ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
7 luglio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1086 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abondance (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1087 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salsiccia di Calabria (DOP)]

3

 

*

Regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 della Commissione, del 6 luglio 2015, che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia

29

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1090 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2014 del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU L 200 del 9.7.2014 )

40

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU L 200 del 9.7.2014 )

41

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1086 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abondance (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Abondance», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Abondance» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  GU C 74 del 3.3.2015, pag. 11.


7.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1087 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salsiccia di Calabria (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Salsiccia di Calabria» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione, del 20 gennaio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 6).

(3)  GU C 77 del 5.3.2015, pag. 12.


7.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/4


REGOLAMENTO (UE) 2015/1088 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le norme di attuazione relative al mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze e all'approvazione di imprese e personale che partecipano a tali attività.

(2)

È necessario semplificare dette norme di attuazione per adeguarle ai rischi associati alle diverse categorie di aeromobili e tipi di operazioni nonché, in particolare, ai minori rischi associati agli aeromobili dell'aviazione generale, in modo da snellire le procedure di manutenzione e contribuire così a una maggiore flessibilità e alla riduzione dei costi per i proprietari degli aeromobili interessati.

(3)

Inoltre, poiché alcuni certificati di cui alle appendici degli allegati del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (3) fanno riferimento a detto regolamento, che è stato rifuso dal regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, è necessario aggiornare detti riferimenti.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(5)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea presentato a norma dell'articolo 19, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

All'articolo 2, dopo la lettera k) è inserita la seguente lettera k bis):

«k bis)

per “aeromobile ELA2” si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con una MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;

iii)

un aerostato;

iv)

un dirigibile ad aria calda;

v)

un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

peso statico non superiore al 3 %,

spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),

progettazione semplice e convenzionale della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,

comandi non servoassistiti;

vi)

un velivolo ad ala rotante ultraleggero.»

2)

All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   I programmi di manutenzione approvati a norma dei requisiti applicabili prima del 27 luglio 2015 si considerano approvati a norma dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»

3)

L'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), la data «28 settembre 2015» è sostituita dalla data «28 settembre 2016»;

b)

al paragrafo 4 la dicitura «regolamento (CE) n. 2042/2003» è sostituita dalla dicitura «regolamento (UE) n. 1149/2011»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   In deroga al paragrafo 1:

a)

Le autorità competenti o, se del caso, le imprese possono continuare a rilasciare certificati, nella versione anteriore, specificata nell'appendice III dell'allegato I (parte M) o nelle appendici II e III dell'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in vigore prima del 27 luglio 2015, fino al 31 dicembre 2015;

b)

I certificati rilasciati prima del 1o gennaio 2016 rimangono validi fino a quando siano modificati, sospesi o revocati.»

4)

L'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

5)

L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

6)

L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

L'indice è modificato come segue:

i)

il punto M.A.607 è sostituito dal seguente:

«M.A.607

Personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità»,

ii)

il punto M.A. 614 è sostituito dal seguente:

«M.A.614

Registrazione dei lavori di manutenzione e della revisione dell'aeronavigabilità».

2)

Il punto M.A.201 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4.

La manutenzione dell'aeromobile è eseguita in conformità al programma di manutenzione, come specificato al punto M.A.302.»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

allo scopo di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a),

i)

il proprietario di un aeromobile può affidare le mansioni relative al mantenimento dell'aeronavigabilità ad un'impresa competente in materia, approvata in conformità alla sezione A, capo G del presente allegato (parte M). In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione di tali mansioni. Si utilizza in tal caso il contratto di cui all'appendice I;

ii)

il proprietario che decide di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità, senza un contratto conforme all'appendice I, può tuttavia concludere un contratto limitato per lo sviluppo del programma di manutenzione e per gestirne l'approvazione, in conformità al punto M.A.302, con:

un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M), oppure

in caso di aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali, un'impresa di manutenzione rispondente alle prescrizioni della parte 145 o del capo F della sezione M.A.

In tal caso, il contratto limitato trasferisce all'impresa con cui è stato stipulato la responsabilità dell'elaborazione e, salvo nel caso in cui il proprietario rilasci una dichiarazione in conformità al punto M.A.302, lettera h), dell'approvazione del programma di manutenzione.»

3)

Al punto M.A.301, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

tutti gli interventi di manutenzione, in conformità al programma di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.302».

4)

Il punto M.A.302 è modificato come segue:

i)

alla lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso in cui il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile sia affidato a un'impresa incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità del tipo descritto alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M), oppure nel caso in cui esista un contratto limitato fra il proprietario e detta impresa in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le relative modifiche possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.»;

ii)

sono inserite le seguenti lettere h) e i):

«h)

In caso di aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali, la conformità alle lettere b), c), d), e) e g) può essere sostituita dalla conformità a tutte le seguenti condizioni:

1.

Il programma di manutenzione dell'aeromobile identifica chiaramente il proprietario e lo specifico aeromobile a cui si riferisce, compresi il motore e l'elica eventualmente installati.

2.

Il programma di manutenzione dell'aeromobile:

è conforme al “programma minimo di ispezione” di cui al punto i) corrispondente all'aeromobile in questione, oppure

è conforme alle lettere d) ed e).

Il programma di manutenzione non è meno restrittivo del “programma minimo di manutenzione”.

3.

Il programma di manutenzione dell'aeromobile comprende tutti i requisiti obbligatori di mantenimento dell'aeronavigabilità, quali ripetute prescrizioni di aeronavigabilità, la sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità (ALS) delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità (ICA) o specifici requisiti di aeronavigabilità di cui alla scheda delle caratteristiche del certificato di omologazione (TCDS).

Inoltre, il programma di manutenzione dell'aeromobile individua tutti gli ulteriori compiti di manutenzione da realizzare in funzione del tipo di aeromobile, della configurazione dell'aeromobile e del tipo e della specificità dell'operazione. Si prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:

gli equipaggiamenti specifici installati e le modifiche apportate all'aeromobile,

le riparazioni effettuate sull'aeromobile,

i componenti a vita limitata e quelli di importanza critica sotto il profilo della sicurezza,

le raccomandazioni di manutenzione quali gli intervalli di tempo tra revisioni (TBO), le raccomandazioni veicolate da bollettini del servizio tecnico, lettere di servizio e altre informazioni di servizio non obbligatorie,

i pertinenti orientamenti/requisiti operativi connessi all'ispezione periodica di determinati equipaggiamenti,

le approvazioni operative speciali,

l'impiego dell'aeromobile e l'ambiente operativo,

la manutenzione svolta dal pilota-proprietario (se del caso).

4.

Qualora il programma di manutenzione non sia approvato dall'autorità competente (direttamente o dall'impresa di cui alla sezione M.A., capo G, mediante un procedimento di approvazione indiretto), il programma di manutenzione dell'aeromobile contiene una dichiarazione firmata del proprietario in cui questi conferma trattarsi del programma di manutenzione dell'aeromobile per la specifica registrazione dell'aeromobile corrispondente e dichiara di essere pienamente responsabile per i contenuti del programma stesso e, in particolare, per tutte le eventuali deviazioni introdotte rispetto alle raccomandazioni del titolare dell'approvazione di progetto.

5.

Il programma di manutenzione dell'aeromobile è riesaminato con periodicità non inferiore a un anno. Detto riesame del programma di manutenzione è effettuato:

dall'addetto alla revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile in conformità al punto M.A.710, lettera g bis), oppure

dall'impresa di cui alla sezione M.A., capo G, incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, qualora il riesame del programma di manutenzione dell'aeromobile non avvenga in concomitanza con la revisione dell'aeronavigabilità.

Se il riesame evidenzia discrepanze sull'aeromobile collegate a lacune del programma di manutenzione, l'addetto al riesame ne informa l'autorità competente dello Stato membro di registrazione e il proprietario modifica il programma di manutenzione conformemente agli accordi presi con detta autorità competente.

i)

In caso di aeromobili ELA1 diversi dai dirigibili, non utilizzati in operazioni commerciali, il “programma di ispezione minimo” di cui alla lettera h) soddisfa le seguenti condizioni:

1.

Esso comprende i seguenti intervalli di ispezione:

per i velivoli ELA1 e i motoalianti (TMG) ELA1, il più breve fra un intervallo annuale e uno di 100 ore. A tale intervallo si può applicare una tolleranza di un mese o di 10 ore, purché l'intervallo successivo sia calcolato dalla data o dal numero di ore inizialmente programmati,

per gli alianti ELA1, gli alianti a motore ELA1 diversi dai TMG e gli aerostati ELA1, un intervallo annuale. A tale intervallo si può applicare una tolleranza di un mese, purché l'intervallo successivo sia calcolato dalla data inizialmente programmata.

2.

Esso comprende quanto segue:

azioni di manutenzione in conformità ai requisiti del titolare dell'approvazione di progetto,

ispezione delle marcature,

esame delle rilevazioni di peso e delle pesature in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 (1), punto NCO.POL.105,

prova di funzionamento per il transponder (se presente),

prova di funzionamento per il sistema statico Pitot,

in caso di velivoli ELA1:

test di funzionamento di potenza e giri/minuto, magneti, pressione del carburante e dell'olio, temperature del motore,

per i motori dotati di controllo automatico, la procedura pubblicata per l'avviamento,

per i motori con carter secco, i motori con turbocompressore e i motori raffreddati a liquido, una prova di funzionamento per rilevare eventuali problemi di circolazione dei fluidi;

ispezione dello stato e del fissaggio degli elementi strutturali, dei sistemi e dei componenti relativi ai seguenti ambiti:

per i velivoli ELA1:

cellula

cabina e abitacolo

carrello di atterraggio

ala e sezione centrale

comandi di volo

impennaggio

avionica e circuiti elettrici

gruppo motopropulsore

frizioni e scatole di trasmissione

elica

sistemi vari quale il sistema di salvataggio balistico;

per gli alianti ELA1 e gli alianti a motore ELA1:

cellula

cabina e abitacolo

carrello di atterraggio

ala e sezione centrale

impennaggio

avionica e circuiti elettrici

gruppo motopropulsore (se presente)

sistemi vari quali zavorra amovibile, parafreno e comandi e zavorra d'acqua;

per le mongolfiere ELA1:

busta

bruciatore

canestro

serbatoi del combustibile

equipaggiamento e strumenti;

per gli aerostati ELA1:

busta

canestro

equipaggiamento e strumenti.

Fintanto che il presente regolamento non specifichi un “programma minimo di ispezione” per i dirigibili, il loro programma di manutenzione deve essere conforme alle lettere d) ed e).

(1)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»"

5)

Al punto M.A.604, lettera a), i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

un elenco del personale autorizzato a certificare e, se del caso, del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e del personale responsabile dell'elaborazione e dell'approvazione del programma di manutenzione, con il rispettivo oggetto dell'approvazione; e

6.

un elenco dei luoghi in cui la manutenzione è eseguita, unitamente a una descrizione generale degli impianti; e».

6)

Il punto M.A.606 è modificato come segue:

i)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

È necessario dimostrare e registrare le qualifiche di tutto il personale impiegato nei lavori di manutenzione, di revisione dell'aeronavigabilità e di sviluppo dei programmi di manutenzione.»;

ii)

sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):

«i)

Se l'impresa svolge revisioni dell'aeronavigabilità e rilascia il corrispondente certificato di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.901, lettera l), essa impiega personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità qualificato e autorizzato in conformità al punto M.A.901, lettera l), punto 1.

j)

Se l'impresa partecipa allo sviluppo e all'approvazione di programmi di manutenzione per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), essa impiega personale qualificato dimostrabilmente dotato di conoscenze ed esperienza pertinenti.»

7)

Il punto M.A.607 è modificato come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«M.A.607   Personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità»;

ii)

alla lettera b), la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Tutti i casi sopra descritti devono essere comunicati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare»;

iii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L'impresa di manutenzione approvata registra tutti i dati riguardanti il personale autorizzato a certificare e il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale autorizzato a certificare e addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, unitamente all'oggetto dell'approvazione, quale parte del manuale dell'impresa in conformità al punto M.A.604, lettera a), punto 5.»

8)

Il punto M.A.614 è modificato come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«M.A.614   Registrazione dei lavori di manutenzione e della revisione dell'aeronavigabilità»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L'impresa di manutenzione approvata deve documentare in modo circostanziato gli interventi svolti. Deve conservare i registri richiesti per la documentazione della conformità ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione del subappaltatore, e per il rilascio di eventuali certificati di revisione dell'aeronavigabilità e raccomandazioni connesse.»;

iii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L'impresa di manutenzione approvata conserva una copia di tutte le registrazioni dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni a decorrere dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce. Essa conserva inoltre una copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità per tre anni a decorrere dalla data del rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell'aeromobile.

1.

Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2.

I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

3.

Se un'impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente dell'aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure devono essere conservate secondo le modalità definite dall'autorità competente.»

9)

Al punto M.A.615 si aggiungono le seguenti lettere e) e f):

«e)

se specificamente autorizzata a farlo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali,

1.

svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare i rispettivi certificati di revisione dell'aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto M.A.901, lettera l), e

2.

svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare le raccomandazioni corrispondenti alle condizioni di cui ai punti M.A.901, lettera l) e M.A.904, lettera a), punto 2, e lettera b);

f)

sviluppare il programma di manutenzione e provvedere alla sua approvazione in conformità al punto M.A.302 per aeromobili ELA2 non adibiti ad operazioni commerciali, alle condizioni di cui al punto M.A.201, lettera e), punto ii), limitatamente alle abilitazioni per aeromobile iscritte sul certificato di omologazione.

L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le infrastrutture, gli equipaggiamenti, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale di certificazione necessari.»

10)

Al punto M.A.617, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori, personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione.»

11)

Al punto M.A.707, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità nominato dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata può essere autorizzato dalla medesima impresa solo in presenza dell'accettazione formale da parte dell'autorità competente, dopo l'effettuazione soddisfacente di una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità mediante una procedura approvata dall'autorità competente.»

12)

Il punto M.A.710 è modificato come segue:

i)

dopo la lettera g) è inserita la lettera g bis) seguente:

«g bis)

Per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali per i quali il programma di manutenzione dell'aeromobile sia stato stabilito in conformità al punto M.A.302, lettera h), detto programma è riesaminato in concomitanza con la revisione dell'aeronavigabilità. Tale riesame è svolto dalla persona che ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità.»;

ii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

Nel caso in cui il risultato della revisione dell'aeronavigabilità sia inconcludente o dal riesame di cui al punto M.A.710, lettera g bis), risultino sull'aeromobile discrepanze collegate a lacune nel contenuto del programma di manutenzione, l'impresa provvede ad informare l'autorità competente non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'impresa individua la condizione dell'aeromobile a cui la revisione si riferisce. Il certificato della revisione dell'aeronavigabilità non è rilasciato prima della risoluzione di tutti i rilievi.»

13)

Il punto M.A.901 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il certificato di revisione dell'aeronavigabilità è rilasciato secondo quanto stabilito nell'appendice III (modulo 15a, 15b o 15c dell'AESA), al completamento di una revisione soddisfacente. Il certificato è valido per un anno;»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera l):

«l)

In caso di aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali, l'impresa di manutenzione rispondente alla parte 145 o al capo F della sezione M.A. che svolge l'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione può, se autorizzata a tal fine, svolgere la revisione dell'aeronavigabilità e rilasciare il corrispondente certificato, alle seguenti condizioni:

1.

L'impresa nomina il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)

è in possesso di un'autorizzazione a certificare per l'aeromobile corrispondente;

b)

ha almeno tre anni di esperienza in qualità di personale autorizzato a certificare;

c)

è indipendente dal processo di gestione del mantenimento della navigabilità per l'aeromobile interessato o essere complessivamente competente per il processo di gestione del mantenimento della navigabilità per l'aeromobile completo interessato;

d)

ha preso conoscenza delle parti del presente allegato (parte M) attinenti alla gestione del mantenimento della navigabilità;

e)

può dimostrare di conoscere le procedure dell'impresa di manutenzione attinenti alla revisione dell'aeronavigabilità e al rilascio del relativo certificato;

f)

è stato formalmente accettato dall'autorità competente dopo aver svolto una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità mediante una procedura approvata dall'autorità competente;

g)

ha svolto almeno una revisione dell'aeronavigabilità negli ultimi dodici mesi.

2.

La revisione dell'aeronavigabilità è svolta in concomitanza con l'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione e dalla stessa persona che determina l'esito di detta ispezione annuale. È ammesso applicare la deroga di anticipazione di cui al punto M.A.710, lettera d).

3.

La revisione dell'aeronavigabilità comprende una revisione integralmente documentata ai sensi del punto M.A.710, lettera a).

4.

La revisione dell'aeronavigabilità comprende un controllo fisico dell'aeromobile a norma del punto M.A.710, lettere b) e c).

5.

La persona che ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità rilascia un certificato di revisione dell'aeronavigabilità AESA modulo 15c, a nome dell'impresa di manutenzione, dopo aver verificato che:

a)

la revisione dell'aeronavigabilità è stata effettuata integralmente e ha avuto esito soddisfacente; e

b)

il programma di manutenzione è stato riesaminato a norma del punto M.A.710, lettera g bis); e

c)

non sono riscontrate non conformità tali da compromettere la sicurezza di volo.

6.

Una copia del certificato di revisione dell'aeronavigabilità è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato l'aeromobile, entro 10 giorni dalla data di rilascio.

7.

L'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato l'aeromobile viene informata entro 72 ore qualora l'impresa abbia stabilito l'inconcludenza della revisione dell'aeronavigabilità o se dal riesame di cui al punto M.A.901, lettera l), punto 5, lettera b), siano risultate sull'aeromobile discrepanze collegate a lacune nel contenuto del programma di manutenzione.

8.

Il manuale o la presentazione dell'impresa di manutenzione descrive tutti i seguenti elementi:

a)

la procedura di effettuazione delle revisioni dell'aeronavigabilità e di rilascio del corrispondente certificato di revisione dell'aeronavigabilità;

b)

i nominativi del personale autorizzato a certificare addetto alle revisioni dell'aeronavigabilità e al rilascio del certificato corrispondente;

c)

le procedure di riesame del programma di manutenzione.»

14)

Al punto M.A.904, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Una volta accertata la conformità dell'aeromobile ai requisiti pertinenti, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità o l'impresa di manutenzione, se del caso, trasmette allo Stato membro di registrazione una raccomandazione documentata per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.»

15)

Il punto M.B.301 è sostituito dal seguente:

«M.B.301   Programma di manutenzione

a)

Salvo nei casi in cui il proprietario abbia rilasciato una dichiarazione per il programma di manutenzione in conformità al punto M.A.302, lettera h), l'autorità competente verifica che il programma di manutenzione sia conforme al punto M.A.302.

b)

Ad eccezione dei casi in cui diversamente specificato al punto M.A.302, lettere c) e h), il programma di manutenzione ed i suoi emendamenti devono essere direttamente approvati dall'autorità competente.

c)

Nel caso di approvazione indiretta, la procedura del programma di manutenzione deve essere approvata dall'autorità competente mediante la descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

d)

Allo scopo di approvare un programma di manutenzione, secondo quanto stabilito alla lettera b) del presente punto, l'autorità competente deve avere accesso ai dati necessari specificati al punto M.A.302, lettere d), e), f) e h).»

16)

Nell'appendice II, il punto 5 è modificato come segue:

i)

il punto x) del riquadro 12 «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«x)

Per le imprese di manutenzione approvate in conformità al capo F dell'allegato I (parte M), il certificato di riammissione in servizio del componente di cui al punto M.A.613:

“Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, gli interventi individuati nel riquadro 11 e descritti nel presente riquadro sono stati effettuati in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1321/2014.”»;

ii)

il riquadro 14a è sostituito dal seguente:

«Contrassegnare la(e) casella(e) appropriata(e), indicando quali norme si applicano al lavoro completato. Se viene spuntata la casella 'altra norma specificata nel riquadro 12', le norme delle altre autorità competenti in materia di aeronavigabilità devono essere indicate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, spuntarle entrambe.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, occorre contrassegnare la casella “altra norma specificata nel riquadro 12” e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel riquadro 12. In tal caso, la dichiarazione del certificato “se non diversamente specificato nel presente riquadro” si riferisce alle seguenti situazioni:

a)

casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b)

casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato I (parte M);

c)

casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità ad un requisito diverso da quello specificato nell'allegato I (parte M). In questo caso il riquadro 12 precisa la norma nazionale specifica.

Per tutti gli interventi di manutenzione effettuati da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014, la dichiarazione del certificato “se non diversamente specificato nel riquadro 12” si riferisce ai casi seguenti:

a)

casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b)

casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato II (parte 145);

c)

casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità ad un requisito diverso da quello specificato nell'allegato II (parte 145). In questo caso il riquadro 12 precisa la norma nazionale specifica.»

17)

L'appendice III è modificata come segue:

i)

i moduli 15b AESA e 15a AESA sono sostituiti dai seguenti:

«

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»

ii)

è aggiunto il seguente modulo 15c AESA:

«

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»

18)

All'appendice IV, la tabella del punto 13 è modificata come segue:

i)

le caselle corrispondenti alla classe dell'«aeromobile» sono sostituite dalle seguenti:

«CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

BASE

LINEA

AEROMOBILI

A1 Aeroplani oltre 5 700 kg

[Abilitazione riservata alle imprese di manutenzione approvate in conformità all'allegato II (parte 145)]

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Airbus serie A320

[SÌ/NO] (*)

[SÌ/NO] (*)

A2 Aeroplani di 5 700 kg e inferiori

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: DHC-6 serie Twin Otter

Indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali)

[SÌ/NO] (*)

[SÌ/NO] (*)

A3 Elicotteri

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'elicottero e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Robinson R44

[SÌ/NO] (*)

[SÌ/NO] (*)

A4 Aeromobile diverso da A1, A2 eA3

[Indicare la categoria dell'aeromobile (aliante, aerostato, dirigibile ecc.), il fabbricante, gruppo, serie o tipologia e/o le attività di manutenzione.]

Indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali)

[SÌ/NO] (*)

[SÌ/NO] (*)»

ii)

sotto la tabella, è aggiunta la seguente nota:

«(*)

Biffare la dicitura non pertinente.»

19)

L'appendice V è sostituita dalla seguente:

«

Appendice V

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capo F

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»

20)

Nell'appendice VIII, la lettera b) è modificata come segue:

i)

è aggiunto il seguente punto 9:

«9.

fanno parte del controllo annuale o di ogni 100 ore di cui al Programma di ispezione minimo descritto al punto M.A.302, lettera i).»;

ii)

la terza frase è sostituita dalla seguente:

«I criteri da 1 a 9 non possono essere soprasseduti da istruzioni meno restrittive emesse in conformità al punto “M.A.302, lettera d), Programma di manutenzione”».



ALLEGATO II

L'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

L'indice della parte 145 è modificato come segue:

i)

è aggiunto il seguente punto 145.A.36:

«145.A.36

Registri tenuti dal personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità»

ii)

il punto 145.A.55 è sostituito dal seguente:

«145.A.55

Registrazione dei lavori di manutenzione e di revisione dell'aeronavigabilità».

2)

Il punto 145.A.30 è così modificato:

i)

alla lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, di elaborazione di programmi di manutenzione, di revisione dell'aeronavigabilità, di gestione e/o di audit di qualità secondo una procedura e in conformità agli standard concordati con l'autorità competente.»;

ii)

alla lettera j), punto 5, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«tutti i casi descritti nel presente punto devono essere comunicati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio di detta autorizzazione a certificare.»;

iii)

sono aggiunte le seguenti lettere k) e l):

«k)

Se l'impresa svolge revisioni dell'aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.901, lettera l), il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità da essa impiegato è qualificato e autorizzato in conformità al punto M.A.901, lettera l), punto 1.

l)

Se l'impresa partecipa all'elaborazione e all'approvazione del programma di manutenzione per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), essa impiega personale qualificato che può dimostrare di possedere conoscenze ed esperienza pertinenti.»

3)

È inserito il seguente punto 145.A.36:

«145.A.36   Registri tenuti dal personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità

L'impresa registra tutti i dati riguardanti il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale in questione unitamente all'oggetto dell'approvazione, quale parte della presentazione dell'impresa in conformità al punto 145.A.70, lettera a), punto 6.

L'impresa conserva questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o del rapporto di appalto o di volontariato) del personale di cui al presente punto, o dalla revoca dell'autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l'impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente punto che lascia l'azienda una copia della propria cartella informativa.

Su richiesta, il personale di cui al presente punto deve potere accedere ai propri dati personali.»

4)

Il punto 145.A.55 è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«145.A.55   Registrazione dei lavori di manutenzione e di revisione dell'aeronavigabilità»,

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L'impresa registra in modo circostanziato gli interventi di manutenzione eseguiti. L'impresa conserva perlomeno le registrazioni comprovanti la piena conformità ai requisiti per il rilascio del certificato per la riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione delle imprese di subappalto, e per il rilascio di certificati e raccomandazioni di revisione dell'aeronavigabilità.»;

iii)

alla lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'impresa conserva una copia di tutte le registrazioni dettagliate dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce. Inoltre, l'impresa conserva copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di certificati e raccomandazioni di revisione dell'aeronavigabilità per tre anni dalla data di rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell'aeromobile.»;

iv)

alla lettera c), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Se un'impresa approvata ai sensi del presente allegato (parte 145) cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente del rispettivo aeromobile o del componente, oppure andranno archiviate come specificato dall'autorità competente.»

5)

La lettera a) del punto 145.A.70 è modificata come segue:

i)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

un elenco del personale autorizzato a certificare, del personale di supporto e, se del caso, del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e del personale responsabile dell'elaborazione e della gestione del programma di manutenzione, con il rispettivo oggetto dell'approvazione, e»;

ii)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12)

le procedure e il sistema di qualità istituiti dall'impresa in conformità ai punti da 145.A.25 a 145.A.90 ed eventuali procedure ulteriori applicate a norma dell'allegato I (parte M)».

6)

Al punto 145.A.75 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f)

se specificamente autorizzata a farlo per aeromobili ELA1 non adibiti ad operazioni commerciali,

1.

svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare i rispettivi certificati di revisione dell'aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto M.A.901, lettera l); e

2.

svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare le raccomandazioni corrispondenti alle condizioni di cui ai punti M.A.901, lettera l) e M.A.904, lettera a), punto 2, e lettera b).

g)

Sviluppare il programma di manutenzione e provvedere alla sua approvazione in conformità al punto M.A.302 per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali, alle condizioni di cui al punto M.A.201, lettera e), punto ii), limitatamente alle abilitazioni per aeromobile iscritte sul certificato di omologazione.»

7)

al punto 145.A.85, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori, personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione.»

8)

l'appendice III è sostituita dalla seguente:

«

Appendice III

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato II (parte 145)

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»

ALLEGATO III

L'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

L'appendice II è sostituita dalla seguente:

«

Appendice II

Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all'allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

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»

2)

All'appendice III, i moduli 148 e 149 AESA sono sostituiti dai seguenti:

«

Appendice III

Attestati di cui all'allegato IV (parte 147) — Moduli 148 e 149 AESA

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»

7.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2015

che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Croazia ha comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, le superfici identificate in conformità dell'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 (2) che sono state restituite ad usi agricoli nell'anno civile 2014. La Croazia ha altresì comunicato il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre 2014 e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data.

(2)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione ha successivamente calcolato gli importi da aggiungere, per gli anni civili dal 2015 in poi, ai massimali nazionali riportati nell'allegato II del suddetto regolamento per finanziare il sostegno da concedere per le superfici sminate nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del suddetto regolamento. Tale incremento, aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione del 27 marzo 2015 (3) al massimale nazionale della Croazia riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, è pari a 700 000 EUR nel 2015.

(3)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione deve stabilire la percentuale da applicare a tale incremento, al fine di includere l'importo risultante nella riserva speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici sminate. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base stabilito per il 2015 e il massimale nazionale fissato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 e senza tener conto dell'incremento aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851.

(4)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri.

(5)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4 del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.

(6)

Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

(7)

In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontano al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

(8)

Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(9)

In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e in base alla percentuale massima del 2 % fissata nella medesima disposizione.

(10)

Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2015 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

(11)

Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2015, la Commissione deve fissare il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2015 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(12)

Per quanto riguarda il 2015, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2015. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2015 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla medesima data.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La percentuale di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è fissata a 43,3496 % per il 2015. Di conseguenza, l'importo da includere nella riserva speciale per lo sminamento della Croazia allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è pari a 303 447 EUR.

Articolo 2

1.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato.

2.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato.

3.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato.

4.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato.

5.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato.

6.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato.

7.   Gli importi massimi per il 2015 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato.

8.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 8).


ALLEGATO

I.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

231 512

Danimarca

565 119

Germania

3 063 113

Irlanda

828 305

Grecia

1 205 698

Spagna

2 809 785

Francia

3 577 319

Croazia

79 648

Italia

2 345 126

Lussemburgo

22 859

Malta

648

Paesi Bassi

521 770

Austria

471 284

Portogallo

279 102

Slovenia

74 803

Finlandia

267 423

Svezia

383 289

Regno Unito

2 114 466

II.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE DI CUI ALL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Bulgaria

305 708

Repubblica ceca

462 980

Estonia

75 485

Cipro

31 041

Lettonia

96 858

Lituania

159 842

Ungheria

737 469

Polonia

1 544 022

Romania

721 556

Slovacchia

247 436

III.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

48 911

Bulgaria

55 917

Germania

343 894

Francia

365 837

Croazia

18 374

Lituania

62 684

Polonia

280 424

Romania

92 345

IV.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

157 097

Bulgaria

237 273

Repubblica ceca

253 456

Danimarca

261 225

Germania

1 473 832

Estonia

34 313

Irlanda

364 501

Grecia

576 590

Spagna

1 452 797

Francia

2 190 642

Croazia

55 121

Italia

1 170 612

Cipro

15 235

Lettonia

54 313

Lituania

125 367

Lussemburgo

10 081

Ungheria

403 724

Malta

1 572

Paesi Bassi

224 795

Austria

207 920

Polonia

1 013 581

Portogallo

169 745

Romania

535 028

Slovenia

41 396

Slovacchia

131 490

Finlandia

157 000

Svezia

209 067

Regno Unito

951 997

V.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Danimarca

2 857

VI.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

9 898

Bulgaria

3 717

Repubblica ceca

1 690

Danimarca

17 415

Germania

49 128

Estonia

343

Irlanda

24 300

Grecia

38 439

Spagna

96 853

Francia

73 021

Croazia

3 675

Italia

39 020

Cipro

508

Lettonia

2 716

Lituania

7 313

Lussemburgo

504

Ungheria

2 691

Malta

21

Paesi Bassi

14 986

Austria

13 861

Polonia

33 786

Portogallo

11 316

Romania

32 000

Slovenia

1 380

Slovacchia

2 403

Finlandia

5 233

Svezia

13 938

Regno Unito

54 261

VII.   IMPORTI MASSIMI PER IL PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

10 473

Bulgaria

15 818

Repubblica ceca

16 897

Danimarca

17 415

Germania

98 255

Estonia

2 288

Irlanda

24 300

Grecia

38 439

Spagna

96 853

Francia

146 043

Croazia

3 675

Italia

78 041

Cipro

1 016

Lettonia

3 621

Lituania

8 358

Lussemburgo

672

Ungheria

26 915

Malta

105

Paesi Bassi

14 986

Austria

13 861

Polonia

67 572

Portogallo

11 316

Romania

35 669

Slovenia

2 760

Slovacchia

8 766

Finlandia

10 467

Svezia

13 938

Regno Unito

63 466

VIII.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

87 237

Bulgaria

118 636

Repubblica ceca

126 728

Danimarca

24 135

Estonia

4 237

Irlanda

3 000

Grecia

141 600

Spagna

584 919

Francia

1 095 321

Croazia

27 560

Italia

429 224

Cipro

4 000

Lettonia

27 157

Lituania

62 684

Lussemburgo

160

Ungheria

201 862

Malta

3 000

Paesi Bassi

3 500

Austria

14 554

Polonia

506 791

Portogallo

117 535

Romania

219 064

Slovenia

20 698

Slovacchia

56 970

Finlandia

104 667

Svezia

90 596

Regno Unito

52 600


7.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1090 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

20,6

MA

149,4

MK

73,7

ZZ

81,2

0709 93 10

TR

117,8

ZZ

117,8

0805 50 10

AR

108,6

BO

144,3

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

114,8

BR

103,0

CL

130,3

NZ

155,0

US

117,1

ZA

125,9

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

117,6

CL

134,8

NZ

235,1

ZA

113,5

ZZ

150,3

0809 10 00

IL

315,1

TR

245,3

ZZ

280,2

0809 29 00

TR

267,3

ZZ

267,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

7.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/40


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2014 del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 9 luglio 2014 )

A pagina 2, allegato, punto II, voce unica (come modificata dalla rettifica pubblicata nella GU L 328 del 13.11.2014, pag. 60),

anziché:

 

«Nome

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Motivi

233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.»,

leggi:

 

«Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell'inserimento nell'elenco

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.».


7.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/41


Rettifica della decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 9 luglio 2014 )

A pagina 14, allegato, punto II, voce unica (come modificata dalla rettifica pubblicata nella GU L 328 del 13.11.2014, pag. 61):

anziché:

 

Nome

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Motivi

«233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.»

leggi:

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell'inserimento nell'elenco

«233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.»