ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
10 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell'8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/885 della Commissione, del 9 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/886 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni [notificata con il numero C(2015) 3782]  ( 1 )

12

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/887 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa al riconoscimento del regime Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2012/427/UE della Commissione

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/884 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2015

che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (1), in particolare l'articolo 4 quater,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE prevede che la Commissione adotti le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri istituito dalla direttiva stessa.

(2)

Il sistema di interconnessione dei registri deve essere utilizzato anche per adempiere a certi requisiti stabiliti dalla direttiva 89/666/CEE del Consiglio (2) e dalla direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Per istituire il sistema di interconnessione dei registri è necessario definire e adottare specifiche tecniche e procedure che garantiscano condizioni uniformi di esecuzione del sistema, tenendo conto al tempo stesso delle differenze nelle caratteristiche tecniche dei registri degli Stati membri.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sull'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

(2)  Direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36).

(3)  Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).


ALLEGATO

contenente le specifiche tecniche e le procedure di cui all'articolo 1

Nel presente documento con il termine «registri» si intendono sempre i «registri centrali, commerciali e delle imprese».

Il sistema di interconnessione dei registri viene denominato «Sistema di interconnessione dei registri delle imprese» (Business Registers Interconnection System — BRIS).

1.   Metodi di comunicazione

Ai fini dell'interconnessione dei registri, BRIS usa metodi di comunicazione elettronica basati sui servizi, come servizi web.

La comunicazione fra il portale e la piattaforma, e fra un registro e la piattaforma, è una comunicazione univoca (one-to-one). La comunicazione dalla piattaforma ai registri può essere univoca (one-to-one) o molteplice (one-to-many).

2.   Protocolli di comunicazione

Per la comunicazione fra il portale, la piattaforma, i registri e i punti di accesso opzionali sono usati protocolli Internet di sicurezza, come HTTPS.

Per la trasmissione di dati e metadati strutturati sono usati protocolli di comunicazione standard, come il Single Object Access Protocol (SOAP).

3.   Norme di sicurezza

Per la comunicazione e la diffusione delle informazioni attraverso il BRIS, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono:

a)

misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti (HTTPS);

b)

misure atte a garantire l'integrità dei dati durante lo scambio;

c)

misure atte a garantire la non disconoscibilità dell'origine del mittente delle informazioni in seno al BRIS e la non disconoscibilità del ricevimento delle informazioni;

d)

misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica;

e)

misure atte a garantire l'autenticazione e l'autorizzazione di ogni utente registrato e misure di verifica dell'identità dei sistemi connessi al portale, alla piattaforma o ai registri in seno al BRIS.

4.   Metodi di scambio delle informazioni fra il registro della società e il registro della succursale

Per lo scambio di informazioni fra il registro della società e il registro della succursale di cui all'articolo 3 quinquies della direttiva 2009/101/CE e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE è usato il seguente metodo:

a)

il registro della società mette senza indugio a disposizione della piattaforma le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro («informazioni rese pubbliche»);

b)

per garantire il ricevimento immediato delle informazioni rese pubbliche, il registro in cui è iscritta la succursale chiede tali informazioni alla piattaforma. Il registro della succursale può avanzare questa richiesta indicando alla piattaforma le società in merito alle quali è interessato a ricevere le informazioni rese pubbliche;

c)

dietro tale richiesta, la piattaforma garantisce che il registro della succursale abbia accesso senza indugio alle informazioni rese pubbliche.

Sono predisposte misure tecniche e procedure adeguate per gestire qualsiasi errore di comunicazione fra il registro e la piattaforma.

5.   Elenco dei dati oggetto dello scambio fra registri

5.1.   Notifica relativa a pubblicità delle succursali

Ai fini del presente allegato, lo scambio di informazioni fra registri di cui all'articolo 3 quinquies della direttiva 2009/101/CE e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE viene indicato come «notifica relativa a pubblicità delle succursali». Il procedimento all'origine di tale notifica viene indicato come «caso di pubblicità delle succursali».

Per ogni notifica relativa a pubblicità delle succursali di cui all'articolo 3 quinquies della direttiva 2009/101/CE e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti:

Tipo di dati

Descrizione

Cardinalità (1)

Descrizione supplementare

Data e ora di emissione

Data e ora di invio della notifica

1

Data e ora

Organizzazione di emissione

Nome/Identificativo dell'organizzazione che emette la notifica

1

Struttura dei dati della parte

Riferimento legislativo

Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell'UE

0…n

Testo

Dati relativi al procedimento

 

1

Gruppo di elementi

Data di presa d'effetto

Data in cui il procedimento relativo alla società ha preso effetto

1

Data

Tipo di procedimento

Tipo di procedimento che porta a un caso di pubblicità delle succursali (articolo 5 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/666/CEE)

1

Codice

(Apertura di un procedimento di liquidazione

Chiusura di un procedimento di liquidazione

Apertura e chiusura di un procedimento di liquidazione

Revoca della liquidazione

Apertura di un procedimento di insolvenza

Chiusura di un procedimento di insolvenza

Apertura e chiusura di un procedimento di insolvenza

Revoca dell'insolvenza

Cancellazione dal registro)

Dati relativi alla società

 

1

Gruppo di elementi

EUID

Identificativo unico della società oggetto della notifica

1

Identificativo

Per la struttura dell'EUID si veda il punto 8 del presente allegato

ID alternativi

Altri identificativi della società (ad esempio l'identificativo della persona giuridica)

0…n

Identificativo

Forma giuridica

Tipo di forma giuridica

1

Codice

Come all'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE

Nome

Nome della società oggetto della notifica

1

Testo

Sede sociale

Sede sociale della società

1

Testo

Nome del registro

Nome del registro d'iscrizione della società

1

Testo

Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione.

Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell'avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni.

5.2.   Notifica di una fusione transfrontaliera

Ai fini del presente allegato, lo scambio di informazioni fra registri di cui all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE viene indicato come «notifica di una fusione transfrontaliera». Per ogni notifica di una fusione transfrontaliera di cui all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE, gli Stati membri si scambiano i dati seguenti:

Tipo di dati

Descrizione

Cardinalità

Descrizione supplementare

Data e ora di emissione

Data e ora di invio della notifica

1

Data e ora

Organizzazione di emissione

Organizzazione che ha emesso la notifica

1

Struttura dei dati della parte

Organizzazione ricevente

Organizzazione destinataria della notifica

1

Struttura dei dati della parte

Riferimento legislativo

Riferimento alla legislazione rilevante nazionale o dell'UE

0…n

Testo

Dati relativi alla fusione

 

1

Gruppo di elementi

Data di presa d'effetto

Data in cui la fusione ha preso effetto

1

Data

Tipo di fusione

Tipo di fusione (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/56/CE)

1

Codice

(Fusione transfrontaliera mediante incorporazione

Fusione transfrontaliera mediante costituzione di una nuova società

Fusione transfrontaliera di una società detenuta al 100 %)

Società risultante dalla fusione

 

1

Gruppo di elementi

EUID

Identificativo unico della società risultante dalla fusione

1

Identificativo

Per la struttura dell'EUID si veda il punto 8 del presente allegato

ID alternativi

Altri identificativi

0…n

Identificativo

Forma giuridica

Tipo di forma giuridica

1

Codice

Come all'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE

Nome

Nome della società risultante dalla fusione

1

Testo

Sede sociale

Sede sociale della società risultante dalla fusione

1

Testo

Nome del registro

Nome del registro d'iscrizione della società risultante dalla fusione

1

Testo

Società oggetto della fusione

 

1…n

Gruppo di elementi

EUID

Identificativo unico della società oggetto della fusione

1

Identificativo

Per la struttura dell'EUID si veda il punto 8 del presente allegato

ID alternativi

Altri identificativi

0…n

Identificativi

Forma giuridica

Tipo di forma giuridica

1

Codice

Come all'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE

Nome

Nome della società oggetto della fusione

1

Testo

Sede sociale

Sede sociale della società oggetto della fusione

0…1

Testo

Nome del registro

Registro d'iscrizione della società oggetto della fusione

1

Testo

Il messaggio di notifica può anche includere i dati tecnici necessari per la sua corretta trasmissione.

Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi tecnici necessari ai fini dell'avviso di ricevimento, alla registrazione degli episodi e delle relazioni.

6.   Struttura del formato standard di messaggio

Lo scambio di informazioni fra i registri, la piattaforma e il portale si basa su metodi standard di strutturazione dei dati e si effettua tramite un formato standard di messaggio, come XML.

7.   Dati necessari alla piattaforma

Affinché la piattaforma possa svolgere le sue funzioni devono essere forniti i seguenti tipi di dati:

a)

dati che permettano l'identificazione dei sistemi che sono connessi alla piattaforma: può trattarsi di URL o di qualsiasi altro numero o codice che identifichi in maniera univoca ciascun sistema in seno al BRIS;

b)

un indice delle indicazioni elencate all'articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE. Questi dati servono a garantire la coerenza e la rapidità dei risultati del servizio di ricerca: se non sono a disposizione della piattaforma ai fini dell'indicizzazione, gli Stati membri renderanno accessibili le stesse indicazioni ai fini del servizio di ricerca in modo da garantire un livello uguale a quello offerto dalla piattaforma;

c)

gli identificativi unici delle società di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, e gli identificativi unici delle succursali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/666/CE. Questi identificativi servono a garantire l'interoperabilità dei registri attraverso la piattaforma;

d)

qualsiasi altro dato operativo necessario affinché la piattaforma garantisca un funzionamento corretto ed efficiente del servizio di ricerca e l'interoperabilità dei registri. Questi dati possono includere elenchi di codici, dati di riferimento, glossari e traduzioni di tali metadati, così come dati relativi alla registrazione e alle relazioni.

I dati e i metadati gestiti dalla piattaforma sono trattati e conservati conformemente alle norme di sicurezza di cui al punto 3 del presente allegato.

8.   Struttura e uso dell'identificativo unico

L'identificativo unico utilizzato per la comunicazione fra registri viene indicato come EUID (European Unique Identifier — «Identificativo unico europeo»).

La struttura dell'EUID deve essere conforme alla norma ISO 6523 e deve contenere i seguenti elementi:

Elemento dell'EUID

Descrizione

Descrizione supplementare

Codice del paese

Elementi che permettono di identificare lo Stato membro del registro

Obbligatorio

Identificativo del registro

Elementi che permettono di identificare il registro nazionale d'origine rispettivamente della società e della succursale

Obbligatorio

Numero d'iscrizione

Numero della società/succursale corrispondente al numero di iscrizione della stessa nel registro nazionale d'origine

Obbligatorio

Carattere di controllo

Elementi atti a evitare errori di identificazione

Facoltativo

L'EUID serve a identificare inequivocabilmente le società e le succursali ai fini dello scambio di informazioni fra registri attraverso la piattaforma.

9.   Modalità di funzionamento del sistema e servizi informatizzati forniti dalla piattaforma

Per la diffusione e lo scambio di informazioni, il sistema si basa sulle seguenti modalità tecniche di funzionamento:

Image

Per la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente, la piattaforma fornisce elementi relativi ai dati di riferimento, come elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari, se del caso tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE. Ove possibile, saranno usate norme riconosciute e messaggi standardizzati.

La Commissione comunicherà agli Stati membri ulteriori dettagli sulle modalità tecniche di funzionamento e sull'applicazione dei servizi informatizzati forniti dalla piattaforma.

10.   Criteri di ricerca

Per lanciare una ricerca occorre selezionare almeno un paese.

Il portale fornisce i seguenti criteri armonizzati di ricerca:

nome della società;

numero d'iscrizione. Si tratta del numero di iscrizione della società o della succursale nel registro nazionale.

Altri criteri di ricerca possono essere disponibili sul portale.

11.   Modalità di pagamento

Per gli atti e le indicazioni per i quali gli Stati membri prevedono tributi e che sono messi a disposizione sul Portale europeo della giustizia elettronica attraverso il BRIS, il sistema consentirà agli utenti di pagare on line con modalità ampiamente diffuse come le carte di credito e di debito.

Il sistema può anche prevedere metodi di pagamento on line alternativi, come bonifici bancari o portafogli virtuali (depositi).

12.   Note esplicative

In relazione alle indicazioni e ai tipi di atti di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE, gli Stati membri forniscono le seguenti note esplicative:

a)

un breve titolo per ogni indicazione e atto (ad esempio: «Atto costitutivo»);

b)

se del caso, una breve descrizione del contenuto di ogni atto o indicazione, incluse, facoltativamente, informazioni sul valore legale degli atti.

13.   Disponibilità dei servizi

Il servizio funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità del sistema almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le attività di manutenzione come segue:

a)

con un anticipo di 5 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 4 ore;

b)

con un anticipo di 10 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 12 ore;

c)

con un anticipo di 30 giorni lavorativi per un'attività di manutenzione dell'infrastruttura della sala informatica, che può comportare un periodo di indisponibilità fino a 6 giorni all'anno.

Nella misura del possibile, le operazioni di manutenzione sono pianificate al di fuori delle ore lavorative (19:00 h — 8:00 h CET).

Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l'ora e il giorno della settimana previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui sopra alle lettere da a) a c), in caso di indisponibilità dei sistemi durante tale orario fisso gli Stati membri non sono tenuti a comunicare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità.

Gli Stati membri che incontrino un guasto tecnico imprevisto informano immediatamente la Commissione dell'indisponibilità del loro sistema e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.

In caso di un guasto imprevisto della piattaforma centrale o del portale, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.

14.   Punti d'accesso opzionali

14.1.   Procedura

Gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti il calendario previsto per l'istituzione dei punti di accesso opzionali, il numero di punti d'accesso opzionali che saranno collegati alla piattaforma, e le coordinate delle persone che possono essere contattate per stabilire il collegamento tecnico.

La Commissione fornisce agli Stati membri i dettagli tecnici e il supporto necessari per il collaudo e l'avvio del collegamento di ciascun punto di accesso opzionale alla piattaforma.

14.2.   Requisiti tecnici

Per quanto riguarda il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma, gli Stati membri si attengono alle rilevanti specifiche tecniche definite nel presente allegato, compresi i requisiti di sicurezza per la trasmissione dei dati attraverso i punti di accesso opzionali.

Quando è necessario effettuare un pagamento attraverso un punto d'accesso opzionale, gli Stati membri propongono i metodi di pagamento di loro scelta e gestiscono le relative operazioni.

Prima che il collegamento alla piattaforma diventi operativo, e prima che siano apportate modifiche significative a un collegamento esistente, gli Stati membri procedono ai collaudi appropriati.

Un volta collegato un punto d'accesso opzionale alla piattaforma, gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni futura modifica significativa che possa incidere sul funzionamento della piattaforma, in particolare se si tratta della chiusura del punto d'accesso. Gli Stati membri forniscono dettagli tecnici sufficienti in relazione alla modifica, per consentire che gli eventuali cambiamenti che ne derivano vengano correttamente integrati.

Ad ogni punto di accesso opzionale, gli Stati membri indicano che il servizio di ricerca è fornito attraverso il sistema di interconnessione dei registri.


(1)  Cardinalità 0 significa che il dato è opzionale. Cardinalità 1 significa che il dato è obbligatorio. Cardinalità 0…n o 1…n significa che può essere fornito più di un elemento per lo stesso tipo di dato.


10.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/885 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

128,2

MK

79,9

TN

138,3

TR

72,2

ZZ

104,7

0707 00 05

MK

39,4

TR

121,3

ZZ

80,4

0709 93 10

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

137,7

ZZ

116,0

0808 10 80

AR

104,6

BR

94,4

CL

154,9

NZ

140,2

US

124,3

ZA

128,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

266,2

ZZ

266,2

0809 29 00

TR

451,2

US

525,9

ZZ

488,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

10.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/12


DECISIONE (UE) 2015/886 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2015

recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

[notificata con il numero C(2015) 3782]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerato quanto segue:

(1)

La decisione 2014/312/UE della Commissione (2) prevede un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i prodotti vernicianti per interni e per esterni affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti rivisti. Gli Stati membri hanno tuttavia informato la Commissione che, a causa dell'elevato numero di prodotti e dei criteri aggiuntivi, non sarebbero stati in grado di verificare entro i dodici mesi concessi i prodotti cui è stato assegnato il marchio. È necessario un periodo supplementare per garantire una transizione agevole.

(2)

Gli esperti tecnici hanno comunicato alla Commissione e a taluni Stati membri che il testo attuale dell'articolo 2, punto 14, non è chiaro. La definizione in questione può dare adito a un'interpretazione fuorviante per quanto attiene ai «sistemi polari». È necessario chiarire l'espressione «sistema polare», che si riferisce al sistema analitico e non al sistema di rivestimento. Si è inoltre raccomandato di specificare nelle definizioni un parametro tecnico aggiuntivo, ossia la pressione del vapore. Ai fini della coerenza e della chiarezza tutte le modifiche apportate al testo dell'articolo 2, punto 14, devono rispecchiarsi anche nel testo dell'articolo 2, punto 13, per quanto concerne i VOC.

(3)

Sulla scorta delle discussioni tenutesi nel novembre del 2014 in occasione delle riunioni del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board) e del forum competente, è necessario chiarire che il criterio 3 a) e il relativo riferimento contenuto nella tabella 2 si applicano ai rivestimenti semi-trasparenti ma non ai primer di adesione né ad altri rivestimenti trasparenti.

(4)

Per motivi di coerenza, al criterio 3 («Efficienza d'uso»), nella tabella 2, quinta colonna («Rivestimenti decorativi spessi per interni e esterni (1)»), alla prima linea (in merito ai criteri di resa di cui ai criteri 3 a) della decisione 2014/312/UE, l'unità di misura (1 m2/L) va sostituita con «1 m2/kg».

(5)

Il criterio 5 a) i) della decisione 2014/312/UE presenta un elenco di gruppi di sostanze esplicitamente indicate come soggette alla valutazione e alla verifica di cui al criterio 5 a). È stato tuttavia dimostrato che detto elenco di sostanze non è completo e che è necessario aggiungere un gruppo supplementare, ossia il gruppo «8. Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione, 8a. Leganti e agenti per la reticolazione, 8b. prodotti e residui della reazione». Inoltre, a fini di chiarezza, l'elenco dei gruppi di sostanze va inserito nella sezione relativa alla valutazione e alla verifica del criterio poiché tale elenco è impiegato a fini di valutazione e verifica.

(6)

Nell'appendice della decisione 2014/312/UE il punto 7 a) stabilisce limiti di concentrazione per la presenza di formaldeide nel prodotto finito, ma tali limiti non sono inseriti correttamente nella tabella. La tabella dovrebbe illustrare chiaramente che i limiti di concentrazione per tutti i prodotti sono uguali allo 0,0010 %, salvo deroghe.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.

(8)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2014/312/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/312/UE è modificata come segue:

1)

all'articolo 2, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

“composti organici volatili” (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE che, in una colonna capillare, eluisce fino all'n-tetradecano (C14H30) compreso;»

;

2)

all'articolo 2, il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.

“composti organici semivolatili” (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con una ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) compreso;»

;

3)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorizzazioni per il marchio di qualità ecologica UE rilasciate secondo i criteri definiti nelle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE possono essere utilizzate per ventun mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.»

;

4)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2014/312/UE è modificato come segue:

1)

al criterio 3 («Efficienza d'uso»), nella tabella 2 la denominazione del criterio 3 a) è sostituita dalla seguente: «3 a) Resa (solo per prodotti bianchi e di colore chiaro, ivi comprese le pitture di base bianche utilizzate nei sistemi di colorazione) — ISO 6504/1. Non applicabile a vernici, lasure (impregnanti per legno), primer di adesione trasparenti e qualsiasi altro rivestimento trasparente.»;

2)

al criterio 3 («Efficienza d'uso»), nella tabella 2, all'ottava e nona colonna, ossia «Primer (g)» e «Sottofondo e primer (h)», il testo «6 m2/L (senza opacità)» è sostituito in entrambe le colonne dal seguente: «6 m2/L (senza opacità o con proprietà specifiche)»;

3)

al criterio 3 a), il quinto paragrafo è sostituito dal seguente:

«I primer e i sottofondi semitrasparenti devono avere una resa minima di 6 m2 e quelli con prescrizioni di opacità di almeno 8 m2. I primer opachi con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i primer con proprietà adesive speciali devono avere una resa minima di 6 m2/l di prodotto.»

;

4)

il criterio 4 è modificato come segue:

a)

al quarto paragrafo la frase «I marcatori riportati nella tabella 4 sono utilizzati come base per delimitare i risultati della gascromatografia per i COSV» è sostituita da «La prova è svolta mediante il sistema analitico identificato nel manuale dell'utilizzatore dei criteri.»;

b)

la tabella 4 è soppressa;

c)

nella sezione «Valutazione e verifica», la seconda frase del secondo paragrafo, è sostituita dalla seguente:

«La prova è effettuata con riferimento alle modifiche della norma ISO 11890-2 di cui al manuale dell'utilizzatore.»;

5)

al criterio 5, il punto 5 a) i) è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne questo gruppo di prodotti, sono state concesse deroghe per determinati gruppi di sostanze che possono essere presenti nel prodotto finito. Tali deroghe stabiliscono le classi di pericolo cui si applicano per ciascun gruppo di sostanze nonché le condizioni di derogazione associate e i limiti di concentrazione applicabili. Le deroghe sono riportate all'appendice 1.»

;

6)

al criterio 5, punto 5 a) ii), secondo paragrafo, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

gli ingredienti della composizione di pitture o vernici che rientrano nei gruppi di sostanze elencate in appresso:

1)

Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito

a)

Preservanti per prodotti in scatola

b)

Preservanti per macchine di colorazione

c)

Preservanti per pellicola secca

d)

Stabilizzanti dei preservanti

2)

Essiccanti e agenti antipelle

a)

Essiccanti

b)

Agenti antipelle

3)

Inibitori della corrosione

a)

Inibitori della corrosione

b)

Prevenzione del verderame

4)

Tensioattivi

a)

Tensioattivi di uso generale

b)

Alchilfenoletossilati (APEO)

c)

Tensioattivi perfluorati

5)

Sostanze funzionali varie di applicazione generale

a)

Emulsione di resina di silicone nelle pitture bianche, i coloranti e le basi di colorazione

b)

Metalli e loro composti

c)

Materie prime minerali, compresi i filler

d)

Agenti neutralizzanti

e)

Sbiancanti ottici

f)

Pigmenti

6)

Sostanze funzionali varie con applicazioni specifiche

a)

Agenti di protezione contro gli UV e di stabilizzazione

b)

Plastificanti

7)

Sostanze residue che possono essere presenti nel prodotto finito

a)

Formaldeide

b)

Solventi

c)

Monomeri non reattivi

d)

Composti aromatici volatili e composti alogenati

8)

Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione

a)

Leganti e agenti per la reticolazione

b)

Prodotti e residui della reazione

e che sono presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 %»

;

7)

nell'appendice, la voce relativa alla formaldeide è sostituita dalla seguente:

«7.   Sostanze residue che possono essere presenti nel prodotto finito

a)

Formaldeide

Applicabilità:

Tutti i prodotti.

Al prodotto finito non deve essere aggiunta intenzionalmente formaldeide libera. Il prodotto finito deve essere testato per determinare il tenore di formaldeide libera. Le prescrizioni in materia di campionamento per le prove devono corrispondere alla gamma di prodotti.

Al totale cumulativo si applica il valore limite seguente:

Le deroghe seguenti derivano dal requisito stabilito al primo paragrafo:

i)

Quando per lo stoccaggio in scatola sono necessari preservanti che rilasciano formaldeide per proteggere un tipo specifico di pittura o vernice, e quando questi preservanti sono utilizzati al posto dell'isotiazolinone.

ii)

Quando i polimeri in dispersione (leganti) svolgono, attraverso livelli residui di formaldeide, la funzione di sostanze che rilasciano formaldeide al posto dei preservanti per lo stoccaggio in barattolo.

In entrambi i punti i) e ii) il totale cumulativo non deve superare i seguenti valori limite:

 

Verifica:

Il tenore di formaldeide libera deve essere determinato per la base bianca o per la base di colorazione trasparente che si presume conterrà il più alto tenore teorico di formaldeide. Occorre inoltre determinare il tenore della tinta di colore che dovrebbe contenere il più alto tenore teorico di formaldeide.

Metodo di prova:

 

Valore limite dello 0,0010 %:

determinazione della concentrazione in scatola utilizzando il metodo Merckoquant. Se il risultato con questo metodo non è definitivo, si può ricorrere alla cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC) per confermare la concentrazione.

 

Valore limite dello 0 010 %:

1)

Tutte le pitture: determinazione della concentrazione di formaldeide mediante un'analisi basata sul metodo VdL-RL 03 per cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPCL);

2)

Prodotti vernicianti per interni: determinazione mediante analisi secondo la norma ISO 16000-3. Le emissioni non devono superare 0,25 ppm al momento della prima applicazione e devono essere inferiori a 0,05 ppm dopo 24 ore dalla prima applicazione.»

0,0010 %

0,010 %


10.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/887 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2015

relativa al riconoscimento del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2012/427/UE della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (1), che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio e in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

La Commissione può stabilire che un regime volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un regime volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(4)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(5)

Il regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» è stato riconosciuto dalla decisione di esecuzione 2012/427/UE (3) della Commissione per una serie specifica di colture. Il 30 giugno 2014 il regime ha presentato alla Commissione la richiesta di riconoscimento di una serie estesa di colture. Il regime aggiornato copre tutti i cereali e i semi oleosi prodotti nel nord della Gran Bretagna fino al primo punto di consegna di queste colture. Il regime riconosciuto dovrebbe essere reso disponibile sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

(6)

Dalla valutazione del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» risulta che esso risponda adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE, nonché applicando al primo punto di consegna di queste colture una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. Il regime fornisce dati accurati su due elementi necessari ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, in particolare l'area geografica da cui provengono le colture e i cambiamenti su base annuale delle emissioni di anidride carbonica a seguito della modifica della destinazione dei terreni. Una piccola percentuale dei partecipanti al regime non risponde ai criteri di sostenibilità per parte del proprio terreno. Il regime indica lo status di conformità completa o parziale del suolo dei suoi iscritti nella propria banca dati di controllo dei membri e mostra la conformità delle partite ai criteri di sostenibilità sullo Scottish Quality Crops passport.

(7)

Dalla valutazione del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» risulta che esso risponda a standard adeguati di affidabilità, trasparenza e audit indipendente.

(8)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.

(9)

È necessario pertanto abrogare la decisione di esecuzione 2012/427/UE che riconosce il regime per un numero più limitato di colture.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime volontario «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» (in seguito «il regime»), che il 30 giugno 2014 ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di un numero esteso di colture, dimostra mediante il proprio Scottish Quality Crops passport che le partite di materie prime rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE.

Il regime contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda i cambiamenti su base annuale delle emissioni di anidride carbonica a seguito della modifica della destinazione dei terreni (e l ) di cui al punto 1 della parte C dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE e al punto 1 della parte C dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE, che si dimostra essere pari a zero, e l'area geografica a cui si fa riferimento al punto 6 della parte C dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE e al punto 6 della parte C dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

Il regime può essere utilizzato fino al primo punto di consegna per le partite interessate dalla verifica di conformità all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del regime successivamente all'adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il regime continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora venga chiaramente dimostrato che il regime in questione non ha applicato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione, o in caso di grave violazione strutturale di tali elementi, la Commissione può revocare la presente decisione.

Articolo 3

La decisione di esecuzione 2012/427/UE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(3)  Decisione di esecuzione 2012/427/UE della Commissione, del 24 luglio 2012, relativa al riconoscimento del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2012, pag. 17).