ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 248

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
24 settembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) 2015/1590 della Commissione, del 18 settembre 2015, recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F, nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV e nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano per le navi battenti bandiera tedesca

30

 

*

Regolamento (UE) 2015/1591 della Commissione, del 18 settembre 2015, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X, nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 e nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId per le navi battenti bandiera tedesca

32

 

*

Regolamento (UE) 2015/1592 della Commissione, del 18 settembre 2015, recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca

34

 

*

Regolamento (UE) 2015/1593 della Commissione, del 18 settembre 2015, recante divieto di pesca del melù nelle acque delle Isole Færøer per le navi battenti bandiera tedesca

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1594 della Commissione, del 21 settembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rocamadour (DOP)]

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1595 della Commissione, del 21 settembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zgornjesavinjski želodec (DOP)]

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1596 della Commissione, del 21 settembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montes de Toledo (DOP)]

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1597 della Commissione, del 23 settembre 2015, deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 per quanto riguarda il termine per il pagamento della prima rata dell'anticipo da versare alle organizzazioni beneficiarie in Grecia per i programmi di attività nei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola per l'anno 2015

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1598 della Commissione, del 23 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

43

 

*

Regolamento (UE) 2015/1599 della Banca centrale europea, del 10 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2015/30)

45

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020

53

 

*

Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

80

 

*

Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

95

 

*

Decisione (UE) 2015/1603 della Commissione, del 13 agosto 2015, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio e riguardante il ritiro dal mercato di un tipo di aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto

99

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1588 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2015

sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 (2) ha subito sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno spetta essenzialmente alla Commissione.

(3)

Il buon funzionamento del mercato interno richiede un'applicazione rigorosa ed efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato.

(4)

È opportuno abilitare la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno a norma di una o più disposizioni dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE e sono dispensate dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

(5)

I regolamenti di esenzione per categoria garantiscono la trasparenza e la certezza del diritto. Essi possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 267 TFUE.

(6)

L'aiuto di Stato è una nozione oggettiva definita all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il potere della Commissione di adottare esenzioni per categoria previsto dal presente regolamento si applica soltanto alle misure che soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che costituiscono pertanto un aiuto di Stato. L'inserimento di una determinata categoria di aiuti nel presente regolamento o in un regolamento di esenzione non predefinisce la qualifica di una misura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(7)

È opportuno abilitare la Commissione a dichiarare che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, gli aiuti in favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, gli aiuti in favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti in favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

(8)

L'innovazione è diventata una priorità politica dell'Unione nel quadro de «L'Unione dell'innovazione», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molte misure di aiuto a favore dell'innovazione hanno inoltre una portata relativamente ridotta e non determinano significative distorsioni della concorrenza.

(9)

Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a condizione che le misure nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio costituiscano effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è opportuno abilitare la Commissione a dichiarare che, a determinate condizioni, tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. I piccoli progetti relativi alla cultura, alla creazione artistica e alla conservazione del patrimonio di norma non danno luogo a una distorsione significativa della concorrenza e hanno effetti limitati sugli scambi, come dimostrato recentemente da alcuni casi.

(10)

Le esenzioni nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio potrebbero essere concepite in base all'esperienza della Commissione illustrata negli orientamenti, come per le opere cinematografiche e audiovisive, o elaborate caso per caso. Nel formulare tali esenzioni per categoria, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che esse dovrebbero riguardare soltanto le misure che costituiscono aiuti di Stato, che dovrebbero in teoria focalizzarsi su misure che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE» e che l'esenzione per categoria si applica soltanto agli aiuti per cui la Commissione ha già una notevole esperienza. Si dovrebbe inoltre tenere conto della competenza primaria degli Stati membri nel settore della cultura, della tutela speciale di cui gode la diversità culturale a norma dell'articolo 167, paragrafo 1, TFUE, e del particolare carattere della cultura.

(11)

Per quanto riguarda le misure di aiuto di Stato destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e quelle destinate a ovviare ai danni arrecati alle attività della pesca da talune avverse condizioni metereologiche, gli importi concessi in tali ambiti sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. È opportuno che il presente regolamento abiliti la Commissione ad esentare tali aiuti dall'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell'esperienza acquisita.

(12)

Conformemente all'articolo 42 TFUE, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano, a determinate condizioni, a talune misure di aiuto a favore di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE. L'articolo 42 non si applica alla silvicoltura o ai prodotti non elencati in tale allegato. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di esentare taluni tipi di aiuti a favore della silvicoltura, compresi gli aiuti contenuti nei programmi di sviluppo rurale e anche quelli che favoriscono la promozione e la pubblicità di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE qualora, in base all'esperienza della Commissione, le distorsioni della concorrenza siano limitate e sia possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(13)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, (4) gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca, ad eccezione dei pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del regolamento (CE) n. 1198/2006. Aiuti di Stato supplementari per la conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce hanno solitamente effetti limitati sugli scambi tra Stati membri, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione nel campo della politica marittima e della pesca e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(14)

Nel settore dello sport, in particolare nell'ambito delle attività sportive amatoriali, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire un aiuto in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a condizione che le misure nel settore dello sport costituiscano effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. Spesso le misure di aiuto di Stato a favore dello sport, specie quelle nell'ambito delle attività sportive amatoriali o quelle di portata limitata, hanno effetti limitati sugli scambi tra Stati membri e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell'esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore dello sport non diano luogo ad alcuna distorsione significativa.

(15)

Per quanto riguarda gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo, in base all'esperienza della Commissione, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote quali isole e regioni ultraperiferiche, compresi gli Stati membri insulari regionali e le regioni scarsamente popolate, non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore. Inoltre, è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(16)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore di infrastrutture a banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia (5). In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un'esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità e che l'infrastruttura sia sviluppata in «aree bianche», che sono zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria [a banda larga o reti di accesso di prossima generazione (NGA) ad altissima velocità] e dove è improbabile che siano sviluppate nel prossimo futuro, come accennato nei criteri elaborati negli orientamenti. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base, nonché di aiuti per misure individuali di piccola entità che riguardano reti NGA e di aiuti per opere di ingegneria civile relative alla banda larga e per infrastrutture passive a banda larga.

(17)

Per quanto riguarda le infrastrutture, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire un aiuto in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica, perché non ci sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark (6). Tuttavia, a condizione che il finanziamento delle infrastrutture costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. Per quanto riguarda le infrastrutture, aiuti di importo limitato per progetti infrastrutturali possono rappresentare un modo efficace di sostenere gli obiettivi dell'Unione a condizione che i costi siano ridotti al minimo e che le potenziali distorsioni della concorrenza siano limitate. La Commissione dovrebbe pertanto poter esentare gli aiuti di Stato per i progetti infrastrutturali a sostegno degli obiettivi menzionati nel presente regolamento e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020 (7). Vi potrebbe rientrare il sostegno a progetti che comportano reti o strutture multisettoriali per i quali sono necessari aiuto di importo relativamente limitato. Tuttavia, i progetti infrastrutturali possono beneficiare di esenzioni per categoria solo se la Commissione avrà maturato un'esperienza sufficiente per poter definire criteri di compatibilità chiari e rigorosi, tali da garantire che il rischio di potenziale distorsione della concorrenza sia limitato e che gli aiuti di notevole entità restino soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(18)

È opportuno che la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, specifichi le finalità dell'aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali destinati ad evitare che gli aiuti oggetto dell'esenzione superino determinate soglie calcolate in funzione del totale dei costi ammissibili o determinati importi massimi, le condizioni relative al cumulo degli aiuti nonché le condizioni di controllo, al fine di garantire la compatibilità con il mercato interno degli aiuti oggetto del presente regolamento.

(19)

Per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, i massimali possono essere espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Inoltre, è opportuno che la Commissione sia abilitata ad applicare esenzioni per categoria a taluni tipi di misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse con esattezza in termini di intensità o di importi massimi dell'aiuto, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli: beneficiari diretti, beneficiari intermedi e beneficiari indiretti. Vista l'importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, è opportuno che si possano esentare dall'obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile, per quanto riguarda tali misure, definire i massimali per una particolare erogazione di aiuti in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore di o in relazione a dette misure. I livelli massimi di sostegno statale possono comprendere un elemento di sostegno, che può non essere aiuto di Stato, purché la misura adottata preveda almeno alcuni elementi che contengono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che non costituiscono elementi marginali.

(20)

Può essere opportuno fissare massimali o altre condizioni pertinenti per la notifica dei casi di erogazione di aiuti, al fine di consentire alla Commissione di esaminare individualmente l'effetto di certi aiuti sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri e la loro compatibilità con il mercato interno.

(21)

È opportuno autorizzare la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ad aggiungere altre condizioni dettagliate al fine di garantire la compatibilità con il mercato interno degli aiuti oggetto del presente regolamento.

(22)

La Commissione, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere abilitata a stabilire, mediante regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, purché gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non superino un importo prestabilito.

(23)

A norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha l'obbligo di procedere con gli Stati membri all'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti. A tal fine, e per garantire il maggior grado possibile di trasparenza e un adeguato controllo, è opportuno che la Commissione provveda ad istituire un sistema affidabile di registrazione e di memorizzazione delle informazioni sull'applicazione dei regolamenti da essa adottati, al quale tutti gli Stati membri abbiano accesso, e che riceva dagli Stati membri tutte le informazioni sull'applicazione degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica, che possano essere discusse e valutate con gli Stati membri in sede di comitato consultivo in materia di aiuti di Stato. A tal fine è altresì opportuno che la Commissione possa richiedere l'invio delle informazioni necessarie a garantire l'efficacia di tale esame.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto da essi attuati che rientrano in un regolamento di esenzione. La pubblicazione di tali sintesi è necessaria per garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri. Con l'aumento dei mezzi di comunicazione elettronici, la pubblicazione delle sintesi sul sito Internet della Commissione è un metodo rapido ed efficace che garantisce trasparenza a beneficio delle parti interessate. Pertanto, tali sintesi dovrebbero essere pubblicate sul sito internet della Commissione.

(25)

Il controllo sull'erogazione degli aiuti comporta molteplici problemi pratici, giuridici ed economici di carattere molto complesso in un contesto in costante evoluzione. È opportuno pertanto che la Commissione sottoponga a riesame periodico le categorie di aiuti che devono essere dispensate dall'obbligo di notifica. La Commissione dovrebbe poter abrogare o modificare i regolamenti da essa adottati a norma del presente regolamento nei casi in cui siano mutate le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che ne ha determinato l'adozione o in cui tale abrogazione o modifica sia resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato interno.

(26)

È opportuno che la Commissione, in collegamento stretto e costante con gli Stati membri, possa definire precisamente l'ambito di applicazione di tali regolamenti e le relative condizioni. Al fine di promuovere la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato sia consultato prima che la Commissione adotti regolamenti in base al presente regolamento.

(27)

È opportuno che i progetti di regolamenti e altri documenti che devono essere esaminati dal comitato consultivo in materia di aiuti di Stato conformemente al presente regolamento siano pubblicati sul sito internet della Commissione, al fine di garantire trasparenza.

(28)

È opportuno che il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato sia consultato prima della pubblicazione di un progetto di regolamento. Tuttavia, a fini di trasparenza, è opportuno che il progetto di regolamento sia pubblicato sul sito internet della Commissione nello stesso momento in cui la Commissione consulta il comitato consultivo per la prima volta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzioni per categoria

1.   La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento e a norma dell'articolo 107 TFUE, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE:

a)

gli aiuti a favore:

i)

delle piccole e medie imprese;

ii)

della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;

iii)

della tutela dell'ambiente;

iv)

dell'occupazione e della formazione;

v)

della cultura e della conservazione del patrimonio;

vi)

della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali;

vii)

della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;

viii)

della silvicoltura;

ix)

della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE;

x)

della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;

xi)

dello sport;

xii)

dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore;

xiii)

di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro;

xiv)

di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020;

b)

gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

2.   I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:

a)

la finalità dell'aiuto;

b)

le categorie di beneficiari;

c)

i massimali espressi in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l'intensità o l'ammontare dell'aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

d)

le condizioni relative al cumulo degli aiuti;

e)

le condizioni del controllo di cui all'articolo 3.

3.   Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare:

a)

fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti;

b)

escludere certi settori dal loro ambito di applicazione;

c)

subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.

Articolo 2

De minimis

1.   La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.

2.   Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore informazione relativa agli aiuti esentati a norma del paragrafo 1.

Articolo 3

Trasparenza e controllo

1.   All'atto dell'adozione dei regolamenti in applicazione dell'articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della stessa, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

3.   Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta l'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato di cui all'articolo 7.

Articolo 4

Periodo di validità e modifica dei regolamenti

1.   I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 si applicano per un periodo di tempo determinato. Gli aiuti esentati mediante regolamento adottato a norma degli articoli 1 e 2 sono esentati per il periodo di validità di detto regolamento e per il periodo di adeguamento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere abrogati o modificati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che hanno determinato la loro adozione o se tale modifica o abrogazione è resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato interno. In questo caso il nuovo regolamento stabilisce un periodo di adeguamento di sei mesi per l'aggiustamento degli aiuti rientranti nel regolamento precedente.

3.   I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 prevedono un periodo quale quello indicato nel paragrafo 2 del presente articolo nel caso in cui, alla loro scadenza, non se ne proroghi l'applicazione.

Articolo 5

Relazione di valutazione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Un progetto di relazione è da essa sottoposto per esame al comitato di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Audizione delle parti interessate

La Commissione, quando intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole da essa fissato e che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese.

Articolo 7

Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

È istituito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato («comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 8

Consultazione del comitato

1.   La Commissione consulta il comitato:

a)

al momento di pubblicare un progetto di regolamento conformemente all'articolo 6;

b)

prima di adottare un regolamento.

2.   La consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati a tale invito e possono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della convocazione.

Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché in caso di urgenza e di semplice proroga di un regolamento.

3.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4.   Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 994/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Parere del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Racc. 2003, pag. I-7747).

(7)  Cfr. raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28) e decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICA

Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

(GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

Regolamento (EU) n. 733/2013 del Consiglio

(GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11).


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 994/98

Presente regolamento

Articoli da 1 a 8

Articoli da 1 a 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Allegato I

Allegato II


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/9


REGOLAMENTO (UE) 2015/1589 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2015

recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua alla codificazione.

(2)

Fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori. Ai fini dell'applicazione degli articoli 93 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'articolo 108 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica.

(3)

Nel quadro di un sistema modernizzato di norme in materia di aiuti di Stato volto a contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e al risanamento di bilancio, è opportuno applicare l'articolo 107 TFUE in modo efficace e uniforme in tutta l'Unione. Il regolamento (CE) n. 659/1999 ha consolidato e rafforzato la precedente prassi della Commissione di accrescere la certezza del diritto e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di aiuti di Stato in un contesto trasparente.

(4)

Per garantire la certezza del diritto, è opportuno che siano definite le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti. Il completamento e il rafforzamento del mercato interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato. In base a tali sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano aiuto di Stato, possono in seguito essere divenute tali.

(5)

A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e non potrebbe essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati.

(6)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento.

(7)

È opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non sono disponibili o sono già state fornite. Per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione.

(8)

In tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato interno, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni. Il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati.

(9)

Per valutare la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto di Stato notificato o illegale per il quale la Commissione ha la competenza esclusiva a norma dell'articolo 108 TFUE, è opportuno garantire che la Commissione abbia il potere, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di chiedere tutte le informazioni di mercato necessarie a qualsiasi Stato membro, impresa o associazione di imprese, qualora nutra dubbi circa la compatibilità della misura in questione con le norme dell'Unione e abbia quindi avviato un procedimento di indagine formale. In particolare, la Commissione dovrebbe avvalersi di tale potere nei casi in cui appare necessaria una valutazione sostanziale complessa. Nel decidere se avvalersi di detto potere, la Commissione dovrebbe tenere debito conto della durata dell'esame preliminare.

(10)

Ai fini della valutazione della compatibilità di una misura di aiuto a seguito dell'avvio del procedimento di indagine formale, in particolare in casi tecnicamente complessi soggetti a una valutazione sostanziale, la Commissione dovrebbe poter richiedere, mediante semplice domanda o decisione, a qualsiasi Stato membro, impresa o associazione di imprese, tutte le informazioni di mercato necessarie per completare la sua valutazione, qualora le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel corso dell'esame preliminare non siano sufficienti, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

(11)

Alla luce del rapporto particolare tra i beneficiari di aiuti e lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe poter richiedere informazioni a un beneficiario di aiuti unicamente con il consenso dello Stato membro interessato. La fornitura di informazioni da parte del beneficiario della misura di aiuto in questione non costituisce una base giuridica per negoziati bilaterali tra la Commissione e il beneficiario interessato.

(12)

La Commissione dovrebbe selezionare i destinatari delle richieste di informazioni sulla base di criteri oggettivi, appropriati per ciascun caso, assicurando nel contempo che, in caso di richiesta rivolta ad un campione di imprese o associazioni di imprese, il campione selezionato sia rappresentativo di ciascuna categoria. Le informazioni richieste dovrebbero consistere, in particolare, in dati aziendali e di mercato fattuali e in un'analisi del funzionamento del mercato basata sui fatti.

(13)

La Commissione, in quanto promotrice del procedimento, dovrebbe essere responsabile di verificare sia la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, delle imprese o delle associazioni di imprese sia l'asserita riservatezza delle informazioni da divulgare.

(14)

La Commissione dovrebbe poter esigere l'adempimento delle richieste di informazioni che essa presenta a qualsiasi impresa o associazione di imprese, se del caso mediante ammende e penalità di mora proporzionate. Nel fissare gli importi di ammende e penalità di mora, la Commissione dovrebbe tenere debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. È opportuno tutelare i diritti delle parti invitate a fornire informazioni dando loro l'opportunità di esprimersi prima che sia adottata qualsiasi decisione sull'applicazione di ammende o penalità di mora. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le ammende e le penalità di mora, conformemente all'articolo 261 TFUE.

(15)

Tenendo debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, la Commissione dovrebbe poter ridurre le penalità di mora o rinunciarvi completamente qualora i destinatari delle richieste forniscano le informazioni richieste, anche una volta scaduto il termine.

(16)

Le ammende e le penalità di mora non sono applicabili agli Stati membri in quanto, conformemente all'articol 4, paragrafo 3, TUE essi sono tenuti a cooperare lealmente con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai compiti previsti dal presente regolamento.

(17)

Dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate. È opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di diciotto mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve adottare entro due mesi.

(18)

Affinché siano tutelati i diritti di difesa dello Stato membro interessato, quest'ultimo dovrebbe ricevere copia delle richieste di informazioni inviate ad altri Stati membri, a imprese o associazioni di imprese e poter presentare le sue osservazioni sui commenti pervenuti. Esso dovrebbe inoltre essere informato dei nomi delle imprese e delle associazioni di imprese consultate, qualora queste non abbiano dimostrato un legittimo interesse alla protezione della propria identità.

(19)

La Commissione dovrebbe tener debito conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione dei segreti aziendali. Essa non dovrebbe poter utilizzare, in una decisione, le informazioni riservate fornite in risposta ad una richiesta d'informazioni che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, tranne ove abbia precedentemente ottenuto il consenso degli interessati alla divulgazione di tali informazioni allo Stato membro interessato.

(20)

Per i casi di informazioni contrassegnate come riservate che non sembrano protette da segreto professionale, è opportuno istituire un meccanismo per cui la Commissione possa decidere in quale misura tali informazioni siano divulgabili. Qualsiasi decisione che respinge la richiesta di considerare tali informazioni riservate dovrebbe precisare un termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, di modo che il destinatario possa avvalersi di ogni tutela giudiziaria disponibile, anche mediante misure provvisorie.

(21)

Al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte.

(22)

Al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 108TFUE, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali. Ai fini di trasparenza e di certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi. Qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini.

(23)

Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa, esaminare informazioni su aiuti illegali di qualsiasi fonte, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 108 TFUE, in particolare degli obblighi di notifica e della clausola di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e di valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno.

(24)

In caso di aiuti illegali, la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni. È pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati. Tali misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero. La Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE.

(25)

In caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato interno occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva. A tal fine, è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio È opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali. L'applicazione di tali procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva. Per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione.

(26)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno prevedere un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non può più essere ingiunto il recupero.

(27)

Per motivi di certezza del diritto, è opportuno prevedere termini di prescrizione per l'irrogazione e l'inflizione di ammende e penalità di mora.

(28)

Gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe. Contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione. Pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo.

(29)

A norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo.

(30)

Al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato interno, ed a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato interno, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte.

(31)

È opportuno stabilire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato.

(32)

Le denunce rappresentano una fondamentale fonte di informazione per rilevare le violazioni alla normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. Per garantire la qualità delle denunce presentate alla Commissione e al contempo la trasparenza e certezza del diritto, è opportuno stabilire le condizioni che una denuncia dovrebbe rispettare affinché la Commissione possa entrare in possesso di informazioni su presunti aiuti illegali e avviare un esame preliminare. Le comunicazioni di informazioni non rispondenti a tali condizioni dovrebbero essere trattate come informazioni generali di mercato e non dovrebbero necessariamente condurre ad indagini d'ufficio.

(33)

È opportuno che sia fatto obbligo ai denuncianti di dimostrare di essere parti interessate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 1, lettera h), del presente regolamento. È altresì opportuno che essi siano tenuti a fornire un certo numero di informazioni in un formato che la Commissione dovrebbe avere facoltà di stabilire con disposizioni di attuazione. Per non scoraggiare possibili denuncianti, tali disposizioni di attuazione dovrebbero tenere conto del fatto che i requisiti imposti alle parti interessate per la presentazione di una denuncia non dovrebbero essere onerosi.

(34)

Al fine di garantire un trattamento coerente da parte della Commissione di questioni simili in tutto il mercato interno, è opportuno prevedere una base giuridica specifica per l'avvio delle indagini per settori economici e per taluni strumenti di aiuto nei diversi Stati membri. Per motivi di proporzionalità e alla luce dei pesanti oneri amministrativi connessi a tali indagini, le indagini settoriali dovrebbero essere svolte solo quando le informazioni disponibili avvalorino il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore possano comportare rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri o che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non siano o non siano più compatibili con il mercato interno. Tali indagini consentirebbero alla Commissione di trattare in modo efficiente e trasparente i problemi di aiuti di Stato di tipo orizzontale e di ottenere una visione di insieme ex ante del settore interessato.

(35)

Al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, è necessario che venga stabilito un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti.

(36)

La Commissione, qualora nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni, dovrebbe disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie per verificare se le decisioni in questione sono effettivamente rispettate. A tale scopo, le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l'aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo. Pertanto, occorre che la Commissione abbia la facoltà di effettuare ispezioni in loco e ottenere la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri qualora un'impresa si opponga allo svolgimento di siffatta ispezione.

(37)

L'applicazione coerente delle norme in materia di aiuti di Stato richiede l'istituzione di meccanismi di cooperazione fra i giudicidegli Stati membri e la Commissione. Tale cooperazione investe tutti i giudici degli Stati membri che applicano l'articolo 107, paragrafo 1, e l'articolo 108, TFUE. In particolare, i giudici nazionali dovrebbero poter rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o un parere sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Anche la Commissione dovrebbe poter formulare osservazioni per iscritto o oralmente ai giudici chiamati ad applicare l'articolo 107, paragrafo 1, o l'articolo 108, TFUE. Nel fornire assistenza ai giudici nazionali in tale contesto, la Commissione dovrebbe agire conformemente al dovere di difendere l'interesse pubblico.

(38)

Tali osservazioni e pareri della Commissione non dovrebbero pregiudicare l'articolo 267 TFUE e non essere giuridicamente vincolanti per i giudici nazionali. Esse dovrebbero essere presentate nel quadro delle regole di procedura e prassi nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti, nel pieno rispetto dell'indipendenza dei giudici nazionali. Le osservazioni presentate di propria iniziativa dalla Commissione dovrebbero essere limitate a casi che rivestono importanza per l'applicazione coerente dell'articolo 107, paragrafo 1, o dell'articolo 108, TFUE, in particolare a casi rilevanti per l'applicazione o l'ulteriore sviluppo della giurisprudenza dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

(39)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato. È pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso.

(40)

Nel dare pubblicità alle proprie decisioni, occorre che la Commissione rispetti le norme riguardanti il segreto professionale, compresa la protezione di tutte le informazioni riservate e dei dati personali, conformemente all'articolo 339 TFUE.

(41)

La Commissione, in stretto collegamento con il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, dovrebbe essere autorizzata ad adottare disposizioni di attuazione per stabilire le modalità relative alle procedure di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

b)   «aiuti esistenti»:

i)

fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, il punto 3 e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, i punti 2 e 3, lettera b), e l'appendice dell'allegato V dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania, e i punti 2 e 3, lett. b) e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione della Croazia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del TFUE, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii)

gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

iii)

gli aiuti che si presumono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, o dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al regolamento (CE) n. 659/1999, ma secondo la procedura prevista dal presente regolamento;

iv)

gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento;

v)

gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto dell'Unione, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c)   «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

d)   «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

e)   «aiuti individuali»: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;

f)   «aiuti illegali»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE;

g)   «aiuti attuati in modo abusivo»: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 o dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 9, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;

h)   «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

CAPO II

PROCEDURE RELATIVE AGLI AIUTI NOTIFICATI

Articolo 2

Notifica di nuovi aiuti

1.   Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

2.   Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 9 («notifica completa»).

Articolo 3

Clausola di sospensione

Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.

Articolo 4

Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione

1.   La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 10, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo.

2.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la dichiara compatibile con il mercato interno («decisione di non sollevare obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE.

4.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE («decisione di avviare il procedimento d'indagine formale»).

5.   Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6.   Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

Articolo 5

Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante

1.   La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.

2.   Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

3.   La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Se la notifica è considerata ritirata, la Commissione ne informa lo Stato membro.

Articolo 6

Procedimento d'indagine formale

1.   La decisione di avvio del procedimento d'indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato interno. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

2.   Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 7

Richiesta di informazioni ad altre fonti

1.   Dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 6, in particolare in casi tecnicamente complessi soggetti a una valutazione sostanziale, la Commissione, se le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel corso dell'esame preliminare non sono sufficienti, può richiedere a un altro Stato membro, a un'impresa o a un'associazione di imprese di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie per consentirle di completare la valutazione della misura in questione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

2.   La Commissione può richiedere informazioni unicamente:

a)

se la richiesta è limitata a procedimenti d'indagine formale fino a quel momento considerati inefficaci dalla Commissione; e

b)

per quanto riguarda i beneficiari di aiuti, se lo Stato membro interessato acconsente alla richiesta.

3.   Le imprese o associazioni di imprese che forniscono informazioni a seguito di una richiesta di informazioni di mercato della Commissione ai sensi dei paragrafi 6 e 7 trasmettono la loro risposta simultaneamente alla Commissione e allo Stato membro interessato, qualora i documenti forniti non contengano informazioni riservate nei confronti di tale Stato membro.

La Commissione dirige e controlla la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri, le imprese o le associazioni di imprese interessati e verifica l'asserita riservatezza delle informazioni trasmesse.

4.   La Commissione richiede soltanto informazioni a disposizione degli Stati membri, delle imprese o delle associazioni di imprese interessati dalla richiesta.

5.   Gli Stati membri forniscono le informazioni sulla base di una semplice richiesta ed entro un termine stabilito dalla Commissione che di norma non dovrebbe superare un mese. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro detto termine o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito.

6.   La Commissione, mediante semplice domanda, può richiedere informazioni a un'impresa o associazione di imprese. Nell'inviare una semplice domanda d'informazioni a un'impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa fa riferimento altresì alle sanzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

7.   La Commissione, mediante decisione, può richiedere informazioni a un'impresa o associazione di imprese. Quando richiede a un'impresa o associazione di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica altresì le sanzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, e indica o irroga le penalità di mora di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ove opportuno. Inoltre, essa fa menzione del diritto dell'impresa o dell'associazione di imprese di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

8.   Quando presenta una richiesta a norma del paragrafo 1 o 6 del presente articolo o adotta una decisione a norma del paragrafo 7, la Commissione simultaneamente ne fornisce anche una copia allo Stato membro interessato. La Commissione indica i criteri in base ai quali essa ha selezionato i destinatari della richiesta o della decisione.

9.   I proprietari delle imprese o i loro rappresentanti o, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza forniscono le informazioni richieste o necessarie a loro nome. Le persone debitamente incaricate possono fornire le informazioni a nome dei loro clienti. Questi ultimi sono tuttavia considerati pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano inesatte, incomplete o fuorvianti.

Articolo 8

Ammende e penalità di mora

1.   La Commissione può, se ritenuto necessario e proporzionato, irrogare mediante decisione alle imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all'1 % del loro fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave:

a)

forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta rivolta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6;

b)

in risposta a una decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

2.   La Commissione può, mediante decisione, irrogare penalità di mora alle imprese o associazioni di imprese quando un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce informazioni complete ed esatte, come richiesto dalla Commissione mediante decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.

Le penalità di mora non sono superiori al 5 % del fatturato medio giornaliero dell'impresa o dell'associazione interessata, realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché essa non fornisca informazioni complete ed esatte, come richiesto o prescritto dalla Commissione.

3.   Nel determinare l'ammontare dell'ammenda o della penalità di mora, si considerano la natura, la gravità e la durata dell'infrazione, tenendo debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

4.   Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può ridurre l'ammontare definitivo della penalità di mora rispetto a quella a norma della decisione originaria che irroga tali penalità. La Commissione può anche rinunciare al pagamento di ogni penalità di mora.

5.   Prima di adottare una decisione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, la Commissione fissa un termine di due settimane per ricevere le informazioni di mercato mancanti dalle imprese o associazioni di imprese interessate e dà loro inoltre modo di esprimersi.

6.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 261 TFUE per controllare le ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

Articolo 9

Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale

1.   Fatto salvo l'articolo 10, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.   La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato interno («decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE.

4.   La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa («decisione condizionale»).

5.   La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato interno, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione («decisione negativa»).

6.   Le decisioni adottate a norma dei paragrafi da 2 a 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro diciotto mesi dall'avvio della procedura.Tale termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

7.   Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro due mesi, adotta una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione adotta una decisione negativa.

8.   Prima di adottare una decisione conformemente ai paragrafi da 2 a 5, la Commissione dà allo Stato membro interessato l'opportunità di esprimersi, entro un termine di norma non superiore ad un mese, sulle informazioni da essa ricevute e fornite allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 7, paragrafo 3.

9.   La Commissione non utilizza, in una decisione adottata conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, le informazioni riservate fornite in risposta ad una richiesta d'informazioni che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, salvo ove abbia ottenuto il consenso degli interessati alla divulgazione di tali informazioni allo Stato membro interessato. La Commissione può adottare una decisione motivata, che è notificata all'impresa o associazione di imprese interessata, in cui constata che le informazioni fornite in risposta ad una richiesta d'informazioni e contrassegnate come riservate non sono protette e fissa una data dopo la quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a un mese.

10.   La Commissione tiene debito conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione del segreto aziendale e di altre informazioni riservate. Un'impresa o un'associazione di imprese che fornisca informazioni a norma dell'articolo 7 e che non sia beneficiaria della misura di aiuto di Stato in questione può richiedere, adducendo un danno potenziale, che la propria identità non sia rivelata allo Stato membro interessato.

Articolo 10

Ritiro della notifica

1.   Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 9.

2.   Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Articolo 11

Revoca di una decisione

La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4.Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 9, 12, l'articolo 13, paragrafo 1, e gli articoli 15, 16 e 17.

CAPO III

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI

Articolo 12

Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni

1.   Fatto salvo l'articolo 24, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte.

La Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, e assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell'esame.

2.   Se necessario, la Commissione richiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano in tal caso, mutatis mutandis, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Una volta avviato il procedimento di indagine formale, la Commissione può anche richiedere informazioni ad un altro Stato membro, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese conformemente agli articoli 7 e 8, che si applicano mutatis mutandis.

3.   Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni («ingiunzione di fornire informazioni»). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.

Articolo 13

Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti

1.   Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di sospensione»).

2.   Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di recupero»), se vengono rispettati i seguenti criteri:

a)

in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;

b)

occorre affrontare una situazione di emergenza;

c)

esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.

Il recupero viene eseguito secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. Dopo l'effettivo recupero dell'aiuto la Commissione adotta una decisione entro i termini applicabili agli aiuti notificati.

La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di un aiuto di emergenza all'impresa in questione.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano esclusivamente agli aiuti illegali erogati dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999.

Articolo 14

Mancato rispetto di una decisione d'ingiunzione

Se uno Stato membro non si conforma ad un'ingiunzione di sospensione o ad un'ingiunzione di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del TFUE.

Articolo 15

Decisioni della Commissione

1.   L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4.Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d'indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'articolo 9.In caso di mancato rispetto, da parte d'uno Stato membro, dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2.   Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 9, paragrafi 6 e 7.

3.   L'articolo 11 si applica per quanto compatibile.

Articolo 16

Recupero degli aiuti

1.   Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.

2.   All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

3.   Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.

CAPO IV

PRESCRIZIONE

Articolo 17

Prescrizione per il recupero degli aiuti

1.   I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.

2.   Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione.

3.   Ogni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente.

Articolo 18

Prescrizione in materia di irrogazione di ammende e penalità di mora

1.   I poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 8 sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni.

2.   Il termine previsto al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui è commessa l'infrazione di cui all'articolo 8. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine decorre dal giorno in cui cessa l'infrazione.

3.   La prescrizione riguardante l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione di cui all'articolo 8, a decorrere dal giorno in cui l'atto è notificato all'impresa o associazione di imprese interessata.

4.   Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare di sei anni del termine, senza che la Commissione abbia irrogato un'ammenda o una penalità di mora. Detto termine è prolungato della durata della sospensione della prescrizione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

5.   La prescrizione in materia di irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospesa fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 19

Prescrizione in materia d'esecuzione di ammende e penalità di mora

1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma dell'articolo 8 è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine previsto al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell'articolo 8 diventa definitiva.

3.   La prescrizione prevista al paragrafo 1 del presente articolo è interrotta:

a)

dalla notificazione di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda di modifica;

b)

da ogni atto compiuto da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, o dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4.   Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

5.   La prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è sospesa fino a quando:

a)

dura il termine per il pagamento concesso al destinatario;

b)

l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO V

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ATTUATI IN MODO ABUSIVO

Articolo 20

Aiuti attuati in modo abusivo

Fatto salvo l'articolo 28, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 6 a, 9, 11 e 12, l'articolo 13, paragrafo 1 e gli articoli da 14 a 17.

CAPO VI

PROCEDURA RELATIVA AI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI

Articolo 21

Cooperazione a norma dell'articolo 108, paragrafo 1 TFUE

1.   La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.

2.   Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato interno, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 22

Proposta di opportune misure

Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 21, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato interno, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

a)

modificazioni sostanziali del regime di aiuti; o

b)

l'introduzione di obblighi procedurali; o

c)

l'abolizione del regime di aiuti.

Articolo 23

Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure

1.   Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2.   Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4.Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 9 e 11.

CAPO VII

PARTI INTERESSATE

Articolo 24

Diritti degli interessati

1.   Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6, in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 9.

2.   Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato stabilito con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 33, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste.

La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l'obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l'esistenza di un aiuto illegale o l'attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato si considera che una denuncia è stata ritirata.

La Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l'oggetto della denuncia.

3.   A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4 e 9, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 13.

CAPO VIII

INDAGINI PER SETTORI ECONOMICI E PER STRUMENTI DI AIUTO

Articolo 25

Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto

1.   Se le informazioni disponibili avvalorano il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, la Commissione può svolgere un'indagine in diversi Stati membri in un settore economico o riguardo all'uso di uno strumento di aiuto. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri e/o alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.

La Commissione motiva l'indagine e la scelta dei destinatari in tutte le richieste di informazioni inviate a norma del presente articolo.

La Commissione pubblica una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell'economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invita gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare osservazioni.

2.   Le informazioni ottenute da indagini settoriali possono essere utilizzate nel quadro delle procedure ai sensi del presente regolamento.

3.   Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 7 e 8, del presente regolamento,.

CAPO IX

CONTROLLO

Articolo 26

Relazioni annuali

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

2.   Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 22 nei confronti del regime di aiuti in questione.

Articolo 27

Controlli in loco

1.   Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.

2.   Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:

a)

accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;

b)

chiedere spiegazioni orali sul posto;

c)

controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.

Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

3.   La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

4.   Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.

5.   La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.

6.   Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli.

Articolo 28

Mancato rispetto di decisioni e di sentenze

1.   Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 16 del presente regolamento, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

2.   La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 260, TFUE.

CAPO X

COOPERAZIONE CON I GIUDICI NAZIONALI

Articolo 29

Cooperazione con i giudici nazionali

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

2.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente dell'articolo 107, paragrafo 1, o dell'articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali.

Prima di presentare formalmente osservazioni, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di farlo.

Al fine esclusivo della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere al giudice competente dello Stato membro di trasmetterle i documenti a sua disposizione necessari alla Commissione per la valutazione della questione.

CAPO XI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 30

Segreto professionale

La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.

Articolo 31

Destinatario delle decisioni

1.   Le decisioni adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 9, paragrafo 9, sono indirizzate all'impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica la decisione al destinatario senza indugio e gli dà l'opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere protette da segreto professionale.

2.   Tutte le altre decisioni della Commissione adottate a norma dei capi II, III, V, VI e IX sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione gli notifica senza indugio le decisioni e gli dà l'opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere coperte da segreto professionale.

Articolo 32

Pubblicazione delle decisioni

1.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli articoli 22 e 23, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 9.

4.   Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, o all'articolo 10, paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 33

Disposizioni di attuazione

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 34, disposizioni di attuazione riguardanti:

a)

la forma, il contenuto e le altre modalità delle notificazioni;

b)

la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali;

c)

la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 2;

d)

le modalità dei termini e il calcolo dei termini; e

e)

il tasso di interesse di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 34

Consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

1.   La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato («comitato»), istituito dal regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (4) prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'articolo 33.

2.   La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di due mesi dall'invio della convocazione. Detto termine può essere ridotto in caso di urgenza.

3.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4.   Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 659/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Parere del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 659/1999

(GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 5, paragrafo 6

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio

(GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 659/1999

Presente regolamento

Articoli da 1 a 6

Articoli da 1 a 6

Articolo 6 bis

Articolo 7

Articolo 6 ter

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, trattino

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, trattino

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 13, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 15 bis

Articolo 18

Articolo 15 ter

Articolo 19

Articolo 16

Articolo 20

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 20 bis

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 26

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28

Articolo 23 bis

Articolo 29

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 26, paragrafi 1 e 2

Articolo 32, paragrafi 1 e 2

Articolo 26, paragrafo 2 bis

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 27

Articolo 33

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 30

Articolo 36

Allegato I

Allegato II


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/30


REGOLAMENTO (UE) 2015/1590 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2015

recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F, nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV e nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

38/TQ104

Stato membro

Germania

Stock

RED/N1G14P e RED/*5-14P

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV + acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano

Data di chiusura

21.8.2015


24.9.2015   

IT

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L 248/32


REGOLAMENTO (UE) 2015/1591 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2015

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X, nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 e nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

35/TQ104

Stato membro

Germania

Stock

MAC/8C3411 e MAC/*8ABD.

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 + VIIIa, VIIIb e VIIId

Data di chiusura

21.8.2015


24.9.2015   

IT

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L 248/34


REGOLAMENTO (UE) 2015/1592 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2015

recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

37/TQ104

Stato membro

Germania

Stock

RED/51214D

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

Data di chiusura

21.8.2015


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/36


REGOLAMENTO (UE) 2015/1593 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2015

recante divieto di pesca del melù nelle acque delle Isole Færøer per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

36/TQ104

Stato membro

Germania

Stock

WHB/2A4AXF

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Acque delle Isole Færøer

Data di chiusura

21.8.2015


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1594 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rocamadour (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Rocamadour», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 38/1999 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 939/2008 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Rocamadour» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 38/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 62).

(3)  Regolamento (CE) n. 939/2008 della Commissione, del 24 settembre 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche [Rocamadour (DOP)] (GU L 257 del 25.9.2008, pag. 12).

(4)  GU C 145 dell'1.5.2015, pag. 15.


24.9.2015   

IT

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L 248/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1595 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zgornjesavinjski želodec (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovenia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Zgornjesavinjski želodec», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2011 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Zgornjesavinjski želodec» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zgornjesavinjski želodec (IGP)] (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 14).

(3)  GU C 145 dell'1.5.2015, pag. 22.


24.9.2015   

IT

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L 248/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1596 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montes de Toledo (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Montes de Toledo», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (UE) n. 593/2010 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Montes de Toledo» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 133 del 6.6.2000, pag. 19).

(3)  Regolamento (UE) n. 593/2010 della Commissione, del 6 luglio 2010, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montes de Toledo (DOP)] (GU L 172 del 7.7.2010, pag. 1).

(4)  GU C 147 del 5.5.2015, pag. 16.


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1597 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2015

deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 per quanto riguarda il termine per il pagamento della prima rata dell'anticipo da versare alle organizzazioni beneficiarie in Grecia per i programmi di attività nei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola per l'anno 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 31, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione (2), il primo periodo triennale del programma di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è iniziato il 1o aprile 2015.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione (3), gli Stati membri sono tenuti a versare una prima rata dell'anticipo dovuto alle organizzazioni beneficiarie per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività approvati entro il 31 maggio 2015. Come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, tali anticipi sono subordinati alla costituzione di una cauzione da parte dell'organizzazione beneficiaria.

(3)

In Grecia le attuali condizioni economiche e bancarie hanno posto un freno ad alcuni programmi di attività già approvati, dato che le loro organizzazioni beneficiarie non sono state in grado di costituire in tempo le cauzioni richieste. Di conseguenza, la Grecia non è stata in grado di versare la prima rata entro il 31 maggio 2015.

(4)

Data la situazione e al fine di consentire l'attuazione di tutti i programmi di attività approvati, è necessario garantire una deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 per consentire alla Grecia di versare la prima rata entro il 15 ottobre 2015.

(5)

Al fine di una rapida attuazione, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal giorno successivo alla sua pubblicazione,

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la Grecia e per l'anno 2015, il termine ultimo di cui alla prima frase dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è il 15 ottobre 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1598 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

147,9

MK

49,2

TR

81,7

ZZ

92,9

0707 00 05

AR

98,4

TR

137,2

ZZ

117,8

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

138,6

BO

138,3

CL

99,5

UY

105,9

ZA

133,3

ZZ

127,7

0806 10 10

EG

179,9

TR

121,8

ZZ

150,9

0808 10 80

AR

104,4

BR

70,7

CL

187,0

NZ

131,4

US

113,3

ZA

143,5

ZZ

125,1

0808 30 90

AR

88,2

CL

148,3

CN

96,7

TR

120,6

ZA

106,4

ZZ

112,0

0809 30 10, 0809 30 90

MK

84,1

TR

150,0

ZZ

117,1

0809 40 05

BA

56,0

MK

53,5

XS

61,9

ZZ

57,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/45


REGOLAMENTO (UE) 2015/1599 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 settembre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2015/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) esige la segnalazione di dati statistici da parte di operatori segnalanti perché, nell'assolvimento dei suoi compiti, il Sistema europeo di banche centrali possa elaborare statistiche sulle operazioni di mercato monetario.

(2)

Un insieme di istruzioni di segnalazione contenenti parametri dettagliati per la segnalazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) verrà impartito alle banche centrali nazionali. Poiché le istruzioni di segnalazione definiscono meglio alcuni termini significativi contenuti nel regolamento, occorre che tali cambiamenti siano in esso recepiti per motivi di coerenza.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

1.   L'allegato I del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dall'allegato I del presente regolamento:

2.   Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 settembre 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative ad operazioni garantite

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) o alla Banca centrale nazionale (BCN) competente tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto e le operazioni effettuate sulla base di essi, comprese le operazioni di pronti contro termine tri-party, che siano denominate in euro e abbiano una scadenza non superiore ad un anno incluso (definite come operazioni con una data di scadenza non maggiore di 397 giorni dalla data di regolamento), intercorse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento, nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso ai sensi del quadro LCR Basilea III.

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI

1.   Tipologia di dati inerenti all'operazione  (1) da segnalare per ciascuna operazione

Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Transaction identifier (identificativo dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.

L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Reporting date (data di segnalazione)

Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Counterparty code (codice della controparte)

Codice identificativo usato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP.

Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.

Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso.

Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è fornito il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo.

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

Importo inizialmente concesso o preso in prestito.

 

Collateral nominal amount (importo nominale della garanzia)

Importo nominale del titolo costituito in garanzia

Ad eccezione delle operazioni di pronti contro termine triparty e delle altre operazioni in cui il titolo costituito in garanzia non è identificato da un univoco numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN).

Trade date (data di contrattazione)

Data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.

 

Settlement date (data di regolamento)

Data di acquisto, ossia la data in cui è previsto che il denaro sia versato dal prestatore al prestatario e il titolo sia trasferito dal prestatario al prestatore.

In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui ha luogo il rinnovo (anche se non avviene alcuno scambio di denaro).

Maturity date (data di scadenza)

La data di riacquisto, ovvero la data in cui è previsto che il denaro sia restituito dal prestatario al prestatore.

In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui il capitale e gli interessi dovuti devono essere restituiti nel caso in cui l'operazione non sia ulteriormente rinnovata.

Transaction sign (segno dell'operazione)

Assunzione in prestito del denaro in caso di pronti contro termine o concessione in prestito del denaro in caso di operazioni contro termine in acquisto (reverse repo).

 

ISIN of the collateral (codice ISIN della garanzia)

Codice ISIN assegnato ai titoli emessi sui mercati finanziari. Si compone di 12 caratteri alfanumerici, che identificano univocamente un titolo (come definito dalla norma ISO 6166).

Da segnalare con delle eccezioni per alcuni tipi di garanzia

Collateral type (tipo di garanzia)

Al fine di identificare l'attività concessa in pegno a garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Da indicare in tutti i casi in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Collateral issuer sector (settore dell'emittente della garanzia)

Al fine di identificare il settore dell'emittente della garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Da indicare laddove il codice ISIN individuale non sia fornito.

Special collateral flag (identificatore delle garanzie speciali)

Al fine di identificare tutte le operazioni di pronti contro termine effettuate a fronte di garanzie generali e quelle effettuate a fronte di garanzie speciali. Campo facoltativo da indicare solo ove l'operatore segnalante ne abbia la possibilità.

La segnalazione di questo campo è facoltativa.

Deal rate (tasso dell'operazione)

Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 al quale l'operazione di pronti contro termine è stata effettuata e al quale è remunerato il denaro concesso in prestito.

 

Collateral haircut (scarto di garanzia)

Una misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante per effetto della quale il valore di quest'ultima è calcolato al valore di mercato dell'attività decurtato di una determinata percentuale (scarto di garanzia). A fini di segnalazione lo scarto di garanzia è calcolato come 100 meno il rapporto tra il contante concesso/assunto in prestito e il valore di mercato, compresi gli interessi maturati sulla garanzia concessa.

La segnalazione di questo campo è necessaria esclusivamente per singole operazioni su garanzia.

Counterparty code of the tri-party agent (codice di controparte dell'agente triparty)

Il codice di identificazione di controparte dell'agente triparty

Da indicare in caso di pronti contro termine triparty.

Tri-party agent code ID (codice di identificazione dell'agente triparty)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale dell'agente triparty trasmesso.

Da utilizzare in tutti i casi in cui un codice individuale dell'agente triparty è fornito.

2.   Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III (2).

3.   Exceptions (eccezioni)

Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.»


(1)  Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Sono disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

(2)  Cfr. “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, gennaio 2013, pagg. 23-27, disponibile sul sito Internet della Banca dei Regolamenti Internazionali all'indirizzo: www.bis.org.


ALLEGATO II

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) sono modificati come segue:

1.

all'allegato II, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

1.

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a)

tutti i prestiti assunti mediante l'utilizzo degli strumenti indicati nella tabella sottostante, denominati in euro con scadenza non superiore a un anno incluso (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento), erogati all'operatore segnalante da altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché da società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III;

b)

tutti i prestiti concessi ad altri enti creditizi con scadenza non superiore a un anno incluso (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento) mediante depositi non garantiti o conti rimborsabili con preavviso, oppure mediante l'acquisto dall'ente creditizio emittente di carta commerciale, certificati di deposito, titoli a tasso variabile e altri titoli di debito con scadenza non superiore a un anno.

2.

La tabella seguente fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti per le operazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare alla BCE. Ove gli operatori segnalanti siano tenuti a segnalare le operazioni alla rispettiva BCN, questa dovrebbe trasporre tali descrizioni di categorie di strumenti a livello nazionale in conformità al presente regolamento.

Tipo di strumento

Descrizione

Deposits (depositi)

Depositi fruttiferi non garantiti (compresi i conti rimborsabili con preavviso ma con esclusione dei conti correnti) rimborsabili con preavviso o a scadenza non superiore a un anno ricevuti (in prestito) o collocati dall'operatore segnalante.

Call accounts (conti rimborsabili con preavviso)

Conti di cassa con variazioni giornaliere del tasso di interesse applicabile, che danno origine a pagamenti in conto interessi o al loro calcolo ad intervalli regolari, e con un periodo di preavviso per ritirare il denaro.

Certificate of deposit (certificato di deposito)

Strumento di debito a tasso fisso emesso da un'IFM che conferisce al possessore il diritto a un determinato tasso fisso di interesse per un periodo di tempo prestabilito non superiore a un anno.

Commercial paper (carta commerciale)

Strumento di debito non garantito o garantito da garanzie fornite dall'emittente con scadenza non superiore a un anno, fruttifero o scontato.

Floating rate note (obbligazioni a tasso d'interesse variabile)

Strumento di debito rispetto al quale gli interessi periodicamente corrisposti sono calcolati sulla base del valore, vale a dire mediante la fissazione di un tasso di riferimento sottostante come l'Euribor a date prestabilite note come date di revisione, con scadenza non superiore a un anno.

Other short-term debt securities (altri titoli di debito a breve termine)

Titoli non subordinati diversi dalle azioni con scadenza fino a un anno emessi da operatori segnalanti, solitamente negoziabili e scambiati sui mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale voce comprende:

a)

titoli che conferiscono al titolare un diritto incondizionato a un reddito fisso o contrattualmente determinato sotto forma di pagamento di cedole e/o a una somma dichiarata predeterminata a una data prefissata o a scadenze prestabilite o a partire da una data definita al momento dell'emissione;

b)

strumenti non negoziabili emessi da operatori segnalanti divenuti successivamente negoziabili e riclassificati come “titoli di debito”»;

2.

all'allegato III, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a)

tutte le operazioni di swap in valuta nelle quali sono acquistati o venduti euro a pronti in cambio di valuta estera e rivenduti o riacquistati a una data successiva ad un tasso di cambio a termine predeterminato con scadenza non superiore a un anno incluso (definite come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento della gamba a pronti dell'operazione di swap in valuta), concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III;

b)

operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) denominate in euro concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.»;

3.

nell'allegato III, la tabella contenuta nel paragrafo 1 della parte 2 è sostituita dalla seguente:

«Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Transaction identifier (identificativo dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.

L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Reporting date (data di segnalazione)

Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Counterparty code (codice della controparte)

Codice di identificazione utilizzato per identificare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP.

Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.

Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso.

Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio ove non sia indicato il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo.

Trade date (data di contrattazione)

La data nella quale le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.

 

Spot value date (data valuta a pronti)

La data nella quale una parte vende all'altra un certo ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un importo convenuto di una determinata valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto noto come tasso di cambio a pronti.

 

Maturity date (data di scadenza)

Data nella quale l'operazione di swap in valuta viene a scadenza e la valuta venduta alla data valuta a pronti è riacquistata.

 

Transaction sign (segno dell'operazione)

Da utilizzare per specificare se l'importo in euro segnalato alla voce “importo nominale dell'operazione” è acquistato o venduto alla data valuta a pronti.

Il campo dovrebbe riferirsi al c.d. euro a pronti, ossia alla circostanza se gli euro siano acquistati o venduti alla data valuta a pronti.

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'ammontare di euro acquistati o venduti alla data valuta a pronti.

 

Foreign currency code (codice della valuta estera)

Codice internazionale ISO a tre cifre della valuta acquistata o venduta in cambio di euro.

 

Foreign exchange spot rate (tasso di cambio a pronti)

Tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera applicabile alla gamba a pronti dell'operazione di swap in valuta.

 

Foreign exchange forward points (punti a termine in valuta)

La differenza tra il tasso di cambio a pronti e il tasso di cambio a termine espressa in punti base in conformità alle convenzioni di mercato per la coppia valutaria.»

 


DECISIONI

24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/53


DECISIONE (UE, EURATOM) 2015/1600 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2015

relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2010/570/UE, Euratom del Consiglio (2), il mandato dei membri attuali del Comitato economico e sociale europeo scade il 20 settembre 2015. È opportuno pertanto procedere alla nomina dei membri per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 settembre 2015.

(2)

Ogni Stato membro è stato invitato a presentare al Consiglio un elenco di candidati composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale, per la nomina come membri del Comitato economico e sociale europeo.

(3)

La presente decisione sarà seguita in una data successiva di una decisione di nomina dei membri le cui nomine non sono state comunicate al Consiglio prima dell'8 settembre 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono nominate membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 187 del 15.7.2015, pag. 28.

(2)  Decisione 2010/570/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8).


ALLEGATO

ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — PRILOG — ALLEGATO — PIELIKUMS

PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK

ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed

Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi

Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie

Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Rudi THOMAES

Représentant de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB)

Administrateur délégué honoraire

Mr Dominique MICHEL

Chief Executive Officer, COMEOS, Fédération belge du commerce et des services

Mr Philippe (Baron) de Buck Van Overstraeten

Président du Belgian Business for Europe (BBE)

Mr Daniel MAREELS

General Manager, Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin)

Mr Bernard NOËL

Représentant de la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)

Ancien secrétaire National

Mr Raymond COUMONT

Représentant de la Centrale nationale des employés/Confédération des Syndicats Chrétiens — (CNE/CSC)

Ancien secrétaire général

Ms Anne DEMELENNE

Représentante de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)

Ancienne secrétaire générale

Mr Rudy DE LEEUW

Voorzitter, Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

Mr Ferre WYCKMANS

Algemeen Secretaris, Landelijke Bediendencentrale-Nationaal Verbond voor Kaderleden (LBC-NVK)

Mr Alain COHEUR

Directeur des Affaires Européennes & Internationales, Union Nationale des Mutualités Socialistes

Mr Yves SOMVILLE

Directeur du Service d'Etudes de la Fédération wallonne de l'Agriculture

Mr Ronny LANNOO

Adviseur-generaal, Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

БЪЛГАРИЯ

Ms Milena ANGELOVA

Secretary — General of the Bulgarian Industrial Capital Association

Mr Bojidar DANEV

Executive President of the Bulgarian Industrial Association — Union of the Bulgarian Business

Mr Georgi STOEV

President of the Trade and Investment Committee and member of the Budgetary Committee of EUROCHAMBERS and Vice president of Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

Mr Evgeniy IVANOV

CEO, Member of the Board

Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria «The Voice of Bulgarian Business» — KRIB

Mr Dimitar MANOLOV

President of the Confederation of Labour «PODKREPA»

Mr Veselin MITOV

International Secretary, Confederation of Labour «PODKREPA»

Mr Plamen DIMITROV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

Mr Ivan KOKALOV

Vice-president of Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

Mr Lalko DULEVSKI

President of the Economic and Social Council of the Republic of Bulgaria

Professor and Head of the Human Resources and Social Protection Department at the University of National and World Economy

Ms Dilyana SLAVOVA

National Coordinator of the Mountain Milk NGO, National Coordinator of Bulgarian Association of Farmers

Mr Bogomil NIKOLOV

Executive Director, Bulgarian National Association Active Consumers

Ms Diana INDJOVA

Chairperson of the Global Disability Movement

ČESKÁ REPUBLIKA

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

EU Affairs Deputy Director and European Affairs Unit Head, Confederation of Industry of the Czech Republic

Mr Vladimír NOVOTNÝ

Member of Standing Committees for Energy and Environmental Policy, Confederation of Industry of the Czech Republic

Ms Marie ZVOLSKÁ

EU Affairs Advisor, Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic

Mr Petr ZAHRADNÍK

Head, ČEZ Group Representation Office in Brussels; Advisor, Czech Chamber of Commerce

Mr Bohumír DUFEK

President, Independent Trade Unions Association of the Czech Republic; Vice-President, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

Ms Hana POPELKOVÁ

Advisor, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions

Ms Lucie STUDNIČNÁ

Secretary for International Affairs, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions

Mr Jaroslav UNGERMAN

Expert on Macroeconomics, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions; Advisor, Minister of Finance of the Czech Republic; Vice-Chairman, Supervisory Board, Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP)

Ms Zuzana BRZOBOHATÁ

Non-profit institutions: Brontosaurus, Forum 50 %, Oranžový klub; Advisor, Office of Government of the Czech Republic

Mr Lukáš CURYLO

Director, Caritas Czech Republic; Member, Executive Board, Caritas Europe

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Regional Central Moravian Centre for Community Work

Mr Pavel TRANTINA

Freelance Trainer and Project Manager; EU Projects and Relations Manager, Czech Council of Children and Youth

DANMARK

Ms Dorthe ANDERSEN

Director EU Policy, Confederation of Danish Employers

Mr Anders LADEFOGED

Director of European Affairs at Confederation of Danish Industries

Mr Niels Lindberg MADSEN

Head of CAP-policy division, Landbrug & Fødevarer (Danish Agriculture & Food Council)

Ms Marie-Louise KNUPPERT

Elected Confederal Secretary, Danish Confederation of Trade Unions

Mr Bernt FALLENKAMP

Chief advisor, Danish Confederation of Trade Unions

Mr Mikkel DALSGAARD

EU Advisor, FTF — Confederation of Professionals in Denmark

Ms Benedicte FEDERSPIEL

Chief Counsel, the Danish Consumer Council

Ms Mette KINDBERG

Vice President, Kvinderådet (Women's Council Denmark)

Mr Ask Løvbjerg ABILDGAARD

Project Coordinator, Danish Association of the Blind

DEUTSCHLAND

Mr Christian BÄUMLER (PhD)

Member of the Executive Committee of CDA (European Union of Christian Democratic Workers)

Mr Dirk BERGRATH (PhD)

Director, EU-Liaison Office, IG Metall (German Metalworkers' Union)

Mr Egbert BIERMANN

Member, Managing Federal Board, IG BCE (industrial union)

Ms Gabriele BISCHOFF

Federal Executive of the German Confederation of Trade Unions (DGB)

Ms Tanja BUZEK

Trade Union Secretary (United Services Trade Union «ver.di»)

Mr Peter CLEVER

Member of the management board of the Confederation of German Employers' Associations (BDA)

Mr Bernd DITTMANN

Managing Director, BDI/BDA (German Business Representation)

Mr Gerhard HANDKE

General Director, Federation of German Wholesale, Foreign Trade and Services (BGA)

Ms Renate HEINISCH (PhD)

Representative of BAGSO (Federal Association of Senior Citizens' Organisations)

Mr Udo HEMMERLING

Deputy general secretary, German Farmers' Association (DBV)

Mr Jürgen KESSLER (Professor, PhD)

Professor of Cooperative Law and Auditing of Cooperatives

Mr Stefan KÖRZELL

Member of the Federal Management Board, German Trade Union Confederation (DGB)

Mr Thomas KROPP

Senior Vice President, Head of Group International Relations and Government Affairs, Lufthansa Group

Mr Günter LAMBERTZ (PhD)

Managing Director of DIHK-Representation to the EU (Association of German Chambers of Commerce and Industry)

Mr Arno METZLER

General manager of the German Association of Consulting Engineers (VBI)

Mr Christian MOOS

Divisional Director (European and International Affairs), German Civil Servants Association (dbb)

Mr Volker PETERSEN (PhD)

Head of department, German Raiffeisen Association

Mr Lutz RIBBE

Director of the Environmental Policy Section of the European Nature Heritage Fund (EURONATUR)

Mr Ulrich SAMM (Professor, PhD)

Director, Institute for Energy and Climate Research — Plasma Physics, Forschungszentrum Jülich

Mr Karl-Peter SCHACKMANN-FALLIS (PhD)

Executive Member of the Board, German Savings Bank and Giro Association

Mr Bernd SCHLÜTER (Professor, PhD)

Board member, Federal Association of Non-statutory Welfare (BAGFW)

Mr Peter SCHMIDT

Trade union agent, food and restaurant workers' union (NGG)

Mr Holger SCHWANNECKE

Secretary General of the German Confederation of Skilled Crafts and Small Business (ZDH)

Mr Hans-Joachim WILMS

Secretary for European Affairs in the federal executive of the German Trade Union for Construction, Agriculture and the Environment (IG Bauen — Agrar — Umwelt)

EESTI

Ms Reet TEDER

General Policy Adviser, Estonian Chamber of Commerce and Industry

Ms Eve PÄÄRENDSON

Director of international relations of Estonian Employers' Confederation

Ms Liina CARR

International Secretary, Estonian Trade Union Confederation

Ms Mare VIIES

Consultant, Estonian Employees' Unions Confederation

Mr Roomet SÕRMUS

Chairman, Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Mr Meelis JOOST

Foreign relations and European policy specialist

IRELAND

Mr David Joseph CROUGHAN

Co-Chairman, Economists' Group, Institute of International and European Affairs.

Former Head of Economics and Taxation, Ibec (Irish Business and Employers Confederation)

Mr Thomas MCDONAGH

Chairman of Thomas McDonagh & Sons Limited/Patron of The Chambers of Commerce of Ireland (trading as Chambers Ireland)

Mr John Patrick O'CONNOR

General President, SIPTU (Services, Industrial, Professional & Technical Union)

Ms Patricia MCKEOWN

Regional Section UNISON NI (Northern Ireland). ICTU Executive Council member & NIC Committee Member

Mr Cillian LOHAN

CEO of Green Economy Foundation

Mr Michael MCLOUGHLIN

Head of Advocacy and Communications at Youth Work Ireland

Mr John BRYAN

Past IFA (Irish Farmers' Association) President

Mr John COMER

President of ICMSA (Irish Creamery Milk Suppliers Association)

Mr Seamus BOLAND

CEO Irish Rural Link

ΕΛΛΑΣ

Mrs Irini Ivoni PARI

Permanent Delegate of the Hellenic Federation of Enterprises (SEV) to Brussels

Mr Panagiotis Leonidas GKOFAS

Member of the General Assembly of the General Confederation of Small and Medium Enterprises (GSEVEE).

Mr Dimitrios DIMITRIADIS

Former First Vice President of the Greek Confederation of Commerce and Entrepreneurship (ESEE) and President of the General Assembly.

Mr Aristotelis THOMOPOULOS

Member of the Board of Directors (BoD) of the Greek Tourism Confederation (SETE).

Mr Yannis PANAGOPOULOS

President of the Greek General Confederation of Labour (GSEE)

Mr Georgios DASSIS

Special advisor to the Greek General Confederation of Labour (GSEE) — Representative of the Greek General Confederation of Labour (GSEE) to the European Trade Union Confederation (ETUC)

Mr Spyridon PAPASPYROS

President of the General Council of the Confederation of Public Servants (ADEDY)

Mr Georgios PETROPOULOS

Member of the Executive Committee (Board) of Confederation of Public Servants (ADEDY)

Mr Ioannis KOLYVAS

Director General of the Panhellenic Organization of Unions of Agricultural Co-operatives (PASEGES)

Ms Evangelia KEKELEKI

Secretary General of the Consumer's Protection Centre (KERKA)

Mr Ioannis VARDAKASTANIS

President of the National Confederation of Disabled People (ESAEA)

Ms Aikaterini PEPPA

Deputy-General Director of the Union of Greek Shipowners (EEE)

ESPAÑA

Sr. Andrés, BARCELÓ DELGADO

Director General de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID)

Sr. Josep Manuel, BASAÑEZ VILLALUENGA

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Miembro del Comité Ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña

Sra. Patricia CIREZ MIQUELEIZ

Delegación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Bruselas

Sra. Ma Helena DE FELIPE LEHTONEN

Presidenta de la Patronal de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña (FEPIME)

Vicepresidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

Sr. Antonio GARCÍA DEL RIEGO

Managing Director, Head of European Corporate Affairs

Banco Santander

Sr. Ignacio GARCÍA MAGARZO

Director General

Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)

Sr. Josep PUXEU ROCAMORA

Director General

Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (ANFABRA)

Sra. Isabel CAÑO AGUILAR

Responsable de la Oficina de UGT en Bruselas

Sr. Francisco Javier DOZ ORRIT

Adjunto a la Secretaría de CC.OO. y presidente de la Fundación 1o de Mayo

Sra. Laura GONZALEZ de TXABARRI ETXANIZ

Responsable del Departamento Internacional, con dirección en Barrainkua (ELA-STV)

Sr. Juan MENDOZA CASTRO

Director del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT)

Sr. José Antonio MORENO DÍAZ

Asesor jurídico confederal del CC.OO. en materia de inmigración

Sra. Catalina Ana VICENS GUILLÉN

Secretaria General de CC.OO.-Illes Balears

Sr. José María ZUFIAUR NARVAIZA

Colaborador de la Secretaría de Política Internacional de UGT

Sr. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales (CEPES)

Sr. Andoni GARCÍA ARRIOLA

Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Sr. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Secretario General de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)

Vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) de España

Sr. José Manuel ROCHE RAMO

Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA-Aragón)

Sr. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Asesor de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA)

Sr. Ricardo SERRA ARIAS

Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Sevilla y Andalucía.

Sr. Carlos TRÍAS PINTÓ

Director de la Asociación General de Consumidores (ASGECO)

Director de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE)

FRANCE

Mme Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Déléguée générale de l'Union des Industries Textiles (UIT)/Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

M. Stéphane BUFFETAUT

Président du Réseau Batigere (entreprises sociales pour l'habitat)/Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Mme Anne CHASSAGNETTE

Directrice de la Responsabilité Environnementale et Sociétale, Groupe Engie

M. Henri MALOSSE

CCI France (Chambres de commerce et d'industrie de France)

M. Philippe de BRAUER

Vice-président de la commission internationale de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME)

M. Patrick LIEBUS

Vice-président de l'Union Professionnelle Artisanale (UPA) et Président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)

M. Arnold PUECH d'ALISSAC

Président de l'Union Syndicale Agricole de Seine-Maritime (FNSEA 76)

Mme Marie-Françoise GONDARD-ARGENTI

Secrétaire générale de l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)

M. Christophe LEFEVRE

Secrétaire national de la Confédération Française de l'Encadrement/Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) en charge de l'Europe et de l'International

M. Jacques LEMERCIER

Ancien Secrétaire général de Force Ouvrière (FO) Communication

Mme Laure BATUT

Membre du secteur Europe-International de la Confédération Force Ouvrière (FO)

M. Pierre-Jean COULON

Secrétaire confédéral Europe-international de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Mme Franca SALIS MADINIER

Secrétaire nationale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Cadres

M. Christophe QUAREZ

Secrétaire fédéral de la Fédération de la Chimie et de l'Energie (FCE) de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Mme Ozlem YILDIRIM

Conseillère confédérale de la Confédération Générale du Travail (CGT)

M. Denis MEYNENT

Conseiller confédéral de la Confédération Générale du Travail (CGT)

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Présidente de la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)

Mme Geneviève SAVIGNY

Ancienne Secrétaire nationale de la Confédération paysanne

M. Christophe HILLAIRET

Membre du Bureau et du Conseil d'administration de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA)

M. Jean-Marc ROIRANT

Secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement

Mme Christiane BASSET

Vice-présidente de l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

Mme Jocelyne LE ROUX

Secrétaire générale adjointe de la Fédération des Mutuelles de France (FMF)

M. Thierry LIBAERT

Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH)

M. Michel DUBROMEL

Vice-président de France Nature Environnement (FNE)

HRVATSKA

Mr Davor MAJETIĆ

Director General, Croatian Employers' Association (HUP)

Ms Dragica MARTINOVIĆ DŽAMONJA

Director, Representative Office of the Croatian Chamber of Economy in Brussels

Ms Violeta JELIĆ

General Secretary of the Croatian Chamber of Trades and Crafts

Ms Marija HANŽEVAČKI

General Secretary of the Independent Trade Unions of Croatia (NHS)

Ms Anica MILIĆEVIĆ- PEZELJ

Executive Secretary, Union of Autonomous Trade Unions (UATUC)

Mr Vilim RIBIĆ

President of MATICA — Association of Croatian Trade Unions; President of the Great Council of Independent Union of Research and Higher Education Employees of Croatia

Ms Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Director of ODRAZ — Sustainable Community Development, Croatian civil society organisation

Ms Marina ŠKRABALO

Senior Advisor, GONG

Mr Toni VIDAN

Energy campaigner of environmental CSO Zelena akcija — Friends of the Earth Croatia

ITALIA

Sig. Pietro Vittorio BARBIERI

Portavoce del Forum Terzo Settore — presidente FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

Sig. ra Giulia BARBUCCI

Area politiche europee e internazionali della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)

Sig.ra Claudia BUSCHI

Segretariato Generale della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)

Sig.ra Marina Elvira CALDERONE

Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro — presidente del Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali

Sig. Carmelo CEDRONE

Professore Emerito di Politica Economica europea Università la Sapienza di Roma — Consulente del Dipartimento europeo ed Internazionale della UIL (Unione Italiana del Lavoro)

Sig. Stefano CETICA

Presidente di IPER (Istituto per le Ricerche Economiche e Sociali) della UGL (Unione Generale del Lavoro)

Sig. Pietro Francesco DE LOTTO

Direttore Generale di Confartigianato Vicenza

Sig.ra Cinzia DEL RIO

Direttore del Dipartimento Internazionale della UIL (Unione Italiana del Lavoro)

Sig. Gianfranco DELL'ALBA

Direttore della Delegazione di Confindustria presso l'Unione europea a Bruxelles

Sig. Tommaso DI FAZIO

Presidente nazionale della CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali)

Sig. Giancarlo DURANTE

Direttore degli Affari sociali dell'Associazione Bancaria Italiana — Professore di Sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori nell'UE all'Università degli Studi La Sapienza di Roma

Sig. Diego DUTTO

Direttore Nazionale LEGACOOPSOCIALI (Associazione Nazionale Cooperative Sociali)

Sig. Emilio FATOVIC

Vice segretario Nazionale CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori)

Sig. Giuseppe GUERINI

Presidente di Federsolidarietà-Confcooperative — presidente della cooperativa sociale Ecosviluppo

Sig. Giuseppe Antonio Maria IULIANO

Responsabile per le Politiche Internazionali, segretariato Internazionale della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)

Sig. Luca JAHIER

Giornalista, politologo, esperto di associazionismo di promozione sociale e del terzo settore — ACLI

Sig. Antonio LONGO

Presidente del Movimento Difesa del Cittadino — Membro del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)

Sig. Sandro MASCIA

Direttore dell'Ufficio di Confagricoltura a Bruxelles

Sig. Alberto MAZZOLA

Responsabile degli Affari Internazionali delle Ferrovie dello Stato Italiane — Vice presidente gruppo Trasporti Business Europe

Sig. Stefano PALMIERI

Area Politiche Europee ed Internazionali della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)

Sig. Antonello PEZZINI

Professore di Economia e gestione delle imprese nell'Unione europea all'Università degli Studi di Bergamo — Imprenditore nel settore tecnico-tessile

Sig. Maurizio REALE

Direttore dell'Ufficio di Rappresentanza per le Relazioni con le Istituzioni dell'Unione europea di Coldiretti

Sig. Claudio ROTTI

Presidente di AICE (Associazione Italiana Commercio Estero)

Sig. Marco VEZZANI

Vice presidente Nazionale CIDA

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Michalis ANTONIOU

Assistant Director General, Cyprus Employers & Industrialists Federation

Mr Manthos MAVROMMATIS

Former President, Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Mr Nicolaos (Nicos) EPISTITHIOU

Former Secretary General of the Cyprus Hotel Employees Federation OYXEKA-SEK

Mr Andreas PAVLIKKAS

Head of Research and Studies Department, Pancyprian Federation of Labour — PEO

Mr Anastasis YIAPANIS

General Secretary of Panagrotikos Farmers Union

LATVIJA

Mr Vitālijs GAVRILOVS

President of Employers' Confederation of Latvia

Mr Gundars STRAUTMANIS

Vice-president of Latvian Chamber of Commerce and Industry

Ms Ariadna ĀBELTIŅA

Coordinator for External Relations, Free Trade Union Confederation of Latvia

Mr Pēteris KRĪGERS

President of Free Trade Union Confederation of Latvia

Ms Gunta ANČA

Chairperson of the Latvian Umbrella Body for Disability Organisations

SUSTENTO

Ms Baiba MILTOVIČA

International and EU Affairs Adviser of Latvian National Association for Consumer Protection

Mr Gustavs NORKĀRKLIS

Chairman of the Board of Association of Latvian Organic Agriculture

LUXEMBOURG

Monsieur Henri WAGENER

Conseiller auprès de Fedil, Business Federation Luxembourg

Monsieur Raymond HENCKS

Conseiller auprès de la Chambre des fonctionnaires et employés publics

Monsieur Jean-Claude REDING

Président de la Chambre des Salariés

Monsieur Norbert GEISEN

Président honoraire de la Fédération des Artisans

Madame Josiane WILLEMS

Directrice de la Centrale paysanne

MAGYARORSZÁG

Dr András EDELÉNYI

Expert, Hungarian Chamber of Commerce and Industry

Dr István KOMORÓCZKI

Economic Advisor to the President of COOP Federation

Ms Katalin Elza SÜLE

President, Hungarian Chamber of Agriculture of Zala County

President, National Association of Hungarian Farmers' Societies of Zala County

Ms Júlia Borbála VADÁSZ

Permanent Delegate in Brussels of the Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

Dr Piroska KÁLLAY

Coordinator for Committees (Equality, Youth, International, Pensioners) of the LIGA-Democratic League of Independent Trade Unions

Ms Erika NEMESKÉRINÉ KOLLER

International secretary at the Forum for the Co-operation of Trade Unions

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Workers' Council

Dr János WELTNER

Senior consultant, Semmelweis University in Budapest

Dr Etele BARÁTH

Hon. university professor, Hungarian Society for Urban Planning

Dr Ágnes CSER

Representative of the Hungarian Alliance for Children and Youth

Ms Kinga JOÓ

Vice-president, National Association of Large Families

Mr Ákos TOPOLÁNSZKY

President, Federation of the Hungarian Drug Therapeutic Institutes

MALTA

Mr Stefano MALLIA

Former President of the Malta Chamber of Commerce and Industry and an ex officio Council Member and Member of the Chamber Statute Revision Committee

Mr Tony ZAHRA

President, Malta Hotels and Restaurants Association

Mr Charles VELLA

Research & Information Executive; Secretary to the GWU National Council

Dr Philip VON BROCKDORFF

Consultant, Union Ħaddiema Magħqudin

Mr Ben RIZZO

President, Civil Society Committee within the Malta Council for Economic and Social Development (MCESD)

NEDERLAND

Mr Winand Leo Emile QUAEDVLIEG

Head, Brussels office, VNO-NCW and MKB Nederland

Mr Klaas Johan OSINGA

Senior Adviser, International Affairs at LTO NEDERLAND

Mrs Marjolijn BULK

Adviser, European Affairs at FNV

Mr Martinus Cornelis SIECKER

Former Trade Union Official, Netherlands Trade Union Federation (FNV)

Mrs Annie VAN WEZEL

Policy Adviser, European and International Affairs at FNV

Mrs Melanie I. BOUWKNEGT

Advisor, CNV Nederland

Mrs Cathelijne C.J. MULLER

Advisor, VCP

Mr Dick WESTENDORP

Former President, «consumentenbond»

Mr Jan Willem Hendrik DIRX

Advisor and directorate secretariat to the management of «Natuur and Milieu». Responsible for the «groene11» (partnership between the main Dutch nature and environmental organisations)

ÖSTERREICH

Ms Christa SCHWENG

Senior Advisor of the «Wirtschaftskammer Österreich» (Austrian Economic Chamber); department for social policy and health

Mr Michael IKRATH

Secretary General of the «Österreichischer Sparkassenverband» (Austrian Association of savings banks)

Mr Gerhard RIEMER

Consultant of the «Vereinigung der Österreichischen Industrie» (Federation of the Austrian Industry)

Mr Ferdinand MAIER

Former Secretary General of the «Österreichischer Raiffeisenverband» (Austrian Raiffeisen-Association)

Mr Thomas DELAPINA

Senior advisor of the «Arbeiterkammer Wien» (Chamber of Labour of the Federal Land Vienna)

Mr Thomas WAGNSONNER

Deputy Director of the «Arbeiterkammer Niederösterreich» (Chamber of Labour of the Federal Land of Lower Austria)

Mr Oliver RÖPKE

Head of the «ÖGB-Europabüro an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel» (Bureau for European Affairs of the Austrian Trade Union at the Permanent Representative of Austria at the EU in Brussels)

Mr Wolfgang GREIF

Head of the department of the «ÖGB» (Austrian Trade Union Association) betreffend «Europa, Konzerne und Internationale Beziehungen» (Europe, multinational companies and international relations)

Mr Thomas KATTNIG

Head of the «Bereich für Internationales, EU und Daseinsvorsorge in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten sowie der Gewerkschaft für Kunst, Medien, Sport und freie Berufe» (in the field of international affairs, EU and services of general interest of the trade union for employees of municipalities as well as for the trade union of media, sports and independent professions)

Mr Rudolf KOLBE

President of the «Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg» (Chamber of architects and consultants for engineering for the Federal Land of Upper Austria and the Federal Land of Salzburg)

Mr Andreas THURNER

Officer of the «Landwirtschaftskammer Österreich — Büro Brüssel» (Chamber of agriculture in Austria — Office in Brussels)

Mr Alfred GAJDOSIK

Employee of «Hotel Marriott/PCC-Erhaltungs- und ErrichtungsgesmbH» (Marriott Hotel Vienna/(PCC-preservation and accommodation-limited partnership company)

POLSKA

Mr Jacek Piotr KRAWCZYK

Vice-president, Confederation Lewiatan

Mr Lech Józef PILAWSKI

Director General, Confederation Lewiatan

Mr Andrzej MALINOWSKI

President, Employers of Poland

Mr Janusz PIETKIEWICZ

Vice-president, Employers of Poland

Mr Jarosław Maciej MULEWICZ

Consultant, Association of Employers Business Centre Club

Mr Krzysztof OSTROWSKI

Director of the Interventions Bureau, Association of Employers Business Centre Club

Mr Jan KLIMEK

Vice-president, Polish Craft Association

Mrs Dorota GARDIAS

Expert, Trade Union Forum

Mrs Wioletta JANOSZKA

Member of the Board, Trade Union Forum

Mr Andrzej ADAMCZYK

Secretary of the Foreign Affairs Office, Independent and Self-Governing Trade Union «Solidarność»

Mr Marian KRZAKLEWSKI

Expert, Independent and Self-Governing Trade Union «Solidarność»

Mr Franciszek Bogdan BOBROWSKI

Vice-president, All-Poland Alliance of Trade Unions

Mr Wincenty Sławomir BRONIARZ

President of the Polish Teachers' Union/All-Poland Alliance of Trade Unions

Mr Adam ROGALEWSKI

Expert, All-Poland Alliance of Trade Unions

Mr Krzysztof Stanisław BALON

Secretary of the Programming Committee, Working Community of Associations of Social Organisations WRZOS

Mrs Karolina Lidia DRESZER-SMALEC

Expert, All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations

Mr Krzysztof KAMIENIECKI

Expert, Polish Ecological Club

Mr Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI

Honorary President of the Union of the Rural Youth

Mr Krzysztof Jerzy PATER

Member, Polish Scouting Association

Mrs Elżbieta Maria SZADZIŃSKA

Expert, Consumers Federation

Mrs Teresa TISZBIEREK

Expert, Association of the Voluntary Fire Brigades of the Republic of Poland

PORTUGAL

Mr Gonçalo Cristóvão Aranha da Gama LOBO XAVIER

Adviser to the Management Board of AIMMAP — the Association of Portuguese Metallurgical, Mechanical Engineering and Similar Industrial Companies; Member appointed by CIP — Confederation of Enterprises of Portugal, since January 2013 (CIP)

Mr Luís Miguel CORREIA MIRA

Secretary-general, Portuguese Farmers' Confederation (CAP)

Mr Pedro D'ALMEIDA FREIRE

Vice-president, Confederation of Portuguese Commerce and Services (CCP)

Mr Paulo BARROS VALE

Businessman, Director of the Portuguese Business Association (AEP)

Mr Mário David FERREIRINHA SOARES

Professor, Member of the National Council of the General Confederation of Portuguese Workers — Inter-union (CGTP-IN)

Mr Carlos Manuel ALVES TRINDADE

Member of the Executive Committee, National Council of the Portuguese General Workers' Confederation (CGTP-IN)

Mr Carlos Manuel SIMÕES DA SILVA

Secretary-General of UGT (União Geral de Trabalhadores/Portuguese General Workers Trade-Union)

Mr João DIAS DA SILVA

Vice-President of the Board of the Teachers' Trade Union for the North Region

Mr Jorge PEGADO LIZ

Lawyer, Consumer Protection Association (DECO)

Mr Carlos Matias RAMOS

President of the Portuguese Association of Engineers

Mr Francisco Bernardino da SILVA

Secretary-general of CONFAGRI, President of the Portuguese National Federation of Mutual Agricultural Credit Banks (Portuguese Cooperative Banks) (FENACAM)

Mr Lino da SILVA MAIA

President of the National Confederation of Solidarity Institutions (CNIS)

ROMÂNIA

Petru Sorin DANDEA

Vice-president at The National Trade Union Confederation Cartel ALFA

Dumitru FORNEA

Confederal Secretary responsible for the International Relations of the National Trade Union Confederation — MERIDIAN

Minel IVAȘCU

Secretary General at The National Trade Union Block (BNS)

Liviu LUCA

Prim-vice-president at The National Trade Union Confederation CNSLR-FRATIA

Sabin RUSU

Secretary General — Confederation of Democratic Trade Unions in Romania

Ana BONTEA

Director of the Department for Legal Affairs and Social Dialogue, National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania (CNIPMMR)

Mihai MANOLIU

President, The Confederation of Romanian Employers (CNPR)

Aurel Laurențiu PLOSCEANU

President, General Union of Industrialists in Romania (UGIR)

Octavian Cătălin ALBU

Secretary General of Romanian National Employers Organisation (PNR)

Irinel Eduard FLORIA

Employers Confederation Concordia (Concordia)

Cristian PÎRVULESCU

President, Asociația Pro Democrația (ApD), non-governmental, non-profit association

Ionuț SIBIAN

Executive Director, Civil Society Development Foundation (CSDF)

Mihai IVAȘCU

Camera de Comerț și Industrie a României

Marius Eugen OPRAN

Institutul Național de C& D pentru Fizică și Inginerie Nucleară; Institutul Național de C&D Fizica Laserelor Plasmei și Radiației;

Victor ALISTAR

Transparency International România

SLOVENIJA

Mr Jože SMOLE

Secretary General, ZDS — Association of Employers of Slovenia

Mr Dare STOJAN

Director, Businessman, AVITEL d.o.o.

Ms Nadja GÖTZ

Legal Adviser of Public Services Trade Unions Confederation of Slovenia

Mr Jakob Krištof POČIVAVŠEK

Secretary General of the Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM

Mr Andrej ZORKO

Executive Secretary, Governing Board of the Slovenian Association of Free Trade Unions

Mr Primož ŠPORAR

Chief Executive Officer of SKUP, Association of Private Institutes

Mr Branko RAVNIK

Director of Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS)

SLOVENSKO

Mr Peter MIHÓK

President of the Slovak Chamber of Commerce and Industry and Vice President of the Economic and Social Council of the Slovak Republic

Ms Martina ŠIRHALOVÁ

Project manager, Federation of employers' associations (AZZZ)

Ms Jarmila DÚBRAVSKÁ

Director of the Department of Agriculture and Services, Slovak Agriculture and Food Chamber (SPPK)

Mr Emil MACHYNA

President of the Slovak Metalworkers Federation (KOVO)

Mr Anton SZALAY

President of the Slovak Trade Union of Health and Social Services

Ms Mária MAYEROVÁ

President of the Slovak Trade Union of Public Administration and Culture (SLOVES)

Mr Vladimír BÁLEŠ

Professor, Slovak University of Technology in Bratislava

Mr Juraj SIPKO

Director of the Institute of Economic Research, Slovak Academy of Science

Mr Rudolf KROPIL

President of the Slovak Rectors' Conference

SUOMI

Ms Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA

Director, Infrastructure and Environment, Confederation of Finnish Industries

Mr Jukka AHTELA

LL.M., Chairman of the Board, Senior Advisor, Ahtela Consulting Oy

Mr Timo VUORI

Executive Vice President, Finland Chamber of Commerce

Mr Markus PENTTINEN

Head of International Affairs, Confederation of Professional and Managerial Staff in Finland Akava

Mr Pekka RISTELÄ

Director, FinUnions — Finnish Trade Union Representation to the EU

Ms Marianne MUONA

Senior Advisor on International Affairs, Finnish Confederation of Professionals STTK

Ms Pirkko RAUNEMAA

M.Sc. (Agriculture and Forestry), Council of Home Economics and Consumer Associations

Mr Simo TIAINEN

Director, Office of Finnish Agriculture and Cooperatives, Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners MTK

Mr Pasi MOISIO

Director, Permanent Representative to the EU of the Finnish transport and logistics organisations

SVERIGE

Ms Karin Ebba Sofia EKENGER

Director/Senior Advisor, Confederation of Swedish Enterprise

Mr Nils-Olof Krister ANDERSSON

Head of the Tax Policy Department, Confederation of Swedish Enterprise

Mr Thord Stefan BACK

Director Sustainable Logistics, Swedish Confederation of Transport Enterprises

Mr Erik Rolf Lennart SVENSSON

Board Member, Almega AB

Ms Ellen Paula NYGREN

Ombudsman, Swedish Trade Union Confederation

Mr Frank Thomas ABRAHAMSSON

Swedish Trade Union for Service and Communications Employees

Ms Berivan Muhriban ÖNGÖRUR

International Secretary, Swedish Confederation of Professional Employees

Mr Bo Gunnar Alexander JANSSON

President, National Union of Teachers in Sweden

Ms Arianna Elisabeth RODERT

EU Policy Advisor, National Forum for Voluntary Organizations

Mr Oskar Kristersson WALLNER

Expert, National Council of Swedish Youth Organisations (LSU)

Ms Sofia Karin Anna BJÖRNSSON

Acting director, Federation of Swedish Farmers (LRF), Brussels Office

Ms Ulrika WESTERLUND

President, Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL)

UNITED KINGDOM

Mr George Traill LYON

Independent Lawyer — formerly BAE Systems

Mr Roger Martin BARKER

Director, Corporate Governance and Professional Standards, Institute of Directors

Ms Brenda KING

Director, African and Caribbean Diversity

Dr David John SEARS

Consultant and former Deputy Director General British Chamber of Commerce

Ms Madi SHARMA

Entrepreneur and consultant and Founder of Women's Economic and Social Think Tank and Make a Difference Ideas Centre supporting female empowerment

Mr John WALKER

Director of European Alliance of Small Business, Business Consultant and former National Chairman of Federation of Small Business

Mr Jonathan PEEL

Business and Trade Consultant

Mr Brendan James BURNS

Management Consultant and Financial Investor

Mr Brian CURTIS

Former Chair/President in National Union of Rail, Maritime and Transport Workers and WTUC

Ms Diane KELLY

UNISON Assistant Branch Secretary

Ms Kathleen WALKER SHAW

Head of European Office for GMB Trade Union

Ms Agnes TOLMIE

Senior Union Representative, UNITE Union, and Manager, Royal Bank of Scotland

Ms Judy MCKNIGHT

Former General Secretary, National Association of Probation Officers (NAPO)

Mr Nicholas CROOK

Head of International Relations, UNISON, and member of the Executive of the European Federation of Public Service Unions

Mr Amarjite SINGH

CWU Branch Secretary, Royal Mail. Chair of CWU National Race Advisory Board

Mr Martin MAYER

First Yorkshire Bus PLC, UNITE Branch Secretary

Dr Rose D'SA

Consultant in EU, Commonwealth and International Law including legal education and Distance Learning

Ms Jane MORRICE

Communications Consultant, Deputy Chief Equality Commissioner — Northern Ireland

Sir Stuart ETHERINGTON

Chief Executive for the National Council for Voluntary Organisations (NCVO)

Mr Michael SMYTH

Economist, Academic, University of Ulster

Mr Tom JONES

Farmer; Vice-President of the Wales Council for Voluntary Action (WCVA)

Ms Irene OLDFATHER

Director, Health and Social Care Alliance

Ms Marina YANNAKOUDAKIS

Consultant on Women's Rights

Sir Graham WATSON

Managing Director, Consultant, Honorary President and co-founder of Climate Parliament (London) and Chairman of Europe Active, the European Health and Fitness Association


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/80


DECISIONE (UE) 2015/1601 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2015

che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

(2)

Conformemente all'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

(3)

La recente situazione di crisi nel Mediterraneo ha indotto le istituzioni dell'Unione a riconoscere immediatamente l'eccezionalità dei flussi migratori in tale regione e a chiedere misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea. In particolare, nella riunione congiunta dei ministri dell'interno e degli affari esteri del 20 aprile 2015, la Commissione ha presentato un piano di azione immediato in dieci punti in risposta alla crisi, che comprende un impegno a vagliare le opzioni per un meccanismo di ricollocazione di emergenza.

(4)

Alla riunione del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo ha deciso, tra l'altro, di rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne e si è impegnato in particolare ad accrescere gli aiuti d'urgenza agli Stati membri in prima linea e a considerare opzioni per l'organizzazione di una ricollocazione di emergenza fra tutti gli Stati membri su base volontaria, nonché a inviare squadre dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) negli Stati membri in prima linea ai fini di un esame congiunto delle domande d'asilo, anche riguardo alla registrazione e al rilevamento delle impronte digitali.

(5)

Nella risoluzione del 28 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi.

(6)

Oltre a misure nel settore dell'asilo, gli Stati membri in prima linea dovrebbero intensificare gli sforzi tesi a istituire misure per far fronte a flussi migratori misti alle frontiere esterne dell'Unione europea. Tali misure dovrebbero salvaguardare i diritti delle persone bisognose di protezione internazionale e impediscano la migrazione irregolare.

(7)

Nella riunione del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha fra l'altro deciso che tre aspetti chiave dovrebbero avanzare di pari passo: ricollocazione/reinsediamento, rimpatrio/riammissione/reintegrazione e cooperazione con i paesi di origine e di transito. In particolare il Consiglio europeo, alla luce dell'attuale situazione di emergenza e dell'impegno di rafforzare la solidarietà e la responsabilità, ha raggiunto un accordo sulla ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri, cui partecipino tutti gli Stati membri.

(8)

Le situazioni specifiche degli Stati membri sono causate in particolare dai flussi migratori in altre regioni geografiche, come la rotta migratoria dei Balcani occidentali.

(9)

Nel 2014 vari Stati membri hanno dovuto far fronte a un forte aumento del numero totale di migranti arrivati sul loro territorio, tra cui richiedenti protezione internazionale, e alcuni Stati membri continuano a dovervi far fronte nel 2015. Diversi Stati membri hanno ricevuto l'assistenza finanziaria di emergenza della Commissione e il sostegno operativo dell'EASO per far fronte a questo aumento.

(10)

Tra gli Stati membri soggetti a pressione considerevole e alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l'Italia e la Grecia hanno registrato flussi senza precedenti di migranti, fra cui richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale, che arrivano nei loro territori e generano una pressione significativa sui loro sistemi di asilo e migrazione.

(11)

Il 20 luglio 2015 rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri, è stata adottata per consenso una risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla ricollocazione dalla Grecia e dall'Italia di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Durante un periodo di due anni, 24 000 persone saranno ricollocate dall'Italia e 16 000 persone saranno ricollocate dalla Grecia. Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/1523 (2) che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri di persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

(12)

Negli ultimi mesi la pressione migratoria alle frontiere esterne marittime e terrestri meridionali ha registrato una nuova impennata ed è proseguito lo spostamento dei flussi migratori dal Mediterraneo centrale al Mediterraneo orientale e verso la rotta dei Balcani occidentali, per effetto del numero crescente di migranti che arrivano e partono dalla Grecia. Vista la situazione, è opportuno autorizzare ulteriori misure temporanee per allentare la pressione sui sistemi d'asilo di Italia e Grecia.

(13)

Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex), nei primi otto mesi del 2015 le rotte del Mediterraneo centrale e orientale sono state le più utilizzate per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'Unione. Dall'inizio del 2015 sono giunti irregolarmente in Italia circa 116 000 migranti (compresi i circa 10 000 registrati dalle autorità locali ma non ancora confermati dai dati di Frontex). Nel maggio e giugno del 2015 Frontex ha rilevato 34 691 attraversamenti irregolari, contro 42 356 in luglio e agosto, pari a un incremento del 20 %. Nel 2015 anche la Grecia ha registrato un sensibile aumento degli arrivi: nel paese sono giunti oltre 211 000 migranti irregolari (compresi i circa 28 000 registrati dalle autorità locali ma non ancora confermati dai dati di Frontex). Nel maggio e giugno del 2015 Frontex ha rilevato 53 624 attraversamenti irregolari, contro 137 000 in luglio e agosto, pari a un incremento del 250 %. Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati in queste due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento a livello di Unione.

(14)

Secondo dati Eurostat e EASO, tra gennaio e luglio 2015 i richiedenti protezione internazionale in Italia erano 39 183, contro 30 755 nello stesso periodo del 2014 (pari a un incremento del 27 %). In Grecia è stato registrato un aumento analogo (30 %) del numero delle domande, con 7 475 richiedenti.

(15)

Finora sono state intraprese molte azioni per sostenere l'Italia e la Grecia nel quadro della politica di migrazione e di asilo, tra cui sostanziali aiuti di emergenza e il sostegno operativo dell'EASO. L'Italia e la Grecia sono stati il secondo e il terzo maggiori beneficiari dei finanziamenti erogati nel periodo 2007-2013 dal programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (SOLID) e hanno inoltre ricevuto notevoli finanziamenti di emergenza. L'Italia e la Grecia continueranno probabilmente a essere i principali beneficiari del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) nel periodo 2014-2020.

(16)

A causa dell'instabilità e dei conflitti costanti nel vicinato diretto dell'Italia e della Grecia e delle ripercussioni dei flussi migratori su altri Stati membri, è molto probabile che i loro sistemi di asilo e migrazione continueranno a subire una pressione significativa e crescente, con una percentuale significativa di migranti potenzialmente bisognosi di protezione internazionale. Ciò dimostra la fondamentale necessità di dare prova di solidarietà all'Italia e alla Grecia e di integrare le azioni intraprese finora a sostegno di tali paesi con misure temporanee nel settore dell'asilo e della migrazione.

(17)

Il 22 settembre 2015 il Consiglio ha rilevato la volontà e la disponibilità a partecipare da parte di Stati membri, conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri che governa la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione, alla ricollocazione di 120 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Il Consiglio ha pertanto deciso di adottare la presente decisione.

(18)

È opportuno ricordare che la decisione (UE) 2015/1523 introduce l'obbligo in capo all'Italia e alla Grecia di fornire soluzioni strutturali per ovviare alle pressioni eccezionali sui loro sistemi di asilo e migrazione, istituendo un quadro strategico solido che consenta di far fronte alla situazione di crisi e intensifichi il processo di riforma in corso in questi settori. È opportuno che le tabelle di marcia che Italia e Grecia hanno presentato a tal fine siano aggiornate onde tener conto della presente decisione.

(19)

Tenendo presente che il Consiglio europeo ha concordato una serie di misure interconnesse, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere, se del caso e dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, l'applicazione della presente decisione per un periodo di tempo limitato qualora l'Italia o la Grecia non rispetti gli impegni assunti a tale riguardo.

(20)

A decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati proporzionalmente dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri. La Commissione dovrebbe presentare, se del caso, proposte volte a modificare la presente decisione onde far fronte all'evoluzione della situazione sul terreno e al suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché all'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea. In tal modo, si dovrebbero prendere in considerazione i pareri del potenziale Stato membro beneficiario.

Qualora la presente decisione sia modificata a beneficio di un altro Stato membro, alla data dell'entrata in vigore della pertinente decisione di modifica del Consiglio detto Stato membro dovrebbe presentare al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione allo scopo di consentirgli di affrontare meglio, al termine del periodo di applicazione della presente decisione, il possibile aumento dell'afflusso di migranti nel suo territorio.

(21)

Qualora uno Stato membro debba affrontare un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, in base all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone a detto Stato membro.

(22)

A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, è opportuno che le misure previste a beneficio dell'Italia e della Grecia siano di natura temporanea. Un periodo di 24 mesi è ragionevole per garantire che le misure previste dalla presente decisione abbiano un impatto reale ai fini del sostegno fornito all'Italia e alla Grecia nella gestione dei forti flussi migratori nei loro territori.

(23)

Le misure relative alla ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea alla norma prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in base alla quale l'Italia e la Grecia sarebbero state altrimenti competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale in applicazione dei criteri di cui al capo III di detto regolamento, nonché una deroga temporanea alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013, comprese le modalità di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione (5), restano di applicazione, incluse le disposizioni in essi contenute relative all'obbligo per gli Stati membri che eseguono il trasferimento di sostenere le spese necessarie per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro di ricollocazione e alla cooperazione ai fini del trasferimento tra Stati membri, nonché alla trasmissione di informazioni attraverso la rete telematica DubliNet. La presente decisione comporta inoltre una deroga al consenso del richiedente protezione internazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(24)

Le misure di ricollocazione non esimono gli Stati membri dall'applicare integralmente il regolamento (UE) n. 604/2013, comprese le disposizioni relative al ricongiungimento familiare, alla protezione speciale dei minori non accompagnati e alla clausola discrezionale per motivi umanitari.

(25)

Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e dalla Grecia senza pregiudicare le decisioni a livello nazionale relative alle domande di asilo. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello dell'Unione delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale adottate in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello dell'Unione delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Da un lato, tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e, dall'altro, dovrebbe impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro e il loro soggiorno nell'Unione sia indebitamente prolungato. Ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75 % basata sugli ultimi dati trimestrali Eurostat aggiornati disponibili relativi alle decisioni di primo grado.

(26)

Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, in particolare ricollocando un numero significativo di richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale che arriveranno nel territorio dell'Italia o della Grecia dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2015 e al numero di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, 120 000 richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 43 % del numero totale di cittadini di paesi terzi in evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel luglio e agosto 2015. La misura di ricollocazione prevista dalla presente decisione costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro, considerati i dati globali disponibili sull'attraversamento irregolare delle frontiere nel 2015. Considerate le cifre in gioco risulta opportuno ricollocare il 13 % dei richiedenti dall'Italia e il 42 % dalla Grecia e il 45 % dovrebbe essere ricollocato conformemente alla presente decisione.

(27)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, uno Stato membro può, in circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, notificare al Consiglio e alla Commissione la propria incapacità a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti a esso assegnati in conformità della presente decisione. Tali circostanze eccezionali includono, in particolare, una situazione caratterizzata da un improvviso e massiccio afflusso di cittadini di paesi terzi di un'entità tale da porre sotto estrema pressione persino un sistema di asilo correttamente predisposto e altrimenti funzionante in linea con l'acquis pertinente in materia di asilo o il rischio di un improvviso e massiccio afflusso di cittadini di paesi terzi così altamente probabile da richiedere un intervento immediato. Previa valutazione, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio proposte relative a una decisione di esecuzione in materia di sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per la ricollocazione della quota restante fino a 12 mesi oltre la durata della presente decisione.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della ricollocazione nel caso di una ricollocazione proporzionale di 54 000 richiedenti dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri, nel caso in cui la partecipazione di uno o più Stati membri alla ricollocazione di richiedenti sia sospesa o nel caso in cui, previa opportuna notifica al Consiglio, altri Stati membri o Stati associati partecipino alla ricollocazione, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione.

Il conferimento di tali competenze al Consiglio è giustificato, tenuto conto della natura politicamente sensibile di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali concernenti l'ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri, e della necessità di potersi adattare celermente alla rapida evoluzione delle situazioni.

(29)

Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito con regolamento (UE) n. 516/2014, sostiene le operazioni di ripartizione degli oneri concordate tra gli Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei programmi nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamento prevede la possibilità di versare una somma forfettaria di 6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro.

(30)

Al fine di attuare il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, e tenuto conto del fatto che la presente decisione costituisce un ulteriore sviluppo del settore, è opportuno garantire che gli Stati membri che, in applicazione della presente decisione, ricollocano richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia ricevano una somma forfettaria per persona ricollocata identica alla somma forfettaria di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014, vale a dire 6 000 EUR, e attuata applicando le stesse procedure. Ciò comporta una deroga limitata e temporanea all'articolo 18 di detto regolamento poiché la somma forfettaria dovrebbe essere versata in funzione dei richiedenti ricollocati anziché in funzione dei beneficiari di protezione internazionale. Una tale estensione temporanea dell'ambito dei destinatari potenziali della somma forfettaria sembra in effetti costituire parte integrante del meccanismo di emergenza istituito con la presente decisione. Inoltre, in relazione ai costi del trasferimento delle persone ricollocate ai sensi della presente decisione, è opportuno stabilire che Italia e Grecia ricevano una somma forfettaria di almeno 500 EUR per ciascun ricollocato dal loro territorio, tenendo in considerazione i costi effettivi necessari per trasferire un richiedente allo Stato membro di ricollocazione. Gli Stati membri dovrebbero poter ricevere prefinanziamenti aggiuntivi, da versarsi nel 2016 a seguito della revisione dei programmi nazionali nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per realizzare le azioni previste dalla presente decisione.

(31)

È necessario garantire l'introduzione di una procedura di ricollocazione rapida e affiancare all'attuazione delle misure temporanee una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il sostegno operativo dell'EASO.

(32)

Durante tutta la procedura di ricollocazione fino all'effettivo trasferimento del richiedente, dovrebbero essere presi in considerazione la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente, incluse le pertinenti norme in materia di protezione dei dati, qualora uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ne informa gli altri Stati membri.

(33)

Nel decidere quali richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, compresa la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.

(34)

L'integrazione dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale nella società di accoglienza è la pietra angolare di un sistema europeo comune di asilo efficace. Pertanto, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione si dovrebbe tenere conto, in particolare, delle qualifiche e delle caratteristiche specifiche dei richiedenti interessati, quali le loro competenze linguistiche e altre indicazioni individuali basate su dimostrati legami familiari, culturali o sociali che potrebbero facilitarne l'integrazione nello Stato membro di ricollocazione. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato e la necessità di garantire un'equa distribuzione di tali richiedenti tra gli Stati membri. Nel debito rispetto del principio di non discriminazione, lo Stato membro di ricollocazione può indicare le sue preferenze riguardo ai richiedenti sulla scorta delle informazioni di cui sopra, e su questa base l'Italia e la Grecia, in consultazione con l'EASO e, se del caso, con funzionari di collegamento, possono compilare elenchi di potenziali richiedenti identificati per la ricollocazione in tale Stato membro.

(35)

Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione che costituisce una decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013. Considerato che nell'ambito del diritto dell'Unione il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, egli dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013, solo al fine di assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Conformemente all'articolo 27 di tale regolamento, gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che il ricorso avverso la decisione di trasferimento non sospenda automaticamente il trasferimento del richiedente, ma che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso.

(36)

Prima e dopo il trasferimento nello Stato membro di ricollocazione, il richiedente gode dei diritti e delle garanzie previsti dalle direttive 2013/32/CE (8) e 2013/33/UE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in relazione alle sue particolari esigenze procedurali e di accoglienza. Inoltre, nei confronti dei richiedenti contemplati dalla presente decisione rimane applicabile il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) è applicabile al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di rimanere sul territorio. Quanto precede è soggetto alle limitazioni nell'applicazione di dette direttive.

(37)

In linea con l'acquis dell'Unione, l'Italia e la Grecia dovrebbero garantire un solido meccanismo di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione al fine di individuare rapidamente le persone bisognose di protezione internazionale che possono beneficiare della ricollocazione e individuare i migranti che non hanno titolo alla protezione internazionale e che pertanto dovrebbero essere rimpatriati. Ciò dovrebbe valere anche per le persone arrivate sul territorio dell'Italia o della Grecia tra il 24 marzo e il 25 settembre 2015 per poter beneficiare della ricollocazione. Ove non sia praticabile il rimpatrio volontario e le altre misure previste dalla direttiva 2008/115/CE siano inadeguate per prevenire i movimenti secondari, dovrebbero essere applicate, in modo urgente ed efficace, misure di trattenimento in linea con il capo IV di detta direttiva. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione dovrebbero essere esclusi dalla ricollocazione.

(38)

È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri che potrebbero ostacolare l'efficace applicazione della presente decisione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero adottare le necessarie misure preventive in ordine all'accesso alle prestazioni sociali e ai mezzi di ricorso, conformemente al diritto dell'Unione. Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere informati delle conseguenze dei movimenti irregolari successivi all'interno degli Stati membri e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione riconosce loro la protezione internazionale, sono legittimati ai diritti collegati alla protezione internazionale solo in tale Stato membro.

(39)

Inoltre, conformemente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2013/33/UE, l'armonizzazione delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza. Per raggiungere lo stesso obiettivo, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità, come pure la possibilità di assicurare ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che includano alloggio, vitto e vestiario solo in natura, nonché, se del caso, di far sì che i richiedenti siano trasferiti direttamente allo Stato membro di ricollocazione. Analogamente, durante il periodo per l'esame delle domande di protezione internazionale, come previsto dall'acquis di Schengen e da quello in materia di asilo, salvo per gravi motivi umanitari, gli Stati membri non dovrebbero fornire documenti di viaggio nazionali ai richiedenti, né dar loro altri incentivi, ad esempio di natura finanziaria, che potrebbero facilitare i loro movimenti irregolari verso altri Stati membri. In caso di movimenti irregolari verso altri Stati membri, i richiedenti o beneficiari di protezione internazionale dovrebbero avere l'obbligo di ritornare nello Stato membro di ricollocazione e quest'ultimo Stato membro dovrebbe riprendere in carico gli interessati senza indugio.

(40)

Per evitare movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre informare i beneficiari delle condizioni alle quali possono entrare e soggiornare legalmente in un altro Stato membro, e dovrebbero essere in grado di imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità. A norma della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero esigere che i beneficiari di protezione internazionale che soggiornano irregolarmente nei loro territori tornino immediatamente nello Stato membro di ricollocazione. Nel caso in cui la persona rifiuti il rimpatrio volontario, si dovrebbe eseguire il rimpatrio nello Stato membro di ricollocazione.

(41)

Inoltre, se previsto dal diritto nazionale, in caso di rimpatrio forzato nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che ha eseguito il rimpatrio può decidere di disporre un divieto di ingresso nel territorio nazionale che impedisca al beneficiario, per un certo periodo di tempo, di rientrare nel territorio di quel determinato Stato membro.

(42)

Poiché la presente decisione mira ad affrontare una situazione di emergenza e a sostenere l'Italia e la Grecia nel rafforzamento dei rispettivi sistemi di asilo, essa dovrebbe consentire loro di concludere, con l'assistenza della Commissione, intese bilaterali con l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sulla ricollocazione delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione. Tali intese dovrebbero altresì debitamente rispecchiare gli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e obblighi dei richiedenti, nonché quelli relativi al regolamento (UE) n. 604/2013.

(43)

Il sostegno specifico fornito all'Italia e alla Grecia attraverso il meccanismo di ricollocazione dovrebbe essere integrato da misure supplementari, dall'arrivo dei cittadini di paesi terzi nel territorio dell'Italia o della Grecia al completamento di tutte le procedure applicabili, coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti come Frontex che coordina il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di rimanere sul territorio, conformemente alla direttiva 2008/115/CE.

(44)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(46)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(47)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(48)

Qualora, a seguito della notifica ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 21 da parte di uno Stato membro contemplato dal protocollo stesso, la Commissione confermi ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, TFUE la partecipazione di tale Stato membro alla presente decisione, il Consiglio dovrebbe fissare il numero di richiedenti da ricollocare nello Stato membro stesso. Il Consiglio dovrebbe inoltre adattare di conseguenza le quote degli altri Stati membri riducendole in proporzione.

(49)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(50)

Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

2.   La Commissione tiene costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri.

La Commissione presenta, se del caso, proposte volte a modificare la presente decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)   «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

c)   «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quale definito all'articolo 2, lettere e) e g), della direttiva 2011/95/UE;

d)   «familiari»: i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013;

e)   «ricollocazione»: il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 designano come competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;

f)   «Stato membro di ricollocazione»: lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha presentato la sua domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013.

2.   È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75 % delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.

Articolo 4

Ricollocazione di 120 000 richiedenti negli Stati membri

1.   120 000 richiedenti sono ricollocati negli altri Stati membri come segue:

a)

dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 15 600 richiedenti, in base alla tabella dell'allegato I;

b)

dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 50 400 richiedenti, in base alla tabella dell'allegato II;

c)

54 000 richiedenti sono ricollocati nel territorio di Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o mediante una modifica della presente decisione, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, e al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   A decorrere dal 26 settembre 2016 i 54 000 richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c, sono ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, nella proporzione risultante dal paragrafo 1, lettere a) e b), nel territorio di altri Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II. La Commissione presenta una proposta al Consiglio sulle cifre che devono essere assegnate di conseguenza per Stato Membro.

3.   Se entro il 26 settembre 2016 la Commissione ritiene che un adattamento del meccanismo di ricollocazione sia giustificato dall'evoluzione della situazione sul terreno o che uno Stato membro sia confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi a seguito di un brusco spostamento dei flussi migratori e tenendo conto dei pareri del potenziale Stato membro beneficiario, può presentare, se del caso, al Consiglio le proposte di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Allo stesso modo, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, con le debite motivazioni, che è confrontato a un'analoga situazione di emergenza. La Commissione valuta i motivi addotti e presenta le opportune proposte al Consiglio, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2.

4.   Qualora, a seguito della notifica ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 21 da parte di uno Stato membro contemplato dal protocollo stesso, la Commissione confermi, ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, TFUE, la partecipazione di tale Stato membro alla presente decisione, il Consiglio fissa, su proposta della Commissione, il numero di richiedenti da ricollocare nello Stato membro interessato. Inoltre, nella medesima decisione di esecuzione, il Consiglio adatta di conseguenza le quote degli altri Stati membri riducendole in proporzione.

5.   In circostanze eccezionali, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

La Commissione valuta i motivi addotti e presenta proposte al Consiglio in merito alla temporanea sospensione della ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

6.   Entro un mese, il Consiglio decide sulle proposte di cui al paragrafo 5.

7.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 6 del presente articolo e dell'articolo 11, paragrafo 2, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione.

Articolo 5

Procedura di ricollocazione

1.   Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della presente decisione, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne trasmette l'indirizzo agli altri Stati membri e all'EASO. Gli Stati membri, in collegamento con l'EASO e altre agenzie competenti, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche circa i motivi di cui al paragrafo 7.

2.   Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.

3.   Basandosi su queste informazioni l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8, identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presentano quanto prima tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE.

4.   A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, d'intesa con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

5.   I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione degli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere proposti per la ricollocazione solo dopo il rilevamento delle impronte digitali e la loro trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.

6.   Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione all'interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della presente decisione. L'Italia e la Grecia trasmettono allo Stato membro di ricollocazione la data e l'ora del trasferimento, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.

7.   Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.

8.   Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri, previo scambio di tutte le informazioni pertinenti, possono decidere di nominare funzionari di collegamento in Italia e Grecia.

9.   In linea con l'acquis dell'Unione, gli Stati membri attuano pienamente i rispettivi obblighi. Di conseguenza, Italia e Grecia garantiscono l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione. Per garantire che tale processo continui a essere efficiente e gestibile, sono debitamente approntate le strutture e le misure di accoglienza per dare temporaneamente alloggio alle persone, conformemente all'acquis dell'Unione, fino a quando sarà prontamente adottata una decisione sulla loro situazione. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione.

10.   La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia o la Grecia dimostrino la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.

Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro il termine suddetto e a meno che l'Italia e la Grecia concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, l'Italia e la Grecia restano competenti per l'esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.

11.   In seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di dati a norma dell'articolo 10 e, se del caso, dell'articolo 18 di detto regolamento.

Articolo 6

Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale contemplati dalla presente decisione

1.   Nell'attuare la presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i familiari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.

3.   Prima di prendere una decisione di ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano il richiedente, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone lo sia, sulla procedura di ricollocazione descritta nella presente decisione.

4.   Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

5.   Il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno in quest'altro Stato membro è tenuto a tornare immediatamente indietro. Lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico l'interessato senza indugio.

Articolo 7

Sostegno operativo all'Italia e alla Grecia

1.   Per aiutare l'Italia e la Grecia ad affrontare meglio la pressione eccezionale sui rispettivi sistemi di asilo e migrazione causata dall'attuale aumento della pressione migratoria alle loro frontiere esterne, gli Stati membri aumentano il sostegno operativo in cooperazione con l'Italia e la Grecia nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e da altre agenzie competenti, fornendo in particolare, ove opportuno, esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:

a)

screening dei cittadini di paesi terzi che arrivano in Italia e in Grecia, compresi l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonché, se del caso, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale;

b)

fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione ai sensi della presente decisione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno;

c)

preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio è cessato.

2.   Oltre al sostegno fornito a norma del paragrafo 1 e per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione, all'Italia e alla Grecia viene fornito, come opportuno, sostegno specifico attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e altre agenzie competenti.

Articolo 8

Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia

1.   L'Italia e la Grecia, considerati gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/1523, notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 ottobre 2015, una tabella di marcia aggiornata che tenga conto della necessità di garantire l'adeguata attuazione della presente decisione.

2.   Nel caso in cui la presente decisione sia modificata a vantaggio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 3, alla data dell'entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione tale Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, dirette a migliorare la capacità, la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi in questi settori e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione. Detto Stato membro deve attuare pienamente tale tabella di marcia.

3.   Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'applicazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi. Tale sospensione non incide sui trasferimenti di richiedenti che sono pendenti a seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 9

Ulteriori situazioni di emergenza

Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalla presente decisione, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.

Articolo 10

Sostegno finanziario

1.   Per ciascuna persona ricollocata a norma della presente decisione

a)

lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6 000 EUR;

b)

l'Italia o la Grecia ricevono la somma forfettaria di almeno 500 EUR.

2.   Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014. In deroga alle modalità di prefinanziamento di cui al suddetto regolamento, gli Stati membri ricevono nel 2016 un importo a titolo di prefinanziamento pari al 50 % del totale della loro quota a norma della presente decisione.

Articolo 11

Cooperazione con gli Stati associati

1.   Con l'assistenza della Commissione, possono essere concluse intese bilaterali tra Italia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e tra Grecia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, per la ricollocazione dei richiedenti dal territorio dell'Italia e della Grecia nel territorio di questi ultimi Stati. Tali intese tengono debitamente conto degli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e agli obblighi dei richiedenti.

2.   In caso di conclusione di tali intese bilaterali, l'Italia o la Grecia notificano al Consiglio e alla Commissione il numero di richiedenti che devono essere ricollocati negli Stati associati. Il Consiglio adatta di conseguenza, su proposta della Commissione, le quote degli Stati membri riducendole in proporzione.

Articolo 12

Relazioni

In base alle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle agenzie competenti, ogni sei mesi la Commissione riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione.

In base alle informazioni fornite dall'Italia e dalla Grecia, la Commissione riferisce al Consiglio ogni sei mesi anche in merito all'attuazione delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Essa si applica fino al 26 settembre 2017.

3.   Essa si applica alle persone che arrivano nel territorio dell'Italia e della Grecia a decorrere dal 25 settembre 2015 fino al 26 settembre 2017 e ai richiedenti giunti nel territorio di tali Stati membri a decorrere dal 24 marzo 2015.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Parere del 17 settembre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

(3)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(7)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(8)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(9)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(10)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(11)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(12)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(13)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).


ALLEGATO I

Quote dall'Italia

 

Quota per Stato membro (15 600 richiedenti ricollocati)

Austria

462

Belgio

579

Bulgaria

201

Croazia

134

Cipro

35

Repubblica ceca

376

Estonia

47

Finlandia

304

Francia

3 064

Germania

4 027

Ungheria

306

Lettonia

66

Lituania

98

Lussemburgo

56

Malta

17

Paesi Bassi

922

Polonia

1 201

Portogallo

388

Romania

585

Slovacchia

190

Slovenia

80

Spagna

1 896

Svezia

567


ALLEGATO II

Quote dalla Grecia

 

Quota per Stato membro (50 400 richiedenti ricollocati)

Austria

1 491

Belgio

1 869

Bulgaria

651

Croazia

434

Cipro

112

Repubblica ceca

1 215

Estonia

152

Finlandia

982

Francia

9 898

Germania

13 009

Ungheria

988

Lettonia

215

Lituania

318

Lussemburgo

181

Malta

54

Paesi Bassi

2 978

Polonia

3 881

Portogallo

1 254

Romania

1 890

Slovacchia

612

Slovenia

257

Spagna

6 127

Svezia

1 830


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/95


DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1602 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2015

sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), e in particolare l'articolo 172, paragrafo 2, l'articolo 227, paragrafo 4, e l'articolo 260, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime prudenziale basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. La direttiva 2009/138/CE sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(2)

Anche se la direttiva «Solvibilità II» entrerà pienamente in applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2016, la Commissione può già adottare la presente decisione delegata conformemente a quanto indicato all'articolo 311 della direttiva «Solvibilità II».

(3)

Oggetto dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo applicato all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo. Una determinazione positiva dell'equivalenza consente ai contratti di riassicurazione conclusi con le imprese che hanno sede in quel paese terzo di essere considerati alla stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della suddetta direttiva.

(4)

Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi con sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento utilizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza anziché determinarli sulla base della direttiva 2009/138/CE ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili.

(5)

Oggetto dell'articolo 260 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza delle imprese di assicurazione e riassicurazione la cui impresa madre abbia sede nell'Unione. Ai sensi dell'articolo 261, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, in caso di determinazione positiva dell'equivalenza, gli Stati membri si basano sulla vigilanza di gruppo equivalente esercitata dalle autorità di vigilanza di gruppo del paese terzo.

(6)

Un regime giuridico del paese terzo dev'essere considerato pienamente equivalente a quello stabilito dalla direttiva 2009/138/CE se è conforme ai requisiti che forniscono un livello comparabile di tutela dei contraenti e beneficiari. Le determinazioni di equivalenza piena ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2, dell'articolo 227, paragrafo 4, e dell'articolo 260, paragrafo 3, sono di durata illimitata, salvo il caso in cui siano abrogate.

(7)

Il 9 marzo 2015 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha fornito alla Commissione una consulenza sul sistema di regolamentazione e di vigilanza per le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione presenti in Svizzera, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La consulenza dell'EIOPA si basa sul pertinente quadro legislativo svizzero, tra cui la legge svizzera sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007 («FINMASA»), entrata in vigore il 1o gennaio 2009, la legge sulla vigilanza delle assicurazioni («ISA»), del 17 dicembre 2004, e l'ordinanza sulla vigilanza delle assicurazioni («ISO») (3). La Commissione ha fondato la propria valutazione sulle informazioni fornite dall'EIOPA.

(8)

Tenendo conto delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione (4), in particolare degli articoli 378, 379 e 380, oltre che della consulenza dell'EIOPA, alcuni criteri devono essere applicati per valutare l'equivalenza ai sensi rispettivamente dell'articolo 172, paragrafo 2, dell'articolo 227, paragrafo 4, e dell'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

(9)

Tali criteri prevedono taluni requisiti comuni a due o più degli articoli 378, 379 e 380 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, che sono validi a livello di singole (5) imprese di (ri)assicurazione e a livello di gruppi (ri)assicurativi, e che includono i seguenti ambiti: poteri, solvibilità, governance, trasparenza, cooperazione tra autorità e gestione di informazioni riservate, e impatto delle decisioni sulla stabilità finanziaria.

(10)

In primo luogo, riguardo ai mezzi, ai poteri e alle competenze, l'autorità di vigilanza del mercato finanziario svizzero (FINMA) ha la facoltà di vigilare efficacemente sulle attività di (ri)assicurazione e di imporre sanzioni o, se del caso, di adottare misure di esecuzione tra cui revocare la licenza alle imprese o sostituirne la dirigenza, in toto o in parte. FINMA detiene le necessarie risorse umane e finanziarie, l'esperienza, le capacità e il mandato di tutelare efficacemente tutti i contraenti e beneficiari.

(11)

In secondo luogo, riguardo alla solvibilità, la valutazione di solvibilità svizzera (SST) della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione fa affidamento su sani principi economici e i requisiti in materia di solvibilità sono basati su una valutazione economica di tutte le attività e passività. L'SST impone alle imprese di (ri)assicurazione di detenere risorse finanziarie adeguate e definisce i criteri relativi alle riserve tecniche, agli investimenti, ai requisiti patrimoniali (compreso il livello patrimoniale minimo) e ai fondi propri, richiedendo il tempestivo intervento da parte della FINMA nel caso in cui non siano rispettati i requisiti patrimoniali oppure gli interessi dei contraenti siano messi a repentaglio. I requisiti patrimoniali sono basati sul rischio e mirano a individuare i rischi quantificabili. Nel caso in cui un rischio non sia quantificato, se ne tiene conto attraverso altre misure: per esempio, i rischi operativi sono affrontati con metodi qualitativi attraverso la valutazione svizzera della qualità (SQA). Il principale requisito patrimoniale, denominato capitale obiettivo nell'ambito della SST, è calcolato per coprire le perdite inattese derivanti dalle attività esistenti. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo assoluto (capitale minimo) per gli assicuratori varia nell'ambito della SST a seconda del ramo assicurativo. Entrambi i requisiti sono severi almeno quanto i corrispondenti requisiti della direttiva 2009/138/CE per tutte le attuali combinazioni di rami assicurativi degli assicuratori svizzeri. Quanto ai modelli, le imprese assicurative possono usare un modello standard o un modello interno, se richiesto dalla FINMA oppure su iniziativa propria.

(12)

In terzo luogo, in merito alla governance, il regime di solvibilità svizzero prevede che le imprese di (ri)assicurazione abbiano un sistema di governance efficace, che imponga loro, in particolare, una struttura organizzativa chiara, requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa e un processo efficace per la trasmissione delle informazioni tra le imprese e alla FINMA. Inoltre, la FINMA vigila efficacemente sulle funzioni e le attività esternalizzate.

(13)

La SST stabilisce altresì che le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione esercitino la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la funzione di audit interno e la funzione attuariale. La SST impone inoltre l'esistenza di un sistema di gestione del rischio capace di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi e un sistema di controllo interno efficace. I requisiti della direttiva 2009/138/CE concernenti l'audit interno e la conformità per le singole imprese sono rispecchiati in maniera soddisfacente dall'ISO, che rafforza i requisiti in materia di gestione del rischio, in particolare l'obbligo di disporre di una funzione di conformità.

(14)

Il regime in vigore in Svizzera prevede che i cambiamenti apportati alla strategia aziendale o alla dirigenza delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione o delle partecipazioni qualificate in tali imprese o gruppi siano coerenti con una gestione sana e prudente. In particolare, le acquisizioni, le modifiche al piano aziendale o alle partecipazioni qualificate delle imprese di (ri)assicurazione o dei gruppi assicurativi sono notificate alla FINMA, che può adottare sanzioni appropriate, purché giustificate, quali il divieto di acquisizione.

(15)

In quarto luogo, con riferimento alla trasparenza, le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione sono tenuti a trasmettere alla FINMA qualsiasi informazione necessaria alla vigilanza, oltre che a pubblicare, perlomeno annualmente, una relazione sulla loro solvibilità e sulla loro condizione finanziaria. I requisiti della direttiva 2009/138/CE in materia di informativa al pubblico sono affrontati in maniera soddisfacente dall'ISO, poiché i tipi di informazioni qualitative e quantitative da divulgare rispecchiano il dettato della direttiva 2009/138/CE. Ai sensi dell'ISO, le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione devono fornire informazioni sulle loro attività aziendali, sulla performance, sulla gestione dei rischi, sul profilo dei rischi e sui metodi usati per la valutazione, in particolare per quanto concerne le riserve, la gestione patrimoniale e la solvibilità.

(16)

In quinto luogo, in merito al segreto d'ufficio e alla cooperazione e scambio di informazioni, il regime in vigore in Svizzera prevede una serie di obblighi in materia di segreto d'ufficio per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per la FINMA, compresi i revisori e gli esperti incaricati dalla FINMA. Tali obblighi prevedono anche che le informazioni riservate non siano divulgate, se non in forma sommaria o aggregata, senza pregiudizio per i casi rilevanti per il diritto penale. Inoltre, la FINMA utilizzerà le informazioni riservate ottenute da altre autorità di vigilanza soltanto per svolgere le proprie mansioni e per gli scopi previsti dalla legge. Il regime in vigore in Svizzera stabilisce altresì che nel caso in cui un'impresa di (ri)assicurazione sia dichiarata fallita o soggetta ad amministrazione coatta, le informazioni riservate possono essere divulgate purché non riguardino terzi implicati nei tentativi di salvataggio. La FINMA può condividere informazioni riservate ricevute da un'altra autorità di vigilanza con autorità, organi o soggetti vincolati dal segreto d'ufficio in Svizzera solo con l'esplicito consenso della suddetta autorità di vigilanza. L'autorità ha sottoscritto memorandum d'intesa con tutti gli Stati membri dell'Unione per coordinare la cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni riservate.

(17)

In sesto luogo, quanto all'impatto delle sue decisioni, la FINMA e le altre autorità svizzere che hanno il mandato di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, tra cui la Banca nazionale svizzera e il ministero delle Finanze, hanno gli strumenti per valutare in che modo le decisioni influenzeranno la stabilità dei sistemi finanziari globalmente, soprattutto nelle situazioni di emergenza, e per tener conto dei loro potenziali effetti prociclici allorché si verifichino turbolenze eccezionali sui mercati finanziari. Nell'ambito del regime in vigore in Svizzera, si tengono riunioni regolari tra le suddette autorità per lo scambio di informazioni sui rischi per la stabilità finanziaria e per un coordinamento degli interventi. Lo stesso accade a livello internazionale, dove le autorità svizzere scambiano informazioni, per esempio, con i collegi delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione e dell'EIOPA in materia di stabilità finanziaria.

(18)

Anche gli articoli 378 e 380 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 definiscono criteri specifici in materia di equivalenza per le attività di riassicurazione e per la vigilanza di gruppo.

(19)

Per quanto concerne i criteri specifici per le attività di riassicurazione ai sensi dell'articolo 378 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, l'accesso alle attività di riassicurazione è subordinato alla concessione di un'autorizzazione preliminare da parte della FINMA condizionata al rispetto di una serie di standard specifici definiti per legge. Le imprese di riassicurazione «captive» sono soggette al regime di solvibilità in vigore in Svizzera ai sensi dell'ISO.

(20)

Quanto ai criteri specifici per la vigilanza di gruppo di cui all'articolo 380 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, la FINMA ha il potere di determinare quali imprese sono soggette alla vigilanza a livello di gruppo e di vigilare le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. La FINMA vigila su tutte le imprese di (ri)assicurazione sulle quali un'impresa partecipante ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE esercita un'influenza dominante o notevole.

(21)

La FINMA è in grado di valutare il profilo di rischio, la posizione finanziaria e la solvibilità delle imprese di (ri)assicurazione che fanno parte di un gruppo e la strategia operativa di tale gruppo.

(22)

Nell'ambito del regime in vigore in Svizzera, le norme di segnalazione e contabili consentono il monitoraggio delle transazioni infragruppo e delle concentrazioni dei rischi, che i gruppi di (ri)assicurazione devono segnalare perlomeno con cadenza annuale.

(23)

In base al regime in vigore in Svizzera, la FINMA limita l'uso di fondi propri di un'impresa di (ri)assicurazione se tali fondi non possono essere effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale dell'impresa partecipante per la quale è calcolata la solvibilità di gruppo. Il calcolo della solvibilità di gruppo produce risultati quanto meno equivalenti a quelli ottenuti con i metodi di calcolo descritti agli articoli 230 e 233 della direttiva 2009/138/CE, senza il doppio computo degli stessi fondi propri e dopo aver eliminato la creazione infragruppo di capitale tramite finanziamenti reciproci. Più in particolare, anche se non vi è un coefficiente di solvibilità di gruppo come quello descritto agli articoli 230 e 233 della direttiva 2009/138/CE, ma una serie di coefficienti di solvibilità per entità all'interno di un gruppo, questa serie tiene conto di tutte le interazioni tra le entità del gruppo e, pertanto, della struttura del gruppo.

(24)

Di conseguenza, poiché soddisfa tutti i criteri di cui agli articoli 378, 379 e 380 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, si ritiene che il regime di regolamentazione e di vigilanza in vigore in Svizzera per le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione soddisfi i criteri per la piena equivalenza riportati all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

(25)

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivalutare il riconoscimento garantito mediante la presente decisione. La Commissione, con l'assistenza tecnica dell'EIOPA, dovrebbe continuare a monitorare l'evoluzione del regime in vigore in Svizzera nonché il rispetto delle condizioni sulla cui base la presente decisione è stata presa.

(26)

La direttiva 2009/138/CE si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. La presente decisione dovrebbe pertanto concedere un'equivalenza al regime di vigilanza e prudenziale in vigore in Svizzera a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2016 il regime di solvibilità in vigore in Svizzera applicabile alle attività di riassicurazione delle imprese con sede in Svizzera è ritenuto equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 2

A decorrere dal 1o gennaio 2016 il regime di solvibilità in vigore in Svizzera applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in Svizzera è ritenuto equivalente ai requisiti del titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 3

A decorrere dal 1o gennaio 2016 il regime prudenziale in vigore in Svizzera applicabile alla vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo è ritenuto equivalente ai requisiti del titolo III della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(3)  L'ISO è stata adottata dal Consiglio federale svizzero il 25 marzo 2015 ed entrerà in vigore il 1o luglio 2015.

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di acceso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II), (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(5)  Nel presente atto si specifica se le imprese assicurative sono considerate a livello individuale («singole imprese») o di gruppo. Le imprese singole possono far parte o meno di un gruppo di imprese.


24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/99


DECISIONE (UE) 2015/1603 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2015

concernente una misura adottata dalla Spagna a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio e riguardante il ritiro dal mercato di un tipo di aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri una misura di ritiro dal mercato relativa agli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto tipo Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, fabbricati da Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Germania. Il prodotto recava il marchio CE, in conformità alla direttiva 89/686/CEE, essendo stato sottoposto a prove e a esami per la certificazione del tipo secondo la norma armonizzata EN 13138-1:2008 Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto — parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da indossare dall'organismo notificato tedesco TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197). Il prodotto è considerato un dispositivo di protezione individuale classificato nella categoria II.

(2)

La notifica è avvenuta a seguito di un'incidente: dopo una sessione di nuoto, quando i genitori stavano radunando i loro oggetti personali prima di tornare a casa, un bambino ha morso uno dei dischi, staccandone e ingerendone una piccola parte e rendendo necessarie assistenza medica e ospedalizzazione.

(3)

Le autorità spagnole hanno chiesto il ritiro del prodotto dal mercato. La misura è stata motivata dalla scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5 della direttiva 89/686/CEE e in particolare della norma armonizzata EN 13138-1:2008 Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto — parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da indossare, clausola 5.4.2 Piccole parti, relative al requisito essenziale di salute e sicurezza 1.2.1 dell'allegato II della direttiva 89/686/CEE, assenza di rischi e altri fattori di disturbo «autogeni». La clausola 5.4.2 della norma EN 13138-1 prevede che le piccole parti attaccate debbano resistere a una trazione di (90 ± 2) N nella direzione più suscettibile di causare una rottura senza però provocare il distacco dal dispositivo. Le parti suscettibili di staccarsi non dovrebbero rientrare interamente nel cilindro per le piccole parti, il cui test deve essere conforme alla norma EN 71-1.

(4)

Le autorità spagnole hanno segnalato che, dopo aver effettuato prove di trazione secondo la norma armonizzata EN 13138-1:2008, è risultato che alcune piccole parti possono staccarsi dal prodotto ed essere ingerite da bambini piccoli, cui è destinato il prodotto. Il livello di trazione con il quale queste piccole parti si sono staccate era sempre inferiore a 90 N ed esse rientravano interamente nel cilindro per le piccole parti. Le autorità spagnole hanno ritenuto che la clausola 5.4.2 di tale norma non si limiti a testare solo le piccole parti attaccate, bensì le piccole parti in generale. Per tali prove hanno utilizzato un dispositivo per il test di morsicatura conformemente alle prove definite nelle norme EN 12227:2010 Box per bambini per uso domestico — Requisiti di sicurezza e metodi di prova e EN 716-2:2008 Mobili — letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini — parte 2: Metodi di prova.

(5)

Le autorità tedesche hanno contestato la valutazione del rischio effettuata dalle autorità spagnole, ritenendo che il metodo di prova utilizzato non fosse compatibile con l'uso nella pratica del dispositivo. A loro parere, la clausola 5.4.2 della norma EN 13138-1 riguarda soltanto le piccole parti attaccate. Le autorità tedesche sostengono che il prodotto non presenta alcun rischio grave poiché non è un giocattolo e poiché lo scenario di rischio descritto dalle autorità spagnole non sarebbe realistico.

(6)

Il fabbricante ha inoltre messo in discussione il metodo di prova utilizzato dalle autorità spagnole. Nell'esame CE per la certificazione del tipo del prodotto, l'organismo notificato non ha effettuato una prova in conformità al punto 5.4.2 della norma EN 13138-1, indicando che il prodotto non presenta piccole parti attaccate.

(7)

Dopo la notifica, il fabbricante ha chiesto all'organismo notificato di eseguire un'ulteriore prova di trazione, effettuata in conformità al punto 8.5.2.2 della norma EN 1888:2012 Articoli di puericultura — Carrozzine per bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova, utilizzando il dispositivo per il test di morsicatura descritto al punto 5.7 di tale norma, identico al dispositivo per il test di morsicatura descritto nelle norme EN 716-2 e EN 12227. La prova non ha dato luogo al distacco di nessuna piccola parte dal corpo principale del prodotto. L'organismo notificato ha inoltre svolto un'ulteriore verifica, dalla quale è risultato che quando il dispositivo è sottoposto a una forza di trazione di 90 N, nessuna piccola parte si stacca; tale prova assomiglia al metodo di prova per piccole parti nella norma EN 71-1 Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche.

(8)

La Commissione ha richiesto l'assistenza tecnica di esperti al fine di valutare le principali questioni coinvolte nel caso. Alcuni esperti tecnici hanno effettuato uno studio esterno concludendo che le prove condotte unicamente con piccole parti sono sufficienti a dimostrare la conformità con il requisito essenziale di salute e sicurezza di cui al punto 1.2.1 dell'allegato II della direttiva 89/686/CEE.

(9)

La norma EN 13138-1 non prevede un chiaro metodo di prova per testare piccole parti attaccate. Alla luce di tale ambiguità, era necessario fare una scelta tra i metodi di prova appropriati disponibili, tenendo in considerazione la natura del prodotto. Le autorità spagnole hanno applicato il metodo di prova da esse ritenuto più appropriato per valutare i rischi posti dal prodotto. Gli esperti tecnici, tuttavia, hanno concluso che il metodo di prova applicato dalle autorità spagnole non era appropriato.

(10)

La prova di trazione effettuata dall'organismo notificato tedesco può essere considerata l'unico metodo di prova pertinente nel presente caso. Pertanto, il metodo d'esame CE per la certificazione del tipo del prodotto è valido e la sua valutazione rilasciata dall'organismo notificato è stata effettuata correttamente.

(11)

Secondo le statistiche disponibili sugli ausili per il nuoto galleggianti presenti sul mercato e sugli incidenti a essi legati, è possibile concludere che tali ausili per il nuoto costituiti da materiale galleggiante non presentano particolari rischi di soffocamento se usati conformemente alla loro destinazione e alle loro condizioni di impiego prevedibili. Questi prodotti sono destinati a essere utilizzati solo nell'acqua,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura presa dalle autorità spagnole riguardante il ritiro dal mercato gli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto tipo Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, fabbricati da Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Germania, non è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.