ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 336

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
23 dicembre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud

27

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

29

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

36

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

42

 

*

Regolamento (UE) 2015/2441 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 27 ( 1 )

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2442 della Commissione, del 22 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

54

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2443 del Consiglio, dell'11 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda il titolo V di detto accordo di associazione

56

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2444 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che stabilisce prescrizioni uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi in vista di un finanziamento dell'Unione e che abroga la decisione 2008/425/CE [notificata con il numero C(2015) 9192]  ( 1 )

59

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 18 dicembre 2015, relativa all'applicazione del titolo V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in tutto il territorio della Repubblica di Moldova [2015/2445]

93

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


DIRETTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Poiché si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La direttiva 2008/95/CE ha armonizzato disposizioni fondamentali del diritto sostanziale riguardante i marchi d'impresa che, all'epoca della sua adozione, erano considerate tali da incidere nel modo più diretto sul funzionamento del mercato interno, ostacolando la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione.

(3)

La protezione del marchio d'impresa offerta negli Stati membri coesiste con quella disponibile a livello dell'Unione tramite il marchio dell'Unione europea («marchio UE») di carattere unitario e valido in tutta l'Unione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (4). La coesistenza e l'equilibrio dei sistemi dei marchi d'impresa a livello nazionale e dell'Unione costituiscono di fatto una pietra angolare dell'impostazione dell'Unione in materia di tutela della proprietà intellettuale.

(4)

A seguito della sua comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008, sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale, la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio d'impresa in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le interrelazioni tra essi.

(5)

Nelle conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell'Unione europea, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. È opportuno che tale direttiva sia riveduta anche per essere resa più coerente con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell'ambito del sistema del marchio in Europa nel suo complesso, pur mantenendo la protezione dei marchi a livello nazionale come opzione attraente per i richiedenti. In tale contesto, dovrebbe essere garantita la relazione complementare fra il sistema del marchio UE e i sistemi nazionali.

(6)

Nella sua comunicazione del 24 maggio 2011 intitolata «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale», la Commissione è giunta alla conclusione che, al fine di rispondere alle richieste crescenti delle parti interessate di sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali e che siano anche più uniformi, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, occorre modernizzare il sistema del marchio nell'Unione nel suo complesso e adattarlo all'era di Internet.

(7)

Dalle consultazioni e valutazioni svolte ai fini della presente direttiva è emerso che, malgrado la precedente parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali, restano settori in cui un'ulteriore armonizzazione potrebbe avere un impatto positivo sulla competitività e la crescita.

(8)

Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere e creare un mercato interno ben funzionante e per facilitare l'acquisizione e la protezione dei marchi nell'Unione a beneficio della crescita e della competitività delle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese, è necessario andare al di là del ravvicinamento limitato realizzato dalla direttiva 2008/95/CE ed estendere il ravvicinamento ad altri aspetti del diritto sostanziale dei marchi protetti mediante la registrazione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009.

(9)

Perché le registrazioni dei marchi siano più facili da ottenere e da gestire in tutta l'Unione, è essenziale ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali. Pertanto, è opportuno allineare le principali norme procedurali in materia di registrazione del marchio d'impresa degli Stati membri e del sistema del marchio UE. Per quanto riguarda le procedure del diritto nazionale, è sufficiente stabilire principi generali, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche.

(10)

È di essenziale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi UE che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, è opportuno garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato.

(11)

La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi d'impresa acquisiti attraverso l'uso, ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione.

(12)

Il conseguimento degli obiettivi del presente ravvicinamento delle legislazioni presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni.

(13)

A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.

(14)

Inoltre, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio d'impresa stesso, compresa l'assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio d'impresa e i diritti anteriori dovrebbero essere enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali dovrebbero quindi poterli mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni.

(15)

Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche dalla legislazione dell'Unione e dal diritto nazionale sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è opportuno che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. È inoltre opportuno garantire che la portata degli impedimenti assoluti sia estesa in modo da includere anche menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.

(16)

La tutela che è accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa dovrebbe essere assoluta nel caso in cui vi sia identità tra il marchio d'impresa e il segno corrispondente, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione. Il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare il relativo onere della prova.

(17)

Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale su marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio d'impresa non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio. Tale approccio è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 («accordo TRIPS»).

(18)

È opportuno prevedere che la contraffazione di un marchio d'impresa possa essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi. È opportuno che l'uso del segno per motivi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi sia soggetto alle disposizioni del diritto nazionale.

(19)

È opportuno che il concetto di contraffazione di un marchio d'impresa comprenda anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile purché tale uso serva a contraddistinguere i prodotti o servizi.

(20)

Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(21)

Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali degli Stati membri nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la «dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica» adottata dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti.

(22)

A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi, in particolare, il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche nel caso in cui detti prodotti non sono destinati ad essere immessi sul mercato dello Stato membro interessato. Nell'effettuare i controlli doganali è opportuno che le autorità doganali si avvalgano dei poteri e delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), anche su richiesta dei titolari dei diritti. In particolare, le autorità doganali dovrebbero effettuare i controlli del caso sulla base di criteri di analisi del rischio.

(23)

Al fine di conciliare la necessità di garantire l'efficace esercizio dei diritti di marchio d'impresa con la necessità di evitare di ostacolare la libera circolazione degli scambi di prodotti legali, il diritto del titolare del marchio d'impresa dovrebbe estinguersi laddove, nel corso del successivo procedimento avviato dinanzi all'autorità giudiziaria o altra autorità competente a decidere nel merito circa l'effettiva violazione del marchio d'impresa registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di dimostrare che il titolare del marchio registrato non ha diritto a vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

(24)

L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del detentore dei prodotti se, tra l'altro, emerge in seguito che i prodotti in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.

(25)

Dovrebbero essere adottate misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Riguardo alle denominazioni comuni internazionali (DCI) in quanto nomi generici riconosciuti a livello mondiale di sostanze attive dei prodotti farmaceutici, è indispensabile tenere debitamente conto delle restrizioni esistenti all'efficacia dei diritti di marchio d'impresa. Di conseguenza, il titolare di un marchio d'impresa non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti in uno Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato sulla base di somiglianze fra la DCI del principio attivo dei farmaci e il marchio d'impresa.

(26)

Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, è opportuno che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori compiuti precedentemente a tale apposizione.

(27)

È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto ai marchi d'impresa posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo. È opportuno inoltre che esso consenta l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio d'impresa al fine di identificare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di attirare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe essere applicata in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

(28)

Discende dal principio della libera circolazione delle merci che il titolare di un marchio d'impresa non dovrebbe poterne vietare l'uso a terzi in relazione a prodotti che sono stati messi in circolazione nell'Unione con il marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che il titolare abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

(29)

La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio d'impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio d'impresa posteriore sia stato richiesto in malafede.

(30)

Al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d'impresa legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario disporre che, fatto salvo il principio che il marchio posteriore non può essere opposto al marchio anteriore, i titolari di marchi anteriori non debbano essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se il marchio d'impresa posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, o se il marchio anteriore non poteva essere opposto al marchio d'impresa posteriore in quanto le condizioni necessarie non erano applicabili, per esempio perché il marchio anteriore non aveva ancora acquisito notorietà.

(31)

I marchi d'impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e protetti nell'Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d'impresa registrati siano effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati in relazione a questi entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, possano decadere.

(32)

Di conseguenza, è opportuno che un marchio d'impresa registrato sia protetto solo nella misura in cui sia effettivamente utilizzato e un marchio d'impresa registrato anteriormente non consenta al suo titolare di opporsi o ottenere la nullità di un marchio d'impresa posteriore se detto titolare non ha fatto un uso effettivo del suo marchio. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri prevedano che un marchio d'impresa non possa essere fatto valere con successo in un procedimento per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio o, in caso di azione presentata contro un diritto posteriore, se si è stabilita la dichiarabilità della decadenza del marchio al momento dell'acquisizione del diritto posteriore.

(33)

È opportuno prevedere che, quando la preesistenza di un marchio d'impresa nazionale o di un marchio d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro è stata fatta valere nei confronti di un marchio UE e qualora il marchio che ha portato alla rivendicazione della preesistenza sia stato successivamente oggetto di rinuncia o di estinzione, la validità di tale marchio possa ancora essere contestata. Tale contestazione dovrebbe essere limitata ai casi in cui il marchio d'impresa avrebbe potuto essere dichiarato nullo o decaduto al momento in cui è stato cancellato dal registro.

(34)

Per motivi di coerenza e per facilitare lo sfruttamento commerciale dei marchi d'impresa nell'Unione, le norme applicabili ai marchi d'impresa come oggetti di proprietà dovrebbero essere allineate nella misura adeguata a quelle già in vigore per i marchi UE e dovrebbero riguardare altresì il trasferimento e la cessione, la concessione di licenze, i diritti reali e le esecuzioni forzate.

(35)

I marchi collettivi si sono rivelati uno strumento utile per promuovere prodotti o servizi con specifiche proprietà comuni. È quindi opportuno sottoporre i marchi collettivi nazionali a norme simili a quelle applicabili ai marchi collettivi dell'Unione europea.

(36)

Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri dovrebbe essere efficace e trasparente e seguire regole analoghe a quelle applicabili ai marchi UE.

(37)

Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la portata dei diritti di marchio d'impresa e per agevolare l'accesso alla protezione del marchio, la designazione e la classificazione dei prodotti e dei servizi coperti da una domanda di marchio dovrebbero rispettare le stesse norme in tutti gli Stati membri ed essere allineate a quelle applicabili ai marchi UE. Al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare l'estensione della protezione del marchio d'impresa solo sulla base della domanda, la designazione dei prodotti e dei servizi dovrebbe essere sufficientemente chiara e precisa. È opportuno che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale di un termine. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale dovrebbero, in cooperazione tra loro, cercare di compilare un elenco che rifletta le rispettive pratiche amministrative per quanto riguarda la classificazione dei prodotti e dei servizi.

(38)

Al fine di assicurare l'efficace protezione del marchio d'impresa, è opportuno che gli Stati membri rendano disponibile una procedura amministrativa di opposizione efficace, che consenta quantomeno al titolare di diritti di marchio d'impresa anteriori e ad ogni persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti derivanti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta di opporsi alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa. Inoltre, al fine di offrire un mezzo efficace per dichiarare decaduti i marchi d'impresa o per dichiararli nulli, è opportuno che gli Stati membri prevedano una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità entro un periodo di recepimento più lungo, di sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(39)

È auspicabile che gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale cooperino tra loro e con l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutti gli ambiti della registrazione e dell'amministrazione dei marchi d'impresa, al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti, come la creazione e l'aggiornamento di banche dati e portali comuni o connessi a fini di consultazione e ricerca. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i loro uffici cooperino tra loro e con l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutte le altre aree delle loro attività che siano rilevanti per la protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.

(40)

La presente direttiva non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi d'impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d'impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori.

(41)

Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale («convenzione di Parigi») e dell'accordo TRIPS. È necessario che la presente direttiva sia in perfetta armonia con detta convenzione e detto accordo. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione e da tale accordo. Se del caso, è opportuno applicare l'articolo 351, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(42)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente la promozione e la creazione di un mercato interno ben funzionante e la facilitazione della registrazione, amministrazione e protezione dei marchi d'impresa nell'Unione a vantaggio della crescita e della competitività, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(43)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto della presente direttiva.

(44)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ha espresso un parere in data 11 luglio 2013.

(45)

L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

(46)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/95/CE relativi al termine di recepimento della direttiva 89/104/CEE (9) nel diritto interno indicati nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/95/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i marchi d'impresa relativi a prodotti o servizi che formano oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione come marchi d'impresa individuali, marchi di garanzia o di certificazione, ovvero marchi collettivi in uno Stato membro o presso l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)   «ufficio»: l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale ai quali è affidata la registrazione dei marchi d'impresa;

b)   «registro»: il registro dei marchi d'impresa tenuto da un ufficio.

CAPO 2

DIRITTO SOSTANZIALE IN MATERIA DI MARCHIO D'IMPRESA

SEZIONE 1

Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa

Articolo 3

Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa

Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:

a)

a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

b)

a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare.

SEZIONE 2

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

Articolo 4

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti

1.   Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a)

i segni che non possono costituire un marchio d'impresa;

b)

i marchi d'impresa privi di carattere distintivo;

c)

i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d)

i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

e)

i segni costituiti esclusivamente:

i)

dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii)

dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii)

dalla forma, o altra caratteristica, dei prodotti, che dà un valore sostanziale al prodotto;

f)

i marchi d'impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

g)

i marchi d'impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

h)

i marchi d'impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o dichiarati nulli a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi;

i)

i marchi d'impresa che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale dello Stato membro interessato o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;

j)

i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

k)

i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

l)

i marchi d'impresa che sono costituiti da o che riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale anteriore registrata ai sensi della legislazione dell'Unione, del diritto nazionale dello Stato membro interessato o di accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte, relativi alla protezione della privativa per varietà vegetali e che riguardano varietà vegetali della stessa specie o di specie apparentate.

2.   Il marchio d'impresa è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in mala fede. Ogni Stato membro può anche disporre che tale marchio sia escluso dalla registrazione.

3.   Ogni Stato membro può prevedere che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a)

l'uso di tale marchio d'impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchi d'impresa dello Stato membro interessato o dell'Unione;

b)

il marchio d'impresa contenga un segno di alto valore simbolico, in particolare un simbolo religioso;

c)

il marchio d'impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente al diritto dello Stato membro in questione.

4.   Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se, prima della data della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo. Per gli stessi motivi, un marchio d'impresa non è dichiarato nullo se, prima della domanda di dichiarazione di nullità, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo.

5.   Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 4 debba essere applicato anche quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la data della domanda di registrazione, ma prima della data di registrazione stessa.

Articolo 5

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi

1.   Un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se:

a)

il marchio d'impresa è identico a un marchio d'impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio d'impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio d'impresa anteriore è tutelato;

b)

l'identità o la somiglianza di detto marchio d'impresa col marchio d'impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi d'impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio d'impresa e il marchio d'impresa anteriore.

2.   Per «marchi d'impresa anteriori», ai sensi del paragrafo 1, si intendono:

a)

i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:

i)

i marchi UE;

ii)

i marchi d'impresa registrati nello Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;

iii)

i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro interessato;

b)

i marchi UE che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009, rivendicano validamente la preesistenza di un marchio d'impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;

c)

le domande di marchi d'impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;

d)

i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono «notoriamente conosciuti» nello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

3.   Inoltre, un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se:

a)

è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d'impresa o, nel caso di un marchio UE, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

b)

l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome senza l'autorizzazione del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire; e

c)

nella misura in cui, ai sensi della legislazione dell'Unione o del diritto dello Stato membro interessato in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

i)

era già stata presentata una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto dello Stato membro interessato prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa o della data di priorità invocata a sostegno della domanda, fatta salva la sua successiva registrazione;

ii)

detta denominazione di origine o indicazione geografica conferisce alla persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.

4.   Ogni Stato membro può disporre che un marchio d'impresa debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a)

siano stati acquisiti diritti a un marchio d'impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore o, se del caso, prima della data di priorità invocata a sostegno della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore, e tale marchio d'impresa non registrato o altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore;

b)

sia possibile vietare l'uso del marchio d'impresa in base a un diritto anteriore, diverso dai diritti di cui al paragrafo 2, e alla lettera a), del presente paragrafo, in particolare in base a:

i)

un diritto al nome;

ii)

un diritto all'immagine;

iii)

un diritto d'autore;

iv)

un diritto di proprietà industriale;

c)

il marchio d'impresa si presti a essere confuso con un marchio anteriore protetto all'estero, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, il richiedente abbia agito in malafede.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione o dichiarare nullo un marchio d'impresa ove il titolare del marchio d'impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d'impresa posteriore.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità applicabili in uno Stato membro anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE siano applicabili ai marchi d'impresa depositati anteriormente a quella data.

Articolo 6

Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio d'impresa

Quando rispetto ad un marchio UE si invoca la preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro, che siano stati oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza del marchio che ha portato alla rivendicazione della preesistenza, a condizione che la nullità o la decadenza potessero essere dichiarate al momento in cui il marchio è stato oggetto di rinuncia o di estinzione. In tal caso, la preesistenza cessa di produrre i suoi effetti.

Articolo 7

Impedimenti alla registrazione e motivi di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi

Se un impedimento alla registrazione o motivi di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

Articolo 8

Mancanza di carattere distintivo o di notorietà di un marchio d'impresa anteriore che preclude la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato

Una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore non è accolta alla data di presentazione della domanda di nullità se, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio d'impresa posteriore, non fosse accolta per una delle seguenti ragioni:

a)

il marchio d'impresa anteriore, dichiarabile nullo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) o d), non aveva ancora acquisito un carattere distintivo di cui all'articolo 4, paragrafo 4;

b)

la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e il marchio d'impresa anteriore non aveva ancora acquisito un carattere sufficientemente distintivo per poter sostenere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

c)

la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e il marchio d'impresa anteriore non aveva ancora acquisito notorietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a).

Articolo 9

Preclusione di una dichiarazione di nullità per tolleranza

1.   Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in tale Stato membro, di cui era a conoscenza, non può più domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 del presente articolo debba essere applicato al titolare di qualsiasi altro diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) o b).

3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa più essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.

SEZIONE 3

Diritti conferiti e limitazioni

Articolo 10

Diritti conferiti dal marchio d'impresa

1.   La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.

2.   Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:

a)

sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b)

sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;

c)

sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3.   Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2:

a)

di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

b)

di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c)

di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d)

di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;

e)

di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

f)

di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.

4.   Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio d'impresa registrato, il titolare di tale marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

Il diritto del titolare del marchio d'impresa conformemente al primo comma si estingue se, nel corso del procedimento volto a stabilire se il marchio d'impresa registrato è stato contraffatto, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio d'impresa registrato non ha diritto a vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

5.   Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, il diritto di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

6.   I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

Articolo 11

Diritto a vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi

Se vi è il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio d'impresa possano essere utilizzati per prodotti o servizi e che tale utilizzo costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio d'impresa a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, il titolare di tale marchio d'impresa ha il diritto di vietare i seguenti atti se posti in essere in ambito commerciale:

a)

l'apposizione di un segno identico o simile al marchio d'impresa sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui il marchio può essere apposto;

b)

l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione di imballaggi, etichette, cartellini, caratteristiche o dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui il marchio è apposto.

Articolo 12

Riproduzione dei marchi d'impresa nei dizionari

Se la riproduzione di un marchio d'impresa in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'opera di consultazione analoga in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

Articolo 13

Divieto d'uso del marchio d'impresa registrato a nome di un agente o rappresentante

1.   Se un marchio d'impresa è registrato, senza l'assenso del titolare, a nome dell'agente o rappresentante del titolare, quest'ultimo ha il diritto di avvalersi di una delle seguenti alternative o di entrambi:

a)

opporsi all'uso del marchio d'impresa da parte del suo agente o rappresentante;

b)

esigere la cessione del marchio a proprio favore.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se l'agente o il rappresentante giustifica il suo modo di agire.

Articolo 14

Limitazione degli effetti del marchio d'impresa

1.   Il diritto conferito da un marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a)

del nome o dell'indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;

b)

di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

c)

del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2.   Il paragrafo 1 si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.

3.   Un marchio d'impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, qualora tale diritto sia riconosciuto dalla legislazione dello Stato membro interessato e l'uso di tale diritto rientri nei limiti del territorio in cui è riconosciuto.

Articolo 15

Esaurimento dei diritti conferiti dal marchio d'impresa

1.   Un marchio d'impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietarne l'uso per prodotti immessi in commercio nell'Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Articolo 16

Uso del marchio d'impresa

1.   Se, entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, il marchio d'impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo continuo di cinque anni, il marchio d'impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all'articolo 17, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 46, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2.   Qualora uno Stato membro preveda una procedura di opposizione successivamente alla registrazione, il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata.

3.   Per quanto riguarda i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale e con effetto nello Stato membro, il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla registrazione o oggetto di opposizione. Se è stata presentata un'opposizione oppure se è stata notificata un'obiezione per impedimenti assoluti o relativi alla registrazione, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione o che statuisce sugli impedimenti assoluti o relativi alla registrazione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata.

4.   La data di decorrenza del periodo di cinque anni di cui ai paragrafi 1 e 2 è iscritta nel registro.

5.   Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:

a)

l'uso del marchio d'impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato, a prescindere dal fatto che anche il marchio nella forma utilizzata sia o meno registrato a nome del titolare;

b)

l'apposizione del marchio d'impresa sui prodotti o sul loro imballaggio nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.

6.   Si considera come uso del marchio d'impresa da parte del titolare l'uso del marchio d'impresa col consenso del titolare.

Articolo 17

Mancato uso come difesa in un'azione per contraffazione

Il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare l'uso di un segno solo nella misura in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell'articolo 19 nel momento in cui è avviata l'azione per contraffazione. Su richiesta del convenuto, il titolare del marchio d'impresa fornisce la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data in cui è stata avviata l'azione, il marchio d'impresa è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio, alla data in cui l'azione è stata avviata, fosse conclusa da almeno cinque anni.

Articolo 18

Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione

1.   Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3.

2.   Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1 o 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.

3.   Qualora il titolare di un marchio d'impresa non abbia il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio d'impresa anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione anche se i diritti conferiti dal marchio anteriore non possono più essere fatti valere contro il marchio posteriore.

SEZIONE 4

Decadenza dei diritti di marchio d'impresa

Articolo 19

Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza

1.   Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

2.   Nessuno può affermare che un titolare di un marchio d'impresa sia decaduto dai diritti ad esso relativi qualora, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio d'impresa.

3.   L'inizio o la ripresa dell'uso del marchio d'impresa nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima dello scadere del termine ininterrotto di cinque anni di mancato uso non sono presi in considerazione qualora i preparativi a tal fine siano stati avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che poteva essere presentata una domanda di decadenza.

Articolo 20

Marchio d'impresa divenuto generico o indicazione ingannevole come motivi di decadenza

Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:

a)

sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;

b)

sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio d'impresa o con l'assenso del titolare per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Articolo 21

Decadenza soltanto per una parte dei prodotti o servizi

Se motivi di decadenza di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, la decadenza riguarda solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

SEZIONE 5

Marchio d'impresa come oggetto di proprietà

Articolo 22

Trasferimento di marchi d'impresa registrati

1.   Indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, il marchio d'impresa può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

2.   Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio d'impresa, salvo se diversamente concordato o se le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.

3.   Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dei trasferimenti nei loro registri.

Articolo 23

Diritti reali

1.   Il marchio d'impresa può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.

2.   Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dei diritti reali nei loro registri.

Articolo 24

Esecuzione forzata

1.   Il marchio d'impresa può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.

2.   Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dell'esecuzione forzata nei loro registri.

Articolo 25

Licenza

1.   Il marchio d'impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2.   Il titolare di un marchio d'impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda:

a)

la sua durata;

b)

la forma oggetto della registrazione nella quale si può usare il marchio d'impresa;

c)

la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;

d)

il territorio al cui interno il marchio d'impresa può essere apposto; o

e)

la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

3.   Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

4.   Un licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio d'impresa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

5.   Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione delle licenze nei loro registri.

Articolo 26

Domanda di marchio d'impresa come oggetto di proprietà

Gli articoli da 22 a 25 si applicano alla domanda di marchio d'impresa.

SEZIONE 6

Marchi di garanzia odi certificazione e marchi collettivi

Articolo 27

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)   «marchio di garanzia o di certificazione»: un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati;

b)   «marchio collettivo»: un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese.

Articolo 28

Marchi di garanzia odi certificazione

1.   Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di garanzia o di certificazione a condizione che detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia o di certificazione non debba essere registrato a meno che il richiedente non sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato.

3.   Gli Stati membri possono disporre che i marchi di garanzia o di certificazione debbano essere esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 4, 19 e 20, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.

4.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione. Tale marchio di garanzia o di certificazione non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

5.   I requisiti stabiliti dall'articolo 16 sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio di garanzia o di certificazione a norma dell'articolo 16 è fatto da una qualsiasi persona abilitata a utilizzarlo.

Articolo 29

Marchi collettivi

1.   Gli Stati membri prevedono la registrazione di marchi collettivi.

2.   Possono depositare domanda di marchio collettivo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente al diritto loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

3.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi. Tali marchi collettivi non autorizzano il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

Articolo 30

Regolamento per l'uso del marchio collettivo

1.   Il richiedente di un marchio collettivo presenta all'ufficio il regolamento per il suo uso.

2.   Nel regolamento d'uso si devono indicare quantomeno le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 29, paragrafo 3, autorizza qualsiasi persona i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membro dell'associazione titolare del marchio, a condizione che detta persona soddisfi tutte le altre condizioni del regolamento.

Articolo 31

Rigetto di una domanda

1.   Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio d'impresa previsti dall'articolo 4, ove opportuno, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), riguardante i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e dall'articolo 5, fatto salvo il diritto di un ufficio a non procedere all'esame d'ufficio degli impedimenti relativi alla registrazione, una domanda di marchio collettivo è respinta se non soddisfa le disposizioni di cui all'articolo 27, lettera b), dell'articolo 29 o dell'articolo 30, ovvero se il regolamento d'uso di tale marchio collettivo è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

2.   Una domanda di marchio collettivo è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.

3.   Una domanda non è respinta se il richiedente, mediante modificazione del regolamento d'uso del marchio collettivo, soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 32

Uso del marchio collettivo

I requisiti di cui all'articolo 16 sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio collettivo a norma di tale articolo è effettuato da una persona abilitata a utilizzarlo.

Articolo 33

Modifiche del regolamento d'uso del marchio collettivo

1.   Il titolare del marchio collettivo sottopone all'ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.

2.   Ogni modifica del regolamento d'uso è menzionata nel registro salvo se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 30 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 31.

3.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le modifiche del regolamento d'uso acquistano effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

Articolo 34

Esercizio dell'azione per contraffazione

1.   Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo.

2.   Il titolare di un marchio collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Articolo 35

Ulteriori motivi di decadenza

Oltre che per i motivi previsti agli articoli 19 e 20, il titolare di un marchio collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti quando:

a)

il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che non sia compatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, comprese eventuali modifiche di cui sia fatta menzione nel registro;

b)

il modo in cui le persone autorizzate hanno utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2;

c)

la modifica del regolamento d'uso del marchio è stata iscritta nel registro in contrasto con il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Articolo 36

Ulteriori motivi di nullità

Oltre che per i motivi di nullità di cui all'articolo 4, ove opportuno, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), riguardante i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, nonché per i motivi di nullità di cui all'articolo 5, il marchio collettivo è dichiarato nullo se la sua registrazione non è conforme all'articolo 31, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso.

CAPO 3

PROCEDURE

SEZIONE 1

Domanda e registrazione

Articolo 37

Elementi essenziali della domanda

1.   La domanda di registrazione del marchio d'impresa contiene almeno tutti i seguenti elementi:

a)

una richiesta di registrazione;

b)

informazioni che permettano di identificare il richiedente;

c)

l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione;

d)

una rappresentazione del marchio che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, lettera b).

2.   La domanda di marchio d'impresa comporta il pagamento di una tassa stabilita dallo Stato membro interessato.

Articolo 38

Data di deposito

1.   La data di deposito della domanda di marchio d'impresa è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'ufficio.

2.   Gli Stati membri possono inoltre disporre che la convalida della data di deposito sia soggetta al pagamento della tassa di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 39

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1.   I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di un marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 («classificazione di Nizza»).

2.   I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della protezione richiesta.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.

4.   L'ufficio respinge una domanda che contenga indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'ufficio a tal fine.

5.   Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.

6.   Se chiede la registrazione per più classi, il richiedente raggruppa i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.

7.   Prodotti e servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe nell'ambito della classificazione di Nizza. Prodotti e servizi non sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza.

Articolo 40

Osservazioni dei terzi

1.   Gli Stati membri possono disporre che, prima della registrazione di un marchio d'impresa, le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possano indirizzare all'ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'ufficio.

2.   Oltre ai motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono presentare all'ufficio osservazioni scritte fondate sui motivi specifici per i quali la domanda di marchio collettivo dovrebbe essere respinta a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione può essere estesa ai marchi di garanzia e di certificazione, se regolamentati negli Stati membri.

Articolo 41

Divisione delle domande e delle registrazioni

Il richiedente o il titolare può dividere una domanda o una registrazione di marchio d'impresa nazionale in due o più domande o registrazioni separate inviando una dichiarazione all'ufficio e indicando per ciascuna domanda o registrazione parziale i prodotti o servizi contemplati dalla domanda o registrazione originaria che devono essere inclusi nelle domande o registrazioni parziali.

Articolo 42

Tasse per classe di prodotto

Gli Stati membri possono prevedere che la domanda e il rinnovo di un marchio d'impresa debbano essere soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe.

SEZIONE 2

Procedure di opposizione, decadenza e nullità

Articolo 43

Procedura di opposizione

1.   Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per i motivi di cui all'articolo 5.

2.   La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo dispone almeno che il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e la persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), possano presentare opposizione. L'opposizione può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che tutti appartengano allo stesso titolare e sulla base di una parte o della totalità dei prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato o richiesto, e può anche vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali il marchio contestato è richiesto.

3.   Alle parti è concesso, su richiesta congiunta, un periodo minimo di due mesi nel procedimento di opposizione al fine di consentire la possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente.

Articolo 44

Mancato uso come difesa in procedimenti di opposizione

1.   In procedimenti di opposizione ai sensi dell'articolo 43, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il termine di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve aver formato oggetto di uso effettivo ai sensi dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione dimostra che il marchio d'impresa anteriore ha formato oggetto di uso effettivo ai sensi dell'articolo 16 nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso. In mancanza di prove in tal senso, l'opposizione è respinta.

2.   Se il marchio d'impresa anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione di cui al paragrafo 1 si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Articolo 45

Procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità

1.   Fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.

2.   La procedura amministrativa per la decadenza prevede che il marchio d'impresa debba decadere per i motivi di cui agli articoli 19 e 20.

3.   La procedura amministrativa per la nullità prevede che il marchio debba essere dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi:

a)

il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;

b)

il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 5, paragrafi dall'1 al 3.

4.   La procedura amministrativa prevede che almeno i seguenti soggetti debbano poter presentare domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità:

a)

nei casi di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che, a norma del diritto applicabile, hanno la capacità di stare in giudizio in nome proprio;

b)

nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e la persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera (c).

5.   Una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità può vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato.

6.   Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.

Articolo 46

Mancato uso come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità

1.   In procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.

2.   Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo ai sensi dell'articolo 16, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

3.   In mancanza delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.

4.   Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 16 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

5.   I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Articolo 47

Effetti della decadenza e della nullità

1.   Nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, un marchio d'impresa registrato è considerato privo degli effetti di cui alla presente direttiva a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Su richiesta di una parte, nella decisione sulla domanda di decadenza può essere fissata una data anteriore nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.

2.   Un marchio d'impresa registrato è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui alla presente direttiva nella misura in cui il marchio sia stato dichiarato nullo.

SEZIONE 3

Durata e rinnovo della registrazione

Articolo 48

Durata della registrazione

1.   La durata di registrazione del marchio d'impresa è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

2.   Conformemente all'articolo 49, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

Articolo 49

Rinnovo

1.   La registrazione di un marchio d'impresa è rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona autorizzata per legge o contrattualmente, purché le tasse di rinnovo siano state pagate. Gli Stati membri possono stabilire che l'avvenuto pagamento delle tasse costituisca richiesta di rinnovo.

2.   L'ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio d'impresa almeno sei mesi prima della suddetta scadenza. L'ufficio non è ritenuto responsabile qualora ometta di fornire tali informazioni.

3.   La domanda di rinnovo è presentata in un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedenti la scadenza della registrazione e le relative tasse sono pagate nello stesso termine. In caso contrario, la domanda può essere presentata entro un termine supplementare di sei mesi immediatamente decorrente dalla scadenza della registrazione o del successivo rinnovo. Le tasse di rinnovo e una tassa aggiuntiva sono versate entro tale termine.

4.   Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

5.   Il rinnovo acquista effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione esistente. Il rinnovo viene iscritto nel registro.

SEZIONE 4

Comunicazione con l'ufficio

Articolo 50

Comunicazione con l'ufficio

Le parti al procedimento o, se nominati, i loro rappresentanti designano un indirizzo ufficiale per tutte le comunicazioni ufficiali con l'ufficio. Gli Stati membri hanno il diritto di esigere che tale indirizzo ufficiale sia situato all'interno dello Spazio economico europeo.

CAPO 4

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 51

Cooperazione in materia di registrazione e amministrazione dei marchi d'impresa

Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in relazione all'esame e alla registrazione dei marchi d'impresa.

Articolo 52

Cooperazione in altri settori

Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all'articolo 51 che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Protezione dei dati

Il trattamento di qualsiasi dato personale effettuato negli Stati membri nel quadro della presente direttiva è soggetto alle normative nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Articolo 54

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 3 a 6, agli articoli da 8 a 14, agli articoli 16, 17 e 18, agli articoli da 22 a 39, all'articolo 41, agli articoli da 43 a 50 entro il 14 gennaio 2019. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 45 entro il 14 gennaio 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 55

Abrogazione

La direttiva 2008/95/CE è abrogata a decorrere dal 15 gennaio 2019, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 89/104/CEE di cui all'allegato I, parte B della direttiva 2008/95/CE.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 56

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 1, 7, 15, 19, 20, 21 e da 54 a 57 si applicano dal 15 gennaio 2019.

Articolo 57

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 42.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015.

(3)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

(4)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

(5)  Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

(6)  Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva 2008/95/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a h)

Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h)

Articolo 4, paragrafo 1, lettere da i) a l)

Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a c)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, prima frase

Articolo 4, paragrafo 4, prima frase

Articolo 4, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c)

Articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 4, lettere da d) a f)

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 4, paragrafi 5 e 6

Articolo 5, paragrafo 5 e 6

Articolo 8

Articolo 5, paragrafo 1, prima frase introduttiva

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 10, paragrafo 2, parte introduttiva della frase

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a c)

Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafi 4 e 5

Articolo 10, paragrafi 5 e 6

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a c), e paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 15

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafi da 3 a 5

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafi da 2 a 4

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafi da 1 a 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 11, paragrafo 4

Articoli 17, 44, paragrafo 2 e articolo 46, paragrafo 4

Articolo 18

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 13

Articoli 7 e 21

Articolo 14

Articolo 6

Articoli da 22 a 24

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafi 1 e 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafi 2 e 5

Articoli da 29 a 54, paragrafo 1

Articolo 16

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 55

Articolo 18

Articolo 56

Articolo 19

Articolo 57


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/27


DECISIONE (UE) 2015/2437 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è competente ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

(2)

A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio (2), l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Tale convenzione impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.

(3)

A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio (3), l'Unione è parte contraente dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(4)

Il 1o dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a chiedere, a nome dell'Unione, una modifica della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud («convenzione»), per permettere all'Unione di divenirne parte contraente.

(5)

Sebbene i negoziati sulla modifica della convenzione non siano stati decisivi, nel corso della ventesima riunione svoltasi nell'ottobre 2013, la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna — «CCSBT») ha modificato la risoluzione, al fine di istituire una commissione allargata per la conservazione del tonno rosso del sud («commissione allargata della CCSBT»), per consentire all'Unione di aderire alla commissione allargata della CCSBT tramite un accordo in forma di scambio di lettere.

(6)

Il 20 aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud («accordo in forma di scambio di lettere»).

(7)

Poiché le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione sfruttano le risorse esistenti nell'area di distribuzione del tonno rosso del sud, è interesse dell'Unione svolgere un ruolo attivo nell'applicazione della convenzione.

(8)

L'adesione alla commissione allargata della CCSBT promuoverà inoltre la coerenza nell'approccio di conservazione dell'Unione in tutti gli oceani e rafforzerà il suo impegno per la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca a livello mondiale.

(9)

È pertanto opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L' accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud è approvato a nome dell'Unione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione presso il segretario esecutivo della CCSBT, per conto della CCSBT, a norma dell'articolo 10 della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Approvazione del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(3)  Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

(4)  L'accordo in forma di scambio di lettere è stato pubblicato nella GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 1, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


REGOLAMENTI

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/29


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2438 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2015

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(3)

Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, di quel regolamento, dovrebbero essere incluse nel presente regolamento.

(4)

Per quanto riguarda le acque nordoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe coprire, a decorrere dal 1o gennaio 2016, le specie che definiscono attività di pesca estremamente miste quali la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo (Nephrops), la pesca mista della sogliola e della passera di mare nonché la pesca del nasello.

(5)

In considerazione degli alti tassi di sopravvivenza documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VIa e nella sottozona CIEM VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza, tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(6)

La raccomandazione comune prevede sette esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2016-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita e che dovrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento.

(8)

L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che sono state fornite prove sufficienti a sostegno dell'esenzione, ma occorrono informazioni supplementari per valutare il volume de minimis. Questa esenzione può essere pertanto inclusa nel regolamento solo se accompagnata da una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari per consentire allo CSTEP di procedere a una valutazione completa dell'attuale livello dei rigetti rispetto al volume de minimis richiesto.

(9)

L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb-VIIj con reti a strascico aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che sono state fornite prove sufficienti a sostegno dell'esenzione, ma occorrono informazioni supplementari per valutare il volume de minimis. Lo CSTEP ha inoltre rilevato che erano in corso ulteriori studi sulla selettività. Questa esenzione viene pertanto inclusa nel regolamento accompagnata da una disposizione che chiede agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari per consentire allo CSTEP di procedere a una valutazione completa dell'attuale livello di rigetti nell'attività di pesca in questione.

(10)

L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIId e VIIe) con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che questa esenzione è fondata su poche informazioni quantificate relative alla selettività. Lo CSTEP ha concluso che è opportuno chiedere informazioni aggiuntive al fine di valutare questa esenzione de minimis. L'esenzione può pertanto essere inclusa nel regolamento solo se accompagnata da una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari per consentire allo CSTEP di valutare con maggiore esattezza le informazioni a sostegno di questa esenzione.

(11)

L'esenzione de minimis per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(12)

L'esenzione de minimis per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella divisione CIEM VIa, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(13)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2016-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione è intesa a compensare l'uso di attrezzi più selettivi e che l'esenzione de minimis richiesta serve a coprire i rigetti residui. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(14)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 nelle acque nordoccidentali quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, nelle attività di pesca indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (2) FPO e FIX) nella divisione CIEM VIa e nella sottozona CIEM VII.

Articolo 3

Esenzioni de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2016, nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco;

b)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm;

c)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb-VIIj con reti a strascico aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm;

d)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII, ad eccezione delle divisioni VIIa, VIId e VIIe, con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm;

e)

per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII;

f)

per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella divisione CIEM VIa;

g)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2016, nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi dotati di maggiore selettività (attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm) nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg.

2.   Entro il 1o maggio 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro il 1o settembre 2016.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

1.   Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

2.   Entro il 31 dicembre 2015, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22.

(2)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIa e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM Vb

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati, l'obbligo di sbarco si applica all'eglefino

Scampo (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 30 % di scampi, l'obbligo di sbarco si applica allo scampo

b)

Attività di pesca con un TAC combinato per le sottozone CIEM VI e VII e le acque dell'Unione della divisione CIEM Vb per il nasello

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Nasello

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 30 % di nasello, l'obbligo di sbarco si applica al nasello

Nasello

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte

Tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco

c)

Attività di pesca con TAC che interessano la sottozona CIEM VII per lo scampo

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Scampo (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 30 % di scampi, l'obbligo di sbarco si applica allo scampo

d)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIIa

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati, l'obbligo di sbarco si applica all'eglefino

e)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIId

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco.

Sogliola (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Reti da traino

< 100 mm

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre 5 % di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica alla sogliola

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 25 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati, l'obbligo di sbarco si applica al merlano

f)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIIe — Sogliola

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 10 % di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica alla sogliola

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco

g)

Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc e VIIf — VIIk

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 5 % di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica alla sogliola

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco

h)

Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIe e VIIf — VIIk

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 25 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati, l'obbligo di sbarco si applica al merlano


23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/36


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2439 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2015

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(3)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3 di tale regolamento, dovrebbero essere incluse nel presente regolamento.

(4)

Per quanto riguarda le acque sudoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca. In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe coprire la pesca della sogliola, del nasello e dello scampo (solo all'interno di zone di distribuzione degli stock denominate «unità funzionali») nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e, la pesca dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali), la pesca della sogliola e della passera di mare nella divisione CIEM IXa e la pesca del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa.

(5)

In considerazione dei tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione lo CSTEP conclude che occorrono ulteriori studi per confermare i risultati esistenti e osserva che tali studi sono già in corso o previsti. L'esenzione potrebbe pertanto essere inclusa nel regolamento per il 2016 unitamente a una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che la giustificano.

(6)

La raccomandazione comune prevede tre esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano fondate argomentazioni in relazione alla difficoltà di conseguire un aumento della selettività e ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Alla luce di quanto precede è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta di questa specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare e reti a strascico, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(8)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta di questa specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(9)

L'esenzione de minimis per il nasello, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta di questa specie nelle sottozone CIEM VIII e IX con reti da traino, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Le informazioni di supporto sinora fornite indicano che un aumento della selettività nelle attività di pesca in questione comporterebbe perdite di pesce commercializzabile tali da rendere la pesca potenzialmente non remunerativa. Lo CSTEP ha inoltre sottolineato che tali informazioni dovrebbero essere integrate da ulteriori studi sulla selettività nelle attività di pesca in questione. L'esenzione potrebbe pertanto essere inclusa nel regolamento unitamente a una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che la giustificano.

(10)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si applica nelle acque sudoccidentali quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento, nelle attività di pesca indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   Nel 2016, l'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino [codici degli attrezzi (2): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX] nelle sottozone CIEM VIII e IX.

2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano, entro il 1o maggio 2016, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni scientifiche fornite entro il 1o settembre 2016.

Articolo 3

Esenzioni de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare (codice dell'attrezzo: TBB) e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX);

b)

per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN);

c)

per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che praticano la pesca diretta di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX con reti da traino (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV).

2.   Entro il 1o maggio 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni entro il 1o settembre 2016.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

1.   Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

2.   Entro il 31 dicembre 2015, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22.

(2)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a)

Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

Attività di pesca (specie)

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco

TBB

Tutte le sfogliare

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Nasello

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco

LL, LLS

Tutti i palangari

Tutte

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Scampo (Nephrops norvegicus)

solo all'interno delle unità funzionali

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scampo sono soggette all'obbligo di sbarco

b)

Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa

Attività di pesca (specie)

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Scampo

(Nephrops norvegicus)

solo all'interno delle unità funzionali

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scamposono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.

Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

2.

Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2013/2014 rappresentano oltre il 10 % di tutte le specie sbarcate e più di 10 tonnellate metriche.

Tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.

Uso di maglie di larghezza compresa tra 80 e 99 mm

2.

Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2013/2014 rappresentano oltre il 10 % di tutte le specie sbarcate e più di 10 tonnellate metriche.

LL, LLS

Tutti i palangari

Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.

Ami di lunghezza superiore a 3,85 ± 1,15 e larghezza superiore a 1,6 ± 0,4

2.

Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2013/2014 rappresentano oltre il 10 % di tutte le specie sbarcate e più di 10 tonnellate metriche.

c)

Attività di pesca nella divisione CIEM IXa

Attività di pesca (specie)

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola (Solea solea) e passera di mare (Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di sogliola e passera di mare sono soggette all'obbligo di sbarco.


23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/42


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2440 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2015

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, e il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (2), in particolare gli articoli 18 bis e 48 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(3)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Ai fini del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Mare del Nord comprende le zone CIEM IIIa e IV. Dal momento che alcuni stock demersali pertinenti per il piano sui rigetti proposto si trovano anche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, gli Stati membri raccomandano di includere anche tale divisione nel piano sui rigetti.

(5)

Per quanto riguarda il Mare del Nord, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica, al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016, alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura nell'ambito della pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, della pesca dello scampo, della pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare, della pesca del nasello nonché nell'ambito delle attività di pesca del gamberello boreale. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano in materia di rigetti identifica le specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2016, ovvero il merluzzo carbonaro, l'eglefino, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale. Tale piano in materia di rigetti introduce anche l'obbligo di sbarco per le catture accessorie di gamberello boreale.

(6)

La raccomandazione comune suggerisce di applicare due esenzioni dall'obbligo di sbarco alle catture di scampi effettuate con nasse e con alcune reti a strascico [OTB, TBN (3)] nella divisione CIEM IIIa. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune ed esaminate dallo CSTEP, e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene opportuno includere tali esenzioni nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere dati aggiuntivi per permettere allo CSTEP di valutare ulteriormente i tassi di sopravvivenza degli scampi catturati con le reti da traino in questione e alla Commissione di riesaminare le pertinenti esenzioni dopo il 2016.

(7)

La raccomandazione comune prevede cinque esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate (talvolta accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi) con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate. Dal momento che una simile conclusione non è confutata da informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base al livello di percentuale proposto nella raccomandazione comune entro i limiti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(8)

L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per la sogliola e l'eglefino combinati, fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola ed eglefino nell'ambito delle attività di pesca dello scampo effettuate nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico con una griglia di selezione delle specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(9)

L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(10)

L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per la sogliola di taglia inferiore a 19 cm, fino a un massimo del 3,7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV a sud di 55/56° N da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia di 80-90 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. La Commissione ritiene opportuno includere tale esenzione nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero fornire dati supplementari sui costi in questione, per permettere alla Commissione di riesaminare tale esenzione dopo il 2016.

(11)

L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per la sogliola, fino a un massimo del 7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare a maggiore selettività, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(12)

L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per lo scampo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa effettuate da pescherecci che utilizzano determinate reti a strascico, si basa sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento e dell'eliminazione delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(13)

L'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 850/98 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani sui rigetti e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Le taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato XII di detto regolamento. Attualmente, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo prevista dall'allegato XII è di 130 cm. Dati scientifici esaminati dallo CSTEP sostengono la fissazione della taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo a 105 cm. In particolare, lo CSTEP ha concluso che la taglia minima di riferimento per la conservazione proposta è superiore alla taglia media di maturità e che per la popolazione nella divisione CIEM IIIa il rischio derivante dalla riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione è contenuto.

(14)

I piani sui rigetti possono anche includere misure tecniche sulle attività di pesca o sulle specie soggette all'obbligo di sbarco. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak, è opportuno prevedere una serie di misure tecniche, già concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 (4) e 2012 (5).

(15)

Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare elenchi di pescherecci cui si applica il presente regolamento.

(16)

Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a un anno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa che si applica alle attività di pesca elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica alle seguenti catture di scampo:

a)

catture con nasse (FPO);

b)

catture nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) con dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con spazio tra le sbarre di 35 mm al massimo; e

c)

catture nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) con dimensioni di maglia di almeno 90 mm e dotate di un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o di almeno 140 mm (maglie quadrate).

2.   Gli scampi catturati secondo le modalità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.

3.   Entro il 30 aprile 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 3

Esenzioni de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per la sogliola e l'eglefino combinati, fino ad un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola ed eglefino nell'ambito delle attività di pesca dello scampo effettuate nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) con dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con spazio tra le sbarre di 35 mm al massimo;

b)

per la sogliola, fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF);

c)

per la sogliola di taglia inferiore a 19 cm, fino ad un massimo del 3,7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella zona meridionale del Mare del Nord (sottozona CIEM IV a sud di 55/56°N) da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia di 80-90 mm;

d)

per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco delle sfogliare;

e)

per lo scampo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, TBN, OTT, TB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm.

2.   Entro il 30 aprile 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 4

Taglia minima di riferimento per la conservazione

In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 e ai fini del presente regolamento, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IIIa è fissata come segue:

a)

lunghezza totale di 105 mm;

b)

lunghezza del carapace di 32 mm.

Articolo 5

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

1.   Sono vietati la presenza a bordo e l'utilizzo di reti a strascico, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.

2.   In deroga al paragrafo 1, possono essere utilizzate reti da traino con maglie del sacco di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di:

a)

un pannello a maglie quadrate di almeno 140 mm;

b)

un pannello a maglie a losanga di almeno 270 mm, posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm; oppure

c)

una griglia di selezione con spazio tra le sbarre non superiore a 35 mm.

La deroga di cui alle lettere a) e b) si applica a condizione che il pannello della rete da traino:

sia lungo almeno 3 metri,

sia posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura, e

corrisponda all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga).

3.   In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate anche le seguenti reti da traino:

a)

reti da traino con sacco a maglie quadrate di almeno 70 mm dotate di una griglia di selezione con spazio tra le sbarre non superiore a 35 mm;

b)

reti da traino con dimensione di maglia minima inferiore a 70 mm nel caso di pesca di specie industriali o pelagiche, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;

c)

reti da traino con sacco di almeno 35 mm per la pesca di Pandalus, a condizione che la rete da traino sia dotata di una griglia di selezione con spazio tra le sbarre di al massimo 19 mm.

4.   Per la pesca di Pandalus è ammesso l'utilizzo di un dispositivo di trattenimento del pesce in conformità del paragrafo 3, lettera c), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

costruito con un pannello superiore con dimensioni di maglia minime di 120 mm (maglia quadrata),

lungo almeno 3 metri, e

largo almeno quanto la larghezza della griglia di selezione.

Articolo 6

Elenco delle navi

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutte le navi adibite alla cattura di merluzzo carbonaro di cui all'allegato, stilati a norma del primo comma. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(3)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella dell'allegato si riferiscono ai codici della classificazione degli attrezzi della FAO.

(4)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

(5)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea, del 4 luglio 2012, sulle misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e di misure di controllo nella zona dello Skagerrak.


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

Attrezzo (1)  (2)

Dimensione delle maglie

Specie interessate

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

> 100 mm

Tutte le catture di merluzzo carbonaro (se effettuate da una nave adibita alla cattura di merluzzo carbonaro (3)], passera di mare ed eglefino.

Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

Nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa:

80-99 mm

In tutte le zone, tutte le catture di scampo e sogliola (4).

Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

Divisione CIEM IIIa: tutte le catture di eglefino.

Nella divisione CIEM IIIa: 70-99 mm

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32-69 mm

Tutte le catture di gamberello boreale.

Sfogliare:

TBB

> 120 mm

Tutte le catture di passera di mare.

Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

Sfogliare:

TBB

80-119 mm

Tutte le catture di sogliola.

Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Tutte le catture di sogliola.

Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

Ami e palangari:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Tutte le catture di nasello.

Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

Trappole:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Tutte le catture di scampo.

Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.


(1)  I codici degli attrezzi utilizzati nella tabella si riferiscono a quelli contenuti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(2)  Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

(3)  I pescherecci si considerano adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro se, utilizzando reti da traino con dimensione di maglia ≥ 100 mm, la media annuale degli sbarchi di questa specie è ≥ al 50 % di tutti gli sbarchi effettuati nelle zone dell'UE e dei paesi terzi nel Mare del Nord nel periodo da x-4 a x-2, ove x è l'anno di applicazione (ad esempio 2012-2014 per il 2016 e 2013-2015 per il 2017).

(4)  Tranne nella divisione CIEM IIIa, quando si utilizzano reti da traino con dimensioni di maglia di almeno 90 mm munite di un pannello superiore con dimensione di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o di almeno 140 mm (maglie quadrate) o di un pannello a maglie quadrate di 120 mm posto a una distanza compresa fra 6 a 9 metri dal sacco.


23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/49


REGOLAMENTO (UE) 2015/2441 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 27

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 12 agosto 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al Principio contabile internazionale IAS 27 Bilancio separato, intitolate Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato. Le modifiche intendono permettere alle entità di applicare il metodo del patrimonio netto, descritto nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, per contabilizzare nei rispettivi bilanci separati le partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate.

(3)

Le modifiche dello IAS 27 comportano di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e allo IAS 28 al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(4)

Le modifiche allo IAS 27 contengono alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati in quanto l'IFRS 9 non è stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe essere letto come riferimento al Principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

(5)

Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 27 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b)

il Principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio separato è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

c)

il Principio contabile internazionale (IAS) 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato

(Modifiche allo IAS 27)

Modifiche allo IAS 27

Bilancio separato

Sono modificati i paragrafi 4–7, 10, 11B e 12 ed è aggiunto il paragrafo 18 J.

DEFINIZIONI

4.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il bilancio separato è il bilancio presentato dall'entità, nel quale questa può, fatte salve le disposizioni del presente Principio, decidere di rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate al costo, in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari, oppure con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture.

5.

I termini seguenti sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, nell'Appendice A dell'IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto e nel paragrafo 3 dello IAS 28:

società collegata

metodo del patrimonio netto

6.

Il bilancio separato è il bilancio che viene presentato in aggiunta al bilancio consolidato ovvero in aggiunta al bilancio dell'investitore che non ha partecipazioni in controllate ma ne ha in società collegate o in joint venture, per il quale lo IAS 28 impone di contabilizzare le partecipazioni in società collegate o in joint venture con il metodo del patrimonio netto, ad eccezione delle circostanze illustrate nei paragrafi 8–8 A.

7.

Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in una joint venture non rappresenta un bilancio separato.

PREPARAZIONE DEL BILANCIO SEPARATO

10.

Quando un'entità redige un bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:

a)

al costo,

b)

in conformità all'IFRS 9, oppure

c)

con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.

L'entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo o con il metodo del patrimonio netto devono essere trattate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita o per la distribuzione (o sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o per la distribuzione). La valutazione delle partecipazioni contabilizzate secondo quanto disposto dall'IFRS 9 non è modificata in tali circostanze.

11B

Quando una controllante cessa di essere una entità d'investimento, o lo diventa, deve contabilizzare tale cambiamento a partire dalla data in cui si è verificato il cambio di stato, nel modo seguente:

a)

quando un'entità cessa di essere un'entità d'investimento, essa deve contabilizzare la partecipazione in una controllata in conformità al paragrafo 10. La data del cambio di stato sarà considerata come data di acquisizione presunta. Il fair value (valore equo) della controllata alla data di acquisizione presunta deve rappresentare il corrispettivo presunto trasferito ai fini della contabilizzazione della partecipazione in conformità al paragrafo 10.

i)

[eliminato]

ii)

[eliminato]

b)

quando un'entità diventa un'entità d'investimento, deve contabilizzare una partecipazione in una controllata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. La differenza tra il precedente valore contabile della controllata e il suo fair value (valore equo) alla data del cambio di stato dell'investitore deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. L'importo cumulato di tutti gli utili (perdite) d'esercizio precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativamente a tali controllate deve essere contabilizzato come se l'entità d'investimento avesse dismesso tali controllate alla data del cambio di stato.

12.

I dividendi di una controllata, di una joint venture o di una società collegata sono rilevati nel bilancio separato dell'entità una volta accertato il diritto dell'entità stessa a percepire il dividendo. Il dividendo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che l'entità non opti per il metodo del patrimonio netto, nel qual caso il dividendo è contabilizzato come riduzione del valore contabile della partecipazione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

18 J

Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato i paragrafi 4–7, 10, 11B e 12. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche conseguenti di altri Principi

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39Z.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39Z

Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato il paragrafo D14 e aggiunto il paragrafo D15 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Nell'Appendice D è modificato il paragrafo D14 ed è aggiunto il paragrafo D15 A.

Partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate

D14

Quando un'entità redige un bilancio separato, lo IAS 27 dispone che essa debba rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:

a)

al costo,

b)

in conformità all'IFRS 9, oppure

c)

con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.

D15 A

Il neoutilizzatore che rileva detta partecipazione seguendo le procedure relative al metodo del patrimonio netto descritte nello IAS 28:

a)

applica all'acquisizione della partecipazione l'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali (Appendice C);

b)

se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS per il bilancio separato prima che per il proprio bilancio consolidato e:

i)

dopo la sua controllante, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D16;

ii)

dopo la sua controllata, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D17.

IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture

È modificato il paragrafo 25 ed è aggiunto il paragrafo 45B.

Cambiamenti negli assetti proprietari

25.

Se la partecipazione di una entità in una società collegata o in una joint venture si riduce, ma continua a classificarsi come, rispettivamente, società collegata o joint venture, l'entità deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio la parte di utile o perdita, relativa a tale riduzione nella partecipazione, che era stata precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo, se è richiesto che tale utile o perdita debbano essere riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle attività o passività correlate.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

45B

Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato il paragrafo 25. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.


23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2442 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

104,4

TR

109,8

ZZ

150,1

0707 00 05

EG

174,9

MA

90,3

TR

143,9

ZZ

136,4

0709 93 10

MA

45,8

TR

145,2

ZZ

95,5

0805 10 20

EG

52,8

MA

65,7

TR

77,0

ZA

53,1

ZZ

62,2

0805 20 10

MA

74,4

ZZ

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

111,9

TR

86,8

UY

95,4

ZZ

98,0

0805 50 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0808 10 80

CA

153,6

CL

95,8

US

172,3

ZA

141,1

ZZ

140,7

0808 30 90

CN

63,7

TR

121,0

ZZ

92,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/56


DECISIONE (UE) 2015/2443 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda il titolo V di detto accordo di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)

L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio (2) indica le parti dell'accordo che devono essere applicate in via provvisoria.

(3)

L'articolo 462 dell'accordo prevede che l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in relazione alle parti del territorio della Repubblica di Moldova sulle quali il governo della stessa non esercita un controllo effettivo abbia inizio una volta che la Repubblica di Moldova abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del titolo V su tutto il suo territorio.

(4)

L'articolo 462 dell'accordo dispone inoltre che il consiglio di associazione adotti una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

(5)

La Repubblica di Moldova ha informato la Commissione europea che sarà in grado di garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il suo territorio dal 1o gennaio 2016.

(6)

È necessario controllare e riesaminare regolarmente l'applicazione del titolo V dell'accordo in relazione a tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

(7)

È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in merito all'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito alla piena attuazione ed esecuzione e all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di associazione possono accettare modifiche tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del consiglio.

Articolo 2

La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente decisione e successivamente una volta all'anno. Se la Repubblica di Moldova non garantisce più la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in relazione alle zone della Repubblica di Moldova sulle quali non esercita un controllo effettivo, i rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di associazione possono, conformemente a una decisione che deve essere adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato, chiedere al consiglio stesso di riconsiderare la prosecuzione dell'applicazione del titolo V dell'accordo nelle zone interessate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BAUSCH


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2015 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del … 2015

relativa all'applicazione del titolo V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in tutto il territorio della Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1), in particolare l'articolo 462,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria dal 1o settembre 2014.

(2)

La Repubblica di Moldova ha comunicato alla Commissione europea che sarà in grado di garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo su tutto il suo territorio dal 1o gennaio 2016.

(3)

È opportuno che il consiglio di associazione esamini periodicamente l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

(4)

È opportuno che il comitato di associazione nella formazione «Commercio» verifichi l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova e riferisca regolarmente al consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, si applica a tutto il territorio della Repubblica di Moldova dal 1o gennaio 2016.

2.   Il consiglio di associazione riesamina l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro 10 mesi dall'adozione della presente decisione e successivamente una volta all'anno.

3.   Il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» verifica l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di cui al paragrafo 1. Esso riferisce al consiglio di associazione una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

4.   Il titolo VII dell'accordo (Disposizioni istituzionali, generali e finali) si applica esclusivamente in relazione al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.


23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/59


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2444 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che stabilisce prescrizioni uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi in vista di un finanziamento dell'Unione e che abroga la decisione 2008/425/CE

[notificata con il numero C(2015) 9192]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 652/2014 fissa, tra l'altro, disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla sanità animale nonché prescrizioni relative alla presentazione e al contenuto dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi.

(2)

L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce che entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali il cui inizio è previsto l'anno successivo, per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.

(3)

La decisione 2008/425/CE della Commissione (2) stabilisce che le domande degli Stati membri volte a ottenere un finanziamento dell'Unione a favore di programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di alcune malattie animali contengono almeno le informazioni minime di cui agli allegati da I a V di tale decisione.

(4)

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 652/2014, le prescrizioni uniformi relative al contenuto e alla presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali quali definiti all'articolo 9 di tale regolamento dovrebbero essere riviste per rispettare pienamente le prescrizioni dell'articolo 12 del medesimo regolamento.

(5)

Le prescrizioni uniformi relative al contenuto e alla presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali quali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 652/2014 dovrebbero inoltre essere conformi ai criteri applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza fissati dalla decisione 2008/341/CE della Commissione (3).

(6)

Per essere in linea con l'evolversi della legislazione dell'Unione, è opportuno utilizzare per determinate malattie i modelli elettronici standard forniti online sul sito web della Commissione per facilitare le necessarie modifiche o l'inserimento di ulteriori informazioni. La Commissione comunicherà e discuterà con gli Stati membri tutte le necessarie modifiche dei modelli elettronici standard nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. I modelli elettronici standard rivisti saranno inviati a tutti gli Stati membri al più tardi entro l'inizio di marzo dell'anno interessato.

(7)

Per altre malattie non incluse nei modelli elettronici standard e per malattie connesse all'acquacoltura l'uso dei modelli standard non elettronici è considerato lo strumento appropriato per presentare i programmi nazionali, dato che lo scarso numero di presentazioni nel corso degli ultimi anni non giustifica l'elaborazione di modelli elettronici specifici.

(8)

Per motivi di chiarezza, la decisione 2008/425/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oltre al contenuto previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 652/2014, i programmi nazionali contengono le informazioni indicate negli allegati della presente decisione.

Articolo 2

I programmi nazionali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 652/2014 sono presentati online utilizzando i rispettivi modelli elettronici standard indicati negli allegati da I a IV della presente decisione, o per posta utilizzando i rispettivi modelli standard che figurano nell'allegato V della presente decisione per le malattie non incluse nei modelli elettronici e nell'allegato VI della presente decisione per le malattie connesse all'acquacoltura.

Articolo 3

La decisione 2008/425/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica alla presentazione dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza per il 2017 e per gli anni successivi.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/425/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario (GU L 159 del 18.6.2008, pag. 1).

(3)  Decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44).


ALLEGATO I

Lo specifico modello pdf da utilizzare per presentare i programmi nazionali riguardanti le malattie animali elencate sotto è disponibile sul sito web della DG SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm]

Allegato I.a: per quanto riguarda la rabbia

Allegato I.b: per quanto riguarda la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina e la brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

Allegato I.c: per quanto riguarda la peste suina classica, la peste suina africana e la malattia vescicolare dei suini

Allegato I.d: per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini.


ALLEGATO II

Lo specifico modello pdf da utilizzare per presentare i programmi di lotta alla Salmonella è disponibile sul sito web della DG SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm]


ALLEGATO III

Lo specifico modello pdf da utilizzare per presentare i programmi di lotta alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (BSE e scrapie) è disponibile sul sito web della DG SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm]


ALLEGATO IV

Lo specifico modello pdf da utilizzare per presentare i programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria è disponibile sul sito web della DG SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm]


ALLEGATO V

Prescrizioni uniformi per la presentazione dei programmi nazionali di eradicazione, lotta o sorveglianza riguardanti le malattie animali elencate sotto:

Antrace

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Echinococcosi

Campilobatteriosi

Listeriosi

Trichinellosi

Coli produttori di verocitotossine (VTEC)

1.   Identificazione del programma

Stato membro:

Malattia(e) (1):

Durata del programma: annuale/pluriennale

Domanda di cofinanziamento dell'Unione per (2):

Riferimento del documento:

Persona di riferimento (nome, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica):

Data di presentazione alla Commissione:

2.   Descrizione della situazione epidemiologica della malattia/zoonosi prima della data di inizio di attuazione del programma e dati relativi all'evoluzione epidemiologica della(e) malattia(e)  (3) :

3.   Descrizione del programma presentato  (4) :

4.   Misure del programma presentato che devono essere attuate

4.1.   Riepilogo delle misure contemplate dal programma:

4.2.   Organizzazione, supervisione e ruolo di tutte le parti  (5) coinvolte nel programma:

4.3.   Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà attuato il programma  (6):

4.4.   Obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e vantaggi attesi dallo stesso:

4.5.   Indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma:

4.6.   Descrizione delle misure contemplate dal programma  (7):

4.6.1.

Notifica della malattia

4.6.2.

Animali e popolazione animale destinatari del programma

4.6.3.

Identificazione degli animali e registrazione delle aziende

4.6.4.

Qualificazione degli animali e dei raggruppamenti di animali (8)

4.6.5.

Norme relative agli spostamenti degli animali

4.6.6.

Test utilizzati e metodi di campionamento

4.6.7.

Vaccini utilizzati e programmi di vaccinazione

4.6.8.

Informazioni e valutazione della gestione delle misure di biosicurezza e dell'infrastruttura presso le aziende interessate

4.6.9.

Misure in caso di risultato positivo (9)

4.6.10.

Programma di indennizzo dei proprietari di animali macellati o abbattuti (10)

4.6.11.

Controllo relativo all'attuazione del programma e alla notifica (11)

5.   Risorse finanziarie per l'attuazione del programma:

Bilancio di previsione e provenienza: pubblica/privata o entrambe.

6.   Dati relativi all'evoluzione epidemiologica nel corso degli ultimi cinque anni  (12)

6.1.   Evoluzione della malattia

6.1.1.   Dati relativi ai raggruppamenti di animali (13) (una tabella per ogni anno)

Anno:

Regione (14)

Specie animale

Numero totale di raggruppamenti di animali (15)

Numero totale di raggruppamenti di animali interessati dal programma

Numero di raggruppamenti di animali controllati (16)

Numero di raggruppamenti di animali positivi (17)

Numero di nuovi raggruppamenti di animali positivi (18)

Numero di raggruppamenti di animali soppressi

% di raggruppamenti di animali positivi soppressi

INDICATORI

% di copertura dei raggruppamenti di animali

% di raggruppamenti di animali positivi

Prevalenza nei raggruppamenti di animali nel periodo

% di nuovi raggruppamenti di animali positivi

Incidenza nei raggruppamenti di animali

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (/) × 100

10= (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.2.   Dati relativi agli animali (una tabella per anno)

Anno:

Regione (19)

Specie animale

Numero totale di animali (20)

Numero di animali (22) da sottoporre a test nel quadro del programma

Numero di animali (21) sottoposti a test

Numero di animali sottoposti a test individualmente (22)

Numero di animali positivi

Macellazione

INDICATORI

Numero di animali risultati positivi macellati o abbattuti

Numero totale di animali macellati (23)

% di copertura a livello degli animali

% di animali positivi

Prevalenza negli animali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4) × 100

11=(7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Dati stratificati relativi alla sorveglianza e ai test di laboratorio

6.2.1.   Dati stratificati relativi alla sorveglianza e ai test di laboratorio

Anno:

Regione (24)

Specie/categoria animale

Tipo di test (25)

Descrizione del test

Numero di campioni sottoposti a test

Numero di campioni positivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

6.3.   Dati relativi all'infezione (una tabella per anno)

Anno:

Regione (26)

Specie animale

Numero di raggruppamenti di animali infetti (27)

Numero di animali infetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

6.4.   Dati relativi allo status dei raggruppamenti di animali alla fine di ogni anno (se del caso)

Anno:

Regione (28)

Specie animale

Status dei raggruppamenti di animali e degli animali interessati dal programma (29)

Numero totale di raggruppamenti di animali e di animali interessati dal programma

Sconosciuto (30)

Non indenne o non ufficialmente indenne

Indenne o ufficialmente indenne sospeso (33)

Indenne (34)

Ufficialmente indenne (35)

Ultimo controllo positivo (31)

Ultimo controllo negativo (32)

Raggruppamenti di animali

Animali (36)

Raggruppamenti di animali

Animali (36)

Raggruppamenti di animali

Animali (36)

Raggruppamenti di animali

Animali (36)

Raggruppamenti di animali

Animali (36)

Raggruppamenti di animali

Animali (36)

Raggruppamenti di animali

Animali (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.   Dati relativi ai programmi di vaccinazione o terapeutici  (37)

Anno:

Regione (38)

Specie animale

Numero totale di raggruppamenti di animali (39)

Numero totale di animali

Informazioni sul programma di vaccinazione o terapeutico

Numero di raggruppamenti di animali interessati dal programma di vaccinazione o terapeutico

Numero di raggruppamenti di animali sottoposti a vaccinazione o trattamento terapeutico

Numero di animali sottoposti a vaccinazione o trattamento terapeutico

Numero di dosi di vaccino o trattamento somministrate

Numero di animali adulti vaccinati

Numero di animali giovani vaccinati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Dati sulla fauna selvatica  (40)

6.6.1.   Stima della popolazione selvatica

Anno:

Regione (41)

Specie animale

Metodo utilizzato per la stima

Popolazione stimata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 


6.6.2.   Sorveglianza della malattia e altri test nella fauna selvatica (una tabella per anno)

Anno:

Regione (42)

Specie animale

Tipo di test (43)

Descrizione del test

Numero di campioni sottoposti a test

Numero di campioni positivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 


6.6.3.   Dati relativi alla vaccinazione o al trattamento terapeutico della fauna selvatica

Anno:

Regione (44)

Km2

Programma di vaccinazione o trattamento terapeutico

Numero di dosi di vaccino o trattamento da somministrare

Numero di campagne

Numero totale di dosi di vaccino o trattamento somministrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

7.   Obiettivi

7.1.   Obiettivi dei test (una tabella per ogni anno di attuazione  (45) )

7.1.1.   Obiettivi dei test diagnostici

Regione (46)

Tipo di test (47)

Popolazione destinataria (48)

Tipo di campione (49)

Obiettivo (50)

N. di test previsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

7.1.2.   Obiettivi dei test realizzati su raggruppamenti di animali e su animali

7.1.2.1.   Obiettivi dei test realizzati su raggruppamenti di animali (51)

Regione (52)

Specie animale

Numero totale di raggruppamenti di animali (53)

Numero totale di raggruppamenti di animali interessati dal programma

Numero di raggruppamenti di animali che si prevede di controllare (54)

Numero previsto di raggruppamenti di animali positivi (55)

Numero previsto di nuovi raggruppamenti di animali positivi (56)

Numero di raggruppamenti di animali che si prevede di sopprimere

% di raggruppamenti di animali positivi che si prevede di sopprimere

INDICATORI DI OBIETTIVI

% prevista di copertura dei raggruppamenti di animali

% di raggruppamenti di animali positivi

Prevalenza prevista nei raggruppamenti di animali nel periodo

% di nuovi raggruppamenti di animali positivi

Incidenza prevista nei raggruppamenti di animali

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (8/6) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.1.2.2.   Obiettivi dei test realizzati su animali

Regione (57)

Specie animale

Numero totale di animali (58)

Numero di animali (59) interessati dal programma

Numero di animali (59) che si prevede di sottoporre ai test

Numero di animali da sottoporre a test individualmente (60)

Numero previsto di animali positivi

Macellazione

INDICATORI DI OBIETTIVI

Numero di animali risultati positivi per cui è prevista la macellazione o l'abbattimento

Numero totale di animali che si prevede di macellare (61)

% di copertura prevista a livello degli animali

% di animali positivi (prevalenza prevista negli animali)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=(5/4) × 100

11=(7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.   Obiettivi relativi alla qualificazione dei raggruppamenti di animali e degli animali (una tabella per ogni anno di attuazione), se del caso

Regione (62)

Specie animale

Numero totale di raggruppamenti di animali e di animali interessati dal programma

Obiettivi relativi allo status dei raggruppamenti di animali e degli animali interessati dal programma (63)

Previsti sconosciuti (64)

Previsti non indenni o non ufficialmente indenni

Previsti indenni o ufficialmente indenni- sospesi (67)

Previsti indenni (68)

Previsti ufficialmente indenni (69)

Ultimo controllo positivo (65)

Ultimo controllo negativo (66)

Raggruppamenti di animali

Animali (70)

Raggruppamenti di animali

Animali (70)

Raggruppamenti di animali

Animali (70)

Raggruppamenti di animali

Animali (70)

Raggruppamenti di animali

Animali (70)

Raggruppamenti di animali

Animali (70)

Raggruppamenti di animali

Animali (70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico (una tabella per ogni anno di attuazione)

7.3.1.   Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico (71)

Regione (72)

Specie animale

Numero totale di raggruppamenti di animali (73) interessati dal programma di vaccinazione o terapeutico

Numero totale di animali interessati dal programma di vaccinazione o terapeutico

Obiettivi del programma di vaccinazione o terapeutico

Numero di raggruppamenti di animali (73) interessati dal programma di vaccinazione o terapeutico

Numero di raggruppamenti di animali (73) che si prevede di sottoporre a vaccinazione o trattamento terapeutico

Numero di animali che si prevede di sottoporre a vaccinazione o trattamento terapeutico

Numero di dosi di vaccino o trattamento che si prevede di somministrare

Numero di animali adulti che si prevede di vaccinare

Numero di animali giovani che si prevede di vaccinare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.   Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico (74) per la fauna selvatica

Regione (75)

Specie animale

Km2

Obiettivi del programma di vaccinazione o terapeutico

Numero di dosi di vaccino o trattamento che si prevede di somministrare nel corso della campagna

Numero previsto di campagne

Numero totale di dosi di vaccino o trattamento che si prevede di somministrare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

8.   Analisi dettagliata dei costi del programma (una tabella per ogni anno di attuazione)

Costi connessi a

Specifiche

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di finanziamento dell'Unione (sì/no)

1.   Test

1.1.

Costo del campionamento

 

 

 

 

 

 

Animali domestici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Costo delle analisi

Esami batteriologici (coltura) nel quadro dei prelievi ufficiali

 

 

 

 

 

Sierotipizzazione degli isolati risultanti

 

 

 

 

 

Test batteriologico mirante a verificare l'efficacia della disinfezione dei locali dopo la soppressione di un branco positivo alla salmonella

 

 

 

 

 

Test per l'individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di animali appartenenti a branchi/raggruppamenti di animali sottoposti a test per la salmonella

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vaccinazione

(Se si richiede il cofinanziamento per l'acquisto di vaccini, è necessario completare anche le sezioni 6.4 e 7.2 se la politica di vaccinazione rientra nel programma)

 

 

 

 

2.1.

Acquisto delle dosi di vaccino

Numero di dosi di vaccino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Macellazione e distruzione

3.1.

Indennizzo per gli animali

Indennizzo per gli animali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Spese di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Spese relative alla distruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Perdite in caso di macellazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Spese derivanti dal trattamento dei prodotti di origine animale (uova, uova da cova ecc.)

Spese derivanti dal trattamento dei prodotti di origine animale (uova, uova da cova ecc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Pulizia e disinfezione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Retribuzioni (personale assunto unicamente in funzione del programma)

Retribuzioni

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Materiale di consumo e attrezzature specifiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Altre spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 


(1)  Utilizzare un documento per malattia, a meno che tutte le misure del programma relative alla popolazione destinataria non vengano utilizzate per la sorveglianza, la lotta e l'eradicazione di varie malattie.

(2)  Indicare l'anno/gli anni per i quali si richiede il cofinanziamento.

(3)  Fornire una descrizione concisa includendo la popolazione destinataria (specie, numero di animali e di raggruppamenti presenti e interessati dal programma), le principali misure (regimi di campionamento e test, misure di eradicazione applicate, qualificazione di animali e raggruppamenti, programmi di vaccinazione) e i principali risultati (incidenza, prevalenza, qualificazione di animali e raggruppamenti). Le informazioni devono essere fornite per i distinti periodi qualora le misure abbiano subito sostanziali modifiche. Le informazioni devono essere documentate da tabelle che presentino un'adeguata sintesi epidemiologica (di cui alla sezione 6), integrate da grafici o mappe (da allegare).

(4)  Fornire una descrizione concisa del programma che indichi i principali obiettivi (sorveglianza, lotta, eradicazione, qualificazione dei raggruppamenti di animali e/o delle regioni, riduzione di prevalenza e incidenza), le principali misure (regimi di campionamento e test, misure di eradicazione da applicare, qualificazione di animali e raggruppamenti, programmi di vaccinazione), la popolazione animale destinataria, la zona o le zone di attuazione e la definizione di un caso positivo.

(5)  Indicare le autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma e i diversi operatori coinvolti. Descrivere le competenze di tutte le parti coinvolte.

(6)  Indicare il nome e la denominazione, i confini amministrativi e la superficie delle zone geografiche e amministrative in cui deve essere applicato il programma. Illustrare per mezzo di mappe.

(7)  Fornire una descrizione esaustiva di tutte le misure, a meno che non possa essere fatto riferimento alla legislazione dell'Unione. Fare inoltre riferimento alla normativa nazionale che stabilisce le misure.

(8)  Menzionare solo se del caso.

(9)  Fornire una descrizione delle misure applicate in caso di animali risultati positivi (descrizione della politica di macellazione, destinazione delle carcasse, uso o trattamento dei prodotti di origine animale, distruzione di tutti i prodotti in grado di trasmettere la malattia o trattamento di tali prodotti per evitare ogni possibile contaminazione, procedura per la disinfezione delle aziende infette, trattamento terapeutico o preventivo prescelto, procedura per il ripopolamento con animali sani delle aziende interessate da provvedimenti di spopolamento mediante macellazione e costituzione di una zona di sorveglianza intorno all'azienda infetta).

(10)  Tranne per TB.

(11)  Descrivere il processo e il controllo che saranno adottati al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'attuazione del programma.

(12)  Fornire i dati sull'evoluzione della malattia utilizzando, a seconda dei casi, le tabelle seguenti.

(13)  Raggruppamento di animali o aziende, a seconda dei casi.

(14)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(15)  Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.

(16)  Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello di un raggruppamento di animali nell'ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere o migliorare lo stato sanitario del raggruppamento di animali. In questa colonna un raggruppamento di animali deve essere conteggiato una sola volta, anche se è stato controllato più volte.

(17)  Raggruppamenti di animali che presentano almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui il raggruppamento di animali è stato controllato.

(18)  Raggruppamenti di animali il cui status nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un capo positivo.

(19)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(20)  Numero totale di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.

(21)  Includere gli animali sottoposti a test individualmente o collettivamente.

(22)  Includere soltanto gli animali sottoposti a test individualmente, ad esclusione degli animali sottoposti a test mediante campionamento in massa.

(23)  Includere tutti gli animali, positivi e negativi, macellati nell'ambito del programma.

(24)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(25)  Indicare se il test è sierologico, virologico ecc.

(26)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(27)  Raggruppamento di animali o aziende, a seconda dei casi.

(28)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(29)  Alla fine dell'anno.

(30)  Sconosciuto: non sono disponibili risultati di precedenti controlli.

(31)  Non indenne e ultimo controllo positivo: raggruppamento di animali controllato che presenta almeno un risultato positivo nell'ultimo controllo.

(32)  Non indenne e ultimo controllo negativo: raggruppamento di animali controllato con risultati negativi nell'ultimo controllo, ma non indenneufficialmente indenne.

(33)  Sospeso conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale per la malattia considerata alla fine del periodo di notifica.

(34)  Raggruppamento di animali indenne conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale per la malattia considerata.

(35)  Raggruppamento di animali ufficialmente indenne conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale per la malattia considerata.

(36)  Includere gli animali interessati dal programma che appartengono ai raggruppamenti di animali con lo status indicato (colonna a sinistra).

(37)  Fornire i dati soltanto qualora la vaccinazione sia stata effettuata.

(38)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(39)  Raggruppamento di animali o aziende, a seconda dei casi.

(40)  Dati da fornire qualora il programma comprenda misure applicabili alla fauna selvatica o qualora i dati siano epidemiologicamente significativi per la malattia.

(41)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(42)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(43)  Indicare se il test è sierologico, virologico, con rilevazione dei marcatori biologici ecc.

(44)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(45)  Negli anni successivi relativi a programmi pluriennali già approvati va compilata solo una tabella per l'anno in questione.

(46)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(47)  Descrizione del test.

(48)  Indicare le specie e le categorie di animali cui sono destinati i test.

(49)  Descrizione del campione.

(50)  Descrizione dell'obiettivo (per esempio qualificazione, sorveglianza, conferma di casi sospetti, monitoraggio di campagne, sieroconversione, controlli su vaccini a delezione, sperimentazione di vaccini, controllo della vaccinazione, ecc.).

(51)  Raggruppamento di animali o aziende, a seconda dei casi.

(52)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(53)  Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.

(54)  Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello di un raggruppamento di animali nell'ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare ecc. lo stato sanitario del raggruppamento di animali. In questa colonna ogni raggruppamento di animali va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.

(55)  Raggruppamenti di animali che presentano almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui il raggruppamento di animali è stato controllato.

(56)  Raggruppamenti di animali il cui status nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un capo positivo.

(57)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(58)  Numero totale di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.

(59)  Includere gli animali sottoposti a test individualmente o collettivamente.

(60)  Includere soltanto gli animali sottoposti a test individualmente, ad esclusione degli animali sottoposti a test mediante campionamento in massa.

(61)  Includere tutti gli animali, positivi e negativi, macellati nell'ambito del programma.

(62)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(63)  Alla fine dell'anno.

(64)  Sconosciuto: non sono disponibili risultati di precedenti controlli.

(65)  Non indenne e ultimo controllo positivo: raggruppamento di animali controllato che presenta almeno un risultato positivo nell'ultimo controllo.

(66)  Non indenne e ultimo controllo negativo: raggruppamento di animali controllato con risultati negativi nell'ultimo controllo, ma non indenneufficialmente indenne.

(67)  Sospeso: conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale per la malattia in causa ove del caso o conformemente alla normativa nazionale.

(68)  Raggruppamento di animali indenne: conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale per la malattia in causa ove del caso o conformemente alla normativa nazionale.

(69)  Raggruppamento di animali ufficialmente indenne: conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale per la malattia in causa ove del caso o conformemente alla normativa nazionale.

(70)  Includere gli animali interessati dal programma che appartengono ai raggruppamenti di animali con lo status indicato (colonna a sinistra).

(71)  Fornire i dati solo se del caso.

(72)  Regione definita nel programma dello Stato membro.

(73)  Raggruppamento di animali o aziende, a seconda dei casi.

(74)  Fornire i dati solo se del caso.

(75)  Regione definita nel programma dello Stato membro.


ALLEGATO VI

Prescrizioni uniformi per la presentazione dei programmi nazionali di eradicazione delle malattie degli animali di acquacoltura elencate sotto:

Setticemia emorragica virale (VHS)

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Infezione da Marteilia refringens

Infezione da Bonamia ostreae

Malattia dei punti bianchi nei crostacei.

Prescrizioni/informazioni necessarie

Informazioni/spiegazioni supplementari e motivazione

1.

Identificazione del programma

 

1.1.

Stato membro dichiarante

 

1.2.

Autorità competente (indirizzo, fax, e-mail)

 

1.3.

Riferimento del documento

 

1.4.

Data di presentazione alla Commissione

 

2.

Tipo di comunicazione

 

2.1.

Domanda relativa a programma di eradicazione

 

3.

Legislazione nazionale  (1)

 

4.

Domanda di cofinanziamento

 

4.1.

Indicare l'anno/gli anni per i quali si richiede il cofinanziamento

 

4.2.

Accordo dell'autorità di gestione del programma operativo (firma e timbro)

 

5.

Malattie

 

5.1.

Pesci

VHS

IHN

Virus dell'ISA

KHV

5.2.

Molluschi

Marteilia refringens

Bonamia ostreae

5.3.

Crostacei

Malattia dei punti bianchi

6.

Informazioni generali sui programmi

 

6.1.

Autorità competente (2)

 

6.2.

Organizzazione, supervisione di tutte le parti coinvolte nel programma (3)

 

6.3.

Panoramica complessiva della struttura del settore dell'acquacoltura nella zona in questione comprensiva dei tipi di produzione, delle specie detenute, ecc.

 

6.4.

Obbligo di notifica all'autorità competente di casi sospetti e confermati della(e) malattia(e) in questione a partire dal:

 

6.5.

Messa in atto sull'intero territorio dello Stato membro interessato di un sistema di individuazione precoce della malattia, che consenta all'autorità competente di adottare misure efficaci di indagine e di segnalazione a partire dal (4):

 

6.6.

Provenienza degli animali d'acquacoltura di specie sensibili alla malattia in questione introdotti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento per l'allevamento:

 

6.7.

Orientamenti sulle buone prassi in materia di igiene (5)

 

6.8.

Situazione epidemiologica della malattia relativa ad almeno gli ultimi quattro anni precedenti l'avvio del programma (6)

 

6.9.

Stima dei costi e benefici previsti del programma (7)

 

6.10.

Descrizione del programma presentato (8)

 

6.11.

Durata del programma

 

7.

Zona interessata  (9)

 

7.1.

Stato membro

 

7.2.

Zona (tutto il bacino idrografico) (10)

 

7.3.

Zona (parte del bacino idrografico) (11)

Indicare e descrivere la barriera naturale o artificiale che delimita la zona e motivarne la capacità di impedire la migrazione a ritroso degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino.

 

7.4.

Zona (più di un bacino idrografico) (12)

 

7.5.

Compartimento indipendente dallo stato sanitario circostante (13)

 

 

Indicare e descrivere per ciascuna azienda la fornitura d'acqua (14)

Pozzo o sorgente

Impianto di trattamento delle acque che rende inattivo l'agente patogeno in questione (15)

 

Indicare e descrivere per ciascuna azienda le barriere naturali o artificiali e motivarne la capacità di impedire agli animali acquatici di penetrare nelle aziende del compartimento dai corsi d'acqua circostanti.

 

 

Indicare e descrivere per ciascuna azienda la protezione contro inondazioni e infiltrazioni d'acqua dalla zona circostante.

 

7.6.

Compartimento dipendente dallo stato sanitario circostante (16)

 

 

Un'unità epidemiologica per l'ubicazione geografica e la distanza da altre aziende/zone di allevamento (17)

 

 

Tutte le aziende comprese nel compartimento fanno parte di un sistema comune di biosicurezza (18)

 

 

Prescrizioni supplementari (19)

 

7.7.

Aziende o zone destinate a molluschicoltura interessate dal programma (numero di registrazione e ubicazione geografica)

 

8.

Misure contemplate dal programma presentato

 

8.1.

Riepilogo delle misure contemplate dal programma

 

 

Primo anno

Test

Raccolta per il consumo umano o ulteriore trasformazione

Immediata

Differita

Rimozione ed eliminazione

Immediata

Differita

Vaccinazione

Altre misure (specificare)

Ultimo anno

Test

Raccolta per il consumo umano o ulteriore trasformazione

Immediata

Differita

Rimozione ed eliminazione

Immediata

Differita

Altre misure (specificare)

8.2.

Descrizione delle misure contemplate dal programma (20)

 

 

Specie/popolazione destinataria

 

 

Test e metodi di campionamento utilizzati. Laboratori partecipanti al programma (21)

 

 

Norme relative agli spostamenti di animali

 

 

Vaccini utilizzati e programmi di vaccinazione

 

 

Misure in caso di risultato positivo (22)

 

 

Programma di indennizzo dei proprietari

 

 

Controllo e supervisione relativi all'attuazione del programma e alla notifica

 

9.   Dati relativi alla situazione/evoluzione epidemiologica della malattia negli ultimi quattro anni (una tabella per ogni anno di attuazione)

9.1.   Dati relativi agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento (23)

Malattia

Anno

 

Azienda o zona destinata a molluschicoltura

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell'acqua al momento del campionamento/dell'ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

Risultati positivi agli esami di laboratorio

Risultati positivi alle ispezioni cliniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

9.2.   Dati relativi alle aziende o alle zone di allevamento sottoposte a test

Malattia

Anno

 

Stato membro, zona o compartimento (24)

Numero totale di aziende o zone destinate a molluschicoltura (25)

Numero totale di aziende o zone destinate a molluschicoltura interessate dal programma

Numero di aziende o zone destinate a molluschicoltura controllate (26)

Numero di aziende o zone destinate a molluschicoltura risultate positive (27)

Numero di nuove aziende o zone destinate a molluschicoltura positive (28)

Numero di aziende o di zone destinate a molluschicoltura sottoposte a spopolamento

% di aziende o di zone destinate a molluschicoltura positive sottoposte a spopolamento

Animali rimossi ed eliminati (29)

Indicatori di obiettivi

% di copertura di aziende o zone destinate a molluschicoltura

% di aziende o di zone destinate a molluschicoltura positive

Prevalenza nelle aziende o zone destinate a molluschicoltura nel periodo

% di nuove aziende o zone destinate a molluschicoltura positive

Incidenza nelle aziende o zone destinate a molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 =

9

10 =

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Obiettivi (una tabella per ogni anno di attuazione)

10.1.   Obiettivi dei test sugli animali

Stato membro, zona o compartimento (30)

Malattia

Anno

 

Azienda o zona destinata a molluschicoltura

Numero di campionamenti

Numero di ispezioni cliniche

Temperatura dell'acqua al momento del campionamento/dell'ispezione

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

10.2.   Obiettivi dei test realizzati nelle aziende o nelle zone destinate a molluschicoltura

Malattia

Anno

 

Stato membro, zona o compartimento (31)

Numero totale di aziende o zone destinate a molluschicoltura (32)

Numero totale di aziende o zone destinate a molluschicoltura interessate dal programma

Numero previsto di aziende o zone destinate a molluschicoltura da controllare (33)

Numero previsto di aziende o zone destinate a molluschicoltura positive (34)

Numero previsto di nuove aziende o zone destinate a molluschicoltura positive (35)

Numero previsto di aziende o zone destinate a molluschicoltura da sottoporre a spopolamento

% prevista di aziende o zone destinate a molluschicoltura positive da sottoporre a spopolamento

Indicatori di obiettivi

% di copertura prevista delle aziende o delle zone destinate a molluschicoltura

% di aziende o di zone destinate a molluschicoltura positive

Prevalenza prevista nelle aziende o zone destinate a molluschicoltura nel periodo

% di nuove aziende o zone destinate a molluschicoltura positive

Incidenza prevista nelle aziende o zone destinate a molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Analisi dettagliata dei costi del programma (una tabella per ogni anno di attuazione)

Costi connessi a

Specifiche

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di finanziamento dell'Unione (sì/no)

1.

Test

 

 

 

 

 

1.1.

Costo delle analisi

Test:

 

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

1.2.

Costo del campionamento

 

 

 

 

 

1.3.

Altre spese

 

 

 

 

 

2.

Vaccinazione o trattamento terapeutico

 

 

 

 

 

2.1.

Acquisto del vaccino/trattamento

 

 

 

 

 

2.2.

Spese di distribuzione

 

 

 

 

 

2.3.

Spese amministrative

 

 

 

 

 

2.4.

Spese relative ai controlli

 

 

 

 

 

3.

Rimozione ed eliminazione degli animali d'acquacoltura

 

 

 

 

 

3.1.

Indennizzo per gli animali

 

 

 

 

 

3.2.

Spese di trasporto

 

 

 

 

 

3.3.

Spese di eliminazione

 

 

 

 

 

3.4.

Perdite in caso di rimozione

 

 

 

 

 

3.5.

Spese per il trattamento dei prodotti

 

 

 

 

 

4.

Pulizia e disinfezione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Materiale di consumo e attrezzature specifiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Altre spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 


(1)  Legislazione nazionale in vigore applicabile alle domande relative al programma di eradicazione.

(2)  Fornire una descrizione della struttura, delle competenze, delle mansioni e dei poteri dell'autorità competente o delle autorità competenti interessate.

(3)  Fornire una descrizione delle autorità cui competono la supervisione e il coordinamento del programma e dei diversi operatori interessati.

(4)  Il sistema di individuazione precoce deve consentire in particolare l'immediato riconoscimento di qualsiasi manifestazione clinica che faccia sospettare la presenza o l'insorgenza di una malattia o di una mortalità anormale nelle aziende o nelle zone destinate a molluschicoltura e nelle aree esterne, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli accertamenti diagnostici. Il sistema di individuazione precoce deve comprendere come minimo:

(a)

piena consapevolezza, nel personale impiegato nelle imprese di acquacoltura o nelle attività di trasformazione degli animali d'acquacoltura, di qualsiasi sintomo compatibile con la presenza di una malattia, nonché la formazione di medici veterinari o ittiopatologi all'individuazione e alla notifica di casi di malattie inusuali;

(b)

formazione di veterinari o ittiopatologi a riconoscere e notificare casi sospetti di comparsa della malattia;

(c)

accesso dell'autorità competente a laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti.

(5)  Fornire una descrizione in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

(6)  Fornire le informazioni utilizzando la tabella di cui all'allegato VI, punto 9, della presente decisione.

(7)  Fornire una descrizione dei benefici per gli allevatori e la società in generale.

(8)  Fornire una descrizione concisa del programma che indichi i principali obiettivi, le principali misure, la popolazione destinataria, le zone di attuazione e la definizione di un caso positivo.

(9)  Fornire una chiara identificazione e descrizione della zona interessata mediante una mappa da presentare in allegato alla domanda.

(10)  Un intero bacino idrografico, dalle sorgenti all'estuario.

(11)  Parte del bacino idrografico compresa tra la sorgente e una barriera naturale o artificiale che impedisca la migrazione a ritroso degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino.

(12)  Più di un bacino idrografico, estuari inclusi, dato il collegamento sul piano epidemiologico esistente tra i bacini idrografici attraverso l'estuario.

(13)  Compartimenti che comprendono una o più aziende o zone destinate a molluschicoltura in cui lo stato sanitario riguardo a una determinata malattia non dipende dallo stato sanitario del sistema idrico naturale circostante relativamente a detta malattia.

(14)  Un compartimento indipendente dallo stato sanitario del sistema idrico circostante deve essere rifornito d'acqua:

(a)

attraverso un impianto di trattamento delle acque che renda inattivo l'agente patogeno pertinente, per ridurre a un livello accettabile il rischio di introduzione della malattia; o

(b)

direttamente da un pozzo o una sorgente. Qualora tale fonte di alimentazione sia situata all'esterno dei locali dell'azienda, l'acqua deve pervenire direttamente all'azienda tramite una canalizzazione.

(15)  Fornire informazioni tecniche atte a dimostrare l'inattivazione dell'agente patogeno in questione al fine di ridurre il rischio di introduzione della malattia ad un livello accettabile.

(16)  Compartimenti che comprendono una o più aziende o zone destinate a molluschicoltura in cui lo stato sanitario riguardo alla malattia dipende dallo stato sanitario del sistema idrico naturale circostante relativamente a detta malattia.

(17)  Fornire una descrizione dell'ubicazione geografica e della distanza da altre aziende o zone destinate a molluschicoltura in base alla quale il compartimento può essere considerato un'unità epidemiologica.

(18)  Fornire una descrizione del sistema comune di biosicurezza.

(19)  Ogni azienda o zona destinata a molluschicoltura di un compartimento che dipende dallo stato sanitario delle acque circostanti è soggetta a misure supplementari imposte dall'autorità competente qualora ritenute necessarie per prevenire l'introduzione delle malattie. Tali misure possono includere la costituzione intorno al compartimento di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e l'instaurazione di una protezione supplementare contro l'intrusione di eventuali portatori o vettori di agenti patogeni.

(20)  Fornire una descrizione esaustiva di tutte le misure, a meno che non possa essere fatto riferimento alla legislazione dell'Unione. Fare riferimento alla normativa nazionale che stabilisce le misure.

(21)  Fornire una descrizione dei metodi diagnostici e di campionamento. Riferirsi alle norme dell'UIE o dell'Unione qualora queste vengano applicate. In caso contrario, fornire una descrizione. Nome dei laboratori che partecipano al programma (laboratorio nazionale di riferimento o laboratori designati).

(22)  Fornire una descrizione delle misure applicate in caso di animali risultati positivi (raccolta immediata o differita per il consumo umano, rimozione ed eliminazione immediata o differita, misure volte a evitare la propagazione dell'agente patogeno durante la raccolta, l'ulteriore trasformazione o la rimozione ed eliminazione, procedura relativa alla disinfezione delle aziende o delle zone destinate a molluschicoltura infette, procedura per il ripopolamento con animali sani delle aziende o delle zone di allevamento sottoposte a spopolamento e costituzione di una zona di sorveglianza intorno all'azienda o alla zona di allevamento infetta, ecc.).

(23)  Stato membro, zona o compartimento quali definiti al punto 7 dell'allegato VI.

(24)  Stato membro, zona o compartimento quali definiti al punto 7 dell'allegato VI.

(25)  Numero totale di aziende o zone destinate a molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 7 dell'allegato VI.

(26)  Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello dell'azienda/della zona destinata a molluschicoltura nell'ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell'azienda/della zona destinata a molluschicoltura. In questa colonna ogni azienda/zona destinata a molluschicoltura va conteggiata una sola volta, anche se è stata oggetto di più controlli.

(27)  Aziende o zone destinate a molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l'azienda o la zona destinata a molluschicoltura è stata controllata.

(28)  Aziende o zone destinate a molluschicoltura il cui stato sanitario nel periodo precedente corrispondeva, in conformità dell'allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, alle categorie I, II, III o IV e che presentano almeno un animale positivo in tale periodo.

(29)  Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.

(30)  Stato membro, zona o compartimento quali definiti al punto 7 dell'allegato VI.

(31)  Stato membro, zona o compartimento quali definiti al punto 7 dell'allegato VI.

(32)  Numero totale di aziende o zone destinate a molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento definiti al punto 7 dell'allegato VI.

(33)  Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello dell'azienda/della zona destinata a molluschicoltura nell'ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di migliorare lo stato sanitario dell'azienda/della zona destinata a molluschicoltura. In questa colonna ogni azienda/zona destinata a molluschicoltura va conteggiata una sola volta, anche se è stata oggetto di più controlli.

(34)  Aziende o zone destinate a molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l'azienda o la zona destinata a molluschicoltura è stata controllata.

(35)  Aziende o zone destinate a molluschicoltura il cui stato sanitario nel periodo precedente corrispondeva, in conformità dell'allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, alle categorie I, II, III o IV e che presentano almeno un animale positivo in tale periodo.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/93


DECISIONE N. 1/2015 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del 18 dicembre 2015

relativa all'applicazione del titolo V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in tutto il territorio della Repubblica di Moldova [2015/2445]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1), in particolare l'articolo 462,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria dal 1o settembre 2014.

(2)

La Repubblica di Moldova ha comunicato alla Commissione europea che sarà in grado di garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo su tutto il suo territorio dal 1o gennaio 2016.

(3)

È opportuno che il consiglio di associazione riesamini periodicamente l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

(4)

È opportuno che il comitato di associazione nella formazione «Commercio» verifichi l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova e riferisca regolarmente al consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, si applica a tutto il territorio della Repubblica di Moldova dal 1o gennaio 2016.

2.   Il consiglio di associazione riesamina l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro 10 mesi dall'adozione della presente decisione e successivamente una volta all'anno.

3.   Il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» verifica l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di cui al paragrafo 1. Esso riferisce al consiglio di associazione una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

4.   Il titolo VII dell'accordo (Disposizioni istituzionali, generali e finali) si applica esclusivamente in relazione al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Chișinău, il 18 dicembre 2015

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

G. BREGA


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.