ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 60

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
4 marzo 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California ( 1 )

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/343 della Commissione, del 3 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/344 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

37

 

*

Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modifica delle decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti [notificata con il numero C(2015) 1286]  ( 1 )

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/346 della Commissione, del 9 febbraio 2015, che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2015) 542]

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi [notificata con il numero C(2015) 1263]  ( 1 )

48

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2015) 1293]  ( 1 )

55

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/349 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California [notificata con il numero C(2015) 1315]  ( 1 )

68

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ( GU L 148 del 21.6.1996 )

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/341 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2015

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per la presentazione dei programmi. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (il «FEAD»), è necessario stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014. Per una più agevole visione complessiva e per facilitare l'accesso a tali disposizioni è opportuno che esse siano contenute in un unico atto di esecuzione.

(2)

Al fine di garantire maggiore efficienza e trasparenza nell'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti, è opportuno stabilire il modello per le domande di pagamento e il modello per i conti dei programmi operativi.

(3)

Dovrebbero, allo stesso fine, essere definiti il modello che descrive le funzioni e le procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, l'autorità di certificazione, e il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente. Tali modelli dovrebbero enunciare le caratteristiche tecniche di ogni campo del sistema di scambio elettronico di dati. Considerato che detti modelli costituiranno la base per lo sviluppo del sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014, essi dovrebbero altresì indicare le modalità di inserimento dei dati sulle spese ammissibili nel sistema di scambio elettronico di informazioni.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato conformemente a tali diritti e principi. Quanto al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione e la libera circolazione di tali dati, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo di aiuti europei agli indigenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello che descrive le funzioni e le procedure in essere per l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione

1.   La descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, l'autorità di certificazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.   Nel caso in cui a più programmi operativi cofinanziati dal FEAD si applichi un sistema comune, è ammessa la redazione di un'unica descrizione delle funzioni e delle procedure di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Modello per la relazione dell'organismo di audit indipendente

1.   La relazione di audit dell'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014 è redatta secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

2.   Nel caso in cui a più programmi operativi cofinanziati dal FEAD si applichi un sistema comune, è ammessa la redazione di un'unica relazione di audit di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Modello per il parere dell'organismo di audit indipendente

1.   Il parere dell'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014 è redatto secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento.

2.   Nel caso in cui a più programmi operativi cofinanziati dal FEAD si applichi un sistema comune, è ammessa la redazione di un unico parere di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Modello per la domanda di pagamento

La domanda di pagamento di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 223/2014 viene redatta secondo il modello di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modello per i conti

I conti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014 sono presentati alla Commissione secondo il modello di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, i termini e le condizioni applicabili al sistema di scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 32).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Modello che descrive le funzioni e le procedure in essere per l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione

1.   DATI GENERALI

1.1.    Informazioni presentate da:

[Nome dello] Stato membro;

Titolo del programma e codice CCI: (programmi operativi finanziati dal FEAD trattati dall'autorità di gestione/dall'autorità di certificazione, in caso di sistema comune di gestione e di controllo);

Nome del punto di contatto principale, compreso indirizzo di posta elettronica: (organismo responsabile della descrizione).

1.2.    Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del: (gg/mm/aaaa)

1.3.   Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e di controllo)

1.3.1.   Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di gestione).

Specificare se l'autorità di gestione sia designata anche come autorità di certificazione, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 223/2014.

1.3.2.   Autorità di certificazione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di certificazione).

1.3.3.   Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto degli organismi intermedi).

1.3.4.   Quando si applica l'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 223/2014, precisare come sia garantito il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra l'autorità di audit e le autorità di gestione/certificazione.

2.   AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1.   Autorità di gestione e sue funzioni principali

2.1.1.   Status dell'autorità di gestione (autorità o organismo pubblico nazionale) e organismo di cui l'autorità fa parte.

2.1.2.   Precisare le funzioni e i compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione.

Se l'autorità di gestione svolge anche le funzioni di autorità di certificazione, descrivere come sia garantita la separazione delle funzioni.

2.1.3.   Precisare le funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione, indicare gli organismi intermedi e la forma della delega (che deve precisare che l'autorità di gestione mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate), conformemente all'articolo 31, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 223/2014. Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi).

2.1.4.   Descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, anche con un riferimento alla valutazione del rischio effettuata [articolo 32, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014].

2.2.   Organizzazione e procedure dell'autorità di gestione

2.2.1.   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano state delegate alcune funzioni.

2.2.2.   Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e di controllo.

2.2.3.   Descrizione delle seguenti procedure (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe avere comunicazione per iscritto; data e riferimenti):

2.2.3.1.

Procedure per assistere i lavori del comitato di sorveglianza, istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014, nel caso in cui l'autorità di gestione sia responsabile della gestione di un programma operativo per l'inclusione sociale («PO II»).

2.2.3.2.

Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori.

2.2.3.3

Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 31, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 223/2014.

2.2.3.4.

Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme applicabili [articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 223/2014] e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate).

2.2.3.5.

Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, comprese le procedure per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.

2.2.3.6.

Procedure per la verifica delle operazioni [in linea con quanto prescritto dall'articolo 32, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 223/2014], anche per garantire la conformità delle operazioni alle politiche dell'Unione (come quelle che attengono alla promozione della parità tra donne e uomini, alla non discriminazione, all'accessibilità per le persone con disabilità, agli appalti pubblici, alle norme ambientali, in particolare alle norme contro lo spreco alimentare, alla sicurezza dei prodotti di consumo e alla sanità pubblica), e indicazione delle autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche. Devono essere descritte le verifiche di gestione di natura amministrativa relative a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche di gestione delle operazioni sul posto, che possono essere scelte a campione. Per le verifiche di gestione delegate agli organismi intermedi devono essere descritte le procedure applicate dagli organismi intermedi ai fini delle verifiche in questione e le procedure applicate dall'autorità di gestione per vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate agli organismi intermedi. La frequenza e la portata delle verifiche sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e di controllo nel suo complesso.

2.2.3.7.

Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui il trattamento delle domande di rimborso sia stato delegato), ai fini del rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014.

2.2.3.8.

Individuazione delle autorità o degli organismi responsabili di ogni fase del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti.

2.2.3.9.

Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di certificazione, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli organismi nazionali o dell'Unione.

2.2.3.10.

Descrizione di come l'autorità di gestione trasmette le informazioni all'autorità di audit, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati dagli organismi nazionali o dell'Unione.

2.2.3.11.

Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo.

2.2.3.12.

Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali [articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 233/2014], e, per le procedure OP II, per la raccolta e la comunicazione di dati affidabili sugli indicatori [articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014].

2.2.3.13.

Procedure per elaborare la dichiarazione di gestione [articolo 32, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 223/2014].

2.2.3.14.

Procedure per elaborare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate [articolo 32, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 223/2014].

2.2.3.15.

Procedure per comunicare dette procedure al personale, come anche indicazione della formazione organizzata/prevista ed eventuali orientamenti emanati (data e riferimenti).

2.2.3.16

Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di gestione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti il FEAD definite dagli Stati membri (1) nel quadro dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 223/2014.

2.3.   Pista di controllo

2.3.1.   Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, nel rispetto delle norme nazionali in materia di certificazione della conformità dei documenti [articolo 32, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014 e articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione (2)].

2.3.2.   Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione (data e riferimenti).

2.3.2.1.

Indicazione dei termini di conservazione dei documenti.

2.3.2.2.

Formato in cui devono essere conservati i documenti.

2.4.   Irregolarità e recuperi

2.4.1.   Descrizione delle procedure (di cui il personale dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi dovrebbe avere comunicazione per iscritto; data e riferimenti) di segnalazione e rettifica delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, e della procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

2.4.2.   Descrizione della procedura (compreso un diagramma che evidenzi i rapporti gerarchici) che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014.

3.   AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

3.1.   Autorità di certificazione e sue funzioni principali

3.1.1   Status dell'autorità di certificazione (autorità o organismo pubblico nazionale) e organismo di cui l'autorità fa parte.

3.1.2.   Precisare le funzioni svolte dall'autorità di certificazione. Se l'autorità di gestione svolge anche le funzioni di autorità di certificazione, descrivere come sia garantita la separazione delle funzioni (cfr. 2.1.2).

3.1.3.   Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione, individuazione degli organismi intermedi e della forma della delega a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 223/2014. Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Descrizione delle procedure utilizzate dagli organismi intermedi per lo svolgimento dei compiti delegati e delle procedure applicate dall'autorità di certificazione per vigilare sull'efficacia dei compiti delegati agli organismi intermedi.

3.2.   Organizzazione dell'autorità di certificazione

3.2.1.   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano stati delegati alcuni compiti.

3.2.2.   Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di certificazione e degli organismi intermedi deve ricevere comunicazione per iscritto (data e riferimenti).

3.2.2.1.

Procedure per preparare e presentare le domande di pagamento:

Descrizione dei meccanismi in essere che consentono all'autorità di certificazione di accedere a ogni informazione, relativa alle operazioni, necessaria ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, compresi i risultati delle verifiche di gestione [conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 223/2014] e di tutti i pertinenti audit.

Descrizione della procedura di elaborazione e di trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento, compresa la procedura volta a garantire l'invio della domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile.

3.2.2.2.

Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione alla Commissione della contabilità delle spese [articolo 33, lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014]:

modalità di trasmissione dei dati aggregati all'autorità di certificazione in caso di sistema decentrato;

collegamento tra il sistema contabile e il sistema informatico di cui al paragrafo 4.1;

identificazione delle transazioni del FEAD in caso di un sistema in comune con altri fondi.

3.2.2.3.

Descrizione delle procedure in essere per la redazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio (3) [articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014]. Modalità per certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti e per certificare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile [articolo 33, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014] tenendo conto dei risultati di ogni verifica e audit.

3.2.2.4

Descrizione, se del caso, delle procedure dell'autorità di certificazione relative alla portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami concernenti il FEAD definite dagli Stati membri (4) nel quadro dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 223/2014.

3.3.   Recuperi

3.3.1.   Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione.

3.3.2   Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione.

3.3.3.   Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati dalle spese da dichiarare.

4.   SISTEMA INFORMATICO

4.1.    Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema informatico (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che serve:

4.1.1.

alla raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi se del caso i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori (ove ciò sia prescritto), ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014 e dall'articolo 2 del regolamento delegato n. 532/2014 della Commissione;

4.1.2.

a garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e, nel caso di operazioni finanziate dal PO II, che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove possibile, come prescritto dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 223/2014.

4.1.3.

a garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, lettera d), e dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014;

4.1.4.

a mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, lettera g), del regolamento (UE) n. 223/2014;

4.1.5.

a tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, lettera h), del regolamento (UE) n. 223/2014;

4.1.6.

a mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

4.1.7

Precisare se i sistemi sono operativi e sono in grado di registrare in maniera affidabile i dati di cui sopra.

4.2.    Descrizione delle procedure volte a verificare che sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici.


(1)  Riferimento al documento o alla legislazione nazionale con cui lo Stato membro ha definito tali efficaci modalità.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Riferimento al documento o alla legislazione nazionale con cui lo Stato membro ha definito tali efficaci modalità.


ALLEGATO II

Modello per la relazione di un organismo di audit indipendente a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014

1.   Introduzione

1.1   Individuare l'obiettivo della relazione, ossia indicare i risultati della valutazione della conformità dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione ai criteri di designazione riguardanti l'ambiente di controllo interno, la gestione del rischio, le attività di gestione e di controllo e la sorveglianza definiti all'allegato IV del regolamento (UE) n. 223/2014, in modo da esprimere un parere sulla conformità di tali autorità a detti criteri di designazione.

1.2   Individuare l'ambito della relazione, cioè gli organismi oggetto della relazione, ossia l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione (e, se del caso, le funzioni delegate relative a queste autorità), nonché la loro conformità ai criteri di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato IV del regolamento (UE) n. 223/2014, in rapporto ai programmi operativi interessati.

1.3   Indicare l'organismo che ha redatto la relazione («organismo di audit indipendente») e precisare se si tratta dell'autorità di audit del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

1.4   Indicare in che modo sia garantita l'indipendenza funzionale dell'organismo di audit indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione [cfr. l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014].

2.   Metodo e portata dei lavori

2.1   Indicare il periodo e il calendario dell'audit (data in cui l'organismo di audit indipendente ha ricevuto la descrizione definitiva delle funzioni e delle procedure in essere dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, data di inizio e di conclusione dell'audit e risorse ad esso destinate).

2.2   Precisare: a) in che misura ci si sia avvalsi dell'attività di audit svolta da altri organismi e b) il controllo di qualità eseguito su tali attività di audit sotto il profilo dell'adeguatezza.

2.3   Descrivere l'attività svolta per valutare, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014, il rispetto, da parte delle autorità di gestione e di certificazione designate da [Stato membro], dei criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato IV del regolamento (UE) n. 223/2014. Nella descrizione vengono affrontati tra l'altro i seguenti aspetti:

2.3.1.

Esame della descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, l'autorità di certificazione, conformemente al modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.3.2.

Esame di altri documenti pertinenti relativi al sistema; fare riferimento a eventuali rassegne di disposizioni legislative, atti ministeriali, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti e/o liste di controllo.

2.3.3.

Colloqui con il personale degli organismi principali (compresi, se del caso, gli organismi intermedi). Descrivere il metodo e i criteri di selezione, gli argomenti trattati, il numero dei colloqui e l'identità delle persone intervistate.

2.3.4.

Esame della descrizione dei sistemi informatici e delle loro procedure, in particolare in rapporto ai requisiti di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 223/2014, e verifica dell'operatività di tali sistemi e della loro idoneità a garantire: i) una pista di controllo adeguata; ii) la protezione dei dati personali; iii) l'integrità, la disponibilità e l'autenticità dei dati; iv) informazioni affidabili, accurate e complete sull'attuazione del programma operativo [conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014], i dati relativi a ogni operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit [conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettere d) ed e) del regolamento (UE) n. 223/2014] e i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti [secondo quanto stabilito dall'articolo 33, lettere d), g) e h), del regolamento (UE) n. 223/2014].

2.3.5

In caso di delega delle funzioni dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione ad altri organismi, descrivere l'attività di audit svolta per verificare che l'autorità di gestione e/o l'autorità di certificazione abbiano valutato la capacità di tali organismi di svolgere i compiti a essi delegati, abbiano posto in essere sufficienti procedure di vigilanza su tali organismi intermedi e ogni altra pertinente attività di audit.

2.4   Precisare se la pubblicazione della relazione sia stata preceduta da procedure in contraddittorio, indicando le autorità/gli organismi coinvolti.

2.5   Confermare che l'attività è stata svolta tenendo conto delle norme di audit internazionalmente riconosciute.

2.6   Indicare se vi siano state eventuali limitazioni dell'ambito del controllo (1), in particolare limitazioni in grado di incidere sul parere dell'organismo di audit indipendente.

3.   Risultati della valutazione di ciascuna autorità/ciascun sistema

3.1.   Compilare la tabella per ciascuna autorità/ciascun sistema:

CCI o sistema (gruppo di CCI)

Autorità interessata (autorità di gestione o di certificazione)

Completezza e accuratezza della descrizione (Sì/No)

Conclusione (senza riserve, con riserve, negativa)

Criteri di designazione interessati

Descrizione delle funzioni e delle procedure interessate

Carenze

Raccomandazioni/Misure correttive

Calendario, concordato con l'autorità interessata, per l'attuazione delle misure correttive

CCI x

Autorità di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità di certificazione

 

 

 

 

 

 

 

Sistema y

Autorità di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità di certificazione

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Illustrare i risultati della valutazione relativa ai settori non completamente compresi nella tabella sopra, tra cui:

3.2.1.

Le procedure in essere per la redazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio [articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014];

3.2.2

I meccanismi per certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti e per certificare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto a operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile [articolo 33, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014];

3.2.3.

Le procedure in essere volte a garantire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati [articolo 32, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014];

3.2.4.

Il quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e di controllo [allegato IV, punto 2, del regolamento (UE) n. 223/2014];

3.2.5.

Le modalità di elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e del riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali e delle carenze individuate [articolo 32, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 223/2014];

3.2.6.

Le modalità di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su indicatori e risultati [articolo 32, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 223/2014];

3.2.7

Il quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione [allegato IV, punto 1 ii), del regolamento (UE) n. 223/2014].


(1)  Limitazioni dell'ambito del controllo: talvolta è il soggetto stesso a imporre una limitazione dell'ambito del controllo del revisore (ad esempio quando le condizioni del mandato specificano che il revisore non applicherà una procedura di audit da quest'ultimo ritenuta necessaria). Una limitazione dell'ambito del controllo può essere imposta dalle circostanze. Può prodursi anche quando, a giudizio del revisore, le registrazioni contabili del soggetto sono inadeguate o quando il revisore si trova nell'impossibilità di espletare una procedura di audit considerata auspicabile.]


ALLEGATO III

Modello per il parere di un organismo di audit indipendente in merito alla conformità dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione ai criteri di designazione stabiliti nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 223/2014

A (Autorità/organismo dello Stato membro)

INTRODUZIONE

Io sottoscritto, in rappresentanza di [nome dell'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014], organismo funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione, responsabile della redazione di una relazione e di un parere in merito ai risultati della valutazione della conformità dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione ai criteri di designazione stabiliti dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 223/2014 per [nome del o dei programmi operativi, codice CCI], (di seguito «il programma»/«i programmi»), ho svolto l'esame conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

AMBITO DELL'ESAME

L'esame ha riguardato l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e (se del caso) le funzioni delegate relative a queste autorità, secondo quanto descritto nella sezione 1 della relazione allegata [allegato II del presente regolamento].

Nella sezione 2 della relazione allegata l'ambito e la portata dell'esame sono presentati nel dettaglio. Tra i vari aspetti descritti nella presente relazione, l'esame ha riguardato la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, per l'autorità di certificazione — descrizione elaborata da e sotto la responsabilità di [nome dell'organismo o degli organismi responsabili della descrizione] e pervenuta il [gg/mm/aaaa] dal [nome dell'organismo o degli organismi che hanno presentato la descrizione].

PARERE

 

(Parere senza riserve)

In base all'esame di cui sopra, sono del parere che l'autorità di gestione e/o l'autorità di certificazione designate per il programma o i programmi soddisfino i criteri di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 223/2014.

oppure

 

(Parere con riserva)

In base all'esame di cui sopra, sono del parere che l'autorità di gestione e/o l'autorità di certificazione designate per il programma o i programmi soddisfino i criteri di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 223/2014, salvo che per i seguenti aspetti (1) .

I motivi per cui ritengo che questa autorità o queste autorità non soddisfino i criteri di designazione sono i seguenti e la mia valutazione circa la gravità della non conformità è la seguente (2): .

oppure

 

(Parere negativo)

In base all'esame di cui sopra, sono del parere che l'autorità di gestione e/o l'autorità di certificazione designate per il programma o i programmi non soddisfino i criteri di designazione relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 223/2014.

Il parere negativo si basa sui seguenti motivi: (3).

Richiamo di informativa (da utilizzare a seconda dei casi)

[L'organismo di audit indipendente può anche inserire un richiamo di informativa (emphasis of matter), privo di incidenza sul parere, secondo quanto previsto dalle norme di audit internazionalmente riconosciute.]

Data

Firma


(1)  Indicare le autorità e i criteri di designazione non soddisfatti.

(2)  Indicare i motivi delle riserve espresse in merito alle singole autorità e ai singoli criteri di designazione.

(3)  Indicare i motivi del parere negativo in merito a ogni singola autorità e a ogni singolo aspetto.


ALLEGATO IV

Modello per la domanda di pagamento

DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA

Numero di riferimento della Commissione (CCI):

<type=«S» input=«S»>  (1)

Nome del programma operativo:

<type=«S» input=«G»>

Decisione della Commissione:

<type=«S» input=«G»>

Data della decisione della Commissione:

<type=«D» input=«G»>

Numero della domanda di pagamento:

<type=«N» input=«G»>

Data di presentazione della domanda di pagamento:

<type=«D» input=«G»>

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type=«S» maxlength=«250» input=«M»>

Specificare il tipo di domanda di pagamento:

Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 223/2014

<radio button>

Domanda finale di pagamento intermedio conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014

<radio button>

Conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 223/2014 la presente domanda di pagamento si riferisce al periodo contabile:

Dal (2)

<type=«D» input=«G»>

al:

<type=«D» input=«G»>

Spesa suddivisa per natura della spesa, come contabilizzata dall'autorità di certificazione (per il PO I)

Natura della spesa (3)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni

Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(A)

(B)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di assistenza materiale 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di assistenza materiale 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

Tipo di assistenza materiale n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

 

 

 

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Spesa suddivisa per natura della spesa, come contabilizzata dall'autorità di certificazione (per il PO II)

Natura della spesa

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni

Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(A)

(B)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di azione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di azione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

Tipo di azione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

CERTIFICATO

Con la convalida della presente domanda di pagamento l'autorità di certificazione certifica l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 33, lettere a), d), e), f), g) e h), del regolamento (UE) n. 223/2014 e chiede il pagamento degli importi di seguito indicati.

In rappresentanza dell'autorità di certificazione:

<type=«S» input=«G»>

DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO FEAD

<type=«Cu» input=«G»>

Il pagamento sarà effettuato sul seguente conto bancario:

Organismo designato

<type=«S» maxlength=«150» input=«G»>

Banca

<type=«S» maxlength=«150» input=«G»>

Codice BIC

<type=«S» maxlength=«11» input=«G»>

IBAN del conto bancario

<type=«S» maxlength=«34» input=«G»>

Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato)

<type=«S» maxlength=«150» input=«G»>


(1)  Legenda:

 

«type» (tipo di dati del campo): N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, Cu = valuta

 

«input» (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

(2)  Primo giorno del periodo contabile, codificato automaticamente dal sistema informatico.

(3)  A norma del regolamento (UE) n. 223/2014.


ALLEGATO V

Modello per i conti

CONTI DEL PERIODO CONTABILE

<type=&#x00AB;D&#x00BB; input=&#x00AB;G&#x00BB;>

COMMISSIONE EUROPEA

Riferimento della Commissione (CCI):

<type=«S» input=«S»>  (1)

Nome del programma operativo:

<type=«S» input=«G»>

Decisione della Commissione:

<type=«S» input=«G»>

Data della decisione della Commissione:

<type=«D» input=«G»>

Versione dei conti:

<type=«S» input=«G»>

Data di presentazione dei conti:

<type=«D» input=«G»>

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type=«S» maxlength=«250» input=«M»>

CERTIFICATO

L'autorità di certificazione certifica:

1)

la completezza, esattezza e veridicità dei conti e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto a operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

2)

il rispetto delle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 223/2014;

3)

il rispetto delle disposizioni dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 223/2014 relative alla disponibilità dei documenti.

In rappresentanza dell'autorità di certificazione:

<type=«S» input=«G»>


(1)  Legenda:

 

«type» (tipo di dati del campo): N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, Cu = valuta

 

«input» (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

 

NA: Non applicabile

Appendice 1

Importi registrati nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione

[articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014]

Importi suddivisi per natura della spesa, come contabilizzati dall'autorità di certificazione (per il PO I)

Natura della spesa (1)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni

Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014

(A)

(B)

(C)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di assistenza materiale 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

Tipo di assistenza materiale 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

...

 

 

 

Tipo di assistenza materiale n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

 

 

 

 

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Spesa suddivisa per natura della spesa, come contabilizzata dall'autorità di certificazione (per il PO II)

Natura della spesa

Importo totale delle spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014

(A)

(B)

(C)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di azione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di azione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

 

Tipo di azione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>


(1)  A norma del regolamento (UE) n. 223/2014.

Appendice 2

importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile

[articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014]

Importi suddivisi per natura della spesa, come contabilizzati dall'autorità di certificazione (per il PO I)

Natura della spesa

RITIRI

RECUPERI

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Spesa pubblica corrispondente

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Spesa pubblica corrispondente

(A)

(B)

(C)

(D)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di assistenza materiale 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di assistenza materiale 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

 

 

Tipo di assistenza materiale n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno … (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Importi suddivisi per natura della spesa, come contabilizzati dall'autorità di certificazione (per il PO II)

Natura della spesa

RITIRI

RECUPERI

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Spesa pubblica corrispondente

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Spesa pubblica corrispondente

(A)

(B)

(C)

(D)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di azione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di azione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

 

 

Tipo di azione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno … (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Appendice 3

Importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile

[articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014]

Importi suddivisi per natura della spesa, come contabilizzati dall'autorità di certificazione (per il PO I)

Natura della spesa

Importo totale ammissibile delle spese

Spesa pubblica corrispondente

(A)

(B)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di assistenza materiale 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di assistenza materiale 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

Tipo di assistenza materiale n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno … (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Importi suddivisi per natura della spesa, come contabilizzati dall'autorità di certificazione (per il PO II)

Natura della spesa

Importo totale ammissibile delle spese

Spesa pubblica corrispondente

(A)

(B)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di azione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipo di azione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

Tipo di azione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno 2015 (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

per il periodo contabile che si chiude il 30 giugno … (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

di cui importi rettificati in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Appendice 4

Importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile

[articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014]

Importi suddivisi per natura della spesa, come contabilizzati dall'autorità di certificazione (per il PO I)

Natura della spesa

Nome dell'operazione

IMPORTI IRRECUPERABILI

Importo totale ammissibile delle spese

Spesa pubblica corrispondente

Osservazioni (obbligatorie)

(A)

(B)

(C)

Assistenza tecnica

Operazione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

...

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Tipo di assistenza materiale 1

Operazione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

...

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Tipo di assistenza materiale 2

Operazione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

...

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

...

...

 

 

 

Tipo di assistenza materiale n

Operazione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

...

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

 

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

 

Importi suddivisi per natura della spesa, come contabilizzati dall'autorità di certificazione (per il PO II)

Natura della spesa

Nome dell'operazione

IMPORTI IRRECUPERABILI

Importo totale ammissibile delle spese

Spesa pubblica corrispondente

Osservazioni (obbligatorie) (1)

(A)

(B)

(C)

Assistenza tecnica

Operazione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

...

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Tipo di azione 1

Operazione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Operazione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

...

 

 

 

Operazione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type='S' input='M'>

Tipo di azione 2

Operazione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Operazione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

 

Operazione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

 

 

Tipo di azione n

Operazione 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Operazione 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

 

Operazione n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

 

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

 


(1)  In particolare data di accertamento dell'irrecuperabilità, ragioni dell'irrecuperabilità, misure di recupero prese e data dell'ordine di recupero.

Appendice 5

Riconciliazione delle spese

[articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 223/2014]

Importi suddivisi per natura della spesa, come contabilizzati dall'autorità di certificazione (per il PO I)

Natura della spesa (1)

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento finali presentate alla Commissione (2)

Spesa dichiarata conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014 (3)

Differenza (4)

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni

Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

Importo totale delle spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

Tipo di assistenza materiale 1

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

Tipo di assistenza materiale 2

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

...

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di assistenza materiale n

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera d)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui: spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera e)

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

 

 

 

Importi suddivisi per natura della spesa, come contabilizzati dall'autorità di certificazione (per il PO II)

Natura della spesa

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento finali presentate alla Commissione (5)

Spesa dichiarata conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014 (6)

Differenza (7)

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni

Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

Importo totale delle spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Assistenza tecnica

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

Tipo di azione 1

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

Tipo di azione 2

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

...

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di azione n

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

Totale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type='S' input='M'>

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014

 

 

 


(1)  A norma del regolamento (UE) n. 223/2014.

(2)  Campo compilato automaticamente sulla base della domanda finale di pagamento intermedio presentata a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014.

(3)  Campo compilato automaticamente sulla base dell'appendice I.

(4)  Calcolata automaticamente.

(5)  Campo compilato automaticamente sulla base della domanda finale di pagamento intermedio presentata a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014.

(6)  Campo compilato automaticamente sulla base dell'appendice I.

(7)  Calcolata automaticamente.


4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/342 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Esso dispone che tali prodotti possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati esenti dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti ivi contemplati, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Questa regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento di esecuzione (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/234 (4), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati dell'Oregon e di Washington.

(4)

Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (5) prevede il riconoscimento reciproco rapido delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(5)

Il 20 gennaio 2015 gli Stati Uniti d'America hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N2 in un allevamento avicolo nello Stato dell'Idaho e il 23 gennaio 2015 la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 nello Stato della California. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione e provenienti dai suddetti Stati e da una parte dello Stato dell'Oregon, sottoposti a restrizioni veterinarie in relazione ai nuovi focolai. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contenere l'HPAI e limitarne la diffusione.

(6)

In seguito alla comparsa di tali focolai negli Stati dell'Idaho e della California, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti è appropriato estendere il divieto di introduzione nell'Unione di alcuni prodotti al fine di coprire quelle parti degli Stati dell'Idaho, della California e dell'Oregon che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai. La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015).

(5)  Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa agli Stati Uniti d'America è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (7)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Superficie degli Stati Uniti, escluso il territorio US-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

Superficie degli Stati Uniti corrispondente a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di Washington

WGM

VIII

P2

19.12.2014

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

Stato dell'Oregon:

Douglas County

WGM

VIII

P2

19.12.2014

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

Stato dell'Oregon:

Malheur County

WGM

VIII

P2

20.1.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

Stato dell'Idaho:

Canyon County

Payette County

WGM

VIII

P2

20.1.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

Stato della California:

Stanislaus County

Tuolumne County

WGM

VIII

P2

23.1.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 


4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/343 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

120,8

MA

84,5

TR

106,6

ZZ

104,0

0707 00 05

JO

253,9

TR

182,4

ZZ

218,2

0709 93 10

MA

84,4

TR

191,0

ZZ

137,7

0805 10 20

EG

45,5

IL

71,5

MA

49,0

TN

51,5

TR

70,1

ZZ

57,5

0805 50 10

TR

59,8

ZZ

59,8

0808 10 80

BR

69,4

CL

94,6

MK

26,7

US

132,2

ZZ

80,7

0808 30 90

AR

114,8

CL

139,2

CN

80,0

US

122,7

ZA

95,3

ZZ

110,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/37


DECISIONE (UE) 2015/344 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2015

relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2003/96/CE (1), il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (2) («accordo»).

(2)

L'articolo 12, lettera b), dell'accordo prevede che il medesimo accordo, concluso per un periodo iniziale avente termine il 31 dicembre 2002, possa essere rinnovato di comune accordo tra le parti per ulteriori periodi di cinque anni.

(3)

Sulla base della decisione 2011/182/UE del Consiglio (3), l'accordo è stato rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni con effetto retroattivo a decorrere dall'8 novembre 2009, con scadenza il 7 novembre 2014.

(4)

Le parti dell'accordo considerano che un rapido rinnovo dell'accordo sarebbe nel loro interesse reciproco.

(5)

Il contenuto dell'accordo rinnovato dovrebbe essere identico al contenuto dell'accordo.

(6)

È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina per un ulteriore periodo di cinque anni.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate, a nome dell'Unione e conformemente all'articolo 12, lettera a), dell'accordo, a notificare all'Ucraina che l'Unione ha completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo rinnovato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  Decisione 2003/96/CE del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31).

(2)  Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 32).

(3)  Decisione 2011/182/UE del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa al rinnovo dell'accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 79 del 25.3.2011, pag. 3).


4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/39


DECISIONE (UE) 2015/345 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

recante modifica delle decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2015) 1286]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/563/CE (2) della Commissione scade il 30 giugno 2015.

(2)

La decisione 2009/564/CE (3) della Commissione scade il 30 novembre 2015.

(3)

La decisione 2009/578/CE (4) della Commissione scade il 30 novembre 2015.

(4)

La decisione 2010/18/CE (5) della Commissione scade il 31 dicembre 2015.

(5)

La decisione 2011/263/UE (6) della Commissione scade il 28 aprile 2015.

(6)

La decisione 2011/264/UE (7) della Commissione scade il 28 aprile 2015.

(7)

La decisione 2011/382/UE (8) della Commissione scade il 24 giugno 2015.

(8)

La decisione 2011/383/UE (9) della Commissione scade il 28 giugno 2015.

(9)

È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogarne il periodo di validità. In considerazione delle diverse fasi del processo di revisione, il periodo di validità dei criteri ecologici e delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica di cui alla decisione n. 2009/563/CE va prorogato fino al 31 dicembre 2015, mentre il periodo di validità dei criteri ecologici e delle relative prescrizioni di valutazione e verifica di cui alle decisioni 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE va prorogato fino al 31 dicembre 2016.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/563/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “calzature” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2009/564/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “servizi di campeggio” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione 2009/578/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “servizio di ricettività turistica” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2010/18/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo in legno” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2011/263/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 6

L'articolo 4 della decisione 2011/264/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 7

L'articolo 4 della decisione 2011/382/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 8

L'articolo 4 della decisione 2011/383/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27).

(3)  Decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36).

(4)  Decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57).

(5)  Decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32).

(6)  Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).

(7)  Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).

(8)  Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).

(9)  Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52).


4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/346 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2015

che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2015) 542]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma della direttiva 91/676/CEE, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

(2)

Il 14 dicembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/863/CE (2) che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in virtù della quale l'Irlanda del Nord era autorizzata ad applicare ogni anno fino a 250 kg di azoto per ettaro di terreno, a determinate condizioni, in aziende in cui almeno l'80 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(3)

Il 24 febbraio 2011, la Commissione ha adottato la decisione 2011/128/UE (3), che modifica la decisione 2007/863/CE e proroga la deroga fino al 31 dicembre 2014.

(4)

La deroga concessa con la decisione 2007/863/CE, modificata dalla decisione 2011/128/UE, nel 2013 ha interessato 145 aziende agricole, che corrispondono a circa 0,59 % del totale delle aziende e 0,42 % della superficie agricola totale netta.

(5)

Il 10 ottobre 2014, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di deroga per l'Irlanda del Nord a norma dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(6)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, il Regno Unito applica un programma d'azione a tutto il territorio della regione dell'Irlanda del Nord.

(7)

Dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, basata sulle relazioni degli Stati membri per il periodo 2008-2011, emerge che nel Regno Unito per la regione dell'Irlanda del Nord, relativamente alle acque sotterranee, tutte le stazioni di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 93 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali, tutte le stazioni di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l.

(8)

Il numero dei capi di bestiame e l'uso di fertilizzanti chimici sono diminuiti negli ultimi anni. Rispetto al periodo 2004-2007, nel periodo 2008-2011 i bovini e il pollame sono diminuiti entrambi del 5 %, gli ovini del 10 %, mentre i capi di suini sono aumentati del 4 %. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2008-2011 è stato di 117 kg/ha, con un calo del 6,4 % rispetto al 2004-2007. L'eccesso medio di fosforo nel periodo 2008-2011 è stato di 13,6 kg/ha, con un calo del 30,1 % rispetto al periodo 2004-2007. L'uso medio di fertilizzanti chimici azotati è diminuito del 18,4 % nel periodo 2008-2011 rispetto al periodo 2004-2007. L'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici è diminuito del 53 % nel periodo 2008-2011 rispetto al periodo 2004-2007.

(9)

In Irlanda del Nord, il 93 % delle superfici agricole è prativo. Complessivamente, nelle aziende agricole il 42 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta un fattore di densità inferiore a 1 unità di bestiame per ettaro e un basso apporto di fertilizzanti; il 37 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 24 % è sfruttato in modo più intensivo, con una densità pari o superiore a 2 unità di bestiame per ettaro. Il 5 % della superficie è impiegato per attività agricole seminative. Nelle superfici prative, il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato è pari a 79 kg/ha di azoto e 5 kg/ha di fosforo.

(10)

L'Irlanda del Nord è caratterizzata da un elevato livello di precipitazioni e della prevalenza di suoli con scarso drenaggio. Poiché il drenaggio è difficoltoso, il potenziale di denitrificazione della maggior parte dei terreni in Irlanda del Nord è relativamente elevato, per cui la concentrazione di nitrati nel suolo è ridotta e, di conseguenza, sono ridotti anche i quantitativi di nitrati che possono essere liscivati.

(11)

Il clima dell'Irlanda del Nord, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una stagione vegetativa prolungata delle specie erbose, in cui i terreni sono attivamente gestiti e sfruttati, di durata variabile da 270 giorni all'anno nella regione costiera orientale a circa 260 giorni all'anno nelle regioni centrali.

(12)

La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta del Regno Unito per la regione dell'Irlanda del Nord, e aver considerato il programma di azione, alla luce dell'esperienza fornita dalla deroga di cui alla decisione 2007/863/CE modificata dalla decisione 2011/128/UE, ritiene che il quantitativo di effluente di allevamento proposto dall'Irlanda del Nord, pari a 250 kg di azoto per ettaro all'anno, non metterà a repentaglio la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se saranno rigorosamente rispettate determinate condizioni.

(13)

Dalle informazioni supplementari trasmesse dall'Irlanda del Nord risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali la presenza di stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

(14)

La decisione 2007/863/CE, modificata dalla decisione 2011/128/UE rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire che gli agricoltori interessati possano continuare ad avvalersi della deroga, è opportuno adottare la presente decisione.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Nitrati istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga concernente l'Irlanda del Nord, chiesta dal Regno Unito con lettera del 10 ottobre 2014, intesa a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti d'allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma della direttiva 91/676/CEE, è concessa alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«azienda agricola a superficie prativa» un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;

2)

«bestiame erbivoro» bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

3)

«superficie prativa» una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni);

4)

«parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Domanda annuale e impegno

1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga di cui alla presente decisione presentano ogni anno una domanda all'autorità competente.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.

2.   L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e tiene conto dell'apporto di azoto dal terreno. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.

3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando la rotazione delle colture sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 1o marzo. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati seguenti:

a)

il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle adibita alla praticoltura e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;

b)

il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;

c)

il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;

d)

la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

e)

il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella;

f)

i risultati di analisi del suolo, se disponibili, per verificare il tenore di azoto e fosforo;

g)

la natura del fertilizzante da utilizzare;

h)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;

i)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.

Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole per garantirne la coerenza con le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ogni agricoltore tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque reflue. Tale registro è presentato all'autorità competente ogni anno civile.

5.   Per ogni azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga l'agricoltore accetta che la domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6.   Ogni agricoltore che beneficia di una deroga effettua analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo al fine di garantire una fertilizzazione accurata.

Per ogni area dell'azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, i campionamenti e le analisi sono effettuati almeno a cadenza quadriennale.

Si esegue almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

L'azienda beneficiaria di una deroga mette a disposizione i risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo.

7.   Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

8.   Per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga, l'agricoltore garantisce che la percentuale di fosforo, calcolata in base alla metodologia stabilita dall'autorità competente non superi un quantitativo di fosforo in eccesso pari a 10 kg per ettaro all'anno.

Articolo 6

Gestione dei terreni

1.   Una quota pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale cui è applicabile l'effluente è adibita a praticoltura.

2.   Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale rispettano le disposizioni che seguono:

a)

le superfici prative temporanee sono arate in primavera;

b)

indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura a elevato fabbisogno di azoto;

c)

la rotazione delle colture non prevede leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico.

3.   La lettera c) del secondo paragrafo non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle colture intercalari di altre leguminose.

Articolo 7

Altre misure

L'applicazione della presente deroga non pregiudica l'attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative dell'Unione europea in materia ambientale.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   L'autorità competente garantisce che le mappe che indicano per ciascun distretto le percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull'uso locale del terreno, siano stilate e aggiornate ogni anno.

2.   Il monitoraggio è effettuato sul suolo, sulle acque superficiali e sulle acque sotterranee, al fine di fornire dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito del controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati sono rappresentativi dei principali tipi di suoli, dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione e delle colture.

3.   Il monitoraggio delle acque è intensificato nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

4.   Nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale si effettuano indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di una deroga.

Articolo 9

Controlli

1.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda si considera respinta.

2.   È predisposto un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale relativi all'applicazione della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, l'agricoltore ne è informato. Tali informazioni sono tenute in considerazione nel decidere in merito alla domanda di deroga per l'anno successivo.

3.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto di una deroga concessa a norma della presente decisione.

Articolo 10

Rendicontazione

Ogni anno, entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:

1)

le mappe con l'indicazione per ciascun distretto delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull'uso locale del terreno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

2)

i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

3)

i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

4)

sintesi e valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell'acqua di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

5)

i risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

6)

i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

7)

la valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole non inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

Articolo 11

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto dell'SR 2014 No 307Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2014.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Articolo 12

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/863/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 122).

(3)  Decisione 2011/128/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, recante modifica della decisione 2007/863/CE che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 21).


4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/347 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi

[notificata con il numero C(2015) 1263]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, francese, greca, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d) e che la Commissione possa decidere di formulare raccomandazioni qualora rilevi il mancato rispetto dei suddetti criteri. Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (2).

(2)

Con la decisione di esecuzione della Commissione 2014/132/UE (3) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i piani di prestazione, tutti a livello di FAB, entro il 1o luglio 2014. In diversi casi, tali piani sono stati inizialmente presentati solo sotto forma di progetto. Diversi piani inoltre sono stati successivamente modificati da supplementi e rettifiche, da ultimo il 9 gennaio 2015. Per la valutazione, la Commissione si è basata sulle ultime informazioni presentate.

(4)

L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione iniziale il 7 ottobre 2014 e una versione aggiornata di tale relazione il 15 dicembre 2014. L'organo di valutazione delle prestazioni ha inoltre presentato alla Commissione delle relazioni basate su informazioni provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in merito al monitoraggio dei piani e degli obiettivi prestazionali presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(5)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dagli Stati membri in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente di giugno 2014 («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello di EU. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC (FAB Europe Central), da Austria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Slovenia per quanto riguarda il FABCE (FAB Central Europe), da Cipro, Grecia, Italia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube e da Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW non sono conformi ai rispettivi valori di riferimento e pertanto non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(6)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dagli Stati membri, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e il periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), il numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e il livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Austria e Slovacchia per quanto riguarda il FABCE, da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC e dall'Italia per quanto riguarda il FAB Blue Med non sono coerenti con l'obiettivo prestazionale pertinente a livello dell'Unione, per i motivi indicati di seguito.

(7)

Per quanto riguarda l'Austria, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista del 3,5 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Sebbene questo valore superi di poco l'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo), la riduzione prevista nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento è inferiore alla tendenza a livello dell'Unione (– 1,1 % annuo, rispetto a – 1,7 % annuo). Gli obiettivi si basano inoltre su una previsione di costi determinati di rotta per l'inizio del secondo periodo di riferimento che supera dell'8 % i costi effettivi di rotta comunicati per l'anno 2013. Di conseguenza, il miglioramento dell'efficienza economica realizzato nel primo periodo di riferimento non è stato preso adeguatamente in considerazione nella definizione degli obiettivi per il secondo periodo di riferimento. L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta sostanzialmente superiore (+ 20 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello dell'Austria e superiore di circa il 19 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(8)

Per quanto riguarda la Slovacchia, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista del 2,6 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Mentre la riduzione prevista dei costi unitari determinati di rotta nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento è leggermente superiore alla tendenza a livello dell'Unione (– 2,1 % annuo rispetto a – 1,7 % annuo), l'obiettivo per il 2019 è basato su una previsione di costi unitari determinati di rotta che è sostanzialmente superiore (+ 18,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Slovacchia.

(9)

Il Belgio e il Lussemburgo hanno una zona di tariffazione comune. Gli obiettivi fissati per questi paesi si basano su una riduzione media annua prevista di solo lo 0,2 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,4 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta superiore (+ 3,7 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello di Belgio e Lussemburgo e superiore di circa il 27 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(10)

Per quanto riguarda la Francia, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista di solo lo 0,7 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,2 % rispetto a – 1,7 %). Gli obiettivi si basano inoltre su una previsione di costi determinati di rotta per l'inizio del secondo periodo di riferimento che supera del 6,2 % i costi effettivi di rotta comunicati per l'anno 2013. Di conseguenza, il miglioramento dell'efficienza economica realizzato nel primo periodo di riferimento non è stato preso adeguatamente in considerazione nella definizione degli obiettivi per il secondo periodo di riferimento. L'obiettivo per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta leggermente inferiore (– 2,8 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Francia, ma risulta superiore di circa il 23 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(11)

Per quanto riguarda la Germania, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista dell'1,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta non diminuiscono in linea con la tendenza a livello dell'Unione, ma piuttosto aumentano (+ 0,7 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta per il 2019 sostanzialmente superiore (+ 26,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Germania e superiore di circa il 52 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(12)

Per quanto riguarda i Paesi Bassi, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista di solo lo 0,3 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,3 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa su una previsione di costi unitari determinati di rotta leggermente inferiore (– 3,7 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello dei Paesi Bassi, ma risulta superiore di circa il 18 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(13)

Per quanto riguarda l'Italia, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista del 2,8 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore non è in linea con l'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti per l'Italia non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 1,4 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta sostanzialmente superiore (+ 16,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello dell'Italia e superiore di circa il 25 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(14)

È opportuno pertanto che la Commissione formuli delle raccomandazioni in merito alle necessarie misure che gli Stati membri interessati dovrebbero adottare al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza propongano obiettivi prestazionali rivisti che affrontino le incoerenze identificate nella presente decisione. Spetta poi allo Stato membro interessato adottare gli obiettivi prestazionali rivisti e comunicarli alla Commissione entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(15)

Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è necessario garantire che gli obiettivi prestazionali rivisti siano almeno conformi ai valori di riferimento FAB concernenti la capacità definiti nel piano operativo della rete. Qualora il piano operativo della rete specifichi misure correttive o di attenuazione intese ad assicurare il rispetto dei valori di riferimento FAB pertinenti, la revisione degli obiettivi prestazionali per gli Stati membri interessati dovrebbe tenere conto di tali misure.

(16)

Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, per quanto riguarda Austria, Slovacchia, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Italia, è necessario che gli obiettivi prestazionali relativi all'efficienza economica espressi in termini di costi unitari determinati di rotta siano rivisti al ribasso, in modo da essere in linea con la riduzione media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento e nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento.

(17)

È inoltre necessario che la revisione degli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica comporti anche una revisione delle previsioni di traffico pertinenti su cui si basano tali obiettivi. Per quanto riguarda Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi è opportuno che le unità di servizio siano aumentate nel corso del secondo periodo di riferimento, alla luce dell'aumento del traffico osservato nel 2014. Per quanto riguarda l'Italia invece è necessario ridurre le unità di servizio previste nel corso del secondo periodo di riferimento, visti i dati reali sul traffico.

(18)

La Commissione ha consultato gli Stati membri interessati in merito alle raccomandazioni di cui alla presente decisione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi inclusi nei piani di prestazione presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono incoerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE.

Articolo 2

Austria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Slovenia e Slovacchia, per quanto riguarda il FABCE, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC, Cipro, Italia, Grecia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube e Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità nazionali di vigilanza propongano obiettivi prestazionali rivisti, ai sensi degli articoli 3 e 4.

Articolo 3

Gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità presentati da Austria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia e Slovacchia per quanto riguarda il FABCE, da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC, da Cipro, Grecia, Italia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube e da Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW dovrebbero essere rivisti al ribasso. Tali obiettivi dovrebbero essere almeno conformi ai rispettivi valori di riferimento FAB definiti nel piano operativo della rete. Qualora il piano operativo della rete specifichi misure correttive o di attenuazione la revisione degli obiettivi prestazionali dovrebbe tenere conto di tali misure.

Articolo 4

Gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale concernente l'efficienza economica espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati da Austria e Slovacchia per quanto riguarda il FABCE, da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC e dall'Italia per quanto riguarda il FAB Blue Med dovrebbero essere rivisti al ribasso, fino ad un livello in linea con la riduzione media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento e, ove ciò non sia ancora avvenuto, nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento. Tali revisioni al ribasso dovrebbero includere una riduzione dei costi determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e, per quanto riguarda Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania, Paesi Bassi e Italia, una revisione delle previsioni di traffico espressa in termini di unità di servizio.

Articolo 5

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi nazionali o funzionali di spazio aereo presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004 giudicati non coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management) di rotta espresso in min/volo

STATO MEMBRO

FAB

OBIETTIVO FAB DI CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA

2015

2016

2017

2018

2019

Austria

FAB CE

0,32

0,31

0,31

0,30

Coerente (0,29)

Croazia

Repubblica ceca

Ungheria

Slovacchia

Slovenia

Belgio/Lussemburgo

FAB EC

0,48

0,49

0,48

0,47

Coerente (0,43)

Francia

Germania

Paesi Bassi

[Svizzera]

Cipro

Blue Med

0,35

0,36

0,37

0,37

0,38

Grecia

Italia

Malta

Bulgaria

Danube

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

Romania

Portogallo

SW

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

Spagna

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

Legenda

ID

Voce

Unità

(A)

Totale dei costi determinati di rotta

(in divisa nazionale e in termini nominali)

(B)

Tasso d'inflazione

(%)

(C)

Indice di inflazione

(100 = 2009)

(D)

Totale dei costi determinati di rotta

(in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)

(E)

Unità di servizi di rotta totali

(numero delle unità di servizio TSU)

(F)

Costo unitario determinato (DUC) di rotta

(in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)

FAB BLUE MED

Zona tariffaria: Italia — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

696 150 348

712 171 934

731 453 130

750 864 934

765 870 274

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

111,3

112,5

114,0

115,7

117,5

(D)

625 518 979

632 952 539

641 746 263

649 041 739

651 586 847

(E)

9 014 000

9 447 000

9 824 000

10 209 000

10 630 000

(F)

69,39

67,00

65,32

63,58

61,30

FAB CE

Zona tariffaria: Austria — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

195 340 000

198 306 000

203 074 000

206 839 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,4

116,4

118,3

120,4

122,4

(D)

164 512 578

167 861 269

167 561 493

168 722 008

168 977 503

(E)

2 693 000

2 658 000

2 728 000

2 798 000

2 882 000

(F)

61,09

63,15

61,42

60,30

58,63


Zona tariffaria: Slovacchia — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

61 695 383

66 471 778

69 789 826

73 508 613

74 662 243

(B)

1,6 %

1,8 %

2,0 %

2,1 %

2,2 %

(C)

112,9

115,0

117,3

119,7

122,3

(D)

54 631 715

57 814 800

59 507 010

61 395 324

61 041 573

(E)

1 114 110

1 168 000

1 219 000

1 268 000

1 330 604

(F)

49,04

49,50

48,82

48,42

45,88

FAB EC

Zona tariffaria: Belgio-Lussemburgo — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

168 053 280

172 546 632

177 419 403

180 598 797

184 687 422

(B)

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,4 %

1,4 %

(C)

112,2

113,5

115,0

116,6

118,2

(D)

149 766 718

151 965 777

154 223 135

154 872 832

156 223 161

(E)

2 370 804

2 397 991

2 426 749

2 462 930

2 501 309

(F)

63,17

63,37

63,55

62,88

62,46


Zona tariffaria: Francia — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 290 640 175

1 296 576 851

1 328 676 965

1 340 098 296

1 343 820 915

(B)

1,2 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

1,6 %

(C)

109,8

111,3

112,9

114,6

116,4

(D)

1 174 993 349

1 165 249 826

1 177 263 728

1 169 490 307

1 154 043 494

(E)

18 487 000

18 604 000

18 714 000

18 876 000

19 064 000

(F)

63,56

62,63

62,91

61,96

60,54


Zona tariffaria: Germania — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 085 545 510

1 042 966 695

1 042 231 408

1 040 128 865

1 054 280 740

(B)

1,4 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

110,5

112,3

114,2

116,2

118,1

(D)

981 973 060

928 599 125

912 433 104

895 371 101

892 382 909

(E)

12 568 000

12 665 000

12 765 000

12 879 000

13 004 000

(F)

78,13

73,32

71,48

69,52

68,62


Zona tariffaria: Paesi Bassi — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

186 172 831

185 355 981

189 152 594

195 873 996

200 293 234

(B)

1,0 %

1,2 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

(C)

111,2

112,5

114,2

115,9

117,6

(D)

167 474 497

164 697 439

165 685 043

169 053 642

170 296 296

(E)

2 806 192

2 825 835

2 845 616

2 874 072

2 902 813

(F)

59,68

58,28

58,22

58,82

58,67


4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/348 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2015) 1293]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d) e che la Commissione possa decidere di formulare raccomandazioni qualora rilevi il mancato rispetto dei suddetti criteri. Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 (2).

(2)

Con la decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/132/UE (3) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i piani di prestazione, tutti a livello di FAB, entro il 1o luglio 2014. In diversi casi, tali piani sono stati inizialmente presentati solo sotto forma di progetto. Diversi piani inoltre sono stati successivamente modificati da supplementi e rettifiche, da ultimo il 9 gennaio 2015. Per la valutazione, la Commissione si è basata sulle ultime informazioni presentate.

(4)

L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione iniziale il 7 ottobre 2014 e una versione aggiornata di tale relazione il 15 dicembre 2014. L'organo di valutazione delle prestazioni ha inoltre presentato alla Commissione delle relazioni basate su informazioni provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in merito al monitoraggio dei piani e degli obiettivi prestazionali presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(5)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety), è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dagli Stati membri in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza e all'applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT), in conformità al principio di cui al punto 2 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da tutti gli Stati membri per quanto riguarda il FABCE, il FAB UK-IR, il FABEC, il FAB Baltic, il FAB Blue Med, il FAB Danube, il FAB DK-SE, il NEFAB e il FAB SW sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(6)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dagli Stati membri in conformità ai principi di cui al punto 3 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per l'efficienza di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva che, se applicati, garantiscono il conseguimento a livello dell'Unione dell'obiettivo prestazionale in questione, calcolato dal gestore della rete e definito dal piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente del giugno 2014 («piano operativo della rete»). Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da tutti gli Stati membri per quanto riguarda il FABCE, il FAB UK-IR, il FABEC, il FAB Baltic, il FAB Blue Med, il FAB Danube, il FAB DK-SE, il NEFAB e il FAB SW sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(7)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dagli Stati membri in relazione al ritardo ATFM di rotta, in conformità ai principi di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete. La valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda il FAB UK-IR, da Polonia e Lituania per quanto riguarda il FAB Baltic, da Danimarca e Svezia per quanto riguarda il FAB DK-SE e da Estonia, Finlandia e Lettonia per quanto riguarda il NEFAB sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(8)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dagli Stati membri, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e il periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), il numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e il livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati da Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda il FAB UK-IR, da Polonia e Lituania per quanto riguarda il FAB Baltic, da Cipro, Grecia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube, da Croazia, Repubblica ceca, Slovenia e Ungheria per quanto riguarda il FABCE, da Portogallo e Spagna per le zone tariffarie di Spagna continentale e Spagna Canarie per quanto riguarda il FAB SW, da Danimarca e Svezia per quanto riguarda il FAB DK-SE e da Estonia, Finlandia e Lettonia per quanto riguarda il NEFAB sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(9)

La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi inclusi nei piani di prestazione elaborati da Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda il FAB UK-IR, da Danimarca e Svezia per quanto riguarda il FAB DK-SE, da Polonia e Lituania per quanto riguarda il FAB Baltic, da Estonia, Finlandia e Lettonia per quanto riguarda il NEFAB siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione in tutti e quattro i settori essenziali di prestazione. La Commissione ritiene inoltre che gli obiettivi presentati da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC, da Austria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Slovenia per quanto riguarda il FABCE, da Cipro, Grecia, Italia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube e da Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW siano coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza (safety) e l'ambiente. La Commissione ritiene altresì che gli obiettivi presentati da Cipro, Grecia e Malta per quanto riguarda il FAB Blue Med, Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube, Croazia, Repubblica ceca e Ungheria per quanto riguarda il FABCE e Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione concernenti l'efficienza economica. Per quanto riguarda tutti questi obiettivi non è necessario quindi formulare raccomandazioni indirizzate alle autorità nazionali di vigilanza interessate perché propongano obiettivi rivisti. Per quanto riguarda gli obiettivi presentati dagli Stati membri che non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, la Commissione ha formulato raccomandazioni, di cui alla Decisione di esecuzione C(2015) 1263 della Commissione concernente l'incoerenza degli obiettivi.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi inclusi nei piani di prestazione presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1)

(3)  Commission Implementing Decision of 11 March 2014 setting the Union-wide performance targets for the air traffic management network and alert thresholds for the second reference period 2015-19 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi nazionali o funzionali di spazio aereo presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004 giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA (SAFETY)

Efficienza della gestione della sicurezza (EOSM) e applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT)

STATO MEMBRO

FAB

EOSM

Livello ATM Ground % (RAT)

Livello ATM globale % (RAT)

 

A livello di Stato

A livello di ANSP

2017

2019

2017

2019

 

SC

Altri MO

SMI

RÌs

ATM-S

SMI

RÌs

ATM-S

SMI

RÌs

ATM-S

SMI

RÌs

ATM-S

Austria

FAB CE

C

D

D

94,17

93,33

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Croazia

Repubblica ceca

Ungheria

Slovacchia

Slovenia

Irlanda

UK — IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Regno Unito

Belgio/Lussemburgo

FAB EC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

Francia

Germania

Paesi Bassi

[Svizzera]

Polonia

Baltic

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

90

90

100

Lituania

Cipro

Blue Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

95

95

100

Grecia

Italia

Malta

Bulgaria

Danube

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

Romania

Danimarca

DK — SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Svezia

Estonia

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

Finlandia

Lettonia

[Norvegia]

Portogallo

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

Spagna

Abbreviazioni:

«SC»

:

Obiettivo di gestione «cultura della sicurezza» («Safety Culture») di cui al punto 1.1, lettera a), della sezione 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013

«altri MO»

:

Altri obiettivi di gestione («Management Objectives») di cui al punto 1.1, lettera a), della sezione 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 diversi da «cultura della sicurezza»

«RIs»

:

Invasioni di pista («Runway incursions»).

«SMI»

:

Violazione dei minimi di separazione («Separation minima infringments»)

«ATM-S»

:

Casi specifici connessi all'ATM

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'AMBIENTE

Efficienza di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

STATO MEMBRO

FAB

OBIETTIVO FAB AMBIENTE

2019

Austria

FAB CE

1,81 %

Croazia

Repubblica ceca

Ungheria

Slovacchia

Slovenia

Irlanda

UK — IR

2,99 %

Regno Unito

Belgio/Lussemburgo

FAB EC

2,96 %

Francia

Germania

Paesi Bassi

[Svizzera]

Polonia

Baltic

1,36 %

Lituania

Cipro

Blue Med

2,45 %

Grecia

Italia

Malta

Bulgaria

Danube

1,37 %

Romania

Danimarca

DK — SE

1,19 %

Svezia

Estonia

NEFAB

1,22 %

Finlandia

Lettonia

[Norvegia]

Portogallo

SW

3,28 %

Spagna

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management) di rotta espresso in min/volo

STATO MEMBRO

FAB

OBIETTIVO FAB DI CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA

2015

2016

2017

2018

2019

Irlanda

UK — IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Regno Unito

Polonia

Baltic

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Lituania

Danimarca

DK — SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

Svezia

Estonia

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Finlandia

Lettonia

[Norvegia]

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

Legenda:

ID

Voce

Unità

(A)

Totale dei costi determinati di rotta

(in divisa nazionale e in termini nominali)

(B)

Tasso d'inflazione

(%)

(C)

Indice di inflazione

(100 = 2009)

(D)

Totale dei costi determinati di rotta

(in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)

(E)

Unità di servizi di rotta totali

(numero delle unità di servizio TSU)

(F)

Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta

(in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)

FAB BALTIC

Zona tariffaria: Lituania — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(B)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(C)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(D)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(F)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20


Zona tariffaria: Polonia — Valuta: PLN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

658 592 342

687 375 337

713 570 963

730 747 925

749 146 920

(B)

2,4 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

115,9

118,7

121,7

124,8

127,9

(D)

568 474 758

578 848 069

586 251 473

585 720 606

585 822 496

(E)

4 362 840

4 544 000

4 699 000

4 861 000

5 039 000

(F)

130,30

127,39

124,76

120,49

116,26

FAB BLUE MED

Zona tariffaria: Cipro — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(B)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(D)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(F)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16


Zona tariffaria: Grecia — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(B)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(C)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(D)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(F)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51


Zona tariffaria: Malta — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(B)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(D)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

634 000

653 000

672 000

(F)

26,02

26,97

28,17

28,22

28,25

FAB DANUBE

Zona tariffaria: Bulgaria — Valuta: BGN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

166 771 377

172 805 739

178 045 986

181 582 049

184 412 180

(B)

0,9 %

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

110,1

112,1

114,5

117,0

119,6

(D)

151 495 007

154 219 178

155 475 340

155 149 844

154 176 130

(E)

2 627 000

2 667 000

2 903 000

2 984 837

3 090 000

(F)

57,67

57,82

53,56

51,98

49,90


Zona tariffaria: Romania — Valuta: RON

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

735 119 853

753 216 461

(B)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

(C)

126,9

130,7

134,4

138,2

141,9

(D)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

532 030 334

530 795 951

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

4 317 155

4 441 542

(F)

135,55

130,90

126,73

123,24

119,51

FAB DENMARK-SWEDEN

Zona tariffaria: Danimarca — Valuta: DKK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(B)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(D)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(F)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44


Zona tariffaria: Svezia — Valuta: SEK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(B)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(C)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(D)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(F)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80

FAB CE

Zona tariffaria: Croazia — Valuta: HRK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(B)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(D)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(F)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40


Zona tariffaria: Repubblica ceca — Valuta: CZK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(B)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(D)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(F)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19


Zona tariffaria: Ungheria — Valuta: HUF

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(B)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(D)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(F)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46


Zona tariffaria: Slovenia — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(B)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(D)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(F)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90

NEFAB

Zona tariffaria: Estonia — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(B)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(D)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(F)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92


Zona tariffaria: Finlandia — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(B)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(D)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(F)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74


Zona tariffaria: Lettonia — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(B)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(C)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(D)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(F)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

FAB SW

Zona tariffaria: Portogallo — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

124 427 807

127 871 286

(B)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

(C)

110,5

112,2

113,8

115,5

117,3

(D)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

107 692 336

109 037 112

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 147 209

3 171 128

(F)

32,55

33,64

34,08

34,22

34,38

SPAGNA

Zona tariffaria: Spagna continentale — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(F)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06


Zona tariffaria: Spagna Canarias — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(F)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

FAB UK-IR

Zona tariffaria: Irlanda — Valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(B)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(C)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(D)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(F)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87


Zona tariffaria: Regno Unito — Valuta: GBP

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(B)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(D)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(F)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13


4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/68


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/349 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California

[notificata con il numero C(2015) 1315]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

(2)

L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le aree dei paesi terzi per le quali l'introduzione dei prodotti nell'Unione è soggetta a restrizioni per ragioni di polizia sanitaria e alle quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento pertinente di cui alla parte 4 del medesimo allegato.

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di partite di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti da determinate parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Questa regionalizzazione è stata riconosciuta con la decisione 2007/777/CE, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati dell'Oregon e di Washington. La decisione 2007/777/CE stabilisce che può essere autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dalle aree colpite degli Stati dell'Oregon e di Washington a condizione che siano stati sottoposti al trattamento «D» descritto nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»).

(4)

Il 20 gennaio 2015 gli Stati Uniti d'America hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N2 in un allevamento avicolo nello Stato dell'Idaho e il 23 gennaio 2015 la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 nello Stato della California. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati destinati ad essere introdotti nell'Unione e provenienti dai suddetti Stati e da una parte dello Stato dell'Oregon, sottoposti a restrizioni veterinarie in relazione ai nuovi focolai. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contenere l'HPAI e limitarne la diffusione.

(5)

Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (4) prevede il rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(6)

A causa della presenza di HPAI negli stati dell'Idaho e della California, i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dai suddetti Stati e dalla parte dello Stato dell'Oregon che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni dovrebbero essere sottoposti quanto meno al «trattamento D» al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione.

(7)

L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE andrebbe modificata di conseguenza.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 52).

(4)  Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«Stati Uniti

US

1/2014

L'intero paese

US-1

1/2014

L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.

US-2

1/2014

La superficie degli Stati Uniti corrispondente a:

 

l'intero territorio dello Stato di Washington;

 

Douglas County e Malheur County nello Stato dell'Oregon;

 

Canyon County e Payette County nello Stato dell'Idaho;

 

Stanislaus County e Tuolumne County nello Stato della California.»


Rettifiche

4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/70


Rettifica del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 )

Nell'allegato, punto A Prodotti elencati nell'allegato II del trattato destinati all'alimentazione umana, Preparazioni di carni — ITALIA:

anziché:

«—

Prosciutto di S. Daniele (DOP)»
,

leggi:

«—

Prosciutto di San Daniele (DOP)»
.