ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
31 marzo 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/531 della Commissione, del 24 novembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/532 della Commissione, del 30 marzo 2015, recante duecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/533 della Commissione, del 30 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

*

Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/535 della Commissione, del 27 marzo 2015, che autorizza il Regno di Danimarca a ratificare la convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia [notificata con il numero C(2015) 1994]

152

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/536 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese [notificata con il numero C(2015) 1990]  ( 1 )

154

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/531 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 508/2014 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche sull'ammissibilità dei costi per gli interventi di protezione e di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili, sull'ammissibilità dei costi per gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici e a aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e sulla sovvenzionabilità degli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

(2)

Tutte le disposizioni del presente regolamento vertono su aspetti dell'ammissibilità dei costi o della sovvenzionabilità degli interventi e due di esse si riferiscono ad interventi che comportano investimenti a bordo delle navi; tutte si ripercuotono altresì sulla forma in cui è svolta l'attività di pesca. Si tratta quindi di disposizioni strettamente connesse. Al fine di garantire la coerenza tra di esse e favorire una visione globale e un accesso unico alle disposizioni da parte di tutti i residenti nell'Unione, tali disposizioni dovrebbero essere adottate nello stesso atto.

(3)

La pesca resta una delle professioni più pericolose nell'Unione, nel cui ambito un cospicuo numero di incidenti si verifica a bordo di navi adibite alla pesca artigianale. Pertanto, le direttive del Consiglio 93/103/CE (2) e 92/29/CEE (3) stabiliscono prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo dei pescherecci, che dovrebbero essere attuate nella normativa nazionale. Il regolamento (UE) n. 508/2014 permette di finanziare determinati investimenti al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, a condizione che gli investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale. Occorre pertanto specificare quali costi connessi a detti investimenti specifici, compresa la formazione in materia di salute e le campagne d'informazione, possano essere finanziati in virtù del regolamento (UE) n. 508/2014.

(4)

L'acquisto e l'installazione a bordo di attrezzature volte a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o di gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci possono concorrere al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. L'esercizio efficiente delle navi può parimenti determinare una riduzione sensibile del consumo energetico. L'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 prevede il finanziamento d'investimenti in attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; prevede anche il finanziamento d'investimenti in attrezzi da pesca, a condizione che non se ne pregiudichi la selettività, e di audit e regimi di efficienza energetica. È pertanto necessario precisare ulteriormente quali costi possano essere sovvenzionati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per promuovere tali obiettivi.

(5)

È altresì opportuno precisare i costi per gli interventi finalizzati alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Tali interventi dovrebbero conglobare i principi fondamentali su cui si basa l'infrastruttura verde, stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia (4)  (5), che sono in grado di contribuire considerevolmente a un' efficace attuazione delle politiche volte a raggiungere, in tutto o in parte, gli obiettivi perseguiti ricorrendo a soluzioni basate sulla natura.

(6)

I costi ammissibili per gli interventi previsti all'articolo 32, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 devono rispettare le condizioni stabilite all'articolo 11 del medesimo, ai cui sensi non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce. Perché sia salvaguardato l'effetto d'incentivazione degli investimenti ammissibili a norma del presente regolamento, dovrebbero essere esclusi dal finanziamento del FEAMP i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

(7)

Poiché il periodo di ammissibilità degli interventi sovvenzionabili nell'ambito del FEAMP è iniziato il 1o gennaio 2014, ai fini di una tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità dei costi, e per consentire agli Stati membri di preparare e attuare il programma operativo previsto dal FEAMP, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

i tipi d'intervento sovvenzionabili tramite il FEAMP al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori;

b)

i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini e ai fini dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili;

c)

i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2

Costi esclusi

1.   Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP in base al presente regolamento i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

2.   Sono ammissibili al sostegno del FEAMP soltanto i costi necessari e collegati direttamente all'installazione degli elementi previsti dal presente regolamento.

CAPO III

COSTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE, SALUTE, SICUREZZA E LAVORO DEI PESCATORI

Articolo 3

Sovvenzionabilità degli interventi sulla sicurezza

Ai fini degli interventi volti a migliorare la sicurezza dei pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili tramite il FEAMP l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

a)

zattere di salvataggio;

b)

sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;

c)

localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;

d)

dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;

e)

segnali di soccorso;

f)

dispositivi lanciasagole;

g)

sistemi di recupero dell'uomo in mare;

h)

apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;

i)

porte tagliafuoco;

j)

valvole d'intercettazione del carburante;

k)

rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;

l)

pompe e allarmi di sentina;

m)

apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;

n)

porte e boccaporti stagni;

o)

protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;

p)

corridoi e scale di accesso;

q)

illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;

r)

sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;

s)

videocamere e schermi di sicurezza;

t)

armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Articolo 4

Sovvenzionabilità degli interventi per la salute

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili le azioni seguenti:

a)

acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;

b)

acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;

c)

prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;

d)

dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;

e)

campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Articolo 5

Sovvenzionabilità degli interventi sull'igiene

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

a)

servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;

b)

impianti di cucina e cambuse;

c)

depuratori per la produzione di acqua potabile;

d)

attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;

e)

guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Articolo 6

Sovvenzionabilità degli interventi sulle condizioni di lavoro

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

a)

parapetti e ringhiere del ponte;

b)

strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;

c)

elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;

d)

attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;

e)

vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;

f)

dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;

g)

abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;

h)

segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;

i)

analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;

j)

guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

CAPO IV

COSTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI

Articolo 7

Ammissibilità dei costi di raccolta dei rifiuti da parte dei pescatori

Ai fini degli interventi di raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a)

rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare contro la pesca fantasma;

b)

acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;

c)

predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari;

d)

acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;

e)

campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti;

f)

formazione dei pescatori e degli agenti portuali.

Articolo 8

Ammissibilità dei costi di elementi destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine

1.   Ai fini degli interventi di costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a)

acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico;

b)

acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati;

c)

lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni;

d)

nelle regioni ultraperiferiche, acquisto e, se del caso, installazione di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci che contribuiscono a una pesca sostenibile e selettiva, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

2.   Ai fini degli interventi di cui al paragrafo 1, non sono ammissibili i costi collegati a:

a)

acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale;

b)

costruzione e manutenzione di dispositivi di concentrazione dei pesci, ad eccezione dei costi previsti al paragrafo 1, lettera d).

Articolo 9

Ammissibilità dei costi del contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine

1.   Per gli interventi finalizzati a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 e conformi all'articolo 38 del medesimo regolamento, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto o, se del caso, installazione di:

a)

ami circolari;

b)

dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti;

c)

sistemi di esclusione delle tartarughe;

d)

cavi dotati di bandierine;

e)

altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di specie protette.

2.   Sono altresì ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a)

formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;

b)

progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;

c)

eventualmente, progetti vertenti sulle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere.

3.   Ai fini della sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a basso impatto, possono essere ammissibili al sostegno i costi di nasse e trappole e di attrezzi per la tecnica jigging e per la lenza a mano.

Articolo 10

Ammissibilità dei costi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca

Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a)

svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e degli habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio;

b)

mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti;

c)

consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione;

d)

definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni dello stato di conservazione;

e)

formazione dei pescatori e delle altre persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione delle zone marine protette, o per loro conto, mirata alla preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca;

f)

delimitazione delle zone marine protette;

g)

sorveglianza, inclusa la retribuzione del personale impegnato in tale attività;

h)

realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette;

i)

valutazione degli impatti dei piani di gestione sulle aree Natura 2000 e sulle zone di pesca interessate dai piani di gestione.

Articolo 11

Ammissibilità dei costi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette

Ai fini degli interventi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette e della sensibilizzazione ambientale di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a)

consultazione dei portatori d'interesse nella fase di preparazione dei piani di gestione;

b)

definizione e applicazione di indicatori delle pressioni/degli impatti e valutazioni dello stato di conservazione;

c)

sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette;

d)

formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette, o per loro conto;

e)

formazione dei pescatori in materia di conservazione e ripristino degli ecosistemi marini e relative attività alternative, quali l'ecoturismo nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette;

f)

mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle relative interazioni con specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli marini;

g)

sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio, comprese azioni che ne promuovono una maggiore coerenza;

h)

sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;

i)

cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette.

Articolo 12

Ammissibilità dei costi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici

1.   Ai fini degli interventi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a)

programmi di prova di tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:

i)

sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di specie protette;

ii)

registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;

iii)

mappatura delle specie alloctone invasive;

iv)

azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;

b)

incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;

c)

noleggio di pescherecci commerciali a fini di osservazione ambientale a una tariffa proporzionale all'attività;

d)

altre azioni scientifiche di mappatura e valutazione degli ecosistemi marini e costieri e dei servizi ecosistemici.

2.   Ai fini degli interventi di ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno le azioni seguenti:

a)

azioni di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;

b)

azioni di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;

c)

misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia (6);

d)

interventi di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.

CAPO V

COSTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Articolo 13

Ammissibilità dei costi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo

1.   Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a)

investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;

b)

impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;

c)

mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;

d)

prove in vasca idrodinamica.

2.   Non sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente articolo i costi della manutenzione di base dello scafo.

Articolo 14

Ammissibilità dei costi di miglioramento del sistema di propulsione della nave

Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:

a)

eliche a efficienza energetica, assi compresi;

b)

catalizzatori;

c)

generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;

d)

elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;

e)

eliche di prua;

f)

conversione di motori ai biocarburanti;

g)

econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;

h)

investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione.

Articolo 15

Ammissibilità dei costi di investimento in attrezzi e attrezzature da pesca

Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

a)

sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;

b)

modifiche degli attrezzi da traino;

c)

investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

Articolo 16

Ammissibilità dei costi di investimento nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica

Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:

a)

investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m;

b)

investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1).

(3)  Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

(4)  Comunicazione della Commissione «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», Bruxelles, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.

(5)  Con «infrastruttura verde» s'intende una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Comprende gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altre caratteristiche fisiche nelle aree terrestri (comprese le zone costiere) e marine.

(6)  Comunicazione della Commissione «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», Bruxelles, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.


31.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/532 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2015

recante duecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

(2)

Il 23 marzo 2015 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di una persona all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è aggiunta all'elenco «Persone fisiche» la voce seguente:

«Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) [alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani]. Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: villaggio di Teletl, distretto di Shamilskiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Cittadinanza: russa. N. del passaporto: 628605523 (passaporto russo per l'estero, rilasciato il 4.7.2006 dal Servizio federale Migrazione della Federazione russa, scade il 16.7.2016). Numero di identificazione nazionale: 8203883123 [passaporto nazionale russo rilasciato il 16.7.2005 dal dipartimento Affari interni (OVD), distretto di Kirovskiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa, scade l'1.1.2017]. Indirizzo: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: grigi; statura: 170-175 cm; corporatura: robusta, viso ovale, barba; b) nome del padre: Alibulat Kebekovich Kebekov, nato nel 1927; c) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.3.2015.»


31.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/533 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

135,3

MA

99,1

TR

123,0

ZZ

119,1

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

144,0

ZZ

146,5

0709 93 10

MA

128,2

TR

173,5

ZZ

150,9

0805 10 20

EG

47,3

IL

71,5

MA

54,4

TN

55,0

TR

67,0

ZZ

59,0

0805 50 10

BO

92,8

TR

45,8

ZZ

69,3

0808 10 80

AR

94,0

BR

90,5

CL

99,5

CN

105,5

MK

25,7

US

187,6

ZA

188,2

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

120,2

CL

126,9

CN

71,3

ZA

124,0

ZZ

110,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


31.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/13


REGOLAMENTO (UE) 2015/534 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 marzo 2015

sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l'articolo 10.

Visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 140 e l'articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli enti creditizi sono soggetti agli obblighi di segnalazione stabiliti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito indicato anche come «CRR») e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4). Le informazioni segnalate sono raccolte dalla BCE in conformità alla Decisione BCE/2014/29 (5). Il presente regolamento integra la Decisione BCE/2014/29 specificando ulteriormente gli obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza.

(2)

Il Regolamento (UE) n. 680/2014 stabilisce obblighi uniformi per tutti gli enti soggetti al Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle segnalazioni alle autorità competenti a fini di vigilanza per ambiti specifici definiti nell'articolo 1 dello stesso Regolamento (UE) n. 680/2014. Uno di tali ambiti è quello delle informazioni finanziarie su base consolidata. Ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la segnalazione a fini di vigilanza di informazioni finanziarie su base consolidata è obbligatoria per gli enti creditizi che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La trasmissione da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) alla BCE delle informazioni a fini di vigilanza obbligatorie ai sensi del Regolamento (UE) n. 680/2014, riguardanti sia i soggetti vigilati significativi che i soggetti vigilati meno significativi, attualmente è effettuata in conformità alla Decisione BCE/2014/29 e dovrebbe proseguire invariata, visto che non è inclusa nell'oggetto del presente regolamento.

(3)

L'esercizio della discrezionalità nel richiedere agli enti creditizi di utilizzare i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in virtù dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, non rientra nell'oggetto del presente regolamento. Visto l'articolo 150 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), le decisioni precedentemente adottate dalle ANC in merito all'esercizio o al mancato esercizio di tale discrezionalità dovrebbero rimanere invariate.

(4)

In conformità all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata richiede una decisione dell'autorità competente che estenda tale segnalazione. Anche la BCE dovrebbe adottare una decisione per estendere l'obbligo di presentare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai gruppi vigilati significativi che applicano il Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

(5)

In conformità all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti creditizi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva del Consiglio 86/635/CEE (7), la segnalazione a fini di vigilanza di informazioni finanziarie su base consolidata richiede una previa decisione dell'autorità competente che estenda tale segnalazione. Anche la BCE dovrebbe adottare una decisione per estendere l'obbligo di presentare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai gruppi vigilati significativi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE. L'Autorità bancaria europea è stata consultata conformemente all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Il Regolamento (UE) n. 680/2014 stabilisce obblighi uniformi per le segnalazioni da effettuare a fini di vigilanza riguardanti gli ambiti ricompresi nel suo campo di applicazione. In virtù dell'articolo 99, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il Regolamento (UE) n. 680/2014 riguarda esclusivamente informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata. La segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale non rientra nel suo ambito di applicazione; pertanto, le autorità competenti possono imporre obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale. Vista la necessità di disporre di informazioni finanziarie comparabili per i soggetti vigilati significativi e per i soggetti vigilati meno significativi, il presente regolamento dovrebbe stabilire quali informazioni finanziarie di vigilanza debbano essere segnalate su base individuale alle ANC dai soggetti vigilati significativi e meno significativi. Le ANC dovrebbero successivamente presentare tali informazioni alla BCE, in conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

(7)

In virtù dell'articolo 40 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate in tale Stato membro ospitante. In conformità all'articolo 2, paragrafo 20, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante, da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono soggetti vigilati. Vista la necessità di disporre di informazioni finanziarie comparabili per i soggetti vigilati significativi, il presente regolamento dovrebbe stabilire quali informazioni finanziarie a fini di vigilanza debbano essere segnalate alle ANC dalle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante. Le ANC dovrebbero successivamente presentare tali informazioni alla BCE in conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

(8)

L'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE disponga di poteri di vigilanza rispetto a enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. Pertanto, le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato terzo non rientrano nelle funzioni di vigilanza attribuite alla BCE. Di conseguenza, tali succursali non sono soggette agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento. Inoltre, le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in un altro Stato membro partecipante dovrebbero essere escluse da tali obblighi di segnalazione perché tali obblighi devono essere applicati al livello del soggetto vigilato che ha stabilito la succursale.

(9)

Gli obblighi stabiliti dal presente regolamento riguardanti i soggetti vigilati significativi e meno significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti, dovrebbero essere volti a garantire che tali soggetti vigilati segnalino un numero minimo comune di informazioni alle ANC e non a imporre obblighi di segnalazione uniformi. Può essere opportuno che le ANC raccolgano le informazioni minime necessarie come parte di uno schema di segnalazione più ampio che esse stabiliscono in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale e che serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, quali ad esempio i fini statistici.

(10)

Per l'esercizio delle funzioni della BCE, è necessario ricevere le informazioni finanziarie da parte dei gruppi vigilati meno significativi diversi da quelli che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo l'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire quali informazioni finanziarie a fini di vigilanza debbano essere segnalate alle ANC da tali gruppi. In particolare, dovrebbero essere specificati schemi, frequenze, date di riferimento e periodi di invio, nonché i limiti temporali riguardanti la segnalazione delle relative informazioni. Questi obblighi dovrebbero essere volti a garantire che tali gruppi vigilati segnalino un numero minimo comune di informazioni alle ANC e non a imporre obblighi di segnalazione uniformi.

(11)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le ANC sono soggette all'obbligo di scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC forniscono specificamente alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(12)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 680/2014, agli enti può essere consentito di utilizzare un anno contabile che non corrisponde all'anno civile per la segnalazione delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata. Anche il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di un anno contabile che non corrisponda all'anno civile per tale segnalazione.

(13)

La BCE ha condotto una consultazione pubblica sul presente regolamento e ha analizzato i potenziali costi e benefici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di:

a)

gruppi vigilati significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 575/2013, compresi i loro sottogruppi;

b)

gruppi vigilati significativi, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, compresi i loro sottogruppi;

c)

soggetti vigilati significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti;

d)

gruppi vigilati significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo:

e)

gruppi vigilati meno significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 575/2013, compresi i loro sottogruppi;

f)

gruppi vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati alla lettera e), che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, compresi i loro sottogruppi;

g)

soggetti vigilati meno significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.

2.   In deroga agli articoli 7 e 14, i soggetti vigilati cui è stata concessa una deroga riguardo all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, sulla base dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

3.   Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del Regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della Direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento su base subconsolidata.

4.   Le ANC e/o le banche centrali nazionali possono utilizzare i dati raccolti ai sensi del presente regolamento per ogni altra funzione.

5.   Il presente regolamento non pregiudica i principi contabili applicati dai gruppi e soggetti vigilati nei loro conti consolidati o nei conti annuali, né modifica i principi contabili applicati per la segnalazione a fini di vigilanza. Dato che i gruppi e i soggetti vigilati applicano principi contabili diversi, dovrebbero essere trasmesse soltanto informazioni relative alle regole di valutazione, compresi i metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili di riferimento e che sono effettivamente applicate dal gruppo o soggetto vigilato. A tali fini, sono forniti modelli di segnalazione specifici per i gruppi e i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE. I punti di dati all'interno dei modelli che non sono applicabili ai rispettivi soggetti vigilati non devono essere segnalati.

6.   Le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante possono trasmettere le informazioni che sono tenute a fornire in base al presente regolamento all'ANC di riferimento tramite l'ente creditizio che le ha istituite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), unitamente alle definizioni seguenti:

(1)

per «IAS» e «IFRS» si intendono rispettivamente gli «International Accounting Standards» e gli «International Financial Reporting Standards» come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

(2)

per «filiazione» si intende una filiazione come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

(3)

per «sottogruppo» si intende un gruppo la cui impresa madre non è essa stessa filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro partecipante, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro partecipante;

(4)

per «base consolidata» si intende la base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

(5)

per «base subconsolidata» si intende la base subconsolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Mutamento di qualifica di un soggetto o gruppo vigilato

1.   Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come significativo decorsi 18 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto o gruppo vigilato significativo, alla prima data di riferimento successiva alla sua classificazione come significativo.

2.   Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come meno significativo quando gli è notificata la decisione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). A seguito di tale decisione, esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.

TITOLO II

GRUPPI E SOGGETTI VIGILATI SIGNIFICATIVI

CAPO I

Gruppi vigilati significativi

Articolo 4

Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013

In conformità all'articolo 99, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli articoli 2, 3 e 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Anche i loro sottogruppi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli articoli 2, 3 e 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Articolo 5

Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE

In conformità all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, i gruppi vigilati significativi, diversi da quelli di cui all'articolo 4, che sono sottoposti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, inclusi i relativi sottogruppi, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli articoli 2, 3 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

CAPO II

Soggetti vigilati significativi

Articolo 6

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo

1.   I soggetti vigilati significativi, non facenti parte di un gruppo vigilato significativo, che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento. Ciò si applica altresì alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante.

2.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 include le informazioni specificate nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ed è effettuata con la frequenza specificata in tale articolo.

3.   I soggetti vigilati significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, incluse le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.

4.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 include le informazioni specificate nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ed è effettuata con la frequenza specificata in tale articolo.

5.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2 e 4 di cui sopra includono unicamente informazioni relative a:

a)

le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dal soggetto vigilato in base ai principi contabili applicabili;

b)

le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui il soggetto vigilato è coinvolto;

c)

le operazioni diverse da quelle specificate nei punti a) e b) eseguite dal soggetto vigilato:

d)

le regole di valutazione, compresi i metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili applicabili ed effettivamente applicate dal soggetto vigilato.

6.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 7

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativo

1.   I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza da parte di tali soggetti è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.

2.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

3.   I soggetti vigilati significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.

4.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.

5.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

6.   Le informazioni specificate nei paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

7.   Le ANC possono raccogliere i dati da trasmettere alla BCE specificati nei paragrafi 1, 2, 4, e 5 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 8

Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati significativi

1.   Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli articoli 6 e 7 hanno le seguenti date di riferimento:

a)

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b)

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c)

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2.   Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.

4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli articoli 6 e 7 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio:

a)

per i soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il quarantesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono;

b)

per i soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

5.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

CAPO III

Segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

Articolo 9

Schema e frequenza delle segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1.   Gli enti impresa madre in uno Stato membro partecipante e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro partecipante assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo siano segnalate su base individuale all'ANC di riferimento, con le modalità di seguito indicate:

a)

per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, al massimo livello di consolidamento all'interno di uno Stato membro partecipante, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza includono le informazioni specificate al paragrafo 1 dell'allegato II, e sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

b)

per i gruppi vigilati significativi, diversi da quelli di cui sopra, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE al massimo livello di consolidamento all'interno di uno Stato membro partecipante, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza includono le informazioni specificate al paragrafo 2 dell'allegato II e sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 680/2014.

2.   In deroga al paragrafo 1, le imprese madri indicate in esso indicate non segnalano informazioni finanziarie riguardanti le filiazioni le cui attività ammontano a un valore totale pari o inferiore a 3 miliardi di EUR. A tali fini, il valore totale delle attività è determinato in base ai criteri stabiliti nella parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

3.   Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di una filiazione superi 3 miliardi di EUR, la filiazione stessa è inclusa nelle informazioni da segnalare ai sensi del paragrafo 1 alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di una filiazione sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, l'impresa madre inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 2 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

Articolo 10

Date di riferimento e di invio per le segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1.   Le informazioni specificate nell'articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i gruppi vigilati significativi corrispondenti. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento.

2.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti le filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come specificato nell'articolo 9, entro la fine della giornata lavorativa del cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

3.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

TITOLO III

GRUPPI E SOGGETTI VIGILATI MENO SIGNIFICATIVI

CAPO I

Gruppi vigilati meno significativi

Articolo 11

Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata per i gruppi vigilati meno significativi

1.   I gruppi vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi i relativi sottogruppi, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento su base consolidata.

2.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell'allegato I.

3.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4.   I gruppi vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento. Tale segnalazione finanziaria a fini di vigilanza è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell'allegato I.

5.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti gruppi vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell'allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tali fini, il valore totale delle attività dei gruppi vigilati è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

7.   Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un gruppo vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale gruppo inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un gruppo vigilato meno significativo è inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale gruppo inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 6 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

8.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

9.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 come parte di uno schema di segnalazione più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva altresì a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 12

Date di riferimento e di invio per gruppi vigilati meno significativi

1.   Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate nell'articolo 11 hanno le seguenti date di riferimento:

a)

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b)

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c)

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2.   Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente per il periodo dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.

4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni specificate nell'articolo 11 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio:

a)

per i gruppi vigilati meno significativi, inclusi i relativi sottogruppi, che segnalano su base consolidata, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

b)

per i gruppi vigilati meno significativi che segnalano su base subconsolidata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, il sessantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

5.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

CAPO II

Soggetti vigilati meno significativi

Articolo 13

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti meno significativi che non fanno parte di un gruppo

1.   I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato, comprese le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento.

2.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell'allegato I.

3.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4.   I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE e che non fanno parte di un gruppo vigilato, incluse le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.

5.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell'allegato I.

6.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

7.   I paragrafi 2, 3, 5 e 6 sono soggetti alle seguenti eccezioni:

a)

le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti enti creditizi vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell'allegato III, in luogo delle informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5 o 6;

b)

una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante non è inclusa nella segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza se il valore totale delle sue attività è inferiore a 3 miliardi di EUR.

8.   Ai fini del paragrafo 7, il valore totale delle attività del soggetto vigilato è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

9.   Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 7 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

10.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

11.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 14

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo

1.   I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento.

2.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.

3.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4.   I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.

5.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.

6.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

7.   In deroga ai paragrafi 2, 3, 5 e 6, la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza di soggetti vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale inferiore a 3 miliardi di EUR includono le informazioni specificate nell'allegato III. A tali fini, il valore totale delle attività del soggetto vigilato è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

8.   Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 7 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

9.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

10.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 15

Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati meno significativi

1.   Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate negli articoli 13 e 14 hanno le seguenti date di riferimento:

a)

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b)

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c)

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2.   Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le loro informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. I dati facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalati cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.

4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate negli articoli 13 e 14 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date di invio:

a)

per i soggetti vigilati meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono;

b)

per i soggetti vigilati meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, il sessantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

5.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

TITOLO IV

QUALITÀ DEI DATI E LINGUAGGIO INFORMATICO

Articolo 16

Controlli di qualità dei dati

Le ANC controllano e garantiscono la qualità e l'affidabilità delle informazioni trasmesse alla BCE. A tali fini, le ANC seguono le specifiche contenute negli articoli 4 e 5 della Decisione BCE/2014/29.

Articolo 17

Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE

Le ANC trasmettono le informazioni specificate nel presente regolamento secondo la tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio dei dati specificati dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. A tali fini, le ANC seguono le specifiche contenute nell'articolo 6 della decisione BCE/2014/29.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Date di riferimento per la prima segnalazione

1.   Il 31 dicembre 2015 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:

a)

gruppi vigilati significativi;

b)

soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato.

2.   Il 30 giugno 2016 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:

a)

soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato;

b)

filiazioni di gruppi vigilati significativi stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo.

3.   Il 30 giugno 2017 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:

a)

gruppi vigilati meno significativi;

b)

soggetti vigilati meno significativi.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Le decisioni adottate dalle ANC riguardo alla segnalazione da parte di gruppi e soggetti vigilati significativi di informazioni finanziarie a fini di vigilanza rientranti nell'oggetto del presente regolamento restano impregiudicate per tutte le date di riferimento precedenti alle prime date di riferimento per la segnalazione indicate nell'articolo 18.

Articolo 20

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).

(6)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(7)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(8)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO I

Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata

1.

Per i gruppi vigilati e i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata» include i modelli di cui all'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 1.

2.

Per i gruppi vigilati e i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE diversi da quelli compresi nel paragrafo 1, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata» include i modelli di cui all'allegato IV al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 2.

3.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

4.

I modelli 17.1, 17.2 e 17.3 nelle tabelle 1 e 2 sono forniti esclusivamente per i gruppi vigilati, mentre il modello 40.1 nelle tabelle 1 e 2 è fornito per i gruppi vigilati e i soggetti vigilati che non fanno parte di un gruppo.

5.

Ai fini del calcolo della soglia indicata nella parte 2 delle tabelle 1 e 2 del presente allegato, si applica l'articolo 5, lett a), n. 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Tabella 1

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

Attività finanziarie subordinate

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

6

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

Derivati — negoziazione

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

12

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie

13.2

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]

13.3

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate

14

Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

16.1

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.3

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività

17.2

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio — impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

17.3

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]

Disaggregazione geografica

20.4

Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

20.5

Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

20.6

Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

PARTE 4 [ANNUALE]

Struttura del gruppo

40.1

Struttura del gruppo: «entità per entità»


Tabella 2

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

Attività finanziarie subordinate

4.6

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.7

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.8

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

4.9

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: strumenti di debito non posseduti per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

4.10

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

6

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

Derivati — negoziazione

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.2

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

12

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie

13.2

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]

13.3

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate

14

Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

16.1

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.4

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività

17.2

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio — impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

17.3

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]

Disaggregazione geografica

20.4

Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

20.5

Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

20.6

Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

PARTE 4 [ANNUALE]

Struttura del gruppo

40.1

Struttura del gruppo: «entità per entità»


ALLEGATO II

Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza ulteriormente semplificata

1.

Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata» include i modelli di cui all'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 3.

Tabella 3

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

Attività finanziarie subordinate

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

10

Derivati — negoziazione

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

12

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

14

Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

2.

Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE diversi da quelli compresi nel paragrafo 1, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata» include i modelli di cui all'allegato IV al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 4.

Tabella 4

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

Attività finanziarie subordinate

4.6

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.7

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.8

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

4.9

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: strumenti di debito non posseduti per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

4.10

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

10

Derivati — negoziazione

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.2

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

12

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

3.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.


ALLEGATO III

Punti di dati per la segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza

1.

Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, i «punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza» includono i punti di dati di cui all'allegato III al Regolamento (UE) n. 680/2014 identificati nell'allegato IV.

2.

Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE diversi da quelli compresi nel paragrafo 1, i «punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza» includono i punti di dati di cui all'allegato IV al Regolamento (UE) n. 680/2014 identificati nell'allegato V.

3.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.


ALLEGATO IV

«Punti di dati FINREP» in base agli IFRS o ai GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

10

Derivati - negoziazione

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura Disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza


CODICE CROMATICO NEI MODELLI:

 

Punti di dati da segnalare

1.   Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1   Attività

 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Cassa e disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

IAS 1, paragrafo 54, lettera i)

 

020

Cassa

Parte 2, punto 1, dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «allegato V»)

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Allegato V, parte 2, punto 2

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V, parte 2, punto 3

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e Application Guidance (di seguito «AG») 14

 

060

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

 

070

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

080

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

110

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

120

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

140

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9

 

150

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

160

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

170

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

180

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

200

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

210

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

220

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

230

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

240

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)

 

260

Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4

 

270

Attività materiali

 

 

280

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16, paragrafo 6; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)

 

290

Investimenti immobiliari

IAS 40, paragrafo 5; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)

 

300

Attività immateriali

IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito il «CRR»)

 

310

Avviamento

IFRS 3, paragrafo B67, lettera d); articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR

 

320

Altre attività immateriali

IAS 38, paragrafi 8 e 118

 

330

Attività fiscali

IAS 1, paragrafo 54 (lettere n-o)

 

340

Attività fiscali correnti

IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5

 

350

Attività fiscali differite

IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR

 

360

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 5

 

370

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 6

 

380

ATTIVITÀ TOTALI

IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IAS Implementation Guidance (di seguito «IG») 6

 

1.2   Passività

 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14 e 15

 

020

Derivati

IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)

 

030

Posizioni corte

IAS 39, AG15, lettera b)

 

040

Depositi

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

080

Depositi

Parte 2, punto 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 1, punto 30

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

110

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

 

120

Depositi

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

150

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)

 

170

Accantonamenti

IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)

 

180

Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro

IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 7

 

190

Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

IAS 19, paragrafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8

 

200

Ristrutturazioni

IAS 37, paragrafo 71 e paragrafo 84, lettera a)

 

210

Questioni giuridiche pendenti e contenzioso tributario

IAS 37, appendice C, esempi 6 e 10

 

220

Impegni e garanzie dati

IAS 37, appendice C, punto 9

 

230

Altri accantonamenti

 

 

240

Passività fiscali

IAS 1, paragrafo 54 (lettere n-o)

 

250

Passività fiscali correnti

IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5

 

260

Passività fiscali differite

IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR

 

270

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

IAS 32 Illustrative Examples (di seguito «IE») 33; International Financial Reporting Interpretation Committee (di seguito «IFRIC») Interpretazione 2; allegato V, parte 2, punto 9

 

280

Altre passività

Allegato V, parte 2, punto 10

 

290

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 11

 

300

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1, paragrafo 9, lettera b) e IG 6

 

1.3   Patrimonio netto

 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Capitale

IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della direttiva 86/635/CEE (di seguito direttiva «BAD»)

 

020

Capitale versato

IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

030

Capitale richiamato ma non versato

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14

 

040

Sovrapprezzo azioni

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR

 

050

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Allegato V, parte 2, punti 15-16

 

060

Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti

IAS 39, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15

 

070

Altri strumenti di capitale emessi

Allegato V, parte 2, punto 16

 

080

Altro patrimonio netto

IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17

 

090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

 

095

Voci che non saranno riclassificate nell'utile o perdita d'esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

100

Attività materiali

IAS 16, paragrafi 39-41

 

110

Attività immateriali

IAS 38, paragrafi 85-87

 

120

Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti

IAS 1, paragrafo 7

 

122

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

124

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

128

Voci che possono essere riclassificate nell'utile o perdita d'esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

130

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]

IAS 39, paragrafo 102, lettera a)

 

140

Conversione di valuta estera

IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafo 32 e paragrafi da 38 a 49

 

150

Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace]

IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101

 

160

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto (ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b)

 

170

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

180

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

190

Utili non distribuiti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

 

200

Riserve di rivalutazione

IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18

 

210

Altre riserve

IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

220

Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19

 

230

Altro

Allegato V, parte 2, punto 19

 

240

(-) Azioni proprie

IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14, AG 36; Allegato V, parte 2, punto 20

 

250

Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante

IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto ii)

 

260

(-) Acconti su dividendi

IAS 32, paragrafo 35

 

270

Partecipazioni di minoranza

IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27

 

280

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

 

290

Altre posizioni

IAS 27, paragrafi 27-28

 

300

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

IAS 1, paragrafo 9, lettera c), e IG6

 

310

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1, IG6

 

2.   Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Interessi attivi

IAS 1, paragrafo 97; IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21

 

020

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24

 

030

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)

 

040

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 55, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

050

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera a)

 

060

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera b)

 

070

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23

 

080

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 25

 

090

(Interessi passivi)

IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21

 

100

(Passività finanziarie possedute per negoziazione)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24

 

110

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)

 

120

Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 47

 

130

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23

 

140

(Altre passività)

Allegato V, parte 2, punto 26

 

150

(Spese per capitale sociale rimborsabile su richiesta )

IFRIC 2, paragrafo 11

 

160

Ricavi da dividendi

IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28

 

170

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)

 

180

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); IAS 39, paragrafo 9

 

190

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)

 

200

Ricavi da commissioni e compensi

IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)

 

210

(Costi per commissioni e compensi)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)

 

220

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti ii)-v); allegato V, parte 2, punto 97

 

230

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)

 

240

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iv); IAS 39, paragrafi 9 e 56

 

250

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iii); IAS 39, paragrafi 9 e 56

 

260

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto v); IAS 39, paragrafo 56

 

270

Altro

 

 

280

Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

 

290

Utili o perdite risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

 

300

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

IFRS 7, paragrafo 24; allegato V, parte 2, punto 30

 

310

Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto

IAS 21, paragrafo 28 e paragrafo 52, lettera a)

 

330

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto

IAS 1, paragrafo 34

 

340

Altri ricavi operativi

Allegato V, parte 2, punti 141-143

 

350

(Altri costi operativi)

Allegato V, parte 2, punti 141-143

 

355

Totale dei ricavi operativi (al netto)

 

 

360

(Spese amministrative)

 

 

370

(Spese di personale)

IAS 19, paragrafo 7; IAS 1, paragrafo 102, e IG6

 

380

(Altre spese amministrative)

 

 

390

(Ammortamenti)

IAS 1, paragrafi 102 e 104

 

400

(Immobili, impianti e macchinari)

IAS 1, paragrafo 104; IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punto vii)

 

410

(Investimenti immobiliari)

IAS 1, paragrafo 104; IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto iv)

 

420

(Altre attività immateriali)

IAS 1, paragrafo 104; IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punto vi)

 

430

(Accantonamenti o (-) storno di accantonamenti)

IAS 37, paragrafi 59 e 84; IAS 1, paragrafo 98, lettere b), f), g)

 

440

(Impegni e garanzie dati)

 

 

450

(Altri accantonamenti)

 

 

460

(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)

 

470

(Attività finanziarie misurate al costo)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66

 

480

(Attività finanziarie disponibili per la vendita)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 67

 

490

(Finanziamenti e crediti)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63

 

500

(Investimenti posseduti fino a scadenza)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63

 

510

Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 28, paragrafi 40-43

 

520

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

530

(Immobili, impianti e macchinari)

IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)

 

540

(Investimenti immobiliari)

IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)

 

550

(Avviamento)

IFRS 3, appendice B, paragrafo B67, lettera d), punto v); IAS 36, paragrafo 124

 

560

(Altre attività immateriali)

IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)

 

570

(altro)

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

580

Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 3, allegato B64, lettera n), punto i)

 

590

Quota degli utili o (-) delle perdite risultanti da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera c)

 

600

Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

IFRS 5, paragrafo 37; allegato V, parte 2, punto 27

 

610

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1, paragrafo 102, e IG6 IFRS 5, paragrafo 33A

 

620

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

IAS 1, paragrafo 82, lettera d); IAS 12, paragrafo 77

 

630

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1, IG 6

 

640

Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate

IAS 1, paragrafo 82, lettera e); IFRS 5, paragrafo 33, lettera a), e paragrafo 33A

 

650

Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate

IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punto i)

 

660

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)

IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punti ii) e iv)

 

670

UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO

IAS 1, paragrafo 82, lettera f)

 

680

Attribuibile a partecipazioni di minoranza

IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto i)

 

690

Attribuibile ai soci della controllante

IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto ii)

 

5.   Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

 

 

Riferimenti

Banche centrali

Amministrazioni pubbliche

Enti creditizi

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

010

020

030

040

050

060

Per prodotto

010

Su richiesta [ call ] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)

 

 

 

 

 

 

020

Debito da carta di credito

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)

 

 

 

 

 

 

030

Crediti commerciali

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)

 

 

 

 

 

 

040

Leasing finanziari

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)

 

 

 

 

 

 

050

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)

 

 

 

 

 

 

060

Altri prestiti a termine

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)

 

 

 

 

 

 

070

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)

 

 

 

 

 

 

080

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

Per garanzia reale

090

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)

 

 

 

 

 

 

100

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)

 

 

 

 

 

 

Per finalità

110

di cui: credito al consumo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)

 

 

 

 

 

 

120

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)

 

 

 

 

 

 

Per subordinazione

130

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)

 

 

 

 

 

 

8.   Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1   Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

 

Riferimenti

Valore contabile

Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito

Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto

Detenute per negoziazione

Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Costo ammortizzato

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 10, lettera a); articolo 30, lettera b) e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR

IFRS 7, paragrafo 10, lettera b)

010

020

030

037

040

050

010

Derivati

IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)

 

 

 

 

 

 

020

Posizioni corte

IAS 39, AG15, lettera b)

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

050

Depositi

Parte 2, paragrafo 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

 

 

 

060

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

070

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

100

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

120

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

150

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

170

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

200

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

220

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

250

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

270

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

300

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

320

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

350

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31; Allegato V, parte 2, punto 52

 

 

 

 

 

 

370

Certificati di deposito

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)

 

 

 

 

 

 

380

Asset-backed securities

Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR

 

 

 

 

 

 

390

Obbligazioni garantite

Articolo 129, paragrafo 1, del CRR

 

 

 

 

 

 

400

Contratti ibridi

IAS 39, paragrafi 10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)

 

 

 

 

 

 

410

Altri titoli di debito emessi

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)

 

 

 

 

 

 

420

Strumenti finanziari composti convertibili

IAS 32, AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

 

440

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

 

 

 

 

450

PASSIVITA' FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Passività finanziarie subordinate

 

Valore contabile

 

Riferimenti

Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

010

020

010

Depositi

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

 

020

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

030

PASSIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE

Allegato V, parte 2, punti 53-54

 

 

10.   Derivati - negoziazione

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato

NUMERO DEL MODELLO

Valore contabile

Importo nozionale

Riferimenti

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Passività finanziarie possedute per negoziazione

Negoziazione totale

di cui: venduti

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punti 70-71

Allegato V, parte 2, punto 72

010

020

030

040

010

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

020

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

030

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

040

Altri OTC

 

 

 

 

 

050

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

060

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

070

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

080

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

090

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

100

Altri OTC

 

 

 

 

 

110

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

120

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

130

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

140

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

150

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

160

Altri OTC

 

 

 

 

 

170

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

180

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

190

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

200

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

210

Credit default swap

 

 

 

 

 

220

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

230

Total return swap

 

 

 

 

 

240

Altro

 

 

 

 

 

250

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

260

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

270

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

280

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

290

DERIVATI

IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

300

di cui: OTC - enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)

 

 

 

 

310

di cui: OTC - altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)

 

 

 

 

320

di cui: OTC - controparti restanti

Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)

 

 

 

 

11.   Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1.   Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: Disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

Per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti

Valore contabile

Importo nozionale

Attività

Passività

Copertura totale

di cui: venduti

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punti 70 e 71

Allegato V, parte 2, punto 72

010

020

030

040

010

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

020

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

030

Altri OTC

 

 

 

 

 

040

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

050

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

060

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

070

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

080

Altri OTC

 

 

 

 

 

090

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

100

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

110

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

120

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

130

Altri OTC

 

 

 

 

 

140

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

150

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

160

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

170

Credit default swap

 

 

 

 

 

180

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

190

Total return swap

 

 

 

 

 

200

Altro

 

 

 

 

 

210

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

220

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

230

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera a)

 

 

 

 

240

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

250

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

260

Altri OTC

 

 

 

 

 

270

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

280

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

290

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

300

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

310

Altri OTC

 

 

 

 

 

320

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

330

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

340

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

350

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

360

Altri OTC

 

 

 

 

 

370

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

380

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

390

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

400

Credit default swap

 

 

 

 

 

410

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

420

Total return swap

 

 

 

 

 

430

Altro

 

 

 

 

 

440

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

450

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

460

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera b)

 

 

 

 

470

COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera c)

 

 

 

 

480

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39, paragrafi 89A e IE 1-31

 

 

 

 

490

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39, IG F6 1-3

 

 

 

 

500

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

510

di cui: OTC - enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)

 

 

 

 

520

di cui: OTC - altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)

 

 

 

 

530

di cui: OTC - controparti restanti

Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)

 

 

 

 

18.   Informazioni su esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute

 

In bonis

Deteriorate

 

su esposizioni in bonis

su esposizioni deteriorate

 

Non scadute o scadute <= 30 giorni

Scadute > 30 giorni <= 60 giorni

Scadute > 60 giorni <= 90 giorni

 

Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni

Scadute > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute > 180 giorni <= 1 anno

Scadute > 1 anno

di cui: in stato di default

di cui: che hanno subito una riduzione di valore

 

Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni

Scadute > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute > 180 giorni <= 1 anno

Scadute > 1 anno

Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 158

Allegato V, parte 2. 158

Allegato V, parte 2. 158

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 159

Allegato V, parte 2. 159

Allegato V, parte 2. 159

Allegato V, parte 2. 159

Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61

IAS 39 58-70

Allegato V, parte 2. 46

Allegato V, parte 2. 161

Allegato V, parte 2. 161

Allegato V, parte 2. 159 e 161

Allegato V, parte 2. 159 e 161

Allegato V, parte 2. 159 e 161

Allegato V, parte 2. 159 e 161

Allegato V, parte 2. 162

Allegato V, parte 2. 162

010

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Di cui: piccole e medie imprese

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Di cui: Immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Di cui: Credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V, parte 1. 13, lettera d), lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all'erogazione di prestiti dati

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanzie finanziarie date

IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Allegato V, parte 2, punto 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

Riferimenti

Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute

 

Esposizioni con misure di tolleranza in bonis

Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate

 

su esposizioni con misure di tolleranza in bonis

su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate

 

Strumenti con termini e condizioni modificati

Rifinanziamento

di cui: Esposizioni con misure di tolleranza in bonis sotto verifica

 

Strumenti con termini e condizioni modificati

Rifinanziamento

di cui: In stato di default

di cui: Che hanno subito una riduzione di valore

di cui: Misure di tolleranza di esposizioni deteriorate

 

Strumenti con termini e condizioni modificati

Rifinanziamento

Garanzia reale ricevuta su esposizioni con misure di tolleranza

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni con misure di tolleranza

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Allegato V, parte 2. 45, 109, 163-182

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 177, 178, 182

Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 177, 178, 181, 182

Allegato V, parte 2. 176, lettera b), 177, 180

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182

Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-182

Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61

IAS 39 58-70

Allegato V, parte 2. 172, lettera a), 157

Allegato V, parte 2. 46, 183

Allegato V, parte 2. 145-183

Allegato V, parte 2. 145-183

Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182, 183

Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-183

Allegato V, parte 2. 162

Allegato V, parte 2. 162

010

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Di cui: piccole e medie imprese

Articolo 1 2, lettera a) della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Di cui: Immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Di cui: Credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e  e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all'erogazione di prestiti dati

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO V

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE ALLE DISCIPLINE CONTABILI NAZIONALI

MODELLI FINREP PER I GAAP

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

10

Derivati - negoziazione

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.2

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza


CODICE CROMATICO NEI MODELLI:

 

Punti di dati da segnalare

1.   Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1   Attività

 

Riferimenti ai GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE (di seguito la «BAD»)

Valore contabile

010

010

Cassa e disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

Articolo 4 della BAD, Attivo, paragrafo 1

 

020

Cassa

Parte 2.1 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «Allegato V»)

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Articolo 13, paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 2

 

091

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Allegato V, parte 1, punto 15

 

092

Derivati

Allegato II al Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito il «CRR»); Allegato V, parte 1, punto 15

 

093

Strumenti di capitale

Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

094

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

095

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

171

Attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Articolo 42bis, paragrafi 1 e 4 della Direttiva 78/660/CEE (di seguito la «quarta direttiva»)

 

172

Strumenti di capitale

Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

173

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

174

Prestiti e anticipazioni

Articolo 42 bis, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera b), della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

175

Attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Articolo 42 bis, paragrafo 1, e articolo 42 quater, paragrafo 2, della quarta direttiva

 

176

Strumenti di capitale

Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

177

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

178

Prestiti e anticipazioni

Articolo 42 bis, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera b), della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

231

Strumenti di debito non posseduti per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b), della BAD; allegato V, parte 1, punto 16

 

232

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

233

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

234

Altre attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione

Articoli da 35 a 37 della BAD; allegato V, parte 1, punto 17

 

235

Strumenti di capitale

Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

236

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

237

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

240

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a), della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19

 

260

Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

Articolo 4 «Attivo», paragrafi 7-8, della BAD; articolo 17 della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 4

 

270

Attività materiali

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 10, della BAD

 

280

Immobili, impianti e macchinari

 

 

290

Investimenti immobiliari

 

 

300

Attività immateriali

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR

 

310

Avviamento

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR

 

320

Altre attività immateriali

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD

 

330

Attività fiscali

 

 

340

Attività fiscali correnti

 

 

350

Attività fiscali differite

Articolo 43, paragrafi 1 e 11, della quarta direttiva; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR