ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 292

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
10 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1999 della Commissione, del 9 novembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2000 della Commissione, del 9 novembre 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2001 della Commissione, del 9 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1320/2011 del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU L 335 del 17.12.2011 )

12

 

*

Rettifica della decisione 2011/845/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea ( GU L 335 del 17.12.2011 )

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2014 (3), stabilisce che il contingente di pesca per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (in appresso «contingente di pesca per lo sgombro») assegnato alla Spagna per il 2014 sia oggetto di una detrazione di 5 989 tonnellate a seguito del superamento del contingente nel 2010.

(2)

Il regolamento (UE) n. 165/2011 prevede inoltre che, sempre a seguito del superamento del contingente nel 2010, il contingente di pesca per lo sgombro assegnato alla Spagna per il 2015 e, se del caso, per gli anni successivi, sia oggetto di una detrazione di 9 747 tonnellate.

(3)

Il 30 marzo 2015 le autorità spagnole hanno informato la Commissione che il loro contingente di pesca per lo sgombro per il 2014 non era stato completamente utilizzato e le hanno chiesto di tenere conto del quantitativo non utilizzato al fine di ridurre le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 per il 2015.

(4)

Allo stesso tempo la Spagna aveva chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), che, entro i limiti indicati nel medesimo regolamento, una parte del contingente di pesca per lo sgombro ad essa assegnato per il 2014 fosse riportata al 2015.

(5)

La quota non utilizzata del contingente di pesca assegnato alla Spagna per lo sgombro nel 2014 ammonta a 5 652,891 tonnellate. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (5) è già stato riportato al 2015 un quantitativo di 4 211,038 tonnellate corrispondente alla parte non utilizzata di tale contingente di pesca. Di conseguenza, il quantitativo residuo non utilizzato del 2014 ammonta a 1 441,853.

(6)

La domanda continua a essere compatibile con la logica esposta nel considerando 7 del regolamento (UE) n. 165/2011, che giustifica la ripartizione delle detrazioni su un periodo di cinque anni o più.

(7)

È opportuno utilizzare il quantitativo di 1 441,853 tonnellate al fine di ridistribuire le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2014. Tale quantitativo dovrebbe essere aggiunto al quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per lo sgombro per il 2014, che dovrebbe quindi passare da 5 989 a 7 430,853 tonnellate e, contemporaneamente, essere sottratto dal quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per lo sgombro per il 2015, che dovrebbe quindi passare da 9 747 a 8 305,147 tonnellate.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 165/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 165/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2014 della Commissione, del 16 settembre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 275 del 17.9.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione, del 16 luglio 2015, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2015 alcuni quantitativi riportati nel 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Stock

Contingente iniziale 2010 (1)

Contingente 2010 modificato

Catture 2010 accertate

Differenza contingente-catture (superamento del contingente)

Fattore moltiplicatore di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (superamento * 2)

Detrazione 2011

Detrazione 2012

Detrazione 2013

Detrazione 2014

Detrazione 2015 e, se del caso, negli anni successivi

MAC/8C3411

27 919

24 604

44 225

– 19 621

(79,7 % del contingente 2010)

– 39 242

7 744

5 500

10 262

7 430,853

8 305,147


(1)  Regolamento (UE) n. 53/2010.»


10.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2015

che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (2) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti da parte degli Stati membri alla Commissione. Tali norme contemplano in particolare l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il regolamento (CE) n. 792/2009 stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. L'obbligo di utilizzare tali sistemi di informazione deve essere previsto da ogni regolamento che impone un particolare obbligo di notifica.

(2)

Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(3)

Vari obblighi di comunicazione e notifica possono essere espletati tramite tale sistema, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 546/2003 (3), (CE) n. 1342/2003 (4), (CE) n. 952/2006 (5), (CE) n. 826/2008 (6), (CE) n. 1295/2008 (7), (CE) n. 1296/2008 (8), (UE) n. 1272/2009 (9), (UE) n. 738/2010 (10) della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 (11) e (UE) n. 511/2012 (12) della Commissione.

(4)

Ai fini dell'efficienza amministrativa e in base all'esperienza acquisita, è opportuno modificare taluni obblighi di notifica.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1296/2008, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 511/2012.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 546/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13).

Articolo 2

All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

«3.   Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettere b) e c), durante i periodi in cui non sono fissate restituzioni all'esportazione, tasse all'esportazione o aiuti alimentari.

4.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14).

Articolo 3

All'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 952/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro la fine di ogni mese, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le medie dei prezzi rilevate a livello nazionale, nonché il totale dei quantitativi corrispondenti e le deviazioni standard. Le medie e le deviazioni standard vengono ponderate in base ai quantitativi comunicati dalle imprese ai sensi del precedente paragrafo. La comunicazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

Articolo 4

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:

1)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.

4.   Maggiori informazioni sulle comunicazioni sono stabilite nei regolamenti recanti apertura della gara in questione.»;

2)

il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 5

All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1295/2008 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16).

Articolo 6

L'articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 1296/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21 bis

Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (17).

Articolo 7

L'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie

Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (18).

Articolo 8

All'articolo 5 del regolamento (UE) n. 738/2010 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10.   La comunicazione di cui al paragrafo 9 è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (19).

Articolo 9

All'articolo 146 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128, all'articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131, all'articolo 134, paragrafo 1, e al presente articolo nonché la richiesta di cui all'articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.»

Articolo 10

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

il numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali che risultano riconosciute alla fine dell'anno civile precedente.»;

2)

all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il volume totale di latte crudo per Stato membro di produzione consegnato nel loro territorio nell'ambito di contratti negoziati dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni riconosciute in conformità dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) nell'anno civile precedente, quale notificato alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, con indicazione del numero di organizzazioni di produttori e associazioni e dei rispettivi volumi consegnati.

(20)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"

3)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (21).

(21)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»"

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2015.

Tuttavia, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 546/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12).

(4)  Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

(5)  Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

(6)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).

(8)  Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).

(9)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione, del 16 agosto 2010, recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo (GU L 216 del 17.8.2010, pag. 11).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).


10.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

48,7

MA

66,4

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

60,1

0707 00 05

AL

99,8

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,5

ZZ

167,4

0709 93 10

MA

148,3

TR

168,2

ZZ

158,3

0805 20 10

CL

170,3

MA

71,4

PE

167,9

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

128,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

75,3

ZA

95,8

ZZ

125,7

0805 50 10

TR

108,8

UY

53,9

ZZ

81,4

0806 10 10

BR

313,8

EG

231,7

PE

335,5

TR

174,7

ZZ

263,9

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

139,4

US

146,9

ZA

211,0

ZZ

131,5

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

137,9

XS

80,0

ZZ

93,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

10.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/12


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1320/2011 del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2011 )

A pagina 15, la firma:

anziché:

«Per il Consiglio

Il presidente

T. NALEWAJKIT»,

leggi:

«Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI».


10.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/12


Rettifica della decisione 2011/845/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2011, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2011 )

A pagina 78, firma:

anziché:

«Per il Consiglio

Il presidente

T. NALEWAJKIT»,

leggi:

«Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI»