2575:2004, se ne esiste uno e se esso è adatto all'applicazione interessata.

5.2.2.   Per identificare comandi, spie o indicatori non compresi nella tabella o nella norma ISO 2575:2004, il fabbricante può usare un simbolo di propria invenzione. Esso potrà contenere indicazioni alfanumeriche riconosciute a livello internazionale. Tutti i simboli utilizzati devono essere conformi ai principi grafici descritti al paragrafo 4 della norma ISO 2575:2004.

5.2.3.   Se necessario per ragioni di chiarezza, si possono usare simboli aggiuntivi associandoli ai simboli descritti nella tabella o nella norma ISO 2575:2004.

5.2.4.   I simboli aggiuntivi o supplementari usati dal fabbricante non devono essere confusi con i simboli descritti dal presente regolamento.

5.2.5.   Se si combinano un comando, un indicatore o una spia per la stessa funzione, per identificare tale combinazione basta un solo simbolo.

5.2.6.   A parte quanto previsto al paragrafo 5.2.7, tutti i simboli di identificazione di spie, indicatori e comandi elencati nella tabella o nella norma ISO 2575:2004 devono apparire al conducente disposti verticalmente. In caso di comandi rotanti, questa disposizione si applica al comando in posizione disattivata («off»).

5.2.7.   Nei casi seguenti non è necessario che i simboli di identificazione appaiano al conducente disposti verticalmente:

5.2.7.1.

comando dell'avvisatore acustico;

5.2.7.2.

comandi, spie e indicatori collocati sul volante, quando la posizione del volante è tale da permettere al veicolo a motore di avanzare secondo una linea non retta; e

5.2.7.3.

comandi rotanti che non possono essere disattivati (privi della posizione «off»).

5.2.8.   Ciascun comando di sistemi preposti al controllo automatico della velocità del veicolo (cruise control), del riscaldamento e del condizionamento dell'aria va identificato da un simbolo proprio per ogni singola funzione di tali sistemi.

5.2.9.   Se effettivamente montato, ogni comando che regoli in continuo la funzione di un sistema deve avere modalità di identificazione che indichino i limiti del campo di regolazione di tale funzione.

Se per identificare i limiti del campo di regolazione di una funzione di temperatura si usa una codificazione basata su colori, il colore rosso identificherà il limite caldo, il colore blu quello freddo. Se lo stato o il limite di una funzione sono indicati da un indicatore separato dal comando relativo a tale funzione e non adiacente ad esso, comando e indicatore devono essere identificati separatamente in conformità al paragrafo 5.1.3.

5.2.10.   Le funzioni automatiche possono essere indicate con il pertinente simbolo della voce corrispondente, come indicato alla colonna 1 della tabella, e ponendo sopra o accanto alla sua sagoma la lettera aggiuntiva «A» o la scritta «AUTO».

5.3.   Illuminamento

5.3.1.   I simboli di identificazione di comandi contraddistinti dalla parola «SÌ» nella colonna 4 della tabella devono potersi illuminare in concomitanza con l'accensione delle luci di posizione. Questa prescrizione non si applica ai comandi collocati sul pavimento, sulla console portaoggetti, sul volante, sul piantone dello sterzo o nella zona sovrastante il parabrezza né ai comandi del riscaldamento e condizionamento dell'aria se l'impianto non convoglia l'aria direttamente sul parabrezza.

5.3.2.   Gli indicatori e i loro simboli di identificazione contraddistinti dalla parola «SÌ» nella colonna 4 della tabella devono potersi illuminare ogni qual volta il dispositivo di avviamento e/o di arresto del motore si trovi in una posizione che consenta l'accensione del motore e se le luci di posizione sono accese.

5.3.3.   Non è necessario che gli indicatori, i loro simboli di identificazione e i simboli di identificazione dei comandi siano illuminati quando i proiettori vengono fatti lampeggiare o sono accesi come luci di circolazione diurne.

5.3.4.   A discrezione del fabbricante, ogni comando, indicatore e loro simboli di identificazione possono illuminarsi in qualsiasi momento.

5.3.5.   Una spia deve accendersi solo quando identifica un cattivo funzionamento o una condizione del veicolo — alla cui indicazione essa è destinata — o durante un controllo delle lampadine.

5.3.6.   Luminosità delle spie

Vanno adottati mezzi idonei a rendere le spie e i loro simboli di identificazione visibili e riconoscibili per il conducente in tutte le condizioni di guida.

5.4.   Colore

5.4.1.   La luce di ciascuna delle spie elencate nella tabella sarà del colore indicato nella colonna 5 di tale tabella.

5.4.1.1.   Tuttavia, se già installato sul veicolo nei modi indicati dalla tabella con le caratteristiche di colore di cui alla colonna 5, ogni simbolo contrassegnato dalla nota18 può essere indicato in altri colori per esprimere significati diversi, in base alla classificazione generale dei colori proposta al paragrafo 5 della norma ISO 2575:2004.

5.4.2.   Il fabbricante può scegliere il colore degli indicatori e delle spie nonché dei simboli di identificazione degli indicatori e dei comandi non elencati nella tabella purché tale colore non si presti a confusioni e non mascheri i simboli di identificazione delle spie, dei comandi e degli indicatori specificati nella tabella. La scelta del colore avverrà in base agli orientamenti indicati al paragrafo 5 della norma ISO 2575:2004.

5.4.3.   Ogni simbolo che identifichi spie, comandi e indicatori deve risaltare distintamente sullo sfondo.

5.4.4.   La parte scura di un simbolo può essere sostituita dalla sua sagoma.

5.5.   Spazio comune per la visualizzazione di informazioni multiple

5.5.1.   Per visualizzare informazioni provenienti da più fonti si può prevedere uno spazio comune che soddisfi le seguenti condizioni:

5.5.1.1.

spie e indicatori dello spazio comune devono fornire le pertinenti informazioni non appena si verifica la condizione per il loro funzionamento.

5.5.1.2.

Quando si verifica la condizione di funzionamento per attivare 2 o più spie, le informazioni pertinenti devono:

5.5.1.2.1.

essere ripetute automaticamente in sequenza; oppure

5.5.1.2.2.

essere indicate in modo visibile e tale da poter essere scelte e visualizzate dal conducente alle condizioni di cui al paragrafo 5.6.2.

5.5.1.3.

Le spie che indicano un cattivo funzionamento dell'impianto frenante, dei proiettori abbaglianti, degli indicatori di direzione e delle cinture di sicurezza non devono trovarsi nello stesso spazio comune.

5.5.1.4.

Se in uno spazio comune si trova una spia indicante un cattivo funzionamento dell'impianto frenante, dei proiettori abbaglianti, degli indicatori di direzione o delle cinture di sicurezza, essa deve escludere ogni altro simbolo presente nello spazio comune se si verificano le condizioni per la sua attivazione.

5.5.1.5.

Escluse le spie che indicano un cattivo funzionamento dell'impianto frenante, dei proiettori abbaglianti, degli indicatori di direzione e delle cinture di sicurezza, l'informazione può estinguersi automaticamente o per intervento del conducente.

5.5.1.6.

Fatto salvo quanto prescritto in regolamenti specifici, le prescrizioni relative ai colori delle spie non si applicano quando le spie si trovano in uno spazio comune.

5.6.   Condizioni

5.6.1.   Il conducente deve essersi adattato alle condizioni di luminosità dell'ambiente.

5.6.2.   Il conducente deve essere ritenuto dal sistema di protezione contro gli urti, regolato secondo le istruzioni del fabbricante, ed essere libero di muoversi entro i limiti imposti da tale sistema.

6.   MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO, O DI UN ASPETTO QUALSIASI DELLE SPECIFICHE RELATIVE AI COMANDI, ALLE SPIE E AGLI INDICATORI, ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

6.1.   Ogni modifica apportata al tipo di veicolo o a un aspetto qualsiasi delle specifiche relative ai comandi, alle spie e agli indicatori oppure all'elenco di cui al paragrafo 3.2.2, va notificata all'autorità di omologazione che ha omologato tale tipo di veicolo. In tal caso, l'autorità di omologazione può:

6.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e ritenere che in ogni caso il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

6.1.2.

chiedere una seconda relazione di valutazione ai servizi tecnici che effettuano le prove.

6.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno notificati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 4.3.

6.3.   L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione deve attribuire un numero di serie a ogni scheda di notifica redatta appositamente per l'estensione e informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione sono quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e devono rispettare le disposizioni che seguono.

7.1.

I veicoli omologati in conformità al presente regolamento devono essere fabbricati in modo conforme al tipo omologato, rispettando quindi le prescrizioni di cui al paragrafo 5.

7.2.

L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascun stabilimento di produzione. La frequenza normale di tali verifiche dovrà essere di una volta ogni due anni.

8.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i requisiti di cui sopra cessano di essere soddisfatti o se un veicolo recante il marchio di omologazione non risulta conforme al tipo omologato.

8.2.   Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, avvisa senza indugio di ciò le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa del tutto la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Tale autorità, appena ricevuta la pertinente notifica, informa a sua volta le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione nonché delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca di un'omologazione rilasciata in altri paesi.

11.   DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

11.1.   A partire dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono:

a)

rifiutare il rilascio di un'omologazione ECE a un tipo di veicolo che rientri nel presente regolamento;

b)

vietare la vendita o l'entrata in servizio di un tipo di veicolo, rispetto alle specifiche fissate per comandi, spie e indicatori,

se il tipo di veicolo soddisfa i requisiti del presente regolamento.

11.2.   Per 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale a un tipo di veicolo, rispetto alle specifiche fissate per comandi, spie e indicatori, se il tipo di veicolo non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi delle serie di modifiche 01 del presente regolamento.

12.2.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare estensioni di omologazioni rilasciate ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

12.3.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.

Illuminamento e colori dei simboli

N

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Colonna 5

 

Voce

Simbolo (4)

Funzione

Illuminamento

Colore

1.

Interruttore generale di illuminazione

La spia non può fungere anche da spia per le luci di posizione (laterali)

Image

 (3)

Comando

No

 

Spia (14)

Verde

2.

Proiettori anabbaglianti

Image

 (3)  (8)  (15)

Comando

No

Spia

Verde

3.

Proiettori abbaglianti

Image

 (3)  (15)  (20)

Comando

No

Spia

Blu

3b.

Funzioni automatiche del fascio abbagliante

Image

oppure

Image

 (3)  (8)  (15)

Comando

No

Spia

4.

Dispositivo tergifari (con comando di avviamento separato)

Image

 (15)

Comando

No

 

5.

Indicatori di direzione

Image

 (3)  (5)

Comando

No

 

Spia

Verde

6.

Segnalazione luminosa di pericolo

Image

 (3)

Comando

 

Spia (6)

Rosso

7.

Proiettori fendinebbia anteriori

Image

 (3)

Comando

No

 

Spia

Verde

8.

Proiettore fendinebbia posteriore

Image

 (3)

Comando

No

 

Spia

Giallo

9.

Livello del carburante

Image

oppure

Image

 (20)

Spia

Giallo

Indicatore

 

10.

Pressione olio motore

Image

 (7)  (20)

Spia

Rosso

Indicatore

 

11.

Temperatura del liquido di raffreddamento del motore

Image

 (7)  (20)

Spia

Rosso

Indicatore

 

12.

Livello di carica della batteria

Image

 (20)

Spia

Rosso

Indicatore

 

13.

Tergicristallo del parabrezza

(continuo)

Image

Comando

 

14.

Bloccaggio elettrico degli interruttori di apertura dei finestrini

Image

oppure

Image

Comando

No

 

15.

Sistema di lavaggio del parabrezza

Image

Comando

 

16.

Sistema di lavaggio e di tergicristallo del parabrezza

Image

Comando

 

17.

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

(con comando di messa in funzione separato)

Image

Comando

 

Spia

Giallo

18.

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del lunotto posteriore

(con comando di messa in funzione separato)

Image

Comando

 

Spia

Giallo

19.

Luci di posizione, luci di posizione laterali e/o luci d'ingombro

Image

 (3)  (8)

Comando

No

 

Spia (14)

 (8)

Verde

20.

Luci di stazionamento

Image

Comando

No

 

Spia

Verde

21.

Cintura di sicurezza

Image

o

Image

Spia

Rosso

22.

Cattivo funzionamento dell'airbag

Image

 (10)

Spia

Giallo e/o rosso

23.

Cattivo funzionamento dell'airbag laterale

Image

 (9)  (10)

Spia

Giallo e/o rosso

24.

Airbag del passeggero disattivato

Image

Spia

Giallo

25.

Cattivo funzionamento dell'impianto frenante

Image

 (10)

Spia

Cfr. i regolamenti nn. 13-H e 13 a seconda dei casi

26.

Cattivo funzionamento del sistema ABS

Image

 (11)

Spia

Giallo

27.

Tachimetro

km/h (per indicazioni in chilometri); mph (per indicazioni in miglia) (16)

Indicatore

 

28.

Freno di stazionamento

Image

 (11)

Spia

Cfr. i regolamenti nn. 13-H e 13 a seconda dei casi

29.

Avvisatore acustico

Image

Comando

No

 

30.

Sistema diagnostico di bordo relativo al motore o cattivo funzionamento del motore

Image

Spia

Giallo

31.

Dispositivo di preriscaldamento (diesel)

Image

Spia

Giallo

32.

Dispositivo di avviamento a freddo (choke)

Image

Comando

No

 

Spia

 

Giallo

33.

Impianto di condizionamento dell'aria

Image

o A/C

Comando

 

34.

Selettore delle posizioni del cambio automatico:

parcheggio,

retromarcia,

folle,

marcia avanti

P R N D (12)

Indicatore

 

35.

Avviamento del motore

Image

 (13)  (21)

Comando

No

 

36.

Arresto del motore

Image

 (13)  (21)

Comando

 

37.

Usura delle guarnizioni dei freni

Image

 (11)

Spia

Giallo

38.

Sistema di riscaldamento

Image

Comando

 

39.

Ventilatore dell'impianto di riscaldamento e/o condizionamento dell'aria

Image

 (3)

Comando

 

40.

Regolazione dell'inclinazione dei proiettori

Image

oppure

Image

nonché

Image

 (15)

Comando

No

 

41.

Contachilometri

km (per indicazioni in chilometri); miles (per indicazioni in miglia) (17)

Indicatore

 

42a.

Pressione insufficiente dei pneumatici

(cattivo funzionamento compreso)

Image

 (18)

Spia

Giallo

42b.

Pressione insufficiente dei pneumatici

(cattivo funzionamento compreso)

con indicazione del pneumatico interessato

Image

 (18)  (19)

Spia

Giallo

43.

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Image

o ESC (19)

Spia

Giallo

44.

Sistema di controllo elettronico della stabilità disattivato «OFF»

Image

o ESC OFF (19)  (22)

Comando

 

Spia

Giallo


(1)  Definite nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, paragrafo 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  La superficie del riquadro in cui figura il simbolo può essere di colore uniforme.

(4)  I simboli di cui al presente regolamento sono sostanzialmente identici a quelli descritti nella norma ISO 2575:2004. Mantenere le proporzioni delle dimensioni specificate nella norma ISO 2575:2004.

(5)  Le due frecce costituiscono un unico simbolo. Se i comandi o le spie degli indicatori di direzione a destra e a sinistra funzionano in modo indipendente, le due frecce possono essere considerate simboli distinti ed essere separate l'una dall'altra.

(6)  Non necessaria se le frecce delle spie dell'indicatore di direzione, che di solito funzionano in modo indipendente, lampeggiano simultaneamente come spia per segnalazione di emergenza.

(7)  Il simbolo della pressione dell'olio del motore e quello della temperatura del liquido di raffreddamento del motore possono essere combinati in un'unica spia.

(8)  Non è necessario un sistema separato di identificazione se la funzione è combinata con l'interruttore generale dell'illuminazione.

(9)  Se si usa un'unica spia per indicare un cattivo funzionamento dell'airbag, occorre usare il simbolo di cattivo funzionamento dell'airbag (22).

(10)  Le parti contraenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, consentivano o imponevano l'uso di un testo per questa funzione possono, per un periodo di 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuare a consentire o a imporre, per i veicoli da immatricolare nei rispettivi paesi, l'uso di un testo in aggiunta ai simboli prescritti.

(11)  Se si usa un'unica spia per indicare varie condizioni dell'impianto frenante, occorre usare il simbolo di cattivo funzionamento dell'impianto frenante.

(12)  La lettera «D» può essere sostituita o completata da uno o più caratteri alfanumerici o simboli scelti dal fabbricante per indicare modalità di selezione aggiuntive.

(13)  Da usare se il comando di avviamento del motore è separato dalla chiave di contatto.

(14)  Non necessario se le luci del cruscotto si accendono automaticamente quando si aziona l'interruttore generale di illuminazione.

(15)  Si possono usare simboli contenenti cinque linee anziché quattro (e viceversa).

(16)  Il testo di identificazione richiesto può apparire in lettere maiuscole e/o minuscole.

(17)  Il testo di identificazione richiesto deve apparire in lettere minuscole. Se l'indicazione è in miglia, si può usare un'abbreviazione.

(18)  Aggiuntivamente, si può usare una delle spie della pressione insufficiente del pneumatico per indicare un cattivo funzionamento del sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS).

(19)  La sagoma di veicolo qui mostrata non intende essere obbligatoria ma è quella raccomandata. Se si vuole rappresentare meglio un determinato veicolo, si possono usare sagome alternative.

(20)  Il simbolo può assumere colori diversi da quelli indicati nella colonna 5 per esprimere significati diversi in base alla classificazione generale dei colori di cui al paragrafo 5 della norma ISO 2575-2004.

(21)  Le funzioni «Avvio» e «Arresto» possono essere riunite in un solo comando. In alternativa al/ai simbolo/i prescritto/i si può usare il testo «AVVIO» e/o «ARRESTO» o una combinazione di simboli e testi. Il testo può essere scritto in lettere maiuscole e/o minuscole.

(22)  Le lettere supplementari «OFF» possono essere collocate sopra o accanto alla sagoma del simbolo della voce n. 43. Il carattere delle lettere «OFF» o «ESC OFF» non intende essere obbligatorio (NB: le lettere «OFF» ed «ESC OFF» vanno mantenute in inglese e non devono essere tradotte).


ALLEGATO 1

SCHEDA DI NOTIFICA

[Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]

Image

Image


ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. il paragrafo 4.4 del presente regolamento)

Image

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato, per quanto concerne la collocazione e l'identificazione di comandi manuali, spie e indicatori, nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 121 e con il numero di omologazione 011234. Le prime due cifre (01) del numero di omologazione indicano che essa è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 121, modificato dalla serie di modifiche 01.

MODELLO B

(Cfr. il paragrafo 4.5 del presente regolamento)

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Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 121 e del regolamento n. 33 (1). Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alle date di rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 121 comprendeva la serie di modifiche 01 e il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originaria.


(1)  Numero indicato a mero titolo d'esempio.