ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 333

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
19 dicembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/2399 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

3

 

*

Decisione (UE) 2015/2400 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

10

 

 

Protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

12

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

50

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione

54

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili ( 1 )

62

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801

73

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2405 della Commissione, del 18 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina

89

 

*

Regolamento (UE) 2015/2406 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 1 ( 1 )

97

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

104

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2408 della Commissione, del 18 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

108

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2409 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

110

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2410 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

112

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2411 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

114

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2412 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

116

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/2413 del comitato politico e di sicurezza, del 9 dicembre 2015, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2414 della Commissione, del 17 dicembre 2015, sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma armonizzata EN 521:2006 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti in conformità alla direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 9145]  ( 1 )

120

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2415 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa all'approvazione, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle norme di distribuzione del traffico modificate per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo) [notificata con il numero C(2015) 9177]

124

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire [notificata con il numero C(2015) 9185]

128

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2015) 9191]

143

 

*

Decisione (UE) 2015/2418 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

148

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2015/2419, del 16 marzo 2015, sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina

150

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/1


DECISIONE (UE) 2015/2399 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Colombia dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione della Repubblica di Colombia è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Conformemente al regolamento (UE) n. 509/2014, la Commissione ha valutato la situazione della Repubblica di Colombia rispetto ai criteri stabiliti nel medesimo regolamento. Il 29 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una relazione nella quale conclude che, dato il netto miglioramento della situazione socioeconomica e della sicurezza in Colombia negli ultimi anni, esistono motivi validi per riconoscere ai cittadini colombiani condizioni di ingresso in esenzione dal visto nell'Unione europea.

(4)

Il 19 maggio 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Colombia per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).

(5)

I negoziati relativi all'accordo si sono svolti il 20 maggio 2015 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso il 9 giugno 2015.

(6)

È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(8)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. DIESCHBOURG


(1)  Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, in seguito denominata «Colombia»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui la Colombia, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme del diritto dell'Unioneeo del diritto nazionale degli Stati membri e della Colombia per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini della Colombia che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)   «cittadino della Colombia»: chiunque possieda la cittadinanza della Colombia;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen;

e)   «acquis di Schengen»: tutte le misure, di cui al protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte ad assicurare l'assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne, unitamente a una politica comune sui controlli alle frontiere esterne e sui visti, nonché le misure di accompagnamento direttamente collegate volte a prevenire e a combattere la criminalità.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio della Colombia senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini della Colombia titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato dalla Colombia possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini della Colombia o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, la Colombia può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e la Colombia si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale della Colombia.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio della Colombia per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini della Colombia possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini della Colombia possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per la Colombia e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e della Colombia. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo;

d)

svolge qualunque altro compito convenuto dalle parti contraenti.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e la Colombia

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e la Colombia, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

In attesa della sua entrata in vigore, il presente accordo è applicato a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare o ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   La Colombia può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

7.   L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на втори декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de dos mil quince.

V Bruselu dne druhého prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den anden december to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the second day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le deux décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu drugog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì due dicembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada otrajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kéteze-tizenötödik év december havának második napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tieni jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de tweede december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dois de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la doi decembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli druhého decembra dvetisíctridsať.

V Bruslju, dne drugega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä toisena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den andra december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Колумбия

Por la República de Colombia

Za Kolumbijskou republiku

For Republikken Colombia

Für die Republik Kolumbien

Colombia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κολομβίας

For the Republic of Colombia

Pour la République de la Colombie

Za Republiku Kolumbiju

Per la Repubblica di Colombia

Kolumbijas Republikas vārdā –

Kolumbijos Respublikos vardu

A Kolumbiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kolombja

Voor de Republiek Colombia

W imieniu Republiki Kolumbii

Pela República da Colômbia

Pentru Republica Columbia

Za Kolumbijskú republiku

Za Republiko Kolumbijo

Kolumbian tasavallan puolesta

För Republiken Colombia

Image


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Colombia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

uomini d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),

sportivi e artisti che svolgono un'attività ad hoc,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e

tirocinanti all'interno della stessa azienda.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini della Colombia, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTRODUZIONE DI PASSAPORTI BIOMETRICI DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA COLOMBIA

La Repubblica di Colombia, in qualità di parte contraente, dichiara di avere aggiudicato un contratto relativo alla produzione di passaporti biometrici e s'impegna a iniziare a rilasciare passaporti biometrici ai suoi cittadini al più tardi entro il 31 agosto 2015. Tali passaporti saranno pienamente conformi alle norme dell'ICAO di cui al documento ICAO 9303.

Le parti contraenti convengono che il mancato avvio dell'introduzione di passaporti biometrici entro il 31 dicembre 2015 costituisce un motivo sufficiente per la sospensione del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE IRREGOLARE

Le parti contraenti ricordano il loro impegno riguardo alla riammissione dei migranti irregolari di cui all'articolo 49, paragrafo 3, dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, dall'altra, che è stato sottoscritto il 15 dicembre 2003.

Le parti contraenti sorvegliano attentamente l'attuazione di tale impegno e convengono che, se una di esse lo richiede e in particolare in caso di aumento della migrazione irregolare e di problemi relativi alla riammissione dei migranti irregolari in seguito all'entrata in vigore del presente accordo, concluderanno un accordo inteso a disciplinare gli obblighi specifici di entrambe in materia di riammissione dei migranti irregolari.

Le parti contraenti convengono che detto accordo di riammissione rappresenterebbe un elemento importante per rafforzare gli impegni assunti reciprocamente con il presente accordo e che la mancata conclusione di detto accordo di riammissione in caso di richiesta di una di esse costituisce un motivo sufficiente per la sospensione del presente accordo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/10


DECISIONE (UE) 2015/2400 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione (UE) 2015/860 del Consiglio (1), il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stato firmato il 27 maggio 2015, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera hanno partecipato attivamente ai lavori dell'OCSE. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Confederazione svizzera.

(3)

Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica (2).

2.   La Commissione informa la Confederazione Svizzera delle notifiche effettuate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale di cui al protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Decisione (UE) 2015/860 del Consiglio, del 26 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 136 del 3.6.2015, pag. 5).

(2)  La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/12


PROTOCOLLO DI MODIFICA

dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

L'UNIONE EUROPEA,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito «la Svizzera»,

entrambe denominate di seguito «parte contraente» o, insieme, «parti contraenti»,

NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1), e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;

CONSIDERANDO che l'articolo 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo»), nella forma precedente alla sua modifica da parte del presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale;

CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;

CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera dispongono i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica);

CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni Finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato:

1)

il titolo è sostituito da:

«Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»;

2)

gli articoli da 1 a 22 sono sostituiti da:

«Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente accordo si intende per:

a)   “Unione europea”: l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate;

b)   “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea;

c)   “Svizzera”: il territorio della Confederazione Svizzera quale definito dalla sua legislazione conformemente al diritto internazionale;

d)   “Autorità Competenti della Svizzera” e “Autorità Competenti degli Stati membri”: le autorità elencate nell'allegato III, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte della Svizzera, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo;

e)   “Istituzione Finanziaria di uno Stato membro”: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro;

f)   “Istituzione Finanziaria della Svizzera”: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in Svizzera, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Svizzera, e ii) qualsiasi succursale di una Istituzione Finanziaria non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;

g)   “Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione”: qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, che non sia una Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione;

h)   “Conto Oggetto di Comunicazione”: un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o in Svizzera;

i)   “Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro”: un Conto Finanziario gestito da una Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;

j)   “Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera”: un Conto Finanziario gestito da una Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone della Svizzera Oggetto di Comunicazione o da un Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona della Svizzera Oggetto di Comunicazione;

k)   “Persona di uno Stato membro”: una persona fisica o un'Entità identificata da una Istituzione Finanziaria della Svizzera Tenuto alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;

l)   “Persona della Svizzera”: una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in Svizzera.

2.   Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (2) oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica l'accordo, e ii) per la Svizzera, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente della Svizzera non concordino un'interpretazione comune conformemente al'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per la Svizzera, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o la Svizzera) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

Articolo 2

Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

1.   Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente della Svizzera scambierà automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente della Svizzera, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.

2.   Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione della Svizzera e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:

a)

il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia:

i)

l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g)

nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Articolo 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1.   Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) che comunica le informazioni.

2.   Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3.   In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono.

4.   Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language).

5.   Le Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Articolo 4

Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione

L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente della Svizzera, e l'Autorità Competente della Svizzera informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra la Svizzera e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente della Svizzera e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto della Svizzera e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato membro interessato.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre alla Svizzera o a uno Stato membro l'obbligo di:

a)

adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, della Svizzera o di tale Stato membro;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, della Svizzera o di detto Stato membro;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

3.   Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o dalla Svizzera, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, la Svizzera o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri.

4.   In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che la Svizzera o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

5.   Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Articolo 6

Riservatezza e protezione dei dati personali

1.   Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto nazionale vigente e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto nazionale della giurisdizione che fornisce le informazioni.

2.   In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.

3.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) possono così essere utilizzate conformemente alle leggi della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) e autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) a un'altra giurisdizione (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse alla Svizzera previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

4.   Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera notificherà immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella della Svizzera o quella dello Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Articolo 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

1.   In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente della Svizzera o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente della Svizzera e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione.

2.   Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con la Svizzera o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o della Svizzera, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziare non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.

Articolo 8

Modifiche

1.   Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.

2.   Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo.

3.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.

4.   In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.

5.   Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa.

Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale:

a)

per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

b)

per la Svizzera: quando la modifica è stata inserita in un accordo con uno Stato terzo o nel diritto nazionale.

Articolo 9

Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese

1.   Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:

la società madre detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e

una delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza ai fini fiscali in Svizzera, e

nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo, e

entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali (3).

2.   Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché:

tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25 % per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 % del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni, e

una società ha la residenza ai fini fiscali, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza ai fini fiscali, o l'altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera, e

nessuna delle società ha la residenza ai fini fiscali o nessuna delle stabili organizzazioni è situata in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo, e

tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali (3).

3.   Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri che prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni.

Articolo 10

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette al suo articolo 6.

Articolo 11

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.»;

3)

gli allegati sono sostituiti da:

«

ALLEGATO I

Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti Finanziari (“Standard comune di comunicazione di informazioni”)

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

A.

Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1.

il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro ola Svizzera), il NIF o i NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera) di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

2.

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3.

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

4.

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

5.

nel caso di un Conto di Custodia:

a)

l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

b)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

6.

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

7.

nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

B.

Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

C.

Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

D.

Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, dalla Svizzera o da un'altra giurisdizione di residenza.

E.

Nonostante la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

A.

Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni.

B.

Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

C.

Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.

D.

Ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziare Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

E.

Ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro o la Svizzera consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

SEZIONE III

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A.

Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

B.

Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.

1.

Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, in Svizzera o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi (“indicia”) e applicare la parte B, punti da 3 a 6:

a)

identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

b)

attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

c)

uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono in Svizzera o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi;

d)

ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

e)

procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; oppure

f)

indirizzo di fermo posta o “c/o” in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3.

Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

4.

Qualora taluno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

5.

Qualora un indirizzo di fermo posta o “c/o” emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6.

Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:

a)

le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono in Svizzera o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i)

un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; e

ii)

Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

b)

le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i)

un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano le Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; ovvero

ii)

Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.

C.

Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

1.

Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.

2.

Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

a)

le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;

b)

il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c)

la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;

d)

eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e

e)

eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

3.

Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

a)

residenza del Titolare del Conto;

b)

indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

c)

eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);

e)

presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero “c/o” del Titolare del Conto; e

f)

presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4.

Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

5.

Effetti del rilevamento di indicia

a)

Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

b)

Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

c)

Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o “c/o” e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6.

Se, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, un Conto preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

7.

Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, a eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9.

Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

D.

La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo rilevante deve essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo non rilevante deve essere completata entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015.

E.

I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

SEZIONE IV

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

A.

Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.

B.

Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

SEZIONE V

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

A.

Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B.

Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera e un Conto preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, tale importo, ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.

C.

Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziare Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

D.

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a)

Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

b)

Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Partecipante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un nuovo conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a)

Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b)

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c)

Determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:

i)

le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto preesistente di Entità detenuto da una o più Entità non finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera; o

ii)

un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale persona che esercita il controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, la Svizzera o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E.

Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità.

1.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera deve concludersi entro due anni dall'entrata in vigore.

2.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3.

Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

SEZIONE VI

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

A.

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità non finanziarie passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a)

Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

b)

Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.

2.

Determinare se l'Entità è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un nuovo conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a)

Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità non finanziaria attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b)

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c)

Determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'Entità non finanziaria passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta persona che esercita il controllo.

SEZIONE VII

REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

A.

Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

B.

Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una Persona Fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Uno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziare Tenute alla Comunicazione a considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

a)

il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

b)

i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e

c)

l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera.

Per “Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione di gruppo che i) prevede una copertura per le Persone Fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per “Contratto di Rendita di gruppo” si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono Persone Fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.

C.

Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1.

Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una Persona Fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2.

Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3.

Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4.

Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

SEZIONE VIII

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A.

Istituzione Finanziario tenuta alla Comunicazione

1.

Per “Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o della Svizzera, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione.

2.

Per “Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante” si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.

3.

Per “Istituzione Finanziario” si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

4.

Per “Istituzione di Custodia” si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

5.

Per “Istituzione di Deposito” si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

6.

Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:

a)

che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)

negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii)

gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii)

altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto di terzi;

oppure

b)

il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un' Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine “Entità di investimento” non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di “istituzione Finanziaria” di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7.

Il termine “Attività Finanziaria” include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine “Attività Finanziaria” non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8.

Per “Impresa di Assicurazioni Specificata” si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B.

Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

1.

Per “Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:

a)

un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;

b)

un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

c)

qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata alla Svizzera e, per la Svizzera, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo;

d)

un Veicolo di Investimento Collettivo Esente; o

e)

un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

2.

Per “Entità Statale” si intende il governo di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'“Entità Statale”). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione.

a)

Una “parte integrante” di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

b)

Per “entità controllata” si intende un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, dalla Svizzera o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

i)

l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

ii)

gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e

iii)

il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.

c)

Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

3.

Per “Organizzazione Internazionale” si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, la Svizzera o l'altra giurisdizione; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

4.

Per “Banca Centrale” si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, della Svizzera o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, della Svizzera o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, dalla Svizzera o dall'altra giurisdizione.

5.

Per “Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:

a)

non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;

b)

sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e

c)

soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

i)

il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;

ii)

il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi [diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;

iii)

le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso [eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; oppure

iv)

i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

6.

Per “Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

a)

il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

b)

il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;

c)

i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro [diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

d)

i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo; e

e)

il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.

7.

Per “Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale” si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

8.

Per “Emittente Qualificato di Carte di Credito” si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito; e

b)

a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

9.

Per “Veicolo di Investimento Collettivo Esente” si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

a)

il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015;

b)

il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;

c)

il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e

d)

il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015.

C.

Conto Finanziario

1.

Per “Conto Finanziario” si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:

a)

nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione “Conto Finanziario” non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di attività finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;

b)

nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e

c)

qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una Persona Fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L'espressione “Conto Finanziario” non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2.

L'espressione “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o Conto di Deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

3.

Per “Conto di Custodia” si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.

4.

Per “Quota nel Capitale di Rischio” si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra Persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5.

Per “Contratto di Assicurazione” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6.

Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

7.

Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

8.

Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:

a)

unicamente in ragione del decesso di una Persona Fisica assicurata sulla base di un Contratto di Assicurazione sulla vita;

b)

quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

c)

quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un Contratto di Assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

d)

quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o

e)

quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

9.

Per “Conto Preesistente” si intende:

a)

un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione alla data del 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015;

b)

uno Stato membro o la Svizzera ha la possibilità di includere nell'espressione “Conto Preesistente” tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se:

i)

il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione un Conto Finanziario che è un Conto preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

ii)

l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

iii)

relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e

iv)

l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui alla presente lettera b). La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.

10.

Per “Nuovo Conto” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto all'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.

11.

Per “Conto preesistente di Persona Fisica” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Persone Fisiche.

12.

Per “Nuovo Conto di Persona Fisica” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Persone Fisiche.

13.

Per “Conto preesistente di Entità” si intende un Conto preesistente detenuto da una o più Entità.

14.

Per “Conto di Importo Non Rilevante” si intende un Conto preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera.

15.

Per “Conto di Importo Rilevante” si intende un Conto preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera.

16.

Per “Nuovo Conto di Entità” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

17.

Per “Conto Escluso” si intende uno dei seguenti conti:

a)

un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

i)

il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);

ii)

il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii)

è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

iv)

i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e

v)

alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a 1 000 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

b)

un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

i)

il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

ii)

il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii)

i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e

iv)

i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

c)

un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

i)

sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;

ii)

la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;

iii)

l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e

iv)

il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

d)

un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;

e)

un conto aperto in relazione a:

i)

un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

ii)

la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene,

il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione,

le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione,

il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria, e

il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);

iii)

l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

iv)

l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

f)

un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

i)

il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e

ii)

a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica il 27 maggio 2015 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

g)

qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, e, per gli Stati membri, figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7a, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato alla Svizzera e, per la Svizzera, sia comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

D.

Conto Oggetto di Comunicazione

1.

Per “Conto Oggetto di Comunicazione” si intende un Conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

2.

Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.

3.

Per “Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona Fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

4.

Per “Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” si intende la Svizzera, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione alla Svizzera, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I.

5.

Per “Giurisdizione Partecipante” in relazione a uno Stato membro o alla Svizzera si intende:

a)

qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni alla Svizzera;

b)

la Svizzera per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro; o

c)

qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o la Svizzera, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o dalla Svizzera e notificato alla Svizzera, rispettivamente alla Commissione europea;

d)

per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

6.

Per “Persone che Esercitano il Controllo” si intendono le Persone Fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra Persona Fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione “Persone che Esercitano il Controllo” va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI.

7.

Per “Entità Non Finanziaria” si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.

8.

Per “Entità Non Finanziaria Passiva” si intende i) un'Entità Non Finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

9.

Per “Entità Non Finanziaria Attiva” si intende un'Entità non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

b)

il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

c)

l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

d)

tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

e)

l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

f)

l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

g)

l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; oppure

h)

l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i)

è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

ii)

è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione);

iii)

non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

iv)

le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria; e

v)

le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E.

Varie

1.

Per “Titolare del Conto” si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2.

Per “Procedure AML/KYC” si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.

3.

Per “Entità” si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

4.

Un'Entità è un'“Entità Collegata” di un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità. Uno Stato membro o la Svizzera può definire un'Entità come un'“Entità Collegata” di un'altra Entità se: a) una delle due Entità controlla l'altra Entità; b) le due Entità sono soggette a gestione comune; o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica il 27 maggio 2015, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.

5.

Per “NIF” si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

6.

Per “Prove Documentali” si intende uno dei documenti seguenti:

a)

un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

b)

con riferimento a una Persona Fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della Persona Fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

c)

con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale della giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) di cui l'Entità dichiara di essere residente oppure la giurisdizione (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

d)

i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o la Svizzera può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per “sistema standardizzato di codificazione industriale” si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 27 maggio 2015, gli Stati membri comunicano alla Svizzera e la Svizzera comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Svizzera e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Svizzera agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o della Svizzera vengono comunicate nello stesso modo.

SEZIONE IX

EFFICACE ATTUAZIONE

Ciascuno Stato membro e la Svizzera sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

1.

norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;

2.

norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

3.

procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

4.

procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e

5.

efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

ALLEGATO II

Norme complementari di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale relative ai Conti Finanziari

1.   Cambiamento di circostanze

Un “cambiamento di circostanze” comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2.   Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

3.   Residenza di un'Istituzione Finanziaria

Un'Istituzione Finanziaria è “residente” in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria della Svizzera o un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:

a)

è costituito ai sensi del diritto dello Stato membro, della Svizzera o di un'altra Giurisdizione Partecipante;

b)

la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante; oppure

c)

è soggetto a vigilanza finanziaria nello Stato membro, in Svizzera o in un'altra Giurisdizione Partecipante.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4.   Conto intrattenuto

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

a)

nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);

b)

nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);

c)

nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;

d)

nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5.   Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati “simili” a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini “Persone che Esercitano il Controllo” nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico.

6.   Indirizzo della sede principale dell'Entità

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, in Svizzera o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, in Svizzera o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

ALLEGATO III

Elenco delle Autorità Competenti delle parti Contraenti

Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:

a)

in Svizzera, Le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé/Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder ihrer Vertretung bevollmächtigte Person/Il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo;

b)

nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le ministre des Finances o un mandatario;

c)

nella Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un mandatario;

d)

nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario;

e)

nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario;

f)

nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario;

g)

nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario;

h)

nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un mandatario;

i)

nel Regno di Spagna: El ministro de Economía y Hacienda o un mandatario;

j)

nella Repubblica francese: Le ministre chargé du budget o un mandatario;

k)

nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario;

l)

in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario;

m)

nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un mandatario;

n)

nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un mandatario;

o)

nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario;

p)

nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatari;

q)

nel Granducato di Lussemburgo: Le ministre des Finances o un mandatario;

r)

in Ungheria: Il pénzügyminiszter o un mandatario;

s)

nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un mandatario;

t)

nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario;

u)

nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario;

v)

nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario;

w)

nella Repubblica portoghese: O ministro das Finanças o un mandatario;

x)

in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un mandatario;

y)

nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario;

z)

nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario;

aa)

nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario;

ab)

nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario;

ac)

nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le Autorità Competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata alla Svizzera dal segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.

»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.

2.   Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1o gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica, o successivamente a questa data. L'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.

3.   L'entrata in vigore del presente protocollo di modifica lascia impregiudicati i crediti delle singole Persone Fisiche conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica.

4.   La Svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri e comunica le informazioni ricevute dagli agenti pagatori stabiliti in Svizzera conformemente all'articolo 2 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica per quanto riguarda l'ultimo anno di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica o, se pertinente, qualsiasi anno precedente.

Articolo 3

L'accordo è integrato da un protocollo con il seguente contenuto:

«Protocollo relativo all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale.

In occasione della firma del presente protocollo di modifica tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante dell'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica.

1.

Rimane inteso che lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo sarà richiesto solo dopo che lo Stato richiedente (uno Stato membro o la Svizzera) ha esaurito tutte le normali fonti di informazioni disponibili secondo le procedure interne nazionali.

2.

Rimane inteso che, nel presentare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, l'Autorità Competente dello Stato richiedente (uno Stato membro o la Svizzera) fornisce all'Autorità Competente dello Stato interpellato (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro) le seguenti informazioni:

i)

identità della persona oggetto della verifica o dell'indagine;

ii)

periodo per il quale sono richieste le informazioni;

iii)

una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato interpellato;

iv)

fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

v)

se noti, nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste.

3.

Rimane inteso che il riferimento alla norma di “prevedibile pertinenza” è predisposto per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5 del presente accordo nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri e la Svizzera non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Sebbene il paragrafo 2 contenga obblighi procedurali importanti, destinati a evitare le richieste generiche di informazioni, le clausole da i) a v) del paragrafo 2 non vanno interpretate nel senso di frustrare l'efficace scambio di informazioni. La norma di “prevedibile pertinenza” può essere rispettata sia nel caso di un solo contribuente (identificato mediante il nome o in altro modo) che nel caso di più contribuenti (identificati mediante il nome o in altro modo).

4.

Rimane inteso che il presente accordo non comprende lo scambio di informazioni su base spontanea.

5.

Rimane inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti dei contribuenti in vigore per lo Stato richiesto (uno Stato membro o la Svizzera). Rimane inoltre inteso che queste disposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non a impedire o a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

Articolo 4

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascuna versione linguistica facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di modifica.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

(2)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

(3)  Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione “società di capitali” copre le seguenti forme giuridiche:

société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima,

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata,

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.


DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA

Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione della Svizzera e dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali saranno soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1o gennaio 2017. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti contraenti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALLA SEZIONE III, PARTE A, DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono di esaminare l'effettiva pertinenza della sezione III, parte A, dell'allegato I, secondo la quale l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente alle Istituzione Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

Le parti contraenti convengono che, conformemente alla sezione III, parte A, dell'allegato I, la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione solo quando il diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale degli Stati membri o la il diritto svizzero applicabile a un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione residente in una Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro o la Svizzera) non solo impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (rispettivamente la Svizzera o uno Stato membro), ma la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione anche in ogni altra circostanza.

In questo contesto, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà la Svizzera, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione in Svizzera di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, ai suoi residenti in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato membro in questione. Analogamente, la Svizzera informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di uno o più Stati membri di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti svizzeri in base al diritto svizzero. Le notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si considererà che la legge della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale giurisdizione. Purché la legislazione della giurisdizione delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione non impedisca effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, la sezione III, parte A, dell'allegato I non si applica alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e ai contratti pertinenti.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

La delegazione svizzera ha informato la Commissione europea che la Svizzera non scambierà informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente. La Commissione europea ha preso atto della posizione della Svizzera.


REGOLAMENTI

19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/50


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2401 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2015

relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che l'Autorità per i partiti politici e le fondazioni politiche europee (in appresso «l'Autorità») istituisca e gestisca un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (in appresso «il registro»).

(2)

Il registro deve fungere da repertorio dei dati, delle informazioni e dei documenti presentati contestualmente alle domande di registrazione quale partito politico europeo o fondazione politica europea, così come di ogni dato, informazione e documento successivo presentato da un partito politico europeo e da una fondazione politica europea ai sensi di questo regolamento.

(3)

L'Autorità deve ricevere le informazioni e i documenti giustificativi necessari per adempiere pienamente alle sue responsabilità in relazione al registro.

(4)

Il registro deve fornire un servizio pubblico ai fini di trasparenza, responsabilità e certezza del diritto. Per tale ragione l'Autorità deve tenere il registro in modo da consentire un accesso adeguato alle informazioni che contiene e la loro certificazione, rispettando al tempo stesso gli obblighi in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 33 del regolamento del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e in qualità di responsabile del trattamento definito nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

L'Autorità deve fornire l'estratto standard del registro contenente le informazioni definite dal regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(6)

Spetta all'Autorità definire le modalità operative, che devono rimanere proporzionate.

(7)

Il registro deve restare distinto dal sito web creato dal Parlamento europeo conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, anche se alcuni dei documenti conservati nel registro dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili su tale sito web,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto del registro

1.   Per quanto riguarda i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, il registro contiene i documenti seguenti, inclusi i loro eventuali aggiornamenti:

a)

gli statuti, compresi tutti gli elementi richiesti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e loro eventuali modifiche;

b)

la dichiarazione standard allegata al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, debitamente compilata e firmata;

c)

ove necessario, oltre agli statuti, una descrizione dettagliata della struttura finanziaria, della struttura di governance e della struttura di gestione del partito politico europeo e della fondazione ad esso affiliata, se del caso, che dimostri una chiara separazione fra le due entità;

d)

su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, una dichiarazione di tale Stato membro attestante che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per presentare la domanda e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale;

e)

tutti i documenti e la corrispondenza proveniente dalle autorità degli Stati membri in relazione a documenti o informazioni di cui al presente articolo.

2.   Per quanto riguarda i partiti politici europei, il registro contiene i seguenti documenti oltre a quelli di cui al paragrafo 1:

a)

la lettera di domanda di registrazione come partito politico europeo, debitamente firmata dal presidente dell'entità richiedente;

b)

una copia dei risultati ufficiali delle ultime elezioni al Parlamento europeo rispetto al momento di domanda di registrazione e, una volta registrato il partito politico europeo, una copia dei risultati ufficiali di tutte le elezioni successive al Parlamento europeo;

c)

nel caso di persone fisiche che formino un partito politico europeo, una dichiarazione firmata da almeno sette persone di Stati membri diversi titolari di mandati elettivi al Parlamento europeo o in parlamenti o assemblee nazionali o regionali, che confermi la loro intenzione di aderire al partito politico europeo interessato. Il registro contiene inoltre le modifiche derivanti dall'esito delle elezioni al Parlamento europeo o delle elezioni nazionali o regionali e/o derivanti da cambiamenti nell'affiliazione;

d)

nel caso di un partito politico richiedente che non abbia ancora partecipato ad elezioni del Parlamento europeo, una prova scritta della sua intenzione, pubblicamente dichiarata, di partecipare alle prossime elezioni europee, con un'indicazione dei partiti politici nazionali e/o regionali ad esso affiliati che prevedono di presentare candidati alle elezioni;

e)

l'elenco attuale dei partiti membri, allegato agli statuti, che indichi per ciascuno di essi la denominazione completa, l'acronimo, il tipo di affiliazione e lo Stato membro in cui ha la sede.

3.   Per quanto riguarda le fondazioni politiche europee, il registro contiene i seguenti documenti oltre a quelli di cui al paragrafo 1:

a)

la lettera di domanda di registrazione come fondazione politica europea, debitamente firmata dal presidente dell'entità richiedente e dal presidente del partito politico europeo cui la fondazione politica richiedente è affiliata;

b)

l'elenco dei membri dell'organo direttivo, che indichi la nazionalità di ciascun membro;

c)

l'elenco attuale delle organizzazioni affiliate, che indichi per ciascuna di esse la denominazione completa, l'acronimo, il tipo di affiliazione e lo Stato membro in cui ha la sede.

4.   Le seguenti informazioni relative a ciascun partito politico europeo registrato e a ciascuna fondazione politica europea registrata sono tenute aggiornate nel registro:

a)

il tipo di entità (partito politico europeo o fondazione politica europea);

b)

il numero di registrazione assegnato dall'Autorità in conformità del regolamento di esecuzione della Commissione recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro;

c)

la denominazione completa, l'acronimo e il logo;

d)

lo Stato membro in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la sede;

e)

nei casi in cui lo Stato membro in cui si trova la sede preveda una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web, se del caso, dell'Autorità di registrazione competente;

f)

l'indirizzo della sede, il recapito postale se differente, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web, se del caso;

g)

la data di registrazione come partito politico europeo o come fondazione politica europea e, se del caso, la data di cancellazione dal registro;

h)

se il partito politico europeo o la fondazione politica europea sono stati creati a seguito di una conversione da un'entità registrata in uno Stato membro, la denominazione completa e lo status giuridico di tale entità, compreso l'eventuale numero di registrazione nazionale;

i)

la data di adozione degli statuti e di ogni loro eventuale modifica;

j)

il numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo;

k)

il nome e il numero di registrazione della fondazione politica europea affiliata al partito politico europeo, se pertinente;

l)

per le fondazioni politiche europee, il nome e il numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate;

m)

l'identità, comprensiva di nome, data di nascita, nazionalità e residenza, delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari.

5.   Tutti i documenti e le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono conservati nel registro senza limiti di tempo.

Articolo 2

Informazioni supplementari e documenti giustificativi

I richiedenti la registrazione, così come i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, forniscono all'Autorità, oltre agli elementi richiesti all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 1 e i relativi aggiornamenti.

L'Autorità può chiedere ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di rettificare ogni informazione o documento incompleto od obsoleto fornito.

Articolo 3

Servizi forniti dal registro

1.   L'Autorità predispone estratti standard dal registro. L'Autorità fornisce l'estratto standard a qualsiasi persona fisica o giuridica entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2.   Se ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 l'Autorità, su richiesta, certifica che le informazioni fornite nell'estratto standard sono corrette, aggiornate e conformi alla legislazione applicabile dell'Unione.

Se non ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 l'Autorità, su richiesta, certifica che le informazioni fornite nell'estratto standard sono quelle più complete, aggiornate e corrette di cui dispone dopo aver svolto tutti i ragionevoli controlli. Tali controlli includono la richiesta di conferma delle informazioni alle autorità degli Stati membri rilevanti, nella misura in cui la legislazione nazionale pertinente preveda una base affinché le autorità interessate agiscano in tal senso. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano alle richieste rientranti nel presente comma.

Nella certificazione di cui al presente paragrafo l'Autorità indica chiaramente se ha competenza ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3.   L'Autorità fornisce la certificazione di cui al paragrafo 2, su richiesta, alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e alle autorità e agli organi giurisdizionali degli Stati membri. Fornisce inoltre tale certificazione su richiesta ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee relativamente al loro proprio status.

Dietro presentazione di una richiesta debitamente motivata, l'Autorità può anche fornire tale certificazione ad ogni altra persona fisica o giuridica qualora ciò sia necessario ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi.

4.   L'Autorità stabilisce in dettaglio la procedura di presentazione delle domande e di rilascio degli estratti standard e delle certificazioni, compreso l'uso di mezzi elettronici per la prestazione di tali servizi.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/54


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2402 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2015

che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 10, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) la Commissione ha stabilito, con la decisione di esecuzione 2011/877/UE (3), valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore, in forma di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile. Tali valori sono di applicazione fino al 31 dicembre 2015.

(2)

La Commissione ha aggiornato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore, tenendo conto di dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali trasmessi dagli Stati membri e dalle parti interessate. In seguito all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili economicamente valide osservata nel periodo oggetto di riesame, dal 2011 al 2015, la distinzione operata nella decisione 2011/877/UE della Commissione quanto all'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione dovrebbe essere mantenuta in relazione ai valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica.

(3)

Il riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati ha confermato che, sulla base delle recenti esperienze e analisi, i fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche, di cui alla decisione 2011/877/UE, dovrebbero applicarsi solo agli impianti che utilizzano combustibili gassosi.

(4)

Tale riesame ha confermato che, sulla base delle recenti esperienze e analisi, è opportuno mantenere l'applicazione di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete di cui alla decisione 2011/877/UE. Al fine di rispecchiare meglio le perdite evitate, è necessario aggiornare i limiti di tensione utilizzati e il valore dei fattori di correzione.

(5)

Il riesame ha riscontrato elementi in base ai quali risulta opportuno modificare in alcuni casi i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore. Per evitare di rendere retroattive le modifiche apportate ai regimi esistenti, la nuova serie di valori di riferimento si applica solo a partire dal 2016, mentre l'attuale serie di valori è mantenuta per gli impianti costruiti prima di tale data. Non è stato prescritto alcun fattore di correzione legato alle condizioni climatiche in quanto la termodinamica della generazione di calore a partire dal combustibile non è significativamente influenzata dalla temperatura ambientale. Non è altresì necessario tenere conto di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete, in quanto il calore è sempre utilizzato in prossimità del luogo di produzione.

(6)

Il riesame ha indicato l'opportunità di differenziare i valori di riferimento per l'efficienza energetica delle caldaie che producono vapore o acqua calda.

(7)

I dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali hanno rivelato un miglioramento statisticamente significativo del rendimento effettivo degli impianti di ultima generazione che fanno uso di determinati tipi di combustibile, nel periodo oggetto del riesame.

(8)

È necessario disporre di condizioni stabili per gli investimenti nella cogenerazione e per il mantenimento della fiducia degli investitori ed è quindi opportuno fissare valori di riferimento armonizzati per l'energia elettrica e il calore.

(9)

I valori di riferimento per la produzione separata di calore e di energia elettrica di cui alla decisione 2011/877/UE sono di applicazione fino al 31 dicembre 2015 e i nuovi valori di riferimento dovranno essere applicati a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per garantire che la nuova serie di valori di riferimento possa iniziare ad essere applicata entro tale data l'attuale regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

(10)

Gli articoli 14, 22 e 23 della direttiva 2012/27/UE conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare i valori di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore. La delega di potere è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2012. Al fine di evitare una situazione in cui la delega di potere non sia prorogata oltre il 4 dicembre 2017, i valori di riferimento stabiliti nel presente regolamento continueranno ad essere di applicazione dopo quella data. Se nel frattempo alla Commissione saranno conferiti nuovi poteri delegati, è sua intenzione riesaminare i valori di riferimento stabiliti nel presente regolamento entro quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

(11)

La direttiva 2012/27/UE mira a promuovere la cogenerazione per risparmiare energia ed è pertanto opportuno incentivare l'ammodernamento delle unità di cogenerazione più vecchie per migliorarne l'efficienza energetica. Per questi motivi e coerentemente con il requisito dei valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti sulla base dei principi di cui all'allegato II, paragrafo f), della direttiva 2012/27/UE, i valori di rendimento di riferimento per l'energia elettrica che si applicano alle unità di cogenerazione dovrebbero aumentare a partire dall'undicesimo anno successivo a quello di costruzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 2

Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

1.   Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato III, per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro.

Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all'allegato III.

2.   Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.

3.   Se uno Stato membro applica sia i fattori di correzione di cui all'allegato III, sia quelli di cui all'allegato IV, esso applica l'allegato III prima di applicare l'allegato IV.

Articolo 3

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

1.   Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato I in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.

2.   A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno.

3.   Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile nel corso del quale l'unità inizia a produrre energia elettrica.

Articolo 4

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore

1.   Gli Stati membri applicano i valori di riferimento armonizzati di cui all'allegato II in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.

2.   Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile di costruzione ai fini dell'articolo 3.

Articolo 5

Ammodernamento di un'unità di cogenerazione

Se il costo d'investimento per l'ammodernamento di un'unità di cogenerazione esistente supera il 50 % del costo d'investimento per una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno civile nel corso del quale l'unità di cogenerazione ammodernata inizia a produrre energia elettrica è considerato come l'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione ammodernata ai fini degli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Miscela di combustibili

Se l'unità di cogenerazione utilizza più tipi di combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell'apporto energetico dai vari combustibili.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2011/877/UE è abrogata.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).

(3)  Decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE [notificata con il numero C(2011) 9523] (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91).


ALLEGATO I

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

(di cui all'articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO atmosferiche standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

Categoria

Tipo di combustibile

Anno di costruzione

Antecedente al 2012

2012-2015

Dal 2016

Solidi

S1

Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio

44,2

44,2

44,2

S2

Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto

41,8

41,8

41,8

S3

Torba, mattonelle di torba

39,0

39,0

39,0

S4

Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli

33,0

33,0

37,0

S5

Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone.

25,0

25,0

30,0

S6

Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili

25,0

25,0

25,0

Liquidi

L7

Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi

44,2

44,2

44,2

L8

Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi

44,2

44,2

44,2

L9

Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie)

25,0

25,0

29,0

Gassosi

G10

Gas naturale, GPL, GNL e biometano

52,5

52,5

53,0

G11

Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi

44,2

44,2

44,2

G12

Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica

42,0

42,0

42,0

G13

Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria)

35,0

35,0

35,0

Altri

O14

Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche)

 

 

30,0

O15

Energia nucleare

 

 

33,0

O16

Energia solare termica

 

 

30,0

O17

Energia geotermica

 

 

19,5

O18

Altri combustibili non menzionati

 

 

30,0


ALLEGATO II

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore

(di cui all'articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO atmosferiche standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

Categoria

Tipo di combustibile:

Anno di costruzione

Antecedente al 2016

Dal 2016

Acqua calda

Vapore (1)

Utilizzo diretto dei gas di scarico (2)

Acqua calda

Vapore (1)

Utilizzo diretto dei gas di scarico (2)

Solidi

S1

Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio

88

83

80

88

83

80

S2

Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto

86

81

78

86

81

78

S3

Torba, mattonelle di torba

86

81

78

86

81

78

S4

Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli

86

81

78

86

81

78

S5

Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone.

80

75

72

80

75

72

S6

Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili

80

75

72

80

75

72

Liquidi

L7

Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi

89

84

81

85

80

77

L8

Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi

89

84

81

85

80

77

L9

Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie)

80

75

72

75

70

67

Gassosi

G10

Gas naturale, GPL, GNL e biometano

90

85

82

92

87

84

G11

Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi

89

84

81

90

85

82

G12

Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica

70

65

62

80

75

72

G13

Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria)

80

75

72

80

75

72

Altri

O14

Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche)

92

87

O15

Energia nucleare

92

87

O16

Energia solare termica

92

87

O17

Energia geotermica

92

87

O18

Altri combustibili non menzionati

92

87


(1)  Se tali impianti non tengono conto del riflusso della condensa nel calcolo del rendimento della produzione di calore per cogenerazione, i rendimenti per il vapore di cui alla tabella soprastante sono aumentati di 5 punti percentuali.

(2)  Occorre utilizzare i valori relativi all'utilizzo diretto dei gas di scarico se la temperatura è pari o superiore a 250 °C.


ALLEGATO III

Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per determinare le zone climatiche in vista dell'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

(di cui all'articolo 2, paragrafo 1)

a)   Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie

La correzione in funzione della temperatura ambientale è basata sulla differenza tra la temperatura media annuale in uno Stato membro e le condizioni ISO atmosferiche standard (15 °C).

La correzione si effettua nel modo seguente:

 

perdita di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sopra dei 15 °C;

 

guadagno di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sotto dei 15 °C.

Esempio:

se la temperatura media annuale in uno Stato membro è di 10 °C, il valore di riferimento delle unità di cogenerazione situate in quello Stato membro deve essere aumentato di 0,5 punti percentuali.

b)   La correzione in funzione della temperatura ambientale si applica solo ai combustibili gassosi (G10, G11, G12, G13).

c)   Metodo per determinare le zone climatiche

I confini di ogni zona climatica sono costituiti dalle isoterme (in gradi Celsius interi) della temperatura ambientale media annuale, separate da un intervallo minimo di 4 °C. La differenza di temperatura tra le temperature ambientali medie annuali applicate nelle zone climatiche adiacenti sarà di almeno 4 °C.

Esempio:

se, per esempio, la temperatura ambientale media annuale di un determinato Stato membro è di 12 °C in una determinata località e di 6 °C in un'altra località nello stesso Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà di definire due zone climatiche separate da un'isoterma di 9 °C:

una prima zona climatica compresa tra le isoterme di 9 °C e 13 °C (4 °C di differenza) avente una temperatura ambiente media annuale di 11 °C e

una seconda zona climatica compresa tra le isoterme di 5 °C e 9 °C avente una temperatura ambiente media annuale di 7 °C.


ALLEGATO IV

Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

(di cui all'articolo 2, paragrafo 2)

Livello di tensione di connessione

Fattore di correzione (all'esterno del sito)

Fattore di correzione (all'interno del sito)

≥ 345kV

1

0,976

≥ 200 — < 345kV

0,972

0,963

≥ 100 — < 200kV

0,963

0,951

≥ 50 — < 100kV

0,952

0,936

≥ 12 — < 50kV

0,935

0,914

≥ 0,45 — < 12kV

0,918

0,891

< 0,45kV

0,888

0,851

Esempio:

Un'unità di cogenerazione di 100 kWel a motore alternativo funzionante a gas naturale produce una corrente elettrica di 380 V. L'85 % di tale corrente è destinata all'autoconsumo e il 15 % della produzione è esportato nella rete. L'impianto è stato costruito nel 2010. La temperatura ambientale annuale è di 15 °C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).

Dopo la correzione per tenere conto delle perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica in questa unità di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) è dato da:

Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,0 %


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2403 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1), in particolare l'allegato I, parte III, secondo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/477/CEE, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità con detta direttiva o che siano state disattivate.

(2)

Conformemente all'allegato I, parte III, primo paragrafo, lettera a), della direttiva 91/477/CEE, gli oggetti che corrispondono alla definizione di «armi da fuoco» non sono da includere in tale definizione se sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione.

(3)

Nell'allegato I, parte III, secondo paragrafo, della direttiva 91/477/CEE si impone agli Stati membri di adottare disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri sono altresì tenuti a prevedere il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

(4)

L'Unione è parte del protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale («il protocollo»), concluso con la decisione 2014/164/UE del Consiglio (2).

(5)

L'articolo 9 del protocollo elenca i principi generali comuni di disattivazione che le parti sono tenute a soddisfare.

(6)

Le norme e le tecniche di disattivazione irreversibile delle armi da fuoco di cui al presente regolamento sono state stabilite con le competenze tecniche della «Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco» (C.I.P.). La C.I.P. è stata istituita per verificare le attività dei centri nazionali di prova per le armi da fuoco e, in particolare, per garantire la presenza in ciascun paese di leggi e regolamenti che assicurino una prova efficiente ed uniforme di armi da fuoco e munizioni.

(7)

Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per la disattivazione delle armi da fuoco, la Commissione dovrebbe rivedere e aggiornare con regolarità le specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'applicazione di eventuali ulteriori misure di disattivazione.

(8)

Il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 91/477/CEE.

(9)

Tenendo conto del rischio per quanto riguarda la sicurezza, le armi da fuoco disattivate prima della data di applicazione del presente regolamento e che sono state immesse sul mercato, compresa la trasmissione a titolo gratuito, di scambio o di baratto o trasferite in un altro Stato membro dopo tale data devono essere soggette alle disposizioni del presente regolamento.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre misure supplementari rispetto alle specifiche tecniche di cui all'allegato I per disattivare le armi da fuoco nel loro territorio, purché essi abbiano adottato tutte le misure necessarie per applicare le norme e le tecniche di disattivazione comuni previste dal presente regolamento.

(11)

Al fine di fornire agli Stati membri la possibilità di garantire lo stesso livello di sicurezza all'interno del loro territorio, gli Stati membri che introducono misure supplementari per disattivare le armi da fuoco nel loro territorio in conformità con le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a richiedere la prova che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel loro territorio rispettino tali misure supplementari.

(12)

Affinché la Commissione sia in grado di tenere conto degli sviluppi e delle migliori prassi negli Stati membri in materia di disattivazione delle armi da fuoco al momento della revisione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le misure da essi adottate nel settore contemplato dal presente regolamento ed eventuali ulteriori misure da essi introdotte. A tal fine si dovrebbero applicare le procedure di notifica della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 91/477/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle armi da fuoco delle categorie A, B, C e D definite nell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.

2.   Il presente regolamento non si applica alle armi da fuoco disattivate prima della sua data di applicazione, a meno che tali armi da fuoco siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato.

Articolo 2

Persone ed organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco

La disattivazione delle armi da fuoco è effettuata da organismi pubblici o privati o da persone abilitate a farlo in conformità alla legislazione nazionale.

Articolo 3

Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco

1.   Gli Stati membri designano un'autorità competente per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I («l'organismo di verifica»).

2.   Se l'organismo di verifica è altresì autorizzato a disattivare le armi da fuoco, gli Stati membri garantiscono una chiara separazione dei compiti e delle persone che li eseguono nell'ambito di tale organismo.

3.   La Commissione pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di verifica designati dagli Stati membri, comprese informazioni dettagliate sugli stessi, il simbolo di ogni organismo nonché informazioni di contatto.

4.   Se la disattivazione dell'arma da fuoco è stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, l'organismo di verifica rilascia al proprietario dell'arma da fuoco un certificato di disattivazione redatto secondo il modello di cui all'allegato III. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia nella lingua dello Stato membro in cui è stato rilasciato, sia in inglese.

5.   Il proprietario di un'arma da fuoco disattivata conserva il certificato per sempre. Se l'arma da fuoco disattivata è immessa sul mercato, deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione.

6.   Gli Stati membri assicurano che, per un periodo di almeno 20 anni, sia tenuto un registro dei certificati rilasciati per le armi da fuoco disattivate, con l'indicazione della data di disattivazione e del numero del certificato.

Articolo 4

Richieste di assistenza

Ogni Stato membro può chiedere l'assistenza degli organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco o designati quali organismi di verifica da parte di un altro Stato membro al fine di effettuare o verificare la disattivazione delle armi da fuoco, rispettivamente. Con riserva di accettazione della richiesta, qualora tale richiesta riguardi la verifica della disattivazione delle armi da fuoco, l'organismo di verifica che fornisce assistenza rilascia un certificato di disattivazione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 5

Marcatura delle armi da fuoco disattivate

Le armi da fuoco disattivate sono contrassegnate da un marchio unico comune secondo il modello di cui all'allegato II, per indicare che sono state disattivate in conformità delle specifiche tecniche di cui all'allegato I. Il marchio deve essere apposto dall'organismo di verifica su tutti i componenti modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco e deve soddisfare i seguenti criteri:

a)

essere chiaramente visibile e inamovibile;

b)

recare informazioni sullo Stato membro in cui la disattivazione è stata effettuata e sull'organismo di verifica che l'ha certificata;

c)

i numeri di serie originali dell'arma da fuoco sono mantenuti.

Articolo 6

Misure di disattivazione supplementari

1.   Gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure sulla disattivazione delle armi da fuoco nel loro territorio, che vanno oltre le specifiche tecniche di cui all'allegato I.

2.   La Commissione esamina a scadenza regolare, con il comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE, le misure supplementari adottate dagli Stati membri e valuta l'opportunità di rivedere le specifiche tecniche di cui all'allegato I a tempo debito.

Articolo 7

Trasferimento di armi da fuoco disattivate all'interno dell'Unione

1.   Le armi da fuoco disattivate possono essere trasferite unicamente in un altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate da un certificato di disattivazione a norma del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri riconoscono i certificati di disattivazione rilasciati da un altro Stato membro se questi soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri che hanno introdotto misure supplementari in conformità dell'articolo 6 possono chiedere la prova che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel loro territorio siano conformi a tali misure supplementari.

Articolo 8

Requisiti della notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento, come pure le misure supplementari introdotte a norma dell'articolo 6. A tale scopo, gli Stati membri applicano le procedure di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(2)  Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89, del 25.3.2014, pag. 7).

(3)  Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco

I.

Le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sono definite sulla base di tre tabelle:

Tabella I, che elenca i diversi tipi di armi da fuoco,

Tabella II, che descrive le operazioni da effettuare per rendere ogni componente essenziale delle armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabile,

Tabella III, che stabilisce quali operazioni di disattivazione devono essere effettuate per i vari tipi di armi da fuoco.

II.

Per tenere conto degli sviluppi tecnici delle armi da fuoco e delle operazioni di disattivazione con il passare del tempo, le presenti specifiche tecniche saranno rivedute e aggiornate regolarmente, almeno ogni 2 anni.

III.

Al fine di garantire un'applicazione corretta ed uniforme delle operazioni di disattivazione delle armi da fuoco, la Commissione intende elaborare definizioni in collaborazione con gli Stati membri.

Tabella I: Elenco dei tipi di armi da fuoco

Tipi di armi da fuoco

1

Pistole (a colpo singolo, semiautomatiche)

2

Rivoltelle (comprese rivoltelle ad avancarica del tamburo)

3

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)

4

Armi da fuoco a canna basculante (per esempio, a canna liscia, a canna rigata, combinate, a blocco cadente, ad otturatore rollante, armi da fuoco corte e lunghe)

5

Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)

6

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche (a canna liscia o rigata)

7

Armi da fuoco (interamente) automatiche, ad esempio determinati tipi di fucili d'assalto, pistole mitragliatrici, pistole (interamente) automatiche

8

Armi da fuoco ad avancarica


Tabella II: Operazioni specifiche per componente

COMPONENTE

PROCEDIMENTO

1.

CANNA

1.1.

Se la canna è fissata al telaio (1), bloccarla con un perno in acciaio temprato (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm) che passi attraverso la camera e il telaio. Il perno deve essere saldato (2).

1.2.

Se la canna è libera (non fissata), tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della camera (larghezza >

Formula

calibro, al massimo 8 mm) e saldare in modo sicuro un perno o una barretta nella canna partendo dall'inizio della camera (L ≥ 2/3 della lunghezza della canna).

1.3.

Nel primo terzo della canna a partire dalla camera, praticare dei fori (di diametro pari ad almeno 2/3 del diametro dell'anima per le armi a canna liscia e all'intero diametro dell'anima per tutte le altre armi, uno dietro l'altro, 3 per le armi corte, 6 per le armi lunghe) oppure tagliare, dopo la camera, un'apertura a V (angolo 60 ± 5°), che renda parzialmente aperta la canna, oppure tagliare, dopo la camera, un'apertura longitudinale (di larghezza pari a 8-10 mm ± 0,5 mm e di lunghezza ≥ 52 mm) nella stessa posizione dei fori, oppure tagliare un'apertura longitudinale (di larghezza pari a 4 — 6 mm ± 0,5 mm dalla camera alla bocca, lasciando 5 mm alla bocca).

1.4.

Per le canne con rampa di alimentazione, asportare la rampa di alimentazione.

1.5.

Impedire l'asportazione della canna dal telaio mediante perni di acciaio temprato o mediante saldatura.

2.

BLOCCO DI CULATTA, TESTA DELL'OTTURATORE

2.1.

Asportare o accorciare il percussore.

2.2.

Limare il lato anteriore dell'otturatore con un angolo di almeno 45 gradi che occupi una superficie di oltre il 50 % della superficie della culatta.

2.3.

Saldare il foro del percussore.

3.

TAMBURO

3.1.

Eliminare tutte le pareti interne del tamburo per almeno 2/3 della lunghezza limando un anello di diametro > = al diametro del bossolo.

3.2.

Ove possibile, saldare per impedire l'asportazione del tamburo dal telaio oppure, se ciò fosse impossibile, ricorrere a misure adeguate per rendere impossibile l'asportazione.

4.

CARRELLO

4.1.

Limare o asportare più del 50 % della superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 90 gradi.

4.2.

Asportare o accorciare il percussore.

4.3.

Limare e saldare il foro del percussore.

4.4.

Eliminare i tenoni nel carrello.

4.5.

Se possibile, limare l'interno del bordo anteriore superiore della finestra di eiezione nel carrello creando un angolo di 45 gradi.

5.

TELAIO (PISTOLE)

5.1.

Asportare la rampa di alimentazione.

5.2.

Eliminare almeno 2/3 delle guide del carrello su entrambi i lati del telaio.

5.3.

Saldare il dispositivo di blocco del carrello.

5.4.

Impedire lo smontaggio delle pistole con telaio in polimero mediante saldatura. In funzione delle normative nazionali, questa operazione può essere effettuata dopo il controllo dell'autorità nazionale.

6.

SISTEMA AUTOMATICO

6.1.

Distruggere il pistone e il sistema di recupero del gas mediante taglio o saldatura.

6.2.

Asportare il blocco di culatta, sostituirlo con un pezzo di acciaio e saldare quest'ultimo, oppure ridurre il blocco di almeno il 50 % e asportare mediante taglio i tenoni di chiusura dalla testa dell'otturatore.

6.3.

Saldare il meccanismo del grilletto in un pezzo unico e, se possibile, saldarlo al telaio. Qualora non sia possibile saldare il meccanismo del grilletto al telaio, asportarlo e riempire lo spazio vuoto in modo adeguato (ad esempio incollandovi un pezzo che si incastri perfettamente o colandovi resina epossidica).

6.4.

Impedire lo smontaggio del sistema di fissaggio dell'impugnatura al telaio mediante saldatura o ricorrere a misure adeguate che rendano tale smontaggio impossibile. Saldare in modo sicuro il meccanismo di alimentazione delle armi con alimentazione a nastro.

7.

AZIONE

7.1.

Limare un cono di almeno 60 gradi (angolo al vertice), al fine di ottenere una base di diametro pari ad almeno 1 cm o al diametro della superficie della culatta.

7.2.

Asportare il percussore, allargare il foro del percussore portandolo a un diametro minimo di 5 mm e saldare detto foro.

8.

CARICATORE (se del caso)

8.1.

Saldare il caricatore su diversi punti sul telaio o sull'impugnatura, a seconda del tipo di arma, per impedirne l'asportazione

8.2.

In caso di assenza del caricatore, mettere punti di saldatura nella sede del caricatore oppure fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un caricatore.

8.3.

Inserire un perno di acciaio temprato attraverso il caricatore, la camera e il telaio. Fissare mediante saldatura.

9.

AVANCARICA

9.1.

Asportare o saldare il luminello, saldare il foro.

10.

SILENZIATORE

10.1.

Impedire l'asportazione del silenziatore dalla canna usando un perno di acciaio temprato o saldarlo qualora il silenziatore faccia parte dell'arma.

10.2.

Rimuovere tutte le parti interne e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare fori ogni 5 cm sul tubo esterno rimanente.

Durezza degli inserti

Durezza dei perni/delle barrette = 58 -0; + 6 HRC

Acciaio inossidabile per saldatura TIG, tipo ER 316 L


Tabella III: Operazioni specifiche per componenti essenziali di ciascun tipo di arma da fuoco

TIPO

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCEDIMENTO

Pistole (eccetto quelle automatiche)

Rivoltelle

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)

Armi da fuoco a canna basculante (a canna liscia, a canna rigata, combinate)

Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche (a canna liscia o rigata)

Armi da fuoco automatiche: fucili d'assalto, pistole mitragliatrici

Armi da fuoco ad avancarica

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 e 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (per pistole automatiche)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

5.4

X (telaio in polimero)

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 o 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (caricatore tubolare)

X (caricatore tubolare)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Canna fissata al telaio tramite viti o morsetti o in altro modo.

(2)  La saldatura è un processo di fabbricazione o di scultura in cui sono riuniti materiali, solitamente metallici o termoplastici, grazie alla fusione.


ALLEGATO II

Modello per la marcatura delle armi da fuoco disattivate

Image

1)

Marchio di disattivazione

2)

Paese di disattivazione — codice internazionale ufficiale

3)

Simbolo dell'organismo che ha certificato la disattivazione dell'arma da fuoco

4)

Anno di disattivazione

Il marchio completo verrà apposto solo sul telaio dell'arma da fuoco, mentre il marchio di disattivazione (1) e il paese di disattivazione (2) saranno apposti su tutti gli altri componenti essenziali.


ALLEGATO III

Image


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/73


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2404 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2015

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2014 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio (2),

regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio (3),

regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio (4) e

regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (6),

regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (7),

regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (8) e

regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio (9).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (10) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2015 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

(5)

Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento (UE) 2015/1801, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2015 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.

(6)

In alcuni casi, gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (11) hanno consentito detrazioni parziali. È opportuno che le detrazioni residue siano operate su altri stock, a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(7)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è necessario operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione n. 2012/C-72/07 (12), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.

(8)

Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

(9)

Su richiesta del Portogallo, gli stock di scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.) dovrebbero essere utilizzati per compensare il sovrasfruttamento pari rispettivamente a 371 766 kg e 178 850 kg per l'eglefino e il merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB. e POK/1N2AB.) negli anni precedenti. Tenuto conto del fatto che il contingente portoghese del 2015 per lo scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II è pari a 405 000 kg e non è sufficiente a coprire le detrazioni dovute per i due stock sovrasfruttati, il quantitativo disponibile di tale contingente dovrebbe essere utilizzato nella sua totalità e il quantitativo residuo di 145 616 kg dovrebbe essere detratto nell'anno o negli anni successivi dal contingente assegnato per il merluzzo carbonaro nella stessa zona (POK/1N2AB.) fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

(10)

Alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 appaiono inoltre insufficienti. Le detrazioni richieste risultano superiori al contingente adattato disponibile nel 2015 e non possono essere pertanto operate interamente su tale contingente. Conformemente alla comunicazione della Commissione n. 2012/C-72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi.

(11)

Conformemente al regolamento di esecuzione 2015/1170 della Commissione (13), un quantitativo di 3 369 kg, pari al 10 % del contingente spagnolo 2014 adattato per lo scampo nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411) non è più disponibile per la Spagna a seguito di un trasferimento di contingenti. Di conseguenza, il quantitativo disponibile di 9 287 kg sottratto alla detrazione residua di 19 000 kg dovuta per tale stock dovrebbe essere ridotto a 5 918 kg e un'ulteriore detrazione di 3 369 kg dovrebbe essere immediatamente applicabile.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca per il 2015 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).

(4)  Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

(7)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione, del 7 ottobre 2015, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19).

(11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(12)  GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione, del 16 luglio 2015, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2015 alcuni quantitativi riportati nel 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).


ALLEGATO I

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK DIVERSI DAGLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale delle catture 2014 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente (%)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazioni rimanenti dal 2014 (5) (quantitativo in chilogrammi)

Saldo restante (6) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni 2015 (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni già applicate nel 2015 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) (7)

Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)

 

ES

DWS

56789-

Squali di acque profonde

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX

0

3 039

N/A

3 039

/

A

/

/

4 559

0

4 559

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

ES

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 559

 

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0

22 685

N/A

22 685

/

/

/

/

22 685

0

22 685

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

ES

RED

1N2AB.

Scorfani

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 685

 

ES

HAD

5BC6 A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

2 840

18 933

666,65

16 093

/

A

12 540

/

36 680

2 564

34 116

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

ES

LIN

6X14.

Molva

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

34 116

 

ES

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

0

3 075

N/A

3 075

/

A

/

/

4 613

0

4 613

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

ES

WHG

08

Merlano

VIII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 613

 

ES

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone I e II

0

26 744

N/A

26 744

/

/

/

/

26 744

4 281

22 463

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

ES

RED

1N2AB

Scorfani

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 463

 

ES

POK

56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

4 810

8 703

180,94

3 893

/

/

/

/

3 893

0

3 893

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

ES

BLI

5B67-

Molva azzurra

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 893

 

NL

HKE

3 A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

0

1 655

N/A

1 655

/

C

/

/

2 482

0

2 482

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

NL

PLE

2A3AX4

Passera di mare

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 482

 

NL

RED

1N2AB.

Scorfani

Acque norvegesi delle zone I e II

0

2 798

N/A

2 798

/

/

/

/

2 798

0

2 798

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

NL

WHB

1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 798

 

PT

HAD

1N2AB

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

0

26 816

N/A

26 816

/

/

/

344 950

371 766

0

371 766

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

PT

RED

1N2AB

Scorfani

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

371 766

 

PT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

18 000

11 850

65,83

– 6 150

/

/

/

185 000

178 850

0

178 850

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

PT

RED

1N2AB

Scorfani

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33 234 (8)

 

UK

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0

1 027

N/A

1 027

/

A

/

/

1 541

0

1 541

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

UK

POK

7/3411

Merluzzo carbonaro

VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 541

 

UK

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

14 000

N/A

14 000

/

/

/

/

14 000

0

14 000

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

UK

SPR

2AC4-C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14 000

 

UK

WHB

24-N

Melù

Acque norvegesi delle zone II e IV

0

22 204

N/A

22 204

/

/

/

/

22 204

0

22 204

Detrazioni da applicare ai seguenti stock

UK

WHB

2A4AXF

Melù

Acque delle Isole Færøer

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 204


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e 2014. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.

(7)  Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (EU) n. 1380/2013.

(8)  Su richiesta delle autorità portoghesi della Direção de Serviços de Recursos Naturais e tenuto conto delle dimensioni limitate del contingente disponibile, la detrazione sarà operata sul contingente 2015 di RED/1N2AB. fino a concorrenza del suo quantitativo disponibile e un quantitativo residuo di 145 616 kg sarà detratto nell'anno o negli anni successivi fino a totale compensazione del quantitativo sovrasfruttato.


ALLEGATO II

«ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato mem-bro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2014 (in chilogrammi)

Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale delle catture 2014 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizio-nale (3)  (4)

Detrazioni rimanenti dal 2014 (5) (quantita-tivo in chilogram-mi)

Saldo restante (6) (quantita-tivo in chilogram-mi)

Detrazioni 2015 (quantita-tivo in chilogram-mi) (7)

Detrazioni già applicate nel 2015

(quantita-tivo in chilogram-mi) (8)

Da detrarre nel 2016 e negli anni successivi (quantita-tivo in chilogram-mi)

BE

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

8 000

1 120

3 701

330,45 %

2 581

/

/

/

/

2 581

2 581

/

BE

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

47 000

327 900

328 823

100,28 %

923

/

C

/

/

1 385

1 385

/

BE

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

72 000

60 000

69 586

115,98 %

9 586

/

/

/

/

9 586

8 489

1 097

BE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

725 000

765 000

770 738

100,75 %

5 738

/

/

/

/

5 738

5 738

/

DK

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

3 177 000

3 299 380

3 408 570

103,31 %

109 190

/

C

/

/

163 785

163 785

/

DK

HER

03 A.

Aringa

IIIa

19 357 000

15 529 000

15 641 340

100,72 %

112 340

/

/

/

/

112 340

112 340

/

DK

HER

2A47DX

Aringa

IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

12 526 000

12 959 000

13 430 160

103,64 %

471 160

/

/

/

/

471 160

471 160

/

DK

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

80 026 000

99 702 000

99 711 800

100,10 %

9 800

/

/

/

/

9 800

9 800

/

DK

PRA

03 A.

Gamberello boreale

IIIa

2 308 000

2 308 000

2 317 330

100,40 %

9 330

/

/

/

/

9 330

9 330

/

DK

SAN

234_2

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello

4 717 000

4 868 000

8 381 430

172,17 %

3 513 430

2

/

/

/

7 026 860

7 026 860

/

DK

SPR

2AC4-C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

122 383 000

126 007 000

127 165 410

100,92 %

1 158 410

/

/

/

/

1 158 410

1 158 410

/

ES

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

67 000

67 000

79 683

118,93 %

12 683

/

A

3 000

/

22 025

5 866

16 159

ES

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

226 000

312 500

327 697

104,86 %

15 197

/

A

/

/

22 796

22 796

/

ES

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

12 000

6 130

15 769

257,24 %

9 639

/

A

27 130

/

41 589

11 950

29 639

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

27 200

27 200

124 452

457,54 %

97 252

/

A

27 000

/

172 878

0

172 878

ES

DWS

56789-

Squali di acque profonde

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX

0

0

3 039

N/A

3 039

/

A

/

/

4 559

4 559

/

ES

GFB

567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

588 000

828 030

842 467

101,74 %

14 437

/

/

/

/

14 437

14 437

/

ES

GFB

89-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

242 000

216 750

237 282

109,47 %

20 532

/

A

17 750

/

48 548

48 548

/

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

22 685

N/A

22 685

/

/

/

/

22 685

22 685

/

ES

HAD

5BC6 A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

/

2 840

18 933

666,65 %

16 093

/

A

12 540

/

36 680

36 680

/

ES

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

/

0

3 075

N/A

3 075

/

A

/

/

4 613

4 613

/

ES

NEP

9/3411

Scampo

IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

55 000

33 690

24 403

72,43 %

– 5 918 (9)

/

/

19 000 (10)

/

13 082

13 082 (11)

/

ES

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

26 744

N/A

26 744

/

/

/

/

26 744

26 744

/

ES

POK

56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

/

4 810

8 703

180,94 %

3 893

/

/

/

/

3 893

3 893

/

ES

RNG

5B67-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

70 000

111 160

125 401

112,81 %

14 241

/

/

/

/

14 241

14 241

/

ES

SBR

678-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

143 000

133 060

136 418

102,52 %

3 358

/

/

/

/

3 358

3 358

/

ES

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

9 000

8 100

9 894

122,15 %

1 794

/

A+C

2 100

/

4 791

2 032

2 759

ES

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 057 000

857 000

1 089 241

127,10 %

232 241

1,4

/

/

/

325 137

206 515

118 622

ES

USK

567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

26 000

15 770

15 762

99,95 %

– 8

/

/

58 770

/

58 762

0

58 762

ES

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

30 500

25 670

98 039

381,92 %

72 369

/

/

170

/

72 539

0

72 539

FR

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

602 000

627 000

698 414

111,39 %

71 414

/

/

/

/

71 414

71 414

/

FR

SRX

2AC4-C

Razze

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

33 000

36 000

48 212

133,92 %

12 212

/

/

/

/

12 212

12 212

/

IE

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

59 000

61 000

78 270

128,31 %

17 270

/

A

/

/

25 905

25 905

/

IE

SOL

07 A.

Sogliola

VIIa

41 000

42 000

43 107

102,64 %

1 107

/

/

/

/

1 107

1 107

/

IE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 048 000

1 030 000

1 079 446

104,80 %

49 446

/

/

/

/

49 446

49 446

/

LT

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

22 000

0

0

N/A

0

/

/

46 000

/

46 000

46 000

/

LV

HER

03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

16 534 000

19 334 630

20 084 200

103,88 %

749 570

/

/

/

/

749 570

749 570

/

NL

HKE

3 A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

/

0

1 655

N/A

1 655

/

C

/

/

2 482

2 482

/

NL

RED

1N2AB.

Scorfani

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

2 798

N/A

2 798

/

/

/

/

2 798

2 798

/

PT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

436 000

664 000

676 302

101,85 %

12 302

/

/

/

/

12 302

12 302

/

PT

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

235 500

235 500

243 092

103,22 %

7 592

/

C

/

/

11 388

11 388

/

PT

HAD

1N2AB

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

26 816

N/A

26 816

/

/

/

344 950

371 766

371 766

/

PT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

18 000

11 850

65,83 %

– 6 150

/

/

/

185 000

178 850

33 234

145 616

PT

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 051 000

1 051 000

1 059 237

100,78 %

8 237

/

/

/

/

8 237

8 237

/

SE

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

371 000

560 000

562 836

100,51 %

2 836

/

C

/

/

4 254

4 254

/

UK

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0

0

1 027

N/A

1 027

/

A

/

/

1 541

1 541

/

UK

GHL

514GRN

Ippoglosso nero

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

189 000

0

0

N/A

0

/

/

1 000

/

1 000

1 000

/

UK

HAD

5BC6 A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

3 106 000

3 236 600

3 277 296

101,26 %

40 696

/

/

/

/

40 696

40 696

/

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

179 471 000

275 119 000

279 250 206

101,50 %

4 131 206

/

/

/

/

4 131 206

4 131 206

/

UK

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

0

14 000

N/A

14 000

/

/

/

/

14 000

14 000

/

UK

PLE

7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

1 548 000

1 500 000

1 606 749

107,12 %

106 749

1,1

/

/

/

117 424

117 424

/

UK

SOL

7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

282 000

255 250

252 487

98,92 %

(– 2 763) (12)

/

/

1 950

/

1 950

1 950

/

UK

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

120 000

95 000

102 679

108,08 %

7 679

/

/

/

/

7 679

7 679

/

UK

WHB

24-N

Melù

Acque norvegesi delle zone II e IV

0

0

22 204

N/A

22 204

/

/

/

/

22 204

22 204

/


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4)  La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e 2014. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.

(7)  Detrazioni da effettuare nel 2015 in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801.

(8)  Detrazioni da effettuare nel 2015 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del regolamento (EU) 2015/1801.

(9)  Un quantitativo di 3 369 kg non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dalla Spagna in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189, 17.7.2015, pag. 2).

(10)  Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni.

(11)  Il quantitative rimanente di 3 369 kg è detratto al massimo entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)  Questo quantitativo non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dal Regno Unito in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).»


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/89


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2405 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») (3), per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo. L'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo dispone la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina ai sensi dell'allegato I-A del titolo IV, capo 1, di detto accordo. L'appendice di detto allegato elenca i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina, compresi i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

In attesa dell'applicazione provvisoria dell'accordo, a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono stati aperti i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina per il 2014 e il 2015, gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5).

(3)

L'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari annuali per l'importazione per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I-A del titolo IV, capo I, dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(4)

Conformemente a quanto disposto dall'accordo, al fine di beneficiare delle concessioni tariffarie di cui al presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato dovrebbero essere accompagnati dalla prova dell'origine.

(5)

La nomenclatura combinata (NC) riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (7), contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto rispecchiare i nuovi codici NC.

(6)

È opportuno applicare l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per garantire l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti i contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti elencati nell'allegato originari dell'Ucraina.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato e originari dell'Ucraina sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.

Articolo 3

I prodotti elencati nell'allegato sono accompagnati dalla prova dell'origine come disposto nel protocollo I, allegato III, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(3)  Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente annuale

(in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.6700

0204 22 50

0204 22 90

Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

1 500 (1)

0204 23

Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata)

0204 43 10

0204 43 90

Carni disossate di agnello, congelate

Carni disossate di animali della specie ovina, congelate

09.6701

0409

Miele naturale

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

5 000 (2)

09.6702

0703 20

Aglio, fresco o refrigerato

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

500

09.6703

1004

Avena

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

4 000

09.6704

1701 12

Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

20 070

1701 91

 

1701 99

Zuccheri diversi dallo zucchero greggio

1702 20 10

Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1702 90 30

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702 90 50

Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

Caramello

1702 90 80

Sciroppo di inulina

1702 90 95

Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

09.6705

1702 30

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

10 000 (3)

1702 60

Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

09.6706

2106 90 30

Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000

2106 90 55

Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati

2106 90 59

Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina)

09.6707

ex 1103 19 20

Semole e semolini di orzo

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

6 300 (4)

1103 19 90

Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo)

1103 20 90

Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo)

1104 19 10

1104 19 50

1104 19 61

1104 19 69

Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi

Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi

Cereali d'orzo schiacciati

Cereali d'orzo in fiocchi

ex 1104 29

Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco

1104 30

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

09.6708

1107

Malto, anche torrefatto

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

7 000

1109

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

09.6709

1108 11

Amido di frumento (grano)

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

10 000

1108 12

Amido di granturco

1108 13

Fecola di patate

09.6710

3505 10 10

3505 10 90

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati)

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

1 000 (5)

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %

09.6711

2302 10

2302 30

2302 40 10

2302 40 90

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso)

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

17 000 (6)

2303 10 11

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso

09.6712

0711 51

Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

500

2003 10

Funghi del genere Agaricus preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

09.6713

0711 51

Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

500

09.6714

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

10 000

09.6715

2009 61 90

Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

10 000 (7)

2009 69 11

Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

2009 71

2009 79

Succo di mela

09.6716

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000

09.6717

0405 20 10

0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ma non superiore a 75 %

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

250

09.6718

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Granturco dolce

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

1 500

09.6719

1702 50

Fruttosio chimicamente puro

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000 (8)

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

ex 1704 90 99

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %

1806 10 30

1806 10 90

Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 %

ex 1806 20 95

Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %

ex 1901 90 99

Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %

2101 12 98

2101 20 98

Preparazioni a base di caffè, tè o mate

3302 10 29

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %

09.6720

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000

1904 30

Bulgur di grano

09.6721

1806 20 70

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

300 (9)

2106 10 80

Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate

2202 90 99

Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 %

09.6722

2106 90 98

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000

09.6723

2207 10

2208 90 91

2208 90 99

Alcole etilico non denaturato

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

27 000 (10)

2207 20

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

09.6724

2402 10

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 500

2402 20 90

Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano

09.6725

2905 43

Mannitolo

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

100

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

09.6726

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee

Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

2 000


(1)  Con un aumento di 150 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(2)  Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(3)  Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(4)  Con un aumento di 300 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(5)  Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(6)  Con un aumento di 1 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(7)  Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(8)  Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(9)  Con un aumento di 40 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

(10)  Con un aumento di 14 600 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/97


REGOLAMENTO (UE) 2015/2406 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 18 dicembre 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, intitolate Iniziativa di informativa. Le modifiche mirano a migliorare l'efficacia dell'informativa e a spronare le società a determinare con giudizio professionale le informazioni da riportare nel bilancio nell'ambito dell'applicazione dello IAS 1.

(3)

Le modifiche dello IAS 1 comportano di conseguenza modifiche allo IAS 34 e all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(4)

La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 1 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

il Principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b)

lo IAS 34 Bilanci intermedi e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente alle modifiche dello IAS 1 come indicato all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Iniziativa di informativa

(Modifiche allo IAS 1)

Modifiche allo

IAS 1 Presentazione del bilancio

I paragrafi 10, 31, 54-55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122 sono modificati, i paragrafi 30 A, 55 A, 85 A-85B e 139P sono aggiunti e i paragrafi 115 e 120 sono soppressi. I paragrafi 29-30, 112, 116, 118 e 121 non sono stati modificati, ma sono riportati per agevolare la lettura.

Informativa completa di bilancio

10.

Un'informativa di bilancio completa include:

a)

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;

b)

un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;

c)

un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;

d)

un rendiconto finanziario dell'esercizio;

e)

le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

(ea)

le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38 A; e

f)

un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente se un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40 A-40D.

Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo «prospetto di conto economico complessivo» piuttosto che «prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo».

Rilevanza e aggregazione

29.

Un'entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un'entità presenta distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti.

30.

Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell'esposizione di dati sintetici e classificati che costituiscono le voci di bilancio. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note.

30 A

Nell'applicare il presente e altri IFRS, l'entità decide, alla luce di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L'entità non deve ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti.

31.

Alcuni IFRS precisano le informazioni da includere nel bilancio, note comprese. Un'entità non è tenuta a fornire un'informativa specifica richiesta da un IFRS se le informazioni in essa contenute non sono rilevanti. Ciò vale anche se l'IFRS contiene un elenco di requisiti specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.

Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

54.

Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:

a)

55.

Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 54), intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.

55 A

Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 55, tali risultati parziali devono:

a)

essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;

b)

essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;

c)

essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e

d)

non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo

82 A

La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci relative agli importi del periodo con riguardo:

a)

alle voci delle altre componenti di conto economico complessivo (esclusi gli importi di cui alla lettera (b)], classificate per natura e raggruppate in quelle che, in conformità agli altri IFRS:

i)

non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e

ii)

saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni;

b)

alla quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di pertinenza di società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, ripartita in quote parti delle voci che, in conformità agli altri IFRS:

i)

non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e

ii)

saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni.

85.

Un'entità deve presentare voci aggiuntive (anche disaggregando le voci elencate al paragrafo 82), intestazioni e risultati parziali nel prospetto (nei prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità.

85 A

Quando l'entità presenta risultati parziali a norma del paragrafo 85, tali risultati parziali devono:

a)

essere costituiti da voci che consistono in importi rilevati e valutati in conformità all'IFRS;

b)

essere presentati ed identificati in modo da rendere le voci che costituiscono il risultato parziale chiare e comprensibili;

c)

essere coerenti da un esercizio all'altro, conformemente al paragrafo 45; e

d)

non essere esposti con maggiore evidenza rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dall'IFRS per il prospetto (i prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo.

85B

Un'entità è tenuta a presentare le voci nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo che riconciliano tutti i risultati parziali presentati conformemente al paragrafo 85 con i risultati parziali o i totali richiesti dall'IFRS per tale prospetto (tali prospetti).

Struttura

112.

Le note devono:

a)

presentare le informazioni sui criteri di redazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 117-124;

b)

indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e

c)

fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.

113.

Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario.

114.

Esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri:

a)

dare rilievo ai settori di attività che l'entità ritiene essere più rilevanti per la comprensione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria, ad esempio raggruppando informazioni su determinate attività operative;

b)

raggruppare le informazioni sulle voci valutate nello stesso modo, come le attività valutate al fair value; oppure

c)

seguire l'ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali:

i)

la dichiarazione di conformità con gli IFRS (vedere paragrafo 16);

ii)

i principi contabili rilevanti applicati (vedere paragrafo 117);

iii)

le informazioni di supporto per le voci esposte nei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché nei prospetti delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario, nell'ordine in cui ogni prospetto e ogni voce sono presentati; e

iv)

altre informazioni, quali:

(1)

passività potenziali (vedere IAS 37) e impegni contrattuali non rilevati; e

(2)

informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell'entità (vedere IFRS 7).

115.

[Soppresso]

116.

Un'entità può presentare note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili in una sezione distinta del bilancio.

Illustrazione dei principi contabili

117.

Un'entità deve indicare i propri principi contabili rilevanti, tra cui:

a)

il criterio (criteri) base di valutazione adottato (adottati) nella preparazione del bilancio; e

b)

gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio.

118.

Per un'entità è importante informare gli utilizzatori del criterio o dei criteri di valutazione utilizzati nel bilancio [per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value (valore equo) o valore recuperabile] perché il criterio su cui un'entità prepara il bilancio ha un effetto significativo sulla sua analisi da parte degli utilizzatori. Quando un'entità applica diversi criteri di valutazione nel bilancio, per esempio nel caso in cui particolari classi di attività sono rideterminate, è sufficiente fornire una indicazione delle categorie di attività e passività alle quali ciascun criterio è applicato.

119.

Nel decidere se uno specifico principio contabile debba essere illustrato, la direzione aziendale considera se tale informativa aiuterebbe gli utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria. Ciascuna entità considera la natura dell'attività ed i principi che l'utilizzatore del bilancio si aspetterebbe siano illustrati per quel tipo di entità. L'indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori quando tali principi sono selezionati da alternative consentite negli IFRS. Un esempio sono le informazioni aggiuntive sull'eventualità o meno che un'entità applichi il fair value (valore equo) o il modello del costo ai propri investimenti immobiliari (vedere IAS 40 Investimenti immobiliari). Alcuni IFRS richiedono specificatamente le informazioni integrative di particolari politiche contabili, incluse le scelte effettuate dalla direzione aziendale tra le diverse alternative consentite. Per esempio, lo IAS 16 richiede l'informativa sui criteri di valutazione utilizzati per classi di immobili, impianti e macchinari.

120.

[Soppresso]

121.

Un principio contabile può essere significativo per la natura delle operazioni dell'entità anche se gli importi per l'esercizio corrente e gli esercizi precedenti non sono rilevanti. È inoltre appropriato indicare ogni principio contabile rilevante che non è specificamente richiesto dagli IFRS, ma che un'entità individua e applica secondo quanto previsto dallo IAS 8.

122.

Unitamente ai principi contabili rilevanti o ad altre note, un'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

139P

Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 10, 31, 54-55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122, ha aggiunto i paragrafi 30 A, 55 A e 85 A-85B e ha soppresso i paragrafi 115 e 120. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Le entità non sono tenute a fornire le informazioni richieste dai paragrafi 28-30 dello IAS 8 in relazione a tali modifiche.

Modifiche conseguenti ad altri Principi

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il paragrafo 21 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44BB.

Principi contabili

21.

In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), l'entità indica i propri principi contabili rilevanti, in particolare il criterio (i criteri) di valutazione utilizzato (utilizzati) nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44BB

Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 21 e B5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tali modifiche.

Nell'appendice B è modificato il paragrafo B5.

Altre informazioni integrative — Principi contabili (paragrafo 21)

B5

Il paragrafo 21 richiede che vengano indicati i criteri di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

a)

Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino unitamente ai principi contabili rilevanti o ad altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

IAS 34 Bilanci intermedi

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 57.

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

5.

Lo IAS 1 definisce un'informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:

e)

le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

DATA DI APPLICAZIONE

57.

Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tale modifica.


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/104


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2407 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte alcune condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

Il 16 marzo 2010 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della sottozona geografica 9, quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

La richiesta riguardava le navi registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operanti nell'ambito di un piano di gestione che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nella sottozona geografica 9.

(5)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel 2010 la deroga chiesta dall'Italia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato. L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto (3) conformemente all'articolo19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(6)

La deroga chiesta dall'Italia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 31 marzo 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione (4).

(7)

Il 16 luglio 2015 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di rinnovare la deroga che era scaduta il 31 marzo 2014. L'Italia ha fornito informazioni aggiornate per giustificare il rinnovo della deroga, compresi dettagli sulla riduzione del numero di pescherecci autorizzati e su alcune ulteriori modifiche al relativo piano di gestione.

(8)

Il 16 luglio 2015 l'Italia ha informato la Commissione della propria intenzione di pubblicare entro breve il piano di gestione aggiornato.

(9)

La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10)

Sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m. I fondali di pesca sono pertanto limitati.

(11)

La deroga chiesta dall'Italia riguarda 117 navi.

(12)

Il piano di gestione presentato dall'Italia garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 117 pescherecci che sono già autorizzati a operare dall'Italia, per uno sforzo totale di 5 754,5 Kw.

(13)

La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dall'Italia conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(14)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(15)

La pesca con sciabiche da natante è praticata vicino alla costa in acque poco profonde. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.

(16)

La pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.

(17)

Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione dell'Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.

(18)

Le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.

(19)

Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, l'Italia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(20)

Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5).

(21)

Le attività di pesca in questione vengono svolte a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(22)

Il piano italiano di gestione della pesca regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime. Inoltre, stando al punto 5.1.2, lettera a), del piano di gestione italiano, la pesca del rossetto (Aphia minuta) è limitata a una campagna di pesca, dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno.

(23)

L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(24)

Il piano di gestione italiano include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(25)

L'Italia dovrebbe trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(26)

La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

(27)

La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 marzo 2018.

(28)

È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.

(29)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi:

a)

registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno rispettivamente;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 409 del 30.12.2006. Versione rettificata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(2)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(3)  Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 192 del 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione, del 4 ottobre 2011, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 260 del 5.10.2011, pag. 15).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/108


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2408 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

94,6

TR

118,0

ZZ

149,6

0707 00 05

EG

174,9

MA

82,9

TR

149,4

ZZ

135,7

0709 93 10

MA

46,5

TR

153,0

ZZ

99,8

0805 10 20

EG

57,7

MA

64,7

TR

52,2

ZA

48,6

ZZ

55,8

0805 20 10

MA

75,3

ZZ

75,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

110,0

TR

88,5

ZZ

99,3

0805 50 10

TR

94,4

ZZ

94,4

0808 10 80

CA

151,7

CL

82,8

US

163,9

ZA

141,1

ZZ

134,9

0808 30 90

CN

63,2

TR

127,3

ZZ

95,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/110


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2409 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2016

(in kg)

09.4169

16 008 750


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/112


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2410 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2016

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4275

375 000

09.4276

750 000


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/114


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2411 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2016

(in kg)

09.4091

140 000

09.4092

800 000


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/116


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2412 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2016

(in kg)

09.4038

25 743 750

09.4170

3 691 500

09.4204

3 468 000


DECISIONI

19.12.2015   

IT

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L 333/118


DECISIONE (PESC) 2015/2413 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 9 dicembre 2015

che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/279/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, conformemente all'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUPOL Afghanistan, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capo della missione.

(2)

Il 17 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/922/PESC (2), che proroga la durata di EUPOL Afghanistan fino al 31 dicembre 2016.

(3)

Il 10 febbraio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/247 (3), con la quale la sig.ra Pia STJERNVALL è nominata capo della missione EUPOL Afghanistan a decorrere dal 16 febbraio 2015 fino al 31 dicembre 2015.

(4)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Pia STJERNVALL quale capo della missione dell'EUPOL Afghanistan dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Pia STJERNVALL quale capo della missione EUPOL Afghanistan è prorogato fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4).

(2)  Decisione 2014/922/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 152).

(3)  Decisione (PESC) 2015/247 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 febbraio 2015, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/1/2015) (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 24).


19.12.2015   

IT

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L 333/120


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2414 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma armonizzata EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti» in conformità alla direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 9145]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/142/CE stabilisce che gli apparecchi a gas («apparecchi») possano essere immessi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

(2)

Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti essenziali definiti all'allegato I della direttiva 2009/142/CE. Si presume che essi soddisfino tali requisiti se sono conformi alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3)

Il 28 dicembre 2005 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti». Il numero di riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

(4)

Il 30 giugno 2014 i Paesi Bassi hanno presentato un'obiezione formale, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/142/CE, nei confronti della norma armonizzata EN 521:2006. L'obiezione formale era basata sulla valutazione secondo la quale la norma non soddisfaceva pienamente i requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE.

(5)

Secondo i Paesi Bassi, a seguito di una serie di infortuni connessi all'utilizzo di fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale e della successiva vigilanza di mercato sui prodotti in questione, è emerso che tali prodotti, qualora usati normalmente, presentano un rischio per gli utenti. Più specificamente, quando detti fornelli a gas sono stati usati con una piastra per grigliare o un recipiente con diametro superiore a 180 mm, la temperatura della cartuccia gas era notevolmente superiore ai 50 °C previsti dalla norma EN 521:2006, determinando un rischio di incendio o di esplosione della cartuccia stessa. I Paesi Bassi hanno osservato che le prove di cui alla norma EN 521:2006 non coprono adeguatamente i rischi derivanti da tali fornelli portatili o da analoghi apparecchi a gas, in quanto tali apparecchi non sono sicuri se utilizzati con recipienti di grandi dimensioni, e che pertanto la norma EN 521:2006 non soddisfa i requisiti essenziali di cui ai punti 1.1 e 3.1.1 della direttiva 2009/142/CE, allegato I.

(6)

I fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale sono apparecchi portatili a gas utilizzati per la cottura contemplati nella direttiva 2009/142/CE. Essi rappresentano, insieme ai fornelli a gas verticali, i due tipi base di fornelli a gas portatili direttamente collegati alle cartucce gas. Contrariamente ai fornelli a gas verticali, costituiti da un gruppo bruciatore montato sulla parte superiore di una cartuccia gas o di un vano che la contiene, i fornelli a gas con piano cottura orizzontale sono composti da un gruppo bruciatore montato su una struttura orizzontale contenente un vano integrato atto ad alloggiare una cartuccia gas accanto al bruciatore. I fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale sembrano rappresentare una parte crescente del mercato dei fornelli a gas portatili, che sono prodotti di consumo comunemente utilizzati durante le attività ricreative delle famiglie.

(7)

A norma della direttiva 2009/142/CE ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli, qualora venga usato normalmente. Inoltre non si devono produrre instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano la sicurezza. Infine, le parti di un apparecchio destinate ad essere posizionate in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.

(8)

La norma EN 521:2006 riguarda un'ampia gamma di apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti e progettati per essere utilizzati con cartucce non ricaricabili, quali apparecchi di cottura, di illuminazione e di riscaldamento. Esempi di apparecchi di cottura contemplati nella norma sono i fornelli, le graticole e alcuni tipi di barbecue, ad eccezione dei barbecue che possono essere utilizzati in ambienti chiusi. La norma EN 521:2006 contiene clausole dettagliate e disegni relativi alle caratteristiche costruttive e di prestazione connesse alla sicurezza e all'uso razionale dell'energia degli apparecchi portatili che rientrano nel suo campo di applicazione, compresi i metodi di prova e le prescrizioni relative alle informazioni.

(9)

La norma EN 521:2006 dispone in diverse clausole che le prove atte a verificare la stabilità, la temperatura ecc., dovrebbero essere effettuate utilizzando un recipiente con diametro di 180 mm, sebbene nel prospetto A.1 (caratteristiche dei recipienti necessari per le prove) della sua appendice A si faccia riferimento a dimensioni dei recipienti da 120 mm a 340 mm. Le istruzioni e le avvertenze da fornire con l'apparecchio non contengono inoltre alcuna indicazione che richiami l'attenzione dell'utente sul fatto che possono essere utilizzati solo recipienti con diametro massimo di 180 mm.

(10)

La norma EN 521:2006 è comunemente utilizzata come riferimento per verificare la conformità dei fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale ai requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE. La norma EN 521:2006 non contiene tuttavia alcuna clausola che faccia riferimento ai rischi connessi all'utilizzo di recipienti con diametro superiore a 180 mm per i fornelli a gas con piano cottura orizzontale. Essa non prevede alcuna avvertenza per gli utenti concernente l'utilizzo di recipienti con dimensioni maggiori e non contiene inoltre alcun requisito di progettazione (specifica tecnica) che tenga conto dello stato dell'arte, in modo da rendere impossibile l'utilizzo di recipienti più grandi di quelli che garantiscono la sicurezza durante l'utilizzo. Ne consegue che i fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale presenti sul mercato non presentano alcuna soluzione progettuale che prevenga i rischi derivanti dall'utilizzo di recipienti con dimensioni maggiori di 180 mm e non riportano tale avvertenza o informazione. Dal punto di vista della temperatura, le cartucce gas dei fornelli con piano cottura orizzontale sono tuttavia più sensibili all'impiego di recipienti di grandi dimensioni rispetto alle cartucce gas dei fornelli verticali, in relazione ai quali non sono stati segnalati infortuni o altre problematiche.

(11)

In assenza di avvertenze o specifiche di progettazione che limitino la possibilità di utilizzare recipienti con dimensioni maggiori di 180 mm per i fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale, è ragionevole attendersi che, cucinando per la famiglia, i consumatori possano utilizzare recipienti più grandi. Il loro comportamento è da considerarsi ragionevolmente prevedibile e pertanto un «uso normale» ai sensi della direttiva 2009/142/CE. Alcuni fabbricanti, di propria iniziativa, tengono già conto di tale comportamento e allegano al loro apparecchio un'avvertenza per gli utenti concernente l'utilizzo di recipienti con dimensioni maggiori di 180 mm.

(12)

Dal contenuto della norma EN 521:2006 si evince che essa non tiene conto delle specificità dei fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale. La norma contiene solo i disegni e le prove riguardanti i fornelli a gas verticali. Ciò riflette la situazione in atto al momento in cui è stata redatta, in quanto tale tipo di fornelli a gas portatili non era ancora stato immesso sul mercato. Risulta pertanto che la norma EN 521:2006 contempla solo i fornelli a gas verticali e non i modelli con piano cottura orizzontale, che sono interessati dall'obiezione formale presentata dai Paesi Bassi. Quanto sopra non trova tuttavia riscontro né nel suo campo di applicazione né in alcuna delle sue clausole. Ciò comporta un rischio di confusione tra fabbricanti, organismi notificati e altre parti interessate per quanto riguarda la portata del campo di applicazione della norma EN 521:2006.

(13)

Sulla base della norma EN 521:2006 e delle informazioni presentate dai Paesi Bassi e dagli altri Stati membri, dal CEN e dal settore industriale e previa consultazione del gruppo di lavoro sugli apparecchi a gas, si registra un ampio consenso quanto al fatto che, in assenza di disposizioni nella norma EN 521:2006 concernenti le specificità dei fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale e i relativi rischi, la norma non soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE per quanto riguarda tale tipo di apparecchi. I fabbricanti di fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale dovrebbero pertanto garantire che i loro apparecchi siano conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE con altri mezzi, soggetti a verifica in occasione della valutazione di conformità. I certificati di esame «CE» del tipo per tali apparecchi, che sono già stati rilasciati in base a una presunzione di conformità alla direttiva 2009/142/CE, dovrebbero essere riesaminati in modo da verificare se gli apparecchi in questione sono conformi ai requisiti essenziali di tale direttiva.

(14)

Il numero di riferimento della norma EN 521:2006 dovrebbe continuare a essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in quanto non sono state sollevate questioni concernenti la sua conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2009/142/CE per quanto concerne gli apparecchi che rientrano nel suo campo di applicazione. Al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda la portata del campo di applicazione della norma EN 521:2006 e pertanto la portata della presunzione di conformità, la pubblicazione dovrebbe tuttavia essere corredata di un'avvertenza che richiami l'attenzione sul fatto che la norma EN 521:2006 non contempla i fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il riferimento della norma armonizzata EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti» non viene ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La pubblicazione del numero di riferimento della norma EN 521:2006 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è corredata dell'avvertenza che figura nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(3)  Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (GU C 349 del 22.12.2010, pag. 6).


ALLEGATO

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di gas di petrolio liquefatti»

EN 521:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(30.11.2009)

Attenzione  (2): la presente pubblicazione non riguarda i fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale (3).


(1)  OEN: organismo europeo di normalizzazione:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

(2)  In conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2414 della Commissione, del 17 Dicembre 2015, sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma armonizzata EN 521:2006 «Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti» in conformità alla direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 120).

(3)  I fornelli a gas con piano cottura orizzontale sono composti da un gruppo bruciatore montato su una struttura orizzontale contenente un vano integrato atto ad alloggiare una cartuccia gas accanto al bruciatore.

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/124


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2415 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

relativa all'approvazione, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle norme di distribuzione del traffico modificate per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo)

[notificata con il numero C(2015) 9177]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 21 aprile 2015, ricevuta dalla Commissione il 21 aprile 2015, le autorità italiane hanno informato la Commissione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, del decreto ministeriale n. 395, del 1o ottobre 2014, che modifica il decreto n. 15, del 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e successive modifiche ed integrazioni (2) (di seguito denominato «il decreto Lupi»). Con lettere del 5 novembre 2014 e 18 marzo 2015 le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni sul decreto Lupi. La Commissione ha richiesto informazioni supplementari con lettera del 5 settembre 2015, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 25 settembre 2015.

(2)

Il sistema aeroportuale milanese comprende gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio (Bergamo).

2.   CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.   Il decreto Bersani e il decreto Bersani 2

(3)

Con decisione del 21 dicembre 2000 (3), la Commissione ha dichiarato le norme sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano contenute nel decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 3 marzo 2000 (4) (di seguito denominato «il decreto Bersani») compatibili con il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (5). Questo regolamento è stato nel frattempo abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008. La decisione della Commissione era subordinata alla modifica delle suddette norme come indicato dalle autorità italiane con lettera del 4 dicembre 2000. Tale modifica è stata introdotta tramite il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 5 gennaio 2001 (6) (di seguito denominato «il decreto Bersani 2»).

(4)

L'obiettivo del decreto Bersani e del decreto Bersani 2 era di assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo dell'aeroporto di Milano Malpensa come hub internazionale, qualificando allo stesso tempo l'aeroporto di Milano Linate quale infrastruttura per collegamenti «point to point». A questo fine il decreto Bersani e il decreto Bersani 2 contenevano varie disposizioni: in particolare imponevano, per l'aeroporto di Milano Linate, le seguenti restrizioni per quanto riguarda il numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso aeroporti dell'Unione europea, individuate in base ai volumi di traffico passeggeri:

un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore per rotte con un traffico passeggeri tra 350 000 e 700 000 unità,

due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore per rotte con un traffico passeggeri tra 700 000 e 1 400 000 unità,

tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore per rotte con un traffico passeggeri tra 1 400 000 e 2 800 000 unità,

senza alcun limite per rotte con un traffico passeggeri superiore a 2 800 000 unità.

(5)

I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate, con le modalità descritte immediatamente sopra, con un servizio di andata e ritorno giornaliero e con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni «obiettivo 1» che abbiano sviluppato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350 000 unità.

(6)

Il decreto Bersani 2 specifica che tutte le capitali europee potranno essere collegate all'aeroporto di Linate con almeno una frequenza giornaliera andata e ritorno e che gli aeroporti comunitari il cui volume di traffico annuale è stato superiore a 40 milioni di passeggeri nel 1999 potranno essere collegati all'aeroporto di Linate con almeno due frequenze giornaliere andata e ritorno.

(7)

Il decreto Bersani e il decreto Bersani 2 limitavano inoltre l'aeroporto di Milano Linate ad aeromobili con unico corridoio per collegamenti di linea «point to point» solo all'interno dell'Unione europea.

2.2.   Il decreto Lupi

(8)

Il decreto Lupi modifica il decreto Bersani e il decreto Bersani 2 rimuovendo tutte le restrizioni al numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso gli aeroporti dell'UE, individuate in base ai volumi di traffico passeggeri, imposte all'aeroporto di Milano Linate. Le altre restrizioni imposte all'aeroporto di Milano Linate (aeromobili con corridoio unico, collegamenti di linea «point to point» all'interno dell'Unione europea) rimangono in vigore.

(9)

Le autorità italiane hanno spiegato che questa modifica era giustificata dalla necessità di abolire restrizioni basate su criteri ormai obsoleti e non più adeguati e consentire agli operatori che detengono bande orarie all'aeroporto di Milano Linate di utilizzarle nel modo più efficiente possibile. In questo modo si dovrebbero rendere più efficienti i sistemi aeroportuali italiani ed europei sia per le imprese sia per i passeggeri.

(10)

Il decreto Lupi (decreto ministeriale n. 395) è stato firmato il 1o ottobre e pubblicato l'11 ottobre 2014, poco prima dell'inizio della stagione di programmazione invernale IATA 2014-2015, apertasi il 26 ottobre 2014. Il decreto Lupi è applicabile a partire dall'inizio della stagione di traffico invernale 2014/2015.

(11)

L'Italia non ha consultato le parti interessate prima di adottare il decreto Lupi.

3.   OSSERVAZIONI TRASMESSE ALLA COMMISSIONE DALLE PARTI INTERESSATE

(12)

La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (7) un sunto delle norme modificate di ripartizione del traffico notificate dalle autorità italiane e invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(13)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di due parti interessate che hanno preferito mantenere l'anonimato. La Commissione ha inviato un sunto delle osservazioni alle autorità italiane per consentire loro di esprimere commenti.

3.1.   La prima parte interessata

(14)

La prima parte interessata sostiene che le autorità italiane non avevano consultato tutte le compagnie aeree o gli aeroporti interessati prima di adottare le norme modificate di distribuzione del traffico. Sempre secondo questa parte interessata, solo talune compagnie aeree, che erano state informate delle imminenti modifiche, avevano potuto perciò utilizzare la flessibilità introdotta dal nuovo decreto e pianificare in tempo utile la stagione di traffico invernale 2014/2015 fin dall'inizio.

(15)

La prima parte interessata ha sottolineato inoltre che le autorità italiane non hanno rispettato l'obbligo loro imposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 di non applicare modifiche alle norme di distribuzione del traffico prima dell'approvazione da parte della Commissione.

(16)

La prima parte interessata ha altresì sollevato il problema dell'attribuzione delle bande orarie all'aeroporto di Milano Linate.

3.2.   La seconda parte interessata

(17)

La seconda parte interessata ha affermato che la tempistica con cui è stato adottato il decreto Lupi ha permesso ad alcune compagnie aeree di introdurre con effetto immediato nuove rotte in partenza da Linate, senza un'adeguata consultazione delle altre compagnie aeree che operano sul tale aeroporto o addirittura prima che venissero loro fornite informazioni.

(18)

La seconda parte interessata ha inoltre sottolineato che la notifica del decreto Lupi alla Commissione è stata ricevuta oltre 7 mesi dopo la sua pubblicazione.

(19)

La seconda parte interessata ha inoltre osservato che il decreto Lupi dà un vantaggio specifico a Etihad, Alitalia e alle sue compagnie partner (Alitalia entra di fatto in possesso della maggior parte delle bande orarie) e che il decreto Lupi è potenzialmente foriero di gravi distorsioni della concorrenza a favore di Alitalia. La seconda parte interessata ha chiesto alla Commissione di abrogare immediatamente il decreto Lupi.

4.   I TERMINI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008

(20)

L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 dispone che uno Stato membro possa, previa consultazione delle parti interessate, regolamentare, senza discriminazioni tra le destinazioni all'interno della Comunità oppure basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti che servono la stessa città o la stessa conurbazione. Nello stesso paragrafo sono fissate condizioni specifiche per la distribuzione del traffico.

(21)

L'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 dispone che lo Stato membro interessato informi la Commissione della sua intenzione di regolare la distribuzione del traffico aereo ovvero di modificare le disposizioni esistenti in materia di distribuzione del traffico. Esso dispone anche che la Commissione esamini l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dello Stato membro, dopo aver richiesto il parere del comitato istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008, decida se lo Stato membro può applicare le misure. Esso aggiunge inoltre che la Commissione pubblica la propria decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che le misure non sono applicate prima della pubblicazione dell'approvazione da parte della Commissione.

5.   VALUTAZIONE

(22)

Il decreto Lupi modifica le norme relative alla distribuzione del traffico per il sistema aeroportuale milanese rimuovendo le restrizioni esistenti per l'aeroporto di Linate sul numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso gli aeroporti dell'UE, individuate in base ai volumi di traffico passeggeri. Esso costituisce pertanto una modifica a una norma esistente in materia di distribuzione del traffico ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

(23)

Le autorità italiane considerano che il decreto Lupi non costituisca una modifica a norme esistenti in materia di distribuzione del traffico, in quanto esso non era considerato una misura finalizzata a modificare il traffico aereo all'interno del sistema aeroportuale milanese. Il decreto Lupi si limita a rimuovere una restrizione alla fornitura di servizi.

(24)

La Commissione non aderisce a tale argomentazione. Le restrizioni al numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso gli aeroporti dell'UE individuate in base ai volumi di traffico passeggeri fanno parte di una norma di distribuzione del traffico che ha lo scopo di attribuire i servizi aerei non rientranti nelle restrizioni a un altro aeroporto del sistema aeroportuale milanese. La Commissione ha approvato questa norma di distribuzione del traffico nel 2000. Rimuovere un elemento di tale norma di distribuzione costituisce pertanto una modifica alla norma stessa.

(25)

Le autorità italiane non hanno consultato le parti interessate prima di adottare il decreto Lupi. Esse non hanno pertanto rispettato il pertinente obbligo stabilito all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

(26)

Le autorità italiane considerano che non sussistesse la necessità di consultare le parti terze interessate in quanto l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 imporrebbe la consultazione delle parti interessate solo qualora lo Stato membro volesse «regolamentare» il traffico, ossia prima di introdurre una norma di distribuzione del traffico, ma non nel caso di un suo emendamento. La Commissione non concorda con questo ragionamento. Emendare una norma di distribuzione del traffico significa che la norma, dopo l'emendamento, è diversa da quella applicabile prima dell'emendamento. Alla luce della ratio legis dell'articolo 19, questa modifica (intenzionale) nella situazione giuridica non è fondamentalmente diversa dalla modifica che si apporta con l'introduzione di una nuova norma. Questa modifica nella situazione giuridica costituisce di per sé la ragione per cui le autorità nazionali sono tenute a consultare le parti interessate, oltre a essere il motivo per cui le autorità sono tenute a notificare il caso alla Commissione. Il termine «regolamentare» all'articolo 19, paragrafo 2, deve essere pertanto inteso come inclusivo dell'emendamento di norme di distribuzione del traffico.

(27)

Le autorità italiane sostengono che non fosse necessaria una consultazione da un punto di vista sostanziale, poiché tutti gli operatori aerei che detengono bande orarie all'aeroporto di Linate beneficiavano in egual modo del decreto Lupi. La Commissione fa notare che questa argomentazione anticipa le possibili conclusioni che si devono trarre alla luce delle osservazioni che le parti interessate hanno il diritto di trasmettere. Per definizione essa non può sollevare l'Italia dall'obbligo di consultare previamente le parti interessate prima di trarre qualsiasi conclusione.

(28)

Le autorità italiane hanno affermato di essere pronte a svolgere una consultazione adesso. Per chiarezza è tuttavia opportuno sottolineare che tale consultazione dovrebbe essere seguita da un nuovo atto, da adottare alla luce delle osservazioni trasmesse. Tale nuovo atto sarebbe indispensabile anche se, a seguito della consultazione, le autorità italiane dovessero ritenere che la norma, quale emendata dal decreto Lupi, sia adeguata.

6.   CONCLUSIONI

(29)

In contrasto con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, le autorità italiane non hanno consultato le parti interessate prima di emendare le norme di distribuzione del traffico relative al sistema aeroportuale milanese.

(30)

Le misure di cui al decreto ministeriale n. 395, del 1o ottobre 2014, che modifica il decreto n. 15, del 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, notificato alla Commissione il 21 aprile 2015, non possono pertanto essere approvate.

(31)

La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1008/2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'approvazione delle misure di cui al decreto ministeriale n. 395, del 1o ottobre 2014, che modifica il decreto n. 15, del 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, notificato alla Commissione il 21 aprile 2015, è negata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2)  Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 237 dell'11 ottobre 2014.

(3)  GU L 58 del 28.2.2001, pag. 29.

(4)  Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13 marzo 2000.

(5)  Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8). Per quanto riguarda questa abrogazione cfr. l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

(6)  Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2001.

(7)  GU C 183 del 4.6.2015, pag. 4.


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/128


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2416 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire

[notificata con il numero C(2015) 9185]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5,

considerando quanto segue:

(1)

I punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE prevedono requisiti particolari concernenti l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti vegetali e altre voci originari di determinati paesi. Uno di questi requisiti particolari prescrive una constatazione ufficiale che gli anzidetti prodotti vegetali e altre voci sono originari di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire.

(2)

Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto che determinate zone dei loro territori siano riconosciute indenni da Agrilus planipennis Fairmaire conformemente all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 della direttiva 2000/29/CE.

(3)

Dalle informazioni ufficiali trasmesse dagli Stati Uniti d'America risulta che determinate zone del loro territorio sono indenni da Agrilus planipennis Fairmaire. Tali zone degli Stati Uniti d'America dovrebbero pertanto essere riconosciute indenni da detto organismo nocivo.

(4)

Alla luce della costante espansione dell'Agrilus planipennis Fairmaire negli Stati Uniti d'America, è opportuno riconoscere le zone interessate indenni da Agrilus planipennis Fairmaire limitatamente a un determinato periodo.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Riconoscimento

Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 della direttiva 2000/29/CE, le zone degli Stati Uniti d'America elencate nell'allegato della presente decisione sono riconosciute indenni da Agrilus planipennis Fairmaire.

Articolo 2

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DELLE ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1)

Stati indenni da Agrilus planipennis Fairmaire

Alaska

Arizona

California

Florida

Hawaii

Idaho

Mississippi

Montana

Nevada

New Mexico

North Dakota

Oklahoma

Oregon

South Dakota

Utah

Washington

Wyoming

2)

Contee indenni da Agrilus planipennis Fairmaire

a)

Contee in Alabama:

Autauga

Baldwin

Barbour

Bibb

Blount

Bullock

Butler

Calhoun

Chambers

Chilton

Choctaw

Clarke

Clay

Coffee

Colbert

Conecuh

Coosa

Covington

Crenshaw

Cullman

Dale

Dallas

DeKalb

Elmore

Escambia

Etowah

Fayette

Franklin

Geneva

Greene

Hale

Henry

Houston

Jefferson

Lamar

Lawrence

Lee

Lowndes

Macon

Marengo

Marion

Marshall

Mobile

Monroe

Montgomery

Morgan

Perry

Pickens

Pike

Russell

Shelby

St. Clair

Sumter

Talladega

Tallapoosa

Tuscaloosa

Walker

Washington

Wilcox

Winston

b)

Contee in Arkansas:

Baxter

Benton

Boone

Carroll

Clay

Cleburne

Conway

Craighead

Crawford

Crittenden

Cross

Faulkner

Franklin

Fulton

Greene

Independence

Izard

Jackson

Johnson

Lawrence

Lee

Logan

Madison

Marion

Mississippi

Monroe

Newton

Phillips

Poinsett

Polk

Pope

Prairie

Randolph

St. Francis

Scott

Searcy

Sebastian

Sharp

Stone

Van Buren

Washington

White

Woodruff

c)

Contee in Colorado:

Alamosa

Arapahoe

Archuleta

Baca

Bent

Broomfield

Chaffee

Cheyenne

Clear Creek

Conejos

Costilla

Crowley

Custer

Delta

Denver

Dolores

Douglas

Eagle

El Paso

Elbert

Fremont

Garfield

Gunnison

Hinsdale

Huerfano

Jackson

Kiowa

Kit Carson

La Plata

Lake

Las Animas

Lincoln

Logan

Mesa

Mineral

Moffat

Montezuma

Montrose

Morgan

Otero

Ouray

Park

Phillips

Pitkin

Prowers

Pueblo

Rio Blanco

Rio Grande

Routt

Saguache

San Juan

San Miguel

Sedgwick

Summit

Teller

Washington

Yuma

d)

Contee in Georgia:

Appling

Atkinson

Bacon

Baker

Baldwin

Ben Hill

Berrien

Bibb

Bleckley

Brantley

Brooks

Bryan

Bulloch

Burke

Calhoun

Camden

Candler

Charlton

Chatham

Chattahoochee

Clay

Clinch

Coffee

Colquitt

Columbia

Cook

Crawford

Crisp

Decatur

Dodge

Dooly

Dougherty

Early

Echols

Effingham

Emanuel

Evans

Glascock

Glynn

Grady

Hancock

Harris

Houston

Irwin

Jeff Davis

Jefferson

Jenkins

Johnson

Jones

Lanier

Laurens

Lee

Liberty

Lincoln

Long

Lowndes

Macon

Marion

McDuffie

McIntosh

Miller

Mitchell

Montgomery

Morgan

Muscogee

Peach

Pierce

Pulaski

Quitman

Randolph

Richmond

Schley

Seminole

Stewart

Sumter

Talbot

Taliaferro

Tattnall

Taylor

Telfair

Terrell

Thomas

Tift

Toombs

Treutlen

Turner

Twiggs

Upson

Ware

Warren

Washington

Wayne

Webster

Wheeler

Wilcox

Wilkinson

Worth

e)

Contee in Kansas:

Allen

Anderson

Barber

Barton

Bourbon

Butler

Chase

Chautauqua

Cherokee

Cheyenne

Clark

Clay

Cloud

Coffey

Comanche

Cowley

Crawford

Decatur

Dickinson

Edwards

Elk

Ellis

Ellsworth

Finney

Ford

Geary

Gove

Graham

Grant

Gray

Greeley

Greenwood

Hamilton

Harper

Harvey

Haskell

Hodgeman

Jewell

Kearny

Kingman

Kiowa

Labette

Lane

Lincoln

Linn

Logan

Lyon

McPherson

Marion

Marshall

Meade

Mitchell

Montgomery

Morris

Morton

Nemaha

Neosho

Ness

Norton

Osborne

Ottawa

Pawnee

Phillips

Pottawatomie

Pratt

Rawlins

Reno

Republic

Rice

Riley

Rooks

Rush

Russell

Saline

Scott

Sedgwick

Seward

Sheridan

Sherman

Smith

Stafford

Stanton

Stevens

Sumner

Thomas

Trego

Wabaunsee

Wallace

Washington

Wichita

Wilson

Woodson

f)

Contee (Parish) in Louisiana:

Acadia

Allen

Ascension

Assumption

Avoyelles

Beauregard

Calcasieu

Caldwell

Cameron

Catahoula

Concordia

De Soto

East Baton Rouge

East Feliciana

Evangeline

Franklin

Grant

Iberia

Iberville

Jefferson Davis

Jefferson

Lafayette

Lafourche

La Salle

Livingston

Natchitoches

Orleans

Plaquemines

Pointe Coupee

Rapides

Red River

Sabine

St. Bernard

St. Charles

St. Helena

St. James

St. John the Baptist

St. Landry

St. Martin

St. Mary

St. Tammany

Tangipahoa

Tensas

Terrebonne

Vermilion

Vernon

Washington

West Baton Rouge

West Feliciana

Winn

g)

Contee in Maine:

Aroostook

Franklin

Hancock

Kennebec

Knox

Lincoln

Penobscot

Piscataquis

Somerset

Waldo

Washington

h)

Contee in Minnesota:

Becker

Beltrami

Big Stone

Blue Earth

Brown

Cass

Chippewa

Clay

Clearwater

Cook

Cottonwood

Crow Wing

Douglas

Faribault

Grant

Hubbard

Jackson

Kandiyohi

Kittson

Koochiching

Lac qui Parle

Lake of the Woods

Lincoln

Lyon

Mahnomen

Martin

Meeker

Morrison

Murray

Nicollet

Nobles

Norman

Otter Tail

Pennington

Pipestone

Polk

Pope

Red Lake

Redwood

Renville

Rock

Roseau

Stearns

Stevens

Swift

Todd

Traverse

Wabasha

Wadena

Watonwan

Wilkin

Yellow Medicine

i)

Contee in Nebraska:

Adams

Antelope

Arthur

Banner

Blaine

Boone

Box Butte

Boyd

Brown

Buffalo

Burt

Butler

Cedar

Chase

Cherry

Cheyenne

Clay

Colfax

Cuming

Custer

Dakota

Dawes

Dawson

Deuel

Dixon

Dodge

Dundy

Fillmore

Franklin

Frontier

Furnas

Gage

Garden

Garfield

Gosper

Grant

Greeley

Hall

Hamilton

Harlan

Hayes

Hitchcock

Holt

Hooker

Howard

Jefferson

Kearney

Keith

Keya Paha

Kimball

Knox

Lancaster

Lincoln

Logan

Loup

Madison

McPherson

Merrick

Morrill

Nance

Nuckolls

Perkins

Phelps

Pierce

Platte

Polk

Red Willow

Rock

Saline

Saunders

Seward

Scotts Bluff

Sheridan

Sherman

Sioux

Stanton

Thayer

Thomas

Thurston

Valley

Wayne

Webster

Wheeler

York

j)

Contee in New Hampshire:

Coos

k)

Contee in South Carolina:

Contea di Aiken

Contea di Allendale

Contea di Bamberg

Contea di Barnwell

Contea di Beaufort

Contea di Berkeley

Contea di Calhoun

Contea di Charleston

Contea di Chesterfield

Contea di Clarendon

Contea di Colleton

Contea di Darlington

Contea di Dillon

Contea di Dorchester

Contea di Edgefield

Contea di Fairfield

Contea di Florence

Contea di Georgetown

Contea di Greenwood

Contea di Hampton

Contea di Horry

Contea di Jasper

Contea di Kershaw

Contea di Lancaster

Contea di Laurens

Contea di Lee

Contea di Lexington

Contea di Marion

Contea di Marlboro

Contea di McCormick

Contea di Newberry

Contea di Orangeburg

Contea di Richland

Contea di Saluda

Contea di Sumter

Contea di Williamsburg

l)

Contee in Tennessee:

Crockett

Decatur

Dyer

Fayette

Gibson

Hardeman

Hardin

Haywood

Henderson

Lake

Lauderdale

Madison

McNairy

Obion

Shelby

Tipton

Weakley

m)

Contee in Texas:

Anderson

Andrews

Angelina

Aransas

Archer

Armstrong

Atascosa

Austin

Bailey

Bandera

Bastrop

Baylor

Bee

Bell

Bexar

Blanco

Borden

Bosque

Brazoria

Brazos

Brewster

Briscoe

Brooks

Brown

Burleson

Burnet

Caldwell

Calhoun

Callahan

Cameron

Camp

Carson

Castro

Chambers

Cherokee

Childress

Clay

Cochran

Coke

Coleman

Collin

Collingsworth

Colorado

Comal

Comanche

Concho

Cooke

Coryell

Cottle

Crane

Crockett

Crosby

Culberson

Dallam

Dallas

Dawson

De Witt

Deaf Smith

Delta

Denton

Dickens

Dimmit

Donley

Duval

Eastland

Ector

Edwards

El Paso

Ellis

Erath

Falls

Fannin

Fayette

Fisher

Floyd

Foard

Fort Bend

Franklin

Freestone

Frio

Gaines

Galveston

Garza

Gillespie

Glasscock

Goliad

Gonzales

Gray

Grayson

Gregg

Grimes

Guadalupe

Hale

Hall

Hamilton

Hansford

Hardeman

Hardin

Harris

Hartley

Haskell

Hays

Hemphill

Henderson

Hidalgo

Hill

Hockley

Hood

Hopkins

Houston

Howard

Hudspeth

Hunt

Hutchinson

Irion

Jack

Jackson

Jasper

Jeff Davis

Jefferson

Jim Hogg

Jim Wells

Johnson

Jones

Karnes

Kaufman

Kendall

Kenedy

Kent

Kerr

Kimble

King

Kinney

Kleberg

Knox

La Salle

Lamar

Lamb

Lampasas

Lavaca

Lee

Leon

Liberty

Limestone

Lipscomb

Live Oak

Llano

Loving

Lubbock

Lynn

Madison

Martin

Mason

Matagorda

Maverick

McCulloch

McLennan

McMullen

Medina

Menard

Midland

Milam

Mills

Mitchell

Montague

Montgomery

Moore

Morris

Motley

Nacogdoches

Navarro

Newton

Nolan

Nueces

Ochiltree

Oldham

Orange

Palo Pinto

Parker

Parmer

Pecos

Polk

Potter

Presidio

Rains

Randall

Reagan

Real

Red River

Reeves

Refugio

Roberts

Robertson

Rockwall

Runnels

Rusk

Sabine

San Augustine

San Jacinto

San Patricio

San Saba

Schleicher

Scurry

Shackelford

Shelby

Sherman

Smith

Somervell

Starr

Stephens

Sterling

Stonewall

Sutton

Swisher

Tarrant

Taylor

Terrell

Terry

Throckmorton

Titus

Tom Green

Travis

Trinity

Tyler

Upshur

Upton

Uvalde

Val Verde

Van Zandt

Victoria

Walker

Waller

Ward

Washington

Webb

Wharton

Wheeler

Wichita

Wilbarger

Willacy

Williamson

Wilson

Winkler

Wise

Wood

Yoakum

Young

Zapata

Zavala

n)

Contee in Wisconsin:

Rusk

o)

Contee in Vermont:

Addison

Caledonia

Chittenden

Essex

Franklin

Grand Isle

Lamoille

Orleans

Washington


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/143


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2417 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2015) 9191]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2) è applicata da maggio 2015; In considerazione delle notifiche, nel frattempo, di nuovi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito denominata «l'organismo specificato») da parte delle autorità francesi nei loro rispettivi territori, è opportuno adattare all'attuale situazione le misure istituite da detta decisione.

(2)

Analisi scientifiche hanno dimostrato che nel territorio dell'Unione sono presenti diverse sottospecie dell'organismo specificato. È stato inoltre rilevato che varie piante ospiti sono sensibili a una sola di dette sottospecie. È pertanto opportuno modificare la definizione di «piante ospiti» al fine di tenere conto di questi sviluppi. Per la stessa ragione sarebbe altresì opportuno dare la possibilità agli Stati membri di delimitare zone solo in relazione a dette sottospecie.

(3)

Al fine di garantire un approccio più tempestivo per quanto riguarda l'elenco delle piante ospiti, attualmente enumerate nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, è opportuno modificare la definizione di «piante ospiti», sopprimere l'allegato II e pubblicare l'elenco delle piante ospiti in una banca dati della Commissione di «piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione».

(4)

In considerazione della modifica della definizione di «piante ospiti», sarebbe opportuno modificare anche la definizione di «piante specificate» per garantire che vi siano comprese tutte le piante ospiti immediatamente dopo la loro inclusione nella banca dati di cui al considerando 3.

(5)

Dato il rischio di diffusione dell'organismo specificato in qualsiasi parte del territorio dell'Unione, nonché l'importanza di un'azione tempestiva, la definizione di un piano di emergenza a livello degli Stati membri è di particolare importanza per garantire una migliore preparazione in caso di potenziali focolai.

(6)

Per facilitare la ricerca scientifica finalizzata all'individuazione degli effetti precisi dell'organismo specificato sulle piante ospiti, gli Stati membri interessati dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'impianto di piante ospiti in una o più parti della zona di contenimento a fini scientifici, conformemente alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE della Commissione (3) e assicurando la protezione del territorio dell'Unione non ancora colpito dall'organismo specificato. Questa possibilità non dovrebbe tuttavia sussistere per la zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione per via della sua prossimità al resto del territorio dell'Unione.

(7)

Il 2 settembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico (4) sul trattamento con acqua calda del materiale di moltiplicazione della vite in riposo vegetativo contro l'organismo specificato. Detto parere dimostra che le condizioni prescritte e raccomandate per risanare il materiale di moltiplicazione della vite contro il fitoplasma Grapevine flavescence dorée sono efficaci anche contro l'organismo specificato. È pertanto opportuno consentire, a determinate condizioni, lo spostamento di piante in riposo vegetativo di Vitis all'interno e all'esterno delle zone delimitate se tali piante sono state sottoposte al trattamento con acqua calda.

(8)

Tenuto conto della sensibilità delle piante ospiti all'infezione dell'organismo specificato, oltre che della necessità di una maggiore sensibilizzazione degli operatori e di una tracciabilità in caso di risultati positivi, è opportuno disporre che anche le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate possano essere spostate all'interno del territorio dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante. Per non introdurre un onere amministrativo sproporzionato per i venditori di dette piante, questa prescrizione non dovrebbe applicarsi allo spostamento di dette piante verso persone che agiscono a fini che non rientrano nella loro attività commerciale, industriale o professionale.

(9)

Dati i gravi effetti causati dall'organismo specificato e l'importanza di prevenire o agire il prima possibile per contenere qualsiasi potenziale focolaio nel territorio dell'Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale informazioni sulla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione.

(10)

Il 27 luglio 2015 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione il primo focolaio dell'organismo specificato nella regione Corsica. Poiché l'organismo specificato è stato trovato in Corsica su piante di specie che non figurano ancora nell'elenco delle piante specificate, è opportuno aggiornare l'elenco delle piante specificate per includervi dette specie. È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2015/789/UE.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 andrebbe pertanto modificata di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

1)

all'articolo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)   “organismo specificato”: qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.);

b)   “piante ospiti”: piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili, nel territorio dell'Unione, all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie;

c)   “piante specificate”: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;»

2)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Piani di emergenza

1.   Entro il 31 dicembre 2016 ogni Stato membro definisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato (di seguito “piano di emergenza”).

2.   Il piano di emergenza stabilisce anche:

a)

i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti in tali azioni e dell'autorità unica;

b)

uno o più laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato;

c)

le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, l'autorità unica, gli operatori professionali interessati e il pubblico;

d)

i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;

e)

le modalità di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni;

f)

le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato.

3.   Gli Stati membri valutano e sottopongono a revisione i rispettivi piani di emergenza secondo necessità.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.»;

3)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2 (di seguito “zona delimitata”).

In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella o quelle sottospecie.»;

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette

1.   È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.

2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare, in conformità alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE (5) della Commissione, l'impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'articolo 7, al di fuori della zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c).

(5)  Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).»;"

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 4, lo spostamento all'interno dell'Unione, all'interno o all'esterno delle zone delimitate, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, può avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

b)

il più vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile apposito, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO (6).

(6)  EPPO (Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante), 2012. Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma (Trattamento della vite con acqua calda per il contenimento del fitoplasma Grapevine flavescence dorée). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490–492.»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo 8:

«8.   Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento di piante ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.»;

6)

è inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Campagne di sensibilizzazione

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui siti web rispettivi degli organismi ufficiali responsabili o su altri siti web designati da questi organismi.»;

7)

gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).

(3)  Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).

(4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2015. Parere scientifico sul trattamento con acqua calda della vite per la Xylella fastidiosa. EFSA Journal 2015;13(9):4225, 10 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4225.


ALLEGATO

Gli allegati sono modificati come segue:

1)

nell'allegato I sono inserite in ordine alfabetico le piante seguenti:

 

Asparagus acutifolius L.

 

Cistus creticus L.

 

Cistus monspeliensis L.

 

Cistus salviifolius L.

 

Cytisus racemosus Broom

 

Dodonaea viscosa Jacq.

 

Euphorbia terracina L.

 

Genista ephedroides DC.

 

Grevillea juniperina L.

 

Hebe

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Myoporum insulare R. Br.

 

Pelargonium graveolens L'Hér

 

Westringia glabra L.;

2)

l'allegato II è soppresso.


19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/148


DECISIONE (UE) 2015/2418 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare gli articoli 65 e 197,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 65 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione è incaricata di indicare i funzionari ai quali delega le sue funzioni, i limiti dei poteri conferiti, nonché i limiti stabiliti per la delega agli ordinatori. In questo contesto, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della sua responsabilità politica generale nella gestione del bilancio dell'Unione.

(2)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il segretariato del comitato di vigilanza dovrebbe continuare ad essere assicurato dall'OLAF, in stretta consultazione con il comitato di vigilanza, e il direttore generale dell'OLAF dovrebbe rimanere l'ordinatore delegato per tutti gli stanziamenti collegati. Il direttore generale dell'OLAF può subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

(3)

Nel rispetto dell'esigenza di assicurare un sistema di controllo interno efficace, conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e per evitare ogni rischio di un'eventuale ingerenza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode nelle funzioni dei membri del suo comitato di vigilanza, è opportuno definire un quadro adeguato per l'esecuzione degli stanziamenti riguardanti i membri del comitato di vigilanza. In particolare, la delega di poteri di ordinatore relativi ai membri dovrebbe essere organizzata in modo da evitare tale rischio di ingerenza.

(4)

È opportuno che la presente decisione cominci ad applicarsi il 1o gennaio 2016, contemporaneamente al nuovo allegato I del regolamento interno. Essa deve pertanto entrare in vigore quanto prima.

(5)

La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (3) deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tranne che per l'esecuzione degli stanziamenti relativi ai membri del comitato di vigilanza, il direttore generale è l'ordinatore delegato competente per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nell'allegato relativo all'ufficio della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e per gli stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio antifrode per le quali riceve delega nelle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti conformemente alle suddette norme interne.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).


RACCOMANDAZIONI

19.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/150


RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/2419

del 16 marzo 2015

sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 463,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 463 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), il Consiglio di associazione ha il potere di formulare adeguate raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.

(2)

A norma dell'articolo 476 dell'accordo, le parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo.

(3)

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a norma della decisione 2014/295/UE del Consiglio (2), della decisione 2014/668/UE del Consiglio (3) e della decisione 2014/691/UE del Consiglio (4).

(4)

Le parti hanno concordato il testo dell'agenda di associazione, che mira a preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo attraverso la creazione di un quadro pratico per raggiungere i loro obiettivi generali di associazione politica e di integrazione economica.

(5)

L'agenda di associazione ha il duplice scopo di stabilire misure concrete che consentano alle parti di adempiere gli obblighi previsti nell'accordo e di fornire un contesto più ampio per intensificare ulteriormente le relazioni UE-Ucraina, al fine di imprimere un notevole impulso all'integrazione economica e alla cooperazione politica conformemente all'obiettivo generale dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Ucraina (5), nella misura in cui tale attuazione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2015

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

A. YATSENYUK


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(4)  Decisione 2014/691/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/668/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 1).

(5)  Cfr. il documento st 6978/15 su http://register.consilium.europa.eu