ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/1 |
DECISIONE (UE) 2015/2399 DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Colombia dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione della Repubblica di Colombia è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Conformemente al regolamento (UE) n. 509/2014, la Commissione ha valutato la situazione della Repubblica di Colombia rispetto ai criteri stabiliti nel medesimo regolamento. Il 29 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una relazione nella quale conclude che, dato il netto miglioramento della situazione socioeconomica e della sicurezza in Colombia negli ultimi anni, esistono motivi validi per riconoscere ai cittadini colombiani condizioni di ingresso in esenzione dal visto nell'Unione europea. |
(4) |
Il 19 maggio 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Colombia per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»). |
(5) |
I negoziati relativi all'accordo si sono svolti il 20 maggio 2015 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso il 9 giugno 2015. |
(6) |
È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(8) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/3 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e
LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, in seguito denominata «Colombia»,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui la Colombia, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme del diritto dell'Unioneeo del diritto nazionale degli Stati membri e della Colombia per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini della Colombia che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
c) «cittadino della Colombia»: chiunque possieda la cittadinanza della Colombia;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen;
e) «acquis di Schengen»: tutte le misure, di cui al protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte ad assicurare l'assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne, unitamente a una politica comune sui controlli alle frontiere esterne e sui visti, nonché le misure di accompagnamento direttamente collegate volte a prevenire e a combattere la criminalità.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio della Colombia senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini della Colombia titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato dalla Colombia possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini della Colombia o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, la Colombia può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e la Colombia si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale della Colombia.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio della Colombia per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini della Colombia possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini della Colombia possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per la Colombia e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e della Colombia. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo; |
d) |
svolge qualunque altro compito convenuto dalle parti contraenti. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e la Colombia
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e la Colombia, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
In attesa della sua entrata in vigore, il presente accordo è applicato a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare o ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. La Colombia può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на втори декември две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de dos mil quince.
V Bruselu dne druhého prosince dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den anden december to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu teisel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the second day of December in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le deux décembre deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu drugog prosinca dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì due dicembre duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada otrajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio antrą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kéteze-tizenötödik év december havának második napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tieni jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de tweede december tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em dois de dezembro de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la doi decembrie două mii cincisprezece.
V Bruseli druhého decembra dvetisíctridsať.
V Bruslju, dne drugega decembra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä toisena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den andra december år tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Колумбия
Por la República de Colombia
Za Kolumbijskou republiku
For Republikken Colombia
Für die Republik Kolumbien
Colombia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Κολομβίας
For the Republic of Colombia
Pour la République de la Colombie
Za Republiku Kolumbiju
Per la Repubblica di Colombia
Kolumbijas Republikas vārdā –
Kolumbijos Respublikos vardu
A Kolumbiai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kolombja
Voor de Republiek Colombia
W imieniu Republiki Kolumbii
Pela República da Colômbia
Pentru Republica Columbia
Za Kolumbijskú republiku
Za Republiko Kolumbijo
Kolumbian tasavallan puolesta
För Republiken Colombia
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Colombia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività ad hoc, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
— |
tirocinanti all'interno della stessa azienda. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini della Colombia, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTRODUZIONE DI PASSAPORTI BIOMETRICI DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA COLOMBIA
La Repubblica di Colombia, in qualità di parte contraente, dichiara di avere aggiudicato un contratto relativo alla produzione di passaporti biometrici e s'impegna a iniziare a rilasciare passaporti biometrici ai suoi cittadini al più tardi entro il 31 agosto 2015. Tali passaporti saranno pienamente conformi alle norme dell'ICAO di cui al documento ICAO 9303.
Le parti contraenti convengono che il mancato avvio dell'introduzione di passaporti biometrici entro il 31 dicembre 2015 costituisce un motivo sufficiente per la sospensione del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE IRREGOLARE
Le parti contraenti ricordano il loro impegno riguardo alla riammissione dei migranti irregolari di cui all'articolo 49, paragrafo 3, dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, dall'altra, che è stato sottoscritto il 15 dicembre 2003.
Le parti contraenti sorvegliano attentamente l'attuazione di tale impegno e convengono che, se una di esse lo richiede e in particolare in caso di aumento della migrazione irregolare e di problemi relativi alla riammissione dei migranti irregolari in seguito all'entrata in vigore del presente accordo, concluderanno un accordo inteso a disciplinare gli obblighi specifici di entrambe in materia di riammissione dei migranti irregolari.
Le parti contraenti convengono che detto accordo di riammissione rappresenterebbe un elemento importante per rafforzare gli impegni assunti reciprocamente con il presente accordo e che la mancata conclusione di detto accordo di riammissione in caso di richiesta di una di esse costituisce un motivo sufficiente per la sospensione del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/10 |
DECISIONE (UE) 2015/2400 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2015
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della decisione (UE) 2015/860 del Consiglio (1), il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stato firmato il 27 maggio 2015, con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
(2) |
Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera hanno partecipato attivamente ai lavori dell'OCSE. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Confederazione svizzera. |
(3) |
Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione.
Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica (2).
2. La Commissione informa la Confederazione Svizzera delle notifiche effettuate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale di cui al protocollo di modifica.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Decisione (UE) 2015/860 del Consiglio, del 26 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 136 del 3.6.2015, pag. 5).
(2) La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/12 |
PROTOCOLLO DI MODIFICA
dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
L'UNIONE EUROPEA,
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito «la Svizzera»,
entrambe denominate di seguito «parte contraente» o, insieme, «parti contraenti»,
NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti;
CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1), e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;
CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;
CONSIDERANDO che l'articolo 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo»), nella forma precedente alla sua modifica da parte del presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale;
CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;
CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera dispongono i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica);
CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni Finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito da: «Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»; |
2) |
gli articoli da 1 a 22 sono sostituiti da: «Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente accordo si intende per: a) “Unione europea”: l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate; b) “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea; c) “Svizzera”: il territorio della Confederazione Svizzera quale definito dalla sua legislazione conformemente al diritto internazionale; d) “Autorità Competenti della Svizzera” e “Autorità Competenti degli Stati membri”: le autorità elencate nell'allegato III, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte della Svizzera, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo; e) “Istituzione Finanziaria di uno Stato membro”: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro; f) “Istituzione Finanziaria della Svizzera”: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in Svizzera, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Svizzera, e ii) qualsiasi succursale di una Istituzione Finanziaria non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera; g) “Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione”: qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, che non sia una Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione; h) “Conto Oggetto di Comunicazione”: un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o in Svizzera; i) “Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro”: un Conto Finanziario gestito da una Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro; j) “Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera”: un Conto Finanziario gestito da una Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone della Svizzera Oggetto di Comunicazione o da un Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona della Svizzera Oggetto di Comunicazione; k) “Persona di uno Stato membro”: una persona fisica o un'Entità identificata da una Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuto alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro; l) “Persona della Svizzera”: una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in Svizzera. 2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (2) oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica l'accordo, e ii) per la Svizzera, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II. Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente della Svizzera non concordino un'interpretazione comune conformemente al'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per la Svizzera, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o la Svizzera) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione. Articolo 2 Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione 1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente della Svizzera scambierà automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente della Svizzera, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2. 2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:
Articolo 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni 1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) che comunica le informazioni. 2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo. 3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. 4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). 5. Le Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. Articolo 4 Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente della Svizzera, e l'Autorità Competente della Svizzera informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica. Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra la Svizzera e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente della Svizzera e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto della Svizzera e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato membro interessato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre alla Svizzera o a uno Stato membro l'obbligo di:
3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o dalla Svizzera, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, la Svizzera o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri. 4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che la Svizzera o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona. 5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. Articolo 6 Riservatezza e protezione dei dati personali 1. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto nazionale vigente e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto nazionale della giurisdizione che fornisce le informazioni. 2. In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione. 3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) possono così essere utilizzate conformemente alle leggi della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) e autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) a un'altra giurisdizione (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse alla Svizzera previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono. 4. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera notificherà immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella della Svizzera o quella dello Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate. Articolo 7 Consultazioni e sospensione dell'accordo 1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente della Svizzera o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente della Svizzera e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione. 2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con la Svizzera o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziare non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo. Articolo 8 Modifiche 1. Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile. 2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo. 3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. 4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti. 5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa. Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale:
Articolo 9 Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:
2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:
3. Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri che prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni. Articolo 10 Denuncia Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette al suo articolo 6. Articolo 11 Ambito di applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.»; |
3) |
gli allegati sono sostituiti da: «ALLEGATO I Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti Finanziari (“Standard comune di comunicazione di informazioni”) SEZIONE I OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE
SEZIONE II OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE
SEZIONE III ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.
SEZIONE IV ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.
SEZIONE V ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.
SEZIONE VI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.
SEZIONE VII REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.
SEZIONE VIII DEFINIZIONI Si applicano le definizioni seguenti:
SEZIONE IX EFFICACE ATTUAZIONE Ciascuno Stato membro e la Svizzera sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:
ALLEGATO II Norme complementari di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale relative ai Conti Finanziari 1. Cambiamento di circostanze Un “cambiamento di circostanze” comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6. 2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo. 3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria Un'Istituzione Finanziaria è “residente” in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria della Svizzera o un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:
Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari. 4. Conto intrattenuto In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:
5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati “simili” a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini “Persone che Esercitano il Controllo” nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico. 6. Indirizzo della sede principale dell'Entità Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, in Svizzera o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, in Svizzera o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità. ALLEGATO III Elenco delle Autorità Competenti delle parti Contraenti Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:
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Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.
2. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1o gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica, o successivamente a questa data. L'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.
3. L'entrata in vigore del presente protocollo di modifica lascia impregiudicati i crediti delle singole Persone Fisiche conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica.
4. La Svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri e comunica le informazioni ricevute dagli agenti pagatori stabiliti in Svizzera conformemente all'articolo 2 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica per quanto riguarda l'ultimo anno di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica o, se pertinente, qualsiasi anno precedente.
Articolo 3
L'accordo è integrato da un protocollo con il seguente contenuto:
«Protocollo relativo all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale.
In occasione della firma del presente protocollo di modifica tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante dell'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica.
1. |
Rimane inteso che lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo sarà richiesto solo dopo che lo Stato richiedente (uno Stato membro o la Svizzera) ha esaurito tutte le normali fonti di informazioni disponibili secondo le procedure interne nazionali. |
2. |
Rimane inteso che, nel presentare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, l'Autorità Competente dello Stato richiedente (uno Stato membro o la Svizzera) fornisce all'Autorità Competente dello Stato interpellato (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) le seguenti informazioni:
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3. |
Rimane inteso che il riferimento alla norma di “prevedibile pertinenza” è predisposto per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5 del presente accordo nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri e la Svizzera non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Sebbene il paragrafo 2 contenga obblighi procedurali importanti, destinati a evitare le richieste generiche di informazioni, le clausole da i) a v) del paragrafo 2 non vanno interpretate nel senso di frustrare l'efficace scambio di informazioni. La norma di “prevedibile pertinenza” può essere rispettata sia nel caso di un solo contribuente (identificato mediante il nome o in altro modo) che nel caso di più contribuenti (identificati mediante il nome o in altro modo). |
4. |
Rimane inteso che il presente accordo non comprende lo scambio di informazioni su base spontanea. |
5. |
Rimane inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti dei contribuenti in vigore per lo Stato richiesto (uno Stato membro o la Svizzera). Rimane inoltre inteso che queste disposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non a impedire o a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.» |
Articolo 4
Lingue
Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascuna versione linguistica facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di modifica.
Съставено в Брюксел на двадесет и седми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
(1) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.
(2) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(3) Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione “società di capitali” copre le seguenti forme giuridiche:
— |
société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima, |
— |
société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata, |
— |
société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni. |
DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA
Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione della Svizzera e dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali saranno soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1o gennaio 2017. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI
Le parti contraenti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALLA SEZIONE III, PARTE A, DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono di esaminare l'effettiva pertinenza della sezione III, parte A, dell'allegato I, secondo la quale l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente alle Istituzione Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.
Le parti contraenti convengono che, conformemente alla sezione III, parte A, dell'allegato I, la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione solo quando il diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale degli Stati membri o la il diritto svizzero applicabile a un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione residente in una Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro o la Svizzera) non solo impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro), ma la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione anche in ogni altra circostanza.
In questo contesto, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà la Svizzera, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione in Svizzera di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, ai suoi residenti in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato membro in questione. Analogamente, la Svizzera informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di uno o più Stati membri di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti svizzeri in base al diritto svizzero. Le notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si considererà che la legge della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale giurisdizione. Purché la legislazione della giurisdizione delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione non impedisca effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, la sezione III, parte A, dell'allegato I non si applica alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e ai contratti pertinenti.
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO
La delegazione svizzera ha informato la Commissione europea che la Svizzera non scambierà informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente. La Commissione europea ha preso atto della posizione della Svizzera.
REGOLAMENTI
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/50 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2401 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2015
relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che l'Autorità per i partiti politici e le fondazioni politiche europee (in appresso «l'Autorità») istituisca e gestisca un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (in appresso «il registro»). |
(2) |
Il registro deve fungere da repertorio dei dati, delle informazioni e dei documenti presentati contestualmente alle domande di registrazione quale partito politico europeo o fondazione politica europea, così come di ogni dato, informazione e documento successivo presentato da un partito politico europeo e da una fondazione politica europea ai sensi di questo regolamento. |
(3) |
L'Autorità deve ricevere le informazioni e i documenti giustificativi necessari per adempiere pienamente alle sue responsabilità in relazione al registro. |
(4) |
Il registro deve fornire un servizio pubblico ai fini di trasparenza, responsabilità e certezza del diritto. Per tale ragione l'Autorità deve tenere il registro in modo da consentire un accesso adeguato alle informazioni che contiene e la loro certificazione, rispettando al tempo stesso gli obblighi in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 33 del regolamento del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e in qualità di responsabile del trattamento definito nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(5) |
L'Autorità deve fornire l'estratto standard del registro contenente le informazioni definite dal regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
(6) |
Spetta all'Autorità definire le modalità operative, che devono rimanere proporzionate. |
(7) |
Il registro deve restare distinto dal sito web creato dal Parlamento europeo conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, anche se alcuni dei documenti conservati nel registro dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili su tale sito web, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Contenuto del registro
1. Per quanto riguarda i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, il registro contiene i documenti seguenti, inclusi i loro eventuali aggiornamenti:
a) |
gli statuti, compresi tutti gli elementi richiesti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e loro eventuali modifiche; |
b) |
la dichiarazione standard allegata al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, debitamente compilata e firmata; |
c) |
ove necessario, oltre agli statuti, una descrizione dettagliata della struttura finanziaria, della struttura di governance e della struttura di gestione del partito politico europeo e della fondazione ad esso affiliata, se del caso, che dimostri una chiara separazione fra le due entità; |
d) |
su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, una dichiarazione di tale Stato membro attestante che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per presentare la domanda e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale; |
e) |
tutti i documenti e la corrispondenza proveniente dalle autorità degli Stati membri in relazione a documenti o informazioni di cui al presente articolo. |
2. Per quanto riguarda i partiti politici europei, il registro contiene i seguenti documenti oltre a quelli di cui al paragrafo 1:
a) |
la lettera di domanda di registrazione come partito politico europeo, debitamente firmata dal presidente dell'entità richiedente; |
b) |
una copia dei risultati ufficiali delle ultime elezioni al Parlamento europeo rispetto al momento di domanda di registrazione e, una volta registrato il partito politico europeo, una copia dei risultati ufficiali di tutte le elezioni successive al Parlamento europeo; |
c) |
nel caso di persone fisiche che formino un partito politico europeo, una dichiarazione firmata da almeno sette persone di Stati membri diversi titolari di mandati elettivi al Parlamento europeo o in parlamenti o assemblee nazionali o regionali, che confermi la loro intenzione di aderire al partito politico europeo interessato. Il registro contiene inoltre le modifiche derivanti dall'esito delle elezioni al Parlamento europeo o delle elezioni nazionali o regionali e/o derivanti da cambiamenti nell'affiliazione; |
d) |
nel caso di un partito politico richiedente che non abbia ancora partecipato ad elezioni del Parlamento europeo, una prova scritta della sua intenzione, pubblicamente dichiarata, di partecipare alle prossime elezioni europee, con un'indicazione dei partiti politici nazionali e/o regionali ad esso affiliati che prevedono di presentare candidati alle elezioni; |
e) |
l'elenco attuale dei partiti membri, allegato agli statuti, che indichi per ciascuno di essi la denominazione completa, l'acronimo, il tipo di affiliazione e lo Stato membro in cui ha la sede. |
3. Per quanto riguarda le fondazioni politiche europee, il registro contiene i seguenti documenti oltre a quelli di cui al paragrafo 1:
a) |
la lettera di domanda di registrazione come fondazione politica europea, debitamente firmata dal presidente dell'entità richiedente e dal presidente del partito politico europeo cui la fondazione politica richiedente è affiliata; |
b) |
l'elenco dei membri dell'organo direttivo, che indichi la nazionalità di ciascun membro; |
c) |
l'elenco attuale delle organizzazioni affiliate, che indichi per ciascuna di esse la denominazione completa, l'acronimo, il tipo di affiliazione e lo Stato membro in cui ha la sede. |
4. Le seguenti informazioni relative a ciascun partito politico europeo registrato e a ciascuna fondazione politica europea registrata sono tenute aggiornate nel registro:
a) |
il tipo di entità (partito politico europeo o fondazione politica europea); |
b) |
il numero di registrazione assegnato dall'Autorità in conformità del regolamento di esecuzione della Commissione recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro; |
c) |
la denominazione completa, l'acronimo e il logo; |
d) |
lo Stato membro in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la sede; |
e) |
nei casi in cui lo Stato membro in cui si trova la sede preveda una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web, se del caso, dell'Autorità di registrazione competente; |
f) |
l'indirizzo della sede, il recapito postale se differente, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web, se del caso; |
g) |
la data di registrazione come partito politico europeo o come fondazione politica europea e, se del caso, la data di cancellazione dal registro; |
h) |
se il partito politico europeo o la fondazione politica europea sono stati creati a seguito di una conversione da un'entità registrata in uno Stato membro, la denominazione completa e lo status giuridico di tale entità, compreso l'eventuale numero di registrazione nazionale; |
i) |
la data di adozione degli statuti e di ogni loro eventuale modifica; |
j) |
il numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo; |
k) |
il nome e il numero di registrazione della fondazione politica europea affiliata al partito politico europeo, se pertinente; |
l) |
per le fondazioni politiche europee, il nome e il numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate; |
m) |
l'identità, comprensiva di nome, data di nascita, nazionalità e residenza, delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari. |
5. Tutti i documenti e le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono conservati nel registro senza limiti di tempo.
Articolo 2
Informazioni supplementari e documenti giustificativi
I richiedenti la registrazione, così come i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, forniscono all'Autorità, oltre agli elementi richiesti all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 1 e i relativi aggiornamenti.
L'Autorità può chiedere ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di rettificare ogni informazione o documento incompleto od obsoleto fornito.
Articolo 3
Servizi forniti dal registro
1. L'Autorità predispone estratti standard dal registro. L'Autorità fornisce l'estratto standard a qualsiasi persona fisica o giuridica entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
2. Se ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 l'Autorità, su richiesta, certifica che le informazioni fornite nell'estratto standard sono corrette, aggiornate e conformi alla legislazione applicabile dell'Unione.
Se non ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 l'Autorità, su richiesta, certifica che le informazioni fornite nell'estratto standard sono quelle più complete, aggiornate e corrette di cui dispone dopo aver svolto tutti i ragionevoli controlli. Tali controlli includono la richiesta di conferma delle informazioni alle autorità degli Stati membri rilevanti, nella misura in cui la legislazione nazionale pertinente preveda una base affinché le autorità interessate agiscano in tal senso. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano alle richieste rientranti nel presente comma.
Nella certificazione di cui al presente paragrafo l'Autorità indica chiaramente se ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
3. L'Autorità fornisce la certificazione di cui al paragrafo 2, su richiesta, alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e alle autorità e agli organi giurisdizionali degli Stati membri. Fornisce inoltre tale certificazione su richiesta ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee relativamente al loro proprio status.
Dietro presentazione di una richiesta debitamente motivata, l'Autorità può anche fornire tale certificazione ad ogni altra persona fisica o giuridica qualora ciò sia necessario ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi.
4. L'Autorità stabilisce in dettaglio la procedura di presentazione delle domande e di rilascio degli estratti standard e delle certificazioni, compreso l'uso di mezzi elettronici per la prestazione di tali servizi.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/54 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2402 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2015
che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 10, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) la Commissione ha stabilito, con la decisione di esecuzione 2011/877/UE (3), valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore, in forma di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile. Tali valori sono di applicazione fino al 31 dicembre 2015. |
(2) |
La Commissione ha aggiornato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore, tenendo conto di dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali trasmessi dagli Stati membri e dalle parti interessate. In seguito all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili economicamente valide osservata nel periodo oggetto di riesame, dal 2011 al 2015, la distinzione operata nella decisione 2011/877/UE della Commissione quanto all'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione dovrebbe essere mantenuta in relazione ai valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica. |
(3) |
Il riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati ha confermato che, sulla base delle recenti esperienze e analisi, i fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche, di cui alla decisione 2011/877/UE, dovrebbero applicarsi solo agli impianti che utilizzano combustibili gassosi. |
(4) |
Tale riesame ha confermato che, sulla base delle recenti esperienze e analisi, è opportuno mantenere l'applicazione di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete di cui alla decisione 2011/877/UE. Al fine di rispecchiare meglio le perdite evitate, è necessario aggiornare i limiti di tensione utilizzati e il valore dei fattori di correzione. |
(5) |
Il riesame ha riscontrato elementi in base ai quali risulta opportuno modificare in alcuni casi i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore. Per evitare di rendere retroattive le modifiche apportate ai regimi esistenti, la nuova serie di valori di riferimento si applica solo a partire dal 2016, mentre l'attuale serie di valori è mantenuta per gli impianti costruiti prima di tale data. Non è stato prescritto alcun fattore di correzione legato alle condizioni climatiche in quanto la termodinamica della generazione di calore a partire dal combustibile non è significativamente influenzata dalla temperatura ambientale. Non è altresì necessario tenere conto di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete, in quanto il calore è sempre utilizzato in prossimità del luogo di produzione. |
(6) |
Il riesame ha indicato l'opportunità di differenziare i valori di riferimento per l'efficienza energetica delle caldaie che producono vapore o acqua calda. |
(7) |
I dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali hanno rivelato un miglioramento statisticamente significativo del rendimento effettivo degli impianti di ultima generazione che fanno uso di determinati tipi di combustibile, nel periodo oggetto del riesame. |
(8) |
È necessario disporre di condizioni stabili per gli investimenti nella cogenerazione e per il mantenimento della fiducia degli investitori ed è quindi opportuno fissare valori di riferimento armonizzati per l'energia elettrica e il calore. |
(9) |
I valori di riferimento per la produzione separata di calore e di energia elettrica di cui alla decisione 2011/877/UE sono di applicazione fino al 31 dicembre 2015 e i nuovi valori di riferimento dovranno essere applicati a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per garantire che la nuova serie di valori di riferimento possa iniziare ad essere applicata entro tale data l'attuale regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. |
(10) |
Gli articoli 14, 22 e 23 della direttiva 2012/27/UE conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare i valori di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore. La delega di potere è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2012. Al fine di evitare una situazione in cui la delega di potere non sia prorogata oltre il 4 dicembre 2017, i valori di riferimento stabiliti nel presente regolamento continueranno ad essere di applicazione dopo quella data. Se nel frattempo alla Commissione saranno conferiti nuovi poteri delegati, è sua intenzione riesaminare i valori di riferimento stabiliti nel presente regolamento entro quattro anni dopo la sua entrata in vigore. |
(11) |
La direttiva 2012/27/UE mira a promuovere la cogenerazione per risparmiare energia ed è pertanto opportuno incentivare l'ammodernamento delle unità di cogenerazione più vecchie per migliorarne l'efficienza energetica. Per questi motivi e coerentemente con il requisito dei valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti sulla base dei principi di cui all'allegato II, paragrafo f), della direttiva 2012/27/UE, i valori di rendimento di riferimento per l'energia elettrica che si applicano alle unità di cogenerazione dovrebbero aumentare a partire dall'undicesimo anno successivo a quello di costruzione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati
I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.
Articolo 2
Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
1. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato III, per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro.
Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all'allegato III.
2. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.
3. Se uno Stato membro applica sia i fattori di correzione di cui all'allegato III, sia quelli di cui all'allegato IV, esso applica l'allegato III prima di applicare l'allegato IV.
Articolo 3
Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
1. Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato I in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
2. A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno.
3. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile nel corso del quale l'unità inizia a produrre energia elettrica.
Articolo 4
Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore
1. Gli Stati membri applicano i valori di riferimento armonizzati di cui all'allegato II in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
2. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile di costruzione ai fini dell'articolo 3.
Articolo 5
Ammodernamento di un'unità di cogenerazione
Se il costo d'investimento per l'ammodernamento di un'unità di cogenerazione esistente supera il 50 % del costo d'investimento per una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno civile nel corso del quale l'unità di cogenerazione ammodernata inizia a produrre energia elettrica è considerato come l'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione ammodernata ai fini degli articoli 3 e 4.
Articolo 6
Miscela di combustibili
Se l'unità di cogenerazione utilizza più tipi di combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell'apporto energetico dai vari combustibili.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 2011/877/UE è abrogata.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).
(3) Decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE [notificata con il numero C(2011) 9523] (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91).
ALLEGATO I
Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
(di cui all'articolo 1)
I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO atmosferiche standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).
Categoria |
Tipo di combustibile |
Anno di costruzione |
|||
Antecedente al 2012 |
2012-2015 |
Dal 2016 |
|||
Solidi |
S1 |
Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
S2 |
Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
|
S3 |
Torba, mattonelle di torba |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
|
S4 |
Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli |
33,0 |
33,0 |
37,0 |
|
S5 |
Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
|
S6 |
Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Liquidi |
L7 |
Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
L8 |
Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
|
L9 |
Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie) |
25,0 |
25,0 |
29,0 |
|
Gassosi |
G10 |
Gas naturale, GPL, GNL e biometano |
52,5 |
52,5 |
53,0 |
G11 |
Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
|
G12 |
Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
G13 |
Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria) |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
Altri |
O14 |
Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche) |
|
|
30,0 |
O15 |
Energia nucleare |
|
|
33,0 |
|
O16 |
Energia solare termica |
|
|
30,0 |
|
O17 |
Energia geotermica |
|
|
19,5 |
|
O18 |
Altri combustibili non menzionati |
|
|
30,0 |
ALLEGATO II
Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore
(di cui all'articolo 1)
I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO atmosferiche standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).
Categoria |
Tipo di combustibile: |
Anno di costruzione |
||||||
Antecedente al 2016 |
Dal 2016 |
|||||||
Acqua calda |
Vapore (1) |
Utilizzo diretto dei gas di scarico (2) |
Acqua calda |
Vapore (1) |
Utilizzo diretto dei gas di scarico (2) |
|||
Solidi |
S1 |
Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio |
88 |
83 |
80 |
88 |
83 |
80 |
S2 |
Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto |
86 |
81 |
78 |
86 |
81 |
78 |
|
S3 |
Torba, mattonelle di torba |
86 |
81 |
78 |
86 |
81 |
78 |
|
S4 |
Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli |
86 |
81 |
78 |
86 |
81 |
78 |
|
S5 |
Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. |
80 |
75 |
72 |
80 |
75 |
72 |
|
S6 |
Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili |
80 |
75 |
72 |
80 |
75 |
72 |
|
Liquidi |
L7 |
Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi |
89 |
84 |
81 |
85 |
80 |
77 |
L8 |
Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi |
89 |
84 |
81 |
85 |
80 |
77 |
|
L9 |
Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie) |
80 |
75 |
72 |
75 |
70 |
67 |
|
Gassosi |
G10 |
Gas naturale, GPL, GNL e biometano |
90 |
85 |
82 |
92 |
87 |
84 |
G11 |
Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi |
89 |
84 |
81 |
90 |
85 |
82 |
|
G12 |
Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica |
70 |
65 |
62 |
80 |
75 |
72 |
|
G13 |
Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria) |
80 |
75 |
72 |
80 |
75 |
72 |
|
Altri |
O14 |
Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche) |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
O15 |
Energia nucleare |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
|
O16 |
Energia solare termica |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
|
O17 |
Energia geotermica |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
|
O18 |
Altri combustibili non menzionati |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
(1) Se tali impianti non tengono conto del riflusso della condensa nel calcolo del rendimento della produzione di calore per cogenerazione, i rendimenti per il vapore di cui alla tabella soprastante sono aumentati di 5 punti percentuali.
(2) Occorre utilizzare i valori relativi all'utilizzo diretto dei gas di scarico se la temperatura è pari o superiore a 250 °C.
ALLEGATO III
Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per determinare le zone climatiche in vista dell'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
(di cui all'articolo 2, paragrafo 1)
a) Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie
La correzione in funzione della temperatura ambientale è basata sulla differenza tra la temperatura media annuale in uno Stato membro e le condizioni ISO atmosferiche standard (15 °C).
La correzione si effettua nel modo seguente:
|
perdita di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sopra dei 15 °C; |
|
guadagno di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sotto dei 15 °C. |
Esempio:
se la temperatura media annuale in uno Stato membro è di 10 °C, il valore di riferimento delle unità di cogenerazione situate in quello Stato membro deve essere aumentato di 0,5 punti percentuali.
b) La correzione in funzione della temperatura ambientale si applica solo ai combustibili gassosi (G10, G11, G12, G13).
c) Metodo per determinare le zone climatiche
I confini di ogni zona climatica sono costituiti dalle isoterme (in gradi Celsius interi) della temperatura ambientale media annuale, separate da un intervallo minimo di 4 °C. La differenza di temperatura tra le temperature ambientali medie annuali applicate nelle zone climatiche adiacenti sarà di almeno 4 °C.
Esempio:
se, per esempio, la temperatura ambientale media annuale di un determinato Stato membro è di 12 °C in una determinata località e di 6 °C in un'altra località nello stesso Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà di definire due zone climatiche separate da un'isoterma di 9 °C:
una prima zona climatica compresa tra le isoterme di 9 °C e 13 °C (4 °C di differenza) avente una temperatura ambiente media annuale di 11 °C e
una seconda zona climatica compresa tra le isoterme di 5 °C e 9 °C avente una temperatura ambiente media annuale di 7 °C.
ALLEGATO IV
Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
(di cui all'articolo 2, paragrafo 2)
Livello di tensione di connessione |
Fattore di correzione (all'esterno del sito) |
Fattore di correzione (all'interno del sito) |
≥ 345kV |
1 |
0,976 |
≥ 200 — < 345kV |
0,972 |
0,963 |
≥ 100 — < 200kV |
0,963 |
0,951 |
≥ 50 — < 100kV |
0,952 |
0,936 |
≥ 12 — < 50kV |
0,935 |
0,914 |
≥ 0,45 — < 12kV |
0,918 |
0,891 |
< 0,45kV |
0,888 |
0,851 |
Esempio:
Un'unità di cogenerazione di 100 kWel a motore alternativo funzionante a gas naturale produce una corrente elettrica di 380 V. L'85 % di tale corrente è destinata all'autoconsumo e il 15 % della produzione è esportato nella rete. L'impianto è stato costruito nel 2010. La temperatura ambientale annuale è di 15 °C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).
Dopo la correzione per tenere conto delle perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica in questa unità di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) è dato da:
Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,0 %
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/62 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2403 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2015
che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1), in particolare l'allegato I, parte III, secondo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/477/CEE, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità con detta direttiva o che siano state disattivate. |
(2) |
Conformemente all'allegato I, parte III, primo paragrafo, lettera a), della direttiva 91/477/CEE, gli oggetti che corrispondono alla definizione di «armi da fuoco» non sono da includere in tale definizione se sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione. |
(3) |
Nell'allegato I, parte III, secondo paragrafo, della direttiva 91/477/CEE si impone agli Stati membri di adottare disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri sono altresì tenuti a prevedere il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. |
(4) |
L'Unione è parte del protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale («il protocollo»), concluso con la decisione 2014/164/UE del Consiglio (2). |
(5) |
L'articolo 9 del protocollo elenca i principi generali comuni di disattivazione che le parti sono tenute a soddisfare. |
(6) |
Le norme e le tecniche di disattivazione irreversibile delle armi da fuoco di cui al presente regolamento sono state stabilite con le competenze tecniche della «Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco» (C.I.P.). La C.I.P. è stata istituita per verificare le attività dei centri nazionali di prova per le armi da fuoco e, in particolare, per garantire la presenza in ciascun paese di leggi e regolamenti che assicurino una prova efficiente ed uniforme di armi da fuoco e munizioni. |
(7) |
Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la disattivazione delle armi da fuoco, la Commissione dovrebbe rivedere e aggiornare con regolarità le specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'applicazione di eventuali ulteriori misure di disattivazione. |
(8) |
Il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 91/477/CEE. |
(9) |
Tenendo conto del rischio per quanto riguarda la sicurezza, le armi da fuoco disattivate prima della data di applicazione del presente regolamento e che sono state immesse sul mercato, compresa la trasmissione a titolo gratuito, di scambio o di baratto o trasferite in un altro Stato membro dopo tale data devono essere soggette alle disposizioni del presente regolamento. |
(10) |
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre misure supplementari rispetto alle specifiche tecniche di cui all'allegato I per disattivare le armi da fuoco nel loro territorio, purché essi abbiano adottato tutte le misure necessarie per applicare le norme e le tecniche di disattivazione comuni previste dal presente regolamento. |
(11) |
Al fine di fornire agli Stati membri la possibilità di garantire lo stesso livello di sicurezza all'interno del loro territorio, gli Stati membri che introducono misure supplementari per disattivare le armi da fuoco nel loro territorio in conformità con le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a richiedere la prova che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel loro territorio rispettino tali misure supplementari. |
(12) |
Affinché la Commissione sia in grado di tenere conto degli sviluppi e delle migliori prassi negli Stati membri in materia di disattivazione delle armi da fuoco al momento della revisione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le misure da essi adottate nel settore contemplato dal presente regolamento ed eventuali ulteriori misure da essi introdotte. A tal fine si dovrebbero applicare le procedure di notifica della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 91/477/CEE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle armi da fuoco delle categorie A, B, C e D definite nell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.
2. Il presente regolamento non si applica alle armi da fuoco disattivate prima della sua data di applicazione, a meno che tali armi da fuoco siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato.
Articolo 2
Persone ed organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco
La disattivazione delle armi da fuoco è effettuata da organismi pubblici o privati o da persone abilitate a farlo in conformità alla legislazione nazionale.
Articolo 3
Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco
1. Gli Stati membri designano un'autorità competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I («l'organismo di verifica»).
2. Se l'organismo di verifica è altresì autorizzato a disattivare le armi da fuoco, gli Stati membri garantiscono una chiara separazione dei compiti e delle persone che li eseguono nell'ambito di tale organismo.
3. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di verifica designati dagli Stati membri, comprese informazioni dettagliate sugli stessi, il simbolo di ogni organismo nonché informazioni di contatto.
4. Se la disattivazione dell'arma da fuoco è stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, l'organismo di verifica rilascia al proprietario dell'arma da fuoco un certificato di disattivazione redatto secondo il modello di cui all'allegato III. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia nella lingua dello Stato membro in cui è stato rilasciato, sia in inglese.
5. Il proprietario di un'arma da fuoco disattivata conserva il certificato per sempre. Se l'arma da fuoco disattivata è immessa sul mercato, deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione.
6. Gli Stati membri assicurano che, per un periodo di almeno 20 anni, sia tenuto un registro dei certificati rilasciati per le armi da fuoco disattivate, con l'indicazione della data di disattivazione e del numero del certificato.
Articolo 4
Richieste di assistenza
Ogni Stato membro può chiedere l'assistenza degli organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco o designati quali organismi di verifica da parte di un altro Stato membro al fine di effettuare o verificare la disattivazione delle armi da fuoco, rispettivamente. Con riserva di accettazione della richiesta, qualora tale richiesta riguardi la verifica della disattivazione delle armi da fuoco, l'organismo di verifica che fornisce assistenza rilascia un certificato di disattivazione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4.
Articolo 5
Marcatura delle armi da fuoco disattivate
Le armi da fuoco disattivate sono contrassegnate da un marchio unico comune secondo il modello di cui all'allegato II, per indicare che sono state disattivate in conformità delle specifiche tecniche di cui all'allegato I. Il marchio deve essere apposto dall'organismo di verifica su tutti i componenti modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri:
a) |
essere chiaramente visibile e inamovibile; |
b) |
recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione è stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata; |
c) |
i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti. |
Articolo 6
Misure di disattivazione supplementari
1. Gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure sulla disattivazione delle armi da fuoco nel loro territorio, che vanno oltre le specifiche tecniche di cui all'allegato I.
2. La Commissione esamina a scadenza regolare, con il comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE, le misure supplementari adottate dagli Stati membri e valuta l'opportunità di rivedere le specifiche tecniche di cui all'allegato I a tempo debito.
Articolo 7
Trasferimento di armi da fuoco disattivate all'interno dell'Unione
1. Le armi da fuoco disattivate possono essere trasferite unicamente in un altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate da un certificato di disattivazione a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri riconoscono i certificati di disattivazione rilasciati da un altro Stato membro se questi soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri che hanno introdotto misure supplementari in conformità dell'articolo 6 possono chiedere la prova che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel loro territorio siano conformi a tali misure supplementari.
Articolo 8
Requisiti della notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento, come pure le misure supplementari introdotte a norma dell'articolo 6. A tale scopo, gli Stati membri applicano le procedure di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.
(2) Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89, del 25.3.2014, pag. 7).
(3) Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco
I. |
Le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sono definite sulla base di tre tabelle:
|
II. |
Per tenere conto degli sviluppi tecnici delle armi da fuoco e delle operazioni di disattivazione con il passare del tempo, le presenti specifiche tecniche saranno rivedute e aggiornate regolarmente, almeno ogni 2 anni. |
III. |
Al fine di garantire un'applicazione corretta ed uniforme delle operazioni di disattivazione delle armi da fuoco, la Commissione intende elaborare definizioni in collaborazione con gli Stati membri. |
Tabella I: Elenco dei tipi di armi da fuoco
Tipi di armi da fuoco |
|
1 |
Pistole (a colpo singolo, semiautomatiche) |
2 |
Rivoltelle (comprese rivoltelle ad avancarica del tamburo) |
3 |
Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante) |
4 |
Armi da fuoco a canna basculante (per esempio, a canna liscia, a canna rigata, combinate, a blocco cadente, ad otturatore rollante, armi da fuoco corte e lunghe) |
5 |
Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata) |
6 |
Armi da fuoco lunghe semiautomatiche (a canna liscia o rigata) |
7 |
Armi da fuoco (interamente) automatiche, ad esempio determinati tipi di fucili d'assalto, pistole mitragliatrici, pistole (interamente) automatiche |
8 |
Armi da fuoco ad avancarica |
Tabella II: Operazioni specifiche per componente
COMPONENTE |
PROCEDIMENTO |
||||
|
|
||||
|
|||||
|
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Durezza degli inserti |
Durezza dei perni/delle barrette = 58 -0; + 6 HRC Acciaio inossidabile per saldatura TIG, tipo ER 316 L |
Tabella III: Operazioni specifiche per componenti essenziali di ciascun tipo di arma da fuoco
TIPO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
PROCEDIMENTO |
Pistole (eccetto quelle automatiche) |
Rivoltelle |
Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante) |
Armi da fuoco a canna basculante (a canna liscia, a canna rigata, combinate) |
Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata) |
Armi da fuoco lunghe semiautomatiche (a canna liscia o rigata) |
Armi da fuoco automatiche: fucili d'assalto, pistole mitragliatrici |
Armi da fuoco ad avancarica |
1.1 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
1.2 e 1.3 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.4 |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
1.5 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
2.2 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
2.3 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
3.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
X |
|
|
|
|
|
X (per pistole automatiche) |
|
4.2 |
X |
|
|
|
|
|
X (per pistole automatiche) |
|
4.3 |
X |
|
|
|
|
|
X (per pistole automatiche) |
|
4.4 |
X |
|
|
|
|
|
X (per pistole automatiche) |
|
4.5 |
X |
|
|
|
|
X |
X (per pistole automatiche) |
|
5.1 |
X |
|
|
|
|
|
X (per pistole automatiche) |
|
5.2 |
X |
|
|
|
|
|
X (per pistole automatiche) |
|
5.3 |
X |
|
|
|
|
|
X (per pistole automatiche) |
|
5.4 |
X (telaio in polimero) |
|
|
|
|
|
X (per pistole automatiche) |
|
6.1 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
6.2 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
6.3 |
|
|
|
|
|
|
X |
|
6.4 |
|
|
|
|
|
|
X |
|
7.1 |
|
|
|
X |
|
|
|
|
7.2 |
|
X |
|
X |
|
|
|
|
8.1 o 8.2 |
X |
|
|
|
X |
X |
X |
|
8.3 |
|
|
|
|
X (caricatore tubolare) |
X (caricatore tubolare) |
|
|
9.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
X |
10.1 |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
10.2 |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
(1) Canna fissata al telaio tramite viti o morsetti o in altro modo.
(2) La saldatura è un processo di fabbricazione o di scultura in cui sono riuniti materiali, solitamente metallici o termoplastici, grazie alla fusione.
ALLEGATO II
Modello per la marcatura delle armi da fuoco disattivate
1) |
Marchio di disattivazione |
2) |
Paese di disattivazione — codice internazionale ufficiale |
3) |
Simbolo dell'organismo che ha certificato la disattivazione dell'arma da fuoco |
4) |
Anno di disattivazione |
Il marchio completo verrà apposto solo sul telaio dell'arma da fuoco, mentre il marchio di disattivazione (1) e il paese di disattivazione (2) saranno apposti su tutti gli altri componenti essenziali.
ALLEGATO III
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/73 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2404 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2015
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
I contingenti di pesca per l'anno 2014 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
|
(2) |
I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
|
(3) |
A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (10) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2015 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti. |
(5) |
Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento (UE) 2015/1801, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2015 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock. |
(6) |
In alcuni casi, gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (11) hanno consentito detrazioni parziali. È opportuno che le detrazioni residue siano operate su altri stock, a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
(7) |
A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è necessario operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione n. 2012/C-72/07 (12), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche. |
(8) |
Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. |
(9) |
Su richiesta del Portogallo, gli stock di scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.) dovrebbero essere utilizzati per compensare il sovrasfruttamento pari rispettivamente a 371 766 kg e 178 850 kg per l'eglefino e il merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB. e POK/1N2AB.) negli anni precedenti. Tenuto conto del fatto che il contingente portoghese del 2015 per lo scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II è pari a 405 000 kg e non è sufficiente a coprire le detrazioni dovute per i due stock sovrasfruttati, il quantitativo disponibile di tale contingente dovrebbe essere utilizzato nella sua totalità e il quantitativo residuo di 145 616 kg dovrebbe essere detratto nell'anno o negli anni successivi dal contingente assegnato per il merluzzo carbonaro nella stessa zona (POK/1N2AB.) fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato. |
(10) |
Alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 appaiono inoltre insufficienti. Le detrazioni richieste risultano superiori al contingente adattato disponibile nel 2015 e non possono essere pertanto operate interamente su tale contingente. Conformemente alla comunicazione della Commissione n. 2012/C-72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi. |
(11) |
Conformemente al regolamento di esecuzione 2015/1170 della Commissione (13), un quantitativo di 3 369 kg, pari al 10 % del contingente spagnolo 2014 adattato per lo scampo nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411) non è più disponibile per la Spagna a seguito di un trasferimento di contingenti. Di conseguenza, il quantitativo disponibile di 9 287 kg sottratto alla detrazione residua di 19 000 kg dovuta per tale stock dovrebbe essere ridotto a 5 918 kg e un'ulteriore detrazione di 3 369 kg dovrebbe essere immediatamente applicabile. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca per il 2015 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).
(3) Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).
(4) Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 4).
(5) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).
(7) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione, del 7 ottobre 2015, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19).
(11) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(12) GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27.
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione, del 16 luglio 2015, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2015 alcuni quantitativi riportati nel 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).
ALLEGATO I
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK DIVERSI DAGLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro |
Codice della specie |
Codice della zona |
Nome della specie |
Nome della zona |
Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1) |
Totale delle catture 2014 (quantitativo in chilogrammi) |
Utilizzo del contingente (%) |
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi) |
Fattore moltiplicatore (2) |
Detrazioni rimanenti dal 2014 (5) (quantitativo in chilogrammi) |
Saldo restante (6) (quantitativo in chilogrammi) |
Detrazioni 2015 (quantitativo in chilogrammi) |
Detrazioni già applicate nel 2015 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) (7) |
Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi) |
|
|
|||||||||||||||
ES |
DWS |
56789- |
Squali di acque profonde |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX |
0 |
3 039 |
N/A |
3 039 |
/ |
A |
/ |
/ |
4 559 |
0 |
4 559 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
ES |
BSF |
56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 559 |
|
|||||||||||||||
ES |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0 |
22 685 |
N/A |
22 685 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 685 |
0 |
22 685 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
ES |
RED |
1N2AB. |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 685 |
|
|||||||||||||||
ES |
HAD |
5BC6 A. |
Eglefino |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa |
2 840 |
18 933 |
666,65 |
16 093 |
/ |
A |
12 540 |
/ |
36 680 |
2 564 |
34 116 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
ES |
LIN |
6X14. |
Molva |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
34 116 |
|
|||||||||||||||
ES |
HAD |
7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
0 |
3 075 |
N/A |
3 075 |
/ |
A |
/ |
/ |
4 613 |
0 |
4 613 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
ES |
WHG |
08 |
Merlano |
VIII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 613 |
|
|||||||||||||||
ES |
OTH |
1N2AB. |
Altre specie |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0 |
26 744 |
N/A |
26 744 |
/ |
/ |
/ |
/ |
26 744 |
4 281 |
22 463 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
ES |
RED |
1N2AB |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 463 |
|
|||||||||||||||
ES |
POK |
56-14 |
Merluzzo carbonaro |
VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV |
4 810 |
8 703 |
180,94 |
3 893 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 893 |
0 |
3 893 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
ES |
BLI |
5B67- |
Molva azzurra |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 893 |
|
|||||||||||||||
NL |
HKE |
3 A/BCD |
Nasello |
IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 |
0 |
1 655 |
N/A |
1 655 |
/ |
C |
/ |
/ |
2 482 |
0 |
2 482 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
NL |
PLE |
2A3AX4 |
Passera di mare |
IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 482 |
|
|||||||||||||||
NL |
RED |
1N2AB. |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0 |
2 798 |
N/A |
2 798 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 798 |
0 |
2 798 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
NL |
WHB |
1X14 |
Melù |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 798 |
|
|||||||||||||||
PT |
HAD |
1N2AB |
Eglefino |
Acque norvegesi delle zone I e II |
0 |
26 816 |
N/A |
26 816 |
/ |
/ |
/ |
344 950 |
371 766 |
0 |
371 766 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
PT |
RED |
1N2AB |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
371 766 |
|
|||||||||||||||
PT |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
Acque norvegesi delle zone I e II |
18 000 |
11 850 |
65,83 |
– 6 150 |
/ |
/ |
/ |
185 000 |
178 850 |
0 |
178 850 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
PT |
RED |
1N2AB |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
33 234 (8) |
|
|||||||||||||||
UK |
DGS |
15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
0 |
1 027 |
N/A |
1 027 |
/ |
A |
/ |
/ |
1 541 |
0 |
1 541 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
UK |
POK |
7/3411 |
Merluzzo carbonaro |
VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 541 |
|
|||||||||||||||
UK |
NOP |
2A3A4. |
Busbana norvegese |
IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
0 |
14 000 |
N/A |
14 000 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 000 |
0 |
14 000 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
UK |
SPR |
2AC4-C |
Spratto e catture accessorie connesse |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 000 |
|
|||||||||||||||
UK |
WHB |
24-N |
Melù |
Acque norvegesi delle zone II e IV |
0 |
22 204 |
N/A |
22 204 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 204 |
0 |
22 204 |
Detrazioni da applicare ai seguenti stock |
|||||||||||||||
UK |
WHB |
2A4AXF |
Melù |
Acque delle Isole Færøer |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 204 |
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e 2014. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.
(6) Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.
(7) Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (EU) n. 1380/2013.
(8) Su richiesta delle autorità portoghesi della Direção de Serviços de Recursos Naturais e tenuto conto delle dimensioni limitate del contingente disponibile, la detrazione sarà operata sul contingente 2015 di RED/1N2AB. fino a concorrenza del suo quantitativo disponibile e un quantitativo residuo di 145 616 kg sarà detratto nell'anno o negli anni successivi fino a totale compensazione del quantitativo sovrasfruttato.
ALLEGATO II
«ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato mem-bro |
Codice della specie |
Codice della zona |
Nome della specie |
Nome della zona |
Contingente iniziale 2014 (in chilogrammi) |
Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1) |
Totale delle catture 2014 (quantitativo in chilogrammi) |
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti |
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi) |
Fattore moltiplicatore (2) |
Detrazioni rimanenti dal 2014 (5) (quantita-tivo in chilogram-mi) |
Saldo restante (6) (quantita-tivo in chilogram-mi) |
Detrazioni 2015 (quantita-tivo in chilogram-mi) (7) |
Detrazioni già applicate nel 2015 (quantita-tivo in chilogram-mi) (8) |
Da detrarre nel 2016 e negli anni successivi (quantita-tivo in chilogram-mi) |
|
BE |
PLE |
7HJK. |
Passera di mare |
VIIh, VIIj e VIIk |
8 000 |
1 120 |
3 701 |
330,45 % |
2 581 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 581 |
2 581 |
/ |
BE |
SOL |
8AB. |
Sogliola |
VIIIa e VIIIb |
47 000 |
327 900 |
328 823 |
100,28 % |
923 |
/ |
C |
/ |
/ |
1 385 |
1 385 |
/ |
BE |
SRX |
07D. |
Razze |
Acque dell'Unione della zona VIId |
72 000 |
60 000 |
69 586 |
115,98 % |
9 586 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9 586 |
8 489 |
1 097 |
BE |
SRX |
67AKXD |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
725 000 |
765 000 |
770 738 |
100,75 % |
5 738 |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 738 |
5 738 |
/ |
DK |
COD |
03AN. |
Merluzzo bianco |
Skagerrak |
3 177 000 |
3 299 380 |
3 408 570 |
103,31 % |
109 190 |
/ |
C |
/ |
/ |
163 785 |
163 785 |
/ |
DK |
HER |
03 A. |
Aringa |
IIIa |
19 357 000 |
15 529 000 |
15 641 340 |
100,72 % |
112 340 |
/ |
/ |
/ |
/ |
112 340 |
112 340 |
/ |
DK |
HER |
2A47DX |
Aringa |
IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa |
12 526 000 |
12 959 000 |
13 430 160 |
103,64 % |
471 160 |
/ |
/ |
/ |
/ |
471 160 |
471 160 |
/ |
DK |
HER |
4AB. |
Aringa |
Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N |
80 026 000 |
99 702 000 |
99 711 800 |
100,10 % |
9 800 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9 800 |
9 800 |
/ |
DK |
PRA |
03 A. |
Gamberello boreale |
IIIa |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 317 330 |
100,40 % |
9 330 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9 330 |
9 330 |
/ |
DK |
SAN |
234_2 |
Cicerello |
Acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello |
4 717 000 |
4 868 000 |
8 381 430 |
172,17 % |
3 513 430 |
2 |
/ |
/ |
/ |
7 026 860 |
7 026 860 |
/ |
DK |
SPR |
2AC4-C |
Spratto e catture accessorie connesse |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
122 383 000 |
126 007 000 |
127 165 410 |
100,92 % |
1 158 410 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 158 410 |
1 158 410 |
/ |
ES |
ALF |
3X14- |
Berici |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
67 000 |
67 000 |
79 683 |
118,93 % |
12 683 |
/ |
A |
3 000 |
/ |
22 025 |
5 866 |
16 159 |
ES |
BSF |
56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII |
226 000 |
312 500 |
327 697 |
104,86 % |
15 197 |
/ |
A |
/ |
/ |
22 796 |
22 796 |
/ |
ES |
BSF |
8910- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
12 000 |
6 130 |
15 769 |
257,24 % |
9 639 |
/ |
A |
27 130 |
/ |
41 589 |
11 950 |
29 639 |
ES |
BUM |
ATLANT |
Marlin azzurro |
Oceano Atlantico |
27 200 |
27 200 |
124 452 |
457,54 % |
97 252 |
/ |
A |
27 000 |
/ |
172 878 |
0 |
172 878 |
ES |
DWS |
56789- |
Squali di acque profonde |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX |
0 |
0 |
3 039 |
N/A |
3 039 |
/ |
A |
/ |
/ |
4 559 |
4 559 |
/ |
ES |
GFB |
567- |
Musdea bianca |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
588 000 |
828 030 |
842 467 |
101,74 % |
14 437 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 437 |
14 437 |
/ |
ES |
GFB |
89- |
Musdea bianca |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX |
242 000 |
216 750 |
237 282 |
109,47 % |
20 532 |
/ |
A |
17 750 |
/ |
48 548 |
48 548 |
/ |
ES |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
22 685 |
N/A |
22 685 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 685 |
22 685 |
/ |
ES |
HAD |
5BC6 A. |
Eglefino |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa |
/ |
2 840 |
18 933 |
666,65 % |
16 093 |
/ |
A |
12 540 |
/ |
36 680 |
36 680 |
/ |
ES |
HAD |
7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
/ |
0 |
3 075 |
N/A |
3 075 |
/ |
A |
/ |
/ |
4 613 |
4 613 |
/ |
ES |
NEP |
9/3411 |
Scampo |
IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
55 000 |
33 690 |
24 403 |
72,43 % |
– 5 918 (9) |
/ |
/ |
19 000 (10) |
/ |
13 082 |
13 082 (11) |
/ |
ES |
OTH |
1N2AB. |
Altre specie |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
26 744 |
N/A |
26 744 |
/ |
/ |
/ |
/ |
26 744 |
26 744 |
/ |
ES |
POK |
56-14 |
Merluzzo carbonaro |
VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV |
/ |
4 810 |
8 703 |
180,94 % |
3 893 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 893 |
3 893 |
/ |
ES |
RNG |
5B67- |
Granatiere |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
70 000 |
111 160 |
125 401 |
112,81 % |
14 241 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 241 |
14 241 |
/ |
ES |
SBR |
678- |
Occhialone |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII |
143 000 |
133 060 |
136 418 |
102,52 % |
3 358 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 358 |
3 358 |
/ |
ES |
SOL |
8AB. |
Sogliola |
VIIIa e VIIIb |
9 000 |
8 100 |
9 894 |
122,15 % |
1 794 |
/ |
A+C |
2 100 |
/ |
4 791 |
2 032 |
2 759 |
ES |
SRX |
89-C. |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIII e IX |
1 057 000 |
857 000 |
1 089 241 |
127,10 % |
232 241 |
1,4 |
/ |
/ |
/ |
325 137 |
206 515 |
118 622 |
ES |
USK |
567EI. |
Brosmio |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
26 000 |
15 770 |
15 762 |
99,95 % |
– 8 |
/ |
/ |
58 770 |
/ |
58 762 |
0 |
58 762 |
ES |
WHM |
ATLANT |
Marlin bianco |
Oceano Atlantico |
30 500 |
25 670 |
98 039 |
381,92 % |
72 369 |
/ |
/ |
170 |
/ |
72 539 |
0 |
72 539 |
FR |
SRX |
07D. |
Razze |
Acque dell'Unione della zona VIId |
602 000 |
627 000 |
698 414 |
111,39 % |
71 414 |
/ |
/ |
/ |
/ |
71 414 |
71 414 |
/ |
FR |
SRX |
2AC4-C |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
33 000 |
36 000 |
48 212 |
133,92 % |
12 212 |
/ |
/ |
/ |
/ |
12 212 |
12 212 |
/ |
IE |
PLE |
7HJK. |
Passera di mare |
VIIh, VIIj e VIIk |
59 000 |
61 000 |
78 270 |
128,31 % |
17 270 |
/ |
A |
/ |
/ |
25 905 |
25 905 |
/ |
IE |
SOL |
07 A. |
Sogliola |
VIIa |
41 000 |
42 000 |
43 107 |
102,64 % |
1 107 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 107 |
1 107 |
/ |
IE |
SRX |
67AKXD |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
1 048 000 |
1 030 000 |
1 079 446 |
104,80 % |
49 446 |
/ |
/ |
/ |
/ |
49 446 |
49 446 |
/ |
LT |
GHL |
N3LMNO |
Ippoglosso nero |
NAFO 3LMNO |
22 000 |
0 |
0 |
N/A |
0 |
/ |
/ |
46 000 |
/ |
46 000 |
46 000 |
/ |
LV |
HER |
03D.RG |
Aringa |
Sottodivisione 28.1 |
16 534 000 |
19 334 630 |
20 084 200 |
103,88 % |
749 570 |
/ |
/ |
/ |
/ |
749 570 |
749 570 |
/ |
NL |
HKE |
3 A/BCD |
Nasello |
IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 |
/ |
0 |
1 655 |
N/A |
1 655 |
/ |
C |
/ |
/ |
2 482 |
2 482 |
/ |
NL |
RED |
1N2AB. |
Scorfani |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
2 798 |
N/A |
2 798 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 798 |
2 798 |
/ |
PT |
ANF |
8C3411 |
Rana pescatrice |
VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
436 000 |
664 000 |
676 302 |
101,85 % |
12 302 |
/ |
/ |
/ |
/ |
12 302 |
12 302 |
/ |
PT |
BFT |
AE45WM |
Tonno rosso |
Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo |
235 500 |
235 500 |
243 092 |
103,22 % |
7 592 |
/ |
C |
/ |
/ |
11 388 |
11 388 |
/ |
PT |
HAD |
1N2AB |
Eglefino |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
26 816 |
N/A |
26 816 |
/ |
/ |
/ |
344 950 |
371 766 |
371 766 |
/ |
PT |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
18 000 |
11 850 |
65,83 % |
– 6 150 |
/ |
/ |
/ |
185 000 |
178 850 |
33 234 |
145 616 |
PT |
SRX |
89-C. |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIII e IX |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 059 237 |
100,78 % |
8 237 |
/ |
/ |
/ |
/ |
8 237 |
8 237 |
/ |
SE |
COD |
03AN. |
Merluzzo bianco |
Skagerrak |
371 000 |
560 000 |
562 836 |
100,51 % |
2 836 |
/ |
C |
/ |
/ |
4 254 |
4 254 |
/ |
UK |
DGS |
15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
0 |
0 |
1 027 |
N/A |
1 027 |
/ |
A |
/ |
/ |
1 541 |
1 541 |
/ |
UK |
GHL |
514GRN |
Ippoglosso nero |
Acque groenlandesi delle zone V e XIV |
189 000 |
0 |
0 |
N/A |
0 |
/ |
/ |
1 000 |
/ |
1 000 |
1 000 |
/ |
UK |
HAD |
5BC6 A. |
Eglefino |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa |
3 106 000 |
3 236 600 |
3 277 296 |
101,26 % |
40 696 |
/ |
/ |
/ |
/ |
40 696 |
40 696 |
/ |
UK |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
179 471 000 |
275 119 000 |
279 250 206 |
101,50 % |
4 131 206 |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 131 206 |
4 131 206 |
/ |
UK |
NOP |
2A3A4. |
Busbana norvegese |
IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
/ |
0 |
14 000 |
N/A |
14 000 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 000 |
14 000 |
/ |
UK |
PLE |
7DE. |
Passera di mare |
VIId e VIIe |
1 548 000 |
1 500 000 |
1 606 749 |
107,12 % |
106 749 |
1,1 |
/ |
/ |
/ |
117 424 |
117 424 |
/ |
UK |
SOL |
7FG. |
Sogliola |
VIIf e VIIg |
282 000 |
255 250 |
252 487 |
98,92 % |
(– 2 763) (12) |
/ |
/ |
1 950 |
/ |
1 950 |
1 950 |
/ |
UK |
SRX |
07D. |
Razze |
Acque dell'Unione della zona VIId |
120 000 |
95 000 |
102 679 |
108,08 % |
7 679 |
/ |
/ |
/ |
/ |
7 679 |
7 679 |
/ |
UK |
WHB |
24-N |
Melù |
Acque norvegesi delle zone II e IV |
0 |
0 |
22 204 |
N/A |
22 204 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 204 |
22 204 |
/ |
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(4) La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e 2014. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.
(6) Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.
(7) Detrazioni da effettuare nel 2015 in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801.
(8) Detrazioni da effettuare nel 2015 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del regolamento (EU) 2015/1801.
(9) Un quantitativo di 3 369 kg non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dalla Spagna in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189, 17.7.2015, pag. 2).
(10) Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni.
(11) Il quantitative rimanente di 3 369 kg è detratto al massimo entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(12) Questo quantitativo non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dal Regno Unito in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).»
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/89 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2405 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») (3), per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo. L'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo dispone la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina ai sensi dell'allegato I-A del titolo IV, capo 1, di detto accordo. L'appendice di detto allegato elenca i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina, compresi i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
In attesa dell'applicazione provvisoria dell'accordo, a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono stati aperti i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina per il 2014 e il 2015, gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5). |
(3) |
L'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari annuali per l'importazione per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I-A del titolo IV, capo I, dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(4) |
Conformemente a quanto disposto dall'accordo, al fine di beneficiare delle concessioni tariffarie di cui al presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato dovrebbero essere accompagnati dalla prova dell'origine. |
(5) |
La nomenclatura combinata (NC) riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (7), contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto rispecchiare i nuovi codici NC. |
(6) |
È opportuno applicare l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per garantire l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti i contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti elencati nell'allegato originari dell'Ucraina.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato e originari dell'Ucraina sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.
Articolo 3
I prodotti elencati nell'allegato sono accompagnati dalla prova dell'origine come disposto nel protocollo I, allegato III, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
Articolo 4
I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(3) Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 374/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(5) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(6) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
09.6700 |
0204 22 50 0204 22 90 |
Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
1 500 (1) |
0204 23 |
Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate |
|||
0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 |
Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata) |
|||
0204 43 10 0204 43 90 |
Carni disossate di agnello, congelate Carni disossate di animali della specie ovina, congelate |
|||
09.6701 |
0409 |
Miele naturale |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
5 000 (2) |
09.6702 |
0703 20 |
Aglio, fresco o refrigerato |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
500 |
09.6703 |
1004 |
Avena |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
4 000 |
09.6704 |
1701 12 |
Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
20 070 |
1701 91 |
|
|||
1701 99 |
Zuccheri diversi dallo zucchero greggio |
|||
1702 20 10 |
Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
|||
1702 90 30 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
|||
1702 90 50 |
Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
|||
1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 |
Caramello |
|||
1702 90 80 |
Sciroppo di inulina |
|||
1702 90 95 |
Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
|||
09.6705 |
1702 30 1702 40 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
10 000 (3) |
1702 60 |
Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito |
|||
09.6706 |
2106 90 30 |
Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
2106 90 55 |
Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati |
|||
2106 90 59 |
Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina) |
|||
09.6707 |
ex 1103 19 20 |
Semole e semolini di orzo |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
6 300 (4) |
1103 19 90 |
Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo) |
|||
1103 20 90 |
Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo) |
|||
1104 19 10 1104 19 50 1104 19 61 1104 19 69 |
Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi Cereali d'orzo schiacciati Cereali d'orzo in fiocchi |
|||
ex 1104 29 |
Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco |
|||
1104 30 |
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
|||
09.6708 |
1107 |
Malto, anche torrefatto |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
7 000 |
1109 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
|||
09.6709 |
1108 11 |
Amido di frumento (grano) |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
1108 12 |
Amido di granturco |
|||
1108 13 |
Fecola di patate |
|||
09.6710 |
3505 10 10 3505 10 90 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati) |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
1 000 (5) |
3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 |
Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % |
|||
09.6711 |
2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso) |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
17 000 (6) |
2303 10 11 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso |
|||
09.6712 |
0711 51 |
Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
500 |
2003 10 |
Funghi del genere Agaricus preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
|||
09.6713 |
0711 51 |
Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
500 |
09.6714 |
2002 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
09.6715 |
2009 61 90 |
Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
10 000 (7) |
2009 69 11 |
Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto |
|||
2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 |
Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto |
|||
2009 71 2009 79 |
Succo di mela |
|||
09.6716 |
0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
09.6717 |
0405 20 10 0405 20 30 |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ma non superiore a 75 % |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
250 |
09.6718 |
0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Granturco dolce |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
1 500 |
09.6719 |
1702 50 |
Fruttosio chimicamente puro |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 (8) |
1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro |
|||
ex 1704 90 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % |
|||
1806 10 30 1806 10 90 |
Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % |
|||
ex 1806 20 95 |
Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % |
|||
ex 1901 90 99 |
Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % |
|||
2101 12 98 2101 20 98 |
Preparazioni a base di caffè, tè o mate |
|||
3302 10 29 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % |
|||
09.6720 |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
1904 30 |
Bulgur di grano |
|||
09.6721 |
1806 20 70 |
Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
300 (9) |
2106 10 80 |
Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate |
|||
2202 90 99 |
Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 % |
|||
09.6722 |
2106 90 98 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
09.6723 |
2207 10 2208 90 91 2208 90 99 |
Alcole etilico non denaturato |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
27 000 (10) |
2207 20 |
Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
|||
09.6724 |
2402 10 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 500 |
2402 20 90 |
Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano |
|||
09.6725 |
2905 43 |
Mannitolo |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
100 |
2905 44 |
D-glucitolo (sorbitolo) |
|||
3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
|||
09.6726 |
3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
(1) Con un aumento di 150 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(2) Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(3) Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(4) Con un aumento di 300 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(5) Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(6) Con un aumento di 1 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(7) Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(8) Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(9) Con un aumento di 40 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(10) Con un aumento di 14 600 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/97 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2406 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 1
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 18 dicembre 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, intitolate Iniziativa di informativa. Le modifiche mirano a migliorare l'efficacia dell'informativa e a spronare le società a determinare con giudizio professionale le informazioni da riportare nel bilancio nell'ambito dell'applicazione dello IAS 1. |
(3) |
Le modifiche dello IAS 1 comportano di conseguenza modifiche allo IAS 34 e all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali. |
(4) |
La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 1 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(6) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a) |
il Principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
b) |
lo IAS 34 Bilanci intermedi e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente alle modifiche dello IAS 1 come indicato all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Iniziativa di informativa
(Modifiche allo IAS 1)
Modifiche allo
IAS 1 Presentazione del bilancio
I paragrafi 10, 31, 54-55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122 sono modificati, i paragrafi 30 A, 55 A, 85 A-85B e 139P sono aggiunti e i paragrafi 115 e 120 sono soppressi. I paragrafi 29-30, 112, 116, 118 e 121 non sono stati modificati, ma sono riportati per agevolare la lettura.
Informativa completa di bilancio
10. |
Un'informativa di bilancio completa include:
Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo «prospetto di conto economico complessivo» piuttosto che «prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo». … |
Rilevanza e aggregazione
29. |
Un'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un'entità presenta distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti. |
30. |
Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell'esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note. |
30 A |
Nell'applicare il presente e altri IFRS, l'entità decide, alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti. |
31. |
Alcuni IFRS precisano le informazioni da includere nel bilancio, note comprese. Un'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità. |
…
Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
54. |
Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:
|
55. |
Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 54), intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità. |
55 A |
Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 55, tali risultati parziali devono:
|
…
Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo
82 A |
La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci relative agli importi del periodo con riguardo:
… |
85. |
Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 82), intestazioni e risultati parziali nel prospetto (nei prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità. |
85 A |
Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 85, tali risultati parziali devono:
|
85B |
Un'entità è tenuta a presentare le voci nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo che riconciliano tutti i risultati parziali presentati conformemente al paragrafo 85 con i risultati parziali o i totali richiesti dall'IFRS per tale prospetto (tali prospetti). |
…
Struttura
112. |
Le note devono:
|
113. |
Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario. |
114. |
Esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri:
|
115. |
[Soppresso] |
116. |
Un'entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio. |
Illustrazione dei principi contabili
117. |
Un'entità deve indicare i propri principi contabili rilevanti, tra cui:
|
118. |
Per un'entità è importante informare gli utilizzatori del criterio o dei criteri di valutazione utilizzati nel bilancio [per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value (valore equo) o valore recuperabile] perché il criterio su cui un'entità prepara il bilancio ha un effetto significativo sulla sua analisi da parte degli utilizzatori. Quando un'entità applica diversi criteri di valutazione nel bilancio, per esempio nel caso in cui particolari classi di attività sono rideterminate, è sufficiente fornire una indicazione delle categorie di attività e passività alle quali ciascun criterio è applicato. |
119. |
Nel decidere se uno specifico principio contabile debba essere illustrato, la direzione aziendale considera se tale informativa aiuterebbe gli utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria. Ciascuna entità considera la natura dell'attività ed i principi che l'utilizzatore del bilancio si aspetterebbe siano illustrati per quel tipo di entità. L'indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori quando tali principi sono selezionati da alternative consentite negli IFRS. Un esempio sono le informazioni aggiuntive sull'eventualità o meno che un'entità applichi il fair value (valore equo) o il modello del costo ai propri investimenti immobiliari (vedere IAS 40 Investimenti immobiliari). Alcuni IFRS richiedono specificatamente le informazioni integrative di particolari politiche contabili, incluse le scelte effettuate dalla direzione aziendale tra le diverse alternative consentite. Per esempio, lo IAS 16 richiede l'informativa sui criteri di valutazione utilizzati per classi di immobili, impianti e macchinari. |
120. |
[Soppresso] |
121. |
Un principio contabile può essere significativo per la natura delle operazioni dell'entità anche se gli importi per l'esercizio corrente e gli esercizi precedenti non sono rilevanti. È inoltre appropriato indicare ogni principio contabile rilevante che non è specificamente richiesto dagli IFRS, ma che un'entità individua e applica secondo quanto previsto dallo IAS 8. |
122. |
Unitamente ai principi contabili rilevanti o ad altre note, un'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio. |
…
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
139P |
Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 10, 31, 54-55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122, ha aggiunto i paragrafi 30 A, 55 A e 85 A-85B e ha soppresso i paragrafi 115 e 120. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Le entità non sono tenute a fornire le informazioni richieste dai paragrafi 28-30 dello IAS 8 in relazione a tali modifiche. |
Modifiche conseguenti ad altri Principi
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
Il paragrafo 21 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44BB.
Principi contabili
21. |
In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), l'entità indica i propri principi contabili rilevanti, in particolare il criterio (i criteri) di valutazione utilizzato (utilizzati) nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. |
…
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
…
44BB |
Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 21 e B5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tali modifiche. |
Nell'appendice B è modificato il paragrafo B5.
Altre informazioni integrative — Principi contabili (paragrafo 21)
B5 |
Il paragrafo 21 richiede che vengano indicati i criteri di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:
|
Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino unitamente ai principi contabili rilevanti o ad altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.
IAS 34 Bilanci intermedi
Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 57.
CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO
5. |
Lo IAS 1 definisce un'informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti: …
… |
DATA DI APPLICAZIONE
…
57. |
Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tale modifica. |
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/104 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2407 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte alcune condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
(3) |
Il 16 marzo 2010 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della sottozona geografica 9, quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(4) |
La richiesta riguardava le navi registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operanti nell'ambito di un piano di gestione che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nella sottozona geografica 9. |
(5) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel 2010 la deroga chiesta dall'Italia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato. L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto (3) conformemente all'articolo19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(6) |
La deroga chiesta dall'Italia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 31 marzo 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione (4). |
(7) |
Il 16 luglio 2015 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di rinnovare la deroga che era scaduta il 31 marzo 2014. L'Italia ha fornito informazioni aggiornate per giustificare il rinnovo della deroga, compresi dettagli sulla riduzione del numero di pescherecci autorizzati e su alcune ulteriori modifiche al relativo piano di gestione. |
(8) |
Il 16 luglio 2015 l'Italia ha informato la Commissione della propria intenzione di pubblicare entro breve il piano di gestione aggiornato. |
(9) |
La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(10) |
Sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m. I fondali di pesca sono pertanto limitati. |
(11) |
La deroga chiesta dall'Italia riguarda 117 navi. |
(12) |
Il piano di gestione presentato dall'Italia garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 117 pescherecci che sono già autorizzati a operare dall'Italia, per uno sforzo totale di 5 754,5 Kw. |
(13) |
La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dall'Italia conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(14) |
Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(15) |
La pesca con sciabiche da natante è praticata vicino alla costa in acque poco profonde. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi. |
(16) |
La pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte. |
(17) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione dell'Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti. |
(18) |
Le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino. |
(19) |
Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, l'Italia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(20) |
Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5). |
(21) |
Le attività di pesca in questione vengono svolte a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. |
(22) |
Il piano italiano di gestione della pesca regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime. Inoltre, stando al punto 5.1.2, lettera a), del piano di gestione italiano, la pesca del rossetto (Aphia minuta) è limitata a una campagna di pesca, dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno. |
(23) |
L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi. |
(24) |
Il piano di gestione italiano include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
(25) |
L'Italia dovrebbe trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione. |
(26) |
La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente. |
(27) |
La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 marzo 2018. |
(28) |
È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta. |
(29) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi:
a) |
registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno rispettivamente; |
b) |
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e |
c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di sorveglianza e relazione
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 31 marzo 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 409 del 30.12.2006. Versione rettificata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(2) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(3) Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 192 del 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione, del 4 ottobre 2011, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 260 del 5.10.2011, pag. 15).
(5) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/108 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2408 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
236,2 |
MA |
94,6 |
|
TR |
118,0 |
|
ZZ |
149,6 |
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
MA |
82,9 |
|
TR |
149,4 |
|
ZZ |
135,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
46,5 |
TR |
153,0 |
|
ZZ |
99,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
57,7 |
MA |
64,7 |
|
TR |
52,2 |
|
ZA |
48,6 |
|
ZZ |
55,8 |
|
0805 20 10 |
MA |
75,3 |
ZZ |
75,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
110,0 |
TR |
88,5 |
|
ZZ |
99,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
94,4 |
ZZ |
94,4 |
|
0808 10 80 |
CA |
151,7 |
CL |
82,8 |
|
US |
163,9 |
|
ZA |
141,1 |
|
ZZ |
134,9 |
|
0808 30 90 |
CN |
63,2 |
TR |
127,3 |
|
ZZ |
95,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/110 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2409 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2016 (in kg) |
09.4169 |
16 008 750 |
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/112 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2410 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2016 (in kg equivalente uova in guscio) |
09.4275 |
375 000 |
09.4276 |
750 000 |
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/114 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2411 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2016 (in kg) |
09.4091 |
140 000 |
09.4092 |
800 000 |
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/116 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2412 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2016 (in kg) |
09.4038 |
25 743 750 |
09.4170 |
3 691 500 |
09.4204 |
3 468 000 |
DECISIONI
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/118 |
DECISIONE (PESC) 2015/2413 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 9 dicembre 2015
che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/279/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, conformemente all'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUPOL Afghanistan, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capo della missione. |
(2) |
Il 17 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/922/PESC (2), che proroga la durata di EUPOL Afghanistan fino al 31 dicembre 2016. |
(3) |
Il 10 febbraio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/247 (3), con la quale la sig.ra Pia STJERNVALL è nominata capo della missione EUPOL Afghanistan a decorrere dal 16 febbraio 2015 fino al 31 dicembre 2015. |
(4) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Pia STJERNVALL quale capo della missione dell'EUPOL Afghanistan dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato della sig.ra Pia STJERNVALL quale capo della missione EUPOL Afghanistan è prorogato fino al 31 dicembre 2016.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4).
(2) Decisione 2014/922/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 152).
(3) Decisione (PESC) 2015/247 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 febbraio 2015, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/1/2015) (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 24).
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/120 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2414 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma armonizzata EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti» in conformità alla direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2015) 9145]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/142/CE stabilisce che gli apparecchi a gas («apparecchi») possano essere immessi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. |
(2) |
Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti essenziali definiti all'allegato I della direttiva 2009/142/CE. Si presume che essi soddisfino tali requisiti se sono conformi alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(3) |
Il 28 dicembre 2005 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti». Il numero di riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
(4) |
Il 30 giugno 2014 i Paesi Bassi hanno presentato un'obiezione formale, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/142/CE, nei confronti della norma armonizzata EN 521:2006. L'obiezione formale era basata sulla valutazione secondo la quale la norma non soddisfaceva pienamente i requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE. |
(5) |
Secondo i Paesi Bassi, a seguito di una serie di infortuni connessi all'utilizzo di fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale e della successiva vigilanza di mercato sui prodotti in questione, è emerso che tali prodotti, qualora usati normalmente, presentano un rischio per gli utenti. Più specificamente, quando detti fornelli a gas sono stati usati con una piastra per grigliare o un recipiente con diametro superiore a 180 mm, la temperatura della cartuccia gas era notevolmente superiore ai 50 °C previsti dalla norma EN 521:2006, determinando un rischio di incendio o di esplosione della cartuccia stessa. I Paesi Bassi hanno osservato che le prove di cui alla norma EN 521:2006 non coprono adeguatamente i rischi derivanti da tali fornelli portatili o da analoghi apparecchi a gas, in quanto tali apparecchi non sono sicuri se utilizzati con recipienti di grandi dimensioni, e che pertanto la norma EN 521:2006 non soddisfa i requisiti essenziali di cui ai punti 1.1 e 3.1.1 della direttiva 2009/142/CE, allegato I. |
(6) |
I fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale sono apparecchi portatili a gas utilizzati per la cottura contemplati nella direttiva 2009/142/CE. Essi rappresentano, insieme ai fornelli a gas verticali, i due tipi base di fornelli a gas portatili direttamente collegati alle cartucce gas. Contrariamente ai fornelli a gas verticali, costituiti da un gruppo bruciatore montato sulla parte superiore di una cartuccia gas o di un vano che la contiene, i fornelli a gas con piano cottura orizzontale sono composti da un gruppo bruciatore montato su una struttura orizzontale contenente un vano integrato atto ad alloggiare una cartuccia gas accanto al bruciatore. I fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale sembrano rappresentare una parte crescente del mercato dei fornelli a gas portatili, che sono prodotti di consumo comunemente utilizzati durante le attività ricreative delle famiglie. |
(7) |
A norma della direttiva 2009/142/CE ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli, qualora venga usato normalmente. Inoltre non si devono produrre instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano la sicurezza. Infine, le parti di un apparecchio destinate ad essere posizionate in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante. |
(8) |
La norma EN 521:2006 riguarda un'ampia gamma di apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti e progettati per essere utilizzati con cartucce non ricaricabili, quali apparecchi di cottura, di illuminazione e di riscaldamento. Esempi di apparecchi di cottura contemplati nella norma sono i fornelli, le graticole e alcuni tipi di barbecue, ad eccezione dei barbecue che possono essere utilizzati in ambienti chiusi. La norma EN 521:2006 contiene clausole dettagliate e disegni relativi alle caratteristiche costruttive e di prestazione connesse alla sicurezza e all'uso razionale dell'energia degli apparecchi portatili che rientrano nel suo campo di applicazione, compresi i metodi di prova e le prescrizioni relative alle informazioni. |
(9) |
La norma EN 521:2006 dispone in diverse clausole che le prove atte a verificare la stabilità, la temperatura ecc., dovrebbero essere effettuate utilizzando un recipiente con diametro di 180 mm, sebbene nel prospetto A.1 (caratteristiche dei recipienti necessari per le prove) della sua appendice A si faccia riferimento a dimensioni dei recipienti da 120 mm a 340 mm. Le istruzioni e le avvertenze da fornire con l'apparecchio non contengono inoltre alcuna indicazione che richiami l'attenzione dell'utente sul fatto che possono essere utilizzati solo recipienti con diametro massimo di 180 mm. |
(10) |
La norma EN 521:2006 è comunemente utilizzata come riferimento per verificare la conformità dei fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale ai requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE. La norma EN 521:2006 non contiene tuttavia alcuna clausola che faccia riferimento ai rischi connessi all'utilizzo di recipienti con diametro superiore a 180 mm per i fornelli a gas con piano cottura orizzontale. Essa non prevede alcuna avvertenza per gli utenti concernente l'utilizzo di recipienti con dimensioni maggiori e non contiene inoltre alcun requisito di progettazione (specifica tecnica) che tenga conto dello stato dell'arte, in modo da rendere impossibile l'utilizzo di recipienti più grandi di quelli che garantiscono la sicurezza durante l'utilizzo. Ne consegue che i fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale presenti sul mercato non presentano alcuna soluzione progettuale che prevenga i rischi derivanti dall'utilizzo di recipienti con dimensioni maggiori di 180 mm e non riportano tale avvertenza o informazione. Dal punto di vista della temperatura, le cartucce gas dei fornelli con piano cottura orizzontale sono tuttavia più sensibili all'impiego di recipienti di grandi dimensioni rispetto alle cartucce gas dei fornelli verticali, in relazione ai quali non sono stati segnalati infortuni o altre problematiche. |
(11) |
In assenza di avvertenze o specifiche di progettazione che limitino la possibilità di utilizzare recipienti con dimensioni maggiori di 180 mm per i fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale, è ragionevole attendersi che, cucinando per la famiglia, i consumatori possano utilizzare recipienti più grandi. Il loro comportamento è da considerarsi ragionevolmente prevedibile e pertanto un «uso normale» ai sensi della direttiva 2009/142/CE. Alcuni fabbricanti, di propria iniziativa, tengono già conto di tale comportamento e allegano al loro apparecchio un'avvertenza per gli utenti concernente l'utilizzo di recipienti con dimensioni maggiori di 180 mm. |
(12) |
Dal contenuto della norma EN 521:2006 si evince che essa non tiene conto delle specificità dei fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale. La norma contiene solo i disegni e le prove riguardanti i fornelli a gas verticali. Ciò riflette la situazione in atto al momento in cui è stata redatta, in quanto tale tipo di fornelli a gas portatili non era ancora stato immesso sul mercato. Risulta pertanto che la norma EN 521:2006 contempla solo i fornelli a gas verticali e non i modelli con piano cottura orizzontale, che sono interessati dall'obiezione formale presentata dai Paesi Bassi. Quanto sopra non trova tuttavia riscontro né nel suo campo di applicazione né in alcuna delle sue clausole. Ciò comporta un rischio di confusione tra fabbricanti, organismi notificati e altre parti interessate per quanto riguarda la portata del campo di applicazione della norma EN 521:2006. |
(13) |
Sulla base della norma EN 521:2006 e delle informazioni presentate dai Paesi Bassi e dagli altri Stati membri, dal CEN e dal settore industriale e previa consultazione del gruppo di lavoro sugli apparecchi a gas, si registra un ampio consenso quanto al fatto che, in assenza di disposizioni nella norma EN 521:2006 concernenti le specificità dei fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale e i relativi rischi, la norma non soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE per quanto riguarda tale tipo di apparecchi. I fabbricanti di fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale dovrebbero pertanto garantire che i loro apparecchi siano conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE con altri mezzi, soggetti a verifica in occasione della valutazione di conformità. I certificati di esame «CE» del tipo per tali apparecchi, che sono già stati rilasciati in base a una presunzione di conformità alla direttiva 2009/142/CE, dovrebbero essere riesaminati in modo da verificare se gli apparecchi in questione sono conformi ai requisiti essenziali di tale direttiva. |
(14) |
Il numero di riferimento della norma EN 521:2006 dovrebbe continuare a essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in quanto non sono state sollevate questioni concernenti la sua conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE per quanto concerne gli apparecchi che rientrano nel suo campo di applicazione. Al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda la portata del campo di applicazione della norma EN 521:2006 e pertanto la portata della presunzione di conformità, la pubblicazione dovrebbe tuttavia essere corredata di un'avvertenza che richiami l'attenzione sul fatto che la norma EN 521:2006 non contempla i fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il riferimento della norma armonizzata EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti» non viene ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La pubblicazione del numero di riferimento della norma EN 521:2006 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è corredata dell'avvertenza che figura nell'allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10.
(2) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(3) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (GU C 349 del 22.12.2010, pag. 6).
ALLEGATO
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
CEN |
EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di gas di petrolio liquefatti» |
EN 521:1998 Nota 2.1 |
Data scaduta (30.11.2009) |
Attenzione (2): la presente pubblicazione non riguarda i fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale (3). |
|||
(1) OEN: organismo europeo di normalizzazione:
— |
CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu) |
(2) In conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2414 della Commissione, del 17 Dicembre 2015, sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma armonizzata EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti» in conformità alla direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 120).
(3) I fornelli a gas con piano cottura orizzontale sono composti da un gruppo bruciatore montato su una struttura orizzontale contenente un vano integrato atto ad alloggiare una cartuccia gas accanto al bruciatore.
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/124 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2415 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
relativa all'approvazione, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle norme di distribuzione del traffico modificate per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo)
[notificata con il numero C(2015) 9177]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
(1) |
Con lettera del 21 aprile 2015, ricevuta dalla Commissione il 21 aprile 2015, le autorità italiane hanno informato la Commissione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, del decreto ministeriale n. 395, del 1o ottobre 2014, che modifica il decreto n. 15, del 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e successive modifiche ed integrazioni (2) (di seguito denominato «il decreto Lupi»). Con lettere del 5 novembre 2014 e 18 marzo 2015 le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni sul decreto Lupi. La Commissione ha richiesto informazioni supplementari con lettera del 5 settembre 2015, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 25 settembre 2015. |
(2) |
Il sistema aeroportuale milanese comprende gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo). |
2. CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE
2.1. Il decreto Bersani e il decreto Bersani 2
(3) |
Con decisione del 21 dicembre 2000 (3), la Commissione ha dichiarato le norme sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano contenute nel decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 3 marzo 2000 (4) (di seguito denominato «il decreto Bersani») compatibili con il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (5). Questo regolamento è stato nel frattempo abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008. La decisione della Commissione era subordinata alla modifica delle suddette norme come indicato dalle autorità italiane con lettera del 4 dicembre 2000. Tale modifica è stata introdotta tramite il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 5 gennaio 2001 (6) (di seguito denominato «il decreto Bersani 2»). |
(4) |
L'obiettivo del decreto Bersani e del decreto Bersani 2 era di assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo dell'aeroporto di Milano Malpensa come hub internazionale, qualificando allo stesso tempo l'aeroporto di Milano Linate quale infrastruttura per collegamenti «point to point». A questo fine il decreto Bersani e il decreto Bersani 2 contenevano varie disposizioni: in particolare imponevano, per l'aeroporto di Milano Linate, le seguenti restrizioni per quanto riguarda il numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso aeroporti dell'Unione europea, individuate in base ai volumi di traffico passeggeri:
|
(5) |
I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate, con le modalità descritte immediatamente sopra, con un servizio di andata e ritorno giornaliero e con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni «obiettivo 1» che abbiano sviluppato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350 000 unità. |
(6) |
Il decreto Bersani 2 specifica che tutte le capitali europee potranno essere collegate all'aeroporto di Linate con almeno una frequenza giornaliera andata e ritorno e che gli aeroporti comunitari il cui volume di traffico annuale è stato superiore a 40 milioni di passeggeri nel 1999 potranno essere collegati all'aeroporto di Linate con almeno due frequenze giornaliere andata e ritorno. |
(7) |
Il decreto Bersani e il decreto Bersani 2 limitavano inoltre l'aeroporto di Milano Linate ad aeromobili con unico corridoio per collegamenti di linea «point to point» solo all'interno dell'Unione europea. |
2.2. Il decreto Lupi
(8) |
Il decreto Lupi modifica il decreto Bersani e il decreto Bersani 2 rimuovendo tutte le restrizioni al numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso gli aeroporti dell'UE, individuate in base ai volumi di traffico passeggeri, imposte all'aeroporto di Milano Linate. Le altre restrizioni imposte all'aeroporto di Milano Linate (aeromobili con corridoio unico, collegamenti di linea «point to point» all'interno dell'Unione europea) rimangono in vigore. |
(9) |
Le autorità italiane hanno spiegato che questa modifica era giustificata dalla necessità di abolire restrizioni basate su criteri ormai obsoleti e non più adeguati e consentire agli operatori che detengono bande orarie all'aeroporto di Milano Linate di utilizzarle nel modo più efficiente possibile. In questo modo si dovrebbero rendere più efficienti i sistemi aeroportuali italiani ed europei sia per le imprese sia per i passeggeri. |
(10) |
Il decreto Lupi (decreto ministeriale n. 395) è stato firmato il 1o ottobre e pubblicato l'11 ottobre 2014, poco prima dell'inizio della stagione di programmazione invernale IATA 2014-2015, apertasi il 26 ottobre 2014. Il decreto Lupi è applicabile a partire dall'inizio della stagione di traffico invernale 2014/2015. |
(11) |
L'Italia non ha consultato le parti interessate prima di adottare il decreto Lupi. |
3. OSSERVAZIONI TRASMESSE ALLA COMMISSIONE DALLE PARTI INTERESSATE
(12) |
La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) un sunto delle norme modificate di ripartizione del traffico notificate dalle autorità italiane e invitato le parti interessate a presentare osservazioni. |
(13) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni di due parti interessate che hanno preferito mantenere l'anonimato. La Commissione ha inviato un sunto delle osservazioni alle autorità italiane per consentire loro di esprimere commenti. |
3.1. La prima parte interessata
(14) |
La prima parte interessata sostiene che le autorità italiane non avevano consultato tutte le compagnie aeree o gli aeroporti interessati prima di adottare le norme modificate di distribuzione del traffico. Sempre secondo questa parte interessata, solo talune compagnie aeree, che erano state informate delle imminenti modifiche, avevano potuto perciò utilizzare la flessibilità introdotta dal nuovo decreto e pianificare in tempo utile la stagione di traffico invernale 2014/2015 fin dall'inizio. |
(15) |
La prima parte interessata ha sottolineato inoltre che le autorità italiane non hanno rispettato l'obbligo loro imposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 di non applicare modifiche alle norme di distribuzione del traffico prima dell'approvazione da parte della Commissione. |
(16) |
La prima parte interessata ha altresì sollevato il problema dell'attribuzione delle bande orarie all'aeroporto di Milano Linate. |
3.2. La seconda parte interessata
(17) |
La seconda parte interessata ha affermato che la tempistica con cui è stato adottato il decreto Lupi ha permesso ad alcune compagnie aeree di introdurre con effetto immediato nuove rotte in partenza da Linate, senza un'adeguata consultazione delle altre compagnie aeree che operano sul tale aeroporto o addirittura prima che venissero loro fornite informazioni. |
(18) |
La seconda parte interessata ha inoltre sottolineato che la notifica del decreto Lupi alla Commissione è stata ricevuta oltre 7 mesi dopo la sua pubblicazione. |
(19) |
La seconda parte interessata ha inoltre osservato che il decreto Lupi dà un vantaggio specifico a Etihad, Alitalia e alle sue compagnie partner (Alitalia entra di fatto in possesso della maggior parte delle bande orarie) e che il decreto Lupi è potenzialmente foriero di gravi distorsioni della concorrenza a favore di Alitalia. La seconda parte interessata ha chiesto alla Commissione di abrogare immediatamente il decreto Lupi. |
4. I TERMINI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008
(20) |
L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 dispone che uno Stato membro possa, previa consultazione delle parti interessate, regolamentare, senza discriminazioni tra le destinazioni all'interno della Comunità oppure basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti che servono la stessa città o la stessa conurbazione. Nello stesso paragrafo sono fissate condizioni specifiche per la distribuzione del traffico. |
(21) |
L'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 dispone che lo Stato membro interessato informi la Commissione della sua intenzione di regolare la distribuzione del traffico aereo ovvero di modificare le disposizioni esistenti in materia di distribuzione del traffico. Esso dispone anche che la Commissione esamini l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dello Stato membro, dopo aver richiesto il parere del comitato istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008, decida se lo Stato membro può applicare le misure. Esso aggiunge inoltre che la Commissione pubblica la propria decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che le misure non sono applicate prima della pubblicazione dell'approvazione da parte della Commissione. |
5. VALUTAZIONE
(22) |
Il decreto Lupi modifica le norme relative alla distribuzione del traffico per il sistema aeroportuale milanese rimuovendo le restrizioni esistenti per l'aeroporto di Linate sul numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso gli aeroporti dell'UE, individuate in base ai volumi di traffico passeggeri. Esso costituisce pertanto una modifica a una norma esistente in materia di distribuzione del traffico ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008. |
(23) |
Le autorità italiane considerano che il decreto Lupi non costituisca una modifica a norme esistenti in materia di distribuzione del traffico, in quanto esso non era considerato una misura finalizzata a modificare il traffico aereo all'interno del sistema aeroportuale milanese. Il decreto Lupi si limita a rimuovere una restrizione alla fornitura di servizi. |
(24) |
La Commissione non aderisce a tale argomentazione. Le restrizioni al numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso gli aeroporti dell'UE individuate in base ai volumi di traffico passeggeri fanno parte di una norma di distribuzione del traffico che ha lo scopo di attribuire i servizi aerei non rientranti nelle restrizioni a un altro aeroporto del sistema aeroportuale milanese. La Commissione ha approvato questa norma di distribuzione del traffico nel 2000. Rimuovere un elemento di tale norma di distribuzione costituisce pertanto una modifica alla norma stessa. |
(25) |
Le autorità italiane non hanno consultato le parti interessate prima di adottare il decreto Lupi. Esse non hanno pertanto rispettato il pertinente obbligo stabilito all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008. |
(26) |
Le autorità italiane considerano che non sussistesse la necessità di consultare le parti terze interessate in quanto l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 imporrebbe la consultazione delle parti interessate solo qualora lo Stato membro volesse «regolamentare» il traffico, ossia prima di introdurre una norma di distribuzione del traffico, ma non nel caso di un suo emendamento. La Commissione non concorda con questo ragionamento. Emendare una norma di distribuzione del traffico significa che la norma, dopo l'emendamento, è diversa da quella applicabile prima dell'emendamento. Alla luce della ratio legis dell'articolo 19, questa modifica (intenzionale) nella situazione giuridica non è fondamentalmente diversa dalla modifica che si apporta con l'introduzione di una nuova norma. Questa modifica nella situazione giuridica costituisce di per sé la ragione per cui le autorità nazionali sono tenute a consultare le parti interessate, oltre a essere il motivo per cui le autorità sono tenute a notificare il caso alla Commissione. Il termine «regolamentare» all'articolo 19, paragrafo 2, deve essere pertanto inteso come inclusivo dell'emendamento di norme di distribuzione del traffico. |
(27) |
Le autorità italiane sostengono che non fosse necessaria una consultazione da un punto di vista sostanziale, poiché tutti gli operatori aerei che detengono bande orarie all'aeroporto di Linate beneficiavano in egual modo del decreto Lupi. La Commissione fa notare che questa argomentazione anticipa le possibili conclusioni che si devono trarre alla luce delle osservazioni che le parti interessate hanno il diritto di trasmettere. Per definizione essa non può sollevare l'Italia dall'obbligo di consultare previamente le parti interessate prima di trarre qualsiasi conclusione. |
(28) |
Le autorità italiane hanno affermato di essere pronte a svolgere una consultazione adesso. Per chiarezza è tuttavia opportuno sottolineare che tale consultazione dovrebbe essere seguita da un nuovo atto, da adottare alla luce delle osservazioni trasmesse. Tale nuovo atto sarebbe indispensabile anche se, a seguito della consultazione, le autorità italiane dovessero ritenere che la norma, quale emendata dal decreto Lupi, sia adeguata. |
6. CONCLUSIONI
(29) |
In contrasto con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, le autorità italiane non hanno consultato le parti interessate prima di emendare le norme di distribuzione del traffico relative al sistema aeroportuale milanese. |
(30) |
Le misure di cui al decreto ministeriale n. 395, del 1o ottobre 2014, che modifica il decreto n. 15, del 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, notificato alla Commissione il 21 aprile 2015, non possono pertanto essere approvate. |
(31) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'approvazione delle misure di cui al decreto ministeriale n. 395, del 1o ottobre 2014, che modifica il decreto n. 15, del 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, notificato alla Commissione il 21 aprile 2015, è negata.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(2) Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 237 dell'11 ottobre 2014.
(3) GU L 58 del 28.2.2001, pag. 29.
(4) Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13 marzo 2000.
(5) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8). Per quanto riguarda questa abrogazione cfr. l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
(6) Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2001.
(7) GU C 183 del 4.6.2015, pag. 4.
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/128 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2416 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire
[notificata con il numero C(2015) 9185]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5,
considerando quanto segue:
(1) |
I punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE prevedono requisiti particolari concernenti l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti vegetali e altre voci originari di determinati paesi. Uno di questi requisiti particolari prescrive una constatazione ufficiale che gli anzidetti prodotti vegetali e altre voci sono originari di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire. |
(2) |
Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto che determinate zone dei loro territori siano riconosciute indenni da Agrilus planipennis Fairmaire conformemente all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 della direttiva 2000/29/CE. |
(3) |
Dalle informazioni ufficiali trasmesse dagli Stati Uniti d'America risulta che determinate zone del loro territorio sono indenni da Agrilus planipennis Fairmaire. Tali zone degli Stati Uniti d'America dovrebbero pertanto essere riconosciute indenni da detto organismo nocivo. |
(4) |
Alla luce della costante espansione dell'Agrilus planipennis Fairmaire negli Stati Uniti d'America, è opportuno riconoscere le zone interessate indenni da Agrilus planipennis Fairmaire limitatamente a un determinato periodo. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Riconoscimento
Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 della direttiva 2000/29/CE, le zone degli Stati Uniti d'America elencate nell'allegato della presente decisione sono riconosciute indenni da Agrilus planipennis Fairmaire.
Articolo 2
Data di scadenza
La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
ALLEGATO
ELENCO DELLE ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1) |
Stati indenni da Agrilus planipennis Fairmaire
|
2) |
Contee indenni da Agrilus planipennis Fairmaire
|
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/143 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2417 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notificata con il numero C(2015) 9191]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2) è applicata da maggio 2015; In considerazione delle notifiche, nel frattempo, di nuovi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito denominata «l'organismo specificato») da parte delle autorità francesi nei loro rispettivi territori, è opportuno adattare all'attuale situazione le misure istituite da detta decisione. |
(2) |
Analisi scientifiche hanno dimostrato che nel territorio dell'Unione sono presenti diverse sottospecie dell'organismo specificato. È stato inoltre rilevato che varie piante ospiti sono sensibili a una sola di dette sottospecie. È pertanto opportuno modificare la definizione di «piante ospiti» al fine di tenere conto di questi sviluppi. Per la stessa ragione sarebbe altresì opportuno dare la possibilità agli Stati membri di delimitare zone solo in relazione a dette sottospecie. |
(3) |
Al fine di garantire un approccio più tempestivo per quanto riguarda l'elenco delle piante ospiti, attualmente enumerate nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, è opportuno modificare la definizione di «piante ospiti», sopprimere l'allegato II e pubblicare l'elenco delle piante ospiti in una banca dati della Commissione di «piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione». |
(4) |
In considerazione della modifica della definizione di «piante ospiti», sarebbe opportuno modificare anche la definizione di «piante specificate» per garantire che vi siano comprese tutte le piante ospiti immediatamente dopo la loro inclusione nella banca dati di cui al considerando 3. |
(5) |
Dato il rischio di diffusione dell'organismo specificato in qualsiasi parte del territorio dell'Unione, nonché l'importanza di un'azione tempestiva, la definizione di un piano di emergenza a livello degli Stati membri è di particolare importanza per garantire una migliore preparazione in caso di potenziali focolai. |
(6) |
Per facilitare la ricerca scientifica finalizzata all'individuazione degli effetti precisi dell'organismo specificato sulle piante ospiti, gli Stati membri interessati dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'impianto di piante ospiti in una o più parti della zona di contenimento a fini scientifici, conformemente alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE della Commissione (3) e assicurando la protezione del territorio dell'Unione non ancora colpito dall'organismo specificato. Questa possibilità non dovrebbe tuttavia sussistere per la zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione per via della sua prossimità al resto del territorio dell'Unione. |
(7) |
Il 2 settembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico (4) sul trattamento con acqua calda del materiale di moltiplicazione della vite in riposo vegetativo contro l'organismo specificato. Detto parere dimostra che le condizioni prescritte e raccomandate per risanare il materiale di moltiplicazione della vite contro il fitoplasma Grapevine flavescence dorée sono efficaci anche contro l'organismo specificato. È pertanto opportuno consentire, a determinate condizioni, lo spostamento di piante in riposo vegetativo di Vitis all'interno e all'esterno delle zone delimitate se tali piante sono state sottoposte al trattamento con acqua calda. |
(8) |
Tenuto conto della sensibilità delle piante ospiti all'infezione dell'organismo specificato, oltre che della necessità di una maggiore sensibilizzazione degli operatori e di una tracciabilità in caso di risultati positivi, è opportuno disporre che anche le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate possano essere spostate all'interno del territorio dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante. Per non introdurre un onere amministrativo sproporzionato per i venditori di dette piante, questa prescrizione non dovrebbe applicarsi allo spostamento di dette piante verso persone che agiscono a fini che non rientrano nella loro attività commerciale, industriale o professionale. |
(9) |
Dati i gravi effetti causati dall'organismo specificato e l'importanza di prevenire o agire il prima possibile per contenere qualsiasi potenziale focolaio nel territorio dell'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale informazioni sulla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione. |
(10) |
Il 27 luglio 2015 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione il primo focolaio dell'organismo specificato nella regione Corsica. Poiché l'organismo specificato è stato trovato in Corsica su piante di specie che non figurano ancora nell'elenco delle piante specificate, è opportuno aggiornare l'elenco delle piante specificate per includervi dette specie. È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2015/789/UE. |
(11) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 andrebbe pertanto modificata di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:
1) |
all'articolo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) “organismo specificato”: qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.); b) “piante ospiti”: piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili, nel territorio dell'Unione, all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie; c) “piante specificate”: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;» |
2) |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Piani di emergenza 1. Entro il 31 dicembre 2016 ogni Stato membro definisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato (di seguito “piano di emergenza”). 2. Il piano di emergenza stabilisce anche:
3. Gli Stati membri valutano e sottopongono a revisione i rispettivi piani di emergenza secondo necessità. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.»; |
3) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2 (di seguito “zona delimitata”). In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella o quelle sottospecie.»; |
4) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette 1. È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. 2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare, in conformità alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE (5) della Commissione, l'impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'articolo 7, al di fuori della zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c). (5) Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).»;" |
5) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
6) |
è inserito il seguente articolo 13 bis: «Articolo 13 bis Campagne di sensibilizzazione Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui siti web rispettivi degli organismi ufficiali responsabili o su altri siti web designati da questi organismi.»; |
7) |
gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).
(3) Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).
(4) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2015. Parere scientifico sul trattamento con acqua calda della vite per la Xylella fastidiosa. EFSA Journal 2015;13(9):4225, 10 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4225.
ALLEGATO
Gli allegati sono modificati come segue:
1) |
nell'allegato I sono inserite in ordine alfabetico le piante seguenti:
|
2) |
l'allegato II è soppresso. |
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/148 |
DECISIONE (UE) 2015/2418 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare gli articoli 65 e 197,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 65 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione è incaricata di indicare i funzionari ai quali delega le sue funzioni, i limiti dei poteri conferiti, nonché i limiti stabiliti per la delega agli ordinatori. In questo contesto, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della sua responsabilità politica generale nella gestione del bilancio dell'Unione. |
(2) |
Conformemente all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il segretariato del comitato di vigilanza dovrebbe continuare ad essere assicurato dall'OLAF, in stretta consultazione con il comitato di vigilanza, e il direttore generale dell'OLAF dovrebbe rimanere l'ordinatore delegato per tutti gli stanziamenti collegati. Il direttore generale dell'OLAF può subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. |
(3) |
Nel rispetto dell'esigenza di assicurare un sistema di controllo interno efficace, conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e per evitare ogni rischio di un'eventuale ingerenza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode nelle funzioni dei membri del suo comitato di vigilanza, è opportuno definire un quadro adeguato per l'esecuzione degli stanziamenti riguardanti i membri del comitato di vigilanza. In particolare, la delega di poteri di ordinatore relativi ai membri dovrebbe essere organizzata in modo da evitare tale rischio di ingerenza. |
(4) |
È opportuno che la presente decisione cominci ad applicarsi il 1o gennaio 2016, contemporaneamente al nuovo allegato I del regolamento interno. Essa deve pertanto entrare in vigore quanto prima. |
(5) |
La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (3) deve pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tranne che per l'esecuzione degli stanziamenti relativi ai membri del comitato di vigilanza, il direttore generale è l'ordinatore delegato competente per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nell'allegato relativo all'ufficio della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e per gli stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio antifrode per le quali riceve delega nelle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti conformemente alle suddette norme interne.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(3) Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).
RACCOMANDAZIONI
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/150 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/2419
del 16 marzo 2015
sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 463,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 463 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), il Consiglio di associazione ha il potere di formulare adeguate raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo. |
(2) |
A norma dell'articolo 476 dell'accordo, le parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo. |
(3) |
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a norma della decisione 2014/295/UE del Consiglio (2), della decisione 2014/668/UE del Consiglio (3) e della decisione 2014/691/UE del Consiglio (4). |
(4) |
Le parti hanno concordato il testo dell'agenda di associazione, che mira a preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo attraverso la creazione di un quadro pratico per raggiungere i loro obiettivi generali di associazione politica e di integrazione economica. |
(5) |
L'agenda di associazione ha il duplice scopo di stabilire misure concrete che consentano alle parti di adempiere gli obblighi previsti nell'accordo e di fornire un contesto più ampio per intensificare ulteriormente le relazioni UE-Ucraina, al fine di imprimere un notevole impulso all'integrazione economica e alla cooperazione politica conformemente all'obiettivo generale dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo unico
Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Ucraina (5), nella misura in cui tale attuazione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2015
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
A. YATSENYUK
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2) Decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(4) Decisione 2014/691/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/668/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 1).
(5) Cfr. il documento st 6978/15 su http://register.consilium.europa.eu