ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 224

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
27 agosto 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1430 della Commissione, del 26 agosto 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon de Lacaune (IGP)]

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1431 della Commissione, del 26 agosto 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1432 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative all'Estonia e alla Lituania [notificata con il numero C(2015) 6031]  ( 1 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1428 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta a effettuare una revisione del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione (2) alla luce del progresso tecnologico, prestando particolare attenzione all'evoluzione delle vendite di lampade per usi speciali nell'intento di verificare che non siano utilizzate per l'illuminazione generale, allo sviluppo di nuove tecnologie come i LED e alla fattibilità di stabilire requisiti di efficienza energetica a livello di classe «A» di cui nella direttiva 98/11/CE della Commissione (3).

(2)

Alla luce delle prove presentate in occasione della revisione del regolamento (CE) n. 244/2009, per i produttori non risulta praticabile sotto il profilo economico sviluppare e commercializzare dal 1o settembre 2016 lampade ad alogeni a tensione di rete che raggiungano il limite fissato per la fase 6 alla tabella 1 del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione per quanto attiene alla potenza nominale massima per un dato flusso luminoso nominale. Una valutazione degli sviluppi previsti delle tecnologie di illuminazione a maggiore efficienza energetica indica che una data più appropriata per l'introduzione di tale limite sarebbe il 1o settembre 2018.

(3)

Al fine di massimizzare i benefici per l'ambiente e minimizzare gli eventuali impatti economici negativi per l'utilizzatore, è necessario stabilire che in futuro gli apparecchi di illuminazione siano progettati in modo che siano compatibili con soluzioni di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico. Il rischio di un effetto permanenza di tecnologie vecchie e superate dovrebbe essere minimizzato garantendo che gli apparecchi di illuminazione commercializzati siano pienamente compatibili con le lampade ad elevata efficienza appartenenti almeno alla classe di efficienza «A+» a norma del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (4).

(4)

La revisione del regolamento (CE) n. 244/2009 ha mostrato l'esigenza di aggiornare e chiarire la definizione di lampade per usi speciali, al fine di ridurre l'uso di tali lampade nelle applicazioni di illuminazione generale e adeguare le specifiche agli sviluppi tecnologici. Le prescrizioni normative dovrebbero agevolare ulteriormente l'uso delle soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico per una data applicazione speciale.

(5)

È necessario garantire la coerenza fra il regolamento (CE) n. 244/2009 e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione (5) per quanto attiene alla definizione e ai requisiti in materia di informazioni sul prodotto dei prodotti per usi speciali, che può essere realizzata al meglio mediante una modifica combinata di entrambi i regolamenti. Questo dovrebbe semplificare la conformità con le prescrizioni normative per i produttori e i fornitori nonché favorire una sorveglianza del mercato efficace da parte delle autorità nazionali.

(6)

La revisione del regolamento (CE) n. 244/2009 conclude che la fattibilità dell'istituzione di requisiti di efficienza energetica a livello di classe «A» o superiore dovrebbe essere esaminata mediante uno studio approfondito, che dovrebbe valutare anche la fattibilità dell'incremento dei requisiti di efficienza energetica per i prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione (6) e dal regolamento (UE) n. 1194/2012, dell'ampliamento del campo d'applicazione di ciascuno onde ottimizzare le riduzioni del consumo energetico e della fusione dei tre regolamenti in un'unica misura di attuazione coerente relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di illuminazione.

(7)

Il regolamento (CE) n. 245/2009 verte essenzialmente sull'energia nella fase di uso e sul contenuto di mercurio delle lampade. Pertanto, adottare requisiti in materia di prestazione del prodotto per le lampade senza requisiti relativi all'efficacia del prodotto né al contenuto di mercurio costituisce un onere regolamentare inutile e suscettibile di condurre a un'eliminazione del prodotto senza validi motivi. Modificare il campo d'applicazione dei requisiti in materia di prestazione del prodotto per renderlo coerente con quello principale del regolamento dovrebbe pertanto migliorare l'adeguatezza di queste norme.

(8)

Nel valutare la necessità di rivedere i regolamenti relativi alla progettazione ecocompatibile e all'etichettatura energetica dei prodotti d'illuminazione è opportuno riesaminare fra l'altro le esenzioni concesse alle lampade munite di attacco di tipo G9 e R7 nonché i requisiti minimi di prestazione energetica delle lampade.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 244/2009

Il regolamento (CE) n. 244/2009 è modificato come segue:

1.

l'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   “lampada per usi speciali”: una lampada che si avvale delle tecnologie disciplinate dal presente regolamento ma destinata a usi speciali a causa dei relativi parametri tecnici, come illustrato nella documentazione tecnica. Le applicazioni speciali sono quelle che richiedono parametri tecnici non necessari ai fini di illuminare ambienti o oggetti in circostanze normali. Tali applicazioni sono dei tipi seguenti:

a)

applicazioni nelle quali il fine primario della luce non è l'illuminazione, quali

i)

l'emissione luminosa è l'agente in processi chimici o biologici (per esempio polimerizzazione, luce ultravioletta utilizzata per conservare/asciugare/indurire, terapia fotodinamica, orticoltura, cure veterinarie, prodotti insetticidi);

ii)

cattura e proiezione di immagini (per esempio flash fotografici, fotocopiatrici, videoproiettori);

iii)

riscaldamento (lampade a infrarossi);

iv)

segnalazione (per esempio controllo del traffico o illuminazione aeroportuale);

b)

applicazioni luminose dove

i)

la distribuzione dello spettro luminoso serve a mutare l'aspetto dell'ambiente o dell'oggetto illuminato, oltre a renderlo visibile (per esempio illuminazione di esposizioni alimentari o lampade colorate ai sensi dell'allegato I, punto 1, fatta eccezione per le variazioni della temperatura di colore correlata); o

ii)

la distribuzione dello spettro luminoso è calibrata sulle esigenze specifiche di una particolare attrezzatura tecnica, oltre a rendere l'ambiente o l'oggetto visibile all'occhio umano (per esempio illuminazione di studio, effetti luminosi per spettacolo, illuminazione teatrale); o

iii)

l'ambiente o l'oggetto illuminato richiede una protezione speciale dagli effetti negativi della fonte luminosa (per esempio illuminazione con filtri dedicati per pazienti o reperti museali fotosensibili); o

iv)

l'illuminazione è richiesta solo in situazioni d'emergenza (per esempio apparecchi di illuminazione d'emergenza o unità di alimentazione per tale illuminazione); o

v)

i prodotti di illuminazione devono essere resistenti a condizioni fisiche estreme (per esempio vibrazioni oppure temperature inferiori a – 20 °C o superiori a 50 °C);

Le lampade a incandescenza di lunghezza superiore a 60 mm non sono lampade per usi speciali se sono resistenti solo agli urti meccanici o alle vibrazioni e non sono lampade semaforiche a incandescenza; o se hanno una potenza caratteristica superiore a 25 W e se ne dichiarano caratteristiche specifiche presenti anche in lampade appartenenti a classi di efficienza superiori a norma del regolamento (UE) n. 874/2012 (come emissioni di compatibilità elettromagnetica pari a 0, un valore CRI almeno pari a 95 ed emissioni UV non superiori a 2 mW per 1 000 lm);»

b)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.   “lampada ad alogeni al tungsteno”: una lampada a filamento in cui il filamento è di tungsteno ed è circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni in un bulbo di quarzo o vetro resistente, che può essere assemblato in un involucro secondario. Tale lampada può essere fornita con alimentatore incorporato;»

c)

è aggiunto il punto 19 seguente:

«19.

“lampada semaforica a incandescenza”, una lampada a incandescenza avente una tensione caratteristica superiore a 60 V e un tasso di guasto inferiore al 2 % durante le prime 1 000 ore di funzionamento.»;

2.

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Requisiti di progettazione ecocompatibile

1.   Le lampade non direzionali per uso domestico soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti all'allegato II.

Ogni requisito di progettazione ecocompatibile si applica in conformità delle fasi seguenti:

 

Fase 1: 1o settembre 2009,

 

Fase 2: 1o settembre 2010,

 

Fase 3: 1o settembre 2011,

 

Fase 4: 1o settembre 2012,

 

Fase 5: 1o settembre 2013,

 

Fase 6: 1o settembre 2018.

A meno che non sia sostituito o salvo indicazione contraria, un requisito continua a essere applicato congiuntamente a quelli introdotti in fasi successive.

2.   Le lampade per usi speciali sono conformi ai seguenti requisiti:

a)

se le coordinate cromatiche di una lampada rientrano sempre nella seguente gamma:

 

x < 0,270 oppure x > 0,530

 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 oppure y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

le coordinate cromatiche sono dichiarate nel fascicolo tecnico elaborato ai fini della valutazione della conformità a norma dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE che indica che tali coordinate conferiscono alla lampada il carattere di lampada per usi speciali;

b)

per tutte le lampade per usi speciali l'uso previsto è dichiarato in tutte le forme di informazione di prodotto, congiuntamente all'avvertenza che non sono destinate all'uso in altre applicazioni.

Il fascicolo di documentazione tecnica elaborato ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE elenca i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione della lampada la specificità per l'uso previsto dichiarato.

Se necessario i parametri possono essere elencati in modo da evitare di rivelare informazioni commerciali riservate connesse ai diritti di proprietà intellettuale del produttore.

Se la lampada è presentata in maniera visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto, le seguenti informazioni sono indicate in modo chiaro ed evidente sull'imballaggio:

i)

l'uso previsto;

ii)

l'indicazione che il prodotto non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici; e

iii)

i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione della lampada la specificità per l'uso previsto dichiarato.

In alternativa, le informazioni di cui al punto iii) possono essere inserite nell'imballaggio.»

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 245/2009

L'allegato III del regolamento (CE) n. 245/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) n. 1194/2012

Il regolamento (UE) n. 1194/2012 è modificato come segue:

1.

l'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

“prodotto per usi speciali”, un prodotto che si avvale delle tecnologie disciplinate dal presente regolamento ma destinato a usi speciali a causa dei relativi parametri tecnici, come illustrato nella documentazione tecnica. Le applicazioni speciali sono quelle che richiedono parametri tecnici non necessari ai fini di illuminare ambienti o oggetti in circostanze normali. Tali applicazioni sono dei tipi seguenti:

a)

applicazioni nelle quali il fine primario della luce non è l'illuminazione, quali

i)

l'emissione luminosa in qualità di agente in processi chimici o biologici (per esempio polimerizzazione, luce ultravioletta utilizzata per conservare/asciugare/indurire, terapia fotodinamica, orticoltura, cure veterinarie, prodotti insetticidi);

ii)

cattura e proiezione di immagini (per esempio flash fotografici, fotocopiatrici, videoproiettori);

iii)

riscaldamento (lampade a infrarossi);

iv)

segnalazione (per esempio controllo del traffico o illuminazione aeroportuale);

b)

applicazioni luminose dove

i)

la distribuzione dello spettro luminoso serve a mutare l'aspetto dell'ambiente o dell'oggetto illuminato, oltre a renderlo visibile (per esempio illuminazione di esposizioni alimentari o lampade colorate ai sensi dell'allegato I, punto 1, fatta eccezione per le variazioni della temperatura di colore correlata); o

ii)

la distribuzione dello spettro luminoso è calibrata sulle esigenze specifiche di una particolare attrezzatura tecnica, oltre a rendere l'ambiente o l'oggetto visibile all'occhio umano (per esempio illuminazione da studio, effetti luminosi per spettacolo, illuminazione teatrale); o

iii)

l'ambiente o l'oggetto illuminato richiede una protezione speciale dagli effetti negativi della fonte luminosa (per esempio illuminazione con filtri dedicati per pazienti o reperti museali fotosensibili); o

iv)

l'illuminazione è richiesta solo in situazioni d'emergenza (per esempio apparecchi di illuminazione d'emergenza o unità di alimentazione per tale illuminazione); o

v)

i prodotti di illuminazione devono essere resistenti a condizioni fisiche estreme (per esempio vibrazioni oppure temperature inferiori a – 20 °C o superiori a 50 °C);

Le lampade a incandescenza di lunghezza superiore a 60 mm non sono prodotti per usi speciali se sono resistenti solo agli urti meccanici o alle vibrazioni e non sono lampade semaforiche a incandescenza; o se hanno una potenza caratteristica superiore a 25 W e se ne dichiarano caratteristiche specifiche presenti anche in lampade appartenenti a classi di efficienza superiori a norma del regolamento (UE) n. 874/2012 (come emissioni di compatibilità elettromagnetica pari a 0, un valore CRI almeno pari a 95 ed emissioni UV non superiori a 2 mW per 1 000 lm);»

b)

il punto 28 è sostituito dal seguente:

«28.   “apparecchio di illuminazione”: un prodotto che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione elettrica. Se l'uso primario del prodotto non è l'illuminazione e il prodotto dipende dall'apporto energetico per espletare la propria funzione primaria durante l'uso (come frigoriferi, macchine da cucire, endoscopi, analizzatori di sangue), esso non è considerato un apparecchio di illuminazione ai fini del presente regolamento;»

c)

è aggiunto il punto 31 seguente:

«31.

“lampada semaforica a incandescenza”, una lampada a incandescenza avente una tensione caratteristica superiore a 60 V e un tasso di guasto inferiore al 2 % durante le prime 1 000 ore di funzionamento.»;

2.

gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).

(3)  Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17).


ALLEGATO I

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 245/2009

1.

All'allegato III, il punto 1.2, lettera B), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le lampade a sodio ad alta pressione soggette a requisiti di efficacia della lampada devono presentare almeno i fattori di mantenimento del flusso luminoso e i fattori di sopravvivenza della lampada di cui nella tabella 13:

Tabella 13

Fattori di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per lampade a sodio ad alta pressione — seconda fase

Categoria di lampade a sodio ad alta pressione e ore di funzionamento a fini di misurazione

Fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada

Fattore di sopravvivenza della lampada

P ≤ 75 W

LLMF e LSF misurati a 12 000 ore di funzionamento

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

tutte le lampade a retroadattamento progettate per funzionare con un alimentatore per lampade a vapori di mercurio ad alta pressione

> 0,75

> 0,80

P > 75 W ≤ 605 W

LLMF e LSF misurati a 16 000 ore di funzionamento

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

tutte le lampade a retroadattamento progettate per funzionare con un alimentatore per lampade a vapori di mercurio ad alta pressione

> 0,75

> 0,55

I requisiti di cui alla tabella 13 per le lampade a retroadattamento progettate per funzionare con un alimentatore per lampade a vapori di mercurio ad alta pressione si applicano fino a 6 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.»;

2.

all'allegato III, il punto 1.2, lettera C, è sostituito dal seguente:

«C.   Requisiti della terza fase

Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

le lampade ad alogenuri metallici soggette a requisiti di efficacia della lampada devono avere almeno i fattori di mantenimento del flusso luminoso e i fattori di sopravvivenza della lampada di cui alla tabella 14:

Tabella 14

Fattori di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per le lampade ad alogenuri metallici — terza fase

Ore di funzionamento

Fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada

Fattore di sopravvivenza della lampada

12 000

> 0,80

> 0,80»


ALLEGATO II

Modifiche degli allegati I, III e IV del regolamento (UE) n. 1194/2012

1.

All'allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Per tutti i prodotti per usi speciali l'uso previsto è dichiarato in tutte le forme di informazioni sul prodotto, congiuntamente all'avvertenza che tali prodotti non sono destinati a usi in altre applicazioni.

Il fascicolo di documentazione tecnica elaborato ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE elenca i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione del prodotto la specificità per l'uso previsto dichiarato:

Se necessario i parametri possono essere elencati in modo da evitare di rivelare informazioni commerciali riservate connesse ai diritti di proprietà intellettuale del produttore.

Se il prodotto è presentato in maniera visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto, le seguenti informazioni sono indicate in modo chiaro ed evidente sull'imballaggio:

a)

l'uso previsto;

b)

l'indicazione che il prodotto non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici; e

c)

i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione della lampada la specificità per l'uso previsto dichiarato.

In alternativa, le informazioni di cui alla lettera c) possono essere fornite inserendole nell'imballaggio.»;

2.

all'allegato III, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.   Requisiti di funzionalità per apparecchi progettati per essere installati fra la rete e le lampade

a)

Dalla fase 2 gli apparecchi progettati per essere installati fra la rete e le lampade sono tenuti a soddisfare i requisiti di ultima generazione in termini di compatibilità con le lampade il cui indice di efficienza energetica (calcolato per le lampade direzionali e non direzionali conformemente al metodo stabilito al punto 1.1 del presente allegato)è al massimo:

0,24 per le lampade non direzionali (assumendo Φuse = flusso luminoso caratteristico totale);

0,40 per le lampade direzionali.

Quando un dispositivo di controllo per la regolazione della luce è impostato sulla posizione più bassa alla quale le lampade consumano potenza, le lampade utilizzate emettono almeno l'1 % del loro flusso luminoso a pieno carico.

Quando un apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato e le lampade che l'utilizzatore finale può sostituire sono incluse nell'apparecchio, queste lampade devono appartenere a una delle due classi energetiche più alte, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 874/2012, con cui l'apparecchio è dichiarato compatibile.

b)

Dalla fase 3 un apparecchio di illuminazione immesso sul mercato e progettato per lampade sostituibili dall'utilizzatore finale è pienamente compatibile con lampade appartenenti almeno alla classe di efficienza energetica “A+” conformemente al regolamento delegato (UE) n. 874/2012. Il fascicolo di documentazione tecnica di tali apparecchi di illuminazione elaborato ai fini della valutazione della conformità a norma dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE presenta quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto.»;

3.

all'allegato IV, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Procedura di verifica per apparecchi progettati per essere installate tra la rete e le lampade

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

L'apparecchio risulta conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento se soddisfano le disposizioni in materia di compatibilità di cui all'allegato III, punto 2.3, applicando i metodi e i criteri più avanzati per la valutazione della compatibilità, compresi quelli stabiliti in documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se si dimostra la mancata compatibilità rispetto alle disposizioni in materia di cui all'allegato III, punto 2.3, lettera a), il modello può ancora essere ritenuto conforme se soddisfa quanto prescritto in materia di informazioni sul prodotto all'allegato III, punto 3.3 o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

Oltre che per i requisiti di compatibilità, l'unità di alimentazione della lampada è anche provata per quanto riguarda i requisiti di efficienza di cui all'allegato III, punto 1.2. La prova è eseguita su un unico esemplare di unità di alimentazione della lampada, non su una combinazione di diversi elementi dell'unità di alimentazione della lampada, anche se il modello è progettato per dipendere da altri elementi per far funzionare la/e lampada/e in un dato impianto. Il modello è ritenuto conforme ai requisiti se i risultati non si scostano dai valori limite di oltre il 2,5 %. Se i risultati si scostano di oltre il 2,5 % dai valori limite, si sottopongono a prova tre unità supplementari. Il modello è considerato conforme ai requisiti se la media dei risultati delle tre prove supplementari non supera i valori limite di oltre il 2,5 %.

Oltre che per i requisiti di compatibilità, gli apparecchi di illuminazione intesi per essere commercializzati agli utilizzatori finali sono inoltre controllati per la presenza di lampade nell'imballaggio. Il modello è ritenuto conforme se non sono presenti lampade o se le lampade presenti appartengono alle classi energetiche previste all'allegato III, punto 2.3.

Oltre che per i requisiti di compatibilità, i dispositivi di controllo per la regolazione della luce sono sottoposti a prova con lampade a filamento quando il dispositivo di controllo per la regolazione della luce si trova nella posizione di regolazione minima. Il modello è ritenuto conforme se, una volta installato secondo le istruzioni del produttore, le lampade forniscono almeno l'1 % del loro flusso luminoso a pieno carico.

Se il modello non soddisfa i criteri di conformità applicabili di cui sopra, è ritenuto non conforme. Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.»


27.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1429 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 (2) («il regolamento provvisorio») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») e di Taiwan («i paesi interessati»).

(2)

La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 13 maggio 2014 da Eurofer («il denunziante») per conto di produttori dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Il denunziante rappresenta circa il 50 % della produzione totale dell'Unione di tali prodotti. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Su richiesta del denunziante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, il 15 dicembre 2014, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 (3), che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan a partire dal 17 dicembre 2014 («il regolamento di registrazione»).

(4)

Talune parti interessate hanno argomentato che la decisione di registrazione delle importazioni era infondata, non essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale argomentazione non è stata tuttavia corroborata da prove né basata su dati di fatto. Quando ha adottato la decisione sulla registrazione delle importazioni, la Commissione disponeva di prove non manifestamente infondate che attestavano la necessità di registrare le importazioni: le importazioni e le quote di mercato di tali paesi avevano subito un netto incremento. Le affermazioni al riguardo sono pertanto state respinte.

1.3.   Fase successiva del procedimento

(5)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Un esportatore cinese, un esportatore di Taiwan e il denunziante hanno chiesto e ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale rispettivamente in data 24 aprile 2015, 27 aprile 2015 e 7 luglio 2015. Il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale è stato inoltre disponibile, su richiesta di qualsiasi parte interessata, per verificare in che modo le informazioni riservate fossero state utilizzate dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.

(6)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

(7)

Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori del paese di riferimento

AK Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti.

NAS North American Stainless, Kentucky, Stati Uniti

 

Importatori indipendenti

Acciai Vender SpA, Parma, Italia

Inox Market Service S.R.L, Padova, Italia

Nova Trading SA, Torun, Polonia

 

Utilizzatori

Franke SpA, Peschiera del Garda, Italia

Indesit Company SpA, Fabriano, Italia

(8)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dei paesi interessati e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(9)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, quando pertinenti, tenute in considerazione.

1.4.   Campionamento

(10)

Una società ha contestato la conclusione di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio, secondo la quale essa non era un produttore esportatore. La società non ha fornito tuttavia informazioni supplementari che avrebbero potuto cambiare la posizione assunta dalla Commissione nel regolamento provvisorio, come descritto al considerando 14 del regolamento provvisorio.

(11)

In assenza di altre osservazioni in merito al metodo di campionamento dei produttori dell'Unione, dei produttori esportatori della RPC e di Taiwan e degli importatori indipendenti, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 22 del regolamento provvisorio.

1.5.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(12)

Come indicato al considerando 25 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Introduzione

(13)

Come indicato al considerando 26 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito dai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari della RPC e di Taiwan, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89 («il prodotto in esame»).

(14)

I prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo trovano molteplici applicazioni, ad esempio nella produzione di elettrodomestici (interni di lavatrici e lavastoviglie), tubi saldati e dispositivi medici, nonché nell'industria alimentare e automobilistica.

(15)

Dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono essenzialmente destinati agli stessi scopi.

2.2.   Affermazioni riguardanti la definizione del prodotto

(16)

Le parti interessate hanno reiterato le loro argomentazioni, presentate nella fase provvisoria, che nastri stretti e nastri di precisione dovrebbero essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta. Le stesse parti hanno nuovamente sostenuto che la direzione generale della Concorrenza della Commissione europea aveva deciso di escludere questo tipo di prodotto dal pertinente mercato nella sua analisi della concentrazione Outokumpu/INOXUM (4). Inoltre alcune parti interessate hanno affermato che sia sul fronte della domanda che su quello dell'offerta la sostituibilità tra prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo «standard» e nastri di precisione è limitata. Tuttavia, come già indicato al considerando 31 del regolamento provvisorio, la definizione del mercato in un procedimento antidumping è costituita dalle caratteristiche fisiche del prodotto in esame e non include la sostituibilità sul fronte della domanda e dell'offerta.

(17)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive una delle parti interessate ha ribadito la tesi secondo cui la definizione del mercato in un caso di concentrazione è pertinente ai fini della definizione del prodotto in un procedimento antidumping. A sostegno di questa argomentazione, essa ha affermato che, oltre alle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del prodotto, le istituzioni dell'Unione possono prendere in considerazione una serie di altri fattori come l'uso, l'intercambiabilità, la percezione da parte dei consumatori, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità. Presumibilmente, i quattro parametri «uso, intercambiabilità, percezione da parte dei consumatori e processo di fabbricazione» sono sinonimo di sostituibilità sul fronte della domanda e dell'offerta.

(18)

Senza valutare l'affermazione se «l'uso, l'intercambiabilità, la percezione da parte dei consumatori e il processo di fabbricazione» siano effettivamente sinonimo di sostituibilità sul fronte della domanda e dell'offerta, l'elenco degli elementi di cui sopra va molto al di là di questi quattro criteri. La tesi secondo cui la definizione del mercato in un caso di concentrazione è pertinente ai fini della definizione di prodotto in un procedimento antidumping non può quindi essere accolta.

(19)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un'altra parte interessata ha sostenuto che, nel valutare se i nastri di precisione sarebbero dovuti rientrare nella definizione del prodotto in esame, si dovrebbe prendere in considerazione il fatto che l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di vendere questo tipo di prodotto «in passato». A tale proposito, il considerando 30 del regolamento provvisorio indica chiaramente che l'industria dell'Unione è in grado di rifornire pienamente questo segmento di mercato. Senza una definizione più precisa dell'espressione «in passato», è impossibile verificare se questa affermazione sia fattualmente corretta o addirittura pertinente. In ogni caso, i nastri di precisione presentano le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali del prodotto in esame.

(20)

Una parte interessata ha sostenuto che, anche se le importazioni di prodotti speciali rappresentano meno dell'1 % del totale delle importazioni, come la Commissione ha sostenuto al considerando 101 del regolamento provvisorio, non escludendole la Commissione avrebbe discriminato una parte del mercato. Tale parte ha sostenuto che le società che trattano prodotti speciali non troverebbero altri fornitori di tali prodotti speciali. Non è stato fornito nessun altro elemento di prova.

(21)

A tale riguardo, va osservato che l'affermazione di cui al considerando 101 del regolamento provvisorio è presa in considerazione fuori dal suo contesto. Tale affermazione era stata effettuata nell'ambito della valutazione cumulativa delle importazioni dalla RPC e da Taiwan, non in riferimento alla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Infatti, non si contesta che questi prodotti speciali condividono le stesse caratteristiche fisiche di base dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo «standard».

(22)

La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni e ha lasciato invariata la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

2.3.   Conclusioni

(23)

Sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 26 a 32 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   RPC

3.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(24)

Come spiegato al considerando 34 del regolamento provvisorio, nessuno dei produttori esportatori interessati dalla presente inchiesta ha richiesto il TEM.

3.1.2.   Paese di riferimento

(25)

Nel regolamento provvisorio gli Stati Uniti d'America («USA») sono stati selezionati come paese di riferimento appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Due produttori esportatori hanno sostenuto che gli Stati Uniti non sono un paese di riferimento adeguato ai fini del calcolo del valore normale a causa del fatto che il processo di produzione e le materie prime utilizzate nella RPC e negli USA sono diversi. Un produttore esportatore ha sostenuto inoltre che Taiwan sia una scelta migliore per quanto concerne il paese di riferimento, poiché il costo di produzione dei laminatoi cinesi è molto più vicino a quello dei laminatoi di Taiwan che non a quello degli USA. Secondo il produttore esportatore, questo è dovuto al fatto che i grandi produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo di Taiwan utilizzano quantità considerevoli di materie intermedie, ovvero prodotti arrotolati neri provenienti dalla RPC. Tali prodotti sono fabbricati a partire da ghisa al nichel («NPI»), una materia prima utilizzata quasi esclusivamente nella RPC. Un altro produttore esportatore ha affermato che i produttori degli Stati Uniti sono, in un modo o nell'altro, collegati ad alcuni produttori dell'Unione e che le informazioni fattuali relative alla dimensione del mercato statunitense sono inesatte.

(26)

In effetti esistono differenze tra gli USA e la RPC nell'ambito dell'approvvigionamento di nichel, una delle principali materie prime per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. In entrambi i paesi i fabbricanti di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo utilizzano determinati quantitativi di nichel utility, ma la principale fonte di nichel negli USA è costituita da rottami di acciaio inossidabile e nella RPC da ghisa al nichel («NPI»). Tuttavia questa differenza non è tale da rendere gli USA inadeguati come paese di riferimento nel caso in questione, dato che i prodotti finali ottenuti negli USA e nella RPC sono ancora comparabili, come rilevato al considerando 29 del regolamento provvisorio e al precedente considerando 15. Come spiegato ai considerando 39 e 40 del regolamento provvisorio, gli USA sono considerati un paese di riferimento appropriato sulla base di determinati criteri. Alla luce delle dimensioni e del livello di concorrenza sul mercato statunitense dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, nonché tenendo conto del fatto che soltanto due paesi erano disposti a collaborare, le differenze nell'ambito dell'approvvigionamento di nichel e del processo di produzione non inficiano la scelta degli USA. D'altro canto, un'argomentazione basata sull'utilizzo di NPI e sul relativo processo di produzione nella RPC incide nello stesso modo sull'adeguatezza di Taiwan, nonché di qualsiasi altro paese al mondo, come paese di riferimento alternativo. La ghisa al nichel è fabbricata e, a causa di ostacoli alle esportazioni, commercializzata e utilizzata quasi esclusivamente nella RPC. Ne consegue, ed è stato accertato, che la ghisa al nichel non viene utilizzata a Taiwan, paese di riferimento alternativo. Le materie prime principali utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame a Taiwan sono il nichel utility e, come osservato da uno dei produttori esportatori, i prodotti arrotolati neri acquistati principalmente dalla RPC. Come affermato anche al considerando 39 del regolamento provvisorio, le materie prime utilizzate negli USA e a Taiwan sono essenzialmente le stesse. Inoltre, in linea con l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, è possibile chiedere adeguamenti al fine di tenere conto di determinate differenze, purché vi sia un evidente effetto sul prezzo e si dimostri che l'adeguamento è giustificato tenendo conto dell'utilizzo di un paese di riferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(27)

In secondo luogo, per quanto riguarda i costi di produzione del produttore di Taiwan che utilizza prodotti arrotolati neri acquistati dalla RPC, come illustrato al considerando 76 del regolamento provvisorio, tali prodotti sono stati acquistati da un fornitore collegato nella RPC. Questo era l'unico caso dell'inchiesta in cui i prodotti arrotolati neri acquistati dalla RPC erano stati utilizzati su larga scala. Nel suo calcolo la Commissione ha sostituito il costo dei prodotti arrotolati acquistati con il costo della produzione propria della società. In altri termini i prezzi di acquisto dei prodotti arrotolati neri, che avrebbero rispecchiato i costi di produzione nella RPC, sono stati sostituiti con i costi di produzione di Taiwan, dove non era stata utilizzata la ghisa al nichel. Di conseguenza, l'argomentazione secondo cui l'uso dei prodotti arrotolati neri, fabbricati nella RPC a partire da NPI, porta alla prossimità dei costi di produzione tra Taiwan e la RPC non è valida.

(28)

In terzo luogo, uno dei produttori degli USA è collegato a produttori dell'Unione. Tuttavia questo rapporto è irrilevante ai fini della presente inchiesta. La Commissione osserva che, anche se i produttori dei paesi di riferimento sono collegati a produttori dell'Unione, tale collegamento non inficia né pregiudica la fissazione del valore normale basata su dati verificati. Non vi è inoltre alcun motivo specifico per mettere in discussione l'uso dei dati del produttore del paese di riferimento. Tale obiezione non è stata accolta.

(29)

In quarto luogo, l'affermazione secondo cui le conclusioni fattuali relative alla dimensione del mercato statunitense erano inesatte non è suffragata da elementi di prova ulteriori. Pertanto quest'argomentazione è respinta.

(30)

In considerazione di quanto precede, l'affermazione secondo cui gli USA non sono un paese di riferimento adeguato è respinta. Sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 39 e 40 del regolamento provvisorio.

(31)

La Commissione conferma la scelta degli USA come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(32)

Due parti interessate hanno ribadito le loro obiezioni alla scelta degli USA come paese di riferimento, insistendo sul fatto che il processo di produzione dei produttori degli USA non è simile a quello di alcuni produttori cinesi e hanno proposto nuovamente Taiwan.

(33)

La Commissione ha attentamente esaminato le ulteriori osservazioni circa l'eventuale scelta di Taiwan anziché degli USA come paese di riferimento. La Commissione ritiene che le osservazioni non aggiungano nuovi elementi specifici e conferma pertanto la motivazione di cui ai considerando da 25 a 29 di cui sopra.

3.1.3.   Valore normale

(34)

In assenza di osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 43 a 49 del regolamento provvisorio.

Prezzo all'esportazione

(35)

In assenza di osservazioni in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione, si conferma il considerando 65 del regolamento provvisorio.

3.1.4.   Confronto

(36)

Due produttori esportatori hanno sostenuto che, qualora gli USA dovessero rimanere paese di riferimento, si dovrebbe effettuare un adeguamento per tenere conto delle differenti materie prime utilizzate. Un produttore esportatore ha osservato che uno dei produttori degli USA ha costi supplementari relativi al trasporto interno. Il produttore esportatore ha sostenuto che ciò dovrebbe comportare l'adeguamento del valore normale. Uno dei produttori esportatori ha osservato che, per stabilire il valore normale, la Commissione non ha preso in considerazione i parametri riguardanti lo spessore, la larghezza e i bordi di cui ai numeri di controllo del prodotto predefiniti («NCP»). Il produttore esportatore ha sostenuto che lo spessore e, in misura minore, la larghezza, sono fattori importanti in quanto hanno un impatto diretto sui costi di produzione e sui prezzi per tonnellata.

(37)

In primo luogo, per quanto concerne l'adeguamento per tenere conto della differenza di materie prime, dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base risulta che il calcolo del dumping si basa sul prezzo e non sui costi. Le differenze nell'uso delle materie prime e nei processi di produzione sono pertanto prive di conseguenze, a meno che esse non abbiano un dimostrato effetto sui prezzi e l'adeguamento dimostri di essere giustificato tenendo conto dell'utilizzo di un paese di riferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le eventuali richieste di adeguamento devono essere motivate. La Commissione non è a conoscenza di alcuna indicazione secondo cui l'esistenza di differenze tra le materie prime e i processi di produzione utilizzati possa influire sulla comparabilità dei prezzi. I produttori esportatori non hanno dimostrato l'effetto sui prezzi dell'uso di materie prime diverse e, pertanto, gli adeguamenti non sono considerati giustificati.

(38)

In secondo luogo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, si applica un adeguamento per differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per trasportare il prodotto dalla sede dell'esportatore ad un acquirente indipendente quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Tale disposizione non copre i costi per il trasporto interno e quindi nessun adeguamento è giustificato per tale motivo.

(39)

In terzo luogo, la Commissione osserva che i suddetti parametri degli NCP non sono stati presi in considerazione nella fase provvisoria al fine di facilitare il confronto con il prodotto simile nel paese di riferimento. Successivamente la Commissione ha aumentato la corrispondenza ed è riuscita a confrontare la maggior parte delle transazioni sulla base degli NCP completi, compresi i parametri per spessore, larghezza e bordi. Per le operazioni per le quali questo non è stato possibile, il confronto è stato basato sugli NCP più completi possibile. Ciò ha portato ad un adeguamento dei margini di dumping, come spiegato al seguente considerando 49.

(40)

Due parti interessate hanno sostenuto che, utilizzando i dati provenienti dagli USA, la Commissione avrebbe dovuto effettuare un adeguamento del valore normale in considerazione della differenza tra le materie prime utilizzate nella RPC e negli USA. Una parte interessata ha affermato che la ghisa al nichel è meno costosa perché il suo tenore di nichel è basso e il ferro in essa contenuto è fornito a titolo gratuito. Al fine di dimostrare che la differenza in termini di costi delle materie prime incide sui prezzi, la stessa parte ha sostenuto che i prezzi praticati sul mercato interno cinese sono inferiori a quelli nell'Unione e negli USA. Secondo la parte interessata, tale differenza di prezzo non può essere dovuta alla presunta sovvenzione, dato che la Commissione ha chiuso la parallela inchiesta antisovvenzioni nei confronti della RPC. Un'altra parte interessata ha osservato che nel settore siderurgico i costi e i prezzi sono collegati.

(41)

Per quanto riguarda gli adeguamenti del valore normale, la Commissione rileva che, se una delle parti richiede adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), o dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, essa deve dimostrare che la domanda è giustificata. L'onere della prova della necessità di tale adeguamento incombe quindi a coloro che intendono avvalersene. La Commissione deve rifiutare un adeguamento per differenze inerenti a fattori per i quali non è ancora stato dimostrato che influiscano sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

(42)

Nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione la Commissione deve tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prodotti, non dei costi sostenuti per la loro fabbricazione. Per quanto riguarda i prezzi della ghisa al nichel la Commissione osserva che, analogamente alle materie prime utilizzate nell'Unione e negli USA, questi prezzi seguono il prezzo globale del nichel. Anche se la ghisa al nichel è meno costosa dato il suo basso tenore di nichel, i produttori che la utilizzano ne devono usare quantitativi maggiori per raggiungere il tenore di nichel prescritto dalle norme internazionali sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Per quanto riguarda l'argomentazione che il ferro contenuto nella ghisa al nichel è fornito a titolo gratuito, la Commissione osserva che anche i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nell'Unione e negli USA non pagano il prezzo intero per il ferro contenuto nel ferro-nichel. Per quanto riguarda il confronto tra i prezzi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nella RPC, nell'Unione e negli Stati Uniti quale prova dell'incidenza sui prezzi dell'uso della ghisa al nichel nella RPC, la Commissione rileva che i prezzi praticati sul mercato interno cinese riflettono la situazione in un paese non ad economia di mercato. Gli USA sono un paese ad economia di mercato.

(43)

La Commissione ricorda che da tempo è stabilito che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base non possono essere utilizzate al fine di rendere inefficace l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento. A tale riguardo si è constatato che il valore normale stabilito nel paese di riferimento è perfettamente in linea con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, come illustrato nel precedente considerando 31. Nessun altro adeguamento del valore normale, già appropriato, è quindi giustificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

(44)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui i prezzi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, inferiori sul mercato nazionale nella RPC, non possono essere dovuti alla sovvenzione, la Commissione osserva che la parallela inchiesta antisovvenzioni è stata chiusa a seguito del ritiro della denuncia da parte dei denunzianti, e di conseguenza non sono state raggiunte conclusioni in merito alla sovvenzione. Per questi motivi la Commissione ritiene che i produttori esportatori della RPC non abbiano dimostrato che l'adeguamento per tenere conto delle diverse materie prime utilizzate nella RPC e negli USA è giustificato.

(45)

Una parte interessata ha affermato che la Commissione, quando ha messo a confronto il prezzo all'esportazione con il valore normale sulla base di un NCP ridotto, avrebbe dovuto operare un adeguamento per la comparabilità dei prezzi. La stessa parte interessata ha sostenuto che la sua facoltà di dimostrare o proporre l'effettivo livello di adeguamento era stata limitata a causa della riservatezza delle informazioni ricevute dai produttori del paese di riferimento.

(46)

La Commissione ribadisce che i prodotti esportati sono stati confrontati per la maggior parte (69 %) in base all'NCP completo. Inoltre, anche entro i limiti imposti dalla tutela dei dati riservati relativi ai produttori del paese di riferimento, la parte interessata avrebbe potuto proporre un livello di adeguamento per le caratteristiche fisiche, visto che era a conoscenza dei criteri che non erano stati presi in considerazione e dei parametri previsti nella struttura NCP per tali criteri. In assenza di siffatte richieste quantificate, tale affermazione è stata respinta.

(47)

Una parte interessata ha chiesto se i produttori del paese di riferimento avessero effettuato vendite agli utilizzatori finali e, in caso affermativo, ha chiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale sulla base dell'NCP. Come spiegato al considerando 53 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. L'adeguamento richiesto non è stato ritenuto necessario. In ogni caso questa affermazione, non essendo suffragata da alcun elemento di prova, è stata respinta.

3.1.5.   Margini di dumping

(48)

In assenza di osservazioni, si conferma la metodologia utilizzata per calcolare i margini di dumping, quale descritta ai considerando da 55 a 60 del regolamento provvisorio.

(49)

Tenuto conto degli adeguamenti operati sul valore normale e dell'aumento del confronto, e in assenza di ulteriori osservazioni, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Società

Margine di dumping (%)

Gruppo Baosteel: Baosteel Stainless Steel Co., Ltd; Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd

42,2

Gruppo TISCO: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd; Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd

50,2

Altre società che hanno collaborato

49,1

Tutte le altre società

50,2

3.2.   Taiwan

3.2.1.   Valore normale

(50)

Il metodo di calcolo del valore normale utilizzato, come illustrato ai considerando da 63 a 66 del regolamento provvisorio, non tiene conto delle vendite sul mercato interno a distributori e commercianti.

(51)

Ciò è stato deciso in considerazione della specifica situazione di mercato di Taiwan, in cui i distributori esportano quantità significative della produzione, segnalando al tempo stesso tali esportazioni come vendite per il consumo interno.

(52)

Tale conclusione è fondata su due elementi chiave. In primo luogo, uno dei principali distributori di Taiwan ha ulteriormente esportato la maggior parte dei volumi acquistati presso i produttori, pertanto le vendite in questione non erano vendite sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale di Taiwan. In secondo luogo, i dati di produzione dei produttori noti di Taiwan e le statistiche commerciali di tale paese indicano che le vendite sul mercato interno segnalate dai produttori esportatori noti hanno rappresentato più del 90 % delle esportazioni verso l'Unione e che era compreso anche un 50 % circa di vendite, che sono state esportate.

(53)

Due produttori esportatori hanno contestato l'elemento basato sulle statistiche. Essi hanno affermato che la Commissione ha preso in considerazione unicamente le società che hanno collaborato con esportazioni verso l'Unione nel determinare la produzione totale di Taiwan. Un'altra argomentazione è stata che la Commissione, nell'analisi di cui al precedente considerando 52, dovrebbe considerare il totale statistico delle importazioni di Taiwan come ulteriormente esportato.

(54)

La Commissione ha esaminato le informazioni sulla produzione e sulle vendite interne di tutti i produttori noti di Taiwan, che comprendevano anche quelli indicati da uno dei produttori esportatori. Ciò è stato fatto per ottenere il massimo di precisione possibile nella corrispondenza con i dati statistici. Le informazioni raccolte ulteriormente hanno avuto un impatto restrittivo sul risultato dell'analisi descritta al precedente considerando 52. Su tale base, si è accertato che le vendite sul mercato interno segnalate comprendono circa il 40 % di vendite che sono state esportate.

(55)

Per quanto riguarda il fatto di considerare il totale statistico delle importazioni come integralmente riesportato, come descritto al precedente considerando 53, il produttore esportatore non ha presentato elementi di prova a tal fine. Di norma, le importazioni destinate alla riesportazione rientrano in un regime doganale speciale e non sono considerate vere esportazioni nelle statistiche del commercio. La Commissione non può pertanto trarre alcuna conclusione utile da tale affermazione.

(56)

Inoltre, due produttori esportatori hanno sostenuto che il livello delle vendite interne non prese in considerazione dalla Commissione non era proporzionale alla percentuale indicata al precedente considerando 52. Essi hanno ribadito di non essere a conoscenza della destinazione delle vendite dei loro clienti nazionali. La Commissione ritiene che la mancanza di conoscenza circa la destinazione finale di una vendita non è determinante. La Commissione ha nuovamente esaminato la situazione sulla base degli elementi di prova disponibili nell'inchiesta attuale e ha rivisto di conseguenza le vendite da escludere dalla determinazione del valore normale al fine di rispecchiare quanto più accuratamente possibile la situazione individuale dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Se del caso, alcune delle vendite che nella fase provvisoria erano state escluse dal calcolo del valore normale sono state utilizzate per il calcolo del valore normale.

(57)

Una parte interessata ha contestato l'inclusione delle vendite sul mercato interno a operatori commerciali e distributori nella determinazione del valore normale. Argomentazioni a tal fine sono state presentate nelle osservazioni scritte e nel corso dell'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale il 7 luglio 2015.

(58)

Come indicato al precedente considerando 56, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha proseguito l'esame della classificazione delle vendite ai distributori al fine di ottenere una classificazione più accurata e giuridicamente corretta come vendite sul mercato interno o vendite all'esportazione ai fini della determinazione del valore normale, rinunciando a presumere che tutte le vendite ai distributori fossero destinate all'esportazione. Le osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie sono state esaminate e ulteriori informazioni sono state prese in considerazione.

(59)

Anziché escludere le vendite ai distributori, nel loro insieme, presumendo che tutte le vendite ai distributori fossero destinate all'esportazione, la Commissione ha escluso soltanto le vendite ai distributori per le quali vi sono sufficienti prove oggettive che siano state effettivamente esportate. La Commissione ha esaminato le vendite dichiarate in questione e le ha classificate come vendite sul mercato interno o vendite destinate all'esportazione sulla base della situazione specifica e dei dati di ciascuno dei produttori esportatori interessati. L'esistenza di sconti orientati all'esportazione è stata ad esempio utilizzata come elemento di prova pertinente. Al contrario, elementi soggettivi quali l'intenzione o la conoscenza, o la loro assenza, non hanno svolto alcun ruolo nella valutazione obiettiva effettuata dalla Commissione.

(60)

Un produttore esportatore ha contestato il rifiuto di alcune detrazioni di rottami dal costo di produzione. A sostegno della sua affermazione, esso ha presentato informazioni complementari che dimostrano la perdita di produzione come costo di conversione nella sua tabella dei costi di produzione. Secondo la sua argomentazione, la perdita di produzione è il costo totale del materiale non trasformato in prodotto finito, più le spese generali di produzione assegnate alla perdita di produzione. La Commissione ha esaminato con attenzione la sua argomentazione ma ha ritenuto che il costo del materiale incluso nella perdita di produzione fosse nettamente inferiore all'importo dichiarato come detrazione di rottami. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la società ha ribadito di ritenere che il valore dei rottami dovrebbe essere confrontato con il valore complessivo delle perdite, comprese le spese generali di produzione ad esso assegnati. La Commissione ribadisce la sua opinione che il valore di mercato dei rottami non può essere più elevato del materiale di produzione. La tesi del produttore esportatore è stata pertanto respinta.

(61)

Inoltre, il produttore esportatore non ha dimostrato la fondatezza della sua affermazione relativa al rifiuto di talune detrazioni di rottami precisando il quantitativo effettivo di materiale consumato nella produzione del prodotto in esame, ciò che consentirebbe alla Commissione di valutare la perdita. La società ha sostenuto che il consumo in quantità e in valore per ciascun tipo di apporto di materia prima è stato riportato nei moduli presentati durante la verifica in loco. La Commissione ha constatato che tali dati non riguardavano solo il prodotto in esame, come i prodotti arrotolati laminati a caldo trasformati e venduti come prodotti intermedi. Ciò non consente alla Commissione di verificare le perdite di materiale trasformato in rottami. Poiché le perdite e i rottami sono stati segnalati solo in termini di valore, non è stato possibile stabilire se il consumo di materiale per la fabbricazione del prodotto in esame è stato sufficiente a produrre sia il prodotto in esame che i rottami, detratti dal costo di produzione. Pertanto non si è potuto stabilire in modo attendibile se la perdita denunciata includesse eventuali costi di materiale, come affermato, e quale potrebbe essere la quantità di rottami oggetto di deduzione. Il produttore esportatore ha ribadito la sua argomentazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, senza portare alla luce nuovi fatti.

(62)

Sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie di cui al considerando 62 e ai considerando da 67 a 78 del regolamento provvisorio.

3.2.2.   Prezzo all'esportazione

(63)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive un produttore esportatore ha contestato l'esclusione di determinate esportazioni verso l'Unione, che erano state segnalate sulla base dei certificati di esportazione presentati dai suoi clienti. I certificati di esportazione tuttavia non consentono di identificare il produttore, né l'operazione di vendita indicata dal produttore esportatore. Inoltre i certificati di esportazione non sono stati raccolti in modo omogeneo da tutti i clienti per tutto il periodo dell'inchiesta. Nonostante i grandi sforzi compiuti dal produttore esportatore, la destinazione delle vendite non era verificabile e, in ogni caso, non copriva tutto il periodo dell'inchiesta. La Commissione non ha potuto pertanto determinare in modo attendibile che tali vendite fossero vendite all'esportazione ai fini del calcolo del margine di dumping. L'obiezione è stata pertanto respinta.

3.2.3.   Confronto

(64)

Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per il tasso di cambio utilizzando il tasso del giorno di liquidazione dell'impegno. Per poter operare un confronto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati costantemente utilizzati i tassi di cambio mensili della Banca centrale europea per tutti i produttori esportatori di Taiwan. L'approccio richiesto dal produttore esportatore non sarebbe in linea con il regolamento di base, che richiede l'utilizzo del tasso di cambio applicabile alla data della vendita. La richiesta è stata pertanto respinta.

(65)

Un produttore esportatore ha contestato l'uso dei tassi di cambio mensili della Banca centrale europea e ha insistito sull'utilizzo dei suoi tassi di cambio giornalieri. Il produttore esportatore non ha quantificato la differenza che risulterebbe da tale utilizzo. La Commissione ha utilizzato i tassi mensili per motivi di comparabilità e coerenza, poiché il margine di dumping per questo produttore era parte di un margine di dumping calcolato per un gruppo di produttori collegati in cui soltanto uno aveva chiesto di utilizzare tassi di cambio giornalieri.

3.2.4.   Margini di dumping

(66)

Tenuto conto degli adeguamenti operati sul valore normale di cui al precedente considerando 56, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sono i seguenti:

Tabella 2

Margini di dumping, Taiwan

Società

Margine di dumping (%)

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd.

0

Tang Eng Iron Works Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation

6,8

Altre società che hanno collaborato

6,8

Tutte le altre società

6,8

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(67)

Come illustrato al considerando 90 del regolamento provvisorio, il prodotto simile è stato fabbricato da nove produttori noti dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» nei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(68)

In assenza di ulteriori osservazioni, la definizione dell'industria dell'Unione di cui ai considerando da 90 a 93 del regolamento provvisorio è confermata.

4.2.   Consumo dell'Unione

(69)

In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, le conclusioni provvisorie raggiunte nei considerando da 94 a 96 del regolamento provvisorio sono confermate.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(70)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, le parti interessate hanno reiterato le loro argomentazioni presentate nella fase provvisoria, secondo le quali la Commissione avrebbe erroneamente valutato cumulativamente gli effetti sulle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan. Esse non hanno fornito nuovi elementi di prova a sostegno di tale affermazione.

(71)

Come indicato al precedente considerando 66, in seguito alle osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie è stato accertato che un produttore esportatore di Taiwan non aveva praticato dumping. Di conseguenza le esportazioni di questa società verso l'Unione sono state detratte dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan.

(72)

In assenza di altre osservazioni relative alla valutazione cumulativa, le conclusioni provvisorie raggiunte nei considerando da 97 a 102 del regolamento provvisorio sono confermate.

4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(73)

Come indicato al precedente considerando 71, le importazioni provenienti da un produttore esportatore di Taiwan che non risulta avere praticato dumping sono state detratte dalle importazioni oggetto di dumping. Per ragioni di riservatezza, il volume e la quota di mercato di queste importazioni non possono essere resi noti. Tuttavia, la detrazione del volume trascurabile e della quota di mercato di tali importazioni, che è significativamente inferiore all'1 %, non ha influito sulla tendenza dello sviluppo del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati durante il periodo in esame.

(74)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il volume e la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati e tenuto conto dei risultati riveduti di cui al precedente considerando 73, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio.

4.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(75)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, le parti interessate hanno chiesto ulteriori informazioni concernenti la natura dei «costi successivi all'importazione» di cui al considerando 110, punto ii), del regolamento provvisorio. Tali costi comprendono il costo di movimentazione e magazzinaggio temporaneo dei prodotti importati presso il punto di importazione, la tassa di sdoganamento e le spese bancarie.

(76)

I costi successivi all'importazione sono stati sottoposti a verifica nel corso delle visite presso gli importatori di cui al precedente considerando 7. A seguito di tali visite di verifica la Commissione ha stabilito che i costi di importazione sono inferiori a quelli stabiliti sulla base dei dati disponibili al momento dell'adozione del regolamento provvisorio.

(77)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato di non essere in grado di verificare se tutti i costi legati all'importazione fino alla consegna al primo cliente nell'Unione siano stati debitamente presi in considerazione. Al riguardo, si precisa che la sottoquotazione dei prezzi è un confronto tra il prezzo di vendita franco fabbrica dell'industria dell'Unione e il prezzo dei produttori esportatori, sdoganato alla frontiera dell'Unione. Pertanto i costi fra il porto e il primo acquirente indipendente non sono presi in considerazione in tale confronto.

(78)

Una parte interessata ha osservato che una percentuale significativa del prodotto simile nell'Unione è venduta con una pellicola protettiva (5). Il produttore esportatore ha obiettato che l'utilizzo della pellicola dovrebbe essere preso in considerazione nel NCP utilizzato dalla Commissione, in quanto essa incide notevolmente sul prezzo.

(79)

Tale richiesta è stata presentata molto tardi, circa 11 mesi dopo l'apertura dell'inchiesta e circa 10 mesi dopo che l'NCP era stato comunicato alle parti. In quel momento la Commissione non era in grado di individuare singolarmente le operazioni interessate.

(80)

La Commissione ha tuttavia operato un adeguamento complessivo, sulla base delle informazioni fornite dall'industria dell'Unione in risposta a tale obiezione.

(81)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la stessa parte interessata ha sostenuto che l'adeguamento non doveva essere effettuato in generale, ma solo sulle operazioni in cui il prodotto simile era stato effettivamente ricoperto dalla pellicola protettiva. La parte inoltre non concorda con la valutazione secondo cui la sua richiesta è stata effettuata in ritardo, in quanto tali informazioni erano pubblicamente disponibili prima dell'apertura della presente inchiesta.

(82)

Come già spiegato, la Commissione ha applicato un adeguamento generale in quanto non è stato possibile individuare singolarmente le operazioni interessate. È noto che le operazioni interessate costituiscono una quota non irrilevante di tutte le operazioni. Per giustificare un adeguamento una parte non può limitarsi a fondare la richiesta su informazioni pubblicamente disponibili, ma deve presentare una domanda debitamente motivata.

(83)

L'effetto ottenuto calcolando nuovamente costi d'importazione più bassi è stato ampiamente compensato dall'adeguamento per tenere conto della pellicola protettiva. Grazie all'effetto combinato di tali due adeguamenti è stata ottenuta una media ponderata del margine di sottoquotazione quasi immutata per le importazioni dai paesi interessati sul mercato dell'Unione, con una percentuale compresa tra il 9,8 % e l'11,4 % (rispetto al 9,6 % e all'11,3 % nel regolamento provvisorio). Anche la media ponderata del margine di vendita sottocosto per le importazioni dai paesi interessati sul mercato dell'Unione è rimasta quasi immutata, con una percentuale compresa tra il 23,1 % e il 25,3 % (rispetto al 22,9 % e al 25,2 % nel regolamento provvisorio).

(84)

Una parte interessata ha osservato che dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori vendono quasi esclusivamente a distributori indipendenti o a centri di servizi siderurgici, mentre l'industria dell'Unione vende a distributori, centri di servizi siderurgici integrati e utilizzatori finali. Tale parte interessata sostiene che, per comparare i prezzi, la Commissione deve prendere in considerazione i costi fissi dei centri di servizi in quanto vi è una differenza di stadio commerciale. Tuttavia, un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale può essere effettuato solo se è dimostrato che esistono costanti ed evidenti differenze di prezzo tra gli stadi commerciali, e non sulla base di differenze di costo. L'effettiva comparazione dei prezzi ai quali l'industria dell'Unione ha venduto in entrambi gli stadi commerciali sul mercato dell'Unione ha evidenziato che, come indicato al considerando 112 del regolamento provvisorio, la differenza di stadio commerciale non ha avuto alcun impatto sui prezzi. Nessuna parte interessata ha presentato informazioni tali da confutare tale conclusione. Nel caso in questione le condizioni per un adeguamento a motivo di differenze dello stadio commerciale non sono pertanto soddisfatte.

(85)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la stessa parte ha sostenuto che, confrontando i prezzi di vendita dei centri di servizi dell'industria dell'Unione con i prezzi dei produttori esportatori, presumibilmente non si effettua un confronto tra elementi comparabili. A tale proposito, la parte ha sostenuto che le vendite dei centri di servizi dell'industria dell'Unione riguardano in gran parte prodotti oggetto di trasformazione ulteriore quali nastri, prodotti arrotolati stretti e dischi, mentre gli esportatori vendono principalmente prodotti arrotolati standard.

(86)

A tale riguardo occorre osservare che i prodotti arrotolati standard non sono stati confrontati con i prodotti stretti come nastri o prodotti arrotolati stretti. La larghezza del prodotto era uno degli elementi dell'NCP, il quale assicura che sono stati confrontati solo i prodotti di larghezza simile. Per quanto riguarda i dischi, essi non sono stati inclusi nel confronto, poiché non sono stati esportati nell'Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione.

(87)

In assenza di altre osservazioni relative ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati e alla sottoquotazione dei prezzi, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 107 a 112 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni di carattere generale

(88)

Le parti interessate hanno ribadito che i dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione dovrebbero essere utilizzati in modo coerente per la valutazione del pregiudizio, senza operare una distinzione tra indicatori macroeconomici e indicatori microeconomici. Tuttavia, un tale approccio porterebbe ad ignorare le informazioni disponibili a livello dell'industria dell'Unione riguardanti produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività e ampiezza del margine di dumping.

(89)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una delle parti interessate ha ribadito la tesi secondo cui il fatto che il maggiore produttore dell'Unione, Outokumpu, non facesse parte del campione altera l'analisi del pregiudizio. Come indicato al considerando 93 del regolamento provvisorio, il campione è stato ritenuto rappresentativo, dato che rappresentava circa il 50 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Pertanto, il fatto che Outokumpu non abbia collaborato all'inchiesta non incide sulla rappresentatività del campione selezionato né sulla qualità dei dati verificati dei produttori inseriti nel campione.

(90)

Alcune parti interessate hanno affermato che, quando gli indicatori di pregiudizio sono suddivisi in indicatori macroeconomici e microeconomici, non si può trarre una conclusione significativa in merito alla misura in cui i produttori inseriti nel campione abbiano subito un (eventuale) pregiudizio. Questa argomentazione non è pertinente. A norma dell'articolo 3 del regolamento di base, l'accertamento del pregiudizio viene effettuato a livello dell'industria dell'Unione. Il campionamento è una tecnica di cui all'articolo 17 del regolamento di base, che consente alla Commissione di limitare il numero delle parti oggetto dell'inchiesta (in questo caso i produttori dell'Unione) quando tale numero è elevato. Tuttavia, il campionamento non limita la determinazione del pregiudizio al campione dei produttori dell'Unione. Alcuni indicatori del pregiudizio, quali, tra l'altro, la quota di mercato e il volume delle vendite, possono essere esaminati in modo significativo solo a livello dell'industria dell'Unione. Inoltre, i risultati per quanto riguarda il campione sono considerati rappresentativi per il livello dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, tutte le informazioni disponibili per quanto concerne l'industria dell'Unione nel suo complesso dovrebbero essere prese in considerazione.

(91)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alle considerazioni di carattere generale sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 107 a 112 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

(92)

In materia di occupazione, le parti interessate hanno sostenuto che il calo dell'occupazione era dovuto ad un aumento della produttività dell'industria dell'Unione. Tuttavia, l'aumento della produttività del 6 % nel corso del periodo in esame è stato di gran lunga inferiore rispetto al calo dell'occupazione dell'11 %. Questa diminuzione è anche influenzata dal volume di produzione dell'industria dell'Unione, che è diminuito del 5 % in un mercato in crescita.

(93)

Come descritto sopra, a causa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre la sua produzione in un mercato in crescita. Se l'industria dell'Unione fosse stata in grado di trarre vantaggio dalla crescita del mercato e di aumentare la propria produzione in linea con la domanda crescente, l'incremento della produzione avrebbe controbilanciato l'aumento della produttività. La conseguente perdita di posti di lavoro sarebbe stata molto più contenuta. Si ritiene pertanto che il calo dell'occupazione sia principalmente determinato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, e che l'aumento dell'efficienza dell'industria dell'Unione abbia avuto soltanto un impatto trascurabile.

(94)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che l'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata significativamente del 55 % dal periodo tra il 2004 e il 2007. Tuttavia, il dato relativo all'occupazione indicato nel regolamento riguarda l'industria dell'Unione nel suo insieme, mentre il dato relativo all'occupazione fornito per il periodo tra il 2004 e il 2007 si riferisce solo ad una parte dell'industria dell'Unione. Queste cifre non sono pertanto comparabili e non mostrano una tendenza all'aumento dell'occupazione.

(95)

In assenza di altre osservazioni relative agli indicatori macroeconomici, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 121 a 132 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(96)

Le parti interessate hanno ribadito le loro tesi, secondo cui i prezzi di vendita seguono i costi delle materie prime, in particolare cromo e nichel, e l'andamento dei prezzi dell'industria dell'Unione dovrebbe essere analizzato escludendo l'«extra di lega».

(97)

Tali parti hanno presentato informazioni supplementari riguardanti l'oscillazione del prezzo di base, di cui al considerando 141 del regolamento provvisorio. I dati riguardavano i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo della qualità 304, con uno spessore di 2 mm, con finitura 2B, venduti dai produttori dell'Unione (6). Secondo tali dati, il prezzo di base è diminuito costantemente durante tutto il periodo in esame dell'11 % circa, passando da 1 015 EUR/tonnellata nel 2010 a 907 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta. Il livello di tale riduzione è inferiore alla diminuzione da 1 200 EUR/tonnellata a 1 000 EUR/tonnellata riportata nel regolamento provvisorio, ma sostiene la conclusione relativa ad una significativa diminuzione del prezzo di base.

(98)

Una parte interessata ha sostenuto che gli elementi di prova illustrati al considerando 141 del regolamento provvisorio riguardanti l'analisi del prezzo di base sono insufficienti per suffragare la conclusione che il prezzo di base è diminuito nel periodo in esame per l'industria dell'Unione, poiché sarebbero stati presentati da un solo produttore dell'Unione.

(99)

Pur essendo state presentate da un solo produttore dell'Unione, le informazioni non si riferiscono solo ad un produttore dell'Unione. Infatti tali informazioni si riferiscono a dati pubblicati da CRU, una rinomata società di consulenza per l'industria siderurgica. CRU ha pubblicato le informazioni per il mercato tedesco nel suo insieme, e non per i prezzi dei singoli produttori dell'Unione. Inoltre, il fatto che i prezzi di base siano costantemente diminuiti durante tutto il periodo in esame è stato confermato da informazioni fornite da altre parti interessate, come indicato al precedente considerando 97.

(100)

Si è pertanto concluso che il calo dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione è causato sia dalla diminuzione dei costi delle materie prime che dalla diminuzione significativa del prezzo di base, che non è collegato all'andamento dei costi delle materie prime. L'ultima parte della diminuzione del prezzo, vale a dire la diminuzione del prezzo di base, dimostra che l'industria dell'Unione ha dovuto abbassare ulteriormente i prezzi nel corso di tutto il periodo in esame, nonostante stesse subendo perdite a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.

(101)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un importatore ha sostenuto che le informazioni riguardanti l'andamento del prezzo di base di cui sopra sono costituite da «opinioni soggettive» del produttore europeo, che dovrebbero essere ulteriormente verificate. Tuttavia, le informazioni di cui al precedente considerando 97 non sono state fornite da un produttore europeo, ma da un'associazione di esportatori, una parte contraria all'istituzione di misure. Poiché queste informazioni sono in linea con le informazioni pubblicamente disponibili fornite dalle società di consulenza specializzate, sono considerate attendibili.

(102)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un'altra parte interessata ha sostenuto che la diminuzione del prezzo di base era dovuta in ampia misura a un valore eccezionalmente elevato nel secondo trimestre del 2010. La parte non ha fornito elementi che spieghino perché tale periodo non dovrebbe essere preso in considerazione nell'analisi dell'andamento del prezzo di base. Poiché l'analisi degli indicatori di pregiudizio deve coprire l'intero periodo in esame, tale argomentazione non può essere accolta.

(103)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha osservato che, secondo la tabella 11 del regolamento provvisorio, il prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione è stato sempre superiore al costo unitario di produzione durante tutto il periodo in esame. Questa differenza dovrebbe significare che le perdite subite dai produttori dell'Unione sono inspiegabili.

(104)

A tale proposito si osserva che il costo unitario di produzione nella tabella 11 del regolamento provvisorio comprende solo il costo di produzione, senza le spese generali, amministrative e di vendita. Pertanto, un confronto diretto tra questo costo unitario e il prezzo di vendita unitario non può evidenziare l'utile realizzato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

4.4.3.2.   Scorte

(105)

Le parti interessate hanno commentato la diminuzione del 7 % delle scorte nel periodo in esame, considerandola un segnale di una sana situazione dell'industria dell'Unione.

(106)

Tuttavia, la diminuzione delle scorte del 7 % nel corso del periodo in esame segue semplicemente i risultati di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Infatti, come evidenziato dalla tabella 13 del regolamento provvisorio, il livello delle scorte rappresentava circa il 15 % della produzione in tutto il periodo in esame. Le piccole fluttuazioni tra il 14 % e il 16 %, dato il livello modesto, dovrebbero essere considerate normali variazioni delle scorte.

(107)

Inoltre, alcune parti interessate hanno affermato che un livello delle scorte pari al 15 % della produzione annua, che corrisponde a circa 2 mesi di fatturato, è elevato per un'industria che produce principalmente su ordinazione. Questo livello delle scorte è dovuto alla differenza temporale tra la produzione e le diverse fasi del processo di vendita nonché a diversi modelli di vendita. Di conseguenza, il livello delle scorte pari al 15 % della produzione non può essere considerato particolarmente elevato.

(108)

La Commissione conferma che le scorte non sono considerate un indicatore significativo ai fini dell'inchiesta.

4.4.3.3.   Investimenti

(109)

Le parti interessate hanno osservato che l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti massicci, superiori a un miliardo di EUR/anno durante l'intero periodo in esame. In relazione a tale obiezione la Commissione ha stabilito che il livello di investimenti di cui al regolamento provvisorio era in realtà il livello del valore contabile netto totale degli attivi. L'effettivo livello degli investimenti è riportato nella tabella seguente, che sostituisce la rispettiva riga nella tabella 14 del regolamento provvisorio:

Tabella 3

Investimenti, tutti i produttori dell'Unione (parte degli indicatori di pregiudizio)

 

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

Investimenti (EUR)

37 490 603

48 191 901

70 857 777

53 367 691

Indice (2010 = 100)

100

129

189

142

(110)

Gli investimenti effettivi sono aumentati di 89 punti percentuali, passando da 37 milioni di EUR nel 2010 a 70 milioni di EUR nel 2012, per poi diminuire di 47 punti percentuali fino a 53 milioni di EUR durante il periodo in esame. Tuttavia, questo aumento nominale è dovuto a un livello molto basso degli investimenti nel 2010. In effetti, il livello degli investimenti era talmente basso che il valore contabile netto degli attivi è diminuito costantemente durante il periodo in esame, come indicato nella tabella 14 del regolamento provvisorio.

(111)

Anche se tale indicatore di pregiudizio è nominalmente migliorato durante il periodo in esame, esso non pregiudica la valutazione del pregiudizio complessivamente negativa della Commissione, in quanto questo indicatore era depresso durante tutto il periodo in esame.

(112)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha sostenuto che, dopo la revisione degli investimenti, dovrebbe essere rivisto anche l'indicatore relativo all'«utile sul capitale investito». Tuttavia l'indicatore per l'utile sul capitale investito corrisponde all'utile come percentuale del valore contabile netto degli investimenti, come indicato al considerando 150 del regolamento provvisorio. La revisione dell'indicatore per gli investimenti non ha pertanto alcuna incidenza sull'utile sul capitale investito. Di conseguenza l'utile sul capitale investito non deve essere rivisto, dato che era stato indicato correttamente nel regolamento provvisorio.

(113)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che un investimento complessivo di 209 milioni di EUR per l'intero periodo in esame non risulta compatibile con la situazione di società che patiscono pregiudizio. Tuttavia, come indicato al precedente considerando 110, il livello degli investimenti era depresso durante tutto il periodo in esame. Questa argomentazione non può quindi essere accettata.

(114)

In assenza di altre osservazioni relative agli indicatori microeconomici, si confermano le altre conclusioni raggiunte nei considerando da 135 a 151 del regolamento provvisorio.

4.5.   Conclusione relativa al pregiudizio

(115)

Sulla base di quanto esposto finora e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 152 a 155 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(116)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati avessero causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati alcun eventuale pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni.

(117)

Le parti interessate (produttori esportatori e distributori) hanno reiterato le affermazioni relative al nesso di causalità presentate durante la fase provvisoria, senza presentare alcun nuovo elemento. Le affermazioni in questione riguardavano, tra l'altro, il basso livello delle importazioni, i prezzi delle importazioni che seguono i prezzi delle materie prime, le importazioni da altri paesi e le capacità eccessive dell'industria dell'Unione. Poiché non sono stati apportati nuovi elementi, si ritiene che le osservazioni siano state esaminate in dettaglio nei considerando da 156 a 208 del regolamento provvisorio. A fini di chiarezza, talune osservazioni sono anche discusse qui di seguito.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(118)

Alcune parti interessate hanno ribadito che le importazioni dai paesi interessati, ad un livello del 4,3 % per la RPC e del 5,1 % per Taiwan durante il periodo dell'inchiesta non potevano essere la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in particolare essendo la quota di mercato dell'industria dell'Unione nello stesso periodo pari all'80 % circa. La Commissione ha appurato che durante il periodo dell'inchiesta le importazioni oggetto di dumping dai paesi in questione determinavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione di una percentuale compresa tra il 9,8 % e l'11,4 %, come illustrato al precedente considerando 83. Le importazioni possono non rappresentare una limitazione perfetta della concorrenzialità ma, come già indicato al considerando 158 del regolamento provvisorio, esercitano una pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione e pertanto non hanno consentito all'industria dell'Unione né di mantenere la sua quota di mercato né di operare in condizioni di redditività. Inoltre, come indicato al precedente considerando 70, la Commissione ha stabilito che sussistevano le condizioni per una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dalla RPC e da Taiwan, che hanno raggiunto complessivamente il 9,5 % durante il periodo dell'inchiesta.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni non oggetto di dumping da Taiwan

(119)

Come illustrato al precedente considerando 66, in seguito alle osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie è stato accertato che un produttore esportatore di Taiwan non aveva praticato dumping. L'impatto di tali importazioni sulla situazione generale dell'industria dell'Unione deve quindi essere analizzato, in quanto esse non sono più incluse nelle importazioni oggetto di dumping.

(120)

Tuttavia, il volume di queste importazioni era stato trascurabile per tutto il periodo in esame e la loro quota di mercato era sempre rimasta notevolmente al di sotto dell'1 %. La Commissione ha quindi concluso che, tenuto conto del volume trascurabile delle importazioni non oggetto di dumping da Taiwan, esse non hanno contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.2.   Importazioni da altri paesi terzi

(121)

Un produttore esportatore ha affermato che i prezzi delle importazioni da altri paesi, come la Corea del Sud e il Sud Africa, sono inferiori a quelli dalla RPC e, unitamente alle importazioni dall'India, i cui prezzi sono simili a quelli delle importazioni cinesi, potrebbero esercitare una pressione sui prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La parte sostiene inoltre che i prezzi medi da questi tre paesi sono inferiori al prezzo medio non pregiudizievole dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(122)

Tuttavia, come già osservato nel considerando 174 del regolamento provvisorio, i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono costituiti da acciaio di varie qualità, con notevoli differenze di prezzo che non hanno potuto essere prese in considerazione in sede di calcolo del prezzo medio da parte di Eurostat. Di conseguenza non ha senso confrontare semplicemente i prezzi medi, senza tenere conto di queste differenze. In effetti, la sottoquotazione per la RPC e Taiwan non è stata stabilita sulla base dei prezzi medi, ma sulla base di un confronto per tipo di prodotto, come indicato al considerando 111 del regolamento provvisorio.

(123)

La stessa parte afferma inoltre che le importazioni dall'India e dalla Corea del Sud hanno registrato un aumento significativo, tanto in termini assoluti che relativi. L'esclusione di questi paesi sarebbe quindi pregiudizievole ai fini dell'obiettività.

(124)

Per quanto riguarda la Corea del Sud, la sua quota di mercato è passata dal 2,3 % al 2,8 % nel corso del periodo in esame, con un aumento di soli 0,5 punti percentuali. Le importazioni dall'India sono invece aumentate più rapidamente, ma hanno occupato una quota di mercato molto bassa, inferiore al 2 %, durante tutto il periodo in esame. Ciò dimostra che vi sono differenze obiettive tra la situazione della RPC e di Taiwan, da un lato, e quella dell'India e della Corea del Sud, dall'altro.

(125)

La stessa parte rileva inoltre che la Commissione non ha fornito spiegazioni in merito a ciò che ha causato l'aumento generale dei prezzi nel 2011 e alla causa della diminuzione dei prezzi nel 2012.

(126)

Il considerando 138 del regolamento provvisorio spiega che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono influenzati dall'andamento dei costi delle materie prime, principalmente di cromo e nichel. Poiché i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno seguito una tendenza simile, si può presumere che i motivi dell'andamento dei prezzi siano simili. Tuttavia, come segnalato nel considerando 174 del regolamento provvisorio, i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono costituiti da acciaio di varie qualità, con notevoli differenze di prezzo che non hanno potuto essere prese in considerazione in sede di calcolo del prezzo medio da parte di Eurostat.

(127)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che le importazioni dalla Corea del Sud, dall'India e dal Sud Africa non possono essere considerate trascurabili, dato che durante il periodo dell'inchiesta la loro quota di mercato cumulata ammontava al 6,3 %. Tuttavia, nessuna di queste importazioni è stata considerata trascurabile nel regolamento provvisorio e i loro effetti sono state debitamente analizzati.

(128)

La stessa parte ha inoltre affermato che le importazioni dalla RPC sono state in gran parte della qualità 304. Altri tipi di prodotto, come quelli delle gamme di qualità 316, 316L e 321, si vendono a prezzi più elevati, in quanto hanno un più alto tenore di nichel. Pertanto, nonostante l'affermazione di cui al considerando 174 del regolamento provvisorio, le importazioni dagli altri paesi terzi devono essere o di qualità 200 (un prodotto di nicchia nell'Unione) o sostanzialmente oggetto di dumping. L'asserzione lascia intendere pertanto che il prezzo medio della RPC sia relativamente basso, dato che presumibilmente solo i prodotti di nicchia hanno un prezzo inferiore a quello della qualità più richiesta venduta dagli esportatori cinesi.

(129)

Questa valutazione non tiene conto tuttavia della gamma di qualità 400 dal basso prezzo di vendita che, come indicato al considerando 189 del regolamento provvisorio, è un prodotto dell'Unione. Infatti, la RPC ha esportato una quota relativamente elevata di prodotti di qualità 300 dal prezzo elevato. Ciò è dimostrato dal fatto che la RPC e Taiwan applicavano margini di sottoquotazione simili, malgrado i prezzi cinesi durante il periodo dell'inchiesta siano stati in media superiori di oltre 100 EUR rispetto ai prezzi di Taiwan, come illustrato nella tabella 7 del regolamento provvisorio.

5.2.3.   Risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni

(130)

Una parte interessata ha sostenuto che il calo dei prezzi all'esportazione dell'11 %, illustrato nella tabella 16 del regolamento provvisorio, dimostra che questo calo dei prezzi ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(131)

In tale contesto il considerando 138 del regolamento provvisorio spiega che sia i costi che i prezzi sono influenzati dall'andamento dei costi delle materie prime, principalmente di cromo e nichel. Il calo dei prezzi sui mercati di esportazione è simile alla diminuzione dei prezzi sul mercato dell'Unione e quindi è indotto dagli stessi fattori di costo.

(132)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che non era stata fornita nessuna valutazione o spiegazione relativa al calo dei prezzi all'esportazione. A tale riguardo, il considerando precedente affronta chiaramente tale questione, spiegando che la diminuzione del prezzo all'esportazione è trainata dall'andamento dei costi delle materie prime.

5.2.4.   Eccesso di capacità

(133)

Le parti interessate hanno sostenuto che il basso utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è stato causato dall'eccesso di capacità installata prima del 2010. Tuttavia, il 2010 è stato l'anno con il massimo utilizzo della capacità in tutto il periodo in esame. Si ricorda che durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è diminuito dal 77 % al 70 %, principalmente a causa di una flessione dei volumi di produzione. A causa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre la sua produzione in un mercato in crescita. Si ritiene pertanto che il calo dell'utilizzo degli impianti non possa essere causato da un eccesso di capacità installata prima del 2010.

5.2.5.   Timori per la concorrenza

(134)

Per quanto riguarda l'analisi del nesso di causalità dei problemi di concorrenza di cui ai considerando da 183 a 194 del regolamento provvisorio, una parte interessata ha osservato che l'analisi della Commissione era insufficiente. La Commissione avrebbe ignorato le sue richieste e interpretato erroneamente gli elementi forniti nella concentrazione Outokumpu/INOXUM e gli elementi fattuali della presente inchiesta. A sostegno di tale affermazione, la parte precisa che i quattro principali produttori dell'Unione sono ancora in una posizione dominante sul mercato e detengono l'80 % circa della quota di mercato.

(135)

Tale obiezione risulta di fatto infondata. La quota di mercato dell'industria dell'Unione era effettivamente dell'80 % durante il periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella 9 del regolamento provvisorio. Tuttavia, come indicato al considerando 90 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione è costituita da nove produttori noti. Ciò comprende i quattro principali produttori integrati e cinque piccoli produttori.

(136)

La stessa parte ha sostenuto che la DG Concorrenza ha evidenziato che «solo quattro grandi società dell'UE sono attive sul mercato, seguite da un gruppetto di piccole società non europee, ciascuna delle quali rappresenta non più del 5 % del mercato», in riferimento al considerando 351 della decisione sulla concentrazione Outokumpu/INOXUM.

(137)

Questa presunta citazione è tuttavia erronea. La citazione corretta è «solo quattro grandi società sono attive sul mercato, seguite da un gruppetto di piccole società europee e non europee.» È quindi evidente che la parte ha citato in modo erroneo la decisione sulla concentrazione Outokumpu/INOXUM, dimenticando completamente cinque piccoli produttori dell'Unione.

(138)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, la stessa parte ha riconosciuto l'omissione dei piccoli produttori europei dalla citazione, perché rappresentano ciascuno non più del 5 % del mercato. La parte ha ribadito comunque il fatto che i quattro principali produttori integrati hanno una quota di mercato dell'80 %, riferendosi al sopracitato considerando 135. Tuttavia, come affermato in tale considerando, la quota di mercato dell'80 % si riferisce a tutti i nove produttori noti dell'Unione. L'affermazione è pertanto infondata di fatto e può quindi essere respinta.

(139)

La stessa parte ha fatto riferimento al considerando 187 del regolamento provvisorio, sostenendo che l'affermazione «benché possa non essere rilevante attualmente, la pressione esercitata dalle importazioni è probabilmente destinata ad aumentare in futuro» è puramente speculativa e si riferisce a un caso ipotetico in futuro. Tale valutazione è erronea. La citata dichiarazione deriva dalla decisione in materia di concentrazioni Outokumpu/INOXUM e l'affermazione «in futuro» fa dunque riferimento ad eventi successivi alla data di adozione della decisione in materia di concentrazioni. Come indicato nello stesso considerando del regolamento provvisorio, le importazioni dalla RPC e da Taiwan sono aumentate del 70 % durante il periodo in esame. Inoltre, il regolamento relativo alla registrazione ha stabilito che le importazioni dalla RPC sono ulteriormente aumentate del 115 % per la RPC e del 66 % per Taiwan nel 2014 (7). Tali aumenti continui dei volumi delle importazioni dimostrano che l'affermazione non era speculativa e che gli aumenti non erano «casi ipotetici in futuro», ma si sono concretizzati tra l'adozione della decisione sulla concentrazione Outokumpu/INOXUM e la pubblicazione del regolamento provvisorio.

(140)

In assenza di nuove informazioni attendibili al riguardo, la Commissione conferma le conclusioni di cui ai considerando da 183 a 194 del regolamento provvisorio, secondo le quali le condizioni di concorrenza nell'Unione non sarebbero state tali da impedire alle importazioni in dumping dai paesi interessati di arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.2.6.   Presunta natura ciclica dell'andamento del volume delle importazioni

(141)

Al considerando 105 del regolamento provvisorio si è concluso che le importazioni sono aumentate in modo costante durante l'intero periodo in esame, ad eccezione del 2012. Le parti interessate hanno tuttavia sostenuto che l'andamento dei volumi delle importazioni durante il periodo in esame non ha evidenziato una costante tendenza al rialzo, ma è stato piuttosto soggetto ad un andamento ciclico, in cui il 2010 e il 2012 hanno registrato un livello minimo delle importazioni, mentre il 2011 e il 2013 sono stati caratterizzati da picchi di importazioni Al fine di valutare tale affermazione, le importazioni dai paesi interessati comunicate da Eurostat sono state esaminate nel corso di un periodo di tempo più lungo. Per ragioni di riservatezza, le esigue importazioni provenienti dal produttore esportatore taiwanese che è risultato non avere praticato dumping, non sono state escluse. Esse non hanno tuttavia alcun impatto sulla tendenza illustrata nella tabella 4.

Tabella 4

Volumi delle importazioni dai paesi interessati

 

2009

2010

2011

2012

Periodo dell'inchiesta

2014

Volumi delle importazioni (t)

87 517

184 140

269 845

220 151

312 517

583 460

Indice (2010 = 100)

48

100

147

120

170

317

Fonte: Eurostat

(142)

Tali statistiche delle importazioni evidenziano che, per quanto riguarda il periodo dal 2009 al 2014, il 2012 è stato l'unica eccezione ad un generale aumento dei volumi delle importazioni dai paesi interessati.

5.2.7.   Calo delle vendite e della produzione, nonostante l'aumento degli ordinativi

(143)

Una parte interessata ha sostenuto che il basso livello della produzione e dei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sta diminuendo nonostante i volumi degli ordinativi stiano aumentando. In effetti, le informazioni contenute nella denuncia indicano che il volume degli ordinativi supera il volume delle vendite con un margine significativo. Tuttavia, i due dati non sono direttamente confrontabili, perché non si rapportano alla stessa base. In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie l'industria dell'Unione ha presentato informazioni aggiuntive in merito alla comparabilità di tali cifre in risposta a tale obiezione. Confrontando le informazioni sugli ordinativi e sulle vendite su una base comparabile, tale differenza è effettivamente trascurabile.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(144)

In assenza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano le altre conclusioni raggiunte nei considerando da 156 a 208 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(145)

Come illustrato al considerando 209 del regolamento provvisorio, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha verificato se si potesse ritenere manifestamente contrario all'interesse dell'Unione prendere provvedimenti in questo caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli.

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(146)

Come indicato nei considerando da 210 a 212 del regolamento provvisorio, la maggior parte dell'industria dell'Unione si è dichiarata favorevole all'istituzione di misure, mentre il più grande produttore dell'Unione (Outokumpu) ha continuato a rimanere in silenzio. Inoltre un produttore di nastri di precisione, prodotto in esame, ha manifestato il proprio sostegno alle misure dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti e dei distributori

(147)

Come già indicato al precedente considerando 7, al fine di valutare la fondatezza delle affermazioni presentate in dettaglio, la Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi di tre importatori e due utilizzatori, in Italia e in Polonia.

(148)

Come indicato nei considerando da 213 a 217 del regolamento provvisorio, gli importatori e i distributori indipendenti sono stati molto attivi nel caso in questione, essendo generalmente contrari all'istituzione di misure.

(149)

Una parte interessata ha formulato osservazioni sulle differenze di qualità. Essa ha affermato che la qualità offerta dai produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dell'India e degli USA non raggiunge lo stesso livello standard se la si confronta con la produzione dell'industria dell'Unione oppure con le importazioni dalla RPC e da Taiwan. Tale argomentazione non è stata suffragata da prove. Come indicato al considerando 101 del regolamento provvisorio, i produttori in generale rispettano le stesse norme applicabili su scala mondiale e non è stata fornita alcuna prova del fatto che questo non succeda per i produttori dell'India o degli USA.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(150)

Diversi produttori esportatori e distributori hanno nuovamente espresso preoccupazioni in merito a possibili effetti negativi delle misure sugli utilizzatori. Tuttavia gli stessi utilizzatori non hanno condiviso tali preoccupazioni e il loro grado di partecipazione nel caso in questione è rimasto molto basso.

6.4.   Interesse delle altre parti

(151)

Il sindacato tedesco dei metalmeccanici (IG Metall) si è espresso a favore delle misure. IG Metall ha espresso preoccupazioni per l'impatto negativo delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione. Tale sindacato rappresenta anche i lavoratori di importanti industrie utilizzatrici, quali l'industria automobilistica e degli elettrodomestici.

6.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(152)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'Unione, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 209 a 222 del regolamento provvisorio.

7.   RETROATTIVITÀ

(153)

Per quanto riguarda un'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping occorre prendere in considerazione i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), un criterio fondamentale che va soddisfatto è che vi sia «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni»«oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta».

(154)

Da un confronto tra la media mensile delle importazioni (8) di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nel periodo dell'inchiesta e quella per il periodo di registrazione (17 dicembre 2014-25 marzo 2015) risulta un calo dei volumi di importazione per il periodo di registrazione. Infatti, come indicato nella tabella 6 del regolamento provvisorio, la media mensile dei quantitativi delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dai paesi interessati ammontava a 26 043 tonnellate (9) nel corso dell'inchiesta. A titolo di confronto, nel periodo della registrazione il volume mensile medio delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dai paesi interessati era di circa 22 000 tonnellate, pari a circa il 15 % in meno. Per ragioni di riservatezza, le esigue importazioni provenienti dal produttore esportatore taiwanese che è risultato non avere praticato dumping, non sono state escluse.

(155)

Pertanto, il criterio concernente un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni non è soddisfatto. Si conclude di conseguenza che il dazio antidumping definitivo non debba essere riscosso retroattivamente prima della data di applicazione delle misure provvisorie.

(156)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha chiesto la riscossione retroattiva del dazio e ha sostenuto che la Commissione ha preso in considerazione un periodo non corretto per stabilire se imporre le misure con effetto retroattivo. La parte ha sostenuto che si dovrebbe prendere in considerazione l'andamento delle importazioni nell'intero periodo successivo al periodo dell'inchiesta per determinare se vi sia un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.

(157)

La parte fa riferimento a un aumento delle importazioni tra febbraio e dicembre 2014, vale a dire da prima dell'apertura dell'inchiesta fino a circa due settimane dopo l'inizio della registrazione delle importazioni. In effetti, l'andamento delle importazioni ha evidenziato un aumento in tale periodo, tuttavia tale aumento non ha indotto la probabilità che gli effetti riparatori delle misure da imporre a partire dal 26 marzo 2015 sarebbero gravemente compromessi se altre misure non fossero applicate a partire dal 17 dicembre 2014.

(158)

Questo è dovuto al fatto che, dopo il luglio 2014 (poco dopo l'apertura dell'inchiesta) e ancora di più dopo il dicembre 2014 (inizio della registrazione) l'andamento delle importazioni ha evidenziato una tendenza al ribasso, raggiungendo livelli di importazione pari a quelli del periodo dell'inchiesta e persino inferiori, come osservato al precedente considerando 154. Per il periodo per il quale la parte chiede l'applicazione retroattiva dei dazi (un periodo limitato a 90 giorni prima dell'istituzione delle misure provvisorie, vale a dire dal 26 dicembre 2014 al 25 marzo 2015), l'andamento delle importazioni non è certamente caratterizzato da un aumento, ma da una diminuzione, e quindi a tali importazioni non potrebbe essere attribuito nessun effetto pregiudizievole.

(159)

Su tale base la Commissione ha ritenuto che le condizioni giuridiche per utilizzare il suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non fossero soddisfatte.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(160)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(161)

Le parti interessate hanno sostenuto che l'utile di riferimento non dovrebbe essere basato sul 2007, che sarebbe stato un anno eccezionalmente buono per l'industria siderurgica. Le informazioni a disposizione della Commissione hanno tuttavia dimostrato che, per il periodo 2004-2007, l'anno 2007 è stato soltanto il terzo anno migliore per quanto riguarda la redditività dell'industria.

(162)

Una parte interessata ha inoltre argomentato che l'anno 2007 è stato effettivamente eccezionale, perché si componeva di trimestri con risultati molto diversi. In effetti, durante i primi due trimestri del 2007 l'industria ha registrato buoni risultati, raggiungendo margini di profitto superiori al 10 %. Il terzo ed il quarto trimestre hanno tuttavia fornito un quadro molto diverso, con margini di profitto leggermente superiori al punto di pareggio o addirittura negativi.

(163)

È in effetti probabile che questo andamento sia eccezionale, ma ciò dimostra anche che la media complessiva per il 2007 non può essere eccezionalmente elevata, in quanto riguarda due trimestri di buoni risultati e due trimestri di scarsi risultati dell'industria dell'Unione.

(164)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che l'utile di riferimento è comparativamente più elevato che in altre inchieste riguardanti prodotti siderurgici quali tubi saldati (10) e prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati (11). La parte tuttavia non fornisce alcun elemento che spieghi perché informazioni concernenti un'industria che produce un prodotto diverso siano più pertinenti che informazioni relative all'industria dell'Unione che produce prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Inoltre, le informazioni utilizzate nei casi sia dei tubi saldati che dei prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati non sono basate su dati più recenti rispetto al caso in questione. Queste informazioni non sono pertanto considerate più pertinenti dei dati utilizzati nel regolamento provvisorio.

(165)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che il margine di profitto ottenuto dall'industria dell'Unione nel 2007 non può essere ritenuto affidabile o rappresentativo, poiché le condizioni del mercato erano anomale, come descritto nel considerando 162 di cui sopra. Tale parte non ha tuttavia rimesso in discussione il fatto che il 2007 è stato solo il terzo anno migliore in termini di redditività dell'industria, come indicato al considerando 161 di cui sopra. Dato che i profitti ottenuti dall'industria dell'Unione sono in linea con la redditività raggiunta negli anni precedenti, tra il 2004 e il 2006, l'argomentazione secondo cui l'utile del 2007 non può essere affidabile o rappresentativo non può essere accolta.

(166)

Una parte interessata ha sostenuto che, nel calcolare il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile sommando ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione la perdita effettiva subita durante il periodo dell'inchiesta e aggiungendo il sopracitato margine di profitto dell'8,1 %, la Commissione si discosta dalla sua presunta prassi consolidata di stabilire il prezzo non pregiudizievole aggiungendo l'utile di riferimento al costo di produzione.

(167)

Entrambe le pratiche esistono e sono applicate. In assenza di vendite comparabili dell'industria dell'Unione, il prezzo non pregiudizievole può essere stabilito aggiungendo l'utile di riferimento ai costi totali. Nel caso in questione, tuttavia, vi sono state vendite comparabili. Inoltre, il prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione era costituito da migliaia di tipi di prodotto e tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione avevano una vasta rete di società collegate, compresi i centri di servizio siderurgico, che hanno sostenuto costi. È stato pertanto ritenuto impraticabile raccogliere le informazioni sui costi per ciascun tipo di prodotto a livello di NCP. I costi complessivi sono invece stati definiti aggiungendo al prezzo di vendita medio ponderato la media ponderata delle perdite sostenute. Quindi, il margine di profitto dell'8,1 % è stato aggiunto ai costi totali così calcolati.

(168)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la stessa parte interessata ha fornito ulteriori argomentazioni per spiegare perché il prezzo non pregiudizievole dovrebbe essere calcolato aggiungendo l'utile di riferimento al costo di produzione.

(169)

In primo luogo, la parte ha osservato che vi è una significativa differenza di prezzo tra i vari NCP, del 150 %, che non può essere ricondotta a differenze di costo. Tale argomentazione non è tuttavia stata suffragata da alcun elemento di prova. In effetti, si conferma che i vari NCP presentano differenze di costo molto significative, dovute a differenze nella qualità di acciaio, nelle larghezze, nello spessore e nella finitura. Si conferma che la differenza di costo tra i vari NCP può superare il 150 %.

(170)

In secondo luogo, la parte ha fornito un esempio utilizzando un ipotetico costo di produzione e un ipotetico prezzo di vendita di un ipotetico tipo di prodotto, il che dimostrerebbe che calcolare il prezzo di riferimento sulla base del prezzo di vendita è irragionevole. Tuttavia, poiché tutte le informazioni utilizzate nell'esempio sono ipotetiche e non fanno riferimento a dati effettivi, il risultato di questo ipotetico esempio non può dimostrare che il metodo utilizzato è irragionevole.

(171)

In terzo luogo, la parte afferma che la Commissione ha semplicemente omesso di raccogliere dati sul costo di produzione per NCP dai produttori dell'Unione che hanno collaborato. Tale affermazione non è esatta. I dati sul costo di produzione sono stati richiesti dalla Commissione nel questionario, forniti dai produttori dell'Unione e verificati.

(172)

Infine, la parte ha fornito un esempio che dimostrerebbe che la Commissione ha aggiunto l'utile di riferimento a un prezzo di vendita che deve essere stato applicato in vendite estremamente redditizie. A sostegno di tale argomentazione, la parte ha confrontato il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione sia con il proprio prezzo all'esportazione che con il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione di un NCP simile.

(173)

Tuttavia, gli NCP utilizzati nell'esempio sono stati esportati in quantità trascurabili e pertanto non hanno avuto alcuna incidenza sul margine di pregiudizio per la società. Inoltre, l'affermazione che l'NCP dev'essere stato venduto con un margine di profitto molto elevato non è sostenuta da elementi di prova, né è suffragata dalle conclusioni dell'inchiesta.

(174)

In assenza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 224 a 229 del regolamento provvisorio.

8.2.   Dazi antidumping definitivi

(175)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello dei margini di dumping o di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore.

(176)

Le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Tabella 5

Margini di dumping, margini di pregiudizio e aliquote del dazio antidumping

Paese

Società

Margine di dumping

(%)

Margine di pregiudizio

(%)

Dazio antidumping

(%)

RPC

Baosteel Stainless Steel Co., Ltd.

42,2

25,3

25,3

RPC

Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd.

42,2

25,3

25,3

RPC

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

50,2

24,4

24,4

RPC

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd.

50,2

24,4

24,4

RPC

Altre società che hanno collaborato

49,1

24,6

24,6

RPC

Tutte le altre società

50,2

25,3

25,3

Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd.

0

 

0

Taiwan

Tang Eng Iron Works Co., Ltd.

6,8

23,1

6,8

Taiwan

Yieh United Steel Corporation

6,8

23,1

6,8

Taiwan

Altre società che hanno collaborato

6,8

23,1

6,8

Taiwan

Tutte le altre società

6,8

23,1

6,8

(177)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate sulla base dei risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(178)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (12) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(179)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, l'aliquota del dazio antidumping per «tutte le altre società» si dovrebbe applicare non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.3.   Offerte di impegno sui prezzi

(180)

A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, tre produttori esportatori hanno presentato offerte di impegno sui prezzi in conformità all'articolo 8 del regolamento di base.

(181)

La Commissione ha valutato le offerte e ha concluso che l'accettazione di tali impegni sarebbe impraticabile ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. Ciò è principalmente dovuto al gran numero di tipi di prodotto non distinguibili coperti dalle offerte, che variano notevolmente in termini di prezzo, nonché alle complesse strutture della società/del gruppo di produttori esportatori, che renderebbero impraticabile il monitoraggio degli impegni.

(182)

La Commissione ha spiegato ai produttori esportatori che il prodotto in esame non è adatto a un impegno. La Commissione ha anche spiegato che le strutture delle loro società/strutture di gruppo renderebbero impossibile il monitoraggio degli impegni.

(183)

Tutte e tre le offerte sono state pertanto respinte.

8.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(184)

Una parte interessata ha affermato che le misure dovrebbero escludere i volumi già in transito al momento dell'istituzione del dazio provvisorio. Poiché ciò equivarrebbe in pratica ad un'esenzione dai dazi che indebolirebbe l'effetto riparatore delle misure, la richiesta è respinta.

(185)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

(186)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89 e originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

RPC

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

24,4

C024

RPC

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

24,4

C025

RPC

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

24,6

 

RPC

Tutte le altre società

25,3

C999

Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

0

C030

Taiwan

Tutte le altre società

6,8

C999

L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo venduti per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (RPC/Taiwan). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013),

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e soggette al dazio medio ponderato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione, del 24 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 23).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 90).

(4)  Decisione della Commissione, del 7 novembre 2012, destinata a: Outokumpu OYJ, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE (caso COMP/M.6471 — Outokumpu/INOXUM).

(5)  Materiale sottile, spesso PVC, applicato sulla superficie dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo al fine di proteggerli dai graffi e migliorare la qualità dei bordi in caso di sezionamento.

(6)  Per gli anni 2010-2012 i produttori i cui dati sono stati utilizzati per calcolare il prezzo di base medio erano Acerinox, AST, Aperam e Outokumpu e, per l'anno 2013, Acerinox, Aperam e Outokumpu.

(7)  Regolamento relativo alla registrazione, considerando 13.

(8)  Visto che il periodo di registrazione è significativamente più breve rispetto al PI, un confronto dei valori medi mensili è più utile di un confronto dei volumi complessivi dei due rispettivi periodi.

(9)  312 517 tonnellate dalla PRC e da Taiwan, su 12 mesi.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/763 della Commissione, del 12 maggio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 10).

(12)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

RPC

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

RPC

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

RPC

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

RPC

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City

C029


27.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1430 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon de Lacaune (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Jambon de Lacaune» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jambon de Lacaune» deve essere registrata.

(3)

Con lettera pervenuta il 3 marzo 2014, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che l'impresa SARL René Pujol, 11 avenue de Lattre de Tassigny, BP 52 81230 Lacaune, e l'impresa Maison Nègre, Charcuterie Lacaunaise, 6 avenue de Naurois, 81230 Lacaune, stabilite sul loro territorio, avevano legalmente commercializzato il prodotto recante la denominazione di vendita «Jambon de Lacaune» utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni e hanno precisato che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione.

(4)

Poiché le imprese SARL René Pujol e Maison Nègre, di cui al terzo considerando, soddisfano le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione, è opportuno autorizzarle a continuare a utilizzare la denominazione «Jambon de Lacaune» per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Jambon de Lacaune» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Le imprese SARL René Pujol e Maison Nègre sono autorizzate a continuare a utilizzare la denominazione registrata «Jambon de Lacaune» (IGP) fino al 3 marzo 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 47 del 10.2.2015, pag. 5.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


27.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1431 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

171,5

ZZ

171,5

0709 93 10

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

155,9

BO

152,6

CL

155,5

UY

133,4

ZA

161,9

ZZ

151,9

0806 10 10

BA

74,4

EG

213,1

MA

201,6

MK

68,3

TR

147,2

ZZ

140,9

0808 10 80

AR

124,0

BR

102,5

CL

133,1

NZ

146,1

US

162,3

UY

170,8

ZA

123,7

ZZ

137,5

0808 30 90

AR

131,9

CL

107,2

NZ

210,1

TR

126,8

ZA

106,7

ZZ

136,5

0809 30 10, 0809 30 90

MK

53,8

TR

134,6

ZZ

94,2

0809 40 05

BA

58,1

MK

24,5

ZZ

41,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1432 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2015

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative all'Estonia e alla Lituania

[notificata con il numero C(2015) 6031]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) istituisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(2)

Nell'agosto 2015 l'Estonia ha notificato diversi casi di peste suina africana in suini selvatici all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Uno di tali casi si è verificato un una zona elencata nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e in prossimità di una zona elencata nella parte I dello stesso allegato.

(3)

Nell'agosto 2015, la Lituania ha notificato diversi focolai di peste suina africana in suini domestici all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Uno di tali focolai si è verificato in una zona elencata nella parte II di tale allegato.

(4)

L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria riguardante tale malattia in Estonia e Lituania. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione zoosanitarie di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dell'attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia nei suddetti Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2015

Per la Commissione,

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Kallaste,

la città (linn) di Kunda,

la città (linn) di Mustvee,

la città (linn) di Pärnu,

la città (linn) di Tartu,

la contea (maakond) di Harjumaa,

la contea (maakond) di Läänemaa,

il comune (vald) di Alatskivi,

il comune (vald) di Are,

il comune (vald) di Audru,

il comune (vald) di Haaslava,

il comune (vald) di Halinga,

il comune (vald) di Haljala,

il comune (vald) di Kambja,

il comune (vald) di Kasepää,

il comune (vald) di Koonga,

il comune (vald) di Laekvere,

il comune (vald) di Lavassaare,

il comune (vald) di Luunja,

il comune (vald) di Mäksa,

il comune (vald) di Meeksi,

il comune (vald) di Paikuse,

il comune (vald) di Pala,

la parte del comune (vald) di Palamuse situata a est della ferrovia Tallinn-Tartu,

il comune (vald) di Peipsiääre,

il comune (vald) di Piirissaare,

il comune (vald) di Rägavere,

il comune (vald) di Saare,

il comune (vald) di Sauga,

il comune (vald) di Sindi,

il comune (vald) di Sõmeru,

il comune (vald) di Surju,

la parte del comune (vald) di Tabivere situata a est della ferrovia Tallinn-Tartu,

il comune (vald) di Tahkuranna,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della ferrovia Tallinn-Tartu,

il comune (vald) di Tootsi,

il comune (vald) di Tori,

il comune (vald) di Tõstamaa,

il comune (vald) di Vara,

il comune (vald) di Varbla,

il comune (vald) di Vihula,

il comune (vald) di Vinni,

il comune (vald) di Viru-Nigula,

il comune (vald) di Võnnu.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Krimuldas,

nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala e Mazozolu,

nel comune (novads) di Priekuļu, le frazioni (pagasti) di Priekuļu e Veselavas,

il comune (novads) di Amatas,

il comune (novads) di Cēsu,

il comune (novads) di Ikšķiles,

il comune (novads) di Inčukalna,

il comune (novads) di Jaunjelgavas,

il comune (novads) di Ķeguma,

il comune (novads) di Lielvārdes,

il comune (novads) di Līgatnes,

il comune (novads) di Mālpils,

il comune (novads) di Neretas,

il comune (novads) di Ropažu,

il comune (novads) di Salas,

il comune (novads) di Sējas,

il comune (novads) di Siguldas,

il comune (novads) di Vecumnieku,

il comune (novads) di Viesītes.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnija) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnija) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, le frazioni (seniūnija) di Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio e Smilgių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnija) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnija) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,

il comune (savivaldybė) di Kalvarija,

il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,

il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,

i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże e parte di Zabłudów (la parte sud-occidentale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Czyże, Hajnówka con la città di Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele e Czeremcha nella provincia (powiat) di Hajnówka,

i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze,

i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,

i comuni (gminy) di Krasnopol e Puńsk nella provincia (powiat) di Sejny,

i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,

il comune (gminy) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów,

i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,

la provincia (powiat) di Bielsk,

la provincia (powiat) di Białystok,

la provincia (powiat) di Suwałki,

la provincia (powiat) di Mońki.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Rakvere,

la città (linn) di Vändra,

la città (linn) di Viljandi,

la contea (maakond) di IDA-Virumaa,

la contea (maakond) di Põlvamaa,

la contea (maakond) di Raplamaa,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strad n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Abja,

il comune (vald) di Häädemeeste,

il comune (vald) di Halliste,

il comune (vald) di Kadrina,

il comune (vald) di Karksi,

il comune (vald) di Kõpu,

il comune (vald) di Pärsti,

il comune (vald) di Rakvere,

il comune (vald) di Saarde,

il comune (vald) di Tapa,

il comune (vald) di Vändra.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Lēdurgas,

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidridžu, Limbažu e Umurgas,

nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Krapes, Madlienas e Menģeles,

nel comune (novads) di Priekuļu, le frazioni (pagasti) di Liepas e Mārsnēnu,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione di Liepupes,

il comune (novads) di Aizkraukles,

il comune (novads) di Aknīstes,

il comune (novads) di Alūksnes,

il comune (novads) di Apes,

il comune (novads) di Baltinavas,

il comune (novads) di Balvi,

il comune (novads) di Cesvaines,

il comune (novads) di Ērgļu,

il comune (novads) di Gulbenes,

il comune (novads) di Ilūkstes,

il comune (novads) di Jaunpiebalgas,

il comune (novads) di Jēkabpils,

il comune (novads) di Kocēnu,

il comune (novads) di Kokneses,

il comune (novads) di Krustpils,

il comune (novads) di Līvānu,

il comune (novads) di Lubānas,

il comune (novads) di Madonas,

il comune (novads) di Pārgaujas,

il comune (novads) di Pļaviņu,

il comune (novads) di Raunas,

il comune (novads) di Rugāju,

il comune (novads) di Skrīveru,

il comune (novads) di Smiltenes,

il comune (novads) di Varakļānu,

il comune (novads) di Vecpiebalgas,

il comune (novads) di Viļakas,

la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,

la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnija) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnija) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi (kaimas) di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškių situata a sud dell'autostrada A1,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnija) di Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių e Velžio,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnija) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnija) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Druskininkai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius,

il comune (savivaldybė) di Birštonas,

il comune (savivaldybė) di Elektrėnai.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków e parte di Zabłudów (la parte nord-orientale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór e Sidra nella provincia (powiat) di Sokółka,

i comuni (gminy) di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nella provincia (powiat) di Sejny,

i comuni (gminy) di Lipsk e Płaska nella provincia (powiat) di Augustów,

i comuni (gminy) di Narew, Narewka e Białowieża nella provincia (powiat) di Hajnówka.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Elva,

la città (linn) di Jõgeva,

la città (linn) di Põltsamaa,

la città (linn) di Võhma,

la contea (maakond) di Järvamaa,

la contea (maakond) di Valgamaa,

la contea (maakond) di Võrumaa,

la parte del comune (vald) di Palamuse situata a ovest della ferrovia Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49,

la parte del comune (vald) di Tabivere situata a ovest della ferrovia Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della ferrovia Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Jõgeva,

il comune (vald) di Kolga-Jaani,

il comune (vald) di Konguta,

il comune (vald) di Kõo,

il comune (vald) di Laeva,

il comune (vald) di Nõo,

il comune (vald) di Paistu,

il comune (vald) di Pajusi,

il comune (vald) di Põltsamaa,

il comune (vald) di Puhja,

il comune (vald) di Puurmani,

il comune (vald) di Rakke,

il comune (vald) di Rannu,

il comune (vald) di Rõngu,

il comune (vald) di Saarepeedi,

il comune (vald) di Tähtvere,

il comune (vald) di Tarvastu,

il comune (vald) di Torma,

il comune (vald) di Ülenurme,

il comune (vald) di Väike-Maarja.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu and Salacgrīvas,

il comune (novads) di Aglonas,

il comune (novads) di Alojas,

il comune (novads) di Beverīinas,

il comune (novads) di Burtnieku,

il comune (novads) di Ciblas,

il comune (novads) di Dagdas,

il comune (novads) di Daugavpils,

il comune (novads) di Kārsavas,

il comune (novads) di Krāslavas,

il comune (novads) di Ludzas,

il comune (novads) di Mazsalacas,

il comune (novads) di Naukšēnu,

il comune (novads) di Preiļu,

il comune (novads) di Rēzeknes,

il comune (novads) di Riebiņu,

il comune (novads) di Rūjienas,

il comune (novads) di Strenču,

il comune (novads) di Valkas,

il comune (novads) di Vārkavas,

il comune (novads) di Viļānu,

il comune (novads) di Zilupes,

la città (republikas pilsēta) di Daugavpils,

la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, la frazione (seniūnija) di Viešintos e la parte della frazione di Svėdasai situata a nord della strada n. 118,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnija) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi (kaimas) di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Palomenės, Pravieniškių e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškių situata a nord dell'autostrada A1,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnija) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnija) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Moletai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,

il comune (savivaldybe) di Visaginas.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Gródek e Michałowo nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Krynki, Kuźnica, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.»