ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 193

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
21 luglio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ( 1 )

20

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari ( 1 )

43

 

*

Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ( 1 )

76

 

*

Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido ( 1 )

100

 

*

Regolamento (UE) 2015/1190 della Commissione, del 20 luglio 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

115

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1191 della Commissione, del 20 luglio 2015, relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

122

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1192 della Commissione, del 20 luglio 2015, che approva la sostanza attiva terpenoid blend QRD 460, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

124

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1193 della Commissione, del 20 luglio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

128

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1194 della Commissione, del 20 luglio 2015, sulla pubblicazione, con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

130

 

*

Decisione (UE) 2015/1195 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2015, che modifica la Decisione (UE) 2015/298 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2015/25)

133

 

*

Decisione (UE) 2015/1196 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2015, che modifica la Decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2015/26)

134

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2015/1197 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2010/20 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2015/24)

147

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra quali gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido tradizionalmente utilizzati per riscaldare edifici residenziali e commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di particolato (polveri), di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto durante l'uso.

(5)

Lo studio preparatorio dimostra che le ulteriori specifiche relative ad altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non sono necessarie.

(6)

L'ambito d'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere esteso agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido progettati per utilizzare combustibili solidi (biomassa o fossili). Anche gli apparecchi a combustibile solido con funzionalità di riscaldamento indiretto mediante fluidi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che utilizzano biomassa non legnosa hanno caratteristiche tecniche specifiche e dovrebbero pertanto essere esclusi dal presente regolamento.

(7)

Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è stato stimato a 627 PJ (15,0 Mtep) nel 2010, corrispondente a 9,5 Mt di emissioni di anidride carbonica (CO2). In assenza dell'adozione di misure specifiche, si prevede che, nel 2030, il consumo energetico annuo di tali apparecchi raggiunga 812 PJ (19,4 Mtep), corrispondente a 8,8 Mt di emissioni di CO2.

(8)

Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido può essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(9)

Le emissioni annue di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC) e di monossido di carbonio (CO) sono state stimate rispettivamente a 142 kt/anno, 119 kt/anno e 1 658 kt/anno nel 2010. In conseguenza delle misure specifiche adottate dagli Stati membri e dello sviluppo tecnologico, si prevede che, nel 2030, tali emissioni si riducano rispettivamente a 94 kt/anno, 49 kt/anno e 1 433 kt/anno. Si prevede inoltre che le emissioni annue di ossidi di azoto (NOx) aumentino in assenza di misure specifiche, poiché la progettazione dei nuovi apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale si baserà su temperature di combustione più elevate.

(10)

Le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido potrebbero essere ulteriormente ridotte applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(11)

Si stima che, insieme, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento e quelle del regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (2) si traducano, nel 2030, in un risparmio energetico annuo di circa 41 PJ (0,9 Mtep), corrispondente a 0,4 Mt di CO2.

(12)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento per quanto riguarda le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido si tradurranno in una riduzione di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC), e di monossido di carbonio (CO) rispettivamente pari a 27 kt/anno, 5 kt/anno e 399 kt/anno entro il 2030.

(13)

Il presente regolamento si applica a prodotti con caratteristiche tecniche differenti. Se le stesse specifiche di efficienza fossero applicate a tali prodotti, alcune tecnologie verrebbero escluse dal mercato con conseguenze negative per i consumatori. Per tale motivo, specifiche di progettazione ecocompatibile distinte in base al potenziale di ciascuna tecnologia creano eque condizioni di concorrenza sul mercato.

(14)

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi al consumo energetico e alle emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in tutta l'Unione ai fini di un miglior funzionamento del mercato interno e delle migliori prestazioni ambientali di tali prodotti.

(15)

L'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido diminuisce durante il funzionamento effettivo rispetto all'efficienza energetica riscontrata nelle prove. Per ravvicinare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente all'efficienza energetica utile, i fabbricanti dovrebbero essere stimolati ad impiegare dei dispositivi di controllo. A tal fine, si ipotizza uno sconto globale per la divergenza tra i due valori, che si può recuperare scegliendo un certo numero di opzioni di controllo.

(16)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero incidere sulla funzionalità o sulla portata economica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido dal punto di vista dell'utilizzatore finale né ripercuotersi negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.

(17)

È necessario che il calendario per l'introduzione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile sia sufficiente per consentire ai fabbricanti di rivedere opportunamente la progettazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. Occorre che il calendario tenga conto di eventuali impatti sui fabbricanti a livello dei costi, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.

(18)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono oggetto di norme armonizzate da applicare ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Ai fini della certezza giuridica e della semplificazione è opportuno rivedere le norme armonizzate corrispondenti al fine di tenere conto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento.

(19)

È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione su richiesta della Commissione, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(20)

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(21)

Al fine di agevolare i controlli della conformità, i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

(22)

Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è necessario che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento.

(23)

Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa;

b)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per ambienti esterni;

c)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinata;

d)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti, destinati all'assemblaggio sul posto;

e)

ai prodotti di riscaldamento ad aria;

f)

alle stufe per sauna.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, s'intende per:

1)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è dotato di uno o più generatori di calore che convertono i combustibili solidi direttamente in calore;

2)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

3)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in cui il letto di combustibile e i gas di combustione possono essere isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

4)

«termocucina», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che integra in un monoblocco la funzione di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, di un piano cottura e/o di un forno destinati alla preparazione di alimenti, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

5)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato;

6)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e l'apertura del camino o del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione;

7)

«stufa per sauna», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi;

8)

«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui il prodotto è situato;

9)

«combustibile solido», un combustibile allo stato solido in condizioni normali di temperatura ambiente interna, tra cui la biomassa solida e i combustibili solidi fossili;

10)

«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse tra cui la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

11)

«biomassa legnosa», la biomassa proveniente da alberi, cespugli e arbusti, inclusi i ceppi, i trucioli, il legno compresso granulare (pellet), il legno compresso a mattonelle e la segatura;

12)

«biomassa non legnosa», la biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli d'olive, sansa di olive e gusci;

13)

«combustibile solido fossile», il combustibile solido diverso dalla biomassa, tra cui l'antracite e il carbone secco, il coke metallurgico, il coke a bassa temperatura, il carbone bituminoso, la lignite, una miscela di combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili; ai fini del presente regolamento si include anche la torba;

14)

«combustibile preferito», il singolo combustibile da usare preferibilmente nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in base alle istruzioni del fornitore;

15)

«altro combustibile idoneo», un combustibile diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del fabbricante si può usare nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale di istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali, sui siti web dei fabbricanti e dei fornitori accessibili al pubblico, nella documentazione tecnica e promozionale e nei messaggi pubblicitari;

16)

«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW;

17)

«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW;

18)

«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, a fini di riscaldamento d'ambiente o di produzione d'acqua calda per uso domestico;

19)

«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW;

20)

«potenza termica minima»(Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla potenza termica minima, espressa in kW;

21)

«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno.

22)

«particolato», particelle diverse per forma, struttura e densità, disperse nella fase gassosa del gas di combustione;

23)

«modello equivalente», un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell'allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.

Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I contiene definizioni supplementari.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

1.   Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono definite nell'allegato II.

2.   Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido rispettano le specifiche stabilite nell'allegato II a decorrere dal 1o gennaio 2022.

3.   La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni stabilite all'allegato II, punto 3, del presente regolamento.

3.   Quando le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri modelli, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli. In questi casi, la documentazione tecnica include anche un elenco dei modelli che sono serviti da base per l'estrapolazione e di tutti gli altri modelli per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità alle specifiche di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato V.

Articolo 7

Riesame

1.   La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2024. In particolare, il riesame valuta:

se è opportuno fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l'efficienza energetica e le emissioni di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC), di monossido di carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx),

se è necessario modificare le tolleranze applicabili alla verifica.

2.   La Commissione riesamina l'opportunità di introdurre la certificazione da parte di terzi per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 22 agosto 2018.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Fino al 1o gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a V

Ai fini degli allegati da II a V s'intende per:

1)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente erogata da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;

2)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

3)

«emissioni di particolato», le emissioni di particolato alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3 di fumo secco calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2, o la media ponderata delle emissioni di particolato su un massimo di quattro categorie di consumo, espressa in g/kg di sostanza secca;

4)

«emissioni di monossido di carbonio», emissioni di monossido di carbonio alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3 di gas di combustione calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2;

5)

«emissioni di composti gassosi organici», emissioni di composti gassosi organici alla potenza termica nominale, espresse in mgC/m3 di gas di combustione calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2;

6)

«emissioni di ossidi di azoto», emissioni di ossidi di azoto alla potenza termica nominale, espresse in mg/m3 di gas di combustione in NO2 calcolato a 273 K e 1 013 mbar al 13 % O2;

7)

«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente;

8)

«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima» (rispettivamente ηth,nom o ηth,min), il rapporto tra la potenza termica utile e l'energia totale in entrata dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in termini di NCV, espresso in %;

9)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale»(elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

10)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido alla potenza termica minima, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

11)

«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW;

12)

«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile solido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW;

13)

«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica;

14)

«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della propria potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata;

15)

«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di comfort termico dell'ambiente interno;

16)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di comfort termico dell'ambiente interno;

17)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di comfort termico dell'ambiente interno, e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore;

18)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di comfort termico dell'ambiente interno, e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera;

19)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale;

20)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra o di una porta è utilizzato un sensore, questo può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni;

21)

«con opzione di controllo a distanza», la funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato con il comando del prodotto;

22)

«fase unica», il prodotto non è in grado di variare automaticamente la propria potenza termica;

23)

«due fasi», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in due livelli distinti, in funzione della temperatura ambiente interna effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;

24)

«modulabile», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in tre o più livelli distinti, in funzione della temperatura ambiente interna effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;

25)

«modo stand-by», la condizione in cui il prodotto è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un'informazione o dello stato;

26)

«altro combustibile fossile», combustibile fossile diverso da antracite e carbone secco, coke metallurgico, coke a bassa temperatura, carbone bituminoso, lignite, torba o mattonelle di miscele di combustibili fossili;

27)

«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa dai ceppi di legno con un tenore di umidità inferiore o pari al 25 %, combustibile in mattonelle con un tenore di umidità inferiore al 14 % o legno compresso con un tenore di umidità inferiore al 12 %;

28)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante;

29)

«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   Specifiche per la progettazione ecocompatibile dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

Dal 1o gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido devono soddisfare le specifiche seguenti:

i)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto non è inferiore al 30 %;

ii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibili solidi diversi dal legno compresso granulare (pellet) non è inferiore al 65 %;

iii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) non è inferiore al 79 %;

iv)

l'efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente delle termocucine non è inferiore al 65 %.

2.   Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle emissioni

a)

Dal 1o gennaio 2022 le emissioni di particolato (PM) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

i)

le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto non superano 50 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1) oppure 6 g/kg (sostanza secca) se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2);

ii)

le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine non superano 40 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1) oppure 5 g/kg (sostanza secca) se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2) oppure 2,4 g/kg (sostanza secca) di biomassa o 5,0 g/kg (sostanza secca) di combustibile solido fossile se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3);

iii)

le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) non superano 20 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1) oppure 2,5 g/kg (sostanza secca) se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2) o 1,2 g/kg (sostanza secca) se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3).

b)

Dal 1o gennaio 2022 le emissioni di composti gassosi organici (OGC) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

i)

le emissioni di OGC degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine non superano 120 mgC/m3 al 13 % O2;

ii)

le emissioni di OGC degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) non superano 60 mgC/m3 al 13 % O2.

c)

Dal 1o gennaio 2022 le emissioni monossido di carbonio (CO) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

i)

le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto non superano 2 000 mg/m3 al 13 % O2;

ii)

le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine non superano 1 500 mg/m3 al 13 % O2;

iii)

le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) non superano 300 mg/m3 al 13 % O2.

d)

Dal 1o gennaio 2022 le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non devono superare i seguenti valori:

i)

le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso e delle termocucine che utilizzano biomassa non superano 200 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % O2;

ii)

le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso e delle termocucine che utilizzano combustibile solido fossile non superano 300 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % O2.

3.   Specifiche in tema di informazioni di prodotto

a)

Dal 1o gennaio 2022, con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono fornite le seguenti informazioni.

i)

I manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali e i siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori contengono i seguenti elementi:

1)

le informazioni tecniche di cui alla tabella 1 con i parametri tecnici misurati e calcolati conformemente all'allegato III e l'indicazione del numero dei dati significativi nella tabella;

2)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido;

3)

informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita.

ii)

Ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 4, la documentazione tecnica contiene i seguenti elementi:

1)

gli elementi di cui alla lettera a);

2)

un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente;

3)

se il combustibile preferito o altro combustibile idoneo è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 1, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e, per altro combustibile fossile, anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso.

b)

Dal 1o gennaio 2022, con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono fornite le seguenti informazioni.

i)

solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido privi di condotto di evacuazione e gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aperti a camino: il manuale di istruzioni destinato all'utilizzatore finale, i siti web a libero accesso dei fabbricanti e l'imballaggio del prodotto contengono la frase seguente, chiaramente visibile e leggibile e in un linguaggio facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato: «Il presente prodotto non è adatto a funzioni di riscaldamento primario»;

1)

la frase è riportata sulla copertina del manuale di istruzioni destinato all'utilizzatore finale;

2)

nei siti web a libero accesso dei fabbricanti la frase figura insieme alle altre caratteristiche del prodotto;

3)

la frase figura inoltre bene in vista sull'imballaggio del prodotto quando è esposto per l'acquisto da parte dell'utilizzatore finale.

Tabella 1

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Identificativo del modello:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no]

Potenza termica diretta: … (kW)

Potenza termica indiretta: … (kW)

Combustibile

Combustibile preferito (uno solo)

Altri combustibili idonei

ηs [x%]

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (1)

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (1)  (2)

PM

OGC

CO

NOx

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legno compresso con tenore di umidità < 12 %

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra biomassa legnosa

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomassa non legnosa

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antracite e carbone secco

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coke metallurgico

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coke a bassa temperatura

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbone bituminoso

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattonelle di lignite

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattonelle di torba

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattonelle di miscela di combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra miscela di biomassa e combustibile solido

[sì/no]

[sì/no]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito

Voce

Simbolo

Valore

Unità di misura

 

Voce

Simbolo

Valore

Unità di misura

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV ricevuto)

Potenza termica nominale

Pnom

x

kW

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/N.A.]

%

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

(indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,x/n.p.]

kW

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

Contatti

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate autorizzato.


(1)  PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto

(2)  Necessario solo se si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3)


ALLEGATO III

Misurazioni e calcoli

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati a tal fine pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o mediante altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 5.

2.   Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli

a)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono sottoposti a prova per il combustibile preferito e per gli altri combustibili idonei indicati nella tabella 1 dell'allegato II.

b)

I valori dichiarati della potenza termica nominale e dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente sono arrotondati al primo decimale più vicino.

c)

I valori dichiarati delle emissioni sono arrotondati all'intero più vicino.

3.   Condizioni generali per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ηS ) è calcolata come l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo (ηS,on ), corretta per i contributi relativi al controllo della potenza termica, al consumo ausiliario di energia elettrica e al consumo energetico della fiamma pilota permanente.

b)

Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione (CC) di 2,5.

4.   Condizioni generali per le emissioni

a)

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido la misurazione tiene conto delle emissioni di particolato (PM), di composti gassosi organici (OGC), di monossido di carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx), misurate simultaneamente tra loro e alla misurazione dell'efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente, salvo PM se si applica il metodo 4 a) i) 2) o 4 a) i) 3).

i)

Per misurare le emissioni di particolato si può scegliere uno dei tre metodi seguenti, ciascuno dei quali possiede specifiche proprie:

1)

misurazione del PM prelevando un campione parziale di fumo secco su un filtro riscaldato. La misurazione del PM nei prodotti della combustione dell'apparecchio è effettuata mentre il prodotto assicura la potenza nominale e, se opportuno, a carico parziale;

2)

misurazione del PM prelevando sull'intero ciclo di combustione un campione parziale di gas di combustione, grazie al tiraggio naturale, da un gas diluito utilizzando un tunnel di diluizione a flusso pieno e un filtro a temperatura ambiente;

3)

misurazione del PM prelevando, su un periodo di 30 minuti, ad un tiraggio fisso a 12 Pa, un campione parziale di gas di combustione da un gas diluito utilizzando un tunnel di diluizione a flusso pieno e un filtro a temperatura ambiente oppure un precipitatore elettrostatico.

ii)

La misurazione degli OGC nei prodotti della combustione dell'apparecchio è estrattiva e continua e si basa sull'uso di un rivelatore a ionizzazione di fiamma. Il risultato ottenuto è espresso in milligrammi di carbonio. La misurazione degli OGC nei prodotti della combustione dell'apparecchio è effettuata mentre il prodotto assicura la potenza nominale e, se opportuno, a carico parziale.

iii)

La misurazione del CO nei prodotti della combustione dell'apparecchio è estrattiva e continua e si basa sull'uso di un rivelatore a infrarossi. La misurazione del CO nei prodotti della combustione dell'apparecchio è effettuata mentre il prodotto assicura la potenza nominale e, se opportuno, a carico parziale.

iv)

La misurazione degli NOx nei prodotti della combustione dell'apparecchio è estrattiva e continua e si basa sull'uso di un rivelatore a chemiluminiscenza. Le emissioni di ossidi di azoto sono misurate come la somma del monossido e del diossido di azoto ed espresse in diossido di azoto. La misurazione degli NOx nei prodotti della combustione dell'apparecchio è effettuata mentre il prodotto assicura la potenza nominale e, se opportuno, a carico parziale.

b)

I valori dichiarati della potenza termica nominale, dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e delle emissioni sono arrotondati all'intero più vicino.

5.   Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

L'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è definita come segue:

ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

dove:

ηS,on è l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo, espressa in %, calcolata come stabilito al punto 5, lettera b),

F(2) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %,

F(3) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %,

F(4) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo negativo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto al consumo ausiliario di energia elettrica, espresso in %,

F(5) è un fattore di correzione che rappresenta un contributo negativo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto al consumo energetico di una fiamma pilota permanente, espresso in %.

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo è calcolata come segue:

ηS,on = ηth,nom

dove:

ηth,nom è l'efficienza utile alla potenza termica nominale in base all'NCV.

c)

Il fattore di correzione F(2), che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido il fattore di correzione F(2) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 2, a seconda delle caratteristiche del controllo applicate. Si può selezionare un solo valore.

Tabella 2

Fattore di correzione F(2)

Se il prodotto è dotato di (si può applicare una sola opzione):

F(2)

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

0,0 %

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

1,0 %

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

2,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente

4,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

6,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

7,0 %

F(2) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non conformi alle specifiche di cui all'allegato II, punto 2, sulle emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima. La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale.

d)

Il fattore di correzione F(3), che rappresenta un contributo positivo all'efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il comfort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido il fattore di correzione F(3) è pari alla somma dei valori che figurano nella tabella 3, a seconda della caratteristica o delle caratteristiche del controllo applicate.

Tabella 3

Fattore di correzione F(3)

Se il prodotto è munito di (sono possibili più opzioni):

F(3)

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

1,0 %

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

1,0 %

con opzione di controllo a distanza

1,0 %

F(3) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido non conformi alle specifiche di cui all'allegato II, punto 2, sulle emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima. La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale.

e)

Il fattore di correzione F(4), che rappresenta il consumo ausiliario di energia elettrica, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto dell'utilizzo ausiliario dell'energia elettrica in modo acceso e stand-by.

Formula

dove:

elmax è il consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale, espresso in kW,

elmin è il consumo di energia elettrica alla potenza termica minima, espresso in kW; qualora il prodotto non offra una potenza termica minima si usa il valore del consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale,

elsb è il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW,

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.

f)

Il fattore di correzione F(5), relativo al consumo di energia di una fiamma pilota permanente, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto della potenza necessaria per la fiamma pilota permanente.

Formula

dove:

Ppilot è il consumo della fiamma pilota, espresso in kW,

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.


ALLEGATO IV

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica delle specifiche di cui all'allegato II.

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con uno o più combustibili con caratteristiche simili a quelle del/dei combustibile/combustibili usato/usati dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato III.

2.

Si considera che il modello sia conforme alle applicabili specifiche di cui all'allegato II se:

a)

i valori dichiarati sono conformi alle specifiche dell'allegato II;

b)

l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs non è inferiore di oltre il 5 % al valore dichiarato;

c)

le emissioni di:

1)

particolato (PM) non superano il valore dichiarato di oltre 20 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 10 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet), se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1), o di oltre 1 g/kg se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2) o di oltre 0,8 g/kg se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3);

2)

composti gassosi organici (OGC) non superano il valore dichiarato di oltre 25 mgC/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 15 mgC/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet);

3)

monossido di carbonio (CO) non superano il valore dichiarato di oltre 275 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 60 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet);

4)

ossidi di azoto (NOx) non superano il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % O2.

3.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere b) o c), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante.

4.

Si considera che il modello sia conforme alle applicabili specifiche di cui all'allegato II se:

a)

i valori dichiarati delle tre unità supplementari sono conformi alle specifiche dell'allegato II;

b)

l'efficienza energetica stagionale media del riscaldamento d'ambiente ηs delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre il 5 % al valore dichiarato;

c)

nelle tre unità supplementari le emissioni medie di:

1)

particolato (PM) non superano il valore dichiarato di oltre 20 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 10 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet), se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1), o di oltre 1 g/kg se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2) o di oltre 0,8 g/kg se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3);

2)

composti gassosi organici (OGC) non superano il valore dichiarato di oltre 25 mgC/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 15 mgC/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet);

3)

monossido di carbonio (CO) non superano il valore dichiarato di oltre 275 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, e 60 mg/m3 al 13 % O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet);

4)

ossidi di azoto (NOx) non superano il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % O2.

5.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello.

6.

Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato III.

Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica.


ALLEGATO V

Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di emissioni di particolato, monossido di carbonio, composti gassosi organici e ossidi di azoto è stata identificata come illustrata qui di seguito. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nessun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido è stato giudicato conforme a tutti i valori specificati nei punti da 1 a 5. Vari apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido sono risultati conformi ad uno o più dei seguenti valori.

1.

Parametri specifici di riferimento per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro di efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto: 47 %;

b)

parametro di efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibili solidi diversi dal legno compresso granulare (pellet): 86 %;

c)

parametro di efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet): 94 %;

d)

parametro di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle termocucine a combustibile solido: 75 %.

2.

Parametri specifici di riferimento delle emissioni di particolato (PM) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro per le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine: 20 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1);

b)

parametro per le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet): 10 mg/m3 al 13 % O2 se misurate con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1).

3.

Parametri specifici di riferimento delle emissioni di composti gassosi organici (OGC) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro per le emissioni di OGC degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine: 30 mg/m3 al 13 % O2;

b)

parametro per le emissioni di OGC degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet): 10 mg/m3 al 13 % O2.

4.

Parametri specifici di riferimento delle emissioni di monossido di carbonio (CO) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro per le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine: 500 mg/m3 al 13 % O2;

b)

parametro per le emissioni di CO degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet): 250 mg/m3 al 13 % O2.

5.

Parametri specifici per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido:

a)

parametro per le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso e delle termocucine: 50 mg/m3 al 13 % O2.

I parametri di riferimento di cui ai punti da 1 a 5 non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia ottenibile per un determinato apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile diverso dal legno compresso granulare (pellet) un esempio di buona combinazione è un modello esistente con efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente pari all'83 %, emissioni di particolato di 33 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di composti gassosi organici di 69 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di monossido di carbonio di 1 125 mg/m3 al 13 % O2 e emissioni di ossidi di azoto di 115 mg/m3 al 13 % O2.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet) un esempio di buona combinazione è un modello esistente con efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente pari al 91 %, emissioni di particolato di 22 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di composti gassosi organici di 6 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di monossido di carbonio di 312 mg/m3 al 13 % O2 e emissioni di ossidi di azoto di 121 mg/m3 al 13 % O2.

Per le termocucine un esempio di buona combinazione è un modello esistente con efficienza energetica stagionale in termini di riscaldamento d'ambiente pari al 78 %, emissioni di particolato di 38 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di composti gassosi organici di 66 mg/m3 al 13 % O2, emissioni di monossido di carbonio di 1 375 mg/m3 al 13 % O2 e emissioni di ossidi di azoto di 71 mg/m3 al 13 % O2.


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/20


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1186 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia che hanno un notevole potenziale in termini di risparmio energetico e che offrono livelli molto diversi di prestazioni a parità di funzionalità.

(2)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con funzionalità equivalenti evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica e l'energia che assorbono rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'Unione. Il margine per ridurne il consumo energetico è ampio.

(3)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a biomassa non legnosa hanno caratteristiche tecniche specifiche ed occorre pertanto escluderli dal presente regolamento.

(4)

È opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e di informazioni uniformi relative ai prodotti per quanto riguarda l'efficienza energetica in modo da stimolare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.

(5)

Poiché l'uso tipico e pertanto anche il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è diverso da quello degli altri prodotti per il riscaldamento d'ambiente regolamentati, il presente regolamento introduce una scala di etichettatura diversa da quella relativa agli altri prodotti di riscaldamento d'ambiente.

(6)

Poiché gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante sono prodotti acquistati direttamente da professionisti e non dai consumatori finali, il presente regolamento non stabilisce requisiti di etichettatura energetica a essi relativi.

(7)

Le specifiche minime applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a norma del regolamento delegato (UE) 2015/1188 (2) offrono il massimo potenziale di miglioramento tecnico per tali prodotti. Di conseguenza, non vi sarà più margine per un'ulteriore differenziazione tra di essi. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici non possono essere direttamente sostituiti da apparecchi più efficienti che utilizzano altri combustibili e pertanto l'etichetta non conseguirebbe l'obiettivo di fornire ai consumatori informazioni in merito all'efficienza dei diversi prodotti.

(8)

La promozione dell'uso delle energie rinnovabili nei prodotti per il riscaldamento è in linea con l'obiettivo di promuovere le energie rinnovabili. È pertanto opportuno che il presente regolamento introduca un'impostazione specifica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, un «fattore di etichettatura per la biomassa» stabilito ad un livello tale che la classe A++ possa essere raggiunta solo dagli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che utilizzano pellet.

(9)

È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione in conformità alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile.

(10)

Occorre che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(11)

È opportuno altresì che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(12)

È necessario inoltre che il presente regolamento specifichi i requisiti in materia di informazioni da fornire in tutte le forme di vendita a distanza degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e in tutto il relativo materiale pubblicitario e tecnico-promozionale.

(13)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riesaminate alla luce del progresso tecnologico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW.

Il presente regolamento non si applica:

a)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici;

b)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento per la produzione di calore azionato da compressori elettrici o combustibili;

c)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa;

d)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni al fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone grazie alla convezione termica o all'irraggiamento termico;

e)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni;

f)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate;

g)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti per assemblaggio sul posto;

h)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante;

i)

ai prodotti di riscaldamento ad aria;

j)

alle stufe per sauna.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/CE, ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di confort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è dotato di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o i combustibili gassosi, liquidi o solidi direttamente in calore, rispettivamente mediante l'effetto Joule o la combustione;

2)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina che utilizzano combustibili solidi;

3)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile gassoso;

4)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibile liquido;

5)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che utilizza l'effetto Joule elettrico per generare calore;

6)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

7)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione possono essere isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

8)

«termocucina», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili solidi, che integra in un monoblocco la funzione di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, di un piano cottura e/o di un forno destinati alla preparazione di alimenti, ed è collegato ermeticamente a un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

9)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso o una termocucina;

10)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, dotato di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo e orientato verso il luogo da riscaldare in modo che l'emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente sui soggetti da riscaldare; l'apparecchio emette i prodotti della combustione nel locale in cui è situato;

11)

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo in prossimità dei soggetti da riscaldare, che riscalda l'ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione che devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione;

12)

«apparecchio per il riscaldamento privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso, liquido o solido ed emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato, diverso da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso;

13)

«apparecchio per il riscaldamento aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e il camino o l'apertura del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione;

14)

«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui il prodotto è situato;

15)

«stufa per sauna», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi;

16)

«combustibile solido», un combustibile allo stato solido in condizioni normali di temperatura ambiente interna, tra cui la biomassa solida e i combustibili fossili solidi;

17)

«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse tra cui la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

18)

«biomassa legnosa», la biomassa proveniente da alberi, cespugli e arbusti, inclusi i ceppi, i trucioli, il legno compresso granulare (pellet), il legno compresso a mattonelle e la segatura;

19)

«biomassa non legnosa», la biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli d'olive, sansa di olive e gusci;

20)

«combustibile preferito», il singolo combustibile da usare preferibilmente nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in base alle istruzioni del fornitore;

21)

«combustibile solido fossile», il combustibile solido diverso dalla biomassa, tra cui l'antracite e il carbone secco, il coke metallurgico, il coke a bassa temperatura, il carbone bituminoso, la lignite, una miscela di combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili; ai fini del presente regolamento è inclusa anche la torba;

22)

«altro combustibile idoneo», un combustibile diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del fornitore si può usare nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale di istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali, sui siti web dei fabbricanti e dei fornitori accessibili al pubblico, nella documentazione tecnica e promozionale e nei messaggi pubblicitari;

23)

«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW;

24)

«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW;

25)

«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, a fini di riscaldamento d'ambiente o di produzione d'acqua calda per uso domestico;

26)

«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW;

27)

«potenza termica minima» (Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fornitore, che comprende la potenza termica sia diretta, che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla potenza termica minima, espressa in kW;

28)

«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno.

29)

«modello equivalente», un modello immesso in commercio con gli stessi parametri tecnici indicati nella tabella 2 o nella tabella 3 dell'allegato V, di un altro modello immesso in commercio dallo stesso fornitore.

Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I contiene definizioni supplementari.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:

a)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

c)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV;

d)

una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;

g)

il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2022 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino sono tenuti a garantire che:

a)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia corredato di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

c)

l'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come disposto all'allegato IV;

d)

una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, sia messa a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;

g)

il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.

Articolo 4

Responsabilità dei rivenditori

I distributori di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono tenuti a garantire che:

a)

presso il punto vendita gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;

b)

gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;

c)

la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello;

d)

il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica di tale modello.

Articolo 5

Metodi di misurazione e di calcolo

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, definite all'allegato VIII.

Articolo 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alla procedura stabilita nell'allegato IX.

Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1o gennaio 2024. Il riesame valuta in particolare se le esenzioni dall'applicazione del regolamento possono essere ridotte.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica dal 1o gennaio 2018 agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2018.

3.   Dal 1o gennaio 2022 si applica agli apparecchi a combustibile solido privi di condotto di evacuazione e a quelli aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 1o aprile 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 76 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a IX

Ai fini degli allegati da II a IX s'intende per:

1)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

2)

«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente;

3)

«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima (rispettivamente ηth,nom o ηth,min)», il rapporto tra la potenza termica utile e l'energia totale in entrata dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale in termini di NCV, espresso in %;

4)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale» (elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

5)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica minima, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

6)

«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW;

7)

«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile gassoso, liquido o solido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW;

8)

«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica;

9)

«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata;

10)

«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

11)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

12)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore;

13)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno, e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera;

14)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale;

15)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra è utilizzato un sensore, questo può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni;

16)

«con opzione di controllo a distanza», la funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato con il comando del prodotto;

17)

«modo stand-by», la condizione in cui il prodotto è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un'informazione o dello stato;

18)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore o distributore;

19)

«altro combustibile fossile», combustibile fossile diverso da antracite e carbone secco, coke metallurgico, coke a bassa temperatura, carbone bituminoso, lignite, torba o mattonelle di miscele di combustibili fossili;

20)

«altra biomassa legnosa», biomassa legnosa diversa dai ceppi di legno con un tenore di umidità inferiore o pari al 25 %, combustibile in mattonelle con un tenore di umidità inferiore al 14 % o legno compresso con un tenore di umidità inferiore al 12 %;

21)

«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Classi di efficienza energetica

La classe di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è determinata in base al relativo indice di efficienza energetica indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

L'indice di efficienza energetica di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale è calcolato conformemente all'allegato VIII.


ALLEGATO III

Etichetta

1.

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Image

a)

L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

I.

il nome o marchio del fornitore;

II.

l'identificativo del modello del fornitore;

III.

la classe di efficienza energetica, determinata conformemente all'allegato II, punto 1; la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale si trova all'altezza della punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica corrispondente;

IV.

il simbolo della potenza termica diretta;

V.

la potenza termica diretta in kW, arrotondata al primo decimale più vicino;

VI.

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con trasferimento di calore a un fluido, il simbolo della potenza termica indiretta;

VII.

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con trasferimento di calore a un fluido, la potenza termica indiretta espressa in kW, arrotondata al decimale più vicino.

b)

La forma grafica dell'etichetta per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale è conforme al modello riportato al punto 2 del presente allegato.

2.

L'etichetta per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale è conforme al modello che segue:

Image

Dove:

a)

L'etichetta è larga almeno 105 mm e alta 200 mm. Se è stampata in un formato più grande, il contenuto rimane comunque proporzionale alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo è bianco.

c)

Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):

Image

Bordo dell'etichetta UE: 4 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

EU logo: colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

Image

Etichetta ENERGIA: colore: X-00-00-00. Pittogramma raffigurato: logo UE + etichetta ENERGIA: larghezza: 86 mm, altezza: 17 mm.

Image

Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 86 mm.

Image

Scala delle classi di efficienza energetica

Freccia: altezza: 6 mm, spazio intermedio: 1,3 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00;

seconda classe: 70-00-X-00;

terza classe: 30-00-X-00;

quarta classe: 00-00-X-00;

quinta classe: 00-30-X-00;

sesta classe: 00-70-X-00;

settima classe: 00-X-X-00;

ottava classe: 00-X-X-00;

ultima classe: 00-X-X-00;

Testo: Testo: Calibri grassetto 14 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Classe di efficienza energetica:

Freccia: larghezza: 22 mm, altezza: 12 mm, 100 % nero;

Testo: Testo: Calibri grassetto 24 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Funzionalità di riscaldamento diretto:

Pittogramma raffigurato;

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Se del caso, funzionalità di riscaldamento indiretto:

Pittogramma raffigurato;

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Potenza termica nominale diretta:

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore «XY,Z»: Calibri grassetto 34 pt, 100 % nero,

Testo «kW»: Calibri normale 18 pt, 100 % nero.

Image

Se del caso, potenza termica nominale indiretta:

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore «XY,Z»: Calibri grassetto 34 pt, 100 % nero,

Testo «kW»: Calibri normale 18 pt, 100 % nero.

Image

Energia:

Testo: Calibri normale 8 pt, 100 % nero.

Image

Anno dell'introduzione dell'etichetta e numero del regolamento:

Testo: Calibri grassetto 10 pt.

Image

Nome o marchio del fornitore.

Image

Identificativo del modello del fornitore:

Il nome o il marchio del fornitore e l'identificativo del modello del fornitore sono contenuti in un riquadro di 86 × 12 mm.


ALLEGATO IV

Scheda prodotto

1.

Le informazioni contenute nella scheda prodotto degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nell'opuscolo allegato al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:

a)

nome o marchio del fornitore;

b)

identificativo del modello del fornitore;

c)

la classe di efficienza energetica del modello definita secondo l'allegato II, punto 1;

d)

la potenza termica diretta in kW, arrotondata al primo decimale più vicino;

e)

potenza termica indiretta in kW, arrotondata al decimale più vicino;

f)

indice di efficienza energetica, arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato VIII;

g)

efficienza utile alla potenza termica nominale e al carico minimo, se applicabile, arrotondata al decimale più vicino e calcolata conformemente all'allegato VIII;

h)

eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.

2.

Una stessa scheda prodotto può riguardare diversi modelli di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale forniti dallo stesso fornitore.

3.

Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull'etichetta.


ALLEGATO V

Documentazione tecnica

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) comprende:

a)

il nome e l'indirizzo del fornitore;

b)

l'identificativo del modello;

c)

se opportuno, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d)

se il combustibile preferito è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 2, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e, per altro combustibile fossile, anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso;

e)

se opportuno, le altre norme e specifiche tecniche utilizzate;

f)

l'indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

g)

le informazioni di cui alla tabella 2 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido) e alla tabella 3 (per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido), misurati e calcolati ai sensi dell'allegato VIII;

h)

i risultati delle prove eseguite dai fornitori o per conto loro, compresi il nome e l'indirizzo dell'organismo che ha eseguito le prove;

i)

eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.

j)

un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente.

Tali informazioni possono essere incorporate nella documentazione tecnica conformemente alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tabella 2

Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Identificativo/i del modello/dei modelli:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no]

Potenza termica diretta: …(kW)

Potenza termica indiretta: …(kW)

Combustibile

Combustibile preferito (uno solo):

Altri combustibili idonei:

Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %

[sì/no]

[sì/no]

Legno compresso con tenore di umidità < 12 %

[sì/no]

[sì/no]

Altra biomassa legnosa

[sì/no]

[sì/no]

Biomassa non legnosa

[sì/no]

[sì/no]

Antracite e carbone secco

[sì/no]

[sì/no]

Coke metallurgico

[sì/no]

[sì/no]

Coke a bassa temperatura

[sì/no]

[sì/no]

Carbone bituminoso

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di lignite

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di torba

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di miscela di combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

Altro combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile

[sì/no]

[sì/no]

Altra miscela di biomassa e combustibile solido

[sì/no]

[sì/no]

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs [%]:

Indice di efficienza energetica (EEI)

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV ricevuto)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/n.p.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/n.p.]

%

 

 

 

 

 

 

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

(indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

 

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

 

 

 

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,x/n.p.]

kW

 

 

Contatti

Nome e indirizzo del fornitore


Tabella 3

Parametri tecnici relativi agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido

Identificativo/i del modello/dei modelli:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: [sì/no]

Potenza termica diretta: …(kW)

Potenza termica indiretta: …(kW)

Combustibile

 

 

 

Selezionare il tipo di combustibile

[gassoso/liquido]

[specificare]

 

 

 

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/n.p.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/n.p.]

%

 

 

 

 

 

 

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

(indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,x/n.p.]

kW

 

 

Contatti

Nome e indirizzo del fornitore


(1)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).


ALLEGATO VI

Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, fatta eccezione per Internet

1.

Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

a)

la classe di efficienza energetica del modello definita secondo l'allegato II, punto 1;

b)

la potenza termica diretta in kW, arrotondata al primo decimale più vicino;

c)

la potenza termica indiretta in kW, arrotondata al decimale più vicino.

2.

Tutte le informazioni di cui al punto 1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili.


ALLEGATO VII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1.

Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a)

«dispositivo di visualizzazione», qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b)

«visualizzazione annidata», un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c)

«schermo tattile», uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d)

«testo alternativo», testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2.

L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III, punto 2. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3.

L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:

a)

consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b)

indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché

c)

ha uno dei seguenti formati:

Image

4.

In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a)

l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b)

l'immagine è collegata all'etichetta;

c)

l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d)

l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e)

nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f)

l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g)

il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5.

L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura «Scheda prodotto». Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.


ALLEGATO VIII

Misurazioni e calcoli

1.

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o mediante altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute. Essi soddisfano le condizioni di cui ai punti da 2 a 4.

2.

Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli

a)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono sottoposti a prova per il combustibile preferito al fine di determinare l'indice di efficienza energetica e la potenza termica diretta e indiretta.

b)

I valori dichiarati della potenza termica diretta e indiretta e l'indice di efficienza energetica sono arrotondati al primo decimale più vicino.

3.

Condizioni generali per l'indice di efficienza energetica e il consumo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale:

a)

I valori di efficienza utile ηth,nom , ηth,min e i valori di potenza termica diretta e indiretta per Pnom , Pmin sono misurati ove applicabili.

b)

L'indice di efficienza energetica (EEI) è calcolato come l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηS,on in modo attivo, corretta, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che usano la biomassa come combustibile preferito, da un fattore che tiene conto della natura rinnovabile di tale combustibile e corretta per i contributi relativi ai controlli della temperatura, al consumo ausiliario di energia elettrica e al consumo energetico della fiamma pilota permanente. L'indice di efficienza energetica (EEI) è espresso con una cifra che ne indica la percentuale.

4.

Condizioni specifiche per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

L'indice di efficienza energetica (EEI) di tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è definito come segue:

Formula

dove:

ηS,on è l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo, espressa in %, calcolata come stabilito al punto 4, lettera b);

BLF è il fattore di etichettatura per la biomassa, pari a 1,45 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a biomassa e a 1 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibili fossili;

F(2) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono a vicenda, non possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %;

F(3) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, espresso in %;

F(4) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo negativo all'indice di efficienza energetica dovuto al consumo ausiliario di energia elettrica, espresso in %;

F(5) è un fattore di correzione che rappresenta il contributo negativo all'indice di efficienza energetica dovuto al consumo energetico di una fiamma pilota permanente, espresso in %.

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo è calcolata come segue:

ηS,on= ηth,nom

dove:

ηth,nom è l'efficienza utile alla potenza termica nominale in base all'NCV.

c)

Il fattore di correzione F(2), che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica dovuto agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori si escludono reciprocamente o non possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue:

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione F(2) è pari a uno dei fattori che figurano nella tabella 4, a seconda delle caratteristiche del controllo applicate. Si può selezionare un solo valore.

Tabella 4

Fattore di correzione F(2)

Se il prodotto è dotato di (si può applicare una sola opzione):

F(2)

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale alimentati a combustibile:

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

0,0 %

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

1,0 %

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

2,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente

4,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

6,0 %

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

7,0 %

Dal 1o gennaio 2022F(2) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido con emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima, superiori a quelle di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2015/1185 (1). La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale. Dal 1o gennaio 2022, se F(2) non è uguale a zero nella documentazione tecnica sono accluse le informazioni relative alle emissioni alla potenza termica minima.

d)

Il fattore di correzione F(3), che rappresenta il contributo positivo all'indice di efficienza energetica agli aggiustamenti dei controlli per il confort termico dell'ambiente interno, i cui valori possono essere sommati l'uno all'altro, è calcolato come segue:

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione F(3) è pari alla somma dei valori che figurano nella tabella 5, a seconda della caratteristica o delle caratteristiche del controllo applicate.

Tabella 5

Fattore di correzione F(3)

Se il prodotto è munito di (sono possibili più opzioni)

F(3)

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale alimentati a combustibile:

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

1,0 %

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

1,0 %

con opzione di controllo a distanza

1,0 %

Dal 1o gennaio 2022F(3) è uguale a zero per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido con emissioni, laddove il controllo della temperatura sia fissato alla potenza termica minima, superiori a quelle di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) 2015/1185. La potenza termica in questa configurazione non deve superare il 50 % della potenza termica nominale. Dal 1o gennaio 2022, se F(3) non è uguale a zero nella documentazione tecnica sono accluse le informazioni relative alle emissioni alla potenza termica minima.

e)

Il fattore di correzione F(4), che rappresenta il consumo ausiliario di energia elettrica, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto del consumo ausiliario di energia elettrica in modo acceso e stand-by.

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione del consumo ausiliario di energia elettrica è calcolato come segue:

Formula

dove:

elmax è il consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale, espresso in kW;

elmin è il consumo di energia elettrica alla potenza termica minima, espresso in kW; qualora il prodotto non offra una potenza termica minima si usa il valore del consumo di energia elettrica alla potenza termica nominale;

elsb è il consumo di energia elettrica del prodotto in modo stand-by, espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.

f)

Il fattore di correzione F(5), relativo al consumo di energia di una fiamma pilota permanente, è calcolato come segue.

Tale fattore di correzione tiene conto della potenza necessaria per la fiamma pilota permanente.

Per tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale il fattore di correzione è calcolato come:

Formula

dove:

Ppilot è il consumo della fiamma pilota, espresso in kW;

Pnom è la potenza termica nominale del prodotto, espressa in kW.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO IX

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello. L'unità è sottoposta a prova con un combustibile che ha caratteristiche simili a quello usato dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni di cui all'allegato VIII.

Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori e le classi sull'etichetta e sulla scheda prodotto corrispondono a quelli della documentazione tecnica, e

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, l'indice di efficienza energetica (EEI) non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

c)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido, l'EEI non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

d)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso, l'EEI non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato.

2.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, lettera a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. Se uno o più risultati di cui al punto 2, lettere da b) a d), non sono raggiunti, le autorità degli Stati membri scelgono a caso tre unità supplementari dello stesso modello da sottoporre a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore.

Si considera che il modello sia conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori e le classi dichiarati sull'etichetta e sulla scheda prodotto per le tre unità supplementari corrispondono a quelli della documentazione tecnica;

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, l'EEI medio delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

c)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido, l'EEI medio delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato;

d)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso, l'EEI medio delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre l'8 % al valore dichiarato.

Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 2, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione relativa alla non conformità del modello.

Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato VIII.

Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dai fornitori come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/43


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1187 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2015

che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico dotati di un notevole potenziale di risparmio energetico ma che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.

(2)

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a funzionalità equivalente, comprese le caldaie a combustibile solido evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica. L'energia utilizzata dalle caldaie a combustibile solido per il riscaldamento di ambienti interni rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'Unione. La possibilità di ridurre il consumo energetico delle caldaie a combustibile solido è significativa e comprende la combinazione di tali caldaie con idonei dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari ed è quindi opportuno che i requisiti di etichettatura energetica siano applicabili agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

(3)

Le caldaie destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda potabile e per usi sanitari, le caldaie per il riscaldamento di vettori gassosi per il trasferimento del calore, le caldaie di cogenerazione aventi una potenza elettrica almeno pari a 50 kW e le caldaie a biomassa non lignea hanno specifiche tecniche particolari e non rientrano pertanto nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.

(4)

Riguardo all'efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido, è opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, con l'obiettivo di incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.

(5)

Al fine di consentire ai consumatori di disporre di informazioni confrontabili sulle caldaie a combustibile solido, è opportuno introdurre una scala di etichettatura coerente con il regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione (2). Considerato che l'approccio applicato in tale regolamento alle energie rinnovabili non è in grado di promuovere l'efficienza energetica delle caldaie a biomassa. Considerato che l'approccio relativo ai combustibili fossili applicato alla biomassa non è coerente con l'obiettivo di promuovere le energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È pertanto opportuno che il presente regolamento introduca un approccio specifico per le caldaie a biomassa mediante un fattore di correzione per la biomassa di valore tale da consentire il raggiungimento della classe A++ alle caldaie a condensazione a biomassa.

(6)

È opportuno che le informazioni riportate sull'etichetta siano ottenute mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione, ai sensi delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(7)

È opportuno che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per le etichette delle caldaie a combustibile solido.

(8)

È inoltre opportuno che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per le caldaie a combustibile solido.

(9)

È opportuno che il presente regolamento specifichi altresì i requisiti in materia di informazioni da comunicare in qualsiasi occasione di vendita a distanza di caldaie a combustibile solido e in tutto il materiale pubblicitario e tecnico-promozionale.

(10)

Se le etichette e le informazioni di prodotto sono basate sulle schede di prodotto dei fornitori, è necessario garantire che l'utilizzatore finale abbia un accesso agevole alle informazioni sulla prestazione energetica degli insiemi di caldaie a combustibile solido abbinate ad apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura efficienti sotto il profilo energetico.

(11)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni di prodotto supplementari delle caldaie a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o per usi sanitari;

b)

alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;

c)

alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;

d)

alle caldaie a biomassa non lignea.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.

«caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale;

2.

«impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano;

3.

«generatore di calore a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi;

4.

«potenza termica nominale» (Pr ), la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kW;

5.

«combustibile solido», un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi;

6.

«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

7.

«biomassa lignea», biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchette) e segatura;

8.

«biomassa non lignea», biomassa diversa dalla biomassa lignea, tra cui paglia, miscantus sinensis, giunchi, chicchi, semi, noccioli d'oliva, sansa d'oliva e gusci;

9.

«combustibile fossile», combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba;

10.

«caldaia a biomassa», caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile privilegiato;

11.

«caldaia a biomassa non lignea», una caldaia che usa biomassa non lignea come combustibile privilegiato e per la quale la biomassa lignea, i combustibili fossili o le miscele di biomassa e combustibili fossili non figurano tra i combustibili idonei;

12.

«combustibile privilegiato», l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del fornitore;

13.

«altro combustibile idoneo», un combustibile solido diverso da quello privilegiato che può essere usato nella caldaia secondo le istruzioni del fornitore e comprende tutti i combustibili suscettibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale e nelle pubblicità;

14.

«caldaia di cogenerazione a combustibile solido», una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed elettricità;

15.

«apparecchio di riscaldamento supplementare», una caldaia secondaria o una pompa di calore ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 o una caldaia secondaria a combustibile solido che genera calore supplementare nei casi in cui la domanda di calore sia superiore alla potenza termica nominale della caldaia a combustibile solido primaria;

16.

«dispositivo di controllo della temperatura», un dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e gli intervalli temporali della temperatura interna desiderata e trasmette i dati pertinenti a un'interfaccia della caldaia a combustibile solido come un'unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura all'interno;

17.

«dispositivo solare», un sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda di origine solare o una pompa del circuito del collettore, ciascuno commercializzato separatamente;

18.

«sistema esclusivamente solare», un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda di origine solare ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti, commercializzato come singola unità e non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;

19.

«collettore solare», un dispositivo progettato per assorbire l'irraggiamento solare globale e trasferire l'energia calorifica così prodotta verso un fluido vettore;

20.

«serbatoio per l'acqua calda di origine solare», un serbatoio per l'acqua calda per immagazzinare l'energia calorifica prodotta da uno o più collettori solari;

21.

«serbatoio per l'acqua calda», un dispositivo per immagazzinare acqua calda destinata a fini sanitari o di riscaldamento di ambienti, ivi compresi eventuali additivi, non munito di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;

22.

«apparecchio di riscaldamento ausiliario a immersione», una resistenza elettrica che sfrutta l'effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna di calore è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda di origine solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort;

23.

«insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari», un insieme proposto all'utilizzatore finale e composto da una caldaia a combustibile solido abbinata a uno o più apparecchi di riscaldamento supplementari, uno o più dispositivi di controllo della temperatura oppure uno o più dispositivi solari;

24.

«caldaia mista», una caldaia a combustibile solido progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegata a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;

Ai fini degli allegati da II a X, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

1.   Dal 1o aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:

a)

ogni caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II e ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia corredata di una seconda etichetta di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido;

c)

per ogni caldaia a combustibile solido sia allegata una scheda prodotto a norma dell'allegato IV, punto 1, e per ogni caldaia a combustibile solido destinata a essere usata in un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sia fornita una seconda scheda a norma dell'allegato IV, punto 2;

d)

una scheda prodotto elettronica, a norma dell'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 1, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;

g)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.

2.   Dal 26 settembre 2019 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio caldaie a combustibile solido, comprese quelle integrate in insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:

a)

ciascuna caldaia a combustibile solido sia corredata di un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido.

3.   Dal 1o aprile 2017 i fornitori che commercializzano o mettono in servizio insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, garantiscono che:

a)

per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi solari e dispositivi di controllo della temperatura sia presente un'etichetta stampata di formato e contenente le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II;

b)

un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2, e conforme alle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di caldaia a combustibile solido per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;

c)

per ciascun insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto, come disposto all'allegato IV, punto 2;

d)

per ciascun modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sia fornita una scheda prodotto elettronica, come disposto all'allegato IV, punto 2;

e)

la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 2, sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;

f)

qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;

g)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.

Articolo 4

Responsabilità dei distributori

1.   I distributori di caldaie a combustibile solido garantiscono che:

a)

presso il punto vendita, tutte le caldaie a combustibile solido riportino l'etichetta, fornita dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2, applicandola all'esterno della parte anteriore della caldaia a combustibile solido, in modo che sia chiaramente visibile;

b)

le caldaie a combustibile solido offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda il prodotto esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;

c)

qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;

d)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di caldaia a combustibile solido che ne descrive i parametri tecnici specifici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.

2.   I distributori di insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che:

a)

le offerte relative a un insieme specifico indichino la classe di efficienza energetica di tale insieme, indicando sull'imballaggio l'etichetta fornita dal distributore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), nonché la scheda prodotto fornita dal distributore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), debitamente compilata con le caratteristiche di tale insieme;

b)

gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;

c)

qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, modelli di dispositivi di controllo della temperatura e di dispositivi solari contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello;

d)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello comprensivo di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari contenente specifici parametri tecnici, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello.

Articolo 5

Metodi di misurazione e di calcolo

Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all'allegato VIII. L'indice di efficienza energetica è calcolato conformemente all'allegato IX.

Articolo 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata e il consumo di energia delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari con il presente regolamento tramite la procedura di cui all'allegato X.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1o gennaio 2022. Nella fattispecie il riesame valuta se sia opportuno aggiungere la classe di efficienza di riscaldamento dell'acqua sull'etichetta per le caldaie miste.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2017. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), l'articolo 3, paragrafo 3, lettere f) e g), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d) nonché l'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applicano dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 811/2013, del 18 febbraio 2013, della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a X

Ai fini degli allegati da II a X si intende per:

(1)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello comprensivo di una caldaia a combustibile solido o un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore/distributore;

(2)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs ), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data stagione di riscaldamento erogata da una caldaia a combustibile solido e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;

(3)

«efficienza elettrica» o ηel, il rapporto fra la produzione di elettricità e il contributo energetico totale di una caldaia di cogenerazione a combustibile solido, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC;

(4)

«potere calorifico superiore» (GCV), il quantitativo totale di calore emesso da un'unità di combustibile al corretto tenore di umidità, a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile;

(5)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dall'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

(6)

«scheda del dispositivo di controllo della temperatura», la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(7)

«scheda della caldaia», nel caso delle caldaie a combustibile solido, la scheda di prodotto da allegare a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e per le caldaie diverse da quelle a combustibile solido, la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(8)

«scheda del dispositivo solare», la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(9)

«scheda della pompa di calore», la scheda di prodotto da allegare a tali dispositivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(10)

«caldaia a condensazione», una caldaia a combustibile solido nella quale, in condizioni di funzionamento normali e a date temperature dell'acqua, il vapore acqueo nei prodotti della combustione è parzialmente condensato, al fine di sfruttarne il calore latente a fini di riscaldamento;

(11)

«altra biomassa lignea», biomassa lignea diversa da: tronchi aventi un tenore di umidità non superiore a 25 %, trucioli aventi un tenore di umidità almeno pari a 15 %, legno compresso sotto forma di pellet o bricchette oppure segatura con un tenore di umidità non superiore a 50 %;

(12)

«tenore di umidità» , la massa di acqua contenuta nel combustibile in relazione alla massa totale del combustibile usato nelle caldaie a combustibile fossile;

(13)

«altri combustibili fossili», combustibili fossili diversi da carbone bituminoso, lignite (bricchette comprese), coke, antracite o bricchette di miscele di combustibili fossili;

(14)

«potenza elettrica necessaria alla massima potenza termica» (elmax ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido alla potenza termica nominale, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l ' abbattimento delle emissioni secondarie;

(15)

«potenza elettrica necessaria alla minima potenza termica» (elmin ), il consumo di energia elettrica della caldaia a combustibile solido a carico parziale applicabile, espresso in kW, escluso il consumo di energia elettrica di un apparecchio di riscaldamento ausiliario e dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie;

(16)

«apparecchio di riscaldamento ausiliario», un elemento di resistenza elettrica a effetto Joule che genera calore solo per evitare che la caldaia a combustibile solido o l'impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua geli o quando la fonte di calore esterna è interrotta (anche durante i periodi di manutenzione) o fuori servizio;

(17)

«carico parziale applicabile», nelle caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica, il funzionamento al 30 % della potenza termica nominale, e, nelle caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare al 50 % della potenza termica nominale, il funzionamento al 50 % della potenza termica nominale;

(18)

«consumo di energia in modo stand-by» (PSB ) il consumo energetico di una caldaia a combustibile solido in modo stand-by, escluso il consumo dell'apparecchiatura integrata per l ' abbattimento delle emissioni secondarie, espresso in kW;

(19)

«modo stand-by», la condizione in cui una caldaia a combustibile solido è collegata alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata o visualizzazione di un'informazione o dello stato;

(20)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo» (ηson ),

a)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica, una media ponderata dell'efficienza utile alla potenza termica nominale e dell'efficienza utile al 30 % della potenza termica nominale;

b)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale, una media ponderata dell'efficienza utile alla potenza termica nominale e dell'efficienza utile al 50 % della potenza termica nominale;

c)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale non grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale, l'efficienza utile alla potenza termica nominale;

d)

per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, l'efficienza utile alla potenza termica nominale;

(21)

«efficienza utile» (η), il rapporto fra la produzione di calore utile e il contributo energetico totale di una caldaia a combustibile solido, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV o in termini di energia finale moltiplicata per CC;

(22)

«produzione di calore utile» (P), la produzione di calore di una caldaia a combustibile solido, trasmessa al vettore di calore, espressa in kW;

(23)

«caldaia a combustibile fossile», caldaia a combustibile solido che usa combustibili fossili o una miscela di combustibili fossili e biomassa come combustibile preferito;

(24)

«potere calorifico superiore anidro» (GCVmf ), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile essiccata fino all'umidità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile;

(25)

«modello equivalente», un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di un altro modello commercializzato dal medesimo fornitore, che rispetta i requisiti dell'allegato V, punto 1, tabella 4, applicabili in materia di informazione sui prodotti.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Classi di efficienza energetica

La classe di efficienza energetica di una caldaia a combustibile solido è determinata in base all'indice di efficienza energetica definito nella tabella 1.

L'indice di efficienza energetica di una caldaia a combustibile solido è calcolato a norma dell'allegato IX.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica (IEE)

A+++

IEE ≥ 150

A++

125 ≤ IEE < 150

A+

98 ≤ IEE < 125

A

90 ≤ IEE < 98

B

82 ≤ IEE < 90

C

75 ≤ IEE < 82

D

36 ≤ IEE < 75

E

34 ≤ IEE < 36

F

30 ≤ IEE < 34

G

IEE < 30


ALLEGATO III

Le etichette

1.   CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

1.1.   Etichetta 1

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a)

L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

I.

il nome o marchio del fornitore;

II.

l'identificativo del modello del fornitore;

III.

la funzione di riscaldamento d'ambiente;

IV.

la classe di efficienza energetica definita ai sensi dell'allegato II; la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica della caldaia a combustibile solido si trova all'altezza della punta della freccia che indica la relativa classe di efficienza energetica;

V.

la potenza termica nominale in kW, arrotondata alla cifra intera più vicina;

VI.

per le caldaie miste, anche la funzione supplementare di riscaldamento dell'acqua.

VII.

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, anche la funzione supplementare di produzione di elettricità.

b)

La forma grafica dell'etichetta per le caldaie a combustibile solido è conforme al modello riportato al punto 3 del presente allegato. In deroga a questo punto, se un modello ha ricevuto il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

1.2.   Etichetta 2

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a)

L'etichetta riporta le informazioni di cui al punto 1.1, lettera a), del presente allegato.

b)

La forma grafica dell'etichetta per le caldaie a combustibile solido è conforme al modello riportato al punto 3 del presente allegato. In deroga a questo punto, se un modello ha ricevuto il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

2.   INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI

Etichetta per insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari delle classi di efficienza energetica da A+++ a G

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a)

L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

I.

nome o marchio del fornitore o del distributore;

II.

identificativo del modello del fornitore o del distributore;

III.

la funzione di riscaldamento d'ambiente;

IV.

la classe di efficienza energetica della caldaia a combustibile solido definita ai sensi dell'allegato II;

V.

l'indicazione se sia possibile includere un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda, un dispositivo di controllo della temperatura o un apparecchio di riscaldamento supplementare nell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;

VI.

la classe di efficienza energetica di una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, definita ai sensi del punto 2 dell'allegato IV; la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari si trova all'altezza della punta della freccia che indica la relativa classe di efficienza energetica.

b)

La forma grafica dell'etichetta per gli insiemi di insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è conforme al punto 4 del presente allegato. Per gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari delle classi energetiche da A+++ a D, è consentito omettere le classi da E a G della scala A+++-G.

3.   L'ETICHETTA PER LE CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO È CONFORME AL MODELLO CHE SEGUE:

Image

dove:

a)

L'etichetta è larga almeno 105 mm e alta 200 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo è bianco.

c)

Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):

Image

Bordo dell'etichetta UE: 4 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Logo UE: Colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

Image

Logo energia: Colore: X-00-00-00. Pittogrammi come raffigurati: logo UE + logo energia: larghezza: 86 mm, altezza: 17 mm.

Image

Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt, colore: ciano 100 %, lunghezza: 86 mm.

Image

Funzione di riscaldamento degli ambienti:

Pittogramma raffigurato.

Image

Scale rispettivamente da A++ a G e da A+++ a D:

Freccia: altezza: 5 mm, spazio intermedio: 1,3 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00:

terza classe: 30-00-X-00:

quarta classe: 00-00-X-00:

quinta classe: 00-30-X-00:

sesta classe: 00-70-X-00:

settima classe: 00-X-X-00,

ottava classe: 00-X-X-00,

ultima classe: 00-X-X-00,

Testo: Calibri grassetto 14 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga;

Freccia: altezza: 7 mm, spazio intermedio: 1 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00:

terza classe: 30-00-X-00:

quarta classe: 00-00-X-00:

quinta classe: 00-30-X-00:

sesta classe: 00-70-X-00:

ultima classe: 00-X-X-00,

Testo: Calibri grassetto 16 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Classe di efficienza energetica:

Freccia: larghezza: 22 mm, altezza: 12 mm, 100 % nero;

Testo: Calibri grassetto 24 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Potenza termica nominale:

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore «YZ»: Calibri grassetto 45 pt, 100 % nero,

Testo «kW»: Calibri normale 30 pt, 100 % nero.

Image

Funzione di riscaldamento dell'acqua

Pittogramma raffigurato,

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Funzione elettricità:

Pittogramma raffigurato,

Bordo: 2 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Anno di introduzione dell'etichetta e numero del regolamento:

Testo: Calibri grassetto 10 pt

Image

Nome o marchio del fornitore.

Image

Identificativo del modello del fornitore:

Le informazioni sul nome o marchio e sul modello del fornitore sono contenute in un riquadro di 86 × 12 mm.

4.   L'ETICHETTA PER GLI INSIEMI DI INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI, È CONFORME AL MODELLO CHE SEGUE:

Image

dove:

a)

L'etichetta è larga almeno 210 mm e alta 297 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo è bianco.

c)

Il modello di colore utilizzato è la quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta rispetta tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):

Image

Bordo dell'etichetta UE: 6 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Logo UE: Colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

Image

Logo energia: Colore: X-00-00-00. Pittogrammi come raffigurati: logo UE + logo energia: larghezza: 191 mm, altezza: 37 mm.

Image

Bordo al di sotto dei loghi: 2 pt, colore: ciano 100 %, lunghezza: 191 mm.

Image

Funzione di riscaldamento degli ambienti:

Pittogramma raffigurato.

Image

Caldaia a combustibile solido:

Pittogramma raffigurato,

Classe di efficienza energetica della caldaia a combustibile solido

Freccia: larghezza: 24 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;

Testo: Calibri grassetto 28 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga,

Bordo: 3 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Insieme con collettori solari, serbatoi per l'acqua calda, dispositivi di controllo della temperatura e apparecchi di riscaldamento supplementare:

Pittogrammi raffigurati,

simbolo «+»: Calibri grassetto 50 pt, ciano 100 %;

Caselle: larghezza: 12 mm, altezza: 12 mm, bordo: 4 pt, 100 % ciano,

Bordo: 3 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Scala da A+++ a G con bordo:

Freccia: altezza: 15 mm, spazio intermedio: 3 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00:

terza classe: 30-00-X-00:

quarta classe: 00-00-X-00:

quinta classe: 00-30-X-00:

sesta classe: 00-70-X-00:

settima classe: 00-X-X-00,

se pertinente, ultime classi: 00-X-X-00,

Testo: Calibri grassetto 30 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga,

Bordo: 3 pt, colore: ciano 100 %, angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Classe di efficienza energetica dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari:

Freccia: larghezza: 33 mm, altezza: 19 mm, 100 % nero;

Testo: Calibri grassetto 40 pt, maiuscolo, bianco, simboli «+»: apice, allineati su un'unica riga.

Image

Anno di introduzione dell'etichetta e numero del regolamento:

Testo: Calibri grassetto 12 pt

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Nome o marchio del fornitore o del distributore.

Image

Identificativo del modello del fornitore o del distributore:

Le informazioni sul nome o marchio del fornitore o del distributore e sul modello del fornitore sono contenute in un riquadro di 191 × 19 mm.


(1)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO IV

Scheda prodotto

1.   CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

1.1.   Le informazioni contenute nella scheda prodotto della caldaia a combustibile solido sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nell'opuscolo allegato al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:

a)

il nome o marchio del fornitore;

b)

l'identificativo del modello del fornitore;

c)

la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II;

d)

la potenza termica nominale in kW, arrotondata alla cifra intera più vicina;

e)

l'indice di efficienza energetica arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato ai sensi dell'allegato IX;

f)

l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %, arrotondata alla cifra intera più vicina, determinata a norma dell'allegato VIII;

g)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione della caldaia a combustibile solido;

h)

nel caso delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido, l'efficienza elettrica espressa in %, arrotondata alla cifra intera più vicina.

1.2.   Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di caldaia a combustibile solido forniti dallo stesso fornitore.

1,3.   Le informazioni riportate sulla scheda di prodotto possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1.1 non riportate sull'etichetta.

2.   INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI

La scheda per gli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari riporta gli elementi di cui alle figure 1 o 2, secondo il caso, per valutare l'efficienza energetica dell'insieme proposto, comprese le seguenti informazioni:

a)   I: il valore dell'indice di efficienza energetica della principale caldaia a combustibile solido;

b)   II: il fattore di ponderazione della potenza termica della principale caldaia a combustibile solido e degli apparecchi di riscaldamento supplementari di un insieme quale definito nelle tabelle 2 e 3 del presente allegato, secondo il caso;

c)   III: il valore dell'espressione matematica: 294/(11 · Pr), dove Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido;

d)   IV: il valore dell'espressione matematica 115/(11 · Pr), dove Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido.

Tabella 2

Ponderazione della caldaia a combustibile solido principale e dell'apparecchio di riscaldamento supplementare ai fini della figura 1 del presente allegato  (1)

Psup/(Pr + Psup) (2)

II, insieme senza serbatoio dell'acqua calda

II, insieme con serbatoio dell'acqua calda

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Tabella 3

Ponderazione della caldaia di cogenerazione principale a combustibile solido e dell'apparecchio di riscaldamento supplementare ai fini della figura 2 del presente allegato  (1)

Pr/(Pr + Psup) (3)

II, insieme senza serbatoio dell'acqua calda

II, insieme con serbatoio dell'acqua calda

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Figura 1

Per le caldaie a combustibile solido principali, informazioni da comunicare sulla scheda prodotto di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, con l'indicazione dell'indice di efficienza energetica dell'insieme proposto

Image

Figura 2

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido principali, informazioni da comunicare sulla scheda di prodotto di un insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementare, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, con l'indicazione dell'indice di efficienza energetica dell'insieme proposto

Image

(1)  I valori intermedi sono calcolati mediante interpolazione lineare tra due valori adiacenti.

(2)  Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido.

(3)  Pr fa riferimento alla principale caldaia a combustibile solido.


ALLEGATO V

Documentazione tecnica

1.   CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

Nel caso delle caldaie a combustibile solido il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), comprende:

a)

il nome e l'indirizzo del fornitore;

b)

l'identificativo del modello;

c)

se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d)

se il combustibile preferito è altra biomassa legnosa, biomassa non legnosa, altro combustibile fossile o altra miscela di biomassa e combustibile fossile di cui alla tabella 4, una descrizione del combustibile che lo identifichi inequivocabilmente, con relative norme o specifiche tecniche, compreso il tenore di umidità misurato e il tenore di cenere misurato, e per altro combustibile fossile anche il tenore di volatilità misurato del combustibile stesso.

e)

se del caso, le altre norme tecniche e specifiche utilizzate;

f)

il nome e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

g)

le informazioni di cui alla tabella 4 con i relativi parametri tecnici, misurati e calcolati a norma degli allegati VIII e IX;

h)

le relazioni delle prove eseguite dai fornitori o a loro nome, compreso il nome e il recapito dell'organismo che ha condotto la prova;

i)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione della caldaia a combustibile solido;

j)

un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente.

Tali informazioni possono essere incorporate nella documentazione tecnica conformemente alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tabella 4

Parametri tecnici delle caldaie a combustibile solido e delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido

Identificativo del modello

Modalità di immagazzinamento: [Manuale: la caldaia dovrebbe funzionare con un serbatoio per l'acqua calda di un volume almeno di x (2) litri/Automatico: si raccomanda che la caldaia funzioni con un serbatoio per l'acqua calda di un volume almeno di x (3) litri]

Caldaia a condensazione: [sì/no]

Caldaia di cogenerazione a combustibile solido: [sì/no]

Caldaia mista: [sì/no]

Combustibile

Combustibile preferito (uno solo):

Altri combustibili idonei:

Tronchi, tenore di umidità ≤ 25 %

[sì/no]

[sì/no]

Trucioli, tenore di umidità 15-35 %

[sì/no]

[sì/no]

Trucioli, tenore di umidità > 35 %

[sì/no]

[sì/no]

Legno compresso sotto forma di pellet o bricchette

[sì/no]

[sì/no]

Segatura, tenore di umidità ≤ 50 %

[sì/no]

[sì/no]

Altra biomassa lignea

[sì/no]

[sì/no]

Biomassa non lignea

[sì/no]

[sì/no]

Carbone bituminoso

[sì/no]

[sì/no]

Lignite (comprese bricchette)

[sì/no]

[sì/no]

Coke

[sì/no]

[sì/no]

Antracite

[sì/no]

[sì/no]

Bricchette di miscela di combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

Altri combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

Bricchette di miscela di biomassa (30-70 %) e combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

Altre miscele di biomassa e combustibili fossili

[sì/no]

[sì/no]

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito:

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente ηs [%]:

Indice di efficienza energetica IEE:

Voce

Simbolo

Valore

Unità di misura

 

Voce

Simbolo

Valore

Unità di misura

Potenza termica utile

 

Efficienza utile

Alla potenza termica nominale

Pn  (4)

x,x

kW

 

Alla potenza termica nominale

ηn

x,x

%

Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente

Pp

[x,x/n.p.]

kW

 

Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente

ηp

[x,x/

n.p.]

%

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido: Efficienza elettrica

 

Consumo ausiliario di elettricità

 

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

Alla potenza termica nominale

ηel,n

x,x

%

 

Al [30 %/50 %] della potenza termica nominale, se pertinente

elmin

[x,xxx/

n.p.]

kW

 

Se del caso, dell'apparecchiatura integrata per l'abbattimento delle emissioni secondarie

[x,xxx/

n.p.]

kW

 

In modo stand-by

PSB

x,xxx

kW

 

Recapiti

Nome e indirizzo del fornitore;

 

2.   INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI

Nel caso delle caldaie a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), comprende:

a)

il nome e l'indirizzo del fornitore;

b)

una descrizione del modello comprensivo dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;

c)

se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

d)

se del caso, le altre norme tecniche e specifiche utilizzate;

e)

il nome e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

f)

parametri tecnici:

(1)

l'indice di efficienza energetica, arrotondato alla cifra intera più vicina;

(2)

i parametri tecnici di cui al punto 1 del presente allegato e, se del caso, i parametri tecnici di cui al punto 1 dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

(3)

i parametri tecnici di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione;

g)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'insieme di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.


(1)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(2)  Volume del serbatoio = 45 * Pr * (1 – 2,7/Pr ) o 300 litri se superiore, con Pr indicato in kW

(3)  Volume del serbatoio = 20 * Pr con Pr indicato in kW

(4)  Per il combustibile preferito Pn equivale a Pr


ALLEGATO VI

Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, fatta eccezione per Internet

1.   CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

1.1.   Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

a)

la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II;

b)

la potenza termica nominale in kW, arrotondata alla cifra intera più vicina;

c)

l'indice di efficienza energetica arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato ai sensi dell'allegato IX;

d)

nel caso delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido, l'efficienza elettrica espressa in %, arrotondata alla cifra intera più vicina.

1.2.   Tutte le informazioni di cui al punto 1.1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili.

2.   INSIEMI DI CALDAIA A COMBUSTIBILE SOLIDO, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DISPOSITIVI SOLARI

2.1.   Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:

a)

la classe di efficienza energetica del modello quale definita nell'allegato II;

b)

l'indice di efficienza energetica, arrotondato alla cifra intera più vicina;

c)

le informazioni di cui alle figure 1 e 2 dell'allegato IV, secondo il caso.

2.2.   Tutte le informazioni di cui al punto 2.1 sono stampate o visualizzate in forma e caratteri leggibili.


ALLEGATO VII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

1.

Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:

a)

«meccanismo di visualizzazione», qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;

b)

«visualizzazione annidata», un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;

c)

«schermo tattile», uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;

d)

«testo alternativo», testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.

2.

L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3. Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.

3.

L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata:

a)

consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;

b)

indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo e

c)

ha uno dei seguenti formati:

Image

4.

In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:

a)

l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme;

b)

l'immagine è collegata all'etichetta;

c)

l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;

d)

l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e)

nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

f)

l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;

g)

il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

5.

L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura «Scheda prodotto». Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.


ALLEGATO VIII

Misurazioni e calcoli

1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati abitualmente riconosciuti. Essi soddisfano le condizioni e i parametri tecnici stabiliti ai punti da 2 a 5.

2.   Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli

a)

Le caldaie a combustibile solido sono sottoposte a prova con il combustibile privilegiato.

b)

I valori dichiarati per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente sono arrotondati alla cifra intera più vicina.

3.   Condizioni generali relative all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente delle caldaie a combustibile solido.

a)

Si misurano i valori relativi all'efficienza utile ηn e ηp nonché i valori relativi alla potenza termica utile Pn , Pp , come opportuno. Per quanto riguarda le caldaie di cogenerazione a combustibile solido si misura anche il valore dell'efficienza elettrica ηel,n .

b)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è calcolata come efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson , corretta per i contributi che tengono conto dei controlli di temperatura, del consumo ausiliario di elettricità e, per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, aggiungendo l'efficienza elettrica moltiplicata per un coefficiente di conversione CC di 2,5.

c)

Il consumo di energia elettrica è moltiplicato per un coefficiente di conversione CC di 2,5.

4.   Condizioni specifiche relative all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente delle caldaie a combustibile solido.

a)

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs è definita come segue:

ηs = ηson F(1)F(2) + F(3)

dove:

(1)

ηson rappresenta l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo espressa in percentuale e calcolata secondo la formula del punto 4 b);

(2)

F(1) tiene conto di una dispersione di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuta ai contributi corretti dei controlli di temperatura; F(1) = 3 %;

(3)

F(2) tiene conto di un apporto negativo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto al consumo ausiliario di elettricità, espresso in percentuale e calcolato secondo la formula del punto 4 c);

(4)

F(3) tiene conto di un apporto positivo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovuto all'efficienza elettrica delle caldaie a combustibile solido, espresso in percentuale e calcolato come segue:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b)

l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηson è calcolata come segue:

(1)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale e per le caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica;

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

(2)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale non grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale e per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido:

ηson = ηn

c)

F(2) è calcolato secondo la formula seguente:

(1)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale in grado di funzionare in continuo al 50 % della potenza termica nominale e per le caldaie a combustibile solido con alimentazione automatica;

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

(2)

per le caldaie a combustibile solido con alimentazione manuale non grado di funzionare in continuo al 50 % o meno della potenza termica nominale e per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB )/Pn

5.   CALCOLO DEL POTERE CALORIFICO SUPERIORE.

Il potere calorifico superiore (GCV) è calcolato a partire dal potere calorifico anidro (GCVmf ) applicando la seguente conversione:

GCV = GCVmf × (1 – M)

dove:

a)

GCV e GCVmf sono espressi in megajoule per chilogrammo;

b)

M rappresenta il tenore di umidità espresso come proporzione.


ALLEGATO IX

Metodo per calcolare l'indice di efficienza energetica

1.

L'indice di efficienza energetica (IEE) delle caldaie a combustibile solido è calcolato per il combustibile preferito e arrotondato alla cifra intera più vicina come segue:

EEI = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100

dove:

a)

ηson rappresenta l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo calcolata secondo la formula dell'allegato VIII, punto 4 b);

b)

BLF rappresenta il fattore di correzione per la biomassa, pari a 1,45 per le caldaie a biomassa e a 1 per le caldaie a combustibili fossili;

c)

F(1) tiene conto di un apporto negativo all'indice di efficienza energetica dovuto ai contributi corretti dei controlli di temperatura; F(1) = 3;

d)

F(2) tiene conto di un apporto negativo all'indice di efficienza energetica dovuto al consumo ausiliario di elettricità, calcolato secondo la formula dell'allegato VIII, punto 4 c);

e)

F(3) tiene conto di un apporto positivo all'indice di efficienza energetica dovuto all'efficienza elettrica delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido, calcolato come segue:

F(3) = 2,5 × ηel,n

2.

L'indice di efficienza energetica (IEE) degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è determinato a norma dell'allegato IV, punto 2.


ALLEGATO X

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica:

1.

Le autorità dello Stato membro sottopongono a prova una singola unità del modello. L'unità è sottoposta a prova con un combustibile avente caratteristiche analoghe a quelle del combustibile usato dal fornitore per effettuare le misurazioni a norma dell'allegato VIII.

2.

Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se:

a)

i valori e le classi indicati sull'etichetta e nella scheda di prodotto corrispondono ai valori riportati nella documentazione tecnica; e

b)

l'indice di efficienza energetica non è inferiore di oltre il 6 % al valore dichiarato dell'unità.

3.

Se non si ottengono i risultati di cui al punto 2 a), il modello e tutti i modelli equivalenti sono da ritenersi non conformi al presente regolamento. Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2 b) le autorità degli Stati membri sottopongono a prova tre unità supplementari del medesimo modello, scelte a caso. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti elencati come prodotti equivalenti nella documentazione tecnica del fornitore.

4.

Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se la media dell'indice di efficienza energetica delle tre unità supplementari non è inferiore di oltre il 6 % al valore dichiarato dell'unità.

5.

Se non si ottengono i risultati di cui al punto 4, il modello e tutti i modelli equivalenti sono da ritenersi non conformi al presente regolamento. Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.

Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti agli allegati VIII e IX.

Le tolleranze per le verifiche stabilite ai punti 2 b) e 4 del presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fabbricante o importatore per indicare la tolleranza ammessa per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi riportati sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.


21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/76


REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2015

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra quali gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale tradizionalmente utilizzati per riscaldare edifici residenziali e commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l'uso.

(5)

Lo studio preparatorio dimostra inoltre che le ulteriori specifiche relative ad altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale non sono necessarie.

(6)

È necessario che l'ambito d'applicazione del presente regolamento sia esteso agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi ed energia elettrica. Anche gli apparecchi con funzionalità di riscaldamento indiretto mediante fluidi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(7)

Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stato stimato a 1 673 PJ (40,0 Mtep) nel 2010, corrispondente a 75,3 Mt di emissioni di CO2. Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stimato a 1 630 PJ (39,0 Mtep) nel 2020, corrispondente a 71,6 Mt di emissioni di CO2.

(8)

Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale può essere ridotto ulteriormente applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(9)

Le emissioni annue di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono state stimate a 5,6 kt di ossidi di zolfo (SOx) equivalenti nel 2010. In conseguenza delle misure specifiche adottate dagli Stati membri e dello sviluppo tecnologico, si prevede che nel 2020 tali emissioni saranno pari a 4,9 kt di SOx equivalenti.

(10)

Le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale potrebbero essere ulteriormente ridotte applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

(11)

Si stima che, insieme, le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento e quelle del regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione (2) che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, [numero del regolamento e riferimento alla GU nella nota a piè di pagina da inserire prima della pubblicazione nella GU] si traducano, nel 2020, in un risparmio energetico annuo di circa 157 PJ (3,8 Mtep), con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 di 6,7 Mt.

(12)

Si prevede che le specifiche per la progettazione ecocompatibile definite nel presente regolamento si traducano, entro il 2020, in una riduzione delle emissioni di SOx equivalenti pari a 0,6 kt/anno.

(13)

Il presente regolamento si applica a prodotti con caratteristiche tecniche differenti. Se le stesse specifiche di efficienza, fossero applicate a tali prodotti, alcune tecnologie verrebbero escluse dal mercato con conseguenze negative per i consumatori. Per tale motivo, requisiti di progettazione ecocompatibile distinti in base al potenziale di ciascuna tecnologia creano eque condizioni di concorrenza sul mercato.

(14)

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi al consumo energetico e alle emissioni di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale in tutta l'Unione ai fini di un miglior funzionamento del mercato interno e delle migliori prestazioni ambientali di tali prodotti.

(15)

L'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale diminuisce durante il funzionamento effettivo rispetto all'efficienza energetica riscontrata nelle prove. Per ravvicinare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente all'efficienza energetica utile, i fabbricanti dovrebbero essere stimolati ad impiegare dei dispositivi di controllo. A tal fine, si ipotizza uno sconto globale per la divergenza tra i due valori, che si può recuperare scegliendo un certo numero di opzioni di controllo.

(16)

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale dal punto di vista dell'utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.

(17)

È necessario che il calendario per l'introduzione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile sia sufficiente per consentire ai fabbricanti di rivedere opportunamente la progettazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. Occorre che il calendario tenga conto di eventuali impatti sui fabbricanti a livello dei costi, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.

(18)

È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione su richiesta della Commissione, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(19)

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(20)

Al fine di agevolare i controlli della conformità, i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui tali informazioni si riferiscano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(21)

Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è necessario che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e allo smaltimento.

(22)

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione relative alla commercializzazione e alla messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW.

Il presente regolamento non si applica:

a)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da compressori elettrici o combustibili;

b)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi dal riscaldamento di ambienti interni volti a raggiungere e mantenere un determinato comfort termico per le persone tramite convezione termica o irraggiamento termico;

c)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale previsti solo e specificamente per ambienti esterni;

d)

agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinate;

e)

ai prodotti di riscaldamento ad aria;

f)

alle stufe per sauna;

g)

apparecchi per il riscaldamento non autonomi.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, s'intende per:

1.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore in combinazione con il trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui l'apparecchio è situato; l'apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è munito di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o i combustibili gassosi o liquidi direttamente in calore, rispettivamente mediante l'effetto Joule o la combustione;

2.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale diverso da quello per uso commerciale;

3.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi;

4.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili liquidi;

5.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico», apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza l'effetto Joule per generare calore;

6.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante;

7.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi o liquidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione non sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

8.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi, liquidi o solidi, in cui il letto di combustibile e i gas di combustione sono isolati dallo spazio in cui il prodotto è installato, ed è collegato ermeticamente ad un camino o ad un'apertura del focolare o richiede un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione;

9.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico portatile», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico che non è un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico fisso, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo o un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a pavimento, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a diffusione radiante, un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad incandescenza a vista, un apparecchio di riscaldamento non autonomo;

10.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico fisso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico non destinato ad accumulare energia termica e progettato per essere fissato o assicurato in un luogo specifico o montato a muro e non integrato nella struttura o nelle finiture dell'edificio;

11.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad accumulo», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico progettato per immagazzinare calore in un nucleo isolato e diffonderlo per varie ore dopo la fase di accumulo;

12.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a pavimento», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico progettato per essere inserito nella struttura o nelle finiture dell'edificio;

13.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico a diffusione radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico il cui il diffusore radiante è orientato in modo che la radiazione termica investa direttamente i soggetti da riscaldare; l'aumento di temperatura della griglia che copre il diffusore arriva ad almeno 130 °C in condizioni d'uso normali e/o 100 °C per le altre superfici;

14.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico ad incandescenza a vista», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico in cui l'elemento riscaldante è visibile dall'esterno dell'apparecchio e ha una temperatura di almeno 650 °C in condizioni d'uso normali;

15.

«stufa per sauna», un prodotto per il riscaldamento d'ambiente incorporato o dichiarato per l'uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi;

16.

«apparecchio di riscaldamento non autonomo», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico senza funzione autonoma, che riceve segnali da un dispositivo di controllo esterno che non fa parte del prodotto ma è collegato ad esso da una linea di comunicazione con filo pilota, senza fili o elettrica o una tecnica equivalente, per regolare l'emissione di calore nella stanza in cui il prodotto è installato;

17.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo e orientato verso il luogo da riscaldare in modo che l'emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente sulle persone/sugli oggetti da riscaldare; l'apparecchio emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato;

18.

«apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l'altezza d'uomo in prossimità delle persone/degli oggetti da riscaldare, che riscalda l'ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi radianti riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione, i quali devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione;

19.

«sistema di riscaldamento a tubi radianti», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante che dispone di più di un bruciatore, nel quale i prodotti della combustione di un bruciatore possono essere trasmessi al bruciatore successivo; i prodotti della combustione dei vari bruciatori devono essere evacuati da un unico ventilatore/estrattore;

20.

«segmento di riscaldamento a tubo radiante», una parte del sistema di riscaldamento a tubi radianti che include tutti gli elementi necessari al funzionamento indipendente e che, come tale, può essere sottoposto a prova indipendentemente dalle altri parti del sistema di riscaldamento a tubi radianti;

21.

«apparecchio per il riscaldamento privo di condotto di evacuazione», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido ed emette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui è situato, diverso da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso;

22.

«apparecchio per il riscaldamento aperto a camino», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale che utilizza combustibili gassosi o liquidi destinato ad essere installato sotto un camino o in un focolare senza connessione ermetica tra l'apparecchio e l'apertura del camino o del focolare e che permette ai prodotti della combustione di passare senza ostacoli dal letto di combustibile al camino o al condotto di evacuazione;

23.

«prodotto di riscaldamento ad aria», un prodotto che fornisce calore unicamente ad un sistema di riscaldamento ad aria che può essere provvisto di condotti, progettato per essere fissato in un luogo specifico o montato a muro e che distribuisce l'aria grazie ad un dispositivo di movimentazione dell'aria al fine di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico delle persone entro l'ambiente chiuso in cui l'apparecchio è situato;

24.

«potenza termica diretta», la potenza termica del prodotto, per irraggiamento e convezione del calore, emessa o proveniente dal prodotto nell'aria, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW;

25.

«potenza termica indiretta», la potenza termica del prodotto trasmessa ad un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW;

26.

«funzionalità di riscaldamento indiretto», la capacità del prodotto di trasferire parte della potenza termica totale a un fluido termovettore, per il riscaldamento d'ambiente locale o la produzione d'acqua calda per uso domestico;

27.

«potenza termica nominale» (Pnom ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, espressa in kW;

28.

«minima potenza termica» (Pmin ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale dichiarata dal fabbricante, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta quando l'apparecchio è regolato alla minima potenza termica, espressa in kW;

29.

«massima potenza termica continua» (Pmax,c ), la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale elettrico dichiarata dal fabbricante, quando l'apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta continuativamente per un periodo prolungato, espressa in kW;

30.

«destinato all'uso in ambienti esterni», il prodotto può essere utilizzato in sicurezza fuori dagli ambienti chiusi, compreso l'eventuale uso all'esterno;

31.

«modello equivalente», un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1, alla tabella 2 o alla tabella 3 dell'allegato II, punto 3, di un altro modello commercializzato dallo stesso fabbricante.

Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I contiene definizioni supplementari.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

1.   Le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono definite nell'allegato II.

2.   Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale rispettano le specifiche fissate nell'allegato II a decorrere dal 1o gennaio 2018.

3.   La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni stabilite all'allegato II, punto 3, lettera b), del presente regolamento.

3.   Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e alle prove svolte dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti gli altri modelli equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento indicativi

I parametri indicativi di riferimento per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato V.

Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2019. In particolare, il riesame valuta:

l'opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l'efficienza energetica e le emissioni di ossidi di azoto (NOx);

la necessità di modificare le tolleranze applicabili alla verifica;

la validità dei fattori di correzione usati per valutare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi;

l'opportunità di inserire la certificazione da parte di terzi.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Fino al 1o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di ossidi di azoto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a V

Ai fini degli allegati da II a V s'intende per:

1)

«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente erogata da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;

2)

«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

3)

«emissioni di ossidi di azoto», le emissioni di ossidi di azoto a potenza termica nominale espresse in mg/kWhinput in base al potere calorifico superiore (GCV) per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido o gassoso e per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale;

4)

«potere calorifico inferiore» (NCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile contenente un livello adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della combustione non sono tornati alla temperatura ambiente;

5)

«potere calorifico superiore anidro» (GCV), la quantità totale di calore emessa da un'unità di massa di combustibile essiccata fino all'umidità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato dalla combustione dell'idrogeno contenuto nel combustibile;

6)

«efficienza utile alla potenza termica nominale o alla potenza termica minima» (rispettivamente ηth,nom o ηth,min), il rapporto tra la potenza termica utile e il consumo energetico totale dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, espresso in %, dove:

a)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico il consumo energetico totale è espresso in termini di NCV e/o in termini di energia finale moltiplicata per il coefficiente di conversione (CC);

b)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale il consumo energetico totale è espresso in termini di GCV e in termini di energia finale moltiplicata per il coefficiente di conversione (CC);

7)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica nominale» (elmax), il consumo di energia elettrica dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica nominale, espresso in kW. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

8)

«potenza elettrica necessaria alla potenza termica minima» (elmin), il consumo di energia elettrica, espresso in kW, dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale alla potenza termica minima. Qualora il prodotto offra una funzionalità di riscaldamento indiretto e sia munito di un circolatore integrato, il consumo di energia elettrica è stabilito senza tenere conto del consumo energetico del circolatore;

9)

«potenza elettrica necessaria in modo stand-by» (elsb), il consumo di energia elettrica del prodotto, espresso in kW, in modo stand-by;

10)

«potenza necessaria per la fiamma pilota permanente» (Ppilot), il consumo di combustibile gassoso o liquido del prodotto per alimentare una fiamma che serva da fonte d'accensione del processo di combustione più potente necessario a raggiungere la potenza termica nominale o a carico parziale, quando la fiamma pilota resta accesa per più di 5 minuti prima dell'accensione del bruciatore principale, espresso in kW;

11)

«controllo manuale del carico termico con termostato integrato», un sensore ad azionamento manuale integrato nel prodotto, che ne misura e regola la temperatura interna per variare la quantità accumulata di calore;

12)

«controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna» un sensore ad azionamento manuale integrato nel prodotto, che ne misura e regola la temperatura interna e varia la quantità accumulata di calore in funzione della temperatura ambiente e/o esterna;

13)

«controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna o regolato dal fornitore di energia», un sensore ad azionamento automatico integrato nel prodotto che ne misura la temperatura interna e varia la quantità accumulata di calore in funzione della temperatura ambiente e/o esterna, o un dispositivo il cui regime di carico può essere regolato dal fornitore di energia;

14)

«potenza termica assistita da ventilatore», il prodotto è munito di un ventilatore o di ventilatori integrati regolabili allo scopo di modulare la potenza termica in funzione della domanda di calore;

15)

«potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto non è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica e non esiste riscontro della temperatura ambiente ai fini della regolazione automatica della potenza termica;

16)

«due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente», il prodotto consente la regolazione manuale della propria potenza termica a due o più livelli ma non è munito del dispositivo che regola automaticamente la potenza termica in relazione alla temperatura interna desiderata;

17)

«con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico», il prodotto è munito di un dispositivo non elettronico che consente di regolare automaticamente la propria potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

18)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello richiesto di confort termico dell'ambiente interno;

19)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno e di impostare il livello di temperatura a determinati orari nell'arco di 24 ore;

20)

«con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che consente di regolare automaticamente la potenza termica per un certo tempo, in funzione di un determinato livello desiderato di confort termico dell'ambiente interno e di impostare i livelli di temperatura a determinati orari nell'arco di un'intera settimana; nell'arco dei sette giorni le impostazioni devono consentire una variazione su base giornaliera;

21)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce automaticamente l'impostazione della temperatura ambiente quando non è rilevata la presenza di persone nel locale;

22)

«controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte», il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che riduce la potenza termica in caso di apertura di una finestra o di una porta. Se per rilevare l'apertura di una finestra o di una porta è utilizzato un sensore, può essere installato con il prodotto, esternamente al prodotto, integrato nella struttura dell'edificio o secondo una combinazione di tali opzioni;

23)

«con opzione di controllo a distanza», funzione che consente l'interazione a distanza dall'esterno dell'edificio in cui il prodotto è installato tramite il controllo del prodotto;

24)

«con controllo di avviamento adattabile», funzione che prevede e avvia il riscaldamento nel momento migliore per raggiungere la temperatura selezionata all'ora desiderata;

25)

«con limitazione del tempo di funzionamento», il prodotto è munito di una funzione che lo disattiva automaticamente dopo un determinato periodo di tempo;

26)

«con termometro a globo nero» il prodotto è munito di un dispositivo elettronico, integrato o esterno, che misura la temperatura dell'aria e il calore radiante;

27)

«fase unica», il prodotto non è in grado di variare automaticamente la propria potenza termica;

28)

«due fasi», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in due livelli distinti, in funzione della temperatura dell'aria ambiente effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;

29)

«modulabile», il prodotto è in grado di regolare automaticamente la propria potenza termica in tre o più livelli distinti, in funzione della temperatura interna dell'aria effettiva e di quella desiderata, grazie a sensori di temperatura e a un'interfaccia che non è necessariamente parte integrante del prodotto;

30)

«modo stand-by», condizione in cui il prodotto è collegato alla rete elettrica, dipende da essa per funzionare come previsto e fornisce solo le seguenti funzioni che possono continuare per un tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione abilitata e/o visualizzazione delle informazioni o dello stato;

31)

«potenza termica del sistema a tubi radianti», la potenza termica combinata dei segmenti del sistema a tubi radianti nella configurazione commercializzata, espressa in kW;

32)

«potenza termica del segmento del tubo radiante», la potenza termica di un segmento del tubo radiante che, insieme ad altri segmenti, è parte della configurazione del sistema a tubi radianti, espressa in kW;

33)

«fattore di irraggiamento, alla potenza termica nominale o minima» (rispettivamente RFnom o RFmin), il rapporto fra la potenza termica delle radiazioni infrarosse del prodotto e il consumo totale di energia quando fornisce la potenza termica nominale o minima, calcolato come la produzione di energia delle radiazioni infrarosse divisa per il consumo totale di energia in base al potere calorifico inferiore (NCV) del combustibile quando fornisce la potenza termica nominale o minima, espresso in %;

34)

«isolamento dell'involucro», il livello di isolamento termico dell'involucro o del rivestimento del prodotto applicato per ridurre al minimo le perdite di calore se il prodotto può essere collocato all'esterno;

35)

«fattore di perdita dell'involucro», le perdite termiche della parte del prodotto installata al di fuori dello spazio chiuso da riscaldare e che sono determinate dalla trasmittanza dell'involucro della parte in questione, espresse in %;

36)

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante;

37)

«tenore di umidità», la massa d'acqua nel combustibile rispetto alla massa totale del combustibile usato nell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1.   Specifiche per la progettazione ecocompatibile dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

a)

Dal 1o gennaio 2018 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale soddisfano le specifiche seguenti:

i)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto che utilizzano combustibili gassosi o liquidi non è inferiore al 42 %;

ii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi o liquidi non è inferiore al 72 %;

iii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici portatili non è inferiore al 36 %;

iv)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale superiore a 250 W non è inferiore al 38 %;

v)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale pari o inferiore a 250 W non è inferiore al 34 %;

vi)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo non è inferiore al 38,5 %;

vii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici a pavimento non è inferiore al 38 %;

viii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad irraggiamento non è inferiore al 35 %;

ix)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad incandescenza a vista, con potenza termica nominale superiore a 1,2 kW non è inferiore al 35 %;

x)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad incandescenza a vista, con potenza termica nominale pari o inferiore a 1,2 kW non è inferiore al 31 %;

xi)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso non è inferiore all'85 %;

xii)

l'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante non è inferiore al 74 %.

2.   Requisiti per la progettazione ecocompatibile delle emissioni

a)

Dal 1o gennaio 2018 le emissioni di ossido di azoto (NOx) emesse dagli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso non superano i seguenti valori:

i)

le emissioni di NOx provenienti da apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare aperto e da apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi o liquidi non superano i 130 mg/kWhinput in base al GCV;

ii)

le emissioni di NOx provenienti da apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a irraggiamento luminoso e da apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante non superano 200 mg/kWhinput in base al GCV.

3.   Informazioni obbligatorie sul prodotto

a)

Dal 1o gennaio 2018 con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono fornite le seguenti informazioni:

i)

i manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali, i siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti e importatori autorizzati contengono i seguenti elementi:

1)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso o liquido, le informazioni di cui alla tabella 1 con i parametri tecnici misurati e calcolati conformemente all'allegato III e l'esposizione dei dati significativi nella tabella;

2)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici, le informazioni di cui alla tabella 2 con i parametri tecnici misurati e calcolati conformemente all'allegato III e l'esposizione dei dati significativi nella tabella;

3)

per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale, le informazioni di cui alla tabella 3 con i parametri tecnici misurati e calcolati conformemente all'allegato III e l'esposizione dei dati significativi nella tabella;

4)

eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale;

5)

informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita.

ii)

ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 4, la documentazione tecnica contiene i seguenti elementi:

1)

gli elementi di cui alla lettera a);

2)

un elenco dei modelli equivalenti, se pertinente;

b)

Dal 1o gennaio 2018 con gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono fornite le seguenti informazioni:

i)

Solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale privi di condotto di evacuazione e per quelli aperti a camino: il manuale di istruzioni destinato all'utilizzatore finale, i siti web a libero accesso dei fabbricanti e l'imballaggio del prodotto contengono la frase seguente, chiaramente visibile e leggibile e in un linguaggio facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato: «Il presente prodotto non è adatto a funzioni di riscaldamento primario»;

1)

la frase è riportata sulla copertina del manuale di istruzioni destinato l'utilizzatore finale;

2)

nei siti web a libero accesso dei fabbricanti la frase figura insieme alle altre caratteristiche del prodotto;

3)

figura inoltre bene in vista sull'imballaggio del prodotto quando è esposto per l'acquisto da parte dell'utilizzatore finale.

ii)

Solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici portatili: il manuale di istruzioni destinato all'utilizzatore finale, i siti web a libero accesso dei fabbricanti e l'imballaggio del prodotto contengono la frase seguente, chiaramente visibile e leggibile e in un linguaggio facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato: «Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.»

1)

la frase è riportata sulla copertina del manuale di istruzioni destinato l'utilizzatore finale;

2)

nei siti web a libero accesso dei fabbricanti la frase figura insieme alle altre caratteristiche del prodotto;

3)

figura inoltre bene in vista sull'imballaggio del prodotto quando è esposto per l'acquisto da parte dell'utilizzatore finale.

Tabella 1

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile gassoso/liquido

Identificativo del modello:

Funzionalità di riscaldamento indiretto: sì/no

Potenza termica diretta: … (kW)

Potenza termica indiretta: … (kW)

Combustibile

 

 

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente (1)

NOx

Selezionare il tipo di combustibile

[gassoso/liquido]

[specificare]

[mg/kWhinput] (GCV)

 

 

 

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (NCV)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)

ηth,min

[x,x/N.A.]

%

 

 

 

 

 

 

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (Indicare una sola opzione)

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

 

con controllo di avviamento adattabile

[sì/no]

 

 

con limitazione del tempo di funzionamento

[sì/no]

 

 

con termometro a globo nero

[sì/no]

potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

 

 

potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)

Ppilot

[x,xxx/N.A.]

kW

 

 

Contatti

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale.


Tabella 2

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Identificativo del modello:

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Unità

Potenza termica

 

Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

controllo manuale del carico termico, con termostato integrato

[sì/no]

Potenza termica minima (indicativa)

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

 

controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna

[sì/no]

Massima potenza termica continua

Pmax,c

x,x

kW

 

controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna

[sì/no]

Consumo ausiliario di energia elettrica

 

 

 

 

potenza termica assistita da ventilatore

[sì/no]

Alla potenza termica nominale

elmax

x,xxx

kW

 

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)

Alla potenza termica minima

elmin

x,xxx

kW

 

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

In modo stand-by

elSB

x,xxx

kW

 

due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero

[sì/no]

 

 

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale

[sì/no]

 

 

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

[sì/no]

 

 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

[sì/no]

 

 

con opzione di controllo a distanza

[sì/no]

 

 

con controllo di avviamento adattabile

[sì/no]

 

 

con limitazione del tempo di funzionamento

[sì/no]

 

 

con termometro a globo nero

[sì/no]

Contatti

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale.


Tabella 3

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale

Identificativo del modello:

Tipo di riscaldamento: [a irraggiamento luminoso/a tubi radianti]

Combustibile

Combustibile

 

 

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente (2)

NOx

Selezionare il tipo di combustibile

[gassoso/liquido]

[specificare]

 

[mg/kWhinput] (GCV)

 

 

 

 

 

Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito

Dato

Simbolo

Valore

Unità

 

Dato

Simbolo

Valore

Unità

Potenza termica

 

Efficienza utile (GCV) — solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a tubo radiante  (3)

Potenza termica nominale

Pnom

x,x

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica nominale

ηth,nom

x,x

%

Potenza termica minima

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

 

Efficienza utile alla potenza termica minima

ηth,min

[x,x/N.A.]

%

Potenza termica minima (percentuale della potenza termica nominale)

..

[x]

%

 

 

 

 

 

Potenza termica nominale del sistema a tubi radianti (se applicabile)

Psystem

x,x

kW

 

 

 

 

 

Potenza termica nominale del segmento del tubo radiante (se applicabile)

Pheater,i

[x,x/N.A.]

kW

 

Efficienza utile del segmento del tubo radiante alla potenza termica minima (se applicabile)

ηi

[x,x/N.A.]

%

(ripetere per più segmenti, se applicabile)

..

[x,x/N.A.]

kW

 

(ripetere per più segmenti, se applicabile)

..

[x,x/N.A.]

%

Numero di segmenti di tubo radiante identici

n

[x]