ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
5 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1978 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'articolo 8 contenute nell'allegato VI di tale regolamento

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1979 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1980 della Commissione, del 4 novembre 2015, che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1981 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva la formaldeide rilasciata dalla N,N-metilenbismorfolina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13 ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1982 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva l'esaflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1983 della Commissione, del 4 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno [notificata con il numero C(2015) 7369]  ( 1 )

18

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione, del 4 novembre 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1978 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'articolo 8 contenute nell'allegato VI di tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG») sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell'SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell'Unione provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ecceda le soglie fissate nell'allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell'SPG.

(2)

Se l'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è modificato, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato VI al fine di adattare le modalità contenute in tale allegato così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati definiti all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.

(3)

Con effetto dal 1o gennaio 2015, il regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione (2) ha escluso Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. A causa della notevole quota di importazioni a titolo dell'SPG rappresentata da tali paesi, la loro esclusione dall'elenco dei beneficiari richiede la modifica delle modalità contenute nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 978/2012.

(4)

A seguito di tutte le modifiche dell'elenco dei paesi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 intervenute tra l'entrata in vigore di tale regolamento e il 1o gennaio 2015, il totale delle importazioni nell'Unione da tutti i paesi beneficiari dell'SPG considerate in media durante gli ultimi tre anni consecutivi (2012-2014) si ridurrebbe al 30,71 %. Le sezioni S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato V mostrano valori anomali, in quanto per tali sezioni il totale delle importazioni nell'Unione europea provenienti da tutti i paesi beneficiari dell'SPG si ridurrebbe in modo trascurabile (meno del 10 %). Al fine di mantenere in proporzione lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati, le due soglie attualmente riportate nell'allegato VI dovrebbero pertanto essere incrementate rispettivamente al 47,2 % e al 57,0 %, a eccezione che nel caso delle sezioni S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato V, per le quali la soglia dovrebbe rimanere al livello attuale.

(5)

Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione ha escluso Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG con effetto dal 1o gennaio 2015, per ragioni di coerenza e certezza del diritto, è opportuno applicare il presente regolamento con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (UE) n. 978/2012 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Modalità di applicazione dell'articolo 8

1.

L'articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 57,0 %.

2.

L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %.

3.

L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell'allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 47,2 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 1).


5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1979 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2015

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare dell'SPG.

(3)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 dispone che un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'SPG o condizioni più favorevoli non dovrebbe beneficiare dell'SPG.

(4)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell'allegato II di tale regolamento. L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che l'allegato II deve essere riesaminato entro il 1o gennaio di ogni anno per poter rispecchiare i cambiamenti in relazione ai criteri di cui all'articolo 4. Tale articolo prevede inoltre che ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici sia dato tempo sufficiente per adattarsi correttamente ad un riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che il regime SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

(5)

Figi, Iraq, Isole Marshall e Tonga sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2013, 2014 e 2015. Di conseguenza tali paesi non hanno più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiari dell'SPG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dovrebbero essere rimossi dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Il regolamento che esclude un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG dovrebbe applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. Nell'interesse della semplicità e della certezza del diritto, Figi, Iraq, Isole Marshall, Tonga dovrebbero essere rimossi dall'allegato II con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(6)

I regimi di accesso preferenziale al mercato per i seguenti paesi sono entrati in vigore in date diverse nel corso del 2014: il 1o settembre 2014 per la Georgia, il 4 agosto 2014 per il Camerun e il 28 luglio 2014 per le Figi. Nell'interesse della semplicità e della certezza del diritto, Georgia e Camerun dovrebbero altresì essere rimossi dall'allegato II con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2017. Come spiegato al considerando 5 le isole Figi sarebbero già escluse dall'allegato II in virtù del loro status di paese a reddito medio-alto.

(7)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). Una condizione essenziale è che il paese sia beneficiario dell'SPG. L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

(8)

Cessando di essere beneficiaria dell'SPG a decorrere dal 1o gennaio 2017, la Georgia cessa anche di essere beneficiaria dell'SPG+ a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. La Georgia andrebbe pertanto rimossa anche dall'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(9)

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale per i paesi meno sviluppati [Tutto tranne le armi — Everything But Arms («EBA»)] se è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato. L'elenco dei paesi beneficiari EBA figura nell'allegato IV di tale regolamento.

(10)

Il 1o gennaio 2014, le Nazioni Unite hanno rimosso Samoa dall'elenco dei paesi con uno status di paese meno sviluppato. Di conseguenza Samoa non ha più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, e dovrebbe essere rimossa dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012. Il regolamento che esclude un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. Samoa dovrebbe pertanto essere rimossa dall'allegato IV con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2019.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

(1)

Nell'allegato II, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

CM

Camerun

FJ

Figi

GE

Georgia

IQ

Iraq

MH

Isole Marshall

TO

Tonga

(2)

Nell'allegato III, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

GE

Georgia

(3)

Nell'allegato IV, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

WS

Samoa

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

I punti 1 e 2 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1980 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione (3), elenca Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti D per la Corea del Sud, nonostante tale riconoscimento sia stato revocato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione (4) a seguito dell'inclusione della Repubblica di Corea nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Poiché la Repubblica di Corea è elencata come paese terzo riconosciuto nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti D, compresa la lavorazione di ingredienti importati, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH non può essere riconosciuto per la Repubblica di Corea per detta categoria di prodotti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento. Il riconoscimento per la categoria di prodotti D dovrebbe pertanto essere soppresso dall'allegato IV. Al fine di garantire la coerenza con la terminologia del regolamento di esecuzione (UE) 2015/131, «Corea del Sud» dovrebbe essere sostituito da «Repubblica di Corea» negli altri riconoscimenti afferenti a Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH.

(2)

Il riconoscimento di Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH per le categorie di prodotti A, D ed F per la Guinea-Bissau concesso in precedenza dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione (5) non appare nella tabella dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, anche se il riconoscimento di tale organismo di controllo per tale paese non è stato revocato. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto essere inserito nuovamente nell'allegato IV.

(3)

Poiché l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/931, contiene inoltre alcuni errori nei numeri di codice, si dovrebbero rettificare anche tali errori. Si dovrebbero pertanto rettificare i numeri di codice per la Bosnia-Erzegovina per l'organismo di controllo «Abcert AG», per la Costa d'Avorio per l'organismo di controllo «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» e per il Kazakhstan e il Kirghizistan per l'organismo di controllo «Organic Standard». Nel contempo si dovrebbe rettificare un errore relativo al numero di codice per il Kirghizistan per l'organismo di controllo «Bio.inspecta AG», contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione (6).

(4)

Si dovrebbe pertanto correggere di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

Nell'interesse della chiarezza e della certezza del diritto, tali rettifiche dovrebbero essere apportate senza indugi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, per talune rettifiche contenute nel presente regolamento relativamente agli errori del regolamento di esecuzione (UE) 2015/931, è opportuno che esse siano applicate retroattivamente dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 1, 3, 4, lettera b) e 5 dell'allegato si applicano a decorrere dall'8 luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 151 del 18.6.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 348 del 4.12.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15).


ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

Nel testo relativo ad «Abcert AG», al punto 3, la riga riguardante la Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-137

x

x

—»

2)

Nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, la riga riguardante il Kirghizistan è sostituita dalla seguente:

«Kirghizistan

KG-BIO-161

x

x

—»

3)

Nel testo relativo ad «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», al punto 3, la riga riguardante la Costa d'Avorio è sostituita dalla seguente:

«Costa d'Avorio

CI-BIO-115

x

x

—»

4)

Nel testo relativo a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», il punto 3 è modificato come segue:

a)

la riga riguardante la Corea del Sud è sostituita dalla seguente:

«Repubblica di Corea

KR-BIO-141

x

x

x

—»

b)

è inserita la seguente riga:

«Guinea-Bissau

GW-BIO-141

x

x

5)

Nel testo relativo a «Organic Standard», il punto 3 è così modificato:

a)

la riga riguardante il Kazakhstan è sostituita dalla seguente:

«Kazakhstan

KZ-BIO-108

x

x

—»

b)

la riga riguardante il Kirghizistan è sostituita dalla seguente:

«Kirghizistan

KG-BIO-108

x

x

—»


5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1981 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

che approva la formaldeide rilasciata dalla N,N-metilenbismorfolina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi.

(2)

Detto elenco comprende la N,N-metilenbismorfolina, che a seguito della valutazione va ridenominata «formaldeide rilasciata dalla N,N-metilenbismorfolina» (nel seguito «MBM»).

(3)

La MBM è stata oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola» e nel tipo di prodotto 13 «preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli», quali definiti nell'allegato V di detta direttiva; i suddetti tipi di prodotto corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 6 e 13 quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il 25 luglio 2013 l'Austria, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 3 ottobre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(6)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 6 e 13 e contenenti MBM soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare la MBM ai fini del suo utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13, subordinatamente al rispetto delle condizioni specifiche enunciate nell'allegato.

(8)

I pareri concludono che la MBM soddisfa i criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Poiché, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di cinque anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva.

(10)

Ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012, la MBM soddisfa tuttavia le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento e dovrebbe pertanto essere considerata candidata alla sostituzione.

(11)

Per decidere se un biocida contenente MBM possa o no essere autorizzato, le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare, a norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, se le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, possono essere rispettate.

(12)

Poiché la MBM soddisfa i criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1, come definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli articoli trattati con MBM o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(13)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La formaldeide rilasciata dalla N,N-metilenbismorfolina è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Formaldeide rilasciata dalla N,N-metilenbismorfolina (nel seguito «MBM»)

Denominazione IUPAC:

N,N-metilenbismorfolina

N. CE: 227-062-3

N. CAS: 5625-90-1

92,1 % p/p

1o aprile 2017

31 marzo 2022

6

La MBM è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere rispettate.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

i prodotti possono essere autorizzati per l'impiego negli Stati membri solo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012;

(2)

per gli utilizzatori professionali si stabiliscono procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(3)

in considerazione dei rischi per gli utilizzatori professionali, la miscelazione e il carico di prodotti in recipienti di formulazione devono essere automatizzati tranne qualora si possa dimostrare che la potenziale esposizione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie alla MBM può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con MBM o contenente MBM assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

13

La MBM è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo. A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere rispettate.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

i prodotti possono essere autorizzati per l'impiego negli Stati membri solo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012;

(2)

per gli utilizzatori professionali si stabiliscono procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(3)

in considerazione dei rischi per gli utilizzatori professionali, la miscelazione e il carico di prodotti in recipienti di formulazione devono essere automatizzati tranne qualora si possa dimostrare che la potenziale esposizione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie alla MBM può essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con MBM o contenente MBM assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione realizzata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1982 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

che approva l'esaflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi. Tale elenco comprende l'esaflumuron.

(2)

L'esaflumuron è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'11 luglio 2011 il Portogallo, che era stato designato autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 dicembre 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti esaflumuron soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'esaflumuron destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Il parere conclude che le caratteristiche dell'esaflumuron lo rendono una sostanza molto persistente (vP), molto bioaccumulabile (vB) e tossica (T) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

Poiché, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di cinque anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva.

(9)

Ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'esaflumuron soddisfa tuttavia le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e d), di detto regolamento e dovrebbe pertanto essere considerato candidato alla sostituzione.

(10)

Conformemente all'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, possono essere rispettate al fine di decidere se un biocida contenente esaflumuron può essere autorizzato.

(11)

Poiché l'esaflumuron soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP), molto bioaccumulabile (vB) e tossica (T), secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati che sono stati trattati con esaflumuron o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.

(12)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, occorre prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esaflumuron è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Esaflumuron

Denominazione IUPAC:

1-[3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)urea

n. CE: 401-400-1

n. CAS: 86479-06-3

984 g/kg

1o aprile 2017

31 marzo 2022

18

L'esaflumuron è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo. Inoltre, conformemente all'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012 nella valutazione del prodotto occorre anche esaminare se le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere rispettate.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

i prodotti sono autorizzati solo per l'uso negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012;

2)

per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

3)

poiché l'esaflumuron è considerato molto persistente, molto bioaccumulabile e tossico, l'esposizione degli animali non bersaglio e dell'ambiente dovrebbe essere ridotta al minimo tenendo presente e applicando tutte le opportune misure di attenuazione del rischio. Ciò include la restrizione al solo uso professionale e l'obbligo di utilizzare contenitori per esche protetti.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con esaflumuron o che contiene tale sostanza garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1983 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

46,6

MA

68,6

MK

44,1

TR

74,5

ZZ

58,5

0707 00 05

AL

92,7

TR

140,9

ZZ

116,8

0709 93 10

MA

143,3

TR

153,3

ZZ

148,3

0805 20 10

CL

168,9

MA

95,6

PE

167,8

ZA

150,6

ZZ

145,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

132,9

TR

112,5

ZA

107,4

ZZ

117,6

0805 50 10

TR

115,3

UY

53,9

ZZ

84,6

0806 10 10

BR

309,5

EG

231,7

PE

300,3

TR

171,5

ZZ

253,3

0808 10 80

CL

173,0

MK

23,1

NZ

123,4

ZA

165,9

ZZ

121,4

0808 30 90

TR

137,7

ZZ

137,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1984 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2015

che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

[notificata con il numero C(2015) 7369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La notifica dei regimi di identificazione elettronica da parte degli Stati membri è una condizione essenziale ai fini del riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica.

(2)

La cooperazione in materia di interoperabilità e sicurezza dei regimi di identificazione elettronica richiede procedure semplificate. Poiché la collaborazione tra gli Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 910/2014, e disciplinata in dettaglio nella decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione (2), prevede già l'uso della lingua inglese, la stessa soluzione ai fini della notifica dei regimi di identificazione elettronica dovrebbe facilitare il conseguimento dell'interoperabilità e della sicurezza dei regimi. Tuttavia, la traduzione della documentazione esistente non dovrebbe generare oneri irragionevoli.

(3)

I regimi possono concernere più parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica e/o più livelli di garanzia. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, la notifica dei regimi di cui trattasi dovrebbe tuttavia costituire un unico processo, con distinti moduli di notifica per ciascuna parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e/o per ciascun livello di garanzia.

(4)

L'organizzazione dei regimi di identificazione elettronica varia da uno Stato membro all'altro e può implicare entità del settore pubblico e privato. Benché il modulo di notifica sia finalizzato a fornire informazioni quanto più precise possibile, tra l'altro, sulle varie autorità o entità implicate nel processo di identificazione elettronico, esso non dovrebbe mirare a compilare elenchi, ad esempio, di tutti gli enti locali che fossero implicati. In tal caso, il relativo campo del modulo di notifica dovrebbe individuare il livello dell'autorità o entità implicata.

(5)

Fornire una descrizione dei regimi di identificazione elettronica prima della notifica agli altri Stati membri di cui all'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014 è una condizione essenziale ai fini del riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica. Il modulo di notifica riportato nel presente atto di esecuzione dovrebbe essere utilizzato quando si tratta di fornire una descrizione del regime ad altri Stati membri, al fine di consentire una revisione inter pares a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/296.

(6)

Il termine per la pubblicazione di una notifica da parte della Commissione, come previsto all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014, va calcolato dal giorno in cui è presentato il modulo completo. Se la Commissione ha bisogno di chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti, il modulo di notifica non deve essere considerato completo.

(7)

Al fine di garantire un uso uniforme del modulo di notifica, è opportuno che la Commissione fornisca agli Stati membri orientamenti, in particolare per determinare se le modifiche apportate al modulo di notifica debbano comportare una nuova notifica.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014, la presente decisione stabilisce le circostanze, i formati e le procedure delle notifiche dei regimi di identificazione elettronica alla Commissione.

Articolo 2

Lingua della notifica

1.   La lingua della notifica è l'inglese. Il modulo di notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è compilato in lingua inglese.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti a tradurre i documenti giustificativi di cui al punto 4.4 dell'allegato, qualora ne risultassero oneri irragionevoli.

Articolo 3

Procedura e formati di notifica

1.   La notifica è effettuata per via elettronica nel formato conforme al modulo che figura nell'allegato.

2.   Quando un regime implica la presenza di più parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica e/o comprende più livelli di garanzia, il punto 3.2 e/o, se del caso, il punto 4.2 del modulo di notifica di cui all'allegato sono completati separatamente per ciascuna parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e/o per ciascun livello di garanzia.

3.   Se le autorità, le parti, le entità o gli organismi da notificare utilizzando il modulo che figura nell'allegato, in particolare le parti che gestiscono il processo di registrazione dei dati unici di identificazione personale o le parti che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica, agiscono conformandosi alla stessa serie di norme e in applicazione delle medesime procedure, in particolare quando si tratti di enti regionali o locali, si applicano le seguenti regole specifiche:

a)

il modulo di notifica può essere compilato una sola volta per tutte le parti;

b)

il modulo di notifica può essere compilato con le informazioni necessarie per individuare il rispettivo livello di organizzazione territoriale o funzionale.

4.   La Commissione accusa ricevuta della notifica per via elettronica.

5.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti nelle seguenti circostanze:

a)

il modulo di notifica non è compilato in modo corretto;

b)

c'è un errore manifesto nella forma o nei documenti giustificativi;

c)

la descrizione del regime di identificazione elettronica prima della notifica non è stata comunicata agli altri Stati membri in applicazione dell'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014.

6.   Qualora siano chieste le informazioni aggiuntive o le precisazioni di cui al paragrafo 5, la notifica è considerata completa quando tali ulteriori elementi d'informazione sono comunicati alla Commissione.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2015

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 14).


ALLEGATO

MODULO DI NOTIFICA DEI REGIMI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014.

(Inserire il nome dello Stato membro) notifica alla Commissione europea un regime di identificazione elettronica da pubblicare nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 e conferma quanto segue:

le informazioni comunicate nella presente notifica sono coerenti con le informazioni che sono state comunicate alla rete di collaborazione a norma dell'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014, e

il regime di identificazione elettronica può essere utilizzato per accedere almeno ad un servizio fornito da un organismo del settore pubblico in (indicare il nome dello Stato membro).

Data

[firma elettronica]

1.   Informazioni di carattere generale

Titolo del regime (se del caso)

Livello o livelli di garanzia (basso, significativo o elevato)

 

 

2.   Autorità competente per il regime

Nome della o delle autorità

Indirizzo postale

Indirizzo elettronico

Telefono

 

 

 

 

3.   Informazioni sulle parti, entità e organismi implicati (qualora vi siano più parti, entità o organismi, si prega di elencarli tutti, in conformità con l'articolo 3, paragrafi 2, e 3

3.1   Entità che gestisce il processo di registrazione dei dati unici di identificazione personale

Nome dell'entità che gestisce il processo di registrazione dei dati unici di identificazione personale

3.2   parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica

Nome della parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e indicazione del fatto che la parte sia contemplata o meno dall'articolo 7, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 910/2014

 

Articolo 7, lettera a), punto i) ☐

Articolo 7, lettera a), punto ii) ☐

Articolo 7, lettera a), punto iii) ☐

3.3   parte che gestisce la procedura di autenticazione

Nome della parte che gestisce la procedura di autenticazione

3.4   Organismo di vigilanza

Nome dell'organismo di vigilanza

(indicare il nome o i nomi, se del caso)

4.   Descrizione del regime di identificazione elettronica

Per ciascuna delle seguenti descrizioni possono essere allegati documenti.

a)

Fornire una breve descrizione del regime, compresi il contesto in cui opera e il suo campo di applicazione

b)

Se del caso, elencare gli attributi supplementari che possono essere previsti per le persone fisiche nell'ambito del regime se richiesto da una parte facente affidamento sulla certificazione

c)

se del caso, elencare gli attributi aggiuntivi che possono essere inclusi per le persone fisiche nell'ambito del regime se richiesto da una parte facente affidamento sulla certificazione

4.1   Regime applicabile in materia di vigilanza, di responsabilità e di gestione

4.1.1   Regime di vigilanza applicabile

Descrivere il regime di vigilanza del regime con riguardo agli aspetti seguenti:

(se del caso, le informazioni includono i ruoli, le responsabilità e i poteri dell'organismo di vigilanza di cui al punto 3.4 e l'entità a cui rende conto. Se l'organo di vigilanza non rende conto all'autorità competente per il regime, devono essere fornite informazioni complete sull'entità a cui rende conto)

a)

regime di vigilanza applicabile alla parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica

b)

regime di vigilanza applicabile alla parte che gestisce la procedura di autenticazione

4.1.2   Regime di responsabilità applicabile

Descrivere brevemente il regime nazionale in materia di responsabilità applicabile ai seguenti scenari:

a)

responsabilità dello Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014

b)

responsabilità della parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014

c)

responsabilità della parte che gestisce la procedura di autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014

4.1.3   Regime di gestione applicabile

Descrivere le disposizioni per la sospensione o la revoca del regime di identificazione elettronica notificato o dell'autenticazione oppure di parti compromesse dell'uno o dell'altra.

4.2   Descrizione dei componenti del regime

Descrivere in che modo sono stati soddisfatti i seguenti elementi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione (1), per conseguire un livello di garanzia di un mezzo di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato alla Commissione:

(includere le norme adottate)

4.2.1   Iscrizione

a)

Domanda e registrazione

b)

Controllo e verifica dell'identità (persona fisica)

c)

Controllo e verifica dell'identità (persona giuridica)

d)

Collegamento tra i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e delle persone giuridiche

4.2.2   Gestione dei mezzi di identificazione elettronica

a)

Caratteristiche e progettazione dei mezzi di identificazione elettronica (comprese, se del caso, le informazioni sulla certificazione della sicurezza)

b)

Rilascio, recapito e attivazione

c)

Sospensione, revoca e riattivazione

d)

Rinnovo e sostituzione

4.2.3   Autenticazione

Descrivere il meccanismo di autenticazione, comprese le condizioni di accesso all'autenticazione delle parti facenti affidamento sulla certificazione diverse dagli organismi del settore pubblico

4.2.4   Gestione e organizzazione

Descrivere la gestione e l'organizzazione dei seguenti aspetti:

a)

disposizioni generali in materia di gestione e organizzazione

b)

pubblicazione di avvisi e informazioni per gli utenti

c)

gestione della sicurezza delle informazioni

d)

obbligo di conservazione dei dati

e)

strutture e personale

f)

controlli tecnici

g)

conformità e verifiche

4.3   Requisiti di interoperabilità

Descrivere in che modo sono soddisfatti i requisiti di interoperatività e i requisiti minimi di sicurezza tecnica e operativa a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione (2). Elencare e allegare qualsiasi documento che possa fornire ulteriori informazioni sulla conformità, quali il parere della rete di cooperazione, gli audit esterni ecc.

4.4   Documenti giustificativi

Elencare di seguito tutti i documenti giustificativi presentati e indicare a quale degli elementi di cui sopra si riferiscono. Includere ogni normativa nazionale relativa all'identificazione elettronica pertinente per la presente notifica. Presentare una versione inglese o una traduzione in inglese, se disponibile.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 7).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1).


5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1985 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 aprile 2015 il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se un fazzoletto di carta antivirale immesso sul mercato con l'indicazione «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto» sia un biocida o un articolo trattato e, qualora sia considerato un biocida, se appartenga al tipo di prodotto 1 (igiene umana) o 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali).

(2)

Secondo le informazioni fornite dal Belgio il fazzoletto è costituito da tre strati di cui quello intermedio è impregnato di acido citrico. L'acido citrico viene indicato come irreversibilmente legato alla matrice del fazzoletto, per cui permane nel prodotto per tutto il suo ciclo di vita. Dopo che il fazzoletto è stato utilizzato, ossia quando l'umidità formatasi starnutendo, tossendo o soffiandosi il naso nel fazzoletto raggiunge lo strato intermedio, l'acido citrico, secondo le informazioni, disattiva il carico virale all'interno del fazzoletto per evitare che si trasferisca alle mani, si trasmetta con il contatto da mano a mano e si trasmetta alle superfici con cui il fazzoletto entra in contatto.

(3)

Il fazzoletto soddisfa la definizione di articolo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il fazzoletto soddisfa la definizione di articolo trattato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 528/2012 poiché l'acido citrico vi è incorporato intenzionalmente allo scopo di disattivare i virus e limitare la contaminazione incrociata da tali virus.

(5)

I virus soddisfano la definizione di organismo nocivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012 poiché possono avere un effetto dannoso per l'uomo.

(6)

Distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo sono funzioni biocide.

(7)

È pertanto essenziale stabilire se il fazzoletto abbia o no una funzione primaria biocida, in modo da definire se esso sia un articolo trattato o un biocida.

(8)

L'indicazione riportata sulla confezione e nella pubblicità del fazzoletto è «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto». Con tale indicazione viene data maggiore prominenza e primaria importanza alla funzione biocida del fazzoletto piuttosto che alle sue altre funzioni (per esempio soffiarvici il naso). Il fazzoletto antivirale ha pertanto una funzione primaria biocida.

(9)

Poiché il tipo di prodotto 1 riguarda i biocidi utilizzati per disinfettare la pelle o il cuoio capelluto e il tipo di prodotto 2 riguarda i biocidi utilizzati per finalità più ampie, quali la disinfezione di superfici e materiali o dell'aria, l'impiego del fazzoletto corrisponderebbe piuttosto a quest'ultimo tipo di prodotto.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico e immesso sul mercato con l'indicazione «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto» è considerato un biocida a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientra nel tipo di prodotto 2 quale definito nell'allegato V di detto regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.