ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
16 ottobre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1851 della Commissione, del 15 ottobre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda il periodo di ammasso contrattuale e l'importo dell'aiuto da concedere per l'ammasso privato di latte scremato in polvere

12

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto

15

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1854 della Commissione, del 15 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1855 del Consiglio, del 13 ottobre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e al consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dei paesi membri meno avanzati di una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio per quanto riguarda determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici e di una deroga agli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, di tale accordo

33

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 321/14/COL, del 10 settembre 2014, che modifica per la centesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà [2015/1856]

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1850 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2015

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1007/2009 consente l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene. Il regolamento consente inoltre l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca quando l'importazione di detti prodotti ha natura occasionale e i prodotti importati sono costituiti esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori e dei loro familiari.

(2)

Il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (2) stabilisce le modalità di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.

(3)

Il regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha modificato l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 737/2010 con effetto a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. È dunque necessario prevedere modalità di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009, quale modificato.

(4)

È opportuno disporre che gli organismi conformi a determinati requisiti siano inclusi in un elenco di organismi riconosciuti per il rilascio delle attestazioni che certificano la conformità dei prodotti derivati dalla foca alle condizioni per l'immissione sul mercato.

(5)

Per agevolare la gestione e la verifica delle attestazioni occorre definire dei modelli per le attestazioni e le relative copie.

(6)

Occorre definire le procedure di controllo delle attestazioni. Tali procedure dovrebbero essere quanto più possibile semplici e pratiche e garantire nel contempo l'affidabilità e la coerenza del sistema.

(7)

È opportuno autorizzare l'utilizzo di sistemi elettronici al fine di agevolare lo scambio dei dati tra le autorità competenti, la Commissione e gli organismi riconosciuti.

(8)

Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali contenuti nelle attestazioni, deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Poiché il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 quale modificato dal regolamento (EU) 2015/1775, che è applicabile a decorrere dal 18 ottobre 2015, l'entrata in vigore del presente regolamento ha carattere di urgenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca e le modalità di importazione dei prodotti derivati dalla foca destinati all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.

Articolo 2

Uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari

1.   I prodotti derivati dalla foca destinati all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari possono essere importati unicamente se è soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

a)

sono indossati dai viaggiatori, portati a mano o contenuti nei loro bagagli personali;

b)

fanno parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo nell'Unione;

c)

sono acquisiti sul posto in un paese terzo dai viaggiatori e da essi importati successivamente, purché, all'ingresso nel territorio dell'Unione, tali viaggiatori presentino alle autorità doganali dello Stato membro interessato i seguenti documenti:

i)

una dichiarazione scritta di importazione;

ii)

un documento giustificativo comprovante l'acquisizione dei prodotti in tale paese terzo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la dichiarazione scritta e il documento giustificativo sono vistati dalle autorità doganali e restituiti ai viaggiatori. All'atto dell'importazione, la dichiarazione scritta e il documento giustificativo sono presentati alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione in dogana per i prodotti considerati.

Articolo 3

Organismi riconosciuti

1.   Un organismo è inserito nell'elenco degli organismi riconosciuti se dimostra di essere conforme ai seguenti requisiti:

a)

è dotato di personalità giuridica;

b)

è in grado di accertare la conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009;

c)

è in grado di rilasciare e gestire le attestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché di trattare e archiviare dati;

d)

è in grado di espletare le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse;

e)

è in grado di controllare il rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009;

f)

è in grado di revocare l'attestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o di sospenderne la validità in caso di inosservanza dei requisiti del presente regolamento e di prendere opportune misure per informarne le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri;

g)

è sottoposto a revisione contabile da parte di un soggetto terzo indipendente;

h)

opera a livello nazionale o regionale.

2.   Ai fini dell'inclusione nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'organismo trasmette alla Commissione una domanda corredata di prove documentali che ne dimostrino la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1.

3.   L'organismo riconosciuto presenta alla Commissione i rapporti di revisione contabile elaborati dal soggetto terzo indipendente di cui al paragrafo 1, lettera g), al termine di ogni ciclo di rendicontazione.

Articolo 4

Attestazioni

1.   Se sono soddisfatte le condizioni per l'immissione sul mercato previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009, gli organismi riconosciuti rilasciano, su richiesta, attestazioni conformi ai modelli figuranti nell'allegato.

2.   L'organismo riconosciuto rilascia l'attestazione al richiedente e ne conserva una copia per tre anni a fini di archiviazione.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando un prodotto derivato dalla foca è immesso sul mercato l'originale dell'attestazione è consegnato unitamente al prodotto derivato dalla foca. Il richiedente può conservare copia dell'attestazione.

4.   Qualsiasi fattura successiva dovrà recare un riferimento al numero dell'attestazione.

5.   I prodotti derivati dalla foca accompagnati da un'attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 sono considerati conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009.

6.   L'accettazione della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di prodotti derivati dalla foca, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (7), è soggetta alla presentazione di un'attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Fatto salvo l'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, le autorità doganali conservano una copia dell'attestazione nei loro archivi.

7.   Nel caso in cui sussistano dubbi riguardo all'autenticità o all'esattezza di un'attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 o siano necessari ulteriori pareri, le autorità doganali e gli altri agenti delle forze dell'ordine contattano le autorità competenti dello Stato membro interessato di cui all'articolo 6. L'autorità competente contattata stabilisce i provvedimenti da adottare.

Articolo 5

Formato delle attestazioni

1.   Le attestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono rilasciate su supporto cartaceo o elettronico.

2.   In caso di attestazione elettronica, una versione stampata della stessa accompagna i prodotti derivati dalla foca all'atto dell'immissione sul mercato.

3.   L'uso dell'attestazione non dispensa dall'espletamento di eventuali altre formalità relative all'immissione sul mercato.

4.   L'autorità competente designata in conformità dell'articolo 6 può chiedere che l'attestazione sia tradotta nella lingua ufficiale dello Stato membro di immissione sul mercato.

Articolo 6

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dello svolgimento delle seguenti mansioni:

a)

verifica, su richiesta delle autorità doganali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, delle attestazioni che accompagnano i prodotti derivati dalla foca importati;

b)

verifica che le attestazioni siano state rilasciate da organismi riconosciuti stabiliti e operanti nello Stato membro considerato;

c)

conservazione di una copia delle attestazioni rilasciate per i prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia alla foca praticate nello Stato membro considerato.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1.

3.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet l'elenco delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1. L'elenco è aggiornato periodicamente.

Articolo 7

Sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati

1.   Le autorità competenti possono utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle attestazioni.

2.   Gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti di complementarità, compatibilità e interoperabilità dei sistemi elettronici di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Tutela con riguardo al trattamento dei dati personali

Il presente regolamento lascia inalterato il livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto dell'Unione e di quello nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è garantita, in particolare, per quanto attiene alla divulgazione o alla comunicazione dei dati personali contenuti nelle attestazioni.

Articolo 9

Disposizione transitoria

Le attestazioni rilasciate da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015 rimangono valide dopo tale data.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.

(2)  Regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 216 del 17.8.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

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Note esplicative

Nota generale:

compilare in stampatello

Riquadro 1

Organismo che rilascia l'attestazione

Indicare il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto che rilascia l'attestazione.

Riquadro 2

Riservato al paese che rilascia l'attestazione

Spazio a disposizione del paese che rilascia l'attestazione.

Riquadro 3

Numero dell'attestazione

Indicare il numero di rilascio dell'attestazione.

Riquadro 4

Paese di immissione sul mercato

Indicare il paese in cui è prevista la prima immissione del prodotto derivato dalla foca sul mercato dell'Unione europea.

Riquadro 5

Codice ISO

Inserire il codice di due lettere del paese indicato nel riquadro 4.

Riquadro 6

Designazione commerciale del prodotto derivato dalla foca

Indicare la designazione commerciale del o dei prodotti derivati dalla foca. La designazione deve essere coerente con quanto riportato nel riquadro 7.

Riquadro 7

Nome scientifico

Indicare il o i nomi scientifici delle specie di foca utilizzate nel prodotto. Qualora vengano utilizzate più specie in un prodotto composito, indicare ciascuna specie su righe diverse.

Riquadro 8

Voce SA

Indicare il codice di quattro o sei cifre basato sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Riquadro 9

Paese di prelievo

Indicare il paese in cui le foche utilizzate nel prodotto sono state prelevate dall'ambiente naturale.

Riquadro 10

Codice ISO

Inserire il codice di due lettere del paese indicato nel riquadro 9.

Riquadro 11

Peso netto

Indicare il peso totale in kg, ossia la massa netta dei prodotti derivati dalla foca senza contenitori diretti o imballaggi, a eccezione di supporti, distanziatori, etichette ecc.

Riquadro 12

Numero di unità

Se del caso, indicare il numero di unità.

Riquadro 13

Segni distintivi

Se del caso, indicare eventuali segni distintivi, ad esempio numero di lotto o numero della polizza di carico.

Riquadro 14

Identificatore unico

Indicare eventuali identificatori di tracciabilità presenti sul prodotto.

Riquadro 15

Firma e timbro dell'organismo riconosciuto che rilascia l'attestazione

Il riquadro deve contenere la firma del funzionario autorizzato, con indicazione di luogo e data, e il timbro ufficiale dell'organismo riconosciuto che rilascia l'attestazione.

Riquadro 16

Visto dell'ufficio doganale

Le autorità doganali devono indicare il numero della dichiarazione in dogana e inserire la propria firma e timbro.


16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1851 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda il periodo di ammasso contrattuale e l'importo dell'aiuto da concedere per l'ammasso privato di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), l) e m), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 della Commissione (3) ha aperto l'ammasso privato per il latte scremato in polvere, in considerazione della situazione di mercato particolarmente difficile dovuta al divieto introdotto dalla Russia sulle importazioni verso la Russia di prodotti lattiero-caseari provenienti dall'Unione.

(2)

A seguito di un ulteriore deterioramento dei prezzi del latte scremato in polvere, il regime di ammasso privato è stato prorogato fino al 28 febbraio 2015 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2014 della Commissione (4), fino al 30 settembre 2015 dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/303 della Commissione (5) e fino al 29 febbraio 2016 dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1548 della Commissione (6).

(3)

Data la costante tendenza al ribasso dei prezzi del latte scremato in polvere derivante da un considerevole eccesso di offerta di latte sul mercato interno e dalle persistenti limitazioni della domanda mondiale, è opportuno prevedere misure supplementari al fine di incoraggiare gli operatori a conferire all'ammasso quantitativi maggiori per alleggerire la pressione sul mercato; andrebbero pertanto concessi importi di aiuto più elevati quando i prodotti sono immagazzinati per un periodo contrattuale più lungo.

(4)

Tuttavia, per consentire agli operatori di reagire con flessibilità alle future tendenze del mercato, dovrebbe essere autorizzato lo svincolo di tali prodotti dall'ammasso a un tasso di aiuto ridotto dopo un periodo minimo di nove mesi.

(5)

Tenuto conto del prolungamento del periodo di ammasso contrattuale, l'importo dell'anticipo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (7) dovrebbe essere adattato.

(6)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 e al fine di seguire da vicino l'utilizzo della misura, è opportuno specificare il termine per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento.

(7)

Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, la misura di cui al presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 è fissato come segue:

a)

se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni, l'aiuto ammonta a:

1)

8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggi;

2)

0,16 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale;

b)

se il periodo di ammasso contrattuale è di 365 giorni, l'aiuto ammonta a:

1)

8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio;

2)

0,36 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

Tuttavia, in deroga all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, se il quantitativo contrattuale può essere ritirato dall'ammasso dopo un periodo minimo di 270 giorni, l'importo dell'aiuto è ridotto del 10 %.

2.   Le domande sono valide solo se specificano i tassi di aiuto richiesti.

I contratti conclusi a norma del presente regolamento per un periodo di ammasso compreso tra 90 e 210 giorni non possono essere trasformati in contratti a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b).

3.   L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.»;

2)

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 826/2008, il pagamento anticipato per i contratti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento non eccede l'importo dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di 270 giorni.»;

3)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro ogni martedì per la settimana precedente, e separatamente per i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) rispettivamente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008;

b)

entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante apertura dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 18).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 15).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/303 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 4).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1548 della Commissione, del 17 settembre 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 e (UE) n. 948/2014 per quanto riguarda l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 26).

(7)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).


16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1852 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2015

che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

La domanda globale di latte e prodotti lattiero-caseari si è generalmente deteriorata in tutto l'arco del 2014 e nella prima metà del 2015, in particolare in seguito a un rallentamento delle importazioni da parte della Cina, principale importatore mondiale di prodotti lattiero-caseari.

(2)

I prezzi dei prodotti lattiero-caseari subiscono una pressione al ribasso dovuta all'aumento dell'offerta nell'Unione e nelle principali regioni produttrici di latte del mondo.

(3)

Il 25 giugno 2015 il governo russo ha inoltre annunciato la proroga per un ulteriore anno del divieto d'importazione dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, fino al 6 agosto 2016.

(4)

Il settore lattiero è attualmente alle prese con una situazione di perturbazione del mercato dovuta a un forte squilibrio tra l'offerta e la domanda a livello mondiale.

(5)

Di conseguenza, i prezzi del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari nell'Unione sono ulteriormente diminuiti e la pressione al ribasso sembra destinata a continuare, raggiungendo livelli insostenibili per molti agricoltori che si trovano ad affrontare problemi di liquidità e di tesoreria. Nel 2015 i prezzi medi dell'Unione per i principali formaggi erano diminuiti del 17 %.

(6)

Le misure di intervento sul mercato previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono giudicate sufficienti a fronte della situazione creatasi di recente, in quanto destinate ad altri prodotti come il burro e il latte scremato in polvere o limitate ai formaggi con indicazione geografica.

(7)

La minaccia di un grave squilibrio del mercato dei formaggi potrebbe essere attenuata o eliminata mediante l'ammasso. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di formaggio e fissarne anticipatamente l'importo.

(8)

È opportuno fissare un volume massimo per l'applicazione del regime e una ripartizione del volume totale per Stato membro sulla base delle rispettive produzioni di formaggio.

(9)

L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tuttavia, i formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta rappresentano solo una piccola quota della produzione totale dell'Unione. Per motivi di efficienza operativa e amministrativa, è opportuno predisporre un unico regime di aiuto all'ammasso privato che copra tutti i tipi di formaggi.

(10)

È opportuno escludere i formaggi che non si prestano all'ammasso.

(11)

In generale, per facilitare la gestione e il controllo, è opportuno che l'aiuto all'ammasso privato sia concesso solo ad operatori stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione.

(12)

Per consentire un controllo adeguato del regime è opportuno che nel presente regolamento siano precisate le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso nonché gli obblighi delle parti contraenti.

(13)

Per accrescere l'efficacia degli aiuti, i contratti dovrebbero essere conclusi per un quantitativo minimo e dovrebbero definire gli obblighi della parte contraente, segnatamente quelli che consentono all'autorità competente per il controllo delle operazioni di ammasso di effettuare un'ispezione efficace delle condizioni di ammasso.

(14)

L'ammasso del quantitativo contrattuale per il periodo concordato è una delle esigenze principali per la concessione di un aiuto all'ammasso privato. Per tener conto degli usi commerciali e per ragioni pratiche è opportuno autorizzare un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo oggetto di aiuto.

(15)

Per garantire l'affidabilità della domanda e far sì che la misura abbia l'effetto desiderato sul mercato è necessaria la costituzione di una cauzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni per la costituzione, lo svincolo e l'incameramento della cauzione.

(16)

Per garantire la corretta gestione dell'ammasso, è opportuno adottare disposizioni per ridurre l'importo dell'aiuto da versare quando il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale.

(17)

L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.

(18)

Occorre precisare le condizioni a cui può essere concesso un pagamento anticipato, l'adeguamento dell'aiuto nei casi in cui il quantitativo contrattuale non è pienamente rispettato, i controlli di conformità per verificare il diritto all'aiuto, le eventuali sanzioni e le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.

(19)

Dato che la misura potrebbe non essere utilizzata pienamente da tutti gli Stati membri, è opportuno prevedere la ridistribuzione dei quantitativi dopo tre mesi di applicazione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare, se del caso, atti di esecuzione che stabiliscano la ripartizione per Stato membro dei quantitativi non utilizzati e il nuovo periodo di presentazione delle domande.

(20)

È opportuno definire norme relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alla natura dei controlli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i formaggi di cui ai codici NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Il volume massimo per Stato membro del prodotto oggetto del presente regime temporaneo è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «autorità competenti degli Stati membri» si intendono i servizi o gli organismi riconosciuti dagli Stati membri come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Ammissibilità dei prodotti

1.   Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1 (nel prosieguo: «l'aiuto»), i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile, devono essere originari dell'Unione e avere, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.

2.   I formaggi devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a)

ciascun lotto pesa almeno 0,5 tonnellate;

b)

recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;

c)

recano la data di entrata all'ammasso;

d)

non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza;

e)

sono conservati nello Stato membro nel quale sono prodotti.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso di cui al paragrafo 2, lettera c), sui formaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

Domande di aiuto

1.   Un operatore che intende ottenere l'aiuto presenta una domanda presso le autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immagazzinati.

2.   Gli operatori che presentano una domanda di aiuto sono stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione.

3.   Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 gennaio 2016.

4.   Le domande di aiuto si riferiscono a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso.

5.   Le domande sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (5), e dalle pertinenti modalità di applicazione.

6.   La domanda è ammissibile solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

reca un riferimento al presente regolamento;

b)

reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;

c)

indica il prodotto con il corrispondente codice NC a sei cifre;

d)

indica il quantitativo di prodotti al momento della domanda;

e)

indica il nome e l'indirizzo del luogo di ammasso, il numero della partita all'ammasso e il numero di riconoscimento dello stabilimento;

f)

non include nessun'altra condizione supplementare introdotta dal richiedente diversa da quelle stabilite dal presente regolamento;

g)

è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

h)

il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 20 EUR per tonnellata a favore del pertinente organismo pagatore in conformità al capo IV, sezione 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (6).

7.   Il contenuto delle domande non può essere modificato dopo la presentazione delle stesse.

Articolo 5

Incameramento e svincolo della cauzione

1.   La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera h), viene incamerata se:

a)

la domanda di contratto viene ritirata;

b)

il quantitativo determinato nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 2, è inferiore al 95 % del quantitativo indicato nella domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera d). In tal caso, il contratto non è concluso;

c)

meno del 95 % del quantitativo contrattuale è conferito e conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, a rischio e pericolo della parte contraente ai sensi dell'articolo 6 e alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

2.   Se la domanda di contratto non è accettata, la cauzione è svincolata immediatamente.

3.   Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte.

Articolo 6

Conclusione dei contratti

1.   I contratti sono conclusi tra l'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono ammassati i prodotti e il richiedente, di seguito denominato «parte contraente».

2.   I contratti sono conclusi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e), fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell'ammissibilità dei prodotti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell'ammissibilità il contratto è considerato nullo e non avvenuto.

Articolo 7

Obblighi della parte contraente

1.   Il contratto impone alla parte contraente almeno i seguenti obblighi:

a)

conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro luogo di ammasso. Su richiesta motivata della parte contraente, l'autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati;

b)

conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;

c)

consentire all'autorità competente di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

d)

fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili: ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che la data di conferimento all'ammasso, il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati. Gli Stati membri possono tuttavia derogare all'obbligo di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2.   La parte contraente tiene a disposizione dell'autorità preposta al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

l'origine e la data di fabbricazione dei prodotti;

c)

la data di conferimento all'ammasso;

d)

il peso e il numero dei colli imballati;

e)

la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;

f)

la data prevista della fine del periodo di ammasso contrattuale, completata dalla data effettiva di svincolo dall'ammasso.

3.   La parte contraente o, eventualmente, il gestore del luogo di ammasso, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

a)

l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato per lotto;

b)

le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;

c)

il quantitativo indicato all'ammasso per lotto;

d)

l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

Articolo 8

Periodo di ammasso contrattuale

1.   Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui le autorità competenti ricevono le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e).

2.   L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.

3.   L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 210 giorni.

Articolo 9

Svincolo dall'ammasso

1.   Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.

2.   Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell'autorità competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.

3.   La parte contraente informa l'autorità competente della sua intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 16, paragrafo 6.

4.   Se il requisito stabilito al paragrafo 3 non è rispettato ma l'autorità competente, nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso, ha ricevuto prove, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato solo per il periodo per il quale la parte contraente fornisce all'autorità competente la prova che il prodotto è stato mantenuto in ammasso contrattuale.

5.   Se il requisito stabilito al paragrafo 3 non è rispettato e l'autorità competente, nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso, non ha ricevuto prove sufficienti, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, non è versato alcun aiuto per il contratto di cui trattasi e, se del caso, la cauzione relativa a detto contratto è integralmente incamerata.

Articolo 10

Importo dell'aiuto

L'aiuto ammonta a:

15,57 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di ammasso,

0,40 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

Articolo 11

Anticipo dell'aiuto

1.   Dopo 60 giorni di ammasso e su richiesta della parte contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %.

2.   L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di 90 giorni. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è versato il saldo dell'aiuto.

Articolo 12

Pagamento dell'aiuto

1.   L'aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell'articolo 11, il saldo dell'aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale.

2.   Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi.

3.   Il pagamento dell'aiuto, o del saldo dell'aiuto, è effettuato nei 120 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento dell'aiuto, sempreché siano stati adempiuti gli obblighi contrattuali e sia stato eseguito il controllo finale. Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

4.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e pari almeno al 95 % di tale quantitativo, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso. Tuttavia, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, l'autorità competente può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto.

5.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore alle percentuali indicate al paragrafo 4, ma pari almeno all'80 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente all'ammasso è ridotto della metà. Tuttavia l'autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto.

6.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all'80 % del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto.

7.   Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ancora ammissibile all'aiuto è pari almeno al quantitativo minimo previsto dall'articolo 3, paragrafo 2. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto all'ammasso è svincolata per tale motivo prima della scadenza del periodo minimo di ammasso.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all'ammasso di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 13

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto.

2.   Entro la fine di ciascun mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione per il mese precedente:

a)

i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso e svincolati dall'ammasso nel mese di cui trattasi;

b)

i quantitativi di prodotti all'ammasso alla fine del mese di cui trattasi;

c)

i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale.

3.   Le comunicazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).

Articolo 14

Misure per il rispetto del quantitativo massimo

Gli Stati membri garantiscono la presenza di un sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori che consenta di evitare il superamento dei quantitativi massimi per Stato membro di cui all'allegato.

Articolo 15

Misure relative ai quantitativi inutilizzati

Se del caso, gli eventuali quantitativi inutilizzati residui dopo il 15 gennaio 2016 sono messi a disposizione degli Stati membri che, entro il 31 dicembre 2015, comunicano alla Commissione la loro intenzione di fare un maggior ricorso al regime di aiuti all'ammasso privato. La ripartizione per Stato membro, che è effettuata tenendo conto dei quantitativi richiesti dagli Stati membri fino al 15 gennaio 2016, e il termine per la presentazione delle domande sono stabiliti mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 16

Controlli

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, integrata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 9.

2.   L'autorità preposta al controllo esegue controlli sui prodotti che entrano all'ammasso entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e).

Fatto salvo il paragrafo 5, primo comma, lettera a), del presente articolo, al fine di garantire che i prodotti all'ammasso siano ammissibili all'aiuto, è sottoposto a controllo fisico almeno il 5 % dei quantitativi conferiti all'ammasso in modo da assicurare che per quanto riguarda, tra gli altri aspetti, il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti, i lotti all'ammasso siano conformi ai dati riportati nelle domande di conclusione di contratti.

Il peso dei prodotti, quale determinato all'inizio del periodo contrattuale, è utilizzato per determinare il pagamento dell'aiuto. Tuttavia, non è versato alcun aiuto per i quantitativi che eccedono quello figurante nella domanda conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera d).

3.   Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di 15 giorni.

4.   Se dai controlli risulta che i prodotti all'ammasso non corrispondono ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3 e a quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera h), è incamerata.

5.   L'autorità preposta al controllo:

a)

provvede, al momento del controllo di cui al paragrafo 2, a sigillare i prodotti per contratto, per lotto all'ammasso o per quantitativo inferiore; oppure

b)

effettua un controllo senza preavviso per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel luogo di ammasso.

Il controllo di cui al primo comma, lettera b), si effettua almeno sul 10 % del quantitativo totale oggetto del contratto ed è rappresentativo. Detti controlli comprendono un esame della contabilità di magazzino di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché una verifica della presenza dei prodotti in deposito, del tipo di prodotti e dell'identificazione degli stessi, per almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso.

6.   Alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per almeno metà del numero di contratti, peso e identificazione dei prodotti all'ammasso. Ai fini del controllo, la parte contraente informa l'organismo competente, indicando i lotti interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima:

a)

della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale; o

b)

dell'inizio delle operazioni di svincolo dall'ammasso, se i prodotti sono svincolati prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Lo Stato membro può accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

7.   All'atto della verifica del peso dei prodotti, durante e al termine dell'ammasso contrattuale, volta ad accertare la presenza dei prodotti in deposito, l'eventuale perdita naturale di peso non comporta una riduzione dell'aiuto e l'incameramento della cauzione.

8.   Se si applica l'opzione di cui al paragrafo 5, lettera a), alla fine del periodo di ammasso contrattuale sono controllate la presenza e l'integrità dei sigilli apposti. Le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente.

9.   Il prelievo di campioni per la verifica della qualità e della composizione dei prodotti è effettuato dai funzionari dell'autorità preposta ai controlli o in loro presenza.

All'atto della pesatura si procede in presenza di detti funzionari ad un controllo fisico o ad una verifica del peso.

Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino e la documentazione controllata da detti funzionari è timbrata o siglata. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo di ispezione.

Articolo 17

Relazione di audit

1.   Dopo ciascun controllo in loco l'autorità preposta al controllo redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

La relazione riporta:

a)

la data e l'ora di inizio del controllo;

b)

precisazioni sul preavviso dato;

c)

la durata del controllo;

d)

i responsabili presenti;

e)

la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;

f)

i risultati e le conclusioni;

g)

l'eventuale necessità di un seguito.

La relazione è firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

2.   In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinato dall'autorità preposta al controllo.

3.   L'autorità preposta al controllo registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.

Articolo 18

Sanzioni

1.   Se l'autorità competente di uno Stato membro constata che un documento presentato da un richiedente per l'attribuzione dei diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per l'attribuzione del diritto, l'autorità competente esclude il richiedente dalla procedura per la concessione di un aiuto per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.

2.   L'esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se il richiedente fornisce all'autorità competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.

3.   L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le norme di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (8) si applicano mutatis mutandis.

4.   L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (9).

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(4)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(5)  Decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(7)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(9)  Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).


ALLEGATO

Stato membro

Quantitativi massimi

(in tonnellate)

Belgio

1 243

Bulgaria

696

Repubblica ceca

1 421

Danimarca

3 334

Germania

23 626

Estonia

454

Irlanda

1 835

Grecia

1 880

Spagna

3 635

Francia

20 830

Croazia

348

Italia

12 015

Cipro

199

Lettonia

348

Lituania

1 163

Lussemburgo

33

Ungheria

827

Malta

30

Paesi Bassi

8 156

Austria

1 968

Polonia

7 859

Portogallo

704

Romania

797

Slovenia

164

Slovacchia

426

Finlandia

1 210

Svezia

945

Regno Unito

3 854

Totale

100 000


16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/25


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1853 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2015

che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

La domanda globale di latte e prodotti lattiero-caseari ha registrato un calo generalizzato per tutto il 2014 e la prima metà del 2015, soprattutto per effetto del rallentamento delle importazioni da parte della Cina, principale importatore mondiale di prodotti lattiero-caseari.

(2)

Il mercato delle carni suine dell'UE ha subito un deterioramento durante tutto il 2014 e il 2015. La produzione interna dell'Unione e le esportazioni, che erano notevolmente migliorate, sono fortemente diminuite a causa del venir meno della Russia quale mercato di esportazione. Date le caratteristiche specifiche del mercato delle carni suine, che comporta un sistema di adattamento tardivo del settore dell'allevamento al calo della domanda di suini da macello, la situazione ha determinato un eccesso di offerta e una pressione costante sui prezzi, al di là di quella dei normali periodi ciclici.

(3)

Il 25 giugno 2015 il governo russo ha annunciato la proroga per un ulteriore anno del divieto d'importazione dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, fino al 6 agosto 2016.

(4)

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni suine si trovano quindi ad affrontare turbative di mercato dovute al forte squilibrio tra offerta e domanda.

(5)

Di conseguenza, i prezzi del latte crudo e delle carni suine nell'Unione sono ulteriormente diminuiti e la pressione al ribasso sembra destinata a continuare, fino a raggiungere livelli insostenibili per molti agricoltori, già alle prese con problemi di tesoreria e di liquidità. Nel luglio 2015 il prezzo medio del latte crudo nell'Unione è diminuito del 12 % rispetto al prezzo medio di luglio negli anni dal 2010 al 2014 e del 20 % rispetto a luglio 2014. Nel luglio 2015 il prezzo delle carcasse di suino era diminuito del 13 % e i prezzi dei suinetti erano diminuiti del 23 % rispetto al prezzo medio nel luglio 2014. Inoltre, i prezzi hanno raggiunto livelli eccezionalmente bassi, al di sotto della media degli ultimi cinque anni.

(6)

Oltre a ciò, le rese delle colture primaverili ed estive hanno risentito delle temperature elevate nei mesi di luglio e agosto e delle precipitazioni molto scarse. I settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine hanno risentito pesantemente dell'aumento dei costi di produzione dovuti alla scarsità delle risorse foraggere e dei pascoli.

(7)

Gli strumenti di intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere sono rimasti disponibili senza interruzioni dal settembre 2014. Pur avendo attutito gli effetti negativi della continua discesa dei prezzi, questi strumenti non hanno però impedito il continuo calo dei prezzi dei prodotti a base di latte e del latte crudo. L'ammasso privato di carni suine ha stabilizzato i prezzi dei suini nei mesi di marzo e aprile 2015, ma non ha stimolato una ripresa consistente dei prezzi. Considerato il ciclo di produzione delle carni suine, l'apertura di un regime di aiuto all'ammasso privato in questo periodo dell'anno non affronterebbe adeguatamente le attuali perturbazioni del mercato. Parimenti, gli strumenti di mercato previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per altri settori zootecnici non sono intesi ad alleviare i problemi economici a livello regionale. Qualsiasi ulteriore misura di intervento sul mercato eventualmente prevista sotto forma di aiuti all'ammasso privato, pur essendo complementare all'assistenza finanziaria mirata, non consentirebbe di rispondere alle necessità immediata di liquidità nel settore zootecnico, in quanto avrebbe un impatto a medio termine a livello di azienda agricola.

(8)

Si è creata pertanto una situazione in cui le misure disponibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 appaiono insufficienti a contrastare le perturbazioni del mercato.

(9)

Per far fronte a un eventuale ulteriore calo dei prezzi, con aggravamento delle perturbazioni del mercato, è fondamentale che un'assistenza finanziaria mirata sia destinata agli agricoltori dei settori zootecnici colpiti dalle perturbazioni del mercato.

(10)

Pertanto, al fine di risolvere le attuali perturbazioni del mercato in modo efficiente ed efficace ed evitare che la situazione derivante da tali perturbazioni, o il loro effetto sul mercato, continui a deteriorarsi ulteriormente, è opportuno concedere un aiuto agli Stati membri sotto forma di sovvenzione finanziaria una tantum per sostenere gli agricoltori nei settori zootecnici che stanno attraversando il dei prezzi più grave calo, conseguenza diretta della proroga del divieto di importazione imposto dalla Russia, e le ripercussioni della siccità sulle risorse foraggere.

(11)

La sovvenzione disponibile per ciascuno Stato membro dovrebbe essere calcolata sulla base delle quote latte nazionali 2014/2015 e del patrimonio suinicolo nazionale, oltre che proporzionata al calo dei prezzi del latte franco azienda e delle carcasse di suino, al grado di dipendenza dal mercato russo e all'impatto della siccità sulla produzione delle colture foraggere e sui prezzi. Per garantire un sostegno mirato agli agricoltori più colpiti dalle perturbazioni del mercato tenendo conto nel contempo di risorse di bilancio limitate, gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per distribuire l'importo nazionale attraverso i canali più efficaci, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori quali il calo dei prezzi nei settori interessati, garantendo al tempo stesso che gli agricoltori nei settori zootecnici siano i beneficiari finali dell'aiuto mirato ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

(12)

Poiché la sovvenzione finanziaria assegnata a ciascuno Stato membro compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dagli agricoltori dei settori zootecnici, è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un sostegno supplementare a tali produttori, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza.

(13)

Per dare loro la flessibilità necessaria per distribuire l'assistenza finanziaria mirata richiesta per affrontare le turbative, agli Stati membri dovrebbe essere consentito cumularla con altri tipi di aiuto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

(14)

Poiché la sovvenzione finanziaria per ciascuno di questi tre Stati membri è fissata in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione dell'importo stanziato per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Croazia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Svezia e il Regno Unito nelle rispettive monete nazionali. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In base al principio di cui all'articolo 106, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai criteri di cui all'articolo 106, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15)

Gli aiuti previsti dal presente regolamento dovrebbero essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(16)

Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri interessati nel quadro del sostegno concesso agli allevatori solo a condizione che le spese in questione avvengano entro un termine determinato.

(17)

Per garantire la trasparenza, il controllo e la corretta amministrazione dell'importo finanziario messo a loro disposizione, gli Stati membri interessati dovrebbero informare la Commissione sui criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi di concessione del sostegno e sulle disposizioni adottate per evitare distorsioni della concorrenza.

(18)

Per garantire che gli allevatori ricevano gli aiuti il più presto possibile, è necessario che gli Stati membri interessati possano attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione degli Stati membri un aiuto pari a un importo totale di EUR 420 000 000 destinato a fornire un sostegno mirato agli agricoltori nei settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine («settori zootecnici»).

Gli Stati membri utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato per le misure adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

Le misure adottate dagli Stati membri sono volte ad attenuare le conseguenze economiche derivanti dalle perturbazioni del mercato per i produttori nei settori zootecnici.

Gli Stati membri assicurano che, quando i produttori dei settori zootecnici non sono i beneficiari diretti dei pagamenti, il vantaggio economico dell'aiuto è integralmente trasferito su di loro.

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se essi hanno versato il sostegno entro il 30 giugno 2016.

2.   Per quanto riguarda la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Croazia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Svezia e il Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Il sostegno di cui al presente regolamento può essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1 fino ad un massimo del 100 % dell'importo corrispondente che figura in allegato, e alle stesse condizioni di oggettività, come previsto all'articolo 1.

Gli Stati membri versano il sostegno supplementare al più tardi entro il 30 giugno 2016.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

quanto prima e al massimo entro il 31 dicembre 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza;

b)

entro il 30 settembre 2016, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


ALLEGATO

Stato membro

EUR

Belgio

13 049 568

Bulgaria

6 004 009

Repubblica ceca

11 155 561

Danimarca

11 103 077

Germania

69 233 789

Estonia

7 561 692

Irlanda

13 734 230

Grecia

2 258 253

Spagna

25 526 629

Francia

62 899 543

Croazia

1 812 383

Italia

25 017 897

Cipro

354 997

Lettonia

8 452 333

Lituania

12 631 869

Lussemburgo

669 120

Ungheria

9 505 286

Malta

119 570

Paesi Bassi

29 937 209

Austria

7 004 590

Polonia

28 946 973

Portogallo

4 764 178

Romania

11 145 958

Slovenia

1 368 433

Slovacchia

2 464 247

Finlandia

8 985 522

Svezia

8 220 625

Regno Unito

36 072 462


16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1854 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

84,4

MA

132,6

MK

46,1

TR

56,6

ZZ

79,9

0707 00 05

AL

36,9

TR

116,7

ZZ

76,8

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

161,3

CL

149,0

TR

110,2

UY

78,7

ZA

104,7

ZZ

120,8

0806 10 10

BR

252,3

EG

198,3

MA

56,6

MK

97,5

TR

169,2

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

122,1

CL

86,3

MK

23,1

NZ

155,0

US

86,4

ZA

144,4

ZZ

102,9

0808 30 90

CN

65,9

TR

135,5

XS

95,1

ZA

218,5

ZZ

128,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/33


DECISIONE (UE) 2015/1855 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2015

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e al consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dei paesi membri meno avanzati di una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio per quanto riguarda determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici e di una deroga agli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), il consiglio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («consiglio TRIPS») deve, su richiesta debitamente motivata da parte di un paese meno avanzato («PMA») membro, concedere proroghe del periodo transitorio.

(2)

Il 14 novembre 2001 la conferenza ministeriale di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato la dichiarazione sull'accordo TRIPS e la sanità pubblica («dichiarazione di Doha»). Essa ha affermato che la proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, non pregiudicava il diritto dei PMA membri di richiedere altre proroghe.

(3)

Conformemente al paragrafo 7 della dichiarazione di Doha e all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, il consiglio TRIPS, con decisione del 27 giugno 2002, ha prorogato il periodo transitorio durante il quale i PMA membri non sono tenuti a fornire una protezione mediante brevetto per i prodotti farmaceutici fino al 1o gennaio 2016.

(4)

L'8 luglio 2002 il Consiglio generale dell'OMC ha adottato una decisione strettamente connessa, con cui esonerava i PMA membri dall'obbligo di attribuire diritti esclusivi di commercializzazione ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 9, dell'accordo TRIPS. L'esonero si applica fino al 1o gennaio 2016.

(5)

Il 23 febbraio 2015 il Bangladesh ha chiesto, a nome dei PMA membri, una proroga illimitata del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e una deroga permanente agli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, di tale accordo finché ciascun PMA membro rimane un PMA.

(6)

Poiché dal 2002 è concessa una deroga separata per i diritti di proprietà intellettuale attinenti ai prodotti farmaceutici, è opportuno che l'Unione acconsenta alla proroga del periodo transitorio in modo da non ostacolare l'accesso dei PMA membri ai prodotti farmaceutici.

(7)

Diversi membri dell'OMC sembrano intenzionati a concedere la proroga illimitata e la deroga permanente ed è pertanto opportuno che l'Unione si associ, in linea con il suo sostegno continuo per la dichiarazione di Doha. Tuttavia, se i membri dell'OMC dovessero acconsentire piuttosto a un'ulteriore proroga e deroga temporanee, anche l'Unione dovrebbe accettare tale soluzione.

(8)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio TRIPS e di consiglio generale dell'OMC per quanto riguarda la richiesta dei PMA membri di una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS riguardante determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici e di una deroga agli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, di detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») è la seguente:

a)

approvare:

i)

la richiesta dei paesi meno avanzati («PMA») membri di una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), per quanto riguarda determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici; e

ii)

la richiesta di deroga agli obblighi dei PMA membri di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, dell'accordo TRIPS; e

b)

accettare:

i)

la richiesta di proroga di cui alla lettera a), punto i), del presente articolo o di deroga di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo, oppure entrambe, in modo che si applichino finché ogni PMA membro rimane un PMA; o

ii)

la richiesta di proroga o deroga temporanea, o entrambe, se tale richiesta è accettabile anche per gli altri membri dell'OMC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/35


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 321/14/COL

del 10 settembre 2014

che modifica per la centesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà [2015/1856]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 24, nonché l'articolo 1 della parte I del protocollo parte I del protocollo 3,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

Ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni o orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente o l'Autorità lo consideri necessario.

Il 9 luglio 2014 la Commissione europea ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (1). Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere dichiarati compatibili. Detti orientamenti si applicano a decorrere dal 1o agosto 2014.

Tali orientamenti sono rilevanti anche per lo Spazio economico europeo.

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare nuovi orientamenti, corrispondenti a quelli già adottati dalla Commissione europea.

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 1o agosto 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. I nuovi orientamenti sono inseriti nell'allegato alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2014.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio


(1)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.


ALLEGATO

ORIENTAMENTI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE NON FINANZIARIE IN DIFFICOLTÀ

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PARTE III

NORME ORIZZONTALI

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà  (1)

Indice

1.

INTRODUZIONE 38

2.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI 41

2.1.

Campo di applicazione settoriale 41

2.2.

Campo di applicazione materiale: nozione di “impresa in difficoltà” 41

2.3.

Aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione 42

2.4.

Aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione 42

3.

COMPATIBILITÀ CON IL FUNZIONAMENTO DELL'ACCORDO SEE 43

3.1.

Contributo a un obiettivo di interesse comune 44

3.1.1.

Dimostrazione delle difficoltà di ordine sociale o del fallimento del mercato 44

3.1.2.

Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine 45

3.2.

Necessità dell'intervento statale 46

3.3.

Adeguatezza 46

3.3.1.

Aiuti per il salvataggio 46

3.3.2.

Aiuti per la ristrutturazione 47

3.4.

Effetto di incentivazione 47

3.5.

Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo 47

3.5.1.

Aiuti per il salvataggio 47

3.5.2.

Aiuti per la ristrutturazione 47

3.6.

Effetti negativi 49

3.6.1.

Principio dell'aiuto “una tantum” 49

3.6.2.

Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza. 50

3.6.3.

Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza 52

3.6.4.

Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto 52

3.7.

Trasparenza 52

4.

AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NELLE AREE ASSISTITE 53

5.

AIUTI A FAVORE DEI FORNITORI DI SIEG IN DIFFICOLTÀ 53

6.

REGIMI DI AIUTO PER I PICCOLI IMPORTI DI AIUTO E I PICCOLI BENEFICIARI 54

6.1.

Disposizioni generali 54

6.2.

Obiettivo di interesse comune 55

6.3.

Adeguatezza 55

6.4.

Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo 55

6.5.

Effetti negativi 56

6.6.

Sostegno temporaneo per la ristrutturazione 56

6.7.

Durata e valutazione 57

7.

PROCEDURE 57

7.1.

Procedura accelerata per gli aiuti per il salvataggio 57

7.2.

Procedure relative ai piani di ristrutturazione 58

7.2.1.

Attuazione del piano di ristrutturazione 58

7.2.2.

Modifica del piano di ristrutturazione 58

7.2.3.

Necessità di notificare all'Autorità qualsiasi aiuto concesso al beneficiario durante il periodo di ristrutturazione. 58

8.

RELAZIONI E MONITORAGGIO protocollo 59

9.

OPPORTUNE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, DELLA PARTE I DEL PROTOCOLLO 3 59

10.

DATA DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ 59

1.   Introduzione

(1)

Nei presenti orientamenti, l'Autorità di vigilanza EFTA (“l'Autorità”) definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (“l'accordo SEE”) sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo.

(2)

I primi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2) sono stati adottati dall'Autorità nel 1994. Una versione modificata degli orientamenti è stata adottata nel 1999 (3). Nel 2004 l'Autorità ha adottato nuovi orientamenti (4), la cui validità è stata prima prorogata al 30 novembre 2012 (5) e, successivamente, fino alla loro sostituzione con nuove norme (6).

(3)

Nella sua comunicazione dell'8 maggio 2012 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (7), la Commissione europea (“la Commissione”) ha annunciato tre obiettivi per la modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato:

a)

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;

b)

concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;

c)

razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.

(4)

In particolare, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune nella revisione dei vari orientamenti e delle varie discipline, allo scopo di rafforzare il mercato interno, di aumentare l'efficacia della spesa pubblica (migliorando il contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e aumentando il controllo dell'effetto di incentivazione), di limitare gli aiuti al minimo e di evitare i potenziali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi. Anche l'Autorità condivide questa impostazione.

(5)

L'Autorità ha riesaminato gli orientamenti relativi al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione delle norme esistenti e in linea con l'approccio comune di cui sopra. Nella revisione si è anche tenuto conto della strategia Europa 2020 adottata dalla Commissione (8) e del fatto che gli effetti negativi degli aiuti di Stato possono interferire con la necessità di rilanciare la produttività e la crescita, di mantenere le pari opportunità per le imprese e di combattere il protezionismo nazionale.

(6)

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. È opinione consolidata che i settori economici maggiormente di successo registrano una crescita di produttività non perché tutte le altre imprese presenti sul mercato registrano una crescita analoga, ma perché le imprese più efficienti e tecnologicamente più avanzate crescono a spese di quelle meno efficienti o con prodotti obsoleti. L'uscita dal mercato delle imprese meno efficienti consente ai loro concorrenti più efficienti di crescere e restituisce al mercato attivi che possono essere utilizzati a fini più produttivi. Interferendo con questo processo, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono rallentare in modo significativo la crescita economica nei settori interessati.

(7)

Se alcune parti di un'impresa in dissesto continuano ad essere essenzialmente redditizie, l'impresa potrebbe effettuare una ristrutturazione abbandonando alcune attività strutturalmente in perdita e riorganizzando le restanti attività in modo da ottenere una ragionevole prospettiva di redditività a lungo termine. Una siffatta ristrutturazione dovrebbe di norma essere possibile senza aiuti di Stato, tramite accordi con i creditori o procedure di insolvenza o di riorganizzazione. Le moderne legislazioni sull'insolvenza dovrebbero aiutare le imprese solide a sopravvivere, contribuire a salvaguardare i posti di lavoro, aiutare i fornitori a mantenere la clientela e i proprietari di società economicamente redditizie a mantenere il loro valore (9). Le procedure di insolvenza possono inoltre riportare un'impresa redditizia sul mercato tramite l'acquisizione, da parte di terzi, dell'impresa che prosegue le sue attività (impresa in funzionamento) oppure dei suoi diversi attivi di produzione.

(8)

Di conseguenza, sarebbe opportuno che le imprese fossero ammesse a ricevere aiuti di Stato solo dopo aver esaurito tutte le opzioni di mercato e qualora gli aiuti siano necessari per conseguire un obiettivo ben definito di interesse comune. Le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto “una tantum”).

(9)

Un altro problema riguarda l'“azzardo morale” che l'aiuto di Stato comporta. Facendo affidamento sul fatto che con buona probabilità saranno salvate in caso di difficoltà, le imprese potrebbero avventurarsi in strategie aziendali eccessivamente rischiose e insostenibili. Inoltre, la prospettiva di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di una determinata impresa può ridurre artificialmente il suo costo del capitale, conferendole un indebito vantaggio competitivo sul mercato.

(10)

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà rischiano inoltre di compromettere l'equilibrio sul mercato interno in quanto spostano una parte non equa dell'onere dell'aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali ed economiche su altre parti contraenti, un risultato già di per sé indesiderabile il quale può innescare una dispendiosa corsa alle sovvenzioni tra di esse. Tali aiuti possono inoltre portare alla creazione di barriere all'ingresso e compromettere gli incentivi per le attività transfrontaliere, in misura contraria agli obiettivi del mercato interno.

(11)

È quindi importante garantire che gli aiuti siano autorizzati solo se sono in grado di attenuare i propri potenziali effetti nocivi e di promuovere l'efficacia della spesa pubblica. Riguardo agli aiuti per la ristrutturazione, i requisiti del ripristino della redditività, del contributo proprio e le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza hanno dimostrato la loro utilità nel ridurre i potenziali effetti nocivi degli aiuti in questione. Tali requisiti continuano ad applicarsi nell'ambito dei presenti orientamenti, adeguati, se necessario, per tener conto della recente esperienza dell'Autorità. Al fine di affrontare meglio il problema dell'azzardo morale, è stata tra l'altro introdotta la nozione di condivisione degli oneri. Riguardo agli aiuti per il salvataggio e al sostegno temporaneo per la ristrutturazione, i potenziali effetti nocivi sono attenuati da restrizioni in merito alla durata e alla forma dell'aiuto.

(12)

L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Sebbene questa forma di aiuto possa essere concessa in linea di principio per sostenere un intero processo di ristrutturazione, ciò avviene di rado in quanto l'aiuto per il salvataggio è limitato a sei mesi e, quindi, è solitamente seguito da un aiuto per la ristrutturazione.

(13)

Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto, i presenti orientamenti introducono la nuova nozione di “sostegno temporaneo per la ristrutturazione”, il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può esso concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Tuttavia, affinché tale forma di aiuto possa finanziare un intero processo di ristrutturazione, la durata massima del sostegno temporaneo per la ristrutturazione è fissata a 18 mesi. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso solo alle PMI (10) e alle piccole imprese pubbliche (11), le quali hanno maggiori difficoltà delle grandi imprese ad accedere alla liquidità.

(14)

Quando gli aiuti ai fornitori di servizi di interesse economico generale (“SIEG”) in difficoltà rientrano nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, la valutazione deve essere effettuata conformemente ai principi standard degli orientamenti stessi. Tuttavia, occorre adeguare, se necessario, la specifica applicazione di questi principi, per tener conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

(15)

Nella presente situazione di notevole sovracapacità a livello europeo e mondiale, gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati. È opportuno quindi escludere il settore siderurgico dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

(16)

Nell'Unione europea, la decisione 2010/787/UE del Consiglio (12) fissa le condizioni alle quali fino al 2027 possono essere concessi aiuti al funzionamento, sociali e ambientali a favore della produzione non competitiva nel settore del carbone (13). Le attuali norme fanno seguito alle norme specifiche per questo settore applicate tra il 2002 e il 2010 (14) e tra il 1993 e il 2002 (15), le quali hanno facilitato la ristrutturazione di imprese non competitive operanti nel settore del carbone. Di conseguenza, tenuto conto della costante necessità di sostenere l'aggiustamento strutturale della produzione di carbone nell'Unione, le norme attuali sono più rigide di quelle passate e impongono la cessazione permanente della produzione e della vendita di prodotti del carbone sovvenzionati, nonché la chiusura definitiva delle unità di produzione non competitive entro il 31 dicembre 2018. In applicazione di tali norme, alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno adottato e stanno attuando piani per la chiusura definitiva delle miniere di carbone in difficoltà gestite da imprese del settore (16). L'Autorità fa presente che la decisione 2010/787/UE non si applica agli Stati EFTA/SEE. Date le sue caratteristiche peculiari, l'Autorità ha deciso di escludere il settore del carbone dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

(17)

L'esperienza acquisita dall'Autorità con il salvataggio e la ristrutturazione degli istituti finanziari nel corso della crisi economica e finanziaria ha dimostrato che, considerate le specificità di tali istituti e dei mercati finanziari, le norme specifiche applicabili al settore finanziario possono risultare benefiche. Le imprese che sono oggetto di apposite norme per il settore finanziario sono pertanto escluse dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

2.   Campo di applicazione degli orientamenti

2.1.   Campo di applicazione settoriale

(18)

L'Autorità applicherà i presenti orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone (17) o dell'acciaio (18) e di quelle disciplinate da norme specifiche per gli istituti finanziari (19), fatte salve le norme specifiche relative alle imprese in difficoltà in un settore particolare (20).

2.2.   Campo di applicazione materiale: nozione di “impresa in difficoltà”

(19)

Una parte contraente che prevede di concedere aiuti a un'impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che l'impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione, fatte salve le specifiche disposizioni per gli aiuti per il salvataggio e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di cui al punto 29.

(20)

Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a)

nel caso di società a responsabilità limitata (21), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (22) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (23), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i)

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

ii)

il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

(21)

Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

a)

possa essere definita un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;

b)

non faccia parte di un gruppo più grande (24), se non alle condizioni fissate al punto 22.

(22)

Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei una controllata, quest'ultima e l'impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

(23)

Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, l'Autorità ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato.

(24)

Diversi regolamenti e comunicazioni nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:

a)

per “impresa in difficoltà” si intende un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 dei presenti orientamenti, e

b)

una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un'impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c).

2.3.   Aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione

(25)

I presenti orientamenti riguardano tre tipologie di aiuti: gli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione.

(26)

Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio.

(27)

Gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un'assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza.

(28)

Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione consiste in un sostegno alla liquidità destinato ad assistere la ristrutturazione di un'impresa mettendo il beneficiario in condizione di elaborare e attuare le azioni adeguate per il ripristino della sua redditività a lungo termine. Possono beneficiare di tale sostegno unicamente le PMI e le piccole imprese pubbliche.

(29)

In deroga al punto 19, gli aiuti per il salvataggio e, nel caso delle PMI e delle piccole imprese pubbliche, il sostegno temporaneo per la ristrutturazione possono essere concessi anche alle imprese che non si trovano in difficoltà ai sensi del punto 20 ma che versano in stato di grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste.

2.4.   Aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

(30)

Una ristrutturazione comporta, di regola, la riduzione o la totale cessazione delle attività in difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per la concessione dell'aiuto. Qualunque ne sia la ragione, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa beneficiaria.

(31)

La legislazione sul lavoro delle parti contraenti prevede a volte regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali alcune indennità vengono pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono considerati alla stregua di aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(32)

Oltre a tali indennità di sicurezza sociale per i dipendenti, i regimi generali di previdenza sociale prevedono spesso che il governo si assuma l'onere delle indennità pagate dall'impresa ai lavoratori licenziati che vanno al di là degli obblighi legali o contrattuali cui l'impresa è soggetta. Se applicabili in maniera generale, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni di ammissibilità prestabilite e automatiche, si ritiene che tali regimi non configurino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE per le imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati (25).

(33)

L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati talune indennità, quali indennità di licenziamento o misure per accrescere la loro occupabilità, imposto a un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi dell'attività imprenditoriale che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

(34)

Se concessi a imprese in difficoltà, a priori l'Autorità non ha obiezioni nei confronti di questi aiuti, dato che essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, agevolando i cambiamenti strutturali e attenuando i problemi di ordine sociale.

(35)

Oltre a fornire un sostegno finanziario diretto, tali aiuti vengono spesso concessi per finanziare, nel quadro di un particolare regime di ristrutturazione, corsi di formazione, servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, aiuti per il trasferimento, formazione professionale e assistenza a favore dei dipendenti che intendono avviare nuove attività. Poiché tali misure, aumentando l'occupabilità dei lavoratori licenziati, promuovono l'obiettivo di ridurre il disagio sociale, l'Autorità esprime sistematicamente parere favorevole su questo tipo di aiuti qualora siano concessi a imprese in difficoltà.

3.   Compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE

(36)

Le circostanze in cui gli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà possono essere approvati in quanto compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE sono elencate all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE. A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), l'Autorità può autorizzare “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività […], sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l'aiuto fosse necessario per correggere disparità dovute a carenze del mercato o per assicurare la coesione economica e sociale.

(37)

Le misure di aiuto a favore delle grandi imprese devono essere notificate individualmente all'Autorità. A determinate condizioni, delineate al capitolo 6, l'Autorità può autorizzare regimi di aiuti di importo limitato a favore delle PMI e delle piccole imprese pubbliche (26).

(38)

Per stabilire se gli aiuti notificati possono essere dichiarati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, l'Autorità valuterà se sono conformi a ciascuno dei criteri seguenti:

a)

contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE (sezione 3.1);

b)

necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.2);

c)

adeguatezza della misura di aiuto: una misura d'aiuto non è considerata compatibile se altre misure meno distorsive consentono di conseguire lo stesso obiettivo (sezione 3.3);

d)

effetto di incentivazione: occorre dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in un modo tale che non avrebbe consentito di raggiungere l'obiettivo di interesse comune (sezione 3.4);

e)

proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo): l'aiuto non deve superare il minimo necessario per raggiungere l'obiettivo di interesse comune (sezione 3.5);

f)

prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti contraenti: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.6);

g)

trasparenza dell'aiuto: le parti contraenti, l'Autorità, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (sezione 3.7).

(39)

Qualora uno dei criteri di cui sopra non sia soddisfatto, l'aiuto non sarà considerato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

(40)

Per alcune categorie di regimi può inoltre essere imposto un obbligo di valutazione ex post del loro equilibrio generale, come descritto ai punti 118, 119 e 120 dei presenti orientamenti.

(41)

Inoltre, nel caso in cui una misura di aiuto o le condizioni ad essa connesse (compreso il metodo di finanziamento quando è parte integrante della misura di aiuto) comportino un'unica violazione della normativa del SEE, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE (27).

(42)

Nel presente capitolo, l'Autorità fissa le condizioni in base alle quali valuta ciascuno dei criteri di cui al punto 38.

3.1.   Contributo a un obiettivo di interesse comune

(43)

Data l'importanza che riveste l'uscita dal mercato nel processo di crescita della produttività, il semplice fatto di impedire che un'impresa esca dal mercato non costituisce una giustificazione sufficiente per la concessione dell'aiuto. Occorre fornire prove chiare del fatto che l'aiuto persegue un obiettivo di comune interesse, in quanto è volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato (sezione 3.1.1), ripristinando la redditività a lungo termine dell'impresa (sezione 3.1.2).

3.1.1.   Dimostrazione delle difficoltà di ordine sociale o del fallimento del mercato

(44)

Le parti contraenti devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, in particolare mostrando che:

a)

il tasso di disoccupazione nella regione o regioni interessate (a livello NUTS II) è:

i)

superiore alla media del SEE, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate, oppure

ii)

superiore alla media nazionale, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate;

b)

esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale);

c)

l'uscita dal mercato di un'impresa che svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in un settore particolare (ad esempio in quanto fornitore di un importante fattore produttivo) comporterebbe potenziali conseguenze negative;

d)

vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG;

e)

il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento;

f)

l'uscita dell'impresa in questione dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche, oppure

g)

emergerebbero situazioni analoghe di gravi difficoltà sociali motivate dalla parte contraente interessata.

3.1.2.   Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

(45)

Gli aiuti per la ristrutturazione ai sensi dei presenti orientamenti non possono limitarsi a fornire unicamente un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Pertanto, nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, l'Autorità esigerà che la parte contraente interessata presenti un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata che ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario (28). La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.

(46)

La concessione dell'aiuto deve quindi essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione che, per tutti i casi di aiuto ad hoc, deve essere approvato dall'Autorità.

(47)

Il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future che dovrebbero escludere ogni nuovo aiuto di Stato non contemplato dal piano di ristrutturazione. Il periodo di ristrutturazione deve essere quanto più breve possibile. Il piano di ristrutturazione deve essere presentato all'Autorità corredato di tutte le informazioni utili, in particolare quelle indicate nella presente sezione (3.1.2).

(48)

Il piano di ristrutturazione deve evidenziare sia le cause delle difficoltà del beneficiario che le sue debolezze e deve illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte porranno rimedio a tali problemi.

(49)

Il piano di ristrutturazione deve fornire informazioni sul modello aziendale del beneficiario, tra cui informazioni sulla struttura organizzativa, sui finanziamenti, sul governo societario e su tutti gli altri aspetti pertinenti, atte a dimostrare il modo in cui il piano promuoverà la sua redditività a lungo termine. Il piano di ristrutturazione deve inoltre valutare se le difficoltà del beneficiario avrebbero potuto essere evitate con un intervento adeguato e tempestivo da parte della dirigenza, e, in caso affermativo, deve dimostrare che sono state apportate opportune modifiche gestionali. Se le difficoltà del beneficiario derivano da carenze nel suo modello aziendale o nel suo governo societario, occorrerà apportare le opportune modifiche.

(50)

I risultati attesi della ristrutturazione prevista dovrebbero essere dimostrati sia in uno scenario di base che in uno scenario pessimistico (worst-case). A tal fine, il piano di ristrutturazione deve tener conto, tra l'altro, della situazione attuale e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante del prodotto nonché dei principali fattori di costo del settore, deve presentare ipotesi di base e pessimistiche e tener conto altresì dei punti di forza e delle debolezze specifiche del beneficiario. Le ipotesi dovrebbero essere confrontate con parametri settoriali adeguati e, se del caso, essere adattate in base alle circostanze specifiche del paese e del settore. Il beneficiario deve fornire uno studio di mercato e un'analisi di sensibilità che evidenzi i parametri di base dei suoi risultati e i principali fattori di rischio in futuro.

(51)

Il ripristino della redditività del beneficiario dovrebbe essere principalmente il risultato di misure di risanamento interne, che prevedano in particolare l'abbandono delle attività che nel medio termine resterebbero strutturalmente in perdita; non deve dipendere da ipotesi ottimistiche relative a fattori esterni, quali variazioni dei prezzi, della domanda o dell'offerta di risorse scarse, né può essere legato all'ipotesi che il beneficiario ottenga risultati superiori al mercato o ai suoi concorrenti oppure avvii ed espanda nuove attività nelle quali non ha alcuna esperienza di rilievo (a meno che ciò non sia debitamente giustificato e richiesto per motivi di diversificazione e di redditività).

(52)

La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un'impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. L'impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.

3.2.   Necessità dell'intervento statale

(53)

Le parti contraenti che intendono concedere aiuti per la ristrutturazione devono presentare un confronto con uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato, nel quale dimostrino in che modo l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti di cui alla sezione 3.1.1 non sarebbero raggiunti, o lo sarebbero in misura minore, nel caso di tale scenario alternativo. Tali scenari possono, per esempio, includere la ristrutturazione del debito, la cessione degli attivi, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.

3.3.   Adeguatezza

(54)

Le parti contraenti devono garantire che l'aiuto sia concesso nella forma che consenta di conseguire l'obiettivo nel modo meno distorsivo possibile. Nel caso di imprese in difficoltà, occorre a tal fine garantire che l'aiuto sia concesso nella forma adeguata per affrontare le difficoltà del beneficiario e sia adeguatamente remunerato. La presente sezione stabilisce le condizioni che occorre rispettare per dimostrare che una misura di aiuto è adeguata.

3.3.1.   Aiuti per il salvataggio

(55)

Perché possano essere autorizzati dall'Autorità, gli aiuti per il salvataggio devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

b)

il costo finanziario del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme al punto 56;

c)

salvo quanto diversamente specificato alla lettera d), i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario;

d)

le parti contraenti devono impegnarsi a presentare all'Autorità, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario:

i)

la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata; oppure

ii)

a condizione che il beneficiario sia un'impresa in difficoltà (e non soffra solo di un grave fabbisogno di liquidità nelle circostanze descritte al punto 29), un piano di ristrutturazione come precisato nella sezion 3.1.2; una volta presentato il piano di ristrutturazione, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché l'Autorità non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui l'Autorità decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata; una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione; oppure

iii)

un piano di liquidazione che definisca dettagliatamente le fasi che conducono alla liquidazione del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole senza ulteriore aiuto;

e)

gli aiuti per il salvataggio non possono essere utilizzati per finanziare misure strutturali, quali l'acquisizione di importanti rami aziendali o attivi, a meno che non risultino necessarie durante il periodo di salvataggio per la sopravvivenza del beneficiario.

(56)

Il livello di remunerazione che un beneficiario è tenuto a versare per gli aiuti per il salvataggio dovrebbe rispecchiare la solvibilità del beneficiario, a prescindere dagli effetti temporanei sia delle difficoltà di liquidità che del sostegno statale, e dovrebbe costituire un incentivo per il beneficiario a rimborsare l'aiuto il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità esigerà che la remunerazione sia fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento (29) per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale (attualmente IBOR a 1 anno maggiorato di 400 punti base) (30) e sia incrementata di almeno 50 punti base per gli aiuti per il salvataggio la cui autorizzazione sia prorogata in conformità del punto 55, lettera d), punto ii.

(57)

Ove sia dimostrato che il tasso di cui al punto 56 non rappresenta un parametro di riferimento adeguato, ad esempio se differisce sostanzialmente dai prezzi di mercato di strumenti simili recentemente emessi dal beneficiario, l'Autorità può adeguare di conseguenza il livello di remunerazione richiesta.

3.3.2.   Aiuti per la ristrutturazione

(58)

Pur essendo libere di scegliere sotto che forma concedere aiuti per la ristrutturazione, le parti contraenti dovrebbero garantire che lo strumento scelto sia adeguato alla situazione che si intende risanare. In particolare, dopo aver valutato se il beneficiario ha problemi di liquidità o di solvibilità, le parti contraenti dovrebbero selezionare gli strumenti adeguati per risolvere i problemi individuati. Ad esempio, in caso di problemi di solvibilità, potrebbe essere opportuno potenziare gli attivi attraverso una ricapitalizzazione, mentre in una situazione in cui i problemi riguardano principalmente la liquidità, potrebbe essere sufficiente fornire un aiuto tramite prestiti o garanzie su prestiti.

3.4.   Effetto di incentivazione

(59)

Le parti contraenti che intendono concedere aiuti per la ristrutturazione devono dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in modo tale da non raggiungere l'obiettivo di interesse comune individuato nella sezione 3.1.1. Tale dimostrazione può far parte dell'analisi presentata conformemente al punto 53.

3.5.   Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo

3.5.1.   Aiuti per il salvataggio

(60)

L'aiuto per il salvataggio deve essere limitato all'importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per sei mesi. Per determinare tale importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato I. Un aiuto che supera l'importo risultante da tale calcolo sarà autorizzato soltanto se viene debitamente giustificato con la presentazione di un piano di liquidità che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi.

3.5.2.   Aiuti per la ristrutturazione

(61)

L'importo e l'intensità dell'aiuto per la ristrutturazione devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie del beneficiario, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. In particolare, deve essere garantito un livello sufficiente di contributo proprio ai costi della ristrutturazione e di condivisione degli oneri, come specificato più in dettaglio nella presente sezione 3.5.2. Nella valutazione si terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.

3.5.2.1.   Contributo proprio

(62)

Un contributo significativo (31) ai costi di ristrutturazione deve provenire dalle risorse proprie del beneficiario dell'aiuto, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, o da nuovi investitori. Tale contributo proprio dovrebbe di norma essere comparabile agli aiuti concessi in termini di effetti sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario. Ad esempio, se l'aiuto concesso migliora la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, il contributo proprio dovrebbe analogamente includere misure dello stesso tipo, quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, oppure il reperimento di nuovo capitale esterno a condizioni di mercato. Nel valutare la portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza in base al punto 90, l'Autorità terrà conto della misura in cui il contributo proprio ha un effetto analogo a quello dell'aiuto concesso.

(63)

Il contributo deve essere reale, ossia concreto, escludere i futuri profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere quanto più elevato possibile. Il contributo dello Stato o di un'impresa pubblica può essere preso in considerazione soltanto a condizione che sia privo di elementi di aiuto. Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui il contributo provenga da un'entità indipendente dall'autorità che concede gli aiuti (quale una banca statale o una holding pubblica) e che prende la decisione di investire sulla base dei propri interessi commerciali (32).

(64)

Il contributo proprio sarà di norma considerato adeguato se il suo importo rappresenta almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare, la parte contraente può accettare un contributo inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione, purché l'importo di tale contributo rimanga significativo.

3.5.2.2.   Condivisione degli oneri

(65)

Se il sostegno pubblico viene concesso in una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l'indebitamento, potrebbe accadere che gli azionisti e i creditori subordinati siano protetti dalle conseguenze della loro scelta di investire nel beneficiario. Ciò può determinare un cosiddetto “azzardo morale” e minare la disciplina di mercato. Di conseguenza, è opportuno che gli aiuti a copertura delle perdite siano concessi solo a condizioni tali da comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti.

(66)

Un'adeguata condivisione degli oneri farà sì di norma che gli azionisti storici e, se necessario, i creditori subordinati, si sobbarchino integralmente le perdite. I creditori subordinati dovrebbero contribuire ad assorbire le perdite attraverso la conversione in capitale o la riduzione di valore del capitale dei pertinenti strumenti. Pertanto, l'intervento dello Stato dovrebbe avvenire solo dopo che le perdite sono state integralmente contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato (33). In ogni caso, nella misura giuridicamente possibile, occorre evitare i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato durante il periodo di ristrutturazione, a meno che ciò non comprometta in modo sproporzionato coloro che hanno conferito nuovo capitale.

(67)

Inoltre, in base a un'adeguata condivisione degli oneri, qualsiasi aiuto di Stato che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio dovrebbe essere concesso a condizioni tali da procurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell'importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell'impresa dopo la contabilizzazione delle perdite.

(68)

L'Autorità può autorizzare deroghe alla piena attuazione delle misure illustrate al punto 66 se tali misure rischiano di dar luogo a risultati sproporzionati. Potrebbe ad esempio essere il caso qualora l'ammontare dell'aiuto sia limitato rispetto al contributo proprio, o la parte contraente interessata dimostri che i creditori subordinati riceverebbero meno in termini economici rispetto a normali procedure di insolvenza e se non fosse stato concesso un aiuto di Stato.

(69)

Per ripristinare la posizione in termini di capitale del beneficiario l'Autorità non richiederà sistematicamente un contributo da parte dei detentori di debito di primo rango. Tuttavia, potrebbe considerare tale contributo come un motivo per ridurre la portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza di cui al punto 90.

3.6.   Effetti negativi

3.6.1.   Principio dell'aiuto “una tantum”

(70)

Per ridurre l'azzardo morale, l'incentivo ad assumere rischi eccessivi e le potenziali distorsioni della concorrenza, gli aiuti dovrebbero essere concessi alle imprese in difficoltà per una sola operazione di ristrutturazione, secondo il cosiddetto principio dell'aiuto “una tantum”. Se un'impresa che ha già beneficiato di aiuti a norma dei presenti orientamenti ha bisogno di ottenere ulteriori aiuti, significa che le sue difficoltà sono di natura ricorrente o non sono state affrontate adeguatamente quando è stato concesso il precedente aiuto. L'intervento ripetuto dello Stato rischia di comportare problemi di azzardo morale e distorsioni della concorrenza contrari all'interesse comune.

(71)

All'atto della notifica all'Autorità di un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, la parte contraente deve precisare se l'impresa interessata abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati (34). In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), l'Autorità non autorizzerà altri aiuti a norma dei presenti orientamenti.

(72)

Le eccezioni a questa regola sono consentite nei seguenti casi:

a)

se l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione;

b)

se l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità dei presenti orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:

i)

quando sono stati concessi aiuti a norma dei presenti orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e

ii)

si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili (35), non imputabili all'impresa.

c)

si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

(73)

Le eventuali modifiche dell'assetto proprietario del beneficiario a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del suo bilancio, alla riduzione dei debiti o alla liquidazione dei debiti pregressi non pregiudicano l'applicazione del principio dell'aiuto “una tantum”, purché si tratti del proseguimento dell'attività della medesima impresa.

(74)

Di norma, qualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, l'Autorità non autorizzerà la concessione di ulteriori aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell'aiuto oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo). Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti, restano ammissibili a beneficiare di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione (subordinatamente al rispetto delle altre disposizioni dei presenti orientamenti). Le parti contraenti devono dimostrare che non vengono trasferiti aiuti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato in precedenza di aiuti.

(75)

Qualora un'impresa rilevi elementi dell'attivo di un'altra impresa, in particolare di un'impresa sottoposta ad uno dei procedimenti di cui al punto 73 o ad una procedura concorsuale per insolvenza promossa conformemente al diritto nazionale, e che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, all'impresa acquirente non si applica il principio dell'aiuto “una tantum”, purché non vi sia alcuna continuità economica tra la vecchia impresa e l'acquirente (36).

3.6.2.   Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza.

(76)

Per limitare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi, nel concedere aiuti per la ristrutturazione devono essere adottate misure volte a limitare distorsioni della concorrenza. L'Autorità valuterà la forma e la portata più idonee di tali misure in conformità alla presente sezione 3.6.2.

3.6.2.1.   Natura e forma delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

(77)

Fatto salvo il punto 84, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza sono di norma misure strutturali. Se è necessario per risolvere le distorsioni della concorrenza in casi particolari, l'Autorità può accettare misure comportamentali diverse da quelle delineate al punto 84 o provvedimenti di apertura del mercato al posto di alcune o di tutte le misure strutturali che sarebbero altrimenti richieste.

Misure strutturali — cessione e riduzione dei rami di attività

(78)

Sulla base di una valutazione in conformità dei criteri per la modulazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza (di cui alla sezione 3.6.2.2), le imprese beneficiarie degli aiuti per la ristrutturazione possono vedersi costrette a cedere attivi, ridurre le capacità o la presenza sul mercato. Tali misure dovrebbero essere attuate in particolare nel mercato o nei mercati in cui l'impresa si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità. Le cessioni volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli ostacoli alla loro cessione (37) e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione. In base ai principi stabiliti nella sezione 3.6.2.2, le cessioni, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che sarebbero comunque necessarie per ripristinare la redditività a lungo termine non saranno di norma considerate sufficienti per limitare le distorsioni della concorrenza.

(79)

Per poter rafforzare la concorrenza e contribuire allo sviluppo del mercato interno, tali misure dovrebbero favorire l'ingresso di nuovi concorrenti, la crescita dei concorrenti esistenti di piccole dimensioni o le attività transfrontaliere. Occorre evitare il trinceramento all'interno dei confini nazionali e la frammentazione del mercato interno.

(80)

Le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza non dovrebbero condurre a un deterioramento della struttura del mercato. In linea di principio le misure strutturali dovrebbero pertanto essere attuate sotto forma di cessioni di rami aziendali redditizi in funzionamento che, se gestiti da un acquirente idoneo, possono a lungo termine competere in modo efficace. Nel caso non sia disponibile una tale entità, il beneficiario potrebbe scorporare e successivamente cedere un'attività esistente e adeguatamente finanziata, creando una nuova entità redditizia che dovrebbe essere in grado di competere sul mercato. Le misure strutturali che prevedono unicamente la cessione di elementi dell'attivo e non comportano la creazione di un'entità redditizia in grado di competere sul mercato sono meno efficaci nel tutelare la concorrenza e saranno quindi ammesse soltanto in casi eccezionali in cui la parte contraente interessata dimostri che nessun'altra forma di misure strutturali è fattibile o che altre misure strutturali metterebbero gravemente a rischio la redditività economica dell'impresa.

(81)

Il beneficiario dovrebbe agevolare le cessioni, ad esempio isolando le attività e accettando di non contattare i clienti dell'attività ceduta.

(82)

Qualora risulti difficile trovare un acquirente per gli attivi che un beneficiario propone di cedere, quest'ultimo sarà tenuto, non appena si rende conto di tale difficoltà, a individuare le cessioni o le misure alternative da adottare in relazione al mercato o ai mercati in questione se la prima cessione non va a buon fine.

Misure comportamentali

(83)

Le misure comportamentali sono volte a garantire che l'aiuto sia destinato unicamente a finanziare il ripristino della redditività a lungo termine e che non sia utilizzato in modo improprio per far perdurare gravi e persistenti distorsioni della struttura di mercato o per proteggere il beneficiario dal sano gioco della concorrenza.

(84)

Le seguenti misure comportamentali devono essere applicate in tutti i casi al fine di evitare un indebolimento degli effetti delle misure strutturali e dovrebbero, in linea di principio, essere imposte per tutta la durata del piano di ristrutturazione:

a)

i beneficiari devono astenersi dall'acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine del beneficiario. Ciò ha lo scopo di garantire che l'aiuto sia utilizzato per ripristinare la redditività e non per finanziare investimenti o ampliare la presenza del beneficiario su mercati nuovi o esistenti. Fermo restando l'obbligo di notifica, eventuali acquisizioni possono essere autorizzate dall'Autorità come parte del piano di ristrutturazione;

b)

i beneficiari devono astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializzano i loro prodotti e servizi.

(85)

In circostanze eccezionali, può essere necessario imporre ai beneficiari di astenersi dall'adottare un comportamento commerciale volto ad accrescere rapidamente la loro quota di mercato relativa a prodotti specifici o mercati geografici, attraverso l'offerta di condizioni (ad esempio relativamente ai prezzi o ad altre condizioni commerciali) che non possono essere eguagliate da concorrenti che non ricevono aiuti di Stato. Queste restrizioni saranno applicate solo nel caso in cui nessun'altra misura correttiva (strutturale o comportamentale) sia in grado di ovviare in modo adeguato alle distorsioni della concorrenza identificate e purché non provochi essa stessa una limitazione della concorrenza sul mercato in questione. Ai fini dell'applicazione di tale obbligo, l'Autorità mette a confronto le condizioni offerte dal beneficiario con quelle offerte da concorrenti credibili con una consistente quota di mercato.

Misure di apertura del mercato

(86)

Nella sua valutazione complessiva, l'Autorità prenderà in considerazione eventuali impegni della parte contraente relativamente all'adozione di misure, da parte sua o del beneficiario, volte a promuovere mercati più aperti, sani e competitivi, ad esempio favorendo l'ingresso e l'uscita dal mercato. Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori del SEE determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività del beneficiario, nel rispetto della normativa del SEE. Queste iniziative possono sostituire altre misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.

3.6.2.2.   Modulazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

(87)

Le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero affrontare sia i problemi di azzardo morale sia le probabili distorsioni nei mercati sui quali opera il beneficiario. La portata di tali misure dipenderà da diversi fattori, tra cui, in particolare, l'entità e la natura degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi; le dimensioni (38) e l'importanza relativa del beneficiario sul mercato e le caratteristiche del mercato interessato; la misura in cui persistono preoccupazioni di azzardo morale a seguito dell'applicazione del contributo proprio e di misure di condivisione degli oneri.

(88)

In particolare, l'Autorità valuterà l'entità, se necessario mediante approssimazioni, e la natura dell'aiuto sia in termini assoluti che in relazione agli attivi del beneficiario stesso e alla dimensione del mercato nel suo insieme.

(89)

Riguardo alle dimensioni e all'importanza relativa del beneficiario sul suo mercato o sui suoi mercati sia prima che dopo la ristrutturazione, l'Autorità esaminerà tali aspetti al fine di valutare gli effetti probabili degli aiuti su questi mercati rispetto ai risultati ottenuti in assenza di aiuti di Stato. Le misure saranno adeguate alle caratteristiche di mercato (39) per garantire che venga tutelata una concorrenza effettiva.

(90)

Riguardo alle preoccupazioni di azzardo morale, l'Autorità valuterà anche il livello di contributo proprio e di condivisione degli oneri. Un livello di contributo proprio e di condivisione degli oneri più elevato di quello richiesto nella sezione 3.5.2, limitando l'importo dell'aiuto e l'azzardo morale, può ridimensionare la portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza.

(91)

Poiché le attività di ristrutturazione rischiano di compromettere il mercato interno, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che contribuiscono ad assicurare che i mercati nazionali restino aperti e contendibili saranno considerate in modo positivo.

(92)

Le misure che limitano le distorsioni della concorrenza non dovrebbero compromettere le prospettive di ripristino della redditività del beneficiario, il che potrebbe verificarsi se una misura è molto costosa da attuare o, in casi eccezionali debitamente giustificati dalla parte contraente interessata, se tale misura rischia di ridurre le attività del beneficiario in misura tale da compromettere il ripristino della sua redditività. Inoltre, le misure in questione non devono realizzarsi a spese dei consumatori e della concorrenza.

(93)

Gli aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione descritti ai punti da 32 a 35 devono essere chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione, dato che gli aiuti destinati alle misure di carattere sociale a favore esclusivamente dei lavoratori licenziati non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione della portata delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza. Nell'interesse comune, l'Autorità farà in modo, nel quadro del piano di ristrutturazione, di limitare al minimo gli effetti sul piano sociale della ristrutturazione in parti contraenti diverse da quella che concede l'aiuto.

3.6.3.   Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza

(94)

Qualora all'impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali l'Autorità abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito in violazione dell'articolo 14 della parte II del protocollo 3 (40), nell'esame di ogni eventuale aiuto ai sensi dei presenti orientamenti da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell'effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non sono stati rimborsati (41).

3.6.4.   Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto

(95)

L'Autorità può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l'aiuto falsi la concorrenza in misura contraria al comune interesse, qualora la parte contraente interessata non si sia assunta l'impegno di adottare disposizioni analoghe. Ad esempio può obbligare la parte contraente ad adottare essa stessa determinate misure, a imporre determinati obblighi al beneficiario o a non concedere al beneficiario altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione.

3.7.   Trasparenza

(96)

Le parti contraenti garantiscono la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di attuazione, oppure un link che vi dia accesso,

denominazione dell'autorità o delle autorità che concedono gli aiuti,

denominazione dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II) e il settore economico principale in cui questo opera (a livello di gruppo NACE) (42).

Tale obbligo può essere soppresso per quanto riguarda le erogazioni di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le informazioni sui singoli importi di aiuto (43) possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

Tali informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata adottata la decisione di concessione dell'aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni ed essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni (44). Le parti contraenti non saranno tenute a pubblicare le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016 (45).

4.   Aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite

(97)

Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, l'Autorità può considerare compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE gli aiuti di Stato che mirano a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno del SEE. L'Autorità terrà pertanto conto anche delle esigenze dello sviluppo regionale nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione permissiva per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Inoltre, per promuovere lo sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni interessate utilizzare le risorse di cui dispongono in modo da sviluppare il più rapidamente possibile attività redditizie e durevoli. Infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, occorre ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, occorre altresì tener conto di possibili effetti di ricaduta negativa che potrebbero verificarsi nell'area interessata e nelle altre aree assistite.

(98)

Pertanto, i criteri elencati al capitolo 3 si applicano anche alle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, nelle regioni assistite e salvo quando altrimenti indicato nelle norme in materia di aiuti di Stato per uno specifico settore, l'Autorità applicherà le disposizioni di cui alla sezione 3.6.2 sulle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza in modo da limitare gli effetti sistemici negativi per la regione. Ad esempio, potrebbe imporre condizioni meno rigide in termini di riduzione della capacità o di presenza sul mercato. In tali casi, si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), onde tener conto della maggior gravità dei problemi regionali che si riscontrano nelle prime. Se lo richiedono le specifiche circostanze delle aree assistite, ad esempio se un beneficiario incontra particolari difficoltà nel reperire nuovi finanziamenti sul mercato a causa della sua ubicazione in un'area assistita, l'Autorità può accettare un contributo inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione ai fini del punto 64.

5.   Aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà

(99)

Nel valutare gli aiuti di Stato a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà, l'Autorità terrà conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

(100)

I fornitori di SIEG possono chiedere aiuti di Stato al fine di continuare a fornire i servizi di interesse economico generale a condizioni compatibili con la loro redditività a lungo termine. Ai fini del punto 47, quindi, il ripristino della redditività a lungo termine si può basare, in particolare, sull'ipotesi che qualsiasi aiuto di Stato continuerà ad essere disponibile per tutta la durata dell'incarico affidato prima o durante il periodo di ristrutturazione, purché soddisfi le condizioni di compatibilità stabilite nella disciplina SIEG (46), nella decisione SIEG (47), nel regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio (48), nel regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento e del Consiglio (49) e negli orientamenti per il settore dell'aviazione (50) o nel regolamento (CEE) n. 3577/92 (51) e negli orientamenti sui trasporti marittimi (52).

(101)

Nel valutare gli aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti, l'Autorità terrà conto di tutti gli aiuti di Stato ricevuti dal fornitore in questione, compresa l'eventuale compensazione per gli obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, poiché i fornitori di SIEG ottengono una buona parte delle loro normali entrate dalla compensazione per il servizio pubblico, l'importo totale di aiuto determinato in questo modo potrebbe essere molto elevato rispetto alle dimensioni del beneficiario e potrebbe sovrastimare l'onere che la ristrutturazione del beneficiario comporta per lo Stato. Pertanto, per determinare il contributo proprio di cui alla sezione 3.5.2.1, l'Autorità non terrà conto delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico che risultano conformi alle condizioni di compatibilità stabilite nella disciplina SIEG, nella decisione SIEG o nel regolamento (CE) n. 1370/2007, o nel regolamento (CE) n. 1008/2008 e negli orientamenti per il settore dell'aviazione, o nel regolamento (CEE) n. 3577/92 e negli orientamenti sui trasporti marittimi.

(102)

Nella misura in cui sono necessari per la fornitura dei SIEG, può non essere fattibile chiedere la cessione di attivi come misura per limitare le distorsioni della concorrenza ai fini della sezione 3.6.2. In tali casi, l'Autorità può imporre misure alternative per garantire che la concorrenza non sia falsata in misura contraria all'interesse comune, in particolare mediante l'introduzione di una concorrenza leale per i SIEG in questione il prima possibile.

(103)

Se un fornitore di SIEG non è in grado di rispettare le condizioni previste dai presenti orientamenti, l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile. In tali casi, tuttavia, l'Autorità può autorizzare l'erogazione dell'aiuto in quanto necessario per garantire la continuità del servizio di interesse economico generale finché un nuovo fornitore è incaricato del servizio. L'Autorità autorizza un aiuto solo se la parte contraente interessata dimostra sulla base di criteri oggettivi che l'aiuto è strettamente limitato all'importo e alla durata indispensabile per affidare il servizio a un nuovo fornitore.

6.   Regimi di aiuto per i piccoli importi di aiuto e i piccoli beneficiari

6.1.   Disposizioni generali

(104)

Qualora le parti contraenti intendano concedere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti a favore delle PMI o delle piccole imprese pubbliche, tali aiuti dovrebbero di norma essere concessi nell'ambito di regimi. Il ricorso a regimi permette di limitare le distorsioni della concorrenza connesse all'azzardo morale, consentendo ad una parte contraente di dichiarare chiaramente ex ante le condizioni alle quali può decidere di concedere aiuti alle imprese in difficoltà.

(105)

I regimi di aiuti devono specificare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso a ciascuna impresa nell'ambito di un'operazione di concessione di aiuti per il salvataggio, di aiuti per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. L'importo massimo di aiuti concessi a ciascuna impresa non può superare 10 milioni di EUR, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell'ambito di altri regimi.

(106)

Anche se la compatibilità di detti regimi sarà, in linea generale, valutata alla luce delle condizioni fissate ai capitoli 3, 4 e 5, è opportuno in alcuni casi prevedere condizioni semplificate per permettere alle parti contraenti di applicarle senza far ulteriormente riferimento all'Autorità, alleviando l'onere di presentare le informazioni richieste per le PMI e le piccole imprese pubbliche. Tenuto conto dell'entità esigua dell'importo di aiuto e dei beneficiari interessati, l'Autorità ritiene che questi casi pongano meno rischi di distorsioni significative della concorrenza. A tali regimi si applicano quindi mutatis mutandis le disposizioni dei capitoli 3, 4 e 5, tranne se diversamente disposto nelle sezioni 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5. Il presente capitolo comprende anche disposizioni relative al sostegno temporaneo per la ristrutturazione e alla durata e alla valutazione dei regimi.

6.2.   Obiettivo di interesse comune

(107)

Anche se è improbabile che il dissesto di una singola PMI (53) comporti il grado di difficoltà sociale o di fallimento di mercato richiesti ai fini del punto 44, nel caso delle PMI la preoccupazione principale riguarda la perdita di valore nel caso in cui la PMI abbia le potenzialità di ristrutturarsi e recuperare la propria redditività a lungo termine ma non abbia modo di farlo a causa di problemi di liquidità. Quindi, per quanto riguarda la concessione di aiuti nel quadro di un regime, è sufficiente che la parte contraente dimostri che il dissesto del beneficiario rischia di comportare difficoltà sociali o un fallimento del mercato, in particolare, che:

a)

l'uscita dal mercato di PMI innovative o con un alto potenziale di crescita comporta il rischio di conseguenze negative;

b)

l'uscita dal mercato di un'impresa che ha sviluppato estesi collegamenti con altre imprese locali o regionali, in particolare altre PMI, avrebbe potenziali conseguenze negative;

c)

il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un'impresa altrimenti redditizia al fallimento; oppure

d)

emergerebbero situazioni analoghe di difficoltà debitamente giustificate dal beneficiario.

(108)

In deroga al punto 50, i beneficiari nell'ambito di regimi non saranno tenuti a presentare uno studio di mercato.

6.3.   Adeguatezza

(109)

La condizione descritta al punto 55, lettera d) sarà considerata soddisfatta a condizione che l'aiuto per il salvataggio sia concesso per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione del beneficiario. Prima della fine di tale periodo:

a)

la parte contraente deve approvare un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione; o

b)

il beneficiario deve presentare un piano di ristrutturazione semplificato, ai sensi del punto 115; o

c)

i prestiti devono essere rimborsati o la garanzia deve essere revocata.

(110)

In deroga al punto 57, le parti contraenti non saranno tenute a valutare se la remunerazione determinata in conformità del punto 56 rappresenta un parametro di riferimento adeguato.

6.4.   Proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo

(111)

In deroga al punto 64, le parti contraenti possono considerare adeguato un contributo proprio che corrisponda ad almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione nel caso delle medie imprese o il 25 % dei costi di ristrutturazione nel caso delle piccole imprese.

6.5.   Effetti negativi

(112)

Una parte contraente che intenda concedere un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve verificare il rispetto del principio dell'aiuto “una tantum” di cui alla sezione 3.6.1. A tal fine, la parte contraente deve precisare se l'impresa interessata abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, compresi eventuali siffatti aiuti concessi prima della data di entrata in vigore dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), non devono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione, tranne se:

a)

il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione;

b)

l'aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un'unica operazione di ristrutturazione;

c)

l'aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità dei presenti orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:

i)

quando sono stati concessi aiuti a norma dei presenti orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e

ii)

si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario;

d)

si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

(113)

Le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza possono avere un impatto sproporzionato sulle piccole imprese, in particolare per via dell'onere di attuarle. In deroga al punto 76, quindi, le parti contraenti non sono tenute a imporre tali misure alle piccole imprese, salvo quando le norme in materia di aiuti di Stato in un settore particolare prevedano il contrario. In ogni caso, le piccole imprese dovrebbero di norma astenersi da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata della ristrutturazione.

6.6.   Sostegno temporaneo per la ristrutturazione

(114)

In taluni casi un'impresa può completare una ristrutturazione senza ricorrere ad aiuti per la ristrutturazione, purché riesca ad ottenere un sostegno alla liquidità di durata più lunga di quella disponibile nel quadro dell'aiuto per il salvataggio. Le parti contraenti possono istituire regimi che permettono un sostegno alla liquidità per un periodo superiore a sei mesi (denominato “sostegno temporaneo per la ristrutturazione”), in base alle condizioni stabilite di seguito.

(115)

Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

il sostegno deve consistere in un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

b)

il costo finanziario del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme al punto 116;

c)

il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve soddisfare le disposizioni del capitolo 3 dei presenti orientamenti, come modificati dal presente capitolo;

d)

il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo:

i)

la parte contraente deve approvare un piano di ristrutturazione, di cui al punto 55, lettera d), punto ii), o un piano di liquidazione, o

ii)

i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate;

e)

entro un periodo di sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio, la parte contraente deve approvare un piano di ristrutturazione semplificato. Non è necessario che il piano contenga tutti gli elementi delineati ai punti da 47 a 52 ma deve, come minimo, elencare le azioni che il beneficiario è tenuto ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine senza sostegno dello Stato.

(116)

La remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato negli orientamenti sui tassi di riferimento per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale (attualmente IBOR a 1 anno maggiorato di 400 punti base) (54). Per fornire incentivi all'uscita, il tasso dovrebbe aumentare di almeno 50 punti base trascorsi 12 mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario (dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio).

(117)

L'aiuto per il salvataggio deve essere limitato all'importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per 18 mesi. Per determinare tale importo si dovrebbe tener conto del risultato della formula di cui all'allegato I. Un aiuto che supera l'importo risultante da tale calcolo può essere concesso soltanto se viene debitamente giustificato con la presentazione di un piano di liquidità che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi 18 mesi.

6.7.   Durata e valutazione

(118)

L'Autorità può richiedere alle parti contraenti di limitare la durata di alcuni regimi (di norma a quattro anni o meno) e di effettuare una valutazione di detti regimi.

(119)

Saranno richieste valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

(120)

Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sulle parti contraenti in relazione ai piccoli progetti di aiuto, tale valutazione si applica solo ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni o che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dall'autorità che concede l'aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune (55), e deve essere resa pubblica. La valutazione deve essere presentata all'Autorità in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale proroga del regime di aiuti e in ogni caso alla scadenza del regime. La portata e la metodologia esatte della valutazione da effettuare saranno definite nella decisione di approvazione della misura di aiuti. Qualsiasi successiva misura che presenti un analogo obiettivo deve tener conto dei risultati di tale valutazione.

7.   Procedure

7.1.   Procedura accelerata per gli aiuti per il salvataggio

(121)

L'Autorità farà il possibile per adottare entro un periodo di un mese la decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettano tutte le condizioni menzionate al capitolo 3 e che rispondono ai seguenti criteri cumulativi:

a)

l'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base della formula di cui all'allegato I e non supera 10 milioni di EUR;

b)

l'aiuto non è concesso nelle situazioni di cui al punto 72, lettere b) o c).

7.2.   Procedure relative ai piani di ristrutturazione

7.2.1.   Attuazione del piano di ristrutturazione

(122)

Il beneficiario deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e deve assolvere qualunque altro obbligo previsto nella decisione di autorizzazione dell'aiuto adottata dall'Autorità. La Commissione considererà la mancata attuazione del piano o il non rispetto degli altri obblighi come un'attuazione abusiva dell'aiuto, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 o la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3.

(123)

Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui, l'Autorità potrà esigere che il pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più tranche e che il pagamento di ogni tranche sia subordinato:

a)

alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta attuazione di ogni singola fase del piano di ristrutturazione, in conformità del calendario previsto, oppure

b)

alla previa autorizzazione di ogni singolo pagamento, dopo verifica della corretta attuazione del piano.

7.2.2.   Modifica del piano di ristrutturazione

(124)

Se è stato autorizzato un aiuto per la ristrutturazione, la parte contraente interessata può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere all'Autorità di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all'importo dell'aiuto. L'Autorità può accettare tali modifiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il piano modificato deve prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;

b)

se i costi di ristrutturazione sono aumentati, il contributo proprio deve aumentare in misura corrispondente;

c)

se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

d)

se le misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza sono più limitate di quelle inizialmente imposte, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;

e)

il nuovo calendario per l'attuazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili al beneficiario o alla parte contraente. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.

(125)

Se le condizioni imposte dall'Autorità o gli impegni assunti dalle parti contraenti sono resi meno severi, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente, oppure devono essere imposte altre condizioni.

(126)

Qualora la parte contraente interessata modifichi un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente l'Autorità, o se il beneficiario si discosta dal piano approvato, l'Autorità avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della parte II del Protocollo 3, conformemente all'articolo 16 della parte II del protocollo 3 (aiuti attuati in modo abusivo), fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3.

7.2.3.   Necessità di notificare all'Autorità qualsiasi aiuto concesso al beneficiario durante il periodo di ristrutturazione.

(127)

Nel caso in cui un aiuto per la ristrutturazione venga esaminato ai sensi dei presenti orientamenti, la concessione di un qualsiasi altro aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, anche nel quadro di un regime già autorizzato, può influire sulla valutazione dell'Autorità relativa alla portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza.

(128)

Pertanto, le notifiche degli aiuti per la ristrutturazione devono indicare tutti gli altri aiuti di qualsiasi tipo previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non rientrino nella regola “de minimis” o nei regolamenti di esenzione. Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione l'Autorità terrà conto di questi aiuti.

(129)

Ogni aiuto effettivamente concesso nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente all'Autorità qualora quest'ultima non sia stata informata dell'aiuto al momento dell'adozione della decisione relativa all'aiuto per la ristrutturazione.

(130)

L'Autorità vigila affinché la concessione di aiuti nel quadro di regimi autorizzati non venga utilizzata per eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

8.   Relazioni e monitoraggio protocollo

(131)

Conformemente alle disposizioni del protocollo 3, le parti contraenti devono presentare relazioni annuali all'Autorità le quali sono pubblicate sul sito dell'Autorità.

(132)

Al momento di adottare una decisione a norma dei presenti orientamenti, l'Autorità può chiedere l'adempimento di ulteriori obblighi di relazione in merito agli aiuti concessi per verificare il rispetto della sua decisione di approvazione. In alcuni casi, l'Autorità può chiedere che siano nominati un fiduciario incaricato del controllo e/o un fiduciario incaricato della cessione, in modo da garantire il rispetto di eventuali condizioni e obblighi su cui si basa l'autorizzazione dell'aiuto.

9.   Opportune misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3

(133)

Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, l'Autorità propone alle parti contraenti di modificare, se necessario, i loro regimi di aiuti esistenti al fine di allinearli ai presenti orientamenti entro il 1o febbraio 2015. L'Autorità subordinerà l'autorizzazione di tutti i regimi futuri al rispetto delle disposizioni che seguono.

(134)

Le parti contraenti sono invitate ad esprimere il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte al punto 133 entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sul sito web dell'Autorità. In caso di mancata risposta da una delle parti contraenti, l'Autorità supporrà che la parte in questione non concorda con le misure proposte.

10.   Data di applicazione e periodo di validità

(135)

L'Autorità applicherà i presenti orientamenti dalla data di adozione fino al 31 dicembre 2020.

(136)

Le notifiche registrate dall'Autorità prima della data di adozione saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.

(137)

L'Autorità esaminerà, sulla base dei presenti orientamenti, la compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione concesso senza la sua autorizzazione e pertanto in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'Autorità.

(138)

In tutti gli altri casi la Commissione eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

(139)

Nonostante le disposizioni dei punti 136, 137 e 138, nell'esaminare gli aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà, l'Autorità applicherà le disposizioni del capitolo 5 dalla data di adozione, indipendentemente dalla data in cui gli aiuti sono stati notificati o concessi.

(140)

Quando, in conformità del punto 9 della disciplina SIEG, l'Autorità esamina, a norma dei presenti orientamenti, gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà prima del 31 gennaio 2012 la Commissione considererà detti aiuti compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE se sono conformi alle disposizioni della disciplina SIEG, ad eccezione dei punti 9, 14, 19, 20, 24, 39 e 60.

ALLEGATO I

FORMULA  (56) PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'AIUTO PER IL SALVATAGGIO O DEL SOSTEGNO TEMPORANEO PER LA RISTRUTTURAZIONE PER PERIODO DI SEI MESI

Formula

La formula si basa sul margine operativo del beneficiario (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla concessione/notificazione dell'aiuto (indicato con t). A questo importo viene sommato l'ammortamento e dal totale viene sottratta la variazione del capitale circolante, calcolata come la variazione della differenza tra le attività correnti e le passività correnti (57) negli esercizi chiusi più recenti. Analogamente, gli accantonamenti operati sul margine operativo dovranno essere chiaramente indicati e il margine non dovrà tenerne conto.

La formula deve consentire di stimare il flusso di cassa negativo del beneficiario nell'esercizio anteriore alla notifica dell'aiuto (o alla concessione dell'aiuto, nel caso di aiuti non notificati). La metà di tale importo dovrebbe consentire di mantenere il beneficiario in attività per un periodo di sei mesi. Pertanto, ai fini del punto 60, il risultato della formula deve essere diviso per due. Ai fini del punto 117, il risultato della formula deve essere moltiplicato per 1,5.

La formula può essere applicata solo nel caso in cui il margine sia negativo. Nel caso di risultato positivo, dovrà essere fornita una spiegazione dettagliata per dimostrare che il beneficiario è in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20.

Esempio:

Utile al lordo di interessi, imposte e tasse (milioni di EUR)

(12)

Ammortamento (milioni di EUR)

2

Bilancio (milioni di EUR)

31 dicembre, t

31 dicembre, t – 1

Attività correnti

Liquidità o assimilati

10

5

Crediti

30

20

Rimanenze

50

45

Ratei e risconti attivi

20

10

Altre attività correnti

20

20

Totale attività correnti

130

100

Passività correnti

Debiti

20

25

Ratei passivi

15

10

Risconti passivi

5

5

Totale passività correnti

40

40

Capitale circolante

90

60

Variazione del capitale circolante

30

[– 12 + 2 – 30]/2 = – 20 milioni di EUR.

Dato che il risultato della formula è superiore a 10 milioni di EUR, la procedura accelerata descritta al punto 121 non può essere applicata. Inoltre, in questo esempio, se l'importo dell'aiuto per il salvataggio è superiore a 20 milioni di EUR o l'importo del sostegno temporaneo per la ristrutturazione è superiore a 60 milioni di EUR, l'importo dell'aiuto deve essere debitamente giustificato dietro presentazione di un piano di liquidità che delinei il fabbisogno di liquidità del beneficiario.

ALLEGATO II

Modello indicativo di piano di ristrutturazione

Il presente allegato contiene l'indice indicativo di un piano di ristrutturazione al fine di assistere le parti contraenti e l'Autorità ad elaborare ed esaminare i piani di ristrutturazione nel modo più efficiente possibile.

Le informazioni riportate in appresso non pregiudicano i requisiti più specifici, contenuti negli orientamenti, relativi al contenuto di un piano di ristrutturazione e ad altre questioni che devono essere dimostrate dalla parte contraente interessata.

1.

Descrizione del beneficiario.

2.

Descrizione del mercato o dei mercati in cui il beneficiario opera.

3.

Dimostrazione delle difficoltà sociali che l'aiuto intende evitare o del fallimento di mercato che l'aiuto intende affrontare, raffronto con uno scenario alternativo credibile che non preveda aiuti di Stato, al fine di dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi previsti non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore.

4.

Descrizione delle cause delle difficoltà del beneficiario (compresa una valutazione di quanto tali difficoltà potrebbero originare da eventuali carenze del modello aziendale del beneficiario o del suo sistema di governo societario e della misura in cui in tali difficoltà avrebbero potuto essere evitate grazie ad un'azione adeguata e tempestiva della dirigenza) e analisi SWOT.

5.

Descrizione di eventuali piani per porre rimedio ai problemi del beneficiario e raffronto tra tali piani in termini di importo necessario di aiuto di Stato e di risultati attesi.

6.

Descrizione dell'intervento dello Stato, descrizione dettagliata di ciascuna misura di aiuto di Stato (compresi la forma, l'ammontare e la remunerazione di ciascuna misura) e dimostrazione che gli strumenti di aiuto di Stato scelti sono adeguati per risolvere i problemi che intendono risolvere.

7.

Descrizione del processo di attuazione del piano preferito volto a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un periodo di tempo ragionevole (in linea di principio, non superiore a tre anni), compreso un calendario di azioni e un calcolo dei costi di ogni azione.

8.

Piano aziendale che illustri le previsioni finanziarie per i prossimi cinque anni e dimostri il ripristino della redditività a lungo termine.

9.

Dimostrazione del ripristino della redditività sia in uno scenario di base che in uno scenario pessimistico, presentazione e giustificazione, sulla base di un'indagine di mercato, delle ipotesi utilizzate e di un'analisi di sensibilità

10.

Proposte relative al contributo proprio e alle misure di condivisione degli oneri.

11.

Misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza.

»

(1)  I presenti orientamenti corrispondono agli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, adottati il 9 luglio 2014 (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(2)  Decisione n. 4/94/COL (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1). La validità di questi orientamenti è stata prima prorogata al 31 dicembre 1998 e, successivamente, al 31 dicembre 1999.

(3)  Decisione n. 329/99/COL (GU L 274 del 26.10.2000, pag. 1 e supplemento SEE n. 48 del 26.10.2000, pag. 14).

(4)  Decisione n. 305/04/COL (GU L 107 del 28.4.2005, pag. 28 e supplemento SEE n. 21 del 28.4.2005, pag. 1).

(5)  Decisione n. 433/09/COL (GU L 48 del 25.2.2010, pag. 27 e supplemento SEE n. 9 del 25.2.2010, pag. 12).

(6)  Decisione n. 438/12/COL (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 91 e supplemento SEE n. 40 dell'11.7.2013, pag. 15).

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final.

(8)  Comunicazione della Commissione: EUROPA 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo.

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all'insolvenza, COM(2012) 742 final. Cfr. anche la raccomandazione della Commissione, del 12.3.2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, C(2014) 1500 final, in particolare il considerando 12.

(10)  Ai fini dei presenti orientamenti, i termini “PMI”, “piccole imprese” e “medie imprese” hanno il significato attribuito loro dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) mentre per “grandi imprese” si intendono le imprese che non rientrano nella categoria di PMI. Gli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), adottati con decisione 94/06/COL (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 62), ricalcano la definizione figurante nella raccomandazione della Commissione. Per “grande impresa” si intende un'impresa che non è una PMI.

(11)  Ai fini dei presenti orientamenti, per evitare di discriminare tra imprese di proprietà pubblica e privata, per “piccole imprese pubbliche” si intendono le unità economiche con potere decisionale indipendente che rientrerebbero nella definizione di piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, se non fosse che almeno il 25 % del loro capitale o dei loro diritti di voto è direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, controllato da uno o più organismi pubblici.

(12)  Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

(13)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

(14)  Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1).

(15)  Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12).

(16)  Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 175/10 — Slovenia, SA 33013 — Polonia, N 708/07 — Germania, SA 33033 — Romania e SA 33861 — Ungheria.

(17)  Definito nella decisione 2010/787/UE.

(18)  Definito nell'allegato II degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020, decisione n. 407/13/COL (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 44 e supplemento SEE n. 33 del 5.6.2014, pag. 1).

(19)  Orientamenti sull'applicazione, dal 1o dicembre 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“gli orientamenti sul settore bancario 2013”), decisione n. 464/13/COL (GU L 264 del 4.9.2014, pag. 6).

(20)  Norme specifiche di tale natura esistono per il settore del trasporto ferroviario di merci–, cfr. la decisione n. 788/08/COL (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32 e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1).

(21)  Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(22)  Se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione.

(23)  Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

(24)  Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE.

(25)  Nella sentenza pronunciata nella causa C-241/94, Francia/Commissione (Kimberly Clark Sopalin), (EU:C:1996:353), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il “Fonds national de l'emploi” su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato interno.

(26)  Per evitare ogni ambiguità, ciò non impedisce alle parti contraenti di notificare individualmente gli aiuti a favore delle PMI e delle piccole imprese pubbliche. In tali casi, l'Autorità valuterà gli aiuti in base ai principi stabiliti nei presenti orientamenti.

(27)  Cfr., ad esempio, la causa C-156/98, Germania/Commissione (EU:C:2000:467, punto 78) e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (EU:C:2008:764, punti 94-116).

(28)  Un modello indicativo di un piano di ristrutturazione è riportato nell'allegato II.

(29)  Norme relative ai tassi applicabili: tassi di riferimento e di attualizzazione (“orientamenti sui tassi di riferimento”), decisione n. 788/08/COL.

(30)  Per evitare ogni ambiguità, la nota relativa alla remunerazione degli aiuti per il salvataggio nella tabella dei margini relativi ai prestiti contenuta in tale comunicazione non si applica agli aiuti valutati a norma dei presenti orientamenti.

(31)  Tale contributo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratta di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.

(32)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso SA. 32698, Air Åland.

(33)  A tal fine, al momento della concessione dell'aiuto bisognerà accertare la situazione patrimoniale dell'impresa.

(34)  Per gli aiuti non notificati, l'Autorità terrà conto nella sua valutazione del fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE non come aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione ma come altro tipo di aiuto.

(35)  Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa beneficiaria al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione e che non è dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti di tale impresa o a decisioni del gruppo a cui essa appartiene.

(36)  Cfr. le cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione (EU:C:2003:252); le cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, Grecia e altri/Commissione (EU:T:2010:386); la causa T-123/09, Ryanair/Commissione (EU:T:2012:164) (confermata in appello dalla Corte di giustizia europea nella causa C-287/12 P, EU:C:2013:395).

(37)  Per esempio, la vendita di un portafoglio o di singoli elementi dell'attivo può, e quindi dovrebbe essere effettuata con tempi notevolmente più brevi rispetto alla vendita di un ramo aziendale in funzionamento, in particolare quando questo deve prima essere scorporato da un'entità più ampia.

(38)  A questo riguardo, l'Autorità può anche tener conto del fatto che il beneficiario sia un'impresa media o una grande impresa.

(39)  In particolare, si potrà tener conto dei livelli di concentrazione, delle limitazioni della capacità, del livello di redditività e delle barriere all'ingresso e all'espansione sul mercato.

(40)  Protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (“protocollo 3”).

(41)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione e altri (EU:C:1997:241).

(42)  Ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo dell'Autorità (Capitolo relativo al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, decisione n. 15/04/COL (GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 27 e supplemento SEE n. 29 dell'8.6.2006, pag. 1).

(43)  L'importo da pubblicare è lo sgravio fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo che può dipendere dai redditi imponibili e variare ogni anno).

(44)  Tali informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, le parti contraenti sono tenute a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro 6 mesi dalla data di decisione dell'Autorità. Tali informazioni sono pubblicate in un formato che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(45)  Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1o luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1o luglio 2016.

(46)  Disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (“disciplina SIEG”), decisione n. 12/12/COL (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12 e supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1).

(47)  Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (“decisione SIEG”), decisione n. 12/12/COL.

(48)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), integrato nel punto 4, lettera a) dell'allegato XIII all'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 85/2008 (GU L 280 del 23.10.2008, pag. 20 e supplemento SEE n. 64 del 23.10.2008, pag. 13).

(49)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), articoli 16, 17 e 18, integrato nel punto 64, lettera a) dell'allegato XIII all'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 (GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62 e supplemento SEE n. 54 del 6.10.2011, pag. 78).

(50)  Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (decisione 216/14/COL).

(51)  Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7), integrato nel punto 53, lettera a) dell'allegato XIII all'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 70/1997 (GU L 30 del 5.2.1998, pag. 42 e supplemento SEE n. 5 del 5.2.1998, pag. 175).

(52)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, Decisione n. 62/04/COL (GU L 240 del 13.9.2007, pag. 9 e supplemento SEE n. 43 del 13.9.2007, pag. 1).

(53)  Ai fini del capitolo 6, il termine “PMI” comprende le piccole imprese pubbliche.

(54)  Per evitare ogni ambiguità, la nota relativa alla remunerazione degli aiuti per il salvataggio nella tabella dei margini relativi ai prestiti contenuta in tale comunicazione non si applica agli aiuti valutati a norma dei presenti orientamenti.

(55)  L'Autorità può fornire questa metodologia comune.

(56)  L'EBIT deve essere maggiorato dell'ammortamento nello stesso periodo e della variazione del capitale circolante su un periodo di due anni (anno anteriore alla notifica e anno precedente), diviso per due per determinare l'ammontare relativo a 6 mesi.

(57)  Attività correnti: disponibilità liquide, crediti (verso clienti e debitori), altre attività correnti, ratei e risconti attivi, rimanenze. Passività correnti: debito finanziario, debiti commerciali (verso fornitori e creditori), altre passività correnti, ratei e risconti passivi, debiti tributari.