ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
1 agosto 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1322 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1323 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

4

 

*

Regolamento (UE) 2015/1324 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1326 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

16

 

*

Regolamento (UE) 2015/1327 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

18

 

*

Regolamento (UE) 2015/1328 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

20

 

*

Regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'esercizio, da parte di vettori aerei dell'Unione, di aeromobili registrati in un paese terzo ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1330 della Commissione, del 31 luglio 2015, recante duecentotrentaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1331 della Commissione, del 31 luglio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1332 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

31

 

*

Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC

34

 

*

Decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2015/521

61

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1335 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

64

 

*

Decisione (PESC) 2015/1336 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

66

 

*

Decisione (PESC) 2015/1337 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

68

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1338 della Commissione, del 30 luglio 2015, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 5252]  ( 1 )

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1322 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 23 settembre 2014 e il 27 marzo 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

I.

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011:

A.   Persone legate ai talibani

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir; b) Haji 'Abd Al-Basir; c) Haji Basir Noorzai; d) Abdul Baseer; e) Abdul Basir).

Titolo: Haji. Indirizzo: Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di nascita: a) 1965; b) 1960; c) 1963. Luogo di nascita: provincia di Baluchistan, Pakistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: passaporto pakistano n. AA3829182. Numero di identificazione nazionale: numero di identificazione nazionale pakistano 5420124679187. Altre informazioni: proprietario dell'Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, che fornisce servizi finanziari ai talibani nella regione. Data di designazione dell'ONU:27.3.2015

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Basir Noorzai è stato inserito in elenco il 27 marzo 2015 a norma del punto 2 della risoluzione 2160 (2014) per la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di soggetti designati e altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan e per il sostegno, in qualsiasi altro modo, di atti commessi da questi ultimi o attività cui questi si dedicano.

Informazioni supplementari:

Haji Abdul Basir (Basir) detiene e gestisce l'Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir aveva il potere di fornire denaro ai talibani e negli ultimi anni ha fornito migliaia di dollari ai membri dei talibani nella regione tramite il suo Hawala. Basir ha finanziato attività dei talibani tramite il suo Hawala, trasferito denaro ad anziani dei talibani e agevolato gli spostamenti di informatori talibani.

Nel 2012 Basir era considerato il principale cambiavalute per l'alta dirigenza talibana. Nel 2010 Basir ha inoltre sollecitato donazioni a favore dei talibani da parte di pakistani e afgani espatriati in Giappone, negli Emirati arabi uniti e a Singapore.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; c) Haji Basir Hawala; d) Haji Baseer Hawala; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Indirizzo: a) succursale 1: Sanatan (variante: Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, nei pressi di Trench (variante: Tranch) Road, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) succursale 2: Quetta, Pakistan; c) succursale 3: Lahore, Pakistan; d) succursale 4: Peshawar, Pakistan; e) succursale 5: Karachi, Pakistan; f) succursale 6: Islamabad, Pakistan; g) succursale 7: provincia di Kandahar, Afghanistan; h) succursale 8: provincia di Herat, Afghanistan; i) succursale 9: provincia di Helmand, Afghanistan; j) succursale 10: Dubai, Emirati arabi uniti; k) succursale 11: Iran. Altre informazioni: a) fornitore di servizi finanziari utilizzato da alti dirigenti talibani per trasferire fondi ai comandanti talibani nella regione; b) proprietario: Abdul Basir Noorzai. Data di designazione dell'ONU:27.3.2015

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

L'Haji Basir and Zarjmil Company Hawala è stato inserito in elenco il 27 marzo 2015 a norma del punto 2 della risoluzione 2160 (2014) per la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di soggetti designati e altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan e per il sostegno, in qualsiasi altro modo, di atti commessi da questi ultimi o attività cui questi si dedicano.

Informazioni supplementari:

L'Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) a Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan, è di proprietà di Abdul Basir Noorzai. Fornisce denaro ai membri dei talibani nella regione. Gli alti dirigenti talibani nella regione hanno preferito trasferire denaro ai comandanti talibani tramite il Basir Zarjmil Hawala e l'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar.

Nel 2013 il Basir Zarjmil Hawala ha fornito migliaia di dollari ai comandanti talibani nella regione, agevolando il finanziamento di operazioni dei talibani. Nel 2012 il Basir Zarjmil Hawala ha effettuato operazioni per migliaia di dollari in relazione ad armi e altre spese operative per i talibani.

II.

La voce seguente è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011:

A.   Persone legate ai talibani

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1323 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011.

(2)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (2), con la quale, fra l'altro, consolida le misure restrittive istituite dalla decisione 2011/137/PESC e abroga la decisione 2011/137/PESC. La decisione (PESC) 2015/1333 (3) completa inoltre il riesame delle persone ed entità precedentemente elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC.

(3)

È opportuno modificare i motivi di inserimento nell'elenco per talune persone ed entità elencate nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(2)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta Ufficiale).

(3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

A.   PERSONE

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

Stretto collaboratore di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Cognato di Muammar Gheddafi.

Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Presunto status: assassinato in Egitto nell'agosto 2014

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Traghen

Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Generale Khaled

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Genzur

Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data di nascita: 1.7.1949

Luogo di nascita: Al-Bayda

Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data di nascita: 1943

Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data di nascita: 4.5.1963

Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data di nascita: 8.7.1954

Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

15.

Colonnello Taher Juwadi

Carica: Quarto nella catena di comando delle guardie rivoluzionarie

Colonnello.

Membro chiave del regime di Gheddafi. In quanto tale, strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Carica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi.

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Houn, Libia

Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Colonnello Amid Husain

Presunto status/luogo: Libia meridionale

Ex governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

B.   ENTITÀ

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel.: +218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: +218 (21) 4893800 — 4891867 Email: info@laaico.com

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

2.

Gaddafi International charity and development Foundation

Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O. Box: 1101 — LIBIA Tel.: +218 214778301 — Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

3.

Fondazione Waatassimou

Sede a Tripoli.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email: info@ljbc.net

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Implicata nell'istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei dimostranti.

21.3.2011

5.

Corpo delle guardie rivoluzionarie

 

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);

Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax: (218) 214870767;

Fax: (218) 214870777;

Fax: (218) 213330927;

Fax: (218) 213333545

Controllata libica della Banca centrale della Libia.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (nei pressi di al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 Email: info@ethic.ly

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Maurizio

Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito.

Altre informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)

Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man.

Altre informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)

Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011».


1.8.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/10


REGOLAMENTO (UE) 2015/1324 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2) dà attuazione ad alcune misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio (3).

(2)

La decisione (PESC) 2015/1333 ha completato un riesame delle persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC. Mediante la decisione (PESC) 2015/1333, le misure restrittive imposte dalla decisione 2011/137/PESC, modificata, vengono inoltre consolidate in un nuovo strumento giuridico. Occorre una modifica tecnica per allineare il regolamento (UE) n. 204/2011 con la decisione (PESC) 2015/1333.

(3)

Poiché questa modifica rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue:

«c)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a:

i)

materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera b) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, previa approvazione del comitato delle sanzioni;

ii)

materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico;»

2)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«1.   In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa:

i)

prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II; o

ii)

prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU;»

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o III; e»;

3)

all'articolo 8 ter, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).

(3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.


1.8.2015   

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L 206/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1325 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. In tale sede il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell'elenco a livello nazionale.

(5)

Il Consiglio ha constatato che autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (3) hanno assunto decisioni nei riguardi di tutte le persone, tutti i gruppi e tutte le entità presenti nell'elenco dalle quali risulta che questi sono stati coinvolti in atti terroristici, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, di tale posizione comune. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 1).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi) — membro dell'«Hofstadgroep».

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadino iraniano. Passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

6.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

7.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

8.

«Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»).

9.

«Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].

10.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

11.

«Hofstadgroep».

12.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF» (Federazione giovanile internazionale Sikh).

13.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

14.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).

15.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».

16.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

17.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».

18.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».

19.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).

20.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»).

21.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)].

22.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).

23.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].


1.8.2015   

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L 206/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1326 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

Il Consiglio ritiene che ventiquattro persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci relative alle seguenti persone sono cancellate dall'elenco di cui alla sezione A, «Persone», dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

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L 206/18


REGOLAMENTO (UE) 2015/1327 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.

(2)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1336 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente talune misure in conformità della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2231(2015) che approva il piano d'azione congiunto globale (PACG) relativo alla questione nucleare iraniana e che dispone le azioni da intraprendere in conformità del PACG.

(3)

La UNSCR 2231(2015) prevede in particolare che le misure imposte nelle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non sono applicate dagli Stati che partecipanto al PAGC o dagli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con questi ultimi, a determinate condizioni, alle attività direttamente collegate alla modifica di due filiere sequenziali al fine della produzione di isotopi stabili presso l'impianto di Fordow, all'esportazione dell'uranio arricchito iraniano eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale o alla modernizzazione del reattore di Arak sulla base dei disegni di progettazione concordati e, successivamente, della progettazione finale concordata per tale reattore.

(4)

La UNSCR 2231 (2015) stabilisce inoltre che le misure imposte nelle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non si applicano nella misura necessaria per effettuare, a determinate condizioni, trasferimenti e attività inerenti all'attuazione di taluni impegni di natura nucleare precisati nel PACG, necessari alla preparazione per l'attuazione del PACG, o riconosciuti conformi agli obiettivi della risoluzione UNSCR 2231 (2015) dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU con l'UNSCR 1737 (2006).

(5)

L'attuazione delle misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(6)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 267/2012 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 43 ter

1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché la connessa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, investimenti e servizi d'intermediazione o di altro tipo ove li considerino direttamente riferibili:

a)

alla modifica di due filiere sequenzialial fine della produzione di isotopi stabili presso l'impianto di Fordow;

b)

all'esportazione dell'uranio arricchito iraniano eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o

c)

alla modernizzazione del reattore di Arak sulla base della progettazione di massima concordata e, successivamente, della progettazione finale concordata per tale reattore.

2.   L'autorità competente che concede l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1:

a)

assicura che tutte le attività siano condotte in rigorosa conformità del piano d'azione congiunto globale del 14 luglio 2015 (“PACG”);

b)

assicura che i criteri precisati, se del caso, al paragrafo 22, lettera c), della risoluzione UNSCR 2231 (2015) siano stati rispettati; e

c)

procura di aver ottenuto e di essere effettivamente in grado di esercitare il diritto di verificare l'utilizzo finale di ciascun prodotto fornito e il luogo in cui avviene tale utilizzo.

3.   Lo Stato membro interessato provvede a informare:

a)

il comitato delle sanzioni e, una volta istituita, la commissione congiunta, se del caso, dieci giorni prima di concedere l'autorizzazione;

b)

l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento, nel caso dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie forniti di cui al paragrafo 22, lettera e), della risoluzione UNSCR 2231 (2015).

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno dieci giorni prima della concessione dell'autorizzazione.

Articolo 43 quater

1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare, di volta in volta e nella misura necessaria alla loro esecuzione, i trasferimenti e le attività che sono:

a)

direttamente riferiti all'attuazione delle azioni di natura nucleare precisate nei paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG;

b)

necessari alla preparazione per l'attuazione del PACG; o

c)

riconosciuti conformi agli obiettivi di cui alla risoluzione UNSCR 2231 (2015) dal comitato delle sanzioni, se del caso.

2.   Lo Stato membro interessato sottopone, se del caso, le proposte di autorizzazione all'approvazione del comitato delle sanzioni.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno dieci giorni prima della concessione dell'autorizzazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1336 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. pag. 66 della presente Gazzetta ufficiale).


1.8.2015   

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L 206/20


REGOLAMENTO (UE) 2015/1328 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.

(2)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1337 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC per prorogare fino al 14 gennaio 2016 la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 14, relativa agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

(3)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 28 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012, le parole «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite da «fino al 14 gennaio 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1337 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (Cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).


1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/21


REGOLAMENTO (UE) 2015/1329 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'esercizio, da parte di vettori aerei dell'Unione, di aeromobili registrati in un paese terzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 965/2012 (2) della Commissione stabilisce requisiti per l'esercizio in sicurezza degli aeromobili. Occorre modificarlo per consentire l'operazione di aeromobili registrati in un paese terzo da parte di vettori aerei abilitati a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

È necessario concedere tempo sufficiente all'industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri per adeguarsi al quadro normativo modificato. Occorre quindi prevedere la possibilità di applicare un periodo transitorio appropriato.

(3)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea presentato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II (parte ARO), l'allegato III (parte ORO) e l'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2015.

2.   In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni del punto ORO.AOC.110, lettera d), di cui al punto 2), lettera b), punto ii), dell'allegato a partire dal 25 agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).


ALLEGATO

L'allegato II, l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato II (Parte ARO), il punto ARO.OPS.110 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L'approvazione di una presa a noleggio a scafo nudo è sospesa o revocata nei casi in cui:

1)

il certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile è sospeso o revocato;

2)

l'aeromobile figura nell'elenco degli operatori soggetti a restrizioni operative o è registrato in uno Stato in cui tutti gli operatori sotto la sorveglianza di detto Stato sono soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.»;

b)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

Quando viene chiesto all'autorità competente di approvare preventivamente un contratto per la presa a noleggio a scafo nudo a norma del punto ORO.AOC.110, lettera d), essa assicura un appropriato coordinamento con lo Stato di registrazione dell'aeromobile nella misura necessaria ad adempiere alle responsabilità di sorveglianza dell'aeromobile.»;

2)

l'allegato III (Parte ORO) è modificato come segue:

a)

al punto ORO.AOC.100 c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

tutti gli aeromobili utilizzati hanno un certificato di aeronavigabilità (CofA) in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o sono noleggiati a scafo nudo in conformità al punto ORO.AOC.110, lettera d); e»;

b)

il punto ORO.AOC.110 è modificato come segue:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l'operatore certificato in conformità alla presente parte non può prendere a noleggio un aeromobile incluso nell'elenco di operatori soggetti a restrizioni operative, registrato in uno Stato in cui tutti gli operatori sotto la sorveglianza di detto Stato sono soggetti a un divieto operativo o da un operatore soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.»;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«Noleggio a scafo nudo (Dry lease-in)

d)

Il richiedente un'approvazione per la presa a noleggio a scafo nudo di un aeromobile registrato in un paese terzo dimostra all'autorità competente che:

1)

è sorta una necessità operativa che non può essere soddisfatta noleggiando un aeromobile registrato nell'UE;

2)

la durata del noleggio a scafo nudo non supera sette mesi per ogni periodo di 12 mesi consecutivi;

3)

è assicurata la conformità ai requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 1321/2014; e

4)

l'aeromobile è equipaggiato in conformità alle norme UE in materia di operazioni di volo.»;

c)

il punto ORO.AOC.130 è sostituito dal seguente:

«ORO.AOC.130   Controllo dei dati relativi al volo — velivoli

a)

L'operatore stabilisce e mantiene un programma di controllo dei dati relativi al volo, che viene integrato nel suo sistema di gestione, per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg.

b)

Il programma di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere la fonte o le fonti dei dati.»;

3)

l'allegato IV (parte CAT) è modificato come segue:

a)

al punto CAT.IDE.A.100, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Gli strumenti ed equipaggiamenti prescritti dal presente Capo sono approvati in conformità ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità, con l'eccezione dei seguenti:

1)

fusibili di ricambio;

2)

torce portatili individuali;

3)

un orologio di precisione;

4)

il porta carte;

5)

i kit di pronto soccorso;

6)

il kit di pronto soccorso medico;

7)

i megafoni;

8)

gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione;

9)

le ancore galleggianti e gli equipaggiamenti per ormeggio; e

10)

i dispositivi di sicurezza per bambini.

b)

Gli strumenti ed equipaggiamenti non prescritti dal presente Capo che non necessitano di un'approvazione in conformità ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:

1)

le informazioni fornite da questi strumenti, equipaggiamenti o accessori non possono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta per conformarsi all'allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008 o ai punti CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 e CAT.IDE.A.345; e

2)

gli strumenti ed equipaggiamenti non devono incidere sull'aeronavigabilità del velivolo, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.»;

b)

al punto CAT.IDE.H.100, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Gli strumenti ed equipaggiamenti prescritti dal presente Capo sono approvati in conformità ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità, con l'eccezione dei seguenti:

1)

fusibili di ricambio;

2)

torce portatili individuali;

3)

un orologio di precisione;

4)

il porta carte;

5)

il kit di pronto soccorso;

6)

i megafoni;

7)

gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione;

8)

le ancore galleggianti e gli equipaggiamenti per ormeggio; e

9)

i dispositivi di sicurezza per bambini.

b)

Gli strumenti ed equipaggiamenti non prescritti dal presente Capo che non necessitano di un'approvazione in conformità ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:

1)

le informazioni fornite da questi strumenti, equipaggiamenti o accessori non possono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta per soddisfare l'allegato 1 al regolamento (CE) n. 216/2008 o i punti CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 e CAT.IDE.H.345; e

2)

gli strumenti ed equipaggiamenti non devono incidere sull'aeronavigabilità dell'elicottero, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.»


1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1330 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2015

recante duecentotrentaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

(2)

Il 20 luglio 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato la soppressione di una voce relativa a una persona fisica dall'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 20 luglio 2015 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare una voce dell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: villaggio di Teletl, distretto di Shamilskiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Cittadinanza: russa. N. del passaporto: 628605523 (passaporto russo per l'estero, rilasciato il 4.7.2006 dal Servizio federale Migrazione della Federazione russa, scade il 16.7.2016). Numero di identificazione nazionale: 8203883123 (passaporto nazionale russo rilasciato il 16.7.2005 dal dipartimento Affari interni (OVD), distretto di Kirovskiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa, scade l'1.1.2017). Indirizzo: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: grigi; statura: 170-175 cm; corporatura: robusta, viso ovale, barba; b) nome del padre: Alibulat Kebekovich Kebekov, nato nel 1927; c) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.3.2015.»;

2)

la voce «Mohammed Al Ghabra. Indirizzo: East London, Regno Unito. Data di nascita: 1.6.1980. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: britannica. N. passaporto: 094629366 (Regno Unito). Altre informazioni: a) il nome del padre è Mohamed Ayman Ghabra; b) il nome della madre è Dalal. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.12.2006.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Mohammed Al Ghabra. [alias: a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam] Indirizzo: East London, Regno Unito. Data di nascita: 1.6.1980. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Cittadinanza: britannica. N. passaporto: 094629366 (Regno Unito). Altre informazioni: a) il nome del padre è Mohamed Ayman Ghabra; b) il nome della madre è Dalal. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.12.2006.»


1.8.2015   

IT

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L 206/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1331 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/1332 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 23 settembre 2014 e il 27 marzo 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

I.

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC:

A.   Persone legate ai talibani

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir; b) Haji 'Abd Al-Basir; c) Haji Basir Noorzai; d) Abdul Baseer; e) Abdul Basir).

Titolo: Haji. Indirizzo: Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di nascita: a) 1965; b) 1960; c) 1963. Luogo di nascita: provincia di Baluchistan, Pakistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: passaporto pakistano n. AA3829182. Numero di identificazione nazionale: numero di identificazione nazionale pakistano 5420124679187. Altre informazioni: proprietario dell'Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, che fornisce servizi finanziari ai talibani nella regione. Data di designazione dell'ONU:27.3.2015

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Basir Noorzai è stato inserito in elenco il 27 marzo 2015 a norma del punto 2 della risoluzione 2160 (2014) per la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di soggetti designati e altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan e per il sostegno, in qualsiasi altro modo, di atti commessi da questi ultimi o attività cui questi si dedicano.

Informazioni supplementari:

Haji Abdul Basir (Basir) detiene e gestisce l'Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir aveva il potere di fornire denaro ai talibani e negli ultimi anni ha fornito migliaia di dollari ai membri dei talibani nella regione tramite il suo Hawala. Basir ha finanziato attività dei talibani tramite il suo Hawala, trasferito denaro ad anziani dei talibani e agevolato gli spostamenti di informatori talibani.

Nel 2012 Basir era considerato il principale cambiavalute per l'alta dirigenza talibana. Nel 2010 Basir ha inoltre sollecitato donazioni a favore dei talibani da parte di pakistani e afgani espatriati in Giappone, negli Emirati arabi uniti e a Singapore.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; c) Haji Basir Hawala; d) Haji Baseer Hawala; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Indirizzo: a) succursale 1: Sanatan (variante: Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, nei pressi di Trench (variante: Tranch) Road, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) succursale 2: Quetta, Pakistan; c) succursale 3: Lahore, Pakistan; d) succursale 4: Peshawar, Pakistan; e) succursale 5: Karachi, Pakistan; f) succursale 6: Islamabad, Pakistan; g) succursale 7: provincia di Kandahar, Afghanistan; h) succursale 8: provincia di Herat, Afghanistan; i) succursale 9: provincia di Helmand, Afghanistan; j) succursale 10: Dubai, Emirati arabi uniti; k) succursale 11: Iran. Altre informazioni: a) fornitore di servizi finanziari utilizzato da alti dirigenti talibani per trasferire fondi ai comandanti talibani nella regione; b) proprietario: Abdul Basir Noorzai. Data di designazione dell'ONU:27.3.2015

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

L'Haji Basir and Zarjmil Company Hawala è stato inserito in elenco il 27 marzo 2015 a norma del punto 2 della risoluzione 2160 (2014) per la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di soggetti designati e altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani nel costituire una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan e per il sostegno, in qualsiasi altro modo, di atti commessi da questi ultimi o attività cui questi si dedicano.

Informazioni supplementari:

L'Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) a Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan, è di proprietà di Abdul Basir Noorzai. Fornisce denaro ai membri dei talibani nella regione. Gli alti dirigenti talibani nella regione hanno preferito trasferire denaro ai comandanti talibani tramite il Basir Zarjmil Hawala e l'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar.

Nel 2013 il Basir Zarjmil Hawala ha fornito migliaia di dollari ai comandanti talibani nella regione, agevolando il finanziamento di operazioni dei talibani. Nel 2012 il Basir Zarjmil Hawala ha effettuato operazioni per migliaia di dollari in relazione ad armi e altre spese operative per i talibani.

II.

La voce seguente è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC:

A.   Persone legate ai talibani

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/34


DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 1970 (2011), nella quale esprime grave preoccupazione per la situazione in Libia e con la quale introduce misure restrittive nei confronti della Libia. Il Consiglio di sicurezza ha da allora adottato altre risoluzioni sulla Libia che hanno prorogato o modificato le misure restrittive dell'ONU nei confronti della Libia, comprese in particolare l'UNSCR 2174 (2014) e l'UNSCR 2213 (2015) in relazione all'impegno assunto dal Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia.

(2)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), tenuto conto dell'UNSCR 1970 (2011), con la quale impone misure restrittive supplementari data la gravità della situazione in Libia.

(3)

Il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/818 (2), che modifica la decisione 2011/137/PESC prendendo in considerazione il fatto che la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati, tra l'altro, dall'inasprimento delle attuali divisioni a opera di persone ed entità di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e in conseguenza del fatto che la maggior parte di tali persone o entità non sia stata chiamata a rispondere delle sue azioni. Tale decisione ha preso anche in considerazione il fatto che costituiscono una minaccia le persone ed entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.

(4)

In conformità della decisione 2011/137/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità di cui agli allegati II e IV della decisione stessa.

(5)

È opportuno modificare i motivi dell'inserimento in elenco relativi a una serie di persone ed entità elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC.

(6)

Per motivi di chiarezza, le misure restrittive istituite dalla decisione 2011/137/PESC modificate e attuate da una serie di decisioni successive dovrebbero essere consolidate in un nuovo strumento giuridico.

(7)

È opportuno pertanto abrogare la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio — nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione;

b)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale;

c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

2.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria, compresa la fornitura di personale;

b)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria;

autorizzati preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («comitato»).

3.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale dell'ONU, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.

4.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

Articolo 3

È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o i loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.

CAPO II

SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo 4

1.   Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazioni nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, le navi e gli aeromobili diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi e aeromobili contenga prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

2.   Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

3.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.   Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.

Articolo 5

Gli Stati membri negano a qualsiasi aeromobile il permesso di decollare, atterrare o sorvolare il rispettivo territorio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che l'aeromobile contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, compresa la fornitura di mercenari armati, eccetto in caso di atterraggio di emergenza.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio greggio alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.

2.   Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato di bandiera della nave.

3.   Gli Stati membri che procedono a un'ispezione di cui al paragrafo 1 presentano senza indugio al comitato una relazione sull'ispezione contenente informazioni particolareggiate pertinenti, incluse le iniziative intraprese per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.

4.   Gli Stati membri che procedono a ispezioni di cui al paragrafo 1 assicurano che tale ispezione sia effettuata da navi da guerra e da navi di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.

5.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti o gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda le navi non designate e in qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.

6.   L'allegato V della presente decisione riporta le navi di cui al paragrafo 1 designate dal comitato conformemente al punto 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

Articolo 7

1.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

2.   Gli Stati membri, se la designazione del comitato ha così specificato, negano l'ingresso nei loro porti alle navi designate, a meno che tale ingresso sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.

3.   È vietata la prestazione alle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, da parte dei cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza.

4.   Il paragrafo 3 non si applica se l'autorità competente dello Stato membro interessato stabilisce che la prestazione di tali servizi è necessaria per scopi umanitari o per il ritorno della nave in Libia. Lo Stato membro interessato informa il comitato di una siffatta autorizzazione.

5.   Sono vietate le transazioni finanziarie eseguite da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relative al petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.

6.   L'allegato V riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo designate dal comitato conformemente al punto 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

CAPO III

RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

Articolo 8

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) e al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), elencate nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:

a)

che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione;

b)

di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;

c)

che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:

i)

la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

ii)

attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un'installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

iii)

la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv)

minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali libiche e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v)

violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 della presente decisione;

vi)

l'azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;

d)

che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;

elencate nell'allegato II della presente decisione.

3.   I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

4.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che:

a)

il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o

b)

una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.

5.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o

b)

è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 48 ore dalla decisione in questione.

6.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di tale organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

7.   Si considera che le disposizioni del paragrafo 6 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

8.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.

9.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Libia.

10.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

11.   Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato I o II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

CAPO IV

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 9

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) e al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), elencate nell'allegato III.

2.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone ed entità:

a)

che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, o dalle autorità libiche, o dalle persone ed entità che hanno violato o hanno contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o della presente decisione, o dalle persone o entità che agiscono per loro, per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate o dalle persone ed entità elencate nell'allegato III della presente decisione;

b)

di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;

c)

che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:

i)

la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

ii)

attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un'installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

iii)

la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv)

minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v)

violazioni o aiuto nell'elusione delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all'articolo 1 della presente decisione;

vi)

l'azione per o a nome di o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco;

d)

che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;

elencate nell'allegato IV.

3.   Rimangono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle entità elencate nell'allegato VI che sono congelati dal 16 settembre 2011.

4.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui ai paragrafi 1 e 2, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.

5.   Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 non preclude l'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.

6.   Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti per generi alimentari, canoni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento per onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o

c)

destinati esclusivamente al pagamento per diritti o spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.

7.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

a)

necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno, e approvazione del comitato stesso; o

b)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR 1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno.

8.   Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.

9.   Riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:

a)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, alle attività finanziarie o alle risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica:

i)

esigenze umanitarie;

ii)

combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

iii)

ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

iv)

creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; o

v)

agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

b)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche non devono essere messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

c)

lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche; e

d)

lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi allo sblocco di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche.

10.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità designata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

11.   Il paragrafo 3 non osta a che un'entità ivi indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale entità in elenco ai sensi della presente decisione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi o delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

12.   Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 2, le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 2 nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'allegato III, IV o VI; nonché

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

13.   Il paragrafo 4 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive; o

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti ai paragrafi 1 o 2.

CAPO V

ALTRE MISURE RESTRITTIVE

Articolo 10

Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 11

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) — comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse — o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità designate elencate nell'allegato I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.

Articolo 12

1.   Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, III, V e VI sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

2.   Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.

Articolo 13

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I o III.

2.   Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II e IV.

3.   Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

Articolo 14

Qualora il comitato designi una nave di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5, il Consiglio include detta nave nell'allegato V.

Articolo 15

1.   Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI.

2.   Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I, III e VI riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.

Articolo 16

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe.

Articolo 17

1.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.

2.   Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Articolo 18

La decisione 2011/137/PESC è abrogata.

Articolo 19

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53).

(2)  Decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 129 del 27.5.2015, pag. 13).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1.

Nome: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titolo: Dr. Designazione: Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Data di nascita:1o luglio 1950Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B010574 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Tunisia (Presunto status/luogo: carcere in Tunisia.) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'ONU a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Presunto status/luogo: deceduto.

Al-Baghdadi è stato inserito nell'elenco il 26 febbraio 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto «Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari».

Informazioni supplementari

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

2.

Nome: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titolo: n.d. Designazione: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

Dibri è stato inserito nell'elenco il 26 febbraio 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto «Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi».

Informazioni supplementari

Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

3.

Nome: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'ONU a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

Qadhaf Al-dam è stato inserito nell'elenco il 26 febbraio 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto «Cugino di Muammar Gheddafi».

Informazioni supplementari

Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.

4.

Nome: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: Ambasciatore libico in Ciad Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Akrin Saleh Akrin (Image) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Egitto Data di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

Al Qadhafi è stato inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 15 della risoluzione 1970 in quanto «Ambasciatore libico in Ciad».

Informazioni supplementari

Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

5.

Nome: AMID HUSAIN AL KUNI

Titolo: Colonnello Designazione: Governatore di Ghat (Libia meridionale) Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: Libia meridionale) Data di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

Informazioni supplementari

Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

6.

Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

7.

Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

8.

Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato.

Informazioni supplementari

Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze.

9.

Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione 1970.

10.

Nome: HANNIBAL MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:20 settembre 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

11.

Nome: KHAMIS MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

12.

Nome: MOHAMMED MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

13.

Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'ONU a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

14.

Nome: MUTASSIM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

15.

Nome: SAADI GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973b) 1o gennaio 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

16.

Nome: SAIF AL-ARAB GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

17.

Nome: SAIF AL-ISLAM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita:25 giugno 1972Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie istiganti alla violenza contro i manifestanti.

18.

Nome: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi.

19.

Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica.

20.

Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi. b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zlitni svolge attualmente le funzioni di direttore ad interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

Stretto collaboratore di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Cognato di Muammar Gheddafi.

Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Presunto status: assassinato in Egitto nell'agosto 2014

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Traghen

Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Generale Khaled

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Genzur

Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data di nascita: 1.7.1949

Luogo di nascita: Al-Bayda

Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data di nascita: 1943

Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data di nascita: 4.5.1963

Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data di nascita: 8.7.1954

Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

15.

Colonnello Taher Juwadi

Carica: Quarto nella catena di comando delle guardie rivoluzionarie

Colonnello.

Membro chiave del regime di Gheddafi. In quanto tale, strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

23.5.2011


ALLEGATO III

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

A.   Persone

6.

Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

7.

Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

8.

Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato.

Informazioni supplementari

Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze.

9.

Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione 1970.

10.

Nome: HANNIBAL MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:20 settembre 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

11.

Nome: KHAMIS MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

12.

Nome: MOHAMMED MUAMMAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

13.

Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'ONU a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

14.

Nome: MUTASSIM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

15.

Nome: SAADI GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973b)1o gennaio 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

16.

Nome: SAIF AL-ARAB GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime.

17.

Nome: SAIF AL-ISLAM GHEDDAFI

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita:25 giugno 1972Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie istiganti alla violenza contro i manifestanti.

18.

Nome: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi.

19.

Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella Fatima FARKASH è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, direttore dell'intelligence militare libica.

20.

Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zltini svolge attualmente le funzioni di direttore ad interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.


ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

Stretto collaboratore di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Cognato di Muammar Gheddafi.

Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Presunto status: assassinato in Egitto nell'agosto 2014

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Traghen

Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Generale Khaled

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Genzur

Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data di nascita: 1.7.1949

Luogo di nascita: Al-Bayda

Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data di nascita: 1943

Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data di nascita: 4.5.1963

Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Data di nascita: 8.7.1954

Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

15.

Colonnello Taher Juwadi

Carica: Quarto nella catena di comando delle guardie rivoluzionarie

Colonnello.

Membro chiave del regime di Gheddafi. In quanto tale, strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Carica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi.

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Houn, Libia

Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Colonnello Amid Husain

Presunto status/luogo: Libia meridionale

Ex governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel.: +218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: +218 (21) 4893800 — 4891867 Email: info@laaico.com

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

2.

Gaddafi International charity and development Foundation

Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O.Box: 1101 — LIBIA Tel.: +218 214778301 — Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

3.

Fondazione Waatassimou

Sede a Tripoli.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email: info@ljbc.net

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Implicata nell'istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei dimostranti.

21.3.2011

5.

Corpo delle guardie rivoluzionarie

 

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax: (218) 214870767;

Fax: (218) 214870777;

Fax: (218) 213330927;

Fax: (218) 213333545

Controllata libica della Banca centrale della Libia.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (nei pressi di al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 Email: info@ethic.ly

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Maurizio

Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito.

Altre informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)

Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man.

Altre informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)

Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011


ALLEGATO V

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFI 1, 2, 3 E 5


ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

1.

Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo:1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 LibiaData di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

Informazioni supplementari

Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

2.

Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: n.d. già: n.d. Indirizzo:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibiaData di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

Informazioni supplementari

Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.


1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/61


DECISIONE (PESC) 2015/1334 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2015/521

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il 26 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/521 (2), che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).

(3)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

Il Consiglio ha constatato che autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno assunto decisioni nei riguardi di tutte le persone, tutti i gruppi e tutte le entità presenti nell'elenco dalle quali risulta che questi sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, di tale posizione comune. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2015/521,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2015/521 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 107).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi) — membro dell'«Hofstadgroep».

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadino iraniano. Passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

6.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

7.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

8.

«Hamas» (incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»).

9.

«Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].

10.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

11.

«Hofstadgroep».

12.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF» (Federazione giovanile internazionale Sikh).

13.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

14.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).

15.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».

16.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

17.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».

18.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».

19.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).

20.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia»).

21.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)].

22.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).

23.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].


1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/64


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/1335 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che istituisce misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, che istituisce misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

Il Consiglio ritiene che ventiquattro persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci relative alle seguenti persone sono cancellate dall'elenco di cui alla sezione A, «Persone», dell'allegato della decisione 2012/642/PESC:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/66


DECISIONE (PESC) 2015/1336 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

(3)

Il 2 aprile 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno concordato i parametri chiave di un piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran.

(4)

Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del PACG garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

(5)

Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.

(6)

L'UNSCR 2231(2015) prevede che, a determinate condizioni, le misure imposte nelle risoluzioni 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non sono applicate da parte degli Stati che partecipano al PACG o degli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con quest'ultimi ad attività direttamente correlate con la modifica di due cascate presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili, all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale, o alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore.

(7)

L'UNSCR 2231 (2015), inoltre, prevede che le misure imposte nelle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) non si applicano nella misura necessaria a eseguire, a determinate condizioni, trasferimenti e attività che sono: correlati all'attuazione di determinati impegni in materia di nucleare specificati nel PACG; necessari alla preparazione dell'attuazione del PACG; oppure decisi dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU, istituito a norma della UNSCR 1737 (2006), per assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015).

(8)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

(9)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2010/413/PESC è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 ter

1.   Le misure imposte dalla presente decisione non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché alla relativa prestazione di assistenza o formazione tecnica, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo da parte degli Stati che partecipano al piano d'azione congiunto globale (PACG) o degli Stati membri dell'ONU che agiscono in coordinamento con quest'ultimi, quando tali attività sono direttamente correlate:

a)

alla modifica di due cascate presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili;

b)

all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale;

c)

alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore.

2.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 assicurano che:

a)

tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG;

b)

notifichino tali attività, con dieci giorni di anticipo, al comitato e, una volta costituita in conformità al PACG, alla commissione congiunta oppure, se de del caso, agli altri Stati membri;

c)

se del caso, siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 22, lettera c) dell'UNSCR 2231(2015);

d)

abbiano ottenuto e siano in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito; e

e)

in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al punto 22, lettera e), dell'UNSCR 2231 (2015), ne informino anche l'AEIA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento.

3.   Le misure stabilite dalla presente decisione non si applicano nella misura necessaria a eseguire attività e trasferimenti, approvati in anticipo caso per caso, dal comitato o, se del caso, dall'autorità competente nel pertinente Stato membro, che sono:

a)

direttamente correlati all'attuazione delle azioni relative al nucleare di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del piano d'azione congiunto globale;

b)

necessari alla preparazione dell'attuazione del PACG; o

c)

decisi dal comitato, se del caso, per assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015).

Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle approvazioni.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).


1.8.2015   

IT

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L 206/68


DECISIONE (PESC) 2015/1337 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2015

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

La decisione 2010/413/PESC consente, tra l'altro, di dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

(3)

La decisione 2010/413/PESC stabilisce inoltre che le misure di congelamento dei beni ivi previste non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II di tale decisione nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 30 giugno 2015, dei pertinenti obblighi.

(4)

Il Consiglio ritiene che tale esenzione debba essere prorogata fino al 14 gennaio 2016.

(5)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L' articolo 20, paragrafo 14, della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

«14.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 14 gennaio 2016, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per il Consiglio

Il president

J. ASSELBORN


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).


1.8.2015   

IT

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L 206/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1338 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2015

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 5252]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che indichi le garanzie necessarie. Tale piano comprende almeno le categorie di residui e di sostanze elencati in detto allegato I.

(2)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale indicati in tale elenco.

(3)

Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione, è necessario aggiornare l'elenco dei paesi terzi attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.

(4)

Andorra ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa ad Andorra per il miele.

(5)

L'Armenia, il Kenya e il Myanmar/la Birmania hanno presentato alla Commissione piani relativi all'acquacoltura che offrono garanzie sufficienti e vanno approvati. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco voci relative all'Armenia, al Kenia e al Myanmar/alla Birmania per l'acquacoltura.

(6)

Il Marocco ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Marocco per il pollame.

(7)

La Commissione ha invitato il Perù a fornire informazioni sull'attuazione del suo piano relativo al pollame e ai prodotti a base di pollame. In assenza di una risposta da parte del Perù non vi sono sufficienti garanzie per l'approvazione. La voce di detto paese terzo relativa al pollame e ai prodotti a base di pollame va eliminata dall'elenco. Il Perù ne è stato informato.

(8)

A fini di trasparenza del mercato e in ossequio al diritto pubblico internazionale, è opportuno precisare che la copertura geografica dell'UE per l'approvazione dei piani è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. L'elenco deve essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d'allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Birmania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nuova Caledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polinesia francese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Solo latte di cammello.

(2)  Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(7)  Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»