ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 281

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
27 ottobre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1919 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1920 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1921 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1922 della Commissione, del 26 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/1923 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

9

 

*

Decisione (PESC) 2015/1924 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

10

 

*

Decisione (PESC) 2015/1925 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

12

 

*

Decisione (PESC) 2015/1926 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED)

13

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1927 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

14

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1928 della Commissione, del 23 ottobre 2015, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

16

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1919 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (1) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.

(2)

Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1924 (3) che cancella dagli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC una persona deceduta.

(3)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il 26 ottobre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1921 (4) che cancella una persona deceduta dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

(5)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

È opportuno inoltre inserire una nuova disposizione al fine di rispettare i requisiti in materia di protezione dei dati personali.

(7)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 314/2004 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

1.   L'allegato III indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

2.   L'allegato III include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»

Articolo 2

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1924 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1921 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, la voce relativa alla seguente persona fisica è cancellata dall'elenco «I. Persone»:

I.   Persone

 

Nomi (ed eventuali pseudonimi)

44.

MIDZI, Amos Bernard (Mugenva)


27.10.2015   

IT

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L 281/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1920 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1352/2014, del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 febbraio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 2140 (2014) che richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014) ( «comitato») nonché il congelamento dei fondi e dei beni delle persone designate dal comitato.

(2)

Il 7 novembre 2014 il comitato ha designato tre persone sulla base dei criteri stabiliti al punto 17 dell'UNSCR 2140 (2014).

(3)

Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014.

(4)

Il 16 settembre 2015 il comitato ha modificato le informazioni relative ad una persona.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60.


ALLEGATO

Nell'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, la voce n. 5 della sezione «Persone» è sostituita dalla seguente:

«5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Titolo: Ex ambasciatore, ex brigadier generale, Data di nascita: 25 luglio 1972, Cittadinanza: yemenita, Passaporto n.: a) passaporto yemenita numero 17979 rilasciato a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh (figurante nella carta d'identità diplomatica con numero 31/2013/20/003140 di cui sotto) b) passaporto yemenita numero 02117777 rilasciato l'8.11.2005 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar c) passaporto yemenita numero 06070777 rilasciato il 3.12.2014 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar, Indirizzo: Emirati Arabi Uniti, Altre informazioni: ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh. Ahmed Ali Abdullah Saleh proviene da una zona conosciuta come Bayt al-Ahmar, situata a circa 20 chilometri a sud-est della capitale Sanàa. Carta d'identità diplomatica n. 31/2013/20/003140, rilasciata il 7.7.2013 dal ministero degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh; stato attuale: annullata. Data di designazione da parte dell'ONU: 14.4.2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo, Saleh è stato destituito dal presidente Hadi, ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.».


27.10.2015   

IT

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L 281/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1921 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

(2)

Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

(3)

Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha deciso di cancellare il nome di una persona deceduta dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, la seguente persona fisica è cancellata dalla sezione «I. Persone»:

I.   Persone

«Amos Bernard MIDZI (Mugenva). Data di nascita: 4.7.1952. Altre informazioni: a) ex ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario; b) ex ministro dell'energia e dello sviluppo energetico; c) presidente del partito ZANU-PF a Harare; d) ex membro del governo associato alla fazione ZANU-PF del governo; e) ha organizzato la scorta ai sostenitori e soldati dello ZANU-PF che hanno assalito persone e distrutto abitazioni nel giugno 2008; f) coinvolto nelle violenze a Epworth attraverso il sostegno alle basi della milizia nel 2008 e nuovamente nel 2011.»


27.10.2015   

IT

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L 281/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1922 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

44,1

MA

99,4

MK

61,4

TR

105,8

ZZ

77,7

0707 00 05

AL

35,9

MK

46,1

TR

112,1

ZZ

64,7

0709 93 10

MA

112,1

TR

142,2

ZZ

127,2

0805 50 10

AR

152,4

TR

108,3

UY

78,3

ZA

133,8

ZZ

118,2

0806 10 10

BR

257,0

EG

209,0

LB

234,5

MK

88,0

PE

75,0

TR

159,0

ZZ

170,4

0808 10 80

AL

23,1

AR

124,2

CL

104,6

NZ

134,1

ZA

158,7

ZZ

108,9

0808 30 90

TR

133,8

ZZ

133,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.10.2015   

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L 281/9


DECISIONE (PESC) 2015/1923 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.

(2)

In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2016.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8, il paragrafo 2 della decisione 2010/638/PESC è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2016. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/638/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).


27.10.2015   

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L 281/10


DECISIONE (PESC) 2015/1924 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1).

(2)

Una persona deceduta dovrebbe essere cancellata dagli allegati I e II di detta decisione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


ALLEGATO

I.

Nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC, la voce relativa alla seguente persona fisica è cancellata dalla sezione «I. Persone»:

Nome (ed eventuali pseudonimi)

51.

MIDZI, Amos Bernard (Mugenva)

II.

Nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC, la voce relativa alla seguente persona fisica è cancellata dalla sezione «I. Persone»:

Nome (ed eventuali pseudonimi)

41.

MIDZI, Amos Bernard (Mugenva)


27.10.2015   

IT

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L 281/12


DECISIONE (PESC) 2015/1925 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova fino al 31 ottobre 2016. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2016. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).


27.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/13


DECISIONE (PESC) 2015/1926 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (1).

(2)

Il 24 settembre 2015 il comandante dell'operazione ha proposto di denominare l'operazione SOPHIA.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/778,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nome dell'operazione

Nel titolo e in tutto il testo della decisione (PESC) 2015/778, il nome «EUNAVFOR MED» è sostituito in tutti i casi con il nome «EUNAVFOR MED operazione SOPHIA» e sono introdotti tutti i necessari cambiamenti grammaticali.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).


27.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/1927 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 febbraio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 2140 (2014) che richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito ai norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014) («comitato») nonché il congelamento dei fondi e dei beni delle persone designate dal Comitato.

(2)

Il 7 novembre 2014 il Comitato ha designato tre persone sulla base dei criteri stabiliti al punto 17 dell'UNSCR 2140 (2014).

(3)

Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC.

(4)

Il 16 settembre 2015 il comitato ha modificato le informazioni relative a una persona.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/932/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.


ALLEGATO

Nell'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato della decisione 2014/932/PESC, la voce n. 5 della sezione «Persone» è sostituita dalla seguente:

«5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Titolo: Ex ambasciatore, ex brigadier generale, Data di nascita: 25 luglio 1972, Cittadinanza: yemenita, Passaporto n.: a) passaporto yemenita numero 17979 rilasciato a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh (figurante nella carta d'identità diplomatica con numero 31/2013/20/003140 di cui sotto) b) passaporto yemenita numero 02117777 rilasciato l'8.11.2005 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar c) passaporto yemenita numero 06070777 rilasciato il 3.12.2014 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar, Indirizzo: Emirati Arabi Uniti, Altre informazioni: ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh. Ahmed Ali Abdullah Saleh proviene da una zona conosciuta come Bayt al-Ahmar, situata a circa 20 chilometri a sud-est della capitale Sanàa. Carta d'identità diplomatica n. 31/2013/20/003140, rilasciata il 7.7.2013 dal ministero degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh; stato attuale: annullata. Data di designazione da parte dell'ONU: 14.4.2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo, Saleh è stato destituito dal presidente Hadi, ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.»


27.10.2015   

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L 281/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1928 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2015

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A.   APERTURA

(1)

Il 12 dicembre 2014 la Commissione europea (la «Commissione») ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fogli di alluminio di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, ed esclusi i fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da sei produttori dell'Unione («i denuncianti»), i quali rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole sufficienti a giustificare l'apertura.

(3)

La Commissione ha informato dell'apertura del procedimento i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, gli eventuali produttori del paese di riferimento, gli importatori noti, i distributori e altre parti notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4)

I denuncianti, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e i distributori hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(5)

I denuncianti hanno ritirato la denuncia con una lettera del 20 agosto 2015 inviata alla Commissione.

(6)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(7)

L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la presente inchiesta debba essere chiusa. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

(8)

La Commissione ha quindi dedotto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fogli di alluminio di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, ed esclusi i fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») debba essere chiuso senza istituire misure.

(9)

La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, ed esclusi i fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19, è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13.