ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
3.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/858 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2015
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Uva de mesa embolsada del Vinalopó (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Uva de mesa embolsada del Vinalopó», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Uva de mesa embolsada del Vinalopó» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) GU C 18 del 21.1.2015, pag. 6.
3.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/859 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
46,1 |
MA |
76,7 |
|
MK |
108,8 |
|
TR |
80,1 |
|
ZZ |
77,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
34,4 |
MK |
29,9 |
|
ZZ |
32,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
126,8 |
ZZ |
126,8 |
|
0805 50 10 |
BO |
145,2 |
BR |
107,1 |
|
ZA |
124,3 |
|
ZZ |
125,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,0 |
BR |
122,5 |
|
CL |
135,1 |
|
NZ |
143,9 |
|
US |
219,4 |
|
ZA |
156,5 |
|
ZZ |
146,2 |
|
0809 10 00 |
TR |
304,7 |
ZZ |
304,7 |
|
0809 29 00 |
US |
715,4 |
ZZ |
715,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
3.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/5 |
DECISIONE (UE) 2015/860 DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1), al fine di allineare l'accordo con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale. |
(2) |
Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera hanno partecipato attivamente ai lavori dell'OCSE. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Confederazione svizzera. |
(3) |
Il protocollo di modifica dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 385 del 29.12.2004, pag. 30.
(2) Il testo del protocollo di modifica sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.