ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2015/1378 della Commissione, dell'11 agosto 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi ( 1 ) |
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DECISIONI |
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RACCOMANDAZIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
12.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1378 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2015
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro impiego. |
(2) |
L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione oppure in seguito a una domanda in tal senso. |
(3) |
In data 23 giugno 2014 è stata presentata e diffusa presso gli Stati membri una domanda di autorizzazione per l'uso di determinati coloranti nei fiocchi e nei granuli di patate secchi. |
(4) |
Sul colore delle patate disidratate in polvere influiscono soprattutto le varie sfumature di colore delle patate crude e una serie di reazioni di ossidazione, che si verificano durante il trattamento. Attualmente, la sola sostanza il cui uso sia autorizzato nei fiocchi e nei granuli di patate secchi per conferire al prodotto finale destinato al consumo un aspetto visivamente accettabile è la curcumina (E 100). Le riboflavine (E 101) e i caroteni (E 160a) sono alternative adeguate alla curcumina, capaci di raggiungere lo stesso effetto tecnologico. |
(5) |
In data 12 settembre 2013, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») emetteva un parere (3) di riesame della sicurezza delle riboflavine come additivi alimentari. L'Autorità concludeva che la riboflavina [E 101(i)] e la riboflavina-5′-fosfato di sodio [E 101(ii)] non presentavano rischi di sicurezza per l'uso e i livelli d'uso attualmente autorizzati come additivi alimentari. Nel parere, ai fini della valutazione dell'esposizione si era tenuto conto della categoria 04.2 «Ortofrutticoli trasformati» in cui rientra la categoria 04.2.6 «Prodotti trasformati a base di patate». L'estensione dell'uso di riboflavine (E 101) ai fiocchi e ai granuli di patate secchi non dovrebbe perciò avere un impatto sull'esposizione stimata e sulle conclusioni del riesame di sicurezza. |
(6) |
In data 16 febbraio 2012, l'Autorità emetteva un parere (4) di riesame della sicurezza dei caroteni come additivi alimentari e concludeva che l'uso di betacarotene e di betacaroteni misti (sintetici) ottenuti da frutti di palma da olio, da carote e da alghe quali coloranti alimentari non presentava rischi di sicurezza, purché la loro assunzione come additivi e integratori alimentari non superasse la quantità ingeribile con il consumo regolare di alimenti in cui essi sono presenti naturalmente (5-10 mg/giorno). Secondo il parere, stime prudenti di esposizione per l'uso come additivi alimentari restavano al di sotto di 5-10 mg/giorno e tenevano conto di prodotti trasformati a base di patate. L'estensione dell'uso di caroteni (E 160a) ai fiocchi e ai granuli di patate secchi non dovrebbe perciò avere un impatto sull'esposizione stimata e sulle conclusioni del riesame di sicurezza. |
(7) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità al fine di aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di riboflavine e caroteni nei fiocchi e nei granuli di patate secchi costituisce un aggiornamento di tale elenco che non ha effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food, 2013 — (Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti, 2013) Scientific opinion on the re-evaluation of riboflavin (E 101(i)] and riboflavin-5 -phosphate sodium (E 101(ii)] as food additives, (The EFSA Journal 2013;11(10):3357).
(4) EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, 2012. — Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes (E 160a (i)] and beta-Carotene (E 160a (ii)] as a food additive, (The EFSA Journal 2012;10(3):2593).
ALLEGATO
Nella parte E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella sottocategoria di alimenti 04.2.6 «Prodotti trasformati a base di patate», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 100, vengono inserite le seguenti voci:
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«E 101 |
Riboflavine |
quanto basta |
|
Solo fiocchi e granuli di patate secchi |
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E 160a |
Caroteni |
quanto basta |
|
Solo fiocchi e granuli di patate secchi» |
12.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1379 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
148,6 |
ZZ |
148,6 |
|
0709 93 10 |
TR |
126,8 |
ZZ |
126,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
121,6 |
BO |
146,4 |
|
CL |
160,0 |
|
TR |
109,0 |
|
UY |
136,8 |
|
ZA |
146,4 |
|
ZZ |
136,7 |
|
0806 10 10 |
EG |
302,9 |
MA |
158,2 |
|
TR |
116,3 |
|
ZZ |
192,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,0 |
BR |
90,6 |
|
CL |
137,0 |
|
NZ |
136,1 |
|
US |
162,6 |
|
ZA |
119,6 |
|
ZZ |
126,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
132,2 |
CL |
134,8 |
|
CN |
95,2 |
|
MK |
62,9 |
|
NZ |
147,1 |
|
TR |
147,7 |
|
ZA |
117,2 |
|
ZZ |
119,6 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
MK |
65,6 |
TR |
141,3 |
|
ZZ |
103,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
47,4 |
IL |
141,4 |
|
MK |
43,6 |
|
XS |
47,3 |
|
ZZ |
69,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
12.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/6 |
DECISIONE (UE) 2015/1380 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2015
che autorizza il Regno di Danimarca a ratificare la Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001
[notificata con il numero C(2015) 5553]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l'articolo 1 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (di seguito, «l'accordo») la Danimarca si astiene dal prendere parte ad accordi internazionali che possano influire sul campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 (3), a meno che non vi sia l'accordo dell'Unione europea e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra l'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, da un lato, e l'accordo internazionale in questione, dall'altro. Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(2) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, la Danimarca, con lettera del 20 dicembre 2012, ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento (UE) n. 1215/2012 (5). A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo, la notifica della Danimarca ha determinato il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e l'Unione europea. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 costituisce dunque una modifica dell'accordo. |
(3) |
Il 30 marzo 2015 la Danimarca ha chiesto l'accordo dell'Unione europea sulla propria proposta di ratifica della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito, «la Convenzione») e il relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito, «il protocollo»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001. |
(4) |
Poiché alcune delle materie disciplinate dalla Convenzione e dal protocollo sono contemplate anche dal regolamento (UE) n. 1215/2012, tali strumenti influiscono su tale regolamento. In particolare, l'articolo 13 della Convenzione e l'articolo X del protocollo disciplinano le misure provvisorie. Quest'ultimo articolo si applica solo se uno Stato contraente del protocollo ha fatto una dichiarazione ai sensi del suo articolo XXX, paragrafo 2. Inoltre, l'articolo 43 della Convenzione e l'articolo XXI del protocollo disciplinano la competenza degli organi giurisdizionali ex articolo 13 della Convenzione. Affinché la Danimarca ratifichi la Convenzione e il protocollo è pertanto necessario il consenso dell'Unione europea, nella misura in cui tali disposizioni influiscono sul regolamento (UE) n. 1215/2012. |
(5) |
Ai sensi dell'articolo 1 bis della decisione 2006/325/CE, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione, prima di adottare una decisione che esprima il consenso dell'Unione, deve valutare se l'accordo internazionale che la Danimarca prevede di concludere non renda inefficace l'accordo e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme. |
(6) |
L'Unione europea ha aderito alla Convenzione e al protocollo in base alla decisione 2009/370/CE del Consiglio sull'adesione della Comunità europea alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (6), e ha depositato lo strumento di adesione il 28 aprile 2009. |
(7) |
Conformemente alla decisione 2009/370/CE, nel quadro dell'adesione alla Convenzione e al protocollo, l'Unione europea ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 55 della Convenzione in merito all'applicazione dei suoi articoli 13 e 43 per le situazioni in cui il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Ha fatto inoltre una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo, indicando che il suo articolo XXI non si applicherà nell'Unione europea e che il regolamento (CE) n. 44/2001 si applicherà a questa materia per gli Stati membri soggetti a tale regolamento o a qualsiasi altro accordo volto a estenderne gli effetti. L'Unione europea non ha fatto alcuna dichiarazione in relazione all'articolo X del protocollo. |
(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della decisione 2009/370/CE e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Sarà vincolata dalla Convenzione e dal protocollo solo come parte contraente distinta. |
(9) |
Tenuto conto di queste circostanze e del fatto che la Convenzione e il protocollo sono entrati in vigore il 1o agosto 2009 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea tranne la Danimarca, la Commissione ritiene che la loro ratifica da parte di tale Stato non renda inefficace l'accordo e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, purché la Danimarca faccia le dichiarazioni a norma dell'articolo 55 della Convenzione e dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo, analoghe a quelle fatte dall'Unione europea. A questa stessa condizione, non influirà sulle condizioni di adesione dell'Unione europea alla Convenzione e al protocollo. |
(10) |
Di conseguenza, è opportuno che l'Unione europea autorizzi la Danimarca a ratificare la Convenzione e il protocollo. Nel ratificare la Convenzione e il protocollo, la Danimarca deve fare le dichiarazioni relative agli articoli 13 e 43 della Convenzione e all'articolo XXI del protocollo secondo l'esempio di quelle fatte dall'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione, a nome dell'Unione europea, autorizza la Danimarca a ratificare la Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.
Articolo 2
Nel ratificare la Convenzione e il protocollo, la Danimarca fa le seguenti dichiarazioni:
«1. |
In virtù dell'articolo 55 della convenzione di Città del Capo, se il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, la Danimarca applicherà gli articoli 13 e 43 della Convenzione per ottenere le misure provvisorie solo conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (7), come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel quadro dell'articolo 24 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (8). |
2. |
In virtù dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo aeronautico, la Danimarca non applicherà l'articolo XXI di detto protocollo: a questa materia si applicherà il regolamento (UE) n. 1215/2012. |
Articolo 3
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione
(1) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.
(2) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.
(3) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(5) GU L 79 del 21.3.2013, pag. 4.
(6) Decisione 2009/370/CE del Consiglio, del 6 aprile 2009, sull'adesione della Comunità europea alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 3).
RACCOMANDAZIONI
12.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/9 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/1381 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2015
relativa al monitoraggio dell'arsenico negli alimenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
L'arsenico è naturalmente presente nell'ambiente: nel suolo, nelle acque sotterranee e nelle piante. È presente in un'ampia varietà di suoi composti. Si trova nell'acqua, nel suolo e nella terra e viene assorbito da tutte le piante e da tutti gli animali. |
(2) |
I principali effetti avversi per l'uomo associati all'ingestione prolungata di arsenico inorganico sono lesioni cutanee, cancro, tossicità per lo sviluppo, neurotossicità, malattie cardiovascolari, metabolismo anomalo del glucosio e diabete. |
(3) |
La Commissione europea ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di formulare un parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di arsenico nei prodotti alimentari (compresa l'acqua potabile). |
(4) |
Il parere scientifico dell'EFSA (1) ha raccomandato che vengano prodotti dati di speciazione relativi a diversi prodotti alimentari di base al fine di corroborare la valutazione dell'esposizione alimentare e perfezionare così la valutazione dei rischi dell'arsenico inorganico, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:
1) |
che gli Stati membri assicurino, nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, il monitoraggio della presenza di arsenico negli alimenti. Al fine di consentire una stima esatta dell'esposizione, il monitoraggio dovrebbe riguardare un'ampia varietà di prodotti alimentari che tenga conto delle abitudini di consumo anche di alimenti quali cereali, prodotti a base di cereali (compresi crusca e germe), succhi di frutta e di ortaggi, acqua potabile (compresa l'acqua in bottiglia), caffè, foglie secche di tè, birre, pesci e prodotti del mare, ortaggi, prodotti delle alghe (compresa l'alga hijiki), latte, prodotti lattiero-caseari, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari; |
2) |
che gli Stati membri seguano i metodi di campionamento fissati nel regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto di campionamento; |
3) |
che gli Stati membri effettuino le analisi relative all'arsenico, determinando di preferenza il tenore di arsenico inorganico e totale e, se possibile, di altre specie pertinenti di arsenico, conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), facendo uso di un metodo d'analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili; |
4. |
che gli Stati membri comunichino regolarmente all'EFSA i dati relativi al monitoraggio (espressi sulla base del peso complessivo), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati. |
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on Arsenic in Food (Parere scientifico sulla presenza di arsenico negli alimenti). The EFSA Journal 2009; 7(10):1351.
(2) Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
(3) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
12.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/11 |
DECISIONE N. 3/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE ISTITUITO DALL'ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA
dell'8 luglio 2015
che adotta modifiche degli allegati I, II e V dell'accordo [2015/1382]
IL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE,
visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia (in appresso «l'accordo»), entrato in vigore il 1o maggio 2014 a seguito della ratifica delle parti,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato congiunto di attuazione può adottare modifiche degli allegati dell'accordo. |
(2) |
Le parti hanno convenuto che occorre aggiornare gli allegati I, II e V dell'accordo per tener conto delle modifiche apportate dopo la conclusione dell'accordo alla legislazione indonesiana pertinente e agli orientamenti relativi all'applicazione del sistema di verifica della legalità (SVL) del legname indonesiano. |
(3) |
Le modifiche proposte sono volte a rafforzare ulteriormente l'SVL del legname e ad agevolare la partecipazione di tutti gli operatori economici al sistema, |
DECIDE:
Articolo 1
Gli allegati I, II e V dell'accordo sono sostituiti dalla versione modificata contenuta nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e indonesiana (Bahasa Indonesia), ciascuna versione facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o agosto 2015.
Fatto a Jakarta (Indonesia) l'8 luglio 2015
Per la Repubblica di Indonesia
Dr. Ir. Ida Bagus Putera PARTHAMA, M.Sc
DG Gestione sostenibile delle foreste
Ministero dell'Ambiente e delle foreste
Repubblica di Indonesia
Per l'Unione europea
Colin CROOKS
Capo f.f. della Delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Indonesia
ALLEGATO
ALLEGATO I
PRODOTTI INTERESSATI
L'elenco che figura nel presente allegato riguarda il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane.
ALLEGATO IA
CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT
Capitolo 44
CODICE SA |
DESIGNAZIONE |
||
|
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili |
||
4401.21 |
|
||
Ex. 4401.22 |
|
||
4403 |
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione). |
||
Ex. 4404.10 |
Legno in stecche, strisce, nastri e simili - di conifere |
||
Ex. 4404.20 |
Legno in stecche, strisce, nastri e simili - diversi da quelli di conifere |
||
Ex. 4404 |
Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione). |
||
4406 |
Traversine di legno per strade ferrate o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione). |
||
Ex.4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
||
Ex. 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione). |
||
|
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
||
4408.10 |
di conifere |
||
4408.31 |
Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau |
||
4408.39 |
altri, diversi da quelli di conifere, Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau |
||
Ex. 4408.90 |
altro, diverso da quello di conifere e di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo (diverso dal bambù e dalla canna d'India) |
||
|
Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
||
4409.10 |
|
||
Ex. 4409.29 |
|
||
|
Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili (per esempio: “waferboard”), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
||
Ex. 4410.11 |
|
||
Ex. 4410.12 |
|
||
Ex. 4410.19 |
|
||
Ex. 4411 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (diversi dal bambù e dalla canna d'India) |
||
|
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
||
4412.31 |
|
||
4412.32 |
|
||
4412.39 |
|
||
Ex. 4412.94 |
|
||
Ex. 4412.99 |
|
||
Ex. 4413 |
Legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati (diverso dal bambù e dalla canna d'India) |
||
Ex. 4414 |
Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (diverso dal bambù e dalla canna d'India) |
||
Ex. 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India) |
||
Ex. 4416 |
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio (diverso dal bambù e dalla canna d'India) |
||
Ex. 4417 |
Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India) |
||
Ex. 4418 |
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India) |
||
Ex. 4419 |
Articoli di legno per la tavola o per la cucina (diverso dal bambù e dalla canna d'India) |
||
|
Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; |
||
Ex. 4420.90 |
|
||
|
Altri lavori di legno |
||
Ex. 4421.90 |
|
||
Ex. 4421.90 |
|
Capitolo 47
CODICE SA |
DESIGNAZIONE |
|
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) |
4701 |
Paste meccaniche di legno |
4702 |
Paste chimiche di legno, per dissoluzione |
4703 |
Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
4704 |
Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione |
4705 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
Capitolo 48
CODICE SA |
DESIGNAZIONE |
Ex. 4802 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4803 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4806 |
Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta “cristallo”, e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4807 |
Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4808 |
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4809 |
Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4811 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4812 |
Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4813 |
Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4814 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4816 |
Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4818 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4821 |
Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4822 |
Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
Ex. 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato) |
NB: I prodotti della carta provenienti da materiale non legnoso o riciclato sono accompagnati da una lettera ufficiale del ministero dell'Industria indonesiano che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato. Tali prodotti non possono essere coperti da licenza FLEGT. |
Capitolo 94
CODICE SA |
DESIGNAZIONE |
||
|
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02), anche trasformabili in letti, e loro parti |
||
9401.61 |
|
||
9401.69 |
|
||
|
Altri mobili e loro parti |
||
9403.30 |
|
||
9403.40 |
|
||
9403.50 |
|
||
9403.60 |
|
||
Ex. 9403.90 |
|
||
|
Costruzioni prefabbricate |
||
Ex. 9406.00 |
|
Capitolo 97
CODICE SA |
DESIGNAZIONE |
|
Incisioni, stampe e litografie, originali |
Ex. 9702.00 |
Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 9702.00.00.00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione). |
ALLEGATO IB
CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME LA CUI ESPORTAZIONE È VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE INDONESIANA
Capitolo 44
CODICE SA |
DESIGNAZIONE |
||
4403 |
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato |
||
Ex. 4404 |
Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili |
||
4406 |
Traversine di legno per strade ferrate o simili |
||
Ex. 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
||
|
Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno |
||
Ex. 4420.90 |
|
||
|
Altri lavori di legno |
||
Ex. 4421.90 |
|
||
|
Incisioni, stampe e litografie, originali |
||
Ex. 9702.00 |
Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 9702.00.00.00 in Indonesia) |
ALLEGATO II
DEFINIZIONE DI LEGALITÀ
INTRODUZIONE
Il legname indonesiano è ritenuto legale quando da una verifica risulta che la sua origine e il suo processo di produzione, nonché la trasformazione, il trasporto e le attività commerciali successive sono conformi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari indonesiane applicabili.
In Indonesia vigono cinque norme di legalità, articolate su una serie di principi, criteri, indicatori e parametri di controllo, fondati sulle leggi, normative e procedure pertinenti. Tali norme possono a loro volta essere suddivise in sotto-norme, come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.
Il quadro giuridico indonesiano prevede altresì la definizione di norme in materia di gestione sostenibile delle foreste per i titolari di permessi che svolgono le proprie attività all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali. Tutti i titolari di permessi devono rispettare i criteri stabiliti nelle norme di legalità. Entro la data di scadenza del loro primo certificato di legalità, i titolari di permessi che operano all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali devono rispettare sia la norma di legalità, sia la norma in materia di gestione sostenibile delle foreste, come stipulato negli orientamenti dell'SVL del legname.
L'Indonesia si è impegnata a riesaminare periodicamente e a migliorare le norme di legalità attraverso un processo multilaterale.
Le cinque norme di legalità sono indicate qui di seguito.
— Norma di legalità 1: norma per le concessioni all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali; foreste naturali, piantagioni forestali, ripristino dell'ecosistema, diritto di gestione forestale (Hak Pengelolaan);
— norma di legalità 2: norma per le piantagioni forestali comunitarie e per le foreste comunitarie situate all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali;
— norma di legalità 3: norma per le foreste di proprietà privata;
— norma di legalità 4: norma per i diritti di sfruttamento del legname in aree non forestali o in foreste di produzione convertibili in terreni demaniali;
— norma di legalità 5: norma per l'industria forestale primaria e l'indotto e per i commercianti.
Le cinque norme di legalità si applicano a diversi tipi di permessi per il legname come figura nella tabella seguente.
Tipo di permesso o diritto |
Descrizione |
Proprietà fondiaria/gestione o sfruttamento delle risorse |
Norma di legalità applicabile |
IUPHHK-HA/HPH |
Permesso di utilizzare il legname proveniente da foreste di produzione naturali |
Demanio pubblico/gestione da parte di una società |
1 |
IUPHHK-HTI/HPHTI |
Permesso di impiantare e gestire una piantagione forestale industriale |
Demanio pubblico/gestione da parte di una società |
1 |
IUPHHK-RE |
Permesso di ripristinare un ecosistema forestale |
Demanio pubblico/gestione da parte di una società |
1 |
Diritto di gestione di foreste (Perum Perhutani) |
Diritto di gestire una piantagione forestale |
Demanio pubblico/gestione da parte di una società (statale) |
1 |
IUPHHK- HTR |
Permesso per le piantagioni forestali private o gestite da comunità locali |
Demanio pubblico/gestione da parte di comunità locali o di privati |
2 |
IUPHHK-HKM |
Permesso per la gestione di foreste da parte di comunità locali |
Demanio pubblico/gestione da parte di comunità locali |
2 |
IUPHHK-HD |
Permesso per la gestione di foreste da parte di villaggi |
Demanio pubblico/gestione da parte di un unico villaggio |
2 |
IUPHHK-HTHR |
Permesso di utilizzare il legname proveniente da aree di rimboschimento |
Demanio pubblico/gestione da parte di comunità locali o di privati |
2 |
Terreno privato |
Non occorre un permesso |
Proprietà privata/sfruttamento privato |
3 |
IPK/ILS |
Permesso di utilizzare il legname proveniente da aree non forestali o da foreste di produzione convertibili |
Demanio pubblico/sfruttamento privato |
4 |
IUIPHHK |
Permesso di costituire e gestire un'impresa di trasformazione primaria |
Non applicabile |
5 |
IUI Lanjutan o IPKL |
Permesso di costituire e gestire un'impresa di trasformazione secondaria |
Non applicabile |
5 |
TPT (TPT, TPT-KB, TPT-KO) |
Depositi di legname/legname trasformato registrati |
Non applicabile |
5 |
IRT |
Aziende a conduzione familiare |
Non applicabile |
5 |
ETPIK non produttori |
Esportatori non produttori registrati |
Non applicabile |
5 |
NORMA DI LEGALITÀ 1: NORME PER LE CONCESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE FORESTALI DI PRODUZIONE
N. |
Principi |
Criteri |
Indicatori |
Parametri di controllo |
Regolamenti correlati (1) |
||||||
1 |
|
|
|
Certificato di diritto di concessione forestale |
Regolamento del governo PP72/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P.30/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P.31/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P.33/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P.76/2014 |
||||||
Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali |
|||||||||||
Prova di altro permesso di sfruttamento legale dell'area (se del caso) |
|||||||||||
2. |
|
|
|
Piano principale approvato e allegati (elaborati in base a un inventario completo della foresta svolto da personale tecnicamente competente) |
Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009 Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P.33/2014 |
||||||
Piano di lavoro annuale approvato (elaborato sulla base del piano principale) |
|||||||||||
Mappe (elaborate da personale tecnicamente competente, che descrivono la configurazione e i confini delle aree interessate dal piano di lavoro) |
|||||||||||
Mappa in cui sono indicate le zone escluse dal disboscamento nel piano di lavoro annuale e attestazioni dell'attuazione sul terreno |
|||||||||||
Le zone di raccolta (blocchi o parcelle) sulla mappa sono chiaramente contrassegnate e verificate sul campo. |
|||||||||||
|
|
Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso) |
Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009 Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011 |
||||||||
La posizione e i volumi estraibili di tronchi delle foreste naturali all'interno delle aree in cui deve essere effettuato il raccolto corrispondono al piano di lavoro. |
|||||||||||
3. |
|
|
|
Documenti approvati della relazione sulla produzione del legname |
Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
||||||
|
I tronchi trasportati dal deposito alle industrie di trasformazione primaria dei prodotti forestali o al commerciante registrato di tronchi, anche attraverso depositi di tronchi intermedi, sono accompagnati da documenti di trasporto validi e relativi allegati. |
Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
|||||||||
|
Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH) |
Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
|||||||||
Applicazione dei marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname |
|||||||||||
|
Documento di trasporto valido |
Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
|||||||||
|
|
Ordini di pagamento per il fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali |
Regolamento del governo PP22/1997 Regolamento del governo PP51/1998 Regolamento del governo PP59/1998 Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 Regolamento del ministero del Commercio 22/2012 |
||||||||
Attestazione del versamento effettuato per il pagamento al fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali e ricevute di pagamento |
|||||||||||
Il pagamento al fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e le tariffe applicabili. |
|||||||||||
|
|
Documenti PKAPT |
Regolamento del ministero dell'Industria e del Commercio 68/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Industria e del Commercio 22/2003 |
||||||||
|
Documenti di registrazione che indicano l'identità della nave e un permesso valido. |
Regolamento del ministero dell'Industria e del Commercio 68/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Industria e del Commercio 22/2003 |
|||||||||
|
|
La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza. |
Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 |
||||||||
4. |
|
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Documenti VIA pertinenti |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
||||||
|
Documenti del piano di gestione ambientale e del piano di monitoraggio ambientale |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
|||||||||
Attestazione di attuazione del piano di gestione ambientale e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative |
|||||||||||
5. |
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Attuazione delle procedure SSL |
Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012 |
||||||
Attrezzature SSL |
|||||||||||
Registri degli infortuni sul lavoro |
|||||||||||
|
|
I lavoratori appartengono a sindacati o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività. |
Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011 |
||||||||
|
Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori |
Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011 |
|||||||||
|
Non sono presenti lavoratori minorenni. |
Legge 23/2002 Legge 13/2003 |
NORMA DI LEGALITÀ 2: NORME PER LE PIANTAGIONI FORESTALI COMUNITARIE E PER LE FORESTE COMUNITARIE ALL'INTERNO DELLE AREE FORESTALI DI PRODUZIONE
N. |
Principi |
Criteri |
Indicatori |
Parametri di controllo |
Regolamenti correlati |
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1. |
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|
Certificato di diritto di concessione forestale |
Regolamento del ministero delle Foreste P37/2007 Regolamento del ministero delle Foreste P49/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2011 |
||||||
Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali |
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|
|
Atto o prova di costituzione |
Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 |
||||||||
2. |
|
|
|
Documento del piano di lavoro annuale approvato |
Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 |
||||||
Mappa in cui sono indicate le zone escluse dal disboscamento nel piano di lavoro annuale e attestazioni dell'attuazione sul campo. |
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Le posizioni dei siti di raccolta sono chiaramente contrassegnate e possono essere verificate sul campo. |
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|
|
Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso). |
Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 |
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La posizione e i volumi estraibili dei tronchi all'interno dell'area da istituire come proprietà forestale devono corrispondere al piano di lavoro. |
|||||||||||
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Documenti approvati della relazione sulla produzione del legname |
Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
||||||||
|
Documenti di trasporto legali e relativi allegati dal deposito dei tronchi al deposito intermedio dei tronchi e da questo all'industria primaria di trasformazione e/o al commerciante registrato di tronchi |
Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
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|
Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH) |
Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
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Il titolare del permesso procede alla marcatura del legname in maniera omogenea. |
|||||||||||
|
|
Documento di trasporto dei tronchi a cui è allegato un elenco dei tronchi. |
Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
||||||||
|
|
Ordine di pagamento della tassa per le risorse forestali |
Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 Regolamento del ministero del Commercio 22/2012 |
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Attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali |
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Il pagamento della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e con la tariffa applicabile |
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|
|
La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza. |
Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 |
||||||||
3. |
|
|
|
Documenti VIA pertinenti |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
||||||
|
Documenti di gestione e monitoraggio ambientale pertinenti |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
|||||||||
Attestazione di attuazione della gestione ambientale e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative |
|||||||||||
4 |
|
|
|
Attuazione delle procedure SSL |
Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012 |
||||||
Attrezzature SSL |
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|
|
Non sono presenti lavoratori minorenni |
Legge 23/2002 Legge 13/2003 |
NORMA DI LEGALITÀ 3: NORMA PER LE FORESTE DI PROPRIETÀ PRIVATA
N. |
Principi |
Criteri |
Indicatori |
Parametri di controllo |
Regolamenti correlati |
||||||
1. |
|
|
|
Documenti validi di proprietà fondiaria o di possesso del terreno (titoli fondiari riconosciuti dalle autorità competenti) |
Legge 5/1960 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010 Regolamento del governo PP12/1998 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Legge 6/1983 Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 |
||||||
Diritto di coltivazione del terreno Atto di costituzione della società Licenza commerciale per le società impegnate in attività commerciali (SIUP) Registrazione della società (TDP) Codice fiscale/partita IVA (NPWP) Documenti SSL Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori |
|||||||||||
Mappa dell'area della foresta privata e confini delineati sul terreno |
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|
Documento di trasporto dei tronchi |
Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 |
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|
Attestazione di pagamento al fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali e indennizzo allo Stato per il valore del legname abbattuto |
Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 |
|||||||||
|
|
Atto o prova di costituzione |
Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 |
||||||||
|
|
La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza |
Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 |
||||||||
2. |
|
|
|
Attuazione delle procedure SSL |
Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012 |
||||||
Attrezzature SSL |
|||||||||||
Registri degli infortuni sul lavoro |
|||||||||||
|
|
I lavoratori appartengono a sindacati o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività |
Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2001 |
||||||||
|
Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori |
Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011 |
|||||||||
|
Non sono presenti lavoratori minorenni. |
Legge 23/2002 Legge 13/2003 |
|||||||||
3 |
|
|
|
Documenti VIA pertinenti |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
||||||
|
Documenti del piano di gestione ambientale e del piano di monitoraggio ambientale |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
|||||||||
Attestazione di attuazione del piano di gestione ambientale e monitoraggio |
NORMA DI LEGALITÀ 4: NORMA PER I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL LEGNAME IN AREE NON FORESTALI O PROVENIENTE DA FORESTE DI PRODUZIONE SOGGETTE AD AVVICENDAMENTO
N. |
Principi |
Criteri |
Indicatori |
Parametri di controllo |
Regolamenti correlati |
||||||
1. |
|
|
|
Permessi ILS/IPK per operazioni di raccolta nell'area affittata (compreso il relativo documento di valutazione dell'impatto ambientale/VIA di attività commerciali non forestali) |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P18/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P59/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
||||||
Mappe allegate ai permessi ILS/IPK dell'area affittata e prove di conformità sul terreno |
|||||||||||
|
|
Licenza commerciale e mappe allegate al permesso (compreso il relativo documento di valutazione dell'impatto ambientale/VIA di attività commerciali non forestali) |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P59/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
||||||||
IPK nelle zone di conversione |
|||||||||||
Mappe allegate a IPK |
|||||||||||
Documenti che autorizzano modifiche dello status giuridico della foresta (tale requisito si applica sia ai titolari di IPK sia ai titolari di licenze commerciali) |
|||||||||||
|
IPK nelle zone di conversione |
Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 |
|||||||||
Mappe allegate a IPK |
|||||||||||
|
|
Documento di programmazione dell'IPK |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
||||||||
Licenza commerciale e mappe allegate al permesso (compreso il relativo documento di valutazione dell'impatto ambientale/VIA di attività commerciali non forestali) |
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IPK nelle zone di conversione |
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Mappe allegate a IPK |
|||||||||||
|
IPK nelle zone di conversione |
Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 |
|||||||||
Mappe allegate a IPK |
|||||||||||
2. |
|
|
|
Documenti del piano di lavoro IPK/ILS |
Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009 |
||||||
|
Documenti per inventario forestale |
Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 |
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Documenti della relazione sulla produzione di legname (LHP) |
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|
|
Ordine di pagamento della tassa per le risorse forestali |
Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 |
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Attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali |
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Il pagamento della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e con la tariffa applicabile |
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|
Fattura per il trasporto dei tronchi (FAKB) ed elenco dei tronchi con diametro di dimensioni ridotte |
Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 |
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Documento attestante la legalità dei tronchi (SKSKB) ed elenco dei tronchi con diametro di grandi dimensioni |
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|
|
La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza |
Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 |
||||||||
3. |
|
|
|
Procedure SSL |
Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012 |
||||||
Attrezzature SSL |
|||||||||||
Registri degli infortuni sul lavoro |
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|
|
Non sono presenti lavoratori minorenni |
Legge 23/2002 Legge 13/2003 |
NORMA DI LEGALITÀ 5: NORMA PER L'INDUSTRIA FORESTALE PRIMARIA E L'INDOTTO E PER I COMMERCIANTI
N. |
Principi |
Criteri |
Indicatori |
Parametri di controllo |
Regolamenti correlati |
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1. |
|
|
|
Atto costitutivo della società e ultime modifiche dell'atto (atto costitutivo della società) |
Legge 6/1983 Legge 3/2014 Regolamento del governo PP74/2011 Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero della Giustizia e dei diritti umani M.01-HT.10/2006 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008 Regolamento del ministero degli Affari interni 27/2009 Regolamento del ministero del Commercio 39/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 Regolamento del ministero del Commercio 77/2013 Regolamento del ministero delle Foreste P9/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2014 |
||||||||||
Permesso di avviare un'attività commerciale (licenza commerciale/SIUP) o permesso commerciale, che può essere una licenza commerciale industriale (IUI) oppure un certificato di registrazione industriale (TDI) |
|||||||||||||||
Permesso di disturbo ambientale (permesso concesso alla società per consentirle di svolgere attività che incidono sull'ambiente in cui opera) |
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Certificato di registrazione della società (TDP) |
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Codice fiscale/partita IVA (NPWP) |
|||||||||||||||
Disponibilità di documenti pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale |
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Disponibilità di licenza commerciale industriale (IUI), licenza commerciale permanente (IUT) o certificato di registrazione industriale (TDI) |
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Disponibilità di pianificazione delle scorte di materie prime (RPBBI) per l'industria primaria |
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Agli esportatori è concesso lo status di esportatori registrati di prodotti del settore forestale (ETPIK) |
Regolamento del ministero del Commercio 97/2014 |
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|
Carta d'identità |
Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014 |
||||||||||||
|
|
Agli importatori è concesso lo status di importatori registrati |
Regolamento del ministero del Commercio 78/2014 |
||||||||||||
|
Gli importatori dispongono di orientamenti/procedure di dovuta diligenza e possono dimostrarne l'attuazione |
Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014 |
|||||||||||||
|
|
Permesso rilasciato dal capo dell'ufficio forestale provinciale/distrettuale |
Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
||||||||||||
|
Atto costitutivo della società e ultime modifiche dell'atto (atto costitutivo della società) |
Legge 6/1983 Regolamento del governo PP74/2011 Regolamento del ministero della Giustizia e dei diritti umani M.01-HT.10/2006 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Regolamento del ministero del Commercio 39/2011 Regolamento del ministero del Commercio 77/2013 Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 Regolamento del ministero del Commercio 97/2014 |
|||||||||||||
Permesso di avviare un'attività commerciale (licenza commerciale/SIUP) o permesso commerciale |
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Certificato di registrazione della società (TDP) |
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Codice fiscale/partita IVA (NPWP) |
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Registrazione dei commercianti in qualità di esportatori non produttori di prodotti del settore forestale (ETPIK Non-Produsen) |
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Accordo o contratto di fornitura con la piccola industria non-ETPIK in possesso di certificato di legalità del legname (S-LK) o di dichiarazione di conformità del fornitore/SDoC (DKP) |
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Documenti VIA pertinenti |
Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 13/2010 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 |
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|
|
Atto o prova di costituzione |
Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014 |
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Codice fiscale/partita IVA (NPWP) nel caso delle cooperative |
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|
Decisione della cooperativa sulla struttura organizzativa |
Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014 |
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Documenti del piano aziendale della cooperativa o documento che indichi il tipo di cooperativa |
Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014 |
|||||||||||||
|
Carte d'identità |
Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014 |
|||||||||||||
2. |
|
|
|
Documenti di vendita e di acquisto e/o contratto di fornitura di materiali e/o prova di acquisto |
Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P.9/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 Regolamento del ministero del Commercio P78/2014 |
||||||||||
Relazione approvata sul trasferimento del legname e/o prova del trasferimento e/o relazione ufficiale sull'esame del legname; lettera che attesta la legalità dei prodotti forestali. |
|||||||||||||||
Il legname importato è accompagnato dalla dichiarazione di conformità del fornitore o dal certificato di legalità (S-LK). Nota: si applica soltanto nel caso di artigiani/aziende a conduzione familiare |
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Documenti di trasporto del legname |
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Documenti di trasporto (Nota) con le rispettive relazioni ufficiali del funzionario dell'autorità locale riguardanti il legname utilizzato proveniente dalla demolizione di edifici/strutture, legname dissotterrato e legname interrato |
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Documenti di trasporto sotto forma di Nota per scarti in legno industriali |
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Documenti/relazioni sulle modifiche delle scorte di tronchi/legname/prodotti |
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Certificato di conformità (S-PHPL/S-LK) o dichiarazione di conformità dei fornitori (DKP) |
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Documenti giustificativi per la pianificazione delle scorte di materie prime (RPBBI) per l'industria primaria |
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Notifica di importazione (PIB) |
Decreto presidenziale 43/1978 Regolamento del ministero del Commercio 78/2014 |
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Distinta del carico |
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Fattura |
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Polizza di carico |
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Dichiarazione di importazione e raccomandazione di importazione |
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Prova del pagamento dei dazi all'importazione |
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Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni |
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Prova di avvenuta utilizzazione del legname importato |
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Piedilista di cavallettamento sullo sfruttamento delle materie prime e sui prodotti. Nota: non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare |
Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2014 |
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Relazioni sulla produzione dei prodotti trasformati |
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La produzione dell'unità non supera la capacità di produzione consentita Nota: non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare |
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Isolamento/separazione di prodotti fabbricati con legname sequestrato |
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Certificato di legalità (S-LK) o dichiarazione di conformità dei fornitori (DKP) |
Regolamento del ministero delle Foreste P48/2006 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2014 |
|||||||||||||
Contratto di servizi per la trasformazione di prodotti con un'altra parte |
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Lettera di attestazione delle materie prime |
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Isolamento/separazione di prodotti fabbricati |
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Documentazione delle materie prime, dei processi di produzione e, se del caso, se l'esportazione viene effettuata mediante un accordo di servizi con un'altra società |
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I prodotti sono acquistati da partner industriali dell'elenco non-ETPIK in possesso di certificato di legalità (S-LK) o di SDoC (DKP) |
Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014 |
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Documento di trasporto |
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Documenti/relazioni sulle modifiche delle scorte di prodotti |
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3. |
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Documento di trasporto |
Regolamento congiunto del ministero delle Foreste 22/2003, del ministero dei Trasporti KM3/2003 e del ministero dell'Industria e del Commercio 33/2003 Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014 |
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|
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Prodotti per l'esportazione |
Legge 17/2006 (dogane) Decreto presidenziale 43/1978 Regolamento del ministero delle Foreste 447/2003 Regolamento del ministero delle finanze 223/2008 Regolamento della Direzione Generale Dogane P-40/2008 Regolamento della Direzione Generale Dogane P-06/009 Regolamento del ministero del Commercio P50/2013 Regolamento del ministero del Commercio P97/2014 |
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PEB |
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Distinta del carico |
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Fattura |
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Polizza di carico |
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Documenti della licenza di esportazione (V-Legal) |
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Risultati della verifica tecnica (relazione dell'ispettore) per prodotti per i quali la verifica tecnica è obbligatoria |
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Prova del pagamento dei dazi all'esportazione, se del caso |
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Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni |
|||||||||||||||
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La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza |
Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 |
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4. |
|
|
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Procedure SSL o nel caso di artigiani/aziende a conduzione familiare, dispositivi di pronto soccorso e sicurezza |
Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012 |
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Attuazione delle procedure di SSL |
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Registri degli infortuni sul lavoro Nota: non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare |
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Sindacati o politiche aziendali che consentono ai dipendenti/lavoratori di costituire un sindacato o di partecipare alle sue attività |
Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2001 |
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Esistenza di un contratto collettivo di lavoro o di documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori |
Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011 |
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Non sono presenti lavoratori minorenni. |
Legge 23/2002 Legge 13/2003 |
ALLEGATO V
SISTEMA INDONESIANO DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME
1. Introduzione
Obiettivo: garantire che la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la vendita dei tronchi rotondi e dei prodotti trasformati del legno sia conforme a tutti i regolamenti e a tutte le norme indonesiani pertinenti.
Nota per il suo ruolo di pioniere nella lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname e suoi derivati provenienti da raccolte illegali, l'Indonesia ha ospitato a Bali, nel settembre 2001, la Conferenza ministeriale dei paesi dell'Asia orientale sull'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG), conclusasi con la dichiarazione sull'applicazione giuridica e la governance in campo forestale (dichiarazione di Bali). Da allora, l'Indonesia ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito della cooperazione internazionale per combattere il disboscamento illegale e il commercio ad esso associato.
Nell'ambito delle iniziative internazionali tese a risolvere tali questioni, un crescente numero di paesi consumatori si è impegnato a prendere provvedimenti per impedire il commercio di legname illegale sul proprio mercato, mentre i paesi produttori, dal canto loro, si sono impegnati a fornire un meccanismo che assicuri la legalità del loro legname. È importante stabilire un sistema credibile per garantire la legalità della raccolta, del trasporto, della trasformazione e del commercio del legname e dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del legno.
Il sistema indonesiano di verifica della legalità (SVL) del legname assicura che il legname e i prodotti derivati, fabbricati e trasformati in Indonesia, provengano da fonti legali e siano interamente conformi alle leggi e ai regolamenti indonesiani pertinenti, conformemente alla verifica dall'audit indipendente e al controllo della società civile.
1.1. Leggi e regolamenti indonesiani quali fondamenti dell'SVL del legname
Il regolamento indonesiano sulle norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste e la verifica della legalità del legname nelle foreste pubbliche e private (regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009) istituisce l'SVL del legname. Quest'ultimo, che comprende anche il regime indonesiano di sostenibilità forestale (SFM), intende migliorare la governance nel settore forestale ed eliminare il disboscamento illegale e il commercio di legname ad esso associato per assicurare la credibilità e migliorare l'immagine del legname indonesiano e dei suoi derivati.
L'SVL del legname comprende i seguenti elementi:
1. |
norme in materia di legalità; |
2. |
controllo della catena di approvvigionamento; |
3. |
procedure di verifica; |
4. |
sistema di rilascio delle licenze; |
5. |
monitoraggio. |
L'SVL del legname è il sistema di base utilizzato per assicurare la legalità del legname e dei suoi derivati fabbricati in Indonesia destinati all'esportazione nell'Unione e in altri mercati.
1.2. Sviluppo dell'SVL del legname: un processo multilaterale
A partire dal 2003, numerose parti interessate del settore forestale in Indonesia hanno partecipato attivamente allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione dell'SVL del legname, garantendo pertanto migliori sorveglianza, trasparenza e credibilità del processo. Nel 2009, il processo multilaterale ha permesso la formulazione del regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste n. 6/VI-SET/2009 e n. 02/VI-BPPHH/2010, riveduti dai regolamenti del ministero delle Foreste P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012, P.42/Menhut-II/2013 e dagli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste P.8/VI-SET/2011 e P.8/VI-BPPHH/2012.
Sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione iniziale dell'SVL del legname, dell'esito della valutazione congiunta effettuata in conformità dell'allegato VIII del presente accordo e delle raccomandazioni formulate da varie parti interessate, i regolamenti sono stati nuovamente riveduti nell'ambito di un processo che ha coinvolto diverse parti interessate e che si è concluso con l'adozione dei regolamenti del ministero delle Foreste P.43/Menhut-II/2014 del giugno 2014 e P.95/Menhut-II/2014 del dicembre 2014, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste n. P.14/VI-BPPHH/2014 del dicembre 2014 e n. P.1/VI-BPPHH/2015 del gennaio 2015 (in appresso “orientamenti dell'SVL del legname”).
Il coinvolgimento con tutte le parti interessate proseguirà nel corso dell'attuazione dell'SVL del legname.
2. Ambito di applicazione dell'SVL del legname
Le risorse delle foreste di produzione indonesiane possono essere divise genericamente in due tipi di proprietà: foreste statali e foreste/terreni di proprietà privata. Le foreste statali comprendono foreste per la produzione sostenibile di legname a lungo termine in base a un'ampia gamma di permessi e aree forestali che possono essere convertite per fini non forestali, ad esempio per insediamenti o piantagioni agricole. L'attuazione dell'SVL del legname nell'ambito delle foreste statali e delle foreste/dei terreni di proprietà privata è descritta nell'allegato II.
L'SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati per i quali sono rilasciati tutti i tipi di permessi, nonché le operazioni di tutti i commercianti di legname, le entità di trasformazione del legname a valle, gli esportatori e gli importatori.
L'SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati destinati al mercato interno e ai mercati internazionali. Sarà verificata la legalità di tutti i produttori, delle entità addette alla trasformazione del legno e dei commercianti indonesiani, compresi quelli che riforniscono il mercato interno.
L'SVL del legname richiede lo sdoganamento del legname e dei suoi derivati importati, nonché la conformità ai regolamenti indonesiani in materia d'importazione. A norma di tali regolamenti, il legname e i suoi derivati importati devono essere accompagnati da documenti ed altri elementi di prova che garantiscono la legalità del legname nel paese di raccolta. Tutto il legname e i suoi derivati importati in Indonesia devono essere immessi in una catena di approvvigionamento i cui controlli sono pienamente conformi ai regolamenti indonesiani pertinenti.
Alcuni prodotti del legno possono contenere materiali riciclati. I requisiti specifici in materia di legalità del legname riciclato sono descritti nelle norme di legalità e negli orientamenti dell'SVL del legname.
Il legname sequestrato può essere venduto unicamente per l'impiego sul mercato nazionale, ad eccezione del legname sequestrato raccolto in foreste a elevato valore di conservazione naturale, che dev'essere distrutto. Qualsiasi industria che riceva legname sequestrato deve prendere provvedimenti per separarlo da altre forniture e informare debitamente un organo di valutazione della conformità (CAB), il quale effettuerà immediatamente uno speciale audit per assicurare che tale legname non entri nella catena di approvvigionamento destinata all'esportazione. Il legname sequestrato non può essere coperto da una licenza di esportazione.
Le procedure di impiego e/o gestione del legname proveniente da foreste tradizionali verranno modificate dopo l'adozione delle relative disposizioni esecutive per tener conto dell'esecuzione della decisione della Corte costituzionale (MK) n. 35/PUU-X/2012.
Il legname e i suoi derivati in transito sono tenuti rigorosamente al di fuori delle aree doganali principali (PCA) dichiarate legalmente. In questo modo, tale legname in transito non entra nella PCA e, inoltre, non viene inserito nelle catene di approvvigionamento del legname dell'Indonesia. Il legname in transito non può essere coperto da una licenza di esportazione.
2.1. Norme in materia di legalità dell'SVL del legname
L'SVL del legname si basa su norme specifiche in materia di legalità del legname che riguardano tutti i tipi di fonti del legname (permessi e operatori) e tutte le attività degli operatori. Tali norme e i relativi orientamenti in materia di verifica figurano nell'allegato II.
L'SVL del legname comprende inoltre le norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste (GSF). La valutazione della gestione sostenibile delle foreste mediante la norma GSF verifica inoltre che l'entità oggetto dell'audit soddisfi i pertinenti criteri di legalità dell'SVL del legname. I titolari di permesso che operano entro aree forestali di produzione nei territori di proprietà dello Stato (demanio forestale permanente, DFP) devono aderire tanto alle norme di legalità quanto alle norme GSF pertinenti. Essi possono scegliere di osservare in un primo tempo la norma di legalità ma dovranno osservare tanto le norme di legalità quanto le norme relative alla gestione sostenibile delle foreste entro la data di scadenza della loro certificazione di legalità iniziale.
3. Controllo della catena di approvvigionamento del legname
Il titolare del permesso (nel caso delle concessioni) o il proprietario del terreno (nel caso di terreno privato) oppure la società (nel caso di commercianti, unità di trasformazione del legname ed esportatori) deve dimostrare che ogni anello della catena di approvvigionamento è controllato e documentato come stabilito nei regolamenti del ministero delle Foreste P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 e P.42/Menhut-II/2014 (in appresso i “regolamenti”). Tali regolamenti stabiliscono che i funzionari forestali delle province e dei distretti effettuino una verifica sul campo e convalidino i documenti presentati dai titolari del permesso, dai proprietari dei terreni o dalle unità di trasformazione del legname in corrispondenza di ciascun anello della catena di approvvigionamento.
I documenti principali per i controlli operativi in corrispondenza di ciascun punto della catena di approvvigionamento sono sintetizzati nel diagramma 1.
Tutte le spedizioni effettuate nell'ambito della catena di approvvigionamento devono essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto nei quali sia indicato se il materiale è coperto da un certificato SVLK valido, se la sua legalità è dichiarata mediante una dichiarazione di conformità dei fornitori (SDoC) oppure se proviene da fonti sottoposte a sequestro. Il proprietario o il custode di ciascuna spedizione di legname o suoi derivati deve registrare, in ciascun punto di una catena di approvvigionamento, se tale spedizione ha ottenuto una certificazione SVLK, se la sua legalità è dichiarata mediante una dichiarazione di conformità dei fornitori oppure se proviene da una fonte sottoposta a sequestro. Se una spedizione contiene legname sequestrato, il proprietario o il custode di tale spedizione deve applicare un sistema efficace per separare il legname o i suoi derivati provenienti da fonti legali verificate dal legname o suoi derivati sequestrati e conservare i documenti che operano una distinzione tra dette fonti.
Agli operatori della catena di approvvigionamento viene richiesto di tenere completamente traccia del legname e dei suoi derivati ricevuti, immagazzinati, trasformati e consegnati. Tali informazioni devono essere tali da consentire il successivo riscontro dei dati quantitativi tra gli anelli della catena di approvvigionamento e al loro interno. Tali dati saranno messi a disposizione dei funzionari forestali delle province e dei distretti affinché procedano alle operazioni di riscontro. Le principali attività e procedure, incluso il riscontro, per ogni fase della catena di approvvigionamento e il ruolo svolto dagli organi di valutazione della conformità nel valutare l'integrità della catena di approvvigionamento sono descritti in dettaglio nell'appendice del presente allegato.
Diagramma 1:
Controllo della catena di approvvigionamento che mostra i documenti principali richiesti in ciascun punto della catena di approvvigionamento in cui viene effettuato il riscontro dei dati.
4. Quadro istituzionale per la verifica della legalità e il rilascio della licenza di esportazione
4.1. Introduzione
L'SVL del legname indonesiano poggia su un'impostazione nota come “rilascio di licenza basato sull'operatore”, che condivide molti aspetti con i sistemi di certificazione della gestione delle foreste o dei prodotti. Il ministero delle Foreste indonesiano nomina alcuni organi preposti alla valutazione della conformità (Lembaga Penilai/LP e Lembaga Verifikasi/LV) che autorizza a verificare la legalità delle operazioni dei produttori di legname, dei commercianti, delle unità di trasformazione del legname e degli esportatori (“operatori”).
Gli organi di valutazione della conformità (CAB) sono accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN). Gli operatori che desiderano certificare la legalità delle loro operazioni affidano il compito ai CAB. I CAB devono operare conformemente all'orientamento ISO/IEC 17065. Essi riferiscono l'esito degli audit all'entità controllata e al ministero delle Foreste. Le sintesi delle relazioni sono rese pubbliche.
Il CAB verifica che l'operatore sottoposto ad audit operi conformemente alla definizione di legalità indonesiana di cui all'allegato II, anche per quanto attiene all'efficace attuazione dei controlli volta a impedire che materiale proveniente da fonti sconosciute venga immesso nelle catene di approvvigionamento. Quando un'entità sottoposta ad audit che opera in foreste statali o in una grande industria (industria primaria avente una capacità superiore a 6 000 m3/anno, industria secondaria con investimenti superiori a 500 milioni di IDR) risulta conforme, viene rilasciato un certificato di legalità SVLK valido 3 (tre) anni. Durante tale periodo, il CAB effettua ogni anno visite di controllo per verificare che la conformità non venga meno. Per le entità sottoposte ad audit che operano in piccole industrie (industria primaria avente una capacità inferiore a 6 000 m3/anno, industria secondaria con investimenti inferiori a 500 milioni di IDR), il certificato di legalità è valido 6 (sei) anni, 10 (dieci) anni per gli operatori situati in foreste/terreni di proprietà privata. In questi casi, le visite di controllo dei CAB si svolgono ogni due anni (biennali).
Gli operatori che svolgono le proprie attività in foreste/terreni di proprietà privata o aziende a conduzione familiare, gli operai specializzati/artigiani, l'industria primaria che trasforma esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e che non può effettuare esportazioni dirette, i depositi registrati (che commerciano legname o legname trasformato proveniente esclusivamente da foreste/terreni di proprietà privata o da operazioni che hanno ottenuto la certificazione SVLK nel quadro del Perum Perhutani) e gli importatori possono servirsi della dichiarazione di conformità dei fornitori per dimostrare la legalità del proprio legname e dei suoi derivati e non sono quindi sottoposti ad audit dai CAB (si veda la parte 5.3).
Gli LV agiscono inoltre in qualità di autorità di rilascio delle licenze di esportazione. Essi controllano la validità della registrazione delle esportazioni e del certificato SVLK degli esportatori, nonché la coerenza dei dati delle loro dichiarazioni (bilanci mensili) prima di rilasciare licenze di esportazione sotto forma di documenti V-Legal o licenze FLEGT. È quindi vietato esportare i prodotti del legno di cui all'allegato I senza licenza d'esportazione. Le esportazioni nell'Unione europea che soddisfano tali condizioni sono corredate di una licenza FLEGT, mentre le esportazioni verso altre destinazioni sono corredate di un documento V-Legal.
Gli orientamenti dell'SVL del legname specificano che i gruppi della società civile, i singoli individui e le comunità indonesiani hanno il diritto di controllare l'attuazione dell'SVL del legname sul terreno. Tali controllori indipendenti sono autorizzati a valutare la conformità delle operazioni ai requisiti della definizione di legalità, nonché la conformità dei procedimenti di audit e di rilascio delle licenze ai requisiti dell'SVL del legname e possono presentare reclami ai CAB, alle autorità di rilascio delle licenze, al KAN e al ministero delle Foreste.
Diagramma 2:
Relazione tra le diverse entità coinvolte nell'attuazione dell'SVL del legname
4.2. Organi preposti alla valutazione della conformità e autorità di rilascio delle licenze
Gli organismi di valutazione della conformità (CAB) svolgono un ruolo essenziale nel sistema indonesiano. Autorizzati dal ministero delle Foreste, ad essi viene appaltata dai singoli operatori la verifica della legalità delle proprie attività di produzione, trasformazione e commercio nella catena di approvvigionamento, compresa l'integrità della catena di approvvigionamento.
Esistono due tipi di CAB: i) organismi di valutazione (Lembaga Penilai/LP) che verificano le prestazioni delle unità di gestione forestale (UGF) nelle foreste statali rispetto agli standard di sostenibilità, così come alle prescrizioni della norma di legalità e ii) organismi di verifica (Lembaga Verifikasi/LV), che verificano la conformità agli standard di legalità delle UGF, delle industrie del settore forestale, dei commercianti e degli esportatori.
Per garantire la massima qualità degli audit per la verifica delle norme di legalità di cui all'allegato II è necessario che gli LP e gli LV predispongano i necessari sistemi di gestione in materia di competenza, uniformità, imparzialità, trasparenza e requisiti del processo di valutazione previsti dalla norma ISO/IEC 17065. Tali requisiti sono specificati negli orientamenti dell'SVL del legname. Gli organi di valutazione della conformità (CAB) sono accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN).
Gli LV possono agire inoltre in qualità di autorità di rilascio delle licenze. In questo caso, gli LV rilasciano licenze di esportazione riguardanti il legname e i suoi derivati destinati ai mercati internazionali. Per i mercati non appartenenti all'Unione, le autorità di rilascio delle licenze rilasciano documenti V-Legal, mentre per quanto riguarda il mercato dell'Unione vengono rilasciate licenze FLEGT conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV. Le procedure dettagliate per il rilascio dei documenti V-Legal e delle licenze FLEGT per i carichi destinati all'esportazione sono descritte negli orientamenti dell'SVL del legname. Gli LP non possono agire in qualità di autorità di rilascio delle licenze e non rilasciano licenze di esportazione.
Tutti i revisori che lavorano per i CAB o per le autorità di rilascio delle licenze devono essere registrati e aver ottenuto dall'organismo di certificazione professionale (Lembaga Sertifikasi Profesi — LSP) un certificato di idoneità valido. L'LSP valuta eventuali denunce di negligenza professionale di un revisore portata alla sua attenzione e può revocare il certificato di idoneità del revisore in questione.
4.3. Organismo di accreditamento
L'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (Komite Akreditasi Nasional — KAN) è un organismo di accreditamento indipendente istituito con regolamento (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 del governo relativo alla normalizzazione nazionale e con decreto presidenziale (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 relativo al comitato nazionale di accreditamento. Esso opera conformemente agli orientamenti della norma ISO/IEC 17011 (requisiti generali per gli organismi preposti all'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità). Ha elaborato documenti di sostegno interni specifici per l'SVL del legname per l'accreditamento di LP e LV.
Il KAN è riconosciuto a livello internazionale dalla cooperazione di accreditamento del Pacifico (Pacific Accreditation Cooperation, PAC) e dal Forum internazionale di accreditamento (International Accreditation Forum, IAF) per l'accreditamento di organismi di certificazione per sistemi di gestione della qualità, sistemi di gestione ambientale e certificazione dei prodotti. Il KAN è anche riconosciuto dalla cooperazione di accreditamento dei laboratori dell'Asia del Pacifico (Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) e dalla cooperazione internazionale di accreditamento dei laboratori (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).
Il 14 luglio 2009 il KAN ha firmato un protocollo d'intesa con il ministero delle Foreste per fornire servizi di accreditamento per l'SVL del legname, diventando così responsabile dell'accreditamento dei CAB per garantirne la costante conformità con la norma ISO/IEC 17065.
I reclami riguardanti le prestazioni di un LP o di un LV possono essere presentati al KAN da qualsiasi parte interessata, compresi operatori e controllori indipendenti.
4.4. Entità sottoposte ad audit
Le entità sottoposte ad audit sono operatori soggetti alla verifica della legalità. Includono unità di gestione forestale (concessionari o titolari di permesso per lo sfruttamento del legname, titolari di permessi per foreste comunitarie o dei villaggi, proprietari di foreste o terreni privati, depositi registrati di legname), industrie del settore forestale ed esportatori non produttori registrati. Le unità di gestione forestale e le industrie del settore forestale devono essere conformi alla norma di legalità applicabile. A scopo di esportazione, le industrie del settore forestale e gli esportatori non produttori registrati devono essere conformi ai requisiti per il rilascio delle licenze di esportazione. L'SVL del legname consente alle entità sottoposte ad audit di presentare ricorsi all'LP o all'LV in merito all'esecuzione o all'esito degli audit.
4.5. Controllore indipendente
La società civile svolge un ruolo essenziale nel monitoraggio indipendente dell'SVL del legname. I gruppi della società civile, i singoli individui e le comunità che agiscono in qualità di controllori indipendenti hanno il diritto di valutare la conformità delle operazioni ai requisiti di legalità, nonché le attività di accreditamento, verifica e rilascio delle licenze e di riferire in merito. I risultati di un monitoraggio indipendente possono essere utilizzati altresì nell'ambito della valutazione periodica necessaria ai sensi del presente accordo (allegato VI).
In caso di irregolarità legate alla legalità di un operatore, i reclami di un controllore indipendente devono essere presentati direttamente all'LP o all'LV interessato. Qualora ritenga insoddisfacente la risposta dell'LP o dell'LV a un reclamo, un controllore indipendente può inoltrare una relazione al KAN e al governo. Se il reclamo riguarda il rilascio di una licenza di esportazione, il controllore indipendente può presentarlo direttamente all'autorità di rilascio delle licenze o al ministero delle Foreste.
4.6. Il governo
Il ministero delle Foreste (che nell'ottobre 2014 si è fuso con il ministero dell'Ambiente, diventando ministero dell'Ambiente e delle Foreste) disciplina l'SVL del legname e autorizza gli LP accreditati a effettuare la valutazione GSF e gli LV a effettuare la verifica della legalità.
Il ministero delle Foreste autorizza inoltre gli LV a rilasciare licenze di esportazione (documenti V-Legal o licenze FLEGT).
Esso ha elaborato una serie di orientamenti che stabiliscono i requisiti applicabili alle attività di verifica e di rilascio delle licenze. Tali orientamenti comprendono anche disposizioni riguardanti il controllo della verifica degli LV da parte del ministero delle Foreste e specificano le procedure che il ministero deve seguire per autorizzare e sorvegliare le loro attività di rilascio delle licenze.
Inoltre, il ministero delle Foreste deve creare un gruppo specifico di follow-up incaricato di esaminare, caso per caso, qualsiasi denuncia di violazione in merito al rilascio di un certificato di legalità e/o documento V-Legal/licenza FLEGT. La composizione del gruppo di follow-up dipende dalla natura della violazione denunciata. Esso può comprendere diverse agenzie del governo e soggetti della società civile. Sulla base delle conclusioni e delle raccomandazioni del gruppo di follow-up, il ministero delle Foreste può revocare l'autorizzazione del CAB, interrompendone immediatamente le attività di verifica e di rilascio delle licenze.
Il ministero delle Foreste revoca altresì immediatamente l'autorizzazione di un CAB in seguito a una decisione del KAN di revocarne l'accreditamento (risultante, ad esempio, dalle attività annuali di sorveglianza dei CAB da parte del KAN). I CAB possono presentare ricorso al KAN ma non al ministero.
Il ministero delle Foreste gestisce altresì l'unità di informazioni sulle licenze (Licence Information Unit, LIU) quale unità di gestione delle informazioni che convalida le informazioni riguardanti il rilascio del documento V-Legal/della licenza FLEGT. La LIU è responsabile inoltre dello scambio di informazioni generali sull'SVL del legname e riceve e archivia dati e informazioni pertinenti sul rilascio di certificati di legalità e di documenti V-Legal/licenze FLEGT. Risponde inoltre alle domande delle autorità competenti dei partner commerciali e delle parti interessate. La LIU gestisce altresì, attraverso il suo sistema online SILK, il processo di raccomandazione delle importazioni basato sull'esercizio della dovuta diligenza.
Inoltre, il ministero delle Foreste controlla la registrazione dei supervisori tecnici del governo in loco (Wasganis) e del personale tecnico in loco delle società (Ganis). I Wasganis sono incaricati della supervisione e del controllo delle misurazioni dei tronchi. Essi confermano altresì la fine alla validità dei documenti di trasporto obbligatori e verificano la concordanza dei dati (per ulteriori dettagli si veda l'appendice del presente allegato). Il Ganis elabora i documenti di produzione e trasporto di tutto il legname prodotto nelle foreste statali. Il Ganis può inoltre confermare la fine della validità dei documenti di trasporto obbligatori qualora i Wasganis siano assenti per oltre 48 ore. Sia i Wasganis che i Ganis sono registrati presso il ministero delle Foreste. Essi vengono valutati annualmente dal ministero delle Foreste mediante un esame ufficiale.
5. Verifica della legalità
5.1. Introduzione
Il legname indonesiano è considerato legale quando si sia verificato che la sua origine e il suo processo di produzione, nonché le successive attività di trasformazione, trasporto e commercio siano conformi a tutte le leggi e a tutti i regolamenti indonesiani applicabili, come indicato nell'allegato II. I CAB procedono a valutazioni della conformità per verificare il rispetto delle suddette disposizioni. Per ridurre l'onere che grava sui proprietari privati di foreste, nonché su commercianti e aziende a conduzione familiare/operai specializzati/artigiani che dipendono interamente dal legname proveniente da foreste di proprietà privata/privatamente sfruttate (permesso per terreno privato), tali operatori sono autorizzati a rilasciare, in casi chiaramente definiti, una dichiarazione di conformità del fornitore in alternativa all'ottenimento di una certificazione SVLK (si veda il punto 5.2 per maggiori dettagli).
5.2. Processo di verifica della legalità da parte dei CAB
Conformemente agli orientamenti ISO/IEC 17065 e a quelli dell'SVL del legname, il processo di verifica della legalità consiste in quanto segue.
Richiesta e contratto: l'operatore presenta al CAB una richiesta che indica l'ambito di applicazione della verifica, il profilo dell'operatore stesso e altre informazioni necessarie. Prima dell'inizio delle attività di verifica l'operatore e il CAB devono stipulare un contratto che stabilisca le condizioni per la verifica.
Piano di verifica: dopo la firma del contratto di verifica, il CAB elabora un piano di verifica, che comprende la nomina del gruppo dell'audit, il programma della verifica e il calendario delle attività. Il piano viene comunicato all'entità controllata, alla competente autorità forestale provinciale e ad altre autorità competenti a livello provinciale e regionale e vengono concordate le date della verifica. Queste informazioni devono essere comunicate in anticipo ai controllori indipendenti e al pubblico tramite i siti Internet dei CAB e del ministero delle Foreste e/o attraverso i mezzi di comunicazione o lettere.
Attività di verifica: l'audit di verifica consiste di tre fasi: i) riunione di apertura dell'audit e coordinamento, ii) verifica della documentazione e osservazione sul campo e iii) riunione di chiusura dell'audit.
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Riunione di apertura dell'audit e coordinamento: coordinamento con i competenti uffici regionali, provinciali e distrettuali per fornire informazioni sui piani di audit e raccogliere informazioni iniziali presso tali uffici. Il CAB può anche divulgare informazioni e comunicare con le organizzazioni della società civile competenti per integrare le informazioni iniziali. Nel corso della riunione di apertura, il CAB discute con l'entità sottoposta all'audit l'obiettivo, l'ambito di applicazione, il programma e la metodologia dell'audit in modo da consentirle di rivolgere domande sui metodi e sullo svolgimento delle attività di verifica. |
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Verifica della documentazione e osservazione sul campo: al fine di raccogliere prove sulla conformità dell'entità sottoposta all'audit con i requisiti dell'SVL del legname indonesiano, il CAB controlla i sistemi e le procedure dell'entità controllata, i documenti del caso e i registri. Il CAB effettua quindi controlli sul campo per verificare la conformità, compreso il controllo incrociato tra i propri risultati e quelli contenuti nelle relazioni di ispezioni ufficiali. Il CAB controlla inoltre il sistema di tracciabilità del legname dell'entità controllata per garantire che sia dimostrato che tutto il legname che entra nella catena di approvvigionamento soddisfi i requisiti di legalità. |
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Riunione di chiusura dell'audit: i risultati della verifica, in particolare qualsiasi non conformità rilevata, sono presentati all'entità sottoposta all'audit. Quest'ultima può rivolgere domande sui risultati della verifica e fornire precisazioni sulle prove presentate dal CAB. |
Relazioni e processo decisionale: il gruppo di audit redige una relazione di verifica, in base a un modello fornito dal ministero delle Foreste. La relazione, che contiene una descrizione di tutte le risultanze in materia di non conformità e la decisione adottata in merito alla certificazione, è presentata all'entità sottoposta all'audit entro quattordici giorni di calendario dalla riunione di chiusura dell'audit, nonché dal CAB al ministero delle Foreste.
Le risultanze del gruppo di audit sono utilizzate principalmente per decidere in merito all'esito dell'audit di verifica da parte del CAB. Il CAB decide se rilasciare o meno un certificato di legalità in base alla relazione di verifica elaborata dal gruppo di audit.
Nei casi di non conformità, il CAB non rilascia un certificato di legalità, impedendo in tal modo al legname di entrare nella catena di approvvigionamento del legname di cui è stata accertata la legalità. Dopo che il caso di non conformità viene risolto, l'operatore può presentare nuovamente una richiesta di verifica della legalità.
Le infrazioni che vengono rilevate da un CAB durante la verifica sono segnalate al ministero delle Foreste e sono gestite dalle autorità competenti conformemente alle procedure amministrative o giudiziarie. Se un operatore è sospettato di violare i regolamenti, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospenderne le attività.
Rilascio del certificato di legalità e ricertificazione: il CAB rilascia un certificato di legalità se si riscontra che l'entità sottoposta all'audit è pienamente conforme a tutti gli indicatori e parametri di controllo della norma di legalità, comprese le norme sul controllo della catena di approvvigionamento del legname.
Il CAB può riferire in qualsiasi momento al ministero delle Foreste in merito ai certificati rilasciati, modificati, sospesi e ritirati e ogni tre mesi deve redigere una relazione. Il ministero delle Foreste pubblicherà quindi tali relazioni sul suo sito Internet.
In base al tipo di permesso in possesso dell'entità sottoposta all'audit, un certificato di legalità è valido per un periodo di tre-dieci anni, dopo il quale l'operatore è soggetto a un audit di ricertificazione. La ricertificazione viene effettuata prima della data di scadenza del certificato.
Sorveglianza: in base al tipo di permesso in possesso dell'entità sottoposta all'audit, gli operatori con un certificato di legalità sono soggetti a una sorveglianza annuale o biennale che segue i principi delle attività di verifica sintetizzate in precedenza. Il CAB può inoltre effettuare la sorveglianza prima del previsto se l'ambito di applicazione della verifica è stato esteso.
Il gruppo di sorveglianza redige una relazione di sorveglianza. Una copia della relazione, che comprende una descrizione dei casi di non conformità riscontrati, è presentata al ministero delle Foreste. I casi di non conformità rilevati in seguito alla sorveglianza comportano la sospensione o il ritiro del certificato di legalità.
Audit speciali: gli operatori in possesso di un certificato di legalità hanno l'obbligo di segnalare al CAB qualsiasi cambiamento significativo in termini di proprietà, strutture, gestione e operazioni che potrebbe incidere sulla qualità dei suoi controlli di legalità durante il periodo di validità del certificato. Il CAB può effettuare audit speciali per indagare in merito a qualsiasi controversia o reclamo presentato dai controllori indipendenti, dalle istituzioni governative o da altre parti interessate oppure quando l'operatore gli notifichi modifiche che incidono sulla qualità dei suoi controlli di legalità. I CAB effettuano audit speciali anche nei casi in cui l'operatore comunichi la propria intenzione di trasformare legname sequestrato.
5.3. Verifica della legalità mediante la dichiarazione di conformità del fornitore (SDoC) e controlli interni
La dichiarazione di conformità del fornitore basata sulla norma SNI/ISO 17050 è una “autodichiarazione” quale definita dalla norma ISO/IEC 17000, ossia un'attestazione di prima parte a seguito di un riesame che ha dimostrato il rispetto delle condizioni specifiche.
L'SDoC può essere utilizzata da: i) proprietari privati di foreste, ii) depositi di legname registrati (solo i depositi che ricevono esclusivamente il legname da foreste/terreni di proprietà privata o ricevono legname che ha ottenuto la certificazione SVLK nel quadro del Perum Perhutani), iii) aziende a conduzione familiare/operai specializzati/artigiani, iv) industrie primarie e secondarie che trasformano esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non sono titolari di un permesso di esportazione. L'SDoC si applica a: a) legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata, b) legname proveniente dal risanamento di alberature stradali e cimiteri, c) legname riciclato/proveniente da demolizioni e d) legname o suoi derivati importati.
L'SDoC contiene informazioni riguardanti il fornitore, i prodotti e le loro fonti, il documento di trasporto, il destinatario dei prodotti e la data di rilascio. L'SDoC rilasciata da proprietari privati di foreste comprende altresì la prova della proprietà del terreno dal quale proviene il legname. L'SDoC è acclusa al documento di trasporto in base ai regolamenti sulla gestione del legname. Le procedure dettagliate per il rilascio dell'SDoC e i relativi controlli sono descritte negli orientamenti dell'SVL del legname.
Il destinatario dell'SDoC proveniente da foreste di proprietà privata avvia e documenta controlli interni della validità delle informazioni da dichiarare nell'SDoC prima di firmare il contratto d'acquisto e almeno una volta l'anno dopo la firma del contratto. Le informazioni contenute nell'SDoCs rilasciata da depositi di legname sono verificate dal destinatario dell'SDoC (industrie primarie o secondarie) a intervalli di tre mesi ai fini della tracciabilità delle fonti dei tronchi. Quest'ultima è verificata dai CAB attraverso un'analisi documentale nell'ambito dell'audit SVLK dei destinatari certificati. Inoltre, il ministero delle Foreste può procedere a ispezioni casuali ricorrendo eventualmente a terzi competenti. In caso di segnalazione di frodi e irregolarità, il ministero delle Foreste può effettuare ispezioni speciali presso l'operatore che utilizza l'SDoC.
Tutti i prodotti del legno accompagnati da un documento V-Legal o da una licenza FLEGT devono provenire da una catena di approvvigionamento coperta da un certificato SVLK e/o una dichiarazione SDoC. Il legname e i suoi derivati coperti da una dichiarazione SDoC non possono accedere direttamente ai mercati internazionali. Detto accesso è possibile soltanto tramite un operatore che abbia ottenuto la certificazione SVLK.
5.4. Verifica della legalità del legname e dei suoi derivati importati
A norma del regolamento 78/M-DAG/PER/10/2014 del ministero del Commercio, il legname e i suoi derivati importati richiedono una prova di legalità nel paese di raccolta. In tale contesto, il modello di SDoC viene usato anche per le importazioni. Solo gli importatori (commercianti) e gli operatori che effettuano la trasformazione registrati possono importare legname e/o suoi derivati in Indonesia. Tali operatori devono esercitare la dovuta diligenza riguardo al legname e/o ai suoi derivati importati per ridurre al minimo il rischio che legname illegale entri nella catena di approvvigionamento indonesiana. Essi devono indicare nel modello di dichiarazione informazioni quali codici SA dei prodotti, polizza di carico, paesi di raccolta, paese di origine, prova della legalità del legname e porto di esportazione. Le procedure di dovuta diligenza prevedono la raccolta di dati, l'analisi del rischio e la riduzione dei rischi. Le procedure vengono attuate mediante il sistema online SILK del ministero delle Foreste. Il ministero trasmette una raccomandazione di importazione al ministero del Commercio dopo aver valutato ciascuna procedura di dovuta diligenza attuata da un operatore.
Nel corso degli audit dell'importatore, i CAB effettuano un'analisi documentale del sistema di dovuta diligenza applicato. Le procedure dettagliate per il sistema di dovuta diligenza e i relativi controlli saranno descritte negli orientamenti dell'SVL del legname e nei relativi regolamenti sulle importazioni.
5.5. Responsabilità del governo in materia di attuazione
Il ministero delle Foreste, come pure gli uffici forestali delle province e dei distretti sono responsabili del controllo delle catene di approvvigionamento del legname e del controllo dei relativi documenti (ad esempio, piani di lavoro annuali, relazioni sul legname abbattuto, relazioni di bilancio tronchi, documenti di trasporto, relazioni di bilancio tronchi/materie prime/prodotti trasformati e piedilista di cavallettamento della produzione). In caso di incongruenze, i funzionari forestali possono revocare l'approvazione dei documenti di controllo, il che comporta la sospensione delle operazioni.
Le violazioni rilevate dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti sono comunicate al CAB e, dopo la verifica del caso, è possibile che il CAB sospenda o ritiri il certificato di legalità concesso. I funzionari forestali possono avviare l'opportuna azione di follow-up conformemente alle procedure normative.
Il ministero delle Foreste riceve inoltre copie delle relazioni di verifica e le successive relazioni di sorveglianza e di audit speciale redatte dai CAB. Le parti coinvolte si segnalano le infrazioni rilevate dai CAB, dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti, che vengono trattate conformemente alle procedure amministrative e giudiziarie. Se si sospettano violazioni dei regolamenti da parte di un operatore, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere o interrompere le sue attività. I CAB revocano immediatamente i certificati di legalità se non sono più soddisfatti i requisiti della norma di legalità.
Il ministero delle Foreste crea un'apposita task force incaricata di svolgere indagini ed esaminare, caso per caso, qualsiasi denuncia di violazione riguardante il rilascio di un certificato di legalità e/o documento V-Legal/licenza FLEGT (gruppo di follow-up).
6. Licenze FLEGT
La licenza indonesiana per l'esportazione del legname e dei suoi derivati la cui legalità è stata accertata è nota come “documento V-Legal”. Si tratta di una licenza di esportazione che dimostra che il legname e i suoi derivati esportati soddisfano i requisiti della norma di legalità indonesiana di cui all'allegato II e provengono da una catena di approvvigionamento sottoposta ad adeguati controlli per impedire l'afflusso di legname proveniente da fonti di cui non sia stata verificata la legalità. Il documento V-Legal è rilasciato dagli LV che agiscono in qualità di autorità di rilascio delle licenze (LA) ed è utilizzato come licenza FLEGT per i carichi diretti verso l'Unione dopo che le parti hanno concordato di dare avvio al sistema FLEGT.
Le procedure per il rilascio delle licenze FLEGT/dei documenti V-Legal figurano negli orientamenti dell'SVL del legname.
Il ministero delle Foreste ha istituito un'unità di informazioni sulle licenze per mantenere una banca dati elettronica contenente le copie di tutti i documenti V-Legal/licenze FLEGT e le relazioni di non conformità delle LA. L'unità di informazioni sulle licenze consente alle autorità competenti dell'Unione l'accesso online alla sua banca dati. In caso di indagini riguardanti l'autenticità, l'integrità e la validità di una determinata licenza FLEGT, le autorità competenti dell'Unione potranno verificare le informazioni relative alla licenza consultando la banca dati online SILK. Per ottenere ulteriori informazioni, le autorità competenti dell'Unione possono contattare l'unità di informazioni sulle licenze che comunicherà all'occorrenza con l'LA competente.
Il documento V-Legal/la licenza FLEGT è rilasciato/a nel punto in cui è avvenuto il consolidamento del carico prima dell'esportazione. La procedura è descritta ai punti seguenti.
6.1. |
Il documento V-Legal/la licenza FLEGT è rilasciato/a dall'LA, che detiene un contratto con l'esportatore per il carico del legname e dei suoi derivati da esportare. |
6.2. |
Il sistema di tracciabilità interna dell'esportatore dimostrerà la legalità del legname per il rilascio della licenza di esportazione. La fase precedente della catena di approvvigionamento deve essere inclusa nel sistema di tracciabilità interna dell'esportatore. |
6.3. |
Affinché possa essere rilasciato un documento V-Legal/una licenza FLEGT, tutti i fornitori della catena di approvvigionamento dell'esportatore interessati al carico devono essere coperti da un certificato di legalità o da un certificato GSF validi oppure da una SDoC. |
6.4. |
Per ottenere un documento V-Legal/una licenza FLEGT, un operatore deve essere un esportatore registrato (un titolare di ETPIK) in possesso di un certificato di legalità valido. Il titolare di ETPIK presenta una lettera di richiesta all'LA e allega i documenti seguenti per dimostrare che le materie prime del legno contenute nel prodotto provengono solo da fonti di cui è stata verificata la legalità (certificazione SVLK o dichiarazione SDoC):
|
6.5. |
L'LA procede pertanto alle seguenti fasi del processo di verifica:
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6.6. |
Risultato della verifica.
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6.7. |
L'LA:
|
7. Monitoraggio
L'SVL del legname indonesiano comprende il monitoraggio da parte della società civile (monitoraggio indipendente). Per rafforzare ulteriormente il sistema per un AVP-FLEGT viene aggiunta una valutazione periodica.
Il monitoraggio indipendente viene condotto dalla società civile per valutare la conformità degli operatori, degli LP, degli LV e delle LA con i requisiti dell'SVL del legname indonesiano, ivi compresi gli orientamenti e le norme di accreditamento. In tale contesto, per società civile si intendono le persone giuridiche indonesiane che comprendono ONG, comunità e singoli cittadini indonesiani.
L'obiettivo della valutazione periodica è quello di fornire una garanzia indipendente che l'SVL del legname indonesiano funzioni come descritto, migliorando pertanto la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate. La valutazione periodica si avvale delle risultanze e delle raccomandazioni del monitoraggio indipendente. Le condizioni della valutazione periodica figurano nell'allegato VI.
Appendice
Controllo della catena di approvvigionamento
Come descritto all'allegato V, in tutte le fasi delle diverse catene di approvvigionamento, le dichiarazioni e i documenti conservati dagli operatori (ad esempio, documenti di trasporto e relazioni di bilancio) devono indicare se il legname o i suoi derivati abbiano ottenuto un certificato SVLK, siano stati dichiarati legali mediante la dichiarazione di conformità dei fornitori (SDoC) o provengano da legname sequestrato.
1. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE DEMANIALI
I controlli operativi della catena di approvvigionamento per le foreste demaniali (foreste naturali e piantagioni forestali) sono disciplinati dai regolamenti P.41/Menhut-II/2014 e P.42/Menhut-II/2014 del ministero delle Foreste sulla gestione del legname. È compreso il regolamento P.43/Menhut-II/2014 del ministero delle Foreste sulle norme SVLK, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste P.14/VI-BPPHH/2014 e la circolare della direzione generale SE 8/VI-BPPHH/2014 dell'agosto 2014.
Tutte le procedure e le regole per l'adozione di decisioni in materia di verifica, controllo della concordanza dei dati e gestione dei casi di mancata conformità in ciascuna fase della catena di approvvigionamento elencati di seguito si applicano a tutti i tipi di permesso concessi per lo sfruttamento di foreste demaniali: concessioni di foreste naturali (IUPHHK-HA/HPH), concessioni di piantagioni forestali industriali (IUPHHK-HT/HPHTI), concessioni per il ripristino dell'ecosistema (IUPHHK-RE), diritto di gestione delle piantagioni forestali (Perum Perhutani), concessioni di piantagioni forestali comunitarie (IUPHHK-HTR) e concessioni di foreste comunitarie (IUPHHK-HKM), concessioni di foreste dei villaggi (IUPHHK-HD), concessioni per l'impiego di legname proveniente da aree di rimboschimento (IUPHHK-HTHR) e impiego di legname proveniente da aree non forestali o da foreste di produzione convertibili (IPK). Tali regole e procedure sono descritte negli orientamenti tecnici previsti dai regolamenti P.41/Menhut-II/2014 e P.42/Menhut-II/2014 del ministero delle Foreste sulla gestione del legname.
Tutti gli operatori in possesso di un permesso di raccolta di legname proveniente da una concessione di foresta naturale devono dichiarare tutti i loro dati sulla produzione nel sistema nazionale online di tracciabilità in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, dalla concessione forestale fino al deposito intermedio e all'industria primaria.
1.1. Luogo di abbattimento
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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1.2. Luogo di deposito dei tronchi
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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c) |
Verifica dei dati
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1.3. Deposito di tronchi
I tronchi sono trasportati dal luogo di accumulo ai depositi e successivamente trasportati direttamente in stabilimenti di lavorazione, in un deposito intermedio o in un deposito registrato di legname.
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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c) |
Verifica dei dati
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1.4. Deposito di tronchi intermedio
I depositi intermedi di tronchi sono utilizzati se i tronchi non vengono direttamente trasportati dall'area di concessione al deposito dello stabilimento. I depositi intermedi di tronchi vengono utilizzati in particolare per il trasporto interinsulare dei tronchi o se è cambiata la modalità di trasporto.
Il permesso per l'insediamento di un deposito intermedio di tronchi in foreste demaniali viene concesso dal funzionario forestale del distretto in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per deposito intermedio di tronchi è valido per tre anni, ma può essere prorogato in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale. L'insediamento di un deposito intermedio di tronchi al di fuori di foreste demaniali non richiede alcun permesso specifico ed è stabilito dal titolare del permesso.
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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c) |
Verifica dei dati
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2. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE/TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA
Le operazioni di raccolta del legname in foreste/terreni privati sono disciplinate dal regolamento del ministero delle Foreste P.30/Menhut-II/2012 (in appresso “il regolamento”).
I proprietari privati di foreste/terreni non sono soggetti ad obblighi di legge per quanto riguarda l'apposizione di targhette o contrassegni di identificazione sugli alberi inventariati per la raccolta. I depositi di tronchi e i depositi intermedi di tronchi non vengono utilizzati di norma per il legname raccolto in foreste/terreni privati.
Le procedure di controllo per il legname proveniente da foreste/terreni privati differiscono a seconda che i tronchi siano stati ottenuti da alberi che si trovavano sul sito quando è stato acquisito il titolo fondiario oppure da alberi piantati dopo che il titolo è stato acquisito. Dipendono inoltre dalle specie di alberi raccolte. Il pagamento della tassa per le risorse forestali, al fondo di rimboschimento e la tassa di abbattimento si applica ai tronchi provenienti da alberi già presenti sul luogo quando è stato concesso il titolo fondiario; non si applica tuttavia ai tronchi provenienti dagli alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario.
Nel caso dei tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario, sono possibili due scenari:
— |
per le specie elencate nell'articolo 5.1 del regolamento [quali albero della gomma, albizia (Paraserianthes falcataria) e alberi da frutto], il proprietario prepara una fattura che funge da documento di trasporto, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste; |
— |
per le altre specie (quali tek, mogano e pino), il capo del villaggio, formato e nominato, o il funzionario designato, rilascia il documento di trasporto. |
Nel caso dei tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario, il funzionario forestale del distretto rilascia il documento di trasporto. Tale legname deve aver ottenuto la certificazione SVLK.
2.1. Luogo di abbattimento/deposito dei tronchi
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
Nel caso di tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario:
Nel caso di tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario:
Per tutto il legname raccolto da alberi piantati, tranne nel caso di certificazione SVLK, il proprietario rilascia una SDoC utilizzando il modello fornito dal ministero delle Foreste. |
c) |
Verifica dei dati
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3. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME PER I DEPOSITI E L'INDUSTRIA
I depositi registrati di legname e di legname trasformato rappresentano soggetti specifici all'interno della catena di approvvigionamento. Tali operatori, che agiscono in veste di commercianti, acquistano, stoccano e vendono il legname e i prodotti del legno ad altri operatori senza essere coinvolti in attività di produzione o di trasformazione.
Esistono tre tipi diversi di permessi per i depositi registrati di legname e di legname trasformato:
— |
depositi che utilizzano esclusivamente legname (tronchi) proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KB); |
— |
depositi che utilizzano esclusivamente legname e/o legname trasformato proveniente da foreste/terreni di proprietà privata (TPT); |
— |
depositi che utilizzano esclusivamente legname trasformato proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KO). |
3.1. Deposito registrato di legname proveniente da foreste demaniali e di legname importato (TPT-KB)
I depositi registrati di legname proveniente da foreste demaniali e di legname importato (TPT-KB) vengono utilizzati se i tronchi non sono trasportati direttamente al deposito dello stabilimento dall'area di concessione e/o dal deposito intermedio di tronchi e/o altri TPT-KB oppure nel caso di legname importato (tronchi).
Il permesso per l'insediamento di un TPT-KB viene concesso dal funzionario forestale in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per TPT-KB è valido tre anni, ma può essere prorogato in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale.
Gli operatori TPT-KB possono utilizzare SDoC solo se impiegano esclusivamente legname importato e/o legname con certificato SVLK Perum Perhutani. Se le foreste demaniali rappresentano soltanto una delle fonti di provenienza del legname (ad eccezione del legname certificato Perum Perhutani), occorre la certificazione SVLK.
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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c) |
Verifica dei dati
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3.2. Deposito registrato di legname e/o di legname trasformato proveniente da foreste/terreni di proprietà privata (TPT)
I depositi registrati di legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata (TPT) vengono utilizzati se i tronchi e/o il legname trasformato non sono trasportati direttamente al deposito dello stabilimento da foreste/terreni di proprietà privata e/o altri TPT.
Il permesso per l'insediamento di un TPT viene concesso dal funzionario forestale in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso TPT viene riveduto e approvato dal funzionario forestale.
Gli operatori che gestiscono TPT possono utilizzare la SDoC solo se non partecipano alla certificazione SVLK.
Gli operatori che gestiscono TPT devono utilizzare esclusivamente legname e/o legname trasformato proveniente da alberi piantati o in foreste/terreni di proprietà privata.
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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c) |
Verifica dei dati
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3.3. Industria primaria/integrata
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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c) |
Verifica dei dati
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3.4. Depositi registrati di legname trasformato proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KO)
I depositi registrati di legname trasformato proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KO) sono depositi di legname trasformato che ricevono legname trasformato da unità di trasformazione primaria e/o da altri TPT-KO, e/o legname trasformato importato. I prodotti del legno provenienti da TPT-KO sono venduti a unità di trasformazione secondaria, ad altri TPT-KO, ad aziende a conduzione familiare, a esportatori registrati e/o a utilizzatori finali.
Il permesso per l'insediamento di un TPT-KO viene concesso dal funzionario forestale del distretto in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per TPT-KO è valido tre anni, ma può essere prorogato in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale del distretto.
Gli operatori di TPT-KO possono usare una SDoC soltanto se utilizzano esclusivamente prodotti del legno provenienti da legname trasformato importato. Se soltanto uno dei loro prodotti fabbricati con legname trasformato contiene legname trasformato proveniente da foreste naturali, occorre la certificazione SVLK.
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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c) |
Verifica dei dati
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3.5. Industria secondaria
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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c) |
Verifica dei dati
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4. ESPORTAZIONE
Le procedure e i processi di verifica dei dati per l'esportazione del legname proveniente da foreste demaniali e da foreste/terreni privati sono identici.
a) |
Attività principali:
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b) |
Procedure:
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c) |
Verifica dei dati:
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(1) Indica i principali regolamenti, comprese le modifiche successive.