ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 337

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
23 dicembre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 )

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ( 1 )

35

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2367 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, relativa alla decisione n. 1/2015, per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

128

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria mondiale scoppiata tra il 2007 e il 2008 ha evidenziato un eccesso di attività speculative, l’esistenza di gravi lacune normative nel sistema finanziario, oltre a mettere in rilievo l’inefficacia della vigilanza, l’opacità dei mercati e l’eccessiva complessità dei prodotti. L’Unione ha adottato una serie di misure per accrescere la solidità e la stabilità del sistema bancario, compresi il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, norme per migliorare la governance e la vigilanza e regimi di risoluzione, e per garantire che il sistema finanziario espleti il suo ruolo di destinare capitali al finanziamento dell’economia reale. Decisivi al riguardo sono anche i progressi compiuti nella creazione dell’unione bancaria. Tuttavia, la crisi ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui si svolge un’intermediazione creditizia analoga a quella bancaria, nota come «sistema bancario ombra», le cui dimensioni sono allarmanti e in base alle stime sono già equivalenti alla metà circa del sistema bancario regolamentato. Le carenze legate a tali attività, analoghe a quelle svolte dagli istituti di credito, potrebbero contaminare il resto del settore finanziario.

(2)

Nel quadro dei lavori intesi a limitare il sistema bancario ombra, il consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il comitato europeo per il rischio sistemico («CERS») istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno individuato i rischi posti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli («SFT»). Le SFT consentono l’accumulo di leva finanziaria, prociclicità e interconnessione nei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell’uso delle SFT ha impedito alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, come pure agli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario nel periodo precedente la crisi finanziaria o durante la crisi stessa. In tale contesto, il 29 agosto 2013 l’FSB ha adottato un quadro strategico dal titolo «Rafforzamento della vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario ombra» («quadro strategico dell’FSB») in materia di rischi connessi al prestito di titoli e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto nel settore bancario ombra, approvato dai leader del G20 nel settembre 2013.

(3)

Il 14 ottobre 2014 l’FSB ha pubblicato un quadro normativo per gli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale. In assenza di compensazione, tali operazioni presentano gravi rischi qualora non siano adeguatamente garantite. Se rafforzare la trasparenza sul riutilizzo delle attività dei clienti rappresenterebbe un primo passo volto ad agevolare la capacità delle controparti di analizzare ed evitare i rischi, l’FSB dovrebbe ultimare, entro il 2016, i lavori su una serie di raccomandazioni concernenti gli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale al fine di prevenire un eccesso di leva finanziaria e attenuare il rischio di concentrazione e inadempimento.

(4)

Il 19 marzo 2012 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul sistema bancario ombra. Sulla base dei numerosi contributi ricevuti e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, il 4 settembre 2013 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario», in cui si sottolinea come la natura complessa e opaca delle SFT renda difficile individuare le controparti e monitorare la concentrazione dei rischi e determini anche l’eccessivo ricorso alla leva finanziaria nel sistema finanziario.

(5)

Il gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Erkki Liikanen ha adottato una relazione sulla riforma della struttura del settore bancario dell’Unione nell’ottobre 2012. Esso ha preso in considerazione tra l’altro l’interazione tra il sistema bancario tradizionale e il sistema bancario ombra. Nella relazione riconoscono i rischi delle attività del sistema bancario ombra quali l’elevata leva finanziaria e la prociclicità, e si invita a ridurre l’interconnessione tra le banche e il sistema bancario ombra, che era stata una delle fonti di contagio nella crisi che ha colpito il sistema bancario a livello sistemico. Nella relazione si suggeriscono inoltre alcune misure strutturali per affrontare le carenze che permangono nel settore bancario dell’Unione.

(6)

Le riforme strutturali del sistema bancario dell’Unione sono oggetto di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE. Tuttavia, l’imposizione alle banche di misure strutturali potrebbe tradursi nello spostamento di talune attività verso settori meno regolamentati, come il settore bancario ombra. Tale proposta dovrebbe pertanto essere accompagnata dalla previsione di obblighi vincolanti in materia di trasparenza e di segnalazione delle SFT previste nel presente regolamento. Le norme in materia di trasparenza previste nel presente regolamento integrano quindi tale proposta.

(7)

Il presente regolamento risponde alla necessità di accrescere la trasparenza dei mercati di finanziamento tramite titoli e pertanto del sistema finanziario. Per assicurare pari condizioni di concorrenza e la convergenza internazionale, il presente regolamento segue il quadro strategico dell’FSB. Esso crea un quadro normativo dell’Unione nel quale le informazioni delle SFT possono essere efficientemente segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e le informazioni su tali operazioni e ai total return swap sono comunicate agli investitori degli organismi d’investimento collettivo. La definizione di SFT nel presente regolamento non comprende i contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Non di meno comprende le operazioni comunemente denominate swap di liquidità e swap con garanzie reali, che non rientrano nella definizione di contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. La necessità della convergenza internazionale è rafforzata dalla possibilità che a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione talune attività attualmente esercitate dalle banche tradizionali possano migrare verso il settore bancario ombra e coinvolgere entità finanziarie e non finanziarie. Pertanto la trasparenza di dette attività diminuirebbe ulteriormente, il che impedirebbe alle autorità di regolamentazione e di vigilanza di avere un quadro corretto dei rischi connessi alle SFT. Una tale evoluzione accentuerebbe i collegamenti già consolidati esistenti tra il settore bancario regolamentato e il settore bancario ombra in particolari mercati.

(8)

L’evoluzione delle pratiche di mercato e della tecnologia consente ai partecipanti al mercato di usare operazioni diverse da quelle di finanziamento tramite titoli come fonte di finanziamento, per la gestione di liquidità e garanzie reali, come strategia reddituale (yield enhancement), per coprire vendite allo scoperto o per l’arbitraggio fiscale sui dividendi. Tali operazioni potrebbero avere un effetto economico equivalente e porre rischi simili alle SFT, tra cui la prociclicità indotta da valori fluttuanti delle attività e dalla volatilità, trasformazioni delle scadenze o della liquidità derivanti dal finanziamento di attività a lungo termine o illiquide mediante attività a breve termine o liquide, e il contagio finanziario dovuto alle interconnessioni delle catene di operazioni che comportano il riutilizzo delle garanzie reali.

(9)

È probabile che per rispondere alle questioni sollevate dal quadro strategico dell’FSB e per far fronte agli sviluppi previsti a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Inoltre, a causa della mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza le autorità nazionali hanno difficoltà a confrontare i dati di micro-livello provenienti da diversi Stati membri e quindi a comprendere i rischi reali che i singoli partecipanti al mercato pongono al sistema. È pertanto necessario evitare che si creino tali distorsioni e ostacoli nell’Unione. Di conseguenza, è opportuno che la base giuridica appropriata per il presente regolamento sia l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(10)

Pertanto, le nuove norme sulla trasparenza dovrebbero prevedere la segnalazione delle informazioni concernenti le SFT convenute da tutti i partecipanti al mercato, siano essi entità finanziarie o non finanziarie, tra cui la composizione delle garanzie reali, se le garanzie reali sono disponibili al riutilizzo o sono state riutilizzate, la sostituzione delle garanzie reali a fine giornata e gli scarti di garanzia applicati. Per ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi dei partecipanti al mercato le nuove norme e disposizioni dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, le procedure operative e i formati preesistenti che sono stati introdotti in ordine alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni. In tale contesto l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbe, per quanto fattibile e pertinente, ridurre al minimo le sovrapposizioni ed evitare le incoerenze tra le norme tecniche adottate ai sensi del presente regolamento e quelle adottate ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012. Il quadro giuridico di cui al presente regolamento dovrebbe, nella misura del possibile, essere lo stesso di quello introdotto dal regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati a tal fine. In tal modo i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente a detto regolamento potrebbero assolvere la funzione di repertorio prevista dal presente regolamento se rispettano determinati criteri supplementari, fatto salvo il completamento di una procedura di registrazione semplificata.

(11)

Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia dei poteri dell’ESMA di irrogare sanzioni, i partecipanti al mercato che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero, con riferimento al regolamento (UE) n. 648/2012, essere soggetti alle disposizioni in materia di poteri dell’ESMA previsti in tale regolamento, come specificato, nel rispetto delle norme di procedura, dagli atti delegati adottati a norma dell’articolo 64, paragrafo 7, di detto regolamento.

(12)

Le operazioni con membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC) dovrebbero essere esentate dall’obbligo di segnalare le SFT ai repertori di dati sulle negoziazioni. Tuttavia, per assicurare che le autorità di regolamentazione e di vigilanza abbiano una visione corretta dei rischi connessi a SFT convenute dalle entità da esse regolamentate o sulle quali esse vigilano, le autorità e i membri interessati del SEBC dovrebbero cooperare strettamente. Tale cooperazione dovrebbe consentire alle autorità di regolamentazione e di vigilanza di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. Detta cooperazione dovrebbe essere riservata e condizionata a una richiesta motivata delle autorità competenti interessate, e avvenire soltanto al fine di consentire a dette autorità di assolvere le rispettive responsabilità tenendo in debito conto principi e requisiti di indipendenza delle banche centrali, nonché l’assolvimento delle proprie funzioni in quanto autorità monetarie, tra cui operazioni di politica monetaria, di cambio e di stabilità finanziaria che i membri del SEBC sono giuridicamente autorizzati a perseguire. I membri del SEBC dovrebbero poter rifiutare di fornire informazioni nei casi in cui le operazioni siano da essi avviate nello svolgimento delle loro funzioni in quanto autorità monetarie. Esse dovrebbero notificare tale rifiuto all’autorità richiedente motivandolo.

(13)

Le informazioni sui rischi inerenti ai mercati di finanziamento tramite titoli dovrebbero essere conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili, tra l’altro, all’ESMA, all’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («EBA») istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), all’autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) («EIOPA») istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), alle autorità competenti interessate, al CERS e alle banche centrali interessate del SEBC, compresa la Banca centrale europea («BCE») nello svolgimento dei compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (10), ai fini dell’individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività nel sistema bancario ombra svolte da entità regolamentate e non regolamentate. In sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione previste dal presente regolamento l’ESMA dovrebbe tener conto delle norme tecniche adottate a norma dell’articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012 che disciplinano i repertori di dati sulle negoziazioni per i contratti derivati e il futuro sviluppo di tali norme tecniche. L’ESMA dovrebbe inoltre mirare ad assicurare che le autorità competenti interessate, il CERS e le banche centrali del SEBC interessate, inclusa la BCE, abbiano accesso diretto e immediato alle informazioni necessarie per esercitare i loro compiti, compresi quelli che consistono nel definire e attuare la politica monetaria, e per effettuare la sorveglianza delle infrastrutture dei mercati finanziari. A tal fine l’ESMA dovrebbe fissare, mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione, i termini e le condizioni di accesso a tali informazioni.

(14)

È necessario introdurre disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. A causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, al fine di garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento, anche in situazioni in cui le violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un’osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone. Fatto salvo il diritto nazionale penale o tributario, le autorità competenti, l’ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate dovrebbero servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Ciò tuttavia non dovrebbe ostare all’esercizio, conformemente al diritto nazionale, delle funzioni degli organismi nazionali responsabili della prevenzione, dell’indagine o della repressione dei casi di cattiva amministrazione.

(15)

Le SFT sono ampiamente utilizzate da gestori di organismi d’investimento collettivo per la gestione efficiente del portafoglio. Tale uso può avere un impatto significativo sul rendimento di tali organismi d’investimento collettivo. Le operazioni di finanziamento possono essere utilizzate per raggiungere obiettivi di investimento o per migliorare i rendimenti. I gestori fanno anche uso dei total return swap con effetto equivalente alle SFT. Le SFT e i total return swap sono ampiamente utilizzati dai gestori di organismi d’investimento collettivo per ottenere esposizione a determinate strategie o per migliorare i rendimenti. L’uso delle SFT e dei total return swap potrebbe aumentare il profilo generale di rischio dell’organismo d’investimento collettivo laddove il loro uso non venga correttamente comunicato agli investitori. È fondamentale assicurare che gli investitori in tali organismi d’investimento collettivo siano in grado di compiere scelte informate e di valutare il profilo di rischio e di rendimento generali degli organismi d’investimento collettivo. Allorché valutano le SFT e i total return swap gli organismi d’investimento collettivo dovrebbero osservare principi generali, considerando ad esempio la sostanza dell’operazione oltre alla sua forma giuridica.

(16)

Gli investimenti effettuati sulla base di informazioni incomplete o inesatte in merito alla strategia di investimento dell’organismo d’investimento collettivo possono sfociare in perdite ingenti per gli investitori. È pertanto essenziale che gli organismi d’investimento collettivo comunichino tutte le informazioni particolareggiate pertinenti sull’uso delle SFT e dei total return swap. Inoltre, nel settore degli organismi d’investimento collettivo la piena trasparenza è particolarmente pertinente, dal momento che la totalità delle attività destinate a SFT e a total return swap non è di proprietà dei gestori degli organismi d’investimento collettivo ma dei loro investitori. L’informativa completa sulle SFT e sui total return swap è pertanto uno strumento essenziale di salvaguardia contro possibili conflitti di interesse.

(17)

Le nuove norme in materia di trasparenza delle SFT e dei total return swap sono strettamente collegate alle direttive 2009/65/CE (11) e 2011/61/UE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto le direttive stesse costituiscono il quadro giuridico che disciplina la creazione, la gestione e la commercializzazione degli organismi di investimento collettivo.

(18)

Gli organismi d’investimento collettivo possono operare come organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM»), amministrati da società di gestione di OICVM o da società d’investimento di OICVM autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure come fondi di investimento alternativi (FIA) amministrati da gestori di fondi di investimento alternativi («GEFIA») autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE. Le nuove norme in materia di trasparenza delle SFT e dei total return swap introdotte dal presente regolamento integrano, e dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle stabilite da tali direttive, le disposizioni delle predette direttive.

(19)

Per consentire agli investitori di conoscere i rischi associati all’uso di SFT e di total return swap, i gestori degli organismi d’investimento collettivo, ogni qualvolta facciano ricorso a queste tecniche, dovrebbero includere informazioni dettagliate in relazioni periodiche. Le relazioni periodiche che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento degli OICVM e i GEFIA sono attualmente tenuti a presentare dovrebbero essere integrate da informazioni aggiuntive sull’uso delle SFT e dei total return swap. Nel precisare ulteriormente il contenuto di queste relazioni periodiche l’ESMA dovrebbe tenere conto dell’onere amministrativo e delle specificità dei diversi tipi di SFT e di total return swap.

(20)

La politica di investimento di un organismo d’investimento collettivo per quanto riguarda le SFT e i total return swap dovrebbe essere chiaramente indicata nei documenti precontrattuali, quali il prospetto per gli OICVM e l’informativa precontrattuale agli investitori per i FIA. Si assicurerebbe in tal modo che gli investitori comprendano e valutino i rischi inerenti prima di decidere di investire in un determinato OICVM o FIA.

(21)

Il riutilizzo di garanzie reali fornisce liquidità e consente alle controparti di ridurre i costi di finanziamento. Tuttavia, esso tende a creare catene complesse di garanzie reali tra le banche tradizionali e il sistema bancario ombra, che dà luogo a rischi per la stabilità finanziaria. La mancanza di trasparenza sulla misura del riutilizzo degli strumenti finanziari forniti in garanzia reale e i relativi rischi in caso di fallimento può minare la fiducia nelle controparti e amplificare i rischi per la stabilità finanziaria.

(22)

Per accrescere la trasparenza del riutilizzo è opportuno prescrivere requisiti minimi in materia di informativa. Il riutilizzo dovrebbe avvenire solo con la conoscenza e il consenso espliciti della controparte fornitrice. Pertanto, l’esercizio del diritto al riutilizzo dovrebbe trovare adeguata conferma nel conto titoli della controparte fornitrice, a meno che il conto sia disciplinato dalla legislazione di un paese terzo che potrebbe prevedere altri mezzi opportuni per rispecchiare il riutilizzo.

(23)

Sebbene l’ambito di applicazione delle norme in materia di riutilizzo di cui al presente regolamento sia più ampio di quello della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il presente regolamento non modifica l’ambito di applicazione della direttiva stessa ma dovrebbe piuttosto essere letto in combinato disposto con questa. Le condizioni alle quali le controparti hanno diritto al riutilizzo e all’esercizio di tale diritto non dovrebbero diminuire in alcun modo la protezione offerta a un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà di cui alla direttiva 2002/47/CE. In tale contesto eventuali violazioni dei requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo non dovrebbero incidere sulla legislazione nazionale in ordine alla validità o all’effetto di un’operazione.

(24)

Il presente regolamento fissa norme rigorose in materia di informativa sul riutilizzo per le controparti che non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di norme settoriali adattate a determinati soggetti, strutture e situazioni. Pertanto, le norme in materia di riutilizzo di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi, ad esempio, agli organismi d’investimento collettivo e ai depositari o ai clienti delle imprese di investimento soltanto nella misura in cui il quadro giuridico legale non preveda, per gli organismi d’investimento collettivo o per la salvaguardia delle attività della clientela, norme più rigorose in materia di riutilizzo che costituiscano una lex specialis e che prevalgano sulle disposizioni del presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme di cui alla legislazione dell’Unione o nazionale che limitano la capacità delle controparti di effettuare operazioni di riutilizzo di strumenti finanziari forniti come garanzia reale dalle controparti o da persone diverse dalle controparti. L’applicazione dei requisiti in materia di riutilizzo dovrebbe essere posticipata a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di lasciare alle controparti il tempo sufficiente per adattare i rispettivi contratti di garanzia reale in sospeso, compresi gli accordi quadro, e per assicurare che i nuovi contratti di garanzia reale siano conformi al presente regolamento.

(25)

Al fine di promuovere la coerenza terminologica internazionale, l’uso del termine «riutilizzo» nel presente regolamento è in linea con il quadro strategico dell’FSB. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare incoerenze con l’acquis dell’Unione e, in particolare, non dovrebbe pregiudicare il significato del termine «riutilizzo» di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

(26)

Per assicurare l’osservanza da parte delle controparti degli obblighi derivanti dal presente regolamento e per assicurare che le controparti siano soggette a trattamento analogo in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto rispondere a determinati requisiti essenziali quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell’applicazione della sanzione o misura, pubblicazione delle sanzioni o misure, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle sanzioni pecuniarie amministrative. È opportuno che alle violazioni degli obblighi di trasparenza a carico degli organismi d’investimento collettivo previsti dal presente regolamento si applichino le sanzioni e altre misure stabilite ai sensi delle direttiva 2009/65/CE e 2011/61/UE.

(27)

I poteri di irrogare sanzioni conferiti alle autorità competenti non dovrebbero pregiudicare la competenza esclusiva della BCE, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di revocare l’autorizzazione agli enti creditizi a fini di vigilanza prudenziale.

(28)

Le disposizioni del presente regolamento sulle domande di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e la revoca della registrazione non pregiudicano i mezzi di ricorso di cui al capo V del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(29)

Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare l’armonizzazione coerente e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. È efficace e opportuno che l’ESMA, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche. Nell’elaborazione delle norme tecniche, l’ESMA dovrebbe garantire procedure amministrative e di segnalazione efficienti. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda: i dettagli dei diversi tipi di SFT, i dettagli della domanda di registrazione o dell’estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni, i dettagli delle procedure per verificare le informazioni sulle SFT a essi segnalate, la frequenza e i dettagli della pubblicazione dei dati dei repertori di dati sulle negoziazioni, dei relativi requisiti e dell’accesso a tali dati e, se necessario, le ulteriori specifiche del contenuto dell’allegato.

(30)

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall’ESMA, mediante atti di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 in materia di formato e frequenza delle segnalazioni, di formato della domanda di registrazione o estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e di procedure e formulari per lo scambio di informazioni con l’ESMA in materia di sanzioni e altre misure.

(31)

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a modifiche dell’elenco delle entità che sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento e il tipo di commissioni, le materie per le quali esse sono dovute, l’importo delle commissioni e le relative modalità di pagamento da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione per adottare decisioni in materia di valutazione delle norme dei paesi terzi ai fini del riconoscimento dei rispettivi repertori di dati sulle negoziazioni e allo scopo di evitare eventuali duplicazioni o conflitti tra i requisiti. La valutazione alla base delle decisioni sull’equivalenza dei requisiti di segnalazione in un paese terzo non dovrebbe inficiare il diritto di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in tale paese terzo e riconosciuto dall’ESMA di fornire servizi di segnalazione a entità stabilite nell’Unione, dal momento che una decisione di riconoscimento dovrebbe essere autonoma rispetto a tale valutazione ai fini di una decisione sull’equivalenza.

(33)

Se un atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le controparti dovrebbero essere nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

(34)

Se del caso, la Commissione dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi per vagliare soluzioni di assistenza reciproca che assicurino coerenza tra il presente regolamento e i requisiti fissati dai paesi terzi evitando in tal modo ogni possibile duplicazione.

(35)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la trasparenza di talune attività nei mercati finanziari, quali l’uso delle SFT e il riutilizzo di garanzie per consentire il monitoraggio e l’individuazione dei corrispondenti rischi per la stabilità finanziaria, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e gli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti della difesa e il principio del ne bis in idem, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(37)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e ha espresso un parere in data 11 luglio 2014 (15).

(38)

È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri o dei repertori di dati sulle negoziazioni avvenga conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell’ESMA, dell’EBA o dell’EIOPA avvenga conformemente alle norme sul trasferimento di dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

(39)

Con l’assistenza dell’ESMA la Commissione dovrebbe procedere a verifiche e predisporre relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dell’obbligo di segnalazione di cui al presente regolamento. Il termine previsto per la presentazione delle relazioni della Commissione dovrebbe consentire l’effettiva applicazione preventiva del presente regolamento.

(40)

Sulla scorta del risultato dei lavori svolti nelle pertinenti sedi internazionali e con l’assistenza di ESMA, EBA e CERS, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nelle iniziative internazionali tese ad attenuare i rischi associati alle SFT, comprese le raccomandazioni dell’FSB sugli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale, e sull’adeguatezza di tali raccomandazioni per i mercati dell’Unione.

(41)

L’applicazione degli obblighi di segnalazione e trasparenza previsti nel presente regolamento dovrebbe essere rinviata al fine di concedere ai repertori di dati sulle negoziazioni il tempo sufficiente per richiedere l’autorizzazione e il riconoscimento delle loro attività di cui al presente regolamento, e alle controparti e agli organismi d’investimento collettivo il tempo sufficiente per conformarsi a tali obblighi. In particolare, è opportuno rinviare l’applicazione degli obblighi di segnalazione e trasparenza supplementari per gli organismi d’investimento collettivo, tenendo conto degli orientamenti per le autorità competenti e le società di gestione degli OICVM formulati dall’ESMA il 18 dicembre 2012, che definiscono un quadro facoltativo per le società di gestione degli OICVM in ordine agli obblighi di informativa e della necessità di ridurre l’onere amministrativo per i gestori degli organismi d’investimento collettivo. Per garantire che la segnalazione delle SFT sia effettivamente attuata è necessaria un’applicazione graduale degli obblighi a seconda del tipo di controparte. Tale impostazione dovrebbe tenere conto dell’effettiva capacità della controparte di conformarsi agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento.

(42)

Le nuove regole uniformi sulla trasparenza delle SFT e di taluni derivati OTC, segnatamente i total return swap, di cui al presente regolamento sono strettamente legate alle norme di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, poiché i derivati OTC rientrano nell’ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione di cui al predetto regolamento. Per garantire un ambito di applicazione coerente di entrambe le serie di obblighi in materia di trasparenza e segnalazione, occorre tracciare una distinzione chiara tra derivati OTC e derivati negoziati in borsa, indipendentemente dal fatto che questi contratti siano negoziati nei mercati dell’Unione o dei paesi terzi. La definizione di derivati OTC di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe pertanto essere modificata per garantire che lo stesso tipo di contratti derivati sia identificato come derivato OTC o derivato negoziato in borsa, indipendentemente dal fatto che i contratti siano negoziati nei mercati dell’Unione o nei paesi terzi.

(43)

È opportuno pertanto che il regolamento (UE) n. 648/2012 sia modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e di riutilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti:

a)

la controparte in una SFT stabilita:

i)

nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;

ii)

in un paese terzo, se la SFT è conclusa nello svolgimento delle attività di una succursale nell’Unione di tale controparte;

b)

le società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di investimento OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE;

c)

i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

d)

la controparte che svolge attività di riutilizzo stabilita:

i)

nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;

ii)

in un paese terzo, se:

il riutilizzo è effettuato nello svolgimento delle attività di una succursale di tale controparte nell’Unione, o

il riutilizzo riguarda strumenti finanziari forniti nell’ambito di un contratto di garanzia reale da una controparte stabilita nell’Unione o da una succursale nell’Unione di una controparte stabilita in un paese terzo.

2.   Gli articoli 4 e 15 non si applicano ai seguenti soggetti:

a)

i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC), altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)

la Banca dei regolamenti internazionali.

3.   L’articolo 4 non si applica alle operazioni di cui è controparte un membro del SEBC.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine e prima di adottare tali atti delegati la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si valuta il trattamento internazionale delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato alle banche centrali e a detti enti nel quadro giuridico di un congruo numero di paesi terzi. Se la relazione conclude, in particolare con riguardo all’analisi comparata e ai potenziali effetti, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali e degli enti di quei paesi terzi dall’articolo 15, la Commissione adotta un atto delegato che le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sulle SFT;

2)   «controparti»: controparti finanziarie e controparti non finanziarie;

3)   «controparte finanziaria»:

a)

un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

b)

un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o del regolamento (UE) n. 1024/2013;

c)

un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

d)

un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE;

e)

un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

f)

un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

g)

una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;

h)

un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

i)

un’entità di un paese terzo che richiederebbe l’autorizzazione o la registrazione ai sensi degli atti legislativi di cui alle lettere da a) a i) se fosse stabilità nell’Unione;

4)   «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione o in un paese terzo, diversa dai soggetti di cui al punto 3;

5)   «stabilito»:

a)

se la controparte è una persona fisica, «dove ha la sede centrale»;

b)

se la controparte è una persona giuridica, «dove ha la sede legale»;

c)

se in base al suo diritto nazionale la controparte non ha sede legale, «dove ha la sede centrale»;

6)   «succursale»: sede di attività diversa dalla sede centrale che è parte di una controparte ed è priva di personalità giuridica;

7)   «concessione» o «assunzione di titoli o merci in prestito»: un’operazione con la quale una controparte trasferisce titoli o merci con l’impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per la controparte che trasferisce i titoli o le merci e un’assunzione di titoli o merci in prestito per la controparte a cui tali titoli o merci sono trasferiti;

8)   «operazione di buy-sell back o di sell-buy back»: un’operazione con cui una controparte acquista o vende titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci concordando, rispettivamente, di rivendere ovvero riacquistare titoli o merci o diritti garantiti della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura; si tratta di un’operazione di buy-sell back per la controparte che acquista titoli, merci o diritti garantiti e di un’operazione di sell-buy back per la controparte che li vende. L’operazione di buy-sell back o di sell- buy back non è disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, ai sensi del punto 9;

9)   «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un’operazione disciplinata da un contratto con il quale una controparte trasferisce titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente a una controparte di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l’impegno a riacquistarli; oppure merci o titoli sostitutivi della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista;

10)   «finanziamento con margini»: un’operazione nella quale una controparte concede un credito in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli, ma che non comprende altri finanziamenti che sono garantiti da titoli;

11)   «operazione di finanziamento tramite titoli (SFT)»:

a)

un’operazione di vendita con patto di riacquisto;

b)

la concessione e assunzione di titoli o merci in prestito;

c)

un’operazione di buy-sell back o di sell-buy back;

d)

un finanziamento con margini;

12)   «riutilizzo»: utilizzo da parte della controparte ricevente, a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte, comprese eventuali persone fisiche, di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia reale; tale utilizzo comprende il trasferimento del titolo o l’esercizio del diritto di utilizzo a norma dell’articolo 5 della direttiva 2002/47/CE, ma non include la liquidazione dello strumento finanziario in caso di inadempimento della controparte fornitrice;

13)   «contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE concluso fra controparti per garantire obbligazioni;

14)   «contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale»: un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE concluso fra controparti per garantire obbligazioni;

15)   «contratto di garanzia»: un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà e un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale;

16)   «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

17)   «merce»: la merce quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 (22) della Commissione;

18)   «total return swap»: un contratto derivato quale definito all’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 nel quale una controparte trasferisce il rendimento economico complessivo, inclusi redditi da interessi e canoni, utili e perdite dovuti a variazioni di prezzo e perdite su crediti, di un’obbligazione di riferimento, a un’altra controparte.

CAPO II

TRASPARENZA DELLE SFT

Articolo 4

Obbligo di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT

1.   Le controparti delle SFT trasmettono le informazioni relative alle operazioni SFT che hanno concluso, come pure la loro modifica o la loro cessazione, a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 5 o riconosciuto conformemente all’articolo 19. Tali informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione dell’operazione.

L’obbligo di segnalazione di cui al primo comma si applica alle SFT:

a)

concluse prima della pertinente data di applicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e ancora in essere a tale data qualora:

i)

la scadenza residua di tali SFT alla data suddetta superi 180 giorni; o

ii)

dette SFT abbiano una scadenza aperta e restino in essere 180 giorni dopo la data summenzionata;

b)

concluse alla pertinente data di applicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), o dopo tale data.

Le SFT di cui alla lettera a) del secondo comma sono segnalate entro 190 giorni dalla pertinente data di applicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a).

2.   La controparte soggetta all’obbligo di segnalazione può delegare la segnalazione delle informazioni relative alle SFT.

3.   Se una controparte finanziaria conclude un SFT con una controparte non finanziaria che alla data di chiusura del bilancio non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), la controparte finanziaria è responsabile della segnalazione per entrambe le controparti.

Qualora la controparte di operazioni di trasferimento tramite titoli sia un OICVM gestito da una società di gestione, quest’ultima è responsabile della segnalazione per conto dell’OICVM.

Qualora la controparte di operazioni di trasferimento tramite titoli sia un fondo di investimento alternativo, il gestore di quest’ultimo è responsabile della segnalazione per conto del fondo.

4.   Le controparti conservano i dati relativi alle SFT da esse concluse, modificate o cessate per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.

5.   Se un repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative alle SFT, le controparti provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»).

In questo caso, l’ESMA provvede a che tutte le entità competenti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, abbiano accesso a tutte le informazioni relative alle SFT di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

6.   Per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma del presente articolo, i repertori di dati sulle negoziazioni e l’ESMA rispettano le disposizioni pertinenti in materia di riservatezza, integrità e protezione delle informazioni e si conformano agli obblighi stabiliti in particolare all’articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti nell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’articolo 9 del medesimo e ai «contratti derivati» sono da intendersi rispettivamente come riferimenti al presente articolo e alle «SFT».

7.   Una controparte che segnala le informazioni relative a una SFT a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’ESMA o un’entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

8.   Il soggetto che effettua la segnalazione, i suoi amministratori e dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla segnalazione.

9.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e la coerenza con la segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle norme concordate a livello internazionale, l’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo per i diversi tipi di SFT, che comprendano almeno:

a)

le parti della SFT e, se diverso, il beneficiario dei diritti e delle obbligazioni che ne derivano;

b)

l’importo del capitale; la valuta; le attività usate come garanzia reale e relativi tipo, qualità e valore; il metodo utilizzato per fornire garanzie reali; se le garanzie reali sono disponibili per il riutilizzo; nel caso in cui le garanzie reali siano distinguibili da altre attività, se sono state riutilizzate; eventuali sostituzioni delle garanzie reali; il prezzo di riacquisto; la commissione di prestito o il tasso del finanziamento con margini; eventuali scarti di garanzia; la data di valuta; la data di scadenza; la data del primo richiamo e il segmento di mercato;

c)

in funzione delle SFT, le informazioni concernenti:

i)

il reinvestimento delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide;

ii)

i titoli o le merci concessi o assunti in prestito.

Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche, l’ESMA tiene conto delle specificità tecniche degli aggregati di attività e, se del caso, prevede la possibilità di segnalare i dati delle garanzie reali a livello di posizione.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e, nella misura del possibile, la coerenza con la segnalazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché l’armonizzazione dei formati tra repertori di dati sulle negoziazioni, l’ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato e la frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo per i diversi tipi di SFT.

Il formato include in particolare:

a)

gli identificativi globali delle entità giuridiche (codice LEI) o i codici pre-LEI, fino a che non sia integralmente attuato il sistema globale di identificazione delle entità giuridiche;

b)

i numeri internazionali di identificazione dei titoli (codice ISIN); e

c)

gli identificativi unici delle operazioni.

Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche l’ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o globale.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

REGISTRAZIONE E VIGILANZA DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Articolo 5

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   Ai fini dell’articolo 4 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.

2.   Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione, deve adottare procedure per la verifica della completezza e della correttezza delle informazioni che gli sono segnalate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e deve soddisfare i requisiti stabiliti agli articoli da 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’articolo 9 dello stesso sono da intendersi come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento.

3.   La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.

4.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’ESMA di ogni modifica sostanziale delle condizioni di registrazione.

5.   I repertori di dati sulle negoziazioni presentano all’ESMA:

a)

una domanda di registrazione;

b)

una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 4 del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

6.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

7.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli:

a)

delle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare completezza e correttezza delle informazioni loro segnalate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

b)

della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); e

c)

di una domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b), al fine di evitare duplicazioni di requisiti.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.   Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato:

a)

della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); e

b)

della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).

Con riguardo alla lettera b) del primo comma, l’ESMA elabora un formato semplificato per evitare doppioni procedurali.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione

1.   Se un repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione o l’estensione della registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’ESMA procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.   L’ESMA e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione, o per l’estensione della registrazione, del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell’entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.

Articolo 7

Esame della domanda

1.   Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 6, l’ESMA esamina la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui al presente capo e adotta una decisione di accettazione o di rifiuto di registrazione o un’estensione della registrazione accompagnata da una motivazione circostanziata.

2.   Gli effetti della decisione emessa dall’ESMA a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’adozione.

Articolo 8

Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione

1.   Quando l’ESMA adotta una decisione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o revoca la registrazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L’ESMA notifica senza indugio la decisione all’autorità competente di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

2.   L’ESMA comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

3.   L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 9

Poteri dell’ESMA

1.   I poteri conferiti all’ESMA conformemente agli articoli da 61 a 68, agli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, in combinato disposto con i suoi gli allegati I e II, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento. I riferimenti all’articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 nell’allegato I di tale regolamento si intendono fatti all’articolo 12, rispettivamente paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2.   I poteri conferiti all’ESMA, o a un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA dagli articoli da 61, 62 e 63 del regolamento (UE) n. 648/2012 non possono essere usati per esigere la segnalazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 10

Revoca della registrazione

1.   Fatto salvo l’articolo 73 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

a)

rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

b)

ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2.   L’ESMA notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’ESMA di valutare se sussistono le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l’ESMA fornisce una motivazione circostanziata della sua decisione.

4.   L’autorità competente di cui al paragrafo 3 del presente articolo è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

Articolo 11

Commissioni di vigilanza

1.   L’ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e coprono totalmente le spese necessarie dell’ESMA in relazione alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Nella misura in cui l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento fa riferimento all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, i riferimenti all’articolo 72, paragrafo 3 dello stesso sono da intendersi come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo.

Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni sia già stato registrato a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le commissioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adattate unicamente per rispecchiare i necessari costi e spese supplementari legati alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni in forza del presente regolamento.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 12

Trasparenza e disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle negoziazioni

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per tipologia di SFT loro segnalate.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano le informazioni sulle SFT e assicurano che le entità sotto elencate abbiano accesso diretto e immediato a dette informazioni per permettere loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:

a)

l’ESMA;

b)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («EBA»);

c)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»);

d)

il CERS;

e)

l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione delle operazioni segnalate;

f)

i membri interessati del CERS, Banca Centrale europea (BCE) compresa, nello svolgimento dei compiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

g)

le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1;

h)

le autorità di vigilanza designate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

i)

le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi in materia di vigilanza riguardano operazioni, mercati, partecipanti e attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

j)

l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

k)

le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

l)

il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

m)

le autorità di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze delle entità di cui al paragrafo 2, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

la frequenza e i dettagli delle posizioni aggregate di cui al paragrafo 1 e i dettagli delle SFT di cui al paragrafo 2;

b)

gli standard operativi richiesti per consentire, in maniera tempestiva, strutturata ed esauriente:

i)

la raccolta dei dati da parte dei repertori sulle negoziazioni;

ii)

l’aggregazione e la comparazione dei dati tra i repertori;

c)

i dettagli delle informazioni a cui devono avere accesso le entità di cui al paragrafo 2, tenuto conto dei rispettivi mandati e delle rispettive necessità specifiche;

d)

i termini e le condizioni per l’accesso diretto e immediato ai dati registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni da parte delle entità di cui al paragrafo 2.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non consentano l’identificazione di una parte delle SFT.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO IV

TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI

Articolo 13

Trasparenza degli organismi d’investimento collettivo nell’informativa periodica

1.   Le società di gestione degli OICVM, le società di investimento OICVM e i GEFIA informano gli investitori sull’uso che essi fanno delle SFT e dei total return swap nel modo seguente:

a)

per le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM nelle relazioni semestrali e annuali di cui all’articolo 68 della direttiva 2009/65/CE;

b)

per i GEFIA nella relazione annuale di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE.

2.   Le informazioni sulle SFT e i total return swap includono i dati di cui alla sezione A dell’allegato.

3.   Al fine di garantire una comunicazione uniforme dei dati ma anche per tenere conto delle specificità dei diversi tipi di SFT e di total return swap, l’ESMA può, tenendo conto degli obblighi di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE nonché dell’evoluzione delle pratiche di mercato, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della sezione A dell’allegato.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Trasparenza degli organismi d’investimento collettivo nell’informativa pre-contrattuale

1.   Il prospetto degli OICVM di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE e l’informazione dei GEFIA agli investitori di cui all’articolo 23, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE specificano le SFT e i total return swap che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM e i GEFIA sono rispettivamente autorizzati a utilizzare, e includono una dichiarazione chiara che sono utilizzate tali operazioni e strumenti.

2.   Il prospetto e l’informazione agli investitori di cui al paragrafo 1 includono i dati di cui alla sezione B dell’allegato.

3.   Al fine di rispecchiare l’evoluzione delle pratiche di mercato o per garantire una comunicazione uniforme dei dati, l’ESMA può, tenendo conto degli obblighi di cui alla direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della sezione B dell’allegato.

Nel preparare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto della necessità di concedere un tempo sufficiente prima della loro applicazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO V

TRASPARENZA DEL RIUTILIZZO

Articolo 15

Riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia

1.   Qualsiasi diritto delle controparti al riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali è subordinato almeno a entrambe le seguenti condizioni:

a)

la controparte fornitrice è stata debitamente informata per iscritto dalla controparte ricevente dei rischi e delle conseguenze inerenti:

i)

al consenso a un diritto di utilizzo di una garanzia fornita nell’ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/47/CE; oppure

ii)

alla conclusione di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;

b)

la controparte fornitrice ha dato espresso previo consenso, comprovato da una firma, per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente, della stessa controparte fornitrice di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale, le cui condizioni riconoscono un diritto di utilizzo conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/47/CE, ovvero ha accettato espressamente di fornire garanzie reali mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà.

Con riguardo alla lettera a) del primo comma, la controparte fornitrice è informata per iscritto almeno dei rischi e delle conseguenze che potrebbero sorgere in caso di inadempimento della controparte ricevente.

2.   Qualsiasi esercizio da parte delle controparti del diritto al riutilizzo è subordinato a entrambe le seguenti condizioni:

a)

il riutilizzo è realizzato conformemente ai termini specificati nel contratto di garanzia di cui al paragrafo 1, lettera b);

b)

gli strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia sono trasferiti dal conto della controparte fornitrice.

In deroga alla lettera b) del primo comma, qualora la controparte di un contratto di garanzia sia stabilita in un paese terzo e il conto della controparte che fornisce la garanzia reale sia mantenuto in un paese terzo e soggetto alla legislazione di quest’ultimo, il riutilizzo è dimostrato da un trasferimento dal conto della controparte fornitrice o con altri mezzi adeguati.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE e 2014/65/UE, nonché la legislazione nazionale intesa ad assicurare un livello più elevato di protezione per le controparti fornitrici.

4.   Il presente articolo non incide sulla legislazione nazionale in ordine alla validità o all’effetto di un’operazione.

CAPO VI

VIGILANZA E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 16

Designazione e poteri delle autorità competenti

1.   Ai fini del presente regolamento le autorità competenti sono:

a)

per controparti finanziarie, autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 1024/2013, e 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE, e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

b)

per controparti non finanziarie, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

ai fini degli articoli 13 e 14 del presente regolamento, per quanto concerne le società di gestione degli OICVM e le società di investimento OICVM, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;

d)

ai fini degli articoli 13 e 14 del presente regolamento, per quanto concerne i GEFIA, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE.

2.   Le autorità competenti esercitano i poteri loro conferiti dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 e vigilano sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

3.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo sorvegliano le società di gestione degli OICVM, le società di investimento OICVM e i GEFIA stabiliti nel loro territorio, al fine di verificare che non utilizzino SFT e total return swap se non conformemente agli articoli 13 e 14.

Articolo 17

Cooperazione tra le autorità competenti

1.   Le autorità competenti di cui all’articolo 16 e l’ESMA cooperano strettamente tra di loro e procedono allo scambio di informazioni ai fini dell’esercizio dei compiti loro assegnati dal presente regolamento, in particolare per individuare le violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

2.   Un’autorità competente può rifiutare di dare seguito a una richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni conformemente al paragrafo 1 soltanto in una delle circostanze eccezionali seguenti:

a)

qualora dinanzi alle autorità dello Stato membro dell’autorità competente che riceve la richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e nei confronti delle stesse persone; o

b)

qualora nello Stato membro dell’autorità competente che riceve la richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa di conseguenza l’autorità richiedente e l’ESMA, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.

3.   Le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e i membri interessati del SEBC cooperano strettamente nel rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo.

Tale cooperazione è riservata e condizionata a una richiesta motivata delle autorità competenti interessate e avviene soltanto al fine di consentire a dette autorità di assolvere le rispettive responsabilità.

In deroga al primo e secondo comma, i membri del SEBC possono rifiutare di fornire informazioni nei casi in cui le operazioni siano da essi avviate nell’espletamento delle loro funzioni in quanto autorità monetarie.

In caso di un rifiuto di cui al terzo comma, il membro interessato del SEBC notifica motivandolo il rifiuto all’autorità richiedente.

Articolo 18

Segreto professionale

1.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e per le autorità competenti di cui all’articolo 16, per l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’ESMA, l’EBA e l’EIOPA. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singole controparti, di singoli repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatto salvo il diritto penale o tributario nazionale o il presente regolamento.

3.   Fatto salvo il diritto penale o tributario nazionale, le autorità competenti, l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambi. Se l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsente, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

4.   I paragrafi 2 e 3 non ostano a che l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altrimenti con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso le informazioni.

5.   I paragrafi 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate che non sono pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.

CAPO VII

RAPPORTI CON I PAESI TERZI

Articolo 19

Equivalenza e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con i quali stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare i loro obblighi;

c)

vi sono garanzie di riservatezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, e tali garanzie sono almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; e

d)

i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo sono soggetti a un obbligo giuridicamente vincolante e impugnabile a dare accesso diretto e immediato ai dati alle entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

L’atto di esecuzione di cui al primo comma specifica anche le autorità del paese terzo interessate che hanno diritto ad accedere ai dati sulle SFT registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell’Unione.

L’atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 31, paragrafo 2.

2.   Se i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in un paese terzo non sono soggetti un obbligo giuridicamente vincolante e impugnabile conformemente al diritto di tale paese terzo a dare accesso diretto e immediato ai dati alle entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione formula raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con il paese terzo interessato in ordine all’accesso reciproco alle informazioni sulle operazioni di trasferimento tramite titoli registrate in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tale paese terzo, nonché in ordine allo scambio di informazioni riguardanti dette operazioni, al fine di assicurare che tutte le entità indicate all’articolo 12, paragrafo 2 dispongano di un accesso diretto e immediato a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

3.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può prestare servizi e attività a entità stabilite nell’Unione ai fini dell’articolo 4 soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’ESMA conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo presenta all’ESMA:

a)

una domanda di riconoscimento; o

b)

una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 4 del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

5.   La domanda di cui al paragrafo 4 è corredata di tutte le informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

con atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ha accertato che tale paese terzo ha un quadro legislativo e di vigilanza equivalente ed esecutivo;

b)

le autorità interessate del paese terzo hanno concluso accordi di cooperazione con l’ESMA in cui si precisano almeno:

i)

il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’ESMA e le altre autorità dell’Unione che esercitano responsabilità a seguito di una delega di compiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, da un lato, e le autorità competenti interessate del paese terzo in questione, dall’altro; e

ii)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

L’ESMA applica il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo.

6.   Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica che la domanda sia completa. Se l’ESMA accerta che la domanda è incompleta, fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere le informazioni supplementari.

7.   Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda completa, l’ESMA informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

8.   L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente articolo.

Articolo 20

Accesso indiretto ai dati tra le autorità

L’ESMA può concludere accordi di cooperazione con le autorità interessate dei paesi terzi che devono assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi in ordine allo scambio reciproco delle informazioni riguardanti le SFT messe a disposizione dell’ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, nonché dei dati sulle SFT raccolti e conservati dalle autorità dei paesi terzi, a condizione che vi siano garanzie di riservatezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.

Articolo 21

Equivalenza della segnalazione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che le disposizioni legislative, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo:

a)

sono equivalenti alle disposizioni stabilite all’articolo 4;

b)

garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento;

c)

sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni al fine di garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione; e

d)

assicurano che le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, abbiano accesso diretto ai dati particolareggiati sulle SFT a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, ovvero abbiano accesso indiretto ai dati sulle SFT a norma dell’articolo 20.

2.   Qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza con riguardo a un paese terzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si considera che le controparti che effettuano un’operazione soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui all’articolo 4 se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione e le controparti hanno rispettato gli obblighi pertinenti di tale paese terzo in relazione a detta operazione.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 31, paragrafo 2.

La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 4 e riferisce al riguardo regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione riveli un’applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della relazione la Commissione valuta se ritirare il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo del paese terzo in questione.

CAPO VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE AMMINISTRATIVE

Articolo 22

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi l’articolo 28 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai sensi del diritto nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative in relazione almeno alle violazioni degli articoli 4 e 15.

Quando le disposizioni di cui al primo comma si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare sanzioni in caso di violazione, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

2.   Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative adottate ai fini del paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.

3.   Gli Stati membri che hanno scelto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni indicate al suddetto paragrafo, provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie, responsabili dell’azione penale o giudiziarie penali nell’ambito della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni degli articoli 4 e 15, nonché di fornire tali informazioni ad altre autorità competenti e all’ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e, se del caso, con l’ESMA ai fini del presente regolamento.

Le autorità competenti possono cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri e con le autorità interessate dei paesi terzi per quanto riguarda l’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni.

Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.

4.   Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni di cui al paragrafo 1:

a)

l’ingiunzione diretta alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

b)

una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile e la natura della violazione conformemente all’articolo 26;

c)

la revoca o la sospensione dell’autorizzazione;

d)

l’interdizione temporanea da incarichi dirigenziali nei confronti delle persone che esercitano responsabilità dirigenziali o delle persone fisiche ritenute responsabili di tale violazione;

e)

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati dall’autorità interessata, anche ove tali sanzioni superino gli importi di cui alle lettere f) e g);

f)

con riguardo alle persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale il 12 gennaio 2016;

g)

con riguardo alle persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i)

5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 12 gennaio 2016, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione, per le violazioni dell’articolo 4;

ii)

15 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 12 gennaio 2016, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione, per le violazioni dell’articolo 15.

Ai fini dei punti g), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente ai sensi della pertinente disciplina contabile risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.

Gli Stati membri possono prevedere che alle autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri possono altresì imporre una gamma più ampia di sanzioni e sanzioni di livello più elevato di quanto previsto nel presente paragrafo.

5.   Una violazione dell’articolo 4 lascia impregiudicata la validità delle condizioni di un SFT o la possibilità per le parti di farle valere. Una violazione dell’articolo 4 non fa sorgere un diritto al risarcimento a carico di una delle parti di un SFT.

6.   Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative di cui al paragrafo 1 se le violazioni ivi indicate sono già soggette a sanzioni penali a norma del diritto nazionale entro il 13 gennaio 2018. Se decidono di non prevedere norme relative alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.

7.   Entro il 13 luglio 2017 gli Stati membri comunicano alle Commissione e all’ESMA le disposizioni relative ai paragrafi 1, 3 e 4. Essi provvedono a comunicare immediatamente alla Commissione e all’ESMA le eventuali modifiche successive.

Articolo 23

Determinazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo di una persona giuridica o il reddito annuo di una persona fisica;

d)

l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere determinati;

e)

il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;

f)

precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione.

Allorché determinano il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative le autorità competenti possono prendere in considerazione ulteriori elementi oltre a quelli di cui al primo comma.

Articolo 24

Segnalazione delle violazioni

1.   Le autorità competenti mettono in atto meccanismi effettivi per consentire la segnalazione alle altre autorità competenti di violazioni reali o potenziali degli articoli 4 e 15.

2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 prevedono almeno:

a)

le procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni delle violazioni degli articoli 4 o 15 e per darvi seguito, tra cui l’istituzione di canali sicuri di comunicazione per tali segnalazioni;

b)

la protezione adeguata per le persone impiegate in base a un contratto di lavoro che segnalano violazioni degli articoli 4 o 15 o che sono accusate di violare tali articoli, contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamenti ingiusti;

c)

la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione degli articoli 4 o 15 sia della persona che si sospetta abbia commesso la violazione, tra cui la garanzia di riservatezza della loro identità, in tutte le fasi della procedura, fatta salva la divulgazione delle informazioni previste dal diritto nazionale nell’ambito di indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.   Le controparti dispongono di procedure interne adeguate perché i loro dipendenti possano segnalare le violazioni degli articoli 4 e 15.

Articolo 25

Scambio di informazioni con l’ESMA

1.   Le autorità competenti comunicano annualmente all’ESMA informazioni aggregate e granulari in merito a tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative da esse comminate ai sensi dell’articolo 22. L’ESMA pubblica le informazioni aggregate in una relazione annuale.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 22, forniscono annualmente all’ESMA dati anonimi e aggregati in merito a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica in una relazione annuale i dati sulle sanzioni penali imposte.

3.   L’autorità competente che rende noto al pubblico le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative o le sanzioni penali, ne dà contestualmente comunicazione all’ESMA.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26

Pubblicazione delle decisioni

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative per violazioni degli articoli 4 o 15 sul proprio sito web immediatamente dopo averne informato la persona oggetto della decisione.

2.   Le informazioni pubblicate ai sensi del paragrafo 1 specificano almeno il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona oggetto della decisione.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Se, a seguito di una valutazione caso per caso, l’autorità competente ritiene che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica oggetto della decisione, o dei dati personali di una persona fisica, sia sproporzionata o che tale pubblicazione possa compromettere un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, procede in uno dei modi seguenti:

a)

rinvia la pubblicazione della decisione fino a quando i motivi del rinvio cessano di esistere;

b)

pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale se la pubblicazione garantisce l’effettiva protezione dei dati personali in questione e, se del caso, pospone la pubblicazione dei pertinenti dati per un periodo di tempo ragionevole entro il quale è prevedibile che i motivi che giustificano la pubblicazione anonima cessino di esistere;

c)

non pubblica la decisione se ritiene che la pubblicazione conformemente alla lettera a) o b) non sia sufficiente a garantire:

i)

che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; oppure

ii)

la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di secondaria importanza.

4.   Quando la decisione è impugnabile dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo nazionale o dinanzi ad altra autorità, le autorità competenti pubblicano immediatamente anche sul proprio sito web tali informazioni e qualsiasi successiva informazione sull’esito del ricorso. Sono pubblicate le decisioni di annullamento delle decisioni impugnabili.

5.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al paragrafo 3, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e la sentenza definitiva in relazione a qualsiasi sanzione penale irrogata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative, delle altre misure amministrative e delle sanzioni penali che le sono comunicate al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

6.   Le autorità competenti assicurano che le decisioni pubblicate conformemente al presente articolo siano disponibili sul loro sito web per un periodo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nelle decisioni rimangono sul sito web dell’autorità competente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 27

Diritto di ricorso

Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica anche nel caso in cui, in merito a una domanda di autorizzazione contenente tutte le informazioni richieste, non si adotti una decisione entro sei mesi dalla sua presentazione.

Articolo 28

Sanzioni e altre misure ai fini degli articoli 13 e 14

Alle violazioni degli articoli 13 e 14 del presente regolamento si applicano le sanzioni e le altre misure stabilite a norma delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

CAPO IX

RIESAME

Articolo 29

Relazioni e riesame

1.   Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, la Commissione, previa consultazione dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia, l’efficienza e la proporzionalità degli obblighi previsti nel presente regolamento, corredata di eventuali proposte adeguate. Tale relazione comprende in particolare un quadro degli obblighi di segnalazione analoghi stabiliti nei paesi terzi, tenendo conto dei lavori a livello internazionale. Si concentra inoltre sulla segnalazione di eventuali operazioni pertinenti non incluse nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto di eventuali sviluppi significativi nelle pratiche di mercato, e considera altresì il possibile impatto sul livello di trasparenza delle SFT.

Ai fini della relazione di cui primo comma, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, e, successivamente, ogni tre anni o più frequentemente qualora insorgano sviluppi significativi nelle pratiche di mercato, l’ESMA presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sull’efficacia delle segnalazioni, tenendo conto dell’adeguatezza delle segnalazioni a senso unico, in particolare in termini di copertura e qualità delle segnalazioni e di riduzione delle segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni, nonché sugli sviluppi significativi nelle pratiche di mercato con particolare accento sulle operazioni aventi obiettivo o effetto equivalente rispetto a una SFT.

2.   Una volta completati e considerati i lavori a livello internazionale, le relazioni di cui al paragrafo 1 individuano altresì i rischi sostanziali connessi all’utilizzo delle SFT da parte di enti creditizi e società quotate e valuta se sia adeguato prevedere informative supplementari da parte di tali soggetti nelle loro relazioni periodiche.

3.   Entro il 13 ottobre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi nelle iniziative internazionali tese ad attenuare i rischi associati alle SFT, comprese le raccomandazioni dell’FSB sugli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale, e sull’ adeguatezza di tali raccomandazioni per i mercati dell’Unione. La Commissione presenta tale relazione corredandola di proposte adeguate.

A tal fine l’ESMA presenta entro 13 ottobre 2016, in cooperazione con l’EBA e il CERS e tenendo conto delle iniziative internazionali, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, in cui si valutano le seguenti questioni:

a)

se l’utilizzo delle SFT determina l’accumulo di una leva finanziaria sostanziale non disciplinato dalla regolamentazione vigente;

b)

se del caso, le opzioni disponibili per contrastare tale accumulo;

c)

se sono necessarie ulteriori misure per ridurre la prociclicità di tale leva finanziaria.

La relazione dell’ESMA prende inoltre in esame l’impatto quantitativo delle raccomandazioni dell’FSB.

4.   Entro 39 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, ed entro sei mesi dalla presentazione delle relazioni aggiornate dell’ESMA di cui al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione presenta, previa consultazione dell’ESMA, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione dell’articolo 11, in cui si valuta in particolare se le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni sono proporzionate al fatturato del repertorio interessato e limitate a coprire interamente le necessarie spese dell’ESMA in relazione alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute dalle autorità competenti per svolgere i lavori a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di deleghe di compiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al primo comma, entro 33 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, e successivamente ogni tre anni o con maggiore frequenza qualora siano introdotte modifiche sostanziali alle commissioni, l’ESMA presenta una relazione alla Commissione sulle commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni conformemente al presente regolamento. Tali relazioni indicano almeno le spese necessarie dell’ESMA relative alla registrazione, al riconoscimento e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, le spese sostenute dalle autorità competenti per svolgere i lavori a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di deleghe di compiti, nonché le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni e la loro proporzionalità al fatturato dei repertori stessi.

5.   Previa consultazione del CERS, l’ESMA pubblica una relazione annuale sui volumi aggregati di SFT per tipo di controparte e di operazione sulla base dei dati segnalati a norma dell’articolo 4.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Esercizio dei poteri delegati

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 11, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 12 gennaio 2016.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revocare pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, o dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione (28). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

“derivato OTC” o “contratto derivato OTC”: un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento;»

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Decisioni in materia di equivalenza ai fini della definizione dei derivati OTC

1.   Ai fini dell’articolo 2, punto 7), del presente regolamento, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III di detta direttiva ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa, come stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che il mercato di un paese terzo soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa ai fini del paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   La Commissione e l’ESMA pubblicano sui rispettivi siti web un elenco dei mercati da considerare equivalenti conformemente all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. L’elenco è aggiornato periodicamente.»;

3)

all’articolo 81, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:

a)

l’ESMA;

b)

l’EBA;

c)

l’EIOPA;

d)

il CERS;

e)

l’autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori sulle negoziazioni;

f)

l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti segnalati;

g)

i membri interessati del SEBC, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (30);

h)

le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione di cui all’articolo 75;

i)

le autorità di vigilanza designate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

j)

le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi riguardano contratti, mercati, partecipanti e sottostanti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

k)

le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con l’ESMA di cui all’articolo 76;

l)

l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

m)

le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

n)

il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014;

o)

autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e n. 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

p)

le autorità competenti designate a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento.

(30)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63)."

(31)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12)."

(32)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)."

(33)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»"

Articolo 33

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 gennaio 2016, con le seguenti eccezioni:

a)

l’articolo 4, paragrafo 1, che si applica:

i)

12 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, per le controparti finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), e per i soggetti di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera j), che, ove fossero stabiliti nell’Unione, richiederebbero l’autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b);

ii)

15 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, per le controparti finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere g) e h), e per i soggetti di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nell’Unione, richiederebbero l’autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere g) e h);

iii)

18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, per le controparti finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere da c) a f), e per i soggetti di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nell’Unione, richiederebbero l’autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere da c) a f); ed

iv)

21 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, per le controparti non finanziarie;

b)

l’articolo 13, che si applica a decorrere dal 13 gennaio 2017;

c)

l’articolo 14, che si applica a decorrere dal 13 luglio 2017 in caso di organismi d’investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/CE o alla direttiva 2011/61/UE costituiti prima del 12 gennaio 2016;

d)

l’articolo 15 che si applica a decorrere dal 13 luglio 2016, anche per i contratti di garanzia reale esistenti in tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 336 del 26.9.2014, pag. 5.

(2)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 59.

(3)  GU C 271 del 19.8.2014, pag. 87.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.

(5)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macro prudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(8)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(9)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(10)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(11)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(12)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(13)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(14)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(15)  GU C 328 del 20.9.2014, pag. 3.

(16)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(17)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(18)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(19)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(20)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(21)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

(23)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(24)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2012, pag. 12).

(25)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(26)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(27)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(28)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).

(29)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

Sezione A —   Informazioni da fornire nelle relazioni semestrali e annuali dell’OICVM e nella relazione annuale del FIA

Dati globali:

l’importo di titoli e merci in prestito in proporzione al totale delle attività prestabili esclusi cassa e valori assimilati,

l’importo delle attività impegnate in ciascun tipo di SFT e total return swap in valore assoluto (nella valuta degli organismi d’investimento collettivo) e in percentuale delle attività gestite dagli organismi d’investimento collettivo.

Dati relativi alla concentrazione:

i 10 maggiori emittenti di garanzie reali nella totalità delle SFT e dei total return swap (ripartizione dei volumi dei titoli e delle merci ricevuti come garanzia reale per nome dell’emittente),

le 10 principali controparti di ciascun tipo di SFT e total return swap separatamente (nome della controparte e volume lordo delle operazioni in sospeso).

Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap separatamente, ripartiti secondo le seguenti categorie:

tipo e qualità della garanzia reale,

scadenza della garanzia reale classificata nelle seguenti categorie: meno di un giorno, da un giorno a una settimana, da una settimana a un mese, da uno a tre mesi, da tre mesi a un anno, oltre un anno, scadenza aperta,

valuta della garanzia reale,

scadenza delle operazioni di trasferimento tramite titoli e dei total return swap classificati nelle seguenti categorie: meno di un giorno, da un giorno a una settimana, da una settimana a un mese, da uno a tre mesi, da tre mesi a un anno, oltre un anno, operazioni aperte,

paese in cui le controparti sono stabilite,

regolamento e compensazione (ad esempio trilaterale, controparte centrale, bilaterale).

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali:

quota delle garanzie reali ricevute che è riutilizzata rispetto all’importo massimo specificato nel prospetto o nelle informazioni agli investitori,

rendimento derivante all’organismo d’investimento collettivo dal reinvestimento della garanzia reale in contante.

Custodia delle garanzie reali ricevute dall’organismo d’investimento collettivo nell’ambito delle SFT e dei total return swap:

Numero e nomi dei depositari e importo delle garanzie reali custodite da ciascuno dei depositari.

Custodia delle garanzie reali concesse dall’organismo d’investimento collettivo nell’ambito delle SFT e dei total return swap.

La quota di garanzie reali detenute in conti separati o in conti collettivi o in qualsiasi altro conto.

Dati concernenti il rendimento e il costo di ciascun tipo di SFT e total return swap disaggregati per l’organismo d’investimento collettivo, il gestore dell’organismo d’investimento collettivo e terzi (ad esempio l’agente mutuante) in termini assoluti e in percentuale dei rendimenti globali derivanti dal tipo di SFT e total return swap.

Sezione B –   Informazioni da includere nel prospetto dell’OICVM e nell’informativa del FIA agli investitori:

descrizione generale delle SFT e dei total return swap utilizzati dall’organismo d’investimento collettivo e motivazione del loro uso,

dati globali da segnalare per ciascun tipo di SFT e total return swap:

tipi di attività che possono essere soggetti a esse,

quota massima del patrimonio gestito che può essere soggetta a esse,

quota prevista del patrimonio gestito che sarà soggetta a ciascuna di esse,

criteri utilizzati per selezionare le controparti (compresi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo),

garanzie reali accettabili: descrizione delle garanzie reali accettabili con riferimento a tipi di attività, emittente, scadenza, liquidità, nonché diversificazione delle garanzie reali e politiche di correlazione,

valutazione della garanzia reale: descrizione del metodo di valutazione della garanzia reale utilizzato e motivazione; indicare se sono utilizzati la valutazione giornaliera ai prezzi di mercato e i margini di variazione giornalieri,

gestione del rischio: descrizione dei rischi connessi alle SFT e ai total return swap, nonché dei rischi legati alla gestione delle garanzie reali, ad esempio rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia e i rischi giuridici, nonché, se del caso, dei rischi derivanti dal loro riutilizzo,

indicazione delle modalità di custodia delle attività soggette a SFT e total return swap e delle garanzie reali ricevute (ad esempio con depositario del fondo),

indicazione di eventuali restrizioni (regolamentari o autoimposte) sul riutilizzo delle garanzie reali,

politica di ripartizione del rendimento derivante dalle SFT e dai total return swap: indicazione delle quote del rendimento derivante dalle SFT e dai total return swap restituite all’organismo d’investimento collettivo, nonché dei costi e delle commissioni che competono al gestore o a terzi (ad esempio l’agente mutuante). Nel prospetto o nelle informazioni agli investitori si indica anche se si tratta di parti collegate al gestore.


DIRETTIVE

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/35


DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi anni, sono stati compiuti notevoli progressi nell’integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio nell’Unione, in particolare con l’adozione della normativa dell’Unione in materia di pagamenti, specialmente mediante la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha ulteriormente integrato il quadro giuridico per i servizi di pagamento fissando un limite specifico alla possibilità per gli esercenti di applicare una maggiorazione ai propri clienti per l’uso di un dato mezzo di pagamento.

(2)

Il nuovo quadro giuridico dell’Unione sui servizi di pagamento è integrato dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Tale regolamento introduce, in particolare, regole sull’applicazione di commissioni interbancarie alle operazioni basate su carta e mira ad accelerare ulteriormente la realizzazione di un effettivo mercato integrato dei pagamenti basati su carta.

(3)

La direttiva 2007/64/CE è stata adottata nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione del dicembre 2005. Da allora, con la rapida crescita del numero di pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi tipi di servizi di pagamento, il mercato dei pagamenti al dettaglio ha registrato considerevoli innovazioni tecniche che rimettono in discussione il quadro attuale.

(4)

Dal riesame del quadro giuridico dell’Unione sui servizi di pagamento e, in particolare, dall’analisi dell’impatto della direttiva 2007/64/CE e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione dell’11 gennaio 2012 dal titolo «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile», è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide significative sotto il profilo regolamentare. Rilevanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, Internet e dispositivo mobile, rimangono frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE e, in particolare, gli elementi da esso esclusi, come determinate attività connesse ai pagamenti, si sono rivelati in alcuni casi troppo ambigui, troppo generici o semplicemente superati rispetto all’evoluzione del mercato. Tale situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Si è rivelato difficile per i prestatori di servizi di pagamento lanciare servizi di pagamento digitali innovativi, sicuri e di facile utilizzo e fornire a consumatori ed esercenti metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri. Esiste al riguardo un grande potenziale positivo che occorre sfruttare in modo più coerente.

(5)

Il continuo sviluppo di un mercato interno integrato per pagamenti elettronici sicuri è essenziale al fine di sostenere la crescita dell’economia dell’Unione e garantire che i consumatori, i commercianti e le imprese dispongano di possibilità di scelta e condizioni di trasparenza in relazione ai servizi di pagamento in modo da trarre il massimo vantaggio dal mercato interno.

(6)

È opportuno stabilire nuove regole al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un’applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l’Unione. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da rendere possibile una più ampia diffusione sul mercato dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l’Unione. Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso e tradursi in una maggiore scelta e una maggiore trasparenza dei servizi di pagamento, rafforzando nel contempo la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

(7)

Negli ultimi anni, i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati. Ciò è dovuto alla crescente complessità tecnica dei pagamenti elettronici, al continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e all’avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. La sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato. È quindi opportuno che gli utenti di tali servizi godano di un’adeguata protezione contro tali rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il funzionamento di attività economiche e sociali cruciali.

(8)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento e in materia di diritti e obblighi inerenti alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento si applichino, ove opportuno, anche alle operazioni in cui uno dei prestatori di servizi di pagamento è situato al di fuori dello Spazio economico europeo («SEE»), al fine di evitare approcci divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori. Ove opportuno, tali disposizioni dovrebbero essere estese alle operazioni in tutte le valute ufficiali tra prestatori di servizi di pagamento situati nel SEE.

(9)

Le rimesse di denaro sono un semplice servizio di pagamento generalmente basato su contante fornito da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l’importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, commercianti e altri esercenti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente loro di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. È opportuno che questi servizi di pagamento delle fatture siano trattati alla stregua di una rimessa di denaro, a meno che le competenti autorità non ritengano che l’attività rientri in un altro servizio di pagamento.

(10)

La presente direttiva introduce una definizione neutra di convenzionamento delle operazioni di pagamento al fine di ricomprendervi non solo i modelli di convenzionamento tradizionali strutturati attorno all’uso delle carte di pagamento, ma anche modelli commerciali diversi, compresi quelli che comportano la presenza di più di un convenzionatore. Si dovrebbe in tal modo assicurare che i commercianti godano della medesima protezione, indipendentemente dallo strumento di pagamento usato, allorché l’attività è identica al convenzionamento delle operazioni tramite carta. I servizi tecnici offerti ai prestatori di servizi di pagamento, quali il semplice trattamento e la semplice registrazione di dati o gestione di terminali, non dovrebbero rientrare nella definizione di convenzionamento. Inoltre alcuni modelli di convenzionamento non prevedono l’effettivo trasferimento di fondi al beneficiario da parte del convenzionatore, poiché le parti possono concordare altre forme di regolamento.

(11)

L’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE delle operazioni di pagamento effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o del beneficiario è applicata con modalità molto diverse negli Stati membri. Alcuni Stati membri consentono di applicare tale esclusione alle piattaforme di commercio elettronico che agiscono come intermediari per conto dei singoli acquirenti e dei singoli venditori senza un reale margine nella negoziazione o conclusione della vendita o dell’acquisto di beni o servizi. Tale applicazione dell’esclusione va al di là dell’ambito di applicazione previsto in tale direttiva e può far aumentare i rischi per i consumatori, poiché tali prestatori non sono soggetti alle norme sulla protezione garantita dal quadro giuridico. Prassi divergenti nell’applicazione producono inoltre un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato dei pagamenti. Per rispondere a tali preoccupazioni, l’esclusione dovrebbe applicarsi ove gli agenti agiscano soltanto per conto del pagatore o soltanto per conto del beneficiario, indipendentemente dal fatto che siano o meno in possesso dei fondi dei clienti. Ove agiscano per conto sia del pagatore sia del beneficiario (ad esempio mediante una piattaforma di commercio elettronico) gli agenti dovrebbero essere esclusi solo qualora non entrino mai in possesso dei fondi dei clienti o non li controllino.

(12)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle attività di società che gestiscono il contante in transito (CIT - Cash-in-Transit companies) e alle società di gestione del contante (CMC - Cash Management Companies) allorché le attività in questione si limitano al trasporto fisico di banconote e monete.

(13)

Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all’esclusione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento significativi e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi diversi. Ciò non corrisponde alla finalità dell’esclusione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE e si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamento, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori di mercato soggetti a regolamentazione. Per contribuire a limitare tali rischi, non dovrebbe essere possibile utilizzare lo stesso strumento per effettuare operazioni di pagamento relative all’acquisto di beni e servizi all’interno di più di una rete limitata o all’acquisto di una gamma illimitata di beni e servizi. Si dovrebbe considerare che uno strumento di pagamento è utilizzato nell’ambito di una tale rete limitata se può essere utilizzato soltanto nelle circostanze seguenti: primo, per l’acquisto di beni e di servizi da determinati rivenditori o determinate catene di rivenditori, qualora le entità coinvolte siano legate direttamente da un accordo commerciale che prevede, ad esempio, l’uso di un singolo marchio di pagamento e tale marchio di pagamento è utilizzato nei punti vendita e figura - ove possibile - sullo strumento di pagamento che può essere ivi utilizzato; secondo, per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o di servizi, ad esempio allorché l’ambito di utilizzo è effettivamente limitato a un numero chiuso di beni o servizi funzionalmente collegati indipendentemente dall’ubicazione geografica del punto vendita, e terzo, se lo strumento è regolamentato da un’autorità pubblica nazionale o regionale, per fini sociali o fiscali specifici allo scopo di acquistare beni o servizi specifici.

(14)

Gli strumenti di pagamento rientranti nell’esclusione relativa alle reti limitate potrebbero annoverare tessere clienti, carte carburante, tessere di membro, tessere per i mezzi di trasporto pubblici, biglietti per il parcheggio, buoni pasto o buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l’uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l’esclusione dall’ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di commercianti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita, non dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. L’esclusione relativa alle reti limitate dovrebbe applicarsi in combinazione con l’obbligo, per i potenziali prestatori di servizi di pagamento, di notificare attività rientranti nell’ambito di applicazione della medesima.

(15)

La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell’informazione se l’operatore di rete non agisce solo quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, tale esclusione rende possibili la fatturazione con l’operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali e di servizi a tecnologia vocale. Tali servizi comprendono l’intrattenimento, come chat, scaricamento di video, musica e giochi; l’informazione, ad esempio su meteo, notizie, aggiornamenti sportivi e borsa valori; la consultazione di elenchi; la partecipazione a programmi televisivi e radiofonici, ad esempio votazioni, iscrizione a concorsi, riscontro in tempo reale. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che tali operazioni di pagamento, che i consumatori ritengono comode per pagamenti di piccola entità, siano diventate un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell’ambiguità nella formulazione della relativa esclusione, quest’ultima è stata applicata in maniera disomogenea dai diversi Stati membri, determinando mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e consentendo in alcuni casi ai servizi di intermediazione di pagamento di considerarsi ricompresi, in modo illimitato, nell’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno chiarire e restringere la portata dell’ammissibilità di tale esclusione per tali prestatori di servizi precisando i tipi di operazioni di pagamento a cui si applica.

(16)

L’esclusione relativa a talune operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell’informazione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali e i servizi a tecnologia vocale. Dovrebbe essere introdotto un chiaro riferimento alle operazioni di pagamento per l’acquisto di biglietti elettronici al fine di tenere conto degli sviluppi nei pagamenti in cui, in particolare, i clienti possono ordinare, pagare, ottenere e convalidare biglietti elettronici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando telefoni cellulari o altri dispositivi. I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi che i clienti potrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo e comprendono il trasporto, l’intrattenimento, il parcheggio auto e l’ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici. Essi riducono in tal modo i costi di produzione e distribuzione connessi con i canali tradizionali di emissione di biglietti cartacei e aumentano la convenienza per il cliente grazie a modi semplici e nuovi di acquisto dei biglietti. Per alleviare l’onere sulle entità che raccolgono donazioni a fini caritatevoli, le operazioni di pagamento in relazione a quest’ultime dovrebbero essere escluse. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare l’esclusione alle donazioni raccolte a favore di organizzazioni caritatevoli registrate. L’esclusione nel complesso dovrebbe applicarsi soltanto allorché il valore dell’operazione è inferiore a una determinata soglia, al fine di limitarla chiaramente ai pagamenti con basso profilo di rischio.

(17)

L’area unica dei pagamenti in euro (SEPA) ha facilitato la creazione di «stabilimenti di pagamento» e di «stabilimenti di incasso» a livello di tutta l’Unione, consentendo la centralizzazione delle operazioni di pagamento di un medesimo gruppo. A tale riguardo è opportuno che le operazioni di pagamento tra un’impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, da parte di un prestatore di servizi di pagamento appartenente al medesimo gruppo, siano escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva. La raccolta di ordini di pagamento per conto del gruppo da parte di un’impresa madre o della relativa filiazione in vista della successiva trasmissione a un prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe essere considerata un servizio di pagamento ai fini della presente direttiva.

(18)

La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti da gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante («ATM») indipendenti dalle banche o da altri prestatori di servizi di pagamento. Tale esclusione ha stimolato la crescita di servizi ATM indipendenti in molti Stati membri, soprattutto nelle zone meno popolate. Escludere completamente quella parte in rapida crescita del mercato degli ATM dall’ambito di applicazione della presente direttiva potrebbe tuttavia creare confusione circa le commissioni sui prelievi. In situazioni transfrontaliere ciò potrebbe sfociare in un doppio addebito per lo stesso prelievo sia da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto che del gestore dell’ATM. Di conseguenza, al fine di mantenere la prestazione di servizi ATM assicurando nel contempo la chiarezza circa le commissioni sui prelievi, è opportuno mantenere da un lato l’esclusione e, dall’altro, imporre agli operatori ATM di osservare specifiche disposizioni sulla trasparenza previste dalla presente direttiva. Inoltre, le commissioni applicate dai gestori di ATM dovrebbero applicarsi fatto salvo il regolamento (CE) n. 924/2009.

(19)

I prestatori di servizi che intendono beneficiare di un’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE spesso non hanno consultato le autorità per verificare se le loro attività rientrassero nell’ambito di applicazione della direttiva o ne fossero escluse, ma si sono basati esclusivamente sulle proprie valutazioni. Ne è conseguita un’applicazione difforme di talune esclusioni a seconda dello Stato membro. Alcune di tali esclusioni potrebbero inoltre essere state utilizzate dai prestatori di servizi di pagamento per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall’ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. I prestatori di servizi dovrebbero pertanto essere tenuti a notificare tale tipo di attività alle autorità competenti affinché queste possano valutare se sono soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni e al fine di garantire un’interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno. In particolare, per tutte le esclusioni basate sul rispetto di una soglia dovrebbe essere prevista una procedura di notifica al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti specifici.

(20)

Inoltre è importante introdurre l’obbligo, a carico dei potenziali prestatori di servizi di pagamento, di notificare alle autorità competenti le attività da essi offerte nel quadro di una rete limitata sulla base dei criteri di cui alla presente direttiva se il valore delle operazioni di pagamento è superiore a una determinata soglia. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le attività così notificate possano essere considerate attività prestate nel quadro di una rete limitata.

(21)

La definizione dei servizi di pagamento dovrebbe essere neutra sotto il profilo tecnologico e consentire lo sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo pari condizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori.

(22)

La presente direttiva dovrebbe seguire l’approccio adottato nella direttiva 2007/64/CE, che si applica a tutti i tipi di servizi di pagamento elettronici. Pertanto, non sarebbe opportuno che le nuove norme si applicassero ai servizi nell’ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro strumento, voucher su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario.

(23)

È opportuno che la presente direttiva non si applichi alle operazioni di pagamento effettuate in contante dato che per il contante esiste già un mercato unico dei pagamenti. Essa non dovrebbe neanche applicarsi alle operazioni di pagamento basate su assegni cartacei, poiché per loro natura questi non consentono un trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento. Tuttavia, è opportuno che le buone prassi in materia si ispirino ai principi enunciati nella presente direttiva.

(24)

È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare servizi di pagamento in tutta l’Unione, ossia gli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono essere utilizzati per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), gli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che può essere utilizzata per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali stabiliti dalla direttiva 2009/110/CE, gli istituti di pagamento e gli uffici postali che sono autorizzati dal diritto nazionale. L’applicazione di tale quadro giuridico dovrebbe limitarsi ai prestatori di servizi che prestano servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare in conformità della presente direttiva.

(25)

La presente direttiva stabilisce norme relative all’esecuzione delle operazioni di pagamento qualora i fondi siano moneta elettronica quale definita dalla direttiva 2009/110/CE. Tuttavia, la presente direttiva non regolamenta l’emissione di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE. Pertanto, agli istituti di pagamento non dovrebbe essere consentito emettere moneta elettronica.

(26)

La direttiva 2007/64/CE ha istituito un regime prudenziale introducendo un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all’emissione di moneta elettronica. A tal fine, la direttiva 2007/64/CE ha introdotto una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ossia gli «istituti di pagamento», prevedendo l’autorizzazione di persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta l’Unione, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In tal modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta l’Unione.

(27)

Successivamente all’adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, specialmente nel settore dei pagamenti tramite Internet. In particolare si sono evoluti i servizi di disposizione di ordine di pagamento nel settore del commercio elettronico. Tali servizi di pagamento svolgono un ruolo nei pagamenti in detto settore mediante un software che fa da ponte tra il sito web del commerciante e la piattaforma di online banking della banca del pagatore per disporre pagamenti via Internet sulla base di bonifici.

(28)

Inoltre, gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno portato anche alla nascita di una serie di servizi accessori, ad esempio servizi di informazione sui conti. Tali servizi forniscono all’utente di servizi di pagamento informazioni online aggregate su uno o più conti di pagamento, detenuti presso un altro o altri prestatori di servizi di pagamento, a cui si ha accesso mediante interfacce online del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. L’utente di servizi di pagamento può così disporre immediatamente di un quadro generale della sua situazione finanziaria in un dato momento. Anche tali servizi dovrebbero essere trattati nella presente direttiva al fine di garantire ai consumatori una protezione adeguata relativamente ai dati di pagamento e contabili nonché la certezza giuridica legata allo status di prestatore di servizi di informazione sui conti.

(29)

I servizi di disposizione di ordine di pagamento consentono al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di assicurare al beneficiario che il pagamento è stato disposto così da incentivare il beneficiario a consegnare i beni o a prestare il servizio senza indebiti ritardi. Tali servizi offrono una soluzione a basso costo per i commercianti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti online anche senza carte di pagamento. Poiché non sono attualmente soggetti alla direttiva 2007/64/CE, i servizi di disposizione di ordine di pagamento non sono necessariamente soggetti alla vigilanza di un’autorità competente e non devono rispettare i requisiti di cui alla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati, con particolare riguardo alla protezione dei dati degli utenti di servizi di pagamento in conformità delle norme dell’Unione sulla protezione dei dati. È quindi opportuno che le nuove disposizioni affrontino tali aspetti.

(30)

Le credenziali di sicurezza personalizzate, usate per l’autenticazione sicura del cliente dall’utente del servizio di pagamento o dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, sono in genere quelle rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento non stabiliscono necessariamente una relazione contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e, indipendentemente dal modello commerciale usato dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero consentire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per disporre un determinato pagamento per conto del pagatore.

(31)

Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, se presta esclusivamente tale tipo di servizi, non detiene in alcuna fase della catena di pagamento i fondi dell’utente. Allorché intende prestare altri servizi di pagamento per i quali detenere fondi dell’utente è necessario, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe essere pienamente autorizzato per quei servizi.

(32)

I servizi di ordine di pagamento si basano sull’accesso, diretto o indiretto, dei prestatori di detti servizi al conto del pagatore. Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto che fornisce un meccanismo per l’accesso indiretto dovrebbe altresì consentire l’accesso diretto ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

(33)

La presente direttiva dovrebbe prefiggersi di garantire continuità nel mercato, consentendo ai prestatori di servizi nuovi ed esistenti di offrire i propri servizi in un quadro regolamentare chiaro e armonizzato, indipendentemente dal modello commerciale da essi applicato. Fino a che tali disposizioni non siano applicate e fatta salva l’esigenza di garantire la sicurezza delle operazioni di pagamento e la tutela del cliente dal rischio comprovabile di frode, gli Stati membri, la Commissione, la Banca centrale europea (BCE) e Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (ABE) dovrebbero garantire la concorrenza leale su tale mercato evitando discriminazioni ingiustificate a danno degli operatori esistenti. Qualsiasi prestatore di servizi di pagamento, compresi i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente di servizi di pagamento, dovrebbe poter offrire servizi di disposizione di ordine di pagamento.

(34)

La presente direttiva non modifica sostanzialmente le condizioni per la concessione e il mantenimento dell’autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento. Come nella direttiva 2007/64/CE, le condizioni includono requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. A tale riguardo è necessario un solido regime comprendente capitale iniziale combinato con capitale di funzionamento, che potrebbe essere elaborato in modo più sofisticato a tempo debito in funzione delle esigenze del mercato. A motivo della varietà esistente nel settore dei servizi di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire l’applicazione di vari metodi combinati con un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo per tutti i prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che i requisiti per gli istituti di pagamento riflettano il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano pertanto rischi più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. In particolare, agli istituti di pagamento dovrebbe essere vietato raccogliere depositi da utenti, mentre dovrebbe essere loro consentito usare i fondi consegnati dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento. Le norme prudenziali richieste, compreso il capitale iniziale, dovrebbero essere adeguate al rischio correlato ai rispettivi servizi di pagamento prestati dall’istituto di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento che offrono esclusivamente servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero essere considerati di rischio medio per quanto riguarda il capitale iniziale.

(35)

I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti, allorché prestano esclusivamente detti servizi, non detengono fondi dei clienti. Conseguentemente, sarebbe sproporzionato imporre a tali operatori del mercato requisiti di fondi propri. Non di meno, è importante che siano in grado di far fronte alle responsabilità in relazione alle loro attività. Dovrebbe pertanto essere loro imposta un’assicurazione per responsabilità civile professionale o una garanzia comparabile. L’ABE dovrebbe emanare orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui criteri da seguire da parte degli Stati membri per stabilire l’importo monetario minimo dell’assicurazione per responsabilità civile professionale o della garanzia comparabile. L’ABE non dovrebbe distinguere tra assicurazione per responsabilità civile professionale e garanzia comparabile, poiché dovrebbero essere intercambiabili.

(36)

Al fine di evitare abusi del diritto di stabilimento è necessario disporre che l’istituto di pagamento che chiede l’autorizzazione in uno Stato membro presti almeno parte della sua attività di servizio di pagamento in detto Stato membro.

(37)

È opportuno prevedere che i fondi dei clienti di servizi di pagamento siano tenuti separati dai fondi detenuti dall’istituto di pagamento. Requisiti in materia di tutela sono necessari quando un istituto di pagamento è in possesso dei fondi del cliente di servizi di pagamento. Ove lo stesso istituto di pagamento esegua un’operazione di pagamento sia per il pagatore che per il beneficiario e una linea di credito è fornita al pagatore, potrebbe essere opportuno tutelare i fondi a favore del beneficiario una volta che questi rappresentano il credito del beneficiario nei confronti dell’istituto di pagamento. È inoltre opportuno che gli istituti di pagamento siano soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(38)

La presente direttiva non modifica gli obblighi degli istituti di pagamento in materia di redazione dei documenti contabili o di revisione dei conti annuali e consolidati. Gli istituti di pagamento devono redigere i loro conti annuali e consolidati in conformità della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (12) e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). I conti annuali e i conti consolidati devono formare oggetto di revisione, a meno che l’istituto di pagamento non sia esentato da tale obbligo in virtù di tali direttive.

(39)

È opportuno che i prestatori di servizi di pagamento, quando prestano uno o più dei servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, detengano sempre conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento. Per consentire ai prestatori di servizi di pagamento di prestare servizi di pagamento, è indispensabile che questi abbiano la possibilità di aprire e detenere conti presso gli enti creditizi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’accesso a tali conti sia fornito in modo non discriminatorio e proporzionato al legittimo scopo che si intende perseguire. Può trattarsi di un accesso di base, che dovrebbe però essere sufficientemente ampio da consentire all’istituto di pagamento di prestare i propri servizi in modo agevole ed efficiente.

(40)

È opportuno che la presente direttiva disciplini la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l’emissione di carte di credito, solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. È opportuno che agli istituti di pagamento sia permesso di concedere credito in relazione alle loro attività transfrontaliere solo a condizione che sia concesso al fine di facilitare i servizi di pagamento, sia a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base revolving, e che per il suo rifinanziamento siano principalmente utilizzati i fondi propri dell’istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, e non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento. È opportuno che tali regole lascino impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché altre pertinenti normative dell’Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.

(41)

Nel complesso, la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di pagamento, per i controlli e per le decisioni in merito alla revoca di eventuali autorizzazioni concesse ha dato prova di funzionare adeguatamente. È tuttavia opportuno che la cooperazione tra le autorità competenti sia rafforzata, sia in termini di informazioni scambiate, sia di un’applicazione e interpretazione uniformi della presente direttiva, nei casi in cui un istituto di pagamento autorizzato intenda prestare servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi («passaporto»), anche tramite Internet. L’ABE dovrebbe fornire assistenza per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti nel contesto della cooperazione transfrontaliera in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Dovrebbe inoltre elaborare una serie di progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di dati.

(42)

Per rafforzare la trasparenza del funzionamento degli istituti di pagamento che sono autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o registrati presso di esse, compresi gli agenti, e per assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori nell’Unione, è necessario garantire l’accesso agevole del pubblico all’elenco delle entità che prestano servizi di pagamento. L’ABE dovrebbe pertanto sviluppare e gestire un registro centrale in cui pubblica l’elenco di nomi delle entità che prestano servizi di pagamento. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i dati da essi forniti siano aggiornati. Tali misure dovrebbero altresì contribuire a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti.

(43)

È opportuno aumentare la disponibilità di informazioni precise e aggiornate imponendo agli istituti di pagamento di comunicare senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine qualsiasi modifica che incida sull’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite in relazione all’autorizzazione, compresi ulteriori agenti, o entità cui vengono esternalizzate attività. È inoltre opportuno che le autorità competenti verifichino, in caso di dubbio, che le informazioni pervenute siano esatte.

(44)

Gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere che gli istituti di pagamento operanti nel loro territorio e la cui sede amministrativa è situata in un altro Stato membro riferiscano loro periodicamente sulle attività svolte nel loro territorio a fini statistici e d’informazione. Qualora tali istituti di pagamento operino ai sensi del diritto di stabilimento, le suddette informazioni dovrebbero poter altresì essere usate per controllare l’osservanza dei titoli III e IV della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero poter chiedere agli istituti di pagamento stessi di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio, al fine di facilitare la vigilanza delle autorità competenti sulle reti di agenti. L’ABE dovrebbe elaborare progetti di norme di regolamentazione per fissare i criteri in base ai quali determinare i casi in cui sia opportuno nominare un punto di contatto centrale e le relative funzioni. La prescrizione di nominare un punto di contatto centrale dovrebbe essere proporzionata all’obiettivo di assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza dei titoli III e IV nello Stato membro ospitante.

(45)

In casi urgenti, quando sia necessario intervenire immediatamente per affrontare una grave minaccia agli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante - ad esempio frodi su vasta scala - le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter adottare misure cautelari, contestualmente alla cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine e in attesa che siano adottate misure da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Tali misure dovrebbero essere adeguate, proporzionate al fine, non discriminatorie e temporanee. Ogni misura dovrebbe essere adeguatamente giustificata. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’istituto di pagamento pertinente e le altre autorità interessate, ad esempio la Commissione e l’ABE, dovrebbero essere informate in anticipo o, ove ciò non sia possibile data l’urgenza, senza indebito ritardo.

(46)

Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi che dovrebbero essere attribuiti alle autorità competenti nell’ambito della vigilanza concernente l’osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla riservatezza. Fatto salvo il controllo di un’autorità indipendente (garante nazionale della protezione dei dati) e in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci nel caso in cui vi sia la possibilità che l’esercizio di tali poteri possa comportare abusi o arbitrarietà che sfocino in gravi interferenze con tali diritti, ad esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato.

(47)

È importante garantire che tutti i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti a determinati obblighi minimi di natura legale e regolamentare. Pertanto è auspicabile richiedere la registrazione dell’identità e della sede di tutti i soggetti che prestano servizi di pagamento, compresi i soggetti che non sono in grado di soddisfare tutte le condizioni per l’autorizzazione come istituti di pagamento. Tale approccio è conforme alla motivazione della raccomandazione speciale VI del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio, che prevede un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni previste nella raccomandazione possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. A tal fine è opportuno che, anche nel caso di soggetti esenti dal rispetto di tutte o parte delle condizioni richieste per l’autorizzazione, gli Stati membri li iscrivano nel registro degli istituti di pagamento. Tuttavia, è essenziale che la possibilità di esenzione sia soggetta a requisiti rigorosi relativi al valore delle operazioni di pagamento. È opportuno che gli istituti di pagamento beneficiari di un’esenzione non abbiano il diritto di stabilimento né di libera prestazione di servizi e non esercitino indirettamente tali diritti in quanto membri di un sistema di pagamento.

(48)

Considerate la natura specifica dell’attività svolta e i rischi legati alla prestazione di servizi di informazione sui conti, è opportuno prevedere un regime prudenziale specifico per i prestatori di servizi di informazione sui conti. Ai prestatori di servizi di informazione sui conti, dovrebbe essere consentito di prestare servizi su base transfrontaliera beneficiando del regime di «passaporto».

(49)

Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. È tuttavia opportuno che tale accesso sia soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l’integrità e la stabilità di tali sistemi. Ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento dovrebbe assumersi il rischio del sistema scelto e fornire al sistema stesso la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi di pagamento includono i sistemi a quattro parti delle carte nonché i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l’Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in funzione delle condizioni dell’autorizzazione di cui sono dotati, è necessario chiarire le regole in materia di accesso ai sistemi di pagamento.

(50)

È opportuno prevedere che gli istituti di pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati, in modo che qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato interno sia in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di tali sistemi di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati e quelli che beneficiano di un’esenzione a norma della presente direttiva nonché di un’esenzione a norma dell’articolo 3 della direttiva 2009/110/CE in considerazione delle differenze nei rispettivi quadri prudenziali. In ogni caso, le differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite solo se motivate da differenze nei costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che rimangano impregiudicati sia il diritto degli Stati membri di limitare l’accesso a sistemi di importanza sistemica a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), sia le competenze della BCE e del Sistema europeo di banche centrali in materia di accesso ai sistemi di pagamento.

(51)

La presente direttiva non pregiudica l’ambito di applicazione della direttiva 98/26/CE. Tuttavia, al fine di assicurare la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento, un partecipante a un sistema di pagamento designato soggetto alle condizioni della direttiva 98/26/CE che presti servizi in relazione a tale sistema a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato dovrebbe anche - se così gli è richiesto - dare accesso a tali servizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria a qualsiasi altro prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato. I prestatori di servizi di pagamento a cui viene concesso tale accesso non dovrebbero tuttavia essere considerati partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE e non dovrebbero pertanto beneficiare della protezione fornita da tale direttiva.

(52)

Le disposizioni relative all’accesso ai sistemi di pagamento non si dovrebbero applicare ai sistemi costituiti e gestiti da un solo prestatore di servizi di pagamento. Tali sistemi possono funzionare in concorrenza diretta con i sistemi di pagamento o, più frequentemente, in una nicchia di mercato non coperta adeguatamente dai sistemi di pagamento. Essi includono gli schemi a tre parti, come gli schemi di carte a tre parti, nella misura in cui non funzionano mai come effettivi schemi di carte a quattro parti, ad esempio appoggiandosi a titolari di licenze, agenti o partner multimarchio in co-branding. Tali sistemi includono anche, di norma, i servizi di pagamento offerti dai prestatori di servizi di telecomunicazione, nei quali il gestore dello schema è il prestatore di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario, nonché i sistemi interni dei gruppi bancari. Per stimolare la concorrenza che tali sistemi di pagamento chiusi possono fare ai sistemi di pagamento ordinari sarebbe inopportuno garantire a terzi l’accesso a tali sistemi di pagamento proprietari chiusi. Tuttavia tali sistemi chiusi dovrebbero sempre essere soggetti alle norme in materia di concorrenza dell’Unione e nazionali, che possono richiedere che sia garantito l’accesso a detti schemi al fine di mantenere un’effettiva concorrenza sui mercati dei pagamenti.

(53)

Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni a cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire alle imprese e alle organizzazioni di stabilire diversamente quando non hanno a che fare con i consumatori. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri possano stabilire che le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16), debbano essere trattate al pari dei consumatori. In ogni caso, è opportuno che alcune disposizioni di base della presente direttiva si applichino sempre, a prescindere dallo status dell’utente.

(54)

La presente direttiva dovrebbe specificare gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa ed essere in grado di scegliere liberamente in tutta l’Unione, tutti gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, la presente direttiva fissa i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario, sufficiente e comprensibile di informazione agli utenti dei servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva.

(55)

È opportuno che i consumatori siano protetti contro le pratiche sleali e ingannevoli, in conformità della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), con le direttive 2000/31/CE (18), 2002/65/CE (19), 2008/48/CE, 2011/83/UE (20) e 2014/92/UE (21) del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni di dette direttive trovano applicazione. Tuttavia, è opportuno in particolare chiarire la relazione tra la presente direttiva e la direttiva 2002/65/CE in materia di obblighi di informazione precontrattuale.

(56)

Al fine di accrescere l’efficacia le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un formato standard. Tuttavia, i requisiti di informazione riguardanti le operazioni di pagamento singole dovrebbero essere diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono una serie di operazioni di pagamento.

(57)

In pratica, i contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle operazioni di pagamento singole. In presenza di un conto di pagamento o di uno specifico strumento di pagamento, è necessario un contratto quadro. Pertanto, è opportuno che i requisiti di informazione preventiva sui contratti quadro siano ampi e che le informazioni siano sempre fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, quali gli estratti conto stampati dagli sportelli automatici, i CD-ROM, i DVD, i dischi rigidi dei personal computer in cui possono essere memorizzati i messaggi di posta elettronica, nonché i siti Internet, sempre che tali siti consentano di recuperarle agevolmente durante un periodo di tempo sufficiente ai fini dell’accesso all’informazione e a condizione che tali siti consentano la riproduzione delle informazioni memorizzate in formato inalterato. Tuttavia, è opportuno che il modo in cui devono essere fornite le successive informazioni sulle operazioni di pagamento eseguite possa essere deciso nell’ambito del contratto quadro tra i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti di servizi di pagamento, come ad esempio che nel servizio di Internet banking tutte le informazioni sul conto di pagamento siano rese accessibili online.

(58)

Nelle operazioni di pagamento singole dovrebbero sempre essere fornire solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di norma presente quando dà l’ordine di pagamento, non dovrebbe essere necessario esigere in ogni caso che le informazioni debbano essere fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter fornire informazioni oralmente allo sportello o renderle facilmente accessibili in altro modo, ad esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni. È inoltre opportuno che siano rese disponibili informazioni su dove sono reperibili altre informazioni più dettagliate, ad esempio il sito web. Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore, le informazioni essenziali dovrebbero essere fornite anche su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

(59)

È opportuno che la presente direttiva preveda il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Inoltre i consumatori dovrebbero poter esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da poter paragonare i servizi e le condizioni offerti dai prestatori di servizi di pagamento e verificare, in caso di controversie, i propri diritti e obblighi contrattuali, mantenendo in tal modo un elevato livello di protezione dei consumatori. Tali disposizioni dovrebbero rispettare la direttiva 2002/65/CE. Le specifiche disposizioni sulla gratuità delle informazioni nella presente direttiva non dovrebbero avere l’effetto di permettere l’addebito di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili.

(60)

È opportuno che il modo in cui l’informazione richiesta è fornita dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento tenga conto delle esigenze di quest’ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costi-efficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l’accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. La presente direttiva dovrebbe pertanto distinguere tra due modalità con cui il prestatore di servizi di pagamento deve fornire informazioni: l’informazione dovrebbe essere fornita attivamente dal prestatore di servizi di pagamento a tempo debito come richiesto dalla presente direttiva, senza alcuna sollecitazione da parte dell’utente di servizi di pagamento, oppure l’informazione dovrebbe essere messa a disposizione dell’utente di servizi di pagamento a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni. Nella seconda situazione è opportuno che l’utente di servizi di pagamento si attivi per ottenere le informazioni, ad esempio chiedendole espressamente al prestatore di servizi di pagamento, accedendo alla casella di posta elettronica del conto bancario o inserendo una carta bancaria nei terminali per stampare gli estratti conto. A tal fine è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento provveda affinché l’accesso all’informazione sia possibile e le informazioni siano disponibili per l’utente.

(61)

Inoltre è opportuno che il consumatore riceva senza spese aggiuntive le informazioni di base sulle operazioni di pagamento eseguite. In caso di un’operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe addebitare separatamente le spese di informazione. Analogamente, è opportuno che anche le successive informazioni relative a operazioni di pagamento nell’ambito di un contratto quadro siano fornite su base mensile a titolo gratuito. Tuttavia, tenuto conto dell’importanza della trasparenza nello stabilire i costi e delle differenti esigenze del cliente, le parti dovrebbero poter concordare l’addebito di spese per informazioni più frequenti o aggiuntive. Al fine di tenere conto delle diverse prassi nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prescrivere che l’estratto conto mensile dei pagamenti su supporto cartaceo o altro supporto durevole sia sempre fornito gratuitamente.

(62)

Per agevolare la mobilità dei clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di recedere da un contratto quadro senza dover sostenere spese. Tuttavia, se un consumatore recede dal contratto entro i primi sei mesi di efficacia del medesimo, si dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di pagamento di addebitare le spese in linea con i costi sostenuti per il recesso dal contratto quadro da parte del consumatore. Il termine di preavviso dovrebbe essere, per i consumatori, non superiore a un mese e, per i prestatori di servizi di pagamento, non inferiore a due mesi. È opportuno che la presente direttiva faccia salvo l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell’Unione o nazionale pertinente, ad esempio quella in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.

(63)

Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre, nell’interesse del consumatore, restrizioni o divieti relativamente a modifiche unilaterali delle condizioni di un contratto quadro, ad esempio nel caso in cui la modifica non sia giustificata.

(64)

Le disposizioni contrattuali non dovrebbero avere quale scopo o effetto quello di discriminare i consumatori che sono legalmente residenti nell’Unione per via della cittadinanza o del luogo di residenza. Ad esempio, se un contratto quadro prevede il diritto di bloccare lo strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe avere la possibilità di invocare tale diritto semplicemente perché l’utente del servizio di pagamento ha cambiato il luogo di residenza nell’Unione.

(65)

Per quanto riguarda le spese, l’esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. È pertanto opportuno prevedere che, di norma, le spese siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. L’importo di eventuali spese applicate può anche essere pari a zero in quanto è opportuno che le disposizioni della presente direttiva non influiscano sulla pratica secondo cui il prestatore di servizi di pagamento non addebita ai consumatori l’accreditamento sui loro conti. Analogamente, a seconda dei termini del contratto, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare solo al beneficiario (commerciante) le spese di utilizzo del servizio di pagamento, nel qual caso non vengono imposte spese al pagatore. È possibile che i sistemi di pagamento applichino spese nella forma di una commissione di sottoscrizione. Le disposizioni sull’importo trasferito o su eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulla determinazione dei prezzi tra i prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari.

(66)

Diverse prassi nazionali in materia di applicazione di spese per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento («maggiorazioni») hanno portato a un’estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell’Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. I commercianti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e addebitano tali maggiorazioni ai consumatori. Vi sono inoltre molti esempi di commercianti che impongono ai consumatori maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è fortemente motivata dal fatto che il regolamento (UE) 2015/751 stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie per i pagamenti basati su carta. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente principale delle commissioni applicate dai commercianti per pagamenti basati su carta. Le maggiorazioni rappresentano una pratica di orientamento utilizzato talvolta dai commercianti per compensare i costi aggiuntivi dei pagamenti basati su carta. Il regolamento (UE) 2015/751 fissa dei limiti alle commissioni interbancarie. Tali limiti troveranno applicazione prima del divieto stabilito dalla presente direttiva. Conseguentemente, è opportuno che gli Stati membri valutino se impedire ai beneficiari di applicare commissioni per l’utilizzo di strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono regolamentate nel capo II del regolamento (UE) 2015/751.

(67)

La presente direttiva riconosce la rilevanza degli istituti di pagamento; non di meno gli enti creditizi restano la principale porta d’accesso dei consumatori per ottenere strumenti di pagamento. L’emissione di uno strumento di pagamento basato su carta da parte di un prestatore di servizi di pagamento, sia esso un ente creditizio o un istituto di pagamento, diverso da quello di radicamento del conto del cliente, genererebbe maggiore concorrenza sul mercato e quindi una scelta più ampia e un’offerta migliore per i consumatori. Pur essendo oggi la maggior parte dei pagamenti nei punti vendita basata su carta, non di meno il livello attuale di innovazione nel settore dei pagamenti potrebbe far sì che, nei prossimi anni, emergano rapidamente nuovi canali di pagamento. È pertanto opportuno che, nel mentre riesamina la presente direttiva, la Commissione presti particolare attenzione a tali sviluppi e alla necessità di un’eventuale revisione dell’ambito di applicazione della disposizione sulla conferma della disponibilità di fondi. Dal punto di vista del prestatore di servizi di pagamento emittente lo strumento di pagamento basato su carta, in particolare le carte di debito, ottenere conferma della disponibilità di fondi sul conto del cliente dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consentirebbe all’emittente di gestire meglio e di ridurre il rischio di credito. Nel contempo tale conferma non dovrebbe consentire al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore.

(68)

L’uso di una carta o di uno strumento di pagamento basato su carta per effettuare un pagamento comporta spesso la generazione di un messaggio di conferma della disponibilità di fondi e ne risultano due operazioni di pagamento. La prima avviene tra l’emittente e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del commerciante, mentre la seconda, di solito un addebito diretto, avviene tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore e l’emittente. Entrambe le operazioni dovrebbero essere trattate alla stregua di ogni altra operazione equivalente. I prestatori di servizi di pagamento emittenti strumenti di pagamento basati su carta dovrebbero godere degli stessi diritti ed essere soggetti agli stessi obblighi ai sensi della presente direttiva, a prescindere dal fatto che siano o meno i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, in particolare in termini di responsabilità (ad esempio autenticazione) nei confronti dei diversi soggetti della catena di pagamento. Poiché la richiesta del prestatore di servizi di pagamento e la conferma della disponibilità di fondi possono avvenire attraverso sicuri canali di comunicazione, procedure tecniche e infrastrutture di comunicazione tra prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o prestatori di servizi di informazione sui conti e prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto già esistenti, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie, non dovrebbero insorgere costi aggiuntivi a carico dei prestatori di servizi di pagamento e dei titolari delle carte,. Inoltre, sia che l’operazione di pagamento avvenga in un contesto Internet (ossia il sito web di un esercente), sia che avvenga in un punto vendita, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe avere l’obbligo di fornire la conferma richiesta dall’emittente solo se i conti detenuti dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto sono accessibili elettronicamente per tale conferma almeno online. Vista la natura specifica della moneta elettronica, non dovrebbe essere possibile applicare tale meccanismo alle operazioni di pagamento disposte mediante strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica, quale definita dalla direttiva 2009/110/CE.

(69)

L’obbligo di mantenere la sicurezza delle credenziali personalizzate riveste la massima importanza al fine di proteggere i fondi dell’utente di servizi di pagamento e limitare i rischi connessi alla frode e all’accesso non autorizzato al conto di pagamento. Tuttavia, termini e condizioni o altri obblighi imposti dai prestatori di servizi di pagamento agli utenti dei servizi di pagamento in relazione alla sicurezza delle credenziali personalizzate non dovrebbero essere redatti in modo tale da impedire agli utenti dei servizi di pagamento di utilizzare i servizi offerti da altri prestatori di servizi di pagamento, tra cui i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti. Inoltre, tali termini e condizioni non dovrebbero contenere disposizioni tali da rendere più difficile in alcun modo l’uso di servizi di pagamento di altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati ai sensi della presente direttiva.

(70)

Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe informare quanto prima il prestatore di servizi di pagamento in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite, sempre che il prestatore di servizi di pagamento abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se il termine per la notifica è rispettato dall’utente di servizi di pagamento, è opportuno che l’utente si possa rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione nazionali. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento.

(71)

Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare immediatamente l’importo dell’operazione al pagatore. Tuttavia, se sussiste il forte sospetto di un’operazione non autorizzata derivante da un comportamento fraudolento dell’utente dei servizi di pagamento e se il sospetto si fonda su ragioni obiettive comunicate all’autorità nazionale pertinente, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere in grado di svolgere un’indagine in tempi ragionevoli prima di rimborsare il pagatore. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, la data valuta dell’accredito del rimborso non dovrebbe essere successiva alla data di addebito dell’importo. Al fine di incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al relativo prestatore l’eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, è opportuno prevedere che l’utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto, un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire una protezione armonizzata e di livello elevato degli utenti nell’Unione. Non dovrebbe sussistere alcuna responsabilità a carico del pagatore qualora questi non sia stato in grado di venire a conoscenza della perdita, del furto o dell’appropriazione indebita dello strumento di pagamento. Inoltre, una volta che l’utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del proprio strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall’uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti.

(72)

Per valutare l’eventuale negligenza o grave negligenza da parte dell’utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Non di meno, il concetto di negligenza implica la violazione del dovere di diligenza, mentre per negligenza grave si dovrebbe intendere un comportamento che si spinge oltre la semplice negligenza e implica un grado significativo di mancanza di diligenza; ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un’operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi. I termini e le condizioni contrattuali per la fornitura e l’uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l’onere della prova per il consumatore o ridurre l’onere della prova per l’emittente, andrebbero considerate nulle e prive di effetti. Inoltre, in situazioni specifiche, in particolare se lo strumento di pagamento non è utilizzato presso il punto vendita, come nel caso dei pagamenti online, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a fornire prove della presunta negligenza poiché in tali casi i mezzi a disposizione del pagatore sono molto limitati.

(73)

È opportuno prevedere disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi non siano consumatori, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare meglio il rischio di frode e di adottare contromisure. Al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, i pagatori dovrebbero avere sempre il diritto di chiedere il rimborso al proprio prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche qualora un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento sia coinvolto nell’operazione di pagamento. Ciò non pregiudica la ripartizione delle responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento.

(74)

In caso di servizi di ordine di pagamento, servizi di disposizione di ordine di pagamento, diritti e obblighi degli utenti dei servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti dovrebbero essere adeguati al servizio prestato. In particolare, è opportuno che una ripartizione delle responsabilità tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore dei servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell’operazione induca entrambi i soggetti ad assumersi la responsabilità per la parte dell’operazione sotto il loro controllo.

(75)

La presente direttiva si prefigge di aumentare la protezione del consumatore in caso di operazioni di pagamento basate su carta in cui l’esatto importo dell’operazione non è noto al momento in il pagatore consente all’esecuzione dell’operazione di pagamento, ad esempio nelle stazioni di rifornimento automatiche, nei contratti di noleggio auto o nelle prenotazioni alberghiere. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe poter bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest’ultimo ha prestato il suo consenso a che un importo determinato sia bloccato e i fondi, dopo la ricezione dell’informazione sull’esatto importo dell’operazione di pagamento e al più tardi immediatamente dopo la ricezione dell’ordine di pagamento, dovrebbero essere sbloccati senza indebito ritardo.

(76)

Il progetto SEPA si prefigge di sviluppare ulteriormente i servizi comuni di pagamento a livello di Unione per sostituire i servizi nazionali esistenti riguardo ai pagamenti denominati in euro. Al fine di assicurare la migrazione completa dei bonifici e degli addebiti diretti a livello di Unione, il regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. Con riferimento agli addebiti diretti, lo stesso regolamento prevede che il pagatore dia il consenso sia al beneficiario che al proprio prestatore di servizi di pagamento (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario), e che i mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario. Lo schema attuale, finora l’unico paneuropeo, di addebito diretto per i pagamenti in euro da parte dei consumatori messo a punto dal consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council – EPC) si basa sul principio in base al quale il mandato di eseguire un addebito diretto è conferito dal pagatore al beneficiario e, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, è conservato dal beneficiario. Il mandato può anche essere conservato da terzi per conto del beneficiario. Per assicurare un ampio sostegno pubblico alla SEPA e un livello elevato di protezione dei consumatori all’interno della stessa SEPA, l’attuale schema paneuropeo di addebito diretto prevede, per i pagamenti autorizzati, un diritto di rimborso incondizionato. Rispecchiando tale realtà, la presente direttiva si prefigge di stabilire un diritto di rimborso incondizionato come requisito generale per tutte le operazioni di addebito diretto denominate in euro nell’Unione.

Tuttavia, parallelamente alla SEPA, schemi tradizionali di addebito diretto non in euro continuano ad esistere negli Stati membri la cui moneta non è l’euro. Tali schemi danno prova di efficienza e assicurano al pagatore lo stesso livello elevato di protezione con altre cautele, non sempre basate sul diritto al rimborso incondizionato. In tal caso il pagatore dovrebbe essere tutelato dalla norma generale sul rimborso allorché l’operazione di pagamento eseguita supera l’importo che si poteva ragionevolmente prevedere. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme in materia di diritto di rimborso più favorevoli per il pagatore. La domanda di prodotti specifici di addebito diretto denominato in euro all’interno della SEPA è una realtà, come dimostra il fatto che continuano ad esistere taluni servizi di pagamento tradizionali in euro in alcuni Stati membri. Sarebbe ragionevole permettere al pagatore e al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di convenire in un contratto quadro che il pagatore non abbia diritto al rimborso in situazioni in cui il pagatore, qualora questi sia tutelato o perché ha dato il consenso ad eseguire l’operazione direttamente al suo prestatore di servizi di pagamento, anche nel caso in cui tale prestatore di servizi di pagamento agisca per conto del beneficiario o perché, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento o il beneficiario abbiano fornito o reso disponibili nel modo convenuto al pagatore le informazioni sulla futura operazione di pagamento almeno quattro settimane prima della scadenza. In ogni caso, il pagatore dovrebbe essere sempre tutelato dalla norma generale in materia di rimborsi nell’eventualità di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite.

(77)

Per la pianificazione finanziaria e l’adempimento degli obblighi di pagamento entro i termini, occorre che i consumatori e le imprese abbiano la certezza circa il tempo necessario per eseguire l’ordine di pagamento. Pertanto, è opportuno che la presente direttiva stabilisca il momento in cui diritti e obblighi diventano effettivi, ossia quello in cui il prestatore di servizi di pagamento riceve l’ordine di pagamento, anche quando il prestatore di servizi di pagamento abbia avuto la possibilità di riceverlo tramite gli strumenti di comunicazione convenuti nel contratto di servizi di pagamento, nonostante un eventuale precedente coinvolgimento nel processo di creazione e trasmissione dell’ordine di pagamento, ad esempio controlli di sicurezza e della disponibilità dei fondi, informazioni sull’uso del codice di identificazione personale o il rilascio di una promessa di pagamento. Inoltre, è opportuno che la ricezione di un ordine di pagamento abbia luogo quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve l’ordine di pagamento da addebitare sul conto del pagatore. Il giorno o il momento in cui un beneficiario trasmette al prestatore di servizi di pagamento ordini di pagamento per la riscossione, ad esempio di pagamenti tramite carta o di addebiti diretti, o in cui il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un prefinanziamento sugli importi in questione mediante un credito contingente sul conto non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo. È opportuno che gli utenti possano fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha alcun motivo contrattuale o legale di rifiutarlo. Nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento rifiuti l’ordine di pagamento, il rifiuto e il relativo motivo dovrebbero essere comunicati all’utente dei servizi di pagamento quanto prima, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione e nazionale. Qualora il contratto quadro preveda condizioni in ordine alla commissione che il prestatore di servizi di pagamento può applicare per il rifiuto, tale commissione dovrebbe essere obiettivamente motivata ed essere quanto più bassa possibile.

(78)

Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati trattano le operazioni di pagamento, e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell’ordine di pagamento, dovrebbe essere possibile modificare su accordo delle parti il termine entro il quale gli ordini di pagamento possono essere revocati. È opportuno che la revoca in tale contesto si applichi solo al rapporto tra utente di servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento, non pregiudicando pertanto l’irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

(79)

È opportuno che tale irrevocabilità non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da orientamenti nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Tale rimborso dovrebbe essere considerato un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali casi, è opportuno che le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell’ordine di pagamento siano risolte esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario.

(80)

È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dei pagamenti e per la certezza giuridica rispetto all’adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti di servizi di pagamento, che la totalità dell’importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, è opportuno che nessuno degli intermediari partecipanti all’esecuzione delle operazioni di pagamento abbia la possibilità di effettuare deduzioni dall’importo trasferito. Tuttavia, il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di concludere un accordo con il proprio prestatore di servizi di pagamento che consenta a quest’ultimo di dedurre le proprie spese. Ciononostante, al fine di consentire al beneficiario di verificare che l’importo dovuto sia stato correttamente pagato, è opportuno che le informazioni successive fornite sull’operazione di pagamento riportino non solo l’importo totale dei fondi trasferiti ma anche l’importo delle eventuali spese che sono state dedotte.

(81)

È opportuno che, in caso di beni e servizi a basso costo, gli strumenti di pagamento per importi ridotti rappresentino un’alternativa economica e di facile uso e non siano soggetti a prescrizioni troppo stringenti. È pertanto opportuno limitare all’essenziale i requisiti informativi e le relative regole di esecuzione, tenendo conto anche delle capacità tecniche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per pagamenti di importo ridotto. Nonostante il sistema semplificato, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati, considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, specialmente con riferimento agli strumenti di pagamento prepagati.

(82)

Per migliorare l’efficienza dei pagamenti in tutta l’Unione, è opportuno che tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore e denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro la cui valuta non sia l’euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, siano soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti tramite carta, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore che preveda un tempo di esecuzione più lungo, è opportuno che si applichi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l’ordine di pagamento è impartito su supporto cartaceo, detti periodi dovrebbero poter essere prorogati di un’ulteriore giornata operativa, in modo da consentire la continuità della prestazione dei servizi di pagamento ai consumatori abituati all’uso di soli documenti cartacei. In caso di ricorso a uno schema di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe trasmettere l’ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, consentendo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le infrastrutture di pagamento sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, è opportuno che gli Stati membri possano mantenere o stabilire regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.

(83)

È opportuno che le disposizioni relative all’esecuzione per la totalità dell’importo e al tempo di esecuzione costituiscano buona prassi nei casi in cui uno dei prestatori di servizi di pagamento non sia situato nell’Unione.

(84)

Per rafforzare la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato, è essenziale che gli utenti di servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, non dovrebbe essere consentito l’uso di date valuta che svantaggiano l’utente.

(85)

Il funzionamento corretto ed efficiente del sistema di pagamento dipende dal fatto che l’utente possa fare affidamento sul fatto che il prestatore di servizi di pagamento esegua l’operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. Di norma, il prestatore di servizi di pagamento è in grado di valutare i rischi inerenti all’operazione di pagamento. È il prestatore di servizi di pagamento che gestisce la partecipazione al sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all’esecuzione di un’operazione di pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell’utente, salvo nel caso di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che sia stato scelto esclusivamente dal beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso poco probabile in cui non sia appurato che l’importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il corrispondente onere della prova dovrebbe incombere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si può prevedere che l’istituzione intermediaria, solitamente un organismo neutrale quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l’importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente, archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli a quest’ultimo laddove necessario. Quando l’importo del pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, è opportuno che il beneficiario disponga immediatamente di un diritto all’accredito sul conto nei confronti del prestatore di servizi di pagamento.

(86)

È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, vale a dire il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l’intero importo dell’operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di tale responsabilità, ove l’intero importo non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l’operazione di pagamento o rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell’operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della normativa nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, è opportuno che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di costi relativi al pagamento non corretto. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa all’esecuzione corretta.

(87)

La presente direttiva dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l’utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore di servizi di pagamento. Tuttavia, ai fini del corretto funzionamento di bonifici ed altri servizi di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento e i loro intermediari, quali i soggetti incaricati del trattamento dell’operazione, abbiano contratti in cui siano stabiliti diritti e obblighi reciproci. Le questioni relative alle responsabilità costituiscono parte essenziale di tali contratti uniformi. Al fine di garantire la fiducia tra i prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un’operazione di pagamento, è necessaria la certezza giuridica che un prestatore di servizi di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli importi pagati a norma delle disposizioni della presente direttiva relative alla responsabilità. È opportuno che ulteriori diritti e dettagli concernenti l’oggetto del ricorso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento o dell’intermediario a seguito di un’operazione di pagamento non correttamente eseguita siano concordati.

(88)

È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento abbia la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. D’altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati nell’Unione, è opportuno che non sia consentito agli Stati membri d’imporre l’uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell’identificativo unico e, qualora si rilevi l’incoerenza dell’identificativo unico, di rifiutare l’ordine di pagamento ed informarne il pagatore. È opportuno che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all’esecuzione corretta dell’operazione di pagamento conformemente all’ordine di pagamento dell’utente di servizi di pagamento. Qualora i fondi di un’operazione di pagamento arrivino al destinatario sbagliato, a causa di un identificativo unico inesatto fornito dal pagatore, i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario non dovrebbero essere responsabili, ma dovrebbero cooperare compiendo ragionevoli sforzi per recuperare i fondi, comunicando le informazioni pertinenti.

(89)

La prestazione di servizi di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento può comportare il trattamento di dati personali. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22),le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) si applicano al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva. In particolare, qualora ai fini della presente direttiva vi sia trattamento di dati personali, è opportuno che sia specificato lo scopo preciso, siano citate le basi giuridiche pertinenti, vi sia conformità con i requisiti di sicurezza pertinenti di cui alla direttiva 95/46/CE e siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. Inoltre, la protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati di default dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro della presente direttiva.

(90)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(91)

I prestatori di servizi di pagamento sono responsabili delle misure di sicurezza. Tali misure devono essere proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. È opportuno che i prestatori di servizi di pagamento stabiliscano un quadro per attenuare i rischi e mantenere procedure efficaci di gestione degli incidenti. È opportuno mettere in atto un meccanismo di segnalazione periodica in modo da garantire che i prestatori di servizi di pagamento forniscano periodicamente alle autorità competenti una valutazione aggiornata dei rischi di sicurezza cui sono confrontati e delle misure che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i danni agli utenti, ad altri prestatori di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti a segnalare senza indugio i principali incidenti di sicurezza alle autorità competenti. Dovrebbe essere affidato un ruolo di coordinamento dell’ABE.

(92)

Gli obblighi di segnalazione degli incidenti di sicurezza dovrebbero lasciare impregiudicati altri obblighi di segnalazione degli incidenti stabiliti in altri atti giuridici dell’Unione e i requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero essere allineati e proporzionati agli obblighi di segnalazione imposti da altre normative dell’Unione.

(93)

È necessario stabilire un quadro giuridico chiaro che definisca le condizioni alle quali i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti possono prestare i propri servizi con il consenso del detentore del conto, senza che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto imponga loro di usare un particolare modello commerciale - basato sull’accesso diretto o indiretto - per la prestazione di detti tipi di servizi. I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti, da una parte, e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, dall’altra, dovrebbero soddisfare i necessari requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati nei progetti di norme tecniche di regolamentazione. Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere compatibili con le diverse soluzioni tecnologiche disponibili. Al fine di assicurare la comunicazione sicura tra i pertinenti soggetti nel contesto di quei servizi, l’ABE dovrebbe altresì specificare i requisiti di standard comuni e aperti di comunicazione che tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che permettono la prestazione di servizi di pagamento online dovranno attuare. Ciò significa che tali standard aperti dovrebbero pertanto assicurare l’interoperabilità di soluzioni tecnologiche di comunicazione diverse. Tali standard comuni e aperti dovrebbero altresì assicurare che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto sia al corrente del fatto che è contattato dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal prestatore di servizi di informazione sui conti e non dal cliente stesso. Inoltre, tali standard dovrebbero assicurare che i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti comunichino in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e con i clienti coinvolti. Nello sviluppo dei requisiti, l’ABE dovrebbe prestare particolare attenzione a che gli standard da applicare permettano l’uso di tutti i tipi comuni di dispositivo (computer, tablet, telefoni cellulari) per effettuare i vari servizi di pagamento.

(94)

Nello sviluppo di norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione, l’ABE dovrebbe valutare e considerare sistematicamente l’aspetto della riservatezza, al fine di individuare i rischi associati a ciascuna soluzione tecnica disponibile e le contromisure possibili per minimizzare le minacce alla protezione dei dati.

(95)

La sicurezza dei pagamenti elettronici è fondamentale per garantire la protezione degli utenti e lo sviluppo di un contesto affidabile per il commercio elettronico. Tutti i servizi di pagamento offerti elettronicamente dovrebbero essere prestati in maniera sicura, adottando tecnologie in grado di garantire l’autenticazione sicura dell’utente e di ridurre al massimo il rischio di frode. Non si ravvisa la necessità di garantire lo stesso livello di protezione per le operazioni di pagamento disposte ed eseguite con modalità diverse rispetto all’uso di piattaforme o dispositivi elettronici, ad esempio operazioni di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici. Una crescita robusta dei pagamenti tramite Internet e dispositivi mobili dovrebbe essere accompagnata da un potenziamento generalizzato delle misure di sicurezza. I servizi di pagamento offerti via Internet o tramite altri canali a distanza - il cui funzionamento non dipende dal luogo fisico in cui sono situati il dispositivo per disporre l’operazione di pagamento o lo strumento di pagamento - dovrebbero pertanto comportare l’autenticazione delle operazioni attraverso codici dinamici, affinché l’utente sia, in ogni momento, al corrente dell’importo e il beneficiario dell’operazione che l’utente sta autorizzando.

(96)

Le misure di sicurezza dovrebbero essere compatibili con il livello di rischio insito nel servizio di pagamento prestato. Al fine di permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento di facile uso e accessibili per pagamenti a basso rischio, come i pagamenti di importo ridotto senza contatto fisico al punto vendita, basati o meno su telefono cellulare, le esenzioni dall’applicazione dei requisiti di sicurezza dovrebbero essere specificate in norme tecniche di regolamentazione. L’uso sicuro di credenziali di sicurezza personalizzate è necessario per limitare i rischi connessi al phishing e ad altre attività fraudolente. Al riguardo, l’utente dovrebbe poter fare affidamento sull’adozione di misure che tutelano la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate. Tali misure comprendono di norma sistemi di cifratura basati su dispositivi personali del pagatore, tra cui lettori di carte o telefoni cellulari, o forniti al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mediante canali diversi, come SMS o posta elettronica. Le misure, comprendenti normalmente i sistemi di cifratura, che possono dar luogo a codici di autenticazione quali password monouso, sono in grado di potenziare la sicurezza delle operazioni di pagamento. L’uso di tali codici di autenticazione da parte degli utenti dei servizi di pagamento dovrebbe essere considerato compatibile con i relativi obblighi in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate, anche quando sono coinvolti prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o prestatori di servizi di informazione sui conti.

(97)

È opportuno che gli Stati membri stabiliscano se le autorità competenti designate per rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento possano essere anche le autorità competenti per la procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

(98)

Fatto salvo il diritto dei clienti di avviare un’azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino una procedura di ADR derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. facilmente accessibile, adeguata, indipendente, imparziale, trasparente ed efficace tra i prestatori e gli utenti di servizi di pagamento. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) prevede che la protezione garantita al consumatore dall’applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non è compromessa da alcuna clausola contrattuale sulla legge applicabile al contratto. Nella prospettiva di istituire un’efficiente ed efficace procedura di risoluzione alternativa delle controversie, gli Stati membri dovrebbero far sì che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un’efficace procedura di esame dei reclami che possa essere utilizzata dagli utenti di servizi di pagamento prima che la controversia venga deferita a un’ADR o a un’autorità giudiziaria. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rispondere ad un reclamo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie abbiano capacità sufficienti per condurre in maniera adeguata ed efficiente la cooperazione transfrontaliera in merito alle controversie che riguardano i diritti e gli obblighi a norma della presente direttiva.

(99)

È necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. È pertanto opportuno stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, ove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire l’effettivo rispetto della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri designino autorità competenti che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 e che agiscano in modo indipendente dai prestatori di servizi di pagamento. Per motivi di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quali autorità sono state designate, con una descrizione chiara dei compiti conferiti a norma della presente direttiva.

(100)

Fatto salvo il diritto dei consumatori di avviare un’azione legale per garantire l’osservanza della direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che alle autorità competenti siano conferiti i poteri necessari, compreso il potere di comminare sanzioni, per i casi in cui il prestatore di servizi di pagamento non rispetti i diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva, in particolare se sussistono rischi di recidiva o altre preoccupazioni relative agli interessi collettivi dei consumatori.

(101)

È importante che i consumatori siano informati in maniera chiara e comprensibile dei loro diritti e doveri ai sensi della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto pubblicare un opuscolo al riguardo.

(102)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale riguardanti le conseguenze per quanto concerne la responsabilità derivante da inesattezza nella formulazione o nella trasmissione di una dichiarazione.

(103)

È opportuno che la presente direttiva si applichi fatte salve le disposizioni relative al trattamento IVA dei servizi di pagamento nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (25).

(104)

Se la presente direttiva fa riferimento ad importi in euro, questi devono essere intesi come importi equivalenti espressi nella valuta nazionale come determinati dagli Stati membri la cui moneta non è l’euro.

(105)

A fini di certezza del diritto, è appropriato prevedere disposizioni transitorie che consentano ai soggetti che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale che recepiva la direttiva 2007/64/CE prima dell’entrata in vigore della presente direttiva di continuare tale attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo.

(106)

È opportuno che il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda l’adeguamento del riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE, laddove tale raccomandazione sia modificata, e l’aggiornamento dell’importo medio delle operazioni di pagamento eseguite dal prestatore di servizi di pagamento utilizzato come soglia dagli Stati membri che applicano l’opzione che consente di esentare i piccoli istituti di pagamento dagli obblighi in materia di autorizzazione o da parte di essi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(107)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla consulenza e al sostegno dell’ABE, alla quale è opportuno attribuire il compito di emanare orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento - in particolare rispetto a un’autenticazione forte del cliente - e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione. Tale compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell’ABE di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

(108)

Nell’emanare gli orientamenti nonché i progetti di norme tecniche di regolamentazione e i progetti di norme tecniche di attuazione ai sensi della presente direttiva, è opportuno che l’ABE provveda a consultare tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se necessario perché si formi un’opinione adeguatamente equilibrata, l’ABE dovrebbe impegnarsi in modo particolare per conoscere il parere dei pertinenti attori non bancari.

(109)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’ulteriore integrazione di un mercato interno dei servizi di pagamento, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l’armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente esistenti negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(110)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (26), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(111)

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data 5 dicembre 2013 (27).

(112)

È opportuno pertanto modificare conseguentemente le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010.

(113)

Dato il numero di modifiche che devono essere apportate alla direttiva 2007/64/CE, è opportuno abrogarla e sostituirla,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento:

a)

gli enti creditizi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), comprese le relative succursali quali definite al relativo punto 17), se tali succursali sono situate nell’Unione, indipendentemente dal fatto che le sedi centrali di dette succursali siano situate nell’Unione ovvero, conformemente all’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE e alla normativa nazionale, al di fuori dell’Unione;

b)

gli istituti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, comprese - conformemente all’articolo 8 di detta direttiva e al diritto nazionale - le relative succursali qualora queste siano situate nell’Unione e le loro sedi centrali siano situate al di fuori dell’Unione, nella misura in cui i servizi di pagamento prestati da dette succursali siano connessi all’emissione di moneta elettronica;

c)

gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;

d)

gli istituti di pagamento;

e)

la BCE e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

f)

gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.

2.   La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti:

a)

la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; e

b)

i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell’Unione.

2.   I titoli III e IV si applicano alle operazioni di pagamento nella valuta di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione.

3.   Il titolo III, salvo l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 52, paragrafo 2, lettera e), e l’articolo 56, lettera a), e il titolo IV, salvo gli articoli da 81 a 86, si applicano alle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione, o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione.

4.   Il titolo III, salvo l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 52, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 52, paragrafo 5, lettera g), e l’articolo 56, lettera a), e il titolo IV, salvo l’articolo 62, paragrafi 2 e 4, gli articoli 76, 77 e 81, l’articolo 83, paragrafo 1, e gli articoli 89 e 92, si applicano alle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione.

5.   Gli Stati membri possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva con riferimento agli enti di cui ai punti da (4) a (23) dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 3

Esclusioni

La presente direttiva non si applica:

a)

alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

b)

alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base ad un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l’acquisto di beni o servizi per conto del solo pagatore o del solo beneficiario;

c)

al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;

d)

alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;

e)

ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi;

f)

alle operazioni di cambio di valuta in contante contro contante nell’ambito delle quali i fondi non siano detenuti su un conto di pagamento;

g)

alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:

i)

assegni cartacei disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

ii)

assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dalla normativa degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

iii)

titoli cambiari su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;

iv)

titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;

v)

voucher su supporto cartaceo;

vi)

assegni turistici su supporto cartaceo;

vii)

vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell’Unione postale universale;

h)

alle operazioni di pagamento effettuate all’interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;

i)

alle operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dai soggetti di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;

j)

ai servizi forniti da prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della riservatezza, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento ad esclusione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti;

k)

ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

i)

strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale;

ii)

strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;

iii)

strumenti validi solamente in un unico Stato membro, forniti su richiesta di un’impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un’autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l’acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l’emittente;

l)

alle operazioni di pagamento da parte di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica realizzate in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio:

i)

per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o

ii)

effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un’attività di beneficenza o per l’acquisto di biglietti;

a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento di cui alle lettere i) e ii) non superi 50 EUR e:

il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, 300 EUR mensili; o

qualora l’abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 300 EUR mensili;

m)

alle operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;

n)

alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un’impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;

o)

ai servizi di prelievo di contante offerti da prestatori tramite ATM per conto di uno o più emittenti della carta che non siano parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento elencati nell’allegato I. Ciononostante, al cliente sono fornite le informazioni in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di cui agli articoli 45, 48, 49 e 59 prima che esegua il prelievo nonché al momento del ricevimento dei contanti alla fine dell’operazione, dopo il prelievo.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1.

«Stato membro di origine»:

a)

lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o,

b)

se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, alcuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede centrale;

2.

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;

3.

«servizi di pagamento»: una o più attività commerciali di cui all’allegato I;

4.

«istituto di pagamento»: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 11, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione;

5.

«operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

6.

«operazione di pagamento a distanza»: un’operazione di pagamento iniziata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;

7.

«sistema di pagamento»: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

8.

«pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

9.

«beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

10.

«utente di servizi di pagamento»: persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore, di beneficiario o di entrambi;

11.

«prestatore di servizi di pagamento»: un organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33;

12.

«conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento;

13.

«ordine di pagamento»: un’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

14.

«strumento di pagamento»: un dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;

15.

«servizio di disposizione di ordine di pagamento»: un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

16.

«servizio di informazione sui conti»: un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;

17.

«prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto»: un prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra un conto di pagamento per un pagatore;

18.

«prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l’attività di cui al punto 7 dell’allegato I;

19.

«prestatore di servizi di informazione sui conti»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l’attività di cui al punto 8 dell’allegato I;

20.

«consumatore»: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

21.

«contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

22.

«rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore, senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;

23.

«addebito diretto»: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

24.

«bonifico»: servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore;

25.

«fondi»: banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE;

26.

«data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;

27.

«tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;

28.

«tasso di interesse di riferimento»: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;

29.

«autenticazione»: la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente;

30.

«autenticazione forte del cliente»: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

31.

«credenziali di sicurezza personalizzate»: funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;

32.

«dati sensibili relativi ai pagamenti»: dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l’attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;

33.

«identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento e/o il conto di pagamento dell’altro utente del servizio di pagamento per un’operazione di pagamento;

34.

«tecnica di comunicazione a distanza»: un metodo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell’utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;

35.

«supporto durevole»: ogni strumento che permetta all’utente del servizio di pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

36.

«microimpresa»: un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

37.

«giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento;

38.

«agente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;

39.

«succursale»: una sede di attività, diversa dalla sede centrale, facente parte di un istituto di pagamento, sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni o l’insieme delle operazioni inerenti all’attività di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;

40.

«gruppo»: un gruppo di imprese che sono legate tra loro da uno dei vincoli di cui all’articolo 22, paragrafi 1, 2 o 7, della direttiva 2013/34/UE o imprese quali definite negli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (29) che sono legate tra loro da una relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1 o all’articolo 113, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

41.

«rete di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica quale definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

42.

«servizio di comunicazione elettronica»: un servizio di comunicazione elettronica quale definito all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE;

43.

«contenuto digitale»: i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l’uso o il consumo di beni o servizi fisici;

44.

«convenzionamento di operazioni di pagamento»: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario;

45.

«emissione di strumenti di pagamento»: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore;

46.

«fondi propri: fondi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 dove almeno il 75 % del capitale di classe 1 è costituito da capitale primario di classe 1 di cui all’articolo 50 del regolamento stesso e il cui capitale di classe 2 è pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1;

47.

«marchio di pagamento»: nome, termine, segno, simbolo o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento nell’ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta;

48.

«multimarchio in co-badging»: inclusione di due o più marchi di pagamento o applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento.

TITOLO II

PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1

Istituti di pagamento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 5

Domande di autorizzazione

1.   L’autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di una domanda corredata delle informazioni seguenti:

a)

un programma di attività, nel quale sono indicati in particolare i tipi di servizi di pagamento previsti;

b)

un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;

c)

prove attestanti che l’istituto di pagamento detiene il capitale iniziale di cui all’articolo 7;

d)

per gli istituti di pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 10;

e)

una descrizione dispositivi di governo societario dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, del richiedente, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure siano proporzionati, appropriati, validi ed adeguati

f)

una descrizione della procedura esistente per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito, compreso un meccanismo di notifica degli incidenti che tenga conto degli obblighi di notifica dell’istituto di pagamento di cui all’articolo 96;

g)

una descrizione della procedura esistente per archiviare, monitorare, tracciare e limitare l’accesso in ordine ai dati sensibili relativi ai pagamenti;

h)

una descrizione delle disposizioni in materia di continuità operativa, tra cui l’individuazione chiara delle operazioni critiche, piani di emergenza efficaci e una procedura per testare periodicamente tali piani e riesaminarne l’adeguatezza e l’efficacia;

i)

una descrizione dei principi e delle definizioni applicati per la raccolta di dati statistici relativi ai risultati, alle operazioni e alle frodi;

j)

un documento relativo alla politica di sicurezza, comprendente una valutazione dettagliata dei rischi relativi ai servizi di pagamento offerti e una descrizione delle misure di controllo e di mitigazione adottate per tutelare adeguatamente gli utenti di servizi di pagamento contro i rischi individuati in materia di sicurezza, compresi la frode e l’uso illegale di dati sensibili e personali;

k)

per gli istituti di pagamento soggetti agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi a tali obblighi;

l)

una descrizione dell’organizzazione strutturale del richiedente, compresa, se del caso, una descrizione dell’uso previsto degli agenti e delle succursali e dei controlli in loco e a distanza che il richiedente si impegna ad eseguire su di essi con cadenza almeno annuale nonché una descrizione degli accordi di esternalizzazione e della sua partecipazione a un sistema di pagamento nazionale o internazionale;

m)

l’identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’entità della loro partecipazione, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;

n)

l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento, nonché le prove attestanti la loro onorabilità e il possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d’origine dell’istituto di pagamento;

o)

se del caso, l’identità dei revisori legali dei conti o delle imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

p)

lo stato giuridico del richiedente e lo statuto;

q)

l’indirizzo della sede centrale del richiedente.

Ai fini delle lettere d), e), f) e l) del primo comma, il richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi di revisione contabile e organizzativi predisposti per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l’affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.

Le misure di controllo e di mitigazione in materia di sicurezza di cui alla lettera j) del primo comma indicano in che modo garantiscono un livello elevato di sicurezza tecnica e di protezione dei dati, incluso il software e i sistemi informatici utilizzati dal richiedente o dalle imprese alle quali esternalizza la totalità o una parte delle sue attività. Tali misure comprendono anche le misure di sicurezza previste all’articolo 95, paragrafo 1. Tali misure tengono conto degli orientamenti dell’ABE relativi alle misure di sicurezza di cui all’articolo 95, paragrafo 3, una volta adottati.

2.   Alle imprese che presentano domanda di autorizzazione per prestare servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, gli Stati membri impongono, quale condizione per l’autorizzazione, di possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutti i territori in cui offrono i loro servizi, o altra analoga garanzia per la responsabilità a copertura delle responsabilità di cui agli articoli 73, 89, 90 e 92.

3.   Alle imprese che presentano domanda di registrazione per prestare servizi di pagamento di cui al punto 8 dell’allegato I, gli Stati membri impongono, quale condizione per la registrazione, di possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutti i territori in cui offrono i loro servizi, o altra analoga garanzia per la responsabilità nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o dell’utente dei servizi di pagamento derivante dall’accesso non autorizzato o fraudolento alle informazioni del conto di pagamento o dall’uso non autorizzato o fraudolento delle stesse.

4.   Entro il 13 gennaio 2017, previa consultazione di tutti i portatori di interessi, anche quelli del mercato dei servizi di pagamento, che rappresentino tutti gli interessi coinvolti, l’ABE emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui criteri per stabilire l’importo monetario minimo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nell’emanazione degli orientamenti di cui al primo comma, l’ABE tiene in considerazione:

a)

il profilo di rischio dell’impresa;

b)

se l’impresa fornisce altri servizi di pagamento di cui all’allegato I o svolge altre attività;

c)

il volume di attività:

i)

per le imprese che presentano domanda di autorizzazione a prestare servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, il valore delle operazioni disposte;

ii)

per le imprese che presentano domanda di registrazione per prestare servizi di pagamento di cui al punto 8 dell’allegato I, il numero dei clienti che si avvalgono di servizi dei informazione sui conti;

d)

le caratteristiche specifiche delle analoghe garanzie e i criteri per la loro attuazione.

L’ABE rivede tali orientamenti periodicamente.

5.   Entro il 13 luglio 2017, previa consultazione di tutti i portatori di interessi, anche quelli del mercato dei servizi di pagamento, che rappresentino tutti gli interessi coinvolti, l’ABE emana, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti sulle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli istituti di pagamento, compresi i requisiti fissati al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c), e) e da g) a j). del presente articolo.

L’ABE rivede tali orientamenti periodicamente e in ogni caso almeno ogni tre anni.

6.   Tenendo conto, ove opportuno, delle esperienze acquisite nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 5, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli istituti di pagamento, compresi i requisiti fissati al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e da g) a j).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono notificate alle autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

Controllo della partecipazione azionaria

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di acquisire o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013 in un istituto di pagamento, in modo tale che la quota di capitale o dei diritti di voto da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l’istituto di pagamento divenga una sua filiazione, comunica in anticipo tale intenzione e per iscritto alle autorità competenti dell’istituto di pagamento. Lo stesso si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, o di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota di capitale o dei diritti di voto da essa detenuta scenda al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % oppure che l’istituto di pagamento cessi di essere una sua filiazione.

2.   Il potenziale acquirente di una partecipazione qualificata fornisce all’autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

3.   Gli Stati membri dispongono che, qualora l’influenza esercitata da un potenziale acquirente di cui al paragrafo 2 possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell’istituto di pagamento, le autorità competenti esprimano la loro opposizione o adottino altre misure opportune per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti dei direttori o degli amministratori o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci dell’istituto di pagamento in questione.

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione preventiva stabilito al presente articolo.

4.   Nei casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell’esercizio dei corrispondenti diritti di voto, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.

Articolo 7

Capitale iniziale

Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all’atto dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprendente uno o più elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a e) del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo le modalità seguenti:

a)

quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;

b)

quando l’istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR;

c)

quando l’istituto di pagamento presta qualsiasi dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.

Articolo 8

Fondi propri

1.   I fondi propri degli istituti di pagamento non sono inferiori all’importo più elevato tra il capitale iniziale di cui all’articolo 7 o all’ammontare fondi propri così come calcolati ai sensi dell’articolo 9 della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l’istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.

3.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l’articolo 9della presente direttiva agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell’ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 9

Computo dei fondi propri

1.   Fatti salvi i requisiti patrimoniali iniziali di cui all’articolo 7, gli Stati membri prescrivono agli istituti di pagamento - ad eccezione di quelli che offrono unicamente i servizi di cui al punto 7 o 8, o entrambi, dell’allegato I - di detenere in qualsiasi momento fondi propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo, quale deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale:

 

Metodo A

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al 10 % delle spese fisse generali dell’anno precedente. Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un istituto di pagamento rispetto all’anno precedente. Quando, alla data del calcolo, il precedente periodo di attività dell’istituto di pagamento è inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10 % delle corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

 

Metodo B

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento nell’anno precedente:

a)

4,0 % della quota di VP fino a 5 milioni di EUR,

più

b)

2,5 % della quota di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR,

più

c)

1 % della quota di VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR,

più

d)

0,5 % della quota di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR,

più

e)

0,25 % della quota di VP al di sopra di 250 milioni di EUR.

 

Metodo C

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al prodotto dell’indicatore rilevante di cui alla lettera a) per il fattore di moltiplicazione di cui alla lettera b), successivamente moltiplicato per il fattore di graduazione k di cui al paragrafo 2.

a)

L’indicatore rilevante è la somma dei seguenti elementi:

i)

proventi da interessi;

ii)

spese per interessi;

iii)

proventi per commissioni e provvigioni; e

iv)

altri proventi di gestione.

Ogni elemento è incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o irregolari non sono utilizzati nel calcolo dell’indicatore rilevante. Le spese relative all’esternalizzazione di servizi resi da terzi possono ridurre l’indicatore rilevante se sono sostenute da un’impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva. L’indicatore rilevante è calcolato sulla base dell’osservazione su base annuale effettuata alla fine dell’esercizio precedente. L’indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non sono inferiori all’80 % del valore medio dell’indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

b)

Il fattore di moltiplicazione è pari:

i)

al 10 % della quota dell’indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR;

ii)

all’8 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR;

iii)

al 6 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR;

iv)

al 3 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR;

v)

all’1,5 % al di sopra di 50 milioni di EUR.

2.   Il fattore di graduazione k da utilizzare nei metodi B e C è pari:

a)

a 0,5 quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato I;

b)

a 1 quando l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui in uno dei punti da 1 a 5 dell’allegato I.

3.   Le autorità competenti, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto di pagamento, possono prescrivere all’istituto di pagamento di detenere fondi propri superiori fino al 20 % rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1, ovvero consentire all’istituto di pagamento di detenere fondi propri inferiori fino al 20 % rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1.

Articolo 10

Requisiti in materia di tutela

1.   Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell’allegato I di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità seguenti:

a)

i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall’istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell’interesse degli utenti di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell’istituto di pagamento, in particolare in caso di insolvenza;

b)

i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un’impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l’istituto di pagamento, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l’istituto di pagamento non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.

2.   Se ad un istituto di pagamento è richiesto di tutelare i fondi ai sensi del paragrafo 1 e una percentuale di tali fondi è da utilizzare per future operazioni di pagamento e l’importo restante è da utilizzare per servizi diversi dai servizi di pagamento, i requisiti del paragrafo 1 si applicano anche a tale percentuale dei fondi da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici e ritenuta adeguata dalle autorità competenti.

Articolo 11

Rilascio dell’autorizzazione

1.   Gli Stati membri richiedono agli istituti diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che beneficiano di un’ esenzione a norma degli articoli 32 o 33, che intendono prestare servizi di pagamento, un’autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. L’autorizzazione è concessa unicamente ad una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

2.   Le autorità competenti concedono un’autorizzazione se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 5 e se, dopo la verifica della domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva positiva. Prima di concedere un’autorizzazione le autorità competenti possono consultare, se del caso, la banca centrale nazionale o altre autorità pubbliche competenti.

3.   Un istituto di pagamento che, in base alla normativa nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede centrale nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale e ivi svolgere almeno una parte dell’attività in materia di servizi di pagamento.

4.   Le autorità competenti concedono l’autorizzazione soltanto se, tenuto conto della necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento, quest’ultimo è dotato di solidi dispositivi di governo societario per la prestazione dei servizi di pagamento, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di procedure efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili; tali dispositivi, procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall’istituto di pagamento.

5.   Qualora un istituto di pagamento presti uno dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 7 dell’allegato I e nello stesso tempo svolga altre attività commerciali, le autorità competenti possono esigere la creazione di un’entità separata per l’attività di servizi di pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria di quest’ultimo o la capacità delle autorità competenti di controllare l’osservanza da parte dell’istituto di pagamento di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

6.   Le autorità competenti rifiutano di concedere l’autorizzazione qualora, tenuto conto della necessità di assicurare una sana e prudente gestione di un istituto di pagamento, non siano convinte dell’idoneità degli azionisti o dei membri che detengono partecipazioni qualificate.

7.   Se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 38), del regolamento (UE) n. 575/2013, tra l’istituto di pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono stretti legami, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo a condizione che tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

8.   Le autorità competenti concedono l’autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’istituto di pagamento ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

9.   L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e consente all’istituto di pagamento di cui trattasi di prestare i servizi di pagamento per i quali è stato autorizzato in tutta l’Unione, ai sensi della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento.

Articolo 12

Comunicazione della decisione

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l’autorizzazione è concessa o respinta. L’autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti l’eventuale diniego di autorizzazione.

Articolo 13

Revoca dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto se l’ istituto:

a)

non si serve dell’autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a 6 mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi l’autorizzazione decada;

b)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione o non informa l’autorità competente di importanti cambiamenti a tale riguardo;

d)

costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività di servizi di pagamento; oppure

e)

ricade in uno degli altri casi in cui la revoca dell’autorizzazione è prevista dal diritto nazionale.

2.   L’autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti la revoca dell’autorizzazione e ne informa gli interessati.

3.   L’autorità competente rende pubblica la revoca dell’autorizzazione, anche nei registri di cui agli articoli 14 e 15.

Articolo 14

Iscrizione nello Stato membro di origine

1.   Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico in cui sono iscritti:

a)

gli istituti di pagamento autorizzati e i relativi agenti;

b)

le persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi degli articoli 32 o 33 ei relativi agenti;

c)

gli istituti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento in base alla normativa nazionale.

Le succursali degli istituti di pagamento sono iscritte nel registro dello Stato membro di origine se esse prestano servizi in uno Stato membro diverso da quello di origine.

2.   Nel registro pubblico sono specificati i servizi di pagamento per i quali l’istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento autorizzati sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche a cui è stata concessa un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33. Il registro è pubblicamente consultabile e accessibile online e aggiornato tempestivamente.

3.   Le autorità competenti iscrivono nel registro pubblico ogni revoca di autorizzazioni o di esenzioni concesse a norma degli articoli 32 o 33.

4.   Le autorità competenti notificano all’ABE le motivazioni sottostanti ogni revoca di autorizzazione e di esenzioni concesse a norma degli articoli 32 o 33.

Articolo 15

Registro dell’ABE

1.   L’ABE sviluppa, gestisce e mantiene un registro elettronico centrale contenente le informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 2. L’ABE è responsabile della corretta presentazione di tali informazioni.

L’ABE, a titolo gratuito, mette il registro a disposizione del pubblico sul proprio sito web e consente un facile accesso alle informazioni elencate e una facile ricerca delle stesse.

2.   Le autorità competenti notificano senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nei rispettivi registri pubblici di cui all’articolo 14 in una lingua di uso corrente nel settore della finanza.

3.   Le autorità competenti sono responsabili dell’esattezza delle informazioni specificate al paragrafo 2 e dell’aggiornamento di tali informazioni.

4.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale e all’accesso alle informazioni ivi contenute. I requisiti tecnici garantiscono che solo l’autorità competente e l’ABE possano modificare le informazioni.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione in merito ai dettagli e alla struttura delle informazioni da notificare a norma del paragrafo 1, compresi il formato e il modello comuni in cui si devono fornire tali informazioni.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 luglio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 16

Mantenimento dell’autorizzazione

Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite conformemente all’articolo 5, l’istituto di pagamento ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

Articolo 17

Contabilità e revisione legale

1.   Le direttive 86/635/CEE e 2013/34/UE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) si applicano, mutatis mutandis, agli istituti di pagamento.

2.   A meno che non siano esonerati ai sensi della direttiva 2013/34/UE e, ove applicabile, della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

3.   Per fini di vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni contabili separate per i servizi di pagamento e per le attività di cui all’articolo 18, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un’impresa di revisione contabile.

4.   Gli obblighi stabiliti all’articolo 63 della direttiva 2013/36/UE si applicano, mutatis mutandis, ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di pagamento.

Articolo 18

Attività

1.   Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

a)

prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, e registrazione e trattamento di dati;

b)

gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;

c)

attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni dell’Unione e nazionali applicabili.

2.   Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento.

3.   I fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE.

4.   Gli istituti di pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui al punto 4 o 5 dell’allegato I soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;

b)

fatte salve le norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, e all’articolo 28 è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a 12 mesi;

c)

tale credito non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento;

d)

i fondi propri dell’istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all’importo globale del credito concesso.

5.   Gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE.

6.   La presente direttiva fa salva la direttiva 2008/48/CE, altre pertinenti normative dell’Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell’Unione.

Sezione 2

Altre condizioni

Articolo 19

Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività

1.   Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:

a)

il nome e l’indirizzo dell’agente;

b)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno cui ricorrerà l’agente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849, da aggiornare tempestivamente nel caso di cambiamenti sostanziali ai dettagli comunicati nella notifica iniziale;

c)

l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza;

d)

i servizi di pagamento dell’istituto di pagamento di cui è incaricato l’agente; e

e)

se del caso, il codice identificativo unico o il numero dell’agente.

2.   Entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine comunica all’istituto di pagamento se l’agente è stato iscritto nel registro di cui all’articolo 14. All’iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.

3.   Prima di iscrivere l’agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite loro non siano corrette, dispongono l’ulteriore accertamento delle stesse.

4.   Se, in seguito all’accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le informazioni fornite loro a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l’iscrizione dell’agente nel registro di cui all’articolo 14 e ne informano l’istituto di pagamento senza indebito ritardo.

5.   L’istituto di pagamento che intenda prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l’impiego di un agente o la costituzione di una succursale segue le procedure di cui all’articolo 28.

6.   L’istituto di pagamento che intenda esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

L’esternalizzazione di funzioni operative importanti, tra cui i sistemi informatici, non deve mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento né la capacità delle autorità competenti di controllare e documentare che l’istituto di pagamento adempia a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva.

Ai fini del secondo comma, una funzione operativa è considerata importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell’istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione richiesta a norma del presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti soddisfino le condizioni seguenti:

a)

l’esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;

b)

non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;

c)

non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve soddisfare per essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;

d)

non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento.

7.   Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto ne informino gli utenti di servizi di pagamento.

8.   Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro di origine qualsiasi modifica nell’impiego delle entità a cui vengono esternalizzate attività e, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, degli agenti, compresi nuovi agenti..

Articolo 20

Responsabilità

1.   Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni operative adottino misure ragionevoli per garantire il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente, succursale o entità cui vengono esternalizzate attività.

Articolo 21

Registrazioni

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate ai fini del presente titolo per almeno cinque anni, ferme restando la direttiva (UE) 2015/849 o altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

Sezione 3

Autorità competenti e vigilanza

Articolo 22

Designazione delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente titolo autorità pubbliche o enti riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale, comprese le banche centrali nazionali.

Le autorità competenti garantiscono l’indipendenza dagli enti economici ed evitano conflitti di interesse. Fatto salvo il primo comma, gli istituti di pagamento, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica o gli uffici postali non sono designati come autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità designate.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all’adempimento delle loro funzioni.

3.   Gli Stati membri che contino sul proprio territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le rispettive funzioni. Lo stesso vale per i casi in cui le autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo non sono le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi.

4.   I compiti delle autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 spettano alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

5.   Il paragrafo 1 non implica che le autorità competenti debbano esercitare la vigilanza sulle attività commerciali degli istituti di pagamento diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento e dalle attività di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 23

Vigilanza

1.   Gli Stati membri assicurano che i controlli effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto permanente del presente titolo siano proporzionati, adeguati e consoni ai rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento.

Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti sono autorizzate, in particolare, ad adottare le misure seguenti:

a)

esigere che l’istituto di pagamento fornisca le informazioni necessarie a tal fine, specificando la finalità della richiesta, come opportuno, e i termini entro i quali fornire dette informazioni;

b)

effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di pagamento, qualsiasi agente o succursale che presti servizi di pagamento sotto la responsabilità dell’istituto di pagamento, o qualsiasi entità cui vengano esternalizzate attività;

c)

emettere raccomandazioni, orientamenti e, se del caso, disporre provvedimenti amministrativi vincolanti;

d)

sospendere o revocare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13.

2.   Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano comminare sanzioni nei confronti degli istituti di pagamento o di coloro che di fatto controllano l’attività degli istituti di pagamento che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell’attività in materia di servizi di pagamento, o adottare nei loro confronti provvedimenti la cui applicazione è diretta specificamente a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

3.   Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 7, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 9, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano autorizzate ad adottare le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo per garantire un capitale sufficiente per i servizi di pagamento, soprattutto qualora le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento ne danneggino o rischino di danneggiarne la solidità finanziaria.

Articolo 24

Segreto d’ufficio

1.   Gli Stati membri impongono a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

2.   Nello scambio di informazioni di cui all’articolo 26, il segreto d’ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese.

3.   Gli Stati membri possono applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli articoli da 53 a 61 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 25

Ricorso in sede giurisdizionale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di omissione.

Articolo 26

Scambio d’informazioni

1.   Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l’ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù del diritto dell’Unione o nazionale applicabile ai prestatori di servizi di pagamento.

2.   Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e:

a)

le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento;

b)

la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

c)

altre autorità pertinenti designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva (UE) 2015/849 e di altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

d)

l’ABE, che ha il compito di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza in virtù dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

1.   Se un’autorità competente di uno Stato membro ritiene che, in relazione ad una particolare questione, la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di un altro Stato membro di cui agli articoli 26, 28, 29, 30 o 31 della presente direttiva non si conformi alle disposizioni quivi specificate, può rimettere la questione all’ABE e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2.   L’ABE, qualora sia stata richiesta la sua assistenza a norma del paragrafo 1 del presente articolo, adotta senza indugio una decisione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE può anche, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. Nell’uno o nell’altro caso le autorità competenti coinvolte rinviano le proprie decisioni in attesa della risoluzione ai sensi dell’articolo 19 di detto regolamento.

Articolo 28

Domanda per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

1.   Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:

a)

il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione dell’istituto di pagamento;

b)

lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;

c)

il servizio o i servizi di pagamento da prestare;

d)

se l’istituto di pagamento intende avvalersi di un agente, le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1;

e)

se l’istituto di pagamento intende avvalersi di una succursale, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e), riguardo all’attività in materia di servizi di pagamento nel territorio dello Stato membro ospitante, una descrizione della struttura organizzativa della succursale e l’identità dei responsabili della gestione della succursale.

Se intende esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, l’istituto di pagamento ne informa le autorità competenti del proprio Stato membro di origine.

2.   Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine le trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Entro un mese dalla ricezione delle informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante valutano tali informazioni e forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni pertinenti in ordine ai servizi di pagamento che l’istituto di pagamento interessato intende prestare esercitando la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine, in particolare, eventuali motivi ragionevoli di preoccupazione in ordine al previsto impiego di un agente o stabilimento di una succursale riguardo al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine non concordino con la valutazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano a queste ultime le motivazioni della loro decisione.

Se la loro valutazione non è favorevole, in particolare alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano di registrare l’agente o la succursale ovvero revocano la registrazione, qualora già avvenuta.

3.   Entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all’istituto di pagamento.

Dal momento dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 14, l’agente o la succursale possono iniziare le attività nel pertinente Stato membro ospitante.

L’istituto di pagamento notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine la data d’inizio delle attività attraverso l’agente o la succursale nel pertinente Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4.   Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro di origine eventuali modifiche rilevanti alle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1, compresi ulteriori agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività negli Stati membri ospitanti in cui operano. Si applica la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3.

5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni, conformemente al presente articolo, tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di notifica degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, compresi una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati al fine di garantire una procedura di notifica uniforme ed efficiente.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 29

Vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi

1.   Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui al presente titolo e alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV in conformità dell’articolo 100, paragrafo 4, in relazione ad un agente o ad una succursale di un istituto di pagamento situato nel territorio di un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di origine collaborano con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Nell’ambito della cooperazione di cui al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la loro eventuale intenzione di effettuare un’ispezione in loco sul territorio di quest’ultimo.

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di cui trattasi.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che gli istituti di pagamento che dispongono di agenti o succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività svolte nel loro territorio.

Tali relazioni sono richieste a fini informativi o statistici e, nella misura in cui gli agenti e le succursali svolgono attività in materia di servizi di pagamento nell’esercizio del diritto di stabilimento, per controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV. Tali agenti e succursali sono soggetti a obblighi di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 24.

3.   Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di un agente o di una succursale, nonché qualora tali violazioni si siano verificate nell’esercizio della libera prestazione di servizi. A tal proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali, anche in ordine all’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, da parte dell’istituto di pagamento.

4.   Gli Stati membri possono richiedere che gli istituti di pagamento che operano tramite agenti nel loro territorio nell’esercizio del diritto di stabilimento, la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro nominino un punto di contatto centrale nel loro territorio al fine di assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza dei titoli III e IV, fatte salve le disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo, nonché al fine di agevolare la vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli Stati membri ospitanti, anche fornendo alle autorità competenti documenti ed informazioni su richiesta.

5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione specificando i criteri da utilizzare nel determinare, conformemente al principio di proporzionalità, le circostanze in cui è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di tali punti di contatto ai sensi del paragrafo 4.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto in particolare dei seguenti elementi:

a)

il volume e il valore complessivi delle operazioni effettuate dall’istituto di pagamento negli Stati membri ospitanti;

b)

il tipo di servizi di pagamento forniti; e

c)

il numero complessivo di agenti stabiliti nello Stato membro ospitante.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

6.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, conformemente al presente titolo e al fine di controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV. I progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di vigilanza degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare, al fine di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente sugli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano altresì i mezzi e i dettagli delle relazioni richieste agli istituti di pagamento dagli Stati membri ospitanti in ordine alle attività di pagamento effettuate nel loro territorio in conformità del paragrafo 2, compresa la frequenza di tali relazioni.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.

7.   Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione, di cui ai paragrafi 5 e 6, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 30

Misure in caso di inosservanza e misure cautelari

1.   Fatta salva la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro di origine, se l’autorità competente dello Stato membro ospitante accerta che un istituto di pagamento con agenti o succursali nel suo territorio non è conforme al presente titolo o al diritto nazionale che recepisce il titolo III o IV, ne informa senza indugio l’autorità competente dello Stato membro di origine.

L’autorità competente dello Stato membro d’origine, dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, adotta senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l’istituto di pagamento in questione ponga fine alla situazione irregolare. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indugio tali misure all’autorità competente dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro interessato.

2.   In situazioni di emergenza, quando sia necessario intervenire immediatamente per affrontare una grave minaccia agli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo possono adottare misure cautelari contestualmente alla cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti e in attesa che vengano adottate misure dalle autorità competenti dello Stato membro di origine come previsto all’articolo 29.

3.   Le misure cautelari di cui al paragrafo 2 sono adeguate e proporzionate allo scopo di proteggere da una grave minaccia gli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante. Esse non determinano un trattamento preferenziale degli utenti di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento dello Stato membro ospitante rispetto agli utenti di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento di altri Stati membri.

Le misure cautelari sono temporanee e cessano quando sono risolte le gravi minacce individuate, anche con l’assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di origine o in cooperazione con esse o con l’ABE, come previsto dall’articolo 27, paragrafo 1.

4.   Se compatibile con la situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle di qualsiasi altro Stato membro interessato, la Commissione e l’ABE in anticipo, e in ogni caso senza indebito ritardo, delle misure cautelari adottate ai sensi del paragrafo 2 e della relativa motivazione.

Articolo 31

Motivazione e comunicazione

1.   Ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità in applicazione degli articoli 23, 28, 29 o 30 che comporti sanzioni o restrizioni all’esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivato e comunicato all’istituto di pagamento interessato.

2.   Gli articoli 28, 29 e 30 lasciano impregiudicato l’obbligo delle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847, in particolare dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/847, di sorvegliare o controllare l’osservanza dei requisiti stabiliti in tali atti.

Sezione 4

Esenzione

Articolo 32

Condizioni

1.   Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le loro autorità competenti a esentare le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell’allegato I dall’applicazione, in toto o in parte, della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione degli articoli 14, 15, 22, 24, 25 e 26, qualora:

a)

la media mensile, calcolata sui precedenti 12 mesi, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi il limite fissato dallo Stato membro e in ogni caso non ammonti a più di 3 milioni di EUR. Tale condizione è valutata in base all’importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano e

b)

nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2.   Tutte le persone fisiche o giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la sede centrale o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano effettivamente.

3.   Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se l’articolo 11, paragrafo 9, e gli articoli 28, 29 e 30 non si applicano a tali persone.

4.   Gli Stati membri possono inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo possano svolgere solo alcune delle attività elencate all’articolo 18.

5.   Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulle condizioni specificate in tale paragrafo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 o 4 del presente articolo non siano più rispettate, le persone interessate richiedano un’autorizzazione entro 30 giorni di calendario in conformità dell’articolo 11.

6.   I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano in relazione alla direttiva (UE) 2015/849 né alla normativa antiriciclaggio nazionale.

Articolo 33

Prestatori di servizi di informazione sui conti

1.   Le persone fisiche o giuridiche che prestano unicamente il servizio di pagamento di cui al punto 8 dell’allegato I sono esentate dall’applicazione della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni 1 e 2, ad eccezione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), da e) a h), j), l), n), p) e q), dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché degli articoli 14 e 15. La sezione 3 si applica ad eccezione dell’articolo 23, paragrafo 3.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se i titoli III e IV non si applicano a tali persone, ad eccezione degli articoli 41, 45 e 52 ove del caso, degli articoli 67 e 69 e da 95 a 98.

Articolo 34

Notifica e informazione

Se uno Stato membro applica un’esenzione a norma dell’articolo 32, notifica conseguentemente alla Commissione entro il 13 gennaio 2018 la sua decisione e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a).

CAPO 2

Disposizioni comuni

Articolo 35

Accesso ai sistemi di pagamento

1.   Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento di prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che siano persone giuridiche, siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino l’accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici, come il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d’impresa, e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.

I sistemi di pagamento non impongono alcuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:

a)

regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento;

b)

norme che discriminino tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti;

c)

restrizioni sulla base dello status istituzionale.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE;

b)

ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo.

Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri assicurano che - qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso - tale partecipante fornisca, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente al paragrafo 1.

Il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento richiedente motivazioni circostanziate per eventuali rifiuti.

Articolo 36

Accesso a conti detenuti presso enti creditizi

Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano accesso ai servizi relativi ai conti di pagamento degli enti creditizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. L’accesso è sufficientemente ampio da consentire all’istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente.

L’ente creditizio fornisce all’autorità competente motivazioni debitamente circostanziate per eventuali rifiuti.

Articolo 37

Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica

1.   Gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare servizi di pagamento.

2.   Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono una delle attività di cui all’articolo 3, lettera k), punti i) e ii), o che svolgono entrambe le attività per le quali il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nei precedenti 12 mesi sia superiore all’importo di 1 milione di EUR, inviino alle autorità competenti una notifica con la descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi in base a quale esclusione di cui all’articolo 3, lettera k), punti i) e ii), l’attività si considera svolta.

Sulla scorta di tale notifica l’autorità competente adotta una decisione motivata sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, lettera k), e qualora l’attività non sia considerata una rete limitata e ne informa di conseguenza il prestatore di servizi.

3.   Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono un’attività di cui all’articolo 3, lettera l), inviino una notifica alle autorità competenti e che forniscano alle stesse un parere annuale sulla revisione contabile attestante che l’attività rientra nei limiti di cui all’articolo 3, lettera l).

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti informano l’ABE riguardo ai servizi notificati ai sensi dei paragrafi 2 e 3, precisando in base a quale esclusione l’attività è prestati.

5.   La descrizione dell’attività notificata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo è messa a disposizione del pubblico nei registri di cui agli articoli 14 e 15.

TITOLO III

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 38

Ambito di applicazione

1.   Il presente titolo si applica alle operazioni di pagamento singole, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente o parzialmente, se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore.

2.   Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente titolo alle microimprese così come ai consumatori.

3.   La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, le altre pertinenti normative dell’Unione, o le misure nazionali conformi al diritto dell’Unione relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.

Articolo 39

Altre disposizioni del diritto dell’Unione

Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare.

Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli articoli 44, 45, 51 e 52 della presente direttiva.

Articolo 40

Spese inerenti all’informazione

1.   Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all’utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell’informazione ai sensi del presente titolo.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta dell’utente di servizi di pagamento.

3.   Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per l’informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 41

Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

Gli Stati membri prevedono che il prestatore di servizi di pagamento sia soggetto all’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi di cui al presente titolo.

Articolo 42

Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica

1.   Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al pertinente contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:

a)

in deroga agli articoli 51, 52 e 56 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per adottare una decisone consapevole, nonché un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell’articolo 52;

b)

può essere convenuto che, in deroga all’articolo 54, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche alle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all’articolo 51, paragrafo 1;

c)

può essere convenuto che, in deroga agli articoli 57 e 58, dopo l’esecuzione di una operazione di pagamento:

i)

il prestatore di servizi di pagamento fornisca o renda disponibile solo un riferimento che consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare l’operazione di pagamento, l’importo dell’operazione di pagamento e le spese relative e/o, nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, le informazioni sul totale dell’importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;

ii)

il prestatore di servizi di pagamento non sia tenuto a fornire o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l’importo dei fondi caricati.

2.   Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento prepagati.

CAPO 2

Operazioni di pagamento singole

Articolo 43

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica a operazioni di pagamento singole che non rientrano in un contratto quadro.

2.   Se un ordine di pagamento per una operazione di pagamento singola è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni già date all’utente di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro prestatore di servizi di pagamento o che gli saranno fornite conformemente al medesimo contratto.

Articolo 44

Informazioni generali preliminari

1.   Gli Stati membri prescrivono che prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all’utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 45 per quanto riguarda i propri servizi. Su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene offerto il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2.   Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un servizio di pagamento singolo è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.

3.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell’ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 45.

Articolo 45

Informazioni e condizioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento:

a)

la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;

b)

il tempo massimo di esecuzione relativo al servizio di pagamento da prestare;

c)

tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la suddivisione di tali spese;

d)

se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di pagamento.

2.   Inoltre gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento forniscano al pagatore, o rendano disponibili al pagatore, prima che l’ordine sia disposto, le seguenti informazioni in maniera chiara ed esauriente:

a)

il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro recapito, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e

b)

i recapiti dell’autorità competente.

3.   Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all’articolo 52 sono rese disponibili all’utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.

Articolo 46

Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto

Oltre alle informazioni e condizioni di cui all’articolo 45, qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, immediatamente dopo aver disposto l’ordine, il prestatore di servizi di pagamento fornisce o rende disponibili al pagatore e, se del caso, al beneficiario tutti i dati seguenti:

a)

la conferma del buon esito della disposizione dell’ordine di pagamento indirizzata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;

b)

il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore nonché tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

c)

l’importo dell’operazione di pagamento;

d)

se del caso, l’importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l’operazione ed eventualmente la suddivisione delle stesse.

Articolo 47

Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore in caso di utilizzo di un servizio disposizione di ordine di pagamento

Qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest’ultimo mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore il riferimento dell’operazione di pagamento.

Articolo 48

Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento

Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce al quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 44, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:

a)

un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, informazioni relative al beneficiario;

b)

l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento;

c)

l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse;

d)

se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera d), e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;

e)

la data di ricevimento dell’ordine di pagamento.

Articolo 49

Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione

Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 44, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:

a)

un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

b)

l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;

c)

l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario ed eventualmente la suddivisione delle stesse;

d)

se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;

e)

la data valuta dell’accredito.

CAPO 3

Contratti quadro

Articolo 50

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.

Articolo 51

Informazioni generali preliminari

1.   Gli Stati membri prescrivono che, in tempo utile prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un’offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisca, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 52. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2.   Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto quadro è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all’obbligo di cui a detto paragrafo immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro.

3.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 52.

Articolo 52

Informazioni e condizioni

Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all’utente di servizi di pagamento:

1.

relativamente al prestatore di servizi di pagamento:

a)

il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui è prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;

b)

gli estremi delle competenti autorità di controllo e del registro di cui all’articolo 14 o di altro pertinente registro pubblico in cui è iscritto il prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;

2.

relativamente all’utilizzo del servizio di pagamento:

a)

una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;

b)

la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;

c)

la forma e la procedura per prestare il consenso a disporre un ordine di pagamento o eseguire un’operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 64 e 80;

d)

un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, ai sensi dell’articolo 78, e all’eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;

e)

il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;

f)

l’eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l’utilizzo dello strumento di pagamento in conformità dell’articolo 68, paragrafo 1;

g)

in caso di strumenti di pagamento basati su carta multimarchio in co-badging, i diritti dell’utente di servizi di pagamento a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/751.

3.

relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:

a)

tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, comprese quelle connesse alla modalità e alla frequenza con cui le informazioni ai sensi della presente direttiva sono fornite o rese disponibili e, se del caso, la suddivisione di tali spese;

b)

se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente e l’indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d’interesse o di cambio di riferimento;

c)

se concordata, l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell’articolo 54, paragrafo 2;

4.

relativamente alla comunicazione:

a)

se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature e ai software dell’utente di servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;

b)

le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili;

c)

la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante il rapporto contrattuale in questione;

d)

il diritto dell’utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all’articolo 53;

5.

relativamente alle misure di tutela e correttive:

a)

se applicabile, una descrizione delle misure che l’utente di servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b);

b)

la procedura sicura applicabile dal prestatore di servizi di pagamento per la notifica all’utente di servizi di pagamento in caso di frode sospetta o effettiva o di minacce alla sicurezza;

c)

se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell’articolo 68;

d)

la responsabilità del pagatore in conformità dell’articolo 74, comprese le informazioni sull’importo pertinente;

e)

in che modo ed entro quale termine l’utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma dell’articolo 71, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o disposte o eseguite non correttamente, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell’articolo 73;

f)

la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’ordine o l’esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità dell’articolo 89;

g)

le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 76 e 77;

6.

relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:

a)

se così convenuto, l’informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall’utente di servizi di pagamento conformemente all’articolo 54 a meno che l’utente di servizi di pagamento non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate;

b)

la durata del contratto quadro;

c)

il diritto dell’utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, e dell’articolo 55;

7.

relativamente al ricorso:

a)

le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione competente;

b)

le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) a disposizione dell’utente di servizi di pagamento in conformità degli articoli da 99 a 102.

Articolo 53

Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro

In qualsiasi momento della relazione contrattuale l’utente di servizi di pagamento ha il diritto di ricevere, su sua richiesta, le condizioni contrattuali del contratto quadro, nonché le informazioni e le condizioni specificate all’articolo 52, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Articolo 54

Modifiche delle condizioni del contratto quadro

1.   Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all’articolo 52 è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta. L’utente dei servizi di pagamento può accettare o rifiutare le modifiche prima della data proposta per la loro entrata in vigore.

Se applicabile in conformità dell’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l’utente di servizi di pagamento che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate a meno che quest’ultimo non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate. Il prestatore di servizi di pagamento informa altresì l’utente di servizi di pagamento, nel caso in cui questi rifiuti le modifiche, che ha diritto di recedere dal contratto quadro senza oneri e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le modifiche sarebbero state applicate.

2.   Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell’articolo 52, paragrafo 3, lettere b) e c). L’utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse quanto prima e secondo le modalità previste all’articolo 51, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una specifica frequenza o modalità secondo cui l’informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia, le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.

3.   Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate in modo imparziale, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti di servizi di pagamento.

Articolo 55

Recesso

1.   I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall’utente dei servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto dalle parti un periodo di preavviso che non può essere superiore ad un mese.

2.   Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l’utente dei servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di sei mesi. Qualsiasi spesa per il recesso dal contratto quadro deve essere adeguata e in linea con i costi sostenuti.

3.   Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1.

4.   Le spese per i servizi di pagamento applicate periodicamente sono dovute dall’utente dei servizi di pagamento solo in misura proporzionale per il periodo precedente il recesso dal contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo.

6.   Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti di servizi di pagamento.

Articolo 56

Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una operazione di pagamento singola

Nel caso di una operazione di pagamento singola disposta dal pagatore nell’ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce esplicitamente, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, tutte le seguenti informazioni:

a)

i tempi massimi di esecuzione;

b)

le spese che il pagatore deve corrispondere;

c)

se del caso, la suddivisione delle spese.

Articolo 57

Informazioni per il pagatore in merito a una operazione di pagamento singola

1.   Dopo che l’importo di una operazione di pagamento singola è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio e secondo le stesse modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni:

a)

un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

b)

l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;

c)

l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;

d)

se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;

e)

la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.

2.   Un contratto quadro include la condizione secondo la quale il pagatore può richiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese, a titolo gratuito e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno una volta al mese, a titolo gratuito.

Articolo 58

Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di pagamento singola

1.   Successivamente all’esecuzione di una operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 51, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni:

a)

un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

b)

l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

c)

l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere;

d)

se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;

e)

la data valuta dell’accredito.

2.   Un contratto quadro può includere la condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno una volta al mese, a titolo gratuito.

CAPO 4

Disposizioni comuni

Articolo 59

Valuta e conversione

1.   I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

2.   Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l’operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest’ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell’operazione di pagamento.

Il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base.

Articolo 60

Informazioni su ulteriori spese o riduzioni

1.   Il beneficiario, qualora imponga una spesa o proponga una riduzione per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito il pagatore prima di disporre l’operazione di pagamento.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento o un terzo coinvolto nell’operazione, qualora imponga una spesa per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito l’utente dei servizi di pagamento prima di disporre l’operazione di pagamento.

3.   Il pagatore paga le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 solo se l’importo totale di tali spese era stato reso noto prima di disporre l’operazione di pagamento.

TITOLO IV

DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL’USO DI SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1

Disposizioni comuni

Articolo 61

Ambito di applicazione

1.   Se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore, l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l’articolo 62, paragrafo 1, l’articolo 64, paragrafo 3, gli articoli 72, 74, 76, 77, 80 e 89 non siano in tutto o in parte applicati. L’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un termine diverso da quello di cui all’articolo 71.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che l’articolo 102 non si applichi se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.

4.   La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, le altre pertinenti normative dell’Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell’Unione.

Articolo 62

Spese applicabili

1.   Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all’utente dei servizi di pagamento le spese per l’adempimento dei suoi obblighi di informazione o l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salvo le diverse disposizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 1, all’articolo 80, paragrafo 5, e all’articolo 88, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

2.   Gli Stati membri prescrivono che, per le operazioni di pagamento eseguite nell’Unione, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.

3.   Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l’uso di un determinato strumento di pagamento. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l’utilizzo dello specifico strumento di pagamento.

4.   In ogni caso, gli Stati membri assicurano che il beneficiario non imponga spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012.

5.   Gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficienti.

Articolo 63

Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta elettronica

1.   Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR, o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:

a)

che l’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 70, paragrafo 1, lettere c) e d), e l’articolo 74, paragrafo 3, non si applicano se non è consentito il blocco dello strumento di pagamento o non ne può essere impedito l’utilizzo ulteriore;

b)

che gli articoli 72 e 73 e l’articolo 74, paragrafi 1 e 3, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l’operazione di pagamento è stata autorizzata;

c)

in deroga all’articolo 79, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l’utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto;

d)

in deroga all’articolo 80, che il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad eseguire l’operazione di pagamento;

e)

in deroga agli articoli 83 e 84, che si applicano altri periodi di esecuzione.

2.   Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Essi possono aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a 500 EUR.

3.   Gli articoli 73 e 74 della presente direttiva si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o agli strumenti di pagamento di un certo valore.

CAPO 2

Autorizzazione di operazioni di pagamento

Articolo 64

Consenso e revoca del consenso

1.   Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha prestato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione della stessa.

2.   Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

In mancanza di consenso, un’operazione di pagamento è considerata non autorizzata.

3.   Conformemente all’articolo 80 il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità. Anche il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può essere revocato e qualsiasi operazione di pagamento successiva alla revoca è considerata non autorizzata.

4.   La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento interessati.

Articolo 65

Conferma della disponibilità di fondi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto confermi immediatamente se sul conto del pagatore vi è disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione di un’operazione di pagamento basata su carta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

al momento della richiesta il conto di pagamento del pagatore è accessibile online;

b)

il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto affinché risponda alle richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell’importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;

c)

il consenso di cui alla lettera b) è stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento può richiedere la conferma di cui al paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il pagatore ha dato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento affinché richieda la conferma di cui al paragrafo 1;

b)

il pagatore ha disposto l’operazione di pagamento basata su carta per l’importo in questione utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;

c)

prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica con quest’ultimo in maniera sicura conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d).

3.   La conferma di cui al paragrafo 1 consta solamente di una semplice risposta affermativa o negativa e non di un estratto del saldo del conto, a norma della direttiva 95/46/CE. Tale risposta non è memorizzata o utilizzata per scopi diversi all’esecuzione dell’operazione di pagamento basata su carta.

4.   La conferma di cui al paragrafo 1 non consente al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore.

5.   Il pagatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli l’avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento e la risposta fornita.

6.   Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE.

Articolo 66

Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per ottenere servizi di pagamento a norma del punto 7 dell’allegato I. Il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online.

2.   Se il pagatore presta il consenso esplicito all’esecuzione di un pagamento in conformità dell’articolo 64, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto esegue le azioni specificate al paragrafo 4 del presente articolo per garantire il diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento.

3.   Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:

a)

non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;

b)

provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e che siano trasmesse dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso canali sicuri ed efficienti;

c)

provvede affinché qualunque altra informazione sull’utente dei servizi di pagamento, ottenuta nella prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo su consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento;

d)

ogniqualvolta sia disposto un pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore e comunica in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il pagatore e il beneficiario conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);

e)

non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti dell’utente di servizi di pagamento;

f)

non chiede all’utente dei servizi di pagamento dati diversi da quelli necessari a prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento;

g)

non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento come esplicitamente richiesto dal pagatore;

h)

non modifica l’importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell’operazione.

4.   Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:

a)

comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);

b)

immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento da parte di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest’ultimo o gli mette a disposizione tutte le informazioni sull’ordine di pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all’esecuzione dell’operazione di pagamento;

c)

tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento senza discriminazioni - se non per motivi obiettivi, in particolare quanto ai termini, alla priorità o alle spese - rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore.

5.   La prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Articolo 67

Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti

1.   Gli Stati membri assicurano che l’utente di servizi di pagamento abbia il diritto di ricorrere a servizi che consentono l’accesso ai servizi di informazione sui conti di cui al punto 8 dell’allegato I. Il diritto non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online.

2.   Il prestatore di servizi di informazione sui conti:

a)

presta servizi unicamente sulla base del consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento;

b)

provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e la trasmissione di tali informazioni da parte del prestatore di servizi di informazione sui conti avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti;

c)

per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente di servizi di pagamento e comunica in maniera sicura con il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e l’utente dei servizi di pagamento conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d);

d)

accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associati;

e)

non richiede dati sensibili relativi ai pagamenti, collegati ai conti di pagamento;

f)

non usa, accede o conserva dati per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di informazione sui conti esplicitamente richiesto dall’utente dei servizi di pagamento, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.

3.   In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:

a)

comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, lettera d); e

b)

tratta le richieste di dati trasmesse mediante i servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazioni, se non per motivi obiettivi.

4.   La prestazione di servizi di informazione sui conti non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Articolo 68

Limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento e dell’accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento

1.   Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento.

2.   Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare lo strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

3.   In tali casi il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, informa il pagatore del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell’Unione.

4.   Il prestatore di servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco.

5.   Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l’accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all’accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi di informazione sui conti o del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, compreso un ordine di pagamento non autorizzato o fraudolento. In tali casi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, con le modalità convenute, informa il pagatore del rifiuto di accesso al conto di pagamento e dei relativi motivi. Tale informazione, ove possibile, è fornita al pagatore prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.

Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente l’accesso al conto di pagamento una volta cessati i motivi che hanno determinato il rifiuto.

6.   Nei casi di cui al paragrafo 5, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto riferisce immediatamente all’autorità competente l’incidente collegato al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Le informazioni comprendono gli elementi di dettaglio pertinenti del caso e i motivi che hanno giustificato l’intervento. L’autorità competente valuta il caso e, se necessario, adotta le misure opportune.

Articolo 69

Obblighi a carico dell’utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate

1.   L’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento:

a)

utilizza lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l’emissione e l’uso le quali devono essere obiettive, non discriminatorie e proporzionate;

b)

notifica senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l’utente di servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento.

Articolo 70

Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento

1.   Il prestatore di servizi di pagamento che emette lo strumento di pagamento:

a)

assicura che le credenziali di sicurezza personalizzate siano accessibili solo all’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento stesso, fatti salvi gli obblighi imposti all’utente di servizi di pagamento di cui all’articolo 69;

b)

si astiene dall’inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall’utente debba essere sostituito;

c)

assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati affinché l’utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla notifica di cui all’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 4; su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all’utente dei servizi di pagamento mezzi per provare l’avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa;

d)

fornisce all’utente dei servizi di pagamento la possibilità di procedere alla notifica a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b), a titolo gratuito e imputa, eventualmente, solo i costi di sostituzione direttamente attribuiti allo strumento di pagamento;

e)

impedisce qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta effettuata la notifica ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b).

2.   Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell’invio all’utente dei servizi di pagamento di uno strumento di pagamento o delle eventuali relative credenziali di sicurezza personalizzate.

Articolo 71

Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1.   L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all’articolo 89, ne informa il prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito.

I termini per la comunicazione di cui al primo comma non trovano applicazione nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III.

2.   Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l’utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l’articolo 73, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1.

Articolo 72

Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento

1.   Gli Stati membri dispongono che, qualora l’utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetti al prestatore di servizi di pagamento fornire la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento.

Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest’ultimo dimostrare che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.

2.   Se l’utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 69. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell’utente di servizi di pagamento.

Articolo 73

Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 71, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsi al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata, immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto alla pertinente autorità nazionale competente. Se del caso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Sarà inoltre assicurato che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data di addebito dell’importo.

2.   Se l’operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa immediatamente, e in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell’operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest’ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore, compreso l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata. Conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento del quale è incaricato.

3.   Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla normativa applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento o, se del caso, al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Articolo 74

Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate

1.   In deroga all’articolo 73 il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

Il primo comma non si applica se:

a)

lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima di un pagamento, ad eccezione dei casi in cui il pagatore ha agito in modo fraudolento; o

b)

la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali di un fornitore di servizi di pagamento o di un’entità a cui sono state esternalizzate le attività.

Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate se è incorso in esse agendo in modo fraudolento o non adempiendo a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 69 dolosamente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al primo comma non si applica.

Nei casi in cui il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è intenzionalmente inadempiente ai propri obblighi di cui all’articolo 69, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui al presente paragrafo tenendo conto, in particolare, della natura delle credenziali di sicurezza personalizzate e delle specifiche circostanze dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita.

2.   Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non esige un’autenticazione forte del cliente, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Qualora non accettino un’autenticazione forte del cliente, il beneficiario o il suo prestatore di servizi di pagamento rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

3.   Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuto dopo la notifica ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera b).

Se il prestatore di servizi di pagamento non fornisce strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 70, paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall’uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

Articolo 75

Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

1.   Se un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per suo tramite nel contesto di un’operazione di pagamento basata su carta e l’esatto importo dell’operazione non è noto nel momento in cui il pagatore consente all’esecuzione dell’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest’ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati sul conto di pagamento del pagatore a norma del paragrafo 1 al momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’operazione di pagamento e al più tardi subito dopo la ricezione dell’ordine di pagamento.

Articolo 76

Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’autorizzazione non specifica, quando viene data, l’importo esatto dell’operazione di pagamento;

b)

l’importo dell’operazione di pagamento supera l’importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente modello di spesa, le condizioni del contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.

Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l’onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni.

Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell’importo.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al paragrafo 1, nel caso di addebiti diretti di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore goda di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all’articolo 77 della presente direttiva..

2.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b).

3.   Il contratto quadro tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere che il pagatore non abbia diritto al rimborso se:

a)

il pagatore ha dato il consenso ad eseguire l’operazione di pagamento direttamente al prestatore di servizi di pagamento; e

b)

ove applicabile, le informazioni sulla successiva operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario.

4.   Per addebiti diretti in valuta diversa dall’euro, gli Stati membri possono prescrivere ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di offrire, conformemente ai loro schemi di addebito diretto, diritti di rimborso più favorevoli, a condizione che siano più vantaggiosi per il pagatore.

Articolo 77

Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all’articolo 76 di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

2.   Entro 10 giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento o fornisce al pagatore un motivo oggettivamente giustificato per il rifiuto del rimborso e precisa gli enti cui il pagatore può deferire la questione conformemente agli articoli da 99 a 102, qualora il pagatore non accetti il motivo fornito.

Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al presente paragrafo, primo comma, non si applica nel caso di cui all’articolo 76, paragrafo 1, quarto comma.

CAPO 3

Esecuzione di un’operazione di pagamento

Sezione 1

Ordini di pagamento e importi trasferiti

Articolo 78

Ricezione degli ordini di pagamento

1.   Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Non vi è addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell’ordine di pagamento. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un termine alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2.   Se l’utente di servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 83 coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l’ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.

Articolo 79

Rifiuto degli ordini di pagamento

1.   Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento o di disporre un’operazione di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all’utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.

Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica quanto prima e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell’articolo 83.

Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese ragionevoli per detto rifiuto qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato.

2.   Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro del pagatore sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’ordine di pagamento sia disposto dal pagatore, incluso tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o da un beneficiario o per il suo tramite, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.

3.   Ai fini degli articoli 83 e 89 un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione è considerato non ricevuto.

Articolo 80

Irrevocabilità di un ordine di pagamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’utente di servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo.

2.   Se l’operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non revoca l’ordine di pagamento dopo aver prestato al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il proprio consenso a disporre l’operazione di pagamento o dopo aver prestato al beneficiario il proprio consenso a eseguire l’operazione di pagamento.

3.   Tuttavia, nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso il pagatore può revocare l’ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.

4.   Nel caso di cui all’articolo 78, paragrafo 2, l’utente di servizi di pagamento può revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

5.   Decorsi i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l’utente di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto anche l’accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento interessato può addebitare le spese in caso di revoca.

Articolo 81

Importi trasferiti e importi ricevuti

1.   Gli Stati membri prescrivono che il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscano la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e si astengano dal trattenere spese sull’importo trasferito.

2.   Tuttavia, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore di servizi di pagamento interessato trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al beneficiario.

3.   Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario garantisce che la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.

Sezione 2

Tempi di esecuzione e data valuta

Articolo 82

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica:

a)

alle operazioni di pagamento in euro;

b)

alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro;

c)

alle operazioni di pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro e la valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro.

2.   La presente sezione si applica ad altre operazioni di pagamento non contemplate dal paragrafo 1, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall’utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell’articolo 87 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, se l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine più lungo rispetto a quelli di cui all’articolo 83, per le operazioni di pagamento nell’Unione tale termine più lungo non può superare quattro giornate operative dal momento della ricezione di cui all’articolo 78.

Articolo 83

Operazioni di pagamento su un conto di pagamento

1.   Gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dopo il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 78, l’importo dell’operazione di pagamento sarà accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

2.   Gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la data valuta e renda disponibile l’importo dell’operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i fondi, conformemente all’articolo 87.

3.   Gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta un ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l’addebito diretto, alla data di scadenza convenuta.

Articolo 84

Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento

Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il termine di cui all’articolo 83.

Articolo 85

Depositi versati su un conto di pagamento

Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede affinché l’importo sia reso disponibile e sia indicata la data valuta immediatamente dopo la ricezione dei fondi. Qualora l’utente di servizi di pagamento non sia un consumatore, l’importo è reso disponibile ed è indicata la data valuta al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

Articolo 86

Operazioni di pagamento nazionali

Per le operazioni di pagamento nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.

Articolo 87

Data valuta e disponibilità dei fondi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto, qualora da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a)

non vi sia conversione valutaria; o

b)

vi sia conversione tra l’euro e la valuta di uno Stato membro o tra le valute di due Stati membri.

L’obbligo di cui al presente paragrafo si applica anche ai pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non preceda il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.

Sezione 3

Responsabilità

Articolo 88

Identificativi unici inesatti

1.   Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico.

2.   Se l’identificativo unico fornito dall’utente di servizi di pagamento è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell’articolo 89, della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento.

3.   Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario collabora a tali sforzi anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore tutte le informazioni pertinenti per il recupero dei fondi.

Nel caso in cui non sia possibile il recupero dei fondi a norma del primo comma, su richiesta scritta del pagatore il prestatore di servizi di pagamento del pagatore gli fornisce tutte le informazioni che ha a disposizione e che sono pertinenti per il pagatore affinché quest’ultimo possa adire le vie legali per il recupero dei fondi.

4.   Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all’utente per il recupero.

5.   Se l’utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), o dall’articolo 52, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione delle operazioni di pagamento conformi all’identificativo unico indicato dall’utente.

Articolo 89

Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento

1.   Qualora un ordine di pagamento sia direttamente disposto dal pagatore, fatti salvi l’articolo 71, l’articolo 88, paragrafo 3, e l’articolo 93, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento a meno che non sia in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento conformemente all’articolo 83, paragrafo 1.In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.

Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non e deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.

Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario mette immediatamente l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario ed accredita, se del caso, l’importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo.

La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non deve essere successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento, in conformità dell’articolo 87.

In caso di esecuzione tardiva di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che agisce per conto del pagatore, che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore.

2.   Qualora un’operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l’articolo 71, l’articolo 88, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 93, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all’articolo 83, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, trasmette senza indugio l’ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

In caso di trasmissione tardiva dell’ordine di pagamento, la data valuta attribuita all’importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

Inoltre, fatti salvi l’articolo 71, l’articolo 88, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 93, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell’operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall’articolo 87. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all’importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, rimborsa al pagatore, se del caso e senza indugio, l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell’importo.

L’obbligo di cui al quarto comma non si applica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se questi dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento, anche nel caso in cui l’esecuzione del pagamento subisce un lieve ritardo.

In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario attribuisce all’importo sul conto di pagamento del beneficiario una data valuta non successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il beneficiario del risultato. Ciò non comporta spese per il beneficiario.

3.   I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi applicati all’utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione di pagamento.

Articolo 90

Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento

1.   Se l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore, fatti salvi l’articolo 71 e l’articolo 88, paragrafi 2 e 3, l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

Spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che l’ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all’articolo 78 e che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione.

2.   Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione di pagamento, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest’ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore.

Articolo 91

Compensazione finanziaria ulteriore

Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente sezione può essere determinata conformemente alla legislazione applicabile al contratto stipulato fra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 92

Diritto di regresso

1.   Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 73 e 89 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati ai sensi degli articoli 73 e 89. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un’autenticazione forte del cliente.

2.   Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla legislazione applicabile all’accordo concluso tra di essi.

Articolo 93

Circostanze anormali e imprevedibili

La responsabilità di cui ai capi 2 o 3 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.

CAPO 4

Protezione dei dati

Articolo 94

Protezione dei dati

1.   Gli Stati membri autorizzano il trattamento dei dati personali da parte di sistemi di pagamento e di prestatori di servizi di pagamento se necessario per garantire la prevenzione, l’indagine e l’individuazione dei casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazione a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e al trattamento di tali dati personali e di qualsiasi altro trattamento di dati personali ai fini della presente direttiva è effettuata in conformità della direttiva 95/46/CE, delle norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei rispettivi servizi di pagamento, solo dietro consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento.

CAPO 5

Rischi operativi e di sicurezza e autenticazione

Articolo 95

Gestione dei rischi operativi e di sicurezza

1.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un quadro di misure di mitigazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano. Nell’ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, anche per quanto concerne l’individuazione e la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi.

2.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano all’autorità competente, su base annua o a intervalli più ravvicinati determinati dall’autorità competente, una valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che essi prestano e dell’adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli.

3.   Entro il 13 luglio 2017 l’ABE, in stretta collaborazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi, anche quelli del mercato dei servizi di pagamento, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, emana, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla definizione, all’attuazione e al controllo delle misure di sicurezza comprese, se del caso, le procedure di certificazione.

L’ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti di cui al primo comma periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni.

4.   Tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3, l’ABE elabora, se richiesto dalla Commissione, progetti di norme tecniche di regolamentazione in merito ai criteri e alle condizioni per la definizione e il controllo delle misure di sicurezza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   L’ABE promuove la cooperazione - condivisione delle informazioni compresa - nel settore dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e la BCE e, se del caso, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione.

Articolo 96

Notifica degli incidenti

1.   In caso di grave incidente operativo o relativo alla sicurezza, i prestatori di servizi di pagamento lo notificano senza indugio all’autorità competente dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento.

Se l’incidente incide o potrebbe incidere sugli interessi finanziari dei propri utenti di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento informa senza indugio i propri utenti di servizi di pagamento dell’incidente e di tutte le misure a disposizione che possono adottare per attenuarne gli effetti negativi.

2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce senza indugio i pertinenti dettagli dell’incidente all’ABE e alla BCE. Tale autorità competente, previa valutazione della rilevanza dell’incidente per le altre autorità del medesimo, lo notifica di conseguenza a queste ultime.

L’ABE e la BCE, in cooperazione con l’autorità competente dello Stato membro di origine, valutano la rilevanza dell’incidente per altre autorità nazionali e dell’Unione pertinenti e lo notificano di conseguenza a dette autorità. La BCE notifica ai membri del Sistema europeo delle banche centrali le questioni pertinenti al sistema di pagamento.

Sulla base di tale notifica le autorità competenti adottano, se del caso, tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza immediata del sistema finanziario.

3.   Entro il 13 gennaio 2018 l’ABE, in stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, emana, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti rivolti a ciascuno dei seguenti soggetti:

a)

i prestatori di servizi di pagamento, per quanto concerne la classificazione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 e il contenuto, il formato - modelli di notifica standardizzati compresi - e le procedure per la notifica di tali incidenti;

b)

le autorità competenti, per quanto concerne i criteri relativi alle modalità per valutare la rilevanza dell’incidente e i dettagli della notifica degli incidenti da condividere con altre autorità nazionali.

4.   L’ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni gli orientamenti di cui al paragrafo 3.

5.   Al momento di emanare e rivedere gli orientamenti di cui al paragrafo 3, l’ABE tiene conto delle norme e/o delle specifiche elaborate e pubblicate dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per i settori che esercitano attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano almeno annualmente alle rispettive autorità competenti dati statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento. Tali autorità competenti forniscono questi dati in forma aggregata all’ABE e alla BCE.

Articolo 97

Autenticazione

1.   Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di pagamento applichi l’autenticazione forte del cliente quando il pagatore:

a)

accede al suo conto di pagamento on line;

b)

dispone un’operazione di pagamento elettronico;

c)

effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.

2.   Nel caso dell’avvio di un’operazione di pagamento elettronico a distanza i cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché, per le operazioni di pagamento elettronico a distanza, i prestatori di servizi di pagamento applichino l’autenticazione forte del cliente che comprenda elementi che colleghino in maniera dinamica l’operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico.

3.   Quanto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento abbiano predisposto misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. I paragrafi 1 e 3 si applicano anche allorché le informazioni sono richieste mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti.

5.   Gli Stati membri provvedono a che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consenta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e al prestatore di servizi di informazione sui conti di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all’utente di servizi di pagamento conformemente ai paragrafi da 1 e 3 e, qualora sia coinvolto il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, anche conformemente al paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 98

Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione

1.   In stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, l’ABE emana, a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, progetti di norme tecniche di regolamentazione indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in cui sono specificati:

a)

i requisiti dell’autenticazione forte del cliente di cui all’articolo 97, paragrafi 1 e 2;

b)

le esenzioni dall’applicazione dell’articolo 97, paragrafi 1, 2 e 3, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo;

c)

i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, per tutelare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento; e

d)

i requisiti per standard aperti di comunicazione comuni e sicure ai fini dell’identificazione, dell’autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza, tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori, i beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento.

2.   I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 sono elaborati dall’ABE al fine di:

a)

assicurare un livello adeguato di sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento mediante l’adozione di requisiti efficaci e basati sul rischio;

b)

assicurare la sicurezza dei fondi e dei dati personali degli utenti di servizi di pagamento;

c)

garantire e mantenere la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento;

d)

assicurare la neutralità dei modelli tecnologici e commerciali;

e)

permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento accessibili, innovativi e di facile utilizzo.

3.   Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono basate sui criteri seguenti:

a)

il livello del rischio connesso al servizio prestato;

b)

l’importo, la frequenza dell’operazione, o entrambi;

c)

il canale di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’operazione.

4.   L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE periodicamente rivede e, se del caso, aggiorna le norme tecniche di regolamentazione tra l’altro per tenere conto dell’innovazione e dei progressi tecnologici.

CAPO 6

Procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie finalizzate alla composizione delle vertenze

Sezione 1

Procedure per i ricorsi

Articolo 99

Reclami

1.   Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare ricorsi alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.

2.   Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare ricorso dinanzi a un tribunale in conformità del diritto processuale nazionale, la risposta dell’autorità competente informa il ricorrente dell’esistenza delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ai sensi dell’articolo 102.

Articolo 100

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva. Tali autorità competenti adottano tutte le misure opportune a tale scopo.

Esse sono:

a)

autorità competenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o

b)

organismi riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente autorizzate a tal fine dal diritto nazionale.

Esse non possono essere prestatori di servizi di pagamento, con l’eccezione delle banche centrali nazionali.

2.   Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri, e risorse commisurate, necessari all’esercizio delle loro funzioni. Quando più di un’autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l’effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace esercizio delle rispettive funzioni.

3.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:

a)

direttamente in forza della propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o

b)

mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, se del caso anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

4.   In caso di violazione o di sospetta violazione delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono quelle costituite dallo Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento, salvo per quanto concerne gli agenti e le succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante.

5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 quanto prima e in ogni caso entro il 13 gennaio 2018. Essi informano la Commissione in merito alla ripartizione delle competenze tra dette autorità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica riguardante la designazione delle autorità e le rispettive competenze.

6.   Previa consultazione della BCE, l’ABE formula, a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi alle procedure di reclamo da prendere in considerazione per garantire il rispetto del paragrafo 1 del presente articolo. Tali orientamenti sono formulati entro il 13 gennaio 2018 e, se del caso, sono aggiornati periodicamente.

Sezione 2

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie e sanzioni

Articolo 101

Risoluzione delle vertenze

1.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento predispongano e applichino procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei ricorsi degli utenti di servizi di pagamento aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva, e sorvegliano l’operato dei prestatori di servizi di pagamento a tale riguardo.

Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il prestatore di servizi di pagamento offre i servizi di pagamento e sono disponibili in una lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro pertinente o in un’altra lingua, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente dei servizi di pagamento.

2.   Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere ai reclami degli utenti di servizi di pagamento su supporto cartaceo o, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento, su altro supporto durevole. Tale risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme in materia di procedure per la risoluzione delle controversie più vantaggiose per l’utente dei servizi di pagamento rispetto a quella di cui al primo comma. In tal caso si applicano tali norme.

3.   Il prestatore di servizi di pagamento comunica all’utente di servizi di pagamento almeno un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a redimere le controversie aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV.

4.   L’informazione di cui al paragrafo 3 è indicata in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del prestatore di servizi di pagamento, se esistente, presso le succursali e nelle condizioni generali del contratto fra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento. Viene precisato come ottenere maggiori informazioni sull’organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) pertinente e sulle condizioni per tale ricorso.

Articolo 102

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite, in conformità della pertinente normativa nazionale e dell’Unione ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35), procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi competenti esistenti. Gli Stati membri assicurano che tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati.

2.   Gli Stati membri dispongono che i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo collaborino efficacemente per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV.

Articolo 103

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle misure di diritto nazionale di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri consentono alle proprie autorità competenti di divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, a meno che tale divulgazione non metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

TITOLO V

ATTI DELEGATI E NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 104

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 riguardo:

a)

all’adeguamento del riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE all’articolo 4, punto 36, della presente direttiva, in caso di modifica della raccomandazione;

b)

all’aggiornamento degli importi di cui all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, al fine di tenere conto dell’inflazione.

Articolo 105

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 104 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 gennaio 2016.

3.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 104 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 104 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 106

Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti

1.   Entro il 13 gennaio 2018 la Commissione realizza un opuscolo elettronico di agevole consultazione che elenca in modo chiaro e facilmente comprensibile i diritti dei consumatori ai sensi della presente direttiva e del diritto dell’Unione.

2.   La Commissione informa gli Stati membri, le associazioni europee dei prestatori di servizi di pagamento e le associazioni europee dei consumatori della pubblicazione dell’opuscolo di cui al paragrafo 1.

Sia la Commissione, sia l’ABE, sia le autorità competenti assicurano che l’opuscolo sia reso disponibile in modo facilmente accessibile sui rispettivi siti web.

3.   I prestatori di servizi di pagamento assicurano che l’opuscolo sia messo a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti web se esistenti e su supporto cartaceo presso le succursali, gli agenti e le entità a cui vengono esternalizzate le loro attività.

4.   I prestatori di servizi di pagamento non addebitano spese ai clienti per la messa a disposizione delle informazioni di cui al presente articolo.

5.   Per quanto concerne le persone con disabilità, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati, che consentano di rendere disponibili le informazioni in un formato accessibile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 107

Piena armonizzazione

1.   Fatti salvi l’articolo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 32, l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 55, paragrafo 6, l’articolo 57 paragrafo 3, l’articolo 58, paragrafo 3, l’articolo 61, paragrafi 2 e 3, l’articolo 62, paragrafo 5, l’articolo 63, paragrafi 2 e 3, l’articolo 74, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 86, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

2.   Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l’informazione in un sito web o in un altro modo facilmente accessibile.

3.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti di servizi di pagamento, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono la presente direttiva, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento.

Articolo 108

Clausola di revisione

Entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, in particolare:

a)

sull’adeguatezza e l’impatto delle norme relative alle spese stabilite dall’articolo 62, paragrafi 3, 4 e 5;

b)

sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, compresa una valutazione della possibilità di applicare integralmente i titoli III e IV, se tecnicamente fattibile, alle operazioni di pagamento di cui ai summenzionati paragrafi;

c)

sull’accesso ai sistemi di pagamento, con particolare attenzione al livello di concorrenza;

d)

sull’adeguatezza e l’impatto delle soglie per le operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettera i);

e)

sull’adeguatezza e l’impatto della soglia per l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a);

f)

se, sulla base di eventuali sviluppi, sarebbe auspicabile introdurre - a integrazione delle disposizioni dell’articolo 75 sulle operazioni di pagamento il cui importo non è noto in anticipo e i fondi sono bloccati- limiti massimi per definire a quanto possono ammontare gli importi bloccati sul conto di pagamento del pagatore in tali situazioni.

Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.

Articolo 109

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di pagamento che hanno avviato l’attività in conformità della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE entro il il 13 gennaio 2018 a proseguire tale attività nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva 2007/64/CE, senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione a norma dell’articolo 5 della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al 13 luglio 2018.

Gli Stati membri prescrivono a tali istituti di pagamento di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018 se tali istituti di pagamento soddisfano i requisiti fissati dal titolo II e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.

Gli istituti di pagamento che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 14 e 15. Agli istituti di pagamento che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di prestare servizi di pagamento in conformità dell’articolo 37.

2.   Gli Stati membri possono decidere di autorizzare e iscrivere automaticamente nei registri di cui agli articoli 14 e 15 gli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo se le autorità competenti dispongono già di prove attestanti il rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 11. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati prima della concessione dell’autorizzazione.

3.   Il presente paragrafo si applica alle persone fisiche o giuridiche che hanno beneficiato dell’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE prima del 13 gennaio 2018 ed esercitavano attività di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE.

Gli Stati membri autorizzano tali soggetti a proseguire tale attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2007/64/CE fino al 13 gennaio 2019 senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della presente direttiva o a ottenere un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 della presente direttiva, o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.

A qualunque persona di cui al primo comma a cui, entro il 13 gennaio 2019, non è stata accordata l’autorizzazione o non è stata concessa un’esenzione ai sensi della presente direttiva è fatto divieto di prestare servizi di pagamento conformemente all’articolo 37 della presente direttiva.

4.   Gli Stati membri possono consentire che le persone fisiche e giuridiche che beneficiano di una esenzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo siano considerati esentati e siano automaticamente iscritte nei registri di cui agli articoli 14 e 15 se le autorità competenti dispongono di prove attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 32. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati.

5.   Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, gli istituti di pagamento autorizzati a prestare servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE mantengono tale autorizzazione per la prestazione di quei servizi di pagamento considerati servizi di pagamento di cui al punto 3 dell’allegato I della presente direttiva se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di prove attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7, lettera c), e dall’articolo 9 della presente direttiva.

Articolo 110

Modifiche della direttiva 2002/65/CE

All’articolo 4 della direttiva 2002/65/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora sia applicabile anche la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), le disposizioni in materia di informazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, fatta eccezione per il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), il punto 4, lettera b), sono sostituite dagli articoli 44, 45, 51 e 52 della direttiva (UE) 2015/2366.

Articolo 111

Modifiche della direttiva 2009/110/CE

La direttiva 2009/110/CE è così modificata:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatta salva la presente direttiva, agli istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili l’articolo 5, gli articoli da 11 a 17, l’articolo 19, paragrafi 5 e 6, e gli articoli da 20 a 31 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.

(37)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante che modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;"

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica distribuisce moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, a tali istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili gli articoli da 27 a 31, eccetto l’articolo 29, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/2366, compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica possono fornire servizi di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366.»;

2)

all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato attività in conformità della presente direttiva e della direttiva 2007/64/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale anteriormente al 13 gennaio 2018, a proseguire tale attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare altre condizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al 13 luglio 2018.

Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018, se tali istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.

Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma, che dalla verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II, ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nel registro. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.».

Articolo 112

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (39), della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (40), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (42), nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (44).

(38)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(39)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)."

(40)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)."

(41)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)."

(42)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante che modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)."

(43)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."

(44)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;"

2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1)   “istituti finanziari”: gli “enti creditizi” quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, le “imprese di investimento” quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, i “conglomerati finanziari” quali definiti all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, i “prestatori di servizi di pagamento” quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e gli “istituti di moneta elettronica” quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, salvo che, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, per “istituti finanziari” si intendano gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all’articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849;».

Articolo 113

Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

Servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (45);

Articolo 114

Abrogazione

La direttiva 2007/64/CE è abrogata a decorrere dal 13 gennaio 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 115

Attuazione

1.   Entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione

2.   Essi applicano tali misure a partire dal 13 gennaio 2018.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano l’applicazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 65, 66, 67 e 97 a decorrere da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 98.

5.   Gli Stati membri non proibiscono alle persone giuridiche che, prima del 12 gennaio 2016, hanno esercitato nei loro territori attività di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di prestatori di servizi di informazione sui conti ai sensi della presente direttiva, di continuare a esercitare le stesse attività nei loro territori durante il periodo transitorio di cui ai paragrafi 2 e 4 in conformità del quadro normativo attualmente applicabile.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, finché i singoli prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non rispettino le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4, i prestatori di servizi di informazione sui conti non abusino della loro non conformità per bloccare od ostacolare l’uso di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti per i conti da essi gestiti.

Articolo 116

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 117

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 224 del 15.7.2014, pag. 1.

(2)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.

(4)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

(6)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(7)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(8)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(9)  Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

(10)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(11)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(12)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(13)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(14)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(15)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(16)  Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(17)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(18)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(19)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(20)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(21)  Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

(22)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(23)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(25)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(26)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(27)  GU C 38 dell’8.2.2014, pag. 14.

(28)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(29)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

(30)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(31)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(32)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (ce) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

(33)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(34)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(35)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).


ALLEGATO I

SERVIZI DI PAGAMENTO

(di cui all’articolo 4, punto 3)

1.

Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

2.

Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

3.

Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

a)

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

b)

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;

c)

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

4.

Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

a)

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

b)

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento analogo dispositivo;

c)

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

5.

Emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento.

6.

Rimessa di denaro.

7.

Servizi di disposizione di ordine di pagamento.

8.

Servizi di informazione sui conti.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 2007/64/CE

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

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Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 2, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

punti 1, 2, 3, 4, 5 e 10

punti 1, 2, 3, 4, 5 e 10

punto 7

punto 6

punto 8

punto 7

punto 9

punto 8

punto 11

punto 9

punto 12

punto 14

punto 13

punto 16

punto 14

punto 23

punti 20, 21, 22

punti 11, 12, 13

punto 23

punto 28

punto 25

punto 15

punti 26, 27

punti 17, 18

punto 28

punto 20

punto 29

punto 19

punto 33

punto 21

punti 34, 35, 36, 37

punti 24, 25, 26, 27

punto 38

punto 22

punti 39, 40

punti 29, 30

punti 6, 15-19, 24, 30-32, 41-48

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

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Articolo 5, paragrafo 25

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Articolo 7

Articolo 6

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Articolo 9, paragrafi 3 e 4

Articolo 11, paragrafo 1

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Articolo 12

Articolo 1

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Articolo 16

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Articolo 21

Articolo 19

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Articolo 19

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Articolo 25, paragrafi 2 e 3

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Articolo 34

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Articolo 39

Articolo 31

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Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 41

Articolo 33

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Articolo 34, paragrafo 1

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Articolo 35, paragrafo 1

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Articolo 46

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Articolo 38

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Articolo 39

Articolo 50

Articolo 40

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Articolo 42, paragrafo 7

Articolo 53

Articolo 43

Articolo 54, paragrafo 1

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Articolo 46

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Articolo 71, paragrafo 1

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Articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3

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Articolo 74, paragrafo 3

Articolo 61 paragrafi 4 e 5

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Articolo 69, paragrafo 3

Articolo 84

Articolo 70

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Articolo 71

Articolo 86

Articolo 72

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Articolo 73, paragrafo 1

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Articolo 73, paragrafo 1

Articolo 87, paragrafo 3

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Articolo 74, paragrafo 3

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Articolo 75, paragrafo 1

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Articolo 75, paragrafo 3

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Articolo 90, paragrafo 2

Articolo 91

Articolo 76

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Articolo 77, paragrafo 1

Articolo 92, paragrafo 22)

Articolo 77, paragrafo 2

Articolo 93

Articolo 78

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Articolo 95, paragrafo 5

Articolo 96, paragrafo 1)

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Articolo 96, paragrafo 5

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Articolo 80, paragrafo 1

Articolo 99, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 2

Articolo 100, paragrafo 1

Articolo 100, paragrafo 2

Articolo 100, paragrafo 3

Articolo 100, paragrafo 4

Articolo 82, paragrafo 2

Articolo 100, paragrafo 5

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Articolo 101, paragrafo 1

Articolo 101, paragrafo 2

Articolo 101, paragrafo 3

Articolo 101, paragrafo 4

Articolo 102, paragrafo 1

Articolo 83, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 2

Articolo 83, paragrafo2

Articolo 103, paragrafo 1

Articolo 81, paragrafo 1

Articolo 103, paragrafo 2

Articolo 104

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 105, paragrafo 2

Articolo 105, paragrafo 3

Articolo 105, paragrafo 4

Articolo 105, paragrafo 5

Articolo 106, paragrafo 1

Articolo 106, paragrafo 2

Articolo 106, paragrafo 3

Articolo 106, paragrafo 4

Articolo 106, paragrafo 5

Articolo 107, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 1

Articolo 107, paragrafo 2

Articolo 86, paragrafo 2

Articolo 107, paragrafo 3

Articolo 86, paragrafo 3

Articolo 108

Articolo 87

Articolo 109, paragrafo 1

Articolo 88, paragrafo 1

Articolo 109, paragrafo 2

Articolo 88, paragrafo 3

Articolo 109, paragrafo 3

Articolo 88, paragrafi 2 e 4

Articolo 109, paragrafo 4

Articolo 109, paragrafo 5

Articolo 110

Articolo 90

Articolo 111, paragrafo 1

Articolo 111, paragrafo 2

Articolo 112, paragrafo 1

Articolo 112, paragrafo 2

Articolo 113

Articolo 92

Articolo 114

Articolo 93

Articolo 115, paragrafo 1

Articolo 94, paragrafo 1

Articolo 115, paragrafo 2

Articolo 94, paragrafo 2

Articolo 115, paragrafo 3

Articolo 115, paragrafo 4

Articolo 115, paragrafo 5

Articolo 116

Articolo 95

Articolo 117

Articolo 96

Allegato I

Allegato


II Atti non legislativi

DECISIONI

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/128


DECISIONE (UE) 2015/2367 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, relativa alla decisione n. 1/2015, per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1) («accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il comitato misto veterinario («comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il comitato misto veterinario a modificarne le appendici dell'allegato 11, in particolare per adeguarle e aggiornarle.

(3)

L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (2) prevede che la posizione della Comunità in sede di comitato misto veterinario debba essere adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

(4)

L'Unione europea dovrebbe adottare la posizione che deve essere assunta in sede di comitato misto veterinario per quanto riguarda le modifiche necessarie.

(5)

La decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo («decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario») dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione.

(6)

Per evitare l'interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, la decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario dovrebbe prevedere l’applicazione retroattiva di tale decisione con effetto dal 1o gennaio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 si basa sul progetto di decisione del comitato misto veterinario accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)  Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del …

relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), in particolare l'allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ("accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2)

Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo ("comitato misto veterinario") è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il comitato misto veterinario a modificarne le appendici, in particolare al fine di adeguarle e di aggiornarle.

(3)

La decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario (2) ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo una prima volta.

(4)

La decisione n. 1/2013 del comitato misto veterinario (3) ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

(5)

Dall'ultima modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo operata dalla decisione n. 1/2013 del comitato misto veterinario, sono state modificate diverse disposizioni legislative dell'Unione europea e della Svizzera. Dinanzi all'entità delle modifiche i riferimenti alle legislazioni sono stati aggiornati.

(6)

Il 1o gennaio 2013 l'Ufficio federale svizzero di veterinaria è stato trasferito nel Dipartimento federale dell'interno e il 1o gennaio 2014 è stato istituito un nuovo ufficio a seguito della fusione del suddetto Ufficio federale con la Divisione sicurezza alimentare dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Il nuovo Ufficio è denominato Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. In seguito alla fusione si è dovuto procedere alla modifica di diversi testi legislativi.

(7)

La Svizzera ha presentato al comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti conformemente alle finalità dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio (4). Conformemente all'accordo agricolo, il comitato misto veterinario è competente per il riconoscimento di tale piano.

(8)

La Svizzera ha la facoltà di derogare, sino al 31 dicembre 2014, all'esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Tali carcasse e carni, come pure i prodotti a base di carne che ne derivano, recano uno speciale bollo di idoneità al consumo e non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108). Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione (5) modifica le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e prevede di autorizzare l'applicazione differita di alcune disposizioni. Al fine di consentire un adeguamento graduale delle pratiche svizzere correnti, è opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di derogare all'esame destinato a individuare la presenza di Trichine.

(9)

Per evitare l'interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1o gennaio 2015,

(10)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione.

(11)

È opportuno modificare di conseguenza le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono modificate conformemente agli allegati da I a IX della presente decisione.

Articolo 2

Il piano presentato dalla Svizzera in merito alle misure che intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti conformemente all'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE è riconosciuto conforme ai requisiti di tale direttiva.

Articolo 3

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell'accordo agricolo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica retroattivamente con effetto dal 1o gennaio 2015.

Fatto a Berna, il

Per la Confederazione svizzera

Per l'Unione europea


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)  Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2004/78/CE) (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).

(3)  Decisione n. 1/2013 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 22 febbraio 2013, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo (2013/479/UE) (GU L 264 del 5.10.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

(5)  Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).


ALLEGATO I

L'appendice 1 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 1

Misure di lotta/notifica delle malattie

I.   Afta epizootica

A.   LEGISLAZIONI (1)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica).

3.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

La Commissione e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario.

2.

In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.

Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II.   Peste suina classica

A.   LEGISLAZIONI (2)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina).

3.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

4.

Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

La Commissione e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario.

2.

Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3.

In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, conformemente agli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.

4.

In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

5.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6.

Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al capo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione. (3)

7.

Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Hannover, Deutschland. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III.   Peste suina africana

A.   LEGISLAZIONI (4)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina).

3.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

4.

Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste suina africana è il seguente: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.

2.

In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.

Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico conformemente alle disposizioni della decisione 2003/422/CE della Commissione (5) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

4.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IV.   Peste equina

A.   LEGISLAZIONI (6)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-112f (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina).

3.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

4.

Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.

2.

Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è il: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.

In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

V.   Influenza aviaria

A.   LEGISLAZIONI (7)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-122f (misure specifiche riguardanti l'influenza aviaria).

3.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Il laboratorio di riferimento dell'UE per l'influenza aviaria è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE.

2.

In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI.   Malattia di Newcastle

A.   LEGISLAZIONI (8)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 123-125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle).

3.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

4.

Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2.

In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.

Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del comitato misto veterinario.

4.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII.   Malattie dei pesci e dei molluschi

A.   LEGISLAZIONI (9)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3-5 (epizoozie considerate), 21-23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure comuni e specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.

Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l'ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo dei proprietari e degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).

3.

Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, United Kingdom. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danemark. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell'allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

4.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VIII.   Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A.   LEGISLAZIONI (10)

Unione europea

Svizzera

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

1.

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare l'articolo 184 (procedimenti di stordimento).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

3.

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari).

4.

Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata).

5.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 34 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 302 (veterinario ufficiale) e 312 (laboratori di diagnostica).

6.

Ordinanza del DEFR, del 26 ottobre 2011, sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAIA; RS 916.307.1), in particolare l'articolo 21 (tolleranze, campionature, metodi d'analisi e trasporti), l'allegato 1.2, punto 15 (prodotti di animali terrestri), punto 16 (pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti) e l'allegato 4.1 (sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso sono vietati o autorizzati con restrizioni).

7.

Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2.

In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T.

3.

In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell'Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione uniforme, chiara e permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta di encefalopatia spongiforme bovina la presenza o da mucche colpite da tale malattia.

In applicazione dell'articolo 179c dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell'intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché di tutti i discendenti diretti di mucche contaminate nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.

4.

In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo a eccezione:

degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ;

degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti animali.

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5.

In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell'Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell'Unione europea vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 27 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha introdotto il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6.

In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 176 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a quarantotto mesi morti o uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione, portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

7.

In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del comitato misto veterinario.

8.

Spetta al comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1.

Dal 1o gennaio 2003 e in applicazione dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2.

In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.).

L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a ventiquattro mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

L'elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3.

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (12) definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell'Unione europea.

In applicazione dell'articolo 22 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

IX.   Febbre catarrale degli ovini

A.   LEGISLAZIONI (13)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10 (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 239a-239h (misure specifiche riguardanti la lotta alla febbre catarrale degli ovini).

3.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre catarrale degli ovini è il seguente: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II, capitolo B, della direttiva 2000/75/CE.

2.

In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

X.   Zoonosi

A.   LEGISLAZIONI (14)

Unione europea

Svizzera

1.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

2.

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 291a-291e (disposizioni specifiche riguardanti le zoonosi).

3.

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0).

4.

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02).

5.

Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1).

6.

Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie; RS 818.101).

7.

Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione; RS 818.141.1).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

I laboratori di riferimento dell'Unione europea sono i seguenti:

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'analisi e i test delle zoonosi (Salmonella):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Nederland

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle biotossine marine:

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA):

36200 Vigo

España

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth

Dorset DT4 8UB

United Kingdom

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per Listeria monocytogenes:

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

France

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus:

AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

France

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC):

Istituto Superiore di Sanità

00161 Roma

Italia

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per Campylobacter:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

751 89 Uppsala

Svezia

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i parassiti (in particolare Trichine, Echinococcus e Anisakis):

Istituto Superiore di Sanità

00161 Roma

Italia

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la resistenza antimicrobica:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

1790 Copenhagen V

Danemark

2.

La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

3.

La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nell'Unione europea.

XI.   Altre malattie

A.   LEGISLAZIONI (16)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10 (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 104-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini).

3.

Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

2.

Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3.

In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

4.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII.   Notifica delle malattie

A.   LEGISLAZIONI (17)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (obbligo di diligenza e di annuncio) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.".


(1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(2)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(3)  Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

(4)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(5)  Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35).

(6)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(7)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(8)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(9)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(10)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(11)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(13)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(14)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(15)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(16)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(17)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.


ALLEGATO II

L'appendice 2 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I.   Bovini e suini

A.   LEGISLAZIONI (1)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37b (commercio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 116-121 (peste suina classica e africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 (brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-181 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

In applicazione dell'articolo 301, primo comma, lettera i), dell'ordinanza sulle epizoozie, il veterinario cantonale procede all'autorizzazione delle aziende detentrici di animali, dei mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, conformemente alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

2.

L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

3.

Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due esami sierologici con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

b)

nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che gli esami previsti alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l'animale o gli animali sospetti della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

4.

Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;

b)

ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c)

qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

d)

in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;

e)

la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

f)

quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;

g)

la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5.

Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione F, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

b)

ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c)

qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

d)

in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

e)

il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

6.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;

b)

i tori d'allevamento di età superiore a ventiquattro mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;

c)

qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui esami virologici o sierologici;

d)

in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

e)

il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno trenta giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2004/558/CE della Commissione (2) si applica mutatis mutandis.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

7.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

b)

qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui esami virologici o sierologici;

c)

in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

d)

il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno ventuno giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2008/185/CE della Commissione (3) si applica mutatis mutandis.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

8.

Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria dei suini (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria dello sviluppo della questione.

9.

In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

10.

In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

11.

I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

'malattia: rinotracheite bovina infettiva,

conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;'

nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

'malattia: Aujeszky,

conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;'.

12.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

I bovini:

sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;

non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;

sono nati dopo il 1° giugno 2001.

II.   Ovini e caprini

A.   LEGISLAZIONI (4)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37b (commercio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 180-180c (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 217-221 (artrite/encefalite caprina), 233-236 (brucellosi del montone), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

2.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo 1, sezione II, punto 2), della direttiva 91/68/CEE.

3.

Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III.   Equidi

A.   LEGISLAZIONI (5)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 112-112f (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

3.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.

Le disposizioni degli allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

IV.   Pollame e uova da cova

A.   LEGISLAZIONI (6)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (Salmonella spp.), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, si riconosce che la Svizzera dispone di un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2.

Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio di riferimento nazionale per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

3.

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4.

In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione (7).

5.

All'articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

6.

All'articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

7.

All'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

8.

Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese 'che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle'. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

9.

All'articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro dell'Unione europea si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

10.

Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE.

11.

In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa dell'Unione europea.

V.   Animali e prodotti di acquacoltura

A.   LEGISLAZIONI (8)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3-5 (epizoozie considerate), 21-23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure comuni e specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

3.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da Marteilia refringens e da Bonamia ostreae.

2.

L'eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del comitato misto veterinario.

3.

Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (9).

4.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI.   Embrioni bovini

A.   LEGISLAZIONI (10)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58a (trasferimento di embrioni).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.

Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII.   Sperma bovino

A.   LEGISLAZIONI (11)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55a (inseminazione artificiale).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.

2.

L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

3.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.

Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII.   Sperma suino

A.   LEGISLAZIONI (12)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62)

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55a (inseminazione artificiale)

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

2.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.

Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX.   Altre specie

A.   LEGISLAZIONI (13)

Unione europea

Svizzera

1.

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2.

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003

(GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55a (inseminazione artificiale) e 56-58a (trasferimento di embrioni).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE: RS 916.443.10).

3.

Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni delle parti I-V della presente appendice, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni delle parti VI-VIII della presente appendice.

2.

L'Unione europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3.

Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate alle parti I, II e III della presente appendice e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E, parte I, della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE.

4.

I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5.

L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

6.

Le spedizioni dall'Unione europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dall'allegato II, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 (14).

La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013

7.

Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE della Commissione (15).

8.

Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è accompagnato dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2010/470/UE.

9.

Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.

10.

Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.

11.

Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nell'allegato E, parte II, della direttiva 92/65/CEE.

12.

Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell'allegato E, parte III, della direttiva 92/65/CEE.

13.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

X.   Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A.   LEGISLAZIONI (16)

Unione europea

Svizzera

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1)

Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Il sistema di marcatura è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013.

2.

La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.

3.

Il modello di passaporto da utilizzare è quello previsto dall'allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. I requisiti supplementari riguardanti il passaporto sono definiti nell'allegato III, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

4.

Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 576/2013. I controlli documentali e d'identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in Svizzera da uno Stato membro dell'Unione europea sono effettuati conformemente alle modalità di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 576/2013.".


(1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(2)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(3)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

(4)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(5)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(6)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(7)  Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

(8)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(9)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

(10)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(11)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(12)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(13)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

(15)  Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.201, pag. 15).

(16)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.


ALLEGATO III

L'appendice 3 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 3

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

I.   UNIONE EUROPEA — LEGISLAZIONE (1)

A.   Ungulati a eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

B.   Equidi

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1)

C.   Pollame e uova da cova

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D.   Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

E.   Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F.   Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G.   Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H.   Altri animali vivi

1.

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2.

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

I.   Altre disposizioni specifiche

1.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II.   SVIZZERA — LEGISLAZIONE (2)

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

3.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), (RS 916.443.10).

4.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA), (RS 916.443.12).

5.

Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13).

6.

Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106).

7.

Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

8.

Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet), (RS 812.212.27).

9.

Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV), (RS 916.472).

III.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati alla parte I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per la Svizzera le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.".


(1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(2)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.


ALLEGATO IV

L'appendice 4 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 4

Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi

A.   LEGISLAZIONI (1)

Unione europea

Svizzera

1.

Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1).

2.

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

3.

Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54).

4.

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)

5.

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

6.

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34).

7.

Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36).

8.

Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

9.

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

10.

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

11.

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.".


(1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.


ALLEGATO V

L'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 5

Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

CAPITOLO I

Disposizioni generali - sistema TRACES

A.   LEGISLAZIONI (1)

Unione europea

Svizzera

Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

3.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

4.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)

5.

Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13).

6.

Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106).

7.

Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del comitato misto veterinario.

CAPITOLO II

Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

A.   LEGISLAZIONI (2)

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea

Svizzera

1.

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

2.

Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) e in particolare l'articolo 57.

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

3.

Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106).

4.

Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

5.

Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al comitato misto veterinario.

C.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI PER GLI ANIMALI DESTINATI AL PASCOLO FRONTALIERO

1.   Definizioni:

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro dell'Unione europea o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e l'Unione europea.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera.

2.   Per il pascolo tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE (3) della Commissione. Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

l'espressione "il periodo dal 1o maggio al 15 ottobre" è sostituita dai termini "l'anno civile";

per la Svizzera, le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'allegato corrispondente sono:

SVIZZERA

Cantone di Zurigo

Cantone di Berna

Cantone di Lucerna

Cantone di Uri

Cantone di Svitto

Cantone di Obvaldo

Cantone di Nidvaldo

Cantone di Glarona

Cantone di Zugo

Cantone di Friburgo

Cantone di Soletta

Cantone di Basilea città

Cantone di Basilea campagna

Cantone di Sciaffusa

Cantone di Appenzello esterno

Cantone di Appenzello interno

Cantone di San Gallo

Cantone dei Grigioni

Cantone di Argovia

Cantone di Turgovia

Cantone Ticino

Cantone di Vaud

Cantone del Vallese

Cantone di Neuchâtel

Cantone di Ginevra

Cantone del Giura

In applicazione dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 26 novembre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.404.1), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce a ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3.   Per il pascolo tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

a)

notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;

b)

procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;

c)

rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

4.   Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

5.   Il detentore degli animali:

a)

deve dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera;

b)

si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;

c)

offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

6.   Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:

a)

notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;

b)

procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;

c)

rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

7.   In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il comitato misto veterinario.

8.   In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera:

a)

gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;

b)

il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;

c)

il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;

d)

le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro dell'Unione europea o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;

e)

le disposizioni del punto 6 non si applicano;

f)

il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

9.   Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

Image

Image

Image

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CAPITOLO III

Condizioni per gli scambi tra l'Unione europea e la Svizzera

A.   LEGISLAZIONI

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (4).

CAPITOLO IV

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A.   LEGISLAZIONI (5)

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea

Svizzera

1.

Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).

2.

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

3.

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

4.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

5.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

6.

Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31).

7.

Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

1.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)

3.

Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13).

4.

Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106).

5.

Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

6.

Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

7.

Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet), (RS 812.212.27).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'Unione europea per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (6).

2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome

Codice TRACES

Tipo

Centro d'ispezione

Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo

CHZRH4

A

Centro 3

O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) (7)

Aeroporto di Ginevra

CHGVA4

A

Centro 2

O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) (7)

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione.

4.

I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'Unione europea indicati al punto 1 della presente sezione effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente alla sezione A del presente capitolo.

5.

I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea, conformemente alla sezione A del presente capitolo.

CAPITOLO V

Disposizioni specifiche

1.   IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

A.   LEGISLAZIONI (8)

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea

Svizzera

1.

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).

2.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 7-15f (registrazione e identificazione).

2.

Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404.1).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

a.

L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.

b.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell'articolo 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC, RS 910.15).

2.   PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

A.   LEGISLAZIONI (9)

Unione europea

Svizzera

1.

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

2.

Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

1.

Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), in particolare gli articoli 15 e 15a (principi, trasporti internazionali di animali).

2.

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare gli articoli 169-176 (trasporti internazionali di animali).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

a)

Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.

b)

Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.

c)

L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE del Consiglio è di competenza del comitato misto veterinario.

d)

La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).

e)

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 15a, paragrafo 3, della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione sarà esaminata dal comitato misto veterinario.

3.   CANONI

1.

Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera.

2.

Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.".


(1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(2)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(3)  Decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23).

(4)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

(5)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(6)  

+

Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

(7)  Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

(8)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(9)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.


ALLEGATO VI

L'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 6

Prodotti di origine animale

CAPITOLO I

Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

"Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano"

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis.

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

 

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Unione europea

Svizzera

 

Salute animale:

1.

Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 2002/99/CE (1)

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

 (3)

 

2.

Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE (2)

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

Ratiti d'allevamento

Lagomorfi

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

 

3.

Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Ungulati selvatici

Lagomorfi

Altri mammiferi terrestri

Selvaggina selvatica di penna

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

4.

Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi

Pollame

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

5.

Stomaci, vesciche e budella

Bovini

Ovini e caprini

Suini

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

 (3)

6.

Ossa e prodotti a base di ossa

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici

Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

 (3)

7.

Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici

Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

 (3)

8.

Gelatina e collagene

 

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

 (3)

9.

Latte e prodotti lattiero-caseari

 

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

10.

Uova e ovoprodotti

 

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

11.

Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini

 

Direttiva 2006/88/CE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

12.

Miele

 

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

13.

Lumache e cosce di rana

 

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).


Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Unione europea

Svizzera

 

Sanità pubblica

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0)

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)

Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel servizio veterinario pubblico (RS 916.402)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Ordinanza del DFER, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1)

Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)

Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)

Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

Sì con condizioni speciali

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

 

 

Protezione degli animali

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455)

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)

Ordinanza dell'USAV, del 12 agosto 2010, concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

Sì con condizioni speciali

Condizioni speciali

1)

La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell'abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

2)

La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

3)

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello dell'Unione.

4)

Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell'esame destinato a individuare la presenza di Trichine prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l'elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri dell'Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro dell'Unione europea, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall'esame destinato a individuare la presenza di Trichine al momento della macellazione. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso mutatis mutandis.

5)

I metodi di individuazione descritti all'allegato I, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine. D'altro canto, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 2075/2005.

6)

Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all'esame destinato a individuare la presenza di Trichinella nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2016.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) e dell'articolo 9, paragrafo 8, dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell'allegato 9, ultimo paragrafo, dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione. Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale.

7)

Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera provenienti:

da aziende riconosciute indenni da Trichine dalle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea;

da regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

per le quali l'esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea.

8)

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 di tale ordinanza:

a)

per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0) e dell'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (RS 901.021).

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario e indica la natura dell'adeguamento in questione;

descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;

chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere adottata per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell'ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1);

fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il comitato misto veterinario;

b)

per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

descrive brevemente le disposizioni che sono state adottate;

descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e

fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

9)

La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri dell'Unione europea a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

10)

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

11)

I laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:

a)

per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE (4) comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d):

RIKILT - Institute of Food Safety, part of Wageningen UR

P.O. Box 230

6700 AE Wageningen

Nederland

b)

per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punti 1 e 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox:

Laboratoire d'étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

ANSES – Laboratoire de Fougères

35306 Fougères cedex

France

c)

per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5, e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Diedersdorfer Weg, 1

D-12277 Berlin

Deutschland

d)

per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):

Istituto Superiore di Sanità

via Regina Elena 299

00161 Roma

Italia

La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti nel titolo III e nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

12)

In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione dell'Unione europea e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l'Unione europea, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d'applicazione:

1.

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

2.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

3.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

4.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

5.

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

6.

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

7.

Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

8.

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

9.

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

10.

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

11.

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

12.

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

13.

Regolamento (UE) n. 213/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

14.

Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

15.

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

"Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Unione europea (5)

Svizzera (5)

Sì con condizioni speciali

1.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

2.

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

3.

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

1.

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

2.

Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)

3.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).

4.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

5.

Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli articoli da 25 a 28, 30 e 31 e agli allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti all'allegato VIII, capitolo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Conformemente al titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e al capo IV e all'allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l'elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi all'interno dell'Unione. Tuttavia le autorità competenti rilasceranno, se del caso, un certificato che attesti il rispetto di tali condizioni ai fini dell'accompagnamento dei lotti.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del comitato misto veterinario."


(1)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

(2)  Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/ 662 /CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

(3)  Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del comitato misto veterinario.

(4)  

+

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(5)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.


ALLEGATO VII

L'appendice 7 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 7

Autorità competenti

PARTE A

Svizzera

Le competenze in materia di controllo sanitario e veterinario sono ripartite tra i servizi dei singoli Cantoni e quelli dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Si applicano le seguenti disposizioni:

per le esportazioni verso l'Unione europea, i Cantoni controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato svizzero. Esso è altresì competente per quanto concerne le importazioni delle derrate alimentari delle derrate alimentari di origine animale e degli altri prodotti animali provenienti dai paesi terzi. Infine rilascia le autorizzazioni per le esportazioni verso l'Unione europea dei sottoprodotti animali che rientrano nelle categorie 1 e 2.

PARTE B

Unione europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri dell'Unione europea, sia dalla Commissione europea. Si applicano le seguenti disposizioni:

per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri dell'Unione europea controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute;

la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato unico europeo.".


ALLEGATO VIII

L'appendice 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 10

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

CAPITOLO I

Disposizioni generali

A.   LEGISLAZIONI (1)

Unione europea

Svizzera

1.

Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

2.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), e in particolare l'articolo 57.

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

3.

Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13).

4.

Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106).

5.

Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE

1.

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

2.

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero dell'Unione europea, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero e rispetta le regole di riservatezza previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del comitato misto veterinario.

CAPITOLO II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

A.   LEGISLAZIONI (2)

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea

Svizzera

1.

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

2.

Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).

3.

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), e in particolare l'articolo 57.

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

3.

Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13).

4.

Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106).

5.

Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

6.

Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE spetta al comitato misto veterinario.

CAPITOLO III

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A.   LEGISLAZIONI (3)

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea

Svizzera

1.

Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

2.

Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

3.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

4.

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

5.

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

6.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

7.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

8.

Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

9.

Decisione 2002/657/CE della Commissione, del […] 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).

10.

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

11.

Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).

12.

Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), e in particolare l'articolo 57.

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

3.

Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13).

4.

Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106).

5.

Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

6.

Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

7.

Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0).

8.

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02).

9.

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21).

10.

Ordinanza del DFI, del 26 giugno 1995, sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE; RS 817.021.23).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'Unione europea sono i seguenti: i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome

Codice TRACES

Tipo

Centro d'ispezione

Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo

CHZRH4

A

Centro 1

NHC (4)

Centro 2

HC(2) (4)

Aeroporto di Ginevra

CHGVA4

A

Centro 2

HC(2), NHC (4)

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

CAPITOLO IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra l'Unione europea e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

CAPITOLO V

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

I.   UNIONE EUROPEA — LEGISLAZIONE (5)

A.   Regole di sanità pubblica

1.

Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

2.

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

3.

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

4.

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

5.

Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

6.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

7.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

8.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

9.

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

10.

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

11.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

12.

Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

13.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

14.

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

15.

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

16.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

17.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

18.

Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).

19.

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

20.

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

21.

Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).

22.

Regolamento (CE) n 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

B.   Regole di salute animale

1.

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

2.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

3.

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

4.

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

5.

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

6.

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C.   Altre misure specifiche (6)

1.

Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2.

Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3.

Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

4.

Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).

5.

Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

6.

Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).

7.

Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

8.

Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).

9.

Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).

10.

Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2.   Svizzera – Legislazione (7)

A.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B.

Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13).

3.   Modalità d'applicazione

A.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati nel capitolo I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione.

B.

I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'Unione europea di cui al punto 1 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al parte A del capo III della presente appendice.

C.

I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto 2 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea conformemente al parte A del capo III della presente appendice.

D.

In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita. L'esportazione di questa carne verso l'Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione svizzera:

limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;

limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontalieri svizzeri;

mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea;

presenta una volta all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;

in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal comitato misto veterinario.

CAPITOLO VI

Canoni

1.

Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera.

2.

Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)."


(1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(2)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(3)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto così come da ultimo modificato.

(4)  Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

(5)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(6)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

(7)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.


ALLEGATO IX

L'appendice 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 11

Punti di contatto

I.

Per l'Unione europea:

Il direttore

Affari veterinari e internazionali

Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare

Commissione europea

1049 Bruxelles, Belgio

II.

Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

3003 Berna, Svizzera".