ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 326

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
11 dicembre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2304 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti ( 1 )

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2308 della Commissione, del 10 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

54

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

56

 

*

Decisione (PESC) 2015/2310 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione 2013/189/PESC, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa

64

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2311 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia [notificata con il numero C(2015) 8585]  ( 1 )

65

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/608 della Commissione, del 14 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina e a Israele nell'elenco di paesi terzi, l'approvazione del programma dell'Ucraina di controllo della salmonella nelle galline ovaiole, le condizioni di certificazione veterinaria per quanto riguarda la malattia di Newcastle e le condizioni di trasformazione degli ovoprodotti ( GU L 101 del 18.4.2015 )

68

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi ( GU L 276 del 21.10.2015 )

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/1


DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/314/CEE (3) del Consiglio conferisce una serie d'importanti diritti ai consumatori in materia di pacchetti turistici, in particolare riguardo all'obbligo d'informazione, alla responsabilità dei professionisti per l'esecuzione di un pacchetto e alla protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o di un venditore. È tuttavia necessario adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative.

(2)

Il turismo svolge un ruolo preponderante nell'economia dell'Unione e i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (pacchetti) rappresentano una porzione significativa del mercato del turismo. Da quando è stata adottata la direttiva 90/314/CEE, tale mercato ha subito profondi cambiamenti. Ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato un mezzo sempre più importante attraverso il quale vengono offerti o venduti servizi turistici. Questi ultimi non sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti preconfezionati, ma sono anche sempre più spesso personalizzati. Molte di queste combinazioni di servizi turistici si trovano giuridicamente in una «zona grigia» o non rientrano affatto nell'ambito d'applicazione della direttiva 90/314/CEE. La presente direttiva intende estenderne la tutela onde tener conto di questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti.

(3)

L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.

(4)

La direttiva 90/314/CEE lascia un'ampia discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda il recepimento. Ne consegue che sussistono grandi divergenze tra le legislazioni degli Stati membri. La frammentazione giuridica comporta costi maggiori per le imprese e ostacoli per quelle che vogliono operare oltre frontiera, limitando quindi la scelta dei consumatori.

(5)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, e dell'articolo 49 TFUE, il mercato interno deve comportare uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti relativi a pacchetti turistici e a servizi turistici collegati è necessario per promuovere, in tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

(6)

Attualmente nell'Unione non ancora è pienamente sfruttata la dimensione transfrontaliera del mercato dei pacchetti turistici. Le disparità delle norme che tutelano i viaggiatori nei vari Stati membri disincentivano i viaggiatori di uno Stato membro ad acquistare pacchetti e servizi turistici collegati in un altro Stato membro e, analogamente, scoraggiano organizzatori e venditori in uno Stato membro dal vendere tali servizi in un altro Stato membro. Per consentire a viaggiatori e professionisti di beneficiare appieno del mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'Unione, è necessario ravvicinare ulteriormente le legislazioni degli Stati membri relative ai pacchetti e ai servizi turistici collegati.

(7)

La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori spesso necessita di un livello di tutela analogo. Invece, vi sono imprese o società che definiscono le modalità di viaggio in base a un accordo generale, spesso concluso per numerosi servizi turistici o per un periodo determinato per esempio con un'agenzia di viaggio. Quest'ultimo tipo di servizi turistici non richiede il livello di protezione stabilito per i consumatori. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o ai lavoratori autonomi o altre persone fisiche, qualora non definiscano le modalità di viaggio in base a un accordo generale. Al fine di evitare confusione con la definizione di «consumatore» usata in altra legislazione dell'Unione, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come «viaggiatori».

(8)

Poiché i servizi turistici possono essere combinati in molti modi diversi, è opportuno considerare pacchetti tutte le combinazioni di servizi turistici che presentano le caratteristiche solitamente associate dai viaggiatori ai pacchetti, in particolare quando servizi turistici distinti, della cui corretta esecuzione l'organizzatore si assume la piena responsabilità, sono combinati in un unico prodotto turistico. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (4), non dovrebbe fare alcuna differenza il fatto che i servizi turistici siano combinati prima di qualunque contatto con il viaggiatore o su sua richiesta oppure in base a una selezione da questi operata. Dovrebbero applicarsi gli stessi principi a prescindere dal fatto che la prenotazione avvenga attraverso un professionista tradizionale oppure online.

(9)

A fini di trasparenza i pacchetti andrebbero distinti dai servizi turistici collegati, in cui i professionisti online o tradizionali agevolano l'acquisto di servizi turistici da parte dei viaggiatori portandoli a concludere contratti con diversi fornitori di servizi turistici, anche attraverso processi di prenotazione collegati, che non presentano le caratteristiche di un pacchetto e ai quali non è pertanto opportuno applicare tutti gli obblighi previsti per i pacchetti.

(10)

Alla luce degli sviluppi del mercato, è opportuno definire ulteriormente i pacchetti in base a criteri oggettivi alternativi che si riferiscono fondamentalmente al modo in cui i servizi turistici sono presentati o acquistati e per i quali i viaggiatori possono ragionevolmente contare sulla tutela della presente direttiva. Si pensi, ad esempio, al caso in cui diversi tipi di servizi turistici siano acquistati per un unico viaggio o un'unica vacanza presso un unico punto vendita e tali servizi siano stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, vale a dire nel corso dello stesso processo di prenotazione o nel caso in cui detti servizi sono offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale, nonché al caso in cui tali servizi sono pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga che indica una stretta correlazione tra i servizi turistici in questione. Tali denominazioni analoghe potrebbero essere, ad esempio, «offerta combinata», «tutto compreso» o «servizio onnicomprensivo».

(11)

È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto i servizi turistici combinati in seguito alla conclusione di un contratto con il quale un professionista concede a un viaggiatore la scelta tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per un pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata un pacchetto la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un professionista all'altro del nome del viaggiatore, dei termini del pagamento e dell'indirizzo email, nonché la conclusione di un altro contratto avvengono al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

(12)

Al contempo i servizi turistici collegati dovrebbero essere distinti dai servizi turistici che i viaggiatori prenotano in modo indipendente, spesso in momenti diversi, sia pure per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. I servizi turistici collegati online dovrebbero altresì essere distinti dai siti web collegati che non hanno come finalità la conclusione di un contratto con il viaggiatore e dai link che si limitano a informare in modo generico i viaggiatori di altri servizi turistici, come l'albergo o l'organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire annunci pubblicitari sui siti web.

(13)

È opportuno introdurre norme specifiche per i professionisti tradizionali e online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, e per i professionisti online che, ad esempio, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista, quando un contratto è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. Tale agevolazione sarà spesso basata su un legame commerciale comportante un compenso tra il professionista che agevola l'acquisto dei servizi turistici aggiuntivi e l'altro professionista, indipendentemente dal metodo di calcolo di tale compenso che potrebbe, per esempio, basarsi sul numero di clic o sul fatturato. Dette norme si applicherebbero, per esempio, al caso in cui, nel confermare la prenotazione di un primo servizio turistico come un volo aereo o un viaggio in treno, un viaggiatore riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo disponibile nella destinazione scelta, ad esempio l'alloggio in albergo, con un link verso il sito web di prenotazione di un altro fornitore di servizi o intermediario. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti ai sensi della presente direttiva, conformemente alla quale un organizzatore è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici, detti servizi turistici collegati costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti.

(14)

Al fine di garantire una concorrenza leale e la protezione dei viaggiatori, dovrebbe applicarsi anche ai servizi turistici collegati l'obbligo di fornire prove sufficienti della sussistenza di garanzie a fronte dei rimborsi delle somme versate e del rimpatrio dei viaggiatori in caso d'insolvenza.

(15)

L'acquisto autonomo di un servizio di trasporto come singolo servizio turistico non dovrebbe costituire né un pacchetto né un servizio turistico collegato.

(16)

Per assicurare maggior chiarezza ai viaggiatori e consentire loro di fare scelte con cognizione di causa riguardo ai vari tipi di servizi turistici offerti, ai professionisti dovrebbe essere imposto di dichiarare in modo chiaro ed evidente, prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, se stanno offrendo un pacchetto o un servizio turistico collegato e di fornire informazioni sul livello di protezione corrispondente. La dichiarazione del professionista quanto alla natura giuridica del prodotto turistico offerto dovrebbe corrispondere alla reale natura giuridica del prodotto in questione. Qualora il professionista non fornisca informazioni accurate ai viaggiatori, è opportuno che intervengano le competenti autorità di controllo.

(17)

Al fine di individuare un pacchetto o un servizio turistico collegato, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto la combinazione di servizi turistici diversi come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli. L'alloggio a fini residenziali, anche per corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai sensi della presente direttiva. Servizi finanziari come assicurazioni di viaggio non dovrebbero essere considerati servizi turistici. Oltre a ciò, i servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti. Si tratta, ad esempio, del trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, di servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata o i transfer tra un albergo e un aeroporto o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, o l'accesso a strutture in loco, come piscina, sauna, centro benessere o palestra, incluso per i clienti dell'albergo. Ciò significa altresì che, nei casi in cui, diversamente dal caso di una crociera, il pernottamento sia previsto nell'ambito di un trasporto di passeggeri stradale, ferroviario, marittimo o aereo, l'alloggio non dovrebbe essere considerato un servizio turistico a sé stante se la componente del trasporto è chiaramente prevalente.

(18)

Atri servizi turistici, che non fanno intrinsecamente parte del trasporto dei passeggeri, dell'alloggio o del noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli, possono essere, per esempio, l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi, visite guidate, skipass e noleggio di attrezzature sportive o trattamenti benessere. Tuttavia, l'eventuale combinazione di tali servizi con un solo altro tipo di servizi turistici, per esempio l'alloggio, dovrebbe portare alla creazione di un pacchetto o di un servizio turistico collegato soltanto se essi rappresentano una parte sostanziale del valore complessivo del pacchetto o del servizio turistico collegato o sono pubblicizzati come o rappresentano altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Se altri servizi turistici rappresentano il 25 % o più del valore della combinazione, tali servizi dovrebbero essere considerati come una parte sostanziale del valore del pacchetto o del servizio turistico collegato. È opportuno chiarire che non dovrebbero costituire un pacchetto altri servizi turistici che si aggiungano, ad esempio, all'alloggio in albergo, con prenotazione effettuata come servizio autonomo, dopo l'arrivo in albergo del viaggiatore. Ciò non dovrebbe condurre all'elusione della presente direttiva da parte di organizzatori o venditori che propongono in anticipo al viaggiatore la scelta di servizi turistici aggiuntivi e offrono poi la conclusione del contratto per tali servizi solo dopo l'inizio dell'esecuzione del primo servizio turistico.

(19)

Poiché è minore l'esigenza di tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono l'alloggio, così come i pacchetti o i servizi turistici collegati che sono offerti o agevolati in via occasionale e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori. La presente direttiva può comprendere, ad esempio, viaggi organizzati non più di un paio di volte l'anno da associazioni caritative, associazioni sportive o scuole per i loro membri, senza essere offerti al grande pubblico. Informazioni adeguate su tale esclusione dovrebbero essere rese accessibili al pubblico al fine di assicurare che professionisti e viaggiatori siano correttamente informati del fatto che tali pacchetti o i servizi turistici collegati non sono disciplinati dalla presente direttiva.

(20)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto dei contratti nazionali per quegli aspetti che non sono da essa disciplinati.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni corrispondenti per taluni contratti autonomi per singoli servizi turistici (quali l'affitto di case di villeggiatura) o per pacchetti e servizi turistici collegati offerti o agevolati, senza fini di lucro, a un gruppo limitato di viaggiatori e solo occasionalmente, o per pacchetti e servizi turistici collegati che coprono un arco di tempo inferiore a 24 ore e non includono l'alloggio.

(22)

La caratteristica principale di un pacchetto è che ci sia un professionista responsabile, in quanto organizzatore, della corretta esecuzione dell'intero pacchetto. Il professionista, tipicamente un'agenzia di viaggio tradizionale o un operatore online, dovrebbe poter agire in qualità di mero venditore o intermediario, liberandosi quindi della responsabilità di organizzatore, solo nei casi in cui un altro professionista agisca in quanto organizzatore del pacchetto. Il fatto che un professionista agisca da organizzatore di un dato pacchetto dovrebbe dipendere dal coinvolgimento del professionista nella creazione del pacchetto e non tanto da come il professionista descrive la sua attività commerciale. Nel valutare se un professionista sia un organizzatore o un venditore, non dovrebbe fare differenza il fatto che tale operatore agisca sul lato dell'offerta o si presenti come un agente che opera per il viaggiatore.

(23)

La direttiva 90/314/CEE ha lasciato agli Stati membri un margine di discrezionalità per stabilire se i venditori, gli organizzatori, o entrambi, siano responsabili della corretta esecuzione di un pacchetto. Tale flessibilità ha generato ambiguità in alcuni Stati membri circa il fatto che il professionista sia o meno responsabile dell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici. Pertanto, è opportuno chiarire nella presente direttiva che gli organizzatori sono responsabili dell'esecuzione dei servizi turistici compresi nel contratto di pacchetto turistico, a meno che il diritto nazionale non preveda che siano responsabili sia l'organizzatore che il venditore.

(24)

Riguardo ai pacchetti, è opportuno che i venditori siano responsabili insieme all'organizzatore della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi transfrontalieri, i viaggiatori dovrebbero poter contattare l'organizzatore anche tramite il venditore da cui hanno acquistato il pacchetto.

(25)

Il viaggiatore dovrebbe ricevere tutte le informazioni necessarie prima dell'acquisto di un pacchetto, sia questo venduto attraverso mezzi di comunicazione a distanza, in agenzia o con altri canali di distribuzione. Nel fornire tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei viaggiatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro età o infermità fisica che il professionista potrebbe ragionevolmente prevedere.

(26)

Le informazioni importanti, relative ad esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in messaggi pubblicitari sul sito dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, dovrebbero essere vincolanti, salvo che l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro, comprensibile ed evidente al viaggiatore prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, che consentono di effettuare facilmente aggiornamenti, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche sugli opuscoli, mentre è opportuno garantire che le modifiche alle informazioni precontrattuali siano comunicate al viaggiatore. È poi opportuno che sia sempre possibile modificare le informazioni precontrattuali qualora espressamente concordato tra entrambe le parti del contratto di pacchetto turistico.

(27)

Gli obblighi d'informazione fissati nella presente direttiva sono esaustivi, pur facendo salvi quelli stabiliti dall'altra normativa vigente dell'Unione (5).

(28)

Gli organizzatori dovrebbero fornire informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di visti del paese di destinazione. Le informazioni circa i termini approssimativi per ottenere i visti possono essere fornite sotto forma di riferimento alle informazioni ufficiali del paese di destinazione.

(29)

Tenuto conto delle specificità dei contratti di pacchetto turistico, dovrebbero essere previsti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, sia nella fase che precede sia in quella che segue l'inizio del pacchetto, in particolare qualora quest'ultimo non sia eseguito correttamente o cambino determinate circostanze.

(30)

Poiché i pacchetti sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire un contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto.

(31)

I viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico.

(32)

In particolari situazioni l'organizzatore dovrebbe altresì essere autorizzato a risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza obbligo d'indennizzo, ad esempio se non è raggiunto il numero minimo di partecipanti e nella misura in cui tale possibilità sia stata prevista nel contratto. In tal caso, l'organizzatore dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti effettuati in relazione al pacchetto.

(33)

In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Ciò può verificarsi ad esempio se diminuisce la qualità o il valore dei servizi turistici. Cambiamenti degli orari di partenza o arrivo indicati nel contratto di pacchetto turistico dovrebbero essere considerati sostanziali, ad esempio, qualora causino al viaggiatore disagi o spese aggiuntive notevoli, ad esempio riorganizzazioni del trasporto o dell'alloggio. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del costo del carburante o di altre fonti di energia per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel contratto di pacchetto turistico o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e solo se il contratto prevede espressamente la possibilità di tale aumento del prezzo e stabilisce che il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo pari a una riduzione di tali costi. Se l'organizzatore propone un aumento del prezzo superiore all'8 % del prezzo totale, il viaggiatore dovrebbe essere autorizzato a risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione.

(34)

È opportuno definire norme specifiche riguardo ai mezzi di ricorso in caso di esecuzione non conforme del contratto di pacchetto turistico. Il viaggiatore dovrebbe poter pretendere la soluzione dei problemi e, ove non possa essere prestata una parte significativa dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico, al viaggiatore dovrebbero essere offerti servizi alternativi adeguati. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, questi dovrebbe poter ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie. In taluni casi non dovrebbe essere necessario specificare il termine, in particolare qualora sia necessario ovviare al difetto immediatamente. È il caso ad esempio in cui, a causa del ritardo di un autobus fornito dall'organizzatore, il viaggiatore sia costretto a servirsi di un taxi per poter prendere il suo volo. Al viaggiatore dovrebbero essere riconosciuti anche una riduzione del prezzo, la facoltà di risolvere il contratto di pacchetto turistico e/o il risarcimento dei danni. Il risarcimento dovrebbe coprire anche i danni morali, come il risarcimento per la perdita in termini di godimento del viaggio o della vacanza a causa di problemi sostanziali nell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici. Il viaggiatore dovrebbe essere tenuto a informare l'organizzatore senza indebito ritardo, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico incluso nel contratto di pacchetto turistico. Una sua inadempienza in tal senso può essere presa in considerazione in sede di determinazione della riduzione del prezzo o del risarcimento danni appropriati laddove tale comunicazione avrebbe evitato o ridotto il danno.

(35)

Per garantire coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni della presente direttiva alle convenzioni internazionali che regolano i servizi turistici e alla legislazione dell'Unione sui diritti dei passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore dovrebbe poter invocare le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi previste in convenzioni internazionali come la convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (6), la convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) (7) e la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (8). Ove sia impossibile garantire il tempestivo ritorno del viaggiatore al luogo di partenza, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l'organizzatore dovrebbe sostenere il costo del necessario soggiorno dei viaggiatori per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore, salvo qualora tempi più lunghi siano previsti dalla normativa dell'Unione, vigente o futura, relativa ai diritti dei passeggeri.

(36)

La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di altra normativa pertinente dell'Unione o convenzione internazionale, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più di una parte. Per evitare un risarcimento eccessivo, è opportuno chiarire che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della presente direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altra normativa pertinente dell'Unione o convenzione internazionale dovrebbero essere detratti gli uni dagli altri. La responsabilità dell'organizzatore non dovrebbe pregiudicare il diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi.

(37)

Se il viaggiatore si trova in difficoltà durante il viaggio o la vacanza, l'organizzatore dovrebbe essere tenuto ad agire opportunamente per prestargli assistenza senza indebito ritardo, principalmente fornendo, se del caso, informazioni su aspetti come i servizi sanitari, le autorità locali e l'assistenza consolare, ma anche aiuto pratico, ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e a servizi turistici alternativi.

(38)

Nella comunicazione del 18 marzo 2013 dal titolo «Protezione dei passeggeri in caso d'insolvenza di una compagnia aerea» la Commissione ha disposto misure per una migliore tutela dei viaggiatori nel caso d'insolvenza di una compagnia aerea, tra le quali una migliore applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del regolamento (CE) n. 1008/2008, e l'impegno ad avviare un dialogo con l'industria e altri portatori di interessi; ove dette misure non fossero sufficienti, potrebbe essere contemplata una misura legislativa. Tale comunicazione riguarda l'acquisto di una singola componente, vale a dire i servizi di trasporto aereo, e non risolve pertanto la questione della protezione in caso d'insolvenza in relazione ai pacchetti turistici e ad altri servizi turistici collegati.

(39)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore. Gli Stati membri in cui sono stabiliti gli organizzatori dovrebbero garantire che essi forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori e, nella misura in cui un pacchetto include il trasporto di passeggeri, per il rimpatrio dei passeggeri in caso d'insolvenza degli organizzatori. Tuttavia, dovrebbe essere possibile offrire ai viaggiatori la continuazione del pacchetto. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace. L'efficacia implica che la protezione sia disponibile non appena, in conseguenza di problemi di liquidità dell'organizzatore, i servizi turistici non possono o non potranno essere eseguiti o potranno essere eseguiti solo in parte o quando i prestatori di servizi richiedano ai viaggiatori di sostenerne i costi. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che gli organizzatori forniscano ai viaggiatori un certificato che attesti il diritto conferito loro di appellarsi direttamente al fornitore di protezione in caso d'insolvenza.

(40)

Affinché la protezione in caso d'insolvenza sia efficace, essa dovrebbe coprire l'importo prevedibile dei pagamenti che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza di un organizzatore e, se applicabile, il costo prevedibile per i rimpatri. Ciò significa che la protezione dovrebbe essere sufficiente a coprire tutti i prevedibili pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori riguardo a pacchetti in alta stagione, tenendo conto del lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento di tali pagamenti e il completamento del viaggio o della vacanza, nonché, se applicabile, il costo prevedibile per i rimpatri. Ciò implica, in genere, che la garanzia deve coprire una percentuale sufficientemente elevata del fatturato dell'organizzatore relativo ai pacchetti e può dipendere da fattori quali il tipo di pacchetti venduti, compresi il mezzo di trasporto, la destinazione del viaggio e le eventuali restrizioni giuridiche o gli impegni dell'organizzatore riguardanti gli importi degli anticipi che può accettare e il relativo calendario prima dell'inizio del pacchetto. Considerando che la necessaria copertura può essere calcolata sulla base dei dati commerciali più recenti, ad esempio il fatturato realizzato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, gli organizzatori dovrebbero essere obbligati ad adeguare la protezione in caso d'insolvenza nell'ipotesi di aumento dei rischi, compreso un aumento consistente nella vendita di pacchetti. Tuttavia, un'efficace protezione in caso d'insolvenza non dovrebbe tenere conto di rischi estremamente remoti come, ad esempio, l'insolvenza simultanea di vari organizzatori principali, laddove così facendo si inciderebbe in misura sproporzionata sui costi della protezione, pregiudicandone l'efficacia. In tal caso la garanzia di rimborso può essere limitata.

(41)

In considerazione delle disparità nel diritto e nella prassi nazionale per quanto riguarda le parti di un contratto di pacchetto turistico e il ricevimento di pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere che anche i venditori sottoscrivano una protezione in caso d'insolvenza.

(42)

Conformemente alla direttiva 2006/123/CE, è opportuno stabilire regole per evitare obblighi di protezione in caso d'insolvenza che costituiscano un ostacolo alla libera circolazione dei servizi e alla libertà di stabilimento. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riconoscere la protezione in caso d'insolvenza dettata dal diritto dello Stato membro di stabilimento. Per facilitare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e, se applicabile, dei venditori che operano in vari Stati membri con riguardo alla protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare punti centrali di contatto.

(43)

I professionisti che agevolano servizi turistici collegati dovrebbero essere obbligati a informare i viaggiatori che non stanno acquistando un pacchetto e che i singoli fornitori di servizi turistici sono i soli responsabili della corretta esecuzione dei loro contratti. I professionisti che agevolano servizi turistici collegati dovrebbero, inoltre, essere tenuti a fornire la protezione in caso d'insolvenza per il rimborso dei pagamenti che essi ricevono e, nella misura in cui essi sono responsabili del trasporto di passeggeri, per il rimpatrio dei viaggiatori, e dovrebbero informare i viaggiatori di conseguenza. I professionisti responsabili dell'esecuzione dei singoli contratti che fanno parte di un servizio turistico collegato sono soggetti alla legislazione generale e settoriale dell'Unione in materia di protezione dei consumatori.

(44)

Nel definire le norme relative ai regimi di protezione in caso d'insolvenza in ordine ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di tener conto della situazione specifica di imprese più piccole, purché sia garantito lo stesso livello di tutela per i viaggiatori.

(45)

I viaggiatori dovrebbero essere tutelati in relazione a errori intervenuti nel processo di prenotazione di pacchetti e di servizi turistici collegati.

(46)

Dovrebbe essere confermato che i viaggiatori non possono rinunciare ai diritti di cui godono in forza della presente direttiva e che gli organizzatori o i professionisti che agevolano servizi turistici collegati non possono eludere i loro obblighi pretendendo di agire meramente in qualità di fornitori di servizi turistici o di intermediari o ad altro titolo.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero fissare le norme sulle sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(48)

L'adozione della presente direttiva rende necessario l'adeguamento di alcuni atti legislativi dell'Unione in materia di tutela dei consumatori. Si dovrebbe in particolare chiarire che il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) si applica alle violazioni della presente direttiva. Inoltre, tenuto conto del fatto che la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) non si applica, nella sua forma attuale, ai contratti disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE, è necessario modificare la direttiva 2011/83/UE per far sì che si continui ad applicare a singoli servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico collegato, a condizione che tali singoli servizi non siano altrimenti esclusi dall'ambito d'applicazione della direttiva 2011/83/UE e che alcuni diritti dei consumatori in essa previsti si applichino anche ai pacchetti.

(49)

La presente direttiva lascia impregiudicate le norme relative alla protezione dei dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le norme dell'Unione in materia di diritto internazionale privato, compreso il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(50)

È opportuno chiarire che i requisiti normativi della presente direttiva sulla protezione in caso d'insolvenza e sulle informazioni relative ai servizi turistici collegati dovrebbero applicarsi anche ai professionisti non stabiliti in uno Stato membro che, con qualsiasi mezzo, dirigono le loro attività, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 e del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), verso uno o più Stati membri.

(51)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al buon funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello di protezione dei consumatori elevato e quanto uniforme possibile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva rispetta la libertà d'impresa riconosciuta dall'articolo 16 della Carta, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nell'Unione, come previsto dall'articolo 38 della Carta stessa.

(53)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (15), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(54)

La direttiva 90/314/EEC dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E LIVELLO DI ARMONIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori

2.   La presente direttiva non si applica a:

a)

pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

b)

pacchetti offerti e servizi turistici collegati agevolati occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori;

c)

pacchetti e servizi turistici collegati acquistati in base a un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

3.   La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1)

«servizio turistico»:

a)

il trasporto di passeggeri;

b)

l'alloggio non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e non a fini residenziali;

c)

il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

d)

qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c);

2)

«pacchetto», la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:

a)

tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure

b)

indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:

i)

acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

ii)

offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

iii)

pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;

iv)

combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o

v)

acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1), lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1), lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:

a)

non rappresentano una parte sostanziale del valore della combinazione, non sono pubblicizzati come e non rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure

b)

sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1), lettere a), b) o c);

3)

«contratto di pacchetto turistico», il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, tutti i contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

4)

«inizio del pacchetto», l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

5)

«servizio turistico collegato», almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola:

a)

al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; oppure

b)

l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando un contratto con quest'altro professionista è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Qualora siano acquistati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1), lettere a), b) o c), e uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1), lettera d), essi non costituiscono un servizio turistico collegato se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale;

6)

«viaggiatore», chiunque intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

7)

«professionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici;

8)

«organizzatore», un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente al punto 2), lettera b), punto v);

9)

«venditore», il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

10)

«stabilimento», lo stabilimento definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/123/CE;

11)

«supporto durevole», ogni strumento che permetta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

12)

«circostanze inevitabili e straordinarie», una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

13)

«difetto di conformità», un inadempimento o un'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

14)

«minore», persona di età inferiore ai 18 anni;

15)

«punto vendita», qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, comprensivo di servizio telefonico;

16)

«rimpatrio», il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

Articolo 4

Livello di armonizzazione

Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso.

CAPO II

OBBLIGO D'INFORMAZIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

Articolo 5

Informazioni precontrattuali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscano al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato I, parte A o parte B e, se applicabili al pacchetto, le seguenti informazioni:

a)

le caratteristiche principali dei servizi turistici:

i)

destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;

ii)

mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno, durata e località di sosta intermedia e coincidenze.

Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;

iii)

ubicazione, caratteristiche principali e, ove applicabile, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

iv)

i pasti forniti (meal plan);

v)

visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

vi)

qualora non risulti evidente dal contesto, il fatto che uno qualunque dei servizi turistici sarà prestato al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso e ove possibile, le dimensioni approssimative del gruppo;

vii)

ove il beneficio che il viaggiatore trae da altri servizi turistici dipenda da un'efficace comunicazione orale, lingua in cui saranno prestati tali servizi; e

viii)

se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b)

la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici e, ove applicabile, indirizzi di posta elettronica;

c)

il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d)

le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e)

il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f)

le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g)

informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di risolvere il contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione, o, se applicabili, le spese di risoluzione standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

h)

informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di annullamento del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso.

Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore e, se del caso, il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato I, parte B, e le informazioni di cui alle lettere da a) ad h), del primo comma.

2.   Con riferimento ai pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate alle lettere da a) ad h) del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui esse sono pertinenti per i rispettivi servizi turistici da essi offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce anche le informazioni standard attraverso il modulo di cui all'allegato I, parte C.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili.

Articolo 6

Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere a), c), d), e) e g), formino parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possano essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti. L'organizzatore e, se del caso, il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

2.   Se l'organizzatore e, se del caso, il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

Articolo 7

Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83/UE una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornito al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

2.   Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad h), nonché le seguenti informazioni:

a)

le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;

b)

l'informazione che l'organizzatore:

i)

è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 13; ed

ii)

è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 16;

c)

il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, dell'organismo incaricato della protezione in caso d'insolvenza e, se del caso, il nome dell'autorità competente designata dallo Stato membro interessato a tal fine e i suoi recapiti;

d)

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se applicabile, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di contattare rapidamente l'organizzatore e di comunicare efficacemente con lui per chiedere assistenza ove il viaggiatore si trovi in difficoltà o di rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;

e)

il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2;

f)

nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;

g)

informazioni riguardo alle esistenti procedure interne di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie («ADR») ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e, se applicabile, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

h)

informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 9.

3.   Con riferimento ai pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto. Il professionista fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere i suoi obblighi di organizzatore.

Non appena è informato del fatto che un pacchetto è stato creato, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h) su un supporto durevole.

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente.

5.   In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e, se applicabile, il termine ultimo per l'accettazione nonché gli orari previsti delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

Articolo 8

Onere della prova

L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe al professionista.

CAPO III

MODIFICHE AL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO

Articolo 9

Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole prima dell'inizio del pacchetto, possa cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni a esso applicabili. Un preavviso dato al più tardi sette giorni prima dell'inizio del pacchetto è in ogni caso ritenuto ragionevole.

2.   Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti da tale cessione. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione. Tali costi non sono irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico.

3.   L'organizzatore fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto di pacchetto turistico.

Articolo 10

Revisione del prezzo

1.   Gli Stati membri assicurano che, successivamente alla conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possano essere aumentati soltanto qualora il contratto riservi espressamente tale possibilità e precisi che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo a norma del paragrafo 4. In tal caso, il contratto di pacchetto turistico precisa come devono essere calcolate le revisioni del prezzo. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a)

il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

b)

il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e aeroporti, oppure

c)

i tassi di cambio pertinenti per il pacchetto.

2.   Se l'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo eccede l'8 % del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 11, paragrafi da 2 a 5.

3.   Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo se l'organizzatore lo comunica al viaggiatore in modo chiaro e comprensibile, unitamente alla giustificazione di tale aumento e un calcolo su un supporto durevole almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.

4.   Se il contratto di pacchetto turistico prevede la possibilità di un aumento dei prezzi, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo corrispondente a una diminuzione dei costi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ha luogo dopo la conclusione del contratto prima dell'inizio del pacchetto.

5.   In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore. Su richiesta del viaggiatore, l'organizzatore è tenuto a fornire la prova di tali spese amministrative.

Articolo 11

Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico

1.   Gli Stati membri assicurano che, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni del contratto di pacchetto turistico diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 10, salvo che:

a)

l'organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto;

b)

la modifica sia di scarsa importanza; e

c)

l'organizzatore dia notizia della modifica al viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole.

2.   Qualora, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o non possa soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), oppure proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 % ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può:

a)

accettare la modifica proposta; oppure

b)

risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione.

Se risolve il contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore può accettare un pacchetto sostitutivo, ove applicabile, di qualità equivalente o superiore, laddove quest'ultimo sia offerto dall'organizzatore.

3.   L'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole:

a)

delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2 e, se del caso, a norma del paragrafo 4, della loro incidenza sul prezzo del pacchetto;

b)

di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione a norma del paragrafo 2;

c)

delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b), conformemente al diritto nazionale applicabile; e

d)

ove applicabile, del pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4.   Qualora le modifiche del contratto di pacchetto turistico di cui al paragrafo 2, primo comma, o del pacchetto sostitutivo di cui al paragrafo 2, secondo comma, comportino un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

5.   In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo e qualora il viaggiatore non accetti un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore. L'articolo 14, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, si applica mutatis mutandis.

Articolo 12

Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto

1.   Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l'importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l'organizzatore fornisce una motivazione dell'importo delle spese di risoluzione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

3.   L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a)

il numero di persone registrate per il pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica la risoluzione del contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ma non più tardi:

i)

di 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni;

ii)

di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni;

iii)

di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

oppure

b)

l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

4.   L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le opportune spese di risoluzione. Tali rimborsi sono effettuati al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico.

5.   Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.

CAPO IV

ESECUZIONE DEL PACCHETTO

Articolo 13

Responsabilità dell'esecuzione del pacchetto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico l'organizzatore, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall'organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale disposizioni in base alle quali il venditore è altresì ritenuto responsabile dell'esecuzione del pacchetto. In tal caso le disposizioni dell'articolo 7 e del capo III, del presente capo e del capo V che sono applicabili all'organizzatore si applicano mutatis mutandis anche al venditore.

2.   Il viaggiatore informa l'organizzatore senza indebito ritardo, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3.   Ove uno dei servizi turistici non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò:

a)

risulti impossibile; oppure

b)

implichi costi sproporzionati, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.

Se l'organizzatore, conformemente al primo comma, lettera a) o b), del presente paragrafo, non pone rimedio al difetto di conformità, si applica l'articolo 14.

4.   Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie. Se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5.   Qualora una parte sostanziale dei servizi turistici non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile, equivalente o superiore rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

Qualora le soluzioni alternative proposte comportino un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

6.   Qualora un difetto di conformità incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non vi abbia posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore, il viaggiatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione e, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 14, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni.

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, ai sensi del paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo, al viaggiatore sono riconosciuti, se del caso, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 14, senza risoluzione del contratto di pacchetto turistico.

Se il pacchetto comprende il trasporto dei passeggeri, nei casi di cui al primo e secondo comma, l'organizzatore provvede anche al rimpatrio del viaggiatore con un trasporto equivalente senza indebito ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

7.   Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore. Laddove nella normativa dell'Unione relativa ai diritti dei passeggeri applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto siano previsti tempi più lunghi per il ritorno del viaggiatore, si applicano tali periodi.

8.   La limitazione dei costi di cui al paragrafo 7 del presente articolo non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità a norma del paragrafo 7 del presente articolo qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione applicabile.

Articolo 14

Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.

2.   Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. Il risarcimento è effettuato senza indebito ritardo.

3.   Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità:

a)

è imputabile al viaggiatore;

b)

è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile; oppure

c)

è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

4.   Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata dell'indennizzo o le condizioni a cui è dovuto da un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano l'indennizzo dovuto da un fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza l'indennizzo dovuto dall'organizzatore. In altri casi, il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione dell'indennizzo dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si applichi ai danni alla persona o a quelli causati intenzionalmente o per colpa, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

5.   Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 nonché dalle convenzioni internazionali. Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti e convenzioni internazionali. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della presente direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri per evitare un risarcimento eccessivo.

6.   Il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a due anni.

Articolo 15

Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato. Il venditore inoltra senza indebito ritardo tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.

Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore.

Articolo 16

Obbligo di prestare assistenza

Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore presti adeguata assistenza senza indebito ritardo al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 7, in particolare:

a)

fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare; e

b)

assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa. Il predetto costo non supera in alcun caso le spese effettivamente sostenute dall'organizzatore.

CAPO V

PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA

Articolo 17

Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell'organizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.

Gli organizzatori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in uno Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso uno Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia ai sensi del diritto di tale Stato membro.

2.   La garanzia di cui al paragrafo 1 è effettiva e copre costi ragionevolmente prevedibili. Essa copre gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell'organizzatore.

3.   I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza dell'organizzatore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito l'organismo incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza.

4.   Qualora l'esecuzione del pacchetto sia compromessa dall'insolvenza dell'organizzatore, la garanzia è disponibile gratuitamente per assicurare i rimpatri e, se necessario, il finanziamento dell'alloggio prima del rimpatrio.

5.   Per i servizi turistici che non sono stati effettuati, i rimborsi sono corrisposti senza indebito ritardo previa richiesta del viaggiatore.

Articolo 18

Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa

1.   Gli Stati membri riconoscono conforme alle loro misure nazionali che recepiscono l'articolo 17 qualunque protezione in caso d'insolvenza che un organizzatore fornisca conformemente a tali misure dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi. Essi comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

3.   I punti di contatto centrali mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza e all'identità della o delle entità incaricate di fornire tale protezione per specifici organizzatori stabiliti sul loro territorio. Tali punti di contatto si autorizzano reciprocamente l'accesso a qualunque registro disponibile in cui sono elencati gli organizzatori che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza. Tali registri sono accessibili al pubblico, anche online.

4.   Uno Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento dell'organizzatore. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri il più rapidamente possibile tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione. In ogni caso una prima risposta è fornita entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

CAPO VI

SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

Articolo 19

Obblighi di protezione in caso d'insolvenza e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che agevolano servizi turistici collegati forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevano dai viaggiatori nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza dei professionisti. Se tali professionisti sono il soggetto responsabile del trasporto dei passeggeri, la garanzia copre anche il rimpatrio del viaggiatore. L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi da 2 a 5, e l'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

2.   Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, comprensibile ed evidente che il viaggiatore:

a)

non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi della presente direttiva e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; e

b)

potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1.

Al fine di conformarsi al presente paragrafo, il professionista che agevola un servizio turistico collegato fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato II oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornisce le informazioni ivi contenute.

3.   Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 9 e 12 e dal capo IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

4.   Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali capi.

Articolo 21

Responsabilità in caso di errore di prenotazione

Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia ritenuto responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora il professionista abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

Un professionista non è ritenuto responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

Articolo 22

Diritto ad azioni di regresso

Qualora l'organizzatore o il venditore a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 20, versi un indennizzo, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono all'organizzatore o venditore il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione.

Articolo 23

Carattere imperativo della direttiva

1.   La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dalla presente direttiva.

2.   I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.

3.   Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere l'applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore.

Articolo 24

Applicazione

Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 26

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Entro il 1o gennaio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni della presente direttiva che si applicano a prenotazioni online effettuate in diversi punti vendita e alla qualifica di tali prenotazioni quali pacchetti, servizi turistici collegati o servizi turistici autonomi, in particolare sulla definizione di pacchetto di cui all'articolo 3, punto 2, lettera b), punto v), e sull'eventuale opportunità di adattare o ampliare tale definizione.

Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull'applicazione della presente direttiva.

Se del caso, le relazioni di cui al primo e secondo comma sono corredate di proposte legislative.

Articolo 27

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2011/83/UE

1.   Il punto 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è sostituito dal seguente:

«5.

Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)

2.   L'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/83/UE è sostituito dal seguente:

«g)

di pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

L'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafi 2 e 6, gli articoli 19, 21 e 22 della presente direttiva si applicano mutatis mutandis ai pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/2302 in relazione ai viaggiatori definiti all'articolo 3, punto 6), di detta direttiva.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2018.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal 1o luglio 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 settembre 2015 (GU C 360 del 30.10.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

(4)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 2002 nella causa C-00/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Lda , C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.

(5)  Cfr. la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(6)  Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

(7)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

(8)  Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, a eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

(11)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(13)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(14)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(15)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(16)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(17)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(18)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(19)  Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).


ALLEGATO I

Parte A

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 .

Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme.

Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.

Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

 

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.

Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.

I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.

Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.

Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

 

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]

Parte B

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte A

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme.

Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.

Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.

I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.

Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.

Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

[Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.]

Parte C

Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v)

Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della società XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituirà un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme.

Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.

Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

 

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui servizi turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

Vi è sempre almeno un professionista che sia responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.

Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agenzia di viaggio.

I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.

Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile dello stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.

Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora un viaggiatore si trovi in difficoltà.

Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto e se nel pacchetto è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio, un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

 

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]


ALLEGATO II

Parte A

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno.

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale pertinente[HYPERLINK]

Parte B

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), è un vettore diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]

Parte C

Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra società/alla società XY o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Sito web dove è possibile reperire la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.]

Parte D

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera b), è un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi, si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà queste informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni.]

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati a causa dell'insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]

Parte E

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera b), è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che non è previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 90/314/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, punto 2 e articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, punto 8

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, punto 9

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, punto 6

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, punto 3

Articolo 3, paragrafo 1

Soppresso

Articolo 3, paragrafo 2

Soppresso, benché in gran parte incorporato negli articoli 5 e 6

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo5, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera h) articolo 7, paragrafo 2, lettere d) e f) e articolo 7, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo7, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 7, paragrafi 1 e 4

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Soppresso

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo11, paragrafi 2, 3 e 4 e articolo 12, paragrafi 3 e 4

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4 e articolo 16

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 2, lettera e) e articolo 13, paragrafo 2,

Articolo 6

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 17 e articolo 18

Articolo 8

Articolo 4

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 31

Allegato, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Allegato, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Allegato, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) punto iii)

Allegato, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

Allegato, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Allegato, lettera f)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto v)

Allegato, lettera g)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Allegato, lettera h)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e articolo 10, paragrafo 1

Allegato, lettera i)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Allegato, lettera j)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Allegato, lettera k)

Articolo 13, paragrafo 2


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/34


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2303 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2015

che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 1 bis,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/87/CE e per coordinare adeguatamente le disposizioni sulla vigilanza supplementare adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della stessa.

(2)

È importante precisare ulteriormente gli elementi di cui tener conto ai fini della segnalazione delle operazioni infragruppo significative e delle concentrazioni significative dei rischi.

(3)

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE, gli Stati membri sono tenuti a imporre determinati obblighi di segnalazione alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista. Le informazioni dovrebbero essere segnalate in modo coordinato, così da aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti a individuare gli aspetti pertinenti e da agevolare uno scambio più efficiente delle informazioni. Ai fini di una maggiore coerenza nelle segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative, le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero comunicare ai coordinatori almeno talune informazioni minime standardizzate.

(4)

Gli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE abilitano i coordinatori a monitorare le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo significative e a individuare i tipi di rischi e di operazioni che le imprese regolamentate di un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare. I coordinatori hanno altresì il potere di fissare soglie. Nell'ottica di un coordinamento delle disposizioni in questione è opportuno stabilire una metodologia per aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti nell'esercizio delle loro funzioni.

(5)

Nell'Unione vigono misure eterogenee in tema di vigilanza supplementare sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Nel rispetto dei vigenti quadri giuridici nazionali e dell'Unione, è opportuno prevedere una serie di misure minime di vigilanza in tema di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Tenendo conto di tali misure minime le autorità competenti garantiranno la parità di condizioni e agevoleranno un coordinamento delle pratiche di vigilanza in tutta l'Unione.

(6)

Gli obblighi imposti riguardo alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista muovono dagli obblighi settoriali vigenti in materia di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, dei quali non dovrebbero essere considerati una replica.

(7)

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

(8)

Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti istituito, rispettivamente, in conformità all'articolo 37 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 (2), (UE) n. 1094/2010 (3) e (UE) n. 1095/2010 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme:

a)

per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di «operazioni infragruppo» e «concentrazione dei rischi» di cui all'articolo 2, punti (18) e (19), della direttiva 2002/87/CE, fissando i criteri per appurarne la significatività;

b)

per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della direttiva 2002/87/CE per quanto riguarda:

i)

le informazioni che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista devono trasmettere al coordinatore e alle altre autorità competenti rilevanti ai fini della valutazione complessiva delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni infragruppo sotto il profilo della vigilanza;

ii)

la metodologia cui il coordinatore e le autorità competenti rilevanti devono attenersi per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi e di operazioni infragruppo significative;

iii)

le misure di vigilanza che le autorità competenti devono applicare a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/87/CE.

Articolo 2

Operazioni infragruppo significative

1.   Possono rientrare tra le operazioni infragruppo significative le seguenti operazioni condotte all'interno di un conglomerato finanziario:

a)

investimenti e saldi intersocietari, compresi immobili, obbligazioni, azioni, prestiti, strumenti ibridi e subordinati, titoli di debito garantiti, accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti o di condivisione dei costi, piani pensionistici, erogazione di servizi di gestione, di back-office o di altro tipo, dividendi, pagamenti d'interessi e altri crediti;

b)

garanzie, impegni, lettere di credito e altre operazioni fuori bilancio;

c)

operazioni su derivati;

d)

acquisto, vendita o locazione di attività e passività;

e)

commissioni infragruppo per contratti di distribuzione;

f)

operazioni di trasferimento delle esposizioni al rischio tra soggetti diversi del conglomerato finanziario, comprese le operazioni con società veicolo o con soggetti accessori;

g)

operazione di assicurazione, riassicurazione e retrocessione;

h)

operazioni articolate in varie operazioni collegate in cui attività o passività sono cedute a soggetti esterni al conglomerato finanziario, ma in cui l'esposizione al rischio è in definitiva ricondotta all'interno del conglomerato finanziario.

2.   Riguardo alle imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di operazioni infragruppo significative, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le operazioni infragruppo significative, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti:

a)

struttura specifica del conglomerato finanziario, complessità delle operazioni infragruppo, particolare ubicazione geografica della controparte e identità della controparte come impresa regolamentata o no;

b)

possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario;

c)

possibile elusione delle norme settoriali;

d)

possibili conflitti d'interesse;

e)

situazione di solvibilità e di liquidità della controparte;

f)

operazioni tra soggetti appartenenti a settori diversi di uno stesso conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale;

g)

operazioni all'interno di un settore finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali.

3.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle operazioni infragruppo significative, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione.

4.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti:

a)

data e importo dell'operazione significativa, denominazione e numero di registrazione o altro numero di identificazione del soggetto del gruppo e della controparte coinvolti, nel caso anche sotto forma di identificativo della persona giuridica (LEI);

b)

breve descrizione dell'operazione infragruppo significativa in base ai tipi di operazioni elencati al paragrafo 1;

c)

volume totale di tutte le operazioni infragruppo significative effettuate in un dato conglomerato finanziario nell'arco di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni;

d)

informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle operazioni infragruppo significative, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle operazioni infragruppo significative, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio.

5.   Ai fini del calcolo delle soglie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, è effettuata l'aggregazione delle operazioni condotte nell'ambito di un'operazione economica unica.

Articolo 3

Concentrazioni significative dei rischi

1.   Per le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, sorge una concentrazione significativa dei rischi dalle esposizioni al rischio nei confronti di controparti esterne al conglomerato finanziario quando le esposizioni:

a)

sono dirette o indirette;

b)

sono elementi in bilancio e fuori bilancio;

c)

riguardano imprese regolamentate e non regolamentate, lo stesso settore finanziario o diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario;

d)

consistono in una combinazione o in un'interazione delle esposizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.   Il rischio di controparte o il rischio di credito comprende, in particolare, i rischi legati a controparti interconnesse in gruppi, esterne al conglomerato finanziario, ivi compreso l'accumulo di esposizioni verso tali controparti.

3.   Riguardo alle imprese regolamentate e alle società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le concentrazioni significative dei rischi, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti:

a)

situazione di solvibilità e di liquidità a livello di conglomerato finanziario e di singole imprese all'interno del conglomerato finanziario;

b)

dimensione, complessità e struttura specifica del conglomerato finanziario, compresa l'esistenza di società veicolo, imprese accessorie e soggetti di paesi terzi;

c)

specifica struttura di gestione del rischio del conglomerato finanziario e caratteristiche del sistema di governance;

d)

diversificazione delle esposizioni e del portafoglio d'investimenti del conglomerato finanziario;

e)

diversificazione delle attività finanziarie del conglomerato finanziario per aree geografiche e per linee di business;

f)

rapporto, correlazione e interazione tra i fattori di rischio di tutte le imprese del conglomerato finanziario;

g)

possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario;

h)

possibile elusione delle norme settoriali;

i)

possibili conflitti d'interesse;

j)

livello o volume dei rischi;

k)

possibilità di accumulo e d'interazione delle esposizioni assunte da imprese appartenenti a settori finanziari diversi del conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale;

l)

esposizioni all'interno di un settore finanziario del conglomerato finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali.

4.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle concentrazioni significative dei rischi, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione.

5.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti:

a)

descrizione della concentrazione significativa dei rischi in base ai tipi di rischi elencati al paragrafo 1;

b)

ripartizione delle concentrazioni significative dei rischi per controparti e gruppi di controparti interconnesse, aree geografiche, settori economici e valute, indicando denominazione, numero di registrazione o altro numero di identificazione delle società coinvolte appartenenti al conglomerato finanziario e delle rispettive controparti, nel caso indicando anche il LEI;

c)

importo complessivo di ciascuna concentrazione significativa dei rischi al termine di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni, valutato in base alle norme settoriali applicabili;

d)

se applicabile, importo della concentrazione significativa dei rischi, tenuto conto delle tecniche di attenuazione del rischio e dei fattori di ponderazione del rischio;

e)

informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio.

Articolo 4

Misure di vigilanza

Fatti salvi gli eventuali altri poteri di controllo loro conferiti, le autorità competenti

1)

impongono, ove appropriato, alle imprese regolamentate o società di partecipazione finanziaria mista di:

a)

eseguire le operazioni infragruppo del conglomerato finanziario alle normali condizioni di mercato o notificare le operazioni infragruppo non eseguite alle normali condizioni di mercato;

b)

approvare le operazioni infragruppo del conglomerato finanziario seguendo specifiche procedure interne che prevedano la partecipazione dell'organo di amministrazione, ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di cui all'articolo 40 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

c)

aumentare, rispetto a quanto imposto dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, la frequenza delle segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative;

d)

prevedere ulteriori segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative del conglomerato finanziario;

e)

potenziare i processi di gestione del rischio e i meccanismi di controllo interno del conglomerato finanziario;

f)

presentare o migliorare i piani volti a rimettersi in conformità con i requisiti di vigilanza e fissare un termine per la relativa attuazione;

2)

stabiliscono soglie adeguate per individuare e valutare nel complesso le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo significative.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).


11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2304 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2015

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis IMI CC 378536 e Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tutte le specie avicole maggiori e minori da ingrasso, ovaiole e da riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'impiego di tale preparato è stato autorizzato per dieci anni per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione (2).

(5)

Nel suo parere del 28 aprile 2015 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o sull'ambiente e migliora significativamente il rapporto tra mangime e incremento ponderale dei tacchini da ingrasso. Tale conclusione si estende anche ai tacchini da riproduzione. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Dalla valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2014; 13(5):4106.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a22

Adisseo France S.A.S.

Endo-1,4-beta-xylanasi EC 3.2.1.8

e

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Composizione dell'additivo:

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo- 1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 con un'attività minima di:

forma solida: per endo-1,4-beta-xilanasi 22 000 UV (1)/g e per endo-1,3(4)-beta-glucanasi 15 200 UV/g;

forma liquida: per endo-1,4-beta-xilanasi 5 500 UV/ml e per endo-1,3(4)-beta-glucanasi 3 800 UV/ml.

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702.

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi:

metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento).

Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano d'orzo) a pH = 5,5 e a 30 °C.

Tacchini da ingrasso

Tacchini da riproduzione

Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 100 UV

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 760 UV

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

31 dicembre 2025


(1)  1 UV (unità viscosimetrica) è la quantità di enzima che idrolizza il substrato (rispettivamente beta-glucano d'orzo e arabinoxilano di frumento), riducendo la viscosità della soluzione, in modo da ottenere una variazione della fluidità relativa pari a 1 (grandezza adimensionale)/min a 30 °C con pH 5,5.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2305 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2015

relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (precedentemente Trichoderma longibrachiatum) di seguito «il preparato di cui all'allegato» è stato autorizzato a tempo indeterminato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione (3) e per suinetti svezzati dal regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione (4). Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (precedentemente Trichoderma longibrachiatum) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei pareri del 17 aprile 2013 (5) e del 10 marzo 2015 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (precedentemente Trichoderma longibrachiatum) non ha un effetto avverso sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'impiego di tale preparato è potenzialmente efficace nei polli da ingrasso e nei suinetti svezzati. L'Autorità ha altresì ritenuto che le medesime conclusioni sull'efficacia possono essere tratte anche per le specie avicole minori da ingrasso. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione e ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (precedentemente Trichoderma longibrachiatum) emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

I regolamenti (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 1520/2007 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(7)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 2148/2004

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2148/2004, la voce E 1616, Endo-1,4-beta-glucanasi è soppressa.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 1520/2007

Il regolamento (CE) n. 1520/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 5 è soppresso;

2)

l'allegato V è soppresso.

Articolo 4

Misure transitorie

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 30 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24).

(4)  Regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 17).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(7):3207.

(6)  EFSA Journal 2015; 13(3):4054.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1616

Huvepharma NV

Endo-1,4-beta-glucanasi

EC 3.2.1.4

Composizione dell'additivo:

Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) con un'attività minima di 2 000 CU (1)/g (in forma solida e liquida).

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142).

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione di endo-1,4-beta-glucanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:

metodo colorimetrico basato sulla quantificazione dei frammenti di sostanza colorata idrosolubile (azzurrina) prodotti dall'azione dell'endo-1,4-beta-glucanasi su cellulosa reticolata con azzurrina.

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

500 CU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

3.

Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

31 dicembre 2025

Suinetti svezzati

350 CU


(1)  1 CU è il quantitativo di enzima che libera 0,128 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire dal beta-glucano di orzo al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2306 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2015

relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La L-cisteina cloridrato monoidrato è stata autorizzata per un tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Questo prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 10 ottobre 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego nei mangimi proposte, la L-cisteina cloridrato monoidrato non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha inoltre dichiarato che la L-cistina e la L-cisteina cloridrato sono agenti aromatizzanti autorizzati in prodotti alimentari la cui efficacia è dimostrata, sebbene non sia chiaro se la L-cisteina cloridrato monoidrato sia utilizzata come sostanza aromatizzante negli alimenti per animali da compagnia nello stesso modo in cui essa viene utilizzata nei prodotti alimentari. Esaminati gli elementi di prova addotti dal richiedente, l'Autorità ha inoltre concluso che l'efficacia della L-cisteina cloridrato monoidrato per quanto riguarda la concentrazione finale nei mangimi non può essere valutata. L'Autorità ha tuttavia anche dichiarato che l'additivo in questione è autorizzato negli alimenti e ulteriori dimostrazioni della sua efficacia non sono richieste laddove la sua funzione nei mangimi sia essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Considerando ulteriori elementi di prova forniti dal richiedente la Commissione ha concluso che, sebbene la struttura della L-cisteina cloridrato monoidrato sia affine a una struttura chimica diversa rispetto alla L-cistina e alla L-cisteina cloridrato, il fatto che l'additivo sia monoidrato non modifica la sua efficacia. La Commissione ha altresì concluso che i livelli di uso di questo additivo sono superiori ai livelli di uso normali e massimi riportati negli alimenti per diversi tipi di prodotti; vi sono pertanto sufficienti elementi di prova riguardo all'efficacia di tale sostanza.

(5)

L'Autorità ha concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Dalla valutazione della L-cisteina cloridrato monoidrato emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego della L-cisteina cloridrato monoidrato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per la L-cisteina cloridrato monoidrato è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «composti aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 30 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 31 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(10):3437


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %.

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b920

L-cisteina cloridrato monoidrato

Composizione dell'additivo

L-cisteina cloridrato monoidrato.

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-cisteina cloridrato monoidrato

C3H7NO2S·HClH2O

N. CAS: 7048-04-6

L-cisteina cloridrato monoidrato in forma solida, proveniente dall'idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di uccelli.

Purezza: tenore min. 98,5 %.

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione della L-cisteina cloridrato monoidrato nell'additivo per mangimi: titolazione, Farmacopea europea (Ph. Eur. 6,0, metodo 01/2008:0895).

Per la quantificazione della Cist(e)ina (inclusa la L-cisteina cloridrato monoidrato) nelle premiscele e negli alimenti per animali: metodo di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica: regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) (allegato III, parte F).

Cani e gatti

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare:

le condizioni di conservazione,

la supplementazione con L-cisteina cloridrato monoidrato dipende dal fabbisogno dei cani e dei gatti di aminoacidi contenenti zolfo e dal livello nella razione di altri aminoacidi contenenti zolfo.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

31 dicembre 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-report

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).


11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2307 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2015

relativo all'autorizzazione di menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La vitamina K è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di rivalutazione della vitamina K3 sotto forma di menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito quali additivi per mangimi per tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 16 gennaio 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego nei mangimi proposte, il menadione bisolfito di sodio e il menadione nicotinamide bisolfito non hanno effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente.

(5)

L'Autorità ha inoltre concluso che il menadione bisolfito di sodio e il menadione nicotinamide bisolfito sono efficaci fonti di vitamina K e che non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Dalla valutazione del menadione bisolfito di sodio e del menadione nicotinamide bisolfito emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di menadione bisolfito di sodio e il menadione nicotinamide bisolfito secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Sebbene il richiedente abbia ritirato la domanda di utilizzo di menadione bisolfito di sodio in acqua potabile, tale additivo può essere utilizzata in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del menadione bisolfito di sodio e del menadione nicotinamide bisolfito, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 30 giugno 2016 in conformità delle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 31 dicembre 2016 in conformità delle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 31 dicembre 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 31 dicembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2014;12(1):3532.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite

3a710

«Menadione bisolfito di sodio» o «vitamina K3»

Composizione dell'additivo

Menadione bisolfito di sodio

Cromo ≤ 45 mg/kg

Caratterizzazione della sostanza attiva

Menadione bisolfito di sodio

C11H9NaO5S·3H2O

N. CAS: 6147-37-1

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 % di menadione bisolfito di sodio complesso che corrisponde a min. 50 % di menadione.

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del menadione bisolfito di sodio negli additivi per mangimi: metodo spettrofotometrico con rivelatore UV-visibile a 635 nm (VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

Per la determinazione del menadione bisolfito di sodio nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografo in fase liquida ad alta risoluzione in fase normale associato a rivelatore UV — decreto 29/4/2010, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120, 25/5/2010.

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Se la quantità dell'additivo è indicata in etichetta usare la seguente equivalenza: 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2 mg di menadione bisolfito di sodio.

4.

Prendere misure adeguate per evitare emissioni di cromo nell'aria e prevenire l'esposizione per inalazione o per via cutanea. Se tali misure tecnicamente non sono realizzabili o sono insufficienti, adottare misure di protezione in base ai regolamenti nazionali che attuano le norme dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE (2), 89/656/CEE (3), 92/85/CEE (4) e 98/24/CE (5) del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

5.

Durante la manipolazione indossare guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi in conformità della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (7).

31 dicembre 2025

3a711

«Menadione nicotinamide bisolfito» o «vitamina K3»

Composizione dell'additivo

Menadione nicotinamide bisolfito

Cromo ≤ 142 mg/kg

Caratterizzazione della sostanza attiva

Menadione nicotinamide bisolfito

C11H9O5S.C6H7N2O

N. CAS: 73581-79-0

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 % di menadione nicotinamide bisolfito complesso che corrisponde a min. 43,9 % di menadione e min. 31,2 % di nicotinamide

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del menadione nicotinamide bisolfito negli additivi per mangimi: metodo spettrofotometrico con rivelatore UV-visibile a 635 nm (VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

Per la determinazione del menadione nicotinamide bisolfito nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografo in fase liquida ad alta risoluzione in fase normale — decreto 29/4/2010, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120, 25/5/2010.

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Se la quantità dell'additivo è indicata in etichetta usare la seguente equivalenza: 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2,27 mg di menadione nicotinamide bisolfito.

4.

Prendere misure adeguate per evitare emissioni di cromo nell'aria e prevenire l'esposizione per inalazione o per via cutanea. Se tali misure tecnicamente non sono realizzabili o sono insufficienti, adottare misure di protezione in base ai regolamenti nazionali che attuano le norme dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE.

5.

Durante la manipolazione indossare guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi in conformità della direttiva 89/686/CEE.

31 dicembre 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(3)  Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

(4)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

(5)  Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(6)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(7)  Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).


11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2308 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

94,8

TR

83,5

ZZ

89,2

0707 00 05

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

0709 93 10

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

0805 50 10

TR

94,3

ZZ

94,3

0808 10 80

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/56


DECISIONE (PESC) 2015/2309 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2015

relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

(1)

La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dai capi di Stato e di governo il 12 dicembre 2003, delinea cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l'Unione: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata delle armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. Detta strategia sottolinea l'importanza dei controlli sulle esportazioni nel contenere la proliferazione delle armi.

(2)

Il 5 giugno 1998 l'Unione ha adottato un codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni per la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali.

(3)

La strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 2005, dispone che l'Unione, a livello regionale e internazionale, sostenga il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi, fra l'altro, mediante l'assistenza ai paesi non appartenenti all'UE nel settore dell'elaborazione della pertinente legislazione interna e la promozione di misure sulla trasparenza.

(4)

L'8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), che è giuridicamente vincolante e stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Essa include altresì un meccanismo di notifica e di consultazione per i casi di rifiuto di esportazione delle armi e misure di trasparenza quali la pubblicazione delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi. Un certo numero di paesi non appartenenti all'UE si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC.

(5)

L'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di detta posizione comune.

(6)

Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. L'ATT mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. Come con la posizione comune 2008/944/PESC, l'ATT stabilisce una serie di criteri di valutazione dei rischi in base ai quali devono essere valutate le esportazioni di armi. L'Unione sostiene concretamente l'effettiva attuazione e universalizzazione dell'ATT tramite l'apposito programma adottato ai sensi della decisione 2013/768/PESC del Consiglio (2). Tale programma aiuta una serie di paesi non appartenenti all'UE, su loro richiesta, a rafforzare i loro sistemi di controllo sui trasferimenti di armi conformemente ai requisiti dell'ATT.

(7)

È quindi importante garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione 2013/768/PESC del Consiglio. Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo (3), Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Mauritania, Camerun, Ciad e Cina sono stati identificati quali beneficiari nell'ambito della presente decisione del Consiglio. Se del caso, i beneficiari pertinenti individuati dalla presente decisione che non hanno compiuto passi in direzione della firma dell'ATT e dell'adesione allo stesso dovrebbero essere incoraggiati a farlo tramite le attività realizzate nell'ambito della presente decisione. Analogamente, se del caso, i beneficiari che hanno firmato l'ATT ma non l'hanno ancora ratificato, dovrebbero essere incoraggiati a ratificarlo. Pertanto, se attuata con successo, la presente decisione potrebbe altresì fungere da via d'accesso al rafforzamento dell'assistenza relativa all'ATT ai sensi della decisione 2013/768/PESC.

(8)

Le attività dell'Unione che promuovono un sistema efficace e trasparente di controlli sulle esportazioni di armi sin sono sviluppate sin dal 2008 ai sensi dell'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio (4) e delle decisioni del Consiglio 2009/1012/PESC (5) e 2012/711/PESC (6). Dette attività hanno in particolare sostenuto l'approfondimento della cooperazione regionale nonché l'incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione del rischio ivi sanciti. Le attività in questione si sono tradizionalmente indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione.

(9)

Negli ultimi anni l'Unione, nell'ambito dei progetti avviati tramite strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC), ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi non appartenenti all'UE. Tali sforzi sono stati promossi nel contesto dell'iniziativa «Centri di eccellenza». È opportuno garantire il coordinamento con le attività attinenti ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.

(10)

Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»), che ha portato a termine con successo l'organizzazione di tutte le attività previste da tali decisioni. Il BAFA è anche l'agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell'effettiva attuazione del trattato sul commercio delle armi ai sensi della decisione 2013/768/PESC. Date queste premesse, la scelta del BAFA quale agenzia esecutiva delle attività dell'Unione ai sensi della presente decisione è giustificata dall'esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell'intera gamma delle pertinenti attività svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi. La scelta del BAFA agevolerà l'individuazione di sinergie tra il programma di sensibilizzazione dell'ATT e le attività di cui alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza, l'Unione persegue gli obiettivi seguenti:

a)

promuovere l'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi non appartenenti all'UE conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nel trattato sul commercio delle armi, e ricercare, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso;

b)

sostenere gli sforzi compiuti dai paesi non appartenenti all'UE a livello nazionale e regionale al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali;

2.   L'Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto:

a)

promuovere ulteriormente tra i paesi non appartenenti all'UE i criteri e i principi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e al trattato sul commercio delle armi basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC e dell'azione comune 2008/230/PESC;

b)

assistere i paesi non appartenenti all'UE nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative che mirano a porre in essere un efficace sistema di controlli sulle esportazioni di armi convenzionali;

c)

assistere i beneficiari nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione per assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli sulle esportazioni di armi;

d)

promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali che incentivano la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali;

e)

incoraggiare tali beneficiari che non hanno compiuto passi in direzione della firma dell'ATT e dell'adesione a quest'ultimo e incoraggiare i firmatari a ratificarlo;

f)

promuovere l'ulteriore esame del rischio di diversione delle armi e della relativa attenuazione, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al BAFA.

3.   Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 999 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri che la visibilità del contributo dell'Unione sia in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di tale processo e sulla data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi trenta mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BAUSCH


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(2)  Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

(3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(4)  Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81).

(5)  Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).

(6)  Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell'Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62).


ALLEGATO

ATTIVITÀ DI PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1.   OBIETTIVI

La presente decisione ha come obiettivi la promozione del miglioramento dei controlli sui trasferimenti di armi e il sostegno agli sforzi compiuti ai livelli interno e regionale al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali. Tali obiettivi dovrebbero includere, se del caso, la promozione dei principi e dei criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC e nel trattato sul commercio delle armi e dovrebbero essere perseguiti ricercando, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.

Per raggiungere i succitati obiettivi, l'Unione dovrebbe continuare a promuovere le norme contenute nella posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC nonché dell'azione comune 2008/230/PESC. A tal fine dovrebbe essere fornita assistenza ai beneficiari per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative a sostegno di un efficace sistema di controlli sui trasferimenti di armi convenzionali. Un supporto dovrebbe essere altresì fornito per quanto riguarda la valutazione e l'attenuazione del rischio di diversione delle armi.

Si dovrebbe altresì dare sostegno sia alla formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione dei controlli sui trasferimenti di armi, sia alle misure nazionali e regionali che promuovono la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali. È inoltre opportuno promuovere i contatti con il settore privato e la conformità alle pertinenti disposizioni giuridiche e amministrative nazionali che disciplinano il trasferimento di armi.

2.   SCELTA DELL'AGENZIA ESECUTIVA

L'attuazione della presente decisione è affidata al BAFA che opererà, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG.

Nella prestazione di attività di assistenza e sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni il BAFA vanta un'esperienza di primo piano, acquisita in tutti i pertinenti settori del controllo delle esportazioni strategiche trattando questioni relative al settore CBRN, ai prodotti a duplice uso e alle armi. Attraverso tali programmi e attività, il BAFA ha acquisito un'approfondita conoscenza dei sistemi di controllo delle esportazioni della maggior parte dei beneficiari contemplati dalla presente decisione.

Riguardo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni di armi, il BAFA ha completato con successo l'attuazione delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC. Il BAFA è anche responsabile dell'attuazione tecnica del programma di sostegno all'attuazione dell'ATT, istituito dalla decisione 2013/768/PESC.

Nel complesso, il BAFA si trova quindi in una posizione unica per individuare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo delle esportazioni dei beneficiari delle attività previste dalla presente decisione. È quindi il soggetto più idoneo per facilitare le sinergie tra i diversi programmi di assistenza e sensibilizzazione in materia di controllo delle esportazioni di armi e per evitare inutili duplicazioni.

3.   COORDINAMENTO CON ALTRI PROGETTI DI ASSISTENZA DELL'UNIONE NEL SETTORE DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI

Sulla base dell'esperienza di precedenti attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, si dovrebbero ricercare sinergia e complementarità. A tal fine, le attività di cui ai punti da 4.2.1 a 4.2.3 dovrebbero essere svolte, se del caso, insieme ad altre attività relative ai controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, finanziate tramite strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio PESC. Andrebbe in particolare esplorata la possibilità di organizzare eventi in parallelo. Quanto sopra dovrebbe essere posto in essere nel pieno rispetto dei limiti giuridici e finanziari stabiliti per l'utilizzo dei pertinenti strumenti finanziari dell'Unione.

4.   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

4.1.   Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale è quello di fornire assistenza tecnica a una serie di paesi beneficiari che hanno dimostrato di voler sviluppare le loro norme e prassi in materia di controllo delle esportazioni di armi. A tal fine, le attività da intraprendere presteranno attenzione allo status dei beneficiari, in particolare per quanto riguarda:

l'eventuale adesione o domanda di adesione a regimi internazionali di controllo delle esportazioni riguardanti il trasferimento di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso,

le candidature all'adesione all'Unione e il fatto se i beneficiari siano candidati ufficiali o potenziali,

la posizione relativa all'ATT.

Nel caso in cui i beneficiari destinatari siano unicamente firmatari dell'ATT, le attività dovrebbero — ove possibile — cercare di meglio accertare gli ostacoli alla ratifica, in particolare quando tali ostacoli sono di natura tecnica e legati a carenze o esigenze nell'ambito delle capacità di attuazione. Se del caso, dovrebbe essere promosso l'eventuale sostegno dell'Unione ai sensi della decisione 2013/768/PESC. Qualora i beneficiari destinatari non abbiano compiuto passi in direzione della firma dell'ATT e dell'adesione allo stesso le attività dovrebbero promuovere l'adesione all'ATT, eventualmente con il sostegno di altri beneficiari che hanno ratificato l'ATT.

Un altro obiettivo complementare consiste nel sensibilizzare un certo numero di beneficiari alla valutazione del rischio di diversione delle armi e alla limitazione della diversione delle armi, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione. Le attività incentrate su tale obiettivo complementare consentiranno in particolare di correlare i controlli sui trasferimenti di armi ad altri progetti che mirano a prevenire la diversione delle armi, quali le attività relative alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte e le attività a sostegno della tracciabilità di armi e munizioni.

4.2.   Descrizione del progetto

4.2.1.   Workshop regionali

Il progetto consisterà di un massimo di sei workshop della durata di due giorni e fornirà una formazione nei pertinenti settori dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali.

I partecipanti al workshop (trenta al massimo), comprenderanno funzionari governativi nonché funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione dei beneficiari. Potranno anche essere invitati, secondo opportunità, rappresentanti dei parlamenti e rappresentanti dell'industria e della società civile.

La formazione sarà fornita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, anche ex funzionari, rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, rappresentanti del settore privato e della società civile.

I workshop possono svolgersi in un luogo che sarà stabilito dall'alto rappresentante in consultazione con il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM) del Consiglio.

I workshop regionali saranno organizzati come segue:

a)

fino a due workshop nell'Europa sudorientale;

b)

fino a due workshop per i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato;

c)

fino a due workshop per i paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato.

Tale ripartizione regionale di due workshop per regione potrebbe non essere realizzata se le circostanze non sono favorevoli, per esempio se il numero di partecipanti è inaspettatamente troppo basso, se non vi è alcuna offerta seria di ospitare il workshop da parte di un beneficiario della regione o se vi sono doppioni con altre attività di sensibilizzazione prestate da altri soggetti. In un simile caso di mancata attuazione da parte di una o due regioni, il numero di workshop nell'altra regione (nelle altre regioni) potrebbe essere aumentato di conseguenza nell'ambito del massimale globale di sei workshop.

4.2.2.   Visite di studio

Il progetto consisterà di un massimo di sei visite di studio della durata di due giorni per funzionari governativi nonché funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione presso le pertinenti autorità degli Stati membri. Le visite di studio dovrebbero contemplare almeno tre beneficiari e includere almeno un beneficiario che non abbia ratificato l'ATT.

4.2.3.   Assistenza individuale ai beneficiari

Il progetto consisterà di un massimo di trenta giorni di workshop, preferibilmente in loco, per singoli paesi beneficiari cui parteciperanno funzionari governativi nonché funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione. In funzione delle precise esigenze e della disponibilità dei beneficiari e gli esperti degli Stati membri dell'UE, i trenta giorni complessivi disponibili saranno ripartiti in periodi di al minimo due giorni e al massimo di cinque giorni.

La conoscenza specifica sarà condivisa da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri (anche ex funzionari), rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, o rappresentanti del settore privato e della società civile.

Detti workshop di assistenza individuale si terranno principalmente su richiesta dei beneficiari. Essi sono intesi ad affrontare questioni particolari o necessità specifiche sollevate dal paese beneficiario, per esempio a margine di un workshop regionale o in occasione di contatti periodici con esperti dell'Unione e con l'agenzia esecutiva.

4.2.4.   Applicazione degli elenchi di controllo

L'agenzia esecutiva istituisce un gruppo di esperti tecnici in materia di applicazione degli elenchi di controllo delle esportazioni. Gli esperti sono selezionati da un ventaglio quanto più possibile ampio di Stati membri.

Si potrà utilizzare un monte di 100 ore lavorative (in base agli onorari ordinari degli esperti di cui al punto 5) per assegnare le richieste relative all'applicazione degli elenchi di controllo presentate dalle autorità competenti dei beneficiari agli esperti (in funzione della loro disponibilità). L'agenzia esecutiva elaborerà modelli per tali richieste, tenendo nella dovuta considerazione il carattere informale del parere valutativo e la questione della riservatezza.

4.2.5.   Incontro di valutazione finale

Allo scopo di fornire una valutazione finale delle attività previste dalla presente decisione, sarà organizzato a Bruxelles un incontro della durata di due giorni, con la partecipazione congiunta dei beneficiari e degli Stati membri, se possibile in concomitanza con una riunione del COARM.

Saranno invitati al massimo due rappresentanti (funzionari governativi, funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione) di ciascun beneficiario di cui al punto 6.1.

4.2.6.   Attività relative alla diversione delle armi

Il progetto consisterà di due workshop per i paesi dell'Africa occidentale e del Sahel e per la Cina, articolato come segue:

un workshop iniziale («di lancio») di due giorni per un massimo di due rappresentanti dei beneficiari,

un workshop finale di due giorni per un massimo di tre rappresentanti dei beneficiari.

I workshop dovrebbero svolgersi nei paesi dell'Africa occidentale e del Sahel.

5.   ONORARI DEGLI ESPERTI

Gli onorari degli esperti sono applicabili per quanto riguarda le attività di cui ai punti da 4.2.2. a 4.2.4. Per le attività di cui al punto 4.2.4, gli onorari degli esperti saranno ripartiti in ore in funzione del tempo effettivamente dedicato (misurato in ore) alle richieste di individuazione delle merci. Si prevede una dotazione massima pari a 100 onorari di esperti (800 ore).

6.   BENEFICIARI

6.1.   Beneficiari delle attività previste ai punti da 4.2.1 a 4.2.5.

i)

Europa sudorientale: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo*;

ii)

paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato: Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia;

iii)

paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

6.2.   Beneficiari delle attività previste al punto 4.2.6.

Paesi dell'ECOWAS: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Mauritania, Camerun, Ciad, Cina.

6.3.   Modifica della gamma dei beneficiari

Su proposta dell'alto rappresentante, il gruppo COARM può decidere di modificare l'elenco dei beneficiari ove esista un'opportuna giustificazione.

7.   RISULTATI DEL PROGETTO E INDICATORI DI ESECUZIONE

Oltre all'incontro di valutazione finale di cui al punto 4.2.5, la valutazione dei risultati del progetto prenderà in considerazione i seguenti elementi:

7.1.   Valutazione individuale dei beneficiari

Dopo il completamento delle attività, l'agenzia esecutiva fornirà al SEAE e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti da ciascuno dei beneficiari di cui al punto 6.1. Tale relazione sarà predisposta di concerto con le delegazioni dell'UE nei paesi interessati e recapitolerà le attività svoltesi nel corso della durata della decisione. La relazione valuterà inoltre le capacità del beneficiario destinate ai controlli sui trasferimenti di armi. Nel caso in cui il beneficiario sia parte contraente dell'ATT, la valutazione includerà in che modo le capacità esistenti consentano l'attuazione dell'ATT.

7.2.   Valutazione d'impatto e indicatori di attuazione

L'impatto delle attività previste dalla presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico al loro completamento per i beneficiari di cui al punto 6.1. L'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con la delegazione dell'UE interessata, nonché con altri soggetti interessati.

A tal fine, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

se siano in vigore le pertinenti regolamentazioni interne in materia di controlli sui trasferimenti di armi e se/in quale misura esse ottemperino alle disposizioni della posizione comune 2008/944/CFSP, per quanto riguarda, tra l'altro, l'applicazione dei criteri di valutazione, l'attuazione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, la rendicontazione,

se disponibili, informazioni sui casi di intervento,

se i beneficiari siano in grado di segnalare le esportazioni e/o importazioni di armi, tenendo conto, tra l'altro, del registro delle Nazioni Unite, della relazione annuale dell'ATT e delle relazioni nazionali,

se il beneficiario si sia ufficialmente conformato alla posizione comune 2008/944/PESC, o abbia intenzione di farlo.

Le relazioni di valutazione individuale di cui al punto 7.1. dovrebbero fare riferimento a tali indicatori di attuazione, secondo opportunità.

8.   PROMUOVERE L'USO DEL PORTALE WEB DI SENSIBILIZZAZIONE DELL'UE

Il portale web previsto dalla decisione 2011/711/PESC è stato sviluppato come risorsa di proprietà dell'UE (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Esso opera come una piattaforma comune per tutti i programmi di sensibilizzazione dell'UE (duplice uso, armi, ATT). Le attività di cui ai punti da 4.2.1 a 4.2.5. dovrebbero rafforzare la consapevolezza del portale web di sensibilizzazione dell'UE e promuoverne l'uso. I partecipanti alle attività di sensibilizzazione dovrebbero essere informati sulla sezione privata del portale web che offre un accesso permanente a risorse, documenti e contatti. Analogamente, si dovrebbe promuovere l'uso del portale web da parte di altri funzionari che non hanno potuto partecipare direttamente alle attività di assistenza e sensibilizzazione.

9.   VISIBILITÀ DELL'UE

L'agenzia esecutiva adotterà tutte le opportune misure per pubblicizzare il fatto che l'azione è finanziata dall'Unione europea. Tali misure saranno attuate conformemente al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE pubblicato dalla Commissione europea. L'agenzia garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione stessa.

Dato che le attività pianificate variano notevolmente per portata e natura, si ricorrerà a una gamma di strumenti promozionali tra cui: media tradizionali, siti web, media sociali, materiali informativi e promozionali tra cui infografica, opuscoli, newsletter, comunicati stampa e altri materiali, secondo opportunità. Pubblicazioni ed eventi pubblici commissionati nell'ambito del progetto recheranno pertanto un marchio.

10.   DURATA

La durata totale stimata del progetto è di ventiquattro mesi.

11.   RENDICONTAZIONE

L'agenzia esecutiva predispone relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni sono presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

12.   STIMA DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO E DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

Il costo totale stimato del progetto è di 1 110 000 EUR, con il cofinanziamento della Germania. Il costo totale stimato del progetto finanziato dall'UE è di 999 000 EUR.


11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/64


DECISIONE (PESC) 2015/2310 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2015

che modifica la decisione 2013/189/PESC, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/189/PESC, che ha istituito l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (1).

(2)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/491/PESC, che ha modificato la decisione 2013/189/PESC (2).

(3)

La decisione 2013/189/PESC, modificata dalla decisione 2014/491/PESC, prevede un importo di riferimento finanziario per i primi dodici mesi, dal 1o agosto 2013 al 31 luglio 2014, nonché per il periodo successivo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015.

(4)

Il 25 marzo 2014 il comitato direttivo istituito dalla decisione 2013/189/PESC ha convenuto di allineare il periodo dell'accordo di finanziamento al periodo contabile annuale, che va dal 1o gennaio al 31 dicembre, in modo da richiedere una sola serie di conti a partire dal 2016.

(5)

È opportuno pertanto stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/189/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 16 della decisione 2013/189/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 è pari a 535 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nel periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015 è di 756 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 è di 630 000 EUR.

Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le spese dell'AESD per i periodi successivi sono decisi dal Consiglio.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BAUSCH


(1)  Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2008/550/PESC (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 22).

(2)  Decisione 2014/491/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/189/PESC che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (GU L 218 del 24.7.2014, pag. 6).


11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2311 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2015

che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia

[notificata con il numero C(2015) 8585]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, misure da adottare nelle zone soggette a restrizioni e ulteriori misure di lotta contro tale malattia. Queste misure comprendono anche, quale complemento alle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione (5) stabilisce misure di protezione globale e restrizioni del movimento e della spedizione di bovini e del loro sperma, nonché l'immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale provenienti da alcune zone della Grecia colpite da dermatite nodulare contagiosa.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 della Commissione (6) stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia. Tale decisione ha inoltre modificato alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 e ha esteso la zona soggetta a restrizioni al fine di includere non solo l'unità regionale di Evros, ma anche le unità regionali di Rodopi, Xanthi, Kavala e Limnos.

(4)

Il 19 ottobre 2015 le autorità greche hanno notificato alla Commissione ulteriori focolai nell'unità regionale della Calcidica (Chalkidiki); il 21 ottobre 2015 hanno comunicato la loro intenzione di applicare la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nelle unità regionali della Calcidica, Salonicco (Thessaloniki) e Kilkis e l'11 novembre la loro intenzione di applicare la vaccinazione nelle unità regionali di Drama e Serres. A tal fine è necessario ampliare la zona soggetta a restrizioni definita nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 nonché la zona in cui la vaccinazione può essere effettuata come indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ZONE DI RESTRIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA b)

Le seguenti unità regionali in Grecia:

unità regionale di Evros

unità regionale di Rodopi

unità regionale di Xanthi

unità regionale di Kavala

unità regionale di Chalkidiki

unità regionale di Thessaloniki

unità regionale di Kilkis

unità regionale di Limnos

unità regionale di Drama

unità regionale di Serres.»

Articolo 2

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Le seguenti unità regionali in Grecia:

unità regionale di Evros

unità regionale di Rodopi

unità regionale di Xanthi

unità regionale di Kavala

unità regionale di Chalkidiki

unità regionale di Thessaloniki

unità regionale di Kilkis

unità regionale di Limnos

unità regionale di Drama

unità regionale di Serres.»

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 19).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2055, del 10 novembre 2015, che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 31).


Rettifiche

11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/68


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/608 della Commissione, del 14 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina e a Israele nell'elenco di paesi terzi, l'approvazione del programma dell'Ucraina di controllo della salmonella nelle galline ovaiole, le condizioni di certificazione veterinaria per quanto riguarda la malattia di Newcastle e le condizioni di trasformazione degli ovoprodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101 del 18 aprile 2015 )

A pagina 4, articolo 2:

anziché:

«L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.»

leggi:

«Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 798/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.»


11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/69


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 21 ottobre 2015 )

Nell'allegato, a pagina 32, relativamente alle modifiche da apportare all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda la sostituzione della voce «CA-Canada», nella riga corrispondente al codice CA-2.2:

anziché:

«CA — Canada

CA-2.2

Zona nella provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini:

da County Road 119 all'incrocio con County Road 64 e 25th Line,

a nord su 25th Line fino all'incrocio con Road 68, a est su Road 68 finché questa si incrocia nuovamente con 25th Line, e continuando in direzione nord su 25th Line fino a 74 Road,

a est su 74 Road da 25th Line a 31st Line,

a nord su 31st Line da 74 Road a 78 Road,

a est su 78 Road da 31st Line a 33rd Line,

33rd Line in direzione nord da 78 Road a 84 Road,

a est su 84 Road da 33rd Line alla Highway 59,

a sud sulla Highway 59 da 84 Road a Road 78,

a est su Road 78 dalla Highway 59 a 13th Line,

a sud su 13th Line da 78 Road a Oxford Road 17,

a est su Oxford Road 17 da 13th Line a Oxford Road 4,

a sud su Oxford Road 4 da Oxford Road 17 a County Road 15,

a est su County Road 15, all'incrocio con la Highway 401, da Oxford Road 4 a Middletown Line,

Middletown Line in direzione sud, all'incrocio con la Highway 403, da County Road 15 a Old Stage Road,

Old Stage Road in direzione ovest da Middletown Line a County Road 59,

a sud su County Road 59 da Old Stage Road a Curries Road,

a ovest su Curries Road da County Road 59 a Cedar Line,

Cedar Line in direzione sud da Curries Road a Rivers Road,

Rivers Road in direzione sud-ovest da Cedar Line a Foldens Line,

Foldens Line in direzione nord-ovest da Rivers Road a Sweaburg Road,

Sweaburg Road in direzione sud-est da Foldens Line a Harris Street,

Harris Street in direzione nord-ovest da Sweaburg Road alla Highway 401,

Highway 401 in direzione ovest da Harris Street a Ingersoll Street, (County Road 10),

Ingersoll Street (County Road 10) in direzione nord dalla Highway 401 a County Road 119,

County Road 119 da Ingersoll Street (County Road 10) al punto di partenza dove County Road 119 si incrocia con 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

 

 

S1, ST1»,

leggi:

«CA — Canada

“CA-2.2

Zona nella provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini:

da County Road 119 all'incrocio con County Road 64 e 25th Line,

a nord su 25th Line fino all'incrocio con Road 68, a est su Road 68 finché questa si incrocia nuovamente con 25th Line, e continuando in direzione nord su 25th Line fino a 74 Road,

a est su 74 Road da 25th Line a 31st Line,

a nord su 31st Line da 74 Road a 78 Road,

a est su 78 Road da 31st Line a 33rd Line,

33rd Line in direzione nord da 78 Road a 84 Road,

a est su 84 Road da 33rd Line alla Highway 59,

a sud sulla Highway 59 da 84 Road a Road 78,

a est su Road 78 dalla Highway 59 a 13th Line,

a sud su 13th Line da 78 Road a Oxford Road 17,

a est su Oxford Road 17 da 13th Line a Oxford Road 4,

a sud su Oxford Road 4 da Oxford Road 17 a County Road 15,

a est su County Road 15, all'incrocio con la Highway 401, da Oxford Road 4 a Middletown Line,

Middletown Line in direzione sud, all'incrocio con la Highway 403, da County Road 15 a Old Stage Road,

Old Stage Road in direzione ovest da Middletown Line a County Road 59,

a sud su County Road 59 da Old Stage Road a Curries Road,

a ovest su Curries Road da County Road 59 a Cedar Line,

Cedar Line in direzione sud da Curries Road a Rivers Road,

Rivers Road in direzione sud-ovest da Cedar Line a Foldens Line,

Foldens Line in direzione nord-ovest da Rivers Road a Sweaburg Road,

Sweaburg Road in direzione sud-est da Foldens Line a Harris Street,

Harris Street in direzione nord-ovest da Sweaburg Road alla Highway 401,

Highway 401 in direzione ovest da Harris Street a Ingersoll Street, (County Road 10),

Ingersoll Street (County Road 10) in direzione nord dalla Highway 401 a County Road 119,

County Road 119 da Ingersoll Street (County Road 10) al punto di partenza dove County Road 119 si incrocia con 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

A

 

S1, ST1».