ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/1 |
DECISIONE (UE) 2015/1878 DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2015
che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) («convenzione di Budapest» o «convenzione») è uno strumento prezioso per promuovere la navigazione interna in Europa. |
(2) |
L'Unione ha competenza esterna esclusiva in particolare per quanto riguarda l'articolo 29 della convenzione di Budapest, nella misura in cui le disposizioni di tale articolo incidono sulle norme stabilite con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(3) |
La convenzione di Budapest non è aperta alla partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione europea. Di conseguenza, l'Unione non può diventarne parte contraente. |
(4) |
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione di Budapest dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificarla o ad aderirvi. |
(5) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Romania e la Repubblica slovacca sono parti contraenti della convenzione di Budapest. |
(6) |
Il Regno del Belgio ha ratificato la convenzione di Budapest dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 593/2008 con il quale l'Unione ha acquisito competenza esterna esclusiva. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare ex post il Regno del Belgio a ratificare la convenzione. |
(7) |
La Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia, che hanno vie navigabili interne rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione di Budapest, hanno espresso l'interesse a diventare parti contraenti della convenzione. |
(8) |
I restanti Stati membri hanno comunicato di non avere vie navigabili interne rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione di Budapest e, di conseguenza, non hanno interesse a ratificarla o ad aderirvi. |
(9) |
La convenzione di Budapest consente agli Stati contraenti di formulare dichiarazioni riguardo al suo ambito di applicazione. Di conseguenza, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia dovrebbero formulare le dichiarazioni consentite dalle sue disposizioni e ritenute da esse appropriate e necessarie. |
(10) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 593/2008 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
(11) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Consiglio autorizza rispettivamente il regno del Belgio e la Repubblica di Polonia a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI).
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia formulano le dichiarazioni consentite dalle disposizioni della convenzione di Budapest.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Il Regno del Belgio, la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/3 |
TRADUZIONE
CONVENZIONE DI BUDAPEST
concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) (1)
GLI STATI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
CONSIDERATE le raccomandazioni contenute nell'Atto finale del 1o agosto 1975 della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ai fini dell'armonizzazione delle legislazioni nell'interesse della promozione dei trasporti da parte degli Stati membri della Commissione centrale per la navigazione sul Reno e della Commissione per il Danubio in collaborazione con la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa,
CONSAPEVOLI della necessità e dell'utilità di fissare di comune accordo talune regole unitarie in materia di contratti di trasporto di merci per navigazione interna,
HANNO DECISO a tale scopo di concludere una Convenzione e hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Nella presente Convenzione,
1) |
«contratto di trasporto» designa ogni contratto, qualunque sia la sua denominazione, nel quale un vettore si impegna, mediante pagamento, a trasportare merci su vie navigabili interne; |
2) |
«vettore» designa ogni persona che ha stipulato o nel cui nome è stato stipulato un contratto di trasporto con un mittente; |
3) |
«vettore effettivo» designa ogni persona, diversa da un mandatario o un agente del vettore, incaricata da quest'ultimo di eseguire, in tutto o in parte, il trasporto; |
4) |
«mittente» designa ogni persona che ha stipulato o in nome della quale o per la quale è stato stipulato un contratto di trasporto con un vettore; |
5) |
«destinatario» designa la persona autorizzata a prendere in consegna le merci; |
6) |
«documento di trasporto» designa un documento che certifica un contratto di trasporto e la presa in consegna o il caricamento di merci da parte di un vettore, rilasciato nella forma di una polizza di carico o di una lettera di vettura o di qualsiasi altro documento d'uso commerciale; |
7) |
il termine «merci» non include né navi rimorchiate o spinte né bagagli o veicoli dei passeggeri; qualora le merci siano riunite in un contenitore, su una paletta o su un dispositivo di trasporto analogo oppure imballate, il termine «merci» comprende anche detto dispositivo di trasporto o detto imballaggio se è fornito dal mittente; |
8) |
con l'espressione «per iscritto» si intende, sempreché le persone interessate non dispongano altrimenti, il caso in cui la trasmissione dell'informazione avviene mediante un mezzo di comunicazione elettronico, ottico o simile, inclusi, ma non esclusivamente, telegramma, fax, telex, posta elettronica o scambio di dati elettronici (EDI), a condizione che l'informazione rimanga accessibile per un suo utilizzo successivo quale riferimento; |
9) |
il diritto applicabile di uno Stato conformemente alla presente Convenzione designa le norme giuridiche in vigore nel suddetto Stato, escluse quelle del diritto internazionale privato. |
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. La presente Convenzione è applicabile a ogni contratto di trasporto secondo il quale il porto di caricazione o luogo di presa in consegna e il porto di scarico o luogo di consegna sono situati in due Stati differenti, di cui almeno uno è parte contraente alla presente Convenzione. Se il contratto prevede una scelta di più porti di scarico o luoghi di consegna, è determinante il porto di scarico o il luogo di consegna nel quale le merci sono state effettivamente consegnate.
2. Se il contratto di trasporto ha per oggetto un trasporto di merci senza trasbordo effettuato sia su vie navigabili interne sia su acque che sottostanno a un regime marittimo, la presente Convenzione è parimenti applicabile a detto contratto alle condizioni di cui al paragrafo 1, tranne nel caso in cui:
a) |
una polizza di carico marittima sia stata rilasciata conformemente al diritto marittimo applicabile; o |
b) |
la distanza da percorrere sulle acque che sottostanno a un regime marittimo costituisca il tratto più lungo. |
3. La presente Convenzione è applicabile indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di immatricolazione, dal porto di immatricolazione o dall'appartenenza della nave alla navigazione marittima o alla navigazione interna e indipendentemente dalla nazionalità, dal domicilio, dalla sede o residenza del vettore, mittente o destinatario.
CAPITOLO II
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Articolo 3
Presa in consegna, trasporto e consegna delle merci
1. Il vettore trasporta le merci e le consegna al destinatario, nel luogo e nei termini stabiliti, nello stato in cui gli sono state affidate.
2. Sempre che non sia stato convenuto diversamente, la presa in consegna delle merci e la loro consegna avvengono a bordo della nave.
3. Il vettore decide la nave da utilizzare. Egli è tenuto, prima del viaggio e all'inizio dello stesso, a esercitare la dovuta diligenza affinché, tenuto conto delle merci da trasportare, la nave sia in condizione di ricevere il carico e di navigare, e sia altresì provvista dell'attrezzatura e dell'equipaggio prescritti dai regolamenti in vigore e munita delle autorizzazioni nazionali e internazionali necessarie per il trasporto delle merci in questione.
4. Qualora sia stato convenuto di eseguire il trasporto con una determinata nave o un determinato tipo di nave, il vettore può caricare o trasbordare, in tutto o in parte, le merci su un'altra nave o un altro tipo di nave senza il consenso del mittente, soltanto se:
a) |
si verificano circostanze quali basso livello dell'acqua, urti fra navi o altri ostacoli alla navigazione non prevedibili al momento della conclusione del contratto di trasporto e che rendono necessario il caricamento o il trasbordo delle merci per l'adempimento del contratto di trasporto e se il vettore è impossibilitato a ottenere entro un congruo termine istruzioni dal mittente; oppure |
b) |
ciò è conforme all'uso locale del porto nel quale si trova la nave. |
5. Fatti salvi gli obblighi che incombono al mittente, il vettore garantisce che il caricamento, lo stivaggio e il fissaggio delle merci non pregiudichino la sicurezza della nave.
6. Il vettore è autorizzato a trasportare merci in coperta o in stive da caricamento aperte soltanto se ciò è stato convenuto con il mittente o è conforme agli usi commerciali nel settore o è necessario in virtù delle prescrizioni vigenti.
Articolo 4
Vettore effettivo
1. Il contratto concluso tra un vettore e un vettore effettivo, secondo la definizione dell'articolo 1, punto 1, costituisce un contratto di trasporto conformemente alla presente Convenzione. In riferimento a tale contratto, tutte le disposizioni concernenti il mittente si applicano al vettore, mentre quelle relative al vettore si applicano al vettore effettivo.
2. Qualora il vettore abbia affidato l'esecuzione del trasporto o di una parte dello stesso a un vettore effettivo, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno nell'esercizio di un diritto riconosciutogli nel contratto di trasporto, il vettore rimane comunque responsabile dell'intero trasporto, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Tutte le disposizioni della presente Convenzione che disciplinano la responsabilità del vettore si applicano parimenti alla responsabilità del vettore effettivo per il trasporto eseguito da quest'ultimo.
3. Il vettore è tenuto, in ogni caso, a informare il mittente se affida l'esecuzione del trasporto o di una parte dello stesso a un vettore effettivo.
4. Ogni accordo con il mittente o il destinatario volto a estendere la responsabilità del vettore conformemente alle disposizioni della presente Convenzione vincola il vettore effettivo soltanto nella misura in cui quest'ultimo l'abbia accettato espressamente e per iscritto. Il vettore effettivo può far valere tutte le obiezioni opponibili dal vettore in virtù del contratto di trasporto.
5. Qualora e per quanto rispondano sia il vettore sia il vettore effettivo, questi ultimi rispondono solidalmente. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di regresso fra di essi.
Articolo 5
Termine di consegna
Il vettore consegna le merci entro il termine convenuto nel contratto di trasporto o, se non è stato stabilito alcun termine, entro un termine ragionevolmente esigibile da un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze del viaggio e di una navigazione senza ostacoli.
Articolo 6
Obblighi del mittente
1. Il mittente è tenuto a pagare gli importi dovuti in virtù del contratto di trasporto.
2. Prima della consegna delle merci, il mittente fornisce per iscritto al vettore le seguenti indicazioni concernenti le merci da trasportare:
a) |
dimensioni, numero o peso e coefficiente di stivaggio delle merci; |
b) |
marche necessarie per l'identificazione delle merci; |
c) |
natura, caratteristiche e proprietà delle merci; |
d) |
istruzioni relative al trattamento doganale o amministrativo delle merci; |
e) |
ulteriori indicazioni necessarie per il documento di trasporto. |
Al momento della consegna delle merci, il mittente consegna inoltre al vettore tutti i documenti accompagnatori prescritti.
3. Qualora la loro natura lo esiga e in considerazione del tipo di trasporto convenuto, il mittente è tenuto a imballare le merci in modo da prevenirne la perdita o il danneggiamento dalla presa in consegna alla consegna da parte del vettore e in modo da non arrecare danno alla nave o ad altre merci. Il mittente deve inoltre, tenuto conto del trasporto convenuto, contrassegnare le merci conformemente alle prescrizioni internazionali o nazionali applicabili o, in assenza di tali prescrizioni, secondo le regole e gli usi generalmente riconosciuti nella navigazione interna.
4. Fatti salvi gli obblighi che incombono al vettore e per quanto il contratto di trasporto non disponga altrimenti, il mittente deve caricare, stivare e fissare le merci conformemente agli usi della navigazione interna.
Articolo 7
Merci pericolose o inquinanti
1. Qualora siano trasportate merci pericolose o inquinanti, oltre alle indicazioni previste nell'articolo 6, paragrafo 2, prima della loro consegna il mittente informa chiaramente per iscritto il vettore sui pericoli e sui rischi di inquinamento inerenti alle merci nonché sulle precauzioni da adottare.
2. Se il trasporto delle merci pericolose o inquinanti richiede un'autorizzazione, il mittente trasmette i documenti necessari al più tardi alla consegna delle merci.
3. Qualora il prosieguo del trasporto, lo scarico o la consegna delle merci pericolose o inquinanti siano resi impossibili dalla mancanza di un'autorizzazione amministrativa, le spese derivanti dal trasporto di ritorno sono a carico del mittente, se il vettore riporta le merci al porto di carico o a un luogo più vicino, dove possono essere scaricate e consegnate o eliminate.
4. Nell'eventualità di un pericolo immediato per le persone, le cose o l'ambiente, il vettore è autorizzato a scaricare, rendere inoffensive o eliminare le merci, a condizione che tale misura non sia sproporzionata rispetto al pericolo che esse rappresentano, anche se, prima della presa in consegna, è stato informato o era a conoscenza, sulla base di altre informazioni, dei pericoli e dei rischi di inquinamento legati alle merci.
5. Se il vettore è autorizzato ad adottare provvedimenti ai sensi dei paragrafi 3 o 4, egli ha diritto a un risarcimento per il danno che gliene deriva.
Articolo 8
Responsabilità del mittente
1. Il mittente, anche se non può essergli imputata alcuna colpa, risponde di tutti i danni e di tutte le spese causati al vettore o al vettore effettivo dal fatto che:
a) |
le indicazioni o informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 7, paragrafo 1, mancano o sono inesatte o incomplete; |
b) |
le merci pericolose o inquinanti non sono contrassegnate o etichettate conformemente alle prescrizioni internazionali o nazionali applicabili o, in assenza di tali prescrizioni, in conformità di regole e usi generalmente riconosciuti nella navigazione interna; |
c) |
i necessari documenti accompagnatori mancano o sono inesatti o incompleti. |
Il vettore non può appellarsi alla responsabilità del mittente se è dimostrato che l'errore è imputabile al vettore stesso, ai suoi agenti o mandatari. Valgono le stesse condizioni per il vettore effettivo.
2. Il mittente risponde degli atti e delle omissioni delle persone a cui è ricorso per adempiere i compiti e gli obblighi menzionati negli articoli 6 e 7 come si trattasse di atti e omissioni propri, sempre che queste persone agiscano nell'adempimento delle loro funzioni.
Articolo 9
Diritto di recesso del vettore
1. Il vettore può recedere dal contratto di trasporto se il mittente è venuto meno ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2.
2. Se il vettore si avvale del suo diritto di recesso, egli può riscaricare le merci a spese del mittente e pretendere, a scelta, il pagamento dei seguenti importi:
a) |
un terzo del nolo convenuto; oppure |
b) |
accanto a eventuali compensi di controstallia, un indennizzo pari all'importo delle spese sostenute e del danno subìto, nonché, nel caso in cui il viaggio sia già iniziato, una quota del nolo proporzionale alla parte del viaggio già effettuata. |
Articolo 10
Consegna delle merci
1. Impregiudicato l'obbligo del mittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, il destinatario, che dopo l'arrivo delle merci nel luogo di consegna ne chiede la consegna, risponde, conformemente al contratto di trasporto, del nolo e degli altri crediti gravanti le merci, nonché del suo contributo in caso di avaria comune. In assenza di un documento di trasporto o se quest'ultimo non è stato presentato, il destinatario risponde del nolo convenuto con il mittente, se ciò è prassi usuale sul mercato.
2. La preparazione delle merci per il destinatario conformemente al contratto di trasporto, agli usi commerciali nel settore o alle prescrizioni applicabili nel porto di scarico è considerata consegna. È parimenti considerata consegna la rimessa prescritta delle merci a un'autorità o a un terzo.
CAPITOLO III
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Articolo 11
Natura e contenuto
1. Il vettore prepara, per ogni trasporto di merci disciplinato dalla presente Convenzione, un documento di trasporto; egli allestisce una polizza di carico solo se il mittente lo richiede e se così è stato convenuto prima del carico delle merci o prima della loro presa in consegna in vista del trasporto. L'assenza di un documento di trasporto o il fatto che quest'ultimo sia incompleto non pregiudica la validità del contratto di trasporto.
2. L'esemplare originale del documento di trasporto è firmato dal vettore, dal conducente della nave o da una persona autorizzata dal vettore. Il vettore può pretendere che il mittente controfirmi l'originale o una sua copia. Le firme possono essere manoscritte, stampate in facsimile, apposte mediante perforazione o stampigliatura, presentarsi sotto forma di simboli o essere riprodotta con qualsiasi altro mezzo meccanico o elettronico, se ciò non è vietato dalla legislazione dello Stato nel quale il documento di trasporto è rilasciato.
3. Il documento di trasporto attesta, fino a prova contraria, la conclusione e il contenuto del contratto di trasporto, nonché la presa in consegna delle merci da parte del vettore. In particolare, esso fonda la presunzione che le merci siano state prese in consegna in vista del trasporto come descritte nel documento di trasporto.
4. Qualora il documento di trasporto sia una polizza di carico, solo quest'ultima è determinante per i rapporti tra vettore e destinatario delle merci. Per i rapporti giuridici tra vettore e mittente rimangono determinanti le condizioni del contratto di trasporto.
5. Il documento di trasporto contiene, oltre alla sua denominazione, le indicazioni seguenti:
a) |
nome, domicilio, sede o luogo di residenza del vettore e del mittente; |
b) |
il destinatario delle merci; |
c) |
il nome o il numero della nave, se le merci sono prese a bordo, o la menzione nel documento di trasporto che le merci sono state prese in consegna dal vettore ma non sono state ancora caricate a bordo della nave; |
d) |
il porto di carico o luogo di presa in consegna e il porto di scarico o luogo di consegna; |
e) |
la designazione usuale del tipo di merci e del loro imballaggio, e, nel caso di merci pericolose o inquinanti, la loro designazione conformemente alle prescrizioni applicabili o, in loro assenza, la loro designazione generale; |
f) |
le dimensioni, il numero il peso nonché le marche di identificazione delle merci caricate a bordo o prese in consegna in vista del trasporto; |
g) |
l'indicazione, se del caso, che le merci possono o devono essere trasportate in coperta o in stive da carico aperto; |
h) |
le disposizioni convenute concernenti il nolo; |
i) |
nel caso di lettere di vettura, l'indicazione se si tratta dell'originale o di una copia; nel caso di polizze di carico, il numero di esemplari originali; |
j) |
il luogo e il giorno di emissione. |
La natura giuridica di un documento di trasporto ai sensi dell'articolo 1, punto 6, della presente Convenzione non è pregiudicata dalla mancanza di una o più indicazioni menzionate nel presente paragrafo.
Articolo 12
Iscrizioni di riserve nei documenti di trasporto
1. Il vettore è autorizzato a iscrivere nel documento di trasporto riserve concernenti:
a) |
le dimensioni, il numero il peso delle merci, se vi è motivo di supporre che le indicazione del mittente siano inesatte o se quest'ultimo non disponeva di mezzi sufficienti per controllare dette indicazioni, in particolare perché le merci non sono state contate, misurate o pesate in sua presenza, come pure perché, senza esplicito accordo, le dimensioni o il peso sono stati determinati mediante stazzatura; |
b) |
le marche di identificazione, se non sono state apposte in modo chiaro e duraturo sulle merci stesse o, se imballate, sui contenitori o gli imballaggi; |
c) |
lo stato apparente delle merci. |
2. Qualora il vettore ometta di menzionare lo Stato apparente delle merci o di esprimere riserve a tale riguardo, si considera che egli abbia annotato nel documento di trasporto che le merci erano apparentemente in buono stato.
3. Qualora le merci siano state depositate, conformemente alle indicazioni del documento di trasporto, in un contenitore o in scompartimenti della stiva sigillati da persone diverse dal vettore, dai suoi agenti o mandatari, e qualora né il contenitore né i sigilli siano stati danneggiati prima di raggiungere il porto di scarico o luogo di consegna, si presuppone che la perdita o il danneggiamento delle merci non siano sopravvenuti durante il trasporto.
Articolo 13
Polizza di carico
1. Gli esemplari originali di una polizza di carico costituiscono titoli di credito emessi a nome del destinatario, all'ordine o al portatore.
2. Nel luogo di consegna, le merci sono fornite soltanto dietro consegna dell'esemplare originale della polizza di carico presentato per primo; in seguito, su presentazione degli altri esemplari originali, la fornitura delle merci non può più essere eseguita.
3. Qualora le merci siano prese in consegna dal vettore, la consegna della polizza di carico una persona legittimata dalla polizza stessa a ricevere le merci ha gli stessi effetti della consegna delle merci per quanto attiene all'acquisizione dei diritti suddette merci.
4. Qualora la polizza di carico sia stata trasferita a un terzo, compreso il destinatario, che abbia agito in buona fede basandosi sulla descrizione delle merci figurante nella polizza di carico, nei suoi confronti non è ammessa la prova contraria rispetto alle presunzioni dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 2.
CAPITOLO IV
DIRITTO DI DISPORRE
Articolo 14
Persona autorizzata a disporre
1. Il mittente è autorizzato a disporre delle merci; egli può chiedere in particolare che vettore interrompa il trasporto delle merci, modifichi il luogo di consegna o consegni le merci a un destinatario diverso da quello indicato nel documento di trasporto.
2. Il diritto di disporre di cui beneficia il mittente si estingue non appena il destinatario, dopo l'arrivo delle merci nel luogo di consegna previsto, ne chiede la consegna e:
a) |
per trasporti accompagnati da una lettera di vettura, non appena l'originale è consegnato al destinatario; |
b) |
per trasporti accompagnati da una polizza di carico, non appena il mittente ha consegnato a un'altra persona tutti gli esemplari originali in suo possesso e non dispone più. |
3. Con relativa menzione nella lettera di vettura, il mittente può, al momento dell'emissione della stessa, rinunciare al proprio diritto di disporre a beneficio del destinatario.
Articolo 15
Condizioni per l'esercizio del diritto di disporre
Qualora voglia esercitare il suo diritto di disporre, il mittente o, nella fattispecie dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, il destinatario deve:
a) |
nel caso di una polizza di carico, presentare tutti gli esemplari originali prima dell'arrivo delle merci nel luogo di consegna previsto; |
b) |
per un documento di trasporto diverso da una polizza di carico, presentare detto documento nel quale vanno iscritte le nuove istruzioni all'attenzione del lettore; |
c) |
rimborsare al trasportatore tutte le spese e ogni danno causato dall'esecuzione delle istruzioni; |
d) |
pagare l'intero nolo convenuto in occasione di uno scarico delle merci precedenti all'arrivo nel luogo di consegna previsto, sempre che non sia stato pattuito diversamente nel contratto di trasporto. |
CAPITOLO V
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE
Articolo 16
Responsabilità per danni
1. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento delle merci dal momento della loro presa in carico per il trasporto alla loro consegna o risultanti dall'inosservanza del termine di consegna, sempre che egli non dimostri che il pregiudizio è stato causato da circostanze che un vettore diligente non avrebbe potuto evitare e alle cui conseguenze non avrebbe potuto ovviare.
2. La responsabilità del vettore per danni risultanti dalla perdita o danneggiamento delle merci avvenuti nel periodo precedente al loro carico a bordo o successivo al loro scarico è disciplinata dalla legislazione dello Stato applicabile al contratto di trasporto.
Articolo 17
Agenti e mandatari
1. Il vettore risponde degli atti e delle omissioni dei propri agenti e mandatari, ai quali fa capo in occasione dell'esecuzione del contratto di trasporto, come di atti e omissioni propri, qualora queste persone abbiano agito nell'adempimento delle loro funzioni.
2. Qualora il trasporto sia eseguito da un vettore effettivo ai sensi dell'articolo 4, il vettore risponde parimenti degli atti e delle omissioni del vettore effettivo e degli agenti e mandatari del vettore effettivo, qualora queste persone abbiano agito nell'adempimento delle loro funzioni.
3. Qualora un'azione sia intentata contro gli agenti e i mandatari del vettore o del vettore effettivo, queste persone possono rivendicare, se dimostrano di avere agito nell'adempimento delle loro funzioni, le stesse esclusioni della responsabilità e gli stessi limiti di responsabilità che può far valere il vettore o il vettore effettivo ai sensi della presente.
4. Un pilota patentato, designato da un'autorità e non scelto liberamente, non è considerato agente o mandatario ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 18
Motivi particolari di esclusione della responsabilità
1. Il vettore e il vettore effettivo sono esonerati dalla responsabilità quando la perdita, il danno o il ritardo è imputabile a una delle circostanze o dei rischi seguenti:
a) |
atti od omissioni del mittente, del destinatario o della persona autorizzata a disporre; |
b) |
manutenzione, caricazione, stivaggio o scarico delle merci da parte del mittente o del destinatario o di terzi che agiscono per conto del mittente o del destinatario; |
c) |
trasporto di merci in coperta o in stive da carico aperte, qualora questo tipo di trasporto sia stato convenuto con il mittente, sia conforme agli usi commerciali nel settore o sia reso necessario dalle prescrizioni vigenti; |
d) |
natura delle merci esposte completamente o parzialmente a perdita o avaria, segnatamente per rottura, ruggine, deterioramento interno, essiccazione, colatura, normale calo di trasporto (in volume o in peso) o per azione di parassiti o roditori; |
e) |
assenza o difettosità dell'imballaggio, quando le merci per loro natura sono esposte a perdita o ad avaria in assenza di imballaggio o in caso di imballaggio difettoso; |
f) |
insufficienza o imperfezione del contrassegno delle merci; |
g) |
operazioni o tentativi di soccorso o salvataggio su vie navigabili; |
h) |
trasporto di animali vivi, salvo che il vettore non abbia osservato i provvedimenti convenuti né le istruzioni stabilite nel contratto di trasporto. |
2. Qualora si verifichi un danno, che nella fattispecie potrebbe essere stato causato da una delle circostanze o da uno dei rischi elencati nel paragrafo 1 del presente articolo, si suppone che tale danno sia dovuto a detta circostanza o detto rischio. Tale supposizione viene a cadere se il danneggiato dimostra che il pregiudizio non risulta, o non risulta esclusivamente, da una delle circostanze o da uno dei rischi elencati al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 19
Calcolo dell'indennità
1. Qualora il vettore sia responsabile della perdita totale delle merci, l'indennità che egli deve risarcire è pari al valore delle merci nel luogo e nel giorno della consegna secondo il contratto di trasporto. La consegna a una persona diversa dall'avente diritto è considerata come perdita.
2. Nel caso di perdita parziale o di danneggiamento delle merci, il vettore risponde soltanto dell'ammontare del deprezzamento subito dalle merci.
3. Il valore delle merci è determinato secondo il valore quotato in borsa o, in mancanza, secondo il prezzo corrente di mercato o, in mancanza di ambedue, secondo il valore usuale di merci della stessa natura e qualità nel luogo di consegna.
4. Per le merci che, per loro natura, sono soggette a un calo di trasporto, il vettore è responsabile, indipendentemente dalla durata del trasporto, soltanto della parte di calo che supera il normale calo di trasporto (in volume o peso) fissata dalle parti al contratto di trasporto o, in mancanza, dai regolamenti o dagli usi commerciali nel settore in vigore nel luogo di consegna.
5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto del vettore concernente il nolo come previsto dal contratto di trasporto o, in mancanza di accordi particolari in merito, dai regolamenti nazionali o dagli usi applicabili.
Articolo 20
Limiti di responsabilità
1. Fatto salvo l'articolo 21 e il paragrafo 4 del presente articolo e indipendentemente dall'azione intentata nei suoi confronti, il vettore non risponde in alcun caso di importi che superano le 666,67 unità di conto per ogni collo o altra unità di carico o 2 unità di conto per ogni chilogrammo del peso delle merci perse o danneggiate iscritto nel documento di trasporto, tenuto conto che è applicabile l'ammontare più elevato. Se il collo o l'altra unità di carico è un contenitore e se nel documento di trasporto non è fatta menzione di altri colli o unità di carico riuniti nel contenitore, l'importo di 666,67 unità di conto è sostituito con l'importo di 1 500 unità di conto per il contenitore senza le merci ivi stivate e, oltre a ciò, con l'importo di 25 000 unità di conto per le merci ivi contenute.
2. Se un contenitore, una paletta o qualsiasi dispositivo di trasporto analogo è utilizzato per raggruppare merci, ogni collo o altra unità di carico indicato nel documento di trasporto come incluso nel dispositivo, è considerato come collo o unità di carico. In altri casi, le merci incluse in tale dispositivo sono considerate come una sola unità di carico. Se il dispositivo stesso è stato perso o danneggiato, esso è considerato, qualora non appartenga al vettore o non sia stato fornito dallo stesso, come un'unità di carico distinta.
3. Per danni causati da ritardi nella consegna il vettore risponde soltanto fino al semplice ammontare del nolo. Tuttavia, il cumulo delle indennità dovute conformemente al paragrafo 1 e al primo periodo del presente paragrafo non può superare il limite applicabile secondo il paragrafo 1 nel caso di perdita totale delle merci per le quali risulta la responsabilità.
4. I limiti di responsabilità previsti nel paragrafo 1 non si applicano se:
a) |
la natura e il valore più elevati delle merci o dei dispositivi di trasporto sono stati menzionati espressamente nel documento di trasporto e se il vettore non ha contestato tali precisazioni; o |
b) |
se le parti hanno espressamente convenuto limiti di responsabilità superiori. |
5. L'ammontare totale delle indennità dovuto dal vettore, dal vettore effettivo o dai loro agenti o mandatari a titolo di risarcimento non può superare il totale dei limiti di responsabilità previsti dal presente articolo.
Articolo 21
Decadenza del diritto di limitare la responsabilità
1. Il vettore o il vettore effettivo non possono avvalersi dell'esclusione dalla responsabilità o delle limitazioni della stessa previsti dalla presente Convenzione se è provato che il danno è stato causato dal medesimo vettore o vettore effettivo mediante un atto o un'omissione commesso nell'intento di provocare tale danno oppure temerariamente con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno.
2. Allo stesso modo, gli agenti e i mandatari che agiscono per conto del vettore o del vettore effettivo non possono fare valere l'esclusione dalla responsabilità o le limitazioni della medesima previsti dalla presente Convenzione o nel contratto di trasporto, se è provato che essi hanno causato il danno secondo le modalità descritte nel paragrafo 1.
Articolo 22
Applicazione dell'esclusione dalla responsabilità e dei limiti di responsabilità
L'esclusione dalla responsabilità e le limitazioni di responsabilità previsti dalla presente Convenzione o nel contratto di trasporto sono applicabili a qualsiasi azione per perdita, danni o ritardi nella consegna delle merci che sono oggetto del contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che l'azione sia fondata sulla responsabilità extracontrattuale o contrattuale o su qualsiasi altro motivo giuridico.
CAPITOLO VI
TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTI
Articolo 23
Notificazione del danno
1. L'accettazione senza riserve delle merci da parte del destinatario fa presumere che il vettore abbia consegnato le merci nello stato e nella quantità in cui gli sono state consegnate per il trasporto.
2. Il vettore e il destinatario possono esigere che lo stato e la quantità delle merci siano constatati al momento della consegna in presenza di entrambe le parti.
3. Se la perdita o i danni alle merci sono visibili esteriormente, ogni riserva del destinatario, sempre che la constatazione dello stato delle merci del destinatario e quella del vettore siano in contraddizione, è formulata per iscritto con l'indicazione della natura generale del danno, al più tardi al momento della consegna.
4. Se la perdita e i danni alle merci non sono visibili esteriormente, qualsiasi riserva del destinatario dev'essere espressa per iscritto con l'indicazione della natura generale del danno, al più tardi entro un termine di 7 giorni consecutivi a partire dal momento della consegna; la parte lesa deve provare nella fattispecie che il danno è stato causato durante il periodo in cui dette merci erano in custodia del vettore.
5. Per danni dovuti a un ritardo nella consegna non è dovuto alcun risarcimento, salvo che il destinatario possa dimostrare di aver informato il vettore del ritardo nei 21 giorni consecutivi successivi alla consegna delle merci e che la notificazione sia giunta al vettore.
Articolo 24
Prescrizione
1. Le pretese di risarcimento derivanti da un contratto disciplinato dalla presente Convenzione si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui le merci sono state o avrebbero dovuto essere consegnate al destinatario. Il giorno d'inizio della prescrizione non è computato.
2. La persona contro cui è stata intentata un'azione può in ogni momento, durante il termine di prescrizione, prorogare detto termine indirizzando una dichiarazione scritta alla parte lesa. Questo termine può essere ulteriormente prorogato con una o più dichiarazioni.
3. La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato applicabile al contratto di trasporto. La notificazione di una pretesa di risarcimento in una procedura di ripartizione volta a limitare la responsabilità per tutte le pretese derivanti da un evento dannoso interrompe la prescrizione.
4. La persona ritenuta responsabile secondo la presente Convenzione può esercitare in giudizio il diritto di regresso anche dopo lo scadere del termine di prescrizione previsto nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se l'azione è intentata entro 90 giorni dalla data in cui la persona che promuove l'azione di regresso ha soddisfatto la pretesa o ha ricevuto il reclamo o se l'azione è promossa entro un termine più lungo previsto dalla legislazione dello Stato nel quale la procedura è intentata.
5. Le pretese prescritte non possono essere fatte valere sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione.
CAPITOLO VII
LIMITI DELLA LIBERTÀ CONTRATTUALE
Articolo 25
Patti nulli
1. Qualsiasi accordo contrattuale volto a escludere, a limitare o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 4, ad aggravare la responsabilità del vettore, del vettore effettivo o dei loro agenti o mandatari ai sensi della presente Convenzione, a invertire l'onere della prova o a ridurre i termini di ricorso e di prescrizione previsti negli articoli 23 e 24, è considerato nullo. Ogni clausola stipulata allo scopo di cedere al vettore il beneficio dell'assicurazione delle merci è parimenti considerata nulla.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e senza pregiudizio dell'articolo 21, sono lecite le disposizioni contrattuali che stabiliscono che il vettore o il vettore effettivo non rispondono dei danni causati:
a) |
da un atto o un'omissione commesso dal conducente, dal pilota o da qualsiasi altra persona al servizio della nave o del rimorchiatore a spinta o del rimorchiatore in occasione della direzione nautica, della formazione o dello scioglimento di un convoglio spinto o rimorchiato, a condizione che il vettore adempia i suoi obblighi nei confronti dell'equipaggio previsti all'articolo 3, paragrafo 3, sempre che l'atto o l'omissione non sia commesso nell'intento di provocare tale danno o temerariamente con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno; |
b) |
dal fuoco o da un'esplosione a bordo della nave senza che sia dimostrato che il fuoco o l'esplosione sia dovuto a un errore imputabile al vettore, al vettore effettivo o ai loro agenti o mandatari o a un difetto della nave; |
c) |
da difetti della propria nave o da una nave presa a noleggio o in appalto esistenti prima del viaggio, se egli dimostra che nonostante la dovuta diligenza non era possibile rilevarli prima della partenza. |
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI
Articolo 26
Avaria comune
La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del contratto di trasporto o del diritto interno concernenti il calcolo dell'ammontare dei danni e dei contributi obbligatori nell'eventualità di un'avaria comune.
Articolo 27
Altre disposizioni applicabili e danni nucleari
1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi del vettore derivanti da convenzioni internazionali o da disposizioni del diritto interno concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi della navigazione interna o marittima.
2. Il vettore è liberato dalla responsabilità, secondo la presente Convenzione, per un danno causato da un evento nucleare se il titolare di un impianto nucleare o un'altra persona autorizzata risponde di detto danno in virtù delle leggi e prescrizioni di uno Stato in materia di responsabilità nel settore dell'energia nucleare.
Articolo 28
Unità di conto
L'unità di conto di cui all'articolo 20 della presente Convenzione è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo Monetario Internazionale. Gli importi menzionati nell'articolo 20 sono convertiti nella valuta nazionale dello Stato conformemente al valore di tale valuta alla data della sentenza o alla data convenuta dalle parti. Il valore della valuta nazionale di uno Stato Parte rispetto al diritto speciale di prelievo è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato effettivamente dal Fondo Monetario Internazionale alla data in questione per le sue operazioni e transazioni.
Articolo 29
Disposizioni nazionali complementari
1. In assenza di disposizioni della presente Convenzione, il contratto di trasporto è disciplinato dalla legislazione dello Stato scelto dalle parti.
2. In mancanza di una scelta, il diritto applicabile è quello dello Stato con il quale il contratto di trasporto presenta i legami più stretti.
3. Si presume che il contratto di trasporto presenti i legami più stretti con lo Stato nel quale, alla conclusione del contratto, è situato lo stabilimento principale del vettore, sempreché nel medesimo Stato si trovi anche il porto di carico o luogo di presa in consegna, il porto di scarico o luogo di consegna o lo stabilimento principale del mittente. Se il vettore non ha stabilimenti a terra e se ha concluso il contratto di trasporto a bordo della sua nave, si presume che il contratto presenti i legami più stretti con lo Stato nel quale la nave è registrata o di cui batte bandiera, sempre che il porto di carico o luogo di presa in consegna, il porto di scarico o luogo di consegna o lo stabilimento principale del mittente si trovi parimenti in questo Stato.
4. Il diritto dello Stato nel quale le merci si trovano disciplina la garanzia reale di cui beneficia il vettore per le pretese di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
CAPITOLO IX
DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 30
Trasporti su determinate vie navigabili
1. Ogni Stato può dichiarare, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o adesione alla stessa, di non volerla applicare ai contratti relativi a trasporti effettuati su determinate vie navigabili del proprio territorio che non sono soggette a un regime internazionale di navigazione e che non rappresentano un collegamento fra vie navigabili internazionali. Tale dichiarazione non può tuttavia menzionare la totalità delle principali vie navigabili dello Stato interessato.
2. Se il contratto di trasporto ha per oggetto il trasporto di merci senza trasbordo effettuato sia su vie navigabili non indicate nella dichiarazione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo, sia su vie navigabili indicate in suddetta dichiarazione, la presente Convenzione è parimenti applicabile al contratto in questione a eccezione che la distanza da percorrere su queste ultime costituisca il tratto più lungo.
3. Qualora una dichiarazione sia redatta conformemente al paragrafo 1, qualsiasi altro Stato contraente può parimenti dichiarare di non applicare le disposizioni della presente Convenzione ai contratti indicati in suddetta dichiarazione. La dichiarazione di cui al presente paragrafo ha effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che ha consegnato una dichiarazione in conformità del paragrafo 1, ma non prima del momento dell'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che ha consegnato una dichiarazione conformemente al presente paragrafo.
4. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere ritirate in ogni momento, completamente o in parte, mediante notificazione al depositario, indicando la data alla quale cessano di avere effetto. Il ritiro di queste dichiarazioni non influisce sui contratti già conclusi.
Articolo 31
Trasporti nazionali o gratuiti
Ogni Stato può dichiarare, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione della presente Convenzione o adesione alla stessa o in qualsiasi momento successivo, di applicarla parimenti:
a) |
ai contratti di trasporto secondo i quali il porto di carico o luogo di presa in consegna e il porto di scarico o luogo di consegna sono situati sul proprio territorio; |
b) |
in deroga all'articolo 1, punto 1, a trasporti gratuiti. |
Articolo 32
Prescrizioni regionali relative alla responsabilità
1. Ogni Stato può dichiarare, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione della presente Convenzione o adesione alla stessa o in qualsiasi momento successivo, che per i trasporti di merci effettuati tra i porti di carico o luoghi di presa in consegna e i porti di scarico o luoghi di consegna situati entrambi sul proprio territorio oppure gli uni sul proprio territorio e gli altri sul territorio di uno Stato che ha consegnato la stessa dichiarazione, il vettore non risponde dei danni causati da un atto o un'omissione commesso dal conducente, dal pilota o da qualsiasi altra persona al servizio della nave, di un rimorchiatore a spinta o di un rimorchiatore in occasione della direzione nautica o della formazione o dello scioglimento di un convoglio spinto o rimorchiato, a condizione che il vettore adempia i suoi obblighi nei confronti dell'equipaggio previsti nell'articolo 3 paragrafo 3, sempre che l'atto o l'omissione non sia commesso nell'intento di causare tale danno o temerariamente con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno.
2. La disposizione relativa alla responsabilità conformemente al paragrafo 1 entra in vigore tra due Stati contraenti al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per il secondo Stato che ha consegnato la stessa dichiarazione. Se uno Stato consegna tale dichiarazione dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quanto gli attiene, la disposizione relativa alla responsabilità di cui al paragrafo 1 entra in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dalla notificazione della dichiarazione al depositario. La disposizione relativa alla responsabilità è applicabile unicamente ai contratti di trasporto conclusi dopo la sua entrata in vigore.
3. Una dichiarazione consegnata conformemente al paragrafo 1 può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notificazione al depositario. In caso di ritiro, la disposizione relativa alla responsabilità prevista nel paragrafo 1 cessa di avere effetto il primo giorno del mese successivo alla notificazione o in un momento successivo indicato nella notificazione. Il ritiro non si ripercuote sui contratti di trasporto firmati prima che la disposizione relativa alla responsabilità abbia cessato di avere.
CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33
Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede del depositario durante un anno. Il termine per la firma inizia a decorrere il giorno in cui il depositario accerta che tutti i testi autentici della Convenzione sono disponibili.
2. Ogni Stato può diventare parte contraente della presente Convenzione:
a) |
firmandola senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; |
b) |
firmandola con riserva di ratifica, accettazione o approvazione successiva e ratificandola, accettandola e approvandola in un secondo tempo; |
c) |
aderendovi alla scadenza del termine per la firma. |
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.
Articolo 34
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati hanno firmato la presente Convenzione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o hanno depositato il loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o adesione presso il depositario.
2. Per lo Stato che firma la presente Convenzione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o che deposita gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, quest'ultima entra in vigore il primo giorno del mese successivo a un periodo di tre mesi dalla firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione oppure dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 35
Denuncia
1. La presente Convenzione può essere denunciata da una parte contraente allo scadere del termine di un anno dalla sua entrata in vigore per detto Stato.
2. La notificazione di denuncia è depositata presso il depositario.
3. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un anno dalla data del deposito della notificazione di denuncia o a un periodo più lungo indicato nella notificazione di denuncia.
Articolo 36
Revisione e modifica
Il depositario convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare la presente Convenzione su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
Articolo 37
Modifica dei limiti di responsabilità e dell'unità di conto
1. Fatto salvo l'articolo 36, qualora venga sottoposta una proposta tendente a modificare gli importi fissati nell'articolo 20, paragrafo 1, o sostituire con un'altra unità l'unità di conto definita nell'articolo 28, il depositario, su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti della presente Convenzione, sottopone detta proposta a tutti i membri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, della Commissione centrale per la navigazione sul Reno e della Commissione per il Danubio, nonché a tutti gli Stati contraenti e convoca una conferenza con il solo scopo di rivedere gli importi fissati nell'articolo 20, paragrafo 1, o di sostituire con un'altra unità l'unità definita nell'articolo 28.
2. La conferenza è convocata al più presto dopo sei mesi dal giorno della trasmissione della proposta.
3. Tutti gli Stati contraenti della Convenzione hanno il diritto di partecipare alla conferenza, indipendentemente dalla loro appartenenza alle organizzazioni menzionate nel paragrafo 1.
4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti della Convenzione presenti alla conferenza e votanti, a condizione che al momento del voto sia presente almeno la metà degli Stati contraenti della Convenzione.
5. In occasione della deliberazione concernente l'emendamento degli importi indicati nell'articolo 20, paragrafo 1, la conferenza tiene conto dell'esperienza acquisita in materia di eventi dannosi e, in particolare, dell'ammontare dei danni che ne risultano, delle fluttuazioni del valore monetario e dell'influenza dell'emendamento proposto sui costi assicurativi.
6. |
|
7. Il depositario notifica a tutti gli Stati contraenti ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. L'emendamento si ritiene accettato alla scadenza di un termine di diciotto mesi dalla data della sua notificazione, salvo che durante detto periodo almeno un quarto degli Stati che al momento della decisione relativa all'emendamento erano Stati contraenti comunichi al depositario che non l'accettano; in tal caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore.
8. Un emendamento che si ritiene accettato conformemente al paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione.
9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, salvo che denuncino la presente Convenzione, conformemente all'articolo 35, al più tardi sei mesi prima dell'entrata in vigore di tale emendamento. La denuncia ha effetto nel momento in cui l'emendamento entra in vigore.
10. Se un emendamento è stato adottato ma il termine di accettazione di diciotto mesi non è ancora scaduto, ogni Stato che diventa Stato contraente nel corso di detto periodo è vincolato da tale emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente allo spirare di questo termine è vincolato da ogni emendamento che sia stato accettato conformemente al paragrafo 7. Nei casi contemplati dal presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento a partire dalla data di entrata in vigore dell'emendamento o dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato, se quest'ultima data è posteriore.
Articolo 38
Depositario
1. La presente Convenzione è depositata presso il Governo della Repubblica di Ungheria.
2. Il depositario:
a) |
comunica a tutti gli Stati che hanno partecipato alla Conferenza diplomatica per l'adozione della Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna la presente Convenzione nella versione linguistica ufficiale che non era ancora disponibile in occasione della Conferenza per la sua verifica; |
b) |
informa tutti gli Stati citati nella lettera a) di ogni proposta di emendamento al testo comunicato conformemente alla lettera a); |
c) |
attesta la data in cui tutte le versioni ufficiali della presente Convenzione sono rese conformi e da considerare autentiche; |
d) |
comunica a tutti gli Stati menzionati nella lettera a) la data stabilita conformemente alla lettera c); |
e) |
consegna a tutti gli Stati invitati alla Conferenza diplomatica per l'adozione della Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna e agli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito successivamente, le copie certificate conformi della presente Convenzione; |
f) |
informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito:
|
3. In seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario ne trasmette copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
FATTO A Budapest il 22 giugno 2001 in un solo esemplare originale, nelle lingue tedesca, inglese, francese, olandese e russa, tutti i testi facenti parimenti fede.
In FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
(1) Adottata dalla Conferenza diplomatica organizzata congiuntamente dal CCNR, dalla Commissione per il Danubio e dalla UNECE, tenutasi a Budapest dal 25 settembre al 3 ottobre 2000.
REGOLAMENTI
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/18 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1879 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2015
recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
45/TQ104 |
Stato membro |
Belgio |
Stock |
WHG/08. |
Specie |
Merlano (Merlangius merlangus) |
Zona |
VIII |
Data di chiusura |
19.9.2015 |
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/20 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1880 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2015
recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
44/TQ104 |
Stato membro |
Belgio |
Stock |
SOL/8AB. |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
VIIIa e VIIIb |
Data di chiusura |
19.9.2015 |
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/22 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1881 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2015
recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
43/TQ104 |
Stato membro |
Belgio |
Stock |
SOL/7FG. |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
VIIf e VIIg |
Data di chiusura |
19.9.2015 |
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1882 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2015
recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
46/TQ104 |
Stato membro |
Belgio |
Stock |
PLE/8/3411 |
Specie |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
Zona |
VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
Data di chiusura |
19.9.2015 |
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/26 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1883 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2015
recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimie e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
47/TQ104 |
Stato membro |
Belgio |
Stock |
SRX/89-C. |
Specie |
Razze (Rajiformes) |
Zona |
Acque dell'Unione delle zone VIII e IX |
Data di chiusura |
19.9.2015 |
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1884 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(3) |
Il Canada figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 (4) e da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/908 (5), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI nella provincia dell'Ontario. |
(4) |
Un accordo tra l'Unione e il Canada (6) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o in Canada («l'accordo»). |
(5) |
Il Canada ha comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento totale nelle aziende della provincia dell'Ontario in cui erano stati rilevati focolai di HPAI nell'aprile 2015. È pertanto opportuno indicare la data in cui le zone colpite di tale provincia, sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai, possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell'Unione di determinati prodotti in questione originari di tali zone. |
(6) |
La voce relativa al Canada nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
(7) |
Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/243 (7), (UE) 2015/342 (8), (UE) 2015/526 (9), (UE) 2015/796 (10), (UE) 2015/1153 (11), (UE) 2015/1220 (12) e (UE) 2015/1363 (13) da ultimo, in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in tale paese. Secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363 non si sono verificati nuovi contagi da HPAI in nessun altro Stato. |
(8) |
Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (14) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»). |
(9) |
Dopo ogni comparsa di un focolaio di HPAI gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti continuano a sospendere il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione destinate all'esportazione nell'Unione, provenienti da tutto il territorio degli Stati colpiti o da parti di essi che siano state sottoposte a restrizioni e che siano soggette alle misure di regionalizzazione dell'Unione. |
(10) |
Negli Stati Uniti non sono stati rilevati altri focolai di HPAI dalla metà di giugno. Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno modificare il divieto di introduzione nell'Unione di determinati prodotti in questione al fine di coprire solo quelle parti degli Stati dello Iowa e del North Dakota che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa di precedenti focolai. |
(11) |
Gli Stati Uniti hanno inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento totale del pollame nelle aziende degli Stati dello Iowa, del Montana, del Nebraska, del North Dakota e del South Dakota in cui erano stati rilevati focolai di HPAI tra aprile e giugno 2015. È pertanto opportuno indicare le date in cui le zone colpite di tali Stati, sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai, possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate di conseguenza le importazioni nell'Unione di determinati prodotti in questione originari di tali zone. |
(12) |
La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. Per motivi di chiarezza nella descrizione del territorio, della zona o del compartimento che figura nella tabella della parte 1 di tale allegato, è opportuno includere tutti i prodotti in questione interessati nella colonna 4 di detta tabella. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 9).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/908 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 11).
(6) Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità con la decisione 1999/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 5).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/526 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 30).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/796 della Commissione, del 21 maggio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 9).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1153 della Commissione, del 14 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 10).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1220 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della recente comparsa di focolai negli Stati dell'Indiana e del Nebraska (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 1).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 210 del 7.8.2015, pag. 24).
(14) Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è così modificata:
a) |
la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:
|
b) |
la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:
|
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1885 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
L'approvazione delle sostanze 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron scadrà il 31 dicembre 2015. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4). |
(3) |
Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione delle tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare il periodo della loro approvazione. |
(4) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
ALLEGATO
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:
1) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 7, Metsulfuron metile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
2) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 9, Triasulfuron, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
3) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 10, Esfenvalerate, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
4) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 11, Bentazone, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
5) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 12, Lambda-cialotrina, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
6) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 14, Amitrolo, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
7) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 15, Diquat, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
8) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 17, Tiabendazolo, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
9) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 19, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
10) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 20, Acibenzolar-s-metile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
11) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 23, Pimetrozina, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
12) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 24, Piraflufen-etile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
13) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 25, Glifosate, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
14) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 26, Tifensulfuron metile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
15) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 27, 2,4-D, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
16) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 28, Isoproturon, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
17) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 30, Iprovalicarb, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
18) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 31, Prosulfuron, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
19) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 34, Cialofop butile, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
20) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 35, Famoxadone, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
21) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 37, Metalaxyl-M, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
22) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 38, Picolinafen, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»; |
23) |
nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 39, Flumiossazina, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016». |
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/52 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1886 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2015
relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità». |
(3) |
Alla ricezione di una domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
(4) |
Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere formulato dall'Autorità. |
(5) |
Con domanda presentata dalla Specialised Nutrition Europe (precedentemente European Dietetic Food Industry Association) a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli «oligo- e polisaccaridi non digeribili, compresi i galatto-oligosaccaridi, l'oligofruttosio, il polifruttosio e l'inulina» e «l'aumento dell'assorbimento di calcio» (domanda n. EFSA-Q-2008-140 (2)). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: «Con oligo- e/o polisaccaridi non digeribili per stimolare l'assorbimento del calcio». |
(6) |
Il 19 novembre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di «oligo- e polisaccaridi non digeribili, compresi i galatto-oligosaccaridi, l'oligofruttosio, il polifruttosio e l'inulina» e un effetto fisiologico benefico. L'Autorità ha ritenuto in particolare che i componenti alimentari «oligo- e polisaccaridi non digeribili, compresi i galatto-oligosaccaridi, l'oligofruttosio, il polifruttosio e l'inulina» non fossero sufficientemente caratterizzati. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. |
(7) |
Con domanda presentata dalla Specialised Nutrition Europe a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante la beta-galattosidasi prodotta da Streptococcus thermophilus e la riduzione del disagio gastrointestinale (domanda n. EFSA-Q-2008-148 (3)). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: «La lattasi per favorire la digestione». |
(8) |
Il 9 ottobre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di beta-galattosidasi, prodotta da Streptococcus thermophilus (successivamente inattivato) durante la fermentazione di un alimento per lattanti e la riduzione del disagio gastrointestinale. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. |
(9) |
Con domanda presentata dalla Specialised Nutrition Europe a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante le prugne e il contributo alle normali funzioni intestinali (domanda n. EFSA-Q-2008-193 (4)). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: «le prugne secche/le prugne possono contribuire alle normali funzioni intestinali». |
(10) |
Il 19 novembre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di prugne e il contributo alle normali funzioni intestinali senza che si verifichino episodi diarroici nei lattanti e nei bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni. L'Autorità ha in particolare osservato che il richiedente non ha fornito studi che esaminino l'effetto delle prugne sulle funzioni intestinali dei lattanti e dei bambini. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. |
(11) |
Conformemente a quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, non autorizzate mediante una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento, possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione di tale decisione, purché la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima del 19 gennaio 2008. Di conseguenza, poiché le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento soddisfano le condizioni suddette, è opportuno applicare il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1, impiegate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono tuttavia continuare a essere impiegate per un periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) EFSA Journal 2014;12(11):3889.
(3) EFSA Journal 2014;12(10):3841.
(4) EFSA Journal 2014;12(11):3892.
ALLEGATO
Indicazioni sulla salute respinte
Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Riferimento del parere EFSA |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Oligo- e polisaccaridi non digeribili, inclusi i galatto-oligosaccaridi, l'oligofruttosio, il polifruttosio e l'inulina |
Con oligo- e/o polisaccaridi non digeribili per stimolare l'assorbimento del calcio |
Q-2008-140 |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Beta-galattosidasi prodotta da Streptococcus thermophilus |
La lattasi per favorire la digestione |
Q-2008-148 |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Prugne |
Le prugne secche/le prugne possono contribuire alle normali funzioni intestinali |
Q-2008-193 |
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1887 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
44,6 |
MA |
118,1 |
|
MK |
53,3 |
|
TR |
95,4 |
|
ZZ |
77,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
38,5 |
MK |
46,1 |
|
TR |
117,4 |
|
ZZ |
67,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
144,5 |
ZZ |
144,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
145,5 |
TR |
108,0 |
|
UY |
64,9 |
|
ZA |
148,6 |
|
ZZ |
116,8 |
|
0806 10 10 |
BR |
179,2 |
EG |
197,1 |
|
MK |
96,9 |
|
PE |
73,3 |
|
TR |
164,3 |
|
ZZ |
142,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
124,2 |
CL |
118,5 |
|
MK |
23,1 |
|
NZ |
136,8 |
|
US |
120,3 |
|
ZA |
172,8 |
|
ZZ |
116,0 |
|
0808 30 90 |
TR |
131,9 |
XS |
96,6 |
|
ZZ |
114,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1888 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2015
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
(4) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(5) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
PARTE A
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 (%) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 (in kg) |
1 |
09.4211 |
0,336927 |
— |
2 |
09.4212 |
0,683761 |
— |
4A |
09.4214 |
1,67819 |
— |
09.4251 |
0,734413 |
— |
|
09.4252 |
— |
3 974 530 |
|
6A |
09.4216 |
0,347223 |
— |
09.4260 |
0,40437 |
— |
|
7 |
09.4217 |
— |
33 486 000 |
8 |
09.4218 |
— |
9 276 800 |
PARTE B
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 (%) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 (in kg) |
5A |
09.4215 |
0,556638 |
— |
09.4254 |
50,341711 |
— |
|
09.4255 |
4,566231 |
— |
|
09.4256 |
— |
5 231 791 |
DECISIONI
21.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/60 |
DECISIONE (UE) 2015/1889 DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2015
relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (1) («statuto del personale Europol»), in particolare l'articolo 37, paragrafo 3, dell'appendice 6,
visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta presentata dal consiglio di amministrazione di Europol, sentito il consiglio di amministrazione del fondo pensioni di Europol («fondo»),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (2) («decisione Europol»), ha sostituito, a decorrere dalla data della sua applicazione, vale a dire il 1o dicembre 2010, l'atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia («convenzione Europol») (3). |
(2) |
La decisione Europol prevede che tutte le misure di attuazione della convenzione Europol sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2010, salvo disposizione contraria nella decisione Europol. |
(3) |
L'articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol prevede, inoltre, che lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale che non sono assunti a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4) («statuto del personale»). |
(4) |
La decisione Europol prevede altresì che lo statuto del personale si applica al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo il 1o gennaio 2010. |
(5) |
La decisione Europol stabilisce, inoltre, che tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, quale istituito ai sensi della convenzione Europol e in vigore alla data del 1o gennaio 2010, sono rispettati fino alla data di scadenza e non possono essere rinnovati in base allo statuto del personale Europol dopo la data di applicazione della decisione Europol. |
(6) |
La decisione Europol stabilisce altresì che ai membri del personale assunto in base a un contratto in vigore al 1o gennaio 2010 deve essere offerta la possibilità di concludere contratti di agente temporaneo o di agente contrattuale in virtù del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Un'ampia maggioranza dei membri del personale si è avvalsa di tale possibilità. |
(7) |
Di conseguenza, il numero dei membri del personale che continuano a essere assunti a norma dello statuto del personale Europol e, pertanto, i loro contributi da versare al fondo pensioni di Europol ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'appendice 6 dello statuto del personale Europol, sono diminuiti in maniera costante dal gennaio 2010. I contributi sono definitivamente terminati alla scadenza dell'ultimo contratto di lavoro cui si applicava lo statuto del personale Europol il 31 dicembre 2014. |
(8) |
A tutt'oggi, il fondo ha già versato un'ampia maggioranza delle prestazioni pensionistiche e delle indennità una tantum concesse ai partecipanti in base allo statuto del personale Europol. Le sue restanti passività in materia di pensioni sono limitate esclusivamente al pagamento mensile delle prestazioni a un numero molto limitato e in costante diminuzione di pensionati ed ex agenti, o al versamento a tali soggetti di un'indennità una tantum. |
(9) |
Le passività del fondo devono terminare prima di quanto previsto al momento della sua creazione e possono essere determinate utilizzando consulenze attuariali. |
(10) |
Gli attivi al momento disponibili nel fondo superano il capitale necessario per far fronte alle sue passività. |
(11) |
Il fondo pensioni di Europol, istituito a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'appendice 6 dello statuto del personale Europol, con l'obiettivo principale di gestire i contributi pensionistici di Europol e dei partecipanti del fondo ed erogare le pensioni o le indennità una tantum concesse ai partecipanti del fondo in base allo statuto del personale Europol. Il fondo ha assolto il suo compito di fondo pensioni provvisorio e indipendente. |
(12) |
Alla luce della riduzione dell'attività del fondo e della sua attuale situazione finanziaria, gli accordi amministrativi in vigore per il fondo dovrebbero essere semplificati, adeguando il modo in cui le prestazioni derivanti dal regime pensionistico dello statuto del personale Europol sono finanziate ed erogate. |
(13) |
Di conseguenza, è opportuno sciogliere il fondo e affidare le sue rimanenti attività a Europol, che dovrebbe essere incaricato di erogare i pagamenti delle prestazioni previste dal regime pensionistico nell'ambito dello statuto del personale Europol. |
(14) |
Gli attivi del fondo dovrebbero essere trasferiti a Europol nella misura in cui occorrono per far fronte alle passività a esso trasferite. I fondi trasferiti dal fondo a Europol ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal regime pensionistico dello statuto del personale Europol devono essere accantonati a tale scopo. |
(15) |
Spetta al Consiglio adottare disposizioni per la liquidazione di eventuali attivi residui del fondo, che devono essere utilizzati per scopi il più possibile in linea con l'obiettivo del fondo stesso. |
(16) |
L'obiettivo generale del fondo era di fornire ai dipendenti di Europol e ai loro beneficiari una fonte di reddito stabile al momento del pensionamento, limitando nel contempo i costi delle pensioni dei membri del personale per i bilanci degli Stati membri. Pertanto, la ridistribuzione di eventuali attivi residui del fondo fra i suoi contributori originari è l'opzione maggiormente in linea con l'obiettivo del fondo. |
(17) |
Il consiglio di amministrazione di Europol, previa consultazione del consiglio di amministrazione del fondo pensioni di Europol, ha convenuto all'unanimità di proporre al Consiglio lo scioglimento del fondo e la ridistribuzione della riserva generale a ciascuno dei contributori al pro rata dei rispettivi contributi, conformemente all'articolo 13 delle norme relative al fondo pensioni di Europol, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Scioglimento del fondo pensioni di Europol e trasferimento di attività
Il fondo pensioni indipendente istituito dall'atto del Consiglio del 12 marzo 1999 che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol, ai sensi dell'articolo 37 dell'appendice 6 dello statuto del personale Europol, è sciolto.
L'attività residua del fondo è trasferita automaticamente a Europol il 1o gennaio 2016.
Articolo 2
Successione giuridica
Europol è considerato il successore giuridico del fondo per quanto riguarda tutti i contratti conclusi, le passività a carico e le proprietà acquisite dal fondo, e i crediti del fondo nei confronti di terzi.
La presente decisione non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi dal fondo.
Articolo 3
Azioni di preparazione in vista del trasferimento
Prima della data di applicazione della presente decisione, gli attivi che sono investiti dal fondo sono liquidati e depositati su un conto bancario intestato al fondo.
Dopo aver consultato un attuario abilitato indipendente, il consiglio di amministrazione del fondo redige una relazione attestante lo stato patrimoniale di chiusura del fondo stesso («relazione conclusiva»). La relazione conclusiva comprende una valutazione attuariale dettagliata delle passività in materia di pensioni trasferite a Europol in base ai parametri derivanti dalle disposizioni dello statuto del personale Europol, alla natura delle restanti passività in materia di pensioni, nonché alle ipotesi attuariali di cui all'allegato della presente decisione. La relazione conclusiva fissa l'importo della copertura finanziaria necessaria per assolvere tali passività, tenendo debitamente conto del margine di errore risultante dall'entità della popolazione interessata.
La relazione conclusiva è trasmessa al consiglio di amministrazione di Europol e controllata dalla Corte dei conti europea, conformemente all'articolo 43 e all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), della decisione Europol.
Articolo 4
Ripartizione delle attività del fondo
1. È trasferita a Europol una parte degli attivi del fondo corrispondente all'importo necessario a coprire le passività in materia di pensioni trasferite a Europol, come approvato dal consiglio di amministrazione di Europol sulla base della relazione conclusiva. Tali attivi sono accantonati per lo scopo specifico di erogare prestazioni pensionistiche ai sensi dell'articolo 5.
2. Dopo l'esaurimento di tutte le passività in materia di pensioni, il saldo della quota di attivi di cui al paragrafo 1 è integrato nelle altre entrate del bilancio Europol.
3. La differenza tra il totale degli attivi del fondo e l'importo di cui al paragrafo 1 è ripartita nel modo seguente:
a) |
due terzi di tale differenza sono rimborsati a Europol. Europol determina la parte di tale importo che deve essere considerata come:
|
b) |
un terzo della differenza è trasferito a Europol e destinato allo scopo specifico di essere distribuito agli ex partecipanti attivi del fondo o, se i partecipanti sono deceduti, ai loro eredi legittimi, in proporzione all'importo totale dei rispettivi contributi versati al fondo durante il periodo in cui sono stati in servizio a norma dello statuto del personale Europol. Se non in servizio presso Europol, i potenziali beneficiari di un pagamento a norma del presente punto comunicano a Europol i loro dati di contatto, una prova d'identità e, se del caso, una prova della loro qualità di erede, entro un periodo di due anni successivo alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Europol non ha alcun obbligo di ricercare attivamente gli ex partecipanti attivi del fondo i cui dati di contatto comunicatigli non sono più validi, né gli eredi di ex partecipanti attivi defunti. Le spese sostenute da Europol ai fini della distribuzione sono coperte dall'importo di cui al paragrafo 1. Il resto di tale parte degli attivi al netto dei pagamenti versati ai beneficiari riconosciuti è integrato nelle altre entrate del bilancio Europol. |
Articolo 5
Pagamento delle prestazioni pensionistiche concesse sulla base dello statuto del personale Europol
Le prestazioni a beneficio dei singoli derivanti dal regime di sicurezza sociale di cui all'articolo 78 dello statuto del personale Europol sono poste carico del bilancio Europol e sono versate da Europol a partire dalle entrate accantonate di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Eventuali spese accessorie connesse al pagamento delle citate prestazioni sono a carico di Europol e sono erogate a partire dalle medesime entrate accantonate.
A eccezione delle passività coperte dai contratti di riassicurazione sottoscritti da Europol, quest'ultimo copre eventuali ammanchi qualora le entrate accantonate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non siano sufficienti a far fronte alle passività del fondo.
Articolo 6
Consiglio di amministrazione del fondo pensioni di Europol
I membri del consiglio di amministrazione del fondo restano in servizio fino a quando il consiglio ha approvato l'ultima relazione annuale e la relazione conclusiva è stata controllata dalla Corte dei conti europea.
Dopo la scadenza delle loro funzioni, la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione è limitata ai casi di negligenza e irregolarità gravi nell'adempimento dei loro compiti durante l'attività di servizio.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Tuttavia, l'articolo 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.
(2) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.
(4) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
ALLEGATO
IPOTESI ATTUARIALI
Tasso di sconto reale |
Conformemente agli orientamenti emessi dalla De Nederlandsche Bank |
Valore attuariale dei diritti dei pensionati differiti e dei partecipanti che non hanno diritto al pagamento di una pensione |
Valore attuariale dell'opzione (pagamento di una pensione, trasferimento di diritti, pagamento di un'indennità di fine rapporto) che ha il maggiore costo per il fondo pensione o per Europol |
Tavola di mortalità (persone sane) |
Tavole elaborate dall'atto del Consiglio, del 20 dicembre 2012 (1), in vigore al 1o gennaio 2016 |
Tavola di mortalità (invalidi) |
Tavole per le persone sane + un'aggiunta di 3 anni |
Tasso di invalidità |
Percentuale di beneficiari della pensione di invalidità tra il numero totale di partecipanti rimanenti |
Tasso di matrimonio al momento della cessazione dal servizio |
Basata sulla situazione reale |
Differenza di età tra i coniugi |
Basata sulla situazione reale |
Costi amministrativi futuri da aggiungere al valore attuariale dei diritti |
Da calcolare sulla base dei prevedibili costi amministrativi necessari per il pagamento dei diritti restanti e la ridistribuzione dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione. |
(1) Atto del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce le tavole di mortalità di cui agli articoli 6 e 35 dell'appendice 6 dello statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol.