ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/1 |
Informazione sulla firma del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
Il suddetto protocollo tra l'Unione europea e la Tunisia è stato firmato a Lussemburgo il 14 aprile 2014.
REGOLAMENTI
24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1910 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2015
che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per la guazatina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti per la guazatina, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva guazatina sono state revocate. Non sono state comunicate tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano neppure disponibili LMR del Codex. In mancanza di informazioni su specifiche buone pratiche agricole che potessero essere utilizzate in una valutazione del rischio per i consumatori, l'Autorità ha concluso che un valore di 0,05 mg/kg presenta un livello soddisfacente di protezione per i consumatori europei. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione e modificare la definizione del residuo. |
(3) |
Inoltre, il Belgio ha segnalato che gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance possono destare preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori. In particolare, non poteva essere escluso un grave rischio per i consumatori neanche con un'accurata valutazione dei rischi, che tenesse conto di un fattore di trasformazione per gli agrumi. La Commissione europea e gli Stati membri rappresentati nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi hanno ritenuto opportuno adottare una decisione di gestione dei rischi volta a ridurre gli LMR a un livello rivelatosi sicuro per i consumatori europei. |
(4) |
A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l'impiego della guazatina sugli agrumi. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. L'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare per quanto riguarda i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (3). Tale parere è stato trasmesso alla Commissione e agli Stati membri e reso accessibile al pubblico. Nel suo parere l'Autorità ha concluso che non raccomanda la fissazione degli LMR proposti, perché i dati disponibili non sono sufficienti ad escludere un rischio per i consumatori europei. |
(5) |
Il richiedente ha chiesto un riesame amministrativo del parere motivato dell'Autorità, in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 396/2005. Tale riesame è giunto alla conclusione che non sono stati constatati carenze sostanziali ed errori di valutazione da parte dell'Autorità. |
(6) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(9) |
Le disposizioni transitorie previste dal presente regolamento dovrebbero tenere conto delle preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori per quanto concerne gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance. |
(10) |
È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(11) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda la guazatina, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 13 maggio 2016, ad eccezione dei pompelmi e delle arance.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal 13 maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la guazatina in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(5):3239. [20 pp.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la guazatina negli agrumi). EFSA Journal 2014;12(8):3818. [29 pp.].
ALLEGATO
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato III è soppressa la colonna relativa alla guazatina; |
2) |
nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna relativa alla guazatina: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Guazatina (acetato di guazatina, somma dei componenti)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1911 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
49,7 |
MA |
105,3 |
|
MK |
50,7 |
|
TR |
112,8 |
|
ZZ |
79,6 |
|
0707 00 05 |
AL |
39,0 |
MK |
46,1 |
|
TR |
112,1 |
|
ZZ |
65,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
107,9 |
TR |
141,3 |
|
ZZ |
124,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
152,4 |
TR |
109,4 |
|
UY |
74,0 |
|
ZA |
133,8 |
|
ZZ |
117,4 |
|
0806 10 10 |
BR |
260,9 |
EG |
211,9 |
|
LB |
236,1 |
|
MK |
97,7 |
|
PE |
75,0 |
|
TR |
156,6 |
|
ZZ |
173,0 |
|
0808 10 80 |
AL |
23,1 |
AR |
124,2 |
|
CL |
113,2 |
|
NZ |
135,0 |
|
ZA |
160,0 |
|
ZZ |
111,1 |
|
0808 30 90 |
TR |
129,9 |
XS |
96,6 |
|
ZZ |
113,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1912 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2015
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2015
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. |
(2) |
Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 del sottoperiodo precedente. Il sottoperiodo del mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente. |
(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4148, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
(5) |
Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2015. |
(6) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4138 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2015, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.
2. La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2015 figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2015 in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e percentuali finali di utilizzazione per il 2015
a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
b) |
Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
d) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
e) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
(1) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
(2) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
DECISIONI
24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/22 |
DECISIONE (UE) 2015/1913 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 23 della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196; «convenzione»), la convenzione è aperta alla firma dell'Unione europea. |
(2) |
Il 1o aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati in merito al protocollo addizionale della convenzione («protocollo addizionale»). |
(3) |
Il 19 maggio 2015 il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il protocollo addizionale. La Commissione ha presentato al Consiglio dell'Unione europea una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma del protocollo addizionale a nome dell'Unione europea. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 10 del protocollo addizionale, il protocollo addizionale è aperto alla firma dei firmatari della convenzione. |
(5) |
La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (1) ha stabilito norme comuni dell'Unione per la lotta al terrorismo. La convenzione potrebbe incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. |
(6) |
È opportuno pertanto che la convenzione sia firmata a nome dell'Unione europea riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui la convenzione può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle normi comuni o ne modifica la portata. |
(7) |
L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione. |
(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(9) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è autorizzata, con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
(2) Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/24 |
DECISIONE (UE) 2015/1914 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati in merito al protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196; «protocollo addizionale»). |
(2) |
Il 19 maggio 2015 il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il protocollo addizionale. Il protocollo addizionale serve a facilitare l'attuazione della risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dei combattenti stranieri e, in particolare, a qualificare come reato determinati atti individuati al paragrafo operativo 6 di tale risoluzione. |
(3) |
Un'interpretazione comune dei reati collegati alle attività dei combattenti stranieri e dei reati di terrorismo di natura preparatoria che possono portare alla commissione di atti terroristici contribuirebbe a rafforzare ulteriormente l'efficacia degli strumenti di giustizia penale e la cooperazione a livello dell'Unione e a livello internazionale. |
(4) |
La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (1) ha stabilito norme comuni dell'Unione per la lotta al terrorismo. Il protocollo addizionale potrebbe incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. |
(5) |
È opportuno pertanto che il protocollo addizionale sia firmato a nome dell'Unione europea riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui il protocollo addizionale può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il protocollo non incide sulle normi comuni o non ne modifica la portata. |
(6) |
L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione europea del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è autorizzata, con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo addizionale a nome dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
(2) Il testo del protocollo addizionale sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/26 |
DECISIONE (UE) 2015/1915 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2015
relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
viste le proposte del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Due seggi di membri titolari del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato del sig. José Ramón BAUZÁ DÍAZ e della sig.ra Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA, |
(3) |
Tre seggi di membri supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato della sig.ra María DE DIEGO DURÁNTEZ, del sig. Esteban MAS PORTELL e della sig.ra Inmaculada VALENCIA BAYÓN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
Da. Francina ARMENGOL I SOCIAS, Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares |
— |
Da. Rosa Eva DÍAZ TEZANOS, Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Politica Social de la Comunidad de Cantabria |
Articolo 2
Sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
Da. María DE DIEGO DURÁNTEZ, Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de la Comunidad de Castilla y León |
— |
D. Marc PONS I PONS, Consejero de Presidencia del Gobierno de la Islas Baleares |
— |
D. Juan José SOTA VERDIÓN, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.
(2) GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.
(3) GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.
24.10.2015 |
IT |
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L 280/28 |
DECISIONE (PESC) 2015/1916 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 20 ottobre 2015
relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/219/PESC del Consiglio, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori («CdC») per EUCAP Sahel Mali. |
(2) |
Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 hanno stabilito i principi guida e le modalità per i contributi di Stati terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato un documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui l'istituzione di un CdC. |
(3) |
Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione quotidiana di EUCAP Sahel Mali, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUCAP Sahel Mali, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione
1. È istituito un comitato dei contributori («CdC») per la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali).
2. Il mandato del CdC è stabilito nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE».
Articolo 2
Composizione
1. I membri del CdC sono i seguenti:
a) |
rappresentanti di tutti gli Stati membri; e |
b) |
rappresentanti degli Stati terzi che partecipano a EUCAP Sahel Mali e forniscono contributi. |
2. Anche un rappresentante della Commissione europea può assistere alle riunioni del CdC.
Articolo 3
Informazioni dal capo della missione
Il capo della missione informa regolarmente il CdC.
Articolo 4
Presidente
La presidenza del CdC è esercitata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante.
Articolo 5
Riunioni
1. Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.
Articolo 6
Riservatezza
1. Conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.
(2) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
24.10.2015 |
IT |
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L 280/30 |
DECISIONE (PESC) 2015/1917 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 20 ottobre 2015
relativa all'accettazione del contributo della Svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/219/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'accettazione dei contributi proposti a EUCAP Sahel Mali da parte degli Stati terzi. |
(2) |
Il comandante civile delle operazioni ha raccomandato che il CPS accetti il contributo proposto dalla Svizzera a EUCAP Sahel Mali e che il CPS lo consideri significativo. |
(3) |
La Svizzera dovrebbe essere esentata dai contributi finanziari al bilancio operativo di EUCAP Sahel Mali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributi di Stati terzi
1. È accettato e considerato significativo il contributo della Svizzera a EUCAP Sahel Mali.
2. La Svizzera è esentata dai contributi finanziari al bilancio operativo di EUCAP Sahel Mali.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.
24.10.2015 |
IT |
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L 280/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1918 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2015
che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
[notificata con il numero C(2015) 7132]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato per l'organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali stabilite dalla legislazione dell'Unione. Il titolo IV stabilisce le norme per l'assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti negli Stati membri per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. |
(2) |
In particolare, il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di prestarsi reciprocamente assistenza amministrativa, di cooperare e di scambiarsi informazioni in modo da garantire che i casi transfrontalieri di non conformità siano efficacemente perseguiti. |
(3) |
Inoltre, il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che gli obblighi di assistenza e cooperazione amministrativa degli Stati membri siano integrati dall'obbligo per la Commissione di coordinare le azioni intraprese dagli Stati membri qualora la non conformità sia diffusa o ricorrente, o qualora gli Stati membri non riescano a trovare un accordo sulle modalità per affrontare i casi di non conformità. |
(4) |
Per adempiere gli obblighi definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono tenute a scambiare le informazioni necessarie per consentire la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti con le loro controparti in altri Stati membri e in alcuni casi con la Commissione, qualora i risultati dei controlli ufficiali richiedano l'intervento in più di uno Stato membro. |
(5) |
Affinché lo scambio di informazioni sia condotto nel modo più efficiente possibile è opportuno istituire un sistema informatico, vale a dire il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA»), volto a fornire agli organi di collegamento designati in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli strumenti necessari per agevolare l'esecuzione pratica dello scambio di informazioni previsto da tale regolamento. Il sistema ACA dovrebbe essere in grado di fornire un metodo semplificato di comunicazione e un formato strutturato per lo scambio di informazioni. |
(6) |
Per lo sviluppo, l'uso e la manutenzione del sistema ACA si applicano i principi della politica di razionalizzazione della Commissione in materia di tecnologia dell'informazione (TI), ossia il riutilizzo dei sistemi esistenti, che in tal caso se possibile significa il riutilizzo degli attuali sistemi di scambio di dati, al fine di fornire la soluzione più efficiente possibile ed evitare inutili duplicazioni dei sistemi informatici. |
(7) |
L'accesso al sistema ACA dovrebbe essere concesso solo agli organi di collegamento designati in ciascuno Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 e al personale designato della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di specificare, tra gli organi di collegamento designati, determinati organi di collegamento che sono stati specificamente designati per usare il sistema ACA in relazione a casi di eventuale non conformità perpetrati attraverso pratiche ingannevoli e fraudolente. |
(8) |
Al fine di fornire ulteriore supporto tecnico e agevolare la preparazione delle procedure di assistenza e cooperazione amministrativa, su richiesta di un organo di collegamento le autorità competenti a livello centrale o regionale in uno Stato membro possono ottenere l'accesso a determinate funzionalità tecniche del sistema ACA. Tale accesso può essere concesso soltanto per le funzionalità necessarie a consentire lo scambio di informazioni che riguardano richieste di assistenza o notifiche di non conformità tra tali autorità e l'organo di collegamento che si occupa della domanda o notifica in questione. |
(9) |
In alcuni casi, le informazioni relative ai casi di non conformità con la normativa in materia di mangimi o di alimenti sono diffuse da e tra le autorità competenti negli Stati membri attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e tramite il sistema informatico veterinario integrato (Traces), istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (3). Al fine di evitare inutili duplicazioni, è opportuno che tali informazioni siano messe a disposizione degli organi di collegamento designati a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 tramite il sistema ACA, in modo che lo Stato membro che notifica tali informazioni al RASFF e a Traces non debba caricare le stesse informazioni nel sistema ACA ai fini dell'assistenza e della cooperazione amministrativa. Di conseguenza, per razionalizzare il processo i sistemi RASFF e Traces dovrebbero essere abilitati a fornire dati al sistema ACA. |
(10) |
Le informazioni in materia di assistenza e cooperazione amministrativa scambiate a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 possono includere i risultati di controlli ufficiali effettuati sugli operatori e sui locali e le merci sottoposti al loro controllo, nonché informazioni che consentono l'identificazione di tali operatori, locali o merci. L'accesso a tali informazioni dovrebbe essere limitato ai funzionari che, data la loro funzione presso le autorità competenti, necessitano di tali informazioni per verificare la conformità con, o altrimenti per far rispettare, la normativa in materia di mangimi o di alimenti. |
(11) |
Il sistema ACA dovrebbe consentire la chiusura di una procedura di cooperazione e assistenza amministrativa da parte dell'organo di collegamento che ha trasmesso una richiesta di assistenza o una notifica riguardo a un caso di non conformità transfrontaliero possibile o accertato una volta che l'organo di collegamento che ha ricevuto la domanda o notifica ha fornito l'assistenza o il riscontro alla notifica richiesti. È opportuno adottare disposizioni atte a evitare che una procedura rimanga inutilmente inattiva o in sospeso e far sì che il sistema possa chiudere automaticamente una procedura qualora non si sia registrata nessuna attività o scambio di informazioni nell'arco di un periodo di sei mesi. |
(12) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente decisione è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. |
(13) |
Qualora lo scambio di informazioni previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla presente decisione comporti il trattamento di dati personali, è opportuno svolgere un'attenta valutazione che garantisca che il trattamento sia strettamente necessario per ottenere un'assistenza e cooperazione amministrativa efficace, e che tale trattamento sia conforme alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Nel caso in cui vengano prese in considerazione deroghe e restrizioni di alcuni diritti degli interessati e obblighi dei responsabili del trattamento dei dati stabiliti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001 al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed f) della direttiva 95/46/CE e all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) ed e) del regolamento (CE) n. 45/2001, tali deroghe e restrizioni possono essere adottate solo se sono necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito. Le restrizioni ai diritti degli interessati dovrebbero costituire una misura necessaria per evitare interferenze con i compiti di controllo ufficiale delle autorità competenti e con la valutazione del rispetto della legislazione in materia di mangimi o alimenti. In particolare, i diritti degli interessati possono essere limitati, a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, durante il periodo in cui hanno luogo azioni di osservazione o sorveglianza discreta, poiché la loro concessione metterebbe a repentaglio o comprometterebbe lo scopo dei controlli ufficiali o delle indagini. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati è opportuno stabilire un termine massimo che garantisca che i dati personali non restino nel sistema ACA più a lungo di quanto sia necessario per conseguire il rispetto delle norme di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare, è opportuno definire un periodo di conservazione di cinque anni a decorrere dalla chiusura della procedura di assistenza e cooperazione amministrativa, dopo il quale i dati personali dovrebbero essere cancellati dal sistema ACA. La durata del periodo di conservazione è necessaria per dare la possibilità agli organi di collegamento e alla Commissione di consultare le informazioni per un periodo di tempo sufficiente dopo che la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa è stata conclusa, al fine di accertare la tempestiva individuazione di casi ricorrenti, collegati o diffusi di non conformità con la normativa in materia di mangimi o di alimenti. |
(14) |
È opportuno stabilire norme riguardanti la rettifica delle informazioni scambiate tramite il sistema ACA al fine di garantire che le informazioni archiviate nel sistema siano esatte. È inoltre opportuno stabilire requisiti minimi per la sicurezza dei dati, per impedire l'accesso o l'uso non autorizzato degli stessi. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le norme relative alla definizione e all'uso del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (il «sistema ACA») per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste e la Commissione, conformemente al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «procedura di assistenza e di cooperazione amministrativa»: un determinato flusso di lavoro predisposto all'interno del sistema ACA che consente agli organi di collegamento e alla Commissione di scambiare informazioni riguardo a possibili casi di non conformità a norma degli articoli 36, 37 e 38 del regolamento (CE) n. 882/2004;
2) «chiusura di una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa»: applicazione dello strumento tecnico fornito dal sistema ACA per chiudere una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa;
3) «ritiro di una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa»: ritiro dal sistema ACA di una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa che vi era stata erroneamente caricata.
SEZIONE II
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ACA
Articolo 3
Definizione e gestione del sistema ACA
1. La Commissione istituisce, gestisce e aggiorna, se necessario, il sistema ACA.
2. La Commissione consente l'accesso al sistema ACA agli organi di collegamento designati da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («gli organi di collegamento»).
3. Su richiesta di uno degli organi di collegamento di cui al paragrafo 2, la Commissione consente l'accesso al sistema ACA al personale designato appartenente alle autorità competenti a livello centrale o regionale all'interno dello stesso Stato membro. Tale accesso è limitato alle funzionalità tecniche del sistema ACA necessarie per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'organo di collegamento che ha chiesto l'accesso, in relazione alla preparazione di eventuali procedure di assistenza e cooperazione amministrativa gestite dall'organo di collegamento.
4. La Commissione è tenuta a garantire che il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e il sistema informatico veterinario integrato (Traces) istituito a norma dell'articolo 2 della decisione 2004/292/CE siano in grado di fornire le necessarie informazioni al sistema ACA e di conseguenza agli organi di collegamento.
Articolo 4
Organi di collegamento responsabili dello scambio di informazioni riguardo a una possibile non conformità perpetrata attraverso pratiche ingannevoli e fraudolente
Gli Stati membri devono in particolare indicare quali degli organi di collegamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono designati ai fini dello scambio di informazioni su possibili non conformità perpetrate attraverso pratiche ingannevoli e fraudolente.
Articolo 5
Responsabilità degli organi di collegamento relativamente al sistema ACA
1. Agli organi di collegamento incombono le seguenti responsabilità:
a) |
garantire che il loro personale rispetti le norme in materia di riservatezza di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 882/2004; |
b) |
caricare nel sistema ACA le richieste di assistenza a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 882/2004 («richieste di assistenza»), le notifiche di non conformità a norma degli articoli 37 e 38 del regolamento («notifiche di non conformità») e le risposte a tali richieste di assistenza o notifiche di non conformità, se del caso; |
c) |
assicurare che le informazioni che devono essere fornite a un organo di collegamento in un altro Stato membro a norma degli articoli 36, 37 e 38 del regolamento (CE) n. 882/2004 vengano tempestivamente caricate nel sistema; |
d) |
prendere ogni ragionevole provvedimento per garantire che le informazioni caricate nel sistema ACA siano esatte e, se necessario, vengano rettificate e aggiornate; |
e) |
rimuovere dal sistema ACA, non più tardi di 30 giorni dopo la data di inserimento, qualsiasi informazione ivi caricata erroneamente o non più necessaria per avviare la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa. |
2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), si applicano anche al personale delle autorità competenti a livello centrale o regionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Se un organo di collegamento dispone di prove che indicano che un dato è inesatto o è stato erroneamente inserito nel sistema ACA, esso ne informa al più presto l'organo di collegamento che ha inserito tale dato nel sistema.
Articolo 6
Chiusura di una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa
1. Una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa viene chiusa dall'organo di collegamento che ha caricato la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), in seguito al ricevimento di una risposta adeguata a tale richiesta di assistenza o a tale notifica di non conformità da parte dell'organo di collegamento che la riceve.
2. Qualora dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità è stata caricata nel sistema ACA a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa non sia stata chiusa, il sistema ACA chiede all'organo di collegamento che ha introdotto la richiesta o la notifica di confermare che la procedura è ancora in corso.
L'organo di collegamento richiedente o notificante è tenuto a confermare che la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa è ancora in corso o a chiuderla se essa non è più necessaria, entro quindici giorni lavorativi. In caso di mancata conferma o se la procedura non viene chiusa dall'organo di collegamento, il sistema ACA chiude la procedura automaticamente.
3. Se il sistema riceve conferma conformemente al paragrafo 2 che la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa è ancora in corso, essa rimane aperta nel sistema ACA.
A partire dalla data di tale conferma, qualsiasi periodo di sei mesi privo di scambi di informazioni comporta la chiusura automatica della procedura di assistenza e cooperazione amministrativa.
Articolo 7
Responsabilità della Commissione relativamente al sistema ACA
La Commissione è tenuta a:
a) |
garantire lo sviluppo, la manutenzione, il supporto e qualsiasi aggiornamento necessario del software e dell'infrastruttura informatica che interessi il sistema ACA; |
b) |
monitorare lo scambio di informazioni attraverso il sistema ACA al fine di identificare attività che sono o appaiono contrarie alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e che sono di particolare interesse a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004; |
c) |
analizzare le informazioni scambiate attraverso il sistema ACA ai fini dei suoi compiti di coordinamento, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, e al fine di elaborare relazioni per agevolare l'applicazione di tale regolamento; |
d) |
fornire i formati e l'orientamento necessari per l'uso del sistema ACA. |
Articolo 8
Scambio di informazioni attraverso il sistema ACA
1. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema ACA utilizzando il formato messo a disposizione dalla Commissione conformemente all'articolo 7, lettera d).
2. Per ogni caso, le informazioni scambiate attraverso il sistema ACA devono comprendere almeno:
a) |
i dati di contatto delle autorità competenti e dei funzionari che si occupano del caso; |
b) |
una descrizione dell'eventuale non conformità; |
c) |
l'individuazione, ove possibile, degli operatori ad essa associati; |
d) |
i dettagli relativi ad animali o merci connessi con un possibile caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti; |
e) |
un'indicazione che spiega se le informazioni scambiate hanno lo scopo di:
|
f) |
un'indicazione dell'organo di collegamento a cui è rivolta la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità; |
g) |
un'indicazione che spiega se la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità si riferisce a un possibile caso di non conformità perpetrata attraverso pratiche fraudolente e ingannevoli e se l'accesso a tale richiesta/notifica deve essere limitato agli organi di collegamento di cui all'articolo 4. |
SEZIONE III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA
Articolo 9
Limitazione delle finalità
1. Gli organi di collegamento e la Commissione si scambiano e trattano dati personali attraverso il sistema ACA unicamente ai fini dell'applicazione delle prescrizioni in materia di assistenza e cooperazione amministrativa di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. In nessun caso i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, e le informazioni relative alla salute e alla vita sessuale di una persona sono inclusi nello scambio dei dati.
Articolo 10
Protezione dei dati
1. La direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano nella misura in cui le informazioni scambiate attraverso il sistema ACA contengono dati personali a norma dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Per quanto riguarda le loro responsabilità nella trasmissione al sistema ACA delle informazioni pertinenti e il trattamento di dati personali che potrebbe derivare da tale attività, come pure dagli scambi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le autorità competenti e gli organi di collegamento degli Stati membri sono considerati «responsabili del trattamento», a norma dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.
3. Per quanto riguarda la responsabilità di gestione del sistema ACA per il trattamento di eventuali dati personali che potrebbe derivare dall'articolo 5 della presente decisione, la Commissione è considerata responsabile del trattamento a norma dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 1 e all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE se necessario alla salvaguardia degli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed f) di tale direttiva.
5. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 1, e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001, laddove tale limitazione costituisce una misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) ed e) durante il periodo nel quale sono pianificate o svolte azioni per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti o per assicurare il rispetto della normativa in materia di mangimi o di alimenti nel caso specifico al quale si riferiscono le informazioni.
Articolo 11
Conservazione dei dati personali
La Commissione cancella i dati personali trattati nel sistema ACA non appena essi non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati raccolti ed elaborati e, di norma, non più tardi di cinque anni dopo la chiusura della procedura di assistenza e cooperazione amministrativa.
Articolo 12
Sicurezza dei dati
La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sistema ACA sia conforme alle norme in materia di sicurezza dei dati adottate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001 e dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE rispettivamente.
Articolo 13
Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(3) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).
(4) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Rettifiche
24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/38 |
Rettifica del regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, clorantraniliprolo, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazolo, fenpirossimato, fludioxonil, glufosinato-ammonio, imazapic, imazapir, indoxacarb, isoxaflutole, mandipropamide, penthiopyrad, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato e trinexapac in o su determinati prodotti
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 4 giugno 2015 )
A pagina 27, punto 2, lettera a):
anziché:
«Nella parte A, le colonne relative al clorantraniliprolo, dicamba, difenoconazolo, glufosinato-ammonio, imazapic, imazapir, mandipropamide, penthiopyrad e spirotetrammato sono sostituite dalle seguenti:»,
leggi:
«Nella parte A, le colonne relative al clorantraniliprolo, dicamba, difenoconazolo, fenpirossimato, glufosinato-ammonio, imazapic, imazapir, mandipropamide, penthiopyrad e spirotetrammato sono sostituite dalle seguenti:».
24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/38 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 15 settembre 2015 )
Pagina 31, allegato [modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014], sezione II, Persone, voce n. 1, colonna «Nome»:
anziché:
«Sergei Valerievich AKSENOV (Сер Валерьевич AKCëHOB)»
leggi:
«Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB)».
24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/39 |
Rettifica della decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 15 settembre 2015 )
Pagina 158, allegato (modifica dell'allegato della decisione 2014/145/PESC), sezione II, Persone, voce n. 1, colonna «Nome»:
anziché:
«Sergei Valerievich AKSENOV (Сер Валерьевич AKCëHOB)»
leggi:
«Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB)».