ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 264

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
9 ottobre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1815 della Commissione, dell'8 ottobre 2015, recante duecentotrentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1816 della Commissione, dell'8 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1817 del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel corso della sessantaseiesima sessione del comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

13

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2015 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova, del 7 luglio 2015, recante adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile [2015/1818]

15

 

*

Decisione n. 2/2015 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova, del 7 luglio 2015, recante adozione dell'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 379, paragrafo 3, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2015/1819]

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

9.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione («ETS dell'UE») al fine di favorire le riduzioni delle emissioni di tali gas in maniera efficace in termini di costi ed economicamente efficiente.

(2)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, un ETS dell'UE riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(3)

L'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che la Commissione è tenuta a presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio.

(4)

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012 ha individuato la necessità di adottare misure per affrontare gli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Dalla valutazione d'impatto vertente sul quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia emerge che, stando alle previsioni, detti squilibri perdureranno e non potranno essere riassorbiti in modo adeguato adattando la traiettoria lineare verso un obiettivo più rigoroso stabilito in tale quadro. Ritoccando il fattore lineare si ottengono soltanto modifiche graduali della quantità di quote a livello di Unione (tetto massimo dell'ETS dell'UE). Di conseguenza, anche l'eccedenza diminuirebbe soltanto gradualmente, tant'è che per oltre un decennio il mercato dovrebbe continuare a funzionare con un'eccedenza di circa 2 miliardi di quote o più, impedendo in tal modo all'ETS dell'UE di inviare il segnale di investimento necessario per ridurre le emissioni di CO2 in maniera efficace in termini di costi e di divenire un motore dell'innovazione a basse emissioni di carbonio in grado di contribuire alla crescita economica e all'occupazione.

(5)

Per ovviare a detto problema e per aumentare la resilienza dell'ETS dell'UE agli squilibri tra domanda e offerta, così da consentirgli di funzionare in un mercato ordinato, è opportuno costituire una riserva stabilizzatrice del mercato («riserva») nel 2018, la quale dovrebbe essere operativa a partire dal 2019. La riserva potenzierà inoltre le sinergie con le altre politiche in materia di clima ed energia. Per garantire la massima prevedibilità, dovrebbero essere fissate regole chiare sull'integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla medesima. La riserva dovrebbe funzionare attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta. In presenza delle condizioni necessarie, è opportuno, a partire dal 2019, detrarre ogni anno dal volume d'asta e integrare nella riserva un volume di quote pari al 12 % del numero di quote in circolazione, quale definito dalla Commissione nella più recente pubblicazione del numero totale di quote in circolazione. Qualora, in un dato anno, il pertinente numero totale delle quote in circolazione scendesse al di sotto dei 400 milioni, un numero corrispondente di quote dovrebbe essere svincolato dalla riserva a favore degli Stati membri con le stesse percentuali e lo stesso ordine applicati al momento dell'integrazione nella riserva e dovrebbe essere aggiunto al volume d'asta.

(6)

A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, senza indebiti ritardi dopo la pubblicazione del numero totale di quote in circolazione entro il 15 maggio di ogni anno da parte della Commissione, garantire che i calendari delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d'asta indipendenti siano adeguati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o delle quote da svincolare dalla medesima. L'adeguamento del volume delle quote da mettere all'asta dovrebbe essere ripartito su un periodo di 12 mesi successivo alla modifica del pertinente calendario delle aste. Tenuto conto della necessità di un corretto funzionamento del processo di messa all'asta, gli ulteriori dettagli sull'adeguamento eventualmente necessari dovrebbero essere fissati nel regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (4).

(7)

Oltre alla costituzione della riserva, dovrebbero essere apportate alla direttiva 2003/87/CE altre modifiche ad essa conseguenti, ai fini di garantire la coerenza e il funzionamento fluido dell'ETS dell'UE. In particolare, l'attuazione della direttiva 2003/87/CE può determinare la messa all'asta di un volume ingente di quote alla fine di ciascun periodo di scambio, con possibili effetti negativi sulla stabilità del mercato. Per evitare quindi una situazione di squilibrio del mercato in termini di offerta di quote alla fine di un dato periodo di scambio e all'inizio del successivo, con possibili effetti destabilizzanti per il mercato, è opportuno disporre che, in caso di aumento considerevole dell'offerta alla fine di un periodo di scambio, parte delle quote in questione sia messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo. Al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del mercato europeo del carbonio ed evitare un aumento artificioso dell'offerta verso la fine del periodo di scambio iniziato nel 2013, le quote non assegnate agli impianti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e le quote non assegnate agli impianti in virtù dell'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva («quote non assegnate»), dovrebbero essere integrate nella riserva nel 2020. La Commissione dovrebbe riesaminare la direttiva 2003/87/CE in relazione a tali quote non assegnate e, se del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio sulle possibilità di un ulteriore intervento.

(8)

La reintroduzione prevista di 300 milioni di quote nel 2019 e di 600 milioni di quote nel 2020, così come determinato nel regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione (5), pregiudicherebbe l'obiettivo della riserva di porre rimedio agli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Conseguentemente, i suddetti 900 milioni di quote non dovrebbero essere messi all'asta nel 2019 e nel 2020 ma dovrebbero al contrario essere integrati nella riserva.

(9)

È importante che l'ETS dell'UE incentivi la crescita efficiente sotto il profilo delle emissioni di carbonio e che sia tutelata la competitività delle industrie dell'Unione che corrono rischi concreti di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le summenzionate conclusioni del Consiglio europeo sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima hanno offerto indicazioni chiare sul proseguimento dell'assegnazione di quote gratuite e sulle disposizioni relative alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dopo il 2020. Sulla base di tali orientamenti strategici, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di revisione della direttiva 2003/87/CE e in particolare dell'articolo 10 bis e presentare una proposta per la revisione di tale direttiva entro sei mesi dall'adozione della presente decisione. Nel perseguimento dell'obiettivo di garantire condizioni paritarie, tale revisione dovrebbe altresì includere misure armonizzate di compensazione dei costi indiretti a livello di Unione. La revisione dovrebbe inoltre valutare se sia opportuno utilizzare, prima del 2021, fino a 50 milioni di quote non assegnate per integrare le risorse esistenti intese a promuovere i progetti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della summenzionata direttiva e i progetti di innovazione industriale a basse emissioni di carbonio con progetti in tutti gli Stati membri, compresi progetti di piccole dimensioni.

(10)

È opportuno che la Commissione monitori il funzionamento della riserva nel contesto della sua relazione annuale sul mercato del carbonio. Tale relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti sulla competitività, in particolare nel settore dell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione e gli indicatori di investimento. Entro tre anni dalla data in cui la riserva diviene operativa e successivamente a cadenza periodica, è altresì opportuno che la Commissione riesamini il funzionamento della riserva alla luce dell'esperienza acquisita con la messa in opera della medesima. Il riesame del funzionamento della riserva dovrebbe valutare in particolare se le norme che disciplinano l'integrazione delle quote nella riserva e il loro svincolo dalla medesima sono appropriate rispetto all'obiettivo di correggere gli squilibri strutturali fra domanda e offerta. Tale riesame dovrebbe includere un'analisi dell'equilibrio di mercato, ivi compresi tutti i pertinenti fattori che influiscono sulla domanda e sull'offerta, e dell'adeguatezza della forcella prestabilita che attiva la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta nonché del tasso percentuale applicato al numero totale di quote in circolazione. Qualora l'analisi indichi che la forcella non è più adeguata alla luce dell'evoluzione degli sviluppi di mercato e delle nuove informazioni disponibili al momento del riesame, la Commissione dovrebbe presentare rapidamente una proposta per far fronte a tale situazione. Il riesame dovrebbe altresì analizzare l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'Unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il riesame del funzionamento della riserva dovrebbe essere oggettivo e tenere conto della necessità di mantenere la stabilità normativa e garantire la prevedibilità a lungo termine nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente l'istituzione e la messa in funzione di una riserva stabilizzatrice del mercato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata ed effetti possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Riserva stabilizzatrice del mercato

1.   È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018 nella quale le quote sono integrate a partire dal 1o gennaio 2019.

2.   La quantità di 900 milioni di quote dedotta dal volume d'asta durante il periodo 2014-2016, come determinato nel regolamento (UE) n. 176/2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, non è aggiunta ai volumi da mettere all'asta nel 2019 e nel 2020 ma è integrata nella riserva.

3.   Le quote non assegnate agli impianti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quelle non assegnate agli impianti in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva sono integrate nella riserva nel 2020. La Commissione riesamina la direttiva 2003/87/CE in relazione a tali quote non assegnate e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un dato anno corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell'ETS dell'UE, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo dell'ETS dell'UE, fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017.

5.   Ogni anno, un numero di quote pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione, quale determinato nella più recente pubblicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o settembre di tale anno, salvo che il numero di quote da integrare nella riserva sia inferiore ai 100 milioni. Nel primo anno di attività della riserva, le integrazioni dovrebbero anche avere luogo tra il 1o gennaio e il 1o settembre di tale anno per una percentuale pari all'8 %, (il che equivale ad una percentuale dell'1 % per ogni mese civile), del numero totale di quote in circolazione quale determinato nella più recente pubblicazione.

Fatto salvo il numero totale di quote di emissione da dedurre a norma del presente paragrafo, fino al 31 dicembre 2025, le quote di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non sono computate nel determinare le percentuali con cui gli Stati membri contribuiscono a tale numero totale.

6.   Qualora, in un anno, il numero totale di quote in circolazione sia inferiore a 400 milioni, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva.

7.   Qualora, in un dato anno, il paragrafo 6 del presente articolo non sia applicabile e siano adottate misure ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva 2003/87/CE, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva.

8.   In caso di interventi a norma dei paragrafi 5, 6 o 7, in seguito alla pubblicazione del numero totale di quote in circolazione, i calendari delle aste tengono conto delle quote che sono state integrate nella riserva o che devono essere svincolate dalla riserva. Le quote sono integrate nella riserva o svincolate dalla medesima per un periodo di 12 mesi. In caso di svincolo di quote a norma del paragrafo 6 o 7, indipendentemente dal periodo in cui avviene tale svincolo, sono rispettate le percentuali degli Stati membri applicabili al momento dell'integrazione delle quote nella riserva così come l'ordine in cui queste sono state inserite nella riserva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

1)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).»;"

b)

dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Laddove il volume delle quote che gli Stati membri devono mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva superi di oltre il 30 % il volume medio di cui è prevista la messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo, prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814, i due terzi della differenza fra detti volumi è sottratta dal volume d'asta dell'ultimo anno del periodo e aggiunta, in parti uguali, ai volumi che gli Stati membri devono mettere all'asta nei primi due anni del periodo successivo.»;

2)

all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri rilasciano, in via sostitutiva, quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma. Analogamente, le quote disponibili nella riserva stabilizzatrice del mercato che non sono più valide sono sostituite da quote valide nel periodo in corso.»

Articolo 3

Riesame

La Commissione monitora il funzionamento della riserva nel contesto della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti sulla competitività, in particolare nell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione e gli indicatori di investimento. Entro tre anni dalla data di entrata in funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato e successivamente a intervalli quinquennali, la Commissione riesamina la riserva alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciascun riesame si sofferma in particolare sulla percentuale che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della presente decisione determina il numero di quote da integrate nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione e per il numero di quote da svincolare dalla riserva a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 o 7, della presente decisione. Nel riesame, la Commissione analizza altresì l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'Unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

Articolo 4

Disposizione transitoria

L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), resta d'applicazione fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 424 del 26.11.2014, pag. 46.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre 2015.

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(4)  Regolamento (UE) n.1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11).

(7)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1815 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2015

recante duecentotrentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre 2015, mediante cinque decisioni adottate rispettivamente il 28, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre 2015, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere 18 persone e due entità all'elenco delle persone fisiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 28 settembre 2015 il Comitato per le sanzioni ha deciso di cancellare due persone dall'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Aqsa Mahmood (alias Umm Layth); data di nascita: 11.5.1994; luogo di nascita: Glasgow, Scozia, Regno Unito; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (novembre 2013), b) Regno Unito (indirizzo precedente); cittadinanza: britannica; n. passaporto: 720134834 (passaporto britannico rilasciato il 27.6.2012, scade il 27.6.2022); altre informazioni: a) sesso: femminile, b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 28.9.2015.»

(b)

«Nasser Ahmed Muthana (alias (a) Nasir Muthana, (b) Abdul Muthana, (c) Abu Muthana, (d) Abu Al-Yemeni Muthana, (e) Abu Muthanna); data di nascita: 29.4.1994; luogo di nascita: Heath, Cardiff, Regno Unito; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (novembre 2013), b) Regno Unito (indirizzo precedente fino al novembre 2013); cittadinanza: britannica; n. passaporto: 210804241 (passaporto britannico rilasciato il 27.7.2010, scade il 27 luglio 2020); altre informazioni: a) descrizione fisica: colore dei capelli: castani/neri, b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 28.9.2015.»

(c)

«Omar Ali Hussain (alias Abu- Sa'id Al Britani); data di nascita: 21.3.1987; luogo di nascita: High Wycombe, Buckinghamshire, Regno Unito; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (gennaio 2014), b) Regno Unito (indirizzo precedente fino al gennaio 2014); cittadinanza: britannica; n. passaporto: 205939411 (passaporto britannico rilasciato il 21.7.2004, scaduto il 21.4.2015); altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: castani/neri, b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 28.9.2015.»

(d)

«Sally-Anne Frances Jones (alias (a) Umm Hussain al-Britani, (b) Sakinah Hussain); data di nascita: 17.11.1968; luogo di nascita: Greenwich, Greater London, Regno Unito; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (2013), b) Regno Unito (localizzazione precedente fino al 2013); cittadinanza: britannica; n. passaporto: 519408086 (passaporto britannico rilasciato il 23.9.2013, scade il 23.9.2023); altre informazioni: a) sesso: femminile, b) il nome del marito è: Junaid Hussain, c) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 28.9.2015.»

(e)

«Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (alias (a) Boubakeur el-Hakim, (b) Boubaker el Hakim, (c) Abou al Moukatel, (d) Abou Mouqatel, (e) Abu-Muqatil al-Tunisi); data di nascita: 1.8.1983; luogo di nascita: Parigi, Francia; indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015); cittadinanza: (a) francese (b) tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(f)

«Peter Cherif; data di nascita: 26.8.1982; luogo di nascita: Parigi, Francia; indirizzo: Al Mukalla, provincia di Hadramawt, Yemen; cittadinanza: francese. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(g)

«Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi); data di nascita: 13.3.1992; luogo di nascita: Normandia, Francia; indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015); cittadinanza: francese. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(h)

«Amru Al-Absi (alias (a) Amr al Absi, (b) Abu al Athir Amr al Absi, (c) Abu al-Athir, (d) Abu al-Asir, (e) Abu Asir, (f) Abu Amr al Shami, (g) Abu al-Athir al-Shami, (h) Abu-Umar al-Absi); data di nascita: intorno al 1979; luogo di nascita: Arabia Saudita; indirizzo: Homs, Repubblica araba siriana (settembre 2015). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(i)

«Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh (alias (a) Rayhanah, (b) Abu-Rayhanah, (c) Handalah, (d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi); data di nascita: 4.1.1973; luogo di nascita: Jeddah, Arabia Saudita; cittadinanza: yemenita; n. passaporto: 01055336 (passaporto yemenita); numero di identificazione nazionale: numero di iscrizione nel registro degli stranieri dell'Arabia Saudita: 2054275397, attribuito il 22.7.1998. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(j)

«Tarad Mohammad Aljarba (alias (a) Tarad Aljarba, (b) Abu-Muhammad al-Shimali); data di nascita: 20.11.1979; luogo di nascita: Iraq; cittadinanza: saudita; n. passaporto: E704088 (passaporto dell'Arabia Saudita rilasciato il 26.8.2003, scaduto il 2.7.2008). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(k)

«Lavdrim Muhaxheri (alias (a) Abu Abdullah al Kosova, (b) Abu Abdallah al-Kosovi, (c) Abu Abdallah al-Kosovo); data di nascita: (a) 3.12.1989, (b) intorno al 1987; luogo di nascita: Kaqanik/Kacanik; indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(l)

«Aseel Muthana; data di nascita: 22.11.1996; luogo di nascita: Cardiff, Regno Unito; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (febbraio 2014); cittadinanza: britannica; n. passaporto: 516088643 (passaporto britannico rilasciato il 7.1.2014, scade il 7.1.2024); altre informazioni: descrizione fisica: colore dei capelli: castani/neri. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 30.9.2015.»

(m)

«Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov (alias (a) Abu Banat, (b) Abu al Banat); data di nascita: 24.11.1974; luogo di nascita: villaggio di Khadzhalmahi, distretto di Levashinskiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Cittadinanza: russa; n. passaporto: 515458008 (passaporto russo per l'estero, scade il 30.5.2017); numero di identificazione nazionale: 8200203535 (passaporto nazionale russo); indirizzo: (a) Turchia (possibile localizzazione), (b) Repubblica araba siriana (localizzazione precedente confermata dal settembre 2012); altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: scuri, corporatura: robusta, naso dritto, statura: 180-185 cm, parla russo, inglese e arabo, b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.»

(n)

«Islam Seit-Umarovich Atabiev (alias Abu Jihad); data di nascita: 29.9.1983; luogo di nascita: Ust-Dzheguta, Repubblica Karacajevo-Cerkessia, Federazione russa; cittadinanza: russa; n. passaporto: 620169661 (passaporto russo per l'estero); numero di identificazione nazionale: 9103314932 (passaporto nazionale russo, rilasciato il 15.8.2003 dal dipartimento del Servizio federale Migrazione della Federazione russa per la Repubblica Karacajevo-Cerkessia); indirizzo: (a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, Repubblica Karacajevo-Cerkessia, Federazione russa, (b) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015); altre informazioni: foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.»

(o)

«Akhmed Rajapovich Chataev (alias (a) Akhmad Shishani, (b) David Mayer, (c) Elmir Sene, (d) Odnorukiy); data di nascita: 14.7.1980; luogo di nascita: villaggio di Vedeno, distretto di Vedenskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015); numero di identificazione nazionale: 9600133195 (passaporto nazionale russo rilasciato nel distretto di Vedensiky, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa, dal dipartimento degli affari interni); altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: neri, corporatura: robusta, segni particolari: viso ovale, barba, gli mancano la mano destra e la gamba sinistra, parla russo, ceceno e forse tedesco e arabo; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.»

(p)

«Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias (a) Ramzan Oduev, (b) Tarkhan Isaevich Gaziev, (c) Husan Isaevich Gaziev, (d) Umar Sulimov, (e) Wainakh, (f) Sever, (g) Abu Bilalal, (h) Abu Yasir, (i) Abu Asim, (j) Husan); data di nascita: 11.11.1965; luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015); cittadinanza: (non registrato come cittadino della Federazione russa); n. passaporto: 620169661 (passaporto russo per l'estero); altre informazioni: foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.»

(q)

«Zaurbek Salimovich Guchaev (alias (a) Bach, (b) Fackih, (c) Vostochniy, (d) Muslim, (e) Aziz, (f) Abdul Aziz); data di nascita: 7.9.1975; luogo di nascita: villaggio di Chegem-1, distretto di Chegemskiy, Repubblica di Cabardino-Balcaria, Federazione russa; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015); cittadinanza: russa; n. passaporto: 622641887 (passaporto russo per l'estero); numero di identificazione nazionale: 8304661431 (passaporto nazionale russo); altre informazioni: foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.»

(r)

«Shamil Magomedovich Ismailov (alias (a) Shamil Magomedovich Aliev, (b) Abu Hanifa); data di nascita: 29.10.1980; luogo di nascita: Astrakhan, Federazione russa; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015); cittadinanza: russa; n. passaporto: 514448632 (passaporto russo per l'estero, rilasciato l'8.9.2010 ad Alessandria, Egitto, dal Consolato generale della Federazione russa); numero di identificazione nazionale: 1200075689 (passaporto nazionale russo rilasciato il 15 dicembre 2000 dalla Federazione russa); altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: neri, corporatura: snella, statura 175-180 cm. Segni particolari: viso lungo, difetto di pronuncia, b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.»

(2)

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

(a)

«Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (alias (a) Mujahidin of Eastern Indonesia, (b) East Indonesia Mujahideen, (c) Mujahidin Indonesia Timor, (d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), (e) Mujahidin of Western Indonesia); indirizzo: Indonesia; altre informazioni: opera a Giava e Sulawesi, Indonesia, ed è attivo anche nelle province orientali dell'Indonesia. Il leader è Abu Wardah, alias Santoso (non inserito nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(b)

«Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) (alias (a) Jund al Khalifa, (b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, (c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, (d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, (e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, (f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria); indirizzo: regione Cabilia, Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(3)

Le voci seguenti sono cancellate dall'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 30.4.1973. Luogo di nascita: Beckum, Germania Nazionalità: giordano di origine palestinese. Passaporto n. (a) E778675 (passaporto del Regno hascemita di Giordania, rilasciato a Rusaifah il 23.6.1996, valido fino al 23.6.2001); (b) H401056, JOR 9731050433 (passaporto del Regno hascemita di Giordania, rilasciato l'11.4.2001, valido fino al 10.4.2006). N.B.: Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdullah Shalabi; (b) il nella madre è Ammnih Shalabi; (c) associato a Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess e Aschraf al-Dagma. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.»

(b)

«Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, (c) Mohamed Abu Dhess). Indirizzo: Germania. Data di nascita: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: (a) Irbid, Giordania; (b) Hasmija; (c) Hashmija, Iraq. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mouhemad Saleh Hassan; (b) il nome della madre è Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa e Aschraf Al-Dagma. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.»


9.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1816 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

51,8

MA

163,0

MK

31,3

TR

81,7

ZZ

82,0

0707 00 05

AL

34,9

TR

107,9

ZZ

71,4

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

126,9

BO

160,8

CL

149,1

TR

112,3

UY

86,6

ZA

130,7

ZZ

127,7

0806 10 10

BR

257,8

EG

184,4

MK

96,2

TR

159,9

ZZ

174,6

0808 10 80

CL

130,0

MK

23,1

NZ

171,1

US

137,2

ZA

120,7

ZZ

116,4

0808 30 90

AR

131,8

TR

133,2

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

125,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/13


DECISIONE (UE) 2015/1817 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel corso della sessantaseiesima sessione del comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è uno dei principali soggetti che operano nei settori di competenza dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR»), sia attraverso le proprie attività di protezione internazionale, inclusa la politica di reinsediamento dell'Unione e la creazione del sistema europeo comune di asilo, sia come importante donatore di aiuti umanitari e assistenza allo sviluppo. Tuttavia, le regole attualmente in vigore per la partecipazione dell'Unione al comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato («comitato esecutivo dell'UNHCR») non rispecchiano il ruolo significativo dell'Unione in tali settori.

(2)

Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Lituania e Malta, sono membri del comitato esecutivo dell'UNHCR.

(3)

Il 25 e 26 settembre 2014 il Consiglio ha approvato una posizione (1) sulle regole per la concessione all'Unione di diritti di partecipazione supplementari nell'ambito degli organismi formali e informali dell'UNHCR, invitando la Commissione, in stretto coordinamento con l'alto rappresentante, a prendere contatti con l'UNHCR e gli Stati membri, in qualità di membri o osservatori del comitato esecutivo dell'UNHCR, a sostenere tale iniziativa.

(4)

Di conseguenza, con lettera del 7 settembre 2015 indirizzata al presidente del comitato esecutivo dell'UNHCR, il capo della delegazione dell'Unione europea presso le Nazioni Unite a Ginevra ha chiesto di esaminare le modalità e i mezzi per aggiornare le pertinenti regole sulla partecipazione dell'Unione nell'ambito degli organi direttivi dell'UNHCR, in vista della possibile partecipazione dell'Unione alle consultazioni preparatorie informali dell'UNHCR.

(5)

Con lettera dell'11 settembre 2015 indirizzata ai membri del comitato esecutivo dell'UNHCR, il presidente del comitato esecutivo dell'UNHCR, su richiesta dell'ufficio di presidenza del comitato esecutivo dell'UNHCR, ha proposto di modificare il regolamento interno del comitato esecutivo dell'Alto commissariato («regolamento interno dell'UNHCR») al fine di accogliere la richiesta dell'Unione.

(6)

L'articolo 46 del regolamento interno dell'UNHCR stabilisce che il comitato esecutivo dell'UNHCR può modificare qualsiasi articolo di detto regolamento.

(7)

È prevedibile che il comitato esecutivo dell'UNHCR sarà invitato ad adottare le modifiche proposte nel corso della sua 66a sessione che si terrà dal 5 al 9 ottobre 2015.

(8)

È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in merito alle modifiche del regolamento interno dell'UNHCR.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alle modifiche del regolamento interno del comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che deve essere espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione europea, figura nell'allegato della presente decisione.

2.   Variazioni minori alle modifiche allegate possono essere accettate senza ulteriori decisioni del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Documento ST 13046/1/14 REV 1, reperibile all'indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/int/?typ=ADV.


ALLEGATO

Gli Stati membri sostengono l'adozione della seguente modifica del regolamento interno del comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

«L'articolo 33 del regolamento interno del comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (A/AC.96/187/Rev.7) è modificato come segue:

“Le riunioni del comitato sono pubbliche, salvo decisione contraria del comitato. Il presidente, di concerto con il comitato, può invitare le agenzie specializzate, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative a partecipare a riunioni private sulla base delle loro competenze e dei loro contributi ai lavori del comitato.”»


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

9.10.2015   

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L 264/15


DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del 7 luglio 2015

recante adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile [2015/1818]

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 376,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

In conformità all'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve riunirsi al fine di verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(3)

L'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo dispone inoltre che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile debba stabilire il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Chișinău, il 7 luglio 2015

Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il presidente

Octavian CALMÎC

Viceministro dell'Economia della Repubblica di Moldova

Segretari

Mihaela GORBAN

Capo divisione per il coordinamento delle politiche economiche dell'UE con l'ALS globale e approfondito, Ministro dell'Economia della Repubblica di Moldova

Dániel KRÁMER

Responsabile delle politiche, Unità D1. Commercio e sviluppo sostenibile, DG COMMERCIO, Commissione europea


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità all'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

3.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.

4.   In conformità all'articolo 2, un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

5.   Il termine «Parti» di cui al presente regolamento interno è da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 461 dell'accordo.

Articolo 2

Disposizioni specifiche

1.   Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova.

2.   I riferimenti al consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Riunioni

Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 376 dell'accordo.


9.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/17


DECISIONE N. 2/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del 7 luglio 2015

recante adozione dell'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 379, paragrafo 3, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2015/1819]

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 379,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

In conformità all'articolo 379, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve istituire un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 379 dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Chișinău, il 7 luglio 2015

Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il presidente

Octavian CALMÎC

Viceministro dell'Economia della Repubblica di Moldova

Segretari

Mihaela GORBAN

Capo divisione per il coordinamento delle politiche economiche dell'UE con l'ALS globale e approfondito, Ministro dell'Economia della Repubblica di Moldova

Dániel KRÁMER

Responsabile delle politiche, Unità D1. Commercio e sviluppo sostenibile, DG COMMERCIO, Commissione europea


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.


ALLEGATO

ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Esperti proposti dalla Repubblica di Moldova

1.

Iurie BEJAN

2.

Maria Ion NEDEALCOV

3.

Alexandru STRATAN

4.

Dorin JOSANU

5.

Nicolae SADOVEI

Esperti proposti dall'UE

1.

Eddy LAURIJSSEN

2.

Jorge CARDONA

3.

Karin LUKAS

4.

Hélène RUIZ FABRI

5.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

6.

Geert VAN CALSTER

7.

Joost PAUWELYN

Presidenti

1.

Jill MURRAY (Australia)

2.

Janice BELLACE (Stati Uniti)

3.

Ross WILSON (Nuova Zelanda)

4.

Arthur APPLETON (Stati Uniti)

5.

Nathalie BERNASCONI (Svizzera)