ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 58

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
3 marzo 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/324 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/325 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

41

 

*

Regolamento (UE) 2015/326 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati ( 1 )

43

 

*

Regolamento (UE) 2015/327 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi costituiti da preparati ( 1 )

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/328 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 per quanto riguarda il documento di entrata da usare per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale ( 1 )

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia) ( 1 )

52

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/330 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

64

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/331 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

66

 

*

Decisione (PESC) 2015/332 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

70

 

*

Decisione (UE) 2015/333 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla nomina di un membro titolare italiano del Comitato economico e sociale europeo

74

 

*

Decisione (UE) 2015/334 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

75

 

*

Decisione (PESC) 2015/335 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

77

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/336 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

79

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2015/337 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che attua la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

81

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/338 della Commissione, del 27 febbraio 2015, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria ( 1 )

83

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea ( GU L 188 del 27.6.2014 )

86

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/322 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, quale modificato da ultimo (1) («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2) («accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE (3) ha stabilito il quadro finanziario pluriennale per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per il periodo dal 2014 al 2020 mediante l'inserimento di un nuovo allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE.

(2)

L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES), il criterio di ripartizione e i contributi all'11o FES, istituisce il comitato FES e il comitato del Fondo investimenti («comitato FI») e determina la ponderazione dei voti e la regola della maggioranza qualificata in seno a tali comitati.

(3)

L'accordo interno stabilisce inoltre l'importo complessivo degli aiuti dell'Unione a favore del gruppo degli Stati ACP («Stati ACP») (esclusa la Repubblica del Sudafrica) e dei paesi e territori d'oltremare («PTOM») per il periodo di sette anni dal 2014 al 2020, pari a 30 506 milioni di EUR finanziati dagli Stati membri. Di tale importo 29 089 milioni di EUR sono assegnati agli Stati ACP, come specificato nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 di cui all'allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE, 364,5 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM e 1 052,5 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione per le spese di supporto in cui incorre nella programmazione ed esecuzione del FES; di questi almeno 76,3 milioni di EUR saranno assegnati alla Commissione per le misure intese a migliorare l'impatto dei programmi del FES di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo interno.

(4)

L'assegnazione dell'11o FES a favore dei PTOM è disciplinata dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio (4) e dalle relative modalità d'esecuzione e successivi aggiornamenti.

(5)

Le misure contemplate e ammesse a beneficiare dei finanziamenti in forza del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (5) dovrebbero essere finanziate dall'11o FES solo nei casi eccezionali in cui l'assistenza si riveli necessaria per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo e non possa essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione.

(6)

L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo al FES e ha convenuto le modalità e la struttura future di tale Fondo.

(7)

Gli Stati ACP potranno essere inoltre ammessi all'assistenza dell'Unione nell'ambito dei programmi tematici previsti dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Questi programmi dovrebbero avere un valore aggiunto e essere coerenti e complementari con i programmi finanziati nell'ambito dell'11o FES.

(8)

Come indicato al considerando 8 del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore il Fondo europeo di sviluppo può rendere disponibili finanziamenti, conformemente alle norme che lo disciplinano, ad per azioni sulla mobilità a fini di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché per la cooperazione e il dialogo politico con autorità, istituzioni e organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1288/2013 si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

(9)

È opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione regionale fra gli Stati ACP, i PTOM e le regioni ultraperiferiche dell'Unione. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno il regolamento di esecuzione dovrebbe contenere misure appropriate che consentano di combinare gli stanziamenti dell'11o FES e del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare progetti di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione e gli Stati ACP e i PTOM nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

(10)

Ai fini dell'esecuzione dell'11o FES è opportuno definire la procedura di programmazione, esame e approvazione degli aiuti e stabilire precise modalità di controllo per il loro utilizzo.

(11)

Il consenso europeo sullo sviluppo del 22 dicembre 2005 e le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012«Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento» dovrebbero definire il quadro strategico generale che orienterà la programmazione e l'esecuzione dell'11o FES, insieme ai principi internazionalmente convenuti sull'efficacia degli aiuti, come quelli stabiliti nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (2005), al codice di condotta dell'UE in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2007), agli orientamenti dell'UE per il programma d'azione di Accra (2008), alla posizione comune dell'UE, anche sulla garanzia di trasparenza UE e sugli altri aspetti della trasparenza e della responsabilità, per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan, che ha portato, fra l'altro, al documento finale di Busan (2011), al piano d'azione per l'azione esterna in materia di parità di genere (2010) e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Unione.

(12)

Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni intitolate «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi», in cui ha affermato il proprio impegno a utilizzare il sostegno al bilancio in maniera efficace per sostenere la riduzione della povertà e il ricorso ai sistemi nazionali, rendere gli aiuti meglio prevedibili e rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner delle politiche e riforme in materia di sviluppo, in linea con il consenso europeo in materia di sviluppo, il programma di cambiamento nonché il programma internazionale sull'efficacia degli aiuti.

(13)

È opportuno che l'Unione promuova un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione. Un tale approccio dovrebbe basarsi in particolare sulle conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e lo sviluppo, su una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità e sulla prevenzione dei conflitti, nonché su eventuali conclusioni successive in questo ambito. L'Unione dovrebbe adottare l'approccio e i principi del «New Deal» per l'impegno negli Stati fragili. Ciò dovrebbe contribuire anche a garantire il giusto equilibrio tra gli approcci di sicurezza, di sviluppo e diplomatico e quello umanitario e a creare un collegamento tra risposta a breve termine e sostegno istituzionale a lungo termine.

(14)

Nelle conclusioni del 12 dicembre 2013 sulla «Relazione della Commissione sul sostegno dell'UE alla governance democratica, con particolare attenzione all'iniziativa sulla governance», il Consiglio rilevava che, nonostante le esigenze del paese partner e l'impegno dell'Unione di fornire un finanziamento prevedibile, gli elementi di un approccio basato sugli incentivi nella programmazione possono stimolare progressi e risultati nella governance democratica e dovrebbero rispondere in modo dinamico al livello di impegni e di progressi per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto e il buon governo. Il Consiglio constatava altresì che, se è vero che gli incentivi finanziari non sono sufficienti per promuovere riforme democratiche, non di meno un approccio basato sugli incentivi funziona meglio laddove, per produrre risultati ed effetti di rilievo, è disponibile una massa critica di finanziamenti, qualora gli stanziamenti facciano parte di una strategia più ampia dell'impegno dell'Unione. Un approccio basato sugli incentivi dovrebbe tener conto delle precedenti esperienze e lezioni apprese relativamente a meccanismi fondati sui risultati quali l'iniziativa sulla governance del 10o FES.

(15)

Nel 2013 il comitato FES istituito in forza dell'accordo interno sul 10o FES (11) ha proceduto a numerosi scambi di opinioni iniziali sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse dell'11o FES. Tali lavori hanno posto le basi per l'approvazione definitiva degli stanziamenti indicativi nazionali.

(16)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari con effetto leva. L'Unione dovrebbe inoltre mirare ad assicurare la coerenza con altri settori dell'azione esterna all'atto di formulare la propria politica di cooperazione allo sviluppo e la relativa pianificazione strategica, programmazione e attuazione di misure.

(17)

Tra le grandi sfide che l'Unione deve affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento internazionale. In linea con l'indirizzo stabilito dalla Commissione nella comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata «Un bilancio per la strategia Europa 2020», che sottolinea l'impegno dell'Unione a promuovere nell'ambito delle sue politiche interne ed esterne una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva coniugando i pilastri economico, sociale e ambientale, il presente regolamento dovrebbe contribuire quanto più possibile all'obiettivo di destinare almeno il 20 % dei fondi complessivi dell'Unione all'azione per il clima, rispettando al tempo stesso il principio del partenariato con i paesi ACP sancito nell'accordo di partenariato ACP-UE. Perché abbiano un impatto maggiore, le azioni mirate a una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici dovrebbero, laddove possibile, sostenersi a vicenda.

(18)

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto rispondendo alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno puntare su programmazioni pluriennali congiunte e relative tappe successive a livello locale, in particolare analisi congiunte, risposte congiunte, divisione dei compiti, assegnazioni finanziarie indicative e, ove opportuno, un quadro di riferimento congiunto dei risultati.

(19)

Il partenariato strategico Africa-UE, adottato al vertice UE-Africa del dicembre 2007, è stato confermato al vertice UE-Africa del novembre 2010. Il Consiglio ha inoltre adottato le conclusioni sulla strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE del 19 novembre 2012, che sostituiscono le conclusioni del Consiglio dell'11 aprile 2006 sul partenariato UE-Caraibi. Per il Pacifico, il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato le conclusioni su un partenariato rinnovato per lo sviluppo, che aggiornano e completano la strategia adottata nel 2006 (conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2006).

(20)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi.

(21)

L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (12),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1.   La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito dell'11o FES si fonda sugli obiettivi, i principi e i valori di base sanciti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato ACP-UE.

2.   In particolare, in linea con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, del consenso europeo sullo sviluppo e del programma di cambiamento, e successive modifiche e integrazioni:

a)

la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà;

b)

la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuirà anche a:

i)

promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile ed inclusivo;

ii)

consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi pertinenti del diritto internazionale; e

iii)

applicare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani.

La realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma è misurata tramite pertinenti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano e, più nello specifico, l'obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 1 per la lettera a) di tale comma e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b) dello stesso e, dopo il 2015, tramite altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri in ambito internazionale.

3.   La programmazione è concepita in modo da rispondere quanto più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo («APS») stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/CAS»), tenendo conto dell'obiettivo dell'Unione di assicurare che, per il periodo 2014-2020, almeno il 90 % della sua assistenza esterna globale sia considerato APS.

4.   Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio e ammissibili al finanziamento in forza del medesimo non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame efficace tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo, e che tutti questi elementi contribuiscano alla riduzione del rischio di catastrofi e alla resilienza a tale rischio.

Articolo 2

Principi generali

1.   Nell'esecuzione del presente regolamento sono garantite la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate e la coerenza dello politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione europea.

2.   L'Unione e gli Stati membri puntano su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso a accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

3.   L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide mondiali e collabora a tal fine con gli Stati membri e i paesi partner. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

4.   Le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri e i paesi partner hanno come fondamento e mirano a promuovere i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, come anche i principi della titolarità e della responsabilità reciproca. Il sostegno ai partner sarà adattato in funzione della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro impegni e progressi a favore dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo.

Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione, anche nel settore della migrazione, come stipulato dall'accordo di partenariato ACP-UE.

5.   L'Unione promuove una cooperazione efficace con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali. Ove possibile l'Unione allinea il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali o regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine l'Unione promuove:

a)

un processo di sviluppo trasparente, sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali;

b)

un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici, economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner ad ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti;

c)

la partecipazione alle decisioni della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i settori della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è accordata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità;

d)

modalità e strumenti di cooperazione efficaci in linea con le migliori prassi dell'OCSE/CAS, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito e del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto in conformità degli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà, come pure specifici meccanismi di sostegno di bilancio, ad esempio i contratti di potenziamento istituzionale. Tutti i programmi, gli interventi, le modalità e gli strumenti di cooperazione, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sull'erogazione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese;

e)

la mobilitazione delle entrate nazionali e il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;

f)

un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori, nonché attraverso il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner secondo gli orientamenti e i principi delle migliori prassi convenuti in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;

g)

approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e imperniati, ove opportuno, su traguardi internazionalmente convenuti e indicatori comparabili e aggregabili, come quelli degli OSM, per valutare e comunicare esiti, inclusi risultati, realizzazioni e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.

6.   L'Unione sostiene, secondo le circostanze, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.

7.   Nel condurre le attività di cooperazione allo sviluppo, l'Unione utilizza e condivide le esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e gli insegnamenti tratti, a seconda delle circostanze.

8.   L'Unione provvede a attivare scambi sistematici di informazioni con gli attori del partenariato, in linea con l'articolo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 3

Quadro generale dell'assegnazione dei fondi

1.   La Commissione stabilisce l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse per ciascun paese e regione ACP e per la cooperazione intra-ACP sulla base dei criteri stabiliti all'allegato IV, articoli 3, 9 e 12 quater, dell'accordo di partenariato ACP-UE, entro i limiti finanziari di cui all'articolo 2 dell'accordo interno.

2.   Le assegnazioni indicative nazionali sono stabilite secondo un approccio differenziato ai paesi partner atto a garantire un cooperazione specifica e su misura che tenga conto:

a)

delle esigenze;

b)

della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;

c)

degli impegni e delle prestazioni; e

d)

dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità.

L'Unione adatterà la sua assistenza attraverso misure dinamiche, orientate ai risultati e specifiche per ciascun paese, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, in funzione della situazione dei paesi come pure dei loro impegni e progressi a favore, tra le altre cose, del buon governo, dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto nonché della capacità di introdurre riforme e soddisfare le richieste e le necessità della popolazione.

3.   Il comitato FES tiene uno scambio di opinioni sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Quadro generale della programmazione

1.   Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE è condotto in linea con i principi generali di cui all'allegato IV, articoli da 1 a 14, dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2.   La programmazione, tranne nei casi previsti al paragrafo 3, sarà realizzata in comune con il paese o la regione partner interessati e si allineerà progressivamente alle loro strategie di riduzione della povertà o equivalenti.

Nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta con gli Stati membri rappresentati localmente. La programmazione congiunta dovrebbe basarsi sui vantaggi comparativi dei donatori dell'Unione. Gli altri Stati membri sono invitati a contribuire per potenziare l'azione esterna comune dell'Unione.

Le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ai principi generali dell'Unione, in particolare quelli definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché agli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, ad esempio ridurre la povertà attraverso una crescita e uno sviluppo economico, sociale e ambientale inclusivi e sostenibili. Ove opportuno, la BEI e la Commissione dovrebbero cercare di ottimizzare le sinergie nell'ambito del processo di programmazione dell'11o FES. La BEI è consultata nelle prime fasi per le questioni attinenti alle sue competenze e operazioni per rafforzare la coesione dell'azione esterna dell'Unione.

Sono altresì consultati altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

3.   In circostanze quali quelle di cui all'allegato IV, articolo 3, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 5, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la Commissione può stabilire disposizioni specifiche per programmare e attuare gli aiuti allo sviluppo gestendo essa stessa le risorse assegnate allo Stato in questione, in linea con le pertinenti politiche dell'Unione.

4.   Nell'ambito dell'assistenza bilaterale, l'assistenza dell'Unione si concentrerà su un massimo di tre settori da concordare con i paesi partner.

Articolo 5

Documenti di programmazione

1.   I documenti di strategia, elaborati dall'Unione e dal paese o dalla regione partner interessati, definiscono un quadro strategico coerente per la cooperazione allo sviluppo, in linea con le finalità globali, l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi generali dell'accordo di partenariato ACP-UE e con i principi di cui all'allegato IV, articoli 2, 8 e 12 bis, dell'accordo.

La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi sull'efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese beneficiario o ai sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 2 del presente regolamento. Il periodo di programmazione dev'essere, in linea di principio, sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner.

2.   Con il consenso del paese o della regione partner interessati, non sono richiesti documenti di strategia:

a)

quando il paese o la regione hanno elaborato una strategia di sviluppo sotto forma di piano di sviluppo, o documento simile, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

b)

nel caso di paesi o regioni con i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;

c)

nel caso di paesi o regioni in cui esiste già un documento quadro congiunto (DQC) che individua l'approccio globale dell'Unione alle relazioni con quel paese o quella regione partner e che abbraccia la politica di sviluppo dell'Unione;

d)

per le regioni che hanno convenuto con l'Unione una strategia congiunta;

e)

per i paesi nei quali l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi prima del 1o gennaio 2017. In questi casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale conterrà la risposta dell'Unione per quel paese.

3.   I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione iniziale di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. In questi casi i programmi indicativi pluriennali conterranno la risposta dell'Unione per tali paesi o regioni.

Un documento di strategia è elaborato nel caso in cui le opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano accettabili per il paese o la regione partner.

4.   Salvo nelle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i programmi indicativi pluriennali si basano su un dialogo con il paese o la regione partner e sono elaborati in base ai documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo e saranno frutto di un accordo con il paese o la regione interessati.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, sostituire il programma indicativo pluriennale, d'intesa con il paese o la regione partner, se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi.

5.   I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario. Verrà inoltre spiegato in che modo i programmi proposti contribuiranno, da un lato, alla strategia complessiva nazionale di cui al presente articolo e, dall'altro, alla realizzazione del programma di cambiamento.

Conformemente ai principi di efficacia degli aiuti, la strategia intra-ACP evita la frammentazione e garantisce la complementarità e l'effettivo valore aggiunto dei programmi regionali e nazionali.

6.   Oltre ai documenti di programmazione per paese e per regione, la Commissione e gli Stati ACP, tramite il segretariato ACP, elaborano congiuntamente un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale in linea con i principi di cui all'allegato IV, articoli 12, 13 e 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

7.   Le disposizioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, possono consistere in programmi speciali di sostegno, alla luce delle considerazioni particolari di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 6

Programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità

1.   Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità, o esposti alle catastrofi naturali, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali delle popolazioni, dei paesi o delle regioni interessati.

L'Unione ribadisce il suo pieno impegno ad attuare il «New Deal» per l'impegno negli Stati fragili e i suoi principi, segnatamente concentrandosi sui cinque obiettivi per il consolidamento della pace e dello Stato, garantendo la titolarità locale e istituendo una stretta corrispondenza con i piani nazionali elaborati nell'ambito dell'attuazione del «New Deal».

Sarà data la debita attenzione alle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace nonché di riconciliazione e di ricostruzione post-conflitto, concentrandosi in particolare su politiche inclusive e legittime, sicurezza, giustizia, fondamenti economici e sviluppo delle capacità per una fornitura di servizi equa e responsabile. In tali processi, particolare attenzione sarà accordata al ruolo delle donne e alla prospettiva dei bambini.

Quando un paese o una regione partner sono direttamente coinvolti o colpiti da una situazione di crisi, post-crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo fra tutti i pertinenti attori, comprese le iniziative politiche, per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in una situazione di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni, affrontano il problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.

2.   Per i paesi o le regioni in situazioni di crisi, post-crisi e fragilità, può essere condotta una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale. Detta revisione può proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti della politica umanitaria a quelli della politica di sviluppo.

Articolo 7

Approvazione e modifica dei documenti di programmazione

1.   I documenti di programmazione, comprese le assegnazioni indicative, sono approvati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

La Commissione trasmette i documenti di programmazione al comitato FES e contemporaneamente all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, rispettando appieno la procedura decisionale in conformità del titolo IV del presente regolamento.

I documenti di programmazione sono successivamente approvati dal paese o dalla regione ACP interessati, come stipulato nell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. Paesi o regioni con cui non è stato firmato un documento di programmazione possono comunque beneficiare dei finanziamenti alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, comprese le relative assegnazioni indicative, possono essere adeguati alla luce delle revisioni di cui all'allegato IV, articoli 5, 11 e 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

In linea con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, e sulla base del precedente FES e di altre esperienze acquisite sugli incentivi, compresi gli insegnamenti tratti, le assegnazioni indicative per paese possono essere completate mediante, tra le altre cose, un meccanismo fondato sui risultati. A tal riguardo, riconoscendo che viene concesso un trattamento speciale per gli Stati fragili e vulnerabili per garantire che si tenga debito conto delle loro esigenze specifiche, devono essere messe a disposizione risorse, se possibile fino al valore della quota di incentivazione per la governance prevista dal 10o FES, al fine di fornire incentivi per riforme orientate ai risultati in linea con il programma di cambiamento e allo scopo di adempiere agli impegni stabiliti dall'accordo di partenariato ACP-UE. Il comitato FES, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, tiene uno scambio di pareri sul meccanismo fondato sui risultati.

3.   La procedura di cui all'articolo 14 si applica anche alle modifiche sostanziali che incidono in misura significativa sulla strategia, i documenti di programmazione e/o l'assegnazione delle risorse programmabili. Ove applicabile, le corrispondenti aggiunte ai documenti di programmazione sono successivamente approvate dal paese o dalla regione ACP interessati.

4.   I documenti di programmazione di cui all'articolo 5 possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, e nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2.

TITOLO III

ESECUZIONE

Articolo 8

Quadro generale di esecuzione

L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione e dalla BEI nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE, è attuata in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno («regolamento finanziario del FES»).

Articolo 9

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

1.   La Commissione adotta programmi d'azione annuali fondati sui documenti di programmazione indicativa di cui all'articolo 5.

Nel caso di azioni ricorrenti, la Commissione può anche adottare programmi d'azione pluriennali per un periodo massimo di tre anni.

Se del caso e debitamente giustificata, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.

2.   I programmi d'azione e le misure individuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner interessati, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e coordinandosi, ove opportuno, con altri donatori, in particolare nei casi di programmazione congiunta, e con la BEI. Gli Stati membri che non sono rappresentati localmente saranno informati circa gli interventi organizzati nel settore.

I programmi d'azione contengono una descrizione specifica di ciascuna operazione prevista. Tale descrizione preciserà gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e i principali interventi.

La descrizione espone i risultati attesi in termini di esiti, realizzazioni e ripercussioni, con obiettivi quantificati o qualificati, e fornirà spiegazioni circa i legami tra ciascun elemento e con gli obiettivi stabiliti dal programma indicativo pluriennale. Gli esiti e, in linea di principio, le realizzazioni hanno indicatori specifici, misurabili e realistici, con valori base e parametri di riferimento temporali, il più possibile allineati agli esiti e ai parametri di riferimento del paese o della regione partner. Ove opportuno sarà completata un'analisi costi-benefici.

La descrizione presenta i rischi, con proposte in merito alla loro mitigazione ove opportuno, l'analisi del contesto settoriale specifico e i principali soggetti interessati, i metodi di attuazione, il bilancio e il calendario indicativo e, in caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione dei pagamenti, incluse le eventuali quote variabili. La descrizione precisa altresì le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo, revisione e valutazione.

Ove opportuno la descrizione indica la complementarità con le attività della BEI, in corso o previste, nel paese o nella regione partner.

3.   Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e per rispondere a necessità impreviste e debitamente giustificate o in casi eccezionali, la Commissione può adottare misure speciali, comprese misure volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, oppure misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

4.   I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 per i quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 5 milioni di EUR e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di EUR sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Tale procedura non si applica ai programmi d'azione e alle misure al di sotto di queste soglie, e alle relative modifiche non sostanziali. Per modifiche non sostanziali si intendono adeguamenti tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi all'interno del bilancio di previsione, gli aumenti o le riduzioni del bilancio inferiori al 20 % del bilancio iniziale, ma che non superano i 10 milioni di EUR, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o della misura iniziale. In questi casi la Commissione adotta i programmi d'azione, le misure o le relative modifiche non sostanziali e li comunica al comitato FES entro un mese dall'adozione.

Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o di un programma da un programma d'azione presentato al comitato FES secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Se tale richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, il programma d'azione è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione. A meno che la Commissione, in linea con i pareri degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione sotto forma di misura individuale che la Commissione adotta successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi, catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.

5.   La Commissione adotta programmi d'azione specifici per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 dell'accordo interno conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate secondo la stessa procedura.

6.   Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare qualora possano avere effetti negativi importanti sull'ambiente e/o sul tessuto sociale e laddove tali effetti siano sensibili, eterogenei o senza precedenti, è effettuata un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità e, conseguentemente, sul tessuto sociale, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Detta analisi è condotta sulla base di pratiche riconosciute a livello internazionale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.

Articolo 10

Contributi supplementari degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo interno per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi nell'ambito dell'11o FES. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri previsti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo interno per le quali possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo.

2.   La destinazione dei contributi volontari si limita a casi debitamente giustificati, ad esempio per far fronte alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In tal caso i contributi volontari affidati alla Commissione sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario del FES.

3.   I contributi supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e revisione e nei programmi d'azione annuali, nelle misure individuali e nelle misure speciali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner.

4.   La Commissione adotta le conseguenti modifiche dei programmi d'azione, delle misure individuali o delle misure speciali in conformità dell'articolo 9.

5.   Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES o il comitato FI circa i contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 11

Imposte, tasse, dazi e oneri

L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Fatto salvo l'allegato IV, articolo 31, dell'accordo di partenariato ACP-UE, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni previste dal regolamento finanziario del FES.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi con esse stabiliti, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto nei limiti delle rispettive competenze.

Articolo 13

Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione

Le norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione sono definite all'allegato IV, articolo 20, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

TITOLO IV

PROCEDURE DECISIONALI

Articolo 14

Competenze del comitato FES

1.   Il comitato FES istituito dall'articolo 8 dell'accordo interno esprime pareri secondo la procedura di cui al presente articolo, paragrafi 3 e 4.

Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato FES per le questioni concernenti la BEI.

2.   I compiti del comitato FES riguardano le competenze stabilite ai titoli II e III del presente regolamento:

a)

programmazione degli aiuti dell'Unione nel quadro dell'11o FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP;

b)

monitoraggio dell'attuazione e valutazione degli aiuti dell'Unione, compresi, tra l'altro, l'impatto dell'assistenza mirata alla riduzione della povertà, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali, il funzionamento del coordinamento sul campo con gli Stati membri e altri donatori e i progressi nell'applicazione dei principi sull'efficacia degli aiuti di cui all'articolo 2.

Per i programmi di sostegno di bilancio sui quali il comitato FES ha espresso parere positivo, ma che sono sospesi durante l'attuazione, la Commissione informa preventivamente il comitato circa la sospensione e la successiva decisione di ripristinare i pagamenti.

Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a fornire informazioni al comitato FES e avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui al presente paragrafo. Tale scambio di opinioni può condurre alla formulazione di raccomandazioni degli Stati membri, di cui la Commissione tiene conto.

3.   Quando il comitato FES è chiamato a esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato FES, entro i termini fissati nella decisione del Consiglio sul regolamento interno del comitato FES di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo interno, un progetto delle misure da adottare. Il comitato FES formula il proprio parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame ma che non supera i 30 giorni. La BEI partecipa allo scambio di opinioni. I pareri sono adottati a maggioranza qualificata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno, e secondo la ponderazione dei voti degli Stati membri specificata all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno.

Dopo che il comitato FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta misure che si applicano immediatamente.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato FES, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure per un periodo che, in linea di principio, non supera i 30 giorni a decorrere da tale comunicazione, periodo che tuttavia può essere prorogato sino a 30 giorni in circostanze eccezionali. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il periodo suddetto, deliberando alla stessa maggioranza qualificata del comitato FES.

4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 4, la Commissione adotta le misure, che si applicano immediatamente, senza essere presentate prima al comitato FES, e rimangono in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

Il presidente sottopone le misure al parere del comitato FES entro quattordici giorni dall'adozione.

Se il comitato FES formula parere negativo conformemente al presente articolo, paragrafo 3, la Commissione abroga immediatamente le misure adottate a norma del presente paragrafo, primo comma.

Articolo 15

Fondo per la pace in Africa

I programmi indicativi intra-ACP assegnano determinate risorse a favore del Fondo per la pace in Africa. Tale finanziamento può essere completato dai programmi indicativi regionali. Si applica una procedura specifica:

a)

su richiesta dell'Unione africana, approvata dal comitato degli ambasciatori ACP, la Commissione elabora i programmi d'azione pluriennali precisando gli obiettivi perseguiti, la portata e la natura dei possibili interventi e le modalità di attuazione. Viene precisata, a livello d'intervento, una struttura comune dell'elaborazione delle relazioni. Le procedure decisionali specifiche per ciascun tipo di intervento possibile in funzione della natura, del volume e dell'urgenza dell'intervento sono descritte in un allegato del programma d'azione;

b)

prima di essere adottati dalla Commissione, i programmi d'azione, compresi l'allegato di cui alla lettera a) e eventuali modifiche, sono discussi dai competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio e dal Comitato politico e di sicurezza e approvati dal Coreper a maggioranza qualificata, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno;

c)

i programmi d'azione, escluso l'allegato di cui alla lettera a), costituiscono la base dell'accordo di finanziamento che viene concluso tra la Commissione e l'Unione africana;

d)

ciascun intervento da attuare nell'ambito dell'accordo di finanziamento è soggetto alla previa approvazione del Comitato politico e di sicurezza. I competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio sono informati o, almeno quando devono essere finanziate nuove operazioni di pace, consultati in tempo utile prima della trasmissione delle misure previste al Comitato politico e di sicurezza, secondo le specifiche procedure decisionali di cui alla lettera a), in modo da garantire che, oltre alla dimensione militare e di sicurezza, siano prese in considerazione anche le questioni connesse allo sviluppo e ai finanziamenti. Fatto salvo il finanziamento alle operazioni di pace, particolare attenzione è accordata alle attività riconosciute come APS;

e)

ogni anno, e su richiesta del Consiglio o del comitato FES, la Commissione redige una relazione di attività sull'uso dei fondi destinata, per informazione, al Consiglio e al comitato FES, nella quale distingue tra impegni e pagamenti collegati o meno all'APS.

Al termine del primo programma d'azione pluriennale, l'Unione e i suoi Stati membri esamineranno i risultati e le procedure del Fondo per la pace in Africa e discuteranno le opzioni praticabili per le future possibilità di finanziamento. In questo contesto, e al fine di consolidare le basi del Fondo per la pace in Africa, l'Unione e i suoi Stati membri avvieranno discussioni sui finanziamenti alle operazioni di pace, comprese quelle finanziate dal FES, e sul sostegno sostenibile dell'Unione alle operazioni di pace condotte dall'Africa dopo il 2020. La Commissione procederà inoltre ad una valutazione del Fondo non oltre il 2018.

Articolo 16

Il comitato del Fondo investimenti

1.   Il comitato del Fondo investimenti, istituito sotto l'egida della BEI in forza dell'articolo 9 dell'accordo interno, è composto dai rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Sono invitati a partecipare un osservatore del segretariato generale del Consiglio e un osservatore del servizio europeo per l'azione esterna. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un rappresentante e un supplente. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è designato tra i membri del comitato ed eletto dagli stessi per un mandato di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Hanno diritto di voto solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i loro supplenti.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta della BEI e previa consultazione della Commissione.

Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata secondo la ponderazione dei voti specificata all'articolo 8 dell'accordo interno.

Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte l'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato FI secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Il comitato FI può inoltre formulare un parere con procedura scritta, in conformità del regolamento interno.

2.   Il comitato FI approva:

a)

gli orientamenti operativi sull'attuazione del FI;

b)

le strategie di investimento e i programmi di attività del FI, compresi gli indicatori di rendimento, sulla base degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei principi generali della politica di sviluppo dell'Unione;

c)

le relazioni annuali del FI;

d)

qualsiasi documento di indirizzo generale riguardante il FI, comprese le relazioni di valutazione.

3.   Il comitato FI formula inoltre pareri sulle:

a)

proposte relative alla concessione di sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di partenariato ACP-UE. In tal caso il comitato formula anche un parere sull'impiego delle suddette sovvenzioni;

b)

proposte di intervento del Fondo investimenti in progetti su cui la Commissione ha espresso parere negativo;

c)

altre proposte riguardanti il Fondo investimenti e basate sui principi generali enunciati negli orientamenti operativi del Fondo investimenti;

d)

proposte relative allo sviluppo del quadro per la misurazione dei risultati della BEI, nella misura in cui tale quadro si applica alle operazioni ai sensi dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Per agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il comitato FI può formulare un parere favorevole sulle proposte della BEI riguardanti un'assegnazione globale (sovvenzioni in conto interessi e assistenza tecnica) o un'autorizzazione globale (prestiti e equity) che successivamente, senza ulteriore parere del comitato FI e/o della Commissione, la Banca può ripartire in sottoassegnazioni a favore di singoli progetti secondo i criteri indicati nell'assegnazione o nell'autorizzazione globale, compresa la sottoassegnazione massima per progetto.

Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di pronunciarsi su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.

4.   La BEI sottopone in tempo utile al comitato FI le questioni che ne richiedono l'approvazione o il parere, secondo quanto previsto rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Le proposte presentate per parere al comitato FI sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi del FI.

5.   La BEI coopera strettamente con la Commissione e, se del caso, coordina le operazioni con i donatori. In particolare la BEI:

a)

prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti operativi del Fondo investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a); la BEI è responsabile del rispetto degli orientamenti e garantisce che i progetti finanziati rispettino le norme sociali e ambientali internazionali e siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, con i principi generali della politica di sviluppo dell'Unione e con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali;

b)

chiede il parere della Commissione quando mette a punto le strategie d'investimento, i programmi di attività e i documenti di indirizzo generale;

c)

informa la Commissione sui progetti che amministra a norma dell'articolo 18, paragrafo 1. Nella fase di valutazione di un progetto, la BEI chiede il parere della Commissione sulla sua coerenza con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali o eventualmente con gli obiettivi generali del Fondo investimenti;

d)

salvo nei casi delle sovvenzioni in conto interessi che rientrano nell'assegnazione globale di cui al paragrafo 3, lettera a), nella fase di valutazione di un progetto chiede l'accordo della Commissione su tutte le proposte di sovvenzioni in conto interessi ricevute dal comitato FI con riguardo alla loro conformità all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del FI.

Se la Commissione non notifica un parere negativo entro tre settimane dalla presentazione di una proposta, si ritiene che abbia espresso parere favorevole o che la abbia approvata. Per quanto riguarda i pareri sui progetti del settore finanziario o del settore pubblico e l'accordo sulle sovvenzioni in conto interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.

6.   La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), senza il parere favorevole del comitato FI.

Se il comitato FI esprime parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione i casi in cui decide di non dar seguito alla proposta.

Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide sulla proposta secondo le proprie procedure e, nel caso del Fondo investimenti, conformemente agli orientamenti operativi del Fondo investimenti e alle strategie di investimento approvate dal comitato FI.

Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di sovvenzioni in conto interessi, la BEI può accordare il prestito in questione non in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo.

Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi del Fondo investimenti e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento del Fondo investimenti in questione rimanga invariato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento del Fondo investimenti su cui il comitato FI ha espresso parere favorevole ai sensi del paragrafo 3 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il comitato FI ha espresso parere favorevole. In particolare la BEI può decidere un aumento fino al 20 % dell'importo del prestito o dell'investimento del Fondo investimenti.

Per i progetti con sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, un tale aumento può risultare nell'aumento proporzionale del valore della sovvenzione in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Se, per i progetti di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, è richiesto un aumento del valore della sovvenzione, la BEI chiede al comitato FI di formulare un parere prima di concederlo.

7.   La BEI gestisce gli investimenti e tutti i fondi detenuti per conto del Fondo investimenti in linea con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. In particolare può partecipare agli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il FI investe e può impegnare e modificare i diritti detenuti dal Fondo investimenti e dare il relativo scarico, conformemente agli orientamenti operativi del Fondo investimenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Partecipazione di un paese o di una regione terzi

Per garantire coerenza e efficacia all'assistenza dell'Unione, la Commissione può decidere che paesi in via di sviluppo non ACP e organismi di integrazione regionale cui partecipano gli Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali e possono beneficiare dell'assistenza dell'Unione prevista da altri strumenti finanziari dell'Unione per l'azione esterna possano beneficiare dei fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno se il progetto o il programma in esame è di natura regionale o transfrontaliera e se è conforme all'allegato IV, articolo 6, dell'accordo di partenariato ACP-UE. I PTOM ammissibili all'assistenza dell'Unione in forza della decisione 2013/755/UE e le regioni ultraperiferiche dell'Unione possono anch'essi partecipare ai progetti e ai programmi di cooperazione regionale; il finanziamento inteso a consentirne la partecipazione si aggiunge ai fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno. Dovrebbe essere tenuto presente l'obiettivo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri, le regioni ultraperiferiche dell'Unione, i PTOM e gli Stati ACP e, se necessario, dovrebbero essere creati meccanismi di coordinamento. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali, i programmi d'azione e le misure di cui all'articolo 9 del presente regolamento possono contenere disposizioni su tale finanziamento e sui tipi di finanziamento previsti dal regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio (15).

Articolo 18

Monitoraggio, relazioni e valutazione dell'assistenza FES

1.   La Commissione e la BEI monitorano periodicamente le proprie azioni e le misure finanziate e riesaminano i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi. La Commissione eseguirà inoltre valutazioni d'impatto e valuterà l'efficacia delle proprie azioni e politiche settoriali e l'efficacia della programmazione, eventualmente tramite valutazioni esterne indipendenti. Si terrà debitamente conto delle proposte del Consiglio in merito a valutazioni esterne indipendenti. Le valutazioni dovrebbero essere basate sui principi delle buone prassi dell'OCSE/CAS, cercando di verificare la realizzazione degli obiettivi specifici, in termini di uguaglianza di genere, formulando raccomandazioni e fornendo elementi di prova per meglio trarre insegnamenti, allo scopo di migliorare gli interventi futuri. Tali valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili.

La BEI informa periodicamente la Commissione e gli Stati membri circa l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dell'11o FES che amministra, secondo le procedure definite negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.

2.   La Commissione trasmette per informazione le relazioni di valutazione, unitamente alla risposta dei servizi alle principali raccomandazioni, agli Stati membri, tramite il comitato FES, e alla BEI. Le valutazioni, comprese le raccomandazioni e le azioni di follow-up, possono essere discusse in seno al comitato FES su richiesta di uno Stato membro. In questi casi la Commissione riferirà al comitato FES, un anno dopo, circa l'attuazione delle azioni di follow-up concordate. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

3.   Nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento, la Commissione coinvolge in misura opportuna tutti gli interessati e, se del caso, può effettuare valutazioni congiunte con Stati membri, altri donatori e partner dello sviluppo.

4.   La Commissione esamina i progressi compiuti nell'esecuzione dell'11o FES, compresi i programmi indicativi pluriennali, e a partire dal 2016 presenta al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione. Detta relazione includerà un'analisi dei principali risultati e realizzazioni e, ove possibile, il contributo dell'assistenza finanziaria dell'Unione sulle ripercussioni. A tal fine sarà creato un quadro di riferimento dei risultati. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   La relazione annuale rende conto inoltre, per l'esercizio precedente, delle misure finanziate, dei risultati di verifiche e valutazioni, del coinvolgimento dei partner dello sviluppo interessati e dell'esecuzione degli impegni e stanziamenti di pagamento suddivisi per paese, regione e settore di cooperazione. La relazione contiene altresì un'analisi qualitativa dei risultati inizialmente previsti e di quelli raggiunti sulla base, tra le altre cose, dei dati provenienti dai sistemi di monitoraggio, nonché un seguito degli insegnamenti tratti.

6.   La relazione si avvale, per quanto possibile, di indicatori specifici e misurabili che rendono conto del suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni delle valutazioni degli esercizi precedenti. La relazione valuta inoltre, ove possibile e opportuno, il rispetto dei principi di efficacia degli aiuti, compresi gli strumenti finanziari innovativi.

7.   L'Unione e gli Stati membri procedono, entro la fine del 2018, a un esame di rendimento, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l'incidenza dell'aiuto fornito mediante indicatori di risultati, realizzazioni e ripercussioni che misurino l'efficienza dell'uso delle risorse come pure l'efficacia del FES. L'esame valuta inoltre il contributo delle misure finanziate al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle priorità dell'Unione, come previsto dal programma di cambiamento. L'esame è effettuato in base a una proposta elaborata dalla Commissione.

8.   La BEI informa il comitato FI dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del FI. Conformemente all'allegato II, articolo 6 ter, dell'accordo di partenariato ACP-UE, a metà e al termine del periodo di applicazione dell'11o FES si procede a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti. La valutazione intermedia è effettuata da un esperto esterno indipendente, in cooperazione con la BEI, e messa a disposizione del comitato FI.

Articolo 19

Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità

Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva per l'azione per il clima e la biodiversità. I finanziamenti assegnati nel quadro del FES sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE («marcatori di Rio»), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione europea, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la biodiversità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle misure speciali di cui all'articolo 9, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e delle relazioni annuali.

Articolo 20

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)  GU L 173 del 26.6.2013, pag. 67.

(4)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

(7)  Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

(8)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

(10)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(11)  Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

(12)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE) 2015/323, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale).


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/17


REGOLAMENTO (UE) 2015/323 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, quale modificato da ultimo (1) («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 — 2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2) («accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti (3),

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire le modalità dettagliate per il versamento dei contributi degli Stati membri all'11o Fondo europeo di sviluppo (FES), istituito dall'accordo interno.

(2)

È opportuno stabilire le condizioni alle quali la Corte dei conti è tenuta ad esercitare i suoi poteri in relazione all'11o FES.

(3)

È opportuno stabilire le norme dettagliate per l'esecuzione finanziaria dell'11o FES, riguardanti in particolare i principi applicabili, la costituzione delle risorse, gli agenti finanziari e le entità incaricate delle funzioni di esecuzione del bilancio, le decisioni di finanziamento, gli impegni e i pagamenti, i tipi di finanziamento, compresi appalti, sovvenzioni, strumenti finanziari e fondi fiduciari dell'Unione, il rendiconto e la contabilità, la revisione contabile esterna della Corte dei conti e il discarico dal Parlamento europeo, nonché il Fondo investimenti gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

(4)

A fini di semplificazione e di coerenza, è opportuno che il presente regolamento sia quanto più possibile allineato con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e con il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5). Tale allineamento, che dovrebbe essere conseguito mediante riferimenti diretti a tali due regolamenti, dovrebbe servire, da un lato, a consentire un'agevole individuazione delle specificità dell'esecuzione finanziaria dell'11o FES e, dall'altro, a ridurre la diversità delle norme dell'Unione in materia di finanziamento dell'azione esterna che comporta un onere inutile per i destinatari, la Commissione e altri soggetti coinvolti.

(5)

È opportuno ricordare che il quadro per l'esecuzione finanziaria dell'11o FES è costituito, oltre che dal presente regolamento, da vari strumenti, vale a dire: l'accordo di partenariato ACP-UE, in particolare l'allegato IV, l'accordo interno, la decisione 2013/755/UE del Consiglio (6) («decisione sull'associazione d'oltremare») e il regolamento (UE) 2015/322 (7) («regolamento di esecuzione»).

(6)

È opportuno che l'esecuzione finanziaria dell'11o FES rispetti i principi dell'unità e della verità del bilancio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Tenuto conto del suo carattere pluriennale, l'11o FES non dovrebbe essere soggetto al principio di bilancio dell'annualità.

(7)

Le risorse per le misure di supporto intese a migliorare l'impatto dei programmi dell'11o FES in conformità dell'articolo 6 dell'accordo interno dovrebbero essere utilizzate anche per migliorare la gestione finanziaria e le previsioni dell'11o FES.

(8)

Le norme riguardanti gli agenti finanziari, vale a dire gli ordinatori e i contabili, la delega delle loro funzioni e le rispettive responsabilità dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 in quanto la Commissione, nell'esecuzione dell'11o FES, ha la stessa responsabilità esecutiva.

(9)

È opportuno stabilire norme dettagliate in base alle quali l'ordinatore autorizzato della Commissione conclude gli accordi necessari con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP») e i paesi e territori d'oltremare («PTOM») per garantire la corretta esecuzione delle operazioni, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale designato dagli Stati ACP o dai PTOM.

(10)

Le norme in materia di gestione indiretta, in base alle quali sono delegate funzioni di esecuzione del bilancio e sono stabiliti condizioni e limiti di tale delega, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Dovrebbe inoltre essere stabilita una disposizione sulla sottodelega di funzioni di esecuzione del bilancio che rispecchi quella contenuta nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) al fine di garantire un'esecuzione coerente dei finanziamenti per l'azione esterna. È tuttavia opportuno che il presente regolamento contenga disposizioni specifiche relative ai soggetti che fungono temporaneamente da ordinatore nazionale, al mandato conferito dagli Stati ACP e dai PTOM a un prestatore di servizi, nonché al rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione in caso di gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM.

(11)

Sebbene le risorse FES non saranno eseguite nell'ambito della gestione concorrente, il presente regolamento dovrebbe consentire che, nel quadro della cooperazione regionale tra gli Stati ACP e i PTOM, da un lato, e le regioni ultraperiferiche dell'Unione, dall'altro, le risorse FES e il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione possano essere eseguiti dalla stessa entità, a norma del presente regolamento, per quanto riguarda le risorse FES e, nell'ambito della gestione concorrente, per quanto riguarda il FESR.

(12)

Nell'esecuzione dell'11o FES da parte della Commissione, è opportuno che le disposizioni relative alle decisioni di finanziamento siano allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(13)

Le norme in materia di impegni dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto per gli impegni accantonati che non sono previsti nell'11o FES. Inoltre, se necessario, è opportuno prevedere una proroga dei termini per le azioni attuate in gestione indiretta da parte di Stati ACP o PTOM.

(14)

I termini di pagamento dovrebbero essere allineati con quelli del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. È opportuno stabilire disposizioni speciali per i casi in cui, nell'ambito della gestione indiretta, gli Stati ACP e i PTOM non sono incaricati dell'esecuzione dei pagamenti e di conseguenza la Commissione continua a versarli ai destinatari.

(15)

Le varie disposizioni in materia di esecuzione, relative al revisore contabile interno, alla buona amministrazione e al ricorso, al sistema informatico, alla trasmissione elettronica, all'amministrazione elettronica, alle sanzioni amministrative e finanziarie e all'uso della banca dati centrale sull'esclusione, dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Inoltre, quando l'11o FES è eseguito in gestione indiretta con gli Stati ACP e i PTOM, è opportuno rafforzare e chiarire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di sanzioni amministrative.

(16)

Le norme relative ad appalti, sovvenzioni, premi, ed esperti dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Le norme relative agli strumenti finanziari e ai fondi fiduciari dell'Unione dovrebbero essere allineate previo adeguamento, tenuto conto della natura dell'11o FES. È opportuno che il sostegno di bilancio ai PTOM tenga conto dei legami istituzionali con gli Stati membri interessati.

(17)

L'assistenza tecnica e la consulenza a breve termine di cui gli Stati membri che hanno aderito all'Unione a seguito di un processo di transizione hanno beneficiato nel quadro del programma TAIEX e che hanno dato buona prova di sé dovrebbero essere rese disponibili per gli Stati ACP e i PTOM, ove appropriato. Al fine di beneficiare di tale assistenza e consulenza a lungo termine, si dovrebbe poter fornire sostegno appropriato ai centri di conoscenza e di eccellenza in materia di governanza e riforma nel settore pubblico.

(18)

È necessario che le norme relative al rendiconto e alla contabilità, alla revisione contabile esterna e al discarico rispecchino quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 al fine di fornire un quadro coerente per l'esecuzione e la rendicontazione.

(19)

Dovrebbero essere stabilite le condizioni alle quali la BEI gestisce alcune risorse dell'11o FES.

(20)

Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse dell'11o FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all'accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione di cui all'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(21)

Le disposizioni transitorie dovrebbero stabilire le norme riguardanti il trattamento delle rimanenze e delle entrate derivanti dai precedenti fondi europei di sviluppo nonché l'applicazione del presente regolamento alle operazioni residue da essi previste.

(22)

Al fine di consentire una tempestiva programmazione ed esecuzione dei programmi dell'11o FES, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11o Fondo europeo di sviluppo e al rendimento e alla verifica dei conti.

Articolo 2

Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

1.   Se non espressamente disposto altrimenti, i riferimenti diretti del presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si intendono fatti anche alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

2.   I riferimenti del presente regolamento alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si ritengono comprensivi delle disposizioni procedurali che non sono pertinenti all'11o FES, in particolare quelle concernenti il potere di adottare atti delegati.

3.   I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili all'11o FES.

4.   I termini utilizzati nel presente regolamento hanno significato identico a quelli di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione delle definizioni di cui all'articolo 2, lettere da a) ad e), di detto regolamento.

Tuttavia, ai fini del presente regolamento, i seguenti termini del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono così definiti:

a)   «bilancio»: l'11o FES;

b)   «impegno di bilancio»: impegno finanziario;

c)   «istituzione»: la Commissione;

d)   «stanziamenti» o «stanziamenti operativi»: le risorse dell'11o FES;

e)   «linea di bilancio»: stanziamento;

f)   «atto di base»: in funzione del contesto, l'accordo interno, la decisione sull'associazione d'oltremare o il regolamento di esecuzione;

g)   «paese terzo»: qualsiasi paese o territorio beneficiario che rientri nell'ambito di applicazione geografico dell'11o FES.

5.   L'interpretazione del presente regolamento è volta a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità dell'11o FES, previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno, dalla decisione sull'associazione d'oltremare o dal regolamento di esecuzione.

Articolo 3

Periodi di tempo, date e termini

Salvo disposizione contraria, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (9).

Articolo 4

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento non pregiudica i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Si applica l'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardante l'informazione sul trasferimento di dati personali a fini di revisione contabile.

TITOLO II

Principi finanziari

Articolo 5

Principi finanziari

L'esecuzione delle risorse dell'11o FES rispetta i seguenti principi:

a)

unità e verità del bilancio;

b)

unità di conto;

c)

universalità;

d)

specializzazione;

e)

sana gestione finanziaria;

f)

trasparenza.

L'esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 6

Principo dell'unità e della verità del bilancio

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione al FES.

Si applicano l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 7

Principio dell'unità di conto

L'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante l'utilizzo dell'euro si applica mutatis mutandis.

Articolo 8

Principio dell'universalità

Fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.

Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, riguardante le norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio.

Tuttavia, le entrate di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento sono automaticamente detratte dai pagamenti effettuati a titolo dell'impegno che le ha generate.

L'Unione non può accendere prestiti entro il quadro dell'11o FES.

Articolo 9

Entrate con destinazione specifica

1.   Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate.

2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica:

a)

i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione;

b)

le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;

c)

le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;

d)

le entrate generate da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

e)

i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

f)

le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), finanziano spese che sono stabilite dal donatore, previa accettazione della Commissione.

Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere e) e f), finanziano spese analoghe a quelle che le hanno generate.

4.   L'articolo 184, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica mutatis mutandis.

5.   L'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante gli atti di liberalità si applica alle entrate con destinazione specifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b). Per quanto riguarda l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.

6.   Le risorse dell'11o FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando l'entrata è stata riscossa dalla Commissione. Tuttavia, le risorse dell'11o FES corrispondenti alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili al momento della previsione di crediti, qualora l'accordo con lo Stato membro sia espresso in euro; i pagamenti a titolo di tali entrate possono essere effettuati solo a partire dalla riscossione.

Articolo 10

Principio della specializzazione

Le risorse dell'11o FES sono stanziate per scopi specifici, per Stato ACP o PTOM e in base ai principali strumenti di cooperazione.

Per quanto riguarda gli Stati ACP, tali strumenti sono fissati dal protocollo finanziario di cui all'allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE. Lo stanziamento delle risorse (assegnazioni indicative) si basa inoltre sulle disposizioni dell'accordo interno e del regolamento di esecuzione e tiene conto delle risorse riservate alle spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interno.

Per quanto riguarda i PTOM, tali strumenti figurano nella parte quarta e nell'allegato II della decisione sull'associazione d'oltremare. Lo stanziamento di tali risorse tiene anche conto della riserva non assegnata prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse per gli studi e le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.

Articolo 11

Principio della sana gestione finanziaria

1.   Si applica l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante i principi di economia, efficienza ed efficacia. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, non si applica l'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

2.   Sono fissati obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. La realizzazione di tali obiettivi è controllata mediante indicatori di prestazione.

3.   Per migliorare il processo decisionale, in particolare per giustificare e specificare la determinazione dei contributi di cui all'articolo 21 del presente regolamento che devono essere versati dagli Stati membri, sono necessarie le seguenti valutazioni:

a)

l'impiego delle risorse dell'11o FES è preceduto da una valutazione ex ante delle operazioni da eseguire, che comprende gli elementi elencati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;

b)

l'operazione è soggetta ad una valutazione ex post al fine di garantire che i risultati perseguiti abbiano giustificato i mezzi impiegati.

4.   I tipi di finanziamento di cui al titolo VIII del presente regolamento nonché i metodi di esecuzione di cui all'articolo 17 del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

Articolo 12

Controllo interno

Si applica l'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 13

Principio della trasparenza

1.   L'11o FES è eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

2.   Lo stato annuale degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo interno sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, si applicano l'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante la pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, per «ubicazione» si intende, se del caso, l'equivalente alla regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.

4.   Le azioni finanziate a titolo dell'11o FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione dev'essere ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse devono essere messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tali casi, la pubblicazione a posteriori di sovvenzioni e contratti d'appalto, richiesta dall'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, e dall'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, deve rispettare le norme dell'eventuale entità delegata.

5.   Nel fornire assistenza finanziaria, la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, comprese misure che impongono requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione, salvo in casi debitamente giustificati. La Commissione ha il compito di controllare il rispetto di tali requisiti da parte dei destinatari dei fondi.

TITOLO III

Risorse dell'11o FES ed esecuzione

Articolo 14

Fonti delle risorse dell'11o FES

Le risorse dell'11o FES sono costituite dai massimali di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo interno, dai fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 9, dello stesso accordo e da altre entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 15

Struttura dell'11o FES

Le entrate e le spese dell'11o FES sono classificate secondo la loro natura o la loro destinazione.

Articolo 16

Esecuzione dell'11o FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria

1.   La Commissione assume le responsabilità dell'Unione definite all'articolo 57 dell'accordo di partenariato ACP-UE e quelle definite dalla decisione sull'associazione d'oltremare. A tal fine dà esecuzione alle entrate e alle spese dell'11o FES conformemente alla parte prima e alla parte terza del presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti delle risorse dell'11o FES.

2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché le risorse dell'11o FES siano utilizzate secondo il principio della sana gestione finanziaria.

Articolo 17

Metodi di esecuzione

1.   Si applicano gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, si applicano le norme relative ai metodi di esecuzione di cui alla parte prima, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e gli articoli 188 e 193 del medesimo regolamento. Tuttavia non si applicano l'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 59 di detto regolamento, riguardanti la gestione concorrente con gli Stati membri.

3.   Le entità delegate garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare funzioni di esecuzione del bilancio ad altre entità a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Esse adempiono agli obblighi di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 su base annua. Il parere sulla revisione contabile è presentato entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella garanzia di affidabilità della Commissione.

Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), che sono state delegate dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

Gli Stati ACP e i PTOM possono altresì affidare compiti di esecuzione del bilancio ai loro servizi e a organismi di diritto privato in base a un contratto di servizi. Tali organismi sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. La convenzione di finanziamento stabilisce le condizioni del contratto di servizi.

4.   Se l'11o FES è eseguito nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, fatte salve le responsabilità degli Stati ACP o dei PTOM che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione:

a)

procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 TFUE;

b)

può, qualora le circostanze lo richiedano, imporre sanzioni amministrative e/o finanziarie alle stesse condizioni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La convenzione di finanziamento prevede a tal fine disposizioni per la cooperazione tra la Commissione e lo Stato ACP o il PTOM.

5.   L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri, paesi e regioni partner o organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

TITOLO IV

Agenti finanziari

Articolo 18

Disposizioni generali sugli agenti finanziari e la loro responsabilità

1.   La Commissione mette a disposizione degli agenti finanziari le risorse necessarie all'assolvimento del loro compito e un ordine di missione che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.

2.   Si applica l'articolo 64 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante la separazione delle funzioni.

3.   La parte prima, titolo IV, capo IV, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante la responsabilità degli agenti finanziari si applica mutatis mutandis.

Articolo 19

L'ordinatore

1.   Si applicano gli articoli 65, 66 e 67 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, l'ordinatore, i suoi poteri e funzioni, e i poteri e le funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione.

Alle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono accluse tabelle indicanti per stanziamento, paese, territorio, regione o subregione l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del rispettivo FES.

2.   L'ordinatore competente della Commissione che venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse dell'11oFES prende, insieme all'ordinatore designato nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale, tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta tutte le misure opportune. Qualora l'ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti affidatigli dall'accordo di partenariato ACP-UE o dalla decisione sull'associazione d'oltremare, può essere sostituito temporaneamente dall'ordinatore competente della Commissione che agirà in nome e per conto del primo. In tal caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria, a carico delle risorse assegnate allo Stato ACP o al PTOM in questione, per l'onere amministrativo supplementare subito.

Articolo 20

Il contabile

1.   Il contabile dell'11o FES è il contabile della Commissione.

2.   Si applicano l'articolo 68, ad eccezione del paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, i poteri e le funzioni del contabile e le funzioni che il contabile può delegare. Non si applicano l'articolo 54, l'articolo 57, paragrafo 3, l'articolo 58, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

TITOLO V

Operazioni di entrata

Articolo 21

Contributo annuo e frazioni annue

1.   In conformità dell'articolo 7 dell'accordo interno, il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2 e l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1, nonché il suo versamento in tre quote, sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Le quote dovute dai singoli Stati membri sono fissate in proporzione al rispettivo contributo all'11o FES secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno.

2.   Entro il 15 ottobre dell'anno n la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)

il massimale dell'importo annuo dei contributi per l'anno n + 2;

b)

l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1;

c)

l'importo della prima quota del contributo per l'anno n + 1;

d)

una previsione indicativa non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni n + 3 e n + 4.

Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell'anno n.

Gli Stati membri versano la prima quota del contributo per l'anno n + 1 entro il 21 gennaio dell'anno n + 1 al più tardi.

3.   Entro il 15 giugno dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)

l'importo della seconda quota del contributo per l'anno n + 1;

b)

l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la seconda quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.

4.   Entro il 15 giugno dell'anno n + 1, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annui delle richieste di contributi presentate nell'anno n e previste per gli anni n + 1 e n + 2, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni d'interessi effettuati dalla BEI. La Commissione fornisce gli importi annui dei contributi per Stato membro, nonché l'importo che il FES deve ancora pagare, distinguendo tra parte della BEI e parte della Commissione. Gli importi per gli anni n + 1 e n + 2 si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto, adoperandosi nel contempo al fine di evitare variazioni significative tra i vari anni, nonché saldi di fine esercizio significativi.

5.   Entro il 10 ottobre dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:

a)

l'importo della terza quota del contributo per l'anno n + 1;

b)

l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviarne.

Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

Gli Stati membri versano la terza quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.

6.   La somma delle quote relative a un determinato anno non supera l'importo annuo del contributo stabilito per tale anno. L'importo annuo del contributo non supera il massimale stabilito per tale anno. Il massimale è aumentato solo alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo interno. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo.

7.   Il massimale dell'importo annuo del contributo che ciascuno Stato membro è tenuto a versare per l'anno n + 2, l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 e le quote dei contributi precisano:

a)

l'importo gestito dalla Commissione; e

b)

l'importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni d'interessi gestiti dalla stessa.

Articolo 22

Versamento delle quote

1.   Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo.

2.   I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro.

3.   Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato «Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i pagamenti. La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti in conformità del criterio di contribuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno.

Il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento è accreditato da ogni Stato membro, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 23

Interessi sui contributi non versati

1.   Alla scadenza dei termini stabiliti all'articolo 21, paragrafi 2, 3 e 5, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi, alle seguenti condizioni:

a)

il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del termine, maggiorato di 2 punti percentuali. Questo tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo;

b)

gli interessi sono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

2.   Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera a), del presente regolamento gli importi degli interessi sono accreditati ad uno dei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno.

Per quanto riguarda il contributo di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento gli importi degli interessi sono accreditati al Fondo investimenti, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 24

Richiesta dei contributi non versati

Allo scadere del protocollo finanziario che figura all'allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE, la parte di contributi che gli Stati membri devono ancora versare a norma dell'articolo 21 del presente regolamento è chiesta dalla Commissione e dalla BEI, in funzione delle necessità, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 25

Altre operazioni di entrata

1.   Si applicano gli articoli da 77 a 79, l'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 81 e 82 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la previsione dei crediti, l'accertamento dei crediti, gli ordini di riscossione, le disposizioni in materia di recupero, la prescrizione e il trattamento nazionale dei crediti dell'Unione. Si può procedere al recupero mediante una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE.

2.   Per quanto riguarda l'articolo 77, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il riferimento alle risorse proprie si intende fatto ai contributi degli Stati membri di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

3.   Ai recuperi in euro si applica l'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Per i recuperi in valuta locale si applica utilizzando il tasso della banca centrale dello Stato che emette la valuta in vigore il primo giorno di calendario del mese di emissione dell'ordine di riscossione.

4.   Per quanto riguarda l'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, l'elenco dei crediti è redatto separatamente per l'11o FES ed è aggiunto alla relazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.   Non si applicano gli articoli 85 e 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

TITOLO VI

Operazioni di spesa

Articolo 26

Decisioni di finanziamento

L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione.

Si applica l'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto il paragrafo 2.

Articolo 27

Disposizioni relative agli impegni

1.   Si applicano l'articolo 85, eccetto il paragrafo 3, lettera c), gli articoli 86, 87, 185 e l'articolo 189, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti gli impegni e l'esecuzione delle azioni esterne. Non si applicano l'articolo 95, paragrafo 2, l'articolo 97, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l'articolo 98 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

2.   Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il termine per concludere i singoli contratti e le convenzioni di sovvenzione per l'attuazione dell'azione può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento nel caso in cui gli Stati ACP e i PTOM affidino funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento.

3.   Se le risorse dell'11o FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, l'ordinatore competente può accettare, se giustificato, di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il termine di tre anni di cui all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma.

4.   Alla scadenza dei termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo o dei termini di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i saldi non eseguiti sono, ove del caso, disimpegnati.

5.   Per le misure adottate ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-UE, i termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere sospesi.

6.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la regolarità e la conformità sono verificate rispetto alle pertinenti disposizioni, in particolare i trattati, l'accordo di partenariato ACP-UE, la decisione sull'associazione d'oltremare, l'accordo interno, il presente regolamento e tutti gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni.

7.   Ciascun impegno giuridico prevede espressamente il potere della Commissione e della Corte dei conti di svolgere controlli e revisioni contabili e il potere dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di effettuare indagini, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'11o FES.

Articolo 28

Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese

Si applicano gli articoli 88 e 89, l'articolo 90, eccetto il paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 91 e l'articolo 184, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 29

Termini di pagamento

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ai pagamenti effettuati dalla Commissione si applica l'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Se le risorse dell'11o FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM e la Commissione esegue i pagamenti per loro conto, il termine di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica a tutti i pagamenti non contemplati alla lettera a) della medesima disposizione. La convenzione di finanziamento contiene le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva collaborazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

3.   I reclami concernenti i ritardi di pagamento di cui la Commissione è responsabile sono imputati al conto o ai conti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno.

TITOLO VII

Disposizioni varie in materia di esecuzione

Articolo 30

Revisore interno

Il revisore interno dell'11o FES è il revisore interno della Commissione. Si applicano gli articoli 99 e 100 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 31

Sistemi informatici, trasmissione elettronica di documenti e amministrazione elettronica

All'11o FES si applicano mutatis mutandis gli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti la gestione elettronica delle operazioni e dei documenti.

Articolo 32

Buona amministrazione e ricorso

Si applicano gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 33

Utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione

La banca dati centrale sull'esclusione istituita a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che contiene informazioni sui candidati, offerenti, richiedenti e beneficiari che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, all'articolo 109, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, è utilizzata ai fini dell'esecuzione dell'11o FES.

L'articolo 108, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli articoli 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardanti l'utilizzo della banca dati centrale sull'esclusione e l'accesso ad essa si applicano mutatis mutandis.

Ai fini dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli interessi finanziari dell'Unione comprendono l'esecuzione dell'11o FES.

Articolo 34

Accordi amministrativi con il servizio europeo per l'azione esterna

I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna possono concordare modalità volte a facilitare l'esecuzione da parte delle delegazioni dell'Unione delle risorse previste per le spese di supporto associate all'11o FES a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno.

TITOLO VIII

Tipi di finanziamento

Articolo 35

Disposizioni generali sui tipi di finanziamento

1.   Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme:

a)

accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione;

b)

misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;

c)

meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o rispettiva regione e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governance e riforma nel settore pubblico;

d)

contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;

e)

programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM; o

f)

abbuoni di interesse ai sensi dell'articolo 37.

2.   Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 36 a 42, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso:

a)

sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;

b)

in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:

programmi settoriali d'importazione in natura;

programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; o

programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.

3.   L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, dalle regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

4.   Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma in Stati ACP e PTOM, l'Unione si avvale delle esperienze degli Stati membri e dell'esperienza acquisita e le condivide.

Articolo 36

Appalti

1.   Si applica l'articolo 101 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che definisce gli appalti pubblici.

2.   Ai fini del presente regolamento sono amministrazioni aggiudicatrici:

a)

la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati ACP o PTOM;

b)

le entità e le persone di cui all'articolo 185 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e incaricate delle corrispondenti funzioni d'esecuzione del bilancio.

3.   Per i contratti d'appalto aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, o per loro conto, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, e della parte seconda, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto:

a)

l'articolo 103, l'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 111 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

b)

l'articolo 127, paragrafi 3 e 4, l'articolo 128, gli articoli da 134 a 137, l'articolo 139, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 148, paragrafo 4, l'articolo 151, paragrafo 2, gli articoli 160 e 164, l'articolo 260, seconda frase, e l'articolo 262 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Agli appalti immobiliari si applica l'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1268/2012.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo quando, eseguiti i controlli di cui all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione le ha autorizzate ad applicare le proprie procedure d'aggiudicazione di appalti.

4.   Per i contratti d'appalto aggiudicati dalla Commissione per proprio conto, nonché per l'attuazione delle azioni relative agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle operazioni di aiuto umanitario, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.   In caso d'inosservanza delle procedure previste al paragrafo 3, le spese relative alle operazioni in causa non sono ammissibili al finanziamento dell'11o FES.

6.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al paragrafo 3 sono stabilite nella convenzione di finanziamento.

7.   Riguardo all'articolo 263, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 si intende per:

a)   «avviso di preinformazione»: l'avviso con il quale le amministrazioni aggiudicatrici fanno conoscere, a titolo indicativo, il valore totale stimato e l'oggetto degli appalti e contratti quadro che intendono aggiudicare nel corso di un esercizio, esclusi gli appalti oggetto di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara;

b)   «bando di gara»: il mezzo con il quale le amministrazioni aggiudicatrici rendono nota l'intenzione d'iniziare la procedura di aggiudicazione di un appalto o di un contratto quadro o d'istituire un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 131 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012;

c)   «avviso di aggiudicazione dell'appalto»: l'avviso che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalti, contratti quadro o appalti basati su un sistema dinamico d'acquisizione.

Articolo 37

Sovvenzioni

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si applicano la parte prima, titolo VI, e l'articolo 192 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico dell'11o FES, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

a)

le azioni destinate a promuovere la realizzazione di un obiettivo dell'accordo di partenariato ACP-UE o della decisione sull'associazione d'oltremare, o di un programma o progetto adottati conformemente a detti atti; o

b)

il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo di cui alla lettera a).

Una sovvenzione ai sensi della lettera a) può essere concessa ad un organismo di cui all'articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Quando lavora con soggetti interessati degli Stati ACP e dei PTOM, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi le esigenze e il contesto, per definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni allo scopo di raggiungere la più ampia varietà possibile di soggetti interessati degli Stati ACP e dei PTOM, rispondere meglio alle loro esigenze e conseguire nel modo più efficace gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE o della decisione sull'associazione d'oltremare. Sono incoraggiate modalità specifiche, quali accordi di partenariato, sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate o somme forfettarie.

4.   Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente regolamento:

a)

gli strumenti di cui all'articolo 121, paragrafo 2, lettere da b) a f), lettere h) e i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

b)

l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.   Non si applicano gli articoli 175 e 177 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 38

Premi

Si applica la parte prima, titolo VII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione dell'articolo 138, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 39

Sostegno di bilancio

Si applica l'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il sostegno di bilancio generale o settoriale dell'Unione si basa sulla responsabilità reciproca e su un impegno comune a favore dei valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e gli Stati ACP o i PTOM al fine di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, di sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva e di eliminare la povertà.

Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Uno dei fattori determinanti per tale decisione è una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi degli Stati ACP e dei PTOM con riguardo alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto. Il sostegno di bilancio può essere differenziato per adeguarsi meglio al contesto politico, economico e sociale degli Stati ACP e dei PTOM, tenendo conto di situazioni di fragilità.

Quando fornisce il sostegno di bilancio, la Commissione ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità e sostiene altresì lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

Il versamento del sostegno di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi concordati con gli Stati ACP e i PTOM.

Nel fornire sostegno di bilancio ai PTOM, di tiene conto dei loro legami istituzionali con lo Stato membro interessato.

Articolo 40

Strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari possono essere costituiti nella decisione di finanziamento di cui all'articolo 26. Essi fanno capo, per quanto possibile, alla BEI, a un'istituzione finanziaria multilaterale europea, quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o un istituto finanziario europeo bilaterale, ad esempio le banche di sviluppo bilaterali, e sono possibilmente associati ad altre sovvenzioni provenienti da altre fonti.

La Commissione può attuare gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione sia diretta sia indiretta, affidando funzioni di esecuzione alle entità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali entità devono essere conformi ai requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e rispettare gli obiettivi, le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori prassi relative all'impiego dei fondi dell'Unione e alla rendicontazione.

Si ritiene che le entità che soddisfano i criteri di cui all'articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispondano ai criteri di selezione di cui all'articolo 139 di tale regolamento. Si applica la parte prima, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto l'articolo 139, paragrafo 1, l'articolo 139, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 139, paragrafo5.

Gli strumenti finanziari possono essere raggruppati in strumenti a fini di esecuzione e rendicontazione.

Articolo 41

Esperti

Si applicano l'articolo 204, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e l'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardanti gli esperti esterni retribuiti.

Articolo 42

Fondi fiduciari dell'Unione

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Riguardo all'articolo 187, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il comitato competente è il comitato di cui all'articolo 8 dell'accordo interno.

TITOLO IX

Rendiconto e contabilità

Articolo 43

Conti dell'11o FES

1.   I conti dell'11o FES, che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre di un dato esercizio, comprendono:

a)

i rendiconti finanziari;

b)

la relazione sull'esecuzione finanziaria.

I rendiconti finanziari sono accompagnati dalle informazioni fornite dalla BEI a norma dell'articolo 57.

2.   Il contabile trasmette i conti provvisori alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

3.   La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno dell'esercizio successivo, le sue osservazioni sul progetto di conti, relativamente alla parte delle risorse dell'11oFES della cui gestione finanziaria è responsabile la Commissione, per permettere a quest'ultima di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.

4.   La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette, al più tardi entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5.   Non si applica l'articolo 148, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredati della dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 49, entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

7.   La trasmissione dei conti provvisori e definitivi a norma dei paragrafi 2 e 4 può essere effettuata per via elettronica.

Articolo 44

Rendiconti finanziari e relazione sull'esecuzione finanziaria

1.   Si applica l'articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   La relazione sull'esecuzione finanziaria è preparata dall'ordinatore competente e trasmessa al contabile entro il 15 marzo per essere inserita nei conti dell'11o FES. Essa fornisce un'immagine fedele delle operazioni dell'11o FES in entrate e in spese. La relazione è presentata in milioni di euro e comprende:

a)

il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell'esercizio in entrate e in spese;

b)

l'allegato del conto del risultato dell'esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni.

3.   Il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria contiene inoltre:

a)

una tabella che descrive l'evoluzione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio precedente;

b)

una tabella che indica per stanziamento l'importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura dell'11oFES.

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI

1.   La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'utilizzazione dell'assistenza dell'11o FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza dell'11oFES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare.

2.   La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dell'11o FES da essa amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.

3.   La Commissione e la BEI forniscono agli Stati membri le informazioni sull'esecuzione operativa delle risorse dell'11o FES come previsto dall'articolo 18 del regolamento sull'esecuzione. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, dell'accordo interno.

Articolo 46

Contabilità

Le norme contabili di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applicano alle risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione, tenendo conto della natura specifica delle attività del fondo.

I principi contabili di cui all'articolo 144 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applicano ai rendiconti finanziari di cui all'articolo 44 del presente regolamento.

Si applicano gli articoli 151, 153, 154 e 155 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il contabile prepara e, previa consultazione dell'ordinatore competente, adotta il piano contabile per le operazioni dell'11oFES.

Articolo 47

Contabilità di bilancio

1.   La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11o FES.

2.   La contabilità di bilancio illustra tutti i seguenti aspetti:

a)

gli stanziamenti e le risorse corrispondenti dell'11o FES;

b)

gli impegni finanziari;

c)

i pagamenti, e

d)

i crediti accertati e i recuperi intervenuti durante l'esercizio per l'importo integrale e senza adeguamenti reciproci.

3.   Se necessario, quando impegni, pagamenti e crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile ne consente la registrazione in tale moneta oltre a quella in euro.

4.   Gli impegni finanziari globali sono contabilizzati in euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione. Gli impegni finanziari specifici sono contabilizzati in euro per il controvalore degli impegni giuridici. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:

a)

un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;

b)

un accantonamento per la revisione dei prezzi, per l'incremento delle quantità e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dall'11o FES;

c)

un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi di cambio.

5.   Tutti i documenti contabili relativi all'esecuzione di un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione finanziaria delle risorse dell'11o FES, di cui all'articolo 50, relativa all'esercizio nel corso del quale l'impegno è stato chiuso a livello contabile.

TITOLO X

Revisione contabile esterna e discarico

Articolo 48

Revisione contabile esterna e discarico relativamente alla Commissione

1.   Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 16, la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente al presente articolo e all'articolo 49.

2.   Si applicano gli articoli 159 e 160, l'articolo 161, eccetto il paragrafo 6, l'articolo 162, eccetto il paragrafo 3, prima frase, e il paragrafo 5, e l'articolo 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Ai fini dell'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti tiene conto dei trattati, dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno, del presente regolamento e di tutti gli atti adottati a norma degli stessi.

4.   Ai fini dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la data di cui alla prima frase è il 15 giugno.

5.   La Corte dei conti è informata delle regole interne di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, compresa la nomina degli ordinatori, nonché dell'atto di delega di cui all'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6.   Le autorità nazionali di revisione contabile degli Stati ACP e dei PTOM sono incoraggiate a cooperare con la Corte dei conti su invito di quest'ultima.

7.   La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti l'11o FES su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione.

Articolo 49

Dichiarazione di affidabilità

Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 162 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 50

Discarico

1.   La decisione di discarico riguarda i conti di cui all'articolo 43, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'articolo 57, ed è adottata in conformità dell'articolo 164 e dell'articolo 165, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il discarico di cui all'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è concesso per quanto concerne le risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento per l'anno n.

2.   La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Si applicano gli articoli 166 e 167 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

PARTE SECONDA

FONDO INVESTIMENTI

Articolo 51

Ruolo della Banca europea per gli investimenti

La BEI gestisce il Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale fondo, compresi gli abbuoni di interessi e l'assistenza tecnica, per conto dell'Unione in conformità della parte seconda del presente regolamento.

Inoltre, la BEI provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante finanziamenti a valere sulle proprie risorse a norma dell'articolo 4 dell'accordo interno, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse dell'11o FES.

L'attuazione della parte seconda del presente regolamento non origina obblighi o responsabilità a carico della Commissione.

Articolo 52

Previsioni degli impegni e dei pagamenti del Fondo investimenti

Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, anteriormente al 1o settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti, necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interno, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione, conformemente a detto accordo. La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le relative modalità vengono stabilite nella convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 53

Gestione dei contributi a favore del Fondo investimenti

1.   I contributi di cui all'articolo 21, paragrafo 7, lettera b), e stabiliti dal Consiglio sono versati, senza costi per il beneficiario, dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto da quest'ultima a nome del Fondo investimenti secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

2.   La data di cui all'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno è il 31 dicembre 2030.

3.   Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI, a norma dell'articolo 5 dell'accordo interno, i proventi percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 sono integrati nel Fondo investimenti, sono presi in considerazione per le richieste di contributi di cui all'articolo 21 e sono utilizzati per soddisfare gli obblighi finanziari dopo il 31 dicembre 2030.

4.   La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

5.   Il Fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dalla decisione sull'associazione d'oltremare, dall'accordo interno e dalla parte seconda del presente regolamento.

Articolo 54

Remunerazione della BEI

La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo interno. Le modalità d'applicazione della decisione del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

Articolo 55

Esecuzione del Fondo investimenti

1.   Per gli strumenti finanziati con le risorse dell'11o FES alla cui gestione provvede la BEI si applicano le regole della BEI.

2.   Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità che sono enunciate nelle strategie di cooperazione e nei documenti di programmazione per ciascun paese di cui al regolamento sull'esecuzione e previsti dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'accordo interno e dall'articolo 74 della decisione sull'associazione d'oltremare, la BEI può affidare funzioni relative all'esecuzione del Fondo investimenti agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione.

3.   I nomi dei beneficiari del sostegno finanziario a titolo del Fondo investimenti sono pubblicati dalla BEI, a meno che la loro diffusione rischi di ledere gli interessi commerciali dei beneficiari, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e della natura del Fondo investimenti.

4.   Le modalità d'applicazione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione, che agisce in nome dell'Unione, e la BEI.

Articolo 56

Relazioni sul Fondo investimenti

La BEI tiene la Commissione regolarmente informata delle operazioni effettuate nell'ambito del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni d'interesse, dell'utilizzazione fatta di tutti i contributi versati alla BEI ed in particolare dei totali trimestrali degli impegni, dei contratti e dei pagamenti, secondo le modalità d'applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 55, paragrafo 4.

Articolo 57

Contabilità e rendiconti finanziari del Fondo investimenti

1.   La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione e finanziati dal FES, per consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi al versamento e quindi le entrate generate ed eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti ispirati alle norme internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri.

2.   La BEI invia ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse dell'11o FES da essa gestite, compresi i rendiconti finanziari stabiliti secondo le norme e i metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all'articolo 43 del presente regolamento, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, dell'accordo interno. La BEI presenta alla Commissione, entro il 31 marzo, la relazione sulla gestione finanziaria delle risorse da essa gestite.

Articolo 58

Revisione contabile esterna e discarico in relazione alle operazioni della BEI

Le operazioni finanziate sulle risorse dell'11o FES gestite dalla BEI a norma della presente parte sono soggette alle procedure di controllo e di discarico che la BEI applica per i conti da essa amministrati in forza di un mandato di gestione affidato da terzi. Le modalità dettagliate del controllo da parte della Corte dei conti figurano nell'accordo tripartito tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

Disposizioni transitorie

Articolo 59

Trasferimento delle rimanenze dei fondi europei di sviluppo precedenti

I trasferimenti all'11o FES delle rimanenze delle risorse costituite nell'ambito degli accordi interni relativi rispettivamente all'ottavo, al nono e al decimo Fondo europeo di sviluppo («FES precedenti») sono effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell'accordo interno.

Articolo 60

Entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti

Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti sono trasferite all'11o FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all'articolo 1, paragrafo 6, dell'accordo interno. Lo stesso vale per altre entrate, costituite ad esempio da interessi di mora percepiti in caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri ai FES precedenti. Gli interessi maturati sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono integrati nel Fondo investimenti.

Articolo 61

Riduzione dei contributi mediante le rimanenze

Gli importi stanziati per progetti del 10o FES o di FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno, o disimpegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno, salvo diversamente deciso dal Consiglio all'unanimità, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.

L'impatto sul contributo dei singoli Stati membri è calcolato in proporzione al rispettivo contributo al 9o e al 10o FES. Tale impatto è calcolato ogni anno.

Articolo 62

Applicazione del presente regolamento a operazioni a titolo di FES precedenti

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ad operazioni finanziate da FES precedenti, nel rispetto degli impegni giuridici esistenti. Tali disposizioni non si applicano al Fondo investimenti.

Articolo 63

Inizio della procedura relativa ai contributi

La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 21 a 24 del presente regolamento si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno n + 2, a condizione che l'accordo interno entri in vigore tra il 1o ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno n + 1.

TITOLO II

Disposizioni finali

Articolo 64

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)  GU C 370 del 17.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(9)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/324 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.

(2)

Il 31 dicembre 2014 il Comitato delle sanzioni, istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») concernente la Repubblica centrafricana, ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 dell'UNSCR 2134 (2014).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

La voce riportata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 in relazione alla persona seguente è soppressa:

Levy YAKETE


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/325 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (1), e in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010.

(2)

Il 19 dicembre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) e 1907 (2009), ha cancellato una persona dall'elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui ai punti 1, 3 e 7 della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce riportata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 in relazione alla persona seguente è soppressa:

Mohamed SA'ID


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/43


REGOLAMENTO (UE) 2015/326 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene, tra l'altro, le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio (2).

(2)

La direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) vieta l'immissione sul mercato e l'uso di oli diluenti per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici se contengono più di 1 mg/kg di benzo(a)pirene (BaP) o un contenuto complessivo degli otto idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati superiore a 10 mg/kg. Tale restrizione è attualmente stabilita all'allegato XVII, voce 50, colonna 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(3)

Al momento dell'adozione di tale restrizione non erano disponibili metodi di prova armonizzati per determinare le concentrazioni specifiche degli otto IPA elencati negli oli diluenti. Per questo il metodo di analisi IP 346:1998 (4), impiegato dall'industria petrolifera per determinare la concentrazione di composti policiclici aromatici, viene menzionato in detta restrizione come metodo indiretto per determinare la conformità ai limiti specificati per il BaP e il contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati.

(4)

Il metodo di analisi IP 346:1998 non è specifico per gli otto IPA elencati. Inoltre, è assodato che l'ambito di tale metodo si limita agli oli di base lubrificanti inutilizzati, alle frazioni senza asfaltene e aventi al massimo il 5 % dei loro componenti con un punto di ebollizione inferiore a 300 °C. Per i campioni che non soddisfano tali requisiti tale metodo può essere inadeguato.

(5)

Come auspicato nella direttiva 2005/69/CE, il 3 luglio 2007 la Commissione ha conferito un mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per lo sviluppo di un metodo più specifico.

(6)

Il nuovo metodo standard è stato adottato e pubblicato dal CEN col codice EN 16143:2013 [Prodotti petroliferi — Determinazione del contenuto di Benzo(a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli oli diluenti — Procedimento che utilizza l'analisi GC/MS e la doppia purificazione mediante LC].

(7)

La Commissione ritiene che, dal momento che tale nuova norma fornisce un metodo specifico di analisi degli IPA pertinenti negli oli diluenti e pone rimedio alle carenze del metodo precedente, è opportuno sostituire la menzione del metodo IP 346:1998 con la nuova norma EN 16143:2013 come metodo di riferimento per determinare la conformità degli oli diluenti alla restrizione di cui all'allegato XVII, voce 50, colonna 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

Una consultazione informale condotta con gli Stati membri e i rappresentanti delle associazioni di stakeholder interessate ha indicato che, per gli oli diluenti, esiste generalmente una buona correlazione fra i risultati del metodo IP 346:1998 e i metodi di analisi gascromatografiche, che seguono gli stessi principi del nuovo metodo CEN, per misurare i singoli IPA cancerogeni. Gli operatori economici hanno indicato che la sostituzione di IP 346:1998 col nuovo metodo CEN non dovrebbe avere effetti sulla conformità degli oli diluenti. Tuttavia, il nuovo metodo di analisi risulta più complesso e costoso da realizzare di IP 346:1998.

(9)

Andrebbe concesso un periodo transitorio di diciotto mesi durante il quale sia il vecchio che il nuovo metodo di analisi possano essere utilizzati in alternativa per determinare la conformità alla restrizione. Tale periodo transitorio dovrebbe consentire ai laboratori di attrezzarsi e ottenere la necessaria esperienza nell'applicazione del nuovo metodo di analisi, nonché di agevolare la determinazione della conformità degli oli diluenti immessi sul mercato già prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

La Commissione ha completato il riesame delle misure della voce 51 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), dibutilftalato (DBP) e benzilbutilftalato (BBP), conformemente al paragrafo 3 di tale voce. Tale riesame è stato avviato il 4 settembre 2009 con la richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle attuali restrizioni. Presentando le informazioni alla Commissione nel marzo 2010, l'ECHA ha indicato l'opportunità di una valutazione dei pertinenti fascicoli di registrazione REACH. La Commissione ha pertanto chiesto all'ECHA di procedere come suggerito. Tuttavia, nell'aprile 2011 il Regno di Danimarca ha avviato la procedura di restrizione per quanto riguarda la presenza di detti ftalati in articoli per uso in interni e articoli che possono entrare in contatto diretto con la pelle o le mucose, nel corso della quale, tra le altre cose, sono stati esaminati i fascicoli di registrazione. Come comunicato il 9 agosto 2014 (5), alla fine della procedura di restrizione la Commissione non ha proposto di modificare l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Inoltre, mediante il regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione (6), la Commissione ha incluso tali ftalati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l'ECHA ha l'obbligo di esaminare dopo la «data di scadenza» se l'utilizzo di tali ftalati negli articoli suddetti presenti per la salute umana o per l'ambiente un rischio non adeguatamente controllato. Non è pertanto stato considerato necessario alcun ulteriore riesame delle misure per tale restrizione di detti ftalati, ed è quindi opportuno sopprimere il relativo paragrafo da tale voce.

(11)

Nel gennaio 2014, la Commissione ha completato il riesame delle misure della voce 52 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze diisononilftalato (DINP), diisodecilftalato (DIDP) e ftalato di diottile (DNOP), conformemente al paragrafo 3 di tale voce. Tale riesame è stato avviato il 4 settembre 2009 con la richiesta della Commissione all'ECHA di esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle attuali restrizioni. Le informazioni disponibili sono state successivamente integrate con le informazioni dei fascicoli di registrazione ricevuti entro il termine di registrazione del 2010. L'ECHA ha quindi presentato il suo progetto di rapporto di riesame al suo comitato per la valutazione dei rischi per una valutazione dettagliata. Il comitato ha adottato il parere nel marzo 2013 e il rapporto di riesame finale dell'ECHA è stato presentato alla Commissione nell'agosto 2013. In base a tale rapporto la Commissione ha deciso di non proporre alcuna modifica alle disposizioni della voce 52 dell'allegato XVII e di considerare completata la nuova valutazione conformemente al paragrafo 3 di tale voce. Le conclusioni della Commissione in merito al riesame sono state rese pubbliche (7). È pertanto opportuno cancellare il paragrafo 3 da tale voce.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201).

(3)  Direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici) (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 51).

(4)  IP 346:1998 — Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — Estrazione di dimetile sulfosside.

(5)  GU C 260 del 9.8.2014, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») (GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/entry-52_en.pdf


ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

alla voce 50, colonna 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dai commi seguenti:

 

«La norma EN 16143-2013 [Prodotti petroliferi — Determinazione del contenuto di Benzo(a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli oli diluenti — Procedimento che utilizza la doppia purificazione mediante LC e l'analisi GC/MS] è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con i limiti di cui al primo comma.

Fino al 23 settembre 2016, si ritiene che i limiti di cui al primo comma siano rispettati se l'estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell'Institute of Petroleum IP 346:1998 (Determinazione dei PCA negli oli lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei limiti di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'estratto PCA, siano misurati dal fabbricante o dall'importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo.»

;

2)

alla voce 51, colonna 2, il paragrafo 3 è soppresso;

3)

alla voce 52, colonna 2, il paragrafo 3 è soppresso.


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/46


REGOLAMENTO (UE) 2015/327 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi costituiti da preparati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

In alcuni preparati, autorizzati come additivi in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono incorporati additivi tecnologici e altre sostanze o prodotti affinché questi esercitino una funzione sulla sostanza attiva contenuta nel preparato, quali la sua stabilizzazione o standardizzazione, agevolando la sua manipolazione o incorporazione nei mangimi. Tali additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti possono, ad esempio, aumentare la fluidità o l'omogeneità, o ridurre il potenziale di polverizzazione della sostanza attiva. La composizione specifica degli additivi autorizzati costituiti da preparati varierà pertanto in base alla ragione dell'utilizzazione di tali preparati. Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti aggiunti al fine di mantenere l'integrità di una sostanza attiva non sono tuttavia destinati a svolgere una funzione nei mangimi in cui il preparato deve essere incorporato.

(2)

Considerando che il progresso tecnologico contribuisce allo sviluppo di nuovi preparati è opportuno tenere in maggiore considerazione le specificità degli additivi costituiti da preparati e conferire maggiore trasparenza e chiarezza alla loro immissione sul mercato, senza pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale relativi alla composizione delle premiscele contenenti tali additivi.

(3)

In particolare, è opportuno introdurre nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1831/2003 ulteriori requisiti relativi all'etichettatura per questo tipo di additivi e per le premiscele che li contengono, che consentano di poter verificare che gli additivi tecnologici utilizzati in un preparato siano autorizzati per lo scopo previsto e che tali additivi esercitino una funzione solo sulla sostanza attiva contenuta nel preparato.

(4)

Sebbene sia opportuno che le informazioni più pertinenti continuino a essere fornite sull'imballaggio o sul contenitore dell'additivo o della premiscela, il progresso tecnologico consente anche di fornire informazioni per iscritto sulla composizione dei preparati in maniera più flessibile e meno onerosa tramite altre forme. Ciò è conforme alla definizione di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

Gli operatori dovrebbero essere in grado di fornire informazioni circa la composizione dei preparati immessi sul mercato, in quanto esse permettono all'utilizzatore finale o all'acquirente di compiere una scelta informata, consentono di svolgere un'adeguata valutazione del rischio e contribuiscono alla correttezza delle transazioni.

(6)

Tali ulteriori requisiti relativi all'etichettatura e alle informazioni dovrebbero applicarsi solo agli additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Qualora tali additivi siano autorizzati come preparati, l'autorizzazione riguarda infatti solo la sostanza attiva e non gli altri componenti dei preparati, che possono variare.

(7)

Al fine di evitare effetti indesiderati sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente, gli operatori dovrebbero garantire la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato immesso sul mercato e utilizzato.

(8)

È pertanto opportuno modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1831/2003, concernente i requisiti specifici relativi all'etichettatura per alcuni additivi e per le premiscele, nonché l'allegato IV del medesimo regolamento, concernente le condizioni generali di utilizzazione, al fine di tenere conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico nel settore degli additivi costituiti da preparati.

(9)

È necessario un periodo transitorio, in modo da evitare disagi in relazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi esistenti costituiti da preparati e dei mangimi che li contengono, cosicché essi possano essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica degli allegati III e IV

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Gli additivi costituiti da preparati e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 23 marzo 2017 in conformità del regolamento n. 1831/2003 nella versione antecedente al 23 marzo 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono così modificati:

1)

il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO III

1.

REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA DI ALCUNI ADDITIVI E PREMISCELE.

a)

Additivi zootecnici, coccidiostatici e istomonostatici:

data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,

istruzioni per l'uso e

concentrazione;

b)

enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:

nome specifico del o dei componenti attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa,

numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry e

al posto della concentrazione, unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro);

c)

microrganismi:

data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,

istruzioni per l'uso,

numero di identificazione del ceppo e

numero delle unità formanti colonie per grammo;

d)

additivi nutrizionali:

tenore della sostanza attiva e

data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

e)

coadiuvanti tecnologici e additivi organolettici ad eccezione delle sostanze aromatizzanti:

tenore della sostanza attiva;

f)

sostanze aromatizzanti:

il tasso di incorporazione nelle premiscele.

2.

ULTERIORI REQUISITI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA E ALLE INFORMAZIONI PER ALCUNI ADDITIVI COSTITUITI DA PREPARATI E PREMISCELE CONTENENTI TALI PREPARATI.

a)

Additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e costituiti da preparati:

i)

l'indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, del nome specifico, del numero di identificazione e del tenore di qualsiasi additivo tecnologico contenuto nel preparato per il quale sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente;

ii)

le seguenti informazioni attraverso qualsiasi forma per iscritto o annessa al preparato:

il nome specifico e il numero di identificazione di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato, e

il nome di qualsiasi sostanza o prodotto contenuti nel preparato, indicato in ordine di peso decrescente.

b)

Premiscele contenenti additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e costituiti da preparati:

i)

ove opportuno, l'indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, che la premiscela contiene additivi tecnologici inclusi nei preparati di additivi, per i quali sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente;

ii)

su richiesta dell'acquirente o dell'utilizzatore, informazioni sul nome specifico, sul numero di identificazione e un'indicazione del tenore di additivi tecnologici di cui al punto i) del presente paragrafo inclusi nei preparati di additivi.»

2)

all'allegato IV è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti contenuti negli additivi costituiti da preparati modificano esclusivamente le caratteristiche fisico-chimiche della sostanza attiva contenuta nel preparato e sono utilizzati in conformità delle rispettive condizioni di autorizzazione, qualora siano previste disposizioni in tal senso.

È assicurata la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato, in funzione degli effetti desiderati.»


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/328 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 per quanto riguarda il documento di entrata da usare per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione (2) impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali nell'Unione.

(2)

L'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 stabilisce che ai fini di presentare la notifica preventiva gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti devono compilare la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) e trasmettere tale documento all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto di ispezione frontaliero. La compilazione del DCE di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 si applica soltanto ai mangimi e agli alimenti di origine non animale e non ai mangimi e agli alimenti di origine animale, compresi i prodotti della pesca.

(3)

Per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti della pesca, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio (4), il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (5) stabilisce che il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III di tale regolamento sia usato ai fini della notifica preventiva.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti, ad eccezione del tè proveniente da prefetture diverse da quella di Fukushima.

2.   Al fine di presentare la notifica preventiva i suddetti operatori compilano:

a)

per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009;

b)

per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti della pesca, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (6).

Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto di ispezione frontaliero almeno due giorni prima dell'arrivo fisico della partita.

(6)  Regolamento (CE) n. 136/20004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11)»"

;

2)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica di ciascuna partita di prodotti, fatta eccezione per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE, già disciplinati dal regolamento (CE) n. 136/2004, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'effettuazione di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e che sia firmata nella casella II.21 del DCE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(4)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(5)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/329 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

recante deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (3), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'Italia ospiterà l'esposizione universale «EXPO Milano 2015», che si terrà a Milano dal 1o maggio al 31 ottobre 2015. «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» è il tema al centro della manifestazione. Si prevede che circa 150 paesi parteciperanno a «EXPO Milano 2015» e che, tenuto conto del tema, dovranno essere introdotti nell'Unione prodotti alimentari, anche di origine animale, provenienti da paesi terzi.

(2)

L'autorizzazione ad esportare prodotti di origine animale nell'Unione è concessa ai paesi terzi in base a una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione, che tengono conto delle preoccupazioni per la sanità pubblica e animale. Non tutti i paesi partecipanti a «EXPO Milano 2015» sono tuttavia pienamente autorizzati a esportare prodotti di origine animale nell'Unione. È quindi opportuno stabilire alcune deroghe alle attuali condizioni sanitarie all'importazione al fine di autorizzare l'introduzione di tali prodotti esclusivamente ai fini dell'utilizzo a «EXPO Milano 2015».

(3)

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sanità animale, l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale che comportano un rischio di introduzione di malattie animali nell'Unione, come carni fresche e prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte e altri prodotti di origine animale, è autorizzata solo se sono rispettate tutte le pertinenti garanzie in materia di sanità animale previste dalla normativa dell'Unione sulle importazioni. Lo stesso vale per i prodotti di origine animale in transito nell'Unione a condizione che siano trasportati in un paese terzo. Perché ne siano autorizzati l'importazione o il transito nell'Unione, i prodotti di origine animale devono provenire dai paesi terzi espressamente elencati nella normativa pertinente in materia di sanità animale applicabile alle importazioni ed essere stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti da tale normativa.

(4)

Per proteggere lo status dell'Unione in relazione alla sanità animale, solo i prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni dell'Unione in materia di sanità animale applicabili alle importazioni o al transito dovrebbero quindi essere autorizzati all'introduzione nell'Unione ai fini dell'utilizzo a «EXPO Milano 2015».

(5)

Tenuto conto dei rischi legati all'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale non conformi alle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica come pure della necessità di tutelare la salute pubblica, occorre assicurare che tali prodotti siano conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del paese terzo di origine e che siano idonei al consumo umano in tale paese. Ciò comporterebbe gli stessi rischi cui il consumo di tali prodotti esporrebbe i viaggiatori dell'Unione nel paese terzo in questione. Le autorità italiane competenti hanno inoltre fornito garanzie volte ad evitare che i rischi summenzionati possano incidere negativamente sulla salute umana all'interno dell'Unione.

(6)

Le autorità italiane devono pertanto provvedere affinché nessun prodotto non conforme sia consumato e commercializzato al di fuori di «EXPO Milano 2015».

(7)

Considerati i notevoli rischi per la sanità pubblica connessi ai molluschi bivalvi, l'introduzione nell'Unione di molluschi bivalvi in qualsiasi forma destinati ad «EXPO Milano 2015» dovrebbe essere consentita solo se tali prodotti soddisfano le prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni previste dalla normativa pertinente dell'Unione. Per tale motivo detti prodotti dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

(8)

Tenuto conto dei rischi per la sanità pubblica e animale rappresentati dai prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in relazione ai quali, conformemente all'articolo 22 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (4), sono state o saranno adottate misure speciali di protezione o di salvaguardia a causa di preoccupazioni per la sanità pubblica e animale, è opportuno escludere tali prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento.

(9)

Al fine di ridurre i rischi connessi all'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale che non soddisfano tutte le prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale, è opportuno che tali prodotti siano oggetto di misure rigorose di controllo, siano rintracciabili in tutte le fasi di trasporto, magazzinaggio, consegna e smaltimento dei loro resti o rifiuti e siano utilizzati esclusivamente ai fini di «EXPO Milano 2015», di modo che si eviti la loro commercializzazione nell'Unione.

(10)

Al fine di consentire che possano essere introdotti nell'Unione, evitando nel contempo che siano immessi sul suo mercato, tali prodotti dovrebbero essere vincolati al regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (5) fino a quando non siano stati consumati in loco sul sito di «EXPO Milano 2015» o fino a quando i loro eventuali resti non siano stati smaltiti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) come materiali di categoria 1 o riesportati. Se necessario, prima che tali prodotti siano vincolati al regime di ammissione temporanea, la loro circolazione dal punto in cui sono stati introdotti nell'Unione all'Italia dovrebbe avvenire nell'ambito del regime di transito esterno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (7). Il consumo o la distruzione di tali prodotti deve essere considerato una riesportazione conformemente all'articolo 582, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(11)

Per garantire che i prodotti non conformi non siano immessi sul mercato dell'Unione, essi dovrebbero inoltre essere trasportati direttamente a «EXPO Milano 2015» o, se necessario per motivi logistici, trasportati in depositi doganali specificamente riconosciuti secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE per il loro magazzinaggio intermedio prima della consegna finale a «EXPO Milano 2015».

(12)

Al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti di origine animale non conformi, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (8) (in seguito denominato «il sistema TRACES») per registrare i dati pertinenti relativi ai prodotti dal momento della loro introduzione nell'Unione al momento del loro consumo sul sito espositivo di «EXPO Milano 2015» o del loro smaltimento dopo la conclusione della manifestazione.

(13)

Al fine di informare il personale e i visitatori di «EXPO Milano 2015» dei possibili rischi derivanti dal consumo di prodotti non conformi e di garantire che tali prodotti non siano consumati e commercializzati al di fuori del sito di «EXPO Milano 2015» a causa dei rischi che possono comportare per la sanità pubblica, le autorità italiane dovrebbero segnalare che determinati prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi non rispettano le norme di sanità pubblica dell'Unione ma solo quelle del relativo paese terzo di origine e che il consumo e la commercializzazione di tali prodotti al di fuori del sito espositivo di «EXPO Milano 2015» sono vietati.

(14)

Poiché «EXPO Milano 2015» sarà una manifestazione temporanea, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi solo per un periodo di tempo limitato.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento prevede una deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale che disciplinano l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale o di alimenti contenenti tali prodotti destinati al sito espositivo di EXPO Milano 2015 quale indicato all'allegato I, punto 1 («sito espositivo di EXPO Milano 2015»).

Il presente regolamento non si applica ai molluschi bivalvi di cui all'allegato I, punto 2.1., del regolamento (CE) n. 853/2004 o agli alimenti derivati da tali animali.

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo 22 della direttiva 97/78/CE e in vigore durante il periodo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Prescrizioni relative ai prodotti destinati al sito espositivo di EXPO Milano 2015

Gli Stati membri autorizzano l'introduzione di partite di prodotti di origine animale o di alimenti contenenti tali prodotti in provenienza da paesi terzi o da stabilimenti a partire dai quali le importazioni nell'Unione di tali prodotti o alimenti contenenti tali prodotti sono vietate a norma della legislazione dell'Unione, esclusivamente ai fini del loro utilizzo sul sito espositivo di EXPO Milano 2015 e a condizione che tali prodotti:

a)

provengano da un paese terzo che partecipa ufficialmente a EXPO Milano 2015 e siano destinati allo stand espositivo di tale paese terzo sul sito espositivo di EXPO Milano 2015; e

b)

siano imballati in contenitori o imballaggi sigillati che non consentono alcuna fuoriuscita del contenuto e siano contrassegnati con la dicitura «for exclusive destination EXPO Milano 2015» (esclusivamente a destinazione EXPO Milano 2015) in rosso e bianco e a caratteri leggibili proporzionati alle dimensione dei medesimi contenitori o imballaggi; e

c)

nel caso siano elencati nell'allegato II, soddisfino tutte le seguenti condizioni:

i)

sono autorizzati a transitare nell'Unione in conformità alle prescrizioni in materia di transito nell'Unione stabilite per ciascun prodotto negli atti giuridici di cui all'allegato II che si applicano per analogia,

ii)

sono accompagnati dal certificato veterinario per il transito o il magazzinaggio stabilito, per ciascuno dei prodotti elencati, nelle disposizioni richiamate nell'allegato II che si applicano per analogia,

iii)

sono accompagnati dal certificato veterinario di cui all'allegato III,

iv)

sono vincolati al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93,

v)

nel caso siano destinati ad essere spostati da un posto d'ispezione frontaliero al di fuori dell'Italia, figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (9) o in eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi, in Italia, sono vincolati a tale scopo al regime di transito esterno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 prima di essere vincolati in Italia al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93;

d)

nel caso non siano elencati nell'allegato II, soddisfino tutte le seguenti condizioni:

i)

sono accompagnati dal certificato veterinario di cui all'allegato III,

ii)

soddisfano le condizioni di cui alla lettera c), punti iv) e v), del presente articolo.

Articolo 3

Introduzione dei prodotti

Le partite di prodotti di cui all'articolo 2 soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono introdotte nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE o in eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi, e

b)

sono notificate al posto d'ispezione frontaliero di entrata almeno due giorni lavorativi prima del loro arrivo.

Articolo 4

Compiti del posto d'ispezione frontaliero di entrata e delle autorità doganali competenti

1.   Il posto d'ispezione frontaliero di entrata svolge i seguenti compiti:

a)

esegue un controllo documentario e un controllo d'identità secondo quanto previsto all'articolo 4 della direttiva 97/78/CE;

b)

controlla se le partite di prodotti di cui all'articolo 2 provenienti da uno dei paesi terzi che partecipano a EXPO Milano 2015 sono destinate allo stand espositivo di detto paese terzo sul sito espositivo di EXPO Milano 2015; e

c)

rilascia un documento veterinario comune di entrata (DVCE) mediante il sistema TRACES, destinato all'unità veterinaria locale TRACES Milano Città IT03603 di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE («unità veterinaria locale Milano Città IT03603») o, nel caso in cui i prodotti siano dapprima spediti a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2, all'unità TRACES competente per tale deposito doganale;

d)

provvede affinché le partite siano inviate direttamente al sito espositivo di EXPO Milano 2015 o a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2;

e)

autorizza il transito delle partite non disciplinate dall'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (10) a condizione che queste siano inviate direttamente al sito espositivo di EXPO Milano 2015 o a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2;

f)

respinge o distrugge i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 2.

2.   Il posto d'ispezione frontaliero di entrata e le autorità doganali competenti assicurano:

a)

che i prodotti siano vincolati al regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93 fino a quando non siano stati consumati sul sito espositivo di EXPO Milano 2015 o distrutti secondo quanto previsto all'articolo 7, punti 10 e 11;

b)

se necessario, che la circolazione dei prodotti dal punto di entrata nell'Unione all'Italia, prima del vincolo al regime di ammissione temporanea, avvenga nell'ambito del regime di transito esterno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 5

Compiti dei posti d'ispezione frontalieri competenti per i depositi doganali di cui all'allegato I

Se le partite sono state inviate a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2, i posti d'ispezione frontalieri competenti per i depositi doganali interessati:

a)

provvedono affinché le partite siano inviate direttamente dal deposito doganale di cui all'allegato I al sito espositivo di EXPO Milano 2015;

b)

provvedono affinché le partite siano trasportate al sito espositivo di EXPO Milano 2015 sotto la supervisione delle autorità competenti in veicoli o contenitori sigillati da tali autorità;

c)

provvedono affinché il veterinario ufficiale presso il deposito doganale informi, tramite il sistema TRACES, l'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 presso il sito espositivo di EXPO Milano 2015 dell'arrivo previsto della partita al sito espositivo;

d)

annotano e registrano le informazioni ricevute attraverso il sistema TRACES sull'arrivo della partita dall'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 al sito espositivo di EXPO Milano 2015;

e)

registrano i dati di cui all'allegato IV, punto A, in relazione alla partita inviata al sito espositivo di EXPO Milano 2015.

Articolo 6

Compiti dell'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 presso il sito espositivo di EXPO Milano 2015

L'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 presso il sito espositivo di EXPO Milano 2015 svolge i seguenti compiti:

a)

esegue un controllo documentario e un controllo d'identità al momento dell'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 2 al sito espositivo di EXPO Milano 2015 e verifica l'integrità dei sigilli e la corrispondenza tra la partita ricevuta e le informazioni figuranti nel DVCE nel sistema TRACES;

b)

assicura che la partita sia effettivamente introdotta nel sito espositivo di EXPO Milano 2015;

c)

informa il posto d'ispezione frontaliero di entrata o il posto d'ispezione frontaliero competente per il deposito doganale di spedizione, mediante il sistema TRACES, dell'arrivo della partita al sito espositivo di EXPO Milano 2015 e dell'integrità della partita in questione;

d)

registra tutti i dati di cui all'allegato IV, punto B, riguardanti le partite ricevute;

e)

garantisce che gli alimenti siano utilizzati esclusivamente a fini di esposizione e/o degustazione in loco.

Articolo 7

Compiti dell'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 dopo l'arrivo dei prodotti al sito espositivo di EXPO Milano 2015

Una volta che le partite di cui all'articolo 2 sono arrivate al sito espositivo di EXPO Milano 2015, l'unità veterinaria locale Milano Città IT03603:

1)

mantiene aggiornato il registro di cui all'articolo 6, lettera d), con le informazioni sull'uso delle partite;

2)

assicura che le partite non presentino danni o alterazioni evidenti in grado di renderle inadatte all'uso proposto;

3)

sequestra e distrugge le partite che, per qualsiasi motivo, non possono essere considerate idonee alla degustazione in loco;

4)

identifica, presso lo stand espositivo cui sono destinati i prodotti, una persona responsabile dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

5)

informa la persona responsabile di cui al punto 4 degli obblighi previsti all'articolo 8, paragrafo 2;

6)

individua tutti i luoghi presso il sito espositivo di EXPO Milano 2015 dove i prodotti della partita saranno esibiti o utilizzati per la degustazione in loco;

7)

garantisce la piena rintracciabilità delle partite all'interno del sito espositivo di EXPO Milano 2015;

8)

garantisce che i prodotti siano utilizzati esclusivamente a fini di esposizione o degustazione in loco;

9)

assicura che nessun prodotto sia venduto o messo a disposizione dei visitatori e del personale di EXPO Milano 2015 per fini diversi da quelli di esposizione o degustazione in loco;

10)

assicura che tutte le partite o le parti delle medesime non utilizzate a fini di esposizione o degustazione in loco siano raccolte e smaltite come materiali di categoria 1 in conformità all'articolo 12, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o riesportate verso un paese terzo entro il 31 dicembre 2015;

11)

assicura che i contenitori speciali contenenti le partite o parti delle medesime di cui al punto 10 possano lasciare il sito espositivo di EXPO Milano 2015 soltanto se sono ermeticamente sigillati e destinati a un luogo in cui i materiali saranno smaltiti in conformità all'articolo 12, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o riesportati verso un paese terzo entro il 31 dicembre 2015;

12)

a conclusione di EXPO Milano 2015 ed entro il 31 dicembre 2015, informa le autorità doganali competenti del consumo o dello smaltimento dei prodotti.

Articolo 8

Obblighi di EXPO 2015 S.p.A. e degli espositori di EXPO Milano 2015

1.   EXPO 2015 S.p.A.:

a)

identifica tutti gli espositori presenti a EXPO Milano 2015 e mette a disposizione delle autorità locali competenti elenchi aggiornati di tali espositori;

b)

identifica per ogni espositore una persona responsabile dell'attuazione delle misure previste al paragrafo 2;

c)

fornisce un supporto logistico per il trasporto dei prodotti disciplinati dal presente regolamento alle strutture in cui essi possono essere trattati in conformità all'articolo 7, punti 10 e 11.

2.   Gli espositori di EXPO Milano 2015:

a)

forniscono un supporto logistico alle autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda il magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 2;

b)

assicurano che l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 sia limitato all'esposizione o alla degustazione in loco;

c)

su richiesta e sotto la supervisione delle autorità competenti, forniscono spazi separati e mezzi adeguati per il magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 2 non utilizzati per l'esposizione o la degustazione in loco;

d)

informano le autorità competenti di qualsiasi violazione o eventuale imminente violazione connessa all'attuazione delle misure stabilite nel presente paragrafo;

e)

assicurano che tutti i prodotti di cui all'articolo 2 non utilizzati per l'esposizione o la degustazione in loco siano registrati e smaltiti conformemente all'articolo 7, punti 10 e 11.

Articolo 9

Informazioni ai visitatori e al personale di EXPO Milano 2015

1.   L'autorità italiana competente provvede affinché al personale e ai visitatori di EXPO Milano 2015 siano rese visibili almeno le seguenti informazioni nei locali di EXPO Milano 2015 in cui i prodotti di cui all'articolo 2 sono offerti al pubblico o utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari da offrire al pubblico:

«Questo alimento contiene prodotti di origine animale provenienti da paesi extra-UE e rispetta unicamente le norme di sanità pubblica di tali paesi. Il consumo e la distribuzione di tali prodotti sono vietati al di fuori del sito espositivo di EXPO Milano 2015»

2.   EXPO 2015 S.p.A. mette a disposizione delle autorità italiane competenti gli strumenti e gli spazi necessari per rendere visibili le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 1o marzo 2015 al 31 ottobre 2015.

L'articolo 7, punti 10 e 11, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), continuano tuttavia ad applicarsi fino a quando tutti i prodotti di cui all'articolo 2, o parti di essi, introdotti a norma del presente regolamento siano stati smaltiti conformemente al disposto di tali articoli entro il 31 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(4)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(8)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

(9)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

(10)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


ALLEGATO I

1)   Sito espositivo di EXPO Milano 2015

Il sito espositivo di EXPO Milano 2015 (TRACES LVU: Milano Città IT03603)

2)   Depositi doganali autorizzati

I depositi doganali autorizzati a norma degli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE dalle autorità italiane competenti e pubblicati sul sito web ufficiale del ministero della Salute italiano:

http://www.salute.gov.it


ALLEGATO II

Elenco dei prodotti e delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera c), punti i) e ii)

Descrizione dei prodotti (1)

Atti giuridici dell'Unione, comprese le prescrizioni da applicare in materia di transito e i modelli di certificati veterinari da utilizzare

Carni

Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato III

Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato XI

Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (4), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato III

Preparazioni di carni

Decisione 2000/572/CE della Commissione (5), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato III

Prodotti a base di carne

Decisione 2007/777/CE della Commissione (6), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato IV

Latte e prodotti a base di latte

Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (7), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato II, parte 3

Prodotti composti

Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (8), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato II

Uova e ovoprodotti

Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato XI

Prodotti dell'acquacoltura

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (9), compreso il modello di certificato veterinario di cui all'appendice IV del suo allegato VI


(1)  I prodotti di cui alla prima colonna della tabella rientrano nel campo di applicazione dei corrispondenti atti dell'Unione elencati nella seconda colonna.

(2)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

(5)  Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).

(6)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(7)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).


ALLEGATO III

Modello di certificato per i prodotti di origine animale o gli alimenti contenenti tali prodotti, destinati a essere spediti a EXPO Milano 2015

Image

Image


ALLEGATO IV

Dati di cui all'articolo 5, lettera e), e all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 7, punto 1)

A.   Dati da registrarsi presso i depositi doganali a cura del posto d'ispezione frontaliero competente in conformità all'articolo 5, lettera e)

I seguenti dati sono registrati in conformità all'articolo 5, lettera e):

1)

data di arrivo al deposito doganale;

2)

descrizione dei prodotti;

3)

quantità;

4)

paese terzo di origine;

5)

posto di ispezione frontaliero UE (PIF) di entrata;

6)

numero del documento veterinario comune di entrata (DVCE) generato dal sistema TRACES e rilasciato presso il PIF di entrata;

7)

numero del sigillo posto dalle autorità sanitarie del paese terzo di origine [articolo 2, lettera b)] e riportato nel certificato sanitario specifico che accompagna le partite di cui all'allegato III del presente regolamento;

8)

numero del documento doganale di trasporto con cui le partite sono trasportate dal PIF di entrata al deposito doganale autorizzato;

9)

dati di contatto della persona responsabile della partita;

10)

data di uscita della partita (o di parte della partita) dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015;

11)

numero del documento doganale di trasporto della partita (o di parte della partita) spedita dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015;

12)

natura della partita (o di parte della partita) spedita dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015;

13)

quantità della partita (o di parte della partita) spedita dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015;

14)

numero del DVCE rilasciato per la partita (o parte della partita) spedita dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015.

B.   Dati da registrarsi presso le strutture interne di EXPO Milano 2015 in conformità all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 7, punto 1

I seguenti dati sono registrati in conformità all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 7, punto1:

1)

data di arrivo al sito espositivo di EXPO Milano 2015;

2)

descrizione dei prodotti;

3)

quantità;

4)

paese terzo di origine;

5)

posto di ispezione frontaliero UE (PIF) di entrata o depositi doganali autorizzati da cui i prodotti sono spediti al sito espositivo di EXPO Milano 2015 (se del caso);

6)

numero del documento veterinario comune di entrata (DVCE) generato dal sistema TRACES e rilasciato dal PIF di entrata o numero del nuovo DVCE rilasciato dai depositi doganali autorizzati per la partita spedita al sito espositivo di EXPO Milano 2015 (se del caso);

7)

numero del documento doganale di trasporto della partita (o parte della partita) spedita al sito espositivo di EXPO Milano 2015 dal PIF di entrata o dai depositi doganali autorizzati;

8)

numero del sigillo posto dalle autorità doganali e sanitarie del PIF di entrata o dalle autorità doganali e sanitarie del PIF competente per i depositi doganali autorizzati (se del caso);

9)

quantità di prodotti della partita già utilizzati ai fini di EXPO Milano 2015 (vale a dire per esposizione o degustazione in loco);

10)

quantità rimanente non ancora utilizzata.


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/330 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

120,8

MA

80,4

TR

106,5

ZZ

102,6

0707 00 05

JO

253,9

TR

182,6

ZZ

218,3

0709 93 10

MA

81,4

TR

200,0

ZZ

140,7

0805 10 20

EG

46,1

IL

73,0

MA

44,4

TN

56,8

TR

71,0

ZZ

58,3

0805 50 10

TR

50,1

ZZ

50,1

0808 10 80

BR

68,8

CL

94,5

MK

26,7

US

180,1

ZZ

92,5

0808 30 90

AR

132,9

CL

166,7

CN

99,9

US

122,7

ZA

95,3

ZZ

123,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/66


DECISIONE (PESC) 2015/331 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/393/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2015.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un ulteriore periodo di otto mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il suo mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale RSUE in Afghanistan è prorogato fino al 31 ottobre 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

L'RSUE rappresenta l'Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

a)

contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016;

b)

sostiene il dialogo politico Unione — Afghanistan;

c)

sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promuovendo in tal modo l'attuazione dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.

Articolo 3

Mandato

Per espletare il mandato, l'RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:

a)

promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;

b)

mantiene uno stretto contatto con le pertinenti istituzioni afghane, in particolare il governo e il parlamento, nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan, in particolare con i pertinenti attori della società civile;

c)

mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;

d)

informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016 e dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, specie nei seguenti settori:

i)

sviluppo della capacità civile, specialmente a livello subnazionale;

ii)

buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente;

iii)

riforme elettorali e costituzionali;

iv)

riforme nel settore della sicurezza, inclusi il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie e dello stato di diritto, dell'esercito nazionale e della forza di polizia e, in particolare, lo sviluppo del servizio di polizia civile;

v)

promozione della crescita, in particolare mediante lo sviluppo agricolo e rurale;

vi)

rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini;

vii)

rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto;

viii)

promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica, alla società civile e, conformemente alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al processo di pace;

ix)

rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini;

x)

agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro ordinato dei profughi e degli sfollati; e

xi)

maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche sull'attuazione della nuova strategia UE in Afghanistan per il periodo 2014-2016 richieste dal Consiglio;

e)

partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;

f)

fornisce consulenza sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali concernenti l'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto;

g)

si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all'Afghanistan (RECCA);

h)

contribuisce all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;

i)

fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2015 al 31 ottobre 2015 è pari a 3 975 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e un piano di emergenza e di evacuazione degli uffici;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area geografica;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle della delegazione dell'Unione in Pakistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale devono contribuire a fornire elementi per rispondere a tutti i reclami e gli obblighi derivanti dai mandati dei precedenti RSUE in Afghanistan e forniscono assistenza amministrativa e l'accesso ai documenti pertinenti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di agosto 2015.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Decisione 2013/393/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della decisione 2013/382/PESC, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 47).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/70


DECISIONE (PESC) 2015/332 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/438/PESC (1), con cui ha nominato il sig. Herbert SALBER rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 28 febbraio 2015.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri otto mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Herbert SALBER quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 31 ottobre 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l'altro:

a)

nel prevenire, conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, inclusa la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione conformemente ai principi del diritto internazionale;

b)

nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

c)

nell'incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;

d)

nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

b)

incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

c)

contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti conformemente ai principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l'OSCE e il suo gruppo di Minsk;

d)

riguardo alla crisi in Georgia:

i)

contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008 («discussioni internazionali di Ginevra») e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni in base ai principi riconosciuti a livello internazionale e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti;

ii)

contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e

iii)

agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008;

e)

favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia;

f)

assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto;

g)

intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

h)

assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

i)

nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2015 al 31 ottobre 2015 è pari a 1 350 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Georgia, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile dell'operazione dell'EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e la squadra dell'RSUE assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di agosto 2015.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Decisione 2014/438/PESC del Consiglio, dell' 8 luglio 2014, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 200 del 9.7.2014, pag. 11).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/74


DECISIONE (UE) 2015/333 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

relativa alla nomina di un membro titolare italiano del Comitato economico e sociale europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo italiano,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito del decesso del sig. Corrado ROSSITTO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Flora GOLINI, Vicepresidente nonché Membro della Giunta esecutiva confederale della CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni), è nominata membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/75


DECISIONE (UE) 2015/334 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («accordo interno») (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 4,

visto l'atto relativo di adesione della Croazia, in particolare la dichiarazione comune C sul Fondo europeo di sviluppo,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla dichiarazione comune C acclusa all'atto relativo all'adesione della Croazia, quest'ultima aderirà al Fondo europeo di sviluppo dall'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione dopo l'adesione all'Unione e vi contribuirà dal 1o gennaio del secondo anno civile successivo alla data di adesione.

(2)

La Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea il 1o luglio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 7 dell'accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione, l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che attualmente si basa su una stima del contributo della Croazia, è modificata con decisione del Consiglio.

(4)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo interno, la ponderazione di cui allo stesso articolo 8, paragrafo 2, che attualmente rappresenta solamente una stima di voti corrispondenti alla Croazia, nonché la maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono modificate con decisione del Consiglio in caso di adesione di uno Stato all'Unione

(5)

È opportuno confermare il contributo e la ponderazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il criterio di ripartizione e il contributo della Croazia all'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno, e la sua ponderazione in seno al comitato del Fondo europeo di sviluppo, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, sono confermati.

Articolo 2

L'accordo interno è così modificato:

1.

all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nella riga della tabella riguardante la Croazia, le parentesi tonde e l'asterisco dopo «Croazia» sono soppressi, assieme alla nota «(*) Importo stimato» in calce alla tabella.

2.

All'articolo 8, paragrafo 2, nella tabella, sono soppressi:

a)

le parentesi tonde e l'asterisco dopo «Croazia» e le parentesi quadre nella seconda colonna della stessa riga;

b)

la nota «(*) Importo stimato»;

c)

la riga «Totale UE 27», «998»;

d)

le parentesi tonde e l'asterisco, nonché le parentesi quadre alla riga «Totale UE 28 (*)»«[1 000]».

3.

All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 721 voti su 1 000, che esprimano il voto favorevole di almeno 15 Stati membri. La minoranza di blocco si compone di 280 voti.»

.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/77


DECISIONE (PESC) 2015/335 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

(2)

Il 24 ottobre 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2182 (2014), relativa alla situazione in Somalia e in Eritrea, che, tra l'altro, conferma l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia.

(3)

L'UNSCR 2182 (2014) autorizza gli Stati membri delle Nazioni Unite a ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese, laddove sussistano fondati motivi per ritenere che trasportino carbone di legna in violazione del divieto concernente il carbone di legna, oppure armi o equipaggiamenti militari in violazione dell'embargo sulle armi, oppure armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2010/231/PESC è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1.   Conformemente ai punti da 15 a 21 dell'UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le “Forze marittime congiunte”, in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che:

i)

trasportino carbone di legna dalla Somalia in violazione del divieto concernente il carbone di legna;

ii)

trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia;

iii)

trasportino armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate dal Comitato delle sanzioni.

2.   Prima di effettuare un'ispezione ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano in buona fede per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.

3.   Nell'effettuare un'ispezione ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a tutte le misure necessarie commisurate alle circostanze, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani applicabili in materia, e adoperandosi quanto più possibile per evitare indebiti ritardi o indebite interferenze nell'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo o della libertà di navigazione.

4.   Qualora vengano scoperti prodotti la cui consegna, importazione o esportazione siano vietate dall'embargo sulle armi nei confronti della Somalia o dal divieto concernente il carbone di legna, gli Stati membri possono sequestrare e smaltire tali prodotti (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento). Nel corso dell'ispezione, gli Stati membri possono acquisire prove direttamente connesse al trasporto di tali prodotti. Gli Stati membri possono smaltire il carbone di legna sequestrato mediante rivendita soggetta al controllo del gruppo di monitoraggio per la Somalia e l'Eritrea (SEMG). Lo smaltimento dovrebbe essere effettuato in maniera responsabile dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri possono autorizzare le navi e i loro equipaggi a deviare verso un porto adatto al fine di facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo. Gli Stati membri che cooperano nello smaltimento di tali prodotti trasmettono al Comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dall'ingresso di detti prodotti nel loro territorio, una relazione scritta sulle misure intraprese ai fini del loro smaltimento o della loro distruzione.

5.   Gli Stati membri notificano tempestivamente al Comitato delle sanzioni qualsiasi ispezione di cui al paragrafo 1, anche presentando una relazione sull'ispezione che contenga tutti gli elementi pertinenti, tra cui la spiegazione dei motivi e dei risultati dell'ispezione e, ove possibile, lo Stato di bandiera della nave, il nome della nave, il nome e le informazioni per l'identificazione del comandante della nave, del proprietario della nave e del venditore originario del carico, nonché gli sforzi compiuti per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.

6.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/79


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/336 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 2 quater,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.

(2)

Il 31 dicembre 2014 il Comitato delle sanzioni, istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») concernente la Repubblica centrafricana, ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 dell'UNSCR 2134 (2014).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.


ALLEGATO

La voce riportata nell'allegato della decisione 2013/798/PESC in relazione alla persona seguente è soppressa:

Levy YAKETE


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/81


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/337 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che attua la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC.

(2)

Il 19 dicembre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) e 1907 (2009), ha cancellato una persona dall'elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui ai punti 1, 3 e 7 della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/231/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.


ALLEGATO

La voce riportata nell'allegato I della decisione 2010/231/PESC in relazione alla persona seguente è soppressa:

Mohamed SA'ID


3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/83


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/338 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2015

relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. La malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda sul suo territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l'Ungheria e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria vengano rapidamente definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato.

(8)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza dell'Ungheria nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ungheria garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 26 marzo 2015.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

HU

Ungheria

Codice postale

Area comprendente:

 

 

 

Nella contea di Békés:

 

 

5525

Füzesgyarmat

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

HU

Ungheria

Codice postale

Area comprendente:

 

 

 

Nella contea di Békés:

 

 

5526

Kertészsziget

 

 

5527

Bucsa

 

 

5520

Szeghalom

 

 

5510

Dévaványa

 

 

 

Nella contea di Hajdú-Bihar:

 

 

4173

Nagyrábé

 

 

4145

Csökmő

 

 

4144

Darvas

 

 

4171

Sárretudvari

 

 

4172

Biharnagybajom

 

 

4163

Szerep


Rettifiche

3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/86


Rettifica della decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 27 giugno 2014 )

A pagina 78, articolo 13, paragrafo 1:

anziché:

«… del 15 ottobre 2011 …»

leggi:

«… del 15 ottobre 2001 …».