ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 135

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
2 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

8

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/852 della Commissione, del 27 marzo 2015, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/853 della Commissione, del 1o giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/854 della Commissione, del 1o giugno 2015, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella diciannovesima regione

20

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11)

23

 

*

Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12)

29

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Serbia, del 21 ottobre 2013, recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/850 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'utilizzo dei fondi propri non dovrebbe essere sproporzionato né in termini di distribuzioni sul singolo strumento di capitale primario di classe 1 né in termini di distribuzioni sul totale dei fondi propri dell'ente. Pertanto, è opportuno precisare la nozione di utilizzo sproporzionato dei fondi propri prevedendo norme che disciplinino entrambi questi aspetti.

(2)

Il mandato, di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo al potenziale utilizzo sproporzionato dei fondi propri non riguarda gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 dello stesso regolamento, dato che questi ultimi beneficiano di esenzione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto iii), dello stesso regolamento.

(3)

Il significato di «distribuzioni preferenziali» dovrebbe essere basato sulle caratteristiche degli strumenti che riflettono quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il quale non deve esservi alcun trattamento di distribuzione preferenziale relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni né altri diritti preferenziali, neanche per le distribuzioni preferenziali di strumenti di capitale primario di classe 1 in relazione ad altri strumenti di capitale primario di classe 1. Dato che l'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 distingue tra diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni e preferenze relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, le norme in materia di distribuzioni preferenziali dovrebbero applicarsi ad entrambi i casi.

(4)

Agli strumenti di capitale primario di classe 1 degli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito «società diverse dalle società per azioni») dovrebbero applicarsi norme diverse, ove giustificato da caratteristiche specifiche degli strumenti con diritto di voto e degli strumenti senza diritto di voto. Quando solo i possessori di strumenti con diritto di voto possono sottoscrivere azioni senza diritto di voto, non ne consegue una privazione di diritti di voto a scapito dei possessori di strumenti senza diritto di voto. Pertanto, nel caso delle società diverse dalle società per azioni la distribuzione differenziata sullo strumento senza diritto di voto non è motivata dall'assenza di diritto di voto come avviene invece per le società per azioni. Inoltre, quando il diritto nazionale applicabile prevede un limite massimo alla distribuzione sullo strumento con diritto di voto, le norme in materia di limiti per le società per azioni dovrebbero essere sostituite da altre norme che garantiscano l'assenza di un diritto preferenziale per il pagamento delle distribuzioni.

(5)

Il trattamento differenziato per le società diverse dalle società per azioni è giustificato soltanto se queste ultime non procedono, in virtù di disposizioni contrattuali o dello statuto dell'ente, a emissioni di strumenti di capitale con distribuzione multipla predeterminata. Se invece lo fanno, le riserve in relazione ai diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni sono le stesse che per le società per azioni e pertanto dovrebbe applicarsi lo stesso trattamento.

(6)

Ciò non dovrebbe impedire alle società diverse dalle società per azioni di realizzare emissioni di altri strumenti di capitale con distribuzione differenziata, purché dimostrino che detti strumenti non creano un diritto preferenziale per il pagamento delle distribuzioni. Tale dimostrazione dovrebbe basarsi sulla valutazione del livello delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto e del livello delle distribuzioni sul totale degli strumenti di capitale primario di classe 1. L'ente dovrebbe dimostrare che il livello delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto è basso rispetto ad altri strumenti di capitale e che il tasso di distribuzione sugli strumenti di capitale primario di classe 1 è basso.

(7)

È opportuno fissare un parametro di riferimento che permetta alle società diverse dalle società per azioni di valutare se il livello del tasso di distribuzione è basso. Per tenere conto di possibili variazioni del tasso di distribuzione in funzione dei risultati dell'esercizio, il parametro di riferimento dovrebbe basarsi sulla media dei cinque anni precedenti. Dato il carattere di novità di questa regola e i suoi potenziali effetti su alcuni degli enti in parola, dovrebbe essere prevista, ove necessario, l'introduzione graduale delle norme in materia di calcolo del livello del tasso di distribuzione. L'introduzione di limiti al tasso di distribuzione può avvenire gradualmente nel corso dei primi cinque anni, con un'applicazione progressiva fino alla fine del 2017, mentre la regola dovrebbe essere pienamente applicata da tutti gli enti nel 2018.

(8)

Alcune società diverse dalle società per azioni non sono in grado di emettere strumenti che presentino la stessa flessibilità delle azioni ordinarie in caso di ricapitalizzazione d'urgenza, quando gli enti sono soggetti a misure di intervento precoce. In tali casi, gli enti in parola sarebbero costretti a emettere strumenti di capitale per facilitare la ripresa; pertanto, dovrebbe essere consentito a detti enti, i cui strumenti senza diritto di voto sono di norma detenuti solo da possessori di strumenti con diritto di voto, di vendere in via eccezionale gli strumenti senza diritto di voto anche a investitori esterni. Inoltre, gli strumenti di capitale previsti per la ricapitalizzazione d'urgenza dovrebbero contemplare la prospettiva di un adeguato vantaggio futuro conseguibile dopo la fase di ripresa. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli enti in parola di superare i limiti imposti per il tasso di distribuzione dopo la fase di ripresa, per assicurare il predetto potenziale aumento a favore dei possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1 offerti ai fini della ricapitalizzazione di urgenza.

(9)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto del medesimo regolamento agli enti creditizi che sono affiliati ad un organismo centrale. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, le autorità competenti possono derogare all'applicazione delle parti da due a otto dello stesso regolamento all'organismo centrale su base individuale, qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati. Sulla base del predetto articolo, le autorità competenti dovrebbero poter derogare all'applicazione dei requisiti del presente regolamento agli strumenti di capitale infragruppo. Le autorità competenti dovrebbero anche poter valutare la conformità ai requisiti fissati dal presente regolamento sulla base della situazione consolidata degli enti rientranti nell'ambito di applicazione delle predette deroghe, in particolare per quanto riguarda il calcolo del tasso di distribuzione.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(11)

L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(12)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato:

(1)

Sono inseriti i seguenti articoli da 7 bis a 7 quinquies:

«Articolo 7 bis

Distribuzioni multiple che costituiscono un utilizzo sproporzionato dei fondi propri

1.   Si ritiene che le distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013 non costituiscano un utilizzo sproporzionato del capitale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;

b)

il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;

c)

il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;

d)

lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;

e)

l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto.

Questo viene espresso con la seguente formula:

Formula

dove:

 

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

 

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

f)

l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto.

Questo viene espresso con la seguente formula:

Formula

dove:

 

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

 

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

 

X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;

 

Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.

La formula si applica su base annuale.

2.   Se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.

3.   Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), non è soddisfatta, si ritiene che tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo determinino un utilizzo sproporzionato del capitale.»

2.

Il seguente articolo 7 ter è aggiunto:

«Articolo 7 ter

Distribuzioni preferenziali relativamente ai diritti preferenziali per i pagamenti delle distribuzioni

1.   Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, la distribuzione su detti strumenti è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 quando vi sono livelli differenziati di distribuzione, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento.

2.   Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto e se detta distribuzione multipla è prevista contrattualmente o per statuto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;

b)

il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;

c)

il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;

d)

lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;

e)

l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto.

Questo è espresso con la seguente formula:

Formula

dove:

 

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

 

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

f)

l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto.

Questo è espresso con la seguente formula:

Formula

dove:

 

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;

 

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;

 

X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;

 

Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.

La formula si applica su base annuale.

3.   Se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.

4.   Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), non è soddisfatta, tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo non sono classificati nel capitale primario di classe 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, se le distribuzioni su strumenti di capitale primario di classe 1 sono espresse, per gli strumenti con diritto e senza diritto di voto, con riferimento al prezzo di acquisto dello strumento all'emissione, le formule sono adattate come segue per lo strumento o gli strumenti espressi con riferimento al prezzo di acquisto all'emissione:

a)

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione;

b)

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione.

6.   Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione non è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte una delle due condizioni di cui al paragrafo 7 ed entrambe le condizioni di cui al paragrafo 8.

7.   Ai fini del paragrafo 6, si applica la condizione di cui alla lettera a) o la condizione di cui alla lettera b):

a)

sono soddisfatte le condizioni indicate in entrambi i seguenti punti i) e ii):

i)

lo strumento con minori diritti di voto o senza diritti di voto può essere sottoscritto e detenuto solo dai possessori di strumenti con diritto di voto;

ii)

il numero di diritti di voto di ogni singolo possessore è limitato;

b)

alle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto emessi dagli enti si applica un massimale stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

8.   Ai fini del paragrafo 6, si applicano entrambe le seguenti condizioni:

a)

l'ente dimostra che la media delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto nei precedenti cinque esercizi è bassa rispetto ad altri strumenti analoghi;

b)

l'ente dimostra che il tasso di distribuzione, calcolato in conformità dell'articolo 7 quater, è basso. È considerato basso un tasso di distribuzione inferiore al 30 %.

9.   Ai fini del paragrafo 7, lettera a), i diritti di voto di ogni singolo possessore sono considerati limitati nei casi seguenti:

a)

se ogni possessore riceve solo un diritto di voto, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto detenuti;

b)

se il numero di diritti di voto è limitato, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto del possessore;

c)

se il numero di strumenti con diritto di voto che ogni possessore può detenere è limitato a norma dello statuto dell'ente o della normativa nazionale applicabile.

10.   Ai fini del presente articolo, si ritiene che l'esercizio prenda fine alla data dell'ultimo bilancio dell'ente.

11.   Gli enti valutano la conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 e informano l'autorità competente del risultato della loro valutazione almeno nelle seguenti situazioni:

a)

ogni volta che viene adottata una decisione sull'importo delle distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1;

b)

ogni volta che viene emessa una nuova classe di strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto.

12.   Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera b), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti senza diritto di voto per i quali le distribuzioni superano la soglia stabilita alla stessa lettera determini distribuzioni preferenziali.

13.   Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera a), non è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.

14.   Se nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 7 è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.

15.   Il requisito di cui al paragrafo 7, lettera a), punto i), o il requisito di cui al paragrafo 8, lettera b), o entrambi possono essere soggetti a deroga, a seconda dei casi, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

l'ente viola o, a causa tra l'altro del rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che violi nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

l'autorità competente ha chiesto all'ente di aumentare con urgenza il capitale primario di classe 1 entro un determinato periodo e ha accertato che l'ente non è in grado di rettificare o evitare la violazione di cui alla lettera a) entro il termine impartito senza avvalersi della deroga di cui al presente paragrafo.»

3.

Il seguente articolo 7 quater è aggiunto:

«Articolo 7 quater

Calcolo del tasso di distribuzione ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b)

1.   Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b), per il calcolo del tasso di distribuzione l'ente può scegliere il metodo di cui alla lettera a) o quello di cui alla lettera b), e lo applica in maniera costante nel tempo:

a)

come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti cinque esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti cinque esercizi;

b)

solo per il periodo tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2017:

i)

nel 2014, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nel precedente esercizio divisa per la somma degli utili relativi al precedente esercizio;

ii)

nel 2015, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti due esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti due esercizi;

iii)

nel 2016, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti tre esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti tre esercizi;

iv)

nel 2017, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti quattro esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti quattro esercizi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per utili si intende l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (*) o, ove applicabile, l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato IV dello stesso regolamento di esecuzione riguardante le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

(*)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»"

4.

Il seguente articolo 7 quinquies è aggiunto:

«Articolo 7 quinquies

Distribuzioni preferenziali relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni

Ai fini dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, una distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

le distribuzioni sono decise in momenti diversi;

b)

le distribuzioni sono pagate in momenti diversi;

c)

l'emittente ha l'obbligo di pagare le distribuzioni su un tipo di strumenti di capitale primario di classe 1 prima di pagare le distribuzioni su un altro tipo di strumenti di capitale primario di classe 1;

d)

la distribuzione è pagata su alcuni strumenti di capitale primario di classe 1 e non su altri, a meno che sia rispettata la condizione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, lettera a).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).


2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Croazia ha comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, le superfici sminate e restituite ad usi agricoli nel 2014, il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre 2014 e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento alla stessa data.

(2)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'importo da aggiungere ai massimali nazionali stabiliti per la Croazia nell'allegato II dello stesso regolamento deve essere calcolato dalla Commissione in base ai dati comunicati dalla Croazia a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del suddetto regolamento e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all'anno considerato.

(3)

La media dei pagamenti diretti per ettaro per il 2015 dovrebbe essere calcolata dividendo il massimale nazionale per la Croazia nel 2015, ridotto dell'importo non speso della riserva speciale per lo sminamento al 31 dicembre 2014, per il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori alla stessa data. L'importo che deve essere aggiunto al massimale nazionale per il 2015 e gli anni successivi è calcolato sulla base dello schema di incrementi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e rispecchia il fatto che la comunicazione del 31 gennaio 2015 raggiunge gli importi massimi degli incrementi annui fissati all'allegato VII del regolamento per l'anno civile 2015 e gli anni successivi.

(4)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'allegato VI del regolamento dovrebbe essere adattato per tener conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate nel 2014, quale comunicata dalla Croazia.

(5)

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbero essere pertanto modificati di conseguenza.

(6)

Poiché il presente regolamento è essenziale per un'agevole e tempestiva adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati come segue:

(1)

l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgaria

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Repubblica ceca

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danimarca

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Germania

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonia

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irlanda

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grecia

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Spagna

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Francia

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Croazia (*)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Italia

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Cipro

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lettonia

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituania

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Lussemburgo

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Ungheria

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Paesi Bassi

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Austria

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Polonia

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portogallo

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Romania

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovenia

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovacchia

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlandia

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Svezia

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Regno Unito

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

(2)

l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7

(in milioni di euro)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgaria

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

Repubblica ceca

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danimarca

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Germania

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonia

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irlanda

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grecia

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Spagna

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

Francia

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Croazia (**)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Italia

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Cipro

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Lettonia

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Lituania

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Lussemburgo

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Ungheria

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Paesi Bassi

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Austria

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Polonia

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portogallo

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Romania

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovenia

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovacchia

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finlandia

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Svezia

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Regno Unito

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7

(3)

l'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 19

A.

Importo per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a):

382 600 000 EUR

B.

Importi complessivi dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 19, paragrafo 3:

(in migliaia di EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260 »


(*)  Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2021 è pari a 344 340 000 EUR e per il 2022 è pari a 382 600 000 EUR.»

(**)  Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2021 è pari a 344 340 000 EUR e per il 2022 è pari a 382 600 000 EUR.»


2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/852 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 102,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.

(2)

L'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 142, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) definiscono le condizioni alle quali può essere imposta, rispettivamente, l'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti. In base a questi due articoli, le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione e la sospensione dei pagamenti dovute all'inosservanza delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.

(3)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, se uno Stato membro non ha adempiuto i propri obblighi nell'ambito della PCP o se la Commissione dispone di prove che lascino supporre tale inosservanza, la Commissione è autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014.

(4)

Oltre all'interruzione dei termini di pagamento e onde evitare il rischio di erogare fondi per spese non ammissibili, la Commissione è autorizzata, a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE) n. 508/2014, a sospendere i pagamenti in caso di grave inosservanza delle norme della PCP.

(5)

Le conseguenze finanziarie imposte agli Stati membri che non rispettino le norme della PCP dovrebbero essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inosservanza.

(6)

Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri che attuano programmi operativi nell'ambito del FEAMP, è necessario definire i casi di inosservanza delle norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine che possono comportare l'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti in conformità del regolamento (UE) n. 508/2014. Tali casi sono definiti ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 e dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013, fatte salve eventuali altre sanzioni imposte dalle norme della PCP.

(7)

Dovrebbero essere definiti gravi i casi di inosservanza di norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine nei quali lo Stato membro non abbia adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione che comporta un'interruzione dei termini di pagamento.

(8)

Prima dell'interruzione o della sospensione dei pagamenti, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 intesi a specificare ulteriormente l'inosservanza dello Stato membro agli obblighi ad esso imposti dalle norme della PCP che può incidere sulla spesa per la quale è chiesto il pagamento intermedio.

(9)

Data l'importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato degli operatori in tutti gli Stati membri a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Casi di inosservanza

I casi di inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso spettanti nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) che possono comportare l'interruzione dei termini di pagamento di una domanda di pagamento intermedio a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014 sono definiti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Casi di inosservanza

I casi di inosservanza grave, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso spettanti nell'ambito della PCP, che possono comportare una sospensione dei pagamenti a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono elencati nell'allegato del presente regolamento se, inoltre:

a)

danno luogo a un'interruzione dei termini di pagamento per una domanda di pagamento intermedio a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014 e

b)

lo Stato membro non ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il periodo di interruzione dei termini di pagamento in relazione ai casi considerati.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


ALLEGATO

Categoria 1:   inosservanza dell'obbligo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca fissati all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine

1.1.

Inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

1.2.

Inosservanza dell'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dai vari tipi di misure di conservazione enumerate all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Categoria 2:   inosservanza degli obblighi internazionali in materia di conservazione

2.1.

Inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Categoria 3:   inosservanza dell'obbligo di garantire che la capacità della flotta sia commisurata alle risorse naturali

3.1.

Inosservanza dell'obbligo di trasmettere una relazione sull'equilibrio tra capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca conforme a tutti i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.2.

Inosservanza dell'obbligo di attuare il piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se tale piano figura nella relazione trasmessa annualmente.

3.3.

In caso di ritiro della capacità di pesca sovvenzionato con fondi pubblici, inosservanza dell'obbligo di garantire che vengano dapprima ritirate le corrispondenti autorizzazioni e licenze di pesca e che la capacità non sia sostituita, come disposto all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.4.

Inosservanza dell'obbligo di garantire che la capacità di pesca non superi in alcun momento i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 7, e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.5.

Inosservanza dell'obbligo di attuare un piano di entrata/uscita conformemente al disposto dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.6.

Inosservanza dell'obbligo di gestire il registro della flotta peschereccia in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (1).

Categoria 4:   inosservanza dell'obbligo di attuare il quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 come ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio  (2) , con conseguente impossibilità di disporre di informazioni sufficienti sulle risorse naturali

4.1.

Inosservanza dell'obbligo di raccogliere e gestire i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca in conformità degli articoli 4, 13 e 17 del regolamento (CE) n. 199/2008.

4.2.

Inosservanza dell'obbligo di presentare e pubblicare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei programmi nazionali di raccolta dati in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 199/2008.

4.3.

Inosservanza dell'obbligo di coordinare a livello nazionale la raccolta e la gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008.

4.4.

Inosservanza dell'obbligo di coordinare le attività di raccolta dati con altri Stati membri della stessa regione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 199/2008.

4.5.

Inosservanza dell'obbligo di trasmettere tempestivamente i dati agli utilizzatori finali in conformità degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 199/2008.

Categoria 5:   inosservanza dell'obbligo di attuare un sistema efficace di controllo ed esecuzione

5.1.

Inosservanza dei principi generali di controllo e di esecuzione in conformità del titolo II del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3).

5.2.

Inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto delle condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse in conformità del titolo III del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.3.

Inosservanza dell'obbligo di controllare la commercializzazione per garantire un'effettiva tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità del titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.4.

Inosservanza dell'obbligo di realizzare un'azione efficace di sorveglianza ed ispezione e di garantire che vengano sistematicamente adottate misure adeguate in relazione alle violazioni delle norme della PCP, conformemente ai titoli VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.5.

Inosservanza dell'obbligo di istituire e attuare programmi nazionali di controllo in conformità dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, se del caso, di realizzare programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti dalla Commissione in conformità del titolo IX del medesimo regolamento.

5.6.

Inosservanza dell'obbligo di collaborare con la Commissione per facilitare l'adempimento dei compiti dei suoi funzionari nel corso delle missioni di verifica, ispezione autonoma e audit in conformità del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.7.

Inosservanza dell'obbligo di attuare le misure stabilite dalla Commissione per garantire il rispetto degli obiettivi della PCP da parte degli Stati membri, quali piani d'azione e ogni altra misura adottata in conformità del titolo XI del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.8.

Inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'analisi, la convalida, l'accesso e lo scambio di dati e informazioni in conformità del titolo XII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.9.

Inosservanza dell'obbligo di controllare l'attuazione di un sistema efficace di certificazione delle catture anche in conformità del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (4).

5.10.

Inosservanza dell'obbligo di adottare provvedimenti in caso di attività INN (attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) presunte o segnalate in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Categoria 6:   inosservanza dell'obbligo di istituire e gestire un sistema efficiente di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

6.1.

In caso di infrazione, inosservanza dell'obbligo di notificare allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro interessato al seguito dato all'infrazione, i provvedimenti adottati per garantire il rispetto delle norme in conformità dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.2.

Inosservanza dell'obbligo di adottare misure immediate in conformità dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per impedire ai comandanti di pescherecci o ad altre persone fisiche o giuridiche, colti in flagrante nella commissione di un'infrazione grave, di continuare a commettere tale infrazione.

6.3.

Inosservanza dell'obbligo di stabilire i criteri per determinare la gravità di un'infrazione alle norme della PCP di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

6.4.

Inosservanza dell'obbligo di garantire l'applicazione sistematica di sanzioni efficaci alle violazioni delle norme della PCP, che siano sufficientemente severe e proporzionate alla gravità delle infrazioni, in modo da scoraggiare i trasgressori o quanto meno da privarli dei vantaggi economici derivanti dall'infrazione, in conformità del titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.5.

Inosservanza dell'obbligo di applicare un sistema di punti per le infrazioni gravi sia per i titolari di licenze di pesca che per i comandanti delle navi in conformità dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.6.

Inosservanza dell'obbligo di istituire e gestire opportunamente il registro nazionale delle infrazioni in conformità all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(2)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).


2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/853 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

56,4

MA

94,4

MK

108,8

TR

80,1

ZZ

84,9

0707 00 05

AL

34,4

MK

36,9

TR

105,8

ZZ

59,0

0709 93 10

TR

126,8

ZZ

126,8

0808 10 80

AR

92,8

BR

102,7

CL

160,8

NZ

129,3

US

221,5

ZA

121,9

ZZ

138,2

0809 29 00

US

715,4

ZZ

715,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/854 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2015

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella diciannovesima regione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione (2), la diciannovesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Cina, Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Corea del Sud e Taiwan.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tale regione, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

(3)

La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella diciannovesima regione.

(4)

Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha deciso di dare attuazione al regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(11)

In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nella diciannovesima regione nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema d'informazione visti entra in funzione a partire dal 12 ottobre 2015 nella diciannovesima regione determinata con decisione di esecuzione 2013/493/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 13).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ORIENTAMENTI

2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/23


INDIRIZZO (UE) 2015/855 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 marzo 2015

che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, in combinato disposto con l'articolo 3.1, e gli articoli 5 e 16,

considerando quanto segue:

(1)

L'Eurosistema attribuisce la massima importanza ad un modello di governance interna che ponga la responsabilità, la trasparenza e i più elevati standard etici al centro dell'Eurosistema. L'adesione a tali principi è un elemento fondamentale della credibilità dell'Eurosistema, ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini europei.

(2)

In tale contesto, si ritiene necessario stabilire un quadro etico per l'Eurosistema, che fissi norme deontologiche il cui rispetto preservi la sua credibilità e reputazione, nonché la fiducia del pubblico nell'integrità ed imparzialità dei componenti degli organi e del personale della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, il «quadro etico dell'Eurosistema»). Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe comporsi del presente indirizzo, che fissa i principi, di una serie di migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, e delle norme e prassi interne adottate da ciascuna banca centrale dell'Eurosistema.

(3)

L'Indirizzo BCE/2002/6 (1) stabilisce norme deontologiche minime applicabili alle banche centrali dell'Eurosistema nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE. Il Consiglio direttivo ritiene necessario estendere tali norme deontologiche minime allo svolgimento di tutti i compiti attribuiti all'Eurosistema, in modo da assicurare che le stesse norme deontologiche si applichino ai componenti degli organi ed al personale coinvolti nell'esercizio di tali funzioni e preservare la reputazione dell'Eurosistema nel suo complesso. L'Indirizzo BCE/2002/6 dovrebbe pertanto essere sostituito dal presente indirizzo.

(4)

Inoltre, le esistenti norme minime di comportamento relative alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate, fissate nell'Indirizzo BCE/2002/6, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate, per rafforzare la prevenzione di tale abuso da parte dei componenti degli organi della BCE e delle BCN e del loro personale, e per escludere potenziali conflitti di interesse derivanti da operazioni finanziarie private. A tale scopo, il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe definire chiaramente i concetti fondamentali, nonché i ruoli e le responsabilità dei diversi organi coinvolti. Inoltre, dovrebbe specificare, oltre al generale divieto di abusare di informazioni privilegiate, restrizioni aggiuntive per le persone che hanno accesso a tali informazioni. Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe altresì fissare i requisiti per la verifica sul rispetto delle norme e la segnalazione dei casi di mancato rispetto.

(5)

Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe inoltre includere norme minime di comportamento relative alla prevenzione dei conflitti di interesse e all'accettazione di doni e manifestazioni di cortesia.

(6)

Il quadro etico dell'Eurosistema dovrebbe applicarsi nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema. È auspicabile che le banche centrali dell'Eurosistema applichino norme di comportamento equivalenti ai membri del personale o agli agenti esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni non afferenti all'Eurosistema.

(7)

Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata la legislazione nazionale applicabile. Qualora una BCN sia impossibilitata ad attuare una disposizione del presente indirizzo a causa della legislazione nazionale applicabile, dovrebbe informarne la BCE. Inoltre, la BCN interessata dovrebbe considerare l'adozione di misure ragionevoli, rientranti nella propria competenza, per superare l'ostacolo derivante dal diritto nazionale.

(8)

Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicato il Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (2).

(9)

Mentre il quadro etico dell'Eurosistema è limitato all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo, il Consiglio direttivo ha adottato un quadro etico equivalente per lo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte della BCE e delle autorità nazionali competenti come componenti del Meccanismo di vigilanza unico (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

(1)

per «banca centrale dell'Eurosistema» si intendono la BCE e le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro;

(2)

per «funzioni dell'Eurosistema» si intendono i compiti affidati all'Eurosistema sulla base del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

(3)

per «informazioni privilegiate» si intendono informazioni in grado di influenzare il mercato, che riguardano l'esercizio di funzioni dell'Eurosistema da parte delle banche centrali dell'Eurosistema, che non sono state rese pubbliche o non sono accessibili al pubblico;

(4)

per «informazioni in grado di influenzare il mercato» si intendono le informazioni, di carattere preciso, la cui pubblicazione è suscettibile di avere un effetto significativo sui prezzi delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari;

(5)

per «possessore di informazioni privilegiate» si intende un componente di un organo o un membro del personale che ha accesso a informazioni privilegiate su base non occasionale;

(6)

per «membro del personale» si intende qualsiasi persona che abbia un rapporto di lavoro con una banca centrale dell'Eurosistema, ad eccezione di coloro cui sono affidati esclusivamente compiti non afferenti all'esercizio di funzioni dell'Eurosistema;

(7)

per «componente di un organo» si intendono i componenti di organi decisionali e di altri organi interni delle banche centrali dell'Eurosistema, che non siano membri del personale;

(8)

«società finanziarie» ha lo stesso significato di cui al paragrafo 2.55 del capitolo 2 del Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

(9)

per «conflitto di interesse» si intende una situazione in cui un componente di un organo o un membro del personale siano portatori di interessi personali che possano influenzare, anche solo apparentemente, l'adempimento dei loro doveri in modo imparziale e obiettivo;

(10)

per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di carattere finanziario o non finanziario, per i componenti di un organo o i membri del personale, i loro familiari, altri parenti o appartenenti alla cerchia di amici e stretti conoscenti;

(11)

per «vantaggio» si intende qualsiasi dono, manifestazione di cortesia o altro beneficio, di carattere finanziario o non finanziario, che migliora in modo oggettivo la situazione finanziaria, giuridica o personale del beneficiario, e al quale il beneficiario non ha diritto ad altro titolo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo si applica alle banche centrali dell'Eurosistema nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema stesso. Al riguardo, le norme interne adottate dalle banche centrali dell'Eurosistema in osservanza delle disposizioni del presente indirizzo si applicano ai componenti dei loro organi ed ai membri del loro personale.

2.   Per quanto è giuridicamente possibile, le banche centrali dell'Eurosistema perseguono l'obiettivo di estendere gli obblighi definiti nell'attuazione delle disposizioni del presente indirizzo alle persone coinvolte nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema che non appartengano al personale delle banche centrali stesse.

3.   Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata l'applicazione da parte delle banche centrali dell'Eurosistema, ai componenti dei propri organi ed al proprio personale, di norme deontologiche più rigorose.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità

1.   Il Consiglio direttivo delinea nel presente indirizzo i principi del quadro etico dell'Eurosistema, e stabilisce le migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, alla luce della propria responsabilità nel determinare la cultura istituzionale e deontologica nell'ambito dell'Eurosistema.

2.   Il Comitato di Audit, il Comitato dei revisori interni e il Comitato per lo sviluppo organizzativo sono coinvolti nell'applicazione e nel controllo del quadro etico dell'Eurosistema, in conformità ai rispettivi mandati.

3.   Le banche centrali dell'Eurosistema specificano i ruoli e le responsabilità degli organi, delle strutture e dei membri del personale coinvolti a livello locale nell'attuazione, applicazione e controllo del quadro etico dell'Eurosistema.

Articolo 4

Comunicazione e sensibilizzazione

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema formulano le proprie norme interne di attuazione del presente indirizzo in maniera chiara e trasparente, le comunicano ai componenti dei propri organi ed al proprio personale e assicurano che esse siano facilmente accessibili.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano misure appropriate per sensibilizzare i componenti dei propri organi ed il proprio personale, in maniera tale che essi abbiano consapevolezza dei loro obblighi ai sensi del quadro etico dell'Eurosistema.

Articolo 5

Verifica sul rispetto delle norme

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema verificano il rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. La verifica include, ove appropriato, lo svolgimento di controlli di conformità con cadenza periodica e/o ad hoc. Le banche centrali dell'Eurosistema stabiliscono procedure adeguate per reagire in maniera sollecita ai casi di mancata osservanza delle norme, ed affrontarli.

2.   La verifica del rispetto delle norme lascia impregiudicate le disposizioni interne che consentono lo svolgimento di indagini interne nell'ipotesi in cui il componente di un organo o un membro del personale siano sospettati di aver violato le norme di attuazione del presente indirizzo.

Articolo 6

Segnalazione dei casi di mancata osservanza delle norme e provvedimenti conseguenti

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema si dotano di procedure interne per la segnalazione dei casi di mancato rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo, comprese le norme sulla denuncia delle irregolarità, in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano misure che garantiscano una adeguata tutela delle persone che segnalano casi di mancata osservanza delle norme.

3.   Le banche centrali dell'Eurosistema garantiscono che ai casi di mancata osservanza delle norme sia dato seguito, compresa, ove del caso, l'imposizione di proporzionate misure disciplinari, in conformità alle norme e procedure disciplinari applicabili.

4.   Le banche centrali dell'Eurosistema segnalano tempestivamente al Consiglio direttivo qualsiasi episodio di rilievo legato alla mancata osservanza delle norme di attuazione del presente indirizzo, attraverso il Comitato per lo sviluppo organizzativo, in conformità alle procedure interne applicabili. In casi urgenti, una Banca centrale dell'Eurosistema può segnalare un episodio di rilievo relativo alla mancata osservanza delle norme direttamente al Consiglio direttivo. In ogni caso, le banche centrali dell'Eurosistema informano parallelamente il Comitato di Audit.

CAPO II

NORME SULLA PREVENZIONE DELL'ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Articolo 7

Divieto generale di abuso di informazioni privilegiate

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che ai componenti dei propri organi ed al proprio personale sia vietato abusare di informazioni privilegiate.

2.   Il divieto di abuso di informazioni privilegiate comprende, come minimo: a) l'uso delle informazioni privilegiate per operazioni private per conto proprio o di terze parti; b) la divulgazione di informazioni privilegiate a qualsiasi altra persona, salvo che tale divulgazione sia effettuata nello svolgimento di compiti professionali sulla base del principio della «necessità di sapere» (need-to-know); e c) l'uso di informazioni privilegiate al fine di consigliare o indurre altre persone ad effettuare operazioni finanziarie private.

Articolo 8

Specifiche restrizioni per i possessori di informazioni privilegiate

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema garantiscono che l'accesso a informazioni privilegiate sia limitato ai componenti degli organi ed al personale che hanno bisogno di accedere a tali informazioni per lo svolgimento dei propri compiti.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che tutti i possessori di informazioni privilegiate siano soggetti a specifiche restrizioni in materia di operazioni finanziarie private di natura critica. Un'operazione finanziaria privata è considerata di natura critica quando sia strettamente collegata all'esercizio di funzioni dell'Eurosistema, o possa essere percepita come tale. Le banche centrali dell'Eurosistema stabiliscono nelle proprie norme interne un elenco di tali operazioni di natura critica, che include, in particolare:

a)

operazioni in azioni e obbligazioni emesse da società finanziarie stabilite nell'Unione;

b)

operazioni in valuta, operazioni su oro, negoziazione di titoli governativi dell'area dell'euro;

c)

operazioni a breve termine, ossia l'acquisto e la successiva vendita, o viceversa, del medesimo strumento finanziario entro un determinato periodo di riferimento;

d)

operazioni su strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari elencati nelle lettere da a) a c) e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in tali strumenti finanziari.

3.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano norme interne che prevedono restrizioni specifiche per i possessori di informazioni privilegiate, tenendo conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità. Tali restrizioni specifiche possono comprendere una delle seguenti misure, o una combinazione di esse:

a)

divieto di specifiche operazioni finanziarie;

b)

necessità di preventiva autorizzazione per specifiche operazioni finanziarie;

c)

necessità di segnalazione preventiva o successiva di specifiche operazioni finanziarie; e/o

d)

periodi di divieto per specifiche operazioni finanziarie.

4.   Le banche centrali dell'Eurosistema possono scegliere di applicare tali restrizioni specifiche a membri del personale diversi dai possessori di informazioni privilegiate.

5.   Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che i propri elenchi di operazioni finanziarie private di natura critica possano essere modificati in tempi rapidi per riflettere le decisioni del Consiglio direttivo.

6.   Le banche centrali dell'Eurosistema specificano nelle proprie norme interne le condizioni e le garanzie in base alle quali i componenti degli organi ed i membri del personale che affidano la gestione delle proprie operazioni finanziarie private ad un soggetto terzo indipendente, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale, sono esonerati dalle specifiche restrizioni previste nel presente articolo.

CAPO III

NORME SULLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 9

Conflitti di interesse

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema prevedono l'adozione di meccanismi atti ad evitare situazioni in cui un candidato oggetto di valutazione ai fini dell'assunzione quale membro del personale sia portatore di un conflitto di interesse derivante da precedenti attività lavorative o da rapporti personali.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano norme interne che impongono ai componenti degli organi ed al personale di evitare, in pendenza del rapporto di impiego, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni. Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che, qualora sia segnalato un conflitto di interessi, siano disponibili misure appropriate per evitarlo, compresa la possibilità di sollevare il soggetto interessato dai compiti relativi alla materia in cui il conflitto si manifesta.

3.   Le banche centrali dell'Eurosistema si dotano di una procedura per valutare e prevenire possibili conflitti di interesse derivanti da attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di impiego, intraprese dai componenti dei loro organi e dai membri del personale di grado superiore, che rispondono direttamente al livello esecutivo.

4.   Le banche centrali dell'Eurosistema, se del caso, si dotano di una procedura per valutare e prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti da attività lavorative intraprese da membri del proprio personale durante i periodi di congedo non retribuito.

CAPO IV

NORME SULL'ACCETTAZIONE DI DONI E MANIFESTAZIONI DI CORTESIA

Articolo 10

Divieto di ricevere vantaggi

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano norme interne che vietino ai componenti dei loro organi ed al personale di sollecitare o ricevere, per se stessi o per altri, qualsiasi vantaggio in qualunque modo connesso con l'adempimento dei loro doveri d'ufficio, o di accettarne la promessa.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema possono specificare nelle proprie norme interne deroghe al divieto stabilito al paragrafo 1, in relazione a vantaggi offerti da banche centrali, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e uffici governativi, nonché per quanto riguarda vantaggi di valore conforme agli usi o di entità trascurabile offerti dal settore privato, purché in tale ultimo caso tali vantaggi non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte. Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che tali deroghe non influenzino, né possa apparire che influenzino, l'indipendenza e l'imparzialità dei componenti dei loro organi e del personale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Abrogazione

L'Indirizzo BCE/2002/6 è abrogato.

Articolo 12

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema adottano le misure necessarie per l'attuazione e l'osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 18 marzo 2016. Le BCN informano la BCE di qualsiasi impedimento relativo all'attuazione del presente indirizzo e comunicano ad essa i testi e le modalità relative alle misure attuative entro e non oltre il 18 gennaio 2016.

Articolo 13

Relazioni e riesame

1.   Le BCN riferiscono con cadenza annuale alla BCE sull'attuazione del presente indirizzo.

2.   Il Consiglio direttivo riesamina il presente indirizzo con cadenza almeno triennale.

Articolo 14

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2002/6 del 26 settembre 2002 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 14).

(2)  Codice di condotta della Banca centrale europea per i membri del Consiglio direttivo (GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9).

(3)  Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).


2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/29


INDIRIZZO (UE) 2015/856 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 marzo 2015

che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1) (di seguito, il «regolamento sull'MVU»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, unitamente all'articolo 6, paragrafo 7,

Considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) attribuisce la massima importanza ad un modello di governance interna che ponga la responsabilità, la trasparenza e i più elevati standard etici al centro del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). L'adesione a tali principi è un elemento fondamentale della credibilità dell'MVU, ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini europei.

(2)

In tale contesto, si ritiene necessario stabilire un quadro etico per l'MVU, che fissi norme deontologiche il cui rispetto preservi la sua credibilità e reputazione, nonché la fiducia del pubblico nell'integrità ed imparzialità dei componenti degli organi e del personale della BCEe delle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti all'MVU (di seguito, il «quadro etico dell'MVU»). Il quadro etico dell'MVU dovrebbe comporsi del presente indirizzo, che fissa i principi, di una serie di migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, e delle norme e prassi interne adottate dalla BCE e da ciascuna ANC.

(3)

Norme minime di comportamento relative alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate dovrebbero rafforzare la prevenzione di tale abuso da parte dei componenti degli organi della BCE e delle ANC e del loro personale, ed escludere potenziali conflitti di interesse derivante da operazioni finanziarie private. A tale scopo, il quadro etico dell'MVU dovrebbe definire chiaramente i concetti fondamentali, nonché i ruoli e le responsabilità dei diversi organi coinvolti. Inoltre, dovrebbe specificare, oltre al generale divieto di abusare di informazioni privilegiate, misure restrittive aggiuntive per le persone che hanno accesso a tali informazioni. Il quadro etico dell'MVU dovrebbe altresì fissare i requisiti per il controllo sul rispetto delle norme e la segnalazione dei casi di mancato rispetto.

(4)

Il quadro etico dell'MVU dovrebbe inoltre includere norme minime di comportamento relative alla prevenzione dei conflitti di interesse e all'accettazione di doni e manifestazioni di cortesia.

(5)

Il quadro etico dell'MVU dovrebbe applicarsi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. È auspicabile che la BCE e le ANC applichino norme di comportamento equivalenti ai membri del personale o agli agenti esterni impiegati nello svolgimento di altre funzioni.

(6)

Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata la legislazione nazionale applicabile. Qualora un'ANC sia impossibilitata ad attuare una disposizione del presente indirizzo a causa della legislazione nazionale applicabile, è tenuta ad informarne la BCE. Inoltre, l'ANC interessata è tenuta a considerare l'adozione di misure ragionevoli, rientranti nella propria competenza, per superare l'ostacolo derivante dal diritto nazionale.

(7)

Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicato il Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (2) ed il Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza (3).

(8)

Mentre il quadro etico dell'MVU è limitato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Consiglio direttivo ha adottato un quadro etico equivalente per lo svolgimento delle funzioni dell'Eurosistema da parte della BCE e delle banche centrali nazionali (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

(1)

per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale competente come definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento sull'MVU. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In tal caso, il riferimento a un'ANC contenuto nel presente indirizzo si applica, se del caso, alla BCN, in riferimento ai compiti ad essa assegnati dal diritto nazionale;

(2)

per «informazioni privilegiate» si intendono informazioni in grado di influenzare il mercato, che riguardano l'esercizio delle funzioni di vigilanza conferite alla BCE, che non sono state rese pubbliche o non sono accessibili al pubblico;

(3)

per «informazioni in grado di influenzare il mercato» si intendono le informazioni, di carattere preciso, la cui pubblicazione è suscettibile di avere un effetto significativo sui prezzi delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari;

(4)

per «possessore di informazioni privilegiate» si intende un componente di un organo o un membro del personale che ha accesso a informazioni privilegiate su base non occasionale;

(5)

per «membro del personale» si intende qualsiasi persona che abbia un rapporto di lavoro con la BCE o con un'ANC, ad eccezione di coloro cui sono affidati esclusivamente compiti non afferenti all'esercizio di funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento sull'MVU;

(6)

per «componente di un organo» si intendono i componenti di organi decisionali e di altri organi interni della BCE o delle ANC, che non siano membri del personale;

(7)

«società finanziarie» ha lo stesso significato di cui al paragrafo 2.55 del capitolo 2 del Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

(8)

per «conflitto di interesse» si intende una situazione in cui un componente di un organo o un membro del personale siano portatori di interessi personali che possano influenzare, anche solo apparentemente, l'adempimento dei loro doveri in modo imparziale e obiettivo;

(9)

per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di natura finanziaria o non finanziaria, per i componenti di un organo o i membri del personale, i loro familiari, altri parenti o appartenenti alla cerchia di amici e stretti conoscenti;

(10)

per «vantaggio» si intende qualsiasi dono, manifestazione di cortesia o altro beneficio, di carattere finanziario o non finanziario, che migliora in modo oggettivo la situazione finanziaria, giuridica o personale del beneficiario, e al quale il beneficiario non ha diritto ad altro titolo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo si applica alla BCE e alle ANC nell'esercizio delle funzioni di vigilanza conferite alla BCE. Al riguardo, le norme interne adottate dalla BCE e dalle ANC in osservanza delle disposizioni del presente indirizzo si applicano ai componenti dei loro organi ed ai membri del loro personale.

2.   Per quanto è giuridicamente possibile, la BCE e le ANC perseguono l'obiettivo di estendere gli obblighi definiti nell'attuazione delle disposizioni del presente indirizzo alle persone coinvolte nell'esercizio delle funzioni di vigilanza che non siano parte del personale.

3.   Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata l'applicazione da parte della BCE o delle ANC, ai componenti dei propri organi ed al proprio personale, di norme deontologiche più rigorose.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità

1.   Il Consiglio direttivo stabilisce nel presente indirizzo i principi del quadro etico dell'MVU, e determina le migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, alla luce della propria responsabilità nel delineare la cultura istituzionale e deontologica nell'ambito dell'MVU.

2.   Il Comitato di Audit, il Comitato dei revisori interni e il Comitato per lo sviluppo organizzativo sono coinvolti nell'applicazione e nel controllo del quadro etico dell'MVU, in conformità ai rispettivi mandati.

3.   La BCE e le ANC specificano i ruoli e le responsabilità degli organi, delle strutture e dei membri del personale coinvolti a livello locale nell'attuazione, applicazione e controllo del quadro etico dell'MVU.

Articolo 4

Comunicazione e sensibilizzazione

1.   La BCE e le ANC formulano le proprie norme interne di attuazione del presente indirizzo in maniera chiara e trasparente, le comunicano ai componenti dei propri organi ed al proprio personale e assicurano che esse siano facilmente accessibili.

2.   La BCE e le ANC adottano misure appropriate per sensibilizzare i componenti dei propri organi ed il proprio personale, in maniera tale che essi abbiano consapevolezza dei loro obblighi ai sensi del quadro etico dell'MVU.

Articolo 5

Verifica sul rispetto delle norme

1.   La BCE e le ANC verificano il rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. La verifica include, ove appropriato, lo svolgimento di controlli di conformità con cadenza periodica e/o ad hoc. La BCE e le ANC stabiliscono procedure adeguate per reagire in maniera sollecita ai casi di mancata osservanza delle norme, ed affrontarli.

2.   La verifica del rispetto delle norme lascia impregiudicate le disposizioni interne che consentono lo svolgimento di indagini interne nell'ipotesi in cui il componente di un organo o un membro del personale siano sospettati di aver violato le norme di attuazione del presente indirizzo.

Articolo 6

Segnalazione dei casi di mancata osservanza delle norme e provvedimenti conseguenti

1.   La BCE e le ANC si dotano di procedure interne per la segnalazione dei casi di mancato rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo, comprese le norme sulla denuncia delle irregolarità, in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili.

2.   La BCE e le ANC adottano misure che garantiscano una adeguata tutela delle persone che segnalano casi di mancata osservanza delle norme.

3.   La BCE e le ANC garantiscono che ai casi di mancata osservanza delle norme sia dato seguito, compresa, ove del caso, l'imposizione di proporzionate misure disciplinari, in conformità alle norme e procedure disciplinari applicabili.

4.   La BCE e le ANC segnalano tempestivamente al Consiglio direttivo, attraverso il Comitato per lo sviluppo organizzativo ed il Consiglio di vigilanza, qualsiasi episodio di rilievo legato alla mancata osservanza delle norme di attuazione del presente indirizzo, in conformità alle procedure interne applicabili. In casi urgenti, la BCE o un'ANC possono segnalare un episodio di rilievo relativo alla mancata osservanza delle norme direttamente al Consiglio direttivo. In ogni caso, la BCE e le ANC informano parallelamente il Comitato di Audit.

CAPO II

NORME SULLA PREVENZIONE DELL'ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Articolo 7

Divieto generale di abuso di informazioni privilegiate

1.   La BCE e le ANC assicurano che ai componenti dei propri organi ed al proprio personale sia vietato abusare di informazioni privilegiate.

2.   Il divieto di abuso di informazioni privilegiate comprende, come minimo: a) l'uso delle informazioni privilegiate per operazioni private per conto proprio o di terze parti; b) la divulgazione di informazioni privilegiate a qualsiasi altra persona, salvo che tale divulgazione sia effettuata nello svolgimento di compiti professionali sulla base del principio della «necessità di sapere» (need-to-know); e c) l'uso di informazioni privilegiate al fine di consigliare o indurre altre persone ad effettuare operazioni finanziarie private.

Articolo 8

Specifiche restrizioni per i possessori di informazioni privilegiate

1.   La BCE e le ANC garantiscono che l'accesso a informazioni privilegiate sia limitato ai componenti degli organi ed al personale che hanno bisogno di accedere a tali informazioni per lo svolgimento dei propri compiti.

2.   La BCE e le ANC assicurano che tutti i possessori di informazioni privilegiate siano soggetti a specifiche restrizioni in materia di operazioni finanziarie private di natura critica. Un'operazione finanziaria privata è considerata di natura critica quando sia strettamente collegata all'esercizio di funzioni di vigilanza, o possa essere percepita come tale. La BCE e le ANC stabiliscono nelle proprie norme interne un elenco di tali operazioni di natura critica, che include, in particolare:

a)

operazioni in azioni e obbligazioni emesse da società finanziarie stabilite nell'Unione;

b)

operazioni a breve termine, ossia l'acquisto e la successiva vendita, o viceversa, del medesimo strumento finanziario entro un determinato periodo di riferimento;

c)

operazioni su strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari di cui alla lettera a) e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in tali strumenti finanziari.

3.   La BCE e le ANC adottano norme interne che prevedono restrizioni specifiche per i possessori di informazioni privilegiate, tenendo conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità. Tali restrizioni specifiche possono comprendere una delle seguenti misure, o una combinazione di esse:

a)

divieto di specifiche operazioni finanziarie;

b)

necessità di preventiva autorizzazione per specifiche operazioni finanziarie;

c)

necessità di segnalazione preventiva o successiva di specifiche operazioni finanziarie; e/o

d)

periodi di divieto per specifiche operazioni finanziarie.

4.   La BCE e le ANC possono scegliere di applicare tali restrizioni specifiche a membri del personale diversi dai possessori di informazioni privilegiate.

5.   La BCE e le ANC assicurano che i propri elenchi di operazioni finanziarie private di natura critica possano essere modificati in tempi rapidi per riflettere le decisioni del Consiglio direttivo.

6.   La BCE e le ANC specificano nelle proprie norme interne le condizioni e le garanzie in base alle quali i componenti degli organi ed i membri del personale che affidano la gestione delle proprie operazioni finanziarie private ad un soggetto terzo indipendente, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale, sono esonerati dalle specifiche restrizioni previste nel presente articolo.

CAPO III

NORME SULLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 9

Conflitti di interesse

1.   La BCE e le ANC prevedono l'adozione di meccanismi atti ad evitare situazioni in cui un candidato oggetto di valutazione ai fini dell'assunzione quale membro del personale sia portatore di un conflitto di interesse derivante da precedenti attività lavorative o da rapporti personali.

2.   La BCE e le ANC adottano norme interne che impongono ai componenti degli organi ed al personale di evitare, in pendenza del rapporto di impiego, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni. La BCE e le ANC assicurano che, qualora sia segnalato un conflitto di interessi, siano disponibili misure appropriate per evitarlo, compresa la possibilità di sollevare il soggetto interessato dai compiti relativi alla materia in cui il conflitto si manifesta.

3.   La BCE e le ANC si dotano di una procedura per valutare e prevenire possibili conflitti di interesse derivanti da attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di impiego, intraprese dai componenti dei loro organi e dai membri del personale di grado superiore, che rispondono direttamente al livello esecutivo.

4.   La BCE e le ANC, se del caso, si dotano di una procedura per valutare e prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti da attività lavorative intraprese da membri del proprio personale durante i periodi di congedo non retribuito.

CAPO IV

NORME SULL'ACCETTAZIONE DI DONI E MANIFESTAZIONI DI CORTESIA

Articolo 10

Divieto di ricevere vantaggi

1.   La BCE e le ANC adottano norme interne che vietino ai componenti dei loro organi ed al personale di sollecitare o ricevere, per se stessi o per altri, qualsiasi vantaggio in qualunque modo connesso con l'adempimento dei loro doveri d'ufficio, o di accettarne la promessa.

2.   La BCE e le ANC possono specificare nelle proprie norme interne eccezioni al divieto stabilito al paragrafo 1, in relazione a vantaggi offerti da banche centrali, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e uffici governativi, o per quanto riguarda vantaggi di valore conforme agli usi o di entità trascurabile offerti dal settore privato, purché in tale ultimo caso tali vantaggi non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte. LA BCE e le ANC assicurano che tali eccezioni non influenzino, né possa apparire che influenzino, l'indipendenza e l'imparzialità dei componenti dei loro organi e del personale.

3.   In deroga al paragrafo 2, non sono ammesse eccezioni in relazione a vantaggi offerti a membri del personale della BCE o delle ANC da enti creditizi in occasione di ispezioni in loco o verifiche, fatte salve le manifestazioni di cortesia di valore trascurabile offerte in occasione di riunioni di lavoro.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.

2.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per l'attuazione e l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 18 marzo 2016. Le ANC informano la BCE di qualsiasi impedimento relativo all'attuazione del presente indirizzo e comunicano ad essa i testi e le modalità relative alle misure attuative entro e non oltre il 18 gennaio 2016.

Articolo 12

Relazioni e riesame

1.   Le ANC riferiscono con cadenza annuale alla BCE sull'attuazione del presente indirizzo.

2.   Il Consiglio direttivo riesamina il presente indirizzo con cadenza almeno triennale.

Articolo 13

Destinatari

La BCE e le ANC sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Codice di condotta della Banca centrale europea per i membri del Consiglio direttivo (GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9).

(3)  Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU C 93 del 20.3.2015, pag. 2).

(4)  Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di perazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/35


DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — SERBIA

del 21 ottobre 2013

recante adozione del suo regolamento interno [2015/857]

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia (in appresso «Serbia»), dall'altra (in appresso l'«Accordo»), in particolare gli articoli 119, 120, 122, e 124,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presidenza

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, dal presidente del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle Parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, a una data concordata dalle Parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione, se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato notifica al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione della Serbia presso l'Unione europea.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della Serbia presso l'Unione europea.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione come specificato nel secondo comma.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ai destinatari di cui all'articolo 6, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2.   Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

 

la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

 

le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

 

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle Parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due Parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

L'Unione europea e la Serbia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua serba, che sono a carico della Serbia. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia, di norma alti funzionari.

2.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.

3.   Laddove l'accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le Parti.

4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Articolo 14

Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe

1.   È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Serbia. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia sollevati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

a)

preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

b)

preparare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l'adesione della Serbia;

c)

scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe a questo processo;

d)

favorire gli scambi di esperienze e buone pratiche e un dialogo strutturato tra a) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile serbe e b) le parti sociali e altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possono costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

e)

discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.

2.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da nove rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e da nove rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe. Il comitato consultivo misto può anche invitare osservatori.

3.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.

4.   I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile.

5.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile serbe.

6.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno.

7.   Il Comitato economico e sociale europeo e il governo serbo sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati alle riunioni del comitato consultivo misto e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno.

8.   Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 15

Comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell'Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe

1.   È istituito un comitato consultivo misto composto da rappresentanti del Comitato delle regioni dell'Unione europea e delle autorità locali e regionali serbe, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Serbia. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

a)

preparare le autorità locali e regionali serbe a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

b)

preparare le autorità locali e regionali serbe a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Serbia;

c)

scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione e sui settori in cui il trattato prevede la consultazione del Comitato delle regioni nonché sulla preparazione delle autorità locali e regionali serbe a queste politiche;

d)

promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità locali e regionali serbe e b) le autorità locali e regionali degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse;

e)

organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali della Serbia e quelle degli Stati membri;

f)

incoraggiare lo scambio di esperienze e conoscenze, nei settori per i quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la consultazione del Comitato delle regioni, tra i) le autorità locali e regionali serbe e ii) le autorità locali e regionali degli Stati membri, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locale e regionale e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali;

g)

assistere le autorità locali e regionali serbe mediante scambi di informazioni riguardanti l'applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale;

h)

discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione.

2.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è composto da sette rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da sette rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali della Serbia, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

3.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa.

4.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 può rivolgere raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

5.   I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 rifletta fedelmente i diversi livelli delle autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Serbia. Il governo della Serbia procede alle nomine ufficiali dei membri serbi in base a proposte delle organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali serbe, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali.

6.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 adotta il proprio regolamento interno.

7.   Il comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1 è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali della Serbia.

8.   Il Comitato delle regioni e il governo della Serbia sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.

9.   Le modalità dettagliate sulle spese di interpretariato e traduzione sono fissate nel regolamento interno del comitato consultivo misto di cui al paragrafo 1. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2013

Per il comitato di stabilizzazione e di associazione

Il presidente

C. ASHTON


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione europea, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Comunità europea dell'energia atomica, e da un rappresentante del governo della Serbia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le Parti. Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti. Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due Parti.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo serbo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le Parti.

2.   Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione. Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle Parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 122 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, tali atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle Parti. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente, autenticate dai due segretari e inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4. Ciascuna Parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Spese

L'Unione europea e la Serbia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione europea, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua serba, che sono a carico della Serbia. Le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi speciali

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l'autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di eliminare i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi suddetti non hanno potere decisionale.