ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
1.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/1 |
DECISIONE (UE) 2015/2191 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo di partenariato»). |
(2) |
L'ultimo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è giunto a scadenza il 16 dicembre 2014. |
(3) |
Il 10 luglio 2015 l'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato un nuovo protocollo (2) dell'accordo di partenariato («protocollo»). Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle zone di pesca soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania. |
(4) |
Al fine di garantire la ripresa più rapida possibile delle attività di pesca delle navi dell'Unione conformemente al suo articolo 14, è opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma. |
(5) |
È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni, con riserva della conclusione di detto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).
(2) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo de quattro anni (cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).
1.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/3 |
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. A decorrere dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo e per un periodo di quattro (4) anni, le possibilità di pesca concesse a norma degli articoli 5 e 6 dell'accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo in base alle condizioni previste nelle schede etniche riportate nell'allegato 1 del medesimo.
2. L'accesso alle risorse alieutiche delle zone di pesca mauritane è concesso alle flotte straniere qualora esista un'eccedenza ai sensi dell'articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1) e dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali mauritane.
3. Conformemente alla legislazione della Mauritania, gli obiettivi da conseguire in materia di gestione e sviluppo sostenibile nonché i totali ammissibili di cattura sono decisi per ogni tipo di pesca dal governo della Mauritania sulla base del parere dell'organismo incaricato della ricerca oceanografica in tale paese e delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.
4. Il presente protocollo garantisce alle flotte dell'Unione europea priorità di accesso alle eccedenze disponibili nella zona di pesca mauritana. Le possibilità di pesca di cui all'allegato I del protocollo sono assegnate alle flotte dell'Unione europea, sulla base delle eccedenze disponibili, in via prioritaria rispetto alle possibilità di pesca assegnate alle altre flotte straniere autorizzate a pescare nella zona di pesca mauritana.
5. Tutte le misure tecniche di conservazione e gestione della risorsa, nonché le modalità finanziarie, il canone, il contributo finanziario pubblico e gli altri diritti a cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, precisati per ciascun tipo di pesca nell'allegato 1 del presente protocollo, saranno applicabili a qualsiasi flotta industriale straniera operante nelle zone di pesca della Mauritania in condizioni tecniche simili a quelle delle flotte dell'Unione europea.
6. La Mauritania si impegna a rendere pubblico qualsiasi accordo pubblico o privato inteso a autorizzare l'accesso di navi straniere alla sua ZEE, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
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gli Stati o le altre entità che partecipano all'accordo; |
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il periodo o i periodi di applicazione dell'accordo; |
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il numero di navi e i tipi di attrezzi autorizzati; |
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le specie o gli stock di cui è autorizzata la pesca, nonché eventuali limiti di cattura applicabili; |
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le misure applicabili in materia di dichiarazione, monitoraggio, controllo e sorveglianza; |
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una copia dell'accordo scritto. |
7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5, la Mauritania trasmette ogni anno all'Unione europea una relazione dettagliata indicante il numero di autorizzazioni di pesca per categoria di pesca rilasciate a navi battenti bandiera di altri Stati terzi, i corrispondenti quantitativi autorizzati di catture, le catture effettivamente realizzate e le modalità tecniche e finanziarie di accesso di tali navi alla zona di pesca mauritana. Tale relazione è esaminata dalla commissione mista e può essere messa a disposizione del comitato scientifico congiunto indipendente di cui all'articolo 4.
8. In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca mauritana soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato 1 dello stesso.
9. Le due parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e si consultano prima dello svolgimento delle riunioni annuali di tale organizzazione.
Articolo 2
Contropartita finanziar relativa all'accesso
1. La contropartita finanziaria annuale per l'accesso delle navi dell'Unione europea alla zona di pesca mauritana di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a cinquantacinque (55) milioni di EUR. Il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli da 5 a 10 e dell'articolo 16 del presente protocollo.
2. Il pagamento, da parte dell'Unione europea, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 per l'accesso delle navi dell'Unione europea alla zona di pesca mauritana è effettuato entro tre (3) mesi dall'applicazione provvisoria per il primo anno e entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del protocollo per gli anni successivi. Le attività di pesca delle navi dell'Unione europea nella zona di pesca mauritana potranno avere inizio soltanto a partire dalla data di applicazione provvisoria.
3. I totali ammissibili di cattura (categorie 1, 2, 3, 6, 7 e 8) e i quantitativi di riferimento (categorie 4 e 5) sono definiti nelle schede tecniche riportate nell'allegato 1 del presente protocollo. Essi sono fissati sulla base dell'anno civile, dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno considerato. Se il primo e l'ultimo periodo di applicazione del protocollo non corrispondono a un anno civile, i totali ammissibili di cattura sono fissati pro rata temporis e tenendo conto, per ogni categoria di pesca, delle tendenze di ripartizione delle catture nel corso dell'anno.
4. A eccezione delle categorie 4 e 5 (quantitativi di riferimento) e delle disposizioni specifiche applicabili al totale ammissibile di cattura della categoria 6, i totali delle catture realizzate dai pescherecci dell'Unione europea nella zona di pesca mauritana non possono superare i totali ammissibili di cattura. In caso di superamento saranno applicate le regole in materia di detrazione di contingenti previste dalla normativa dell'Unione europea.
5. In applicazione del paragrafo 3, la Mauritania e l'Unione europea assicurano il monitoraggio congiunto dell'attività dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca mauritana al fine di garantire una gestione adeguata dei suddetti totali ammissibili di cattura. Nell'ambito di tale monitoraggio, la Mauritania e l'Unione europea si informano reciprocamente non appena il livello delle catture dei pescherecci dell'Unione presenti nella zona di pesca mauritana abbia raggiunto l'80 % del quantitativo di riferimento nella categoria di pesca corrispondente. L'Unione europea ne informa di conseguenza gli Stati membri.
6. Una volta raggiunto l'80 % del totale ammissibile di cattura corrispondente, la Mauritania e l'Unione europea assicurano un monitoraggio su base mensile delle catture praticate dai pescherecci dell'Unione. Tale monitoraggio sarà effettuato su base giornaliera dopo l'entrata in funzione del sistema elettronico di monitoraggio delle catture (ERS) di cui all'allegato 1, capo IV, paragrafo 4, del presente protocollo. La Mauritania e l'Unione europea si informano reciprocamente non appena sia stato raggiunto il totale ammissibile di cattura corrispondente. L'Unione europea ne informa di conseguenza gli Stati membri ai fini della cessazione delle attività di pesca.
7. Per le categorie di pesca 4 e 5, se le catture effettuate dalle tonniere dell'Unione europea nella zona di pesca mauritana superano il quantitativo di riferimento previsto per ciascuna categoria, l'importo di 55 milioni di EUR della contropartita finanziaria sarà maggiorato, per ogni tonnellata supplementare catturata, dell'importo del canone fissato nelle schede tecniche corrispondenti per l'anno in questione. Tuttavia l'importo versato dall'Unione europea per il superamento non può eccedere un importo pari al doppio del quantitativo di riferimento corrispondente. Se i quantitativi catturati dai pescherecci dell'Unione europea superano il doppio del quantitativo di riferimento corrispondente, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
8. La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1 del presente articolo è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di Mauritania. Le autorità della Mauritania comunicano ogni anno, nei sei (6) mesi precedenti la data prevista del pagamento, le coordinate bancarie del conto all'Unione europea.
Articolo 3
Sostegno finanziario per la promozione di una pesca sostenibile
1. Oggetto, importo e modalità
1.1. Al fine di rafforzare il partenariato strategico tra le due parti, e in aggiunta alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è previsto un sostegno finanziario alla promozione di una pesca sostenibile per un importo totale di sedici milioni cinquecentomila (16,5) EUR per il periodo del protocollo.
1.2. Il sostegno finanziario di cui al punto 1.1 è costituito da un aiuto destinato a contribuire allo sviluppo di una pesca sostenibile in Mauritania, dissociato dalla componente relativa all'accesso delle navi dell'Unione europea alla zona di pesca mauritana, e a partecipare all'attuazione delle strategie nazionali settoriali in materia di sviluppo sostenibile del settore della pesca, da una parte, e di tutela ambientale delle zone marine e costiere protette, dall'altra, in linea con il vigente quadro strategico di lotta alla povertà.
1.3. Il pagamento, da parte dell'Unione europea, del sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 è effettuato ratealmente. L'erogazione delle rate è decisa in funzione della realizzazione degli obiettivi definiti di comune accordo e valutati in sede di commissione mista conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo. Le modalità pratiche di attuazione sono definite conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e all'allegato 2 del presente protocollo. Se del caso, tali modalità potranno essere precisate o rivedute dalla commissione mista.
1.4. Il sostegno finanziario di cui al punto 1.1 è destinato ad azioni e progetti specifici identificati di comune accordo. Esso non può essere utilizzato per coprire le spese operative dei beneficiari, a eccezione delle dotazioni di cui ai punti 2.2 e 2.3 destinate rispettivamente al funzionamento della cellula di esecuzione e alla revisione contabile esterna.
2. Condizioni di attuazione
2.1. Il sostegno settoriale è attuato da una cellula di esecuzione incaricata di eseguire le decisioni della commissione mista. La cellula di esecuzione è designata dal ministro della Pesca e opera sotto la sua autorità.
2.2. La cellula di esecuzione di cui al punto 2.1 è finanziata con una dotazione specifica del sostegno settoriale il cui ammontare annuo è stabilito in sede di commissione mista. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente protocollo, tale dotazione è versata ogni anno dalla parte europea per consentire il funzionamento ininterrotto della cellula di esecuzione per un periodo ben definito, indipendentemente dall'importo restante del sostegno settoriale, il cui pagamento resta subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e nell'allegato 2.
2.3. La composizione e le norme di funzionamento della cellula di esecuzione sono approvate in sede di commissione mista. La cellula garantisce l'attuazione del sostegno settoriale in base a norme compatibili con le regole di gestione finanziaria dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti e la concessione di sovvenzioni. Il suo funzionamento è oggetto di una revisione contabile esterna annuale finanziata dal sostegno settoriale.
2.4. La cellula di esecuzione individua i progetti e le azioni che possono essere finanziati dal sostegno settoriale e le strutture che possono attuarli. Conformemente all'allegato 2, punto 4, essa elabora una programmazione pluriennale del sostegno settoriale che deve essere approvata dalla commissione mista. Tale programmazione pluriennale si articola su base annuale e comprende azioni e progetti particolareggiati che devono essere presentati al ministro e approvati dalla commissione mista prima del pagamento alla parte mauritana delle rate del corrispondente sostegno settoriale, nel limite dei fondi a tal fine disponibili.
2.5. La cellula di esecuzione coordina l'attuazione con i beneficiari, a prescindere dalla loro autorità di tutela, e verifica la corretta realizzazione delle azioni e dei progetti. Qualsiasi atto della cellula di esecuzione che abbia un'implicazione finanziaria deve essere preventivamente approvato dal ministro, previo parere del rappresentante designato dell'Unione europea e, se del caso, dell'autorità di tutela competente. In caso contrario, la cellula di esecuzione è tenuta a modificare la sua proposta di decisione prima di sottoporla nuovamente al ministro per approvazione.
2.6. La cellula di esecuzione trasmette al ministro, entro 48 ore dalla pubblicazione o dalla firma, i bandi di gara, i processi verbali dei comitati di selezione e i contratti firmati per i progetti settoriali finanziati dal sostegno settoriale.
2.7. Qualsiasi modifica delle azioni finanziate, degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori di valutazione può essere introdotta dal ministro nel corso dell'esecuzione di un progetto e deve essere approvata dalle due parti in sede di commissione mista. Tale approvazione è una condizione imprescindibile per il pagamento della rata successiva a detta modifica da parte dell'Unione europea.
2.8. La cellula di esecuzione, d'accordo con il ministro, può proporre a partner tecnici e finanziari di contribuire sotto il profilo tecnico o finanziario alla realizzazione dei progetti prima della loro approvazione da parte della commissione mista. La commissione mista può inoltre delegare la responsabilità della realizzazione dei progetti a uno o più partner tecnici e finanziari secondo regole stabilite di comune accordo.
3. Monitoraggio e visibilità
3.1. Una riunione mensile di monitoraggio dell'attuazione del sostegno settoriale è organizzata tra la cellula di esecuzione, il rappresentante del ministro e il rappresentante designato dell'Unione europea. A seguito della riunione la cellula di esecuzione elabora una relazione che è trasmessa alla commissione mista previa approvazione dei partecipanti.
3.2. Anteriormente al 31 dicembre di ogni anno la cellula di esecuzione presenta alla commissione mista una relazione di esecuzione particolareggiata redatta conformemente al modello che figura nell'allegato 2. La relazione è adottata dalle due parti in occasione della successiva riunione della commissione mista.
3.3. La cellula di esecuzione presenta inoltre alla commissione mista una relazione finale per ciascuna azione e ciascun progetto portati a termine nell'ambito del sostegno settoriale a norma del presente protocollo, che descriva le ricadute socioeconomiche previste e segnatamente gli effetti sulle risorse alieutiche, l'occupazione e gli investimenti. La relazione è adottata dalle due parti in occasione della prima riunione della commissione mista successiva alla conclusione delle attività del progetto.
3.4. La cellula di esecuzione presenta altresì alla commissione mista, prima della scadenza del protocollo, una relazione finale sull'attuazione dell'insieme del sostegno settoriale a norma del presente protocollo, recante gli elementi indicati ai punti 3.2 e 3.3.
3.5. Se necessario, le due parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del presente protocollo e, se del caso, durante la sua sospensione, secondo le modalità previste dal protocollo stesso.
3.6. La Mauritania e l'Unione europea cooperano per garantire la visibilità delle azioni finanziate dal sostegno settoriale istituito dai protocolli 2008-2012, 2013-2014 e dal presente protocollo, se necessario avvalendosi del sostegno operativo della cellula di esecuzione.
3.7. I principali beneficiari istituzionali e non istituzionali del sostegno vengono invitati dalle due parti, una volta all'anno, a partecipare a un seminario in cui vengono presentate e programmate le azioni finanziate dal sostegno settoriale.
3.8. Le relazioni di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 e l'organizzazione del seminario di cui al punto 3.7 costituiscono condizioni imprescindibili per il pagamento, da parte dell'Unione europea, delle rate successive del sostegno finanziario di cui al paragrafo 1.
3.9. Fatta eccezione per la dotazione di cui al punto 2.2 destinata al funzionamento della cellula di esecuzione, il sostegno finanziario previsto dal presente protocollo potrà essere erogato soltanto dopo che l'importo residuo del sostegno finanziario 2013-2014 (la cui entità è stabilita a seguito di un riesame delle due parti) sia stato interamente versato sul conto di cui al punto 3.10 e utilizzato in base alla programmazione concordata in sede di commissione mista. Tuttavia, tale importo residuo del sostegno settoriale 2013-2014 dovrà essere utilizzato nei quindici (15) mesi successivi alla data di applicazione provvisoria del presente protocollo. In caso contrario, sarà considerato esaurito e non potrà essere versato.
3.10. Il sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo è versato su un conto del Tesoro pubblico presso la Banca centrale di Mauritania, aperto a favore del ministero della Pesca e utilizzato unicamente ai fini del sostegno settoriale. Le autorità della Mauritania comunicano all'Unione europea le coordinate bancarie subito dopo l'apertura del conto.
Articolo 4
Cooperazione scientifica per una pesca sostenibile
1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca mauritana, in base ai principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo le due parti cooperano per seguire l'evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nella zona di pesca mauritana. A tale scopo si tiene almeno una volta all'anno, alternativamente in Mauritania e nell'Unione europea, una riunione del comitato scientifico congiunto indipendente.
3. Il comitato scientifico congiunto indipendente adotta il proprio regolamento interno in occasione della prima riunione. Tale regolamento interno è approvato dalla commissione mista. A integrazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, la partecipazione al comitato scientifico congiunto indipendente può essere estesa, nella misura in cui risulta necessario, a esperti scientifici esterni nonché a osservatori, rappresentanti delle parti interessate o rappresentanti di organismi regionali di gestione della pesca, come il COPACE.
4. Il mandato del comitato scientifico congiunto indipendente verte in particolare sulle seguenti attività:
a) |
elaborare una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca oggetto del presente protocollo e sulle valutazioni degli stock corrispondenti. Nell'elaborare la relazione il comitato scientifico congiunto indipendente tiene conto di tutte le informazioni relative alle attività delle flotte nazionali mauritane e delle altre flotte straniere, nonché delle misure e dei piani di gestione adottati dalla Mauritania; |
b) |
definire e proporre alla commissione mista l'attuazione di programmi o di azioni volti a migliorare la comprensione della dinamica delle attività di pesca, dello stato delle risorse e dell'evoluzione degli ecosistemi marini; |
c) |
esaminare le questioni scientifiche che emergono nel corso dell'esecuzione del presente protocollo e se necessario, su richiesta della commissione mista, adottare un parere scientifico secondo una procedura approvata all'unanimità in seno al comitato; |
d) |
compilare e analizzare i dati relativi agli sforzi, alle catture e alla loro commercializzazione per ciascun segmento delle flotte da pesca nazionali, dell'Unione europea e di paesi terzi, che operano nella zona di pesca mauritana in relazione alle risorse e alle attività di pesca che formano oggetto del presente protocollo; |
e) |
ideare e programmare la realizzazione di campagne di valutazione annuali degli stock al fine di determinare le eccedenze, le possibilità di pesca e le opzioni di sfruttamento che garantiscono la conservazione delle risorse e del loro ecosistema; |
f) |
formulare, di propria iniziativa o in risposta a un invito della commissione mista o di una delle due parti, i pareri scientifici riguardanti gli obiettivi, le strategie e le misure di gestione ritenuti necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca oggetto del presente protocollo; |
g) |
proporre, se del caso, in sede di commissione mista un programma di revisione delle possibilità di pesca, in applicazione dell'articolo 1 del presente protocollo. |
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 e a integrazione delle disposizioni previste all'articolo 1, paragrafo 7, la Mauritania trasmette ogni anno al comitato scientifico congiunto indipendente e all'Unione europea una relazione dettagliata indicante, per ciascuna categoria di pesca, il numero di navi battenti bandiera mauritana autorizzate a pescare, i corrispondenti quantitativi autorizzati di catture, le catture effettivamente realizzate e ogni altra informazione pertinente sulle misure di gestione della pesca adottate e attuate dalla Mauritania.
Articolo 5
Pesca scientifica, pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca
1. Pesca scientifica
1.1. Previo parere del comitato scientifico congiunto indipendente, la commissione mista può autorizzare campagne scientifiche per la raccolta di dati e informazioni sulle risorse biologiche e gli ecosistemi marini condotte da navi dell'Unione europea e/o della Mauritania. Tali campagne sono realizzate sotto la responsabilità congiunta degli istituti di ricerca scientifica della Mauritania e dell'Unione europea.
1.2. Le modalità di armamento e di noleggio delle navi dell'Unione europea e/o della Mauritania sono definite dalle due parti in sede di commissione mista per ciascuna campagna.
1.3. I risultati delle campagne devono essere utilizzati per migliorare la valutazione degli stock e consentire l'adozione di misure di gestione adeguate.
1.4. Nel caso della categoria 8 (cefalopodi), i risultati del programma scientifico e/o delle valutazioni condotte conformemente all'articolo 4 potranno portare a una revisione del limite di cattura e delle misure di conservazione applicabili alle navi dell'Unione europea.
2. Pesca sperimentale
2.1. Nel caso in cui le navi europee siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, le parti si consultano in sede di commissione mista per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato conformemente all'articolo 6 del protocollo.
2.2. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di pesca di cui al punto 2.1 è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili a livello nazionale e regionale e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidati dal comitato scientifico congiunto indipendente.
2.3. A seguito delle consultazioni di cui al punto 2.1, la commissione mista può autorizzare, nella zona di pesca mauritana, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine essa stabilisce, caso per caso, le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti, conformemente alle disposizioni dell'allegato 1, capo XI, del presente protocollo. Le parti effettuano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni definite dal comitato scientifico congiunto indipendente.
Articolo 6
Commissione mista
1. Oltre alle funzioni a essa demandate conformemente all'articolo 10 dell'accordo, alla commissione mista è conferito il potere di approvare modifiche del presente protocollo, degli allegati e delle appendici in relazione ai seguenti aspetti:
a) |
eventuale revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria; |
b) |
modalità del sostegno settoriale quali previste all'articolo 3 e nell'allegato 2; |
c) |
condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione europea. |
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) la contropartita finanziaria è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis.
3. Le modifiche apportate al protocollo, agli allegati e alle appendici conformemente al paragrafo 1 formano oggetto di una decisione della commissione mista. Tale decisione entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di adozione della decisione stessa.
4. La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi dell'accordo e alle norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca.
5. La prima riunione della commissione mista si tiene entro tre (3) mesi dall'applicazione provvisoria del presente protocollo.
Articolo 7
Promozione della cooperazione tra gli operatori economici
Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. Esse incoraggiano i contatti e contribuiscono alla cooperazione tra gli operatori economici, in particolare in relazione al sostegno finanziario di cui all'articolo 3, nei settori seguenti:
a) |
sviluppo della zona franca di Nouadhibou; |
b) |
sviluppo delle zone marine protette (parchi nazionali di Banc d'Arguin e Diawling); |
c) |
gestione portuale; |
d) |
sviluppo dell'industria legata alla pesca; |
e) |
sviluppo degli scambi volti a migliorare la formazione professionale, in particolare nel settore della pesca, la gestione della pesca, dell'acquacoltura e della pesca continentale, i cantieri navali e la sorveglianza marittima; |
f) |
commercializzazione dei prodotti della pesca; |
g) |
acquacoltura. |
Articolo 8
Denuncia a motivo di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca
Qualora constati un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca, l'Unione europea notifica per posta alla parte mauritana l'intenzione di denunciare il protocollo. Tale denuncia prende effetto entro quattro (4) mesi dalla notifica.
Articolo 9
Sospensione dell'applicazione del protocollo
1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
a) |
circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca mauritana; |
b) |
mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo; |
c) |
attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani definiti all'articolo 9 di detto accordo; |
d) |
mancato pagamento, da parte dell'Unione europea, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 per ragioni diverse da quelle previste agli articoli 8 e 10 del presente protocollo; |
e) |
controversia grave e non risolta tra le due parti in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente protocollo; |
f) |
controversia grave e non risolta concernente l'attuazione del sostegno finanziario di cui all'articolo 3 del presente protocollo; |
g) |
controversia grave e non risolta concernente l'applicazione dell'articolo 1, paragrafi da 4 a 7, del presente protocollo. |
2. Quando l'applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno quattro (4) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione.
3. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, l'applicazione del protocollo riprende e gli importi del contributo finanziario di cui all'articolo 2 e del sostegno finanziario di cui all'articolo 3 sono ridotti proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 10
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria e del sostegno settoriale
1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
a) |
circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca mauritana; |
b) |
mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo; |
c) |
attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani definiti all'articolo 9 di detto accordo. |
2. L'Unione europea può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del sostegno settoriale previsto all'articolo 3 del presente protocollo qualora vengano constatate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in caso di mancata esecuzione di tale sostegno settoriale o quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2 e/o del sostegno finanziario previsto all'articolo 3 riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione del sostegno finanziario di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia, il sostegno finanziario di cui all'articolo 3 non può essere versato oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.
Articolo 11
Informatizzazione degli scambi
1. La Mauritania e l'Unione europea si impegnano a predisporre nel più breve termine i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.
2. A partire dall'entrata in funzione dei sistemi di cui al paragrafo 1, la versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.
3. La Mauritania e l'Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato 1.
Articolo 12
Riservatezza dei dati
La Mauritania si impegna affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati. Tali dati sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo.
Articolo 13
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Fatte salve le disposizioni contenute nel protocollo e nei relativi allegati e appendici, le attività connesse ai servizi portuali e l'acquisto di forniture da parte delle navi che operano in applicazione del presente protocollo e dei relativi allegati e appendici sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti applicabili in Mauritania.
Articolo 14
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo e i relativi allegati e appendici si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma ufficiale a opera delle parti. La data della firma deve distinguersi chiaramente da quella della sigla che segna la conclusione dei negoziati. Le attività di pesca delle navi dell'Unione europea nella zona di pesca mauritana potranno avere inizio soltanto a partire dalla data di applicazione provvisoria.
Articolo 15
Durata
Il presente protocollo e i relativi allegati e appendici si applicano per una durata di quattro (4) anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, salvo in caso di denuncia.
Articolo 16
Denuncia
In caso di denuncia del protocollo diversa da quella prevista all'articolo 8, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno quattro (4) mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.
L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente protocollo e i relativi allegati e appendici entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Съставено в Брюксел на шестнадесети ноември две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciseis de noviembre de dos mil quince.
V Bruselu dne šestnáctého listopadu dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den sekstende november to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten November zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the sixteenth day of November in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le seize novembre deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu šesnaestog studenoga dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì sedici novembre duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada sešpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų lapkričio šešioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kéteze-tizenötödik év november havának tzenhatodik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de zestiende november tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego listopada roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de novembro de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la șaisprezece noiembrie două mii cincisprezece.
V Bruseli šestnásteho novembra dvetisíctridsať.
V Bruslju, dne šestnajstega novembra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den sextonde november år tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Ислямска република Мавритания
Por la República Islámica de Mauritania
Za Mauritánskou islámskou republiku
For Den Islamiske Republik Mauretanien
Für die Islamische Republik Mauretanien
Mauritaania Islamivabariigi nimel
Για την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας
For the Islamic Republic of Mauritania
Pour la République islamique de Mauritanie
Za Islamsku Republiku Mauritaniju
Per la Repubblica islamica di Mauritania
Mauritānijas Islāma Republikas vārdā –
Mauritanijos Islamo Respublikos vardu
A Mauritániai Iszlám Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania
Voor de Islamitische Republiek Mauritanië
W imieniu Islamskiej Republiki Mauretańskiej
Pela República Islâmica da Mauritânia
Pentru Republica Islamică Mauritania
Za Mauritánsku islámsku republiku
Za Islamsko republiko Mavretanijo
Mauritanian islamilaisen tasavallan puolesta
För Islamiska republiken Mauretanien
(1) Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (con allegati, atto finale e processi verbali di rettifica dell'atto finale in data 3 marzo 1986 e 26 luglio 1993), conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 — Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite del 16 novembre 1994, Vol. 1834, I-31363, pagg. 3-178.
Tabella delle categorie di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 1
Categorie di pesca |
Totali ammissibili di cattura e quantitativi di riferimento |
|
1 |
Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei, a eccezione di aragoste e granchi |
5 000 tonnellate |
2 |
Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello |
6 000 tonnellate |
3 |
Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino |
3 000 tonnellate |
4 |
Tonniere con reti a circuizione |
12 500 tonnellate (quantitativo di riferimento) |
5 |
Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie |
7 500 tonnellate (quantitativo di riferimento) |
6 |
Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica |
225 000 tonnellate (1) |
7 |
Navi per la pesca pelagica fresca |
15 000 tonnellate (2) |
8 |
Cefalopodi |
[pm] tonnellate |
(1) È autorizzato un superamento del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione europea per l'accesso
(2) Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dal totale ammissibile di cattura previsto per la categoria 6.
Sulla base dei pareri scientifici disponibili, le due parti possono decidere, in sede di commissione mista, l'assegnazione di possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori adibiti alla cattura di specie demersali per le quali sono state identificate eccedenze.
ALLEGATO 1
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA MAURITANE DA PARTE DELLE NAVI UNIONALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Designazione dell'autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea o alla Mauritania in relazione a un'autorità competente designa:
— |
per l'Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea a Nouakchott (punto di contatto); |
— |
per la Mauritania: il Ministero responsabile della pesca tramite la Direzione incaricata della programmazione e della cooperazione (punto di contatto), di seguito «il ministero». |
2. Zona di pesca della Mauritania
Le coordinate della zona di pesca della Mauritania sono specificate nell'appendice 2. Le navi dell'Unione europea potranno esercitare attività di pesca entro i limiti fissati per ciascuna categoria nelle schede tecniche riportate nell'appendice 1.
3. Identificazione delle navi
3.1. I marchi di identificazione di tutte le navi dell'Unione europea devono essere conformi alla normativa dell'Unione europea in materia. Tale normativa deve essere notificata al ministero prima dell'applicazione provvisoria del protocollo. Qualsiasi modifica di detta normativa va altresì notificata al ministero almeno un mese prima della sua entrata in vigore.
3.2. Se una nave cerca di occultare i propri marchi di identificazione, il proprio nome o numero di immatricolazione, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.
4. Conti bancari
Prima dell'entrata in vigore del protocollo la Mauritania comunica all'Unione europea le coordinate del conto o dei conti bancari (codici BIC e IBAN) sui quali devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione europea stabiliti nell'ambito del protocollo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
5. Modalità di pagamento
5.1. I pagamenti si effettuano in euro secondo le modalità seguenti:
— |
canoni: mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al paragrafo 4, a favore del Tesoro della Mauritania. |
— |
spese relative all'imposta parafiscale: mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al paragrafo 4, a favore della Guardia costiera della Mauritania. |
— |
ammende: mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al paragrafo 4, a favore del Tesoro della Mauritania. |
5.2. Gli importi di cui al punto 5.1 si considerano effettivamente incassati se il Tesoro o il ministero ne danno conferma, su notifica della Banca Centrale di Mauritania.
6. Designazione di un agente raccomandatario
Le navi dell'Unione europea che intendano effettuare sbarchi o trasbordi in un porto della Mauritania, o debbano espletare altri obblighi o formalità derivanti dall'accordo, devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente.
CAPO II
LICENZE
A norma del presente allegato, la licenza rilasciata dalla Mauritania alle navi dell'Unione europea equivale all'autorizzazione di pesca prevista dalla normativa vigente dell'Unione europea.
Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.
1. Domande di licenza
1.1. L'Unione europea trasmette al ministero, almeno venti (20) giorni di calendario prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi, per categoria di pesca, che chiedono di esercitare l'attività alieutica entro i limiti indicati nelle schede tecniche incluse nel protocollo. Tali elenchi sono accompagnati dalla documentazione richiesta e dalle prove di pagamento e sono trasmessi preferibilmente per via elettronica. Le domande di licenza pervenute fuori dai termini suindicati potranno non essere trattate.
1.2. La documentazione comprende, per ciascuna categoria di pesca:
a) |
il numero delle navi; |
b) |
le principali caratteristiche tecniche di ogni nave, quali menzionate nel registro delle navi da pesca dell'Unione europea; |
c) |
gli attrezzi da pesca; |
d) |
l'ammontare dei pagamenti, suddivisi per rubrica; |
e) |
il numero di marittimi mauritani da imbarcare conformemente al capo IX del presente allegato. |
1.3. All'atto del rinnovo di una licenza nell'ambito del presente protocollo, ogni bimestre, trimestre o ogni anno, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo sarà accompagnata unicamente dalla prova di pagamento dei canoni e dell'imposta parafiscale.
2. Documentazione richiesta per la domanda di licenza
2.1. Quando una nave chiede per la prima volta il rilascio di una licenza di pesca, l'Unione europea presenta al ministero un modulo di domanda di licenza per ciascuna nave richiedente compilato secondo il modello contenuto nell'appendice 3 del presente allegato. Il modulo precisa in particolare il numero di pescatori mauritani imbarcati conformemente al capo IX del presente allegato.
2.2. Nel presentare la prima domanda di licenza, l'armatore deve accludervi i seguenti documenti, di preferenza in formato elettronico:
a) |
una copia, autenticata dallo Stato di bandiera, del certificato internazionale di stazza, indicante la stazza della nave espressa in GT, convalidato dagli organismi internazionali riconosciuti; |
b) |
una fotografia a colori recente (meno di un anno) certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, raffigurante la nave nel suo stato attuale, vista di profilo, in cui siano visibili il nome nonché, se del caso, l'indicativo internazionale di chiamata della nave. La fotografia è trasmessa in formato elettronico con una risoluzione minima di 72 dpi (1 400 × 1 050 pixel). Se la fotografia è trasmessa su supporto cartaceo, le sue dimensioni minime sono di 15 cm × 10 cm; |
c) |
i documenti richiesti per l'iscrizione nel registro navale nazionale mauritano. Tale iscrizione non dà luogo a spese di registrazione. L'ispezione prevista nel quadro dell'iscrizione nel registro navale nazionale è di carattere puramente amministrativo. |
2.3. Qualsiasi modifica della stazza di una nave comporta l'obbligo per l'armatore di trasmettere una copia, autenticata dallo Stato di bandiera, del nuovo certificato di stazza, espressa in GT, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall'armatore alle autorità competenti, l'accordo delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate. Analogamente, in caso di modifica della struttura o dell'aspetto esterno della nave deve essere presentata una nuova fotografia certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato di bandiera.
3. Diritto di pesca
3.1. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali sono stati trasmessi i documenti di cui ai punti 2.1 e 2.2.
3.2. Qualsiasi nave che intenda esercitare un'attività di pesca nel quadro del presente protocollo deve essere iscritta nel registro delle navi da pesca dell'Unione europea e godere del diritto a esercitare la pesca nella zona di pesca mauritana. La nave non deve essere identificata come nave INN.
3.3. L'armatore, il comandante e la nave stessa sono ammessi all'esercizio della pesca se non è stata loro vietata l'attività di pesca in Mauritania. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione mauritana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania.
4. Rilascio delle licenze
4.1. Le licenze sono rilasciate dal ministero previa presentazione, a cura del rappresentante dell'armatore, delle prove di pagamento delle singole navi (ricevute rilasciate dal Tesoro della Mauritania), quali specificate nel capo I, almeno dieci (10) giorni di calendario prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze.
4.2. Le licenze possono essere ritirate presso i servizi del ministero a Nouadhibou (direzione regionale marittima). Il ministero trasmette per via elettronica all'Unione europea una fotocopia scannerizzata degli originali.
4.3. Le licenze indicano inoltre la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marittimi mauritani e gli estremi dei pagamenti dei canoni.
4.4. Le navi cui è stata rilasciata una licenza sono iscritte nell'elenco delle navi autorizzate a esercitare attività di pesca; detto elenco è immediatamente e contemporaneamente trasmesso alla Guardia costiera della Mauritania e all'Unione europea.
Le domande di licenza alle quali il ministero non ha dato seguito vengono notificate all'Unione europea. Se del caso, il ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione delle eventuali ammende esigibili.
4.5. La licenza di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave che ne è titolare e presentata per qualunque controllo alle autorità a tal fine abilitate. In via provvisoria, per un periodo massimo di 30 giorni di calendario successivi al rilascio della licenza, la nave è autorizzata a tenere a bordo una copia della licenza, a condizione di essere effettivamente iscritta nell'elenco delle navi autorizzate di cui al punto 4.4. In tal caso la copia sarà considerata equivalente all'originale.
5. Validità e utilizzo delle licenze
5.1. La validità della licenza è limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite nella scheda tecnica.
Le licenze per la pesca dei gamberetti sono rilasciate per periodi di 2 mesi, quelle per le altre categorie di pesca sono rilasciate per periodi di 3 o 12 mesi. Le licenze sono rinnovabili.
La loro validità ha inizio dal primo giorno del periodo richiesto.
Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento a periodi dell'anno civile, dal 1o gennaio al 31 dicembre. Il primo periodo del protocollo inizia alla data di applicazione provvisoria del protocollo e termina il 31 dicembre dello stesso anno. L'ultimo periodo del protocollo termina alla fine del periodo di applicazione del protocollo. La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.
Le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari titolari di licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, le specie e la durata di validità delle loro licenze, al fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca.
5.2. Il rilascio di una licenza non pregiudica la presenza effettiva della nave nella zona di pesca mauritana nel periodo di validità della licenza stessa.
5.3. Ciascuna licenza è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria grave, la licenza della nave iniziale è sostituita da una licenza per un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, a condizione che la stazza autorizzata per tale categoria non sia superata.
5.4. L'armatore della nave che presenta l'avaria o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al ministero.
5.5. In caso di sostituzione della licenza, gli opportuni adeguamenti degli importi versati sono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.
6. Ispezioni tecniche
6.1. Una volta all'anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi dell'Unione europea devono presentarsi al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro 48 ore dall'arrivo in porto della nave.
Nel caso di tonniere con reti a circuizione, tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari, prima di ricevere la licenza ogni nave operante per la prima volta nel quadro dell'accordo si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. In questo caso le spese di ispezione sono a carico dell'armatore.
6.2. Al termine dell'ispezione tecnica ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato. Il periodo di validità di tale attestato coincide con quello della licenza ed è gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell'anno. L'attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave e deve inoltre precisare la capacità delle navi adibite alla pesca pelagica di effettuare trasbordi.
6.3. L'ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l'equipaggio mauritano.
6.4. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Mauritania e comunicata all'Unione europea. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
6.5. In caso di inosservanza di uno degli obblighi di cui ai punti 6.1 e 6.2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all'armatore risultino adempiuti.
CAPO III
CANONI
1. Canoni
1.1. Per ciascuna nave, i canoni sono calcolati alle condizioni e in base ai tassi indicati nelle schede tecniche del protocollo. Gli importi dei canoni comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, a eccezione dell'imposta parafiscale, delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.
1.2. I canoni sono calcolati dal ministero, tenendo conto delle catture effettuate nel periodo di validità delle licenze e previa detrazione degli anticipi versati per il rilascio delle licenze.
1.3. Il computo dei canoni è comunicato dal ministero agli armatori o ai loro rappresentanti nel mese successivo al periodo di validità delle licenze. Una copia di tale computo è contestualmente trasmessa all'Unione europea.
1.4. I canoni sono versati mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al capo I, paragrafo 4. In caso di versamento in eccesso, il Tesoro della Mauritania rilascia all'armatore o al suo agente raccomandatario una nota di credito. detraibile da un successivo pagamento.
1.5. In caso di disaccordo sull'importo dei canoni le due parti si consultano senza indugio, se necessario anche in sede di commissione mista, e procedono a una verifica dei computi delle catture e del calcolo dei canoni corrispondenti.
2. Contributi in natura
2.1. Gli armatori dell'Unione europea di pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica e di navi adibite alla pesca dei gamberetti (per quanto riguarda le loro catture accessorie di pesce) operanti nell'ambito del presente protocollo contribuiscono alla politica di distribuzione del pesce a favore delle popolazioni bisognose nella misura del 2 % delle rispettive catture pelagiche trasbordate o sbarcate al termine di una bordata.
2.2. La percentuale del 2 % è calcolata sulla totalità delle catture di tutte le specie, a prescindere dal loro valore commerciale, e si aggiunge al totale ammissibile di cattura. Le catture consegnate a copertura del contributo in natura dovranno riflettere la composizione per specie delle catture totali presenti a bordo della nave al momento del trasbordo di tale 2 %.
Tuttavia, nel caso delle navi adibite alla pesca del sugarello e dello sgombro la percentuale del 2 % potrà essere prelevata dalle catture di sugarello (taglia L o, in mancanza di questa, taglia M) o, in mancanza di queste, dalle catture di alaccia (taglia L o, in mancanza di questa, taglia M). Per le navi adibite alla pesca della sardina, la percentuale del 2 % sarà prelevata in parti uguali dalle catture di sugarello e di alaccia detenute a bordo o, in mancanza di queste, dalle catture di sardina detenute a bordo.
2.3. La consegna delle catture corrispondenti al contributo in natura è effettuata alla Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici. Per ogni consegna un rappresentante della Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici compila e firma un modulo di ricevimento del contributo in natura e ne rilascia una copia al comandante della nave.
2.4. Le catture corrispondenti al contributo in natura possono essere consegnate all'atto dello sbarco al molo o del trasbordo in rada. In caso di trasbordo in rada, le imbarcazioni utilizzate per lo sbarco delle catture devono essere idonee a garantire il corretto svolgimento delle operazioni. Il comandante del peschereccio pelagico, insieme al suo agente raccomandatario e alla Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici, può scegliere l'imbarcazione mauritana più idonea alla realizzazione di tali operazioni.
2.5. In caso di rischi o minacce palesi per la sicurezza del peschereccio, dell'imbarcazione mauritana o dei loro equipaggi, il comandante del peschereccio può rifiutarsi di procedere allo sbarco delle catture con la suddetta imbarcazione mauritana. In tal caso il comandante ne informa il rappresentante della Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici, che provvede ad assegnargli un'altra imbarcazione.
2.6. Le operazioni di sbarco delle catture a copertura del contributo in natura devono essere pianificate e organizzate in modo da non interferire in modo eccessivo con il normale svolgimento delle attività del peschereccio.
2.7. Qualora nel luogo di sbarco delle catture non si disponga di una sufficiente capacità di stoccaggio, il comandante del peschereccio è esentato, in modo completo e definitivo per la bordata in questione, dall'obbligo di sbarcare il pescato che costituisce il contributo in natura. In tal caso il rappresentante della Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici consegna al comandante un attestato dichiarante che il contributo in natura non ha potuto essere sbarcato per mancanza di spazio di stoccaggio a terra. Le catture non sbarcate a causa dell'insufficiente capacità di stoccaggio e conservate a bordo dovranno essere detratte dal totale ammissibile di cattura.
2.8. Il contributo in natura esclude espressamente qualsiasi altra forma di contribuzione imposta. In nessun caso esso può essere convertito in equivalente in denaro o dar luogo alla costituzione di un debito.
2.9. Le catture corrispondenti al contributo in natura sono conferite alla Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici e distribuite a popolazioni bisognose alle condizioni previste dalla legislazione mauritana.
2.10. La Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici elabora ogni anno una relazione riguardante l'utilizzo del contributo in natura, i suoi beneficiari, i quantitativi distribuiti e le condizioni di distribuzione. Tale relazione è sottoposta a valutazione dalla commissione mista.
2.11. In caso di difficoltà nell'applicazione delle presenti disposizioni, le due parti si consultano, anche in sede di commissione mista, per scambiare tutte le informazioni utili e identificare soluzioni che consentano di far fronte alle difficoltà incontrate.
3. Imposta parafiscale
3.1. Le tariffe dell'imposta parafiscale per le navi adibite alla pesca industriale, pagabili in valuta conformemente al decreto che istituisce l'imposta parafiscale, sono le seguenti.
|
Categoria di pesca: crostacei, cefalopodi e specie demersali
|
|
Categoria di pesca (specie altamente migratorie e specie pelagiche)
|
3.2. A eccezione delle categorie 4 e 5, l'imposta parafiscale deve essere versata per trimestre completo o multiplo di trimestre, indipendentemente dall'eventuale presenza di un periodo di riposo biologico.
3.3. Il tasso di cambio (MRO/EUR) da utilizzare per il pagamento dell'imposta parafiscale relativa a un anno civile è il tasso medio dell'anno precedente calcolato dalla Banca Centrale di Mauritania e trasmesso dal ministero al più tardi il 1o dicembre dell'anno precedente alla sua applicazione.
3.4. Un trimestre corrisponde a uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1o ottobre, il 1o gennaio, il 1o aprile o il 1o luglio, a eccezione del primo e dell'ultimo periodo di applicazione del protocollo.
4. Condizioni specifiche applicabili alle tonniere
4.1. Le dichiarazioni di cattura compilate da ciascun comandante di tonniera sono esaminate e verificate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture di tonno negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia), l'INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agraria e das Pescas), con copia di tutti i giornali di pesca all'IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).
4.2. L'Unione europea stabilisce per ciascuna nave tonniera, sulla base delle dichiarazioni di cattura verificate dagli istituti scientifici, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente.
4.3. L'Unione europea comunica tale computo finale alla Mauritania e all'armatore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture. Quando riguarda l'anno in corso, il computo finale è comunicato alla Mauritania e all'armatore entro un (1) mese dalla data di scadenza del protocollo.
4.4. La Mauritania può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro un termine di 30 giorni decorrente dalla data di trasmissione. In caso di disaccordo le parti si concertano in sede di commissione mista. Se la Mauritania non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni, il computo finale si considera adottato.
4.5. Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per l'ottenimento della licenza, l'armatore paga il saldo entro 45 giorni a decorrere dall'approvazione del computo da parte della Mauritania. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.
4.6. L'imposta parafiscale è versata in proporzione al tempo trascorso nella zona di pesca mauritana. Le mensilità corrispondono a periodi di 30 giorni di pesca effettiva. La presente disposizione mantiene la natura indivisibile dell'imposta e, di conseguenza, per ogni periodo iniziato deve essere corrisposta una mensilità.
4.7. Una nave avente all'attivo nel corso dell'anno da 1 a 30 giorni di pesca paga la tassa per un mese. La seconda mensilità deve essere versata dopo il primo periodo di 30 giorni e così di seguito. Le mensilità supplementari devono essere versate al più tardi 10 giorni dopo il 1o giorno di ciascun periodo complementare.
CAPO IV
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
1. Giornale di pesca
1.1. I comandanti delle navi sono tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando il giornale di pesca il cui modello è riportato nell'appendice 4 del presente allegato e che potrebbe essere oggetto di modifiche conformemente alla normativa mauritana. Detto documento deve essere compilato correttamente e in modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Per le navi che pescano specie altamente migratorie si applicano le disposizioni del paragrafo 8 del presente capo.
1.2. I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:
a) |
per le navi soggette all'obbligo di sbarco o di trasbordo, l'originale di ogni giornale di pesca è consegnato alla Guardia costiera della Mauritania, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; |
b) |
per le altre navi, in caso di uscita dalla zona di pesca mauritana senza passare preliminarmente per un porto della Mauritania, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di 7 giorni a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 20 giorni successivi all'uscita dalla zona della Mauritania; |
c) |
entro lo stesso termine l'armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alle autorità nazionali del suo Stato membro di bandiera e all'Unione europea, tramite la Delegazione; |
d) |
di preferenza, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dalla Mauritania indicato nell'appendice 12; |
e) |
oppure via fax, al numero comunicato dalla Mauritania; |
f) |
o mediante spedizione postale alla Mauritania. |
1.3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1.1 e 1.2, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all'armatore risultino adempiuti.
2. Allegato del giornale di pesca (dichiarazioni di sbarco e di trasbordo)
2.1. I comandanti delle navi che effettuano uno sbarco o un trasbordo sono tenuti a compilare in modo leggibile e corretto e a firmare l'allegato del giornale di pesca, il cui modello è riportato nell'appendice 6 del presente allegato.
2.2. Al termine di ogni sbarco l'armatore trasmette immediatamente l'originale dell'allegato del giornale di pesca alla Guardia costiera, con copia al ministero. Un'ulteriore copia è trasmessa, entro 7 giorni lavorativi, alle autorità nazionali dello Stato membro di bandiera e all'Unione europea, tramite la Delegazione.
2.3. Al termine di ogni trasbordo autorizzato il comandante trasmette immediatamente l'originale dell'allegato del giornale di pesca alla Guardia costiera della Mauritania, con copia al ministero. Un'ulteriore copia è trasmessa, entro 7 giorni lavorativi, alle autorità nazionali dello Stato membro di bandiera e all'Unione europea, tramite la Delegazione.
2.4. In caso di inosservanza di una delle disposizioni di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all'armatore risultino adempiuti.
3. Affidabilità dei dati
3.1. Le informazioni contenute nei documenti di cui ai punti precedenti devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il monitoraggio dell'evoluzione delle risorse alieutiche.
3.2. Con riguardo alle taglie minime delle catture detenute a bordo si applica la legislazione mauritana in vigore, che figura nell'appendice 7.
3.3. Un elenco dei fattori di conversione applicabili per le catture decapitate/intere e/o eviscerate/intere figura nell'appendice 8.
4. Transizione verso un sistema elettronico
Le due parti stabiliscono un protocollo per lo scambio elettronico dell'insieme dei dati relativi alle catture e alle dichiarazioni («Electronic Reporting System» — sistema elettronico di trasmissione dei dati), detti «dati ERS», che figura nell'appendice 10. Le due parti provvedono all'applicazione del presente protocollo e alla sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con i dati ERS non appena la Mauritania abbia predisposto le attrezzature e i programmi necessari.
5. Tolleranza degli scarti
Sulla base di un campione rappresentativo, la tolleranza fra le catture dichiarate nel giornale di pesca e la valutazione di tali catture effettuata nel corso di un'ispezione o di uno sbarco non è superiore:
|
al 9 % per la pesca fresca, |
|
al 4 % per la pesca congelata non pelagica e pelagica. |
6. Catture accessorie
Le catture accessorie sono specificate nelle schede tecniche comprese nel presente protocollo. Il superamento delle percentuali autorizzate di catture accessorie è passibile di sanzione.
7. Dichiarazioni di cattura trimestrali
7.1. L'Unione europea comunica alla Mauritania, in forma elettronica e nei formati di cui all'appendice 9, i quantitativi complessivi catturati dalle proprie navi, senza distinzione di categoria, prima della fine di ciascun trimestre in corso per il trimestre precedente.
7.2. I dati sono suddivisi per mese, per tipo di pesca, per nave e per specie.
7.3. Il computo definitivo delle catture annue forma oggetto di un accordo tra le due parti in sede di commissione mista.
7.4. I fattori di conversione applicabili alla pesca pelagica per le trasformazioni decapitato/intero e/o eviscerato/intero figurano nell'appendice 8.
8. Condizioni specifiche applicabili alle tonniere
8.1. Ogni tonniera deve tenere un giornale di bordo, secondo il modello riportato nell'appendice 5 del presente allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.
8.2. I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:
a) |
in caso di passaggio in un porto della Mauritania, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato alla Guardia costiera della Mauritania, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; |
b) |
in caso di uscita dalla zona di pesca mauritana senza passare preliminarmente per un porto della Mauritania, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di 14 giorni a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 45 giorni successivi all'uscita dalla zona della Mauritania; |
c) |
entro lo stesso termine l'armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alle autorità nazionali del suo Stato membro di bandiera e all'Unione europea, tramite la Delegazione; |
d) |
di preferenza, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dalla Mauritania indicato nell'appendice 12; |
e) |
oppure via fax, al numero comunicato dalla Mauritania; |
f) |
o mediante spedizione postale alla Mauritania. |
8.3. Le tonniere rispettano tutte le raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
CAPO V
SBARCHI E TRASBORDI
1. Sbarchi
1.1. La flotta demersale è soggetta all'obbligo di sbarco.
1.2. Deroghe specifiche sono concesse, su richiesta dell'armatore, alla flotta adibita alla pesca dei gamberetti nei periodi più caldi, soprattutto nei mesi di agosto e settembre.
1.3. L'obbligo di sbarco non comporta l'obbligo di stoccaggio e di trasformazione.
1.4. La flotta adibita alla pesca pelagica fresca è soggetta all'obbligo di sbarco nei limiti della capacità di assorbimento delle unità di trasformazione a Nouadhibou e della domanda effettiva del mercato.
1.5. L'ultima bordata (ossia la bordata che precede l'uscita dalle zone di pesca mauritane per un'assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all'obbligo di sbarco. Per le navi adibite alla pesca dei gamberetti tale periodo è limitato a due mesi.
1.6. Il comandante di una nave dell'Unione europea comunica con almeno 24 ore di anticipo alle autorità del porto autonomo di Nouadhibou (PAN) e alla Guardia costiera mauritana, per fax o posta elettronica, con copia alla Delegazione dell'Unione europea, la data di sbarco specificando gli elementi seguenti:
a) |
il nome della nave da pesca che deve sbarcare; |
b) |
la data e l'ora previste per lo sbarco; |
c) |
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie che deve essere sbarcata, identificata dal proprio codice alfa 3 della FAO). |
1.7. In risposta alla comunicazione di cui sopra la Guardia costiera della Mauritania notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla Delegazione dell'Unione europea.
1.8. Le navi dell'Unione europea che sbarcano in un porto della Mauritania sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.
1.9. Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla normativa mauritana vigente. All'entrata nel porto mauritano o all'atto dell'esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una merce in «transito temporaneo» («custodia temporanea»).
1.10. Spetta all'armatore decidere quale destinazione dare alla produzione della sua nave. Tale produzione può essere trasformata, posta in regime di deposito doganale, venduta in Mauritania o esportata (in valuta).
1.11. Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani.
1.12. I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente).
2. Trasbordi
2.1. I pescherecci pelagici congelatori che, secondo l'attestato di conformità, possono effettuare trasbordi sono soggetti all'obbligo di trasbordo al molo o alla boa 10 della rada del porto autonomo di Nouadhibou, fatta eccezione per l'ultima bordata.
2.2. Nell'ambito di progetti di sviluppo economico conformi agli obiettivi di cui all'articolo 7 del protocollo, le autorità mauritane possono considerare la possibilità di modificare le condizioni delle operazioni di sbarco e di trasbordo. A tale riguardo le due parti si consultano in sede di commissione mista.
2.3. Le navi unionali che effettuano trasbordi nel porto autonomo di Nouadhibou sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.
2.4. L'ultima bordata (ossia la bordata che precede l'uscita dalle zone di pesca mauritane per un'assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all'obbligo di trasbordo.
2.5. Il comandante di una nave dell'Unione europea comunica con almeno 24 ore di anticipo alle autorità del porto autonomo di Nouadhibou (PAN) e alla Guardia costiera marittima della Mauritania, per fax o posta elettronica, con copia alla Delegazione dell'Unione europea, la data di sbarco specificando gli elementi seguenti:
a) |
il nome della nave da pesca che deve trasbordare; |
b) |
la data e l'ora previste per il trasbordo; |
c) |
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie che deve essere trasbordata, identificata dal proprio codice alfa 3 della FAO). |
2.6. In risposta alla comunicazione di cui sopra la Guardia costiera della Mauritania notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla Delegazione dell'Unione europea.
2.7. La Mauritania si riserva il diritto di negare l'autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all'interno o all'esterno delle zone di pesca mauritane.
CAPO VI
CONTROLLO
1. Entrate e uscite dalla zona di pesca della Mauritania
1.1. Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca della Mauritania di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata alla Mauritania con almeno 36 ore di anticipo, fatta eccezione per le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari, per i quali tale durata è ridotta a 6 ore.
1.2. Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:
a) |
il nome della nave; |
b) |
l'indicativo di chiamata della nave; |
c) |
la data (gg/mm/aaaa), l'ora (UTC) e il punto di passaggio (gr/min/sec) previsti; |
d) |
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata dal proprio codice alfa 3 della FAO; |
e) |
la presentazione dei prodotti. |
1.3. La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, se ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dalla Mauritania e indicati nell'appendice 12. La Mauritania conferma immediatamente il ricevimento della notifica mediante posta elettronica o fax.
1.4. Le informazioni relative alle entrate e alle uscite delle navi sono altresì trasmesse contemporaneamente alla delegazione dell'Unione europea in Mauritania all'indirizzo indicato nell'appendice 12.
1.5. La Mauritania notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione europea eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio. Tali modifiche saranno indicate, per memoria, nell'allegato del verbale della successiva riunione della commissione mista.
1.6. Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona della Mauritania senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.
1.7. I rapporti di entrata e di uscita sono conservati a bordo della nave per almeno un anno dalla data della notifica.
1.8. Durante la loro permanenza nella zona di pesca mauritana le navi dell'Unione europea devono essere permanentemente sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (Canale VHF 16 o HF 2 182 KHz).
1.9. Al ricevimento dei messaggi di uscita dalla zona di pesca, le autorità mauritane si riservano il diritto di procedere, prima dell'uscita delle navi, a un controllo per campionamento nella rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott.
1.10. La durata massima di tali operazioni di controllo non deve superare 6 ore per le navi per la pesca pelagica (categorie 6 e 7) e 3 ore per le altre categorie.
1.11. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti comporta le seguenti sanzioni:
a) |
la prima volta:
|
b) |
la seconda volta:
|
c) |
la terza volta:
|
1.12. In caso di fuga della nave contravventrice, il ministero informa l'Unione europea e lo Stato membro di bandiera ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al punto 1.11.
2. Disposizioni relative all'ispezione in mare e in porto
2.1. La Mauritania adotta le misure necessarie a garantire che le ispezioni in mare e in porto a bordo delle navi dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo:
a) |
siano effettuate da navi e/o da funzionari della Guardia costiera mauritana chiaramente autorizzati e identificati come incaricati del controllo della pesca dalla Mauritania. Ogni funzionario della Guardia costiera mauritana deve aver ricevuto una formazione in materia di controllo della pesca ed essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Mauritania, che ne indichi l'identità e la qualifica; |
b) |
non compromettano in nessun caso la sicurezza della nave e dell'equipaggio. |
2.2. In caso di ispezione in mare, i funzionari della Guardia costiera mauritana possono salire a bordo di una nave dell'Unione europea soltanto previa notifica trasmessa via radio VHF o utilizzando il codice internazionale dei segnali. Ogni mezzo di trasporto utilizzato per l'ispezione deve recare una bandierina ufficiale o un simbolo chiaramente visibile indicante che sono in corso operazioni di ispezione della pesca per conto della Mauritania.
2.3. Il comandante della nave dell'Unione europea facilita l'accesso a bordo e il lavoro dei funzionari della Guardia costiera mauritana, ai quali è tenuto a prestare la propria collaborazione.
2.4. L'ispezione è condotta da un numero di funzionari della Guardia costiera mauritana adeguato alle circostanze, i quali dovranno dimostrare la loro identità e qualifica prima di procedere all'ispezione.
2.5. I funzionari della Guardia costiera mauritana possono esaminare tutti gli spazi, le attrezzature, gli attrezzi da pesca, le catture, i documenti e le comunicazioni registrate che ritengono necessari per verificare il rispetto del presente accordo. Possono altresì interrogare il comandante, i membri dell'equipaggio o qualsiasi altra persona presente a bordo della nave sottoposta a ispezione, nonché riprodurre qualsiasi documento ritenuto pertinente.
2.6. I funzionari della Guardia costiera mauritana non possono interferire con il diritto del comandante della nave dell'Unione europea di comunicare con l'armatore e/o con l'autorità dello Stato di bandiera della nave.
2.7. I funzionari della Guardia costiera mauritana restano a bordo della nave dell'Unione europea solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti connessi all'ispezione. La durata dell'ispezione non può in ogni caso superare 3 ore per le specie pelagiche e 1 ora e 30 minuti per le altre categorie, salvo in caso di assoluta necessità.
2.8. I funzionari della Guardia costiera mauritana svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'attività di pesca, il carico e le operazioni di sbarco e di trasbordo.
2.9. La Mauritania provvede affinché qualsiasi reclamo connesso all'ispezione di una nave dell'Unione europea sia oggetto di un esame equo e approfondito, conformemente alla legislazione nazionale.
2.10. La Mauritania può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in mare e in porto in qualità di osservatore.
2.11. Al termine di ogni ispezione i funzionari della Guardia costiera mauritana stilano un rapporto indicante le risultanze dell'ispezione, le presunte infrazioni e le eventuali ulteriori misure che potrebbero essere adottate dalla Mauritania.
2.12. Il comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni.
2.13. Il rapporto di ispezione è firmato dal funzionario della Guardia costiera mauritana che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione europea. La firma del comandante ha la sola funzione di confermare il ricevimento di una copia del rapporto. Se si rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante vi annota i motivi del rifiuto e appone l'indicazione «rifiuto di firma».
2.14. Se manoscritto, il rapporto di ispezione deve essere scritto in modo leggibile e con inchiostro indelebile.
2.15. Prima di lasciare la nave dell'Unione europea, i funzionari della Guardia costiera mauritana consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. La Mauritania trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione europea entro un termine di 4 giorni (ispezione in mare) e di 24 ore (ispezione in porto) dall'ispezione, a prescindere dalle risultanze ottenute.
3. Sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra e in mare
3.1. Le due parti possono decidere di attuare un sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra e in mare. A tal fine esse designano rappresentanti che assistono alle operazioni di controllo e alle ispezioni effettuate dai rispettivi servizi di controllo nazionali e che possono formulare osservazioni sull'attuazione del presente protocollo.
3.2. Detti rappresentanti devono possedere:
— |
una qualificazione professionale; |
— |
un'esperienza adeguata in materia di pesca e |
— |
una conoscenza approfondita delle disposizioni dell'accordo e del presente protocollo. |
3.3. Le ispezioni cui assistono tali rappresentanti sono effettuate dai servizi nazionali di controllo; i rappresentanti non possono esercitare di propria iniziativa i poteri d'ispezione conferiti ai funzionari nazionali.
3.4. I rappresentanti che accompagnano i funzionari nazionali hanno accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell'ispezione da parte di detti funzionari, al fine di raccogliere dati di carattere non nominativo necessari all'adempimento delle loro mansioni.
3.5. I rappresentanti accompagnano i servizi nazionali di controllo durate le ispezioni nei porti, a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all'asta, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco e il magazzinaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di prima immissione in commercio.
3.6. Essi elaborano, ogni 4 mesi, un rapporto sui controlli cui hanno assistito e lo inviano alle autorità competenti. Dette autorità trasmettono copia del rapporto all'altra parte contraente.
3.7. Le due parti possono decidere di effettuare almeno due ispezioni annuali, alternativamente in Mauritania e in Europa.
3.8. Il rappresentante che presenzia alle operazioni di controllo congiunto rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e qualsiasi altro impianto, nonché la riservatezza di tutti i documenti ai quali ha accesso. Le due parti si accordano per assicurare il più stretto rispetto della riservatezza durante tali operazioni. Il rappresentante comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie autorità competenti.
3.9. Il presente programma si applica ai porti di sbarco dell'Unione europea e ai porti mauritani.
3.10. Ciascuna parte contraente si fa carico di tutte le spese per il proprio rappresentante incaricato di presenziare alle operazioni di controllo congiunte, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.
CAPO VII
INFRAZIONI
1. Rapporto di ispezione e verbale di infrazione
1.1. Qualsiasi infrazione rilevata a carico di una nave dell'Unione europea deve basarsi su una constatazione oggettiva e materiale, da parte dei funzionari della Guardia costiera mauritana, dei fatti che la configurano. L'infrazione non può essere presunta.
1.2. Il rapporto di ispezione, che precisa le circostanze e i motivi che hanno condotto all'infrazione, deve essere firmato dal comandante della nave, che può annotarvi le proprie riserve e che ne riceve immediatamente copia dalla Guardia costiera mauritana, conformemente al capo VI, punto 2.15. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.
1.3. Il verbale di infrazione è redatto dalla Guardia costiera mauritana sulla base delle infrazioni eventualmente constatate e registrate nel rapporto di ispezione stilato a seguito del controllo della nave. Esso deve essere accompagnato da tutte le prove materiali atte a giustificare in modo oggettivo la sussistenza dell'infrazione rilevata.
1.4. La conformità delle caratteristiche osservate nel corso dell'ispezione tecnica (capo II) deve essere presa in considerazione al momento del controllo.
2. Notifica dell'infrazione
2.1. In caso di infrazione la Guardia costiera mauritana notifica immediatamente per posta al rappresentante della nave il verbale relativo all'infrazione accompagnato dal rapporto di ispezione. La Guardia costiera mauritana ne informa senza indugio l'Unione europea trasmettendo la pertinente documentazione.
2.2. Su richiesta della Guardia costiera mauritana, nel caso di un'infrazione che non può cessare in mare, il comandante deve condurre la propria nave nel porto di Nouadhibou (dirottamento). La Guardia costiera mauritana ne informa senza indugio l'Unione europea. Nel caso di un'infrazione, riconosciuta dal comandante, che può cessare in mare, la nave prosegue l'attività di pesca. In entrambi i casi, una volta cessata l'infrazione constatata, la nave prosegue l'attività di pesca.
3. Regolarizzazione di un'infrazione senza dirottamento
3.1. Conformemente al presente protocollo, le infrazioni possono essere regolarizzate nell'ambito di una procedura di transazione o con un procedimento giudiziario.
3.2. Prima della regolarizzazione dell'infrazione ed entro 24 ore dalla notifica della stessa, la Mauritania trasmette all'Unione europea tutte le informazioni dettagliate relative ai fatti oggetto dell'infrazione e alle eventuali misure adottate.
3.3. La Guardia costiera mauritana convoca la commissione per le transazioni. Tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di transazione o del procedimento giudiziario con riguardo alle infrazioni commesse da navi dell'Unione europea sono comunicate quanto prima possibile all'Unione europea. Se necessario e con deroga del presidente della commissione per le transazioni, l'armatore può essere rappresentato da due persone nell'ambito di tale commissione. Egli è autorizzato a far valere i propri argomenti e a produrre qualsiasi complemento di informazione sulle circostanze del caso.
3.4. Le conclusioni della commissione per le transazioni sono notificate quanto prima possibile all'armatore o al sua rappresentante e all'Unione europea, tramite la delegazione.
3.5. L'eventuale pagamento dell'ammenda deve essere effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla transazione. Se la nave intende uscire dalla zona di pesca mauritana, può farlo solo una volta che il pagamento sia stato effettuato. La ricevuta del Tesoro pubblico o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla Banca Centrale della Mauritania per i giorni non lavorativi, costituiscono la prova del pagamento dell'ammenda.
3.6. Qualora la procedura di transazione non ottenga un esito soddisfacente, il ministero trasmette immediatamente il fascicolo al procuratore della Repubblica. Qualora la condanna comporti un'ammenda, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla condanna. La ricevuta del Tesoro pubblico o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla Banca Centrale della Mauritania per i giorni non lavorativi, costituiscono la prova del pagamento dell'ammenda.
4. Regolarizzazione di un'infrazione con dirottamento
4.1. La nave di cui è disposto il dirottamento a seguito della constatazione di un'infrazione è trattenuta in porto fino alla conclusione della procedura di transazione.
4.2. Prima di avviare un procedimento giudiziario si cerca di regolarizzare la presunta infrazione nell'ambito di una procedura di transazione alle condizioni previste ai punti da 3.3 a 3.5. Tale procedura si conclude entro tre giorni lavorativi dall'inizio del dirottamento.
4.3. Prima della procedura di transazione ed entro 48 ore dall'inizio del dirottamento, la Mauritania trasmette all'Unione europea tutte le informazioni dettagliate relative ai fatti oggetto dell'infrazione e alle eventuali misure adottate.
4.4. Qualora la procedura di transazione non ottenga un esito soddisfacente, il ministero trasmette immediatamente il fascicolo al procuratore della Repubblica. Qualora la condanna comporti un'ammenda, il pagamento è effettuato conformemente al punto 3.6.
4.5. Conformemente alle disposizioni della legislazione vigente, l'armatore deposita une cauzione bancaria che è fissata dall'autorità o dal tribunale competente entro un massimo di 72 ore dalla conclusione della procedura di transazione tenendo conto dei costi comportati dal fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità della Mauritania.
4.6. La nave è rilasciata:
a) |
dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di transazione, oppure |
b) |
dopo che la cauzione bancaria di cui al punto 4.5 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario. La ricevuta del Tesoro pubblico o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla Banca Centrale della Mauritania per i giorni non lavorativi, costituiscono la prova del pagamento della cauzione. |
5. Scambi di informazioni sui controlli e le infrazioni
Le due parti si impegnano a rafforzare le procedure necessarie a consentire un dialogo permanente sulle azioni di controllo realizzate, sui casi di infrazione in corso, sui risultati delle procedure di transazione e dei procedimenti giudiziari e su qualsiasi difficoltà connessa all'esecuzione dei controlli e al monitoraggio dei casi di infrazione.
CAPO VIII
SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE (VMS)
Il controllo satellitare delle navi dell'Unione europea si effettua tramite una doppia trasmissione secondo un sistema triangolare con le modalità seguenti:
1) |
nave UE — CCP (Centro di controllo della pesca) Stato di bandiera — CCP Mauritania |
2) |
nave UE — CCP Mauritania — CCP Stato di bandiera |
Se del caso, le due parti adottano in sede di commissione mista le misure necessarie per risolvere eventuali difficoltà nell'attuazione del sistema triangolare.
1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS
Quando si trovano nella zona di pesca della Mauritania, le navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.
2. Modalità di trasmissione
2.1. Ogni messaggio di posizione deve contenere le informazioni seguenti:
a) |
l'identificazione della nave; |
b) |
l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %; |
c) |
la data e l'ora di registrazione della posizione; |
d) |
la velocità e la rotta della nave |
e) |
ed è configurato secondo il formato di cui all'appendice 9 del presente allegato. |
2.2. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca della Mauritania è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», a eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca della Mauritania, che viene identificata con il codice «EXI».
2.3. Il CCP dello Stato di bandiera e quello della Mauritania assicurano il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.
3. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
3.1. Il comandante deve garantire in ogni momento che il sistema VMS della sua nave sia pienamente operativo e che i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.
3.2. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile le informazioni di cui al punto 2.1 al CCP dello Stato di bandiera mediante posta elettronica, via radio o via fax. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni 4 ore. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CCP mauritano.
3.3. In caso di guasto o di malfunzionamento del sistema VMS a bordo della nave, il comandante e/o il l'armatore garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema VMS entro un termine massimo di 5 giorni. Trascorso tale termine, la nave in questione deve uscire dalla zona di pesca mauritana o rientrare in uno dei porti mauritani. Se entro tale termine di 5 giorni la nave effettua uno scalo in un porto della Mauritania, essa potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca mauritana solo quando il suo sistema VMS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dalla Mauritania. In caso di problema tecnico grave che richieda un termine supplementare potrà essere concessa, su richiesta del comandante, una deroga massima di 15 giorni.
3.4. Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema VMS fino a quando:
— |
il sistema non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera, oppure |
— |
non venga a ciò autorizzata dallo Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa la Mauritania della sua decisione prima della partenza della nave. |
4. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra il CCP dello Stato di bandiera e la Mauritania
4.1. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Mauritania. I CCP dello Stato di bandiera e della Mauritania provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.
4.2. La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Mauritania avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.
4.3. Il CCP della Mauritania comunica senza indugio per via elettronica al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione europea eventuali interruzioni nel ricevimento di messaggi di posizione consecutivi di una nave in possesso di un'autorizzazione di pesca se la nave interessata non ha notificato la propria uscita dalla zona di pesca mauritana.
5. Malfunzionamento del sistema di comunicazione
5.1. La Mauritania verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera. Essa informa senza indugio l'Unione europea in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.
5.2. Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. In caso di infrazione sono irrogate le sanzioni previste dal protocollo.
6. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione
6.1. Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, la Mauritania può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione europea, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dalla Mauritania al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Mauritania i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.
6.2. Al termine del periodo di indagine determinato, la Mauritania informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito alle eventuali misure adottate.
CAPO IX
IMBARCO DI MARITTIMI MAURITANI
1. Numero di marittimi mauritani che devono essere imbarcati
1.1. Gli armatori di pescherecci dell'Unione europea ingaggiano marittimi mauritani tra i membri del loro equipaggio per tutta la durata delle attività di pesca nella zona di pesca mauritana.
1.2. Il ministero elabora e gestisce, conformemente alle norme internazionali, un elenco in cui figuri un numero sufficiente di marittimi mauritani in possesso dei necessari requisiti di formazione, esperienza, competenza e brevetti, dal quale gli armatori di pescherecci dell'Unione europea scelgono liberamente i marittimi da imbarcare tra i membri del loro equipaggio conformemente al punto 1.1. L'elenco è comunicato alle marinerie, all'Unione europea e agli Stati membri di bandiera.
1.3. Il numero minimo di marittimi mauritani da imbarcare conformemente ai punti 1.1 e 1.2 è stabilito come segue:
a) |
tonniere con reti a circuizione: un (1) marittimo per nave; |
b) |
tonniere con lenze e canne: tre (3) marittimi per nave; |
c) |
navi adibite alla pesca dei gamberetti e di specie demersali: il 60 % dell'equipaggio, arrotondato per difetto senza tenere conto degli ufficiali; |
d) |
pescherecci da traino per la pesca pelagica: il 60 % del personale adibito a funzioni di produzione (trasformazione, imballaggio e congelamento), come indicato nel ruolo di equipaggio debitamente vistato dall'autorità competente dello Stato di bandiera. |
1.4. Se l'armatore imbarca ufficiali mauritani tirocinanti, il loro numero è detratto dal numero minimo di marittimi mauritani prescritto conformemente al punto 1.3.
1.5. L'armatore di un peschereccio di cui al punto 1.3, lettera d), è autorizzato ad avvalersi del numero prescritto di marittimi mauritani nell'ambito di un sistema di rotazione a bordo/a terra documentato e pianificato, che gli consenta di gestire la propria imbarcazione in modo efficace e responsabile, nel rispetto delle misure adottate dallo Stato di bandiera in virtù della legislazione nazionale e conformemente al diritto dell'Unione europea.
1.6. Il comandante registra i marittimi presenti a bordo della sua nave in un ruolo di equipaggio recante la sua firma o quella di un'altra persona da esso autorizzata. Il ruolo di equipaggio è tenuto aggiornato e comprende, per ciascuno marittimo, i seguenti dati minimi:
a) |
grado o funzione; |
b) |
nazionalità; |
c) |
data e luogo di nascita; |
d) |
tipo e numero di documento di identità. |
1.7. Il controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti al paragrafo 1 è effettuato al momento dell'ispezione sulla base del ruolo di equipaggio del peschereccio dell'Unione europea, quale elaborato e firmato dal comandante o da qualsiasi altra persona da questo autorizzata.
2. Condizioni di accesso dei marittimi mauritani ai pescherecci dell'Unione europea
2.1. Il ministero provvede affinché l'elenco di cui al punto 1.2 rechi per ciascun marittimo almeno i seguenti dati particolareggiati: nome e cognome, luogo di nascita, qualifiche e documenti in relazione al suo status di marittimo ed esperienza.
2.2. Il ministero provvede affinché ciascun marittimo incluso nell'elenco di cui al punto 1.2 soddisfi almeno i seguenti requisiti: il marittimo
a) |
padroneggia la terminologia di sicurezza di base in una delle seguenti lingue di lavoro: francese, spagnolo o inglese; |
b) |
è in possesso di un passaporto mauritano in corso di validità; |
c) |
è in possesso di un libretto di navigazione in corso di validità o di un documento equivalente; |
d) |
è titolare ed è in possesso di un certificato in corso di validità attestante che ha ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza in mare destinata al personale dei pescherecci conformemente alle norme internazionali in vigore; |
e) |
è in possesso di un certificato medico in corso di validità attestante che è idoneo a svolgere le proprie funzioni a bordo del peschereccio e che non è affetto da malattie contagiose o da altri disturbi che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute di altre persone a bordo. L'esame medico deve essere effettuato conformemente alle norme internazionali vigenti e comprendere esami radiologici per la tubercolosi; |
f) |
è in possesso di documenti che possano essere allegati al libretto o al documento di cui al punto 2.2, lettera c), e che ne descrivano dettagliatamente le competenze e indichino, per ciascun peschereccio su cui ha lavorato, il nome e il tipo di peschereccio, il grado o la funzione esercitata e la durata della permanenza a bordo; |
g) |
è in possesso di un originale del contratto di lavoro di marittimo debitamente firmato; |
h) |
è in possesso di ogni altro documento richiesto dallo Stato di bandiera o dall'armatore del peschereccio. |
2.3. Ogni documento di cui al punto 2.2, lettere da c) a h), è redatto nella o nelle lingue ufficiali della Repubblica islamica di Mauritania o del paese emittente ed è accompagnato da una traduzione in inglese.
2.4. Conformemente alle norme internazionali vigenti, ogni documento di cui al punto 2.2, lettere da c) a h), è considerato valido solo se è pienamente conforme alle disposizioni del punto 2.3, se è stato debitamente firmato, se non è scaduto al momento dell'imbarco e se lo Stato di bandiera garantisce che la formazione o l'esame per cui è stato rilasciato soddisfa pienamente le condizioni stabilite dallo Stato di bandiera.
A tal fine la Mauritania autorizza i funzionari designati dallo Stato di bandiera a procedere, sul suo territorio, alle valutazioni e alle verifiche necessarie. Conformemente al principio di leale cooperazione, gli Stati membri dell'Unione europea cooperano tra loro nell'espletamento dei compiti derivanti dal presente paragrafo al fine di alleggerire l'onere amministrativo per la Repubblica islamica di Mauritania.
2.5. I marittimi mauritani presentano al comandante i documenti di cui al punto 2.2 su sua richiesta a fini di controllo. Il comandante è autorizzato a conservare copie dei suddetti documenti a fini amministrativi.
2.6. L'armatore di un peschereccio dell'Unione europea, o il comandante che agisce in suo nome, ha il diritto di negare l'autorizzazione di imbarco a un marittimo mauritano che non soddisfi i requisiti stabiliti ai punti da 2.2 a 2.4.
3. Principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro
3.1. Ai marittimi mauritani imbarcati per lavorare a bordo dei pescherecci dell'Unione europea, ai loro committenti e agli armatori è applicato il trattamento previsto dalla legislazione per l'attuazione delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che, conformemente alla dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro, devono essere promosse e attuate dai suoi membri. Tali convenzioni riguardano la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato, l'effettiva abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
3.2. I marittimi mauritani imbarcati sui pescherecci dell'Unione europea sono tutelati da un contratto di lavoro scritto, stipulato conformemente al diritto e ai contratti collettivi applicabili, che specifichi le condizioni di lavoro e di vita a bordo.
4. Autorizzazione temporanea ad avere a bordo un numero inferiore di marittimi mauritani
4.1. I pescherecci dell'Unione europea sono autorizzati a prendere il mare con un numero di marittimi mauritani inferiore a quello prescritto di cui al paragrafo 1, dopo averne informato le autorità competenti del porto di sbarco, qualora:
a) |
l'autorità mauritana competente non abbia trasmesso all'armatore o al suo rappresentante l'elenco di cui al punto 1.2 al momento dell'ingaggio dei marittimi; |
b) |
l'elenco di cui al punto 1.2. non comprenda un numero sufficiente di marittimi mauritani disponibili in possesso dei necessari requisiti di formazione, esperienza, competenza e brevetti; |
c) |
a uno o più marittimi mauritani, giunti in tempo per l'imbarco, sia stata negata l'autorizzazione a imbarcarsi da parte dell'armatore del peschereccio o del comandante che agisce in suo nome, conformemente al punto 2.6; |
d) |
uno o più marittimi mauritani ingaggiati per lavorare a bordo del peschereccio non si presentino al momento previsto per la partenza. L'autorità competente del porto di imbarco ne informa immediatamente la Guardia costiera mauritana e la Direzione regionale marittima e trasmette senza indugio copia di tale notifica all'armatore del peschereccio o al suo agente raccomandatario. |
4.2. Se, per una o più ragioni che gli conferiscono il diritto di rimpatrio, un marittimo mauritano ingaggiato a bordo di un peschereccio dell'Unione europea deve essere portato a terra nel corso di una bordata nella zona di pesca mauritana, il peschereccio può proseguire o riprendere la bordata senza sostituirlo con un altro marittimo mauritano.
4.3. Ai fini dell'applicazione dei punti 4.1 e 4.2, i marittimi mauritani rimasti a terra nell'ambito di un sistema di rotazione a bordo/a terra documentato e pianificato, di cui al punto 1.6, sono considerati presenti a bordo, a condizione che gli esemplari firmati del loro contratto di lavoro si trovino a bordo del peschereccio.
5. Sanzioni e ammende applicate negli altri casi di inosservanza del numero prescritto di marittimi mauritani a bordo
5.1. L'armatore di un peschereccio che non imbarchi il numero prescritto di marittimi mauritani conformemente al paragrafo 1 per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4 è tenuto al pagamento di un'ammenda forfettaria di 20 EUR per marittimo mancante per ogni giorno in cui la nave ha operato in una zona di pesca della Mauritania senza avere a bordo il numero prescritto di marittimi mauritani.
5.2. Il ministero trasmette all'armatore una fattura per l'ammenda irrogata a norma del punto 5.1, il cui importo è basato sul numero di giorni di pesca effettivi e non sulla durata della licenza.
5.3. L'armatore del peschereccio, o l'agente raccomandatario che agisce in suo nome, paga la fattura di cui al punto 5.2 entro un termine di tre (3) mesi dall'accertamento dell'inosservanza di cui al punto 5.1 o alla data successiva eventualmente indicata sulla fattura. L'importo dovuto è versato sul conto indicato al capo I — Disposizioni generali — del presente allegato.
5.4. L'inosservanza reiterata del punto 5.1 comporta la sospensione automatica della licenza di pesca della nave fino al raggiungimento del numero prescritto di marittimi mauritani.
5.5. Gli importi versati a norma del punto 5.1 sono utilizzati unicamente per la formazione dei marittimi mauritani iscritti all'Ecole nationale d'enseignement maritime et des pêches.
6. Informazioni da trasmettere al ministero
6.1. Ogni Stato di bandiera membro dell'Unione europea comunica al ministero, attraverso un elenco elaborato e gestito dall'Unione europea, il nome della sua autorità competente di cui al punto 2.4.
6.2. Tenuto conto del punto 2.2, lettere d) e h), lo Stato di bandiera comunica debitamente al ministero, tramite l'Unione europea, le proprie esigenze per quanto riguarda eventuali documenti supplementari richiesti ai marittimi imbarcati o ingaggiati a bordo di navi battenti la sua bandiera.
6.3. L'armatore del peschereccio, o l'agente raccomandatario che agisce in suo nome, informa il ministero in merito all'imbarco dei marittimi mauritani ingaggiati a bordo della sua nave trasmettendo il ruolo di equipaggio di cui al punto 1.7.
6.4. Al ricevimento delle informazioni di cui al punto 6.3 il ministero trasmette una ricevuta firmata all'armatore del peschereccio o all'agente raccomandatario che agisce in suo nome.
6.5. L'armatore del peschereccio, o l'agente raccomandatario che agisce in suo nome, invia una copia del contratto di lavoro del marittimo direttamente al ministero entro un termine di due (2) mesi dalla firma.
6.6. Al ricevimento della copia del contratto di lavoro del marittimo conformemente al punto 6.5 il ministero trasmette una ricevuta firmata all'armatore del peschereccio o all'agente raccomandatario che agisce in suo nome.
6.7. In caso di difficoltà nell'applicazione delle disposizioni del presente capo, le due parti si consultano, anche in sede di commissione mista, per scambiare tutte le informazioni utili e identificare soluzioni che consentano di far fronte alle difficoltà incontrate.
CAPO X
OSSERVATORI SCIENTIFICI
1. È istituito un sistema di osservazione scientifica a bordo delle navi dell'Unione europea.
2. Per ciascuna categoria di pesca le due parti designano almeno due navi all'anno che sono tenute a imbarcare un osservatore scientifico mauritano, a eccezione delle tonniere con reti a circuizione per le quali l'imbarco avviene su richiesta del ministero. In ogni caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta per singola nave.
3. L'osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita di una delle due parti, la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave.
4. Il ministero trasmette all'Unione europea i nomi degli osservatori scientifici designati, corredati dei documenti richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro imbarco.
5. Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e indennità, sono a carico del ministero.
6. Il ministero prende tutti i provvedimenti necessari per l'imbarco e lo sbarco dell'osservatore scientifico.
7. All'osservatore scientifico sono riservate condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave.
8. L'osservatore scientifico gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, l'allegato del giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
9. L'osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data stabilita per l'imbarco. Se l'osservatore scientifico non si presenta, il comandante della nave informa il ministero e l'Unione europea. In tal caso la nave ha il diritto di lasciare il porto. Il ministero potrebbe tuttavia, senza indugio e a proprie spese, far imbarcare un nuovo osservatore scientifico, senza perturbare l'attività di pesca della nave.
10. L'osservatore scientifico deve possedere:
— |
una qualificazione professionale, |
— |
un'esperienza adeguata in materia di pesca e una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente protocollo. |
11. L'osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente protocollo da parte delle navi dell'Unione europea che operano nella zona di pesca della Mauritania.
Egli redige un rapporto in materia. In particolare:
— |
osserva le attività di pesca delle navi, |
— |
rileva la posizione delle navi impegnate in attività di pesca, |
— |
procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici, |
— |
prende nota degli attrezzi da pesca e delle aperture di maglia delle reti utilizzate. |
12. I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente protocollo.
13. L'osservatore scientifico:
— |
adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca, |
— |
utilizza strumenti e procedure di misurazione riconosciuti per la misurazione dell'apertura di maglia delle reti utilizzate nell'ambito del presente protocollo, |
— |
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave. |
14. Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l'osservatore scientifico redige un rapporto secondo il modello che figura nell'appendice 11 del presente allegato. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico nonché al ministero e all'Unione europea.
CAPO XI
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE
1. Le due parti decidono di comune accordo in merito i) agli operatori europei autorizzati a praticare la pesca sperimentale, ii) al periodo a tal fine più propizio e ii) alle relative condizioni. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi il ministero trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili. Le due parti si accordano sul protocollo scientifico da applicare a sostegno della suddetta pesca sperimentale, da trasmettere agli operatori interessati.
2. L'industria alieutica locale è strettamente associata a tale processo (coordinamento e dialogo sulle condizioni di attuazione della pesca sperimentale).
3. La durata delle campagne varia da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle parti.
4. L'Unione europea trasmette alla Mauritania le domande di licenza per la pesca sperimentale. Essa trasmette a dette autorità un fascicolo tecnico contenente i seguenti elementi:
a) |
caratteristiche tecniche della nave, |
b) |
livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione, |
c) |
parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.), |
d) |
modalità di finanziamento. |
5. Se necessario, la Mauritania promuove un dialogo sugli aspetti tecnici e finanziari con l'Unione europea ed eventualmente con gli armatori interessati.
6. Prima di avviare la campagna di pesca sperimentale, la nave dell'Unione europea deve presentarsi in un porto mauritano per sottoporsi alle ispezioni di cui al capo II, paragrafo 6, del presente allegato.
7. Prima dell'inizio della campagna gli armatori forniscono alla Mauritania e all'Unione europea:
a) |
una dichiarazione delle catture già detenute a bordo, |
b) |
le caratteristiche tecniche dell'attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna, |
c) |
la garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa della Mauritania in materia di pesca. |
8. Nel corso della campagna in mare, gli armatori:
a) |
trasmettono al ministero e all'Unione europea una relazione settimanale sulle catture realizzate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti); |
b) |
comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS; |
c) |
provvedono affinché a bordo della nave sia presente un osservatore scientifico di nazionalità mauritana o scelto dalle autorità mauritane. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa alla durata di permanenza a bordo, al soggiorno dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità mauritane. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi; |
d) |
su richiesta delle autorità della Mauritania, sottopongono la loro nave a ispezione prima dell'uscita dalla zona di pesca mauritana; |
e) |
rispettano la normativa della Mauritania in materia di pesca. |
9. Le catture realizzate nel corso della campagna scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell'armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista e quelle contenute nel protocollo scientifico.
10. Il ministero designa una persona di riferimento incaricata di far fronte a eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.
Appendici
1. |
Schede tecniche |
2. |
Limiti della zona di pesca mauritana |
3. |
Modulo di domanda di licenza di pesca |
4. |
Giornale di pesca della Repubblica islamica di Mauritania |
5. |
Giornale di bordo dell'ICCAT per la pesca del tonno |
6. |
Dichiarazione di sbarco e di trasbordo |
7. |
Legislazione in vigore sulle taglie minime delle catture detenute a bordo |
8. |
Elenco dei fattori di conversione |
9. |
Comunicazione dei messaggi VMS alla Mauritania |
10. |
Protocollo ERS |
11. |
Rapporto dell'osservatore scientifico |
12. |
Coordinate delle autorità competenti dell'Unione europea e della Mauritania |
13. |
Modelli di dichiarazione di cattura trimestrale |
Appendice 1
SCHEDE TECNICHE
CATEGORIA DI PESCA 1:
PESCHERECCI PER LA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO ARAGOSTE E GRANCHI
1. Zona di pesca |
||||||||||||
La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:
|
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20° 46′ 30″ N 20° 40′ 00″ N 20°10′ 12″ N 19°35′ 24″ N 19°19′ 12″ N 19°19′ 12″ N 19°00′ 00″ N |
17° 03′ 00″ O 17° 08′ 30″ O 17° 16′ 12″ O 16° 51′ 00″ O 16° 45′ 36″ O 16° 41′ 24″ O 16° 22′ 00″ O |
|||||||||||
Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche. |
||||||||||||
2. Attrezzi autorizzati |
||||||||||||
|
||||||||||||
3. Apertura minima di maglia autorizzata |
||||||||||||
50 mm |
||||||||||||
4. Taglie minime |
||||||||||||
Per i gamberi di profondità la taglia minima deve essere misurata dalla punta del rostro all'estremità della coda. La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace.
|
— | Gamberi di profondità: Gambero rosa mediterraneo (Parapeneus longirostrus) 06 cm
— | Gamberi costieri: mazzancolla atlantica (Penaeus notialis) e mazzancolla o gambero imperiale (Penaeus kerathurus) 200 esemplari/kg
||||||||||
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. |
||||||||||||
5. Catture accessorie |
||||||||||||
Autorizzate |
Non autorizzate |
|||||||||||
|
Aragoste |
|||||||||||
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. |
||||||||||||
6. Possibilità di pesca/Canoni |
||||||||||||
Periodo |
Anno |
|||||||||||
Totale ammissibile di cattura (in tonnellate) |
5 000 |
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Canone |
400 EUR/t |
|||||||||||
|
Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di due mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di due mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 25. |
|||||||||||
7. Riposo biologico |
||||||||||||
Se del caso, possono essere fissati periodi di riposo biologico sulla base dei migliori pareri scientifici. Eventuali modifiche del periodo di riposo biologico, sulla base di un parere scientifico, sono comunicate tempestivamente all'Unione europea. |
||||||||||||
8. Osservazioni |
||||||||||||
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. |
CATEGORIA DI PESCA 2:
PESCHERECCI DA TRAINO (NON CONGELATORI) E PESCHERECCI CON PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO
1. Zona di pesca |
||||||||||
|
||||||||||
20° 46′ 30″ N 20° 36′ 00″ N 20° 36′ 00″ N 20° 03′ 00″ N 19° 45′ 70″ N 19° 29′ 00″ N 19° 15′ 60″ N 19° 15′ 60″ N |
17° 03′ 00″ O 17° 11′ 00″ O 17° 36′ 00″ O 17° 36′ 00″ O 17° 03′ 00″ O 16° 51′ 50″ O 16° 51′ 50″ O 16° 49′ 60″ O |
|||||||||
Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche. |
||||||||||
2. Attrezzi autorizzati |
||||||||||
|
||||||||||
3. Apertura minima di maglia autorizzata |
||||||||||
70 mm (rete a strascico) |
||||||||||
4. Taglie minime |
||||||||||
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 7). |
||||||||||
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. |
||||||||||
5. Catture accessorie |
||||||||||
Autorizzate |
Non autorizzate |
|||||||||
Pescherecci da traino: 25 % di pesci Pescherecci con palangari: 50 % di pesci |
Cefalopodi e crostacei |
|||||||||
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. |
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6. Possibilità di pesca/Canoni |
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Periodo |
Anno |
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Totale ammissibile di cattura (in tonnellate) |
6 000 |
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Canone |
90 EUR/t |
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Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 6. |
|||||||||
7. Riposo biologico |
||||||||||
Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto. |
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8. Osservazioni |
||||||||||
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. |
CATEGORIA DI PESCA 3:
PESCHERECCI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO
1. Zona di pesca |
||||||||||||
Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche. |
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2. Attrezzi autorizzati |
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|
||||||||||||
3. Apertura minima di maglia autorizzata |
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|
||||||||||||
4. Taglie minime |
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Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 7). |
||||||||||||
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra sulla base dei pareri scientifici. |
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5. Catture accessorie |
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Autorizzate |
Non autorizzate |
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10 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) |
|
|||||||||||
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. |
||||||||||||
6. Possibilità di pesca/Canoni |
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Periodo |
Anno |
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Totale ammissibile di cattura (in tonnellate) |
3 000 |
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Canone |
105 EUR/t |
|||||||||||
|
Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 6. |
|||||||||||
7. Riposo biologico |
||||||||||||
Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto. |
||||||||||||
8. Osservazioni |
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I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. La sciabica può essere impiegata solo per la pesca delle esche destinate alla pesca con la lenza o con le nasse. L'uso della nassa è autorizzato per un massimo di 7 navi di stazza inferiore a 135 GT. |
CATEGORIA DI PESCA 4:
TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE
1. Zona di pesca |
||||||
Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche. |
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2. Attrezzi autorizzati |
||||||
Sciabica |
||||||
3. Apertura minima di maglia autorizzata |
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— |
||||||
4. Taglie minime |
||||||
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) |
||||||
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 7. |
||||||
5. Catture accessorie |
||||||
Autorizzate |
Non autorizzate |
|||||
— |
Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio |
|||||
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nel giornale di bordo adottato dall'ICCAT. |
||||||
6. Possibilità di pesca/Canoni |
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Quantitativo di riferimento |
12 500 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate |
|||||
Numero di navi autorizzate |
25 tonniere con reti a circuizione |
|||||
Canone forfettario annuo |
1 750 EUR per tonniera con reti a circuizione |
|||||
Parte calcolata sulle catture |
60 EUR/t per il primo e il secondo anno, 65 EUR/t per il terzo anno, 70 EUR/t per il quarto anno |
|||||
7. Riposo biologico |
||||||
— |
||||||
8. Osservazioni |
||||||
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. |
CATEGORIA DI PESCA 5:
TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE
1. Zona di pesca |
||||||||||||||||
Pescherecci con palangari di superficie
Tonniere con lenze e canne
Pesca con esche vive
|
||||||||||||||||
2. Attrezzi autorizzati |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3. Apertura minima di maglia autorizzata |
||||||||||||||||
16 mm (pesca con esche vive) |
||||||||||||||||
4. Taglie minime |
||||||||||||||||
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 7). |
||||||||||||||||
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 7. |
||||||||||||||||
5. Catture accessorie |
||||||||||||||||
Autorizzate |
Non autorizzate |
|||||||||||||||
— |
Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio |
|||||||||||||||
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. |
||||||||||||||||
6. Possibilità di pesca/Canoni |
||||||||||||||||
Quantitativo di riferimento |
7 500 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate |
|||||||||||||||
Numero di navi autorizzate |
15 tonniere con lenze e canne o pescherecci con palangari |
|||||||||||||||
Canone forfettario annuo |
|
|||||||||||||||
Parte calcolata sulle catture |
60 EUR/t per il primo e il secondo anno, 65 EUR/t per il terzo anno, 70 EUR/t per il quarto anno |
|||||||||||||||
7. Riposo biologico |
||||||||||||||||
— |
||||||||||||||||
8. Osservazioni |
||||||||||||||||
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. Pesca con esche vive
Squali Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus). Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT 04-10 e 05-05 relative alla conservazione degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dall'ICCAT. |
CATEGORIA DI PESCA 6:
PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA
1. Zona di pesca |
||||||
La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:
|
||||||
20° 46′ 30″ N 20° 36′ 00″ N 20° 36′ 00″ N 20° 21′ 50″ N 20° 10′ 00″ N 20° 00′ 00″ N 19° 45′ 00″ N 19° 00′ 00″ N 19° 00′ 00″ N |
17° 03′ 00″ O 17° 11′ 00″ O 17° 30′ 00″ O 17° 30′ 00″ O 17° 35′ 00″ O 17° 30′ 00″ O 17° 05′ 00″ O 16° 34′ 50″ O 16° 39′ 50″ O |
|||||
|
||||||
17° 30′ 00″ N 17° 12′ 00″ N 16° 36′ 00″ N 16° 13′ 00″ N 16° 04′ 00″ N |
16° 17′ 00″ O 16° 23′ 00″ O 16° 42′ 00″ O 16° 40′ 00″ O 16° 41′ 00″ O |
|||||
Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche. |
||||||
2. Attrezzi autorizzati |
||||||
Rete da traino pelagica Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente apertura minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, a eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici). |
||||||
3. Apertura minima di maglia autorizzata |
||||||
40 mm |
||||||
4. Taglie minime |
||||||
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 7). |
||||||
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. |
||||||
5. Catture accessorie |
||||||
Autorizzate |
Non autorizzate |
|||||
3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) |
Crostacei o cefalopodi a eccezione del calamaro |
|||||
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nell'appendice 7. |
||||||
6. Possibilità di pesca/Canoni |
||||||
Periodo |
Anno |
|||||
Totale ammissibile di cattura (in tonnellate) |
225 000 tonnellate. È autorizzato un superamento del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione europea per l'accesso |
|||||
Canone |
123 EUR/t |
|||||
|
Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 19. |
|||||
7. Riposo biologico |
||||||
Un riposo biologico potrebbe essere convenuto dalle due parti in sede di commissione mista sulla base del parere del comitato scientifico congiunto. |
||||||
8. Osservazioni |
||||||
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. I fattori di conversione per i piccoli pelagici sono fissati nell'appendice 8. Possono essere utilizzate le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 8 limitatamente a 2 licenze al mese. |
CATEGORIA DI PESCA 7:
NAVI PER LA PESCA PELAGICA FRESCA
1. Zona di pesca |
||||||
La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:
|
||||||
20° 46′ 30″ N 20° 36′ 00″ N 20° 36′ 00″ N 20° 21′ 50″ N 20° 10′ 00″ N 20° 00′ 00″ N 19° 45′ 00″ N 19° 00′ 00″ N 19° 00′ 00″ N |
17° 03′ 00″ O 17° 11′ 00″ O 17° 30′ 00″ O 17° 30′ 00″ O 17° 35′ 00″ O 17° 30′ 00″ O 17° 05′ 00″ O 16° 34′ 50″ O 16° 39′ 50″ O |
|||||
|
||||||
17° 30′ 00″ N 17° 12′ 00″ N 16° 36′ 00″ N 16° 13′ 00″ N 16° 04′ 00″ N |
16° 17′ 00″ O 16° 23′ 00″ O 16° 42′ 00″ O 16° 40′ 00″ O 16° 41′ 00″ O |
|||||
Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche. |
||||||
2. Attrezzi autorizzati |
||||||
Rete da traino pelagica e cianciolo per pesca industriale. Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente apertura minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, a eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici). |
||||||
3. Apertura minima di maglia autorizzata |
||||||
40 mm per le reti da traino e 20 mm per i ciancioli |
||||||
4. Taglie minime |
||||||
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 7). |
||||||
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra. |
||||||
5. Catture accessorie |
||||||
Autorizzate |
Non autorizzate |
|||||
3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) |
Crostacei e cefalopodi a eccezione del calamaro |
|||||
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra. |
||||||
6. Possibilità di pesca/Canoni |
||||||
Totale ammissibile di cattura (in tonnellate) |
15 000 tonnellate all'anno Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dal totale ammissibile di cattura previsto per la categoria 6. |
|||||
Periodo |
Anno |
|||||
Canone |
123 EUR/t |
|||||
|
Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare allo stesso tempo è limitato a 2, equivalente a due licenze trimestrali per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica della categoria 6. |
|||||
7. Riposo biologico |
||||||
Un riposo biologico potrebbe essere convenuto dalle due parti in sede di commissione mista sulla base di pareri del comitato scientifico congiunto. |
||||||
8. Osservazioni |
||||||
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo. I fattori di conversione per i piccoli pelagici sono fissati nell'appendice 8. |
CATEGORIA DI PESCA 8:
CEFALOPODI
1. Zona di pesca |
|||
p.m. |
|||
2. Attrezzi autorizzati |
|||
p.m. |
|||
3. Apertura minima di maglia autorizzata |
|||
p.m. |
|||
4. Catture accessorie |
|||
Autorizzate |
Non autorizzate |
||
p.m. |
p.m. |
||
5. Stazza autorizzata/Canoni |
|||
Periodo |
Anno 1 |
Anno 2 |
|
Quantitativo di catture autorizzate (in tonnellate) |
p.m. |
p.m. |
|
Canone |
p.m. |
p.m. |
|
6. Riposo biologico |
|||
p.m. |
|||
7. Osservazioni |
|||
p.m. |
Appendice 2
LIMITI DELLA ZONA DI PESCA MAURITANA
Confine meridionale |
16° 04′ |
N |
19° 33′ 5″ |
O |
Coordinate |
16° 17′ |
N |
19° 32′ 5″ |
O |
Coordinate |
16° 28′ 5″ |
N |
19° 32′ 5″ |
O |
Coordinate |
16° 38′ |
N |
19° 33′ 2″ |
O |
Coordinate |
17° 00′ |
N |
19° 32′ 1″ |
O |
Coordinate |
17° 06′ |
N |
19° 36′ 8″ |
O |
Coordinate |
17° 26′ 8″ |
N |
19° 37′ 9″ |
O |
Coordinate |
17° 31′ 9″ |
N |
19° 38′ |
O |
Coordinate |
17° 44′ 1″ |
N |
19° 38′ |
O |
Coordinate |
17° 53′ 3″ |
N |
19° 38′ |
O |
Coordinate |
18° 02′ 5″ |
N |
19° 42′ 1″ |
O |
Coordinate |
18° 07′ 8″ |
N |
19° 44′ 2″ |
O |
Coordinate |
18° 13′ 4″ |
N |
19° 47′ |
O |
Coordinate |
18° 18′ 8″ |
N |
19° 49′ |
O |
Coordinate |
18° 24′ |
N |
19° 51′ 5″ |
O |
Coordinate |
18° 28′ 8″ |
N |
19° 53′ 8″ |
O |
Coordinate |
18° 34′ 9″ |
N |
19° 56′ |
O |
Coordinate |
18° 44′ 2″ |
N |
20° 00 |
O |
Coordinate |
19° 00′ |
N |
19° 43′ |
O |
Coordinate |
19° 23′ |
N |
20° 01′ |
O |
Coordinate |
19° 30′ |
N |
20° 04′ |
O |
Coordinate |
20° 00′ |
N |
20° 14′ 5″ |
O |
Coordinate |
20° 30′ |
N |
20° 25′ 5″ |
O |
Confine settentrionale |
20° 46′ |
N |
20° 04′ 5″ |
O |
Appendice 3
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
Appendice 4
GIORNALE DI PESCA
Appendice 5
GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO
Appendice 6
DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRANSBORDO
Appendice 7
LEGISLAZIONE IN VIGORE SULLE TAGLIE MINIME DELLE CATTURE DETENUTE A BORDO
Sezione III: Taglie e pesi minimi delle specie
1. Le dimensioni minime delle specie devono essere misurate:
— |
per i pesci, dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale); |
— |
per i cefalopodi, prendendo in considerazione la sola lunghezza del corpo (mantello) senza tentacoli; |
— |
per i crostacei, dalla punta del rostro all'estremità della coda. |
La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace. Per l'aragosta di fondale deve essere scelto come punto di riferimento il centro della parte concava del carapace situata tra i due corni frontali.
2. Le taglie e i pesi minimi dei pesci di mare, dei cefalopodi e dei crostacei di cui è autorizzata la pesca sono i seguenti:
a) |
Per i pesci di mare:
|
b) |
Per i cefalopodi:
|
c) |
Per i crostacei:
|
Appendice 8
ELENCO DEI FATTORI DI CONVERSIONE
TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE AI PRODOTTI FINITI DELLA PESCA OTTENUTI A PARTIRE DA PICCOLI PELAGICI TRASFORMATI A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO
Produzione |
Metodo di trattamento |
Tasso di conversione |
Alacce |
||
Decapitati |
Taglio manuale |
1,416 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,675 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio meccanico |
1,795 |
Sgombri |
||
Decapitati |
Taglio manuale |
1,406 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,582 |
Decapitati |
Taglio meccanico |
1,445 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio meccanico |
1,661 |
Pesci sciabola |
||
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,323 |
Tranci |
Taglio manuale |
1,340 |
Decapitati, eviscerati (taglio speciale) |
Taglio manuale |
1,473 |
Sardine |
||
Decapitati |
Taglio manuale |
1,416 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,704 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio meccanico |
1,828 |
Sugarelli |
||
Decapitati |
Taglio manuale |
1,570 |
Decapitati |
Taglio meccanico |
1,634 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio manuale |
1,862 |
Decapitati, eviscerati |
Taglio meccanico |
1,953 |
NB: Per la trasformazione di pesce in farina il tasso di conversione adottato è di 5,5 tonnellate di pesce fresco per 1 tonnellata di farina. |
Appendice 9
COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLA MAURITANIA
RAPPORTO DI POSIZIONE
Dato |
Codice |
Obbligatorio/facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione |
Destinatario |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese |
Mittente |
FS |
O |
Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa-3 del paese |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS» |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero di riferimento interno della parte contraente |
IR |
F |
Dato relativo alla nave — numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
F |
Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave |
Stato di bandiera |
FS |
F |
Dato relativo allo Stato di bandiera |
Latitudine |
LA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |
Longitudine |
LO |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84) |
Data |
DA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione |
Serie di caratteri: ISO 8859.1
La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
|
una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione, |
|
una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio di un dato, |
|
un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato, |
|
le coppie di dati sono separate da uno spazio, |
|
il codice «ER» e una doppia barra obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione. I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione. |
Appendice 10
PROTOCOLLO
PER L'INQUADRAMENTO E L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)
Disposizioni generali
1. Ogni nave da pesca dell'Unione europea deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nella zona di pesca mauritana.
2. Le navi dell'Unione europea non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca della Mauritania per svolgervi attività di pesca.
3. I dati ERS sono trasmessi secondo le procedure dello Stato di bandiera della nave al CCP dello Stato di bandiera.
4. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP della Mauritania. Le dichiarazioni di cattura giornaliere (FAR) sono automaticamente e immediatamente trasmesse al CCP della Mauritania.
5. Lo Stato di bandiera e la Mauritania si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile sul sito della Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione europea, nonché di procedure di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.
6. Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di 6 mesi dalla loro introduzione.
7. La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).
8. Lo Stato di bandiera e la Mauritania designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.
9. I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di 6 mesi.
10. I CCP dello Stato di bandiera e della Mauritania si comunicano i dati di contatto (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS non appena il sistema ERS diventa operativo. Ogni modifica dei dati di contatto del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.
Compilazione e comunicazione dei dati ERS
11. Il peschereccio dell'Unione europea deve:
a) |
compilare quotidianamente i dati ERS per ogni giorno trascorso nella zona di pesca mauritana; |
b) |
registrare, per ciascuna cala di sciabica, di rete da traino o di palangaro, i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria e di ciascuna specie rigettata in mare; |
c) |
per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Mauritania, dichiarare anche le catture uguali a zero; |
d) |
identificare ciascuna specie mediante il rispettivo codice alfa-3 della FAO; |
e) |
esprimere i quantitativi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di individui; |
f) |
registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati; |
g) |
registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (COE) e uscita (COX) dalla zona di pesca mauritana, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Mauritania, i quantitativi detenuti a bordo al momento del passaggio; |
h) |
trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, per via elettronica e nel formato XML di cui al paragrafo 4, al massimo entro le 23:59 UTC. |
12. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.
13. Il CCP dello Stato di bandiera mette automaticamente e quanto prima possibile a disposizione del CCP della Mauritania i dati ERS nel formato XML di cui al paragrafo 4.
14. Il CCP della Mauritania è tenuto a trasmettere un messaggio di avvenuta ricezione (RET) per ogni messaggio ERS ricevuto.
15. Il CCP della Mauritania tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.
Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera
16. Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o l'armatore di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.
17. Lo Stato di bandiera informa la Mauritania in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.
18. In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o l'armatore garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni lavorativi. Se entro tale termine di 10 giorni lavorativi la nave effettua uno scalo in un porto della Mauritania, essa potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca mauritana solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dalla Mauritania.
19. Una nave da pesca non può lasciare un porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS:
a) |
fino a quando il sistema non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera, oppure |
b) |
prima, qualora venga a ciò autorizzata dallo Stato membro di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa la Mauritania della sua decisione prima della partenza della nave. |
20. Ogni nave dell'Unione europea operante nella zona di pesca mauritana con un sistema ERS difettoso trasmette quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica disponibile.
21. I dati ERS di cui al paragrafo 11 che non hanno potuto essere messi a disposizione della Mauritania a causa di un guasto sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP della Mauritania con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.
22. Se il CCP della Mauritania non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, la Mauritania può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da essa designato a fini di indagine.
Problemi operativi dei CCP — Mancata ricezione dei dati ERS da parte del CCP della Mauritania
23. Quando un CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla risoluzione del problema per tutto il tempo necessario a tale scopo.
24. Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP della Mauritania stabiliscono di comune accordo i mezzi elettronici alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.
25. Quando il CCP della Mauritania segnala la mancata ricezione di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP della Mauritania e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore.
26. Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP della Mauritania ricorrendo al mezzo elettronico alternativo di cui al punto 24.
27. La Mauritania informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un problema operativo di un CCP.
Interventi di manutenzione presso i CCP
28. Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.
29. Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni a essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.
30. Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo al mezzo elettronico alternativo di cui al punto 24.
31. La Mauritania informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.
Appendice 11
RAPPORTO DELL'OSSERVATORE SCIENTIFICO
Nave: …. Nazionalità: … Numero e porto di immatricolazione: .… Marcatura di identificazione: …stazza: …GT potenza: …cv Licenza: …n.: …Tipo: … Nome del comandante: …Nazionalità: … |
Imbarco dell'osservatore: Data: …Porto: … Sbarco dell'osservatore: Data: …Porto: … |
Tecnica di pesca autorizzata: … Attrezzi utilizzati: … Apertura di maglia e/o dimensioni: … Zone di pesca frequentate: … Distanza dalla costa: … Numero di marittimi mauritani imbarcati: … Dichiarazione di entrata …/…/… e di uscita …/…/… dalla zona di pesca |
Stima dell'osservatore Produzione globale (kg): …dichiarata nel giornale di pesca/giornale di bordo: … Catture accessorie: specie …percentuale stimata: …% Rigetti: Specie: …Quantità (kg): … |
||||||
Specie detenute a bordo |
|
|
|
|
|
|
Quantità (kg) |
|
|
|
|
|
|
Specie detenute a bordo |
|
|
|
|
|
|
Quantità (kg) |
|
|
|
|
|
|
Constatazioni dell'osservatore: |
||
Natura della constatazione |
Data |
Posizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osservazioni dell'osservatore (generali): … … … … |
Fatto a …il …
Firma dell'osservatore …
Osservazioni del comandante … … … Copia del rapporto ricevuta il …Firma del comandante … |
Rapporto trasmesso a … Qualifica: … |
Appendice 12
COORDINATE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA MAURITANIA
I dati di contatto delle istituzioni elencate di seguito saranno comunicati dalle parti in occasione della prima riunione della commissione mista.
UNIONE EUROPEA
— |
Commissione europea — Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE) |
— |
Delegazione dell'Unione europea — Nouakchott (Mauritania) |
MAURITANIA
— |
Ministero della Pesca e dell'economia marittima |
— |
Guardia costiera mauritana |
— |
Direzioni regionali marittime |
Appendice 13
MODELLI DI DICHIARAZIONE DI CATTURA TRIMESTRALE
Navi diverse dai pescherecci pelagici e dalle tonniere
Pescherecci pelagici
Tonniere
ALLEGATO 2
SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE DI UNA PESCA RESPONSABILE E SOSTENIBILE
1. Oggetto e importi
Conformemente all'articolo 3 del protocollo, il sostegno finanziario per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile si compone dei quattro assi d'intervento di seguito indicati.
|
Azioni possibili |
Asse I: COOPERAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE |
Monitoraggio e gestione della risorsa e attuazione dei piani di sviluppo delle attività di pesca |
Asse II: SORVEGLIANZA |
Sorveglianza marittima nel settore della pesca |
Asse III: AMBIENTE |
Conservazione dell'ambiente marino e costiero |
Asse IV: INFRASTRUTTURE DI SVILUPPO |
Sostegno allo sviluppo di stabilimenti di trasformazione a terra dei prodotti del mare |
2. Quadro di attuazione
Successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo, l'Unione europea e la Mauritania convengono, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, le condizioni di ammissibilità al presente sostegno, le basi legali, la programmazione, il controllo, la valutazione e le modalità di pagamento alla parte mauritana.
3. Trasparenza e gestione dei fondi del sostegno settoriale
Ai fini di una gestione finanziaria efficace e trasparente dei fondi del sostegno settoriale, il meccanismo di attuazione di tale sostegno prevede una serie di mezzi di verifica semplici per le due parti, tra cui in particolare:
— |
la notifica del pagamento della rata del sostegno settoriale da parte dell'UE (documento che l'Unione europea deve trasmettere alla Mauritania); |
— |
la comunicazione della legge finanziaria e/o di qualsiasi altro atto giuridico comprovante lo stanziamento della rata versata a copertura del sostegno settoriale sul conto di cui all'articolo 3, punto 3.10, del protocollo (documento che la Mauritania deve trasmettere all'Unione europea); |
— |
l'effettiva attuazione dei progetti sul campo, in particolare mediante relazioni trasmesse all'Unione europea dagli organismi incaricati della loro esecuzione, missioni congiunte realizzate in loco dall'UE e dal Ministero della pesca, la visibilità delle azioni per mezzo della stampa e l'inaugurazione ufficiale con la partecipazione del capo delegazione dell'UE. |
4. Programmazione pluriennale
In applicazione dell'articolo 2.4 del protocollo, la cellula di esecuzione comunica alle due parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, la proposta di programmazione pluriennale per l'attuazione dei fondi del sostegno settoriale, indicando in particolare i seguenti elementi:
— |
i progetti di cui è previsto il finanziamento; |
— |
la o le strutture competenti incaricate dell'attuazione; |
— |
il fabbisogno finanziario per ciascun progetto; |
— |
un indicatore di monitoraggio per ciascun progetto; |
— |
il calendario di attuazione indicativo; |
— |
indicatori di impatto sul settore della pesca mauritano; |
— |
la ripartizione degli importi per anno e per progetto. |
Le parti possono formulare osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della programmazione pluriennale. In seguito la programmazione è approvata in sede di commissione mista. A tal fine la commissione mista si assicura che le dotazioni assegnate ai vari progetti e la loro ripartizione annuale siano consone alla natura dei progetti e alle condizioni e ai vincoli della loro attuazione.
5. Indicatori di monitoraggio e indicatori di impatto
Indicatore di monitoraggio
Per ciascun progetto figurante nella sua programmazione la cellula di esecuzione di cui all'articolo 3 del protocollo definisce un indicatore di monitoraggio e specifica l'obiettivo finale, l'obiettivo intermedio da raggiungere al termine di ogni anno di realizzazione (N+1,2,3) e la quota annua, assegnata a tale indicatore, della rata annuale versata a copertura del sostegno settoriale. L'indicatore deve essere verificabile dal punto di vista quantitativo.
Indicatori di impatto sul settore della pesca mauritano
Per ciascun progetto figurante nella sua programmazione la cellula di esecuzione di cui all'articolo 3 del protocollo comunica una serie di indicatori di impatto sul settore della pesca. Tali indicatori sono basati su dati statistici, pubblici o no, verificabili da un punto di vista quantitativo o qualitativo, e sono presentati in modo da poter valutare le ricadute economiche e sociali previste di ciascun progetto sovvenzionato.
6. Programmazione annuale e comunicazione dei risultati
Conformemente all'articolo 3 del protocollo, il sostegno settoriale è oggetto di una programmazione annuale, di un monitoraggio permanente e di una comunicazione annuale dei risultati.
Conformemente all'articolo 3, punto 3.2, del protocollo, entro il 31 dicembre di ogni anno la cellula di esecuzione trasmette una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti attuati nel corso dell'anno e sulla programmazione per l'anno a venire. Tale relazione è elaborata secondo il modello standard riportato nel presente allegato e comprende in particolare i seguenti elementi:
— |
riepilogo della programmazione dell'anno N del sostegno settoriale e obiettivi dell'anno trascorso N per ogni progetto; |
— |
indicatori di risultato e obiettivi stabiliti, raggiunti e no, con la descrizione delle difficoltà incontrate, delle misure correttive adottate e dell'uso della rata versata dall'UE; |
— |
valutazione della rata annua che deve essere versata dall'UE sulla base dell'importo da pagare per ciascun indicatore raggiunto. A ogni obiettivo fissato per ciascun progetto e raggiunto per l'anno N corrisponde una quota della dotazione annua definita nella programmazione annuale; |
— |
presentazione della programmazione per l'anno N+1 e aggiornamento della programmazione pluriennale. |
La relazione sullo stato di avanzamento per l'anno N e la programmazione per l'anno N+1 sono oggetto di approvazione congiunta in sede di commissione mista entro 30 giorni dalla trasmissione. Ove non fosse possibile organizzare una riunione della commissione mista entro tale termine, l'approvazione potrà essere data con procedura scritta, mediante scambio di lettere.
Le due parti incoraggiano la realizzazione di missioni tecniche congiunte, che possono essere organizzate su richiesta di una delle parti per acquisire i complementi di informazione necessari alla corretta gestione dei fondi.
7. Modalità di pagamento del sostegno settoriale da parte dell'Unione europea
Una volta approvata la programmazione per l'anno N+1, l'Unione europea procede al pagamento della rata del sostegno settoriale. Per il pagamento del sostegno settoriale da parte dell'Unione europea si applica un approccio basato sui risultati dell'attuazione dei progetti secondo le modalità di seguito indicate.
i) |
L'importo del sostegno settoriale pagato nel primo anno del protocollo corrisponde all'importo approvato dalla commissione mista nella programmazione pluriennale e nella programmazione annuale. |
ii) |
Il pagamento delle rate del sostegno settoriale per gli anni successivi è effettuato secondo le modalità di seguito indicate. — Pagamento dell'intera dotazione: l'Unione europea paga il 100 % della dotazione annuale (X milioni di EUR) per l'anno N+1 se tutti gli indicatori di monitoraggio relativi a ciascun progetto, quali definiti nella programmazione annuale, sono stati raggiunti per l'anno N. — Pagamento parziale: se, per un dato progetto, l'indicatore di monitoraggio non è stato raggiunto al 100 %, il pagamento per l'anno N+1 corrisponderà al prodotto i) della percentuale di raggiungimento dell'indicatore e ii) della quota della dotazione annuale del sostegno settoriale assegnata al progetto in questione. La percentuale di raggiungimento dell'indicatore corrisponde al rapporto tra i) il livello dell'indicatore effettivamente realizzato e ii) il livello-obiettivo dell'indicatore da raggiungere nell'anno considerato. Se l'indicatore di risultato stabilito per l'anno N è pienamente raggiunto, l'importo residuo non pagato della quota della dotazione finanziaria destinata al progetto potrà essere pagato entro un massimo di 6 mesi dalla data iniziale di erogazione dei fondi. In caso contrario, l'importo residuo non pagato della quota della dotazione annuale destinata al progetto sarà riportato all'esercizio di revisione dell'anno successivo. — Nessun pagamento: se il livello di realizzazione dell'indicatore di un progetto non è precisato o giustificato nella relazione sullo stato di avanzamento, l'UE non potrà pagare la quota della dotazione finanziaria destinata al progetto in questione per l'anno N+1. Se l'indicatore di risultato stabilito per l'anno N è infine comunicato o giustificato, la quota non pagata della dotazione finanziaria destinata al progetto potrà essere pagata entro un massimo di 6 mesi dalla data iniziale di erogazione dei fondi. |
iii) |
Nell'approvare la programmazione per l'anno N+1 la commissione mista tiene conto del livello effettivo di utilizzo, nell'anno N, delle dotazioni annuali destinate a ciascun progetto. |
iv) |
Se il progetto non ha potuto essere attuato secondo le modalità inizialmente previste per circostanze indipendenti dalla volontà del suo promotore e da questo debitamente giustificate, la commissione mista, nell'approvare la programmazione per l'anno N+1, può decidere in via eccezionale di applicare un livello di pagamento diverso da quello che risulterebbe applicando le regole di cui al punto ii). |
8. Revisione e sospensione
In caso di difficoltà nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente allegato e all'articolo 3 del protocollo, le due parti si consultano quanto prima per stabilire le necessarie misure correttive.
In caso di inosservanza delle modalità previste dal presente allegato e dall'articolo 3 del protocollo, le due parti si consultano quanto prima per stabilire le misure correttive da adottare ai fini della corretta attuazione del sostegno settoriale. Se del caso, l'Unione europea si riserva la possibilità di sospendere ogni ulteriore pagamento conformemente all'articolo 10 del protocollo.
9. Visibilità
La Mauritania si impegna a garantire la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno. A tal fine i beneficiari si coordinano con la delegazione dell'Unione europea a Nouakchott per attuare gli orientamenti in materia di visibilità elaborati dalla Commissione europea. In particolare, ciascun progetto deve comprendere una clausola di visibilità del sostegno dell'Unione europea, segnatamente tramite l'utilizzo del logo («simbolo dell'UE»). Infine, l'inaugurazione di ciascun progetto è organizzata e realizzata dalla Mauritania in stretta collaborazione con l'Unione europea.
MODELLO
COMUNICAZIONE/RELAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RATE DEL SOSTEGNO SETTORIALE
I. Progetti avviati nell'ambito del sostegno settoriale
Per il [No] anno del protocollo [X] progetti sono stati avviati e altri [Y] sono stati proseguiti conformemente alle decisioni prese in occasione della commissione mista di [mese/anno]. La descrizione, l'attuale stato di avanzamento e le ricadute previste dei progetti sono riassunti qui di seguito.
1) Progetto 1
a) |
Descrizione del progetto |
b) |
Stato di avanzamento del progetto |
c) |
Riepilogo dei pagamenti precedenti effettuati per il progetto e della rata del sostegno settoriale a esso assegnata |
d) |
Riepilogo/aggiornamento delle ricadute economiche previste |
2) Progetto 2
a) |
Descrizione del progetto |
b) |
Stato di avanzamento del progetto |
c) |
Riepilogo dei pagamenti precedenti effettuati per il progetto e della rata del sostegno settoriale a esso assegnata |
d) |
Riepilogo/aggiornamento delle ricadute economiche previste |
3) Progetto N
a) |
Descrizione del progetto |
b) |
Stato di avanzamento del progetto |
c) |
Riepilogo dei pagamenti precedenti effettuati per il progetto e della rata del sostegno settoriale a esso assegnata |
d) |
Riepilogo/aggiornamento delle ricadute economiche previste |
II. Sintesi dei progetti avviati nell'anno N
La seguente tabella riepilogativa illustra il livello di realizzazione degli indicatori di monitoraggio stabiliti per l'anno in corso e il flusso finanziario dei progetti.
Progetto |
Investimento complessivo (in MRO) |
Importo del sostegno settoriale assegnato al progetto per l'anno N (in mio EUR) |
Indicatore di monitoraggio per la durata del progetto |
Valore obiettivo dell'indica-tore per l'anno N |
Realizzazione nell'anno N |
Percentuale di raggiun-gimento dell'indicatore nell'anno N |
Progetto 1 |
|
|
|
|
|
|
Progetto 2 |
|
|
|
|
|
|
Progetto 3 |
|
|
|
|
|
|
Progetto N |
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
X mio EUR |
|
|
|
|
III. Presentazione dei progetti per l'anno N+1
Progetto |
Investimento complessivo (in MRO) |
Importo iniziale del sostegno settoriale assegnato al progetto per l'anno in corso (in mio EUR) (1) |
Indicatore di monito-raggio |
Riepilogo della situazione dell'indica-tore per l'anno N–1 (percentuale di raggiungi-mento) |
Valore obiettivo dell'indica-tore al termine dell'anno in corso |
Importo totale del sostegno settoriale assegnato al progetto nel corso dell'anno (in mio EUR) |
Progetto 1 |
|
|
|
|
|
|
Progetto 2 |
|
|
|
|
|
|
Progetto 3 |
|
|
|
|
|
|
Progetto N |
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
|
|
|
|
X mio EUR |
IV. Proposta di pagamento
Tenuto conto della valutazione effettuata e dei criteri di erogazione delle rate di cui sopra, la cellula di esecuzione ritiene che lo stato di avanzamento nell'attuazione del sostegno settoriale giustifichi un pagamento di [specificare l'importo totale]
Allegati
|
(1) Corrisponde alla quota del sostegno settoriale assegnata al progetto, supponendo che la rata dell'anno precedente sia stata interamente versata.
REGOLAMENTI
1.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/72 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2192 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo di partenariato»). |
(2) |
L'ultimo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è giunto a scadenza il 16 dicembre 2014. |
(3) |
Il 10 luglio 2015 l'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato un nuovo protocollo (2) dell'accordo di partenariato («protocollo»). Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle zone di pesca soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania. |
(4) |
Il 10 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2191 (3) relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo. |
(5) |
È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo. |
(6) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (4), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine dovrebbe essere fissato dal Consiglio. |
(7) |
L'articolo 14 del protocollo prevede la possibilita di applicarlo a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma. |
(8) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del protocollo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a) |
categoria 1 — Pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi:
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 25 pescherecci alla volta di questa categoria; |
b) |
categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello:
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria; |
c) |
categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino:
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria; |
d) |
categoria 4 — Tonniere con reti a circuizione:
|
e) |
categoria 5 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:
|
f) |
categoria 6 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:
In ciascun anno di validità del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:
Gli Stati membri comunicano alla Commissione se determinate licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria; |
g) |
categoria 7 — Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca:
In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca sono trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria. Entro il 1o luglio di ogni anno di validità del protocollo l'Irlanda comunica alla Commissione se le possibilità di pesca possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. |
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo di partenariato, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono esaurite.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).
(2) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo de quattro anni (cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione (UE) 2015/2191 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).