ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
29 settembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1720 della Commissione, del 14 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1721 della Commissione, del 22 settembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1722 della Commissione, del 22 settembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1723 della Commissione, del 22 settembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1724 della Commissione, del 23 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Silter (DOP)]

11

 

*

Regolamento (UE) 2015/1725 della Commissione, del 28 settembre 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'etil lauroil arginato (E 243) ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1726 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1727 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ( 1 )

33

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1732 della Commissione, del 28 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1733 della Commissione, del 28 settembre 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

40

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/1734 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) con riguardo ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

43

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1735 della Commissione, del 24 settembre 2015, sulla posizione esatta dell'avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste [notificata con il numero C(2015) 6455]  ( 1 )

49

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1736 della Commissione, del 28 settembre 2015, che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

56

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( 1 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1720 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5 Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione) (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 143 del 30.4.2015, pag. 23.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1721 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Vongole intere (Meretrix Meretrix Meretrix lyrata) nella loro conchiglia, che hanno subito un trattamento termico e successivamente sono state congelate, in sacchetti a rete ben serrati, presentate in pacchi da 10 kg.

Durante il trattamento termico le vongole sono immerse in acqua ad una temperatura compresa tra 98 °C e 100 °C per almeno 7 minuti. Durante l'immersione, la temperatura all'interno delle vongole raggiunge almeno 90 °C per 90 secondi.

Il prodotto non è adatto al consumo immediato.

1605 56 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1605 e 1605 56 00.

La semplice scottatura, consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una cottura in quanto tale, non esclude la classificazione nel capitolo 3 [cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata (NENC) al capitolo 3, considerazioni generali, punto 2]. Tuttavia, le vongole che hanno subito un trattamento termico con temperatura di almeno 90 °C per almeno 90 secondi al loro interno, non possono essere considerate come scottate ma come cotte.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 1605 56 00 come vongole preparate.


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1722 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Prodotto sotto forma di crema, condizionato per la vendita al minuto in un vasetto di plastica con un contenuto netto di 227 g.

Il prodotto è costituito da acqua, esteri di acidi grassi, dimeticone, olio vegetale, emulsionanti, glicerina, aroma, conservanti, addensanti e coloranti.

L'imballaggio del prodotto non presenta le caratteristiche del tipo destinato alla vendita al minuto per la cura della pelle poiché il prodotto è essenzialmente destinato a essere utilizzato per massaggi e stimolazione di tipo sensuale.

3307 90 00

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 del capitolo 33 e del testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00.

Il prodotto non può essere considerato una preparazione per la cura della pelle classificata nel codice NC 3304 in quanto non condizionato per la vendita al minuto per la cura della pelle [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 3304, parte (a), punto (3)].

Il prodotto è idoneo all'uso quale altra preparazione cosmetica ed è condizionato per la vendita al minuto per tale uso [cfr. nota 3 del capitolo 33 e le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 33, considerazioni generali, quarto paragrafo, lettera a)].

Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 3307 90 00 come altra preparazione cosmetica.


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1723 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto con una composizione stechiometrica costituito di alluminato di magnesio (magnesio e ossido di alluminio) con la struttura cristallina dello spinello, chimicamente definito, sotto forma di granuli irregolari, di pezzi o in polvere. Il prodotto ha un tenore di magnesio, calcolato come ossido di magnesio, di circa il 28 % in peso, e un tenore di alluminio, calcolato come ossido di alluminio, di circa il 72 % in peso.

È utilizzato nella fabbricazione di mattoni e piastrelle refrattari utilizzati nell'industria siderurgica.

È ottenuto da una reazione chimica tra ossido di magnesio e ossido di alluminio mediante fusione in un forno rotativo.

2841 90 85

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 28, nonché dal testo dei codici NC 2841, 2841 90 e 2841 90 85.

È ottenuto da una reazione chimica provocata mediante fusione di materie prime in un forno rotativo. Si tratta di un composto stechiometrico (chimicamente definito) in cui il numero di atomi degli elementi presenti può essere espresso come rapporto tra numeri interi piccoli. Non si tratta di un prodotto minerale greggio o di un minerale e pertanto non può essere classificato nei capitoli 25 o 26.

I prodotti sotto forma di granuli irregolari, pezzi o polveri costituiscono la materia prima per la fabbricazione dei prodotti di cui alla voce 6815. La classificazione alla voce 6815 è esclusa in quanto non si tratta di articoli finiti né di prodotti semifiniti.

A causa della sua composizione stechiometrica, il prodotto soddisfa la nota 1a) al capitolo 28, che stabilisce che le voci di tale capitolo comprendono soltanto composti di costituzione chimica definita (ossia dotati di composizione stechiometrica).

In quanto prodotto di costituzione chimica definita, lo spinello deve essere classificato come sostanza chimica inorganica del capitolo 28 in base alla sua composizione chimica.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2841 90 85 come altri sali degli acidi ossometallici o perossometallici.

2.

Prodotto che non presenta composizione stechiometrica, con un tenore di magnesio, calcolato come ossido di magnesio, di circa il 20-35 % in peso, e un tenore di alluminio, calcolato come ossido di alluminio, di circa il 58-78 % in peso. Il prodotto ha la struttura cristallina dello spinello, sotto forma di granuli irregolari, pezzi o polvere.

È utilizzato nella fabbricazione di mattoni e piastrelle refrattari utilizzati nell'industria siderurgica.

È ottenuto da una reazione chimica tra ossido di magnesio e ossido di alluminio mediante fusione in un forno rotativo.

3824 90 96

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 96.

È ottenuto da una reazione chimica provocata mediante fusione di materie prime in un forno rotativo. Non si tratta di un prodotto minerale greggio o di un minerale e pertanto non può essere classificato nei capitoli 25 o 26.

A causa della sua composizione non stechiometrica, il prodotto non soddisfa la nota 1a) al capitolo 28, che stabilisce che le voci di tale capitolo comprendono soltanto composti di costituzione chimica definita (ossia dotati di composizione stechiometrica), ed è pertanto escluso dal capitolo 28.

I prodotti sotto forma di granuli irregolari, pezzi o polveri costituiscono la materia prima per la fabbricazione dei prodotti di cui alla voce 6815. Non sono classificati nella voce 6815 perché essi non sono articoli finiti né prodotti semifiniti.

Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici e le preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati né compresi altrove.

3.

Prodotto denominato «magnesite cromite fusa» sotto forma di granuli irregolari, frammenti o polvere grigi, di varia dimensione dei grani, con una composizione non stechiometrica di ossido di magnesio e ossido di cromo. Ha la struttura cristallina dello spinello ed è utilizzato nella fabbricazione di mattoni e piastrelle refrattari utilizzati nell'industria siderurgica.

Il prodotto è ottenuto mediante fusione di ossido di magnesio e minerali di cromo in un forno ad arco.

3824 90 96

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 96.

Il prodotto è ottenuto da una reazione chimica provocata mediante fusione di materie prime in un forno ad arco. Non si tratta di un prodotto minerale greggio o di un minerale e pertanto non può essere classificato nei capitoli 25 o 26.

A causa della sua composizione non stechiometrica, il prodotto non soddisfa la nota 1a) al capitolo 28, che stabilisce che le voci di tale capitolo comprendono soltanto composti di costituzione chimica definita (ossia dotati di composizione stechiometrica), ed è pertanto escluso dal capitolo 28.

I prodotti sotto forma di granuli irregolari, pezzi o polveri costituiscono la materia prima per la fabbricazione dei prodotti di cui alla voce 6815. Non sono classificati nella voce 6815 perché essi non sono articoli finiti né prodotti semifiniti.

Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 3824 90 96 fra gli altri prodotti chimici e le preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati né compresi altrove.


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1724 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Silter (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Silter» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Silter» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Silter» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per la Commissione

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 142 del 29.4.2015, pag. 29.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


29.9.2015   

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L 252/12


REGOLAMENTO (UE) 2015/1725 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'etil lauroil arginato (E 243)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)

Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 17 novembre 2014 è stata presentata una domanda per modificare le specifiche riguardanti l'additivo alimentare etil lauroil arginato (E 243). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Secondo la definizione di cui alle specifiche in vigore l'etil lauroil arginato è sintetizzato esterificando l'arginina con l'etanolo e procedendo quindi alla reazione dell'estere con il cloruro di lauroile. L'etil lauroil arginato risultante è recuperato come sale cloridrato, filtrato e asciugato.

(5)

Il richiedente ha dimostrato che la definizione in vigore è troppo ampia e dovrebbe riportare i dettagli relativi a temperatura e pH, inclusi nella domanda originale, che sono importanti per ottenere lo stesso profilo valutato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel suo parere sulla sicurezza dell'uso dell'etil lauroil arginato come conservante alimentare (4).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal (2007) 511, 1-27.


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, alla voce relativa a E 243 etil lauroil arginato, la definizione è sostituita dalla seguente:

«Definizione

L'etil lauroil arginato è sintetizzato esterificando l'arginina con l'etanolo e procedendo quindi alla reazione dell'estere con il cloruro di lauroile, in mezzi acquosi a una temperatura controllata compresa tra 10 °C e 15 °C e con pH compreso fra 6,7 e 6,9. L'etil lauroil arginato risultante è recuperato come sale cloridrato, filtrato e asciugato.»


29.9.2015   

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L 252/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1726 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi o dell'iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Detto elenco comprende il 2-metilisotiazol-3(2H)-one.

(3)

Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 13 «preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 13 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

L'11 aprile 2012 la Slovenia, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 2 ottobre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(6)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 13 e contenenti 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare il 2-metilisotiazol-3(2H)-one ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 13, subordinatamente al rispetto delle condizioni specifiche enunciate nell'allegato.

(8)

Poiché il 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante della pelle di sottocategoria 1 A, come definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli articoli trattati con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(9)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

2-metilisotiazol-3(2H)-one

Denominazione IUPAC:

2-metilisotiazol-3(2H)-one

N. CE: 220-239-6

N. CAS: 2682-20-4

95 % p/p

1o ottobre 2016

30 settembre 2026

13

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni per i biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

in considerazione dei rischi per gli utilizzatori professionali, il carico dei prodotti nei fluidi utilizzati nella lavorazione dei metalli deve essere automatizzato o semiautomatizzato tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

(3)

in considerazione dei rischi per gli utilizzatori professionali, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti devono indicare che i fluidi utilizzati nella lavorazione dei metalli e contenenti preservanti devono essere utilizzati unicamente in macchinari automatizzati o semiautomatizzati tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o contenente 2-metilisotiazol-3(2H)-one assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione realizzata conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


29.9.2015   

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L 252/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1727 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi. Tale elenco comprende il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo.

(2)

Il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana», nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi» e nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», quali definiti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 1, 2 e 4 quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 13 febbraio 2013 l'Austria, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 4 dicembre 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 2 e 4 e contenenti 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

I pareri concludono che il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo soddisfa i criteri per essere considerato molto bioaccumulabile (vB) e tossico (T) conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

Poiché, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate conformemente alla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di 10 anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva.

(9)

Ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012, il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo soddisfa tuttavia le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento e dovrebbe pertanto essere considerato candidato alla sostituzione.

(10)

Per l'utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l'incorporazione di biocidi contenenti il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l'approvazione non copra tale uso a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(11)

Poiché il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto bioaccumulabile (vB), gli articoli trattati che sono stati trattati con 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.

(12)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, occorre prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo (DCPP)

Denominazione IUPAC:

5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo

n. CE: 429-290-0

n. CAS: 3380-30-1

995 g/kg

1 dicembre 2016

30 novembre 2026

1

Il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo è considerato candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo o che contiene tale prodotto garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

2

Il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo è considerato candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alla seguente condizione:

per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo o che contiene tale prodotto garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

4

Il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo è considerato candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

2)

I prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo o che contiene tale prodotto garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1728 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi. Tale elenco comprende il butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC).

(2)

L'IPBC è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 13 «preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 13 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 23 agosto 2013 la Danimarca, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 dicembre 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 13 contenenti IPBC possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d'uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'IPBC destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(7)

Poiché l'IPBC soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 secondo quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli articoli trattati che sono stati trattati con IPBC o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, occorre prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'IPBC è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

IPBC

Denominazione IUPAC:

Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile

n. CE: 259-627-5

Numero CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1o dicembre 2016

30 novembre 2026

13

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

2)

Per quanto riguarda i rischi per gli utilizzatori professionali, il carico dei prodotti nei fluidi utilizzati nella lavorazione dei metalli deve essere automatizzato o semiautomatizzato, tranne qualora si possa dimostrare che tali rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con IPBC o che contiene tale prodotto garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1729 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. In tale elenco figura il sorbato di potassio.

(2)

Il sorbato di potassio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 10 ottobre 2010 la Germania, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 4 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 8 e contenenti sorbato di potassio soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il sorbato di potassio destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(7)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il sorbato di potassio è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Sorbato di potassio

Denominazione IUPAC:

sale di potassio dell'acido 2,4-esadienoico (1:1), (2E, 4E)

N. CE: 246-376-1

N. CAS: 24634-61-5

990 g/kg

1o dicembre 2016

30 novembre 2026

8

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere definite procedure operative sicure e misure organizzative adeguate. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

si devono adottare adeguate misure di attenuazione dei rischi per proteggere le acque sotterranee, In particolare le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti devono specificare che:

a.

l'applicazione in ambito industriale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding;

b.

subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque;

c.

eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1730 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi. Tale elenco comprende il perossido di idrogeno.

(2)

Il perossido di idrogeno è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana», nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria», nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile» e nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola», quali definiti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 2 agosto 2013 la Finlandia, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 2 febbraio 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e contenenti perossido di idrogeno soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il perossido di idrogeno destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Per l'utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l'incorporazione di biocidi contenenti il perossido di idrogeno in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l'approvazione non copra tale uso a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(8)

Il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi si applica al perossido di idrogeno.

(9)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, occorre prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il perossido di idrogeno è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(6)  Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Perossido di idrogeno

Denominazione IUPAC:

Perossido di idrogeno

n. CE: 231-765-0

n. CAS: 7722-84-1

Il principio attivo così come prodotto è una soluzione acquosa contenente 350- < 700 g/kg (35- < 70 % in peso) di perossido di idrogeno.

Specifica del peso a secco teorico (calcolato): la purezza minima del perossido di idrogeno è di 995 g/kg (99,5 % in peso).

1o febbraio 2017

31 gennaio 2027

1

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

le autorizzazioni di biocidi non pregiudicano il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee per la manipolazione di prodotti concentrati.

2

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

le autorizzazioni di biocidi non pregiudicano il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

3

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

le autorizzazioni di biocidi non pregiudicano il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

4

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

le autorizzazioni di biocidi non pregiudicano il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

(3)

I prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di perossido di idrogeno nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

5

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

le autorizzazioni di biocidi non pregiudicano il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

6

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

le autorizzazioni di biocidi non pregiudicano il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

(2)

Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1731 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 aprile 2009 il Regno Unito ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione del principio attivo medetomidina nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 21 «prodotti antincrostazione», come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 21 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 14 maggio 2000 la medetomidina non era presente sul mercato come principio attivo di un biocida.

(3)

Il 12 marzo 2014 il Regno Unito ha presentato all'Agenzia europea delle sostanze chimiche la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 febbraio 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 e contenenti medetomidina soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare la medetomidina destinata a essere utilizzata nei biocidi del tipo di prodotto 21, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(7)

Il parere conclude che le caratteristiche della medetomidina la rendono una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Inoltre, il parere conclude che il principio attivo contiene una proporzione significativa di isomeri non attivi o impurezze.

(8)

La medetomidina soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe essere considerata un candidato alla sostituzione.

(9)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 528/2012, la durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione non dovrebbe essere superiore a sette anni.

(10)

Poiché la medetomidina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati che sono stati trattati con medetomidina o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La medetomidina è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Medetomidina

Denominazione IUPAC:

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazolo

n. CE: non disponibile

n. CAS: 86347-14-0

99,5 % p/p.

La medetomidina è prodotta come racemato (miscela racemica) degli enantiomeri R e S: desmedetomidina e levomedetomidina.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2022

21

La medetomidina è considerata un candidato alla sostituzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) e f), del regolamento (UE) n. 528/2012.

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali o professionali devono essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee.Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

(2)

Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti contenenti medetomidina per gli utilizzatori non professionali garantisce che il prodotto sia fornito con gli adeguati guanti protettivi. Le etichette e, se del caso, le istruzioni per l'uso devono indicare se è necessario utilizzare altri dispositivi di protezione individuale.

(3)

Le etichette e, se del caso, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte.

(4)

Le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che le perdite o i rifiuti eventuali contenenti medetomidina devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.

(5)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con medetomidina o che contiene tale prodotto garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo trattato comunichi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1732 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

196,8

MK

50,7

TR

81,7

XS

45,1

ZZ

93,6

0707 00 05

MK

34,4

TR

137,2

ZZ

85,8

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

141,0

BO

143,0

CL

169,0

EG

55,4

UY

77,1

ZA

120,5

ZZ

122,3

0806 10 10

EG

172,8

MK

32,3

TR

135,4

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

264,2

CL

141,4

NZ

136,7

US

107,9

UY

48,0

ZA

144,4

ZZ

140,4

0808 30 90

AR

132,1

CL

148,3

NZ

175,8

TR

127,4

ZA

220,9

ZZ

160,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

82,9

TR

144,7

ZZ

113,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

47,1

XS

61,9

ZZ

54,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1733 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o al 31 ottobre 2015 sono, per i numeri d'ordine 09.4320 e 09.4321, superiori alle quantità disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine.

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o al 31 ottobre 2015 sono, per i numeri d'ordine 09.4317 e 09.4319, pari alle quantità disponibili. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall'8 al 14 settembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2015/2016 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Periodo contingentale 2015/2016

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2015

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

Sospese

09.4318

Brasile

09.4319

Cuba

Sospese

09.4320

Altri paesi terzi

6,204204

Sospese

09.4321

India

33,311125

Sospese


«Zucchero Balcani»

Periodo contingentale 2015/2015

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2015

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

09.4325

Bosnia-Erzegovina

09.4326

Serbia

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia


«Zucchero di importazione eccezionale» e «zucchero industriale»

Periodo contingentale 2015/2016

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2015

Numero d'ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4380

Eccezionale

09.4390

Industriale


DECISIONI

29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/43


DECISIONE (UE) 2015/1734 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) con riguardo ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), con la decisione 2013/103/UE del Consiglio (1).

(2)

Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.

(3)

Nel corso della sua 12a sessione, che si terrà dal 29 al 30 settembre 2015, l'assemblea generale istituita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione COTIF («assemblea generale»), dovrà decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici D (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario — CUV), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati a essere utilizzati nel traffico internazionale — APTU) e G (Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico internazionale — ATMF).

(4)

La posizione dell'Unione in merito a taluni punti dovrebbe essere adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato, poiché le decisioni che l'assemblea generale deve prendere in merito a tali modifiche sono atti che hanno effetti giuridici e il cui oggetto è di competenza dell'Unione.

(5)

Le modifiche della convenzione COTIF hanno gli obiettivi di aggiornare i compiti del comitato di esperti tecnici e un riferimento alla definizione di «detentore», conformemente al diritto dell'Unione, e di modificare alcune norme relative al finanziamento, all'audit e alle modalità di trasmissione delle informazioni da parte dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), nonché di apportare talune modifiche amministrative di minore importanza.

(6)

Le modifiche dell'appendice D (CUV), presentate dal segretario generale dell'OTIF, hanno l'obiettivo di chiarire i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione nei contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale.

(7)

Le modifiche delle appendici F (APTU) e G (ATMF) hanno lo scopo di chiarire il proprio ambito di applicazione con la soppressione del riferimento ad «altri materiali ferroviari».

(8)

Le modifiche delle appendici D (CUV), F (APTU) e G (ATMF) della convenzione COTIF, nonché talune modifiche della stessa convenzione COTIF, sono di competenza dell'Unione e sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.

(9)

È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in occasione della 12a assemblea generale sia basata sull'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 12a assemblea generale nell'ambito della convenzione COTIF è conforme all'allegato della presente decisione.

2.   Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità dei documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Le decisioni della 12a assemblea generale, una volta adottate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con indicazione della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. DIESCHBOURG


(1)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).


ALLEGATO

1.   Documenti di riferimento

I documenti relativi alla revisione della COTIF e delle sue appendici sono disponibili sul sito web dell'OTIF:

http://www.otif.org/en/law/general-assembly/working-documents-concerning-revision-of-cotif.html

2.   Osservazioni e posizioni relative ai punti dell'ordine del giorno

Punto 1. Elezione del presidente e dei vicepresidenti

Documento: nessuno.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 2. Adozione dell'ordine del giorno

Documenti: AG 12/2, AG 12/2 Add.1.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 3. Formazione del comitato «Credenziali»

Documento: nessuno.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 4. Organizzazione del lavoro e designazione dei comitati ritenuti necessari

Documento: nessuno.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 5. Elezione del segretario generale per il periodo che va dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

Documenti: AG 12/5, AG 12/5.1, AG 12/5.2.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Entrambi i candidati al posto provengono da Stati membri dell'UE (Austria e Francia).

Punto 6. Membri dell'OTIF — Situazione generale

Documento: AG 12/6.

Diritto di voto esercitato da: non applicabile.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 7. Quadro di bilancio

Documenti: AG 12/7.1, AG 12/7.2.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 8. Revisione parziale della COTIF — Convenzione di base

Documenti: AG 12/8, AG 12/8 Add. 1, AG 12/8 Add. 2.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata:

 

Appoggio alle modifiche dell'articolo 3 (Cooperazione internazionale) (che consistono in una modifica redazionale per sostituire il riferimento alle «Comunità europee» con il riferimento all'«Unione europea»).

 

Appoggio alle modifiche dell'articolo 12 (Esecuzione di sentenze. Pignoramento e sequestro), in quanto modificano la definizione di «detentore» in linea con il diritto dell'UE.

 

Appoggio alle modifiche dell'articolo 20 (Commissione di esperti tecnici), in quanto necessarie per aggiornare le regole uniformi APTU e ATMF al fine di mantenerne la conformità al diritto dell'UE.

Altre modifiche: nessuna posizione dell'UE.

Punto 9. Revisione parziale dell'appendice B (RU CIM)

Documento: AG 12/9.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: prendere atto della relazione del segretario generale sullo stato di avanzamento e il proseguimento dei lavori sulla revisione di questa appendice.

Punto 10. Revisione parziale dell'appendice D (RU CUV)

Documenti: AG 12/10, AG 12/10 Add. 1, AG 12/10 Add. 2, AG 12/10 Add. 3.

Diritto di voto esercitato da: UE.

Posizione coordinata:

 

Appoggio alle modifiche dell'articolo 9 e della relazione esplicativa, in linea con la posizione dell'UE presentata in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'OTIF (1), in quanto chiariscono i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione in conformità al diritto dell'UE.

 

Il nuovo articolo 1 proposto dalla Germania nel documento AG 12/10 Add.3 è stato discusso e appoggiato da un gruppo di lavoro dell'UE costituito da rappresentanti degli Stati membri e del settore ferroviario che si è riunito il 26 novembre 2014. Una disposizione analoga esiste anche in CIM (Articolo 2 — Prescrizioni di diritto pubblico). Occorre dunque sostenere anche questa proposta.

Punto 11. Revisione parziale dell'appendice F (RU APTU)

Documento: AG 12/11.

Diritto di voto esercitato da: UE.

Posizione coordinata: appoggio alla modifica dell'articolo 3 volta a chiarire l'ambito di applicazione mediante la soppressione dei termini «altri materiali ferroviari» e alla pertinente modifica della relazione esplicativa.

Punto 12. Revisione dell'appendice G (RU ATMF)

Documento: AG 12/12.

Diritto di voto esercitato da: UE.

Posizione coordinata: appoggio alle modifiche degli articoli 1 e 3 volte a chiarire l'ambito di applicazione mediante la soppressione dei termini «altri materiali ferroviari» e alla pertinente modifica della relazione esplicativa.

Punto 13. Relazione esplicativa riveduta e consolidata

Documenti: AG 12/13, AG 12/13 Add.1-10.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: prendere atto della relazione esplicativa riveduta e consolidata e dare mandato al segretario generale di includere le spiegazioni adottate da questa assemblea generale che riguardano le modifiche della COTIF e delle sue appendici adottate dalla medesima. Ciononostante, la frase «… apply to the activities of the ECM, or …» va stralciata nelle spiegazioni relative all'articolo 3 bis, punto 10, seconda frase. Inoltre, nella versione tedesca le spiegazioni relative all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, dovrebbero essere modificate come segue:

«In Übereinstimmung mit den gängigen Verfahren verschiedener Vertragsstaaten und zur expliziteren Klarstellung der Pflichten des Halters, obliegt dem Halter die Verpflichtung, den ihm zugeordneten Fahrzeugen eine ECM zuzuweisen.»

Punto 14. Diritto ferroviario unificato

Documento: AG 12/14.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 15. Relazione sulle attività del comitato amministrativo nel periodo che va dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2015

Documento: AG 12/15.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 16. Elezione del comitato amministrativo per il periodo che va dal 1o ottobre 2015 al 30 settembre 2018 (Composizione e presidenza)

Documento: AG 12/16.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 17. Data provvisoria della 13a assemblea generale

Documento: nessuno.

Diritto di voto esercitato da: non applicabile.

Posizione coordinata: nessuna.

Punto 18. Varie ed eventuali

Documento: non disponibile.

Diritto di voto esercitato da: da definire in loco, se del caso.

Posizione coordinata: da definire in loco, se del caso.

Punto 19. Eventuali mandati dell'assemblea generale

Documento: non disponibile.

Diritto di voto esercitato da: da definire in loco, se del caso.

Posizione coordinata: da definire in loco, se del caso.

Punto 20. Relazioni delle commissioni, se del caso

Documento: non disponibile.

Diritto di voto esercitato da: da definire in loco, se del caso.

Posizione coordinata: da definire in loco, se del caso.

Punto 21. Adozione di decisioni, mandati, raccomandazioni e altri documenti dell'assemblea generale (documento finale)

Documento: non disponibile.

Diritto di voto esercitato da: SM.

Posizione coordinata: da definire in loco.


(1)  Decisione 2014/699/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (GU L 293 del 9.10.2014, pag. 26).


29.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/49


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1735 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2015

sulla posizione esatta dell'avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste

[notificata con il numero C(2015) 6455]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/40/UE stabilisce nuove regole riguardanti le avvertenze relative alla salute da collocare sui prodotti del tabacco da fumo, comprese le avvertenze generali e i messaggi di informazione, e specifica in particolare che entrambi devono coprire il 50 % delle superfici su cui sono stampati. È opportuno stabilire la posizione esatta di tali avvertenze sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste. Tali buste possono avere la forma di un sacchetto rettangolare con una patella che lo chiude («busta rettangolare») o di una busta autoportante.

(2)

Le buste rettangolari possono avere la forma di una busta con una patella avvolgente, che si apre tipicamente in due fasi, o di una busta a fondo piatto con una patella sovrapponibile, che si apre tipicamente in un'unica fase. Molte di queste buste sono composte da una copertura di plastica trasparente e da un inserto di carta su cui si possono stampare le avvertenze relative alla salute. In alcuni casi, le buste con una patella avvolgente sono di polietilene, polipropilene o materiale laminato che, secondo l'industria, dovrebbe essere riprogettato per consentire la stampa su entrambi i lati della patella, in particolare se la busta non è multistrato.

(3)

Al fine di garantire che le avvertenze relative alla salute siano collocate nella stessa posizione su tutte le buste rettangolari e che l'avvertenza generale e il messaggio informativo siano facilmente visibili, si dovrebbero stampare sulle superfici che diventano visibili quando la confezione unitaria è completamente aperta.

(4)

Per le confezioni di polietilene, polipropilene o materiale laminato in cui esiste un rischio di migrazione dell'inchiostro se si stampa all'interno della patella avvolgente, è opportuno prevedere un periodo transitorio per riposizionare l'avvertenza generale e il messaggio informativo, al fine di evitare di stampare su superfici che entrano in contatto diretto con il tabacco. Tale periodo transitorio dovrebbe concedere all'industria tempo sufficiente per adattare il processo di produzione alle nuove regole. I costi associati a questi adeguamenti non sono considerati sproporzionati alla luce dei vantaggi in termini di migliore visibilità delle avvertenze quando la confezione è completamente aperta.

(5)

La posizione migliore dove collocare l'avvertenza generale e il messaggio informativo sulle buste autoportanti sono le superfici alla base della busta, soprattutto perché le superfici interne sono oscurate dal contenuto della busta.

(6)

Le dimensioni delle avvertenze devono essere calcolate in relazione alle dimensioni delle superfici quando la confezione è chiusa, in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE.

(7)

Le disposizioni stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le regole relative alla posizione esatta delle avvertenze generali e dei messaggi informativi sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste.

Articolo 2

Posizione dell'avvertenza generale e del messaggio informativo sulle buste rettangolari

1.   Per il tabacco da arrotolare in sacchetti rettangolari con una patella che li chiude («buste rettangolari»), l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sulle due superfici che diventano visibili quando la confezione unitaria è completamente aperta, come illustrato nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato.

L'avvertenza generale e il messaggio informativo sono collocati all'estremità superiore e coprono il 50 % delle rispettive superfici su cui sono stampati, come illustrato nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato.

L'avvertenza generale è stampata sulla superficie in alto.

2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 20 maggio 2018 si applicano le seguenti regole al tabacco da arrotolare in buste rettangolari con patella avvolgente di polietilene, polipropilene o materiale laminato, come illustrato nella sezione 3 dell'allegato:

a)

il messaggio informativo può essere posizionato sulla superficie che diventa visibile quando la confezione unitaria è parzialmente aperta;

b)

l'avvertenza generale può essere posizionata sulla superficie inferiore, che diventa visibile quando la confezione unitaria è completamente aperta;

c)

non si stampa sull'interno della patella, che diventa visibile quando la confezione unitaria è completamente aperta, né lo si usa in altro modo;

d)

l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono collocati all'estremità superiore delle rispettive superfici su cui sono stampati.

Articolo 3

Posizione dell'avvertenza generale e del messaggio informativo sulle buste autoportanti

1.   Per il tabacco da arrotolare in buste autoportanti, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono collocati sul fondo della busta autoportante e diventano visibili quando la busta è coricata sul dorso («base della confezione unitaria»), come illustrato nella sezione 4 dell'allegato.

2.   L'avvertenza generale è stampata sulla superficie sopra la piega alla base della confezione unitaria e il messaggio informativo sulla superficie sotto la piega. L'avvertenza generale e il messaggio informativo devono coprire il 50 % delle rispettive superfici su cui sono stampati. Le superfici sono calcolate utilizzando le loro dimensioni dopo che i bordi sono stati sigillati.

Articolo 4

Disposizione transitoria

Il tabacco da arrotolare in buste, prodotto o immesso in libera pratica fino al 20 maggio 2018 e etichettato con un'avvertenza generale e un messaggio informativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, può essere immesso sul mercato fino al 20 maggio 2019.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.


ALLEGATO

Rappresentazioni grafiche della posizione esatta dell'avvertenza generale e del messaggio informativo di cui all'articolo 2 e all'articolo 3

1.   BUSTA A FONDO PIATTO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1)

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2.   BUSTA CON PATELLA AVVOLGENTE (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1)

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3.   BUSTA CON PATELLA AVVOLGENTE (POSIZIONE ALTERNATIVA ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2)

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4.   BUSTA AUTOPORTANTE (ARTICOLO 3)

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29.9.2015   

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L 252/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1736 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi. Tale elenco comprende il triflumuron.

(2)

Il triflumuron è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 30 settembre 2008 l'Italia, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 febbraio 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti triflumuron non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari esaminati nella valutazione del rischio ambientale hanno evidenziato rischi inaccettabili per il comparto acquatico e terrestre.

(6)

Non è pertanto opportuno approvare il triflumuron destinato ad essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 18.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il triflumuron (n. EC 264-980-3; n. CAS 64628-44-0) non è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).


29.9.2015   

IT

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L 252/58


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1737 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I principi attivi bromadiolone, clorofacinone e cumatetralil sono stati inclusi nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per poter essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, sono considerati approvati ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva summenzionata.

(2)

La loro approvazione scadrà il 30 giugno 2016. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, sono state presentate le domande di rinnovo dell'approvazione.

(3)

A causa dei rischi rilevati durante l'uso del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil, il rinnovo dell'approvazione è subordinato alla valutazione di uno o più principi attivi alternativi. Inoltre, a causa di tali caratteristiche, l'approvazione dei suddetti principi attivi può essere rinnovata solo se è dimostrato che è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

La Commissione ha avviato uno studio sulle misure di mitigazione del rischio che possono essere applicate ai rodenticidi anticoagulanti, allo scopo di proporre le misure più adatte a ridurre i rischi associati alle proprietà di tali principi attivi.

(5)

Si dovrebbe dare la possibilità a quanti richiedono il rinnovo dell'approvazione dei suddetti principi attivi di fare riferimento, nella loro domanda di rinnovo, alle conclusioni dello studio. Le conclusioni dello studio dovrebbero inoltre essere prese in considerazione al momento di decidere sul rinnovo dell'approvazione di tutti i rodenticidi anticoagulanti.

(6)

Per facilitare il riesame e il confronto dei rischi e dei benefici di tutti i rodenticidi anticoagulanti nonché delle misure di mitigazione del rischio da applicarsi, è opportuno rinviare la valutazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil per effettuarla dopo la presentazione dell'ultima domanda di rinnovo dell'ultimo rodenticida anticoagulante. Si prevede che le domande di rinnovo dell'approvazione degli ultimi rodenticidi anticoagulanti, ossia brodifacum, warfarin e warfarin sodico, saranno presentate entro il 31 luglio 2015.

(7)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione di questi principi attivi per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande.

(8)

Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, le sostanze in oggetto dovrebbero rimanere approvate alle condizioni e specifiche di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 è posticipata al 30 giugno 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).