ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
18.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/217 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2014
che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
[notificata con il numero C(2014) 2292]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Nuove deroghe nazionali sono state richieste da taluni Stati membri. |
(2) |
Tali deroghe devono essere autorizzate. |
(3) |
Visto che l'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, devono pertanto essere adottati, è opportuno, per ragioni di chiarezza, sostituire integralmente tali sezioni. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2014
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.
ALLEGATO
L'allegato I, l'allegato II, e l'allegato III della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:
1) |
nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente: «I.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio. Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn RO= strada a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii MS= sigla dello Stato membro nn= numero di ordine In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO–a–BE–1 Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6 Contenuto dell'allegato della direttiva: Il punto 1.1.3.6. limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo. Contenuto della normativa nazionale: gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento devono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli e alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–BE– 2 Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6 Contenuto della normativa nazionale: indicazione nei documenti di trasporto: “Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 6-97. Osservazioni particolari: deroga registrata dalla Commissione sotto il numero 21 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–BE–3 Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchadises dangereuses par route (1-2009) Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–BE–4 Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni ADR per il trasporto nazionale di massimo 1 000 rilevatori di fumo ionici usati in abitazioni private all'impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nello scenario concernente la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo. Riferimento all'ADR: tutte le prescrizioni Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: Contenuto della normativa nazionale: l'uso domestico di rilevatori ionici di fumo non è soggetto ad un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico se il rilevatore di fumo è di un tipo omologato. Il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all'utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni ADR [cfr. 2.2.7.1.2, lettera d)]. La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato uno scenario per incentivare gli utilizzatori privati a portare i loro rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui questi possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, a volte attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio. Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potranno essere sistemati un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da questi punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio. L'imballaggio sarà etichettato con la dicitura “rilevatore di fumo”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: lo scenario per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l'eliminazione di strumenti approvati prevista all'articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20.7.2001: regolamento sulla radioprotezione generale. Osservazioni particolari: questa deroga è necessaria per rendere possibile la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici. Data di scadenza: 30 giugno 2015 DE Germania RO–a–DE–1 Oggetto: imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1 Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni sull'imballaggio e il carico misti. Contenuto della normativa nazionale: le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti relativi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell'esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28. Osservazioni particolari: l'esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per autoveicoli riguardanti la sicurezza, in funzione della domanda locale. A motivo dell'ampia gamma dei prodotti, l'immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–DE–2 Oggetto: esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6. (n1). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6 Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate nel punto 1.1.3.6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni particolari: le informazioni fornite dall'etichettatura e dalle indicazioni poste sull'imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale. Deroga registrata dalla Commissione sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–DE–3 Oggetto: trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai numeri ONU 1202, 1203 e 1223. Contenuto dell'allegato della direttiva: imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni per il personale viaggiante. Contenuto della normativa nazionale: specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell'applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; al di sopra di 1 000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto cisterne esclusivamente vuote e non pulite. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24. Osservazioni particolari: lista n. 7, 38, 38a. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–DE–5 Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2 Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni particolari: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g. Data di scadenza: 30 giugno 2015 DK Danimarca RO–a–DK–2 Oggetto: trasporto su strada di colli contenenti sostanze esplosive e colli contenenti detonatori nel medesimo autoveicolo. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2 Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio misto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l. Osservazioni particolari: esiste l'esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo per il trasporto dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito. Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:
Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–DK–3 Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di alcune classi, provenienti da abitazioni e da imprese, ai fini dello smaltimento. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capi 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, prescrizioni generali riguardanti le unità di trasporto, le attrezzature presenti a bordo e gli obblighi di formazione. Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi interni e gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di alcune classi provenienti da abitazioni private o da imprese a fini di smaltimento possono essere imballati insieme in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure speciali di spedizione, comprese restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3. Osservazioni particolari: non è possibile per i gestori dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE nel caso di rifiuti con quantitativi residui di merci pericolose raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a fini di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio. Data di scadenza: 1o gennaio 2019 FI Finlandia RO–a–FI–1 Oggetto: il trasporto di determinate quantità di merci pericolose con pullman privati e di materiali radioattivi a bassa attività in piccole quantità per fini medici e di ricerca. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1, 5.4. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio, documentazione. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all'imballaggio. Quando trasporta materiali radioattivi a bassa attività di peso inferiore a 50 chilogrammi per fini medici e di ricerca, non è necessario che il veicolo sia contrassegnato e attrezzato in conformità all'ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–FI–2 Oggetto: descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6 Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (“MEGC”). Contenuto della normativa nazionale: nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri UN 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase “ultimo carico” oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; “autocisterna vuota, 3, ultimo carico: ONU 1203 Motor spirit, II”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–FI–3 Oggetto: etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1 Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali sulla marcatura con pannello arancione. Contenuto della normativa nazionale: le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1 000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003). Data di scadenza: 30 giugno 2015 FR Francia RO–a–FR–2 Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–FR–5 Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18) Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose diverse da quelle di classe 7, autorizzate nei veicoli di trasporto pubblico come bagaglio a mano: si applicano soltanto le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1. Osservazioni particolari: il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso professionale proprio o personale. Per le persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto. Data di scadenza: 29 febbraio 2016 RO–a–FR–6 Oggetto: trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose (18). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose diverse dalla classe 7, non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. Data di scadenza: 29 febbraio 2016 RO–a–FR–7 Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l'uso degli imballaggi e delle cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi, disposizioni riguardanti le condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni riguardanti le attrezzature e le operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli. Contenuto della normativa nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose, trasportati a fini di analisi nel quadro dell'attività di sorveglianza del mercato, devono essere imballati in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose interessate. L'imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni riguardanti le casse di plastica rigida (4H2, allegato I, capo I.1, punto 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L'imballaggio esterno deve recare la marcatura di cui all'allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e il testo “Campioni per analisi” (in francese: “Echantillons destinés à l'analyse”). Se tali disposizioni sono soddisfatte, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres Osservazioni particolari: l'esenzione di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non riguarda il trasporto di campioni di merci pericolose prelevati per essere analizzati dalle autorità competenti o per conto di queste ultime. Per garantire un'efficace sorveglianza del mercato, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema che si applica a quantitativi limitati al fine di garantire la sicurezza del trasporto dei campioni contenenti merci pericolose. Poiché non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l'imballaggio interno è stato definito in modo più operativo. Data di scadenza: 1o gennaio 2019 IE Irlanda RO–a–IE–1 Oggetto: esenzione dal criterio 5.4.0 dell'ADR in relazione al documento di trasporto riguardante i pesticidi di classe 3 ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e classe 6.1 ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi T6, liquidi (p. i. ≥ 23 °C), quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4 Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto dei pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del capitolo 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”. Osservazioni particolari: obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna di tali pesticidi. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–IE–4 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all'allegato B dell'ADR, per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande quando tali bombole sono trasportate assieme alle bevande (per le quali devono essere utilizzate). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 5.3, 5.4, 7 e allegato B. Contenuto dell'allegato della direttiva: i contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all'allegato B dell'ADR, per il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo che trasporta le bevande (per le quali devono essere utilizzate). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: la principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze secondo l'ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande. Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–IE–5 Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale sul territorio dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d'uso di cui ai punti 6.2 e 4.1 dell'ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti ad un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.4.2, 4.1 e 6.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all'utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR. Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e collaudati conformemente al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati conformemente al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale (di cui al punto iii); v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale (di cui al punto iii); e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell'area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere resi al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi alle disposizioni ADR, sono conformi tuttavia e accettati ai fini del codice IMDG. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell'area ADR, deve terminare nei locali dell'importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell'Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto del modificato articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–IE–6 Oggetto: Esenzione da alcune disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in relazione all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti posti al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, con il rispettivo numero di identificazione della sostanza UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 o UN 0507 per il trasporto fino alla più vicina caserma militare ai fini di smaltimento. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6 Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni generali. Classificazione. Disposizioni relative all'imballaggio. Disposizioni relative alla spedizione. Costruzione e verifica degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in relazione all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura di oggetti pirotecnici scaduti con il rispettivo numero UN di identificazione UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 o UN 0507 per il trasporto fino alla più vicina caserma militare ai fini di smaltimento non si applicano fatto salvo il rispetto delle disposizioni generali relative all'imballaggio di cui all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE siano incluse nel documento di trasporto informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità dei citati oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g) Osservazioni: Il trasporto di piccole quantità di oggetti pirotecnici marittimi “scaduti”, praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina a fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale, comprendendo tutti i numeri UN assegnati agli oggetti pirotecnici marittimi. Data di scadenza: 30 gennaio 2020 LT Lituania RO–a–LT–1 Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania). Data di scadenza: 30 giugno 2015 HU Ungheria RO-a-HU-1 Oggetto: adozione della deroga RO-a-DE-2 Riferimento iniziale alla normativa nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról Data di scadenza: 30 gennaio 2020 RO–a-HU-2 Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4 Riferimento iniziale alla normativa nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról Data di scadenza: 30 gennaio 2020 UK Regno Unito RO–a–UK–1 Oggetto: trasporto di determinati articoli contenenti materiali radioattivi a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni dell'ADR. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7. Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo. (un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre 500 rivelatori di fumo per uso domestico con un'attività individuale che non deve superare 40 kBq; o in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con un'attività individuale che non deve superare 10 GBq). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10). Osservazioni particolari: questa deroga costituisce una misura temporanea: non sarà più necessaria quando l'ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (“AIEA”). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–UK–2 Oggetto: esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (non della classe 7) come specificato al punto 1.1.3.6 (E2). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). Osservazioni particolari: tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato quando si tratta di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–UK–3 Oggetto: esenzione dall'obbligo di dotare di attrezzatura antincendio i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo per i veicoli di dotarsi di attrezzature antincendio. Contenuto della normativa nazionale: elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (n. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911). Prevede obblighi meno severi per il trasporto di un numero di colli ridotti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). Osservazioni particolari: nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non riguarda il trasporto di materiali ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che spesso possono essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–UK–4 Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utilizzatori di merci nei loro imballaggi interni (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti/utilizzatori e da dettaglianti agli utilizzatori finali (N1). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci previste nella Schedule 3 della normativa succitata. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13. Osservazioni particolari: le disposizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali di trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all'utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che i recipienti interni di merci destinate alla vendita al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–UK–5 Oggetto: differenziazione della “quantità totale massima per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3 (N10). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4. Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per quanto riguarda le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4. Osservazioni particolari: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2. Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–UK–6 Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13) Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi. Contenuto della normativa nazionale: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. Osservazioni particolari: la normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg per i veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J. Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J trasportati sul territorio dell'Unione sono di ampie dimensioni o voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazioni in materia di costruzione di veicoli EX/III (che devono essere veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un'attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all'inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura spesso non è disponibile. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi. Nel Regno Unito, gli esplosivi militari sono trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali che non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva 2008/68/CE. Per ovviare a tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L'attuale limite non è sempre sufficiente perché un solo articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo. Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiore a 5 000 kg, incidenti che sono stati provocati dall'incendio di un pneumatico e dal surriscaldamento di un sistema di scappamento che ha provocato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico più ridotto. Non vi sono state vittime. Vi sono prove empiriche che indicano la scarsa probabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, dovuto ad esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove tratte da rapporti militari e da dati empirici sui test d'impatto di missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un'altezza di 12 metri. Le attuali norme di sicurezza resterebbero inalterate. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–UK–7 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni in materia di supervisione per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6). Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni in materia di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose. Contenuto della normativa nazionale: prevede strutture di sicurezza per il parcheggio e la supervisione di tali veicoli, senza l'obbligo di supervisione costante di determinati carichi della classe 1 come previsto dall'ADR, punto 8.5 S1(6). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. Osservazioni particolari: le prescrizioni dell'ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre attuabili in un contesto nazionale. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–UK–8 Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di diversa natura e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 7.5.2.1 e 7.5.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti. Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. Osservazioni particolari: il Regno Unito intende consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante deve essere accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”. Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:
Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–a–UK–9 Oggetto: alternativa all'esposizione di pannelli arancioni per piccole partite di materiale radioattivo in veicoli di dimensioni ridotte. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di esporre i pannelli arancioni sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo. Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue: Gli autoveicoli devono:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d). Osservazioni particolari: Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-UK-10 Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, di massa inferiore o pari a 15 kg. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: questa deroga sarà adottata nell'ambito dei Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011. Data di scadenza: 1o gennaio 2017 In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO–bi–BE–4 Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne ai fini dell'eliminazione mediante incinerazione. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2. Contenuto della normativa nazionale: in deroga alla tabella di cui al punto 3.2, è consentito l'utilizzo di una cisterna recante il codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 01 — 2002. Osservazioni particolari: questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto di merci pericolose su breve distanza. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–BE–5 Oggetto: trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12). Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: anziché classificare i rifiuti in base all'ADR, li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route (1-2009). Osservazioni particolari: la normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–BE–6 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route (1-2009). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–BE–7 Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route (2-2008). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–BE–8 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–BE–9 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-3. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route. Data di scadenza: 15 gennaio 2018 RO–bi–BE–10 Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strade pubbliche. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: allegati A e B. Contenuto della normativa nazionale: le deroghe riguardano la documentazione, l'etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route Osservazioni particolari: Il seguente elenco indica il numero della deroga nella normativa nazionale, la distanza consentita e le merci pericolose interessate.
Data di scadenza: 15 gennaio 2018 DE Germania RO–bi–DE–1 Oggetto: soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2 e 7. Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni particolari: l'applicazione di tutte le disposizioni non è realizzabile per il tipo di traffico in questione. Deroga registrata dalla Commissione sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–DE–2 Oggetto: trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto alla rinfusa. Contenuto della normativa nazionale: autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati per renderli impermeabili ai liquidi o alla polvere. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11. Osservazioni particolari: la deroga n. 11 è consentita fino al 31.12.2004; dal 2005, trovano applicazione le stesse disposizioni contenute nell'ADR e nel RID. Cfr. anche accordo multilaterale M137. lista n. 4*. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–DE–3 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all'interno di una categoria); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni particolari: lista n. 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–DE–4 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: — Data di scadenza: 1o gennaio 2017 RO-bi-DE-5 Oggetto: trasporto locale di nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata (ONU 3343), con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa, in container cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: le disposizioni relative all'uso dei container cisterna. Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale di nitroglicerina (ONU 3343) in container cisterna su brevi distanze, a patto che rispettino le condizioni seguenti. 1. Prescrizioni riguardanti i container cisterna
2. Etichettatura Ogni container cisterna deve riportare sui due lati etichette di segnalazione di pericolo conformemente al modello 3 di cui al punto 5.2.2.2.2 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. 3. Disposizioni operative
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania del Nord-Westfalia Osservazioni: i trasporti interessati sono i trasporti locali con container cisterna su strada, su brevi distanze, nell'ambito di un processo industriale tra due luoghi di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il luogo di produzione A consegna, nell'ambito di un'operazione di trasporto conforme alla regolamentazione in container cisterna di 600 litri, una soluzione di resina infiammabile (ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al luogo di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e, dopo la miscelazione, si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata, con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa (ONU 3343) destinata ad altri usi. Per il tragitto di ritorno di questa sostanza verso il luogo di produzione A il trasporto avviene con i container cisterna, che sono stati appositamente controllati e approvati per questo particolare tipo di trasporto dalle autorità competenti e recano il numero di codice L10DN. Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2017 RO-bi-DE-6 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) Data di scadenza: 30 giugno 2015 DK Danimarca RO–bi–DK–1 Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223 e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall'ADR, contengono i dati relativi al numero ONU, alla denominazione e alla classe. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods. Osservazioni particolari: tale deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di strumenti elettronici consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso, di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima dell'operazione di trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate. Esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–DK–2 Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–DK–3 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–DK–4 Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi da abitazioni private e da imprese verso punti di raccolta di rifiuti o impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni relative alla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, disposizioni relative alle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni relative al personale viaggiante, alle attrezzature e al funzionamento dei veicoli e alla documentazione da esibire sui veicoli e prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli. Contenuto della normativa nazionale: a determinate condizioni, le merci pericolose provenienti dalle abitazioni private e dalle imprese possono essere trasportate in punti di raccolta di rifiuti o in impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento. Sono applicate disposizioni diverse a seconda del tipo e dei rischi connessi al trasporto, ad esempio per quanto riguarda la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda che il trasporto di merci pericolose costituisca o meno un complemento all'attività principale dell'impresa. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3. Osservazioni particolari: non è possibile per i gestori dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE nel caso di rifiuti che possono contenere quantitativi residui di merci pericolose trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese in punti di raccolta di rifiuti situati nelle vicinanze. Si tratta generalmente di imballaggi che sono stati trasportati inizialmente in regime di esenzione a norma dell'allegato I, capo I.1, sottosezione 1.1.3.1, lettera c), della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia, l'esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso i punti di raccolta di rifiuti e le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, punto 3.4, della direttiva 2008/68/CE non sono adeguate al trasporto di rifiuti di imballaggi interni. Data di scadenza: 1o gennaio 2019 EL Grecia RO–bi–EL–1 Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31 dicembre 2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e marcatura di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili, container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per MEGC. Contenuto della normativa nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra il 1o gennaio 1985 e il 31 dicembre 2001 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2010. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante tale periodo. Questa disposizione transitoria si applicherà alle autocisterne adattate conformemente a:
Più precisamente, delle autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (UN 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31 dicembre 2002, se lo spessore della cisterna esterna è inferiore a 3 mm, è autorizzato l'utilizzo solo se trasformate in conformità al marginale 211,127, paragrafo 5, lettera b), 4 (6.8.2.1.20). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (prescrizioni di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (cisterna-veicoli) e cisterne amovibili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi–EL–2 Oggetto: deroga dai requisiti costruttivi per i veicoli di base, riguardante gli autoveicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base. Contenuto della normativa nazionale: la deroga è applicabile ai veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose (categorie ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001. I veicoli devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 9 (punti da 9.2.1 a 9.2.6) dell'allegato B alla direttiva 94/55/CE con le eccezioni indicate qui di seguito. Devono essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 9.2.3.2. solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e di un sistema frenante elettronico (EBS), secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente conforme ai punti 9.2.3.3.2. e 9.2.3.3.3. L'energia elettrica deve essere erogata al tachigrafo tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l'attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installata dal fabbricante del veicolo e deve essere protetta riponendola in un adeguato contenitore sigillato (marginale 220 517). In particolare autocisterne con una massa massima inferiore a 4 t destinate al trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (ONU: 1202) devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente le altre. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, destinati al trasporto locale di talune categorie di merci pericolose). Osservazioni particolari: il numero di tali veicoli è limitato se paragonato con il numero totale di veicoli già immatricolati che sono, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la dimensione del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza stradale. Data di scadenza: 30 giugno 2015 ES Spagna RO–bi–ES–2 Oggetto: attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: per evitare qualsiasi perdita del contenuto nel caso di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro il rischio di essere strappate a causa di sollecitazioni esterne o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti dalle aperture non intenzionali. Contenuto della normativa nazionale: le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1o gennaio 1997 possono essere attrezzate con dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3. Osservazioni particolari: anteriormente al 1o gennaio 1997, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per applicazioni di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strade, ma sono utilizzate esclusivamente per i fertilizzanti nelle aziende agricole di grandi dimensioni. Data di scadenza: 29 febbraio 2016 FI Finlandia RO–bi–FI–1 Oggetto: modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a). Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1. Contenuto della normativa nazionale: nel documento di trasporto è consentito utilizzare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa effettiva netta delle sostanze esplosive. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003). Osservazioni particolari: tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. Questa deroga è applicata principalmente al trasporto locale di piccole quantità nel settore minerario. Deroga registrata dalla Commissione sotto il numero 31. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–FI–2 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-10. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–FI–3 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DE-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Data di scadenza: 29 febbraio 2016 FR Francia RO–bi–FR–1 Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per tragitti brevi successivi allo scarico di una nave. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1 Contenuto dell'allegato della direttiva: le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose. Contenuto della normativa nazionale: il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–FR–3 Oggetto: trasporto di cisterne fisse di GPL (18). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di cisterne fisse di GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo per brevi distanze. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–FR–4 Oggetto: condizioni specifiche relative alla formazione dei conducenti e all'omologazione di veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.3.2; 8.2.1 e 8.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: attrezzatura delle cisterne e formazione dei conducenti. Contenuto della normativa nazionale: disposizioni specifiche in merito all'approvazione dei veicoli. Formazione speciale dei conducenti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annex D4. Data di scadenza: 30 giugno 2015 HU Ungheria RO–bi-HU--1 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-3 Riferimento iniziale alla normativa nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról Data di scadenza: 30 gennaio 2020 IE Irlanda RO–bi–IE–3 Oggetto: deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11 o S1 di cui al punto 8.5, in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione. Contenuto della normativa nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga agli obblighi di cui al punto 7.5.11. o 8.5. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: per il trasporto nazionale all'interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–IE–6 Oggetto: deroga dall'obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3 Contenuto dell'allegato della direttiva: utilizzo di autocisterne. Contenuto della normativa nazionale: le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numeri identificativi delle sostanze ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 e ONU 1978 non devono essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: le tubature flessibili fissate alle autocisterne adibite alle consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo “sistema di misura a umido” secondo il quale il tubo della cisterna deve essere pieno e il contatore azionato, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–IE–7 Oggetto: deroga da alcune prescrizioni di cui ai punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti a base di nitrato d'ammonio ONU 2067 dai porti ai destinatari. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11. Contenuto dell'allegato della direttiva: l'obbligo di un documento di trasporto separato, indicante la quantità totale esatta del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l'obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio. Contenuto della normativa nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell'ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, al fine di tener conto degli aspetti tecnici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: le disposizioni dell'ADR prevedono a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in ciascun carico; e b) la disposizione speciale “CV24” relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto al destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Visto che il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all'obbligo di cui alla disposizione speciale “CV24”. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO-bi-IE-8 Oggetto: Trasporto di merci pericolose tra siti privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze dei siti, o tra due zone dei siti privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica. Riferimento all'allegato della direttiva: allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni per il trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: non applicazione dei regolamenti quando un veicolo è utilizzato per il trasferimento di merci pericolose
purché il trasporto sia effettuato seguendo il percorso più diretto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. Osservazioni: quando le merci sono trasferite tra due parti dei siti privati o tra i siti privati e un veicolo associato separati da una strada pubblica possono verificarsi varie situazioni. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose nel normale senso del termine, per cui non dovrebbero essere applicati i regolamenti in materia di trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO-bi-SE-3 e RO-bi-UK-1. Data di scadenza: 30 gennaio 2020 LT Lituania RO–bi–LT–1 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania). Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–LT–2 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania). Data di scadenza: 30 giugno 2015 NL Paesi Bassi RO–bi–NL–13 Oggetto: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9. Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e collaudo degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; composizione dell'equipaggio; attrezzature; attività; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione di veicoli. Contenuto della normativa nazionale: 17 disposizioni fondamentali concernenti il trasporto di piccoli rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta. Date le ridotte quantità interessate nei singoli casi e la natura diversa delle varie sostanze non è possibile svolgere le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle prescrizioni ADR. Di conseguenza, nell'ambito del summenzionato programma, si stabilisce una variante semplificata, che si discosta da una serie di disposizioni dell'ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Osservazioni particolari: il programma è stato istituito per consentire ai singoli individui di depositare piccoli rifiuti chimici in un unico sito. Le sostanze in questione pertanto consistono di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l'altro, il ricorso a mezzi di trasporto speciali e la collocazione di pannelli recanti la dicitura “Vietato fumare” e di una luce gialla lampeggiante in posizione chiaramente visibile al pubblico. L'elemento cruciale per quanto riguarda il trasporto è la garanzia della sicurezza che può essere assicurata sistemando, ad esempio, le sostanze in imballaggi sigillati per il trasporto al fine di evitare la dispersione, o il rischio di vapori tossici che potrebbero fuoriuscire o accumularsi nel veicolo. Nei veicoli sono presenti delle unità predisposte per lo stoccaggio di varie categorie di rifiuti che garantiscono la protezione da urti e spostamenti accidentali, nonché dall'apertura involontaria. Nello stesso tempo, indipendentemente dalle quantità ridotte di rifiuti presenti, l'operatore di trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, vista la varietà di sostanze interessate. Data la carenza delle conoscenze dei singoli individui in relazione al livello di pericolo associato a queste sostanze, occorre fornire istruzioni scritte, come stabilito all'allegato del programma. Data di scadenza: 30 giugno 2015 PT Portogallo RO–bi–PT–1 Oggetto: documentazione per il trasporto ONU 1965. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da riportare nei documenti di trasporto come stabilito al punto 5.4.1 del RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas di butano e propano commerciali che rientrano nella denominazione generale “ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.”, trasportati in cilindri, può essere sostituita da altre denominazioni commerciali, come: “ONU 1965 butano” nel caso di miscele A, A01, A02 e A0, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportate in cilindri; “ONU 1965 propano” nel caso della miscela C, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportata in cilindri. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, 16 Aprile 2004, articolo 5,n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre. Osservazioni particolari: si riconosce la necessità di rendere più agevole per gli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, a condizione che la sicurezza di queste operazioni non ne risenta. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–PT–2 Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e container vuoti non puliti. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e container vuoti che sono stati utilizzati per trasportare merci pericolose, i documenti di trasporto, di cui al punto 5.4.1 del RPE, possono essere sostituiti dai documenti di trasporto emessi per il viaggio immediatamente precedente effettuato per consegnare le merci. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, 28 luglio 2004, articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre. Osservazioni particolari: l'obbligo di prevedere, conformemente al RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i container vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza. Data di scadenza: 30 giugno 2015 SE Svezia RO–bi–SE–1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all'ADR, essa li suddivide in varie categorie; Ciascuna categoria comprende sostanze che, in base all'ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–2 Oggetto: il nome e l'indirizzo del mittente nel documento di trasporto. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l'indirizzo del mittente non sono necessari se l'imballaggio vuoto e non pulito è restituito nell'ambito del sistema di distribuzione. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose. A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–3 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l'etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di autorizzazione ai sensi del punto 9. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti. Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–4 Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove ecc. Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: tali deroghe possono essere applicabili solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci. Questa deroga riguarda il trasporto locale, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l'ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo. Nel caso di alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può esserci anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo, e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti prescrizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–5 Oggetto: trasporto di merci pericolose all'interno di una zona portuale o in prossimità di un porto. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2 Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell'unità di trasporto; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata di apparecchiature specifiche; omologazione dei veicoli. Contenuto della normativa nazionale: non è necessario che i documenti siano presenti sull'unità di trasporto (ad eccezione del certificato dell'autista). Non vi è l'obbligo che l'unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5. I trattori non necessitano dell'attestato di autorizzazione. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–6 Oggetto: attestato di formazione ADR per ispettori. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione. Contenuto della normativa nazionale: gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al capitolo 8.2 né a essere in possesso del certificato di formazione ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: in certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono presentare un carico di merce pericolosa, per esempio cisterne vuote e non pulite. Le disposizioni di cui al capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono di applicazione. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–7 Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l'indirizzo di più destinatari possono essere registrati su altri documenti. Contenuto della normativa nazionale: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra “0”. Il nome e il recapito dei destinatari non è richiesto in nessun documento a bordo del veicolo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–9 Oggetto: trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti di trasporto; fabbricazione di cisterne; attestato di autorizzazione. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato all'uso di trattori forestali. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–10 Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4. Contenuto dell'allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4. Contenuto della normativa nazionale: l'autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti. Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marchiato ed etichettato in conformità ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli dell'unità di trasporto può trasportare merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4. (Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993:4). Osservazioni particolari: la deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e quando l'operazione di trasporto è essenzialmente di tipo locale. Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell'adesione all'Unione europea. Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell'immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni. Deroga precedente n. 84. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–11 Oggetto: patente di guida. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli. Contenuto della normativa nazionale: la formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act. (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose). Osservazioni particolari: trasporto locale. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–SE–12 Oggetto: Trasporto dei fuochi d'artificio n. ONU 0335. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 (1). Contenuto dell'allegato della direttiva: norme per l'uso di veicoli EX/II e EX/III. Contenuto della normativa nazionale: nel caso di trasporto di fuochi d'artificio ONU 0335, la norma speciale V2 (1) di cui al punto 7.2.4 si applica esclusivamente ad un contenuto esplosivo netto superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che i fuochi d'artificio siano stati assegnati alla categoria ONU 0335 conformemente alla tabella di classificazione per i fuochi d'artificio, utilizzata quando non sono disponibili dati a seguito di test, di cui al punto 2.1.3.5.5 della quattordicesima versione riesaminata delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. L'assegnazione avviene con l'accordo delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell'assegnazione sull'unità di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose). Osservazioni particolari: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato a due brevi periodi dell'anno, cioè il periodo delle festività di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può avvenire senza particolari problemi ricorrendo all'attuale dotazione di veicoli con omologazione EX, ma la distribuzione dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti vendita e il trasporto degli articoli restituiti ai depositi è limitata a causa della scarsità di questo tipo di veicoli. I vettori non sono interessati all'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sussistenza degli speditori di fuochi d'artificio perché non riescono a immettere sul mercato i loro prodotti. Per usufruire di tale deroga, è necessario che la classificazione dei fuochi d'artificio sia fatta sulla base dell'elenco di cui alle raccomandazioni ONU, così da disporre della classificazione più aggiornata. Una deroga di tipo simile è prevista per i fuochi d'artificio ONU 0336 nella norma speciale 651, punto 3.3.1 dell'ADR 2005. Data di scadenza: 30 giugno 2015 UK Regno Unito RO–bi–UK–1 Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: esonero dall'applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada. Per la classe 7 questa deroga non si applica alle disposizioni della Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). Osservazioni particolari: questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–UK–2 Oggetto: esenzione dal divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all'utilizzatore finale o dal dettagliante all'utilizzatore finale (tranne per la classe 7) (N11). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose. Contenuto della normativa nazionale: il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3). Osservazioni particolari: se presa alla lettera, la formulazione del divieto di cui all'allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–UK–3 Oggetto: disposizioni di trasporto alternative per fusti di legno contenenti ONU 3065 del gruppo di imballaggio III. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni di imballaggio e di etichettatura. Contenuto della normativa nazionale: autorizza il trasporto di bevande alcoliche con tenore volumetrico superiore a 24 % ma inferiore a 70 % (gruppo di imballaggio III) in fusti di legno non certificati ONU, senza etichette di segnalazione di pericolo, ma prevede norme più rigorose relative al caricamento e al veicolo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14). Osservazioni particolari: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto ad accisa statale che deve essere trasferito dalla distilleria ai magazzini doganali tramite veicoli sigillati e sicuri sui quali sono apposti i sigilli governativi. L'attenuazione delle norme applicabili all'imballaggio e all'etichettatura è presa in considerazione nelle prescrizioni supplementari volte a garantire la sicurezza. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–UK–4 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-12. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RO–bi–UK–5 Oggetto: raccolta di batterie usate ai fini di smaltimento o riciclaggio. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizione speciale 636. Contenuto della normativa nazionale: consente le seguenti condizioni alternative per la disposizione speciale 636 del capitolo 3.3. Le pile e le batterie al litio usate (ONU 3090 e ONU 3091) raccolte e presentate per il trasporto ai fini dello smaltimento tra il punto di raccolta e l'impianto intermedio di trattamento, insieme ad altre pile e batterie non al litio (ONU 2800 e ONU 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR qualora soddisfino le condizioni seguenti:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1. Osservazioni particolari: i punti di raccolta per i consumatori sono solitamente ubicati presso punti vendita e non è facile insegnare a un gran numero di persone a selezionare e imballare le batterie usate conformemente all'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe conformemente a orientamenti stabiliti dal programma di azione “rifiuti e risorse” del Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi adeguati conformi all'ADR e di adeguate istruzioni. Data di scadenza: 30 giugno 2015» ; |
2) |
nell'allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente: «II.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio. Identificativo della deroga: RA-a/bi/bii-MS-nn RA= ferrovia a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii MS= sigla dello Stato membro nn= numero di ordine In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA–a–DE–2 Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti in classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni particolari: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g. Data di scadenza: 30 giugno 2015 FR Francia RA–a–FR–3 Oggetto: trasporto per le esigenze del vettore ferroviario. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nel documento di accompagnamento. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di dichiarazione del carico. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RA–a–FR–4 Oggetto: esenzione dall'etichettatura di determinati carri postali. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei carri. Contenuto della normativa nazionale: sono soggetti all'obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (a eccezione di 1, 6.2 o 7). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1. Data di scadenza: 30 giugno 2015 SE Svezia RA–a–SE–1 Oggetto: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette. Contenuto della normativa nazionale: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite “per consegna espressa”: si tratta perciò di piccole quantità. Data di scadenza: 30 giugno 2015 UK Regno Unito RA–a–UK–1 Oggetto: trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni del RID. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7. Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). Osservazioni particolari: questa deroga rappresenta una misura temporanea: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RA–a–UK–2 Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di diversa natura e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6). Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 7.5.2.1 e 7.5.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti. Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). Osservazioni particolari: il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”. Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:
Data di scadenza: 30 giugno 2015 RA–a–UK–3 Oggetto: differenziazione della “quantità massima totale per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). Osservazioni particolari: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RA–a–UK–4 Oggetto: adozione della deroga RA-a-FR-6. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: riduzione dell'obbligo di etichettatura per i vagoni merci trainati per ferrovia. Contenuto della normativa nazionale: l'obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). Osservazioni particolari: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RA–a–UK–5 Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all'utente finale. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per la fabbricazione e il collaudo degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26. Osservazioni particolari: le disposizioni del RID sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all'utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nella tratta ferroviaria di un tragitto di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 giugno 2015 In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA–bi–DE–2 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all'interno di un gruppo); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni particolari: lista n. 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2015 RA-bi-DE-3 Oggetto: trasporto locale di fosforo, giallo, sott'acqua (ONU 1381), classe 4.2, gruppo I di imballaggio, in carri cisterna ferroviari. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: norme sulla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capo 6.8, punto 6.8.2.3, prevede l'approvazione del tipo per i carri che trasportano ONU 1381 (fosforo, giallo, sott'acqua). Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale di fosforo, giallo, sott'acqua (ONU 1381), classe 4.2, gruppo I di imballaggio, su lunghe distanze, (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in carri cisterna ferroviari costruiti secondo gli standard russi. Il trasporto delle merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità di sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. Data di scadenza: 30 gennaio 2020 (autorizzazione prorogata). DK Danimarca RA–bi–DK-1 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sul Grande Belt. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005. Osservazioni particolari: Data di scadenza: 30 giugno 2015 RA–bi–DK-2 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sull'Øresund. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005. Osservazioni particolari: Data di scadenza: 29 febbraio 2016 CZ Repubblica ceca (deroga scaduta) SE Svezia RA–bi–SE–1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie. Ciascuna categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento. Data di scadenza: 30 giugno 2015 In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA–bii–DE–1 Oggetto: trasporto locale di cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa (ONU 1051) in carri cisterna ferroviari, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1 Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di trasporto di ONU 1051 (cianuro di idrogeno) stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa. Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni specificamente definite. Il trasporto è effettuato in carri cisterna appositamente autorizzati a tale scopo la cui costruzione e strutture sono costantemente adeguate in funzione delle evoluzioni più recenti della tecnologia in materia di sicurezza (ad esempio montaggio di ammortizzatori (crash buffer) conformemente al TE 22). Il processo del trasporto è soggetto ad una regolamentazione dettagliata sotto forma di disposizioni supplementari in materia di sicurezza operativa approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, sotto la sorveglianza delle autorità di supervisione competenti. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga n. E 1/97 (4a versione modificata), Ufficio federale delle ferrovie. Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2017 DE Germania RA-bi–DE-2 Oggetto: trasporto locale su itinerari specifici di carburo di calcio (ONU 1402), gruppo I di imballaggio, in container su carri. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1 Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto di carburo di calcio senza imballaggio. Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale per ferrovia di carburo di calcio (ONU 1402), gruppo I di imballaggio, su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni specificamente definite. I carichi sono trasportati in appositi container nei carri. Il trasporto delle merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità di sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. Data di scadenza: 15 gennaio 2018» ; |
3) |
nell'allegato III, il capo III.3 è sostituito dal testo seguente: «III.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio. Identificativo della deroga: IW-a/bi/bii-MS-nn W= vie navigabili interne a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii MS= sigla dello Stato membro nn= numero di ordine In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE BG Bulgaria IW–bi–BG–1 Oggetto: classificazione e ispezione di navi da rifornimento Riferimento all'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE: Capitolo 1.15 Contenuto dell'allegato della direttiva: le disposizioni del capitolo 1.15, riconoscimento delle società di classificazione, prevedono che, per essere riconosciuta, una società di classificazione deve avviare la procedura di riconoscimento specificata al punto 1.15.2. Contenuto della normativa nazionale: la classificazione e l'ispezione di navi da rifornimento di prodotti petroliferi che operano nelle acque dei porti fluviali bulgari o in altre aree sotto la diretta giurisdizione di questi porti, effettuate da una società di classificazione non riconosciuta a norma del capitolo 1.15 dell'allegato III, capo III.1 della direttiva 2008/68/CE sono autorizzate a condizione che la sicurezza non venga compromessa. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Ordinanza N. 16 del 20 giugno 2006 sulla movimentazione di merci pericolose e il loro trasporto via mare e per vie navigabili interne; Ordinanza N. 4 del 9 gennaio 2004 sul riconoscimento delle società di controllo delle navi e degli armatori). Osservazioni particolari: la deroga si applica solo alle navi che operano nelle aree portuali o in altre aree sotto la diretta giurisdizione di tali porti. Data di scadenza: 15 gennaio 2018» |
18.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/40 |
DECISIONE (UE) 2015/218 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2014
relativa all'aiuto di stato SA.29786 (ex N 633/09), SA.33296 (11/N), SA.31891 (ex N553/10), N 241/09, N 160/10 e SA.30995 (ex C 25/10) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione per la ristrutturazione di Allied Irish Banks plc e EBS Building Society
[notificata con il numero C(2014) 2638]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Allied Irish Banks, plc («AIB») ed EBS Building Society («EBS») hanno ricevuto individualmente un aiuto di Stato, che è stato notificato alla Commissione con procedure distinte. Il 1o luglio 2011 EBS e AIB sono state oggetto di una fusione («la Banca»), e la Commissione ha valutato l'aiuto concesso alla Banca con procedimento distinto. Conseguentemente esistono tre procedimenti in materia di aiuti di Stato concernenti rispettivamente AIB, EBS e l'entità derivante dalla fusione. |
1.1. AIB
(2) |
Con decisione del 12 maggio 2009 la Commissione ha approvato temporaneamente (2) un apporto di capitale pari a 3,5 miliardi di EUR a favore di AIB sotto forma di nuove azioni privilegiate di classe 1 (Core Tier 1), sulla base di vari impegni tra cui la presentazione di un piano di ristrutturazione entro i sei mesi successivi alla ricapitalizzazione. |
(3) |
Dopo questo primo apporto di capitale, il 13 novembre 2009 le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione iniziale per AIB, seguito da numerosi scambi di comunicazioni. Il 4 maggio 2010 le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione aggiornato, cui ancora una volta sono seguiti numerosi scambi di comunicazioni tra la Commissione e l'Irlanda. |
(4) |
Con decisione del 21 dicembre 2010 la Commissione ha approvato temporaneamente (3) una misura di salvataggio consistente in un apporto di capitale pari a 9,8 miliardi di EUR sotto forma di azioni ordinarie, in attesa dell'approvazione, da parte della Commissione, di un piano di ristrutturazione riveduto che tenesse conto dell'ulteriore aiuto erogato ad AIB. L'apporto di capitale avrebbe dovuto aver luogo in due fasi: i) 3,7 miliardi di EUR entro il 31 dicembre 2010, e ii) 6,1 miliardi di EUR nel febbraio 2011 (4). |
(5) |
La prima rata della ricapitalizzazione approvata è stata versata dallo Stato irlandese alla fine di dicembre 2010, mentre il secondo apporto di capitale, previsto per il febbraio 2011, non ha mai avuto luogo (5). |
1.2. EBS
(6) |
Con decisione del 2 giugno 2010 (6) la Commissione ha autorizzato temporaneamente la ricapitalizzazione di EBS quale aiuto di emergenza in attesa dell'approvazione, da parte della Commissione, di un piano di ristrutturazione. Le autorità irlandesi hanno presentato il piano il 31 maggio 2010. |
(7) |
L'11 ottobre 2010 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») riguardo al piano di ristrutturazione per l'EBS presentato dall'Irlanda («la decisione di avvio del procedimento») (7), poiché nutriva dubbi sulla compatibilità del piano di ristrutturazione e delle misure di aiuto ad esso associate con il mercato interno, alla luce della comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (8) («la comunicazione relativa alla ristrutturazione»). |
(8) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da EBS e da altri due interessati. |
(9) |
Nel luglio 2011 EBS si è fusa con AIB diventando una società controllata e completamente integrata della Banca. Di conseguenza, EBS ha cessato di esistere quale società in grado di operare in modo autonomo. Pertanto la decisione di avvio del procedimento, riguardante EBS come società in grado di operare in modo autonomo, è stata svuotata di significato e la Commissione ha deciso di non continuare il procedimento. |
1.3. PROCEDIMENTO CONGIUNTO
(10) |
Il 31 marzo 2011 il ministro irlandese delle Finanze ha annunciato che il sistema bancario irlandese doveva essere riorganizzato intorno a due tra le banche più importanti, Bank of Ireland («BoI») e AIB (9). Egli ha annunciato altresì che, in tale contesto, EBS si sarebbe fusa con AIB per costituire il secondi istituto pilastro. |
(11) |
Con decisione del 15 luglio 2011 la Commissione ha approvato (10) un pacchetto combinato di misure di salvataggio a favore della Banca pari a 13,1 miliardi di EUR, in attesa dell'approvazione di un piano di ristrutturazione per la Banca che tenesse conto degli ulteriori aiuti erogati. |
(12) |
Il 28 settembre 2012 l'Irlanda ha notificato un piano di ristrutturazione per la Banca (11). |
(13) |
Tra l'ottobre 2012 e il marzo 2014 vi sono stati periodici scambi di comunicazioni tra la Commissione e le autorità irlandesi. La Commissione ha richiesto informazioni ripetutamente e l'Irlanda ha fornito una serie di osservazioni supplementari (12). |
2. FATTI
2.1. DESCRIZIONE DEI BENEFICIARI
2.1.1. AIB
(14) |
La sezione II.1 della decisione della Commissione sulla prima ricapitalizzazione della Banca del 12 maggio 2009 fornisce una descrizione dettagliata di AIB (13). Segue una breve sintesi. |
(15) |
Negli anni che hanno preceduto la crisi finanziaria, AIB era un gruppo di servizi finanziari diversificati che forniva una gamma completa di servizi bancari alle persone e alle imprese. Nel 2008 il suo bilancio ammontava a 182 miliardi di EUR. Era una delle due maggiori banche in Irlanda e possedeva quote di mercato nell'ordine del 35 % dei conti correnti personali, del 27 % dei crediti ipotecari, del 46 % dei risparmi e del 41 % dei conti correnti delle PMI. |
(16) |
Prima della crisi, AIB aveva conosciuto un periodo di rapida espansione, concentrando la propria attività soprattutto sui nuovi prestiti al mercato immobiliare irlandese e ricorrendo frequentemente a finanziamenti all'ingrosso. Con lo scoppio della crisi finanziaria globale, che in Irlanda ha investito con particolare violenza l'economia e soprattutto il mercato immobiliare, la vulnerabilità del modello economico di AIB è diventata evidente ed è stato inevitabile ricorrere al sostegno dello Stato. |
(17) |
Nel luglio 2011 AIB si è fusa con EBS. |
2.1.2. EBS
(18) |
La sezione 2.1.2 della decisione della Commissione sulla prima ricapitalizzazione di emergenza di EBS/AIB del 15 luglio 2011 fornisce una descrizione dettagliata di EBS (14). I punti seguenti forniscono una breve sintesi. |
(19) |
Negli anni che hanno preceduto la crisi finanziaria, EBS era la più grande società di credito immobiliare («building society») irlandese e, per dimensioni, l'ottavo istituto finanziario operante in Irlanda con un valore totale delle attività corrispondente a 21,5 miliardi di EUR nel 2009. Le società di credito immobiliare sono organizzazioni mutualistiche prive di azionisti ma possedute dai loro membri, che ne sono anche clienti. Il loro obiettivo è quello di raccogliere depositi ed erogare prestiti. Gli utili sono impiegati per adeguare i tassi di interesse a vantaggio dei membri, oppure sono accumulati come riserve. |
(20) |
EBS offriva ai suoi membri i prodotti bancari al dettaglio tradizionali (in particolare risparmi e crediti ipotecari) conformemente al suo obiettivo di società di credito immobiliare. Disponeva anche di una tesoreria che offriva servizi specializzati (servizi boutique) a un particolare segmento del mercato — clienti aziendali, studi professionali e cooperative di credito. A partire dal 2005 EBS ha ampliato le proprie attività nel settore dei prestiti immobiliari commerciali realizzando un considerevole portafoglio di prestiti in tale segmento. EBS ha subito gli effetti della crisi economica irlandese in generale e soprattutto del crollo dei prezzi degli immobili commerciali. L'accesso ai finanziamenti si è gradualmente deteriorato e le sensibili riduzioni del valore dei suoi portafogli di prestiti commerciali e ipotecari hanno provocato la riduzione del capitale di EBS. |
(21) |
Dal 1o luglio 2011 EBS è una società interamente controllata da AIB. Offre essenzialmente servizi di credito ipotecario e di deposito sul mercato irlandese. EBS continua a operare sotto la propria denominazione commerciale. |
2.1.3. La Banca (entità derivante dalla fusione di AIB ed EBS)
(22) |
Il risultato dell'esercizio PCAR/PLAR (15), concluso nell'ambito del programma di aggiustamento economico per l'Irlanda («programma di aggiustamento») (16) e annunciato il 31 marzo 2011, ha individuato un fabbisogno di capitale per AIB pari a 13,3 miliardi di EUR e per EBS pari a 1,5 miliardi di EUR (per entrambi gli istituti la cifra associa il capitale primario (17) e il capitale contingente (18)). |
(23) |
Conformemente a quanto previsto dal programma di aggiustamento, gli istituti di credito partecipanti hanno dovuto preparare i piani di ricapitalizzazione per rispettare le specifiche del PCAR/PLAR in termini di ulteriore capitale; il capitale richiesto doveva essere disponibile entro la fine del luglio 2011. |
(24) |
Il 31 marzo 2011 il ministro delle Finanze irlandese ha annunciato la ristrutturazione dell'intero settore bancario irlandese. È stato deciso di fondere AIB ed EBS; la nuova Banca così creata sarebbe dovuta diventare un pilastro del riformato sistema bancario irlandese. |
(25) |
Il 26 maggio 2011 il ministro, AIB ed EBS hanno firmato un accordo di acquisizione che prevedeva l'acquisizione di EBS da parte di AIB (dopo la conversione di EBS in una società privata e dopo aver ricevuto tutte le necessarie approvazioni). Ai sensi di questo accordo, EBS è una società interamente controllata che gode del pieno sostegno di AIB pur continuando a operare con il marchio EBS. La fusione delle due entità ha comportato la demutualizzazione di EBS e la sua conversione in un ente creditizio provvisto di licenza, seguita dall'acquisizione del suo capitale azionario per un corrispettivo nominale da parte di AIB. In seguito all'autorizzazione della concentrazione concessa il 27 giugno 2011 la fusione è stata portata a termine il 1o luglio 2011. |
(26) |
A partire dal 15 luglio 2011 il 99,8 % del capitale azionario della Banca è detenuto dallo Stato irlandese. |
(27) |
La Banca, la cui attività è concentrata soprattutto in Irlanda, si colloca come banca universale che offre un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari tramite un'estesa rete di distribuzione. La Banca ha una limitata presenza all'estero in Gran Bretagna. Nell'ultima parte del 2012 AIB ha cominciato a organizzare la propria struttura interna secondo un modello incentrato sul cliente e articolata nelle seguenti principali entità: Domestic Core Bank, AIB UK e Financial Solutions Group («FSG»). La comunicazione per questa nuova base a segmenti è stata avviata nel 2013. |
(28) |
Domestic Core Bank opera mediante una serie di canali di distribuzione che comprende 274 filiali (19). La rete delle filiali è in corso di ristrutturazione e si sta procedendo alla chiusura di alcune di esse. La Banca fornisce inoltre servizi bancari attraverso gli uffici postali nazionali. EBS è gestita nell'ambito della struttura di Domestic Core Bank. Mantiene la propria licenza bancaria e opera come una società controllata che dispone della propria denominazione e mantiene la propria rete di filiali. Essa opera soprattutto nel settore dei crediti ipotecari e dei depositi. |
(29) |
AIB UK opera in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord. In Gran Bretagna la Banca opera con la denominazione commerciale Allied Irish Bank (GB) e offre un servizio bancario completo attraverso 20 filiali universali nonché servizi bancari online. I principali mercati di riferimento sono le PMI. Con il marchio Allied Irish Bank (GB) Savings Direct, la Banca offre anche servizi di deposito (20). Nell'Irlanda del Nord AIB UK opera con la denominazione commerciale di First Trust Bank («FTB») attraverso 32 filiali, offrendo un servizio bancario completo a persone e imprese. |
(30) |
Financial Solutions Group è stato costituito nel 2012 per assistere le PMI e i clienti privati in difficoltà nel far fronte ai propri impegni creditizi e per attuare il piano di cessione di attività della Banca. |
(31) |
Oggi la Banca è una delle tre maggiori banche nazionali in Irlanda, insieme a BoI e Permanent TSB («PTSB»). Al 31 dicembre 2013 il valore totale delle attività della Banca corrispondeva a 118 miliardi di EUR, quello di BoI a 132 miliardi di EUR e quello di PTSB a 38 miliardi di EUR. La Banca è un gruppo di servizi finanziari diversificati che fornisce una gamma completa di servizi bancari alle persone e alle imprese, con particolare attenzione al mercato bancario al dettaglio irlandese. La Banca è presente soprattutto nel segmento delle PMI. Tabella 1 La Banca — Dati finanziari selezionati 2013
Tabella 2 La posizione della Banca nei mercati delle PMI, dei privati, dei crediti ipotecari e dei risparmi
|
2.2. LE DIFFICOLTÀ DI AIB ED EBS
(32) |
La necessità di aiuti di Stato per AIB si spiega con l'impatto della crisi finanziaria globale, associato alla crescita eccessiva di AIB, al frequente ricorso a finanziamenti all'ingrosso, alla sua esposizione nei confronti del mercato immobiliare irlandese e all'inadeguata gestione del rischio. |
(33) |
Negli anni precedenti alla crisi finanziaria, AIB ha deciso di adeguarsi alla crescita senza precedenti dell'economia irlandese e del settore immobiliare del paese. In termini assoluti, tra il 2002 e il 2006 i prestiti immobiliari ed edili di AIB hanno conosciuto un aumento del 336 % e la sua esposizione verso questo settore è aumentata dal 19 % nel 2002 al 36 % nel 2008. Al fine di massimizzare il volume degli affari, e in assenza di vincoli di finanziamento, la banca ha assunto rischi eccessivi in termini di esposizione (concentrazione nel settore immobiliare ed edile), ma anche in relazione ai tipi di crediti ipotecari offerti (tracker mortgages — crediti ipotecari a tasso variabile (21)). |
(34) |
Il deterioramento del mercato immobiliare irlandese, i successivi crolli dei prezzi delle proprietà immobiliari e il rallentamento dell'economia irlandese a partire dal 2008 hanno sensibilmente peggiorato la qualità delle attività di AIB, riducendo considerevolmente il valore del suo portafoglio di prestiti e quindi la dotazione di capitale della banca. |
(35) |
Per finanziare la sua rapida espansione, la banca ha accresciuto la propria dipendenza dai finanziamenti all'ingrosso, che sono passati dal 35 % nel 2004 al 42 % nel 2006, mentre il rapporto prestiti/depositi («LDR») è aumentato dal 101 % nel 2002 al 157 % nel 2007. |
(36) |
In seguito al tracollo di Lehman Brothers Holdings Inc. nel settembre 2008, le turbolenze che hanno investito i mercati finanziari globali hanno limitato l'accesso di AIB ai finanziamenti (come si è verificato per altre banche irlandesi) andando a colpire la sua capacità di svolgere le normali operazioni. Lo Stato è pertanto intervenuto in primo luogo offrendo garanzie di finanziamento. In un contesto caratterizzato da maggiori costi di finanziamento (commissioni di garanzia e costi dei depositi ad alti livelli) e da un tasso di base della Banca centrale europea («BCE») sensibilmente più basso (22), i crediti ipotecari a tasso variabile della banca (il 45 % circa del portafoglio di prestiti ipotecari di AIB nel 2011) hanno dato luogo a un margine d'interesse netto («NIM») sostanzialmente ridotto per la Banca. |
(37) |
Il deterioramento materiale della posizione finanziaria di AIB l'ha spinta a partecipare a tutte le misure di sostegno messe in atto dallo Stato irlandese per salvaguardare la stabilità finanziaria del paese. Oltre alle garanzie dello Stato, AIB ha ricevuto apporti di capitale dallo Stato, beneficiando altresì dei trasferimenti delle attività alla National Asset Management Agency («NAMA») (23) per risanare il bilancio. |
(38) |
Allo stesso modo la crisi finanziaria ha colpito la posizione finanziaria di EBS, soprattutto in seguito alla drastica riduzione del valore delle proprietà immobiliari in Irlanda. Prima della crisi, EBS aveva costituito un considerevole portafoglio di prestiti nel segmento dei prestiti immobiliari commerciali. |
(39) |
EBS ha dovuto procedere a subito sensibili riduzioni del valore dei propri portafogli di prestiti commerciali e ipotecari. L'accesso di EBS ai finanziamenti si è gradualmente ridotto, fino ad azzerarsi del tutto. Di conseguenza, a causa della sua posizione vulnerabile, EBS è stata costretta a chiedere misure di sostegno statali. EBS ha avuto bisogno di garanzie di finanziamento, trasferimenti di attività a NAMA e apporti di capitale. |
2.3. LE MISURE DI AIUTO
(40) |
A causa delle difficoltà di AIB ed EBS lo Stato ha dovuto fornire un considerevole sostegno individuale a entrambe, nonché alla Banca (l'entità derivante dalla fusione). |
(41) |
A livello individuale, sia AIB che EBS hanno ottenuto garanzie su strumenti di passività rispettivamente nell'ambito del regime di supporto finanziario a favore degli enti creditizi (Credit Institutions Financial Support — CIFS) (24) e del regime di garanzia delle passività a breve (Eligible Liability Guarantee — ELG) (25) nonché misure di sostegno a fronte di attività deteriorate sotto forma di trasferimento di tali attività a NAMA. |
(42) |
Inoltre, AIB ed EBS hanno goduto ripetutamente di misure di sostegno al capitale (26). |
(43) |
Lo Stato ha concesso anche garanzie sul credito di ultima istanza (emergency liquidity assistance — ELA) fornito dalla Banca centrale d'Irlanda. |
(44) |
La Banca ha continuato a beneficiare del regime ELG ed è stata ricapitalizzata nel luglio 2011 (27) attraverso il collocamento del capitale proprio, un conferimento di capitale (28) e contingent capital notes (titoli di debito che si convertono in azioni al verificarsi di un evento predefinito). |
(45) |
Le misure complessive di ricapitalizzazione della Banca considerate collettivamente (tra cui le azioni privilegiate e gli strumenti di capitale contingente) sono pari a 20,775 miliardi. In seguito ai diversi apporti di capitale, lo Stato irlandese, attraverso la commissione del Fondo di riserva previdenziale nazionale («NPRFC») possiede il 99,8 % delle azioni ordinarie della Banca. |
(46) |
La NPRFC detiene inoltre azioni privilegiate per 3,5 miliardi di EUR, originariamente apportate ad AIB nel 2009 e approvate dalla decisione della Commissione nel caso N 241/09 (29). Il rimborso/riacquisto di tali azioni è a discrezione della Banca. Nel maggio 2014 (cinque anni dopo l'apporto) alle azioni si applicherà un aumento del 25 % e il rimborso sarà effettuato al 125 % del valore nominale. |
(47) |
La Tabella 3 offre una sintesi di tutte le misure di aiuto concesse ad AIB, a EBS e alla Banca (l'entità derivante dalla fusione). Tabella 3 Panoramica delle misure concesse ad AIB, a EBS e alla Banca (entità derivante dalla fusione di AIB/EBS) (in alcuni casi gli importi approvati e quelli effettivamente concessi differiscono)
|
2.4. I SINGOLI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE
(48) |
Nel novembre 2009 le autorità irlandesi hanno presentato un primo piano di ristrutturazione per AIB che avanzava alcune proposte sul modo di ripristinare la redditività di AIB. Nel maggio 2010 l'Irlanda ha presentato una versione aggiornata del piano che, tra l'altro, prevedeva altre cessioni (le controllate polacche, britanniche e statunitensi di AIB) per soddisfare i nuovi requisiti patrimoniali minimi fissati dall'autorità di regolamentazione finanziaria nell'ambito del PCAR nel marzo 2010. |
(49) |
Il piano di ristrutturazione per EBS, presentato il 31 maggio 2010, prevedeva la ristrutturazione interna di EBS per garantirne la redditività, oltre a una rapida vendita a un terzo. Secondo questo piano EBS avrebbe cessato la propria attività di prestiti immobiliari commerciali riorientandosi verso i crediti ipotecari e i risparmi al dettaglio. EBS avrebbe ridotto la sua dipendenza dai finanziamenti all'ingrosso (a breve termine) concentrandosi sui depositi bancari al dettaglio. |
2.5. MISURE DI RISTRUTTURAZIONE GIÀ ATTUATE DALLA BANCA (ENTITÀ DERIVANTE DALLA FUSIONE DI AIB ED EBS)
(50) |
La Banca ha già attuato un'ampia gamma di misure di ristrutturazione prima di presentare la versione definitiva del piano di ristrutturazione, per realizzare gli obiettivi della redditività di lungo periodo, del contributo proprio e della condivisione degli oneri. Tra queste misure si annoverano le cessioni aziendali, la cessione di attività, gli interventi di gestione delle passività (32) e le azioni volte a ridurre i costi, come segue (33):
|
2.6. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PER LA BANCA (ENTITÀ DERIVANTE DALLA FUSIONE DI AIB ED EBS)
(51) |
Il 28 settembre 2012 le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione per la Banca relativo al periodo 2012-2015. In seguito hanno ripetutamente modificato e integrato questo piano e, infine, è stato deciso che il periodo di ristrutturazione comprendesse gli anni dal 2014 al 2017. |
(52) |
Le autorità irlandesi hanno presentato uno scenario di base, uno scenario di base alternativo fondato su ipotesi più prudenti, e uno scenario sfavorevole per dimostrare la capacità della Banca di ottenere una redditività nel lungo periodo. |
(53) |
Prima della fine del periodo di ristrutturazione la Banca conta di tornare a essere un istituto solido, redditizio e dotato di robusti finanziamenti, con buoni coefficienti patrimoniali e un modello aziendale più tradizionale. Il piano definisce una strategia aziendale che colloca la Banca come una più piccola banca universale, la cui attività è concentrata soprattutto in Irlanda, rispetto al gruppo di servizi finanziari internazionali diversificati che la caratterizzava nel periodo pre-crisi. La struttura operativa della Banca è articolata in tre sezioni: Domestic Core Bank, AIB UK (che nel Regno Unito opera in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord) e Financial Solutions Group, costituito nel 2012. |
(54) |
I fattori principali per ripristinare la redditività della Banca sono i seguenti:
|
2.6.1. Lo scenario di base
2.6.1.1. Ipotesi macroeconomiche e principali previsioni finanziarie
(55) |
Nello scenario di base si ipotizza che nel 2014 in Irlanda il prodotto interno lordo («PIL») crescerà del 2,2 %, per accelerare e raggiungere una crescita del 2,8 %, 3,2 % e 3,2 % rispettivamente nel 2015, 2016 e 2017. Si prevede che il PIL del Regno Unito aumenti dell'1,9 % nel 2014, del 2,1 % nel 2015, del 2,5 % nel 2016 e del 2,5 % nel 2017. |
(56) |
Si prevede altresì che i dati relativi all'occupazione migliorino durante la ristrutturazione, con un tasso di crescita previsto dello 0,8 % nel 2014, dell'1,5 % nel 2015, del 2 % nel 2016 e del 2 % nel 2017. |
(57) |
Per i settori dell'urbanistica e dell'edilizia si prevede una ripresa consistente dopo i livelli di attività molto bassi registrati finora. I prezzi delle abitazioni dovrebbero aumentare del 3 % nel 2014, del 3 % nel 2015, del 2,5 % nel 2016 e del 2,5 % nel 2017. |
(58) |
Secondo lo scenario di base, dal piano di ristrutturazione della Banca emergono le seguenti previsioni finanziarie: Tabella 4 I risultati finanziari e le previsioni finanziarie della Banca secondo lo scenario di base
|
2.6.1.2. Fattori principali per ripristinare la redditività della Banca
i)
(59) |
Mediante una cospicua cessione di attività non strategiche (37), la Banca si propone di diventare un'istituzione di dimensioni più piccole rispetto al periodo precedente alla crisi finanziaria. La Banca ha già portato a termine un'importante riduzione della leva finanziaria con la cessione di molti dei suoi rami d'azienda, la cessione di attività e il trasferimento a NAMA di attività correlate a «proprietà ad alto rischio» (21,3 miliardi di EUR), riuscendo così a ridurre sensibilmente il proprio bilancio. Il valore totale delle attività del gruppo AIB si è ridotto da 136,7 miliardi di EUR alla fine del 2011 a 117,7 miliardi di EUR al 31 dicembre 2013 (registrando una riduzione del 14 %) (38). |
(60) |
Il cospicuo programma di riduzione della leva finanziaria/ridimensionamento intrapreso dalla Banca, insieme a una crescente base dei depositi della clientela (a partire dal 2011), ha contribuito a migliorare il profilo di finanziamento della Banca. La percentuale dei depositi della clientela rispetto alla fonte totale di finanziamento (passività totali (39)) è migliorata passando dal 49,7 % alla fine del 2011 al 61,2 % alla fine del 2013, mentre l'LDR è diminuito, passando dal 138 % alla fine del 2011 al 100 % al 31 dicembre 2013. |
(61) |
Durante il periodo di ristrutturazione, la Banca prevede di aumentare ulteriormente la percentuale di depositi della clientela rispetto alla fonte totale di finanziamento (passività totali), mentre la percentuale di finanziamenti della BCE dovrebbe ridursi sensibilmente nel corso del piano di ristrutturazione, passando dal 20 % del 2012 al [< 10 %] del 2017 (con una riduzione di 15-25 miliardi di EUR), considerando collettivamente i minori volumi di prestiti previsti (40), il rimborso di obbligazioni NAMA (41) e gli accresciuti depositi da parte delle banche. |
(62) |
La Banca sta gradualmente riguadagnando l'accesso al mercato all'ingrosso. Nel gennaio e nel settembre 2013 la Banca ha emesso due obbligazioni bancarie ipotecarie del valore di 500 milioni di EUR ciascuna. Nell'ottobre 2013 la Banca ha effettuato la cartolarizzazione delle carte di credito per 500 milioni di EUR, la prima di questo genere mai effettuata da una banca irlandese. Nel novembre 2013 la Banca è riuscita a collocare 500 milioni di EUR di titoli di debito triennali non garantiti. È stata la prima transazione debitoria non garantita effettuata dalla Banca dal 2009. Nel marzo 2014 la Banca ha emesso titoli settennali garantiti da attività per 500 milioni di EUR. Si tratta del titolo di riferimento garantito da attività pubbliche a più lunga scadenza emesso da AIB dal 2007. |
(63) |
Per quanto riguarda gli indici di liquidità previsti, considerando le informazioni disponibili in questa fase sulla composizione dell'indice di copertura della liquidità («LCR») che è ancora in una fase consultiva a livello di Unione europea (42), la Banca prevede un LCR durante il periodo di ristrutturazione assai superiore ai requisiti minimi (cfr. Tabella 5). Tabella 5 Gli indici di liquidità della Banca
|
ii)
(64) |
La Banca prevede di ripristinare la redditività nel 2014, con un utile netto previsto pari a [0-750] milioni di EUR, che raggiungerà i [250-1 250] milioni di EUR nel 2017. Il rendimento del capitale (ROE) dovrebbe essere pari allo [0,5-10 %] nel 2014 e al [5-15 %] nel 2017. Ciò avverrà nel modo seguente. |
(65) |
In primo luogo, il piano di ristrutturazione indica alcune iniziative che dovranno favorire la ripresa del NIM, escludendo i costi ELG, dall'1,22 % del 2012 all'[1,5-2,25 %] del 2017. Tali iniziative comprendono nuovi prestiti pari a [20-30] miliardi di EUR dal 2014 al 2017 a tassi di interesse più alti, l'ulteriore miglioramento nella fissazione dei prezzi dei prestiti del portafoglio (43) e un'ulteriore riduzione del costo dei prodotti di deposito fino al 2015 (cfr. Tabella 6). Inoltre la percentuale di attività a basso rendimento della Banca (crediti ipotecari a tasso variabile e obbligazioni NAMA) rispetto al valore totale delle attività dovrebbe ridursi nel periodo di ristrutturazione, passando dal [20-30 %] del 2014 al [10-20 %] del 2017 in seguito al rimborso delle obbligazioni NAMA e all'ammortamento del portafoglio di crediti ipotecari a tasso variabile per il quale non è previsto alcun nuovo prestito. Tabella 6 Prevista evoluzione della Banca in relazione ai rendimenti medi di attività e passività
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(66) |
In secondo luogo, la sospensione del regime ELG al 28 marzo 2013 favorirà un miglioramento del NIM al netto dei costi ELG poiché le commissioni di garanzia pagate allo Stato si ridurranno. Nel 2012 ammontavano a 0,4 miliardi di EUR e si prevede che nel 2017 saranno pari ad appena 8 milioni di EUR. |
(67) |
In terzo luogo, per quanto riguarda i risultati operativi sostenibili al lordo degli accantonamenti la Banca prevede un'ulteriore riduzione dei propri costi operativi, che dovrebbero passare da 1,8 miliardi di EUR nel 2012 a [1,0-1,5] miliardi di EUR nel 2015 e a [1,0-1,5] miliardi di EUR nel 2017. Le due principali iniziative che sono alla base di questa prevista riduzione sono il Piano di prepensionamento e di cessazione volontaria del servizio e il riesame delle retribuzioni e delle indennità annunciato nel 2012. Da questo punto di vista, la Banca prevede una riduzione del personale, rispettivamente del [20-40] % entro il 2015 e del [20-40] % entro il 2017 rispetto ai livelli del 2012, con una riduzione totale del personale [tra 2 000 e 5 000] persone. |
(68) |
Infine, per quanto riguarda i risultati operativi al netto degli accantonamenti e al lordo delle poste straordinarie, la Banca prevede di ridurre sostanzialmente gli oneri derivanti dalla riduzione di valore dei prestiti, passando da 2,5 miliardi di EUR del 2012 a [0-0,5] miliardi di EUR nel 2014 e a [0-0,5] miliardi di EUR nel 2017, giacché il piano ipotizza una ripresa economica in Irlanda. AIB prevede che tale ripresa produca un rallentamento dei nuovi prestiti non rimborsati. Il piano di offerta prevede altresì una gestione del credito più efficace che si riflette nella costituzione del Financial Solution Group e nel varo della strategia per la soluzione degli arretrati di pagamento di crediti ipotecari (44) («MARS»). Tutto ciò ha lo scopo di migliorare la raccolta di prestiti da parte della Banca e di potenziarne l'efficacia, aumentando così il numero di prestiti «sanati». |
iii)
(69) |
La Banca prevede di mantenere una consistente riserva di capitale durante il periodo di ristrutturazione, mediante maggiori utili non distribuiti e minori attività ponderate per il rischio («RWA»). La Banca si propone di accrescere gli utili, che intende trattenere per intero, mediante le iniziative descritte nei punti da (65) a (68). Si prevede che le RWA si ridurranno di circa [5-10] miliardi di EUR dal 2013 al 2016, soprattutto in seguito alla continua contrazione del portafoglio di prestiti (tra cui rettifiche di valore, crediti deteriorati ristrutturati e ammortamento del prestito), al nuovo trattamento delle attività fiscali differite («DTA») (45), e alla prevista adozione, da parte della Banca di a) un metodo basato sui rating interni («IRB») per quanto riguarda il portafoglio di prestiti di EBS e b) modelli IRB aggiornati per il portafoglio di prestiti di AIB. |
(70) |
Inoltre, secondo le informazioni fornite dalle autorità irlandesi, la CBI ridurrà il requisito patrimoniale minimo (46) dal 10,5 % al […] % nel breve periodo, con il conseguente incremento della riserva di capitale della Banca di [0-5] miliardi di EUR nel 2014, senza altre variazioni. Di conseguenza l'obiettivo del 10,5 % fissato dalla CBI nel novembre 2010 nell'ambito dell'esercizio PCAR non sarà più significativo. |
(71) |
Considerando un requisito patrimoniale minimo di base di classe 1 («CET1») dell'8 % per tutto il periodo, si prevede che la riserva di capitale della Banca si assesti su [0-5] miliardi di EUR nel 2014 e circa [5-10] miliardi di EUR nel 2017. Con una soglia di capitale minimo pari al 5,5 % (47) nel 2014 la riserva di capitale sarebbe pari a [5-10] miliardi di EUR. |
(72) |
Inoltre, la Banca dispone di strumenti di capitale contingente (48) di 1,6 miliardi di EUR che potrebbero essere convertiti in azioni ordinarie in caso di necessità. Prendendo in considerazione i suddetti strumenti, la riserva di capitale nel 2014 sarebbe pari a [5-10] miliardi di EUR con un requisito patrimoniale minimo dell'8 %, e a [5-10] miliardi di EUR con una soglia di capitale minimo pari al 5,5 %. |
(73) |
Le cifre fornite per il CET1 nei punti (71) e (72) comprendono un'idonea e graduale deduzione delle DTA (49). Le DTA riconosciute dalla Banca, derivanti da perdite fiscali non utilizzate, ammontavano a 3,9 miliardi di EUR al 31 dicembre 2013. |
2.6.2. Lo scenario di base alternativo
(74) |
L'11 febbraio 2014 la Banca ha presentato alla Commissione uno scenario di base alternativo (lo «scenario di base alternativo») fondato su ipotesi più prudenti rispetto allo scenario di base. Le ipotesi più prudenti riguardavano l'evoluzione delle RWA, i risultati della valutazione del bilancio (BSA) (50), il volume dei nuovi prestiti, una diversa composizione dei finanziamenti, il maggiore costo dei fondi e maggiori oneri da accantonamenti come risulta dalla tabella 7. Le ipotesi macroeconomiche su cui si fonda questo scenario di base alternativo sono le stesse su cui si fonda lo scenario di base descritto nei punti (55) e (56). Tabella 7 Scenario di base alternativo: le principali variazioni delle ipotesi rispetto allo scenario di base
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(75) |
Secondo le ipotesi più prudenti, la Banca non tornerà alla redditività prima del 2016, con un utile previsto al netto delle imposte pari a [0-750] milioni di EUR, che raggiungerà i [250-1 250] milioni di EUR nel 2017. Il ROE dovrebbe essere pari allo [0,5-10 %] nel 2016 e al [5-15 %] nel 2017. |
(76) |
La riserva di capitale della Banca dovrebbe assestarsi su [2-6] miliardi di EUR nel 2014 e [2-6] miliardi di EUR nel 2017 considerando un requisito patrimoniale minimo dell'8 %. Prendendo in considerazione gli strumenti di capitale contingente, la riserva di capitale nel 2014 sarebbe pari a [3-8] miliardi di EUR con requisiti patrimoniali dell'8 % (e a [3-8] miliardi di EUR con una soglia di capitale minimo pari al 5,5 %). Tabella 8 Le previsioni finanziarie della Banca nello scenario di base alternativo
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2.6.3. Lo scenario sfavorevole
(77) |
Secondo lo scenario sfavorevole presentato dalla Banca, il PIL in Irlanda dovrebbe aumentare dell'1 % nel 2014, dell'1,5 % nel 2015, del 2,2 % nel 2016 e del 2,2 % nel 2017. L'occupazione non aumenterà fino al 2015, quando dovrebbe crescere dello 0,5 %, con successivi aumenti dell'1 % nel 2016 e dell'1 % nel 2017. I prezzi delle abitazioni dovrebbero aumentare dell'1,2 % nel 2014, dell'1,7 % nel 2015, dell'1,9 % nel 2016 e dell'1,9 % nel 2017. Il PIL nel Regno Unito dovrebbe aumentare dello 0,8 % nel 2014, dell'1 % nel 2015, dell'1,5 % nel 2016 e dell'1,5 % nel 2017. |
(78) |
Lo scenario sfavorevole si basa su ipotesi macroeconomiche più pessimistiche rispetto allo scenario di base e allo scenario di base alternativo. Lo scenario di base alternativo, tuttavia, genera una minore redditività e una minore riserva di capitale rispetto allo scenario sfavorevole, poiché le ipotesi su cui si fondano le previsioni finanziarie della Banca concernenti la sua evoluzione aziendale sono più pessimistiche nello scenario di base alternativo rispetto a quelle dello scenario sfavorevole. |
(79) |
Nello scenario sfavorevole si prevede che i proventi operativi della Banca aumentino, passando da [1-3] miliardi di EUR nel 2014 a [1-3] miliardi di EUR nel 2017. Si prevede che i risultati operativi al lordo degli accantonamenti aumentino, passando da [0-1] miliardi di EUR nel 2014 a [0,75-1,75] miliardi di EUR nel 2017. Nello scenario sfavorevole, si prevede che la Banca ripristini la redditività nel [2014-2016], con utili al lordo delle imposte pari a [0-750 milioni]. |
(80) |
Il rapporto costi/ricavi dovrebbe migliorare, passando dal [60-70] % nel 2014 al [45-55] % nel 2017. |
(81) |
Nello scenario sfavorevole, i coefficienti CET1 della Banca dovrebbero assestarsi sul [10-20] % nel 2014, [10-20] % nel 2015, [10-20] % nel 2016 e [10-20] % nel 2017. Ciò comporterebbe una riserva di capitale di [3-8] miliardi di EUR nel 2014, [3-8] miliardi di EUR nel 2015, [3-8] miliardi di EUR nel 2016 e [3-8] miliardi di EUR nel 2017, considerando un requisito patrimoniale minimo dell'8 %. |
2.7. PIANO DI RIMBORSO
(82) |
Prima della fine del periodo di ristrutturazione la Banca comincerà a rimborsare l'aiuto di Stato tramite il pagamento di dividendi o con altri mezzi, a condizione che disponga almeno di un'eccedenza di capitale dell'1-4 % superiore al coefficiente CET1 minimo (con una piena attuazione di Basilea III) come stabilito dalla CBI al 31 dicembre 2016. L'importo rimborsato sarà uguale all'eccedenza rispetto al coefficiente CET1 minimo maggiorato dell'1-4 %. |
(83) |
Per facilitare il rimborso, la Banca non adotterà alcuna misura che darebbe luogo a un'uscita di capitale prima di […] a meno che […]. |
(84) |
La Banca mantiene la facoltà di convertire in parte o integralmente le azioni privilegiate della NPRFC al valore nominale fino al 13 maggio 2014 e successivamente al 125 % del prezzo di sottoscrizione, come anticipo o come parte di un evento di uscita (o uscita parziale) che si verifichi per lo Stato coinvolgendo il settore privato. |
(85) |
In linea di principio la Banca può disporre degli strumenti di capitale contingente dello Stato in qualsiasi momento. L'Irlanda tuttavia si è impegnata a far sì che la Banca non rimborsi i suddetti strumenti finché non siano stati pubblicati i risultati dell'esame della qualità delle attività/della prova di stress («AQR/ST») (52), effettuati dalla BCE e dall'Autorità bancaria europea («ABE»), e previa approvazione delle autorità. |
2.8. IMPEGNI PROPOSTI DALL'IRLANDA
(86) |
Le autorità irlandesi hanno assunto alcuni impegni che saranno osservati dalla Banca durante il periodo di ristrutturazione, e che riguardano:
|
(87) |
L'Irlanda si è impegnata a garantire che il piano di ristrutturazione presentato il 28 settembre 2012, e le relative integrazioni, siano attuati per intero, compresi gli impegni descritti dettagliatamente nell'allegato. |
3. LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIGUARDANTE EBS
(88) |
Il 31 maggio 2010 le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione per EBS. La Commissione ha avviato un'indagine approfondita poiché nutriva dubbi sulla compatibilità del piano di ristrutturazione con il mercato interno. In particolare la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che:
|
(89) |
La Commissione ha osservato che le previsioni finanziarie nel piano di ristrutturazione erano incoerenti e mancavano di informazioni sufficienti in merito alle ipotesi macroeconomiche nello scenario sfavorevole. Inoltre, la Commissione ha messo in dubbio le ipotesi su cui si fondano i calcoli di EBS in merito all'evoluzione dei prestiti ipotecari in Irlanda nel medio periodo. La Commissione ha richiesto anche ulteriori chiarimenti sulle ipotesi di EBS concernenti il mercato dei depositi di imprese. La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione di EBS abbia sottostimato il livello di riduzione di valore dei prestiti ipotecari per il periodo in questione, e che manchi di un'analisi approfondita sulle riduzioni di valore dei portafogli di prestiti commerciali in liquidazione. Infine, la Commissione ha espresso dubbi sul calcolo del rapporto costi/ricavi di EBS e del costo dei finanziamenti all'ingrosso nel medio periodo. |
(90) |
Per quanto riguarda la necessità di limitare gli aiuti al minimo, la Commissione ha osservato che disponeva di informazioni insufficienti a concludere se tale requisito sarebbe stato soddisfatto, data la discrepanza tra l'obiettivo della ricapitalizzazione e le previsioni del piano di ristrutturazione secondo il quale EBS avrebbe ampiamente superato il requisito patrimoniale minimo. |
(91) |
Infine, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza esposte nel piano fossero sufficienti. In particolare la Commissione ha criticato il fatto che la proposta riduzione di bilancio fosse assai meno cospicua di quanto la Commissione si sarebbe aspettata da una banca che ha ricevuto un importo di aiuto così elevato, sia in termini assoluti che di attività ponderate per il rischio. |
(92) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da EBS, che ha fornito elementi supplementari a sostegno del piano di ristrutturazione. Inoltre, due interessati hanno presentato osservazioni che sostanzialmente confermano i dubbi della Commissione riguardo all'adeguatezza delle misure proposte per affrontare le distorsioni della concorrenza e la condivisione degli oneri. L'Irlanda non ha presentato alcuna osservazione. |
(93) |
Nel luglio 2011 EBS si è fusa con AIB diventando una società controllata e completamente integrata della Banca. Di conseguenza, EBS ha cessato di esistere quale società in grado di operare in modo autonomo. Pertanto la decisione di avvio del procedimento, riguardante EBS come società in grado di operare in modo autonomo, è stata svuotata di significato e la Commissione ha deciso di non continuare il procedimento. Inoltre, poiché le osservazioni presentate da EBS e dai due interessati riguardano misure volte ad affrontare le distorsioni della concorrenza e la condivisione degli oneri nell'ambito di un piano di ristrutturazione presentato per EBS che non sarà più attuato, tali osservazioni non sono rilevanti per quanto riguarda il piano di ristrutturazione presentato per la Banca (fusione di AIB ed EBS); pertanto la Commissione non ha motivo di esaminarle nella presente decisione. Nella sezione 5.2 della presente decisione la Commissione esamina invece la compatibilità delle misure di aiuto originariamente concesse a favore di EBS, insieme alle misure originariamente concesse a favore di AIB e a quelle concesse a favore della Banca, in considerazione del piano di ristrutturazione presentato per la Banca, tra cui la redditività della Banca, il limite dell'aiuto al minimo necessario e l'adeguatezza delle misure per limitare le distorsioni della concorrenza. |
4. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ IRLANDESI
(94) |
L'Irlanda accetta la tesi che le misure costituiscano un aiuto di Stato e ritiene che esse siano compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato giacché sono necessarie per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia irlandese. |
(95) |
Come descritto nella sezione 2.7 della presente decisione, l'Irlanda ha assunto alcuni impegni che sono esposti nei dettagli nell'allegato. |
5. VALUTAZIONE
5.1. ESISTENZA DI AIUTI DI STATO
(96) |
La Commissione deve in primo luogo valutare se le misure concesse ai beneficiari costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Conformemente a tale disposizione, per aiuti di Stato si intendono, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(97) |
Per attribuire a una misura la qualifica di aiuto di Stato è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) la misura dev'essere finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al beneficiario; iii) il vantaggio dev'essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e potenzialmente incidere sugli scambi tra Stati membri. Poiché si tratta di misure cumulative, devono essere tutte presenti prima di poter attribuire a una misura la qualifica di aiuto di Stato. |
(98) |
In decisioni precedenti (53) la Commissione ha già stabilito che le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono soddisfatte per tutte le misure di aiuto alla ristrutturazione elencate nella tabella 3 e che queste misure costituiscono perciò un aiuto ai sensi di tale disposizione. La Commissione conferma tale posizione e osserva che l'importo complessivo degli aiuti per le misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate è stato stimato a 22,475 miliardi di EUR. L'importo comprende la ricapitalizzazione, per AIB ed EBS e l'entità derivante dalla fusione, di 20,775 miliardi di EUR e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate per AIB ed EBS pari a 1,7 miliardi di EUR (importo stimato). La Commissione ha inoltre tenuto conto delle garanzie a favore di AIB ed EBS (54). |
(99) |
La Commissione ritiene altresì che né il rimborso delle azioni privilegiate del 2009 (prima o dopo l'aumento) né il successivo nuovo apporto dello stesso importo sotto forma di azioni ordinarie costituiscano un nuovo aiuto. La Commissione ha già approvato questa misura nelle decisioni nei casi N 241/09 e SA.32891 (N 553/10). |
5.2. COMPATIBILITÀ
5.2.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato
(100) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». |
(101) |
Nonostante una lenta ripresa economica osservata a partire dal 2013, la Commissione ritiene ancora che i requisiti per l'approvazione degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato continuino a essere rispettati in considerazione della crisi persistente dei mercati finanziari. Nel luglio 2013 la Commissione ha confermato tale opinione adottando la Comunicazione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (55). |
(102) |
La CBI ha già confermato, in precedenti occasioni, che la Banca riveste un'importanza sistemica per il mercato finanziario in Irlanda (56). Senza le misure di aiuto alla ristrutturazione che sono state concesse, l'autorità di vigilanza avrebbe potuto chiudere la Banca, oppure AIB ed EBS prima della fusione, a causa della violazione dei requisiti patrimoniali minimi. |
5.2.2. Valutazione della compatibilità
(103) |
Tutte le misure individuate come aiuto di Stato sono state fornite nel contesto della ristrutturazione della Banca (l'entità derivante dalla fusione). La comunicazione relativa alla ristrutturazione fissa le norme applicabili alla concessione di aiuti alla ristrutturazione a istituti finanziari nella crisi attuale. Conformemente alla comunicazione relativa alla ristrutturazione, la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto dell'attuale crisi finanziaria è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se i) consente di ripristinare la redditività della banca, ii) comprende o prevede un contributo proprio sufficiente del beneficiario (condivisione degli oneri) che limita l'aiuto al minimo necessario e iii) prevede misure sufficienti a limitare le distorsioni della concorrenza. |
(104) |
Per la valutazione della compatibilità, la Commissione si è basata sullo scenario di base alternativo proposto dalla Banca, fondato su ipotesi più prudenti di quelle dello scenario di base. |
(105) |
Come indicato dalla Commissione nella comunicazione relativa alla ristrutturazione lo Stato membro ha l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione completo, che dimostri in che modo l'entità ripristinerà non appena possibile la redditività a lungo termine senza aiuti di Stato ed entro cinque anni al massimo. Conformemente al punto 13 della comunicazione relativa alla ristrutturazione, la redditività a lungo termine viene raggiunta quando una banca è in grado di competere sul mercato dei capitali in base ai propri meriti in conformità a quanto richiesto dalle relative norme. A tal fine la banca deve essere in grado di coprire tutti i suoi costi e di fornire un adeguato rendimento del capitale, tenendo conto del profilo di rischio della banca. Conformemente al punto 14 della comunicazione relativa alla ristrutturazione, la redditività a lungo termine richiede dunque che qualsiasi aiuto di Stato ricevuto venga rimborsato col tempo, o remunerato secondo le normali condizioni di mercato, garantendo quindi che cessi qualsiasi forma di aiuto di Stato aggiuntivo. |
(106) |
Le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione che espone la strategia della Banca per il ripristino della redditività senza ulteriori aiuti di Stato, rivolgendo particolare attenzione ai seguenti elementi: i) riorientamento della Banca verso un istituto più piccolo, concentrato in Irlanda, dotato di un profilo di finanziamento migliore; ii) più alti livelli di redditività grazie al miglioramento del NIM, a misure di riduzione dei costi e a oneri derivanti dalla riduzione di valore gradualmente ridotti; e iii) una consistente riserva di capitale. |
i) Un istituto più piccolo, concentrato in Irlanda, dotato di un profilo di finanziamento migliore
(107) |
La Banca ha già intrapreso misure di ristrutturazione di ampio respiro che hanno portato a un bilancio di dimensioni assai ridotte rispetto ai livelli precedenti alla crisi, che erano il risultato di una crescita incontrollata (118 miliardi di EUR nel 2013 rispetto a 136,7 miliardi di EUR nel 2011 (57)). La riduzione è stata ottenuta soprattutto mediante cessioni aziendali all'estero, trasferimenti a NAMA di attività correlate a «proprietà ad alto rischio» e altre cessioni di attività (58). Di conseguenza, l'attuale esposizione della Banca al settore immobiliare ed edile si è ridotta e si prevede un'ulteriore riduzione in termini relativi fino alla fine del periodo di ristrutturazione. La Commissione ritiene che la nuova strategia sia prudente e adeguata nel contesto emerso dopo la crisi. La Banca si è impegnata a limitare i prestiti a […] per sostenere la sua strategia aziendale più prudente. |
(108) |
La Banca sta inoltre consolidando il ritorno a un modello bancario più tradizionale e conservatore in cui finanzierà il proprio portafoglio di prestiti soprattutto mediante i depositi della clientela con un previsto LDR inferiore al [95-120 %] alla fine del periodo di ristrutturazione nello scenario di base alternativo. L'obiettivo è il risultato di un piano ambizioso e valido di riduzione della leva finanziaria e di ipotesi relativamente prudenti concernenti l'evoluzione del volume dei depositi. La Commissione osserva positivamente che, secondo lo scenario di base alternativo, la Banca prevede di non dipendere eccessivamente dai finanziamenti all'ingrosso né da fonti di finanziamento istituzionali, come i finanziamenti della BCE. |
ii) Più alti livelli di redditività
(109) |
Per quanto riguarda il ripristino della redditività, il piano indica un'adeguata composizione delle iniziative programmate. I nuovi prestiti saranno garantiti a tassi di interesse più alti. Inoltre, la fissazione dei prezzi dei prestiti e dei depositi (del portafoglio) sarà migliorata ove possibile. Queste misure, insieme all'interruzione delle commissioni di garanzia nell'ambito del regime ELG, consentiranno alla Banca di favorire gradualmente la ripresa del proprio NIM. |
(110) |
Inoltre, le iniziative programmate dalla Banca, in particolare il piano di cessazione del servizio del personale (59) e il riesame delle retribuzioni e delle indennità, volto a ridurre i costi operativi (di [200-600] milioni di EUR entro il 2015 rispetto ai livelli del 2012), permetteranno di raggiungere una base dei costi operativi più sostenibile in considerazione delle prospettive/della capacità della Banca di generare reddito. Queste iniziative, insieme al programmato aumento del reddito, consentiranno alla Banca di migliorare sensibilmente il proprio rapporto costi/ricavi (che secondo le previsioni nel 2017 dovrebbe assestarsi al [45-55] % rispetto al 123 % del 2012). Da questo punto di vista la Commissione accoglie con favore l'impegno assunto dall'Irlanda per ridurre i costi operativi della Banca di [200-600] milioni di EUR entro il 2015 rispetto al 2012 e l'impegno di realizzare un rapporto costi/ricavi non superiore al [45-65] % (a meno che la crescita del PIL non sia inferiore al 2 %, nel qual caso il rapporto costi/ricavi non supererà il [50-70] %). |
(111) |
La Banca prevede di ridurre gradualmente gli oneri derivanti dalla riduzione di valore durante il periodo di ristrutturazione nello scenario di base alternativo. Questa tendenza alla riduzione è ritenuta appropriata dal momento che i) la prevista ripresa economica in Irlanda dovrebbe rallentare il ritmo dei nuovi prestiti non rimborsati, ii) il previsto aumento dei prezzi delle abitazioni dovrebbe limitare la gravità delle perdite sui prestiti ipotecari e iii) la rafforzata gestione del credito della Banca (60) dovrebbe accelerare/migliorare la raccolta e la ristrutturazione di prestiti. Da questo punto di vista, la Commissione accoglie favorevolmente l'impegno assunto dall'Irlanda in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, quantitativi e qualitativi, della Banca concernenti il portafoglio dei crediti ipotecari e dei prestiti alle PMI. |
(112) |
Nello scenario di base alternativo, la Banca non tornerà alla redditività prima del 2016. Nonostante l'impatto degli oneri derivanti dalla riduzione di valore, la redditività della Banca è strutturalmente debole a causa di un grande portafoglio di attività a basso rendimento (crediti ipotecari a tasso variabile e obbligazioni NAMA) ereditato dal passato. Di conseguenza il ROE rimarrà basso fino alla fine del periodo di ristrutturazione, raggiungendo soltanto il [5-15 %] nel 2017. La Commissione ritiene tuttavia che la Banca sia sulla strada giusta per raggiungere in futuro redditività/livelli di ROE più concorrenziali, poiché i nuovi prestiti con margini superiori e la rivalutazione dei prestiti del portafoglio compenseranno gradualmente l'ostacolo che si frappone al raggiungimento della redditività a causa delle attività a basso rendimento ereditate. Si prevede quindi che la redditività migliori gradualmente. |
iii) Una consistente riserva di capitale
(113) |
Infine, la Commissione osserva con soddisfazione che la Banca è un istituto dotato di una buona capitalizzazione, che disporrà di una soddisfacente riserva di capitale fino alla fine del periodo di ristrutturazione. Nello scenario di base alternativo, la Banca manterrà una riserva di capitale di [2-6] miliardi di EUR nel 2017 con un requisito patrimoniale minimo dell'8 % (e di [3-8] miliardi di EUR con una soglia del 5,5 %); ciò consentirà alla Banca di assorbire ulteriori perdite se la ripresa economica irlandese si dimostrasse inferiore alle previsioni. Inoltre, la Banca possiede 1,6 miliardi di EUR di strumenti di capitale contingente che possono essere utilizzati in caso di necessità per rafforzare la propria base di capitale. A questo proposito, l'Irlanda si è impegnata a far sì che la Banca non rimborsi i suddetti strumenti prima che siano resi noti i risultati dell'AQR/ST. |
(114) |
La Commissione osserva che la Banca prevede di rimborsare le azioni privilegiate del 2009 (61) prima della fine del periodo di ristrutturazione. Fino al 13 maggio 2014 il rimborso si effettua al valore nominale; dopo tale data si applicherà un aumento del 25 %. Si prevede che l'importo delle azioni privilegiate sarebbe rimborsato allo Stato, che reinvestirebbe immediatamente nella Banca lo stesso importo sotto forma di capitale proprio (azioni ordinarie). Di conseguenza, l'entità del bilancio della Banca non registrerà alcuna variazione. La struttura del capitale della Banca, tuttavia, migliorerà alla luce delle nuove norme di Basilea III (62). Inoltre, la partecipazione dello Stato nella Banca aumenterà marginalmente rispetto all'attuale livello del 99,8 %, in seguito a tale operazione. |
iv) Conclusione
(115) |
Le iniziative già intraprese da AIB (riduzione della leva finanziaria, riduzione dei costi, migliore profilo di finanziamento) insieme a quelle previste per tutto il periodo di ristrutturazione al fine di ripristinare la sua redditività (nuovi prestiti con prezzi più alti/rivalutazione dei depositi e dei prestiti del portafoglio, ulteriori riduzioni dei costi connessi al personale e rafforzata gestione del credito (63)) sono adeguate in considerazione delle difficoltà finanziarie della Banca (64). |
(116) |
Conseguentemente, il piano di ristrutturazione espone in maniera convincente la giusta strategia per ripristinare la redditività di lungo periodo della Banca. La combinazione delle iniziative descritte in precedenza sembra adatta a garantire la futura redditività della Banca senza ulteriore sostegno da parte dello Stato. |
(117) |
Il ripristino della redditività della Banca potrebbe tuttavia protrarsi fino alla fine del periodo di ristrutturazione a causa delle attività a basso rendimento ereditate dalla Banca. Pertanto il ROE della Banca nello scenario di base alternativo rimane a un livello comparativamente basso, anche alla fine del periodo di ristrutturazione, ma mostra una moderata tendenza al rialzo. |
(118) |
Tenendo conto dei suddetti elementi, la Commissione conclude in generale che il piano di ristrutturazione della Banca espone in maniera convincente la strada da seguire per ripristinare la redditività di lungo periodo. |
(119) |
La sezione 3 della comunicazione relativa alla ristrutturazione indica che è necessario un contributo adeguato da parte del beneficiario per limitare gli aiuti al minimo e affrontare le distorsioni della concorrenza nonché il rischio morale. A tale scopo essa prevede che i) l'importo dell'aiuto debba essere limitato e ii) sia necessario un cospicuo contributo proprio. |
(120) |
La comunicazione relativa alla ristrutturazione prevede inoltre che, per limitare gli aiuti al minimo, la banca debba innanzitutto utilizzare le risorse proprie per finanziare la ristrutturazione. I costi connessi con la ristrutturazione non devono essere soltanto a carico dello Stato ma anche di coloro che hanno investito nella banca. Per raggiungere questo obiettivo è necessario in primo luogo assorbire le perdite con il capitale disponibile. |
(121) |
I precedenti proprietari di AIB hanno ottenuto una condivisione degli oneri quasi totale. Gli azionisti sono stati eliminati e lo Stato attualmente possiede il 99,8 % della Banca. La Commissione ritiene quindi che l'entità della condivisione degli oneri da parte dei precedenti proprietari sia significativa e adeguata. |
(122) |
Per quanto riguarda i detentori di titoli di debito subordinati, tra il 2009 e il 2011 è stata effettuata una serie di interventi di gestione delle passività/riacquisto del debito, che hanno contribuito per 5,4 miliardi di EUR di capitale di classe 1 di base (riacquisto di strumenti di classe 1 e di classe 2). Attualmente soltanto una parte marginale del debito subordinato rimane nella Banca (circa 34 milioni di EUR al 31 dicembre 2012) […]. Pertanto, i creditori subordinati hanno contribuito adeguatamente a sostenere i costi di ristrutturazione. |
(123) |
La Banca ha inoltre partecipato in misura considerevole ai costi di ristrutturazione vendendo controllate e partecipazioni (65). In questo modo la Banca ha contribuito con 3,3 miliardi di capitale di classe 1 di base per limitare gli aiuti al minimo necessario. |
(124) |
La Banca paga una remunerazione fissa del 10 % sugli strumenti di capitale contingente e dell'8 % sulle azioni privilegiate (in contanti oppure con l'emissione di nuove azioni ordinarie). Inoltre, si applica un aumento del 25 % alle azioni privilegiate se la Banca non le riacquista prima del 13 maggio 2014. La Commissione ritiene che la remunerazione sia adeguata, ancorché di basso livello, in considerazione della situazione di difficoltà di AIB/della Banca (66). |
(125) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione della Banca prevede un contributo proprio e una condivisione degli oneri adeguati. |
(126) |
La sezione 4 della comunicazione relativa alla ristrutturazione prevede che il piano di ristrutturazione contenga misure che limitano le distorsioni della concorrenza. Tali misure devono affrontare le distorsioni nei mercati in cui il beneficiario opera dopo la ristrutturazione. Nel caso specifico è necessario assicurare che i nuovi operatori potenziali possano accedere facilmente al concentrato mercato bancario irlandese per stimolare la concorrenza. |
(127) |
La Banca si impegna ad adottare talune misure volte a favorire la concorrenza tra il luglio 2014 e il giugno 2017, in particolare offrendo ai concorrenti interessati (67) un pacchetto di servizi e un pacchetto per la mobilità della clientela. |
(128) |
Il pacchetto di servizi ha lo scopo di ridurre il costo di accesso o il costo di espansione di un concorrente. In particolare, il beneficiario del pacchetto di servizi riceverà un sostegno per varie funzioni di supporto (come la compensazione o il trattamento delle transazioni cartacee) a costi incrementali da parte della Banca (costi direttamente sostenuti per la fornitura di questo servizio), e potrebbe decidere di investire nella propria infrastruttura soltanto in una fase successiva quando la base della sua clientela sarà sufficientemente ampia per assorbire i costi fissi. Il beneficiario accederà anche alla rete di distributori automatici di banconote (ATM) della Banca a costi incrementali, offrendo immediatamente una copertura nazionale ai propri clienti. |
(129) |
Il pacchetto per la mobilità della clientela ridurrà i costi dell'acquisizione di clientela per i suoi beneficiari. I beneficiari contatteranno i clienti della Banca, tramite la Banca, e offriranno loro prodotti alternativi per i conti correnti, prodotti personali relativi alle carte di credito, conti correnti aziendali, carte di credito aziendali, crediti ipotecari e prestiti a imprese e PMI. Benché sia difficile prevedere quanti clienti della Banca decideranno di passare ai prodotti bancari dei beneficiari della misura, questo approccio al cliente è più mirato e meno costoso di generiche iniziative pubblicitarie. |
(130) |
Le misure descritte in precedenza offrono un quadro per favorire nuovi accessi al mercato bancario irlandese, e limitano quindi le distorsioni della concorrenza provocate dagli aiuti concessi alla Banca. |
(131) |
La Commissione guarda inoltre con favore gli impegni assunti dall'Irlanda per quanto riguarda alcune restrizioni poste all'attività economica durante il periodo di ristrutturazione, in particolare il massimale sui prestiti a […] in […] e […]. Il divieto di acquisizioni garantirà inoltre che l'aiuto di Stato non venga utilizzato per acquisire altri concorrenti, ma per raggiungere lo scopo prefissato, ossia per finanziare il processo di ristrutturazione. La Banca rispetterà inoltre gli impegni comportamentali concernenti il divieto di pubblicità e di sponsorizzazione (68). |
(132) |
Infine, conformemente alla sezione 5 della comunicazione relativa alla ristrutturazione, per verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato correttamente, la Commissione richiederà periodiche relazioni dettagliate. |
(133) |
Sarà nominato un fiduciario di controllo che presenterà relazioni periodiche alla Commissione in merito all'attuazione del piano di ristrutturazione da parte della Banca e al rispetto degli impegni assunti. |
(134) |
Tenendo conto degli impegni, delle misure di ristrutturazione di ampia portata già attuate dalla Banca e in considerazione dell'adeguatezza del contributo proprio e della condivisione degli oneri di cui sopra, la Commissione ritiene che vi siano sufficienti garanzie per limitare le potenziali distorsioni della concorrenza nonostante i cospicui aiuti concessi ad AIB e a EBS prima e dopo la fusione. |
5.3. CONCLUSIONE SULL'ESISTENZA DI AIUTI E SULLA COMPATIBILITÀ
(135) |
Le misure da a) a o) elencate nella tabella 3 sono considerate un aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. In considerazione degli impegni assunti dall'Irlanda, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione a favore della Banca è in linea con la comunicazione relativa alla ristrutturazione, l'aiuto di Stato è limitato al minimo necessario e le misure intese a far fronte alle distorsioni della concorrenza sono sufficienti. L'aiuto alla ristrutturazione è pertanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Di conseguenza, la Commissione |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato:
— |
Misure erogate a favore di AIB
|
— |
Misure erogate a favore di EBS
|
— |
Misure erogate a favore della Banca (l'entità derivante dalla fusione)
|
2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, in considerazione del piano di ristrutturazione e degli impegni di cui all'allegato.
Articolo 2
L'Irlanda provvede affinché il piano di ristrutturazione presentato il 28 settembre 2012, comprensivo delle successive modifiche apportate, sia attuato integralmente, includendo gli impegni contenuti nell'allegato.
Articolo 3
L'Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2014.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU C 214 del 7.8.2010, pag. 3.
(2) Decisione della Commissione nel caso N 241/09, Ricapitalizzazione di Allied Irish Bank da parte dello Stato irlandese (GU C 223 del 16.9.2009, pag. 2).
(3) Decisione della Commissione nel caso N 553/10, Seconda ricapitalizzazione di emergenza a favore di Allied Irish Banks plc (GU C 76 del 10.3.2011, pag. 4).
(4) Gli apporti di capitale lordo sono stati pari rispettivamente a 3,9 miliardi di EUR e 6,3 miliardi di EUR, ciascuno dei quali comprendeva 0,2 miliardi di EUR rimborsati da AIB al governo irlandese.
(5) La decisione della Commissione consentiva la ricapitalizzazione come misura di salvataggio per sei mesi, subordinandola alla presentazione di un piano di ristrutturazione aggiornato. In febbraio la seconda rata della ricapitalizzazione non è stata versata.
(6) Decisione della Commissione nel caso N 160/10, Ricapitalizzazione di EBS (GU C 217 dell'11.8.2010, pag. 2).
(7) Decisione della Commissione nel caso C 25/10 (ex N 212/10), Ristrutturazione dell'Educational Building Society (GU C 300 del 6.11.2010, pag. 17).
(8) GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.
(9) Nell'aprile 2012 è stato deciso che Permanent TSB sarebbe dovuta rimanere attiva come terza erogatrice nazionale di prestiti a fianco di AIB e BoI.
(10) Decisione della Commissione nel caso SA.33296, Ricapitalizzazione di emergenza a favore dell'entità derivante dalla fusione di Educational Building Society/Allied Irish Banks plc (GU C 268 del 10.9.2011, pag. 3).
(11) Il piano è stato registrato con il numero SA.29786.
(12) Le più importanti delle quali sono state presentate il 10 e 11 gennaio, il 13 febbraio e il 20 e 27 marzo 2014, e riguardavano le previsioni finanziarie.
(13) Cfr. nota 2.
(14) Cfr. nota 10.
(15) Esercizi di valutazione del capitale prudenziale (Prudential Capital Assessment Review — PCAR) e della liquidità prudenziale (Prudential Liquidity Assessment Review — PLAR). Descritti dettagliatamente nei punti da 25 a 31 della decisione nel caso SA.33296.
(16) Il programma di aggiustamento economico per l'Irlanda è stato formalmente concordato nel dicembre 2010. Esso comprendeva un pacchetto di finanziamento congiunto pari a 85 miliardi di EUR e interessava il periodo dal 2010 al 2013.
(17) Strumenti di capitale che soddisfano i requisiti degli articoli 28, 29 e 31 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(18) Il capitale contingente consiste nella conversione del debito in capitale proprio quando si verificano determinate condizioni.
(19) 200 filiali per AIB e 74 filiali per EBS al dicembre 2013.
(20) Nel febbraio 2011 i depositi dei clienti detenuti in precedenza da Anglo Irish Bank sono stati trasferiti ad Allied Irish Bank (GB) che adesso fornisce servizi di deposito a circa 60 000 clienti mass market in Gran Bretagna.
(21) I crediti ipotecari tracker sono un tipo di mutuo a tasso variabile. Il tasso d'interesse del mutuo segue il tasso di base della Banca centrale europea adeguandosi a un margine superiore definito.
(22) Il tasso della BCE, che nel luglio 2008 era pari al 4,25 %, nel maggio 2009 è sceso all'1 %.
(23) Cfr. la decisione della Commissione nel caso N 725/09, Costituzione di un'Agenzia nazionale di gestione delle attività (NAMA) (GU C 94 del 14.4.2010, pag. 10).
(24) Cfr. la decisione della Commissione nel caso NN 48/08, Regime di garanzia per le banche in Irlanda (GU C 312 del 6.12.2008, pag. 2).
(25) Cfr. decisione della Commissione nel caso N 349/09, Regime di garanzia delle passività a breve per gli istituti di credito (GU C 72 del 20.3.2010, pag. 6) e relative proroghe.
(26) AIB: decisione della Commissione nel caso N 241/09 e decisione della Commissione nel caso SA.31891 (N 533/10). EBS: decisione della Commissione nel caso N 160/2010.
Decisione della Commissione nel caso SA.33296
(27) Cfr. nota 10.
(28) Il conferimento di capitale da parte del ministro delle Finanze e della commissione del Fondo di riserva previdenziale nazionale ammontava a 6,1 miliardi di EUR; non sono state emesse azioni nuove né è stato dato alcun corrispettivo per il conferimento di capitale.
(29) Di cui ai punti da 18 a 33 della decisione N 241/09.
(30) Gli importi degli aiuti concernenti le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate sia per AIB che per EBS sono importi stimati poiché le ultime quote di attività trasferite a NAMA devono ancora essere approvate dalla Commissione. Queste stime si basano sulle informazioni fornite dall'Irlanda il 14 febbraio 2013.
(31) Segreto d'affari
(32) Interventi di gestione delle passività: riacquisto o conversione dei titoli di debito subordinato in strumenti di capitale (capitale di base di classe 1), solitamente applicando uno sconto. Questi interventi potrebbero anche assumere la forma di una riduzione del valore nominale del debito o di un rimborso anticipato con un valore diverso da quello nominale.
(33) Situazione al 30 giugno 2013.
(34) Equivalente a tempo pieno.
(35) Il ROE comprende le azioni privilegiate del capitale medio.
(36) Escludendo il capitale proprio
(37) Gli obiettivi di riduzione della leva finanziaria stabiliti sulla base del PLAR 2011 e pari a 20,5 miliardi di EUR sono stati raggiunti.
(38) La riduzione è anche maggiore — pari al 38 % — se misurata rispetto alle cifre del 2009, prima della fusione di AIB ed EBS, quando il valore totale delle attività di AIB ed EBS era pari rispettivamente a 174,3 miliardi di EUR e 21,5 miliardi di EUR.
(39) Escludendo il capitale proprio.
(40) La contrazione del portafoglio di prestiti deriva da rettifiche di valore e rimborso globalmente superiori alla nuova produzione.
(41) Obbligazioni emesse da NAMA a fronte delle attività deteriorate che le sono state trasferite da parte degli istituti di credito partecipanti. Più in particolare, il prezzo d'acquisto delle attività trasferite a NAMA è stato versato tramite l'emissione, da parte di NAMA, di obbligazioni/titoli di debito senior garantiti dallo Stato per il 95 % del prezzo d'acquisto e l'emissione di titoli di debito subordinati (non garantiti dallo Stato) per il 5 %.
(42) Gli LCR previsti considerano le obbligazioni NAMA detenute dalla Banca come attività liquide di qualità elevata, come proposto dall'Autorità bancaria europea nella sua relazione sulle misure di liquidità del dicembre 2013. La composizione definitiva dell'indice netto di stabilità dei finanziamenti sarà discussa in futuro.
(43) Portafoglio di prestiti esistente rispetto alla nuova produzione.
(44) L'iniziativa MARS è stata varata dalla Banca nel 2012 a seguito di consultazioni con il governo irlandese e la Banca centrale d'Irlanda in merito a possibili soluzioni alla questione degli arretrati di pagamento di mutui. Nell'ambito di tale strategia la Banca offre nuove opzioni di tolleranza ai clienti che hanno sottoscritto mutui ipotecari. Il programma MARS adesso è del tutto operativo e conta più di 300 addetti specializzati responsabili dei clienti che hanno sottoscritto mutui ipotecari e stanno attraversando difficoltà finanziarie.
(45) A partire dal 1o gennaio 2014 conformemente alle norme di Basilea III.
(46) Ai fini di questa decisione, per «requisito patrimoniale minimo» si intende il capitale richiesto dalla CBI alle banche irlandesi.
(47) Nel contesto dell'esame completo che è in corso di svolgimento da parte della Banca centrale europea e dell'Autorità bancaria europea, una soglia pari al 5,5 % del CET1 sarà applicata a uno scenario sfavorevole.
(48) Gli strumenti di capitale contingente in essere sono rimborsabili immediatamente e obbligatoriamente e saranno convertiti in azioni ordinarie qualora il coefficiente di capitale di classe 1 (rispettivamente il coefficiente CET1 dopo la data di attuazione della CRD IV) scenda al di sotto del valore soglia indicato (trigger ratio) dell'8,25 %. Pacchetto CRD IV (direttiva e regolamento sui requisiti patrimoniali), GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(49) Le nuove norme del pacchetto CRD IV, tra l'altro, imporranno alla Banca di dedurre dal proprio CET1 il valore di gran parte delle proprie attività fiscali differite, tra cui tutte le attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali non utilizzate. La deduzione dal CET1 sarà introdotta gradualmente e in modo uniforme nel corso di dieci anni.
(50) Nel 2013 la CBI ha svolto un esercizio di BSA per gli istituti di credito soggetti al PCAR (AIB, Bol e PTSB). Il requisito per il completamento di tale valutazione è stato concordato con il Fondo monetario internazionale, la Commissione e la Banca centrale europea come parte del Programma. L'esercizio è strettamente correlato al contesto temporale giacché non ha tenuto conto degli utili futuri né delle perdite non ancora realizzate e mira a effettuare una nuova stima degli accantonamenti e delle RWA per valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche al giugno 2013.
(51) Cfr. punto (69).
(52) Esame completo effettuato dalla Banca centrale europea e dall'Autorità bancaria europea, comprensivo di esame della qualità delle attività e della prova di stress delle principali banche europee. I risultati sono attesi per l'ottobre 2014.
(53) Per le misure di ricapitalizzazione cfr.: decisione caso N 160/10, punti da 40 a 47; decisione nel caso N 241/09, punti da 43 a 48; decisione nel caso SA.31891 (N 553/10), punti da 59 a 65, e decisione nel caso SA.33296, punti da 54 a 60. La Commissione ha inoltre stabilito, con decisioni precedenti, che il sostegno concesso nell'ambito dei regimi CIFS ed ELG nonché della NAMA costituisce aiuto di Stato (cfr. i punti (37) e (41)].
(54) Cfr. la Tabella 3 per i relativi importi nell'ambito dei regimi CIFS ed ELG.
(55) GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1 (cfr. in particolare il punto 6).
(56) Lettera del governatore della Banca centrale d'Irlanda al ministro delle Finanze del 19 novembre 2010.
(57) L'entità della riduzione del bilancio è anche maggiore se si considerano le dimensioni del bilancio 2009 di AIB ed EBS prima della fusione. Complessivamente nel 2009 i due istituti avevano attività superiori a 195 miliardi di EUR.
(58) Cfr. la sezione 2.5 della presente decisione.
(59) Piano di prepensionamento e di cessazione volontaria del servizio.
(60) Come risulta dal punto (68).
(61) Cfr. il punto (46).
(62) Le azioni privilegiate non conteranno più come capitale CET1 a partire dal 1o gennaio 2018.
(63) Come risulta dal punto (68).
(64) Cfr. i punti da (32) a (39).
(65) Cfr. la sezione 2.5 della presente decisione.
(66) Cfr. i punti da 62 a 82 della decisione nel caso N 241/09 e i punti da 76 a 78 della decisione nel caso SA.33296.
(67) Ai fini di questo impegno, si intende per «concorrente interessato» un istituto di credito che operi in Irlanda e che non si trovi in un periodo di ristrutturazione degli aiuti di Stato al momento di richiedere misure nell'ambito di un pacchetto di servizi o di un pacchetto per la mobilità della clientela.
(68) Cfr. il punto 86 e l'allegato.
ALLEGATO
LISTA DI CONDIZIONI — CASO SA.29786 — IRLANDA — RISTRUTTURAZIONE DI AIB
L'Irlanda si impegna a garantire che il piano di ristrutturazione per AIB, presentato nel settembre 2012, modificato e integrato mediante comunicazioni scritte, sia attuato integralmente e correttamente. Il presente documento (la «Lista di condizioni») definisce le condizioni (gli «Impegni») per la ristrutturazione di AIB, che l'Irlanda si è impegnata ad attuare.
1. Definizioni
Nel presente documento, salvo quando richiesto altrimenti dal contesto, le parole che denotano il singolare includeranno il plurale (e viceversa) e i termini con le iniziali maiuscole utilizzati hanno i seguenti significati:
1.1. |
«Acquisizione»: ha il significato attribuito dalla clausola 6.1 del presente documento. |
1.2. |
«AIB»: Allied Irish Banks, p.l.c., comprese le controllate e le consociate. |
1.3. |
«Costi operativi annui»: l'aggregato di 1) spese per il personale, 2) spese generali e amministrative, e 3) ammortamenti e svalutazioni. |
1.4. |
«Giorno lavorativo»: qualsiasi giorno da lunedì a venerdì (includendo entrambi) ma escludendo le festività pubbliche irlandesi. |
1.5. |
«Uscita di capitale»: il pagamento di dividendi allo Stato sulle azioni ordinarie e il riacquisto di azioni ordinarie dallo Stato. |
1.6. |
«Banca centrale»: la Banca centrale d'Irlanda. |
1.7. |
«CIR»: il rapporto costi/ricavi, calcolato dividendo i costi operativi per i proventi operativi. |
1.8. |
«Clausola»: esclusivamente una clausola del presente documento, che fa parte del documento stesso. Le intestazioni delle clausole sono tuttavia da considerarsi puramente indicative e non sono vincolanti. |
1.9. |
«Esame completo»: la prova di stress effettuata nel 2014 in tutta l'Unione europea da parte della Banca centrale europea e dell'Autorità bancaria europea destinata a migliorare la trasparenza dei bilanci delle banche interessate, tra cui AIB. |
1.10. |
«Strumento di capitale contingente»: strumento di debito contingente di classe 2 di 1,6 miliardi di EUR emesso da AIB nei confronti dello Stato, e descritto più dettagliatamente nel prospetto del 27 ottobre 2011. |
1.11. |
«Pacchetto per la mobilità della clientela»: il pacchetto di misure descritto nella clausola 11.5 del presente documento. |
1.12. |
«Data della decisione definitiva»: il giorno in cui la Commissione europea adotta la decisione definitiva sul piano di ristrutturazione di AIB. |
1.13. |
«Data della domanda»: il giorno in cui un concorrente interessato presenta una domanda valida per iscritto ad AIB in relazione al pacchetto per la mobilità della clientela di cui alla clausola 11.5 del presente documento. |
1.14. |
«Portafoglio delle PMI in sofferenza»: uno specifico portafoglio di prestiti alle PMI nell'ambito di AIB gestito da AIB Financial Solutions Group al 31 dicembre 2012 e soggetto agli obiettivi di risoluzione fissati dalla Banca centrale. |
1.15. |
«EBS»: EBS Limited, comprese le controllate e le associate. |
1.16. |
«Decisione definitiva»: la decisione della Commissione europea sul piano di ristrutturazione e su tutti gli aiuti di Stato concessi ad AIB ed EBS prima e dopo la loro fusione. |
1.17. |
«FRAND»: equo, ragionevole e non discriminatorio. |
1.18. |
«PIL»: il prodotto interno lordo dell'Irlanda secondo i calcoli dell'Ufficio centrale di statistica d'Irlanda. |
1.19. |
«Deteriorato»: un prestito per il quale si riscontrino prove obiettive di riduzione di valore dovuta a uno o più eventi verificatisi dopo la rilevazione iniziale delle attività (un «evento di perdita») e di un impatto di questo evento (o eventi) di perdita, tale da ridurre il valore attuale dei futuri flussi di cassa a dimensioni inferiori all'attuale valore contabile delle attività finanziarie o del gruppo di attività, richiedendo di inserire nel conto economico un accantonamento per la riduzione di valore. |
1.20. |
«Costo incrementale»: i costi supplementari sostenuti da AIB come diretta conseguenza della fornitura di servizi ai concorrenti interessati per l'applicazione delle misure. In particolare nei costi incrementali non rientrano i costi fissi o variabili che AIB dovrebbe sostenere in assenza delle misure. |
1.21. |
«Irlanda» o «Stato»: la Repubblica d'Irlanda, comprese le autorità governative irlandesi, di volta in volta interessate, tra cui, senza alcun limite, il ministero degli Affari esteri, il ministero delle Finanze e la Banca centrale. |
1.22. |
«Prestiti in arretrato»: prestiti per i quali sono trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui è stato effettuato per intero un pagamento previsto per contratto; sono compresi i prestiti in corso di ristrutturazione per i quali lo strumento di prestito originale rimane al di fuori delle proprie condizioni iniziali per più di 90 giorni. Se un prestito o un'esposizione sono scaduti, è considerata scaduta l'intera esposizione e non solo l'importo delle eventuali eccedenze o arretrati. |
1.23. |
«Data di spedizione»: ha il significato attribuito nella clausola 11.5.2.2. del presente documento. |
1.24. |
«Quota di mercato»: la quota di mercato espressa in termini percentuali, per i) azioni o ii) flusso, detenuta da un'impresa in qualsiasi mercato irlandese (mercato che riguardi un prodotto interessato) e misurata su un'adeguata base pratica da una fonte di ricerca esterna indipendente che comprende i prospetti proposti da AIB a norma di legge e approvati dal fiduciario di controllo (la cui approvazione non può essere rifiutata in modo irragionevole) caso per caso prima della data della domanda. |
1.25. |
«Commercializzazione, pubblicità e sponsorizzazione»: la promozione dell'attività (o di parte dell'attività) di AIB con mezzi di comunicazione quali televisione, radio, giornali, Internet e altri simili. |
1.26. |
«Materiale»: ha il significato attribuito nella clausola 11.5.1.4. del presente documento. |
1.27. |
«Misure»: gli obblighi imposti ad AIB in virtù degli impegni assunti dall'Irlanda con le clausole da 3 a 11 del presente documento. |
1.28. |
«Fiduciario di controllo»: una o più persone fisiche o giuridiche, indipendenti da AIB, approvate dalla Commissione europea e nominate da AIB, che hanno il compito di verificare se AIB rispetta gli impegni contenuti nella decisione definitiva; il ruolo del fiduciario di controllo è descritto in maniera completa nel piano relativo al presente documento. |
1.29. |
«Crediti ipotecari»: tutti i prestiti garantiti da immobili residenziali in Irlanda emessi da un istituto di credito o società di credito immobiliare, per i quali lo scopo dell'anticipo è normalmente di finanziare il passaggio di proprietà oppure migliorie apportate all'immobile residenziale che garantisce il prestito; sono però ammessi anche scopi non legati all'immobile. Qualsiasi riferimento ai crediti ipotecari riguarda sia il proprietario residente che gli immobili acquistati per essere affittati. |
1.30. |
«NAMA»: l'Agenzia nazionale di gestione delle attività, istituita ai sensi della legge sull'Agenzia nazionale di gestione delle attività. |
1.31. |
«Esposizione netta»: in relazione a un cliente, l'esposizione creditizia lorda nei confronti di quel cliente detratti gli accantonamenti effettuati da AIB per quel cliente. |
1.32. |
«Data di notifica»: la data alla quale AIB notifica al concorrente interessato che il materiale di quest'ultimo dev'essere spedito da AIB. |
1.33. |
«NPRFC»: commissione del Fondo di riserva previdenziale nazionale. |
1.34. |
«Azioni privilegiate NPRFC»: le azioni privilegiate derivanti dall'investimento NPRFC. |
1.35. |
«Investimento NPRFC»: la sottoscrizione, da parte della NPRFC, di azioni privilegiate AIB per 3,5 miliardi di EUR e l'emissione di certificati di opzione per azioni ordinarie realizzata il 31 maggio 2009. |
1.36. |
«Azioni ordinarie»: le azioni ordinarie aventi un valore di 0,01 EUR ciascuna nel capitale di AIB. |
1.37. |
[…] |
1.38. |
«Concorrente interessato»: un'impresa che alla data della domanda 1) è autorizzata in Irlanda o altrove a operare come istituto di credito in Irlanda; 2) non riceve aiuti di Stato (le banche che hanno ricevuto aiuti di Stato e che sono ancora nel periodo di ristrutturazione non sono considerate «concorrenti interessati»; tuttavia, sono considerate «concorrenti interessati» le banche che hanno ricevuto aiuti di Stato ma il cui periodo di ristrutturazione si è concluso); e 3) in virtù di tutte le imprese correlate, detiene una quota di mercato inferiore al 15 % delle azioni o del flusso del mercato del prodotto interessato in cui AIB detiene una quota di mercato superiore al 30 % delle azioni o del flusso del mercato del prodotto interessato, in base a una misurazione della quota di mercato effettuata da una fonte di ricerca esterna indipendente che comprende i prospetti proposti da AIB a norma di legge e approvati dal fiduciario di controllo. |
1.39. |
«Prodotto interessato»: i) conti correnti personali; ii) carte di credito personali; iii) conti correnti aziendali; iv) carte di credito aziendali; v) crediti ipotecari; e vi) prestiti a imprese e PMI. |
1.40. |
«Periodo di ristrutturazione»: il periodo dalla data della decisione definitiva al 31 dicembre 2017. |
1.41. |
«Piano di ristrutturazione»: il piano presentato da AIB alla Commissione europea, tramite l'Irlanda, nel settembre 2012, modificato e integrato di volta in volta mediante comunicazioni scritte. |
1.42. |
«Piano»: esclusivamente un piano relativo al presente documento, che fa parte del documento stesso. Il piano costituisce parte integrante della lista di condizioni ed è ugualmente vincolante. |
1.43. |
«Prestiti a PMI»: tutti i prestiti concessi a piccole e medie imprese, secondo la definizione di piccola e media impresa contenuta nella raccomandazione della Commissione europea (1), che esercitano un'attività economica in Irlanda, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (per esempio società di capitali, società di persone, imprese individuali), che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Questi prestiti comprendono prestiti garantiti e non garantiti mediante prestiti a scadenza, prestiti ipotecari e commerciali rimborsabili su un periodo prestabilito che può giungere fino a 15 anni, finanziamenti di attività e finanziamenti commerciali nonché sconto di fatture, indipendentemente dal fatto che il tasso d'interesse del prestito interessato sia variabile, oppure un margine fisso su uno specifico tasso d'interesse di riferimento, o ancora un tasso d'interesse fisso per tutta la durata del prestito o parte di essa. Non rientrano in questa definizione i prestiti concessi a entità commerciali diverse da PMI, persone che agiscono in qualità di consumatori, e clienti che rientrano nelle categorie di «clienti governativi» e «altri clienti finanziari». |
1.44. |
«Aiuti di Stato»: ai fini della presente lista di condizioni ha il significato attribuito nella clausola 2.1 del presente documento. |
1.45. |
«Domanda valida»: una domanda presentata da un'impresa che è un concorrente interessato il quale, alla data della domanda, è un concorrente interessato a un servizio di cui alla clausola 11.5 del presente documento e che espone, in maniera ragionevolmente dettagliata, informazioni sufficienti a consentire ad AIB di erogare il servizio. |
2. Base delle misure
2.1. |
Le misure che seguono sono subordinate all'adozione, da parte della Commissione europea (la «Commissione») di una decisione definitiva in base alla quale gli aiuti di Stato ricevuti da EBS e AIB, che comprendono l'elemento di aiuto di Stato dei regimi di garanzia per le banche in Irlanda del 2008 e 2009, le ricapitalizzazioni di EBS da parte dell'Irlanda descritte nella decisione di salvataggio N 160/2010 del 2 giugno 2010, e di AIB descritte nelle decisioni di salvataggio N 241/09 del 12 maggio 2009, N 553/10 del 21 dicembre 2010 e SA.33296 del 15 luglio 2011, e gli aiuti di Stato concessi a EBS e AIB grazie a NAMA (a tutti questi aiuti si fa riferimento nel presente documento come «aiuti di Stato») sono compatibili con il mercato interno ai sensi degli articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
2.2. |
AIB si impegna a fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per rispettare gli obblighi che le sono imposti in seguito alle misure derivanti dagli impegni assunti dall'Irlanda (tra cui la richiesta e l'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni). |
2.3. |
In relazione all'obbligo di AIB di attuare tali misure, AIB non è obbligata a violare gli obblighi giuridici che le incombono. Qualora vi sia un conflitto tra un obbligo derivante da una misura contenuta nella presente lista di condizioni e gli obblighi giuridici di AIB, AIB informa il fiduciario di controllo e si impegna a proporre una soluzione alternativa che consenta ad AIB di rispettare i propri impegni. Il fiduciario di controllo, previa consultazione con la Commissione, verifica se la soluzione proposta è in linea con gli impegni contenuti nella lista di condizioni e con gli obblighi giuridici di AIB. |
3. Impegno alla ristrutturazione del portafoglio di prestiti
3.1. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB raggiunga i seguenti obiettivi di ristrutturazione del prestito (le percentuali citate nella clausola 3 sono una percentuale del bilancio in euro elaborato per ciascun settore) per i crediti ipotecari e i prestiti alle PMI concordati nel quadro del programma UE-FMI:
|
3.2. |
L'Irlanda garantisce che AIB si impegni con i clienti per gli altri portafogli di prestiti gestiti dal Financial Solutions Group di AIB, e proponga soluzioni sostenibili per il [50-100] % di questi prestiti entro il 31 dicembre 2014. |
3.3. |
A partire da tre mesi dalla data della decisione definitiva e fino alla fine del periodo di ristrutturazione, l'Irlanda si impegna a far sì che la metodologia che AIB dovrà adottare per scegliere la soluzione di ristrutturazione più adatta per prestiti a PMI, prestiti a società di capitali e prestiti immobiliari commerciali deteriorati e/o in arretrato, sia basata su criteri economici e commerciali e si articoli nel modo seguente:
|
4. Impegno a limitare i prestiti a […]
4.1. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB fissi un limite aggregato per «nuovi prestiti» rispettivamente a […] di […] nel […] e […] nel […]. |
4.2. |
A esclusiva discrezione di AIB, i nuovi prestiti possono superare i limiti di […] indicati nella clausola 4.1, a condizione che il saldo lordo aggregato dei prestiti di fine esercizio a […] non superi rispettivamente […] alla fine di […] e […] miliardi alla fine di […];. |
5. Impegno per la commercializzazione, la pubblicità e la sponsorizzazione in Irlanda
5.1. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB limiti il livello nominale delle proprie spese esterne per la commercializzazione, la pubblicità e la sponsorizzazione in Irlanda allo stesso livello registrato nell'esercizio finanziario concluso il 31 dicembre 2012 fino alla fine del periodo di ristrutturazione (ossia, -[…] milioni per ogni anno). |
5.2. |
Durante il periodo di ristrutturazione, l'Irlanda si impegna a far sì che AIB non citi, nella propria campagna pubblicitaria, alcun sostegno statale ricevuto da AIB, né adotti misure che possano ragionevolmente definirsi prassi commerciali aggressive. |
5.3. |
Il limite di cui alla clausola 5.1 non si applica a: (a) spese richieste o raccomandate da autorità normative o di governo; e/o (b) spese connesse a misure contemplate nel presente documento; e/o (c) spese di beneficenza; e/o (d) iniziative ragionevolmente necessarie per informare clienti e altri soggetti su temi quali frodi, reati penali (per esempio banconote false o rapine in banca, modifiche dei termini e delle condizioni dei prodotti) o una maggiore esposizione al rischio. |
6. Impegno a non effettuare acquisizioni e ad accettare restrizioni sull'ambito dell'attività economica di AIB per un certo periodo di tempo
6.1. |
L'Irlanda si impegna a far sì che, a partire dalla data della decisione definitiva fino al raggiungimento della data più prossima tra (a) la fine del periodo di ristrutturazione; e (b) la data in cui le azioni privilegiate NPRFC e lo strumento di capitale contingente saranno stati rimborsati per intero o non saranno più detenuti dall'Irlanda, AIB non acquisirà, per alcun motivo, partecipazioni in imprese (nel senso di imprese che abbiano la forma giuridica di una società o un pacchetto di attività che formino un'azienda) (una «Acquisizione») soggette alle eccezioni di cui alla clausola 6.2. |
6.2. |
AIB può effettuare tali acquisizioni:
|
7. Impegni relativi a pagamenti su strumenti di capitale
7.1. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB non effettui pagamenti discrezionali di cedole né eserciti opzioni di acquisto volontarie su strumenti di capitale durante il periodo di ristrutturazione, tranne i casi in cui:
|
8. Impegno alla riduzione dei costi
8.1. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB intraprenda un'attiva gestione dei costi in modo che al 31 dicembre 2015:
|
9. Impegno concernente l'esposizione di AIB alle obbligazioni sovrane irlandesi
9.1. |
L'Irlanda si impegna a far sì che il valore delle obbligazioni sovrane irlandesi detenute da AIB, escluse le obbligazioni emesse da NAMA, non superi [10-20] miliardi di EUR in alcun momento del periodo di ristrutturazione. |
10. Impegno al rimborso degli aiuti di Stato
10.1. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB rimborsi gli aiuti di Stato prima della fine del periodo di ristrutturazione mediante il pagamento di dividendi o altri mezzi, per un importo pari a un'eccedenza di capitale superiore al coefficiente CET1 minimo (con una piena attuazione di Basilea III) come stabilito dalla Banca centrale (più una riserva dell'1-4 %) al 31 dicembre 2016. |
10.2. |
L'Irlanda e AIB riconoscono che l'impegno fissato nella clausola 10.1 è soggetto alle autorizzazioni normative e di altro tipo. |
10.3. |
Per favorire il rimborso di cui alla clausola 10.1 l'Irlanda si impegna a far sì che AIB non adotti alcuna misura che porterebbe a un'uscita di capitale prima di […] a meno che non […]. |
10.4. |
Fatte salve le clausole da 10.1 a 10.3 l'Irlanda e AIB mantengono la facoltà di:
|
11. Impegni a operare alcune misure volte a favorire la concorrenza
11.1. |
A partire dal 1o luglio 2014, per un periodo di tre anni, l'Irlanda si impegna a far sì che AIB attui alcune misure volte a favorire la concorrenza, offrendo ai concorrenti interessati: (a) un pacchetto di servizi; e (b) un pacchetto per la mobilità della clientela. |
11.2. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB contribuisca con 500 000 EUR all'anno, per un periodo di tre anni a partire dal 1o luglio 2014, a una campagna di sensibilizzazione (che sarà promossa dall'Irlanda mediante un organismo statale) per informare la clientela e favorirne il cambiamento di fornitore. |
11.3. |
Qualsiasi controversia tra AIB e un concorrente interessato, concernente la clausola 11, sarà deferita da AIB e dal concorrente interessato al fiduciario di controllo, che farà da Mediatore nella ricerca di una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione, il fiduciario di controllo deferirà la questione alla Commissione, la cui decisione sarà vincolante. |
Pacchetto di servizi
11.4. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB renda operativo un pacchetto di servizi per i concorrenti interessati che vogliano avvalersi di tale pacchetto. |
11.4.1. |
AIB fornisce a condizioni FRAND e tali da recuperare i costi incrementali di AIB (compreso il pertinente costo del capitale; per costo del capitale si intende il costo dei fondi AIB (per esempio debito e capitale) a sostegno di tale attività), ai concorrenti interessati:
|
11.4.2. |
AIB rivolgerà la debita attenzione a tutte le domande ragionevoli provenienti da un concorrente interessato tramite il fiduciario di controllo, nell'eventualità di modificare i servizi da erogare nell'ambito della clausola 11.4.1. Per fugare eventuali dubbi, l'offerta di tali servizi deve rispettare tutte le leggi, i codici e le prassi applicabili in generale (compresa, senza restrizioni, la direttiva sui servizi di pagamento dell'UE); AIB è obbligata a fornire soltanto i servizi che rientrano tra le sue competenze e le sue facoltà. |
Pacchetto per la mobilità della clientela
11.5. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB renda operativo un pacchetto per la mobilità della clientela per i concorrenti interessati che vogliano avvalersi di tale pacchetto. |
11.5.1. |
Il pacchetto per la mobilità della clientela consentirà a un concorrente interessato di inviare il proprio materiale pubblicitario concernente un prodotto interessato ai clienti di AIB, a condizione che siano pienamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni contenute nella clausola 11.5.1:
|
11.5.2. |
Alla spedizione effettuata da AIB si applicano le seguenti condizioni:
|
11.5.3. |
La spedizione sarà gestita, trattata e portata a termine da AIB (o dal suo agente) in nome e per conto del concorrente interessato senza alcun contributo o partecipazione del concorrente interessato. Per fugare eventuali dubbi, il concorrente interessato non ha accesso ai nomi né agli indirizzi né ancora ad altri dettagli relativi alla base della clientela di AIB. |
11.5.4. |
AIB è obbligato a inviare materiale a nome di non più di due concorrenti interessati per ciascun prodotto interessato ad ogni data di spedizione, e i due concorrenti interessati per ciascun prodotto interessato sono scelti nell'ordine in cui presentano una domanda ad AIB oppure, qualora più di due concorrenti interessati per ciascuno prodotto interessato presentino la domanda contemporaneamente per ciascuna data di spedizione, i due concorrenti interessati per ciascun prodotto interessato saranno estratti a sorte dal fiduciario di controllo. Perché la domanda sia valida, il concorrente interessato deve avere le caratteristiche per essere considerato tale alla data della domanda e aver soddisfatto tutte le condizioni di cui alla clausola 11.5.1. AIB notificherà per iscritto al concorrente interessato se la sua domanda ha avuto successo e se il materiale sarà spedito da AIB. |
11.5.5. |
Un concorrente interessato può chiedere che il materiale sia spedito, relativamente a uno o più prodotti interessati, ma non ad altri prodotti. Inoltre, il concorrente interessato può ricordare ai clienti la possibilità di cambiare il rapporto con l'istituto bancario di appartenenza, in tutto o in parte, e fare generici riferimenti ad altri prodotti bancari. Una domanda è comunque valida, anche se richiede il beneficio della misura per la mobilità della clientela per un prodotto interessato per il quale AIB disponga di una quota di mercato inferiore al 30 %, a condizione che la domanda preveda anche la spedizione in relazione ai prodotti interessati per i quali AIB detenga una quota di mercato superiore al 30 %. Se il materiale pubblicitario ricevuto dal concorrente interessato comprende materiale per prodotti diversi dai prodotti interessati (salvo generici riferimenti a cambiare il rapporto con l'istituto bancario di appartenenza, in tutto o in parte, e generici riferimenti ad altri prodotti bancari), AIB non è obbligata a spedire tale materiale ma notifica al concorrente interessato la propria decisione, laddove pratico e possibile, con sufficiente tempestività in modo da consentire al concorrente interessato di ripresentare il materiale modificato. Qualsiasi controversia a riguardo sarà deferita al fiduciario di controllo, che farà da Mediatore nella ricerca di una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione, il fiduciario di controllo deferirà la questione alla Commissione. AIB non sarà tenuta a spedire il materiale ripresentato a meno che non lo riceva entro le 17:00, cinque giorni lavorativi utili prima della data di spedizione e a condizione che il materiale ripresentato rispetti le condizioni della clausola 11.5.5. |
11.5.6. |
Per ciascun prodotto interessato soggetto a spedizione AIB si impegna a:
|
11.5.7. |
Per fugare ogni dubbio, AIB rimane libera di contattare tali clienti per motivi normativi e nel quadro di qualsiasi iniziativa ragionevolmente necessaria per informare clienti e altri soggetti su temi quali frodi, reati penali (per esempio banconote false o rapine in banca, modifiche dei termini e delle condizioni dei prodotti) o una maggiore esposizione al rischio. |
11.5.8. |
AIB si impegna a far sì che, qualora un cliente AIB, in seguito alla spedizione dei materiali del concorrente interessato, decida di trasferire, in tutto o in parte, la propria attività economica (compresi i prodotti interessati e altri prodotti) al concorrente interessato, AIB non ostacoli in alcun modo il trasferimento, né addebiti alcuna penale di trasferimento se non quelle previste per legge o per obbligo legale o quelle facenti parte delle condizioni del prodotto AIB. |
11.5.9. |
Qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla quota di mercato di un concorrente interessato, questi fornisce, in forma strettamente riservata, al fiduciario di controllo le informazioni del caso eventualmente richieste da quest'ultimo per stabilire la quota di mercato del concorrente interessato nel mercato del prodotto interessato; in mancanza di tali informazioni, il concorrente interessato non ha il diritto di avvalersi del pacchetto per la mobilità della clientela in relazione al prodotto interessato. |
PIANO: FIDUCIARIO DI CONTROLLO
Nel presente piano i termini con le iniziali maiuscole hanno lo stesso significato indicato nella precedente clausola 1.
I — Procedura di nomina
1. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB nomini un fiduciario di controllo per svolgere le funzioni previste negli impegni relativi al fiduciario di controllo. |
2. |
Il fiduciario di controllo deve essere indipendente da AIB e deve essere in possesso delle qualifiche necessarie per svolgere i suoi compiti, per esempio come consulente o revisore di una banca per gli investimenti, e non deve avere un conflitto di interessi né esservi esposto. Il fiduciario di controllo deve essere remunerato da AIB, in modo da non impedire lo svolgimento dei suoi compiti in maniera indipendente ed efficace. |
II — Proposta di AIB
3. |
L'Irlanda si impegna a far sì che entro due settimane dalla data della decisione definitiva AIB sottoponga all'approvazione della Commissione i nomi di due o più persone come fiduciari di controllo e indichi quali di loro sono la sua prima scelta. La proposta deve contenere informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di verificare che il fiduciario di controllo proposto corrisponda ai requisiti di cui al paragrafo 2 e che comprendono:
|
III — Approvazione o rifiuto della Commissione
4. |
La Commissione ha il potere discrezionale di approvare o rifiutare il fiduciario di controllo proposto e di approvare il mandato proposto, con la possibilità di apportare le modifiche che ritiene necessarie per lo svolgimento dei compiti del fiduciario di controllo. Qualora un solo nome venga approvato, AIB nomina o fa nominare la persona o l'istituzione interessata quale fiduciario di controllo, conformemente al mandato approvato dalla Commissione. Qualora venga approvato più di un nome, AIB è libera di scegliere il fiduciario di controllo da nominare tra i nomi approvati. Il fiduciario di controllo viene nominato entro una settimana dall'approvazione della Commissione, conformemente al mandato approvato dalla Commissione |
IV — Nuova proposta da parte di AIB
5. |
In caso di rifiuto di tutti i fiduciari di controllo proposti, l'Irlanda si impegna a far sì che AIB comunichi i nomi di almeno altre due persone o istituzioni entro una settimana dalla data in cui viene comunicato il rifiuto, in base alle condizioni e alla procedura di cui al paragrafo 3. |
V — Fiduciario di controllo nominato dalla Commissione
6. |
Se anche tutti gli altri fiduciari di controllo proposti sono rifiutati dalla Commissione, la Commissione nomina un fiduciario di controllo, al quale AIB affiderà o farà affidare l'incarico in base a un mandato fiduciario approvato dalla Commissione. |
VI — Le funzioni del fiduciario di controllo
7. |
Il fiduciario di controllo assume i propri compiti specifici per garantire il rispetto degli impegni. La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta del fiduciario di controllo o di AIB, impartire ordini o istruzioni al fiduciario di controllo per garantire il rispetto degli impegni contenuti nella decisione definitiva. |
VII — Doveri e obblighi del fiduciario di controllo
8. |
Il fiduciario di controllo
|
VIII — Doveri e obblighi di AIB
9. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB fornisca, e faccia in modo che i propri consulenti forniscano, tutta la collaborazione, il sostegno e le informazioni che il fiduciario di controllo può ragionevolmente richiedere per svolgere i suoi compiti. Il fiduciario di controllo ha accesso illimitato a libri, registri, documenti, dirigenti e altri membri del personale, servizi, locali e informazioni tecniche di AIB che sono necessari per lo svolgimento dei suoi compiti nel rispetto degli impegni; AIB fornirà al fiduciario di controllo, su sua richiesta, copia di qualsiasi documento. AIB metterà a disposizione del fiduciario di controllo uno o più uffici presso le proprie sedi e sarà a disposizione per eventuali riunioni necessarie a fornire al fiduciario di controllo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. |
10. |
L'Irlanda si impegna a far sì che AIB fornisca al fiduciario di controllo tutta l'assistenza manageriale e amministrativa che questi eventualmente richieda. |
11. |
L'Irlanda si impegna con la presente a far sì che AIB indennizzi e manlevi il fiduciario di controllo e i suoi collaboratori e rappresentanti (ciascuno di essi «soggetti indennizzati»), e che i soggetti indennizzati non rispondano nei confronti di AIB degli obblighi derivanti dall'adempimento dei compiti del fiduciario di controllo nel rispetto degli impegni, salvo nel caso in cui tali obblighi siano da ricondursi a dolo, imprudenza, negligenza grave o malafede del fiduciario di controllo o dei suoi collaboratori, rappresentanti o consulenti. |
12. |
Con riserva di approvazione da parte di AIB (la quale non può essere rifiutata o ritardata senza motivo), il fiduciario di controllo può, a spese di AIB, designare consulenti (in particolare per il finanziamento all'impresa e questioni giuridiche) qualora il fiduciario di controllo ritenga che la nomina di questi consulenti sia necessaria od opportuna per l'adempimento dei suoi incarichi e obblighi in conformità al mandato, a condizione che i costi connessi al fiduciario di controllo e gli eventuali esborsi risultino adeguati. Qualora AIB non dia la propria approvazione ai consulenti proposti dal fiduciario di controllo, la Commissione ha facoltà di nominare detti consulenti in vece di AIB e dopo averla sentita. Solo il fiduciario di controllo è autorizzato a impartire istruzioni ai consulenti. |
XI — Sostituzione, esonero dagli incarichi e nuova nomina del fiduciario di controllo
13. |
Qualora il fiduciario di controllo venga meno all'adempimento dei suoi incarichi nel rispetto degli impegni, o sussista un altro valido motivo, come per esempio un conflitto di interessi del fiduciario di controllo:
|
14. |
Qualora il fiduciario di controllo venga revocato conformemente al paragrafo 13, gli si può imporre di proseguire la sua attività fintanto che non gli subentri un nuovo fiduciario al quale il fiduciario di controllo abbia trasmesso tutte le informazioni pertinenti. Il nuovo fiduciario di controllo viene designato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 6. |
15. |
A prescindere dalla revoca di cui al paragrafo 13, l'attività del fiduciario di controllo termina solo nel momento in cui la Commissione lo esonera dalle sue funzioni. Tale esonero viene impartito quando è stata data attuazione a tutti gli impegni affidati al fiduciario. Tuttavia, la Commissione può esigere in qualsiasi momento che sia rinnovata la nomina del fiduciario di controllo qualora risulti in un momento successivo che le misure correttive non siano state attuate in modo completo e regolare. |
(1) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(2) Obiettivo della Banca centrale. Soggetto a variazioni da parte della Banca centrale.
18.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/75 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/219 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2015
che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
[notificata con il numero C(2015) 326]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 7,
vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 52, paragrafo 7,
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) |
Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013. Contiene le informazioni sufficienti a identificare una persona o un oggetto ed eseguire l'azione richiesta. Inoltre, affinché esso possa funzionare efficacemente, gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari relative alle segnalazioni. Lo scambio di informazioni supplementari avviene attraverso gli uffici SIRENE. |
(2) |
Per facilitare il lavoro quotidiano degli uffici SIRENE e degli utenti del SIS II coinvolti nelle attività SIRENE, nel 2008 è stato adottato un manuale SIRENE mediante uno strumento giuridico dell'ex primo pilastro, la decisione 2008/333/CE della Commissione (3), e uno strumento giuridico dell'ex terzo pilastro, la decisione 2008/334/GAI della Commissione (4). Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione (5) al fine di rispondere meglio alle esigenze operative degli utenti e del personale coinvolti nelle attività SIRENE, aumentare la coerenza delle procedure di lavoro e assicurare che le norme tecniche corrispondano allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche. |
(3) |
A un anno dall'inizio di operatività del SIS II, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2013/115/UE per tener conto delle nuove sfide e dei requisiti operativi e fornire disposizioni più chiare in alcuni settori connessi al trattamento dei dati SIS II. Ciò dovrebbe aumentare la certezza del diritto e rafforzare ulteriormente i diritti fondamentali. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 30, comma 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 44, paragrafo 1, e dell'articolo 45, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI, le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. Poiché gli Stati membri seguono pratiche diverse per stabilire il momento in cui una segnalazione realizza il suo obiettivo, è opportuno fissare criteri dettagliati per ciascuna categoria di segnalazioni che determinino quando debba essere cancellata dal SIS II. |
(5) |
Il Regno Unito non partecipa al regolamento (CE) n. 1987/2006 e, di conseguenza, non può consultare né inserire segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi. Esso continua tuttavia a essere vincolato dalle regole sulla compatibilità e priorità di tutte le categorie di segnalazioni poiché il SIS II costituisce un unico sistema. È pertanto necessario definire la procedura di consultazione in caso di presunta incompatibilità tra una segnalazione effettuata dal Regno Unito e una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno effettuata da un altro Stato membro. |
(6) |
È indispensabile stabilire una nuova procedura accelerata per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni ai fini di controllo discreto o di controllo specifico onde far fronte all'eventuale aumento della minaccia rappresentata da alcune persone coinvolte in attività di terrorismo o in forme gravi di criminalità, che richiedono l'azione immediata delle autorità competenti. È necessario indicare agli utenti finali se un documento usato a fini di viaggio è stato invalidato dall'autorità nazionale di rilascio per garantirne il sequestro. Al fine di fornire istruzioni agli utenti finali in merito alla procedura accelerata di comunicazione e ai documenti invalidati usati a fini di viaggio, è opportuno modificare l'appendice 2. |
(7) |
È opportuno rivedere alcune procedure dettagliate per armonizzare le pratiche nazionali. Tenuto conto che, non appena disponibili, le impronte digitali e le fotografie devono essere aggiunte alle segnalazioni o possono essere allegate ai formulari per trasmetterle allo Stato membro segnalante, è opportuno sopprimere la disposizione sulla procedura SIRPIT e l'appendice 5. |
(8) |
È opportuno raccogliere le statistiche relative agli interventi delle persone di contatto SIRENE in ogni ufficio SIRENE per poterne valutarne meglio l'efficienza. A tal fine è opportuno modificare la precedente appendice 6. |
(9) |
La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati nel SIS II sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI. In mancanza di disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 1987/2006, allo scambio di informazioni supplementari relative a segnalazioni basate sull'articolo 24 del suddetto regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). In mancanza di disposizioni specifiche della decisione 2007/533/GAI, allo scambio di informazioni supplementari relative a tutte le altre segnalazioni si applica la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (7). |
(10) |
Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI; pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione. |
(11) |
Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio (8). |
(12) |
L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (9). |
(13) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003. |
(14) |
Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2012. |
(15) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (11). |
(16) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (13). |
(17) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (14) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (15). |
(18) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
L'appendice 2 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE si applica fino al 31 gennaio 2015.
L'appendice 2 dell'allegato figurante nell'allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2015.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2015
Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione
(1) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.
(2) GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.
(3) Decisione 2008/333/CE della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 1).
(4) Decisione 2008/334/GAI della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 39).
(5) Decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1)
(6) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(7) Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).
(8) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(9) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(10) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(11) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(12) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(13) Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
(14) GU L 160 del 18.5.2011, pag. 21.
(15) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
INDICE
INTRODUZIONE | 82 |
1. |
UFFICI SIRENE E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 84 |
1.1. |
Uffici SIRENE | 84 |
1.2. |
Manuale SIRENE | 84 |
1.3. |
Appendici del manuale SIRENE | 84 |
1.4. |
Catalogo delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e delle migliori pratiche (Sistema di informazione Schengen) | 85 |
1.5. |
Ruolo degli uffici SIRENE nella cooperazione di polizia nell'Unione europea | 85 |
1.5.1. |
Trasferimento di dati SIS II e informazioni supplementari a paesi terzi o a organizzazioni internazionali | 85 |
1.6. |
Rapporti tra gli uffici SIRENE e Europol | 85 |
1.7. |
Rapporti tra gli uffici SIRENE e Eurojust | 85 |
1.8. |
Rapporti tra gli uffici SIRENE e Interpol | 85 |
1.8.1. |
Priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol | 85 |
1.8.2. |
Scelta del canale di comunicazione | 86 |
1.8.3. |
Uso e diffusione delle segnalazioni Interpol negli Stati Schengen | 86 |
1.8.4. |
Hit e cancellazione della segnalazione | 86 |
1.8.5. |
Miglioramento della cooperazione tra gli uffici SIRENE e gli UCN di Interpol | 86 |
1.9. |
Principi | 86 |
1.9.1. |
Disponibilità | 86 |
1.9.2. |
Continuità | 86 |
1.9.3. |
Riservatezza | 86 |
1.9.4. |
Accessibilità | 86 |
1.10. |
Comunicazioni | 86 |
1.10.1. |
Lingua di comunicazione | 86 |
1.10.2. |
Scambio di dati tra uffici SIRENE | 86 |
1.10.3. |
Rete, messaggi e caselle di posta elettronica | 87 |
1.10.4. |
Comunicazione in circostanze eccezionali | 87 |
1.11. |
Indirizzario SIRENE (SIRENE Address Book — SAB) | 87 |
1.12. |
Sistema di workflow SIRENE | 88 |
1.13. |
Termini per le risposte | 88 |
1.13.1. |
Indicazione di urgenza nei formulari SIRENE, anche per la comunicazione urgente di un hit | 88 |
1.14. |
Regole di traslitterazione/trascrizione | 88 |
1.15. |
Qualità dei dati | 88 |
1.16. |
Archiviazione | 88 |
1.17. |
Personale | 89 |
1.17.1. |
Responsabili degli uffici SIRENE | 89 |
1.17.2. |
Persona di contatto SIRENE (SIRCoP) | 89 |
1.17.3. |
Conoscenze e competenze | 89 |
1.17.4. |
Formazione | 90 |
1.17.5. |
Scambi di personale | 90 |
2. |
PROCEDURE GENERALI | 90 |
2.1. |
Definizioni | 90 |
2.2. |
Segnalazioni multiple (articolo 34, paragrafo 6, del regolamento SIS II e articolo 49, paragrafo 6, della decisione SIS II) | 91 |
2.2.1. |
Compatibilità delle segnalazioni | 91 |
2.2.2. |
Ordine di priorità delle segnalazioni | 92 |
2.2.3. |
Verifica dell'esistenza di incompatibilità e inserimento di segnalazioni multiple | 93 |
2.2.4. |
Situazione speciale del Regno Unito e dell'Irlanda | 94 |
2.3. |
Scambio di informazioni in caso di hit | 94 |
2.4. |
Impossibilità di eseguire la procedura in caso di hit (articolo 48 della decisione SIS II e articolo 33 del regolamento SIS II) | 95 |
2.5. |
Trattamento di dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati inseriti nel SIS II (articolo 46, paragrafo 5, della decisione SIS II) | 95 |
2.6. |
Aggiunta di un flag | 96 |
2.6.1. |
Introduzione | 96 |
2.6.2. |
Consultazione degli Stati membri per l'aggiunta di un flag | 96 |
2.6.3. |
Richiesta di cancellare un flag | 96 |
2.7. |
Dati contenenti errori di diritto o di fatto (articolo 34 del regolamento SIS II e articolo 49 della decisione SIS II) | 97 |
2.8. |
Diritto di accesso e rettifica di dati (articolo 41 del regolamento SIS II e articolo 58 della decisione SIS II) | 97 |
2.8.1. |
Richieste di accesso o di rettifica | 97 |
2.8.2. |
Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri | 97 |
2.8.3. |
Scambio di informazioni sulle richieste di rettifica o cancellazione di dati inseriti da altri Stati membri | 98 |
2.9. |
Cancellazione quando non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione | 98 |
2.10. |
Inserimento di nomi propri | 98 |
2.11. |
Categorie di identità | 98 |
2.11.1. |
Identità usurpata (articolo 36 del regolamento SIS II e articolo 51 della decisione SIS II) | 98 |
2.11.2. |
Inserimento di alias | 99 |
2.11.3. |
Ulteriori informazioni per accertamento di identità | 99 |
2.12. |
Scambio di informazioni in caso di segnalazioni interconnesse | 99 |
2.12.1. |
Norme operative | 100 |
2.13. |
Formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II | 100 |
2.13.1. |
Uso ulteriore dei dati scambiati, inclusa l'archiviazione | 100 |
2.13.2. |
Scambio di fotografie e impronte digitali | 100 |
2.13.3. |
Requisiti tecnici | 100 |
2.13.4. |
Formato e qualità dei dati biometrici | 100 |
2.14. |
Tipi particolari di ricerca | 101 |
2.14.1. |
Ricerca mirata geograficamente | 101 |
2.14.2. |
Ricerca con la partecipazione di unità speciali di polizia per ricerche mirate (FAST) | 101 |
3. |
SEGNALAZIONE PER L'ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE (ARTICOLO 26 DELLA DECISIONE SIS II) | 101 |
3.1. |
Inserimento di una segnalazione | 101 |
3.2. |
Segnalazioni multiple | 102 |
3.3. |
Identità usurpata | 102 |
3.4. |
Inserimento di alias | 102 |
3.5. |
Invio di informazioni supplementari agli Stati membri | 102 |
3.5.1. |
Informazioni supplementari in relazione a un arresto provvisorio | 102 |
3.6. |
Aggiunta di un flag | 103 |
3.6.1. |
Richiesta di aggiungere sistematicamente un flag a segnalazioni riguardanti persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione laddove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI | 103 |
3.7. |
Intervento degli uffici SIRENE a seguito di segnalazione per l'arresto | 103 |
3.8. |
Scambio di informazioni in caso di hit | 103 |
3.9. |
Scambio di informazioni supplementari sulla consegna o sull'estradizione | 104 |
3.10. |
Scambio di informazioni supplementari sul transito attraverso un altro Stato membro | 104 |
3.11. |
Cancellazione di segnalazioni a seguito di consegna o di estradizione | 104 |
4. |
SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO DI INGRESSO O DI SOGGIORNO (ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SIS II) | 104 |
4.1. |
Inserimento di una segnalazione | 104 |
4.2. |
Segnalazioni multiple | 105 |
4.3. |
Identità usurpata | 105 |
4.4. |
Inserimento di alias | 105 |
4.5. |
Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti | 105 |
4.5.1. |
Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) | 106 |
4.5.2. |
Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c) | 107 |
4.6. |
Regole comuni riguardanti le procedure di cui alla sezione 4.5 | 107 |
4.7. |
Scambio di informazioni in caso di hit e in caso di respingimento o espulsione dallo spazio Schengen | 107 |
4.8. |
Scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione | 108 |
4.9. |
Scambio di informazioni nel caso in cui, in assenza di hit, uno Stato membro scopra l'esistenza di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso a carico di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione | 109 |
4.10. |
Cancellazione di segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno | 109 |
5. |
SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE (ARTICOLO 32 DELLA DECISIONE SIS II) | 109 |
5.1. |
Segnalazioni multiple | 109 |
5.2. |
Identità usurpata | 109 |
5.3. |
Inserimento di alias | 109 |
5.4. |
Aggiunta di un flag | 109 |
5.5. |
Elementi descrittivi riguardanti minori scomparsi e altre persone a rischio | 109 |
5.6. |
Scambio di informazioni in caso di hit | 110 |
5.7. |
Cancellazione di segnalazioni di persone scomparse | 111 |
5.7.1. |
Minori | 111 |
5.7.2. |
Adulti per i quali non siano richieste misure di protezione | 111 |
5.7.3. |
Adulti per i quali siano richieste misure di protezione | 111 |
6. |
SEGNALAZIONI DI PERSONE RICERCATE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO (ARTICOLO 34 DELLA DECISIONE SIS II) | 111 |
6.1. |
Segnalazioni multiple | 111 |
6.2. |
Identità usurpata | 111 |
6.3. |
Inserimento di alias | 112 |
6.4. |
Scambio di informazioni in caso di hit | 112 |
6.5. |
Cancellazione di segnalazioni di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario | 112 |
7. |
SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO (ARTICOLO 36 DELLA DECISIONE SIS II) | 112 |
7.1. |
Segnalazioni multiple | 112 |
7.2. |
Identità usurpata | 112 |
7.3. |
Inserimento di alias | 112 |
7.4. |
Informazione degli altri Stati membri in caso di inserimento di una segnalazione | 112 |
7.5. |
Aggiunta di un flag | 113 |
7.6. |
Scambio di informazioni in caso di hit | 113 |
7.7. |
Cancellazione di segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico | 113 |
7.8. |
Sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) | 113 |
8. |
SEGNALAZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA (ARTICOLO 38 DELLA DECISIONE SIS II) | 113 |
8.1. |
Segnalazioni multiple | 113 |
8.2. |
Segnalazioni di veicoli | 113 |
8.2.1. |
Verifica di segnalazioni multiple su un veicolo | 113 |
8.2.2. |
VIN gemelli | 114 |
8.3. |
Scambio di informazioni in caso di hit | 115 |
8.4. |
Cancellazione di segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in procedimenti penali | 115 |
9. |
SISTEMI DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE TARGHE (ANPR) | 115 |
10. |
STATISTICHE | 116 |
INTRODUZIONE
Lo spazio Schengen
Il 14 giugno 1985 i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a Schengen, comune del Lussemburgo, un accordo per il “[…] libero attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e […] la libera circolazione delle merci e dei servizi”.
Il 19 giugno 1990 i cinque paesi fondatori hanno firmato la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (1) (“convenzione di Schengen”), cui hanno poi aderito la Repubblica italiana il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese il 25 giugno 1991, la Repubblica ellenica il 6 novembre 1992, la Repubblica d'Austria il 28 aprile 1995 e il Regno di Danimarca, il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia il 19 dicembre 1996.
Successivamente, dal 26 marzo 1995 l'acquis di Schengen è stato pienamente applicato in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo (2), dal 31 marzo 1998 in Austria e in Italia (3), dal 26 marzo 2000 in Grecia (4) e, infine, dal 25 marzo 2001 in Norvegia, Islanda, Svezia, Danimarca e Finlandia (5).
Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano solo ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, in virtù, rispettivamente, della decisione 2000/365/CE e della decisione 2002/192/CE.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a partire dal 1o gennaio 2005 (6) si applicano le disposizioni cui tale paese ha inteso partecipare, salvo quelle relative al sistema d'informazione Schengen (SIS).
Nel 1999 l'acquis di Schengen è stato integrato nel quadro normativo dell'Unione europea con i protocolli allegati al trattato di Amsterdam (7). Il 12 maggio 1999 il Consiglio ha adottato una decisione per determinare, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen.
A partire dal 1o maggio 2004 le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (“protocollo Schengen”) e gli atti basati sul medesimo o altrimenti ad esso correlati sono vincolanti per la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca. Questi Stati membri sono diventati membri a pieno titolo dello spazio Schengen il 21 dicembre 2007.
Cipro è firmatario della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ma gode di una deroga ai sensi dell'atto di adesione del 2003.
Il 1o gennaio 2007 la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione europea; a partire da tale data le disposizioni dell'acquis di Schengen e gli atti basati sul medesimo o altrimenti ad esso correlati sono vincolanti per tali paesi, fatta salva la deroga prevista nell'atto di adesione del 2005.
Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea. Tale paese applica l'acquis di Schengen con la deroga prevista nell'atto di adesione del 2011.
Alcune disposizioni dell'acquis di Schengen si applicano sin dall'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea; altre si applicheranno a questi Stati solo in virtù di un'apposita decisione del Consiglio. Infine, verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis nello Stato membro interessato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili e consultato il Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione sull'abolizione dei controlli di frontiera.
Altri paesi europei sono entrati nello spazio Schengen. Il 18 maggio 1999 (8) il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda hanno concluso un accordo di associazione con gli Stati membri per essere associati alla convenzione di Schengen.
Nel 2004 la Confederazione svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea e la Comunità europea riguardante la sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9); in base a tale accordo il 12 dicembre 2008 la Svizzera è diventata membro dello spazio Schengen.
In base al protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10), firmato nel 2008, il 19 dicembre 2011 il Principato del Liechtenstein è diventato membro dello spazio Schengen.
Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
Il SIS II, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI (“decisione SIS II”) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (di seguito “strumenti giuridici del SIS II”) nonché del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), è un sistema comune d'informazione che permette alle competenti autorità degli Stati membri di cooperare fra loro scambiandosi informazioni, e rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. Tali strumenti, in applicazione dal 9 aprile 2013, hanno abrogato il titolo IV della convenzione di Schengen. Il SIS II sostituisce il sistema d'informazione Schengen di prima generazione, operativo dal 1995 ed esteso nel 2005 e nel 2007.
Scopo del SIS II è, a norma dell'articolo 1 degli strumenti giuridici del SIS II, “[…] assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato CE relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema”.
In conformità con gli strumenti giuridici del SIS II, il sistema segnala, mediante una procedura di interrogazione automatizzata, persone e oggetti alle seguenti autorità:
a) |
autorità competenti per il controllo di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); |
b) |
autorità competenti per altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese e relativo coordinamento; |
c) |
autorità giudiziarie nazionali e relative autorità di coordinamento; |
d) |
autorità competenti per il rilascio dei visti, autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visto e autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e per l'amministrazione della normativa sui cittadini di paesi terzi nel quadro dell'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di circolazione delle persone; |
e) |
autorità competenti per il rilascio dei certificati di immatricolazione per veicoli (a norma del regolamento (CE) n. 1986/2006). |
In conformità con la decisione SIS II, anche Europol ed Eurojust hanno accesso a talune categorie di segnalazioni.
Il SIS II consta di:
1. |
un sistema centrale (“SIS II centrale”) costituito da:
|
2. |
un sistema nazionale (“N.SIS II”) in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N.SIS II può contenere un archivio di dati (“copia nazionale”), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II; |
3. |
un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE, definiti in appresso. |
1. UFFICI SIRENE E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
1.1. Uffici SIRENE
Il SIS II contiene solo le informazioni indispensabili (“alert data”) a identificare una persona o un oggetto ed eseguire l'azione richiesta. Inoltre, in conformità con gli strumenti giuridici del SIS II, gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari necessarie all'attuazione di certe disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II, e quelle necessarie al corretto funzionamento del SIS II, secondo procedure bilaterali o multilaterali.
L'acronimo SIRENE con il quale è stata battezzata questa struttura di scambio delle informazioni supplementari sta per l'inglese “Supplementary Information Request at the National Entries”.
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, ciascuno Stato membro istituisce un “ufficio SIRENE” nazionale che funge da punto di contatto unico per gli Stati membri, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per lo scambio di informazioni supplementari in relazione all'inserimento di segnalazioni e ai fini dell'azione appropriata da intraprendere nei casi in cui i dati di persone e oggetti, già inseriti nel SIS II, trovino riscontro positivo (“hit”) nella banca dati. La funzione principale (13) dell'ufficio SIRENE è assicurare lo scambio di tutte le informazioni supplementari conformemente alle disposizioni del presente manuale, ai sensi dell'articolo 8 degli strumenti giuridici del SIS II:
a) |
per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione (ad esempio, una segnalazione per l'arresto); |
b) |
dopo un hit, per consentire l'azione appropriata (in caso di corrispondenza con i dati ricercati); |
c) |
quando non è possibile procedere all'azione richiesta (ad esempio, apposizione di un flag); |
d) |
con riguardo alla qualità dei dati SIS II (ad esempio, i dati sono inseriti illecitamente o contengono errori di fatto), compresa la convalida delle segnalazioni in partenza e la verifica delle segnalazioni in arrivo, ove previsto dalla legislazione nazionale; |
e) |
con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni (ad esempio, verifica dell'esistenza di segnalazioni multiple); |
f) |
con riguardo ai diritti dell'interessato, in particolare il diritto di accesso ai dati. |
Gli Stati membri sono invitati a organizzare in modo strutturato tutti gli organi nazionali incaricati della cooperazione internazionale di polizia, compresi gli uffici SIRENE, onde evitare conflitti di competenza e duplicazioni di lavoro.
1.2. Manuale SIRENE
Il manuale SIRENE è un insieme di istruzioni che descrive nel dettaglio le regole e le procedure per lo scambio bilaterale o multilaterale delle informazioni supplementari.
1.3. Appendici del manuale SIRENE
Poiché alcune norme tecniche incidono direttamente sul lavoro degli utenti negli Stati membri, compresi gli uffici SIRENE, è opportuno includerle nel presente manuale. Le appendici di questo manuale contengono quindi, tra l'altro, le regole di traslitterazione, le tabelle di codice, i formulari per la comunicazione delle informazioni supplementari e altre disposizioni di attuazione per il trattamento dei dati.
1.4. Catalogo delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e delle migliori pratiche (Sistema di informazione Schengen)
Il catalogo contiene raccomandazioni giuridicamente non vincolanti destinate agli Stati membri e descrive le migliori pratiche identificate sulla base dell'esperienza. Rappresenta inoltre uno strumento di riferimento per la valutazione della corretta attuazione degli strumenti giuridici del SIS II. Nella misura del possibile dovrebbe quindi essere seguito.
1.5. Ruolo degli uffici SIRENE nella cooperazione di polizia nell'Unione europea
Lo scambio di informazioni supplementari non pregiudica i compiti assegnati agli uffici SIRENE ai fini della cooperazione internazionale di polizia dalla normativa nazionale di attuazione di altri strumenti giuridici dell'Unione europea.
Agli uffici SIRENE possono essere assegnati compiti aggiuntivi, in particolare dalla normativa nazionale che attua la decisione quadro 2006/960/GAI, dagli articoli 39 e 46 della convenzione di Schengen, nella misura in cui non sono sostituiti dalla richiamata decisione quadro, dagli articoli 40 o 41 della convenzione di Schengen, o se le informazioni rientrano nel campo di applicazione dell'assistenza giudiziaria.
Se un ufficio SIRENE riceve da un altro ufficio SIRENE una richiesta che esula dalle sue competenze ai sensi del diritto nazionale, la trasmette immediatamente all'autorità competente e ne informa l'ufficio SIRENE richiedente. Se necessario, offre a quest'ultimo assistenza per agevolare la comunicazione.
1.5.1. Trasferimento di dati SIS II e informazioni supplementari a paesi terzi o a organizzazioni internazionali
Ai sensi dell'articolo 39 del regolamento SIS II e dell'articolo 54 della decisione SIS II, i dati trattati nel SIS II a norma di questi due strumenti giuridici non sono trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione. Tale divieto si applica al trasferimento di informazioni supplementari a paesi terzi o a organizzazioni internazionali. L'articolo 55 della decisione SIS II contempla una deroga a tale norma generale, acconsentendo allo scambio con Interpol di dati sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, e subordinandolo a condizioni.
1.6. Rapporti tra gli uffici SIRENE e Europol
Europol ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 36 e 38 della decisione SIS II, e di consultarli direttamente. Europol, conformemente a quanto previsto dalla decisione Europol (14), può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Nel rispetto della legislazione nazionale, si raccomanda vivamente di istituire una cooperazione con l'unità nazionale Europol per garantire che l'ufficio SIRENE sia informato di tutti gli scambi di informazioni supplementari tra Europol e la relativa unità nazionale concernenti segnalazioni nel SIS II. Se, in casi eccezionali, a livello nazionale la comunicazione relativa alle segnalazioni SIS II è affidata all'unità nazionale Europol, è opportuno che tutte le parti coinvolte nella comunicazione, in particolare gli uffici SIRENE, ne siano informati onde evitare confusioni.
1.7. Rapporti tra gli uffici SIRENE e Eurojust
I membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 32, 34 e 38 della decisione SIS II, e di consultarli direttamente. Nel rispetto della legislazione nazionale, sarà con questi istituita una cooperazione per garantire il corretto scambio di informazioni in caso di hit. In particolare, l'ufficio SIRENE fungerà da contatto per i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti per quanto riguarda le informazioni supplementari relative a segnalazioni SIS II.
1.8. Rapporti tra gli uffici SIRENE e Interpol (15)
Il SIS II non è inteso a sostituire Interpol né a riprodurne il ruolo. Sebbene alcuni compiti si sovrappongano, i principi di azione e cooperazione tra gli Stati membri in ambito Schengen sono sostanzialmente diversi da quelli di Interpol. È pertanto necessario stabilire regole di cooperazione tra gli uffici SIRENE e gli UCN (uffici centrali nazionali) a livello nazionale.
Si applicano i seguenti principi:
1.8.1. Priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol
Nel caso di segnalazioni introdotte dagli Stati membri, le segnalazioni SIS II e lo scambio di tutte le informazioni ad esse relative hanno sempre priorità sulle segnalazioni e sullo scambio di informazioni tramite Interpol. Tale disposizione è importante soprattutto in caso di segnalazioni contrastanti.
1.8.2. Scelta del canale di comunicazione
Il principio della priorità delle segnalazioni Schengen sulle segnalazioni effettuate dagli Stati membri tramite Interpol deve essere rispettato, e ciò vale anche per gli UCN degli Stati membri. Una volta creata la segnalazione SIS II, spetta agli uffici SIRENE provvedere a tutte le comunicazioni relative alla segnalazione, alle sue finalità e all'esecuzione dell'azione richiesta. Lo Stato membro che voglia cambiare canale di comunicazione dovrà consultare prima le altre parti. Tale cambiamento è possibile solo in casi specifici.
1.8.3. Uso e diffusione delle segnalazioni Interpol negli Stati Schengen
Vista la priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol, l'uso di queste ultime sarà limitato a casi eccezionali (quando cioè non sia possibile, né ai sensi degli strumenti giuridici del SIS II né sul piano tecnico, inserire una segnalazione nel SIS II, ovvero non si disponga di tutte le informazioni necessarie per creare una segnalazione SIS II). Vanno evitate, nello spazio Schengen, segnalazioni parallele nel SIS II e tramite Interpol. Le segnalazioni diffuse da Interpol che riguardano anche lo spazio Schengen o parte dello stesso devono recare la dicitura “except for the Schengen States” (salvo per gli Stati Schengen).
1.8.4. Hit e cancellazione della segnalazione
Affinché ciascun ufficio SIRENE possa fungere da coordinatore della verifica della qualità dei dati inseriti nel SIS II, gli Stati membri fanno in modo che gli uffici SIRENE e gli UCN si informino reciprocamente degli hit e della cancellazione di segnalazioni.
1.8.5. Miglioramento della cooperazione tra gli uffici SIRENE e gli UCN di Interpol
In conformità della legislazione nazionale, ogni Stato membro adotta tutte le opportune disposizioni per uno scambio efficace delle informazioni a livello nazionale tra l'ufficio SIRENE e gli UCN.
1.9. Principi
La cooperazione tramite gli uffici SIRENE si fonda sui seguenti principi.
1.9.1. Disponibilità
Ogni ufficio SIRENE nazionale deve essere operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche per analisi, assistenza e soluzioni tecniche e giuridiche, al fine di poter rispondere entro i termini previsti alla sezione 1.13.
1.9.2. Continuità
Ogni ufficio SIRENE crea una struttura interna che garantisca la continuità della gestione, del personale e dell'infrastruttura tecnica.
1.9.3. Riservatezza
Ai sensi dell'articolo 11 degli strumenti giuridici del SIS II, a tutto il personale SIRENE si applicano le norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. L'obbligo di riservatezza vincola tale personale anche dopo che avrà lasciato l'incarico o cessato di lavorare.
1.9.4. Accessibilità
Per adempiere all'obbligo di fornire informazioni supplementari, il personale SIRENE ha accesso diretto o indiretto a tutte le informazioni nazionali pertinenti e al parere di esperti.
1.10. Comunicazioni
1.10.1. Lingua di comunicazione
Per la massima efficacia delle comunicazioni bilaterali tra gli uffici SIRENE, sarà usata una lingua comune a entrambe le parti.
1.10.2. Scambio di dati tra uffici SIRENE
Le specifiche tecniche per lo scambio di informazioni tra uffici SIRENE sono definite nel documento sullo scambio di dati tra uffici SIRENE (Data exchange between SIRENE Bureaux — DEBS). Tali istruzioni vanno rispettate.
1.10.3. Rete, messaggi e caselle di posta elettronica
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 1, degli strumenti giuridici del SIS II, gli uffici SIRENE si avvalgono di una rete virtuale cifrata dedicata esclusivamente ai dati SIS II e allo scambio di informazioni supplementari tra uffici SIRENE. Solo in caso di indisponibilità, possono ricorrere a un altro mezzo di comunicazione adeguatamente protetto e appropriato. Tale possibilità di scelta significa che il mezzo di comunicazione è determinato caso per caso, tenendo conto delle disponibilità tecniche e dei requisiti di sicurezza e di qualità che la comunicazione deve soddisfare.
I messaggi scritti si dividono in due categorie: testi liberi e formulari standard. L'appendice 3 descrive i formulari scambiati tra uffici SIRENE e dà istruzioni sul contenuto atteso dei loro campi, precisando se sono obbligatori.
La rete comprende quattro caselle di posta elettronica per i messaggi a testo libero e i formulari SIRENE.
Casella di posta elettronica |
Indirizzo della casella di posta elettronica |
Finalità |
Operativa |
oper@xx.sirenemail2.eu |
Scambio di formulari e allegati tra uffici SIRENE |
Tecnica |
tech@xx.sirenemail2.eu |
Scambio di e-mail e allegati tra personale di supporto tecnico degli uffici SIRENE |
Responsabile SIRENE |
director@xx.sirenemail2.eu |
Scambio di e-mail e allegati tra responsabili degli uffici SIRENE |
E-mail: |
message@xx.sirenemail2.eu |
Scambio di messaggi a testo libero tra uffici SIRENE |
A fini di test esiste un secondo dominio (16) (testxx.SIRENEmail2.eu) che permette di riprodurre ciascuna delle caselle di posta elettronica di cui sopra con finalità di prova senza interferire con lo scambio di messaggi in tempo reale e l'ambiente di workflow.
Si applicano le norme dettagliate sulle caselle di posta elettronica SIRENE e sulla trasmissione dei formulari SIRENE descritte nel DEBS.
Il sistema di workflow SIRENE (cfr. sezione 1.12) controlla le caselle di posta elettronica operativa e e-mail (“oper” e “message”) per individuare i formulari in arrivo, le e-mail connesse e gli allegati. I messaggi urgenti vanno inviati soltanto alla casella di posta elettronica operativa.
1.10.4. Comunicazione in circostanze eccezionali
Qualora i canali di comunicazione normali non siano disponibili e sia necessario, ad esempio, inviare un formulario standard via fax, si applica la procedura descritta nel DEBS.
1.11. Indirizzario SIRENE (SIRENE Address Book — SAB)
Gli estremi degli uffici SIRENE e le informazioni utili alla loro reciproca comunicazione e cooperazione figurano nell'indirizzario SIRENE (SAB). La Commissione aggiorna il SAB e almeno due volte all'anno ne pubblica il testo aggiornato. Ogni ufficio SIRENE provvede affinché:
a) |
non siano divulgati a terzi i dati presenti nel SAB; |
b) |
il personale SIRENE sia a conoscenza e faccia uso del SAB; |
c) |
sia comunicata senza indugio alla Commissione qualunque modifica dei dati contenuti nel SAB. |
1.12. Sistema di workflow SIRENE
Per garantire al meglio la gestione efficace del carico di lavoro degli uffici SIRENE ciascun ufficio SIRENE dovrebbe essere dotato di un sistema informatico di gestione che consenta il trattamento automatico di buona parte del flusso dei dati quotidiani.
Ciascun ufficio SIRENE dovrebbe quindi disporre di un computer e di una banca dati di sicurezza (backup) per il proprio workflow in un altro sito, in caso di gravi emergenze nell'ufficio SIRENE. Tale dispositivo dovrebbe includere sufficienti sistemi di alimentazione elettrica e telecomunicazione d'emergenza.
Occorre predisporre il sostegno IT appropriato per garantire un'elevata disponibilità del workflow SIRENE.
1.13. Termini per le risposte
L'ufficio SIRENE risponde il più rapidamente possibile a tutte le richieste d'informazione sulle segnalazioni e sulle procedure in caso di hit inviate dagli altri Stati membri attraverso i rispettivi uffici SIRENE. In ogni caso, il termine di risposta non deve superare le 12 ore. Cfr. anche la sezione 1.13.1 sull'indicazione di urgenza nei formulari SIRENE.
L'ordine di priorità nel lavoro quotidiano è determinato in base alla categoria di segnalazione e all'importanza del caso.
1.13.1. Indicazione di urgenza nei formulari SIRENE, anche per la comunicazione urgente di un hit
I formulari SIRENE che l'ufficio SIRENE richiesto deve trattare con la massima priorità possono recare nel campo 311 (“Important Notice” — Avviso importante) la dicitura “URGENT” (urgente), seguita dai motivi dell'urgenza. I motivi dell'urgenza devono essere spiegati negli appositi campi dei formulari SIRENE. Ove sia richiesta una risposta urgente, è ammessa anche la comunicazione o notificazione telefonica.
Se le circostanze di un hit su una segnalazione lo richiedono, come in caso di reale urgenza o importanza significativa, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato l'hit deve, se del caso, comunicarlo per telefono all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, previo invio del formulario G.
1.14. Regole di traslitterazione/trascrizione
Le regole di traslitterazione e trascrizione figurano nell'appendice 1. Le comunicazioni tra uffici SIRENE devono rispettare tali regole (cfr. anche la sezione 2.10 sull'inserimento di nomi propri).
1.15. Qualità dei dati
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, gli uffici SIRENE coordinano la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. Per svolgere questa funzione, dovranno disporre della necessaria competenza. Occorre quindi che a livello nazionale sia predisposta un'appropriata forma di controllo della qualità dei dati, compresa la verifica del rapporto segnalazioni/hit e del contenuto dei dati.
Affinché ciascun ufficio SIRENE possa fungere da coordinatore della verifica della qualità dei dati, bisogna organizzare il necessario supporto IT e garantire adeguati diritti di accesso ai sistemi.
È opportuno che vengano introdotte norme nazionali per la formazione degli utenti ai principi e alle pratiche attinenti alla qualità dei dati, in cooperazione con l'ufficio SIRENE nazionale. Gli Stati membri possono chiedere al personale degli uffici SIRENE di partecipare alla formazione di tutte le autorità che inseriscono segnalazioni, con particolare attenzione alla qualità dei dati e all'uso ottimale del SIS II.
1.16. Archiviazione
a) |
Ogni Stato membro stabilisce le condizioni di archiviazione delle informazioni. |
b) |
L'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante tiene a disposizione degli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle proprie segnalazioni, incluso un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione. |
c) |
Gli archivi di ogni ufficio SIRENE permettono di accedere rapidamente alle informazioni, in modo da rispettare i tempi molto brevi di trasmissione delle informazioni. |
d) |
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, degli strumenti giuridici del SIS II, i dati di carattere personale archiviati dall'ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Di norma, sono cancellati immediatamente dopo che la segnalazione corrispondente è stata cancellata dal SIS II, e in ogni caso al più tardi entro un anno dalla cancellazione. Tuttavia, possono essere conservati per un periodo più lungo, conformemente alla legislazione nazionale, i dati relativi a una determinata segnalazione effettuata da uno Stato membro o a una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio. |
e) |
Le informazioni supplementari inviate dagli altri Stati membri sono archiviate conformemente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati dello Stato membro ricevente. Si applicano anche l'articolo 12 degli strumenti giuridici del SIS II, la direttiva 95/46/CE e la decisione quadro 2008/977/GAI. |
f) |
Le informazioni relative alle identità usurpate saranno soppresse una volta cancellata la segnalazione corrispondente. |
g) |
L'accesso agli archivi è registrato, controllato e limitato al personale designato. |
1.17. Personale
Un personale con un alto grado di esperienza è in grado di operare autonomamente e gestire i casi in modo efficace. Di conseguenza, è opportuno un limitato avvicendamento del personale. Ciò richiede il sostegno incondizionato da parte della dirigenza affinché si creino i presupposti per la delega delle responsabilità. Gli Stati membri sono invitati a provvedere affinché la rotazione del personale non comporti perdite di competenze e di esperienza.
1.17.1. Responsabili degli uffici SIRENE
I responsabili degli uffici SIRENE si riuniscono almeno due volte l'anno per valutare la qualità della cooperazione tra i rispettivi servizi, discutere le misure tecniche e organizzative necessarie in caso di difficoltà e chiarire le procedure, se necessario. Le riunioni dei responsabili degli uffici SIRENE sono organizzate dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.
1.17.2. Persona di contatto SIRENE (SIRCoP)
Nei casi in cui le normali procedure possano essere insufficienti, la persona di contatto SIRENE (SIRCoP) può occuparsi dei fascicoli per i quali il lavoro risulta complesso, problematico o sensibile e potrebbe essere necessario un certo livello di garanzia della qualità e/o un contatto a più lungo termine con un altro ufficio SIRENE per risolvere la questione. La SIRCoP non ha il compito di trattare i casi urgenti, per i quali in linea di massima vanno contattati i servizi di front desk attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La SIRCoP può formulare proposte per migliorare la qualità e delineare modalità atte ad apportare una soluzione a più lungo termine di tali questioni.
Di norma le SIRCoP possono essere contattate da un'altra SIRCoP solo in orario di ufficio.
Nell'ambito delle statistiche annuali è effettuata una valutazione annuale conformemente all'appendice 5, basata sui seguenti indicatori:
a) |
numero di interventi SIRCoP per Stato membro; |
b) |
motivi del contatto; |
c) |
esito degli interventi in base alle informazioni disponibili durante il periodo di riferimento. |
1.17.3. Conoscenze e competenze
Il personale degli uffici SIRENE deve disporre di conoscenze linguistiche che consentano di coprire il maggior numero di lingue possibile e il personale in servizio deve essere in grado di comunicare con tutti gli uffici SIRENE.
Il personale deve possedere le necessarie conoscenze:
— |
nelle materie giuridiche nazionali, europee e internazionali, |
— |
sulle autorità di contrasto del proprio paese, e |
— |
sui sistemi giudiziari e di gestione dell'immigrazione nazionali ed europei. |
Il personale deve avere l'autorità necessaria per trattare autonomamente tutti i casi in gestione.
Gli operatori in servizio fuori dell'orario di ufficio devono avere le stesse competenze e conoscenze e la stessa autorità, e devono poter ricorrere a esperti in qualsiasi momento.
L'ufficio SIRENE deve disporre di consulenze legali sia per i casi ordinari che per quelli eccezionali. A seconda dei casi, possono fornire consulenza legale sia i membri del personale aventi le competenze giuridiche necessarie, sia esperti appartenenti alle autorità giudiziarie.
1.17.4. Formazione
A livello nazionale, una formazione sufficiente garantirà un personale con le competenze richieste dal presente manuale. Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.
Almeno una volta l'anno saranno organizzati corsi comuni di formazione per rafforzare la cooperazione tra gli uffici SIRENE permettendo l'incontro tra colleghi di uffici diversi, per scambiare informazioni sui metodi di lavoro nazionali e costituire un corpus di conoscenze omogeneo ed equivalente. In questo modo il personale capirà meglio l'importanza del proprio operato e di una reciproca solidarietà per la sicurezza comune degli Stati membri.
La formazione deve essere impartita conformemente al manuale dei formatori SIRENE.
L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) dispone che l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (“agenzia”) svolge i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, destinata in particolare al personale SIRENE.
1.17.5. Scambi di personale
Per quanto possibile, gli uffici SIRENE prevedono anche di organizzare scambi di personale con altri uffici SIRENE almeno una volta l'anno, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dei metodi di lavoro e dell'organizzazione degli altri uffici SIRENE e stabilire contatti personali con colleghi di altri Stati membri.
2. PROCEDURE GENERALI
Le procedure descritte di seguito si applicano a tutte le categorie di segnalazioni. Le procedure specifiche a ciascuna categoria figurano nelle parti corrispondenti del presente manuale.
2.1. Definizioni
“Stato membro segnalante”: lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II.
“Stato membro di esecuzione”: lo Stato membro che esegue l'azione richiesta in caso di hit.
“Ufficio SIRENE detentore”: l'ufficio SIRENE dello Stato membro che detiene le impronte digitali o le fotografie della persona segnalata da un altro Stato membro.
“Hit” (risposta/riscontro positivo): si ottiene un hit nel SIS II quando:
a) |
la ricerca è effettuata da un utente; |
b) |
la ricerca rivela una segnalazione estera nel SIS II; |
c) |
i dati relativi alla segnalazione nel SIS II corrispondono ai dati ricercati; |
d) |
l'hit comporta l'adozione di ulteriori misure. |
“Flag” (indicatore di validità): indicatore sospensivo della validità a livello nazionale apponibile alle segnalazioni per l'arresto, alle segnalazioni di persone scomparse e alle segnalazioni ai fini di un controllo dallo Stato membro che reputi incompatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali dare seguito all'azione richiesta. La presenza di un flag in corrispondenza a una data segnalazione significa che l'azione richiesta non sarà eseguita sul territorio di quello Stato membro.
2.2. Segnalazioni multiple (articolo 34, paragrafo 6, del regolamento SIS II e articolo 49, paragrafo 6, della decisione SIS II)
Per una stessa persona o uno stesso oggetto può essere inserita nel SIS II una sola segnalazione per Stato membro.
Pertanto, ogni qualvolta possibile e necessario, saranno conservate a livello nazionale tutte le segnalazioni successive riguardanti una stessa persona o uno stesso oggetto, per poterle introdurre una volta scaduta o cancellata la prima.
Talvolta si possono riscontrare più segnalazioni di paesi diversi per uno stesso soggetto. È essenziale che ciò non crei confusione all'utente e che questi sappia chiaramente cosa fare quando si trova a inserire una segnalazione e quale procedura seguire in caso di hit. Occorrerà pertanto stabilire delle procedure per individuare le segnalazioni multiple, e regole di priorità per il loro inserimento nel SIS II.
Ciò presuppone che:
— |
prima di inserire una segnalazione, si verifichi se lo stesso soggetto non sia già segnalato nel SIS II, |
— |
si consultino gli altri Stati membri quando l'inserimento di una segnalazione dà luogo a segnalazioni multiple fra loro incompatibili. |
2.2.1. Compatibilità delle segnalazioni
Più Stati membri possono inserire una segnalazione per una stessa persona o uno stesso oggetto se le segnalazioni sono compatibili.
Tavola di compatibilità delle segnalazioni di persone
Ordine di importanza |
Segnalazione per l'arresto |
Segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso |
Segnalazione di persone scomparse (protezione) |
Segnalazione ai fini di un controllo specifico — azione immediata |
Segnalazione ai fini di un controllo specifico |
Segnalazione ai fini di un controllo discreto — azione immediata |
Segnalazione ai fini di un controllo discreto |
Segnalazione di persone scomparse (luogo di soggiorno) |
Segnalazione di persone ricercate nell' ambito di un procedimento giudiziario |
Segnalazione per l'arresto |
sì |
sì |
sì |
no |
no |
no |
no |
sì |
sì |
Segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso |
sì |
sì |
no |
no |
no |
no |
no |
no |
no |
Segnalazione di persone scomparse (protezione) |
sì |
no |
sì |
no |
no |
no |
no |
sì |
sì |
Segnalazione ai fini di un controllo specifico — azione immediata |
no |
no |
no |
sì |
sì |
no |
no |
no |
no |
Segnalazione ai fini di un controllo specifico |
no |
no |
no |
sì |
sì |
no |
no |
no |
no |
Segnalazione ai fini di un controllo discreto — azione immediata |
no |
no |
no |
no |
no |
sì |
sì |
no |
no |
Segnalazione ai fini di un controllo discreto |
no |
no |
no |
no |
no |
sì |
sì |
no |
no |
Segnalazione di persone scomparse (luogo di soggiorno) |
sì |
no |
sì |
no |
no |
no |
no |
sì |
sì |
Segnalazione di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario |
sì |
no |
sì |
no |
no |
no |
no |
sì |
sì |
Tavola di compatibilità delle segnalazioni di oggetti
Ordine di importanza |
Segnalazione a fini di prova |
Documento invalidato a fini di viaggio |
Segnalazione a fini di sequestro |
Segnalazione ai fini di un controllo specifico — azione immediata |
Segnalazione ai fini di un controllo specifico |
Segnalazione ai fini di un controllo discreto — azione immediata |
Segnalazione ai fini di un controllo discreto |
Segnalazione a fini di prova |
sì |
sì |
sì |
no |
no |
no |
no |
Documento invalidato a fini di viaggio |
sì |
sì |
sì |
no |
no |
no |
no |
Segnalazione a fini di sequestro |
sì |
sì |
sì |
no |
no |
no |
no |
Segnalazione ai fini di un controllo specifico — azione immediata |
no |
no |
no |
sì |
sì |
no |
no |
Segnalazione ai fini di un controllo specifico |
no |
no |
no |
sì |
sì |
no |
no |
Segnalazione ai fini di un controllo discreto — azione immediata |
no |
no |
no |
no |
no |
sì |
sì |
Segnalazione ai fini di un controllo discreto |
no |
no |
no |
no |
no |
sì |
sì |
2.2.2. Ordine di priorità delle segnalazioni
In caso di segnalazioni incompatibili, l'ordine di priorità delle segnalazioni di persone è il seguente:
— |
arresto a fini di consegna o di estradizione (articolo 26 della decisione SIS II), |
— |
rifiuto di ingresso o di soggiorno nel territorio Schengen (articolo 24 del regolamento SIS II), |
— |
messa sotto protezione (articolo 32 della decisione SIS II), |
— |
controllo specifico — azione immediata (articolo 36 della decisione SIS II), |
— |
controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II), |
— |
controllo discreto — azione immediata (articolo 36 della decisione SIS II), |
— |
controllo discreto (articolo 36 della decisione SIS II), |
— |
comunicazione del luogo di soggiorno (articoli 32 e 34 della decisione SIS II). |
L'ordine di priorità delle segnalazioni di oggetti è il seguente:
— |
prova (articolo 38 della decisione SIS II), |
— |
sequestro di un documento invalidato a fini di viaggio (articolo 38 della decisione SIS II), |
— |
sequestro (articolo 38 della decisione SIS II), |
— |
controllo specifico — azione immediata (articolo 36 della decisione SIS II), |
— |
controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II), |
— |
controllo discreto — azione immediata (articolo 36 della decisione SIS II), |
— |
controllo discreto (articolo 36 della decisione SIS II). |
Per motivi di interesse nazionale essenziale è possibile derogare a questo ordine di priorità, previa consultazione tra gli Stati membri.
2.2.3. Verifica dell'esistenza di incompatibilità e inserimento di segnalazioni multiple
Per evitare segnalazioni multiple incompatibili fra loro, è importante distinguere accuratamente fra persone o oggetti aventi caratteristiche similari. È pertanto essenziale che gli uffici SIRENE si consultino e cooperino tra loro e che ogni Stato membro attui procedure tecniche appropriate per individuare tali casi prima di introdurre la segnalazione.
Se la nuova segnalazione di uno Stato membro contrasta con una sua segnalazione precedente, l'ufficio SIRENE provvede affinché nel SIS II figuri un'unica segnalazione conformemente alla procedura nazionale.
Per verificare se esistono segnalazioni multiple su una stessa persona o uno stesso oggetto si applica la seguente procedura:
a) |
per verificare se esistono segnalazioni multiple si confrontano i dati identificativi obbligatori:
|
b) |
per inserire una nuova segnalazione su un veicolo o altro oggetto con un numero VIN o di immatricolazione si vedano le procedure descritte alla sezione 8.2.1; |
c) |
per gli altri oggetti, i campi più appropriati per verificare la presenza di segnalazioni multiple sono quelli obbligatori, che il sistema usa sistematicamente per il raffronto automatico. |
Quando risulta evidente che due oggetti simili hanno lo stesso numero di serie, si applicano le procedure di cui alla sezione 8.2.1 (verifica di segnalazioni multiple su un veicolo) per distinguere tra altre categorie di oggetti nel SIS II.
Se invece i dati identificativi risultano riferirsi a due persone o oggetti diversi, l'ufficio SIRENE convaliderà la richiesta di inserimento della nuova segnalazione (19).
Se dalla verifica di segnalazioni multiple risulta che i dati identificativi sono identici e si riferiscono a una medesima persona o oggetto, qualora le segnalazioni siano incompatibili l'ufficio SIRENE dello Stato membro che intende introdurre una nuova segnalazione consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante.
Per verificare la compatibilità delle segnalazioni si applica la seguente procedura:
a) |
prima di inserire una segnalazione è obbligatorio effettuare una verifica affinché non vi siano segnalazioni incompatibili; |
b) |
se esiste una segnalazione compatibile, non è necessaria la consultazione tra uffici SIRENE; tuttavia, se occorre chiarire se la segnalazione si riferisce alla medesima persona, l'ufficio SIRENE consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante usando il formulario L; |
c) |
se le segnalazioni sono incompatibili, gli uffici SIRENE si consultano con il formulario E in modo da inserire un'unica segnalazione; |
d) |
le segnalazioni per l'arresto vanno inserite immediatamente, senza aspettare l'esito delle consultazioni tra Stati membri; |
e) |
se una segnalazione incompatibile con segnalazioni precedenti diventa prioritaria a seguito della consultazione, gli Stati membri che hanno introdotto le precedenti segnalazioni le cancellano non appena sia inserita la nuova. Gli Stati membri risolvono gli eventuali disaccordi tramite gli uffici SIRENE; |
f) |
gli Stati membri che non hanno potuto inserire una segnalazione possono farsi avvertire dal CS-SIS della cancellazione della segnalazione; |
g) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro che non ha potuto inserire la segnalazione può chiedere all'ufficio SIRENE dello Stato membro che l'ha inserita di informarlo degli eventuali hit. |
2.2.4. Situazione speciale del Regno Unito e dell'Irlanda
Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al regolamento SIS II e di conseguenza non possono consultare le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno (articoli 24 e 26 del regolamento SIS II). Essi tuttavia sono vincolati dalle regole sulla compatibilità delle segnalazioni di cui alla sezione 2.2 e in particolare applicano la procedura prevista alla sezione 2.2.3.
Si applica la seguente procedura:
a) |
se il Regno Unito o l'Irlanda inserisce una segnalazione potenzialmente incompatibile con una precedente segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno ai sensi della sezione 2.2.1, il SIS II centrale avverte il paese questione della potenziale incompatibilità comunicandogli solo l'identificativo Schengen della precedente segnalazione; |
b) |
se è notificata la potenziale incompatibilità di una segnalazione inserita dal Regno Unito o dall'Irlanda con una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno inserita da un altro Stato membro, l'ufficio SIRENE del Regno Unito o dell'Irlanda avvia una procedura di consultazione mediante messaggi a testo libero con lo Stato membro segnalante, nel corso della quale cancella la segnalazione potenzialmente incompatibile; |
c) |
a seconda dell'esito della consultazione, il Regno Unito o l'Irlanda può reinserire la segnalazione rivelatasi compatibile. |
2.3. Scambio di informazioni in caso di hit
Se l'utente chiede informazioni supplementari in seguito a un hit, l'ufficio SIRENE contatta senza indugio l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante e chiede le informazioni necessarie. Se del caso, gli uffici SIRENE fungono da intermediari tra le autorità nazionali, fornendo e scambiando le informazioni supplementari pertinenti alla segnalazione.
Salvo diversa indicazione, lo Stato membro segnalante deve essere informato dell'hit e del relativo esito (cfr. anche la sezione 1.13.1 sull'indicazione di urgenza).
Si applica la seguente procedura:
a) |
fatta salva la sezione 2.4 del presente manuale, l'hit su una persona o un oggetto segnalato deve, in linea di principio, essere comunicato all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante usando il formulario G; |
b) |
nel comunicare l'hit allo Stato membro segnalante sarà indicato, nel campo 090 del formulario G, l'articolo applicabile degli strumenti giuridici del SIS II, incluse eventuali informazioni complementari (ad esempio, “MINOR” — minore). Il formulario G recherà quante più informazioni sull'hit, tra cui, nel campo 088, l'azione intrapresa. Lo Stato membro segnalante può chiedere informazioni supplementari nel campo 089; |
c) |
per comunicare ulteriori informazioni dopo l'invio del formulario G, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione utilizzerà il formulario M; |
d) |
se necessario, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante comunica allora all'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione tutte le pertinenti informazioni specifiche, indicandogli le eventuali misure particolari da adottare. |
Per la procedura di comunicazione di hit riscontrati attraverso i sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) cfr. la sezione 9.
2.4. Impossibilità di eseguire la procedura in caso di hit (articolo 48 della decisione SIS II e articolo 33 del regolamento SIS II)
In conformità dell'articolo 48 della decisione SIS II e dell'articolo 33 del regolamento SIS II si applica la seguente procedura:
a) |
lo Stato membro che, in base a tutte le informazioni disponibili, si trovi nell'assoluta impossibilità di eseguire la procedura comunica allo Stato membro segnalante per il tramite del proprio ufficio SIRENE che non è in grado di eseguire l'azione richiesta e ne precisa i motivi nel campo 083 del formulario H; |
b) |
gli Stati membri interessati possono concordare l'azione da intraprendere, nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti giuridici del SIS II. |
2.5. Trattamento di dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati inseriti nel SIS II (articolo 46, paragrafo 5, della decisione SIS II)
I dati inseriti nel SIS II possono essere trattati solo ai fini enunciati per ciascuna categoria di segnalazione.
Tuttavia, previo accordo dello Stato membro segnalante, i dati possono essere trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati inseriti, per prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, per fondati motivi di sicurezza dello Stato o per prevenire un reato grave.
Se uno Stato membro intende trattare dati inseriti nel SIS II per finalità diverse da quelle per i quali sono stati inseriti, lo scambio di informazioni deve avvenire come segue:
a) |
tramite il proprio ufficio SIRENE, lo Stato membro che intende usare i dati per una finalità diversa espone allo Stato membro segnalante i motivi per cui chiede di cambiare la finalità originaria usando il formulario I; |
b) |
lo Stato membro segnalante esamina senza indugio se la richiesta può essere accolta e, tramite il proprio ufficio SIRENE, comunica la decisione all'altro Stato membro con il formulario M; |
c) |
se del caso, lo Stato membro segnalante subordina l'autorizzazione a condizioni sull'uso dei dati. L'autorizzazione è trasmessa mediante il formulario M. |
Previo accordo dello Stato membro segnalante, l'altro Stato membro utilizza i dati solo per la finalità per cui ha ottenuto l'autorizzazione, e tiene conto delle eventuali condizioni fissate dallo Stato membro segnalante.
2.6. Aggiunta di un flag
2.6.1. Introduzione
a) |
Ai sensi dell'articolo 24 della decisione SIS II, uno Stato membro può chiedere l'apposizione di un flag nei seguenti casi:
|
b) |
È prevista una procedura alternativa solo per le segnalazioni per l'arresto (cfr. sezione 3.6). |
c) |
Quando è aggiunto un flag alle segnalazioni di persone scomparse e alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico, queste non appaiono sullo schermo dell'utente durante la consultazione del sistema. |
d) |
Fatta salva la sezione 3.6.1, uno Stato membro non può chiedere l'apposizione di un flag esclusivamente in base al fatto che un determinato Stato membro è lo Stato membro segnalante. L'apposizione del flag è chiesta solo caso per caso. |
2.6.2. Consultazione degli Stati membri per l'aggiunta di un flag
Il flag è aggiunto solo su richiesta o con l'accordo di un altro Stato membro.
Si applica la seguente procedura:
a) |
lo Stato membro che vuole l'apposizione del flag ne fa richiesta allo Stato membro segnalante con il formulario F, specificandone i motivi. A tal fine compila il campo 071 e indica nel campo 081 i motivi del flag. Per altre informazioni supplementari sulla segnalazione va usato il campo 083; |
b) |
lo Stato membro segnalante appone il flag immediatamente; |
c) |
concluso lo scambio di informazioni, in funzione delle informazioni fornite durante la consultazione dallo Stato membro che chiede il flag potrà risultare necessario modificare o cancellare la segnalazione, oppure ritirare la richiesta lasciando la segnalazione immutata. |
2.6.3. Richiesta di cancellare un flag
Gli Stati membri chiedono la cancellazione di un flag richiesto in precedenza non appena vengano meno i motivi della sua apposizione. Può verificarsi in particolare che la legislazione nazionale cambi o che lo scambio di ulteriori informazioni sul caso riveli che non ricorrono più le circostanze di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o all'articolo 25 della decisione SIS II.
Si applica la seguente procedura:
a) |
spetta all'ufficio SIRENE che ha chiesto in precedenza l'apposizione del flag chiedere all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante di cancellare il flag, compilando il campo 075 del formulario F 35 (20). Per maggiori precisazioni sulla legislazione nazionale va usato il campo 080 e, se del caso, per inserire informazioni supplementari che spieghino i motivi della cancellazione del flag e per altre informazioni supplementari sulla segnalazione va usato il campo 083; |
b) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante cancella il flag immediatamente. |
2.7. Dati contenenti errori di diritto o di fatto (articolo 34 del regolamento SIS II e articolo 49 della decisione SIS II)
Se i dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente nel SIS II, le informazioni supplementari sono scambiate a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento SIS II e dell'articolo 49, paragrafo 2, della decisione SIS II, per cui solo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati.
Lo Stato membro che ha scoperto che i dati contengono un errore o sono stati archiviati illecitamente ne informa quanto prima lo Stato membro segnalante tramite il proprio ufficio SIRENE ed entro dieci giorni dacché è in possesso degli elementi che dimostrano l'errore. Le informazioni sono scambiate con il formulario J.
a) |
In funzione dell'esito delle consultazioni, lo Stato membro segnalante può essere tenuto a cancellare o rettificare i dati in conformità delle procedure nazionali per la rettifica della voce in questione. |
b) |
Se entro due mesi non si giunge a un accordo, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha constatato l'errore o l'archiviazione illecita dei dati ne informa l'autorità nazionale abilitata a sottoporre la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di Mediatore. |
2.8. Diritto di accesso e rettifica di dati (articolo 41 del regolamento SIS II e articolo 58 della decisione SIS II)
2.8.1. Richieste di accesso o di rettifica
Fatta salva la legislazione nazionale, se è necessario informare le autorità nazionali di una richiesta di accesso o di rettifica dei dati, lo scambio di informazioni si svolge come segue:
a) |
ogni ufficio SIRENE applica la legislazione nazionale in materia di diritto di accesso ai dati personali. A seconda dei casi e in conformità della legislazione applicabile, gli uffici SIRENE trasmettono alle autorità nazionali competenti le richieste di accesso o di rettifica dei dati, ovvero decidono al riguardo nei limiti delle loro competenze; |
b) |
se richiesti dalle autorità nazionali competenti, gli uffici SIRENE degli Stati membri interessati trasmettono, in conformità della legislazione nazionale, le informazioni relative all'esercizio del diritto d'accesso. |
2.8.2. Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri
Le informazioni relative alle richieste di accesso a segnalazioni inserite nel SIS II da un altro Stato membro sono scambiate tramite gli uffici SIRENE nazionali con formulario K per le persone e formulario M per gli oggetti.
Si applica la seguente procedura:
a) |
la richiesta di accesso è trasmessa quanto prima all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante affinché possa prendere posizione; |
b) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante comunica la propria posizione all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso; |
c) |
la risposta dell'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante terrà conto dei termini per l'esame della richiesta fissati dall'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso; |
d) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto dall'interessato una richiesta di accesso, rettifica o cancellazione prende tutti i provvedimenti utili a garantire una risposta tempestiva. |
Se l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante comunica la sua posizione all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso, l'ufficio SIRENE, in conformità della legislazione nazionale e nei limiti delle sue competenze, decide riguardo alla richiesta oppure trasmette quanto prima tale posizione all'autorità competente a decidere della richiesta.
2.8.3. Scambio di informazioni sulle richieste di rettifica o cancellazione di dati inseriti da altri Stati membri
Se una persona chiede di far rettificare o cancellare dati che la riguardano, alla rettifica o alla cancellazione potrà procedere solo lo Stato membro segnalante. Ove l'interessato si rivolga a uno Stato membro diverso da quello segnalante, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante usando il formulario K, e si applica la procedura di cui alla sezione 2.8.2.
2.9. Cancellazione quando non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione
Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.
Non appena non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione senza indugio. Se la segnalazione ha un termine di validità, la cancellazione dal CS-SIS avviene automaticamente. In caso di hit, si applicano le procedure particolari di cui alle sezioni 3.11, 4.10, 5.7, 6.5, 7.7 e 8.4.
Il messaggio di cancellazione del CS-SIS deve essere trattato automaticamente dal N.SIS II.
Gli Stati membri possono farsi avvertire automaticamente della cancellazione di una segnalazione.
2.10. Inserimento di nomi propri
Entro i limiti imposti dai sistemi nazionali per l'inserimento e la disponibilità dei dati, i nomi propri (nomi e cognomi) vanno inseriti nel SIS II nel formato (caratteri e ortografia) usato nei documenti di viaggio ufficiali conformemente alle norme ICAO per i documenti di viaggio, usate anche nelle funzionalità di traslitterazione e trascrizione del SIS II centrale. Ai fini dello scambio di informazioni supplementari, gli uffici SIRENE usano i nomi propri quali inseriti nel SIS II. Di norma, gli utenti e gli uffici SIRENE degli Stati membri segnalanti useranno i caratteri latini per inserire i dati nel SIS II, fatte salve le regole di traslitterazione e di trascrizione di cui all'appendice 1.
Qualora sia necessario scambiare informazioni supplementari su una persona che non è segnalata ma che può essere collegata a una segnalazione (ad esempio, una persona che potrebbe accompagnare un minore scomparso), la presentazione e l'ortografia del nome devono seguire le regole di cui all'appendice 1 ed essere in caratteri latini e nel formato originale, se lo Stato che fornisce le informazioni è in grado di introdurre caratteri speciali nel formato originale.
2.11. Categorie di identità
L'identità si intende confermata quando risulta da documenti di identità autentici, da un passaporto o da una dichiarazione delle autorità competenti.
L'identità si intende non confermata quando mancano prove sufficienti per confermare l'identità.
Si ha usurpazione di identità (cognome, nome, data di nascita) quando una persona, segnalata nel SIS II, usa l'identità di un'altra persona reale, per esempio quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.
L'alias è un'identità fittizia usata da una persona conosciuta sotto altre identità.
2.11.1. Identità usurpata (articolo 36 del regolamento SIS II e articolo 51 della decisione SIS II)
Data la complessità dei casi di identità usurpata, se lo Stato membro segnalante scopre che una persona segnalata nel SIS II usurpa l'identità di un terzo, dovrà verificare se è opportuno mantenere l'identità usurpata nella segnalazione SIS II.
Non appena sia accertato che è stata usurpata l'identità di una persona, si devono aggiungere dati complementari alla segnalazione nel SIS II, con il consenso esplicito dell'interessato, per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione. La vittima dell'usurpazione di identità può, conformemente alle procedure nazionali, fornire all'autorità competente i dati di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento SIS II e all'articolo 51, paragrafo 3, della decisione SIS II. La persona la cui identità sia stata usurpata ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati.
Spetta allo Stato membro segnalante inserire nella segnalazione “identità usurpata” e i dati complementari della vittima dell'usurpazione di identità, quali fotografie, impronte digitali e informazioni su eventuali documenti di identità validi.
Se uno Stato membro scopre che la segnalazione di una persona inserita da un altro Stato membro è connessa a un caso di usurpazione di identità ed è stato accertato che l'identità della persona è usurpata, ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con il formulario Q, affinché la segnalazione nel SIS II possa recare l'estensione “identità usurpata”.
Vista la finalità dell'inserimento di dati di questo tipo, qualora siano disponibili le fotografie e le impronte digitali della persona la cui identità è stata usurpata, è opportuno aggiungerle alla segnalazione. Perché vi sia un caso di identità usurpata, i dati di una persona innocente devono corrispondere a un'identità esistente in una segnalazione. Il formulario Q deve contenere i dati relativi all'identità, compreso il numero di alias, risultanti dalla segnalazione, in modo che lo Stato membro segnalante possa accertare a quale identità nella segnalazione si riferisce il formulario. L'appendice 3 precisa i campi del formulario Q da compilare obbligatoriamente in tali casi.
I dati della persona la cui identità è stata usurpata sono forniti esclusivamente per stabilire l'identità della persona controllata e non possono, in nessun caso, essere usati per altri fini. Le informazioni sulle identità usurpate, comprese eventuali impronte digitali e fotografie, vanno soppresse contestualmente alla cancellazione della segnalazione, o prima se l'interessato lo richiede.
2.11.2. Inserimento di alias
Per evitare segnalazioni incompatibili in una qualunque categoria dovute all'inserimento di un alias e per evitare problemi a vittime innocenti e garantire una qualità dei dati sufficiente, nella misura del possibile gli Stati membri si comunicano l'alias e si scambiano tutte le informazioni pertinenti sull'effettiva identità della persona ricercata.
L'inserimento dell'alias compete allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Se a scoprire l'alias è un altro Stato membro, quest'ultimo ne informa lo Stato membro segnalante mediante il formulario M.
2.11.3. Ulteriori informazioni per accertamento di identità
Se i dati nel SIS II sono insufficienti, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante può anche fornire ulteriori informazioni previa consultazione, di sua iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, per accertare l'identità di una persona. A tal fine, usa il formulario L (e allegati). Le informazioni riguardano in particolare:
— |
l'origine del passaporto o del documento d'identità in possesso della persona ricercata, |
— |
il numero del passaporto o documento d'identità, la data, il luogo e l'autorità del rilascio, il termine ultimo di validità, |
— |
la descrizione della persona ricercata, |
— |
cognome e nome del padre e della madre della persona ricercata, |
— |
altra ortografia possibile del cognome e nome/i della persona ricercata, |
— |
le fotografie e le impronte digitali, se disponibili, |
— |
l'ultimo indirizzo noto. |
Nella misura del possibile queste informazioni saranno disponibili presso gli uffici SIRENE, oppure immediatamente e permanentemente accessibili per una rapida trasmissione.
L'obiettivo comune è ridurre al minimo il rischio di trattenere indebitamente una persona la cui identità sia simile a quella della persona segnalata.
2.12. Scambio di informazioni in caso di segnalazioni interconnesse
Ogni connessione consente di instaurare un nesso fra almeno due segnalazioni.
Uno Stato membro può creare una connessione tra segnalazioni che introduce nel SIS II, e solo tale Stato membro può modificarla o cancellarla. Le connessioni sono visibili solo agli utenti che hanno diritti di accesso corretti che permettono di visualizzare almeno due delle segnalazioni interconnesse. Gli Stati membri provvedono affinché alle connessioni possano accedere solo utenti abilitati.
2.12.1. Norme operative
Le connessioni tra segnalazioni non richiedono procedure speciali per lo scambio di informazioni supplementari, tuttavia vanno osservati i principi che seguono.
In caso di hit per due o più segnalazioni interconnesse, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione trasmette un formulario G per ogni segnalazione, indicando nel campo 086 che saranno trasmessi altri formulari G sulle segnalazioni connesse.
Non è richiesto nessun formulario per le segnalazioni che, sebbene connesse a una segnalazione cui corrisponde un hit, non sono di per sé oggetto dell'hit. Tuttavia se la segnalazione connessa è una segnalazione a fini di consegna/estradizione o una segnalazione di persona scomparsa (protezione o prevenzione di minacce) la scoperta di tale segnalazione va comunicata con formulario M, se appropriato e se le informazioni sono disponibili.
2.13. Formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II
Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della decisione SIS II, sono aggiunte alla segnalazione le fotografie e le impronte digitali, se disponibili.
Gli uffici SIRENE devono essere in grado di scambiare impronte digitali e fotografie per completare la segnalazione e/o fornire sostegno all'esecuzione dell'azione richiesta. Lo Stato membro che disponga della fotografia o delle impronte digitali di una persona segnalata da un altro Stato membro può trasmetterle sotto forma di allegato, in modo che lo Stato membro segnalante possa completare la segnalazione.
Tale scambio non pregiudica gli scambi rientranti nell'ambito della cooperazione di polizia ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI.
2.13.1. Uso ulteriore dei dati scambiati, inclusa l'archiviazione
Le restrizioni sull'uso dei dati forniti per le segnalazioni nel SIS II sono stabilite dagli strumenti giuridici del SIS II. Qualsiasi uso ulteriore di fotografie e impronte digitali scambiate, inclusa l'archiviazione, deve essere conforme alle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II e alle norme nazionali applicabili in materia di protezione dei dati, in virtù della direttiva 95/46/CE e della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
Qualsiasi conservazione di impronte digitali a livello nazionale deve rispettare pienamente le norme sulla protezione dei dati applicabili al SIS II. Gli Stati membri tengono i dati relativi alle impronte digitali scaricati dal CS-SIS separati dalle banche dati nazionali di impronte digitali e li cancellano non appena sono cancellate le corrispondenti segnalazioni e informazioni supplementari.
2.13.2. Scambio di fotografie e impronte digitali
Si applica la seguente procedura:
a) |
l'ufficio SIRENE detentore invia un formulario L con il mezzo elettronico consueto e indica nel campo 083 che le impronte digitali e le fotografie sono trasmesse per completare la segnalazione nel SIS II; |
b) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante aggiunge le impronte digitali o le fotografie alla segnalazione nel SIS II e le trasmette all'autorità competente affinché completi la segnalazione. |
2.13.3. Requisiti tecnici
Le impronte digitali e le fotografie sono raccolte e trasmesse conformemente alle norme previste nelle disposizioni di attuazione per l'inserimento dei dati biometrici nel SIS II.
Ogni ufficio SIRENE deve soddisfare tali requisiti tecnici.
2.13.4. Formato e qualità dei dati biometrici
Tutti i dati biometrici inseriti nel sistema devono essere sottoposti a un controllo specifico di qualità che assicuri uno standard minimo di qualità comune a tutti gli utenti del SIS II.
Prima dell'inserimento, sono effettuati controlli a livello nazionale che garantiscano:
a) |
la conformità delle impronte digitali al formato specificato ANSI/NIST — ITL 1-2000, attuato ai fini di Interpol e adattato per il SIS II; |
b) |
la conformità delle fotografie, che possono servire solo per confermare l'identità di una persona trovata grazie a un'interrogazione alfanumerica del SIS II, ai seguenti requisiti: un rapporto altezza/larghezza del volto inquadrato frontalmente di 3/4 o 4/5, per quanto possibile; se disponibile, una risoluzione di almeno 480 × 600 pixel e una profondità di colore di 24 bit; se acquisita con scanner, un'immagine di dimensioni inferiori a circa 200 Kbytes, per quanto possibile. |
2.14. Tipi particolari di ricerca
2.14.1. Ricerca mirata geograficamente
Con ricerca mirata geograficamente si intende la ricerca svolta in una zona geografica circoscritta, per la quale lo Stato membro dispone di indizi concreti sul luogo di soggiorno della persona segnalata o sul luogo in cui si trova l'oggetto segnalato.
Nello spazio Schengen, le ricerche mirate geograficamente si eseguono in base a una segnalazione SIS II. Se il luogo di soggiorno della persona o il luogo in cui si trova l'oggetto è noto, può essere compilato il campo 311 (“Important Notice” — Avviso importante) indicando che si tratta di una ricerca geografica e selezionando i paesi appropriati. Inoltre, se il luogo di soggiorno è noto al momento in cui è inserita la segnalazione per l'arresto, il campo 061 del formulario A dovrà contenere tale informazione sulla persona ricercata. In tutti gli altri casi, anche per la comunicazione del luogo in cui si trova un oggetto, va usato il formulario M (campo 083). La segnalazione della persona ricercata sarà introdotta nel SIS II in modo che l'azione richiesta diventi immediatamente esecutiva [articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI (21)].
Quando la persona o l'oggetto di una ricerca geografica si trova in un luogo diverso da quello indicato nella ricerca geografica, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante ne informa, con formulario M, lo o gli Stati membri coinvolti nella ricerca geografica affinché sia interrotta qualsiasi attività connessa.
2.14.2. Ricerca con la partecipazione di unità speciali di polizia per ricerche mirate (FAST)
Gli uffici SIRENE degli Stati membri richiesti devono inoltre ricorrere, nei casi opportuni, ai servizi di unità speciali di polizia per ricerche mirate (Fugitive, Active Search Teams, FAST). La cooperazione internazionale di queste unità di polizia non può tuttavia sostituire la segnalazione nel SIS II. Tale cooperazione non deve in effetti contrastare con il ruolo dell'ufficio SIRENE in quanto punto di convergenza delle ricerche effettuate tramite il SIS II.
Sarà istituita, ove opportuno, una cooperazione affinché l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante sia informato dal rispettivo FAST nazionale delle operazioni in corso connesse a una segnalazione nel SIS II. Tale ufficio SIRENE trasmetterà le informazioni, ove opportuno, ad altri uffici SIRENE. Tutte le operazioni coordinate dell'ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) che implicano la cooperazione dell'ufficio SIRENE devono essere previamente comunicate a tale ufficio.
Gli uffici SIRENE assicurano la pronta trasmissione delle informazioni supplementari, anche in relazione a un hit, al FAST nazionale se questo partecipa alla ricerca.
3. SEGNALAZIONE PER L'ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE (ARTICOLO 26 DELLA DECISIONE SIS II)
3.1. Inserimento di una segnalazione
Le segnalazioni per l'arresto sono perlopiù accompagnate da mandato di arresto europeo (MAE). Una segnalazione per l'arresto può tuttavia dar luogo anche a un arresto provvisorio in attesa della richiesta di estradizione (RE), ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione europea di estradizione.
A emettere il MAE o la RE deve essere un'autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante.
Nell'introdurre una segnalazione per l'arresto a fini di consegna si inserisce nel SIS II una copia del mandato d'arresto europeo originale, eventualmente corredata di una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
Alla segnalazione sono inoltre aggiunte le fotografie e le impronte digitali della persona ricercata, se disponibili.
Le informazioni pertinenti, quindi anche il MAE o la RE, fornite in relazione alle persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione, devono essere a disposizione dell'ufficio SIRENE quando è inserita la segnalazione. Va verificato che le informazioni siano complete e presentate correttamente.
Gli Stati membri possono introdurre più di un MAE per segnalazione per l'arresto. È responsabilità dello Stato membro segnalante cancellare un MAE non più valido, verificare se altri MAE siano allegati alla segnalazione e prorogarne la durata, se necessario.
È inoltre possibile accludere la traduzione a qualunque MAE allegato da uno Stato membro a una segnalazione per l'arresto, se necessario in un file binario separato.
I documenti in PDF scannerizzati da allegare alle segnalazioni avranno, per quanto possibile, una risoluzione minima di 150 DPI.
3.2. Segnalazioni multiple
Per le procedure generali cfr. la sezione 2.2.
Si applicano inoltre le seguenti regole:
può succedere che più Stati membri introducano una segnalazione per l'arresto riguardante la stessa persona. In questa eventualità, in caso di arresto, spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione dello Stato membro in cui è avvenuto l'arresto decidere quale mandato debba essere eseguito. L'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione invia un formulario G a ogni Stato membro interessato.
3.3. Identità usurpata
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.
3.4. Inserimento di alias
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.
In caso di segnalazioni a fini di arresto, l'ufficio SIRENE informa gli altri Stati membri dell'esistenza di alias, qualora ne sia a conoscenza, usando il campo 011 del formulario A (22) (al momento di inserire la segnalazione) o (se in un momento successivo) del formulario M.
3.5. Invio di informazioni supplementari agli Stati membri
All'atto di inserimento di una segnalazione, vanno trasmesse a tutti gli Stati membri le relative informazioni supplementari.
Le informazioni di cui alla sezione 3.5.1. sono trasmesse agli altri uffici SIRENE contestualmente all'inserimento della segnalazione, usando il formulario A. Le ulteriori informazioni necessarie per l'identificazione saranno trasmesse previa consultazione e/o su richiesta di un altro Stato membro.
In caso di più MAE o RE per la stessa persona, bisogna compilare per ciascun mandato o per ciascuna richiesta un formulario A distinto.
Il MAE, la RE e il formulario A [in particolare la sezione e) del MAE: “descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento e il luogo” e i campi 042, 043, 044, 045: “descrizione delle circostanze”] devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate per permettere agli altri uffici SIRENE di verificare la segnalazione. L'appendice 3 precisa le informazioni necessarie e il loro rapporto con i campi relativi al MAE.
L'eventuale sostituzione o revoca del MAE va segnalata con formulario A inserendo nel campo 267 (articolo 26 della decisione SIS II) o nel campo 044 (richiesta di estradizione/segnalazioni migrate) la seguente dicitura: “This form replaces the form (reference number) referring to EAW (reference number) issued on (date)” [Il presente formulario sostituisce il formulario (numero di riferimento) relativo al MAE (numero di riferimento) emesso il (data)].
3.5.1. Informazioni supplementari in relazione a un arresto provvisorio
3.5.1.1. Segnalazione basata sia su un MAE che su una richiesta di estradizione (RE)
All'atto di inserimento di una segnalazione per l'arresto a fini di estradizione, vanno trasmesse a tutti gli Stati membri le informazioni supplementari con il formulario A. Se i dati contenuti nella segnalazione e le informazioni supplementari trasmesse agli Stati membri in relazione a un MAE non sono sufficienti ai fini dell'estradizione, si procede all'invio di informazioni complementari.
Nel campo 239 va indicato che il formulario riguarda sia un MAE che una RE.
3.5.1.2. Segnalazione basata solo su una RE
All'atto di inserimento di una segnalazione per l'arresto a fini di estradizione, vanno trasmesse a tutti gli Stati membri le informazioni supplementari con il formulario A.
Nel campo 239 va indicato che il formulario riguarda una RE.
3.6. Aggiunta di un flag
Per le procedure generali cfr. la sezione 2.6.
Se può essere eseguito almeno uno dei MAE allegati alla segnalazione, alla segnalazione non è apposto nessun flag.
Nel caso in cui un MAE si riferisca a più reati e per almeno uno di essi possa essere effettuata la consegna, alla segnalazione non è apposto nessun flag.
Come evidenziato nella sezione 2.6, la segnalazione ai sensi dell'articolo 26 della decisione SIS II cui sia stato aggiunto un flag si ritiene, per la durata del flag, inserita per comunicare il luogo di soggiorno della persona segnalata.
3.6.1. Richiesta di aggiungere sistematicamente un flag a segnalazioni riguardanti persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione laddove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI
Si applica la seguente procedura:
a) |
in caso di segnalazioni riguardanti persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione, laddove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, un ufficio SIRENE può chiedere ad altri uffici SIRENE di aggiungere sistematicamente un flag a segnalazioni inserite a norma dell'articolo 26 della decisione SIS II riguardanti i propri cittadini; |
b) |
in tal caso, l'ufficio SIRENE interessato invia una richiesta scritta all'altro o agli altri uffici SIRENE; |
c) |
l'ufficio SIRENE che riceve la richiesta aggiunge un flag per lo Stato membro in questione immediatamente dopo aver creato la segnalazione; |
d) |
il flag rimane finché l'ufficio SIRENE richiedente non ne sollecita la cancellazione. |
3.7. Intervento degli uffici SIRENE a seguito di segnalazione per l'arresto
L'ufficio SIRENE che riceve un formulario A consulta quanto prima tutte le fonti disponibili per cercare di localizzare la persona. Il fatto che le informazioni fornite dallo Stato membro segnalante siano insufficienti perché lo Stato membro destinatario le accetti non deve impedire a quest'ultimo di effettuare le ricerche. Gli Stati membri riceventi effettuano le ricerche nella misura consentita dal diritto nazionale.
Se la segnalazione per l'arresto è convalidata e il soggetto è localizzato o arrestato in uno Stato membro, le informazioni contenute nel formulario A possono essere trasmesse dall'ufficio SIRENE ricevente all'autorità dello Stato membro competente per l'esecuzione del MAE o della RE. Se è richiesto l'originale del MAE o della RE, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso può inviarlo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione (salvo altrimenti disposto dallo Stato membro segnalante e/o dallo Stato membro di esecuzione).
3.8. Scambio di informazioni in caso di hit
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.3.
Si applica inoltre la seguente procedura:
a) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante deve essere sempre informato immediatamente degli hit riguardanti la persona che ha segnalato per l'arresto. Inoltre, dopo l'invio del formulario G, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione deve comunicargli l'hit anche telefonicamente, se del caso; |
b) |
se necessario, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante comunica allora all'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione tutte le pertinenti informazioni specifiche sulle misure particolari da adottare; |
c) |
nel campo 091 del formulario G devono figurare: il nome dell'autorità competente a ricevere il MAE o la RE, i suoi estremi completi (indirizzo postale, telefono e, se disponibili, numero di fax e indirizzo di posta elettronica), il numero di riferimento (se disponibile), il nome della persona competente (se disponibile), la lingua richiesta, il termine e le modalità di invio; |
d) |
inoltre, qualora dai fatti e da ulteriori indagini avviate sia emerso un chiaro nesso con determinati Stati membri, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante deve informare dell'hit gli altri uffici SIRENE usando il formulario M; |
e) |
gli uffici SIRENE possono trasmettere ulteriori informazioni sulle segnalazioni inserite a norma dell'articolo 26 della decisione SIS II; a tal fine possono agire per conto di autorità giudiziarie se tali informazioni rientrano nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. |
3.9. Scambio di informazioni supplementari sulla consegna o sull'estradizione
Quando le autorità giudiziarie competenti informano l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione che si può procedere alla consegna o all'estradizione di una persona segnalata per l'arresto, tale ufficio SIRENE ne dà immediatamente comunicazione all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante mediante formulario M, contrassegnando il campo 083 con la dicitura “SURRENDER” (consegna) o “EXTRADITION” (estradizione) (23). Le modalità della consegna o dell'estradizione vanno comunicate, se del caso, quanto prima tramite gli uffici SIRENE.
3.10. Scambio di informazioni supplementari sul transito attraverso un altro Stato membro
Se la persona deve necessariamente transitare per uno Stato membro, l'ufficio SIRENE di quest'ultimo fornisce le informazioni e il sostegno necessari su apposita richiesta dell'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante o dell'autorità giudiziaria competente, trasmessa attraverso l'ufficio SIRENE, con formulario M recante all'inizio del campo 083 la dicitura “TRANSIT” (transito).
3.11. Cancellazione di segnalazioni a seguito di consegna o di estradizione
La segnalazione per l'arresto a fini di consegna o di estradizione è cancellata una volta che la persona è stata consegnata o estradata alle autorità dello Stato membro segnalante; è altresì cancellata se la decisione giudiziaria su cui si basava è revocata dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del diritto nazionale.
4. SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO DI INGRESSO O DI SOGGIORNO (ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SIS II)
Introduzione
Lo scambio di informazioni su cittadini di paesi terzi segnalati a norma dell'articolo 24 del regolamento SIS II consente agli Stati membri di decidere di un'eventuale domanda di ammissione o di visto. Se il soggetto si trova già nel territorio dello Stato membro, lo scambio permette alle autorità nazionali di adottare le misure appropriate ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, ovvero dell'espulsione. Nella presente sezione i riferimenti ai visti si intendono fatti ai visti per soggiorno di lunga durata, salvo altrimenti espressamente specificato (ad esempio, visto di ritorno).
Espletare le procedure di informazione previste all'articolo 5, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen e le consultazioni di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen è competenza delle autorità incaricate dei controlli di frontiera e del rilascio dei titoli di soggiorno o dei visti. In linea di principio, gli uffici SIRENE intervengono in queste procedure solo per trasmettere informazioni supplementari direttamente connesse alle segnalazioni (comunicazione di un hit, precisazioni in merito a un'identità) o per cancellare segnalazioni.
Gli uffici SIRENE possono tuttavia partecipare anche alla trasmissione delle informazioni supplementari necessarie per l'espulsione o il respingimento di un cittadino di paese terzo, nonché alla trasmissione di informazioni supplementari conseguenti a tali operazioni.
La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) non è applicabile in Svizzera. Pertanto, in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, sono avviate normali procedure di consultazione tra la Svizzera, lo Stato membro segnalante e qualunque altro Stato membro che possa essere in possesso di informazioni pertinenti sul diritto di libera circolazione del cittadino di paese terzo.
4.1. Inserimento di una segnalazione
In conformità dell'articolo 25 del regolamento SIS II, ai cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE si applicano norme particolari. L'ufficio SIRENE deve, nella misura del possibile, mettere a disposizione tutte le informazioni utilizzate per valutare l'opportunità di inserire una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di un beneficiario del diritto di libera circolazione (25). Nel caso eccezionale di segnalazione di un cittadino di paese terzo che goda del diritto di libera circolazione, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante invia un formulario M a tutti gli altri Stati membri, sulla base delle informazioni fornite dall'autorità che ha provveduto all'inserimento della segnalazione (cfr. le sezioni 4.6 e 4.7).
Inoltre, l'articolo 26 del regolamento SIS II prevede che, a determinate condizioni, debbano essere inserite nel SIS II le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, adottato a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (26). Le segnalazioni sono inserite e aggiornate dall'autorità competente dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea al momento dell'adozione della misura. Se detto Stato membro non ha accesso al SIS II o in caso di segnalazioni a norma dell'articolo 24 del regolamento SIS II, la competenza spetta allo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva e che ha accesso al SIS II e alle segnalazioni a norma dell'articolo 24 del regolamento SIS II.
Gli Stati membri predispongono le procedure necessarie per inserire, aggiornare e cancellare tali segnalazioni.
4.2. Segnalazioni multiple
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.
4.3. Identità usurpata
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.
Possono sorgere problemi qualora un cittadino di paese terzo segnalato ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno usi illegalmente l'identità di un cittadino di uno Stato membro per cercare di entrare nel territorio. Ove sia scoperta una tale situazione, le autorità competenti degli Stati membri possono essere portate a conoscenza dell'uso corretto della funzione relativa all'identità usurpata nel SIS II. Le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso non possono essere inserite sotto l'identità principale di un cittadino di uno Stato membro.
4.4. Inserimento di alias
Per le regole generali si veda la sezione 2.11.2.
4.5. Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti
Si applica la seguente procedura:
a) |
fatta salva la procedura speciale per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen e senza pregiudizio della sezione 4.8 concernente lo scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione (nel qual caso è obbligatorio consultare l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante), lo Stato membro di esecuzione può informare lo Stato membro che ha inserito una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di aver riscontrato un hit durante la procedura per il rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto. Lo Stato membro segnalante può a sua volta informare gli altri Stati membri con formulario M, se opportuno; |
b) |
se richiesti, nel rispetto del diritto nazionale gli uffici SIRENE degli Stati membri interessati possono prestare assistenza per la trasmissione delle informazioni necessarie alle autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e dei visti. |
Procedure speciali di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen
Se lo Stato membro che intende accordare un titolo di soggiorno o un visto scopre che l'interessato è segnalato ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno da un altro Stato membro, consulta lo Stato membro segnalante per il tramite degli uffici SIRENE e lo informa della propria decisione di accordare un titolo di soggiorno o un visto usando il formulario N. Se lo Stato membro decide di accordare il titolo di soggiorno o il visto la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno dello Stato membro segnalante.
Se lo Stato membro segnalante scopre che la persona segnalata ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno ha ottenuto un titolo di soggiorno o un visto, avvia una procedura di consultazione con lo Stato membro che l'ha rilasciato per il tramite degli uffici SIRENE. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto informa lo Stato membro segnalante della propria decisione di ritirare o meno il titolo di soggiorno o il visto, usando il formulario O. Se lo Stato membro decide di mantenere il titolo di soggiorno o il visto, la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno dello Stato membro.
La consultazione per il tramite degli uffici SIRENE con il formulario O ha luogo anche se lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto scopre in seguito che il titolare è segnalato nel SIS II ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno (27).
Se un terzo Stato membro (uno Stato membro, cioè, che non ha rilasciato il titolo di soggiorno/visto, né ha segnalato il titolare) scopre una segnalazione riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un titolo di soggiorno o un visto rilasciato da uno Stato membro, ne informa lo Stato membro del rilascio e lo Stato membro segnalante per il tramite degli uffici SIRENE, con il formulario H.
Se la procedura di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen porta alla cancellazione di una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno, gli uffici SIRENE prestano assistenza nel rispetto del diritto nazionale, se richiesti.
Procedure speciali di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen
4.5.1. Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del codice frontiere Schengen, il cittadino di paese terzo segnalato ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno che è però in possesso di un titolo di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri è ammesso ad entrare nel territorio degli altri Stati membri a fini di transito, affinché possa raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno, il visto per soggiorno di lunga durata o il visto di ritorno. L'ingresso può tuttavia essergli negato se figura nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso di quello Stato membro. In entrambi i casi, su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro in cui la persona cerca di entrare invia agli uffici SIRENE degli altri due Stati membri interessati un messaggio (il formulario H se il transito è stato autorizzato/il formulario G se l'ingresso è stato rifiutato), informandoli della contraddizione ed esortandoli a consultarsi per decidere se cancellare la segnalazione dal SIS II o ritirare il titolo di soggiorno/visto. Può inoltre chiedere di essere informato dell'esito delle consultazioni.
Se il cittadino di paese terzo in questione tenta di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha segnalato nel SIS II, questo può negargli l'ingresso. Tuttavia, su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che nega l'ingresso consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto, affinché l'autorità competente possa determinare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno/visto. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto informa lo Stato membro segnalante della propria decisione di ritirare o meno il titolo di soggiorno o il visto, usando il formulario O. Se lo Stato membro decide di mantenere il titolo di soggiorno o il visto, la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno dello Stato membro.
Se il cittadino di paese terzo in questione tenta di entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto, l'ingresso è autorizzato ma l'ufficio SIRENE di tale Stato membro consulta, su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, affinché le autorità competenti interessate possano decidere in merito al ritiro del titolo di soggiorno o del visto o alla cancellazione della segnalazione. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto informa lo Stato membro segnalante della propria decisione di ritirare o meno il titolo di soggiorno o il visto, usando il formulario O. Se lo Stato membro decide di mantenere la validità del titolo di soggiorno o del visto, la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno dello Stato membro.
4.5.2. Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c)
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), uno Stato membro può derogare al principio della non ammissione delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha autorizzato l'ingresso ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con il formulario H.
4.6. Regole comuni riguardanti le procedure di cui alla sezione 4.5
a) |
L'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha rilasciato o intende rilasciare o mantenere un titolo di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata invia un solo formulario N o formulario O per procedura di consultazione per informare della sua decisione finale di rilasciare, mantenere o revocare il titolo di soggiorno o il visto lo Stato membro che ha inserito o intende inserire una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso; |
b) |
la procedura di consultazione è una procedura ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione di Schengen oppure una procedura ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della medesima convenzione; |
c) |
il formulario M, G o H trasmesso nel contesto di una procedura di consultazione può essere contrassegnato con la dicitura “consultation procedure” (procedura di consultazione). (formulario M: campo 083; formulario G: campo 086; formulario H: campo 083). |
4.7. Scambio di informazioni in caso di hit e in caso di respingimento o espulsione dallo spazio Schengen
Fatte salve le procedure speciali per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen e senza pregiudizio della sezione 4.8 concernente lo scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione (nel qual caso è obbligatorio consultare l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante tramite il proprio ufficio SIRENE), uno Stato membro può chiedere di essere informato ogni qualvolta sia riscontrato un hit in relazione alle segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno che ha inserito nel SIS II.
Gli uffici SIRENE degli Stati membri che hanno inserito segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso non devono essere necessariamente informati degli hit su base sistematica, ma possono esserlo in casi eccezionali. Si può comunque trasmettere un formulario G o un formulario H, a seconda dell'azione effettuata, se, per esempio, sono necessarie informazioni supplementari. Il formulario G va trasmesso sistematicamente quando l'hit riguarda una persona che beneficia del diritto di libera circolazione.
Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo, come disposto alla sezione 10 tutti gli uffici SIRENE devono fornire statistiche sugli hit relativi a segnalazioni estere nel loro territorio.
Si applica la seguente procedura:
a) |
uno Stato membro può chiedere di essere informato ogniqualvolta sia riscontrato un hit con le sue segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno. Lo Stato membro che voglia avvalersi di questa possibilità ne fa domanda scritta agli altri Stati membri; |
b) |
su iniziativa dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro segnalante può essere informato della scoperta di un hit e del respingimento o dell'espulsione dal territorio Schengen del cittadino di paese terzo segnalato; |
c) |
una volta eseguita l'azione richiesta in base all'hit, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione trasmette un formulario G all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante; va trasmesso un formulario G anche qualora, in caso di hit, siano necessarie più informazioni per l'esecuzione della misura; |
d) |
una volta ricevute le informazioni di cui alla lettera c) dallo Stato membro segnalante:
|
e) |
se uno Stato membro rintraccia sul suo territorio un cittadino di paese terzo segnalato, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, se richiesto, trasmette le informazioni necessarie per il rimpatrio dell'interessato. A seconda delle esigenze dello Stato membro di esecuzione, il formulario M preciserà:
|
Se la persona segnalata è fermata alla frontiera, si esegue l'azione disposta dal codice frontiere Schengen e dallo Stato membro segnalante.
Lo scambio di informazioni supplementari tramite gli uffici SIRENE può altresì rivelarsi assolutamente necessario in casi specifici ai fini dell'esatta identificazione di una persona.
4.8. Scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione
A un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE (28).
In caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE, si applicano norme particolari (ma cfr. l'introduzione alla sezione 4 sulla posizione della Svizzera). Si applica la seguente procedura:
a) |
su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione contatta immediatamente l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con il formulario G, per ottenere le informazioni necessarie a decidere senza indugio in merito all'azione da intraprendere; |
b) |
ricevuta la richiesta di informazioni, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante raccoglie immediatamente le informazioni richieste e le invia quanto prima all'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione; |
c) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante verifica con l'autorità competente se la segnalazione può essere mantenuta conformemente alla direttiva 2004/38/CE, qualora tale informazione non sia ancora disponibile. Se l'autorità competente decide di mantenere la segnalazione, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante informa tutti gli altri uffici SIRENE interessati con il formulario M; |
d) |
lo Stato membro di esecuzione informa, per il tramite del suo ufficio SIRENE, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante se è stata effettuata (formulario M) o meno (formulario H) l'azione richiesta (29). |
4.9. Scambio di informazioni nel caso in cui, in assenza di hit, uno Stato membro scopra l'esistenza di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso a carico di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione
Se, in assenza di hit, uno Stato membro scopre una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso a carico di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione, l'ufficio SIRENE di questo Stato membro, su richiesta dell'autorità competente, ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante inviando un formulario M.
L'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante verifica con l'autorità competente se la segnalazione può essere mantenuta conformemente alla direttiva 2004/38/CE, qualora tale informazione non sia ancora disponibile. Se l'autorità competente decide di mantenere la segnalazione, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante informa tutti gli altri uffici SIRENE interessati con il formulario M.
4.10. Cancellazione di segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno
Fatte salve le procedure speciali di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen e all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen, le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi sono cancellate:
a) |
allo scadere del termine di validità della segnalazione; |
b) |
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante; |
c) |
allo scadere dell'eventuale termine di validità del rifiuto di ingresso fissato dalla decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante, o |
d) |
all'acquisto della cittadinanza di uno Stato membro. Se l'ufficio SIRENE di uno Stato membro diverso da quello segnalante viene a conoscenza dell'acquisto della cittadinanza, consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante e, se necessario, gli invia un formulario J, in conformità della procedura per la rettifica e la cancellazione dei dati contenenti errori di diritto o di fatto (cfr. la sezione 2.7). |
5. SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE (ARTICOLO 32 DELLA DECISIONE SIS II)
5.1. Segnalazioni multiple
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.
5.2. Identità usurpata
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.
5.3. Inserimento di alias
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.
5.4. Aggiunta di un flag
Possono verificarsi circostanze in cui in caso di hit in relazione a una segnalazione di persona scomparsa le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione decidono che l'azione richiesta non può essere effettuata e/o che non sarà effettuata nessuna ulteriore azione riguardo alla segnalazione. Questa decisione può essere presa anche se le autorità competenti dello Stato membro segnalante decidono di mantenere la segnalazione nel SIS II. In tali circostanze lo Stato membro di esecuzione può chiedere l'apposizione di un flag dopo la scoperta dell'hit. A tal fine si applicano le procedure generali di cui alla sezione 2.6.
Per le segnalazioni di persone scomparse non esistono azioni alternative.
5.5. Elementi descrittivi riguardanti minori scomparsi e altre persone a rischio
Gli uffici SIRENE hanno tempestivamente accesso a tutte le pertinenti informazioni supplementari a livello nazionale riguardanti segnalazioni di persone scomparse, così da contribuire pienamente alla soluzione dei casi, facilitando l'identificazione della persona scomparsa e fornendo sollecitamente informazioni supplementari su aspetti correlati. Le pertinenti informazioni supplementari possono riguardare, in particolare, decisioni nazionali di affidamento di un minore o di una persona vulnerabile, ovvero domande di utilizzo dei sistemi di allarme previsti in caso di scomparsa di minore.
Poiché non tutte le persone vulnerabili scomparse attraverseranno le frontiere nazionali, le decisioni sulla trasmissione di informazioni supplementari (elementi descrittivi) e sui relativi destinatari saranno adottate caso per caso, tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Una volta adottata una decisione a livello nazionale sul livello necessario di diffusione di tali informazioni supplementari, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante prende, a seconda dei casi, uno dei seguenti provvedimenti:
a) |
conserva le informazioni per poter trasmettere informazioni supplementari a un altro Stato membro che ne faccia richiesta; |
b) |
trasmette il formulario M all'ufficio SIRENE competente se dalle indagini emerge una probabile destinazione della persona scomparsa; |
c) |
trasmette il formulario M a tutti gli uffici SIRENE competenti in base alle circostanze della sparizione affinché siano forniti in tempi brevi tutti i dati relativi alla persona. |
Per i casi di persone scomparse esposte a rischi elevati, all'inizio del campo 311 del formulario M va inserito “URGENT” spiegando il motivo dell'urgenza. (Qualora il minore scomparso non sia accompagnato (30), va inserita la specificazione “Unaccompanied minor” (minore non accompagnato)]. L'urgenza può essere ribadita per via telefonica, sottolineando l'importanza e il carattere d'impellenza del formulario M.
Si dovrà seguire un metodo comune per l'inserimento, in un ordine predeterminato, delle informazioni supplementari strutturate sulle persone scomparse esposte a rischi elevati (31). Tali informazioni vanno inserite nel campo 083 del formulario M.
Per avere il maggior numero di opportunità di localizzare una persona in modo mirato e razionale, l'ufficio SIRENE che ha ricevuto le informazioni le comunica a seconda dei casi:
a) |
ai valichi di frontiera interessati; |
b) |
alle autorità amministrative e di polizia responsabili della localizzazione e della protezione delle persone; |
c) |
alle autorità consolari competenti dello Stato membro segnalante, dopo la scoperta di un hit nel SIS II. |
5.6. Scambio di informazioni in caso di hit
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.3.
Si applicano inoltre le seguenti regole:
a) |
gli uffici SIRENE comunicano, per quanto possibile, i dati medici necessari delle persone scomparse qualora occorra prendere misure per la loro protezione. I dati trasmessi sono conservati per il tempo strettamente necessario e usati esclusivamente per le cure mediche degli interessati; |
b) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione comunica sempre il luogo di soggiorno all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante; |
c) |
ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della decisione SIS II, la comunicazione del luogo di soggiorno della persona scomparsa maggiorenne alla persona che ne ha segnalato la scomparsa è subordinata al consenso dell'interessato (32). Il consenso deve essere dato per iscritto o almeno essere dimostrabile attraverso una prova scritta. Il diniego del consenso deve sempre avvenire per iscritto o essere registrato ufficialmente. Tuttavia, le autorità competenti possono comunicare alla persona che ne ha segnalato la scomparsa la cancellazione della segnalazione in seguito a hit. |
5.7. Cancellazione di segnalazioni di persone scomparse
Se prevede un ritardo significativo nel cancellare la segnalazione, lo Stato membro segnalante lo comunica all'Ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione affinché sia apposto un flag alla segnalazione conformemente alla sezione 5.4 del presente manuale SIRENE.
5.7.1. Minori
La segnalazione è cancellata:
a) |
alla risoluzione del caso (ad esempio il minore è rimpatriato, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione hanno preso una decisione sull'affidamento del minore); |
b) |
allo scadere del termine di validità della segnalazione, o |
c) |
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante. |
5.7.2. Adulti per i quali non siano richieste misure di protezione
La segnalazione è cancellata:
a) |
una volta eseguita l'azione richiesta (accertamento del luogo di soggiorno da parte dello Stato membro di esecuzione); |
b) |
allo scadere del termine di validità della segnalazione, o |
c) |
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante. |
5.7.3. Adulti per i quali siano richieste misure di protezione
La segnalazione è cancellata:
a) |
una volta eseguita l'azione richiesta (persona messa sotto protezione); |
b) |
allo scadere del termine di validità della segnalazione, o |
c) |
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante. |
Fatta salva la legislazione nazionale, qualora una persona si trovi in una situazione di protezione ufficiale, la segnalazione può essere mantenuta fino al suo rimpatrio.
6. SEGNALAZIONI DI PERSONE RICERCATE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO (ARTICOLO 34 DELLA DECISIONE SIS II)
6.1. Segnalazioni multiple
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.
6.2. Identità usurpata
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.
6.3. Inserimento di alias
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.
6.4. Scambio di informazioni in caso di hit
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.3.
Si applicano inoltre le seguenti regole:
a) |
il luogo effettivo di soggiorno o domicilio è ottenuto con tutti i mezzi consentiti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la persona è stata localizzata; |
b) |
sono previste procedure nazionali atte a garantire che le segnalazioni siano conservate nel SIS II esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. |
Gli uffici SIRENE possono trasmettere ulteriori informazioni sulle segnalazioni inserite a norma dell'articolo 34 della decisione SIS II; a tal fine possono agire per conto di autorità giudiziarie se tali informazioni rientrano nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.
6.5. Cancellazione di segnalazioni di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario
La segnalazione è cancellata:
a) |
alla comunicazione del luogo di soggiorno della persona all'autorità competente dello Stato membro segnalante. Se non è possibile dare seguito alle informazioni trasmesse (ad esempio, indirizzo non corretto o nessuna dimora fissa) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione affinché sia risolto il problema; |
b) |
allo scadere del termine di validità della segnalazione, o |
c) |
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante. |
Qualora sia riscontrato un hit in uno Stato membro e i dati riguardanti l'indirizzo siano trasmessi allo Stato membro segnalante e in quest'ultimo Stato sia riscontrato un hit successivo che rivela gli stessi dati riguardanti l'indirizzo, l'hit è registrato nello Stato membro di esecuzione senza tuttavia che allo Stato membro segnalante debbano essere ritrasmessi i dati riguardanti l'indirizzo e il formulario G. In tali casi lo Stato membro di esecuzione informa dell'hit ripetuto lo Stato membro segnalante, il quale valuta se sia necessario mantenere la segnalazione.
7. SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO (ARTICOLO 36 DELLA DECISIONE SIS II)
7.1. Segnalazioni multiple
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.
7.2. Identità usurpata
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.
7.3. Inserimento di alias
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.
7.4. Informazione degli altri Stati membri in caso di inserimento di una segnalazione
L'ufficio SIRENE che inserisce una segnalazione ne informa tutti gli altri uffici SIRENE mediante il formulario M quando:
a) |
è inserita una segnalazione ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico con la richiesta che gli hit siano comunicati senza indugio all'ufficio SIRENE segnalante; nel formulario M è inserita la dicitura “ARTICLE 36(2) of the SIS II Decision — immediate action” (articolo 36, paragrafo 2, della decisione SIS II — azione immediata) o “ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision- immediate action” (articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II — azione immediata) e nel campo 083 sono indicati i motivi che giustificano l'azione immediata, o |
b) |
un'autorità competente per la sicurezza nazionale richiede l'inserimento di una segnalazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II; nel formulario M è inserita la dicitura “ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision” (articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II). |
Se la segnalazione è inserita ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II, il formulario M riporta, nel campo 080, il nome dell'autorità che chiede l'inserimento della segnalazione, prima nella lingua dello Stato membro segnalante e poi in inglese, e, nel campo 081, gli estremi di tale autorità in un formato che non necessita di traduzione.
La riservatezza di certe informazioni sarà preservata conformemente alla legislazione nazionale, in particolare tenendo separati i contatti tra gli uffici SIRENE da tutti i contatti tra i servizi competenti per la sicurezza nazionale.
7.5. Aggiunta di un flag
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.6.
Per le segnalazioni a fini di un controllo discreto o di un controllo specifico non esistono azioni alternative.
Inoltre, se l'autorità competente per la sicurezza dello Stato membro di esecuzione decide di aggiungere un flag, contatta l'ufficio SIRENE nazionale e lo informa che non è possibile eseguire l'azione richiesta. A quel punto l'ufficio SIRENE chiede l'apposizione del flag con formulario F all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante. Per altre richieste di flag deve essere fornita una motivazione generale. La comunicazione di informazioni di natura sensibile può tuttavia essere omessa [cfr. anche la sezione 7.6, lettera b)].
7.6. Scambio di informazioni in caso di hit
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.3.
Si applicano inoltre le seguenti regole:
a) |
in caso di hit in relazione a una segnalazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione trasmette i risultati (controllo discreto o controllo specifico) all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con formulario G, informandone la propria autorità competente per la sicurezza nazionale; |
b) |
è necessaria una procedura specifica per preservare la riservatezza di certe informazioni. I contatti tra le autorità competenti per la sicurezza nazionale saranno pertanto tenuti separati dai contatti tra gli uffici SIRENE. Di conseguenza, i motivi dettagliati della domanda di flag saranno discussi direttamente tra le autorità competenti per la sicurezza nazionale, e non passando per gli uffici SIRENE; |
c) |
in caso di hit in relazione a una segnalazione che richiede la comunicazione immediata dell'hit, è trasmesso senza indugio all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante un formulario G. |
7.7. Cancellazione di segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico
La segnalazione è cancellata:
a) |
allo scadere del termine di validità della segnalazione, o |
b) |
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante. |
7.8. Sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR)
Cfr. la sezione 9.
8. SEGNALAZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA (ARTICOLO 38 DELLA DECISIONE SIS II)
8.1. Segnalazioni multiple
Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.
8.2. Segnalazioni di veicoli
8.2.1. Verifica di segnalazioni multiple su un veicolo
I dati identificativi obbligatori per verificare l'esistenza di segnalazioni multiple su un veicolo sono:
a) |
numero di immatricolazione (targa), e/o |
b) |
numero di identificazione del veicolo (numero VIN). |
Entrambi i numeri possono figurare nel SIS II.
Se introducendo una nuova segnalazione nel SIS II risulta esservi già lo stesso numero VIN e/o di immatricolazione, allora si può presumere che la nuova segnalazione darà luogo a segnalazioni multiple sullo stesso veicolo. Tuttavia, questo metodo di verifica è efficace solo quando vengono usati gli stessi dati identificativi. Il raffronto, pertanto, non è sempre possibile.
L'ufficio SIRENE deve segnalare agli utenti i problemi che possono insorgere quando il raffronto viene fatto su uno solo dei numeri, in caso di VIN gemelli o di targhe riutilizzate. Una risposta positiva non significa automaticamente che vi siano segnalazioni multiple e una risposta negativa non significa che il veicolo in questione non sia segnalato.
I dati identificativi usati per stabilire se due veicoli sono identici figurano in dettaglio nella sezione 2.2.3.
Quanto alle procedure di consultazione per verificare l'esistenza di segnalazioni multiple e incompatibili, gli uffici SIRENE dovranno applicare per i veicoli le stesse procedure che per le persone. Per le procedure generali cfr. la sezione 2.2.
Fino a quando la segnalazione non sarà cancellata, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante mantiene traccia di tutte le richieste di introdurre una nuova segnalazione che, previa consultazione, siano state rifiutate in virtù delle disposizioni di cui sopra.
8.2.2. VIN gemelli
Un “VIN gemello” è un veicolo, segnalato nel SIS II, del medesimo tipo e con lo stesso numero VIN di un veicolo di fabbrica originale (in altre parole, non rientreranno in questa categoria un trattore e un motociclo con lo stesso numero VIN). Per evitare le conseguenze negative di un sequestro ripetuto del veicolo di fabbrica originale recante lo stesso VIN di un altro veicolo si applica la seguente procedura specifica:
a) |
una volta constatata l'eventuale esistenza di un VIN gemello, l'ufficio SIRENE all'occorrenza:
Tutti gli uffici SIRENE interessati collaborano assiduamente nell'attuare tutte queste misure; |
b) |
se è confermata l'esistenza di un VIN gemello, lo Stato membro segnalante valuta se è necessario mantenere la segnalazione nel SIS II. Qualora decida di mantenerla:
|
c) |
se consultando il SIS II l'utente che procede al controllo trova l'osservazione “suspicion of clone”, riferita al veicolo, deve contattare l'ufficio SIRENE nazionale per ottenere informazioni complementari e stabilire se il veicolo controllato è quello ricercato oppure è il veicolo di fabbrica originale; |
d) |
se dal controllo risulta che le informazioni figuranti nel formulario M non sono aggiornate, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione contatta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante per verificare l'attuale proprietà del veicolo. L'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante invia quindi un nuovo formulario M, inserendo in evidenza nel campo 083 una dicitura corrispondente a “ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE”. |
8.3. Scambio di informazioni in caso di hit
Gli uffici SIRENE possono trasmettere ulteriori informazioni sulle segnalazioni inserite a norma dell'articolo 38 della decisione SIS II; a tal fine possono agire per conto di autorità giudiziarie se tali informazioni rientrano nell'ambito dell'assistenza giudiziaria conformemente al diritto nazionale.
Se richiesto nel campo 089 del formulario G, gli uffici SIRENE trasmettono il più rapidamente possibile le informazioni supplementari con formulario P quando l'hit riguarda una segnalazione a fini di sequestro o di prova di un veicolo, aeromobile, natante, apparecchiatura industriale o container di cui all'articolo 38 della decisione SIS II.
Trattandosi di una risposta urgente, e considerato che non sarà possibile nell'immediato raccogliere tutte le informazioni, non occorrerà compilare tutti i campi del formulario P. Gli uffici SIRENE si sforzeranno però di raccogliere le informazioni afferenti ai campi essenziali: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 e 169.
Qualora sia riscontrato un hit in relazione a una componente identificabile di un oggetto, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il formulario G e specificando nel campo 090 (informazioni complementari) che il sequestro non riguarda l'intero oggetto ma una o più sue componenti. Qualora siano rinvenute contemporaneamente più componenti, poiché esse riguardano un'unica segnalazione sarà trasmesso un solo formulario G. Qualunque hit successivo relativo alla segnalazione è comunicato all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con formulario G. La segnalazione non è cancellata salvo che ricorrano le condizioni di cui alla sezione 8.4.
8.4. Cancellazione di segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in procedimenti penali
La segnalazione è cancellata:
a) |
non appena l'oggetto sia posto sotto sequestro o ad altra misura equivalente, una volta che sia avvenuto il necessario successivo scambio di informazioni supplementari tra uffici SIRENE o che l'oggetto sia stato sottoposto a un'altra procedura giudiziaria o amministrativa (ad esempio procedura giudiziaria di acquisto in buona fede, contestazione della proprietà, cooperazione giudiziaria in materia di prove); |
b) |
allo scadere del termine di validità della segnalazione, o |
c) |
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante. |
9. SISTEMI DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE TARGHE (ANPR)
Tali sistemi sono di rilievo per le segnalazioni a norma degli articoli 36 e 38 della decisione SIS II. Grazie al vasto ricorso ai sistemi ANPR a fini di contrasto, è tecnicamente possibile scoprire in tempi brevi numerosi hit su un veicolo o una targa.
Poiché alcuni siti ANPR sono dotati di personale, è possibile individuare un veicolo e intraprendere l'azione richiesta. In tal caso, prima di intraprendere qualunque azione gli utenti del sistema ANPR verificano se l'hit scoperto con l'ANPR riguarda una segnalazione a norma dell'articolo 36 o 38 della decisione SIS II.
Tuttavia molti siti ANPR fissi non sono costantemente provvisti di personale. Di conseguenza, sebbene la tecnologia registri il passaggio del veicolo e scopra un hit, l'azione richiesta non può essere intrapresa.
Per le segnalazioni a norma degli articoli 36 e 38 quando non è possibile procedere all'azione richiesta si applica la seguente procedura generale:
Al primo hit è inviato un formulario H. Se sono necessarie ulteriori informazioni sugli spostamenti del veicolo, spetta all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante avviare contatti bilaterali con l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione per discutere le informazioni necessarie.
Per le segnalazioni a norma dell'articolo 36 si applica la seguente procedura:
a) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato l'hit informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il formulario G e inserendo nel campo 086 la dicitura “ANPR”; Se sono necessarie ulteriori informazioni sugli spostamenti del veicolo, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante contatta l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione. |
b) |
l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato un hit relativo a una segnalazione ai fini di un controllo specifico per la quale non è possibile procedere all'azione richiesta informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il formulario H e inserendo nel campo 083 la dicitura “ANPR”, seguita da un testo corrispondente al seguente: “This hit has been achieved by the use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be undertaken” (L'hit è stato riscontrato mediante ANPR. Si prega di farci sapere se il vostro paese desidera essere informato di ulteriori hit riscontrati mediante ANPR per questo veicolo o targa per i quali non è possibile procedere all'azione richiesta); |
c) |
lo Stato membro segnalante decide se la segnalazione abbia raggiunto il suo obiettivo e debba o meno essere cancellata e se siano necessarie discussioni bilaterali sulle esigenze di informazione. |
Per le segnalazioni a norma dell'articolo 38 si applica la seguente procedura:
a) |
nei casi in cui sia stato riscontrato un hit e l'azione richiesta sia stata intrapresa, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato l'hit informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il formulario G; |
b) |
nei casi in cui sia stato riscontrato un hit e l'azione richiesta non sia stata intrapresa, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato l'hit informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il formulario H e inserendo nel campo 083 la dicitura “ANPR”, seguita da un testo corrispondente al seguente: “This hit has been achieved by the use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be taken.”; |
c) |
quando riceve il formulario H l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante consulta le autorità competenti, cui spetta decidere in merito alla necessità di ricevere altri formulari H o informazioni comunicate a livello bilaterale dall'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione. |
10. STATISTICHE
Una volta l'anno gli uffici SIRENE forniscono statistiche destinate all'agenzia e alla Commissione. Le statistiche sono inviate, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali per la protezione dei dati. Le statistiche comprendono il numero di formulari, distinti per tipo, inviati a ciascuno Stato membro, indicano il numero di hit e di flag e distinguono fra hit ottenuti sulle segnalazioni del proprio Stato membro e hit relativi a segnalazioni di altri Stati membri.
L'appendice 5 descrive le procedure e i formati per l'invio delle statistiche di cui alla presente sezione.»
(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(2) Decisione del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990 [SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 130).
(3) Decisioni del comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 [SCH/Com-ex 97(27) rev. 4] per l'Italia e [SCH/Com-ex 97(28) rev. 4] per l'Austria.
(4) Decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58).
(5) Decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24).
(6) Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di segnalazioni a fini di arresto, l'ufficio SIRENE arte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).
(8) Accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36).
(9) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.
(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 3.
(11) Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1)
(12) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(13) Fatte salve altre eventuali funzioni conferite agli uffici SIRENE a norma delle rispettive legislazioni nel quadro della cooperazione di polizia, in applicazione ad esempio della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).
(14) Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).
(15) Cfr. anche il catalogo Schengen: raccomandazioni e migliori pratiche.
(16) Questo secondo dominio esiste nell'ambiente tecnico di preproduzione.
(17) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).
(18) Alcune società di trasporti usano altri numeri di riferimento. Il SIS II contiene una disposizione per introdurre numeri di serie diversi dal BIC.
(19) Poiché i numeri di serie degli oggetti non sono standardizzati, può capitare, ad esempio, che due armi da fuoco diverse, di marche diverse, abbiano lo stesso numero di serie. Analogamente, un oggetto potrebbe avere lo stesso numero di serie di un oggetto completamente diverso, ad esempio un documento rilasciato e una componente di un'apparecchiatura industriale. Quando è chiaro che i numeri di serie sono identici ma gli oggetti sono palesemente diversi, non è necessario che gli uffici SIRENE si consultino. Gli utenti possono essere informati di questa possibile situazione. Può inoltre succedere che un oggetto, ad esempio un passaporto o un veicolo, che è stato rubato e denunciato in un paese, sia successivamente denunciato nel paese di origine. Ne potrebbero conseguire due segnalazioni diverse sullo stesso oggetto. In tal caso l'ufficio SIRENE in questione può risolvere la situazione.
(20) Per l'aspetto tecnico cfr. il documento per lo scambio di dati tra uffici SIRENE di cui alla sezione 1.10.2.
(21) Decisione quadro del Consiglio 2002/584/JHA, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(22) Per l'aspetto tecnico cfr. il documento per lo scambio di dati tra uffici SIRENE di cui alla sezione 1.10.2.
(23) Cfr. anche la sezione 1.13.1 sull'indicazione di urgenza nei formulari SIRENE.
(24) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(25) Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/38/CE, il provvedimento di diniego di ingresso è notificato per iscritto all'interessato, cui vanno inoltre comunicati i motivi circostanziati e completi che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.
(26) L'articolo 26 del regolamento SIS II fa riferimento all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, che però, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è diventato l'articolo 29 della versione consolidata del trattato sull'Unione europea.
(27) Per le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso di familiari di cittadini dell'UE, va ricordato che, in linea di principio, non è possibile consultare il SIS II prima di rilasciare una carta di soggiorno a tali persone. L'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE elenca le condizioni che i familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono ottemperare per ottenere il diritto di soggiornare per più di tre mesi in uno Stato membro ospitante. Questo elenco tassativo non consente la consultazione sistematica del SIS prima del rilascio delle carte di soggiorno. L'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva precisa che gli Stati membri possono, qualora lo giudichino indispensabile, chiedere agli altri Stati membri informazioni sui precedenti penali (quindi non tutti i dati SIS II). Tale consultazione non può avere carattere sistematico.
(28) Ai sensi della direttiva 2004/38/CE, ai beneficiari del diritto di libera circolazione può essere negato l'ingresso o il soggiorno solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quando il loro comportamento personale rappresenta una minaccia reale, immediata e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, e quando sussistono gli altri requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva. A norma di detto articolo, “i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione”. Inoltre, l'articolo 28, paragrafo 2, prevede altre limitazioni per i beneficiari del diritto di soggiorno permanente cui può essere negato l'ingresso o il soggiorno solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
(29) In conformità della direttiva 2004/38/CE, lo Stato membro di esecuzione non può limitare la libera circolazione di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione per il solo motivo che lo Stato membro segnalante mantiene la segnalazione, tranne nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alla nota precedente.
(30) Sono “minori non accompagnati”, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, i minori che sono stati separati da entrambi i genitori e da altri parenti e che sono privi delle cure di un adulto che, per legge o per consuetudine, abbia tale responsabilità.
(31) Dati della sparizione:
(a) |
luogo, data e ora della sparizione; |
(b) |
circostanze della sparizione. |
Elementi riguardanti la persona scomparsa:
(c) |
età apparente; |
(d) |
altezza; |
(e) |
colore della pelle; |
(f) |
colore e forma dei capelli; |
(g) |
colore degli occhi; |
(h) |
altri particolari fisici (piercing, malformazioni, amputazioni, tatuaggi, segni particolari, cicatrici ecc.); |
(i) |
particolari psichici: a rischio suicidio, malattia mentale, comportamento aggressivo ecc.; |
(j) |
altre informazioni: cure mediche necessarie ecc.; |
(k) |
abiti indossati al momento della sparizione; |
(l) |
fotografia: se disponibile; |
(m) |
scheda ante mortem: se disponibile. |
Informazioni correlate:
(n) |
persone che potrebbero accompagnarla/lo (e identificativo Schengen ove disponibile); |
(o) |
veicolo/i aventi un nesso con il caso (e identificativo Schengen ove disponibile); |
(p) |
se disponibile: numero di telefono cellulare/ultimo “log-in”, estremi di contatto via social network online. |
I titoli dei vari sottocampi non vanno inclusi nel campo 083, ma solo la lettera di riferimento. Le informazioni già disponibili nei vari campi sono incluse nella segnalazione, comprese le impronte digitali e le fotografie.
(32) Per maggiori informazioni sul consenso in relazione alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cfr. l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE.
(33) L'osservazione “Suspicion of clone” riguarda i casi in cui, ad esempio, i documenti di immatricolazione di un veicolo sono stati rubati e usati per reimmatricolare un altro veicolo della stessa marca, dello stesso modello e dello stesso colore di un veicolo che è stato rubato.