ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1100 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2015
concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai fini del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari l'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE istituisce in capo agli Stati membri obblighi di comunicazione per quanto riguarda l'uso delle reti e l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario. |
(2) |
In base alle informazioni presentate dagli Stati membri la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza biennale sulle materie indicate all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. |
(3) |
Gli Stati membri fornivano già da diversi anni alla Commissione volontariamente le informazioni necessarie. Al fine tuttavia di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati presentati dagli Stati membri sono opportune norme dettagliate sul contenuto e sul formato di detti dati. |
(4) |
Il presente regolamento istituisce un questionario da compilarsi annualmente a cura degli Stati membri ai fini del monitoraggio annuale delle condizioni tecniche ed economiche e degli sviluppi del mercato del trasporto ferroviario dell'Unione. |
(5) |
Per l'inserimento nel questionario dei dati richiesti gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli utilizzatori, gli organismi di regolamentazione e le altre autorità competenti a livello nazionale. |
(6) |
Nel decidere il contenuto dei dati da presentare mediante il questionario la Commissione tiene conto delle fonti di dati disponibili e dei dati già forniti in base agli obblighi di comunicazione vigenti, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico del settore ferroviario e degli Stati membri. La Commissione si avvale specificamente, per quanto possibile, dei dati comunicati a norma dei seguenti atti giuridici:
|
(7) |
La rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario dovrebbe partecipare attivamente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 della direttiva 2012/34/UE, come anche all'aggiornamento della metodologia di raccolta dei dati. |
(8) |
Il questionario figurante nell'allegato andrebbe usato per la raccolta dei dati a partire dall'anno di riferimento 2015. Per i primi due anni di riferimento è necessario un periodo transitorio, in modo da consentire l'eventuale adeguamento dei meccanismi esistenti di raccolta dei dati degli Stati membri a seguito all'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di evitare errori di interpretazione, durante il periodo transitorio è importante che gli Stati membri informino la Commissione delle differenze nel contenuto dei dati o nel formato dalle pertinenti sezioni del questionario. |
(9) |
Su richiesta dell'impresa ferroviaria interessata, e qualora giustificato dall'esigenza di rispettare la riservatezza commerciale, gli Stati membri possono presentare alla Commissione i dati richiesti al punto 7 ricorrendo all'uso di pseudonimi. |
(10) |
I dati raccolti in forza del presente regolamento dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le parti interessate, rispettando le preclusioni imposte dalla riservatezza commerciale. |
(11) |
Le metodologie, le definizioni e i metodi di raccolta delle informazioni possono evolvere nel corso del tempo in seguito al progresso tecnico e scientifico. Analogamente, gli sviluppi del mercato dei servizi ferroviari e la migliorata disponibilità di dati potrebbero rendere opportuno ridurre o ampliare l'ambito del questionario. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto essere aggiornato periodicamente in modo da tenere conto di tali sviluppi, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE. |
(12) |
La Commissione ha consultato le parti sociali e gli utilizzatori del settore ferroviario mediante il gruppo di lavoro per il monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari, e ha consultato altresì la rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario. |
(13) |
Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il contenuto e il formato dei dati che gli Stati membri presentano alla Commissione nell'espletamento dei propri obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti all'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e all'articolo 3 della direttiva 2012/34/UE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «canoni per l'accesso alle linee»: canoni esatti a fronte del pacchetto minimo di accesso di cui all'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/34/UE;
b) «servizi ad alta velocità»: servizi ferroviari passeggeri prestati con l'impiego di materiale rotabile per l'alta velocità, compresi i treni ad assetto variabile, che si spostano a velocità non inferiore a 200 km/h per almeno una parte del servizio; l'impiego di impianti per l'alta velocità non è un requisito indispensabile;
c) «servizi a lunga percorrenza tradizionali»: servizi di trasporto ferroviario passeggeri diversi dal trasporto urbano, extraurbano, regionale o ad alta velocità;
d) «stazione»: un luogo pertinente ad una ferrovia nel quale può avere inizio, effettuare una fermata o terminare un servizio ferroviario di trasporto di passeggeri;
e) «scalo merci»: un luogo attrezzato per il trasbordo e il deposito di unità di trasporto intermodale, purché almeno parte del trasporto avvenga per ferrovia;
f) «totale della compensazione da parte dello Stato»: nel contesto dei contratti, l'importo totale che lo Stato ha convenuto di versare al gestore dell'infrastruttura a titolo di finanziamento per tutta la durata del contratto;
g) «organismo di monitoraggio»: l'organismo preposto dalla legislazione nazionale a verificare la conformità al contratto dell'operato del gestore dell'infrastruttura;
h) «binario»: rotaie appaiate, usate dai veicoli su rotaia per gli spostamenti;
i) «linea dedicata ad alta velocità»: linea appositamente costruita per consentire nei propri segmenti principali che il traffico viaggi a velocità in genere non inferiore a 250 km/h, ma anche superiore; può comprendere segmenti di raccordo nei quali la velocità è ridotta in considerazione delle condizioni locali;
j) «nodo»: punto importante di una rete ferroviaria dove si interconnettono diverse linee ferroviarie;
k) «servizio di trasporto internazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri durante il quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro, provvedendo al trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi;
l) «servizio di trasporto nazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro;
m) «servizio di trasporto di merci nazionale»: servizio di trasporto di merci prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro;
n) «assegnazione di tracce»: decisione di assegnare singole tracce ferroviarie per lo svolgimento dell'attività; ogni assegnazione di una traccia ad un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come assegnazione distinta di una traccia;
o) «traccia ferroviaria programmata»: una traccia assegnata nel rispetto delle norme di programmazione di cui all'articolo 45 della direttiva 2012/34/UE;
p) «traccia ferroviaria assegnata ad hoc»: una traccia assegnata in seguito a una richiesta ad hoc ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2012/34/UE;
q) «richiesta di assegnazione di traccia respinta»: richiesta di assegnazione di traccia che ha ricevuto risposta negativa dal gestore dell'infrastruttura previa procedura di coordinamento di cui all'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE; ogni cancellazione di un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come una richiesta di assegnazione respinta;
r) «manutenzione»: spesa corrente effettuata dal gestore dell'infrastruttura al fine di conservare lo stato e la capacità dell'infrastruttura esistente;
s) «rinnovi»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di sostituzione dell'infrastruttura esistente, che non modificano l'insieme delle sue prestazioni;
t) «ristrutturazione»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di modifica dell'infrastruttura, tali da migliorare l'insieme delle sue prestazioni;
u) «nuove infrastruttura»: spesa in conto capitale che si esplica in progetti di costruzione di nuovi impianti infrastrutturali;
v) «fondi pubblici»: nel contesto della spesa per infrastrutture, fondi provenienti direttamente da contributi pubblici per investimenti;
w) «fondi propri»: capitale proveniente dal reddito ottenuto dai gestori dell'infrastruttura o dagli operatori degli impianti di servizio mediante tariffe per l'accesso e altri strumenti;
x) «reddito»: il totale delle entrate derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto ferroviario durante il periodo di riferimento; tale definizione esclude le entrate di altra natura, quali quelle relative a servizi di ristorazione o servizi forniti nelle stazioni e a bordo treno;
y) «transito»: trasporto attraverso un paese che si trovi tra il luogo di carico o di imbarco e il luogo di scarico o di sbarco, siti entrambi oltre i confini di detto paese;
z) «traffico ferroviario sul territorio nazionale»: ogni movimento di veicoli su rotaia entro i confini di un paese, quale che sia il paese di registrazione dei veicoli;
(aa) «ritardo»: la differenza temporale tra data/ora specificati nell'orario di un treno e il momento effettivo in cui tale treno attraversa lo specifico luogo del suo percorso nel quale sono acquisiti i dati di viaggio;
(bb) «servizio soppresso»: un treno il cui servizio è soppresso in fase operativa per motivi relativi al servizio ferroviario, compresa l'eventuale soppressione di una fermata programmata qualora il treno sia reinstradato o la sostituzione di un servizio ferroviario con un servizio stradale;
(cc) «velocità media da orario»: velocità calcolata dividendo la lunghezza totale di un percorso per il tempo presumibilmente richiesto da tale percorso secondo l'orario ferroviario;
(dd) «compensazione per un obbligo di servizio pubblico»: vantaggi finanziari concessi in maniera diretta o indiretta durante il periodo di riferimento da un'autorità competente, a valere su fondi pubblici, in contropartita della prestazione di servizi di trasporto ferroviario in adempimento di un obbligo di pubblico servizio;
(ee) «servizi commerciali»: tutti i servizi ai passeggeri che non rientrano nell'ambito di applicazione dei servizi forniti in adempimento di un obbligo di pubblico servizio;
(ff) «impresa ferroviaria principale»: l'impresa maggiore in termini di passeggero-km o di tonnellata-km;
(gg) «licenza attiva»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che ha iniziato l'attività e che non ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
(hh) «licenza inoperante»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che non ha iniziato l'attività o che ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE e le licenze sospese o revocate;
ii) «versamento per l'ottenimento di una licenza»: tutti gli importi addebitati dall'autorità preposta al rilascio della licenza a fronte dell'esame della domanda;
(jj) «tempo per il rilascio della licenza»: lasso di tempo tra la data di presentazione di una domanda di licenza completa e la data della decisione finale;
(kk) «equivalenti a tempo pieno»: totale delle ore lavorate, comprese le ore di lavoro straordinario, svolte per un incarico nel corso di un anno, divise per il numero medio di ore lavorate in un anno da un addetto a tempo pieno;
(ll) «stazioni di smistamento»: sito, o sua parte, dotato di un certo numero di binari o di altre attrezzature impiegate per le operazioni di composizione di un convoglio ferroviario, compreso l'instradamento.
Articolo 3
Raccolta e presentazione dei dati
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i dati relativi all'anno precedente come specificato nel questionario figurante nell'Allegato.
2. Ogni Stato membro presenta alla Commissione i dati relativi al trasporto ferroviario sul proprio territorio.
3. Un'impresa ferroviaria attiva in più di uno Stato membro fornisce alle autorità nazionale insiemi distinti di dati per ognuno degli Stati membri in cui è attiva.
4. Gli Stati membri possono ricavare i dati necessari attingendo alle fonti di seguito indicate:
a) |
sondaggi con obbligo di risposta; |
b) |
dati di carattere amministrativo, anche raccolti dagli uffici statistici e dalle altre autorità; |
c) |
stime statistiche, se corredate dalla spiegazione dei metodi applicati; |
d) |
dati forniti dalle pertinenti organizzazioni del settore o da altre parti interessate; e |
e) |
studi specifici. |
Gli organismi in possesso dei dati pertinenti li forniscono su richiesta.
5. Al fine di aiutare gli Stati membri a garantire la qualità e la comparabilità dei loro dati la Commissione può elaborare materiali di orientamento metodologico, avvalendosi delle pratiche esemplari adottate dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni professionali del settore ferroviario.
6. Gli Stati membri presentano i dati alla Commissione impiegando il formato elettronico del questionario che la Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web.
7. Gli Stati membri e la Commissione rispettano la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri garantiscono che le loro modalità di raccolta dei dati consentano la comunicazione dei dati in base al contenuto e al formato definiti nell'allegato per l'anno di riferimento 2017, al più tardi. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano individuato difficoltà notevoli relative all'allineamento delle modalità di raccolta dei dati o abbiano espresso preoccupazioni in merito alla pertinenza o alla necessità di talune categorie di dati, si valuterà la necessità di adeguare l'allegato.
2. Se durante il periodo transitorio gli Stati membri non sono in grado di fornire i dati in base al contenuto e al formato di cui all'allegato, essi devono comunicare i dati in un formato il più simile possibile e indicare le discrepanze al momento della presentazione dei dati.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.
(2) Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4).
(3) Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).
(5) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
(6) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).
(7) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).
ALLEGATO
QUESTIONARIO PER IL MONITORAGGIO DEL MERCATO FERROVIARIO
Informazioni generali
Stato membro: ☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK ☐ NO Periodo di riferimento: ☐☐/☐☐/☐☐ - ☐☐/☐☐/☐☐ Autorità responsabile: Indirizzo di posta elettronica per contatti: |
Gli Stati membri che hanno una valuta nazionale diversa dall'euro dovrebbe utilizzare il tasso di cambio medio nel corso del periodo di riferimento per la conversione in euro dei valori monetari espressi nelle rispettive valute. Il tasso di cambio utilizzato dovrebbe essere indicato di seguito.
1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR |
Le domande contrassegnate con un asterisco (*) sono facoltative.
Se gli obblighi di comunicazione di cui al presente allegato si riferiscono alle imprese ferroviarie, essi non si applicano alle imprese ferroviarie che prestano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su reti locali e regionali isolate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.
1. Canoni per l'uso delle infrastrutture
1.1. Valore medio dei canoni per l'accesso alle linee (TAC) per treno-km per diverse categorie di treni
La tabella va compilata solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante. Se non è possibile calcolare la media aritmetica si può indicare una stima dei canoni di accesso alle linee per diverse categorie di treni. Il metodo utilizzato per calcolare o stimare i canoni dovrebbe essere spiegato nel riquadro 1.5 (1).
Categoria di treno (solo se è in uso nello Stato membro dichiarante) |
Canone per l'accesso alle linee ferroviarie, esclusi i coefficienti di maggiorazione (euro/treno-km) |
Servizi di trasporto passeggeri: |
|
Treni passeggeri che forniscono un servizio di trasporto extraurbano e regionale |
☐☐☐,☐☐ |
Treni passeggeri che forniscono servizi a lunga percorrenza tradizionali |
☐☐☐,☐☐ |
Treni passeggeri che forniscono servizi ad alta velocità su linee dedicate ad alta velocità |
☐☐☐,☐☐ |
Servizi di trasporto merci: |
|
Treno merci da 1 000 tonnellate lorde |
☐☐☐,☐☐ |
Treno merci da 1 600 tonnellate lorde |
☐☐☐,☐☐ |
Treno merci da 6 000 tonnellate lorde |
☐☐☐,☐☐ |
1.2. Reddito dei gestori dell'infrastruttura riferito a canoni per le infrastrutture, le stazioni e gli scali
Vanno segnalati solo i canoni riscossi dai gestori dell'infrastruttura, che comprendono i canoni riscossi per gli impianti delle stazioni e degli scali merci posseduti o gestiti dai gestori dell'infrastruttura.
|
Reddito (in migliaia di EUR) |
Servizi di trasporto passeggeri: |
|
Reddito totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Reddito totale riferito a canoni per l'uso delle stazioni |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Di cui: |
|
Canoni per l'uso delle stazioni relativi a treni extraurbani e regionali (*) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Canoni per l'uso delle stazioni relativi a treni a lunga percorrenza tradizionali e ad alta velocità (*) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Altri canoni riscossi da operatori di treni passeggeri |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Servizi di trasporto merci: |
|
Reddito totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Reddito totale riferito a canoni per l'uso degli scali merci |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Altri canoni riscossi da operatori di treni merci |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Reddito totale riscosso dai gestori dell'infrastruttura |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
1.3. Principali caratteristiche dei contratti conclusi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE
Gestore dell'infrastruttura (denominazione) |
Lunghezza della rete servita (km) |
Data di inizio |
Data di cessazione |
Sono stati concordati indicatori di prestazione? (2) In caso affermativo precisare: |
Compensazione totale da parte dello Stato (in migliaia di EUR) |
Esiste un organismo di monitoraggio del contratto? In caso affermativo precisare: (denominazione) |
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☐ SÌ ☐ NO |
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☐☐☐☐☐☐ |
☐ SÌ ☐ NO |
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☐ SÌ ☐ NO |
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☐☐☐☐☐☐ |
☐ SÌ ☐ NO |
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☐ SÌ ☐ NO |
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☐☐☐☐☐☐ |
☐ SÌ ☐ NO |
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☐ SÌ ☐ NO |
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☐☐☐☐☐☐ |
☐ SÌ ☐ NO |
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☐ SÌ ☐ NO |
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☐☐☐☐☐☐ |
☐ SÌ ☐ NO |
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1.4. Abbattimento del rumore
Esistono norme imperative (già in vigore o da introdurre) che impongano agli operatori ferroviari e/o ai gestori dell'infrastruttura di prendere misure per ridurre l'esposizione della popolazione al rumore ferroviario? Tali misure possono includere limitazioni del volume di traffico, barriere acustiche o differenziazione dei canoni in base alle emissioni acustiche, al fine di accelerare l'adeguamento dei carri merci con l'installazione di freni «a bassa rumorosità».
☐ SÌ ☐ NO
In caso affermativo precisare: |
1.5. Osservazioni supplementari (*):
Inserire qui di seguito tutte le osservazioni sui seguenti punti:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto. |
— |
Spiegare come sono stati calcolati i canoni medi per treno-km nella tabella 1.1., indicando quali componenti dei canoni sono stati inclusi. |
— |
Specificare se ai TAC riportati sono stati aggiunti coefficienti di maggiorazione. |
— |
Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato. |
— |
Indicare se sono stati applicati canoni differenziati in riferimento all'ERTMS (3). |
|
2. Assegnazione della capacità
2.1. Sezioni dell'infrastruttura saturate
Indicare le seguenti informazioni in merito alle sezioni saturate, come definite all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, per quanto riguarda la situazione alla fine del periodo di riferimento.
Lunghezza totale dei binari interessati dalla saturazione (km) |
☐☐☐☐☐☐ |
Di cui: |
|
Linee dedicate ad alta velocità (km) |
☐☐☐☐☐☐ |
Corridoi ferroviari per il trasporto merci (km) |
☐☐☐☐☐☐ |
|
|
Numero di nodi saturati |
☐☐☐ |
2.2. Servizi prioritari
Indicare la classificazione (1 indica la massima priorità) dei servizi ferroviari se lo Stato membro relatore ricorre alla priorità per assegnare la capacità dell'infrastruttura, ad esempio nella procedura di programmazione e coordinamento e in caso di temporanee limitazioni di capacità o perturbazioni. Se nessuno dei servizi elencati rientra nei casi di applicazione della priorità, apporre una croce («X») nella casella.
|
|||||||||||||
|
Specificare: |
2.3. Richieste di assegnazioni di tracce accolte e respinte per i diversi servizi
La tabella va compilata solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante. Fornire le seguenti informazioni riferite alla situazione una volta espletate le procedure di programmazione e coordinamento di cui agli articoli 45 e 46 della direttiva 2012/34/UE.
Servizio |
Tracce ferroviarie programmate |
Tracce ferroviarie assegnate ad hoc |
||
Richieste di assegnazioni di tracce accolte (numero) |
Richieste di assegnazioni di tracce respinte (numero) |
Richieste di assegnazioni di tracce accolte (numero) |
Richieste di assegnazioni di tracce respinte (numero) |
|
Totale servizi di trasporto passeggeri: |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Nazionali extraurbani e regionali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Nazionali tradizionali a lunga distanza |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Nazionali ad alta velocità |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Internazionali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Totale servizi di trasporto merci: |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Trasporto nazionale |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Trasporto internazionale |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Di cui: |
||||
Linee ferroviarie assegnate dagli sportelli unici di corridoi ferroviari per il trasporto merci |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
2.4. Osservazioni supplementari (*):
Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni, inclusi i punti seguenti:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o formato richiesto. |
— |
Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato. |
— |
Fornire una breve descrizione dei criteri di priorità utilizzati dai gestori dell'infrastruttura per assegnare le tracce in rapporto alle circostanze in cui sono applicati questi criteri, ad esempio nella procedura di programmazione e coordinamento e in caso di temporanee limitazioni di capacità o perturbazioni. |
— |
Specificare se si è applicata una tariffazione che rispecchiava la scarsità di capacità, come previsto all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. |
— |
Specificare se sono stati predisposti e realizzati piani di potenziamento della capacità, come previsto all'articolo 51 della direttiva 2012/34/UE. |
|
3. Spese per l'infrastruttura
Indicare le spese sostenute durante il periodo di riferimento dai principali gestori dell'infrastruttura ferroviaria e da altri proprietari di stazioni e scali merci. In mercati frammentati la portata dei dati da segnalare può essere limitata alle spese sostenute dai proprietari delle stazioni e degli scali merci principali (4). Per le stazioni e i terminali intermodali inserire soltanto la parte delle spese relativa al trasporto ferroviario.
3.1. Quadro riassuntivo delle spese per l'infrastruttura ferroviaria
(in migliaia di EUR) |
||||
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Manutenzione |
Rinnovi |
Ristrutturazione |
Infrastruttura nuova |
Linee tradizionali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Linee dedicate ad alta velocità |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Stazioni principali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Scali merci principali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Totale delle spese |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
3.2. Fonti di finanziamento delle spese per le diverse componenti dell'infrastruttura (5)
(in migliaia di EUR) |
|||
|
Fondi pubblici |
Fondi UE |
Fondi propri |
Infrastruttura esistente, comprese le stazioni e gli scali merci principali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Infrastruttura nuova |
|||
Linee tradizionali e ad alta velocità dedicate |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Stazioni principali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Scali merci principali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Spese totali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
3.3. Osservazioni supplementari (*):
Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto. |
— |
Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato. |
— |
Fare riferimento alla strategia di sviluppo dell'infrastruttura nazionale pubblicata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. |
|
4. Reddito e volumi di traffico
4.1. Reddito e volumi dei servizi di trasporto passeggeri e merci
Per assicurare che il volume dei servizi e il reddito riportato coincidano, nella presente tabella va indicato solo il reddito generato dal traffico ferroviario sul territorio nazionale di un paese. Si può ricorrere se necessario a stime statistiche. Se le statistiche ufficiali sui volumi di traffico non sono ancora disponibili, si possono fornire valori preliminari da precisare successivamente.
Servizi di trasporto passeggeri: |
|
Reddito totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Volume totale dei servizi (in migliaia di treno-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume totale dei servizi (in milioni di passeggeri-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume dei servizi nazionali (in milioni di passeggeri-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume dei servizi internazionali (in milioni di passeggeri-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume dei servizi di transito (*) (in milioni di passeggeri-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Reddito generato rispettivamente da obblighi di servizio pubblico e dai servizi commerciali, e loro volumi |
|
Servizi prestati in adempimento di obblighi di servizio pubblico: |
|
Introiti tariffari (in migliaia di euro) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Compensazione per obblighi di servizio pubblico (in migliaia di EUR) (6) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Volume dei servizi (in milioni di passeggeri-km) (7) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Servizi commerciali |
|
Introiti tariffari(in migliaia di euro) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Volume dei servizi (in milioni di passeggeri-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Servizi di trasporto merci: |
|
Reddito totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Volume totale dei servizi (in migliaia di treno-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume totale dei servizi (in milioni di tonnellata-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume dei servizi nazionali (in milioni di tonnellata-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume dei servizi internazionali (in milioni di tonnellata-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume dei servizi di transito (*) (in milioni di tonnellata-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
4.2. Osservazioni supplementari (*):
Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto. |
— |
Indicare se i valori comunicati per il reddito proveniente dal traffico ferroviario sul territorio nazionale rappresentano dati numerici rilevati o stime. Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato. |
— |
Specificare se vi sono state lacune o incoerenze nei dati di immissione. |
|
5. Qualità dei servizi ferroviari
Le tabelle vanno compilate solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante.
5.1. Puntualità e casi di cancellazione dei servizi di trasporto di passeggeri
Servizi di trasporto passeggeri: |
Numero totale dei servizi |
Numero di treni arrivati in orario (ritardo di 5 minuti o meno) |
Numero di servizi soppressi |
Servizi regionali ed extraurbani |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Servizi a lunga distanza tradizionali e ad alta velocità |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
5.2. Puntualità e casi di cancellazione dei servizi di trasporto di merci (8)
Servizi di trasporto merci: |
Numero totale dei servizi |
Numero di treni arrivati in orario (ritardo di 15 minuti o meno) |
Numero di servizi soppressi |
Servizi nazionali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Servizi internazionali |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
5.3. Velocità media da orario dei servizi di trasporto merci (*)
Servizi di trasporto merci: |
Velocità media da orario (km/h) |
Servizi nazionali |
☐☐☐ |
Servizi internazionali |
☐☐☐ |
5.4. Osservazioni supplementari (*):
Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto. |
— |
Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato. |
— |
Spiegare come è stato misurato il «ritardo» di un treno (ad esempio, solo all'ultima fermata o sotto forma di media riferita a tutte le fermate programmate). |
— |
Indicare i riferimenti alle relazioni sulle prestazioni in materia di qualità del servizio e alle indagini sulla soddisfazione pubblicate dal consiglio di amministrazione del gestore del corridoio ferroviario merci a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
— |
Indicare i riferimenti a tutte le altre indagini sulla qualità dei servizi di trasporto merci e passeggeri svolte di recente. |
|
6. Obblighi di servizio pubblico
6.1. Volume dei servizi e della compensazione versata per gli obblighi di servizio pubblico in diversi segmenti di mercato
La tabella va compilata solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante.
|
Volume dei servizi (milioni di passeggero-km) |
Volume dei servizi (in migliaia di treno-km) |
Compensazione per obblighi di servizio pubblico (10) (in migliaia di EUR) |
||
Totale |
Di cui: |
||||
Assegnati mediante gara pubblica |
Assegnati per aggiudicazione diretta |
||||
Totale obblighi di servizio pubblico: |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Di cui: |
|||||
Regionali ed extraurbani |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
A lunga distanza tradizionali |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Ad alta velocità |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Di cui: |
|||||
Servizi internazionali forniti in adempimento di un obbligo di servizio pubblico |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
6.2. Accesso al materiale rotabile nel contesto dei servizi per obbligo di servizio pubblico
Si prega di fornire le seguenti informazioni relative a ciascun contratto di servizio pubblico aggiudicato nel corso del periodo di riferimento.
|
Descrizione (regioni o linee interessate) |
Durata (anni) |
Volume del contratto (in migliaia di treno-km/anno) |
Operatore (denominazione) |
Il contratto era stato attribuito mediante gara pubblica? |
Modalità di fornitura del materiale rotabile |
|
Definite nel capitolato d'appalto? |
Descrizione (11) |
||||||
1. |
|
|
|
|
☐ SÌ ☐ NO |
☐ SÌ ☐ NO |
|
2. |
|
|
|
|
☐ SÌ ☐ NO |
☐ SÌ ☐ NO |
|
3. |
|
|
|
|
☐ SÌ ☐ NO |
☐ SÌ ☐ NO |
|
… |
|
|
|
|
☐ SÌ ☐ NO |
☐ SÌ ☐ NO |
|
6.3. Osservazioni supplementari (*):
Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto. |
— |
Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato. |
|
7. Grado di apertura del mercato
Elenco delle imprese ferroviarie che detengono una quota di mercato pari o superiore all'1 %. Se vi sono più di dieci imprese con una quota di mercato pari o superiore all'1 %, riportare nell'elenco solo le principali 10. La quota di mercato detenuta da altre imprese ferroviarie può essere indicata come totale alla voce «altre».
Se per motivi di riservatezza commerciale non si può indicare la denominazione di un'impresa ferroviaria si prega di usare pseudonimi, ad esempio «IF 1», «IF 2». Se ciò non fosse sufficiente per considerazioni di riservatezza, si possono raggruppare ulteriormente le quote di mercato detenute da un'impresa ferroviaria, fatta eccezione per le quote di mercato dell'impresa ferroviaria principale o dell'operatore storico.
7.1. Mercato passeggeri — regime di obbligo di servizio pubblico
Impresa ferroviaria (denominazione o pseudonimo) |
Quota di mercato dei servizi in adempimento di un obbligo di servizio pubblico (percentuale) (12) |
Impresa ferroviaria principale od operatore storico: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Altre imprese ferroviarie: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Altre: |
☐☐☐,☐ % |
7.2. Mercato passeggeri — servizi commerciali
Impresa ferroviaria (denominazione o pseudonimo) |
Quota di mercato dei servizi commerciali (percentuale) (13) |
Impresa ferroviaria principale od operatore storico: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Altre imprese ferroviarie: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Altre: |
☐☐☐,☐ % |
7.3. Mercato del trasporto merci
Impresa ferroviaria (denominazione o pseudonimo) |
Quota di mercato dei servizi di trasporto merci (percentuale) (14) |
Impresa ferroviaria principale od operatore storico: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Altre imprese ferroviarie: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Altre: |
☐☐☐,☐ % |
7.4. Osservazioni supplementari (*):
Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto. |
— |
Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato. |
— |
Indicare se nel corso del periodo di riferimento sono entrate nel mercato del trasporto di passeggeri o di merci nuove imprese ferroviarie di grandi dimensioni. |
|
8. Grado di armonizzazione e sviluppi legislativi (*)
Le informazioni sul grado di armonizzazione giuridica sono già a disposizione della Commissione, dato che gli Stati membri le notificano alla Commissione al recepimento della legislazione.
Questa sezione consente agli Stati membri di presentare le loro osservazioni su tutte le questioni in sospeso relative al mercato ferroviario dell'Unione europea o allo sviluppo delle legislazioni nazionali in materia di ferrovie.
8.1. Osservazioni supplementari (*):
|
9. Concessione delle licenze
9.1. Numero di licenze rilasciate alle imprese ferroviarie (15)
Numero di licenze attive all'inizio del periodo di riferimento (A) |
☐☐☐☐ |
Numero di licenze sospese o revocate durante il periodo di riferimento (16) (B) |
☐☐☐☐ |
Numero di licenze concesse durante il periodo di riferimento (C). |
☐☐☐☐ |
Numero di licenze attive al termine del periodo di riferimento (A + B + C) |
☐☐☐☐ |
|
|
Numero di licenze inoperanti al termine del periodo di riferimento |
☐☐☐☐ |
9.2. Versamenti e tempo necessari per l'ottenimento di una licenza
Versamento medio per ottenere una licenza (in euro) |
☐☐☐☐☐☐ |
Tempo necessario in media per l'ottenimento di una licenza (in giorni di calendario) |
☐☐☐ |
9.3. Osservazioni supplementari (*):
Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto. |
— |
Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato. |
|
10. Occupazione e condizioni sociali
10.1. Addetti del settore ferroviario, per genere e gruppo di età
Riportare le seguenti informazioni in base alla situazione alla fine del periodo di riferimento. Se una delle imprese fornisce anche servizi ai settori diversi da quello ferroviario, il numero di addetti può essere indicato in base a una stima della proporzione, sul totale, degli addetti preposti alla fornitura di servizi ferroviari.
|
Totale (equivalenti a tempo pieno) |
Maschi (%) |
Femmine (%) |
|
< 30 anni (%) |
30-50 anni (%) |
< 50 anni (%) |
Personale totale dell'operatore storico o delle altre principali imprese ferroviarie (17) |
☐☐☐☐☐☐ |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
|
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
Di cui: Macchinisti |
☐☐☐☐☐☐ |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
|
Personale totale delle altre imprese ferroviarie |
☐☐☐☐☐☐ |
|
|||||
Di cui: Macchinisti |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Personale totale dei principali gestori dell'infrastruttura |
☐☐☐☐☐☐ |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
|
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
Personale totale degli altri gestori dell'infrastruttura |
☐☐☐☐☐☐ |
|
|||||
Personale di altre società che forniscono servizi connessi al trasporto ferroviario (*) (18) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Di cui, adibiti a: |
|
||||||
Stazioni (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
|
|||||
Scali merci (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Manutenzione del materiale rotabile (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Manutenzione dell'infrastruttura (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Organizzazioni di formazione specialistica (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Leasing di macchinisti (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Approvvigionamento energetico (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Servizi di pulizia del materiale rotabile (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Altro (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
10.2. Addetti per tipo di contratto
Riportare le seguenti informazioni in base alla situazione alla fine del periodo di riferimento.
|
Contratti a tempo indeterminato A (19) (%) |
Contratti a tempo determinato B (%) |
|
Contratti a tempo parziale (%) |
Apprendisti e tirocinanti (%) |
Personale totale dell'operatore storico o delle altre principali imprese ferroviarie (20) |
☐☐☐,☐ % |
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
Di cui: Macchinisti |
☐☐☐,☐ % |
☐☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
|
Personale totale dei principali gestori dell'infrastruttura |
☐☐☐,☐ % |
☐☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
10.3. Osservazioni supplementari (*):
Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto. |
— |
Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato. |
— |
Fornire informazioni dettagliate su programmi o attività di formazione dedicati al personale ferroviario. |
— |
Specificare se l'autorità competente si è avvalsa del diritto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) per quanto riguarda i diritti del personale e gli standard sociali applicabili agli operatori di un servizio pubblico. |
— |
Se nella tabella 10.1 sono stati segnalati dati relativi al «personale di altre società che forniscono servizi connessi al trasporto ferroviario», spiegare brevemente quali società sono state incluse. |
|
11. Impianti di servizio
11.1. Proprietà e gestione dei principali impianti di servizio
Ai fini del presente questionario gli impianti di servizio sono definiti nell'allegato II della direttiva 2012/34/CE. Indicare il numero di impianti gestiti da ciascun tipo di proprietà o di operatore.
Impianto |
Proprietà |
Operatore |
||||||||||
Impresa ferroviaria operatore storico e società ad essa collegate (22) |
Altre società |
Impresa ferroviaria operatore storico e società ad essa collegate |
Altre società |
|||||||||
Gestori dell'infrastruttura |
Imprese ferroviarie |
Imprese integrate (23) |
Pubblica amministrazione (24) |
Altro |
Gestori dell'infrastruttura |
Imprese ferroviarie |
Imprese integrate |
Pubblica amministrazione |
Altro |
|||
Totale delle stazioni |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Stazioni che servono oltre 25 000 viaggiatori al giorno |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Stazioni che servono da 10 000 a 25 000 viaggiatori al giorno |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Stazioni che servono da 1 000 a 10 000 viaggiatori al giorno |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Stazioni che servono meno di 1 000 viaggiatori al giorno |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
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||||||||||||
Scali merci |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Stazioni di smistamento |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Impianti di manutenzione |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Impianti di rifornimento |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
11.2. Numero dei reclami relativi agli impianti di servizio
Indicare il numero di reclami presentati in merito all'accesso alle infrastrutture, al livello delle tariffe o alla qualità dei servizi forniti.
Reclami attualmente sotto esame dell'organismo di regolamentazione |
☐☐☐ |
Decisioni adottate in merito ai reclami durante il periodo di riferimento |
☐☐☐ |
11.3. Descrizione dei reclami
Fornire una breve descrizione generale dei principali casi (fino a dieci) sui quali è stata adottata una decisione durante il periodo di riferimento. Indicare se qualche reclamo ha sollevato interrogativi in merito all'interpretazione dell'acquis del mercato ferroviario europeo e delineare le azioni proposte per porre rimedio alla situazione.
|
11.4. Osservazioni supplementari (*):
Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni, inclusi i punti seguenti:
— |
Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto. |
— |
Specificare se gli organismi di regolamentazione degli altri Stati membri sono stati consultati in qualsiasi occasione. |
|
(1) Data la varietà di metodi utilizzabili per il calcolo dei canoni, i dati forniti in questa tabella da Stati membri diversi non saranno obbligatoriamente comparabili e saranno utili soprattutto per il monitoraggio delle tendenze in ciascuno Stato membro.
(2) Come specificato all'Allegato V, punto 3, della direttiva 2012/34/UE.
(3) Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.
(4) Ai fini del presente questionario le stazioni con un traffico di oltre 10 000 viaggiatori per giorno lavorativo sono considerate «stazioni principali» e gli scali merci con una capacità superiore a 100 000 container (oppure ad 1 milione di tonnellate) all'anno sono considerati «scali merci principali».
(5) I totali delle spese riportate nelle tabelle 3.1 e 3.2 dovrebbero essere in genere all'incirca uguali.
(6) L'importo qui indicato deve essere identico a quello riportato nella tabella 6.1. I versamenti effettuati da un operatore ad un'autorità pubblica per il rilascio della licenza dovrebbero essere trattati come compensazioni «negative» per un obbligo di servizio pubblico.
(7) L'importo qui indicato deve essere identico a quello riportato nella tabella 6.1.
(8) Solo per i servizi indicati in un orario ferroviario.
(9) Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).
(10) I versamenti effettuati da un operatore ad un'autorità pubblica per il rilascio della licenza dovrebbero essere trattati come una compensazione «negativa» per un obbligo di servizio pubblico.
(11) Modalità concordate di fornitura del materiale rotabile per ciascun contratto: specificare ad esempio se posseduto, sussidiato o garantito dall'amministrazione aggiudicatrice, fornito dall'impresa ferroviaria o in leasing.
(12) In base al numero dei passeggero-km prestati sul territorio nazionale durante il periodo di riferimento. Il totale della colonna dovrebbe essere pari a 100 %.
(13) In base al numero dei passeggero-km prestati sul territorio nazionale durante il periodo di riferimento. Il totale della colonna dovrebbe essere pari a 100 %.
(14) In base al numero dei tonnellata-km prestati sul territorio nazionale durante il periodo di riferimento. Il totale della colonna dovrebbe essere pari a 100 %.
(15) Gli Stati membri non saranno più tenuti a compilare questa sezione quando le informazioni sulle licenze delle imprese ferroviarie saranno disponibili per tutti gli Stati membri nella banca dati in materia di sicurezza e di interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea (ERADIS).
(16) Escluse le licenze riattivate durante il periodo di riferimento.
(17) Le informazioni riportate dovrebbe coprire almeno il 50 % del mercato (in base ai numeri dei passeggero-km e tonnellata-km).
(18) Se non incluso nel personale indicato in precedenza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura.
(19) A + B = 100 %
(20) Le informazioni riportate dovrebbe coprire almeno il 50 % del mercato (in base ai numeri dei passeggero-km e tonnellata-km).
(21) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
(22) Comprese le società integrate di gestione dell'infrastruttura integrata e le società holding.
(23) Comprese le imprese ferroviarie che non sono operatori storici e le società di gestione dell'infrastruttura che fanno parte di un'impresa integrata.
(24) Amministrazioni nazionali, regionali o locali.
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/27 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1101 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam and pendimetalin in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
II livelli massimi di residui (LMR) per il pendimetalin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram e isopyrazam sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva difenoconazolo su lattughe, dolcetta, scarole, rucola e basilico è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto concerne la sostanza fluopicolide è stata presentata una domanda simile per aglio e scalogni. Per quanto concerne la sostanza fluopyram è stata presentata una domanda simile per albicocche, pesche, prugne, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche con il numero di codice 0154000, altri ortaggi a radice e tubero con il numero di codice 0213000, melanzane, scarole, spinaci, cicoria Witloof, fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), semi di lino, semi di papavero, semi di senape, camelina/dorella, infusioni di erbe (essiccate, radici), luppolo, spezie (radici o rizomi) e radici di cicoria. Per quanto concerne la sostanza isopyrazam è stata presentata una domanda simile per pomodori, melanzane e cucurbitacee. Per quanto concerne la sostanza pendimetalin è stata presentata una domanda simile per carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, rutabaga, rape, spezie da radici e rizomi e radici di cicoria. |
(4) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(6) |
L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l'impiego della sostanza fluopyram su albicocche e radici di cicoria, i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. In base al parere motivato pertinente, non è necessaria una modifica degli LMR vigenti per l'impiego della sostanza difenoconazolo su lattuga e rucola. Per quanto riguarda l'impiego del pendimetalin su spezie da radici e rizomi, lo Stato membro responsabile della valutazione ha confermato che non vi sono impieghi autorizzati per tali prodotti. È pertanto opportuno mantenere invariati gli LMR vigenti. |
(7) |
Per quanto concerne la sostanza fluopicolide, l'Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le cipolle risultante dagli impieghi nell'UE e ha formulato un parere motivato sull'LMR proposto (3). Sebbene abbia raccomandato di mantenere il limite massimo di residui del Codex (CXL), che era stato fissato per tale prodotto a 1 mg/kg dal regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione (4), essa ha confermato che per le cipolle un limite di 0,3 mg/kg sarebbe stato appropriato se fosse stato basato unicamente sulle buone pratiche agricole (BPA) nell'Unione. Conformemente alle linee guida UE sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare tale LMR a 0,3 mg/kg per aglio e scalogni. |
(8) |
Per quanto concerne la sostanza fluopyram, il richiedente ha chiarito che le buone pratiche agricole (BPA) per le pesche si riferiscono all'Europa settentrionale e meridionale. Inoltre ha fornito ulteriori informazioni, delineando i disegni sperimentali e le BPA per i frutti di piante arbustive. Di conseguenza è opportuno fissare gli LMR a 1,5 mg/kg per le pesche e a 3 mg/kg per i frutti di piante arbustive. |
(9) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che erano state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(10) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:
|
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint) [Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di difenoconazole nella lattuga e in altre insalate, comprese le brassicacee, e nel basilico (menta)]. EFSA Journal 2014; 12(10):3882. [26 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fluopyram in diversi prodotti). EFSA Journal 2014; 12(12):3947. [33 pp.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di isopyrazam in diversi prodotti). EFSA Journal 2015; 13(1):3994. [25 pagg.]. |
|
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di pendimetalin in diversi prodotti). EFSA Journal 2014; 12(4):3620. [32 pagg.]. |
(3) Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di fluopicolide in ravanelli, cipolle, cavoli ricci e patate). EFSA Journal 2012; 10(2):2581. [39 pagg.].
(4) Regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cipermetrina, fluopicolide, exitiazox, indoxacarb, metaflumizone, metossifenozide, paraquat, procloraz, spirodiclofen, protioconazolo e zoxamide in o su determinati prodotti (GU L 140 del 27.5.2011, pag. 2).
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
nell'allegato II la colonna relativa al pendimetalin è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative a difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram e isopyrazam sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Pendimetalin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Pendimetalin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Difenoconazolo
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Fluopicolide
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Fluopyram (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Fluopyram — codice 1000000: somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa come fluopyram |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazione sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Isopyrazam
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/54 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1102 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3), ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(5) |
Per le seguenti cinque sostanze, 1-metilnaftalene [n. FL 01.014], etere di furfurile metile [n. FL 13.052], solfuro di difurfurile [n. FL 13.056], difurfurile etere [n. FL 13.061] ed etile furfurile etere [n. FL 13.123], il termine stabilito nell'elenco dell'Unione per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti è il 31 dicembre 2013. |
(6) |
Laddove i dati necessari non siano comunicati entro la scadenza stabilita, la sostanza aromatizzante in questione è esclusa dall'elenco dell'Unione. |
(7) |
Al 30 giugno 2014 non erano ancora stati presentati i dati scientifici supplementari richiesti a seguito dei pareri specifici dell'EFSA (4) relativi a tali sostanze. Le sostanze aromatizzanti in questione dovrebbero quindi essere rimosse dall'elenco dell'Unione. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(9) |
L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione (5) stabilisce misure transitorie per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014. Tali misure transitorie potrebbero non essere sufficienti per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti destinate a essere rimosse dall'elenco dell'Unione dopo il 22 ottobre 2014. Per gli alimenti contenenti le cinque sostanze aromatizzanti dovrebbe pertanto essere previsto un ulteriore periodo transitorio al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Gli alimenti contenenti le cinque sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, legalmente immessi sul mercato o etichettati entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento n. 1334/2008 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 78 (FGE.78), The EFSA Journal (2009) 931, 1-59; Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 67, Revision 1 (FGE.67Rev.1), EFSA Journal 2011; 9(10):2315; Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 65 (FGE.65), EFSA Journal 2010; 8(7):1406.
(5) Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono soppresse le voci seguenti:
«01.014 |
1-metilnaftalene |
90-12-0 |
1335 |
11009 |
|
|
4 |
JECFA/EFSA |
13.052 |
etere di furfurile metile |
13679-46-4 |
1520 |
10944 |
|
|
4 |
EFSA |
13.056 |
solfuro di difurfurile |
13678-67-6 |
1080 |
11438 |
|
|
4 |
EFSA |
13.061 |
difurfurile etere |
4437-22-3 |
1522 |
10930 |
|
|
4 |
EFSA |
13.123 |
etile furfurile etere |
6270-56-0 |
1521 |
10940 |
|
|
4 |
EFSA» |
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1103 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
relativo all'autorizzazione del beta-carotene come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Il beta-carotene è stato autorizzato per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ed è successivamente stato inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del beta-carotene e dei suoi preparati come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 23 maggio 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego nei mangimi proposte, il beta-carotene non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il beta-carotene è utilizzato per la sintesi del retinolo in quasi tutte le specie (i gatti, nello specifico, non sono stati in grado di utilizzare il beta-carotene per la sintesi del retinolo) e che non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del beta-carotene dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzata come additivo per mangimi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.
Articolo 2
1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 29 gennaio 2016 in conformità delle norme applicabili prima del 29 luglio 2015, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 29 luglio 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 29 luglio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 29 luglio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 29 luglio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(6):2737.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite. |
|||||||||||||||||||||
3a160(a) |
|
Beta-carotene |
Composizione dell'additivo Beta-carotene Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva Beta-carotene C40H56 Numero CAS: 7235-40-7 Beta-carotene, in forma solida, prodotto mediante fermentazione o sintesi chimica. Ceppi usati per la fermentazione: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC (1) 7.44) e XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45). Criteri di purezza:
Metodo di analisi (2) Per la determinazione di beta-carotene nell'additivo per mangimi: metodo spettrofotometrico (Farmacopea europea 1069). Per la determinazione di beta-carotene nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) associata a rilevatore UV. |
Tutte le specie animali |
— |
— |
|
29 luglio 2025 |
(1) China General Microbiological Culture Collection Center.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/61 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1104 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 relativo a una nuova forma di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
L'uso di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione (2) e per specie avicole minori da ingrasso e galline ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione (3). |
(3) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione per includere una forma liquida di alfa-galattosidasi ed endo-1,4-beta-glucanasi da utilizzare come additivo per mangimi per polli da ingrasso. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
(4) |
Nel suo parere del 28 ottobre 2014 (4) l'Autorità ha concluso che tale forma liquida di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e che può influire positivamente sui risultati produttivi dei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l'attuale autorizzazione dovrebbe essere modificata al fine di includere la nuova forma liquida. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all'autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1.).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 31).
(4) EFSA Journal (2014); 12(11):3897.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a17 |
Ingredienti e aromi Kerry |
ALFA-galattosidasi EC 3.2.1.22 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 |
Composizione dell'additivo Preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604), avente un'attività minima di:
Caratterizzazione della sostanza attiva ALFA-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604). Metodo di analisi (3) Determinazione:
|
Polli da ingrasso |
— |
50 U alfa-galattosidasi 285 U endo-1,4-beta-glucanasi |
— |
|
9 aprile 2022 |
(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di p-nitrofenolo al minuto a partire da p-nitrofenil-alfa-galattopiranoside (pNPG) con pH 5,0 e a 37 °C.
(2) 1 U è la quantità di enzima che libera 1 mg di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire da beta-glucano, con pH 5,0 e a 50 °C.
(3) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1105 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 e per una modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per polli da ingrasso concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 (2). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei dati pertinenti a sostegno della domanda di modifica. |
(3) |
La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e l'autorizzazione di un nuovo impiego di tale preparato mediante acqua da abbeveramento per polli da ingrasso; la domanda concerne inoltre la modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per polli da ingrasso al fine di consentire l'impiego simultaneo anche con i seguenti coccidiostatici: decochinato, narasina, nicarbazina o narasina/nicarbazina e di sopprimere il limite stabilito per il tenore massimo di tale preparato nell'alimento per animali completo. |
(4) |
L'impiego di tale preparato era stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013. |
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), nel suo parere del 9 dicembre 2014 (3), ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 non ha un effetto avverso sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente e che esso può essere efficace se impiegato per le galline ovaiole e le specie avicole minori non destinate alla produzione di uova. L'Autorità ha inoltre concluso che la somministrazione dell'additivo mediante l'acqua da abbeveramento è altrettanto sicura per i polli da ingrasso quanto la somministrazione mediante il mangime e che se l'attuale dose massima per i polli da ingrasso fosse revocata non vi sarebbe alcuna implicazione per la sicurezza. Le conclusioni relative alla sicurezza dei polli da ingrasso, per quanto riguarda la somministrazione dell'additivo mediante acqua da abbeveramento e la dose massima, sarebbero valide anche per le galline ovaiole e le specie avicole minori. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è compatibile con i coccidiostatici decochinato, narasina, nicarbazina o narasina/nicarbazina. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Al fine di consentire l'impiego di coccidiostatici compatibili con il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 anche per le galline da ingrasso e consentire lo stesso tenore di tale preparato sia nell'alimento per animali completo destinato alle galline da ingrasso sia in quello destinato alle galline ovaiole e alle specie avicole minori è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 è così modificato:
1) |
nell'ottava colonna «Tenore massimo», il testo «1 × 109» è soppresso; |
2) |
nella nona colonna «Altre disposizioni», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 13).
(3) The EFSA Journal 2015;13(1):3966.
ALLEGATO
PARTE A
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
CFU (1)/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
CFU (1)/l di acqua da abbeveramento |
||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
|||||||||||||||||||||||
4b1890 |
Biomin GmbH |
Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 |
Composizione dell'additivo: Preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 contenente almeno 1 × 109 CFU/g di additivo Enterococcus faecium DSM 21913 contenente almeno 6 × 109 CFU/g di additivo Preparato solido (rapporto 3:1:6) Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351, ed Enterococcus faecium DSM 21913 Metodo di analisi (2) Per il conteggio di: Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: metodo di diffusione su piastra EN 15785 Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: metodo di diffusione su piastra EN 15787 Enterococcus faecium DSM 21913 metodo di diffusione su piastra EN 15788. Ai fini dell'identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) |
Galline ovaiole, specie avicole minori non destinate alla produzione di uova |
|
1 × 108 |
— |
5 × 107 |
— |
|
29 luglio 2025 |
PARTE B
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
CFU (3)/l di acqua da abbeveramento |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4b1890 |
Biomin GmbH |
Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 |
Composizione dell'additivo: Preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 contenente almeno 1 × 109 CFU/g di additivo Enterococcus faecium DSM 21913 contenente almeno 6 × 109 CFU/g di additivo Preparato solido (rapporto 3:1:6) Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351, ed Enterococcus faecium DSM 21913 Metodo di analisi (4) Per il conteggio di: Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: metodo di diffusione su piastra EN 15785 Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: metodo di diffusione su piastra EN 15787 Enterococcus faecium DSM 21913 metodo di diffusione su piastra EN 15788 Ai fini dell'identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) |
Polli da ingrasso |
— |
5 × 107 |
— |
|
29 luglio 2025 |
(1) Come tenore totale della miscela.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(3) Come tenore totale della miscela.
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/70 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1106 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva isopyrazam
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione (2) ha approvato l'isopyrazam come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, a condizione che il richiedente l'approvazione, la Syngenta Crop Protection AG («il richiedente»), presenti informazioni di conferma relative alla rilevanza dei metaboliti CSCD 459488 e CSCD 459489 per le acque sotterranee, e lo ha inserito nell'elenco di cui alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). Le informazioni di conferma avrebbero dovuto essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») entro il 31 marzo 2015. |
(2) |
Nel febbraio 2014 il richiedente ha comunicato alla Commissione che probabilmente non tutte le informazioni di conferma richieste sarebbero state disponibili entro il termine di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012. Il richiedente ha affermato che tale ritardo era dovuto alla necessità di mettere a punto adeguati protocolli di prova e ha presentato un piano di lavoro per la generazione di tali informazioni. |
(3) |
Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore per l'isopyrazam, ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e nel settembre 2014 ha informato la Commissione di ritenere motivata la domanda del richiedente di prorogare il termine per la presentazione delle informazioni di conferma e adeguato e realistico il piano di lavoro presentato dal richiedente. |
(4) |
La domanda risulta perciò giustificata dalla necessità di consentire al richiedente di produrre i dati necessari entro un termine ragionevole. |
(5) |
Il 30 marzo 2015 il richiedente ha presentato un documento di sintesi che riporta le informazioni prodotte fino a quel momento e la definizione di un piano di lavoro definitivo per la generazione delle informazioni richieste. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare l'approvazione dell'isopyrazam e prorogare al 31 luglio 2017 il termine per la presentazione delle informazioni di conferma. |
(7) |
I regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza. |
(8) |
Tenuto conto del fatto che il termine per la presentazione delle informazioni di conferma relative all'isopyrazam è già scaduto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nella colonna «Disposizioni specifiche» della riga 27, isopyrazam, della parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.»
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012
Nella colonna «Disposizioni specifiche» dell'allegato del regolamento (UE) n. 1037/2012, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.»
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che approva la sostanza attiva isopyrazam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 15).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/72 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1107 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
relativo all'approvazione della sostanza di base Salix spp cortex a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 26 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una richiesta di approvazione della corteccia di Salix alba come sostanza di base. Tale richiesta era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. |
(2) |
La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Essa ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione il 3 giugno 2014 (2). Il 14 novembre 2014 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il presente progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il 29 maggio 2015 li ha finalizzati per la riunione di tale comitato. |
(3) |
Dalla documentazione fornita dal richiedente e dai risultati dell'esame svolto dall'Agenzia europea per i medicinali (4) in conformità alla direttiva (CE) 2001/83 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) risulta che la Salix cortex rispetta i criteri di medicinale vegetale tradizionale. Si è perciò ritenuto opportuno estendere il campo di applicazione della domanda della corteccia di Salix alba alla Salix spp cortex. Inoltre, pur non essendo utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, essa è utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. |
(4) |
La Commissione ritiene che la Salix spp cortex sia una sostanza di base a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Salix spp cortex fa parte di una pianta ed è onnipresente nell'ambiente. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi di cui al rapporto di riesame dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche. |
(5) |
Pertanto la Salix spp cortex può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la Salix spp cortex come sostanza di base. |
(6) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento. |
(7) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6). |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza di base
La sostanza Salix spp cortex specificata nell'allegato I è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base corteccia di Salix alba e sulle conclusioni tratte dall'EFSA sui punti specifici sollevati. 2014:EN-609.34 pagg.
(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage
(4) Relazione di valutazione sulla Salicis cortex (corteccia di salice) e relativo/i preparato/i a base di erbe, di uso consolidato e tradizionale; EMEA/HMPC/295337/2007.
(5) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Disposizioni specifiche |
Salix spp cortex N. CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato |
Non applicabile |
Farmacopea europea |
1o luglio 2015 |
La Salix cortex deve essere impiegata in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sulla Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), in particolare delle relative appendici I e II. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Disposizioni specifiche |
«7 |
Salix spp cortex N. CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato |
Non applicabile |
Farmacopea europea |
1o luglio 2015 |
La Salix cortex deve essere impiegata in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sulla Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), in particolare delle relative appendici I e II.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/75 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1108 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 24 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'aceto quale sostanza di base. In data 17 marzo 2014 è stata ricevuta una domanda dalla città di Parigi (Francia) per estendere gli usi previsti dalla domanda di approvazione dell'aceto come sostanza di base. Tali domande erano corredate delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. |
(2) |
La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 12 agosto 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 29 maggio 2015. |
(3) |
La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'aceto soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. In particolare, l'aceto non dovrebbe essere confuso con l'acido acetico, sostanza attiva che è stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (6), come chiarito nella comunicazione interpretativa della Commissione (7) sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari. Occorre pertanto considerare l'aceto una sostanza di base. |
(4) |
Dagli esami effettuati è emerso che l'aceto può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'aceto come sostanza di base. |
(5) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per l'approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento. |
(6) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8) dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione di una sostanza di base
La sostanza aceto, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base aceto e sulle conclusioni tratte dall'EFSA sui punti specifici sollevati. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-641, 37 pagg.
(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(5) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(6) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(7) GU C 270 del 15.10.1991, pag. 2.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Disposizioni specifiche |
Aceto N. CAS: 90132-02-8 |
Non disponibile |
Di qualità alimentare contenente al massimo il 10 % di acido acetico. |
1o luglio 2015 |
Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida. L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II. |
(1) Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Disposizioni specifiche |
«5 |
Aceto N. CAS: 90132-02-8 |
Non disponibile |
Di qualità alimentare contenente al massimo il 10 % di acido acetico. |
1o luglio 2015 |
Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida. L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II.» |
(1) Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/78 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1109 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
20,6 |
MA |
172,4 |
|
MK |
51,7 |
|
ZZ |
81,6 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
119,1 |
ZZ |
119,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
108,2 |
TR |
108,0 |
|
UY |
129,3 |
|
ZA |
150,8 |
|
ZZ |
124,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
97,8 |
BR |
106,5 |
|
CL |
133,5 |
|
NZ |
118,6 |
|
US |
121,0 |
|
ZA |
120,9 |
|
ZZ |
116,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
109,3 |
CL |
144,1 |
|
CN |
86,2 |
|
NZ |
235,9 |
|
ZA |
127,5 |
|
ZZ |
140,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
236,9 |
ZZ |
236,9 |
|
0809 29 00 |
TR |
258,6 |
ZZ |
258,6 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
CL |
181,4 |
ZZ |
181,4 |
|
0809 40 05 |
CL |
126,8 |
ZZ |
126,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/80 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1110 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 26 giugno al 3 luglio 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131). |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo del sottoperiodo n. 2 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2015. |
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2015 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(4) |
È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso. |
(5) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131), presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2015 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015 si applica un coefficiente di attribuzione del 77,459146 %.
2. Per il periodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131) è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
DECISIONI
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/82 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1111 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2015
sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
[notificata con il numero C(2015) 4507]
(I testi in lingua ceca, francese, lituana, neerlandese, polacca e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, il 27 aprile 2014 i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario in Belgio, Repubblica ceca, Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti comprendente una proposta di estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico alla Repubblica ceca e alla frontiera polacca-ucraina. |
(2) |
La Commissione ha esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010 e ritiene che sia conforme alle disposizioni dell'articolo 5 del medesimo regolamento. In particolare, i risultati dello studio sul mercato dei trasporti e sul corridoio merci Mare del Nord–Baltico effettuato dal comitato di gestione del corridoio indicano un notevole potenziale per un ulteriore aumento del traffico tra i principali porti del Mare del Nord e la Repubblica ceca e la Polonia meridionale, in particolare grazie al trasporto combinato. Le estensioni proposte offrono inoltre il vantaggio di creare uno «sportello unico» [di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 913/2010] per la gestione di capacità di infrastruttura lungo i corridoi merci tra porti del Mare del Nord e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Polonia meridionale. Inoltre, le estensioni proposte sono in linea con il progetto proposto per il corridoio F nel piano europeo di attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di cui alla decisione 2012/88/UE della Commissione (2). Le estensioni proposte migliorano anche l'interconnessione in generale fra i corridoi merci istituiti per formare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, in particolare fornendo un collegamento diretto tra il corridoio merci Mare del Nord-Baltico e il corridoio Reno-Danubio nella Repubblica ceca. Infine, le estensioni proposte possono migliorare potenzialmente il traffico traffico ferroviario che attraversa il confine orientale dell'UE e il ponte continentale Europa-Asia. |
(3) |
Conformemente all'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010, che comprende anche un collegamento tra i porti del Mare del Nord e la Repubblica ceca, l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico non dovrebbe ostacolare lo sviluppo del corridoio merci Oriente–Mediterraneo orientale. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La lettera di intenti del 27 aprile 2014 concernente le estensioni del corridoio merci Mare del Nord–Baltico alla Repubblica ceca e al confine polacco-ucraino, inviata alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia e che propone il tracciato Wilhelmshaven/Bremerhaven/Amburgo/Amsterdam/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana-Hannover/ Berlino-Varsavia-Terespol (frontiera polacco-bielorussa)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Praga/ Wroclaw-Katowice-Medyka (frontiera polacco-ucraina) come il tracciato principale per il corridoio merci Mare del Nord–Baltico è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.
(2) Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).
Rettifiche
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/84 |
Rettifica della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 29 marzo 2014 )
A pagina 168, articolo 50, paragrafo 1, comma 1:
anziché:
«1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/22/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.»,
leggi:
«1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio di strumenti di misura rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/22/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.»
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/84 |
Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189 del 27 giugno 2014 )
A pagina 176, articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva:
anziché:
«1. Le attrezzature a pressione indicate di seguito soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'allegato I:»,
leggi:
«1. Le attrezzature a pressione indicate di seguito devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'allegato I:»;
a pagina 177, articolo 4, paragrafo 2, frase introduttiva:
anziché:
«2. Gli insiemi seguenti comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nell'allegato I:»,
leggi:
«2. Gli insiemi seguenti comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nell'allegato I:».