ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
20 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/2092 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2093 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2094 della Commissione, del 19 novembre 2015, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2015

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2095 della Commissione, del 19 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/2096 del Consiglio, del 16 novembre 2015, sulla posizione dell'Unione europea relativa all'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)

13

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2097 della Commissione, del 26 ottobre 2015, relativa alla costituzione del consorzio dell'infrastruttura di ricerca europea Sistema integrato di osservazione del carbonio (Integrated Carbon Observation System — ERIC ICOS) ( 1 )

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 7716]

35

 

*

Decisione (UE) 2015/2099 della Commissione, del 18 novembre 2015, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame [notificata con il numero C(2015) 7891]  ( 1 )

75

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2100 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia e che abroga la decisione 2005/307/CE [notificata con il numero C(2015) 7986]

101

 

*

Decisione (UE) 2015/2101 della Banca centrale europea, del 5 novembre 2015, che modifica la Decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/33)

106

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2011/848/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( GU L 335 del 17.12.2011 )

108

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 683/2011 del Consiglio, del 17 giugno 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici ( GU L 187 del 16.7.2011 )

108

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/2092 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2015

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

57/TQ104

Stato membro

Svezia

Stock

COD/04-N.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Acque norvegesi a sud di 62° N

Data di chiusura

19.10.2015


20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2093 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 (il regolamento IPA) definisce gli obiettivi e i principi di base dell'assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali. Le modalità di attuazione dell'assistenza preadesione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione (2).

(2)

Pur essendo d'applicazione soltanto fino al 31 dicembre 2013, il regolamento IPA continua a disciplinare l'esecuzione degli impegni di bilancio assunti fino al 31 dicembre 2013. Inoltre, a norma dell'articolo 212 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4) continua ad applicarsi agli impegni che rimangono disponibili fino al 31 dicembre 2018.

(3)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ha previsto che la Commissione potesse istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne. Tali fondi fiduciari dell'Unione potrebbero costituire un modo adeguato per attuare l'assistenza preadesione al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento IPA, in particolare quelli perseguiti nell'ambito delle componenti riguardanti il sostegno alla transizione e lo sviluppo istituzionale, lo sviluppo regionale e lo sviluppo delle risorse umane.

(4)

Il ricorso a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne potrebbe rappresentare pertanto un modo adeguato per attuare l'assistenza nel contesto della crisi siriana. Dall'inizio della crisi, la Turchia si è notevolmente adoperata per accogliere un numero crescente di rifugiati, che nell'ottobre 2015 avevano superato i due milioni. Di conseguenza, il paese è chiamato a rispondere alle esigenze umanitarie a breve termine dei rifugiati, compresi i minori e i soggetti vulnerabili, ma si trova altresì a fronteggiare crescenti difficoltà a medio e lungo termine, soprattutto nelle regioni che ospitano la maggior parte dei rifugiati, in termini di servizi sociali, competitività e infrastrutture, nonché di accesso all'istruzione, anche per i rifugiati.

(5)

Il ricorso al fondo fiduciario regionale in risposta alla crisi siriana permetterebbe di rendere più efficiente l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane» dell'IPA in Turchia per affrontare le suddette difficoltà. Il fondo fiduciario regionale è stato istituito con decisione C(2014) 9615 (5) per una durata di 60 mesi. Tutti i contributi finanziari dell'Unione al fondo fiduciario regionale dovrebbero rispettare i pertinenti strumenti finanziari che vi contribuiscono, anche per quanto riguarda l'ambito geografico.

(6)

La componente «sviluppo regionale» dell'IPA può contribuire al finanziamento di interventi analoghi a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Questo tipo di interventi si prefigge di promuovere tra l'altro: l'innovazione e l'imprenditorialità, gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico e alla gestione delle acque e dei rifiuti, il trattamento delle acque reflue e la qualità dell'aria, gli investimenti a favore dell'istruzione, compresa la formazione professionale, e gli investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale.

(7)

La componente «sviluppo delle risorse umane» dell'IPA può contribuire al finanziamento di interventi analoghi a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Questo tipo di interventi comprende misure volte a intensificare la partecipazione ad attività di studio e formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico precoce e ad offrire un maggiore accesso all'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione.

(8)

Alla luce di quanto precede, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere ai fondi fiduciari dell'Unione, istituiti a norma dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, per l'attuazione dell'assistenza preadesione.

(9)

Occorre prevedere in particolare le disposizioni in materia di pianificazione, programmazione, comunicazione, controllo ed elaborazione delle domande di pagamento, nonché di gestione del contributo del fondo fiduciario dell'Unione, ai fini degli obiettivi dell'assistenza preadesione nei diversi ambiti del programma, soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, la pubblicità e i criteri di ammissibilità.

(10)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il medesimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA II istituito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 718/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 718/2007 è così modificato:

1)

all'articolo 65 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   L'assistenza nell'ambito di questa componente può essere fornita anche attraverso un contributo a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne (contributo a un fondo fiduciario), istituito a norma dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ai fini degli obiettivi stabiliti nei programmi pertinenti nel settore del rispettivo programma.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 147, paragrafo 1, la lettera c) è così modificata:

a)

il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii)

investimenti a favore dell'istruzione e della formazione, compresa la formazione professionale»;

b)

è aggiunto il punto viii) seguente:

«viii)

investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale.»

3)

è inserito l'articolo 159 bis seguente:

«Articolo 159 bis

Contributo a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne

1.   Nell'ambito delle componenti “sviluppo regionale” e “sviluppo delle risorse umane”, ai fini degli obiettivi stabiliti nel programma operativo pertinente nel settore del rispettivo programma, le operazioni possono essere attuate attraverso contributi a fondi fiduciari dell'UE.

2.   Per quanto riguarda il contributo al fondo fiduciario, il programma operativo pertinente contiene unicamente le informazioni seguenti:

a)

una valutazione sintetica della coerenza di tale contributo con gli obiettivi del fondo fiduciario;

b)

per la componente “sviluppo regionale”, informazioni sull'asse prioritario della singola operazione, anche in riferimento agli altri assi prioritari riguardo alle spese ammissibili che possono coprire altresì una parte delle spese di gestione del fondo fiduciario, come previsto all'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

c)

per la componente “sviluppo delle risorse umane”, informazioni sulla singola misura operativa nell'ambito di un determinato asse prioritario, anche in riferimento alle altre misure di tale asse prioritario riguardo alle spese ammissibili che possono coprire altresì una parte delle spese di gestione del fondo fiduciario, come previsto all'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

d)

l'identificazione del fondo fiduciario quale beneficiario finale;

e)

l'importo del contributo.

3.   Gli articoli 150 e 157 non si applicano ai contributi al fondo fiduciario.

4.   Il contributo a un fondo fiduciario non è soggetto ai controlli ex ante di cui all'articolo 14, alle verifiche del comitato di sorveglianza settoriale a norma degli articoli 59, 167 e 169, alla procedura di selezione delle operazioni di cui all'articolo 158 e alle valutazioni di cui all'articolo 166.

5.   La relativa convenzione di finanziamento fra la Commissione e il paese beneficiario stabilisce le modalità di attuazione relative al contributo al fondo fiduciario. Se del caso, anche il programma operativo pertinente può stabilire tali modalità.

Le modalità di attuazione riguardano in particolare:

a)

gli obblighi delle autorità del paese beneficiario;

b)

relazioni, valutazione e controllo;

c)

disposizioni che prevedano la restituzione del contributo, integralmente o in parte, a seconda del caso, al relativo programma in caso di liquidazione del fondo fiduciario, in conformità dell'articolo 187, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6.   Le spese relative a un contributo a un fondo fiduciario sono ammissibili a decorrere dalla data di costituzione di detto fondo.

Alla chiusura, la dichiarazione di spesa certificata indica l'importo totale del contributo per il quale il comitato esecutivo del fondo fiduciario ha adottato una decisione relativa all'assegnazione dei fondi alle singole azioni fino al 31 dicembre 2017 ai fini degli obiettivi stabiliti nel programma interessato e nel settore del rispettivo programma.

7.   L'ultima frase dell'articolo 161, paragrafo 1, terzo comma, non si applica nel caso di una domanda di pagamento per un pagamento intermedio a un contributo di un fondo fiduciario proveniente da impegni di bilancio assunti fino al 31 dicembre 2012.

L'ordinatore nazionale certifica, nella dichiarazione di spesa certificata da presentarsi entro il 31 dicembre 2015, che il contributo è stato versato al fondo fiduciario identificato nel programma pertinente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(2)  Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(5)  Decisione della Commissione C(2014) 9615, del 10 dicembre 2014, riguardante l'istituzione di un fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana, il «Fondo Madad».

(6)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

(8)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).


20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2094 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2015

sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che era stato applicato nell'esercizio precedente. Ciò può comportare un pagamento aggiuntivo ai beneficiari finali ai quali è stato applicato tale adattamento.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (4) nell'esercizio precedente.

(3)

Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno tenere conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi entro la fine dell'esercizio.

(4)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1227/2014 della Commissione (5), la disciplina finanziaria viene applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2014 per costituire la riserva di crisi di 433 milioni di EUR. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell'esercizio finanziario 2015.

(5)

Sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015, la riduzione della disciplina finanziaria da essi effettivamente applicata nell'esercizio 2015 ammonta a 409,8 milioni di EUR.

(6)

Di conseguenza, gli stanziamenti inutilizzati corrispondenti all'importo della disciplina finanziaria applicata nell'esercizio finanziario 2015, pari a 409,8 milioni di EUR, che restano entro i limiti del 2 % degli stanziamenti iniziali, possono essere riportati all'esercizio 2016 conformemente a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(7)

Al fine di garantire che il rimborso di tali stanziamenti ai beneficiari finali rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri.

(8)

Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2015. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatte salve l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2015, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

(9)

A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. Pertanto è opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.

(10)

Per tenere conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2015, per il periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015, da parte degli Stati membri, e della necessità di applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o dicembre 2015, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2015, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2016 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 347.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Nell'esercizio 2015 la disciplina finanziaria non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1227/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, recante fissazione del tasso di adattamento per pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2014 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 della Commissione (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 6).


ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

(importi in EUR)

Belgio

6 288 982

Repubblica ceca

10 759 194

Danimarca

10 873 619

Germania

58 750 752

Estonia

1 169 016

Irlanda

12 903 416

Grecia

16 705 610

Spagna

53 390 829

Francia

88 569 550

Italia

31 012 148

Cipro

358 950

Lettonia

1 312 744

Lituania

3 277 932

Lussemburgo

383 255

Ungheria

13 724 881

Malta

34 561

Paesi Bassi

9 323 434

Austria

6 729 968

Polonia

22 604 718

Portogallo

6 448 884

Slovenia

876 855

Slovacchia

5 282 221

Finlandia

5 438 416

Svezia

7 499 878

Regno Unito

36 083 758


20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2095 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

50,7

MA

75,7

MK

43,3

ZZ

56,6

0707 00 05

AL

73,2

TR

142,8

ZZ

108,0

0709 93 10

MA

52,9

TR

165,7

ZZ

109,3

0805 20 10

CL

185,6

MA

92,5

TR

83,5

ZZ

120,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

66,7

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0806 10 10

BR

288,7

EG

234,4

PE

283,2

TR

177,6

ZZ

246,0

0808 10 80

CA

158,0

CL

84,3

MK

29,8

NZ

161,0

ZA

158,6

ZZ

118,3

0808 30 90

BA

92,6

CN

74,3

TR

123,7

ZZ

96,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/13


DECISIONE (PESC) 2015/2096 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

sulla posizione dell'Unione europea relativa all'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa volta, tra l'altro, a rafforzare la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («BTWC»), a continuare la riflessione sulla verifica della BTWC, a sostenere la diffusione universale e l'attuazione a livello nazionale della BTWC, anche attraverso norme di diritto penale, e a rafforzare il rispetto della BTWC.

(2)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004), in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'attuazione delle disposizioni di tale risoluzione contribuisce all'attuazione della BTWC.

(3)

Il 26 agosto 1988 l'UNSC ha adottato la risoluzione 620 (1988) che, tra l'altro, incoraggia il segretario generale a effettuare rapidamente indagini sulle asserzioni riguardanti il presunto uso di armi chimiche, batteriologiche (biologiche) o tossiniche che potrebbe costituire una violazione del protocollo concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi batteriologici («protocollo di Ginevra del 1925»). Il 20 settembre 2006 l'Assemblea generale ha adottato la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, allegata alla sua risoluzione 60/288 dell'8 settembre 2006, nella quale gli Stati membri delle Nazioni Unite («UN») incoraggiano il segretario generale ad aggiornare il registro di esperti e laboratori, oltre alle linee guida e alle procedure tecniche, di cui dispone per procedere a indagini tempestive ed efficaci sul presunto uso.

(4)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC (1) riguardante la BTWC, al fine di promuovere la diffusione universale della BTWC e sostenerne l'attuazione a opera degli Stati parti, per far sì che questi ultimi recepiscano nella loro legislazione nazionale e nei provvedimenti amministrativi gli obblighi internazionali previsti dalla BTWC.

(5)

Parallelamente all'azione comune 2006/184/PESC, l'Unione europea ha adottato un piano d'azione sulle armi biologiche e tossiniche (2), in cui gli Stati membri si sono impegnati a presentare alle UN, nell'aprile di ogni anno, i risultati delle misure miranti a rafforzare la fiducia («CBM») e al segretario generale delle UN gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, al fine di facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi chimiche o biologiche.

(6)

Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/242/PESC (3) riguardante la sesta conferenza di revisione della BTWC.

(7)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC (4) riguardante la BTWC, che si proponeva di promuovere la diffusione universale della BTWC, offrire sostegno all'attuazione della BTWC a opera degli Stati parti, promuovere la presentazione di dichiarazioni sulle CBM a opera degli Stati parti e offrire sostegno al processo intersessionale della BTWC.

(8)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (5) relativa alla posizione dell'Unione per la settima conferenza di revisione della BTWC.

(9)

La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni (2012-2016) il mandato dell'Unità di supporto all'attuazione («ISU») e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti, nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della settima conferenza di revisione a opera degli Stati parti.

(10)

La settima conferenza di revisione ha deciso che la ottava conferenza di revisione si terrà a Ginevra non oltre il 2016 e che dovrebbe valutare il funzionamento della BTWC, tenendo presente tra l'altro:

i)

i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC;

ii)

i progressi compiuti dagli Stati parti quanto all'attuazione degli obblighi previsti dalla BTWC;

iii)

i progressi nell'attuazione delle decisioni e raccomandazioni convenute durante la settima conferenza di revisione.

(11)

Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC (6) riguardante la BTWC, che si proponeva di promuovere la diffusione universale della BTWC, offrire sostegno all'attuazione della BTWC a opera degli Stati parti, promuovere la presentazione di CBM a opera degli Stati parti e offrire sostegno al processo intersessionale della BTWC.

(12)

In vista della futura conferenza di revisione della BTWC che si terrà dal novembre al dicembre 2016, è opportuno aggiornare la posizione dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel periodo precedente e durante l'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) l'Unione si adopera, in particolare, per fare in modo che gli Stati parti affrontino le priorità seguenti:

a)

creare e alimentare la fiducia nell'osservanza, mediante una serie di misure concrete descritte nella presente decisione;

b)

sostenere l'attuazione a livello nazionale, anche mediante un maggiore impegno con i soggetti interessati non governativi;

c)

sostenere il meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi e agenti biologici attraverso l'ulteriore sviluppo delle sue capacità operative quale mezzo per rafforzare gli articoli VI e VIII della BTWC; e

d)

promuovere l'universalità della BTWC.

L'obiettivo dell'Unione è valutare il funzionamento della BTWC e il processo intersessionale 2012-2015, promuovere azioni concrete ed esaminare le possibili opzioni per un ulteriore rafforzamento della BTWC. A questo riguardo l'Unione sottopone proposte concrete all'ottava conferenza di revisione nel 2016 in vista della loro adozione da parte della conferenza stessa.

Articolo 2

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione:

a)

contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di ottava conferenza di revisione, che comprenda l'attuazione degli impegni degli Stati parti nel quadro della BTWC e lo svolgimento e i risultati dal programma intersessionale 2012-2015;

b)

sostiene un nuovo programma di lavoro importante, che affronti i limiti dei precedenti programmi intersessionali nel periodo intercorrente tra l'ottava e la nona conferenza di revisione mediante l'adozione di modalità migliorate per progredire ulteriormente nell'ambito di tale programma di lavoro, al fine di rafforzare l'efficacia della BTWC;

c)

sostiene l'organizzazione di una nona conferenza di revisione della BTWC entro il 2021;

d)

costruisce consenso per un risultato positivo dell'ottava conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l'altro i seguenti temi essenziali:

i)

pur riconoscendo l'assenza di un consenso sulla verifica nella presente fase, che rimane un elemento centrale di un regime di disarmo e non proliferazione completo ed efficace, l'Unione si sta adoperando per l'individuazione di opzioni che possano contribuire in un nuovo programma intersessionale e oltre a un aumento della fiducia nell'osservanza e all'effettiva attuazione dell'oggetto e dello scopo della BTWC; gli Stati parti dovrebbero essere in grado di dimostrarne l'osservanza, tra l'altro, mediante scambi interattivi di informazioni (come dichiarazioni obbligatorie o volontarie) e maggior trasparenza quanto alle loro capacità, attività e azioni, comprese le misure volontarie e in loco di altro tipo, come convenuto; le proposte presentate durante il programma intersessionale 2012-2015 e i risultati del programma forniscono una base per tale lavoro;

ii)

sostegno e rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme amministrative, giudiziarie e di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nell'ambito della BTWC; si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni relative ai mezzi e alle modalità per migliorare l'attuazione nazionale: sensibilizzazione e dialogo con le parti interessate non governative a livello nazionale, regionale e internazionale sul loro ruolo nella promozione degli obiettivi della BTWC e nella sua attuazione; sostegno continuo all'adozione di norme adeguate sulle misure di biosicurezza e bioprotezione; sensibilizzazione dei professionisti pertinenti nei settori pubblico e privato; programmi di formazione e istruzione destinati a chi ha accesso ad agenti biologici e tossine pertinenti ai fini della BTWC; promozione di una cultura della responsabilità tra i professionisti nazionali e, su base volontaria, sviluppo, adozione e promulgazione di codici di condotta; promozione del rispetto degli obblighi previsti dalle risoluzioni UNSC 1540 (2004) e 1673 (2006), laddove pertinenti per l'eliminazione del rischio che le armi biologiche o tossiniche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il rischio di accesso di attori non statali a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi biologiche e tossiniche;

iii)

adesione universale di tutti gli Stati alla BTWC, compresa la richiesta a tutti gli Stati che non ne sono parte di aderirvi senza indugio e di impegnarsi giuridicamente per il disarmo e la non proliferazione delle armi biologiche e tossiniche; e, in attesa dell'adesione di tali Stati alla BTWC, incoraggiando detti Stati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni degli Stati parti della BTWC e ad attuare, su base volontaria, le disposizioni di questa; e raccomandando l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, coordinato dall'ISU e valutato nel corso di sessioni specifiche durante le riunioni intersessionali;

iv)

sforzi volti a far sì che il divieto di armi biologiche e tossiniche sia dichiarato una norma di diritto internazionale universalmente vincolante, anche attraverso la diffusione universale della BTWC;

v)

sforzi per migliorare la trasparenza e costruire la fiducia nell'osservanza, anche tramite revisioni necessarie e conseguibili delle CBM attuali; l'Unione è disposta a collaborare al rafforzamento delle CBM individuando misure tese ad accrescere la loro rilevanza diretta per gli obiettivi fondamentali di trasparenza e a evitare dubbi e preoccupazioni; continuare a sostenere un processo di revisione volontaria tra pari quale strumento utile per aumentare la trasparenza tra gli Stati parti, migliorando la fiducia nell'osservanza della BTWC e rafforzando l'attuazione nazionale attraverso la condivisione delle migliori prassi, la sensibilizzazione delle parti interessate quanto ai requisiti di attuazione e il potenziamento della cooperazione internazionale in questo settore;

vi)

rafforzamento delle capacità operative del meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche, anche attraverso l'espansione del gruppo di esperti addestrati, la formazione e lo svolgimento di esercitazioni di simulazione e sul campo; i lavori svolti separatamente possono contribuire a rafforzare ulteriormente l'articolo VI e, indirettamente, l'articolo VII della BTWC;

vii)

adozione di decisioni, con le organizzazioni pertinenti, sulla fornitura di assistenza e sul coordinamento nel contesto dell'articolo VII della BTWC, a richiesta di qualunque Stato parte in caso di presunto uso di armi biologiche o tossiniche, incluso il miglioramento delle capacità nazionali per quanto riguarda il controllo, la rilevazione e la diagnosi delle malattie, nonché dei sistemi sanitari pubblici come prima linea di difesa;

viii)

miglioramento della trasparenza sulla cooperazione e l'assistenza connesse con l'articolo X della BTWC e presa in conto dei mandati, dei lavori e delle conoscenze specialistiche di altre organizzazioni internazionali; l'Unione continuerà a sostenere l'attuazione concreta dell'articolo X della BTWC attraverso i suoi vari programmi di assistenza ed è disposta a proseguire l'elaborazione di visioni comuni, che costituisce la base di un'azione efficace in relazione alla cooperazione a scopi pacifici nell'ambito della BTWC; si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sul miglioramento della cooperazione internazionale, dell'assistenza e degli scambi in materia di scienze e tecnologie biologiche a scopi pacifici, sulla promozione della creazione di capacità per quanto riguarda il controllo, la rilevazione, la diagnosi e il contenimento delle malattie infettive; l'Unione continuerà a sostenere il funzionamento dell'attuale banca dati per la cooperazione e l'assistenza e, ove opportuno, a cercare modi per rafforzarne l'utilità; sostegno, tra l'altro, ai programmi del partenariato G7 globale, ai programmi pertinenti dell'Unione e agli obiettivi dell'agenda globale per la sicurezza sanitaria volti a sostenere l'attuazione del regolamento sanitario internazionale e il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili, se del caso;

ix)

sostegno a un processo di valutazioni più frequenti e mirate degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico che possono avere implicazioni per la BTWC; tale processo potrebbe comportare l'integrazione nell'ISU di una funzione di consulenza scientifica e tecnologica permanente, nonché un processo di revisione più sostanziale quale elemento centrale di un nuovo programma di lavoro intersessionale al fine di includere in maniera più integrata e coordinata gli eventi e i lavori pertinenti condotti dalle accademie internazionali e dagli Stati parti.

Articolo 3

Allo scopo di rafforzare l'osservanza, l'Unione promuove una maggiore pertinenza e completezza dei formulari CBM tramite:

a)

l'esame dei formulari CBM annuali quale strumento nazionale periodico di dichiarazione sull'attuazione e sull'osservanza e ulteriore sviluppo delle medesime tenendo presente questo obiettivo;

b)

la massima riduzione possibile della complessità rimanente dei formulari CBM e la soppressione delle potenziali ambiguità;

c)

il sostegno all'ISU affinché accresca il proprio ruolo di assistenza ai punti di contatto nazionali nella compilazione delle loro CBM, mediante seminari e formazioni regionali sulla presentazione elettronica dei formulari CBM;

d)

attività volte ad accrescere la partecipazione e la qualità e la completezza delle CBM, ampliando la funzionalità della base elettronica per le CBM e mettendola a disposizione, insieme alla guida sulle CBM, in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite sul sito web della BTWC.

Articolo 4

In aggiunta agli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione sostiene il rafforzamento del ruolo dell'ISU. In particolare, l'Unione sostiene:

a)

la proroga del mandato dell'ISU per altri cinque anni;

b)

l'inclusione di ulteriori attività nel mandato dell'ISU al fine di sostenere l'attuazione di un programma di lavoro intersessionale riveduto e rafforzato, ai sensi dell'articolo 5 in appresso;

c)

l'elaborazione di un sistema per l'esame degli sviluppi scientifici e tecnologici e del relativo impatto sulla BTWC attribuendo all'ISU, fra l'altro, una funzione di collegamento e di consulenza scientifica e tecnologica permanente;

d)

l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, sotto il coordinamento dell'ISU;

e)

un ruolo dell'ISU relativamente all'assistenza dei punti di contatto nazionali degli Stati parti nella compilazione e presentazione dei formulari CBM ai sensi dell'articolo 3;

f)

l'incremento adeguato dell'attuale organico dell'ISU al fine di raggiungere i nuovi obiettivi e svolgere le attività di cui al presente articolo.

Articolo 5

Al fine di sostenere l'esame e il rafforzamento del programma intersessionale, l'Unione in particolare:

a)

sostiene le tematiche seguenti per un nuovo programma intersessionale, da trattare in ambito intersessionale oppure nell'ambito di appositi gruppi di lavoro, o in entrambi i modi:

i)

attuazione a livello nazionale e osservanza;

ii)

ulteriori lavori sulle CBM, a seguito della ottava conferenza di revisione;

iii)

assistenza e cooperazione ai sensi dell'articolo VII della BTWC;

iv)

sviluppi in campo scientifico e tecnologico;

v)

revisione della procedura relativa al comitato consultivo;

vi)

diffusione universale ai sensi dell'articolo 6;

b)

sostiene lo sviluppo di quadri regolamentari nazionali sulla biosicurezza e la bioprotezione; sebbene norme appropriate sulla biosicurezza e la bioprotezione per i laboratori non si sostituiscano in alcun modo a un regime di osservanza, l'adozione e la promozione di tali norme può aiutare a lungo termine i singoli Stati parti nell'attuazione dei loro obblighi di cui alla BTWC; dette norme potrebbero anche essere uno strumento utile, insieme ad altre misure, per contribuire a dimostrare l'osservanza; le discussioni su questa tematica, anche con i laboratori, le associazioni di biosicurezza e l'industria interessati, potrebbero far parte di un nuovo programma di lavoro intersessionale;

c)

sostiene esercizi volontari di revisione tra pari che coinvolgano gli Stati parti nell'ambito della BTWC. L'obiettivo di un esercizio di revisione tra pari è migliorare l'attuazione a livello nazionale e confermarne l'osservanza mediante lo scambio di informazioni e una maggiore trasparenza per quanto riguarda, ad esempio, le capacità, le attività e le azioni per l'attuazione, nonché le intenzioni a favore dell'osservanza;

d)

sostiene il rafforzamento del potere decisionale del processo intersessionale mediante l'esame di una serie di opzioni, quali competenze decisionali chiaramente definite per specifici settori di attività.

Articolo 6

Allo scopo di appoggiare la diffusione universale della BTWC, l'Unione:

a)

sostiene l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, coordinato dall'ISU, con iniziative e attività concrete; il piano d'azione può comprendere azioni quali eventi di sensibilizzazione, iniziative congiunte, traduzione dei pertinenti documenti, incentivi come lo scambio di informazioni sulle offerte di assistenza; il piano d'azione sarebbe valutato e, se necessario, modificato a ogni riunione degli Stati parti;

b)

sostiene l'organizzazione di sessioni apposite o di riunioni di un gruppo di lavoro sulla diffusione universale durante il processo intersessionale in modo da coordinare le attività di sensibilizzazione tra i vari attori e pianificare le iniziative regionali.

Articolo 7

L'Unione sostiene gli sforzi tesi a rafforzare il meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche, in particolare, garantendo l'efficacia delle disposizioni del meccanismo e adottando iniziative concrete a tale scopo, come fornire sostegno per programmi di formazione, incluso lo svolgimento di esercitazioni, e sviluppare un sistema analitico di laboratorio.

Articolo 8

L'Unione sostiene gli sforzi volti a rafforzare l'articolo VII della BTWC in occasione dell'ottava conferenza di revisione, tenendo conto degli sforzi profusi altrove ai fini dello sviluppo delle capacità internazionali di risposta a focolai di malattie infettive.

Articolo 9

L'azione condotta dall'Unione ai fini di cui alla presente decisione comprende:

a)

la presentazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, in base alla posizione di cui alla presente decisione, di proposte di specifiche modalità pratiche e attuabili per l'effettivo potenziamento dell'attuazione della BTWC, da sottoporre all'esame degli Stati parti della BTWC in occasione dell'ottava conferenza di revisione;

b)

ove opportuno, iniziative dell'alto rappresentante o delle delegazioni dell'Unione;

c)

dichiarazioni formulate dall'alto rappresentante o dalla delegazione dell'Unione presso le Nazioni Unite nella fase precedente la ottava conferenza di revisione e durante quest'ultima.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Azione Comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51).

(2)  GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.

(3)  Posizione comune 2006/242/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, riguardante la conferenza di revisione del 2006 della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 65).

(4)  Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29).

(5)  Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).

(6)  Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).


20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2097 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2015

relativa alla costituzione del consorzio dell'infrastruttura di ricerca europea «Sistema integrato di osservazione del carbonio» (Integrated Carbon Observation System — ERIC ICOS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Finlandia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia hanno chiesto alla Commissione di istituire il consorzio dell'infrastruttura di ricerca europea «Sistema integrato di osservazione del carbonio» (ERIC ICOS). La Confederazione svizzera parteciperà all'ERIC ICOS in qualità di osservatore.

(2)

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Finlandia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia hanno stabilito che la Repubblica di Finlandia sarà lo Stato membro ospitante dell'ERIC ICOS.

(3)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni stabilite da tale regolamento.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituito il consorzio dell'infrastruttura di ricerca europea «Integrated Carbon Observation System» denominato ERIC ICOS.

2.   Lo statuto dell'ERIC ICOS è riportato in allegato. Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC ICOS e presso la sua sede legale.

3.   Gli elementi fondamentali dello statuto per modificare i quali è necessaria l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23 e 24.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


ALLEGATO

STATUTO DEL CONSORZIO DELL'INFRASTRUTTURA DI RICERCA EUROPEA «SISTEMA INTEGRATO DI OSSERVAZIONE DEL CARBONIO» (INTEGRATED CARBON OBSERVATION SYSTEM — ERIC ICOS)

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO DI NORVEGIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

in appresso i «membri»,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso l'«osservatore»,

CONSIDERANDO che i membri sono persuasi che la lotta contro i cambiamenti climatici derivanti dalle emissioni di origine antropica di gas serra (GES) rappresenti una sfida globale e che la ricerca e le osservazioni continue a lungo termine sono indispensabili per migliorare la comprensione delle emissioni e dei pozzi di assorbimento di GES, del loro impatto sui sistemi terrestri e delle opzioni di gestione;

CONSIDERANDO che l'osservazione delle variabili climatiche essenziali, comprese le emissioni dei gas serra, è necessaria per sostenere i lavori della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

SOTTOLINEANDO che l'UNFCCC invita le sue parti a promuovere e a collaborare nell'osservazione sistematica dei gas serra cooperando con il sistema mondiale di osservazione del clima (GCOS), che è la componente di osservazione del sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS);

CONSIDERANDO l'importanza delle capacità nazionali di ricerca e osservazione in materia di GES, e la necessità di istituire un coordinamento a livello europeo, sotto forma di un'infrastruttura di ricerca «Sistema integrato di osservazione del carbonio» (ICOS);

CONSIDERANDO che i membri desiderano consentire delle ricerche destinate a migliorare la comprensione dei bilanci regionali per quanto riguarda le fonti e i pozzi di GES, i relativi fattori naturali e umani e i meccanismi di controllo, mettendo a punto osservazioni di alta precisione e a lungo termine;

CONSIDERANDO che i membri desiderano fornire l'accesso ai dati ICOS ad un'ampia comunità di utilizzatori, stabilire dei nessi tra la ricerca, l'istruzione e l'innovazione al fine di promuovere sviluppi tecnologici e fornire dati indipendenti per contribuire all'analisi degli inventari delle emissioni;

INVITANDO la Commissione europea a costituire l'infrastruttura ICOS sotto forma di un «Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca» (ERIC ICOS),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede e lingua di lavoro

1.   È istituita un'infrastruttura di ricerca denominata «Integrated Carbon Observation System European Research Infrastructure Consortium (Sistema integrato di osservazione del carbonio) — ERIC ICOS».

2.   L'ERIC ICOS ha la sua sede legale a Helsinki, Finlandia (lo «Stato ospitante»).

3.   La lingua di lavoro dell'ERIC ICOS è l'inglese.

Articolo 2

Compiti e attività

1.   Il principale compito dell'ERIC ICOS è istituire un'infrastruttura di ricerca distribuita «Sistema integrato di osservazione del carbonio» (IR ICOS) e coordinarne le attività, diffondere le informazioni provenienti dall'IR ICOS e elaborare dati e analisi integrate dai sistemi di monitoraggio delle emissioni di gas serra.

2.   L'ERIC ICOS fornisce un accesso effettivo a dati coerenti e precisi per agevolare la ricerca ai fini di un'analisi su scala multipla relativa alle emissioni di gas serra, ai pozzi e ai relativi processi, rendendo disponibili dati e prodotti di dati a lungo termine con l'aiuto di protocolli di misurazione. Stabilendo dei collegamenti tra ricerca, istruzione e innovazione si favoriranno le attività di sviluppo tecnologico e dimostrazione in materia di GES. A tal fine l'ERIC ICOS intraprende e coordina varie attività, tra cui:

a)

quantificazione delle concentrazioni atmosferiche e dei flussi terrestri e oceanici di gas serra in Europa e in regioni chiave di interesse europeo, compreso l'Atlantico settentrionale;

b)

agevolazione di programmi e progetti europei di ricerca;

c)

contributo alla mobilità delle conoscenze e/o dei ricercatori in seno allo Spazio europeo della ricerca (SER) e maggiore valorizzazione del potenziale intellettuale nell'insieme dell'Europa;

d)

coordinamento e sostegno allo sviluppo di tecnologie e protocolli per lo svolgimento, all'insegna dell'efficienza dei costi, di misurazioni di elevata qualità delle concentrazioni e dei flussi dei gas serra, da promuovere anche al di fuori dell'Europa;

e)

contributo alla fornitura di informazioni tempestive pertinenti per la definizione delle politiche e il processo decisionale in materia di gas serra;

f)

agevolazione dell'analisi per valutare l'efficacia del sequestro del carbonio e/o delle attività di riduzione delle emissioni di GES sui livelli mondiali della composizione dell'atmosfera, ivi compresa la ripartizione delle fonti e dei pozzi per regioni geografiche e settori di attività;

g)

agevolazione degli obiettivi dell'IR ICOS al fine di elaborare un modello per lo sviluppo futuro di reti integrate e operative simili di osservazione dei GES al di fuori dell'Europa;

h)

valutazione da parte di valutatori esterni, sul piano scientifico e di gestione, delle attività, dell'orientamento strategico e del funzionamento di tutte le componenti della IR ICOS.

3.   L'ERIC-ICOS funziona su una base non economica. Per promuovere ulteriormente l'innovazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze, può svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente collegate alle sue attività principali e non ne compromettano la realizzazione.

CAPO 2

MEMBRI E OSSERVATORI

Articolo 3

Membri, osservatori e soggetti rappresentanti

1.   I seguenti soggetti possono diventare membri o osservatori dell'ERIC ICOS:

a)

gli Stati membri dell'UE;

b)

i paesi associati;

c)

i paesi terzi diversi dai paesi associati;

d)

le organizzazioni intergovernative.

2.   I soggetti di cui al paragrafo 1 possono diventare membri dell'ERIC ICOS se contribuiscono al funzionamento dell'ERIC ICOS e/o ospitano l'impianto centrale dell'ICOS e/o delle reti nazionali ICOS.

3.   I membri dell'ERIC ICOS comprendono almeno uno Stato membro e due altri paesi (Stati membri o paesi associati).

4.   Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all'assemblea generale. L'assemblea generale decide le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie affinché l'ERIC ICOS rispetti in ogni momento tale prescrizione.

5.   I membri o gli osservatori possono farsi rappresentare da uno o più soggetti pubblici, incluse le regioni, o da soggetti privati con una missione di servizio pubblico di loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure. I membri o gli osservatori informano per iscritto il presidente dell'assemblea generale circa eventuali cambiamenti per quanto riguarda il soggetto rappresentante.

6.   I membri e gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell'allegato 1. L'allegato 1 è tenuto aggiornato dal presidente dell'assemblea generale o da qualsiasi altra persona da lui abilitata.

Articolo 4

Ammissione di membri e osservatori

1.   Le condizioni per l'ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:

a)

un soggetto, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, presenta una domanda scritta al presidente dell'assemblea generale;

b)

nella domanda il richiedente spiega in che modo parteciperà all'IR ICOS e contribuirà allo svolgimento dei compiti e delle attività dell'ERIC ICOS di cui all'articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

c)

l'ammissione di nuovi membri presuppone l'assenso dell'assemblea generale.

2.   Le condizioni per l'ammissione di osservatori sono specificate qui di seguito:

a)

un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, presenta una domanda scritta al presidente dell'assemblea generale;

b)

nella domanda il richiedente spiega in che modo parteciperà all'IR ICOS, se contribuirà alla realizzazione degli obiettivi e dei compiti dell'ERIC ICOS di cui all'articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

c)

l'ammissione di un osservatore presuppone l'assenso dell'assemblea generale.

3.   Un osservatore può essere ammesso per un massimo di tre anni. L'assemblea generale, su richiesta dell'osservatore, può prorogare questo periodo iniziale una volta per la stessa durata. Eccezionalmente l'assemblea generale può approvare più proroghe del mandato di osservatore.

Articolo 5

Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore

1.   Nessun membro può ritirarsi nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire l'ERIC ICOS, a meno che l'assemblea generale accetti la richiesta del membro di ritirarsi in un momento antecedente.

2.   Dopo il periodo di cui al paragrafo 1, un membro può ritirarsi al termine di un esercizio finanziario a condizione che notifichi la sua intenzione di ritirarsi mediante l'invio, con preavviso di dodici mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell'assemblea generale.

3.   Un osservatore può ritirarsi alla fine di un esercizio finanziario, a condizione che notifichi la sua intenzione di ritirarsi, mediante l'invio, con preavviso di sei mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell'assemblea generale.

4.   Il membro o l'osservatore che si ritira adempie tutti gli obblighi, compresi quelli finanziari, stipulati prima del suo ritiro.

5.   L'assemblea generale può porre fine all'adesione o allo status di osservatore se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

nel caso di grave violazione, da parte del membro o dell'osservatore, di uno o più obblighi sanciti dallo statuto;

b)

il membro o l'osservatore non ha posto rimedio a questa inadempienza entro un termine di sei mesi dal momento in cui ha ricevuto notifica scritta della violazione; e

c)

al membro o all'osservatore è stata data l'opportunità di presentare all'assemblea generale la propria posizione in relazione alla decisione pendente di risoluzione.

Articolo 6

Diritti e obblighi dei membri e degli osservatori

1.   I membri godono dei seguenti diritti:

a)

il diritto di nominare soggetti rappresentanti;

b)

il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e partecipare al voto;

c)

il diritto di accedere ai servizi e alle attività coordinate dall'ERIC ICOS per la sua comunità di ricerca.

2.   Ciascun membro:

a)

versa il contributo annuo di adesione di cui all'allegato 2;

b)

conferisce ai propri rappresentanti che partecipano all'assemblea generale il pieno potere di rappresentare il membro;

c)

garantisce l'adozione di norme e strumenti pertinenti nell'ambito delle attività della rete nazionale ICOS;

d)

fornisce l'infrastruttura e le risorse necessarie per il funzionamento della rete nazionale ICOS e degli impianti centrali ICOS che ospita;

e)

promuove l'utilizzo dei dati e dei servizi dell'ERIC ICOS da parte dei ricercatori nel proprio paese, e raccoglie i feedback e le esigenze degli utenti.

3.   Gli osservatori godono dei seguenti diritti:

a)

il diritto di nominare soggetti rappresentanti;

b)

il diritto di partecipare all'assemblea generale senza diritto di voto.

Un osservatore può godere di altri diritti concessi dall'assemblea generale secondo la procedura stabilita dalle norme interne.

4.   Ogni osservatore:

a)

versa il contributo annuo per gli osservatori di cui all'allegato 2;

b)

adempie ogni altro obbligo negoziato tra l'osservatore in questione e l'ERIC ICOS e approvato dall'assemblea generale.

CAPO 3

GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ERIC ICOS

Articolo 7

Governance

1.   L'ERIC ICOS comprende i seguenti organismi: l'assemblea generale, il comitato consultivo scientifico, il comitato consultivo etico e il direttore generale affiancato dal comitato dell'infrastruttura di ricerca dell'ICOS. L'assemblea generale può istituire gli organi consultivi supplementari che ritiene opportuni.

2.   L'ERIC ICOS e i soggetti responsabili per la gestione degli impianti centrali ICOS e delle reti nazionali ICOS sottoscrivono accordi specifici che precisano i ruoli e le responsabilità, compresi gli obblighi finanziari.

Articolo 8

Assemblea generale: Composizione, riunioni e procedure

1.   L'assemblea generale è l'organo direttivo dell'ERIC ICOS ed è composta da rappresentanti dei membri e degli osservatori dell'ERIC ICOS. Ciascun membro può avere fino a tre rappresentanti. Un osservatore può avere un rappresentante in seno all'assemblea generale.

2.   L'assemblea generale elegge un presidente e un vicepresidente tra i rappresentanti per un mandato di due anni, rinnovabile due volte.

3.   L'assemblea generale è convocata e presieduta dal presidente. In sua assenza, l'assemblea generale è presieduta dal vicepresidente.

4.   L'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno; è responsabile della direzione e supervisione generali dell'ERIC ICOS e decide dell'orientamento strategico e della struttura dell'IR ICOS.

5.   Una riunione straordinaria dell'assemblea generale può essere chiesta da almeno un terzo dei membri.

6.   Un membro può essere rappresentato da un altro membro previa notifica scritta del presidente dell'assemblea generale. Un membro può rappresentare solo un altro membro.

7.   Le decisioni dell'assemblea generale possono anche essere adottate mediante procedura scritta.

8.   L'assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Diritti di voto

1.   Ogni membro dispone di almeno un voto, integrato da un voto aggiuntivo per i membri che ospitano un impianto centrale ICOS, il portale di dati «Carbon Portal» o la sede principale, e di un voto aggiuntivo per i membri che ospitano quattro stazioni ICOS di classe 1 di almeno due diversi tipi (stazione di monitoraggio dell'atmosfera, dell'ecosistema terrestre o degli oceani). Ciascun membro dispone al massimo di tre voti.

2.   I membri che dispongono di più voti non possono ripartire i loro voti.

3.   Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente, non ha diritto di voto. Il membro di cui il presidente/vicepresidente è originario può nominare un altro rappresentante.

Articolo 10

Decisioni

1.   Per raggiungere il quorum, devono essere rappresentati due terzi dell'insieme dei membri.

2.   L'assemblea generale decide all'unanimità dei membri rappresentati in merito ai seguenti aspetti:

a)

le proposte di modifica dello statuto dell'ERIC ICOS;

b)

la liquidazione e lo scioglimento dell'ERIC ICOS.

3.   L'assemblea generale delibera alla maggioranza di due terzi dei voti dei membri rappresentati in merito ai seguenti aspetti:

a)

approvazione dei conti annuali dell'ERIC ICOS;

b)

approvazione della relazione annuale di attività dell'IR ICOS;

c)

approvazione dei piani di lavoro annuali, tenendo conto dei bilanci e dei piani finanziari indicativi quinquennali degli impianti centrali di ICOS;

d)

approvazione del bilancio annuale;

e)

approvazione della strategia dell'ERIC ICOS;

f)

adozione del proprio regolamento interno;

g)

adozione delle norme interne;

h)

nomina e revoca del direttore generale, e nomina e revoca dei membri del comitato per l'infrastruttura di ricerca ICOS;

i)

nomina e revoca del comitato scientifico consultivo dell'ERIC ICOS;

j)

approvazione di nuovi membri e osservatori;

k)

cessazione dello status di membro o di osservatore;

l)

approvazione dei principali accordi che rivestono grande importanza per il funzionamento dell'IR ICOS;

m)

istituzione dei comitati consultivi;

n)

estensione della proroga del mandato dell'ERIC ICOS.

4.   Le decisioni dell'assemblea generale sulle questioni elencate qui di seguito richiedono: a) una maggioranza di due terzi dei voti dei membri rappresentati; e b) una maggioranza di due terzi dei contributi annui versati per l'ultimo esercizio finanziario chiuso:

a)

il livello dei contributi annui di adesione. Qualsiasi modifica alla struttura dei contributi che determini un aumento del contributo a sostegno di una delle seguenti componenti dell'IR ICOS (sede principale, il portale «Carbon portal» o un impianto centrale dell'ICOS) deve essere approvata dal membro che ospita l'impianto interessato;

b)

la decisione di riconoscere il carattere fondamentale degli impianti centrali ICOS per le attività dell'IR ICOS;

c)

l'approvazione del ritiro anticipato di un membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

5.   Qualsiasi altra decisione dell'assemblea generale è adottata a maggioranza semplice dei voti dei membri rappresentati.

Articolo 11

Direttore generale

1.   Il direttore generale dell'ERIC ICOS è nominato dall'assemblea generale in base a una procedura da essa stabilita. Il mandato del direttore generale è di cinque anni, rinnovabile due volte.

2.   Il direttore generale è il rappresentante legale dell'ERIC ICOS.

3.   Il direttore generale provvede alla gestione corrente dell'ERIC ICOS ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale, compreso il piano di lavoro annuale e il bilancio annuale, nonché della supervisione e del coordinamento delle attività dell'IR ICOS.

4.   Il direttore generale ha sede presso la sede legale dell'ERIC ICOS ed è responsabile della gestione del personale e delle attività della sede principale e del «Carbon Portal» conformemente al bilancio dell'ERIC ICOS.

Articolo 12

Comitato consultivo scientifico

1.   L'assemblea generale istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente.

2.   La composizione e il regolamento interno del comitato consultivo scientifico sono stabiliti dall'assemblea generale e inseriti nel regolamento interno.

3.   Il comitato consultivo scientifico:

a)

controlla la qualità scientifica delle attività dell'IR ICOS;

b)

fornisce un feedback e formula raccomandazioni in merito allo sviluppo delle attività dell'IR ICOS;

c)

presenta ogni anno delle raccomandazioni all'assemblea generale.

Articolo 13

Comitato consultivo etico

1.   L'assemblea generale istituisce un comitato consultivo etico indipendente incaricato di consigliare e fornire relazioni periodiche sulle questioni etiche. Il comitato consultivo etico è composto da tre, quattro o cinque persone indipendenti.

2.   La composizione e il regolamento interno del comitato consultivo etico sono decisi dall'assemblea generale e inseriti nel regolamento interno.

Articolo 14

Comitato dell'infrastruttura di ricerca ICOS

1.   Per l'ERIC ICOS è istituito un comitato dell'infrastruttura di ricerca ICOS (comitato IR ICOS). Del comitato IR ICOS fanno parte un rappresentante della sede principale, del portale «Carbon portal», di ciascun impianto centrale ICOS e di ciascuna assemblea delle stazioni di monitoraggio, quest'ultima composta da esperti scientifici e tecnici delle reti nazionali ICOS.

2.   Il comitato IR ICOS stabilisce il proprio regolamento interno.

3.   Il direttore generale consulta il comitato IR ICOS in merito a tutte le questioni generali, compresa l'elaborazione delle proposte per l'assemblea generale in vista della preparazione e della modifica dei piani di lavoro annuali dell'IR ICOS al fine di garantire la coerenza, la coesione e la stabilità dei servizi dell'infrastruttura di ricerca.

4.   Le riunioni del comitato IR ICOS sono convocate dal direttore generale.

CAPO 4

CONTRIBUTI, RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI E ELABORAZIONE DI RELAZIONI

Articolo 15

Contributi e principi di finanziamento

1.   I membri e gli osservatori versano contributi annui, come descritto nell'allegato 2.

2.   I contributi annui dei membri e degli osservatori sono contributi in denaro. I principi dei contributi figurano nell'allegato 2 e sono ulteriormente precisati nel regolamento interno.

3.   I contributi diversi dal contributo annuo versato all'ERIC ICOS possono essere versati dai membri o dagli osservatori, a titolo individuale o congiuntamente con altri membri, osservatori o terzi.

4.   L'ERIC ICOS può inoltre ricevere donazioni, regali e altri contributi, previa approvazione dell'assemblea generale.

5.   Le risorse dell'ERIC ICOS sono utilizzate per gli obiettivi stabiliti nel presente statuto.

6.   L'esercizio finanziario dell'ERIC ICOS inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.   I conti dell'ERIC ICOS sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario trascorso.

8.   L'ERIC ICOS è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

Articolo 16

Responsabilità e assicurazioni

1.   L'ERIC ICOS è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria dei membri nei confronti dei debiti dell'ERIC ICOS è limitata ai rispettivi contributi finanziari annui.

3.   L'ERIC ICOS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi delle sue attività.

Articolo 17

Relazioni

1.   L'ERIC ICOS elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dall'assemblea generale e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro sei mesi dopo il termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2.   L'ERIC ICOS informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

CAPO 5

POLITICHE

Articolo 18

Politica in materia di dati e politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1.   I dati dell'IR ICOS nonché i diritti di proprietà intellettuale e le altre conoscenze collegate ai dati dell'IR ICOS e prodotte e sviluppate nell'ambito dell'IR ICOS appartengono al soggetto o alla persona che li ha generati. I fornitori di dati autorizzano l'ERIC ICOS ad utilizzare i dati dell'IR ICOS in conformità delle condizioni definite nel documento sulla politica in materia di dati dell'ICOS.

2.   L'ERIC ICOS adotta principi e regole comuni per garantire l'accesso alle conoscenze scientifiche dell'IR ICOS. I fornitori e gli autori dei dati devono essere menzionati in modo appropriato.

Articolo 19

Politica in materia di accesso degli utilizzatori e politica in materia di diffusione

1.   L'ERIC ICOS istituisce procedure sicure, eque e trasparenti per fornire accesso ai dati ICOS a tutti gli utilizzatori di dati.

2.   Se l'accesso agli impianti e ai servizi dell'IR ICOS deve essere limitato per ragioni di capacità, i criteri di selezione si basano sull'eccellenza scientifica delle proposte in base alla procedura prevista dal regolamento interno.

3.   I fornitori di dati e l'ERIC ICOS incoraggiano i ricercatori a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e invitano i ricercatori dei paesi membri a rendere disponibili i loro risultati per il tramite dell'ERIC ICOS.

4.   Al fine di raggiungere i vari gruppi di destinatari l'ERIC ICOS si avvale di diversi canali, come il portale web, bollettini informativi, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste e quotidiani.

Articolo 20

Valutazione

1.   Ogni 5 anni un gruppo indipendente di valutatori esterni internazionali particolarmente qualificati, nominati dall'assemblea generale, effettua:

a)

una valutazione scientifica delle attività dell'ERIC ICOS e una valutazione della loro gestione;

b)

una valutazione delle attività dell'IR ICOS, dell'orientamento e del funzionamento scientifico e strategico di tutte le componenti dell'IR ICOS.

Il gruppo di valutazione presta particolare attenzione al rispetto delle esigenze degli utenti.

2.   I risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati all'assemblea generale.

Articolo 21

Condizioni di assunzione

L'ERIC ICOS applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Tutti i posti vacanti nell'ERIC ICOS sono pubblicizzati.

Articolo 22

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1.   L'ERIC ICOS tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica in materia di appalti dell'ERIC ICOS rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

2.   Il direttore generale è responsabile di tutti gli appalti dell'ERIC ICOS. Le gare d'appalto sono pubblicate sul sito Internet dell'ERIC ICOS e nei territori dei membri e degli osservatori. Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate e contengono una giustificazione esaustiva. L'ERIC ICOS definisce la propria politica in materia di appalti.

3.   Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di ERIC ICOS, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze dell'ERIC ICOS e i requisiti tecnici e le specifiche definiti dagli organismi competenti.

4.   La politica in materia di appalti dell'ERIC ICOS è applicata all'insieme dell'IR ICOS se possibile.

5.   Le esenzioni fiscali ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (1) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2) sono limitate all'imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi che sono destinati ad uso ufficiale da parte dell'ERIC ICOS, il cui valore supera i 250 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC ICOS. Le esenzioni fiscali si applicano unicamente alle attività non economiche. Non si applicano alle attività economiche. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non beneficiano di tali esenzioni. Non si applicano ulteriori limitazioni.

CAPO 6

DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 23

Durata

L'ERIC ICOS è istituito per un periodo iniziale di venti anni che può essere prorogato con decisione dell'assemblea generale.

Articolo 24

Scioglimento e insolvenza

1.   Lo scioglimento dell'ERIC ICOS richiede una decisione dell'assemblea generale in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), ed è notificata entro dieci giorni dalla sua adozione alla Commissione europea.

2.   Gli attivi rimanenti dopo il pagamento dei debiti dell'ERIC ICOS sono ripartiti tra i membri in proporzione al loro contributo all'ERIC ICOS cumulato nell'arco dei cinque anni consecutivi prima dello scioglimento.

3.   L'ERIC ICOS ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

4.   L'ERIC ICOS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   In qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti l'ERIC ICOS ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 25

Regolamento interno

Il presente statuto è attuato dalle norme interne adottate dall'assemblea generale.

Articolo 26

Modifiche dello statuto

1.   Le modifiche possono essere proposte all'assemblea generale da un membro o dal direttore generale.

2.   Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dall'assemblea generale e sottoposte alla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 27

Legge applicabile

La costituzione e il funzionamento interno dell'ERIC ICOS sono disciplinati da:

a)

il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;

b)

il diritto del paese ospitante per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell'Unione;

c)

dal presente statuto e dalle relative modalità di attuazione.

Articolo 28

Controversie

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo all'ERIC ICOS o tra questi ed ERIC ICOS, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa.

2.   Alle vertenze tra ERIC ICOS e i terzi si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell'Unione europea, la legge del paese ospitante determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze.

Articolo 29

Disponibilità dello statuto

Lo statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC ICOS e presso la sua sede legale.

Articolo 30

Disposizioni concernenti la costituzione

1.   Una riunione costitutiva dell'assemblea generale è convocata dal paese ospitante, non appena possibile, successivamente all'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire l'ERIC ICOS.

2.   Prima della riunione costitutiva e al più tardi quarantacinque giorni di calendario dopo che la decisione della Commissione di istituire l'ERIC ICOS entri in vigore, il paese ospitante notifica ai membri fondatori e agli osservatori, di cui all'allegato 1, qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome dell'ERIC ICOS. Se nessun membro solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

ALLEGATO 1

I MEMBRI E GLI OSSERVATORI E I SOGGETTI CHE LI RAPPRESENTANO

Il presente allegato elenca i membri e gli osservatori, e i soggetti che li rappresentano.

MEMBRI

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

REGNO DEL BELGIO

SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE FÉDÉRALE (BELSPO)

REPUBBLICA DI FINLANDIA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

REPUBBLICA FRANCESE

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA);

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS);

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

MINISTERO FEDERALE DEI TRASPORTI (BMVI)

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE — DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC);

ICOS-IT, UNITÀ DI RICERCA CONGIUNTA

REGNO DEI PAESI BASSI

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

REGNO DI NORVEGIA

CONSIGLIO NORVEGESE DELLA RICERCA

REGNO DI SVEZIA

CONSIGLIO SVEDESE DELLA RICERCA

OSSERVATORI

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

ETH ZURICH

ALLEGATO 2

CONTRIBUTI ANNUI

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Le risorse delle reti nazionali ICOS sono organizzate a livello nazionale e il finanziamento non è incluso nei contributi di accoglienza. Gli impianti centrali dell'ICOS, gestiti al di fuori dell'ERIC ICOS in quanto consorzi nazionali o multinazionali, sono finanziati in gran parte dai paesi ospitanti e, in minima parte, dall'ERIC ICOS attraverso una riassegnazione dei contributi annui. Le attività integrate dell'ERIC ICOS sono finanziate dai contributi annui e dai contributi di accoglienza.

PRINCIPI

Il contributo di adesione annuale all'ERIC ICOS si basa sulle seguenti variabili:

Contributo di base comune (50 % dei contributi comuni),

Contributo comune basato sul reddito nazionale lordo (50 % dei contributi comuni),

Contributo in base alle stazioni.

I paesi ospitanti si impegnano a versare contributi di accoglienza all'ERIC ICOS (sede principale, portale).

L'osservatore versa un contributo annuo di osservatore calcolato con lo stesso metodo applicato per i membri.

I membri o gli osservatori che aderiscono all'ERIC ICOS versano la totalità del contributo annuo per l'anno di adesione.

I contributi annui delle organizzazioni intergovernative sono decisi dall'assemblea generale.

Il bilancio e le attività dell'ERIC ICOS saranno adattate in modo da corrispondere alle entrate.

Impegni iniziali

Prima della scadenza del primo quinquennio l'assemblea generale decide in merito al metodo di calcolo per i periodi successivi.

a)

L'impegno iniziale dei membri è di 5 anni (salvo decisione contraria dell'assemblea generale). Nessun impegno iniziale per gli osservatori.

b)

La struttura delle entrate indicative dell'ERIC ICOS per cinque anni figura in appresso (tabella 1) e si basa su una partecipazione stimata dei paesi che hanno firmato la lettera di intenti.

c)

L'importo relativo massimo del contributo di accoglienza per il primo bilancio quinquennale della sede principale o del portale del carbonio non può superare l'80 % del bilancio annuale di ciascun componente.

d)

Il bilancio totale dell'IR ICOS per il primo quinquennio è riportato in dettaglio nel piano finanziario (luogo da definire).

e)

I contributi annui sono elencati nella tabella 2. Nota: il bilancio è una stima basata sul numero di paesi che hanno espresso l'intenzione di diventare membri dell'ERIC ICOS nel 2013. Sarà riesaminato in occasione della prima assemblea generale in base al numero definitivo di membri.

Tabella 1

Struttura delle entrate e delle spese dell'ERIC ICOS prevista per il primo quinquennio, calcolata in base allestime di cui alla tabella 2

Entrate, in migliaia di EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Contributo di base comune

166

154

154

154

154

Contributo comune in base al RNL

176

171

171

171

171

Contributo in base alle stazioni

616

859

859

859

859

Contributo di accoglienza (sede principale)

950

950

950

950

950

Contributo di accoglienza (portale)

859

859

859

859

859

Totale

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Spese, in migliaia di EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Sede centrale e attività comuni

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

Attività del «Portale del carbonio» («carbon portal»)

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

Attività degli impianti centrali

616

859

859

859

859

Totale

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


Tabella 2

Stima dei contributi annui e dei contributi di accoglienza versati all'ERIC ICOS per i primi cinque anni di funzionamento

Paese membro/osservatore *

Contributo annuo

2015

2016

2017

2018

2019

Belgio

TOTALE

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Contributo di base comune

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Contributo comune in base al RNL

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Contributo in base alle stazioni

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Finlandia

TOTALE

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Contributo di base comune

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Contributo comune in base al RNL

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Contributo in base alle stazioni

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Contributo di accoglienza

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Francia

TOTALE

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Contributo di base comune

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Contributo comune in base al RNL

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Contributo in base alle stazioni

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Contributo di accoglienza

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Germania

TOTALE

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Contributo di base comune

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Contributo comune in base al RNL

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Contributo in base alle stazioni

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

Italia

TOTALE

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Contributo di base comune

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Contributo comune in base al RNL

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Contributo in base alle stazioni

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

Paesi Bassi

TOTALE

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Contributo di base comune

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Contributo comune in base al RNL

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Contributo in base alle stazioni

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Contributo di accoglienza

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

Norvegia

TOTALE

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Contributo di base comune

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Contributo comune in base al RNL

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Contributo in base alle stazioni

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

Svezia (1)

TOTALE

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Contributo di base comune

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Contributo comune in base al RNL

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

ontributo in base alle stazioni

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Contributo di accoglienza

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

Svizzera*

TOTALE

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Contributo di base comune

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Contributo comune in base al RNL

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Contributo in base alle stazioni

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

TOTALE GENERALE

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Il contributo complessivo annuale per la Svezia non supererà 7 750 000 SEK.


20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2098 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2015) 7716]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2) e, dal 1o gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione europea.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1o settembre 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PT

Irregolarità

2011

A seguito di modifiche del PACA questi casi non sono stati sottoposti alla norma del 50-50

UNA TANTUM

 

EUR

– 88 813,21

0,00

– 88 813,21

 

Certificazione

2011

Errore più probabile (FEAGA non SIGC)

UNA TANTUM

 

EUR

– 337 112,22

0,00

– 337 112,22

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenza nel SIPA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

842 101,13

0,00

842 101,13

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenza nel SIPA, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

128,16

0,00

128,16

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenza nel SIPA, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

772 454,04

0,00

772 454,04

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenza nel SIPA, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 18,01

0,00

– 18,01

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenza nel SIPA, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

717 437,91

0,00

717 437,91

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80

Voce di bilancio: 6701

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Certificazione

2010

Errore noto (FEAGA non SIGC)

UNA TANTUM

 

EUR

– 264 813,77

0,00

– 264 813,77

 

Ortofrutticoli — Misure di sostegno eccezionali

2011

Meclemburgo-Pomerania occidentale: operazioni di ritiro prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 585/2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 4 917,03

0,00

– 4 917,03

 

Certificazione

2010

Errore più probabile (EPP) per la popolazione FEAGA non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 97 582,36

0,00

– 97 582,36

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Mancata estrapolazione dei risultati relativi ai controlli in loco, anni di domanda 2010-2012

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 93 482,99

0,00

– 93 482,99

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Mancata estrapolazione dei risultati relativi ai controlli in loco, anni di domanda 2010-2012

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 36 627,26

0,00

– 36 627,26

 

Ortofrutticoli — Misure di sostegno eccezionali

2011

Renania-Palatinato: sistema di gestione e di controllo prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 585/2011

UNA TANTUM

 

EUR

– 194 499,62

0,00

– 194 499,62

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Carenze nel riconoscimento dell'OP 139040000019 — regione Meclemburgo-Pomerania occidentale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 129 432,74

0,00

– 129 432,74

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Carenze nel riconoscimento dell'OP 139040000019 — regione Meclemburgo-Pomerania occidentale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 147 300,28

0,00

– 147 300,28

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2013

Carenze nel riconoscimento dell'OP 139040000019 — regione Meclemburgo-Pomerania occidentale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 150 064,03

0,00

– 150 064,03

 

_Recuperi

2014

Sospensione ingiustificata del recupero

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 2 481 722,50

0,00

– 2 481 722,50

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze riguardanti gli elementi caratteristici del paesaggio — anni di domanda 2009-2011

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 370 623,93

0,00

– 370 623,93

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze riguardanti gli elementi caratteristici del paesaggio — anni di domanda 2009-2011

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 357 838,28

0,00

– 357 838,28

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze riguardanti gli elementi caratteristici del paesaggio — anni di domanda 2009-2011

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 105 163,65

0,00

– 105 163,65

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 4 434 068,44

0,00

– 4 434 068,44

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Certificazione

2011

Errore noto

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 998,89

0,00

– 3 998,89

 

Altri aiuti diretti — prodotti vegetali (POSEI)

2008

Carenze nel SIGPAC con ripercussioni sugli aiuti complementari per superficie per le banane

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 135 979,57

0,00

– 135 979,57

 

Altri aiuti diretti — prodotti vegetali (POSEI)

2009

Carenze nel SIGPAC con ripercussioni sugli aiuti complementari per superficie per le banane

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 308 720,40

0,00

– 308 720,40

 

Altri aiuti diretti — POSEI

2010

Carenze nel SIGPAC con ripercussioni sugli aiuti complementari per superficie per le banane

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 306 723,00

0,00

– 306 723,00

 

Altri aiuti diretti — POSEI

2011

Carenze nel SIGPAC con ripercussioni sugli aiuti complementari per superficie per le banane

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 123 456,00

0,00

– 123 456,00

 

Altri aiuti diretti — POSEI

2012

Carenze nel SIGPAC con ripercussioni sugli aiuti complementari per superficie per le banane

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 122 037,12

0,00

– 122 037,12

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 1 000 914,98

0,00

– 1 000 914,98

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Carenze nel controllo delle misure per i bovini (vitelli) a norma dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 406 858,17

0,00

– 406 858,17

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Carenze nel controllo delle misure per i bovini (vitelli) a norma dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 442 175,48

0,00

– 442 175,48

 

Vino — Ristrutturazione

2009

Versamento dell'aiuto prima del completamento delle operazioni di ristrutturazione

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 606 952,96

0,00

– 606 952,96

 

Vino — Ristrutturazione

2010

Versamento dell'aiuto prima del completamento delle operazioni di ristrutturazione

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 4 372 246,97

0,00

– 4 372 246,97

 

Vino — Ristrutturazione

2011

Versamento dell'aiuto prima del completamento delle operazioni di ristrutturazione

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 5 707 849,36

0,00

– 5 707 849,36

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 11 536 082,94

0,00

– 11 536 082,94

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GB

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2005

Spese non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 465 892,11

– 54 831,07

– 1 411 061,04

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2006

Spese non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 242 089,88

– 46 800,46

– 195 289,42

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2007

Spese non ammissibili

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 233 634,25

– 238 484,38

– 995 149,87

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Spese non ammissibili (esclusione)

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 400,14

0,00

– 13 400,14

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Spese non ammissibili (esclusione)

UNA TANTUM

 

EUR

– 59 288,47

0,00

– 59 288,47

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Spese non ammissibili (esclusione)

UNA TANTUM

 

EUR

– 22 715,72

0,00

– 22 715,72

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 16 organizzazioni di produttori inadempienti)

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 656 140,55

0,00

– 3 656 140,55

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 16 organizzazioni di produttori inadempienti)

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 184 584,80

0,00

– 6 184 584,80

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 16 organizzazioni di produttori inadempienti)

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 480 891,95

0,00

– 3 480 891,95

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 16 organizzazioni di produttori inadempienti)

UNA TANTUM

 

EUR

– 427 546,59

0,00

– 427 546,59

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 16 organizzazioni di produttori inadempienti)

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 147,73

0,00

– 2 147,73

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 667 910,51

0,00

– 3 667 910,51

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 235 505,78

0,00

– 7 235 505,78

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 245 105,28

0,00

– 4 245 105,28

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)

UNA TANTUM

 

EUR

– 543 884,27

0,00

– 543 884,27

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)

UNA TANTUM

 

EUR

– 26 234,21

0,00

– 26 234,21

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 116 828,27

– 733 745,12

– 383 083,15

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 2 321 311,07

– 1 347 937,91

– 973 373,16

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 230 356,65

– 774 871,30

– 455 485,35

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 132 682,06

– 97 143,08

– 35 538,98

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2012

Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 4 552,41

– 2 838,19

– 1 714,22

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

– 37 312 702,70

– 3 296 651,51

– 34 016 051,19

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GR

Altri aiuti diretti — articoli

2014

Modifiche apportate alle dichiarazioni dopo la scadenza

UNA TANTUM

 

EUR

– 106 702,00

0,00

– 106 702,00

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Modifiche apportate alle dichiarazioni dopo la scadenza

UNA TANTUM

 

EUR

– 98 796,62

0,00

– 98 796,62

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Modifiche apportate alle dichiarazioni dopo la scadenza

UNA TANTUM

 

EUR

– 17 215,35

0,00

– 17 215,35

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Percentuale di controllo del regime di aiuti per pecore e capre

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 485 838,55

0,00

– 485 838,55

 

Diritti

2012

Conversione di diritti speciali

UNA TANTUM

 

EUR

– 10 821,89

0,00

– 10 821,89

 

Diritti

2013

Conversione di diritti speciali

UNA TANTUM

 

EUR

– 55 395,36

0,00

– 55 395,36

 

Diritti

2011

Conversione di diritti speciali

UNA TANTUM

 

EUR

– 5 204,47

0,00

– 5 204,47

 

Irregolarità

2012

Ritardi nella procedura di recupero (causa 154141)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 941 437,40

0,00

– 941 437,40

 

Irregolarità

2012

Ritardi nella procedura di recupero (causa 162561)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 842 096,15

0,00

– 842 096,15

 

Irregolarità

2012

Ritardi nella procedura di recupero (causa 162861)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 552 487,95

0,00

– 552 487,95

 

Irregolarità

2012

Ritardi nella procedura di recupero (causa 163981)

UNA TANTUM

 

EUR

– 279 013,86

0,00

– 279 013,86

 

Irregolarità

2012

Ritardi nella procedura di recupero (causa 164801)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 27 440,99

0,00

– 27 440,99

 

Irregolarità

2012

Ritardi nella procedura di recupero (causa 47761)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 452 069,58

0,00

– 452 069,58

 

Irregolarità

2012

Ritardi nella procedura di recupero (causa 47781)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 1 080 514,89

0,00

– 1 080 514,89

 

Diritti

2011

Assegnazione della riserva nazionale nel 2010 — contratto di affitto a breve termine

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 95 815,50

– 95 815,50

0,00

 

Diritti

2012

Assegnazione della riserva nazionale nel 2010 — contratto di affitto a breve termine

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 83 079,90

– 83 079,90

0,00

 

Diritti

2013

Assegnazione della riserva nazionale nel 2010 — contratto di affitto a breve termine

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 89 037,30

0,00

– 89 037,30

 

Irregolarità

2012

Mancata indicazione nell'allegato III (cause EL/1995/002)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 666 519,52

0,00

– 666 519,52

 

Irregolarità

2012

Mancata indicazione nell'allegato III (cause EL/1997/078/J)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 700 033,30

0,00

– 700 033,30

 

Misure promozionali

2008

Mancata attuazione dell'articolo 25 del reg. (CE) n. 501/2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 18 671,28

0,00

– 18 671,28

 

Misure promozionali

2009

Mancata attuazione dell'articolo 25 del reg. (CE) n. 501/2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 129 920,48

0,00

– 129 920,48

 

Misure promozionali

2010

Mancata attuazione dell'articolo 25 del reg. (CE) n. 501/2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 200 612,64

0,00

– 200 612,64

 

Misure promozionali

2011

Mancata attuazione dell'articolo 25 del reg. (CE) n. 501/2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 228 647,15

0,00

– 228 647,15

 

Misure promozionali

2012

Mancata attuazione dell'articolo 25 del reg. (CE) n. 501/2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 83 658,55

0,00

– 83 658,55

 

Irregolarità

2012

Carenze nelle procedure di gestione del debito

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 5 993 214,33

– 417 506,08

– 5 575 708,25

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

– 13 244 245,01

– 596 401,48

– 12 647 843,53

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IE

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2009

Anno di domanda 2008, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — aiuti alle colture energetiche

UNA TANTUM

 

EUR

– 31,05

0,00

– 31,05

 

Altri aiuti diretti

2009

Anno di domanda 2008, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — altri aiuti diretti (colture proteiche)

UNA TANTUM

 

EUR

– 6,11

0,00

– 6,11

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2009

Anno di domanda 2008, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — RPU

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 797 397,95

– 236 510,85

– 13 560 887,10

 

Altri aiuti diretti

2010

Anno di domanda 2009, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — altri aiuti diretti (colture proteiche)

UNA TANTUM

 

EUR

– 34,45

0,00

– 34,45

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Anno di domanda 2009, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — RPU

UNA TANTUM

 

EUR

– 12 885 281,59

– 220 875,62

– 12 664 405,97

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Anno di domanda 2010, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — art. 68 AAD (Altri aiuti diretti) (regime di pagamento relativo ai pascoli per ovini)

UNA TANTUM

 

EUR

– 38 235,25

0,00

– 38 235,25

 

Altri aiuti diretti

2011

Anno di domanda 2010, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — altri aiuti diretti (colture proteiche)

UNA TANTUM

 

EUR

– 11,11

0,00

– 11,11

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Anno di domanda 2010, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — RPU

UNA TANTUM

 

EUR

– 10 322 794,07

– 176 950,23

– 10 145 843,84

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Anno di domanda 2011, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — art. 68 AAD (Altri aiuti diretti) (regime di pagamento relativo ai pascoli per ovini)

UNA TANTUM

 

EUR

– 38 060,15

0,00

– 38 060,15

 

Altri aiuti diretti

2012

Anno di domanda 2011, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — altri aiuti diretti (colture proteiche)

UNA TANTUM

 

EUR

– 7,78

0,00

– 7,78

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Anno di domanda 2011, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — RPU

UNA TANTUM

 

EUR

– 9 441 799,89

– 161 848,49

– 9 279 951,40

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Anno di domanda 2012, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — art. 68 AAD (Altri aiuti diretti) (regime di pagamento relativo ai pascoli per ovini)

UNA TANTUM

 

EUR

– 38 125,91

0,00

– 38 125,91

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Anno di domanda 2012, carenze a livello del SIPA e dei controlli in loco — RPU

UNA TANTUM

 

EUR

– 9 180 051,51

– 157 361,68

– 9 022 689,83

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Pagamenti effettuati prima della finalizzazione dei controlli incrociati

UNA TANTUM

 

EUR

– 52 583,00

0,00

– 52 583,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze a livello del SIPA — anno di domanda 2013 — basso coefficiente di ammissibilità

PERCENTUALE STIMATA

0,15 %

EUR

– 1 794 724,38

0,00

– 1 794 724,38

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Carenze a livello del SIPA — anno di domanda 2014 — basso coefficiente di ammissibilità

FORFETTARIA

0,15 %

EUR

– 1 751 128,17

0,00

– 1 751 128,17

 

 

 

 

 

Totale IE:

EUR

– 59 340 272,37

– 953 546,87

– 58 386 725,50

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IT

Certificazione

2009

Applicazione non corretta dei regolamenti

UNA TANTUM

 

EUR

– 10 762 502,00

0,00

– 10 762 502,00

 

Ortofrutticoli — Misure di sostegno eccezionali

2011

Detrazione di produzione già raccolta. Gli orientamenti forniti dalle autorità italiane nel giugno 2011 non erano atti a consentire lo svolgimento dei controlli in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 585/2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 405 166,99

– 1 143,95

– 404 023,04

 

Diritti

2010

Determinazione inadeguata della superficie nel settore degli agrumi (disaccoppiamento)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 2 452 251,96

– 237,00

– 2 452 014,96

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2010

Calcolo non corretto delle riduzioni ed esclusioni — carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio (articolo 69, settore bovino)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 465 893,60

0,00

– 465 893,60

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2011

Calcolo non corretto delle riduzioni ed esclusioni — carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio (articolo 69, settore bovino)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 15 678,19

0,00

– 15 678,19

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2012

Calcolo non corretto delle riduzioni ed esclusioni — carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio articolo 69, settore bovino)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 4 528,20

0,00

– 4 528,20

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2013

Calcolo non corretto delle riduzioni ed esclusioni — carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio (articolo 69, settore bovino)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

45,16

0,00

45,16

 

Ortofrutticoli — Misure di sostegno eccezionali

2011

I controlli in loco svolti dagli ispettori italiani non sono stati sempre presi in considerazione al momento di calcolare l'aiuto erogabile

UNA TANTUM

 

EUR

– 22 879,01

0,00

– 22 879,01

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2010

Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli in loco — carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio (articolo 69, ovini/caprini, anno di domanda 2009)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 28 020,72

0,00

– 28 020,72

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2011

Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli in loco — carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio (articolo 69, ovini/caprini, anno di domanda 2009)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 144,92

0,00

– 144,92

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2012

Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli in loco — carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio (articolo 69, ovini/caprini, anno di domanda 2009)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 34,58

0,00

– 34,58

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Controlli in loco: percentuale minima non raggiunta e calendario non conforme alle disposizioni regolamentari (articolo 68, ovini/caprini)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 162 507,94

0,00

– 162 507,94

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Controlli in loco: percentuale minima non raggiunta e calendario non conforme alle disposizioni regolamentari (articolo 68, ovini/caprini)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 13 957,29

0,00

– 13 957,29

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Calendario dei controlli in loco non conforme alle disposizioni regolamentari — calcolo non corretto delle riduzioni ed esclusioni (articolo 68, settore bovino) — carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 688 755,50

0,00

– 688 755,50

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Calendario dei controlli in loco non conforme alle disposizioni regolamentari — calcolo non corretto delle riduzioni ed esclusioni (articolo 68, settore bovino) — carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 28 700,82

0,00

– 28 700,82

 

Condizionalità

2010

Copertura parziale del CGO 1 e del CGO 5, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 382 708,89

0,00

– 382 708,89

 

Condizionalità

2011

Copertura parziale del CGO 1 e del CGO 5, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 420 298,75

0,00

– 420 298,75

 

Condizionalità

2012

Copertura parziale del CGO 1 e del CGO 5, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 376 732,38

0,00

– 376 732,38

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2010

Carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio (articolo 69, ovini/caprini, anno di domanda 2009)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 10 716,99

0,00

– 10 716,99

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2011

Carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio (articolo 69, ovini/caprini, anno di domanda 2009)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 15,45

0,00

– 15,45

 

Altri aiuti diretti — articolo 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 — solo ovini e bovini

2013

Carenze nella selezione dei campioni sulla base del rischio (articolo 69, ovini/caprini, anno di domanda 2009)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 66,66

0,00

– 66,66

 

Condizionalità

2009

Gravi carenze nello svolgimento dei controlli di condizionalità da parte dei servizi veterinari, aziende con animali, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 6 698 435,55

– 212 378,16

– 6 486 057,39

 

Condizionalità

2010

Gravi carenze nello svolgimento dei controlli di condizionalità da parte dei servizi veterinari, aziende con animali, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 6 193 786,19

– 124 718,00

– 6 069 068,19

 

Condizionalità

2011

Gravi carenze nello svolgimento dei controlli di condizionalità da parte dei servizi veterinari, aziende con animali, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 6 803 948,36

– 24 060,82

– 6 779 887,54

 

Condizionalità

2010

Carenze nei controlli e nelle sanzioni dei CGO relativi agli animali, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 880 348,63

– 1 453,94

– 878 894,69

 

Condizionalità

2011

Carenze nei controlli e nelle sanzioni dei CGO relativi agli animali, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 946 039,32

– 1 115,13

– 944 924,19

 

Condizionalità

2012

Carenze nei controlli e nelle sanzioni dei CGO relativi agli animali, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 891 273,37

– 3 350,40

– 887 922,97

 

Condizionalità

2009

Carenze nei controlli del CGO 1 e del CGO 5 e nella rendicontazione incrociata dei controlli di ammissibilità, aziende senza animali, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 735 874,46

0,00

– 2 735 874,46

 

Condizionalità

2010

Carenze nei controlli del CGO 1 e del CGO 5 e nella rendicontazione incrociata dei controlli di ammissibilità, aziende senza animali, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 688 492,98

0,00

– 2 688 492,98

 

Condizionalità

2011

Carenze nei controlli del CGO 1 e del CGO 5 e nella rendicontazione incrociata dei controlli di ammissibilità, aziende senza animali, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 141 614,53

0,00

– 3 141 614,53

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 47 221 329,07

– 368 457,40

– 46 852 871,67

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LT

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Recuperi per animali non ammissibili

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 23 166,73

0,00

– 23 166,73

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Calendario e svolgimento dei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 458 039,67

– 1 158,34

– 456 881,33

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Calendario e svolgimento dei controlli in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 656 708,32

0,00

– 656 708,32

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nella qualità del SIPA, 2011

IMPORTO STIMATO

0,00 %

EUR

– 305 140,28

– 47 262,68

– 257 877,60

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nella qualità del SIPA e nei controlli incrociati, 2009

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 3 281 119,25

– 201 760,71

– 3 079 358,54

 

Altri aiuti diretti — Colture energetiche

2010

Carenze nella qualità del SIPA e nei controlli incrociati, 2009

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 26 419,79

– 1 258,91

– 25 160,88

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nella qualità del SIPA e nei controlli incrociati, 2010

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 1 411 640,83

– 239 125,42

– 1 172 515,41

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

– 6 162 234,87

– 490 566,06

– 5 671 668,81

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

NL

Certificazione

2011

Mancata applicazione delle sanzioni regolamentari negli aiuti per superficie

UNA TANTUM

 

EUR

– 266 945,16

– 533,89

– 266 411,27

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2008

Organizzazioni di produttori indebitamente riconosciute e pertanto non ammissibili (beneficiari)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 3 634 876,03

0,00

– 3 634 876,03

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Organizzazioni di produttori indebitamente riconosciute e pertanto non ammissibili (beneficiari)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 9 676 043,02

0,00

– 9 676 043,02

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2009

Organizzazioni di produttori indebitamente riconosciute e pertanto non ammissibili (beneficiari)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 22 444 064,75

0,00

– 22 444 064,75

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Organizzazioni di produttori indebitamente riconosciute e pertanto non ammissibili (beneficiari)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 5 091 421,28

– 1 060 066,47

– 4 031 354,81

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Organizzazioni di produttori indebitamente riconosciute e pertanto non ammissibili (beneficiari)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 10 185 726,00

0,00

– 10 185 726,00

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Organizzazioni di produttori indebitamente riconosciute e pertanto non ammissibili (beneficiari)

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 138 726,75

– 79 662,72

– 59 064,03

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Organizzazioni di produttori indebitamente riconosciute e pertanto non ammissibili (beneficiari)

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 796 627,19

0,00

– 796 627,19

 

Certificazione

2011

Interessi non registrati

UNA TANTUM

 

EUR

– 36 000,00

0,00

– 36 000,00

 

 

 

 

 

Totale NL:

EUR

– 52 270 430,18

– 1 140 263,08

– 51 130 167,10

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Mancata irrogazione di sanzioni nei casi in cui le irregolarità riguardano non più di tre animali

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 1 304 365,59

0,00

– 1 304 365,59

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Calendario e qualità dei controlli in loco non conformi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 121 615,69

– 107 659,09

– 1 013 956,60

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2012

Calendario e qualità dei controlli in loco non conformi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

141,59

0,00

141,59

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Calendario e qualità dei controlli in loco non conformi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 364,79

0,00

– 364,79

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Pagamento per animali non identificati

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 57 984,66

0,00

– 57 984,66

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Problemi riguardanti l'accuratezza delle informazioni contenute nella banca dati

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 411 471,90

0,00

– 411 471,90

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2011

Verifica del periodo di detenzione

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 379 359,70

0,00

– 379 359,70

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nei controlli in loco — telerilevamento

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 7 858 523,78

0,00

– 7 858 523,78

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 11 133 544,52

– 107 659,09

– 11 025 885,43

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SI

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Anno di domanda 2012 — Assenza di una procedura di controllo

UNA TANTUM

 

EUR

– 42 615,90

0,00

– 42 615,90

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Anno di domanda 2012 — Carenze nei controlli amministrativi

UNA TANTUM

 

EUR

– 45 828,58

0,00

– 45 828,58

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Anno di domanda 2013 — Assenza di una procedura di controllo

UNA TANTUM

 

EUR

– 45 519,08

0,00

– 45 519,08

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Anno di domanda 2013 — Carenze nei controlli amministrativi

UNA TANTUM

 

EUR

– 63 146,69

0,00

– 63 146,69

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Anno di domanda 2014 — Assenza di una procedura di controllo

UNA TANTUM

 

EUR

– 34 211,94

0,00

– 34 211,94

 

 

 

 

 

Totale SI:

EUR

– 231 322,19

0,00

– 231 322,19

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SK

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Anno di domanda 2010, strade di accesso non pavimentate

PERCENTUALE STIMATA

0,53 %

EUR

– 1 401 828,52

0,00

– 1 401 828,52

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Anno di domanda 2010, strade di accesso non pavimentate

PERCENTUALE STIMATA

0,53 %

EUR

– 2 086,31

0,00

– 2 086,31

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Anno di domanda 2010, strade di accesso non pavimentate

PERCENTUALE STIMATA

0,53 %

EUR

– 667,32

0,00

– 667,32

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Anno di domanda 2011, strade di accesso non pavimentate

PERCENTUALE STIMATA

0,53 %

EUR

– 1 526 916,92

0,00

– 1 526 916,92

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Anno di domanda 2011, strade di accesso non pavimentate

PERCENTUALE STIMATA

0,53 %

EUR

– 2 259,74

0,00

– 2 259,74

 

Misure promozionali

2009

Inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici

FORFETTARIA

25,00 %

EUR

– 126 925,93

0,00

– 126 925,93

 

Misure promozionali

2010

Inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici

FORFETTARIA

25,00 %

EUR

– 159 294,03

0,00

– 159 294,03

 

Misure promozionali

2011

Inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici

FORFETTARIA

25,00 %

EUR

– 159 932,04

0,00

– 159 932,04

 

Misure promozionali

2012

Inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici

FORFETTARIA

25,00 %

EUR

– 13 699,20

0,00

– 13 699,20

 

 

 

 

 

Totale SK:

EUR

– 3 393 610,01

0,00

– 3 393 610,01


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 247 280 757,28

– 6 953 545,49

– 240 327 211,79

Voce di bilancio: 6711

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BG

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Carenza nella valutazione della ragionevolezza dei costi in parte della spesa

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Carenza nella valutazione della ragionevolezza dei costi in parte della spesa

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Carenza nella valutazione della ragionevolezza dei costi in parte della spesa

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenza nella valutazione della ragionevolezza dei costi in parte della spesa

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Carenza nella valutazione della ragionevolezza dei costi in parte della spesa

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

CZ

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

Correzione relativa al periodo 15.10.2013 - 20.12.2013 (basata sui dati inviati dallo Stato membro) Prepensionamento: i rilevatari dovevano essere di età inferiore a 40 anni al momento della cessione, mentre all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del reg. (CE) n. 1698/2005 l'età prescritta è di 50 anni. Non menzionato nel programma di sviluppo rurale (PSR).

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 14 647,37

0,00

– 14 647,37

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2011

Prepensionamento: i rilevatari dovevano essere di età inferiore a 40 anni al momento della cessione, mentre all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del reg. (CE) n. 1698/2005 l'età prescritta è di 50 anni. Durante l'audit non è stata presentata alcuna prova che questa norma fosse stata approvata nel PSR.

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 151 171,36

0,00

– 151 171,36

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

Prepensionamento: i rilevatari dovevano essere di età inferiore a 40 anni al momento della cessione, mentre all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del reg. (CE) n. 1698/2005 l'età prescritta è di 50 anni. Durante l'audit non è stata presentata alcuna prova che questa norma fosse stata approvata nel PSR.

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 212 512,83

0,00

– 212 512,83

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

Prepensionamento: i rilevatari dovevano essere di età inferiore a 40 anni al momento della cessione, mentre all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del reg. (CE) n. 1698/2005 l'età prescritta è di 50 anni. Durante l'audit non è stata presentata alcuna prova che questa norma fosse stata approvata nel PSR.

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 205 967,69

0,00

– 205 967,69

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

– 584 299,25

0,00

– 584 299,25

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2009

Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 290 608,56

0,00

– 290 608,56

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2010

Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 092 608,83

0,00

– 1 092 608,83

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2011

Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 981 768,94

0,00

– 1 981 768,94

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2012

Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 2 410 717,05

0,00

– 2 410 717,05

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2013

Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 947 327,97

0,00

– 1 947 327,97

 

Investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR — beneficiari pubblici

2014

Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

3 111,05

0,00

3 111,05

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 7 719 920,30

0,00

– 7 719 920,30

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DK

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2012

Controlli amministrativi insufficienti [articolo 24 del reg. (UE) n. 65/2011] per quanto riguarda la realtà della spesa oggetto della domanda, la ragionevolezza dei costi, gli appalti pubblici e il conflitto di interessi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 324 089,65

0,00

– 324 089,65

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2013

Controlli amministrativi insufficienti [articolo 24 del reg. (UE) n. 65/2011] per quanto riguarda la realtà della spesa oggetto della domanda, la ragionevolezza dei costi, gli appalti pubblici e il conflitto di interessi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 428 721,76

0,00

– 428 721,76

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2014

Controlli amministrativi insufficienti [articolo 24 del reg. (UE) n. 65/2011] per quanto riguarda la realtà della spesa oggetto della domanda, la ragionevolezza dei costi, gli appalti pubblici e il conflitto di interessi

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 131 564,91

0,00

– 131 564,91

 

 

 

 

 

Totale DK:

EUR

– 884 376,32

0,00

– 884 376,32

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Certificazione

2011

Correzione dell'errore più probabile — FEASR SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2012

Visite in situ non effettuate sistematicamente (misura 216)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 11 434,58

0,00

– 11 434,58

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2013

Visite in situ non effettuate sistematicamente (misura 216)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 33 209,47

0,00

– 33 209,47

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2014

Visite in situ non effettuate sistematicamente (misura 216)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 50 695,41

0,00

– 50 695,41

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 95 339,46

0,00

– 95 339,46

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GB

Certificazione

2013

Errore rilevante nel FEASR non-SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 540 233,64

0,00

– 540 233,64

 

Certificazione

2013

Errore rilevante nel FEASR non-SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 25 764,39

0,00

– 25 764,39

 

Certificazione

2013

Errore rilevante nel FEASR non-SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 25 390,97

0,00

– 25 390,97

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

– 591 389,00

0,00

– 591 389,00

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IE

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2012

Misura di sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese [articolo 54 del reg. (CE) n. 1698/2005] — controlli insufficienti dello status di microimpresa

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 200 155,65

0,00

– 200 155,65

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2013

Misura di sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese [articolo 54 del reg. (CE) n. 1698/2005] — controlli insufficienti dello status di microimpresa

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 478 780,92

0,00

– 478 780,92

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2014

Misura di sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese [articolo 54 del reg. (CE) n. 1698/2005] — controlli insufficienti dello status di microimpresa

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 549 115,18

0,00

– 549 115,18

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2011

Carenze nell'applicazione delle norme in materia di appalti — aggiudicazione di un contratto sulla base di criteri non chiari in un fascicolo individuale

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 852,32

0,00

– 4 852,32

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Anno di domanda 2008, carenze nel SIPA — sviluppo rurale, aiuti connessi alle superfici (zone svantaggiate)

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 714 399,67

0,00

– 1 714 399,67

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Anno di domanda 2008, carenze nel SIPA — ASR (REPS — Programma di protezione dell'ambiente rurale e AEOS — Regime di opzione agroambientale)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 66 865,56

0,00

– 66 865,56

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Anno di domanda 2009, carenze nel SIPA — sviluppo rurale, aiuti connessi alle superfici (zone svantaggiate)

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 520 656,39

0,00

– 1 520 656,39

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Anno di domanda 2009, carenze nel SIPA — ASR (REPS — Programma di protezione dell'ambiente rurale e AEOS — Regime di opzione agroambientale)

FLAT RATE

2,00 %

EUR

– 179 980,41

0,00

– 179 980,41

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Anno di domanda 2010, carenze nel SIPA — sviluppo rurale, aiuti connessi alle superfici (zone svantaggiate)

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 364 366,71

0,00

– 1 364 366,71

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Anno di domanda 2010, carenze nel SIPA — ASR (REPS — Programma di protezione dell'ambiente rurale e AEOS — Regime di opzione agroambientale)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 236 073,74

0,00

– 236 073,74

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Anno di domanda 2011, carenze nel SIPA — sviluppo rurale, aiuti connessi alle superfici (zone svantaggiate)

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 333 446,32

0,00

– 1 333 446,32

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Anno di domanda 2011, carenze nel SIPA — ASR (REPS — Programma di protezione dell'ambiente rurale e AEOS — Regime di opzione agroambientale)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 287 555,15

0,00

– 287 555,15

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Anno di domanda 2012, carenze nel SIPA — sviluppo rurale, aiuti connessi alle superfici (zone svantaggiate)

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 340 180,07

0,00

– 1 340 180,07

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Anno di domanda 2012, carenze nel SIPA — ASR (REPS — Programma di protezione dell'ambiente rurale e AEOS — Regime di opzione agroambientale)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 328 219,99

0,00

– 328 219,99

 

Certificazione

2013

Errore noto FEASR SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 211,83

0,00

– 1 211,83

 

 

 

 

 

Totale IE:

EUR

– 9 605 859,91

0,00

– 9 605 859,91

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IT

Certificazione

2009

Applicazione non corretta dei regolamenti

UNA TANTUM

 

EUR

– 125 974,50

0,00

– 125 974,50

 

Condizionalità

2010

Copertura parziale del CGO 1 e del CGO 5, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 7 347,29

0,00

– 7 347,29

 

Condizionalità

2011

Copertura parziale del CGO 1 e del CGO 5, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 20 685,88

0,00

– 20 685,88

 

Condizionalità

2012

Copertura parziale del CGO 1 e del CGO 5, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 32 511,67

0,00

– 32 511,67

 

Condizionalità

2009

Gravi carenze nello svolgimento dei controlli di condizionalità da parte dei servizi veterinari, aziende con animali, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 573 661,08

– 892,12

– 572 768,96

 

Condizionalità

2010

Gravi carenze nello svolgimento dei controlli di condizionalità da parte dei servizi veterinari, aziende con animali, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 800 975,78

0,00

– 800 975,78

 

Condizionalità

2011

Gravi carenze nello svolgimento dei controlli di condizionalità da parte dei servizi veterinari, aziende con animali, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 762 639,35

0,00

– 762 639,35

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Carenze nei controlli amministrativi e nei controlli in loco della densità del bestiame. Controlli in loco tardivi. Carenze nella supervisione degli organismi delegati

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 111 793,76

0,00

– 111 793,76

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Carenze nei controlli amministrativi e nei controlli in loco della densità del bestiame. Controlli in loco tardivi. Carenze nella supervisione degli organismi delegati

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 61 496,87

0,00

– 61 496,87

 

Condizionalità

2011

Carenze nei controlli e nelle sanzioni dei CGO relativi agli animali, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 46 561,33

– 1 119,09

– 45 442,24

 

Condizionalità

2012

Carenze nei controlli e nelle sanzioni dei CGO relativi agli animali, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 76 916,15

– 953,50

– 75 962,65

 

Condizionalità

2009

Carenze nei controlli del CGO 1 e del CGO 5 e nella rendicontazione incrociata dei controlli di ammissibilità, aziende senza animali, anno di domanda 2008

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 234 303,18

0,00

– 234 303,18

 

Condizionalità

2010

Carenze nei controlli del CGO 1 e del CGO 5 e nella rendicontazione incrociata dei controlli di ammissibilità, aziende senza animali, anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 347 673,88

0,00

– 347 673,88

 

Condizionalità

2011

Carenze nei controlli del CGO 1 e del CGO 5 e nella rendicontazione incrociata dei controlli di ammissibilità, aziende senza animali, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 352 136,53

0,00

– 352 136,53

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenza nella verifica della densità del bestiame durante i controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 4,65

0,00

– 4,65

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Carenza nella verifica della densità del bestiame durante i controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 313 048,72

0,00

– 313 048,72

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Carenza nella verifica della densità del bestiame durante i controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 352 773,96

0,00

– 352 773,96

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 4 220 504,58

– 2 964,71

– 4 217 539,87

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nella qualità del SIPA e nei controlli incrociati, 2009

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 1 145 990,95

– 51 831,00

– 1 094 159,95

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nella qualità del SIPA e nei controlli incrociati, 2010

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 412 802,18

– 79 666,44

– 333 135,74

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

– 1 558 793,13

– 131 497,44

– 1 427 295,69

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LV

Sviluppo rurale FEASR — Assistenza tecnica (2007-2013)

2013

Applicazione non corretta di una procedura di appalto pubblico: correzione del 25 % per il progetto «Manutenzione e sviluppo del sistema informatico LAD IS» (cfr. anche il caso DAS — PF-5632/13 della Corte dei conti)

UNA TANTUM

 

EUR

– 498 505,85

0,00

– 498 505,85

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Mancata verifica delle densità del bestiame durante i controlli in loco

ESTRAPOLATA

100,00 %

EUR

– 29 310,56

0,00

– 29 310,56

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Mancata verifica delle densità del bestiame durante i controlli in loco

ESTRAPOLATA

100,00 %

EUR

– 65 278,19

0,00

– 65 278,19

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Mancata verifica delle densità del bestiame durante i controlli in loco

ESTRAPOLATA

100,00 %

EUR

– 45 310,95

0,00

– 45 310,95

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Mancata verifica delle densità del bestiame durante i controlli in loco

ESTRAPOLATA

100,00 %

EUR

– 30 357,83

0,00

– 30 357,83

 

 

 

 

 

Totale LV:

EUR

– 668 763,38

0,00

– 668 763,38

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

NL

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 86,40

0,00

– 86,40

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 330 117,34

– 8 059,23

– 322 058,11

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Carenze nei controlli in loco

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 571 007,66

– 9 020,17

– 561 987,49

 

 

 

 

 

Totale NL:

EUR

– 901 211,40

– 17 079,40

– 884 132,00

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PT

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Carenze nelle procedure di appalto pubblico

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 755 474,00

0,00

– 755 474,00

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2011

Mancanza di un'adeguata analisi dei rischi

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 591 526,25

0,00

– 591 526,25

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

Mancanza di un'adeguata analisi dei rischi

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 222 147,37

0,00

– 222 147,37

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2011

Progetto non realizzato

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 836,62

0,00

– 2 836,62

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2011

Progetto non realizzato adeguatamente

UNA TANTUM

 

EUR

– 48 188,16

0,00

– 48 188,16

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Campionamento dei controlli in loco — popolazione inadeguata

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 600 000,00

– 600 000,00

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Campionamento dei controlli in loco — popolazione inadeguata

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 399 652,45

– 399 652,45

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Campionamento dei controlli in loco — popolazione inadeguata

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 339 403,96

0,00

– 1 339 403,96

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Campionamento dei controlli in loco — popolazione inadeguata

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 700 538,13

0,00

– 700 538,13

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Mancata verifica dei criteri delle PMI

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 300 370,16

0,00

– 300 370,16

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Mancata verifica dei criteri delle PMI

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 916 906,93

0,00

– 916 906,93

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Mancata verifica dei criteri delle PMI

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 914 418,58

0,00

– 914 418,58

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Mancata verifica dei criteri delle PMI

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 014 498,08

0,00

– 1 014 498,08

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Mancata verifica dei criteri delle PMI

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 286 087,86

0,00

– 286 087,86

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenza nel SIPA, SR anno di domanda 2009

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

72 795,61

0,00

72 795,61

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Carenza nel SIPA, SR anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

166 439,32

0,00

166 439,32

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Carenza nel SIPA, SR anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

72 077,07

0,00

72 077,07

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

– 7 780 736,55

– 999 652,45

– 6 781 084,10

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Correzione %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SE

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Mancata verifica della conformità ai valori limite per il letame (regime «svantaggi naturali»)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 354 006,62

0,00

– 354 006,62

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Mancata verifica della conformità ai valori limite per il letame (regime «svantaggi naturali»)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 827 791,97

0,00

– 827 791,97

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Mancata verifica della conformità ai valori limite per il letame (regime «svantaggi naturali»)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 721 063,75

0,00

– 721 063,75

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Mancata verifica della conformità ai valori limite per il letame (regime «svantaggi naturali»)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 209 252,91

0,00

– 209 252,91

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

I controlli in loco non hanno considerato i bovini nell'ambito del regime «svantaggi naturali» e di due sottomisure agroambientali

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 238 730,60

– 85 805,23

– 152 925,37

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

I controlli in loco non hanno considerato i bovini nell'ambito del regime «svantaggi naturali» e di due sottomisure agroambientali

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 594 957,98

– 66 052,41

– 528 905,57

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

I controlli in loco non hanno considerato i bovini nell'ambito del regime «svantaggi naturali» e di due sottomisure agroambientali

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 559 641,69

– 93 237,95

– 466 403,74

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

I controlli in loco non hanno considerato i bovini nell'ambito del regime «svantaggi naturali» e di due sottomisure agroambientali

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 189 317,63

– 9,76

– 189 307,87

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

– 3 694 763,15

– 245 105,35

– 3 449 657,80


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 38 677 944,57

– 1 396 299,35

– 37 281 645,22


20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/75


DECISIONE (UE) 2015/2099 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame

[notificata con il numero C(2015) 7891]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Le decisioni 2006/799/CE (2) e 2007/64/CE della Commissione (3) hanno stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica per gli ammendanti e i substrati di coltivazione, validi fino al 31 dicembre 2015.

(4)

Per rispecchiare più fedelmente l'attuale realtà del mercato per questi gruppi di prodotti e tener conto delle innovazioni degli ultimi anni, si ritiene opportuno fondere i due gruppi di prodotti in un gruppo unico e aggiungere il pacciame al campo di applicazione, perché possiede caratteristiche e funzioni particolari che ne fanno un tipo di ammendante a sé stante.

(5)

I criteri riveduti e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti. Questi criteri mirano a promuovere il riciclaggio dei materiali e l'uso di materiali rinnovabili e riciclabili, riducendo così il degrado ambientale, nonché sono intesi a diminuire l'inquinamento del suolo e delle acque limitando rigorosamente la concentrazione di inquinanti nel prodotto finale.

(6)

È opportuno sostituire le decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE con la presente decisione.

(7)

I produttori ai quali è stato assegnato l'Ecolabel UE per gli ammendanti e i substrati di coltivazione sulla base dei criteri stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE dovrebbero poter disporre di un periodo transitorio di durata sufficiente a conformare i propri prodotti ai criteri e ai requisiti riveduti.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame» comprende i substrati di coltivazione, gli ammendanti organici e il pacciame organico.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione s'intende per:

1)

«substrato di coltivazione», materiale utilizzato come substrato per lo sviluppo radicale, in cui vengono coltivati vegetali;

2)

«substrato di coltivazione minerale», substrato di coltivazione i cui costituenti sono esclusivamente minerali;

3)

«ammendante», materiale aggiunto al suolo in situ la cui funzione principale è di conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o le proprietà biologiche, a esclusione delle sostanze di calcinazione;

4)

«ammendante organico», ammendante contenente materiali carboniosi la cui funzione principale è di aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo;

5)

«pacciame», tipo di ammendante utilizzato come copertura protettiva, posto intorno ai vegetali nello strato superficiale del suolo le cui funzioni specifiche sono di evitare la perdita di umidità, contenere le piante infestanti e ridurre l'erosione del suolo;

6)

«pacciame organico», pacciame contenente materiali carboniosi derivati dalla biomassa;

7)

«costituente», qualsiasi materiale in ingresso che può essere utilizzato come ingrediente del prodotto;

8)

«costituente organico», costituente a base di materiali carboniosi;

9)

«famiglia di prodotti», gamma di prodotti composta dagli stessi costituenti;

10)

«produzione annua», produzione annua di una famiglia di prodotti;

11)

«materiale in ingresso annuo», quantitativo annuo di materiali trattati in uno stabilimento di trattamento di rifiuti o di sottoprodotti d'origine animale;

12)

«partita», quantitativo di prodotti fabbricati con lo stesso processo, alle stesse condizioni, etichettati nello stesso modo e aventi presumibilmente le stesse caratteristiche;

13)

«rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

14)

«biomassa», la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Articolo 3

Per ottenere l'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame», definito all'articolo 1 della presente decisione, e soddisfare i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice attribuito a fini amministrativi al gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame» è «048».

Articolo 6

Le decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE sono abrogate.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti ai gruppi «ammendanti» o «substrati di coltivazione» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base alle condizioni stabilite dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE.

2.   Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti ai gruppi «ammendanti» o «substrati di coltivazione» presentate nei due mesi successivi alla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE, rispettivamente, oppure sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Le licenze dell'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28).

(3)  Decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137).


ALLEGATO

QUADRO GENERALE

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame

Criterio 1

— Costituenti

Criterio 2

— Costituenti organici

Criterio 3

— Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali

Criterio 3.1

— Consumo di energia ed emissioni di CO2

Criterio 3.2

— Fonti di estrazione di minerali

Criterio 3.3

— Uso e destinazione post-uso dei substrati di coltivazione minerali

Criterio 4

— Materiali riciclati/recuperati e organici nei substrati di coltivazione

Criterio 5

— Limitazione delle sostanze pericolose

Criterio 5.1

— Metalli pesanti

Criterio 5.2

— Idrocarburi policiclici aromatici

Criterio 5.3

— Sostanze e miscele pericolose

Criterio 5.4

— Sostanze elencate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Criterio 5.5

— Limiti per E. coli e Salmonella spp.

Criterio 6

— Stabilità

Criterio 7

— Contaminanti fisici

Criterio 8

— Sostanza organica e sostanza secca

Criterio 9

— Semi di piante infestanti e propaguli vitali

Criterio 10

— Effetti sulle piante

Criterio 11

— Caratteristiche dei substrati di coltivazione

Criterio 12

— Comunicazione delle informazioni

Criterio 13

— Informazioni da riportare sull'Ecolabel UE

Tabella 1

Applicabilità dei singoli criteri a ciascun tipo di prodotto incluso nel campo di applicazione

Criterio

Substrati di coltivazione

Ammendanti

Pacciame

Criterio 1 — Costituenti

x

x

x

Criterio 2 — Costituenti organici

x

x

x

Criterio 3.1 — Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali: consumo di energia ed emissioni di CO2

x

 

 

Criterio 3.2 — Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali: fonti di estrazione di minerali

x

x

x

Criterio 3.3 — Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali: uso e post uso dei substrati di coltivazione minerali

x

 

 

Criterio 4 — Materiali riciclati/recuperati e organici nei substrati di coltivazione

x

 

 

Criterio 5 — Limitazione delle sostanze pericolose

 

 

 

Criterio 5.1 — Metalli pesanti

x

x

x

Criterio 5.2 — Idrocarburi policiclici aromatici

x

x

x

Criterio 5.3 — Sostanze e miscele pericolose

x

x

x

Criterio 5.4 — Sostanze elencate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

x

x

x

Criterio 5.5 — Limiti per E. coli e Salmonella spp.

x

x

x

Criterio 6 — Stabilità

x

x

x

Criterio 7 — Contaminanti fisici

x

x

x

Criterio 8 — Sostanza organica e sostanza secca

 

x

x

Criterio 9 — Semi di piante infestanti e propaguli vitali

x

x

 

Criterio 10 — Effetti sulle piante

x

x

 

Criterio 11 — Caratteristiche dei substrati di coltivazione

x

 

 

Criterio 12 — Comunicazione delle informazioni

x

x

x

Criterio 13 — Informazioni da riportare sull'Ecolabel UE

x

x

x

REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici di valutazione e verifica.

Le dichiarazioni, i documenti, le analisi, le relazioni sulle prove o altri elementi che il richiedente deve eventualmente produrre per attestare la conformità ai criteri possono essere stilati dal richiedente stesso, dai suoi fornitori o da entrambi.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Possono essere eventualmente utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la domanda.

Gli organismi competenti possono eventualmente richiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Come condizione preliminare, il prodotto deve soddisfare tutti i requisiti giuridici del paese o dei paesi in cui è prevista l'immissione sul mercato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale prerequisito.

Il campionamento è eseguito secondo la norma UNI EN 12579 (Ammendanti e substrati di coltivazione — Campionamento). I campioni sono preparati secondo la norma UNI EN 13040 (Ammendanti e substrati per coltura — Preparazione del campione per prove fisiche e chimiche, determinazione del contenuto di sostanza secca, del contenuto di umidità e della massa volumica apparente su un campione compattato in laboratorio).

Per l'anno in cui si presenta la domanda, la frequenza del campionamento e delle prove rispetta le prescrizioni contenute nell'appendice 1. Per gli anni successivi la frequenza del campionamento e delle prove del prodotto finale soddisfa le prescrizioni contenute nell'appendice 2. Le seguenti tipologie di impianto hanno frequenze di campionamento e di prova diverse:

:

tipo 1

:

stabilimenti di trattamento dei rifiuti o dei sottoprodotti d'origine animale,

:

tipo 2

:

stabilimenti di produzione che utilizzano materiali provenienti da stabilimenti di tipo 1,

:

tipo 3

:

stabilimenti di produzione che non utilizzano materiali ricavati dai rifiuti o dai sottoprodotti d'origine animale.

Per gli stabilimenti di tipo 2, la frequenza del campionamento e delle prove per l'anno in cui si presenta la domanda e per gli anni successivi è uguale a quella stabilita per il tipo 3 se i fornitori di materiali ricavati dai rifiuti/sottoprodotti d'origine animale rispettano i criteri dell'Ecolabel UE per gli ammendanti. Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove trasmessegli dai fornitori, insieme alla documentazione atta a garantire la conformità dei fornitori ai criteri dell'Ecolabel UE. Ai fini della conformità ai criteri dell'Ecolabel UE dei fornitori di materiali ricavati dai rifiuti o dai sottoprodotti d'origine animale, l'organismo competente può considerare valida le frequenza del campionamento e delle prove stabilita dalla legislazione e dalle norme nazionali o regionali. Se un prodotto costituisce o contiene materiale d'origine animale occorre fare riferimento alle norme microbiologiche e ai controlli sanitari e di polizia sanitaria di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2).

Criterio 1 — Costituenti

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.

I costituenti ammessi sono organici e/o minerali.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente l'elenco dei costituenti del prodotto.

Criterio 2 — Costituenti organici

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.

Criterio 2.1.

Il prodotto finale non contiene torba.

Criterio 2.2.

1)

I seguenti materiali sono ammessi quali costituenti organici del prodotto finale:

materiali ricavati dal riciclaggio dei rifiuti organici biodegradabili ottenuti dalla raccolta differenziata di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

materiali ricavati da sottoprodotti d'origine animale di categoria 2 e 3 di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di cui alle norme tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 142/2011,

materiali ricavati da materie fecali, dalla paglia e da altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE,

materiali ricavati da qualsiasi altro sottoprodotto della biomassa, di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE e non menzionato in precedenza, che rispettano le disposizioni del punto 2 e del criterio 2.3,

materiali ricavati dal riciclaggio o recupero di qualsiasi altro rifiuto di biomassa non menzionato in precedenza, che rispettano le disposizioni del punto 2 e del criterio 2.3;

2)

i seguenti materiali non sono ammessi quali costituenti organici del prodotto finale:

materiali in toto o in parte ricavati dalla frazione organica dei rifiuti domestici urbani misti separata mediante trattamento meccanico, fisico-chimico, biologico e/o manuale,

materiali in toto o in parte ricavati dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue urbane e dai fanghi prodotti dall'industria della carta,

materiali in toto o in parte ricavati dai fanghi diversi da quelli ammessi dal criterio 2.3,

materiali in toto o in parte ricavati da sottoprodotti d'origine animale di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Criterio 2.3.

I materiali ricavati dal riciclaggio o dal recupero dei fanghi sono ammessi solo se i fanghi soddisfano i seguenti requisiti:

a)

rientrano in uno dei seguenti tipi di rifiuti, in base all'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione (5), illustrati nella tabella 2:

Tabella 2

Fanghi ammessi e loro codici in base all'elenco europeo dei rifiuti

0203 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito, nonché della preparazione e fermentazione di melassa

0204 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della raffinazione dello zucchero

0205 02

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell'industria lattiero-casearia

0206 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell'industria dolciaria e della panificazione

0207 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao);

b)

sono ottenuti per separazione da un'unica fonte, cioè non sono stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione considerato.

Valutazione e verifica:

Il richiedente trasmette all'organismo competente le informazioni in merito all'origine di ogni costituente organico del prodotto e una dichiarazione di conformità ai requisiti summenzionati.

Criterio 3 — Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali

Criterio 3.1. Consumo di energia ed emissioni di CO2

Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione minerali.

Il consumo di energia e le emissioni di CO2 nella fabbricazione di minerali espansi e di lana minerale rispettano i seguenti valori soglia:

consumo di energia/prodotto ≤ 11 GJ/t di prodotto,

emissioni di CO2/prodotto ≤ 0,8 t CO2/t di prodotto.

Il rapporto consumo di energia/prodotto è calcolato come media annua, come segue:

Formula

dove:

n è il numero di anni del periodo considerato per calcolare la media,

i è ciascun anno del periodo considerato per calcolare la media,

Production è la produzione di lana minerale o minerali espansi, in tonnellate, nell'anno i,

F è il consumo annuo di combustibile del processo di produzione nell'anno i,

Elgrid è il consumo annuo di energia elettrica da rete nell'anno i,

Hcog è il consumo annuo di calore utile da cogenerazione nell'anno i,

Elcog è il consumo annuo di energia elettrica da cogenerazione nell'anno i,

Ref Ηη e Ref Εη sono i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore definiti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e calcolati in base alla decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (7),

PEScog è il risparmio di energia primaria dell'impianto di cogenerazione di cui alla direttiva 2012/27/UE, nell'anno i.

Il rapporto emissioni di CO2/prodotto è calcolato come media annua, come segue:

Formula

dove:

n è il numero di anni del periodo considerato per calcolare la media,

i è ciascun anno del periodo considerato per calcolare la media,

Production è la produzione di lana minerale, in tonnellate, nell'anno i,

Direct CO2 sono le emissioni di CO2 di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (8), nell'anno i,

Indirect CO2 sono le emissioni indirette di CO2 imputabili al consumo di energia finale nell'anno i, calcolate secondo la seguente formula:

Formula

dove:

FEgrid è l'intensità media dell'UE di carbonio della rete elettrica, secondo la metodologia MEErP (9) (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe),

FEfuel cog è il fattore di emissione di CO2 del combustibile consumato nell'impianto di cogenerazione.

Le emissioni dirette di CO2 sono monitorate ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012.

Il periodo considerato per calcolare il rapporto consumo di energia/prodotto e il rapporto emissioni di CO2/prodotto corrisponde ai 5 anni che precedono la presentazione della domanda. Se alla data di presentazione della domanda lo stabilimento è in esercizio da meno di 5 anni, il rapporto è calcolato come media annua del periodo di esercizio, che non può comunque essere inferiore a un anno.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente una dichiarazione in cui figurano le seguenti informazioni:

rapporto consumo di energia (in GJ)/prodotto (tonnellate),

rapporto emissioni di CO2 (tonnellate)/prodotto (tonnellate),

emissioni dirette di CO2 (tonnellate) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

emissioni indirette di CO2 (tonnellate) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

combustibili consumati, consumo di ciascun combustibile (GJ), sottoprocesso/i del processo di lavorazione in cui sono consumati per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

consumo di energia elettrica da rete (GJ di energia finale) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

consumo di calore utile da cogenerazione (GJ di energia finale) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

consumo di energia elettrica da cogenerazione (GJ di energia finale) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore,

risparmio di energia primaria (PES) (%) della cogenerazione per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

identificazione dei combustibili usati per la cogenerazione e loro quota nel mix di combustibili, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media.

I documenti seguenti sono allegati alle dichiarazioni:

comunicazione annuale delle emissioni, in base al regolamento (UE) n. 601/2012, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

dichiarazione di verifica che dichiari soddisfacente la suddetta comunicazione annuale delle emissioni, in base al regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione (10), per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

rilevazioni del consumo di energia elettrica da rete effettuate dal fornitore, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media,

rilevazioni del consumo di calore utile ed energia elettrica da cogenerazione, sia sul posto sia acquistati, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media.

Criterio 3.2. Fonti di estrazione di minerali

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.

I minerali estratti possono essere utilizzati come costituenti del prodotto finale a condizione che:

1)

(all'interno dell'UE) se sono estratti da zone della rete Natura 2000, costituita da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e da zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (12) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, le attività estrattive sono state valutate e autorizzate a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e tenuto conto del documento di orientamento della Commissione europea sull'estrazione di minerali non energetici e Natura 2000 (13);

2)

(al di fuori dell'UE) se sono estratti da zone protette designate come tali a norma della legislazione nazionale dei paesi d'origine/esportatori, le attività di estrazione sono state valutate e autorizzate in base a disposizioni che forniscono garanzie equivalenti a quelle di cui al punto 1.

Valutazione e verifica:

Se le attività di estrazione dei minerali sono state realizzate in zone della rete Natura 2000 (nell'UE) oppure in zone protette designate come tali a norma della legislazione nazionale dei paesi d'origine/esportatori (al di fuori dell'UE), il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente requisito, rilasciata dalle autorità competenti o una copia dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Criterio 3.3. Uso e destinazione post uso dei substrati di coltivazione minerali

Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione minerali.

L'offerta dei substrati di coltivazione minerali è destinata a soddisfare soltanto la domanda nel settore dell'orticoltura professionale.

Il richiedente offre ai clienti un servizio strutturato di raccolta e riciclaggio, per il quale può ricorrere a prestatori di servizi esterni. Il servizio di raccolta e riciclaggio riguarda almeno il 70 % v/v delle vendite del prodotto realizzate dal richiedente in tutta l'Unione europea.

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce all'organismo competente una dichiarazione attestante che i substrati di coltivazione minerali sono offerti esclusivamente per essere utilizzati in applicazioni orticole di natura professionale. Le informazioni fornite all'utilizzatore finale contengono l'indicazione che il prodotto è destinato ad essere utilizzato nell'orticoltura professionale.

Il richiedente informa l'organismo competente circa la o le soluzioni di raccolta e riciclaggio da esso offerte e i risultati della o delle soluzioni praticate. In particolare, il richiedente fornisce i documenti e le informazioni seguenti:

documentazione del contratto tra il fabbricante e i prestatori di servizi,

descrizione della raccolta, del trattamento e delle destinazioni,

rassegna annuale del volume totale delle vendite di substrati di coltivazione negli Stati membri dell'Unione europea e rassegna annuale dei volumi di vendita nelle zone degli Stati membri in cui sono offerti i servizi di raccolta e trattamento,

se il richiedente è un nuovo operatore sul mercato, stima della rassegna annuale del volume totale delle vendite di substrati di coltivazione negli Stati membri dell'Unione europea e stima della rassegna annuale dei volumi di vendita nelle zone degli Stati membri in cui sono offerti i servizi di raccolta e trattamento. I dati reali sono forniti un anno dopo l'assegnazione della licenza Ecolabel UE.

Criterio 4 — Materiali riciclati/recuperati e organici nei substrati di coltivazione

Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione.

La percentuale minima di materiale riciclato/recuperato o di materiale organico nei substrati di coltivazione è la seguente:

a)

30 % di costituenti organici (espressa in volume di costituente organico per volume totale del prodotto finale); oppure

b)

per i substrati di coltivazione minerali, 30 % di materiali riciclati nel processo di fabbricazione dei costituenti minerali (espressa in peso secco di materiali riciclati/recuperati per peso totale secco dei materiali in ingresso).

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce le seguenti informazioni:

nel caso di cui alla lettera a), volume di costituenti organici dichiarato nel criterio 1 per volume totale del prodotto finale, oppure

nel caso di cui alla lettera b), peso secco dei materiali riciclati/recuperati per peso totale secco dei materiali in ingresso.

Nel caso di cui alla lettera b), il richiedente fornisce anche le seguenti informazioni sui costituenti minerali:

identificazione delle materie prime utilizzate, il peso secco della materia prima utilizzata per peso totale secco dei materiali in ingresso, nonché l'origine, per ciascuna materia prima utilizzata, e

identificazione dei materiali riciclati/recuperati in ingresso, il peso secco dei materiali riciclati/recuperati in ingresso per peso secco totale dei materiali in ingresso, nonché l'origine, per ciascun materiale riciclato/recuperato in ingresso.

Criterio 5 — Limitazione delle sostanze pericolose

Criterio 5.1. Limiti per i metalli pesanti

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.

a)   Ammendanti, pacciame e costituenti organici dei substrati di coltivazione

Per gli ammendanti, il pacciame e i costituenti organici dei substrati di coltivazione, il tenore degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale o nel costituente non supera i valori indicati nella tabella 3, misurato in peso a secco del prodotto.

Tabella 3

Valori-limite dei metalli pesanti negli ammendanti, nel pacciame e nei costituenti organici dei substrati di coltivazione

Metallo pesante

Tenore massimo nel prodotto (mg/kg di peso secco)

Cadmio (Cd)

1

Cromo totale (Cr)

100

Rame (Cu)

100

Mercurio (Hg)

1

Nichel (Ni)

50

Piombo (Pb)

100

Zinco (Zn)

300

b)   Substrati di coltivazione

Per i substrati di coltivazione, compresi quelli minerali, il tenore degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale non supera i valori indicati nella tabella 4, misurato in peso a secco del prodotto.

Tabella 4

Valori-limite dei metalli pesanti nei substrati di coltivazione, compresi quelli minerali

Metallo pesante

Tenore massimo nel prodotto (mg/kg di peso secco)

Cadmio (Cd)

3

Cromo totale (Cr)

150

Rame (Cu)

100

Mercurio (Hg)

1

Nichel (Ni)

90

Piombo (Pb)

150

Zinco (Zn)

300

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nelle rispettive norme UNI EN di cui alla tabella 5. Nel caso dei costituenti organici dei substrati di coltivazione, le relazioni sulle prove possono essere presentate dai fornitori.

Tabella 5

Metodi standard di estrazione e misurazione dei metalli pesanti

Metalli pesanti

Metodo di misurazione

Metodo di estrazione

Cadmio (Cd)

UNI EN 13650

Per gli ammendanti, il pacciame, i costituenti organici dei substrati di coltivazione e i substrati di coltivazione, eccetto i substrati di coltivazione minerali:

UNI EN 13650 Ammendanti e substrati per coltura — Estrazione di elementi solubili in acqua regia

Per i substrati di coltivazione minerali:

UNI EN 13651 Ammendanti e substrati per coltura — Estrazione di sostanze nutrienti solubili in cloruro di calcio/DTPA (CAT)

Cromo totale (Cr)

UNI EN 13650

Rame (Cu)

UNI EN 13650

Mercurio (Hg)

UNI EN 16175 (14)

Nichel (Ni)

UNI EN 13650

Piombo (Pb)

UNI EN 13650

Zinco (Zn)

UNI EN 13650

Criterio 5.2. Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, ma non ai substrati di coltivazione minerali.

Il tenore degli idrocarburi policiclici aromatici indicati di seguito nel prodotto finale non supera il valore indicato nella tabella 6, misurato in peso a secco del prodotto.

Tabella 6

Valore-limite per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Inquinante

Tenore massimo nel prodotto (mg/kg di peso secco)

IPA16

6

IPA16= somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo(ghi)perilene

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella norma CEN/TS 16181 «Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo — Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) mediante gascromatografia (GC) e cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC)» o equivalente.

Criterio 5.3. Sostanze e miscele pericolose

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.

Il prodotto finale non è classificato ed etichettato come presentante un pericolo di tossicità acuta né di tossicità specifica per organi bersaglio, come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, né come nocivo per l'ambiente a termini del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Il prodotto non contiene sostanze o miscele classificate come tossiche, pericolose per l'ambiente, sensibilizzanti delle vie respiratorie o della pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a termini del regolamento (CE) n. 1272/2008 e interpretate secondo le indicazioni di pericolo di cui alla tabella 7. Qualsiasi ingrediente aggiunto intenzionalmente la cui concentrazione nel prodotto sia superiore a 0,010 % p/p (in peso umido) deve soddisfare questo requisito. Se i limiti di concentrazione generici o specifici determinati in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono più severi, essi prevalgono sul valore soglia dello 0,010 % p/p (in peso umido) di cui sopra.

Tabella 7

Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta

Categorie 1 e 2

Categoria 3

H300 Letale se ingerito

H301 Tossico se ingerito

H310 Letale a contatto con la pelle

H311 Tossico a contatto con la pelle

H330 Letale se inalato

H331 Tossico se inalato

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

EUH070 Tossico per contatto oculare

Tossicità specifica per organi bersaglio

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoca danni agli organi

H371 Può provocare danni agli organi

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle

Categoria 1A

Categoria 1B

H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

Categorie 1A e 1B

Categoria 2

H340 Può provocare alterazioni genetiche

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

H350 Può provocare il cancro

H351 Sospettato di provocare il cancro

H350i Può provocare il cancro se inalato

 

H360F Può nuocere alla fertilità

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H360D Può nuocere al feto

H361d Sospettato di nuocere al feto

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

 

Pericoloso per l'ambiente acquatico

Categorie 1 e 2

Categorie 3 e 4

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

 

Pericoloso per lo strato di ozono

H420 Pericoloso per lo strato di ozono

 

Le regole di classificazione più recenti adottate dall'Unione prevalgono sulle classi di pericolo sopraelencate. A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1272/2008, i richiedenti si accertano pertanto che la classificazione sia basata sulle più recenti norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Le indicazioni di pericolo si riferiscono generalmente alle sostanze. Se però non è possibile ottenere informazioni sulle sostanze, si applicano le norme di classificazione delle miscele.

Sono esenti dal criterio 5.3 le sostanze o le miscele le cui proprietà cambiano durante la lavorazione e cessano in tal modo di essere biodisponibili oppure subiscono una trasformazione chimica tale da eliminare il pericolo precedentemente individuato.

Questo criterio non si applica ai prodotti finali composti da: —

materiali che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, a termini dell'articolo 2, paragrafo 2,

sostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i criteri per l'esenzione delle sostanze che figurano nell'allegato V di detto regolamento dagli obblighi concernenti la registrazione, gli utilizzatori a valle e la valutazione.

Per determinare se il presente criterio non si applica a un determinato prodotto finale, il richiedente effettua una ricerca mirata delle eventuali sostanze aggiunte intenzionalmente la cui concentrazione è superiore allo 0,010 % p/p (in peso umido).

Valutazione e verifica:

Il richiedente effettua una ricerca mirata delle sostanze e delle miscele che possono essere classificate con le dichiarazioni di pericolo indicate nel presente criterio. Il richiedente fornisce all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio.

Tale dichiarazione comprende la relativa documentazione, ad esempio le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori secondo cui le sostanze, le miscele o i materiali non rientrano in nessuna delle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 7 ai termini del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò possa essere determinato, come minimo, dalle informazioni rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Le informazioni fornite si riferiscono alla forma o allo stato fisico delle sostanze o delle miscele utilizzate nel prodotto finale.

Per corroborare la dichiarazione di classificazione o di non classificazione di ciascuna sostanza e miscela si forniscono le seguenti informazioni tecniche:

i)

per le sostanze non ancora registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o per le quali non esiste ancora una classificazione armonizzata CLP: informazioni che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VII di detto regolamento;

ii)

per le sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 che non rispondono ai requisiti della classificazione CLP: informazioni basate sul fascicolo di registrazione REACH ove si conferma che la sostanza non è classificata;

iii)

per le sostanze per le quali vige una classificazione armonizzata o un regime di autoclassificazione: schede di dati di sicurezza, se disponibili. Se queste non sono disponibili o se la sostanza è in regime di autoclassificazione, si forniscono informazioni relative alla classificazione di rischio delle sostanze ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;

iv)

per le miscele: schede di dati di sicurezza, se disponibili. Se queste non sono disponibili, si fornisce il calcolo effettuato per classificare la miscela in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, insieme alle informazioni relative alla classificazione di pericolo delle miscele in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Si forniscono le schede di dati di sicurezza relative ai materiali che compongono il prodotto finale, come pure quelle relative alle sostanze e alle miscele usate nella preparazione e nel trattamento dei materiali che restano nel prodotto finale in concentrazioni superiori alla soglia dello 0,010 % p/p (in peso umido), a meno che non si applichi un limite di concentrazione generico o specifico inferiore in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma dell'allegato II, sezioni 10, 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza). Se le schede di dati di sicurezza sono incomplete, è necessario integrarle con le informazioni tratte dalle dichiarazioni dei fornitori delle sostanze chimiche.

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere ottenute con modalità diverse dalle prove sperimentali, per esempio utilizzando metodi alternativi come i metodi in vitro, i modelli di relazione quantitativa struttura-attività oppure utilizzando il raggruppamento di sostanze o il metodo del read-across in conformità dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Si incoraggia vivamente a condividere le informazioni lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Per la lana minerale, il richiedente fornisce anche i seguenti documenti:

a)

certificato rilasciato per il diritto di utilizzare il marchio dello European Certification Board for Mineral Wool Products al fine di dimostrare la conformità con la nota Q del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b)

relazione sulla prova secondo la norma ISO 14184-1 Tessili — Determinazione della formaldeide — parte 1: Formaldeide libera e idrolizzata.

Criterio 5.4. Sostanze elencate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Il prodotto finale non contiene alcuna delle sostanze estremamente preoccupanti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, aggiunta intenzionalmente e presente nel prodotto finale in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso umido.

Valutazione e verifica

Alla data di presentazione della domanda si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti. Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al criterio 5.4, insieme alla documentazione pertinente, come le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e le copie delle rispettive schede di dati di sicurezza delle sostanze o miscele in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione sono indicati nelle schede di dati di sicurezza, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.

Criterio 5.5. Limiti per E. coli e Salmonella spp.

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, ma non ai substrati di coltivazione minerali.

Il tenore degli agenti patogeni primari nel prodotto finale non supera i livelli indicati nella tabella 8.

Tabella 8

Limiti per E. coli e Salmonella spp.

Agente patogeno

Limite

E. coli

1 000 UFC/g peso fresco

Salmonella spp.

Assente in 25 g di prodotto fresco

UFC= unità formanti colonie

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella tabella 9.

Tabella 9

Metodo di prova standard per E. coli e Salmonella spp.

Parametro

Metodo di prova

E. coli

CEN/TR 16193 Sludge, treated biowaste and soil — Detection and enumeration of Escherichia coli (non disponibile in italiano)

Salmonella spp.

UNI EN/ISO 6579 Microbiologia di alimenti e mangimi per animali — Metodo orizzontale per la ricerca di Salmonella spp.

Criterio 6 — Stabilità

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, ma non al pacciame composto interamente di costituenti lignocellulosici e ai substrati di coltivazione minerali.

Gli ammendanti e il pacciame per applicazioni non professionali e i substrati di coltivazione per tutti i tipi di applicazione soddisfano uno dei requisiti di cui alla tabella 10.

Tabella 10

Requisiti di stabilità degli ammendanti e del pacciame destinati ad applicazioni non professionali e dei substrati di coltivazione destinati a tutti i tipi di applicazione

Parametro di stabilità

Requisito

Indice respirometrico massimo

15 mmol O2/kg sostanza organica/h

Rottegrad minimo, se applicabile

IV (nella prova di autoriscaldamento, aumento della temperatura di 20 °C max al di sopra della temperatura ambiente)

Gli ammendanti e il pacciame per applicazioni professionali soddisfano uno dei requisiti di cui alla tabella 11.

Tabella 11

Requisiti di stabilità degli ammendanti e del pacciame destinati ad applicazioni professionali

Parametro di stabilità

Requisito

Indice respirometrico massimo

25 mmol O2/kg sostanza organica/h

Rottegrad minimo, se applicabile

III (nella prova di autoriscaldamento, aumento della temperatura di 30 °C max al di sopra della temperatura ambiente)

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella tabella 12.

Tabella 12

Metodo di prova standard per la stabilità

Parametro

Metodo di prova

Indice respirometrico

UNI EN 16087-1 Ammendanti e substrati di coltivazione — Determinazione dell'attività biologica aerobica. Tasso di assorbimento dell'ossigeno (OUR)

Rottegrad

UNI EN 16087-2 Ammendanti e substrati di coltivazione. Determinazione dell'attività biologica aerobica. Prova di autoriscaldamento per il compost

Criterio 7 — Contaminanti fisici

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, ma non ai substrati di coltivazione minerali.

Il contenuto di vetro, metallo e plastica con maglia di dimensioni > 2 mm nel prodotto finale non supera lo 0,5 %, misurato in peso secco.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella specifica tecnica CEN/TS 16202 [Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo — Determinazione di impurità e pietrame (ciottolame)], o secondo un altro metodo di prova equivalente autorizzato dall'organismo competente.

Criterio 8 — Sostanza organica e sostanza secca

Il presente criterio si applica agli ammendanti e al pacciame.

La sostanza organica, misurata come perdita per ignizione, del prodotto finale è almeno pari al 15 % in peso secco.

La sostanza secca del prodotto finale è almeno pari al 25 % del peso fresco.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella tabella 13.

Tabella 13

Metodi di prova standard per la sostanza secca e la sostanza organica

Parametro

Metodo di prova

Sostanza secca (% di peso fresco)

UNI EN 13040 Ammendanti e substrati di coltivazione. Preparazione del campione per prove fisiche e chimiche, determinazione del contenuto di sostanza secca, del contenuto di umidità e della massa volumica apparente su un campione compattato in laboratorio

Sostanza organica come perdita per ignizione (% di sostanza secca)

UNI EN 13039 Ammendanti e substrati di coltivazione. Determinazione della sostanza organica e delle ceneri

Criterio 9 — Semi di piante infestanti e propaguli vitali

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti, ma non ai substrati di coltivazione minerali.

I prodotti finali non contengono più di due unità di semi e propaguli vitali di piante infestanti per litro.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella specifica tecnica CEN/TS 16201 (Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo — Determinazione di semi di pianta e propaguli vitali), o secondo un altro metodo di prova equivalente autorizzato dall'organismo competente.

Criterio 10 — Effetti sulle piante

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti.

I prodotti finali non hanno effetti negativi sull'emergenza della pianta o sulla sua crescita successiva.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente una prova valida effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 16086-1 (Ammendanti del suolo e substrati di coltivazione — Determinazione degli effetti sulle piante — parte 1: Prova di crescita in vaso con cavolo cinese).

Criterio 11 — Caratteristiche dei substrati di coltivazione

Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione.

Criterio 11.1. Conducibilità elettrica

La conducibilità elettrica del prodotto finale è inferiore a 100 mS/m.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente una relazione sulla prova effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 13038 (Ammendanti e substrati di coltivazione — Determinazione della conducibilità elettrica).

Criterio 11.2. pH

Il pH del prodotto finale è compreso tra 4 e 7.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente una relazione sulla prova effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 13037 (Ammendanti e substrati di coltivazione — Determinazione del pH).

Criterio 11.3. Tenore di sodio

Il tenore di sodio in estratti acquosi del prodotto finale non è superiore a 150 mg/l di prodotto fresco.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente una relazione sulla prova effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 13652 (Ammendanti e substrati per coltura — Estrazione di nutrienti ed elementi solubili in acqua).

Criterio 11.4. Tenore di cloruri

Il tenore di cloruri in estratti acquosi del prodotto finale non è superiore a 500 mg/l di prodotto fresco.

Valutazione e verifica:

Il richiedente presenta all'organismo competente una relazione sulla prova effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 13652 (Ammendanti e substrati per coltura — Estrazione di nutrienti ed elementi solubili in acqua).

Criterio 12 — Comunicazione delle informazioni

Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.

Le informazioni indicate di seguito sono fornite con il prodotto, sull'imballaggio oppure nelle schede tecniche che lo accompagnano.

Criterio 12.1. Ammendanti

a)

Nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione

b)

Termine o dicitura che identifica il prodotto per tipo, incluso il termine «AMMENDANTE»

c)

Codice identificativo della partita

d)

Quantità (in peso)

e)

Gamma del tenore di umidità

f)

Materiali principali (quelli superiori al 5 % in peso) con i quali è stato fabbricato il prodotto

g)

Istruzioni di conservazione e data di scadenza consigliate

h)

Istruzioni di manipolazione e uso

i)

Descrizione dell'uso cui il prodotto è destinato ed eventuali restrizioni d'uso, compresa l'indicazione dell'idoneità del prodotto per particolari gruppi di piante (ad esempio piante calcifughe o calcicole)

j)

pH (indicazione del metodo di prova utilizzato)

k)

Tenore (%) di carbonio organico, di azoto totale e di azoto inorganico (indicazione del metodo di prova utilizzato)

l)

Rapporto carbonio/azoto

m)

Fosforo totale (%) e potassio totale (%) (indicazione del metodo di prova utilizzato)

n)

Per i prodotti destinati a uso non professionale, indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile)

o)

Modalità d'uso consigliate

p)

In applicazioni non professionali: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi di prodotto per superficie unitaria (m2) per anno

Criterio 12.2. Substrati di coltivazione

a)

Nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione

b)

Termine o dicitura che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE»

c)

Codice identificativo della partita

d)

Quantità (in volume, o numero di lastre nel caso della lana minerale, con indicazione delle dimensioni della lastra)

e)

Gamma del tenore di umidità

f)

Materiali principali (quelli superiori al 5 % in volume) con i quali è stato fabbricato il prodotto

g)

Istruzioni di conservazione e data di scadenza consigliate

h)

Istruzioni di manipolazione e uso

i)

Descrizione dell'uso cui il prodotto è destinato ed eventuali restrizioni d'uso, compresa l'indicazione dell'idoneità del prodotto per particolari gruppi di piante (ad esempio piante calcifughe o calcicole)

j)

pH (UNI EN 13037)

k)

Conducibilità elettrica (estrazione 1:5)

l)

Inibizione della germinazione (EN 16086-1)

m)

Inibizione della crescita (EN 16086-1)

n)

Indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile)

o)

Modalità d'uso consigliate

p)

Per i substrati di coltivazione minerali, indicazione dell'uso nell'orticoltura professionale

Criterio 12.3. Pacciame

a)

Nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione

b)

Termine o dicitura che identifica il prodotto per tipo, incluso il termine «PACCIAME»

c)

Codice identificativo della partita

d)

Quantità (in volume)

e)

Gamma del tenore di umidità

f)

Materiali principali (quelli superiori al 5 % in volume) con i quali è stato fabbricato il prodotto

g)

Istruzioni di manipolazione e uso

h)

Descrizione dell'uso cui il prodotto è destinato ed eventuali restrizioni d'uso, compresa l'indicazione dell'idoneità del prodotto per particolari gruppi di piante (ad esempio piante calcifughe o calcicole)

i)

pH (indicazione del metodo di prova utilizzato)

j)

Indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile), se applicabile, per gli usi non professionali

k)

Modalità d'uso consigliate

l)

In applicazioni non professionali: tasso di applicazione raccomandato espresso in mm.

Valutazione e verifica:

Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme al presente criterio e fornisce all'organismo competente un imballaggio o una scheda tecnica oppure il testo delle informazioni destinate all'utilizzatore che figurano sull'imballaggio o sulle schede tecniche che corredano il prodotto.

Criterio 13 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Il marchio facoltativo con la casella di testo riporta la seguente dicitura:

incentiva il riciclaggio dei materiali,

promuove l'impiego di materiali rinnovabili e riciclati.

Per gli ammendanti e il pacciame figura anche la seguente dicitura:

riduce l'inquinamento del suolo e delle acque, limitando le concentrazioni di metalli pesanti.

Per le istruzioni d'uso del marchio facoltativo con la casella di testo cfr. il documento Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo, alla pagina

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica:

Il richiedente fornisce all'organismo competente un imballaggio del prodotto recante il marchio, corredato di una dichiarazione di conformità al presente criterio.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(5)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(6)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(7)  Decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91).

(8)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(9)  Metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (http://www.meerp.eu/).

(10)  Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

(11)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(12)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(13)  Documento di orientamento della Commissione europea, Estrazione di minerali non energetici e Natura 2000 (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_it.pdf)

(14)  UNI EN 16175 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo — Determinazione del mercurio. Parte 1: Spettrometria ad assorbimento atomico a vapori freddi e Parte 2: Spettrometria a fluorescenza atomica a vapore freddo.

(15)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Appendice 1

Frequenza del campionamento e delle prove per l'anno in cui si presenta la domanda

Tipo di stabilimento

Criterio

Materiale in ingresso/produzione annui

Frequenza delle prove

Tipo 1: Stabilimenti di trattamento dei rifiuti o dei sottoprodotti d'origine animale

5.1

Limiti per i metalli pesanti

5.5

Limiti per E. coli e Salmonella spp.

6

Stabilità

7

Contaminanti fisici

8

Sostanza organica e sostanza secca

9

Semi di piante infestanti e propaguli vitali

10

Effetti sulle piante

11

Caratteristiche dei substrati di coltivazione

Materiale in ingresso (t) ≤ 3 000

Una prova ogni 1 000 tonnellate di materiale in ingresso arrotondate all'intero per eccesso

3 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 20 000

4 prove (un campionamento per stagione)

Materiale in ingresso (t) > 20 000

Numero di prove per anno = quantità annua di materiale in ingresso (in tonnellate)/10 000 t + 1

Minimo 4 e massimo 12

5.2

IPA

Materiale in ingresso (t) ≤ 3 000

1

3 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 10 000

2

10 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 20 000

3

20 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 40 000

4

40 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 60 000

5

60 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 80 000

6

80 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 100 000

7

100 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 120 000

8

120 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 140 000

9

140 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 160 000

10

160 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 180 000

11

Materiale in ingresso (t) > 180 000

12

Tipo 2: Stabilimenti di produzione che utilizzano materiali provenienti da stabilimenti di tipo 1

5.1

Limiti per i metalli pesanti

5.5

Limiti per E. coli e Salmonella spp.

6

Stabilità

7

Contaminanti fisici

8

Sostanza organica e sostanza secca

9

Semi di piante infestanti e propaguli vitali

10

Effetti sulle piante

11

Caratteristiche dei substrati di coltivazione

Produzione (m3) ≤ 5 000

Campioni combinati rappresentativi di 2 partite secondo la norma UNI EN 12579 (1)

Produzione (m3) > 5 000

Campioni combinati rappresentativi di 4 partite secondo la norma UNI EN 12579

5.2

IPA

Produzione (m3) ≤ 5 000

Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579

Produzione (m3) > 5 000

Campioni combinati rappresentativi di 2 partite secondo la norma UNI EN 12579

Tipo 3: Stabilimenti di produzione che NON utilizzano materiali ricavati dai rifiuti o dai sottoprodotti d'origine animale

5.1

Limiti per i metalli pesanti

5.5

Limiti per E. coli e Salmonella spp.

6

Stabilità

7

Contaminanti fisici

8

Sostanza organica e sostanza secca

9

Semi di piante infestanti e propaguli vitali

10

Effetti sulle piante

11

Caratteristiche dei substrati di coltivazione

Produzione (m3) ≤ 5 000

Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579

Produzione (m3) > 5 000

Campioni combinati rappresentativi di 2 partite secondo la norma UNI EN 12579

5.2

IPA

Indipendentemente dal materiale in ingresso/dalla produzione

Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579


(1)  UNI EN 12579 Ammendanti e substrati di coltivazione. Campionamento.

Appendice 2

Frequenza del campionamento e delle prove per gli anni successivi

Tipo di stabilimento

Criteri

Materiale in ingresso/produzione annui

Frequenza delle prove

Tipo 1: Stabilimenti di trattamento dei rifiuti o dei sottoprodotti d'origine animale

5.1

Limiti per i metalli pesanti

5.5

Limiti per E. coli e Salmonella spp.

6

Stabilità

7

Contaminanti fisici

8

Sostanza organica e sostanza secca

9

Semi di piante infestanti e propaguli vitali

10

Effetti sulle piante

11

Caratteristiche dei substrati di coltivazione

Materiale in ingresso (t) ≤ 1 000

1

Materiale in ingresso (t) > 1 000

Numero di prove per anno = quantità annua di materiale in ingresso (in tonnellate)/10 000 t + 1

Minimo 2 e massimo 12

5.2

IPA

Materiale in ingresso (t) ≤ 10 000

0,25 (ogni 4 anni)

10 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 25 000

0,5 (ogni 2 anni)

25 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 50 000

1

50 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 100 000

2

100 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 150 000

3

150 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 200 000

4

200 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 250 000

5

250 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 300 000

6

300 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 350 000

7

350 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 400 000

8

400 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 450 000

9

450 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 500 000

10

500 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 550 000

11

Materiale in ingresso (t) > 550 000

12

Tipo 2: Stabilimenti di produzione che utilizzano materiali provenienti da stabilimenti di tipo 1

5.1

Limiti per i metalli pesanti

5.5

Limiti per E. coli e Salmonella spp.

6

Stabilità

7

Contaminanti fisici

8

Sostanza organica e sostanza secca

9

Semi di piante infestanti e propaguli vitali

10

Effetti sulle piante

11

Caratteristiche dei substrati di coltivazione

Produzione (m3) ≤ 5 000

Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579

Produzione (m3) > 5 000

Campioni combinati rappresentativi di 2 partite secondo la norma UNI EN 12579

5.2

IPA

Produzione (m3) ≤ 15 000

Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579, ogni 4 anni

15 000 < produzione (m3) ≤ 40 000

Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579, ogni 2 anni

Produzione (m3) > 40 000

Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579, ogni anno

Tipo 3: Stabilimenti di produzione che NON utilizzano materiali ricavati dai rifiuti o dai sottoprodotti d'origine animale

5.

Limiti per i metalli pesanti

5.5

Limiti per E. coli e Salmonella spp.

6

Stabilità

7

Contaminanti fisici

8

Sostanza organica e sostanza secca

9

Semi di piante infestanti e propaguli vitali

10

Effetti sulle piante

11

Caratteristiche dei substrati di coltivazione

Indipendentemente dal materiale in ingresso/dalla produzione

Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579

5.2

IPA

Indipendentemente dal materiale in ingresso/dalla produzione

Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579, ogni 4 anni


20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/101


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2100 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia e che abroga la decisione 2005/307/CE

[notificata con il numero C(2015) 7986]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2).

(2)

Con decisione 2005/307/CE della Commissione (3) è stato autorizzato l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia.

(3)

La Lettonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula utilizzata nei metodi «Intrascope (Optical Probe)», «metodo manuale (ZP)» e «Pork Grader (PG 200)» e di autorizzare il nuovo metodo «OptiGrade-MCP» per classificare le carcasse di suino sul suo territorio. La Lettonia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(4)

Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione delle nuove formule e dei nuovi metodi di classificazione indicati. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali formule e metodi di classificazione in Lettonia.

(5)

La Lettonia ha altresì chiesto alla Commissione di autorizzarla a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(6)

Ai sensi dell'articolo 20, lettera t), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, dello stesso se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta da tale presentazione tipo. Nella richiesta presentata la Lettonia ha indicato che, secondo la prassi commerciale seguita nel suo territorio, è possibile che si debbano eliminare dalla carcassa la testa, la coda, gli zampi anteriori e le zampe posteriori. La risultante presentazione, che si scosta dalla presentazione tipo, dovrebbe pertanto essere autorizzata in Lettonia.

(7)

Al fine di stabilire le quotazioni delle carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di detta diversa presentazione adeguando il peso registrato in questi casi in rapporto al peso della presentazione tipo.

(8)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(9)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2005/307/CE.

(10)

In considerazione delle esigenze tecniche legate all'introduzione di nuovi metodi e di nuove formule, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Lettonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a)

apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte I dell'allegato;

b)

«Metodo manuale (ZP)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte II dell'allegato;

c)

apparecchio denominato «Pork Grader (PG200)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte III dell'allegato;

d)

apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte IV dell'allegato.

Il metodo manuale ZP di cui al primo comma, lettera b), è autorizzato unicamente nei macelli:

a)

che usano un metodo elettronico di inserimento dati con un limite massimo di macellazioni di 500 suini a settimana,

b)

con un limite massimo di macellazioni di 200 suini a settimana.

Articolo 2

Nonostante la presentazione tipo di cui all'allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Lettonia le carcasse di suino possono essere presentate senza testa, coda, zampi anteriori e/o zampe posteriori prima della pesatura e della classificazione.

Al fine di stabilire le quotazioni delle carcasse di suino secondo criteri comparabili, i seguenti coefficienti fissi sono applicati in tutti i casi di mancanza delle seguenti parti della carcassa:

testa: 8,345

coda: 0,072

zampi anteriori: 0,764

zampe posteriori: 1,558

Il peso della carcassa nella presentazione tipo è calcolato applicando la formula seguente:

peso della carcassa nella presentazione tipo = 100 × peso della carcassa (senza parte/i mancante/i)/(100 – coefficiente/i della/e parte/i mancante/i)

Articolo 3

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 4

La decisione 2005/307/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 6

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Decisione 2005/307/CE della Commissione, del 12 aprile 2005, relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 42).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LETTONIA

Parte I

INTRASCOPE (OPTICAL PROBE)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)».

2.

L'apparecchio comprende una sonda esagonale di larghezza massima di 12 mm (19 mm sulla lama all'estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un'asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 8 e 50 mm.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

ŷ = 66,6708 – 0,3493 × F dove:

ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa

F= spessore del lardo dorsale (cotenna compresa), misurato sul lato sinistro della carcassa, dietro l'ultima costola, a 6 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 110 kg.

Parte II

METODO MANUALE (ZP)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo del metodo manuale (ZP).

2.

Per l'applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permetta di determinare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo alla linea mediana della carcassa sezionata.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

ŷ = 60,5214 – 0,2579 × G + 0,0525 × M

dove:

ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa

G= spessore del muscolo alla linea mediana della carcassa sezionata, misurato in corrispondenza della distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo gluteo medio e l'estremità del canale vertebrale (in millimetri)

M= spessore del lardo dorsale (cotenna compresa) alla linea mediana della carcassa sezionata, misurato nel punto più stretto sopra il muscolo gluteo medio (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 110 kg.

Parte III

PORK GRADER (PG200)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Pork Grader (PG200)».

2.

L'apparecchio comprende una sonda di misura montata in un alloggiamento a forma di pistola, una stampante di fogli di dati e un blocco di prova per la verifica della taratura, oltre a una lama larga 8-9 mm e una luce LED con accanto un ricevitore di luce (fotorilevatore).

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

ŷ = 64,4502 – 0,4364 × F + 0,0381 × M dove:

ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa

F= spessore del lardo dorsale (cotenna compresa), misurato dietro l'ultima costola a 7 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri)

M= spessore del muscolo, misurato dietro l'ultima costola a 7 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 110 kg.

Parte IV

OPTIGRADE-MCP

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «OptiGrade-MCP».

2.

L'apparecchio è munito di una sonda ottica di 6 mm di diametro, di un fotodiodo a infrarossi e di un fototransistor. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un calcolatore elettronico.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

ŷ = 66,7787 – 0,4464 × F + 0,0018 × M

dove:

ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa

F= spessore del lardo dorsale (cotenna compresa), misurato tra l'ultima e la penultima costola, a 7 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri)

M= spessore del muscolo, misurato tra l'ultima e la penultima costola, a 7 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 110 kg.


20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/106


DECISIONE (UE) 2015/2101 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 novembre 2015

che modifica la Decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/33)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Il 4 marzo 2015 il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (1) che ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito «il PSPP»). L'articolo 5, paragrafo 1, della Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) prevede che gli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP siano soggetti ad un limite iniziale relativo alla quota-parte di un'emissione pari al 25 %, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN). Tale limite iniziale doveva essere rivisto dal Consiglio direttivo dopo i primi sei mesi di attuazione del PSPP.

(2)

Il 3 settembre 2015, il Consiglio direttivo ha deciso in linea di principio di innalzare il limite del PSPP relativo alla quota-parte di un'emissione dal 25 % al 33 %, per codice ISIN, salva la verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33 % per codice ISIN non conduca le banche centrali dell'Eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito.

(3)

Il previsto innalzamento del limite relativo alla quota-parte di un'emissione, nell'ambito del PSPP, mira a promuovere una completa e regolare attuazione di tale programma di acquisto, consentendo nel contempo il regolare funzionamento dei mercati dei titoli di debito negoziabili idonei ed evitando di ostacolare ristrutturazioni ordinate del debito.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

All'articolo 5, il paragrafo 1 dela Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l'articolo 3, si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema.

A partire dal 10 novembre 2015, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 33 % per codice ISIN. In via di eccezione, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 25 % per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei che contengono una clausola di azione collettiva (collective action clause, CAC) che sia diversa dalla CAC modello per l'area dell'euro elaborata dal Comitato economico e finanziario e attuata dagli Stati membri conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, ma sarà innalzato al 33 % sulla base della verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33 % per codice ISIN non conduca le banche centrali dell'Eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 novembre 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).


Rettifiche

20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/108


Rettifica della decisione di esecuzione 2011/848/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2011 )

Pagina 83, firma:

anziché:

«Per il Consiglio

Il presidente

T. NALEWAJKIT»;

leggi:

«Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI».


20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/108


Rettifica del regolamento (UE) n. 683/2011 del Consiglio, del 17 giugno 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 16 luglio 2011 )

Titolo della pagina di copertina e titolo della pagina 1:

anziché:

«Regolamento (UE) n. 683/2011 del Consiglio, del 17 giugno 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 …»,

leggi:

«Regolamento (UE) n. 683/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 …».