ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 175

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
4 luglio 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1077 della Commissione, del 1o luglio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Idiazabal (DOP)]

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1078 della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza acido clodronico (sotto forma di sale disodico) ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1079 della Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza esaflumuron ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1080 della Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza 4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1081 della Commissione, del 3 luglio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1082 della Commissione, del 3 luglio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1083 della Commissione, del 3 luglio 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 29 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia e che sospende la presentazione delle domande per tali titoli per il mese di luglio 2015

43

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione, del 18 febbraio 2015, recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di determinate modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [notificata con il numero C(2015) 797]  ( 1 )

45

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1085 della Commissione, del 2 luglio 2015, concernente una misura adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB. [notificata con il numero C(2015) 4428]  ( 1 )

124

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 267 del 2.10.2012 )

126

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1076 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2015

recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4, e l'articolo 64, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che in relazione a operazioni PPP, un beneficiario può essere un organismo di diritto privato di uno Stato membro («partner privato»). A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE) n. 1303/2013, il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione.

(2)

Al fine di specificare tutti gli obblighi dei partner nell'ambito di un'operazione PPP, è necessario stabilire norme aggiuntive riguardanti la sostituzione del beneficiario e le relative responsabilità.

(3)

Nel caso della sostituzione di un beneficiario nell'ambito di un'operazione PPP, finanziata dai fondi strutturali e di investimento europei, è necessario garantire che dopo la sostituzione, il nuovo socio o il nuovo organismo forniscano come minimo lo stesso servizio con lo stesso livello qualitativo previsto dal primo accordo di PPP.

(4)

Nel caso delle operazioni PPP in cui il beneficiario della sovvenzione è un organismo di diritto pubblico, l'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce le condizioni alle quali le spese sostenute e pagate da un partner privato possono essere considerate spese sostenute e pagate dal beneficiario. L'articolo 64, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede che i pagamenti per tali spese siano corrisposti in un conto di garanzia aperto a nome del beneficiario.

(5)

Occorre stabilire disposizioni di minima da inserire negli accordi di PPP necessarie sia per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 64, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, comprese le disposizioni relative alla risoluzione dell'accordo di PPP, sia per garantire una pista di controllo adeguata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Norme riguardanti la sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei

[articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 1

Condizioni aggiuntive per la sostituzione di un partner privato

La sostituzione del partner privato o dell'organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 («partner o organismo») soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive:

a)

il partner o l'organismo sono in grado di fornire come minimo il servizio con lo stesso livello qualitativo minimo previsto dal primo accordo di partenariato pubblico-privato («PPP»);

b)

il partner o l'organismo hanno accettato di assumere i diritti e le responsabilità propri di un beneficiario per quanto concerne il sostegno alle operazioni PPP a decorrere dalla data in cui l'autorità di gestione riceve la comunicazione relativa alla proposta di sostituzione.

Articolo 2

Proposta di sostituzione del partner privato

1.   Il partner o l'organismo inviano all'autorità di gestione la proposta di sostituzione del partner privato come beneficiario entro un mese dalla data della decisione di sostituzione.

2.   La proposta di cui al paragrafo 1 contiene i seguenti elementi:

a)

i termini e le condizioni dell'accordo di PPP o dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione nell'ambito della quale avviene la sostituzione;

b)

la prova dell'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento da parte del partner o dell'organismo in questione e la prova che il partner o l'organismo anzidetti si assumono e adempiono gli obblighi propri di un beneficiario di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013;

c)

la prova che il partner o l'organismo in questione hanno ricevuto una copia dell'accordo originale relativo al sostegno e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

Articolo 3

Conferma della sostituzione del partner privato

A condizione che il partner o l'organismo si assumano e adempiano tutti gli obblighi propri di un beneficiario di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e rispettino le condizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro un mese dal ricevimento della proposta di cui all'articolo 2, l'autorità di gestione:

a)

registra il partner o l'organismo come beneficiario a partire dalla data di cui all'articolo 1, lettera b), del presente regolamento;

b)

informa il partner o l'organismo circa l'importo del sostegno rimanente e disponibile a titolo dei fondi SIE.

CAPO II

Disposizioni di minima da inserire negli accordi di PPP finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei

[articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 4

Conto di garanzia

Per quanto riguarda il conto di garanzia di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accordo di PPP contiene le seguenti disposizioni:

a)

se del caso, i criteri di selezione dell'istituto finanziario presso il quale sarà aperto il conto di garanzia, compresi i requisiti riguardanti la solvibilità;

b)

le condizioni alle quali possono essere effettuati pagamenti a valere sul conto di garanzia;

c)

la possibilità o meno per l'organismo di diritto pubblico di utilizzare, in quanto beneficiario, il conto di garanzia come garanzia dell'assolvimento dei propri obblighi, o di quelli del partner privato, previsti dall'accordo di PPP;

d)

l'obbligo per i titolari del conto di garanzia di informare l'autorità di gestione, che ne faccia richiesta scritta, circa l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia;

e)

le modalità di erogazione dei fondi restanti nel conto di garanzia nel caso di chiusura del conto a seguito della risoluzione dell'accordo di PPP.

Articolo 5

Predisposizione di relazioni e pista di controllo

1.   L'accordo di PPP contiene disposizioni riguardanti l'istituzione di un sistema di predisposizione delle relazioni e conservazione dei documenti. Tale sistema prevede gli stessi obblighi in materia di predisposizione delle relazioni e di conservazione dei documenti che incombono al beneficiario che sostiene e paga le spese ammissibili a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   L'accordo di PPP prevede procedure volte a garantire l'adeguata pista di controllo di cui all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (2). Tali procedure devono in particolare consentire la riconciliazione delle spese sostenute e pagate dal partner privato per l'esecuzione dell'operazione con le spese dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).


4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1077 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Idiazabal (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Idiazabal», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 2317/1999 (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Idiazabal» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2317/1999 della Commissione, del 29 ottobre 1999, recante modifica di un elemento del disciplinare relativo alla denominazione «Idiazabal», che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 280 del 30.10.1999, pag. 66).

(4)  GU C 70 del 27.2.2015, pag. 10.


4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1078 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «acido clodronico (sotto forma di sale disodico)»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 prescrive che nell'UE il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico debba essere stabilito con un regolamento.

(2)

La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) elenca le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

L'acido clodronico (sotto forma di sale disodico) non è ancora incluso in questa tabella.

(4)

Una domanda di determinazione degli LMR per l'acido clodronico (sotto forma di sale disodico) negli equidi è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali («EMA»).

(5)

L'EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali per uso veterinario, ha ritenuto che per la tutela della salute umana non sia necessario determinare limiti massimi di residui per il clodronato disodico nelle specie equine, a condizione che tale sostanza non sia utilizzata per gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha considerato che l'estrapolazione degli LMR per l'acido clodronico (sotto forma di sale disodico) per gli equidi ad altre specie da produzione alimentare non sia opportuna, perché sulla base delle indicazioni e della modalità di azione proposte è improbabile che tale sostanza attiva possa essere utilizzata in un alimento nel caso di specie diverse dai cavalli.

(8)

È opportuno modificare di conseguenza la tabella 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 37/2010.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 2 settembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico la seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Acido clodronico (sotto forma di sale disodico)

NON PERTINENTE

Equidi

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano

Apparato muscolo-scheletrico/farmaci destinati al trattamento delle osteopatie»


4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1079 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «esaflumuron»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento.

(2)

La tabella 1 di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

L'esaflumuron non figura in detta tabella.

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR per l'esaflumuron nel pesce.

(5)

Sulla scorta del parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per l'esaflumuron nel pesce, applicabile a muscolo e pelle in proporzioni naturali.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto che, per via del metabolismo ridotto dei pesci rispetto al metabolismo delle specie mammifere e aviarie, per l'esaflumuron non sia possibile estrapolare gli LMR dal pesce ad altre specie da produzione alimentare.

(8)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la tabella 1 di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Esaflumuron

Esaflumuron

Pesce

500 μg/kg

Muscolo e pelle in proporzioni naturali

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»


4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1080 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento.

(2)

La tabella 1 di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

Il 4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico ancora non figurano in tale tabella.

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR per il 4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico in tutte le specie da produzione alimentare.

(5)

Sulla scorta del parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha stabilito che, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario determinare limiti massimi di residui per il 4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico in tutte le specie da produzione alimentare, a condizione che tale sostanza sia impiegata unicamente come conservante.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

Poiché l'EMA ha stabilito che non è necessario determinare limiti massimi di residui per il 4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico, non è possibile effettuare un'estrapolazione per questa sostanza.

(8)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la tabella 1 di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico

NON PERTINENTE

Tutte le specie da produzione alimentare

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Da impiegare unicamente come conservante

NESSUNA»


4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1081 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2015

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

In data 8 ottobre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati fogli di alluminio originari della Russia («la Russia» o «il paese interessato») mediante un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 25 agosto 2014 da AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH e Impol d.o.o. («i denunzianti») a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di fogli di alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)

In data 4 ottobre 2014 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), delle misure antidumping definitive in vigore sulle importazioni di fogli di alluminio originari del Brasile e della Repubblica popolare cinese («Cina»), mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

2.   Parti interessate

(4)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta i denunzianti, il produttore esportatore noto e le autorità russe, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.

(5)

Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6)

Le parti interessate hanno anche avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Nessuna di esse ha chiesto di essere sentita dai servizi della Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

3.   Campionamento

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori della Russia

(8)

Poiché tutta la produzione del prodotto in esame in Russia è effettuata da un gruppo di società, il gruppo Rusal, nell'avviso di apertura non è stato previsto alcun campionamento dei produttori esportatori.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite. Il campione era costituito da sei produttori dell'Unione e dalle loro società collegate, poiché all'inizio dell'inchiesta non era chiaro quale fosse la struttura interna dei gruppi riguardo alle funzioni di produzione e rivendita del prodotto in esame. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori indipendenti

(10)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(11)

Al momento dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati quattordici importatori/utilizzatori noti i quali sono stati invitati a spiegare la loro attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura.

(12)

Tre società hanno compilato il modulo di campionamento, ma si trattava di «imprese di riavvolgimento», vale a dire utilizzatori industriali che importavano il prodotto in esame per sottoporlo a un'ulteriore lavorazione e poi rivenderlo. Nessun operatore commerciale si è manifestato. Il campionamento non era pertanto giustificato.

(13)

Altre quattro società si sono manifestate, dichiarando di non importare il prodotto in esame dalla Russia o di essere «imprese di riavvolgimento». Il questionario per gli utilizzatori è stato inviato a tutte e sette le società che si sono manifestate.

Risposte al questionario e collaborazione

(14)

La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle loro società collegate, a un gruppo di produttori esportatori e ai sette utilizzatori individuati nell'Unione.

(15)

Risposte al questionario sono pervenute da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, dal gruppo di produttori esportatori (costituito da due produttori esportatori, quattro operatori commerciali collegati e otto fornitori collegati di materie prime, tutti con sede in Russia tranne due operatori commerciali, registrati a Jersey e in Svizzera) e da quattro utilizzatori. In seguito alla richiesta della Commissione, il gruppo Rusal ha inviato in una fase successiva tabelle rivedute del questionario.

Visite di verifica

(16)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione.

(17)

Poiché nel periodo in esame una delle società incluse nel campione ha prodotto quantità ridotte destinate esclusivamente all'uso vincolato non è stato ritenuto necessario effettuare una visita di verifica.

4.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(19)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («il periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

5.   Prodotto in esame

(20)

Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («rotoli di grandi dimensioni»), originari della Russia, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910) («il prodotto in esame»). Il prodotto in esame è noto comunemente come fogli di alluminio per uso domestico («AHF» — aluminium household foil).

(21)

Gli AHF sono fabbricati a partire da alluminio puro, che viene dapprima colato in nastri spessi (di uno spessore di vari mm, vale a dire fino a 1 000 volte più spessi del prodotto in esame) e poi laminato in diverse fasi fino a ottenere lo spessore desiderato. Dopo la laminazione i fogli vengono sottoposti a un procedimento termico di ricottura per essere infine presentati in bobine (rotoli).

(22)

Queste bobine di AHF sono successivamente riavvolte in rotoli più piccoli da imprese di trasformazione a valle, le cosiddette «imprese di riavvolgimento». Il prodotto così ottenuto (rotoli standard che non costituiscono il prodotto in esame) è utilizzato per imballaggi multiuso di breve durata, soprattutto per uso domestico, nella ristorazione e nel commercio al dettaglio di alimenti e fiori.

6.   Prodotto simile

(23)

Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Russia e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base nonché gli stessi impieghi d base.

(24)

In questa fase la Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

7.   Affermazioni riguardanti la definizione del prodotto

(25)

Un importatore ha affermato che gli AHF di peso uguale o inferiore a 10 kg (i cosiddetti «rotoli standard») dovrebbero rientrare nella definizione del prodotto. A suo avviso i rotoli standard e i rotoli di grandi dimensioni presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche. Lo stesso importatore ha inoltre sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping solo sui rotoli di grandi dimensioni potrebbe dar luogo a esportazioni di rotoli standard dalla Russia senza dazi antidumping.

(26)

La caratteristica fisica che differenzia i rotoli di grandi dimensioni da quelli standard è il peso. Ciò corrisponde anche al codice NC. L'industria dell'Unione quale definita al considerando 53 produce inoltre solo rotoli di grandi dimensioni e non rotoli standard. I rotoli di grandi dimensioni sono acquistati da imprese di riavvolgimento che li trasformano ulteriormente e rivendono il prodotto ai dettaglianti e agli utilizzatori finali. I rotoli di grandi dimensioni e i rotoli standard hanno pertanto caratteristiche fisiche diverse, non sono fabbricati dagli stessi produttori, non sono in concorrenza fra di loro e non sono commercializzati sugli stessi mercati.

(27)

L'affermazione secondo cui i rotoli standard dovrebbero essere inclusi nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta è stata quindi respinta.

(28)

La questione degli effetti sull'industria a valle dell'eventuale istituzione di dazi antidumping sui rotoli di grandi dimensioni è trattata nei considerando da 151 a 163 relativi all'interesse dell'Unione.

C.   DUMPING

8.   Valore normale

(29)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(30)

Su tale base le vendite totali di un produttore esportatore sono risultate non rappresentative. Per questo produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, dal momento che il prodotto simile non era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno.

(31)

Il valore normale per questo produttore esportatore che ha collaborato è stato costruito sommando le seguenti voci al costo medio di produzione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite dei tipi di prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta; e

b)

la media ponderata del margine di profitto ottenuto dal produttore esportatore sulle vendite dei tipi di prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

(32)

Per quanto riguarda l'altro produttore esportatore, si è riscontrato che le sue vendite totali sul mercato interno erano rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base (cfr. il considerando 29 sopra).

(33)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto, venduti sul mercato interno, identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha verificato se le vendite di ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione effettuate da questo altro produttore esportatore sul suo mercato interno fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha constatato che, per cinque tipi di prodotto su 14, ai tipi di prodotto esportati corrispondevano vendite rappresentative sul mercato interno.

(34)

In assenza di vendite di un particolare tipo di prodotto sul mercato interno, oppure quando tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti, il valore normale è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, come illustrato sopra al considerando 31.

(35)

La Commissione ha poi definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(36)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, nel caso in cui:

a)

il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.

(37)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.

(38)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che tali vendite erano remunerative per più del 90 % e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta dei cinque tipi di prodotto le cui vendite sul mercato interno erano rappresentative.

9.   Prezzo all'esportazione

(39)

I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione tramite un operatore commerciale collegato, RTI Ltd. («RTI»), con sede sociale a Jersey. Questo operatore acquista il prodotto in esame dai produttori attraverso due agenti collegati aventi sede a Mosca e successivamente lo rivende agli acquirenti finali attraverso un altro agente avente sede in Svizzera. Tutti e tre gli agenti collegati svolgono attività di vendita per conto dei produttori o dell'operatore commerciale collegato e sono retribuiti con il pagamento di commissioni mensili.

(40)

Il prezzo all'esportazione è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell'Unione. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita (costi di trasporto e di assicurazione, costi del credito, dazi doganali e diritti di amministrazione doganale), comprese le corrispondenti SGAV dell'operatore commerciale e un equo margine di profitto.

(41)

Per quanto concerne le SGAV, la Commissione, visti i dati presentati dal gruppo Rusal in merito alle sue vendite del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, ha preso in considerazione l'importo corrispondente alle SGAV effettive. Si tratta dell'importo che l'operatore commerciale collegato aveva già individuato e assegnato alle attività di importazione del prodotto in esame nell'Unione, secondo i propri calcoli e principi di assegnazione delle risorse. La Commissione ha inoltre verificato che non vi fosse una doppia contabilizzazione delle spese e che nell'importo non fossero inclusi eventuali costi non collegati all'importazione del prodotto in esame. L'importo delle SGAV, utilizzato dalla Commissione nella costruzione del prezzo all'esportazione attendibile, si riferiva quindi proprio ai costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita del prodotto in esame nell'Unione, come prescritto all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(42)

Quanto al profitto, quello ottenuto dall'operatore commerciale collegato è stato considerato inattendibile a causa dell'associazione con i produttori esportatori, considerato che il prezzo stesso tra questi soggetti non era attendibile. In assenza di informazioni da parte degli importatori indipendenti nel quadro della presente inchiesta, è stato utilizzato l'equo margine di profitto del 2 % utilizzato nell'inchiesta precedente riguardante lo stesso prodotto (4).

(43)

Quanto alle detrazioni relative alle SGAV e ai profitti, il gruppo Rusal ha sostenuto che l'operatore commerciale collegato (RTI) avrebbe dovuto essere trattato come un servizio esportazioni interno dei suoi produttori esportatori, trattandosi di soggetti operanti tutti come un'entità economica unica pur costituendo entità giuridiche distinte. Di qui la tesi sostenuta dal gruppo Rusal, secondo cui non si sarebbe dovuto applicare alcuna detrazione per tener conto delle SGAV e del profitto di RTI.

(44)

Si ritiene tuttavia che, quando esiste un'associazione tra il produttore esportatore e l'importatore oppure un terzo, il prezzo all'esportazione non sia attendibile e occorra costruirne uno che lo sia. Ai fini della costruzione di un prezzo all'esportazione attendibile, l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base prescrive chiaramente l'applicazione di adeguamenti in modo da tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti. Tali costi comprendono le SGAV. La ratio e la finalità degli adeguamenti sono quelle di rendere il prezzo all'esportazione attendibile. La tesi di cui sopra è stata pertanto respinta.

10.   Confronto

(45)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei due produttori esportatori che hanno collaborato a livello franco fabbrica.

(46)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(47)

Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, sono stati effettuati adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, tasse all'esportazione e commissioni. Quanto ai prezzi sul mercato interno, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto interno, imballaggio, credito, movimentazione e per le commissioni.

11.   Margine di dumping

(48)

Per i due produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto in esame corrispondente, a livello franco fabbrica, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(49)

Poiché questi due produttori esportatori che hanno collaborato sono collegati, è stato fissato un unico margine di dumping per le due società in base alla media ponderata dei margini di dumping individuali.

(50)

Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio

Gruppo Rusal: Ural Foil OJSC e OJSC Rusal Sayanal

34,0 %

(51)

Il livello di collaborazione a questo procedimento è elevato poiché l'unico produttore esistente di AHF in Russia, responsabile del 100 % delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, ha collaborato all'inchiesta. Su questa base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping individuale stabilito per la società che ha collaborato.

(52)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Gruppo Rusal

34,0 %

Tutte le altre società

34,0 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(53)

Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile veniva fabbricato da dodici produttori noti dell'Unione, che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(54)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a 47 349 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle statistiche di Eurostat, alle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle stime relative ai produttori non inclusi nel campione e fornite dai denunzianti. Come indicato al considerando 9, i produttori dell'Unione selezionati per far parte del campione rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

(55)

Il produttore esportatore ha sostenuto che non tutti i denunzianti operavano nella produzione di AHF. L'inchiesta ha al contrario dimostrato che tutti i denunzianti, così come le loro società collegate, producevano, anche se in piccole quantità, il prodotto in esame e l'affermazione di cui sopra è stata pertanto respinta.

2.   Consumo dell'Unione

(56)

I dati riguardanti la produzione, la capacità produttiva, il volume delle vendite, l'occupazione e il volume delle esportazioni dell'intera industria dell'Unione nel periodo in esame sono stati forniti dai denunzianti. Tali dati sono stati calcolati e presentati in base a un intervallo massimo e minimo e suddivisi in due categorie: produttori dell'Unione inclusi nel campione e produttori dell'Unione non inclusi nel campione. Per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha utilizzato i dati reali verificati forniti da queste società nelle loro risposte al questionario. Per i produttori dell'Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate le cifre fornite dai denunzianti. Queste stime sono state rese note affinché le parti interessate potessero formulare le loro osservazioni. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione.

(57)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale stimato delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume totale delle importazioni in base ai dati Eurostat, rettificati, ove necessario, per tenere conto dei dati verificati comunicati dal produttore esportatore e delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(58)

Poiché nel paese interessato è presente un solo produttore esportatore, per motivi di riservatezza tutti i dati che lo riguardano sono presentati sotto forma di intervalli di valori.

(59)

Il consumo dell'Unione così determinato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo di AHF dell'Unione (in tonnellate)

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Consumo dell'Unione

[71 300-82 625]

[74 152-92 540]

[84 847-108 239]

[83 421-105 760]

Indice (2011 = 100)

100

[104-112]

[119-131]

[117-128]

Fonte: Eurostat, risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(60)

Il consumo dell'Unione è cresciuto tra il 2011 e il 2013, per poi diminuire tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Complessivamente, il consumo è aumentato tra il 17 % e il 28 % durante il periodo in esame. L'aumento del consumo tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta è dovuto principalmente all'aumento delle importazioni provenienti dalla Russia e da altri paesi terzi, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono cresciute solo leggermente (cfr. il considerando 82).

3.   Importazioni dal paese interessato

Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(61)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dal paese interessato sulla base dei dati Eurostat e dei dati presentati dal produttore del paese interessato che ha collaborato.

(62)

Le importazioni nell'UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate)

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume delle importazioni dalla Russia

[19 532-26 078]

[23 243-34 422]

[27 345-39 116]

[26 368-37 812]

Indice (2011 = 100)

100

[119-132]

[140-150]

[135-145]

Quota di mercato

29 %

34 %

34 %

34 %

Fonte: Eurostat, risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(63)

Il volume delle importazioni dalla Russia è aumentato tra il 40 % e il 50 % dal 2011 fino al 2013, con un lieve calo nel periodo dell'inchiesta.

(64)

La quota di mercato corrispondente è passata dal 29 % nel 2011 al 34 % nel 2012 e si è poi mantenuta stabile sino alla fine del periodo dell'inchiesta.

Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione (undercutting) dei prezzi

(65)

La Commissione ha stabilito i prezzi medi ponderati delle importazioni sulla base dei dati Eurostat e dei dati presentati dal produttore del paese interessato che ha collaborato. L'undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione ad opera delle importazioni provenienti dal paese interessato è stato stabilito in base alle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore russo che ha collaborato e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(66)

Il prezzo medio delle importazioni di AHF dalla Russia nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellate)

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Prezzi all'importazione

[2 145-2 650]

[2 038-2 624]

[1 952-2 571]

[1 973-2 597]

Indice (2011 = 100)

100

[95-99]

[91-97]

[92-98]

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(67)

Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni di AHF dalla Russia nell'Unione è complessivamente diminuito tra il 2 % e l'8 %.

(68)

La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando: a) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dell'industria dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti a livello franco fabbrica; e b) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori russi che hanno collaborato, praticati ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.

(69)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per transazioni avvenute allo stesso stadio commerciale e con i dovuti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e indicava un margine di undercutting medio ponderato tra il 3 % e il 7 % per le importazioni dalla Russia nel mercato dell'Unione.

(70)

Pur significativo di per sé, tale undercutting dei prezzi va interpretato alla luce del fatto che i prezzi dell'industria dell'Unione, superiori ai prezzi in dumping delle importazioni dalla Russia durante il periodo dell'inchiesta, erano inferiori ai costi di produzione. Come spiegato ai considerando 177 e 179, il conseguente underselling dei prezzi provocato dai prezzi russi si situa in media attorno al 12 %.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1.   Osservazioni di carattere generale

(71)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha incluso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(72)

Come già indicato al considerando 9, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(73)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Come spiegato al considerando 56, la Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione avvalendosi delle informazioni fornite dai denunzianti, che sono state debitamente verificate per le società incluse nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione avvalendosi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(74)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di dumping.

(75)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.2.   Indicatori macroeconomici

4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(76)

Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

44 316

46 165

48 796

47 349

Indice (2011 = 100)

100

104

110

107

Capacità produttiva (in tonnellate)

54 777

54 485

59 186

61 496

Indice (2011 = 100)

100

99

108

112

Utilizzo degli impianti

81 %

85 %

82 %

77 %

Indice (2011 = 100)

100

105

102

95

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(77)

La produzione non è stata lineare durante il periodo in esame: è cresciuta tra il 2011 e il 2013, per poi diminuire tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. In generale il volume della produzione è aumentato del 7 % durante il periodo in esame.

(78)

La capacità produttiva è aumentata del 12 % nel periodo in esame.

(79)

Poiché l'aumento della capacità produttiva è stato superiore a quello del volume della produzione, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 5 % nel periodo in esame.

(80)

Il produttore esportatore ha affermato che tutti i produttori di AHF sono in grado di produrre anche un altro tipo di fogli di alluminio, vale a dire fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF» — aluminium converter foil), e utilizzavano gli stessi macchinari per la produzione di entrambi i tipi di fogli. In base a ciò egli sosteneva che i dati dell'industria dell'Unione riguardanti la capacità e l'utilizzo degli impianti relativamente agli AHF sarebbero stati falsati.

(81)

Anche se è vero che numerosi produttori dell'Unione fabbricavano entrambi i tipi di fogli di alluminio, dall'inchiesta è emerso che il maggiore produttore dell'Unione incluso nel campione si dedicava unicamente alla produzione di AHF. Per quanto riguarda gli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione, i dati sulla capacità produttiva e sull'utilizzo degli impianti sono stati ricavati da dati reali: il fatto che tali produttori fabbricassero anche ACF non incide quindi sui dati relativi alla capacità produttiva totale e all'utilizzo degli impianti dichiarati per gli AHF. Dall'inchiesta è infine emerso che, per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, il rapporto tra la produzione dei due tipi di fogli si manteneva stabile. L'argomentazione è stata quindi respinta in questa fase.

4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(82)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato sul mercato dell'Unione

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume delle vendite (in tonnellate)

[41 007-45 870]

[41 007-49 081]

[42 647-52 292]

[41 827-50 457]

Indice (2011 = 100)

100

[100-107]

[104-114]

[102-110]

Quota di mercato

55 %

53 %

49 %

47 %

Fonte: risposte al questionario, Eurostat e informazioni fornite dai denunzianti

(83)

Il volume delle vendite di AHF è leggermente aumentato nel periodo in esame, con un incremento più pronunciato dal 2011 al 2013 (tra il 4 % e il 14 %). Nel periodo dell'inchiesta il volume delle vendite è diminuito. Nel complesso il volume delle vendite è aumentato tra il 2 % e il 10 % durante il periodo in esame. L'aumento dei volumi delle vendite, considerato insieme all'incremento parallelo del consumo e alla crescita delle importazioni tra gli altri dalla Russia, ha comportato però una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione, passata dal 55 % nel 2011 al 47 % nel periodo dell'inchiesta, corrispondente a un calo di 8 punti percentuali nel periodo in esame. La diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione ha coinciso con l'aumento della quota di mercato delle importazioni russe, come spiegato al considerando 64.

4.2.3.   Crescita

(84)

Se il consumo dell'Unione è aumentato tra il 17 % e il 28 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato tra il 2 % e il 10 %, il che ha comportato una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali.

4.2.4.   Occupazione e produttività

(85)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Numero di addetti

769

787

758

781

Indice (2011 = 100)

100

102

99

102

Produttività (tonnellate/addetto)

58

59

64

61

Indice (2011 = 100)

100

102

112

105

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(86)

L'occupazione nell'industria dell'Unione ha registrato un andamento oscillante nel periodo in esame, con un leggero aumento complessivo del 2 %.

(87)

Tra il 2011 e il 2013 la produttività è cresciuta perché la produzione è aumentata in misura maggiore rispetto all'occupazione, come indicato nella tabella 4 del considerando 77. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta la produttività è diminuita del 7 %, pur mantenendosi superiore al livello registrato all'inizio del periodo in esame nel 2011.

4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(88)

Il margine di dumping è notevolmente superiore al livello de minimis. L'entità del margine di dumping effettivo incide in modo considerevole sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(89)

L'industria dell'Unione era ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping sotto forma di importazioni dello stesso prodotto originario della Cina, del Brasile e dell'Armenia. Le misure relative alla situazione di cui sopra sono attualmente oggetto di un'inchiesta parallela di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, come indicato nel considerando 3.

4.3.   Indicatori microeconomici

4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(90)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi medi di vendita

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

2 932

2 714

2 705

2 597

Indice (2011 = 100)

100

93

92

89

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

2 995

2 794

2 699

2 651

Indice (2011 = 100)

100

93

90

89

Fonte: risposte al questionario

(91)

Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito in modo costante, complessivamente dell'11 %.

(92)

Malgrado tale diminuzione, il costo unitario di produzione si è mantenuto al di sopra del prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione e quest'ultima è stata in grado di coprire i propri costi di produzione con il prezzo di vendita solo nel 2013. L'industria dell'Unione non ha potuto infatti aumentare il proprio prezzo di vendita a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia.

(93)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'andamento del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione aveva seguito quello del prezzo dell'alluminio alla borsa metalli di Londra e che i prezzi delle importazioni russe non avevano quindi avuto alcuna incidenza. Secondo tali parti non si poteva dunque ritenere che i prezzi delle importazioni russe fossero all'origine dell'undercutting nei confronti dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Dall'inchiesta è emerso che il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione ha seguito lo stesso andamento dei prezzi \dell'alluminio alla borsa metalli di Londra. Ciò non modifica tuttavia il fatto che i prezzi delle importazioni russe erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ed esercitavano una pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, il che non ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi di vendita a un livello che le avrebbe consentito di coprire il costo di produzione. L'argomentazione va quindi respinta.

4.3.2.   Costo del lavoro

(94)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per addetto

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

21 692

22 207

20 603

20 594

Indice (2011 = 100)

100

102

95

95

Fonte: risposte al questionario

(95)

Tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta il costo medio del lavoro per addetto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è calato del 5 %. Il costo del lavoro è dapprima aumentato del 2 % tra il 2011 e il 2012, per poi diminuire tra il 2012 e il 2013, mantenendosi stabile durante il periodo dell'inchiesta.

4.3.3.   Scorte

(96)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Scorte finali

1 931

1 999

2 133

2 085

Indice (2011 = 100)

100

104

110

108

Scorte finali come percentuale della produzione

5 %

5 %

5 %

5 %

Indice (2011 = 100)

100

100

100

100

Fonte: risposte al questionario

(97)

Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione, dato che la produzione e le vendite si basano principalmente su ordini e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate. L'andamento delle scorte è indicato pertanto solo a titolo informativo.

(98)

Le scorte finali sono aumentate complessivamente dell'8 % nel periodo in esame. Le scorte sono aumentate del 10 % dal 2011 al 2013, mentre dal 2013 alla fine del periodo dell'inchiesta sono leggermente diminuite. Le scorte finali come percentuale della produzione sono rimaste stabili per tutto il periodo in esame.

4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(99)

Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 2,2 %

– 2,9 %

0,2 %

– 2,1 %

Indice (2011 = 100)

100

65

209

104

Flusso di cassa (EUR)

1 505 960

2 909 820

3 365 140

1 962 349

Indice (2011 = 100)

100

193

223

130

Investimenti (EUR)

3 271 904

5 404 990

4 288 862

4 816 442

Indice (2011 = 100)

100

165

131

147

Utile sul capitale investito

– 4 %

– 5 %

0 %

– 3 %

Indice (2011 = 100)

100

60

209

108

Fonte: risposte al questionario

(100)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione era in perdita, tranne nel 2013, quando ha realizzato un margine di profitto leggermente al di sopra del punto di pareggio. La redditività è diminuita tra il 2011 e il 2012, è aumentata nel 2013 ed è poi calata ancora una volta nel periodo dell'inchiesta, quando ha raggiunto un livello simile a quello del 2011. Nel complesso la redditività è aumentata del 4 % nel periodo in esame (pari ad un aumento di 0,1 punti percentuali) e questo non ha consentito all'industria dell'Unione di realizzare profitti nel periodo dell'inchiesta. Tale sviluppo è stato dovuto principalmente alla pressione sui prezzi delle importazioni dalla Russia, che sono entrate nell'Unione a prezzi di dumping inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e non hanno permesso a quest'ultima di accrescere i propri prezzi di vendita in modo da coprire i costi di produzione.

(101)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha oscillato durante il periodo in esame, con una tendenza all'aumento. Complessivamente il flusso di cassa netto ha registrato un incremento del 30 % nel periodo in esame. Va tuttavia osservato che, rispetto al fatturato totale del prodotto in esame, il suo livello si è mantenuto basso in valori assoluti.

(102)

Gli investimenti sono cresciuti del 47 % durante il periodo in esame. Sono aumentati del 65 % dal 2011 al 2012, per poi diminuire nel corso del 2013 ed aumentare nuovamente nel periodo dell'inchiesta. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per nuovi macchinari e, rispetto al fatturato totale, sono rimasti a livelli modesti durante il periodo dell'inchiesta.

(103)

L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo a partire dal 2011 (tranne nel 2013 dove è stato pari allo 0 %), rispecchiando l'andamento della redditività. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è aumentato leggermente (dell'8 %) durante il periodo in esame.

(104)

Per quanto concerne la capacità di ottenere capitale, il deterioramento della capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di generare liquidità per il prodotto simile ha indebolito la loro situazione finanziaria, riducendo i fondi generati internamente. Dall'inchiesta è emerso che, in generale, la capacità di ottenere capitale è peggiorata durante il periodo in esame.

5.   Conclusione relativa al pregiudizio

(105)

Alcuni dei principali indicatori del pregiudizio hanno riportato un andamento negativo. Per quanto riguarda la redditività, l'industria è stata in perdita per quasi tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2013, quando ha raggiunto un livello di poco superiore al punto di pareggio. Nel periodo dell'inchiesta il profitto dell'industria dell'Unione è stato negativo (– 2,1 %). Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono diminuiti dell'11 %. Il costo unitario, diminuito anch'esso dell'11 %, è rimasto più elevato del prezzo medio di vendita durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2013. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 8 punti percentuali, passando dal 55 % nel 2011 al 47 % nel periodo dell'inchiesta.

(106)

Alcuni indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento positivo durante il periodo in esame. Il volume della produzione è aumentato del 7 % e la capacità produttiva del 12 % nel periodo in esame. Tali aumenti non hanno tuttavia raggiunto i livelli dell'incremento del consumo, che è stato di gran lunga superiore, compreso tra il 17 % e il 28 % nel periodo in esame. Il volume delle vendite è aumentato tra il 2 % e il 10 % durante il periodo in esame. In un mercato caratterizzato da un consumo in crescita, ciò non si è però tradotto in un aumento della quota di mercato, ma al contrario in una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali. Gli investimenti sono aumentati del 47 % nel periodo in esame. Essi hanno riguardato nuovi macchinari e sono rimasti a livelli piuttosto modesti durante il periodo dell'inchiesta. Analogamente, il flusso di cassa è aumentato del 30 % nel periodo in esame, ma si è mantenuto a livelli piuttosto bassi. Tali andamenti positivi non precludono quindi l'esistenza di un pregiudizio.

(107)

Le autorità russe hanno affermato che, in base all'analisi dei documenti finanziari dei denunzianti disponibili al pubblico, non vi sarebbe alcun pregiudizio notevole. Tale affermazione è contraddetta dai risultati dell'inchiesta, fondata su dati dell'industria dell'Unione relativi alla produzione di AHF reali e verificati. In effetti, poiché alcuni produttori dell'Unione non producevano solo AHF, i documenti finanziari disponibili al pubblico non possono rivelare la reale situazione dell'industria dell'Unione relativamente agli AHF. Le conclusioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non dovrebbero quindi basarsi sui documenti finanziari disponibili al pubblico, ma sulle informazioni maggiormente dettagliate e verificate emerse dall'inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(108)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

(109)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono:

a)

effetti delle importazioni da altri paesi terzi

b)

andamento del consumo dell'Unione

c)

risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni

d)

attività dell'industria dell'Unione nel mercato dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»)

e)

costo delle materie prime

1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(110)

Per stabilire l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di AHF originari della Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell'inchiesta e in quale misura queste hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(111)

L'inchiesta ha dimostrato che nel periodo in esame il volume delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Russia è aumentato del 35 % — 45 %, il che ha comportato un aumento della quota di mercato di circa 5 punti percentuali nello stesso periodo. Tale aumento ha coinciso con una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali da parte dell'industria dell'Unione.

(112)

Parallelamente i prezzi delle importazioni russe hanno esercitato una pressione sui prezzi praticati sul mercato dell'Unione: sono diminuiti del 2 % — 8 % durante il periodo in esame e sono risultati in media inferiori del 3 % — 7 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, che era in perdita, causando un margine di underselling del 12 % circa. Pur significativo di per sé, questo undercutting dei prezzi va interpretato alla luce del fatto che i prezzi praticati dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta erano prevalentemente inferiori ai costi di produzione. L'industria dell'Unione ha dovuto diminuire i propri prezzi nel periodo in esame per evitare ulteriori perdite di quota di mercato.

(113)

Malgrado ciò le importazioni russe hanno in larga misura ripreso le quote di mercato delle importazioni cinesi e brasiliane dopo l'istituzione di misure nei confronti di questi paesi e l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping da parte di tali paesi. Ciò ha determinato le perdite dell'industria dell'Unione dal 2011 fino al periodo dell'inchiesta, ad eccezione del 2013, quando la redditività è stata leggermente positiva, anche se sempre inferiore al profitto di riferimento del 5 % (cfr. considerando 176 e 177).

(114)

Il produttore esportatore ha sostenuto che l'aumento delle importazioni dalla Russia è dovuto all'istituzione delle misure contro la Cina, il Brasile e l'Armenia, le quali hanno garantito un maggiore accesso al mercato dell'Unione ad altri paesi terzi, fra cui la Russia.

(115)

Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni russe hanno effettivamente sostituito in larga misura le quote di mercato cinesi e brasiliane nell'Unione. Le importazioni russe sono però state effettuate a prezzi di dumping, inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, e hanno coinciso con un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Alla luce di quanto precede è possibile stabilire un chiaro nesso causale tra le importazioni dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e il fatto che le importazioni dalla Russia siano o meno aumentate solo a causa delle misure antidumping istituite sulle importazioni da altri paesi terzi è irrilevante. L'argomentazione è stata pertanto respinta in questa fase. In ogni caso, anche se l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dalla Cina, dal Brasile e dall'Armenia avesse avuto un impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, si tratterebbe solamente di una causa indiretta che non potrebbe essere considerata come uno degli «altri fattori» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Dall'inchiesta è emerso che sono le importazioni oggetto di dumping dalla Russia a causare il pregiudizio. Tale interpretazione è coerente con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-638/11 P del 14 novembre 2013, Consiglio dell'Unione europea/Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

(116)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso in questa fase che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione ha coinciso con l'aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping originarie della Russia e che le importazioni dalla Russia sono state determinanti per la mancata ripresa dell'industria dell'Unione e il notevole pregiudizio da essa subito nel periodo dell'inchiesta.

2.   Effetti di altri fattori

2.1.   Effetti delle importazioni da altri paesi terzi

(117)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da altri paesi terzi

Paese

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Cina

Volume (in tonnellate)

[2 843-3 205]

[967-1 378]

[1 137-1 603]

[1 222-1 699]

Indice (2011 = 100)

100

[34-43]

[40-50]

[43-53]

Quota di mercato

4 %

1 %

1 %

2 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 251

2 417

2 306

2 131

Indice (2011 = 100)

100

107

102

95

Turchia

Volume (in tonnellate)

[5 120-6 100]

[8 090-10 553]

[11 213-14 213]

[11 520-14 579]

Indice (2011 = 100)

100

[158-173]

[219-233]

[225-239]

Quota di mercato

7 %

11 %

13 %

13 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 950

2 743

2 710

2 571

Indice (2011 = 100)

100

93

92

87

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

[3 100-3 750]

[279-750]

[1 891-3 000]

[3 162-4 313]

Indice (2011 = 100)

100

[9-20]

[61-80]

[102-115]

Quota di mercato

4 %

1 %

2 %

4 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 878

2 830

2 687

2 406

Indice (2011 = 100)

100

98

93

84

Totale delle importazioni

Volume (in tonnellate)

[31 200-38 900]

[33 696-45 513]

[42 120-58 325]

[42 744-60 684]

Indice (2011 = 100)

100

[108-117]

[135-150]

[137-156]

Quota di mercato

45 %

47 %

51 %

53 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 512

2 452

2 399

2 360

Indice (2011 = 100)

100

98

95

94

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(118)

Le importazioni dalla Cina e dal Brasile sono attualmente soggette a dazi antidumping. In tutto il periodo in esame non vi sono state importazioni dal Brasile. I volumi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti tra il 47 % e il 57 %, con una corrispondente diminuzione della quota di mercato, passata dal 4 % al 2 % (pari a un calo di 2 punti percentuali) durante il periodo in esame. Sia i volumi delle importazioni sia la quota di mercato sono rimasti a livelli modesti durante l'intero periodo in esame. Nello stesso periodo i prezzi cinesi sono diminuiti del 5 %. Va osservato che il 75 % circa del totale delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta è entrato nel mercato dell'Unione nel quadro del regime di perfezionamento attivo, pertanto senza l'applicazione di dazi antidumping. Queste importazioni, corrispondenti a una quota di mercato superiore all'1 %, erano in concorrenza diretta con le vendite dell'industria dell'Unione e inferiori ai prezzi dell'Unione del 13 % circa.

(119)

Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati tra il 125 % e il 139 % e la loro quota di mercato è passata dal 7 % circa al 13 %. I prezzi delle importazioni turche sono diminuiti del 13 % nel periodo in esame, ma sono rimasti al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, tra cui la Russia e la Cina, ed erano a livelli simili a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(120)

Complessivamente, le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate tra il 2 % e il 15 %, ma mentre il consumo dell'Unione era in crescita la loro quota di mercato totale è passata dal 4 % nel 2011 al 2 % circa nel 2013, per poi raggiungere il 4 % alla fine del periodo dell'inchiesta. I relativi prezzi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, con la sola eccezione del 2012.

(121)

Sulla base di quanto precede, si può ritenere che le importazioni dalla Cina, anche a livelli bassi, abbiano contribuito in parte al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione senza tuttavia interrompere il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Si ritiene inoltre che le importazioni dalla Turchia potrebbero avere contribuito parzialmente al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma che non abbiano interrotto il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, tenuto conto dei loro volumi modesti e dei prezzi più elevati rispetto alle esportazioni russe.

(122)

Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione avrebbe dovuto essere attribuito alle importazioni dalla Turchia e dalla Corea del Sud. Per quanto riguarda la Turchia, è stato concluso che le importazioni da tale paese potrebbero avere contribuito parzialmente al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma che esse non hanno interrotto il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Per quanto riguarda la Corea del Sud, la parte interessata di cui sopra ha affermato che le importazioni erano effettuate nel quadro del regime introdotto dall'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud, entrato in vigore nel 2011 (5). Le importazioni dalla Corea del Sud sono state quasi inesistenti durante tutto il periodo in esame. Su tale base, le argomentazioni sono state respinte in questa fase.

2.2.   Andamento del consumo dell'Unione

(123)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato un aumento significativo compreso tra il 17 % e il 28 %. Tale aumento è principalmente riconducibile all'incremento delle importazioni dal momento che i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati solo in misura modesta nel periodo in esame, con una perdita di quota di mercato di circa 8 punti percentuali. Parallelamente le importazioni russe sono state in grado di guadagnare circa 5 punti percentuali di quota di mercato. Sulla scorta di quanto precede si è concluso che l'andamento del consumo non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(124)

Il produttore esportatore ha negato che vi sia un aumento sostanziale delle importazioni dalla Russia e che tali importazioni abbiano effetti pregiudizievoli; a suo avviso le importazioni russe hanno semplicemente seguito l'andamento del consumo, mentre l'industria dell'Unione ha aumentato le sue vendita di ACF a scapito degli AHF.

(125)

Come spiegato al considerando 132, l'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione avrebbe aumentato le proprie vendite di ACF a scapito delle vendite di AHF non è stata confermata nel corso dell'inchiesta ed è stata pertanto respinta. L'inchiesta ha stabilito un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia che hanno esercitato una pressione sui prezzi del mercato dell'Unione. Da questo punto di vista, il fatto che le importazioni russe abbiano seguito l'andamento del consumo è stato ritenuto irrilevante. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

2.3.   Risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni

(126)

Il produttore esportatore ha sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione fosse stato causato dagli scarsi risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni.

(127)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 14

Risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta

Volume delle esportazioni

813

1 351

1 159

1 182

Indice (2011 = 100)

100

166

143

145

Prezzo unitario medio (EUR/tonnellata)

3 061

2 810

2 897

2 806

Indice (2011 = 100)

100

92

95

92

Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dai denunzianti

(128)

L'inchiesta ha rivelato che le esportazioni dell'industria dell'Unione ad altri paesi terzi, benché aumentate nel periodo in esame, sono rimaste a livelli modesti rispetto alle sue vendite sul mercato dell'Unione. Dall'inchiesta è inoltre emerso che, per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, i prezzi delle esportazioni erano più elevati del prezzo medio unitario di vendita nell'Unione e riuscivano a coprire i costi di produzione. La redditività dell'industria dell'Unione di cui al considerando 99 si riferisce inoltre esclusivamente alle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione, l'eventuale impatto delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione ad altri paesi terzi non è stato pertanto preso in considerazione nella presente analisi. L'argomentazione è stata quindi respinta.

2.4.   Attività dell'industria dell'Unione sul mercato dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»)

(129)

Un certo numero di produttori dell'Unione produceva sia AHF sia ACF. Gli ACF sono un prodotto differente che è usato in applicazioni diverse rispetto agli AHF. Entrambi i tipi di prodotto, come indicato al considerando 80, sono tuttavia prodotti utilizzando gli stessi impianti di fabbricazione e le stesse attrezzature. Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione aveva aumentato la produzione e la vendita di ACF, maggiormente lucrativi, a scapito degli AHF e che la perdita di volume delle vendite e di quota di mercato degli AHF sarebbe stata provocata da questo cambiamento e non dall'aumento delle importazioni di AHF dalla Russia.

(130)

Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era dovuto all'andamento negativo del mercato degli ACF. A tale proposito l'industria dell'Unione aveva affermato di subire un pregiudizio da parte delle importazioni di tale prodotto dalla Cina e la Commissione aveva aperto un procedimento antidumping nel dicembre 2014 (6).

(131)

L'inchiesta ha dimostrato che, sebbene in parte coincidenti, i produttori dell'Unione di ACF e di AHF non erano identici. Il maggiore produttore dell'Unione di AHF incluso nel campione nel quadro dell'attuale inchiesta produceva esclusivamente AHF, mentre gli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione producevano e vendevano AHF e ACF secondo un rapporto mantenutosi relativamente stabile durante il periodo in esame. L'inchiesta non ha quindi confermato le affermazioni secondo le quali l'industria dell'Unione sarebbe passata dalla produzione di AHF a quella di ACF. L'inchiesta ha anche dimostrato che i produttori dell'Unione che fabbricano sia AHF che ACF non potevano passare facilmente da un prodotto all'altro in quanto, per massimizzare l'efficienza, è necessario produrre determinati quantitativi di entrambi i prodotti.

(132)

Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni cinesi di ACF avevano avuto un impatto sulla situazione complessiva dell'industria dell'Unione, causando il pregiudizio notevole subito dall'industria di AHF dell'Unione. Il quadro relativo al pregiudizio analizzato nei considerando da 71 a 107 e le conclusioni di cui al considerando 108 sul pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione si riferiscono però esclusivamente alla produzione e alle vendite di AHF. L'eventuale impatto di un presunto pregiudizio riguardante la produzione e la vendita di ACF subito dai produttori dell'Unione che fabbricano entrambi i tipi di prodotto non trova quindi riscontro nel quadro del pregiudizio presentato sopra. Tale argomentazione è stata quindi respinta in questa fase.

2.5.   Prezzi delle materie prime

(133)

L'alluminio è la principale materia prima per la fabbricazione degli AHF e ha rappresentato circa il 75 % del costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(134)

Il produttore esportatore ha sostenuto che l'industria dell'Unione presentava uno svantaggio in quanto, non essendo integrata verticalmente, doveva comprare l'alluminio. A suo avviso i livelli del prezzo dell'alluminio nell'Unione sono inoltre più elevati a causa dei dazi doganali in vigore sull'alluminio greggio, compresi tra il 3 % e il 6 %, e questo determinerebbe un incremento del premio intra-UE per il metallo, che fa parte del prezzo del metallo e, di conseguenza, di quello dell'alluminio.

(135)

Il riferimento mondiale per il prezzo dell'alluminio primario è la sua quotazione alla borsa dei metalli di Londra («LME» — London's Metal Exchange). I premi sono una maggiorazione che si aggiunge ai prezzi in contanti dell'LME, che insieme costituiscono il prezzo onnicomprensivo pagato ai fonditori o agli operatori commerciali per ottenere l'alluminio. Nel periodo in esame i prezzi dell'LME sono diminuiti di oltre il 20 % e nello stesso periodo il premio è più che raddoppiato. Considerando tuttavia come costo totale dell'alluminio il prezzo dell'LME maggiorato del premio, il costo è calato dell'11 % circa nel periodo in esame.

(136)

L'inchiesta ha mostrato che l'industria dell'Unione e il produttore esportatore russo hanno sostenuto costi analoghi per l'approvvigionamento della materia prima per la fabbricazione di AHF, dato che i prezzi di mercato di tale materia prima sono direttamente legati all'LME sia sul mercato russo che su quello dell'Unione. Le affermazioni di cui al considerando 134 vanno quindi respinte. Mentre i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i prezzi delle importazioni di AHF dalla Russia erano in calo, in linea con l'andamento del prezzi dell'alluminio quotato all'LME, l'inchiesta ha stabilito che i prezzi delle importazioni russe di AHF sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, con un undercutting compreso fra il 3 % e il 7 % nel periodo dell'inchiesta. Come già indicato al considerando 92, l'inchiesta ha dimostrato che i prezzi di vendita degli AHF dell'industria dell'Unione non erano in grado di coprire il costo unitario di produzione, pur in calo, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. L'argomentazione è stata quindi respinta in questa fase.

3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(137)

L'analisi precedente indica un aumento importante del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della Russia nel periodo in esame e una concomitante diminuzione dei prezzi all'importazione nello stesso periodo.

(138)

Tale aumento della quota di mercato ha coinciso con un calo significativo della quota di mercato dell'industria dell'Unione. La pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sul mercato dell'Unione non ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare i suoi prezzi di vendita a livelli remunerativi, malgrado la diminuzione del suo costo di produzione unitario, e questo ha comportato perdite per l'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata così in grado di riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping connesse alle importazioni dal Brasile, dalla Cina e dall'Armenia e ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta.

(139)

La Commissione ha distinto e separato dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, quali l'effetto delle importazioni da altri paesi terzi, l'andamento del consumo dell'Unione, i risultati dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni, l'attività dell'industria dell'Unione nel mercato degli ACF e il costo della materia prima.

(140)

Dall'analisi di tutti questi altri fattori è emerso che le importazioni dalla Turchia e dalla Cina possono in particolare aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, tenuto conto dei prezzi più elevati e del volume più ridotto delle importazioni dalla Turchia rispetto a quelle dalla Russia come pure dei livelli modesti delle importazioni dalla Cina, si è concluso che tali fattori non potevano rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(141)

In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso in questa fase che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno inficiato il nesso di causalità. Il pregiudizio consiste principalmente in perdite finanziarie e nella perdita di quota di mercato sul mercato dell'Unione.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(142)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse ritenere manifestamente contrario all'interesse dell'Unione adottare misure in questo caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli operatori commerciali, degli importatori e degli utilizzatori.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(143)

L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione non si era pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e aveva subito un pregiudizio notevole dovuto alle importazioni in dumping dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta. I principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo, in particolare la quota di mercato e la redditività.

(144)

A seguito dell'istituzione di misure, i prezzi all'importazione dovrebbero aumentare e l'industria dell'Unione dovrebbe potersi sottrarre alla pressione sui prezzi attualmente esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. L'industria dell'Unione dovrebbe quindi essere in grado di aumentare i propri prezzi in modo da coprire i propri costi di produzione e da raggiungere gradualmente livelli remunerativi. L'industria dell'Unione potrà inoltre accrescere il volume delle sue vendite e la sua quota di mercato sul mercato dell'Unione.

(145)

In mancanza di misure è assai probabile che la situazione dell'industria dell'Unione si aggravi ulteriormente, tenuto conto soprattutto delle perdite subite durante il periodo dell'inchiesta e della continua pressione prevista sui prezzi, esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia. Si verificheranno ulteriori perdite della quota di mercato dell'industria dell'Unione in quanto i suoi clienti passeranno probabilmente, in modo graduale, alle importazioni a basso prezzo dalla Russia. La pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping impedirà inoltre all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi, in quanto essa sarà costretta ad uniformarsi ai bassi livelli di prezzo delle importazioni russe. In uno scenario di questo tipo l'industria dell'Unione continuerà a subire perdite significative.

(146)

Il produttore esportatore ha affermato che, senza la concorrenza della Russia, l'industria dell'Unione diventerà probabilmente meno efficiente e perderà la sua competitività sul mercato mondiale. A suo avviso, l'istituzione di misure antidumping comporterebbe inoltre una distorsione di tale mercato.

(147)

In primo luogo, le misure antidumping dovrebbero unicamente ristabilire condizioni di parità nell'Unione, senza impedire l'ingresso delle importazioni russe sul mercato dell'Unione a prezzi equi. In secondo luogo, il produttore esportatore non ha spiegato in quale misura i dazi antidumping falserebbero la concorrenza a livello mondiale né quale sarebbe l'entità del loro impatto sull'efficienza dell'industria dell'Unione. Tali affermazioni non erano pertanto suffragate da elementi sufficienti. L'inchiesta ha al contrario dimostrato che l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi di vendita e la redditività, come pure il volume delle vendite sul mercato dell'Unione. Queste argomentazioni sono state quindi respinte in questa fase.

(148)

Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la domanda di AHF è molto elastica e che, in caso di istituzione di misure, molti consumatori potrebbero rivolgersi a prodotti alternativi, come i fogli di polietilene per uso domestico; le misure comporterebbero quindi una perdita del volume delle vendite dell'industria dell'Unione e non un suo aumento. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che, date le caratteristiche specifiche degli AHF, come la resistenza al calore e la protezione dalla luce, è molto difficile sostituire questi fogli di alluminio con imballaggi alternativi. L'argomentazione è stata quindi respinta in questa fase.

(149)

Si è concluso pertanto in questa fase che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(150)

Nessuna società attiva nel commercio (importazione e rivendita) di AHF si è manifestata dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura. Dall'inchiesta è in effetti emerso che l'industria dell'Unione e il produttore esportatore vendevano AHF prevalentemente direttamente agli utilizzatori. Per questi motivi nulla indica che l'istituzione di misure avrebbe un effetto negativo sulla situazione degli importatori/operatori commerciali.

4.   Interesse degli utilizzatori

(151)

Gli utilizzatori nell'Unione sono imprese di riavvolgimento la cui attività consiste nel commercio di materiali di confezionamento (fogli di alluminio, ma anche carta e plastica) dopo aver riavvolto gli AHF in rotoli di piccole dimensioni («rotoli standard») e averli reimballati per la vendita a clienti industriali e dettaglianti. Sette società si sono manifestate e hanno ricevuto il questionario. Quattro società hanno collaborato al procedimento inviando le risposte al questionario. Tre società che hanno collaborato sono state oggetto di verifiche in loco.

(152)

Dall'inchiesta è emerso che gli AHF sono la principale materia prima delle imprese di riavvolgimento, corrispondente all'80 % circa del loro costo totale di fabbricazione.

(153)

Nel periodo dell'inchiesta gli utilizzatori che hanno collaborato disponevano di tre fonti principali di approvvigionamento di AHF: l'industria dell'Unione, la Turchia e la Russia. Tre utilizzatori che hanno collaborato acquistavano AHF soprattutto dall'industria dell'Unione e li importavano in misura più ridotta; uno di questi tre utilizzatori non importava AHF dalla Russia, ma solo dalla Turchia. Il quarto utilizzatore che ha collaborato acquistava AHF principalmente dalla Russia e si riforniva di quantitativi più modesti dall'industria dell'Unione. Tutte le società che hanno collaborato importavano AHF anche dalla Turchia.

(154)

Poiché le imprese di riavvolgimento forniscono un'ampia gamma di prodotti di imballaggio, per le tre società che hanno collaborato che acquistavano il prodotto in esame dalla Russia l'attività riguardante gli AHF rappresentava tra meno di un sesto e al massimo un quarto della loro attività totale. Per la società che non acquistava il prodotto in esame dalla Russia l'attività riguardante gli AHF rappresentava meno di un terzo della sua attività totale.

(155)

Durante il periodo dell'inchiesta tutte le società che hanno collaborato sono risultate nel complesso redditizie. Una società non è stata però in grado di attribuire con precisione le proprie SGAV all'attività riguardante gli AHF e non è stato quindi possibile trarre conclusioni chiare in merito alla redditività di tale società.

(156)

Dall'inchiesta è inoltre emerso che esistono più fonti di approvvigionamento e che le imprese di riavvolgimento sono pronte a cambiare, se necessario, la propria fonte di approvvigionamento (cfr. considerando da 165 a 168).

(157)

Le imprese di riavvolgimento possono inoltre trasferire il dazio antidumping sui propri acquirenti, soprattutto se i prezzi della principale materia prima continuano a calare in linea con la tendenza al ribasso osservata durante il periodo in esame.

(158)

In base a ciò, per quanto non si possa escludere che l'istituzione di misure nei confronti della Russia possa avere ripercussioni negative sulla redditività delle imprese di riavvolgimento, la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento, la possibilità di trasferire il dazio sugli acquirenti e, in alcuni casi, i margini elevati di redditività sembrano indicare che l'effetto possibile delle misure su tali imprese sarebbe limitato.

(159)

Il produttore esportatore ha sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping danneggerebbe i grandi dettaglianti, ma non ha fornito ulteriori precisazioni in merito. A tale riguardo va osservato che nessuno dei grandi dettaglianti si è manifestato nel corso dell'inchiesta.

(160)

Anche alcune parti interessate hanno affermato che l'istituzione di misure potrebbe ridurre la redditività delle imprese di riavvolgimento. Come già analizzato nei considerando da 153 a 160, l'impatto sulla redditività delle imprese di riavvolgimento dovrebbe però essere limitato, soprattutto se si tengono in considerazione le varie fonti di approvvigionamento esistenti e la possibilità di trasferire sugli acquirenti almeno una parte dell'aumento dei costi dovuto all'istituzione dei dazi.

(161)

Misure antidumping sono inoltre già in vigore da cinque anni, come indicato al considerando 118 nei confronti delle importazioni dalla Cina, dal Brasile e dall'Armenia. Durante il periodo dell'inchiesta del procedimento che ha portato all'istituzione di tali misure, la redditività delle imprese di riavvolgimento era compresa fra – 2 % e + 2 % (7). Nonostante le misure, le imprese di riavvolgimento hanno mantenuto la loro sostenibilità e in alcuni casi hanno persino aumentato i loro profitti, poiché l'attuale inchiesta ha dimostrato che tutte le imprese di riavvolgimento che hanno collaborato erano redditizie. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(162)

È stato inoltre affermato che esisteva una forte concorrenza nel mercato a valle dovuta alle importazioni di rotoli standard. Secondo alcune parti interessate l'istituzione di misure antidumping sugli AHF penalizzerebbe le imprese di riavvolgimento nell'Unione che sarebbero costrette a pagare un dazio antidumping sulla loro materia prima e non potrebbero quindi più competere con le importazioni dei prodotti a valle. È stato anche aggiunto che l'istituzione di misure sugli AHF darebbe luogo a esportazioni di rotoli standard dalla Russia. L'operazione di riavvolgimento verrebbe quindi effettuata in Russia, invece che nell'Unione, e le imprese di riavvolgimento sarebbero gravemente penalizzate, anche perché dovrebbero competere con le importazioni a basso prezzo di rotoli standard. Il rischio che le importazioni del prodotto interessato possano essere sostituite da importazioni dei prodotti a valle non è tuttavia di per sé una ragione valida per non istituire misure antidumping. A tale riguardo va osservato che nel 2013 sono state istituite misure antidumping sulle importazioni di rotoli standard dalla Cina (8), il che ha liberato l'industria a valle dalle importazioni oggetto di dumping che causavano un pregiudizio notevole. Dall'inchiesta è inoltre emerso che le importazioni di AHF dalla Russia coprono solo una parte delle esigenze delle imprese di riavvolgimento e che esistono numerose altre fonti di approvvigionamento cui non si applicano misure antidumping. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(163)

In base a quanto precede, si conclude in questa fase che gli effetti sugli utilizzatori non sarebbero tali da far ritenere le misure contrarie all'interesse generale dell'Unione.

5.   Fonti di approvvigionamento

(164)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping nei confronti della Russia potrebbe tradursi in una carenza di offerta sul mercato dell'Unione, dato che l'industria dell'Unione non ha una capacità sufficiente per coprire la domanda nell'Unione e che, come menzionato sopra, le imprese di riavvolgimento non disporrebbero di altre fonti di approvvigionamento sufficienti.

(165)

L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione disponeva di capacità in eccesso ed è in grado di aumentare la sua produzione e le sue vendite di AHF nell'Unione. Esistono inoltre fonti di approvvigionamento alternative, come la Turchia, l'Armenia, ma anche il Sud Africa e l'India, benché in misura minore. Va aggiunto che i dazi antidumping nei confronti della Cina e del Brasile sono attualmente in fase di riesame e che le conclusioni saranno pubblicate al più tardi nel gennaio 2016. Infine le misure antidumping mirano a creare condizioni di parità nell'Unione e le importazioni russe potranno ancora entrare sul mercato dell'Unione a prezzi equi.

(166)

Una parte interessata ha affermato che è molto probabile che l'industria dell'Unione non aumenterà la sua produzione e le sue vendite di AHF, ma intensificherà piuttosto le proprie attività nel settore degli ACF. Tale argomentazione si basa sul presupposto che l'industria dell'Unione abbia aumentato la sua produzione di AHF a causa della crisi economica mondiale e tornerebbe a produrre ACF con la ripresa della situazione economica generale nell'Unione. La stessa parte ha inoltre richiamato l'inchiesta parallela in corso sulle importazioni nell'Unione di ACF originari della Cina (9), sostenendo che, se tale inchiesta dovesse concludersi con l'istituzione di misure antidumping, l'industria dell'Unione migliorerebbe la propria situazione economica relativamente agli ACF e aumenterebbe di conseguenza la propria produzione di questo tipo di fogli di alluminio a scapito di un aumento della produzione di AHF. Come già analizzato al considerando 132, l'inchiesta non ha tuttavia riscontrato elementi di prova tali da giustificare questa affermazione. La parte in questione inoltre non ha fornito alcun elemento di prova per quanto riguarda il nesso tra l'andamento della produzione di AHF e la crisi economica o a sostegno dell'affermazione secondo cui, in caso di istituzione di misure nei confronti della Cina, l'industria dell'Unione passerebbe a produrre ACF. Queste argomentazioni sono state quindi respinte in questa fase.

(167)

Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni di AHF dal Venezuela, dalla Turchia e dall'Armenia non erano adatte a sostituire le importazioni di AHF dalla Russia poiché vari parametri chiave (produzione, specifiche tecniche e disponibilità degli approvvigionamenti) sarebbero diversi, ma non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Dall'inchiesta non sono inoltre emerse informazioni tali da confermare questa tesi. L'inchiesta ha al contrario rivelato che la Turchia è un importante fornitore delle imprese di riavvolgimento dell'Unione ed è quindi comparabile, in termini di disponibilità e di specifiche del prodotto, alle importazioni russe. Anche l'Armenia è un fornitore potenziale per il mercato dell'Unione, senza dazi antidumping in vigore. Tali argomentazioni sono state quindi respinte in questa fase.

(168)

Sulla base di quanto precede, l'affermazione secondo cui non esisterebbero fonti alternative di approvvigionamento va respinta.

6.   Altre argomentazioni

(169)

Il produttore esportatore ha sostenuto che l'analisi dell'interesse dell'Unione dovrebbe tenere conto anche del fatto che l'industria dell'Unione è protetta da dazi del 7,5 % sulle importazioni dalla Russia e da dazi antidumping in vigore nei confronti delle importazioni dello stesso prodotto dalla Cina e dal Brasile.

(170)

Va in effetti osservato che, nell'ambito dell'attuale sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea («SPG»), entrato in vigore il 1o gennaio 2014, la Russia non figura più nell'elenco dei paesi beneficiari. Dal 1o gennaio 2014 e fino a quando tale situazione perdurerà, le importazioni dalla Russia di AHF sono quindi soggette al dazio all'importazione del 7,5 % (invece del dazio preferenziale del 4 % applicabile fino al 31 dicembre 2013).

(171)

Le misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Cina e dal Brasile, attualmente in corso di riesame, sono state inoltre istituite a seguito di un procedimento distinto, il quale ha stabilito l'esistenza di un dumping pregiudizievole causato da tali importazioni che ha giustificato l'istituzione delle misure. I dazi antidumping in vigore sulle importazioni da altri paesi terzi non possono essere considerati di per sé una ragione valida per non istituire dazi antidumping sulle importazioni da un altro paese terzo. In effetti, se a seguito di un'inchiesta antidumping è accertata l'esistenza di un dumping pregiudizievole da parte delle importazioni da questo paese, l'istituzione di tali misure è giustificata, tranne qualora vi siano fondati motivi di ritenere le misure contrarie all'interesse dell'Unione. Nella fattispecie, tali condizioni sono soddisfatte in questa fase e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

(172)

Il produttore esportatore ha infine sostenuto che, essendo gli AHF e gli ACF fabbricati negli stessi impianti di produzione e quindi presumibilmente in grado di offrire un livello elevato di sostituibilità sul lato dell'offerta, un dazio antidumping supplementare sulle importazioni di AHF creerebbe distorsioni sul mercato degli ACF, a scapito dei clienti finali nell'Unione. Tale produttore esportatore non ha però precisato ulteriormente la propria asserzione. Come già spiegato ai considerando 81 e 131, il maggiore produttore incluso nel campione non produceva affatto ACF e gli altri, che invece producevano ACF, presentavano un rapporto stabile di produzione e di vendite tra ACF e AHF. L'argomentazione va quindi respinta.

7.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(173)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell'inchiesta, non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di AHF originari della Russia.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(174)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(175)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(176)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione un utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente conseguire un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. A tale riguardo, date le caratteristiche specifiche di questo settore industriale, un margine di profitto del 5 % è stato considerato adeguato ed è stato confermato durante l'inchiesta. Un margine di profitto del 5 % è stato utilizzato anche nel procedimento che ha portato all'inchiesta parallela nei confronti della Cina e del Brasile riguardo allo stesso prodotto di cui al considerando 20. La Commissione rimanda inoltre al considerando 158 del regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2012 della Commissione, che riguardava un prodotto assai simile e in cui ancora una volta è stato utilizzato un margine di profitto del 5 %.

(177)

Su questa base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione adeguando i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione mediante la detrazione dell'importo del profitto o l'aggiunta della perdita effettivamente subita durante il periodo dell'inchiesta, e aggiungendo poi il suddetto margine di profitto del 5 %. La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione del produttore esportatore della Russia che ha collaborato, stabilito per calcolare l'undercutting del prezzo, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.

2.   Misure provvisorie

(178)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di AHF originari della Russia, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(179)

Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio antidumping provvisorio

Russia

Ural Foil OJSC, regione di Sverdlovsk;

OJSC Rusal

Sayanal, regione di Khakassia gruppo Rusal

34,0 %

12,2 %

12,2 %

Russia

Tutte le altre società

 

 

12,2 %

(180)

L'aliquota del dazio antidumping indicata nel presente regolamento, e applicata a titolo individuale a una società, è stata stabilita in base alle conclusioni della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta con riferimento alla società interessata. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo, nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quella espressamente menzionata, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(181)

Una società può chiedere l'applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping se cambia denominazione o fonda una nuova persona giuridica per la produzione o la vendita. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (10) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti, comprese: modifica delle attività della società relative alla produzione; vendite sul mercato interno e all'esportazione correlate, ad esempio, al cambiamento di denominazione o a cambiamenti a livello delle persone giuridiche che effettuano la produzione e la vendita. In presenza di sufficienti motivazioni, la Commissione provvederà ad aggiornare l'elenco delle società cui si applicano aliquote individuali del dazio antidumping.

(182)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società si applica non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

H.   DISPOSIZIONI FINALI

(183)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che avrebbe dovuto avere accesso al fascicolo non riservato del procedimento parallelo in corso riguardante il riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore nei confronti delle importazioni di AHF originari del Brasile e della Cina, citato al considerando 3; questo perché, ai fini dell'analisi del nesso di causalità nell'attuale inchiesta, le importazioni di AHF dalla Russia verrebbero cumulate con le importazioni di AHF dal Brasile e dalla Cina al fine di esaminare l'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione. Secondo il produttore esportatore questo costituirebbe una grave violazione dei suoi diritti di difesa e una violazione di un requisito procedurale essenziale che non è possibile sanare retroattivamente, dal momento che tali violazioni hanno leso i diritti di difesa nel periodo stabilito per esprimere osservazioni, vale a dire 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A suo avviso era necessario chiudere l'attuale inchiesta o, in alternativa, egli chiedeva di ottenere il pieno accesso al fascicolo non riservato del procedimento parallelo di riesame in previsione della scadenza.

(184)

Tale argomentazione si basava sulla premessa erronea che le importazioni dalla Cina e dal Brasile sarebbero state cumulate con quelle dalla Russia. Tuttavia, come illustrato di seguito, le importazioni dalla Cina e dal Brasile sono state prese in considerazione solo nell'analisi del nesso di causalità come «altri fattori». Benché i produttori dell'Unione inclusi nel campione abbiano fornito una sola risposta al questionario valida per entrambi i procedimenti, ciò ha riguardato unicamente l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione, poiché in entrambi i procedimenti i produttori dell'Unione erano gli stessi e i dati raccolti si riferivano allo stesso periodo dell'inchiesta e allo stesso periodo in esame. La Commissione ha già informato il produttore esportatore, con una lettera ufficiale, della sua intenzione di respingere le affermazioni di cui sopra e lo ha invitato a chiedere l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, qualora lo ritenga necessario.

(185)

Per quanto riguarda l'accesso al fascicolo non riservato nel procedimento parallelo di riesame in previsione della scadenza, il produttore esportatore non è una parte interessata in tale procedimento e l'accesso al fascicolo non riservato non può quindi essergli concesso. Le argomentazioni relative alla violazione dei diritti di difesa e alla violazione di un requisito procedurale essenziale sono state pertanto respinte.

(186)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(187)

I risultati in materia di istituzione di dazi stabiliti ai fini del presente regolamento sono provvisori e può risultare necessario riesaminarli ai fini di qualunque misura definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari della Russia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Russia

Ural Foil OJSC, regione di Sverdlovsk;

OJSC Rusal

Sayanal, regione di Khakassia gruppo Rusal

12,2 %

C050

Russia

Tutte le altre società

12,2 %

C999

3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

a)

chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b)

presentare osservazioni scritte alla Commissione; e

c)

chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare le loro osservazioni in merito all'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia (GU C 354 dell'8.10.2014, pag. 14).

(3)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di alluminio originari del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU C 350 del 4.10.2014, pag. 11).

(4)  GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17, considerando 72 e 80.

(5)  Accordo di libero scambio UE-Corea del Sud (GU L 127 del 14.5.2011).

(6)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13).

(7)  Considerando 159 del regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originarie dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11).

(9)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13).

(10)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.


4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1082 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

20,6

MA

148,6

MK

39,1

ZZ

69,4

0707 00 05

TR

106,1

ZZ

106,1

0709 93 10

TR

116,8

ZZ

116,8

0805 50 10

AR

117,2

BO

144,3

UY

138,8

ZA

133,3

ZZ

133,4

0808 10 80

AR

139,5

BR

104,6

CL

128,4

NZ

151,8

US

164,6

ZA

125,7

ZZ

135,8

0808 30 90

AR

165,7

CL

138,9

NZ

250,7

ZA

125,4

ZZ

170,2

0809 10 00

IL

315,1

TR

245,1

ZZ

280,1

0809 29 00

TR

266,8

ZZ

266,8

0809 40 05

IL

241,9

ZZ

241,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1083 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 29 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia e che sospende la presentazione delle domande per tali titoli per il mese di luglio 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 prevede massimali mensili per il rilascio dei titoli d'importazione.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 29 al 30 giugno 2015 per il mese di luglio 2015 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). Occorre sospendere la presentazione di ulteriori domande per il mese di luglio 2015.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 29 al 30 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di luglio 2015 è sospesa a partire dal 1o luglio 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate dal 29 al 30 giugno 2015 per il mese di luglio 2015

(in %)

09.4032

5,119034


DECISIONI

4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1084 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2015

recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di determinate modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

[notificata con il numero C(2015) 797]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice abbia dimostrato obiettivamente che le proprie misure conseguono il livello di protezione adeguato per la parte importatrice («le parti»).

(2)

L'accordo è stato debitamente approvato con decisione 97/132/CE, la quale prevede altresì che le modifiche degli allegati dell'accordo derivanti dalle raccomandazioni del comitato di gestione misto siano adottate secondo la procedura di cui alla direttiva 72/462/CEE del Consiglio (2). La direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio (3). Il considerando 10 della direttiva 2004/68/CE dichiara che le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali che si applicano alle carni e ai prodotti a base di carne a norma della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite da quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Lo stesso considerando dichiara inoltre che le altre norme della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio (5) e dalla direttiva 2004/68/CE.

(3)

La Nuova Zelanda ha ristrutturato le proprie autorità competenti nel 2010, di modo che la nuova autorità competente è ora il ministero per le Industrie primarie. L'Unione ha proposto una leggera modifica della definizione dei ruoli degli Stati membri e della Commissione. Le parti hanno raccomandato di aggiornare l'allegato II dell'accordo per rispecchiare tali modifiche.

(4)

Le parti hanno raccomandato di modificare le definizioni dei diversi status di equivalenza, in particolare a proposito dello status «Sì (1)» nel glossario dell'allegato V dell'accordo, con un rimando al modello di attestato di cui alla sezione 1, lettera a) dell'allegato VII dedicata alla certificazione. Le parti hanno anche inteso stabilire una base giuridica che permetta all'Unione di impiegare il sistema informatico integrato dell'Unione, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (6) («TRACES»), per i certificati di importazione dei prodotti di equivalenza «Sì (1)» provenienti dalla Nuova Zelanda. Tale impiego permetterà un aggiornamento più rapido della certificazione, nonché l'ampliamento del ricorso alla certificazione elettronica. Le parti hanno inoltre raccomandato di includere le definizioni per il sistema TRACES e per il sistema elettronico E-cert della Nuova Zelanda, e di aggiornare le denominazioni di alcune malattie degli animali figuranti nel glossario dell'allegato V dell'accordo.

(5)

La Nuova Zelanda ha effettuato una nuova valutazione dei rischi in rapporto all'importazione di sperma ed embrioni bovini, in base alla quale la malattia emorragica epizootica non è più considerata una malattia di rilievo per lo sperma bovino e la Nuova Zelanda ha abrogato le proprie condizioni d'importazione. Ha inoltre rivisto le condizioni relative alla febbre Q e alla diarrea virale bovina (di tipo II). Le parti hanno di conseguenza raccomandato di modificare nell'allegato V dell'accordo, alla sezione 1, il capitolo 1 «Sperma» e il capitolo 2 «Embrioni», nonché alla sezione 5 il capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione». Le parti hanno inoltre raccomandato di eliminare alla sezione 1, dal capitolo 1 «Sperma», le «azioni» precedentemente stabilite per le esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione, e di introdurre una nuova «azione» che esorta l'UE a considerare l'opportunità di verificare se l'analisi dello sperma alla ricerca della rinotracheite bovina infettiva (IBR) con la metodologia del test di reazione a catena della polimerasi (PCR), approvata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), fornisca una garanzia equivalente allo status di indennità da tale malattia. È quindi opportuno modificare nell'allegato V dell'accordo le condizioni speciali di cui alla sezione 1, capitoli 1 e 2, e le correlate disposizioni relative alla certificazione di cui alla sezione 5, capitolo 28.

(6)

Per quanto riguarda le api vive l'Unione ha adottato nuove norme in merito al riconoscimento di Stati membri o di loro regioni come indenni da varroasi delle api, con la conseguente applicazione di restrizioni degli scambi; queste colpiscono anche le importazioni dalla Nuova Zelanda, che non è indenne dalla malattia citata. Le parti hanno raccomandato di aggiungere all'allegato V dell'accordo, sezione 1, capitolo 3 «Animali vivi», per quanto riguarda «api vive, bombi, compreso germoplasma di api/bombi», colonna delle condizioni speciali, la restrizione all'esportazione negli Stati membri o nelle loro regioni figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (7). L'Unione ha altresì modificato con la decisione 2010/270/UE della Commissione (8) le proprie condizioni d'importazione in relazione alla peste americana. Di conseguenza le parti hanno raccomandato di modificare anche, nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, il capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione».

(7)

A fini di coerenza con l'allegato V dell'accordo, sezione 2, capitolo 4.B. «Carni fresche di pollame», le parti hanno concordato di modificare il titolo della sezione 2 dell'allegato V mediante l'inserimento dei termini «carni fresche» prima di «pollame».

(8)

La Nuova Zelanda ha effettuato una valutazione dei rischi relativi alla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) e ha modificato le proprie condizioni d'importazione per le carni suine. Le parti hanno raccomandato pertanto di inserire, nell'allegato V dell'accordo, sezione 2, capitolo 4.A. «Carni fresche», la PRRS tra le condizioni speciali in relazione alla «salute animale», suini da esportazione dall'Unione in Nuova Zelanda, e di stabilire gli attestati pertinenti nell'allegato V, sezione 5, capitolo 28.

(9)

La Nuova Zelanda ha rivisto nel 2010 le proprie regole sulla manipolazione di cartoni nel settore dell'imballaggio delle carni. L'Unione ha valutato tali nuove norme e stabilito che sono equivalenti alla normativa dell'Unione. Le parti hanno pertanto concordato di conservare l'equivalenza e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.

(10)

La Nuova Zelanda ha rivisto nel 2012 i propri sistemi di ispezione delle carni bovine, ovine e caprine. Le modifiche principali si riferiscono al trasferimento dei compiti di ispezione in relazione alla qualità delle carni all'operatore del settore alimentare, mentre la supervisione generale rimane in capo all'autorità competente. L'Unione ha valutato tali nuove norme e stabilito che sono equivalenti alla normativa dell'Unione. Le parti hanno pertanto concordato di conservare l'equivalenza e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.

(11)

La Nuova Zelanda ha effettuato una valutazione scientifica dei rischi relativi ai prodotti a base di latte crudo e ha stabilito requisiti per l'importazione e meccanismi giuridici per il riconoscimento dell'equivalenza dei prodotti lattiero-caseari non pastorizzati (ad esclusione del latte crudo). L'Unione ha esaminato tale valutazione ed entrambe le parti hanno raccomandato nel 2010 il riconoscimento della reciproca equivalenza di tali prodotti. A fini di coerenza e semplificazione le parti hanno raccomandato di sostituire nell'allegato V dell'accordo, sezione 3, capitolo 8 «Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano», i sottotipi «Formaggi morbidi a base di latte crudo» e «Formaggi duri a base di latte crudo (tipo Parmigiano)» con un nuovo sottotipo «Prodotti lattiero-caseari non pastorizzati (escluso il latte crudo)» al quale attribuire lo status «Sì (1)» senza condizioni speciali.

(12)

L'Unione ha rivisto le proprie norme sui metodi di analisi per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi con il regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione (9). La Nuova Zelanda ha presentato alla valutazione di equivalenza dell'Unione i fascicoli relativi alla propria metodologia di analisi per la rilevazione delle biotossine e ai criteri di approvazione negli anni 2003, 2006 e 2010. Effettuata la valutazione, le parti hanno stabilito che i sistemi dell'una e dell'altra sono equivalenti e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.

(13)

L'Unione ha intrapreso un'importante revisione della propria normativa in materia di sottoprodotti di origine animale. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dal regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (12). Valutata l'opportunità di confermare l'equivalenza, le parti hanno concluso che lo status di equivalenza stabilito dall'accordo per i sottoprodotti di origine animale, tanto neozelandesi destinati all'esportazione nell'Unione, quanto dell'Unione destinati all'esportazione in Nuova Zelanda, non è stato modificato dalla nuova legislazione dell'Unione e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V.

(14)

Per quanto riguarda la modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 operata dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (13), che ha aggiunto le interiora aromatizzanti e i derivati lipidici come merce distinta, le parti hanno raccomandato di aggiungere le interiora aromatizzanti nell'allegato V dell'accordo, sezione 4, capitolo 21, «Alimenti per animali da compagnia (compresi alimenti trasformati) contenenti soltanto materiale della categoria 3». Le parti hanno raccomandato di attribuire lo status «Sì (3)» in relazione a salute animale e sanità pubblica alle esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione e lo status «NV» alle esportazioni dall'Unione in Nuova Zelanda.

(15)

Le parti hanno raccomandato di modificare, nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, il titolo del capitolo 27, sostituendo «Definizioni» con «Questioni orizzontali», nonché di cancellare tutti i sottocapitoli di detto capitolo.

(16)

Il sottocapitolo «Sistemi di certificazione» dell'allegato V all'accordo, sezione 5, capitolo 27, chiarisce a quali tipi di merci si applichi l'equivalenza dei sistemi di certificazione. Le parti hanno raccomandato di spostare tale indicazione dei tipi di merci dalla colonna «Condizioni speciali» alla colonna «Equivalenza» dello stesso sottocapitolo senza ulteriori modifiche.

(17)

Le parti hanno raccomandato di inserire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27, un sottocapitolo contenente le disposizioni in materia di riesportazione dei prodotti importati nei casi in cui il prodotto sia originario di un paese terzo e proveniente da stabilimenti dai quali è autorizzata l'esportazione sia nell'Unione sia in Nuova Zelanda. Tali disposizioni sono attualmente esposte nell'allegato VII della decisione 2003/56/CE della Commissione (14).

(18)

Effettuata una valutazione le parti hanno concluso che, relativamente ai prodotti cui è stata attribuita l'equivalenza «Sì (1)», i sistemi di monitoraggio microbiologico e di analisi dei prodotti della pesca e di quelli lattiero-caseari sono equivalenti, sebbene si riconosca che i criteri microbiologici possono essere diversi. La responsabilità di conformarsi agli specifici criteri di sicurezza alimentare della parte importatrice è in capo agli operatori esportatori. Le parti hanno raccomandato di includere nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27, un sottocapitolo con le disposizioni relative a un sistema di monitoraggio microbiologico e di analisi. Tali disposizioni si applicano anche al settore delle carni in base allo status di equivalenza concordato in precedenza dalle parti.

(19)

Effettuata una valutazione, le parti hanno concluso che i sistemi adottati da ciascuna delle parti in merito a iscrizioni degli stabilimenti in elenchi sono equivalenti. Le parti hanno quindi raccomandato di stabilire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27, un sottocapitolo con le disposizioni relative ad una procedura semplificata di inserimento negli elenchi per l'esportazione nell'Unione degli stabilimenti in Nuova Zelanda che producono prodotti di origine animale. Ciò si applica ai prodotti per i quali è stata stabilita l'equivalenza a livello di sanità pubblica.

(20)

L'Unione ha modificato le proprie condizioni d'importazione in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) con il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Al fine di rispecchiare tali modifiche le parti hanno raccomandato di aggiornare l'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione».

(21)

Piuttosto che compilare un elenco degli Stati membri e delle loro regioni indenni da rinotracheite bovina infettiva e che hanno in atto programmi approvati di lotta contro tale malattia nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, le parti hanno raccomandato di inserire in detto capitolo 28 un rimando alla decisione 2004/558/CE della Commissione (16), in cui sono riconosciuti ed elencati tali Stati membri e le loro regioni.

(22)

Piuttosto che inserire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, un elenco degli Stati membri e delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e che hanno in atto programmi approvati di lotta contro tale malattia, le parti hanno raccomandato di inserire nel capitolo 28 un rimando alla decisione 2008/185/CE della Commissione (17) in cui sono riconosciuti ed elencati tali Stati membri e le loro regioni.

(23)

Le parti hanno raccomandato di aggiungere nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, un attestato nella certificazione in relazione alla peste suina classica (CSF) per i prodotti a base di suini selvatici esportati dall'Unione in Nuova Zelanda.

(24)

A fini di coerenza con l'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, le parti hanno raccomandato di usare il termine «attestato» in tutta la tabella del capitolo 29 «Misure di lotta contro le malattie convenute con accordo reciproco» di detto allegato.

(25)

Nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, le parti hanno raccomandato di scindere il capitolo 29 in due sottocapitoli: «29.A. Situazione sanitaria per specifiche malattie convenuta di comune accordo», che riprende il capitolo 29 preesistente, e un nuovo sottocapitolo «29.B. Misure convenute di comune accordo per il contrasto di specifiche malattie eventualmente manifestatesi».

(26)

Per quanto riguarda l'articolo 6 dell'accordo intitolato «Regionalizzazione», le parti hanno raccomandato di inserire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, sottocapitolo 29.B, le condizioni comuni relative agli scambi di determinati prodotti di origine animale nel caso che si manifesti una specifica malattia nel territorio dell'una o dell'altra parte.

(27)

Al fine di semplificare la certificazione di cui all'allegato VII dell'accordo e di facilitare il passaggio alla certificazione elettronica, le parti hanno raccomandato di modificare la sezione 1 di detto allegato in modo da prevedere la possibilità di ridurre il numero di modelli di certificati, riducendo al minimo il numero di attestati richiesti. Le parti hanno inoltre raccomandato che l'inserimento dei riferimenti legislativi della parte esportatrice, previsto dall'allegato V dell'accordo, sia a discrezione della parte importatrice.

(28)

Le parti hanno chiarito che l'attestato sanitario modello quale riportato nell'allegato VII dell'accordo, sezione 1, può essere usato quando un animale vivo o un prodotto di origine animale possiede il livello di equivalenza «Sì (1)» solo a livello di sanità pubblica o di salute animale, senza l'obbligo di equivalenza della certificazione. Le parti hanno quindi raccomandato modifiche alla sezione 1 di detto allegato, anche in merito alla possibilità che il modello di attestato sia usato nei certificati rilasciati successivamente alla spedizione, di modo che l'uso sia limitato ad animali vivi e prodotti di origine animale per i quali l'equivalenza dei sistemi di certificazione è stata determinata nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27.

(29)

Le parti hanno raccomandato di esporre nell'allegato VII, sezione 1, la base giuridica di determinate disposizioni aggiuntive facoltative, statuite dall'allegato V dell'accordo, da utilizzare nella certificazione. Tale modifica si riferisce agli attestati aggiuntivi di cui in detto allegato, sezione 5, capitolo 28, nonché, per le esportazioni dell'Unione nella Nuova Zelanda, all'attestato aggiuntivo «il prodotto di origine animale è ammesso senza restrizioni agli scambi all'interno dell'Unione».

(30)

Al fine di semplificare la certificazione di cui all'allegato VII dell'accordo, sezione 2, e di facilitare il passaggio alla certificazione elettronica, le parti hanno raccomandato di abrogare l'obbligo che i certificati comprendano le note esplicative di guida alla compilazione, come anche l'obbligo di inserire attestati non pertinenti alla partita. Le parti hanno inoltre raccomandato che sia consentito apportare modifiche di lieve entità al formato del modello di certificato.

(31)

Entrambe le parti hanno elaborato sistemi di certificazione elettronica, oltre ad un collegamento che permette il trasferimento di dati tra il sistema neozelandese E-Cert e quello dell'Unione TRACES, il che permette la presentazione di certificati in formato elettronico per i prodotti neozelandesi esportati nell'Unione. Considerato che tale certificazione elettronica fornisce garanzie equivalenti alla certificazione su carta, le parti hanno raccomandato di modificare l'allegato VII dell'accordo in modo da istituire il meccanismo giuridico necessario a consentire l'uso esclusivo della certificazione elettronica.

(32)

Le parti hanno ripetuto la valutazione dei controlli frontalieri degli animali vivi e dei prodotti di origine animale istituiti dall'allegato VIII dell'accordo, sezione A. Le parti hanno raccomandato di stabilire il livello dei controlli di identità al 100 % e che tale tasso possa essere applicato dalle parti in maniera discrezionale. Le parti hanno altresì raccomandato di stabilire una base giuridica per la delega delle attività relative ai controlli frontalieri ad una persona o agenzia responsabile. In base al livello elevato di conformità e affidabilità del commercio bilaterale, le parti hanno raccomandato di ridurre la frequenza dei controlli fisici sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano dal 2 % all'1 %. Le parti hanno inoltre chiarito che gli animali vivi destinati al consumo umano rientrano, per quanto riguarda la frequenza di applicazione dei controlli fisici, nella stessa categoria dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e hanno quindi raccomandato di aggiungere «animali vivi» prima di «prodotti di origine animale destinati al consumo umano» nel capitolo 2 «Controlli fisici», ora modificato in «Controlli fisici (casuali o mirati)», della sezione A di detto allegato.

(33)

Ripetuta la valutazione delle tariffe delle ispezioni durante i controlli alle frontiere, le parti ne hanno raccomandato l'aggiornamento nell'allegato VIII dell'accordo, sezione B. Per quanto riguarda le esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione, le parti hanno raccomandato di applicare le tariffe delle ispezioni stabilite dall'allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) con una riduzione del 22,5 %. Tale tasso di riduzione è calcolato in base all'ipotesi che il tasso di controlli fisici per le importazioni dalla Nuova Zelanda sia pari solo al 10 % del tasso di normali controlli fisici applicati ad altri paesi terzi e all'ipotesi che il costo dei controlli fisici costituisca il 25 % dei costi totali da coprire a carico delle tariffe. Per le esportazioni dall'Unione verso la Nuova Zelanda si differenzia tra le partite per le quali vengono effettuati controlli documentali e d'identità e le partite per le quali vengono effettuati controlli fisici aggiuntivi. Viene altresì stabilito, nelle tariffe delle ispezioni della Nuova Zelanda, un adeguamento per tener conto dell'inflazione,

(34)

A seguito di modifiche della legislazione di entrambe le parti, i riferimenti alla legislazione negli allegati dell'accordo sono obsoleti. Entrambe le parti hanno pertanto raccomandato di aggiornare i riferimenti legislativi dell'Unione e della Nuova Zelanda in detti allegati.

(35)

Le modifiche proposte agli allegati II, V, VII e VII dell'accordo sono state discusse nel corso di riunioni e conferenze telefoniche nelle date 30-31 marzo 2009, 24 giugno 2010, 24 marzo 2011, 29-30 maggio 2012 e 12 dicembre 2013 dal comitato di gestione misto che ne ha raccomandato l'adozione.

(36)

In seguito a tali raccomandazioni risulta opportuno modificare le disposizioni pertinenti negli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo.

(37)

A norma dell'articolo 16 dell'accordo, le modifiche degli allegati sono determinate di comune accordo, anche per corrispondenza in forma di scambio di lettere tra le parti.

(38)

È pertanto opportuno approvare a nome dell'Unione le modifiche raccomandate degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo.

(39)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo, le modifiche concordate degli allegati dell'accordo approvato entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure interne necessarie per la ratifica.

(40)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome dell'Unione europea le modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo.

Il testo di uno scambio di lettere che costituisce l'accordo con la Nuova Zelanda, ivi comprese le modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare è autorizzato a nome dell'Unione europea a firmare la lettera con l'effetto di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

Le modifiche dell'accordo sotto forma di scambio di lettere e la data della loro entrata in vigore sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(2)  Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di prodotti a base di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28).

(3)  Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

(4)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(5)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

(6)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

(7)  Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).

(8)  Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56).

(9)  Regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 3).

(10)  Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

(14)  Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38).

(15)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(16)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(17)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

(18)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

facente parte di un accordo con la Nuova Zelanda relativo alle modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale del 17 dicembre 1996

23 marzo 2015

Gentilissima signora Roche,

con riferimento all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, del 17 dicembre 1996, mi pregio di proporLe di modificare gli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo come segue:

secondo quanto raccomandato dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo, si propone di sostituire i testi degli allegati II, V, VII e VIII con i rispettivi testi degli allegati II, V, VII e VIII allegati alla presente.

Le sarei grato se volesse confermare che la Nuova Zelanda accetta queste modifiche degli allegati dell'accordo.

Con riferimento all'articolo 18, paragrafo 3, dell'Accordo mi pregio inoltre di informarLa che l'Unione europea ha espletato la procedura interna di approvazione delle modifiche.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per l'Unione europea

Ladislav MIKO

31 marzo 2015

Egregio signor Miko,

mi pregio di riferirmi alla Sua lettera recante i particolari delle modifiche proposte degli allegati II, V, VII e VIII dell'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, del 17 dicembre 1996.

In proposito mi pregio di confermarLe che la Nuova Zelanda accetta le modifiche proposte, raccomandate dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo, una copia delle quali è allegata alla presente.

Con riferimento all'articolo 18, paragrafo 3, dell'Accordo mi pregio inoltre di informarLa che la Nuova Zelanda ha espletato la procedura interna di approvazione delle modifiche.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Con i migliori saluti,

Per l'autorità competente della Nuova Zelanda

Deborah ROCHE

Deputy Director-General Policy & Trade

«

ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

PARTE A

Nuova Zelanda

Il ministero per le Industrie primarie è responsabile dei controlli in materia sanitaria e veterinaria.

Per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione europea, il ministero per le Industrie primarie è responsabile della definizione delle norme e delle condizioni di carattere sanitario (sicurezza alimentare) e concernenti la salute animale (zoosanitarie) e della definizione dei certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e condizioni convenute di carattere sanitario e zoosanitario.

Per quanto riguarda le importazioni in Nuova Zelanda, il ministero per le Industrie primarie è responsabile della definizione delle norme e condizioni di carattere sanitario (sicurezza alimentare) e concernenti la salute animale (zoosanitarie).

PARTE B

Unione europea

Il controllo è condiviso dai servizi nazionali dei singoli Stati membri e dalla Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti.

Per quanto riguarda le esportazioni in Nuova Zelanda, gli Stati membri sono responsabili di controllare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di produzione, comprese ispezioni e/o verifiche obbligatorie, e di rilasciare i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute.

Per quanto riguarda le importazioni nell'Unione europea, la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e/o verifiche dei sistemi di controllo, nonché dell'indispensabile azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato interno.

ALLEGATO V

RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE

Glossario

Sì (1)

Equivalenza riconosciuta. Si utilizzano i modelli di attestati sanitari di cui all'allegato VII, sezione 1, lettera a). L'UE può definire propri certificati per l'importazione dalla Nuova Zelanda di animali vivi e di prodotti di origine animale aventi status “Sì (1)” nel sistema Traces utilizzando un modello come convenuto fra le parti.

Sì (2)

Equivalenza riconosciuta in linea di massima. Restano da risolvere alcuni problemi specifici. Si utilizzano i modelli di certificati sanitari o i documenti veterinari della parte importatrice.

Sì (3)

Equivalenza sotto forma di conformità ai requisiti della parte importatrice. Si utilizzano i modelli di certificati sanitari o i documenti veterinari della parte importatrice.

NV

Non valutato. Si utilizzano i certificati sanitari o i documenti veterinari della parte importatrice.

V

In corso di valutazione — sotto esame. Si utilizzano i modelli di certificati sanitari o i documenti veterinari della parte importatrice.

[]

Problemi segnalati per imminente soluzione.

No

Non equivalenza e/o necessità di un'ulteriore valutazione. Gli scambi possono aver luogo se la parte esportatrice ottempera alle condizioni prescritte dalla parte importatrice.

N.A.

Non applicabile

ASF

Peste suina africana

BSE

Encefalopatia spongiforme bovina

BT

Febbre catarrale degli ovini

C

Celsius

CBPP

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

CSF

Peste suina classica

UE/NZ

Unione europea/Nuova Zelanda

E-Cert

Sistema di trasmissione elettronica dei dati della Nuova Zelanda per le certificazioni sanitarie per l'esportazione

EIA

Anemia infettiva equina

Afta epizootica

Afta epizootica

gst

Imposta su beni e servizi

HPNAI

Influenza aviaria ad alta patogenicità soggetta a denuncia

HTST

Rapida ad elevata temperatura

IBR

Rinotracheite bovina infettiva

LPNAI

Influenza aviaria a bassa patogenicità soggetta a denuncia

LSD

Dermatite nodulare del bovino

min

minuto(i)

ND

Malattia di Newcastle

Nessuna

Nessuna condizione speciale

OIE

Ufficio internazionale delle epizoozie

PAT

Proteine animali trasformate

PPR

Peste dei piccoli ruminanti

PRRS

Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

RND

Peste bovina

SVD

Malattia vescicolare dei suini

Traces

Sistema UE di trasmissione elettronica dei dati per le certificazioni sanitarie (per l'esportazione)

TSE

Encefalopatia spongiforme trasmissibile

UHT

Temperatura ultra-alta

VS

Stomatite vescicolare


Sezione 1

Germoplasma e animali vivi

Prodotto

Esportazioni da UE a Nuova Zelanda (1)

Esportazioni da Nuova Zelanda nell'UE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme UE

Norme NZ

Norme NZ

Norme UE

 

1.   Sperma

Bovidi

88/407/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

Sì (1)

cfr. capitolo 28:

Febbre Q

Febbre catarrale degli ovini

 

Animal Products Act (1999)

88/407/CEE

2011/630/UE

V

IBR

cfr. capitolo 28.

L'UE considererà l'opportunità di verificare se l'analisi dello sperma alla ricerca dell'IBR eseguita utilizzando il metodo di prova PCR, approvato dall'OIE, fornisca una garanzia equivalente allo status di paese indenne da IBR.

Ovini/caprini

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act (1993) S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

92/65/CEE

2010/472/UE

NV

 

 

Suini

90/429/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

90/429/CEE

2012/137/UE

NV

 

 

Cervidi

92/65/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

92/65/CEE

No

 

 

Equidi

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act (1993) S 22

Sì (3)

 

 

Animal Products Act (1999)

92/65/CEE

2004/211/CE

2010/471/UE

Sì (3)

 

 

Canidi

92/65/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

92/65/CEE

NV

 

 

2.   Embrioni (esclusi gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida)

Bovidi

Embrioni concepiti in vivo

89/556/CEE

Biosecurity Act (1993)

Sì (1)

cfr. capitolo 28:

Febbre Q

Diarrea virale bovina (tipo II)

 

Animal Products Act (1999)

89/556/CEE

2006/168/CE

Sì (1)

 

 

Embrioni concepiti in vitro

89/556/CEE

Biosecurity Act (1993)

Sì (1)

cfr. capitolo 28:

Febbre Q

Diarrea virale bovina (tipo II)

 

Animal Products Act (1999)

 

Sì (3)

 

 

Ovini/caprini

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act (1993) S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

92/65/CEE

2010/472/UE

NV

 

 

Suini

92/65/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

92/65/CEE

NV

 

 

Cervidi

92/65/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

92/65/CEE

No

 

 

Equidi

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act (1993) S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

92/65/CEE

2004/211/CE

2010/471/UE

Sì (3)

 

 

Pollame uova da cova

2009/158/CE

Biosecurity Act (1993) S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

2009/158/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

Salmonella

cfr. capitolo 28

 

Ratiti uova da cova

 

 

 

 

 

 

 

NV

 

 

3.   Animali vivi

Bovidi

64/432/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

e (UE) n. 206/2010

Sì (3)

IBR

cfr. capitolo 28

 

Ovini/caprini

91/68/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act (1993) S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

2004/212/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

e (UE) n. 206/2010

Sì (3)

 

L'UE valuterà se ritenere la NZ indenne dalla scrapie

Suini

64/432/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (UE) n. 206/2010

Sì (3)

Malattia di Aujeszky cfr. capitolo 28

 

Cervidi

2004/68/CE

92/65/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2004/68/CE

Regolamento (UE) n. 206/2010

Sì (3)

 

 

Equidi

2009/156/CE

Biosecurity Act (1993) S 22

Sì (3)

 

 

Animal Products Act (1999)

92/260/CEE

93/195/CEE

93/196/CEE

93/197/CEE

2004/211/CE

2009/156/CE

2010/57/UE

Sì (3)

AIE

cfr. capitolo 28

 

Cani, gatti e furetti

A carattere commerciale:

 

92/65/CEE

 

2013/519/UE

A carattere non commerciale:

2003/803/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 998/2003

 

(UE) n. 576/2013

 

(UE) n. 577/2013

Biosecurity Act (1993) S 22

Sì (3)

Rabbia cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

Importazioni a carattere commerciale:

 

92/65/CEE

 

2011/874/UE

 

2013/519/UE

A carattere non commerciale:

 

2011/874/UE

 

2013/519/UE

 

2013/520/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 998/2003

 

(UE) n. 576/2013

 

(UE) n. 577/2013

Sì (3)

Rabbia

cfr. capitolo 28

 

Pollame vivo

2009/158/CE

Biosecurity Act (1993) S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

2009/159/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

Salmonella

cfr. capitolo 28

 

Ratiti

 

 

NV

 

 

 

 

NV

 

 

Api vive, bombi, compreso germoplasma di api/bombi

92/65/CEE

Biosecurity Act (1993) S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

92/65/CEE

2013/503/UE

Regolamento (UE) n. 206/2010

Sì (1)

Api/bombi

cfr. capitolo 28

Non sono ammessi scambi commerciali di prodotti verso Stati membri o regioni elencati nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione.

 


Sezione 2

Carni (comprese carni fresche, anche di pollame e di selvaggina in libertà e di allevamento), carni macinate, preparati a base di carne e prodotti della carne destinati al consumo umano

Prodotto

Esportazioni da UE a Nuova Zelanda

Esportazioni da Nuova Zelanda nell'UE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme UE

Norme NZ

Norme NZ

Norme UE

4.   Carni

4.A.   

Carni fresche come definite nel regolamento (CE) n. 853/2004. Comprese carni macinate, sangue/ossa/grasso (freschi) non lavorati e destinati al consumo umano.

Salute animale

Ruminanti

Equidi

2002/99/CE Regolamento

(CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

e (UE) n. 206/2010

Sì (1)

 

 

Suini

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (UE) n. 206/2010

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001 (2)

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001 (2)

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(UE) n. 206/2010

Sì (1)

Salmonella e BSE

cfr. capitolo 28

La carne macinata deve essere congelata

 

4.B.   Carne fresca di pollame

Salute animale

pollame

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

tacchini

 

 

Sì (3)

 

 

 

 

NV

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 798/2008

NV

 

 

4.C.   Carni di selvaggina d'allevamento

Salute animale

Cervidi

Suini

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (UE) n. 206/2010

Sì (1)

 

 

Conigli

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 119/2009

Sì (1)

 

 

Altri mammiferi terrestri

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 119/2009

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

(inclusi ratiti)

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Mammiferi terrestri

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 119/2009

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Ratiti

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

Sì (1)

 

 

4.D.   Carni di selvaggina in libertà

Salute animale

Cervidi

Conigli

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 119/2009

 

e (UE) n. 206/2010

Sì (1)

 

 

Suini

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF e PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 119/2009

 

e (UE) n. 206/2010

Sì (1)

 

 

Altri mammiferi terrestri selvatici

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 119/2009

NV

 

 

Selvaggina da penna

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Mammiferi terrestri selvatici

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 119/2009

Sì (1)

I leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati devono essere refrigerati a una temperatura massima di +4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data di importazione prevista.

 

Selvaggina da penna

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 798/2008

NV

 

 

5.   Preparazioni a base di carne

5.A.   Preparazioni a base di carne elaborate a partire da carni fresche

Salute animale

Ruminanti

Suini

2002/99/CE Regolamento

(CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE, 2002/99/CE

Regolamento

(CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

Soltanto congelate

BSE

cfr. capitolo 28

 

5.B.   Preparazioni a base di carne elaborate a partire da carni fresche di pollame

Salute animale

Pollame

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE 2002/99/CE

Regolamento

(CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Tacchini

 

 

Sì (3)

 

 

 

 

NV

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act (1999)

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

NV

Soltanto congelate

 

5.C.   Preparazioni a base di carne elaborate a partire da carni di selvaggina d'allevamento

Salute animale

Cervidi

Suini

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (UE) n. 206/2010

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Regolamento (UE) n. 206/2010

Sì (1)

 

 

Conigli

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Ratiti

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Selvaggina da penna

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Cervidi

Suini

Conigli

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE

2011/163/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

Soltanto congelate

 

Selvaggina da penna

Ratiti

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

Sì (1)

 

 

 

2000/572/CE

2011/163/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 798/2008

NV

Sì (1)

 

 

5.D.   Preparazioni a base di carne elaborate a partire da carni di selvaggina in libertà

Salute animale

Cervidi

Conigli

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Suini

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF e PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Mammiferi terrestri selvatici

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2000/572/CE

2011/163/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

Solo surgelate

 

Selvaggina da penna

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

Sì (1)

 

 

 

2000/572/CE

2011/163/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 798/2008

NV

 

 

6.   Prodotti a base di carne

6.A.   Prodotti a base di carne elaborati a partire da carni fresche

Salute animale

Ruminanti

Equidi

Suini

2002/99/CE Regolamento

(CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

6.B.   Prodotti a base di carne elaborati a partire da carni fresche di pollame

Salute animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 798/2008

NV

 

 

6.C.   Prodotti a base di carne elaborati a partire da selvaggina d'allevamento

Salute animale

Suini

Cervidi

Conigli

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Sì (1)

 

 

Ratiti

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

altra selvaggina da penna

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Suini

Cervidi

Conigli

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE,

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Ratiti

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

Sì (1)

 

 

6.D.   Prodotti a base di carne elaborati a partire da selvaggina in libertà

Salute animale

Selvaggina in libertà

Suini

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF e PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

2007/777/CE

Sì (1)

 

 

Cervidi

Conigli

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

2007/777/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Selvaggina in libertà

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 798/2008

NV

 

 


Sezione 3

Altri prodotti destinati al consumo umano

Prodotto

Esportazioni da UE a Nuova Zelanda1

Esportazioni da Nuova Zelanda nell'UE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme UE

Norme NZ

Norme NZ

Norme UE

7.   Prodotti destinati al consumo umano

7.A.   Budella

Salute animale

Bovidi

Ovini

Caprini

Suini

92/118/CEE

2002/99/CE,

regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2003/779/CE

2007/777/CE

Regolamento

(CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

7.B.   Ossa e prodotti a base di ossa trasformati e destinati al consumo umano

Salute animale

Carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Pollame

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Sì (3)

 

 

Selvaggina d'allevamento

Suini

Cervidi

92/118/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Sì (3)

 

 

Selvaggina in libertà

Cervidi

Suini

92/118/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF e PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CE

2002/99/CE

2007/777/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

 

 

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Pollame

Carni fresche

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

NV

 

 

Selvaggina d'allevamento

Mammiferi

92/118/CEE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE,

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

NV

 

 

Selvaggina in libertà

Mammiferi

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

NV

 

 

7.C.   Proteine animali trasformate destinate al consumo umano

Salute animale

PAT derivate da carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Pollame

PAT derivate da carni fresche

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

Animal Products Act (1999)

94/438/CE

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Sì (3)

 

 

Selvaggina d'allevamento

Suini

Cervidi

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

 

 

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Selvaggina in libertà

Suini

Cervidi

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF e PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

 

 

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

PAT derivate da carni fresche

Ruminanti

Equidi

Suini

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 999/2001

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 999/2001

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Pollame

PAT derivate da carni fresche

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE,

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

NV

 

 

Selvaggina d'allevamento

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

e (UE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

NV

 

 

Selvaggina in libertà

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

NV

 

 

7.D.   Sangue e prodotti emoderivati destinati al consumo umano

Salute animale

Sangue e prodotti del sangue derivati da carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

92/118/CEE 2002/99/CE

Regolamento

(CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(UE) n. 206/2010

Sì (1)

 

 

Pollame

Sangue e prodotti del sangue derivati da carni fresche di pollame

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

(CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Selvaggina d'allevamento

Suini

Cervidi

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

 

 

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Selvaggina in libertà

Suini

Cervidi

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF e PRRS

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina da penna

 

 

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Ruminanti

Equidi

Suini

Carni fresche

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Pollame

Carni fresche

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

NV

 

 

Selvaggina d'allevamento

Mammiferi

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

NV

 

 

Selvaggina in libertà

Mammiferi

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

NV

 

 

7.E.   Strutto e grassi fusi destinati al consumo umano

Salute animale

Mammiferi domestici

Prodotti ottenuti a partire da carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Pollame

Prodotti ottenuti a partire da carni fresche:

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 798/2008

Sì (3)

 

 

Selvaggina d'allevamento

Suini

Cervidi

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Selvaggina in libertà

Suini

Cervidi

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Trattati termicamente

a lunga conservazione

trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Ruminanti

Equidi

Suini

Carni fresche

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Pollame

Carni fresche

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

NV

 

 

Selvaggina d'allevamento

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

e (CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2007/777/CE

2011/163/CE,

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

NV

 

 

Selvaggina in libertà

92/118/CEE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

e (CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2007/777/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

NV

 

 

7.F.   Gelatine destinate al consumo umano

Salute animale

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

NV

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 2074/2005

NV

BSE

cfr. capitolo 28

 

7.G.   Collagene destinato al consumo umano

Salute animale

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (CE) n. 999/2001

NV

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

NV

BSE

cfr. capitolo 28

 

7.H.   Stomaci e vesciche (salati, essiccati o sottoposti a trattamento termico, nonché altri prodotti)

Salute animale

Bovidi

Ovini

Caprini

Suini

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (3)

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

2007/777/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

 

 

8.   

Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano. Compresi colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.

Salute animale

Mammiferi domestici, compresi:

Bovidi

Bufali

Ovini

Caprini

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

Regolamento (UE) n. 605/2010

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Pastorizzati

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(UE) n. 605/2010

Sì (1)

 

 

Formaggi termizzati, non pastorizzati

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

NZ (milk and milk products processing) food standards 2002

Sì (1)

Formaggi termizzati

cfr. capitolo 28

 

Food Act 1981 Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(UE) n. 605/2010

Sì (1)

 

 

Prodotti lattiero-caseari non pastorizzati (escluso il latte crudo)

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Food Act 1981

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(UE) n. 605/2010

Sì (1)

 

 

9.   Prodotti della pesca destinati al consumo umano (esclusi animali vivi)

Salute animale

Prodotti della pesca marini

Pesci a pinne

Uova/lattimi

Molluschi

Echinodermi

Tunicati, gasteropodi e crostacei

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Salmonidi

cfr. capitolo 28

Uova/lattimi

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Sì (1)

 

 

Prodotti della pesca d'acqua dolce

Salmonidi

Uova/lattimi

Gamberi di fiume

2002/99/CE

(CE) n. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Salmonidi

cfr. capitolo 28

Uova/lattimi

cfr. capitolo 28

Gamberi di fiume (surgelati o trasformati)

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Sì (1)

Gamberi di fiume (surgelati o trasformati)

 

Pesci a pinne (esclusi i salmonidi)

Molluschi

Crostacei

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 2008/1251

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Sì (1)

 

 

Prodotti di acquacoltura (di mare e d'acqua dolce, d'allevamento)

Salmonidi

Uova/lattimi

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Salmonidi

cfr. capitolo 28

Uova/lattimi

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Sì (1)

Salmonidi (eviscerati)

 

Molluschi, echinodermi,

Tunicati, gasteropodi e crostacei

2002/99/CE

(EC) No 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Surgelati o trasformati

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Sì (1)

Surgelati o trasformati

 

Pesci a pinne (esclusi i salmonidi)

2002/99/CE

(EC) No 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Pesci a pinne

Uova/lattimi

Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi e crostacei

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

(acquacoltura)

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 2074/2005

Sì (1)

 

 

10.   Pesci vivi, molluschi, crostacei, compresi uova e gameti

Salute animale

Destinati al consumo umano

Molluschi, echinodermi, tunicati, gasteropodi vivi

Crostacei vivi

Pesci a pinne vivi

Altri animali acquatici

93/53/CEE

95/70/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Sì (1)

 

 

Per riproduzione, allevamento, stabulazione

Molluschi e pesci vivi

93/53/CEE

95/70/CE

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamento (CE) n. 1251/2008

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Pesci a pinne vivi

Molluschi, echinodermi, tunicati, gasteropodi vivi

Crostacei vivi

Altri pesci

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

(acquacoltura destinati al consumo umano)

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 2074/2005

Sì (1)

 

 

11.   Prodotti vari destinati al consumo umano

11.A.   Miele

Salute animale

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

2001/110/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2001/110/CE

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 2074/2005

Sì (3)

 

 

11.B.   Cosce di rane

Salute animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

NV

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 2074/2005

NV

 

 

11.C.   Lumache destinate al consumo umano

Salute animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

NV

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 2074/2005

NV

 

 

11.D.   Prodotti a base di uova

Salute animale

2002/99/CE

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2002/99/CE

2009/158/CE

NV

 

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 798/2008

NV

 

 


Sezione 4

Prodotti non destinati al consumo umano

Prodotto

Esportazioni da UE a Nuova Zelanda1

Esportazioni da Nuova Zelanda nell'UE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme UE

Norme NZ

Norme NZ

Norme UE

12.   Budella animali per la produzione di alimenti per animali da compagnia o a fini tecnici

Salute animale

Bovidi

Ovini

Caprini

Suini

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (2)

Si applicano le restrizioni connesse alla TSE.

 

Animal Products Act (1999)

2003/779/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Sanità pubblica

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Health Act 1956

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

 

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

13.   Latte, prodotti a base di latte e colostro non destinati al consumo umano

Salute animale

Bovidi

Ovini

Caprini

Pastorizzati, UHT o sterilizzati

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

Colostro e latte non pastorizzati per usi esterni alla catena dei mangimi

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (3)

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

14.   Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina a base di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina a base di zoccoli) destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti

Salute animale

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

15.   Proteine animali trasformate (fuse) per mangimi

Salute animale

PAT destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

 

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

PAT derivate da materiale non proveniente da mammiferi

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

 

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

 

 

 

materiale proveniente da pesci

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

Sì (1)

 

 

materiale proveniente da volatili

 

 

Sì (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min o 100 °C/1 min

o equivalente

 

 

 

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

16.   Sangue e prodotti del sangue trasformati (escluso il siero proveniente da equidi) per usi esterni alla catena dei mangimi

Salute animale

Bovini, ovini, caprini, suini

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Equidi

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

NV

 

 

Volatili

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

17.   Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano, compresi gli oli di pesce

Salute animale

Grassi fusi e oli

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

All'etichettatura si applicano prescrizioni supplementari connesse alla BSE.

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Strutto (suini)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Il prodotto deve essere ricavato da carni fresche di suini e di selvaggina d'allevamento e in libertà, di equivalenza “Sì (1)” indicata in precedenza ai fini della salute animale.

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

 

 

 

 

CSF

cfr. capitolo 28

 

 

 

 

 

 

Olio di pesce

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

Derivati dei grassi provenienti da materiale delle categorie 2 o 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Biosecurity Act 1993 S 22

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

V

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. A.   Gelatine per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Salute animale

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18. B.   Proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e tricalcico

Salute animale

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

19.   Pelli e pellame

Salute animale

Ungulati, esclusi gli equidi

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

Equidi

Altri mammiferi

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

 

NV

 

 

 

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

Ratiti (struzzi, emù, nandù)

Regolamenti (CE) n. 1069/2009

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

 

Regolamenti (CE) n. 1069/2009

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

20.   Lana e fibre/pelo

Salute animale

Ovini, caprini, camelidi

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Soltanto lana sgrassata

Pulita e lavata a 75 °C o procedura equivalente

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

Altri ruminanti e suini

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

 

NV

 

 

 

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

Altri

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

 

NV

 

 

 

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

21.   Alimenti per animali da compagnia (compresi alimenti trasformati) contenenti soltanto materiale della categoria 3

Salute animale

Alimenti trasformati per animali da compagnia (mammiferi)

 

recipienti sigillati ermeticamente

 

alimenti per animali da compagnia semiumidi e secchi

 

articoli masticabili per cani provenienti da ungulati (esclusi equidi)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Interiora aromatizzanti

 

 

NV

 

 

 

 

Sì (3)

 

 

Alimenti trasformati per animali da compagnia (non mammiferi)

recipienti sigillati ermeticamente

alimenti per animali da compagnia semiumidi e secchi

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

 

Sì (1)

 

 

 

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

a base di pesci

 

 

Sì (1)

 

 

 

 

Sì (1)

 

 

a base di volatili

 

 

Sì (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min

100 °C/1 min o equivalente

 

 

 

Sì (1)

 

 

Interiora aromatizzanti

 

 

NV

 

 

 

 

Sì (3)

 

 

Alimenti crudi per animali da compagnia

Per consumo diretto

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

NV

BSE

cfr. capitolo 28

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

22.   Siero proveniente da equidi

Salute animale

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

23.   Altri sottoprodotti di origine animale per la produzione di mangimi, compresi alimenti per animali da compagnia, nonché per usi esterni alla catena dei mangimi

Salute animale

Carni fresche

Bovini

Ovini

Caprini

Suini

Equini

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001 e

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Il prodotto deve essere ottenuto da carni fresche, anche di selvaggina d'allevamento e in libertà, di equivalenza “Sì (1)” indicata in precedenza ai fini della salute animale.

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2001

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

BSE

cfr. capitolo 28

 

Selvaggina d'allevamento

Suini

Cervidi

Selvaggina in libertà

Suini

Cervidi

 

 

 

BSE

cfr. capitolo 28

Per l'etichettatura si applicano requisiti supplementari connessi alla BSE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSF cfr. capitolo 28

 

 

 

 

 

 

Carni fresche

Pollame

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

NV

 

 

Selvaggina d'allevamento e in libertà

Selvaggina da penna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre specie

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

V

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

24.   Prodotti dell'apicoltura — non destinati al consumo umano

Salute animale

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

25.   Trofei di caccia

Salute animale

Mammiferi

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

 

 

Volatili

 

 

NV

 

 

 

 

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

26.   Stallatico trasformato

Salute animale

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 


Sezione 5

Questioni generali e orizzontali

 

Esportazioni da UE a Nuova Zelanda1

Esportazioni da Nuova Zelanda nell'UE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme UE

Norme NZ

Norme NZ

Norme UE

27.   Questioni orizzontali

Acqua

98/83/CE

Animal Products Act (1999)

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

98/83/CE

Sì (1)

 

 

Residui

Monitoraggio dei residui

Specie a carni rosse

96/22/CE

96/23/CE

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

96/22/CE

96/23/CE

Sì (1)

 

 

Altre specie, altri prodotti

 

 

Sì (3)

 

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sistemi di certificazione

96/93/CE

Animal Products Act (1999)

Sì (1)

Lo status di equivalenza si applica a tutti gli animali e i prodotti di origine animale cui si concede l'equivalenza “Sì (1)” a fini di salute animale o sanità pubblica a seconda dei casi.

 

 

Animal Products Act (1999)

92/118/CEE

96/93/CE

2002/99/CE

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 2074/2005

 

(CE) n. 1251/2008

 

(CE) n. 1069/2009

 

(UE) n. 142/2011

Sì (1)

Lo status di equivalenza si applica agli animali e ai prodotti di origine animale cui si concede l'equivalenza “Sì (1)” figuranti nelle voci 3, 4.A, 4.C, 4.D, 5.A, 5.C, 5.D, 6.A, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.H, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21 e 23.

Quando il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la spedizione della partita, esso menziona i pertinenti documenti di ammissibilità (DA), la data di emissione dei documenti di ammissibilità sulla cui base si rilascia il certificato sanitario ufficiale, la data di spedizione della partita e la data in cui è stato firmato il certificato sanitario. La Nuova Zelanda informa il posto d'ispezione frontaliero del paese destinatario circa eventuali problemi di certificazione successivi alla partenza dal suo territorio.

 

Riesportazione di prodotti di origine animale importati

96/93/CE

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Biosecurity Act (1993)

Sì (1)

I prodotti di origine animale possono essere derivati, anche parzialmente, da prodotti di origine animale conformi alle condizioni, originari di paesi terzi e di stabilimenti ammessi agli scambi con l'UE e la Nuova Zelanda.

 

Animal Products Act (1999)

Food Act 1981

Biosecurity Act (1993)

96/93/CE

Sì (1)

I prodotti di origine animale possono essere derivati, anche parzialmente, da prodotti di origine animale conformi alle condizioni, originari di paesi terzi e di stabilimenti ammessi agli scambi con l'UE e la Nuova Zelanda.

 

Monitoraggio microbiologico/sistema di analisi  (3)  (4)

compresi: metodi di prova, norme di campionamento e preparazione, nonché gli interventi di regolamentazione

Regolamenti

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 2073/2005

Animal Products Act (1999)

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 852/20004

 

(CE) n. 853/2004

 

(CE) n. 854/2004

 

(CE) n. 2073/2005

Sì (1)

 

 

Sistemi di inserimento in elenchi degli stabilimenti  (5)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2002

 

(CE) n. 882/2004

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 854/2004

Animal Products Act (1999)

Sì (1)

 

 

Animal Products Act (1999)

Regolamenti

 

(CE) n. 999/2002

 

(CE) n. 882/2004

 

(CE) n. 852/2004

 

(CE) n. 854/2004

Sì (1)

Lo status di equivalenza si applica a tutti i prodotti di origine animale cui si concede l'equivalenza “Sì (1)” a fini di sanità pubblica, come stabilito nel presente allegato.

Le procedure per l'iscrizione in elenchi degli stabilimenti in relazione a merci aventi equivalenza diversa da “Sì (1)” sono da riesaminare.

28.   Disposizioni varie sulla certificazione: attestati che devono figurare sul certificato sanitario o veterinario

Questione

Disposizioni relative alla certificazione

Febbre Q

La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da febbre Q.

Per il commercio dall'UE alla NZ di sperma ed embrioni bovini, l'autorità competente dello Stato membro interessato certifica quanto segue:

Per quanto consta al sottoscritto e da quanto ha potuto appurare, gli animali donatori non sono mai risultati positivi a un test di conferma per la febbre Q.

E

Per lo sperma di animali della specie bovina:

Gli animali donatori sono stati sottoposti a un test di fissazione del complemento (CFT) (negativo se la fissazione del complemento non si verifica a una diluizione di 1:10 o superiore) o a un test ELISA per la febbre Q su un campione raccolto tra 21 e 120 giorni dopo ogni periodo di raccolta dello sperma (della durata di 60 giorni o meno) per l'esportazione in Nuova Zelanda, con esito negativo.

OPPURE

Per le esportazioni nella Nuova Zelanda un quantitativo di sperma di ogni raccolta è stato sottoposto a prova mediante test RPC da parte di un laboratorio convalidato per la ricerca della febbre Q, secondo le modalità descritte nel capitolo febbre Q del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.

E

Per gli embrioni bovini:

Gli animali donatori sono stati sottoposti a un test di fissazione del complemento (CFT) (negativo se la fissazione del complemento non si verifica a una diluizione di 1:10 o superiore) o a un test ELISA per la febbre Q su un campione raccolto tra 21 e 120 giorni dopo ogni periodo di raccolta degli embrioni per l'esportazione in Nuova Zelanda, con esito negativo.

OPPURE

Un campione di embrioni/ovociti e/o della raccolta e/o dei liquidi di lavaggio di ogni raccolta destinata all'esportazione in Nuova Zelanda è stato sottoposto a prova mediante test RPC da parte di un laboratorio convalidato per la ricerca della febbre Q, secondo le modalità descritte nel capitolo febbre Q del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.

BVD tipo II

La Nuova Zelanda è riconosciuta esente dal virus della diarrea virale bovina (BVD) di tipo II.

Per il commercio dall'UE alla NZ di embrioni bovini, l'autorità competente dello Stato membro interessato certifica quanto segue:

E

l'animale donatore è stato sottoposto a un test ELISA di rilevazione dell'antigene o di isolamento del virus della BVD, con risultati negativi, nei trenta (30) giorni precedenti l'entrata nell'allevamento di origine ed è rimasto in tale allevamento per più di sei (6) mesi prima della raccolta dell'embrione per la presente partita ed è rimasto isolato dagli altri animali che non sono risultati negativi al test.

OPPURE

dalla prima raccolta di embrioni prelevata dall'animale donatore per la presente partita è stato sottoposto a prova di isolamento del virus, oppure a test RPC per la ricerca del virus BVD, con esito negativo, un campione aggregato di ovociti/embrioni non vitali e liquido di lavaggio (come prescritto dal capitolo del codice dell'OIE per gli embrioni concepiti in vivo), oppure un embrione.

Febbre catarrale degli ovini

La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini e dalla malattia emorragica epizootica (EHD).

Per il commercio dall'UE alla NZ di sperma bovino, l'autorità competente dello Stato membro interessato certifica quanto segue:

Lo sperma bovino è conforme mutatis mutandis alle disposizioni del capitolo sulla febbre catarrale degli ovini del codice dell'OIE.

IBR

Per le esportazioni di bovini vivi dalla NZ verso Stati membri o loro regioni di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità all'articolo 2 della decisione 2004/558/CE della Commissione, e verso Stati membri o loro regioni di cui all'allegato II della decisione 2004/558/CE, la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità all'articolo 3 della decisione 2004/558/CE. Tale attestato deve figurare sul certificato sanitario ai sensi del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione.

BSE

Esportazioni dall'UE in NZ di prodotti contenenti materiali ricavati da bovini, ovini o caprini (oltre alla piena conformità a tutte le altre norme UE pertinenti).

Il prodotto non contiene e non è derivato da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini che non siano derivati da animali nati, allevati senza interruzione e macellati nell'Unione europea e che non siano stati prodotti nel pieno rispetto delle disposizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 1069/2009 a seconda dei casi.

Nota: Per i prodotti che contengono materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati senza interruzione e macellati nell'Unione europea, occorre che detti materiali siano certificati conformi alle opportune disposizioni addizionali per i paesi terzi della corrispondente decisione della Nuova Zelanda in materia di certificazione.

BSE

Esportazioni dalla NZ nell'UE di prodotti contenenti materiali ricavati da bovini, ovini e caprini

Destinati al consumo umano (carni fresche, carni macinate e preparazioni a base di carne, prodotti a base di carne, intestini trattati, grassi fusi di origine animale, ciccioli e gelatina):

a)

il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

gli animali all'origine dei materiali ricavati da bovini, ovini e caprini sono nati, sono stati allevati senza interruzione e sono stati macellati in un paese avente un rischio trascurabile di BSE.

Per i sottoprodotti (grassi fusi, alimenti per animali da compagnia, prodotti a base di sangue, proteine animali trasformate, ossa e prodotti a base di ossa, materiali di categoria 3 e gelatina):

Il sottoprodotto di origine animale non contiene e non è derivato da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini che non siano stati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE da una decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

PRRS

Per il commercio dall'UE alla NZ di carni suine l'autorità competente dello Stato membro interessato certifica quanto segue:

 

i)

E

ottenute da animali rimasti dalla nascita ininterrottamente in Finlandia o in Svezia, che sono indenni dalla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;

 

OPPURE

ii)

sottoposte a trattamento termico ad una delle temperature interne e per una delle durate seguenti:

 

56 gradi Celsius per 60 minuti;

 

57 gradi Celsius per 55 minuti;

 

58 gradi Celsius per 50 minuti;

 

59 gradi Celsius per 45 minuti;

 

60 gradi Celsius per 40 minuti;

 

61 gradi Celsius per 35 minuti;

 

62 gradi Celsius per 30 minuti;

 

63 gradi Celsius per 25 minuti;

 

64 gradi Celsius per 22 minuti;

 

65 gradi Celsius per 20 minuti;

 

66 gradi Celsius per 17 minuti;

 

67 gradi Celsius per 15 minuti;

 

68 gradi Celsius per 13 minuti;

 

69 gradi Celsius per 12 minuti; oppure

 

70 gradi Celsius per 11 minuti;

 

OPPURE

iii)

sottoposte a un processo di stagionatura, durante il quale il prodotto ha subito una procedura atta a garantire che le carni soddisfino una delle seguenti condizioni:

 

abbiano raggiunto un pH pari o inferiore a 5; o

 

abbiano subito un processo di fermentazione (maturazione lattica) fino a raggiungere un pH pari o inferiore a 6,0 e

 

siano state stagionate/maturate per almeno 21 giorni; o

 

siano ammesse alla certificazione ufficiale come Prosciutto di Parma o

 

abbiano subito un processo di stagionatura equivalente della durata di 12 mesi;

 

OPPURE

iv)

siano state confezionate sotto forma di tagli pronti al consumo per la vendita diretta al minuto, prive di carni macinate o tritate, senza testa e collo, in confezioni non superiori a 3 kg, eliminati i tessuti seguenti: linfonodi ascellari, iliaci medi e laterali, sacrali, ileofemorali (inguinali profondi), mammari (inguinali superficiali), poplitei superficiali e profondi, cervicali superficiali dorsali, cervicali superficiali ventrali, cervicali superficiali medi, pelvici e ischiatici; e qualsiasi altro tessuto linfatico macroscopicamente visibile (linfonodi e vasi linfatici) incontrato durante la lavorazione;

 

OPPURE

v)

nulla di quanto sopra (Nota: i prodotti in questione devono essere trasformati in Nuova Zelanda prima di ricevere l'attestazione di biosicurezza).

Malattia di Aujeszky

Per le esportazioni neozelandesi di carni suine verso Stati membri o loro regioni di cui all'allegato I e all'allegato II della decisione 2008/185/CE, la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità alla decisione 2008/185/CE. Tale attestato deve figurare sul certificato sanitario ai sensi del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione.

CSF

solo suini selvatici

Per il commercio dall'UE alla NZ l'autorità competente dello Stato membro certifica che i prodotti provengono da zone che nel corso dei 60 giorni precedenti erano indenni da CSF per quanto riguarda la popolazione di suini selvatici. Nel certificato sanitario figura questo attestato:

“I prodotti descritti nel presente certificato sono ottenuti da suini selvatici provenienti da zone che nei 60 giorni precedenti erano indenni da peste suina classica nella popolazione suina selvatica.”

Api vive/bombi vivi:

Per il commercio dalla NZ nell'UE, i certificati sanitari per le api/i bombi vivi devono recare il seguente attestato:

Le api/i bombi (1) descritti nel presente certificato

a)

provengono da un alveare di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente;

b)

nel caso di api mellifere, gli alveari provengono da una zona non soggetta a divieti connessi con il manifestarsi di peste americana (la durata delle restrizioni è stata di almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato e dalla data in cui tutti gli alveari in un raggio di tre chilometri sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari contaminati sono stati bruciati o trattati e ispezionati dalla suddetta autorità)

c)

provengono da alveari o da apiari o da colonie (nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati subito prima della spedizione (normalmente entro le 24 ore) e non presentano sintomi clinici o segni che possano far sospettare la presenza di malattie, comprese le infestazioni che colpiscono le api.

Il materiale di imballaggio, le gabbie delle regine, i prodotti e gli alimenti di accompagnamento sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state adottate tutte le precauzioni necessarie a evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni che colpiscono le api.

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente

Sostanze coloranti per i timbri sanitari

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 indica le sostanze coloranti da utilizzare per i timbri sanitari.

Salmonella

Per il commercio dalla NZ in Svezia e Finlandia

I certificati sanitari per gli animali vivi e i prodotti di origine animale elencati di seguito devono recare l'apposito attestato prescritto dalla pertinente legislazione se riguardano partite da consegnare in Svezia o Finlandia:

 

Per le uova da tavola per il consumo umano la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità al regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione

 

Per il pollame vivo destinato alla macellazione la Nuova Zelanda fornirà le certificazioni del caso in conformità all'allegato A della decisione 95/410/CE del Consiglio

 

Per il pollame riproduttore la Nuova Zelanda fornirà le certificazioni del caso in conformità all'allegato II della decisione 2003/644/CE della Commissione

 

Per i pulcini di un giorno la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità all'allegato III della decisione 2003/644/CE della Commissione

 

Per le galline ovaiole la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità all'allegato II della decisione 2004/235/CE della Commissione

 

Per le carni fresche di cui al regolamento (CE) n. 1688/2005, deve essere inserito il seguente attestato: “Le carni fresche hanno subito un esame microbiologico per l'individuazione della salmonella, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1688/2005, tramite campionatura, nello stabilimento di origine di queste carni”.

Salmonidi

Per il commercio dall'UE alla NZ

La partita contiene soltanto salmonidi dei generi Onchorhynchus, Salmo o Salvelinus, decapitati, senza branchie, eviscerati e sessualmente immaturi.

Uova/lattimi

Per il commercio dall'UE alla NZ

Devono essere sottoposti a trattamento per renderli non vitali, essere a lunga conservazione ed essere imballati e confezionati.

Formaggi termizzati

Per il commercio dall'UE alla NZ

Il formaggio prodotto a partire da latte termizzato ha un contenuto umido inferiore al 39 % e un pH inferiore a 5,6. Il latte utilizzato per produrre questo formaggio è stato riscaldato rapidamente fino a raggiungere la temperatura di almeno 64,5 °C per 16 secondi. Il formaggio è stato immagazzinato a una temperatura non inferiore a 7 °C per 90 giorni.

29.   Misure di lotta alle malattie convenute di comune accordo

29.A.   Situazione sanitaria convenuta di comune accordo per specifiche malattie

Rabbia

La Nuova Zelanda, il Regno Unito, Malta, l'Irlanda e la Svezia sono riconosciute indenni dalla rabbia

Anemia infettiva equina

La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da AIE

Brucellosi

La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da Brucella abortus e B. mellitensis

Febbre Q

La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da febbre Q.

BVD tipo II

La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da BVD tipo II

Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica

La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica

L'UE presenta richiesta alla Nuova Zelanda di essere riconosciuta indenne da malattia emorragica epizootica

Piccolo scarabeo dell'alveare

La Nuova Zelanda e l'UE sono riconosciute indenni dal piccolo scarabeo dell'alveare

Acaro Tropilaelaps

La Nuova Zelanda e l'UE sono riconosciute indenni dall'acaro Tropilaelaps

29.B.

Misure convenute di comune accordo per il contrasto di specifiche malattie eventualmente manifestatesi

I certificati sanitari ufficiali, in conformità all'allegato VII, sezione 1, lettera b), dell'accordo, devono recare i pertinenti attestati supplementari di cui al capitolo 29 del presente allegato.

Attestato generale per tutti i prodotti:

Il prodotto descritto nel presente certificato è stato tenuto separato durante tutte le fasi di produzione, di deposito e di trasporto da tutti gli altri prodotti che non soddisfacevano le condizioni, e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione del prodotto con qualsiasi fonte potenziale di virus di [inserire la malattia pertinente nella colonna “malattia” più oltre].

Attestato specifico per malattia:

I prodotti elencati nel capitolo 29, alle voci da i) a xxx), oltre all'attestato generale (precedentemente indicato) per tutti i prodotti sono corredati degli attestati specifici per malattia pertinenti tra quelli di seguito:

Prodotto

Malattia

Attestato relativo alla malattia

Numero *) Gli attestati opzionali sono da riportare nel certificato solo se pertinenti al caso specifico.

i)

Latte e prodotti lattiero-caseari:

8.0 13.0

Afta epizootica

Il latte/i prodotti a base di latte descritti nel presente certificato:

 

E

1*)

sono stati sottoposti a sterilizzazione almeno al livello F03.

 

OPPURE

2*)

sono stati sottoposti a un trattamento a temperatura ultra-alta (UHT) a 132 °C per almeno un secondo.

 

OPPURE

3*)

avevano un pH inferiore a 7,0 prima di essere sottoposti a trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi.

 

OPPURE

4*)

avevano un pH superiore a 7,0 prima di essere sottoposti ad un trattamento doppio di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi.

 

OPPURE

5*)

sono stati trattati con pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST), combinata con un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora.

 

OPPURE

6*)

sono stati sottoposti a pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST), combinata con un riscaldamento aggiuntivo fino a 72 °C associato ad essiccazione o ad un processo equivalente, convalidato e approvato, di disidratazione/essiccazione il cui effetto minimo è equivalente al trattamento termico a 72 °C per 15 secondi.

ii)

Carni, anche macinate, e preparazioni di carne ottenute da artiodattili, ad esclusione di teste, zampe, visceri e carne di suini (suidi):

4.A 4.C 5.A 5.C

Afta epizootica

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato (esclusi i piedi, la testa e i visceri):

1)

è stato ottenuto da animali che sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem e non presentavano segni suggestivi di afta epizootica;

2)

è stato ottenuto da carcasse disossate da cui sono state rimosse le frattaglie e le principali ghiandole linfatiche;

3)

è stato sottoposto a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore e ha raggiunto un pH inferiore a 6 misurato all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento;

4)

non è stato ottenuto da animali macellati o trattati in uno stabilimento situato in una zona dichiarata di protezione o di sorveglianza,

5)

le carni provenienti da animali situati in zone di protezione e di sorveglianza sono sottoposte a controllo ufficiale e sono state individuate e controllate in modo da garantirne l'esclusione dalla presente partita.

iii)

Carni (comprese le carni macinate) e altri prodotti di origine animale (comprese le frattaglie) ottenuti da artiodattili compresi suini (suidi):

4.A 4.C 5.A 5.C 7.A 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 11.E

Afta epizootica

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato:

1)

è stato ottenuto da animali che sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem e non presentavano segni suggestivi di afta epizootica;

E

OPPURE

2*)

è stato ottenuto da animali macellati 21 giorni prima della data stimata della prima infezione nel territorio; e non è stato ottenuto da animali macellati o trattati in uno stabilimento situato in una zona dichiarata di protezione o di sorveglianza.

OPPURE

3*)

è stato ottenuto da animali rimasti nello stesso stabilimento per almeno 21 giorni e che sono stati identificati in modo da consentire la rintracciabilità dello stabilimento d'origine; ma non è stato ottenuto da animali detenuti in uno stabilimento situato in una zona di protezione o di sorveglianza, e il prodotto è stato chiaramente identificato e detenuto sotto sorveglianza ufficiale per almeno 7 giorni e non rilasciato fino a quando, alla fine del periodo di detenzione, non è stato ufficialmente escluso qualsiasi sospetto di infezione da afta epizootica nello stabilimento d'origine;

E

4)

Le carni provenienti da animali situati in zone di protezione e di sorveglianza sono sottoposte a controllo ufficiale e sono state individuate e controllate in modo da garantirne l'esclusione dalla presente partita.

iv)

Carni e preparazioni elaborate a partire da pollame (compresi i tacchini):

4.B 4.C 5.B 5.C

HPNAI:

soggetta a denuncia in conformità ai criteri del Codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato ottenuto da animali che:

 

E

1*)

provengono da uno stabilimento situato al di fuori di una zona di protezione o di sorveglianza; e tutte le carni provenienti da animali situati in zone di protezione e di sorveglianza sono sottoposte a controllo ufficiale e sono state individuate e controllate in modo da garantirne l'esclusione dalla presente partita.

 

OPPURE

2*)

provengono da uno stabilimento situato all'interno di una zona di sorveglianza ma all'esterno di una zona di protezione e sono stati esaminati non oltre 7 giorni prima della macellazione mediante prove per il rilevamento dei virus e/o prove sierologiche atte a rilevare con una probabilità del 95 % una prevalenza del 5 % di infezione da HPNAI, con esito negativo; e sono stati macellati in uno stabilimento designato dove, dopo l'ultimo ciclo di pulizia e disinfezione, non è stato lavorato pollame infetto da HPNAI, e sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem senza che siano stati rilevati segni suggestivi di HPNAI; e tutte le carni provenienti da animali situati in una zona di protezione sono sottoposte a controllo ufficiale e sono state individuate e controllate in modo da garantirne l'esclusione dalla presente partita.

 

OPPURE

3*)

sono stati trattati in una data antecedente di almeno 21 giorni alla data stimata della prima infezione.

v)

Carni e preparazioni elaborate a base di pollame (compresi i tacchini):

4.B 4.C 5.B 5.C

LPNAI

soggetta a denuncia in conformità ai criteri del Codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato ottenuto da animali che:

1)

provengono da uno stabilimento in cui non sono stati rilevati segni di LPNAI negli ultimi 21 giorni;

2)

sono stati macellati presso uno stabilimento riconosciuto dove, dopo l'ultimo ciclo di pulizia e disinfezione, non è stato lavorato pollame infetto da LPNAI;

3)

sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem senza che siano stati rilevati segni suggestivi di LPNAI;

vi)

Carni e preparazioni elaborate a base di pollame (compresi i tacchini):

4.B 4.C 5.B 5.C

ND

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato ottenuto da:

1)

animali provenienti da aziende indenni da ND e non situate in una zona di protezione o di sorveglianza;

E

2*)

animali che non sono stati vaccinati contro ND;

E

OPPURE

3*)

animali che sono stati vaccinati contro ND utilizzando un vaccino rispondente alle norme di cui alla decisione 93/152/CEE della Commissione (il tipo di vaccino utilizzato e la data della vaccinazione devono figurare nel certificato).

E

4)

Gli animali non presentavano alcun segno clinico di ND il giorno della spedizione al macello e sono stati ulteriormente sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem senza che siano stati rilevati segni clinici suggestivi di ND; sono stati macellati presso uno stabilimento riconosciuto soggetto a ispezioni periodiche da parte dell'autorità veterinaria competente e dove, dopo l'ultimo ciclo di pulizia e disinfezione, non è stato lavorato pollame infetto da ND.

vii)

Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi) e da pollame (compresi i tacchini):

6.A 6.B 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Afta epizootica, CSF, SVD, ASF, RND, ND, LPNAI, HPNAI, PPR

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico in recipiente ermetico di valore F0 pari o superiore a 3,00

viii)

Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi) e da pollame (compresi i tacchini):

6.A 6.B 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Afta epizootica, CSF, SVD, RND, ND, LPNAI, HPNAI, PPR

 

E

1*)

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C in tutte le sue parti.

 

OPPURE

2*)

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato trattato termicamente a 70 °C per un minimo di 30 minuti o con procedimento termico equivalente convalidato e approvato.

ix)

Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Afta epizootica, CSF, SVD, ASF, RND, PPR

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico in un contenitore ermetico a una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto ha raggiunto almeno 70 °C per 30 minuti.

x)

Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da suini (suidi):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

ASF

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C in tutte le sue parti.

xi)

Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati (disossati) ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Afta epizootica, CSF, SVD, ASF, RND

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è disossato e ha subito un processo di fermentazione e di stagionatura naturali di almeno nove mesi, che ha avuto come risultato i seguenti valori: Aw pari o inferiore a 0,93 o pH pari o inferiore a 6,0.

xii)

Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati (anche non disossati) ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Afta epizootica, CSF, SVD

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato, che può contenere osso, ha subito un processo di fermentazione e di stagionatura naturale di almeno nove mesi, che ha avuto come risultato i seguenti valori: Aw pari o inferiore a 0,93 o pH pari o inferiore a 6,0.

xiii)

Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Afta epizootica, PPR

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico atto a mantenere una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.

xiv)

Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da suini (suidi):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

CSF

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è costituito da carne suina salata sottoposta ad essiccatura1 ed è composto da:

 

E

1*)

coscia (prosciutto) di maiale all'italiana, con l'osso, salata ed essiccata per un periodo minimo di 313 giorni1;

 

OPPURE

2*)

spalla (paleta) di maiale iberico alla spagnola, con l'osso, salata ed essiccata per un periodo minimo di 252 giorni1;

 

OPPURE

3*)

lombo (lomo) di maiale iberico alla spagnola, con l'osso, salato ed essiccato per un periodo minimo di 126 giorni1;

 

OPPURE

4*)

coscia (prosciutto) di maiale detto Serrano, alla spagnola, con l'osso, salata ed essiccata per un periodo minimo di 140 giorni1;

Nota 1: Al momento della pubblicazione, le condizioni di importazione di carne suina in Nuova Zelanda possono richiedere una durata della stagionatura superiore al minimo indicato per la CSF.

xv)

Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da suini (suidi):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

ASF

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a un trattamento che comporta una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per le cosce e di 140 giorni per i lombi.

xvi)

Budella di ruminanti:

7.A 12.0

Afta epizootica

Le budella descritte nel presente certificato sono state pulite, raschiate e successivamente salate con cloruro di sodio per 30 giorni o decolorate o essiccate dopo la raschiatura e protette dalla ricontaminazione dopo il trattamento.

xvii)

Proteine animali trasformate (fuse), strutto, grassi e alimenti per animali da compagnia ottenuti da ungulati e pollame (compresi i tacchini):

15.0 17.0 21.0

Afta epizootica, SVD, RND, PPR, ASF, ND, LSD

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico nel rispetto delle norme di regolamentazione minime e ad una temperatura minima di 90 °C per dieci minuti in tutto il prodotto.

xviii)

Lana e fibra di ruminanti:

20.0

Afta epizootica, RND

 

E

1*)

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato immagazzinato a 18 °C per 4 settimane, o a 4 °C per 4 mesi, o a 37 °C per 8 giorni

 

OPPURE

2*)

Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a lavaggio industriale mediante immersione in un detergente solubile in acqua a 60-70 °C.

 

OPPURE

3*)

Il prodotto non trasformato [inserire il nome del prodotto pertinente] è stato pulito, asciugato e saldamente chiuso in imballaggi in conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1069/2009

xix)

Cuoi e pelli trattati:

19

Afta epizootica, RND

I cuoi o le pelli descritti nel presente certificato sono stati sottoposti a salatura durante 7 giorni in sale marino contenente almeno il 2 % di carbonato di sodio.

xx)

Cuoi e pelli trattati:

19

Afta epizootica

 

E

1*)

I cuoi o le pelli descritti nel presente certificato sono stati salati a secco o in salamoia per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati spediti via mare.

 

OPPURE

2*)

I cuoi e le pelli descritti nel presente certificato sono stati sottoposti a essiccazione per almeno 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C.

xxii)

Cuoi e pelli completamente conciati (wet blue, piclati, passati per calce o cuoi che hanno completato il processo di concia):

19

Afta epizootica, RND

Cuoi e pelli completamente conciati sono oggetto di scambi senza restrizione a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti agli abituali processi meccanici e chimici in uso nell'industria conciaria.

Il seguente attestato può essere applicato per agevolare gli scambi:

I cuoi e le pelli completamente conciati descritti nel presente certificato sono stati sottoposti ai normali processi meccanici e chimici in uso nell'industria conciaria.

xxiii)

Sperma bovino:

1

Afta epizootica

Lo sperma bovino descritto nel presente certificato:

 

E

1*)

è stato ottenuto da animali donatori che sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma nel quale non hanno fatto ingresso altri animali negli ultimi 30 giorni prima della raccolta e non si sono verificati casi di afta epizootica nel raggio di 10 chilometri nei 30 giorni prima e dopo la raccolta, e gli animali non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica il giorno della raccolta, non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e sono stati sottoposti, non prima di 21 giorni dopo la raccolta dello sperma, ad un test per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica, con esito negativo, e nessun altro animale presente nel centro di raccolta dello sperma è stato vaccinato contro l'afta epizootica. Inoltre, lo sperma è stato raccolto da un centro di raccolta dello sperma non situato in una zona di protezione o di sorveglianza e tutto lo sperma raccolto entro una zona di protezione e di sorveglianza è stato chiaramente identificato e detenuto sotto sorveglianza ufficiale; e lo sperma raccolto è stato ulteriormente lavorato e immagazzinato in conformità alle disposizioni del capitolo 4.5 o del capitolo 4.6 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, secondo i casi, e successivamente immagazzinato nel paese di origine per un periodo di almeno un mese dopo la raccolta; durante tale periodo, nessun animale dello stabilimento in cui si trovavano gli animali donatori ha manifestato sintomi di afta epizootica.

 

OPPURE

2*)

è stato raccolto e immagazzinato congelato almeno 21 giorni prima della data presunta della prima infezione di afta epizootica manifestatasi in uno stabilimento situato nella zona di protezione e di sorveglianza; e tutto lo sperma raccolto dopo la data della prima infezione è stato immagazzinato separatamente e rimesso in circolazione solo dopo la revoca di tutte le misure relative al focolaio di afta epizootica; e tutti gli animali detenuti nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti a un esame clinico e i campioni prelevati sono stati sottoposti ad un test sierologico volto a comprovare l'assenza di infezione nel centro in questione; e gli animali donatori sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione di anticorpi del virus dell'afta epizootica per mezzo di un campione prelevato non prima di 28 giorni dopo la raccolta dello sperma.

xxiv)

Sperma bovino:

1

BT

Lo sperma descritto nel presente certificato è stato ottenuto da animali donatori:

 

E

che sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori per almeno 60 giorni prima dell'inizio, e nel corso, della raccolta dello sperma;

 

OPPURE

che sono stati sottoposti a un test sierologico in conformità al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo l'ultima raccolta della partita da esportare;

 

OPPURE

che sono stati sottoposti con esito negativo a un test di identificazione dell'agente in conformità al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (saggio PCR) durante il periodo di raccolta dello sperma della partita da esportare;

 

OPPURE

il centro di raccolta dello sperma non è situato all'interno di una zona infetta (soggetta a restrizioni). Lo sperma proveniente da zone infette (soggette a restrizioni) è stato chiaramente identificato ed è detenuto sotto sorveglianza ufficiale;

 

E

lo sperma è stato raccolto, lavorato e immagazzinato in conformità alle norme OIE.

xxv)

Sperma bovino

1

LSD

Lo sperma descritto nel presente certificato è stato ottenuto da animali donatori:

che non presentavano segni clinici di LSD il giorno della raccolta dello sperma e nei successivi 28 giorni; e che sono rimasti nel paese esportatore nei 28 giorni precedenti la raccolta, in un centro di raccolta dello sperma in cui durante tale periodo non è stato registrato ufficialmente nessun caso di LSD, e il centro non era situato in una zona infetta da LSD né in una zona cuscinetto e lo sperma proveniente dalla zona cuscinetto è stato chiaramente identificato e controllato.

xxvi)

Embrioni bovini concepiti in vivo (eccettuati gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida):

2

Afta epizootica

Gli embrioni concepiti in vivo descritti nel presente certificato provengono da donatori che:

 

non presentavano segni clinici di afta epizootica al momento della raccolta; e nei quali gli embrioni sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma raccolto, lavorato e immagazzinato in centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente in conformità alle norme dell'OIE. Inoltre gli embrioni sono stati prelevati, lavorati e immagazzinati in conformità alle norme stabilite dall'autorità competente;

E

 

gli animali donatori da cui gli embrioni sono stati raccolti provengono da allevamenti che non sono situati in una zona di protezione o di sorveglianza. Gli embrioni raccolti in zone di protezione e di sorveglianza sono stati chiaramente identificati e detenuti sotto sorveglianza ufficiale.

xxvii)

Embrioni bovini ottenuti in vivo (eccettuati gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida):

2

BT

Gli embrioni concepiti in vivo descritti nel presente certificato provengono da donatori che:

 

non presentavano segni clinici di febbre catarrale degli ovini al momento della raccolta e nei quali gli embrioni sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma raccolto, lavorato e immagazzinato in centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente in conformità alle norme dell'OIE.

E

 

gli embrioni sono stati prelevati, lavorati e immagazzinati in conformità alle norme stabilite dall'autorità competente.

xxviii)

Embrioni bovini concepiti in vivo (eccettuati gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida):

2

VS

Gli embrioni concepiti in vivo descritti nel presente certificato provengono da donatori che:

sono stati detenuti per 21 giorni prima e durante la raccolta in uno stabilimento nel quale non è stato segnalato alcun caso di stomatite vescicolare (VS) durante tale periodo e sono stati sottoposti a un test diagnostico per la VS, con esito negativo, nei 21 giorni precedenti la raccolta degli embrioni. Inoltre gli embrioni sono stati raccolti, lavorati e immagazzinati in conformità alle norme notificate dell'OIE; e lo stabilimento non era situato in una zona di protezione o di sorveglianza. Gli embrioni raccolti in zone di protezione e sorveglianza sono stati chiaramente identificati e detenuti sotto sorveglianza ufficiale.

xxix)

Embrioni bovini concepiti in vivo (eccettuati gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida):

2

CBPP

Gli embrioni concepiti in vivo descritti nel presente certificato provengono da donatori che:

 

E

1*)

non sono stati vaccinati contro la CBPP e sono stati sottoposti a prova di fissazione del complemento per la ricerca della CBPP, con esito negativo, in due occasioni, con un intervallo non inferiore a 21 giorni e non superiore a 30 giorni tra ciascuna prova, con la seconda prova effettuata nei 14 giorni prima della raccolta; e sono stati isolati da altri bovidi domestici dal giorno della prima prova di fissazione del complemento fino alla raccolta;

 

OPPURE

2*)

sono stati vaccinati con un vaccino rispondente alle norme descritte nel manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri non più di 4 mesi prima della raccolta;

 

E

non presentavano segni clinici di CBPP il giorno della raccolta degli embrioni; e sono stati confinati fin dalla nascita, o negli ultimi 6 mesi, in allevamenti in cui non è stato segnalato nessun caso di CBPP durante tale periodo, e gli allevamenti non erano situati in una zona infetta da CBPP; e gli embrioni sono stati prelevati, lavorati e immagazzinati in conformità alle norme stabilite dall'autorità competente.

xxx)

Uova da cova di pollame:

2

LPNAI,

HPNAI

Soggetta a denuncia in conformità ai criteri del Codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri (soggetta a denuncia OIE)

Malattia di Newcastle (ND)

Per il commercio dall'UE alla NZ:

Le uova da cova di pollame descritte nel presente certificato provengono da allevamenti d'origine e centri d'incubazione situati all'interno di un compartimento approvato dal ministero per le Industrie primarie, indenne da influenza aviaria notificabile [e/o] malattia di Newcastle [cancellare la dicitura non pertinente]

xxxi)

Api vive/bombi vivi:

3

Piccolo scarabeo dell'alveare

(Aethina tumida)

Per il commercio dalla NZ nell'UE:

a)

gli alveari provengono da una zona, avente un raggio di almeno 100 km, non soggetta a restrizioni associate al sospetto o alla presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e indenne da queste infestazioni;

b)

le api/i bombi (1), al pari degli imballaggi, sono stati soggetti ad un esame visivo al fine di rilevare la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) o delle sue uova o larve.

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente

xxxii)

Api vive/bombi vivi:

3

Acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.)

Per il commercio dalla NZ nell'UE:

a)

gli alveari provengono da una zona, avente un raggio di almeno 100 km, non soggetta a restrizioni associate al sospetto o alla presenza confermata dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) e indenne da queste infestazioni;

b)

le api/i bombi (1), al pari degli imballaggi, sono stati soggetti ad un esame visivo al fine di rilevare la presenza dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente

ALLEGATO VII

CERTIFICAZIONE

Gli scambi tra le parti di animali vivi e/o di prodotti di origine animale sono accompagnati da certificati sanitari ufficiali.

Sezione 1: Attestati sanitari

a)

Per i prodotti per i quali è stata concordata l'equivalenza “Sì (1)”

i)

si utilizza il seguente modello di attestato sanitario (equivalenza delle norme in materia di salute animale o sanità pubblica secondo il caso). Cfr. allegato V, “Sì (1)”;

“Gli animali vivi o prodotti di origine animale descritti nel presente certificato soddisfano le pertinenti norme e condizioni [dell'Unione europea o della Nuova Zelanda (6)], che sono state riconosciute equivalenti alle norme e alle condizioni [della Nuova Zelanda o dell'Unione europea (6)] secondo le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie (decisione 97/132/CE del Consiglio).

Sono specificamente conformi alla [inserire la normativa … della parte esportatrice] (7)

(6)  Cancellare la dicitura non pertinente."

(6)  Cancellare la dicitura non pertinente."

(7)  Opzionale, a discrezione della parte importatrice.”"

E

ii)

Si utilizzano uno o più attestati supplementari descritti nell'allegato V, sezione 5, capitolo 28, a seconda dei casi e facendo riferimento alle “Condizioni particolari” indicate nell'allegato V.

iii)

Per le esportazioni dall'UE alla Nuova Zelanda si utilizzano gli attestati supplementari: “il prodotto di origine animale è ammesso senza restrizioni agli scambi all'interno dell'Unione”.

iv)

Per le esportazioni dalla Nuova Zelanda: per partite di prodotti per i quali è prescritto l'uso del modello di attestato sanitario di cui alla sezione 1, lettera a), punto i) e la cui equivalenza è stabilita nell'allegato V, sezione 5, capitolo 28, sottocapitolo “Sistemi di certificazione”, quando i certificati sono emessi dopo la data di spedizione (8) delle partite si utilizza l'attestato supplementare: “Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente partita sulla base dei documenti di ammissibilità [specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità (DA) pertinenti] rilasciati il (inserire la data), che sono stati da lui verificati e sono stati rilasciati precedentemente alla spedizione della partita”.

b)

Per tutti i prodotti

Successivamente alla conferma della parte esportatrice, conformemente all'articolo 12, che si è manifestata una malattia figurante all'allegato V, sezione 5, capitolo 29.B, si devono applicare ai certificati sanitari ufficiali i pertinenti attestati supplementari, come descritto nell'allegato V, sezione 5, capitolo 29.B. I pertinenti attestati supplementari di cui all'allegato V, sezione 5, capitolo 29.B vanno utilizzati fino a quando la parte esportatrice adotta una decisione di regionalizzazione in conformità all'articolo 6, o come diversamente concordato tra le parti.

Sezione 2: Compilazione dei certificati

a)

All'atto del rilascio di un certificato cartaceo, la firma e il sigillo ufficiale applicati devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

b)

Per le esportazioni provenienti dalla Nuova Zelanda: all'atto del rilascio di un certificato sanitario ufficiale cartaceo, il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero dove sarà presentata la partita.

c)

Per le esportazioni provenienti dall'Unione europea: il certificato sanitario ufficiale è redatto nella lingua dello Stato membro di origine e in lingua inglese.

d)

Ogni partita destinata ad essere esportata è accompagnata da certificati sanitari originali o da documenti veterinari originali o da altri documenti originali, come specificato dall'accordo, recanti le informazioni sanitarie concordate.

e)

Sono autorizzate modifiche minori del formato del modello di certificato.

f)

I certificati sanitari ufficiali non devono necessariamente comprendere le note esplicative di guida alla compilazione, né gli attestati che non sono pertinenti alla partita.

Sezione 3: Trasmissione elettronica dei dati

a)

Lo scambio di certificati veterinari originali o di altri documenti originali o di informazioni può avvenire mediante sistemi cartacei e/o modalità sicure di trasmissione elettronica dei dati che offrano garanzie equivalenti di certificazione, compreso l'uso della firma digitale e un meccanismo di non disconoscibilità. Se la parte esportatrice sceglie di fornire certificati sanitari e/o documenti veterinari ufficiali in formato elettronico, la parte importatrice deve avere stabilito che sono fornite garanzie di sicurezza equivalenti. Il consenso della parte importatrice all'uso esclusivo della certificazione elettronica può essere registrato in uno degli allegati dell'accordo o per corrispondenza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo. Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'integrità del processo di certificazione, per premunirsi contro la frode e prevenire certificazioni false e fuorvianti.

Sistemi di trasmissione elettronica dei dati che offrono garanzie equivalenti:

 

Per la Nuova Zelanda: E-cert

 

Per l'UE: Traces

b)

Il certificato sanitario ufficiale è rilasciato e presentato al posto d'ispezione frontaliero:

i)

come certificato firmato originale in formato cartaceo, oppure

ii)

per via elettronica, mediante trasmissione elettronica dei dati utilizzando i sistemi E-cert e Traces secondo la procedura di cui alla sezione 3, lettera a).

Sezione 4: Controlli

L'autorità di controllo provvede affinché i funzionari preposti alla certificazione siano informati delle condizioni sanitarie applicate dalla parte importatrice a norma del presente accordo e siano tenuti a certificarne il rispetto ove necessario.

ALLEGATO VIII

CONTROLLI FRONTALIERI E TARIFFE DELLE ISPEZIONI

A.   CONTROLLI FRONTALIERI DELLE PARTITE DI ANIMALI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Tipo di controllo frontaliero (9):

Tasso in %

1.

Controlli documentali e d'identità

Entrambe le parti procedono al controllo della documentazione

100

Per controllo d'identità si intende un controllo di conferma discrezionale (10) effettuato dall'autorità competente per assicurarsi che i certificati o i documenti sanitari o gli altri documenti previsti dalla legislazione sanitaria corrispondano al prodotto contenuto nella partita (11). Nel caso di container sigillati, tale controllo di identità può esplicarsi nella mera verifica che i sigilli siano intatti e che le informazioni di identificazione del container e il numero del sigillo corrispondano a quanto riportato nei documenti o nei certificati sanitari di accompagnamento.

 

2.   Controlli fisici (casuali o mirati)

Animali vivi, esclusi api e bombi

100

Api regine e piccole colonie di bombi

100

Pacchi di api e di bombi

50 (12)

Sperma/embrioni/ovuli

10

Animali vivi (13) e prodotti di origine animale destinati al consumo umano figuranti nell'allegato V della decisione 97/132/CE del Consiglio

1

Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano figuranti nell'allegato V della decisione 97/132/CE del Consiglio

1

Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (spedite alla rinfusa)

100 % per le prime 6 partite e successivamente da 1 a 10 %.

B.   TARIFFE DELLE ISPEZIONI

Le tariffe specificate ai punti B.I e B.II del presente allegato si applicano alle importazioni.

Le tariffe, salvo diverso accordo, sono stabilite in maniera tale da limitarsi a recuperare i costi effettivi del servizio d'ispezione alle frontiere e non sono superiori alla tariffa equivalente per partita esatta per gli stessi prodotti importati da altri paesi terzi.

B.I.   Per l'Unione europea

Tariffe delle ispezioni per animali vivi e germoplasma:

Si applicano tariffe delle ispezioni in conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 882/2004.

Prodotti di originale animale:

Si applicano tariffe delle ispezioni in conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 882/2004, ridotte nella misura del 22,5 % (14). Tuttavia, in caso di transito di merci attraverso l'Unione, si applicano tariffe delle ispezioni in conformità all'allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 senza riduzione.

B.II.   Per la Nuova Zelanda

Tariffe delle ispezioni per animali vivi e germoplasma:

Si applicano tariffe delle ispezioni in conformità alla normativa della Nuova Zelanda “Biosecurity (Costs) Regulations”.

Prodotti di originale animale:

 

Tariffe delle ispezioni per i soli controlli documentali e d'identità:

 

Spedizione singola — massimo 149,60 NZD (+ gst) per partita

 

Spedizioni comprendenti più container:– massimo 149,60 NZD (+ gst) per il primo container e massimo 75 NZD (+ gst) per container per i successivi container

 

Spedizioni alla rinfusa — massimo 149,60 NZD (+ gst)/ora

 

Tariffe delle ispezioni per i controlli documentali, d'identità e fisici:

Spedizione singola — tariffe delle ispezioni in conformità alla normativa della Nuova Zelanda:

 

Animal Health Biosecurity (Costs) Regulations

 

Public Health Fees and Charges Regulation

Adeguamento all'inflazione per le tariffe delle ispezioni della Nuova Zelanda:

 

Le tariffe neozelandesi possono essere adeguate annualmente applicando la seguente formula:

 

Tariffa massima delle ispezioni =

 

tariffa delle ispezioni figurante nell'allegato VIII × (1 + tasso di inflazione media/100*) (anno in corso — 2009)

*

calcolato su base continuativa per la Nuova Zelanda, come pubblicato dalla Banca centrale della Nuova Zelanda.

»

(1)  Salvo diverse disposizioni, i prodotti devono essere idonei senza restrizioni al commercio all'interno dell'Unione.

(2)  Tutti i riferimenti ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 sono da interpretarsi in modo da includere le pertinenti misure di attuazione e i criteri microbiologici di cui ai regolamenti (CE) n. 2073/2005, (CE) n. 2074/2005 e (CE) n. 2076/2005.

(3)  Per i prodotti esportati è responsabilità dell'esportatore (operatore del settore alimentare) garantire che i prodotti esportati soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

(4)  Si applica alle carni, ai prodotti della pesca e del settore lattiero-caseario.

(5)  Le informazioni relative agli stabilimenti e alle strutture della Nuova Zelanda saranno inserite nel sistema dell'UE Traces (o qualsiasi sistema successivamente adottato) dalle autorità competenti della Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda garantisce che gli stabilimenti soddisfano le condizioni previste nell'accordo. La Commissione provvederà ad aggiornare e pubblicare le informazioni sul sito web della Commissione senza indebito ritardo e di norma entro due giorni lavorativi. La Commissione può non inserire uno stabilimento sul sito web della Commissione in caso di garanzia insoddisfacente. Se la Commissione decide di non inserire uno stabilimento sul proprio sito web, ne indicherà le ragioni all'Autorità neozelandese senza indebito ritardo.

(8)  La data di spedizione è la data in cui la nave ha lasciato l'ultimo porto in Nuova Zelanda.

(9)  L'autorità competente può delegare tali attività, comprese le ispezioni fisiche, a una persona responsabile o a un'agenzia, secondo la legislazione della parte importatrice.

(10)  In conformità alla legislazione della parte importatrice.

(11)  Ai fini del presente allegato, “partita” indica una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari, o degli altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso modo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di tale paese. “Stesso modo di trasporto” indica il mezzo (ad esempio nave, aeromobile).

(12)  Per partite di pacchi di api contenenti meno di 130 pacchi, il 50 % della partita deve essere sottoposto a ispezione. Per partite contenenti più di 130 pacchi, un campione di 65 pacchi scelti a caso dalla partita deve essere ispezionato per raggiungere un intervallo di confidenza del 95 % nell'individuare un'incidenza del 5 % della malattia.

(13)  Di cui all'allegato V, capitolo 10.

(14)  Calcolato in base all'ipotesi che il tasso di controlli fisici per le importazioni dalla Nuova Zelanda sia pari solo al 10 % del tasso dei normali controlli fisici applicati ad altri paesi terzi e all'ipotesi che il costo dei controlli fisici costituisca il 25 % dei costi totali da coprire con le tariffe.


4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/124


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1085 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2015

concernente una misura adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB.

[notificata con il numero C(2015) 4428]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Svezia ha comunicato alla Commissione una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia.

(2)

Le macchine per la preparazione di legna da ardere erano munite della marcatura CE, conformemente alla direttiva 2006/42/CE.

(3)

Il motivo comunicato dalla Svezia per l'adozione della misura era la non conformità delle macchine per la preparazione di legna da ardere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui ai punti 1.1.2 (principi d'integrazione della sicurezza) e 1.3.7 (elementi mobili) dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE: le macchine non sono infatti munite di ripari o dispositivi di protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili.

(4)

La Commissione ha invitato la Hammars Verkstad AB a presentare le sue osservazioni in merito alla misura adottata dalla Svezia.

(5)

La Hammars Verkstad ha risposto alla Commissione che il dispositivo per tagliare i tronchi che ha sostituito sia una sega che un apposito dispositivo spaccalegna presenta nel suo insieme un rischio di lesione per gli utilizzatori nettamente inferiore. La Commissione ha richiesto al fabbricante documenti giustificativi che comprovino l'argomento concernente la classificazione del rischio nell'ambito della valutazione di conformità svolta. Non è pervenuta alcuna risposta.

(6)

L'esame delle prove fornite dalla Svezia dimostra che le macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia, non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 2006/42/CE e che tale mancata conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Svezia di vietare l'immissione sul mercato delle macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


Rettifiche

4.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/126


Rettifica del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 267 del 2 ottobre 2012 )

Alla pagina 163, articolo 1:

anziché:

«Gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima che siano trascorsi 22 ottobre 2014 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.»,

leggi:

«Gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.»