ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
7.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1086 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abondance (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Abondance», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Abondance» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) GU C 74 del 3.3.2015, pag. 11.
7.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1087 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salsiccia di Calabria (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Salsiccia di Calabria» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione, del 20 gennaio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6).
(3) GU C 77 del 5.3.2015, pag. 12.
7.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1088 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le norme di attuazione relative al mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze e all'approvazione di imprese e personale che partecipano a tali attività. |
(2) |
È necessario semplificare dette norme di attuazione per adeguarle ai rischi associati alle diverse categorie di aeromobili e tipi di operazioni nonché, in particolare, ai minori rischi associati agli aeromobili dell'aviazione generale, in modo da snellire le procedure di manutenzione e contribuire così a una maggiore flessibilità e alla riduzione dei costi per i proprietari degli aeromobili interessati. |
(3) |
Inoltre, poiché alcuni certificati di cui alle appendici degli allegati del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (3) fanno riferimento a detto regolamento, che è stato rifuso dal regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, è necessario aggiornare detti riferimenti. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(5) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea presentato a norma dell'articolo 19, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 2, dopo la lettera k) è inserita la seguente lettera k bis):
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2) |
All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. I programmi di manutenzione approvati a norma dei requisiti applicabili prima del 27 luglio 2015 si considerano approvati a norma dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.» |
3) |
L'articolo 8 è così modificato:
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4) |
L'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. |
5) |
L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. |
6) |
L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
L'indice è modificato come segue:
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2) |
Il punto M.A.201 è modificato come segue:
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3) |
Al punto M.A.301, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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4) |
Il punto M.A.302 è modificato come segue:
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5) |
Al punto M.A.604, lettera a), i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
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6) |
Il punto M.A.606 è modificato come segue:
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7) |
Il punto M.A.607 è modificato come segue:
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8) |
Il punto M.A.614 è modificato come segue:
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9) |
Al punto M.A.615 si aggiungono le seguenti lettere e) e f):
L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le infrastrutture, gli equipaggiamenti, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale di certificazione necessari.» |
10) |
Al punto M.A.617, il punto 6 è sostituito dal seguente:
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11) |
Al punto M.A.707, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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12) |
Il punto M.A.710 è modificato come segue:
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13) |
Il punto M.A.901 è modificato come segue:
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14) |
Al punto M.A.904, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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15) |
Il punto M.B.301 è sostituito dal seguente: «M.B.301 Programma di manutenzione
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16) |
Nell'appendice II, il punto 5 è modificato come segue:
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17) |
L'appendice III è modificata come segue:
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18) |
All'appendice IV, la tabella del punto 13 è modificata come segue:
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19) |
L'appendice V è sostituita dalla seguente: «Appendice V Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capo F
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20) |
Nell'appendice VIII, la lettera b) è modificata come segue:
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ALLEGATO II
L'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
L'indice della parte 145 è modificato come segue:
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2) |
Il punto 145.A.30 è così modificato:
|
3) |
È inserito il seguente punto 145.A.36: «145.A.36 Registri tenuti dal personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità L'impresa registra tutti i dati riguardanti il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale in questione unitamente all'oggetto dell'approvazione, quale parte della presentazione dell'impresa in conformità al punto 145.A.70, lettera a), punto 6. L'impresa conserva questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o del rapporto di appalto o di volontariato) del personale di cui al presente punto, o dalla revoca dell'autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l'impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente punto che lascia l'azienda una copia della propria cartella informativa. Su richiesta, il personale di cui al presente punto deve potere accedere ai propri dati personali.» |
4) |
Il punto 145.A.55 è così modificato:
|
5) |
La lettera a) del punto 145.A.70 è modificata come segue:
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6) |
Al punto 145.A.75 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
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7) |
al punto 145.A.85, il punto 6 è sostituito dal seguente:
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8) |
l'appendice III è sostituita dalla seguente: «Appendice III Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato II (parte 145)
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ALLEGATO III
L'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
L'appendice II è sostituita dalla seguente: «Appendice II Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all'allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA
|
2) |
All'appendice III, i moduli 148 e 149 AESA sono sostituiti dai seguenti: «Appendice III Attestati di cui all'allegato IV (parte 147) — Moduli 148 e 149 AESA
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7.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2015
che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Croazia ha comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, le superfici identificate in conformità dell'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 (2) che sono state restituite ad usi agricoli nell'anno civile 2014. La Croazia ha altresì comunicato il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre 2014 e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data. |
(2) |
A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione ha successivamente calcolato gli importi da aggiungere, per gli anni civili dal 2015 in poi, ai massimali nazionali riportati nell'allegato II del suddetto regolamento per finanziare il sostegno da concedere per le superfici sminate nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del suddetto regolamento. Tale incremento, aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione del 27 marzo 2015 (3) al massimale nazionale della Croazia riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, è pari a 700 000 EUR nel 2015. |
(3) |
A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione deve stabilire la percentuale da applicare a tale incremento, al fine di includere l'importo risultante nella riserva speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici sminate. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base stabilito per il 2015 e il massimale nazionale fissato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 e senza tener conto dell'incremento aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851. |
(4) |
Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri. |
(5) |
Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4 del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. |
(6) |
Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento. |
(7) |
In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontano al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento. |
(8) |
Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
(9) |
In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e in base alla percentuale massima del 2 % fissata nella medesima disposizione. |
(10) |
Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2015 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro. |
(11) |
Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2015, la Commissione deve fissare il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2015 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
(12) |
Per quanto riguarda il 2015, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2015. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2015 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla medesima data. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La percentuale di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è fissata a 43,3496 % per il 2015. Di conseguenza, l'importo da includere nella riserva speciale per lo sminamento della Croazia allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è pari a 303 447 EUR.
Articolo 2
1. I massimali nazionali annui per il 2015 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato.
2. I massimali nazionali annui per il 2015 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato.
3. I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato.
4. I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato.
5. I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato.
6. I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato.
7. Gli importi massimi per il 2015 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato.
8. I massimali nazionali annui per il 2015 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(2) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 8).
ALLEGATO
I. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2015 |
Belgio |
231 512 |
Danimarca |
565 119 |
Germania |
3 063 113 |
Irlanda |
828 305 |
Grecia |
1 205 698 |
Spagna |
2 809 785 |
Francia |
3 577 319 |
Croazia |
79 648 |
Italia |
2 345 126 |
Lussemburgo |
22 859 |
Malta |
648 |
Paesi Bassi |
521 770 |
Austria |
471 284 |
Portogallo |
279 102 |
Slovenia |
74 803 |
Finlandia |
267 423 |
Svezia |
383 289 |
Regno Unito |
2 114 466 |
II. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE DI CUI ALL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2015 |
Bulgaria |
305 708 |
Repubblica ceca |
462 980 |
Estonia |
75 485 |
Cipro |
31 041 |
Lettonia |
96 858 |
Lituania |
159 842 |
Ungheria |
737 469 |
Polonia |
1 544 022 |
Romania |
721 556 |
Slovacchia |
247 436 |
III. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2015 |
Belgio |
48 911 |
Bulgaria |
55 917 |
Germania |
343 894 |
Francia |
365 837 |
Croazia |
18 374 |
Lituania |
62 684 |
Polonia |
280 424 |
Romania |
92 345 |
IV. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2015 |
Belgio |
157 097 |
Bulgaria |
237 273 |
Repubblica ceca |
253 456 |
Danimarca |
261 225 |
Germania |
1 473 832 |
Estonia |
34 313 |
Irlanda |
364 501 |
Grecia |
576 590 |
Spagna |
1 452 797 |
Francia |
2 190 642 |
Croazia |
55 121 |
Italia |
1 170 612 |
Cipro |
15 235 |
Lettonia |
54 313 |
Lituania |
125 367 |
Lussemburgo |
10 081 |
Ungheria |
403 724 |
Malta |
1 572 |
Paesi Bassi |
224 795 |
Austria |
207 920 |
Polonia |
1 013 581 |
Portogallo |
169 745 |
Romania |
535 028 |
Slovenia |
41 396 |
Slovacchia |
131 490 |
Finlandia |
157 000 |
Svezia |
209 067 |
Regno Unito |
951 997 |
V. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2015 |
Danimarca |
2 857 |
VI. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2015 |
Belgio |
9 898 |
Bulgaria |
3 717 |
Repubblica ceca |
1 690 |
Danimarca |
17 415 |
Germania |
49 128 |
Estonia |
343 |
Irlanda |
24 300 |
Grecia |
38 439 |
Spagna |
96 853 |
Francia |
73 021 |
Croazia |
3 675 |
Italia |
39 020 |
Cipro |
508 |
Lettonia |
2 716 |
Lituania |
7 313 |
Lussemburgo |
504 |
Ungheria |
2 691 |
Malta |
21 |
Paesi Bassi |
14 986 |
Austria |
13 861 |
Polonia |
33 786 |
Portogallo |
11 316 |
Romania |
32 000 |
Slovenia |
1 380 |
Slovacchia |
2 403 |
Finlandia |
5 233 |
Svezia |
13 938 |
Regno Unito |
54 261 |
VII. IMPORTI MASSIMI PER IL PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2015 |
Belgio |
10 473 |
Bulgaria |
15 818 |
Repubblica ceca |
16 897 |
Danimarca |
17 415 |
Germania |
98 255 |
Estonia |
2 288 |
Irlanda |
24 300 |
Grecia |
38 439 |
Spagna |
96 853 |
Francia |
146 043 |
Croazia |
3 675 |
Italia |
78 041 |
Cipro |
1 016 |
Lettonia |
3 621 |
Lituania |
8 358 |
Lussemburgo |
672 |
Ungheria |
26 915 |
Malta |
105 |
Paesi Bassi |
14 986 |
Austria |
13 861 |
Polonia |
67 572 |
Portogallo |
11 316 |
Romania |
35 669 |
Slovenia |
2 760 |
Slovacchia |
8 766 |
Finlandia |
10 467 |
Svezia |
13 938 |
Regno Unito |
63 466 |
VIII. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013
(in migliaia di EUR) |
|
Anno civile |
2015 |
Belgio |
87 237 |
Bulgaria |
118 636 |
Repubblica ceca |
126 728 |
Danimarca |
24 135 |
Estonia |
4 237 |
Irlanda |
3 000 |
Grecia |
141 600 |
Spagna |
584 919 |
Francia |
1 095 321 |
Croazia |
27 560 |
Italia |
429 224 |
Cipro |
4 000 |
Lettonia |
27 157 |
Lituania |
62 684 |
Lussemburgo |
160 |
Ungheria |
201 862 |
Malta |
3 000 |
Paesi Bassi |
3 500 |
Austria |
14 554 |
Polonia |
506 791 |
Portogallo |
117 535 |
Romania |
219 064 |
Slovenia |
20 698 |
Slovacchia |
56 970 |
Finlandia |
104 667 |
Svezia |
90 596 |
Regno Unito |
52 600 |
7.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1090 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
20,6 |
MA |
149,4 |
|
MK |
73,7 |
|
ZZ |
81,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
117,8 |
ZZ |
117,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
108,6 |
BO |
144,3 |
|
UY |
135,9 |
|
ZA |
138,2 |
|
ZZ |
131,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
114,8 |
BR |
103,0 |
|
CL |
130,3 |
|
NZ |
155,0 |
|
US |
117,1 |
|
ZA |
125,9 |
|
ZZ |
124,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
117,6 |
CL |
134,8 |
|
NZ |
235,1 |
|
ZA |
113,5 |
|
ZZ |
150,3 |
|
0809 10 00 |
IL |
315,1 |
TR |
245,3 |
|
ZZ |
280,2 |
|
0809 29 00 |
TR |
267,3 |
ZZ |
267,3 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
CL |
181,4 |
ZZ |
181,4 |
|
0809 40 05 |
CL |
126,8 |
IL |
241,9 |
|
ZZ |
184,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
Rettifiche
7.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/40 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2014 del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 9 luglio 2014 )
A pagina 2, allegato, punto II, voce unica (come modificata dalla rettifica pubblicata nella GU L 328 del 13.11.2014, pag. 60),
anziché:
|
«Nome |
Nome (grafia bielorussa) |
Nome (grafia russa) |
Motivi |
233. |
Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
Волкаў, Віталь Мiкалаевiч |
Волков, Виталий Николаевич |
Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.», |
leggi:
|
«Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa |
Nome (grafia bielorussa) |
Nome (grafia russa) |
Informazioni identificative |
Motivi dell'inserimento nell'elenco |
233. |
Volkau, Vital Mikalayevich Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
Волкаў, Віталь Мiкалаевiч |
Волков, Виталий Николаевич |
|
Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.». |
7.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/41 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 9 luglio 2014 )
A pagina 14, allegato, punto II, voce unica (come modificata dalla rettifica pubblicata nella GU L 328 del 13.11.2014, pag. 61):
anziché:
|
Nome |
Nome (grafia bielorussa) |
Nome (grafia russa) |
Motivi |
«233. |
Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
Волкаў, Віталь Мiкалаевiч |
Волков, Виталий Николаевич |
Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.» |
leggi:
|
Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa |
Nome (grafia bielorussa) |
Nome (grafia russa) |
Informazioni identificative |
Motivi dell'inserimento nell'elenco |
«233. |
Volkau, Vital Mikalayevich Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
Волкаў, Віталь Мiкалаевiч |
Волков, Виталий Николаевич |
|
Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.» |